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CRO:Sindacato medici diffida Regioni su blocco intramoenia 2019-05-09 15:33 Sindacato medici diffida Regioni su blocco intramoenia Anaao, sarebbe illecito contrattuale con obbligo di risarcimento ROMA (ANSA) - ROMA, 9 MAG - Esercitare la libera professione intramoenia (lpi) è un diritto dei medici e dirigenti sanitari. Di fronte ai tentativi di scardinare questo diritto ad opera di alcune Regioni il sindacato dei medici Anaao Assomed ha diffidato i governatori, gli assessori alla salute e i direttori generali delle aziende sanitarie dal sospendere la lpi al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e dal contratto. In caso contrario l'Associazione metterà in campo tutte le iniziative legali per tutelare i diritti dei colleghi iscritti. "Il recente Piano Nazionale di governo delle liste d'attesa per il triennio 2019-2021 (PNGLA), nel dettare le linee di intervento che le singole Regioni devono rispettare nell'adozione dei propri piani regionali, ha disposto l'attuazione del blocco dell'attività libero professionale intramuraria in caso di superamento del rapporto tra l'attività in libera professione e in istituzionale sulle prestazioni erogate o di sforamento dei tempi di attesa massimi individuati dalle disposizioni regionali", scrive l'Anaao in una nota. E aggiunge: "Le disposizioni inserite in un atto d'intesa Stato-Regioni costituiscono norme di rango secondario rispetto alla norma primaria di cui sono attuazione, per cui non possono limitare o ledere i diritti soggettivi riconosciuti dalla legge". "Per queste ragioni - conclude il sindacato - l'attuazione delle disposizioni regionali sul blocco della lpi da parte delle singole aziende sanitarie, costituirebbe un illecito contrattuale con conseguente obbligo risarcitorio per i danni patrimoniali subiti dai dirigenti, anche a titolo di perdita di chance". (ANSA). LOG/ S04 QBKN

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CRO:Sindacato medici diffida Regioni su blocco

intramoenia

2019-05-09

15:33

Sindacato medici diffida Regioni su blocco intramoenia

Anaao, sarebbe illecito contrattuale con obbligo di risarcimento

ROMA

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Esercitare la libera professione

intramoenia (lpi) è un diritto dei medici e dirigenti sanitari.

Di fronte ai tentativi di scardinare questo diritto ad opera di

alcune Regioni il sindacato dei medici Anaao Assomed ha diffidato

i governatori, gli assessori alla salute e i direttori generali

delle aziende sanitarie dal sospendere la lpi al di fuori dei

casi indicati dalla legge nazionale e dal contratto.

In caso contrario l'Associazione metterà in campo tutte le

iniziative legali per tutelare i diritti dei colleghi iscritti.

"Il recente Piano Nazionale di governo delle liste d'attesa per

il triennio 2019-2021 (PNGLA), nel dettare le linee di intervento

che le singole Regioni devono rispettare nell'adozione dei propri

piani regionali, ha disposto l'attuazione del blocco

dell'attività libero professionale intramuraria in caso di

superamento del rapporto tra l'attività in libera professione e

in istituzionale sulle prestazioni erogate o di sforamento dei

tempi di attesa massimi individuati dalle disposizioni

regionali", scrive l'Anaao in una nota. E aggiunge: "Le

disposizioni inserite in un atto d'intesa Stato-Regioni

costituiscono norme di rango secondario rispetto alla norma

primaria di cui sono attuazione, per cui non possono limitare o

ledere i diritti soggettivi riconosciuti dalla legge". "Per

queste ragioni - conclude il sindacato - l'attuazione delle

disposizioni regionali sul blocco della lpi da parte delle

singole aziende sanitarie, costituirebbe un illecito contrattuale

con conseguente obbligo risarcitorio per i danni patrimoniali

subiti dai dirigenti, anche a titolo di perdita di chance".

(ANSA).

