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I Dossier di Leggi d’Italia
Armonizzazione contabile:
dalla sperimentazione alla realtà
LEGGI D
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Data di pubblicazione aprile 2015
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Armonizzazione contabile:
dalla sperimentazione alla realtà
Sommario
1. Riferimenti normativi ................................................................................................................ pag. 4
2. L'avvio della contabilità armonizzata degli enti territoriali di Massimo Anzalone .................. » 155
3. Armonizzazione degli enti territoriali e relativi controlli di Roberta Caiffa ............................ » 157
4. Il bagaglio di competenze e strumentazioni per affrontare il processo di armonizzazione
contabile ........................................................................................................................................ » 160
5. L'impatto di legge e patto di stabilità 2015 sulla disciplina dell'armonizzazione contabile
di Iacopo Cavallini ...................................................................................................................... » 161
6. Indicazioni di principio ed operative agli Enti territoriali per orientare l'uniformità di
comportamento degli organi di revisione di Roberta Caiffa ........................................................ » 165
7. Linee-guida e questionari della Sezione delle autonomie della Corte dei conti sul
funzionamento dei controlli interni (ex art. 148 TUEL) di Roberta Caiffa ................................. » 167
8. La nuova contabilità armonizzata è decollata. con quali prospettive? di Giuseppe Farneti ... » 169
9. Luci e ombre della nuova contabilità armonizzata: considerazioni sulla sperimentazione
di Mauro Bellesia ........................................................................................................................ » 175
10. L’armonizzazione contabile: dalla sperimentazione alla realtà di Roberta Caiffa ............... » 181
11. La trasparenza come obiettivo dell'armonizzazione? di Iacopo Cavallini ........................... » 195
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4 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
1. Riferimenti normativi
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 1181.
Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 .
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 , 87 , 117 e 119 della
Costituzione ;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 , recante
delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell' articolo 119 della
Costituzione , e in particolare l'articolo 2,
comma 1 e comma 2, lettera h);
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 ,
recante la legge di contabilità e finanza
pubblica e, in particolare, l' articolo 1 ,
comma 4, e l' articolo 2 , comma 6;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 17 dicembre 2010;
Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata
ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 , nella riunione del 3
marzo 2011;
Visti il parere della Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo
fiscale di cui all' articolo 3 della legge 5
maggio 2009, n. 42 e i pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario della
1 Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno
2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, del Ministro per le riforme per
il federalismo, del Ministro per la
semplificazione normativa e del Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri
dell'interno, della salute e per la pubblica
amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Principi contabili generali e applicati per le
regioni, le province autonome e gli enti locali
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, il presente titolo
e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il
Titolo II disponga diversamente, con
particolare riferimento alla fattispecie di cui
all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti
locali di cui all' art. 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e
organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al
titolo II del presente decreto. A decorrere dal
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5 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le
disposizioni legislative regionali incompatibili
con il presente decreto. 2
2. Ai fini del presente decreto:
a) per enti strumentali si intendono gli enti di
cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie
definite in corrispondenza delle missioni del
bilancio;
b) per organismi strumentali delle regioni e
degli enti locali si intendono le loro
articolazioni organizzative, anche a livello
territoriale, dotate di autonomia gestionale e
contabile, prive di personalità giuridica. Le
gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e
le istituzioni di cui all' art. 114, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono organismi strumentali. Gli organismi
strumentali sono distinti nelle tipologie
definite in corrispondenza delle missioni del
bilancio. 3
[ 3. Il presente titolo contiene i principi in
materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali di cui all' articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi
gli enti di cui al titolo secondo del presente
decreto. 4]
[ 4. Con i decreti legislativi di cui all' articolo
2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42
, sono identificate le tipologie di soggetti
giuridici che costituiscono enti ed organismi
strumentali ai fini dell'applicazione delle
presenti disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio. 5]
2 Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. a),
n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. 3 Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. a),
n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. 4 Comma abrogato dall’ art. 1, comma 1, lett. a), n. 2),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 5 Comma abrogato dall’ art. 1, comma 1, lett. a), n. 2),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
5. Per gli enti coinvolti nella gestione della
spesa sanitaria finanziata con le risorse
destinate al Servizio sanitario nazionale, come
individuati all' articolo 19 , si applicano le
disposizioni recate dal Titolo II.
Art. 2 Adozione di sistemi contabili
omogenei
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'
articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 adottano la contabilità
finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi,
un sistema di contabilità economico-
patrimoniale, garantendo la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo
finanziario che sotto il profilo economico-
patrimoniale.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni
di cui al comma 1 che adottano la contabilità
finanziaria affiancano alla stessa, ai fini
conoscitivi, un sistema di contabilità
economico-patrimoniale, garantendo la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia
sotto il profilo finanziario che sotto il profilo
economico-patrimoniale.
3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'
articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali
delle amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 adottano il medesimo sistema
contabile dell'amministrazione di cui fanno
parte.
[ 4. In relazione al riordino della disciplina
per la gestione del bilancio dello Stato e il
potenziamento della funzione del bilancio di
cassa, si procede ai sensi dell' articolo 42 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 , previa
apposita sperimentazione, alla graduale
estensione della disciplina adottata in
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6 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
applicazione del medesimo articolo alle
amministrazioni di cui ai commi 1 e 2. 6]
Art. 3 Principi contabili generali e applicati 7
In vigore dal 1 gennaio 2015
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
2, conformano la propria gestione ai principi
contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed
ai seguenti principi contabili applicati, che
costituiscono parte integrante al presente
decreto:
a) della programmazione (allegato n. 4/1);
b) della contabilità finanziaria (allegato n.
4/2);
c) della contabilità economico-patrimoniale
(allegato n. 4/3);
d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).
2. I principi applicati di cui al comma 1
garantiscono il consolidamento e la
trasparenza dei conti pubblici secondo le
direttive dell'Unione europea e l'adozione di
sistemi informativi omogenei e interoperabili.
3. Gli enti strumentali delle amministrazioni
di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la
contabilità economico-patrimoniale
conformano la propria gestione ai principi
contabili generali contenuti nell’allegato 1 e ai
principi del codice civile.
4. Al fine di dare attuazione al principio
contabile generale della competenza
finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di
cui al comma 1 provvedono, annualmente, al
riaccertamento dei residui attivi e passivi,
verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni
del loro mantenimento. Le regioni escludono
6 Comma abrogato dall’ art. 1, comma 1, lett. b),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 7 Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. c),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
dal riaccertamento ordinario dei residui quelli
derivanti dal perimetro sanitario cui si applica
il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i
residui passivi finanziati da debito autorizzato
e non contratto. Possono essere conservati tra
i residui attivi le entrate accertate esigibili
nell'esercizio di riferimento, ma non incassate.
Possono essere conservate tra i residui passivi
le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel
corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate
e le spese accertate e impegnate non esigibili
nell'esercizio considerato, sono
immediatamente reimputate all'esercizio in
cui sono esigibili. La reimputazione degli
impegni è effettuata incrementando, di pari
importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine
di consentire, nell'entrata degli esercizi
successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale
vincolato a copertura delle spese reimputate.
La costituzione del fondo pluriennale
vincolato non è effettuata in caso di
reimputazione contestuale di entrate e di
spese. Le variazioni agli stanziamenti del
fondo pluriennale vincolato e agli
stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e
dell'esercizio precedente, necessarie alla
reimputazione delle entrate e delle spese
riaccertate, sono effettuate con provvedimento
amministrativo della giunta entro i termini
previsti per l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente. Il riaccertamento
ordinario dei residui è effettuato anche nel
corso dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria. Al termine delle
procedure di riaccertamento non sono
conservati residui cui non corrispondono
obbligazioni giuridicamente perfezionate.
4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla
sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito
del riaccertamento ordinario effettuato nel
2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono
al riaccertamento dei residui attivi e passivi
relativi alla politica regionale unitaria -
cooperazione territoriale non effettuato in
occasione del riaccertamento straordinario
effettuato ai sensi dell' articolo 14 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2011, pubblicato nel supplemento
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7 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304
del 31 dicembre 2011. 8
5. Al fine di dare attuazione al principio
contabile generale della competenza
finanziaria enunciato nell'allegato 1 al
presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a
decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli
schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1,
lettere a) e b), il fondo per la copertura degli
impegni pluriennali derivanti da obbligazioni
sorte negli esercizi precedenti, di seguito
denominato fondo pluriennale vincolato,
costituito:
a) in entrata, da due voci riguardanti la parte
corrente e il conto capitale del fondo, per un
importo corrispondente alla sommatoria degli
impegni assunti negli esercizi precedenti ed
imputati sia all'esercizio considerato sia agli
esercizi successivi, finanziati da risorse
accertate negli esercizi precedenti,
determinato secondo le modalità indicate nel
principio applicato della programmazione, di
cui all'allegato 4/1;
b) nella spesa, da una voce denominata
«fondo pluriennale vincolato», per ciascuna
unità di voto riguardante spese a carattere
pluriennale e distintamente per ciascun titolo
di spesa. Il fondo è determinato per un
importo pari alle spese che si prevede di
impegnare nel corso del primo anno
considerato nel bilancio, con imputazione agli
esercizi successivi e alle spese già impegnate
negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi a quello considerato. La
copertura della quota del fondo pluriennale
vincolato riguardante le spese impegnate negli
esercizi precedenti è costituita dal fondo
pluriennale iscritto in entrata, mentre la
copertura della quota del fondo pluriennale
vincolato riguardante le spese che si prevede
di impegnare nell'esercizio di riferimento con
imputazione agli esercizi successivi, è
costituita dalle entrate che si prevede di
accertare nel corso dell'esercizio di
8 Comma inserito dall’ art. 1, comma 506, L. 23
dicembre 2014, n. 190 , a decorrere dal 1° gennaio
2015.
riferimento. Agli stanziamenti di spesa
riguardanti il fondo pluriennale vincolato è
attribuito il codice della missione e del
programma di spesa cui il fondo si riferisce e
il codice del piano dei conti relativo al fondo
pluriennale vincolato.
Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati
del rendiconto, è determinato l'importo
definivo degli stanziamenti riguardanti il
fondo pluriennale vincolato e degli impegni
assunti negli esercizi precedenti di cui il
fondo pluriennale vincolato costituisce la
copertura.
6. I principi contabili applicati di cui al
comma 1 sono aggiornati con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, di concerto con il Ministero dell'interno
- Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali,
su proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali di cui all'art. 3-bis.
7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi
risultanti al 1° gennaio 2015 al principio
generale della competenza finanziaria
enunciato nell'allegato n. 1, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,
escluse quelle che hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014, con delibera di
Giunta, previo parere dell'organo di revisione
economico-finanziario, provvedono,
contestualmente all'approvazione del
rendiconto 2014, al riaccertamento
straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi
e passivi, cui non corrispondono obbligazioni
perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio
2015. Non sono cancellati i residui delle
regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si
applica il titolo II e i residui passivi finanziati
da debito autorizzato e non contratto. Per
ciascun residuo eliminato in quanto non
scaduto sono indicati gli esercizi nei quali
l'obbligazione diviene esigibile, secondo i
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8 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
criteri individuati nel principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n.
4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in
quanto non correlato a obbligazioni
giuridicamente perfezionate, è indicata la
natura della fonte di copertura; 9
b) nella conseguente determinazione del
fondo pluriennale vincolato da iscrivere in
entrata del bilancio dell'esercizio 2015,
distintamente per la parte corrente e per il
conto capitale, per un importo pari alla
differenza tra i residui passivi ed i residui
attivi eliminati ai sensi della lettera a), se
positiva, e nella rideterminazione del risultato
di amministrazione al 1° gennaio 2015 a
seguito del riaccertamento dei residui di cui
alla lettera a);
c) nella variazione del bilancio di previsione
annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio
pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del
bilancio di previsione finanziario 2015-2017
predisposto con funzione conoscitiva, in
considerazione della cancellazione dei residui
di cui alla lettera a). In particolare gli
stanziamenti di entrata e di spesa degli
esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per
consentire la reimputazione dei residui
cancellati e l'aggiornamento degli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale
vincolato;
d) nella reimputazione delle entrate e delle
spese cancellate in attuazione della lettera a),
a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione
è esigibile, secondo i criteri individuati nel
principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La
copertura finanziaria delle spese reimpegnate
cui non corrispondono entrate riaccertate nel
medesimo esercizio è costituita dal fondo
pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo
tecnico di cui al comma 13;
e) nell'accantonamento di una quota del
risultato di amministrazione al 1° gennaio
2015, rideterminato in attuazione di quanto
previsto dalla lettera b), al fondo crediti di
dubbia esigibilità. L'importo del fondo è
9 Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 505, L. 23
dicembre 2014, n. 190 , a decorrere dal 1° gennaio
2015.
determinato secondo i criteri indicati nel
principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale
vincolo di destinazione opera anche se il
risultato di amministrazione non è capiente o
è negativo (disavanzo di amministrazione).
8. L'operazione di riaccertamento di cui al
comma 7 è oggetto di un unico atto
deliberativo. Al termine del riaccertamento
straordinario dei residui non sono conservati
residui cui non corrispondono obbligazioni
giuridicamente perfezionate e esigibili. La
delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono
allegati i prospetti riguardanti la
rideterminazione del fondo pluriennale
vincolato e del risultato di amministrazione,
secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e
5/2, è tempestivamente trasmessa al
Consiglio. In caso di mancata deliberazione
del riaccertamento straordinario dei residui al
1° gennaio 2015, contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti
locali si applica la procedura prevista dal
comma 2, primo periodo, dell' art. 141 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. Il riaccertamento straordinario dei residui
di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di
esercizio provvisorio o di gestione provvisoria
del bilancio, registrando nelle scritture
contabili le reimputazioni di cui al comma 7,
lettera d), anche nelle more dell'approvazione
dei bilanci di previsione. Il bilancio di
previsione eventualmente approvato
successivamente al riaccertamento dei residui
è predisposto tenendo conto di tali
registrazioni.
10. La quota libera del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2014 non è
applicata al bilancio di previsione 2015 in
attesa del riaccertamento straordinario dei
residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che,
nel 2014, hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 74, che
applicano i principi applicati della contabilità
finanziaria di cui all'allegato 4/2.
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9 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
11. Il principio generale n. 16 della
competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1
è applicato con riferimento a tutte le
operazioni gestionali registrate nelle scritture
finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono
rappresentate anche negli schemi di bilancio
di cui all'art. 11, comma 12.
12. L'adozione dei principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale e il
conseguente affiancamento della contabilità
economico patrimoniale alla contabilità
finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2,
unitamente all'adozione del piano dei conti
integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata
all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che
nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 78.
13. Nel caso in cui a seguito del
riaccertamento straordinario di cui al comma
7, i residui passivi reimputati ad un esercizio
sono di importo superiore alla somma del
fondo pluriennale vincolato stanziato in
entrata e dei residui attivi reimputati al
medesimo esercizio, tale differenza può essere
finanziata con le risorse dell'esercizio o
costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei
bilanci degli esercizi successivi con i residui
attivi reimputati a tali esercizi eccedenti
rispetto alla somma dei residui passivi
reimputati e del fondo pluriennale vincolato
di entrata. Gli esercizi per i quali si è
determinato il disavanzo tecnico possono
essere approvati in disavanzo di competenza,
per un importo non superiore al disavanzo
tecnico.
14. Nel caso in cui a seguito del
riaccertamento straordinario di cui al comma
7, i residui attivi reimputati ad un esercizio
sono di importo superiore alla somma del
fondo pluriennale vincolato stanziato in
entrata e dei residui passivi reimputati nel
medesimo esercizio, tale differenza è
vincolata alla copertura dell'eventuale
eccedenza degli impegni reimputati agli
esercizi successivi rispetto alla somma del
fondo pluriennale vincolato di entrata e dei
residui attivi. Nel bilancio di previsione
dell'esercizio in cui si verifica tale differenza
è effettuato un accantonamento di pari
importo agli stanziamenti di spesa del fondo
pluriennale vincolato.
15. Le modalità e i tempi di copertura
dell'eventuale maggiore disavanzo al 1°
gennaio 2015 rispetto al risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2014,
derivante dalla rideterminazione del risultato
di amministrazione a seguito dell'attuazione
del comma 7, sono definiti con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, in
considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015
e prevedendo incentivi, anche attraverso la
disciplina del patto di stabilità interno e dei
limiti di spesa del personale, per gli enti che,
alla data del 31 dicembre 2017, non
presentano quote di disavanzo derivanti dal
riaccertamento straordinario dei residui. Per le
regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal
debito autorizzato non contratto.
Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei
consuntivi degli enti locali relativi all'anno
2014 e delle delibere di riaccertamento
straordinario dei residui sono acquisite le
informazioni riguardanti il maggiore
disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative
agli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione, incluso l'importo
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità, con tempi e modalità definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e sentita la Conferenza unificata
di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. In base alle predette
informazioni sono definiti i tempi di copertura
del maggiore disavanzo, secondo modalità
differenziate in considerazione dell'entità del
fenomeno e della dimensione demografica e
di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non
trasmettono le predette informazioni secondo
le modalità e i tempi previsti dal decreto di
cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei
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10 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
tempi più brevi previsti dal decreto di cui al
primo periodo. 10
16. Nelle more dell'emanazione del decreto
di cui al comma 15, l'eventuale maggiore
disavanzo di amministrazione al 1° gennaio
2015, determinato dal riaccertamento
straordinario dei residui effettuato a seguito
dell'attuazione del comma 7 e dal primo
accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi
a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di
cui al comma 15, sono definiti criteri e
modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo
di amministrazione di cui al periodo
precedente, attraverso un decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, previa
intesa in sede di Conferenza unificata. Tale
decreto si attiene ai seguenti criteri: 11
a) utilizzo di quote accantonate o destinate
del risultato di amministrazione per ridurre la
quota del disavanzo di amministrazione;
b) ridefinizione delle tipologie di entrata
utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
c) individuazione di eventuali altre misure
finalizzate a conseguire un sostenibile
passaggio alla disciplina contabile prevista dal
presente decreto.
17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli
incentivi anche agli enti che hanno partecipato
alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se,
alla data del 31 dicembre 2015, non
presentano quote di disavanzo risalenti
all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione
del decreto di cui al comma 15, la copertura
dell'eventuale disavanzo di amministrazione
di cui all' art. 14, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2011, può essere effettuata fino
all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti
10
Comma così modificato dall’ art. 1, comma 538, lett.
a), nn. 1) e 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190 , a
decorrere dal 1° gennaio 2015. 11
Alinea così modificato dall’ art. 1, comma 538, lett.
b), nn. 1) e 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190 , a
decorrere dal 1° gennaio 2015.
nella sperimentazione che hanno effettuato il
riaccertamento straordinario dei residui nel
2012, e fino al 2043 da parte degli enti
coinvolti nella sperimentazione che hanno
effettuato il riaccertamento straordinario dei
residui al 1° gennaio 2014. 12
Art. 3-bis Commissione per l'armonizzazione
degli enti territoriali 13
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze è istituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, la Commissione
per l'armonizzazione degli enti territoriali.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha il
compito di promuovere l'armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli enti territoriali e dei loro organismi e
enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella
gestione della spesa sanitaria finanziata con le
risorse destinate al Servizio sanitario
nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo
I del presente decreto in relazione al processo
evolutivo delle fonti normative che
concorrono a costituirne il presupposto e alle
esigenze del monitoraggio e del
consolidamento dei conti pubblici, nonché del
miglioramento della raccordabilità dei conti
delle amministrazioni pubbliche con il
Sistema europeo dei conti nazionali. La
Commissione agisce in reciproco raccordo
con l'Osservatorio sulla finanza e la
contabilità degli enti locali di cui all' art. 154
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono disciplinate le modalità di
12
Comma così modificato dall’ art. 1, comma 507, lett.
a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190 , a decorrere dal 1°
gennaio 2015. 13
Articolo inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. d),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
LEGGI D
'ITALIA
11 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
organizzazione e di funzionamento della
Commissione di cui al comma 1 cui possono
essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito
delle finalità generali del comma 2.
4. La Commissione di cui al comma 1 si
avvale delle strutture e dell'organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato. Ai componenti della Commissione non
è corrisposto alcun compenso, né indennità,
né rimborso di spese.
Art. 4 Piano dei conti integrato
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Al fine di consentire il consolidamento ed
il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il
miglioramento della raccordabilità dei conti
delle amministrazioni pubbliche con il
Sistema europeo dei conti nazionali
nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le
amministrazioni di cui all' articolo 2 ,
adottano il piano dei conti integrato di cui
all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti
di cui all' art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 14
2. Il piano dei conti integrato, ispirato a
comuni criteri di contabilizzazione, è
costituito dall'elenco delle articolazioni delle
unità elementari del bilancio finanziario
gestionale e dei conti economico-patrimoniali,
definito in modo da evidenziare, attraverso i
principi contabili applicati, le modalità di
raccordo, anche in una sequenza temporale,
dei dati finanziari ed economico-patrimoniali,
nonché consentire la rilevazione unitaria dei
fatti gestionali.
14
Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett.
e), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali
comprende i conti necessari per le operazioni
di integrazione, rettifica e ammortamento,
effettuate secondo le modalità e i tempi
necessari alle esigenze conoscitive della
finanza pubblica.
4. Il piano dei conti di ciascun comparto di
enti può essere articolato in considerazione
alla specificità dell'attività svolta, fermo
restando la riconducibilità delle predette voci
alle aggregazioni previste dal piano dei conti
integrato comune di cui al comma 1.
5. Il livello del piano dei conti integrato
comune rappresenta la struttura di riferimento
per la predisposizione dei documenti contabili
e di finanza pubblica delle amministrazioni
pubbliche. Ai fini del raccordo con i capitoli e
gli articoli, ove previsti, il livello minimo di
articolazione del piano dei conti è costituito
almeno dal quarto livello. Ai fini della
gestione, il livello minimo di articolazione del
piano dei conti è costituito dal quinto livello. 15
6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il
confronto delle grandezze di finanza pubblica
rispetto al consuntivo, le amministrazioni di
cui all' articolo 2 , trasmettono le previsioni di
bilancio, aggregate secondo la struttura del
quarto livello del piano dei conti, alla banca
dati unitaria delle amministrazioni pubbliche
di cui all' art. 13, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi,
tempi e modalità definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. 16
7. Al fine di fornire supporto all'analisi degli
scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle
previsioni, le amministrazioni di cui all'art. 2,
trasmettono le risultanze del consuntivo,
aggregate secondo la struttura del piano dei
conti, alla banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche di cui all' art. 13,
15
Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett.
e), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 16
Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett.
e), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
LEGGI D
'ITALIA
12 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, sulla base di schemi, tempi e modalità
definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. 17
7-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a
fini conoscitivi, è pubblicato nel sito internet
www.arconet.rgs.tesoro.it:
a) il piano dei conti dedicato alle regioni e
agli enti regionali, derivato dal piano dei conti
degli enti territoriali di cui al comma 1;
b) il piano dei conti dedicato alle province, ai
comuni e agli enti locali, derivato dal piano
dei conti degli enti territoriali di cui al comma
1. (16)
7-ter. A seguito degli aggiornamenti del
piano dei conti integrato di cui all' art. 4,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91, l'allegato n. 6 può essere
modificato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, su
proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali. La commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali promuove le modifiche e le
integrazioni del piano dei conti di cui all' art.
4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 91, di interesse degli enti
territoriali. 18
Art. 5 Definizione della transazione
elementare
17
Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett.
e), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 18
Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. e), n. 5),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Ogni atto gestionale genera una
transazione elementare.
2. Ad ogni transazione elementare è attribuita
una codifica che deve consentire di tracciare
le operazioni contabili e di movimentare il
piano dei conti integrato.
3. Le amministrazioni di cui all' articolo 2 ,
organizzano il proprio sistema informativo-
contabile in modo tale da non consentire
l'accertamento, la riscossione o il versamento
di entrate e l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione e il pagamento di spese, in
assenza di una codifica completa che ne
permetta l'identificazione. 19
3-bis. Negli ordinativi di incasso e di
pagamento la codifica della transazione
elementare è inserita nei campi liberi a
disposizione dell'ente, non gestiti dal
tesoriere. 20
Art. 6 Struttura della codifica della
transazione elementare
In vigore dal 12 settembre 2014
1. La struttura della codifica della transazione
elementare è definita dall'allegato n. 7. 21
1-bis. La codifica della transazione
elementare è aggiornata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, di concerto con il Ministero dell'interno
- Dipartimento per gli affari interni e
19
Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. f),
n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 20
Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. f), n. 2),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 21
Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett.
g), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
LEGGI D
'ITALIA
13 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali,
su proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali con validità dall'esercizio
successivo alla data di pubblicazione. 22
Art. 7 Modalità di codificazione delle
transazioni elementari
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Al fine di garantire l'omogeneità dei
bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'
articolo 2 codificano le transazioni elementari
uniformandosi alle istruzioni degli appositi
glossari. È vietato: 23
a) l'adozione del criterio della prevalenza,
salvi i casi in cui è espressamente previsto; 24
b) l'imputazione provvisoria di operazioni
alle partite di giro/servizi per conto terzi;
c) assumere impegni sui fondi di riserva e
sugli altri accantonamenti stanziati in bilancio 25
.
1-bis. I residui provenienti dagli esercizi
precedenti all'entrata in vigore del presente
decreto, che non sono stati oggetto del
riaccertamento di cui all'art. 3, comma 7, non
imputabili ad una sola tipologia di entrata, o
ad un solo programma di spesa, possono
essere codificati adottando il criterio della
prevalenza. 26
22
Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. g), n. 2),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. 23
Alinea così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. h),
n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 24
Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. h),
n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 25
Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. h),
n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 26
Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. h), n. 2),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
Art. 8 Adeguamento SIOPE
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Con le modalità definite dall' art. 14,
comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE
degli enti territoriali e dei loro enti strumentali
in contabilità finanziaria sono sostituite con
quelle previste nella struttura del piano dei
conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti
in contabilità civilistica sono aggiornate in
considerazione della struttura del piano dei
conti integrato degli enti in contabilità
finanziaria. 27
2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione
delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle
aggregazioni previste dal piano dei conti
integrati.
Art. 9 Il sistema di bilancio
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni
pubbliche di cui all' articolo 2 costituisce lo
strumento essenziale per il processo di
programmazione, previsione, gestione e
rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di
fornire informazioni in merito ai programmi
futuri, a quelli in corso di realizzazione ed
all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti
interessati al processo di decisione politica,
sociale ed economico-finanziaria.
27
Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. i),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
LEGGI D
'ITALIA
14 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Art. 10 Bilanci di previsione finanziari
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Il bilancio di previsione finanziario è
almeno triennale, ha carattere autorizzatorio
ed è aggiornato annualmente in occasione
della sua approvazione. Le previsioni di
entrata e di spesa sono elaborate distintamente
per ciascun esercizio, in coerenza con i
documenti di programmazione dell'ente,
restando esclusa ogni quantificazione basata
sul criterio della spesa storica incrementale. 28
2. A seguito di eventi intervenuti
successivamente all'approvazione del
bilancio, la giunta, nelle more della necessaria
variazione di bilancio e al solo fine di
garantire gli equilibri di bilancio, può limitare
la natura autorizzatoria degli stanziamenti del
bilancio di previsione, compresi quelli relativi
agli esercizi successivi al primo. Con
riferimento a tali stanziamenti, non possono
essere assunte obbligazioni giuridiche. 29
3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti
dei rispettivi stanziamenti di competenza del
bilancio di previsione, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni passive sono
esigibili. Non possono essere assunte
obbligazioni che danno luogo ad impegni di
spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso
considerati nel bilancio di previsione, a meno
che non siano connesse a contratti o
convenzioni pluriennali o siano necessarie per
garantire la continuità dei servizi connessi con
le funzioni fondamentali, fatta salva la
costante verifica del mantenimento degli
equilibri di bilancio;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio,
a meno delle spese derivanti da contratti di
28
Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. l),
n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 29
Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. l),
n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
somministrazione, di locazione, relative a
prestazioni periodiche o continuative di
servizi di cui all'art. 1677 del codice civile,
imputate anche agli esercizi considerati nel
bilancio di previsione, delle spese correlate a
finanziamenti comunitari e delle rate di
ammortamento dei prestiti, inclusa la quota
capitale. 30
4. Alle variazioni al bilancio di previsione,
disposte nel rispetto di quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati
i prospetti di cui all'allegato n. 8, da
trasmettere al tesoriere. 31
4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato n. 17. 32
Art. 11 Schemi di bilancio 33
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
2 adottano i seguenti comuni schemi di
bilancio finanziari, economici e patrimoniali e
comuni schemi di bilancio consolidato con i
propri enti ed organismi strumentali, aziende,
società controllate e partecipate e altri
organismi controllati:
a) allegato n. 9, concernente lo schema del
bilancio di previsione finanziario, costituito
dalle previsioni delle entrate e delle spese, di
competenza e di cassa del primo esercizio,
dalle previsioni delle entrate e delle spese di
competenza degli esercizi successivi, dai
30
Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. l),
n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 31
Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. l),
n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 32
Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. l), n. 3),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 33
Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. m),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
LEGGI D
'ITALIA
15 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il
quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
b) allegato n. 10, concernente lo schema del
rendiconto della gestione, che comprende il
conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i
prospetti riguardanti il quadro generale
riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo
stato patrimoniale e il conto economico;
c) allegato n. 11 concernente lo schema del
bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-
ter.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
2 redigono un rendiconto semplificato per il
cittadino, da divulgare sul proprio sito
internet, recante una esposizione sintetica dei
dati di bilancio, con evidenziazione delle
risorse finanziarie umane e strumentali
utilizzate dall'ente nel perseguimento delle
diverse finalità istituzionali, dei risultati
conseguiti con riferimento al livello di
copertura ed alla qualità dei servizi pubblici
forniti ai cittadini.
3. Al bilancio di previsione finanziario di cui
al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a
quelli previsti dai relativi ordinamenti
contabili:
a) il prospetto esplicativo del presunto
risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione,
per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione
del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei
vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle
spese previste per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari
e internazionali, per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese
previste per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa redatta secondo le
modalità previste dal comma 5;
h) la relazione del collegio dei revisori dei
conti.
4. Al rendiconto della gestione sono allegati
oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti
contabili:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione,
per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione
del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli,
tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni,
programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti
assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni
assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi
sostenuti per missione;
i) per le sole regioni, il prospetto
dimostrativo della ripartizione per missioni e
programmi della politica regionale unitaria e
cooperazione territoriale, a partire dal periodo
di programmazione 2014 - 2020;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese
sostenute per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari
e internazionali;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle
spese sostenute per lo svolgimento delle
funzioni delegate dalle regioni
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi
provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di
provenienza e per capitolo;
LEGGI D
'ITALIA
16 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal
conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo
esecutivo redatta secondo le modalità previste
dal comma 6;
p) la relazione del collegio dei revisori dei
conti.
5. La nota integrativa allegata al bilancio di
previsione indica:
a) i criteri di valutazione adottati per la
formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli
accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando
illustrazione dei crediti per i quali non è
previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e
accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio
precedente, distinguendo i vincoli derivanti
dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti,
vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote
vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i
vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per
spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti
il fondo pluriennale vincolato comprendono
anche investimenti ancora in corso di
definizione, le cause che non hanno reso
possibile porre in essere la programmazione
necessaria alla definizione dei relativi
cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o
sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e
di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e
stanziati in bilancio, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una
componente derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi
strumentali, precisando che i relativi bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito
internet fermo restando quanto previsto per
gli enti locali dall' art. 172, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con
l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni,
richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.
6. La relazione sulla gestione allegata al
rendiconto è un documento illustrativo della
gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo
verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di
ogni eventuale informazione utile ad una
migliore comprensione dei dati contabili. In
particolare la relazione illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni
finanziarie intervenute in corso d'anno,
comprendendo l'utilizzazione dei fondi di
riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e
accantonate del risultato di amministrazione
al 1° gennaio dell'esercizio precedente,
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e
dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e
accantonate del risultato di amministrazione
al 31 dicembre dell'esercizio precedente,
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e
dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con
anzianità superiore ai cinque anni e di
maggiore consistenza, nonché sulla
fondatezza degli stessi, compresi i crediti di
cui al comma 4, lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate
nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e
LEGGI D
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17 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
di spesa riguardanti l'anticipazione,
evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo
massimo dell'anticipazione nel corso
dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio,
in deroga al principio generale dell'integrità,
espone il saldo al 31 dicembre
dell'anticipazione attivata al netto dei relativi
rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento
e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi
strumentali, con la precisazione che i relativi
rendiconti o bilanci di esercizio sono
consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette
possedute con l'indicazione della relativa
quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti
reciproci con i propri enti strumentali e le
società controllate e partecipate. La predetta
informativa, asseverata dai rispettivi organi di
revisione, evidenzia analiticamente eventuali
discordanze e ne fornisce la motivazione; in
tal caso l'ente assume senza indugio, e
comunque non oltre il termine dell'esercizio
finanziario in corso, i provvedimenti necessari
ai fini della riconciliazione delle partite
debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti
da contratti relativi a strumenti finanziari
derivati o da contratti di finanziamento che
includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o
sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e
di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti,
con l'indicazione delle eventuali richieste di
escussione nei confronti dell'ente e del rischio
di applicazione dell' art. 3, comma 17 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti
al patrimonio immobiliare dell'ente alla data
di chiusura dell'esercizio cui il conto si
riferisce, con l'indicazione delle rispettive
destinazioni e degli eventuali proventi da essi
prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli
altri articoli del codice civile, nonché da altre
norme di legge e dai documenti sui principi
contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati
della gestione, richieste dalla legge o
necessarie per l'interpretazione del rendiconto.
7. Al documento tecnico di
accompagnamento delle regioni di cui all'art.
39, comma 10, e al piano esecutivo di
gestione degli enti locali di cui all' art. 169
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono allegati:
a) il prospetto delle previsioni di entrata per
titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli
anni considerati nel bilancio di previsione,
distinguendo le entrate ricorrenti e non
ricorrenti, secondo lo schema di cui
all'allegato 12/1;
b) il prospetto delle previsioni di spesa per
missioni, programmi e macroaggregati per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione, distinguendo le spese ricorrenti e
non ricorrenti, secondo lo schema di cui
all'allegato 12/2.
8. Le amministrazioni di cui al comma 1
articolate in organismi strumentali come
definiti dall'art. 1, comma 2, approvano,
contestualmente al rendiconto della gestione
di cui al comma 1, lettera b), anche il
rendiconto consolidato con i propri organismi
strumentali. Il rendiconto consolidato delle
regioni comprende anche i risultati della
gestione del consiglio regionale.
9. Il rendiconto consolidato di cui al comma
8, predisposto nel rispetto dello schema
previsto dal comma 1, lettera b), è costituito
dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi,
dai prospetti riguardanti il quadro generale
riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo
stato patrimoniale e dal conto economico, ed
è elaborato aggiungendo alle risultanze
riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei
suoi organismi strumentali ed eliminando le
risultanze relative ai trasferimenti interni. Al
rendiconto consolidato sono allegati i
prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g).
Al fine di consentire l'elaborazione del
rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi
LEGGI D
'ITALIA
18 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
e modalità di approvazione e acquisizione dei
rendiconti dei suoi organismi strumentali.
10. Per i comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, la predisposizione degli
allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di
cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è
facoltativa.
11. Gli schemi di bilancio di cui al presente
articolo sono modificati ed integrati con
decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il
Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali e la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari regionali, su proposta della
Commissione per l'armonizzazione contabile
degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli
allegati riguardanti gli equilibri sono integrati
in attuazione dell' art. 9, della legge 24
dicembre 2012, n. 243.
12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1
adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto
vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria, ai quali affiancano
quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita
funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale
2015-2017 adottato secondo lo schema
vigente nel 2014 svolge funzione
autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce
dell'entrata degli schemi di bilancio
autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il
fondo pluriennale vincolato come definito
dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo
pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti
del bilancio annuale e pluriennale.
13. Il bilancio di previsione e il rendiconto
relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo
gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono
allegati ai corrispondenti documenti contabili
aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto
relativo all'esercizio 2015 predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli
enti che si sono avvalsi della facoltà di cui
all'art. 3, comma 12, non comprende il conto
economico e lo stato patrimoniale. Al primo
rendiconto di affiancamento della contabilità
economico patrimoniale alla contabilità
finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è
allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.
14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art.
2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal
comma 1 che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria.
15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel
2014 hanno partecipato alla sperimentazione
di cui all'art. 78 adottano gli schemi di
bilancio di cui al comma 1 che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria cui
affiancano nel 2015, con funzione
conoscitiva, gli schemi di bilancio e di
rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati
n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 194 del 1996 che possono non
essere compilati.
16. In caso di esercizio provvisorio o
gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli
enti di cui al comma 1 applicano la relativa
disciplina vigente nel 2014, ad esclusione
degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali
trova applicazione la disciplina dell'esercizio
provvisorio prevista dal principio contabile
applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato 4/2.
17. In caso di esercizio provvisorio o
gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli
enti di cui al comma 1 gestiscono gli
stanziamenti di spesa previsti nel bilancio
pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per
l'annualità 2016, riclassificati secondo lo
schema di cui all'allegato 9.
LEGGI D
'ITALIA
19 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Art. 11-bis Bilancio consolidato 34
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1,
redigono il bilancio consolidato con i propri
enti ed organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, secondo le modalità
ed i criteri individuati nel principio applicato
del bilancio consolidato di cui all'allegato n.
4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal
conto economico consolidato, dallo stato
patrimoniale consolidato e dai seguenti
allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che
comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei
conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio
consolidato, si considera qualsiasi ente
strumentale, azienda, società controllata e
partecipata, indipendentemente dalla sua
forma giuridica pubblica o privata, anche se le
attività che svolge sono dissimili da quelle
degli altri componenti del gruppo, con
l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono
rinviare l'adozione del bilancio consolidato
con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli
enti che, nel 2014, hanno partecipato alla
sperimentazione.
Art. 11-ter Enti strumentali 35
In vigore dal 12 settembre 2014
34
Articolo inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. n),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 35
Articolo inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. n),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
1. Si definisce ente strumentale controllato
di una regione o di un ente locale di cui all'
art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato,
nei cui confronti la regione o l'ente locale ha
una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, della
maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o
nell'azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o
convenzione di nominare o rimuovere la
maggioranza dei componenti degli organi
decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a
decidere in ordine all'indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione
dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei
diritti di voto nelle sedute degli organi
decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a
decidere in ordine all'indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione
dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi
consentiti dalla legge, per percentuali
superiori alla propria quota di partecipazione;
e) un'influenza dominante in virtù di contratti
o clausole statutarie, nei casi in cui la legge
consente tali contratti o clausole. I contratti di
servizio pubblico e di concessione, stipulati
con enti o aziende che svolgono
prevalentemente l'attività oggetto di tali
contratti, comportano l'esercizio di influenza
dominante.
2. Si definisce ente strumentale partecipato
da una regione o da un ente locale di cui all'
art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato,
nel quale la regione o l'ente locale ha una
partecipazione, in assenza delle condizioni di
cui al comma 1.
3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2
sono distinti nelle seguenti tipologie,
corrispondenti alle missioni del bilancio:
LEGGI D
'ITALIA
20 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
b) istruzione e diritto allo studio;
c) ordine pubblico e sicurezza;
d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività
culturali;
e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
f) turismo;
g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente;
i) trasporti e diritto alla mobilità;
j) soccorso civile;
k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
l) tutela della salute;
m) sviluppo economico e competitività;
n) politiche per il lavoro e la formazione
professionale;
o) agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca;
p) energia e diversificazione delle fonti
energetiche;
q) relazione con le altre autonomie territoriali
e locali;
r) relazioni internazionali.
Art. 11-quater Società controllate 36
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Si definisce controllata da una regione o
da un ente locale la società nella quale la
regione o l'ente locale ha una delle seguenti
condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla
scorta di patti parasociali, della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o
dispone di voti sufficienti per esercitare una
influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
b) il diritto, in virtù di un contratto o di una
clausola statutaria, di esercitare un'influenza
36
Articolo inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. n),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
dominante, quando la legge consente tali
contratti o clausole.
2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di
concessione stipulati con società che svolgono
prevalentemente l'attività oggetto di tali
contratti comportano l'esercizio di influenza
dominante.
3. Le società controllate sono distinte nelle
medesime tipologie previste per gli enti
strumentali.
4. In fase di prima applicazione del presente
decreto, con riferimento agli esercizi 2015-
2017, non sono considerate le società quotate
e quelle da esse controllate ai sensi dell'art.
2359 del codice civile. A tal fine, per società
quotate degli enti di cui al presente articolo si
intendono le società emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentari.
Art. 11-quinquies Società partecipate 37
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Per società partecipata da una regione o da
un ente locale, si intende la società nella quale
la regione o l'ente locale, direttamente o
indirettamente, dispone di una quota di voti,
esercitabili in assemblea, pari o superiore al
20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di
società quotata.
2. Le società partecipate sono distinte nelle
medesime tipologie previste per gli enti
strumentali.
3. In fase di prima applicazione del presente
decreto, con riferimento agli esercizi 2015 -
2017, per società partecipata da una regione o
da un ente locale, si intende la società a totale
37
Articolo inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. n),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
LEGGI D
'ITALIA
21 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
partecipazione pubblica affidataria di servizi
pubblici locali della regione o dell'ente locale,
indipendentemente dalla quota di
partecipazione.
Art. 12 Omogeneità della classificazione
delle spese
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Allo scopo di assicurare maggiore
trasparenza delle informazioni riguardanti il
processo di allocazione delle risorse
pubbliche e la destinazione delle stesse alle
politiche pubbliche settoriali, e al fine di
consentire la confrontabilità dei dati di
bilancio in coerenza con le classificazioni
economiche e funzionali individuate dai
regolamenti comunitari in materia di
contabilità nazionale e relativi conti satellite,
le amministrazioni pubbliche di cui all'
articolo 2 adottano uno schema di bilancio
articolato per missioni e programmi che
evidenzi le finalità della spesa. 38
Art. 13 Definizione del contenuto di missione
e programma
In vigore dal 12 settembre 2014
1. La rappresentazione della spesa per
missioni e programmi costituisce uno dei
fondamentali principi contabili di cui
all'articolo 3. Le missioni rappresentano le
funzioni principali e gli obiettivi strategici
perseguiti dalle amministrazioni di cui all'
articolo 2 utilizzando risorse finanziarie,
umane e strumentali ad esse destinate. I
38
Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett.
o), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
programmi rappresentano gli aggregati
omogenei di attività volte a perseguire gli
obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
(34)
2. L'unità di voto per l'approvazione del
bilancio di previsione delle amministrazioni
di cui all' articolo 2 è costituita dai
programmi. 39
Art. 14 Criteri per la specificazione e
classificazione delle spese
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Unitamente alle rilevazioni contabili in
termini finanziari, economici e patrimoniali, i
documenti di bilancio previsivi e consuntivi
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'
articolo 2 in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 13 ripartiscono le spese in: 40
a) missioni, come definite all' articolo 13 ,
comma 1, secondo periodo. Le missioni sono
definite in relazione al riparto di competenza
di cui agli articoli 117 e 118 della
Costituzione . Al fine di assicurare un più
agevole consolidamento e monitoraggio dei
conti pubblici, le missioni sono definite anche
tenendo conto di quelle individuate per il
bilancio dello Stato;
b) programmi, come definiti all'art. 13,
comma 1, terzo periodo. I programmi si
articolano in titoli e, ai fini della gestione,
sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed
eventualmente in articoli. I capitoli e gli
articoli, ove previsti, si raccordano con il
quarto livello di articolazione del piano dei
conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta
contestualmente alla proposta di bilancio
trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di
39
Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett.
o), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 40
Alinea così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. p),
n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
LEGGI D
'ITALIA
22 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
articolazione dei programmi in
macroaggregati. Il programma è, inoltre,
raccordato alla relativa codificazione COFOG
di secondo livello (Gruppi), secondo le
corrispondenze individuate nel glossario, di
cui al comma 3-ter, che costituisce parte
integrante dell'allegato n. 14. Nell'ambito dei
macroaggregati è data separata evidenza delle
eventuali quote di spesa non ricorrente; 41
[c) macroaggregati, che costituiscono
un'articolazione dei programmi, secondo la
natura economica della spesa. I
macroaggregati si raggruppano in titoli e, ai
fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed
in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti,
si raccordano con il livello minimo di
articolazione del piano dei conti integrato di
cui all' articolo 4 42
. ]
[ 2. La realizzazione di ciascun programma è
attribuita ad un unico centro di responsabilità
amministrativa. 43
]
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'
articolo 2 allegano al bilancio consuntivo un
apposito allegato che includa una
rappresentazione riassuntiva dei costi
sostenuti per le missioni di cui agli articoli 12
e 13 secondo lo schema previsto dall'art. 11,
comma 4, lettera h). 44
3-bis. Le Regioni, a seguito di motivate ed
effettive difficoltà gestionali per la sola spesa
di personale, possono utilizzare in maniera
strumentale, per non più di due esercizi
finanziari, il programma “Risorse umane”,
all'interno della missione “Servizi
istituzionali, generali e di gestione”. La
disaggregazione delle spese di personale per
le singole missioni e i programmi
rappresentati a bilancio deve essere comunque
41
Lettera così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. p),
n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 42
Lettera abrogata dall’ art. 1, comma 1, lett. p), n. 3),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 43
Comma abrogato dall’ art. 1, comma 1, lett. p), n. 3),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 44
Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett.
p), nn. 1) e 4), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
esplicitata in apposito allegato alla legge di
bilancio, aggiornata con la legge di
assestamento e definitivamente contabilizzata
con il rendiconto. 45
3-ter. L'elenco delle missioni, programmi,
titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato
n. 14, è aggiornato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, su
proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali. L'allegato 14 comprende il
glossario delle missioni e dei programmi che
individua anche le corrispondenze tra i
programmi e la classificazione COFOG di
secondo livello (Gruppi). 46
Art. 15 Criteri per la specificazione e la
classificazione delle entrate
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Le entrate degli schemi di bilancio
finanziario di cui all' articolo 11 sono
classificate secondo i successivi livelli di
dettaglio:
a) titoli, definiti secondo la fonte di
provenienza delle entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle
entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di
provenienza, ai fini dell'approvazione in
termini di unità di voto. Ai fini della gestione
e della rendicontazione le tipologie sono
ripartite in categorie, capitoli ed
eventualmente in articoli secondo il rispettivo
45
Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. p), n. 5),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 46
Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. p), n. 5),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
LEGGI D
'ITALIA
23 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si
raccordano con il quarto livello di
articolazione del piano dei conti integrato di
cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla
proposta di bilancio trasmette al Consiglio, a
fini conoscitivi, la proposta di articolazione
delle tipologie in categorie; 47
[c) categorie, definite in base all'oggetto
dell'entrata nell'ambito della tipologia di
appartenenza. Nell'ambito delle categorie è
data separata evidenza delle eventuali quote di
entrata non ricorrente 48
. ]
2. Nell'ambito delle categorie è data separata
evidenza delle eventuali quote di entrata non
ricorrente. L'elenco dei titoli, delle tipologie e
delle categorie, indicato nell'allegato n. 13, è
aggiornato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, su
proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali. 49
Art. 16 Flessibilità degli stanziamenti di
bilancio 50
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse
pubbliche, anche in termini di riqualificazione
della spesa, le amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 2 possono effettuare, in sede di
47
Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. q),
n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 48
Lettera abrogata dall’ art. 1, comma 1, lett. q), n. 2),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 49
Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. q),
n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 50
Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. r),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
gestione, variazioni compensative tra le
dotazioni delle missioni e dei programmi,
limitatamente alle spese per il personale,
conseguenti a provvedimenti di trasferimento
del personale all'interno dell'amministrazione.
2. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo delle
entrate in conto capitale e derivanti
dall'accensione di prestiti per il finanziamento
delle spese correnti.
Art. 17 Tassonomia per gli enti in contabilità
civilistica
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Gli enti strumentali di cui all' articolo 3 ,
comma 3, predispongono un budget
economico. 51
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti
alla redazione di un rendiconto finanziario in
termini di cassa predisposto ai sensi dell'art.
2428, comma 2, del codice civile. 52
2. Al fine di consentire il consolidamento dei
propri dati di cassa con quelli delle altre
amministrazioni pubbliche, gli enti di cui al
comma 1 che rientrano nella definizione di
amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, riclassificano i propri incassi e
pagamenti attraverso la rilevazione SIOPE di
cui all' articolo 14, comma 6, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 . 53
3. Al fine di fornire informazioni in merito
alla classificazione della propria spesa
complessiva in missioni e programmi, come
51
Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett.
s), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 52
Comma inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. s), n. 2),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 53
Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett.
s), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
LEGGI D
'ITALIA
24 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
definiti dall'art. 13 del presente decreto, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 2,
elaborano un apposito prospetto, predisposto
secondo le modalità di cui all'allegato n. 15,
concernente la ripartizione della propria spesa
per missioni e programmi, accompagnata
dalla corrispondente classificazione secondo
la nomenclatura COFOG di secondo livello
secondo le corrispondenze individuate nel
glossario delle missioni e dei programmi di
cui all'allegato 14. Nel caso di corrispondenza
non univoca tra programma e funzioni
COFOG di secondo livello, vanno indicate le
funzioni COFOG con l'indicazione delle
percentuali di attribuzione della spesa del
programma a ciascuna di esse. 54
4. Tale prospetto è allegato al budget e al
bilancio di esercizio in coerenza con i risultati
della tassonomia effettuata attraverso la
rilevazione SIOPE. 55
5. La relazione sulla gestione attesta -
nell'ambito del quadro di riferimento in cui
operano i soggetti di cui al comma 1, a
corredo delle informazioni, e in coerenza con
la missione - le attività riferite a ciascun
programma di spesa.
6. Gli organi interni di controllo vigilano
sull'attuazione di quanto previsto dai
precedenti commi, attestando tale
adempimento nella relazione di cui all'articolo
2429 del codice civile.
6-bis. Al fine di consentire la rilevazione
SIOPE, gli enti di cui al comma 1 si
avvalgono di un servizio di cassa che prevede
l'utilizzo di ordinativi di incasso e di
pagamento. 56
6-ter. Gli enti di cui al comma 1, ancora non
coinvolti nella rilevazione SIOPE, rinviano
54
Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. s),
n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 55
Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett.
s), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 56
Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. s), n. 6),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
l'attuazione dei commi da 2 a 6
all'emanazione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze concernente
l'attuazione della rilevazione SIOPE per gli
enti del proprio comparto. 57
6-quater. Il prospetto di cui all'allegato n. 15
è aggiornato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, su
proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali. 58
Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'
articolo 1 , comma 1, approvano: 59
a) il bilancio di previsione o il budget
economico entro il 31 dicembre dell'anno
precedente;
b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro
il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni
approvano il rendiconto entro il 31 luglio
dell'anno successivo, con preventiva
approvazione da parte della giunta entro il 30
aprile, per consentire la parifica delle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti; 60
57
Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. s), n. 6),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 58
Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. s), n. 6),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 59
Alinea così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. t),
n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 60
Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. t),
n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
LEGGI D
'ITALIA
25 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
c) il bilancio consolidato entro il 30
settembre dell'anno successivo 61
.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'
articolo 1 trasmettono i loro bilanci
preventivi, le relative variazioni ed i bilanci
consuntivi alla Banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche, secondo gli
schemi e le modalità previste dall' articolo 13,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196 . Gli schemi, standardizzati ed omogenei,
assicurano l'effettiva comparabilità delle
informazioni tra i diversi enti territoriali.
Art. 18-bis Indicatori di bilancio 62
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Al fine di consentire la comparazione dei
bilanci, gli enti adottano un sistema di
indicatori semplici, denominato «Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio»
misurabili e riferiti ai programmi e agli altri
aggregati del bilancio, costruiti secondo
criteri e metodologie comuni.
2. Le regioni e i loro enti ed organismi
strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione
del bilancio di previsione o del budget di
esercizio e del bilancio consuntivo o del
bilancio di esercizio, presentano il documento
di cui al comma 1, il quale è parte integrante
dei documenti di programmazione e di
bilancio di ciascuna amministrazione
pubblica. Esso viene divulgato anche
attraverso la pubblicazione sul sito internet
istituzionale dell'amministrazione stessa nella
sezione «Trasparenza, valutazione e merito»,
accessibile dalla pagina principale (home
page).
61
Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. t),
n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 62
Articolo inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. u),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi
strumentali allegano il “Piano” di cui al
comma 1 al bilancio di previsione o del
budget di esercizio e del bilancio consuntivo o
del bilancio di esercizio.
4. Il sistema comune di indicatori di risultato
delle Regioni e dei loro enti ed organismi
strumentali, è definito con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze su
proposta della Commissione
sull’armonizzazione contabile degli enti
territoriali. Il sistema comune di indicatori di
risultato degli enti locali e dei loro enti ed
organismi strumentali è definito con decreto
del Ministero dell’interno, su proposta della
Commissione sull’armonizzazione contabile
degli enti territoriali. L’adozione del Piano di
cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere
dall’esercizio successivo all’emanazione dei
rispettivi decreti.
TITOLO II
Principi contabili generali e applicati per il
settore sanitario
Art. 19 Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Le disposizioni del presente titolo, che
costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi
dell' articolo 117, comma 3, della
Costituzione e sono finalizzate alla tutela
dell'unità economica della Repubblica
italiana, ai sensi dell' articolo 120, secondo
comma, della Costituzione , al fine di
garantire che gli enti coinvolti nella gestione
della spesa finanziata con le risorse destinate
al Servizio sanitario nazionale concorrano al
perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica sulla base di principi di
armonizzazione dei sistemi contabili e dei
LEGGI D
'ITALIA
26 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità
di redazione e di consolidamento dei bilanci
da parte dei predetti enti, nonché a dettare i
principi contabili cui devono attenersi gli
stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi
contenute.
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del
presente titolo sono:
a) le regioni, per la parte del bilancio
regionale che riguarda il finanziamento e la
spesa del relativo servizio sanitario, rilevata
attraverso scritture di contabilità finanziaria;
b) le regioni:
i) per la parte del finanziamento del servizio
sanitario, regionale direttamente gestito,
rilevata attraverso scritture di contabilità
economico-patrimoniale, qualora le singole
regioni esercitino la scelta di gestire
direttamente presso la regione una quota del
finanziamento del proprio servizio sanitario,
d'ora in poi denominata gestione sanitaria
accentrata presso la regione;
ii) per il consolidamento dei conti degli enti
sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai
sensi del punto i), della gestione sanitaria
accentrata presso la regione;
c) aziende sanitarie locali; aziende
ospedaliere; istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici, anche se
trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere
universitarie integrate con il Servizio sanitario
nazionale; 63
d) istituti zooprofilattici di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270 .
Art. 20 Trasparenza dei conti sanitari e
finalizzazione delle risorse al finanziamento
dei singoli servizi sanitari regionali
In vigore dal 12 settembre 2014
63
Vedi, anche, l' art. 1, comma 1, D.M. 15 giugno 2012
.
1. Nell'ambito del bilancio regionale le
regioni garantiscono un'esatta perimetrazione
delle entrate e delle uscite relative al
finanziamento del proprio servizio sanitario
regionale, al fine di consentire la
confrontabilità immediata fra le entrate e le
spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e
le risorse indicate negli atti di determinazione
del fabbisogno sanitario regionale standard e
di individuazione delle correlate fonti di
finanziamento, nonché un'agevole verifica
delle ulteriori risorse rese disponibili dalle
regioni per il finanziamento del medesimo
servizio sanitario regionale per l'esercizio in
corso. A tal fine le regioni adottano
un'articolazione in capitoli tale da garantire,
sia nella sezione dell'entrata che nella sezione
della spesa, ivi compresa l'eventuale
movimentazione di partite di giro, separata
evidenza delle seguenti grandezze:
A) Entrate:
a) finanziamento sanitario ordinario corrente
quale derivante dalle fonti di finanziamento
definite nell'atto formale di determinazione
del fabbisogno sanitario regionale standard e
di individuazione delle relative fonti di
finanziamento intercettate dall'ente regionale,
ivi compresa la mobilità attiva programmata
per l'esercizio;
b) finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente, quale derivante dagli eventuali atti
regionali di incremento di aliquote fiscali per
il finanziamento della sanità regionale, dagli
automatismi fiscali intervenuti ai sensi della
vigente legislazione in materia di copertura
dei disavanzi sanitari, da altri atti di
finanziamento regionale aggiuntivo, ivi
compresi quelli di erogazione dei livelli di
assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay
back e da iscrizione volontaria al Servizio
sanitario nazionale;
c) finanziamento regionale del disavanzo
sanitario pregresso;
d) finanziamento per investimenti in ambito
sanitario, con separata evidenza degli
interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai
sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del
1988 ;
LEGGI D
'ITALIA
27 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
B) Spesa:
a) spesa sanitaria corrente per il
finanziamento dei LEA, ivi compresa la
mobilità passiva programmata per l'esercizio e
il pay back;
b) spesa sanitaria aggiuntiva per il
finanziamento di livelli di assistenza sanitaria
superiori ai LEA;
c) spesa sanitaria per il finanziamento di
disavanzo sanitario pregresso;
d) spesa per investimenti in ambito sanitario,
con separata evidenza degli interventi per
l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'
articolo 20, della legge n. 67 del 1988 .
2. Per garantire effettività al finanziamento
dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:
a) accertano ed impegnano nel corso
dell'esercizio l'intero importo corrispondente
al finanziamento sanitario corrente, ivi
compresa la quota premiale condizionata alla
verifica degli adempimenti regionali, e le
quote di finanziamento sanitario vincolate o
finalizzate. Ove si verifichi la perdita
definitiva di quote di finanziamento
condizionate alla verifica di adempimenti
regionali, ai sensi della legislazione vigente,
detto evento è registrato come cancellazione
dei residui attivi nell'esercizio nel quale la
perdita si determina definitivamente; 64
b) accertano ed impegnano nel corso
dell'esercizio l'intero importo corrispondente
al finanziamento regionale del disavanzo
sanitario pregresso.
2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali
regionali e destinati al finanziamento del
Servizio sanitario regionale sono iscritti nel
bilancio regionale nell'esercizio di
competenza dei tributi. 65
2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle
manovre fiscali regionali destinata
obbligatoriamente al finanziamento del
64
Lettera così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. v),
n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 65
Comma inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. v), n. 2),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
servizio sanitario regionale, ai sensi della
legislazione vigente sui piani di rientro dai
disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio
regionale triennale, nell'esercizio di
competenza dei tributi, obbligatoriamente per
l'importo stimato dal competente
Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero per il
minore importo destinato al Servizio sanitario
regionale ai sensi dell' art. 1, comma 80, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale
iscrizione comporta l'automatico e contestuale
accertamento e impegno dell'importo nel
bilancio regionale.
La regione non può disimpegnare tali somme,
se non a seguito di espressa autorizzazione da
parte del Tavolo di verifica degli
adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell' art.
1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191. In relazione a tale autorizzazione la
regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di
verifica degli adempimenti la relativa
documentazione corredata dalla valutazione
d'impatto operata dal competente
Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in
sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un
minore importo effettivo delle risorse
derivanti dalla manovra fiscale regionale
rispetto all'importo che ha formato oggetto di
accertamento e di impegno, detto evento è
contabilmente registrato nell'esercizio nel
quale tale perdita si determina come
cancellazione di residui attivi. 66
3. Per la parte in conto capitale riferita
all'edilizia sanitaria di cui all' articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive
modificazioni, le regioni accertano e
impegnano nel corso dell'esercizio l'importo
corrispondente a quello indicato nel decreto di
ammissione al finanziamento. In caso di
revoca dell'ammissione a finanziamento ai
sensi dell' articolo 1, comma 310, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 , le regioni
66
Comma inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. v), n. 2),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
LEGGI D
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28 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
registrano detto evento nell'esercizio nel quale
la revoca è disposta.
Art. 21 Accensione di conti di tesoreria
intestati alla sanità
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Per garantire trasparenza e confrontabilità
dei flussi di cassa relativi al finanziamento del
fabbisogno sanitario regionale standard:
a) le risorse destinate al finanziamento del
fabbisogno sanitario regionale standard che
affluiscono nei conti di tesoreria unica
intestati alle singole regioni e a titolo di
trasferimento dal Bilancio dello Stato e di
anticipazione mensile di tesoreria sono
versate in conti di tesoreria unica
appositamente istituiti per il finanziamento
del servizio sanitario nazionale e funzionanti
secondo le modalità di cui all' articolo 7 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 ;
b) le ulteriori risorse destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale
sono versate in appositi conti correnti intestati
alla sanità presso i tesorieri delle regioni
secondo le modalità previste dall' articolo 77-
quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni
sono identificate da distinti codici-ente,
riguardanti la gestione non sanitaria e la
gestione sanitaria.
Art. 22 Individuazione delle responsabilità
all'interno delle regioni nel caso di sussistenza
della gestione sanitaria accentrata presso la
regione
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Le regioni che esercitano la scelta di
gestire direttamente presso la regione una
quota del finanziamento del proprio servizio
sanitario di cui all' articolo 19 , comma 2,
lettera b), punto i), individuano nella propria
struttura organizzativa uno specifico centro di
responsabilità, d'ora in poi denominato
gestione sanitaria accentrata presso la regione,
deputato all'implementazione ed alla tenuta di
una contabilità di tipo economico-
patrimoniale atta a rilevare, in maniera
sistematica e continuativa, i rapporti
economici, patrimoniali e finanziari
intercorrenti fra la singola regione e lo Stato,
le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri
enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le
operazioni finanziate con risorse destinate ai
rispettivi servizi sanitari regionali.
2. Il responsabile della gestione sanitaria
accentrata presso la regione registra i fatti
gestionali nel libro giornale e li imputa ai
conti relativi a singole categorie di valori
omogenei, provvedendo alla rilevazione dei
costi, dei ricavi e delle variazioni negli
elementi attivi e passivi del patrimonio, in
modo da darne rappresentazione nel bilancio
di esercizio.
3. Le regioni individuano il responsabile
della gestione sanitaria accentrata presso la
regione che è tenuto:
a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio
di esercizio della gestione sanitaria accentrata
presso la regione;
b) alla coerente compilazione, con il bilancio
di esercizio della gestione sanitaria accentrata
presso la regione, dei modelli ministeriali CE
e SP di cui al decreto ministeriale 13
novembre 2007 e successive modificazioni ed
integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato
con il codice "000";
c) alla redazione del bilancio sanitario
consolidato mediante il consolidamento dei
conti della gestione accentrata stessa e dei
conti degli enti di cui all' articolo 19 , comma
LEGGI D
'ITALIA
29 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
2, lettera c), secondo le modalità definite nell'
articolo 32 . In sede di consolidamento, il
responsabile della gestione sanitaria
accentrata presso la regione garantisce la
coerenza del bilancio sanitario consolidato
con le risultanze dei modelli ministeriali CE e
SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre
2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato
con il codice "999". In sede di
consolidamento, il responsabile della gestione
sanitaria accentrata presso la regione ed il
responsabile della predisposizione del
bilancio regionale, assicurano l'integrale
raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte
e contabilizzate in termini di contabilità
economico-patrimoniale e quelle iscritte in
termini di contabilità finanziaria. Tale
riconciliazione è obbligatoriamente riportata
nella nota integrativa di cui all' articolo 32 ;
d) le regioni individuano un responsabile
regionale che certifichi, con riferimento alla
gestione sanitaria accertata presso la regione:
i. in sede di rendicontazione trimestrale, la
regolare tenuta dei libri contabili e della
contabilità, la riconciliazione dei dati della
gestione accentrata con le risultanze del
bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati
di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei
modelli ministeriali di rilevazione dei conti
con le risultanze della contabilità;
ii. in sede di rendicontazione annuale,
quando indicato al punto i), nonché la
corrispondenza del bilancio alle risultanze
della contabilità.
Art. 23 Individuazione delle responsabilità
all'interno delle regioni nel caso di gestione
integrale del finanziamento del servizio
sanitario regionale presso gli enti di cui del
servizio sanitario regionale
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Le regioni che non esercitano la scelta di
gestire direttamente presso la regione una
quota del finanziamento del proprio servizio
sanitario di cui all' articolo 19 , comma 2,
lettera b), punto i):
a) ne danno preventivamente comunicazione
ai Ministeri dell'economia e delle finanze e
della salute;
b) trattano presso la regione le sole
operazioni di consolidamento dei conti
sanitari degli enti di cui all' articolo 19 ,
comma 2, lettera c), come disciplinato dall'
articolo 22 , comma 3, lettera c). A tal fine è
comunque formalmente individuato un
responsabile presso la regione, al quale si
applicano le disposizioni recate dall' articolo
32 ;
c) non possono effettuare, a valere sui
capitoli di spesa del servizio sanitario
regionale, operazioni di gestione diverse dal
mero trasferimento delle somme agli enti del
servizio sanitario regionale di cui all' articolo
19 , comma 2, lettera c). A tal fine le regioni
destinano in ciascun esercizio agli enti del
servizio sanitario regionale l'intero importo
del finanziamento previsto nell'esercizio di
riferimento.
Art. 24 Libri obbligatori della gestione
sanitaria accentrata presso la regione
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Nelle regioni che esercitano la scelta di
gestire direttamente presso la regione una
quota del finanziamento del proprio servizio
sanitario di cui all' articolo 19 , comma 2,
lettera b), punto i), i libri contabili obbligatori
della gestione sanitaria accentrata presso la
regione sono il libro giornale ed il libro degli
inventari. Il libro giornale registra
indistintamente, in ordine cronologico, tutti i
fatti di gestione che abbiano rilievo sui
risultati d'esercizio. Il libro degli inventari
contiene l'indicazione e la valutazione di tutte
le attività e le passività relative alla gestione
sanitaria accentrata presso la regione.
LEGGI D
'ITALIA
30 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
All'aggiornamento del libro degli inventari si
provvede al termine dell'esercizio.
Art. 25 Bilancio preventivo economico
annuale
In vigore dal 1 gennaio 2015
1. Gli enti di cui all' articolo 19 , comma 2,
lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni
ivi previste, e lettera c) predispongono un
bilancio preventivo economico annuale, in
coerenza con la programmazione sanitaria e
con la programmazione economico-
finanziaria della regione.
1-bis. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano devono garantire una
programmabilità degli investimenti da
effettuare nel proprio ambito territoriale,
attraverso la predisposizione di piani annuali
di investimento accompagnati da un'adeguata
analisi dei fabbisogni e della relativa
sostenibilità economico-finanziaria
complessiva, da attuare anche in sede di
predisposizione del previsto piano dei flussi
di cassa prospettici di cui al comma 2. 67
2. Il bilancio preventivo economico annuale
include un conto economico preventivo e un
piano dei flussi di cassa prospettici, redatti
secondo gli schemi di conto economico e di
rendiconto finanziario previsti dall' articolo 26
. Al conto economico preventivo è allegato il
conto economico dettagliato, secondo lo
schema CE di cui al decreto ministeriale 13
novembre 2007 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Il bilancio preventivo economico annuale è
corredato da una nota illustrativa, dal piano
degli investimenti e da una relazione redatta
67
Comma inserito dall’ art. 1, comma 564, L. 23
dicembre 2014, n. 190 , a decorrere dal 1° gennaio
2015.
dal direttore generale per gli enti di cui alla
lettera c) del comma 2 dell' articolo 19 e dal
responsabile della gestione sanitaria
accentrata presso la regione per gli enti di cui
all' articolo 19 , comma 2, lettera b), punto i),
ove ricorrano le condizioni ivi previste. La
nota illustrativa esplicita i criteri impiegati
nell'elaborazione del bilancio preventivo
economico annuale; la relazione del direttore
generale o del responsabile della gestione
sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti
con gli altri atti di programmazione aziendali
e regionali; il piano degli investimenti
definisce gli investimenti da effettuare nel
triennio e le relative modalità di
finanziamento. Il bilancio preventivo
economico annuale degli enti di cui all'
articolo 19 , comma 2, lettera c) e lettera b),
punto i), ove ricorrano le condizioni ivi
previste, deve essere corredato dalla relazione
del collegio sindacale.
4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2
dell' articolo 19 predispongono un bilancio
preventivo economico annuale, corredato da
una nota illustrativa che espliciti i criteri
impiegati nell'elaborazione dello stesso,
nonché da un piano degli investimenti che
definisca gli investimenti da effettuare nel
triennio e le relative modalità di
finanziamento. Il bilancio preventivo
economico annuale deve essere corredato
dalla relazione del collegio dei revisori. Con
delibera del direttore generale, il bilancio
preventivo economico annuale, corredato
dalla nota illustrativa, dal piano triennale
degli investimenti e dalla relazione del
collegio dei revisori, viene sottoposto al
Consiglio di amministrazione dell'ente per
l'approvazione.
Art. 26 Bilancio di esercizio e schemi di
bilancio degli enti del SSN
In vigore dal 10 agosto 2011
LEGGI D
'ITALIA
31 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
1. Il bilancio d'esercizio è redatto con
riferimento all'anno solare. Si compone dello
stato patrimoniale, del conto economico, del
rendiconto finanziario e della nota integrativa
ed è corredato da una relazione sulla gestione
sottoscritta dal direttore generale, per gli enti
di cui alle lettere c) e d) del comma 2
dell'articolo 19, e dal responsabile della
gestione sanitaria accentrata presso la regione,
per gli enti di cui all' articolo 19 , comma 2,
lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni
ivi previste.
2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli
enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'
articolo 19 viene sottoposto al Consiglio di
amministrazione dell'ente per l'approvazione.
3. Per conferire struttura uniforme alle voci
del bilancio preventivo economico annuale e
del bilancio d'esercizio, nonché omogeneità ai
valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'
articolo 19 , comma 2, lettera c) e lettera b),
punto i), ove ricorrano le condizioni ivi
previste redigono il bilancio di esercizio
secondo gli appositi schemi di cui all' allegato
n. 2 , che costituiscono parte integrante del
presente decreto legislativo. Gli enti di cui
alla lettera d), comma 2, dell' articolo 19
adottano i medesimi schemi di bilancio,
adattando la nota integrativa e la relazione
sulla gestione alle specificità del proprio
ambito operativo. 68
4. Per gli enti di cui all' articolo 19 , comma
2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano
le condizioni ivi previste, la nota integrativa
deve contenere anche i modelli CE ed SP per
l'esercizio in chiusura e per l'esercizio
precedente e la relazione sulla gestione deve
contenere anche il modello di rilevazione LA,
di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004
e successive modificazioni ed integrazioni,
per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio
precedente, nonché un'analisi dei costi
sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari,
68
Vedi, ora, il D.M. 15 giugno 2012 e il D.M. 20
marzo 2013 .
distinti per ciascun livello essenziale di
assistenza.
Art. 27 Piano dei conti
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Al fine di soddisfare le esigenze di
standardizzazione delle procedure contabili e
dei debiti informativi previsti dalla normativa
vigente, ciascuna voce del piano dei conti
degli enti di cui all' articolo 19 , comma 2,
lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le
condizioni ivi previste, deve essere
univocamente riconducibile ad una sola voce
dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al
decreto ministeriale 13 novembre 2007 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono
dettagliare il proprio piano dei conti inserendo
ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai
modelli di rilevazione SP e CE di cui al
decreto ministeriale 13 novembre 2007 e
successive modificazioni ed integrazioni,
secondo le proprie esigenze informative.
