CORSO SALVAGENTE A.S. 2009-2010 Formazione Insegnanti di sostegno non specializzati C.T.I. di Asolo...
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CORSO SALVAGENTE
A.S. 2009-2010
Formazione Insegnanti di sostegno non
specializzatiC.T.I. di Asolo
CENTRO TERRITORIALE INTEGRAZIONEMINORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
DI ASOLO E CASTELFRANCO VENETO
a cura di Marina Sartor
Disabilità e normativa
DISABILITÀ e NORMATIVA
OBIETTIVI DELL’INCONTRO:
- considerare i provvedimenti legislativi…;
- fare riferimento alle recenti “Linee Guida…”.
Disabilità e normativa
LA DIMENSIONE DELL’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA
130 000classi
150 000 alunni diversamente abili
400 000 68 000Docenti scuola comune Docenti di sostegno
• Dati tratti dall’INDIRE 2005
L’integrazione scolasticaoggi
Secondo i dati:
metà degli alunni italiani
hanno come compagno di banco
un alunno diversamente abile.
L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
il passatoAlcuni aspetti salienti:
1) CONDIZIONE;
2) DIRITTI-DOVERI;
3) CONSIDERAZIONE.
L’integrazione scolastica
• È il frutto di un lungo processo
• Inizia tra la fine del 1800 e inizio 1900
• Si caratterizza di fasi successive
• È possibile individuarne tre FASI, essenziali
L’integrazione scolastica I FASE
Coincide con il periodo tra 1960/1970
OBIETTIVO
Riconoscimento dei diritti minimi di cittadinanza
Si passa dall’idea di aiuto e beneficenza
a quella di diritto
con
i primi aiuti economici
L’integrazione scolastica II FASE
Si riferisce al decennio degli anni ‘80
OBIETTIVO
L’integrazione scolastica
L’inserimento lavorativo
L’abbattimento barriere architettoniche
Si passa dal concetto di “menomazione”
a quello di “diversità”
L’integrazione scolastica III FASE
Corrisponde agli anni ’90
OBIETTIVO
Mantenere la persona disabile nel suo ambiente (familiare, sociale…)
Si afferma l’attuale approccio alla disabilità
Disabilità e normativa
PRIMO PROVVEDIMENTO NORMATIVO
R.D. n°3126 / 1923
R.D. n°3126 / 1923
PREVEDE
Obbligo scolastico esteso a
- CIECHI
- SORDOMUTI
purchè non presentassero altre anormalità
R.D. n°3126 / 1923
L’INSERIMENTO
doveva avvenire:
- per i CIECHI in Istituti individuati dal Ministero;- per i SORDOMUTI in Scuole Speciali.
LA COSTITUZIONE ITALIANA
1948
Art. 38
" ... Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale …"
LEGGE n.1859 1962
Istituiva la
Scuola media unica obbligatoria
Era prevista la costituzioni di
classi differenziali
su parere dell’equipe medico-psicopedagogica
LEGGE 444 1968
Art. 3" Per i bambini dai 3 ai 6 anni affetti da disturbi
dell’intelligenza, del comportamento e da menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso Scuole materne statali e, per i casi più gravi, Scuole materne speciali. Per l’assistenza sanitaria specifica, il servizio medico si avvale di gruppi di esperti”.
*Scuola dell’Infanzia
LEGGE 1181971
Art. 28
" L’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica (salvo i casi gravissimi).
... Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle Scuole medie superiori ed universitarie”.
LEGGE 1181971
CRITICITÀLe Scuole speciali
continueranno ancora a funzionare per qualche anno,
dato che tale legge non precisa né le modalità d’inserimento,
né le norme per l’adeguamento degli Edifici scolastici
LEGGE n° 820 1971
Istituisce le Scuole a tempo pieno
Si evidenzia la necessità di
favorire le condizioni
affinchè tale nuova organizzazione possa essere in grado di permettere
l’accoglienza degli alunni disabili
COMMISSIONE FALCUCCI1974
Nominata dal M.P.I.
È una commissione di studioESITO
Rappresenta un’autentica rivoluzione
Fissa i principi generali a cui doveva uniformarsi un nuovo modo di essere della scuola, come
condizione della piena integrazione
C.M. n° 227 1975
Facilita l’integrazione nelle classi comuni
LEGGE n° 517 1977
VALORE
Innovativo a livello Europeo e Mondiale
Dalla scuola di tutti alla scuola per tutti
LEGGE n° 517 1977
ABOLISCELe classi differenziali
Esami di riparazione (Sc. Elmentare e Media)
INTRODUCE- la programmazione educativa e didattica - flessibilità organizzativa (Es. classi aperte)
- l’individualizzazione dell’insegnamento- forme di sostegno
LEGGE QUADRO n° 180 “Basaglia”
1978
IMPONE
Chiusura dei manicomi
Regolamentazione del trattamento sanitario
ISTITUISCE
Il Servizio Sanitario Nazionale
LEGGE n° 2701982
PREVEDE
Il possesso di requisiti specifici
da parte
degli insegnanti di sostegno
Corte Costituzionale SENTENZA n° 215
1987
STABILISCE
che la scuola secondaria superiore debba accogliere
soggetti in situazione di handicap
Tale principio è stato successivamente recepito dalla C.M. 262/1988
LEGGE n° 10417 Febbraio 1992
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate."