LOG/

S04 QBKN

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SANITA': ANAAO DIFFIDA REGIONI E DG, NO BLOCCO LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA =

Roma, 9 mag. (AdnKronos Salute) - Il sindacato dei medici ospedalieri

Anaao Assomed ha presentato una diffida a Regioni e direttori generali

contro il blocco della libera professione intramoenia. "Esercitare la

libera professione intramoenia è un diritto dei medici e dirigenti

sanitari", ha ricordato l'associazione sindacale pronta a tutelare i

diritti dei medici anche per via legale.

L'iniziativa del sindacato, si legge in una nota, fa "fronte ai

tentativi di scardinare questo diritto ad opera di alcune Regioni che,

nel dare applicazione al Piano nazionale per le liste d'attesa, hanno

introdotto il potere per le aziende sanitarie di sospendere

unilateralmente l'esercizio della libera professione intramoenia".

L'Anaao Assomed ha diffidato "i presidenti delle Regioni, gli

assessori alla Salute e i direttori generali delle aziende sanitarie

dal sospendere la libera professione intramoenia al di fuori dei casi

indicati dalla legge nazionale e dal contratto. In caso contrario,

l'Associazione metterà in campo tutte le iniziative legali per

tutelare i diritti dei colleghi iscritti".

(Ram/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492

09-MAG-19 14:37

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Venerdì, 10 Maggio 2019, 08.14

mag

92019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLITICA E SANITÀ

TAGS: INTRAMOENIA, ANAAO, REGIONI, CARLO PALERMO

Il sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed impugna i piani anti-attese di Umbria e Toscana e diffida regioni edirettori generali contro il blocco della libera professione intramoenia. Per Anaao l'ALPI è un "diritto" dei dirigentimedici e sanitari fissato dalla legge di riforma (dlgs 502/92), e di fronte ai tentativi di "scardinarlo" si diffidanogovernatori regionali, assessori alla salute e manager delle aziende sanitarie dal sospenderlo "fuori dei casi indicati dallalegge nazionale e dal contratto". In caso contrario "l'Associazione metterà in campo tutte le iniziative legali per tutelare idiritti dei colleghi iscritti".Le regioni stanno applicando il recente Piano Nazionale di governo delle liste d'attesa 2019-2021 che contempla ilblocco della libera professione intramuraria in caso si superi il rapporto tra ALPI e attività istituzionale o si sforino itempi di attesa massimi individuati dalle disposizioni regionali. Puglia, Toscana ed Umbria hanno introdotto il potereper le Aziende sanitarie di sospendere l'esercizio dell'ALPI. Per Anaao si limita così in termini non previsti da legge econtratto il diritto del dirigente medico a esercitare la libera professione intramuraria, e si introduce la sospensionedell'ALPI, "fattispecie sanzionatoria" legata non a condotta colposa del medico, ma a possibili fattori "esterni ed etero-imposti al rapporto di lavoro" come carenza di personale, disorganizzazione nel gestire liste d'attesa, mancataprogrammazione. In ogni caso, "le disposizioni inserite in un atto d'intesa Stato-Regioni sono norme di rango secondario

