Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna
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PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA
* * * * *
M E M O R I A
del Procuratore Regionale rappresentante il Pubblico
Ministero presso la Corte dei conti nel giudizio di
parificazione del Rendiconto della Regione Emilia Romagna
per l’esercizio finanziario 2013
Bologna 23 ottobre 2014
2
Parte prima
Il giudizio di parificazione sui bilanci delle regioni a
statuto ordinario
I. Premesse. L’evoluzione delle prime esperienze
applicative.
1. Il giudizio di parificazione del bilancio delle regioni
ad autonomia ordinaria, in generale, e del bilancio della
Regione Emilia-Romagna, in particolare, costituisce
un’esperienza applicativa che ha oramai superato la fase
del primo avviamento (start up), e si presenta adesso
come istituto processuale in assetto di ordinario e
regolare svolgimento nei rapporti tra la Corte dei conti ed
il sistema delle Autonomie Regionali.
L’introduzione dell’istituto è stata ispirata da logiche
e da principi, qualificati dall’appartenenza ad un percorso
normativo di rafforzamento dei controlli sulla gestione
finanziaria e patrimoniale degli enti territoriali di
rilevanza costituzionale, codificato nella legge n.
213/2012 di conversione del decreto-legge n. 174/2012
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012).
L’innovazione normativa è fondata sul rinvio
estensivo delle disposizioni sul giudizio di parificazione
del rendiconto generale dello Stato, le quali sono
applicate –per rinvio recettizio- ai rendiconti generali delle
Regioni a statuto ordinario.
Nell’impianto della riforma, tale innovazione
costituisce uno degli aspetti più significativi della legge 7
dicembre 2012 n. 213, la cui legittimità costituzionale è
stata di recente scrutinata dal Giudice delle leggi nella
sentenza 6 marzo 2014 n. 39.
3
La ricostruzione complessiva del quadro giuridico,
riferito all’introduzione del nuovo giudizio, ha richiesto
l’ausilio interpretativo delle Sezioni Riunite e della
Sezione delle Autonomie, le quali nell’esercizio delle
funzioni di nomofilachia, hanno adottato delibere
d’orientamento, con la finalità di colmare la stringata
essenzialità e la conseguente lacunosità del rinvio
normativo in combinato disposto, contenuto nel D.L.
174/12 cit.
Infatti, l’adattamento del giudizio di parificazione, dal
rendiconto generale dello Stato (artt. 39 e segg. Testo
Unico 12 luglio 1934 n.1214) al rendiconto delle regioni
ad autonomia ordinaria (art. 1 comma 5 legge 213/2012),
evidenzia la necessità di conciliare la complessità
dell’istituto giuridico già consolidato nella sua
applicazione per la finanza e la contabilità statale, alla
particolarità dell’ordinamento regionale, ed alla specificità
degli statuti autonomi.
La natura del procedimento, l’esercizio della funzione
di controllo nella forma contenziosa, e la produzione di
effetti dichiarativi e costitutivi sul rendiconto della
gestione, hanno richiesto lo sviluppo di approfondite e
puntuali riflessioni, le quali non possono ritenersi
concluse, e -allo stato del quadro di formazione
giurisprudenziale- non possono neppure ritenersi esenti
da contraddizioni, lacune e vizi logici, da superare in
progress, sfruttando le utilità delle consuetudini e delle
prassi applicative.
Dal quadro interpretativo in continua evoluzione
emergono molteplici profili che attendono tuttora
miglioramenti, tanto nell’impianto sistematico dei principi
generali, quanto nella logica applicativa delle regole
specifiche.
L’indubbio e pacificamente riconosciuto, carattere
innovativo della previsione estensiva alle Regioni a
statuto ordinario, dell’omologo istituto vigente per lo
Stato e per gli enti ad autonomia differenziata, appartiene
4
all’ambito materiale dell’armonizzazione dei bilanci
pubblici e del coordinamento della finanza pubblica
(art.117 comma terzo Cost.), ed in tale ambito la
disciplina posta dal legislatore statale in favore del
rafforzamento dei controlli sugli enti territoriali, assume
fondamentale rilevanza, per effetto dei vincoli derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea, e dell’obbligo degli
Stati membri di rispettare l’equilibrio complessivo del
bilancio nazionale.
L’introduzione del principio del pareggio di bilancio
nelle disposizioni di rango costituzionale (legge
costituzionale 20 aprile 2012 n.1), ed il richiamo al
complesso delle pubbliche amministrazioni operato anche
per il tramite della nuova formulazione dell’art. 97 cost. ,
dimostrano la centralità del valore della coerenza con
l’ordinamento dell’Unione Europea, assicurato
dall’equilibrio dei bilanci e dalla sostenibilità del debito
pubblico.
In questa prospettiva costituzionale, il coordinamento
e l’armonizzazione dei conti pubblici, si avvale dei
controlli di regolarità e di legittimità affidati alla Corte dei
conti, al fine di prevenire le situazioni di squilibrio di
bilancio, e le pratiche contrarie alla copertura preventiva
della spesa, entrambe lesive della sana gestione
finanziaria, e dell’unità economica della Repubblica (ex
multis in C. Cost. 266 e 60/2013, 39/2014).
La necessità di salvaguardare l’equilibrio di bilancio
nel complesso delle amministrazioni pubbliche, in
conformità ai nuovi parametri normativi (artt. 81, 119 e
120 Cost.), ed ai vincoli di appartenenza all’Unione
europea (art. 11 e 117 Cost.), conferisce rilevanza
prioritaria agli interessi di tutela della legalità
costituzionale-finanziaria, e dell’unità economica della
Repubblica.
Tale contesto di tutela, presuppone la piena ed
immediata effettività degli strumenti di controllo sulle
regioni e sugli enti locali, indicati dal legislatore, quali
5
indefettibili misure di garanzia obiettiva, poste a presidio
degli equilibri di bilancio, della trasparenza delle gestioni
pubbliche, della sana gestione finanziaria e del buon
andamento amministrativo, secondo i principi della
nuova Costituzione economica, integrata dalla legalità
euro-comunitaria.
2. La legalità finanziaria nella nuova Costituzione
economica ha mutato la fisionomia dei rapporti tra la
Corte dei conti e le autonomie territoriali, poiché il
modello compendiato nella legge n. 131/2003 (cd. La
Loggia), e -per le amministrazioni locali- nella legge 23
dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge
finanziaria 2006), si è arricchito e completato nella legge
n.213/12 con l’attribuzione di nuove competenze,
riservate alla magistratura contabile, nell’ambito di un
disegno legislativo orientato al conseguimento di utilità
multifunzionali, e di utilità aggiuntive rispetto al sistema
dei controlli meramente collaborativi, i quali si ampliano
per recepire anche effetti interdittivi e sanzionatori (v.
infra par. III) .
Pertanto, il giudizio di parificazione del rendiconto
regionale, assume un ruolo fondamentale, costituendo la
sede naturale di verifica dei risultati di amministrazione,
a chiusura del ciclo annuale di tutte le attività di
controllo, a rilevanza interna ed esterna.
Dalle deliberazioni d’indirizzo e di coordinamento
approvate dalla Sezione delle Autonomie1, e dalle Sezioni
1 La Sezione delle Autonomie nell’anno 2013 ha approvato le
linee guida relative alla relazione annuale dei Presidenti delle
Regioni (delibera n. 5), ed alle relazioni del Collegio dei revisori
(delibera n. 6), ed ha anche adottato le deliberazioni di
orientamento in tema di copertura delle leggi di spesa (delibera n.
10), di giudizio di parificazione (delibera n. 9), e di controllo sul
rendiconto dei gruppi consiliari (delibere nn. 12 e 15). Nell’anno
2014 è stata adottata la deliberazione n.14 (v. in par. 1.3).
6
Riunite in sede di controllo2, emergono con chiarezza e
puntualità tutte le aree tematiche, procedimentali e
processuali, sulle quali è necessario concentrare le
iniziative per agevolare il percorso di piena attuazione
delle nuove competenze normative, con la elaborazione di
un modus operandi che -da un lato- conferisca pienezza
ed effettività al sistema dei controlli, e -dall’altro lato-
produca nuove forme di dialogo, compatibili con tutti i
profili discendenti dalla peculiare autonomia
costituzionale degli enti regionali.
L’esperienza applicativa del giudizio di parificazione
al rendiconto delle regioni ordinarie, pone in evidenza
molteplici ordini di priorità, contrassegnati dalla
necessità di perfezionare il modello processuale,
assicurando il costante contraddittorio con la pubblica
amministrazione, e valorizzando l’intervento del pubblico
ministero con soluzioni interpretative di diritto
sostanziale, a riempimento della natura -in apparenza-
meramente formale del rito contenzioso.
Infatti, superata l’esperienza del primo avviamento
(start up) permane -nella giurisprudenza delle Sezioni
regionali di controllo- l’esigenza della transizione
progressiva verso un modello perfezionato dalla
scansione di puntuali momenti istruttori a rilevanza
informativa e preparatoria del giudizio, con una
programmazione per aree tematiche, per settori di
gestione, e per tempi d’accertamento, che coinvolga le
parti in conformità ai principi del contraddittorio.
Proprio su tale esigenza, la Sezione delle Autonomie
nel richiamare i contenuti del giudizio di parificazione,
sotto il duplice profilo del raffronto del rendiconto con la
documentazione di bilancio e con le scritture contabili
dell’ente (tenute o controllate dalla Corte), e della
2 Le Sezioni Riunite nel 2013 sono intervenute sulla
definizione dei profili applicativi del giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni a statuto ordinario (deliberazione n. 7).
7
contestualizzazione dell’attività di parifica con la relazione
sul rendiconto (artt. 39-41, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214),
ha proposto una lettura coordinata tra le finalità del
giudizio e la struttura della giurisdizione contenziosa (v.
Sez. Aut. deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/INPR del 15
maggio 2014)
In tal modo, è stato conferito particolare significato al
richiamo, operato dall’art. 1, comma 5, secondo periodo,
d.l. n. 174/2012, alla finalità “di assicurare l’equilibrio del
bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della
spesa”, la quale consente di reinterpretare l’istituto in
chiave innovativa, come parte integrante del sistema dei
controlli affidati alle Sezioni regionali.
L’effettiva realizzazione della menzionata finalità
include la verifica -da svolgere nell’esercizio successivo a
quello oggetto della decisione di parifica- del sèguito che
l’amministrazione ha conferito alle osservazioni della
Corte, anche sotto il profilo dell’affidabilità dei conti (cd.
follow up).
La valorizzazione della finalità del giudizio di
parificazione si ricongiunge alle questioni legate alla
“formalità della giurisdizione contenziosa” che si applica al
giudizio di parificazione, a norma dell’art. 40, r.d. n.
1214/1934, per gli aspetti relativi alle modalità del
contraddittorio con gli enti controllati, e al ruolo di
garanzia riconosciuto dalla legge all’ufficio del pubblico
ministero.
Le stesse formalità sono poste a fondamento del
potere della Corte dei conti di sollevare questioni di
costituzionalità, nelle forme del giudizio diretto, per le
ipotesi di leggi di spesa, ritenute lesive dell’art. 81 Cost.
La ricostruzione del quadro normativo, da colmare
nella formale lacunosità della tecnica del rinvio, ha
indotto la Sezione delle Autonomie a chiarire che le
verifiche espletate nel giudizio di parificazione,
presuppongono il contraddittorio con gli enti controllati
su tutti i temi istruttori, oggetto d’indagine.
8
In tale contesto argomentativo, il ruolo di garanzia
del rappresentante dell’Ufficio del Pubblico ministero,
partecipa al costruttivo raccordo tra le Sezioni di controllo e
le Procure regionali, durante l’intero iter procedurale
propedeutico all’udienza di parificazione, nel quale
l’organo inquirente è -tuttavia- privo di poteri autonomi
d’accertamento, al fine di prevenire le duplicazioni
dell’attività istruttoria e l’inutile sovraccarico di
adempimenti per le strutture regionali, gravate dell’onere
di ricerca e di trasmissione delle informazioni
documentali e finanziarie richieste (v. deliberazione n.
