Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

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PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA * * * * * M E M O R I A del Procuratore Regionale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti nel giudizio di parificazione del Rendiconto della Regione Emilia Romagna per l’esercizio finanziario 2013 Bologna 23 ottobre 2014

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PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

* * * * *

M E M O R I A

del Procuratore Regionale rappresentante il Pubblico

Ministero presso la Corte dei conti nel giudizio di

parificazione del Rendiconto della Regione Emilia Romagna

per l’esercizio finanziario 2013

Bologna 23 ottobre 2014

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Parte prima

Il giudizio di parificazione sui bilanci delle regioni a

statuto ordinario

I. Premesse. L’evoluzione delle prime esperienze

applicative.

1. Il giudizio di parificazione del bilancio delle regioni

ad autonomia ordinaria, in generale, e del bilancio della

Regione Emilia-Romagna, in particolare, costituisce

un’esperienza applicativa che ha oramai superato la fase

del primo avviamento (start up), e si presenta adesso

come istituto processuale in assetto di ordinario e

regolare svolgimento nei rapporti tra la Corte dei conti ed

il sistema delle Autonomie Regionali.

L’introduzione dell’istituto è stata ispirata da logiche

e da principi, qualificati dall’appartenenza ad un percorso

normativo di rafforzamento dei controlli sulla gestione

finanziaria e patrimoniale degli enti territoriali di

rilevanza costituzionale, codificato nella legge n.

213/2012 di conversione del decreto-legge n. 174/2012

(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento

degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore

delle zone terremotate nel maggio 2012).

L’innovazione normativa è fondata sul rinvio

estensivo delle disposizioni sul giudizio di parificazione

del rendiconto generale dello Stato, le quali sono

applicate –per rinvio recettizio- ai rendiconti generali delle

Regioni a statuto ordinario.

Nell’impianto della riforma, tale innovazione

costituisce uno degli aspetti più significativi della legge 7

dicembre 2012 n. 213, la cui legittimità costituzionale è

stata di recente scrutinata dal Giudice delle leggi nella

sentenza 6 marzo 2014 n. 39.

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La ricostruzione complessiva del quadro giuridico,

riferito all’introduzione del nuovo giudizio, ha richiesto

l’ausilio interpretativo delle Sezioni Riunite e della

Sezione delle Autonomie, le quali nell’esercizio delle

funzioni di nomofilachia, hanno adottato delibere

d’orientamento, con la finalità di colmare la stringata

essenzialità e la conseguente lacunosità del rinvio

normativo in combinato disposto, contenuto nel D.L.

174/12 cit.

Infatti, l’adattamento del giudizio di parificazione, dal

rendiconto generale dello Stato (artt. 39 e segg. Testo

Unico 12 luglio 1934 n.1214) al rendiconto delle regioni

ad autonomia ordinaria (art. 1 comma 5 legge 213/2012),

evidenzia la necessità di conciliare la complessità

dell’istituto giuridico già consolidato nella sua

applicazione per la finanza e la contabilità statale, alla

particolarità dell’ordinamento regionale, ed alla specificità

degli statuti autonomi.

La natura del procedimento, l’esercizio della funzione

di controllo nella forma contenziosa, e la produzione di

effetti dichiarativi e costitutivi sul rendiconto della

gestione, hanno richiesto lo sviluppo di approfondite e

puntuali riflessioni, le quali non possono ritenersi

concluse, e -allo stato del quadro di formazione

giurisprudenziale- non possono neppure ritenersi esenti

da contraddizioni, lacune e vizi logici, da superare in

progress, sfruttando le utilità delle consuetudini e delle

prassi applicative.

Dal quadro interpretativo in continua evoluzione

emergono molteplici profili che attendono tuttora

miglioramenti, tanto nell’impianto sistematico dei principi

generali, quanto nella logica applicativa delle regole

specifiche.

L’indubbio e pacificamente riconosciuto, carattere

innovativo della previsione estensiva alle Regioni a

statuto ordinario, dell’omologo istituto vigente per lo

Stato e per gli enti ad autonomia differenziata, appartiene

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all’ambito materiale dell’armonizzazione dei bilanci

pubblici e del coordinamento della finanza pubblica

(art.117 comma terzo Cost.), ed in tale ambito la

disciplina posta dal legislatore statale in favore del

rafforzamento dei controlli sugli enti territoriali, assume

fondamentale rilevanza, per effetto dei vincoli derivanti

dall’appartenenza all’Unione europea, e dell’obbligo degli

Stati membri di rispettare l’equilibrio complessivo del

bilancio nazionale.

L’introduzione del principio del pareggio di bilancio

nelle disposizioni di rango costituzionale (legge

costituzionale 20 aprile 2012 n.1), ed il richiamo al

complesso delle pubbliche amministrazioni operato anche

per il tramite della nuova formulazione dell’art. 97 cost. ,

dimostrano la centralità del valore della coerenza con

l’ordinamento dell’Unione Europea, assicurato

dall’equilibrio dei bilanci e dalla sostenibilità del debito

pubblico.

In questa prospettiva costituzionale, il coordinamento

e l’armonizzazione dei conti pubblici, si avvale dei

controlli di regolarità e di legittimità affidati alla Corte dei

conti, al fine di prevenire le situazioni di squilibrio di

bilancio, e le pratiche contrarie alla copertura preventiva

della spesa, entrambe lesive della sana gestione

finanziaria, e dell’unità economica della Repubblica (ex

multis in C. Cost. 266 e 60/2013, 39/2014).

La necessità di salvaguardare l’equilibrio di bilancio

nel complesso delle amministrazioni pubbliche, in

conformità ai nuovi parametri normativi (artt. 81, 119 e

120 Cost.), ed ai vincoli di appartenenza all’Unione

europea (art. 11 e 117 Cost.), conferisce rilevanza

prioritaria agli interessi di tutela della legalità

costituzionale-finanziaria, e dell’unità economica della

Repubblica.

Tale contesto di tutela, presuppone la piena ed

immediata effettività degli strumenti di controllo sulle

regioni e sugli enti locali, indicati dal legislatore, quali

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indefettibili misure di garanzia obiettiva, poste a presidio

degli equilibri di bilancio, della trasparenza delle gestioni

pubbliche, della sana gestione finanziaria e del buon

andamento amministrativo, secondo i principi della

nuova Costituzione economica, integrata dalla legalità

euro-comunitaria.

2. La legalità finanziaria nella nuova Costituzione

economica ha mutato la fisionomia dei rapporti tra la

Corte dei conti e le autonomie territoriali, poiché il

modello compendiato nella legge n. 131/2003 (cd. La

Loggia), e -per le amministrazioni locali- nella legge 23

dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge

finanziaria 2006), si è arricchito e completato nella legge

n.213/12 con l’attribuzione di nuove competenze,

riservate alla magistratura contabile, nell’ambito di un

disegno legislativo orientato al conseguimento di utilità

multifunzionali, e di utilità aggiuntive rispetto al sistema

dei controlli meramente collaborativi, i quali si ampliano

per recepire anche effetti interdittivi e sanzionatori (v.

infra par. III) .

Pertanto, il giudizio di parificazione del rendiconto

regionale, assume un ruolo fondamentale, costituendo la

sede naturale di verifica dei risultati di amministrazione,

a chiusura del ciclo annuale di tutte le attività di

controllo, a rilevanza interna ed esterna.

Dalle deliberazioni d’indirizzo e di coordinamento

approvate dalla Sezione delle Autonomie1, e dalle Sezioni

1 La Sezione delle Autonomie nell’anno 2013 ha approvato le

linee guida relative alla relazione annuale dei Presidenti delle

Regioni (delibera n. 5), ed alle relazioni del Collegio dei revisori

(delibera n. 6), ed ha anche adottato le deliberazioni di

orientamento in tema di copertura delle leggi di spesa (delibera n.

10), di giudizio di parificazione (delibera n. 9), e di controllo sul

rendiconto dei gruppi consiliari (delibere nn. 12 e 15). Nell’anno

2014 è stata adottata la deliberazione n.14 (v. in par. 1.3).

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Riunite in sede di controllo2, emergono con chiarezza e

puntualità tutte le aree tematiche, procedimentali e

processuali, sulle quali è necessario concentrare le

iniziative per agevolare il percorso di piena attuazione

delle nuove competenze normative, con la elaborazione di

un modus operandi che -da un lato- conferisca pienezza

ed effettività al sistema dei controlli, e -dall’altro lato-

produca nuove forme di dialogo, compatibili con tutti i

profili discendenti dalla peculiare autonomia

costituzionale degli enti regionali.

L’esperienza applicativa del giudizio di parificazione

al rendiconto delle regioni ordinarie, pone in evidenza

molteplici ordini di priorità, contrassegnati dalla

necessità di perfezionare il modello processuale,

assicurando il costante contraddittorio con la pubblica

amministrazione, e valorizzando l’intervento del pubblico

ministero con soluzioni interpretative di diritto

sostanziale, a riempimento della natura -in apparenza-

meramente formale del rito contenzioso.

Infatti, superata l’esperienza del primo avviamento

(start up) permane -nella giurisprudenza delle Sezioni

regionali di controllo- l’esigenza della transizione

progressiva verso un modello perfezionato dalla

scansione di puntuali momenti istruttori a rilevanza

informativa e preparatoria del giudizio, con una

programmazione per aree tematiche, per settori di

gestione, e per tempi d’accertamento, che coinvolga le

parti in conformità ai principi del contraddittorio.

Proprio su tale esigenza, la Sezione delle Autonomie

nel richiamare i contenuti del giudizio di parificazione,

sotto il duplice profilo del raffronto del rendiconto con la

documentazione di bilancio e con le scritture contabili

dell’ente (tenute o controllate dalla Corte), e della

2 Le Sezioni Riunite nel 2013 sono intervenute sulla

definizione dei profili applicativi del giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni a statuto ordinario (deliberazione n. 7).

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contestualizzazione dell’attività di parifica con la relazione

sul rendiconto (artt. 39-41, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214),

ha proposto una lettura coordinata tra le finalità del

giudizio e la struttura della giurisdizione contenziosa (v.

Sez. Aut. deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/INPR del 15

maggio 2014)

In tal modo, è stato conferito particolare significato al

richiamo, operato dall’art. 1, comma 5, secondo periodo,

d.l. n. 174/2012, alla finalità “di assicurare l’equilibrio del

bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della

spesa”, la quale consente di reinterpretare l’istituto in

chiave innovativa, come parte integrante del sistema dei

controlli affidati alle Sezioni regionali.

L’effettiva realizzazione della menzionata finalità

include la verifica -da svolgere nell’esercizio successivo a

quello oggetto della decisione di parifica- del sèguito che

l’amministrazione ha conferito alle osservazioni della

Corte, anche sotto il profilo dell’affidabilità dei conti (cd.

follow up).

La valorizzazione della finalità del giudizio di

parificazione si ricongiunge alle questioni legate alla

“formalità della giurisdizione contenziosa” che si applica al

giudizio di parificazione, a norma dell’art. 40, r.d. n.

1214/1934, per gli aspetti relativi alle modalità del

contraddittorio con gli enti controllati, e al ruolo di

garanzia riconosciuto dalla legge all’ufficio del pubblico

ministero.

Le stesse formalità sono poste a fondamento del

potere della Corte dei conti di sollevare questioni di

costituzionalità, nelle forme del giudizio diretto, per le

ipotesi di leggi di spesa, ritenute lesive dell’art. 81 Cost.

La ricostruzione del quadro normativo, da colmare

nella formale lacunosità della tecnica del rinvio, ha

indotto la Sezione delle Autonomie a chiarire che le

verifiche espletate nel giudizio di parificazione,

presuppongono il contraddittorio con gli enti controllati

su tutti i temi istruttori, oggetto d’indagine.