rispetto alla legge di cui sono attuazione" e insistervi costituirebbe illecito contrattuale che implica l'obbligo di risarcire i danni patrimoniali subitidai dirigenti, "anche a titolo di perdita di chance".Il Segretario Anaao Assomed Carlo Palermo poi nella diffida sottolinea che la riforma del '92 e la legge 120/07 "Disposizioni in materia di ALPI",art 1 comma 4 lettere e-f dettano principi generali invalicabili dalle regioni. La riforma del '92 nello stabilire che "la libera professione non puòcomportare un volume di prestazioni superiore a quello per i compiti istituzionali" e nell'affidare ai contratti nazionali la definizione del correttoequilibrio tra le due tipologie di attività, demanda al CCNL (art 15-quinquies, comma 3) il compito di definire come l'attività istituzionale debbaprevalere sull'ALPI, nel rispetto della programmazione regionale e aziendale e condizionatamente a verifiche di appositi organismi. La stessa legge120 affida al contratto eventuali penalizzazioni, fino alla sospensione del diritto all'ALPI in caso di violazione delle disposizioni di legge econtrattuali.Le regioni hanno invece il compito di prevenire conflitti di interessi o concorrenza sleale e di fissare sanzioni disciplinari e -ai direttorigenerali- per omessa vigilanza. La legge prevede "il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni istituzionali ai tempi medi diquelle in ALPI, per assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino" e non di carenza dei servizi istituzionali.Quanto al contratto della dirigenza, nel 2000 (art 54 commi 3 e 4) ha disposto che l'esercizio dell'ALPI non contrasti con le attività istituzionalidell'azienda e si svolga "in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi". Perrendere effettivo tale limite, "l'azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle equipe i volumi di attivitàistituzionale da assicurare in relazione alle risorse assegnate", e di conseguenza, i volumi di ALPI posto che i secondi non possono superare i primi.I tempi d'attesa sono definiti sulla base di una procedura negoziata tra azienda e dirigenti che tiene conto delle risorse assegnate alla singolastruttura. "La sospensione del diritto all'ALPI del singolo dirigente può applicarsi solo sulla base di un'accertata violazione dei limiti fissati dacontratti e regolamenti aziendali, e presuppone un inadempimento da accertare con procedimento disciplinare".

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Anaao diffida Regioni e manager: illegittimo stop a intramoenia da par... http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/anaao-diffida-regioni-e-manage...

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9 maggio2019

Libera Professione: Anaao diffida Regioni e Aziendeimgpress.it/attualita/libera-professione-anaao-diffida-regioni-e-aziende

Esercitare la libera professione intramoenia è un diritto deimedici e dirigenti sanitari…Di fronte ai tentativi di scardinare questo diritto ad opera di alcune Regioni che,nel dare applicazione al Piano Nazionale per le liste d’attesa, hanno introdotto ilpotere per le Aziende sanitarie di sospendere unilateralmente l’esercizio della LPI,l’Anaao Assomed ha diffidato i Presidenti delle Regioni, gli Assessori alla salute e iDirettori Generali delle aziende sanitarie dal sospendere la LPI al di fuori dei casiindicati dalla legge nazionale e dal contratto. In caso contrario l’Associazionemetterà in campo tutte le iniziative legali per tutelare i diritti dei colleghi iscritti.

Di seguito il testo della diffida

La scrivente organizzazione sindacale ANAAO-ASSOMED, nella persona delSegretario Nazionale dott. Carlo Palermo,

PREMESSO CHE 1/4

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– la legislazione speciale della dirigenza sanitaria, di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 502, garantisce ai dirigenti medici e sanitari che hanno optato per il rapporto dilavoro esclusivo, il diritto soggettivo “all’esercizio di attività libero professionaleindividuale, al di fuori dell’impegno di servizio, nell’ambito delle strutture aziendaliindividuate dal direttore generale d’intesa con il collegio di direzione…” (v. art. 15-quinquies, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 502 del 1992);

– la medesima normativa, al fine di assicurare un “corretto ed equilibratorapporto” tra attività libero professionale e attività istituzionale e di “concorrerealla riduzione progressiva delle liste di attesa”, stabilisce che la libera professionenon può comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per icompiti istituzionali, demandando esclusivamente alla disciplina contrattualenazionale la definizione del corretto equilibrio tra le due tipologie di attività nelrispetto di determinati principi di legge;

– nello specifico, l’art. 15-quinquies, comma 3, del d.lgs. n. 502/92, dispone che “Ladisciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attivitàistituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi:l’attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che vieneesercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza deivolumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; devono esserecomunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale eaziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempidi attesa concordati con le équipe; l’attività libero professionale è soggetta averifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni,consistenti anche nella sospensione del diritto all’attività stessa, in caso diviolazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali”;