7/SSRRCO/2013/QMIG del 14 giugno 2013, richiamata
in deliberazione Sez. Aut. 14/2014 cit.) .
3. Nel quadro dei principi giurisprudenziali in
progressiva formazione, sui temi dell’effettività dei sistemi
di controllo posti a garanzia dell’equilibrio di bilancio, e
della sana gestione finanziaria, emergono nuovi
orientamenti fondati sulla lettura evolutiva delle materie
di contabilità pubblica, e sul ruolo affidato alla Corte dei
conti dalla legge n.213/2012.
Infatti, nel contesto delle nuove competenze affidate
alla Corte dei conti, quale “massimo organo di rilevanza
costituzionale garante degli equilibri di finanza pubblica”, i
più recenti orientamenti delle Sezioni Riunite in speciale
composizione, esprimono la tendenza alla unitarietà
applicativa, del principio di esclusività della giurisdizione
della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica,
che coinvolgono direttamente la sfera dei controlli
intestati alle Sezioni regionali .
La “valutazione complessiva di tutti gli atti e le gestioni
posti in essere dai diversi enti in cui si articola la
Repubblica che abbiano riflessi finanziari”, ed in
particolare “la valutazione del rispetto del principio
costituzionale del pareggio di bilancio” (v. Relazione al
decreto legge), hanno indotto all’affermazione di una
giurisdizione piena ed esclusiva delle Sezioni riunite in
speciale composizione della Corte dei conti, connessa alle
materie di contabilità pubblica (art. 103 comma 2 Cost.),
9
affinché le delibere delle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti, adottate quali «atti di effettivo esercizio del
potere di controllo» riconosciuto dalle norme vigenti, siano
sottratte al sindacato giurisdizionale di giudici diversi, ed in
particolare al sindacato del Giudice amministrativo (Corte
dei conti, Sez. riunite s.c. , n. 2/2013, n.27/14).
L’impossibilità di assoggettare al sindacato di un
giudice diverso dalla Corte dei conti le delibere delle
Sezioni regionali di controllo, discende dalla coerenza con
il ruolo svolto, quale organo magistratuale al servizio
dello Stato-comunità, garante terzo e imparziale
dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico
e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il
profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.
Tale ruolo si è consolidato nel tempo, anche per
effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale, la
quale ha -con pronunzie sia remote che recenti-
sottolineato la rilevanza, assunta dalle funzioni di
controllo intestate alla Corte dei conti, ed in particolare
alle Sezioni regionali, a fini della tutela dell’unità
economica della Repubblica e del coordinamento della
finanza pubblica, per corrispondere ai vincoli di
derivazione europea (cfr. Corte Cost. 29/1995, 470/1997,
267/2006,179/2007,198/2012,60/2013,39 e 40/2014).
Dall’art.103, 2° comma, Cost. deriva quindi che “le
materie di contabilità pubblica possono oggi correttamente e
positivamente individuarsi in un organico corpo normativo,
inteso alla tutela della integrità dei bilanci pubblici, dotato di
copertura costituzionale e presidiato da un giudice naturale,
che è la Corte dei conti nelle sue varie attribuzioni
costituzionali”.
E dunque, se l’art. 103, secondo comma Cost.
costituisce "norma di chiusura e di garanzia di valori
ordinamentali, quali quelli della tutela degli equilibri
finanziari” (Corte dei conti, Sez. riunite, n. 2 del 2013), è
apparso ovvio affermare che nell'assetto delle funzioni
conferite alla Corte dei conti, per il ruolo rivestito nel
10
sistema, con competenze specializzate nella materia della
contabilità pubblica e del controllo generale sulla finanza
pubblica, i medesimi poteri non siano attribuibili a
nessun altro soggetto, ed in quanto tali, non siano
neppure sindacabili da altro giudice.
L’ampliamento del sindacato di legalità finanziaria
intestato alla Corte nelle sue diverse articolazioni, centrali e
periferiche, a garanzia degli equilibri di bilancio e del
coordinamento della finanza pubblica, ha indotto ad
affermare la sussistenza della “giurisdizione esclusiva della
Corte dei conti in materia di contabilità pubblica quale
elemento complementare dell’ineludibile funzione di controllo
di legittimità-regolarità dei conti pubblici, in evidente
continuità con le tipologie di attribuzioni che nel tempo le sono
state affidate, configurandosi la Corte stessa, come massima
istituzione nazionale posta a presidio degli equilibri di
bilancio pubblici” (Corte dei conti Sez. riunite s.c. n. 6/2014).
I menzionati orientamenti interpretativi coinvolgono
anche il giudizio di parificazione, il quale è incluso
espressamente tra gli ambiti di materia ritenuti sindacabili,
nell’esercizio della giurisdizione esclusiva riservata alle
Sezioni Riunite in speciale composizione (Corte dei conti,
Sez. riunite s.c. n. 27/2014).
Tuttavia, come avviene in tutti i fenomeni di sviluppo
giurisprudenziale, tali orientamenti interpretativi richiedono
una continua revisione nei percorsi di assestamento dei
nuovi principi, e di rigorosa omologazione ai significati
tassativi delle disposizioni vigenti, i quali non possono
prescindere né dal complessivo assetto costituzionale
conferito al sistema delle tutele giurisdizionali, né dallo
specifico assetto dei rapporti tra le funzioni di controllo e le
funzioni giurisdizionali, riservate alla stessa Corte dei conti.
Infatti, la ragionevole necessità che il sindacato sulle
deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo non sia
devoluto ad un giudice diverso dalla Corte dei conti, deve
tradursi in soluzioni giuridiche coerenti con le disposizioni
normative che fondano l’attribuzione della corrispondente
11
giurisdizione, le quali presuppongono anche la sussistenza
delle norme processuali rivolte alla specificazione dei poteri
del giudice, e delle facoltà delle parti in contraddittorio tra
loro.
II. Le specificità normative del giudizio di
parificazione.
4. L’esperienza maturata nella giurisprudenza delle
Sezioni regionali di controllo, consente di svolgere
fondamentali considerazioni sui profili procedimentali,
processuali e contenutistici, da collocare anche nella
prospettiva del miglioramento, e del perfezionamento
dell’attività di verifica intestata alla Corte dei conti.
I tratti di specificità tuttora presenti nei rapporti con
gli ordinamenti regionali, caratterizzati da una
differenziata pluralità di sistemi contabili, richiedono
l’accelerazione del processo normativo di armonizzazione
delle regole e degli schemi di bilancio, anche al fine di
rendere omogenee le metodologie di verifica e di riscontro
documentale dei dati di bilancio (v. decreto legislativo 23
giugno 2011 n.118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”).
Nella ricerca di soluzioni d’immediata ottimizzazione
dei risultati complessivi conseguibili, le funzioni di
controllo sulle autonomie territoriali sono state esercitate
secondo principi di coordinamento e di coerenza, al fine
di assicurare la convergenza tra le diverse finalità delle
nuove competenze, per l’effettivo rafforzamento del
dialogo con le regioni e con gli enti locali.
La non confliggenza tra le eterogenee finalità dei
nuovi istituti contemplati nella legge 213/12, ha richiesto
soluzioni interpretative idonee a ricondurre ad unità le
singole utilità funzionali affidate al ruolo assunto dalla
Corte dei conti nella nuova Costituzione economica.
La riconduzione ad unità, e la non confliggenza tra i
fini, giustificano il riconoscimento della natura peculiare
12
del giudizio di parificazione, “nel quale la funzione
certativa appartiene alla struttura della Corte dedicata al
controllo, mentre il segmento finale di tale attività si svolge
in un contesto di natura giurisdizionale, tanto che da esso
scaturiscono gli effetti del giudicato”.
Pertanto, il giudizio di parificazione è solo
formalmente contenzioso (l’art. 40, r.d. n. 1214/1934 fa
specifico riferimento ad una «delibera» della Corte sul
rendiconto resa «con le formalità della sua giurisdizione
contenziosa»), ma produce -comunque- effetti preclusivi
nell’ordinamento, in considerazione dell’immodificabilità
delle risultanze del rendiconto parificate dalla Corte
(Corte dei conti, SSRR in sede di controllo, deliberazione
n. 7/2013).
Dunque, dall’attività di “accertamento in senso
proprio”, avente ad oggetto la corrispondenza tra le
risultanze del rendiconto e i dati delle scritture contabili,
scaturiscono effetti di “certezza” giuridica, dotati di
carattere vincolante, e pertanto il giudizio di
parificazione costituisce “un istituto che presenta una
autonoma connotazione nel panorama delle verifiche
intestate alla Corte, modellato anche attraverso esperienze
sedimentata nel tempo” (Corte dei conti, SSRR in sede di
controllo n. 7/2013).
Il collegamento teleologico con la legge di
approvazione del bilancio regionale, conferisce alla Corte
la fondamentale funzione ausiliaria nei confronti
dell’Assemblea legislativa, ed assegna al giudizio di
parificazione il ruolo centrale nel sistema coordinato degli
strumenti di controllo della finanza pubblica ridisegnato
dal d.l. n. 174/2012.
Infatti, la cadenza temporale della verifica e il suo
inserimento nel processo legislativo regionale si prestano
anche all’analisi, anno per anno, delle misure e delle
iniziative adottate dalle Regioni in merito ai rilievi
formulati dalla Corte nell’esercizio precedente.
13
Il raccordo tra la decisione di parifica e la relazione
del Collegio dei revisori -da un lato-, e la rilevanza delle
valutazioni espresse nelle relazioni semestrali sulla
legislazione di spesa -dall’altro lato- (v. art. 1, commi 2, 3
e 4, d.l. n. 174/2012), agevolano la realizzazione nel
giudizio di parifica della finalità di “garanzia degli
equilibri di finanza pubblica” (deliberazione Sez. Aut. n.
14/2014).
Il difetto di una “controversia” in senso tecnico, alla
quale siano riferibili le regole fissate dall’art. 111 Cost.
(parità delle parti dinanzi a un giudice terzo e imparziale),
non impedisce l’attuazione del principio del
contraddittorio, mediante la formalizzazione -nel corso
dell’istruttoria- di un confronto pieno con
l’amministrazione, esteso al concorso fattivo del pubblico
ministero, a conferma della necessità di conciliare la
sostanziale natura di controllo delle attività di verifica,
con l’efficacia del giudicato, che rende intangibili, le
risultanze del rendiconto generale, sottoposte
all’approvazione del Consiglio regionale.
5. Le decisioni delle Sezioni regionali hanno
costantemente interpretato la udienza del giudizio di
parificazione, come il momento processuale fissato a
conclusione dell’esito di un procedimento che appartiene
alla funzione di controllo.
Su tale presupposto interpretativo, nell’ambito della
ratio legis di garantire il coordinamento della finanza
pubblica e il rispetto dei vincoli finanziari di derivazione
europea, si innestano molteplici argomentazioni orientate
ad evitare soluzioni asimmetriche tra le regole già
applicate al giudizio di parificazione del rendiconto
generale dello Stato, e le regole riferibili alle Regioni a
statuto speciale, alle Province autonome, ed alle Regioni a
statuto ordinario, salva la sussistenza di discipline
differenziate, tuttora vigenti nei rispettivi ordinamenti
regionali.
14
Tra le regole interpretative, che agevolano la
simmetria, l’omogeneità, e la similarità dei giudizi, si
annoverano le verifiche di effettività dell’attività di
controllo, per il monitoraggio del grado e del livello di
riscontro fornito alle osservazioni formulate dalla Corte,
nell’ambito della parifica del rendiconto per l’esercizio
finanziario anteriore (principio del “follow up” evidenziato
in deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR).
