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Corso di formazione per la Sicurezza sui luoghi di lavoro per Preposti, Squadra Emergenza e primo intervento del servizio di prevenzione e protezione (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Docente Dott. Antonio Menzione Dott. Antonio Menzione Professionista esperto in Sicurezza e Prevenzione nei luoghi di Professionista esperto in Sicurezza e Prevenzione nei luoghi di lavoro e lavoro e nell’ambiente. nell’ambiente.

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Corso di formazione per la Sicurezza sui luoghi di lavoro per Preposti, Squadra

Emergenza e primo intervento del servizio di prevenzione e protezione

(D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Docente

Dott. Antonio MenzioneDott. Antonio MenzioneProfessionista esperto in Sicurezza e Prevenzione nei luoghi di lavoro eProfessionista esperto in Sicurezza e Prevenzione nei luoghi di lavoro e

nell’ambiente.nell’ambiente.

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Contenuti del corso

• Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale

• Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende• La tutela assicurativa, le statistiche e il registro infortuni• I rapporti con i rappresentanti dei lavoratori• Appalti, lavoro autonomo e sicurezza• La valutazione dei rischi• I principali tipi di rischio e le relative misure tecniche ,

organizzative e procedurali di sicurezza• I dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di

sicurezza• La prevenzione incendi e i piani di emergenza• La prevenzione sanitaria• L’informazione e la formazione dei lavoratori

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La sicurezza è il primo bisogno dell’uomo dopo la sopravvivenza. Precede ogni altra necessità sociale e senza la soddisfazione di questo stadio è praticamente impossibile proseguire l’ascesa verso mete più ambiziose.

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Questi sono i bisogni che danno seguito alla vita:• sicurezza dell’esistenza•protezione•previdenza per l’avvenire•integrità fisica ……..

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• Conoscere i rischi presenti nel nostro lavoro significa eliminare o ridurre drasticamente la possibilità di incidenti ed i conseguenti danni a cose o persone.

La conoscenza dei rischi

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• Il rischio non rappresenta l’evento dannoso, ma la possibilità che questo si verifichi

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Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e

penale

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FONTI DEL DIRITTO

• Costituzione artt. 32 e 41

• Leggi, Decreti legge, Decreti legislativi, Decreti Presidente della Repubblica (anni 50), Codici

• Decreti ministeriali* Circolari e Linee guida Coordinamento delle

Regioni

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PRINCIPI COSTITUZIONALI

• ART. 32 COSTITUZIONE

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti

• ART. 41 COSTITUZIONE

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

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Articolo 38 Costituzione

I lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria

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Art. 2087 c.c.

• Tutela delle condizioni di lavoro - L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

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• D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547• Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

• D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302• Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di

quelle generali emanate con D.P.R. 547/55

• D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164• Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle

costruzioni

• D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303• Norme generali per l'igiene del lavoro

NORMATIVA SPECIALE

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D.P.R. 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

I. Disposizioni generali

II. Ambienti, posti di lavoro e di passaggio

III. Norme generali di protezione delle macchine

IV. Norme particolari di protezione per determinate macchine

V. Mezzi ed apparecchi di sollevamento di trasporto e di immagazzinamento

VI. Impianti ed apparecchi vari

VII. Impianti, macchine ed apparecchi elettrici

VIII. Materie e prodotti pericolosi o nocivi

IX. Manutenzione e riparazione

X. Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza

XI. Norme penali

XII. Disposizioni transitorie e finali

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D.P.R. 303/56 - Norme generali per l’igiene del lavoro

Titolo I - Disposizioni generali

Titolo II - Disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali

I. Ambienti di lavoro

II. Difesa dagli agenti nocivi

III. Servizi sanitari

IV. Servizi igienico-assistenziali

V. Nuovi impianti

Titolo III - Disposizioni relative alle aziende agricole

Titolo IV- Norme penali

Titolo V- Disposizioni transitorie e finali

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D.P.R. 164/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

I. Campo di applicazione

II. Disposizioni di carattere generale

III. Scavi e fondazioni

IV. Ponteggi e impalcature in legname

V. Ponteggi metallici fissi

VI. Ponteggi movibili

VII. Trasporto dei materiali

VIII. Costruzioni edilizie

IX. Demolizioni

X. Norme penali

XI. Disposizioni finali

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Campo di applicazione del 547/55 e del 303/56

Si applicano a tutte le attività, sia pubbliche che private, alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, fatte salve alcune specifiche attività espressamente escluse in quanto disciplinate da altre normative (es. esercizio di miniere e cave, servizi e impianti gestiti dalle Ferrovie, esercizio di trasporti pubblici, ecc.)

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Campo di applicazione del 547/55 e del 303/56

Per lavoratore subordinato si intende colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione

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Soggetti destinatari del 547/55 e del 303/56

• Datori di lavoro• Dirigenti• Preposti• Lavoratori

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D.Lgs. 277/91

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (piombo, amianto, rumore)

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Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,

90/394/CEE e 90/679/CEE

riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

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Direttive Comunitarie recepite con il D.Lgs. 626/94

89/391 CEE: misure volte a promuovere il

miglioramento della sicurezza e della salute dei

lavoratori durante il lavoro.

89/654 CEE: prescrizioni minime nei luoghi di

lavoro 89/655 CEE: requisiti minimi per l’uso delle attrezzature da lavoro. 89/656 CEE: attrezzature di protezione individuale durante il lavoro.

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Direttive Comunitarie recepite con il D.Lgs. 626/94

90/269 CEE: movimentazione manuale dei

carichi.

90/270 CEE: videoterminali.

90/394 CEE: agenti cancerogeni.

