Corso di Medicina del Lavoro cina.unimib.it/fisioterapisti ... · Il sovraccarico biomeccanico ......

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Universita’ degli Studi di Milano - Bicocca Corso di Laurea in Fisioterapia Universita’ degli Studi di Milano - Bicocca Corso di Laurea in Fisioterapia Corso di Medicina del Lavoro Corso di Medicina del Lavoro Dr. Giovanni De Vito Dipartimento di Medicina Clinica e Prevenzione Materiale del corso on-line all’indirizzo http://www.medlavoro.medi cina.unimib.it/fisioterapisti/ corso-fisioterapisti.htm Materiale del corso on-line all’indirizzo http://www.medlavoro.medi cina.unimib.it/fisioterapisti/ corso-fisioterapisti.htm Corso di Laurea in Fisioterapia Principi metodologici e definizioni. Concetti introduttivi di prevenzione. Classificazione dei Fattori di Rischio. Quadro normativo di riferimento. Obblighi e responsabilita' nell'ambito del sistema prevenzionistico. Caratteristiche, valutazione, gestione dei rischi in ambito sanitario. Rischi delle lavoratrici madri Rischio biologico Il sovraccarico biomeccanico Testo consigliato solo per approfondimenti (disponibile presso la Biblioteca “sede di Medicina” edificio U8) Ambrosi, Foà. Trattato di Medicina del Lavoro. UTET Corso di Laurea in Fisioterapia Principi metodologici e definizioni. Concetti introduttivi di prevenzione. Classificazione dei Fattori di Rischio. Quadro normativo di riferimento. Obblighi e responsabilita' nell'ambito del sistema prevenzionistico. Caratteristiche, valutazione, gestione dei rischi in ambito sanitario. Rischi delle lavoratrici madri Rischio biologico Il sovraccarico biomeccanico Testo consigliato solo per approfondimenti (disponibile presso la Biblioteca “sede di Medicina” edificio U8) Ambrosi, Foà. Trattato di Medicina del Lavoro. UTET PROGRAMMA DEL CORSO PROGRAMMA DEL CORSO IL FISIOTERAPISTA E LA SICUREZZA IL FISIOTERAPISTA E LA SICUREZZA OPERATORE DELLA PREVENZIONE (clinica) OPERATORE DELLA PREVENZIONE (clinica) LAVORATORE ESPOSTO AL RISCHIO (sicurezza) LAVORATORE ESPOSTO AL RISCHIO (sicurezza) FUTURO PREPOSTO (leggi) FUTURO PREPOSTO (leggi)

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Universita’ degli Studi di Milano - BicoccaCorso di Laurea in FisioterapiaUniversita’ degli Studi di Milano - BicoccaCorso di Laurea in Fisioterapia

Corso di

Medicina del

Lavoro

Corso di

Medicina del

Lavoro

Dr. Giovanni De VitoDipartimento di Medicina Clinica e Prevenzione

Materiale del corsoon-line

all’indirizzo

http://www.medlavoro.medicina.unimib.it/fisioterapisti/corso-fisioterapisti.htm

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Corso di Laurea in FisioterapiaPrincipi metodologici e definizioni. Concetti introduttivi di prevenzione. Classificazione dei Fattori di Rischio. Quadro normativo di riferimento. Obblighi e responsabilita' nell'ambito del sistema prevenzionistico.Caratteristiche, valutazione, gestione dei rischi in ambito sanitario. Rischi delle lavoratrici madri Rischio biologicoIl sovraccarico biomeccanico

Testo consigliato solo per approfondimenti (disponibile presso la Biblioteca “sede di Medicina” edificio U8) Ambrosi, Foà. Trattato di Medicina del Lavoro. UTET

Corso di Laurea in FisioterapiaPrincipi metodologici e definizioni. Concetti introduttivi di prevenzione. Classificazione dei Fattori di Rischio. Quadro normativo di riferimento. Obblighi e responsabilita' nell'ambito del sistema prevenzionistico.Caratteristiche, valutazione, gestione dei rischi in ambito sanitario. Rischi delle lavoratrici madri Rischio biologicoIl sovraccarico biomeccanico

Testo consigliato solo per approfondimenti (disponibile presso la Biblioteca “sede di Medicina” edificio U8) Ambrosi, Foà. Trattato di Medicina del Lavoro. UTET

PROGRAMMA DEL CORSOPROGRAMMA DEL CORSO

IL FISIOTERAPISTAE LA SICUREZZA

IL FISIOTERAPISTAE LA SICUREZZA

OPERATORE DELLA

PREVENZIONE

(clinica)

OPERATORE DELLA

PREVENZIONE

(clinica)

LAVORATORE

ESPOSTO AL

RISCHIO

(sicurezza)

LAVORATORE

ESPOSTO AL

RISCHIO

(sicurezza)

FUTURO

PREPOSTO

(leggi)

FUTURO

PREPOSTO

(leggi)

Patologie dei lavoratori

trattazioni non sistematiche

Platone 427-347 a.c. “deformazioni scheletriche in alcune

categorie di artigiani”

Plinio il vecchio (23-79) patologie dei manipolatori di S,

Zn, Hg e descrive i mezzi di protezione

Celso, Galeno, Nicandro, Avicenna “coliche da Pb”

Paracelso Tossicità dei metalli

Agricola Patologie dei minatori e infortunistica

Ellenborg 1473 (D) patologie da fumi metallici, carbone,

vapori acidi

Patologie dei lavoratori

trattazioni non sistematiche

Platone 427-347 a.c. “deformazioni scheletriche in alcune

categorie di artigiani”

Plinio il vecchio (23-79) patologie dei manipolatori di S,

Zn, Hg e descrive i mezzi di protezione

Celso, Galeno, Nicandro, Avicenna “coliche da Pb”

Paracelso Tossicità dei metalli

Agricola Patologie dei minatori e infortunistica

Ellenborg 1473 (D) patologie da fumi metallici, carbone,

vapori acidi

400 a.c. – 1700 d.c.400 a.c. – 1700 d.c.