Art. 28 Norme generali di riferimento
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli
enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del
comma 2 dell' articolo 19 applicano gli
articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto
salvo quanto diversamente disposto nel
presente titolo.
LEGGI D
'ITALIA
32 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Art. 29 Principi di valutazione specifici del
settore sanitario
In vigore dal 1 gennaio 2013
1. Al fine di soddisfare il principio generale
di chiarezza e di rappresentazione veritiera e
corretta, nonché di garantire l'omogeneità, la
confrontabilità ed il consolidamento dei
bilanci dei servizi sanitari regionali, sono
individuate le modalità di rappresentazione,
da parte degli enti di cui all' articolo 19 ,
comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove
ricorrano le condizioni ivi previste, delle
seguenti fattispecie: 69
a) il costo delle rimanenze di beni fungibili è
calcolato con il metodo della media
ponderata;
b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti
acquistati utilizzando contributi in conto
esercizio, indipendentemente dal loro valore,
devono essere interamente ammortizzati
nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi
dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati
utilizzando contributi in conto esercizio,
indipendentemente dal loro valore, devono
essere interamente ammortizzati applicando le
seguenti percentuali per esercizio di
acquisizione:
1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20%
del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e
2016;
2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40%
del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel
2015;
3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60%
del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;
4) esercizio di acquisizione 2015: per 1'80%
del loro valore nel 2015; per il 20% nel
2016;70
69
La Corte costituzionale, con sentenza 2-11 luglio
2012, n. 178 (Gazz. Uff. 18 luglio 2012, n. 29 - Prima
serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità
costituzionale del presente alinea nella parte in cui si
applica direttamente alle Regioni autonome ed alle
Province autonome. 70
Lettera così sostituita dall’ art. 1, comma 36, L. 24
dicembre 2012, n. 228 , a decorrere dal 1° gennaio
2013.
c) i contributi in conto capitale da regione
sono rilevati sulla base del provvedimento di
assegnazione. I contributi sono iscritti in
un'apposita voce di patrimonio netto, con
contestuale rilevazione di un credito verso
regione. Laddove siano impiegati per
l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i
contributi vengono successivamente stornati a
proventi con un criterio sistematico,
commisurato all'ammortamento dei cespiti cui
si riferiscono, producendo la sterilizzazione
dell'ammortamento stesso. Nel caso di
cessione di beni acquisiti tramite contributi in
conto capitale con generazione di
minusvalenza, viene stornata a provento una
quota di contributo commisurata alla
minusvalenza. La quota di contributo residua
resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio
netto ed è utilizzata per sterilizzare
l'ammortamento dei beni acquisiti con le
disponibilità generate dalla dismissione. Nel
caso di cessione di beni acquisiti tramite
contributi in conto capitale con generazione di
plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente
iscritta in una riserva del patrimonio netto,
senza influenzare il risultato economico
dell'esercizio. La quota di contributo residua
resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio
netto ed è utilizzata, unitamente alla riserva
derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare
l'ammortamento dei beni acquisiti con le
disponibilità generate dalla dismissione. Le
presenti disposizioni si applicano anche ai
contributi in conto capitale dallo Stato e da
altri enti pubblici, a lasciti e donazioni
vincolati all'acquisto di immobilizzazioni,
nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di
immobilizzazioni da parte dello Stato, della
regione, di altri soggetti pubblici o privati;71
d) i contributi per ripiano perdite sono
rilevati in un'apposita voce del patrimonio
netto sulla base del provvedimento regionale
71
A parziale deroga delle disposizioni di cui alla
presente lettera, vedi l’ art. 6, comma 2-sexies, D.L. 29
dicembre 2011, n. 216 , convertito, con modificazioni,
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 e, successivamente, l'
art. 6-bis, comma 1, D.L. 13 settembre 2012, n. 158 ,
convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre
2012, n. 189 .
LEGGI D
'ITALIA
33 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
di assegnazione, con contestuale iscrizione di
un credito verso regione. Al momento
dell'incasso del credito, il contributo viene
stornato dall'apposita voce del patrimonio
netto e portato a diretta riduzione della perdita
all'interno della voce «utili e perdite portati a
nuovo»;
e) le quote di contributi di parte corrente
finanziati con somme relative al fabbisogno
sanitario regionale standard, vincolate ai sensi
della normativa nazionale vigente e non
utilizzate nel corso dell'esercizio, sono
accantonate nel medesimo esercizio in
apposito fondo spese per essere rese
disponibili negli esercizi successivi di
effettivo utilizzo;
f) le plusvalenze, le minusvalenze, le
donazioni che non consistano in
immobilizzazioni, né siano vincolate
all'acquisto di immobilizzazioni, nonché le
sopravvenienze e le insussistenze, sono
iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;
g) lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla
regione, che verifica l'adeguatezza degli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti
nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio
sindacale dei suddetti enti attesta l'avvenuto
rispetto degli adempimenti necessari per
procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed
oneri ed al relativo utilizzo;
h) le somme di parte corrente assegnate alle
regioni, a titolo di finanziamento ordinario del
Servizio sanitario nazionale, tramite atto
formale di individuazione del fabbisogno
sanitario regionale standard e delle relative
fonti di finanziamento, sono iscritte, ove
sussista la gestione di cui all' articolo 19 ,
comma 2, lettera b), punto i), dal responsabile
della gestione sanitaria accentrata presso la
regione nella propria contabilità generale,
come credito e contestualmente come
passività per finanziamenti da allocare. Ai fini
della contabilizzazione della mobilità sanitaria
extraregionale attiva e passiva, si prende a
riferimento la matrice della mobilità
extraregionale approvata dal Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome ed inserita nell'atto formale di
individuazione del fabbisogno sanitario
regionale standard e delle relative fonti di
finanziamento dell'anno di riferimento;
i) ove sussista la gestione di cui all' articolo
19 , comma 2, lettera b), punto i), per la parte
di finanziamento assegnata dalla regione agli
enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'
articolo 19 , mensilmente il responsabile della
gestione sanitaria accentrata presso la regione
storna la passività per finanziamenti da
allocare in ragione di un dodicesimo
dell'intero importo, iscrivendo parimenti
debiti verso le singole aziende in dodicesimi.
Gli enti di cui alla predetta lettera c) del
comma 2 dell' articolo 19 contestualmente
rilevano un credito verso la regione e un
ricavo sempre in ragione di un dodicesimo.
Per la parte di finanziamento assegnata agli
enti di cui all' articolo 19 , comma 2, lettera
b), punto i), limitatamente alla quota riferita
alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal
momento dell'assegnazione il responsabile
della gestione sanitaria accentrata presso la
regione storna la passività per finanziamenti
da allocare, iscrivendo proventi in ragione di
un dodicesimo per ogni mese. Al termine
dell'esercizio, eventuali quote non assegnate
né agli enti di cui all' articolo 19 , comma 2,
lettera b), punto i), né agli enti di cui alla
predetta lettera c) si intendono attribuite alla
gestione sanitaria accentrata presso la regione
e, conseguentemente, stornate da passività per
finanziamenti da allocare a proventi della
stessa gestione sanitaria accentrata. Il
responsabile della gestione sanitaria
accentrata presso la regione impartisce
disposizioni agli enti di cui alla predetta
lettera c) sulla rilevazione dei proventi e dei
costi per mobilità extraregionale, al fine di
garantire la corrispondenza dei dati aziendali
con quanto disposto nell'ultimo periodo della
lettera h);
j) con modalità analoghe a quelle previste per
le somme di parte corrente, di cui al primo
periodo della lettera h), ove sussista la
gestione di cui all' articolo 19 , comma 2,
lettera b), punto i), il responsabile della
gestione sanitaria accentrata presso la regione
iscrive nella propria contabilità generale le
altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria
LEGGI D
'ITALIA
34 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
e ne definisce l'assegnazione alle aziende
sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle
aziende con le modalità stabilite alla lettera i)
se destinate al finanziamento di parte
corrente; sono invece rilevate con le modalità
stabilite alle lettere c) e d) se destinate
rispettivamente al finanziamento degli
investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti
i casi va garantita la corrispondenza tra i
crediti verso regione iscritti nei bilanci degli
enti di cui alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 19 del presente titolo e i debiti
verso aziende iscritti nel bilancio della
gestione sanitaria accentrata presso la regione;
k) alle disposizioni recate dalle lettere h), i) e
j), qualora le singole regioni non esercitino la
scelta di gestire direttamente presso la regione
o la provincia autonoma una quota del
finanziamento del proprio servizio sanitario,
provvedono le singole aziende di cui all'
articolo 19 , comma 2, lettera c), per quanto di
loro competenza, sulla base delle assegnazioni
del finanziamento del servizio sanitario
regionale effettuate dalla regione in loro
favore a seguito di atto formale di
individuazione del fabbisogno sanitario
regionale standard e delle relative fonti di
finanziamento. In tutti i casi va garantita la
corrispondenza fra il finanziamento
complessivo del servizio sanitario regionale e
la somma dei finanziamenti registrati dalle
aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera
c) 72
.
Art. 30 Destinazione del risultato d'esercizio
degli enti del SSN
In vigore dal 1 gennaio 2015
72
La Corte costituzionale, con sentenza 2-11 luglio
2012, n. 178 (Gazz. Uff. 18 luglio 2012, n. 29 - Prima
serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità
costituzionale della presente lettera nella parte in cui si
applica direttamente alle Regioni autonome ed alle
Province autonome.
1. L'eventuale risultato positivo di esercizio
degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d)
del comma 2 dell' articolo 19 è portato a
ripiano delle eventuali perdite di esercizi
precedenti. L'eventuale eccedenza è
accantonata a riserva ovvero, limitatamente
agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del
comma 2 dell' articolo 19 , è reso disponibile
per il ripiano delle perdite del servizio
sanitario regionale. Fermo restando quanto
previsto dall' articolo 2, comma 80, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali
risparmi nella gestione del Servizio sanitario
nazionale effettuati dalle regioni rimangono
nella disponibilità delle regioni stesse per
finalità sanitarie. 73
Art. 31 Adozione del bilancio d'esercizio
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il
30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento dal direttore generale per gli enti
di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo
19 , e dal responsabile della gestione sanitaria
accentrata presso la regione per gli enti di cui
alla lettera b), punto i), del comma 2 dell'
articolo 19 , ed è corredato dalla relazione del
collegio sindacale. Gli enti di cui alla lettera
c) del comma 2 dell' articolo 19 provvedono,
altresì, a trasmettere al responsabile della
gestione sanitaria accentrata presso la regione
il bilancio di esercizio e la relazione del
collegio sindacale ai fini della predisposizione
delle necessarie operazioni di
consolidamento, di cui all' articolo 32 .
2. Entro la medesima data del 30 aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento,
gli enti di cui alla lettera d) del comma 2
dell'articolo 19 devono trasmettere al
73
Comma così modificato dall’ art. 1, comma 557, L.
23 dicembre 2014, n. 190 , a decorrere dal 1° gennaio
2015.
LEGGI D
'ITALIA
35 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Ministero della Salute il bilancio di esercizio
corredato dalla relazione del collegio dei
revisori.
Art. 32 Bilancio consolidato del Servizio
Sanitario Regionale
In vigore dal 10 agosto 2011
1. La gestione sanitaria accentrata presso la
regione predispone e sottopone
all'approvazione della giunta regionale sia il
bilancio preventivo economico annuale
consolidato del Servizio Sanitario Regionale,
di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio
consolidato del Servizio Sanitario Regionale,
di cui al comma 7.
2. Per la redazione dei bilanci consolidati di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni
del decreto legislativo n. 127 del 1991 , fatto
salvo quanto disposto dal presente titolo.
3. L'area di consolidamento comprende tutti
gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del
comma 2 dell' articolo 19 ed esclude soggetti
eventualmente partecipati da questi ultimi. Il
patrimonio netto consolidato è determinato
dalla somma dei valori di patrimonio netto
degli enti consolidati. Con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all' articolo 36 , comma 2, sono definite le
modalità di sperimentazione riguardanti la
previsione di un ulteriore bilancio consolidato
che comprenda i soggetti controllati dagli enti
di cui all' articolo 19 , comma 2, lettere b),
punto i), e c).
4. Il bilancio preventivo economico annuale
consolidato si compone ed è corredato dagli
stessi documenti che compongono e
corredano il bilancio preventivo economico
annuale dei singoli enti di cui all' articolo 25 .
La relazione del direttore generale è sostituita
da una relazione del responsabile della
gestione sanitaria accentrata presso la regione.
Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e
il contenuto dei documenti che compongono e
corredano il bilancio preventivo economico
annuale consolidato sono quelli prescritti per
il bilancio preventivo economico annuale dei
singoli enti di cui all' articolo 19 , comma 2,
lettere b), punto i), e c) del presente titolo.
5. La giunta regionale approva i bilanci
preventivi economici annuali degli enti di cui
alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'
articolo 19 e il bilancio preventivo economico
annuale consolidato di cui al comma 4 entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello cui
i bilanci economici preventivi si riferiscono.
Entro sessanta giorni dalla data di
approvazione, i bilanci in oggetto sono
pubblicati integralmente sul sito internet della
regione.
6. Il bilancio d'esercizio consolidato si
compone ed è corredato dagli stessi
documenti che compongono e corredano il
bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'
articolo 26 . La relazione del direttore
generale è sostituita da una relazione del
responsabile della gestione sanitaria
accentrata presso la regione. Salvi gli
adeguamenti necessari, la struttura e il
contenuto dei documenti che compongono e
corredano il bilancio d'esercizio consolidato
sono quelli prescritti per il bilancio d'esercizio
dei singoli enti di cui all' articolo 19 , comma
2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP e CE
di cui al decreto ministeriale 13 novembre
2007 e successive modificazioni ed
integrazioni, da inserire nella nota integrativa
del bilancio d'esercizio consolidato, ed il
modello LA di cui al decreto ministeriale 18
giugno 2004 e successive modificazioni ed
integrazioni, da inserire nella relazione sulla
gestione, sono quelli relativi al codice 999. La
nota integrativa al bilancio consolidato deve
in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui
all' articolo 22 , comma 3, lettera c), che
illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte
nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle
iscritte nel rendiconto di contabilità
LEGGI D
'ITALIA
36 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
finanziaria; (b) un prospetto che, per ogni
eventuale partecipazione detenuta dalle
aziende di cui alla lettera c) del comma 2 dell'
articolo 19 presso altri soggetti, indichi
denominazione, sede, importo totale
dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile
o perdita dell'ultimo esercizio, quota
posseduta da ciascuna azienda del servizio
sanitario regionale ed eventualmente dalla
regione, valore attribuito nel bilancio
consolidato e criterio di valutazione adottato;
(c) un prospetto che, per ogni altra società
partecipata o ente dipendente della regione
che riceva a qualsiasi titolo una quota delle
risorse destinate al finanziamento del
fabbisogno sanitario regionale standard o
delle ulteriori risorse destinate al
finanziamento del servizio sanitario regionale,
indichi denominazione, sede, importo totale
dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile
o perdita dell'ultimo esercizio, quota
posseduta dalla regione. 74
7. La giunta regionale approva i bilanci
d'esercizio degli enti di cui alle lettere b),
punto i), e c) del comma 2 dell' articolo 19
entro il termine del 31 maggio dell'anno
successivo a quello di riferimento e il bilancio
consolidato nel termine del 30 giugno
dell'anno successivo a quello di riferimento.
Entro sessanta giorni dalla data di
approvazione, i bilanci in oggetto sono
pubblicati integralmente sul sito internet della
regione.
8. Per favorire la compatibilità e l'uniformità
dei bilanci da consolidare, il responsabile
della gestione sanitaria accentrata presso la
regione può stabilire specifici obblighi
informativi a carico degli enti di cui alla
lettera c) del comma 2 dell' articolo 19 e
prescrivere trattamenti contabili omogenei,
nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 28 e
29.
74
Vedi, ora, il D.M. 15 giugno 2012 e il D.M. 20
marzo 2013 .
Art. 33 Tassonomia per gli enti in contabilità
civilista
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Al fine di consentire l'elaborazione dei
conti di cassa consolidati delle
amministrazioni pubbliche, la
riclassificazione dei dati contabili degli enti di
cui all' articolo 19 , lettere c) e d), è operata
attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'
articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 .
2. Gli enti di cui al comma 1 allegano il
prospetto concernente la ripartizione dei
pagamenti per missioni e programmi, definito
secondo le modalità di cui all'allegato n. 16, al
bilancio di esercizio e, a decorrere dal 2017,
al bilancio preventivo economico annuale. Il
prospetto allegato al bilancio di esercizio è
elaborato in coerenza con i risultati della
tassonomia effettuata attraverso la rilevazione
SIOPE. Nel caso di corrispondenza non
univoca tra programma e funzioni COFOG di
secondo livello, vanno individuate due o più
funzioni COFOG con l'indicazione delle
percentuali di attribuzione della spesa del
programma a ciascuna di esse. 75
2-bis. Il prospetto di cui all'allegato n. 16 è
aggiornato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, su
proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali. 76
75
Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett.
z), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 . 76
Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. z), n. 2),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .
LEGGI D
'ITALIA
37 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Art. 34 Aggiornamento schemi tecnici
In vigore dal 10 agosto 2011
1. In funzione di eventuali emergenti
fabbisogni informativi, anche in conseguenza
dell'attività di monitoraggio dei conti sanitari
e dell'erogazione dei livelli di assistenza,
ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, nonché della definizione del
livello minimo di articolazione del piano dei
conti integrato di cui all' articolo 36 , comma
2, i relativi necessari aggiornamenti degli
schemi allegati al presente decreto legislativo,
di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di
cui all' articolo 29 , comma 1, lettera b) sono
effettuati con decreto del Ministro della
Salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 35 Sistemi informativi e statistici della
Sanità
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e
statistici della sanità e per il loro migliore
utilizzo in termini di monitoraggio
dell'organizzazione dei livelli di assistenza,
con procedure analoghe a quanto previsto
dall' articolo 34 , con decreto del Ministro
della salute vengono stabilite le procedure di
anonimizzazione dei dati individuali presenti
nei flussi informativi, già oggi acquisiti in
modo univoco sulla base del codice fiscale
dell'assistito, con la trasformazione del codice
fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica
sanitaria, in codice anonimo, mediante
apposito algoritmo biunivoco, in modo da
tutelare l'identità dell'assistito nel
procedimento di elaborazione dei dati. I dati
così anonimizzati sono utilizzati per
migliorare il monitoraggio e la valutazione
della qualità e dell'efficacia dei percorsi di
cura, con un pieno utilizzo degli archivi
informatici dell'assistenza ospedaliera,
specialistica, farmaceutica.
TITOLO III
Ordinamento finanziario e contabile delle
regioni 77
Art. 36 Principi generali in materia di finanza
regionale 78
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle
regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera
e), della Costituzione.
2. La finanza regionale concorre con la
finanza statale e locale al perseguimento degli
obiettivi di convergenza e di stabilità
derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea ed opera in coerenza con i
vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
3. Le regioni ispirano la propria gestione al
principio della programmazione. A tal fine
adottano ogni anno il bilancio di previsione
finanziario, le cui previsioni, riferite ad un
orizzonte temporale almeno triennale, sono
77
Titolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’originario Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
Precedentemente la rubrica era la seguente:
«Disposizioni finali e transitorie.». 78
Articolo modificato dall' art. 9, comma 1, lett. a),
D.L. 31 agosto 2013, n. 102 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 , e,
successivamente, così sostituito dall’ art. 1, comma 1,
lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha
sostituito l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV
e V.
LEGGI D
'ITALIA
38 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
elaborate sulla base delle linee strategiche e
delle politiche contenute nel documento di
economia e finanza regionale (DEFR),
predisposto secondo le modalità previste dal
principio contabile applicato della
programmazione allegato al presente decreto.
Il DEFR è approvato con una delibera del
consiglio regionale. Con riferimento al
periodo di programmazione decorrente
dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute
alla predisposizione del documento di
economia e finanza regionale e adottano il
documento di programmazione previsto
dall'ordinamento contabile vigente
nell'esercizio 2014. Il primo documento di
economia e finanza regionale è adottato con
riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli
enti che hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014 adottano la
disciplina prevista dal presente articolo a
decorrere dal 1° gennaio 2015.
4. La regione adotta, in relazione alle
esigenze derivanti dallo sviluppo della
fiscalità regionale, una legge di stabilità
regionale, contenente il quadro di riferimento
finanziario per il periodo compreso nel
bilancio di previsione. Essa contiene
esclusivamente norme tese a realizzare effetti
finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio di previsione ed è
disciplinata dal principio applicato
riguardante la programmazione, allegato n.
4/1 al presente decreto.
5. Le regioni adottano i principi contabili
generali ed i principi contabili applicati di cui
agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.
Art. 37 Sistema contabile 79
In vigore dal 12 settembre 2014
79
Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett.
aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
1. Il sistema contabile delle regioni, in
attuazione dell' art. 2, comma 2, lettera h),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, garantisce
la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto
il profilo finanziario, economico e
patrimoniale, attraverso l'adozione:
a) della contabilità finanziaria, che ha natura
autorizzatoria e consente la rendicontazione
della gestione finanziaria;
b) della contabilità economico-patrimoniale,
per la rilevazione, ai fini conoscitivi, degli
effetti economici e patrimoniali dei fatti
gestionali, che consente la rendicontazione
economico e patrimoniale.
2. Le regioni garantiscono la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo
finanziario ed economico patrimoniale
adottando il piano dei conti integrato di cui
all'art. 4.
3. Al fine di consentire la tracciabilità di tutte
le operazioni gestionali e la movimentazione
delle voci del piano dei conti integrato, ad
ogni transazione è attribuita una codifica da
applicare secondo le modalità previste dagli
articoli 5, 6 e 7.
4. Le previsioni di competenza e di cassa,
aggregate secondo l'articolazione del piano
dei conti di quarto livello, e i risultati della
gestione di competenza e di cassa aggregati
secondo l'articolazione del piano dei conti,
sono trasmessi alla banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche di cui all' art. 13,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, sulla base di schemi, tempi e modalità
definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
LEGGI D
'ITALIA
39 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Art. 38 Leggi regionali di spesa e relativa
copertura finanziaria 80
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Le leggi regionali che prevedono spese a
carattere continuativo quantificano l'onere
annuale previsto per ciascuno degli esercizi
compresi nel bilancio di previsione e indicano
l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si
tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge di
bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a
carattere pluriennale indicano l'ammontare
complessivo della spesa, nonché la quota
eventualmente a carico del bilancio in corso e
degli esercizi successivi. La legge di stabilità
regionale può annualmente rimodulare le
quote previste per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione e per gli
esercizi successivi, nei limiti
dell'autorizzazione complessiva di spesa.
Art. 39 Il sistema di bilancio delle regioni 81
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Il Consiglio regionale approva ogni anno,
con legge, il bilancio di previsione finanziario
che rappresenta il quadro delle risorse che la
regione prevede di acquisire e di impiegare,
riferite ad un orizzonte temporale almeno
triennale, esponendo separatamente
80
Articolo modificato dall' art. 9, comma 1, lett. b),
D.L. 31 agosto 2013, n. 102 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 , e,
successivamente, così sostituito dall’ art. 1, comma 1,
lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha
sostituito l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV
e V. 81
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
l'andamento delle entrate e delle spese in base
alla legislazione statale e regionale in vigore.
2. Il bilancio di previsione finanziario
comprende le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi ed è redatto, secondo
gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le
modalità previste dal principio applicato della
programmazione di cui all'allegato n. 4/1,
dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le
previsioni riguardanti il primo esercizio
costituiscono il bilancio di previsione
finanziario annuale.
3. Il bilancio di previsione finanziario ha
carattere autorizzatorio, costituendo limite:
a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti
le accensioni di prestiti;
b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non
comportano limiti alla gestione le previsioni
riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di
tesoreria e le partite di giro.
4. A seguito di eventi intervenuti
successivamente all'approvazione del bilancio
la giunta, nelle more della necessaria
variazione di bilancio, può limitare la natura
autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno
degli esercizi successivi considerati nel
bilancio di previsione, al solo fine di garantire
gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali
stanziamenti, non possono essere assunte
obbligazioni giuridiche.
5. Il bilancio di previsione finanziario indica,
per ciascuna unità di voto:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura dell'esercizio precedente
a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle previsioni di
competenza definitive dell'anno precedente a
quello cui si riferisce il bilancio;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare o delle spese di cui si autorizza
LEGGI D
'ITALIA
40 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
l'impegno negli esercizi cui il bilancio si
riferisce;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il
pagamento nel primo esercizio considerato
nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e
pagamenti in conto competenza e in conto
residui.
6. Gli stanziamenti di spesa di competenza
sono quantificati nella misura necessaria per
lo svolgimento delle attività o interventi che
sulla base della legislazione vigente daranno
luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi
considerati nel bilancio di previsione, e sono
determinati esclusivamente in relazione alle
esigenze funzionali ed agli obiettivi
concretamente perseguibili nel periodo cui si
riferisce il bilancio di previsione finanziario,
restando esclusa ogni quantificazione basata
sul criterio della spesa storica incrementale.
7. Nel bilancio di previsione finanziario,
prima di tutte le entrate e le spese, sono
iscritti:
a) in entrata, gli importi relativi al fondo
pluriennale vincolato di parte corrente e del
fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi
relativi all'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione presunto, nei casi individuati
dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della
quota vincolata del risultato di
amministrazione utilizzata anticipatamente;
c) in spesa, l'importo del disavanzo di
amministrazione presunto al 31 dicembre
dell'esercizio precedente cui il bilancio si
riferisce. Il disavanzo di amministrazione
presunto può essere iscritto nella spesa del
bilancio di previsione secondo le modalità
previste dall'art. 42, comma 12;
d) in entrata, il fondo di cassa presunto
dell'esercizio precedente.
8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di
spesa di cui al comma 5, lettere b) e c),
individua:
a) la quota che è già stata impegnata negli
esercizi precedenti con imputazione
all'esercizio di riferimento;
b) la quota dello stanziamento di competenza
costituita dal fondo pluriennale vincolato,
destinata alla copertura degli impegni che
sono stati assunti negli esercizi precedenti con
imputazione agli esercizi successivi e degli
impegni che si prevede di assumere
nell'esercizio con imputazione agli esercizi
successivi. Con riferimento a tale quota, non è
possibile impegnare e pagare con imputazione
all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce.
Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo
pluriennale vincolato è attribuito il medesimo
codice del piano dei conti della spesa cui il
fondo si riferisce.
9. Formano oggetto di specifica
approvazione del consiglio regionale, le
previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d),
per ogni unità di voto e le previsioni del
comma 7.
10. Contestualmente all'approvazione della
legge di bilancio la giunta approva, per
ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di
voto del bilancio in categorie e
macroaggregati. Tale ripartizione costituisce
il documento tecnico di accompagnamento al
bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le
modalità con cui, contestualmente
all'approvazione del documento tecnico di
accompagnamento, la Giunta o il Segretario
generale, con il bilancio finanziario
gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a
ripartire le categorie e i macroaggregati in
capitoli ai fini della gestione e
rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità
amministrativa le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi individuati per
i programmi ed i progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione delle
spese. I capitoli di entrata e di spesa sono
raccordati almeno al quarto livello del piano
dei conti di cui all'art. 4.
LEGGI D
'ITALIA
41 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
11. Alla legge concernente il bilancio di
previsione finanziario sono allegati i
documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i
seguenti documenti:
a) l'elenco dei capitoli che riguardano le
spese obbligatorie;
b) l'elenco delle spese che possono essere
finanziate con il fondo di riserva per spese
impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera
b).
12. Al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di cui al comma
10 sono allegati i documenti previsti dall'art.
11 comma 7.
13. Al bilancio finanziario gestionale di cui
al comma 10 è allegato il prospetto
riguardante le previsioni di competenza e di
cassa dei capitoli di entrata e di spesa del
perimetro sanitario individuate dall'art. 20,
comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio
considerato nel bilancio di previsione. Il
prospetto è articolato, per quanto riguarda le
entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli
e, per quanto riguarda le spese, in titoli,
macroaggregati e capitoli. Se il bilancio
gestionale della regione risulta articolato in
modo da distinguere la gestione ordinaria
dalla gestione sanitaria, tale allegato non è
richiesto.
14. In relazione a quanto disposto dal
comma 6, le regioni adottano misure
organizzative idonee a consentire l'analisi ed
il controllo dei costi e dei rendimenti
dell'attività amministrativa, della gestione e
delle decisioni organizzative, nonché la
corretta quantificazione delle conseguenze
finanziarie dei provvedimenti legislativi di
entrata e di spesa.
15. Sono vietate le gestioni di fondi al di
fuori del bilancio della regione e dei bilanci di
cui all'art. 47.
16. Nella sezione del sito internet della
regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il
bilancio di previsione finanziario, il relativo
documento tecnico di accompagnamento, il
bilancio finanziario gestionale, le variazioni
del bilancio di previsione, le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento, il
bilancio di previsione assestato, il documento
tecnico di accompagnamento assestato e il
bilancio gestionale assestato.
Art. 40 Equilibrio di bilanci 82
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Per ciascuno degli esercizi in cui è
articolato, il bilancio di previsione è
deliberato in pareggio finanziario di
competenza, comprensivo dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione e del recupero
del disavanzo di amministrazione, garantendo
un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre,
le previsioni di competenza relative alle spese
correnti sommate alle previsioni di
competenza relative ai trasferimenti in
c/capitale, al saldo negativo delle partite
finanziarie, alle quote di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui e degli altri prestiti,
con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non
possono essere complessivamente superiori
alle previsioni di competenza dei primi tre
titoli dell'entrata, ai contributi destinati al
rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo
di competenza di parte corrente, salvo le
eccezioni tassativamente indicate nel
principio applicato alla contabilità finanziaria
necessarie a garantire elementi di flessibilità
degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto
del principio dell'integrità. Nelle more
dell'applicazione del capo IV della legge 24
dicembre 2012, n. 243 , il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno può essere
superiore al totale delle entrate che si prevede
di accertare nel medesimo esercizio, purché il
82
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
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42 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre
forme di indebitamento autorizzati con la
legge di approvazione del bilancio nei limiti
di cui all'art. 62.
2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di
amministrazione derivante dal debito
autorizzato e non contratto per finanziare
spesa di investimento, risultante dal
rendiconto 2015, può essere coperto con il
ricorso al debito che può essere contratto solo
per far fronte ad effettive esigenze di cassa.
Art. 41 Il piano degli indicatori e dei risultati
attesi 83
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Al fine di consentire la comparazione dei
bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione e del rendiconto, la
regione presenta un documento denominato
“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio” predisposto secondo le modalità
previste dall'art. 18-bis.
Art. 42 Il risultato di amministrazione 84
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Il risultato di amministrazione, distinto in
fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati
agli investimenti e fondi vincolati, è accertato
con l'approvazione del rendiconto della
gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari
83
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. 84
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e
diminuito dei residui passivi. Tale risultato
non comprende le risorse accertate che hanno
finanziato spese impegnate con imputazione
agli esercizi successivi, rappresentate dal
fondo pluriennale vincolato determinato in
spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il
risultato di amministrazione non presenti un
importo sufficiente a comprendere le quote
vincolate, destinate ed accantonate, la
differenza è iscritta nel primo esercizio
considerato nel bilancio di previsione, prima
di tutte le spese, come disavanzo da
recuperare, secondo le modalità previste al
comma 12.
2. In occasione dell'approvazione del
bilancio di previsione, è determinato l'importo
del risultato di amministrazione presunto
dell'esercizio precedente cui il bilancio si
riferisce.
3. I fondi accantonati del risultato di
amministrazione comprendono il fondo
crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento
per i residui perenti e gli accantonamenti per
passività potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti sono
costituiti dalle entrate in conto capitale senza
vincoli di specifica destinazione non spese, e
sono utilizzabili con provvedimento di
variazione di bilancio solo a seguito
dell'approvazione del rendiconto.
L'indicazione della destinazione nel risultato
di amministrazione, per le entrate in conto
capitale che hanno dato luogo ad
accantonamento al fondo crediti di dubbia e
difficile esazione, è sospeso, per l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva
riscossione delle stesse. I trasferimenti in
conto capitale non sono destinati al
finanziamento degli investimenti e non
possono essere finanziati dal debito e dalle
entrate in conto capitale destinate al
finanziamento degli investimenti.
LEGGI D
'ITALIA
43 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
5. Costituiscono quota vincolata del risultato
di amministrazione le entrate accertate e le
corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili
generali e applicati individuano un vincolo di
specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti
contratti per il finanziamento di investimenti
determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore
dell'ente per una specifica destinazione;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie,
non aventi natura ricorrente, cui la regione ha
formalmente attribuito una specifica
destinazione. E' possibile attribuire un vincolo
di destinazione alle entrate straordinarie non
aventi natura ricorrente solo se la regione non
ha rinviato la copertura del disavanzo di
amministrazione negli esercizi successivi e ha
provveduto nel corso dell'esercizio alla
copertura di tutti gli eventuali debiti fuori
bilancio.
L'indicazione del vincolo nel risultato di
amministrazione, per le entrate vincolate che
hanno dato luogo ad accantonamento al fondo
crediti di dubbia e difficile esazione, è
sospeso, per l'importo dell'accantonamento,
sino all'effettiva riscossione delle stesse.
6. La quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente,
accertato ai sensi del comma 1, può essere
utilizzata, nel rispetto dei vincoli di
destinazione, con provvedimento di
variazione di bilancio, per le finalità di
seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio
previsti dalla legislazione vigente, ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di
investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a
carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
7. Resta salva la facoltà di impiegare
l'eventuale quota del risultato di
amministrazione “svincolata”, in occasione
dell'approvazione del rendiconto, sulla base
della determinazione dell'ammontare
definitivo della quota del risultato di
amministrazione accantonata per il fondo
crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo
stanziamento riguardante il fondo crediti di
dubbia esigibilità nel bilancio di previsione
dell'esercizio successivo a quello cui il
rendiconto si riferisce.
8. Le quote del risultato di amministrazione
presunto dell'esercizio precedente costituite
da accantonamenti risultanti dall'ultimo
consuntivo approvato o derivanti da fondi
vincolati possono essere immediatamente
utilizzate per le finalità cui sono destinate,
attraverso l'iscrizione di tali risorse, come
posta a sé stante dell'entrata, del primo
esercizio del bilancio di previsione o con
provvedimento di variazione al bilancio.
L'utilizzo della quota vincolata o accantonata
del risultato di amministrazione è consentito,
sulla base di una relazione documentata del
dirigente competente, anche in caso di
esercizio provvisorio, esclusivamente per
garantire la prosecuzione o l'avvio di attività
soggette a termini o scadenza, la cui mancata
attuazione determinerebbe danno per l'ente.
9. Se il bilancio di previsione impiega quote
vincolate del risultato di amministrazione
presunto ai sensi del comma 8, entro il 31
gennaio, la Giunta verifica l'importo delle
quote vincolate del risultato di
amministrazione dell'anno precedente sulla
base di un preconsuntivo relativo alle entrate
e alle spese vincolate e approva
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di
previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera
a). Se la quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto è inferiore rispetto
all'importo applicato al bilancio di previsione,
l'ente provvede immediatamente alle
necessarie variazioni di bilancio che adeguano
l'impiego del risultato di amministrazione
vincolato.
LEGGI D
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44 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
10. Le quote del risultato presunto derivante
dall'esercizio precedente, costituite dagli
accantonamenti effettuati nel corso
dell'esercizio precedente, possono essere
utilizzate prima dell'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, per le
finalità cui sono destinate, con provvedimento
di variazione al bilancio, se la verifica di cui
al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al
bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma
4, lettera d), sono effettuate con riferimento a
tutte le entrate e le spese dell'esercizio
precedente e non solo alle entrate e alle spese
vincolate.
11. Le variazioni di bilancio che, in attesa
dell'approvazione del consuntivo, applicano al
bilancio quote vincolate del risultato di
amministrazione, sono effettuate dopo
l'approvazione del prospetto aggiornato del
risultato di amministrazione presunto da parte
della Giunta di cui al comma 10. Le
variazioni consistenti nella mera reiscrizione
di economie di spesa, derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate,
possono essere disposte dai dirigenti se
previsto dall'ordinamento contabile o, in
assenza di norme, dal responsabile
finanziario.
12. L'eventuale disavanzo di
amministrazione accertato ai sensi del comma
1, a seguito dell'approvazione del rendiconto,
al netto del debito autorizzato e non contratto
di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al
primo esercizio del bilancio di previsione
dell'esercizio in corso di gestione. La mancata
variazione di bilancio che, in corso di
gestione, applica il disavanzo al bilancio è
equiparata a tutti gli effetti alla mancata
approvazione del rendiconto di gestione. Il
disavanzo di amministrazione può anche
essere ripianato negli esercizi considerati nel
bilancio di previsione, in ogni caso non oltre
la durata della legislatura regionale,
contestualmente all'adozione di una delibera
consiliare avente ad oggetto il piano di rientro
dal disavanzo nel quale siano individuati i
provvedimenti necessari a ripristinare il
pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al
parere del collegio dei revisori. Ai fini del
rientro, possono essere utilizzate le economie
di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di
quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e
di quelle con specifico vincolo di
destinazione, nonché i proventi derivanti da
alienazione di beni patrimoniali disponibili e
da altre entrate in c/capitale con riferimento a
squilibri di parte capitale.
13. La deliberazione di cui al comma 12
contiene l'impegno formale di evitare la
formazione di ogni ulteriore potenziale
disavanzo, ed è allegata al bilancio di
previsione e al rendiconto, costituendone
parte integrante. Con periodicità almeno
semestrale, il Presidente della giunta
regionale trasmette al Consiglio una relazione
riguardante lo stato di attuazione del piano di
rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo
quanto previsto dall'art. 40, comma 2.
14. L'eventuale disavanzo di
amministrazione presunto, accertato ai sensi
del comma 2, è applicato al bilancio di
previsione dell'esercizio successivo secondo
le modalità previste al comma 12. A seguito
dell'approvazione del rendiconto e
dell'accertamento dell'importo definitivo del
disavanzo di amministrazione dell'esercizio
precedente, si provvede alle eventuali ulteriori
iniziative necessarie ai sensi del comma 12.
15. A seguito dell'eventuale accertamento di
un disavanzo di amministrazione presunto,
nell'ambito delle attività previste dal comma 9
effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio,
si provvede alla tempestiva approvazione del
bilancio di previsione. Nelle more
dell'approvazione del bilancio, la gestione
prosegue secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità
finanziaria riguardante la gestione provvisoria
del bilancio.
LEGGI D
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45 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Art. 43 Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria 85
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Se il bilancio di previsione non è
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre
dell'anno precedente, la gestione finanziaria
dell'ente si svolge nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria.
2. L'esercizio provvisorio del bilancio non
può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli
effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento
contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio
provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento.
Art. 44 Classificazione delle entrate 86
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Nel bilancio della regione le entrate sono
ripartite, secondo le modalità indicate all'art.
15, in:
a) titoli, definiti secondo la fonte di
provenienza delle entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle
entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di
provenienza, ai fini dell'approvazione in
termini di unità di voto.
85
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. 86
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
2. Ai fini della gestione le tipologie sono
ripartite in categorie, in capitoli ed
eventualmente in articoli. Le categorie di
entrata delle regioni sono individuate
dall'elenco di cui all'allegato n. 13.
Nell'ambito delle categorie è data separata
evidenza delle eventuali quote di entrata non
ricorrente. La Giunta, contestualmente alla
proposta di bilancio, trasmette, a fini
conoscitivi, la proposta di articolazione delle
tipologie in categorie.
3. Le entrate in c/capitale e derivanti da
debito sono destinate esclusivamente al
finanziamento di spese di investimento e non
possono essere impiegate per la spesa
corrente.
Art. 45 Classificazione delle spese 87
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Le previsioni di spesa del bilancio di
previsione sono classificate secondo le
modalità indicate all'art. 14 in:
a) missioni, che rappresentano le funzioni
principali e gli obiettivi strategici perseguiti
dalle regioni, utilizzando risorse finanziarie,
umane e strumentali ad esse destinate;
b) programmi, che rappresentano gli
aggregati omogenei di attività volte a
perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito
delle missioni, ai fini dell'approvazione in
termini di unità di voto. I programmi sono
ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa
codificazione COFOG di secondo livello
(Gruppi), secondo le corrispondenze
individuate nel glossario, di cui al comma 3-
ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante
dell'allegato n. 14.
87
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
LEGGI D
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46 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
2. Ai fini della gestione, i programmi sono
ripartiti in macroaggregati, capitoli ed
eventualmente in articoli. I macroaggregati di
spesa delle regioni sono individuati
dall'elenco di cui all'allegato n. 14. La Giunta,
contestualmente alla proposta di bilancio,
trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di
articolazione dei programmi in
macroaggregati.
Art. 46 Fondo crediti di dubbia esigiblità 88
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Nella missione “Fondi e
Accantonamenti”, all'interno del programma
fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato
l'accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità, il cui ammontare è determinato in
considerazione dell'importo degli
stanziamenti di entrata di dubbia e difficile
esazione, secondo le modalità indicate nel
principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente
decreto.
2. Una quota del risultato di amministrazione
è accantonata per il fondo crediti di dubbia
esigibilità, il cui ammontare è determinato,
secondo le modalità indicate nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4/2 al presente decreto, in
considerazione dell’ammontare dei crediti di
dubbia e difficile esazione, e non può essere
destinata ad altro utilizzo.
3. È data facoltà alle regioni di stanziare
nella missione “Fondi e accantonamenti”,
all'interno del programma “Altri fondi”,
ulteriori accantonamenti riguardanti passività
potenziali, sui quali non è possibile impegnare
e pagare. A fine esercizio, le relative
88
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
economie di bilancio confluiscono nella quota
accantonata del risultato di amministrazione,
immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto
previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si
accerta che la spesa potenziale non può più
verificarsi, la corrispondente quota del
risultato di amministrazione è liberata dal
vincolo.
Art. 47 Sistemi contabili degli organismi e
degli enti strumentali della regione. Spese
degli enti locali 89
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Per conseguire i propri obiettivi, la
regione si avvale di organismi e di enti
strumentali, distinti nelle tipologie, definite in
corrispondenza delle missioni del bilancio, di
cui all'art. 11-ter, comma 3.
2. Gli organismi strumentali della regione
sono costituiti dalle sue articolazioni
organizzative, anche a livello territoriale,
dotate di autonomia gestionale e contabile,
prive di personalità giuridica, escluso il
consiglio regionale, al quale si applica l'art.
67. Gli organismi strumentali della regione
adottano il medesimo sistema contabile della
regione e adeguano la propria gestione alle
disposizioni del presente decreto.
3. Gli organismi strumentali delle regioni
che svolgono la funzione di organismo
pagatore dei fondi europei trasmettono il
proprio bilancio di previsione, le variazioni di
bilancio, il consuntivo ed i dati concernenti le
operazioni gestionali alla banca dati unitaria
delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'
art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e
modalità definiti con decreto del Ministro
89
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
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47 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
dell'economia e delle finanze, e non sono
compresi nel rendiconto consolidato di cui
all'art. 11, commi 8 e 9. Il consuntivo degli
organismi pagatori dei fondi UE partecipa al
bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis.
4. Gli enti strumentali della regione sono le
aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati di
personalità giuridica, definiti dall'art. 11-ter.
Gli enti strumentali in contabilità finanziaria
adottano il medesimo sistema contabile della
regione e adeguano la propria gestione alle
disposizioni del presente decreto. Gli enti
strumentali della regione in contabilità
economico-patrimoniale adeguano il proprio
sistema contabile ai principi di cui all'art. 17.
5. I bilanci degli enti e degli organismi, in
qualunque forma costituiti, strumentali della
regione, sono approvati annualmente nei
termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e
dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito
internet della regione.
Art. 48 Fondi di riserva 90
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Nel bilancio regionale sono iscritti:
a) nella parte corrente, un «fondo di riserva
per spese obbligatorie» dipendenti dalla
legislazione in vigore. Le spese obbligatorie
sono quelle relative al pagamento di stipendi,
assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese
per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese
per ammortamenti di mutui, nonché quelle
così identificative per espressa disposizione
normativa;
b) nella parte corrente, un «fondo di riserva
per spese impreviste» per provvedere alle
90
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino le spese di cui
alla lettera a), e che, comunque, non
impegnino i bilanci futuri con carattere di
continuità;
c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa di cui al comma 3.
2. L'ordinamento contabile della regione
disciplina le modalità e i limiti del prelievo di
somme dai fondi di cui al comma 1,
escludendo la possibilità di utilizzarli per
l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal
fondo di cui al comma 1, lettera a), sono
disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal
fondo di cui al comma 1, lettera b), sono
disposti con delibere della giunta regionale.
3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per
un importo definito in rapporto alla
complessiva autorizzazione a pagare ivi
disposta, secondo modalità indicate
dall'ordinamento contabile regionale in
misura non superiore ad un dodicesimo e i cui
prelievi e relative destinazioni ed integrazioni
degli altri programmi di spesa, nonché dei
relativi capitoli del bilancio di cassa, sono
disposti con decreto dirigenziale.
Art. 49 Fondi speciali 91
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Nel bilancio regionale possono essere
iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi regionali che si perfezionino dopo
l'approvazione del bilancio.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono
utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa;
91
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
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'ITALIA
48 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
ma solo ai fini del prelievo di somme da
iscrivere in aumento alle autorizzazioni di
spesa dei programmi esistenti o dei nuovi
programmi dopo l'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che autorizzano le
spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti
distinti a seconda che siano destinati al
finanziamento di spese correnti o di spese in
conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate
al termine dell'esercizio secondo le modalità
di cui al comma 2, costituiscono economie di
spesa.
5. Ai fini della copertura finanziaria di spese
derivanti da provvedimenti legislativi non
approvati entro il termine dell'esercizio
relativo, ma in corso di approvazione da parte
del Consiglio, può farsi riferimento alle quote
non utilizzate dei relativi fondi speciali di
detto esercizio. A tal fine, le economie di
spesa derivanti dalle quote non utilizzate di
tali fondi speciali costituiscono una quota
accantonata del risultato di amministrazione,
destinata alla copertura finanziaria di spese
derivanti dai relativi provvedimenti
legislativi, purché tali provvedimenti siano
approvati entro il termine dell'esercizio
immediatamente successivo.
Art. 50 Assestamento del bilancio 92
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Entro il 31 luglio, la regione approva con
legge l'assestamento delle previsioni di
bilancio, anche sulla scorta della consistenza
dei residui attivi e passivi, del fondo
pluriennale vincolato e del fondo crediti di
92
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
dubbia esigibilità, accertati in sede di
rendiconto dall'esercizio scaduto il 31
dicembre precedente, fermi restando i vincoli
di cui all'art. 40.
2. La legge di assestamento del bilancio dà
atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio e, in caso di accertamento negativo,
assume i necessari provvedimenti di
riequilibrio.
3. Alla legge di assestamento è allegata una
nota integrativa nella quale sono indicati:
a) la destinazione del risultato economico
dell'esercizio precedente o i provvedimenti
atti al contenimento e assorbimento del
disavanzo economico;
b) la destinazione della quota libera del
risultato di amministrazione;
c) le modalità di copertura dell'eventuale
disavanzo di amministrazione tenuto conto
della struttura e della sostenibilità del ricorso
all'indebitamento, con particolare riguardo ai
contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla
conformità dei relativi oneri alle condizioni
previste dalle convenzioni con gli istituti
bancari e i valori di mercato, evidenziando gli
oneri sostenuti in relazione ad eventuali
anticipazioni di cassa concesse dall'istituto
tesoriere.
Art. 51 Variazioni del bilancio di previsione,
del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio gestionale 93
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di
previsione può essere oggetto di variazioni
autorizzate con legge.
93
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
LEGGI D
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49 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione riguardanti:
a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio,
per l'iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici
nonché per l'iscrizione delle relative spese,
quando queste siano tassativamente regolate
dalla legislazione in vigore;
b) variazioni compensative tra le dotazioni
delle missioni e dei programmi riguardanti
l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate,
nel rispetto della finalità della spesa definita
nel provvedimento di assegnazione delle
risorse, o qualora le variazioni siano
necessarie per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o
da altri strumenti di programmazione
negoziata;
c) variazioni compensative tra le dotazioni
delle missioni e dei programmi limitatamente
alle spese per il personale, conseguenti a
provvedimenti di trasferimento del personale
all'interno dell'amministrazione;
d) variazioni compensative tra le dotazioni di
cassa delle missioni e dei programmi di
diverse missioni;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale
di cui all'art. 3, comma 4;
f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo
di riserva per le spese impreviste di cui all'art.
48, lettera b);
g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della
quota accantonata del risultato di
amministrazione riguardante i residui perenti.
3. L'ordinamento contabile regionale
disciplina le modalità con cui la giunta
regionale o il Segretario generale, con
provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del bilancio gestionale che non
sono di competenza dei dirigenti e del
responsabile finanziario.
4. Salva differente previsione definita dalle
Regioni nel proprio ordinamento contabile, i
dirigenti responsabili della spesa o, in assenza
di disciplina, il responsabile finanziario della
regione possono effettuare variazioni del
bilancio gestionale compensative fra capitoli
di entrata della medesima categoria e fra i
capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato, le variazioni di bilancio
riguardanti la mera reiscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a
entrate vincolate, secondo le modalità previste
dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni
necessarie per l'adeguamento delle previsioni,
compresa l'istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le
operazioni per conto di terzi, le variazioni
degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai
conti di tesoreria statale intestati all'ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all'ente,
e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo
pluriennale vincolato escluse quelle previste
dall'art. 3, comma 4, di competenza della
giunta. Salvo differente autorizzazione della
giunta, con riferimento ai macroaggregati
riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi
agli investimenti e ai trasferimenti in conto
capitale, i dirigenti responsabili della spesa o,
in assenza di disciplina, il responsabile
finanziario, possono effettuare variazioni
compensative solo dei capitoli di spesa
appartenenti al medesimo macroaggregato e
al medesimo codice di quarto livello del piano
dei conti.
5. Sono vietate le variazioni amministrative
compensative tra macroaggregati appartenenti
a titoli diversi e spostamenti di somme tra
residui e competenza.
6. Nessuna variazione al bilancio può essere
approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui
il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:
a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al
comma 2, lettera a);
b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi
non previsti dalla lettera a) con stanziamento
pari a zero, a seguito di accertamento e
riscossione di entrate non previste in bilancio,
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50 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
secondo le modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria;
c) le variazioni del fondo pluriennale
vincolato;
d) le variazioni necessarie per consentire la
reimputazione di obbligazioni già assunte agli
esercizi in cui sono esigibili;
e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese
obbligatorie, per le spese impreviste, per
l'utilizzo della quota accantonata del risultato
di amministrazione riguardante i residui
perenti e le spese potenziali;
f) le variazioni necessarie alla reimputazione
agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate già
assunte e, se necessario, delle spese correlate;
g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui
al comma 2, lettera d);
h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti
i versamenti ai conti correnti di tesoreria
statale intestati all'ente e i versamenti a
depositi bancari intestati all'ente.
7. I provvedimenti amministrativi che
dispongono le variazioni al bilancio di
previsione e, nei casi previsti dal presente
decreto, non possono disporre variazioni del
documento tecnico di accompagnamento o del
bilancio gestionale.
8. Salvo quanto disposto dal presente
articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le
variazioni compensative degli stanziamenti di
competenza da un programma all'altro del
bilancio con atto amministrativo.
9. Le variazioni al bilancio di previsione
sono trasmesse al tesoriere inviando il
prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato
alla legge o al provvedimento di approvazione
della variazione. Sono altresì trasmesse al
tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro
riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale
vincolato effettuate nel corso dell'esercizio
finanziario.
10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono
applicate le norme concernenti le variazioni di
bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva
la disciplina del fondo pluriennale vincolato e
del riaccertamento straordinario dei residui.
Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014 adottano la
disciplina prevista dal presente articolo a
decorrere dal 1° gennaio 2015.
Art. 52 La gestione delle entrate e delle spese 94
In vigore dal 12 settembre 2014
1. La gestione delle entrate si attua attraverso
le fasi dell'accertamento, della riscossione e
del versamento.
2. La gestione delle spese si attua attraverso
le fasi dell'impegno, della liquidazione,
dell'ordinazione e del pagamento.
Art. 53 Accertamenti 95
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Tutte le obbligazioni giuridicamente
perfezionate attive, da cui derivano entrate per
la regione, devono essere registrate nelle
scritture contabili quando l'obbligazione è
perfezionata, con imputazione all'esercizio in
cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo
le modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato
94
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. 95
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
LEGGI D
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51 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
n. 4/2. Le entrate sono registrate nelle
scritture contabili anche se non determinano
movimenti di cassa effettivi.
2. L'accertamento costituisce la prima fase
della gestione dell'entrata con la quale il
funzionario competente, sulla base di idonea
documentazione verifica la ragione del credito
e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico
che dà luogo all'obbligazione attiva
giuridicamente perfezionata, individua il
debitore, quantifica la somma da incassare,
individua la relativa scadenza, e registra il
diritto di credito imputandolo contabilmente
all'esercizio finanziario nel quale viene a
scadenza. Non possono essere riferite ad un
determinato esercizio finanziario le entrate il
cui diritto di credito non venga a scadenza
nello stesso esercizio finanziario. E’ vietato
l'accertamento attuale di entrate future.
Art. 54 La riscossione 96
In vigore dal 12 settembre 2014
1. La riscossione consiste nel materiale
introito da parte del tesoriere o di altri
eventuali incaricati della riscossione delle
somme dovute all'ente.
2. La riscossione è disposta a mezzo di
ordinativo di incasso, fatto pervenire al
tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla
convenzione di tesoreria, anche nei casi in cui
l'entrata non dà luogo ad effettivi movimenti
di cassa.
3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal
responsabile del servizio finanziario o da un
suo delegato e contiene almeno:
a) l'indicazione del debitore;
96
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) l'indicazione del titolo e della tipologia di
bilancio cui è riferita l'entrata, con le relative
codifiche, distintamente per residui o
competenza;
e) i codici della transazione elementare di cui
agli articoli da 5 a 7, inseriti nei campi liberi
dell'ordinativo a disposizione dell'ente, non
gestiti dal tesoriere;
f) il numero progressivo;
g) l'esercizio finanziario e la data di
emissione;
h) la codifica SIOPE di cui all' art. 14 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Il tesoriere deve accettare, senza
pregiudizio per i diritti della regione, la
riscossione di ogni somma, versata in favore
della regione, ivi comprese le entrate di cui al
comma 6, anche senza la preventiva
emissione di ordinativo d'incasso. In tale
ipotesi, il tesoriere ne dà immediata
comunicazione alla regione, richiedendo la
regolarizzazione. La regione procede alla
regolarizzazione dell'incasso entro i
successivi 60 giorni.
5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono
ad entrate di competenza dell'esercizio in
corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai
residui, garantendone la numerazione unica
per esercizio e progressiva. Entrambi sono
imputati contabilmente all'esercizio in cui il
tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa
comunicazione è pervenuta nell'esercizio
successivo.
6. Gli incassi derivanti dalle accensioni di
prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di cassa.
7. È vietata l'imputazione provvisoria degli
incassi in attesa di regolarizzazione alle
partite di giro.
8. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro
il termine dell'esercizio sono restituiti dal
tesoriere alla regione per l'annullamento e la
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52 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
successiva emissione nell'esercizio successivo
in conto residui.
9. I codici di cui al comma 3, lettera e),
possono essere applicati all'ordinativo di
incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Art. 55 Il versamento 97
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Il versamento costituisce l'ultima fase
dell'entrata, consistente nel trasferimento delle
somme riscosse nelle casse della regione.
2. Gli incaricati della riscossione interni ed
esterni, versano al tesoriere le somme riscosse
nei termini e nei modi fissati dai regolamenti
di contabilità e dagli accordi convenzionali.
3. Gli incaricati interni, designati con
provvedimento formale della regione, versano
le somme riscosse presso la tesoreria della
regione con cadenza stabilita dall'ordinamento
contabile regionale, non superiore ai quindici
giorni lavorativi.
Art. 56 Impegni di spesa 98
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Tutte le obbligazioni giuridicamente
perfezionate passive, da cui derivano spese
per la regione, devono essere registrate nelle
scritture contabili quando l'obbligazione è
97
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. 98
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
perfezionata, con imputazione all'esercizio in
cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo
le modalità previste, dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato
n. 4/2. Le spese sono registrate nelle scritture
contabili anche se non determinano
movimenti di cassa effettivi.
2. L'impegno costituisce la fase della spesa
con la quale viene riconosciuto il
perfezionamento di un'obbligazione giuridica
passiva, ed è determinata la ragione del
debito, la somma da pagare, il soggetto
creditore, la specificazione del vincolo
costituito sullo stanziamento di bilancio e la
data di scadenza.
3. Gli impegni di spesa sono assunti nei
limiti dei rispettivi stanziamenti di
competenza del bilancio di previsione, con
imputazione agli esercizi in cui le
obbligazioni sono esigibili. Gli impegni
riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle
anticipazioni di tesoreria sono assunti in
relazione alle esigenze della gestione.
4. Durante la gestione, con riferimento agli
stanziamenti del bilancio di previsione,
possono essere prenotati impegni relativi a
procedure in via di espletamento. I
provvedimenti relativi, per i quali entro il
termine dell'esercizio non è stata assunta dalla
regione l'obbligazione di spesa verso i terzi,
decadono e costituiscono economia di
bilancio, concorrendo alla determinazione del
risultato di amministrazione di cui all'art. 42.
Le economie riguardanti le spese di
investimento per lavori pubblici di cui all' art.
3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante codice dei contratti
pubblici, esigibili negli esercizi successivi,
effettuate sulla base della gara per
l'affidamento dei lavori, formalmente indetta
ai sensi dell' art. 53, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006
concorrono alla determinazione del fondo
pluriennale vincolato. In assenza di
aggiudicazione definitiva, entro l'anno
successivo le economie di bilancio
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53 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
confluiscono nell'avanzo di amministrazione
vincolato per la riprogrammazione
dell'intervento in c/capitale ed il fondo
pluriennale è ridotto di pari importo.
5. Costituiscono economia le minori spese
sostenute rispetto all'impegno assunto nel
corso dell'esercizio, verificate con la
conclusione della fase della liquidazione.
6. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il funzionario
della Regione che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica; la violazione
dell'obbligo di accertamento di cui al presente
comma comporta responsabilità disciplinare
ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di
bilancio, per ragioni sopravvenute, non
consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune
iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la
formazione di debiti pregressi.
7. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti
e contributi ad amministrazioni pubbliche,
somministrazioni, forniture, appalti e
prestazioni professionali, il responsabile del
procedimento di spesa comunica al
destinatario della spesa le informazioni
relative all'impegno. La comunicazione
dell'avvenuto impegno delle spese riguardanti
somministrazioni, forniture e prestazioni
professionali è effettuata contestualmente
all'ordinazione della prestazione con
l'avvertenza che la successiva fattura deve
essere completata con gli estremi della
suddetta comunicazione. In mancanza della
comunicazione, il terzo interessato ha facoltà
di non eseguire la prestazione sino a quando i
dati non gli vengano comunicati.
8. L'ordinamento contabile della regione
disciplina le modalità attraverso le quali le
fatture o i documenti contabili equivalenti che
attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato
di avanzamento di lavori, la prestazione di
servizi nei confronti dell'ente, sono annotate
entro 10 giorni nel registro delle fatture
ricevute secondo le modalità previste dall' art.
42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 . Per il protocollo
di tali documenti è istituito un registro unico
nel rispetto della disciplina in materia di
documentazione amministrativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 , ed è esclusa la
possibilità di ricorrere a registri di settore o di
reparto.
Art. 57 Liquidazione della spesa 99
In vigore dal 12 settembre 2014
1. La liquidazione costituisce la fase del
procedimento di spesa con la quale, in base ai
documenti ed ai titoli atti a comprovare il
diritto del creditore, si determina la somma da
pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno
definitivo assunto.
2. La liquidazione è una registrazione
contabile effettuata quando l'obbligazione
diviene effettivamente esigibile, a seguito
della acquisizione completa della
documentazione necessaria a comprovare il
diritto del creditore e a seguito del riscontro
operato sulla regolarità della fornitura o della
prestazione e sulla rispondenza della stessa ai
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini
ed alle condizioni pattuite.
99
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
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54 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Art. 58 Il pagamento della spesa 100
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Il pagamento delle spese è ordinato al
tesoriere entro i limiti delle previsioni di
cassa, mediante l'emissione di mandati di
pagamento numerati in ordine progressivo e
contrassegnati da evidenze informatiche del
capitolo. Gli stanziamenti riguardanti i
rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le
partite di giro non costituiscono limite ai
pagamenti.
2. Al pagamento delle spese, conseguenti
alle deliberazioni o agli atti con i quali sono
assunti i relativi impegni, si provvede
esclusivamente se tali deliberazioni o atti
siano divenuti esecutivi, ovvero risultino
immediatamente eseguibili.
3. I mandati di pagamento sono firmati dal
responsabile del servizio finanziario o da un
suo delegato e contengono almeno i seguenti
elementi:
a) il numero progressivo del mandato per
esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) l'indicazione della missione, del
programma e del titolo di bilancio cui è
riferita la spesa, distintamente per residui o
competenza, e della relativa disponibilità in
termini di cassa;
d) l'indicazione del creditore e, se si tratta di
persona diversa, del soggetto tenuto a
rilasciare quietanza, nonché il relativo codice
fiscale o la partita IVA;
e) l'ammontare della somma dovuta e la
scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia
stata concordata con il creditore;
f) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo
che legittima l'erogazione della spesa;
g) le modalità di pagamento se richieste dal
creditore;
100
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
h) la codifica SIOPE di cui all' art. 14 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
i) i codici della transazione elementare di cui
agli articoli da 5 a 7, inseriti nei campi liberi
del mandato a disposizione dell'ente, non
gestiti dal tesoriere;
j) il codice che identifica le spese non
soggette al controllo dei dodicesimi previsto
dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2, in caso di
esercizio provvisorio.
4. I codici di cui al comma 3, lettera i),
possono essere applicati al mandato a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
5. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti
da obblighi tributari, da somme iscritte a
ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri
obblighi di legge, anche in assenza della
preventiva emissione del relativo mandato di
pagamento. Entro trenta giorni, la regione
emette il relativo mandato ai fini della
regolarizzazione.
6. I mandati che si riferiscono alla
competenza sono tenuti distinti da quelli
relativi ai residui, garantendone la
numerazione unica per esercizio e
progressiva. Entrambi sono imputati
all'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti,
anche se la relativa comunicazione è
pervenuta nell'esercizio successivo.
7. È vietata l'imputazione provvisoria dei
pagamenti in attesa di regolarizzazione alle
partite di giro.
8. I mandati di pagamento, non pagati entro
il termine dell'esercizio, sono commutati dal
tesoriere, nelle forme e nelle modalità previste
dalla legge, in assegni postali localizzati o
altri mezzi equipollenti offerti dal sistema
bancario o postale, al fine di rendere
possibile, al 31 dicembre di ciascun anno, la
parificazione dei mandati emessi dall'ente con
quelli pagati dal tesoriere.
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55 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Art. 59 Modalità di estinzione dei titoli di
pagamento 101
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Le regioni possono disporre, su richiesta
scritta del creditore e con spese a suo carico,
che i mandati di pagamento siano estinti
mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale
intestato al creditore;
b) commutazione in vaglia cambiario o in
assegno circolare, non trasferibile, all'ordine
del creditore;
c) accreditamento in conto corrente bancario;
d) altre forme di pagamento previste dai
sistemi bancari e postali.
2. Le dichiarazioni di accreditamento o di
commutazione, che sostituiscono la quietanza
del creditore, devono risultare da annotazione
sul mandato di pagamento, o su evidenze
informatiche, recante gli estremi relativi alle
operazioni.
Art. 60 Gestione dei residui 102
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Costituiscono residui attivi le somme
accertate e non riscosse e versate entro il
termine dell'esercizio, da iscriversi nel
bilancio di previsione dell'esercizio
successivo.
101
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. 102
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
2. Costituiscono residui passivi le somme
impegnate a norma dell'art. 56, liquidate o
liquidabili, e non pagate entro il termine
dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di
previsione dell'esercizio successivo. Non è
ammessa la conservazione nel conto dei
residui di somme non impegnate a norma
dell'art. 56.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto, non è consentita la
cancellazione dei residui passivi dalle
scritture contabili per perenzione. L'istituto
della perenzione amministrativa si applica per
l'ultima volta in occasione della
predisposizione del rendiconto dell'esercizio
2014. A tal fine, una quota del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2014 è
accantonata per garantire la copertura della
reiscrizione dei residui perenti, per un importo
almeno pari all'incidenza delle richieste di
reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre
esercizi rispetto all'ammontare dei residui
perenti e comunque incrementando
annualmente l'entità dell'accantonamento di
almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento
dell'ammontare dei residui perenti.
4. La gestione della competenza è separata
da quella dei residui.
5. I residui attivi e passivi di ciascun
esercizio sono trasferiti ai corrispondenti
capitoli dell'esercizio successivo,
separatamente dagli stanziamenti di
competenza dello stesso.
6. Tutte le somme iscritte tra le entrate di
competenza del bilancio e non accertate entro
il termine dell'esercizio costituiscono minori
accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale
titolo concorrono a determinare i risultati
finali della gestione.
7. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti
di competenza del bilancio e non impegnate, a
norma dell'art. 56, entro il termine
dell'esercizio costituiscono economia di spesa
e a tale titolo concorrono a determinare i
LEGGI D
'ITALIA
56 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
risultati finali della gestione, escluse le
somme iscritte negli stanziamenti relativi ai
fondi pluriennali vincolati in corrispondenza
di impegni imputati agli esercizi successivi.
Art. 61 Fondi statali per interventi speciali 103
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Nel caso di assegnazioni dello Stato per
interventi speciali, la regione ha facoltà di
stanziare e di erogare somme eccedenti quelle
assegnate dallo Stato, di compensare tali
maggiori spese con minori erogazioni per lo
stesso scopo nei due esercizi immediatamente
successivi.
Art. 62 Mutui e altre forme di indebitamento 104
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Il ricorso al debito da parte delle regioni,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma
2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di
quanto previsto dalle leggi vigenti in materia,
con particolare riferimento agli articoli 81 e
119 della Costituzione, all' art. 3, comma 16,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9
e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
2. Non può essere autorizzata la contrazione
di nuovo indebitamento, se non è stato
approvato dal consiglio regionale il
103
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. 104
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
rendiconto dell'esercizio di due anni
precedenti a quello al cui bilancio il nuovo
indebitamento si riferisce.
3. L'autorizzazione all'indebitamento,
concessa con la legge di approvazione del
bilancio o con leggi di variazione del
medesimo, decade al termine dell'esercizio
cui il bilancio si riferisce.
4. Le entrate derivanti da operazioni di
debito sono immediatamente accertate a
seguito del perfezionamento delle relative
obbligazioni, anche se non sono riscosse, e
sono imputate agli esercizi in cui è prevista
l’effettiva erogazione del finanziamento.
Contestualmente è impegnata la spesa
complessiva riguardante il rimborso dei
prestiti, con imputazione agli esercizi secondo
il piano di ammortamento, distintamente per
la quota interessi e la quota capitale.
5. Le somme iscritte nello stato di previsione
dell'entrata in relazione ad operazioni di
indebitamento autorizzate, ma non
perfezionate entro il termine dell'esercizio,
costituiscono minori entrate rispetto alle
previsioni.
6. Le regioni possono autorizzare nuovo
debito solo se l'importo complessivo delle
annualità di ammortamento per capitale e
interesse dei mutui e delle altre forme di
debito in estinzione nell'esercizio considerato,
al netto dei contributi erariali sulle rate di
ammortamento dei mutui in essere al
momento della sottoscrizione del
finanziamento e delle rate riguardanti debiti
espressamente esclusi dalla legge, non supera
il 20 per cento dell'ammontare complessivo
delle entrate del titolo “Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e perequativa”
al netto di quelle della tipologia “Tributi
destinati al finanziamento della sanità” ed a
condizione che gli oneri futuri di
ammortamento trovino copertura nell'ambito
del bilancio di previsione della regione stessa,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma
2-bis, della legge n. 183 del 2011 . Nelle
LEGGI D
'ITALIA
57 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
entrate di cui al periodo precedente, sono
comprese le risorse del fondo di cui all' art.
16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 , alimentato dalle
compartecipazioni al gettito derivante dalle
accise. Concorrono al limite di indebitamento
le rate sulle garanzie prestate dalla regione a
favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle
leggi vigenti, salvo quelle per le quali la
regione ha accantonato l'intero importo del
debito garantito.
7. In caso di superamento del limite di cui al
comma 6, determinato dalle garanzie prestate
dalla regione alla data del 31 dicembre 2014,
la regione non può assumere nuovo debito
fino a quando il limite non risulta rispettato.
8. La legge regionale che autorizza il ricorso
al debito deve specificare l'incidenza
dell'operazione sui singoli esercizi finanziari
futuri, nonché i mezzi necessari per la
copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre,
per i prestiti obbligazionari, che
l'effettuazione dell'operazione sia deliberata
dalla giunta regionale, che ne determina le
condizioni e le modalità.
9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti
dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale
previsto per i corrispondenti atti
dell'Amministrazione dello Stato.
Art. 63 Rendiconto generale 105
In vigore dal 12 settembre 2014
1. I risultati della gestione sono dimostrati
nel rendiconto generale annuale della regione.
105
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
2. Il rendiconto generale, composto dal
conto del bilancio relativo alla gestione
finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai
prospetti riguardanti il quadro generale
riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal
conto economico e dallo stato patrimoniale, è
predisposto secondo lo schema di cui
all'allegato n. 10 al presente decreto.
3. Contestualmente al rendiconto, la regione
approva il rendiconto consolidato,
comprensivo dei risultati del consiglio
regionale e degli eventuali organismi
strumentali secondo le modalità previste
dall'art. 11, commi 8 e 9.
4. Al rendiconto della gestione sono allegati
i documenti previsti dall'art. 11, comma 4,
l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di
riserva per spese impreviste di cui all'art. 48,
comma 1, lettera b), con l'indicazione dei
motivi per i quali si è proceduto ai
prelevamenti e il prospetto relativo alla
gestione del perimetro sanitario di cui all'art.
20, comma 1.
5. Il conto del bilancio dimostra i risultati
finali della gestione rispetto alle
autorizzazioni contenute nel primo esercizio
considerato nel bilancio di previsione. Per
ciascuna tipologia di entrata e per ciascun
programma della spesa, il conto del bilancio
comprende, distintamente per residui e
competenza:
a) per l'entrata le somme accertate, con
distinzione della parte riscossa e di quella
ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con
distinzione della parte pagata, di quella ancora
da pagare e di quella impegnata con
imputazione agli esercizi successivi, che
costituisce il fondo pluriennale vincolato.
6. Il conto economico evidenzia i
componenti positivi e negativi della gestione
di competenza economica dell'esercizio
considerato, rilevati dalla contabilità
economico-patrimoniale, nel rispetto del
LEGGI D
'ITALIA
58 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
principio contabile generale n. 17 di cui
all'allegato n. 1 e dei principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale di cui
all'allegato n. 4/3.
