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~~d'~~~~' APPROVAZIONE DELL'ACCORDO-QUADRO TRA L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E .,- LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA, DEI CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, "l'Autorità"), e in particolare l'articolo 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito, "Comitati" o "Co.re.com."), funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio; VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni; VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e in particolare l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni; ~~

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~~d'~~~~'

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO-QUADRO

TRA

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

E

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE

PROVINCE AUTONOME

E .,-

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA, DEI CONSIGLI

REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle

Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei

Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni (di seguito, "l'Autorità"), e in particolare l'articolo 1, comma 13,

che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito, "Comitati" o

"Co.re.com."), funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul

territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante

gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la

definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e in

particolare l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai

Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

~~

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VISTEle leggi regionali, che istituiscono i Comitati regionali per le comunicazioni;

PREMESSO

che, in data 19 marzo 2002, è stato istituito un Tavolo Politico Congiunto Autorità -Giunte regionali - Consigli regionali per l'esame generale delle questioni connesse

,,,.,,

all'istituzione dei Co.re.com. e al conferimento delle deleghe dall'Autorità agli stessi

Comitati nel rispetto del necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale;~.~,~,, che il suddetto Tavolo Politico Congiunto, nel considerare il numero dei Co.re.com.

costituiti sufficiente per l'avvio del processo di delega, ha stabilito, per lo,'-.

~svolgimento degli approfondimenti necessari, di attivare un Tavolo Tecnico

Congiunto, esteso alla partecipazione anche del Coordinamento nazionale dei.,," Co .re.com./Co .re.rat.;

'-:.,

\ che il Tavolo Tecnico Congiunto, insediato il 18 aprile 2002, ha concluso i lavori

in data 27 giugno 2002, pervenendo alla elaborazione di una Relazione tecnica, che

reca uno schema di Accordo-Quadro, quale modello di riferimento che prefigura il

contenuto delle singole convenzioni, nonché la ricognizione e classificazione delle

,"':~

materie delegabili e la valutazione e quantificazione delle risorse necessarie

all'esercizio delle deleghe;

che, in data 24 ottobre 2002, il Tavolo Politico Congiunto, preso atto del lavoro

svolto dal Tavolo Tecnico Congiunto, ne ha approvato i risultati raggiunti,

riportati nella Relazione conclusiva, rinviando tuttavia la formalizzazione

dell'Accordo-Quadro al momento del reperimento delle risorse finanziarie

necessane;

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che, in data 26 febbraio, 25 marzo e 15 aprile 2003, si sono riunite le delegazioni

dell'Autorità e dei Comitati, per ulteriori approfondimenti al fine dell'attivazione

del processo di conferimento delle deleghe;

,,,.,,

che il Presidente dell'Autorità, con note del 30 aprile 2003, prot.li U317/03/RM

e U318/03/RM, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle

Province autonome, con nota del 27 maggio 2003, prot. n. 2061/A4Media, e il

Presidente della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e

delle Province autonome, con nota del 4 giugno 2003, prot. n. 401RN/2003 hanno,.~~,,,,,,

individuato un percorso che prevede di formalizzare il predetto Accordo-Quadro

e di dare avvio, in considerazione delle risorse finanziarie, pari a euro 400.000,~.~ disponibili nel bilancio 2003 dell' Autorità, cui si aggiungono euro 195.000 di

residui del precedente esercizio per lo svolgimento delle funzioni delegate, di dare

avvio, nel corso dell'anno 2003, ad una prima attuazione sperimentale della delega

di funzioni relativamente ad alcune materie, quale base comune minima del sistema

,,,~, .

~di garanzie articolato a livello regionale;.,

",,s'<:.'"

tutto ciò visto e premesso, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza

dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti

dell' Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome concordano quanto

segue:

l. Si approva l'Accordo-Quadro, allegato sub "A" al presente atto, che

nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate

in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra

l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali, ai fini

dell'elaborazione delle specifiche fattispecie nel rispetto del necessario

coordinamento sull'intero territorio nazionale, dei compiti di governo, di

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garanzia e di controllo, delle rispettive competenze istituzionali e delle

specifiche esigenze locali.

2. In considerazione delle risorse finanziarie, allo stato complessivamente

disponibili, si darà avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di

"'.(,

funzioni relativamente alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e),

f), g) ed h) dell' Accordo-Quadro, al fine di costituire una base comune minima

del sistema di garanzie articolato a livello regionale. La ripartizione tra le

Regioni delle predette risorse finanziarie, effettuata secondo quanto previsto,.,,,,,,,\

all'articolo 2, comma 2, dell'Accordo-Quadro è definita nella Tabella, allegato

sub "B" del presente atto.~

~\:':

Roma, 25 giugno 2003

".