Philipp Teofrasto BombastoAureolo von HohenheimZurigo

Lutero della medicinaRiforma sabotando innanzitutto

l'autorità di Galeno

Il "Metodo empirico "(Experienz) viene rivalutato contro le falsità del "metodo

speculativo"La prima grande battaglia della rivoluzione scientificavenne combattuta tra Paracelsoe Galeno e solo successivamente

tra Copernico e Tolomeo

Philipp Teofrasto BombastoAureolo von HohenheimZurigo

Lutero della medicinaRiforma sabotando innanzitutto

l'autorità di Galeno

Il "Metodo empirico "(Experienz) viene rivalutato contro le falsità del "metodo

speculativo"La prima grande battaglia della rivoluzione scientificavenne combattuta tra Paracelsoe Galeno e solo successivamente

tra Copernico e Tolomeo

Paracelso 1493-1541 Paracelso 1493-1541

Inizia le lezioni bruciando i

libri di Galeno e Avicenna

dicendo:

“c’e’ molto piu’ sapere nei

miei lacci”

Inizia le lezioni bruciando i

libri di Galeno e Avicenna

dicendo:

“c’e’ molto piu’ sapere nei

miei lacci”

Paracelso 1493-1541 Paracelso 1493-1541

Studia l’alchimia e quindi la

tossicità delle sostanze

Studia l’alchimia e quindi la

tossicità delle sostanze

Ramazzini 1700

Ramazzini 1700"Novatore"Primo medico a fare oggetto di trattazione sistematica

le malattie della "gente comune"

Alle domande ippocratiche che il medico rivolge al paziente:

Cosa soffri? Per quale motivo?

Da quanti giorni ?

Aggiunge

"et quam artem exerceas?" - Che lavoro fai ?

Caso clinicoP. S., donna, di anni 29, da circa 15 giorni lamenta cefalea, epigastralgia, e nausea al

mattino prima di andare al lavoro.

Trattamento solo sintomatico antiacido ed antiemetico. Benessere al week-end. Non sospetto

di causa professionale data l’insorgenza dei disturbi al mattino prima del lavoro.

Viene consigliata la visita di medicina del lavoro: si è saputo essere impiegata in operazioni di

microsaldatura con applicazione di flussante, che provvedeva ad aerosolizzare con

erogatore a pompa senza aspirazioni o protezioni. Orario di lavoro sino alle 17.00 circa.

Luogo: scantinato di laboratorio artigianale.

Il flussante in questione è risultato contenere, in percentuale variabile, metanolo.

Nel caso in esame, le caratteristiche, la modalità e il tempo di comparsa delle manifestazioni

cliniche sono compatibili con gli effetti acuti di una esposizione, di lieve entità, a metanolo.

Infatti la tossicità dell’alcool è dovuta all’azione dei prodotti di degradazione

metabolica, aldeide formica ed acido formico, che avviene con lentezza (12-24) ore.

Ecco svelato il perché dell’insorgenza tardiva e al mattino.

La diagnosi va confermata poi con il dosaggio dell’acido formico nelle urine

(positivo se > 70 mg/24 ore).

E’ stata avvisata l’ASL competente che ha fatto chiudere il laboratorio.

Principi metodologici e definizioni

1. OBIETTIVO: bene della persona e tutela dell’ambiente

2. METODO: indagine perseguita attraverso passaggi specifici per giungere ad un determinato scopo

3. SOGGETTO: non il singolo operatore ma il gruppo di lavoro interdisciplinare che permette un adeguato percorso verso l’obiettivo

4. STRUMENTI: normative, regolamenti, letteratura, strumenti di campionamento, ecc.

QUESTI STRUMENTI DEVONO ESSERE ATTUATI IN AZIENDA IN FORMA SISTEMATICASECONDO L’ORGANIZZAZIONE

SUGGERITA DAL DECRETO LEGISLATIVO 626/94

QUESTI STRUMENTI DEVONO ESSERE ATTUATI IN AZIENDA IN FORMA SISTEMATICASECONDO L’ORGANIZZAZIONE

SUGGERITA DAL DECRETO LEGISLATIVO 626/94

Concetti introduttivi di prevenzione

SALUTE(O.M.S.1980)

Stato di benessere fisico, mentale e sociale, non solo assenza di malattia

Stato che permette agli individui di svolgere il proprio ruolo sociale

Stato di benessere fisico, mentale e sociale, non solo assenza di malattia

Stato che permette agli individui di svolgere il proprio ruolo sociale

� oggettivo (stare bene)

� soggettivo (sentirsi bene)

� psicologico e sociale

� oggettivo (stare bene)

� soggettivo (sentirsi bene)

� psicologico e sociale

BENESSERE

PREVENZIONEart. 2 D.Lgs 626/94

IL COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI O MISURE ADOTTATE O PREVISTE IN TUTTE LE FASI DELL'ATTIVITÀ

LAVORATIVA PER EVITARE O DIMINUIRE I RISCHI PROFESSIONALI NEL RISPETTO DELLA SALUTE DELLA

POPOLAZIONE E DELL'INTEGRITÀ DELL'AMBIENTE ESTERNO.

IL COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI O MISURE ADOTTATE O PREVISTE IN TUTTE LE FASI DELL'ATTIVITÀ

LAVORATIVA PER EVITARE O DIMINUIRE I RISCHI PROFESSIONALI NEL RISPETTO DELLA SALUTE DELLA

POPOLAZIONE E DELL'INTEGRITÀ DELL'AMBIENTE ESTERNO.

� PREVENZIONE PRIMARIAindividuare i rischi, eliminarli/ridurliindividuare i soggetti ipersuscettibili

� PREVENZIONE SECONDARIAdiagnosi precoce delle malattie

� PREVENZIONE TERZIARIAcura, riabilitazione, contenimento delle lesioni permanenti

sicurezza

medlavoro

medlavoro

medlavoro

SICUREZZA

E’ una situazione certa e costante di non pericolo e tale da garantirelo svolgimento di qualsiasi attivitàsenza pregiudizio alla propria integrità fisica e psichica

E’ una situazione certa e costante di non pericolo e tale da garantirelo svolgimento di qualsiasi attivitàsenza pregiudizio alla propria integrità fisica e psichica

PROTEZIONE

L’INSIEME DELLE “AZIONI” MESSE IN ATTO SIA A LIVELLO COLLETTIVO CHE INDIVIDUALE VOLTE A RIDURRE/ELIMINARE IL DANNO POSSIBILE IN CONSEGUENZA DI UN EVENTO INDESIDERATO

L’INSIEME DELLE “AZIONI” MESSE IN ATTO SIA A LIVELLO COLLETTIVO CHE INDIVIDUALE VOLTE A RIDURRE/ELIMINARE IL DANNO POSSIBILE IN CONSEGUENZA DI UN EVENTO INDESIDERATO

DANNO

Lesione o alterazionedello stato di salute per esposizione ad un determinato pericolo.