7. Lo stato patrimoniale rappresenta la
consistenza del patrimonio al termine
dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è
costituito dal complesso dei beni e dei
rapporti giuridici, attivi e passivi, di
pertinenza della regione, ed attraverso la cui
rappresentazione contabile è determinata la
consistenza netta della dotazione patrimoniale
comprensiva del risultato economico
dell'esercizio. Le regioni includono nel conto
del patrimonio anche:
a) i beni del demanio, con specifica
distinzione, ferme restando le caratteristiche
proprie, in relazione alle disposizioni del
codice civile. Le regioni valutano i beni del
demanio e del patrimonio, comprensivi delle
relative manutenzioni straordinarie, secondo
le modalità previste dal principio applicato
della contabilità economico-patrimoniale di
cui all'allegato n. 4/3;
b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del
bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione. Al rendiconto della gestione è
allegato l'elenco di tali crediti distintamente
rispetto a quello dei residui attivi.
8. In attuazione del principio contabile
generale della competenza finanziaria allegato
al presente decreto, le regioni, prima di
inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto
della gestione, provvedono al riaccertamento
degli stessi, consistente nella revisione delle
ragioni del mantenimento in tutto o in parte
dei residui.
9. Possono essere conservate tra i residui
attivi le entrate accertate esigibili
nell'esercizio di riferimento, ma non incassate.
Possono essere conservate tra i residui passivi
le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel
corso di tale esercizio, ma non pagate. Le
entrate e le spese accertate e impegnate non
esigibili nell'esercizio considerato, sono
immediatamente reimputate all'esercizio in
cui sono esigibili. Le variazioni agli
stanziamenti del fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio in corso e dell'esercizio
precedente necessarie alla reimputazione delle
entrate e delle spese riaccertate sono effettuate
con provvedimento amministrativo della
giunta entro i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente.
10. I residui attivi possono essere ridotti od
eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti
tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a
meno che il costo per tale esperimento superi
l'importo da recuperare.
11. Le variazioni dei residui attivi e passivi e
la loro reimputazione ad altri esercizi in
considerazione del principio generale della
competenza finanziaria di cui all'allegato n.
4/3, formano oggetto di apposito decreto del
responsabile del procedimento, previa
attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il
venir meno delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti posta in essere dalla struttura
regionale competente in materia, sentito il
collegio dei revisori dei conti, che in
proposito manifesta il proprio parere. Dette
variazioni trovano evidenza nel conto
economico e nel risultato di amministrazione,
tenuto conto dell'accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità.
Art. 64 Gli inventari 106
In vigore dal 12 settembre 2014
1. L'amministrazione del patrimonio delle
regioni è disciplinata dalle norme dello Stato
in materia di beni, salvo quanto previsto nel
106
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
LEGGI D
'ITALIA
59 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
presente decreto e dai principi contabili
applicati.
2. Gli inventari costituiscono la principale
fonte descrittiva e valutativa dello stato
patrimoniale.
3. I beni sono valutati secondo le norme del
codice civile e conformemente ai criteri di
iscrizione e valutazione di cui al principio
applicato della contabilità economico-
patrimoniale (allegato n. 4/3), salvo quanto
previsto per gli eventuali beni della gestione
sanitaria accentrata dal titolo II.
4. Almeno ogni cinque anni, per i beni
mobili, ed ogni dieci anni, per gli immobili, la
regione provvede alla ricognizione e al
conseguente rinnovo degli inventari.
5. Nel proprio ordinamento contabile le
regioni disciplinano le modalità di
inventariazione, di classificazione e di
gestione dei beni, nonché la nomina dei
consegnatari dei beni mobili, nel rispetto dei
principi contabili applicati.
Art. 65 Rendiconti degli enti strumentali
della regione e spese degli enti locali 107
In vigore dal 12 settembre 2014
1. I rendiconti degli enti e degli organismi,
in qualunque forma costituiti, strumentali
della regione sono sottoposti al Consiglio
regionale, entro i termini e per le
determinazioni previsti dallo statuto e
dall'ordinamento contabile regionale e sono
pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito
internet della regione.
107
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
2. I rendiconti degli organismi strumentali e
degli enti di cui al comma 1 che adottano la
contabilità finanziaria sono redatti secondo lo
schema previsto dall'allegato n. 10 al presente
decreto.
Art. 66 Modalità per la formazione e
l'approvazione del rendiconto 108
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Il rendiconto generale della regione è
approvato con legge regionale entro il 31
luglio dell'anno successivo all'esercizio cui
questo si riferisce. L'ordinamento contabile
regionale disciplina le modalità e i termini per
la sua presentazione al consiglio regionale.
2. Nel sito internet della regione dedicato ai
bilanci è pubblicata la versione integrale del
rendiconto della gestione, comprensivo anche
della gestione in capitoli, con il relativo
allegato concernente la gestione del perimetro
sanitario di cui all'art. 63, comma 4, del
rendiconto consolidato, comprensivo della
gestione in capitoli e del rendiconto
semplificato per il cittadino di cui all'art. 11,
comma 2.
Art. 67 Autonomia contabile del consiglio
regionale 109
In vigore dal 12 settembre 2014
108
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. 109
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
LEGGI D
'ITALIA
60 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
1. Le regioni, sulla base delle norme dei
rispettivi statuti, assicurano l'autonomia
contabile del consiglio regionale, nel rispetto
di quanto previsto dal decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213 , e dai principi contabili stabiliti dal
presente decreto riguardanti gli organismi
strumentali.
2. Il consiglio regionale adotta il medesimo
sistema contabile e gli schemi di bilancio e di
rendiconto della regione adeguandosi ai
principi contabili generali e applicati allegati
al presente decreto.
3. La presidenza del consiglio regionale
sottopone all'assemblea consiliare, secondo le
norme previste nel regolamento interno di
questa, il rendiconto del Consiglio regionale.
Le relative risultanze finali confluiscono nel
rendiconto consolidato di cui all'art. 63,
comma 3. Al fine di consentire il predetto
consolidato, l'assemblea consiliare approva il
proprio rendiconto entro il 30 giugno
dell'anno successivo.
Art. 68 Il bilancio consolidato 110
In vigore dal 12 settembre 2014
1. La regione redige il bilancio consolidato
con i propri enti ed organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate,
secondo le modalità ed i criteri individuati dal
presente decreto.
2. Gli enti strumentali, le aziende e le società
considerate nel bilancio consolidato della
regione costituiscono il “Gruppo della
regione”.
110
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
3. Le regioni adottano lo schema di bilancio
consolidato di cui all'allegato n. 11 del
presente decreto.
4. Al bilancio consolidato del gruppo della
regione sono allegati:
a) la relazione sulla gestione che comprende
la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei
conti.
5. Il bilancio consolidato è approvato dal
Consiglio regionale entro il 30 settembre
dell'anno successivo secondo le modalità
previste dalla disciplina contabile della
Regione.
Art. 69 Servizio di tesoreria della regione 111
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Il servizio di tesoreria delle regioni è
affidato, in base ad apposita convenzione
sottoscritta dal dirigente competente, a
imprese autorizzate all'esercizio dell'attività
bancaria ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 , e successive
modificazioni.
2. Il servizio è aggiudicato secondo le
modalità previste nell'ordinamento contabile
regionale, previo esperimento di apposita gara
ad evidenza pubblica, con modalità che
rispettino i principi della concorrenza. La
convenzione deve prevedere la partecipazione
alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall' art.
14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni e dai relativi decreti
attuativi.
111
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
LEGGI D
'ITALIA
61 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
3. Per eventuali danni causati alla regione o
a terzi, il tesoriere risponde con tutte le
proprie attività e con il proprio patrimonio.
4. Ogni deposito o conto corrente comunque
costituito è intestato alla regione e viene
gestito dal tesoriere.
5. La regione può avvalersi dei conti correnti
postali, nonché di conti correnti bancari, per
l'espletamento di particolari servizi. Unico
traente è l'istituto tesoriere, previa emissione
di apposita reversale da parte della regione
almeno ogni 15 giorni.
6. Le modalità per l'espletamento del
servizio di tesoreria devono essere coerenti
con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e
successive modificazioni, e relativi decreti
attuativi.
7. Il servizio di tesoreria può essere gestito
con modalità e criteri informatici e con l'uso
di ordinativi di pagamento e di riscossione
informatici in luogo di quelli cartacei le cui
evidenze informatiche valgono ai fini della
rendicontazione.
8. Gli incassi effettuati dal tesoriere
mediante i servizi elettronici interbancari
danno luogo al rilascio di quietanza o
evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il
debitore.
9. Le Regioni possono contrarre
anticipazioni unicamente allo scopo di
fronteggiare temporanee deficienze di cassa,
per un importo non eccedente il 10 per cento
dell'ammontare complessivo delle entrate di
competenza del titolo “Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e perequativa”.
Le anticipazioni devono essere estinte
nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.
10. Gli interessi sulle anticipazioni di
tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle
somme con le modalità previste dalla
convenzione.
11. La regione registra le operazioni di
anticipazione e i relativi rimborsi secondo le
modalità indicate nel principio applicato della
contabilità finanziaria allegato al presente
decreto.
Art. 70 Cooperazione Stato-Regioni 112
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a
fornirsi, reciprocamente e a richiesta, ogni
notizia utile allo svolgimento delle proprie
funzioni nella materia di cui al presente
decreto, nonché a concordare le modalità di
utilizzazione comune dei rispettivi sistemi
informativi e le altre forme di collaborazione.
2. In attuazione di quanto previsto dal
comma 1, le regioni trasmettono alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche tutte le
informazioni previste dall' art. 13 della legge
31 dicembre 2009 n. 196, e accedono alla
medesima banca dati secondo le modalità
previste con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 71 Responsabilità verso l'ente degli
amministratori e dei dipendenti, competenza
della Corte dei conti e obblighi di denunzia 113
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Gli amministratori e i dipendenti della
regione, per danni arrecati nell'esercizio delle
112
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. 113
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
LEGGI D
'ITALIA
62 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli
stessi limiti di cui alla legge 14 gennaio 1994,
n. 20 , e successive modificazioni. Si
applicano alle indicate ipotesi di
responsabilità gli istituti processuali valevoli
per i dipendenti delle amministrazioni statali.
Art. 72 Il Collegio dei revisori dei conti 114
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Il collegio dei revisori dei conti, istituito
ai sensi e secondo le modalità previste dall'art.
14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3
agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148 , svolge la funzione di vigilanza sulla
regolarità contabile, finanziaria ed economica
della gestione della regione, delle sue
articolazioni organizzative dotate di
autonomia contabile e di bilancio, compreso il
Consiglio regionale, ove non sia presente un
proprio organo di revisione.
2. Il collegio svolge i compiti previsti dall'
art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011,
n. 123. Restano fermi gli ulteriori
adempimenti previsti dal presente articolo.
L'ordinamento contabile regionale può
prevedere ampliamenti delle funzioni affidate
al collegio dei revisori.
3. Nello svolgimento dell'attività di
controllo, il collegio si conforma ai principi di
onorabilità, professionalità e indipendenza
previsti dall'art. 2387 del codice civile.
4. Al fine di garantire lo svolgimento delle
proprie funzioni, il collegio dei revisori ha
diritto di accesso agli atti e documenti della
regione. I singoli componenti hanno diritto di
eseguire ispezioni e controlli individuali.
114
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
5. Il registro dei verbali è custodito presso la
sede della regione. Copia del verbale è inviata
al presidente della regione, al Consiglio
regionale, alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e al responsabile
finanziario della regione.
Art. 73 Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio delle Regioni 115
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Il Consiglio regionale riconosce con legge,
la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti
da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed
organismi controllati, o, comunque,
dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo
derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme
previste dal codice civile o da norme speciali,
delle società di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione
d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza
del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può
provvedere anche mediante un piano di
rateizzazione, della durata di tre esercizi
finanziari compreso quello in corso,
convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non
rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per
effettuare le spese conseguenti al
riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la
Regione è autorizzata a deliberare aumenti,
sino al limite massimo consentito dalla
vigente legislazione, dei tributi, delle
115
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
LEGGI D
'ITALIA
63 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite,
nonché ad elevare ulteriormente la misura
dell'imposta regionale di cui all’ art. 17,
comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre
1990, n. 398, fino a un massimo di cinque
centesimi per litro, ulteriori rispetto alla
misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei
debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera
a), il Consiglio regionale provvede entro
sessanta giorni dalla ricezione della relativa
proposta. Decorso inutilmente tale termine, la
legittimità di detto debito si intende
riconosciuta.
TITOLO IV
Adeguamento delle disposizioni riguardanti la
finanza regionale e locale 116
Art. 74 Adeguamento dell'ordinamento
contabile degli enti locali 117
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 , e successive modificazioni, recante il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'art. 114:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«L'azienda speciale conforma la propria
gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto
116
Titolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. 117
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni, ed ai principi del
codice civile.»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«L'istituzione conforma la propria gestione ai
principi contabili generali e applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e successive modificazioni e integrazioni ed
adotta il medesimo sistema contabile dell'ente
locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale
che si avvale della facoltà di non tenere la
contabilità economico patrimoniale di cui
all'art. 232, comma 3, può imporre alle
proprie istituzioni l'adozione della contabilità
economico-patrimoniale.»;
c) al comma 4, la parola: «informano» è
sostituita dalla seguente: «conformano», e le
parole: «del pareggio di bilancio da perseguire
attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi,
compresi i trasferimenti.» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'equilibrio economico,
considerando anche i proventi derivanti dai
trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione,
l'obbligo del pareggio finanziario.»;
d) al comma 8, dopo le parole: « i seguenti
atti» sono inserite le seguenti: « dell'azienda»;
e) le lettere b), c) e d) del comma 8 sono
sostituite dalle seguenti:
«b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio.»;
f) dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il
seguente:
«8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono
fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da
sottoporre all'approvazione del consiglio
comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno
triennale, che costituisce il documento di
programmazione dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale,
predisposto secondo lo schema di cui
all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
LEGGI D
'ITALIA
64 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
d) il rendiconto della gestione predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni, completo dei
relativi allegati.»;
2) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 147
dopo le parole: «la redazione del bilancio
consolidato» sono inserite le seguenti: «nel
rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni»;
3) al comma 4 dell'art. 147-quater, dopo le
parole: «secondo la competenza economica»
sono inserite le seguenti: «, predisposto
secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni»;
4) all'art. 150:
a) al comma 1, dopo le parole: «dalle
disposizioni di principio del presente testo
unico» sono aggiunte le seguenti: «e del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 .»;
b) il comma 3 è abrogato;
5) l'art. 151 è sostituito dal seguente:
«Art. 151. (Principi generali). - 1. Gli enti
locali ispirano la propria gestione al principio
della programmazione. A tal fine presentano
il Documento unico di programmazione entro
il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i princìpi
contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni. I termini possono
essere differiti con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione è
composto dalla Sezione strategica, della
durata pari a quelle del mandato
amministrativo, e dalla Sezione operativa di
durata pari a quello del bilancio di previsione
finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario
comprende le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi. Le previsioni
riguardanti il primo esercizio costituiscono il
bilancio di previsione finanziario annuale.
4. Il sistema contabile degli enti locali
garantisce la rilevazione unitaria dei fatti
gestionali sotto il profilo finanziario,
economico e patrimoniale, attraverso
l'adozione:
a) della contabilità finanziaria, che ha natura
autorizzatoria e consente la rendicontazione
della gestione finanziaria;
b) della contabilità economico-patrimoniale ai
fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti
economici e patrimoniali dei fatti gestionali e
per consentire la rendicontazione economico e
patrimoniale.
5. I risultati della gestione finanziaria,
economico e patrimoniale sono dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del
bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale.
6. Al rendiconto è allegata una relazione della
Giunta sulla gestione che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri
documenti previsti dall' art. 11, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo
consiliare entro il 30 aprile dell'anno
successivo.
8. Entro il 31 luglio l'ente approva il bilancio
consolidato con i bilanci dei propri organismi
e enti strumentali e delle società controllate e
partecipate, secondo il principio applicato n.
4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 .»;
6) all'art. 152:
a) al comma 1, dopo le parole: «i principi
contabili stabiliti dal presente testo unico»
sono inserite le seguenti: «e dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni»;
b) le lettere a), b), c), d), ed e), del comma 4
sono sostituite dalle seguenti:
«a) art. 177;
LEGGI D
'ITALIA
65 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
b) art. 185, comma 3;
c) articoli 197 e 198;
d) art. 205;
e) articoli 213 e 219»;
7) al comma 4 dell'art. 153, le parole:
«annuale o pluriennale» sono sostituite dalle
seguenti: «di previsione», dopo le parole:
«dello stato di accertamento delle entrate e di
impegno delle spese» sono inserite le
seguenti: «, alla regolare tenuta della
contabilità economico-patrimoniale e» e dopo
la parola: «finanziari» è inserita la seguente:
«e»;
8) all'art. 154:
a) i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai
seguenti
«1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, presso il Ministero
dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la
contabilità degli enti locali.
2. L'Osservatorio ha il compito di
promuovere, in raccordo con la Commissione
per l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali di cui all' art. 3-bis del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, l'adeguamento e la
corretta applicazione dei principi contabili da
parte degli enti locali e di monitorare la
situazione della finanza pubblica locale
attraverso studi ed analisi, anche in relazione
agli effetti prodotti dall'applicazione della
procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all'art. 243-bis. Nell'ambito
dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime
pareri, indirizzi ed orientamenti.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città,
sono disciplinate le modalità di
organizzazione e di funzionamento.»;
4. La partecipazione ai lavori
dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà
diritto ad alcun compenso o rimborso spese.»;
b) il comma 7 è abrogato;
9) all'art. 157:
a) al comma 1, le parole: «25, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive
modificazioni ed integrazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «13, 14 e 15 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 , e successive
modificazioni, e di cui al titolo I del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1
gli enti locali garantiscono la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali attraverso
l'adozione di un piano integrato dei conti,
articolato in piano finanziario, economico e
patrimoniale secondo lo schema di cui
all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni. Il livello minimo di
articolazione del piano dei conti finanziario,
ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli,
ove previsti, del piano esecutivo di gestione è
costituito almeno dal quarto livello.
1-ter. Al fine di garantire la tracciabilità di
tutte le operazioni gestionali e la
movimentazione delle voci del piano dei conti
integrato, ad ogni transazione è attribuita una
codifica da applicare secondo le modalità
previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive integrazioni.
1-quater. Le previsioni di competenza e di
cassa, aggregate secondo l'articolazione del
piano dei conti di quarto livello, ed i risultati
della gestione aggregati secondo
l'articolazione del piano dei conti, sono
trasmessi alla banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche di cui all' art. 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla
base di schemi, tempi e modalità definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.»;
10) l'art. 160 è abrogato;
11) all'art. 162:
a) al comma 1, le parole: «redatto in termini
di competenza, per l'anno successivo,
osservando i princìpi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità. La situazione
corrente, come definita al comma 6 del
presente articolo, non può presentare un
disavanzo» sono sostituite dalle seguenti:
«riferito ad almeno un triennio, comprendente
le previsioni di competenza e di cassa del
LEGGI D
'ITALIA
66 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili
generali e applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il bilancio di previsione è deliberato in
pareggio finanziario complessivo per la
competenza, comprensivo dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione e del recupero
del disavanzo di amministrazione e
garantendo un fondo di cassa finale non
negativo. Inoltre, le previsioni di competenza
relative alle spese correnti sommate alle
previsioni di competenza relative ai
trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo
delle partite finanziarie e alle quote di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui e degli
altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi
anticipati, non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di
competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai
contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e
all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte
corrente e non possono avere altra forma di
finanziamento, salvo le eccezioni
tassativamente indicate nel principio applicato
alla contabilità finanziaria necessarie a
garantire elementi di flessibilità degli equilibri
di bilancio ai fini del rispetto del principio
dell’integrità.»;
12) l'art. 163 è sostituito dal seguente:
«Art. 163. (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria). - 1. Se il bilancio di previsione
non è approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria, gli
enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione o l'esercizio provvisorio, ed
effettuano i pagamenti entro i limiti
determinati dalla somma dei residui al 31
dicembre dell'anno precedente e degli
stanziamenti di competenza al netto del fondo
pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non
sia approvato entro il 31 dicembre e non sia
stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il
bilancio non sia stato approvato entro i
termini previsti ai sensi del comma 3, è
consentita esclusivamente una gestione
provvisoria nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria. Nel corso della gestione
provvisoria l'ente può assumere solo
obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso
della gestione provvisoria l'ente può disporre
pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, per le spese di personale,
di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni,
imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente.
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con
legge o con decreto del Ministro dell'interno
che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151,
primo comma, differisce il termine di
approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomia locale,
in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell'esercizio provvisorio non è consentito il
ricorso all'indebitamento e gli enti possono
impegnare solo spese correnti, le eventuali
spese correlate riguardanti le partite di giro,
lavori pubblici di somma urgenza o altri
interventi di somma urgenza. Nel corso
dell'esercizio provvisorio è consentito il
ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui
all'art. 222.
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria l'ente trasmette al
tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data
LEGGI D
'ITALIA
67 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
del 1° gennaio e gli stanziamenti di
competenza riguardanti l'anno a cui si
riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di
previsione approvato, aggiornati alle
variazioni deliberate nel corso dell'esercizio
precedente, indicanti - per ciascuna missione,
programma e titolo - gli impegni già assunti e
l'importo del fondo pluriennale vincolato.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei
mesi precedenti, per ciascun programma, le
spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti
del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti
delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal
limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono
individuati nel mandato attraverso l'indicatore
di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste
dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle
riguardanti le variazioni del fondo pluriennale
vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono
esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate
vincolate già assunte, e delle spese correlate,
nei casi in cui anche la spesa è oggetto di
reimputazione l'eventuale aggiornamento
delle spese già impegnate. Tali variazioni
rilevano solo ai fini della gestione dei
dodicesimi.»;
13) l'art. 164 è sostituito dal seguente:
«Art. 164. - (Caratteristiche del bilancio) - 1.
L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la
tipologia e per la spesa è il programma,
articolato in titoli.
2. Il bilancio di previsione finanziario ha
carattere autorizzatorio, costituendo limite,
per ciascuno degli esercizi considerati:
a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti
le accensioni di prestiti;
b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non
comportano limiti alla gestione le previsioni
riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di
tesoreria e le partite di giro.»;
14) all'art. 165:
a) al comma 1, la parola: «annuale» è
sostituita dalla seguente: «finanziario», dopo
le parole: «all'entrata ed alla spesa» sono
inserite le seguenti: «ed è redatto secondo lo
schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.»;
b) i commi da 2 a 14 sono sostituiti dai
seguenti:
«2. Le previsioni di entrata del bilancio di
previsione sono classificate, secondo le
modalità indicate all' art. 15 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:
a) titoli, definiti secondo la fonte di
provenienza delle entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle
entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di
provenienza.
3. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo
di gestione, le tipologie sono ripartite in
categorie, in capitoli ed eventualmente in
articoli. Le categorie di entrata degli enti
locali sono individuate nell'elenco di cui
all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni. Nell'ambito delle categorie è
data separata evidenza delle eventuali quote di
entrata non ricorrente. La Giunta,
contestualmente alla proposta di bilancio,
trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di
articolazione delle tipologie in categorie.
4. Le previsioni di spesa del bilancio di
previsione sono classificate secondo le
modalità indicate all' art. 14 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:
a) missioni, che rappresentano le funzioni
principali e gli obiettivi strategici perseguiti
LEGGI D
'ITALIA
68 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
dagli enti locali, utilizzando risorse
finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate;
b) programmi, che rappresentano gli aggregati
omogenei di attività volte a perseguire gli
obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I
programmi sono ripartiti in titoli e sono
raccordati alla relativa codificazione COFOG
di secondo livello (Gruppi), secondo le
corrispondenze individuate nel glossario, di
cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce
parte integrante dell'allegato n. 14.
5. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo
di gestione, i programmi sono ripartiti in
titoli, macroaggregati, capitoli ed
eventualmente in articoli. I macroaggregati di
spesa degli enti locali sono individuati
nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni. La Giunta,
contestualmente alla proposta di bilancio
trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di
articolazione dei programmi in
macroaggregati.
6. Il bilancio di previsione finanziario indica,
per ciascuna unità di voto:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura dell'esercizio precedente
a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle previsioni di competenza
e di cassa definitive dell'anno precedente a
quello cui si riferisce il bilancio;
c) l'ammontare degli accertamenti e degli
impegni che si prevede di imputare in
ciascuno degli esercizi cui il bilancio si
riferisce, nel rispetto del principio della
competenza finanziaria;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il
pagamento nel primo esercizio considerato
nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e
pagamenti in conto competenza e in conto
residui.
7. In bilancio, prima di tutte le entrate e le
spese, sono iscritti:
a) in entrata gli importi relativi al fondo
pluriennale vincolato di parte corrente e al
fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
b) in entrata del primo esercizio gli importi
relativi all'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione presunto, nei casi individuati
dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con
l'indicazione della quota vincolata del
risultato di amministrazione utilizzata
anticipatamente;
c) in uscita l'importo del disavanzo di
amministrazione presunto al 31 dicembre
dell'esercizio precedente cui il bilancio si
riferisce. Il disavanzo di amministrazione
presunto può essere iscritto nella spesa degli
esercizi successivi secondo le modalità
previste dall'art. 188;
d) in entrata del primo esercizio il fondo di
cassa presunto dell'esercizio precedente.
8. In bilancio, gli stanziamenti di competenza
relativi alla spesa di cui al comma 6, lettere b)
e c), individuano:
a) la quota che è già stata impegnata negli
esercizi precedenti con imputazione
all'esercizio cui si riferisce il bilancio;
b) la quota di competenza costituita dal fondo
pluriennale vincolato, destinata alla copertura
degli impegni che sono stati assunti negli
esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi e degli impegni che si
prevede di assumere nell'esercizio con
imputazione agli esercizi successivi. Con
riferimento a tale quota non è possibile
impegnare e pagare con imputazione
all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce.
Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo
pluriennale vincolato è attribuito il codice
della missione e del programma di spesa cui il
fondo si riferisce e il codice del piano dei
conti relativo al fondo pluriennale vincolato.
9. I bilanci di previsione degli enti locali
recepiscono, per quanto non contrasta con la
normativa del presente testo unico, le norme
recate dalle leggi delle rispettive regioni di
appartenenza riguardanti le entrate e le spese
relative a funzioni delegate, al fine di
consentire la possibilità del controllo
regionale sulla destinazione dei fondi
assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle
classificazioni di dette spese nei bilanci di
previsione degli enti rispetto a quelle
contenute nei rispettivi bilanci di previsione
LEGGI D
'ITALIA
69 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
regionali. Le entrate e le spese per le funzioni
delegate dalle regioni non possono essere
collocate tra i servizi per conto di terzi nei
bilanci di previsione degli enti locali.
10. Il bilancio di previsione si conclude con
più quadri riepilogativi, secondo gli schemi
previsti dall'allegato n. 9 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.
11. Formano oggetto di specifica
approvazione del consiglio le previsioni di cui
al comma 6, lettere c) e d), per ogni unità di
voto, e le previsioni del comma 7.»;
15) all'art. 166:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente «1.
Nella missione “Fondi e Accantonamenti”,
all'interno del programma “Fondo di riserva”,
gli enti locali iscrivono un fondo di riserva
non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2
per cento del totale delle spese correnti di
competenza inizialmente previste in
bilancio.»;
b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il
seguente:
«2-quater. Nella missione “Fondi e
Accantonamenti”, all'interno del programma
“Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un
fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2
per cento delle spese finali, utilizzato con
deliberazioni dell'organo esecutivo.»;
16) l'art. 167 è sostituito dal seguente:
«Art. 167. (Fondo crediti di dubbia esigibilità
e altri fondi per spese potenziali). - 1. Nella
missione “Fondi e Accantonamenti”,
all'interno del programma “Fondo crediti di
dubbia esigibilità” è stanziato
l'accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità, il cui ammontare è determinato in
considerazione dell'importo degli
stanziamenti di entrata di dubbia e difficile
esazione, secondo le modalità indicate nel
principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.
2. Una quota del risultato di amministrazione
è accantonata per il fondo crediti di dubbia
esigibilità, il cui ammontare è determinato,
secondo le modalità indicate nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni e integrazioni, in
considerazione dell'ammontare dei crediti di
dubbia e difficile esazione, e non può essere
destinata ad altro utilizzo.
3. E' data facoltà agli enti locali di stanziare
nella missione “Fondi e accantonamenti”,
all'interno del programma “Altri fondi”,
ulteriori accantonamenti riguardanti passività
potenziali, sui quali non è possibile impegnare
e pagare. A fine esercizio, le relative
economie di bilancio confluiscono nella quota
accantonata del risultato di amministrazione,
utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art.
187, comma 3. Quando si accerta che la spesa
potenziale non può più verificarsi, la
corrispondente quota del risultato di
amministrazione è liberata dal vincolo.»;
17) all'art. 168:
a) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti
parole: « e le partite di giro»;
b) al comma 1, dopo le parole: «servizi per
conto di terzi» sono inserite le seguenti: «e le
partite di giro», le parole: «ivi compresi i
fondi economali, e» sono soppresse, le parole:
«sono ordinati esclusivamente in capitoli,
secondo la partizione contenuta nel
regolamento di cui all'art. 160.» sono
sostituite dalle seguenti: « comprendono le
transazioni poste in essere per conto di altri
soggetti, in assenza di qualsiasi
discrezionalità come individuate dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le partite di giro riguardano le operazioni
effettuate come sostituto di imposta, per la
gestione dei fondi economali e le altre
operazioni previste nel principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato
n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 , e successive modificazioni.»;
d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le previsioni e gli accertamenti
d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi
LEGGI D
'ITALIA
70 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
e le partite di giro conservano l'equivalenza
con le corrispondenti previsioni e impegni di
spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive e passive
che danno luogo ad entrate e spese riguardanti
tali operazioni sono registrate e imputate
all'esercizio in cui l'obbligazione è
perfezionata, in deroga al principio contabile
generale n. 16.
2-ter. Non comportando discrezionalità e
autonomia decisionale, gli stanziamenti
riguardanti le operazioni per conto di terzi e le
partite di giro non hanno natura
autorizzatoria.»;
18) l'art. 169 è sostituito dal seguente:
«Art. 169. (Piano esecutivo di gestione). - 1.
La giunta delibera il piano esecutivo di
gestione (PEG) entro venti giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione,
in termini di competenza . Con riferimento al
primo esercizio il PEG è redatto anche in
termini di cassa.
Il PEG è riferito ai medesimi esercizi
considerati nel bilancio, individua gli obiettivi
della gestione ed affida gli stessi, unitamente
alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei
servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli,
tipologie, categorie, capitoli, ed
eventualmente in articoli, secondo il rispettivo
oggetto. Le spese sono articolate in missioni,
programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed
eventualmente in articoli. I capitoli
costituiscono le unità elementari ai fini della
gestione e della rendicontazione, e sono
raccordati al quarto livello del piano dei conti
finanziario di cui all'art. 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo è facoltativa per gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo
restando l'obbligo di rilevare unitariamente i
fatti gestionali secondo la struttura del piano
dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il
bilancio di previsione e con il documento
unico di programmazione. Al PEG è allegato
il prospetto concernente la ripartizione delle
tipologie in categorie e dei programmi in
macroaggregati, secondo lo schema di cui
all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni. Il piano dettagliato degli
obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del
presente testo unico e il piano della
performance di cui all' art. 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
unificati organicamente nel PEG .»;
19) l'art. 170 è sostituito dal seguente:
«Art. 170. (Documento unico di
programmazione). - 1. Entro il 31 luglio di
ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio
il Documento unico di programmazione per le
conseguenti deliberazioni. Entro il 15
novembre di ciascun anno, con lo schema di
delibera del bilancio di previsione finanziario,
la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di
programmazione. Con riferimento al periodo
di programmazione decorrente dall'esercizio
2015, gli enti locali non sono tenuti alla
predisposizione del documento unico di
programmazione e allegano al bilancio
annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra un
periodo pari a quello del bilancio pluriennale,
secondo le modalità previste dall'ordinamento
contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo
documento unico di programmazione è
adottato con riferimento agli esercizi 2016 e
successivi. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione adottano la disciplina
prevista dal presente articolo a decorrere dal
1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha
carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si
compone di due sezioni: la Sezione strategica
e la Sezione operativa. La prima ha un
orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di
previsione.
4. Il documento unico di programmazione è
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di
cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo
LEGGI D
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71 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
23 giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione
costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000
abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto
dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti
i casi di inammissibilità e di improcedibilità
per le deliberazioni del Consiglio e della
Giunta che non sono coerenti con le
previsioni del Documento unico di
programmazione.»;
20) l'art. 171 è abrogato;
21) l'art. 172 è sostituito dal seguente:
«Art. 172. (Altri allegati al bilancio di
previsione). - 1. Al bilancio di previsione
sono allegati i documenti previsti dall' art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, e i
seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione,
del bilancio consolidato deliberati e relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle
unioni di comuni e dei soggetti considerati nel
gruppo “amministrazione pubblica” di cui al
principio applicato del bilancio consolidato
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 , e successive modificazioni, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce. Tali documenti contabili
sono allegati al bilancio di previsione qualora
non integralmente pubblicati nei siti internet
indicati nell'elenco;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente
prima dell'approvazione del bilancio, con la
quale i comuni verificano la quantità e qualità
di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie -
ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457,
che potranno essere ceduti in proprietà od in
diritto di superficie; con la stessa
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo
di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato;
c) le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l'esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
e) il prospetto della concordanza tra bilancio
di previsione e obiettivo programmatico del
patto di stabilità interno.»;
22) all'art. 174:
a) al comma 1, la parola: «annuale» è
abrogata, le parole: «la relazione previsionale
e programmatica e lo schema di bilancio
pluriennale» sono sostituite dalle seguenti:
«finanziario e il Documento unico di
programmazione», dopo le parole: «organo di
revisione» sono aggiunte le seguenti: «entro il
15 novembre di ogni anno»;
b) al comma 2, dopo le parole: «dell'organo
consiliare» sono inserite le seguenti: «e dalla
Giunta» le parole: «predisposti dall'organo
esecutivo» sono soppresse. Dopo il primo
periodo, è aggiunto il seguente: «A seguito di
variazioni del quadro normativo di
riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo
presenta all'organo consiliare emendamenti
allo schema di bilancio e alla nota di
aggiornamento al Documento unico di
programmazione in corso di approvazione.»;
c) al comma 3, la parola: «annuale» è
abrogata, dopo le parole: «di previsione» è
inserita la seguente: «finanziario». Il secondo
periodo è soppresso;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nel sito internet dell'ente locale sono
pubblicati il bilancio di previsione, il piano
esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio
di previsione, il bilancio di previsione
assestato ed il piano esecutivo di gestione
assestato.»;
LEGGI D
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72 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
23) all'art. 175:
a) al comma 1, dopo le parole: «il bilancio di
previsione» è inserita la seguente:
«finanziario», dopo le parole: «di
competenza» sono inserite le seguenti: « e di
cassa» e dopo le parole: «relativa alle spese»
sono aggiunte le seguenti: «,per ciascuno
degli esercizi considerati nel documento.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «dell'organo
consiliare» sono aggiunte le seguenti: «salvo
quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «non oltre il
30 novembre di ciascun anno» sono aggiunte
le seguenti: «, fatte salve le seguenti
variazioni, che possono essere deliberate sino
al 31 dicembre di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a
destinazione vincolata e il correlato
programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza
vincolo di destinazione, con stanziamento pari
a zero, a seguito di accertamento e riscossione
di entrate non previste in bilancio, secondo le
modalità disciplinate dal principio applicato
della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di
amministrazione vincolato ed accantonato per
le finalità per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se
necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui
al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater,
lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti
i versamenti ai conti di tesoreria statale
intestati all'ente e i versamenti a depositi
bancari intestati all'ente»;
d) al comma 4, dopo le parole: « in via
d'urgenza» sono inserite le seguenti:
«opportunamente motivata,»;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento
amministrativo approva le variazioni del
piano esecutivo di gestione, salvo quelle di
cui al comma 5-quater, e le seguenti
variazioni del bilancio di previsione non
aventi natura discrezionale, che si configurano
come meramente applicative delle decisioni
del Consiglio, per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota
vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio
provvisorio consistenti nella mera reiscrizione
di economie di spesa derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate,
secondo le modalità previste dall'art. 187,
comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni
delle missioni e dei programmi riguardanti
l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate,
nel rispetto della finalità della spesa definita
nel provvedimento di assegnazione delle
risorse, o qualora le variazioni siano
necessarie per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o
da altri strumenti di programmazione
negoziata, già deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni
delle missioni e dei programmi limitatamente
alle spese per il personale, conseguenti a
provvedimenti di trasferimento del personale
all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo
quelle previste dal comma 5-quater,
garantendo che il fondo di cassa alla fine
dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale
vincolato di cui all' art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
effettuata entro i termini di approvazione del
rendiconto in deroga al comma 3.
5-ter. Con il regolamento di contabilità si
disciplinano le modalità di comunicazione al
Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al
comma 5-bis.
5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai
regolamenti di contabilità, i responsabili della
spesa o, in assenza di disciplina, il
responsabile finanziario, possono effettuare,
per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano
esecutivo di gestione fra capitoli di entrata
della medesima categoria e fra i capitoli di
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73 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
spesa del medesimo macroaggregato, escluse
le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti
correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai
trasferimenti in conto capitale, che sono di
competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di
competenza e di cassa, escluse quelle previste
dall' art. 3, comma 5, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di
bilancio riguardanti le variazioni del fondo
pluriennale vincolato sono comunicate
trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti
l'utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione derivanti da stanziamenti di
bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, in termini
di competenza e di cassa, secondo le modalità
previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti
i versamenti ai conti di tesoreria statale
intestati all'ente e i versamenti a depositi
bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento
delle previsioni, compresa l'istituzione di
tipologie e programmi, riguardanti le partite
di giro e le operazioni per conto di terzi.
5-quinquies. Le variazioni al bilancio di
previsione disposte con provvedimenti
amministrativi, nei casi previsti dal presente
decreto, e le variazioni del piano esecutivo di
gestione non possono essere disposte con il
medesimo provvedimento amministrativo. Le
determinazioni dirigenziali di variazione
compensativa dei capitoli del piano esecutivo
di gestione di cui al comma 5-quater sono
effettuate al fine di favorire il conseguimento
degli obiettivi assegnati ai dirigenti.»;
f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Sono vietate le variazioni di giunta
compensative tra macroaggregati appartenenti
a titoli diversi.»;
g) al comma 7, le parole: « nei servizi per
conto di terzi» sono sostituite dalle seguenti:
«nei titoli riguardanti le entrate e le spese per
conto di terzi e partite di giro»;
h) al comma 8, le parole: «30 novembre»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio» e
dopo le parole: «fondo di riserva» sono
inserite le seguenti: «ed il fondo di cassa,»;
i) al comma 9, dopo le parole: «dell'organo
esecutivo» sono inserite le seguenti: «, salvo
quelle previste dal comma 5-quater,» e dopo
le parole: «entro il 15 dicembre di ciascun
anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve
le variazioni correlate alle variazioni di
bilancio previste al comma 3, che possono
essere deliberate sino al 31 dicembre di
ciascun anno.»;
l) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il
seguente:
«9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione
sono trasmesse al tesoriere inviando il
prospetto di cui all' art. 10, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, allegato al
provvedimento di approvazione della
variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro
riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale
vincolato effettuate nel corso dell'esercizio
finanziario.»;
m) dopo il comma 9-bis è aggiunto il
seguente: «9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015
sono applicate le norme concernenti le
variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio
2014, fatta salva la disciplina del fondo
pluriennale vincolato e del riaccertamento
straordinario dei residui. Gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione nel 2014
adottano la disciplina prevista dal presente
articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.»
24) all'art. 176:
a) alla rubrica, dopo le parole: «Prelevamenti
dal fondo di riserva» sono aggiunte le
seguenti: «e dai fondi spese potenziali»;
b) dopo le parole: «fondo di riserva» sono
inserite le seguenti: «, dal fondo di riserva di
cassa e dai fondi spese potenziali»;
25) all'art. 179:
a) dopo il primo periodo del comma 1 è
aggiunto il seguente: «Le entrate relative al
titolo “Accensione prestiti” sono accertate nei
LEGGI D
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74 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
limiti dei rispettivi stanziamenti di
competenza del bilancio.»;
b) al comma 2, dopo le parole:
«l'accertamento delle entrate avviene» sono
aggiunte le seguenti: «distinguendo le entrate
ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la
codifica della transazione elementare di cui
agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, seguendo le seguenti
disposizioni»;
c) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole:
«delle spese» sono inserite le seguenti: «del
titolo “Servizi per conto terzi e partite di
giro”,»;
d) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la
seguente:
«c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti
e contributi da altre amministrazioni
pubbliche a seguito della comunicazione dei
dati identificativi dell'atto amministrativo di
impegno dell'amministrazione erogante
relativo al contributo o al finanziamento;»;
e) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole:
«atti amministrativi specifici» sono aggiunte
le seguenti: «, salvo i casi, tassativamente
previsti nel principio applicato della
contabilità finanziaria, per cui è previsto
l'accertamento per cassa.»;
f) al comma 3, dopo le parole: «regolamento
di contabilità dell'ente» sono aggiunte le
seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dal
presente decreto e dal principio generale della
competenza finanziaria e dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui
agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.»;
g) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato
quando l'obbligazione è perfezionata, con
imputazione alle scritture contabili riguardanti
l'esercizio in cui l'obbligazione viene a
scadenza. Non possono essere riferite ad un
determinato esercizio finanziario le entrate il
cui diritto di credito non venga a scadenza
nello stesso esercizio finanziario. E’ vietato
l'accertamento attuale di entrate future. Le
entrate sono registrate nelle scritture contabili
anche se non determinano movimenti di cassa
effettivi.»;
26) all'art. 180:
a) alla lettera d) del comma 3, la parola:
«somme» è sostituita dalle seguenti: «entrate
derivanti da legge, da trasferimenti o da
prestiti»;
b) alla lettera e) del comma 3, le parole:
«della risorsa o del capitolo di bilancio cui è
riferita l'entrata» sono sostituite dalle
seguenti: «del titolo e della tipologia»;
c) alla lettera f) del comma 3, dopo le parole:
«la codifica» sono aggiunte le seguenti: «di
bilancio»;
d) dopo la lettera h) del comma 3 sono
aggiunte le seguenti:
« h-bis) la codifica SIOPE di cui all' art. 14
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
h-ter) i codici della transazione elementare di
cui agli articoli da 5 a 7, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;
e) al primo periodo del comma 4, dopo le
parole: «versata in favore dell'ente,» sono
inserite le seguenti: «ivi comprese le entrate
di cui al comma 4-ter,». Dopo il secondo
periodo è aggiunto il seguente: «L'ente
procede alla regolarizzazione dell'incasso
entro i successivi 60 giorni e, comunque,
entro i termini previsti per la resa del conto
del tesoriere.»;
f) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«4-bis. Gli ordinativi di incasso che si
riferiscono ad entrate di competenza
dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da
quelli relativi ai residui, garantendone la
numerazione unica per esercizio e
progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in
conto competenza sia in conto residui, sono
imputati contabilmente all'esercizio in cui il
tesoriere ha incassato le relative entrate, anche
se la comunicazione è pervenuta all'ente
nell'esercizio successivo.
4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di
prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di cassa.
4-quater. E' vietata l'imputazione provvisoria
degli incassi in attesa di regolarizzazione alle
partite di giro.
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75 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
4-quinquies. Gli ordinativi d'incasso non
riscossi entro il termine dell'esercizio sono
restituiti dal tesoriere all'ente per
l'annullamento e la successiva emissione
nell'esercizio successivo in conto residui.
4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-
ter), possono essere applicati all'ordinativo di
incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.»;
27) al comma 3 dell'art. 181, dopo le parole:
«dal regolamento di contabilità» sono
aggiunte le seguenti: «, non superiori ai
quindici giorni lavorativi»;
28) all'art. 183:
a) al comma 1, dopo le parole: «indicata la
ragione» sono inserite le seguenti: «e la
relativa scadenza»;
b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole:
«oneri accessori» sono aggiunte le seguenti:
«nei casi in cui non si sia provveduto
all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di
finanziamento è stato perfezionato»;
c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla
seguente:
«c) per contratti di somministrazione
riguardanti prestazioni continuative, nei casi
in cui l'importo dell'obbligazione sia definita
contrattualmente. Se l'importo
dell'obbligazione non è predefinito nel
contratto, con l'approvazione del bilancio si
provvede alla prenotazione della spesa, per un
importo pari al consumo dell'ultimo esercizio
per il quale l'informazione è disponibile.»;
d) il terzo periodo del comma 3 è sostituito
dai seguenti: «Le spese di investimento per
lavori pubblici prenotate negli esercizi
successivi, la cui gara è stata formalmente
indetta, concorrono alla determinazione del
fondo pluriennale vincolato e non del risultato
di amministrazione. In assenza di
aggiudicazione definitiva della gara entro
l'anno successivo le economie di bilancio
confluiscono nell'avanzo di amministrazione
vincolato per la riprogrammazione
dell'intervento in c/capitale e il fondo
pluriennale è ridotto di pari importo.»;
e) i commi 5, 6, 7 e 8, sono sostituiti dai
seguenti:
«5. Tutte le obbligazioni passive
giuridicamente perfezionate, devono essere
registrate nelle scritture contabili quando
l'obbligazione è perfezionata, con
imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione
viene a scadenza, secondo le modalità
previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
. Non possono essere riferite ad un
determinato esercizio finanziario le spese per
le quali non sia venuta a scadere nello stesso
esercizio finanziario la relativa obbligazione
giuridica. Le spese sono registrate anche se
non determinano movimenti di cassa effettivi.
6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti
dei rispettivi stanziamenti di competenza del
bilancio di previsione, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni passive sono
esigibili. Non possono essere assunte
obbligazioni che danno luogo ad impegni di
spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a
meno che non siano connesse a contratti o
convenzioni pluriennali o siano necessarie per
garantire la continuità dei servizi connessi con
le funzioni fondamentali, fatta salva la
costante verifica del mantenimento degli
equilibri di bilancio, anche con riferimento
agli esercizi successivi al primo;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio,
a meno delle spese derivanti da contratti di
somministrazione, di locazione, relative a
prestazioni periodiche o continuative di
servizi di cui all'art. 1677 del codice civile,
delle spese correnti correlate a finanziamenti
comunitari e delle rate di ammortamento dei
prestiti, inclusa la quota capitale.
Le obbligazioni che comportano impegni
riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle
anticipazioni di tesoreria sono assunte
esclusivamente in relazione alle esigenze
della gestione.
7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi
che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile
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'ITALIA
76 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno; la
violazione dell'obbligo di accertamento di cui
al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo
stanziamento di cassa, per ragioni
sopravvenute, non consenta di far fronte
all'obbligo contrattuale, l'amministrazione
adotta le opportune iniziative, anche di tipo
contabile, amministrativo o contrattuale, per
evitare la formazione di debiti pregressi.»;
f) al primo periodo del comma 9, dopo le
parole: «assumono atti di impegno» sono
inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi
contabili generali e del principio applicato
della contabilità finanziaria di cui agli allegati
n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 , e successive modificazioni.» e,
al secondo periodo, le parole: «all'art. 151,
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai
commi 7 e 8.»;
g) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-
bis. Gli impegni sono registrati distinguendo
le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti
attraverso la codifica della transazione
elementare di cui agli articoli 5 e 6 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.»
29) all'art. 185:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti
nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa,
salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle
anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto
terzi e le partite di giro.»;
b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla
seguente:
«c) l'indicazione della missione, del
programma e del titolo di bilancio cui è
riferita la spesa e la relativa disponibilità,
distintamente per residui o competenza e
cassa;»;
c) alla lettera d) del comma 2, dopo la parola:
«codifica» sono aggiunte le seguenti: «di
bilancio»;
d) alla lettera e) del comma 2, le parole: «,
ove richiesto,» sono soppresse;
e) alla lettera i) della comma 2, dopo le
parole: «vincoli di destinazione» sono
aggiunte le seguenti: «stabiliti per legge o
relativi a trasferimenti o ai prestiti;»;
f) dopo la lettera i) del comma 2 sono inserite
le seguenti:
«i-bis) la codifica SIOPE di cui all' art. 14
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
i-ter) i codici della transazione elementare di
cui agli articoli da 5 a 7, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
i-quater) l'identificazione delle spese non
soggette al controllo dei dodicesimi di cui
all'art. 163, comma 5, in caso di esercizio
provvisorio.»;
g) al comma 3, dopo le parole: «della
liquidazione» sono inserite le seguenti: «e al
rispetto dell'autorizzazione di cassa,»;
h) al secondo periodo del comma 4, le parole:
«Entro quindici giorni e comunque entro il
termine del mese in corso» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro trenta giorni» e dopo le
parole: «ai fini della regolarizzazione» sono
aggiunte le seguenti: «, imputandolo
contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere
ha effettuato il pagamento, anche se la relativa
comunicazione è pervenuta all'ente
nell'esercizio successivo.»;
i) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. I codici di cui al comma 2, lettera i-
bis), possono essere applicati al mandato a
decorrere dal 1° gennaio 2016.»;
30) all'art. 186:
a) dopo il primo periodo del comma 1 è
aggiunto il seguente: «Tale risultato non
comprende le risorse accertate che hanno
finanziato spese impegnate con imputazione
agli esercizi successivi, rappresentate dal
fondo pluriennale vincolato determinato in
spesa del conto del bilancio.»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In occasione dell'approvazione del
bilancio di previsione è determinato l'importo
del risultato di amministrazione presunto
dell'esercizio precedente cui il bilancio si
riferisce.»;
31) all'art. 187:
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77 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Composizione del risultato di
amministrazione»;
b) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
«1. Il risultato di amministrazione è distinto in
fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati
agli investimenti e fondi accantonati. I fondi
destinati agli investimenti sono costituiti dalle
entrate in c/capitale senza vincoli di specifica
destinazione non spese, e sono utilizzabili con
provvedimento di variazione di bilancio solo
a seguito dell'approvazione del rendiconto.
L'indicazione della destinazione nel risultato
di amministrazione per le entrate in conto
capitale che hanno dato luogo ad
accantonamento al fondo crediti di dubbia e
difficile esazione è sospeso, per l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva
riscossione delle stesse. I trasferimenti in
conto capitale non sono destinati al
finanziamento degli investimenti e non
possono essere finanziati dal debito e dalle
entrate in conto capitale destinate al
finanziamento degli investimenti.
I fondi accantonati comprendono gli
accantonamenti per passività potenziali e il
fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in
cui il risultato di amministrazione non sia
sufficiente a comprendere le quote vincolate,
destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo
di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto
come posta a se stante nel primo esercizio del
bilancio di previsione secondo le modalità
previste dall'art. 188.
2. La quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente,
accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai
sensi del comma 1, può essere utilizzato con
provvedimento di variazione di bilancio, per
le finalità di seguito indicate in ordine di
priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all'art. 193 ove non possa provvedersi con
mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di
investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a
carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale
quota del risultato di amministrazione
“svincolata”, in occasione dell'approvazione
del rendiconto, sulla base della
determinazione dell'ammontare definitivo
della quota del risultato di amministrazione
accantonata per il fondo crediti di dubbia
esigibilità, per finanziare lo stanziamento
riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilità nel bilancio di previsione
dell'esercizio successivo a quello cui il
rendiconto si riferisce.
3. Le quote del risultato presunto derivanti
dall'esercizio precedente, costituite da
accantonamenti risultanti dall'ultimo
consuntivo approvato o derivanti da fondi
vincolati possono essere utilizzate per le
finalità cui sono destinate prima
dell'approvazione del conto consuntivo
dell'esercizio precedente, attraverso
l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé
stante dell'entrata, nel primo esercizio del
bilancio di previsione o con provvedimento di
variazione al bilancio. L'utilizzo della quota
vincolata o accantonata del risultato di
amministrazione è consentito, sulla base di
una relazione documentata del dirigente
competente, anche in caso di esercizio
provvisorio, esclusivamente per garantire la
prosecuzione o l'avvio di attività soggette a
termini o scadenza, la cui mancata attuazione
determinerebbe danno per l'ente, secondo le
modalità individuate al comma 3-quinquies.»;
c) dopo il comma 3-bis sono inseriti i
seguenti:
«3-ter. Costituiscono quota vincolata del
risultato di amministrazione le entrate
accertate e le corrispondenti economie di
bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili
generali e applicati individuano un vincolo di
specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti
per il finanziamento di investimenti
determinati;
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78 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore
dell'ente per una specifica destinazione
determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie,
non aventi natura ricorrente, cui
l'amministrazione ha formalmente attribuito
una specifica destinazione. E' possibile
attribuire un vincolo di destinazione alle
entrate straordinarie non aventi natura
ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la
copertura del disavanzo di amministrazione
negli esercizi successivi e ha provveduto nel
corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli
eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli
di cui all'art. 193.
L'indicazione del vincolo nel risultato di
amministrazione per le entrate vincolate che
hanno dato luogo ad accantonamento al fondo
crediti di dubbia e difficile esazione è
sospeso, per l'importo dell'accantonamento,
sino all'effettiva riscossione delle stesse.
3-quater. Se il bilancio di previsione impiega
quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto ai sensi del comma
3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica
l'importo delle quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto sulla base di un
preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese
vincolate ed approva l'aggiornamento
dell'allegato al bilancio di previsione di cui
all' art. 11, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. Se la quota
vincolata del risultato di amministrazione
presunto è inferiore rispetto all'importo
applicato al bilancio di previsione, l'ente
provvede immediatamente alle necessarie
variazioni di bilancio che adeguano l'impiego
del risultato di amministrazione vincolato.
3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in
attesa dell'approvazione del consuntivo,
applicano al bilancio quote vincolate o
accantonate del risultato di amministrazione,
sono effettuate solo dopo l'approvazione del
prospetto aggiornato del risultato di
amministrazione presunto da parte della
Giunta di cui al comma 3-quater. Le
variazioni consistenti nella mera re-iscrizione
di economie di spesa derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate,
possono essere disposte dai dirigenti se
previsto dal regolamento di contabilità o, in
assenza di norme, dal responsabile
finanziario. In caso di esercizio provvisorio
tali variazioni sono di competenza della
Giunta.
3-sexies. Le quote del risultato presunto
derivante dall'esercizio precedente costituite
dagli accantonamenti effettuati nel corso
dell'esercizio precedente possono essere
utilizzate prima dell'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, per le
finalità cui sono destinate, con provvedimento
di variazione al bilancio, se la verifica di cui
al comma 3-quater e l'aggiornamento
dell'allegato al bilancio di previsione di cui
all' art. 11, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, sono effettuate con
riferimento a tutte le entrate e le spese
dell'esercizio precedente e non solo alle
entrate e alle spese vincolate.»;
32) all'art. 188:
a) al comma 1, dopo la parola: «è» è inserita
la seguente: «immediatamente» e le parole:
«al bilancio di previsione nei modi e nei
termini di cui all'art. 193, in aggiunta alle
quote di ammortamento accantonate e non
disponibili nel risultato contabile di
amministrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «all'esercizio in corso di gestione
contestualmente alla delibera di approvazione
del rendiconto.»;
b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono
aggiunti i seguenti:
«La mancata adozione della delibera che
applica il disavanzo al bilancio in corso di
gestione è equiparata a tutti gli effetti alla
mancata approvazione del rendiconto di
gestione. Il disavanzo di amministrazione può
anche essere ripianato negli esercizi
successivi considerati nel bilancio di
previsione, in ogni caso non oltre la durata
della consiliatura, contestualmente
all'adozione di una delibera consiliare avente
ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo
nel quale siano individuati i provvedimenti
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79 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di
rientro è sottoposto al parere del collegio dei
revisori. Ai fini del rientro possono essere
utilizzate le economie di spesa e tutte le
entrate, ad eccezione di quelle provenienti
dall'assunzione di prestiti e di quelle con
specifico vincolo di destinazione, nonché i
proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili e da altre entrate in
c/capitale con riferimento a squilibri di parte
capitale. Ai fini del rientro, in deroga all' art.
1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, contestualmente, l'ente può modificare
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza. La deliberazione,
contiene l'analisi delle cause che hanno
determinato il disavanzo, l'individuazione di
misure strutturali dirette ad evitare ogni
ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al
bilancio di previsione e al rendiconto,
costituendone parte integrante. Con
periodicità almeno semestrale il sindaco o il
presidente trasmette al Consiglio una
relazione riguardante lo stato di attuazione del
piano di rientro, con il parere del collegio dei
revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo
formatosi nel corso del periodo considerato
nel piano di rientro deve essere coperto non
oltre la scadenza del piano di rientro in
corso.»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'eventuale disavanzo di
amministrazione presunto accertato ai sensi
dell'art. 186, comma 1-bis, è applicato al
bilancio di previsione dell'esercizio
successivo secondo le modalità previste al
comma 1. A seguito dell'approvazione del
rendiconto e dell'accertamento dell'importo
definitivo del disavanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente, si provvede
all'adeguamento delle iniziative assunte ai
sensi del presente comma.
1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento
di un disavanzo di amministrazione presunto
nell'ambito delle attività previste dall'art. 187,
comma 3-quinquies, effettuate nel corso
dell'esercizio provvisorio nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si
provvede alla tempestiva approvazione del
bilancio di previsione. Nelle more
dell'approvazione del bilancio la gestione
prosegue secondo le modalità previste dall'art.
163, comma 3.
1-quater. Agli enti locali che presentino,
nell'ultimo rendiconto deliberato, un
disavanzo di amministrazione ovvero debiti
fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle
more della variazione di bilancio che dispone
la copertura del disavanzo e del
riconoscimento e finanziamento del debito
fuori bilancio, è fatto divieto di assumere
impegni e pagare spese per servizi non
espressamente previsti per legge. Sono fatte
salve le spese da sostenere a fronte di impegni
già assunti nei precedenti esercizi.»;
33) all'art. 189:
a) al comma 2 le parole: «nonché le somme
derivanti dalla stipulazione di contratti di
apertura di credito» sono sostituite dalle
seguenti: «esigibile nell'esercizio, secondo i
principi applicati della contabilità finanziaria
di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni.»;
b) al comma 3 le parole: «costituiscono
residui attivi le somme derivanti da mutui per
i quali è intervenuta la concessione definitiva
da parte della Cassa depositi e prestiti o degli
Istituti di previdenza ovvero la stipulazione
del contratto per i mutui concessi da altri
Istituti di credito.» sono sostituite dalle
seguenti: «le somme rese disponibili dalla
Cassa depositi e prestiti a titolo di
finanziamento e non ancora prelevate dall'ente
costituiscono residui attivi a valere dell'entrata
classificata come prelievi da depositi bancari,
nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di
attività finanziarie, tipologia Altre entrate per
riduzione di attività finanziarie.»;
c) al comma 4 la parola: «accertamenti» è
sostituita dalla seguente: «entrate»;
34) all'art. 191:
a) al comma 1 le parole: «intervento o
capitolo» sono sostituite dalla seguente:
«programma». Il secondo periodo è sostituito
dai seguenti:
«Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e
contributi ad altre amministrazioni pubbliche,
LEGGI D
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80 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
somministrazioni, forniture, appalti e
prestazioni professionali, il responsabile del
procedimento di spesa comunica al
destinatario le informazioni relative
all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto
impegno e della relativa copertura finanziaria,
riguardanti le somministrazioni, le forniture e
le prestazioni professionali, è effettuata
contestualmente all'ordinazione della
prestazione con l'avvertenza che la successiva
fattura deve essere completata con gli estremi
della suddetta comunicazione.»;
b) al comma 2 le parole: «all'intervento o
capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «alla
missione e al programma», dopo le parole:
«di bilancio» sono inserite le seguenti: «e al
relativo capitolo di spesa del piano esecutivo
di gestione»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il regolamento di contabilità dell'ente
disciplina le modalità attraverso le quali le
fatture o i documenti contabili equivalenti che
attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato
di avanzamento di lavori, la prestazione di
servizi nei confronti dell'ente sono
protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel
registro delle fatture ricevute secondo le
modalità previste dall' art. 42 del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89 . Per il protocollo di tali
documenti è istituito un registro unico nel
rispetto della disciplina in materia di
documentazione amministrativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 , ed è esclusa la
possibilità di ricorrere a protocolli di settore o
di reparto.»;
35) all'art. 193:
a) al comma 1, dopo le parole: «dal presente
testo unico» sono aggiunte le seguenti: «, con
particolare riferimento agli equilibri di
competenza e di cassa di cui all'art. 162,
comma 6.»;
b) al comma 2, le parole: «30 settembre»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio», le
parole: «ad effettuare la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi. In tale sede
l'organo consiliare dà», sono sostituite dalle
seguenti: «a dare», e le parole: «, adotta
contestualmente i provvedimenti necessari per
il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.
194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto
approvato e, qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo,
di amministrazione o di gestione, per
squilibrio della gestione di competenza
ovvero della gestione dei residui, adotta le
misure necessarie a ripristinare il pareggio.»
sono sostituite dalle seguenti: «ad adottare,
contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il
pareggio qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo,
di gestione o di amministrazione, per
squilibrio della gestione di competenza, di
cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli
eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo
crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi
squilibri riguardanti la gestione dei residui.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.
Ai fini del comma 2, fermo restando quanto
stabilito dall'art. 194, comma 2, possono
essere utilizzate per l'anno in corso e per i due
successivi le possibili economie di spesa e
tutte le entrate, ad eccezione di quelle
provenienti dall'assunzione di prestiti e di
quelle con specifico vincolo di destinazione,
nonché i proventi derivanti da alienazione di
beni patrimoniali disponibili e da altre entrate
in c/capitale con riferimento a squilibri di
parte capitale. Ove non possa provvedersi con
le modalità sopra indicate è possibile
impiegare la quota libera del risultato di
amministrazione. Per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in deroga all' art. 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, l'ente può modificare le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data di cui al comma 2.»;
36) all'art. 195
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Utilizzo di entrate vincolate»:
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81 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
b) al comma 1, le parole: «di entrate aventi
specifica destinazione» sono sostituite dalle
seguenti: «delle entrate vincolate di cui all'art.
180, comma 3, lettera d)». Dopo il primo
periodo, è aggiunto il seguente: «I movimenti
di utilizzo e di reintegro delle somme
vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono
oggetto di registrazione contabile secondo le
modalità indicate nel principio applicato della
contabilità finanziaria.»;
c) al comma 2, le parole: «somme a specifica
destinazione» sono sostituite dalle seguenti:
«entrate vincolate», le parole: «dal tesoriere
su specifiche richieste del servizio finanziario
dell'ente» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'ente con l'emissione di appositi
ordinativi di incasso e pagamento di
regolazione contabile»;
d) al comma 3, le parole: «somme a specifica
destinazione» sono sostituite dalle seguenti:
«entrate vincolate». Dopo il secondo periodo
del comma 3 è aggiunto il seguente: « La
ricostituzione dei vincoli è perfezionata con
l'emissione di appositi ordinativi di incasso e
pagamento di regolazione contabile.»;
e) al comma 4, le parole: «somme a specifica
destinazione» sono sostituite dalle seguenti:
«entrate vincolate»;
37) la lettera a) del comma 2 dell'art. 197 è
sostituita dalla seguente:
«a) predisposizione del piano esecutivo di
gestione;»;
38) all'art. 199:
a) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 199, le
parole: «avanzi di» sono sostituite dalle
seguenti: «avanzo di parte corrente del», la
parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente:
«costituito»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere
a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente
al finanziamento di spese di investimento e
non possono essere impiegate per la spesa
corrente.»;
39) all'art. 200:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Gli
investimenti»:
b) al comma 1, le parole: «pluriennale
originario, eventualmente modificato
dall'organo consiliare,» sono sostituite dalle
seguenti: «di previsione»;
c) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«1-bis. La copertura finanziaria delle spese di
investimento imputate agli esercizi successivi
è costituita:
a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio
in corso di gestione, confluite nel fondo
pluriennale vincolato accantonato per gli
esercizi successivi;
b) da risorse accertate esigibili negli esercizi
successivi, la cui esigibilità è nella piena
discrezionalità dell'ente o di altra pubblica
amministrazione;
c) dall'utilizzo del risultato di
amministrazione nel primo esercizio
considerato nel bilancio di previsione, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il
risultato di amministrazione può confluire nel
fondo pluriennale vincolato accantonato per
gli esercizi successivi.
1-ter. Per l'attività di investimento che
comporta impegni di spesa che vengono a
scadenza in più esercizi finanziari, deve
essere dato specificamente atto, al momento
dell'attivazione del primo impegno, di aver
predisposto la copertura finanziaria per
l'effettuazione della complessiva spesa
dell'investimento, anche se la forma di
copertura è stata già indicata nell'elenco
annuale del piano delle opere pubbliche di cui
all' art. 128 del decreto legislativo n. 163 del
2006.»;
40) all'art. 201:
a) al comma 1, dopo le parole: «sono
autorizzate» sono inserite le seguenti: «, nel
rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento
alla possibilità di indebitamento,»;
b) al comma 2, le parole: «al miliardo di lire»
sono sostituite dalle seguenti: «a
cinquecentomila euro»;
41) all'art. 203:
a) alla lettera b) del comma 1, la parola:
«annuale» è sostituita dalle seguenti: «di
previsione» le parole: «incluse le relative
previsioni» sono sostituite dalle seguenti:
«iscritti i relativi stanziamenti»;
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82 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
b) al comma 2, la parola: «annuale» è
sostituita dalla seguente: «di previsione» e le
parole: «modifica il bilancio pluriennale e la
relazione previsionale e programmatica» sono
sostituite dalle seguenti: «adegua il
documento unico di programmazione e di
conseguenza le previsioni del bilancio degli
esercizi successivi»;
42) all'art. 204:
a) al comma 1, le parole: «Per le comunità
montane si fa riferimento ai primi due titoli
delle entrate.» sono soppresse;
b) alla fine del comma 1 sono aggiunti i
seguenti periodi: «Il rispetto del limite è
verificato facendo riferimento anche agli
interessi riguardanti i finanziamenti contratti e
imputati contabilmente agli esercizi
successivi. Non concorrono al limite di
indebitamento le garanzie prestate per le quali
l'ente ha accantonato l'intero importo del
debito garantito.»;
c) al comma 2, le parole: «dall'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica» sono
soppresse. Alla lettera f), le parole: «Ministro
del tesoro, bilancio e programmazione
economica» sono sostituite dalle seguenti:
«dal Ministro dell'economia e delle finanze»;
d) il secondo periodo del comma 3 è
soppresso;
43) all'art. 205-bis:
a) alla lettera a) del comma 3, le parole:
«L'erogazione dell'intero importo messo a
disposizione al momento della contrazione
dell'apertura di credito ha luogo nel termine
massimo di tre anni, ferma restando la
possibilità per l'ente locale di disciplinare
contrattualmente le condizioni economiche di
un eventuale utilizzo parziale;» sono
soppresse;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il contratto di cui al comma 3 può
prevedere l'erogazione dei singoli tiraggi sulla
base di scritture private ovvero di atti di
quietanza, fermo restando, al termine di
periodi di tempo contrattualmente
predeterminati, la formalizzazione
dell'insieme dei tiraggi effettuati con unico
atto pubblico.»;
44) all'art. 206:
a) al comma 1, la parola: «annuale» è
sostituita dalle seguenti: «di previsione»;
b) il secondo periodo del comma 1 è
soppresso;
45) all'art. 207:
a) al comma 1, dopo le parole: «dalle
comunità montane di cui fanno parte» sono
aggiunte le seguenti: «che possono essere
destinatari di contributi agli investimenti
finanziati da debito, come definiti dall'art. 3,
comma 18, lettere g) ed h), della legge 24
dicembre 2003, n. 350 .»;
b) al comma 3, dopo le parole: «anche a
favore di terzi» sono inserite le seguenti: «,
che possono essere destinatari di contributi
agli investimenti finanziati da debito, come
definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h),
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ,»;
c) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il
seguente:
«4-bis. Con il regolamento di contabilità l'ente
può limitare la possibilità di rilasciare
fideiussioni.»;
46) alla lettera b) del comma 1 all'art. 208, le
parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle
seguenti: «cinquecentomila euro»;
47) all'art. 209, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
«3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti
gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera
d). I prelievi di tali risorse sono consentiti
solo con i mandati di pagamento di cui all'art.
185, comma 2, lettera i). E’ consentito
l'utilizzo di risorse vincolate secondo le
modalità e nel rispetto dei limiti previsti
dall'art. 195.»;
48) dopo il comma 1 dell'art. 215 è aggiunto
il seguente:
«1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della
transazione elementare di cui agli articoli da
5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo
a disposizione dell'ente.»;
49) all'art. 216:
a) al comma 1 le parole: «solo se i mandati
risultano emessi entro i limiti dei rispettivi
interventi stanziati in bilancio o dei capitoli
per i servizi per conto di terzi» sono sostituite
LEGGI D
'ITALIA
83 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
dalle seguenti: «nei limiti degli stanziamenti
di cassa. I mandati in conto competenza non
possono essere pagati per un importo
superiore alla differenza tra il relativo
stanziamento di competenza e la rispettiva
quota riguardante il fondo pluriennale
vincolato.». Al secondo periodo, dopo le
parole: «debitamente esecutive» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «riguardanti
l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere
gestisce solo il primo esercizio del bilancio di
previsione e registra solo le delibere di
variazione del fondo pluriennale vincolate
effettuate entro la chiusura dell'esercizio
finanziario.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «se privo
della codifica» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «, compresa la codifica SIOPE di
cui all' art. 14 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della
transazione elementare di cui agli articoli da
5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, inseriti nei campi liberi del mandato a
disposizione dell'ente»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I
mandati in conto residui non possono essere
pagati per un importo superiore all'ammontare
dei residui risultanti in bilancio per ciascun
programma.»;
50) all'art. 222 le parole: «per i comuni, le
province, le città metropolitane e le unioni di
comuni» e «e per le comunità montane ai
primi due titoli» sono soppresse;
51) all'art. 224, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
«1-bis. Il regolamento di contabilità dell'ente
disciplina le modalità di svolgimento della
verifica straordinaria di cassa.»;
52) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 225,
dopo la parola: «conservazione» sono inserite
le seguenti: «per almeno cinque anni» e la
parola: «periodiche» è soppressa;
53) all'art. 226:
a) al comma 2, le parole: «su modello
approvato col regolamento di cui all'art. 160»
sono sostituite dalle seguenti: «su modello di
cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 »;
b) alla lettera a) del comma 2 la parola:
«risorsa» è sostituita dalla seguente:
«tipologia», la parola: «intervento» è
sostituita dalla seguente: «programma», le
parole: «nonché per ogni capitolo di entrata e
di spesa per i servizi per conto di terzi» sono
soppresse;
c) alla lettera c) del comma 2, la parola:
«meccanografici» è sostituita dalla seguente:
«informatici»;
54) all'art. 227:
a) al comma 1, dopo la parola: «rendiconto»
sono inserite le seguenti: «della gestione», le
parole: «ed il conto del patrimonio» sono
sostituite dalle seguenti: «e lo stato
patrimoniale»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il rendiconto della gestione è deliberato
entro il 30 aprile dell'anno successivo
dall'organo consiliare, tenuto motivatamente
conto della relazione dell'organo di revisione.
