CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AREA … · D.Lgs. 81/08 Titolo I: Disposizioni generali Titolo...
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CORSO DI FORMAZIONEPER LAVORATORI
AREA SCIENTIFICA – RISCHIO ALTO
FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
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Argomenti
• Quadro normativo
• Organizzazione della prevenzione
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza
QUADRO NORMATIVO
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Quadro normativo
� Codice Penale 1930 art. 451: omissione colposa dicautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
� Codice Civile 1942 art. 2087: tutela delle condizionidi lavoro “L’imprenditore è tenuto ad adottarenell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo laparticolarità del lavoro, sono necessarie a tutelarel’integrità fisica e la personalità morale dei prestatoridi lavoro”
Quadro normativo
� Nel campo della salute e sicurezza sul lavoro lanormativa ha iniziato a svilupparsi nel secondodopoguerra, quando sono state emanate le primeleggi ad hoc
ANNI ’50D.P.R. 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”
D.P.R. 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”
D.P.R. 303/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro”
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Quadro normativo
� Negli anni ‘90, sono state recepite le direttiveeuropee. In seno a questo rinnovamento è nato ilD.Lgs. 626 del 1994
ANNI ‘90D.Lgs.277/91 “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici”
D.P.R. 459/96 “Direttiva Macchine”
D.Lgs. 626/94 “Sicurezza e Igiene sul posto di lavoro”
Quadro normativo
• Nel 2008 il cosiddetto Testo Unico, il DecretoLegislativo n. 81 del 9 aprile ha recepito la gran partedi normativa del settore e costituisce, pertanto, ilprincipale testo di riferimento per la materia.
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Il D.Lgs. 81/08, composto da 13 titoli, 306 articoli e 51 allegati
• ha esteso a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutti i lavoratori,subordinati, autonomi e imprese familiari e a tutte le tipologie di rischiol’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro
• mette maggiormente in rilievo le figure che all’interno delle aziendedevono occuparsi di sicurezza e tutelare i lavoratori
• introduce sanzioni penali per chi trasgredisce alle norme in essocontenute
• prevede obblighi di informazione, formazione e addestramento
• prevede la sospensione delle attività fino alla messa in regola neiseguenti casi: aziende che non rispettino il TU, aziende che hanno più del20% dei lavoratori in nero, aziende che sottopongono i i dipendenti a turnidi lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria
Quadro normativo
Quadro normativo
D.Lgs. 81/08Titolo I: Disposizioni generali
Titolo II: Luoghi di lavoro
Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili
Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali
Titolo VIII: Agenti fisici
Titolo IX: Sostanze pericolose
Titolo X: Esposizione ad agenti biologici
Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive
Titolo XII: Disposizioni in materia di penale e di procedura penale
Titolo XIII: Norme transitorie e finali
LI: Allegati tecnici
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Quadro normativo
L’81/08 non è però l’unica legge esistente in questo campo: latutela del lavoratore è garantita dall’applicazione di più norme.DECRETO TITOLO AMBITO
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
D.M. 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio Prevenzione antincendi
D.M. 388/2003 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 e successive modifiche
Disposizioni sul pronto soccorso aziendale
D.Lgs. 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e delle paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
Tutela delle donne gestanti e puerpere
D.M. 37/2008 Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno
Conformità impiantistica
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica Tecnologica
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero della Sanità
Ministero della Funzione Pubblica
Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363
RegolamentoRegolamento recanterecante normenorme perperl’individuazionel’individuazione delledelle particolariparticolari esigenzeesigenze delledelleUniversitàUniversità ee deglidegli IstitutiIstituti didi IstruzioneIstruzioneUniversitariaUniversitaria aiai finifini delledelle normenorme contenutecontenute nelnelDD..LgsLgs 1919..0909..9494,, nn.. 626626 ee successivesuccessive modifichemodificheeded integrazioniintegrazioni
RegolamentoRegolamento recanterecante normenorme perperl’individuazionel’individuazione delledelle particolariparticolari esigenzeesigenze delledelleUniversitàUniversità ee deglidegli IstitutiIstituti didi IstruzioneIstruzioneUniversitariaUniversitaria aiai finifini delledelle normenorme contenutecontenute nelnelDD..LgsLgs 1919..0909..9494,, nn.. 626626 ee successivesuccessive modifichemodificheeded integrazioniintegrazioni
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21/10/98
Quadro normativo
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REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI DELL’UNIVERSITA’
(Emanato con D.R. n. 1215 del 28 giugno 2007, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 69)
Capo I - RUOLI E COMPITI DEI COMPONENTI DELLE SQUADRE DI EMERGENZAArt. 1 - Condizioni normali di esercizio Art. 2 - Condizioni di emergenzaArt. 3 - Condizioni di fine emergenza
Capo II - GESTIONE DELLE EMERGENZEArt. 4 - Edifici Universitari con servizio centralizzato di portineriaArt. 5 - Formazione del personale di portineriaArt. 6 - Edifici Universitari privi di servizio centralizzato di portineriaArt. 7 - Procedure organizzative per il lavoro durante l’orario di non fruibilità della struttura
Capo III - SCIOPERO GENERALEArt. 8 - Servizio centralizzato di reperibilità
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ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE
Soggetti attori della sicurezza
� Lavoratori
� Datore di lavoro
� Dirigenti
� Responsabili della attività didattica e/o ricerca in laboratorio
� Preposti
� Referenti per la sicurezza
� Tutor per la formazione
� Addetti al primo soccorso
� Addetti alla gestione delle emergenze
� Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
� Servizio di Prevenzione e Protezione
� Medico Competente – Servizio di Sorveglianza Sanitaria
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LAVORATORE
Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.
