Corso di Aggiornamento 25 Novembre 2014

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Corso di Aggiornamento 25 NOVEMBRE 2014 Hotel Savoia Regency BOLOGNA ABUSIVISMO CITTADINANZA SEPARAZIONI E DIVORZI DINANZI ALL'USC DISPENSA A cura di Giovanni Pizzo Maria Rita Serpilli

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ABUSIVISMO - CITTADINANZA - SEPARAZIONI E DIVORZI DINANZI ALL'USC - Dispensa a cura di Giovanni Pizzo e Maria Rita Serpilli

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Corso di Aggiornamento

25 NOVEMBRE 2014Hotel Savoia Regency

BOLOGNA

ABUSIVISMOCITTADINANZA

SEPARAZIONI E DIVORZI DINANZI ALL'USC

DISPENSAA cura di

Giovanni PizzoMaria Rita Serpilli

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Anagrafe ed abusivismoart. 5 Dl 47/2014 (in legge 80/2014) e Circolare 14/2014

Giovanni Pizzo

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Art. 5 del Dl 47/2014 (in legge 80/2014)

1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo

non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici

servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi

in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di

legge.

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gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa (.) sono nulli (.) qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà (.) dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. (.) i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà (.) in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000.

continua …

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1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

continua …

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non ha modificato

la legge anagrafica – 1228/1954

il regolamento anagrafico – D.P.R. 223/1989

impone un divieto all’abusivo (e non all’ufficiale di anagrafe), il

quale:

- non può chiedere la residenza

- né l’allacciamento a pubblici servizi

dispone che gli atti per l'allacciamento dei servizi sono nulli, e

pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati qualora …

non dispone niente rispetto al procedimento anagrafico

non dice che fare dell’abusivo in anagrafe!

L’art. 5 del Dl 47/2014 in pillole

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“La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla

accessibile a tutti” (art. 42, comma 2)

La proprietà in Costituzione

Il suo godimento pacifico è inteso come acquisito ed esercitato senza clandestinità o violenza

(Cassazione penale, II, 25 novembre 2005 n. 4823)

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Per comprendere la lettera e il senso dell’art. 5

occorre anzitutto definire

immobile

abusivismo

Di cosa parliamo quando parliamo di occupazione abusiva

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Art. 812 del Codice civile:«Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsid'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anchese unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciòche naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edificigalleggianti quando sono saldamente assicurati alla rivao all'alveo e sono destinati a esserlo in modo permanenteper la loro utilizzazione.Sono mobili tutti gli altri beni»

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I beni immobili

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▸ Art. 633 codice penale: Invasione di terreni o edificiChiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con …

▸ Art. 336 codice di procedura penale: QuerelaLa querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

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Per fare un abusivo

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Il senso di una norma

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Abusivo e senza titolo amministrativo: due faccende anche diverse

L’abusivo di cui tratta l’art. 5 è il soggetto che invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, al fine di occuparli

Il soggetto proprietario del fabbricato senza titolo amministrativo – mancanza di agibilità, contratto di affitto o di comodato non ancora registrato, et similia – che intende lì registrarsi come residente, NON è abusivo per l’art. 5, potrà incorrere in altre tipologie di sanzione, ma – di norma – non di natura penale ma amministrativa e fiscale.

Come sarebbe possibile essere abusivi in casa propria, o per una occupazione nata da un patto con il

proprietario?

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Circolare 14 dell’8 agosto 2014

“Al fine di chiarire la portata della disposizione in argomento

è utile osservare che la volontà del legislatore, così come

rilevabile dagli atti parlamentari [cfr. Servizio Studi

del Senato, aprile 2014, n. 123, Dossier sull’A.S. n. 1413,

pag. 43 art. 12, ultimo periodo, delle preleggi ], sia stata

quella di consentire il "ripristino delle situazioni di legalità

compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti",

posto che "l'attuale quadro normativo consente a coloro i

quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenervi

la residenza“.

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▸ Anche alla luce di tale finalità appare agevole rilevare come l'incidenza della norma in esame sulla disciplina anagrafica, ed in particolare sul procedimento di iscrizione, consista nell'acquisizione, in sede di dichiarazione anagrafica, delle informazioni relative al titolo di occupazione dell'immobile presso il quale l'interessato ha fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione o altro), obbligatorie ai fini dell' iscrizione stessa.