La proposta è messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima
dell'inizio della sessione consiliare in cui
viene esaminato il rendiconto entro un
termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento di contabilità.»;
c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente
approva il rendiconto consolidato,
comprensivo dei risultati degli eventuali
organismi strumentali secondo le modalità
previste dall' art. 11, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nelle more dell'adozione della contabilità
economico-patrimoniale, gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si
avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232,
non predispongono il conto economico, lo
stato patrimoniale e il bilancio consolidato.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Al rendiconto della gestione sono allegati
i documenti previsti dall' art. 11 comma 4 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, ed i seguenti
documenti:
LEGGI D
'ITALIA
84 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
a) l'elenco degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione,
del bilancio consolidato deliberati e relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle
unioni di comuni di cui il comune fa parte e
dei soggetti considerati nel gruppo
“amministrazione pubblica” di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce. Tali documenti contabili
sono allegati al rendiconto della gestione
qualora non integralmente pubblicati nei siti
internet indicati nell'elenco;
b) la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio.»;
f) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella
sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la
versione integrale del rendiconto della
gestione, comprensivo anche della gestione in
capitoli, dell'eventuale rendiconto
consolidato, comprensivo della gestione in
capitoli ed una versione semplificata per il
cittadino di entrambi i documenti.
6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da
parte degli agenti contabili sono quelli
previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 . Tali
modelli sono aggiornati con le procedure
previste per l'aggiornamento degli allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.
6-quater. Contestualmente all'approvazione
del rendiconto, la giunta adegua, ove
necessario, i residui, le previsioni di cassa e
quelle riguardanti il fondo pluriennale
vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo
restando quanto previsto dall'art. 188, comma
1, in caso di disavanzo di amministrazione.»;
55) all'art. 228 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «autorizzatoria
contenuta nel bilancio annuale rispetto alle
previsioni» sono sostituite dalle seguenti:
«rispetto alle autorizzazioni contenute nel
primo esercizio considerato nel bilancio di
previsione»;
b) al comma 2, le parole: «risorsa dell’» sono
sostituite dalle seguenti: «tipologia di» e le
parole: «intervento della» sono sostituite dalle
seguenti: «programma di» e le parole:
«nonché per ciascun capitolo dei servizi per
conto di terzi,» sono soppresse;
c) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole:
«di quella ancora da pagare» sono aggiunte le
seguenti: «e di quella impegnata con
imputazione agli esercizi successivi
rappresentata dal fondo pluriennale
vincolato»;
d) al comma 3, dopo le parole: «in parte dei
residui» sono aggiunte le seguenti: «e della
corretta imputazione in bilancio, secondo le
modalità di cui all' art. 3, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni»;
e) al comma 4, le parole: «contabile di
gestione e con quello contabile di
amministrazione, in termini di avanzo,
pareggio o disavanzo» sono sostituite dalle
seguenti: «della gestione di competenza e
della gestione di cassa e del risultato di
amministrazione alla fine dell'esercizio»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei
parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale ed il piano degli
indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella
dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e il piano degli
indicatori e dei risultati di bilancio sono
altresì allegati al certificato del rendiconto.»;
g) al comma 7, la parola: «sui» è sostituita
dalla seguente: «riguardante», le parole:
«gestionali dei servizi degli enti locali
indicati» sono sostituite dalla seguente:
«contenuti» e le parole: «nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.» sono
sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del
Ministero dell'interno.»;
LEGGI D
'ITALIA
85 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
h) al comma 8, le parole: «e le tabelle di cui
al comma 5 sono approvati con il regolamento
di cui all'art. 160» sono sostituite dalle
seguenti: «sono predisposti secondo lo
schema di cui all'allegato n. 10 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.»;
56) all'art. 229:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il conto economico evidenzia i
componenti positivi e negativi della gestione
di competenza economica dell'esercizio
considerato, rilevati dalla contabilità
economico-patrimoniale, nel rispetto del
principio contabile generale n. 17 e dei
principi applicati della contabilità economico-
patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni, e rileva il risultato
economico dell'esercizio.
2. Il conto economico è redatto secondo lo
schema di cui all'allegato n. 10 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.»;
b) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 sono abrogati;
57) all'art. 230:
a) alla rubrica, le parole: «conto del
patrimonio» sono sostituite dalle seguenti:
«Lo stato patrimoniale»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lo stato patrimoniale rappresenta i
risultati della gestione patrimoniale e la
consistenza del patrimonio al termine
dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del
principio contabile generale n. 17 e dei
principi applicati della contabilità economico-
patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.»;
c) al comma 2, le parole: «, suscettibili di
valutazione ed attraverso la cui
rappresentazione contabile ed il relativo
risultato finale differenziale è determinata la
consistenza netta della dotazione
patrimoniale» sono soppresse. Dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente:
«Attraverso la rappresentazione contabile del
patrimonio è determinata la consistenza netta
della dotazione patrimoniale.»;
d) al comma 3, le parole: «nel conto del
patrimonio» sono sostituite dalle seguenti:
«nello stato patrimoniale»;
e) al comma 4, le parole: «come segue:» sono
sostituite dalle seguenti: «, secondo le
modalità previste dal principio applicato della
contabilità economico-patrimoniale di cui
all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni.» e le lettere a), b), c), d), e), f),
g) ed h) sono soppresse;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo stato patrimoniale comprende anche i
crediti inesigibili, stralciati dal conto del
bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione. Al rendiconto della gestione è
allegato l'elenco di tali crediti distintamente
rispetto a quello dei residui attivi.»;
g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il regolamento di contabilità può
prevedere la compilazione di conti
patrimoniali di inizio e fine mandato degli
amministratori.»;
h) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo
schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni.»;
f) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai
bilanci del sito internet degli enti locali è
pubblicato il rendiconto della gestione, il
conto del bilancio articolato per capitoli, e il
rendiconto semplificato per il cittadino di cui
all' art. 11 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni e
integrazioni.»;
58) l'art. 231 è sostituito dal seguente:
«Art. 231. (La relazione sulla gestione). - 1.
La relazione sulla gestione è un documento
illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell'esercizio, contiene ogni eventuale
informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili, ed è
predisposto secondo le modalità previste dall'
art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.»;
LEGGI D
'ITALIA
86 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
59) l'art. 232 è sostituito dal seguente:
«Art. 232. (Contabilità economico-
patrimoniale). - 1. Gli enti locali garantiscono
la rilevazione dei fatti gestionali sotto il
profilo economico-patrimoniale nel rispetto
del principio contabile generale n. 17 della
competenza economica e dei principi applicati
della contabilità economico-patrimoniale di
cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.
2. Gli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti possono non tenere la
contabilità economico-patrimoniale fino
all'esercizio 2017.»;
60) dopo l'art. 233 è inserito il seguente:
«Art. 233-bis. (Il bilancio consolidato). - 1. Il
bilancio consolidato di gruppo è predisposto
secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo
schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto
legislativo 23 giugno 2011 . n. 118, e
successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti possono non predisporre il
bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.»;
61) all'art. 239:
a) al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le
parole: «variazioni di bilancio» sono aggiunte
le seguenti: «escluse quelle attribuite alla
competenza della giunta, del responsabile
finanziario e dei dirigenti, a meno che il
parere dei revisori sia espressamente previsto
dalle norme o dai principi contabili, fermo
restando la necessità dell'organo di revisione
di verificare, in sede di esame del rendiconto
della gestione, dandone conto nella propria
relazione, l'esistenza dei presupposti che
hanno dato luogo alle variazioni di bilancio
approvate nel corso dell'esercizio, comprese
quelle approvate nel corso dell'esercizio
provvisorio.»;
b) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole:
«di deliberazione consiliare» sono inserite le
seguenti: «di approvazione». Al secondo
periodo, dopo le parole: «La relazione» sono
inserite le seguenti: «dedica un'apposita
sezione all'eventuale rendiconto consolidato
di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e»;
c) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) relazione sulla proposta di
deliberazione consiliare di approvazione del
bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e
sullo schema di bilancio consolidato, entro il
termine previsto dal regolamento di
contabilità e comunque non inferiore a 20
giorni, decorrente dalla trasmissione della
stessa proposta approvata dall'organo
esecutivo;»;
62) al comma 4 dell'art. 246, le parole:
«bilancio preventivo per l'esercizio
successivo» sono sostituite dalle seguenti:
«bilancio di previsione per il triennio
successivo»;
63) al primo periodo del comma 1 dell'art.
250, dopo le parole: «nell'ultimo bilancio
approvato» sono inserite le seguenti: «con
riferimento all'esercizio in corso,»;
64) al primo periodo del comma 5 dell'art.
268-bis, le parole: «nei bilanci annuale e
pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «in
ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione.».
Art. 75 Adeguamento della definizione di
indebitamento 118
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Nella legge 24 dicembre 2003, n. 350 ,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 17 dell'art. 3 è sostituito dal
seguente:
«17. Per gli enti di cui al comma 16,
costituiscono indebitamento, agli effetti
dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione,
l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti
obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a
118
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
LEGGI D
'ITALIA
87 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
flussi futuri di entrata, a crediti e a attività
finanziarie e non finanziarie, l'eventuale
somma incassata al momento del
perfezionamento delle operazioni derivate di
swap (cosiddetto upfront), le operazioni di
leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio
2015, il residuo debito garantito dall'ente a
seguito della definitiva escussione della
garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il
residuo debito garantito a seguito
dell'escussione della garanzia per tre annualità
consecutive, fermo restando il diritto di
rivalsa nei confronti del debitore originario.
Dal 2015, gli enti di cui al comma 16
rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti
che possono essere destinatari di contributi
agli investimenti finanziati da debito e per le
finalità definite dal comma 18.Non
costituiscono indebitamento, agli effetti del
citato art. 119, le operazioni che non
comportano risorse aggiuntive, ma
consentono di superare, entro il limite
massimo stabilito dalla normativa statale
vigente, una momentanea carenza di liquidità
e di effettuare spese per le quali è già prevista
idonea copertura di bilancio.»;
b) al comma 18 dell'art. 3, le parole: «
Trasferimenti in conto capitale» sono
sostituite dalle seguenti: «Contributi agli
investimenti e i trasferimenti in conto capitale
a seguito di escussione delle garanzie».
Art. 76 Adeguamento delle disposizioni in
materia di trasparenza dei bilanci 119
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Gli enti soggetti al titolo I del presente
decreto pubblicano nel proprio sito
istituzionale, nella sezione dedicata ai bilanci,
tutti i documenti contabili previsti dai
rispettivi ordinamenti.
119
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
2. Dal 1° gennaio 2015 agli enti di cui al
comma 1 non si applicano:
a) l' art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n.
67, recante rinnovo della legge 5 agosto 1981,
n. 416 , recante disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria;
b) il decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1989, n. 90 , recante
approvazione dei modelli degli estratti di
bilancio che gli enti pubblici devono
compilare e pubblicare sui giornali quotidiani
e periodici, ai sensi dell' art. 6 della legge 25
febbraio 1987, n. 67.
Art. 77 Abrogazioni 120
In vigore dal 12 settembre 2014
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono
abrogati:
a) l' art. 10 della legge 16 maggio 1970, n.
281;
b) la legge 6 dicembre 1973, n. 853 ,
concernente autonomia contabile e funzionale
dei consigli regionali delle regioni a statuto
ordinario;
c) il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76
, concernente principi fondamenti e norme di
coordinamento in materia di bilancio e di
contabilità delle regioni in attuazione dell' art.
1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n.
208;
d) il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 170
, concernente ricognizione dei principi
fondamentali in materia di armonizzazione
dei bilanci pubblici, a norma dell' art. 1 della
legge 5 giugno 2003, n. 131;
e) il comma 4 dell' art. 6 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
120
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
LEGGI D
'ITALIA
88 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
135 , fatta salva l'applicazione ai fini della
rendicontazione dell'esercizio 2014;
f) il comma 17 dell' art. 6 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135 , fatta salva l'applicazione all'esercizio
2014;
g) l' art. 4, comma 3, della legge 14 gennaio
2013, n. 10, concernente norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani;
h) al decreto del Presidente della Repubblica
31 gennaio 1996, n. 194 :
1) le lettere da a) a v) del comma 1 dell'art. 1;
2) i commi 2, 3 e 5 dell'art. 1;
3) gli articoli 2, 3 e 4.
TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie 121
Art. 78 Sperimentazione 122
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza
del nuovo assetto contabile definito dal
presente decreto alle esigenze conoscitive
della finanza pubblica e per individuare
eventuali criticità del sistema e le conseguenti
modifiche intese a realizzare una più efficace
disciplina della materia, a decorrere dal 2012
è avviata una sperimentazione, della durata di
tre esercizi finanziari, riguardante l'attuazione
delle disposizioni di cui al titolo I, con
particolare riguardo all'adozione del bilancio
di previsione finanziario annuale di
competenza e di cassa, e della classificazione
per missioni e programmi di cui all'art. 33.
121
Titolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. 122
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
2. Ai fini della sperimentazione, entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, il
Ministro delle riforme per il federalismo, il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale e il Ministro per la
semplificazione normativa, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all' art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti le modalità della
sperimentazione, i principi contabili applicati
di cui all'art. 3, il livello minimo di
articolazione del piano dei conti integrato
comune e del piano dei conti integrato di
ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica
della transazione elementare di cui all'art. 6,
gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e
12, i criteri di individuazione dei Programmi
sottostanti le missioni, le metodologie comuni
ai diversi enti per la costruzione di un sistema
di indicatori di risultato semplici, misurabili e
riferiti ai programmi del bilancio e le modalità
di attuazione della classificazione per
missioni e programmi di cui all’ art. 17 e le
eventuali ulteriori modifiche e integrazioni
alle disposizioni concernenti il sistema
contabile delle amministrazioni coinvolte
nella sperimentazione di cui al comma 1. Il
decreto di cui al primo periodo prevede la
sperimentazione della tenuta della contabilità
finanziaria sulla base di una configurazione
del principio della competenza finanziaria
secondo la quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, che
danno luogo a entrate e spese per l'ente di
riferimento sono registrate nelle scritture
contabili con l'imputazione all'esercizio nel
quale esse vengono a scadenza, ferma
restando, nel caso di attività di investimento
che comporta impegni di spesa che vengono a
scadenza in più esercizi finanziari, la
necessità di predisporre, sin dal primo anno,
la copertura finanziaria per l'effettuazione
della complessiva spesa dell'investimento. Ai
fini della sperimentazione, il bilancio di
previsione annuale e il bilancio di previsione
LEGGI D
'ITALIA
89 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
pluriennale hanno carattere autorizzatorio,
costituendo limite agli impegni di spesa, fatta
eccezione per le partite di giro, i servizi per
conto di terzi e per i rimborsi delle
anticipazioni di cassa. Per i comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti possono
essere sperimentati sistemi di contabilità e
schemi di bilancio semplificati. La tenuta
della contabilità delle amministrazioni
coinvolte nella sperimentazione è disciplinata
dalle disposizioni di cui al titolo I e al decreto
di cui al presente comma, nonché dalle
discipline contabili vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, in quanto con
esse compatibili. Per le regioni, in via
sperimentale, può essere verificata la
possibilità di individuare appositi programmi
anche di carattere strumentale in relazione alle
specifiche competenze ad esse attribuiti e nel
rispetto dei principi di omogeneità di
classificazione delle spese di cui all'art. 12
della presente legge. Al termine del primo
esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la
sperimentazione e, successivamente, ogni sei
mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette alle Camere una relazione sui
relativi risultati. Nella relazione relativa
all'ultimo semestre della sperimentazione, il
Governo fornisce una valutazione sulle
risultanze della medesima sperimentazione,
anche ai fini dell'attuazione del comma 4.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2
è trasmesso alle Camere, ai fini
dell'acquisizione del parere della
Commissione parlamentare per l'attuazione
del federalismo fiscale e delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da esprimere entro trenta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale
termine, il decreto può comunque essere
adottato.
4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale,
d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi
dell’ art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuate le
amministrazioni coinvolte nella
sperimentazione, secondo criteri che tengano
conto della collocazione geografica e della
dimensione demografica. Per le
amministrazioni non interessate dalla
sperimentazione continua ad applicarsi, sino
all'entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 5, la vigente disciplina
contabile.
5. In considerazione degli esiti della
sperimentazione, con i decreti legislativi di
cui all' art. 2, comma 7, della legge 5 maggio
2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici
del principio della competenza finanziaria di
cui al punto 16 dell'allegato n. 1 e possono
essere ridefiniti i principi contabili generali;
inoltre sono definiti i principi contabili
applicati di cui all'art. 3, il livello minimo di
articolazione del piano dei conti integrato
comune e del piano dei conti integrato di
ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica
della transazione elementare di cui all'art. 6,
gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e
12, i criteri di individuazione dei Programmi
sottostanti le missioni, le metodologie comuni
ai diversi enti per la costruzione di un sistema
di indicatori di risultato semplici, misurabili e
riferiti ai programmi del bilancio, le modalità
di attuazione della classificazione per
missioni e programmi di cui all’ art. 17,
nonché della definizione di spese rimodulabili
e non rimodulabili di cui all'art. 16.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 2, individua un
sistema premiante, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, a favore delle
amministrazioni pubbliche che partecipano
alla sperimentazione.
LEGGI D
'ITALIA
90 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Art. 79 Disposizioni concernenti le Regioni a
statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano 123
In vigore dal 12 settembre 2014
1. La decorrenza e le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo nei confronti delle
Regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei
confronti degli enti locali ubicati nelle
medesime Regioni speciali e province
autonome, sono stabilite, in conformità con i
relativi statuti, con le procedure previste dall'
art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Art. 80 Disposizioni finali ed entrata in
vigore 124
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si
applicano, ove non diversamente previsto nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei
bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi,
e le disposizioni del Titolo II si applicano a
decorrere dall'anno successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
2. Per quanto non diversamente disposto dal
titolo II del presente decreto, restano
confermate le disposizioni di cui all' art. 5 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
123
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. 124
Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , che ha sostituito
l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
3. All'attuazione del presente decreto si
provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Ogni richiamo agli articoli 36, 37 e 38 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
contenuti in decreti, disposizioni di legge e
atti aventi forza di legge vigenti, deve
intendersi riferito, rispettivamente, agli
articoli 78, 79 e 80 del presente decreto.
Allegato 1 - (previsto dall'articolo 3, comma
1) - Principi generali o postulati - omissis
Allegato 2 - (previsto dall'articolo 26, comma
3) - omissis
Allegato 2/1 SP - omissis
Allegato 2/2 - omissis
Allegato 2/3 - Schema di nota integrativa -
omissis
Allegato 2/4 - Schema di relazione sulla
gestione - omissis
Allegato 3 - omissis
Allegato 4/1 - omissis
Allegato 4/2 - omissis
Allegato 4/3 - omissis
Allegato 4/4 - omissis
Allegato 5/1 - omissis
Allegato 5/2 - omissis
Allegato 6/1 - omissis
LEGGI D
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91 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Allegato 6/2 - omissis
Allegato 6/3 - omissis
Allegato 7 - omissis
Allegato 8/1 - omissis
Allegato 8/2 - omissis
Allegato 8/3 - omissis
Allegato 9 - omissis
Allegato 10 - omissis
Allegato 11 - omissis
Allegato 12 - omissis
Allegato 13 - omissis
Allegato 14 - omissis
Allegato 15 - omissis
Allegato 16 - omissis
Allegato 17 - omissis
LEGGI D
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92 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 125
.
Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ,
recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 119 della
Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 , recante
delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione, e, in particolare, l'art. 2, comma
7;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 ,
recante la legge di contabilità e finanza
pubblica e, in particolare, l'art. 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 , recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 31 gennaio 2014;
Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata
ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 3
aprile 2014;
125
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2014, n. 199,
S.O.
Visti il parere della Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo
fiscale di cui all' art. 3 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per le conseguenze
di carattere finanziario della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto
2014;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione
e del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con il Ministro
dell'interno;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Integrazioni e modifiche del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118
In vigore dal 12 settembre 2014
1. Nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 , e successive modificazioni, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 1:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, il presente titolo
e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio
LEGGI D
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93 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il
Titolo II disponga diversamente, con
particolare riferimento alla fattispecie di cui
all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti
locali di cui all' art. 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e
organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al
titolo II del presente decreto. A decorrere dal
1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le
disposizioni legislative regionali incompatibili
con il presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto:
a) per enti strumentali si intendono gli enti di
cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie
definite in corrispondenza delle missioni del
bilancio;
b) per organismi strumentali delle regioni e
degli enti locali si intendono le loro
articolazioni organizzative, anche a livello
territoriale, dotate di autonomia gestionale e
contabile, prive di personalità giuridica. Le
gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e
le istituzioni di cui all' art. 114, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono organismi strumentali. Gli organismi
strumentali sono distinti nelle tipologie
definite in corrispondenza delle missioni del
bilancio.»;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
b) all'art. 2 il comma 4 è abrogato;
c) l'art. 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3.
Principi contabili generali e applicati
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
2, conformano la propria gestione ai principi
contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed
ai seguenti principi contabili applicati, che
costituiscono parte integrante al presente
decreto:
a) della programmazione (allegato n. 4/1);
b) della contabilità finanziaria (allegato n.
4/2);
c) della contabilità economico-patrimoniale
(allegato n. 4/3);
d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).
2. I principi applicati di cui al comma 1
garantiscono il consolidamento e la
trasparenza dei conti pubblici secondo le
direttive dell'Unione europea e l'adozione di
sistemi informativi omogenei e interoperabili.
3. Gli enti strumentali delle amministrazioni
di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la
contabilità economico-patrimoniale
conformano la propria gestione ai principi
contabili generali contenuti nell’allegato 1 e ai
principi del codice civile.
4. Al fine di dare attuazione al principio
contabile generale della competenza
finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di
cui al comma 1 provvedono, annualmente, al
riaccertamento dei residui attivi e passivi,
verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni
del loro mantenimento. Le regioni escludono
dal riaccertamento ordinario dei residui quelli
derivanti dal perimetro sanitario cui si applica
il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i
residui passivi finanziati da debito autorizzato
e non contratto. Possono essere conservati tra
i residui attivi le entrate accertate esigibili
nell'esercizio di riferimento, ma non incassate.
Possono essere conservate tra i residui passivi
le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel
corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate
e le spese accertate e impegnate non esigibili
nell'esercizio considerato, sono
immediatamente reimputate all'esercizio in
cui sono esigibili. La reimputazione degli
impegni è effettuata incrementando, di pari
importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine
di consentire, nell'entrata degli esercizi
successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale
vincolato a copertura delle spese reimputate.
La costituzione del fondo pluriennale
vincolato non è effettuata in caso di
reimputazione contestuale di entrate e di
spese. Le variazioni agli stanziamenti del
fondo pluriennale vincolato e agli
stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e
dell'esercizio precedente, necessarie alla
reimputazione delle entrate e delle spese
riaccertate, sono effettuate con provvedimento
amministrativo della giunta entro i termini
previsti per l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente. Il riaccertamento
ordinario dei residui è effettuato anche nel
corso dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria. Al termine delle
LEGGI D
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94 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
procedure di riaccertamento non sono
conservati residui cui non corrispondono
obbligazioni giuridicamente perfezionate.
5. Al fine di dare attuazione al principio
contabile generale della competenza
finanziaria enunciato nell'allegato 1 al
presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a
decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli
schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1,
lettere a) e b), il fondo per la copertura degli
impegni pluriennali derivanti da obbligazioni
sorte negli esercizi precedenti, di seguito
denominato fondo pluriennale vincolato,
costituito:
a) in entrata, da due voci riguardanti la parte
corrente e il conto capitale del fondo, per un
importo corrispondente alla sommatoria degli
impegni assunti negli esercizi precedenti ed
imputati sia all'esercizio considerato sia agli
esercizi successivi, finanziati da risorse
accertate negli esercizi precedenti,
determinato secondo le modalità indicate nel
principio applicato della programmazione, di
cui all'allegato 4/1;
b) nella spesa, da una voce denominata
«fondo pluriennale vincolato», per ciascuna
unità di voto riguardante spese a carattere
pluriennale e distintamente per ciascun titolo
di spesa. Il fondo è determinato per un
importo pari alle spese che si prevede di
impegnare nel corso del primo anno
considerato nel bilancio, con imputazione agli
esercizi successivi e alle spese già impegnate
negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi a quello considerato. La
copertura della quota del fondo pluriennale
vincolato riguardante le spese impegnate negli
esercizi precedenti è costituita dal fondo
pluriennale iscritto in entrata, mentre la
copertura della quota del fondo pluriennale
vincolato riguardante le spese che si prevede
di impegnare nell'esercizio di riferimento con
imputazione agli esercizi successivi, è
costituita dalle entrate che si prevede di
accertare nel corso dell'esercizio di
riferimento. Agli stanziamenti di spesa
riguardanti il fondo pluriennale vincolato è
attribuito il codice della missione e del
programma di spesa cui il fondo si riferisce e
il codice del piano dei conti relativo al fondo
pluriennale vincolato.
Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati
del rendiconto, è determinato l'importo
definivo degli stanziamenti riguardanti il
fondo pluriennale vincolato e degli impegni
assunti negli esercizi precedenti di cui il
fondo pluriennale vincolato costituisce la
copertura.
6. I principi contabili applicati di cui al
comma 1 sono aggiornati con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, di concerto con il Ministero dell'interno
- Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali,
su proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali di cui all'art. 3-bis.
7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi
risultanti al 1° gennaio 2015 al principio
generale della competenza finanziaria
enunciato nell'allegato n. 1, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,
escluse quelle che hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014, con delibera di
Giunta, previo parere dell'organo di revisione
economico-finanziario, provvedono,
contestualmente all'approvazione del
rendiconto 2014, al riaccertamento
straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi
e passivi, cui non corrispondono obbligazioni
perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio
2015. Non sono cancellati i residui delle
regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si
applica il titolo II, quelli relativi alla politica
regionale unitaria - cooperazione territoriale, e
i residui passivi finanziati da debito
autorizzato e non contratto. Per ciascun
residuo eliminato in quanto non scaduto sono
indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione
diviene esigibile, secondo i criteri individuati
nel principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per
ciascun residuo passivo eliminato in quanto
non correlato a obbligazioni giuridicamente
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95 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
perfezionate, è indicata la natura della fonte di
copertura;
b) nella conseguente determinazione del
fondo pluriennale vincolato da iscrivere in
entrata del bilancio dell'esercizio 2015,
distintamente per la parte corrente e per il
conto capitale, per un importo pari alla
differenza tra i residui passivi ed i residui
attivi eliminati ai sensi della lettera a), se
positiva, e nella rideterminazione del risultato
di amministrazione al 1° gennaio 2015 a
seguito del riaccertamento dei residui di cui
alla lettera a);
c) nella variazione del bilancio di previsione
annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio
pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del
bilancio di previsione finanziario 2015-2017
predisposto con funzione conoscitiva, in
considerazione della cancellazione dei residui
di cui alla lettera a). In particolare gli
stanziamenti di entrata e di spesa degli
esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per
consentire la reimputazione dei residui
cancellati e l'aggiornamento degli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale
vincolato;
d) nella reimputazione delle entrate e delle
spese cancellate in attuazione della lettera a),
a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione
è esigibile, secondo i criteri individuati nel
principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La
copertura finanziaria delle spese reimpegnate
cui non corrispondono entrate riaccertate nel
medesimo esercizio è costituita dal fondo
pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo
tecnico di cui al comma 13;
e) nell'accantonamento di una quota del
risultato di amministrazione al 1° gennaio
2015, rideterminato in attuazione di quanto
previsto dalla lettera b), al fondo crediti di
dubbia esigibilità. L'importo del fondo è
determinato secondo i criteri indicati nel
principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale
vincolo di destinazione opera anche se il
risultato di amministrazione non è capiente o
è negativo (disavanzo di amministrazione).
8. L'operazione di riaccertamento di cui al
comma 7 è oggetto di un unico atto
deliberativo. Al termine del riaccertamento
straordinario dei residui non sono conservati
residui cui non corrispondono obbligazioni
giuridicamente perfezionate e esigibili. La
delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono
allegati i prospetti riguardanti la
rideterminazione del fondo pluriennale
vincolato e del risultato di amministrazione,
secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e
5/2, è tempestivamente trasmessa al
Consiglio. In caso di mancata deliberazione
del riaccertamento straordinario dei residui al
1° gennaio 2015, contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti
locali si applica la procedura prevista dal
comma 2, primo periodo, dell' art. 141 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. Il riaccertamento straordinario dei residui
di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di
esercizio provvisorio o di gestione provvisoria
del bilancio, registrando nelle scritture
contabili le reimputazioni di cui al comma 7,
lettera d), anche nelle more dell'approvazione
dei bilanci di previsione. Il bilancio di
previsione eventualmente approvato
successivamente al riaccertamento dei residui
è predisposto tenendo conto di tali
registrazioni.
10. La quota libera del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2014 non è
applicata al bilancio di previsione 2015 in
attesa del riaccertamento straordinario dei
residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che,
nel 2014, hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 74, che
applicano i principi applicati della contabilità
finanziaria di cui all'allegato 4/2.
11. Il principio generale n. 16 della
competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1
è applicato con riferimento a tutte le
operazioni gestionali registrate nelle scritture
finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono
rappresentate anche negli schemi di bilancio
di cui all'art. 11, comma 12.
12. L'adozione dei principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale e il
conseguente affiancamento della contabilità
LEGGI D
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96 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
economico patrimoniale alla contabilità
finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2,
unitamente all'adozione del piano dei conti
integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata
all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che
nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 78.
13. Nel caso in cui a seguito del
riaccertamento straordinario di cui al comma
7, i residui passivi reimputati ad un esercizio
sono di importo superiore alla somma del
fondo pluriennale vincolato stanziato in
entrata e dei residui attivi reimputati al
medesimo esercizio, tale differenza può essere
finanziata con le risorse dell'esercizio o
costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei
bilanci degli esercizi successivi con i residui
attivi reimputati a tali esercizi eccedenti
rispetto alla somma dei residui passivi
reimputati e del fondo pluriennale vincolato
di entrata. Gli esercizi per i quali si è
determinato il disavanzo tecnico possono
essere approvati in disavanzo di competenza,
per un importo non superiore al disavanzo
tecnico.
14. Nel caso in cui a seguito del
riaccertamento straordinario di cui al comma
7, i residui attivi reimputati ad un esercizio
sono di importo superiore alla somma del
fondo pluriennale vincolato stanziato in
entrata e dei residui passivi reimputati nel
medesimo esercizio, tale differenza è
vincolata alla copertura dell'eventuale
eccedenza degli impegni reimputati agli
esercizi successivi rispetto alla somma del
fondo pluriennale vincolato di entrata e dei
residui attivi. Nel bilancio di previsione
dell'esercizio in cui si verifica tale differenza
è effettuato un accantonamento di pari
importo agli stanziamenti di spesa del fondo
pluriennale vincolato.
15. Le modalità e i tempi di copertura
dell'eventuale maggiore disavanzo al 1°
gennaio 2015 rispetto al risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2014,
derivante dalla rideterminazione del risultato
di amministrazione a seguito dell'attuazione
del comma 7, sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, in considerazione dei risultati al
1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi,
anche attraverso la disciplina del patto di
stabilità interno e dei limiti di spesa del
personale, per gli enti che, alla data del 31
dicembre 2017, non presentano quote di
disavanzo derivanti dal riaccertamento
straordinario dei residui. Per le regioni non
rilevano i disavanzi derivanti dal debito
autorizzato non contratto.
Attraverso i rendiconti delle regioni e i
certificati di conto consuntivo relativi al 31
dicembre 2014 di cui all' art. 161 del decreto
legislativo 267 del 2000 sono acquisite
informazioni riguardanti il riaccertamento
straordinario dei residui di cui al comma 7.
16. Nelle more dell'emanazione del decreto di
cui al comma 15, l'eventuale maggiore
disavanzo di amministrazione al 1° gennaio
2015, determinato dal riaccertamento
straordinario dei residui effettuato a seguito
dell'attuazione del comma 7 e dal primo
accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità è ripianato per una quota pari
almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 15, sono definiti
criteri e modalità di ripiano dell'eventuale
disavanzo di amministrazione di cui al
periodo precedente, attraverso un decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, previa
intesa in sede di Conferenza unificata. Tale
decreto si attiene ai seguenti criteri:
a) utilizzo di quote accantonate o destinate del
risultato di amministrazione per ridurre la
quota del disavanzo di amministrazione;
b) ridefinizione delle tipologie di entrata
utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
c) individuazione di eventuali altre misure
finalizzate a conseguire un sostenibile
passaggio alla disciplina contabile prevista dal
presente decreto.
17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli
incentivi anche agli enti che hanno partecipato
alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se,
alla data del 31 dicembre 2015, non
LEGGI D
'ITALIA
97 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
presentano quote di disavanzo risalenti
all'esercizio 2012. La copertura dell'eventuale
disavanzo di amministrazione di cui all' art.
14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011,
può essere effettuata fino all'esercizio 2017.»;
d) dopo l'art. 3, è inserito il seguente articolo:
«Art. 3-bis. (Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali). - 1.
Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze è istituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, la Commissione
per l'armonizzazione degli enti territoriali.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha il
compito di promuovere l'armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli enti territoriali e dei loro organismi e
enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella
gestione della spesa sanitaria finanziata con le
risorse destinate al Servizio sanitario
nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo
I del presente decreto in relazione al processo
evolutivo delle fonti normative che
concorrono a costituirne il presupposto e alle
esigenze del monitoraggio e del
consolidamento dei conti pubblici, nonché del
miglioramento della raccordabilità dei conti
delle amministrazioni pubbliche con il
Sistema europeo dei conti nazionali. La
Commissione agisce in reciproco raccordo
con l'Osservatorio sulla finanza e la
contabilità degli enti locali di cui all' art. 154
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono disciplinate le modalità di
organizzazione e di funzionamento della
Commissione di cui al comma 1 cui possono
essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito
delle finalità generali del comma 2.
4. La Commissione di cui al comma 1 si
avvale delle strutture e dell'organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato. Ai componenti della Commissione non
è corrisposto alcun compenso, né indennità,
né rimborso di spese.»
e) all'art. 4:
1) al comma 1 le parole: «, commi 1 e 2»
sono abrogate e le parole: «un comune piano
dei conti integrato definito con le modalità di
cui all'art. 36, comma 5.» sono sostituite dalle
seguenti: «il piano dei conti integrato di cui
all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti
di cui all' art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.»;
2) al comma 5, dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente:
«Ai fini del raccordo con i capitoli e gli
articoli, ove previsti, il livello minimo di
articolazione del piano dei conti è costituito
almeno dal quarto livello. Ai fini della
gestione, il livello minimo di articolazione del
piano dei conti è costituito dal quinto
livello.»;
3) al comma 6, le parole: «commi 1 e 2,
allegano al bilancio annuale di previsione un
documento conoscitivo concernente le
previsioni relative agli aggregati
corrispondenti alle voci articolate secondo la
struttura del piano dei conti integrato di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«trasmettono le previsioni di bilancio,
aggregate secondo la struttura del quarto
livello del piano dei conti, alla banca dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche di
cui all' art. 13, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi,
tempi e modalità definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.»;
4) al comma 7, le parole: «la nota integrativa
al rendiconto, che espone i risultati della
gestione, deve essere corredata di un allegato
conoscitivo che esponga le risultanze degli
aggregati corrispondenti alle voci articolate
secondo la struttura del piano dei conti
integrato.» sono sostituite dalle seguenti: «le
amministrazioni di cui all'art. 2, trasmettono
le risultanze del consuntivo, aggregate
secondo la struttura del piano dei conti, alla
banca dati unitaria delle amministrazioni
pubbliche di cui all' art. 13, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di
schemi, tempi e modalità definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.»; 126
5) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
126
Numero così corretto da Comunicato 10 marzo 2015
, pubblicato nella G.U 10 marzo 2015, n. 57.
LEGGI D
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98 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
«7-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,
a fini conoscitivi, è pubblicato nel sito
internet www.arconet.rgs.tesoro.it:
a) il piano dei conti dedicato alle regioni e
agli enti regionali, derivato dal piano dei conti
degli enti territoriali di cui al comma 1;
b) il piano dei conti dedicato alle province, ai
comuni e agli enti locali, derivato dal piano
dei conti degli enti territoriali di cui al comma
1.
7-ter. A seguito degli aggiornamenti del piano
dei conti integrato di cui all' art. 4, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91, l'allegato n. 6 può essere
modificato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, su
proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali. La commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali promuove le modifiche e le
integrazioni del piano dei conti di cui all' art.
4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 91, di interesse degli enti
territoriali.»;
f) all'art. 5:
1) al comma 3, le parole: «, commi 1 e 2»
sono soppresse e le parole: «l'esecuzione delle
transazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«l'accertamento, la riscossione o il
versamento di entrate e l'impegno, la
liquidazione, l'ordinazione e il pagamento di
spese,»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Negli ordinativi di incasso e di
pagamento la codifica della transazione
elementare è inserita nei campi liberi a
disposizione dell'ente, non gestiti dal
tesoriere.»;
g) all'art. 6:
1) al comma 1, dopo le parole: «è definita»
sono inserite le seguenti: «dall'allegato n. 7.»
e le parole: « con le modalità di cui all'art. 36,
comma 5, ed è integrata o modificata con
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La codifica della transazione
elementare è aggiornata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, di concerto con il Ministero dell'interno
- Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali,
su proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali con validità dall'esercizio
successivo alla data di pubblicazione.»;
h) all'art. 7:
1) al comma 1, le parole: «, commi 1 e 2,»
sono soppresse, alla lettera a), dopo le parole:
«l'adozione del criterio della prevalenza» sono
aggiunte le seguenti: «, salvi i casi in cui è
espressamente previsto», ed alla lettera c),
dopo le parole: «assumere impegni sui fondi
di riserva», sono aggiunte le seguenti: «e sugli
altri accantonamenti stanziati in bilancio.»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il
seguente:
«1-bis. I residui provenienti dagli esercizi
precedenti all'entrata in vigore del presente
decreto, che non sono stati oggetto del
riaccertamento di cui all'art. 3, comma 7, non
imputabili ad una sola tipologia di entrata, o
ad un solo programma di spesa, possono
essere codificati adottando il criterio della
prevalenza.»;
i) all'art. 8, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Con le modalità definite dall' art. 14,
comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE
degli enti territoriali e dei loro enti strumentali
in contabilità finanziaria sono sostituite con
quelle previste nella struttura del piano dei
conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti
in contabilità civilistica sono aggiornate in
considerazione della struttura del piano dei
conti integrato degli enti in contabilità
finanziaria.»;
l) all'art. 10:
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99 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
1) al comma 1, le parole: «annuale ed il
bilancio di previsione finanziario pluriennale
hanno carattere autorizzatorio» sono sostituite
dalle seguenti: «è almeno triennale, ha
carattere autorizzatorio ed è aggiornato
annualmente in occasione della sua
approvazione. Le previsioni di entrata e di
spesa sono elaborate distintamente per
ciascun esercizio, in coerenza con i documenti
di programmazione dell'ente, restando esclusa
ogni quantificazione basata sul criterio della
spesa storica incrementale.»;
2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai
seguenti:
«2. A seguito di eventi intervenuti
successivamente all'approvazione del
bilancio, la giunta, nelle more della necessaria
variazione di bilancio e al solo fine di
garantire gli equilibri di bilancio, può limitare
la natura autorizzatoria degli stanziamenti del
bilancio di previsione, compresi quelli relativi
agli esercizi successivi al primo. Con
riferimento a tali stanziamenti, non possono
essere assunte obbligazioni giuridiche.
3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti
dei rispettivi stanziamenti di competenza del
bilancio di previsione, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni passive sono
esigibili. Non possono essere assunte
obbligazioni che danno luogo ad impegni di
spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso
considerati nel bilancio di previsione, a meno
che non siano connesse a contratti o
convenzioni pluriennali o siano necessarie per
garantire la continuità dei servizi connessi con
le funzioni fondamentali, fatta salva la
costante verifica del mantenimento degli
equilibri di bilancio;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio,
a meno delle spese derivanti da contratti di
somministrazione, di locazione, relative a
prestazioni periodiche o continuative di
servizi di cui all'art. 1677 del codice civile,
imputate anche agli esercizi considerati nel
bilancio di previsione, delle spese correlate a
finanziamenti comunitari e delle rate di
ammortamento dei prestiti, inclusa la quota
capitale.
4. Alle variazioni al bilancio di previsione,
disposte nel rispetto di quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati
i prospetti di cui all'allegato n. 8, da
trasmettere al tesoriere.»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.».
m) l'art. 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11.
Schemi di bilancio
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
2 adottano i seguenti comuni schemi di
bilancio finanziari, economici e patrimoniali e
comuni schemi di bilancio consolidato con i
propri enti ed organismi strumentali, aziende,
società controllate e partecipate e altri
organismi controllati:
a) allegato n. 9, concernente lo schema del
bilancio di previsione finanziario, costituito
dalle previsioni delle entrate e delle spese, di
competenza e di cassa del primo esercizio,
dalle previsioni delle entrate e delle spese di
competenza degli esercizi successivi, dai
relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il
quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
b) allegato n. 10, concernente lo schema del
rendiconto della gestione, che comprende il
conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i
prospetti riguardanti il quadro generale
riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo
stato patrimoniale e il conto economico;
c) allegato n. 11 concernente lo schema del
bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-
ter.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
2 redigono un rendiconto semplificato per il
cittadino, da divulgare sul proprio sito
internet, recante una esposizione sintetica dei
dati di bilancio, con evidenziazione delle
risorse finanziarie umane e strumentali
utilizzate dall'ente nel perseguimento delle
diverse finalità istituzionali, dei risultati
conseguiti con riferimento al livello di
copertura ed alla qualità dei servizi pubblici
forniti ai cittadini.
3. Al bilancio di previsione finanziario di cui
al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a
LEGGI D
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100 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
quelli previsti dai relativi ordinamenti
contabili:
a) il prospetto esplicativo del presunto
risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione,
per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione
del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei
vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese
previste per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari
e internazionali, per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese
previste per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa redatta secondo le
modalità previste dal comma 5;
h) la relazione del collegio dei revisori dei
conti.
4. Al rendiconto della gestione sono allegati
oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti
contabili:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione,
per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione
del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli,
tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni,
programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti
assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni
assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi
sostenuti per missione;
i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo
della ripartizione per missioni e programmi
della politica regionale unitaria e
cooperazione territoriale, a partire dal periodo
di programmazione 2014 - 2020;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese
sostenute per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari
e internazionali;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese
sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi
provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di
provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal
conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo
esecutivo redatta secondo le modalità previste
dal comma 6;
p) la relazione del collegio dei revisori dei
conti.
5. La nota integrativa allegata al bilancio di
previsione indica:
a) i criteri di valutazione adottati per la
formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli
accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando
illustrazione dei crediti per i quali non è
previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e
accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio
precedente, distinguendo i vincoli derivanti
dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti,
vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote
vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i
vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
LEGGI D
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101 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
d) l'elenco degli interventi programmati per
spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti
il fondo pluriennale vincolato comprendono
anche investimenti ancora in corso di
definizione, le cause che non hanno reso
possibile porre in essere la programmazione
necessaria alla definizione dei relativi
cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o
sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e
di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e
stanziati in bilancio, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una
componente derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi
strumentali, precisando che i relativi bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito
internet fermo restando quanto previsto per
gli enti locali dall' art. 172, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con
l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni,
richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.
6. La relazione sulla gestione allegata al
rendiconto è un documento illustrativo della
gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo
verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di
ogni eventuale informazione utile ad una
migliore comprensione dei dati contabili. In
particolare la relazione illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni
finanziarie intervenute in corso d'anno,
comprendendo l'utilizzazione dei fondi di
riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e
accantonate del risultato di amministrazione
al 1° gennaio dell'esercizio precedente,
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e
dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e
accantonate del risultato di amministrazione
al 31 dicembre dell'esercizio precedente,
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e
dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con
anzianità superiore ai cinque anni e di
maggiore consistenza, nonché sulla
fondatezza degli stessi, compresi i crediti di
cui al comma 4, lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel
corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di
spesa riguardanti l'anticipazione,
evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo
massimo dell'anticipazione nel corso
dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio,
in deroga al principio generale dell'integrità,
espone il saldo al 31 dicembre
dell'anticipazione attivata al netto dei relativi
rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e
la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi
strumentali, con la precisazione che i relativi
rendiconti o bilanci di esercizio sono
consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette
possedute con l'indicazione della relativa
quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti
reciproci con i propri enti strumentali e le
società controllate e partecipate. La predetta
informativa, asseverata dai rispettivi organi di
revisione, evidenzia analiticamente eventuali
discordanze e ne fornisce la motivazione; in
tal caso l'ente assume senza indugio, e
comunque non oltre il termine dell'esercizio
finanziario in corso, i provvedimenti necessari
ai fini della riconciliazione delle partite
debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti
da contratti relativi a strumenti finanziari
derivati o da contratti di finanziamento che
includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o
sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e
di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti,
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102 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
con l'indicazione delle eventuali richieste di
escussione nei confronti dell'ente e del rischio
di applicazione dell' art. 3, comma 17 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al
patrimonio immobiliare dell'ente alla data di
chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce,
con l'indicazione delle rispettive destinazioni
e degli eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli
altri articoli del codice civile, nonché da altre
norme di legge e dai documenti sui principi
contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati
della gestione, richieste dalla legge o
necessarie per l'interpretazione del rendiconto.
7. Al documento tecnico di
accompagnamento delle regioni di cui all'art.
39, comma 10, e al piano esecutivo di
gestione degli enti locali di cui all' art. 169
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono allegati:
a) il prospetto delle previsioni di entrata per
titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli
anni considerati nel bilancio di previsione,
distinguendo le entrate ricorrenti e non
ricorrenti, secondo lo schema di cui
all'allegato 12/1;
b) il prospetto delle previsioni di spesa per
missioni, programmi e macroaggregati per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione, distinguendo le spese ricorrenti e
non ricorrenti, secondo lo schema di cui
all'allegato 12/2.
8. Le amministrazioni di cui al comma 1
articolate in organismi strumentali come
definiti dall'art. 1, comma 2, approvano,
contestualmente al rendiconto della gestione
di cui al comma 1, lettera b), anche il
rendiconto consolidato con i propri organismi
strumentali. Il rendiconto consolidato delle
regioni comprende anche i risultati della
gestione del consiglio regionale.
9. Il rendiconto consolidato di cui al comma
8, predisposto nel rispetto dello schema
previsto dal comma 1, lettera b), è costituito
dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi,
dai prospetti riguardanti il quadro generale
riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo
stato patrimoniale e dal conto economico, ed
è elaborato aggiungendo alle risultanze
riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei
suoi organismi strumentali ed eliminando le
risultanze relative ai trasferimenti interni. Al
rendiconto consolidato sono allegati i
prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g).
Al fine di consentire l'elaborazione del
rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi
e modalità di approvazione e acquisizione dei
rendiconti dei suoi organismi strumentali.
10. Per i comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, la predisposizione degli
allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di
cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è
facoltativa.
11. Gli schemi di bilancio di cui al presente
articolo sono modificati ed integrati con
decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il
Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali e la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari regionali, su proposta della
Commissione per l'armonizzazione contabile
degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli
allegati riguardanti gli equilibri sono integrati
in attuazione dell' art. 9, della legge 24
dicembre 2012, n. 243.
12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1
adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto
vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria, ai quali affiancano
quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita
funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale
2015-2017 adottato secondo lo schema
vigente nel 2014 svolge funzione
autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce
dell'entrata degli schemi di bilancio
autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il
fondo pluriennale vincolato come definito
dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo
pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti
del bilancio annuale e pluriennale.
13. Il bilancio di previsione e il rendiconto
relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo
gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono
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103 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
allegati ai corrispondenti documenti contabili
aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto
relativo all'esercizio 2015 predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli
enti che si sono avvalsi della facoltà di cui
all'art. 3, comma 12, non comprende il conto
economico e lo stato patrimoniale. Al primo
rendiconto di affiancamento della contabilità
economico patrimoniale alla contabilità
finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è
allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.
14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art.
2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal
comma 1 che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria.
15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014
hanno partecipato alla sperimentazione di cui
all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di
cui al comma 1 che assumono valore a tutti
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria cui affiancano nel
2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di
bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014,
salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 194 del 1996
che possono non essere compilati.
16. In caso di esercizio provvisorio o gestione
provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui
al comma 1 applicano la relativa disciplina
vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che
nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali
trova applicazione la disciplina dell'esercizio
provvisorio prevista dal principio contabile
applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato 4/2.
17. In caso di esercizio provvisorio o gestione
provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui
al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di
spesa previsti nel bilancio pluriennale
autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità
2016, riclassificati secondo lo schema di cui
all'allegato 9.»;
n) dopo l'art. 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. (Bilancio consolidato). - 1. Gli
enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il
bilancio consolidato con i propri enti ed
organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, secondo le modalità
ed i criteri individuati nel principio applicato
del bilancio consolidato di cui all'allegato n.
4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto
economico consolidato, dallo stato
patrimoniale consolidato e dai seguenti
allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che
comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei
conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio
consolidato, si considera qualsiasi ente
strumentale, azienda, società controllata e
partecipata, indipendentemente dalla sua
forma giuridica pubblica o privata, anche se le
attività che svolge sono dissimili da quelle
degli altri componenti del gruppo, con
l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare
l'adozione del bilancio consolidato con
riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti
che, nel 2014, hanno partecipato alla
sperimentazione.
Art. 11-ter. (Enti strumentali) - 1. Si definisce
ente strumentale controllato di una regione o
di un ente locale di cui all' art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o
l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la
regione o l'ente locale ha una delle seguenti
condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, della
maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o
nell'azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o
convenzione di nominare o rimuovere la
maggioranza dei componenti degli organi
decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a
decidere in ordine all'indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione
dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei
diritti di voto nelle sedute degli organi
decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a
decidere in ordine all'indirizzo, alla
LEGGI D
'ITALIA
104 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
pianificazione ed alla programmazione
dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi
consentiti dalla legge, per percentuali
superiori alla propria quota di partecipazione;
e) un'influenza dominante in virtù di contratti
o clausole statutarie, nei casi in cui la legge
consente tali contratti o clausole. I contratti di
servizio pubblico e di concessione, stipulati
con enti o aziende che svolgono
prevalentemente l'attività oggetto di tali
contratti, comportano l'esercizio di influenza
dominante.
2. Si definisce ente strumentale partecipato da
una regione o da un ente locale di cui all' art.
2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel
quale la regione o l'ente locale ha una
partecipazione, in assenza delle condizioni di
cui al comma 1.
3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2
sono distinti nelle seguenti tipologie,
corrispondenti alle missioni del bilancio:
a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
b) istruzione e diritto allo studio;
c) ordine pubblico e sicurezza;
d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività
culturali;
e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
f) turismo;
g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente;
i) trasporti e diritto alla mobilità;
j) soccorso civile;
k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
l) tutela della salute;
m) sviluppo economico e competitività;
n) politiche per il lavoro e la formazione
professionale;
o) agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca;
p) energia e diversificazione delle fonti
energetiche;
q) relazione con le altre autonomie territoriali
e locali;
r) relazioni internazionali.
Art. 11-quater. (Società controllate). - 1. Si
definisce controllata da una regione o da un
ente locale la società nella quale la regione o
l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla
scorta di patti parasociali, della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o
dispone di voti sufficienti per esercitare una
influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
b) il diritto, in virtù di un contratto o di una
clausola statutaria, di esercitare un'influenza
dominante, quando la legge consente tali
contratti o clausole.
2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di
concessione stipulati con società che svolgono
prevalentemente l'attività oggetto di tali
contratti comportano l'esercizio di influenza
dominante.
3. Le società controllate sono distinte nelle
medesime tipologie previste per gli enti
strumentali.
4. In fase di prima applicazione del presente
decreto, con riferimento agli esercizi 2015-
2017, non sono considerate le società quotate
e quelle da esse controllate ai sensi dell'art.
2359 del codice civile. A tal fine, per società
quotate degli enti di cui al presente articolo si
intendono le società emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentari.
11-quinquies. (Società partecipate). - 1. Per
società partecipata da una regione o da un
ente locale, si intende la società nella quale la
regione o l'ente locale, direttamente o
indirettamente, dispone di una quota di voti,
esercitabili in assemblea, pari o superiore al
20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di
società quotata.
2. Le società partecipate sono distinte nelle
medesime tipologie previste per gli enti
strumentali.
3. In fase di prima applicazione del presente
decreto, con riferimento agli esercizi 2015 -
2017, per società partecipata da una regione o
da un ente locale, si intende la società a totale
partecipazione pubblica affidataria di servizi
pubblici locali della regione o dell'ente locale,
indipendentemente dalla quota di
partecipazione.»;
o) al comma 1 dell'art. 12 e ai commi 1 e 2
dell'art. 13 le parole: «,commi 1 e 2,» sono
soppresse;
LEGGI D
'ITALIA
105 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
p) all'art. 14:
1) ai commi 1 e 3, le parole: «, commi 1 e 2,»
sono soppresse;
2) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla
seguente:
«b) programmi, come definiti all'art. 13,
comma 1, terzo periodo. I programmi si
articolano in titoli e, ai fini della gestione,
sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed
eventualmente in articoli. I capitoli e gli
articoli, ove previsti, si raccordano con il
quarto livello di articolazione del piano dei
conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta
contestualmente alla proposta di bilancio
trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di
articolazione dei programmi in
macroaggregati. Il programma è, inoltre,
raccordato alla relativa codificazione COFOG
di secondo livello (Gruppi), secondo le
corrispondenze individuate nel glossario, di
cui al comma 3-ter, che costituisce parte
integrante dell'allegato n. 14. Nell'ambito dei
macroaggregati è data separata evidenza delle
eventuali quote di spesa non ricorrente.»;
3) la lettera c) del comma 1 ed il comma 2
sono abrogati;
4) al comma 3, le parole: «le funzioni
riconducibili al vincolo di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione
e alle funzioni fondamentali di cui al
medesimo art. 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione, nonché dei relativi
costi e fabbisogni standard. I contenuti e lo
schema dell'allegato di cui al presente comma
sono definiti secondo le modalità di cui all'art.
36, comma 5, anche al fine di consentire una
comparazione tra i costi e i fabbisogni
effettivi e i costi e fabbisogni standard» sono
sostituite dalle seguenti: «per le missioni di
cui agli articoli 12 e 13 secondo lo schema
previsto dall'art. 11, comma 4, lettera h)»;
5) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le Regioni, a seguito di motivate ed
effettive difficoltà gestionali per la sola spesa
di personale, possono utilizzare in maniera
strumentale, per non più di due esercizi
finanziari, il programma “Risorse umane”,
all'interno della missione “Servizi
istituzionali, generali e di gestione”. La
disaggregazione delle spese di personale per
le singole missioni e i programmi
rappresentati a bilancio deve essere comunque
esplicitata in apposito allegato alla legge di
bilancio, aggiornata con la legge di
assestamento e definitivamente contabilizzata
con il rendiconto.
3-ter. L'elenco delle missioni, programmi,
titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato
n. 14, è aggiornato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, su
proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali. L'allegato 14 comprende il
glossario delle missioni e dei programmi che
individua anche le corrispondenze tra i
programmi e la classificazione COFOG di
secondo livello (Gruppi).»;
q) all'art. 15:
1) alla lettera b) del comma 1, dopo il primo
periodo sono aggiunti i seguenti:
«Ai fini della gestione e della rendicontazione
le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli
ed eventualmente in articoli secondo il
rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove
previsti, si raccordano con il quarto livello di
articolazione del piano dei conti integrato di
cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla
proposta di bilancio trasmette al Consiglio, a
fini conoscitivi, la proposta di articolazione
delle tipologie in categorie.»;
2) la lettera c) del comma 1 è abrogata;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nell'ambito delle categorie è data separata
evidenza delle eventuali quote di entrata non
ricorrente. L'elenco dei titoli, delle tipologie e
delle categorie, indicato nell'allegato n. 13, è
aggiornato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, su
LEGGI D
'ITALIA
106 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali.»;
r) l'art. 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. (Flessibilità degli stanziamenti di
bilancio). - 1. Al fine di migliorare l'utilizzo
delle risorse pubbliche, anche in termini di
riqualificazione della spesa, le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2
possono effettuare, in sede di gestione,
variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi, limitatamente alle
spese per il personale, conseguenti a
provvedimenti di trasferimento del personale
all'interno dell'amministrazione.
2. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo delle
entrate in conto capitale e derivanti
dall'accensione di prestiti per il finanziamento
delle spese correnti.»;
s) all'art. 17:
1) al comma 1 le parole: «Le amministrazioni
pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «Gli
enti strumentali» e le parole: «comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti
alla redazione di un rendiconto finanziario in
termini di cassa predisposto ai sensi dell'art.
2428, comma 2, del codice civile.»;
3) al comma 2, le parole: «all'art. 3, comma
2, individuati dall'ISTAT ai sensi dell' art. 1,
commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196» sono sostituite dalle seguenti: « al
comma 1 che rientrano nella definizione di
amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196,» e le parole: «dati contabili» sono
sostituite dalle seguenti: «incassi e
pagamenti»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di fornire informazioni in merito
alla classificazione della propria spesa
complessiva in missioni e programmi, come
definiti dall'art. 13 del presente decreto, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 2,
elaborano un apposito prospetto, predisposto
secondo le modalità di cui all'allegato n. 15,
concernente la ripartizione della propria spesa
per missioni e programmi, accompagnata
dalla corrispondente classificazione secondo
la nomenclatura COFOG di secondo livello
secondo le corrispondenze individuate nel
glossario delle missioni e dei programmi di
cui all'allegato 14. Nel caso di corrispondenza
non univoca tra programma e funzioni
COFOG di secondo livello, vanno indicate le
funzioni COFOG con l'indicazione delle
percentuali di attribuzione della spesa del
programma a ciascuna di esse.»;
5) al comma 4, le parole: «, definito secondo
le modalità di cui all'art. 36, comma 5,» sono
soppresse;
6) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al fine di consentire la rilevazione
SIOPE, gli enti di cui al comma 1 si
avvalgono di un servizio di cassa che prevede
l'utilizzo di ordinativi di incasso e di
pagamento.
6-ter. Gli enti di cui al comma 1, ancora non
coinvolti nella rilevazione SIOPE, rinviano
l'attuazione dei commi da 2 a 6
all'emanazione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze concernente
l'attuazione della rilevazione SIOPE per gli
enti del proprio comparto.
6-quater. Il prospetto di cui all'allegato n. 15 è
aggiornato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, su
proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali.»;
t) all'art. 18:
1) al comma 1, le parole: «comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
2) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole:
« anno successivo» sono inserite le seguenti:
«Le regioni approvano il rendiconto entro il
31 luglio dell'anno successivo, con preventiva
approvazione da parte della giunta entro il 30
aprile, per consentire la parifica delle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti»;
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107 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
3) alla lettera c) del comma 1, le parole: «30
giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre»;
u) dopo l'art. 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. (Indicatori di bilancio) - 1. Al
fine di consentire la comparazione dei bilanci,
gli enti adottano un sistema di indicatori
semplici, denominato «Piano degli indicatori
e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e
riferiti ai programmi e agli altri aggregati del
bilancio, costruiti secondo criteri e
metodologie comuni.
2. Le regioni e i loro enti ed organismi
strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione
del bilancio di previsione o del budget di
esercizio e del bilancio consuntivo o del
bilancio di esercizio, presentano il documento
di cui al comma 1, il quale è parte integrante
dei documenti di programmazione e di
bilancio di ciascuna amministrazione
pubblica. Esso viene divulgato anche
attraverso la pubblicazione sul sito internet
istituzionale dell'amministrazione stessa nella
sezione «Trasparenza, valutazione e merito»,
accessibile dalla pagina principale (home
page).
3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi
strumentali allegano il “Piano” di cui al
comma 1 al bilancio di previsione o del
budget di esercizio e del bilancio consuntivo o
del bilancio di esercizio.
4. Il sistema comune di indicatori di risultato
delle Regioni e dei loro enti ed organismi
strumentali, è definito con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze su
proposta della Commissione
sull’armonizzazione contabile degli enti
territoriali. Il sistema comune di indicatori di
risultato degli enti locali e dei loro enti ed
organismi strumentali è definito con decreto
del Ministero dell’interno, su proposta della
Commissione sull’armonizzazione contabile
degli enti territoriali. L’adozione del Piano di
cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere
dall’esercizio successivo all’emanazione dei
rispettivi decreti.»;
v) all'art. 20:
1) al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla
seguente: «a) accertano ed impegnano nel
corso dell'esercizio l'intero importo
corrispondente al finanziamento sanitario
corrente, ivi compresa la quota premiale
condizionata alla verifica degli adempimenti
regionali, e le quote di finanziamento
sanitario vincolate o finalizzate. Ove si
verifichi la perdita definitiva di quote di
finanziamento condizionate alla verifica di
adempimenti regionali, ai sensi della
legislazione vigente, detto evento è registrato
come cancellazione dei residui attivi
nell'esercizio nel quale la perdita si determina
definitivamente;»;
2) dopo il comma 2 siano inseriti i seguenti:
«2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali
regionali e destinati al finanziamento del
Servizio sanitario regionale sono iscritti nel
bilancio regionale nell'esercizio di
competenza dei tributi.
2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle
manovre fiscali regionali destinata
obbligatoriamente al finanziamento del
servizio sanitario regionale, ai sensi della
legislazione vigente sui piani di rientro dai
disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio
regionale triennale, nell'esercizio di
competenza dei tributi, obbligatoriamente per
l'importo stimato dal competente
Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero per il
minore importo destinato al Servizio sanitario
regionale ai sensi dell' art. 1, comma 80, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale
iscrizione comporta l'automatico e contestuale
accertamento e impegno dell'importo nel
bilancio regionale.
La regione non può disimpegnare tali somme,
se non a seguito di espressa autorizzazione da
parte del Tavolo di verifica degli
adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell' art.
1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191. In relazione a tale autorizzazione la
regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di
verifica degli adempimenti la relativa
documentazione corredata dalla valutazione
d'impatto operata dal competente
Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in
sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un
minore importo effettivo delle risorse
LEGGI D
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108 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
derivanti dalla manovra fiscale regionale
rispetto all'importo che ha formato oggetto di
accertamento e di impegno, detto evento è
contabilmente registrato nell'esercizio nel
quale tale perdita si determina come
cancellazione di residui attivi.»;
z) all'art. 33:
1) il primo periodo del comma 2 è sostituito
dai seguenti:
«Gli enti di cui al comma 1 allegano il
prospetto concernente la ripartizione dei
pagamenti per missioni e programmi, definito
secondo le modalità di cui all'allegato n. 16, al
bilancio di esercizio e, a decorrere dal 2017,
al bilancio preventivo economico annuale. Il
prospetto allegato al bilancio di esercizio è
elaborato in coerenza con i risultati della
tassonomia effettuata attraverso la rilevazione
SIOPE.»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il prospetto di cui all'allegato n. 16 è
aggiornato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, su
proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali.»;
aa) il Titolo III è sostituito dai seguenti:
«Titolo III - Ordinamento finanziario e
contabile delle regioni
Art. 36. (Principi generali in materia di
finanza regionale). - 1. Il presente titolo
disciplina i bilanci delle regioni ai sensi
dell'art. 117, comma 2, lettera e), della
Costituzione.
2. La finanza regionale concorre con la
finanza statale e locale al perseguimento degli
obiettivi di convergenza e di stabilità
derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea ed opera in coerenza con i
vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
3. Le regioni ispirano la propria gestione al
principio della programmazione. A tal fine
adottano ogni anno il bilancio di previsione
finanziario, le cui previsioni, riferite ad un
orizzonte temporale almeno triennale, sono
elaborate sulla base delle linee strategiche e
delle politiche contenute nel documento di
economia e finanza regionale (DEFR),
predisposto secondo le modalità previste dal
principio contabile applicato della
programmazione allegato al presente decreto.
Il DEFR è approvato con una delibera del
consiglio regionale. Con riferimento al
periodo di programmazione decorrente
dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute
alla predisposizione del documento di
economia e finanza regionale e adottano il
documento di programmazione previsto
dall'ordinamento contabile vigente
nell'esercizio 2014. Il primo documento di
economia e finanza regionale è adottato con
riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli
enti che hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014 adottano la
disciplina prevista dal presente articolo a
decorrere dal 1° gennaio 2015.
4. La regione adotta, in relazione alle esigenze
derivanti dallo sviluppo della fiscalità
regionale, una legge di stabilità regionale,
contenente il quadro di riferimento finanziario
per il periodo compreso nel bilancio di
previsione. Essa contiene esclusivamente
norme tese a realizzare effetti finanziari con
decorrenza dal primo anno considerato nel
bilancio di previsione ed è disciplinata dal
principio applicato riguardante la
programmazione, allegato n. 4/1 al presente
decreto.
5. Le regioni adottano i principi contabili
generali ed i principi contabili applicati di cui
agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.
Art. 37. (Sistema contabile). - 1. Il sistema
contabile delle regioni, in attuazione dell' art.
2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio
2009, n. 42, garantisce la rilevazione unitaria
dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario,
economico e patrimoniale, attraverso
l'adozione:
a) della contabilità finanziaria, che ha natura
autorizzatoria e consente la rendicontazione
della gestione finanziaria;
b) della contabilità economico-patrimoniale,
per la rilevazione, ai fini conoscitivi, degli
LEGGI D
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109 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
effetti economici e patrimoniali dei fatti
gestionali, che consente la rendicontazione
economico e patrimoniale.
2. Le regioni garantiscono la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo
finanziario ed economico patrimoniale
adottando il piano dei conti integrato di cui
all'art. 4.
3. Al fine di consentire la tracciabilità di tutte
le operazioni gestionali e la movimentazione
delle voci del piano dei conti integrato, ad
ogni transazione è attribuita una codifica da
applicare secondo le modalità previste dagli
articoli 5, 6 e 7.
4. Le previsioni di competenza e di cassa,
aggregate secondo l'articolazione del piano
dei conti di quarto livello, e i risultati della
gestione di competenza e di cassa aggregati
secondo l'articolazione del piano dei conti,
sono trasmessi alla banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche di cui all' art. 13,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, sulla base di schemi, tempi e modalità
definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa
copertura finanziaria). - 1. Le leggi regionali
che prevedono spese a carattere continuativo
quantificano l'onere annuale previsto per
ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio
di previsione e indicano l'onere a regime
ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese
obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge di
bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a
carattere pluriennale indicano l'ammontare
complessivo della spesa, nonché la quota
eventualmente a carico del bilancio in corso e
degli esercizi successivi. La legge di stabilità
regionale può annualmente rimodulare le
quote previste per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione e per gli
esercizi successivi, nei limiti
dell'autorizzazione complessiva di spesa.
Art. 39. (Il sistema di bilancio delle regioni). -
1. Il Consiglio regionale approva ogni anno,
con legge, il bilancio di previsione finanziario
che rappresenta il quadro delle risorse che la
regione prevede di acquisire e di impiegare,
riferite ad un orizzonte temporale almeno
triennale, esponendo separatamente
l'andamento delle entrate e delle spese in base
alla legislazione statale e regionale in vigore.
2. Il bilancio di previsione finanziario
comprende le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi ed è redatto, secondo
gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le
modalità previste dal principio applicato della
programmazione di cui all'allegato n. 4/1,
dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le
previsioni riguardanti il primo esercizio
costituiscono il bilancio di previsione
finanziario annuale.
3. Il bilancio di previsione finanziario ha
carattere autorizzatorio, costituendo limite:
a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti
le accensioni di prestiti;
b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non
comportano limiti alla gestione le previsioni
riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di
tesoreria e le partite di giro.
4. A seguito di eventi intervenuti
successivamente all'approvazione del bilancio
la giunta, nelle more della necessaria
variazione di bilancio, può limitare la natura
autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno
degli esercizi successivi considerati nel
bilancio di previsione, al solo fine di garantire
gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali
stanziamenti, non possono essere assunte
obbligazioni giuridiche.
5. Il bilancio di previsione finanziario indica,
per ciascuna unità di voto:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura dell'esercizio precedente
a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle previsioni di competenza
definitive dell'anno precedente a quello cui si
riferisce il bilancio;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare o delle spese di cui si autorizza
l'impegno negli esercizi cui il bilancio si
riferisce;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il
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'ITALIA
110 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
pagamento nel primo esercizio considerato
nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e
pagamenti in conto competenza e in conto
residui.
6. Gli stanziamenti di spesa di competenza
sono quantificati nella misura necessaria per
lo svolgimento delle attività o interventi che
sulla base della legislazione vigente daranno
luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi
considerati nel bilancio di previsione, e sono
determinati esclusivamente in relazione alle
esigenze funzionali ed agli obiettivi
concretamente perseguibili nel periodo cui si
riferisce il bilancio di previsione finanziario,
restando esclusa ogni quantificazione basata
sul criterio della spesa storica incrementale.
7. Nel bilancio di previsione finanziario,
prima di tutte le entrate e le spese, sono
iscritti:
a) in entrata, gli importi relativi al fondo
pluriennale vincolato di parte corrente e del
fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi
relativi all'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione presunto, nei casi individuati
dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della
quota vincolata del risultato di
amministrazione utilizzata anticipatamente;
c) in spesa, l'importo del disavanzo di
amministrazione presunto al 31 dicembre
dell'esercizio precedente cui il bilancio si
riferisce. Il disavanzo di amministrazione
presunto può essere iscritto nella spesa del
bilancio di previsione secondo le modalità
previste dall'art. 42, comma 12;
d) in entrata, il fondo di cassa presunto
dell'esercizio precedente.
8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa
di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:
a) la quota che è già stata impegnata negli
esercizi precedenti con imputazione
all'esercizio di riferimento;
b) la quota dello stanziamento di competenza
costituita dal fondo pluriennale vincolato,
destinata alla copertura degli impegni che
sono stati assunti negli esercizi precedenti con
imputazione agli esercizi successivi e degli
impegni che si prevede di assumere
nell'esercizio con imputazione agli esercizi
successivi. Con riferimento a tale quota, non è
possibile impegnare e pagare con imputazione
all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce.
Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo
pluriennale vincolato è attribuito il medesimo
codice del piano dei conti della spesa cui il
fondo si riferisce.
9. Formano oggetto di specifica approvazione
del consiglio regionale, le previsioni di cui al
comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di
voto e le previsioni del comma 7.
10. Contestualmente all'approvazione della
legge di bilancio la giunta approva, per
ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di
voto del bilancio in categorie e
macroaggregati. Tale ripartizione costituisce
il documento tecnico di accompagnamento al
bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le
modalità con cui, contestualmente
all'approvazione del documento tecnico di
accompagnamento, la Giunta o il Segretario
generale, con il bilancio finanziario
gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a
ripartire le categorie e i macroaggregati in
capitoli ai fini della gestione e
rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità
amministrativa le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi individuati per
i programmi ed i progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione delle
spese. I capitoli di entrata e di spesa sono
raccordati almeno al quarto livello del piano
dei conti di cui all'art. 4.
11. Alla legge concernente il bilancio di
previsione finanziario sono allegati i
documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i
seguenti documenti:
a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese
obbligatorie;
b) l'elenco delle spese che possono essere
finanziate con il fondo di riserva per spese
impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera
b).
12. Al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di cui al comma
10 sono allegati i documenti previsti dall'art.
11 comma 7.
