Corso teorico pratico sulla legittimità dell’uso della forza nella difesa di se stessi e degli...

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IL DIRITTO DI DIFENDERSI Corso teorico pratico sulla legittimità dell’uso della forza nella difesa di se stessi e degli altri Sifu Roberto Pasqualino Avv. Saverio Girgenti

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  • Corso teorico pratico sulla legittimit delluso della forza nella difesa di se stessi e degli altri Sifu Roberto PasqualinoAvv. Saverio Girgenti
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  • IL DIRITTO PENALE Il diritto penale quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una sanzione (Pena), proibisce determinati comportamenti umani, considerati contrari ai fini che esso persegue (Reati). I principi fondamentali dai quali il diritto penale retto, sono: 1. Il principio di legalit (nullum crimen, nulla poena sine lege): esprime il divieto di punire qualsiasi fatto che, al momento in cui stato commesso, non sia espressamente previsto dalla legge come reato. Esso si articola nei tre sottostanti principi interdipendenti: a) La riserva di legge: secondo tale principio, un determinato fatto non pu essere punito se non esiste una legge che lo consideri reato.
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  • b) La tassativit: comporta per il legislatore il dovere di procedere, al momento della creazione della norma penale, ad una chiara e precisa determinazione del fatto punibile, affinch risulti inequivocabilmente e tassativamente stabilito ci che rientra nella sfera del penalmente illecito e, conseguentemente, ci che lecito. c) Lirretroattivit: comporta la inapplicabilit della legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. 2. principio di materialit (cogitationis poenam nemo patitur); 3. principio di offensivit (nullum crimen sine iniuria); 4. principio di personalit della responsabilit penale
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  • PRINCIPIO DI TERRITORIALITA Art.3, comma I C.p. La Legge Penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovino nel territorio dello Stato; Art.6, comma II C.p. chiunque commette un reato nel territorio dello Stato punito secondo la Legge italiana
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  • PRINCIPIO DI TERRITORIALITA Ai sensi del comma 2 dellart.4 c.p. territorio dello Stato: a) Il territorio della Repubblica Per territorio si intende - la terraferma, nei limiti dai confini politici; - il mare territoriale (o costiero), che comprende la zona di mare dellestensione di 12 miglia marine lungo le coste continentali ed insulari - lo spazio Aereo sovrastante il territorio ed il mare territoriale - il sttosuolo, fin dove luomo pu ricavare utilit.
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  • PRINCIPIO DI TERRITORIALITA Ai sensi del comma 2 dellart.4 c.p. territorio dello Stato: b) Le navi e gli aeromobili italiani, dovunqie si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge straniera - le navi mercantili private sono soggette alla legge nazionale fin quando si trovino in acque internazionali o nazionali italiane - le navi militari sono sempre da considerarsi quale territorio dello Stato indipendentemente da dove si trovino.
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  • Definizione, soggetti e oggetto del reato Reato: quel comportamento umano volontario (azione od omissione), che il legislatore ritiene contrario ai fini dello Stato ed al quale ricollega, come conseguenza, lapplicazione di una sanzione penale. Autore o soggetto attivo del reato colui che pone in essere il comportamento vietato dalla norma incriminatrice. In relazione al soggetto, distinguiamo: -reati comuni: posti in essere da qualunque soggetto, indipendentemente da particolari caratteristiche soggettive; - reati propri: posti in essere solo da soggetti che rivestono determinate Qualifiche. Il soggetto passivo del reato il titolare del bene o dellinteresse che la norma giuridica tutela e che pertanto leso dal comportamento umano costituente reato.
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  • Oggetto giuridico del reato il bene o linteresse protetto dalla norma penale Il danno penale prodotto dal reato consiste nelloffesa del bene giuridico tutelato, cio nellevento antigiuridico I reati si distinguono in : -reati di danno e reati di pericolo e in due grandi categorie: delitti e contravvenzioni.
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  • RESPONSABILITA PENALE - La responsabilit penale consiste nel commettere un fatto previsto dalla Legge come reato, provocando la reazione dellordinamento giuridico sovraordinato e, di conseguenza, lirrogazione di una pena. - La responsabilit penale soggetta ad una graduazione direttamente proporzionale allelemento psicologico del reato.