Nella medesima prospettiva, si sviluppa il
procedimento di stima dell’attendibilità e dell’affidabilità
degli aggregati contabili mediante campionamento
statistico, basato su modelli consolidati in ambito
europeo, poiché l’approccio campionario ed i cc.dd. “test
di convalida” appartengono oramai agli strumenti di
verifica postuma della legittimità e della regolarità delle
operazioni sottostanti ai conti del bilancio (Déclaration
d’Assurance – DAS).
Sulla identica falsariga, si consolida il rapporto tra le
Sezioni di controllo e le Procure regionali, poiché la
costruttiva e reciproca collaborazione tra i due uffici, da
realizzare in coerenza con la rispettiva autonomia di
competenza, di valutazione e di decisione, realizza lo
scopo di rendere funzionale ed aderente all’oggetto della
parifica specificato nell’art. 39 R.D. n. 1214/1934,
l’intervento del Procuratore regionale, come evidenziato
nella giurisprudenza costituzionale (cfr.C.Cost. 72/2012).
Peraltro, la sinergia tra la Sezione di controllo e
l’ufficio del pubblico ministero, è ricostruita ed
evidenziata, in sintonia con i più recenti provvedimenti
normativi che hanno incrementato le fattispecie di
collegamento “fondate sull’intervento combinato delle
funzioni di controllo e delle funzioni giurisdizionali, a tutela
della finanza pubblica” (delib. Sez. Aut. 14/2014 cit.).
In tal modo l’ufficio del Pubblico Ministero, nella
qualità di “osservatore della legalità finanziaria”, adempie
ai doveri propri della parte pubblica, e contribuisce alla
realizzazione della finalità precipua del giudizio di
15
parificazione, indicata dal legislatore nella “formulazione
delle osservazioni in merito alla legittimità ed alla
regolarità della gestione” ed alla proposizione delle
“misure di correzione” e degli “interventi di riforma”
necessari per “assicurare l’equilibrio del bilancio” e
migliorare “l’efficacia e l’efficienza della spesa” (art. 1
comma 5 legge 213/12 cit.).
Appartiene -indubbiamente- a tale contesto di ruoli e
di funzioni, il dovere di segnalare -sul fondamento della
istruttoria e della relazione della Sezione Regionale di
Controllo sul rendiconto regionale-, non solo i fenomeni
di scostamento delle gestioni pubbliche dai parametri di
legittimità e di regolarità, ma anche i punti di criticità e la
diffusione di eventuali patologie economiche ed
amministrative.
Infatti, la pronunzia della Corte, che ha natura
definitiva e costitutiva, assolve la fondamentale funzione
di attestare la conformità della gestione amministrativa e
contabile, non solo ai documenti di bilancio preventivi e
programmatici, ma anche alle regole europee e nazionali
in tema di equilibri di bilancio, di rispetto del patto di
stabilità, e di sana gestione economico-finanziaria.
6. La giurisprudenza delle Sezioni regionali di
controllo, conferma che il raffronto dei risultati del
rendiconto generale, è fondato sul riferimento all’intero
ciclo della programmazione finanziaria annuale, e
dunque sul riferimento, non solo alla legge di bilancio,
ma anche all’eventuale legge di autorizzazione
all’esercizio provvisorio, alla legge di assestamento, ed
alle leggi e ai provvedimenti di variazione (v. delibera
Sezione Autonomie n. 9/SEZAUTO/2013/INPR
confermata sul punto dalle successive) .
L’ampiezza dei riferimenti di raffronto, rinviene
giustificazione nel fine primario “di consentire ai Consigli
regionali l’esercizio del controllo sulla gestione delle
pubbliche risorse da parte dell’organo esecutivo”, nella
16
piena realizzazione del rapporto di ausiliarietà dell’attività
di parificazione nei confronti delle assemblee legislative.
Il collegamento teleologico fra le attività di parifica, e
la legge regionale di approvazione del rendiconto, è
espressamente indicato dalle disposizioni di legge, nella
parte in cui precisano che “la decisione di parifica e la
relazione sono trasmesse al presidente della giunta
regionale e al consiglio regionale” (art. 1, comma 5, terzo
periodo, d.l. n. 174/2012).
Pertanto, con il giudizio di parifica, il sistema dei
controlli della Corte dei conti, operando in posizione di
indipendenza rispetto all’organo legislativo, s’inserisce
obbligatoriamente e con legittimazione piena, nel
rapporto fra l’organo di governo regionale e l’assemblea
legislativa, conferendo certezza documentale e probatoria
al rendiconto predisposto dall’amministrazione.
Alla decisione della Corte dei conti fa seguìto
l’approvazione del rendiconto annuale da parte
dell’organo legislativo, senza che possa essere evocata
alcuna forma d’indebita e/o reciproca “ingerenza
nell’opera di riscontro giuridico espletata dalla Corte dei
conti”, costituendo esercizio di “autonoma funzione
politica” (v. ab imis Corte Cost. 121/1966).
Infatti, è pacifico nella giurisprudenza costituzionale,
che nella decisione sul rendiconto le sfere di competenza
della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte
e non confliggenti. (v. da ultimo C. Cost. n. 72/2012).
L’esercizio dell’attività di un organo di rilevanza
costituzionale dotato d’indipendenza, non è suscettibile di
invadere la sfera di attività della Regione, se si esprime in
«osservazioni intorno al modo con cui l’amministrazione
interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le
variazioni o le riforme che ritenga opportuno».
In tal senso si è evidenziato come “la previsione del
giudizio di parificazione, nel contesto del rafforzamento
delle verifiche sulle amministrazioni regionali e sugli
organismi partecipati, rende l’istituto complementare alle
17
altre funzioni assegnate alle Sezioni di controllo, le cui
competenze risultano razionalizzate” (Sezione autonomie,
n. 14/SEZAUTO/2014/INPR).
Dunque, acquisisce particolare rilievo, e diviene
momento indefettibile, ai fini della realizzazione delle
finalità del giudizio di parifica, la formulazione, non solo
di osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità
della gestione, ma anche di proposte di misure di
correzione e interventi di riforma, ritenuti necessari al
fine, in particolare, “di assicurare l'equilibrio del bilancio e
di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa”.
Le operazioni di verifica proprie del giudizio di
parifica, svolte in conformità al quadro normativo,
sostanziano quindi l’esercizio della funzione ausiliaria
rispetto all’Organo assembleare che costituisce la “ratio
primigenia” dell’istituto, nella logica del rafforzamento
degli strumenti di tutela degli equilibri di bilancio e
dell’integrità della finanza pubblica .
In sintonia con il fondamentale principio democratico
del controllo-informazione, che misura anche la
trasparenza dei conti pubblici, il giudizio di parificazione
è un fondamentale istituto di garanzia poiché, per il suo
tramite le assemblee rappresentative, e quindi
indirettamente i cittadini, prendono conoscenza
dell’operato degli esecutivi, titolari della gestione delle
risorse finanziarie, e sono posti -pertanto- nella migliore
condizione per verificare la rispondenza delle azioni di
governo agli obiettivi definiti nella legislazione sostanziale
di spesa.
III. Le autonomie regionali ed il sistema dei
controlli sugli equilibri di bilancio e sulla sana
gestione finanziaria
7. Dal contesto comunitario, emerge il nuovo sistema
dei bilanci pubblici, imperniato sui fondamentali profili
dell’equilibrio complessivo nel rispetto dei vincoli europei,
dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, della
18
sostenibilità dell’indebitamento, della sana gestione
finanziaria, e del coordinamento della finanza pubblica
(C. Cost. 39 e 40/2014).
Il rispetto dei vincoli europei discende direttamente,
dai principi di coordinamento della finanza pubblica,
nonché dagli artt. 117 primo comma Cost. , e 2 comma 1
legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del
principio del pareggio di bilancio nella Carta
costituzionale), il quale richiama il complesso delle
pubbliche amministrazioni ad assicurare l’equilibrio dei
bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza
con l’ordinamento dell’Unione europea (C. Cost.
60/2013).
Pertanto, il legislatore statale ha adeguato il controllo
della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle
Regioni, già previsto dagli artt. 3 comma 5 legge 14
gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), e 7 comma
7 legge 5 giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), al duplice fine,
del rafforzamento del coordinamento della finanza
pubblica, e della garanzia del rispetto dei vincoli
finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea.
I nuovi controlli esterni sulla gestione finanziaria
delle Regioni, introdotti dalla legge 212/13, si collocano
nell’àmbito della «armonizzazione dei bilanci pubblici e
del coordinamento della finanza pubblica», esteso anche
agli enti territoriali di rilevanza costituzionale, i quali
costituiscono parte integrante della finanza pubblica
allargata (C. Cost. 60/2013, 219/2013).
Il nuovo quadro del sistema di controllo sulle
autonomie territoriali, rinviene puntuali e diffusi
addentellati normativi in molteplici disposizioni
costituzionali, e trova fondamento specifico e particolare,
oltre che nell’art. 100, secondo comma, Cost. (il cui
19
riferimento al controllo della Corte dei conti «sulla gestione
del bilancio dello Stato» deve oggi intendersi esteso al
controllo sui bilanci di tutti gli enti che costituiscono, nel
loro insieme, la finanza pubblica allargata), nei princípi
del buon andamento dell’amministrazione (art. 97 primo
comma, Cost.), della responsabilità dei funzionari
pubblici (art. 28 Cost.), del tendenziale equilibrio di
bilancio (art. 81 cost.) e del coordinamento della finanza
delle Regioni con quella dello Stato, delle Province e dei
Comuni (art. 119 Cost.).
I richiamati princípi sono riferiti dalle stesse
disposizioni costituzionali a tutti gli enti che fanno parte
della finanza pubblica allargata.
Nella formazione progressiva del nuovo sistema di
controllo sui bilanci pubblici, la legislazione statale,
nell’esercizio della competenza sui princípi fondamentali
nella materia «dell’armonizzazione dei bilanci pubblici» e
«del coordinamento della finanza pubblica», può
prevedere forme di controllo della Corte dei conti, ulteriori
rispetto a quelle eventualmente disciplinate dagli statuti
regionali.
La concorrenza dei controlli, rispettivamente previsti
dalla disciplina statale e dalle leggi regionali, presuppone
la diversità degli scopi.
La differenza tra i controlli di regolarità e legittimità
contabile, attribuiti alla Corte dei conti al fine di
prevenire gli squilibri di bilancio, ed i controlli istituiti
dalle autonomie regionali, è fondata sul rapporto di
strumentalità della prima categoria al rispetto degli
obblighi nazionali assunti nei confronti dell’Unione
europea in ordine alle politiche di bilancio.
Questa prospettiva, funzionale al coordinamento ed
all’armonizzazione dei conti pubblici, giustifica la
sussistenza nel sistema dei controlli intestati alla Corte
dei conti, di misure idonee a prevenire pratiche contrarie
ai principi della previa copertura della spesa e
dell’equilibrio di bilancio (C. Cost. nn. 60 e 266/13) .
20
Tali controlli possono risolversi “in un esito
alternativo, nel senso che devono decidere se i bilanci
preventivi e successivi degli enti territoriali siano o meno
rispettosi del patto di stabilità e del principio di equilibrio”
(C. Cost. sentenze n.179/2007 e 60/13 cit.), e
contribuiscono al completamento del sistema delle
garanzie del buon andamento e della sana gestione
finanziaria.
Invero, la legge 212/13 ha istituito ulteriori tipologie
di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli
enti del Servizio sanitario nazionale, “ascrivibili piuttosto
alla categoria dei controlli di natura preventiva, finalizzati
ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio, che si
collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo
sulla gestione amministrativa, in quanto rivolti alla tutela
della legalità costituzionale-finanziaria, e dell’unità
economica della Repubblica” (C.Cost. 60/2013, 39/2014).
