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La formazione per Preposti, Dirigenti e Datori di Lavoro Contenuti degli accordi della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2012 Michele Bastianello Risorse in Crescita / Tecnoimpresa

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La formazione per Preposti, Dirigenti

e Datori di Lavoro

Contenuti degli accordi della Conferenza Stato Regioni

del 21 dicembre 2012

Michele Bastianello

Risorse in Crescita / Tecnoimpresa

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Il decreto legislativo 81/2008 sancisce l’obbligatorietà della formazione per

i Preposti e Dirigenti indicando i contenuti minimi ma senza dare

indicazioni delle modalità della formazione e definirne una durata.

l’obbligo è stabilito all’art. 37, comma 7:

“I Preposti e Dirigenti ricevono a cura del Datore di Lavoro un'adeguata e

specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri

compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della

formazione comprendono:

• principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

• definizione e individuazione dei fattori di rischio;

• valutazione dei rischi;

• individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di

prevenzione e protezione. “

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Pur non esplicitamente previste dal d.lgs. n. 81/2008, l’Accordo Stato-

Regioni pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012 ha

definito e disciplinato i contenuti minimi, la durata e le modalità di

formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche per i

Preposti e Dirigenti.

Indicando però in premessa che:

«La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei

Dirigenti e dei Preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta

applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso

venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il

Datore di Lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a Dirigenti

e/o Preposti una formazione “adeguata e specifica”»

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Durata

La formazione dei Preposti deve comprendere quella per lavoratori e una

formazione particolare aggiuntiva con una durata minima di 8 ore.

Formazione particolare e aggiuntiva per Preposti

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•principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi,

responsabilità; (art. 37 comma 7)

•relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;

•definizione e individuazione dei fattori di rischio; (art. 37 comma 7)

•incidenti e infortuni mancati

•tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare

neoassunti, somministrati e stranieri;

•valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il

preposto opera; (art. 37 comma 7)

•individuazione misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e

protezione; (art. 37 comma 7)

•modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei

lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza e salute

sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi loro a

disposizione

Contenuti

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Durata totale della formazione base per Preposti

Formazione Preposti

Livello di

rischio

Formazione

generale

Formazione

specifica

Formazione

particolare

aggiuntiva

Totale ore

Rischio basso 4 4 8 16

Rischio medio 4 8 8 20

Rischio alto 4 12 8 24

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Per i Preposti l’obbligo di aggiornamento ha cadenza quinquennale, di

durata minima di 6 ore.

I contenuti del modulo di aggiornamento devono essere riferiti agli

specifici compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Aggiornamento della formazione per Preposti

NB:

All’aggiornamento come preposto (6 ore) deve essere aggiunto

l’aggiornamento come lavoratore (6 ore)

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Fermo restando l’obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare

i corsi di cui al punto 4 (formazione per lavoratori) dell’accordo i lavoratori e i

Preposti per i quali il Datore di Lavoro comprovi di aver svolto, alla data di

pubblicazione dell’accordo (11.01.2012) una formazione che rispetti le

previsioni normative, vigenti prima della pubblicazione dell’accordo stesso

e le indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, per quanto riguarda

contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, e durata, dove disciplinata.

Formazione pregressa

In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva per il Preposto dovrà

concludersi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione

dell’accordo

Pur non essendo previsto dall’accordo, si ritiene che una formazione

erogata in conformità all’art 37 comma 7 possa essere riconosciuta

come pregressa.

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Ricercare le evidenze della formazione erogata ai lavoratori alla data di

entrata in vigore dell’accordo:

come Lavoratore

ai sensi dell’art. 37 comma 1, lett. a) e b) o al D.M. 16/01/1997

come Preposto

sia ai sensi dell’art. 37 comma 7

Come dimostrare la formazione pregressa

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L’evidenza oggettiva di una attività formativa realizzata è comprovabile

attraverso:

• Attestati di frequenza a corsi di formazione che indichino contenuti e

riferimenti normativi (es.: art. 37 comma 7) trattati dal corso

Oppure

• Registri/verbali con firma dei partecipanti contenenti sempre quanto

previsto per gli attestati

Se l’azienda è in possesso di tali evidenze il preposto sarà soggetto

al solo obbligo di aggiornamento (6 ore quinquennali) altrimenti al

percorso completo (vedi tabella)

Cosa significa dare “evidenza”

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I corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati (ad es.

da una struttura dell’azienda, da enti di formazione, da soggetti terzi, ecc)

alla data dell’11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni normative,

vigenti prima della pubblicazione dell’accordo e delle eventuali

indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda

contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, e durata dove disciplinata,

sono ritenuti conformi se sono svolti entro e non oltre 12 mesi dalla data

di pubblicazione dell’accordo stesso (entro l’11.01.2013).

Disposizioni transitorie

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Il Datore di Lavoro invia i Preposti a corsi di formazione coerenti con

l’accordo in modo che essi concludano il percorso formativo entro 18

mesi dalla pubblicazione dell’accordo (cioè entro l’11.07.2013)

Disposizioni transitorie

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi

anteriormente o, se ciò non è possibile, contestualmente all’assunzione

in modo da completare il percorso formativo entro 60 giorni

dall’assunzione.

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Analogamente ai Preposti, anche per i Dirigenti il decreto legislativo

81/2008 sancisce l’obbligatorietà della formazione, ma non prevede alcun

ulteriore provvedimento che la disciplini, perciò per quanto facoltativa

l’applicazione dell’accordo nei confronti dei Dirigenti costituisce corretta

attuazione per quanto attiene alla loro formazione specifica.

Formazione per Dirigenti

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Formazione dei Dirigenti

La formazione, della durata complessiva minima di 16 ore, è strutturata

in 4 moduli secondo lo schema riassunto nella tabella seguente:

MODULO 1 GIURIDICO – NORMATIVO

MODULO 2 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

MODULO 3 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

MODULO 4 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE

DEI LAVORATORI

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Anche per i Dirigenti è previsto un obbligo di aggiornamento ha

cadenza quinquennale, di durata minima di 6 ore.

I contenuti del modulo di aggiornamento devono essere riferiti agli

specifici compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Aggiornamento della formazione per i Dirigenti

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Fermo restando l’obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare

i corsi di cui all’accordo i Dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data

di pubblicazione dell’accordo (11.01.2012) una formazione con contenuti

conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto

2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato

Regioni del 26 gennaio 2006.

Pur non essendo previsto dall’accordo, si ritiene che una

formazione pregressa erogata in conformità all’art 37 comma 7

possa essere riconosciuta come pregressa.

Formazione pregressa

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Il Datore di Lavoro invia i Dirigenti a corsi di formazione coerenti con

l’accordo in modo che concludano il percorso formativo entro 18 mesi

dalla pubblicazione dell’accordo stesso (cioè entro l’11.07.2013).

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi

anteriormente o, se ciò non è possibile, contestualmente all’assunzione in

modo da completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione.

Disposizioni transitorie

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I corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati (ad es.

da una struttura dell’azienda, da enti di formazione, da soggetti terzi,

ecc) alla data dell’11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni normative,

vigenti prima della pubblicazione dell’accordo e delle eventuali

indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda

contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, e durata dove disciplinata,

sono ritenuti conformi se sono svolti entro e non oltre 12 mesi dalla data

di pubblicazione dell’accordo stesso (entro l’11.01.2013).

Disposizioni transitorie

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All’atto del superamento della prova finale, gli attestati devono

contenere i seguenti elementi:

• Indicazione del soggetto organizzatore del corso;

• Normativa di riferimento;

• Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;

• Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di

riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di

appartenenza e' indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);

• Periodo di svolgimento del corso;

• Firma del soggetto organizzatore del corso

Attestati per Dirigenti e Preposti

Alla conclusione del corso, previa frequenza ad almeno il 90% delle ore,

è prevista una verifica dell’apprendimento da effettuarsi mediante test o

colloquio.