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  • RESPONSABILITA CIVILE EXTRACONTRATTUALE Ai sensi dellart.2043 c.c. Chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni altrui un danno ingiusto tenuto a risarcirlo. Nel diritto civile il risarcimento ha sempre la forma del ristoro economico: pagamento di una somma di denaro.
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  • Struttura del Reato Nellanalisi del reato, ci riferiremo alla concezione analitica, optando per la teoria bipartita del reato. La concezione analitica ha dato luogo, a due teorie: a) Teoria della tripartizione Il reato si compone di tre elementi: 1) il fatto tipico, inteso come fatto materiale comprensivo dei soli requisiti oggettivi; 2) lantigiuridicit obiettiva, tesa allanalisi dellassenza o meno di cause di giustificazione; 3) la colpevolezza, intesa nelle sue due forme del dolo e della colpa.
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  • Struttura del Reato b) Teoria della bipartizione. Il reato si compone di due elementi: 1) lelemento oggettivo, cio il fatto materiale in tutti i suoi elementi costitutivi; 2) lelemento soggettivo, cio il diverso atteggiarsi della volont nelle forme del dolo e della colpa.
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  • Struttura della figura di reato AZIONE DEL RESPONSABILE CONDOTTA PREVISTA DALLART 43c.p. REALIZZAZIONE DI UN DANNO NESSO CAUSALE
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  • Lelemento psicologico del reato Il reato colposo o contro lintenzione se si realizza a causa di imprudenza, negligenza, imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, norme, regolamenti, ordini o discipline.
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  • La Responsabilit (Art.43c.p.) DILIGENZA: AGIRE CON ATTENZIONE, SOLLECITUDINE E ACCURATEZZA.
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  • La Responsabilit (Art.43c.p.) PRUDENZA: AGIRE CON CAUTELA ATTUANDO TUTTE LE MISURE ATTUALMENTE DISPONIBILI PER NON CAUSARE DANNO
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  • La Responsabilit (Art.43c.p.) PERIZIA AGIRE ATTENENDOSI ALLE CONOSCENZE TECNICHE ORDINARIE
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  • RESPONSABILITA OGGETTIVA RESPONSABILITA PER UN ACCADIMENTO CAUSATO DA UNA AZIONE CHE PRESCINDE DALLA CONDOTTA COLPOSA
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  • IL DOLO Secondo lart.43 c.p.: Il delitto doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Il dolo quindi il convincimento, la volont di causare levento voluto.
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  • Il DOLO La volont di cagionare levento tipico delle fattispecie di reato pi gravi, quelle punite con una maggiore severit. Il massimo grado di volizione e, quindi, del dolo la premeditazione. Essa si configura quando un soggetto, non solo ha voluto levento, ma lo ha addirittura pianificato, preparando i mezzi necessari a realizzarlo. Un esempio tipico tendere un agguato a qualcuno con lo scopo di ucciderlo.
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  • PRETERNINTEZIONE Secondo lArt.43 III comma c.p.: preterintenzionale, o oltre, quando allazione od omissione deriva da un evento dannoso pi grave di quello voluto dallagente. Un esempio tipico lomicidio preterintenzionale che si configura quando lagente voleva percuotere o ferire il soggetto offeso causandone, invece la morte.
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  • ANTIGIURIDICITA Per la corretta configurazione ed esistenza del reato , inoltre, richiesto il requisito dellantigiuridicit, inteso come il contrasto esistente tra il fatto e lintero ordinamento giuridico. Secondo tale requisito, ogni reato deve intendersi come unoffesa allintero sistema sociale dello stato e, pertanto, deve essere perseguito e punito.
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  • ANTIGIURIDICITA Pur sussistendo tutti gli elementi del reato fin qui analizzati, nel caso in cui, dovesse venire a mancare il requisito dellantigiurdicit, il fatto, per quanto apparentemente contrario alla norma, non pu e non deve essere considerato reato, in quanto non contrario allordinamento giuridico.
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  • CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE Lordinamento penale italiano conosce talune circostanze in presenza delle quali un fatto, che di regola costituisce un reato non considerato pi tale in quanto autorizzato dalla Legge. Esse sono: - Lesercizio di un dovere o ladempimento di un dovere; - Difesa Legittima; - Uso Legittimo delle Armi; - Stato di necessit.
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  • LESERCIZIO DEL DIRITTO Secondo lArt.51 c.p. Lesercizio di un diritto o ladempimento di un dovere imposto a una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorit, esclude la punibilit. Il fondamento di tale causa di giustificazione nel principio di non contraddizione: se ad un soggetto viene riconosciuta la possibilit di agire in un certo modo dalla Legge, evidente che la sua condotta, nei limiti in cui consentita, non pu costituire un fatto illecito.
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  • ADEMPIMENTO DI UN DOVERE E disciplinato anchesso dallart.51 c.p. e stabilisce che: se un fatto costituente reato commesso per ordine dellAutorit, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato lordine. Questa causa di giustificazione necessita dei seguenti requisiti essenziali per venire ad esistenza: 1- Una norma di Legge che statuisca il diritto od il dovere; 2- Un rapporto di subordinazione nei confronti dellAutorit che impartisce lordine di mettere in atto il comportamento considerato come reato.
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  • DUE ESEMPI PRATICI ESERCIZIO DI UN DIRITTO: il proprietario di un immobile pu collocare sulla recinzione di esso del filo spinato, o dei cocci di vetro rotti (offendicula) per difendere il proprio bene. Il diritto protetto quello di propriet, riconosciuto dal codice civile, tuttavia esiste un limite a questo esercizio: il proprietario non pu predisporre sistemi atti ad offendere sia gli aggressori che i non aggressori. Il filo spinato, per esempio, risulta offensivo solo con chi tenti di scavalcare il recinto violando la propriet altrui. Diverso, ed illegittimo, il caso in cui venga predisposta unarma da fuoco automatica che spari a chiunque tenti, solamente, di avvicinarsi alla recinzione.
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  • DUE ESEMPI PRATICI ADEMPIMENTO DEL DOVERE: E il caso del soldato che obbedisce agli ordini del proprio superiore. Occorre, tuttavia che lordine sia legittimo, poich emanato da un superiore che abbia il potere di emanarlo e diretto ad un sottoposto che abbia il potere di eseguirlo, oltre che conforme alle procedure atte ad emanarlo. Qualora lordine sia palesemente insensato ed il sottoposto non abbia alcuna forma di sindacato, egli dovr eseguirlo. Si tenga presente che lazione delittuosa cadr sempre in capo a chi ha dato lordine.
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  • LA LEGITTIMA DIFESA Art.52 c.p. Non punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessit di difendere un diritto proprio od altrui con il pericolo attuale di unoffesa ingiusta, sempre che la diesa sia proporzionata alloffesa. La legittima difesa la pi antica delle cause di giustificazione risalente, addirittura, allepoca romana, identificata con il brocardo latino vim vi repellere, tradotto come: respingere la violenza con la forza. Essa si basa sul principio dellinteresse prevalente: nel conflitto fra linteresse dellaggredito (che si difende) e quello dellaggressore (che attacca) lordinamento giuridico tutela il primo, quello dellaggredito.
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  • LA LEGGITTIMA DIFESA: ELEMENTI Gli elementi essenziali della Legittima difesa sono: - laggressione; - la reazione;
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  • LA LEGITTIMA DIFESA: ELEMENTI LAGGRESSIONE Oggetto delloffesa deve essere un diritto, ivi compresi gli interessi tutelati giuridicamente: non solo diritti personali (vita incolumit), ma anche patrimoniali (propriet) e patrimoniali (propriet). Legittima anche la difesa di un diritto altrui (soccorso difensivo). Di precisa che, in questo caso, in caso di aggressione in corso a carico di un terzo che esponga a pericolo anche colui che interviene in aiuto, questultimo NON E tenuto ad intervenire, qualora intervenga e commetta un reato, esso sar scriminato per legittima difesa. Tuttavia, qualora laggressione si sia consumata ed il terzo necessiti di aiuto, viger un obbligo di soccorso sanzionabile ex art.593 c.p. (omissione di soccorso).
