Costituzione 1 - donchisciotteannozero.files.wordpress.com · In Francia al termine della...

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Costituzione 1 Iniziano le 4/5 lezioni sulla Costituzione. Le lezioni saranno alternate con altri argomenti.

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Costituzione 1Iniziano le 4/5 lezioni sulla Costituzione.

Le lezioni saranno alternate con altriargomenti.

La Costituzione RepubblicanaPrima lezione

Storia dei diritti. Nascita delle costituzioni.Lo statuto Albertino. La Costituzionerepubblicana: legge fondante dellaRepubblica. Significato dell’art.1.

Storia dei diritti. Nascita delle costituzioni.Lo statuto Albertino. La Costituzionerepubblicana: legge fondante dellaRepubblica. Significato dell’art.1.

Costituzioni. Il termine «Diritto» Il termine diritto da noi ha due diversi significati:

1. potere riconosciuto al cittadino di fruire deipropri interessi (proprietà, libertà di parola, ecc);diritto soggettivo

2. Norme a cui il cittadino deve attenersi (dirittocivile, amministrativo, penale, ecc);diritto oggettivo.

Solo la lingua inglese opera una distinzione:• i poteri sono “Rights”• il sistema normativo è definito “low”.

Nascita dei dirittiLa GreciaAgorà: piazza, luogo pubblico dove si

svolgeva la vita politica e sociale della città,dove i cittadini si confrontavano per prenderele decisioni più importanti.Agorà: ossimoro «democrazia x pochi»

Le persone che potevano partecipare allavita politica erano solo i cittadini « s»,cioè uomini adulti e liberi; donne, stranieri eschiavi erano esclusi.

Nascita dei dirittiRoma antica Diritti per pochi anche qui: la titolarità dei diritti era

selettiva; i titolari di diritti erano i cives: cittadini liberi,maschi, il pater familias.

Al Pater familias erano sottomessi la moglie, i figli, glischiavi, le nuore. Su tutti costoro egli aveva la patriapotestas, che comportava amplissime facoltà insieme ad unpotere punitivo che si estendeva fino al diritto di vita o dimorte, come a quello di venderlo come schiavo.

Al contrario di Grecia e Roma, la concezione moderna didiritti umani prevede che qualsiasi soggetto possa esseretitolare di tali diritti a prescindere dalla sua posizionesociale.

Nascita dei dirittiCristianesimo:dirompente: uguaglianza di tutte le persone

davanti a Dio.Contrasti: questo concetto si scontrava con i

fondamenti su cui si basava il potere politico,che presupponeva una forte gerarchizzazione eprofonde diseguaglianze sociali.

Feudalesimo:oscurità dei diritti, l’esistenza dei servi della

gleba sostanzialmente equiparati ad oggetti, chesi potevano vendere o scambiare.

Evoluzione dei diritti1. Magna Charta 1215 Inghilterra2. Bill of Rights 1689 Inghilterra3. Costituzione Americana 17874. Dichiarazione Diritti Uomo e cittadino 1789 Francia5. Usa: 10 emendamenti alla Costit. 17896. Altre Costituzioni del 1800 in particolare:7. Statuto Albertino (1848-1948)8. Costituzione Italiana 19489. Dichiarazione universale diritti/Onu 194810. Carta Europea del 2000

Nascita dei dirittiMagna Charta del 1215, un documento emanato dal re

d’Inghilterra Giovanni senza terra che enuncia diritti perarcivescovi, vescovi, abati, priori, conti e baroni. E unpaio di doveri anche per il Re:• Divieto per il sovrano di imporre nuove tasse senza il

previo consenso dei baroni• Habeas corpus: contro esecuzione/prigione arbitraria

Bill of rights del 1689• Si permettono elezioni per il Parlamento del popolo• Si pone definitivamente fine alla figura del monarcaex legibus solutus. Tutti sono soggetti alla legge.

Nascita delle dichiarazioni

Nella seconda metà del 1700 si svilupparono in America e inFrancia dei movimenti di pensiero che sfociarononell’approvazione di due importanti documenti nella storiadell’evoluzione dei diritti umani:1. la Dichiarazione di indipendenza delle colonie americane2. Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino in

Francia.Le colonie inglesi in America, a causa dei continui conflitticon il governo inglese, decisero di proclamare laDichiarazione di indipendenza, cui poi fu allegata anche unaDichiarazione dei diritti, che rivendicava in particolare ildiritto alla vita e alla libertà, nonché il diritto alla libertà diparola, di stampa, di religione e di riunione.