▸ Al riguardo si allega il nuovo modello di dichiarazione di residenza, (.), che i Comuni dovranno adottare, integrato con i dati necessari a dare corretta attuazione alla disposizione in esame.”

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Circolare 14, continua …

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Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 5 del D.L.28.3.2014 n.47 (convertito nella legge 23.5.2014 n.80), in caso di dichiarazione mendace l’iscrizione anagrafica sarà nulla, per espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa 1 Di essere proprietario Abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali: Sezione _______; foglio _______; particella o mappale _________; subalterno _____,  2 Di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _________________ in data ___________ al n. __________ 3 Di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia Residenziale Pubblica (allegare copia del contratto o del verbale di consegna dell’immobile) 4 Di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _________ in data _________ al n. ______ 5 Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo: Indicare dati utili a consentire verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 6 Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto: Indicare dati utili a consentire verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe _______________________________________________________________ ________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara …

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▸ Anche alla luce di tale finalità appare agevole rilevare come l'incidenza della norma in esame sulla disciplina anagrafica, ed in particolare sul procedimento di iscrizione, consista nell'acquisizione, in sede di dichiarazione anagrafica, delle informazioni relative al titolo di occupazione dell'immobile presso il quale l'interessato ha fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione o altro), obbligatorie ai fini dell' iscrizione stessa.

▸ Al riguardo si allega il nuovo modello di dichiarazione di residenza, (.), che i Comuni dovranno adottare, integrato con i dati necessari a dare corretta attuazione alla disposizione in esame.”

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continua …Ma siamo sicuri che il modo

corretto di controllare se l’interessato occupi

abusivamente l’alloggio sia proprio quello indicato dal

Ministero … ossia, obbligando tutti i dichiaranti a dimostrare all’ufficiale di anagrafe il titolo

di proprietà, locazione o altro????

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Cass. Civ., Sez. III, 27 ottobre 2003, n. 16089

« Nonostante l’indubbio risalto dato dalla legge al profilo fiscale relativo alla registrazione del contratto di locazione, la registrazione non è stata tuttavia elevata a requisito di validità del contratto: l’art. 1, comma 4 [della legge 431/1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo], richiede quale requisito di validità del contratto di locazione solo la forma scritta e non anche la registrazione.

Un contratto di locazione concluso in forma scritta, ma non registrato, è valido e vincolante per le parti, e può essere fatto valere in giudizio.»

Atti validi solo se registrati: mica sicuro!

Tesi questa non pacifica, cfr. in proposito la Ordinanza interlocutoria della Suprema Corte di Cassazione 3 gennaio 2014, n. 37: in ogni caso, la rilevanza fiscale dei contratti di locazione (o comodato, etc.) NON ha a che fare con l’art. 5 “antiabusivismo”, che tratta del profilo prettamente penale

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Su base meramente teorica – ma neanche tanto – la

situazione di ‘abusività’ del dichiarante in anagrafe potrebbe

(dovrebbe!) essere accertata in due modi:

mediante autocertificazione (ed eventuale

successivo normale controllo)

mediante accesso diretto alla banca-dati

giudiziaria

Scovare l’abusivo senza irretire tutti quanti?

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Art. 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

aa) di non aver riportato condanne penali (.);

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

Art. 1 – Definizioni1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

f) certificato il documento rilasciato da una amministrazione Pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;

g) dichiarazione sostitutiva di certificazione il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);

Casellario e carichi pendenti: D.P.R. 445/2000

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Art. 17, comma 4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [il 4 aprile 2012 + 90 giorni = ….], di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.

Dl 5/2012, semplificazione e sviluppo

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Anche alla luce di tale finalità [il "ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti”] appare agevole rilevare come l'incidenza della norma in esame sulla disciplina anagrafica, ed in particolare sul procedimento di iscrizione,

consista nell'acquisizione, in sede di dichiarazione anagrafica, delle informazioni relative al titolo di occupazione dell'immobile presso il quale l'interessato ha fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione o altro), obbligatorie ai fini dell' iscrizione stessa.

Circolare 14: scarto tra premessa e “dispositivo”?

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La circolare 14, pur affermando che l’abusivismo che si intende

sanzionare è quello “penalmente” significativo, propone un

complesso sistema di raccolta dati che riguarda tutti

indistintamente i dichiaranti, mediante:

il completamento del modello integrato

e, implicitamente, il coinvolgimento dei potenziali

controinteressati

Art. 5/circ. 14: tutti presunti colpevoli, ognuno dimostri la propria innocenza!