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In tale contesto argomentativo, il ruolo di garanzia

del rappresentante dell’Ufficio del Pubblico ministero,

partecipa al costruttivo raccordo tra le Sezioni di controllo e

le Procure regionali, durante l’intero iter procedurale

propedeutico all’udienza di parificazione, nel quale

l’organo inquirente è -tuttavia- privo di poteri autonomi

d’accertamento, al fine di prevenire le duplicazioni

dell’attività istruttoria e l’inutile sovraccarico di

adempimenti per le strutture regionali, gravate dell’onere

di ricerca e di trasmissione delle informazioni

documentali e finanziarie richieste (v. deliberazione n.

7/SSRRCO/2013/QMIG del 14 giugno 2013, richiamata

in deliberazione Sez. Aut. 14/2014 cit.) .

3. Nel quadro dei principi giurisprudenziali in

progressiva formazione, sui temi dell’effettività dei sistemi

di controllo posti a garanzia dell’equilibrio di bilancio, e

della sana gestione finanziaria, emergono nuovi

orientamenti fondati sulla lettura evolutiva delle materie

di contabilità pubblica, e sul ruolo affidato alla Corte dei

conti dalla legge n.213/2012.

Infatti, nel contesto delle nuove competenze affidate

alla Corte dei conti, quale “massimo organo di rilevanza

costituzionale garante degli equilibri di finanza pubblica”, i

più recenti orientamenti delle Sezioni Riunite in speciale

composizione, esprimono la tendenza alla unitarietà

applicativa, del principio di esclusività della giurisdizione

della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica,

che coinvolgono direttamente la sfera dei controlli

intestati alle Sezioni regionali .

La “valutazione complessiva di tutti gli atti e le gestioni

posti in essere dai diversi enti in cui si articola la

Repubblica che abbiano riflessi finanziari”, ed in

particolare “la valutazione del rispetto del principio

costituzionale del pareggio di bilancio” (v. Relazione al

decreto legge), hanno indotto all’affermazione di una

giurisdizione piena ed esclusiva delle Sezioni riunite in

speciale composizione della Corte dei conti, connessa alle

materie di contabilità pubblica (art. 103 comma 2 Cost.),

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affinché le delibere delle Sezioni regionali di controllo della

Corte dei conti, adottate quali «atti di effettivo esercizio del

potere di controllo» riconosciuto dalle norme vigenti, siano

sottratte al sindacato giurisdizionale di giudici diversi, ed in

particolare al sindacato del Giudice amministrativo (Corte

dei conti, Sez. riunite s.c. , n. 2/2013, n.27/14).

L’impossibilità di assoggettare al sindacato di un

giudice diverso dalla Corte dei conti le delibere delle

Sezioni regionali di controllo, discende dalla coerenza con

il ruolo svolto, quale organo magistratuale al servizio

dello Stato-comunità, garante terzo e imparziale

dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico

e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il

profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

Tale ruolo si è consolidato nel tempo, anche per

effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale, la

quale ha -con pronunzie sia remote che recenti-

sottolineato la rilevanza, assunta dalle funzioni di

controllo intestate alla Corte dei conti, ed in particolare

alle Sezioni regionali, a fini della tutela dell’unità

economica della Repubblica e del coordinamento della

finanza pubblica, per corrispondere ai vincoli di

derivazione europea (cfr. Corte Cost. 29/1995, 470/1997,

267/2006,179/2007,198/2012,60/2013,39 e 40/2014).

Dall’art.103, 2° comma, Cost. deriva quindi che “le

materie di contabilità pubblica possono oggi correttamente e

positivamente individuarsi in un organico corpo normativo,

inteso alla tutela della integrità dei bilanci pubblici, dotato di

copertura costituzionale e presidiato da un giudice naturale,

che è la Corte dei conti nelle sue varie attribuzioni

costituzionali”.

E dunque, se l’art. 103, secondo comma Cost.

costituisce "norma di chiusura e di garanzia di valori

ordinamentali, quali quelli della tutela degli equilibri

finanziari” (Corte dei conti, Sez. riunite, n. 2 del 2013), è

apparso ovvio affermare che nell'assetto delle funzioni

conferite alla Corte dei conti, per il ruolo rivestito nel

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sistema, con competenze specializzate nella materia della

contabilità pubblica e del controllo generale sulla finanza

pubblica, i medesimi poteri non siano attribuibili a

nessun altro soggetto, ed in quanto tali, non siano

neppure sindacabili da altro giudice.

L’ampliamento del sindacato di legalità finanziaria

intestato alla Corte nelle sue diverse articolazioni, centrali e

periferiche, a garanzia degli equilibri di bilancio e del

coordinamento della finanza pubblica, ha indotto ad

affermare la sussistenza della “giurisdizione esclusiva della

Corte dei conti in materia di contabilità pubblica quale

elemento complementare dell’ineludibile funzione di controllo

di legittimità-regolarità dei conti pubblici, in evidente

continuità con le tipologie di attribuzioni che nel tempo le sono

state affidate, configurandosi la Corte stessa, come massima

istituzione nazionale posta a presidio degli equilibri di

bilancio pubblici” (Corte dei conti Sez. riunite s.c. n. 6/2014).

I menzionati orientamenti interpretativi coinvolgono

anche il giudizio di parificazione, il quale è incluso

espressamente tra gli ambiti di materia ritenuti sindacabili,

nell’esercizio della giurisdizione esclusiva riservata alle

Sezioni Riunite in speciale composizione (Corte dei conti,

Sez. riunite s.c. n. 27/2014).

Tuttavia, come avviene in tutti i fenomeni di sviluppo

giurisprudenziale, tali orientamenti interpretativi richiedono

una continua revisione nei percorsi di assestamento dei

nuovi principi, e di rigorosa omologazione ai significati

tassativi delle disposizioni vigenti, i quali non possono

prescindere né dal complessivo assetto costituzionale

conferito al sistema delle tutele giurisdizionali, né dallo

specifico assetto dei rapporti tra le funzioni di controllo e le

funzioni giurisdizionali, riservate alla stessa Corte dei conti.

Infatti, la ragionevole necessità che il sindacato sulle

deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo non sia

devoluto ad un giudice diverso dalla Corte dei conti, deve

tradursi in soluzioni giuridiche coerenti con le disposizioni

normative che fondano l’attribuzione della corrispondente

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giurisdizione, le quali presuppongono anche la sussistenza

delle norme processuali rivolte alla specificazione dei poteri

del giudice, e delle facoltà delle parti in contraddittorio tra

loro.

II. Le specificità normative del giudizio di

parificazione.

4. L’esperienza maturata nella giurisprudenza delle

Sezioni regionali di controllo, consente di svolgere

fondamentali considerazioni sui profili procedimentali,

processuali e contenutistici, da collocare anche nella

prospettiva del miglioramento, e del perfezionamento

dell’attività di verifica intestata alla Corte dei conti.

I tratti di specificità tuttora presenti nei rapporti con

gli ordinamenti regionali, caratterizzati da una

differenziata pluralità di sistemi contabili, richiedono

l’accelerazione del processo normativo di armonizzazione

delle regole e degli schemi di bilancio, anche al fine di

rendere omogenee le metodologie di verifica e di riscontro

documentale dei dati di bilancio (v. decreto legislativo 23

giugno 2011 n.118 “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”).

Nella ricerca di soluzioni d’immediata ottimizzazione

dei risultati complessivi conseguibili, le funzioni di

controllo sulle autonomie territoriali sono state esercitate

secondo principi di coordinamento e di coerenza, al fine

di assicurare la convergenza tra le diverse finalità delle

nuove competenze, per l’effettivo rafforzamento del

dialogo con le regioni e con gli enti locali.

La non confliggenza tra le eterogenee finalità dei

nuovi istituti contemplati nella legge 213/12, ha richiesto

soluzioni interpretative idonee a ricondurre ad unità le

singole utilità funzionali affidate al ruolo assunto dalla

Corte dei conti nella nuova Costituzione economica.

La riconduzione ad unità, e la non confliggenza tra i

fini, giustificano il riconoscimento della natura peculiare

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del giudizio di parificazione, “nel quale la funzione

certativa appartiene alla struttura della Corte dedicata al

controllo, mentre il segmento finale di tale attività si svolge

in un contesto di natura giurisdizionale, tanto che da esso

scaturiscono gli effetti del giudicato”.

Pertanto, il giudizio di parificazione è solo

formalmente contenzioso (l’art. 40, r.d. n. 1214/1934 fa

specifico riferimento ad una «delibera» della Corte sul

rendiconto resa «con le formalità della sua giurisdizione

contenziosa»), ma produce -comunque- effetti preclusivi

nell’ordinamento, in considerazione dell’immodificabilità

delle risultanze del rendiconto parificate dalla Corte

(Corte dei conti, SSRR in sede di controllo, deliberazione

n. 7/2013).

Dunque, dall’attività di “accertamento in senso

proprio”, avente ad oggetto la corrispondenza tra le

risultanze del rendiconto e i dati delle scritture contabili,

scaturiscono effetti di “certezza” giuridica, dotati di

carattere vincolante, e pertanto il giudizio di

parificazione costituisce “un istituto che presenta una

autonoma connotazione nel panorama delle verifiche

intestate alla Corte, modellato anche attraverso esperienze

sedimentata nel tempo” (Corte dei conti, SSRR in sede di

controllo n. 7/2013).

Il collegamento teleologico con la legge di

approvazione del bilancio regionale, conferisce alla Corte

la fondamentale funzione ausiliaria nei confronti

dell’Assemblea legislativa, ed assegna al giudizio di

parificazione il ruolo centrale nel sistema coordinato degli

strumenti di controllo della finanza pubblica ridisegnato

dal d.l. n. 174/2012.

Infatti, la cadenza temporale della verifica e il suo

inserimento nel processo legislativo regionale si prestano

anche all’analisi, anno per anno, delle misure e delle

iniziative adottate dalle Regioni in merito ai rilievi

formulati dalla Corte nell’esercizio precedente.

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Il raccordo tra la decisione di parifica e la relazione

del Collegio dei revisori -da un lato-, e la rilevanza delle

valutazioni espresse nelle relazioni semestrali sulla

legislazione di spesa -dall’altro lato- (v. art. 1, commi 2, 3

e 4, d.l. n. 174/2012), agevolano la realizzazione nel

giudizio di parifica della finalità di “garanzia degli

equilibri di finanza pubblica” (deliberazione Sez. Aut. n.

14/2014).

Il difetto di una “controversia” in senso tecnico, alla

quale siano riferibili le regole fissate dall’art. 111 Cost.

(parità delle parti dinanzi a un giudice terzo e imparziale),

non impedisce l’attuazione del principio del

contraddittorio, mediante la formalizzazione -nel corso

dell’istruttoria- di un confronto pieno con

l’amministrazione, esteso al concorso fattivo del pubblico

ministero, a conferma della necessità di conciliare la

sostanziale natura di controllo delle attività di verifica,

con l’efficacia del giudicato, che rende intangibili, le

risultanze del rendiconto generale, sottoposte

all’approvazione del Consiglio regionale.

5. Le decisioni delle Sezioni regionali hanno

costantemente interpretato la udienza del giudizio di

parificazione, come il momento processuale fissato a

conclusione dell’esito di un procedimento che appartiene

alla funzione di controllo.

Su tale presupposto interpretativo, nell’ambito della

ratio legis di garantire il coordinamento della finanza

pubblica e il rispetto dei vincoli finanziari di derivazione

europea, si innestano molteplici argomentazioni orientate

ad evitare soluzioni asimmetriche tra le regole già

applicate al giudizio di parificazione del rendiconto

generale dello Stato, e le regole riferibili alle Regioni a

statuto speciale, alle Province autonome, ed alle Regioni a

statuto ordinario, salva la sussistenza di discipline

differenziate, tuttora vigenti nei rispettivi ordinamenti

regionali.

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Tra le regole interpretative, che agevolano la

simmetria, l’omogeneità, e la similarità dei giudizi, si

annoverano le verifiche di effettività dell’attività di

controllo, per il monitoraggio del grado e del livello di

riscontro fornito alle osservazioni formulate dalla Corte,

nell’ambito della parifica del rendiconto per l’esercizio

finanziario anteriore (principio del “follow up” evidenziato

in deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR).