Nascita delle dichiarazioniAnche in Francia si sviluppò un movimento per larivendicazione dei diritti fondamentali.In Francia al termine della Rivoluzione nel 1789viene redatta la:Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadinoda cui nascono tutte le costituzioni del 1800Vennero sanciti diritti fondamentali comel’uguaglianza, la libertà di stampa, pensiero ereligione, la presunzione di innocenza, il diritto allaproprietà privata.Ma non si dette parità di genere e di voto. I dirittidell’uomo si riferirono al maschio, bianco e ricco

Dalle dichiarazioni alle costituzioniGrazie a questi due precedenti, a partire dal 1900

prende il via un fenomeno che coinvolge tutto ilmondo occidentale.Nelle costituzioni, cioè nelle leggi fondamentali

dei nuovi stati che via via si vannoistituzionalmente formando, si sentì la necessitàdi sancire simili diritti rivendicati nelle:

1. Dichiarazione di indipendenza americana2. Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

francese.

Differenze fra nuove e vecchie costituzioniOttenimento:1. una volta venivano «gentilmente» concesse dal

Sovrano ai sudditi (statuto Albertino).2. Ora vengono dal basso e sono votate. Contenuti1. Una volta riguardavano più i diritti fondamentali

(proprietà, non essere imprigionato).2. Oggi si tutelano diritti che riguardano più la

persona: la proprietà riceve oggi secondaria tutelarispetto alle libertà civili, il diritto alla salute, ildiritto alla casa, alla privacy, alla tutela ambientale.

Ottenimento:1. una volta venivano «gentilmente» concesse dal

Sovrano ai sudditi (statuto Albertino).2. Ora vengono dal basso e sono votate. Contenuti1. Una volta riguardavano più i diritti fondamentali

(proprietà, non essere imprigionato).2. Oggi si tutelano diritti che riguardano più la

persona: la proprietà riceve oggi secondaria tutelarispetto alle libertà civili, il diritto alla salute, ildiritto alla casa, alla privacy, alla tutela ambientale.

Prima della costituzione repubblicana? Statuto Albertino durato ben 100 anni, concesso gentil-

mente nel 1848 da Carlo Alberto SINTESI: Il Re è sovra-

no, per grazia di Dio– L’Italia è un Regno– Il popolo è compostoda SUDDITI (regnicoli)– La religione cattolica èla sola religionedello Stato.

Statuto Albertino durato ben 100 anni, concesso gentil-mente nel 1848 da Carlo Alberto

SINTESI: Il Re è sovra-no, per grazia di Dio

– L’Italia è un Regno– Il popolo è compostoda SUDDITI (regnicoli)– La religione cattolica èla sola religionedello Stato.

La Costituzione Repubblicana• Sono passati 67 anni dall'entrata in vigore della nostra Carta

Costituzionale.• Era il 1° Gennaio 1948 quando l'Italia, uscita dal Fascismo e

dalla guerra, si andava ricostruendo, soprattutto disegnandol'architettura di una nuova, autentica democrazia.

• Era un'architettura complessa, perché doveva armonizzarediverse tradizioni culturali e politiche:– quella cattolica, liberale e socialista.

• E tuttavia, nonostante differenze, gli abitanti dell'Italiarepubblicana potevano dirsi cittadini, e cittadine potevanodirsi le donne italiane che, per la prima volta, esercitarono ildiritto di voto.

• Sono passati 67 anni dall'entrata in vigore della nostra CartaCostituzionale.

• Era il 1° Gennaio 1948 quando l'Italia, uscita dal Fascismo edalla guerra, si andava ricostruendo, soprattutto disegnandol'architettura di una nuova, autentica democrazia.

• Era un'architettura complessa, perché doveva armonizzarediverse tradizioni culturali e politiche:– quella cattolica, liberale e socialista.

• E tuttavia, nonostante differenze, gli abitanti dell'Italiarepubblicana potevano dirsi cittadini, e cittadine potevanodirsi le donne italiane che, per la prima volta, esercitarono ildiritto di voto.