[…] Sono equiparati gli allievi degli istitutidi istruzione ed universitari e ipartecipanti a corsi di formazioneprofessionale nei quali si faccia uso dilaboratori, macchine, apparecchi edattrezzature di lavoro in genere, agentichimici, fisici e biologici.
LAVORATORE
• personale docente, tecnico e amministrativo dipendente
dell’Università;
• personale non organicamente strutturato e quello degli
enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolgono
l’attività presso le strutture dell’università;
• studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi,
tirocinanti, borsisti e soggetti ad essi equiparati, quando
frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e,
in ragione dell’attività specificamente svolta, siano
esposti ai rischi individuati nel documento di
valutazione.
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Obblighi dei lavoratori
I lavoratori devono in particolare:
• contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela dellasalute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva edindividuale;
• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e ipreparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a lorodisposizione;
• segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o alpreposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasieventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
Obblighi dei lavoratori
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi disicurezza o di segnalazione o di controllo;
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che nonsono di sua competenza ovvero che possono compromettere lasicurezza propria o di altri lavoratori;
• partecipare ai programmi di formazione e di addestramentoorganizzati dal datore di lavoro;
• sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa o comunquedisposti dal medico competente.
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DATORE DI LAVORO
Il soggetto titolare del rapporto dilavoro con il lavoratore o, comunque, ilsoggetto, che secondo il tipo e l’assettodell’organizzazione nel cui ambito illavoratore presta la propria attività, hala responsabilità dell’organizzazionestessa o dell’unità produttiva in quantoesercita i poteri decisionali e di spesa.
DATORE DI LAVORO
Art. 2, co. 1, lett. a) Regolamento Sicurezza
“Rettore quale organo a rilevanza esterna e in quanto
Rappresentante Legale dell’Università, Presidente del
Consiglio di Amministrazione. Svolge le funzioni di datore di
lavoro unico”
Rettore Prof. Angelo Riccaboni
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DATORE DI LAVORO
� effettuare la valutazione dei rischi
� predisposizione delle misure di protezione e prevenzione conseguenti
� formazione/informazione dei lavoratori
� nomina le figure della sicurezza
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
� la valutazione di tutti i rischi con la conseguenteelaborazione del documento di valutazione dei rischi
� la designazione del responsabile del servizio diprevenzione e protezione dai rischi
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OBBLIGHI CENTRALI
- costruzione, manutenzione e modifica delle parti achitettoniche
- concessioni edilizie, abitabilità, agibilità
- prevenzione incendi (CPI – NOP- etc.)
Interventi strutturali e di
manutenzione degli edifici
assegnati in USO all’Università
Adeguamento e tenuta a
norma
OBBLIGHI CENTRALI
realizzazione e manutenzione di:
� impianti termici, di condizionamento o climatizzazione a servizio dell’INTERO stabile
� impianti di distribuzione metano
� depositi di gas tecnici
� impianti antincendio
� impianti elettrici
� impianti telefonici
� acqua potabile
� rete degli scarichi idrici
� ascensori, montacarichi, montascale
� apparecchiature a pressione di interesse generale
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Obblighi delle Strutture Operative(purché dotate di poteri di spesa)
� le attrezzature, gli strumenti e gli agenti chimici impiegati nei laboratori e nei centri di ricerca e di sperimentazione
� controllo degli impianti tecnologici di pertinenza
� i dispositivi di protezione individuali
� la detenzione di gas tossici
� l’impiego di sostanze radioattive
� l’utilizzo di fluidi speciali
SICUREZZA E IGIENE
DIRIGENTE
Soggetto che, formalmente incaricato dellaresponsabilità di una struttura operativa,esercita il potere decisionale e risponde deirisultati della gestione di essa nel quadrodell’impostazione generale stabilito dal datoredi lavoro e delle risorse umane e attrezzaturetecniche affidategli.
PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ
POTERE ECONOMICO POTERE DECISIONALE
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DIRIGENTE
Art. 2, co. 1, lett c) Regolamento Sicurezza
“La funzione di dirigente decorre dalla data di insediamento,
limitatamente ai luoghi in cui essa si esercita e alle persone
che gli afferiscono direttamente o indirettamente.”
- Direttore Generale Dr. Marco Tomasi
- Dirigenti Amministrativi Dr. Giovanni Colucci
- Direttori di Dipartimento
DIRIGENTE
� forniscono al SPP informazioni in merito:- alla natura dei rischi- all’organizzazione del lavoro- alla programmazione e all’attuazione delle misure preventive e protettive- alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi
� predispongono tutte le misure di tutela (prevenzione, protezione e organizzative) specifiche per le attività di lavoro
� impartiscono istruzioni di ordine tecnico e di normale prudenza
� promuovono la formazione/informazione dei lavoratori
� richiedono l’osservanza da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione collettiva e individuale
� individuano gli addetti alle emergenze (primo soccorso, incendio, etc.)
� frequentano appositi corsi di formazione (16 ore, 6 ore aggiornamento quinquennale)
COMPITI e FUNZIONI dei DIRIGENTI
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sono individuati nei titolari di
insegnamento
Responsabili dell’attività di RICERCA in laboratorio
sono individuati nei titolari di
fondi assegnati:
• da soggetti terzi all’Università,
o
• dalla stessa Università
per finanziare attività di ricerca
che vengono svolte in laboratori
dell’Università
Responsabili dell’attività di DIDATTICA in laboratorio
RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DIDATTICAE/O DI RICERCA IN LABORATORIO
identifica i lavoratori che collaborano nella sua attività dididattica e/o ricerca che possono essere esposti a rischio
comunica tempestivamente ogni modifica della sua attivitàanche al fine di aggiornare la valutazione del rischio
si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, dandonecomunicazione al datore di lavoro, al dirigente e al preposto
adotta e fa adottare le misure di prevenzione e protezionePRIMA che le attività di rischio vengano poste in essere
frequenta i corsi di formazione
RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DIDATTICAE/O DI RICERCA IN LABORATORIO
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I dirigenti possono nominare i PREPOSTI, i quali hanno il dovere di collaborare allo svolgimento dell’attività di generale supervisione all’interno del proprio luogo di lavoro
PREPOSTOPREPOSTOSoggetto con il compito di assicurarsi in modo continuo edefficace, che il lavoratore segua le disposizioni e le istruzioni disicurezza impartite, utilizzi correttamente le attrezzature di lavoroed in modo appropriato i dispositivi di protezione eventualmenteprescritti.
Tale compito implica il dovere di sorveglianza affinché le misure diprevenzione e protezione predisposte dai dirigenti ricevanoconcreta attuazione da parte di ogni lavoratore.
I preposti vengono designati dal dirigente mediante ordine diservizio interno.
PREPOSTO
• Art. 2 - D.Lgs. 81/08 “Definizioni”
Persona che, in ragione delle competenze professionalie di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla naturadell’incarico conferitogli, sovrintende alla attivitàlavorativa e garantisce l’attuazione delle direttivericevute, controllandone la corretta esecuzione da partedei lavoratori ed esercitando un funzionale potere diiniziativa.
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Obblighi del Preposto
• vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di sicurezza, sull’effettivaapplicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositividi protezione collettivi e individuali
• esigere l’osservanza, da parte di lavoratori, degli obblighi e delle misure diprevenzione predisposte
• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia ledeficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi diprotezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichidurante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazionericevuta
• frequentare appositi corsi di formazione (20 ore area umanistica, 24 orearea scientifica, 6 ore aggiornamento quinquennale)
Il PREPOSTO deve:
• accompagna i tecnici del SPP e i medici del SSS durante i sopralluoghi periodici
• compila il registro degli eventi
• controlla/sollecita la segnalazione degli esposti a rischi specifici
• aggiorna le informazioni necessarie per la valutazione del rischio (agenti chimici, biologici, etc.)