Nella medesima prospettiva, si sviluppa il

procedimento di stima dell’attendibilità e dell’affidabilità

degli aggregati contabili mediante campionamento

statistico, basato su modelli consolidati in ambito

europeo, poiché l’approccio campionario ed i cc.dd. “test

di convalida” appartengono oramai agli strumenti di

verifica postuma della legittimità e della regolarità delle

operazioni sottostanti ai conti del bilancio (Déclaration

d’Assurance – DAS).

Sulla identica falsariga, si consolida il rapporto tra le

Sezioni di controllo e le Procure regionali, poiché la

costruttiva e reciproca collaborazione tra i due uffici, da

realizzare in coerenza con la rispettiva autonomia di

competenza, di valutazione e di decisione, realizza lo

scopo di rendere funzionale ed aderente all’oggetto della

parifica specificato nell’art. 39 R.D. n. 1214/1934,

l’intervento del Procuratore regionale, come evidenziato

nella giurisprudenza costituzionale (cfr.C.Cost. 72/2012).

Peraltro, la sinergia tra la Sezione di controllo e

l’ufficio del pubblico ministero, è ricostruita ed

evidenziata, in sintonia con i più recenti provvedimenti

normativi che hanno incrementato le fattispecie di

collegamento “fondate sull’intervento combinato delle

funzioni di controllo e delle funzioni giurisdizionali, a tutela

della finanza pubblica” (delib. Sez. Aut. 14/2014 cit.).

In tal modo l’ufficio del Pubblico Ministero, nella

qualità di “osservatore della legalità finanziaria”, adempie

ai doveri propri della parte pubblica, e contribuisce alla

realizzazione della finalità precipua del giudizio di

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parificazione, indicata dal legislatore nella “formulazione

delle osservazioni in merito alla legittimità ed alla

regolarità della gestione” ed alla proposizione delle

“misure di correzione” e degli “interventi di riforma”

necessari per “assicurare l’equilibrio del bilancio” e

migliorare “l’efficacia e l’efficienza della spesa” (art. 1

comma 5 legge 213/12 cit.).

Appartiene -indubbiamente- a tale contesto di ruoli e

di funzioni, il dovere di segnalare -sul fondamento della

istruttoria e della relazione della Sezione Regionale di

Controllo sul rendiconto regionale-, non solo i fenomeni

di scostamento delle gestioni pubbliche dai parametri di

legittimità e di regolarità, ma anche i punti di criticità e la

diffusione di eventuali patologie economiche ed

amministrative.

Infatti, la pronunzia della Corte, che ha natura

definitiva e costitutiva, assolve la fondamentale funzione

di attestare la conformità della gestione amministrativa e

contabile, non solo ai documenti di bilancio preventivi e

programmatici, ma anche alle regole europee e nazionali

in tema di equilibri di bilancio, di rispetto del patto di

stabilità, e di sana gestione economico-finanziaria.

6. La giurisprudenza delle Sezioni regionali di

controllo, conferma che il raffronto dei risultati del

rendiconto generale, è fondato sul riferimento all’intero

ciclo della programmazione finanziaria annuale, e

dunque sul riferimento, non solo alla legge di bilancio,

ma anche all’eventuale legge di autorizzazione

all’esercizio provvisorio, alla legge di assestamento, ed

alle leggi e ai provvedimenti di variazione (v. delibera

Sezione Autonomie n. 9/SEZAUTO/2013/INPR

confermata sul punto dalle successive) .

L’ampiezza dei riferimenti di raffronto, rinviene

giustificazione nel fine primario “di consentire ai Consigli

regionali l’esercizio del controllo sulla gestione delle

pubbliche risorse da parte dell’organo esecutivo”, nella

Page 16: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

16

piena realizzazione del rapporto di ausiliarietà dell’attività

di parificazione nei confronti delle assemblee legislative.

Il collegamento teleologico fra le attività di parifica, e

la legge regionale di approvazione del rendiconto, è

espressamente indicato dalle disposizioni di legge, nella

parte in cui precisano che “la decisione di parifica e la

relazione sono trasmesse al presidente della giunta

regionale e al consiglio regionale” (art. 1, comma 5, terzo

periodo, d.l. n. 174/2012).

Pertanto, con il giudizio di parifica, il sistema dei

controlli della Corte dei conti, operando in posizione di

indipendenza rispetto all’organo legislativo, s’inserisce

obbligatoriamente e con legittimazione piena, nel

rapporto fra l’organo di governo regionale e l’assemblea

legislativa, conferendo certezza documentale e probatoria

al rendiconto predisposto dall’amministrazione.

Alla decisione della Corte dei conti fa seguìto

l’approvazione del rendiconto annuale da parte

dell’organo legislativo, senza che possa essere evocata

alcuna forma d’indebita e/o reciproca “ingerenza

nell’opera di riscontro giuridico espletata dalla Corte dei

conti”, costituendo esercizio di “autonoma funzione

politica” (v. ab imis Corte Cost. 121/1966).

Infatti, è pacifico nella giurisprudenza costituzionale,

che nella decisione sul rendiconto le sfere di competenza

della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte

e non confliggenti. (v. da ultimo C. Cost. n. 72/2012).

L’esercizio dell’attività di un organo di rilevanza

costituzionale dotato d’indipendenza, non è suscettibile di

invadere la sfera di attività della Regione, se si esprime in

«osservazioni intorno al modo con cui l’amministrazione

interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le

variazioni o le riforme che ritenga opportuno».

In tal senso si è evidenziato come “la previsione del

giudizio di parificazione, nel contesto del rafforzamento

delle verifiche sulle amministrazioni regionali e sugli

organismi partecipati, rende l’istituto complementare alle

Page 17: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

17

altre funzioni assegnate alle Sezioni di controllo, le cui

competenze risultano razionalizzate” (Sezione autonomie,

n. 14/SEZAUTO/2014/INPR).

Dunque, acquisisce particolare rilievo, e diviene

momento indefettibile, ai fini della realizzazione delle

finalità del giudizio di parifica, la formulazione, non solo

di osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità

della gestione, ma anche di proposte di misure di

correzione e interventi di riforma, ritenuti necessari al

fine, in particolare, “di assicurare l'equilibrio del bilancio e

di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa”.

Le operazioni di verifica proprie del giudizio di

parifica, svolte in conformità al quadro normativo,

sostanziano quindi l’esercizio della funzione ausiliaria

rispetto all’Organo assembleare che costituisce la “ratio

primigenia” dell’istituto, nella logica del rafforzamento

degli strumenti di tutela degli equilibri di bilancio e

dell’integrità della finanza pubblica .

In sintonia con il fondamentale principio democratico

del controllo-informazione, che misura anche la

trasparenza dei conti pubblici, il giudizio di parificazione

è un fondamentale istituto di garanzia poiché, per il suo

tramite le assemblee rappresentative, e quindi

indirettamente i cittadini, prendono conoscenza

dell’operato degli esecutivi, titolari della gestione delle

risorse finanziarie, e sono posti -pertanto- nella migliore

condizione per verificare la rispondenza delle azioni di

governo agli obiettivi definiti nella legislazione sostanziale

di spesa.

III. Le autonomie regionali ed il sistema dei

controlli sugli equilibri di bilancio e sulla sana

gestione finanziaria

7. Dal contesto comunitario, emerge il nuovo sistema

dei bilanci pubblici, imperniato sui fondamentali profili

dell’equilibrio complessivo nel rispetto dei vincoli europei,

dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, della

Page 18: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

18

sostenibilità dell’indebitamento, della sana gestione

finanziaria, e del coordinamento della finanza pubblica

(C. Cost. 39 e 40/2014).

Il rispetto dei vincoli europei discende direttamente,

dai principi di coordinamento della finanza pubblica,

nonché dagli artt. 117 primo comma Cost. , e 2 comma 1

legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del

principio del pareggio di bilancio nella Carta

costituzionale), il quale richiama il complesso delle

pubbliche amministrazioni ad assicurare l’equilibrio dei

bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza

con l’ordinamento dell’Unione europea (C. Cost.

60/2013).

Pertanto, il legislatore statale ha adeguato il controllo

della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle

Regioni, già previsto dagli artt. 3 comma 5 legge 14

gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti), e 7 comma

7 legge 5 giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), al duplice fine,

del rafforzamento del coordinamento della finanza

pubblica, e della garanzia del rispetto dei vincoli

finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione

europea.

I nuovi controlli esterni sulla gestione finanziaria

delle Regioni, introdotti dalla legge 212/13, si collocano

nell’àmbito della «armonizzazione dei bilanci pubblici e

del coordinamento della finanza pubblica», esteso anche

agli enti territoriali di rilevanza costituzionale, i quali

costituiscono parte integrante della finanza pubblica

allargata (C. Cost. 60/2013, 219/2013).

Il nuovo quadro del sistema di controllo sulle

autonomie territoriali, rinviene puntuali e diffusi

addentellati normativi in molteplici disposizioni

costituzionali, e trova fondamento specifico e particolare,

oltre che nell’art. 100, secondo comma, Cost. (il cui

Page 19: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

19

riferimento al controllo della Corte dei conti «sulla gestione

del bilancio dello Stato» deve oggi intendersi esteso al

controllo sui bilanci di tutti gli enti che costituiscono, nel

loro insieme, la finanza pubblica allargata), nei princípi

del buon andamento dell’amministrazione (art. 97 primo

comma, Cost.), della responsabilità dei funzionari

pubblici (art. 28 Cost.), del tendenziale equilibrio di

bilancio (art. 81 cost.) e del coordinamento della finanza

delle Regioni con quella dello Stato, delle Province e dei

Comuni (art. 119 Cost.).

I richiamati princípi sono riferiti dalle stesse

disposizioni costituzionali a tutti gli enti che fanno parte

della finanza pubblica allargata.

Nella formazione progressiva del nuovo sistema di

controllo sui bilanci pubblici, la legislazione statale,

nell’esercizio della competenza sui princípi fondamentali

nella materia «dell’armonizzazione dei bilanci pubblici» e

«del coordinamento della finanza pubblica», può

prevedere forme di controllo della Corte dei conti, ulteriori

rispetto a quelle eventualmente disciplinate dagli statuti

regionali.

La concorrenza dei controlli, rispettivamente previsti

dalla disciplina statale e dalle leggi regionali, presuppone

la diversità degli scopi.

La differenza tra i controlli di regolarità e legittimità

contabile, attribuiti alla Corte dei conti al fine di

prevenire gli squilibri di bilancio, ed i controlli istituiti

dalle autonomie regionali, è fondata sul rapporto di

strumentalità della prima categoria al rispetto degli

obblighi nazionali assunti nei confronti dell’Unione

europea in ordine alle politiche di bilancio.

Questa prospettiva, funzionale al coordinamento ed

all’armonizzazione dei conti pubblici, giustifica la

sussistenza nel sistema dei controlli intestati alla Corte

dei conti, di misure idonee a prevenire pratiche contrarie

ai principi della previa copertura della spesa e

dell’equilibrio di bilancio (C. Cost. nn. 60 e 266/13) .

Page 20: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

20

Tali controlli possono risolversi “in un esito

alternativo, nel senso che devono decidere se i bilanci

preventivi e successivi degli enti territoriali siano o meno

rispettosi del patto di stabilità e del principio di equilibrio”

(C. Cost. sentenze n.179/2007 e 60/13 cit.), e

contribuiscono al completamento del sistema delle

garanzie del buon andamento e della sana gestione

finanziaria.

Invero, la legge 212/13 ha istituito ulteriori tipologie

di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli

enti del Servizio sanitario nazionale, “ascrivibili piuttosto

alla categoria dei controlli di natura preventiva, finalizzati

ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio, che si

collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo

sulla gestione amministrativa, in quanto rivolti alla tutela

della legalità costituzionale-finanziaria, e dell’unità

economica della Repubblica” (C.Cost. 60/2013, 39/2014).

8. Il nuovo quadro dei sistemi di controllo sulle

autonomie regionali e locali, si è -pertanto- evoluto oltre il

modello meramente collaborativo, fondato -per

consuetudini interpretative- sulla sola ed esclusiva

attivazione di processi di auto-correzione, indotti

dall’esito delle attività di verifica e di referto.