– inoltre, la Legge 3 agosto 2007, n. 120 (recante “Disposizioni in materia di attivitàlibero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”) nel fissare iprincipi che le Regioni devono seguire per disciplinare il corretto esercizio dell’ALPI,individua tra questi, da un lato, la “prevenzione delle situazioni che determinanol’insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazionedelle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza dellerelative disposizioni, anche con riferimento all’accertamento delle responsabilitàdei direttori generali per omessa vigilanza;” e dall’altro, “il progressivoallineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell’ambito dell’attivitàistituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professioneintramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest’ultima sia conseguenza dilibera scelta del cittadino e non di carenza nell’organizzazione dei servizi resinell’ambito dell’attività istituzionale” (art. 1, comma 4, lett. e) ed f), Legge120/2007);

– le richiamate disposizioni legislative che regolano la libera professione sanitariaintramuraria, così come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (v. sentenze

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n. 301 del 2013, n. 371 del 2008 e n. 181 del 2006), rientrano nella materiaconcorrente «tutela della salute» e costituiscono principi fondamentalidell’ordinamento ai sensi dell’art. 117 Cost., la cui individuazione è riservata allalegislazione statale;

– coerentemente con le norme di legge, la contrattazione collettiva della dirigenzamedica e sanitaria – dopo aver previsto che l’attività libero professionaleintramuraria si svolge secondo le modalità stabilite dalle aziende nel rispetto deicriteri generali fissati dal CCNL – dispone che l’esercizio dell’ALPI “non deve esserein contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell’azienda e lo svolgimentodeve essere organizzato in modo tale da garantire l’integrale assolvimento deicompiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine,l’attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, perciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quelloassicurato per i compiti istituzionali”. Per rendere effettivo tale limite, “l’aziendanegozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle e´quipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attivitàistituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorseassegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le equipesinteressate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque,non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendoappositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in casodi violazione di quanto concordemente pattuito” (v. art. 54, commi 3 e 4, Ccnl8.6.2000);

– dal descritto quadro normativo si evince che: a) il corretto rapporto tra i volumidi attività istituzionale e quelli di attività LPI, così come i tempi d’attesa richiestiper l’esecuzione delle prestazioni, sono definiti sulla base di una proceduranegoziata tra azienda e dirigenti che tiene conto delle risorse assegnate allasingola struttura; b) la sospensione del diritto all’esercizio dell’ALPI del singolodirigente può applicarsi solo sulla base di un’accertata violazione dei limiti fissatidalla contrattazione collettiva e dai regolamenti aziendali per il corretto eserciziodella libera professione, sicché presuppone un inadempimento del dirigente il cuiaccertamento deve essere oggetto di procedimento disciplinare;

CONSIDERATO CHE

– il recente Piano Nazionale di governo delle liste d’attesa per il triennio 2019-2021(PNGLA), nel dettare le linee di intervento che le singole Regioni devono rispettarenell’adozione dei propri piani regionali, ha disposto l’attuazione del c.d. bloccodell’attività libero professionale intramuraria in caso di superamento del rapportotra l’attività in libera professione e in istituzionale sulle prestazioni erogate e/o disforamento dei tempi di attesa massimi individuati dalle disposizioni regionali;

– nel recepire la predetta Intesa, diverse Regioni, hanno introdotto il potere per leAziende sanitarie di sospendere unilateralmente l’esercizio della libera professione

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intramuraria dei dirigenti sanitari, nei casi in cui si verifichi uno squilibrio tra leliste di attesa per l’attività istituzionale e quelle per l’ALPI e/o di superamento deitempi di attesa massimi stabiliti nei piani regionali di governo delle liste d’attesa inassenza di negoziazione tra le parti;