• frequenta un corso di formazione di 7 ore
REFERENTE PER LA SICUREZZA
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REGISTRO DEGLI EVENTI
Incidenti che pur verificandosi danno luogo a danni minimi o nulli
Occasioni in cui non si è verificato l’incidente per pura fortuna
es. : il lavoratore scivola su una
scala e cade senza riportare
danni
es. : il lavoratore scivola su una
scala e non cade perché riesce a
tenersi sul corrimano
QUASI-INFORTUNI INFORTUNI MANCATI
REGISTRO DEGLI EVENTI
Figura con provata esperienza e competenza nel settore della sicurezza,
che svolge attività formativa di carattere specificodei lavoratori soggetti a
rischio.
L’attività formativa è svolta sotto il coordinamento ed in stretta
collaborazione con il SPP.
TUTOR PER LA FORMAZIONE
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• informare il personale che non stabilmente frequenta la struttura su: rischi generici,nominativi degli addetti al primo soccorso e alle emergenze, nonché sulle modalità perattivare prontamente i soccorritori esterni
• formare i lavoratori afferenti alla propria struttura operativa sui rischi specifici inerenti leproprie attività lavorative
• compilare il registro della formazione
• frequentare un corso di formazione di 7 ore
TUTOR PER LA FORMAZIONE
Il TUTOR PER LA FORMAZIONE deve:
Addetti alle emergenze
Gli addetti vengono designati con decreto rettorale dal Datoredi Lavoro, su segnalazione del Dirigente che li identifica tra il
personale docentepersonale tecnico-amministrativo
I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non pergiustificato motivo (inidoneità psicofisica che viene valutataesclusivamente dal Medico Competente). Essi devono essereformati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzatureadeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specificidell’azienda o dell’unità produttiva.
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Addetti al Primo Soccorso (D.M. 388/03)
Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso diformazione specifico (12 ore, aggiornamento triennale 4 ore).
Compiti dell’addetto al primo soccorso:
•Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassettadel pronto soccorso)
•Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitaridella zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza piùvicini
•Intervenire in caso di infortunio onde evitare cheall’infortunato siano portate azioni non corrette
Addetti alla Gestione delle Emergenze(D.M. 10/3/1998)
Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso diformazione specifico (16 ore).
• Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi diprevenzione incendi/estintori, idranti , uscite di emergenza,porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e dievacuazione ecc.
• Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblicicompetenti
• Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica disicurezza e di emergenza
• Intervenire in caso di incendio/emergenza in base alleconoscenze e alle competenze acquisite nella formazionespecifica
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Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Persone elette o designate per rappresentare i lavoratori perquanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezzadurante il lavoro.
• Può accedere a tutti i luoghi di lavoro
• È consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla nomina delRSPP
• Riceve le informazioni provenienti dall’Organo di vigilanza
• Partecipa alla riunione periodica
• Avverte il RSPP dei rischi individuati
• Può far ricorso alle autorità competenti
• Riceve una formazione adeguata (32 ore + 8 ore aggiornamentoannuale)
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Sono individuati nell’ambito
del personale tecnico-amministrativo n. 8
del personale docente n. 1
degli studenti n. 2
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Università degli Studi di Siena
Sig. Sergio Ramaldi Dr.ssa Daniela VannoniUff. Tecnico Dip. di Biotecnologie MedicheSede di Arezzo
Dr. Izzo Senatro Sig. Nicola SemboloniDip. di Scienze Fisiche, della Terra e Biblioteca di Area Economiadell’Ambiente
Sig. Giancarlo Pagani Sig. Gabriele PasquiDip. di Scienze Fisiche, della Terra e Divisione Appalti, Convenzioni e dell’Ambiente Patrimonio
Prof. Gianfranco Corbini Sig. Marcello Magi Dip. di Biotecnologie, Chimica e Farmacia Ufficio Studenti e Didattica
Dip. di Scienze della Formazione, Dott. Roberto Bartali Scienze Umane e della ComunicazioneServizio Reti, Sistemi e Sicurezza Informatica Interculturale - Sede di Arezzo
Sig. Kris Cipriani Sig.ra Ilaria MachettiStudente Studentessa
Servizio di prevenzione e protezione
Insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzati all’attività diprevenzione e protezione dai rischi professionali per ilavoratori.
