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CORSO SALVAGENTE A.S. 2009-2010 Formazione Insegnanti di sostegno non specializzati C.T.I. di Asolo CENTRO TERRITORIALE INTEGRAZIONE MINORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP DI ASOLO E CASTELFRANCO VENETO a cura di Marina Sartor

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CORSO SALVAGENTE

A.S. 2009-2010

Formazione Insegnanti di sostegno non

specializzatiC.T.I. di Asolo

CENTRO TERRITORIALE INTEGRAZIONEMINORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

DI ASOLO E CASTELFRANCO VENETO

a cura di Marina Sartor

[email protected]

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Disabilità e normativa

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DISABILITÀ e NORMATIVA

OBIETTIVI DELL’INCONTRO:

- considerare i provvedimenti legislativi…;

- fare riferimento alle recenti “Linee Guida…”.

Disabilità e normativa

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LA DIMENSIONE DELL’INTEGRAZIONE

SCOLASTICA

130 000classi

150 000 alunni diversamente abili

400 000 68 000Docenti scuola comune Docenti di sostegno

• Dati tratti dall’INDIRE 2005

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L’integrazione scolasticaoggi

Secondo i dati:

metà degli alunni italiani

hanno come compagno di banco

un alunno diversamente abile.

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L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA

il passatoAlcuni aspetti salienti:

1) CONDIZIONE;

2) DIRITTI-DOVERI;

3) CONSIDERAZIONE.

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L’integrazione scolastica

• È il frutto di un lungo processo

• Inizia tra la fine del 1800 e inizio 1900

• Si caratterizza di fasi successive

• È possibile individuarne tre FASI, essenziali

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L’integrazione scolastica I FASE

Coincide con il periodo tra 1960/1970

OBIETTIVO

Riconoscimento dei diritti minimi di cittadinanza

Si passa dall’idea di aiuto e beneficenza

a quella di diritto

con

i primi aiuti economici

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L’integrazione scolastica II FASE

Si riferisce al decennio degli anni ‘80

OBIETTIVO

L’integrazione scolastica

L’inserimento lavorativo

L’abbattimento barriere architettoniche

Si passa dal concetto di “menomazione”

a quello di “diversità”

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L’integrazione scolastica III FASE

Corrisponde agli anni ’90

OBIETTIVO

Mantenere la persona disabile nel suo ambiente (familiare, sociale…)

Si afferma l’attuale approccio alla disabilità

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Disabilità e normativa

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PRIMO PROVVEDIMENTO NORMATIVO

R.D. n°3126 / 1923

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R.D. n°3126 / 1923

PREVEDE

Obbligo scolastico esteso a

- CIECHI

- SORDOMUTI

purchè non presentassero altre anormalità

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R.D. n°3126 / 1923

L’INSERIMENTO

doveva avvenire:

- per i CIECHI in Istituti individuati dal Ministero;- per i SORDOMUTI in Scuole Speciali.

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LA COSTITUZIONE ITALIANA

1948

Art. 38

" ... Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale …"

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LEGGE n.1859 1962

Istituiva la

Scuola media unica obbligatoria

Era prevista la costituzioni di

classi differenziali

su parere dell’equipe medico-psicopedagogica

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LEGGE 444 1968

Art. 3" Per i bambini dai 3 ai 6 anni affetti da disturbi

dell’intelligenza, del comportamento e da menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso Scuole materne statali e, per i casi più gravi, Scuole materne speciali. Per l’assistenza sanitaria specifica, il servizio medico si avvale di gruppi di esperti”.

*Scuola dell’Infanzia

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LEGGE 1181971

Art. 28

" L’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica (salvo i casi gravissimi).

... Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle Scuole medie superiori ed universitarie”.

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LEGGE 1181971

CRITICITÀLe Scuole speciali

continueranno ancora a funzionare per qualche anno,

dato che tale legge non precisa né le modalità d’inserimento,

né le norme per l’adeguamento degli Edifici scolastici

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LEGGE n° 820 1971

Istituisce le Scuole a tempo pieno

Si evidenzia la necessità di

favorire le condizioni

affinchè tale nuova organizzazione possa essere in grado di permettere

l’accoglienza degli alunni disabili

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COMMISSIONE FALCUCCI1974

Nominata dal M.P.I.

È una commissione di studioESITO

Rappresenta un’autentica rivoluzione

Fissa i principi generali a cui doveva uniformarsi un nuovo modo di essere della scuola, come

condizione della piena integrazione

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C.M. n° 227 1975

Facilita l’integrazione nelle classi comuni

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LEGGE n° 517 1977

VALORE

Innovativo a livello Europeo e Mondiale

Dalla scuola di tutti alla scuola per tutti

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LEGGE n° 517 1977

ABOLISCELe classi differenziali

Esami di riparazione (Sc. Elmentare e Media)

INTRODUCE- la programmazione educativa e didattica - flessibilità organizzativa (Es. classi aperte)

- l’individualizzazione dell’insegnamento- forme di sostegno

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LEGGE QUADRO n° 180 “Basaglia”

1978

IMPONE

Chiusura dei manicomi

Regolamentazione del trattamento sanitario

ISTITUISCE

Il Servizio Sanitario Nazionale

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LEGGE n° 2701982

PREVEDE

Il possesso di requisiti specifici

da parte

degli insegnanti di sostegno

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Corte Costituzionale SENTENZA n° 215

1987

STABILISCE

che la scuola secondaria superiore debba accogliere

soggetti in situazione di handicap

Tale principio è stato successivamente recepito dalla C.M. 262/1988

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LEGGE n° 10417 Febbraio 1992

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti

delle persone handicappate."