La Costituzione repubblicanaIn vigore dal primo gennaio del 1948, si componedi 139 articoli ed è divisa in quattro sezioni: (1-12) Principi fondamentali: un complesso di

norme che stanno alla base di tutte le altrecontenute nella Costituzione. Non sonoemendabili (13-54) Diritti e doveri dei cittadini: in questi

articoli si prende in considerazione il rapportotra lo stato e i cittadini. Sono emendabili

In vigore dal primo gennaio del 1948, si componedi 139 articoli ed è divisa in quattro sezioni: (1-12) Principi fondamentali: un complesso di

norme che stanno alla base di tutte le altrecontenute nella Costituzione. Non sonoemendabili (13-54) Diritti e doveri dei cittadini: in questi

articoli si prende in considerazione il rapportotra lo stato e i cittadini. Sono emendabili

La Costituzione repubblicana(55-139) Ordinamento della repubblica:I. il parlamento,II. il presidente della repubblica,III. il governo,IV. la magistratura,V. le regioni, le province e i comuni ,VI. gli organi di garanzia18 Disposizioni transitorie: regolavano la fase

iniziale, ma alcune sono tuttora valide

(55-139) Ordinamento della repubblica:I. il parlamento,II. il presidente della repubblica,III. il governo,IV. la magistratura,V. le regioni, le province e i comuni ,VI. gli organi di garanzia18 Disposizioni transitorie: regolavano la fase

iniziale, ma alcune sono tuttora valide

La Costituzione repubblicanaNella Costituzione Italiana ci sono stati articolidisattesi ?Mentre le libertà civili che non richiedonol'intervento dello Stato per la loro attuazione, sonosempre state attivate, i diritti sociali chepresuppongono un intervento attivo dello Stato,talvolta sono stati di difficile attuazione.Per esempio, il diritto al lavoro e il diritto allostudio, non possono dirsi compiutamenterealizzati, ciò nonostante sono stati fatti moltisforzi per la loro attuazione.

Nella Costituzione Italiana ci sono stati articolidisattesi ?Mentre le libertà civili che non richiedonol'intervento dello Stato per la loro attuazione, sonosempre state attivate, i diritti sociali chepresuppongono un intervento attivo dello Stato,talvolta sono stati di difficile attuazione.Per esempio, il diritto al lavoro e il diritto allostudio, non possono dirsi compiutamenterealizzati, ciò nonostante sono stati fatti moltisforzi per la loro attuazione.

Costituzione: tentativi x cambiarlaHa quasi 70 anni e per 25 anni è rimasto edificio incompiuto(solo nel ‘70 furono completate le regioni)Con l’assassinio di Moro inizia l’assillo di maggiore stabilitàgovernativa.• Spadolini (‘81) con commissione Bozzi tenta la prima

riforma. ‘92 commissione De mita- Jotti, ‘94 Speroni, ‘97D’Alema bicamerale, 2006 centrodestra (referendum), 2007bozza violante.

• La Costituzione viene incolpata di favorire troppo ilParlamento e poco la governabilità. In parte c’è del vero.

• Ma a pochi viene in mente che non è il Parlamento ilproblema, ma la mala partitocrazia che anziché difendere lademocrazia, occupa tutto e «spolpa» lo Stato.

Ha quasi 70 anni e per 25 anni è rimasto edificio incompiuto(solo nel ‘70 furono completate le regioni)Con l’assassinio di Moro inizia l’assillo di maggiore stabilitàgovernativa.• Spadolini (‘81) con commissione Bozzi tenta la prima

riforma. ‘92 commissione De mita- Jotti, ‘94 Speroni, ‘97D’Alema bicamerale, 2006 centrodestra (referendum), 2007bozza violante.

• La Costituzione viene incolpata di favorire troppo ilParlamento e poco la governabilità. In parte c’è del vero.

• Ma a pochi viene in mente che non è il Parlamento ilproblema, ma la mala partitocrazia che anziché difendere lademocrazia, occupa tutto e «spolpa» lo Stato.

La Costituzione amica• Il referendum del giugno 2006 ha freddato la smania di

riforma quando dava noia a un certo mondo politico.• Gli Italiani conoscono poco la Costituzione, però le sono

affezionati.• Forse sarà il libro dei sogni, ma aiuta a vedere un senso

sociale nel nostro vivere.• La Costituzione è una legge a tutti gli effetti. La parola

legge può creare fastidio, soggezione e ostilità, ma laCostituzione viene vissuta come amica.

• La legge vede infatti il cittadino come soggetto a doveri;la Costituzione + come soggetto di diritti

• Il referendum del giugno 2006 ha freddato la smania diriforma quando dava noia a un certo mondo politico.

• Gli Italiani conoscono poco la Costituzione, però le sonoaffezionati.

