Corretta informazione al consumatore (in materia di carni bovine, avicole, specie ittiche e...

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Corretta informazione al consumatore (in materia di carni bovine, avicole, specie ittiche e additivi) Stefano Ferrarini Az. Ulss n. 6 Vicenza Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale

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Corretta informazione al consumatore

(in materia di carni bovine, avicole, specie ittiche e additivi)

Stefano Ferrarini

Az. Ulss n. 6 Vicenza Dipartimento di PrevenzioneServizio Igiene degli Alimenti

di Origine Animale

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NUOVE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI

CARNI E PREPARAZIONI DI CARNI

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Etichettatura carni bovine

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Reg. CE 1760/2000Etichettatura carne bovina

Dati obbligatorin. Identificativo animalePaese di nascitaPaese di allevamentoPaese di macellazione e sezionamento

Dati facoltativi:Età, razza, sesso, tipo di allevamento, data di macellazioneNome allevatore(approvazione MIPAAF e certificazione Organismo terzo)

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Il Reg. (CE) 1760/2000ETICHETTATUA FACOLTATIVE

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Sorana, Scottona

• No

• Solo due categorie

• Vitello < 8 mesi

• Bovino adulto > 8 mesi

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REGISTRO DI CARICO/SCARICO

1 Noce bovino adulto

Marca auricolare o n. identificativo

Nato

Allevato

Macellato

Sezionato

Data di inizio lavorazioneData di fine lavorazione

1

Documento commerciale n…..

Noce di bovino adulto

1Marca auricolare

NatoAllevato

MacellatoSezionato

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Carni macinate e Prodotti a base di Carne

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Carne macinataReg. 1162/09 grasso /collagene macinatoCriteri di controllo calcolati su una media giornaliera

Il rapporto collagene/proteine è espresso come % di collagene nelle proteine della carne

TENORE IN MATERIA GRASSA

RAPPORTO TESSUTO CONNETTIVO/ PROTEINE

DELLA CARNE

Carni macinate magre ≤ 7 % ≤ 12 %

Carni macinate di puro manzo ≤ 20 % ≤ 15 %

Carni macinate contenenti carne di maiale ≤ 30 % ≤ 18 %

Carni macinate di altre specie ≤ 25% ≤ 15%

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I muscoli scheletrici ( 2 ) delle specie di mammiferi e di volatili riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grassi e tessuto connettivo non supera i valori qui di seguito indicati e quando la carne costituisce un ingrediente di un altro alimento. Limiti massimi di grassi e tessuto connettivo per gli ingredienti designati dal termine di «carne(i) di …». Specie

Tenore in materie grasse

Rapporto collagene/ proteine della carne ( 1 )

Mammiferi (esclusi conigli e suini)

25 % 30 %

Suini 30 % 25 %

Volatili e conigli 15 % 10 %

( 1 ) Il rapporto collagene/proteine della carne è espresso come percentuale di collagene nelle proteine della carne.Il tenore di collagene è pari a otto volte il tenore di idrossiprolina.

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Quando questi tenori limite sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di «carne(i) di …» sono rispettati, il tenore in «carne(i) di …» deve essere adeguato al ribasso di conseguenza e l’elenco degli ingredienti deve menzionare, oltre al termine «carne(i) di …», la presenza di materie grasse e/o di tessuto connettivo.

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Esempio: insaccato suino

Carne di suino 55%

Grasso di suino 35%

Le «carni separate meccanicamente» sono escluse dalla presente definizione.

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Insaccati

Allegato VI, parte C del Reg. UE 1169/2009

Gli insaccati devono indicare quando l’involucro non è commestibile

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carne (dalla coscia del suino), proteine del latte, lattosio, sale,

conservanti: E 249,E 250, amido di frumento. Conservare in luogo fresco e asciutto.

•Prodotto da ABC srl – Via Trento, 20 – Parma 400 g •Da consumarsi preferibilmente entro il xx-xx-xxxx

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Le carni avicole

OM 13 dicembre 2012 proroga e modifica l’OM 26 agosto 2005e successive modifiche, concernente “Misure di poliziaveterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”. (GU n.1 del 2-1-2013)

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Macellazione delle carni

1. la sigla IT oppure ITALIA seguita dal numero identificativo di registrazione presso la az. Ulss dell’allevamento di provenienza degli animali;

2. la data o il numero di lotto di macellazione;

3. il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione

O.M. 26.08.05

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Operazioni di sezionamento

1. la sigla IT oppure ITALIA seguita dalla sigla della provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni;

2. la data di sezionamento o il numero di lotto di sezionamento;

3. il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.

