Crediti solo se produttivi di interessi Immobili rivalutati al valore storico fino ad

10
1 2 3 4 5 1) Crediti solo se produttivi di interessi ) Immobili rivalutati al valore storico fino ad effetto fiscale 3) Immobili rivalutati dal periodo di effetto e per due anni ulteriori 4) Per i costi pluriennali si assume il cost al netto degli ammortamenti 5) Nei ricavi effettivi anche agevolazioni fis Quali pex, tremonti ter, e bonus capitalizzazioni

description

1. 2. 3. 4. 5. Crediti solo se produttivi di interessi Immobili rivalutati al valore storico fino ad effetto fiscale 3) Immobili rivalutati dal periodo di effetto e per due anni ulteriori. 4) Per i costi pluriennali si assume il costo al netto degli ammortamenti - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Crediti solo se produttivi di interessi Immobili rivalutati al valore storico fino ad

Page 1: Crediti solo se produttivi  di interessi Immobili rivalutati al valore storico fino ad

12

34

5

1) Crediti solo se produttivi di interessi2) Immobili rivalutati al valore storico fino ad

effetto fiscale 3) Immobili rivalutati dal periodo di effetto

e per due anni ulteriori

4) Per i costi pluriennali si assume il costo al netto degli ammortamenti

5) Nei ricavi effettivi anche agevolazioni fiscaliQuali pex, tremonti ter, e bonus

capitalizzazioni

Page 2: Crediti solo se produttivi  di interessi Immobili rivalutati al valore storico fino ad

RICAVI PRESUNTIVIRICAVI PRESUNTIVI

2) Valorizzazione dei beni 2) Valorizzazione dei beni e delle immobilizzazionie delle immobilizzazioni

Art.30 comma 2 del D.L. 724/94

Avviene in base alle

regole fiscali di cui

all’art.110 del TuirCirc. 11/07:

beni a deducibilità

limitata rilevano per il costo integrale

Page 3: Crediti solo se produttivi  di interessi Immobili rivalutati al valore storico fino ad

Regole di determinazi

one del valore di cui all’art.110

del Tuir

- rivalutazioni che hanno rilevanza fiscale es. L. 342/2000

> valore riconosciuto

-Rivalutazione a effetto posticipato es. d.l.185/08 >

valore storico fino al momento di rilevanza fiscale

-Al netto dei contributi in conto impianti ( principio del tempus

regit actum Circ. 55/02)

-Disavanzi di fusione irrilevanti

RICAVIRICAVI PRESUNTIVIPRESUNTIVI

2) Valorizzazione dei beni 2) Valorizzazione dei beni e delle immobilizzazionie delle immobilizzazioni

Page 4: Crediti solo se produttivi  di interessi Immobili rivalutati al valore storico fino ad

Regole di determinazi

one del valore di cui all’art.110

del Tuir

-Costi incrementativi rilevanti

-Ragguaglio a giorni per detenzione minore di 365 gg

-Doppio ragguaglio per periodo inferiore a 12 mesi

-Partecipazioni > non rilevano rivalutazioni e svalutazioni da

iscrizione

-Costi pluriennali > circ. 48 > rilevano al netto degli

ammortamenti

RICAVI PRESUNTIVIRICAVI PRESUNTIVI

2) Valorizzazione dei beni 2) Valorizzazione dei beni e delle immobilizzazionie delle immobilizzazioni

Page 5: Crediti solo se produttivi  di interessi Immobili rivalutati al valore storico fino ad

COMPUTO DELLE MEDIA COMPUTO DELLE MEDIA TRIENNALETRIENNALE

Assonime ed Agenzia entrate

- Se non ci sono tre esercizi si assumono anche in numero minore

- I periodi esclusi esclusi rilevano nella media (cir 25/2007)

Page 6: Crediti solo se produttivi  di interessi Immobili rivalutati al valore storico fino ad

TEST DI OPERATIVITA’ E TEST DI OPERATIVITA’ E REDDITIVITA’REDDITIVITA’

Alcune regole da ricordareAlcune regole da ricordare

-Beni in leasing – sempre costo del concedenteBeni in leasing – sempre costo del concedente-Beni ammortizzabili – costo storicoBeni ammortizzabili – costo storico-Costi pluriennali – valore residuoCosti pluriennali – valore residuo-Beni in corso di costruzione – non rilevanoBeni in corso di costruzione – non rilevano-Fabbricati e auto – costo storico contabileFabbricati e auto – costo storico contabile-Questione della “omogeneità” beni – proventiQuestione della “omogeneità” beni – proventi-Anche beni inferiore a 516,46€ Anche beni inferiore a 516,46€

Page 7: Crediti solo se produttivi  di interessi Immobili rivalutati al valore storico fino ad

RIVALUTAZIONE DL 185

(immobili diversi da A10 e situati in comuni con più di 1.000 abitanti)

1. fino al 2012 gli immobili : 6 per cento sul valore non rivalutato;

2. a partire dal periodo d’imposta 2013 e per i successivi due periodi d’imposta: coefficiente agevolato del 4 per cento sul maggior valore divenuto fiscalmente rilevante;

3. a partire dal periodo d’imposta 2016: 6 per cento sul valore rivalutato.

Page 8: Crediti solo se produttivi  di interessi Immobili rivalutati al valore storico fino ad

Esempio: Società che detiene immobili abitativi del costo storico di euro 500.000 rivalutati per 100.000 euro nel 2005. Gli immobili abitativi sono affittati con ricavi medi per il triennio di riferimento: nel 2007 pari ad euro 25.000 e nel 2008 pari ad euro 26.500.

2005 2006 2007 Media500.000,00€ 500.000,00€ 500.000,00€ 500.000,00€

2006 2007 2008 Media€ 500.000,00 € 500.000,00 600.000,00€ 533.333,33€

Periodo d'imposta 2007

Periodo d'imposta 2008

Media valori

valore coefficiente Ricavi presunti Ricavi dichiarati Esito500.000,00€ 6% 30.000,00€ 25.000,00€ Società di comodo

€ 533.333,33 4% 21.333,33€ 26.500,00€ Società operativa

Test di operatività

PROSPETTO “SOCIETA’ DI COMODO” IMMOBILI RIVALUTATI EX L. 266/2005

Page 9: Crediti solo se produttivi  di interessi Immobili rivalutati al valore storico fino ad

SOCIETÀ NON OPERATIVE Determinazione del reddito minimo IRAP

Dal 2007 le norme in materia di società di comodo interessano anche la modalità di determinazione della base imponibile IRAP si presume non inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, aumentato:- delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente;- dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e

continuativi;- dei compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;- degli interessi passivi.

Page 10: Crediti solo se produttivi  di interessi Immobili rivalutati al valore storico fino ad

Circolare 21/E del 17 marzo 2008

L’Agenzia ha avuto modo di chiarire che, essendo la disciplina IRAP in tema di società di comodo legata ad uno specifico criterio di determinazione dell’imponibile, la stessa resta sganciata dai possibili effetti che possono scaturire dalle modifiche apportate al D. Lgs. 446/97. In pratica, secondo le Entrate, non sussiste alcun contrasto normativo e quindi, lo speciale sistema forfetario di determinazione della base imponibile minima ai fini dell’Irap prevista per le società di comodo, resta confermato, a prescindere dalle risultanze contabili della società.

Società di comodo e IRAP