Appartiene all’ambito dei controlli di natura

collaborativa, e dei controlli comunque funzionali a

prevenire gli squilibri di bilancio, la relazione semestrale

ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture

finanziarie adottate nell’approvazione delle leggi, e sulle

tecniche di quantificazione degli oneri, la quale è

comunicata dalla Corte dei conti nella prospettiva

dell’attivazione di processi di “autocorrezione”

nell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative.

Ma la riforma del sistema dei controlli introdotta con

la legge 212/13 procede oltre i tradizionali controlli di

natura collaborativa, poiché prevede anche strumenti

d’intervento preventivo, e misure inibitorie, poste a

Page 21: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

21

garanzia della legalità finanziaria della gestione di

bilancio.

Infatti, nelle ipotesi di grave deviazione dal buon

andamento nella gestione di bilancio (v. art. 1 co. 7 legge

212/13 : squilibri economico-finanziari, mancata copertura

di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la

regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto

degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno), dalla

pronuncia di accertamento della Sezione regionale

discende l’«obbligo», per le amministrazioni interessate, di

adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione, «i

provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a

ripristinare gli equilibri di bilancio».

E qualora le amministrazioni interessate, tra le quali

anche gli enti del Servizio sanitario regionale, non

provvedano alla trasmissione dei provvedimenti

ripristinatori, oppure qualora la verifica degli stessi

produca un esito negativo, «è preclusa l’attuazione dei

programmi di spesa per i quali è stata accertata la

mancata copertura o l’insussistenza della relativa

sostenibilità finanziaria».

I controlli inibitori ad effetto preclusivo

dell’attuazione dei programmi di spesa, non possono però

produrre alcun impedimento, o vincolo di qualsiasi

natura, sull’efficacia della legge regionale “in base alla

quale dovevano essere realizzati i programmi di spesa la

cui attuazione è interdetta”, poiché altrimenti la funzione

di controllo riservata alla Corte dei conti invaderebbe la

funzione legislativa, travalicando i limiti segnati dalle

disposizioni costituzionali, le quali non consentono di

vincolare il contenuto degli atti normativi, e neppure di

privarli dei loro effetti.

Dunque, in conformità alla pronunzia dichiarativa

dell’illegittimità costituzionale, le pronunzie di

accertamento e di verifica delle sezioni regionali di

controllo della Corte dei conti non possono produrre

“l’effetto, da un canto, di vincolare il contenuto della

Page 22: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

22

produzione legislativa delle Regioni, obbligate a modificare

le proprie leggi di bilancio, dall’altro, di inibire l’efficacia di

tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo (per

la mancata trasmissione dei provvedimenti modificativi o

per la inadeguatezza degli stessi)” (C.Cost. 39/14 cit.).

L’accertato profilo d’illegittimità costituzionale, non

mette -tuttavia- in discussione il nuovo quadro del

sistema di controllo sulle autonomie territoriali, poiché

nei confronti di tutti gli altri enti che compongono

l’amministrazione degli interessi pubblici regionali,

valgono gli esiti di coercizione inibitoria e le conseguenze

sanzionatorio-repressive previste dalla legge 213/12.

Infatti, il nuovo controllo finanziario attribuito alla

Corte dei conti, ed in particolare, quello che si svolge sui

bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti

locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è

ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di

regolarità (inteso come verifica della conformità

complessiva delle gestioni alle regole contabili e

finanziarie), ed in una prospettiva non più statica (propria

del tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma

dinamica, è finalizzato all’adozione di effettive misure

correttive, funzionali a garantire l’equilibrio del bilancio e

il rispetto delle regole contabili e finanziarie (C. Cost.

60/13, 198/12, 179/07).

Dunque, gli effetti cogenti delle pronunce di

accertamento della Corte dei conti, e gli effetti

parzialmente inibitori pro quota dell’efficacia dei bilanci

approvati dagli enti locali e degli enti del Servizio

sanitario nazionale, sono mirati ad evitare danni

irreparabili agli equilibri di bilancio, e sono giustificati

dall’interesse alla legalità costituzionale-finanziaria ed

alla tutela dell’unità economica della Repubblica, che

rende ragionevole la compressione della discrezionalità

amministrativa, anche in considerazione delle esigenze di

rispetto dei vincoli posti dal diritto dell’Unione europea.

Page 23: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

23

9. Gli effetti inibitori, impeditivi e sanzionatori

devono -però- obbedire ai principi di proporzionalità e di

adeguatezza, e sono pertanto viziate da illegittimità

costituzionale le disposizioni che introducono misure

repressive comminate per automatismo ex lege, senza

consentire, né la graduazione della sanzione in relazione

al vizio di gestione riscontrato nel rendiconto, né

l’adozione delle misure correttive adottate dagli organi

controllati (C. Cost. 39/14).

Tali principi limitativi della discrezionalità della

legislazione statale, sono stati fissati dal Giudice

costituzionale sulla disciplina del rendiconto delle spese

dei gruppi consiliari, il quale costituisce parte necessaria

del rendiconto regionale, “nella misura in cui le somme da

tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere

conciliate con le risultanze del bilancio regionale”.

A tale fine, il legislatore ha predisposto “l’analisi

obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo

nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica

la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia

politica dei gruppi interessati al controllo”.

L’ampliamento degli strumenti e degli effetti dei

controlli affidati alla Corte dei conti sulle autonomie

territoriali, è stato giustificato dalla giurisprudenza

costituzionale anche con il riferimento alle esigenze di

armonizzazione nella redazione dei documenti contabili,

al fine di consentire la corretta raffrontabilità dei conti e

la «la codificazione di parametri standardizzati» funzionali

a consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di

tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così

da assicurare non solo dati finanziari complessivi e

comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi

per un efficace coordinamento della finanza pubblica» (ex

plurimis sentenza 138/2013).

L’ampliamento degli strumenti di controllo, e

l’armonizzazione dei documenti contabili assoggettabili a

verifica, possono ricongiungersi -nella legislazione

Page 24: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

24

statale- ad obblighi di comunicazione dei dati finanziari e

delle informazioni utili al coordinamento della finanza

pubblica, purché gli obblighi di trasmissione delle notizie

ritenute sensibili, gravanti sugli uffici regionali, non

implichino l’attribuzione del potere generale di verifica

sull’intero spettro delle attività amministrative e

finanziarie degli enti locali, ad organi diversi dalla Corte

dei conti, organo di magistratura terzo ed imparziale nei

confronti del Governo statale (C. Cost. 219/13, 39/14).

Il consolidamento del sistema informativo, fondato

sulla trasmissione dei dati finanziari ed economici,

legittima il rafforzamento del fondamentale raccordo tra i

controlli esterni ed i controlli interni, al fine di garantire il

rispetto delle regole contabili, degli obiettivi di finanza

pubblica e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente

locale, in conformità ai vincoli posti dal diritto dell’Unione

europea, estensibili anche alle autonomie speciali (C.

Cost. 60/13, 179/07)

L’effettività del sistema dei controlli coinvolge le

verifiche sui rendiconti degli enti locali, che sono estese

alle partecipazioni azionarie in società controllate, alle

quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la

collettività locale e di servizi strumentali all’ente, poiché

“tale estensione è funzionale, da un lato, a garantire

l’armonizzazione dei bilanci pubblici e, dall’altro, a

prevenire squilibri di bilancio”.

Dunque, in un quadro evolutivo di sintesi, i

controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti hanno

assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti

delle amministrazioni destinatarie, al fine di prevenire e

di contrastare le gestioni contabili non corrette,

suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81

Cost.), e di riverberare tali disfunzioni sul conto

consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando

conseguentemente la funzione di coordinamento della

finanza pubblica, orientata al rispetto degli obblighi

comunitari (C. Cost. 60/13, 39/14).

Page 25: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

25

Parte II

Le conclusioni del pubblico ministero alla luce delle

risultanze e dell’esito delle attività istruttorie sul

rendiconto generale della Regione Emilia Romagna

per l’esercizio finanziario 2013

Alcune considerazioni preliminari

Premesso il contesto generale, normativo ed

interpretativo, nel quale inserire il giudizio di

parificazione del rendiconto generale della Regione

Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013, la

Procura regionale osserva che la attuale permanenza di

palesi indici negativi del ciclo economico, deve correlarsi

ad alcune considerazioni preliminari, relative agli

strumenti giuridici utilizzabili per contrastare la

recessione, e l’andamento sfavorevole dei connessi

fenomeni di crescita e di sviluppo.

Gli effetti vincolanti della governance europea

richiedono la prosecuzione delle scelte di consolidamento

della finanza pubblica verso il pareggio del saldo

strutturale.

Infatti, la Commissione europea -nelle

raccomandazioni sul documento programmatico

nazionale- ha riaffermato nella data del 2 giugno u.s. che

la valutazione dello scenario economico tendenziale

richiede sforzi aggiuntivi, in particolare per il 2014, al

fine di garantire la conformità delle politiche di bilancio al

Patto di stabilità e crescita.

Il comparto delle Amministrazioni regionali,

rappresenta il 10% circa della spesa complessiva, e

nell’ultimo triennio ha contribuito alla riduzione del

deficit delle amministrazioni pubbliche, con una

percentuale media superiore al punto di Pil, computata al

netto degli interessi.

L’efficacia delle misure di contenimento della spesa

pubblica delle autonomie territoriali, è stata affidata a

Page 26: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

26

meccanismi prevalenti di riduzione delle risorse, non

abbinati alla razionalizzazione della leva fiscale, la quale è

stata modificata e corretta, con soluzioni contingenti per

risolvere, o rimuovere difficoltà operative di breve periodo.

Il cumulo delle misure di austerità adottate

nell’ultimo quinquennio (2009-2013) ha già determinato

la progressiva e significativa riduzione della capacità di

spesa del comparto regionale (già nel 2012 pari al 17%,

corrispondenti a circa 29 miliardi di euro in meno rispetto

al livello di spesa del 2009).

Nel rapporto sul coordinamento della finanza

pubblica per l’anno 2014 approvato dalle Sezioni Riunite

della Corte dei conti in sede di controllo, emergono

fenomeni d’inefficacia nel contenimento delle dinamiche

della spesa corrente, che si collocano accanto ad

indesiderati processi di progressiva riduzione della spesa

in conto capitale.

Infatti, il riequilibrio di bilancio realizzato nell’ultimo

quadriennio è caratterizzato da un crescente sacrificio

degli investimenti e delle spese in conto capitale, con una

tendenza che accomuna l’amministrazione statale e le

amministrazioni territoriali.

Dunque, continuano ad assumere un ruolo di

fondamentale importanza gli interventi di spending

review, i quali segnano il percorso che anche le

autonomie territoriali devono seguire per assicurare il

loro contributo alla revisione ed alla migliore efficacia

(efficientamento) della spesa corrente.

Invero, con un’analisi retrospettiva, i crescenti e

diffusi vincoli di finanza pubblica hanno evidenziato -già

da tempo- la necessità di intervenire costantemente sulla

riduzione e sulla riqualificazione della spesa corrente

delle pubbliche amministrazioni, con strumenti di

carattere strutturale e selettivo, finalizzati a consentire

un penetrante controllo qualitativo dei costi.

Page 27: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

27

Infatti, gli strumenti di spending review , intesi quali

complesso di procedure di governo mirate alla decisione,

alla gestione ed al controllo della spesa pubblica, per il

miglioramento della distribuzione delle risorse e della

performance delle amministrazioni pubbliche,

garantiscono non solo il rigore nel contenimento delle

dinamiche della spesa pubblica, ma anche la crescita

della economicità, della qualità e della efficienza dei

servizi offerti ai cittadini.

La completa transizione verso i sistemi di contabilità

analitica renderà più agevole l’abbandono del

meccanismo dei tagli lineari ed il potenziamento

dell’analisi dei fattori di costo, e la loro razionalizzazione,

con l’obiettivo di fornire servizi più efficienti al cittadino,

con maggiori risparmi di spesa.

Il documento di politica economico-finanziaria e le

priorità nelle misure di superamento degli eventi

sismici del 2012

La legge regionale 15 novembre 2001 n. 40

(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna),

specifica che gli strumenti della programmazione

finanziaria sono: a) il bilancio pluriennale, le cui

previsioni sono correlate alla programmazione regionale;

b) il bilancio annuale di previsione; ed infine c) la legge

finanziaria regionale.

Nel contesto normativo della programmazione, si

colloca il DPEF (documento di politica economica-

finanziaria), il quale contribuisce alla definizione degli

obiettivi delle politiche regionali, e costituisce anche uno

strumento utile per la valutazione progressiva dei

risultati conseguiti, in relazione alle aree strategiche

dell’intervento pubblico.

Con l’entrata in vigore -a pieno regime- della

disciplina di armonizzazione dei sistemi contabili,

contenuta nel d. lgs. 118/2011, la cui decorrenza è

prevista per 2015, il DPEF (documento di politica

Page 28: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

28

economica-finanziaria) sarà sostituito dal DEFR

(documento di economia e finanza regionale), il quale

assorbirà i contenuti della programmazione regionale,

integrandoli con il ciclo della programmazione statale ed

europea, al fine di rafforzare la manovra pubblica nel

quadro delle risorse disponibili, e nel complessivo

scenario economico-finanziario ultra-regionale.

Sullo stato di attuazione del DPEF 2013-2015, si

rileva l’adozione -per la prima volta- del “Piano della

perfomance” inerente il medesimo arco triennale (2013-

2015), adottato con deliberazione della Giunta regionale

n.1395/2013, con il corredo della relazione organizzativa,

utile per la valutazione dei risultati d’amministrazione.

Come si evince dalle linee strategiche del DPEF 2013-

2015 cit., la prossima cessazione nell’esercizio 2014 dello

stato d’emergenza determinato dai gravi eventi sismici del

2012, immediatamente affrontato con le attività di

diminuzione dei rischi, di ricostruzione, di supporto e di

ausilio strategico per i territori colpiti dagli eventi avversi,

non determinerà alcuna interruzione nel percorso di

rilancio delle strutture produttive e delle infrastrutture

sociali 3.

Nell’esercizio finanziario 2013 tutti i settori

dell’amministrazione regionale hanno conferito priorità

agli interventi nelle aree territoriali colpite dagli eventi

3 Il DPEF regionale 2012-2015 aveva già recepito gli obiettivi

strategici del “Patto per la crescita intelligente, sostenibile e

inclusiva” in coerenza con le strategie europee e con il Piano

Territoriale Regionale, anche con riferimento a fondamentali

questioni inerenti: “la legalità, la qualità del lavoro, il contrasto alla

precarietà, le politiche per le nuove generazioni e per le donne, il

sostegno all’innovazione e alla ricerca per promuovere la

competitività delle imprese, lo sviluppo della green economy, il

sostegno all’internazionalizzazione del sistema regionale, il

rafforzamento del welfare, l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza

dell’amministrazione pubblica”, al fine di apprestare strumenti di

contrasto dell’illegalità, e di prevenzione dalle infiltrazioni della

criminalità organizzata attraverso l’azione congiunta di istituzioni e

società civile.

Page 29: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

29

sismici, con la pianificazione di strumenti mirati al

recupero delle ordinarie condizioni di vita sociale,

mediante il ripristino dei danni gravi al patrimonio

edilizio, abitativo, produttivo di servizi, e dei danni

altrettanto gravi ai beni culturali ed alle infrastrutture.

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2013

Il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013 è

stato presentato dalla Giunta regionale all’Assemblea

legislativa in data 13 novembre 2012 ed è stato approvato

con la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 20, in

coincidenza con la legge finanziaria.

Gli equilibri del bilancio di competenza e del bilancio

di cassa, sono stati pienamente ed esattamente rispettati,

in conformità alla disciplina posta dagli artt. 14 e 15 della

legge regionale di contabilità 40/2001 cit., ed in

osservanza dei limiti di spesa vigenti in materia di costi

del personale (legge 296/2006 e d.l. 78/2010), e di limiti

finanziari all’indebitamento (legge 183/2011).

I documenti del rendiconto generale per l’esercizio

2013

Il progetto di legge sul rendiconto generale per

l’esercizio finanziario 2013 è stato approvato dalla Giunta

regionale con deliberazione n. 749 del 29 maggio 2014,

pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Emilia-

Romagna- Supplemento speciale n. 253 del 29 maggio

2014.

I documenti fondamentali, e di complemento, del

rendiconto generale sono: a) il progetto di legge per

l’approvazione del rendiconto generale e la relazione

tecnica al rendiconto; b) il conto del bilancio – parte

entrata (allegato 1); c) il conto del bilancio – parte spesa

(allegato 2); d) il conto generale del patrimonio (allegato

3); e) la tabella A- Elenco delle variazioni apportate al

bilancio di previsione – parte entrata (allegato 4); f) la

Page 30: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

30

tabella B – Elenco delle variazioni apportate al bilancio di

previsione – parte spesa (allegato 5); g) i prospetti delle

entrate e delle uscite dei dati Siope e la relativa

situazione delle disponibilità liquide (allegato 6); inoltre h)

il conto del Tesoriere approvato con determinazione del

Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze

n.5413/2014; ed infine i) la determinazione del

Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze n. 5412/

2014, di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31

dicembre 2012.

Come già osservato nella memoria depositata per

l’esercizio finanziario 2012, il rendiconto generale non

comprende l’analisi delle spese dei gruppi politici istituiti

presso il Consiglio Regionale, le quali sono assoggettate

ad un controllo diverso ed autonomo, non assorbito nel

contenuto del giudizio di parificazione, il quale -pertanto-

non interferisce con gli esiti di tali nuovi procedimenti di

controllo istituiti dalla stessa legge n. 213/2012 (v.art.1

comma 9)

Infatti, sotto il profilo ora menzionato, il rendiconto

generale per l’esercizio finanziario 2013, in conformità

alla disposizione dell’art.68 comma 7 legge reg.

n.40/2001, contiene il riscontro contabile

dell’imputazione –nella relativa ed unica unità

previsionale- del fabbisogno del Consiglio regionale, che

costituisce spesa obbligatoria per la Regione.

Nel 2013 sono state accertate entrate per 13.641,40

mln di euro, ed assunti impegni di spesa per 13.606,96

mln di euro.

Non sono stati assunti impegni per sostenere oneri di

rimborso di anticipazioni di cassa.

Il risultato della gestione espone l’avanzo di

competenza pari a 34.443 mln di euro.

Dall’imputazione all’esercizio finanziario 2013

dell’avanzo netto di amministrazione accertato

nell’importo di euro 668,70 mln nell’esercizio finanziario

Page 31: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

31

2012, deriva la chiusura dell’esercizio 2013 con l’avanzo

contabile positivo di euro 876,73 mln.

Sulla proposta di legge del rendiconto per l’esercizio

finanziario 2013, il Collegio dei revisori dei conti, istituito

con la legge regionale n.18/2012 , ha attestato la

corrispondenza alle risultanze della gestione, esprimendo

il relativo parere nella data del 17 giugno 2014, con la

contestuale formulazione di rilievi, considerazioni ed

osservazioni sull’assetto organizzativo delle partecipazioni

azionarie.

Il contributo della finanza regionale al risanamento

dei conti pubblici

Dal luglio 2012, al fine di invertire la tendenza

all’aumento del debito pubblico e di razionalizzare la

spesa pubblica, il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95

convertito in legge 135/2012 (“Disposizioni urgenti per la

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi

ai cittadini”) ha avviato una manovra di riduzione

alquanto drastica delle entrate derivanti dai trasferimenti

del bilancio dello Stato nei confronti delle autonomie

territoriali, con effetti estesi agli esercizi finanziari 2013 e

2014.

Per le Regioni a statuto ordinario, la riduzione è stata

di 700 milioni di euro, ai quali si aggiunge il taglio di 900

milioni di euro per il comparto sanità.

La permanente dipendenza del sistema finanziario

regionale dalla finanza statale, è causa di disfunzioni

connesse alla indeterminatezza temporale dei flussi

finanziari.

Anche nel 2013 la manovra di riduzione statale ha

inciso con maggiore peso sui bilanci degli enti territoriali,

richiedendo un contributo crescente, con applicazione di

metodi d’individuazione degli sprechi, fondati non sulla

quantità e la qualità dei servizi erogati, ma su calcoli

Page 32: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

32

statistici, i quali non stati sufficienti a superare il sistema

della ripartizione dei tagli con fattori meramente lineari.

I settori ed i servizi più incisi dalla manovra di

riduzione delle risorse assegnate, sono la Sanità ed il

Trasporto pubblico locale (v. in particolare, relazione al

progetto di legge).

L’analisi delle risultanze del rendiconto per l’esercizio

2013 offre elementi utili per la ricostruzione del quadro

della finanza regionale, nelle componenti contrassegnate

dall’incertezza sull’ammontare complessivo delle entrate

derivanti dal bilancio dello Stato, non solo nella

prospettiva di breve periodo, ma anche nella prospettiva

pruriennale.

Nel contesto della vigente legislazione finanziaria, alle

Regioni continua ad essere richiesto uno sforzo di

sacrificio crescente nell’impostazione delle previsioni di

entrata, con un elevato margine d’incertezza sugli

stanziamenti statali, che rende alquanto complessa la

costruzione del bilancio e la condizione di equilibrio (v.

relazione al progetto di legge cit.).

Gli Enti locali devono fronteggiare una sempre

crescente difficoltà finanziaria, dovuta ai tagli dei

trasferimenti statali attuati con le ultime manovre del

governo e ai vincoli posti dal patto di stabilità.

Le risultanze contabili

Con deliberazione n.749, assunta nella seduta del 29

maggio 2014, la Giunta della Regione Emilia-Romagna

(d’ora in avanti: Regione) ha approvato il rendiconto

generale per l’esercizio finanziario 2013, nelle due

componenti del conto finanziario e del conto del

patrimonio, ed ha presentato il relativo documento

contabile alla Sezione Regionale di controllo della Corte

dei conti, ai fini della parificazione, ai sensi dell’art. 1,

comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012 n.174,

recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e

Page 33: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

33

funzionamento degli enti territoriali” , nonché ulteriori

disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio

2012” convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre

2012, n. 213.

Il documento, corredato dai relativi quadri

riassuntivi, elenchi e tabelle, ha accertato che l’esercizio

si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad €

876,73 mln. , il quale è -tuttavia- integralmente assorbito

dalla sommatoria delle economie vincolate e dei residui

perenti (v.pag 29 relazione Sezione regionale controllo).

Deve comunque rilevarsi che le reiscrizioni dei

residui perenti hanno trovato piena copertura nei fondi

allocati in bilancio per le spese obbligatorie.

Nel bilancio di previsione, nella parte in conto

competenza, le entrate ammontano ad euro 13.641,40

mln., e le spese ad euro 13.606,95 mln.