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  • LA LEGITTIMA DIFESA: ELEMENTI LAGGRESSIONE Loffesa deve essere ingiusta, cio non autorizzata da nessuna norma dellordinamento. Loffesa riscontrabile anche quando sia cagionata da essere umani o da cose, pertanto la difesa sar indirizzabile tanto verso lanimale e la cosa, quanto nei confronti del titolare dellobbligo di vigilanza su di essi. Quanto alla modalit delloffesa, il codice si limita a parlare di offesa senza precisare che si tratti di offesa violenta, pertanto la difesa sar legittima anche contro le offese non violente.
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  • LA LEGITTIMA DIFESA: ELEMENTI LAGGRESSIONE Il pericolo deve essere attuale. Per pericolo deve intendersi la probabilit di un danno. Attuale sia il pericolo incombente, cio quello che scaturisce da una situazione che, se non interrotta sfocerebbe nella lesione di un diritto, sia il pericolo perdurante (vedi rapimento) La reazione ad un pericolo futuro non tollerata, dato che laggredito potrebbe invocare laiuto delle Forze di Pubblica Sicurezza, mentre la difesa da un pericolo passato costituirebbe una ritorsione oppure una vendetta.
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  • LA LEGITTIMA DIFESA:ELEMENTI LAGGRESSIONE Il pericolo non deve essere stato determinato volontariamente dallagente. La Giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui lesimente in esame non sia applicabile tutte quelle volte in cui taluno si sia messo volontariamente nella situazione di pericolo conoscendo il rischio cui andava incontro. Ne discende che in caso di rissa la legittima difesa non sia applicabile. Tuttavia lesimente in questione potr essere invocata quando il pericolo, effettivamente corso, sia pi grave rispetto quello che si era preventivato.
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  • LA LEGGITIMA DIFESA: ELEMENTI LA REAZIONE La reazione consta di tre elementi: A) La Costrizione; B) La Necessit di difendersi; C) La Proporzione con lOffesa
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  • LA LEGGITTIMA DIFESA:ELEMENTI LA REAZIONE A- La Costrizione La costrizione implica un conflitto di interessi nellaggredito, il quale deve trovarsi nellalternativa bloccata di reagire o di essere offeso: non ricorre, quindi, quando lagente ha intenzionalmente provocato o ha consapevolmente accettato o non evitato il pericolo. Ci risolve lannosa questione se sia legittima difesa di chi aveva la possibilit di evitare loffesa con la fuga. Tuttavia, quando la fuga esporrebbe il soggetto ad un rischio maggiore rispetto quello cui si reagisce, allora lesimente esplicher i propri effetti. Si pensi al rischio di investire i passanti a causa di una fuga in macchina.
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  • LA LEGGITTIMA DIFESA:ELEMENTI LA REAZIONE B- La Necessit di Difendersi La necessit di difendersi importa che la reazione rappresenti la soluzione inevitabile per sottrarsi alloffesa e sia obiettivamente idonea a neutralizzarla. Sia linevitabilit che lidoneit vanno valutate in concreto. Cos, giustamente, invocher la legittima difesa la donna che, disponendo solo di un coltello, lo usasse contro il violentatore uccidendolo. Altrettanto non pu fare la praticante di arti marziali che potrebbe neutralizzare il violentatore con una delle tecniche dellarte praticata.
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  • LA LEGGITTIMA DIFESA:ELEMENTI LA REAZIONE C- Proporzione con loffesa La proporzionalit implica che il male provocato dallaggredito allaggressore risulti essere inferiore, uguale o tollerabilmente superiore a quello subito. Pertanto non vi proporzione fra offesa e difesa quando con un bastone o con un altro corpo contundente si uccide chi, con lo stesso, si limitava a percuotere. La proporzione deve sempre sussistere fra il male minacciato e quello inflitto, mai sui mezzi utilizzati. In caso di aggressione da parte di un gruppo di soggetti lecito presupporre che lintenzione sia quella di ferire gravemente, se non di uccidere e, pertanto, sar ammessa la legittima difesa se laggredito ferir od uccider qualcuno degli aggressori.
