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RISCHI IN MEDICINA DEL LAVORO

CHIMICO

FISICO

BIOLOGICO

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RISCHI IN MEDICINA DEL LAVORO

PSICOSOCIALE

Gli aspetti di progettazione del lavoro e di organizzazione e gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali, che potenzialmente possono arrecare danni fisici o psicologici (Cox & Griffiths, 1995).

I rischi psicosociali possono incidere sia sulla salute fisica che psichica, direttamente e indirettamente, attraverso l’esperienza di stress.

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Molestia psicologica, esercitata con intenzionalità lesiva, ripetuta in modo iterativo, con la finalità di estromettere il soggetto dal suo posto di lavoro.

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Regno UnitoSvezia

FranciaIrlanda

GermaniaSpagna

BelgioGrecia

Italia

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La violenza morale è esercitata generalmente da un superiore contro:

1. La persona del lavoratore

2. Il lavoro svolto

3. La funzione lavorativa ricoperta

4. Lo status del lavoratore

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Alcune volte il mobber è “codiuvato” da dinamiche di gruppo complesse, intrecciate e gestite da un “coro” di colleghi che concorre alla violenza

psicologica.

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Il lavoratore è continuamente:

1. Umiliato

2. Offeso

3. Isolato

4. Ridicolizzato (anche per la vita privata)

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Il suo ruolo viene declassato

Le sue capacità personali e professionali

messe in discussione

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Il suo lavoro è :

Criticato continuamente o sabotato Deprezzato Svuotato di contenuti

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Con elevato coinvolgimento nell’attività svolta.

Con ridotte capacità lavorative. “Diversi”. “Onesti”. Creativi.

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Fra gli elevati costi - individuali, aziendali, sociali- di particolare rilevanza sono le conseguenze sulla salute riscontrate dopo un periodo variabile di esposizione alla condizione mobizzantemobizzante

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La diagnosi viene formulata da una équipe

multidisciplinare : Medico del Lavoro Psicologo del Lavoro Medico Psichiatra Psicologo clinico

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Significativa incidenza di comportamenti molesti nei luoghi di lavoro;

Esigenza di recepire quanto raccomandato dalle Direttive europee finalizzate a prevenire e lottare le molestie negli ambienti di lavoro;

Dare attuazione a quanto previsto dal CCNL relativamente all’adozione di codici di condotta.

Perché?Perché?Perché?Perché?

Codice di condotta

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Dott.G.Spatari

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Funzioni

Prevenire comportamenti molesti attraverso attività di sensibilizzazione, informazione e formazione atte a promuovere comportamenti coerenti con la tutela della dignità della persona indirizzate a tutto il personale;

Garantire l’efficacia di un’azione di contrasto da espletare nei casi in cui i dipendenti o gli studenti ritenessero di essere o essere stati vittime di comportamenti molesti.

Consulente di fiducia

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Dott.G.Spatari

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Lavori o studi nell’Università di Messina? Sei oggetto di molestie sessuali? Sei vittima di comportamenti lesivi della tua dignità personale? Hai bisogno di consulenza?

di assistenza? Puoi rivolgerti, nella massima

riservatezza, alla

fax 090.6764554 e-mail [email protected] di ricevimento: tutti i martedì, dalle ore 14.30 alle martedì, dalle ore 14.30 alle 16.0016.00, in via Consolato del Mare n.41- 1° p.(ex Palazzo delle Poste)

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Le “Condizioni di Lavoro nell’Unione Europea” della Fondazione Europea hanno evidenziato che il 58% dei lavoratori intervistati riteneva che il lavoro svolto influisse sulla propria salute.I problemi di salute connessi al lavoro, cui si fa riferimento con maggiore frequenza, sono:

Disturbi muscolo scheletrici (39%) Lo stress (28%)

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“E’ la reazione adattiva generale di un organismo, attivato da stimoli esterni di svariata natura”

Ovvero“La risposta non specifica

dell’organismo davanti a qualsiasi sollecitazione si presenti, innestando una normale reazione di adattamento che può arrivare ad essere patologica in situazioni estreme”.

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E’ il risultato di un processo di adattamento che coinvolge l’individuo durante la sua interazione con l’ambiente: dopo aver valutato l’evento (impegni lavorativi, conflitti familiari ecc.) cerca una strategia per farvi fronte.

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se il soggetto è capace a reagire alle pressioni cui è sottoposto nel breve termine, utilizzando le proprie strategie e risorse. Tali pressioni sono positive perché determinano lo sviluppo del’individuo stesso.

