Corso rischio generico con videoterminale studio rosi
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CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PER I LAVORATORI SECONDO GLI ARTICOLI 36 e 37
studioRosi
DEFINIZIONI
PERICOLO
RISCHIO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PROPRIETA’ O QUALITA’ INTRINSECA DI UN DETERMINATO FATTORE ( PER ES.: MATERIALI O
ATTREZZATURE DI LAVORO, METODI O PRATICHE DI LAVORO, ECC. ) AVENTE IL POTENZIALE DI CAUSARE
DANNI
PROBABILITA’ CHE SIA RAGGIUNTO IL LIMITE POTENZIALE DI DANNO NELLE CONDIZIONI DI
IMPIEGO, OVVERODI ESPOSIZIONE, DI UN DETERMINATO FATTORE
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILE ENTITA’ DEL DANNO, QUALE CONSEGUENZA DEL
RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NELL’ESPLETAMENTO DELLE LORO
MANSIONI, DERIVANTE DAL VERIFICARSI DI UN PERICOLO SU DI UN LUOGO DI LAVORO
DANNO Lesione fisica o alterazione dello
stato di salute
INFORUNIO
Incidente determinato da una causa violenta in occasione di
lavoro dal quale derivi la morte o l’invalidità permanente o
l’inabilità temporanea
CAUSA
CHIMICO
FISICO
BIOLOGICO
INFORTUNI
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
RISCHIO EFFETTO
DANNO
INFORTUNIO
MALATTIA PROFESSIONALE
MALATTIA ASPECIFICA
RISCHIO DA INFORTUNI
-Da caduta, scivolamento, sbattimento -Da taglio ed ustione -Da postura inadeguata -Disturbi muscoloscheletrici (DMS) da movimentazione manuale dei carichi -Da utilizzo non idoneo di strumenti e apparecchiature ….
Rischio Infortuni: Caso Clinico Ustione con olio bollente
Roma 2007: ragazza di 16 anni che lavorava in un fast-food è scivolata sul pavimento bagnato perché la macchina del ghiaccio perdeva acqua. Per evitare la caduta, si è allungata d'istinto in avanti e un braccio le è finito nella friggitrice piena di olio bollente a 180°C.
DAI GESTI Più COMUNI E ABITUDINARI POSSONO NASCERE GRAVI INCIDENTI!
RISCHIO CHIMICO
Il RISCHIO CHIMICO in ambiente di lavoro è riconducibile all’insieme dei rischi per la Sicurezza e per la Salute, connessi con la presenza, nell’ambito dello svolgimento delle lavorazioni, di “AGENTI CHIMICI PERICOLOSI”
RISCHI DA ESPOSIZIONE
condizione di lavoro per la quale sussiste la possibilità che agenti chimici pericolosi, tal quali o sottoforma di emissioni (polveri, fumi, nebbie, gas e vapori) possano essere assorbiti dall’organismo attraverso:
Rischio Chimico: Caso Clinico Ingestione soda caustica
A livello domestico trova uso sotto forma di soluzione acquosa nei prodotti per disgorgare gli scarichi dei lavelli e sotto forma di ipoclorito di sodio nella comune candeggina.
Frosinone anno 2003: donna di 45 anni moglie del titolare di un BAR sul posto di lavoro ingerisce per errore candeggina contenuta in un contenitore senza etichetta. La candeggina ha causato ustioni a trachea ed esofago ed ha quasi perforato stomaco ed intestino. Ricoverata al policlinico Gemelli in prognosi riservata per gravi ustioni al tratto gastroenterico ha dovuto subire interventi chirurgici per evitare la perforazione dello stomaco e altri danni agli organi interni. Dimessa dopo 3 mesi.
• Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici s’intendono
• il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche, che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
RISCHIO FISICO Tit. VIII, Capo I –
art. 180
ELETTROCUZIONE l fenomeno meglio conosciuto come "scossa" elettrica, viene propriamente detto elettrocuzione, cioè condizione di contatto tra corpo umano ed elementi in tensione con attraversamento del corpo da parte della corrente.
Condizione necessaria perchè avvenga l'elettrocuzione è che la corrente abbia rispetto al corpo un punto di entrata e un punto di uscita.
Gli effetti provocati dall'attraversamento del corpo da parte della corrente sono: Tetanizzazione Arresto della respirazione Fibrillazione ventricolare Ustioni.