Il Servizio di prevenzione e protezione deve :
• individuare i fattori di rischio
• elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive eprotettive;
• elaborare le procedure di sicurezza
• proporre i programmi di informazione e formazione
• partecipare alle consultazioni e riunioni sulla sicurezza
• informare e formare i lavoratori
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Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione
Ing. Simone Barbagli 0577-235104
Servizio di
SUPPORTO E CONSULENZA IN
MATERIA DI SICUREZZA
Servizio di prevenzione e protezione
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Servizio di Sorveglianza Sanitaria
Sorveglianza sanitaria
Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute esicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori dirischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attivitàlavorativa.
Comprende:
- visite preventive
- visite periodiche
- visite a richiesta del lavoratore
- alla ripresa del lavoro a seguito assenza maggiore di 60 gg per motivi di salute
- eventuali esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate ai rischi per la sicurezza e la salute
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Obblighi del Medico Competente
Il Medico Competente:
� partecipa alla valutazione dei rischi
� effettua la sorveglianza sanitaria
� predispone le misure di tutela della salute e delle integrità
psico-fisica dei lavoratori
� si occupa di formazione ed informazione nei confronti dei
lavoratori (per la parte di competenza)
SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI
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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
� Mancata designazione del RSPP: arresto da 3 a 6 mesi o conl’ammenda da 2500 a 6400 euro per il datore di lavoro
� Mancata designazione degli addetti alle emergenze: arrestoda 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 750 a 4000 euro per ildatore di lavoro – dirigente
� Mancata formazione del personale: arresto da 2 a 4 mesi ocon l’ammenda da 1200 a 5200 euro per il datore di lavoro –dirigente
� Mancata organizzazione della gestione delle emergenze:arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1200 a 5200 europer il datore di lavoro – dirigente
Sanzioni per il preposto
Arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da 400 a 1200 euro in caso di:
� Mancato controllo sulla osservanza da parte dei lavoratori degliobblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute esicurezza sul lavoro.
� Mancata richiesta di osservanza delle misure per il controllo dellesituazioni di rischio in caso di emergenza e mancate disposizionisull’abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo.
� Mancata segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente dicondizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro.
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Sanzioni per il preposto
Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro in caso di:
� Mancata verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevutoadeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad unrischio grave e specifico
� Mancata informazione tempestiva per i lavoratori esposti al rischiodi un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e ledisposizioni prese o da prendere in materia di protezione
� Mancata frequenza di appositi corsi di formazione.
Sanzioni per il lavoratore
Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro in casodi:
• Non osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite daldatore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini dellaprotezione individuale e collettiva.
• Utilizzo in modo inappropriato dei dispositivi di protezione
• Rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi disicurezza, di segnalazione o di controllo.
• Non partecipazione ai programmi di formazione e diaddestramento organizzati dal datore di lavoro
• Mancata sottoposizione ai controlli sanitari previsti
• Rifiuto della designazione per la gestione delle emergenze
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ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA
La vigilanza
In materia di tutela di salute negli ambienti di lavoro, gli organi di vigilanzaprincipalmente deputati ad intervenire sono:
� Aziende Sanitarie Locali
� Direzione Provinciale del lavoro
� Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
� Vigili del Fuoco
� Comando Carabinieri c/o Ispettorato del Lavoro
� Ministero dell’Industria
� Comitati di coordinamento regionali
� Polizia Giudiziaria
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La vigilanza
L’attività di vigilanza può essere esercitata:
– su iniziativa del Servizio Competente (ASL, Direzione Provinciale del
Lavoro, Vigili del Fuoco, Comitati regionali, etc.)
– su delega della Procura della Repubblica (attraverso la polizia giudiziaria)
– su segnalazione o richiesta di intervento (azione delle organizzazioni
sindacali, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, di qualsiasi
lavoratore, o “controlli incrociati” effettuati da altro ente pubblico
Organo di vigilanza
Sopralluogo e accertamento dell’irregolarità
Verbale con prescrizione e termine per la regolarizzazione Comunicazione della notizia
di reato al P.M.
Verifica della regolarizzazione
Sospensione del
procedimento penaleINADEMPIMENTO
Comunicazione del
mancato adempimento
al P.M.
Ripresa del
procedimento penale
ADEMPIMENTO
Ammissione del contravventore al
pagamento di ¼ del massimo
dell’ammenda stabilita
Comunicazione al P.M.
dell’avvenuto adempimento e del
pagamento
Richiesta di archiviazione al P.M.
Estinzione del reato
Estinzione delle contravvenzioni in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro