Corso base per Dirigenti alla sicurezza: aspetti normativi e...

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Corso per Dirigenti ai sensi d.lgs.81/08 modulo 2 1 Corso base per Dirigenti alla sicurezza: aspetti normativi e tecnici legati all’applicazione del d.lgs. 81/08 Mod. 2 aspetti amministrativi e penali percorso formativo per dirigenti alla sicurezza previsto ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del 21.12.11 in materia di formazione aziendale sulla salute e sicurezza nei posti di lavoro

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Corso per Dirigenti ai sensi

d.lgs.81/08 modulo 2

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Corso base per

Dirigenti alla sicurezza:

aspetti normativi e tecnici legati

all’applicazione del d.lgs. 81/08

Mod. 2 – aspetti amministrativi e

penali

percorso formativo per dirigenti alla sicurezza previsto ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del

21.12.11 in materia di formazione aziendale sulla salute e sicurezza nei posti di lavoro

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RESPONSABILITA’

CIVILE E PENALE

TUTELA ASSICURATIVA

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È evidente che se la mancata tutela della sicurezza e

salute del lavoratore può esitare

• da una parte nell’infortunio (declinato nei vari gradi di

gravità fino alla morte) o nella malattia professionale

• dall’altra può determinare gravi conseguenze in termini

civili e soprattutto penali per chi oggettivamente sia

stato individuato come causa.

Nelle slides successive verranno quindi analizzati alcuni

dei riferimenti normativi che in Italia sanzionano il

soggetto responsabile che ha cagionato il danno al

lavoratore sia penalmente che civilmente

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Codice Penale

Art. 437 – Rimozione od omissione dolosa di cautele controinfortuni sul lavoro“Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati aprevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia,è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusioneda tre a dieci anni”

Il Codice penale contiene norme dirette alla sicurezzasul lavoro:

Art. 451 – Omissione colposa di cautele o difese contro disastrio infortuni sul lavoro“Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rendeinservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di unincendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sullavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lireduecentomila a un milione”

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Tipologia di reati penali

Commissivi Omissivi

Spesso la mancata attuazione di disposizioni in materia di

sicurezza sul lavoro si configura come reato penalmente

sanzionato

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Cassazione Penale, Sez. IV, 2 marzo 1999 n. 2756

“Commette il delitto di omissione colposa di cautele

antinfortunistiche previsto dall’art. 451 del c.p., oltre che la

contravvenzione di cui all’art. 33 del DPR 547/55, il titolare di

una discoteca il quale abbia predisposto idranti insufficienti e

applicato alla porte delle uscite di sicurezza chiavistelli che, pur

se apribili, ostacolano una rapida apertura: l’apertura delle porte

di sicurezza deve essere sempre ed in ogni caso assicurata con

la massima facilità, attesa la loro funzione di consentire il facile

deflusso delle persone in caso di emergenza e, quindi, anche di

estrema urgenza”.

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differenza tra dolo e colpa

DOLOIl delitto è doloso o secondo l’intenzione quando l’evento dannoso opericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la leggefa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e volutocome conseguenza della propria azione od omissione

COLPAIl delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche sepreveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa dinegligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,regolamenti, ordini o discipline.

La giurisprudenza nell’analisi dei reati distingue tra reati di naturadolosa e reati di natura colposa attribuendo ovviamente maggior gradodi gravità ai primi per la volontarietà da parte del soggetto di causareun danno

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Codice Penale

Art. 589 – Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una

persona è punito con la reclusione da sei mesi a

cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme

sulla disciplina della circolazione stradale o di

quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte

di una o più persone e di lesioni di una o più

persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi

per la più grave delle violazioni commesse

aumentata fino al triplo, ma la pena non può

superare gli anni quindici.

dunque la pena è

aggravata per reati

sul lavoro

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Codice Penale

Art. 590 – Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

ancora la pena è

aggravata per reati

sul lavoro

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10RLS

Tipologia di lesione personale

LievissimaMalattia di durata non superiore a 20 giorni

LieveMalattia di durata da 20 a 40 giorni

GraveMalattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovveromalattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per untempo superiore ai 40 giorni, ovvero indebolimento permanente di unsenso o di un organo

GravissimaMalattia certamente o probabilmente insanabile, perdita di un senso odi un arto, deformazione o sfregio permanente del viso

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Codice Civile

art. 2087

“Tutela delle condizioni di lavoro”

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio

dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del

lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a

tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei

prestatori di lavoro”

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NORMA DI CHIUSURA

Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 febbraio 1995 n. 2035

“Le singole disposizioni particolari di legge in materia di

prevenzione degli infortuni hanno, rispetto alla norma generale

di cui all’art. 2087 c.c., carattere applicativo del più ampio

principio in essa contenuto e le misure che tali disposizioni

prevedono hanno carattere meramente esemplificativo con la

conseguenza che la loro osservanza non esaurisce il dovere

generale di adottare ogni misura idonea a proteggere

l’incolumità dei lavoratori dipendenti”.

