D Dalla carta al bit dal faldone al folder - troiano.org · La copia di un assegno bancario o di...

26
D a This work is under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Dalla carta al bit, dal faldone al folder.

Transcript of D Dalla carta al bit dal faldone al folder - troiano.org · La copia di un assegno bancario o di...

Da

This work is under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Dalla carta al bit,dal faldone al folder.

I vantaggi dell'informatizzazione

sono noti a tutti,

così come sono noti i relativi problemi.

La legge e la tecnica hanno difficoltà dicomprensione reciproca.

Molti giuristi non vogliono acquisire

le necessarie conoscenze tecniche di base,

mentre molti tecnici considerano il diritto come

inutile sovrastruttura che complica il lavoro.

Tuttavia, il progresso e l'innovazione sonoinevitabili.

Commercio Elettronico,

Pubblica Amministrazione Digitale,

Processo Civile Telematico,

implicano necessariamente la sostituzionedei documenti cartacei con i documenti

in formato digitale.

Trasformare un documento da cartaceoa digitale non vuol dire renderlo immateriale.

Anche nel documento digitale esiste qualcosa di

materiale. E' solo in uno stato fisico diverso

(elettrico, magnetico, elettronico … ).

Il vero problema è altrove.

Documento digitale e cartaceo

hanno lo stesso valore?

Il documento cartaceo ha unaconsistenza fisica evidente.

Posso sapere immediatamente

dove si trova e cosa contiene.

Il documento digitale èinconsistente.

Non posso sapere dove

si trova e cosa contiene se non con

l'ausilio di un elaboratore elettronico.

Molti dei problemi legati alla rivoluzioneculturale dell'informatizzazione

sono tuttavia superati.

Il vero problema continua ad essereil diverso valore che le due tipologie

di documenti hanno per la legge.

Alcuni documenti cartacei hannovalore solo se sono originali.

La copia di un assegno bancario

o di una cambiale non ha alcun valore.

Tutti i documenti digitali hanno invecelo stesso valore della loro copia.

Sappiamo tutti che un documentocartaceo assume, di volta in volta,

diversi effetti giuridici.

Quasi mai abbiamo le idee chiare su che

valore ha un documento digitalee questo comporta non poche incertezze

sui suoi effetti giuridici.

La direttiva 1999/93/CE ha tracciato un

confuso assetto normativo cui si è

aggiunta la ancor più confusa

attuazione nell'ordinamento italiano.

Il passaggio dalla carta al bitresta traumatico per molti aspetti.

Siamo certi solo del fatto cheil documento digitale non possiamo

vederlo, toccarlo, verificarlo.

Saper che è fisicamente presente

da “qualche parte” in forma di bit

non ci aiuta.

I bit, di per sé, non possono offrirealcuna certezza legale.

Sappiamo che la loro sequenza può

cambiare, senza lasciare traccia,

modificando il contenuto del

documento digitale.

Per ovviare tale inconveniente esisteun rimedio tecnico che si chiama

DIGITAL SIGNATURE.

Digital signatureNON SI TRADUCE

firma digitale o, peggio, elettronica.

La digital signature, che al più potremmo

tradurre “segnatura digitale”, è una

complessa procedura informatica che

permette di “congelare” il contenuto di un

documento digitale, non perché lo rende

immodificabile ma perché consente di

verificare se ci sono state alterazioni dopo

la generazione della “segnatura”

(tecnicamente “hash”) stessa.

Inoltre, permette di attestare l'attribuzione del documento stesso ad un determinato

soggetto.

E da qui, anche, l'equivoco.

Il documento digitale può essere segnato, marcato ma non firmato o

timbrato.

Con la “segnatura digitale” posso attestare

che il documento digitale non è stato

modificato (validazione) e che l'ha generato

un determinato soggetto (paternità).

I segni di validazione (firma, timbro … )

apposti ad documento cartaceo hanno nel

nostro ordinamento giuridico un altro valore,

oltre che significato (artt. 2699 e ss. del c.c.).

In altre parole: apporre una “segnatura digitale” ad un documento digitale non

assume il valore legale di validazione del contenuto del documento, come avviene con

la firma autografa (o segno equivalente).

Sino a quando alcune leggi, ed alcuni principi fondamentali del diritto, non

sono stati stravolti.

Grazie dell'attenzione.

Commenti?

http://troiano.org