8. Il nuovo quadro dei sistemi di controllo sulle
autonomie regionali e locali, si è -pertanto- evoluto oltre il
modello meramente collaborativo, fondato -per
consuetudini interpretative- sulla sola ed esclusiva
attivazione di processi di auto-correzione, indotti
dall’esito delle attività di verifica e di referto.
Appartiene all’ambito dei controlli di natura
collaborativa, e dei controlli comunque funzionali a
prevenire gli squilibri di bilancio, la relazione semestrale
ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nell’approvazione delle leggi, e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri, la quale è
comunicata dalla Corte dei conti nella prospettiva
dell’attivazione di processi di “autocorrezione”
nell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative.
Ma la riforma del sistema dei controlli introdotta con
la legge 212/13 procede oltre i tradizionali controlli di
natura collaborativa, poiché prevede anche strumenti
d’intervento preventivo, e misure inibitorie, poste a
21
garanzia della legalità finanziaria della gestione di
bilancio.
Infatti, nelle ipotesi di grave deviazione dal buon
andamento nella gestione di bilancio (v. art. 1 co. 7 legge
212/13 : squilibri economico-finanziari, mancata copertura
di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la
regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto
degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno), dalla
pronuncia di accertamento della Sezione regionale
discende l’«obbligo», per le amministrazioni interessate, di
adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione, «i
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a
ripristinare gli equilibri di bilancio».
E qualora le amministrazioni interessate, tra le quali
anche gli enti del Servizio sanitario regionale, non
provvedano alla trasmissione dei provvedimenti
ripristinatori, oppure qualora la verifica degli stessi
produca un esito negativo, «è preclusa l’attuazione dei
programmi di spesa per i quali è stata accertata la
mancata copertura o l’insussistenza della relativa
sostenibilità finanziaria».
I controlli inibitori ad effetto preclusivo
dell’attuazione dei programmi di spesa, non possono però
produrre alcun impedimento, o vincolo di qualsiasi
natura, sull’efficacia della legge regionale “in base alla
quale dovevano essere realizzati i programmi di spesa la
cui attuazione è interdetta”, poiché altrimenti la funzione
di controllo riservata alla Corte dei conti invaderebbe la
funzione legislativa, travalicando i limiti segnati dalle
disposizioni costituzionali, le quali non consentono di
vincolare il contenuto degli atti normativi, e neppure di
privarli dei loro effetti.
Dunque, in conformità alla pronunzia dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale, le pronunzie di
accertamento e di verifica delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti non possono produrre
“l’effetto, da un canto, di vincolare il contenuto della
22
produzione legislativa delle Regioni, obbligate a modificare
le proprie leggi di bilancio, dall’altro, di inibire l’efficacia di
tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo (per
la mancata trasmissione dei provvedimenti modificativi o
per la inadeguatezza degli stessi)” (C.Cost. 39/14 cit.).
L’accertato profilo d’illegittimità costituzionale, non
mette -tuttavia- in discussione il nuovo quadro del
sistema di controllo sulle autonomie territoriali, poiché
nei confronti di tutti gli altri enti che compongono
l’amministrazione degli interessi pubblici regionali,
valgono gli esiti di coercizione inibitoria e le conseguenze
sanzionatorio-repressive previste dalla legge 213/12.
Infatti, il nuovo controllo finanziario attribuito alla
Corte dei conti, ed in particolare, quello che si svolge sui
bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è
ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di
regolarità (inteso come verifica della conformità
complessiva delle gestioni alle regole contabili e
finanziarie), ed in una prospettiva non più statica (propria
del tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma
dinamica, è finalizzato all’adozione di effettive misure
correttive, funzionali a garantire l’equilibrio del bilancio e
il rispetto delle regole contabili e finanziarie (C. Cost.
60/13, 198/12, 179/07).
Dunque, gli effetti cogenti delle pronunce di
accertamento della Corte dei conti, e gli effetti
parzialmente inibitori pro quota dell’efficacia dei bilanci
approvati dagli enti locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale, sono mirati ad evitare danni
irreparabili agli equilibri di bilancio, e sono giustificati
dall’interesse alla legalità costituzionale-finanziaria ed
alla tutela dell’unità economica della Repubblica, che
rende ragionevole la compressione della discrezionalità
amministrativa, anche in considerazione delle esigenze di
rispetto dei vincoli posti dal diritto dell’Unione europea.
23
9. Gli effetti inibitori, impeditivi e sanzionatori
devono -però- obbedire ai principi di proporzionalità e di
adeguatezza, e sono pertanto viziate da illegittimità
costituzionale le disposizioni che introducono misure
repressive comminate per automatismo ex lege, senza
consentire, né la graduazione della sanzione in relazione
al vizio di gestione riscontrato nel rendiconto, né
l’adozione delle misure correttive adottate dagli organi
controllati (C. Cost. 39/14).
Tali principi limitativi della discrezionalità della
legislazione statale, sono stati fissati dal Giudice
costituzionale sulla disciplina del rendiconto delle spese
dei gruppi consiliari, il quale costituisce parte necessaria
del rendiconto regionale, “nella misura in cui le somme da
tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere
conciliate con le risultanze del bilancio regionale”.
A tale fine, il legislatore ha predisposto “l’analisi
obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo
nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica
la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia
politica dei gruppi interessati al controllo”.
L’ampliamento degli strumenti e degli effetti dei
controlli affidati alla Corte dei conti sulle autonomie
territoriali, è stato giustificato dalla giurisprudenza
costituzionale anche con il riferimento alle esigenze di
armonizzazione nella redazione dei documenti contabili,
al fine di consentire la corretta raffrontabilità dei conti e
la «la codificazione di parametri standardizzati» funzionali
a consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di
tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così
da assicurare non solo dati finanziari complessivi e
comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi
per un efficace coordinamento della finanza pubblica» (ex
plurimis sentenza 138/2013).
L’ampliamento degli strumenti di controllo, e
l’armonizzazione dei documenti contabili assoggettabili a
verifica, possono ricongiungersi -nella legislazione
24
statale- ad obblighi di comunicazione dei dati finanziari e
delle informazioni utili al coordinamento della finanza
pubblica, purché gli obblighi di trasmissione delle notizie
ritenute sensibili, gravanti sugli uffici regionali, non
implichino l’attribuzione del potere generale di verifica
sull’intero spettro delle attività amministrative e
finanziarie degli enti locali, ad organi diversi dalla Corte
dei conti, organo di magistratura terzo ed imparziale nei
confronti del Governo statale (C. Cost. 219/13, 39/14).
Il consolidamento del sistema informativo, fondato
sulla trasmissione dei dati finanziari ed economici,
legittima il rafforzamento del fondamentale raccordo tra i
controlli esterni ed i controlli interni, al fine di garantire il
rispetto delle regole contabili, degli obiettivi di finanza
pubblica e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente
locale, in conformità ai vincoli posti dal diritto dell’Unione
europea, estensibili anche alle autonomie speciali (C.
Cost. 60/13, 179/07)
L’effettività del sistema dei controlli coinvolge le
verifiche sui rendiconti degli enti locali, che sono estese
alle partecipazioni azionarie in società controllate, alle
quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la
collettività locale e di servizi strumentali all’ente, poiché
“tale estensione è funzionale, da un lato, a garantire
l’armonizzazione dei bilanci pubblici e, dall’altro, a
prevenire squilibri di bilancio”.
Dunque, in un quadro evolutivo di sintesi, i
controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti hanno
assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti
delle amministrazioni destinatarie, al fine di prevenire e
di contrastare le gestioni contabili non corrette,
suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81
Cost.), e di riverberare tali disfunzioni sul conto
consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando
conseguentemente la funzione di coordinamento della
finanza pubblica, orientata al rispetto degli obblighi
comunitari (C. Cost. 60/13, 39/14).
25
Parte II
Le conclusioni del pubblico ministero alla luce delle
risultanze e dell’esito delle attività istruttorie sul
rendiconto generale della Regione Emilia Romagna
per l’esercizio finanziario 2013
Alcune considerazioni preliminari
Premesso il contesto generale, normativo ed
interpretativo, nel quale inserire il giudizio di
parificazione del rendiconto generale della Regione
Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013, la
Procura regionale osserva che la attuale permanenza di
palesi indici negativi del ciclo economico, deve correlarsi
ad alcune considerazioni preliminari, relative agli
strumenti giuridici utilizzabili per contrastare la
recessione, e l’andamento sfavorevole dei connessi
fenomeni di crescita e di sviluppo.
Gli effetti vincolanti della governance europea
richiedono la prosecuzione delle scelte di consolidamento
della finanza pubblica verso il pareggio del saldo
strutturale.
Infatti, la Commissione europea -nelle
raccomandazioni sul documento programmatico
nazionale- ha riaffermato nella data del 2 giugno u.s. che
la valutazione dello scenario economico tendenziale
richiede sforzi aggiuntivi, in particolare per il 2014, al
fine di garantire la conformità delle politiche di bilancio al
Patto di stabilità e crescita.
Il comparto delle Amministrazioni regionali,
rappresenta il 10% circa della spesa complessiva, e
nell’ultimo triennio ha contribuito alla riduzione del
deficit delle amministrazioni pubbliche, con una
percentuale media superiore al punto di Pil, computata al
netto degli interessi.
L’efficacia delle misure di contenimento della spesa
pubblica delle autonomie territoriali, è stata affidata a
26
meccanismi prevalenti di riduzione delle risorse, non
abbinati alla razionalizzazione della leva fiscale, la quale è
stata modificata e corretta, con soluzioni contingenti per
risolvere, o rimuovere difficoltà operative di breve periodo.
Il cumulo delle misure di austerità adottate
nell’ultimo quinquennio (2009-2013) ha già determinato
la progressiva e significativa riduzione della capacità di
spesa del comparto regionale (già nel 2012 pari al 17%,
corrispondenti a circa 29 miliardi di euro in meno rispetto
al livello di spesa del 2009).
Nel rapporto sul coordinamento della finanza
pubblica per l’anno 2014 approvato dalle Sezioni Riunite
della Corte dei conti in sede di controllo, emergono
fenomeni d’inefficacia nel contenimento delle dinamiche
della spesa corrente, che si collocano accanto ad
indesiderati processi di progressiva riduzione della spesa
in conto capitale.
Infatti, il riequilibrio di bilancio realizzato nell’ultimo
quadriennio è caratterizzato da un crescente sacrificio
degli investimenti e delle spese in conto capitale, con una
tendenza che accomuna l’amministrazione statale e le
amministrazioni territoriali.
Dunque, continuano ad assumere un ruolo di
fondamentale importanza gli interventi di spending
review, i quali segnano il percorso che anche le
autonomie territoriali devono seguire per assicurare il
loro contributo alla revisione ed alla migliore efficacia
(efficientamento) della spesa corrente.
Invero, con un’analisi retrospettiva, i crescenti e
diffusi vincoli di finanza pubblica hanno evidenziato -già
da tempo- la necessità di intervenire costantemente sulla
riduzione e sulla riqualificazione della spesa corrente
delle pubbliche amministrazioni, con strumenti di
carattere strutturale e selettivo, finalizzati a consentire
un penetrante controllo qualitativo dei costi.
27
Infatti, gli strumenti di spending review , intesi quali
complesso di procedure di governo mirate alla decisione,
alla gestione ed al controllo della spesa pubblica, per il
miglioramento della distribuzione delle risorse e della
performance delle amministrazioni pubbliche,
garantiscono non solo il rigore nel contenimento delle
dinamiche della spesa pubblica, ma anche la crescita
della economicità, della qualità e della efficienza dei
servizi offerti ai cittadini.
La completa transizione verso i sistemi di contabilità
analitica renderà più agevole l’abbandono del
meccanismo dei tagli lineari ed il potenziamento
dell’analisi dei fattori di costo, e la loro razionalizzazione,
con l’obiettivo di fornire servizi più efficienti al cittadino,
con maggiori risparmi di spesa.