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D.P.R. 223/1989 - Art. 13 - Dichiarazioni anagrafiche.

2. Le dichiarazioni anagrafiche (.) sono rese mediante una modulistica

conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con

l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero

dell'interno.

Perché il modello ministeriale di dichiarazione anagrafica

“AI riguardo si allega il nuovo modello di dichiarazione di residenza, (già trasmesso, quale Allegato 1, unitamente alla circolare n. 9 del

27/4/2012 riguardante la disciplina sul "Cambio di residenza in tempo reale"), che i Comuni dovranno adottare, integrato con i dati

necessari a dare corretta attuazione alla disposizione in esame.” (circolare 14/2014)

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perciò acquistano valenza precettiva le “Modalità di presentazione” poste alla fine del modello Allegato 1 alla Circolare 10/2012 (residenza in tempo reale) e confermate nella integrazione imposta dalla Circolare 14

i diversi dati hanno diversa qualità – obbligatori*, d’interesse statistico** e d’interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*** contrassegnati rispettivamente da uno o due o tre asterischi

determinante l’avvertenza che quelli contrassegnati * (un asterisco) sono “Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.”

Dichiarazione anagrafica e Circolare 14

I dati relativi all’art. 5 del Dl 47/2014 NON sono contrassegnati da alcun asterisco, anche se sono

‘obbligatori’!!!

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Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento)

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari

esigenze di celerità del procedimento, qualora da un

provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti

individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti

destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro notizia

dell’inizio del procedimento.

I controinteressati in anagrafe dopo l’art. 5

E' un inutile aggravamento del procedimento coinvolgere nella istruttoria anagrafica i soggetti puntualmente indicati e/o

‘dimostrati’ nelle situazioni da 1 a 5 del modello ministeriale

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padrone di casa già regolarmente occupata per un innesto alloggiativo non convenuto, si tratti di un ‘estraneo’ oppure di un familiare dell’originario occupante (art. 4 regolamento anagrafico) genitore presso la cui famiglia ‘rientra’ il figlio padrone di casa che non ha rilasciato alcuna ‘attestazione’ ufficiale per la pacifica occupazione ………………………………………………..

continua … i controinteressati del punto 6 ?

Non c’entra con l’art. 5 e non va disturbato come fosse controinteressato

il proprietario dell’immobile che dichiara di dare ospitalità a Tizio (e alla sua famiglia) di ospitare presso l’immobile già regolarmente occupato da un ospite, altre persone, non unite tra di loro da vincoli di parentela o affinità ………………………………………………………

il genitore che dà le chiavi della ‘casetta costruita con i soldi della liquidazione’ al figlio perché vi abiti, e magari vi si sposi etc. etc. etc…….

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Le dichiarazioni di iscrizione anagrafica irricevibili

per mancanza di requisiti

la sorte del dichiarante ‘irricevibile’

la sorte dell’abusivo

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1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. [il secondo periodo è stato aggiunto dalla legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione]

Legge 241/1990 - Art. 2 Conclusione del procedimento

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Non c’è una definizione normativa di irricevibilità dell’istanza amministrativa (la dottrina si rifà allora all’art. 35, comma 1 del Codice del processo amministrativo D. Lgs. n. 104/2010)

si può affermare che l’istanza è irricevibile quando: a. manca del tutto la competenza da parte dell’ente cui è

‘recapitata’ (alla Provincia invece che al Comune) b. mancano elementi essenziali (obbligatori) per la validità

dell’atto

irricevibilità non significa materiale essere protocollate ed rifiuto dell’istanza, con divieto o impossibilità di sua

protocollazione: tutte indistintamente le istanze devono esaminate

La “irricevibilità” nel procedimento amministrativo

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inammissibile assoluta mancanza dei requisiti soggettivi richiesti in capo all’istante (esempio: incapacità di agire per minore età), la qualificazione giuridica necessaria (richiedente estraneo all’esercizio della responsabilità genitoriale per l’assenso all’espatrio del minore);

improcedibile il richiedente ha omesso di svolgere una attività obbligatoriamente prescritta (mancata acquisizione presso la direzione sanitaria dell’attestato di nascita da esibire all’ufficiale dello stato civile in sede di dichiarazione di nascita del figlio);

infondata la richiesta risulta non meritevole di accoglimento in maniera palese, senza necessità di attività istruttorie o valutazioni complesse (pretese manifestamente assurde, esorbitanti o illegali)

