Sicurezza Cantieri Temporanei e Mobili

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UNIVERSITÀ DI PISA FACOLTÀ DI INGEGNERIA P P r r e e s s i i d d e en n z z a a d d e e l l l l a a F F a a c c o o l l t t à à d d i i I I n n g g e e g g n n e e r r i i a a C Co or r s s o o d di i L La a u ur r e e a a i i n n I I n ng g e eg g n ne e r r i ia a E Ed di i l l e e e e d de el l l l e e C Co os st t r r u uz z i i o on ni i C Ci i v v i i l l i i Ciclo di Seminari Sicurezza Cantieri Temporanei e Mobili Aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. con i requisiti di cui all’allegato XIV MODULO VI 1 ORA Nicola Marotta

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UNIVERSITÀ DI PISA

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

PPrreessiiddeennzzaa ddeellllaa FFaaccoollttàà ddii IInnggeeggnneerriiaa

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Ciclo di Seminari

Sicurezza Cantieri Temporanei e Mobili

Aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai

sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. con i requisiti di cui all’allegato XIV

MODULO VI 1 ORA

Nicola Marotta

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Modulo V/III - N. MAROTTA

Decreto “Palchi e fiere”

e

“Modelli semplificati”

in edilizia

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Esigenza di semplificazione

Nel dibattito (da anni in essere) in ordine alla reale efficacia della normativa di salute e sicurezza vigente in Italia rispetto alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali una costante è rappresentata dall’argomento relativo alla eccessiva complessità delle disposizioni di riferimento. In particolare, ciò che molti pensano è che la regolamentazione

vigente – a partire dal “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro – sia eccessivamente macchinosa imponendo alle aziende l’adempimento di una serie di obblighi (comunicazioni e notifiche su tutti) sovrabbondanti rispetto agli obiettivi che le direttive comunitarie di riferimento (a partire dalla n. 89/391 CE) - recepite nel nostro Paese dapprima con il d.lgs. n. 626/1994 e i cui contenuti sono stati “riversati” nel d.lgs. n. 81/2008 - indicavano.

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Decreto del fare

La persistenza e diffusione di tale opinione e l’aggravarsi della crisi economica (con conseguente perdita della capacità delle aziende di investire) ha spinto i Governi degli anni 2012 e 2013 alla ricerca di forme di semplificazione degli adempimenti formali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tale ricerca, spesso ostacolata da polemiche di tipo politico e sindacale, si è concretizzata, dopo un travagliato iter parlamentare, nel decreto legislativo 22 giugno 2013, n. 69 (anche noto come “decreto del fare”), infine convertito – con modificazioni – nella legge 9 agosto 2013, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale, serie generale, 20 agosto 2013, n. 194, S.O. n. 63).

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Modifica del D.Lgs 81/2008

Tale provvedimento contiene diverse disposizioni di modifica del d.lgs. n. 81/2008 e, tra queste, alcune che riguardano un settore da sempre delicato – oltre che economicamente fondamentale – dell’edilizia, dirette ad incidere sulle procedure obbligatorie nei “cantieri temporanei e mobili”, regolati nel “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro dal Titolo IV del provvedimento, a sua volta corrispondente alla direttiva n. 92/57 CE (che l’Italia ha originariamente convertito con il d.lgs. n. 494/1996).

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Le modifiche introdotte

Rispetto al Titolo IV le modifiche introdotte dal “decreto del fare” sono state, in estrema sintesi, le seguenti:

Esonero dall’applicazione del Capo I del Titolo IV Salute e sicurezza negli spettacoli e nelle fiere. Modelli documentali semplificati in edilizia.

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Esonero dall’applicazione del Capo I del

Titolo IV (cantieri temporanei e mobili)

1. Esonero dall’applicazione del Capo I del Titolo IV (cantieri temporanei e mobili). Viene significativamente ampliato l’esonero dagli obblighi relativi ai cantieri edili in caso di: “…lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua,

condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI“.

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ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI

PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.

1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

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Esonero piccoli lavori

Su questo argomento vi sono state forti contestazioni, cerchiamo di fare un esempio: vengono esonerati lavori della durata di 10 uomini giorno – cioè un lavoro che comporta l’impiego di 2 addetti x 5 giorni – 1 addetto per 10 giorni ecc. – lavori quindi di modesta entità, occorre però considerare che vi è comunque la clausola dell’allegato XI – Rischi particolarmente aggravati – inoltre si deve precisare che non redigere il PSC e nominare il CSE non significa che quei lavori si possono realizzare in deroga alle norme previste dal D. Lgs. 81/08.