Ha richiesto un iter parlamentare lunghissimoLegge complessa e articolata (artt. 44)

Può essere distinta a seconda degli argomenti trattati

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LEGGE n° 10417 Febbraio 1992

FINALITÀArt 1. La Repubblica: a)  previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo

sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia

b)  garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia

c)  persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiched) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di

esclusione

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LEGGE n° 10417 Febbraio 1992

Art. 3 Soggetti aventi diritto. 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,

psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. … Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

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LEGGE n° 10417 Febbraio 1992

Art. 4 Accertamento dell'handicap (gli accertamenti sono effettuati dalle

unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche…)Art. 5• Principi generali per i diritti della persona handicappata. Art. 6 Prevenzione e diagnosi precoce. Art. 7 Cura e riabilitazione (con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro) Art. 8. Inserimento ed integrazione sociale.

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LEGGE n° 10417 Febbraio 1992

Art. 12 Diritto all’educazione e all’Istruzione E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona

handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

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LEGGE n° 10417 Febbraio 1992

Art. 12 (segue)

Diritto all’educazione e all’Istruzione

All'individuazione dell'alunno come persona handicappata e dall'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale

Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

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LEGGE n° 10417 Febbraio 1992

Art. 13L’Integrazione scolastica. Si realizza attraverso: la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,

socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubbici o privati

La dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi…ausili

tecnici

L’obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni con handicap fisici o sensoriali

Sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati

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LEGGE n° 10417 Febbraio 1992

Art.13

L’Integrazione scolastica (segue)

Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse , dei consigli di classe e dei collegi dei docenti

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LEGGE n° 10417 Febbraio 1992

Art. 14 Modalità dell’attuazione dell’integrazione

Il Ministero della P.I. provvede alla formazione e all’aggiornamento dei docenti

Attivazione di forme sistematiche di orientamento

Organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata

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LEGGE n° 10417 Febbraio 1992

Art. 14 Modalità dell’attuazione dell’integrazione (segue)

Garanzie per la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore

Art. 15Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica Costituzione di gruppi provinciali-gruppi d’istituto/circolo

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LEGGE n° 10417 Febbraio 1992

Art. 16Valutazione del rendimento e prove d’esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte…prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

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LEGGE n° 10417 Febbraio 1992

Art. 17Formazione professionale

Le regioni… realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale…

Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali.

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DPR febbraio 1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità

sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap

Art. 3 Diagnosi funzionale

Per diagnosi funzionale si intende la descrizione

analitica della compromissione funzionale dello stato

psicofisico dell’alunno in situazione di handicap, al

momento in cui accede alla struttura sanitaria per

conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13

della legge n. 104

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DPR febbraio 1994Art.4Profilo Dinamico Funzionale

Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all’articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell’alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.

Si compila dopo la D.F., viene obbligatoriamente aggiornato alla fine della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, durante la secondaria di secondo grado (già previsto dalla 104/92)

verifiche/valutazioni e aggiornamenti ogni 2 anni (fine seconda e quarta scuola primaria; fine seconda secondaria di 1° grado; fine secondo e quarto anno secondaria di 2° grado)

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DPR febbraio 1994

Art. 5Piano Educativo Individualizzato

Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione

Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche

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DPR febbraio 1994Art. 6Verifiche

1.Con frequenza, preferibilmente, correlata all’ordinaria ripartizione dell’anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992 , verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico sull’alunno in situazione di handicap.

2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all’alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l’alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale.

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L’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

in applicazione della Legge 104/92

- Documento a carattere provinciale- Steso per partecipazione di diversi Enti- Per la Provincia di Treviso è in vigore il secondo- Contiene dei modelli comuni di Documentazione- Raccoglie “accordi condivisi e sottoscritti” da più

Enti

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L’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

• Il primo Accordo di Programma per la provincia di Treviso risale al

novembre 1998

• Il successivo Accordo di Programma è datato

Aprile 2009

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Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90

Scuola Secondaria di secondo grado • Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche

e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici

• Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo

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Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90

Scuola Secondaria di secondo grado

• Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe…valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali... I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte

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Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90

Secondaria Secondo Grado

• Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione

• Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata.

• Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

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Legge 10/03/2000 N. 62Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e

all'istruzione.

Articolo unico

3. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3.

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DPR 275-99Regolamento autonomia scolastica

• Introduce nuove possibilità di autoregolazione delle scuole finalizzate anche ad una maggiore possibilità di individuare soluzioni organizzative e didattiche per favorire l’integrazione

• Nel Piano dell’Offerta Formativa è opportuno che ogni Istituto espliciti la propria offerta per l’integrazione

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LINEE GUIDA Integrazione scolastica degli alunni con disabilità

2009

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INDICE

I parte

Principi costituzionali e Legislazione italiana

II parteL’organizzazione

III parteLa dimensione inclusiva della scuola

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PREMESSA

SCOPOdelle

LINEE GUIDA

• Migliorare il processo d’integrazione degli alunni con disabilità• Rilanciare la tematica della disabilità-integrazione• Individuare una serie di criticità• Proporre possibili soluzioni