O.M. 26.08.05

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Nel punto vendita

Per le carni avicole intere o sezionate, presentate al consumatore finale non confezionate individualmente all’origine devono essere esposte le informazioni viste precedentemente;

le informazioni devono essere poste su un cartello o su un’etichetta da apporre sul prodotto preincartato.

O.M. 26.08.05

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Carni avicole importate

L’art. 5 dell’O.M. in commento estende gli

oneri di indicazione dell’origine all’ipotesi

di carni importate

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Reg. (UE) n. 1337/2013• Fissa le modalità di applicazione del Reg. (UE)

1169/2011 (art. 26, paragrafo2)• Indicazione di origine o di provenienza delle

carni fresche, refrigerate, congelate della specie:

Ovina, Caprina, Suina,Volatili.• Si applica dal 01.4.2015

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Per tutte le specie

L’indicazione «ORIGINE ITALIA» può essere utilizzata se l’animale è nato, allevato

e macellato in Italia.

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SuiniL’indicazione “ALLEVATO IN ITALIA” può essere utilizzata solo se:

•L’animale viene macellato sopra i 6 mesi ed ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia;

•L’animale è entrato in Italia ad un peso inferiore ai 30 kg e viene macellato ad un

peso superiore ad 80 kg;

•L’animale viene macellato

ad un peso inferiore ad 80

kg ed ha trascorso l’intero

periodo di allevamento in

Italia.

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Ovi-caprini

L’indicazione “ALLEVATO IN ITALIA” può essere utilizzata solo se:

• L’animale ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in Italia;

• L’animale viene macellato sotto

i 6 mesi ed ha trascorso

l’intero periodo di allevamento

in Italia.

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Pollame

L’indicazione “ALLEVATO IN ITALIA” può essere utilizzata solo se:

• L’animale ha trascorso almeno l’ultimo mese in Italia; • L’animale viene macellatosotto 1 mese di età ed ha trascorso,l’intero periododi ingrasso in Italia.

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I prodotti della pesca

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Entrato in vigore il 1 gennaio 2002

a) la denominazione commerciale della specie (secondo l'elenco predisposto dallo Stato membro; in Italia, tale elenco, allegato al D.M. del 27 marzo 2002, è stato integrato più volte);b) il metodo di produzione. Le diciture che possono essere utilizzate sono:- pescato,- pescato in acque dolci, - allevato; c) la zona di cattura o di allevamento. Questa indicazione implica:- per i prodotti pescati in mare, l'indicazione di una delle zone riportate nella zone di pesca definite dalla Fao;- per i prodotti pescati in acque dolci, l'indicazione dello Stato membro o del Paese terzo di origine del prodotto; - per i prodotti allevati, l'indicazione dello Stato membro o del Paese terzo di allevamento in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto, ovvero la fase che intercorre tra lo stadio giovanile e la taglia commerciale.

Reg.(CE) n. 104/2000disciplinato dal Reg.(CE) n.

2065/2001

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Zona di cattura per i prodotti pescatiEs. Africa: Zona FAO n° 01;

Nord America: Zona FAO n° 02;

Sud America: Zona FAO n° 03;

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Decreto del Ministero della Salute del 17 Luglio 2013

L’obbligo, previsto dall’art. 2, comma 1 del DM impone all’operatore commerciale di apporre ben in vista un cartello con le seguenti indicazioni:

“In caso di consumo crudo, marinato o non completamente  cotto 

il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a  - 18 °C in

congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle”

DGSAN 4379 e DGSAN 4380

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Prodotti allevati

lo Stato membro o Paese Terzo di allevamento

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Molluschi

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Regolamento UE 1379/2013 

I prodotti ittici vanno posti in vendita al consumatore finale solo se accompagnati da un marchio o un’etichettatura indicante:

-la denominazione commerciale e scientifica della specie, -il metodo di produzione (pescato,… pescato in acque

dolci,… allevato…) -zona di cattura o di allevamento -categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura -se il prodotto è stato scongelato -termine minimo di conservazione, se appropriato

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Reg. CE 1169/2011 Vengono introdotte le seguenti

denominazioni: • Prodotto decongelato • Carne o pesce ricomposto • Acqua aggiunta a carne o pesce • Ingrediente sostitutivo • Involucro non edibile (per gli

insaccati)

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Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del

16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari

• Gli additivi alimentari sono sostanze che abitualmente non sono consumate in quanto tali come alimenti, ma sono intenzionalmente aggiunte ad alimenti per uno scopo tecnico, ad esempio per colorare («coloranti»), dolcificare («edulcoranti») o conservare («conservanti»). Altri esempi: stabilizzanti, gelificanti, addensanti, esaltatori di sapidità.