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Esonero piccoli lavori

Si evidenzia infatti che la modifica è ambigua, dal momento che il dl n. 81/08 prevede già che tutte quelle attività che non comportano lavori edili o di ingegneria civile non rientrino nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV del decreto n. 81/08:

g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X;

Ia nuova lettera g.bis recita come segue:

«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non e' superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI»;

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Salute e sicurezza negli spettacoli e nelle fiere

2. Salute e sicurezza negli spettacoli e nelle fiere. Si prevede che, con decreto interministeriale, vengano individuate le particolari modalità di attuazione delle disposizioni di salute e sicurezza in relazione agli “spettacoli musicali, cinematografici e teatrali” e per le “manifestazioni fieristiche”. Questo provvedimento è stato emanato il 22 luglio 2014, è stato

pubblicato in data 8 agosto 2014 (mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 183).

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Salute e sicurezza negli spettacoli e nelle fiere

L’uscita del provvedimento in commento è dovuta anche due drammatici fatti di cronaca, avvenuti nel 2011 a Trieste (morte di un lavoratore durante il montaggio del palco di Jovanotti) e nel 2012 a Reggio Calabria (crollo del palco, in allestimento, della Pausini, con decesso di un lavoratore e ferimento di molti altri), che hanno determinato – anche grazie alla conseguente sollecitazione di cittadini e organizzazioni datoriali e sindacali di settore – il Legislatore a prevedere la predisposizione di un decreto ad hoc per la salute e sicurezza negli spettacoli e nelle fiere. Più nel dettaglio, l’articolo 32, comma 1, lettera g-bis), del “decreto del fare”

ha aggiunto all’articolo 88 del d.lgs. n. 81/2008, il comma 2-bis che di seguito si riporta: “Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”.

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Incidente concerto Jovanotti (2011)

A Trieste un operaio è rimasto schiacciato sotto i tubi del palco che stava costruendo per il concerto di Jovanotti. Una cinquantina di persone, tra

tecnici e operai, stavano montando il palco quando la struttura è venuta giù. Sarebbe stata la caduta in avanti dei due pilastri anteriori a causare il cedimento del palco. I feriti sarebbero una dozzina, sei dei quali gravi. La vittima è Francesco Pinna, un

ragazzo di 20 anni di Trieste. Era un tecnico specializzato ed esperto, si trovava a terra in attesa di riprendere il lavoro.

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Incidente concerto Pausini (2012)

A Reggio Calabria un operaio è rimasto schiacciato sotto i tubi del palco che stava costruendo per il concerto di Laura Pausini. Un cedimento strutturale ha fatto

crollare e ‘scivolare’ la struttura metallica sovrastante il palco, che si è abbattuta sulle gradinate e su alcuni operai, che erano intenti a fissare le illuminazioni aeree. La struttura ha colpito in pieno uno dei lavoratori. La vittima è Matteo Armellini, di 32

anni, romano, che lavorava per una delle società di supporto tecnico agli spettacoli di diversi artisti in giro per l'Italia che è morto sul colpo. Gli altri suoi colleghi, con lesioni non gravi, sono rimasti feriti.

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Decreto Palchi e Fiere

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2014, n. 183, è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero della Salute 22 luglio 2014, meglio conosciuto come “decreto palchi e fiere”. Il decreto, si articola in 10 articoli e 6 allegati e si distingue in due Capi, uno

dedicato agli “spettacoli musicali, cinematografici e teatrali” e il secondo dedicato alle “manifestazioni fieristiche”. Le disposizioni dei due Capi del decreto (rispetto alle quali quanto negli

allegati costituisce adeguato e necessario complemento) hanno, pure nell’evidenza della diversità dei contenuti, la stessa logica e struttura. Esse, infatti, sono state pensate per fornire all’interprete indicazioni su uno dei temi da sempre più controversi e importanti non solo nei settori qui considerati ma anche in altri: la corretta identificazione del campo di applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo ai lavori affidati per mezzo di appalti.

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Decreto Palchi e Fiere

ll decreto contiene le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adibiti alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, nonché alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.