Ha richiesto un iter parlamentare lunghissimoLegge complessa e articolata (artt. 44)
Può essere distinta a seconda degli argomenti trattati
LEGGE n° 10417 Febbraio 1992
FINALITÀArt 1. La Repubblica: a) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia
b) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiched) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione
LEGGE n° 10417 Febbraio 1992
Art. 3 Soggetti aventi diritto. 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. … Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
LEGGE n° 10417 Febbraio 1992
Art. 4 Accertamento dell'handicap (gli accertamenti sono effettuati dalle
unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche…)Art. 5• Principi generali per i diritti della persona handicappata. Art. 6 Prevenzione e diagnosi precoce. Art. 7 Cura e riabilitazione (con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro) Art. 8. Inserimento ed integrazione sociale.
LEGGE n° 10417 Febbraio 1992
Art. 12 Diritto all’educazione e all’Istruzione E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
LEGGE n° 10417 Febbraio 1992
Art. 12 (segue)
Diritto all’educazione e all’Istruzione
All'individuazione dell'alunno come persona handicappata e dall'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale
Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
LEGGE n° 10417 Febbraio 1992
Art. 13L’Integrazione scolastica. Si realizza attraverso: la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubbici o privati
La dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi…ausili
tecnici
L’obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni con handicap fisici o sensoriali
Sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati
LEGGE n° 10417 Febbraio 1992
Art.13
L’Integrazione scolastica (segue)
Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse , dei consigli di classe e dei collegi dei docenti
LEGGE n° 10417 Febbraio 1992
Art. 14 Modalità dell’attuazione dell’integrazione
Il Ministero della P.I. provvede alla formazione e all’aggiornamento dei docenti
Attivazione di forme sistematiche di orientamento
Organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata
LEGGE n° 10417 Febbraio 1992
Art. 14 Modalità dell’attuazione dell’integrazione (segue)
Garanzie per la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore
Art. 15Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica Costituzione di gruppi provinciali-gruppi d’istituto/circolo
LEGGE n° 10417 Febbraio 1992
Art. 16Valutazione del rendimento e prove d’esame
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte…prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
LEGGE n° 10417 Febbraio 1992
Art. 17Formazione professionale
Le regioni… realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale…
Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali.
DPR febbraio 1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità
sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
Art. 3 Diagnosi funzionale
Per diagnosi funzionale si intende la descrizione
analitica della compromissione funzionale dello stato
psicofisico dell’alunno in situazione di handicap, al
momento in cui accede alla struttura sanitaria per
conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13
della legge n. 104
DPR febbraio 1994Art.4Profilo Dinamico Funzionale
Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all’articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell’alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.
Si compila dopo la D.F., viene obbligatoriamente aggiornato alla fine della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, durante la secondaria di secondo grado (già previsto dalla 104/92)
verifiche/valutazioni e aggiornamenti ogni 2 anni (fine seconda e quarta scuola primaria; fine seconda secondaria di 1° grado; fine secondo e quarto anno secondaria di 2° grado)
DPR febbraio 1994
Art. 5Piano Educativo Individualizzato
Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione
Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche
DPR febbraio 1994Art. 6Verifiche
1.Con frequenza, preferibilmente, correlata all’ordinaria ripartizione dell’anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992 , verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico sull’alunno in situazione di handicap.
2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all’alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l’alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale.
L’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
in applicazione della Legge 104/92
- Documento a carattere provinciale- Steso per partecipazione di diversi Enti- Per la Provincia di Treviso è in vigore il secondo- Contiene dei modelli comuni di Documentazione- Raccoglie “accordi condivisi e sottoscritti” da più
Enti
L’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
• Il primo Accordo di Programma per la provincia di Treviso risale al
novembre 1998
• Il successivo Accordo di Programma è datato
Aprile 2009
Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90
Scuola Secondaria di secondo grado • Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche
e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici
• Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo
Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90
Scuola Secondaria di secondo grado
• Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe…valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali... I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte
Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90
Secondaria Secondo Grado
• Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione
• Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata.
• Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.
Legge 10/03/2000 N. 62Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione.
Articolo unico
3. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3.
DPR 275-99Regolamento autonomia scolastica
• Introduce nuove possibilità di autoregolazione delle scuole finalizzate anche ad una maggiore possibilità di individuare soluzioni organizzative e didattiche per favorire l’integrazione
• Nel Piano dell’Offerta Formativa è opportuno che ogni Istituto espliciti la propria offerta per l’integrazione
LINEE GUIDA Integrazione scolastica degli alunni con disabilità
2009
INDICE
I parte
Principi costituzionali e Legislazione italiana
II parteL’organizzazione
III parteLa dimensione inclusiva della scuola
PREMESSA
SCOPOdelle
LINEE GUIDA
• Migliorare il processo d’integrazione degli alunni con disabilità• Rilanciare la tematica della disabilità-integrazione• Individuare una serie di criticità• Proporre possibili soluzioni