Il documento di politica economico-finanziaria e le
priorità nelle misure di superamento degli eventi
sismici del 2012
La legge regionale 15 novembre 2001 n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna),
specifica che gli strumenti della programmazione
finanziaria sono: a) il bilancio pluriennale, le cui
previsioni sono correlate alla programmazione regionale;
b) il bilancio annuale di previsione; ed infine c) la legge
finanziaria regionale.
Nel contesto normativo della programmazione, si
colloca il DPEF (documento di politica economica-
finanziaria), il quale contribuisce alla definizione degli
obiettivi delle politiche regionali, e costituisce anche uno
strumento utile per la valutazione progressiva dei
risultati conseguiti, in relazione alle aree strategiche
dell’intervento pubblico.
Con l’entrata in vigore -a pieno regime- della
disciplina di armonizzazione dei sistemi contabili,
contenuta nel d. lgs. 118/2011, la cui decorrenza è
prevista per 2015, il DPEF (documento di politica
28
economica-finanziaria) sarà sostituito dal DEFR
(documento di economia e finanza regionale), il quale
assorbirà i contenuti della programmazione regionale,
integrandoli con il ciclo della programmazione statale ed
europea, al fine di rafforzare la manovra pubblica nel
quadro delle risorse disponibili, e nel complessivo
scenario economico-finanziario ultra-regionale.
Sullo stato di attuazione del DPEF 2013-2015, si
rileva l’adozione -per la prima volta- del “Piano della
perfomance” inerente il medesimo arco triennale (2013-
2015), adottato con deliberazione della Giunta regionale
n.1395/2013, con il corredo della relazione organizzativa,
utile per la valutazione dei risultati d’amministrazione.
Come si evince dalle linee strategiche del DPEF 2013-
2015 cit., la prossima cessazione nell’esercizio 2014 dello
stato d’emergenza determinato dai gravi eventi sismici del
2012, immediatamente affrontato con le attività di
diminuzione dei rischi, di ricostruzione, di supporto e di
ausilio strategico per i territori colpiti dagli eventi avversi,
non determinerà alcuna interruzione nel percorso di
rilancio delle strutture produttive e delle infrastrutture
sociali 3.
Nell’esercizio finanziario 2013 tutti i settori
dell’amministrazione regionale hanno conferito priorità
agli interventi nelle aree territoriali colpite dagli eventi
3 Il DPEF regionale 2012-2015 aveva già recepito gli obiettivi
strategici del “Patto per la crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva” in coerenza con le strategie europee e con il Piano
Territoriale Regionale, anche con riferimento a fondamentali
questioni inerenti: “la legalità, la qualità del lavoro, il contrasto alla
precarietà, le politiche per le nuove generazioni e per le donne, il
sostegno all’innovazione e alla ricerca per promuovere la
competitività delle imprese, lo sviluppo della green economy, il
sostegno all’internazionalizzazione del sistema regionale, il
rafforzamento del welfare, l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza
dell’amministrazione pubblica”, al fine di apprestare strumenti di
contrasto dell’illegalità, e di prevenzione dalle infiltrazioni della
criminalità organizzata attraverso l’azione congiunta di istituzioni e
società civile.
29
sismici, con la pianificazione di strumenti mirati al
recupero delle ordinarie condizioni di vita sociale,
mediante il ripristino dei danni gravi al patrimonio
edilizio, abitativo, produttivo di servizi, e dei danni
altrettanto gravi ai beni culturali ed alle infrastrutture.
Gli equilibri nel bilancio di previsione 2013
Il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013 è
stato presentato dalla Giunta regionale all’Assemblea
legislativa in data 13 novembre 2012 ed è stato approvato
con la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 20, in
coincidenza con la legge finanziaria.
Gli equilibri del bilancio di competenza e del bilancio
di cassa, sono stati pienamente ed esattamente rispettati,
in conformità alla disciplina posta dagli artt. 14 e 15 della
legge regionale di contabilità 40/2001 cit., ed in
osservanza dei limiti di spesa vigenti in materia di costi
del personale (legge 296/2006 e d.l. 78/2010), e di limiti
finanziari all’indebitamento (legge 183/2011).
I documenti del rendiconto generale per l’esercizio
2013
Il progetto di legge sul rendiconto generale per
l’esercizio finanziario 2013 è stato approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 749 del 29 maggio 2014,
pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Emilia-
Romagna- Supplemento speciale n. 253 del 29 maggio
2014.
I documenti fondamentali, e di complemento, del
rendiconto generale sono: a) il progetto di legge per
l’approvazione del rendiconto generale e la relazione
tecnica al rendiconto; b) il conto del bilancio – parte
entrata (allegato 1); c) il conto del bilancio – parte spesa
(allegato 2); d) il conto generale del patrimonio (allegato
3); e) la tabella A- Elenco delle variazioni apportate al
bilancio di previsione – parte entrata (allegato 4); f) la
30
tabella B – Elenco delle variazioni apportate al bilancio di
previsione – parte spesa (allegato 5); g) i prospetti delle
entrate e delle uscite dei dati Siope e la relativa
situazione delle disponibilità liquide (allegato 6); inoltre h)
il conto del Tesoriere approvato con determinazione del
Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze
n.5413/2014; ed infine i) la determinazione del
Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze n. 5412/
2014, di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2012.
Come già osservato nella memoria depositata per
l’esercizio finanziario 2012, il rendiconto generale non
comprende l’analisi delle spese dei gruppi politici istituiti
presso il Consiglio Regionale, le quali sono assoggettate
ad un controllo diverso ed autonomo, non assorbito nel
contenuto del giudizio di parificazione, il quale -pertanto-
non interferisce con gli esiti di tali nuovi procedimenti di
controllo istituiti dalla stessa legge n. 213/2012 (v.art.1
comma 9)
Infatti, sotto il profilo ora menzionato, il rendiconto
generale per l’esercizio finanziario 2013, in conformità
alla disposizione dell’art.68 comma 7 legge reg.
n.40/2001, contiene il riscontro contabile
dell’imputazione –nella relativa ed unica unità
previsionale- del fabbisogno del Consiglio regionale, che
costituisce spesa obbligatoria per la Regione.
Nel 2013 sono state accertate entrate per 13.641,40
mln di euro, ed assunti impegni di spesa per 13.606,96
mln di euro.
Non sono stati assunti impegni per sostenere oneri di
rimborso di anticipazioni di cassa.
Il risultato della gestione espone l’avanzo di
competenza pari a 34.443 mln di euro.
Dall’imputazione all’esercizio finanziario 2013
dell’avanzo netto di amministrazione accertato
nell’importo di euro 668,70 mln nell’esercizio finanziario
31
2012, deriva la chiusura dell’esercizio 2013 con l’avanzo
contabile positivo di euro 876,73 mln.
Sulla proposta di legge del rendiconto per l’esercizio
finanziario 2013, il Collegio dei revisori dei conti, istituito
con la legge regionale n.18/2012 , ha attestato la
corrispondenza alle risultanze della gestione, esprimendo
il relativo parere nella data del 17 giugno 2014, con la
contestuale formulazione di rilievi, considerazioni ed
osservazioni sull’assetto organizzativo delle partecipazioni
azionarie.
Il contributo della finanza regionale al risanamento
dei conti pubblici
Dal luglio 2012, al fine di invertire la tendenza
all’aumento del debito pubblico e di razionalizzare la
spesa pubblica, il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95
convertito in legge 135/2012 (“Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini”) ha avviato una manovra di riduzione
alquanto drastica delle entrate derivanti dai trasferimenti
del bilancio dello Stato nei confronti delle autonomie
territoriali, con effetti estesi agli esercizi finanziari 2013 e
2014.
Per le Regioni a statuto ordinario, la riduzione è stata
di 700 milioni di euro, ai quali si aggiunge il taglio di 900
milioni di euro per il comparto sanità.
La permanente dipendenza del sistema finanziario
regionale dalla finanza statale, è causa di disfunzioni
connesse alla indeterminatezza temporale dei flussi
finanziari.
Anche nel 2013 la manovra di riduzione statale ha
inciso con maggiore peso sui bilanci degli enti territoriali,
richiedendo un contributo crescente, con applicazione di
metodi d’individuazione degli sprechi, fondati non sulla
quantità e la qualità dei servizi erogati, ma su calcoli
32
statistici, i quali non stati sufficienti a superare il sistema
della ripartizione dei tagli con fattori meramente lineari.
I settori ed i servizi più incisi dalla manovra di
riduzione delle risorse assegnate, sono la Sanità ed il
Trasporto pubblico locale (v. in particolare, relazione al
progetto di legge).
L’analisi delle risultanze del rendiconto per l’esercizio
2013 offre elementi utili per la ricostruzione del quadro
della finanza regionale, nelle componenti contrassegnate
dall’incertezza sull’ammontare complessivo delle entrate
derivanti dal bilancio dello Stato, non solo nella
prospettiva di breve periodo, ma anche nella prospettiva
pruriennale.
Nel contesto della vigente legislazione finanziaria, alle
Regioni continua ad essere richiesto uno sforzo di
sacrificio crescente nell’impostazione delle previsioni di
entrata, con un elevato margine d’incertezza sugli
stanziamenti statali, che rende alquanto complessa la
costruzione del bilancio e la condizione di equilibrio (v.
relazione al progetto di legge cit.).
Gli Enti locali devono fronteggiare una sempre
crescente difficoltà finanziaria, dovuta ai tagli dei
trasferimenti statali attuati con le ultime manovre del
governo e ai vincoli posti dal patto di stabilità.
Le risultanze contabili
Con deliberazione n.749, assunta nella seduta del 29
maggio 2014, la Giunta della Regione Emilia-Romagna
(d’ora in avanti: Regione) ha approvato il rendiconto
generale per l’esercizio finanziario 2013, nelle due
componenti del conto finanziario e del conto del
patrimonio, ed ha presentato il relativo documento
contabile alla Sezione Regionale di controllo della Corte
dei conti, ai fini della parificazione, ai sensi dell’art. 1,
comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012 n.174,
recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e
33
funzionamento degli enti territoriali” , nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012” convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre
2012, n. 213.
Il documento, corredato dai relativi quadri
riassuntivi, elenchi e tabelle, ha accertato che l’esercizio
si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad €
876,73 mln. , il quale è -tuttavia- integralmente assorbito
dalla sommatoria delle economie vincolate e dei residui
perenti (v.pag 29 relazione Sezione regionale controllo).
Deve comunque rilevarsi che le reiscrizioni dei
residui perenti hanno trovato piena copertura nei fondi
allocati in bilancio per le spese obbligatorie.
Nel bilancio di previsione, nella parte in conto
competenza, le entrate ammontano ad euro 13.641,40
mln., e le spese ad euro 13.606,95 mln.