Il "Decreto Palchi e Fiere" si compone di tre parti:

- Capo I: dedicato a Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali - Capo II: dedicato alle sole manifestazioni fieristiche. - Allegati

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Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Il decreto tiene conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, fra cui:

a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;

b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;

c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;

d) necessita di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;

e) necessita di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;

f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;

g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.

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Manifestazioni fieristiche

Per quanto riguarda invece le manifestazioni fieristiche, il decreto considera il particolare contesto in cui i lavoratori operano, dato da:

a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;

b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;

c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;

d) necessita di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi;

e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;

f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;

g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti;

h) presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico.

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Formazione professionale

Si segnala, in particolare, che il decreto prevede che i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, abbiano l'obbligo della formazione prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi;

il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro.

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Modelli documentali semplificati in edilizia

(POS- PSC – PSS – FO)

Con Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 (comunicazione in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 212) sono stati definiti i modelli semplificati per la redazione dei seguenti piani di sicurezza:

Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), TUSL Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100, co. 1 TUSL Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) di cui all’ art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i. Fascicolo dell’Opera (FO) di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) TUSL

Fermo restando gli adempimenti di legge obbligatori, di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 163/2006, il datore di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, il coordinatore per la sicurezza e l'appaltatore o il concessionario possono facoltativamente predisporre i piani di sicurezza utilizzando i modelli semplificati in allegato al Decreto.

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Modelli documentali semplificati in edilizia

(assenza di deroghe)

Il provvedimento in commento si articola in 5 articoli e 4 allegati (indicati con numeri romani) ed ha una struttura particolarmente semplice. Infatti, ciascuno dei primi quattro articoli indica con chiarezza lo scopo del decreto ribadendo l’assoluta necessità che l’utilizzo dei “modelli semplificati” non comporti alcuna deroga rispetto all’applicazione delle norme di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008. Tale concetto è espresso utilizzando (in tutti gli articoli del decreto) la formula

“ferma restando l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008” oppure l’analoga (nel senso per quanto non nella formulazione e nei riferimenti) disposizione riferita al Piano di Sicurezza Sostitutivo, la quale recita: “Ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 163/2006”. Invero, le frasi appena riportate individuano un limite assolutamente invalicabile nella totalità delle disposizioni richiamate e, quindi, in relazione a tutto il Titolo IV e a tutto il d.lgs. n. 163/2006 (ovviamente in relazione alle disposizioni applicabili).

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Modelli documentali semplificati in edilizia

(nessuna semplificazione)

Ove si abbia riguardo ai contenuti degli allegati del decreto 9 settembre 2014 appare chiaro che il provvedimento non contiene elementi di novità rispetto ai livelli di tutela previsti dal Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, comprensivi di quanto previsto negli allegati di riferimento. Ciò che si consente agli operatori è unicamente di utilizzare i modelli allegati

al decreto per l’adempimento dei corrispondenti obblighi di legge, chiarendo che i materiali allegati al decreto non modificano in nessuna parte le corrispondenti previsioni (si pensi, per tutte, a quelle contenute all’allegato XVII del “testo unico” relativamente ai contenuti necessari del PSC) essendo invece un ausilio, autorevolmente validato, per la corretta attuazione dei relativi precetti. Di conseguenza, dal punto di vista giuridico non corrisponde a verità che gli

allegati al decreto siano “modelli semplificati” in quanto essi non introducono alcuna modifica (intesa come eliminazione o riduzione di adempimenti) al “testo unico”.

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Modelli documentali semplificati in edilizia

(Finalità)

Il decreto, piuttosto, persegue una apprezzabile finalità di innalzamento della qualità dei documenti in questione (modelli di POS, PSC, PSS e Fascicolo dell’opera), allo scopo di evitare la produzione di carteggi sovrabbondanti e spesso non pertinenti rispetto ai fini di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali che li caratterizzano e, presumibilmente, ridurre i relativi costi. La valutazione dell’impatto in tal senso del decreto non potrà che essere realizzata solo dopo alcuni mesi di applicazione “sul campo” dei materiali allegati al decreto. Non a caso l’articolo 5, primo comma, del decreto in commento prevede

che: “Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della Salute, provvede al monitoraggio della applicazione dei modelli di cui al presente decreto rielaborandone eventualmente i contenuti”.