90/679 CEE: agenti biologici. 95/63 CEE: requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori

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DECRETI MINISTERIALI attuativi del Dlgs 626/94

• D.M. 16 gennaio 1997: Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

• D.M. 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza dei luoghi di lavoro

• D.Lgs n. 242 - 19/03/96: "modifiche ed integrazioni al D.Lgs 626/94;

• D.Lgs n.66 - 25/2/00: protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

• LEGGE 29 dicembre 2000, n 422 - attività al videoterminale• D.Lgs n.25 - 2/2/02: rischi derivanti da agenti chimici durante

il lavoro. • Decreto 15 luglio 2003 n. 388: Regolamento recante

disposizioni sul pronto soccorso aziendale

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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs. 81/2008

“TESTO UNICO”

Cosa cambia

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Perché il D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008?

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sin dall’inizio del suo mandato ha portato all’attenzione

dell’Opinione pubblica la salute e sicurezza sul lavoro (SSL).

Il Presidente si è fatto carico in prima persona nei confronti del Parlamento e del Governo di garantire “il

riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro”

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Cosa cambia dal punto di vista normativo

TUTTO: vengono “tagliati” dall’ art. 304 (abrogati), fra gli altri, i “mostri sacri” della

attuale Legislazione in tema SSL.: DPR 303/1956 DPR 547/1955, DPR 164/1956, DLgs

626/1994, DLgs 494/1996

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Cosa cambia dal punto di vista normativo

NIENTE: la quasi totalità delle disposizioni contenute in quei provvedimenti vengono “incollati” nel disposto del D.Lgs.

81/2008 in 306 articoli e 51 allegati

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Certamente “qualcosa” di nuovo ci sarà

Aumenteranno gli adempimenti, anche burocratici e gli importi delle sanzioni per le non conformità

Vi è una definizione amplissima di “Lavoratore”

Vi è una definizione puntuale di “Preposto”

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avrà maggior spessore

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(segue): Sono valorizzati i Sistemi di Gestione per la Salute e

Sicurezza nei “Modelli di Organizzazione e Gestione” (art. 30)

Medici del Lavoro e RSPP dovranno collaborare maggiormente

Le visite mediche pre assuntive saranno vietate

Maggior responsabilizzazione del Committente negli appalti (cfr anche D.M. 25.2.2008 n. 74 pubblicato su G.U. 16.4.2008)

Alcune Istituzioni avranno anche ruolo di consulenza

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(segue):

La Valutazione dei Rischi dovrà riguardare malattie “stress correlate”, lavoratrici madri ed altre categorie deboli

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VI PRESENTO IL TESTO UNICO

• Titolo I: Disposizioni generali • Titolo II: Luoghi di lavoro • Titolo III: Attrezzature e DPI • Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili • Titolo V: Segnaletica • Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi • Titolo VII: Videoterminali • Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni

meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche)

• Titolo IX: sostanze pericolose (Agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto)Titolo X: Agenti Biologici

• Titolo XI: Atmosfere esplosive • Titolo XII: Disposizioni transitorie e finali - da art. 298 a 301 - Modifiche al

D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies e abrogazioni norme precedenti

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Soggetti Motori

Il lavoratoreIl lavoratore

Il datore di lavoroIl datore di lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneIl Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Medico CompetenteIl Medico Competente

Il dirigenteIl dirigente

Il prepostoIl preposto

Il rappresentante per la sicurezza dei lavoratoriIl rappresentante per la sicurezza dei lavoratori

Gli addetti alle squadre di emergenza e primo soccorsoGli addetti alle squadre di emergenza e primo soccorso

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Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Equiparati:

il socio lavoratore di cooperativa o di societàl'associato in partecipazionetirocinanti allievi degli istituti di istruzione ed universitari e di corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi videoterminali ai periodi di effettiva applicazionevolontarivolontari dei vigili del fuoco e della protezione civile;volontari in servizio civile;il lavoratore “LSU”

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Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il

soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito

il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità

dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita (non

più: “è titolare de”) i poteri decisionali e di spesa.

• Nelle imprese individuali è il TITOLARE DELL’IMPRESA

• Nelle società è L’INTERO CDA IN ASSENZA DI DELEGA VALIDA

IL DATORE DI LAVORO

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Datore di Lavoro

• Valuta i rischi aziendali, redige il “documento della sicurezza”, programma le misure di prevenzione e protezione e individua i dispositivi di protezione individuale da assegnare al personale.

• Nomina il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione e, nei casi previsti, il medico competente che provvede al controllo sanitario, preventivo e periodico dei lavoratori.

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Datore di Lavoro

• Provvede alla informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di sicurezza da adottare e all’addestramento all’uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali.

• Consulta, preventivamente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito alla valutazione dei rischi per l’informazione e la formazione dei lavoratori.

• Nomina i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di gestione delle emergenze (lotta antincendio, evacuazione, pronto soccorso)

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R.S.P.P.Responsabile Servizio

Prevenzione e Protezione

Collabora con il datore di lavoro e, per suo conto:• individua i fattori di rischio, le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente coordinando la stesura del documento di valutazione dei rischi;

• elabora, per quanto di sua competenza, le misure di prevenzione e di protezione e i sistemi di controllo di tali misure;

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R.S.P.P.Responsabile Servizio

Prevenzione e Protezione

• elabora le procedure di sicurezza per le varie attività lavorative;

• partecipa a consultazioni, riunioni e sopralluoghi in materia di tutela della salute e di sicurezza riferite alla riunione periodica di prevenzione e protezione;

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R.S.P.P.Responsabile Servizio

Prevenzione e Protezione

• propone programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

• fornisce ai lavoratori le informazioni relative ai rischi per la sicurezza e la salute comuni all’attività aziendale

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Medico competente

•Partecipa alla valutazione dei rischi;

• Effettua la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente, collabora con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

• effettua gli accertamenti sanitari rivolti ai lavoratori ed esprime giudizi di idoneità alla mansione;

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Medico competente

• istruisce ed aggiorna la cartella sanitaria dei lavoratori;

• fornisce informazioni ai lavoratori sul significato e sul risultato degli accertamenti sanitari;