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Se le condizioni sfavorevoli superano le capacità e le risorse proprie o sono prolungate nel tempo e l’individuo è incapace di reagire e offre risposte poco adattive

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Stressori: stimoli da affrontare

Tensione: prima reazione fisica, psicologica o comportamentale agli stressori

Effetti: conseguenze della tensione a livello individuale

Coping: strategie e processi cognitivi messi in atto dall’individuo per affrontare gli stressori

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L’individuo vive in uno stato di salute se le sollecitazioni esterne sono proporzionali alle sue capacità di risposta!

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Il lavoro occupa gran parte del tempo di ognuno di noi e quindi è fondamentale nello sviluppo della personalità e realizzazione dei propri bisogni.

Quando le richieste dell’ambiente di lavoro superano le capacità del soggetto di affrontarle si manifesta lo stress.

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Dagli studi condotti risulta che oltre la metà dei lavoratori europei riferisce di lavorare a ritmi molto serrati e dover rispettare scadenze tassative.

Più di 1/3 non è in grado di influire sulle mansioni assegnate e più di ¼ non ha la possibilità di determinare il proprio ritmo di lavoro.

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45% riferisce di svolgere lavori monotoni;44% non può usufruire della rotazione dei compiti;50% è addetto a compiti ripetitivi.

Tali fattori stressanti contribuiscono all’insorgenza di sintomi quali:

Cefalea (13%)

Dolori muscolari (17%)

Affaticamento (20%)

Stress (28%)

Rachialgia (30%)

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A livello aziendale:

Aumento dell’assenteismoFrequente avvicendamento del personaleScarso controllo dei tempi di lavorazione Problemi disciplinariVessazioni Danno dell’immagine aziendale

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A livello di prestazioni individuali:

Riduzione della produttivitàRiduzione della qualità del prodotto o del servizioInfortuniErrori

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La Commissione europea ha introdotto negli ultimi 15 anni provvedimenti per garantire sicurezza e salute dei lavoratori.

Direttiva 89/391 del Consiglio del 1989.

I datori di lavoro devono garantire che i lavoratori non siano danneggiati dall’attività che svolgono, dagli effetti dei rischi psicosociali legati all’attività lavorativa. È necessario valutare i rischi lavorativi anche per gli aspetti che possono generare rischi psicosociali, e definire le misure di prevenzione conseguenti.

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Art. 2-bis. “Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”.

Art. 2-ter. “Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.”

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Art. 2-quater. “Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai Comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione a un reclamo o una azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne”

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nella cultura organizzativa e atmosfera aziendale nelle prestazioni richiestenelle relazioni sul luogo di lavoro nel cambiamento organizzativonel tipo di sostegno nella formazione nei fattori individuali

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È importante la precoce rilevazione di sintomi fisici, comportamentali e psico-emozionali in quanto segnali di allarme di situazioni di rischio anche per intervenire in modo tempestivo sulle condizioni di salute dell’individuo

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Ridefinizione del lavoroGestione partecipataProgrammi di lavoro flessibiliSviluppo di carrieraProgettazione dell’ambiente fisico

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Valutazione epidemiologica del fenomeno

Aspetti diagnosticiTutela medico-legale Informazione-formazione-ruolo dei

lavoratori, dei dirigenti, delle associazioni sindacali e di categoria

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Art. 28

Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

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Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale,europeo e nazionale, un problema sia dai datori di lavoroche dai lavoratori. Avendo individuato l’esigenza diun’azione comune specifica in relazione a questo problemae anticipando una consultazione sullo stress da parte dellaCommissione, le parti sociali europee hanno inseritoquesto tema nel programma di lavoro del dialogo sociale2003-2005. Lo stress, potenzialmente, può colpire inqualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, aprescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo diattività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. Inpratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratorine sono necessariamente interessati.

ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO(Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE- “confindustria europea”; UEAPME - associazione europea

artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale)

Bruxelles 8 ottobre 2004

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Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler

dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento

delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con

conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i

lavoratori e la società nel suo insieme.

ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO(Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE- “confindustria europea”; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI;

CEEP – associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale)

Bruxelles 8 ottobre 2004

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Art. 4 Data la complessità del fenomeno stress, questo accordo

non intende fornire una lista esaustiva dei potenzialiindicatori di stress. Tuttavia, un alto assenteismo oun’elevata rotazione del personale, conflitti interpersonalio lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcunidei sintomi che possono rivelare la presenza di stress dalavoro.

Accordo Europeo 2004

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VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28

Oggetto della valutazione dei rischi

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),

redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e

contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la

sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale

siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione

attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a

seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1,

lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

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VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28

Oggetto della valutazione dei rischi

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure

da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi

debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti

in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha

partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i

lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta

capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e

addestramento.

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VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28

Oggetto della valutazione dei rischi

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì

rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla

valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente

decreto.

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