MISURE PREVENTIVE
- Assicurarsi della rispondenza dell'impianto elettrico alla L.46/90 (attestato di conformità) - Gli impianti vanno revisionati e controllati solo da personale qualificato. Non eseguite riparazioni di fortuna con nastro isolante o adesivo a prese, spine e cavi. - Essere a conoscenza del luogo in cui è posizionato il quadro elettrico generale. - Non lasciare accesi apparecchi che potrebbero provocare un incendio durante la vostra assenza o di notte - Non utilizzate apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in caso di elevata umidità o verificarne le guarnizioni - Evitaredi sovraccaricare le prese, possono riscaldarsi e divenire causa di corto circuiti, con conseguenze anche gravissime.
RISCHIO Biologico
Germi responsabili di infezioni:
• Salmonella
• Clostridium perfrigens
• Escherichia coli
Germi responsabili di intossicazioni:
• Stafilococco aureo (molto resistente al calore)
• Clostridium botulinum (poco resistente al calore)
RISCHIO Biologico
RISCHIO DA ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO
-Rischio connesso ad attività ripetitive per cui è necessaria una corretta organizzazione del lavoro al fine di limitare possibili rischi per la salute del lavoratore. Es Lavoro al videoterminale, manipolazione carichi pesanti, attività stressanti dal punto di vista mentale o fisico. -Rischio connesso a mancata efficienza nelle comunicazione fra i lavoratori (cambio turno, lingua…)
La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro al fine di prendere in considerazione ciò che causa un danno fisico e materiale, se i
pericoli possono essere eliminati, o altrimenti quali misure di protezione e/o prevenzione sono state introdotte per prevenire e se queste misure sono
soddisfacenti nella teoria e nella pratica. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E’ ARTICOLATA COME SEGUE
• Identificazione dei pericoli • Identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti a
rischi potenziali • Valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo e
quantitativo • Studio della possibilità di eliminare i rischi e, in caso
contrario… • …decisione sulla necessità di introdurre ulteriori
provvedimenti per eliminare o limitare i rischi
RISCHIO GRAVITA’ PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO
RELATIVO AL
FENOMENO
PERICOLOSO
CONSIDERATO
è una funzione della
DEL DANNO
POSSIBILE PER
IL FENOMENO
PERICOLOSO
CONSIDERATO
DEL DANNO COSIDERATO
• Frequenza e durata di
esposizione
• Probabilità di accadimento
di un evento pericoloso
• Possibilità di evitare o di
limitare il danno - Elementi funzione del rischio
e della
Tabella Scala delle probabilità (P)
Valore Livello Definizioni / Criteri
4 Altamente probabile
Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’azienda, dell’USSL, dell’ISPESI, etc….). Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
3 Probabile
la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno. Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
2 Poco probabile
La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
1 Improbabile La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
Matrice di valutazione del Rischio: R = P x D
P
D
4 8 12 16
3 6 9 12
2 4 6 8
1 2 3 4
4
3
2
1
1 2 3 4
R > 8 Azioni correttive indilazionabili
4 <= R <= 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
2 <= R <= 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine
R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
Insieme di azioni che hanno lo scopo di mantenere lo stato di
salute, inteso come benessere psico-fisico dell’uomo
PRIMARIA
SECONDARIA
PREVENZIONE
PREVENZIONE PRIMARIA
Insieme di azioni-interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro
INTERVENTI ALLA SORGENTE
INTERVENTI SULLA PROPAGAZIONE
INTERVENTI SULL’UOMO
ELIMINAZIONE SOSTANZA NOCIVA
MODIFICA PROCESSO PRODUTTIVO
MODIFICA IMPIANTO
MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO
MANUTENZIONE
PULIZIA
CONTROLLO RITMI
PRODUTTIVI
ASPIRAZIONE LOCALIZZATA
VENTILAZIONE GENERALE
MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO
DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVID.