,

per

l'Autorità per le garanzie

per

la Conferenza dei Presidenti

per

la Conferenza dei Presidenti.\ nelle comunicazioni delle Regioni e delle Province dell'Assemblea, dei Consigli

regionali e delle Province

',.,,"autonome

~ autonome

(onJe Salvo Fleres)

w

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ALLEGATO"A"

ACCORDO-QUADRO

Art. 1

O~~etto della convenzione

1. Costituisce oggetto dellaconvenzione l'eserciziodellefunzioni delegate in tema di comunicazioni, nelrispetto dei principi e dei criteri direttivi stabilitidall'Autorità.

,~

2. Può costituire, altresì, oggetto della convenzione ladisciplinadeglistrumenti e dellemodalitàdi attuazionedi interventi nei settori di interesse comune, fermerestando le rispettive sfere di competenza.

3. Ogni convenzione dovrà altresì prevedere, conriferimento ad un arco temporale triennale, lapredisposizione di programmi di attività conriferimento alle funzioni delegate, da comunicareall'Autorità."

Art. 2

Il quadro finanziario della convenzione

1. Le parti concordano gli stanziamenti da destinareall'esercizio delle funzioni delegate e le modalità ditrasferimento di tali stanziamenti.Lo stanziamentohaad oggetto le attività relative all'esercizio delledeleghe.

2. All'esito della quantificazione degli stanziamenti dadestinare all'esercizio delle funzioni delegate, laripartizione della somma fra le varie Regioni dovràeffettuarsi con l'attribuzione di una quota fissacomune a tutte le Regioni ed il resto secondo i

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seguenti parametri di riferimento: popolazione,superficie, numero di emittenti televisive eradiofoniche attive aventi sede sul territorio (vedereTabella esemp#fìcativa alle?,ata )~.

Art. 3

"

Criteri, tempi e modi per il conferimento delledele~he di cui alle sin~ole convenzioni

1. Prima della stipula della convenzione le partiprocedono d'intesa alla ricognizione delle funzionieffettivamenteedutilmente delegabili,degliinterventirichiesti, e delle risorse finanziarie disponibili.

2. Le materie delegabilisono riconducibili alleseguentifunzioni: consultive, di gestione, di vigilanza econtrollo, istruttorie. In particolare, possono esseredelegabili le funzioni relative alle seguenti materie:

a. Diritti di interconnessione e di accesso alleinfrastrutture locali di telecomunicazioni,relativamente all'attività di vigilanza.

b. Conformità alleprescrizionidi leggedei servizie dei prodotti forniti da operatori destinataridititolo abilitativiin ambito locale,relativamenteall'attività di vigilanza.

c. Modalità di distribuzione dei servizi e deiprodotti, inclusa la pubblicità in qualunqueforma diffusa, con riferimento al settoreeditoriale e radiotelevisivo, relativamente allefunzioni di vigilanza e all'avvio deiprocedimenti sanzionatori e salvo il rispettodegli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.

d. Tutela dei minori nel settore radiotelevisivocon riferimento alle funzioni di vigilanza esalvo il rispetto deglieventuali indirizzi stabilitidall'Autorità.

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e. Eserciziodeldiritto di rettifica,con riferimentoalsettore radiotelevisivolocale,limitatamenteafunzioni istruttorie ed all'applicazionedell'art.lO, commi 3 e 4, della legge n. 223 del 1990.

f. Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nelregolamento relativo alla pubblicazione ediffusione dei sondaggi sui mezzi dicomunicazione di massa diffusi in ambitolocale.

g. Controversie tra ente gestore del servizio ditelecomunicazioni e utenti, con riferimento allafase relativa al tentativo di conciliazione.

h. In materia di disposizioni relative al divieto diposizione dominante, la vigilanzasull'applicazionedellanormativa antitrust, conriferimento al mercato dell'editoria quotidianain ambito regionale.

3. Entro 120giorni dall'entrata in vigore dell'accordo-quadro l'Autorità, al fine del conferimento delladelega,definisceglistudi di fattibilità per latenuta delRegistro degli operatori di comunicazione e lemodalità del monitoraggio delle trasmissioniradiotelevisive.

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4. L'Autorità, anche sulla base degli schemi diconvenzione predisposti, stabilisce, con appositadelibera, i principi, i criteri direttivi, le concretemodalità necessarie al fine di assicurare ilcoordinamento sull' intero territorio nazionale deicompiti di governo, di garanziae di controllo in temadi comunicazioni, ad essa affidati dalla legislazionevIgente.