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  • LEGITTIMA DIFESA NEL PRIVATO DOMICILIO Ai sensi dellart.52 II comma c.p. ricorre legittima quando: Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumit: b) i beni propri o altrui, quando non vi desistenza e vi pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivit commerciale, professionale o imprenditoriale
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  • LEGITTIMA DIFESA NEL PRIVATO DOMICILIO Lipotesi prima menzionate occorre tutte quelle volte in cui un soggetto violi il domicilio od il luogo di unaltra persona, arrecando minaccia a persone o cose. In questi casi il titolare dellimmobile potr usare la forza, unarma dichiarata per esempio, per impedire che la minaccia si concretizzi. Si badi bene: qualora la minaccia sia attuale e rivolta verso una persona od un bene sar ammessa la scriminante, se invece laggressore desiste o si da alla fuga, luso della forza non sar in alcun modo tollerato in quanto assolutamente antigiuridico, poich viene a mancare la minaccia.
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  • USO LEGITTIMO DELLE ARMI Secondo lart.53 c.p.: F erme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi costretto dalla necessit di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorit e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
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  • USO LEGITTIMO DELLE ARMI L'istituto dell'uso legittimo delle armi una disposizione autonoma, ma sussidiaria ed aggiuntiva,in quanto opera solo qualora difettino i presupposti della legittima difesa e dell'adempimento del dovere, come si evince dalla clausola d'apertura. Essendo tale scriminante riconoscibile solo in capo a soggetti determinati, qualificabili come pubblici ufficiali, l'uso dell'arma dovr essere considerato solo al fine di adempiere a un dovere del proprio ufficio inciso ovvero, secondo l'interpretazione fornita da parte della dottrina, di eliminare un ostacolo che si frapposto tra il pubblico ufficiale e il dovere da adempiere. Questa impostazione porta ad escludere la scriminante non solo nei casi in cui il soggetto abbia agito per un fine privato (come uno scopo di vendetta), ma anche i casi quando lo scopo fosse l'adempimento di una facolt, non quindi un dovere del proprio ufficio.
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  • USO LEGITTIMO DELLE ARMI Sono due i casi in cui possibile che il pubblico ufficiale faccia un uso legittimo delle armi ovvero quando sar costretto dalla necessit di respingere una violenza (rivolta nei confronti del pubblico ufficiale stesso o di cose o persone ch questi ha il dovere di tutelare); - vincere una resistenza, fermo restando il compito del giudice di valutare concretamente se queste erano tali da dover essere vinte con le armi. Si ricordi che la resistenza di cui parla la norma intesa come resistenza attiva (si pensi ad esempio al caso di colui che al momento dell'arresto esplode un colpo di pistola contro il pubblico ufficiale e poi si d alla fuga). Non vi rientrano dunque i casi di resistenza passiva, che ,per chiarire, quella opposta dagli scioperanti che si distendono sui binari per impedire il passaggio dei treni. La dottrina pi recente ha per criticato questa impostazione, argomentando sulla base del fatto che la norma in esame non distingue tra resistenza passiva e resistenza attiva e giungendo cos a concludere che ammissibile anche se vi una condotta passiva che mira a contrastare l'intervento dell'autorit, la quale in ogni caso deve rispettare il criterio della proporzione.
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  • USO LEGITTIMO DELLE ARMI La scriminante opera anche nei confronti del privato, solo qualora la richiesta di intervenire, rivoltagli dal pubblico ufficiale, sia stata fatta nei limiti e nei casi previsti dagli artt. 652 c.p. e 380 c.p.p.. A proposito si ricordi che bisogna distinguere i casi in cui sia il pubblico ufficiale che fa direttamente uso o ordina di far uso delle armi, dai casi n cui chi ne fa uso agisce per ordine del superiore, Nella prima ipotesi opera la scriminante in esame, mentre nella seconda l'adempimento del dovere, se ed in quanto ne sussistano i presupposti.
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  • LO STATO DI NECESSITA Ai sensi dellart.54 c.p. Non punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessit di salvare s od altri dal pericolo attuale di un di un danno grave alla persona ), pericolo da lui non volontariamente causato, n altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessit determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo. )
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  • LO STATO DI NECESSITA: ELEMENTI Gli elementi costitutivi dello stato di necessit sono: A) La situazione di pericolo; B) Lazione lesiva necessitata.