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Novità in merito alla formazione del Datore di Lavoro

che svolge direttamente i compiti di Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

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Il d.lgs 81/08 consente ai Datori di Lavoro di assumere direttamente il

ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione in:

• aziende artigiane ed industriali che occupano fino a 30 addetti;

• aziende agricole e zootecniche che occupano fino a 30 addetti;

• aziende della pesca che occupano fino a 20 addetti;

• altre aziende che occupano fino a 200 addetti.

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Art. 34 comma 2 del d.lgs 81/2008 esplicita che:

……il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti di Rspp deve

frequentare una formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48

adeguata ai rischi presenti nei luoghi di lavoro…...

………….nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante

accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le

Regioni …..

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Formazione Datori di Lavoro – RSPP - prima dell’Accordo

Il Datore di Lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di

prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 81/2008, ad

esclusione di quelli in carica prima del 1997, doveva frequentare un

corso con i contenuti conformi ai requisiti del D.M. del 16 gennaio

1997 della durata minima di 16 ore.

Non era prevista formazione di aggiornamento.

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Formazione Datori di Lavoro – RSPP – dopo l’Accordo

I corsi di formazione per i Datori di Lavoro che vogliono ricoprire il ruolo di

RSPP aziendale sono articolati in 4 moduli e i cui contenuti vanno

approfonditi con differente durata in base al livello di rischio del settore di

appartenenza e si articolano in:

Modulo 1: normativo - giuridico

Modulo 2: gestionale - gestione ed organizzazione della sicurezza

Modulo 3: tecnico - individuazione e valutazione dei rischi

Modulo 4: relazionale - formazione e consultazione dei lavoratori

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Formazione Datori di Lavoro – RSPP – dopo l’Accordo

La durata dei percorsi formativi e associata a tre livelli di rischio che è

individuato in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda

Rischio BASSO: corso base di 16 ore + aggiornamento quinquennale di 6 ore

Rischio MEDIO: corso base di 32 ore + aggiornamento quinquennale di 10 ore

Rischio ALTO: corso base di 48 ore + aggiornamento quinquennale di 14 ore

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• i Datori di Lavoro esonerati dall’obbligo di frequenza dei corsi di

formazione in quanto ricoprono il ruolo di responsabile del servizio di

prevenzione e protezione da un periodo antecedente il 31 dicembre 1996

obbligo di aggiornamento entro l’11 gennaio 2014.

Crediti formativi

Sono esclusi dagli obblighi di frequenza del corso di formazione previsti

dall’accordo:

• i Datori di Lavoro che dimostrino di aver avuto una formazione conforme

all’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997obbligo di aggiornamento entro 5

anni dalla pubblicazione dell’accordo;

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• i Datori di Lavoro che frequentano, entro l’11 luglio 2012, corsi di

formazione documentalmente e formalmente approvati (ad es. da enti

di formazione, soggetti terzi, ecc) alla data dell’11 gennaio 2012,

rispettosi dei contenuti e della durata di cui al D.M. 16 gennaio 1997.

Crediti formativi

Sono esclusi dagli obblighi di frequenza del corso di formazione previsti

dall’accordo:

• i Datori di Lavoro che abbiano frequentato i corsi per RSPP ai sensi

dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, sempre che il

macrosettore di rischio per cui è avvenuta la formazione del modulo B

corrisponda a quello dell’azienda, qualora la formazione sia avvenuta per

un rischio più elevato, questa si ritiene valida in quanto comprensivo del

rischio più basso;

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Obblighi formativi in caso di nuova attività

Nel caso di inizio di nuova attività, il Datore di Lavoro che intende

svolgere direttamente i compiti di RSPP deve completare il percorso

formativo entro 90 giorni dall’inizio dell’attività stessa.

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I corsi devono rispettare i seguenti requisiti:

• individuazione del responsabile del progetto formativo, che può

coincidere con il docente;

• numero massimo di partecipanti per singolo corso pari a 35;

• tenuta del registro presenze da parte del soggetto che realizza il corso

(responsabile del corso o docente);

• obbligo di frequenza di almeno il 90% delle ore;

• verifica dell’apprendimento che consiste in test obbligatori o in un

colloquio

Organizzazione deI corsi