Page 34: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

34

I risultati finali sono riassunti nelle seguenti tabelle:

A) Competenza (accertamenti/impegni)

ENTRATE

Tit. I Entrate tributarie 9.174.996.616,73

Tit. II Entrate derivanti da contributi di parte corrente dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti

1.038.773.862,96

Tit III Entrate extratributarie 316.786.760,67

Tit. IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti di in conto capitale

93.178.116,92

Tit. V Entrate derivanti da mutui, da prestiti o altre prestazioni creditizie

806.364.000,00

Tit.VI Entrate per contabilità speciali 2.211.301.065,71

Totale generale Entrate Accertate 13.641.400.422,99

SPESE

Parte I 11.395.655.639,64

Area di intervento 1 Organi Istituzionali 33.222.828,94

Area di intervento 2 Affari generali 319.175.897,04

Area di intervento 3 Interventi per lo sviluppo economico 228.603.145,42

Area di intervento 4 Uso, salvaguardia e sviluppo del territorio

582.713.054,91

Area di intervento 5 Tutela della salute e solidarietà sociale 9.549.337.068,70

Area di intervento 6 Istruzione, attività formative, culturali, sportive e ricreative

370.022.081,85

Area di intervento 7 Oneri generali non attribuibili 312.581.562,78

PARTE 2° Spese conseguenti operazioni finanziarie non modificative del patrimonio regionale

0,00

PARTE 3°Contabilità speciali 2.211.301.065,71

Totale generale Spese Impegnate

13.606.956.705,35

Avanzo di competenza (accertamenti – impegni) 34.443.717,64

Page 35: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

35

B) Residui

Residui attivi

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 2013

2.489.866.565,19

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti

2.300.054.314,17

Totale Residui Attivi 2013 4.789.920.879,36

Residui passivi

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 2013

2.485.344.732,23

Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti

1.847.826.313,90

Totale Residui Passivi 2013 4.333.171.046,13

Differenza (residui attivi – residui passivi) (+) 456.749.833,23

C) Cassa (riscossioni/pagamenti)

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013 224.456.298,08

C1) Riscossioni 16.552.005.881,47

C2) Pagamenti 16.356.486.298,34

Saldo (positivo) di cassa dell’esercizio (C1-C2)

195.519.583,13

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 419.975.881,21

Page 36: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

36

D) Conto generale del patrimonio

Situazione finale

al 31/12/2012 al 31/12/2013

Consistenza Totale Attività 8.543.342.764,92 5.873.760.716,58

Consistenza Totale Passività 8.680.057.016,67 6.515.045.591,79

Differenza fra la consistenza attività e passività (-)382.313.190,70 (-)641.284.875,21

Peggioramento patrimoniale al 31.12.2013 (-) 382.313.190,70 (-) 504.570.623,46

L’analisi degli atti istruttori e delle risultanze della

gestione economico finanziaria consente l’individuazione

di aspetti positivi, di questioni problematiche e di punti di

criticità.

La gestione delle entrate

L’accertamento delle entrate, al netto di quelle per

contabilità speciali (Tit.VI), per l’esercizio 2013, è stato di

11.430,10 mln di euro, con un aumento del 9,26%

rispetto al 2012 e con una variazione nel triennio

computata nella misura del 6,64%.

Sotto il profilo della riscossione delle entrate

tributarie, è rilevante la sottolineatura degli importi

derivanti dai recuperi di evasione fiscale, riferibili in via

principale all’Irap ed alla Tassa automobilistica, per

complessivi euro 83 milioni, rispetto alla previsione

prudenziale di 45 milioni di euro (+38 milioni).

I maggiori importi della riscossione fiscale hanno

permesso di liberare spazi finanziari nel Patto di stabilità

per l’incremento delle spese per investimenti sul territorio

(v. relazione al progetto di legge).

La legge di stabilità per l’anno 2013 ha disposto la

soppressione delle compartecipazioni regionali alle accise

Page 37: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

37

sulla benzina e sul gasolio, ed ha costituito -al contempo-

il Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale.

Tra i minori accertamenti netti pari a complessivi

euro 4.220 milioni, gli importi più significativi sono

riferiti all’omessa contrazione di mutui (euro 2.129

milioni), ed all’anticipazione mensile dello Stato destinata

al finanziamento della spesa regionale (euro 2.222

milioni).

La gestione delle spese

Dalle risultanze contabili della gestione della spesa,

emerge che la Regione ha proseguito l’azione di riduzione

e di monitoraggio delle spese di funzionamento.

In particolare, per effetto del consolidamento delle

azioni di riordino, di razionalizzazione e di contenimento,

le spese di funzionamento per l’esercizio finanziario 2013

risultano inferiori del 4,5 % rispetto all’esercizio

finanziario del 2012, con un risparmio di spesa superiore

ad euro 14 milioni.

Tuttavia, sotto il profilo dell’efficacia delle misure di

contenimento, alcuni punti critici emergono dalla

gestione della spesa degli enti regionali, delle società

partecipate e della spesa farmaceutica (v. infra).

Nell’esercizio 2013 i pagamenti complessivi hanno

avuto un incremento dell’1,78% rispetto all’esercizio

precedente.

I pagamenti in conto competenza sono aumentati

rispetto all’esercizio precedente, mentre i pagamenti in

conto residui hanno registrato una lieve flessione.

In particolare, sul totale definitivo degli impegni di

euro 13.607 milioni, computato al netto del saldo

negativo dell’esercizio precedente, sulla gestione di

competenza sono stati effettuati pagamenti per euro

11.122 milioni, pari alla misura dell’81,73 % delle somme

impegnate; e sono rimasti da pagare euro 2.485 milioni,

equivalenti al 18,27 % degli impegni.

Page 38: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

38

La tutela della salute e la solidarietà sociale, è l’Area

d’intervento che presenta la maggiore incidenza sul

volume complessivo dei pagamenti (85,23 %).

La gestione di cassa e le anticipazioni di tesoreria.

Il fondo cassa presso il Tesoriere regionale, al 31

dicembre 2013, presenta un risultato positivo pari ad

euro 419,98 mln di euro, in netto aumento rispetto al

saldo dell’esercizio precedente (224,46 ml di euro), poiché

nell’esercizio 2013 le riscossioni hanno superato i

pagamenti per l’importo di euro 195,52 mln di euro.

Nell’esercizio 2013 la Regione non ha fatto ricorso

all’anticipazione di cassa e non ha previsto stanziamenti

nei relativi capitoli in entrata (cap.6900 “Accensione di

anticipazioni per fronteggiare temporanee esigenze di

cassa”), ed in uscita (cap. 90500 “ Rimborso di

anticipazioni accese per fronteggiare temporanee esigenze

di cassa”) , i quali risultano pari a zero.

Viceversa, la Regione ha utilizzato l’anticipazione di

liquidità, prevista e consentita dal decreto legge 8 aprile

2013 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 6

giugno 2013, n.64 , la quale è destinata per l’intero

all’estinzione dei debiti delle Aziende sanitarie locali.

I residui attivi

Alla fine dell’esercizio 2013 i residui attivi,

rideterminati con le operazioni di ricognizione,

ammontano a 4.789,92 mln di euro; i residui provenienti

dagli esercizi 2012 e precedenti, sono 2.300,05 mln di

euro, pari al 48,01 % del totale; i residui dell'esercizio di

competenza ammontano a 2.489,87 mln e costituiscono il

51,98 % dell’importo complessivo.

L’indice di smaltimento dei residui attivi dallo 0,26%

del 2012 si colloca sul valore di 0,70% nel 2013.

Page 39: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

39

I residui passivi

I residui passivi al 31 dicembre 2013, pari a 4.333,17

mln di euro, sono costituiti per il 42,64% dai residui

maturati negli esercizi pregressi (1.847,83 mln di euro), e

per il 57,36% da residui formati nell’esercizio di

competenza (2.485,34 mln di euro).

La somma di maggiore consistenza, tuttora da

pagare, corrispondente al 63,16% dell’ammontare

complessivo, riguarda la restituzione allo Stato

dell'anticipazione mensile dei contributi sanitari e della

quota del Fondo sanitario nazionale (cap. 91322 per euro

2.730 milioni).

L’attività di ricognizione e di ri-accertamento dei

residui attivi e passivi

L’attività di ricognizione e ri-accertamento dei residui

è stata avviata e definita nell’esercizio finanziario 2013, in

conformità alle disposizioni degli artt. da 45 a 61 della

legge regionale n. 40/2001.

Come più volte specificato dalla giurisprudenza

costituzionale, le operazioni contabili, di ricognizione e di

accertamento dei residui, nella complessità dell’analisi

delle singole partite finanziarie, assumono fondamentale

rilevanza per l’attendibilità dei dati di bilancio e la

trasparenza dell’accertamento dell’avanzo di

d’amministrazione.

La ricognizione dei residui attivi accertati in chiusura

dell’esercizio 2013, riscontrata dall’analisi dei dati

contabili esposti nella determinazione n. 5412 del

18/04/2014 adottata dal Responsabile del Servizio

Bilancio e Finanze, evidenzia la sussistenza di crediti

riconosciuti inesigibili per oltre 51 ml di euro (complessivi

euro 51.349.265, 66 indicati nella relazione al progetto di

legge), con il conseguente effetto peggiorativo del conto

del patrimonio.

Page 40: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

40

La gestione dei residui si chiude al 31 dicembre 2013

con un saldo positivo di 456,75 mln di euro.

La consistenza ed il grado di copertura dei residui

perenti

La consistenza dei residui passivi perenti al 31

dicembre 2013 è diminuita dello 0,34% rispetto

all’esercizio 2012 (da 521,39 mln di euro dell’esercizio

2012 a 519,61 mln di euro dell’esercizio 2013).

L’indebitamento regionale

Nel 2013 la Regione non ha fatto ricorso ad

indebitamento, ed ha continuato l’ammortamento del

debito pregresso, con gli oneri dei mutui con la Cassa

Depositi e Prestiti, per il finanziamento di interventi nel

settore del trasporto pubblico locale.

Anche per l’esercizio finanziario 2013 non è avvenuto

l’incasso annuale del contributo statale a copertura della

rata di ammortamento, poiché dall’attuazione dell’art. 14,

comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione

finanziaria e di competitività economica), discende la

riduzione delle risorse statali spettanti, a qualunque

titolo, alle regioni a statuto ordinario.

Pertanto, come già rilevato nel 2012, anche per

l’esercizio finanziario 2013 le rate di ammortamento sono

rimaste a carico del bilancio regionale.

La composizione dell’indebitamento complessivo a

carico della Regione Emilia-Romagna a fine esercizio

2013 è costituita per il 90,48% da mutui e per il 9,53%

da obbligazioni.

La prevalenza (93,81%) appartiene al debito sanitario

per il ripianamento dei disavanzi.

Page 41: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

41

Del debito complessivo, la parte prevalente (59,16%)

è gravata dal tasso fisso di interessi, mentre la restante

parte, pari a 318,48 mln di euro, è soggetta a tassazione

variabile.

L’ammontare dell’indebitamento per mutui e

obbligazioni trova puntuale riscontro nelle passività del

Conto del patrimonio.

La disposizione del comma 5 art. 34 l.r. 40/2001

fissa i limiti quantitativi dell’indebitamento regionale, ma

non risulta aggiornata con la riduzione dal 25% al 20 %

dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non

vincolate iscritte in bilancio al titolo I, come disposto

dall’articolo 8, comma 2, l n. 183/2011.

La Regione, per effetto del rinvio normativo di tipo

dinamico, ha comunque assicurato, il rispetto del limite

inferiore previsto dalla normativa nazionale.

Anche per il 2013 la Regione Emilia-Romagna ha

rispettato il limite dell’indebitamento.

A fronte della soglia legale di 208,65 milioni di euro,

l’ammontare complessivo delle rate di ammortamento dei

mutui contratti per spese d’investimento risulta pari a

73,17 milioni di euro.

L’anticipazione di liquidità prevista nel decreto legge

35/2013

La Regione Emilia-Romagna ha utilizzato

l’anticipazione di liquidità prevista dal d.l. 35/2013

convertito in legge 64/2013, per l’accelerazione dei

pagamenti dei debiti, certi, liquidi ed esigibili al 31

dicembre 2012, gravanti sul bilancio degli enti del

Servizio sanitario regionale, in favore dei quali la

disciplina statale prevede la possibilità di accesso alla

liquidità fino alla concorrenza del tetto massimo di 14

miliardi di euro (art.3), escludendo le operazioni di

prestito dal calcolo del limite dell’indebitamento.

Page 42: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

42

L’anticipazione di liquidità proveniente dal bilancio

dello Stato nell’esercizio finanziario 2013 è stata erogata

in due distinte operazioni di cassa, nella misura di

complessivi euro 806.364.231 (v. tab. 40 relazione

istruttoria).

Pur non sussistendo fattori negativi sugli equilibri di

bilancio, dagli atti istruttori permangono dubbi sulla

modalità di copertura degli oneri di rimborso, garantita

dall’avvalimento delle risorse iscritte nel fondo di riserva

per le spese obbligatorie, e non con provvedimenti

normativi di variazione delle autorizzazioni di entrata e/o

di spesa, anche per i debiti certi al 31.12.2012, ma

divenuti solo successivamente esigibili (art. 3 comma 5

lett. b) ultimo periodo d.l. 35/2013).