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111 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al
comma 10 è allegato il prospetto riguardante
le previsioni di competenza e di cassa dei
capitoli di entrata e di spesa del perimetro
sanitario individuate dall'art. 20, comma 1,
ove previsto, per ciascun esercizio considerato
nel bilancio di previsione. Il prospetto è
articolato, per quanto riguarda le entrate, in
titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per
quanto riguarda le spese, in titoli,
macroaggregati e capitoli. Se il bilancio
gestionale della regione risulta articolato in
modo da distinguere la gestione ordinaria
dalla gestione sanitaria, tale allegato non è
richiesto.
14. In relazione a quanto disposto dal comma
6, le regioni adottano misure organizzative
idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei
costi e dei rendimenti dell'attività
amministrativa, della gestione e delle
decisioni organizzative, nonché la corretta
quantificazione delle conseguenze finanziarie
dei provvedimenti legislativi di entrata e di
spesa.
15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori
del bilancio della regione e dei bilanci di cui
all'art. 47.
16. Nella sezione del sito internet della
regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il
bilancio di previsione finanziario, il relativo
documento tecnico di accompagnamento, il
bilancio finanziario gestionale, le variazioni
del bilancio di previsione, le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento, il
bilancio di previsione assestato, il documento
tecnico di accompagnamento assestato e il
bilancio gestionale assestato.
Art. 40. (Equilibrio di bilanci) - 1. Per
ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il
bilancio di previsione è deliberato in pareggio
finanziario di competenza, comprensivo
dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e
del recupero del disavanzo di
amministrazione, garantendo un fondo di
cassa finale non negativo. Inoltre, le
previsioni di competenza relative alle spese
correnti sommate alle previsioni di
competenza relative ai trasferimenti in
c/capitale, al saldo negativo delle partite
finanziarie, alle quote di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui e degli altri prestiti,
con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non
possono essere complessivamente superiori
alle previsioni di competenza dei primi tre
titoli dell'entrata, ai contributi destinati al
rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo
di competenza di parte corrente, salvo le
eccezioni tassativamente indicate nel
principio applicato alla contabilità finanziaria
necessarie a garantire elementi di flessibilità
degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto
del principio dell'integrità. Nelle more
dell'applicazione del capo IV della legge 24
dicembre 2012, n. 243 , il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno può essere
superiore al totale delle entrate che si prevede
di accertare nel medesimo esercizio, purché il
relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre
forme di indebitamento autorizzati con la
legge di approvazione del bilancio nei limiti
di cui all'art. 62.
2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di
amministrazione derivante dal debito
autorizzato e non contratto per finanziare
spesa di investimento, risultante dal
rendiconto 2015, può essere coperto con il
ricorso al debito che può essere contratto solo
per far fronte ad effettive esigenze di cassa.
Art. 41. (Il piano degli indicatori e dei risultati
attesi). - 1. Al fine di consentire la
comparazione dei bilanci, entro 30 giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione e
del rendiconto, la regione presenta un
documento denominato “Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio”
predisposto secondo le modalità previste
dall'art. 18-bis.
Art. 42. (Il risultato di amministrazione). - 1.
Il risultato di amministrazione, distinto in
fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati
agli investimenti e fondi vincolati, è accertato
con l'approvazione del rendiconto della
gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari
al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e
diminuito dei residui passivi. Tale risultato
non comprende le risorse accertate che hanno
finanziato spese impegnate con imputazione
agli esercizi successivi, rappresentate dal
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112 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
fondo pluriennale vincolato determinato in
spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il
risultato di amministrazione non presenti un
importo sufficiente a comprendere le quote
vincolate, destinate ed accantonate, la
differenza è iscritta nel primo esercizio
considerato nel bilancio di previsione, prima
di tutte le spese, come disavanzo da
recuperare, secondo le modalità previste al
comma 12.
2. In occasione dell'approvazione del bilancio
di previsione, è determinato l'importo del
risultato di amministrazione presunto
dell'esercizio precedente cui il bilancio si
riferisce.
3. I fondi accantonati del risultato di
amministrazione comprendono il fondo
crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento
per i residui perenti e gli accantonamenti per
passività potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti sono
costituiti dalle entrate in conto capitale senza
vincoli di specifica destinazione non spese, e
sono utilizzabili con provvedimento di
variazione di bilancio solo a seguito
dell'approvazione del rendiconto.
L'indicazione della destinazione nel risultato
di amministrazione, per le entrate in conto
capitale che hanno dato luogo ad
accantonamento al fondo crediti di dubbia e
difficile esazione, è sospeso, per l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva
riscossione delle stesse. I trasferimenti in
conto capitale non sono destinati al
finanziamento degli investimenti e non
possono essere finanziati dal debito e dalle
entrate in conto capitale destinate al
finanziamento degli investimenti.
5. Costituiscono quota vincolata del risultato
di amministrazione le entrate accertate e le
corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili
generali e applicati individuano un vincolo di
specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti
per il finanziamento di investimenti
determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore
dell'ente per una specifica destinazione;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie,
non aventi natura ricorrente, cui la regione ha
formalmente attribuito una specifica
destinazione. E' possibile attribuire un vincolo
di destinazione alle entrate straordinarie non
aventi natura ricorrente solo se la regione non
ha rinviato la copertura del disavanzo di
amministrazione negli esercizi successivi e ha
provveduto nel corso dell'esercizio alla
copertura di tutti gli eventuali debiti fuori
bilancio.
L'indicazione del vincolo nel risultato di
amministrazione, per le entrate vincolate che
hanno dato luogo ad accantonamento al fondo
crediti di dubbia e difficile esazione, è
sospeso, per l'importo dell'accantonamento,
sino all'effettiva riscossione delle stesse.
6. La quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente,
accertato ai sensi del comma 1, può essere
utilizzata, nel rispetto dei vincoli di
destinazione, con provvedimento di
variazione di bilancio, per le finalità di
seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio
previsti dalla legislazione vigente, ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di
investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a
carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
7. Resta salva la facoltà di impiegare
l'eventuale quota del risultato di
amministrazione “svincolata”, in occasione
dell'approvazione del rendiconto, sulla base
della determinazione dell'ammontare
definitivo della quota del risultato di
amministrazione accantonata per il fondo
crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo
stanziamento riguardante il fondo crediti di
dubbia esigibilità nel bilancio di previsione
dell'esercizio successivo a quello cui il
rendiconto si riferisce.
8. Le quote del risultato di amministrazione
presunto dell'esercizio precedente costituite
da accantonamenti risultanti dall'ultimo
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113 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
consuntivo approvato o derivanti da fondi
vincolati possono essere immediatamente
utilizzate per le finalità cui sono destinate,
attraverso l'iscrizione di tali risorse, come
posta a sé stante dell'entrata, del primo
esercizio del bilancio di previsione o con
provvedimento di variazione al bilancio.
L'utilizzo della quota vincolata o accantonata
del risultato di amministrazione è consentito,
sulla base di una relazione documentata del
dirigente competente, anche in caso di
esercizio provvisorio, esclusivamente per
garantire la prosecuzione o l'avvio di attività
soggette a termini o scadenza, la cui mancata
attuazione determinerebbe danno per l'ente.
9. Se il bilancio di previsione impiega quote
vincolate del risultato di amministrazione
presunto ai sensi del comma 8, entro il 31
gennaio, la Giunta verifica l'importo delle
quote vincolate del risultato di
amministrazione dell'anno precedente sulla
base di un preconsuntivo relativo alle entrate
e alle spese vincolate e approva
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di
previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera
a). Se la quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto è inferiore rispetto
all'importo applicato al bilancio di previsione,
l'ente provvede immediatamente alle
necessarie variazioni di bilancio che adeguano
l'impiego del risultato di amministrazione
vincolato.
10. Le quote del risultato presunto derivante
dall'esercizio precedente, costituite dagli
accantonamenti effettuati nel corso
dell'esercizio precedente, possono essere
utilizzate prima dell'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, per le
finalità cui sono destinate, con provvedimento
di variazione al bilancio, se la verifica di cui
al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al
bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma
4, lettera d), sono effettuate con riferimento a
tutte le entrate e le spese dell'esercizio
precedente e non solo alle entrate e alle spese
vincolate.
11. Le variazioni di bilancio che, in attesa
dell'approvazione del consuntivo, applicano al
bilancio quote vincolate del risultato di
amministrazione, sono effettuate dopo
l'approvazione del prospetto aggiornato del
risultato di amministrazione presunto da parte
della Giunta di cui al comma 10. Le
variazioni consistenti nella mera reiscrizione
di economie di spesa, derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate,
possono essere disposte dai dirigenti se
previsto dall'ordinamento contabile o, in
assenza di norme, dal responsabile
finanziario.
12. L'eventuale disavanzo di amministrazione
accertato ai sensi del comma 1, a seguito
dell'approvazione del rendiconto, al netto del
debito autorizzato e non contratto di cui
all'art. 40, comma 1, è applicato al primo
esercizio del bilancio di previsione
dell'esercizio in corso di gestione. La mancata
variazione di bilancio che, in corso di
gestione, applica il disavanzo al bilancio è
equiparata a tutti gli effetti alla mancata
approvazione del rendiconto di gestione. Il
disavanzo di amministrazione può anche
essere ripianato negli esercizi considerati nel
bilancio di previsione, in ogni caso non oltre
la durata della legislatura regionale,
contestualmente all'adozione di una delibera
consiliare avente ad oggetto il piano di rientro
dal disavanzo nel quale siano individuati i
provvedimenti necessari a ripristinare il
pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al
parere del collegio dei revisori. Ai fini del
rientro, possono essere utilizzate le economie
di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di
quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e
di quelle con specifico vincolo di
destinazione, nonché i proventi derivanti da
alienazione di beni patrimoniali disponibili e
da altre entrate in c/capitale con riferimento a
squilibri di parte capitale.
13. La deliberazione di cui al comma 12
contiene l'impegno formale di evitare la
formazione di ogni ulteriore potenziale
disavanzo, ed è allegata al bilancio di
previsione e al rendiconto, costituendone
parte integrante. Con periodicità almeno
semestrale, il Presidente della giunta
regionale trasmette al Consiglio una relazione
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114 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
riguardante lo stato di attuazione del piano di
rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo
quanto previsto dall'art. 40, comma 2.
14. L'eventuale disavanzo di amministrazione
presunto, accertato ai sensi del comma 2, è
applicato al bilancio di previsione
dell'esercizio successivo secondo le modalità
previste al comma 12. A seguito
dell'approvazione del rendiconto e
dell'accertamento dell'importo definitivo del
disavanzo di amministrazione dell'esercizio
precedente, si provvede alle eventuali ulteriori
iniziative necessarie ai sensi del comma 12.
15. A seguito dell'eventuale accertamento di
un disavanzo di amministrazione presunto,
nell'ambito delle attività previste dal comma 9
effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio,
si provvede alla tempestiva approvazione del
bilancio di previsione. Nelle more
dell'approvazione del bilancio, la gestione
prosegue secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità
finanziaria riguardante la gestione provvisoria
del bilancio.
Art. 43. (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria). - 1. Se il bilancio di previsione
non è approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria.
2. L'esercizio provvisorio del bilancio non
può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli
effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento
contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio
provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento.
Art. 44. (Classificazione delle entrate). - 1.
Nel bilancio della regione le entrate sono
ripartite, secondo le modalità indicate all'art.
15, in:
a) titoli, definiti secondo la fonte di
provenienza delle entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle
entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di
provenienza, ai fini dell'approvazione in
termini di unità di voto.
2. Ai fini della gestione le tipologie sono
ripartite in categorie, in capitoli ed
eventualmente in articoli. Le categorie di
entrata delle regioni sono individuate
dall'elenco di cui all'allegato n. 13.
Nell'ambito delle categorie è data separata
evidenza delle eventuali quote di entrata non
ricorrente. La Giunta, contestualmente alla
proposta di bilancio, trasmette, a fini
conoscitivi, la proposta di articolazione delle
tipologie in categorie.
3. Le entrate in c/capitale e derivanti da debito
sono destinate esclusivamente al
finanziamento di spese di investimento e non
possono essere impiegate per la spesa
corrente.
Art. 45. (Classificazione delle spese). - 1. Le
previsioni di spesa del bilancio di previsione
sono classificate secondo le modalità indicate
all'art. 14 in:
a) missioni, che rappresentano le funzioni
principali e gli obiettivi strategici perseguiti
dalle regioni, utilizzando risorse finanziarie,
umane e strumentali ad esse destinate;
b) programmi, che rappresentano gli aggregati
omogenei di attività volte a perseguire gli
obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai
fini dell'approvazione in termini di unità di
voto. I programmi sono ripartiti in titoli e
sono raccordati alla relativa codificazione
COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo
le corrispondenze individuate nel glossario, di
cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce
parte integrante dell'allegato n. 14.
2. Ai fini della gestione, i programmi sono
ripartiti in macroaggregati, capitoli ed
eventualmente in articoli. I macroaggregati di
spesa delle regioni sono individuati
dall'elenco di cui all'allegato n. 14. La Giunta,
contestualmente alla proposta di bilancio,
trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di
articolazione dei programmi in
macroaggregati.
Art. 46. (Fondo crediti di dubbia esigiblità). -
1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”,
all'interno del programma fondo crediti di
dubbia esigibilità, è stanziato
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115 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
l'accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità, il cui ammontare è determinato in
considerazione dell'importo degli
stanziamenti di entrata di dubbia e difficile
esazione, secondo le modalità indicate nel
principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente
decreto.
2. Una quota del risultato di amministrazione
è accantonata per il fondo crediti di dubbia
esigibilità, il cui ammontare è determinato,
secondo le modalità indicate nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4/2 al presente decreto, in
considerazione dell’ammontare dei crediti di
dubbia e difficile esazione, e non può essere
destinata ad altro utilizzo.
3. E' data facoltà alle regioni di stanziare nella
missione “Fondi e accantonamenti”,
all'interno del programma “Altri fondi”,
ulteriori accantonamenti riguardanti passività
potenziali, sui quali non è possibile impegnare
e pagare. A fine esercizio, le relative
economie di bilancio confluiscono nella quota
accantonata del risultato di amministrazione,
immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto
previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si
accerta che la spesa potenziale non può più
verificarsi, la corrispondente quota del
risultato di amministrazione è liberata dal
vincolo.
Art. 47. (Sistemi contabili degli organismi e
degli enti strumentali della regione. Spese
degli enti locali). - 1. Per conseguire i propri
obiettivi, la regione si avvale di organismi e di
enti strumentali, distinti nelle tipologie,
definite in corrispondenza delle missioni del
bilancio, di cui all'art. 11-ter, comma 3.
2. Gli organismi strumentali della regione
sono costituiti dalle sue articolazioni
organizzative, anche a livello territoriale,
dotate di autonomia gestionale e contabile,
prive di personalità giuridica, escluso il
consiglio regionale, al quale si applica l'art.
67. Gli organismi strumentali della regione
adottano il medesimo sistema contabile della
regione e adeguano la propria gestione alle
disposizioni del presente decreto.
3. Gli organismi strumentali delle regioni che
svolgono la funzione di organismo pagatore
dei fondi europei trasmettono il proprio
bilancio di previsione, le variazioni di
bilancio, il consuntivo ed i dati concernenti le
operazioni gestionali alla banca dati unitaria
delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'
art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e
modalità definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, e non sono
compresi nel rendiconto consolidato di cui
all'art. 11, commi 8 e 9. Il consuntivo degli
organismi pagatori dei fondi UE partecipa al
bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis.
4. Gli enti strumentali della regione sono le
aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati di
personalità giuridica, definiti dall'art. 11-ter.
Gli enti strumentali in contabilità finanziaria
adottano il medesimo sistema contabile della
regione e adeguano la propria gestione alle
disposizioni del presente decreto. Gli enti
strumentali della regione in contabilità
economico-patrimoniale adeguano il proprio
sistema contabile ai principi di cui all'art. 17.
5. I bilanci degli enti e degli organismi, in
qualunque forma costituiti, strumentali della
regione, sono approvati annualmente nei
termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e
dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito
internet della regione.
Art. 48. (Fondi di riserva). - 1. Nel bilancio
regionale sono iscritti:
a) nella parte corrente, un «fondo di riserva
per spese obbligatorie» dipendenti dalla
legislazione in vigore. Le spese obbligatorie
sono quelle relative al pagamento di stipendi,
assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese
per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese
per ammortamenti di mutui, nonché quelle
così identificative per espressa disposizione
normativa;
b) nella parte corrente, un «fondo di riserva
per spese impreviste» per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino le spese di cui
alla lettera a), e che, comunque, non
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116 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
impegnino i bilanci futuri con carattere di
continuità;
c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa di cui al comma 3.
2. L'ordinamento contabile della regione
disciplina le modalità e i limiti del prelievo di
somme dai fondi di cui al comma 1,
escludendo la possibilità di utilizzarli per
l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal
fondo di cui al comma 1, lettera a), sono
disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal
fondo di cui al comma 1, lettera b), sono
disposti con delibere della giunta regionale.
3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per
un importo definito in rapporto alla
complessiva autorizzazione a pagare ivi
disposta, secondo modalità indicate
dall'ordinamento contabile regionale in
misura non superiore ad un dodicesimo e i cui
prelievi e relative destinazioni ed integrazioni
degli altri programmi di spesa, nonché dei
relativi capitoli del bilancio di cassa, sono
disposti con decreto dirigenziale.
Art. 49. (Fondi speciali). - 1. Nel bilancio
regionale possono essere iscritti uno o più
fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri
derivanti da provvedimenti legislativi
regionali che si perfezionino dopo
l'approvazione del bilancio.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono
utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa;
ma solo ai fini del prelievo di somme da
iscrivere in aumento alle autorizzazioni di
spesa dei programmi esistenti o dei nuovi
programmi dopo l'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che autorizzano le
spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti
distinti a seconda che siano destinati al
finanziamento di spese correnti o di spese in
conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al
termine dell'esercizio secondo le modalità di
cui al comma 2, costituiscono economie di
spesa.
5. Ai fini della copertura finanziaria di spese
derivanti da provvedimenti legislativi non
approvati entro il termine dell'esercizio
relativo, ma in corso di approvazione da parte
del Consiglio, può farsi riferimento alle quote
non utilizzate dei relativi fondi speciali di
detto esercizio. A tal fine, le economie di
spesa derivanti dalle quote non utilizzate di
tali fondi speciali costituiscono una quota
accantonata del risultato di amministrazione,
destinata alla copertura finanziaria di spese
derivanti dai relativi provvedimenti
legislativi, purché tali provvedimenti siano
approvati entro il termine dell'esercizio
immediatamente successivo.
Art. 50. (Assestamento del bilancio). - 1.
Entro il 31 luglio, la regione approva con
legge l'assestamento delle previsioni di
bilancio, anche sulla scorta della consistenza
dei residui attivi e passivi, del fondo
pluriennale vincolato e del fondo crediti di
dubbia esigibilità, accertati in sede di
rendiconto dall'esercizio scaduto il 31
dicembre precedente, fermi restando i vincoli
di cui all'art. 40.
2. La legge di assestamento del bilancio dà
atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio e, in caso di accertamento negativo,
assume i necessari provvedimenti di
riequilibrio.
3. Alla legge di assestamento è allegata una
nota integrativa nella quale sono indicati:
a) la destinazione del risultato economico
dell'esercizio precedente o i provvedimenti
atti al contenimento e assorbimento del
disavanzo economico;
b) la destinazione della quota libera del
risultato di amministrazione;
c) le modalità di copertura dell'eventuale
disavanzo di amministrazione tenuto conto
della struttura e della sostenibilità del ricorso
all'indebitamento, con particolare riguardo ai
contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla
conformità dei relativi oneri alle condizioni
previste dalle convenzioni con gli istituti
bancari e i valori di mercato, evidenziando gli
oneri sostenuti in relazione ad eventuali
anticipazioni di cassa concesse dall'istituto
tesoriere.
Art. 51. (Variazioni del bilancio di previsione,
del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio gestionale). - 1. Nel corso
LEGGI D
'ITALIA
117 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
dell'esercizio, il bilancio di previsione può
essere oggetto di variazioni autorizzate con
legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione riguardanti:
a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio,
per l'iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici
nonché per l'iscrizione delle relative spese,
quando queste siano tassativamente regolate
dalla legislazione in vigore;
b) variazioni compensative tra le dotazioni
delle missioni e dei programmi riguardanti
l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate,
nel rispetto della finalità della spesa definita
nel provvedimento di assegnazione delle
risorse, o qualora le variazioni siano
necessarie per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o
da altri strumenti di programmazione
negoziata;
c) variazioni compensative tra le dotazioni
delle missioni e dei programmi limitatamente
alle spese per il personale, conseguenti a
provvedimenti di trasferimento del personale
all'interno dell'amministrazione;
d) variazioni compensative tra le dotazioni di
cassa delle missioni e dei programmi di
diverse missioni;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale
di cui all'art. 3, comma 4;
f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo
di riserva per le spese impreviste di cui all'art.
48, lettera b);
g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della
quota accantonata del risultato di
amministrazione riguardante i residui perenti.
3. L'ordinamento contabile regionale
disciplina le modalità con cui la giunta
regionale o il Segretario generale, con
provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del bilancio gestionale che non
sono di competenza dei dirigenti e del
responsabile finanziario.
4. Salva differente previsione definita dalle
Regioni nel proprio ordinamento contabile, i
dirigenti responsabili della spesa o, in assenza
di disciplina, il responsabile finanziario della
regione possono effettuare variazioni del
bilancio gestionale compensative fra capitoli
di entrata della medesima categoria e fra i
capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato, le variazioni di bilancio
riguardanti la mera reiscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a
entrate vincolate, secondo le modalità previste
dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni
necessarie per l'adeguamento delle previsioni,
compresa l'istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le
operazioni per conto di terzi, le variazioni
degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai
conti di tesoreria statale intestati all'ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all'ente,
e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo
pluriennale vincolato escluse quelle previste
dall'art. 3, comma 4, di competenza della
giunta. Salvo differente autorizzazione della
giunta, con riferimento ai macro aggregati
riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi
agli investimenti e ai trasferimenti in conto
capitale, i dirigenti responsabili della spesa o,
in assenza di disciplina, il responsabile
finanziario, possono effettuare variazioni
compensative solo dei capitoli di spesa
appartenenti al medesimo macroaggregato e
al medesimo codice di quarto livello del piano
dei conti.
5. Sono vietate le variazioni amministrative
compensative tra macroaggregati appartenenti
a titoli diversi e spostamenti di somme tra
residui e competenza.
6. Nessuna variazione al bilancio può essere
approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui
il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:
a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al
comma 2, lettera a);
b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi
non previsti dalla lettera a) con stanziamento
pari a zero, a seguito di accertamento e
riscossione di entrate non previste in bilancio,
secondo le modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria;
LEGGI D
'ITALIA
118 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
c) le variazioni del fondo pluriennale
vincolato;
d) le variazioni necessarie per consentire la
reimputazione di obbligazioni già assunte agli
esercizi in cui sono esigibili;
e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese
obbligatorie, per le spese impreviste, per
l'utilizzo della quota accantonata del risultato
di amministrazione riguardante i residui
perenti e le spese potenziali;
f) le variazioni necessarie alla reimputazione
agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate già
assunte e, se necessario, delle spese correlate;
g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui
al comma 2, lettera d);
h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti
i versamenti ai conti correnti di tesoreria
statale intestati all'ente e i versamenti a
depositi bancari intestati all'ente.
7. I provvedimenti amministrativi che
dispongono le variazioni al bilancio di
previsione e, nei casi previsti dal presente
decreto, non possono disporre variazioni del
documento tecnico di accompagnamento o del
bilancio gestionale.
8. Salvo quanto disposto dal presente articolo
e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le
variazioni compensative degli stanziamenti di
competenza da un programma all'altro del
bilancio con atto amministrativo.
9. Le variazioni al bilancio di previsione sono
trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di
cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o
al provvedimento di approvazione della
variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro
riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale
vincolato effettuate nel corso dell'esercizio
finanziario.
10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono
applicate le norme concernenti le variazioni di
bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva
la disciplina del fondo pluriennale vincolato e
del riaccertamento straordinario dei residui.
Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014 adottano la
disciplina prevista dal presente articolo a
decorrere dal 1° gennaio 2015.
Art. 52. (La gestione delle entrate e delle
spese). - 1. La gestione delle entrate si attua
attraverso le fasi dell'accertamento, della
riscossione e del versamento.
2. La gestione delle spese si attua attraverso le
fasi dell'impegno, della liquidazione,
dell'ordinazione e del pagamento.
Art. 53. (Accertamenti). - 1. Tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate
attive, da cui derivano entrate per la regione,
devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l'obbligazione è
perfezionata, con imputazione all'esercizio in
cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo
le modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato
n. 4/2. Le entrate sono registrate nelle
scritture contabili anche se non determinano
movimenti di cassa effettivi.
2. L'accertamento costituisce la prima fase
della gestione dell'entrata con la quale il
funzionario competente, sulla base di idonea
documentazione verifica la ragione del credito
e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico
che dà luogo all'obbligazione attiva
giuridicamente perfezionata, individua il
debitore, quantifica la somma da incassare,
individua la relativa scadenza, e registra il
diritto di credito imputandolo contabilmente
all'esercizio finanziario nel quale viene a
scadenza. Non possono essere riferite ad un
determinato esercizio finanziario le entrate il
cui diritto di credito non venga a scadenza
nello stesso esercizio finanziario. E’ vietato
l'accertamento attuale di entrate future.
Art. 54. (La riscossione). - 1. La riscossione
consiste nel materiale introito da parte del
tesoriere o di altri eventuali incaricati della
riscossione delle somme dovute all'ente.
2. La riscossione è disposta a mezzo di
ordinativo di incasso, fatto pervenire al
tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla
convenzione di tesoreria, anche nei casi in cui
l'entrata non dà luogo ad effettivi movimenti
di cassa.
LEGGI D
'ITALIA
119 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal
responsabile del servizio finanziario o da un
suo delegato e contiene almeno:
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) l'indicazione del titolo e della tipologia di
bilancio cui è riferita l'entrata, con le relative
codifiche, distintamente per residui o
competenza;
e) i codici della transazione elementare di cui
agli articoli da 5 a 7, inseriti nei campi liberi
dell'ordinativo a disposizione dell'ente, non
gestiti dal tesoriere;
f) il numero progressivo;
g) l'esercizio finanziario e la data di
emissione;
h) la codifica SIOPE di cui all' art. 14 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Il tesoriere deve accettare, senza
pregiudizio per i diritti della regione, la
riscossione di ogni somma, versata in favore
della regione, ivi comprese le entrate di cui al
comma 6, anche senza la preventiva
emissione di ordinativo d'incasso. In tale
ipotesi, il tesoriere ne dà immediata
comunicazione alla regione, richiedendo la
regolarizzazione. La regione procede alla
regolarizzazione dell'incasso entro i
successivi 60 giorni.
5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono
ad entrate di competenza dell'esercizio in
corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai
residui, garantendone la numerazione unica
per esercizio e progressiva. Entrambi sono
imputati contabilmente all'esercizio in cui il
tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa
comunicazione è pervenuta nell'esercizio
successivo.
6. Gli incassi derivanti dalle accensioni di
prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di cassa.
7. E’ vietata l'imputazione provvisoria degli
incassi in attesa di regolarizzazione alle
partite di giro.
8. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il
termine dell'esercizio sono restituiti dal
tesoriere alla regione per l'annullamento e la
successiva emissione nell'esercizio successivo
in conto residui.
9. I codici di cui al comma 3, lettera e),
possono essere applicati all'ordinativo di
incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Art. 55. (Il versamento) - 1. Il versamento
costituisce l'ultima fase dell'entrata,
consistente nel trasferimento delle somme
riscosse nelle casse della regione.
2. Gli incaricati della riscossione interni ed
esterni, versano al tesoriere le somme riscosse
nei termini e nei modi fissati dai regolamenti
di contabilità e dagli accordi convenzionali.
3. Gli incaricati interni, designati con
provvedimento formale della regione, versano
le somme riscosse presso la tesoreria della
regione con cadenza stabilita dall'ordinamento
contabile regionale, non superiore ai quindici
giorni lavorativi.
Art. 56. (Impegni di spesa). - 1. Tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate
passive, da cui derivano spese per la regione,
devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l'obbligazione è
perfezionata, con imputazione all'esercizio in
cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo
le modalità previste, dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato
n. 4/2. Le spese sono registrate nelle scritture
contabili anche se non determinano
movimenti di cassa effettivi.
2. L'impegno costituisce la fase della spesa
con la quale viene riconosciuto il
perfezionamento di un'obbligazione giuridica
passiva, ed è determinata la ragione del
debito, la somma da pagare, il soggetto
creditore, la specificazione del vincolo
costituito sullo stanziamento di bilancio e la
data di scadenza.
3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti
dei rispettivi stanziamenti di competenza del
bilancio di previsione, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.
Gli impegni riguardanti le partite di giro e i
rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono
assunti in relazione alle esigenze della
gestione.
4. Durante la gestione, con riferimento agli
stanziamenti del bilancio di previsione,
LEGGI D
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120 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
possono essere prenotati impegni relativi a
procedure in via di espletamento. I
provvedimenti relativi, per i quali entro il
termine dell'esercizio non è stata assunta dalla
regione l'obbligazione di spesa verso i terzi,
decadono e costituiscono economia di
bilancio, concorrendo alla determinazione del
risultato di amministrazione di cui all'art. 42.
Le economie riguardanti le spese di
investimento per lavori pubblici di cui all' art.
3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante codice dei contratti
pubblici, esigibili negli esercizi successivi,
effettuate sulla base della gara per
l'affidamento dei lavori, formalmente indetta
ai sensi dell' art. 53, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006
concorrono alla determinazione del fondo
pluriennale vincolato. In assenza di
aggiudicazione definitiva, entro l'anno
successivo le economie di bilancio
confluiscono nell'avanzo di amministrazione
vincolato per la riprogrammazione
dell'intervento in c/capitale ed il fondo
pluriennale è ridotto di pari importo.
5. Costituiscono economia le minori spese
sostenute rispetto all'impegno assunto nel
corso dell'esercizio, verificate con la
conclusione della fase della liquidazione.
6. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il funzionario
della Regione che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica; la violazione
dell'obbligo di accertamento di cui al presente
comma comporta responsabilità disciplinare
ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di
bilancio, per ragioni sopravvenute, non
consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune
iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la
formazione di debiti pregressi.
7. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti
e contributi ad amministrazioni pubbliche,
somministrazioni, forniture, appalti e
prestazioni professionali, il responsabile del
procedimento di spesa comunica al
destinatario della spesa le informazioni
relative all'impegno. La comunicazione
dell'avvenuto impegno delle spese riguardanti
somministrazioni, forniture e prestazioni
professionali è effettuata contestualmente
all'ordinazione della prestazione con
l'avvertenza che la successiva fattura deve
essere completata con gli estremi della
suddetta comunicazione. In mancanza della
comunicazione, il terzo interessato ha facoltà
di non eseguire la prestazione sino a quando i
dati non gli vengano comunicati.
8. L'ordinamento contabile della regione
disciplina le modalità attraverso le quali le
fatture o i documenti contabili equivalenti che
attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato
di avanzamento di lavori, la prestazione di
servizi nei confronti dell'ente, sono annotate
entro 10 giorni nel registro delle fatture
ricevute secondo le modalità previste dall' art.
42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 . Per il protocollo
di tali documenti è istituito un registro unico
nel rispetto della disciplina in materia di
documentazione amministrativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 , ed è esclusa la
possibilità di ricorrere a registri di settore o di
reparto.
Art. 57. (Liquidazione della spesa). - 1. La
liquidazione costituisce la fase del
procedimento di spesa con la quale, in base ai
documenti ed ai titoli atti a comprovare il
diritto del creditore, si determina la somma da
pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno
definitivo assunto.
2. La liquidazione è una registrazione
contabile effettuata quando l'obbligazione
diviene effettivamente esigibile, a seguito
della acquisizione completa della
documentazione necessaria a comprovare il
diritto del creditore e a seguito del riscontro
operato sulla regolarità della fornitura o della
prestazione e sulla rispondenza della stessa ai
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini
ed alle condizioni pattuite.
LEGGI D
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121 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
Art. 58. (Il pagamento della spesa). - 1. Il
pagamento delle spese è ordinato al tesoriere
entro i limiti delle previsioni di cassa,
mediante l'emissione di mandati di pagamento
numerati in ordine progressivo e
contrassegnati da evidenze informatiche del
capitolo. Gli stanziamenti riguardanti i
rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le
partite di giro non costituiscono limite ai
pagamenti.
2. Al pagamento delle spese, conseguenti alle
deliberazioni o agli atti con i quali sono
assunti i relativi impegni, si provvede
esclusivamente se tali deliberazioni o atti
siano divenuti esecutivi, ovvero risultino
immediatamente eseguibili.
3. I mandati di pagamento sono firmati dal
responsabile del servizio finanziario o da un
suo delegato e contengono almeno i seguenti
elementi:
a) il numero progressivo del mandato per
esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) l'indicazione della missione, del
programma e del titolo di bilancio cui è
riferita la spesa, distintamente per residui o
competenza, e della relativa disponibilità in
termini di cassa;
d) l'indicazione del creditore e, se si tratta di
persona diversa, del soggetto tenuto a
rilasciare quietanza, nonché il relativo codice
fiscale o la partita IVA;
e) l'ammontare della somma dovuta e la
scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia
stata concordata con il creditore;
f) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo
che legittima l'erogazione della spesa;
g) le modalità di pagamento se richieste dal
creditore;
h) la codifica SIOPE di cui all' art. 14 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
i) i codici della transazione elementare di cui
agli articoli da 5 a 7, inseriti nei campi liberi
del mandato a disposizione dell'ente, non
gestiti dal tesoriere;
j) il codice che identifica le spese non
soggette al controllo dei dodicesimi previsto
dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2, in caso di
esercizio provvisorio.
4. I codici di cui al comma 3, lettera i),
possono essere applicati al mandato a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
5. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da
obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo,
da delegazioni di pagamento e da altri
obblighi di legge, anche in assenza della
preventiva emissione del relativo mandato di
pagamento. Entro trenta giorni, la regione
emette il relativo mandato ai fini della
regolarizzazione.
6. I mandati che si riferiscono alla
competenza sono tenuti distinti da quelli
relativi ai residui, garantendone la
numerazione unica per esercizio e
progressiva. Entrambi sono imputati
all'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti,
anche se la relativa comunicazione è
pervenuta nell'esercizio successivo.
7. E’ vietata l'imputazione provvisoria dei
pagamenti in attesa di regolarizzazione alle
partite di giro.
8. I mandati di pagamento, non pagati entro il
termine dell'esercizio, sono commutati dal
tesoriere, nelle forme e nelle modalità previste
dalla legge, in assegni postali localizzati o
altri mezzi equipollenti offerti dal sistema
bancario o postale, al fine di rendere
possibile, al 31 dicembre di ciascun anno, la
parificazione dei mandati emessi dall'ente con
quelli pagati dal tesoriere.
Art. 59. (Modalità di estinzione dei titoli di
pagamento). - 1. Le regioni possono disporre,
su richiesta scritta del creditore e con spese a
suo carico, che i mandati di pagamento siano
estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale
intestato al creditore;
b) commutazione in vaglia cambiario o in
assegno circolare, non trasferibile, all'ordine
del creditore;
c) accreditamento in conto corrente bancario;
d) altre forme di pagamento previste dai
sistemi bancari e postali.
2. Le dichiarazioni di accreditamento o di
commutazione, che sostituiscono la quietanza
del creditore, devono risultare da annotazione
LEGGI D
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122 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
sul mandato di pagamento, o su evidenze
informatiche, recante gli estremi relativi alle
operazioni
Art. 60. (Gestione dei residui). - 1.
Costituiscono residui attivi le somme
accertate e non riscosse e versate entro il
termine dell'esercizio, da iscriversi nel
bilancio di previsione dell'esercizio
successivo.
2. Costituiscono residui passivi le somme
impegnate a norma dell'art. 56,liquidate o
liquidabili, e non pagate entro il termine
dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di
previsione dell'esercizio successivo. Non è
ammessa la conservazione nel conto dei
residui di somme non impegnate a norma
dell'art. 56.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto, non è consentita la
cancellazione dei residui passivi dalle
scritture contabili per perenzione. L'istituto
della perenzione amministrativa si applica per
l'ultima volta in occasione della
predisposizione del rendiconto dell'esercizio
2014. A tal fine, una quota del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2014 è
accantonata per garantire la copertura della
reiscrizione dei residui perenti, per un importo
almeno pari all'incidenza delle richieste di
reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre
esercizi rispetto all'ammontare dei residui
perenti e comunque incrementando
annualmente l'entità dell'accantonamento di
almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento
dell'ammontare dei residui perenti.
4. La gestione della competenza è separata da
quella dei residui.
5. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio
sono trasferiti ai corrispondenti capitoli
dell'esercizio successivo, separatamente dagli
stanziamenti di competenza dello stesso.
6. Tutte le somme iscritte tra le entrate di
competenza del bilancio e non accertate entro
il termine dell'esercizio costituiscono minori
accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale
titolo concorrono a determinare i risultati
finali della gestione.
7. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti
di competenza del bilancio e non impegnate, a
norma dell'art. 56, entro il termine
dell'esercizio costituiscono economia di spesa
e a tale titolo concorrono a determinare i
risultati finali della gestione, escluse le
somme iscritte negli stanziamenti relativi ai
fondi pluriennali vincolati in corrispondenza
di impegni imputati agli esercizi successivi.
Art. 61. (Fondi statali per interventi speciali).
- 1. Nel caso di assegnazioni dello Stato per
interventi speciali, la regione ha facoltà di
stanziare e di erogare somme eccedenti quelle
assegnate dallo Stato, di compensare tali
maggiori spese con minori erogazioni per lo
stesso scopo nei due esercizi immediatamente
successivi.
Art. 62. (Mutui e altre forme di
indebitamento). - 1. Il ricorso al debito da
parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 40, comma 2, è ammesso
esclusivamente nel rispetto di quanto previsto
dalle leggi vigenti in materia, con particolare
riferimento agli articoli 81 e 119 della
Costituzione, all' art. 3, comma 16, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere
dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10
della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
2. Non può essere autorizzata la contrazione
di nuovo indebitamento, se non è stato
approvato dal consiglio regionale il
rendiconto dell'esercizio di due anni
precedenti a quello al cui bilancio il nuovo
indebitamento si riferisce.
3. L'autorizzazione all'indebitamento,
concessa con la legge di approvazione del
bilancio o con leggi di variazione del
medesimo, decade al termine dell'esercizio
cui il bilancio si riferisce.
4. Le entrate derivanti da operazioni di debito
sono immediatamente accertate a seguito del
perfezionamento delle relative obbligazioni,
anche se non sono riscosse, e sono imputate
agli esercizi in cui è prevista l’effettiva
erogazione del finanziamento.
Contestualmente è impegnata la spesa
complessiva riguardante il rimborso dei
prestiti, con imputazione agli esercizi secondo
il piano di ammortamento, distintamente per
la quota interessi e la quota capitale.
LEGGI D
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123 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
5. Le somme iscritte nello stato di previsione
dell'entrata in relazione ad operazioni di
indebitamento autorizzate, ma non
perfezionate entro il termine dell'esercizio,
costituiscono minori entrate rispetto alle
previsioni.
6. Le regioni possono autorizzare nuovo
debito solo se l'importo complessivo delle
annualità di ammortamento per capitale e
interesse dei mutui e delle altre forme di
debito in estinzione nell'esercizio considerato,
al netto dei contributi erariali sulle rate di
ammortamento dei mutui in essere al
momento della sottoscrizione del
finanziamento e delle rate riguardanti debiti
espressamente esclusi dalla legge, non supera
il 20 per cento dell'ammontare complessivo
delle entrate del titolo “Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e perequativa”
al netto di quelle della tipologia “Tributi
destinati al finanziamento della sanità” ed a
condizione che gli oneri futuri di
ammortamento trovino copertura nell'ambito
del bilancio di previsione della regione stessa,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma
2-bis, della legge n. 183 del 2011 . Nelle
entrate di cui al periodo precedente, sono
comprese le risorse del fondo di cui all' art.
16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 , alimentato dalle
compartecipazioni al gettito derivante dalle
accise. Concorrono al limite di indebitamento
le rate sulle garanzie prestate dalla regione a
favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle
leggi vigenti, salvo quelle per le quali la
regione ha accantonato l'intero importo del
debito garantito.
Il limite è determinato anche con riferimento
ai finanziamenti imputati contabilmente agli
esercizi successivi.
7. In caso di superamento del limite di cui al
comma 6, determinato dalle garanzie prestate
dalla regione alla data del 31 dicembre 2014,
la regione non può assumere nuovo debito
fino a quando il limite non risulta rispettato.
8. La legge regionale che autorizza il ricorso
al debito deve specificare l'incidenza
dell'operazione sui singoli esercizi finanziari
futuri, nonché i mezzi necessari per la
copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre,
per i prestiti obbligazionari, che
l'effettuazione dell'operazione sia deliberata
dalla giunta regionale, che ne determina le
condizioni e le modalità.
9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle
Regioni, si applica il trattamento fiscale
previsto per i corrispondenti atti
dell'Amministrazione dello Stato.
Art. 63. (Rendiconto generale). - 1. I risultati
della gestione sono dimostrati nel rendiconto
generale annuale della regione.
2. Il rendiconto generale, composto dal conto
del bilancio relativo alla gestione finanziaria,
dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti
il quadro generale riassuntivo e la verifica
degli equilibri, dal conto economico e dallo
stato patrimoniale, è predisposto secondo lo
schema di cui all'allegato n. 10 al presente
decreto.
3. Contestualmente al rendiconto, la regione
approva il rendiconto consolidato,
comprensivo dei risultati del consiglio
regionale e degli eventuali organismi
strumentali secondo le modalità previste
dall'art. 11, commi 8 e 9.
4. Al rendiconto della gestione sono allegati i
documenti previsti dall'art. 11, comma 4,
l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di
riserva per spese impreviste di cui all'art. 48,
comma 1, lettera b), con l'indicazione dei
motivi per i quali si è proceduto ai
prelevamenti e il prospetto relativo alla
gestione del perimetro sanitario di cui all'art.
20, comma 1.
5. Il conto del bilancio dimostra i risultati
finali della gestione rispetto alle
autorizzazioni contenute nel primo esercizio
considerato nel bilancio di previsione. Per
ciascuna tipologia di entrata e per ciascun
programma della spesa, il conto del bilancio
comprende, distintamente per residui e
competenza:
a) per l'entrata le somme accertate, con
distinzione della parte riscossa e di quella
ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con
distinzione della parte pagata, di quella ancora
LEGGI D
'ITALIA
124 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
da pagare e di quella impegnata con
imputazione agli esercizi successivi, che
costituisce il fondo pluriennale vincolato.
6. Il conto economico evidenzia i componenti
positivi e negativi della gestione di
competenza economica dell'esercizio
considerato, rilevati dalla contabilità
economico-patrimoniale, nel rispetto del
principio contabile generale n. 17 di cui
all'allegato n. 1 e dei principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale di cui
all'allegato n. 4/3.
7. Lo stato patrimoniale rappresenta la
consistenza del patrimonio al termine
dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è
costituito dal complesso dei beni e dei
rapporti giuridici, attivi e passivi, di
pertinenza della regione, ed attraverso la cui
rappresentazione contabile è determinata la
consistenza netta della dotazione patrimoniale
comprensiva del risultato economico
dell'esercizio. Le regioni includono nel conto
del patrimonio anche:
a) i beni del demanio, con specifica
distinzione, ferme restando le caratteristiche
proprie, in relazione alle disposizioni del
codice civile. Le regioni valutano i beni del
demanio e del patrimonio, comprensivi delle
relative manutenzioni straordinarie, secondo
le modalità previste dal principio applicato
della contabilità economico-patrimoniale di
cui all'allegato n. 4/3;
b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del
bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione. Al rendiconto della gestione è
allegato l'elenco di tali crediti distintamente
rispetto a quello dei residui attivi.
8. In attuazione del principio contabile
generale della competenza finanziaria allegato
al presente decreto, le regioni, prima di
inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto
della gestione, provvedono al riaccertamento
degli stessi, consistente nella revisione delle
ragioni del mantenimento in tutto o in parte
dei residui.
9. Possono essere conservate tra i residui
attivi le entrate accertate esigibili
nell'esercizio di riferimento, ma non incassate.
Possono essere conservate tra i residui passivi
le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel
corso di tale esercizio, ma non pagate. Le
entrate e le spese accertate e impegnate non
esigibili nell'esercizio considerato, sono
immediatamente reimputate all'esercizio in
cui sono esigibili. Le variazioni agli
stanziamenti del fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio in corso e dell'esercizio
precedente necessarie alla reimputazione delle
entrate e delle spese riaccertate sono effettuate
con provvedimento amministrativo della
giunta entro i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente.
10. I residui attivi possono essere ridotti od
eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti
tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a
meno che il costo per tale esperimento superi
l'importo da recuperare.
11. Le variazioni dei residui attivi e passivi e
la loro reimputazione ad altri esercizi in
considerazione del principio generale della
competenza finanziaria di cui all'allegato n.
4/3, formano oggetto di apposito decreto del
responsabile del procedimento, previa
attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il
venir meno delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti posta in essere dalla struttura
regionale competente in materia, sentito il
collegio dei revisori dei conti, che in
proposito manifesta il proprio parere. Dette
variazioni trovano evidenza nel conto
economico e nel risultato di amministrazione,
tenuto conto dell'accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità.
Art. 64. (Gli inventari). - 1.
L'amministrazione del patrimonio delle
regioni è disciplinata dalle norme dello Stato
in materia di beni, salvo quanto previsto nel
presente decreto e dai principi contabili
applicati.
2. Gli inventari costituiscono la principale
fonte descrittiva e valutativa dello stato
patrimoniale.
3. I beni sono valutati secondo le norme del
codice civile e conformemente ai criteri di
iscrizione e valutazione di cui al principio
applicato della contabilità economico-
patrimoniale (allegato n. 4/3), salvo quanto
LEGGI D
'ITALIA
125 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
previsto per gli eventuali beni della gestione
sanitaria accentrata dal titolo II.
4. Almeno ogni cinque anni, per i beni mobili,
ed ogni dieci anni, per gli immobili, la
regione provvede alla ricognizione e al
conseguente rinnovo degli inventari.
5. Nel proprio ordinamento contabile le
regioni disciplinano le modalità di
inventariazione, di classificazione e di
gestione dei beni, nonché la nomina dei
consegnatari dei beni mobili, nel rispetto dei
principi contabili applicati.
Art. 65. (Rendiconti degli enti strumentali
della regione e spese degli enti locali). - 1. I
rendiconti degli enti e degli organismi, in
qualunque forma costituiti, strumentali della
regione sono sottoposti al Consiglio
regionale, entro i termini e per le
determinazioni previsti dallo statuto e
dall'ordinamento contabile regionale e sono
pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito
internet della regione.
2. I rendiconti degli organismi strumentali e
degli enti di cui al comma 1 che adottano la
contabilità finanziaria sono redatti secondo lo
schema previsto dall'allegato n. 10 al presente
decreto.
Art. 66. (Modalità per la formazione e
l'approvazione del rendiconto). - 1. Il
rendiconto generale della regione è approvato
con legge regionale entro il 31 luglio
dell'anno successivo all'esercizio cui questo si
riferisce. L'ordinamento contabile regionale
disciplina le modalità e i termini per la sua
presentazione al consiglio regionale.
2. Nel sito internet della regione dedicato ai
bilanci è pubblicata la versione integrale del
rendiconto della gestione, comprensivo anche
della gestione in capitoli, con il relativo
allegato concernente la gestione del perimetro
sanitario di cui all'art. 63, comma 4, del
rendiconto consolidato, comprensivo della
gestione in capitoli e del rendiconto
semplificato per il cittadino di cui all'art. 11,
comma 2.
Art. 67. (Autonomia contabile del consiglio
regionale). - 1. Le regioni, sulla base delle
norme dei rispettivi statuti, assicurano
l'autonomia contabile del consiglio regionale,
nel rispetto di quanto previsto dal decreto-
legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213 , e dai principi contabili stabiliti dal
presente decreto riguardanti gli organismi
strumentali.
2. Il consiglio regionale adotta il medesimo
sistema contabile e gli schemi di bilancio e di
rendiconto della regione adeguandosi ai
principi contabili generali e applicati allegati
al presente decreto.
3. La presidenza del consiglio regionale
sottopone all'assemblea consiliare, secondo le
norme previste nel regolamento interno di
questa, il rendiconto del Consiglio regionale.
Le relative risultanze finali confluiscono nel
rendiconto consolidato di cui all'art. 63,
comma 3. Al fine di consentire il predetto
consolidato, l'assemblea consiliare approva il
proprio rendiconto entro il 30 giugno
dell'anno successivo.
Art. 68. (Il bilancio consolidato). - 1. La
regione redige il bilancio consolidato con i
propri enti ed organismi strumentali, aziende,
società controllate e partecipate, secondo le
modalità ed i criteri individuati dal presente
decreto.
2. Gli enti strumentali, le aziende e le società
considerate nel bilancio consolidato della
regione costituiscono il “Gruppo della
regione”.
3. Le regioni adottano lo schema di bilancio
consolidato di cui all'allegato n. 11 del
presente decreto.
4. Al bilancio consolidato del gruppo della
regione sono allegati:
a) la relazione sulla gestione che comprende
la nota integrativa,
b) la relazione del collegio dei revisori dei
conti.
5. Il bilancio consolidato è approvato dal
Consiglio regionale entro il 30 settembre
dell'anno successivo secondo le modalità
previste dalla disciplina contabile della
Regione.
Art. 69. (Servizio di tesoreria della regione). -
1. Il servizio di tesoreria delle regioni è
affidato, in base ad apposita convenzione
sottoscritta dal dirigente competente, a
LEGGI D
'ITALIA
126 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
imprese autorizzate all'esercizio dell'attività
bancaria ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 , e successive
modificazioni.
2. Il servizio è aggiudicato secondo le
modalità previste nell'ordinamento contabile
regionale, previo esperimento di apposita gara
ad evidenza pubblica, con modalità che
rispettino i principi della concorrenza. La
convenzione deve prevedere la partecipazione
alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall' art.
14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni e dai relativi decreti
attuativi.
3. Per eventuali danni causati alla regione o a
terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie
attività e con il proprio patrimonio.
4. Ogni deposito o conto corrente comunque
costituito è intestato alla regione e viene
gestito dal tesoriere
5. La regione può avvalersi dei conti correnti
postali, nonché di conti correnti bancari, per
l'espletamento di particolari servizi. Unico
traente è l'istituto tesoriere, previa emissione
di apposita reversale da parte della regione
almeno ogni 15 giorni
6. Le modalità per l'espletamento del servizio
di tesoreria devono essere coerenti con le
disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive
modificazioni, e relativi decreti attuativi.
7. Il servizio di tesoreria può essere gestito
con modalità e criteri informatici e con l'uso
di ordinativi di pagamento e di riscossione
informatici in luogo di quelli cartacei le cui
evidenze informatiche valgono ai fini della
rendicontazione.
8. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante
i servizi elettronici interbancari danno luogo
al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad
effetto liberatorio per il debitore.
9. Le Regioni possono contrarre anticipazioni
unicamente allo scopo di fronteggiare
temporanee deficienze di cassa, per un
importo non eccedente il 10 per cento
dell'ammontare complessivo delle entrate di
competenza del titolo “Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e perequativa”.
Le anticipazioni devono essere estinte
nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.
10. Gli interessi sulle anticipazioni di
tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle
somme con le modalità previste dalla
convenzione.
11. La regione registra le operazioni di
anticipazione e i relativi rimborsi secondo le
modalità indicate nel principio applicato della
contabilità finanziaria allegato al presente
decreto.
Art. 70. (Cooperazione Stato-Regioni). - 1.
Gli organi statali e le regioni sono tenuti a
fornirsi, reciprocamente e a richiesta, ogni
notizia utile allo svolgimento delle proprie
funzioni nella materia di cui al presente
decreto, nonché a concordare le modalità di
utilizzazione comune dei rispettivi sistemi
informativi e le altre forme di collaborazione.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma
1, le regioni trasmettono alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche tutte le
informazioni previste dall' art. 13 della legge
31 dicembre 2009 n. 196, e accedono alla
medesima banca dati secondo le modalità
previste con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 71. (Responsabilità verso l'ente degli
amministratori e dei dipendenti, competenza
della Corte dei conti e obblighi di denunzia). -
1. Gli amministratori e i dipendenti della
regione, per danni arrecati nell'esercizio delle
loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli
stessi limiti di cui alla legge 14 gennaio 1994,
n. 20 , e successive modificazioni. Si
applicano alle indicate ipotesi di
responsabilità gli istituti processuali valevoli
per i dipendenti delle amministrazioni statali.
Art. 72. (Il Collegio dei revisori dei conti). -
1. Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai
sensi e secondo le modalità previste dall'art.
14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3
agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148 , svolge la funzione di vigilanza sulla
regolarità contabile, finanziaria ed economica
della gestione della regione, delle sue
articolazioni organizzative dotate di
autonomia contabile e di bilancio, compreso il
LEGGI D
'ITALIA
127 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
Consiglio regionale, ove non sia presente un
proprio organo di revisione.
2. Il collegio svolge i compiti previsti dall'
art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011,
n. 123. Restano fermi gli ulteriori
adempimenti previsti dal presente articolo.
L'ordinamento contabile regionale può
prevedere ampliamenti delle funzioni affidate
al collegio dei revisori.
3. Nello svolgimento dell'attività di controllo,
il collegio si conforma ai principi di
onorabilità, professionalità e indipendenza
previsti dall'art. 2387 del codice civile.
4. Al fine di garantire lo svolgimento delle
proprie funzioni, il collegio dei revisori ha
diritto di accesso agli atti e documenti della
regione. I singoli componenti hanno diritto di
eseguire ispezioni e controlli individuali.
5. Il registro dei verbali è custodito presso la
sede della regione. Copia del verbale è inviata
al presidente della regione, al Consiglio
regionale, alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e al responsabile
finanziario della regione.
Art. 73. (Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio delle Regioni). - 1. Il
Consiglio regionale riconosce con legge, la
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti
da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed
organismi controllati, o, comunque,
dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo
derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme
previste dal codice civile o da norme speciali,
delle società di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione
d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del
preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può
provvedere anche mediante un piano di
rateizzazione, della durata di tre esercizi
finanziari compreso quello in corso,
convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi
le disponibilità finanziarie sufficienti per
effettuare le spese conseguenti al
riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la
Regione è autorizzata a deliberare aumenti,
sino al limite massimo consentito dalla
vigente legislazione, dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite,
nonché ad elevare ulteriormente la misura
dell'imposta regionale di cui all’ art. 17,
comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre
1990, n. 398, fino a un massimo di cinque
centesimi per litro, ulteriori rispetto alla
misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei
debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera
a), il Consiglio regionale provvede entro
sessanta giorni dalla ricezione della relativa
proposta. Decorso inutilmente tale termine, la
legittimità di detto debito si intende
riconosciuta.
Titolo IV - Adeguamento delle disposizioni
riguardanti la finanza regionale e locale.
Art. 74. (Adeguamento dell'ordinamento
contabile degli enti locali). - 1. Nel decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e
successive modificazioni, recante il testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'art. 114:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«L'azienda speciale conforma la propria
gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni, ed ai principi del
codice civile.»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«L'istituzione conforma la propria gestione ai
principi contabili generali e applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e successive modificazioni e integrazioni ed
adotta il medesimo sistema contabile dell'ente
locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale
che si avvale della facoltà di non tenere la
contabilità economico patrimoniale di cui
all'art. 232, comma 3, può imporre alle
LEGGI D
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128 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
proprie istituzioni l'adozione della contabilità
economico-patrimoniale.»;
c) al comma 4, la parola: «informano» è
sostituita dalla seguente: «conformano», e le
parole: «del pareggio di bilancio da perseguire
attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi,
compresi i trasferimenti.» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'equilibrio economico,
considerando anche i proventi derivanti dai
trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione,
l'obbligo del pareggio finanziario.»;
d) al comma 8, dopo le parole: « i seguenti
atti» sono inserite le seguenti: « dell'azienda»;
e) le lettere b), c) e d) del comma 8 sono
sostituite dalle seguenti:
«b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio.»;
f) dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il
seguente:
«8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono
fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da
sottoporre all'approvazione del consiglio
comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno
triennale, che costituisce il documento di
programmazione dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale,
predisposto secondo lo schema di cui
all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni, completo dei
relativi allegati.»;
2) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 147
dopo le parole: «la redazione del bilancio
consolidato» sono inserite le seguenti: «nel
rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni»;
3) al comma 4 dell'art. 147-quater, dopo le
parole: «secondo la competenza economica»
sono inserite le seguenti: «, predisposto
secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni»;
4) all'art. 150:
a) al comma 1, dopo le parole: «dalle
disposizioni di principio del presente testo
unico» sono aggiunte le seguenti: «e del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 .»;
b) il comma 3 è abrogato;
5) l'art. 151 è sostituito dal seguente:
«Art. 151. (Principi generali). - 1. Gli enti
locali ispirano la propria gestione al principio
della programmazione. A tal fine presentano
il Documento unico di programmazione entro
il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i princìpi
contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni. I termini possono
essere differiti con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione è
composto dalla Sezione strategica, della
durata pari a quelle del mandato
amministrativo, e dalla Sezione operativa di
durata pari a quello del bilancio di previsione
finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario
comprende le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi. Le previsioni
riguardanti il primo esercizio costituiscono il
bilancio di previsione finanziario annuale.
4. Il sistema contabile degli enti locali
garantisce la rilevazione unitaria dei fatti
gestionali sotto il profilo finanziario,
economico e patrimoniale, attraverso
l'adozione:
a) della contabilità finanziaria, che ha natura
autorizzatoria e consente la rendicontazione
della gestione finanziaria;
LEGGI D
'ITALIA
129 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
b) della contabilità economico-patrimoniale ai
fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti
economici e patrimoniali dei fatti gestionali e
per consentire la rendicontazione economico e
patrimoniale.
5. I risultati della gestione finanziaria,
economico e patrimoniale sono dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del
bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale.
6. Al rendiconto è allegata una relazione della
Giunta sulla gestione che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri
documenti previsti dall' art. 11, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo
consiliare entro il 30 aprile dell'anno
successivo.
8. Entro il 31 luglio l'ente approva il bilancio
consolidato con i bilanci dei propri organismi
e enti strumentali e delle società controllate e
partecipate, secondo il principio applicato n.
4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 .»;
6) all'art. 152:
a) al comma 1, dopo le parole: «i principi
contabili stabiliti dal presente testo unico»
sono inserite le seguenti: «e dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni»;
b) le lettere a), b), c), d), ed e), del comma 4
sono sostituite dalle seguenti:
«a) art. 177;
b) art. 185, comma 3;
c) articoli 197 e 198;
d) art. 205;
e) articoli 213 e 219»;
7) al comma 4 dell'art. 153, le parole:
«annuale o pluriennale» sono sostituite dalle
seguenti: «di previsione», dopo le parole:
«dello stato di accertamento delle entrate e di
impegno delle spese» sono inserite le
seguenti: «, alla regolare tenuta della
contabilità economico-patrimoniale e» e dopo
la parola: «finanziari» è inserita la seguente:
«e»;
8) all'art. 154:
a) i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai
seguenti
«1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, presso il Ministero
dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la
contabilità degli enti locali.
2. L'Osservatorio ha il compito di
promuovere, in raccordo con la Commissione
per l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali di cui all' art. 3-bis del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, l'adeguamento e la
corretta applicazione dei principi contabili da
parte degli enti locali e di monitorare la
situazione della finanza pubblica locale
attraverso studi ed analisi, anche in relazione
agli effetti prodotti dall'applicazione della
procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all'art. 243-bis. Nell'ambito
dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime
pareri, indirizzi ed orientamenti.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città,
sono disciplinate le modalità di
organizzazione e di funzionamento.»;
4. La partecipazione ai lavori
dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà
diritto ad alcun compenso o rimborso spese.»;
b) il comma 7 è abrogato;
9) all'art. 157:
a) al comma 1, le parole: «25, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive
modificazioni ed integrazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «13, 14 e 15 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 , e successive
modificazioni, e di cui al titolo I del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1
gli enti locali garantiscono la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali attraverso
l'adozione di un piano integrato dei conti,
articolato in piano finanziario, economico e
patrimoniale secondo lo schema di cui
all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni. Il livello minimo di
LEGGI D
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130 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
articolazione del piano dei conti finanziario,
ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli,
ove previsti, del piano esecutivo di gestione è
costituito almeno dal quarto livello.
1-ter. Al fine di garantire la tracciabilità di
tutte le operazioni gestionali e la
movimentazione delle voci del piano dei conti
integrato, ad ogni transazione è attribuita una
codifica da applicare secondo le modalità
previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive integrazioni.
1-quater. Le previsioni di competenza e di
cassa, aggregate secondo l'articolazione del
piano dei conti di quarto livello, ed i risultati
della gestione aggregati secondo
l'articolazione del piano dei conti, sono
trasmessi alla banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche di cui all' art. 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla
base di schemi, tempi e modalità definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.»;
10) l'art. 160 è abrogato;
11) all'art. 162:
a) al comma 1, le parole: «redatto in termini
di competenza, per l'anno successivo,
osservando i princìpi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità. La situazione
corrente, come definita al comma 6 del
presente articolo, non può presentare un
disavanzo» sono sostituite dalle seguenti:
«riferito ad almeno un triennio, comprendente
le previsioni di competenza e di cassa del
primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili
generali e applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il bilancio di previsione è deliberato in
pareggio finanziario complessivo per la
competenza, comprensivo dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione e del recupero
del disavanzo di amministrazione e
garantendo un fondo di cassa finale non
negativo. Inoltre, le previsioni di competenza
relative alle spese correnti sommate alle
previsioni di competenza relative ai
trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo
delle partite finanziarie e alle quote di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui e degli
altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi
anticipati, non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di
competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai
contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e
all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte
corrente e non possono avere altra forma di
finanziamento, salvo le eccezioni
tassativamente indicate nel principio applicato
alla contabilità finanziaria necessarie a
garantire elementi di flessibilità degli equilibri
di bilancio ai fini del rispetto del principio
dell’integrità.»;
12) l'art. 163 è sostituito dal seguente:
«Art. 163. (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria). - 1. Se il bilancio di previsione
non è approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria, gli
enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione o l'esercizio provvisorio, ed
effettuano i pagamenti entro i limiti
determinati dalla somma dei residui al 31
dicembre dell'anno precedente e degli
stanziamenti di competenza al netto del fondo
pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non
sia approvato entro il 31 dicembre e non sia
stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il
bilancio non sia stato approvato entro i
termini previsti ai sensi del comma 3, è
consentita esclusivamente una gestione
provvisoria nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria. Nel corso della gestione
provvisoria l'ente può assumere solo
obbligazioni derivanti da provvedimenti
LEGGI D
'ITALIA
131 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso
della gestione provvisoria l'ente può disporre
pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, per le spese di personale,
di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni,
imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente.
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con
legge o con decreto del Ministro dell'interno
che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151,
primo comma, differisce il termine di
approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomia locale,
in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell'esercizio provvisorio non è consentito il
ricorso all'indebitamento e gli enti possono
impegnare solo spese correnti, le eventuali
spese correlate riguardanti le partite di giro,
lavori pubblici di somma urgenza o altri
interventi di somma urgenza. Nel corso
dell'esercizio provvisorio è consentito il
ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui
all'art. 222.
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria l'ente trasmette al
tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data
del 1° gennaio e gli stanziamenti di
competenza riguardanti l'anno a cui si
riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di
previsione approvato, aggiornati alle
variazioni deliberate nel corso dell'esercizio
precedente, indicanti - per ciascuna missione,
programma e titolo - gli impegni già assunti e
l'importo del fondo pluriennale vincolato.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente,unitamente
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei
mesi precedenti, per ciascun programma, le
spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti
del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti
delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal
limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono
individuati nel mandato attraverso l'indicatore
di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste
dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle
riguardanti le variazioni del fondo pluriennale
vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono
esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate
vincolate già assunte, e delle spese correlate,
nei casi in cui anche la spesa è oggetto di
reimputazione l'eventuale aggiornamento
delle spese già impegnate. Tali variazioni
rilevano solo ai fini della gestione dei
dodicesimi.»;
13) l'art. 164 è sostituito dal seguente:
«Art. 164. - (Caratteristiche del bilancio) - 1.
L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la
tipologia e per la spesa è il programma,
articolato in titoli.
2. Il bilancio di previsione finanziario ha
carattere autorizzatorio, costituendo limite,
per ciascuno degli esercizi considerati:
a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti
le accensioni di prestiti;
b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non
comportano limiti alla gestione le previsioni
riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di
tesoreria e le partite di giro.»;
14) all'art. 165:
a) al comma 1, la parola: «annuale» è
sostituita dalla seguente: «finanziario», dopo
LEGGI D
'ITALIA
132 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
le parole: «all'entrata ed alla spesa» sono
inserite le seguenti: «ed è redatto secondo lo
schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.»;
b) i commi da 2 a 14 sono sostituiti dai
seguenti:
«2. Le previsioni di entrata del bilancio di
previsione sono classificate, secondo le
modalità indicate all' art. 15 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:
a) titoli, definiti secondo la fonte di
provenienza delle entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle
entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di
provenienza.
3. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo
di gestione, le tipologie sono ripartite in
categorie, in capitoli ed eventualmente in
articoli. Le categorie di entrata degli enti
locali sono individuate nell'elenco di cui
all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni. Nell'ambito delle categorie è
data separata evidenza delle eventuali quote di
entrata non ricorrente. La Giunta,
contestualmente alla proposta di bilancio,
trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di
articolazione delle tipologie in categorie.
4. Le previsioni di spesa del bilancio di
previsione sono classificate secondo le
modalità indicate all' art. 14 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:
a) missioni, che rappresentano le funzioni
principali e gli obiettivi strategici perseguiti
dagli enti locali, utilizzando risorse
finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate;
b) programmi, che rappresentano gli aggregati
omogenei di attività volte a perseguire gli
obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I
programmi sono ripartiti in titoli e sono
raccordati alla relativa codificazione COFOG
di secondo livello (Gruppi), secondo le
corrispondenze individuate nel glossario, di
cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce
parte integrante dell'allegato n. 14.
5. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo
di gestione, i programmi sono ripartiti in
titoli, macroaggregati, capitoli ed
eventualmente in articoli. I macroaggregati di
spesa degli enti locali sono individuati
nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni. La Giunta,
contestualmente alla proposta di bilancio
trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di
articolazione dei programmi in
macroaggregati.
6. Il bilancio di previsione finanziario indica,
per ciascuna unità di voto:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura dell'esercizio precedente
a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle previsioni di competenza
e di cassa definitive dell'anno precedente a
quello cui si riferisce il bilancio;
c) l'ammontare degli accertamenti e degli
impegni che si prevede di imputare in
ciascuno degli esercizi cui il bilancio si
riferisce, nel rispetto del principio della
competenza finanziaria;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il
pagamento nel primo esercizio considerato
nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e
pagamenti in conto competenza e in conto
residui.
7. In bilancio, prima di tutte le entrate e le
spese, sono iscritti:
a) in entrata gli importi relativi al fondo
pluriennale vincolato di parte corrente e al
fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
b) in entrata del primo esercizio gli importi
relativi all'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione presunto, nei casi individuati
dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con
l'indicazione della quota vincolata del
risultato di amministrazione utilizzata
anticipatamente;
c) in uscita l'importo del disavanzo di
amministrazione presunto al 31 dicembre
dell'esercizio precedente cui il bilancio si
riferisce. Il disavanzo di amministrazione
presunto può essere iscritto nella spesa degli
esercizi successivi secondo le modalità
previste dall'art. 188;
LEGGI D
'ITALIA
133 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
d) in entrata del primo esercizio il fondo di
cassa presunto dell'esercizio precedente.
8. In bilancio, gli stanziamenti di competenza
relativi alla spesa di cui al comma 6, lettere b)
e c), individuano:
a) la quota che è già stata impegnata negli
esercizi precedenti con imputazione
all'esercizio cui si riferisce il bilancio;
b) la quota di competenza costituita dal fondo
pluriennale vincolato, destinata alla copertura
degli impegni che sono stati assunti negli
esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi e degli impegni che si
prevede di assumere nell'esercizio con
imputazione agli esercizi successivi. Con
riferimento a tale quota non è possibile
impegnare e pagare con imputazione
all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce.
Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo
pluriennale vincolato è attribuito il codice
della missione e del programma di spesa cui il
fondo si riferisce e il codice del piano dei
conti relativo al fondo pluriennale vincolato.
9. I bilanci di previsione degli enti locali
recepiscono, per quanto non contrasta con la
normativa del presente testo unico, le norme
recate dalle leggi delle rispettive regioni di
appartenenza riguardanti le entrate e le spese
relative a funzioni delegate, al fine di
consentire la possibilità del controllo
regionale sulla destinazione dei fondi
assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle
classificazioni di dette spese nei bilanci di
previsione degli enti rispetto a quelle
contenute nei rispettivi bilanci di previsione
regionali. Le entrate e le spese per le funzioni
delegate dalle regioni non possono essere
collocate tra i servizi per conto di terzi nei
bilanci di previsione degli enti locali.
10. Il bilancio di previsione si conclude con
più quadri riepilogativi, secondo gli schemi
previsti dall'allegato n. 9 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.
11. Formano oggetto di specifica
approvazione del consiglio le previsioni di cui
al comma 6, lettere c) e d), per ogni unità di
voto, e le previsioni del comma 7.»;
15) all'art. 166:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente «1.
Nella missione “Fondi e Accantonamenti”,
all'interno del programma “Fondo di riserva”,
gli enti locali iscrivono un fondo di riserva
non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2
per cento del totale delle spese correnti di
competenza inizialmente previste in
bilancio.»;
b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
«2-quater. Nella missione “Fondi e
Accantonamenti”, all'interno del programma
“Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un
fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2
per cento delle spese finali, utilizzato con
deliberazioni dell'organo esecutivo.»;
16) l'art. 167 è sostituito dal seguente:
«Art. 167. (Fondo crediti di dubbia esigibilità
e altri fondi per spese potenziali). - 1. Nella
missione “Fondi e Accantonamenti”,
all'interno del programma “Fondo crediti di
dubbia esigibilità” è stanziato
l'accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità, il cui ammontare è determinato in
considerazione dell'importo degli
stanziamenti di entrata di dubbia e difficile
esazione, secondo le modalità indicate nel
principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.
2. Una quota del risultato di amministrazione
è accantonata per il fondo crediti di dubbia
esigibilità, il cui ammontare è determinato,
secondo le modalità indicate nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni e integrazioni, in
considerazione dell'ammontare dei crediti di
dubbia e difficile esazione, e non può essere
destinata ad altro utilizzo.
3. E' data facoltà agli enti locali di stanziare
nella missione “Fondi e accantonamenti”,
all'interno del programma “Altri fondi”,
ulteriori accantonamenti riguardanti passività
potenziali, sui quali non è possibile impegnare
e pagare. A fine esercizio, le relative
economie di bilancio confluiscono nella quota
accantonata del risultato di amministrazione,
LEGGI D
'ITALIA
134 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art.