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  • LO STATO DI NECESSITA: ELEMENTI LA SITUAZIONE DI PERICOLO Al pari di quanto detto per la legittima difesa, anche in questo caso la situazione di pericolo deve essere attuale, da intendersi come immediato e certo, non probabile. Loggetto del pericolo deve essere un danno alla persona, inteso come danno morale, ma mai patrimoniale!!! Si pensi alla bagnante che, avendo perduto un pezzo del proprio costume in mare, rubi unasciugamani per salvare il proprio pudore Lagente non deve aver causato il pericolo, n deve essere sottoposto al dovere di esporsi ad esso.
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  • LO STATO DI NECESSITA: ELEMENTI AZIONE LESIVA NECESSITATA Lazione deve essere: Costretta: ci si deve trovare, cio, nellalternativa di agire oppure subire il danno. Assolutamente necessaria per salvarsi: la necessit deve essere cogente al punto da non lasciare altra scelta che ledere il diritto di un terzo; Proporzionata al pericolo: dal momento che lazione diretta contro un terzo incolpevole, il principio di proporzione DEVE essere pi rigoroso rispetto alla legittima difesa, ancorato a tutti gli elementi di valutazione possibili (lelemento soggettivo, la situazione di pericolo, il grado di pericolo che minaccia il bene).
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  • LO STATO DI NECESSITA: COSTRINGIMENTO PSICHICO Lo stato di necessit si applica anche quando un soggetto tiene un certo comportamento antigiuridico, perch minacciato (un esempio il caso di un automobilista che provoca un investimento perch spinto a correre sotto la minaccia di una pistola). Il soggetto agente si torva dunque di fronte a dunque aut aut:agire o subire il male minacciato. La scriminante in esame, per, potr applicarsi solo se la minaccia grave, seria e non evitabile, tale da creare nell'agente un vero e proprio stato di necessit, di cui devono al contempo essere presenti gli elementi costitutivi. Del fatto sar chiamato a rispondere colui che ha posto in essere le minacce.
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  • APPLICAZIONE DELLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE Secondo lart.59 c.p. Le circostanze cheescludono la pena sono valutate a favore dellagente anche se da lui non conosciute o da lui per errore ritenute esistenti. Tale norma statuisce che le scriminanti rilevano oggettivamente, cio: in virt della loro esistenza, a prescindere dalla consapevolezza che lagente ne abbia. In sostanza: in caso di aggressione mirata allomicidio, un soggetto che opponga una difesa che provochi la morte dellaggressore, pur non sapendo dellesistenza della legittima difesa come scriminante, non metter in atto alcun comportamento anti giuridico.
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  • APPLICAZIONE DELLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE Sempre ai sensi dellart.59 c.p. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilit non esclusa, quando il fatto preveduto dalla legge come delitto colposo. E unapplicazione diretta del principio in dubbio pro reo: le scriminanti quando non esistono nella realt, ma solo nella mente del soggetto, devono essere valutate a suo favore. E il caso di un gioielliere che, credendo,sia in atto una rapina, spara ad un burlone uccidendolo. E un caso di legittima difesa putativa: viene esclusa la colpevolezza, ma non la responsabilit civile.
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  • ECCESSO COLPOSO NELLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE Leccesso colposo delle cause di giustificazione si configura ogni qual volta esistono i presupposti di fatto delle cause di giustificazione, la il soggetto ne travalica i limiti. Dato che leccesso colposo si risolve in un abuso del diritto determinato da errore, pu essere solo colposo. Il soggetto, quindi, travalica i limiti delle cause di giustificazione per imprudenza, imperizia, negligenza inosservanza di leggi regolamenti ed ordini.
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  • ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA Leccesso colposo nella legittima difesa postula il superamento colposo dei limiti imposti dalla necessit della difesa. Tenendo presente quanto detto prima: leccesso si configura quando, essendo stati presenti tutti i requisiti previsti dalla legge, lattore supera i limiti della proporzione fra offesa e difesa. Ad esempio sar responsabile di omicidio colposo chi uccide quando per difendersi sarebbe stato sufficiente percuotere.