34
I risultati finali sono riassunti nelle seguenti tabelle:
A) Competenza (accertamenti/impegni)
ENTRATE
Tit. I Entrate tributarie 9.174.996.616,73
Tit. II Entrate derivanti da contributi di parte corrente dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti
1.038.773.862,96
Tit III Entrate extratributarie 316.786.760,67
Tit. IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti di in conto capitale
93.178.116,92
Tit. V Entrate derivanti da mutui, da prestiti o altre prestazioni creditizie
806.364.000,00
Tit.VI Entrate per contabilità speciali 2.211.301.065,71
Totale generale Entrate Accertate 13.641.400.422,99
SPESE
Parte I 11.395.655.639,64
Area di intervento 1 Organi Istituzionali 33.222.828,94
Area di intervento 2 Affari generali 319.175.897,04
Area di intervento 3 Interventi per lo sviluppo economico 228.603.145,42
Area di intervento 4 Uso, salvaguardia e sviluppo del territorio
582.713.054,91
Area di intervento 5 Tutela della salute e solidarietà sociale 9.549.337.068,70
Area di intervento 6 Istruzione, attività formative, culturali, sportive e ricreative
370.022.081,85
Area di intervento 7 Oneri generali non attribuibili 312.581.562,78
PARTE 2° Spese conseguenti operazioni finanziarie non modificative del patrimonio regionale
0,00
PARTE 3°Contabilità speciali 2.211.301.065,71
Totale generale Spese Impegnate
13.606.956.705,35
Avanzo di competenza (accertamenti – impegni) 34.443.717,64
35
B) Residui
Residui attivi
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 2013
2.489.866.565,19
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti
2.300.054.314,17
Totale Residui Attivi 2013 4.789.920.879,36
Residui passivi
Somme rimaste da pagare in conto esercizio 2013
2.485.344.732,23
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti
1.847.826.313,90
Totale Residui Passivi 2013 4.333.171.046,13
Differenza (residui attivi – residui passivi) (+) 456.749.833,23
C) Cassa (riscossioni/pagamenti)
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013 224.456.298,08
C1) Riscossioni 16.552.005.881,47
C2) Pagamenti 16.356.486.298,34
Saldo (positivo) di cassa dell’esercizio (C1-C2)
195.519.583,13
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 419.975.881,21
36
D) Conto generale del patrimonio
Situazione finale
al 31/12/2012 al 31/12/2013
Consistenza Totale Attività 8.543.342.764,92 5.873.760.716,58
Consistenza Totale Passività 8.680.057.016,67 6.515.045.591,79
Differenza fra la consistenza attività e passività (-)382.313.190,70 (-)641.284.875,21
Peggioramento patrimoniale al 31.12.2013 (-) 382.313.190,70 (-) 504.570.623,46
L’analisi degli atti istruttori e delle risultanze della
gestione economico finanziaria consente l’individuazione
di aspetti positivi, di questioni problematiche e di punti di
criticità.
La gestione delle entrate
L’accertamento delle entrate, al netto di quelle per
contabilità speciali (Tit.VI), per l’esercizio 2013, è stato di
11.430,10 mln di euro, con un aumento del 9,26%
rispetto al 2012 e con una variazione nel triennio
computata nella misura del 6,64%.
Sotto il profilo della riscossione delle entrate
tributarie, è rilevante la sottolineatura degli importi
derivanti dai recuperi di evasione fiscale, riferibili in via
principale all’Irap ed alla Tassa automobilistica, per
complessivi euro 83 milioni, rispetto alla previsione
prudenziale di 45 milioni di euro (+38 milioni).
I maggiori importi della riscossione fiscale hanno
permesso di liberare spazi finanziari nel Patto di stabilità
per l’incremento delle spese per investimenti sul territorio
(v. relazione al progetto di legge).
La legge di stabilità per l’anno 2013 ha disposto la
soppressione delle compartecipazioni regionali alle accise
37
sulla benzina e sul gasolio, ed ha costituito -al contempo-
il Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale.
Tra i minori accertamenti netti pari a complessivi
euro 4.220 milioni, gli importi più significativi sono
riferiti all’omessa contrazione di mutui (euro 2.129
milioni), ed all’anticipazione mensile dello Stato destinata
al finanziamento della spesa regionale (euro 2.222
milioni).
La gestione delle spese
Dalle risultanze contabili della gestione della spesa,
emerge che la Regione ha proseguito l’azione di riduzione
e di monitoraggio delle spese di funzionamento.
In particolare, per effetto del consolidamento delle
azioni di riordino, di razionalizzazione e di contenimento,
le spese di funzionamento per l’esercizio finanziario 2013
risultano inferiori del 4,5 % rispetto all’esercizio
finanziario del 2012, con un risparmio di spesa superiore
ad euro 14 milioni.
Tuttavia, sotto il profilo dell’efficacia delle misure di
contenimento, alcuni punti critici emergono dalla
gestione della spesa degli enti regionali, delle società
partecipate e della spesa farmaceutica (v. infra).
Nell’esercizio 2013 i pagamenti complessivi hanno
avuto un incremento dell’1,78% rispetto all’esercizio
precedente.
I pagamenti in conto competenza sono aumentati
rispetto all’esercizio precedente, mentre i pagamenti in
conto residui hanno registrato una lieve flessione.
In particolare, sul totale definitivo degli impegni di
euro 13.607 milioni, computato al netto del saldo
negativo dell’esercizio precedente, sulla gestione di
competenza sono stati effettuati pagamenti per euro
11.122 milioni, pari alla misura dell’81,73 % delle somme
impegnate; e sono rimasti da pagare euro 2.485 milioni,
equivalenti al 18,27 % degli impegni.
38
La tutela della salute e la solidarietà sociale, è l’Area
d’intervento che presenta la maggiore incidenza sul
volume complessivo dei pagamenti (85,23 %).
La gestione di cassa e le anticipazioni di tesoreria.
Il fondo cassa presso il Tesoriere regionale, al 31
dicembre 2013, presenta un risultato positivo pari ad
euro 419,98 mln di euro, in netto aumento rispetto al
saldo dell’esercizio precedente (224,46 ml di euro), poiché
nell’esercizio 2013 le riscossioni hanno superato i
pagamenti per l’importo di euro 195,52 mln di euro.
Nell’esercizio 2013 la Regione non ha fatto ricorso
all’anticipazione di cassa e non ha previsto stanziamenti
nei relativi capitoli in entrata (cap.6900 “Accensione di
anticipazioni per fronteggiare temporanee esigenze di
cassa”), ed in uscita (cap. 90500 “ Rimborso di
anticipazioni accese per fronteggiare temporanee esigenze
di cassa”) , i quali risultano pari a zero.
Viceversa, la Regione ha utilizzato l’anticipazione di
liquidità, prevista e consentita dal decreto legge 8 aprile
2013 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 6
giugno 2013, n.64 , la quale è destinata per l’intero
all’estinzione dei debiti delle Aziende sanitarie locali.
I residui attivi
Alla fine dell’esercizio 2013 i residui attivi,
rideterminati con le operazioni di ricognizione,
ammontano a 4.789,92 mln di euro; i residui provenienti
dagli esercizi 2012 e precedenti, sono 2.300,05 mln di
euro, pari al 48,01 % del totale; i residui dell'esercizio di
competenza ammontano a 2.489,87 mln e costituiscono il
51,98 % dell’importo complessivo.
L’indice di smaltimento dei residui attivi dallo 0,26%
del 2012 si colloca sul valore di 0,70% nel 2013.
39
I residui passivi
I residui passivi al 31 dicembre 2013, pari a 4.333,17
mln di euro, sono costituiti per il 42,64% dai residui
maturati negli esercizi pregressi (1.847,83 mln di euro), e
per il 57,36% da residui formati nell’esercizio di
competenza (2.485,34 mln di euro).
La somma di maggiore consistenza, tuttora da
pagare, corrispondente al 63,16% dell’ammontare
complessivo, riguarda la restituzione allo Stato
dell'anticipazione mensile dei contributi sanitari e della
quota del Fondo sanitario nazionale (cap. 91322 per euro
2.730 milioni).
L’attività di ricognizione e di ri-accertamento dei
residui attivi e passivi
L’attività di ricognizione e ri-accertamento dei residui
è stata avviata e definita nell’esercizio finanziario 2013, in
conformità alle disposizioni degli artt. da 45 a 61 della
legge regionale n. 40/2001.
Come più volte specificato dalla giurisprudenza
costituzionale, le operazioni contabili, di ricognizione e di
accertamento dei residui, nella complessità dell’analisi
delle singole partite finanziarie, assumono fondamentale
rilevanza per l’attendibilità dei dati di bilancio e la
trasparenza dell’accertamento dell’avanzo di
d’amministrazione.
La ricognizione dei residui attivi accertati in chiusura
dell’esercizio 2013, riscontrata dall’analisi dei dati
contabili esposti nella determinazione n. 5412 del
18/04/2014 adottata dal Responsabile del Servizio
Bilancio e Finanze, evidenzia la sussistenza di crediti
riconosciuti inesigibili per oltre 51 ml di euro (complessivi
euro 51.349.265, 66 indicati nella relazione al progetto di
legge), con il conseguente effetto peggiorativo del conto
del patrimonio.
40
La gestione dei residui si chiude al 31 dicembre 2013
con un saldo positivo di 456,75 mln di euro.
La consistenza ed il grado di copertura dei residui
perenti
La consistenza dei residui passivi perenti al 31
dicembre 2013 è diminuita dello 0,34% rispetto
all’esercizio 2012 (da 521,39 mln di euro dell’esercizio
2012 a 519,61 mln di euro dell’esercizio 2013).
L’indebitamento regionale
Nel 2013 la Regione non ha fatto ricorso ad
indebitamento, ed ha continuato l’ammortamento del
debito pregresso, con gli oneri dei mutui con la Cassa
Depositi e Prestiti, per il finanziamento di interventi nel
settore del trasporto pubblico locale.
Anche per l’esercizio finanziario 2013 non è avvenuto
l’incasso annuale del contributo statale a copertura della
rata di ammortamento, poiché dall’attuazione dell’art. 14,
comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica), discende la
riduzione delle risorse statali spettanti, a qualunque
titolo, alle regioni a statuto ordinario.
Pertanto, come già rilevato nel 2012, anche per
l’esercizio finanziario 2013 le rate di ammortamento sono
rimaste a carico del bilancio regionale.
La composizione dell’indebitamento complessivo a
carico della Regione Emilia-Romagna a fine esercizio
2013 è costituita per il 90,48% da mutui e per il 9,53%
da obbligazioni.
La prevalenza (93,81%) appartiene al debito sanitario
per il ripianamento dei disavanzi.
41
Del debito complessivo, la parte prevalente (59,16%)
è gravata dal tasso fisso di interessi, mentre la restante
parte, pari a 318,48 mln di euro, è soggetta a tassazione
variabile.
L’ammontare dell’indebitamento per mutui e
obbligazioni trova puntuale riscontro nelle passività del
Conto del patrimonio.
La disposizione del comma 5 art. 34 l.r. 40/2001
fissa i limiti quantitativi dell’indebitamento regionale, ma
non risulta aggiornata con la riduzione dal 25% al 20 %
dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non
vincolate iscritte in bilancio al titolo I, come disposto
dall’articolo 8, comma 2, l n. 183/2011.
La Regione, per effetto del rinvio normativo di tipo
dinamico, ha comunque assicurato, il rispetto del limite
inferiore previsto dalla normativa nazionale.
Anche per il 2013 la Regione Emilia-Romagna ha
rispettato il limite dell’indebitamento.
A fronte della soglia legale di 208,65 milioni di euro,
l’ammontare complessivo delle rate di ammortamento dei
mutui contratti per spese d’investimento risulta pari a
73,17 milioni di euro.
L’anticipazione di liquidità prevista nel decreto legge
35/2013
La Regione Emilia-Romagna ha utilizzato
l’anticipazione di liquidità prevista dal d.l. 35/2013
convertito in legge 64/2013, per l’accelerazione dei
pagamenti dei debiti, certi, liquidi ed esigibili al 31
dicembre 2012, gravanti sul bilancio degli enti del
Servizio sanitario regionale, in favore dei quali la
disciplina statale prevede la possibilità di accesso alla
liquidità fino alla concorrenza del tetto massimo di 14
miliardi di euro (art.3), escludendo le operazioni di
prestito dal calcolo del limite dell’indebitamento.
42
L’anticipazione di liquidità proveniente dal bilancio
dello Stato nell’esercizio finanziario 2013 è stata erogata
in due distinte operazioni di cassa, nella misura di
complessivi euro 806.364.231 (v. tab. 40 relazione
istruttoria).