187, comma 3. Quando si accerta che la spesa
potenziale non può più verificarsi, la
corrispondente quota del risultato di
amministrazione è liberata dal vincolo.»;
17) all'art. 168:
a) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti
parole: « e le partite di giro»;
b) al comma 1, dopo le parole: «servizi per
conto di terzi» sono inserite le seguenti: «e le
partite di giro», le parole: «ivi compresi i
fondi economali, e» sono soppresse, le parole:
«sono ordinati esclusivamente in capitoli,
secondo la partizione contenuta nel
regolamento di cui all'art. 160.» sono
sostituite dalle seguenti: « comprendono le
transazioni poste in essere per conto di altri
soggetti, in assenza di qualsiasi
discrezionalità come individuate dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le partite di giro riguardano le operazioni
effettuate come sostituto di imposta, per la
gestione dei fondi economali e le altre
operazioni previste nel principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato
n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 , e successive modificazioni.»;
d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le previsioni e gli accertamenti
d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi
e le partite di giro conservano l'equivalenza
con le corrispondenti previsioni e impegni di
spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive e passive
che danno luogo ad entrate e spese riguardanti
tali operazioni sono registrate e imputate
all'esercizio in cui l'obbligazione è
perfezionata, in deroga al principio contabile
generale n. 16.
2-ter. Non comportando discrezionalità e
autonomia decisionale, gli stanziamenti
riguardanti le operazioni per conto di terzi e le
partite di giro non hanno natura
autorizzatoria.»;
18) l'art. 169 è sostituito dal seguente:
«Art. 169. (Piano esecutivo di gestione). - 1.
La giunta delibera il piano esecutivo di
gestione (PEG) entro venti giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione,
in termini di competenza . Con riferimento al
primo esercizio il PEG è redatto anche in
termini di cassa.
Il PEG è riferito ai medesimi esercizi
considerati nel bilancio, individua gli obiettivi
della gestione ed affida gli stessi, unitamente
alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei
servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli,
tipologie, categorie, capitoli, ed
eventualmente in articoli, secondo il rispettivo
oggetto. Le spese sono articolate in missioni,
programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed
eventualmente in articoli. I capitoli
costituiscono le unità elementari ai fini della
gestione e della rendicontazione, e sono
raccordati al quarto livello del piano dei conti
finanziario di cui all'art. 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo è facoltativa per gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo
restando l'obbligo di rilevare unitariamente i
fatti gestionali secondo la struttura del piano
dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il
bilancio di previsione e con il documento
unico di programmazione. Al PEG è allegato
il prospetto concernente la ripartizione delle
tipologie in categorie e dei programmi in
macroaggregati, secondo lo schema di cui
all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni. Il piano dettagliato degli
obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del
presente testo unico e il piano della
performance di cui all' art. 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
unificati organicamente nel PEG .»;
19) l'art. 170 è sostituito dal seguente:
«Art. 170. (Documento unico di
programmazione). - 1. Entro il 31 luglio di
ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio
il Documento unico di programmazione per le
conseguenti deliberazioni. Entro il 15
novembre di ciascun anno, con lo schema di
LEGGI D
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135 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
delibera del bilancio di previsione finanziario,
la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di
programmazione. Con riferimento al periodo
di programmazione decorrente dall'esercizio
2015, gli enti locali non sono tenuti alla
predisposizione del documento unico di
programmazione e allegano al bilancio
annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra un
periodo pari a quello del bilancio pluriennale,
secondo le modalità previste dall'ordinamento
contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo
documento unico di programmazione è
adottato con riferimento agli esercizi 2016 e
successivi. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione adottano la disciplina
prevista dal presente articolo a decorrere dal
1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha
carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si
compone di due sezioni: la Sezione strategica
e la Sezione operativa. La prima ha un
orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di
previsione.
4. Il documento unico di programmazione è
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di
cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione
costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000
abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto
dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti
i casi di inammissibilità e di improcedibilità
per le deliberazioni del Consiglio e della
Giunta che non sono coerenti con le
previsioni del Documento unico di
programmazione.»;
20) l'art. 171 è abrogato;
21) l'art. 172 è sostituito dal seguente:
«Art. 172. (Altri allegati al bilancio di
previsione). - 1. Al bilancio di previsione
sono allegati i documenti previsti dall' art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, e i
seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione,
del bilancio consolidato deliberati e relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle
unioni di comuni e dei soggetti considerati nel
gruppo “amministrazione pubblica” di cui al
principio applicato del bilancio consolidato
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 , e successive modificazioni, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce. Tali documenti contabili
sono allegati al bilancio di previsione qualora
non integralmente pubblicati nei siti internet
indicati nell'elenco;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente
prima dell'approvazione del bilancio, con la
quale i comuni verificano la quantità e qualità
di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie -
ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457,
che potranno essere ceduti in proprietà od in
diritto di superficie; con la stessa
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo
di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato;
c) le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l'esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
LEGGI D
'ITALIA
136 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
e) il prospetto della concordanza tra bilancio
di previsione e obiettivo programmatico del
patto di stabilità interno.»;
22) all'art. 174:
a) al comma 1, la parola: «annuale» è
abrogata, le parole: «la relazione previsionale
e programmatica e lo schema di bilancio
pluriennale» sono sostituite dalle seguenti:
«finanziario e il Documento unico di
programmazione», dopo le parole: «organo di
revisione» sono aggiunte le seguenti: «entro il
15 novembre di ogni anno»;
b) al comma 2, dopo le parole: «dell'organo
consiliare» sono inserite le seguenti: «e dalla
Giunta» le parole: «predisposti dall'organo
esecutivo» sono soppresse. Dopo il primo
periodo, è aggiunto il seguente: «A seguito di
variazioni del quadro normativo di
riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo
presenta all'organo consiliare emendamenti
allo schema di bilancio e alla nota di
aggiornamento al Documento unico di
programmazione in corso di approvazione.»;
c) al comma 3, la parola: «annuale» è
abrogata, dopo le parole: «di previsione» è
inserita la seguente: «finanziario». Il secondo
periodo è soppresso;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nel sito internet dell'ente locale sono
pubblicati il bilancio di previsione, il piano
esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio
di previsione, il bilancio di previsione
assestato ed il piano esecutivo di gestione
assestato.»;
23) all'art. 175:
a) al comma 1, dopo le parole: «il bilancio di
previsione» è inserita la seguente:
«finanziario», dopo le parole: «di
competenza» sono inserite le seguenti: « e di
cassa» e dopo le parole: «relativa alle spese»
sono aggiunte le seguenti: «,per ciascuno
degli esercizi considerati nel documento.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «dell'organo
consiliare» sono aggiunte le seguenti: «salvo
quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «non oltre il 30
novembre di ciascun anno» sono aggiunte le
seguenti: «, fatte salve le seguenti variazioni,
che possono essere deliberate sino al 31
dicembre di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a
destinazione vincolata e il correlato
programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza
vincolo di destinazione, con stanziamento pari
a zero, a seguito di accertamento e riscossione
di entrate non previste in bilancio, secondo le
modalità disciplinate dal principio applicato
della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di
amministrazione vincolato ed accantonato per
le finalità per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se
necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui
al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater,
lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti
i versamenti ai conti di tesoreria statale
intestati all'ente e i versamenti a depositi
bancari intestati all'ente»;
d) al comma 4, dopo le parole: « in via
d'urgenza» sono inserite le seguenti:
«opportunamente motivata,»;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento
amministrativo approva le variazioni del
piano esecutivo di gestione, salvo quelle di
cui al comma 5-quater, e le seguenti
variazioni del bilancio di previsione non
aventi natura discrezionale, che si configurano
come meramente applicative delle decisioni
del Consiglio, per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota
vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio
provvisorio consistenti nella mera reiscrizione
di economie di spesa derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate,
secondo le modalità previste dall'art. 187,
comma 3-quinquies;
LEGGI D
'ITALIA
137 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
b) variazioni compensative tra le dotazioni
delle missioni e dei programmi riguardanti
l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate,
nel rispetto della finalità della spesa definita
nel provvedimento di assegnazione delle
risorse, o qualora le variazioni siano
necessarie per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o
da altri strumenti di programmazione
negoziata, già deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni
delle missioni e dei programmi limitatamente
alle spese per il personale, conseguenti a
provvedimenti di trasferimento del personale
all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo
quelle previste dal comma 5-quater,
garantendo che il fondo di cassa alla fine
dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale
vincolato di cui all' art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
effettuata entro i termini di approvazione del
rendiconto in deroga al comma 3.
5-ter. Con il regolamento di contabilità si
disciplinano le modalità di comunicazione al
Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al
comma 5-bis.
5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai
regolamenti di contabilità, i responsabili della
spesa o, in assenza di disciplina, il
responsabile finanziario, possono effettuare,
per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano
esecutivo di gestione fra capitoli di entrata
della medesima categoria e fra i capitoli di
spesa del medesimo macroaggregato, escluse
le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti
correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai
trasferimenti in conto capitale, che sono di
competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di
competenza e di cassa, escluse quelle previste
dall' art. 3, comma 5, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di
bilancio riguardanti le variazioni del fondo
pluriennale vincolato sono comunicate
trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti
l'utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione derivanti da stanziamenti di
bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, in termini
di competenza e di cassa, secondo le modalità
previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti
i versamenti ai conti di tesoreria statale
intestati all'ente e i versamenti a depositi
bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento
delle previsioni, compresa l'istituzione di
tipologie e programmi, riguardanti le partite
di giro e le operazioni per conto di terzi.
5-quinquies. Le variazioni al bilancio di
previsione disposte con provvedimenti
amministrativi, nei casi previsti dal presente
decreto, e le variazioni del piano esecutivo di
gestione non possono essere disposte con il
medesimo provvedimento amministrativo. Le
determinazioni dirigenziali di variazione
compensativa dei capitoli del piano esecutivo
di gestione di cui al comma 5-quater sono
effettuate al fine di favorire il conseguimento
degli obiettivi assegnati ai dirigenti.»;
f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Sono vietate le variazioni di giunta
compensative tra macroaggregati appartenenti
a titoli diversi.»;
g) al comma 7, le parole: « nei servizi per
conto di terzi» sono sostituite dalle seguenti:
«nei titoli riguardanti le entrate e le spese per
conto di terzi e partite di giro»;
h) al comma 8, le parole: «30 novembre»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio» e
dopo le parole: «fondo di riserva» sono
inserite le seguenti: «ed il fondo di cassa,»;
i) al comma 9, dopo le parole: «dell'organo
esecutivo» sono inserite le seguenti: «, salvo
quelle previste dal comma 5-quater,» e dopo
le parole: «entro il 15 dicembre di ciascun
anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve
le variazioni correlate alle variazioni di
bilancio previste al comma 3, che possono
essere deliberate sino al 31 dicembre di
ciascun anno.»;
LEGGI D
'ITALIA
138 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
l) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il
seguente:
«9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione
sono trasmesse al tesoriere inviando il
prospetto di cui all' art. 10, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, allegato al
provvedimento di approvazione della
variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro
riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale
vincolato effettuate nel corso dell'esercizio
finanziario.»;
m) dopo il comma 9-bis è aggiunto il
seguente: «9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015
sono applicate le norme concernenti le
variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio
2014, fatta salva la disciplina del fondo
pluriennale vincolato e del riaccertamento
straordinario dei residui. Gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione nel 2014
adottano la disciplina prevista dal presente
articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.»
24) all'art. 176:
a) alla rubrica, dopo le parole: «Prelevamenti
dal fondo di riserva» sono aggiunte le
seguenti: «e dai fondi spese potenziali»;
b) dopo le parole: «fondo di riserva» sono
inserite le seguenti: «, dal fondo di riserva di
cassa e dai fondi spese potenziali»;
25) all'art. 179:
a) dopo il primo periodo del comma 1 è
aggiunto il seguente: «Le entrate relative al
titolo “Accensione prestiti” sono accertate nei
limiti dei rispettivi stanziamenti di
competenza del bilancio.»;
b) al comma 2, dopo le parole:
«l'accertamento delle entrate avviene» sono
aggiunte le seguenti: «distinguendo le entrate
ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la
codifica della transazione elementare di cui
agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, seguendo le seguenti
disposizioni»;
c) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole:
«delle spese» sono inserite le seguenti: «del
titolo “Servizi per conto terzi e partite di
giro”,»;
d) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la
seguente:
«c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti
e contributi da altre amministrazioni
pubbliche a seguito della comunicazione dei
dati identificativi dell'atto amministrativo di
impegno dell'amministrazione erogante
relativo al contributo o al finanziamento;»;
e) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole:
«atti amministrativi specifici» sono aggiunte
le seguenti: «, salvo i casi, tassativamente
previsti nel principio applicato della
contabilità finanziaria, per cui è previsto
l'accertamento per cassa.»;
f) al comma 3, dopo le parole: «regolamento
di contabilità dell'ente» sono aggiunte le
seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dal
presente decreto e dal principio generale della
competenza finanziaria e dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui
agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.»;
g) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato
quando l'obbligazione è perfezionata, con
imputazione alle scritture contabili riguardanti
l'esercizio in cui l'obbligazione viene a
scadenza. Non possono essere riferite ad un
determinato esercizio finanziario le entrate il
cui diritto di credito non venga a scadenza
nello stesso esercizio finanziario. E’ vietato
l'accertamento attuale di entrate future. Le
entrate sono registrate nelle scritture contabili
anche se non determinano movimenti di cassa
effettivi.»;
26) all'art. 180:
a) alla lettera d) del comma 3, la parola:
«somme» è sostituita dalle seguenti: «entrate
derivanti da legge, da trasferimenti o da
prestiti»;
b) alla lettera e) del comma 3, le parole:
«della risorsa o del capitolo di bilancio cui è
riferita l'entrata» sono sostituite dalle
seguenti: «del titolo e della tipologia»;
LEGGI D
'ITALIA
139 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
c) alla lettera f) del comma 3, dopo le parole:
«la codifica» sono aggiunte le seguenti: «di
bilancio»;
d) dopo la lettera h) del comma 3 sono
aggiunte le seguenti:
« h-bis) la codifica SIOPE di cui all' art. 14
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
h-ter) i codici della transazione elementare di
cui agli articoli da 5 a 7, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;
e) al primo periodo del comma 4, dopo le
parole: «versata in favore dell'ente,» sono
inserite le seguenti: «ivi comprese le entrate
di cui al comma 4-ter,». Dopo il secondo
periodo è aggiunto il seguente: «L'ente
procede alla regolarizzazione dell'incasso
entro i successivi 60 giorni e, comunque,
entro i termini previsti per la resa del conto
del tesoriere.»;
f) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«4-bis. Gli ordinativi di incasso che si
riferiscono ad entrate di competenza
dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da
quelli relativi ai residui, garantendone la
numerazione unica per esercizio e
progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in
conto competenza sia in conto residui, sono
imputati contabilmente all'esercizio in cui il
tesoriere ha incassato le relative entrate, anche
se la comunicazione è pervenuta all'ente
nell'esercizio successivo.
4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di
prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di cassa.
4-quater. E' vietata l'imputazione provvisoria
degli incassi in attesa di regolarizzazione alle
partite di giro.
4-quinquies. Gli ordinativi d'incasso non
riscossi entro il termine dell'esercizio sono
restituiti dal tesoriere all'ente per
l'annullamento e la successiva emissione
nell'esercizio successivo in conto residui.
4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-
ter), possono essere applicati all'ordinativo di
incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.»;
27) al comma 3 dell'art. 181, dopo le parole:
«dal regolamento di contabilità» sono
aggiunte le seguenti: «, non superiori ai
quindici giorni lavorativi»;
28) all'art. 183:
a) al comma 1, dopo le parole: «indicata la
ragione» sono inserite le seguenti: «e la
relativa scadenza»;
b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole:
«oneri accessori» sono aggiunte le seguenti:
«nei casi in cui non si sia provveduto
all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di
finanziamento è stato perfezionato»;
c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla
seguente:
«c) per contratti di somministrazione
riguardanti prestazioni continuative, nei casi
in cui l'importo dell'obbligazione sia definita
contrattualmente. Se l'importo
dell'obbligazione non è predefinito nel
contratto, con l'approvazione del bilancio si
provvede alla prenotazione della spesa, per un
importo pari al consumo dell'ultimo esercizio
per il quale l'informazione è disponibile.»;
d) il terzo periodo del comma 3 è sostituito
dai seguenti: «Le spese di investimento per
lavori pubblici prenotate negli esercizi
successivi, la cui gara è stata formalmente
indetta, concorrono alla determinazione del
fondo pluriennale vincolato e non del risultato
di amministrazione. In assenza di
aggiudicazione definitiva della gara entro
l'anno successivo le economie di bilancio
confluiscono nell'avanzo di amministrazione
vincolato per la riprogrammazione
dell'intervento in c/capitale e il fondo
pluriennale è ridotto di pari importo.»;
e) i commi 5, 6, 7 e 8, sono sostituiti dai
seguenti:
«5. Tutte le obbligazioni passive
giuridicamente perfezionate, devono essere
registrate nelle scritture contabili quando
l'obbligazione è perfezionata, con
imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione
viene a scadenza, secondo le modalità
previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
. Non possono essere riferite ad un
determinato esercizio finanziario le spese per
le quali non sia venuta a scadere nello stesso
LEGGI D
'ITALIA
140 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
esercizio finanziario la relativa obbligazione
giuridica. Le spese sono registrate anche se
non determinano movimenti di cassa effettivi.
6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti
dei rispettivi stanziamenti di competenza del
bilancio di previsione, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni passive sono
esigibili. Non possono essere assunte
obbligazioni che danno luogo ad impegni di
spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a
meno che non siano connesse a contratti o
convenzioni pluriennali o siano necessarie per
garantire la continuità dei servizi connessi con
le funzioni fondamentali, fatta salva la
costante verifica del mantenimento degli
equilibri di bilancio, anche con riferimento
agli esercizi successivi al primo;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio,
a meno delle spese derivanti da contratti di
somministrazione, di locazione, relative a
prestazioni periodiche o continuative di
servizi di cui all'art. 1677 del codice civile,
delle spese correnti correlate a finanziamenti
comunitari e delle rate di ammortamento dei
prestiti, inclusa la quota capitale.
Le obbligazioni che comportano impegni
riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle
anticipazioni di tesoreria sono assunte
esclusivamente in relazione alle esigenze
della gestione.
7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi
che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile
della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno; la
violazione dell'obbligo di accertamento di cui
al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo
stanziamento di cassa, per ragioni
sopravvenute, non consenta di far fronte
all'obbligo contrattuale, l'amministrazione
adotta le opportune iniziative, anche di tipo
contabile, amministrativo o contrattuale, per
evitare la formazione di debiti pregressi.»;
f) al primo periodo del comma 9, dopo le
parole: «assumono atti di impegno» sono
inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi
contabili generali e del principio applicato
della contabilità finanziaria di cui agli allegati
n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 , e successive modificazioni.» e,
al secondo periodo, le parole: «all'art. 151,
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai
commi 7 e 8.»;
g) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-
bis. Gli impegni sono registrati distinguendo
le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti
attraverso la codifica della transazione
elementare di cui agli articoli 5 e 6 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.»
29) all'art. 185:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti
nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa,
salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle
anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto
terzi e le partite di giro.»;
b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla
seguente:
«c) l'indicazione della missione, del
programma e del titolo di bilancio cui è
riferita la spesa e la relativa disponibilità,
distintamente per residui o competenza e
cassa;»;
c) alla lettera d) del comma 2, dopo la parola:
«codifica» sono aggiunte le seguenti: «di
bilancio»;
d) alla lettera e) del comma 2, le parole: «,
ove richiesto,» sono soppresse;
e) alla lettera i) della comma 2,dopo le parole:
«vincoli di destinazione» sono aggiunte le
seguenti: «stabiliti per legge o relativi a
trasferimenti o ai prestiti;»;
f) dopo la lettera i) del comma 2 sono inserite
le seguenti:
«i-bis) la codifica SIOPE di cui all' art. 14
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
LEGGI D
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141 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
i-ter) i codici della transazione elementare di
cui agli articoli da 5 a 7, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
i-quater) l'identificazione delle spese non
soggette al controllo dei dodicesimi di cui
all'art. 163, comma 5, in caso di esercizio
provvisorio.»;
g) al comma 3, dopo le parole: «della
liquidazione» sono inserite le seguenti: «e al
rispetto dell'autorizzazione di cassa,»;
h) al secondo periodo del comma 4, le parole:
«Entro quindici giorni e comunque entro il
termine del mese in corso» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro trenta giorni» e dopo le
parole: «ai fini della regolarizzazione» sono
aggiunte le seguenti: «, imputandolo
contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere
ha effettuato il pagamento, anche se la relativa
comunicazione è pervenuta all'ente
nell'esercizio successivo.»;
i) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. I codici di cui al comma 2, lettera i-
bis), possono essere applicati al mandato a
decorrere dal 1° gennaio 2016.»;
30) all'art. 186:
a) dopo il primo periodo del comma 1 è
aggiunto il seguente: «Tale risultato non
comprende le risorse accertate che hanno
finanziato spese impegnate con imputazione
agli esercizi successivi, rappresentate dal
fondo pluriennale vincolato determinato in
spesa del conto del bilancio.»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In occasione dell'approvazione del
bilancio di previsione è determinato l'importo
del risultato di amministrazione presunto
dell'esercizio precedente cui il bilancio si
riferisce.»;
31) all'art. 187:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Composizione del risultato di
amministrazione»;
b) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
«1. Il risultato di amministrazione è distinto in
fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati
agli investimenti e fondi accantonati. I fondi
destinati agli investimenti sono costituiti dalle
entrate in c/capitale senza vincoli di specifica
destinazione non spese, e sono utilizzabili con
provvedimento di variazione di bilancio solo
a seguito dell'approvazione del rendiconto.
L'indicazione della destinazione nel risultato
di amministrazione per le entrate in conto
capitale che hanno dato luogo ad
accantonamento al fondo crediti di dubbia e
difficile esazione è sospeso, per l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva
riscossione delle stesse. I trasferimenti in
conto capitale non sono destinati al
finanziamento degli investimenti e non
possono essere finanziati dal debito e dalle
entrate in conto capitale destinate al
finanziamento degli investimenti.
I fondi accantonati comprendono gli
accantonamenti per passività potenziali e il
fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in
cui il risultato di amministrazione non sia
sufficiente a comprendere le quote vincolate,
destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo
di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto
come posta a se stante nel primo esercizio del
bilancio di previsione secondo le modalità
previste dall'art. 188.
2. La quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente,
accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai
sensi del comma 1, può essere utilizzato con
provvedimento di variazione di bilancio, per
le finalità di seguito indicate in ordine di
priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all'art. 193 ove non possa provvedersi con
mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di
investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a
carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale
quota del risultato di amministrazione
“svincolata”, in occasione dell'approvazione
del rendiconto, sulla base della
determinazione dell'ammontare definitivo
della quota del risultato di amministrazione
accantonata per il fondo crediti di dubbia
LEGGI D
'ITALIA
142 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
esigibilità, per finanziare lo stanziamento
riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilità nel bilancio di previsione
dell'esercizio successivo a quello cui il
rendiconto si riferisce.
3. Le quote del risultato presunto derivanti
dall'esercizio precedente, costituite da
accantonamenti risultanti dall'ultimo
consuntivo approvato o derivanti da fondi
vincolati possono essere utilizzate per le
finalità cui sono destinate prima
dell'approvazione del conto consuntivo
dell'esercizio precedente, attraverso
l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé
stante dell'entrata, nel primo esercizio del
bilancio di previsione o con provvedimento di
variazione al bilancio. L'utilizzo della quota
vincolata o accantonata del risultato di
amministrazione è consentito, sulla base di
una relazione documentata del dirigente
competente, anche in caso di esercizio
provvisorio, esclusivamente per garantire la
prosecuzione o l'avvio di attività soggette a
termini o scadenza, la cui mancata attuazione
determinerebbe danno per l'ente, secondo le
modalità individuate al comma 3-quinquies.»;
c) dopo il comma 3-bis sono inseriti i
seguenti:
«3-ter. Costituiscono quota vincolata del
risultato di amministrazione le entrate
accertate e le corrispondenti economie di
bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili
generali e applicati individuano un vincolo di
specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti
per il finanziamento di investimenti
determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore
dell'ente per una specifica destinazione
determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie,
non aventi natura ricorrente, cui
l'amministrazione ha formalmente attribuito
una specifica destinazione. E' possibile
attribuire un vincolo di destinazione alle
entrate straordinarie non aventi natura
ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la
copertura del disavanzo di amministrazione
negli esercizi successivi e ha provveduto nel
corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli
eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli
di cui all'art. 193.
L'indicazione del vincolo nel risultato di
amministrazione per le entrate vincolate che
hanno dato luogo ad accantonamento al fondo
crediti di dubbia e difficile esazione è
sospeso, per l'importo dell'accantonamento,
sino all'effettiva riscossione delle stesse.
3-quater. Se il bilancio di previsione impiega
quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto ai sensi del comma
3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica
l'importo delle quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto sulla base di un
preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese
vincolate ed approva l'aggiornamento
dell'allegato al bilancio di previsione di cui
all' art. 11, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. Se la quota
vincolata del risultato di amministrazione
presunto è inferiore rispetto all'importo
applicato al bilancio di previsione, l'ente
provvede immediatamente alle necessarie
variazioni di bilancio che adeguano l'impiego
del risultato di amministrazione vincolato.
3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in
attesa dell'approvazione del consuntivo,
applicano al bilancio quote vincolate o
accantonate del risultato di amministrazione,
sono effettuate solo dopo l'approvazione del
prospetto aggiornato del risultato di
amministrazione presunto da parte della
Giunta di cui al comma 3-quater. Le
variazioni consistenti nella mera re-iscrizione
di economie di spesa derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate,
possono essere disposte dai dirigenti se
previsto dal regolamento di contabilità o, in
assenza di norme, dal responsabile
finanziario. In caso di esercizio provvisorio
tali variazioni sono di competenza della
Giunta.
3-sexies. Le quote del risultato presunto
derivante dall'esercizio precedente costituite
dagli accantonamenti effettuati nel corso
LEGGI D
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143 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
dell'esercizio precedente possono essere
utilizzate prima dell'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, per le
finalità cui sono destinate, con provvedimento
di variazione al bilancio, se la verifica di cui
al comma 3-quater e l'aggiornamento
dell'allegato al bilancio di previsione di cui
all' art. 11, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, sono effettuate con
riferimento a tutte le entrate e le spese
dell'esercizio precedente e non solo alle
entrate e alle spese vincolate.»;
32) all'art. 188:
a) al comma 1, dopo la parola: «è» è inserita
la seguente: «immediatamente» e le parole:
«al bilancio di previsione nei modi e nei
termini di cui all'art. 193, in aggiunta alle
quote di ammortamento accantonate e non
disponibili nel risultato contabile di
amministrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «all'esercizio in corso di gestione
contestualmente alla delibera di approvazione
del rendiconto.»;
b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono
aggiunti i seguenti:
«La mancata adozione della delibera che
applica il disavanzo al bilancio in corso di
gestione è equiparata a tutti gli effetti alla
mancata approvazione del rendiconto di
gestione. Il disavanzo di amministrazione può
anche essere ripianato negli esercizi
successivi considerati nel bilancio di
previsione, in ogni caso non oltre la durata
della consiliatura, contestualmente
all'adozione di una delibera consiliare avente
ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo
nel quale siano individuati i provvedimenti
necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di
rientro è sottoposto al parere del collegio dei
revisori. Ai fini del rientro possono essere
utilizzate le economie di spesa e tutte le
entrate, ad eccezione di quelle provenienti
dall'assunzione di prestiti e di quelle con
specifico vincolo di destinazione, nonché i
proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili e da altre entrate in
c/capitale con riferimento a squilibri di parte
capitale. Ai fini del rientro, in deroga all' art.
1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, contestualmente, l'ente può modificare
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza. La deliberazione,
contiene l'analisi delle cause che hanno
determinato il disavanzo, l'individuazione di
misure strutturali dirette ad evitare ogni
ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al
bilancio di previsione e al rendiconto,
costituendone parte integrante. Con
periodicità almeno semestrale il sindaco o il
presidente trasmette al Consiglio una
relazione riguardante lo stato di attuazione del
piano di rientro, con il parere del collegio dei
revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo
formatosi nel corso del periodo considerato
nel piano di rientro deve essere coperto non
oltre la scadenza del piano di rientro in
corso.»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'eventuale disavanzo di
amministrazione presunto accertato ai sensi
dell'art. 186, comma 1-bis, è applicato al
bilancio di previsione dell'esercizio
successivo secondo le modalità previste al
comma 1. A seguito dell'approvazione del
rendiconto e dell'accertamento dell'importo
definitivo del disavanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente, si provvede
all'adeguamento delle iniziative assunte ai
sensi del presente comma.
1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento
di un disavanzo di amministrazione presunto
nell'ambito delle attività previste dall'art. 187,
comma 3-quinquies, effettuate nel corso
dell'esercizio provvisorio nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si
provvede alla tempestiva approvazione del
bilancio di previsione. Nelle more
dell'approvazione del bilancio la gestione
prosegue secondo le modalità previste dall'art.
163, comma 3.
1-quater. Agli enti locali che presentino,
nell'ultimo rendiconto deliberato, un
disavanzo di amministrazione ovvero debiti
fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle
more della variazione di bilancio che dispone
la copertura del disavanzo e del
riconoscimento e finanziamento del debito
LEGGI D
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144 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
fuori bilancio, è fatto divieto di assumere
impegni e pagare spese per servizi non
espressamente previsti per legge. Sono fatte
salve le spese da sostenere a fronte di impegni
già assunti nei precedenti esercizi.»;
33) all'art. 189:
a) al comma 2 le parole: «nonché le somme
derivanti dalla stipulazione di contratti di
apertura di credito» sono sostituite dalle
seguenti: «esigibile nell'esercizio, secondo i
principi applicati della contabilità finanziaria
di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni.»;
b) al comma 3 le parole: «costituiscono
residui attivi le somme derivanti da mutui per
i quali è intervenuta la concessione definitiva
da parte della Cassa depositi e prestiti o degli
Istituti di previdenza ovvero la stipulazione
del contratto per i mutui concessi da altri
Istituti di credito.» sono sostituite dalle
seguenti: «le somme rese disponibili dalla
Cassa depositi e prestiti a titolo di
finanziamento e non ancora prelevate dall'ente
costituiscono residui attivi a valere dell'entrata
classificata come prelievi da depositi bancari,
nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di
attività finanziarie, tipologia Altre entrate per
riduzione di attività finanziarie.»;
c) al comma 4 la parola: «accertamenti» è
sostituita dalla seguente: «entrate»;
34) all'art. 191:
a) al comma 1 le parole: «intervento o
capitolo» sono sostituite dalla seguente:
«programma». Il secondo periodo è sostituito
dai seguenti:
«Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e
contributi ad altre amministrazioni pubbliche,
somministrazioni, forniture, appalti e
prestazioni professionali, il responsabile del
procedimento di spesa comunica al
destinatario le informazioni relative
all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto
impegno e della relativa copertura finanziaria,
riguardanti le somministrazioni, le forniture e
le prestazioni professionali, è effettuata
contestualmente all'ordinazione della
prestazione con l'avvertenza che la successiva
fattura deve essere completata con gli estremi
della suddetta comunicazione.»;
b) al comma 2 le parole: «all'intervento o
capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «alla
missione e al programma», dopo le parole:
«di bilancio» sono inserite le seguenti: «e al
relativo capitolo di spesa del piano esecutivo
di gestione»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il regolamento di contabilità dell'ente
disciplina le modalità attraverso le quali le
fatture o i documenti contabili equivalenti che
attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato
di avanzamento di lavori, la prestazione di
servizi nei confronti dell'ente sono
protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel
registro delle fatture ricevute secondo le
modalità previste dall' art. 42 del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89 . Per il protocollo di tali
documenti è istituito un registro unico nel
rispetto della disciplina in materia di
documentazione amministrativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 , ed è esclusa la
possibilità di ricorrere a protocolli di settore o
di reparto.»;
35) all'art. 193:
a) al comma 1, dopo le parole: «dal presente
testo unico» sono aggiunte le seguenti: «, con
particolare riferimento agli equilibri di
competenza e di cassa di cui all'art. 162,
comma 6.»;
b) al comma 2, le parole: «30 settembre» sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio», le
parole: «ad effettuare la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi. In tale sede
l'organo consiliare dà», sono sostituite dalle
seguenti: «a dare», e le parole: «, adotta
contestualmente i provvedimenti necessari per
il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.
194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto
approvato e, qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo,
di amministrazione o di gestione, per
squilibrio della gestione di competenza
ovvero della gestione dei residui, adotta le
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145 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
misure necessarie a ripristinare il pareggio.»
sono sostituite dalle seguenti: «ad adottare,
contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il
pareggio qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo,
di gestione o di amministrazione, per
squilibrio della gestione di competenza, di
cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli
eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo
crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi
squilibri riguardanti la gestione dei residui.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai
fini del comma 2, fermo restando quanto
stabilito dall'art. 194, comma 2, possono
essere utilizzate per l'anno in corso e per i due
successivi le possibili economie di spesa e
tutte le entrate, ad eccezione di quelle
provenienti dall'assunzione di prestiti e di
quelle con specifico vincolo di destinazione,
nonché i proventi derivanti da alienazione di
beni patrimoniali disponibili e da altre entrate
in c/capitale con riferimento a squilibri di
parte capitale. Ove non possa provvedersi con
le modalità sopra indicate è possibile
impiegare la quota libera del risultato di
amministrazione. Per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in deroga all' art. 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, l'ente può modificare le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data di cui al comma 2.»;
36) all'art. 195
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Utilizzo di entrate vincolate»:
b) al comma 1, le parole: «di entrate aventi
specifica destinazione» sono sostituite dalle
seguenti: «delle entrate vincolate di cui all'art.
180, comma 3, lettera d)». Dopo il primo
periodo, è aggiunto il seguente: «I movimenti
di utilizzo e di reintegro delle somme
vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono
oggetto di registrazione contabile secondo le
modalità indicate nel principio applicato della
contabilità finanziaria.»;
c) al comma 2, le parole: «somme a specifica
destinazione» sono sostituite dalle seguenti:
«entrate vincolate», le parole: «dal tesoriere
su specifiche richieste del servizio finanziario
dell'ente» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'ente con l'emissione di appositi
ordinativi di incasso e pagamento di
regolazione contabile»;
d) al comma 3, le parole: «somme a specifica
destinazione» sono sostituite dalle seguenti:
«entrate vincolate». Dopo il secondo periodo
del comma 3 è aggiunto il seguente: « La
ricostituzione dei vincoli è perfezionata con
l'emissione di appositi ordinativi di incasso e
pagamento di regolazione contabile.»;
e) al comma 4, le parole: «somme a specifica
destinazione» sono sostituite dalle seguenti:
«entrate vincolate»;
37) la lettera a) del comma 2 dell'art. 197 è
sostituita dalla seguente:
«a) predisposizione del piano esecutivo di
gestione;»;
38) all'art. 199:
a) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 199, le
parole: «avanzi di» sono sostituite dalle
seguenti: «avanzo di parte corrente del», la
parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente:
«costituito»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere
a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente
al finanziamento di spese di investimento e
non possono essere impiegate per la spesa
corrente.»;
39) all'art. 200:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Gli
investimenti»:
b) al comma 1, le parole: «pluriennale
originario, eventualmente modificato
dall'organo consiliare,» sono sostituite dalle
seguenti: «di previsione»;
c) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«1-bis. La copertura finanziaria delle spese di
investimento imputate agli esercizi successivi
è costituita:
a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio
in corso di gestione, confluite nel fondo
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146 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
pluriennale vincolato accantonato per gli
esercizi successivi;
b) da risorse accertate esigibili negli esercizi
successivi, la cui esigibilità è nella piena
discrezionalità dell'ente o di altra pubblica
amministrazione;
c) dall'utilizzo del risultato di
amministrazione nel primo esercizio
considerato nel bilancio di previsione, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il
risultato di amministrazione può confluire nel
fondo pluriennale vincolato accantonato per
gli esercizi successivi.
1-ter. Per l'attività di investimento che
comporta impegni di spesa che vengono a
scadenza in più esercizi finanziari, deve
essere dato specificamente atto, al momento
dell'attivazione del primo impegno, di aver
predisposto la copertura finanziaria per
l'effettuazione della complessiva spesa
dell'investimento, anche se la forma di
copertura è stata già indicata nell'elenco
annuale del piano delle opere pubbliche di cui
all' art. 128 del decreto legislativo n. 163 del
2006.»;
40) all'art. 201:
a) al comma 1, dopo le parole: «sono
autorizzate» sono inserite le seguenti: «, nel
rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento
alla possibilità di indebitamento,»;
b) al comma 2, le parole: «al miliardo di lire»
sono sostituite dalle seguenti: «a
cinquecentomila euro»;
41) all'art. 203:
a) alla lettera b) del comma 1, la parola:
«annuale» è sostituita dalle seguenti: «di
previsione» le parole: «incluse le relative
previsioni» sono sostituite dalle seguenti:
«iscritti i relativi stanziamenti»;
b) al comma 2, la parola: «annuale» è
sostituita dalla seguente: «di previsione» e le
parole: «modifica il bilancio pluriennale e la
relazione previsionale e programmatica» sono
sostituite dalle seguenti: «adegua il
documento unico di programmazione e di
conseguenza le previsioni del bilancio degli
esercizi successivi»;
42) all'art. 204:
a) al comma 1, le parole: «Per le comunità
montane si fa riferimento ai primi due titoli
delle entrate.» sono soppresse;
b) alla fine del comma 1 sono aggiunti i
seguenti periodi: «Il rispetto del limite è
verificato facendo riferimento anche agli
interessi riguardanti i finanziamenti contratti e
imputati contabilmente agli esercizi
successivi. Non concorrono al limite di
indebitamento le garanzie prestate per le quali
l'ente ha accantonato l'intero importo del
debito garantito.»;
c) al comma 2, le parole: «dall'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica» sono
soppresse. Alla lettera f), le parole: «Ministro
del tesoro, bilancio e programmazione
economica» sono sostituite dalle seguenti:
«dal Ministro dell'economia e delle finanze»;
d) il secondo periodo del comma 3 è
soppresso;
43) all'art. 205-bis:
a) alla lettera a) del comma 3, le parole:
«L'erogazione dell'intero importo messo a
disposizione al momento della contrazione
dell'apertura di credito ha luogo nel termine
massimo di tre anni, ferma restando la
possibilità per l'ente locale di disciplinare
contrattualmente le condizioni economiche di
un eventuale utilizzo parziale;» sono
soppresse;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il contratto di cui al comma 3 può
prevedere l'erogazione dei singoli tiraggi sulla
base di scritture private ovvero di atti di
quietanza, fermo restando, al termine di
periodi di tempo contrattualmente
predeterminati, la formalizzazione
dell'insieme dei tiraggi effettuati con unico
atto pubblico.»;
44) all'art. 206:
a) al comma 1, la parola: «annuale» è
sostituita dalle seguenti: «di previsione»;
b) il secondo periodo del comma 1 è
soppresso;
45) all'art. 207:
a) al comma 1, dopo le parole: «dalle
comunità montane di cui fanno parte» sono
aggiunte le seguenti: «che possono essere
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147 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
destinatari di contributi agli investimenti
finanziati da debito, come definiti dall'art. 3,
comma 18, lettere g) ed h), della legge 24
dicembre 2003, n. 350 .»;
b) al comma 3, dopo le parole: «anche a
favore di terzi» sono inserite le seguenti: «,
che possono essere destinatari di contributi
agli investimenti finanziati da debito, come
definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h),
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ,»;
c) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il
seguente:
«4-bis. Con il regolamento di contabilità l'ente
può limitare la possibilità di rilasciare
fideiussioni.»;
46) alla lettera b) del comma 1 all'art. 208, le
parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle
seguenti: «cinquecentomila euro»;
47) all'art. 209, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
«3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti
gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera
d). I prelievi di tali risorse sono consentiti
solo con i mandati di pagamento di cui all'art.
185, comma 2, lettera i). E’ consentito
l'utilizzo di risorse vincolate secondo le
modalità e nel rispetto dei limiti previsti
dall'art. 195.»;
48) dopo il comma 1 dell'art. 215 è aggiunto il
seguente:
«1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della
transazione elementare di cui agli articoli da
5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo
a disposizione dell'ente.»;
49) all'art. 216:
a) al comma 1 le parole: «solo se i mandati
risultano emessi entro i limiti dei rispettivi
interventi stanziati in bilancio o dei capitoli
per i servizi per conto di terzi» sono sostituite
dalle seguenti: «nei limiti degli stanziamenti
di cassa. I mandati in conto competenza non
possono essere pagati per un importo
superiore alla differenza tra il relativo
stanziamento di competenza e la rispettiva
quota riguardante il fondo pluriennale
vincolato.». Al secondo periodo, dopo le
parole: «debitamente esecutive» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «riguardanti
l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere
gestisce solo il primo esercizio del bilancio di
previsione e registra solo le delibere di
variazione del fondo pluriennale vincolate
effettuate entro la chiusura dell'esercizio
finanziario.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «se privo della
codifica» sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«, compresa la codifica SIOPE di cui all' art.
14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
tesoriere non gestisce i codici della
transazione elementare di cui agli articoli da
5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, inseriti nei campi liberi del mandato a
disposizione dell'ente»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I
mandati in conto residui non possono essere
pagati per un importo superiore all'ammontare
dei residui risultanti in bilancio per ciascun
programma.»;
50) all'art. 222 le parole: «per i comuni, le
province, le città metropolitane e le unioni di
comuni» e «e per le comunità montane ai
primi due titoli» sono soppresse;
51) all'art. 224, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
«1-bis. Il regolamento di contabilità dell'ente
disciplina le modalità di svolgimento della
verifica straordinaria di cassa.»;
52) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 225,
dopo la parola: «conservazione» sono inserite
le seguenti: «per almeno cinque anni» e la
parola: «periodiche» è soppressa;
53) all'art. 226:
a) al comma 2, le parole: «su modello
approvato col regolamento di cui all'art. 160»
sono sostituite dalle seguenti: «su modello di
cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 »;
b) alla lettera a) del comma 2 la parola:
«risorsa» è sostituita dalla seguente:
«tipologia», la parola: «intervento» è
sostituita dalla seguente: «programma», le
parole: «nonché per ogni capitolo di entrata e
di spesa per i servizi per conto di terzi» sono
soppresse;
c) alla lettera c) del comma 2, la parola:
«meccanografici» è sostituita dalla seguente:
«informatici»;
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148 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
54) all'art. 227:
a) al comma 1, dopo la parola: «rendiconto»
sono inserite le seguenti: «della gestione», le
parole: «ed il conto del patrimonio» sono
sostituite dalle seguenti: «e lo stato
patrimoniale»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il rendiconto della gestione è deliberato
entro il 30 aprile dell'anno successivo
dall'organo consiliare, tenuto motivatamente
conto della relazione dell'organo di revisione.
La proposta è messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima
dell'inizio della sessione consiliare in cui
viene esaminato il rendiconto entro un
termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento di contabilità.»;
c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente
approva il rendiconto consolidato,
comprensivo dei risultati degli eventuali
organismi strumentali secondo le modalità
previste dall' art. 11, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nelle more dell'adozione della contabilità
economico-patrimoniale, gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si
avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232,
non predispongono il conto economico, lo
stato patrimoniale e il bilancio consolidato.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Al rendiconto della gestione sono allegati
i documenti previsti dall' art. 11 comma 4 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, ed i seguenti
documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione,
del bilancio consolidato deliberati e relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle
unioni di comuni di cui il comune fa parte e
dei soggetti considerati nel gruppo
“amministrazione pubblica” di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce. Tali documenti contabili
sono allegati al rendiconto della gestione
qualora non integralmente pubblicati nei siti
internet indicati nell'elenco;
b) la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio.»;
f) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella
sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la
versione integrale del rendiconto della
gestione, comprensivo anche della gestione in
capitoli, dell'eventuale rendiconto
consolidato, comprensivo della gestione in
capitoli ed una versione semplificata per il
cittadino di entrambi i documenti.
6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da
parte degli agenti contabili sono quelli
previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 . Tali
modelli sono aggiornati con le procedure
previste per l'aggiornamento degli allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.
6-quater. Contestualmente all'approvazione
del rendiconto, la giunta adegua, ove
necessario, i residui, le previsioni di cassa e
quelle riguardanti il fondo pluriennale
vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo
restando quanto previsto dall'art. 188, comma
1, in caso di disavanzo di amministrazione.»;
55) all'art. 228 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «autorizzatoria
contenuta nel bilancio annuale rispetto alle
previsioni» sono sostituite dalle seguenti:
«rispetto alle autorizzazioni contenute nel
primo esercizio considerato nel bilancio di
previsione»;
b) al comma 2, le parole: «risorsa dell’» sono
sostituite dalle seguenti: «tipologia di» e le
parole: «intervento della» sono sostituite dalle
seguenti: «programma di» e le parole:
«nonché per ciascun capitolo dei servizi per
conto di terzi,» sono soppresse;
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149 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
c) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole:
«di quella ancora da pagare» sono aggiunte le
seguenti: «e di quella impegnata con
imputazione agli esercizi successivi
rappresentata dal fondo pluriennale
vincolato»;
d) al comma 3, dopo le parole: «in parte dei
residui» sono aggiunte le seguenti: «e della
corretta imputazione in bilancio, secondo le
modalità di cui all' art. 3, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni»;
e) al comma 4, le parole: «contabile di
gestione e con quello contabile di
amministrazione, in termini di avanzo,
pareggio o disavanzo» sono sostituite dalle
seguenti: «della gestione di competenza e
della gestione di cassa e del risultato di
amministrazione alla fine dell'esercizio»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei
parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale ed il piano degli
indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella
dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e il piano degli
indicatori e dei risultati di bilancio sono
altresì allegati al certificato del rendiconto.»;
g) al comma 7, la parola: «sui» è sostituita
dalla seguente: «riguardante», le parole:
«gestionali dei servizi degli enti locali
indicati» sono sostituite dalla seguente:
«contenuti» e le parole: «nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.» sono
sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del
Ministero dell'interno.»;
h) al comma 8, le parole: «e le tabelle di cui al
comma 5 sono approvati con il regolamento
di cui all'art. 160» sono sostituite dalle
seguenti: «sono predisposti secondo lo
schema di cui all'allegato n. 10 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.»;
56) all'art. 229:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il conto economico evidenzia i
componenti positivi e negativi della gestione
di competenza economica dell'esercizio
considerato, rilevati dalla contabilità
economico-patrimoniale, nel rispetto del
principio contabile generale n. 17 e dei
principi applicati della contabilità economico-
patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni, e rileva il risultato
economico dell'esercizio.
2. Il conto economico è redatto secondo lo
schema di cui all'allegato n. 10 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.»;
b) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 sono abrogati;
57) all'art. 230:
a) alla rubrica, le parole: «conto del
patrimonio» sono sostituite dalle seguenti:
«Lo stato patrimoniale»:
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lo stato patrimoniale rappresenta i
risultati della gestione patrimoniale e la
consistenza del patrimonio al termine
dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del
principio contabile generale n. 17 e dei
principi applicati della contabilità economico-
patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.»;
c) al comma 2, le parole: «, suscettibili di
valutazione ed attraverso la cui
rappresentazione contabile ed il relativo
risultato finale differenziale è determinata la
consistenza netta della dotazione
patrimoniale» sono soppresse. Dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente:
«Attraverso la rappresentazione contabile del
patrimonio è determinata la consistenza netta
della dotazione patrimoniale.»;
d) al comma 3, le parole: «nel conto del
patrimonio» sono sostituite dalle seguenti:
«nello stato patrimoniale»;
e) al comma 4, le parole: «come segue:» sono
sostituite dalle seguenti: «, secondo le
modalità previste dal principio applicato della
contabilità economico-patrimoniale di cui
all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni.» e le lettere a), b), c), d), e), f),
g) ed h) sono soppresse;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
LEGGI D
'ITALIA
150 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
«5. Lo stato patrimoniale comprende anche i
crediti inesigibili, stralciati dal conto del
bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione. Al rendiconto della gestione è
allegato l'elenco di tali crediti distintamente
rispetto a quello dei residui attivi.»;
g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il regolamento di contabilità può
prevedere la compilazione di conti
patrimoniali di inizio e fine mandato degli
amministratori.»;
h) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo
schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni.»;
f) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai
bilanci del sito internet degli enti locali è
pubblicato il rendiconto della gestione, il
conto del bilancio articolato per capitoli, e il
rendiconto semplificato per il cittadino di cui
all' art. 11 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni e
integrazioni.»;
58) l'art. 231 è sostituito dal seguente:
«Art. 231. (La relazione sulla gestione). - 1.
La relazione sulla gestione è un documento
illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell'esercizio, contiene ogni eventuale
informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili, ed è
predisposto secondo le modalità previste dall'
art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.»;
59) l'art. 232 è sostituito dal seguente:
«Art. 232. (Contabilità economico-
patrimoniale). - 1. Gli enti locali garantiscono
la rilevazione dei fatti gestionali sotto il
profilo economico-patrimoniale nel rispetto
del principio contabile generale n. 17 della
competenza economica e dei principi applicati
della contabilità economico-patrimoniale di
cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.
2. Gli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti possono non tenere la
contabilità economico-patrimoniale fino
all'esercizio 2017.»;
60) dopo l'art. 233 è inserito il seguente:
«Art. 233-bis. (Il bilancio consolidato). - 1. Il
bilancio consolidato di gruppo è predisposto
secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e
successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo
schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto
legislativo 23 giugno 2011 . n. 118, e
successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti possono non predisporre il
bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.»;
61) all'art. 239:
a) al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le
parole: «variazioni di bilancio» sono aggiunte
le seguenti: «escluse quelle attribuite alla
competenza della giunta, del responsabile
finanziario e dei dirigenti, a meno che il
parere dei revisori sia espressamente previsto
dalle norme o dai principi contabili, fermo
restando la necessità dell'organo di revisione
di verificare, in sede di esame del rendiconto
della gestione, dandone conto nella propria
relazione, l'esistenza dei presupposti che
hanno dato luogo alle variazioni di bilancio
approvate nel corso dell'esercizio, comprese
quelle approvate nel corso dell'esercizio
provvisorio.»;
b) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole:
«di deliberazione consiliare» sono inserite le
seguenti: «di approvazione». Al secondo
periodo, dopo le parole: «La relazione» sono
inserite le seguenti: «dedica un'apposita
sezione all'eventuale rendiconto consolidato
di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e»;
c) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) relazione sulla proposta di
deliberazione consiliare di approvazione del
bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e
sullo schema di bilancio consolidato, entro il
termine previsto dal regolamento di
contabilità e comunque non inferiore a 20
giorni, decorrente dalla trasmissione della
LEGGI D
'ITALIA
151 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
stessa proposta approvata dall'organo
esecutivo;»;
62) al comma 4 dell'art. 246, le parole:
«bilancio preventivo per l'esercizio
successivo» sono sostituite dalle seguenti:
«bilancio di previsione per il triennio
successivo»;
63) al primo periodo del comma 1 dell'art.
250, dopo le parole: «nell'ultimo bilancio
approvato» sono inserite le seguenti: «con
riferimento all'esercizio in corso,»;
64) al primo periodo del comma 5 dell'art.
268-bis, le parole: «nei bilanci annuale e
pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «in
ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione.».
Art. 75. (Adeguamento della definizione di
indebitamento). - 1. Nella legge 24 dicembre
2003, n. 350 , sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 17 dell'art. 3 è sostituito dal
seguente:
«17. Per gli enti di cui al comma 16,
costituiscono indebitamento, agli effetti
dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione,
l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti
obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a
flussi futuri di entrata, a crediti e a attività
finanziarie e non finanziarie, l'eventuale
somma incassata al momento del
perfezionamento delle operazioni derivate di
swap (cosiddetto upfront), le operazioni di
leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio
2015, il residuo debito garantito dall'ente a
seguito della definitiva escussione della
garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il
residuo debito garantito a seguito
dell'escussione della garanzia per tre annualità
consecutive, fermo restando il diritto di
rivalsa nei confronti del debitore originario.
Dal 2015, gli enti di cui al comma 16
rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti
che possono essere destinatari di contributi
agli investimenti finanziati da debito e per le
finalità definite dal comma 18. Non
costituiscono indebitamento, agli effetti del
citato art. 119, le operazioni che non
comportano risorse aggiuntive, ma
consentono di superare, entro il limite
massimo stabilito dalla normativa statale
vigente, una momentanea carenza di liquidità
e di effettuare spese per le quali è già prevista
idonea copertura di bilancio.»;
b) al comma 18 dell'art. 3, le parole: «
Trasferimenti in conto capitale» sono
sostituite dalle seguenti: «Contributi agli
investimenti e i trasferimenti in conto capitale
a seguito di escussione delle garanzie».
Art. 76. (Adeguamento delle disposizioni in
materia di trasparenza dei bilanci). - 1. Gli
enti soggetti al titolo I del presente decreto
pubblicano nel proprio sito istituzionale, nella
sezione dedicata ai bilanci, tutti i documenti
contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.
2. Dal 1° gennaio 2015 agli enti di cui al
comma 1 non si applicano:
a) l' art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
recante rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.
416 , recante disciplina delle imprese editrici
e provvidenze per l'editoria;
b) il decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1989, n. 90 , recante
approvazione dei modelli degli estratti di
bilancio che gli enti pubblici devono
compilare e pubblicare sui giornali quotidiani
e periodici, ai sensi dell' art. 6 della legge 25
febbraio 1987, n. 67.
Art. 77. (Abrogazioni). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2015 sono abrogati:
a) l' art. 10 della legge 16 maggio 1970, n.
281;
b) la legge 6 dicembre 1973, n. 853 ,
concernente autonomia contabile e funzionale
dei consigli regionali delle regioni a statuto
ordinario;
c) il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ,
concernente principi fondamenti e norme di
coordinamento in materia di bilancio e di
contabilità delle regioni in attuazione dell' art.
1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n.
208;
d) il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 170
, concernente ricognizione dei principi
fondamentali in materia di armonizzazione
dei bilanci pubblici, a norma dell' art. 1 della
legge 5 giugno 2003, n. 131;
e) il comma 4 dell' art. 6 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con
LEGGI D
'ITALIA
152 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135 , fatta salva l'applicazione ai fini della
rendicontazione dell'esercizio 2014;
f) il comma 17 dell' art. 6 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135 , fatta salva l'applicazione all'esercizio
2014;
g) l' art. 4, comma 3, della legge 14 gennaio
2013, n. 10, concernente norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani;
h) al decreto del Presidente della Repubblica
31 gennaio 1996, n. 194 :
1) le lettere da a) a v) del comma 1 dell'art. 1;
2) i commi 2, 3 e 5 dell'art. 1;
3) gli articoli 2, 3 e 4.
Titolo V - Disposizioni finali e transitorie
Art. 78. (Sperimentazione). - 1. Al fine di
verificare l'effettiva rispondenza del nuovo
assetto contabile definito dal presente decreto
alle esigenze conoscitive della finanza
pubblica e per individuare eventuali criticità
del sistema e le conseguenti modifiche intese
a realizzare una più efficace disciplina della
materia, a decorrere dal 2012 è avviata una
sperimentazione, della durata di tre esercizi
finanziari, riguardante l'attuazione delle
disposizioni di cui al titolo I, con particolare
riguardo all'adozione del bilancio di
previsione finanziario annuale di competenza
e di cassa, e della classificazione per missioni
e programmi di cui all'art. 33.
2. Ai fini della sperimentazione, entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, il
Ministro delle riforme per il federalismo, il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale e il Ministro per la
semplificazione normativa, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all' art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti le modalità della
sperimentazione, i principi contabili applicati
di cui all'art. 3, il livello minimo di
articolazione del piano dei conti integrato
comune e del piano dei conti integrato di
ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica
della transazione elementare di cui all'art. 6,
gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e
12, i criteri di individuazione dei Programmi
sottostanti le missioni, le metodologie comuni
ai diversi enti per la costruzione di un sistema
di indicatori di risultato semplici, misurabili e
riferiti ai programmi del bilancio e le modalità
di attuazione della classificazione per
missioni e programmi di cui all’ art. 17 e le
eventuali ulteriori modifiche e integrazioni
alle disposizioni concernenti il sistema
contabile delle amministrazioni coinvolte
nella sperimentazione di cui al comma 1. Il
decreto di cui al primo periodo prevede la
sperimentazione della tenuta della contabilità
finanziaria sulla base di una configurazione
del principio della competenza finanziaria
secondo la quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, che
danno luogo a entrate e spese per l'ente di
riferimento sono registrate nelle scritture
contabili con l'imputazione all'esercizio nel
quale esse vengono a scadenza, ferma
restando, nel caso di attività di investimento
che comporta impegni di spesa che vengono a
scadenza in più esercizi finanziari, la
necessità di predisporre, sin dal primo anno,
la copertura finanziaria per l'effettuazione
della complessiva spesa dell'investimento. Ai
fini della sperimentazione, il bilancio di
previsione annuale e il bilancio di previsione
pluriennale hanno carattere autorizzatorio,
costituendo limite agli impegni di spesa, fatta
eccezione per le partite di giro, i servizi per
conto di terzi e per i rimborsi delle
anticipazioni di cassa. Per i comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti possono
essere sperimentati sistemi di contabilità e
schemi di bilancio semplificati. La tenuta
della contabilità delle amministrazioni
coinvolte nella sperimentazione è disciplinata
dalle disposizioni di cui al titolo I e al decreto
di cui al presente comma, nonché dalle
discipline contabili vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, in quanto con
esse compatibili. Per le regioni, in via
sperimentale, può essere verificata la
possibilità di individuare appositi programmi
LEGGI D
'ITALIA
153 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
anche di carattere strumentale in relazione alle
specifiche competenze ad esse attribuiti e nel
rispetto dei principi di omogeneità di
classificazione delle spese di cui all'art. 12
della presente legge. Al termine del primo
esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la
sperimentazione e, successivamente, ogni sei
mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette alle Camere una relazione sui
relativi risultati. Nella relazione relativa
all'ultimo semestre della sperimentazione, il
Governo fornisce una valutazione sulle
risultanze della medesima sperimentazione,
anche ai fini dell'attuazione del comma 4.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è
trasmesso alle Camere, ai fini
dell'acquisizione del parere della
Commissione parlamentare per l'attuazione
del federalismo fiscale e delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da esprimere entro trenta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale
termine, il decreto può comunque essere
adottato.
4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale,
d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi
dell’ art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuate le
amministrazioni coinvolte nella
sperimentazione, secondo criteri che tengano
conto della collocazione geografica e della
dimensione demografica. Per le
amministrazioni non interessate dalla
sperimentazione continua ad applicarsi, sino
all'entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 5, la vigente disciplina
contabile.
5. In considerazione degli esiti della
sperimentazione, con i decreti legislativi di
cui all' art. 2, comma 7, della legge 5 maggio
2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici
del principio della competenza finanziaria di
cui al punto 16 dell'allegato n. 1 e possono
essere ridefiniti i principi contabili generali;
inoltre sono definiti i principi contabili
applicati di cui all'art. 3, il livello minimo di
articolazione del piano dei conti integrato
comune e del piano dei conti integrato di
ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica
della transazione elementare di cui all'art. 6,
gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e
12, i criteri di individuazione dei Programmi
sottostanti le missioni, le metodologie comuni
ai diversi enti per la costruzione di un sistema
di indicatori di risultato semplici, misurabili e
riferiti ai programmi del bilancio, le modalità
di attuazione della classificazione per
missioni e programmi di cui all’ art. 17,
nonché della definizione di spese rimodulabili
e non rimodulabili di cui all'art. 16.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 2, individua un
sistema premiante, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, a favore delle
amministrazioni pubbliche che partecipano
alla sperimentazione.
Art. 79. (Disposizioni concernenti le Regioni
a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano). - 1. La decorrenza e le
modalità di applicazione delle disposizioni di
cui al presente decreto legislativo nei
confronti delle Regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di
Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali
ubicati nelle medesime Regioni speciali e
province autonome, sono stabilite, in
conformità con i relativi statuti, con le
procedure previste dall' art. 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42.
Art. 80. (Disposizioni finali ed entrata in
vigore). - 1. Le disposizioni del Titolo I, III,
IV e V si applicano, ove non diversamente
previsto nel presente decreto, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione dei bilanci relativi
all'esercizio 2015 e successivi, e le
disposizioni del Titolo II si applicano a
decorrere dall'anno successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
2. Per quanto non diversamente disposto dal
titolo II del presente decreto, restano
LEGGI D
'ITALIA
154 1. Riferimenti normativi D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
confermate le disposizioni di cui all' art. 5 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
3. All'attuazione del presente decreto si
provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Ogni richiamo agli articoli 36, 37 e 38 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
contenuti in decreti, disposizioni di legge e
atti aventi forza di legge vigenti, deve
intendersi riferito, rispettivamente, agli
articoli 78, 79 e 80 del presente decreto.» 127
.
Allegato A/1 omissis
Allegato A/2 omissis
Allegato A/3 omissis
Allegato A/4 omissis
Allegato B/1 omissis
Allegato B/2 omissis
Allegato C/1 omissis
Allegato C/2 omissis
Allegato C/3 omissis
Allegato D omissis
Allegato E/1 omissis
Allegato E/2 omissis
Allegato E/3 omissis
Allegato F omissis
127
Lettera così corretta da Comunicato 10 marzo 2015 ,
pubblicato nella G.U 10 marzo 2015, n. 57.
Allegato G omissis
Allegato H omissis
Allegato I omissis
Allegato L omissis
Allegato M omissis
Allegato N omissis
Allegato O omissis
Allegato P
LEGGI D
'ITALIA
155 2. L'avvio della contabilità armonizzata degli enti territoriali
2. L'avvio della contabilità armonizzata degli enti territoriali
di Massimo Anzalone
Quadro generale
Il 1° gennaio 2015 ha preso l'avvio la riforma definita in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, secondo gli
indirizzi all'uopo previsti dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, correttivo del D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118.
Tale riforma trae le sue origini nel 2009, con le modificazioni apportate dalla L. 31 dicembre 2009,
n. 196 di contabilità e finanza pubblica alla L. 5 maggio 2009, n. 42. Essa si dipana lungo un
percorso di concertazione e sperimentazione di significativa importanza che ha condotto
all'integrazione e correzione in itinere del D.Lgs. n. 118 del 2011 - attuativo degli artt. 1 e 2, L. 5
maggio 2009, n. 42. Al suo interno sono state inglobate, infatti, le risultanze del processo di
sperimentazione, intrapreso da un numero progressivamente sempre più consistente di enti a partire
dalla pubblicazione del D.P.C.M. 28 dicembre 2011. L'iter di formazione della norma rende, di
fatto, il D.Lgs. n. 118 del 2011 il primo caso di normativa contabile scritta e condivisa direttamente
con i soggetti cui essa si riferisce.
Il D.Lgs. n. 118 del 2011 incide sul processo di formazione dei bilanci pubblici prevedendo, tra gli
altri, la ridefinizione del principio generale della competenza finanziaria, il potenziamento del
processo di programmazione degli enti territoriali e l'introduzione di alcuni strumenti
operativi, pilastri del processo di armonizzazione, necessari per l'attuazione della riforma contabile.
E' bene richiamare tali strumenti poiché la loro adozione comporta una serie di obblighi specifici
che affronteremo nel seguito della trattazione:
- adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari;
- adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllali,
secondo uno schema comune;
- affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione.
Principali obblighi
Gli obblighi che insistono su tali strumenti sono diversi a seconda che si tratti di enti aderenti o
meno al periodo di sperimentazione precedente l'avvio della riforma. Per le amministrazioni che
non vi sono rientrate è necessario procedere, per gradi, ai seguenti primi adempimenti:
- affiancamento dei nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi
agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2014. I primi, per il 2014,
LEGGI D
'ITALIA
156 2. L'avvio della contabilità armonizzata degli enti territoriali
svolgono una funzione meramente conoscitiva mentre conservano la funzione autorizzatoria -e
hanno valore giuridico ai fini della rendicontazione- gli schemi di bilancio e di rendiconto definiti
nel 2014 nonché il relativo bilancio pluriennale. Trattandosi di versioni di bilancio e di rendiconto
insistenti sulle medesime poste contabili, ma classificate secondo criteri e principi diversi, è
necessario che i due bilanci -conoscitivo secondo la nuova struttura e autorizzatorio secondo il
sistema tradizionale- presentino le medesime risultanze;
- approvazione, a decorrere dal 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto della
gestione, del rendiconto consolidato per gli enti locali articolati in Istituzioni (entro il termine del 30
aprile dell'anno successivo) e per le Regioni con il proprio Consiglio regionale e con gli eventuali
organismi strumentali (entro il 31 luglio dell'anno successivo). A tal riguardo è opportuno ricordare
che gli enti e gli organismi strumentali degli enti territoriali e degli enti locali in contabilità
finanziaria, nonché i consigli regionali, devono deve adottare il medesimo ordinamento contabile
dell'ente cui appartengono, con la medesima gradualità prevista per il proprio ente di riferimento;
- applicazione del principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria (cd.
potenziata). A tal fine, gli enti devono garantire, pertanto, che l'accertamento e l'impegno siano
registrati solo in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate e che debba essere
evidenziata la data di scadenza della spesa ai fini della sua corretta imputazione contabile;
- riaccertamento ordinario e straordinario dei residui. Gli enti dovranno procedere alla ricognizione
dei residui, attivi e passivi, al 31 dicembre 2014. Il riaccertamento straordinario, in particolare,
dovrà essere condotto:
-- cancellando i residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate,
-- reimputando i residui per i quali sussiste l'obbligazione giuridicamente perfezionata ma che
devono essere ricondotti, temporalmente, all'esercizio nel quale la stessa è esigibile, coerentemente
al dettato del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata,
- applicazione del principio contabile applicato della programmazione. A tal fine si dovrà
provvedere alla predisposizione del primo Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e
del Documento unico di programmazione (DUP), con riferimento al triennio 2016-2018;
- adozione a partire dal 2016 del piano dei conti integrato.
In merito al piano dei conti integrato, è necessario soffermarsi un istante in più.
Dal piano dei conti, si deve ricordare, infatti, scaturisce la classificazione per categorie di entrata e
per titoli e macroaggregati di spesa, necessari ai fini della preparazione del rendiconto 2015, che
dovrà essere predisposto nella versione tradizionale e in quella prevista della riforma. Le
amministrazioni, inoltre, dovranno progressivamente procedere alla "spaccatura" delle informazioni
contabili onde allineare le proprie scritture gestionali al nuovo sistema di classificazione
economico-funzionale previsto dalla riforma. Ciò detto, è più che auspicabile che il piano dei conti
integrato venga adottato dagli enti già a partire dal 2015, onde evitare anche inutili e dispendiose
duplicazioni di lavoro.
Fonte: Il QUOTIDIANO PER LA PA, 23/01/2015
LEGGI D
'ITALIA
157 3. Armonizzazione degli enti territoriali e relativi controlli
3. Armonizzazione degli enti territoriali e relativi controlli
di Roberta Caiffa
Dal primo gennaio 2015 l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ha preso
avvio per tutti gli enti territoriali per effetto del novellato D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42",
La tendenza, negli anni, ad accumulare residui attivi e passivi da parte degli enti territoriali e a non
assoggettarli a serie periodiche revisioni, sulla base della sussistenza o meno di un titolo giuridico -
o, a non evidenziare problematiche nella riscossione o nel pagamento delle relative somme- ha
complicato sempre più la quantificazione, tra l'altro, dei veri crediti vantati dalle pubbliche
amministrazioni e dell'esatto livello dell'indebitamento.
Una pubblica amministrazione deve avere il bilancio 'autorizzatorio' in pareggio. Ma se l'ente
mantiene nel suo bilancio residui attivi e passivi riferiti a crediti e debiti che probabilmente non
riscuoterà o non pagherà mai, in quanto di dubbia esigibilità o non supportati da validi titoli
giuridici, non è in grado di conoscere la sua reale situazione, né di verificare la tendenziale
corrispondenza tra risorse acquisite -tramite imposte sia nazionali che locali- e livello dei servizi
resi. A questo tende il percorso di armonizzazione, ossia a rendere chiari e completi i dati indicati
nei bilanci.
Così programmazione, previsione e rendicontazione dei fatti gestionali -sulla base di comuni
schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali (cfr. art. 11, D.Lgs. n. 118 del 2011), anche
nell'ottica di consolidamento con gli enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e
partecipate ed altri organismi controllati- mirano insieme a permettere il raffronto dei vari comparti
della finanza pubblica, attraverso l'introduzione di una metodologia unitaria di rilevazione e
classificazione delle entrate e delle spese.
Un impianto di contabilità più chiaro è in grado di fornire informazioni utili a tutti i livelli: non solo
a gestori e controllori, ma anche agli amministratori e a tutti i soggetti coinvolti nei processi
decisionali e/o semplicemente interessati, anche dal punto di vista politico e sociale.
La strada che l'Europa ci chiede di percorrere è più trasparente, nella quale tutti siano in grado di
leggere più facilmente i dati di bilancio. La riforma è passata attraverso un periodo di
sperimentazione iniziato nel 2012 (programmato inizialmente per due anni, divenuti tre per effetto
della disposizione contenuta nell'art. 9, comma 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla L.
28 ottobre 2013, n. 124, che, oltre a portare al 1° gennaio 2015 l'avvio dell'armonizzazione per tutti
gli enti, ha anche introdotto novità significative per la riforma). Inizialmente è stata condotta da 5
Regioni, 12 Province e 68 Comuni. Nel corso del triennio la popolazione del gruppo si è dapprima
ridotta, poi ampliata -per gli enti locali- per effetto del citato D.L. n. 102 del 2013, che ha previsto
la possibilità, per gli enti interessati, di entrare nel terzo anno di attività, su base volontaria. Hanno
così concluso la fase, al 31 dicembre 2014: 3 Regioni, 23 province; 372 Comuni e 5 Unioni di
Comuni, comprensivi dei loro enti ed organismi strumentali, che hanno potuto beneficiare, nel corso
LEGGI D
'ITALIA
158 3. Armonizzazione degli enti territoriali e relativi controlli
del triennio, di un sistema premiante, in forma di riduzione degli obiettivi di patto di stabilità
interno.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, nel sito internet dedicato all'armonizzazione contabile -
oltre a raccogliere tutto il 'patrimonio' conoscitivo che è stato prodotto nel triennio di
sperimentazione, dedica ampio spazio alle domande (FAQ - frequentlyasked questions - suddivise
per argomento) che gli enti hanno posto al Gruppo di lavoro Arconet (operante presso la Ragioneria
Generale dello Stato).
Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione costituiscono oggi un patrimonio comune di
esperienze a disposizione di tutte le altre amministrazioni interessate alla riforma. I numerosi quesiti
che hanno posto -ed ai quali è stata data risposta o sul sito internet dedicato o tramite circolari
ministeriali ed interventi legislativi- possono servire da base per sciogliere gli inevitabili dubbi che
possono sorgere agli enti nelle prime fasi di attuazione della riforma.
L'impegnativo periodo di applicazione dei nuovi principi, ed in particolar modo l'ultimo anno che,
come già detto, è stato caratterizzato da un incremento della numerosità degli enti locali che vi
hanno preso parte -alcuni dei quali usciti dal percorso per varie problematiche/difficoltà
organizzative- può essere considerato come riferimento di quello che significherà l'avvio della
riforma per tutti.
Sarà un percorso a tappe il cui sviluppo, come per gli enti in sperimentazione, richiederà un grande
impegno, soprattutto nell'attività di formazione continua, in modo da prepararsi adeguatamente ad
applicare le novità.