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Durata, a~~iornamento e inte~razione della convenzione

1. La convenzione costituisce strumento ordinario perl'esercizio dellefunzioni dele~atee per ladefinizionedel rapporto di dele~azione e ha durata triennale.

2. La convenzione si intende tacitamente rinnovata allascadenza,salvamotivata determinazione di una delleparti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo~iorno precedente la scadenza della convenzionestessa.

Le parti contraenti si impe~nano ado~ni opportuno~~iomamento dellaconvenzione,anchein relazioneallesopravvenute modifiche delquadro normativo eai risultati della verifica annuale di cui all'articolo 7,provvedendo alla conse~ente ridefinizione dellerelative risorse.

,

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\

"

~,"

Art. 4

3.

1.

Art. 5

Principio di leale collaborazione

Le amministrazioni contraenti, consapevoli dellarilevanzade~liinteressipubbliciconnessiall'eserciziodellefunzioni dele~ates'impe~nanoadun'attuazionedella convenzione fondata su uno spirito di lealecollaborazione.

In tale prospettiva, le parti si impe~nano adeffettuare la rico~nizione delle procedureamministrative in coerenza con i principi dellasemplificazione e dell'efficaciade~li interventi.

2.

4

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....

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-",.

3. Le convenzioni possono prevedere l'istituzione dispecifiche commissioni paritetiche, al fine diapprofondire ~li eventuali problemi dicoordinamento amministrativo e per proporre lerelative soluzioni.

1.

Art. 6

Poteri sostitutivi

In caso di accenato inadempimento de~li impe~niassunti dall'amministrazione dele~ata nell'ambitodella convenzione, l'Autorità asse~naun con~ruotermine per adempiere, decorso inutilmente il qualepuò assumere le determinazioni necessarieal fine di. . . . ..esercItare I poten sOStItUtIVI.

Ove, in relazione alla ~ravità e alla duratadell'inadempimento, non siautilmente esercitabileilpotere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revocadella dele~a delle relative funzioni.

2.

Art. 7

Relazione annuale

1. L'amministrazione dele~atatrasmette all'Autorità,con cadenza annuale e sulla base del pro~ramma diattività di cui all'anicolo 1,comma 3, una relazionesull'attività svolta e sullarealizzazionede~liobiettiviconnessi all'esercizio delle funzioni delegate.

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(*) IPOTESI DI RIPARTIZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2,417,018,29 FRA LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME CHE HANNO ISTITUITO IL CO.RE.COM.

.CC.RE.COM. non ancora insediati

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POPOLAZIONE SUPERFICIEREGIONI RESIDENTE31/12/1998

(31/12/2000) (ISTAT)EMITTENTI

Quota fissa 35% Popolazione Superficie Emittenti 20% (483.403,66) TOTALEn.(ISTAT) 25% 20%

popolazione % ettari % TV Radio Tv 60% Radio40%. 1 Abruzzo 1.277.330 2,77 1.079.781 4,45 20 30 49.762,14 16.731,55 21.503,60 9.949,99 4.087,98 102.035,26

2 Basilicata 607.853 1,32 999.438 4,12 4 25 49.762,14 7.962,17 19.903,59 1.990,00 3.406,65 83.024,553 Calabria 2.064.718 4,48 1.508.032 6,21 30 130 49.762,14 27.045,42 30.032,13 14.924,98 17.714,58 139.479,26. 4 Campania 5.792.580 12,56 1.359.262 5,60 104 176 49.762,14 75.876,12 27.069,41 51.739,95 23.982,82 228.430,435 Emilia Romagna 3.959.770 8,58 2.212.285 9,11 35 130 49.762,14 51.868,42 44.057,17 17.412,48 17.714,58 180.814,806 Friuli Venezia Giulia 1.183.916 2,57 785.497 3,24 8 38 49.762,14 15.507,93 15.643,00 3.980,00 5.178,11 90.071,18. 7 Lazio 5.255.028 11,39 1.720.792 7,09 55 130 49.762,14 68.834,81 34.269,20 27.362,47 17.714,58 197.943,208 Ugura 1.632.536 3,54 541.817 2,23 16 45 49.762,14 21.384,34 10.790,17 7.959,99 6.131,97 96.028,619 Marche 1.455.449 3,16 969.451 3,99 9 54 49.762,14 19.064,70 19.306,41 4.477,50 7.358,36 99.969,11