– tali misure sono da ritenersi illegittime in quanto limitano il diritto soggettivo deldirigente medico all’esercizio della libera professione intramuraria al di fuori deicasi e delle condizioni stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva,introducendo arbitrariamente una fattispecie sanzionatoria, quale la sospensionedell’ALPI, non correlata a una specifica condotta colposa del dirigente, macondizionata da possibili fattori esterni ed eteroimposti al rapporto di lavoro,come ad esempio la carenza di risorse umane per garantire le prestazioniistituzionali, le disfunzioni organizzative nella gestione delle liste d’attesa, lamancata programmazione e pianificazione dei fabbisogni in relazione ai volumiprestazionali richiesti per l’esecuzione delle prestazioni, ecc;

– le disposizioni inserite in un atto d’intesa Stato-Regioni costituiscono norme dirango secondario rispetto alla norma primaria di cui essi sono attuazione, per cuile stesse non possono limitare o ledere i diritti soggettivi riconosciuti dalla legge e,nel caso di specie, escludere il diritto all’esercizio della LPI in contrasto con ladisciplina dettata dalla fonte superiore;

– per tali ragioni, l’attuazione in concreto delle disposizioni regionali sul bloccodella LPI da parte delle singole aziende sanitarie, costituirebbe un illecitocontrattuale con conseguente obbligo risarcitorio per i danni patrimoniali subitidai dirigenti, anche a titolo di perdita di chance;

Tanto premesso e considerato, l’ANAAO-ASSOMED

DIFFIDA

i destinatari della presente dal sospendere l’attività libero professionaleintramuraria dei dirigenti medici e sanitari in regime esclusivo al di fuori dei casiindicati dalla legge nazionale e dalla contrattazione collettiva, con avviso che indifetto darà impulso alle opportune iniziative legali a tutela dei diritti dei propriiscritti.

Carlo PalermoSegretario Nazionale Anaao Assomed

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Giovedì 09 MAGGIO 2019

Il sindacato contro una delle misure previste dal Piano nazionale delle Listed’attesa che prevede la possibilità per le Regioni di sospendere l'attivitàintramoenia in caso di liste d'attesa troppo lunghe. “Blocco intramoenia èillegittimo in quanto limita il diritto soggettivo del dirigente medico all’eserciziodella libera professione intramuraria al di fuori dei casi e delle condizionistabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, costituendo un illecitocontrattuale con conseguente obbligo risarcitorio per i danni patrimoniali subitidai dirigenti”. LA DIFFIDA

L’Anaao Assomed scende in campo contro il blocco dell’intramoenia, previsto dal Piano nazionale delle Listed’attesa che ogni regione sta recependo, in caso di superamento del rapporto tra l’attività in libera professionee in istituzionale sulle prestazioni erogate e/o di sforamento dei tempi di attesa massimi individuati dalledisposizioni regionali. E lo fa con una diffida formale firmata dal segretario Carlo Palermo e rivolta aiPresidenti delle Regioni, gli Assessori alla salute e i Direttori Generali delle aziende sanitarie.

“Di fronte ai tentativi di scardinare – rileva - questo diritto ad opera di alcune Regioni che, nel dareapplicazione al Piano Nazionale per le liste d’attesa, hanno introdotto il potere per le Aziende sanitarie disospendere unilateralmente l’esercizio della LPI abbiamo diffidato i Presidenti delle Regioni, gli Assessori allasalute e i Direttori Generali delle aziende sanitarie dal sospendere la LPI al di fuori dei casi indicati dalla leggenazionale e dal contratto. In caso contrario l'Associazione metterà in campo tutte le iniziative legali pertutelare i diritti dei colleghi iscritti”.