Il risultato di amministrazione

Come già rilevato nel 2012, anche per l’esercizio

2013, nonostante il valore positivo del risultato di

amministrazione conseguito, la sommatoria delle

economie vincolate e dei residui perenti esprime un

importo maggiore dell’avanzo di amministrazione.

Il conto generale del patrimonio

Il patrimonio comprende, tra le attività, il valore dei

beni mobili e dei beni immobili, ed i titoli di credito e le

partecipazioni; tra le passività, i mutui in ammortamento

e i residui passivi perenti.

Le variazioni intervenute riguardano ,in prevalenza, il

fondo cassa che è aumentato di 195,51 mln di euro, i

residui attivi che sono diminuiti di 2.925,59 mln di euro

ed i residui passivi perenti che sono diminuiti anch’essi

di 2.938,10 mln di euro.

Il conto generale del patrimonio conferma il

peggioramento, che si assesta per il 2013, nella misura di

-504,57 mln di euro.

Page 43: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

43

Sugli elementi negativi del risultato patrimoniale, e

sul relativo peggioramento, incidono la diminuzione dei

residui attivi (da euro 7.716 milioni ad euro 4.790

milioni), e l’aumento dei debiti per effetto

dell’anticipazione di cassa destinata alla spesa sanitaria

(da euro 857 milioni ad euro 1.586 milioni).

I principali indicatori di gestione

Con riferimento alla gestione delle entrate, il grado di

realizzazione (accertamenti/previsioni finali di

competenza) ha registrato un lieve aumento rispetto agli

anni precedenti (0,85%).

La capacità di entrata (riscossioni/massa riscuotibile)

evidenzia un valore positivo di crescita dello 0,65 nel

2013, rispetto al 0,50 del 2012.

E’ in miglioramento anche la velocità di riscossione

(riscossioni di competenza/accertamenti di competenza)

che si eleva dallo 0,57 nel 2012 allo 0,75 del 2013.

Gli indicatori della gestione della spesa non

esprimono ,invece, un andamento costante.

Il volume d’impegno (impegni/previsioni finali di

competenza), che misura il grado di realizzazione dei

programmi di spesa, registra un aumento della capacità

di impegno rispetto al 2012 (0,81 del 2013 rispetto allo

0,78 del 2012), mentre la velocità di cassa (pagamenti

totali/residui al 1° gennaio + impegni di competenza)

esprime un andamento altalenante (0,86 del 2011; 0,87

del 2012, 0,86 del 2013).

Il Patto di stabilità interno

Il patto di stabilità interno, introdotto dal 1999

nell’ordinamento nazionale, assicura il concorso delle

autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di

finanza pubblica fissati in sede comunitaria. Oggi si trova

al centro del dibattito politico nazionale, poiché nel

Page 44: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

44

contesto della difficile congiuntura economica è percepito

come uno dei fattori che fortemente imprime un freno alla

crescita, condizionando la gestione finanziaria degli enti, i

quali vengono a trovarsi nell’impossibilità di effettuare

investimenti, ritenuti necessari per dare rilancio alla

competitività, e per garantire servizi ed opere necessarie

ai cittadini.

Le manovre di contenimento della spesa, congiunte

agli effetti dell’attuale crisi economica, hanno prodotto un

grave impatto negativo sulla quantità e sulla qualità dei

servizi erogati ai cittadini.

Le regioni all’avanguardia per assicurare elevati

standard di qualità dei servizi pubblici (alle quali

partecipa l’Emilia-Romagna), esprimono tendenze, e

ricercano strumenti per superare le rigidità imposte dai

vincoli di finanza pubblica, al fine di sbloccare la liquidità

disponibile e rilanciare gli investimenti sul territorio.

Sussiste la necessità di un maggiore bilanciamento

tra le discipline di finanza pubblica e le misure per la

crescita e per l’occupazione, permissive della

utilizzazione di spazi di flessibilità nelle azioni di sostegno

degli investimenti, pur nel rispetto della necessaria

stabilità finanziaria.

Le indagini di studio condotte sugli effetti economici

del patto di stabilità dimostrano che l’area degli

investimenti è quella più colpita dai vincoli finanziari.

La legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011,

n. 183) ha definito le regole del Patto di stabilità interno

che, a decorrere dall’esercizio 2012, gli Enti locali e le

Regioni devono applicare per concorrere al

raggiungimento dei più generali obiettivi di finanza

pubblica definiti in sede europea con l’adesione dell’Italia

al Patto europeo di stabilità e crescita.

Anche per l’esercizio 2013, la legge di stabilità ha

confermato il sistema di calcolo su un saldo

“eurocompatibile” e del principio del contenimento delle

spese finali, distinte in termini di competenza e di cassa.

Page 45: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

45

La “regionalizzazione” del Patto di stabilità interno

prevede, inoltre, che le Regioni possano singolarmente

concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei

propri obiettivi di finanza pubblica, coinvolgendo anche

gli Enti locali del proprio territorio.

Dalle tabelle 27/A e 27/B, allegate alla relazione

della Sezione di controllo, si evince che la Regione Emilia-

Romagna ha rispettato le regole del Patto di stabilità

interno relative all’esercizio 2013, contenendo le spese

soggette a vincolo di crescita all’interno dell’obiettivo

programmatico, sia in termini di pagamenti effettuati che

di impegni assunti, liberando, in tal modo, spazi che sono

stati concessi agli enti locali richiedenti.

La differenza tra il complesso delle spese finali di

competenza eurocompatibile /euro 1.297,37 mln.) e

l’obiettivo annuale rideterminato (euro 1.463,824 mln.) è

pari ad euro -166,45 mln.

In conformità alle disposizioni normative vigenti sul

Patto regionale verticale “incentivato”, gli spazi finanziari

ceduti dalla Regione agli enti locali nel 2013 sono pari ad

euro 120,89 mln.

La gestione degli eventi sismici del 2012

Le diverse tipologie d’intervento (soccorso alla

popolazione, messa in sicurezza di luoghi ed edifici,

ricostruzione di edifici pubblici e privati distrutti o

danneggiati) espletate per affrontare e superare lo stato di

emergenza, hanno impegnato l’Amministrazione regionale

in tutte le sue articolazioni organizzative, le quali hanno

immediatamente avviato le azioni necessarie a risolvere le

urgenze dell’evento calamitoso.

Gli interventi sono stati finanziati con risorse

comunitarie, statali e regionali. La quota di risorse

comunitarie per la Regione Emilia-Romagna è pari a 549

mln di euro.

Page 46: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

46

Gli interventi operativi sono previsti nella legge

finanziaria 26 luglio 2012 n. 9, alla quale si

ricongiungono le successive deliberazioni della Giunta

regionale.

L’articolo 1 della legge fin. cit., attribuisce alla Giunta

il programma di attività (soccorso alle popolazioni colpite,

interventi di realizzazione, ripristino, ricostruzione di

immobili, strutture ed infrastrutture pubbliche e private

distrutte o danneggiate nei territori colpiti dal sisma), ed

individua le risorse per il finanziamento degli interventi.

L’articolo 1, comma 3, l.r. cit. autorizza la

utilizzazione di 25 mln di euro per spese di investimento

e di 22 mln di euro per spese correnti.

In relazione alle risorse autorizzate per spese

correnti, nella misura di 22 mln di euro, risultano

utilizzati 10 mln. e trecentomila euro.

Gli strumenti di finanza derivata.

Risulta attiva una sola operazione di interest rate

swap collegata al mutuo di euro 516,46 mln di euro

contratto con la Cassa depositi e Prestiti nel maggio del

2002.

Dalla nota allegata al rendiconto si evince che, alla

scadenza del 30 giugno 2013 e del 31 dicembre 2013,

l’operazione in derivati è fortemente sbilanciata sul

versante dei pagamenti.

Infatti il mutuo ha comportato, al netto dei flussi

positivi pari a 1,11 mnl di euro (in netto peggioramento

rispetto ai 4,76 mln di euro del 2012) provenienti dal

versamento, a carico della banca intermediaria, degli

interessi corrisposti alla Cassa Depositi e Prestiti per il

mutuo originario, pagamenti da parte della Regione

rispettivamente di 8,16 mln di euro e 8,37 mln di euro,

per un totale di 16,53 mnl di euro, con un evidente

peggioramento anche sul fronte del rimborso rispetto al

2012 (13,89 mln di euro).

Page 47: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

47

Le garanzie prestate a favore di terzi

Dall’accertamento istruttorio sulla sussistenza di

garanzie prestate in favore di terzi, è emersa la

sottoscrizione in data 12 novembre 2009 della lettera di

patronage in favore della società partecipata “Terme di

Salsomaggiore e di Tabiano spa”, la quale non ha finora

ricevuto un’adeguata e più appropriata rappresentazione

contabile nei dati di bilancio.

Le partecipazioni in organismi societari

Il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica

del 2014, espone la complessità delle dinamiche di

revisione della spesa, connesse alla razionalizzazione del

sistema degli enti pubblici, ed al riordino degli apparati

pubblici mediante la riduzione dei soggetti strumentali e

delle società partecipate.

La “societarizzazione” delle funzioni amministrative, e

la proliferazione del modello societario, con la dilatazione

del sistema in house, impongono la necessità di avviare

processi di razionalizzazione organizzativa degli apparati

pubblici, al fine di eliminare la duplicazione, la

sovrapposizione e la interferenza disfunzionale tra aree di

attività, settori d’intervento, e segmenti di competenze, da

trattare con logiche di semplificazione al fine

dell’assorbimento e della contrazione dei costi di gestione.

Le più attente indagini sui sistemi di governance delle

partecipazioni azionarie in mano pubblica evidenziano la

necessità di comprendere il grado di dipendenza degli

organismi partecipati dalla committenza degli enti

proprietari, per il conseguimento di un sano equilibrio tra

costi e ricavi.

Infatti, la presenza contestuale di dipendenza

accentuata e di squilibrio aziendale degli organismi

partecipati, determina impatti significativi sul bilancio

dell’ente proprietario, il quale si trova impegnato a

garantire continue operazioni di risanamento.

Page 48: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

48

Dal parere del Collegio dei revisori reso in data 17

giugno 2014 sullo schema del rendiconto per l’esercizio

finanziario 2013, si evince che le partecipazioni azionarie

in società di capitali sono diminuite da n. 28 al 31

dicembre 2012, a n.25 al 31 dicembre 2013, per effetto

del fallimento di AERADRIA (quota in euro 163.206),

della cessione di CERMET (quota in euro 133.681), e

della liquidazione di SAR (quota in euro 1.502.633).

Nel medesimo parere il Collegio di revisione ha

formulato considerazioni ed osservazioni (v. pag. 18),

esattamente speculari alle raccomandazioni che la Corte

dei conti aveva già formulato sul rendiconto regionale

dell’esercizio finanziario 2012, al fine di garantire la

effettività del controllo sul sistema delle partecipazioni

azionarie, da attrarre in un modello di governance

fondato sull’acquisizione tempestiva delle informazioni

finanziarie e patrimoniali, e sul monitoraggio della

valenza strategica e della economicità della gestione dei

singoli organismi partecipati.

La deliberazione della Giunta Regionale n.1107 del

14 luglio 2014 contiene puntuali disposizioni sulla

istituzione di una apposita struttura amministrativa

dedicata al controllo del sistema delle partecipazioni

azionarie, la quale perfeziona il modello del gruppo di

lavoro inter-direzionale, operante dal 2013, che ha già

consentito di individuare alcune partecipazioni di

capitale, non necessarie al perseguimento delle finalità

isituzionali (Società infrastrutture fluviali srl e SCIP srl).

Il deficit del modello di controllo sulla economicità e

sui risultati strategici conseguiti con il sistema delle

partecipazioni azionarie, accresce il rischio dell’apertura

presso la giurisdizione civile delle procedure concorsuali

previste dalla legge fallimentare.