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Utilizzo di additivi

Soltanto gli additivi alimentari autorizzati a livello europeo possono essere

utilizzati negli alimenti.

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Monitoraggio degli additivi alimentari autorizzati

• Obbligo di informazione

I produttori e gli utilizzatori di un additivo alimentare sono tenuti a comunicare immediatamente alla Commissione europea qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che possa incidere sulla valutazione della sicurezza dell’additivo alimentare.

I produttori e gli utilizzatori di un additivo alimentare informano la Commissione, su sua richiesta, dell’uso reale di tale additivo alimentare. Tali informazioni sono messi a disposizione degli Stati membri.

• Monitoraggio dell’assunzione di additivi alimentari

Gli Stati membri sono tenuti a provvedere al monitoraggio del consumo e dell’uso degli additivi alimentari con un approccio basato sui rischi. Essi devono comunicare alla Commissione europea ed all’EFSA le relative informazioni con l’appropriata periodicità.

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Etichettatura degli alimenti contenenti additivi

Gli additivi alimentari sono identificati da un numero preceduto dalla lettera E e sono sempre indicati nell’elenco di ingredienti obbligatoriamente menzionato in etichettadegli alimenti in cui essi sono presenti

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Etichettatura degli alimenti contenenti additivi

L’art. 6 par. 4 della Direttiva 2000/13/CE (= D.Lgs. n. 109/1992) concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, stabilisce che “per ingrediente s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata”.

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Distizione tra additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici

Le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1333/2008, ivi incluse quelle in tema

di etichettatura, si applicano agli additivi alimentari. Dagli additivi devono

rimanere distinti i coadiuvanti tecnologici

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Coadiuvanti tecnologici

Definiti come ogni sostanza che:

i) non è consumata come un alimento in sé

ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie

prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata

funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione

e iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito (art. 3 par. 2, lett. b);

Esempio: il caglio, costituito dall’insieme degli enzimi estratti dagli stomaci di

bovini, ovini e caprini che provoca la coagulazione del latte nel processo di

produzione del formaggio; sono coadiuvanti tecnologici altresì gli agenti di

distacco e lubrificazione, gli agenti di pelatura, i solventi

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Claim «senza conservanti

I «conservanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi e/o dalla proliferazione di microorganismi patogeni. (Allegato I, n. 3 Regolamento (Ce) n. 1333/2008).

Esistono altri ingredienti (non additivi) che hanno un effetto conservante (ad es.

peperoni: battericida acido salicilico), estratti di frutta (ad esempio acerola).

Ammissibile ??Nessun inganno è prodotto al consumatore, in quanto, l’alimento effettivamente

non contiene additivi. •PERÒ: Si produce un inganno al consumatore se sono utilizzati antiossidanti o acidificanti ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1333/2008, perché un consumatore medio leggendo il suddetto claim si aspetta l’assenza di sostanze che prolungano la durata di conservazione.

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Claim «senza additivi» / «senza conservanti»

È ingannevole pubblicizzare alimenti rilevando che non contengono additivi (conservanti) se l’aggiunta è vietata per legge e quindi tutti gli alimenti analoghi possiedono caratteristiche identiche (ossia sono senza additivi / conservanti).

Esempi: ► Claim viene fornito per un alimento non trasformato (ad es. miele). Art. 15 Reg. (CE) n. 1333/2008: È vietato l’impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati (tranne nei casi specificati nell’allegato II).

È vietato l’uso di p-Idrossibenzoato di metile (E 218) nella frutta candita; claim «senza conservanti» è, quindi, vietato perché ingannevole.

Eccezioni (libertà di pubblicità): È precisato nel claim che l’assenza è prevista dalla legge («senza additivi / conservanti a norma di legge»).