Per l’Anaao le “misure sono da ritenersi illegittime in quanto limitano il diritto soggettivo del dirigente medicoall’esercizio della libera professione intramuraria al di fuori dei casi e delle condizioni stabiliti dalla legge edalla contrattazione collettiva, introducendo arbitrariamente una fattispecie sanzionatoria, quale lasospensione dell’ALPI, non correlata a una specifica condotta colposa del dirigente, ma condizionata dapossibili fattori esterni ed eteroimposti al rapporto di lavoro, come ad esempio la carenza di risorse umane pergarantire le prestazioni istituzionali, le disfunzioni organizzative nella gestione delle liste d’attesa, la mancataprogrammazione e pianificazione dei fabbisogni in relazione ai volumi prestazionali richiesti per l’esecuzionedelle prestazioni, ecc”.

Inoltre per il sindacato “le disposizioni inserite in un atto d’intesa Stato-Regioni costituiscono norme di rangosecondario rispetto alla norma primaria di cui essi sono attuazione, per cui le stesse non possono limitare oledere i diritti soggettivi riconosciuti dalla legge e, nel caso di specie, escludere il diritto all’esercizio della LPIin contrasto con la disciplina dettata dalla fonte superiore” e “per tali ragioni, l’attuazione in concreto delledisposizioni regionali sul blocco della LPI da parte delle singole aziende sanitarie, costituirebbe un illecitocontrattuale con conseguente obbligo risarcitorio per i danni patrimoniali subiti dai dirigenti, anche a titolo diperdita di chance”.

<strong>Liste d’attesa. Anaao diffida le Regioni a bloccare intramoeni... http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=73806

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Blocco della liberaprofessione, Anaao diffidaRegioni e Aziende

Per l’Associazione dei medici e dirigentidel Ssn l’esercizio della liberaprofessione intramoenia è un diritto chepuò essere sospeso solo nei casi indicatidalla legge nazionale e dal contrattoEsercitare la libera professione intramoenia è un diritto deimedici e dirigenti sanitari. Di fronte ai tentativi discardinare questo diritto ad opera di alcune Regioni che, neldare applicazione al Piano Nazionale per le liste d’attesa,hanno introdotto il potere per le Aziende sanitarie disospendere unilateralmente l’esercizio della LPI, l’AnaaoAssomed ha diffidato i Presidenti delle Regioni, gli Assessorialla salute e i Direttori Generali delle aziende sanitarie dalsospendere la LPI al di fuori dei casi indicati dalla leggenazionale e dal contratto. In caso contrario l’Associazionemetterà in campo tutte le iniziative legali per tutelare idiritti dei colleghi iscritti.

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Di seguito il testo della diffidaLa scrivente organizzazione sindacale ANAAO-ASSOMED, nellapersona del Segretario Nazionale dott. Carlo Palermo,

PREMESSO CHE

– la legislazione speciale della dirigenza sanitaria, di cuial d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, garantisce ai dirigentimedici e sanitari che hanno optato per il rapporto di lavoroesclusivo, il diritto soggettivo “all’esercizio di attivitàlibero professionale individuale, al di fuori dell’impegno diservizio, nell’ambito delle strutture aziendali individuatedal direttore generale d’intesa con il collegio di direzione…”(v. art. 15-quinquies, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 502 del1992);

– la medesima normativa, al fine di assicurare un “corretto edequilibrato rapporto” tra attività libero professionale eattività istituzionale e di “concorrere alla riduzioneprogressiva delle liste di attesa”, stabilisce che la liberaprofessione non può comportare un volume di prestazionisuperiore a quello assicurato per i compiti istituzionali,demandando esclusivamente alla disciplina contrattualenazionale la definizione del corretto equilibrio tra le duetipologie di attività nel rispetto di determinati principi dilegge;

– nello specifico, l’art. 15-quinquies, comma 3, del d.lgs. n.502/92, dispone che “La disciplina contrattuale nazionaledefinisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale eattività libero professionale nel rispetto dei seguentiprincipi: l’attività istituzionale è prevalente rispetto aquella libero professionale, che viene esercitata nellasalvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenzadei volumi orari di attività necessari per i compitiistituzionali; devono essere comunque rispettati i piani diattività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e