Dal conto del patrimonio si evince che la Regione

Emilia-Romagna detiene la partecipazione diretta in n.25

società operative in diversi settori (sviluppo economico

territoriale, agroalimentare, terme, fiere, turismo, ricerca

Page 49: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

49

innovazione e tecnologia, trasporti e infrastrutture, sanità e

servizi sociali, credito).

Il valore delle partecipazioni societarie al 31 dicembre

2013 è pari a complessivi 107.528.587,44 mln di euro, in

aumento del 16,13% rispetto al 2012.

Rispetto all’esercizio 2012, il rendiconto generale del

2013 evidenzia il consistente incremento delle risorse

finanziarie assegnate agli organismi partecipati nella

misura di 140.651 mln di euro per trasferimenti in conto

esercizio, e di 48.328 mln di euro per i trasferimenti in

conto capitale.

Anche per l’esercizio 2013 la maggiore parte delle

risorse sono state assorbite dalla società Ferrovie Emilia-

Romagna S.r.l.

Dalla tabella n. 44 della relazione, che offre il quadro

sintetico della situazione economica e patrimoniale si

evince che n. 7 delle n.26 società hanno chiuso l’esercizio

2013 con un risultato negativo d’esercizio.

Le perdite più rilevanti afferiscono al bilancio di Fiere

di Parma (2.709,83 mln di euro), ed al bilancio delle

Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.a. (2.428,29 mln

di euro).

Le Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.a.

espongono risultati negativi d’esercizio per un periodo

superiore al triennio.

Le società che hanno conseguito un risultato di

esercizio positivo sono state n. 19 ; gli utili più elevati

sono stati conseguiti dalle società: Porto Intermodale

Ravenna S.p.a. (5,038,81 mln di euro); Aeroporto

Guglielmo Marconi di Bologna Spa (2.253,25 mln di euro)

Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni

(1,327,78 mln di euro).

Nella materia in esame, è opportuno precisare che i

profili di rilevanza del regime giuridico delle dismissioni

delle partecipazioni societarie da parte degli enti pubblici,

dettato dall'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre

2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008)

- cui anche la Regione Emilia Romagna deve attenersi ai

Page 50: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

50

fini della valutazione finanziaria - sono così

compendiabili :

- l’interesse pubblico può essere compatibile con lo

scopo lucrativo che caratterizza, a livello tipologico, le

società per azioni, il cui schema tipico resta regolato dal

codice civile, con applicazione soltanto di alcune regole

pubbliche quali, ad esempio, quelle che configurano la

responsabilità amministrativa per danno erariale subito

dai soggetti pubblici partecipanti;

- la citata disposizione guida in materia (art. 3,

comma 27) ha posto un limite all'impiego dello strumento

societario per garantire, in coerenza con l’esigenza di

rispettare il principio di legalità, il perseguimento

dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza

plenaria 3 giugno 2011, n. 10). In altri termini, detta

previsione integra una norma imperativa che -

esprimendo «un principio già in precedenza immanente

nel sistema» (Ad. Plen. Cons. di St. n. 10/2011, cit.) -

pone un chiaro limite all’esercizio dell'attività di impresa

pubblica, che deve essere ‘funzionalizzata’ al

perseguimento dell'interesse pubblico;

- anche le Regioni sono chiamate ad osservare –

quale disposizione di principio ai fini del coordinamento

della finanza pubblica – il divieto di intervenire a favore

delle proprie società partecipate non quotate laddove

queste presentino perdite di esercizio negli ultimi tre anni

consecutivi (cfr. art. 6, commi 19 e 20 in combinato

disposto, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Sul riordino delle partecipazioni societarie, la Regione

è intervenuta con la legge finanziaria 23 dicembre 2010

n. 14 (art.49), la quale stabilisce che la Giunta debba

verificare la perdurante presenza delle esigenze inerenti

allo sviluppo economico, sociale o culturale o di

svolgimento di servizi di interesse regionale, al fine di

conseguire gli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla

legislazione statale.

Page 51: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

51

Il riordino e la razionalizzazione del sistema delle

partecipazioni azionarie appartiene –oramai da tempo- ai

targets delle operazioni di spending review, orientate alla

riduzione dei costi di funzionamento degli apparati

pubblici.

Evitando approcci emergenziali di tipo quantitativo,

che privilegiano la prospettiva della rapida resa dei tagli

lineari, è necessario procedere alla individuazione delle

linee strategiche del riordino, le quali richiedono la

ricognizione dei settori d’intervento, delle categorie dei

soggetti e degli organismi presenti, e dei profili

organizzativi e contabili, al fine di conseguire risparmi

permanenti ed effettivi di spesa.

La spesa per il personale. Vincoli, riduzione ed

incidenza sulla spesa corrente.

Nel 2013 la dotazione organica complessiva del

personale non dirigenziale e dirigenziale della Regione

Emilia-Romagna è pari a 3.312 unità e non ha subito

variazioni rispetto al 2012.

Il personale in servizio nel 2013 è pari a 2928 unità,

che equivalgono alla copertura organica dell’ 88,41 %.

Il numero dei direttori generali è diminuito da n.11

nel 2012, a n. 10 unità nel 2013.

Sul conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti

non appartenenti all’amministrazione regionale, la

disposizione normativa contenuta nell’articolo 18 comma

1 l.r. 43/2001 fissa la percentuale del 15% sulla

dotazione organica del personale regionale, mentre la

legislazione statale prevede la minore misura del 10 %

che è stata sempre rispettata dall’amministrazione

regionale, nonostante il disallineamento tra le discipline

giuridiche.

Dalla verifica del vincolo disposto dall’articolo 1,

comma 557, l. n. 296/2006, il quale impone il

contenimento della dinamica retributiva ed

occupazionale, risulta che la spesa per il personale

impegnata dalla Regione nel 2013 per 149,46 mln di

Page 52: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

52

euro, è inferiore rispetto alla spesa impegnata nel 2012

per 153,34 mln di euro.

Nella verifica ex art. 76, comma 7, d.l. 112/2008

primo periodo, e s.m.i. , la Regione ha riferito che

l’indicatore del rapporto tra la spesa del personale e la

spesa corrente è pari al 11,84%.

Tale valore percentuale si colloca al di sotto del limite

legale del 50%, ma è superiore a quello registrato nel

2012 (10,83) e nel 2011 (10.10%).

Il personale degli enti regionali e degli organismi

societari

Dagli accertamenti istruttori espletati sulla spesa per

il personale degli enti regionali e degli organismi

partecipati, e sul rispetto dei vincoli e dei limiti per i costi

degli incarichi di studio e di consulenza, le indennità di

missione, ed i contratti flessibili, emergono alcune

situazioni di sforamento dei tetti massimi consentiti.

La tabella n. 62 relativa ai costi del personale delle

società in house, consente il monitoraggio dei dati

finanziari del 2013, rispetto ai dati finanziari del 2012,

anche nella parte imputabile all’acquisizione della

partecipazione al 93,16 % in FER spa con n. 247 unità di

dipendenti.

Gli incarichi esterni

Nell’esercizio finanziario 2013 la Regione Emilia-

Romagna ha conferito n. 73 incarichi, di cui n. 25 per

incarichi di studio, consulenza e ricerca, n. 48 per

collaborazioni anche di natura occasionale.

La spesa complessiva lorda per le suddette tipologie

di spesa ammonta a 1.757 mln di euro.

Risultano rispettati i limiti dei tetti di spesa statuiti

nelle disposizioni di cui all’articolo 6 commi 7 e 8 d.l.

78/2010.

Tuttavia, ritiene la Procura Regionale di dovere

richiamare in materia i fondamentali principi di auto-

Page 53: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

53

sufficienza e di rinvenibilità delle professionalità interne,

che ispirano le procedure di spending review al fine del

contenimento delle spese esterne e dell’ottimizzazione

della capacità di utilizzazione delle risorse umane.

La sanità regionale

La relazione istruttoria contiene puntuali ed

approfondite analisi dedicate alla gestione della spesa

sanitaria e farmaceutica.

Sul finanziamento della spesa destinata al Servizio

sanitario, che assorbe per la misura del 75% circa le

risorse di parte corrente dei bilanci regionali, le manovre

correttive hanno ridotto progressivamente i finanziamenti

previsti, ed hanno disposto economie mirate soprattutto

alla spesa del personale sanitario ed alla spesa

farmaceutica (v. relazione al progetto di legge).

La spesa farmaceutica complessiva esprime

l’incremento del 5,5 % sull’anno precedente, ed ha

superato il tetto del 3,5 % del fabbisogno, rimanendo

tuttavia in un quadro di complessivo equilibrio

economico.

Sono in progressiva diminuzione la consistenza ed i

costi del personale degli enti sanitari (tabelle nn. 70 e 71),

anche se il limite della spesa per il 2013 -pur rimanendo

nel quadro del pareggio di bilancio- non è stato

rispettato.

Anche per l’effetto dell’anticipazione di liquidità

autorizzata dal d.l.35/2013 cit. si riducono in modo

alquanto significativo, i tempi medi di pagamento per i

beni sanitari ed economali (da 230 giorni nel 2012 a 91

giorni nel 2013), e per i servizi in appalto (da 199 giorni

nel 2012 a 96 giorni nel 2013), avvicinandosi ai termini

previsti dalla disciplina di derivazione europea.

*******

Page 54: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

54

Nella riflessione dedicata al futuro della democrazia,

Norberto Bobbio ragiona sul confronto, e sulla preferenza

da accordare al governo delle leggi oppure al governo degli

uomini, comparando le ragioni a favore di entrambe le

formule.

Tra il governo delle leggi ed il governo degli uomini (e

delle donne, attualizzando la formula), la Procura

regionale annota ed inserisce i bisogni e le priorità della

buona amministrazione, poiché il ciclo avverso

dell’andamento economico non può essere affrontato e

superato senza un’azione sistematica ed incisiva sulla

eliminazione degli spechi, e delle disfunzioni

d’amministrazione, a vantaggio dei diritti fondamentali

della persona, il cui livello di soddisfacimento è in palese

sofferenza nelle condizioni attuali del Paese.

*******

Sulla base delle risultanze contabili, come sopra

esposte, e delle considerazioni che precedono, nonché

con riserva di eventuali ulteriori osservazioni e richieste

in sede di intervento orale

*******

(la memoria è stata predisposta con la collaborazione della dott.ssa

Annamaria Quaranta Direttore di Segreteria della Procura regionale)

Page 55: Corte dei Conti - parere sul bilancio 2013 della Regione Emilia-Romagna

55

Il Procuratore regionale

Visti gli articoli 97, 100 comma 2, e 103 comma 2,

della Costituzione della Repubblica Italiana;

Visti gli artt. 40 e 72 Testo unico delle leggi sulla

Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio

1934 n. 1214; l’art. 1 comma 5 legge 7 dicembre 2012 n.

213; l’art. 190 codice di procedura civile e gli artt. 4 e 26

R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché la legge 14 gennaio

1994 n. 20, e la legge 20 dicembre 1996 n. 639;

Visti lo Statuto della Regione Emilia-Romagna,

approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, ed in

particolare l’art. 68, ult. comma, relativo al rendiconto

generale; la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40,

concernente l’ “Ordinamento contabile della Regione

Emilia-Romagna”, ed in particolare il Titolo V

“Rendiconto” (artt. 65 – 67, relativi al rendiconto

generale);

Viste, inoltre, la legge regionale 21 dicembre 2012,

n.20, recante “Bilancio di previsione della Regione Emilia-

Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio

pluriennale 2013-2015”, nonché la legge regionale 25

luglio 2013 n. 10 “Assestamento del bilancio di previsione

della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario

2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 a norma

dell’art. 30 legge regionale 15 novembre 2001, n. 40

C H I E D E

alla Sezione Regionale di Controllo la parificazione del

rendiconto generale della Regione Emilia Romagna per

l’esercizio finanziario 2013, nelle componenti del conto

finanziario e del conto del patrimonio.

Il Procuratore Regionale

(Salvatore Pilato)