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  • REATI CHE POSSONO ESSERE COMMESSI IN CASO DI ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA Una vola chiarito il concetto che il reato derivante da eccesso colposo pu soltanto essere un reato colposo, pare opportuno esaminare le fattispecie di cui si pu essere accusati in caso di eccesso. Art.582/590 c.p.:lesione personale (colposa) Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, punito con la reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni la lesione si dice lieve. La norma prevede non una percossa, ma una lesione, intesa come una menomazione funzionale da cui derivi una malattia. Un esempio classico il provocare una frattura a seguito di una leva
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  • REATI CHE POSSONO ESSERE COMMESSI IN CASO DI ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA Art.583/590 c.p. I comma: Lesioni personali gravi (colpose). La lesione personale grave, e si applica la reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro : 1) Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la persona offesa, ovvero una malattia o unincapacit di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a quaranta giorni; 2) Se il fatto produce lindebolimento permanente di un senso o di un organo. Anche in questo caso occorre che il fatto cagioni una malattia, intesa come uno stato di alterazione patologico giudicato guaribile in 40 giorni. Si pensi ad un colpo sferrato allorecchio che comprometta la funzionalit del timpano.
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  • REATI CHE POSSONO ESSERE COMMESSI IN CASO DI ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA Art.583/590 c.p. I comma: Lesioni personali gravissime (colpose) La lesione personale gravissima, e si applica la della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a milleduecentotrentanove euro, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacit di procreare, ovvero una permanente e grave difficolt della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso
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  • REATI CHE POSSONO ESSERE COMMESSI IN CASO DI ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA OMICIDIO COLPOSO ART.589 C.P. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di pi persone, ovvero di morte di una o pi persone e di lesioni di una o pi persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la pi grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non pu superare gli anni quindici.
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  • CONSIGLI LEGALI PRATICI IN CASO DI AGGRESSIONE O DI DIFESA IN SOCCORSO 1- Per quanto possibile tentare di evitare lo scontro, preferendo allontanarsi dal luogo della possibile aggressione; 2- Mostrare il pi possibile di non volere arrivare allo scontro, anche mantenendo una distanza appropriata dai possibili aggressori (possibile strategia di giudizio); 3- Mantenersi quanto pi possibile vicino luoghi affollati, sia per avere quanti pi testimoni possibile, sia per scoraggiare i male intenzionati dalliniziare laggressione; 4- Se proprio non si pu evitare lo scontro, tenere sempre presente il principio di proporzionalit, considerando lintenzione dellaggressore;
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  • CONSIGLI LEGALI PRATICI IN CASO DI AGGRESSIONE O DI DIFESA IN SOCCORSO 5- In caso di aggressione per le vie cittadine, tentare di avvicinarsi il pi possibile ad esercizi commerciali di pregio, quali gioiellerie o concessionarie di automezzi poich sicuramente forniti di impianto di videosorveglianza (questo render pi semplice provare laggressione e la conseguente difesa); 6- Siate sempre voi a chiamare per primi le forze dellordine fornendo una descrizione quanto pi precisa degli eventi e segnalando eventuali testimoni dellaggressione. 7- Nel caso di aggressione con feriti, sicuramente verrete portati in caserma a colloquio con il Magistrato di turno, ricordate di essere precisi ed univoci nella ricostruzione del fatto: non esagerate nulla e non aggiungete particolari che pensate di ricordare; dite solo ci che ricordate perfettamente. 8- Tenete ben presente che il Pubblico Ministero ha il compito di accertare se il vostro stato un comportamento coperto da cause di giustificazione, quindi fornitegli quanti pi elementi per convincerlo.
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  • CONSIGLI LEGALI PRATICI IN CASO DI AGGRESSIONE O DI DIFESA IN SOCCORSO 9- Fate bene attenzione alle informazioni che fornite al P.M. ed alla direzione in cui si muovono le sue domande: tenter di dimostrare, preliminarmente, che NON si trattato di un caso in cui operano le cause di giustificazione. 10- Nel caso in cui il colloquio dovesse farsi troppo aggressivo, chiedete immediatamente la presenza di un avvocato. 11- Ricordate che, non appena ingaggerete il combattimento, il vostro unico scopo dovr essere quello di uscirne vivi o il meno mal ridotti possibile.
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  • Avv. Saverio Girgenti