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conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali edi tempi di attesa concordati con le équipe; l’attività liberoprofessionale è soggetta a verifica da parte di appositiorganismi e sono individuate penalizzazioni, consistenti anchenella sospensione del diritto all’attività stessa, in caso diviolazione delle disposizioni di cui al presente comma o diquelle contrattuali”;

– inoltre, la Legge 3 agosto 2007, n. 120 (recante“Disposizioni in materia di attività libero-professionaleintramuraria e altre norme in materia sanitaria”) nel fissarei principi che le Regioni devono seguire per disciplinare ilcorretto esercizio dell’ALPI, individua tra questi, da unlato, la “prevenzione delle situazioni che determinanol’insorgenza di un conflitto di interessi o di forme diconcorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari edei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relativedisposizioni, anche con riferimento all’accertamento delleresponsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza;” edall’altro, “il progressivo allineamento dei tempi dierogazione delle prestazioni nell’ambito dell’attivitàistituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di liberaprofessione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorsoa quest’ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadinoe non di carenza nell’organizzazione dei servizi resinell’ambito dell’attività istituzionale” (art. 1, comma 4,lett. e) ed f), Legge 120/2007);

– le richiamate disposizioni legislative che regolano lalibera professione sanitaria intramuraria, così come più volteaffermato dalla Corte Costituzionale (v. sentenze n. 301 del2013, n. 371 del 2008 e n. 181 del 2006), rientrano nellamateria concorrente «tutela della salute» e costituisconoprincipi fondamentali dell’ordinamento ai sensi dell’art. 117Cost., la cui individuazione è riservata alla legislazionestatale;

– coerentemente con le norme di legge, la contrattazione

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collettiva della dirigenza medica e sanitaria – dopo averprevisto che l’attività libero professionale intramuraria sisvolge secondo le modalità stabilite dalle aziende nelrispetto dei criteri generali fissati dal CCNL – dispone chel’esercizio dell’ALPI “non deve essere in contrasto con lefinalità e le attività istituzionali dell’azienda e losvolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantirel’integrale assolvimento dei compiti di istituto e daassicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine,l’attività libero professionale intramuraria non puòglobalmente comportare, per ciascun dirigente un volume diprestazioni o un volume orario superiore a quello assicuratoper i compiti istituzionali”. Per rendere effettivo talelimite, “l’azienda negozia in sede di definizione annuale dibudget, con i dirigenti responsabili delle e´quipesinteressate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi diattività istituzionale che devono essere comunque assicuratiin relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concordacon i singoli dirigenti e con le equipes interessate i volumidi attività libero-professionale intramuraria che, comunque,non possono superare i volumi di attività istituzionaleassicurati, prevedendo appositi organismi paritetici diverifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso diviolazione di quanto concordemente pattuito” (v. art. 54,commi 3 e 4, Ccnl 8.6.2000);

– dal descritto quadro normativo si evince che: a) il correttorapporto tra i volumi di attività istituzionale e quelli diattività LPI, così come i tempi d’attesa richiesti perl’esecuzione delle prestazioni, sono definiti sulla base diuna procedura negoziata tra azienda e dirigenti che tieneconto delle risorse assegnate alla singola struttura; b) lasospensione del diritto all’esercizio dell’ALPI del singolodirigente può applicarsi solo sulla base di un’accertataviolazione dei limiti fissati dalla contrattazione collettivae dai regolamenti aziendali per il corretto esercizio dellalibera professione, sicché presuppone un inadempimento del

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dirigente il cui accertamento deve essere oggetto diprocedimento disciplinare;