Lesione o alterazionedello stato di salute per esposizione ad un determinato pericolo.

DANNONon sempre e’ possibile definire il problema del lavoratore con il nome di una malattia

La definizione di danno deriva dalla logica assicurativa danno nascente - lucro cessante(es: incidente stradale – provoco un danno ad un’auto o ad una persona – devo pagare tramite la mia assicurazione)

In ambito lavorativo deve essere risarcito un danno anche se non puo’ essere definito come una vera e propria malattia(es: alterazione del completo benessere psichico e fisico)

Non sempre e’ possibile definire il problema del lavoratore con il nome di una malattia

La definizione di danno deriva dalla logica assicurativa danno nascente - lucro cessante(es: incidente stradale – provoco un danno ad un’auto o ad una persona – devo pagare tramite la mia assicurazione)

In ambito lavorativo deve essere risarcito un danno anche se non puo’ essere definito come una vera e propria malattia(es: alterazione del completo benessere psichico e fisico)

AGENTE

L'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

L'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

PERICOLOProprietà o qualitàintrinseca di un determinato fattore (materiali, attrezzature, metodi e pratiche di lavoro) aventi il potenziale di causare dei danni.

Proprietà o qualitàintrinseca di un determinato fattore (materiali, attrezzature, metodi e pratiche di lavoro) aventi il potenziale di causare dei danni.

ESPOSIZIONE

Probabilita’ reale e misurabile di contatto del lavoratore con un agente

Probabilita’ reale e misurabile di contatto del lavoratore con un agente

RISCHIO

Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di dannonelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione ad un determinato fattore.

Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di dannonelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione ad un determinato fattore.

Differenza PERICOLO/RISCHIO

Pericolo ha solo le potenzialita’ di creare un danno ma puo’ far male (danno) solo se il lavoratore viene realmente espostoEs: filo elettrico scoperto in una armadio chiuso,Gradino pericoloso su una scala dove e’ vietato il passaggio

Rischio e’ un pericolo a cui il lavoratore viene realmente esposto (si supera il livello minimo che puo’ creare un danno)Es: filo elettrico scoperto sulla scrivania,Gradino pericoloso su una scala continuamente

Pericolo ha solo le potenzialita’ di creare un danno ma puo’ far male (danno) solo se il lavoratore viene realmente espostoEs: filo elettrico scoperto in una armadio chiuso,Gradino pericoloso su una scala dove e’ vietato il passaggio

Rischio e’ un pericolo a cui il lavoratore viene realmente esposto (si supera il livello minimo che puo’ creare un danno)Es: filo elettrico scoperto sulla scrivania,Gradino pericoloso su una scala continuamente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

Procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

INFORTUNIO SUL LAVORO

Danno che si verifica per causa violenta (cioèconcentrata nel corso di un turno lavorativo) ed in occasione di lavoro.

Danno che si verifica per causa violenta (cioèconcentrata nel corso di un turno lavorativo) ed in occasione di lavoro.

MALATTIA PROFESSIONALE

Danno che si verifica per esposizione, in genere diluita nel tempo, ad uno o piùpericoli che assumono un preciso ruolo causale (o almeno concausale) nel determinare la malattia. In sede assicurativa si distinguono le malattie professionali tabellate (più tipiche e piùfacili da dimostrare) dalle malattie professionali non tabellate (meno tipiche e più difficili da dimostrare).

Danno che si verifica per esposizione, in genere diluita nel tempo, ad uno o piùpericoli che assumono un preciso ruolo causale (o almeno concausale) nel determinare la malattia. In sede assicurativa si distinguono le malattie professionali tabellate (più tipiche e piùfacili da dimostrare) dalle malattie professionali non tabellate (meno tipiche e più difficili da dimostrare).

Differenza INFORTUNIO/MALATTIA PROFESSIONALE

InfortunioEsposizione: in un istante (o turno)Causa violentaEs: mi cade un peso sul piede, mi pungo con un ago infetto, apro un bidone di sostanza tossica e la respiro per un’ora e finisco in PS con edema polmonare

Malattia ProfessionaleEsposizione: in tempi lunghi (anni)La causa non e’ violentaEs. sono esposto per 10 anni a rumore sopra gli 85 dB e divento sordo, sono esposto ad amianto e dopo 40 anni sviluppo un mesotelioma

InfortunioEsposizione: in un istante (o turno)Causa violentaEs: mi cade un peso sul piede, mi pungo con un ago infetto, apro un bidone di sostanza tossica e la respiro per un’ora e finisco in PS con edema polmonare

Malattia ProfessionaleEsposizione: in tempi lunghi (anni)La causa non e’ violentaEs. sono esposto per 10 anni a rumore sopra gli 85 dB e divento sordo, sono esposto ad amianto e dopo 40 anni sviluppo un mesotelioma

Differenza INFORTUNIO/MALATTIA PROFESSIONALE

L’azienda stipula un contratto di assicurazione obbligatorio per ogni rischio a cui sono esposti i singoli lavoratoriINAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni e le Malattie Professionali)Vengo risarcito perche’ mi sono ammalato a causa del lavoro !!!!!!!!

InfortunioEnte assicuratore INAILDenuncia di Infortunio da parte di un medico Indennizzo

Malattia ProfessionaleEnte assicuratore INAILDenuncia di Infortunio da parte di un medico Rendita (e’ una pensione)

L’azienda stipula un contratto di assicurazione obbligatorio per ogni rischio a cui sono esposti i singoli lavoratoriINAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni e le Malattie Professionali)Vengo risarcito perche’ mi sono ammalato a causa del lavoro !!!!!!!!

InfortunioEnte assicuratore INAILDenuncia di Infortunio da parte di un medico Indennizzo

Malattia ProfessionaleEnte assicuratore INAILDenuncia di Infortunio da parte di un medico Rendita (e’ una pensione)

MALATTIA PROFESSIONALEordine di frequenza in Europa (INAIL 2002)

MALATTIA PROFESSIONALEordine di frequenza in Europa (INAIL 2002)

PRIMO GRUPPOAspetti caratterizzanti gli ambienti in cui

l’uomo lavora,ma non legati alla particolare attività svolta

PRIMO GRUPPOAspetti caratterizzanti gli ambienti in cui

l’uomo lavora,ma non legati alla particolare attività svolta

AGENTI NATURALIAGENTI NATURALI

PERMANENZA IN AMBIENTI CONFINATI E ARTIFICIALIPERMANENZA IN AMBIENTI CONFINATI E ARTIFICIALI

CLIMA, LUCE, RUMORE...CLIMA, LUCE, RUMORE...