• collabora alla preparazione ed alla gestione delle procedure di primo soccorso

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IL DIRIGENTE

Prima del Testo Unico non esisteva una definizione normativa

«Il tratto caratterizzante della figura del dirigente è rappresentato dall’esercizio di un potere ampiamente discrezionale che incide sull’andamento dell’intera azienda o che attiene ad un autonomo settore produttivo della stessa, non essendo per converso necessaria la preposizione all’intera azienda»

Cass. Civ., sez. Lavoro, sent. n. 15489 dell’11.7.2007

art. 2, lett. d) del Testo Unico

Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa

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Prima del Testo Unico non esisteva una definizione normativa

«Al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni o manovre avventate dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo».Cass. Pen., sez. IV, sentenza del 30.4.1991

art. 2, lett. e) del Testo Unico

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

IL PREPOSTO

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Cosa fa l’RLS (art. 50)COMMA 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazioneCOMMA 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione

collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

Accede ai luoghi di lavoro Accede ai luoghi di lavoro

È consultato preventivamente su:È consultato preventivamente su:

Valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, Valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, Realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità Realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttivaproduttiva

Designazione del responsabile del servizio di prevenzioneDesignazione del responsabile del servizio di prevenzione

Degli addetti al servizio di prevenzione Degli addetti al servizio di prevenzione

All’attività di prevenzione incendiAll’attività di prevenzione incendi

Al primo soccorsoAl primo soccorso

Alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico Alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competentecompetente

All’organizzazione della formazione sulla prevenzioneAll’organizzazione della formazione sulla prevenzione

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…..Cosa fa l’ RLS

Riceve informazioni su

documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi misure di prevenzione documentazione inerente le sostanze ed ai preparati pericolosi, le macchine, gli impianti organizzazione degli ambienti di lavoro

infortuni malattie professionali

informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

Riceve formazione adeguata

Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione per la tutela della salute e integrità

fisica dei lavoratori;

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formula …..Cosa fa l’ RLS

1. Osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; è, di norma, ascoltato dalle autorità competenti;

2. Partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

3. Fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

4. Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

5. Può fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

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2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre

- del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, - dei mezzi - degli spazi necessari

Non può subirepregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria

attività si applicano

le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

…..Cosa fa l’ RLS

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3.Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta, riceve copia del documento di valutazione dei rischi

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori

- del committente - delle imprese appaltatrici,

su loro richiesta ricevono copia del documento UNICO di valutazione dei

rischi per le interferenze

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle norme sulla “privacy” e del segreto industriale di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle funzioni

…..Cosa fa l’ RLS

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Il Testo Unico detta, per la prima volta, le condizioni di

validità della delega di funzioni in materia di salute e

sicurezza sul lavoro.

In precedenza dottrina e giurisprudenza ne avevano

individuato natura e caratteristiche.

LA DELEGA DI FUNZIONI

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In ogni caso, il datore di lavoro non può delegare i In ogni caso, il datore di lavoro non può delegare i seguenti obblighi:seguenti obblighi:

• Valutazione dei Rischi e redazione del relativo Valutazione dei Rischi e redazione del relativo documento; documento;

• nomina del RSPP.nomina del RSPP.

LA DELEGA DI FUNZIONI

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Condizioni espressamente indicate dalla legge (art. 16):• la funzione deve essere delegabile • la delega deve essere conferita con atto scritto recante data

certa• il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed

esperienza richiesti per la natura delle funzioni delegate• la delega deve trasferire tutti i poteri di organizzazione,

gestione e controllo richiesti dalla natura della funzione delegata

• al delegato deve essere attribuita l’autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate

• la delega deve essere accettata per iscritto dal delegato• alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità

LA DELEGA DI FUNZIONI

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La delega di funzioni non esclude La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanzal’obbligo di vigilanza in in

capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da

parte del delegato delle funzioni trasferite. parte del delegato delle funzioni trasferite.

LA DELEGA DI FUNZIONI

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Modalità di effettuazione

della valutazione dei rischi

Fornisce precisazioni metodologiche in merito alla valutazione, ricavandole prevalentemente da anni di prassi applicativa in relazione al D.Lgs. 626/94.

Viene confermata la possibilità, fino al 2012, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, di autocertificare l’effettuazione della valutazione.

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Art.28 Oggetto della valutazione dei rischi(ex art.4/626)

• E’ obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli legati allo stress lavoro-correlato , alle differenze di genere e alle lavoratrici in stato di gravidanza, all’età e all’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

• Il Dvr deve avere data certa, indicare il RSPP, i RSL, il medico competente, le mansioni che possono esporre a rischi specifici e contenere le scelte rilevanti sul piano prevenzionisistico e dell’o.d.l., nonché contenere le procedure per l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione adottate e da adottare.

Il d.l quindi deve valutare il rischio rapina, da considerare come rischio stress lavoro-connesso, ed ha la piena responsabilità di come viene organizzato il lavoro e gli strumenti di contrasto dentro il posto di lavoro al fine di minimizzarne la probabilità e la gravità dei danni e traumi psicofisici dei lavoratori e dei clienti.

A tal fine devono essere prese in considerazione non solo le misure antirapina, ma anche misure integrative come la formazione e l’addestramento.

E’ competenza delle Asl verificare come il datore di lavoro abbia provveduto a tale valutazione.

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LA DATA CERTA

Il D. Lgs. n. 81/2008 non offre indicazioni in merito alle modalità con le quali deve Il D. Lgs. n. 81/2008 non offre indicazioni in merito alle modalità con le quali deve essere attribuita data certa al DVR.essere attribuita data certa al DVR.

Nel Codice Civile (art. 2704) una scrittura privata viene considerata come avente Nel Codice Civile (art. 2704) una scrittura privata viene considerata come avente data certa se:data certa se:- la sottoscrizione è autenticata da un notaio o da un Pubblico Ufficiale;la sottoscrizione è autenticata da un notaio o da un Pubblico Ufficiale;- è stata registrata;è stata registrata;- è riprodotta in un atto pubblico;è riprodotta in un atto pubblico;- si verifica un fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della si verifica un fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento (in questo senso, la giurisprudenza ha ritenuto che il formazione del documento (in questo senso, la giurisprudenza ha ritenuto che il timbro postale sia idoneo a conferire certezza alla data di un documento, se lo timbro postale sia idoneo a conferire certezza alla data di un documento, se lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto; scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto; Cass. Civ., sent. n. 5561 del 19.3.2004) Cass. Civ., sent. n. 5561 del 19.3.2004) -La firma con gli RLS e il MC del documento stabilisce data certaLa firma con gli RLS e il MC del documento stabilisce data certa

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IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI I RISCHIO

• Controllo delle attrezzature di lavoro

• Elenco di materiali e di sostanze pericolose

• Elencazione ed esame dei processi lavorativi

• Lavorazioni di per sè pericolose, per esempio che espongono a pericoli di intossicazione, di schiacciamento, di amputazione, di ferimento, di caduta dall'alto, ecc.

IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI I RISCHIO

• Controllo delle attrezzature di lavoro

• Elenco di materiali e di sostanze pericolose

• Elencazione ed esame dei processi lavorativi

• Lavorazioni di per sè pericolose, per esempio che espongono a pericoli di intossicazione, di schiacciamento, di amputazione, di ferimento, di caduta dall'alto, ecc.

VALUTAZIONE DEI RISCHIVALUTAZIONE DEI RISCHI

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IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI I RISCHIO

• Posti di lavoro dove l'attività svolta è pericolosa (alte temperature, pericolo di cesoiamento, ecc.)

• Posti di lavoro esposti a sostanze pericolose (vapori di solventi, polveri, fumi, nebbie)

• Posti di lavoro con esposizioni a rumore, a vibrazioni, a radiazioni, ecc.

IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI I RISCHIO

• Posti di lavoro dove l'attività svolta è pericolosa (alte temperature, pericolo di cesoiamento, ecc.)

• Posti di lavoro esposti a sostanze pericolose (vapori di solventi, polveri, fumi, nebbie)

• Posti di lavoro con esposizioni a rumore, a vibrazioni, a radiazioni, ecc.

VALUTAZIONE DEI RISCHIVALUTAZIONE DEI RISCHI

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RIDUZIONE E/O ELIMINAZIONE DEI RISCHI

• interventi radicali su macchine, attrezzature di lavoro, impianti o nell'organizzazione,

• accorgimenti tecnici (incapsulare o segregare le macchine, predisporre barriere fotoelettriche, ecc.)

• misure comportamentali

RIDUZIONE E/O ELIMINAZIONE DEI RISCHI

• interventi radicali su macchine, attrezzature di lavoro, impianti o nell'organizzazione,

• accorgimenti tecnici (incapsulare o segregare le macchine, predisporre barriere fotoelettriche, ecc.)

• misure comportamentali

VALUTAZIONE DEI RISCHIVALUTAZIONE DEI RISCHI

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RIDUZIONE E/O ELIMINAZIONE DEI RISCHI

• provvedimenti organizzativi (allontanamento delle persone da certi settori o lavori pericolosi)

• dispositivi di protezione individuali

• programmazione degli interventi di prevenzione e protezione.

RIDUZIONE E/O ELIMINAZIONE DEI RISCHI

• provvedimenti organizzativi (allontanamento delle persone da certi settori o lavori pericolosi)

• dispositivi di protezione individuali

• programmazione degli interventi di prevenzione e protezione.

VALUTAZIONE DEI RISCHIVALUTAZIONE DEI RISCHI

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STIMA DELL'ENTITÀ DELLE ESPOSIZIONI AI PERICOLI

• riguarda una valutazione della frequenza e della durata delle operazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

STIMA DELL'ENTITÀ DELLE ESPOSIZIONI AI PERICOLI

• riguarda una valutazione della frequenza e della durata delle operazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

VALUTAZIONE DEI RISCHIVALUTAZIONE DEI RISCHI

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Altamente probabile

4 8 12 16

probabile 3 6 9 12

Poco

probabile2 4 6 8

(P) improbabile 1 2 3 4

Lieve Medio Grave gravissimo

Scala del Danno (D)

VALUTAZIONE DEI RISCHIVALUTAZIONE DEI RISCHI

MATRICE DEL RISCHIO

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R > 8 Alto rischio

Azioni correttive indilazionabili

R tra

4 e 8

Medio rischio

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

R tra

2 e 3

Basso rischio

Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve-medio termine

R = 1 Rischio non significativo

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

VALUTAZIONE DEI RISCHIVALUTAZIONE DEI RISCHICriteri per definire priorita’ e programmazione degli interventi di

protezione e di prevenzione da adottare

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VALUTAZIONE DEI RISCHIVALUTAZIONE DEI RISCHI

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Art.25 Obblighi del medico competente (ex art.17 dlgs 626)

• Per la prima volta è definito espressamente come soggetto che collabora con il datore di lavoro e con l’Rspp alla valutazione dei rischi, definisce la programmazione della sorveglianza sanitaria, la predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, predispone protocolli sanitari in funzione di rischi specifici, l’attività di formazione ed informazione, l’organizzazione del servizio di primo soccorso, infine ha la possibilità di stabilire e far registrare nel Dvr, visite degli ambienti di lavoro più frequenti rispetto all’attuale normativa .

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…….. art.25

• Fornisce informazioni ai lavoratori e, a richiesta, ai Rls; informa il lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria, gli rilascia, a richiesta, copia della documentazione, e comunica ai Rls, in occasione della riunione periodica, i risultati anonimi collettivi.

• Ha l’obbligo della custodia delle cartelle sanitarie (modificato) e quello della loro consegna al datore di lavoro alla cessazione dell’incarico. Al fine di monitorare la loro attività viene disposto di inviare all’Ispesl le cartelle sanitarie e di rischio.

• Nell’elenco delle nuove malattie professionali emesso dal M.Lavoro il 14/1/08, vengono inserite le malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’o.d.l. Il medico accerta la malattia, la deve denunciare alla direz.ne prov. del lavoro e il lavoratore la deve segnalare al datore di lavoro.

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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La variazione più significativa è introdotta all’articolo 167, in relazione ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi: viene infatti codificato il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, mantenendo sempre il riferimento specifico ai rischi dorso lombari, ma ampliando lo spettro a tutti i rischi derivanti dai movimenti ripetitivi che coinvolgono soprattutto gli arti superiori. Viene così codificato e recepito quanto già diffuso a livello di linee guida valutative per questi tipi di rischio (metodo OCRA, linee guida regionali, ecc).

L’articolo 169 sulla formazione ed informazione include ora la previsione espressa dell’addestramento sulle manovre e procedure di movimentazione manuale dei carichi.

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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per quanto riguarda gli allegati si rileva l’eliminazione del riferimento ai 30 Kg., quale peso massimo movimentabile manualmente da un solo uomo. Ciò implica un riferimento ad un rischio derivante da “carico troppo pesante”, molto generico e quindi facilmente contestabile.

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ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE

Le variazioni più significative riguardano:• l’inclusione nel campo di applicazione del titolo VII anche dei computer

portatili, prima esclusi in quanto non facenti parte di una postazione fissa munita di videoterminale;

• l’obbligo di organizzare e predisporre in conformità ai requisiti minimi dell’allegato XXXIV tutti posti di lavoro ricadenti nell’ambito di applicazione del titolo VII e non solo quelli dei lavoratori che ricadono nella definizione di addetti al videoterminale, come invece previsto all’articolo 58 del D.lgs. 626/94.

La definizione di “posto di lavoro” comprende anche il mouse e la sua disposizione ergonomia, così come la si trova dettagliata anche negli allegati.Per quanto riguarda le pause (articolo 175), prima previste nella misura di 15 minuti ogni 120 minuti di attività, solo nel caso di attività al videoterminale della durata di almeno 4 ore consecutive, vengono ora previste sempre nella misura di 15 minuti ogni 120 minuti di attività al videoterminale senza la condizione della continuità dell’attività di almeno 4 ore. La variazione non è di poco conto per call-center, centri di elaborazione dati, ecc.

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ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE

Le variazioni presenti negli allegati con i requisiti minimi delle postazioni munite di videoterminale sono di fatto il recepimento delle linee guida già esistenti in materia di ergonomia degli uffici ed includono:

• il corretto posizionamento dello schermo;• il corretto posizionamento del mouse;• l’altezza e la profondità del piano di lavoro;• lo schienale.

Solo nell’ambito delle prescrizioni minime per i computer portatili va segnalato che viene prescritta, in caso di impiego prolungato, la fornitura di tastiera e mouse esterni, prevedendo quindi la costituzione di una postazione fissa, nonostante la presenza di un elaboratore portatile.

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PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE

A VIBRAZIONI

• Art. 201 – Viene introdotto il valore limite di esposizione su periodi brevi (20 m/s2 per il sistema mano braccio, 1,5 m/s2 per il corpo intero).

Viene ridotto il valore limite di esposizione giornaliera per il corpo intero (da 1,15 m/s2 passa a 1,0 m/s2).

In caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

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Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

Le disposizioni contenute nel titolo VIII, capo IV, disciplinano la materia della prevenzione dei rischi da esposizione ai campi elettromagnetici . Le stesse disposizioni, tuttavia, entreranno in vigore a decorrere dal 30 aprile 2012. Questa decorrenza è prevista da una direttiva comunitaria già adottata ed in corso di pubblicazione che modifica la decorrenza già stabilita dalla precedente direttiva (2004/40/CE, art. 13, § 1) al 30 aprile 2008

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PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Le disposizioni contenute nel titolo VIII, capo V, disciplinano per la prima volta la materia della prevenzione dei rischi da radiazioni ottiche. Le stesse disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 26 aprile 2010.

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PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Pur mantenendo invariato il campo di applicazione rispetto alla previgente normativa in materia, la disciplina relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalla presenza o esposizione ad agenti chimici (pericolosi) presenta diversi cambiamenti rispetto a quanto normato dal previgente Titolo VII-bis.In questa prima analisi, ci soffermeremo solamente sulla novità di maggior rilievo.

All’art. 224, co. 2, viene infatti introdotto il concetto di "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" in sostituzione del “rischio moderato” previsto dall’art. 72-quinquies del D.Lgs. 626.

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PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Non vi sono novità di particolare rilievo da segnalare.

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PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI

ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

Come per gli agenti chimici, anche in questo caso il campo di applicazione resta invariato:

fermo restando quanto previsto dalla legge 257/1992, le norme in esame si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

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PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI

ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

Tra le novità si segnala che l’art. 251, co. 1, lett. b) stabilisce che i lavoratori esposti alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria e tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che l’aria filtrata presente all’interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254 (0,1 fibre/cm3 di aria).

Inoltre l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro e l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione.

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ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Non vi sono novità di rilievo da segnalare, a parte l’aggiornamento dei riferimenti legislativi in materia di Microrganismi Geneticamente Modificati (MGM):

l’art. 76 del D.Lgs. 626/94 richiamava l'art. 4 del D.Lgs. 91/1993, ora abrogato, mentre l’attuale art. 269 fa riferimento all’allegato IV del D.Lgs.206/2001.

Si ricorda che il sopra citato Allegato IV individua le misure di contenimento e altre misure di protezione per le attività che prevedono la presenza di MGM (microrganismi geneticamente modificati)

.

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ATMOSFERE ESPLOSIVE

Le disposizioni del nuovo Testo Unico relative alla protezione da atmosfere esplosive (articoli da 287 a 297 e relativi Allegati L e LI) riproducono pressoché fedelmente i contenuti degli articoli da 88 bis a 88 undecies e degli allegati XV bis e XV ter del D.Lgs. n. 626/1994.

Nella definizione di “atmosfera esplosiva” sono scomparse le ultime due righe “in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta”.