Pur non sussistendo fattori negativi sugli equilibri di
bilancio, dagli atti istruttori permangono dubbi sulla
modalità di copertura degli oneri di rimborso, garantita
dall’avvalimento delle risorse iscritte nel fondo di riserva
per le spese obbligatorie, e non con provvedimenti
normativi di variazione delle autorizzazioni di entrata e/o
di spesa, anche per i debiti certi al 31.12.2012, ma
divenuti solo successivamente esigibili (art. 3 comma 5
lett. b) ultimo periodo d.l. 35/2013).
Il risultato di amministrazione
Come già rilevato nel 2012, anche per l’esercizio
2013, nonostante il valore positivo del risultato di
amministrazione conseguito, la sommatoria delle
economie vincolate e dei residui perenti esprime un
importo maggiore dell’avanzo di amministrazione.
Il conto generale del patrimonio
Il patrimonio comprende, tra le attività, il valore dei
beni mobili e dei beni immobili, ed i titoli di credito e le
partecipazioni; tra le passività, i mutui in ammortamento
e i residui passivi perenti.
Le variazioni intervenute riguardano ,in prevalenza, il
fondo cassa che è aumentato di 195,51 mln di euro, i
residui attivi che sono diminuiti di 2.925,59 mln di euro
ed i residui passivi perenti che sono diminuiti anch’essi
di 2.938,10 mln di euro.
Il conto generale del patrimonio conferma il
peggioramento, che si assesta per il 2013, nella misura di
-504,57 mln di euro.
43
Sugli elementi negativi del risultato patrimoniale, e
sul relativo peggioramento, incidono la diminuzione dei
residui attivi (da euro 7.716 milioni ad euro 4.790
milioni), e l’aumento dei debiti per effetto
dell’anticipazione di cassa destinata alla spesa sanitaria
(da euro 857 milioni ad euro 1.586 milioni).
I principali indicatori di gestione
Con riferimento alla gestione delle entrate, il grado di
realizzazione (accertamenti/previsioni finali di
competenza) ha registrato un lieve aumento rispetto agli
anni precedenti (0,85%).
La capacità di entrata (riscossioni/massa riscuotibile)
evidenzia un valore positivo di crescita dello 0,65 nel
2013, rispetto al 0,50 del 2012.
E’ in miglioramento anche la velocità di riscossione
(riscossioni di competenza/accertamenti di competenza)
che si eleva dallo 0,57 nel 2012 allo 0,75 del 2013.
Gli indicatori della gestione della spesa non
esprimono ,invece, un andamento costante.
Il volume d’impegno (impegni/previsioni finali di
competenza), che misura il grado di realizzazione dei
programmi di spesa, registra un aumento della capacità
di impegno rispetto al 2012 (0,81 del 2013 rispetto allo
0,78 del 2012), mentre la velocità di cassa (pagamenti
totali/residui al 1° gennaio + impegni di competenza)
esprime un andamento altalenante (0,86 del 2011; 0,87
del 2012, 0,86 del 2013).
Il Patto di stabilità interno
Il patto di stabilità interno, introdotto dal 1999
nell’ordinamento nazionale, assicura il concorso delle
autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica fissati in sede comunitaria. Oggi si trova
al centro del dibattito politico nazionale, poiché nel
44
contesto della difficile congiuntura economica è percepito
come uno dei fattori che fortemente imprime un freno alla
crescita, condizionando la gestione finanziaria degli enti, i
quali vengono a trovarsi nell’impossibilità di effettuare
investimenti, ritenuti necessari per dare rilancio alla
competitività, e per garantire servizi ed opere necessarie
ai cittadini.
Le manovre di contenimento della spesa, congiunte
agli effetti dell’attuale crisi economica, hanno prodotto un
grave impatto negativo sulla quantità e sulla qualità dei
servizi erogati ai cittadini.
Le regioni all’avanguardia per assicurare elevati
standard di qualità dei servizi pubblici (alle quali
partecipa l’Emilia-Romagna), esprimono tendenze, e
ricercano strumenti per superare le rigidità imposte dai
vincoli di finanza pubblica, al fine di sbloccare la liquidità
disponibile e rilanciare gli investimenti sul territorio.
Sussiste la necessità di un maggiore bilanciamento
tra le discipline di finanza pubblica e le misure per la
crescita e per l’occupazione, permissive della
utilizzazione di spazi di flessibilità nelle azioni di sostegno
degli investimenti, pur nel rispetto della necessaria
stabilità finanziaria.
Le indagini di studio condotte sugli effetti economici
del patto di stabilità dimostrano che l’area degli
investimenti è quella più colpita dai vincoli finanziari.
La legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011,
n. 183) ha definito le regole del Patto di stabilità interno
che, a decorrere dall’esercizio 2012, gli Enti locali e le
Regioni devono applicare per concorrere al
raggiungimento dei più generali obiettivi di finanza
pubblica definiti in sede europea con l’adesione dell’Italia
al Patto europeo di stabilità e crescita.
Anche per l’esercizio 2013, la legge di stabilità ha
confermato il sistema di calcolo su un saldo
“eurocompatibile” e del principio del contenimento delle
spese finali, distinte in termini di competenza e di cassa.
45
La “regionalizzazione” del Patto di stabilità interno
prevede, inoltre, che le Regioni possano singolarmente
concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei
propri obiettivi di finanza pubblica, coinvolgendo anche
gli Enti locali del proprio territorio.
Dalle tabelle 27/A e 27/B, allegate alla relazione
della Sezione di controllo, si evince che la Regione Emilia-
Romagna ha rispettato le regole del Patto di stabilità
interno relative all’esercizio 2013, contenendo le spese
soggette a vincolo di crescita all’interno dell’obiettivo
programmatico, sia in termini di pagamenti effettuati che
di impegni assunti, liberando, in tal modo, spazi che sono
stati concessi agli enti locali richiedenti.
La differenza tra il complesso delle spese finali di
competenza eurocompatibile /euro 1.297,37 mln.) e
l’obiettivo annuale rideterminato (euro 1.463,824 mln.) è
pari ad euro -166,45 mln.
In conformità alle disposizioni normative vigenti sul
Patto regionale verticale “incentivato”, gli spazi finanziari
ceduti dalla Regione agli enti locali nel 2013 sono pari ad
euro 120,89 mln.
La gestione degli eventi sismici del 2012
Le diverse tipologie d’intervento (soccorso alla
popolazione, messa in sicurezza di luoghi ed edifici,
ricostruzione di edifici pubblici e privati distrutti o
danneggiati) espletate per affrontare e superare lo stato di
emergenza, hanno impegnato l’Amministrazione regionale
in tutte le sue articolazioni organizzative, le quali hanno
immediatamente avviato le azioni necessarie a risolvere le
urgenze dell’evento calamitoso.
Gli interventi sono stati finanziati con risorse
comunitarie, statali e regionali. La quota di risorse
comunitarie per la Regione Emilia-Romagna è pari a 549
mln di euro.
46
Gli interventi operativi sono previsti nella legge
finanziaria 26 luglio 2012 n. 9, alla quale si
ricongiungono le successive deliberazioni della Giunta
regionale.
L’articolo 1 della legge fin. cit., attribuisce alla Giunta
il programma di attività (soccorso alle popolazioni colpite,
interventi di realizzazione, ripristino, ricostruzione di
immobili, strutture ed infrastrutture pubbliche e private
distrutte o danneggiate nei territori colpiti dal sisma), ed
individua le risorse per il finanziamento degli interventi.
L’articolo 1, comma 3, l.r. cit. autorizza la
utilizzazione di 25 mln di euro per spese di investimento
e di 22 mln di euro per spese correnti.
In relazione alle risorse autorizzate per spese
correnti, nella misura di 22 mln di euro, risultano
utilizzati 10 mln. e trecentomila euro.
Gli strumenti di finanza derivata.
Risulta attiva una sola operazione di interest rate
swap collegata al mutuo di euro 516,46 mln di euro
contratto con la Cassa depositi e Prestiti nel maggio del
2002.
Dalla nota allegata al rendiconto si evince che, alla
scadenza del 30 giugno 2013 e del 31 dicembre 2013,
l’operazione in derivati è fortemente sbilanciata sul
versante dei pagamenti.
Infatti il mutuo ha comportato, al netto dei flussi
positivi pari a 1,11 mnl di euro (in netto peggioramento
rispetto ai 4,76 mln di euro del 2012) provenienti dal
versamento, a carico della banca intermediaria, degli
interessi corrisposti alla Cassa Depositi e Prestiti per il
mutuo originario, pagamenti da parte della Regione
rispettivamente di 8,16 mln di euro e 8,37 mln di euro,
per un totale di 16,53 mnl di euro, con un evidente
peggioramento anche sul fronte del rimborso rispetto al
2012 (13,89 mln di euro).
47
Le garanzie prestate a favore di terzi
Dall’accertamento istruttorio sulla sussistenza di
garanzie prestate in favore di terzi, è emersa la
sottoscrizione in data 12 novembre 2009 della lettera di
patronage in favore della società partecipata “Terme di
Salsomaggiore e di Tabiano spa”, la quale non ha finora
ricevuto un’adeguata e più appropriata rappresentazione
contabile nei dati di bilancio.
Le partecipazioni in organismi societari
Il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica
del 2014, espone la complessità delle dinamiche di
revisione della spesa, connesse alla razionalizzazione del
sistema degli enti pubblici, ed al riordino degli apparati
pubblici mediante la riduzione dei soggetti strumentali e
delle società partecipate.
La “societarizzazione” delle funzioni amministrative, e
la proliferazione del modello societario, con la dilatazione
del sistema in house, impongono la necessità di avviare
processi di razionalizzazione organizzativa degli apparati
pubblici, al fine di eliminare la duplicazione, la
sovrapposizione e la interferenza disfunzionale tra aree di
attività, settori d’intervento, e segmenti di competenze, da
trattare con logiche di semplificazione al fine
dell’assorbimento e della contrazione dei costi di gestione.
Le più attente indagini sui sistemi di governance delle
partecipazioni azionarie in mano pubblica evidenziano la
necessità di comprendere il grado di dipendenza degli
organismi partecipati dalla committenza degli enti
proprietari, per il conseguimento di un sano equilibrio tra
costi e ricavi.
Infatti, la presenza contestuale di dipendenza
accentuata e di squilibrio aziendale degli organismi
partecipati, determina impatti significativi sul bilancio
dell’ente proprietario, il quale si trova impegnato a
garantire continue operazioni di risanamento.
48
Dal parere del Collegio dei revisori reso in data 17
giugno 2014 sullo schema del rendiconto per l’esercizio
finanziario 2013, si evince che le partecipazioni azionarie
in società di capitali sono diminuite da n. 28 al 31
dicembre 2012, a n.25 al 31 dicembre 2013, per effetto
del fallimento di AERADRIA (quota in euro 163.206),
della cessione di CERMET (quota in euro 133.681), e
della liquidazione di SAR (quota in euro 1.502.633).
Nel medesimo parere il Collegio di revisione ha
formulato considerazioni ed osservazioni (v. pag. 18),
esattamente speculari alle raccomandazioni che la Corte
dei conti aveva già formulato sul rendiconto regionale
dell’esercizio finanziario 2012, al fine di garantire la
effettività del controllo sul sistema delle partecipazioni
azionarie, da attrarre in un modello di governance
fondato sull’acquisizione tempestiva delle informazioni
finanziarie e patrimoniali, e sul monitoraggio della
valenza strategica e della economicità della gestione dei
singoli organismi partecipati.
La deliberazione della Giunta Regionale n.1107 del
14 luglio 2014 contiene puntuali disposizioni sulla
istituzione di una apposita struttura amministrativa
dedicata al controllo del sistema delle partecipazioni
azionarie, la quale perfeziona il modello del gruppo di
lavoro inter-direzionale, operante dal 2013, che ha già
consentito di individuare alcune partecipazioni di
capitale, non necessarie al perseguimento delle finalità
isituzionali (Società infrastrutture fluviali srl e SCIP srl).