CONSIDERATO CHE

– il recente Piano Nazionale di governo delle liste d’attesaper il triennio 2019-2021 (PNGLA), nel dettare le linee diintervento che le singole Regioni devono rispettarenell’adozione dei propri piani regionali, ha dispostol’attuazione del c.d. blocco dell’attività liberoprofessionale intramuraria in caso di superamento del rapportotra l’attività in libera professione e in istituzionale sulleprestazioni erogate e/o di sforamento dei tempi di attesamassimi individuati dalle disposizioni regionali;

– nel recepire la predetta Intesa, diverse Regioni, hannointrodotto il potere per le Aziende sanitarie di sospendereunilateralmente l’esercizio della libera professioneintramuraria dei dirigenti sanitari, nei casi in cui siverifichi uno squilibrio tra le liste di attesa per l’attivitàistituzionale e quelle per l’ALPI e/o di superamento dei tempidi attesa massimi stabiliti nei piani regionali di governodelle liste d’attesa in assenza di negoziazione tra le parti;

– tali misure sono da ritenersi illegittime in quanto limitanoil diritto soggettivo del dirigente medico all’esercizio dellalibera professione intramuraria al di fuori dei casi e dellecondizioni stabiliti dalla legge e dalla contrattazionecollettiva, introducendo arbitrariamente una fattispeciesanzionatoria, quale la sospensione dell’ALPI, non correlata auna specifica condotta colposa del dirigente, ma condizionatada possibili fattori esterni ed eteroimposti al rapporto dilavoro, come ad esempio la carenza di risorse umane pergarantire le prestazioni istituzionali, le disfunzioniorganizzative nella gestione delle liste d’attesa, la mancataprogrammazione e pianificazione dei fabbisogni in relazione aivolumi prestazionali richiesti per l’esecuzione delleprestazioni, ecc;

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– le disposizioni inserite in un atto d’intesa Stato-Regionicostituiscono norme di rango secondario rispetto alla normaprimaria di cui essi sono attuazione, per cui le stesse nonpossono limitare o ledere i diritti soggettivi riconosciutidalla legge e, nel caso di specie, escludere il dirittoall’esercizio della LPI in contrasto con la disciplina dettatadalla fonte superiore;

– per tali ragioni, l’attuazione in concreto delledisposizioni regionali sul blocco della LPI da parte dellesingole aziende sanitarie, costituirebbe un illecitocontrattuale con conseguente obbligo risarcitorio per i dannipatrimoniali subiti dai dirigenti, anche a titolo di perditadi chance;

Tanto premesso e considerato, l’ANAAO-ASSOMED

DIFFIDA

i destinatari della presente dal sospendere l’attività liberoprofessionale intramuraria dei dirigenti medici e sanitari inregime esclusivo al di fuori dei casi indicati dalla leggenazionale e dalla contrattazione collettiva, con avviso che indifetto darà impulso alle opportune iniziative legali a tuteladei diritti dei propri iscritti.

Carlo PalermoSegretario Nazionale Anaao Assomed

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Panorama della Sanità

Anaao diffida Regioni e direttori generali contro il bloccodella libera professione intramoenia

panoramasanita.it/2019/05/10/anaao-diffida-regioni-e-direttori-generali-contro-il-blocco-della-libera-professione-intramoenia/

“Esercitare la libera professione intramoenia è un diritto dei medicie dirigenti sanitari”. Il testo della diffida.

“Esercitare la libera professione intramoenia è un diritto deimedici e dirigenti sanitari. Di fronte ai tentativi di scardinarequesto diritto ad opera di alcune Regioni che, nel dareapplicazione al Piano Nazionale per le liste d’attesa, hanno introdotto il potere per leAziende sanitarie di sospendere unilateralmente l’esercizio della LPI, l’Anaao Assomed hadiffidato i Presidenti delle Regioni, gli Assessori alla salute e i Direttori Generali delleaziende sanitarie dal sospendere la LPI al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale edal contratto. In caso contrario l’Associazione metterà in campo tutte le iniziative legaliper tutelare i diritti dei colleghi iscritti”. Così una nota dell’Anaao Assomed.

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