Altre qualificazioni dell’istanza

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La dichiarazione anagrafica non è propriamente una istanza, una domanda rivolta a qualcuno per ottenere alcunché, si propone piuttosto come la comunicazione formale di uno stato di fatto in essere: la dimora abituale nel luogo; la evidenza pubblica che il diritto alla residenza è in corso di esercizio da parte del dichiarante

all’ufficiale di anagrafe è dato il compito di accertare la corrispondenza tra il previsto e il dichiarato: sussistenza delle

(eventuali) condizioni soggettive e della res facti tipica della residenza, la dimora abituale appunto, e quindi procedere alla

registrazione (art. 4, comma 2, legge 1228/1954)

La dichiarazione di residenza …

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L'ufficiale d'anagrafe dovrà eccepire la “irricevibilità” della dichiarazione anagrafica in tutti i casi in cui mancano informazioni segnate con un asterisco, e in particolare quando

manca la firma del richiedente e/o degli altri familiari capaci i documenti allegati – di identità personale, di soggiorno, etc. – sono illeggibili non viene indicato in maniera puntuale il titolo di occupazione dell’immobile [niente * asterisco qui, ma ‘nullità’ incombente]

… irricevibile

in tutti questi casi, l’ufficiale di anagrafe deve immediatamente (prima che trascorrano i due giorni lavorativi di cui al primo periodo del comma 1 dell’art. 18 del D.P.R. 223/1989) disporre la chiusura del procedimento anagrafico con

un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consisterà nella omissione da parte del dichiarante di fornire dati o

allegare documentazione obbligatori (art. 2 , comma 1, secondo periodo, della legge 241)

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Quando l’ufficiale di anagrafe restituisce la dichiarazione al

mittente in quanto non ricevibile, con la modalità appena

vista, sarà facoltà dell’interessato ripresentare la pratica con i

dati e la documentazione prescritti, da sottoporre così a

valutazione di merito circa la sussistenza o meno delle

condizioni per la registrazione

nel frattempo il dichiarante rimane iscritto

nell’anagrafe di ‘precedente’ residenza

La sorte del dichiarante ‘irricevibile’…

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… e dell’abusivo, in particolare

Se gli atti posti in essere dall’abusivo sono nulli, non c’è verso di registrarlo in anagrafe – manco che manco nella Via Non Territoriale dedicata alle persone senza fissa dimora!!! Le quali sono lì iscritte proprio perché non hanno dimora abituale altrove, mentre dell’abusivo si sa benissimo dove ‘abita’, tanto che per questo motivo è sotto giudizio penale!

Se l’accezione di occupante abusivo è quella strettamente ‘penale’, il numero di situazioni anagrafiche in ballo per questa

ragione si rivela molto contenuto; la circolare 14 NON dice niente sulla sorte anagrafica di questi soggetti – ma DA NESSUNA PARTE È SCRITTO CHE L’UFFICIALE DI

ANAGRAFE DEBBA TROVARE A TUTTI I COSTI UNA SOLUZIONE PER REGISTRARE REGOLARMENTE CHI

REGOLARE NON È PER NIENTE!!

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Ci è chiaro – a noi anagrafisti da sportello – che quella degli

abusivi si configura una specifica categoria di cancellati

“per altri motivi” (ex art. 5 Dl 47/2014); infatti:

gli atti anagrafici dell’abusivo sono nulli, ergo non è

registrabile nel nuovo Comune

allo stesso tempo egli non può rimanere iscritto nel

Comune di provenienza, dato che lì è acclarato che no,

non c’è proprio, anzi, si trova in un altro Comune … senza

residenza perché abusivo

Ministero, batti un colpo?

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E l’abusivo di ritorno ?

L’abusività non può essere ‘decisa’ dall’ufficiale di anagrafe, solo il giudice può stabilire la realtà penale dello stato di fatto, sia esso iniziale che sopravvenuto.

Se l’abusivismo sopravviene alla regolare registrazione anagrafica ne seguirà l’azione di sfratto nei tempi e modi prescritti: all’esito del quale si porrà la questione della nuova dimora abituale dell’interessato e conseguente cancellazione.

Nel frattempo non si vede come sia possibile un intervento sulla posizione anagrafica fin lì consolidata, a meno che il giudice non disponga espressamente in merito.