Classificazione dei fattori di rischioClassificazione dei fattori di rischio

SECONDO GRUPPOFattori di rischio strettamente derivanti

dall’attività svolta

SECONDO GRUPPOFattori di rischio strettamente derivanti

dall’attività svolta

AGENTI FISICIAGENTI FISICI

RISCHIO INFORTUNISTI-CO

RISCHIO INFORTUNISTI-CO

AGENTI BIOLOG.AGENTI BIOLOG.

AGENTI CHIMICIAGENTI CHIMICI

* rumore e vibrazioni * radiazioni ionizzanti e * microclima non ionizzanti* pressione atmosferica * illuminazione

* polveri * fumi * nebbie* gas * vapori

* virus* batteri

* esistenza di carenze delle macchine e impianti* condizioni particolari dell’ambiente di lavoro* mancanza dei mezzi individuali di protezione* comportamenti imprudenti dei lavoratori* accidentalità

Classificazione dei fattori di rischioClassificazione dei fattori di rischio

TERZO GRUPPOFattori di rischio derivanti dall’organizzazione del lavoro svolto sotto l’aspetto del carico fisico e

psicofisico

TERZO GRUPPOFattori di rischio derivanti dall’organizzazione del lavoro svolto sotto l’aspetto del carico fisico e

psicofisico

FATICAFISICAFATICAFISICA

ORGANIZZA-ZIONE DEL LAVOROVERA E PROPRIA

ORGANIZZA-ZIONE DEL LAVOROVERA E PROPRIA

* spostamento di pesi* effettuazione di movimenti incongrui e/o ripetuti* mantenimento prolungato di posture fisse * necessità di assumere posizioni viziate

* tempi, ritmi e carichi di lavoro* rapporti gerarchici, autoritarismo* mancanza di autonomia professionale* monotonia, ripetitività* eccesso di responsabilità o deresponsabilizzazione

* mancanza gratificazione, frustazione, dequalificazione

* inadeguatezza delle mansioni* paura di perdere ilposto di lavoro* difficoltà di inserimento nel gruppo. Ecc...

Classificazione dei fattori di rischioClassificazione dei fattori di rischio

1. ELIMINAZIONE DELLA SOSTANZA DAL CICLO PRODUTTIVOe sua sostituzione con un’altra di pari efficacia tecnologica, ma priva di rischi

2. LAVORAZIONE IN CICLO CHIUSOcioè senza esposizione diretta dell’operatore

3. LAVORAZIONE SEGREGATA CON MECCANISMI DICAPTAZIONE DELL’INQUINANTE ALLA FONTE

4. LAVORAZIONE SEGREGATA CON PROTEZIONEPERSONALE E/O RIDUZIONE DEL TEMPO DI ESPOSIZIONE

se non e’ possibile --> 2

se non e’ possibile --> 3

se non e’ possibile --> 4

Interventi di prevenzione negli ambienti di lavoroInterventi di prevenzione negli ambienti di lavoro

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

INTERVENTI MIGLIORATIVI

TECNICIORGANIZZATIVI PROCEDURALI

� ADOZIONE di soluzioni per eliminare o ridurre i rischi (misure di

prevenzione)

� IDENTIFICAZIONE degli esposti

� PROTEZIONE dei lavoratori (misure di protezione)

� INFORMAZIONE E FORMAZIONE dei lavoratori

� CONTROLLO SANITARIO dei lavoratori esposti al rischio

� ADOZIONE di soluzioni per eliminare o ridurre i rischi (misure di

prevenzione)

� IDENTIFICAZIONE degli esposti

� PROTEZIONE dei lavoratori (misure di protezione)

� INFORMAZIONE E FORMAZIONE dei lavoratori

� CONTROLLO SANITARIO dei lavoratori esposti al rischio

L’approccio metodologicoL’approccio metodologico

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non èpossibile, loro riduzione al minimo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

I concetti generali di prevenzione sono ben riassunti nell’art.3 del D. Lgs. 626/94:

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

g) priorità delle misure di protezione collettivarispetto alle misure di protezione individuale;

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

m) allontanamento del lavoratoredall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;

n) misure igieniche;

o) misure di protezione collettiva ed individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;r) regolare manutenzione di ambienti,

attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso

comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso

comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Quadro normativo di riferimento

La storia ci insegna

che la prevenzione in ambito lavorativo ha forza solo se

sostenuta da leggi

La storia ci insegna

che la prevenzione in ambito lavorativo ha forza solo se

sostenuta da leggi

Dall’inizio dell’era industriale:

� Le risorse ambientali ed il “lavoroumano” sono considerate risorseillimitate.

� Non viene considerato il problemadella prevenzione e protezione dellerisorse (salute dell’uomo e protezione dell’ambiente).

L’evoluzione della legislazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro

L’evoluzione della legislazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro

PRIMA FASE

SECONDA FASE

� Comincia ad affermarsi il principio della“responsabilità d’impresa”.

� Col mutamento delle condizioni socio –economiche si verifica lo sviluppo di un apparato legislativo regolante gli aspettidella salute e sicurezza del lavoro, principalmente basato sull’imposizioneall’impresa di restrizioni e vincoli.

� Una simile impostazione ha condottol’impresa a perseguire il raggiungimentodella conformità di legge esclusivamente al fine di evitare la sanzione.

1898 istituzione assicurazione obbligatoria contro

infortuni sul lavoro

1899vengono emanate leggi per la prevenzione degli

infortuni:nelle industrie oltre un certo numero di dipendenti,per lavori in miniere e cave,per attività con materie che possono esplodere

PRIMI DECENNI DEL1900vengono emanati altri Regi Decreti con regolamenti

per le costruzioniper le strade ferrateper le tramvieper l’impiego di gas tossici

PASSAGGI FONDAMENTALI

SECONDA FASE

dal 1930 al 1950furono approvate importanti disposizioni, tra cui:

gli artt. 437-451-589-590 del Codice Penalel’art. 2087 del Codice Civile (1942)“...l’imprenditore e’ tenuto ad adottare nell’eserciziodell’impresa, le misure che secondo le particolarità del lavoro e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integritàfisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”gli artt. 32, 35, 41 della Costituzione della Repubblicaart.32: “La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse dellacollettività”.art.35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni...”art.41: “L’iniziativa economica privata e’ libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilizzo sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alladignità umana ....”

PASSAGGI FONDAMENTALI SECONDA FASE

1955 e 1956DPR n. 547 del 27.4.1955“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

DPR n. 164 del 7.1.1956“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoronelle costruzioni”

DPR n. 303 del 19.3.1956“Norme generali per l’igiene del lavoro”

altri DPR che trattano norme di prevenzione su temispecifici

Con queste norme lo Stato:• detta obblighi che devono essere rispettati• identifica precisi destinatari• prevede specifiche sanzioni• garantisce la vigilanza sulla loroapplicazione

PASSAGGI FONDAMENTALI SECONDA FASE

dal 1960 fino alla fine degli anni ’70:

Statuto dei Lavoratori (Legge n.300/70)

introduce il diritto dei lavoratori di controllarel’applicazione delle norme per la prevenzione degliinfortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misureidonee a tutelare la loro salute

Rif. Sanitaria (Legge n.833/78)

trasferisce la maggior parte dei compiti relativi allavigilanza e al controllo dall’Ispettorato del Lavoro aiServizi Territoriali di Prevenzione (strutture periferiche delle

USSL), demanda al governo il compito di legiferare un

testo unico di norme in materia di salute e sicurezza del

lavoro ed omologazioni.

PASSAGGI FONDAMENTALI SECONDA FASE

� Approccio settoriale: non in una logica di intervento globale in ambito lavorativo

� Agenti di rischio chimici/fisici/biologici e infortunistici rigidamente definiti e/o tabellati ai fini dei provvedimenti di cautela da adottare e della sorveglianza sanitaria

� Non prevista come obbligo per il datore di lavoro la valutazione dei rischi come punto di riferimento principale nella gestione della prevenzione sul lavoro

� Generale mancanza di indicazione di valori limite di esposizione negli ambienti di lavoro

� Non richiesta una specificazione dei livelli di rischio come gravità delle conseguenze e probabilità di accadimento

LIMITI DELLA PRECEDENTE LEGISLAZIONEDI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

� Indicazione di interventi di bonifica generici, sostanzialmente tecnici e non organizzativi. I mezzi di protezione personale vengono considerati come rimedio efficacemente praticabile e risolutivo

� Medico competente: definizione generica, con riduzione dell'intervento alla effettuazione della sola visita medica

� Attività di Sorveglianza Sanitaria non adeguataall'individuazione dei quadri preclinici di malattia (limite ancora presente)

� Attività informazione/formazione ai lavoratori non previstacome strumento preventivo fondamentale

� Non previste registrazioni di dati ambientali e biostatisticiutili ai fini epidemiologici

� I lavoratori ed i loro rappresentanti sono scarsamente coinvolti nei processi decisionali

� Le problematiche di salute e sicurezza del lavoro tendono a diventare aspetti intrinseci all’attivitàdell’impresa costituendone un indicatore di qualità.

� Realizzazione di un sistema della prevenzioneintegrato nell’organizzazione aziendale.

nel 1991viene approvato il D.Lgs. n.277 per la limitazione di particolari rischi quali: piombo - amianto - rumore.

nel 1994viene approvato il D.Lgs. n.626 che completa la sequenza logica delle normative precedenti venendoa configurareUN SISTEMA ORGANIZZATO DI PREVENZIONE

TERZA FASE - oggi

D.Lgs.626/1994D.Lgs.626/1994

nel 1996DIRETTIVA MACCHINE (DPR n. 459)Tutte le macchine e le attrezzature immessesul mercato o in servizio per la prima volta, devono avere: marcatura "CE" ed esseremunite di certificato di dichiarazione di conformità e libretto di istruzione all'uso e manutenzione.DIRETTIVA CANTIERI (D.L.vo 494)prescrive le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

TERZA FASE391/89 misure per promuovere il miglioramento della

sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro654/89 prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di

lavoro

655/89 requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delleattrezzature di lavoro

656/89 prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l’uso di attrezzature di protezione individuale

269/90 prescrizioni minime di sicurezza e di salute per la movimentazione manuale dei carichi

270/90 prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attivitàsvolte su attrezzature munite di videoterminali

394/90 protezione dei lavoratori contro i rischi derivati daun’esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro

679/90 protezione dei lavoratori contro i rischi derivati daun’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro

LE DIRETTIVE CEE RECEPITE DAL D.L.vo 626/94LE DIRETTIVE CEE RECEPITE DAL D.L.vo 626/94

Modifiche al D.Lgs.626/94D.Lgs.242/96numerose modifiche ed integrazioniD.Lgs.66/2000 cancerogeniL.422/2000 VDT 20 ore settimanali - periodicita’ visiteL.1/2002medico competente (medico del lavoro + igienista + medico legale)D.Lgs.25/2002modifica al 303/56 al 277/92 al 626/94,commissione tossicologica nazionale definisce: Rischio chimico deve essere misurato, fino a TLV (visite annuali), dosi moderate (no visite)

TERZA FASE

D.Lgs.38/2000riforma INAIL

tabella malattie professionali(presunzione legale di origine)revisione annuale

danno biologico 6-15% una tantumintegra concetto di salute OMS 1980

rendita se >15%

D.Lgs.151/2001protezione lavoratrice madre e nascituro

TERZA FASE

Obblighi e responsabilità

Regolamento interno sull’assetto organizzativo,

il sistema delle responsabilità e le principali procedure per la gestione

del sistema di Prevenzione nell’Azienda ospedaliera S. Gerardo di

Monza

Regolamento interno sull’assetto organizzativo,

il sistema delle responsabilità e le principali procedure per la gestione

del sistema di Prevenzione nell’Azienda ospedaliera S. Gerardo di

Monza

Il sistema prevenzionistico

Datore di Lavoro(Direttore Generale)

Datore di Lavoro(Direttore Generale)

Responsabile Servizio Prevenzione e

Protezione - RSPP(di solito: ingegnere)valuta i rischi per conto del datore di lavoro, ecc...

Responsabile Servizio Prevenzione e

Protezione - RSPP(di solito: ingegnere)valuta i rischi per conto del datore di lavoro, ecc...

Medico Competente(Medico del Lavoro,Igienista,Medico

Legale)sorveglianza sanitaria,

ecc...

Medico Competente(Medico del Lavoro,Igienista,Medico

Legale)sorveglianza sanitaria,

ecc...