E’ da sottolineare che, ai sensi dell’art. 306, comma 1, del TU (Disposizioni finali), il DPR 19 marzo 1956, n. 302, sulla prevenzione dei rischi connessi alla produzione e impiego di esplosivi, resta in vigore ad integrazione delle disposizioni contenute nel Titolo XI dello stesso TU.

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NORME DI COMPORTAMENTO ALLA GUIDA DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI

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È nostra opinione che la conoscenza delle cose, dei fatti e delle situazioni, ovvero “l’informazione”, costituisca la condizione più efficace per orientare l’attenzione e l’interesse su un determinato argomento.

Il nostro obbiettivo è quello di richiamare l’attenzione sulla guida degli autoveicoli e più precisamente sulle potenzialità di rischi che ci accingiamo ad affrontare allorquando girata la chiave di accensione del motore, ci immettiamo nel movimento della circolazione stradale.

È nostra opinione che la conoscenza delle cose, dei fatti e delle situazioni, ovvero “l’informazione”, costituisca la condizione più efficace per orientare l’attenzione e l’interesse su un determinato argomento.

Il nostro obbiettivo è quello di richiamare l’attenzione sulla guida degli autoveicoli e più precisamente sulle potenzialità di rischi che ci accingiamo ad affrontare allorquando girata la chiave di accensione del motore, ci immettiamo nel movimento della circolazione stradale.

CONOSCERE PER PREVENIRECONOSCERE PER PREVENIRE

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RESPONSABILITÀ E SISTEMA

SANZIONATORIO

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RESPONSABILITA’

• CIVILE• PENALE• AMMINISTRATIVA

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REATI

DELITTI

• Multa• Reclusione

CONTRAVVENZIONI

• Ammenda• Arresto

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DELITTI

• Art. 437 C.p. - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

• Art. 451 C.p. - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

• Art. 589 C.p. - Omicidio colposo• Art. 590 C.p. - Lesioni personali colpose

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ARTICOLO 437 C.P.

– Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

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ARTICOLO 451 C.P.

• Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro - Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103 a 516.

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ARTICOLO 589 C.P.

– Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte

di una persona, . . . se il fatto è commesso con

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni

sul lavoro, . . . è punito con la reclusione da uno a

cinque anni.

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ARTICOLO 590 C.P.

– Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona da altri, per colpa, una lesione personale . . con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro . . è punito, se le lesioni sono lievi, con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 516; se le lesioni sono gravi con la reclusione da due a sei mesi o con la multa da Euro 206 a 619; se le lesioni sono gravissime con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da Euro 619 a 1239.

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REATO DOLOSO

Il reato è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione da cui la legge fa dipendere l’esistenza del reato, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione

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REATO COLPOSO

Il reato è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

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CONTRAVVENZIONI

Violazione a norme speciali in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

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Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende

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PRESCRIZIONE

In caso di riscontro di una contravvenzione l’organo di vigilanza impartisce al contravventore una prescrizione con:

1) termine per la regolarizzazione (prorogabile a richiesta motivata)

2) imposizione di specifiche misure per far cessare il pericolo

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l’organo di vigilanza

•comunica al PM la notizia di reato che viene iscritta nel registro ma “congelata” (sospensione del procedimento)

•comunica la prescrizione al rappresentante legale dell’impresa

•entro 60 giorni verifica l’ottemperanza

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a) ottemperanza:•il contravventore viene ammesso al pagamento in via amministrativa, entro 30 giorni, di una somma pari a 1/4 del massimo dell’ammenda stabilita per quella contravvenzione•se il pagamento avviene nei tempi dovuti il reato si estingue

b) non ottemperanza•l’organo di vigilanza ne informa il PM•l’azione penale riprende

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La tutela assicurativa, le statistiche e il registro degli infortuni

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Infortunio sul lavoro

l’infortunio rientra nell’oggetto della tutela sociale se:

• avvenuto per causa violenta • in occasione di lavoro• da cui sia derivata la morte o un’inabilità

permanente al lavoro, assoluta o parziale

ovvero un’inabilità temporanea assoluta con astensione dal lavoro per più di tre giorni »

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Cass. Sez. lavoro sent. 2035 del 23/2/95

• La responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell’art. 2087 cc. In base al quale l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori; rispetto alla norma suddetta, che impone un obbligo generale di diligenza – la cui violazione determina la responsabilità del datore di lavoro sul quale incombe l’onere di provare di aver adottato tutte le misure di prevenzione necessarie e che l’infortunio non è casualmente ricollegabile alla inosservanza di tale obbligo – le disposizioni legislative in tema di prevenzione di infortuni, quali il DPR 164/56 relativo alla materia delle costruzioni, hanno carattere applicativo del più ampio principio in essa contenuto e le misure che tali disposizioni prevedono, hanno carattere meramente esemplificativo con la conseguenza che la loro inosservanza non esaurisce il generale dovere di adottare ogni misura idonea a proteggere l’incolumità dei lavoratori dipendenti.

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Infortuni sul lavoro

1.010.777

1.022.693

1.034.026

991.800

970.000

980.000

990.000

1.000.000

1.010.000

1.020.000

1.030.000

1.040.000

1999 2000 2001 2002

Infortuni

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Infortuni mortali

1.459

1.398

1.455

1.415

1.360

1.3701.380

1.390

1.400

1.4101.420

1.430

1.4401.450

1.460

1999 2000 2001 2002

Morti

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Malattia professionale

L’assicurazione è obbligatoria se la malattia professionale è :

1) indicata nella Tabella approvata con Dpr 336/94, contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate e manifestatasi entro i termini indicati nella stessa

ovvero

2) non indicata in Tabella, se il lavoratore ne dimostri l’origine professionale (Corte

Cost. 179/88, art. 10 Dlgs. 38/2000)

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Malattie professionali denunciate all’INAIL