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Grazie della cortese attenzione e buon

lavoro a tutti

Bologna, 25 novembre 2014

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L’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/1992

Lo straniero nato in Italia che vi ha risieduto ininterrottamente fino al compimento del 18°

anno di età

Bologna 25 novembre 2014

Maria Rita Serpilli

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Articolo 4 – comma 2 – legge 91

RIFERIMENTI NORMATIVI per l’applicazione della nuova legge sulla cittadinanza

Legge n. 91 del 5.2.1992

D.P.R. n. 572 del 12.10.1993

D.P.R. n. 362 del 18.4.1994

D.P.R. n. 396 del 3.11.2000

D.M.I. 27.2.2001

D.M.I. 5.4.2002

Legge n. 94 del 15.7.2009

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Articolo 4, comma 2, Legge n. 91/1992

CARDINI DELLA LEGGE 91/1992

Parità tra uomo e donna per possesso, acquisto o trasmissione della cittadinanza.

Rispetto della volontà dell’interessato, quindi occorre sempre una dichiarazione di volontà: gli automatismi sono riservati a casi particolari.

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Articolo 4, comma 2, Legge n. 91/1992

PROCEDURE DELLA LEGGE N. 91/1992

- Dichiarazione (artt. 9 bis e 23 della Legge n. 91/1992; artt. 3, 8 e 10 del D.P.R. n. 572/1993)

- Accertamento (art. 18, commi 1/7 D.P.R. n. 572/1993)

- Attestazione (art. 16, comma 8, D.P.R. n. 572/1993)

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Articolo 4, comma 2, Legge n. 91/1992

PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE CITTADINANZA

- Iure sanguinis (art. 1, comma 1, lett. a), Legge n. 91/1992;

- Iure soli - residuale (art. 1, comma 1, lett. b) e comma 2; art. 4, comma 2, Legge n. 91/1992.

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Articolo 4, comma 2, Legge n. 91/1992

MODALITA’ PER L’ACQUISTO

- Riconoscimento di filiazione (art. 2 );

- Adozione (artt. 3 e 9, comma 1, lett. B);

- Beneficio di legge (art. 4);

- Matrimonio (art. 5);

- Naturalizzazione (art. 9);

- Acquisto cittadinanza da parte di un genitore (art. 14).

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Articolo 4, comma 2, Legge n. 91/1992

BENEFICIO DI LEGGE

- Prestazione servizio militare (art. 4, comma 1, lett. a);

- Assunzione pubblico impiego (art. 4, comma 1, lett. b);

- Residenza biennale in Italia al raggiungimento della maggiore età (art. 4, comma 1, lett. c);

- Nascita e residenza ininterrotta in Italia fino al raggiungimento della maggiore età (art. 4, comma 2)

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Articolo 4, comma 2, Legge n. 91/1992

RIFERIMENTI NORMATIVI per l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo 4, comma 2.

- Artt. 4, comma 2 - 9 bis e 15, Legge n. 91/1992;- Artt. 1, comma 2, lett. a), 3, comma 4, e 14, D.P.R. n. 572/1993;- Artt. 23, 24 e 26, D.P.R. n. 396/2000;- Circolare n. 69/89 del 18 febbraio 1997;- Circolare n. K.60.1 del 5 gennaio 2007;- Circolare n. 22 del 7.11.2007;- Art. 33 del D.L. n. 69 del 21.6.2013, convertito con modifiche con Legge n. 98 del 9.8.2013

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Articolo 4, comma 2, Legge n. 91/1992

ARTICOLO 4 – COMMA 2 – LEGGE 91

Forma di acquisto agevolato, senza alcun intervento o controllo ministeriale, dà la possibilità allo straniero nato e che è stato sempre residente in Italia di acquistare la cittadinanza italiana con una dichiarazione di volontà resa all’ufficiale di stato civile del comune di residenza.

Per residenza legale si deve intendere iscrizione anagrafica e possesso del permesso di soggiorno.

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Articolo 4, comma 2, Legge n. 91/1992

LA RESIDENZA LEGALEIl Ministero dell’Interno , in considerazione del cambiamento della struttura sociale, legato al continuo flusso di stranieri che si sono stabiliti in Italia ha modificato le indicazioni per l’ufficiale di stato civile circa la valutazione della residenza legale, con l’emanazione di diverse circolari:

Circolare n. 69/89 del 18 febbraio 1997.In tale circolare si precisa che l’omissione o il ritardo della dichiarazione di soggiorno non era pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza purché la nascita del minore fosse stata regolarmente dichiarata e i genitori (o almeno uno di essi) fossero regolarmente residenti in Italia almeno fino a che il figlio non avesse avuto un documento di soggiorno autonomo.

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Articolo 4, comma 2, Legge n. 91/1992

Circolare n. K.60.1 del 5 gennaio 2007.

Il Ministero si esprime circa la continuità della residenza legale.

E’ irrilevante se lo straniero si è allontanato dal territorio italiano per brevi periodi purché abbia mantenuto in Italia la residenza legale (iscrizione anagrafica e permesso di soggiorno).

Lo straniero che si è allontanato senza mantenere la residenza legale può dimostrare documentalmente le motivazioni per cui si è trasferito all’estero

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Articolo 4, comma 2, Legge n. 91/1992

Circolare n. K.64.2/13 del 7 novembre 2007.

La tardiva iscrizione anagrafica del minore può essere sanata con la presentazione di documenti che dimostrino la presenza effettiva sul territorio italiano.

Brevi interruzioni nella titolarità del soggiorno possono essere giustificati con documentazione integrativa.

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Articolo 4, comma 2, Legge n. 91/1992

Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito e modificato con integrazioni con legge n.98 del 9 agosto 2013 – art.33.Comma 1:

" 1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.“

Il Ministero vuol favorire l’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi di questo articolo nonostante la mancanza di documentazione giustificativa.

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Articolo 4, comma 2, Legge n. 91/1992

Comma 2:

“2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.“

Il Ministero pone a carico dell’ ufficiale dello stato civile l’obbligo di portare a conoscenza dello straniero il diritto all’acquisto della cittadinanza in base a tale norma.

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Articolo 4, comma 2, Legge n. 91/1992

Comma 2 bis:“2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.”

Questo comma, aggiunto in sede di conversione, obbliga l’ufficiale di stato civile interessato a ricevere e trasmettere la documentazione con strumenti informatici.

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Articolo 4, comma 2, Legge n. 91/1992

ADEMPIMENTI DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE.

Notificare il diritto all’interessato;

Acquisire documentazione;

Ricevere la dichiarazione con le formule 80 e 197 del Nuovo Formulario;

Chiedere al Sindaco l’accertamento;

Trascrivere l’accertamento con la formula 193 del Nuovo Formulario;

Annotazione sull’atto di nascita della dichiarazione (formula 140 bis) e dell’esito dell’accertamento (formula 140 quinquies).

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132

Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 10

novembre 2014, n. 162 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la

definizione dell'arretrato in materia di processo civile.». (14A08730) (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 84)

ARTICOLO 61

Convenzione di negoziazione assistita da (( uno o piu' avvocati )) per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio Convenzione di negoziazione assistita da (( uno o piu' avvocati )) per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

1. La convenzione di negoziazione assistita (( da almeno un avvocato per parte )) puo' essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge (( 1° dicembre )) 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 2. (( In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3. )) 3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. (( Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilita' di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. )) L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5. 4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, (( terzo periodo, )) e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria (( da euro 2.000 ad euro 10.000 )). Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere

1 Fonte www.gazzettaufficiale.it

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eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 5. (( Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: "g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio"; b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio"; c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio". ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 49, commi 1 e 2 dell'articolo 63 e dell'articolo 69, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), come modificati dalla presente legge: "Art. 49. Annotazioni. 1. Negli atti di nascita si annotano: a) i provvedimenti di adozione e di revoca; b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione; c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale; d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione; e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca; f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio; g) le sentenze che pronunciano la nullita', lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio; g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto; i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;

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j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte; k) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque forma effettuati; l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne e' ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto; m) le sentenze che pronunciano la nullita' o l'annullamento dell'atto di riconoscimento; n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni; o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima; p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facolta' di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto; q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo; r) gli atti di morte; s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto gia' iscritto o trascritto nei registri. (Omissis)." "Art. 63. Iscrizioni e trascrizioni. 1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale dello stato civile iscrive: a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui; b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 110 del codice civile; c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice civile; d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell'articolo 109 del codice civile; e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura; f) gli atti del matrimoni ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano le formule stabilite; g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo 157 del codice civile; g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive: a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto; b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi; c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero; d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia

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fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia; e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione; f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio; g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullita', lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio gia' iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10; h) le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo 8, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo I985, n. 121. h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 3. (Omissis). " "Art. 69. Annotazioni. 1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione: a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui celebrato; b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218; c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce; d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullita' o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell'autorita' ecclesiastica di nullita' del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale; d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio; d-ter) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; e) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio; f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione; g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte; h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi; i) dei provvedimenti di rettificazione.".