ASPIRAZIONE LOCALIZZATA
MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO
SPAZIO
LAY-OUT
RIDUZIONE TEMPO
ESPOSIZIONE
INFORMAZIONE
PREVENZIONE SECONDARIA
Ricerca di alterazioni precoci negli organi, prima che si manifesti la malattia
SORVEGLIANZA SANITARIA
Per gli esposti a fattori di rischio professionali
-Accertamenti Sanitari Preventivi: prima dell’ assunzione per il rilascio dell’ idoneità
-Accertamenti Sanitari Periodici: per la verifica e il controllo dello stato di salute
• IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (spp)
• IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (rspp)
• IL RAPPRESENTANTE DELLA SICIREZZA DEI LAVORATORI (rls)
• IL MEDICO COMPETENTE (mc)
• GLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO
• GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA
• GLI ADDETTI ALL’ANTINCENDIO
• VALUTAZIONE DEI RISCHI
• INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
• PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
• PROCEDURE AZIENDALI
• INFORMAZIONE
• FORMAZIONE
• CONSULTAZIONE
• RIUNIONI PERIODICHE
RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione Si tratta del professionista esperto in Sicurezza designato dai datori di lavoro per gestire tutti gli aspetti riguardanti il mantenimento ed miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
L'art. 2 lett. f) del D.Lgs.81/2008 definisce il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi».
I compiti
Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico.
Nelle piccole imprese questi compiti possono essere svolti da una sola persona, anche dallo stesso imprenditore
• Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso)
• Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini • Intervenire in caso di infortunio onde evitare che all’infortunato siano portate azioni non corrette
I compiti
• Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi di prevenzione incendi/estintori, idranti , uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc.
• Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti
• Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza
Medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
• Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente (*)
• Docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro
• Autorizzazione di cui all’art. 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 227
(*) o igiene e medicina preventiva
o medicina legale e delle assicurazioni
Art. 1-bis D.L. 12.11.2001 n. 402 conv. con L. 8.1.2002 n.1 disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.
SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 16 – 17)
E’ EFFETTUATA DAL:
COMPRENDE:
MEDICO COMPETENTE
interno, esterno, pubblico, privato
ACCERT. PREVENT.
ACCERT. PERIOD.
VALUTAZIONE IDONEITA’ ALLA MANSIONE
SPECIFICA
Collabora con il DDL e il SPP per misure di tutela
Accertamenti sanitari preventivi e periodici
Giudizi di idoneità alla mansione specifica
Visite mediche richieste dal lavoratore
Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
Visita ambienti almeno 2 v./anno con Resp del SPP
Informazione ai lavoratori e al Rappr. Sicurezza
Dà/commenta risultati collettivi nella riun. period.
Collabora con DDL a organizzare il Pronto Socc.
Collabora all’attività di informazione e formazione
Il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di tutela previste dell’art. 3 e deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e
dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
All’esito della valutazione il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
c) Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione nonché delle attrezzature di protezione utilizzate
c) Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione
Il documento è custodito presso l’azienda o l’unità produttiva. Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di prevenzione ed il relativo responsabile o incarica persona o servizi esterni all’azienda e nomina nei casi
previsti il medico competente
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 21 – 22)
IL DDL DEVE INFORMARE
CIASCUN LAVORATORE
SU:
IL DDL, I PREPOSTI E I PREPOSTI
DEVONO FORMARE CIASCUN
LAVORATORE:
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE CONNESSI CON L’ATTIVITA’
MISURE E ATTIVITA’ DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
RISCHI SPECIFICI, NORME E DISPOSIZIONI AZIENDALI
RESPONSABILE SPP E MEDICO COMPETENTE
SOSTANZE PERICOLOSE
ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, PRONTO SOCCORSO
LAVORATORI INCARICATI DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA
DURANTE ORARIO DI LAVORO IN MODO PERIODICO
- All’assunzione -Cambio mansione -Cambio attrezz., tecnol., sostanze
IN MODO PARTICOLARE PER IL RAPPR. PER LA SICUR.
IN MODO MIRATO GLI ADDETTI ALL’ANTINCENDIO, ECC.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti, su cui possono ricadere gli affetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed
alle istruzioni e ai mezzi forniti da datore di lavoro. IN PARTICOLARE I LAVORATORI:
• Osservano le disposizioni e le istruzioni loro impartite • Utilizzano correttamente tutte le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché gli esplosivi di sicurezza • Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione • Segnalano immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi in loro uso e le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza • Non rimuovono o modificano i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo • Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza • Si sottopongono ai controlli sanitari previsti • Contribuiscono all’adempimento di tutti gli obblighi imposti o necessari per la tutela della sicurezza e della salute