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Dalla carta al bit,dal faldone al folder.
La legge e la tecnica hanno difficoltà dicomprensione reciproca.
Molti giuristi non vogliono acquisire
le necessarie conoscenze tecniche di base,
mentre molti tecnici considerano il diritto come
inutile sovrastruttura che complica il lavoro.
Tuttavia, il progresso e l'innovazione sonoinevitabili.
Commercio Elettronico,
Pubblica Amministrazione Digitale,
Processo Civile Telematico,
implicano necessariamente la sostituzionedei documenti cartacei con i documenti
in formato digitale.
Trasformare un documento da cartaceoa digitale non vuol dire renderlo immateriale.
Anche nel documento digitale esiste qualcosa di
materiale. E' solo in uno stato fisico diverso
(elettrico, magnetico, elettronico … ).
Il documento cartaceo ha unaconsistenza fisica evidente.
Posso sapere immediatamente
dove si trova e cosa contiene.
Il documento digitale èinconsistente.
Non posso sapere dove
si trova e cosa contiene se non con
l'ausilio di un elaboratore elettronico.
Molti dei problemi legati alla rivoluzioneculturale dell'informatizzazione
sono tuttavia superati.
Il vero problema continua ad essereil diverso valore che le due tipologie
di documenti hanno per la legge.
Alcuni documenti cartacei hannovalore solo se sono originali.
La copia di un assegno bancario
o di una cambiale non ha alcun valore.
Tutti i documenti digitali hanno invecelo stesso valore della loro copia.
Sappiamo tutti che un documentocartaceo assume, di volta in volta,
diversi effetti giuridici.
Quasi mai abbiamo le idee chiare su che
valore ha un documento digitalee questo comporta non poche incertezze
sui suoi effetti giuridici.
La direttiva 1999/93/CE ha tracciato un
confuso assetto normativo cui si è
aggiunta la ancor più confusa
attuazione nell'ordinamento italiano.
Siamo certi solo del fatto cheil documento digitale non possiamo
vederlo, toccarlo, verificarlo.
Saper che è fisicamente presente
da “qualche parte” in forma di bit
non ci aiuta.
I bit, di per sé, non possono offrirealcuna certezza legale.
Sappiamo che la loro sequenza può
cambiare, senza lasciare traccia,
modificando il contenuto del
documento digitale.
Per ovviare tale inconveniente esisteun rimedio tecnico che si chiama
DIGITAL SIGNATURE.
Digital signatureNON SI TRADUCE
firma digitale o, peggio, elettronica.
La digital signature, che al più potremmo
tradurre “segnatura digitale”, è una
complessa procedura informatica che
permette di “congelare” il contenuto di un
documento digitale, non perché lo rende
immodificabile ma perché consente di
verificare se ci sono state alterazioni dopo
la generazione della “segnatura”
(tecnicamente “hash”) stessa.
Inoltre, permette di attestare l'attribuzione del documento stesso ad un determinato
soggetto.
E da qui, anche, l'equivoco.
Il documento digitale può essere segnato, marcato ma non firmato o
timbrato.
Con la “segnatura digitale” posso attestare
che il documento digitale non è stato
modificato (validazione) e che l'ha generato
un determinato soggetto (paternità).
I segni di validazione (firma, timbro … )
apposti ad documento cartaceo hanno nel
nostro ordinamento giuridico un altro valore,
oltre che significato (artt. 2699 e ss. del c.c.).
In altre parole: apporre una “segnatura digitale” ad un documento digitale non
assume il valore legale di validazione del contenuto del documento, come avviene con
la firma autografa (o segno equivalente).
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