• Forse sarà il libro dei sogni, ma aiuta a vedere un sensosociale nel nostro vivere.

• La Costituzione è una legge a tutti gli effetti. La parolalegge può creare fastidio, soggezione e ostilità, ma laCostituzione viene vissuta come amica.

• La legge vede infatti il cittadino come soggetto a doveri;la Costituzione + come soggetto di diritti

La Costituzione amica• La legge “comanda», la Costituzione «tutela».• E quando chiede doveri li inserisce sempre nella

sfera della solidarietà sociale.• Le leggi sono scritte per chi le fà e per chi le

interpreta (talvolta indecifrabili x tutti). LaCostituzione è scritta bene per il popolo, e tuttipossono capirla.

• A parte gli articoli «fondamentali», più che i singoliarticoli cercheremo di vederla nei suoi concettifondamentali: la forma di governo, la sovranità,l’eguaglianza di fronte alla legge; i diritti e i doveri.

• La legge “comanda», la Costituzione «tutela».• E quando chiede doveri li inserisce sempre nella

sfera della solidarietà sociale.• Le leggi sono scritte per chi le fà e per chi le

interpreta (talvolta indecifrabili x tutti). LaCostituzione è scritta bene per il popolo, e tuttipossono capirla.

• A parte gli articoli «fondamentali», più che i singoliarticoli cercheremo di vederla nei suoi concettifondamentali: la forma di governo, la sovranità,l’eguaglianza di fronte alla legge; i diritti e i doveri.

Qualche disordine nell’elenco• L’insieme dei 12 diritti fondamentali non è organico• Non tutto quello enunciato è pilastro della

costituzione• In questi 12 articoli ci sono proposizioni di altissimo

valore: la sovranità popolare, il principio diuguaglianza accanto ad altre «minutaglie» come ilcolore della bandiera

• Per non parlare dell’art.7 che «costituzionalizza» iPatti Lateranensi, cioè un accadimento storicocontingente al nostro paese, ma ignorato da altri.

• L’insieme dei 12 diritti fondamentali non è organico• Non tutto quello enunciato è pilastro della

costituzione• In questi 12 articoli ci sono proposizioni di altissimo

valore: la sovranità popolare, il principio diuguaglianza accanto ad altre «minutaglie» come ilcolore della bandiera

• Per non parlare dell’art.7 che «costituzionalizza» iPatti Lateranensi, cioè un accadimento storicocontingente al nostro paese, ma ignorato da altri.

La Costituzione repubblicanaArt. 1 “l’Italia è una Repubblica democraticafondata sul lavoro. La sovranità appartiene alpopolo che la esercita nelle forme e nei limiti dellacostituzione”• Definisce la forma di governo (repubblica) che

non può esser soggetta a nessun referendumquindi non si può cambiare ( differenza traforme di Stato e forme di governo);

• Definisce il principio democraticodell’ordinamento Italiano (sovranità appartieneal popolo)

Art. 1 “l’Italia è una Repubblica democraticafondata sul lavoro. La sovranità appartiene alpopolo che la esercita nelle forme e nei limiti dellacostituzione”• Definisce la forma di governo (repubblica) che

non può esser soggetta a nessun referendumquindi non si può cambiare ( differenza traforme di Stato e forme di governo);

• Definisce il principio democraticodell’ordinamento Italiano (sovranità appartieneal popolo)

La Costituzione repubblicana• Implica due forme di esercizio della sovranità:

1.rappresentativa (il popolo sceglie i suoi rappresentanti)2.diretta (il popolo può, con referendum/petizioni,esprimersi direttamente)

• Pone limiti anche al Popolo (altrimenti sarebbe unadittatura popolare)

…che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione”• Il popolo, pur essendo sovrano, è anch’esso sottoposto ai

vincoli approvati nella stessa Costituzione.• Ad esempio il popolo è libero di riunirsi, ma deve

rispettare il dettato dell’Art 17.

• Implica due forme di esercizio della sovranità:1.rappresentativa (il popolo sceglie i suoi rappresentanti)2.diretta (il popolo può, con referendum/petizioni,esprimersi direttamente)

• Pone limiti anche al Popolo (altrimenti sarebbe unadittatura popolare)

…che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione”• Il popolo, pur essendo sovrano, è anch’esso sottoposto ai

vincoli approvati nella stessa Costituzione.• Ad esempio il popolo è libero di riunirsi, ma deve

rispettare il dettato dell’Art 17.