Il deficit del modello di controllo sulla economicità e
sui risultati strategici conseguiti con il sistema delle
partecipazioni azionarie, accresce il rischio dell’apertura
presso la giurisdizione civile delle procedure concorsuali
previste dalla legge fallimentare.
Dal conto del patrimonio si evince che la Regione
Emilia-Romagna detiene la partecipazione diretta in n.25
società operative in diversi settori (sviluppo economico
territoriale, agroalimentare, terme, fiere, turismo, ricerca
49
innovazione e tecnologia, trasporti e infrastrutture, sanità e
servizi sociali, credito).
Il valore delle partecipazioni societarie al 31 dicembre
2013 è pari a complessivi 107.528.587,44 mln di euro, in
aumento del 16,13% rispetto al 2012.
Rispetto all’esercizio 2012, il rendiconto generale del
2013 evidenzia il consistente incremento delle risorse
finanziarie assegnate agli organismi partecipati nella
misura di 140.651 mln di euro per trasferimenti in conto
esercizio, e di 48.328 mln di euro per i trasferimenti in
conto capitale.
Anche per l’esercizio 2013 la maggiore parte delle
risorse sono state assorbite dalla società Ferrovie Emilia-
Romagna S.r.l.
Dalla tabella n. 44 della relazione, che offre il quadro
sintetico della situazione economica e patrimoniale si
evince che n. 7 delle n.26 società hanno chiuso l’esercizio
2013 con un risultato negativo d’esercizio.
Le perdite più rilevanti afferiscono al bilancio di Fiere
di Parma (2.709,83 mln di euro), ed al bilancio delle
Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.a. (2.428,29 mln
di euro).
Le Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.a.
espongono risultati negativi d’esercizio per un periodo
superiore al triennio.
Le società che hanno conseguito un risultato di
esercizio positivo sono state n. 19 ; gli utili più elevati
sono stati conseguiti dalle società: Porto Intermodale
Ravenna S.p.a. (5,038,81 mln di euro); Aeroporto
Guglielmo Marconi di Bologna Spa (2.253,25 mln di euro)
Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni
(1,327,78 mln di euro).
Nella materia in esame, è opportuno precisare che i
profili di rilevanza del regime giuridico delle dismissioni
delle partecipazioni societarie da parte degli enti pubblici,
dettato dall'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008)
- cui anche la Regione Emilia Romagna deve attenersi ai
50
fini della valutazione finanziaria - sono così
compendiabili :
- l’interesse pubblico può essere compatibile con lo
scopo lucrativo che caratterizza, a livello tipologico, le
società per azioni, il cui schema tipico resta regolato dal
codice civile, con applicazione soltanto di alcune regole
pubbliche quali, ad esempio, quelle che configurano la
responsabilità amministrativa per danno erariale subito
dai soggetti pubblici partecipanti;
- la citata disposizione guida in materia (art. 3,
comma 27) ha posto un limite all'impiego dello strumento
societario per garantire, in coerenza con l’esigenza di
rispettare il principio di legalità, il perseguimento
dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza
plenaria 3 giugno 2011, n. 10). In altri termini, detta
previsione integra una norma imperativa che -
esprimendo «un principio già in precedenza immanente
nel sistema» (Ad. Plen. Cons. di St. n. 10/2011, cit.) -
pone un chiaro limite all’esercizio dell'attività di impresa
pubblica, che deve essere ‘funzionalizzata’ al
perseguimento dell'interesse pubblico;
- anche le Regioni sono chiamate ad osservare –
quale disposizione di principio ai fini del coordinamento
della finanza pubblica – il divieto di intervenire a favore
delle proprie società partecipate non quotate laddove
queste presentino perdite di esercizio negli ultimi tre anni
consecutivi (cfr. art. 6, commi 19 e 20 in combinato
disposto, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Sul riordino delle partecipazioni societarie, la Regione
è intervenuta con la legge finanziaria 23 dicembre 2010
n. 14 (art.49), la quale stabilisce che la Giunta debba
verificare la perdurante presenza delle esigenze inerenti
allo sviluppo economico, sociale o culturale o di
svolgimento di servizi di interesse regionale, al fine di
conseguire gli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla
legislazione statale.
51
Il riordino e la razionalizzazione del sistema delle
partecipazioni azionarie appartiene –oramai da tempo- ai
targets delle operazioni di spending review, orientate alla
riduzione dei costi di funzionamento degli apparati
pubblici.
Evitando approcci emergenziali di tipo quantitativo,
che privilegiano la prospettiva della rapida resa dei tagli
lineari, è necessario procedere alla individuazione delle
linee strategiche del riordino, le quali richiedono la
ricognizione dei settori d’intervento, delle categorie dei
soggetti e degli organismi presenti, e dei profili
organizzativi e contabili, al fine di conseguire risparmi
permanenti ed effettivi di spesa.
La spesa per il personale. Vincoli, riduzione ed
incidenza sulla spesa corrente.
Nel 2013 la dotazione organica complessiva del
personale non dirigenziale e dirigenziale della Regione
Emilia-Romagna è pari a 3.312 unità e non ha subito
variazioni rispetto al 2012.
Il personale in servizio nel 2013 è pari a 2928 unità,
che equivalgono alla copertura organica dell’ 88,41 %.
Il numero dei direttori generali è diminuito da n.11
nel 2012, a n. 10 unità nel 2013.
Sul conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti
non appartenenti all’amministrazione regionale, la
disposizione normativa contenuta nell’articolo 18 comma
1 l.r. 43/2001 fissa la percentuale del 15% sulla
dotazione organica del personale regionale, mentre la
legislazione statale prevede la minore misura del 10 %
che è stata sempre rispettata dall’amministrazione
regionale, nonostante il disallineamento tra le discipline
giuridiche.
Dalla verifica del vincolo disposto dall’articolo 1,
comma 557, l. n. 296/2006, il quale impone il
contenimento della dinamica retributiva ed
occupazionale, risulta che la spesa per il personale
impegnata dalla Regione nel 2013 per 149,46 mln di
52
euro, è inferiore rispetto alla spesa impegnata nel 2012
per 153,34 mln di euro.
Nella verifica ex art. 76, comma 7, d.l. 112/2008
primo periodo, e s.m.i. , la Regione ha riferito che
l’indicatore del rapporto tra la spesa del personale e la
spesa corrente è pari al 11,84%.
Tale valore percentuale si colloca al di sotto del limite
legale del 50%, ma è superiore a quello registrato nel
2012 (10,83) e nel 2011 (10.10%).
Il personale degli enti regionali e degli organismi
societari
Dagli accertamenti istruttori espletati sulla spesa per
il personale degli enti regionali e degli organismi
partecipati, e sul rispetto dei vincoli e dei limiti per i costi
degli incarichi di studio e di consulenza, le indennità di
missione, ed i contratti flessibili, emergono alcune
situazioni di sforamento dei tetti massimi consentiti.
La tabella n. 62 relativa ai costi del personale delle
società in house, consente il monitoraggio dei dati
finanziari del 2013, rispetto ai dati finanziari del 2012,
anche nella parte imputabile all’acquisizione della
partecipazione al 93,16 % in FER spa con n. 247 unità di
dipendenti.
Gli incarichi esterni
Nell’esercizio finanziario 2013 la Regione Emilia-
Romagna ha conferito n. 73 incarichi, di cui n. 25 per
incarichi di studio, consulenza e ricerca, n. 48 per
collaborazioni anche di natura occasionale.
La spesa complessiva lorda per le suddette tipologie
di spesa ammonta a 1.757 mln di euro.
Risultano rispettati i limiti dei tetti di spesa statuiti
nelle disposizioni di cui all’articolo 6 commi 7 e 8 d.l.
78/2010.
Tuttavia, ritiene la Procura Regionale di dovere
richiamare in materia i fondamentali principi di auto-
53
sufficienza e di rinvenibilità delle professionalità interne,
che ispirano le procedure di spending review al fine del
contenimento delle spese esterne e dell’ottimizzazione
della capacità di utilizzazione delle risorse umane.
La sanità regionale
La relazione istruttoria contiene puntuali ed
approfondite analisi dedicate alla gestione della spesa
sanitaria e farmaceutica.
Sul finanziamento della spesa destinata al Servizio
sanitario, che assorbe per la misura del 75% circa le
risorse di parte corrente dei bilanci regionali, le manovre
correttive hanno ridotto progressivamente i finanziamenti
previsti, ed hanno disposto economie mirate soprattutto
alla spesa del personale sanitario ed alla spesa
farmaceutica (v. relazione al progetto di legge).
La spesa farmaceutica complessiva esprime
l’incremento del 5,5 % sull’anno precedente, ed ha
superato il tetto del 3,5 % del fabbisogno, rimanendo
tuttavia in un quadro di complessivo equilibrio
economico.
Sono in progressiva diminuzione la consistenza ed i
costi del personale degli enti sanitari (tabelle nn. 70 e 71),
anche se il limite della spesa per il 2013 -pur rimanendo
nel quadro del pareggio di bilancio- non è stato
rispettato.
Anche per l’effetto dell’anticipazione di liquidità
autorizzata dal d.l.35/2013 cit. si riducono in modo
alquanto significativo, i tempi medi di pagamento per i
beni sanitari ed economali (da 230 giorni nel 2012 a 91
giorni nel 2013), e per i servizi in appalto (da 199 giorni
nel 2012 a 96 giorni nel 2013), avvicinandosi ai termini
previsti dalla disciplina di derivazione europea.
*******
54
Nella riflessione dedicata al futuro della democrazia,
Norberto Bobbio ragiona sul confronto, e sulla preferenza
da accordare al governo delle leggi oppure al governo degli
uomini, comparando le ragioni a favore di entrambe le
formule.
Tra il governo delle leggi ed il governo degli uomini (e
delle donne, attualizzando la formula), la Procura
regionale annota ed inserisce i bisogni e le priorità della
buona amministrazione, poiché il ciclo avverso
dell’andamento economico non può essere affrontato e
superato senza un’azione sistematica ed incisiva sulla
eliminazione degli spechi, e delle disfunzioni
d’amministrazione, a vantaggio dei diritti fondamentali
della persona, il cui livello di soddisfacimento è in palese
sofferenza nelle condizioni attuali del Paese.
*******
Sulla base delle risultanze contabili, come sopra
esposte, e delle considerazioni che precedono, nonché
con riserva di eventuali ulteriori osservazioni e richieste
in sede di intervento orale
*******
(la memoria è stata predisposta con la collaborazione della dott.ssa
Annamaria Quaranta Direttore di Segreteria della Procura regionale)
55
Il Procuratore regionale
Visti gli articoli 97, 100 comma 2, e 103 comma 2,
della Costituzione della Repubblica Italiana;
Visti gli artt. 40 e 72 Testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934 n. 1214; l’art. 1 comma 5 legge 7 dicembre 2012 n.
213; l’art. 190 codice di procedura civile e gli artt. 4 e 26
R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché la legge 14 gennaio
1994 n. 20, e la legge 20 dicembre 1996 n. 639;
Visti lo Statuto della Regione Emilia-Romagna,
approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, ed in
particolare l’art. 68, ult. comma, relativo al rendiconto
generale; la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40,
concernente l’ “Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna”, ed in particolare il Titolo V
“Rendiconto” (artt. 65 – 67, relativi al rendiconto
generale);
Viste, inoltre, la legge regionale 21 dicembre 2012,
n.20, recante “Bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio
pluriennale 2013-2015”, nonché la legge regionale 25
luglio 2013 n. 10 “Assestamento del bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario
2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 a norma
dell’art. 30 legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
C H I E D E
alla Sezione Regionale di Controllo la parificazione del
rendiconto generale della Regione Emilia Romagna per
l’esercizio finanziario 2013, nelle componenti del conto
finanziario e del conto del patrimonio.
Il Procuratore Regionale
(Salvatore Pilato)