Preposti(primari, capi servizio)scrivono le procedure

Preposti(primari, capi servizio)scrivono le procedure

Rappresentanti eletti dai lavoratori - RLS

devono essere informati

Art. 1Identificazione delle figure del datore di lavoro,

dirigente e prepostonell’Azienda Ospedaliera S. Gerardo

Art. 1Identificazione delle figure del datore di lavoro,

dirigente e prepostonell’Azienda Ospedaliera S. Gerardo

Ai sensi del D.Lgs.626/94, così come modificato dal D.Lgs.242/96, di seguito denominato D.Lgs 626/94:

a) le funzioni di “datore di lavoro” dell’Ospedale S. Gerardo Azienda Ospedaliera, sono svolte dal Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, secondo le proprie attribuzioni e responsabilità;

b) le funzioni di “dirigente e preposto" sono svolte dai Responsabili di presidi, dipartimenti, servizi, unità operative, uffici e loro articolazioni, di seguito denominati Responsabili, secondo le rispettive attribuzioni e responsabilità.

Art. 3Applicazione degli obblighi e delle responsabilità di cui all’art.4 del

D.Lgs.626/94 all’interno dell’Azienda Ospedaliera S. Gerardo.RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Art. 3Applicazione degli obblighi e delle responsabilità di cui all’art.4 del

D.Lgs.626/94 all’interno dell’Azienda Ospedaliera S. Gerardo.RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, i dirigenti e preposti come identificati all’art.1, sono tenuti, secondo le rispettive attribuzioni e responsabilità, all’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute: tali funzioni sono definite nei primi cinque articoli del D.Lgs. 626/94, e in particolare sono evidenziate nell’art. 4, 5° comma, del D.Lgs. 626/94.

Il Responsabile è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura dell'attività diretta, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparatiimpiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Allo stesso spetta la vigilanza sull’applicazione delle norme e dei regolamenti nell’ambito della struttura da lui diretta.

Sono in particolare delegati ai dirigenti e preposti, secondo le proprie responsabilità ed attribuzioni, i seguenti compiti in materia di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in quanto costituenti l’esplicitazioneorganica di funzioni comunque giàintrinseche alle suddette figure:

� l’individuazione dei potenziali rischi specifici interni all’area diretta, giàesistenti o derivanti dall’introduzione di nuove attività, procedure, macchinari, sostanze o preparati;

� l’adeguata informazione a tutto il personale afferente all’area diretta, in merito al punto precedente;

� l’identificazione per ogni Reparto o Servizio dei soggetti esposti ai rischi specifici richiamati nella prima parte del documento di valutazione dei rischi ed in particolare nella tabella 2, pag.26 (che si allega al presente regolamento),

� la segnalazione dei nominativi di cui al punto precedente al Medico Competente ai fini dell’effettuazione della sorveglianza sanitaria,

� adeguatezza del livello di formazione di ogni addetto in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alproprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (principalmente sui seguenti fattori di rischio: esposizione ad agenti biologici infettivi, chimici, radiazioni ionizzanti, radiazioni non ionizzanti, movimentazione pazienti);

� informazione al personale esterno al reparto che deve operare all’interno dello stesso (personale delle pulizie, personale addetto alla manutenzione ecc.) in merito agli eventuali rischi di esposizione ad agenti biologici infettivi -modalità di trasmissione e cautele da adottare - nonché ad altri rischi specifici presenti (es.: chimici, radiazioni ionizzanti, radiazioni non ionizzanti);

� adeguata segnalazione dei rischi delle sostanze chimiche(compreso detergenti e disinfettanti): etichettatura di tutti i contenitori, presenza delle schede di sicurezza di tutte le sostanze ed informazione ai lavoratori che le manipolano;

� la vigilanza ed il controllo nella attuazione dei PRINCIPI DI SICUREZZA relativi ai seguenti aspetti:

� disponibilità di una cappa di sicurezza biologica di II classe tipo A o B per preparare composti per la chemioterapia, o, in alternativa provvisoria, cappa chimica aspirante;

� precauzioni nel contatto con fluidi biologici e scarti potenzialmente infetti: stretta osservanza della applicazione delle precauzioni universali per la manipolazione e lo smaltimento di questi materiali; osservanza di procedure corrette nella manipolazione dei campioni biologici;

� presenza e corretto uso di contenitori rigidi per rifiuti costituiti da aghi ed altri oggetti acuminati e/o taglienti;

� presenza di procedure/attrezzature di emergenza in caso di spargimenti accidentali o fughe di sostanze biologiche e chimiche presenti nel luogo di lavoro;

� disponibilità ed uso corretto dei dispositivi di protezione personale in relazione ai rischi presenti nel luogo di lavoro;

� disponibilità ed uso corretto dei dispositivi di protezione personale in relazione ai rischi presenti nel luogo di lavoro;

� la strumentazione di qualsiasi tipo, i macchinari ed gli impianti(elettrico, idraulico, gas medicali ecc.) devono essere in buono stato, perfettamente funzionanti e non danneggiati: ogni situazione ritenuta non idonea deve essere segnalata tempestivamente all’Ufficio Tecnico per le verifiche del caso; allo stesso ufficio deve essere segnalata tempestivamente ogni “scossa” elettrica, anche di modesta entità, proveniente da qualsiasi tipo di attrezzatura elettrica; le segnalazioni dovranno per conoscenza essere inoltrate anche al SPP nei termini previsti dall’ultimo periodo del presente articolo;

� le vie e uscite di sicurezza devono essere lasciate sgombre da qualsiasi tipo di materiali, i dispositivi antincendio devono essere correttamente ubicati, in buono stato e correttamente segnalati: ogni situazione ritenuta non idonea deve essere segnalata tempestivamente all’Ufficio Tecnico per le verifiche del caso; le segnalazioni dovranno per conoscenza essere inoltrate anche al SPP nei termini previsti dall’ultimo periodo del presente articolo;

�all’interno dei reparti e servizi non è

consentita la formazione di depositi di

materiali e/o sostanze di consumo

infiammabili o combustibili in quantità

superiore al normale fabbisogno settimanale, né ,comunque, la costituzione stabile di “magazzini spontanei”;

�non deve essere superato il limite massimo ammissibile di materiali in deposito nei reparti e servizi (limite correlato col massimo carico d’incendio ammissibile comunicato dalla Ripartizione Tecnica).