10 Piemonte 4.288.051 9,30 2.539.997 10,46 30 92 49.762,14 56.168,52 50.583,49 14.924,98 12.536,47 183.975,61

11 Puglia 4.086.422 8,86 1.937.226 7,98 48 140 49.762,14 53.527,41 38.579,43 23.879,97 19.077,24 184.826,21. 12 Sicilia 5.098.234 11,05 2.570.302 10,59 128 227 49.762,14 66.780,98 51.187,00 63.679,93 30.932,38 262.342,45. 13 Bolzano 459.687 1,00 740.007 3,05 2 5 49.762,14 6.021,37 14.737,08 995,00 681,33 72.196,9214 Toscana 3.528.563 7,65 2.298.713 9,47 44 82 49.762,14 46.220,11 45.778,37 21.889,98 11.173,81 174.824,4015 Umbria 832.675 1,81 845.604 3,48 15 24 49.762,14 10.907,08 16.840,02 7.462,49 3.270,38 88.242,1216 Valle d'Aosta 119.993 0,26 326.339 1,34 4 6 49.762,14 1.571,77 6.498,97 1.990,00 817,60 60.640,48. 17 Veneto 4.487.560 9,73 1.839.067 7,58 31 85 49.762,14 58.781,86 36.624,62 15.422,48 11.582,61 172.173,71

TOTALE 46.130.365 100 24.273.610 100 583 1.419 845.956,40 604.254,57 483.403,66 290.042,19 193.361,46 2.417.018,29

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RIPARTIZIONE DELLA SOMMA DI EURO 595.000 FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME CHE HANNO ISTITUITO IL CO.RE.COM.PER LE ATTIVITA' DELLA FASE SPERIMENTALE AWIATA NELL'ANNO 2003

* CO.RE.COM. non ancora insediati

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POPOLAZIONESUPERFICIE

N. REGIONI RESIDENTE31/12/2000 (ISTAT)

EMITTENTI Quota Popolazio Superficie Emittenti 15% (89.250) TOTALE31/12/1998 (ISTAT) fissa 50 % ne 20% 15%

popolazione % ettari % TV Radio Tv 60% Radio 40%1 Abruzzo 1,277.330 2,75 1.079.781 4,45 20 30 16.527,78 3.273 3.969 1815,25 751,58 26.336,562 Basilicata 607.853 1,31 999.438 4,12 4 25 16.527,78 1.559 3.674 363,05 626,32 22.750,143 Calabria 2.064.718 4,44 1.508.032 6,21 30 130 16.527,78 5.284 5.544 2722,88 3.256,84 33.334,874 Campania 5.792.580 12,47 1.359.262 5,60 104 176 16.527,78 14.839 4.997 9439,32 4.409,26 50.212,535 Emilia-Romagna 3.959.770 8,52 2.212.285 9,11 35 130 16.527,78 10.139 8.133 3176,69 3.256,84 41.232,836 Friuli Venezia Giulia 1.183.916 2,55 785.497 3,24 8 38 16.527,78 3.035 2.888 726,10 952,00 24.127,997 Lazio 5.255.028 11,31 1.720.792 7,09 55 130 16.527,78 13.459 6.326 4991,95 3.256,84 44.561,388 Liguria 1.632.536 3,51 541.817 2,23 16 45 16.527,78 4.177 1.992 1452,20 1.127,37 25.276,069 Marche 1.455.449 3,13 969.451 3,99 9 54 16.527,78 3.725 3.564 816,86 1.352,84 25.986,0410 Molise 320.610 0,69 4.438 0,02 7 6 16.527,78 821 16 635,34 150,32 18.150,8511 Piemonte 4.288.051 9,23 2.539.997 10,46 30 92 16.527,78 10.984 9.337 2722,88 2.304,84 41.876,6412 Puglia 4.086.422 8,80 1.937.226 7,98 48 140 16.527,78 10.472 7.122 4356,61 3.507,37 41.985,31

* 13 Sicilia 5.098.234 10,98 2.570.302 10,59 128 227 16.527,78 13.066 9.449 11617,63 5.686,95 56.347,39* 14 Bolzano 459.687 0,99 740.007 3,05 2 5 16.527,78 1.178 2.720 181,53 125,26 20.733,05

15 Toscana 3.528.563 7,60 2.298.713 9,47 44 82 16.527,78 9.044 8.450 3993,56 2.054,32 40.070,0916 Umbria 832.675 1,79 845.604 3,48 15 24 16.527,78 2.130 3.109 1361,44 601,26 23.729,1617 Valle d'Aosta 119.993 0,26 326.339 1,34 4 6 16.527,78 309 1.200 363,05 150,32 18.550,2218 Veneto 4.487.560 9,66 1.839.067 7,58 31 85 16.527,78 11.495 6.761 2813,64 2.129,47 39.727,00

TOTALE 46.450.975 100 24.278.048 100 590 1.425 297.500 119.000 89.250 53.550 35.700 594.988