La Costituzione repubblicana• Fondata sul lavoro: ha il significato di mettere al bando

privilegi e sfruttamento, così come è respinta l’idea diuna società che possa fondarsi solo sulla ricchezzaimproduttiva e sulla sola proprietà improduttiva.

• Ma non solo; come vedremo all’art.4 il lavoro è lostrumento essenziale col quale ciascun cittadino«concorre al progresso materiale o spirituale dellaNazione».

• Il lavoro dunque non è la «maledizione» della Genesi(3,17), né una occupazione servile.

• Il lavoro è dignità e come tale andrebbe difeso

• Fondata sul lavoro: ha il significato di mettere al bandoprivilegi e sfruttamento, così come è respinta l’idea diuna società che possa fondarsi solo sulla ricchezzaimproduttiva e sulla sola proprietà improduttiva.

• Ma non solo; come vedremo all’art.4 il lavoro è lostrumento essenziale col quale ciascun cittadino«concorre al progresso materiale o spirituale dellaNazione».

• Il lavoro dunque non è la «maledizione» della Genesi(3,17), né una occupazione servile.

• Il lavoro è dignità e come tale andrebbe difeso

Allegati

1. Magna Charta2. Rights of bills3. «prologo» Statuto Alberino4. «prologo» Costituzione repubblicana5. Costituzione e stato di diritto

1. Magna Charta2. Rights of bills3. «prologo» Statuto Alberino4. «prologo» Costituzione repubblicana5. Costituzione e stato di diritto

1) Magna charta libertatum1215 InghilterraPerché• Il re aveva imposto tributi eccessivi• Fu l'aristocrazia a ribellarsi (Baroni)Contenuto• Nessun tributo unilaterale da parte del re• Nessuna privazione di libertà senza processo (habeas corpus

liberum)• Liberalizzazione del commercio col continenteConseguenze• Limiti ai poteri arbitrari del re su esecutività pene, arresti,

detenzioni (habeas corpus)• Tributi più equi e rapportati alle possibilità economiche• La borghesia da agricoltura a commercio (contatti con altri

popoli/conoscenze/cultura /arricchimento)

2) Bill of Rights1689 InghilterraPerché• Il re, legittimato per diritto divino, non era soggetto a leggi

(ex legibus solutus)Contenuti• E' illegale che il re sia dispensato dalle leggi• Il re non può sospendere/variare leggi senza approvazione

del “parlamento”• Pene devono essere commisurate al delitto• Libere elezioni dei membri del parlamento• Libertà di parola in parlamento per i “ rappresentanti”Conseguenze• Fine del monarca “ex legibus solutus”• E' il parlamento che stabilisce formalmente la nomina del re• Inizio della disciplina dell’immunità parlamentare

3) Lo statuto AlbertinoCARLO ALBERTO PER LA GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DIGERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC., ECC., PRINCIPE DIPIEMONTE, ECC., ECC., ECC.,• Con lealtà di Re e con affetto di padre Noi veniamo oggi a compiere

quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi Sudditi, l’8 scorsofebbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventistraordinarii che circondavano il paese che:

• la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, ecome prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuorefosse ferma Nostra intenzione:

• di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alladignità della Nazione………ecc. ecc.

• ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale perpetua edirrevocabile della Monarchia, quanto segue:

CARLO ALBERTO PER LA GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DIGERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC., ECC., PRINCIPE DIPIEMONTE, ECC., ECC., ECC.,• Con lealtà di Re e con affetto di padre Noi veniamo oggi a compiere

quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi Sudditi, l’8 scorsofebbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventistraordinarii che circondavano il paese che:

• la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, ecome prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuorefosse ferma Nostra intenzione:

• di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alladignità della Nazione………ecc. ecc.

• ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale perpetua edirrevocabile della Monarchia, quanto segue:

4) La Costituzione Repubblicana

5) Costituzione e stato di dirittoLa Costituzione «definisce» lo stato di “diritto”.Uno Stato è di diritto quando soddisfa a 3requisiti:

1. Abbia una Costituzione che riconosca idiritti dei cittadini2. I poteri siano separati3. Tutti, anche i poteri, siano soggetti allalegge.

La Costituzione «definisce» lo stato di “diritto”.Uno Stato è di diritto quando soddisfa a 3requisiti:

1. Abbia una Costituzione che riconosca idiritti dei cittadini2. I poteri siano separati3. Tutti, anche i poteri, siano soggetti allalegge.