Crediti solo se produttivi di interessi Immobili rivalutati al valore storico fino ad
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1) Crediti solo se produttivi di interessi2) Immobili rivalutati al valore storico fino ad
effetto fiscale 3) Immobili rivalutati dal periodo di effetto
e per due anni ulteriori
4) Per i costi pluriennali si assume il costo al netto degli ammortamenti
5) Nei ricavi effettivi anche agevolazioni fiscaliQuali pex, tremonti ter, e bonus
capitalizzazioni
RICAVI PRESUNTIVIRICAVI PRESUNTIVI
2) Valorizzazione dei beni 2) Valorizzazione dei beni e delle immobilizzazionie delle immobilizzazioni
Art.30 comma 2 del D.L. 724/94
Avviene in base alle
regole fiscali di cui
all’art.110 del TuirCirc. 11/07:
beni a deducibilità
limitata rilevano per il costo integrale
Regole di determinazi
one del valore di cui all’art.110
del Tuir
- rivalutazioni che hanno rilevanza fiscale es. L. 342/2000
> valore riconosciuto
-Rivalutazione a effetto posticipato es. d.l.185/08 >
valore storico fino al momento di rilevanza fiscale
-Al netto dei contributi in conto impianti ( principio del tempus
regit actum Circ. 55/02)
-Disavanzi di fusione irrilevanti
RICAVIRICAVI PRESUNTIVIPRESUNTIVI
2) Valorizzazione dei beni 2) Valorizzazione dei beni e delle immobilizzazionie delle immobilizzazioni
Regole di determinazi
one del valore di cui all’art.110
del Tuir
-Costi incrementativi rilevanti
-Ragguaglio a giorni per detenzione minore di 365 gg
-Doppio ragguaglio per periodo inferiore a 12 mesi
-Partecipazioni > non rilevano rivalutazioni e svalutazioni da
iscrizione
-Costi pluriennali > circ. 48 > rilevano al netto degli
ammortamenti
RICAVI PRESUNTIVIRICAVI PRESUNTIVI
2) Valorizzazione dei beni 2) Valorizzazione dei beni e delle immobilizzazionie delle immobilizzazioni
COMPUTO DELLE MEDIA COMPUTO DELLE MEDIA TRIENNALETRIENNALE
Assonime ed Agenzia entrate
- Se non ci sono tre esercizi si assumono anche in numero minore
- I periodi esclusi esclusi rilevano nella media (cir 25/2007)
TEST DI OPERATIVITA’ E TEST DI OPERATIVITA’ E REDDITIVITA’REDDITIVITA’
Alcune regole da ricordareAlcune regole da ricordare
-Beni in leasing – sempre costo del concedenteBeni in leasing – sempre costo del concedente-Beni ammortizzabili – costo storicoBeni ammortizzabili – costo storico-Costi pluriennali – valore residuoCosti pluriennali – valore residuo-Beni in corso di costruzione – non rilevanoBeni in corso di costruzione – non rilevano-Fabbricati e auto – costo storico contabileFabbricati e auto – costo storico contabile-Questione della “omogeneità” beni – proventiQuestione della “omogeneità” beni – proventi-Anche beni inferiore a 516,46€ Anche beni inferiore a 516,46€
RIVALUTAZIONE DL 185
(immobili diversi da A10 e situati in comuni con più di 1.000 abitanti)
1. fino al 2012 gli immobili : 6 per cento sul valore non rivalutato;
2. a partire dal periodo d’imposta 2013 e per i successivi due periodi d’imposta: coefficiente agevolato del 4 per cento sul maggior valore divenuto fiscalmente rilevante;
3. a partire dal periodo d’imposta 2016: 6 per cento sul valore rivalutato.
Esempio: Società che detiene immobili abitativi del costo storico di euro 500.000 rivalutati per 100.000 euro nel 2005. Gli immobili abitativi sono affittati con ricavi medi per il triennio di riferimento: nel 2007 pari ad euro 25.000 e nel 2008 pari ad euro 26.500.
2005 2006 2007 Media500.000,00€ 500.000,00€ 500.000,00€ 500.000,00€
2006 2007 2008 Media€ 500.000,00 € 500.000,00 600.000,00€ 533.333,33€
Periodo d'imposta 2007
Periodo d'imposta 2008
Media valori
valore coefficiente Ricavi presunti Ricavi dichiarati Esito500.000,00€ 6% 30.000,00€ 25.000,00€ Società di comodo
€ 533.333,33 4% 21.333,33€ 26.500,00€ Società operativa
Test di operatività
PROSPETTO “SOCIETA’ DI COMODO” IMMOBILI RIVALUTATI EX L. 266/2005
SOCIETÀ NON OPERATIVE Determinazione del reddito minimo IRAP
Dal 2007 le norme in materia di società di comodo interessano anche la modalità di determinazione della base imponibile IRAP si presume non inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, aumentato:- delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente;- dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e
continuativi;- dei compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;- degli interessi passivi.
Circolare 21/E del 17 marzo 2008
L’Agenzia ha avuto modo di chiarire che, essendo la disciplina IRAP in tema di società di comodo legata ad uno specifico criterio di determinazione dell’imponibile, la stessa resta sganciata dai possibili effetti che possono scaturire dalle modifiche apportate al D. Lgs. 446/97. In pratica, secondo le Entrate, non sussiste alcun contrasto normativo e quindi, lo speciale sistema forfetario di determinazione della base imponibile minima ai fini dell’Irap prevista per le società di comodo, resta confermato, a prescindere dalle risultanze contabili della società.
Società di comodo e IRAP