Esempi di gestione delle problematiche emergenti

� I primari, nella struttura gerarchica dell’Ospedale, ricoprono un ruolo che svolge responsabilità insieme di dirigente e di preposto. Se è vero infatti che il primario non ha deleghe amministrative, è anche vero che nella propria divisione o reparto agisce come “sostituto” del datore di lavoro, con ampie facoltà organizzative a riguardo di attivitàspecialistiche di cui egli è l’ultimo responsabile.

� D’altra parte nel contratto che lo lega all’ospedale il primario è definito “direttore”, posto a capo di un gruppo più o meno grande di lavoratori, con il compito di sovraintendere la loro attività e quindi, secondo il D.Lgs. 626, di promuovere e esigere, per quanto di sua competenza, il rispetto della normativa a protezione della salute e degli infortuni.

� I soggetti responsabili … sono tenuti, ricoprendo l’incarico a conoscere gli obblighi che assumono e che derivano loro dalla legge.

� NON POSSONO INVOCARE A LORO SCUSANTE L’IGNORANZA DELLA NORMATIVA

� Quasi tutte le norme penali del D.Lgs. 626/94 mirano a colpire l’inerzia, il non fare, il disinteresse, per premere psicologicamente su coloro che, investiti di responsabilità, possono collaborare a ottenere in positivo gli scopi della legge.

PRIMARI E RESPONSABILITA’PRIMARI E RESPONSABILITA’

FATTI

Responsabilità del dirigente di un reparto in caso di infezione da AIDS di un’infermiera

MOTIVAZIONE SENTENZA

“Quanto al primario del reparto la fonte della titolarità degli obblighi cautelari viene identificata, oltre che nella normativa antiinfortunistica, in alcune disposizioni specificamente attinenti al settore ospedaliero: l’art.7 DPR 128/69, nel disciplinare le attribuzioni del primario, stabilisce che egli vigila sull’attività del personale sanitario ed esecutivo assegnato al suo servizio e, inoltre, cura la preparazione ed il perfezionamento tecnico-professionale del personale da lui dipendente; … Il soggetto preposto a un reparto con funzioni direttive non può ignorare, se non violando le mansioni di vigilanza, che il lavoro viene svolto con strumenti e in una situazione pericolosi per l’incolumità dei lavoratori; … per escludere la responsabilità del datore di lavoro (o altro soggetto assimilabile) non basta che egli sostenga di non aver saputo dell’esecuzione del lavoro in contrasto con le norme di prevenzione, ma occorre che dimostri di aver compiuto atti precisi e specifici finalizzati a rimuovere il predetto contrasto”

Sentenza Pretura di Torino, 1989

Esempi di “NON GESTIONE”Esempi di “NON GESTIONE” Caso n°1

FATTI

Decesso di paziente, cui era stato somministrato nella fase di risveglio postoperatorio protossido d’azoto anziché ossigeno, causato dal fatto che, nel corso dei lavori eseguiti nei giorni precedenti sull’impianto di erogazione dei gas medicali e di anestesia, erano stati invertiti i tubi di derivazione afferenti la sala operatoria con conseguente inversione dei gas erogati dalle bocchetteMOTIVAZIONE SENTENZA

“Qualora all’interno di un ospedale vengano eseguiti lavori dell’impianto di erogazione dei gas medicali e di anestesia afferenti ad una sala operatoria, l’obbligo di verificare il corretto funzionamento del detto impianto, al fine di garantire la ripresa dell’attività chirurgica senza pericolo per i pazienti in dipendenza dei lavori realizzati, incombe, oltre che sul responsabile tecnico amministrativo della struttura sanitaria e sui soggetti ai quali è demandata la materiale esecuzione dei lavori detti, sul primario ospedaliero responsabile del reparto di anestesia che deve, prima di consentire la ripresa dell’attività nella sala operatoria, accertare, direttamente o delegando un medico od un paramedico, che l’erogazione avvenga regolarmente”.

Sentenza Cassazione, 1995

Esempi di “NON GESTIONE”Esempi di “NON GESTIONE” Caso n°2

FATTIAnestesista addetta al Blocco Operatorio comunica al Primario ed alla Direzione Sanitaria lo stato di gravidanza.

La Direzione Sanitaria comunica al Primario la non adibizionea mansione con rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti.

L’anestesista rimane in Blocco Operatorio nell’area filtro ed intanto fa richiesta all’Ispettorato del Lavoro di aspettativa anticipata per lavoro pregiudizievole alla salute (art.5 comma b L 1204/71)

Sopralluogo dell’Ispettorato del Lavoro con verbale di prescrizione al datore di lavoro di:

� allontanare l’interessata dal B.O. affidandole una mansione non a rischio;

� effettuare la valutazione specifica dei rischi per le lavoratrici madri (art.4,5 DLgs 645/96), inviando copia della relazione all’Ispettorato del Lavoro

Esempi di “NON GESTIONE”Esempi di “NON GESTIONE” Caso n°3 GESTIONE

� effettuazione della valutazione del rischio per le lavoratrici

madri, con redazione documento indicante le prescrizioni e

limitazioni in riferimento alla mansione specifica in ogni

reparto;

� in caso di segnalazione di gravidanza il Primario e la

Direzione Sanitaria valuteranno se l’interessata può

effettuare l’attività prevista in toto o parzialmente. Qualora

le limitazioni previste siano incompatibili con l’attività

svolta si dovrà prevedere un cambio temporaneo della

mansione specifica;

� in casi particolari può essere richiesta visita al Medico

Competente;

� qualora sia verificata l’impossibilità allo spostamento ad

altra mansione, darne comunicazione all’Ispettorato del

Lavoro

Nell’espletamento delle proprie attribuzioni e responsabilità in materia di sicurezza e salute del lavoro i Responsabili attuano, per quanto di competenza, i provvedimenti di miglioramento della sicurezza e salutedel lavoro riportati nel documento di valutazione dei rischi e successivi aggiornamenti e nelle osservazioni formulate dal SPP nell’attività di verifica e controllo interno.

I responsabili comunicano al SPP il verificarsi di ogni incidente, evento, situazione pericolosa o infortunio, nell’ambito dell’attività da essi diretta; la comunicazione al SPP viene effettuata col un modello; con lo stesso modello i dirigenti e preposti sono tenuti a dare tempestivamente notizia al SPP di ogni problema riscontrato in materia di sicurezza e salute del lavoro al fine di poterne attivare la soluzione col coinvolgimento delle figure e degli uffici competenti.