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Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

“Modificazioni alla disciplina sanzionatoria

in materia di lavoro”

Sistema sanzionatorio

Possibilità di trasformare un illecito penale: REATO

in un illecito AMMINISTRATIVO

Regime della PRESCRIZIONE

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Procedura di possibile estinzione delle contravvenzioni in materia disicurezza e di igiene del lavoro:

Organo di vigilanza: prescrizione con termine di adempimento: periodo ditempo tecnicamente necessario, massimo sei mesi;

Possibilità di proroga del termine massimo per una sola volta;

Organo di vigilanza: contestualmente riferisce al pubblico ministero;

Contravventore: adempie alle prescrizioni e comunica all’Organo vigilanza;

Organo di vigilanza: verifica l’adempimento;

Organo di vigilanza: ammette al pagamento amministrativo;

Contravventore: paga la sanzione amministrativa

Organo di vigilanza: comunica al pubblico ministero il pagamento;

Pubblico ministero: archivia il procedimento penale per estinzione del reato.

Sistema sanzionatorio

D.Lgs. 758/94, art. 20: Regime della PRESCRIZIONE

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Statuto dei lavoratori

Art. 9 “Tutela della salute e dell’integrità fisica”

“I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di

controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione

degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere

la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure

idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”

Legge 20 maggio 1970, n. 300

“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori”

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Normativa assicurazione obbligatoria

DPR 30 giugno 1965, n. 1124

“Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gliinfortuni”.

Art. 2 – L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causaviolenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o inabilitàpermanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporaneaassoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Art. 3 – L’assicurazione è obbligatoria per le malattie professionali contrattenell’esercizio e a causa delle lavorazioni.

Lo scopo della norma è quello di garantire un adeguato indennizzo al lavoratore

che abbia subito danno fisico – morale per la mancata attuazione delle norme

antinfortunistiche sul lavoro.

In questo senso nel corso dell’ultimo ventennio, al fine di garantire l’assolvimento dell’onere assicurativo,

anche nei casi di appalto la norma, con l’introduzione dell’art. 26 del d.lgs. 81/08 ha riversato parte di

questi compiti anche ai committenti che appaltino ad imprese esterne lavori o servizi; ovvero hanno

introdotto a carico di questo l’onere di verificare l’assolvimento degli obblighi contributivi pena la

rescissione del contratto stipulato o in caso di controllo da aprte delgi organi di controllo il rischio di

sanzioni anche sul medesimo committente

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Esclusività INAIL

Le norme prevedono l’obbligo in capo a tutti i datori di lavoro, distipulare un’assicurazione con l’INAIL a tutela dei lavoratori in caso diinfortuni o di malattie professionali.

L’INAIL gestisce l’assicurazione obbligatoria in regime di esclusività

L’INAIL esercita, quindi, la tutela assicurativa nei riguardi di tutti i lavoratori; il datoredi lavoro è tenuto a pagare un premio sulla base della retribuzione erogata aldipendente e al tasso di tariffa corrispondente alla lavorazione effettuata che tieneconto anche dei tassi di infortunio dello specifico comparto lavorativo.

Laddove il datore di lavoro sia in Grado di dimostrare di avere messo in attoparticolari misure a ridurre i fattori di rischio e a garantire nel tempo i livelli disicurezza INAIL può procedere in parte all’applicazione di fattori di riduzione deitassi previsti

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D. Lgs 04.08.1999

n. 345

"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla

protezione dei giovani sul lavoro“

Modificato e integrato dal D. Lgs 262/2000

D. Lgs 26.03.2001

n. 151

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di

tutela e sostegno della maternità e della paternità, a

norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”

D. Lgs 8.04.2003

n. 66

“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE

concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di

lavoro”

modificato dal D. Lgs 19 luglio 2004 n. 213 “Modifiche ed

integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in

materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro”

DPCM 23.12.2003 “Attuazione dell’art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio

2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della legge 21

ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei

non fumatori”

Legislazione relativa a particolari categorie di lavoro

Legge 12.03.1999

n. 68

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

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RESPONSABILITA’

AMMINISTRATIVA

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Responsabilità degli Enti

In base al D.Lgs. 231/01 gli enti sono ritenuti responsabili e,

quindi, passibili di rilevanti sanzioni pecuniarie e interdittive

laddove un proprio dipendente/collaboratore, apicale o

subordinato, commetta uno dei reati previsti dalla normativa e se

dalla commissione di tale illecito sia derivato un vantaggio per

l’Ente.