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132

Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 10

novembre 2014, n. 162 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la

definizione dell'arretrato in materia di processo civile.». (14A08730) (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 84)

ARTICOLO 122

Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile 1. I coniugi possono concludere, (( innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, )) del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, (( con l'assistenza facoltativa di un avvocato, )) un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge (( 1° dicembre )) 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (( ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 )), ovvero economicamente non autosufficienti. 3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, (( con l'assistenza facoltativa di un avvocato, )) la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. (( Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo. )) 4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.». 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e' aggiunta la seguente lettera: «g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»; b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente lettera: «g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di

2 Fonte www.gazzettaufficiale.it

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separazione o di divorzio;»; c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente lettera: «d-ter) (( degli accordi )) di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;». 6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non puo' essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642». 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi Per gli articoli 49, 63 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 vedi nelle note all'articolo 6. La legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1962, n. 167. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

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D.L. 12 settembre 2014, n. 132.Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizionedell'arretrato in materia di processo civile.Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensualidi separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, dimodifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Annotazione sull'atto di matrimoniodell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita

(art. 69, comma 1, lett. d-bis), D.P.R. n. 396/2000)

Con convenzione di negoziazione assistita, deposita presso l'Avvocato __________ constudio in _____________ via _____________ del Foro di ____________, in data_____________ è stato raggiunto l'accordo di ______ (separazione personale, cessazionedegli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni diseparazione o di divorzio) cui si riferisce l'atto di matrimonio controscritto. Tale convenzioneè stata registrata nei registri di matrimonio del Comune di _______________ al n. ________Parte II Serie C in data _____________

Annotazione sull'atto di matrimoniodell'accordo raggiunto a seguito

di negoziazione assistita(D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 6)

Mod. 2667 Rev. 0

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D.L. 12 settembre 2014, n. 132.Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizionedell'arretrato in materia di processo civile.Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensualidi separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, dimodifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Annotazione sull'atto di nascita degli sposi dell'accordo raggiuntoa seguito di convenzione di negoziazione assistita

(art. 49. comma 1, lett. g-bis), D.P.R. n. 396/2000)

Con convenzione di negoziazione assistita, depositata presso l'Avvocato __________ constudio in _____________ via _____________ del Foro di ____________ in data_______________ è stato raggiunto l'accordo di ______ (separazione personale, cessazionedegli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni diseparazione o di divorzio), registrata/o nei registri di matrimonio del Comune di__________________ al n. ____ P. II S. C, del matrimonio contratto da ______________con ___________ di cui all'annotazione in data _____________

Annotazione sull'atto di nascita degli sposidell'accordo raggiunto a seguito di

convenzione di negoziazione assistita(D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 6)

Mod. 2669 Rev. 0

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D.L. 12 settembre 2014, n. 132.Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizionedell'arretrato in materia di processo civile.Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensualidi separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, dimodifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Formula per la trascrizione nei registri di matrimonio Parte II Serie C

Oggi ____________________________ io sottoscritto ________________________,Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ________________, ___________(indicare se nellafunzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta)___________, ho ricevutodall'Avvocato ___________, con studio in ___________, via ____________ del Foro di_______________ la richiesta in data _______ di registrare l'accordo raggiunto a seguito diconvenzione di negoziazione assistita ______ (separazione personale, cessazione degli effetticivili del matrimonio, scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione odi divorzio) ___________ tra i coniugi _______________ e _______________ di cui mitrasmette copia autenticata dallo stesso, munita dalla certificazione di conformità dell'accordoalle norme imperative e all'ordine pubblico. Aderendo a tale richiesta, pervenuta nei tempiprevisti (oppure: pervenuta in ritardo, e precisamente in data _____) provvedo allaregistrazione per intero del documento come segue:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dopo di che ho munito del mio visto la copia del documento trascritto e l'ho inserita nelvolume degli allegati a questo registro.

Formula per la trascrizione neiregistri di matrimonio Parte II Serie C

(D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 6)Mod. 2664 Rev. 0