5. Obiettivi della VALUTAZIONE DEI RISCHIin ambito sanitario

Il SPP, come definito all’art.8 del D.Lgs.626/94, svolge le funzioni previste all’art.9, comma 1 del D.Lgs.626/94 secondo le direttive del Direttore Generale. (omissis)

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED IL MEDICO COMPETENTE SONO STRUTTURE DI SUPPORTO TECNICO-CONSULTIVO PER IL DATORE DI LAVORO, PER I DIRIGENTI ED I PREPOSTI COME SOPRA IDENTIFICATI, PER L’ESPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI STABILITI DAL D.L.VO 626/94 E DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

In esito all’attività svolta dal SPP vengono prodotti i seguenti documenti:a) documento di valutazione dei rischi e successivi aggiornamentied ampliamenti;b) relazioni inerenti singoli interventi secondo la procedura 1 riportata in allegato.

Il SPP comunica mensilmente al Direttore Generale una relazione sugli interventi effettuati.

Art. 4 - Servizio di Prevenzione e ProtezioneArt. 4 - Servizio di Prevenzione e Protezione

“L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel CONSENTIRE AL DATORE DI LAVORO DI PRENDERE I PROVVEDIMENTI CHE SONO EFFETTIVAMENTE NECESSARI PER SALVAGUARDARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI”

Questi provvedimenti comprendono:�prevenzione dei rischi professionali� informazione dei lavoratori� formazione professionale dei lavoratori�organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari”

Obiettivi della valutazione dei rischi (secondo gli orientamenti CEE)

Obiettivi della valutazione dei rischi (secondo gli orientamenti CEE)

L’art. 3 del Decreto Legislativo 626/94 elenca, in successione logica e concatenata, i provvedimenti che devono essere assunti dal datore di lavoro quali “misura di tutela”per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Tra le misure indicate, la valutazione dei rischi è il primo atto previsto, dal quale derivano tutte le ulteriori misure, alla cui programmazione ed attuazione la valutazione stessa è finalizzata.

Obiettivi della valutazione dei rischi (secondo gli orientamenti CEE)

Obiettivi della valutazione dei rischi (secondo gli orientamenti CEE)

1. Identificazione degli ambienti, luoghi e posti di lavoro

2. Individuazione dei pericoli

3. Individuazione dei soggetti espostidirettamente o indirettamente

4. Stima del rischio

5. Definizione delle misure di miglioramento e priorità

STESURA DEL DOCUMENTOSTESURA DEL DOCUMENTO

Passi operativi per la valutazione dei rischiPassi operativi per la valutazione dei rischi

L’individuazione dei pericoli associati all’ambiente di lavoro

nel suo complesso o ai singoli elementi dell’attività,

preliminarmente individuati, avviene mediante:

�Sopralluoghi presso i luoghi di lavoro;

� Interviste verbali e/o scritte ai responsabili;

� Interviste verbali e/o scritte ai lavoratori;

�Esperienza di consulenti qualificati

�Uso di liste di controllo per la ricognizione analitica dei pericoli (quanto più possibile esaustivo

delle fonti di pericolo presenti nell’Azienda)

Le liste di controllo possono essere sia di tipo generale sia indirizzate a particolari settori produttivi o specifiche macchine

Metodo di individuazione dei pericoliMetodo di individuazione dei pericoli

�Evitare i rischi quanto possibile,

�Sostituire tutte le possibili cause di pericolo con altre di pericolo nullo o inferiore,

�Riduzione del rischio alla fonte,

�Applicare misure di carattere collettivopiuttosto che individuale,

�Adeguamento ai progressi tecnici,

�Adeguamento alle conoscenze mediante costante formazione e informazione.

Principi gerarchici della prevenzione (art. 3 D. Lgs. 626/94)

Principi gerarchici della prevenzione (art. 3 D. Lgs. 626/94)

Criteri di stima del rischioCriteri di stima del rischioSi procede paragonando tutti gli elementi presi in considerazione con i criteri generali di accettabilità stabiliti per garantire la sicurezza e la salute

Si prendono come riferimento i seguenti elementi:� conformità rispetto alla vigente normativa;

� conformità rispetto a norme di buona tecnica;

� analisi e considerazioni sui fenomeni di infortunio o danno per la salute dei lavoratori verificatisi in azienda;

� valutazione sul rispetto e livello di applicazione dei principi gerarchici della prevenzione come desunti dall’art. 3 del D. Lgs 626/94;

� misure analitiche dei livelli di esposizione a fattori di rischio particolari

(rumore, piombo, amianto);

� verifica dell’esistenza e dell’applicazione di misure protettive;

� capacità generale di giudizio, capacità di individuare elementi migliorativi

dei livelli di protezione.

IL RISCHIOIL RISCHIO

gravità

probabilità

GR = P x GR = P x G

P

diminuisce con

l’adozione di

misure di

Protezione

diminuisce con l’adozione di misure di Prevenzione

AREA ALTO RISCHIO

AREA BASSO RISCHIO

AREA DIINCERTEZZA

L’obbiettivo generale è di abbattere la curva del rischio al di sotto del rischio accettabile

L’obbiettivo generale è di abbattere la curva del rischio al di sotto del rischio accettabile

Per la definizione delle PRIORITA’ DI INTERVENTO si

deve tener conto della GRAVITA’ DEI RISCHI, della

PROBABILITA’ CHE SI VERIFICHI UN INCIDENTE, del

tempo necessario per porre in atto le misure di

prevenzione. Si dovrà tener conto anche dei dati

emergenti dal registro infortuni.

++++++++++++probabile

+++++++++possibile

++++++improbabile

Danno/patologia grave

Danno/patologia modesta

Danno/patologia lieve

Programma misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza

Programma misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza

1. Agenti chimici e biologici

2. Elettricità3. Illuminazione4. Imprese esterne5. Incendio ed esplosione

6. Macchine7. Movimentazione8. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

1. Agenti chimici e biologici

2. Elettricità3. Illuminazione4. Imprese esterne5. Incendio ed esplosione

6. Macchine7. Movimentazione8. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

9. Rumore10. Sistemazione dei locali di lavoro

11. Sistemazione dei posti di lavoro-fattori umani

12. Temperatura13. Ventilazione14. Vibrazioni15. Videoterminali16. Altro

9. Rumore10. Sistemazione dei locali di lavoro

11. Sistemazione dei posti di lavoro-fattori umani

12. Temperatura13. Ventilazione14. Vibrazioni15. Videoterminali16. Altro

Elenco dei pericoli da prendere in esameElenco dei pericoli

da prendere in esame