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Responsabilità degli Enti

Relativamente al tema della sicurezza e salute sul lavoro una svolta epocale è stata determinata dalla L.123/07 i cui aspetti sono stati

poi ribaditi nell’art. 30 del d.lgs. 81/08 (Testo Unico)

Il tema della sicurezza sul lavoro

rientra ora nel campo di applicazione

del D.Lgs. 231/01 che riguarda la

responsabilità amministrativa delle

persone giuridiche

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L’introduzione della responsabilità amministrativa delle imprese nel D.Lgs.81/08 ha lo scopo di porre il tema della sicurezza sul lavoro in primissimo piano, producendo l’effetto di costringere le aziende a dotarsi di un reale sistema di gestione della salute e sicurezza.

L’Ente infatti, si libera della responsabilità solo nel caso in

cui riesca a dimostrare di

1. aver predisposto e correttamente implementato modello di

organizzazione e gestione e controllo idoneo a prevenire

reati della specie di quello verificatosi

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Condizioni :

L’Ente ha nominato un ORGANISMO di VIGILANZA

(OdV) e controllo dotato di autonomi poteri per

vigilare sul funzionamento e l'osservanza del

Modello e curare il loro aggiornamento

Le persone hanno commesso il reato eludendo i

modelli di organizzazione e di gestione;

Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da

parte dell'organismo costituito

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Vedremo più avanti (slide 180) che cosa significa per un Ente adottare un modello di

Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro

Responsabilità degli Enti

Relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 81/08 l'adozione di un SGSL

conforme all'art. 30 del d.lgs. 81/2008 ha efficacia esimente

della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche,

delle società o delle associazioni (D.Lgs. 231/2001). modello ex

- D. Lgs. 231 / 01

per conforme si intende rispondente ai requisiti indicati dalle BS OHSAS 18001:2007, o dalle

Linee Guida INAIL-ISPESL

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VIGILANZA E CONTROLLO

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Vigilanza e controlloAdottarsi aziendalmente di un Sistema di Gestione della sicurezza sul lavoro significa mettere in atto

al proprio interno meccanismi di controllo continuo della sicurezza e salubrità dei posti di lavoro e di

verifica e segnalazione.

Tuttavia è comunque necessaria la presenza di soggetti pubblici indipendenti preposti alla verifica sul

territorio del rispetto delle norme di sicurezza da parte dei datori di lavoro e delle aziende.

In molti casi poi, proprio in fase di autorizzazione di inizio attività alcuni di questi Enti Pubblici, sono

necessariamente interpellati per l’acquisizione da parte del datore di lavoro delle adeguate

rassicurazioni sul rispetto delle norme di sicurezza, salute e igiene.

CHI SONO DUNQUE QUESTI ENTI PREPOSTI AL CONTROLLO E

VIGILANZA E CHE POSSONO DISPORRE SANZIONI O SEGNALARE

ALLA MAGISTRATURA LA PRESENZA DI REATI DI NATURA CIVILE E

PENALE?

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Vigilanza e controllo

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario

Nazionale”

Art. 21 – Organizzazione dei servizi di prevenzione

“In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono

attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato

del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei

lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per la tutela della salute dei lavoratori le unità sanitarie locali organizzano propri

servizi di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi

all'interno delle unità produttive”.

Le Aziende Sanitarie Locali, a seguito dell’istituzione del servizio sanitario nazionale prima, e

quindi con la legge quadro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono stati individuati quale i

principali soggetti preposti ad attività di controllo e vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro

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Vigilanza e controllo

Art. 13, comma 1 d.lgs. 81/08

“La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei

luoghi di lavoro è svolta dall’unità sanitaria locale e, per quanto di specifica

competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.

Gli ispettori del lavoro, oggi Direzione Provinciale del lavoro, esercitano oggi la vigilanza in materia di

igiene e di sicurezza del lavoro esclusivamente sulle attività previste dal DPCM 14 ottobre 1997, n. 412:

attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile;

lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.

ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati,