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VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE

La disciplina in materia di SEGNALETICA DI SICUREZZA nei cantieri edili temporanei e mobili sono riportate nel Titolo V del D. Lgs. 81/08, più precisamente negli articoli che vanno dal n° 161 al n° 165. Alcuni di tali articoli vengono integrati dai dispositivi riportati negli allegati dello stesso D. Lgs. 81/08 come di volta in volta richiamati.

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VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE

Articolo 161 - Campo di applicazione1. Il presente Titolo stabilisce le prescrizioni per

la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

2. Le disposizioni del presente Decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

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Articolo 162 - Definizioni1. Ai fini del presente Titolo si intende per:

a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata “segnaletica di sicurezza”: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

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b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;

c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;

e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

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f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);

g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;

h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;

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i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;

l) simbolo o pittogramma: un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;

m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;

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n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;

o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;

p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

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VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIEREArticolo 163 - Obblighi del datore di lavoro

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII.

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell’ALLEGATO XXVIII.

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VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIEREArticolo 164 - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa ovvero dell’unità produttiva;

b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

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Art. 165 – SanzioniLe sanzioni per l’elusione o la completa

inapplicazione delle norme relative alla cartellonistica sono di ordine penale; si prevede, infatti, l’arresto in misura variabile in base alla gravità del reato, da due a sei mesi e in aggiunta o in surrogazione, l’ammenda fino a 6400 euro.

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VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIEREAllegato XXIV

L’allegato XXIV dà indicazioni circa i tipi di segnalazione, il loro uso e le tipologie esecutive ed applicative; ad esempio definisce i colori da adoperare nei vari casi.

COLORI DI SICUREZZALe indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni

per le quali è previsto l ’uso di un colore di sicurezza.

Si rinvia al testo del dispositivo normativo per le varie prescrizioni.

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Allegato XXVL’allegato XXV, dopo una dettagliata descrizione delle

caratteristiche morfologiche e dimensionali nonché dei materiali di cui possono essere costituiti, riporta le immagini dei principali cartelli e segnali di sicurezza adoperati nei luoghi di lavoro.

Essi sono rispettivamente:

a) cartelli di divieto;

b) cartelli di avvertimento e/o pericolo;

c) cartelli di prescrizione e/o di obbligo;

d) cartelli di salvataggio;

e) cartelli antincendio.

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Allegato XXVIIIL’allegato XXVIII riporta prescrizioni per i cartelli destinati a

segnalare la presenza di ostacoli, punti di pericolo e le vie di circolazione all’interno del cantiere.

1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo1.1. Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti

e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell’impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.

1.2. Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell’ostacolo o del punto pericoloso che s’intende segnalare.

1.3. Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un’inclinazione di circa 45° e dimensioni più o meno uguali fra loro.

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Esempio di barre a due colori segnalanti pericolo o ostacolo:

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Gli allegati XXIX e XXX riportano prescrizioni per le segnalazioni luminose ed acustiche. Si rinvia agli allegati per le indicazioni in tal proposito; basta comunque solo ricordare che tutte le segnalazioni, di qualsivoglia genere esse siano e a chiunque esse siano destinate, dovranno sempre essere chiaramente identificabili (luci colorate con tinte contrastanti con l’ambiente circostante, suoni di frequenze ben udibili da personale normodotato sul piano acustico, etc.), sempre nel pieno spirito di immediata comprensione per evitare danni a persone e a cose.

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L’allegato XXXI riporta prescrizioni per una corretta comunicazione verbale tra lavoratori operanti sullo stesso luogo di lavoro. Ci sono casi in cui i comunicatori sono lontani o comunque non hanno la possibilità di vedersi. In questi casi la comunicazione a gesti (di cui le relative prescrizioni sono all’allegato XXXII seguente) non può avvenire. Il coordinamento di operazioni di lavoro che comportano pericoli immediati per se stessi o per gli altri dovrà quindi avvenire con parole e/o frasi brevi e di immediata comprensione. Un linguaggio convenzionale immediato che, una volta acquisito, consentirà lo svolgimento dell’operazione in atto in piena sicurezza.Nella tabella che segue sono riportate alcune parole chiave a cui corrispondo, come vedremo, anche gesti non verbali.

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VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE2. Regole particolari d’impiego

2.1. Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere in grado di pronunciare e comprendere correttamente il messaggio verbale e adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato nel campo della sicurezza e della salute.2.2. Se la comunicazione verbale è impiegata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovrà far uso di parole chiave, come:

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L’allegato XXXII, invece, riporta prescrizioni per i gesti non verbali che gli operai dovranno conoscere per scambiarsi le informazioni indispensabili all’esecuzione dei lavori in piena sicurezza. A gesti convenzionali e opportunamente codificati in modo univoco e univocamente comprensibili dovrà necessariamente ricorrersi quando:a) gli operatori che devono comunicare tra loro non sono vicini in modo da poter comunicare a voce;b) le condizioni ambientali sono tali che la voce è parzialmente o totalmente coperta da rumori e suoni e quindi non chiaramente e immediatamente comprensibile.L’acquisizione dei gesti non verbali, pertanto, finalizzata ad una comprensione immediata del relativo significato, risulta fondamentale per la corretta interpretazione e quindi per l’esecuzione del comando in tempi brevi, tali da non ingenerare pericoli, salvaguardando la propria e altrui incolumità.

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Per l’impiego dei gesti convenzionali codificati, tuttavia, bisogna che ricorrano determinate condizioni (punto 2 dell’Allegato):1) gli operatori che devono comunicare tra loro non sono vicini in modo da poter comunicare a voce, ma dovranno comunque potersi chiaramente vedere per tutto il tempo dell’operazione;2) il segnalatore deve essere comunque in condizioni di seguire continuamente e ininterrottamente l’operazione in modo visivo, senza essere esposto a rischi a causa di esso e senza che la manovra costituisca pericolo per gli altri;3) se non sono soddisfatte pienamente le due condizioni precedenti dovrà ricorrersi a uno o più segnalatori ausiliari;4) quando l’operatore non può eseguire l’intera manovra, dovrà fermarsi e chiedere ulteriore assistenza o cercare mezzi alternativi;5) il segnalatore dovrà indossare indumenti ben visibili ed eventualmente impugnare oggetti fluorescenti o comunque facilmente visibili.

L’acquisizione dei gesti non verbali, pertanto, finalizzata ad una

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