25.03625.731

22.860

27.266

20.000

21.000

22.000

23.000

24.000

25.000

26.000

27.000

28.000

1999 2000 2001 2002

Malattie

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INAIL

Ente pubblico non economico a carattere nazionale che gestisce in regime di monopolio l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

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Fonti normative

Testo unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965

D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000

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Rapporto assicurativo

Insieme delle relazioni giuridiche esistenti tra i soggetti dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

• obbligatorio per legge• automaticità della costituzione• automaticità delle prestazioni

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• il registro deve essere conforme al modello approvato dal Ministero del lavoro

• deve essere vidimato, prima della messa in uso, dalla ASL competente per territorio

• deve essere conservato per 4 anni dall’ultima registrazione

Registro infortuniLe aziende soggette al D.Lgs. 81/08 devono tenere

sul posto di lavoro un registro nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni,

completi di tutti i dati specificati nella norma, che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un

giorno

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• Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 euro a 3.098,00 per la mancata, o non conforme, tenuta del registro.

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Responsabilità civile del datore di lavoro

• Fatto-reato perseguibile d’ufficio (prognosi superiore a 40 giorni, lesioni personali colpose gravi o gravissime, morte) con violazione di norme di igiene /prevenzione

• imputabile al d.l. o a coloro del cui operato debba rispondere (art.2049 c.c.)

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INCIDENTI, INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI SONO RICONDUCIBILI A:

• carenze di misure tecniche adottate nella pratica operativa;

• determinanti causali o concorrenti insiti nell’organizzazione

del lavoro e nei comportamenti rischiosi, tra cui:

– corretta valutazione del rischio;– modalità di organizzazione del processo lavorativo;– programmazione delle attività di manutenzione;– definizione delle necessarie procedure di lavoro;– informazione e formazione degli addetti;– sistema organizzativo di verifica dell’adeguatezza, attuazione

ed efficienza delle misure di prevenzione;

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La valutazione dei rischi

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AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE MISURE DI SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROGRAMMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:PIANIFICAZIONE

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA - AUTOCERTIFICAZIONE

AZIONI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA RAGGIUNTI

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI x manutenzioni

VERIFICA di SVILUPPO del PROGRAMMA di PREVENZIONE

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PERICOLO (HAZARD): qualità o proprietà intrinseca di una determinata entità (per esempio materiali o attrezzature da lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni e distinguibile in:

1. Pericolo per la sicurezza (safety hazard) ovvero quelle condizioni che possono determinare incidenti con danni all’individuo;

2. Pericolo per la salute (health hazard) : ovvero quelle circostanze o agenti che possono colpire la salute dell’operatore o della sua prole, sia nell’immediato che nel futuro

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RISCHIO (RISK): probabilità matematica che un evento si verifichi, ovvero che sia raggiunto il livello potenziale di danno.

R = P x D

Ove

R = rischio

P = Probabilità di accadimento

D = Danno atteso (magnitudo)

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Valutazione dei rischi

I FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA: STRUTTURE E/O AMBIENTI DI LAVORO

MACCHINE E/O APPARECCHIATURE

IMPIANTO ELETTRICO

INCENDIO-ESPLOSIONE

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Fattori di rischio per la Sicurezza

• Aree di transito e spazi di lavoro• Scale• Macchine• Attrezzi manuali• Manipolazione di oggetti o animali• Immagazzinamento oggetti• Apparecchi di sollevamento• Mezzi di trasporto• Impianti elettrici• Apparecchi a pressione• Gas compressi e liquefatti• Rischi di incendio e esplosione• Presenza di esplosivi• Rischi chimici

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Valutazione dei rischi

I FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE: AGENTI CHIMICI E/O CANCEROGENI

AGENTI FISICI

AGENTI BIOLOGICI

MOVIM. MANUALE DEI CARICHI

UTILIZZO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE

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Fattori di rischio per la Salute

• Agenti chimici

• Agenti cancerogeni, R45 e 49, e mutageni, R46

• Agenti Biologici

• Microclima ed illuminazione

• Rumore e vibrazioni

• Videoterminali

• Radiazioni ionizzanti

• Radiazioni non ionizzanti

• Ventilazione e climatizzazione locali

• Carico di lavoro fisico e/o mentale

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Valutazione dei rischi

I FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

PSICOLOGICI ED ERGONOMICI

CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILE

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Elementi fondamentali di una procedura di sicurezza

identifica:

- area di lavoro ed operazione da svolgere (modalità e sequenze operative)

- strumenti di lavoro con cui operare

- principali rischi connessi dell’attività da effettuare

- misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare

- DPI da usare

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Elementi fondamentali di una procedura di sicurezza

• area di lavoro ed operazione da svolgere (modalità e sequenze operative)

• strumenti di lavoro con cui operare • principali rischi connessi dell’attività da effettuare• misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare• DPI da usare

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I dispostivi di protezione individuale e segnaletica di sicurezza

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D.P.I - Dispositivi di Protezione Individuali

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• Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

• Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro i rischi

• Proteggono la testa, gli occhi e/o viso, l’udito, le vie respiratorie, gli arti superiori, il corpo, gli arti inferiori e le cadute dall’alto

• Devono essere conformi alla normativa vigente e devono avere marcatura CE

• Devono essere adeguati ai rischi, alle condizioni di lavoro e tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore

• Ben conservati e sempre efficaci

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I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI sono scelti in funzione dell’analisi e della valutazione dei rischi;

sono specifici per i vari tipi di rischio, rispondono a norme UNI-EN e

devono essere marcati CE.

La fabbricazione e la commercializzazione dei DPI è regolata dal D.Lgs. 475/92.

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Dispositivi di Protezione Individuale

Protezione degli arti superiori

- Guanti di protezione contro i rischi meccanici (EN 388);

- Guanti di protezione contro i prodotti chimici e i microrganismi (EN 374/1/2/3);

- Guanti di protezione contro il calore o il fuoco (EN 407);

- Guanti di protezione contro il freddo (EN 511);

- Guanti elettricamente isolanti (UNI-EN 60903);

- Guanti e proteggi-braccia di maglia metallica (EN 1082-1);

- Guanti per ambienti sanitari.

Indicazioni per la scelta:

-tipo di materiale in funzione dell’inquinante;

- spessore;

-Tasso di permeazione.

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Dispositivi di Protezione Individuale

Protezione degli occhi e del viso (EN 166)

- Occhiali con o senza schermi laterali;

- Occhiali a visiera/maschere;

- Schermi facciali;

- Schermi a mano per la saldatura;

- Elmetto per la saldatura.

Indicazioni per la scelta:

- tipo di filtro, a seconda del rischio;

- classe ottica del protettore;

- resistenza meccanica;

- campi di utilizzo;

- eventuali richieste di trattamenti antiappannanti o antiabrasione.

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Dispositivi di Protezione Individuale

Protezione del corpo

- a protezione locale (es. grembiuli per schizzi frontali);

- a copertura limitata (per basse probabilità di accadimento e per rischi non gravi, come giacche o camici progettati per essere indossati su altri indumenti e per essere tolti velocemente in caso di contaminazione);

- a copertura completa dell’operatore (se l’inquinante è in grado di intaccare la pelle si ricorre a indumenti alimentati ad aria fino ad arrivare a quelli impermeabili ai gas che isolano completamente l’operatore dall’ambiente).

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Dispositivi di Protezione Individuale

Protezione delle vie respiratorie

- facciale filtrante (materiale filtrante, può essere dotato di valvola di espirazione);

- semimaschera (copre solo naso e bocca);

- maschera (copre tutto il viso);

- elettrorespiratore (l’aria aspirata da un apparecchio autonomo viene filtrata e convogliata nella maschera).

A seconda che dipendano o meno dall’atmosfera ambiente si distinguono in:

-Respiratori a filtro;

-Respiratori isolanti.

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Dispositivi di Protezione Individuale

Respiratori a filtro:

- Antipolvere per polveri, fibre, fumi (particelle inferiori a 4 micron) e nebbie (goccioline liquide su base acquosa o organica;

- Antigas per gas e vapori (forma gassosa di sostanze liquide a temperatura ambiente);

- Combinati contro particelle, gas e vapori.

Respiratori isolanti

sono indipendenti dall’atmosfera ambiente e sono consigliati se:

- % ossigeno è inferiore al 17%;

- la concentrazione del contaminante supera i limiti di esposizione consentiti dai respiratori a filtro;

- il contaminante ha soglia olfattiva superiore al TLV (valore limite di soglia al disotto del quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori sani possa rimanere esposta ripetutamente, giorno dopo giorno, senza effetti negativi per la salute.

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Segnaletica di sicurezza

• E’ una metodologia di comunicazione e uno strumento che si basa sull’immediatezza del messaggio visivo che trasmette informazioni legate a specifiche situazioni lavorative;

• la trasmissione dei messaggi è affidata alla forma, ai colori e al significato dei segnali e la loro classificazione è determinata dalla combinazione di questi elementi come previsto dal D.Lgs. 493/96 che abroga il D.P.R. 524/82.

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• Segnali di divieto:

vietano comportamenti pericolosi

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Segnaletica

CARTELLI DI DIVIETO

Divieto di spegnere con acqua

Divieto di accesso alle persone non

autorizzate.

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• Segnali di avvertimento:

avvertono della presenza di eventuali pericoli

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Segnaletica

D.Lgs. 493/1996 – Cartelli di avvertimento

CARTELLI DI AVVERTIMENTO

Materiale infiammabile o alta temperatura

Materiale esplosivo

Sostanze velenose

Sostanze corrosive

Materiale radioattivo

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Segnaletica

D.Lgs. 493/1996 – Cartelli di avvertimento

CARTELLI DI AVVERTIMENTO

Raggi Laser

Radiazioni non ionizzanti

Campo magnetico intenso

Rischio biologico

Sostanze nocive o irritanti

Bassa temperatura

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• Segnali di prescrizione:

prescrivono obblighi e comportamenti

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Segnaletica

D.Lgs. 493/1996 – Cartelli di prescrizione

CARTELLI DI PRESCRIZIONE

Protezione obbligatoria per gli occhi

Protezione obbligatoria dell’udito

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

Guanti di protezione obbligatori

Protezione obbligatoria del viso

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• Segnali di informazione e salvataggio:

indicano uscite di sicurezza, dispositivi di salvataggio, scale di emergenza, punto di

pronto soccorso, etc…..

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Segnaletica

CARTELLI DI SALVATAGGIO

Percorso/uscita di emergenza

Percorso/uscita di emergenza

Percorso da seguire

Pronto soccorso

Doccia di sicurezza

Lavaggio degli occhi

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Gestione delle emergenze

Addetti alla Lotta AntincendioFigure coinvolte nella gestione delle emergenze, facenti partedella struttura e individuate dal datore di lavoro.

Devono aver frequentato un corso di formazione di 16 ore(attività ad alto rischio) organizzato dal Servizio di Prevenzione e ProtezioneIn collaborazione col Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Addetti al Primo SoccorsoFigure coinvolte nella gestione delle emergenze, facenti partedella struttura e individuate dal datore di lavoro.

Devono aver frequentato un corso di formazione di 12 oreOrganizzato dal Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori

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• Segnali antincendio:

indicano la collocazione di presidi antincendio fissi, portatili, di sistemi di

allarme, etc…..

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Segnaletica

CARTELLI ANTINCENDIO

Lancia antincendio

Idrante a muro

Estintore

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Gestione delle emergenze

Indicazioni presenti sulle planimetrie di emergenza

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Segnaletica

D.Lgs. 493/1996 – Esempi di cartellonistica (deposito radioattivi)

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Segnaletica

D.Lgs. 493/1996 – Esempi di cartellonistica (deposito rifiuti)

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• Strumento di prevenzione

complementare alle altre misure da

attuare ai fini della tutela dei lavoratori

Segnaletica di sicurezza