A tal proposito, sullo stesso sito Arconet sono indicati i primi adempimenti, necessari per l'avvio
della riforma, che le Regioni, gli Enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali, che hanno
avviato il percorso dal 1° gennaio 2015, sono tenuti a porre in essere.
Tra gli elementi che gli enti partecipanti al progetto hanno considerato critico e di ostacolo alla
piena applicazione dei nuovi principi è stato il rinvio dei termini per l'approvazione dei bilanci al 31
ottobre 2012, al 30 novembre 2013 ed al 30 settembre 2014, rispettivamente per i bilanci 2012,
2013 e 2014. Ciò ha comportato significativi ritardi nella loro piena applicazione. La Corte dei
conti, Sezione delle autonomie, con le deliberazioni n. 23 del 2013 e n. 18 del 2014, ha criticamente
evidenziato tale prassi che ha portato gli enti a gestire in esercizio provvisorio quasi la totalità delle
risorse, tanto che, venendo meno un vincolo autorizzatorio alle entrate e alle spese, il controllo sul
bilancio annuale perde di significato.
Il nuovo differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti
locali, di cui al Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014, che ha già visto slittare il
termine di approvazione dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 è probabilmente dovuto a
problematiche legate alle incertezze che circondano la finanza locale che, oggi, riguardano anche i
rendiconti degli enti locali.
Nel percorso legislativo che ha portato all'armonizzazione contabile degli enti territoriali, la Corte
dei conti, Sezione delle autonomie, nelle due audizioni tenute il 29 maggio ed il 27 novembre 2014
presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale -sullo schema di
decreto legislativo correttivo ed integrativo del D.Lgs. n. 118 del 2011 e sull'andamento
dell'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali, in particolar modo regionali- nel sostenere la
LEGGI D
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159 3. Armonizzazione degli enti territoriali e relativi controlli
riforma, ha ribadito che "nella ... attività di referto, ha avuto modo di sperimentare quanto sia
complesso ed arduo ricostruire i conti regionali, sia pure per macroaggregati, attesa la
disomogeneità dei bilanci"(Del. 20/2013/FRG).
Partendo dalle misure tendenti a verificare i "veri" debiti degli enti territoriali, la Corte ha
focalizzato l'attenzione sui due temi tendenti a riordinare i conti, ossia l'operazione di
riaccertamento straordinario dei residui e la corretta modalità di accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità. Entrambi gli strumenti avrebbero il ruolo di preparare l'ente alla corretta partenza
della riforma.
La suprema magistratura contabile ha inoltre evidenziato che occorra un diverso approccio culturale
ed il pieno coinvolgimento, sia delle figure tecnico-professionali che della classe dirigente locale,
presupponendo adeguati investimenti formativi, "che dovrebbero essere favoriti anche con
temperamenti della normativa vincolistica in vigore".
Uno degli obiettivi, scrive ancora la Corte, è quello di "pervenire alla conoscenza puntuale degli
effetti delle manovre di finanza pubblica sugli enti territoriali e loro organismi gestionali". Questo
anche per "comparare l'effettivo concorso al risanamento della finanza pubblica da parte dei vari
livelli di governo e consentire, in prospettiva, di calibrare le manovre in base alla reale situazione
economico - finanziaria degli enti".
L'audizione su "armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e sistema contabile delle Regioni",
seguita all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 126 del 2014, modificativo ed integrativo del D.Lgs. n.
118 del 2011, tenutasi nel novembre 2014, ha posto in evidenza i nodi problematici e le potenzialità
legate all'avvio della riforma e, allo stesso tempo, ha fornito un quadro delle più rilevanti criticità
emerse nei giudizi di parificazione sui rendiconti generali delle Regioni nel biennio 2012/2013.
La Corte ha ripetutamente espresso l'esigenza che vi sia una presa di coscienza, a livello politico, in
ogni Ente, che porti a rappresentare la reale situazione dei conti ed i veri rischi che possano
compromettere gli equilibri di bilancio. La Sezione delle autonomie non sottovaluta le resistenze
che potrebbero manifestarsi, relativamente sia alla trasformazione del sistema informativo contabile
-che si auspica riscontri generalità di applicazione per permettere il reale coordinamento della
finanza pubblica- che alla riorganizzazione degli uffici, da accompagnare con una adeguata
formazione.
In questo momento, anche in relazione al controllo collaborativo che la Corte svolge sui bilanci e
rendiconti, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., L. n. 266 del 2005, vengono richiamati gli organi di
revisione, i direttori delle ragionerie regionali ed i responsabili dei servizi finanziari degli Enti
locali, a prestare la massima attenzione al corretto svolgimento delle prime fasi di attuazione. La
Corte stessa procederà ad un sistematico monitoraggio sull'attuazione della riforma, essenziale
perché gli enti territoriali operino in condizioni di sana gestione finanziaria.
Fonte: Il QUOTIDIANO PER LA PA, 28/01/2015
LEGGI D
'ITALIA
160 4. Il bagaglio di competenze e strumentazioni per affrontare
il processo di armonizzazione contabile
4. Il bagaglio di competenze e strumentazioni per affrontare il processo di
armonizzazione contabile
Il sistema contabile che scaturisce dal processo di armonizzazione ha l'indubbio merito di portare,
finalmente, a un allineamento tra criteri di competenza differenti. Dopo decenni di dibattiti sulla
presunta "superiorità" dell'uno o dell'altro rispetto all'obiettivo generale del buon andamento della
gestione, e a quello più specifico della stabilità finanziaria degli enti, il criterio dell'imputazione dei
valori in base all'esigibilità riduce drasticamente le distanze tra competenza finanziaria (o
"giuridicoautorizzatoria"), competenza economica e di cassa, ed evita dunque che l'utilizzo
strumentale, per non dire "distorto" di uno dei tre criteri possa generare bilanci non attendibili né
veritieri. L'imputazione finanziaria di entrate e spese è strettamente dipendente dalla loro
manifestazione monetaria, così come la cessione/fruizione economica di beni e servizi ne determina
la relativa imputazione a bilancio.
Nonostante la sua complessità intrinseca, e l'enorme sforzo di adeguamento che essa comporta, si
arriva a obiettare che quella armonizzata sia una "nuova" contabilità nel senso proprio del termine:
costituirebbe, piuttosto, una "evoluzione" della normativa vigente, un suo adeguamento a criticità
che in realtà non è grado di rimuovere alla radice.
Nell'interpretazione più "pessimistica", la riforma rappresenta dunque l'ennesima "occasione
mancata": non condurrebbe a una quantificazione attendibile della massa debitoria in capo agli enti,
né impedirebbe, per non dire che agevolerebbe il rinvio delle spese al solo scopo di occultare le
difficoltà finanziarie dei medesimi; e oltre a quello del consolidamento dei conti pubblici, non
raggiungerebbe, per le ragioni sopra esposte, neppure gli obiettivi della leggibilità del bilancio e
della trasparenza dell'azione politico-amministrativa.
A tutte queste considerazioni -peraltro motivate e legittime- e che sono state esposte con la massima
oggettività, si preferisce opporre i punti di forza dell'armonizzazione contabile e la sua visione di
opportunità da cogliere. In particolare riteniamo che, "nonostante tutto", a prevalere debba essere la
consapevolezza -con ciò che ne consegue quanto a impegno e responsabilità- di trovarsi di fronte
una riforma che potrebbe avere un impatto significativo sul futuro stesso del Paese.
Con il Manuale di contabilità armonizzata offriamo l'intero bagaglio di competenze e di
strumentazioni, necessario ad affrontare la "rivoluzione contabile" e in particolare la fase di
adeguamento alle nuove disposizioni; è principalmente diretto, quindi, agli uffici finanziari, ma si
rivolge a tutti coloro -altri servizi, organi politici, enti di controllo- che verranno inevitabilmente
coinvolti nel processo di armonizzazione.
Fonte: Il QUOTIDIANO PER LA PA, 25/02/2015
LEGGI D
'ITALIA
161 5. L'impatto di legge e patto di stabilità 2015 sulla disciplina
dell'armonizzazione contabile
5. L'impatto di legge e patto di stabilità 2015 sulla disciplina dell'armonizzazione
contabile
di Iacopo Cavallini
La L. n. 190 del 23 dicembre 2014 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato" (ossia la Legge di stabilità 2015, composta come di prassi da un solo
articolo) interviene sull'armonizzazione contabile modificando direttamente la normativa in materia,
e dunque:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (commi di riferimento: da 505 a 507; 538)
- gli allegati al suddetto decreto (comma 509)
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(comma 510).
Solo nel caso del comma 543 la disposizione non è modificatrice della normativa vigente bensì
"aggiuntiva", e comunque transitoria in quanto relativa al solo 2015: gli enti "sperimentatori" hanno
infatti la possibilità (non l'obbligo) di rispettare i termini "di cui alla normativa ordinaria" -ossia
antecedente l'entrata in vigore della contabilità armonizzata- per sottoporre al proprio organo
deliberante la proposta di bilancio di previsione riferita alla suddetta annualità. Viceversa,
avrebbero dovuto applicare hic et nuncl'art. 174, comma 1, del TUEL, e dunque predisporre e
presentare lo schema di bilancio entro il 15 novembre 2014.
Presentiamo dunque in maniera sinottica le varie disposizioni, nel testo originario come modificato
in conseguenza della L.n. 190 del 2014 (in corsivo fra parentesi quadre il testo soppresso; in
neretto il testo aggiunto):
Tabella 1 - Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del D.Lgs. 118/2011:
4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del
riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al
riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria-cooperazione
territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi
dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre
2011
Tabella 2 - D.Lgs. 118/2011 art. 3, comma 7
7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale
della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di
Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:
LEGGI D
'ITALIA
162 5. L'impatto di legge e patto di stabilità 2015 sulla disciplina
dell'armonizzazione contabile
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni
perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni
derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo [, quelli relativi alla politica
regionale unitaria – cooperazione territoriale,] e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e
non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei
quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non
correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionato, è indicato la natura della fonte di copertura.
Tabella 3 - D.Lgs. 118/2011, art. 3, commi 15 e 16
15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015
rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del
risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto [del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta] del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e
prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa
del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo
derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi
derivanti dal debito autorizzato non contratto.
[Attraverso i rendiconti delle regioni e i certificati di conto consuntivo relativi al 31 dicembre 2014
di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 267 del 2000 sono acquisite informazioni riguardanti
il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7.] Sulla base dei rendiconti delle
regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di
riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il
maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità,
con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette
informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità
differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di
bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le
modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi
più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo.
16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di
amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui
effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità è ripianato [per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno] in non più di 30
esercizi a quote costanti. In attesa del decreto del [Presidente del Consiglio dei ministri] di cui al
comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di
cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si
attiene ai seguenti criteri:
a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del
LEGGI D
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163 5. L'impatto di legge e patto di stabilità 2015 sulla disciplina
dell'armonizzazione contabile
disavanzo di amministrazione;
b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire e un sostenibile passaggio alla
disciplina contabile prevista dal presente decreto.
Tabella 4 - D.Lgs. 118/2011, art. 3, comma 17
Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di
amministrazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio [2017] 2042 da parte degli enti
coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei
residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno
effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014
Tabella 5 - Paragrafo 3.3, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011
Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota
almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo
crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento
di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75%
dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità
allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per
l'intero importo. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota
dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di
dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non
ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla
predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio
riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari
almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al
fondo è effettuato per l'intero importo
Tabella 6 – D.Lgs. 267/2000, art. 151, commi 1 e 8
Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano
il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.
8. Entro il [31 luglio] 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri
organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio
applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Prescindendo dalla particolarità per cui i diversi commi che trattano delle novità in materia di
armonizzazione non sono consecutivi (rendendo relativamente complessa una lettura sistematica),
vi è da notare come buona parte delle novità medesime conseguano o alla necessità di "sanare"
situazioni "in sospeso" (il comma 510), o all'intento di soddisfare le richieste formulate dalle
associazioni rappresentative degli EE.LL., ANCI in particolare (tutti gli altri commi interessati).
LEGGI D
'ITALIA
164 5. L'impatto di legge e patto di stabilità 2015 sulla disciplina
dell'armonizzazione contabile
In realtà, o meglio in aggiunto a tutto ciò, il legame tra Legge di Stabilità e armonizzazione
contabile si esplicita anche in quello tra Patto di Stabilità e Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
(FCDE): a fronte infatti di una forte riduzione del contributo nominale -circa il 59% secondo
l'ANCI, il 64% in base a stime della Corte dei Conti- richiesto agli enti locali per il periodo
2015/2018 (comma 489), gli stanziamenti di competenza al Fondo medesimo entrano nel novero
delle Spese rilevanti ai fini del rispetto del saldo-obiettivo (comma 490), il che porterebbe a una
riduzione "reale" dell'obiettivo rispetto al Patto 2014 stimata in un 19% circa. Un do ut des, lo si
potrebbe definire, ulteriormente accentuato dall'aver previsto (sempre comma 490):
- la possibilità di modificare, già nel corso del 2015, le percentuali per la determinazione
dell'obiettivo annuale a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario, vale a dire in base
agli accantonamenti al FCDE effettuati dagli EE.LL. nei prossimi mesi. Ciò in ragione della forte
incertezza, che ancora regna, sull'effettivo ammontare del fondo a carico del singolo Comune e
dunque sui potenziali riflessi di bilancio;
- l'obbligo di rivedere, a decorrere dal 2016, le percentuali suddette tenendo conto del valore degli
accantonamenti al FCDE stanziati nel 2015 (e dunque, a quel punto, certi e definitivi).
E' inoltre previsto che un decreto MEF possa ridefinire, purché emesso entro il 31 gennaio, gli
obiettivi individuali di ciascun ente, fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto. L'intesa
raggiunta, al momento, in Conferenza Stato-città e autonomie locali prevede un "obiettivo lordo",
conseguente alla ripartizione tra ogni singolo ente dell'obiettivo finanziario complessivo (3.653 mln
€), a cui sottrarre l'FCDE stanziato in bilancio al fine di ottenere il cosiddetto "obiettivo netto".
Maggiore l'accantonamento al fondo, minore il vincolo finanziario.
Fonti: Il QUOTIDIANO PER LA PA, 05/03/2015
Manuale di contabilità armonizzata, Leggi d'Italia - Ipsoa ed. dicembre 2014
Aggiornamento:
Capitolo 4 paragrafo 2.4, pag. 185
Capitolo 4 paragrafo 2.4, pag. 186
Capitolo 4 paragrafo 4.4, pag. 220
Capitolo 10 paragrafo 7, pag. 522
LEGGI D
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165 6. Indicazioni di principio ed operative agli Enti territoriali per
orientare l'uniformità di comportamento degli organi di revisione
6. Indicazioni di principio ed operative agli Enti territoriali per orientare
l'uniformità di comportamento degli organi di revisione
di Roberta Caiffa - Funzionario della Corte dei conti
In concomitanza con l'entrata in vigore, per tutti gli Enti territoriali, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42", modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, la Sezione
delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR, deliberata
nell'adunanza della Sezione del 17 febbraio 2015 -alla presenza di rappresentanti del Ministero
dell'interno, della Ragioneria Generale dello Stato, della Conferenza delle Regioni, della
Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, dell'Unione
Province d'Italia e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani- depositata il 24 febbraio u.s.,
tenendo conto delle finalità della riforma, in attuazione dello specifico punto del programma delle
attività di controllo per l'anno 2015 (cfr. punto 6 della deliberazione n. 1/SEZAUT/2015/INPR) ha
fornito indicazioni in merito alle operazioni propedeutiche all'applicazione dei nuovi principi
contabili e all'adozione degli schemi di bilancio armonizzato, con particolare riferimento al
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Tali istruzioni -che sono finalizzate alla
cancellazione o alla reimputazione delle poste in conto residui risultanti dall'attività di ricognizione
e alla costituzione di appositi fondi (Fondo pluriennale vincolato; Fondo crediti di dubbia esigibilità
con vincolo nell'avanzo di amministrazione)- sono rivolte ad orientare le prime attività ed a
segnalare le criticità che potrebbero emergere da un'applicazione non coerente dei principi contabili.
Tutto questo, tenendo conto delle finalità della riforma, dell'impatto sul procedimento
amministrativo e delle responsabilità della dirigenza nell'attuazione delle nuove regole contabili,
raccomandando la responsabilità delle scelte operate nell'attuazione delle nuove regole contabili.
Tali linee di indirizzo vanno ad integrare il punto di vista della Corte dei conti, già espresso nel
corso dell'ultimo anno nelle Audizioni parlamentari sulla riforma (cfr. Audizioni della Corte dei
conti presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del 29 maggio e
27 novembre 2014), anche ribadito dal Presidente della Corte nella relazione alla Cerimonia di
inaugurazione dell'anno giudiziario 2015: "il presente ed il prossimo futuro sono ...rappresentati
dalla capacità per l'Istituto, di "accompagnare" gli Enti territoriali nella complessiva riforma in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio...azione, peraltro, già
avviata in concreto dalla Sezione delle autonomie".
Con la finalità di orientare l'uniformità dei comportamenti degli organi di revisione contabile e le
correlate attività di controllo delle Sezioni regionali della Corte, il documento, in dieci punti,
esamina: trasparenza e veridicità dei conti; giurisprudenza della Corte costituzionale e principi della
riforma; esiti della sperimentazione; impatto della riforma; profili di criticità legati alla legge di
stabilità 2015; attività di riaccertamento straordinario dei residui e tenuta dei conti pubblici; fondo
pluriennale vincolato e rafforzamento della funzione programmatoria; fondo vincolato per perdite
reiterate negli organismi partecipati; equilibrio reale di cassa e piano di riequilibrio finanziario
pluriennale alla luce della nuova contabilità armonizzata.
LEGGI D
'ITALIA
166 6. Indicazioni di principio ed operative agli Enti territoriali per
orientare l'uniformità di comportamento degli organi di revisione
Il documento è, inoltre, disseminato di specifici riferimenti alle più rilevanti decisioni della Corte
costituzionale sui singoli punti trattati.
Fonte: Il QUOTIDIANO PER LA PA, 12/03/2015
LEGGI D
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167 7. Linee-guida e questionari della Sezione delle autonomie della Corte
dei conti sul funzionamento dei controlli interni (ex art. 148 TUEL)
7. Linee-guida e questionari della Sezione delle autonomie della Corte dei conti
sul funzionamento dei controlli interni (ex art. 148 TUEL)
di Roberta Caiffa
La Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con la deliberazione 24 novembre 2014, n.
28 (depositata l'11 dicembre 2014), ha rivisto le Linee guida ed il relativo questionario per il referto
annuale del Sindaco, per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e del Presidente
della Provincia, sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2014, sulla base della
modifica all'art.148 del TUEL intervenuta per effetto dell'art. 33, D.L. n. 91 del 2014.
Lo schema di relazione, strutturato in forma di questionario, che l'Ente può integrare con elementi
discorsivi a maggiore illustrazione dei profili esaminati, dovrà essere trasmesso alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, competenti per territorio, ed alla Sezione delle
autonomie, entro il 30 aprile 2015.
Con la nuova disciplina introdotta dall'art. 33, D.L. n. 91 del 2014 -che ha modificato l'art. 148 del
TUEL- è divenuto "annuale" il referto del Presidente della Provincia e del Sindaco, per i Comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che era "semestrale"nel primo anno di applicazione del
D.L. n. 174 del 2012. La Sezione delle autonomie ha emanato le nuove linee guida nell'adunanza
del 24 novembre 2014 (con deliberazione n. 28/2014/SEZAUT/INPR depositata l'11 dicembre
2014).
In coerenza con le prime linee guida (deliberazione n. 4 dell'adunanza dell'11 febbraio 2013,
depositata il 18 febbraio 2013), la Sezione riafferma che nei controlli vadano coinvolte le figure che
ricoprono ruoli più rilevanti nell'Ente, quali il Segretario comunale, il Direttore generale ed i
Responsabili dei servizi.
La relazione, che conferisce compiutezza al sistema dei controlli, nel ciclo programmazione-
gestione-controllo, costituisce una base di riferimento, in un percorso che coniuga "regolarità
dell'azione, intesa come rispetto del complesso delle regole finanziarie e procedurali, con l'efficacia
e l'efficienza della gestione", il tutto ricercando l'economicità della gestione, senza riduzione di
qualità e quantità dei servizi erogati.
Il rinnovato art. 148 definisce che "Le Sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale,
nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei
controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di
bilancio...". L'eliminazione della relazione infra-annuale -come tra l'altro stabilito anche per le
relazioni dei Presidenti delle Regioni, previste dall'articolo 1, comma 6, D.L. n. 174 del 2012- ha
seguito una tendenza volta alla ricerca di semplificazione e razionalizzazione dei controlli.
Il riscontro sugli equilibri finanziari del bilanci, legato alla verifica sul rispetto delle regole contabili
-come si evince dall'art. 148 TUEL- è la finalità di fondo del controllo. Questo, in considerazione
della frequente situazione di instabilità nel sistema delle fonti di finanziamento e della conseguente
LEGGI D
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168 7. Linee-guida e questionari della Sezione delle autonomie della Corte
dei conti sul funzionamento dei controlli interni (ex art. 148 TUEL)
difficoltà di tenuta degli equilibri negli enti locali. Ne discende, altresì, che i controlli interni
devono anche esser maggiormente orientati all'analisi, valutazione e revisione della spesa pubblica.
Rispetto al questionario allegato alla precedente decisione, lo schema contenuto nella
deliberazione n. 28 del 2014 contiene una sola sezione, sottoarticolata in sei tipologie di verifiche,
ognuna delle quali è introdotta da una sintetica ricognizione sull'organizzazione del sistema dei
controlli interni e si articola nelle seguenti analisi: di regolarità amministrativa e contabile; di
gestione; strategica; sugli equilibri finanziari; sugli organismi partecipati; sulla qualità dei servizi.
La relazione del Presidente della Provincia e del Sindaco, per i Comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti, per l'anno 2014, deve essere trasmessa alle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti, competenti per territorio, agli indirizzi istituzionali, entro il prossimo 30 aprile. La
stessa relazione deve essere trasmessa alla Sezione delle autonomie, entro pari data, all'indirizzo
[email protected], per esigenze legate al referto al Parlamento,
ai sensi dell'art. 7, comma 7, L. 5 giugno 2003, n. 131, che attribuisce alla Corte dei conti il compito
di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli enti territoriali -in relazione al patto
di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea- anche
sulla base dei dati e delle informazioni raccolte dalle Sezioni regionali di controllo.
Quest'anno, a differenza dei questionari in formato word allegati alla precedente deliberazione, la
compilazione è agevolata da uno schema di relazione in excel -contenente sei fogli di lavoro,
corrispondenti a sei tipi di controlli "tipizzati"- corredati da istruzioni per la compilazione. Le celle
in colore azzurro indicano la presenza di menù "a tendina", dal quale scegliere una risposta tra
quelle indicate. Le celle in colore giallo sono editabili, per permettere all'Ente di inserire ulteriori
informazioni a corredo, a discrezione del compilatore. Nelle stesse istruzioni si raccomanda all'Ente
di non apportare modifiche al file, provvedendo al salvataggio in formato "XLXS". Questo perché
l'integrità del documento garantisce il riversamento delle informazioni ivi contenute in
un database che, nel caso in cui vengano apportate modifiche, non potrebbero più essere acquisite.
Manuale di contabilità armonizzata, Leggi d'Italia - Ipsoa ed. dicembre 2014
Aggiornamento: Capitolo 11 paragrafo 2.3, pag. 551
Font: Il QUOTIDIANO PER LA PA, 23/03/2015
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169 8. La nuova contabilità armonizzata è decollata.
Con quali prospettive?
8. La nuova contabilità armonizzata è decollata. Con quali prospettive?
di Giuseppe Farneti
La nuova contabilità armonizzata segna certamente un passo in avanti del sistema informativo
pubblico. Si deve però essere consapevoli sul fatto che, nella sua realizzazione, sarà necessario
impostare una vera contabilità economico-patrimoniale e che il complessivo sistema dei controlli
dovrà rendersi operante, così producendosi, per entrambi gli aspetti, un netto cambiamento rispetto
al passato. Gli operatori tutti saranno in conseguenza in grado di concretizzare quell'evoluzione
culturale che è richiesta per utilizzare al meglio le risorse pubbliche, nel rigoroso rispetto del
principio di legalità.
Il nuovo quadro normativo
L'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 della nuova contabilità armonizzata per le autonomie locali
e per le regioni, costituisce una sorta di spartiacque fra due epoche, sul quale è bene fare qualche
riflessione; anche per potere in seguito, nell'attività operativa, nei diversi ruoli interessati (i tecnici, i
politici, i controllori interni/esterni), dare ad essa compiuta realizzazione (che sia efficace e nel
rispetto della legalità), così risolvendo i problemi che certamente dovranno essere affrontati.
Come ormai è noto si tratta di una riforma che modifica in modo consistente l'ordinamento
finanziario e contabile e che è orientata, da una parte dall'esigenza di armonizzare la contabilità di
tutto il settore pubblico, dall'altra di fondare la stessa, nei suoi aspetti autorizzatori, sul momento
della scadenza delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, così agevolando sia il rispetto degli
equilibri finanziari, sia il rispetto del patto di stabilità interno e dunque consentendo di potere
leggere i suoi risultati in concomitanza con quelli degli altri paesi europei, come si rende necessario
per il rispetto del patto di stabilità in ambito europeo.
Il passaggio alla nuova contabilità è stato, in quest'occasione, ben preparato. Nel senso che, come è
noto, è stato da tre anni "testato" in diversi enti «sperimentatori» per i quali la nuova contabilità è
nel frattempo già entrata a regime e nel senso che la sua entrata in vigore è stata progressiva. Così
nel 2015 il nuovo sistema si affiancherà al vecchio (per la maggioranza degli enti, quelli che non
hanno partecipato alla sperimentazione), fermo rimanendo l'entrata in vigore del principio della
contabilità finanziaria potenziata fin da subito nell'assunzione degli impegni e degli accertamenti;
ma solo nel 2016 avrà piena applicazione (ai fini dell'obbligatoria utilizzazione della nuova struttura
del bilancio, della realizzazione del DUP, della predisposizione del bilancio consolidato, della
tenuta della contabilità economico-patrimoniale). La contabilità economico-patrimoniale, in
particolare, si prospetta come una contabilità concomitante ai fatti della gestione, nel senso che alle
registrazioni dei fatti gestionali in contabilità finanziaria dovranno affiancarsi le registrazioni (è
sperabile, nell'ambito di un unico software) in contabilità economica. Dunque la contabilità
economica costituirà l'elemento di dialogo fra le strutture pubbliche e il mondo esterno (che la
conosce e che invece non conosce la contabilità finanziaria potenziata), italiano e internazionale.
LEGGI D
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170 8. La nuova contabilità armonizzata è decollata.
Con quali prospettive?
Dato così atto del processo d'armonizzazione che è in corso, con la gradualità che è stata rilevata e
della sua incisività, ci si potrebbe chiedere se la via seguita è stata la migliore. Non s'intende però
affrontare, in questa sede, il tema se non per fare due riflessioni.
La contabilità economico-patrimoniale
La prima concerne l'enfasi è stata posta sugli equilibri finanziari, particolarmente di tipo monetario,
attraverso una contabilità finanziaria che ha il suo nucleo centrale nel principio dell'equilibrio
finanziario potenziato (quello, appunto, di tipo monetario, sia per l'imputazione delle entrate e delle
spese, fondata come si è osservato sulla scadenza dei debiti/crediti, sia per la previsione di cassa
prevista per la prima annualità del bilancio). Si è invece trascurata la possibilità di focalizzare la
riforma sulla predisposizione di una più attuale contabilità economico-patrimoniale, nell'ambito
della quale ricercare poi il rispetto dell'equilibrio monetario. In tal modo non si è percorsa la strada
maestra indicata dall'IPSASB, seguita invece da altri paesi e, soprattutto, non si è incardinato, da
subito, il sistema informativo pubblico nell'alveo di quelle conoscenze che ormai si sono affermate
in tutto il mondo, per tutte le organizzazioni, pubbliche e private, lucrative o non lucrative. La
nuova contabilità armonizzata costituisce, infatti, un sistema «chiuso», estraneo alla cultura
contabile italiana (e alla sua storia) e anche a quella europea. Con l'ulteriore conseguenza di
renderne difficile l'utilizzazione da parte degli operatori che, per comprenderla, dovranno acquisire
dimestichezza con le sue specifiche regole (forse, questo, è un aspetto troppo superficialmente
trascurato, anche sotto il profilo dell'auspicabile scambio di competenze fra settore pubblico e
privato). L'osservazione è qui formulata in vista della concreta applicazione della contabilità
economico-patrimoniale, che condizionerà il successo della riforma, atteso che è dalle sue
conoscenze che dipende la correttezza economica delle decisioni e dunque del processo decisionale.
Si tratta di un aspetto che è stato trascurato dalla vecchia contabilità e che, come ben sanno gli
operatori, si è pesantemente riflesso, in termini negativi, sulle politiche degli enti locali. A titolo di
esempio gli enti ben raramente hanno costruito e utilizzato sistemi di contabilità analitica e di
controllo gestionale che siano in grado di fondarsi sulla conoscenza dei costi (variamente strutturati)
dei servizi, utili per le diverse finalità manageriali e sui costi unitari di prodotto, conoscenza che si
presenta come indispensabile nelle decisioni di «make or buy», nella predisposizione e gestione dei
contratti di servizio, nella responsabilizzazione dei dirigenti e dei funzionari in genere su specifici
obiettivi economici.
Ne consegue che una corretta predisposizione di una «vera» contabilità economico-patrimoniale,
del tutto analoga nelle sue regole a quella che è considerata dai principi contabili italiani e
internazionali e che è insegnata in Italia e all'estero in tutti i corsi di accounting, costituisce una
sorta di cartina di tornasole circa la corretta predisposizione della nuova contabilità armonizzata.
Quest'ultima, infatti, disciplina il momento autorizzatorio e quello dell'incasso/pagamento per le
finalità che sono state sommariamente richiamate, ma in un quadro, definito dal contenuto della
contabilità economico-patrimoniale, che sarà comprensibile a tutti gli operatori, l'unico poi, come si
è appena evidenziato, che sia in grado di fornire le conoscenze economiche ai fini del controllo
manageriale e di conferire correttezza al conto del patrimonio. Trascurare la contabilità economica,
o il non realizzarla secondo le consolidate regole ovunque praticate avrebbe un solo significato:
quello di un sistema contabile volutamente «domestico», tale da consentire una gestione non
trasparente, per inseguire finalità di parte; con spreco di risorse, aperto ai fenomeni corruttivi.
LEGGI D
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171 8. La nuova contabilità armonizzata è decollata.
Con quali prospettive?
La nuova contabilità finanziaria e le ragioni della sua evoluzione
La seconda riflessione riguarda la scelta fatta, quella di un bilancio autorizzatorio fondato sulla
scadenza delle obbligazioni che comportano entrate/uscite e, per il primo anno, anche sul momento
dell'incasso-pagamento, come reazione alla palese inefficacia dell'attuale contabilità finanziaria,
così come realizzata secondo le prassi prevalenti, basata com'è sul principio della competenza
finanziaria (focalizzato sui momenti dell'accertamento e dell'impegno riferiti a obbligazioni
giuridicamente perfezionate), incapace nei fatti d'assicurare gli equilibri finanziari e in particolare
quello monetario e, pertanto, il rispetto del patto di stabilità. Non si è però riflettuto sul punto che
questa carenza dell'attuale sistema contabile non dipende dalle norme, ma dai comportamenti, degli
enti e dei controllori 128
. Costituiscono significativi esempi di quanto osservato: l'iscrizione di
accertamenti inesistenti e il loro mantenimento in bilancio e il mantenimento di crediti inesigibili; la
tolleranza per i debiti fuori bilancio; la disinvoltura, mai seriamente presa in considerazione, con la
quale un accertamento/impegno viene riferito a un periodo amministrativo o a un altro;
l'imputazione degli impegni agli interventi secondo necessità, vanificando la capacità informativa
del sistema del bilancio129
; l'inserimento in bilancio, fra le entrate, di fatti palesemente "sperati", o
l'esclusione, invece, di spese palesemente probabili; gli impegni da stanziamento.
Il tutto in unione con la mancanza di una "vera" e dunque "legale" programmazione, peraltro
difficile, se non impossibile, all'infuori, come si verifica, di una «vera» contabilità economico-
patrimoniale. Quando mai, sempre esemplificando, è rispettata l'indicazione di cui all'art. 170,
comma 5 e 6130
, del Tuel, la sola che dia continuità all'attività di programmazione dell'ente e dei
suoi organismi, indispensabile per valutare nel tempo il prodursi delle politiche gestionali?
Le stesse patologie, sempre più evidenti, che investono le società partecipate, tali da condizionare
l'attività degli enti e i loro equilibri finanziari, come la cronaca sta ampiamente dimostrando, trova
nelle descritte circostanze, dunque nelle pratiche contabili di fatto ammesse, la loro causa
principale. Questa seconda riflessione attiene dunque al mancato rispetto di quel quadro di legalità
che l'ordinamento ha invece tracciato. Questo mancato rispetto costituisce il «male oscuro131
» della
nostra pubblica amministrazione e, se non sarà risolto, ben difficilmente una qualsiasi riforma avrà
successo. Le nuove norme sono più puntuali, enfatizzano il momento della competenza finanziaria
potenziata e dell'incasso/pagamento, che è l'unico che oggettivamente può essere rilevato (con
certezza), definiscono un piano dei conti comune a tutte le pubbliche amministrazioni, impongono,
finalmente, una vera contabilità economica e il bilancio consolidato fra l'ente e i propri organismi.
Ma tutto ciò sarà vanificato se gli operatori interni/esterni non cureranno il concreto rispetto del
quadro ordinamentale.
Questo rispetto deve prodursi, in primis, da parte del Governo e da parte del Legislatore. Il Governo
dovrebbe, come in parte sta facendo, curando (in unione con altri soggetti, come l'Anci) la
128
Cfr. sul punto G. Farneti, "Il "male oscuro" della nostra pubblica amministrazione: un'analisi relativa alle società
partecipate dagli enti locali", in Rivista della Corte dei Conti, n. 3-4, 2014. 129
È noto al riguardo come sia stato impossibile utilizzare le conoscenze desumibili dai rendiconti per determinare i
costi (standard) delle attività e dei servizi. 130
Nei quali si legge: "5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni
intervenute rispetto all'esercizio precedente. 6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli
obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità
del servizio". 131
Cfr. G. Farneti, come da nota 1.
LEGGI D
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172 8. La nuova contabilità armonizzata è decollata.
Con quali prospettive?
formazione (senza dunque la necessità di praticare costosi e spesso ingiustificati processi formativi)
e dunque il prodursi delle necessarie conoscenze per gestire il "passaggio", cercando di semplificare
il quadro di fondo e minimizzando i cambiamenti (su questa strada si manifestano invece
preoccupanti segnali in senso contrario132
). Il legislatore, a sua volta, dovrebbe legiferare il meno
possibile, curare la chiarezza del quadro normativo, non consentire agli operatori di poterlo
ignorare. Potrebbe sembrare impossibile, ma di fatto il nostro legislatore ha preso atto, sino ad oggi,
che il quadro normativo non è rispettato e così ha legiferato per neutralizzare in parte le
conseguenze negative che si sono prodotte; si vogliono al riguardo fare gli esempi dei residui non
correttamente iscritti o riaccertati133
e della mancata esplicitazione degli obiettivi gestionali
nell'utilizzare lo strumento della partecipata134
; rimane l'osservazione relativa al mancato contrasto
da parte dei controllori di tutte quelle patologie alle quali si è fatto sopra riferimento relativamente
alle prassi concretamente seguite.
La via da seguire avrebbe dovuto essere un'altra, quella del rigoroso rispetto delle norme e dunque
delle regole che sono a presidio della concreta realizzazione dei principi di efficienza, efficacia ed
economicità, così realizzando, tramite una buona gestione, la migliore utilizzazione delle risorse
pubbliche135
. Anche perché, come la cronaca sta mettendo in luce, la conseguenza pratica è una
sostanziale irresponsabilità (per la mancanza di ogni controllo) da parte degli operatori (sia tecnici
sia politici), che si caratterizza per l'assoluta discrezionalità dei comportamenti (esaltata
dall'osservata mancanza di dati economici, dal prodursi di bilanci non veridici, dalla sostanziale
ignoranza della programmazione, dall'inesistenza di un processo decisionale che sia tracciabile),
come vuole la politica, ma che è anche in grado di agevolare gli osservati e generalizzati fenomeni
di corruzione. Eppure il tutto poteva essere evitato, se ci si fosse indirizzati lungo la strada
dell'applicazione del quadro normativo, in particolare attraverso l'emanazione dei principi contabili
aventi efficacia normativa. Tale processo, notoriamente iniziò, con grande efficacia, a cura
dell'Osservatorio di cui al all'art. 154 del Tuel, ma poi fu bloccato, dopo le autorevoli presidenze,
prima di Giuncato e poi di Staderini.
Una prima conclusione è dunque da cogliere in questo aspetto. La nuova contabilità armonizzata
deve elaborare quel quadro di conoscenze che servono agli operatori per gestire le autonomie locali,
132
Ai quali faremmo di seguito riferimento, per alcuni aspetti, ma bene evidenziati da M. Bellesia, in questo numero
della Rivista. 133
La pratica dei residui attivi inesigibili, ma mantenuti a bilancio, si è ampiamente diffusa e ha avuto come
motivazione quella di non fare emergere un disavanzo, o di alimentare un avanzo fittizio, contravvenendo al principio di
veridicità. Così l'art. 6, comma 17, del D.L. n. 95 del 2012 ha reso obbligatorio un risparmio forzoso, molto parziale, di
tali residui, se "vecchi" di oltre cinque anni. Il rimedio, pur nella consapevolezza della patologia, è stato dunque
parziale. 134
Cfr. G. Farneti, cit. in nota 1, p.575: " l'art. 147-quater, c. 2, Tuel, che dettaglia ulteriormente l'obbligo di cui all'art.
170, c. 6, chiarendo che gli obiettivi gestionali, da esplicitare, cui devono tendere le società partecipate, devono essere
riferibili a parametri, sia quantitativi sia qualitativi, ricavabili da un idoneo sistema informativo; ma tale disposizione
era comunque ampiamente applicabile anche in precedenza, perché tecnicamente consegue dal menzionato sesto
comma dell'art. 170 Tuel, ove si voglia renderne effettivo il contenuto". 135
Dunque se in Italia, secondo la nostra convinzione, vi è, nel confronto con gli altri paesi, una pubblica
amministrazione inefficiente e inefficace, questo non è un caso, ma dipende dal fatto che la cultura burocratico-
amministrativa prosegue nei suoi riti, nell'assenza dei vecchi controlli, che avrebbero dovuto essere sostituiti dai nuovi,
invece non praticati. Una riprova? L'assenza di una vera motivazione economica nel processo decisionale e la mancanza
della sua tracciabilità, in unione con un bilancio che non informa, una sorta di specchio deformato, ma in termini
sempre diversi nelle varie organizzazioni pubbliche, della realtà. Quella realtà che, finalmente, si dovrebbe rendere
palese con la nuova contabilità armonizzata, se le difficoltà insite nella complessità del processo e i suoi limiti di fondo
saranno superati.
LEGGI D
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173 8. La nuova contabilità armonizzata è decollata.
Con quali prospettive?
sotto il profilo sia politico, sia gestionale; fornendo altresì ai controllori tutti gli elementi per
verificare la correttezza e la legalità dei comportamenti messi in atto, in particolare consentendo di
riprodurre il processo decisionale, in presenza di una rigorosa motivazione delle scelte effettuate;
fornendo altresì ai cittadini e alle loro articolazioni nell'ambito della società civile, tutte le
conoscenze necessarie per il formarsi di un'opinione di merito, che consenta di svolgere il proprio
ruolo, di volta in volta: come quello, indispensabile, di cittadini consapevoli, o quello di sindacalisti
informati, o quello di finanziatori che siano in grado di valutare il grado di solvibilità dell'ente.
La nuova contabilità armonizzata è semplice nei principi ispiratori, complessa nelle regole che la
disciplinano. È stato, questo, un errore da parte del nostro legislatore. Più le norme sono complesse,
notoriamente, più agevole è la loro inosservanza/elusione, vanificando le ragioni della loro
esistenza. Si tratta di un'osservazione che spesso viene ripetuta, di un limite che è tipicamente
riferibile al nostro paese, in relazione al quale si è persa un'occasione preziosa. Si può però, in parte,
rimediare, se le opportune indicazioni verranno fornite tempestivamente e in modo chiaro.
Il vero aspetto centrale del processo, oltre all'esigenza di trasparenza136
e di correttezza già messa in
luce è quello della realizzazione di una corretta contabilità economica. Già con riferimento alla
legge n. 196 del 2009. che ha gettato le fondamenta dell'armonizzazione, si ebbe modo di
rispondere alla domanda, che sorgeva naturale, dopo avere esaminato quali dovrebbero essere i
contenuti di un sistema contabile pubblico, con riferimento alla contabilità economica ivi prevista e
al ruolo centrale da essa svolto: "Sarà realizzata con il carattere dell'effettività"? Questo sarà un
nodo centrale che discriminerà fra una riforma che ha realizzato i suoi obiettivi, o meno137
.
136
Si deve purtroppo osservare, nella direzione apparentemente contraria, quanto M. Bellesia, cit., ha messo in luce
circa il fatto che con il fondo crediti di dubbia esigibilità, ridotto nell'importo da inserire nel bilancio previsionale del
2015 e con il c.d. disavanzo tecnico, si dispone di fatto il rinvio del risanamento dei bilanci pubblici. È vero, ma tutto
nasce da patologie che conseguono dalla mancata applicazione (voluta dagli enti e, di fatto, prevalentemente tollerata
dai controllori) del quadro normativo, e ora, si può obiettare, il predetto rinvio avviene in modo trasparente,
consentendo agli enti un graduale riequilibrio dei loro flussi di entrata/spesa. Sul tema si vuole porre l'attenzione, anche
perché vanno emergendo alcune discrasie in ambito formativo, sull'importanza della rideterminazione dei residui,
preceduta dal riaccertamento ordinario (che è riferito a quelli per i quali non vi sia un'obbligazione giuridicamente
perfezionata), curando che le due attività non si sviluppino correttamente. Nel senso che quanto deve emergere in sede
di riaccertamento ordinario, con specifico riferimento all'inesistenza, o all'inesigibilità, dei residui attivi, dovrà essere
puntualmente realizzato, provvedendosi alla loro cancellazione. 137
Così G. Farneti, "Il procedimento gestionale di spesa, con particolare riguardo alla contrattualistica, secondo il
modello aziendale: un'opportunità per la pubblica amministrazione", in Legge di contabilità e finanza pubblica, le
questioni aperte, atti del convegno, Corte dei conti, Seminario di formazione permanente, Roma, 28-19 novembre 2009,
volume stampato nel 2011 dal Centro unico per la fotoriproduzione della Corte dei conti, Roma, p. 203-204, dopo avere
osservato che " Se, invece, dovessimo pensare ai risultati di cassa come al principale punto di riferimento per
armonizzare i sistemi contabili pubblici, ci troveremmo di fronte a un enorme passo indietro sul piano della complessiva
disponibilità delle conoscenze ritraibili dai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni. Si dovrà, pertanto,
valorizzare al massimo la previsione normativa di un affiancamento, accanto al sistema di contabilità finanziaria, «di un
sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione» (cfr. art.
2, secondo comma, della legge n. 196). Questi comuni criteri non possono che riferirsi ai principi contabili; essi, in
quanto comuni, non potranno non considerare quanto si è già osservato laddove è stato messo in luce che la dimensione
finanziaria fa ovvio riferimento a quella, connessa, di tipo economico, secondo una logica che è quella che viene
accolta, appunto, dalla contabilità economico-patrimoniale", risponde alla domanda sopra formulata, riportando le
indicazioni elaborate dal CNEL, in questi termini (nell'assemblea del 30 maggio del 2007): ".. Rispondere a simili
problematiche avrebbe richiesto una serie di profonde modificazioni e innovazioni tese, ad esempio, a sollecitare
un'integrazione tra la tradizionale contabilità finanziaria e quella economico patrimoniale (Accrual basis of accounting).
Questa tendenza, ampiamente suffragata in ambito internazionale dai principi contabili per il settore pubblico (Ipsas), si
basa sulla considerazione che l'impiego della contabilità a base economico-patrimoniale consente di migliorare la
LEGGI D
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174 8. La nuova contabilità armonizzata è decollata.
Con quali prospettive?
Conclusioni
Al termine di queste brevi riflessioni si deve ancora osservare come la complessità delle norme
dovrà trovare soluzioni applicative facendo sempre riferimento alle finalità della normativa e
dunque all'esigenza di rendere operante, in chiave prospettica, l'equilibrio monetario nell'ambito di
un sistema informativo chiamato ad elaborare le conoscenze che dovranno essere variamente
utilizzate all'interno e all'esterno dell'ente. Per utilizzare al meglio le risorse, rendendo trasparenti i
connessi processi decisionali e consentendo pertanto la replicabilità degli stessi. Tutto ciò non si
potrà realizzare se la contabilità economica non si svilupperà in modo analogo a quanto avviene nel
settore privato (e a quanto codificato dagli Ipsas); in particolare i costi e i proventi dovranno essere
rilevati contemporaneamente alla registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno,
quando sorge l'obbligazione, indipendentemente dalla loro imputazione138
. Ancora, si dovrà curare
che i dati economici, correttamente elaborati attraverso una contabilità analitica che potrà realizzarsi
sia attraverso una metodologia contabile sia attraverso una metodologia extra-contabile, siano
utilizzati nel processo decisionale e, prima, nel controllo di gestione.
Per finire, un auspicio e una previsione, per quando il nostro paese vorrà, come sistema, imboccare
la strada della semplicità e della chiarezza. L'auspicio è quello di rendere disponibili per gli enti un
"software contabile unico", "con soluzioni cloud", così chiarendo le doverose regole nella tenuta
della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e abbattendo costi e tempi139
.
La previsione è nella direzione di una futura contabilità economico-patrimoniale nell'ambito della
quale sviluppare tutte le richieste conoscenze sugli equilibri finanziari e più specificatamente
monetari, consuntivi e previsionali, anche con efficacia autorizzatoria; in particolare attraverso il
rendiconto/budget dei flussi monetari (o statement of cash flow), secondo le comuni conoscenze e le
prassi contabili, sia italiane sia internazionali. Così realizzando quel passaggio culturale che al
momento non si è potuto effettuare, imponendo in conseguenza agli enti un carico di lavoro che in
molte situazioni può apparire eccessivo; ma anche inducendo, e questo è l'aspetto maggiormente
negativo di una riforma che si è solo parzialmente compiuta, gli enti a dedicare prevalentemente
tempo e risorse alle concrete problematiche che emergono dalla contabilità finanziaria, trascurando,
spesso, quelle che attengono a una corretta gestione, in particolare sotto il profilo della realizzazione
del buon andamento (che è, contemporaneamente, manageriale e di effettiva legalità).
Fonte: Azienditalia, 2015, 1, 5.
rendicontazione delle amministrazioni pubbliche e di sensibilizzare i comportamenti verso un uso più razionale delle
risorse disponibili". 138
La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, nell'audizione su "Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e
sistema contabile delle Regioni" del 27 novembre 2014 alla Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo
fiscale, soffermandosi in termini chiari ed efficaci su tutte le problematiche connesse, così mettendo in luce assai bene i
contenuti dell'armonizzazione e le problematiche che emergono, a p. 6 afferma, con grande efficacia: "È da aggiungere
che la riforma non si esaurisce nella modifica della contabilità finanziaria, ma si sostanzia nella organica connessione di
questa con i sistemi e gli schemi di contabilità economico-patrimoniale (la cui attivazione - ad eccezione degli enti in
sperimentazione - è differita al 1° gennaio 2016). Solo se la riforma sarà resa operante con la sinergica combinazione
dei diversi moduli contabili, sarà possibile pervenire a una reale valutazione dello stato dei conti di ogni singolo ente". 139
Questa è la soluzione esplicitata da M. Bellesia, su questo numero della Rivista, che si vuole condividere in pieno.
Essa, a suo tempo, fu oggetto di discussione anche nell'ambito dell'Osservatorio ex art 154 del Tuel.
LEGGI D
'ITALIA
175 9. Luci e ombre della nuova contabilità armonizzata:
considerazioni sulla sperimentazione
9. Luci e ombre della nuova contabilità armonizzata: considerazioni sulla
sperimentazione
di Mauro Bellesia
La sperimentazione della nuova contabilità armonizzata segna ormai tre anni e dalle esperienze sul
campo si possono certamente trarre alcune considerazioni che potrebbero essere utili a capire il
futuro della riforma di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126.
Innanzitutto, la gestione contabile di un ente locale è senz'altro più complessa di prima
Ciò si evince già "a colpo d'occhio" dalle 759 pagine di principi, schemi e modelli allegati al D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126140
. Anche un primo breve approfondimento evidenzia la medesima
sensazione: basta osservare il grado di dettaglio dei principi contabili, del piano dei conti e di talune
procedure, come, ad esempio, quelle delle variazioni di bilancio141
.
Se poi si passa ad analizzare le scelte fondamentali della riforma, emerge un quadro assai articolato:
1) per prima cosa, non si è voluto eliminare la contabilità finanziaria a favore di un sistema
contabile economico-patrimoniale, così come avviene in altri Paesi europei; rimane la contabilità
finanziaria di competenza quale sistema contabile principale e fondamentale per i fini autorizzatori
e di rendicontazione della gestione (art. 2, D.Lgs. n. 118/2011);
2) la contabilità economico-patrimoniale è obbligatoria e si affianca a quella finanziaria
mantenendo finalità prettamente conoscitive; tuttavia, si complica il sistema delle rilevazioni poiché
non si limita ad un'analisi di fine periodo, ma riguarda i singoli fatti gestionali che si svolgono
quotidianamente durante la gestione (art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 118/2011)142
;
3) viene reintrodotto l'obbligo del bilancio di cassa, anch'esso con finalità autorizzatorie e
vincolanti, in aggiunta a quello di competenza finanziaria (art. 11, D.Lgs. n. 118/2011). Sorgono di
140
Limitandosi a constatare il numero di pagine della presente riforma, rispetto a quella precedente, si rileva che detto
numero passa da 510, per il vero da n. 449 al netto dei modelli della relazione previsionale e programmatica che viene
accantonata e sostituita dal DUP (D.P.R. n. 194/1996, G.U. s.o. n. 87 del 13 aprile 1996), a n. 759 pagine (D.Lgs. n.
126/2014, s.o. n. 73L della G.U. n. 199 del 28 agosto 2014), con un incremento del 69%. 141
Il quadro normativo delle variazioni di bilancio indicato nell'art. 175 del Tuel D.Lgs. 267/2000, si complica
notevolmente: limitandosi all'analisi del numero delle righe del testo, non si può non osservare che si passa da 25 righe,
a ben 89 righe ca. nella nuova contabilità armonizzata. 142
Nella riforma precedente la contabilità economico-patrimoniale poteva essere tenuta in via semplificata nelle
scritture di fine esercizio tramite il c.d. prospetto di conciliazione; l'ente può comunque implementare un sistema di
contabilità unica, nel quale la contabilità economico-patrimoniale utilizza il metodo della partita doppia. Per
approfondimenti si rinvia a Bellesia M., www.bellesiamauro.it Manuale di contabilità e dei Principi contabili per gli
Enti locali, CEL Editrice, 2011. Si veda anche Mauro Bellesia (www.bellesiamauro.it), Rubrica rilevazioni contabili:
vecchia e nuova contabilità a confronto, caso n. 1, L'impegno di una spesa per un servizio reso alla PA, in Azienditalia
n. 11/2013.
LEGGI D
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176 9. Luci e ombre della nuova contabilità armonizzata:
considerazioni sulla sperimentazione
conseguenza nuove problematiche in ordine al coordinamento degli stanziamenti con i vincoli del
patto di stabilità interno e le giacenze di tesoreria;
4) il sistema di programmazione finanziaria diventa più complesso per effetto dell'adozione del
principio della "competenza finanziaria potenziata": il nuovo bilancio preventivo non si limita alla
previsione dei nuovi impegni e accertamenti che saranno assunti negli anni futuri, ma deve
contenere anche gli impegni e gli accertamenti assunti nel passato e non ancora, rispettivamente,
pagati e riscossi (ex gestione residui)143
. Al fine di rappresentare gli equilibri di bilancio, compare
una nuova voce, sia in entrata che in spesa, destinata a far parlare di se per lungo tempo per la
complessità di gestione e di verifica: il "fondo pluriennale vincolato"144
;
5) l'utilizzo di schemi di bilancio uniformi per tutta la p.a., da un lato, favorisce il consolidamento
dei dati, ma, dall'altro, aumenta e disarticola le voci di bilancio (art. 4, D.Lgs. n. 118/2011),
aumentandone la complessità;
6) per i comuni con più di 5000 abitanti, si aggiunge anche l'obbligo di adottare il bilancio
consolidato tra ente locale e proprie società, fondazioni, istituzioni ecc. (art. 11-bis D.Lgs. n.
118/2011);
7) tutte le singole movimentazioni contabili vengono sottoposte a codifica standardizzata ai fini
della loro tracciabilità (transazioni elementari - artt. 5 e 6, D.Lgs. n. 118/2011).
Quindi, la prima considerazione consiste nell'evidenziare che la riforma non va di certo verso una
semplificazione del sistema contabile degli enti locali145
. Si pensi, a titolo di esempio, al necessario
aggiornamento dei software di contabilità e di programmazione che ha prodotto, nella realtà dei
fatti, una notevole mole di lavoro e l'impiego di risorse non trascurabili; a riguardo, appare singolare
la convinzione del Legislatore che all'art. 80, c. 3, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede testualmente
"All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica".
Considerazioni sull'applicazione della nuova contabilità armonizzata
Altre considerazioni sull'applicazione della nuova contabilità armonizzata riguardano le
conseguenze pratiche dell'adozione del nuovo principio della "competenza finanziaria potenziata".
143
Rimane comunque una c.d. "gestione residui" seppur limitata rispetto all'analoga accezione della riforma precedente. 144
Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è definito dal paragrafo 5.3 dell'allegato n. 4/2 del Principio contabile applicato
della contabilità finanziaria: "Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in
cui è accertata l'entrata...". Si ritiene che si tratti di una posta contabile particolarmente difficile da gestire nel corso
degli anni, specie se non sussiste un adeguato software applicativo in grado di tenere in memoria tutte le
movimentazioni succedutasi dal momento di prima costituzione; tali difficoltà sono state peraltro già anticipate nella
relazione del Ministro dell'Economia alla Camera dei Deputati il 23 maggio 2013. 145
Il fattore "semplicità" ha sempre avuto un ruolo determinante e, purtroppo, viene sovente sottovalutato: più
complessità è spesso sintomo di minore chiarezza, maggiore confusione e quindi elemento foriero di comportamenti
diversi dalle attese.
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177 9. Luci e ombre della nuova contabilità armonizzata:
considerazioni sulla sperimentazione
Ci si riferisce, in particolare, ai criteri per l'accertamento delle entrate e delle spese, nonché alle
modalità di verifica della copertura finanziaria. Vediamole una alla volta.
a) Le conseguenze dei nuovi criteri per l'accertamento delle entrate
Fra le finalità dichiarate fin dall'inizio come qualificanti la nuova contabilità armonizzata, rientra
anche quella di evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti; ciò significa bilanci
più veritieri e più incisività nel contrasto dei fenomeni del dissesto, in quanto si frenano le
"forzature" dei bilanci finalizzate a permettere livelli di spesa non sostenibili. Infatti, i nuovi
principi contabili impongono di inserire in bilancio stanziamenti consoni a crediti effettivi e quindi
si fa decisamente un passo avanti verso una maggiore veridicità e attendibilità dei conti pubblici.
Nella realtà dei fatti avverrà proprio questo? Qualche dubbio c'è, specie nella fase di avvio della
nuova contabilità.
I dubbi nascono (e i rischi connessi si avvertono) nel momento in cui si percepiscono gli effetti
congiunti di due norme differenti:
- da un lato, sussiste l'obbligo di prevedere nel bilancio, parte entrata, tutti i crediti anche quelli di
difficile esazione (punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria,
Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- dall'altro, il fondo crediti dubbia esigibilità, che costituisce uno stanziamento di spesa corrente
(art. 167 Tuel), peraltro non di facile determinazione, con lo scopo di bilanciare (ai fini degli
equilibri di bilancio) la presenza di stanziamenti di entrata fasulli, subirà per effetto della legge di
stabilità dell'anno 2015 una forte riduzione nell'importo da inserire nel bilancio preventivo
(attualmente è il 50% il primo anno e 75% il secondo, ma si prevede un'ulteriore riduzione).
L'effetto congiunto delle due norme succitate produce l'esatto contrario di quanto ipotizzato dal
Legislatore: le entrate devono essere tutte previste in bilancio, ma il fondo che permette di non
utilizzare la parte delle entrate di dubbia riscossione, va conteggiato solo in parte: in altre parole, si
dispone il rinvio del risanamento dei bilanci pubblici.
Un'altra norma con effetti simili è destinata a generare ulteriori dubbi: il c.d. "disavanzo tecnico"
che può emergere al 1° gennaio 2015 per effetto della prima applicazione della nuova contabilità146
risulta già spalmabile nei 10 anni futuri (art. 3, c. 16, D.Lgs. n. 118/2011) e si prevede un ulteriore
allungamento nella legge di stabilità 2015 fino a 30 anni.
b) Le conseguenze dei nuovi criteri per l'impegno delle spese
Come noto, la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 rileva i debiti effettivi,
ovvero quando diventano certi, liquidi ed esigibili; conseguentemente, negli schemi e negli allegati
al bilancio o al rendiconto non vi è traccia delle obbligazioni nate o perfezionate, ma sono rilevati
146
Il c.d. "disavanzo tecnico" non è altro che la conferma della presenza di un disavanzo effettivo e latente. Per
approfondimenti si rinvia a Bellesia M., www.bellesiamauro.it Manuale di contabilità e dei Principi contabili per gli
Enti locali, CEL Editrice, 2011.
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178 9. Luci e ombre della nuova contabilità armonizzata:
considerazioni sulla sperimentazione
solo gli impegni corrispondenti a obbligazioni venute a scadenza (o che si presume vadano a
scadenza, se si tratta di bilancio di previsione).
In altri termini, con il passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità occorre spostare l'imputazione
degli impegni dal momento in cui la relativa obbligazione sottostante si perfeziona, al momento in
cui la stessa va a scadenza147
.
Pertanto, si può generare, di conseguenza un effetto di spostamento in avanti nel tempo
dell'imputazione degli impegni; questo evento, ovviamente, non avviene se nello stesso anno le
obbligazioni sorte vanno pure a scadenza, ma quando, invece, la scadenza slitta agli anni
successivi148
.
Tale fattispecie potrebbe rivelarsi, alla prova dei fatti, una criticità molto importante
sostanzialmente per due motivi:
- il primo riguarda la maggiore complessità e/o difficoltà nel verificare le condizioni di copertura
finanziaria, visto che l'allungamento dell'orizzonte temporale comporta previsioni per il futuro e
quindi minori certezze nel presente;
- il secondo motivo concerne il rischio di generare comportamenti non prudenziali, caratterizzati da
ingiustificate dilazioni dei tempi di imputazione delle spese, rinviando, di fatto, oneri al futuro e
nascondendo situazioni di difficoltà finanziaria o di dissesto149
.
c) La verifica della copertura finanziaria
Un altro aspetto della nuova contabilità armonizzata che di certo cambierà di molto i meccanismi e i
comportamenti attuali, consiste nel sistema di verifica della copertura finanziaria degli atti
amministrativi che si esplicita nelle modalità di resa del parere di regolarità contabile sulle delibere
e del visto sulle determine (rispettivamente art. 49, c. 1 e art. 151, c. 4 del Tuel).
Le difficoltà operative aumentano di molto per il semplice fatto che il parere e il visto vanno resi, di
norma, prima della effettiva possibilità di verificare le disponibilità finanziarie: praticamente, nella
147
Vedasi a riguardo i criteri per l'impegno delle spese in AAVV, Manuale di Contabilità armonizzata, Ipsoa, 2014. 148
Vedasi a riguardo Mauro Bellesia (www.bellesiamauro.it), Rubrica rilevazioni contabili: vecchia e nuova contabilità
a confronto, caso n. 1, L'impegno di una spesa per un servizio reso alla PA, in Azienditalia n. 11/2013. Vedasi anche
AAVV, Manuale di Contabilità armonizzata, Ipsoa, 2014. 149
Ci si riferisce, in modo particolare, ai debiti di parte corrente che non hanno, a differenza degli investimenti, la
garanzia generalizzata di copertura finanziaria con risorse accertate ed esigibili nell'esercizio in cui viene presa la
decisione che comporterà la spesa (punto 5.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria,
Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118). D'altro canto, la focalizzazione dell'attenzione (e delle rilevazioni
contabili intese come "imputazioni") sul momento in cui i debiti diventano certi, liquidi ed esigibili potrebbe lasciare
spiragli a comportamenti effettivi non virtuosi supportati dalla (erronea) convinzione di un allentamento dei vincoli
nella fase di contrazione delle obbligazioni che generano, nel futuro, esborsi monetari.
Vedasi per approfondimenti:
- Mauro Bellesia (www.bellesiamauro.it) "La nuova contabilità può essere un boomerang" in ItaliaOggi del 15 agosto
2013.
- Mauro Bellesia (www.bellesiamauro.it) "Luci ed ombre della nuova contabilità armonizzata degli enti locali ex D.Lgs.
118/11 in Management Locale", Rivista di amministrazione, finanza e controllo, agosto 2013.
- Mauro Bellesia (www.bellesiamauro.it) "Bilanci, sperimentazione tra dubbi" in ItaliaOggi del 20 aprile 2012.
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179 9. Luci e ombre della nuova contabilità armonizzata:
considerazioni sulla sperimentazione
nuova contabilità armonizzata, è come attestare ora che domani (o fra un anno, o fra due anni e così
via) ci saranno i soldi necessari per pagare i debiti quando diverranno certi, liquidi ed esigibili.
Cioè, rispetto alle regole precedenti, si passa da una attestazione di copertura finanziaria verificabile
contestualmente, a un'attestazione su ipotetici eventi che avverranno nel futuro a distanza anche di
vari anni.
Si pensi poi, al nuovo obbligo del bilancio di cassa: l'attestazione di copertura finanziaria, d'ora in
avanti, non può prescindere dalla verifica aggiuntiva dell'esistenza delle reali disponibilità di
tesoreria150
nell'ambito della rispettiva voce di bilancio.
Ne risulta che la medesima attestazione diventa più laboriosa, più difficoltosa, meno certa e più
responsabilizzante per il funzionario che la firma151
. Trattasi di una problematica di notevoli
conseguenze sulla tenuta dei conti degli enti locali, che meriterebbe una maggiore attenzione del
Legislatore, nel garantire imparzialità e tutele personali di chi deve svolgere, nell'interesse generale,
la delicatissima funzione di responsabile del servizio finanziario.
Un'ultima considerazione sulle ultimissime novità in tema di fatture elettroniche
Un'ultima considerazione riguarda le ultimissime novità in tema di fatture elettroniche da parte di
tutti i fornitori della p.a. e utilizzo obbligatorio della piattaforma WEB per la certificazione crediti
(sistema PCC - art. 7-bis del D.L. n. 35/2013 introdotto dall'art. 27 del D.L. n. 66/2014).
Il sistema PCC è destinato a fornire, a regime (che si prevede a marzo 2015), tutte le informazioni
necessarie per conoscere i debiti nei confronti della p.a. coinvolgendo i soggetti direttamente
interessati (ovvero i fornitori) nell'inserimento nella piattaforma web delle fatture elettroniche nei
riguardi della p.a. al fine di ottenere il pagamento delle stesse ed, eventualmente, la certificazione
del credito per usi bancari. Pertanto, vi sono tutte le condizioni affinché tale sistema funzioni
rapidamente, visto che da fine marzo 2015 gli enti locali potranno pagare solo fatture elettroniche.
Ciò premesso, risulta facile prevedere che a breve sarà effettivamente funzionante un valido sistema
in grado di misurare in modo attendibile i debiti degli enti locali, oltre naturalmente le fatture e i
rispettivi pagamenti.
Ma allora una domanda sorge spontanea: ha ancora senso mantenere il complesso sistema della
nuova contabilità armonizzata, se una delle priorità dello stesso, cioè la conoscenza dei debiti
effettivi, avviene in automatico in tempo reale tramite un semplice strumento informatico, peraltro
attendibile perché implementato proprio da coloro che hanno tutto l'interesse che funzioni bene?
A questo punto, non sarebbe meglio tenere la sola contabilità di cassa, certamente più semplice, più
attendibile e facilmente controllabile? Oppure la sola contabilità economico-patrimoniale a partita
doppia (che rileva, come noto, anche le movimentazioni di cassa) così come fanno molti altri Paesi
europei? E pensare già al futuro, perché no? Magari a un software contabile unico per tutti gli enti
150
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della copertura finanziaria si rinvia a Bellesia M.,
www.bellesiamauro.it Manuale di contabilità e dei Principi contabili per gli Enti locali, CEL Editrice, 2011. 151
Non bisogna sottovalutare anche l'importanza di disporre di adeguati software di contabilità che permettono di
gestire contemporaneamente molti esercizi futuri, in termini di: analisi storica di tutte le assunzioni, variazioni e
reimputazioni per ogni singolo impegno/accertamento, nonché previsioni, variazioni e movimentazioni di cassa.
LEGGI D
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180 9. Luci e ombre della nuova contabilità armonizzata:
considerazioni sulla sperimentazione
locali funzionante su web con soluzioni cloud? Chissà quante sinergie e quanti risparmi si
potrebbero ottenere….
(*) www.bellesiamauro.it.
Fonte: Azienditalia, 2015, 1, 10
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181 10. L’armonizzazione contabile: dalla
sperimentazione alla realtà
10. L’armonizzazione contabile: dalla sperimentazione alla realtà
di Roberta Caiffa
Nel contributo viene delineato il quadro di riferimento che, dal 1° gennaio 2015, sarà caratterizzato
dall'introduzione dei nuovi principi contabili generali e applicati per gli enti territoriali e i loro enti e
organismi strumentali, sulla base di un progetto di fondo orientato alla tenuta degli equilibri di
finanza pubblica.
Premessa
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che, con disposizioni
integrative e correttive, ha novellato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", al 31
dicembre 2014 si è conclusa la sperimentazione del nuovo impianto di contabilità condotta su un
campione di enti. Dal primo gennaio 2015, infatti, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio ha preso avvio per tutti gli enti territoriali, secondo la "Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"152
contenuta nella
Legge n. 42/2009.
Le altre amministrazioni pubbliche - per effetto di analoga delega al Governo sull'armonizzazione,
informata a medesimi principi e criteri direttivi della Legge n. 42/2009, ma contenuta nella legge 31
dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica"153
- vedranno l'avvio della
contabilità armonizzata per effetto del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni
recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento
ed armonizzazione dei sistemi contabili" con inizio della sperimentazione, a legislazione vigente,
dal 2015, ai sensi dell'art. 25154
. Così, le leggi n. 42/2009 e n. 196/2009 hanno operato in maniera
convergente verso l'armonizzazione, per soddisfare esigenze di programmazione, gestione e
rendicontazione, secondo il principio di coordinamento della finanza pubblica. A tal fine, si sono
152
Cfr. art. 2 ed, in particolare, lettera h). 153
Cfr. articolo 2. 154
Art. 25 - Sperimentazione - "1. Al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria
e contabilità economico-patrimoniale, entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze è disciplinata, a partire dal 2015, una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente
ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza
finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e
spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse
vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a
scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della
complessiva spesa dell'investimento. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche
tenendo conto della opportunità di verificarne, in particolare, gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del
primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati 2. In considerazione degli esiti
della sperimentazione, è valutata la possibilità di estendere alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), la tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria come configurato dal
comma 1."
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182 10. L’armonizzazione contabile: dalla
sperimentazione alla realtà
basate su principi e regole contabili uniformi, su un comune piano dei conti integrato, su comuni
schemi di bilancio articolati in missioni e programmi - in coerenza con la classificazione economica
e funzionale individuata dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi
conti satellite - e sull'adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società ed altri organismi
controllati.
In questo lavoro si delinea, anche se in sintesi, il quadro di riferimento che, dal 1° gennaio 2015,
sarà caratterizzato dall'introduzione dei nuovi principi contabili generali ed applicati per gli enti
territoriali ed i loro enti ed organismi strumentali, sulla base di un progetto di fondo orientato alla
tenuta degli equilibri di finanza pubblica. Il percorso è ben individuato dalle norme e già
sperimentato, sotto la guida del Ministero dell'economia e finanze, nel corso dell'ultimo triennio, da
un rappresentativo numero di enti territoriali. Il risultato dell'impegnativo lavoro svolto negli ultimi
tre anni, per la concreta attuazione della riforma, si è tradotto nella documentazione allegata al
D.Lgs. n. 126/2014, modificativo ed integrativo del D.Lgs. n. 118/2011. In questa sede viene
illustrato il punto di vista della Corte dei conti sulla riforma, desumibile dall'attività di controllo
sugli enti territoriali, anche tenuto conto del fatto che l'Europa chiede da tempo di adottare regole
contabili uniformi.
Considerazioni generali sull'armonizzazione
L'affermarsi di un localismo contabile, soprattutto a livello regionale, che nel corso del tempo ha
reso poco compatibili tra loro i documenti contabili redatti dalle pubbliche amministrazioni, ha di
fatto spesso finito per precludere il confronto dei dati di bilancio a livello sia nazionale che europeo.
In particolare la tendenza, negli anni, ad accumulare residui attivi e passivi da parte degli enti
territoriali e a non assoggettarli a serie periodiche revisioni, sulla base della sussistenza o meno di
un titolo giuridico - o, a non evidenziare problematiche nella riscossione o nel pagamento delle
relative somme - ha complicato sempre più la quantificazione, tra l'altro, dei veri crediti vantati
dalle pubbliche amministrazioni e dell'esatto livello dell'indebitamento. Tale esigenza ha spinto il
legislatore a normare, a livello generale - per tutte le pubbliche amministrazioni - ed in maniera più
organica, i processi per fare emergere le reali difficoltà degli enti e, per contro, le loro potenzialità
economiche. Infatti il nuovo sistema affida un giusto ruolo agli elementi patrimoniali, in
combinazione con i profili economici e finanziari.
Una pubblica amministrazione deve avere il bilancio 'autorizzatorio' in pareggio. Se un ente usa
meno risorse di quelle che acquisisce vuol dire che sta tassando troppo i suoi cittadini; mentre se ne
utilizza di più significa che sta 'depauperando' in modo rischioso il suo patrimonio. Così facendo
non fa altro che spostare sulle generazioni future un problema attuale di non ottimale uso delle
risorse. Le sue entrate potrebbero non essere in grado di finanziare adeguatamente le attività
fondamentali dell'ente. Tra l'altro, a tale scopo rileva la finalizzazione della spesa pubblica, che è
sostanzialmente alla base della nuova classificazione per missioni e programmi prevista dalla
riforma. Ma se l'ente mantiene nel suo bilancio residui attivi e passivi riferiti a crediti e debiti che
probabilmente non riscuoterà o non pagherà mai, in quanto di dubbia esigibilità o non supportati da
validi titoli giuridici, non è in grado di conoscere la sua reale situazione, né di verificare la
tendenziale corrispondenza tra risorse acquisite - tramite imposte sia nazionali che locali - e livello
dei servizi resi. A questo tende il percorso di armonizzazione, ossia a rendere chiari e completi i dati
indicati nei bilanci.
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183 10. L’armonizzazione contabile: dalla
sperimentazione alla realtà
Con il nuovo sistema di bilancio si raggiunge una prima tappa fondamentale nel percorso di
risanamento dei conti che, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, mira anche al
rispetto delle regole comunitarie, nonché a facilitare l'attività di revisione della spesa pubblica e
determinazione di fabbisogni e costi standard. Così programmazione, previsione e rendicontazione
dei fatti gestionali - sulla base di comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali
(cfr. art. 11 D.Lgs. n. 118/2011), anche nell'ottica di consolidamento con gli enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati - mirano insieme
a permettere il raffronto dei vari comparti della finanza pubblica, attraverso l'introduzione di una
metodologia unitaria di rilevazione e classificazione delle entrate e delle spese.
In questo sistema, il nuovo piano dei conti integrato155
(cfr. art. 4 ed allegato n. 6 del D.Lgs. n.
118/2011), per il corretto monitoraggio dei conti pubblici, è funzionale al raccordo tra i conti delle
amministrazioni pubbliche e il Sistema europeo dei conti nazionali. L'intento è quello di garantire
una rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto tre diversi aspetti: finanziario, economico e
patrimoniale. L'obiettivo viene perseguito con il supporto di un sistema omogeneo di contabilità
economico-patrimoniale. E qui, il nuovo principio generale di competenza finanziaria potenziata, -
dettagliatamente declinato nell'allegato A/2 del già citato decreto - basato sulla variabile "tempo",
impone un rafforzamento della programmazione di bilancio; favorisce la modulazione delle
riscossioni e dei pagamenti secondo gli effettivi fabbisogni ed avvicina i due momenti relativi alla
competenza finanziaria ed alla competenza economica. Importante, al riguardo, è il documento
relativo alla matrice di correlazione, che permette il raccordo tra il piano finanziario, il piano
economico ed il piano patrimoniale, predisposta per il piano dei conti di tutte le amministrazioni
pubbliche, al fine di verificarne la coerenza con i principi contabili applicati in corso di
sperimentazione, consultabile sul sito MEF dedicato alla sperimentazione.
Un impianto di contabilità più chiaro è in grado di fornire utili informazioni a tutti i livelli: non solo
ai gestori e ai controllori, ma anche agli amministratori e a tutti i soggetti coinvolti nei processi
decisionali e/o semplicemente interessati, anche dal punto di vista politico e sociale.
La strada che l'Europa ci ha chiamati a percorrere è una strada più trasparente, nella quale gli
'stakeholders', ossia i vari portatori di interessi, siano in grado di leggere più facilmente i dati di
bilancio, anche in maniera critica, se ciò è necessario. La riforma oggi avviata presuppone, ad ogni
modo, una diversa modalità di impostare l'attività degli enti, coinvolgendo tutte le figure
155
Nel piano dei conti integrato vengono rappresentati gli atti gestionali che generano transazioni elementari e ad
ognuna di esse è attribuita una codifica al fine di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti
integrato. Art. 4 D.Lgs. n. 118/2011"... Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è
costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-
patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in
una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei
fatti gestionali ...".
Dal sito Arconet: "Il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei
conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali è unico e
obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche (con i necessari adeguamenti in considerazione delle caratteristiche
peculiari dei singoli comparti) e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e
di finanza pubblica. E' previsto solo per le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria ed è stato elaborato in
funzione delle esigenze del monitoraggio della finanza pubblica. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai
fini del raccordo con i capitoli e, ove previsti, con gli articoli, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della
gestione gli enti territoriali in contabilità finanziaria fanno riferimento anche al quinto livello del piano dei conti".
LEGGI D
'ITALIA
184 10. L’armonizzazione contabile: dalla
sperimentazione alla realtà
professionali che la amministrano, con la finalità di rendere i bilanci omogenei, confrontabili e
aggregabili, anche in chiave europea.
Il processo di sintesi di tutte queste esigenze è passato attraverso un periodo di sperimentazione,
programmato inizialmente per due anni, ai sensi dell'art. 36156
dell'originario D.Lgs. n. 118/2011,
divenuti tre per effetto della disposizione contenuta nell'art. 9, co. 1, del decreto legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha anche introdotto novità
significative per la riforma.
Gli enti in sperimentazione come "patrimonio" dei nuovi bilanci armonizzati
La sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e schemi di bilancio è stata inizialmente condotta da
5 Regioni, 12 Province e 68 Comuni, estendendola anche agli enti strumentali (almeno uno in
contabilità finanziaria ed uno in contabilità economico-patrimoniale)157
. Gli enti sono stati
individuati dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011, secondo criteri di rappresentatività, in base alla loro
collocazione geografica ed alla dimensione demografica, candidati dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI e dall'UPI.
Nel corso del primo anno, il 2012, la Regione Siciliana, con L.R. 10 agosto 2012, n. 45 ha deciso di
sospendere la sperimentazione, anche se, successivamente si è adeguata con due leggi regionali
intervenute nel 2014: la prima, di stabilità regionale, L.R. n. 5/2014 (per introdurre il Titolo II della
riforma dal 1° gennaio 2014), la seconda, di assestamento, L.R. n. 21/2014 (per recepire i Titoli I e
III dal 1° gennaio 2015). Nello stesso anno, 6 comuni sono stati esclusi dalla sperimentazione con
D.M. 13 luglio 2012, per non aver rispettato il primo adempimento richiesto agli enti locali annessi
alla sperimentazione, consistente nell'invio della delibera della Giunta concernente la partecipazione
al progetto e la designazione del proprio referente (art. 5, co. 1 del citato D.P.C.M. 28 dicembre
2011)158
.
Il 2013, secondo anno di sperimentazione, ha visto l'ingresso di un nuovo Comune159
e la
contestuale rinuncia da parte di 14 amministrazioni comunali. Entro il 30 settembre 2013 - ai sensi
dell'art. 9, comma 4 del citato D.L. n. 102/2013 - gli enti interessati potevano presentare domanda di
partecipazione al terzo anno di sperimentazione (2014) e porre in essere tutte le attività necessarie
per provvedere, ai sensi della predetta norma, al riaccertamento dei residui con riferimento alla data
del 1° gennaio 2014, contestualmente al rendiconto 2013 - inviando la delibera di Giunta - ed
applicare così i nuovi principi fin dal primo giorno del 2014. Dai dati diffusi dal MEF, hanno
presentato domanda di partecipazione circa 400 enti, probabilmente anche incoraggiati dagli
incentivi previsti per i nuovi partecipanti. Tali enti sono stati oggetto di un attento esame da parte
del Gruppo di lavoro Arconet - di cui si dirà più avanti - unitamente all'analisi delle delibere di
Giunta, per verificarne l'effettiva volontà di adesione al percorso e la corretta interpretazione della
disciplina applicabile dal terzo anno, anche perché, divenendo direttamente operativa poteva
risultare particolarmente impegnativa. Con D.M. del 15 novembre 2013 sono state incluse nel
percorso di sperimentazione 12 province, oltre a 373 Comuni e 5 Unioni di comuni.
156
Dal 12 settembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n.
118/2011, recate dal D.Lgs. n. 126/2014, l'articolo relativo alla sperimentazione è il n. 78. 157
Cfr. D.P.C.M. 25 maggio 2012. 158
Cfr. sito internet Arconet, in particolar modo le relazioni semestrali MEF e l'elenco enti in sperimentazione nel
2012/2013/2014. 159
Comune di Bossolasco.
LEGGI D
'ITALIA
185 10. L’armonizzazione contabile: dalla
sperimentazione alla realtà
Nel 2014, terzo anno di sperimentazione, oltre all'esclusione della Regione Campania, con Decreto
MEF del 6 novembre 2014, vi è stata la rinuncia di una Provincia e di 51 Comuni160
. Così, hanno
concluso la sperimentazione, al 31 dicembre 2014: 3 Regioni, 23 province; 372 Comuni e 5 Unioni
di Comuni, comprensivi dei loro enti ed organismi strumentali.
Gli enti partecipanti alla sperimentazione - come già anticipato - hanno potuto beneficiare, nel corso
del triennio, di un sistema premiante161,
in forma di riduzione degli obiettivi di patto di stabilità
interno.
La sperimentazione, secondo l'approccio bottom-up, ha permesso di verificare le opportunità
presentate dal nuovo impianto normativo e le eventuali difficoltà riscontrate, soprattutto legate
all'attuazione dei principi contabili applicati. Questo ha permesso di adeguare con gradualità le
norme inizialmente previste nel D.P.C.M. 28 dicembre 2011 ed ha rappresentato un innovativo
metodo di definizione ed adeguamento di una disciplina provvisoria che, per i partecipanti, è stata
applicata in via esclusiva, in sostituzione delle norme previste per tutti gli enti.
Grazie alla sperimentazione si è riscontrato che le esigenze gestionali e conoscitive della finanza
pubblica possono essere effettivamente assicurate dal nuovo assetto contabile; con l'entrata in
vigore del D.Lgs. n. 126/2014, correttivo ed integrativo del D.Lgs. n. 118/2011, è iniziata la fase
della sua piena operatività.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, nel sito internet dedicato all'armonizzazione contabile162
-
oltre a raccogliere tutto il 'patrimonio' conoscitivo che è stato prodotto nel triennio di
sperimentazione, dedica ampio spazio alle domande (FAQ - frequently asked questions - suddivise
per argomento) che gli enti hanno posto al Gruppo di lavoro (operante presso la Ragioneria
Generale dello Stato). Il gruppo Arconet è costituito da rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze - RGS, del Ministero dell'interno, del Ministero della salute, dell'Istat, della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dell'UPI, dell'ANCI, dell'ABI e dell'Ordine dei
commercialisti, come articolazione del "gruppo bilanci" costituito nell'ambito della Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). Tale gruppo di lavoro ha
160
Dai dati desunti dalle relazioni semestrali del Ministro dell'economia e delle finanze sui risultati della
sperimentazione. 161
Cfr. art. 30, co. 2, Legge n. 183/2011 "È ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli
enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le
predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo".
Decreti MEF: premialità 2012 con il Decreto del 21 settembre 2012; premialità 2013 con il Decreto del 17 dicembre
2013.
"In considerazione dell'impegno richiesto dalla sperimentazione, per l'esercizio 2014, l'articolo 9 del D.L. 102 del 2009
ha, tra l'altro, significativamente ampliato il sistema premiale, rispetto a quello applicato nel 2012 e nel 2013.
In particolare, con riferimento all'esercizio 2014, per gli enti locali in sperimentazione, l'articolo 9, commi 6, 7 e 8, del
D.L. 102/2013 prevede: a) una riduzione significativa del saldo obiettivo del patto di stabilità interno, non oltre un
saldo pari a zero. In considerazione dell'ingente livello delle risorse destinate agli enti locali in sperimentazione, si
auspica di definire un obiettivo pari a 0 (in attesa della definizione dell'elenco degli enti in sperimentazione nel 2014,
non è possibile garantire tale risultato). b) l'incremento al 50% del limite alla spesa di personale prevista dall'articolo
76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008; c) l'incremento al 60% del
limite alla spesa di personale prevista dall'articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133/2008; Per le Regioni che partecipano alla sperimentazione, a decorrere dall'esercizio 2013, è
soppresso il tetto di competenza finanziaria previsto dalla disciplina del patto di stabilità interno" cfr. "Indicazioni per
partecipare alla sperimentazione nel 2014" dal sito RGS-Arconet. 162
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET.
LEGGI D
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186 10. L’armonizzazione contabile: dalla
sperimentazione alla realtà
supportato l'intensa attività di avvio e consolidamento dei nuovi schemi di bilancio ed il sito ha
costituito una fonte informativa importante e di primo livello per tutte le figure professionali
operanti negli enti in sperimentazione.
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 126/2014, secondo l'art. 3-bis del novellato D.Lgs. n.
118/2011 viene istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - in sostituzione del già detto Gruppo di lavoro - la Commissione
per l'armonizzazione degli enti territoriali. Quest'ultima, che si è costituita con Decreto MEF n.
83647 del 16 dicembre 2014163
, ha il principale compito di promuoverne l'attuazione presso gli enti
- ad eccezione di quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con risorse destinate
al Servizio sanitario nazionale - e di aggiornare gli allegati previsti dal decreto in relazione
all'evoluzione delle fonti normative, sempre nell'ottica del monitoraggio e consolidamento dei conti
pubblici e della loro raccordabilità con il Sistema europeo dei conti nazionali. Nella norma si
ribadisce, inoltre, che la Commissione agisce in 'reciproco' raccordo con l'Osservatorio sulla finanza
e la contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'interno, di cui all'art. 154 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione costituiscono oggi un patrimonio comune di
esperienze a disposizione di tutte le altre amministrazioni interessate alla riforma. I numerosi quesiti
che hanno posto - ed ai quali è stata data risposta o sul sito internet dedicato o tramite circolari
ministeriali ed interventi legislativi - possono servire da base per sciogliere gli inevitabili dubbi che
possono sorgere agli enti nelle prime fasi di attuazione della riforma.
L'impegnativo periodo di applicazione dei nuovi principi, ed in particolar modo l'ultimo anno che,
come abbiamo visto, è stato caratterizzato da un incremento della numerosità degli enti che vi
hanno preso parte, alcuni dei quali usciti dal percorso per varie problematiche/difficoltà
organizzative, può essere considerato come riferimento di quello che significherà l'avvio della
riforma per tutti.
Sarà un percorso a tappe il cui sviluppo, come per gli enti in sperimentazione, richiederà un grande
impegno, soprattutto nell'attività di formazione continua, in modo da prepararsi adeguatamente ad
applicare le novità.
A tal proposito, sullo stesso sito Arconet sono indicati i primi adempimenti, necessari per l'avvio
della riforma, che le Regioni, gli Enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali, che avviano il
percorso dal 1° gennaio 2015 sono tenuti a porre in essere164
.
Dalle relazioni del Ministero risulta che la maggior parte degli enti ha partecipato alla
sperimentazione con la consapevolezza di contribuire ad una riforma fondamentale per il futuro del
Paese. Allo stesso tempo, gli enti hanno compiuto un grande sforzo organizzativo (in termini di
formazione del personale, adeguamento delle procedure informatiche, aggiornamento del sistema
163
Composta da 23 membri, ripartiti tra: MEF (5, di cui uno con funzioni di Presidente); Presidenza Consiglio dei
Ministri (1); Ministero dell'Interno (3); Corte dei conti (1); Istat (2); Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di TN e BZ (3, di cui uno per le autonomie speciali); Città metropolitane e province designato
dall'UPI (1); ANCI (2); OIC (1); Consiglio nazionale dottori commercialisti/esperti contabili (2); ABI (1); Assosoftware
(1). 164
Per i necessari approfondimenti cfr. il documento "Primi adempimenti per l'avvio della riforma contabile prevista dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" dal sito internet di Arconet.
LEGGI D
'ITALIA
187 10. L’armonizzazione contabile: dalla
sperimentazione alla realtà
informativo-contabile) compensato dalla condivisione degli obiettivi della riforma. Gli enti hanno
anche affermato di aver migliorato la conoscenza delle obbligazioni attive e passive. Il che ha
permesso loro di adottare più facilmente il principio della competenza 'a scadenza' nel far fronte alle
esigenze contabili. Questo è realizzato con la programmabilità degli stanziamenti, l'avvicinamento
sostanziale dei momenti di competenza e di cassa e la valorizzazione complessiva della
programmazione, della gestione e della rendicontazione.
Tra gli elementi che gli enti partecipanti al progetto hanno considerato critico e di ostacolo alla
piena applicazione dei nuovi principi è stato il rinvio dei termini per l'approvazione dei bilanci al 31
ottobre 2012, al 30 novembre 2013 ed al 30 settembre 2014, rispettivamente per i bilanci 2012,
2013 e 2014. Ciò ha comportato significativi ritardi nella loro piena applicazione. Giova ricordare, a
proposito, che la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con le deliberazioni n. 23/2013 e n.
18/2014, ha criticamente evidenziato tale prassi che ha portato gli enti a gestire in esercizio
provvisorio quasi la totalità delle loro risorse, tanto che, venendo meno un vincolo autorizzatorio
alle entrate e alle spese, il controllo sul Bilancio annuale perde di significato. Di conseguenza, la
Corte, per la prima volta dall'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2005, n. 266"Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", nella
giusta applicazione dell'art. 1, commi 166 e ss., ha deciso di "soprassedere all'adozione dei
questionari annessi alle Linee Guida EE.LL. al Bilancio di Previsione 2013", collegandoli ad un
successivo momento, ossia alla raccolta dei dati relativa al Rendiconto 2013.
In quella sede, la Corte dei conti ha colto l'occasione per dare agli organi di revisione economico-
finanziaria degli enti locali utili indicazioni per effettuare verifiche in vigenza dell'esercizio
provvisorio del bilancio. Così la Corte ha approvato un documento riguardante "prime indicazioni"
da fornire agli enti relativamente alle particolari precauzioni "ispirate ai principi di prudenza ed
atte a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio", che gli Enti
sono tenuti ad adottare, durante la gestione in esercizio provvisorio. Tali indicazioni hanno formato
oggetto di un documento, che costituisce parte integrante della deliberazione n. 23/2013 e,
successivamente, sono state oggetto dell'Appendice A alle linee guida al rendiconto 2013165
, in cui
si mira ad acquisire precisi elementi relativamente ad ogni potenziale profilo critico, posto
all'attenzione dell'ente, per poter verificare se, ed in quale misura, le indicazioni fornite con tale
deliberazione abbiano trovato attuazione.
Anche nel corso dell'esercizio 2014, a seguito del reiterarsi della situazione di differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, la Sezione delle autonomie
con la deliberazione n. 18/2014/INPR ha emanato ulteriori indirizzi166
, in aggiunta a quelli già
formulati con la già citata deliberazione n. 23/2013, non procedendo, neanche per il 2014, ad
adottare questionari annessi alle Linee Guida EE.LL. sul bilancio di previsione 2014. Obiettivo
165
Appendice A alla deliberazione n. 11/2014/INPR della Sezione delle autonomie. Oltre a richiedere la durata
dell'esercizio provvisorio, seguendo la stessa elencazione delle indicazioni fornite nella deliberazione n.
23/2013/SEZAUT, l'allegato interroga l'organo di revisione dell'ente sull'andamento della gestione stessa e su eventuali
criticità riscontrate (tra le quali gli impegni di spesa di maggiore importo che l'ente ha escluso dal limite; le azioni di
indirizzo e di gestione poste in essere per scongiurare il pericolo di finanziare le spese pubbliche in disavanzo
tendenziale di gestione e/o di amministrazione; il controllo sugli equilibri finanziari della gestione 2013; sugli
stanziamenti al fondo svalutazione crediti per il controllo degli equilibri di cassa; sul rispetto del patto di stabilità
interno; sul ripiano di eventuali situazioni di disavanzo di amministrazione e/o di gestione; sulla gestione delle
situazioni debitorie fuori bilancio in assenza di approvazione del bilancio 2013). 166
Sulla tenuta degli equilibri di bilancio e sul rispetto del patto di stabilità; sugli equilibri di cassa; sulla gestione delle
entrate; sui vincoli alla spesa; sui debiti fuori bilancio e passività potenziali.
LEGGI D
'ITALIA
188 10. L’armonizzazione contabile: dalla
sperimentazione alla realtà
della decisione è quello di analizzare i dati167
in "un'ottica di valutazione complessiva del ciclo di
bilancio e degli andamenti della gestione"168
.
Da segnalare il nuovo differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015
degli enti locali di cui al Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014169
,che ha già visto
slittare il termine di approvazione dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015. Tale rinvio è
probabilmente dovuto a problematiche legate alle incertezze che circondano la finanza locale che,
oggi, riguardano anche i rendiconti degli enti locali. Un rinvio dell'approvazione di bilanci e
rendiconti potrebbe rendere più difficoltosa ed impegnativa, per gli enti, l'applicazione dei nuovi
principi contabili.
La Corte dei conti nelle audizioni parlamentari sulla riforma
Nel percorso legislativo che, specificamente, ha portato all'armonizzazione contabile degli enti
territoriali, la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, è stata audita - presso la Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale - sia prima dell'emanazione del relativo
decreto, nel mese di maggio 2011 sull'impianto del provvedimento, la sua portata e le sue finalità170
,
sia nel 2014, nel corso del terzo anno di sperimentazione. Il 29 maggio sullo schema di decreto
legislativo recante "disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti locali e dei loro organismi"; il 27 novembre su "armonizzazione dei bilanci degli enti
territoriali e sistema contabile delle Regioni".
Nell'audizione del 29 maggio 2014 la Corte ha considerato la riforma quale "snodo essenziale per il
concreto avvio ed il consolidamento del federalismo fiscale" ed anche come "presupposto
indefettibile per la completa attuazione del principio del pareggio di bilancio di cui al novellato
art. 81 Cost. e alla legge n. 243/2012, con particolare riferimento alla determinazione e al
monitoraggio degli equilibri finanziari dei vari livelli di governo". Inoltre ha sottolineato
positivamente la disposizione che, dal 2014 - per effetto della Legge costituzionale n. 1/2012 - ha
fatto entrare nella competenza esclusiva dello Stato la materia dell'armonizzazione dei bilanci
pubblici, in quanto, già "la Sezione delle autonomie, nella ... attività di referto, ha avuto modo di
sperimentare quanto sia complesso ed arduo ricostruire i conti regionali, sia pure per
macroaggregati, attesa la disomogeneità dei bilanci"171
.
In tale occasione sono state analizzate, ed hanno formato oggetto di particolare attenzione, le misure
tendenti a verificare i "veri" debiti degli enti territoriali ed i due temi sui quali, a parere della
magistratura contabile, si fonda l'avvio della riforma, ossia l'operazione di riaccertamento
straordinario dei residui e la corretta modalità di accantonamento al fondo crediti di dubbia
167
Di bilancio e di rendiconto 2014. 168
Cfr. deliberazione n. 18/2014 già citata. 169
Vista la richiesta dell'ANCI, acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Pubblicato in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014. 170
Cfr. www.corteconti.it - Audizione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti - Maggio 2011
sullo schema di decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. 171
Cfr. la "Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni - Esercizi 2011-2012" - Deliberazione n.
20/SEZAUT/2013/FRG (parte II, cap. 1 - pagg. 136 e ss.).
LEGGI D
'ITALIA
189 10. L’armonizzazione contabile: dalla
sperimentazione alla realtà
esigibilità. Entrambi gli strumenti avrebbero il ruolo di preparare l'ente alla corretta partenza della
riforma.
Nel documento si è posto in risalto che il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata
accresce il grado di trasparenza già nella fase di programmazione e previsione e successivamente
nel momento della gestione. L'operazione di riaccertamento straordinario dei residui - attività
propedeutica all'introduzione del nuovo principio - assume il significato di "operazione verità",
volta a rivelare l'effettiva situazione finanziaria degli enti territoriali.
E' stata inoltre evidenziata la possibilità di un'emersione di disavanzi di amministrazione, per i quali
si prospettava, peraltro, l'esigenza di "appropriate azioni di accompagnamento". Si è rimarcato
altresì come "il principio della competenza finanziaria potenziata implica che l'ente proceda ad una
programmazione dei propri flussi monetari anche nel rispetto dei vincoli che caratterizzano le
entrate; eventuali cancellazioni di residui passivi - a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche
perfezionate - correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione, possono creare pesanti
conseguenze per i futuri equilibri di bilancio degli enti se non accompagnate da opportuni
accantonamenti all'avanzo vincolato".
La Corte dei conti ha rilevato, inoltre, come la riforma richieda un diverso approccio culturale ed il
pieno coinvolgimento sia delle figure tecnico-professionali che della classe dirigente locale,
presupponendo adeguati investimenti formativi, "che dovrebbero essere favoriti anche con
temperamenti della normativa vincolistica in vigore". Tale raccomandazione va letta anche in
rapporto alle verifiche che le Sezioni regionali di controllo della Corte effettuano sulle relazioni
presentate dagli organi di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. della Legge n. 266/2005 su
bilanci e rendiconti degli enti locali. In particolar modo, per effetto della disposizione contenuta nel
D.L. n. 78/2010, le spese di formazione del personale devono essere contenute entro determinati
importi, che non possono superare il cinquanta per cento dell'importo rendicontato nell'esercizio
2009172
. Dall'introduzione di tale norma ad oggi, i controlli della Corte sui bilanci e sui rendiconti,
fin dall'esercizio 2011, sono stati orientati a verificare anche il rispetto di tale limite. In un momento
in cui è necessario un maggior ricorso alla "leva formativa" per far maturare, all'interno dell'Ente,
una diversa cultura di bilancio, il protrarsi di tale limite - tuttora esistente - mal si concilia con le
finalità contenute nel progetto di armonizzazione.
Uno degli obiettivi della riforma, scrive ancora la Corte, è quello di "pervenire alla conoscenza
puntuale degli effetti delle manovre di finanza pubblica sugli enti territoriali e loro organismi
gestionali". Questo anche per "comparare l'effettivo concorso al risanamento della finanza
pubblica da parte dei vari livelli di governo e consentire, in prospettiva, di calibrare le manovre in
base alla reale situazione economico - finanziaria degli enti". La riforma trova corrispondenza nella
172
Cfr. Sul contenimento delle spese le Deliberazioni Corte dei conti - Sezione delle autonomie - Questionari allegati
alle LL.GG. EE.LL ai sensi art. 1, co. 166 e ss. L. n. 266/2005: n. 2/2011/INPR - Bilancio 2011 - Punto 1.7 per le
Province e punto 1.9 per tutti i Comuni. n. 10/SEZAUT/2012/INPR - Bilancio 2012 - Punto 1.9 per le Province e punto
1.10 per tutti i Comuni. Rendiconto 2011: punto 1.13 per le Province e per i Comuni sopra i 5.000 abitanti e punto 1.12
per Comuni fino a 5.000 abitanti. n. 18/SEZAUT/2013/INPR - Rendiconto 2012 - punto 1.14 per le Province e per tutti
i Comuni. n. 11/SEZAUT/2014 - Rendiconto 2011: punto 1.14 per le Province e punto 1.15 per tutti i Comuni - I limiti
oggetto di analisi in tali punti sono disposti dall'art. 6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14 del d.l. n. 78/2010 - Cfr. anche i
principi espressi dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 182/2011 e n. 139/2012.
LEGGI D
'ITALIA
190 10. L’armonizzazione contabile: dalla
sperimentazione alla realtà
normativa comunitaria di cui alla direttiva n. 2011/85/UE173
, recepita con decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 54. Si sottolinea, inoltre, che nell'art. 42 della Legge n. 196/2009 si prevede che la
disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, oltre a quella relativa alla
formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, debbano essere razionalizzate in una
ottica di maggiore trasparenza, semplificazione ed omogeneità di trattamento di analoghe situazioni
contabili. Stessa attenzione dovrebbe essere posta al potenziamento dei sistemi informativi
automatizzati da ricondurre alla banca dati unitaria della pubblica amministrazione prevista dalla
stessa norma.
Nel documento si ribadisce più volte la necessità - nel momento in cui si effettua l'operazione di
riaccertamento straordinario dei residui - di una corretta determinazione dell'avanzo di
amministrazione che eviti "confusione, al suo interno tra risorse vincolate e risorse libere".
Analogo discorso riguarda l'esatta imputazione dei residui agli esercizi in cui diventano esigibili
crediti e debiti. Così, in uno dei tre allegati al documento è trattata la tematica del disavanzo tecnico
e disavanzo reale che può avere compiuta evidenza dalla corretta applicazione dei nuovi principi
contabili, che "renderanno più veritieri i risultati di amministrazione e più leggibile l'azione dei
governi locali". A tal proposito, in relazione all'analisi dei residui degli enti locali, anch'essa
contenuta in allegato, la relazione indica che "il disallineamento della cassa rispetto alla
competenza fa riflettere sull'effettiva consistenza delle poste positive non tradottesi in riscossioni,
nonché sulla necessità di monitorare adeguatamente la costituzione e la gestione del fondo crediti
di dubbia esigibilità". Ulteriori approfondimenti su questa tematica si possono trarre dalla relazione
al Parlamento, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sul Patto di stabilità interno degli enti
territoriali per l'esercizio 2013, oggetto della deliberazione n. 17/2014/FRG della Sezione delle
autonomie in cui, per la prima volta, è dedicato uno specifico referto alle problematiche comuni
all'intero comparto delle autonomie territoriali, concentrandosi sui risultati raggiunti e sulle
tendenze in atto nel settore. Due ulteriori allegati all'audizione riportano le tabelle sui residui degli
Enti locali e sui residui perenti delle Regioni per gli esercizi 2009-2012.
Per quanto riguarda l'armonizzazione nel settore sanitario, che incide per circa il 75% sulla spesa
corrente delle Regioni e rappresenta un punto critico sotto il profilo dell'armonizzazione e del
consolidamento dei conti, si ribadisce la favorevole valutazione già espressa in precedenza (maggio
2011), con una puntualizzazione sul rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata - che
in questo caso presenta una eccezione - ed il suo contemperamento con il principio della
salvaguardia della finalizzazione delle risorse destinate alla tutela della salute.
Ultime considerazioni sono state espresse sui rendiconti generali delle Regioni e conti consolidati
della sanità e sul tema del bilancio consolidato tra enti territoriali e loro organismi
partecipati/controllati.
"L'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e sistema contabile delle Regioni" è l'argomento
che ha formato oggetto, nel mese di novembre 2014, dell'audizione della Corte in Parlamento,
seguita all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 126/2014, modificativo ed integrativo del D.Lgs. n.
118/2011, che per gli enti locali introduce rilevanti modifiche nel TUEL, mentre per le Regioni dà
avvio al nuovo ordinamento contabile, a sostituzione del D.Lgs. n. 76/2000. Sono stati posti in
173
Art. 3 "gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i
sotto-settori dell'amministrazione pubblica e contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul
principio di competenza".
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191 10. L’armonizzazione contabile: dalla
sperimentazione alla realtà
evidenza i nodi problematici e le potenzialità legate all'avvio della riforma e, allo stesso tempo, è
stato fornito un quadro delle più rilevanti criticità emerse nei giudizi di parificazione sui rendiconti
generali delle Regioni nel biennio 2012/2013. Quest'ultima analisi, come rileva la Corte stessa,
ancora risente delle attuali differenze nei sistemi contabili regionali "con evidenti riflessi sulla
confrontabilità degli andamenti finanziari e gestionali del comparto e, pertanto, sull'effettività dei
controlli previsti dalla legge", difficoltà che dovrebbero essere superate con l'effettiva attuazione
dell'armonizzazione contabile.
La Corte osserva che, nel contesto delle disposizioni comunitarie tendenti a migliorare il
monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio degli Stati membri, la legge 30 ottobre 2014,
n. 161 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013-bis",seguendo i principi della direttiva 2011/85/UE del
Consiglio dell'Unione europea in materia di quadri di bilancio (D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 54) - con
l'articolo 30 attribuisce rilevanza comunitaria ai controlli della Corte dei conti sui bilanci di tutte le
pubbliche amministrazioni.
L'analisi si sofferma, inoltre, sulle operazioni legate al riaccertamento straordinario dei residui attivi
e passivi e sulla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il conseguente
accantonamento nel risultato di amministrazione. Tali operazioni, rammenta la Corte, sono alla base
di una "operazione verità" che impegna ogni ente - coinvolgendo sia la classe politica e dirigenziale
che le competenti strutture tecniche - fin dall'avvio della riforma, per fare in modo che la contabilità
permetta una lettura più trasparente174
sul suo "stato di salute"ed una successiva attendibile
aggregazione di dati territoriali175
. Questo anche nell'ottica di cogliere l'occasione per una verifica
dei rapporti finanziari esistenti tra i diversi livelli di Governo, che spesso presentano
contabilizzazioni di residui attivi e passivi reciproci tra loro non coincidenti. Questo nella
prospettiva che l'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, ed i
corrispondenti accantonamenti al fondo pluriennale vincolato, abbiano l'effetto di un tendenziale
ridimensionamento delle poste iscritte in conto residui, che devono corrispondere ai veri crediti e
debiti della pubblica amministrazione176
.
La Corte ha espresso, soprattutto, l'esigenza che vi sia una presa di coscienza, a livello politico, in
ogni Ente, che porti a rappresentare la reale situazione dei conti ed i veri rischi che possano
compromettere gli equilibri di bilancio. La Sezione delle autonomie non sottovaluta le resistenze
174
Cfr. Appendice n. 1 "Focus sui tempi di attuazione della riforma per Regioni ed Enti locali" che analizza, in
particolar modo, l'applicazione graduale dell'armonizzazione - per gli enti che non hanno partecipato alla
sperimentazione - soffermandosi sulla redazione del bilancio consolidato tra enti territoriali e loro organismi
partecipati/controllati (art. 11-bis) e sull'obbligo di adottare, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-
patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria. 175
Ai fini dell'effettivo coordinamento della finanza pubblica la Corte sollecita l'applicazione della riforma alle
autonomie speciali, alcune delle quali stanno già recependo le norme. 176
Cfr. Appendice n. 2 - Il nuovo trattamento dei residui degli enti territoriali - Oltre alle considerazioni generali, il
documento si concentra su quella che è una operazione legata all'avvio delle nuove disposizioni, ossia la revisione
straordinaria dei residui, che concentra l'attenzione sulla cancellazione di quelle poste non supportate da un valido titolo
giuridico e sulla reimputazione di quelle che, sulla base del criterio della scadenza e relativa esigibilità, devono essere
riferite ad altri esercizi. Si sottolinea come "un eventuale ritardo nel riaccertamento dei residui comprometterebbe sia
l'approvazione tempestiva del rendiconto 2014, con conseguente impossibilità di applicare al bilancio di previsione
2015 l'eventuale avanzo di amministrazione, sia il regolare avvio della riforma, giacché minerebbe in radice la veridicità
e la coerenza delle previsioni di bilancio, precludendo, altresì, il corretto monitoraggio e l'appropriato consolidamento
dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica". La stessa
appendice analizza, altresì, la situazione dei residui attivi e passivi distinti per Regioni, Province e Comuni.
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192 10. L’armonizzazione contabile: dalla
sperimentazione alla realtà
che potrebbero manifestarsi, relativamente sia alla trasformazione del sistema informativo contabile
- che si auspica riscontri generalità di applicazione per permettere il reale coordinamento della
finanza pubblica - che alla riorganizzazione degli uffici, da accompagnare con una adeguata
formazione.
In questo momento, anche in relazione al controllo collaborativo che la Corte svolge sui bilanci e
rendiconti, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. della Legge n. 266/2005, vengono richiamati gli
organi di revisione, i direttori delle ragionerie regionali ed i responsabili dei servizi finanziari degli
Enti locali, a prestare la massima attenzione al corretto svolgimento delle prime fasi di attuazione
della riforma. La Corte stessa procederà ad un sistematico monitoraggio sull'attuazione della
riforma, essenziale perché gli enti territoriali operino in condizioni di sana gestione finanziaria.
La Corte rileva che, poiché la riforma investe sia la contabilità finanziaria che quella economico-
patrimoniale, una valutazione sullo stato reale dei conti di ciascun Ente sarà possibile solo con la
giusta combinazione tra i diversi moduli contabili. Nel nuovo modello di Conto del Patrimonio,
rispetto al precedente, si fornisce una rappresentazione più analitica dei debiti fondata sulla
classificazione per natura e soggetto beneficiario, il tutto nell'ottica dell'esigibilità degli stessi;
concetto sul quale la riforma insiste in particolar modo. Tra le altre cose, è da considerare che il
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - principio guida del nuovo
sistema - crea un legame ancora più stretto, ai fini del mantenimento dell'equilibrio patrimoniale, tra
la vita utile di un bene ed il periodo di ammortamento di un eventuale ricorso ad indebitamento.
La fase della sperimentazione dei nuovi principi ha fatto emergere difficoltà ed incertezze,
soprattutto legate all'esigenza di fare chiarezza sui debiti degli enti, sui residui attivi, sulla corretta
contabilizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla gestione dell'anticipazione di tesoreria
e sull'impiego dei fondi vincolati177
.
Per quanto riguarda l'armonizzazione, la Corte nota che, per gli enti regionali, il titolo III del
novellato D.Lgs. n. 118/2011 ha codificato uno specifico ed unitario ordinamento contabile e
sottolinea che le nuove disposizioni vanno lette in combinato con il rafforzamento dei controlli sulle
Regioni da parte della Corte, introdotti dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla
legge n. 213 del 7 dicembre 2012. Sempre nel titolo III si valorizza l'istituto del giudizio di
parificazione del rendiconto generale della Regione. L'effettivo rispetto delle tempistiche indicate
nelle nuove norme permetterà di rendere più effettivi i controlli, con l'auspicio che migliori anche la
confrontabilità dei dati e degli andamenti finanziari e gestionali dell'intero comparto regionale.
Nell'analisi sull'armonizzazione dei conti sanitari si riprende il discorso già sviluppato nel corso
delle due prime audizioni. La diretta applicazione del titolo II - fin dall'entrata in vigore, nel 2011,
del decreto sull'armonizzazione degli enti territoriali - è legata all'esigenza di giungere rapidamente
ad un coordinamento dei conti della sanità.
177
Cfr. Appendice n. 3 -Primi esiti della sperimentazione - Oltre a fare il punto sulla situazione attuale degli enti in
sperimentazione - in base agli ultimi dati pubblicati dal MEF - si fa il punto sulle ultime novità introdotte dal d.l. n.
102/2013 che, oltre a posticipare di un anno l'avvio dell'armonizzazione contabile, estende il periodo di sperimentazione
di un ulteriore anno, aprendo la possibilità di ingresso ad altri enti su base volontaria. Vengono rappresentati i primi
esiti sia nelle Regioni che negli Enti locali.
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193 10. L’armonizzazione contabile: dalla
sperimentazione alla realtà
Il documento prosegue con un'analisi sui giudizi di parificazione dei rendiconti generali delle
Regioni per gli esercizi 2012 e 2013178
, uniti alle nuove forme di controllo introdotte dal D.L. n.
174/2012. L'armonizzazione, soprattutto per le Regioni, letta in un contesto generale di divieto di
legiferare autonomamente in materia di regole di bilancio e con una intensificazione dei controlli ai
sensi del citato decreto-legge, è finalizzata ad assicurare il monitoraggio e la salvaguardia degli
equilibri di bilancio e della sostenibilità del debito del comparto.
Potremmo considerare, a chiusura delle relazioni, un problema - spesso riportato anche tra le righe -
di coerenza, nell'ambito dell'applicazione della competenza finanziaria "a scadenza", tra il sistema
contabile dello Stato e quello degli enti territoriali. Poiché la competenza "rinforzata" è prevista nel
D.Lgs. n. 91/2011 relativo agli altri enti pubblici: la Corte auspica che trovi applicazione anche per
lo Stato, nell'ottica di armonizzazione dell'intero comparto pubblico.
Considerazioni conclusive
La riforma risulta molto impegnativa per gli enti, a tutti i livelli di governo. Agli amministratori, ai
responsabili dei servizi ed a tutte le figure professionali è richiesto un significativo sforzo
organizzativo e culturale nel recepire i nuovi principi e nell'applicarli, ragionando in una modalità
che veda la programmazione al centro del proprio modo di lavorare e di tradurre le azioni in un
bilancio che rispecchi quella che è la realtà dei fatti. Se in dato momento chi amministra un ente
vuole capire quali sono le entrate sulle quali può effettivamente contare per dare servizi ai suoi
cittadini, deve essere in grado di fare affidamento su risorse certe ed esigibili179
. Il noto cash-flow,
sulla base del quale le imprese private prendono le loro decisioni di investimento in progetti futuri,
deve pian piano divenire concetto utile anche per le amministrazioni pubbliche, rispettando tuttavia
le relative peculiarità. L'equilibrio tra risorse a breve, medio e lungo termine, con i rispettivi
impieghi a breve, medio e lungo termine, conciliato con i già noti principi di efficienza (minimo
mezzo per ottenere un massimo risultato); efficacia (capacità di raggiungere gli obiettivi) ed
economicità (in modo economicamente vantaggioso), che genera la possibilità di sopravvivenza e
crescita anche della più piccola azienda privata, diventa il "faro" anche delle pubbliche
amministrazioni, senza più dover ricorrere ad interventi di sostegno straordinari. Non potrà più
accettarsi una gestione basata su previsioni di entrate che poi, già si sa, non potranno essere
realizzate. L'attendibilità180
del bilancio, come principio generale o postulato, unito al principio
178
Cfr. Appendice n. 4 - Il punto sui giudizi di parificazione dei rendiconti regionali esercizi 2012 e 2013 - ed
Appendice n. 5 - Schede di sintesi sui giudizi di parificazione dell'esercizio 2013 - In questa ultima appendice sono
esposti i risultati delle parifiche regionali approvate nel 2014, con riferimento al rendiconto 2013, nonché i dati del
referto della Regione Valle d'Aosta. Le Regioni Basilicata e Lombardia hanno predisposto ed approvato il rendiconto
secondo le regole ed i principi applicabili agli enti partecipanti alla sperimentazione contabile prevista dal d.lgs. 23
giugno 2011, n. 118. Per la Regione Lazio, anch'essa in sperimentazione il rendiconto 2013 è stato oggetto di
parificazione il 27 novembre 2014, nello stesso giorno dell'audizione. Il rendiconto 2013 della Regione Molise è stato
parificato il 19 dicembre 2014. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno effettuato le verifiche di legittimità e
regolarità contabile del rendiconto nell'ambito dei controlli propedeutici alla dichiarazione di affidabilità del rendiconto
stesso (DAS), con la quale la Corte dei conti esprime un giudizio sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e sulla
regolarità delle operazioni sottostanti. 179
Cfr. principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria: "consolidata giurisprudenza della Corte di
cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito,
quindi, pretendere l'adempimento"Allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011. 180
I 18 principi generali o postulati sono: annualità; unità; universalità; integrità; veridicità, attendibilità, correttezza e
comprensibilità; significatività e rilevanza; flessibilità; congruità; prudenza; coerenza; continuità e costanza;
comparabilità e verificabilità; neutralità; pubblicità; equilibrio di bilancio; competenza finanziaria; competenza
economica;prevalenza della sostanza sulla forma.
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194 10. L’armonizzazione contabile: dalla
sperimentazione alla realtà
della prudenza e dell'equilibrio tra entrate e spese, diventa un elemento imprescindibile sulla base
del quale devono basarsi le previsioni. Non a caso si fa esplicito riferimento all'ammontare
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità - che viene determinato in base alla
sommatoria dei crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e
dell'andamento delle riscossioni nell'ultimo quinquennio181
e stanziato nel bilancio di previsione - il
quale non può essere oggetto di impegno e, viceversa, genera un'economia di bilancio che
confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Se le previsioni di bilancio seguiranno correttamente il principio della competenza finanziaria
potenziata, presto vedremo i risultati dell'armonizzazione. Se il riaccertamento straordinario dei
residui sarà, fin da subito, correttamente eseguito e l'accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità seguirà le regole già dettate - giustificando l'eventuale scostamento dalla norma nella nota
integrativa al rendiconto - bilancio e rendiconto mostreranno solo le poste certe ed attendibili ed il
fondo crediti di dubbia esigibilità dovrebbe tendere verso un ridimensionamento.
Ci si augura che i nuovi strumenti verranno coscientemente e correttamente applicati da tutte le
figure interne all'ente - amministratori, dirigenti, funzionari ed impiegati - nell'intero ciclo di
bilancio: programmazione e previsione, gestione e rendicontazione. Gli organi di revisione degli
enti sono chiamati allo stesso importante compito, nel momento in cui effettuano i controlli cui sono
tenuti per legge. A tal fine è necessaria l'implementazione di accurate e tempestive attività
formative all'interno degli enti che dovranno applicare le regole dell'armonizzazione.
La Corte dei conti - come già indicato nell'ambito delle audizioni sull'armonizzazione degli enti
territoriali - oltre ad aver sostenuto la necessità di generalizzate attività formative, prospetta il
rischio che, nelle prime fasi di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla base di
ipotesi probabilistiche positive di riscossione, si deroghi sostanzialmente ai valori specificamente
indicati dal legislatore: di ciò va dato conto nella nota integrativa. Su questi ed altri aspetti, la Corte
effettuerà le necessarie e puntuali verifiche - su bilanci e rendiconti - della corretta attuazione delle
nuove regole dettate dall'armonizzazione, anche nel contesto attuale caratterizzato da una
intensificazione dei controlli, introdotti dal D.L. n. 174/2012, sotto svariate forme182
, per il
complesso degli enti territoriali.
Fonte: Azienditalia, 2015, 1, 14
181
Media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata. 182
Cfr. ad esempio, tra gli altri: la relazione annuale del Presidente della Regione; il referto annuale del Sindaco per i
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del Presidente della Provincia sulla regolarità dei controlli
interni, ecc.
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195 11. La trasparenza come obbiettivo dell’armonizzazione?
11. La trasparenza come obbiettivo dell’armonizzazione?
di Iacopo Cavallini
Si è soliti affermare che una buona riforma è quella che scontenta tutti. Meno prosaicamente, la
bontà di un processo riformatore si può misurare con la sua capacità di trovare il punto di equilibrio
nel contemperamento dei diversi interessi in gioco. Medesime considerazioni si possono applicare
al processo di armonizzazione contabile, definitivamente entrato in vigore per quanto ancora in
corso, e in particolare al suo dichiarato obiettivo di garantire la trasparenza dei conti pubblici.
Questo lavoro, pertanto, non intende descrivere le principali novità introdotte dalla riforma
contabile, rinviando ai numerosi contributi in materia, quanto piuttosto analizzarle rispetto alla loro
capacità di soddisfare le esigenze informative dell'ampia platea di stakeholder che ruotano
nell'orbita degli Enti locali (amministratori, tecnici, organi di controllo, collettività, ecc.).
La riforma entra in vigore, ed è già tempo di riflessioni: l'armonizzazione "serve"?
La riforma è in vigore: da alcuni giorni siamo ufficialmente entrati - "doppio binario" a parte,
disavanzi da riaccertamento, "da spalmare" nel tempo, a parte - nella "nuova era" della contabilità
armonizzata.
Il suo funzionamento tecnico, disciplinato in via sperimentale già dal 2011, è dunque
sostanzialmente noto, per quanto solo la sua entrata in vigore definitiva ed erga omnes permetterà di
comprenderne appieno ogni singolo risvolto. Con la maggiore conoscenza di tutto ciò che la riforma
comporta, aumenterà anche la consapevolezza dei tanti benefici attesi ma anche delle altrettanto
numerose criticità che si porta appresso: quelle "luci e ombre" dell'armonizzazione, già tanto
esaminate in questi anni e lucidamente esposte in questo stesso fascicolo della rivista.
I prossimi mesi, in particolare quelli del doppio binario e dunque dell'adeguamento graduale
all'insieme delle disposizioni ex D.Lgs. n. 118/2011, saranno di fondamentale importanza per
consentire alle migliaia di amministrazioni locali un efficace e pieno recepimento del nuovo sistema
contabile e di bilancio. Nessuno, tra gli addetti ai lavori, potrebbe negare in questo momento le
difficoltà - tecniche, organizzative, politiche - che derivano dall'applicazione delle nuove regole: il
triennio 2012/2014 ha assolto egregiamente al proprio dovere di evidenziare l'importanza della
riforma, e l'esperienza accumulata in questo triennio dai (pochi) enti sperimentatori è conoscenza
ormai consolidata, a disposizione di chiunque voglia comprendere appieno il significato del termine
"armonizzazione".
Nessuno, altresì, potrebbe negare che esista una connessione diretta, in termini finanziari, tra
"nuove" regole e "vecchi" comportamenti: quanto più distanti dal concetto di sana gestione
finanziaria essi si riveleranno, tanto più complicata risulterà l'applicazione delle prime, e soprattutto
tanto più foriera di rischi per la stabilità dei bilanci. La questione, caso mai, si pone in termini di
quantum (il "quanto") e di non an (il "se"), vale a dire rispetto all'esatta determinazione di quel
"maggiore disavanzo" da riaccertamento straordinario, che ci si attende a livello aggregato
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196 11. La trasparenza come obbiettivo dell’armonizzazione?
nazionale ma del quale al momento si hanno solo delle stime peraltro piuttosto divergenti tra loro: al
punto che la stessa recentissima Legge di Stabilità, dopo aver di fatto "preso il posto" del D.P.C.M.
(ora D.M.) ex art. 3 comma 15 D.Lgs. n. 118/2011, ha sì determinato il numero di quote costanti
annuali per il ripiano del suddetto disavanzo (oltre che le percentuali minime di accantonamento
annuo al FCDE), ma rinviando al contempo a un successivo decreto la definizione dei criteri per
l'utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione e le tipologie di entrate
utilizzabili per il ripiano medesimo.
Anni di attesa, difficoltà tecniche di applicazione, contraccolpi finanziari e di conseguenza
istituzionali: legittimamente sorge - e a più riprese è sorta, in questo percorso di avvicinamento
graduale - la domanda su quali benefici possa apportare l'armonizzazione, ma anche a chi, ossia
quali sono le categorie interessate dalla riforma che possano effettivamente, concretamente trarne
"vantaggio". Cui prodest?
Armonizzazione contabile e interessi particolari
La risposta a tale interrogativo è particolarmente complessa, perché deve tenere conto, gioco forza,
di alcuni elementi di complessità che riguardano l'armonizzazione stessa. In particolare: la riforma è
ampia, riguarda più aspetti non solo di matrice prettamente contabile, e anche rimanendo in
quest'ultimo ambito comunque ne interessa le sue tante "sfaccettature" (pianificazione strategica,
programmazione operativa, struttura e gestione di bilancio, rendicontazione, e molto altro ancora).
Questo approccio a più dimensioni si va ad incrociare con la complessità che riguarda gli
stakeholder del sistema di bilancio, vale a dire tutte le diverse categorie di soggetti istituzionali che,
in quanto interessati dal (e nel) processo di programmazione, gestione e rendicontazione degli enti,
sono inevitabilmente coinvolti anche dal (e nel) processo di armonizzazione contabile. Ognuna di
queste categorie mostra e porta avanti specifici interessi "di parte", che solo in pare si
sovrappongono e talvolta confliggono, e che di conseguenza sono influenzati in misura differente
dalle tante sfaccettature in cui si articola la riforma.
Ecco dunque spiegata - o almeno presumiamo che lo sia - la complessità nel rispondere
all'interrogativo circa la presunta utilità dell'armonizzazione. Per talune categorie di stakeholder la
riforma potrebbe accrescere significativamente il grado di tutela delle proprie esigenze; per altre
invece l'effetto dell'armonizzazione potrebbe risultare ininfluente, prescindendo ovviamente dai
propositi a carattere generale, dai "benefici di sistema" che ci si attende dalla riforma stessa
(controllo della spesa, coordinamento della finanza pubblica, consolidamento dei conti a livello
nazionale); e non è affatto da escludere, a livello quanto meno di ipotesi di ricerca, che per altri
stakeholder ancora il risultato non abbia affatto segno positivo.
E la questione non muta nel momento in cui si introduca un terzo elemento di complessità: quali
sono gli obiettivi dell'armonizzazione? Cosa ci si attende dalla riforma, salvo poi misurare, una
volta trascorso un congruo periodo di tempo, l'eventuale grado di scostamento tra risultati attesi e
risultati effettivi, tra obiettivi perseguiti e obiettivi raggiunti?
Lo scenario in cui esponiamo le nostre riflessioni, è dunque il seguente: l'armonizzazione è un
processo ampio e complesso, che interessa numerosi ambiti; più elementi di quest'unica organica
riforma possono produrre i medesimi effetti (in senso incrementativo, diminutivo o neutro) sulle
esigenze conoscitive e sulle necessità informative delle varie categorie di stakeholder; viceversa,
LEGGI D
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197 11. La trasparenza come obbiettivo dell’armonizzazione?
uno stesso aspetto potrebbe anche determinare conseguenze completamente differenti a seconda
degli interessi specifici, "particolari", di cui alcuni (o, al limite, tutti i) soggetti coinvolti si fanno
portatori.
La metodologia di ricerca impone che, pur non tralasciando alcuno degli oggetti di studio, la
complessità di scenario venga contenuta, al fine di tentare una risposta motivata all'interrogativo
iniziale. In particolare, sono tre le direzioni da intraprendere per giungere a una semplificazione
dell'analisi, e cioè:
a) quale sia esattamente la ratio del D.Lgs. n. 118/2011, e quali dunque gli scopi precipui che la
riforma si prefigge;
b) quali siano le categorie di stakeholder le cui esigenze conoscitive meritano particolare attenzione
in questa particolare fase di cambiamento;
c) quali, infine, le specifiche disposizioni tecnico-contabili del citato decreto - e, soprattutto, del suo
corposo framework di principi e schemi allegati - potenzialmente in grado di generare una
correlazione tra armonizzazione e interessi particolari.
La trasparenza come scopo dell'armonizzazione contabile
Affermando che i quattro principi contabili applicati "garantiscono il consolidamento e la
trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi
informativi omogenei e interoperabili", il D.Lgs. n. 118/2011 sottolinea al contempo due concetti di
estrema importanza:
a) la trasparenza dei bilanci nelle APL costituisce un meta-obiettivo, di rilevanza pari alla tutela
della finanza pubblica;
b) entrambi i meta-obiettivi possono essere ottenuti con gli strumenti tecnici e le modalità operative
definite per l'armonizzazione contabile nelle APL.
La stessa UE, a cui il processo di armonizzazione consentirà di allinearci quanto a metodologie di
rilevazione contabile (Eurostat) e quindi di controllo sui disavanzi (art. 104 del Trattato istitutivo
CE), non sembra interessarsi esclusivamente di "regole dettagliate per i bilanci degli Stati membri",
predisposizione di dati basati sulle norme SEC95, e "informazioni pertinenti le passività
potenziali"183
. Equiparando la trasparenza alla tempestività e alla completezza delle informazioni
rese disponibili agli stakeholder (art. 3), ne potremmo concludere che quanto affermato dal D.Lgs.
n. 118/2011 trovi piena corrispondenza nella direttiva europea al cui recepimento il decreto stesso è
di fatto destinato: anche dunque la trasparenza, al pari del consolidamento dei conti pubblici,
rappresenterebbe in questo senso una "imposizione" comunitaria184
, in quanto fondamentale per il
monitoraggio dei parametri e degli obiettivi stabiliti in quell'ambito185
.
183
Rispettivamente art. 1, art. 3 e art. 14 Direttiva del Consiglio UE 8 novembre 2011 n. 85. 184
Mazzotta D., Comuni alla prova della sperimentazione della nuova contabilità nel 2014, in Azienditalia, n. 3/2014. 185
Mazzotta D., Armonizzazione dei bilanci, sperimentazione, crisi finanziarie degli enti locali: principali criticità e
alcune proposte di soluzione, Azienditalia, n. 10/2012.
LEGGI D
'ITALIA
198 11. La trasparenza come obbiettivo dell’armonizzazione?
Anche a voler prescindere dagli intenti dichiarati a livello normativo, è oggettivo che la riforma
vada a modificare radicalmente uno dei sotto-sistemi di maggiore importanza per la gestione degli
enti locali186
: importanza determinata in particolare dalla molteplicità di funzioni a cui il sistema
contabile e di bilancio assolve, e tra le quali vi rientra a pieno titolo la trasparenza, soprattutto se
declinata in termini di illustrazione delle politiche programmate e di rendicontazione dei risultati
ottenuti verso i portatori di interesse.
Tornando comunque all'impostazione del decreto del 2011, se rispetto a coordinamento della
finanza pubblica ed equilibri di bilancio (a livello di sistema, ossia nazionale) non riteniamo di poter
mettere in discussione l'impatto prodotto dall'armonizzazione, dubbi sembrano invece sussistere in
materia di trasparenza, anche a seguito di una lettura critica degli esiti della sperimentazione
2012/2014.
Secondo ad esempio Delfino187
, la trasparenza, al pari di motivazione, rendicontazione e
responsabilizzazione, rappresenterebbe il naturale bilanciamento della maggiore autonomia
riconosciuta dal livello centrale di governo a favore delle autonomie locali . Non a caso, il processo
di armonizzazione contabile è frutto dell'esercizio della delega contenuta nella legge sul federalismo
fiscale188
.
Secondo i due autori citati, però, al di là delle dichiarazioni politiche che hanno accompagnato i
provvedimenti in materia di contabilità armonizzata come altre recenti innovazioni normative,
l'attuale fase istituzionale sarebbe caratterizzata piuttosto da una controtendenza rispetto al
riconoscimento dell'autonomia periferica. L'esigenza di perseguire e garantire gli equilibri di
bilancio, nel quadro delle stringenti regole europee, avrebbe generato un insieme di vincoli sempre
più complessi e analitici, di cui farebbero parte le "sofisticate soluzioni contabili" emerse con
evidenza durante la sperimentazione. L'armonizzazione così disegnata, in definitiva, non
accrescerebbe affatto e anzi ridurrebbe la trasparenza dei bilanci degli enti locali.
Di diverso avviso sono invece altri autori189
, secondo cui i principi contabili armonizzati, sia pur
mantenendo alcuni dei limiti che già caratterizzavano l'Ordinamento precedente, garantiscono un
significativo incremento della qualità della disclosure e del grado di veridicità e trasparenza dei
bilanci pubblici: le difficoltà tecnico-operative, pertanto, sarebbero di gran lunga inferiori ai
vantaggi in termini di trasparenza, di consolidamento dei conti pubblici e di coordinamento della
finanza pubblica190
.
In un settore coevo a quello delle amministrazioni territoriali, anzi ad esso strettamente connesso - il
sistema delle partecipate - la trasparenza è considerata conseguente a tre obiettivi: semplificazione
della normativa in materia; incremento quali/quantitativo delle informazioni disponibili; facilità
interpretativa delle informazioni stesse. Il loro perseguimento congiunto, e quindi l'ottenimento di
186
Ranucci S., Il processo di armonizzazione contabile degli enti territoriali: il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e l'avvio
della sperimentazione, Azienditalia, n. 1/2012. 187
Delfino F., Coordinamento della finanza pubblica e armonizzazione dei sistemi contabili, Azienditalia, n. 4/2010. 188
Cavallini I. (a cura di), Manuale di contabilità armonizzata, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2014. 189
Nigro M. - Benini N., I contratti derivati nel sistema di contabilità pubblico-privata. Armonizzazione e trasparenza,
Azienditalia, n. 5/2013. 190
Mazzotta D., Armonizzazione dei bilanci, sperimentazione, crisi finanziarie degli enti locali: principali criticità e
alcune proposte di soluzione, Azienditalia, n. 10/2012 e Beltrami A., Le modalità applicative dell'armonizzazione dei
bilanci: la nuova competenza finanziaria, Azienditalia, n. 3/2012.
LEGGI D
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199 11. La trasparenza come obbiettivo dell’armonizzazione?
una maggiore trasparenza avrebbe ricadute positive sull'efficientamento del settore191
: appaiono
evidenti, però, i limiti di questa analisi allorché la si trasli dall'ambito aziendalistico dei processi di
produzione a quello istituzionale dell'erogazione.
La diversità delle posizioni dottrinali si spiega, presumibilmente, con la diversa prospettiva da cui
viene osservato il fenomeno dell'armonizzazione contabile e comunque in funzione dello specifico
oggetto o ambito della riforma analizzato.
Si fa, infatti, notare192
che armonizzazione significa essenzialmente internazionalizzazione, vale a
dire che trova la propria ragion d'essere e la propria genesi costitutiva in un ambito sovranazionale
(comunitario, nel caso specifico della contabilità pubblica). L'uniformità dei sistemi nazionali di
rilevazione contabile e di bilancio può essere perseguita tramite due vie, che non necessariamente si
escludono vicendevolmente: la convergenza tra pubblico e privato, o a voler essere onesti
l'adozione acritica da parte delle PP.AA. di strumenti contabili tipici delle aziende di produzione;
l'imposizione di regole uniformi la cui maggiore rigidità assicuri un maggior controllo sul rispetto
dei parametri-obiettivo e sulla spesa dei Paesi membri.
L'impianto contabile definito dal D.Lgs. n. 118/2011 sembra andare nella direzione di perseguire
anche l'ulteriore fine della trasparenza solo nel primo caso, ossia laddove preveda - come nel caso
della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato - un linguaggio contabile
uniforme tra enti pubblici e aziende di produzione. Minore appare invece l'efficacia del processo
armonizzante in termini di trasparenza, quando introduce regole tecnico-contabili rispettose
dell'impostazione e dei dettami comunitari.
Il presente contributo intende dare avvio a un dibattito professionale e accademico, circa l'ipotesi
che l'armonizzazione ex D.Lgs. n. 118/2011 possa effettivamente - a prescindere cioè dagli intenti
dichiarati dal legislatore - incrementare il grado di trasparenza (per come definita in precedenza) dei
bilanci pubblici (degli Enti Locali nello specifico).
Per quanto concerne gli elementi di novità di maggior rilievo introdotti nell'Ordinamento (novità in
senso assoluto o pressoché tali, come il Fondo Pluriennale Vincolato o il Piano dei Conti Integrato;
oppure "nuove" interpretazioni di concetti e strumenti già noti: quota vincolata del risultato di
amministrazione; impegno ed esigibilità della spesa; accantonamenti prudenziali), ciascuno di essi
si presta a una misurazione dell'impatto della citata riforma sul grado di trasparenza della contabilità
pubblica:
a) i residui (attivi e passivi), per la novità costituita dalla registrazione al momento del
perfezionamento giuridico eventualmente "separata" dall'imputazione contabile all'esercizio di
esigibilità. Bilancio di previsione e rendiconto dovrebbero presentare, di conseguenza, i soli valori
di cui si possa già esigere, rispettivamente, la riscossione o la liquidazione e dunque prossimi alla
trasformazione nell'unico valore contabile "certo" rappresentato dalla cassa;
191
Commissario Straordinario per la revisione della spesa, Programma di razionalizzazione delle partecipate locali, 7
agosto 2014. 192
Nigro M. - Benini N., I contratti derivati nel sistema di contabilità pubblico-privata. Armonizzazione e trasparenza,
Azienditalia, n. 5/2013.
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200 11. La trasparenza come obbiettivo dell’armonizzazione?
b) il risultato di amministrazione, perché formato in maniera più chiara e "trasparente" dalla
sommatoria algebrica tra la cassa (valore contabile "certo"), i residui attivi e i residui passivi
qualificabili esclusivamente come crediti/debiti non ancora riscossi/liquidati benché "scaduti";
c) il Fondo Pluriennale Vincolato, come saldo che evidenzi in maniera chiara e "trasparente" l'entità
di risorse già acquisite in forma di fonti di finanziamento, ma non utilizzabili se non per scopi che a
livello contabile non si sono ancora tradotti in debiti esigibili.
Con tali aspetti concorda sostanzialmente Beltrami193
, che specifica come il contributo alla
trasparenza dei bilanci, determinato dal FPV, concerna in particolare il monitoraggio sugli stati di
avanzamento di opere e lavori pubblici e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica; ne
propone inoltre di più specifici, ossia:
d) la doppia contabilizzazione dei debiti contratti con CdP (o altro istituto), poiché evidenzia il
deposito delle somme presso un apposito conto intestato all'Ente anziché in tesoreria unica;
e) le modalità di registrazione contabile del leasing, ritenute più adatte a evidenziarne l'impatto su
indebitamento e patrimonio.
A tutti questi andrebbe aggiunto, a parere di chi scrive, il metodo di calcolo e di alimentazione del
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, per la sua valenza segnaletica della capacità/incapacità dell'ente
di tradurre in moneta i propri crediti certi, liquidi ed esigibili. Anche in questo caso, gli obiettivi
informativi da raggiungere superano per importanza non solo le difficoltà tecnico-applicative, ma
anche i presumibili impatti finanziari dovuti a situazioni patologiche latenti194
.
Inoltre, le modifiche apportate a forma, contenuto e iter del bilancio (preventivo o consuntivo)
sembrano a loro volta destinate a impattare positivamente sul tasso di trasparenza del bilancio
stesso195
. Oltre al consolidamento delle risultanze contabili all'interno del Gruppo Pubblico Locale
(a cui si accenna anche più sotto), è la logica di ripartizione della spesa per Missioni e Programmi -
prima ancora della variazione terminologica che la esprime - ad assumere particolare rilievo, e
proprio per la sua capacità di soddisfare entrambi gli scopi della riforma: l'aggregazione della spesa
tra i diversi livelli di governo (la struttura del bilancio dello Stato già rispecchia la suddetta
articolazione), e una maggiore trasparenza in relazione alla possibilità di visualizzare
immediatamente l'entità delle risorse destinate a ogni obiettivo strategico (Missioni) e operativo
(Programmi).
Anche la contabilità economico-patrimoniale è considerata un elemento di novità in grado di
accrescere la capacità informativa del bilancio armonizzato. Peraltro, è proprio in questo maggior
tasso d'informazione, che sta il significato dei "fini conoscitivi" di cui parla la normativa: i quali
vanno intesi dunque non come un depotenziamento rispetto alla contabilità finanziaria, ma come
l'integrazione e il completamento - "affiancamento", per garantire "la rilevazione unitaria dei fatti di
gestione" - di un sistema contabile che mantiene la propria centralità.
193
Beltrami A., Le modalità applicative dell'armonizzazione dei bilanci: la nuova competenza finanziaria, Azienditalia,
n. 3/2012. 194
Mazzotta D., Armonizzazione dei bilanci, sperimentazione, crisi finanziarie degli enti locali: principali criticità e
alcune proposte di soluzione, Azienditalia, n. 10/2012. 195
Ranucci S., Le caratteristiche del sistema di contabilità economico patrimoniale previsto dal D.Lgs. n. 118/2011,
Azienditalia, n. 3/2012.
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201 11. La trasparenza come obbiettivo dell’armonizzazione?
Del resto, l'uniformità dei metodi di rilevazione contabile tra i diversi livelli istituzionali sembra
essere garantita non solo dalla definizione di regole uniformi: anche l'aumento del contenuto
informativo del sistema contabile degli enti locali, ottenuto con l'introduzione della contabilità
economico-patrimoniale e con l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato, adempie al medesimo
scopo. Se pertanto il concetto di trasparenza si può declinare anche in quello di maggiore
disponibilità e più ampia varietà di tipologie informative, l'armonizzazione impatta sulla trasparenza
stessa perché consente di monitorare e riportare all'esterno la dinamica economica della gestione e
le variazioni di valore negli stock patrimoniali196
.
La discontinuità rispetto alle rilevazioni economico-patrimoniali già richieste dal TUEL, e dunque
la maggiore efficacia informativa della contabilità armonizzata sarebbero garantite da più elementi:
l'ampliamento dei soggetti interessati dalle nuove disposizioni (gruppo pubblico locale); chiarezza
dei nuovi principi contabili; sistema integrato di rilevazione mediante il Piano dei conti.
Sono dunque diversi, o pressoché tutti, gli elementi di novità contenuti nel processo di
armonizzazione potenzialmente tali da generare un impatto sul grado di trasparenza dei sistemi
contabili pubblici.
Certamente, la misurazione di tale impatto richiederebbe uno sforzo ulteriore, teso a definire
correttamente il concetto di trasparenza dei bilanci di un Ente Locale. Approfondimento, peraltro di
stampo prettamente dottrinale e metodologico, che ragioni di sintesi ci impongono di tralasciare
almeno per il momento.
Sempre per le medesime ragioni, affidiamo a un elemento grafico, anziché ad un insieme di
considerazioni e ragionamenti, la nostra interpretazione del rapporto tra i diversi elementi di novità
introdotti dall'armonizzazione e le diverse categorie di stakeholder:
196
Ranucci S., Le caratteristiche del sistema di contabilità economico patrimoniale previsto dal D.Lgs. n. 118/2011,
Azienditalia, n. 3/2012.
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202 11. La trasparenza come obbiettivo dell’armonizzazione?
Armonizzazione e trasparenza: un bilancio armonizzato è "una casa di vetro"?
Diversi recenti contributi hanno lucidamente evidenziato, e motivato, le differenze di tipo
concettuale e giuridico che intercorrono tra "diritto di accesso" e "accesso civico". Ciononostante -
pur condividendo, cioè, tali analisi sia nel metodo sia nel merito - ci pare innegabile il filo
conduttore che lega la Legge n. 241/1990 al D.Lgs. n. 33/2013 (per concentrare l'attenzione solo sui
provvedimenti normativi maggiormente rilevanti).
Che poi il legislatore abbia effettivamente raggiunto lo scopo, nobile ed elevato al punto da
rasentare l'irrealizzabilità, di fare della Pubblica Amministrazione una casa di vetro (Turati dixit), è
altro argomento di discussione che non costituisce oggetto di questo lavoro, e che pertanto evitiamo
di trattare.
La riforma contabile appena entrata in vigore, a propria volta, si prefigge lo scopo di garantire la
trasparenza, e non solo il consolidamento, il coordinamento e la tutela, dei conti pubblici. Esprimere
un giudizio, compiuto e motivato, sull'effettiva capacità di raggiungere tale obiettivo, avrebbe al
momento scarsa significatività: occorre un congruo periodo di osservazione, per analizzare come le
problematiche e le potenzialità dell'armonizzazione, messe in mostra dagli enti sperimentatori, si
manifestino su un campione statisticamente ben più significativo.
Il giudizio è reso ancora più difficile, dalla complessità che deriva dal sovrapporsi e dal confliggere
tra i molteplici interessi, soprattutto di natura informativa e conoscitiva, a cui i sistemi contabili e i
bilanci pubblici devono assicurare adeguata soddisfazione. Gli stakeholder, o meglio qualunque
categoria di stakeholder segue un proprio percorso decisionale e compie scelte economiche che si
riveleranno razionali ed efficaci, anche in funzione della qualità, ampiezza e attendibilità delle
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203 11. La trasparenza come obbiettivo dell’armonizzazione?
informazioni in loro possesso. L'armonizzazione contabile, indubbiamente, modifica il set di dati e
informazioni acquisibili dai bilanci pubblici (sia in termini di volume complessivo, che di natura
specifica), e di conseguenza la riforma comporterà un periodo di transizione durante il quale i
portatori di interesse dovranno adattare i propri processi decisionali alle nuove logiche e alle nuove
regole.
In via del tutto presuntiva, si può già affermare che per alcune tipologie di stakeholder (organi di
controllo interno ed esterno) armonizzazione e trasparenza sembrano effettivamente correlate,
quanto meno rispetto ad alcuni ambiti della riforma. Altri ambiti appaiono invece "neutrali", nei
confronti della stragrande maggioranza dei portatori di interesse. Per taluni soggetti, infine, la
complessità che deriva dal gestire la mole di informazioni generata dagli allegati al D.Lgs. n.
118/2011 potrebbe comportare un costo, in termini di impegno e di ridondanza, tale da
compromettere ogni beneficio in termini di maggiore ampiezza e maggiore analiticità delle
informazioni stesse.
Giudizio "sospeso", dunque, in attesa di disporre di tutti gli elementi necessari, e nell'auspicio che
non prevalga l'opinione, lucidamente espressa da alcuni addetti ai lavori, per cui la riforma di fatto
sostituirebbe una contabilità "aziendale", prevalentemente ad uso degli stakeholder che gravitano
nell'orbita delle amministrazioni locali, con una contabilità "statistica", chiaramente ad uso delle
riclassificazioni di finanza pubblica nazionale (e, per tale via, comunitaria). È bene, infatti,
rammentare come il D.Lgs. n. 118/2011 si riferisca alla "trasparenza dei conti pubblici", con ciò
facendo esplicito riferimento ai valori e ai saldi aggregati.
Fonte: Azienditalia, 2015, 1, 25
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