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Edizione Nona, novembre 2018L40 - Separazione e divorzioISBN 978-88-914-1888-3

Ristampe8 7 6 5 4 3 2 1 2018 2019 2020 2021

Questo volume è stato stampato presso:«MultiMedia»V.le Ferrovie dello Stato Zona Asi - Giugliano (NA)

Direzione e coordinamento redazionale dott.: Rossana Petrucci

Ha collaborato alla revisione del testo il dott. Maria Francesca Mazzitelli

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

Per conoscere le nostre novità editoriali consulta il sito internet: www.simone.it

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PREMESSA

And the winner is … la moglie! Dopo la sentenza Grilli del 2017, che aveva etichettato i coniugi come persone senza un passato, penalizzando così l’ex coniuge debole (purché economicamen-te autosufficiente), le Sezioni Unite hanno ripristinato un elementare principio di giustizia, riaffermando, in sede di attribuzione dell’assegno divorzile, il crite-rio del «tenore di vita goduto in costanza di matrimonio». Le Sezioni Unite, cioè, hanno riconosciuto la natura complessa dell’assegno di di-vorzio, che ha non soltanto natura assistenziale, ma anche natura compensativa dei sacrifici sopportati durante il matrimonio (ne so qualcosa…), sul presupposto che la regola aurea della solidarietà debba caratterizzare la storia matrimoniale an-che dopo lo scioglimento del vincolo.È stata, così, messa in soffitta l’idea che dopo il divorzio c’è il nulla: il giudice, nell’attribuzione dell’assegno, dovrà tenere conto del contributo fornito dal coniu-ge più debole alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del ma-trimonio e all’età dell’avente diritto.Del resto, appare evidente che applicare a tappeto il criterio dell’autosufficienza economica produrrebbe seri danni, soprattutto nei matrimoni di lunga durata, nei quali il coniuge più debole ha rinunciato alle proprie aspettative professionali per assolvere agli impegni familiari e si troverebbe costretto a mutare radicalmente le proprie condizioni di vita.Il nuovo trend inaugurato dalle Sezioni Unite deve essere, quindi, salutato con una «ola».Accanto all’assegno di divorzio viene esaminata la questione del downgrading del matrimonio omosessuale straniero in unione civile, previsto dall’art. 32bis L. 218/1995 per il matrimonio contratto all’estero da due cittadini italiani. La Cassazione, con il solito atteggiamento di chiusura, ha esteso la norma anche ai matrimoni contratti all’estero da un cittadino italiano e un cittadino straniero, rendendo eversivo innamorarsi di uno straniero, con buona pace del «diritto d’amo-re» al quale Stefano Rodotà ha dedicato un intero libro.

Tra le altre questioni esaminate nel libro si segnalano:— l’adozione del figliastro (stepchild adoption), divisa tra il silenzio della leg-

ge Cirinnà e le aperture delle corti di merito;— i matrimoni omosessuali. In particolare, a fronte dell’intrascrivibilità dei ma-

trimoni omosessuali contratti all’estero da cittadini italiani, deve affermarsi la trascrivibilità dei matrimoni omosessuali contratti all’estero da citta-dini stranieri: un eventuale rifiuto della trascrizione violerebbe numerose di-sposizioni nazionali e sovranazionali, puntualmente indicate nella parte del vo-lume dedicata all’argomento;

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— il rapporto genitori-figli e, in particolare, il tema della violazione dei do-veri genitoriali e della conseguente decadenza dalla responsabilità ge-nitoriale;

— l’assegnazione della casa familiare.

Si è anche provveduto ad aggiornare le parti sull’assistenza previdenziale del coniuge superstite separato o divorziato, sull’assegno periodico a favore del figlio maggiorenne, sul diritto di visita dei nonni e sui trasferimenti im-mobiliari in sede di separazione.Inoltre, è stato inserito ex novo il tema (discusso) della sindrome di alienazio-ne parentale (PAS, Parental alienation syndrome), consistente nella co-stante denigrazione, da parte del genitore affidatario, dell’altro genitore, altamen-te patogena per la salute mentale dei figli.Completa l’opera un utilissimo formulario, aggiornato alle ultime novità norma-tive e giurisprudenziali.Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Maria Francesca Mazzitelli, che ha ri-letto e corretto tutto.

Tivoli, 25-10-2018

Max Di Pirro

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Capitolo 1: Famiglia e filiazione: profili generali

1.1 Il diritto di famiglia ....................................................................... Pag. 51.2 Famiglia parentale, famiglia nucleare e famiglia convivente .............. » 61.3 C’era una volta la famiglia legittima… ........................................... » 71.4 L’erosione dell’idea di «famiglia naturale» quale entità preesistente allo Stato .......................................................................................... » 91.5 La «famiglia di fatto» dopo la legge Cirinnà (L. 76/2016) ................ » 111.5.1 Il cognome comune nell’unione civile ............................................ » 151.5.2 Il silenzio della L. 76/2016 sulla stepchild adoption ...................... » 161.5.3 L’azione di spoglio contro il convivente ......................................... » 181.6 La posizione dei coniugi e dei figli nella famiglia ............................. » 211.7 Il nuovo diritto di famiglia dopo la L. 219/2012 e il D.Lgs. 154/2013 .... » 221.7.1 Il giudizio camerale davanti al giudice ordinario .............................. » 241.8 Parentela e affinità ....................................................................... » 271.9 La filiazione da maternità surrogata effettuata all’estero ................... » 281.10 La genitorialità omosessuale ......................................................... » 29

Capitolo 2: Il matrimonio

2.1 Il matrimonio-atto e il matrimonio-rapporto ................................... » 332.2 Tipologie .................................................................................... » 342.2.1 Matrimonio civile ......................................................................... » 342.2.2 Matrimonio concordatario ............................................................ » 362.2.2.1 La nullità del matrimonio concordatario ......................................... » 382.2.2.2 La sentenza ecclesiastica di nullità e il giudizio di delibazione............ » 412.2.3 Sulla nullità del matrimonio concordatario si pronuncia il giudice adi- to per primo ............................................................................... » 432.2.4 Sentenza di nullità del tribunale ecclesiastico e passaggio in giudicato .... » 472.2.5 Matrimonio di culto acattolico ....................................................... » 472.2.6 Matrimonio celebrato all’estero da cittadino italiano ........................ » 482.2.7 Matrimonio dei cittadini stranieri nella Repubblica .......................... » 48

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2.3 Il matrimonio tra persone dello stesso sesso ................................... Pag. 492.3.1 Il downgrading del matrimonio same-sex in unione civile: l’art. 32bis, L. 218/1995 .............................................................................. » 522.4 La promessa di matrimonio .......................................................... » 542.4.1 Sedotta, abbandonata e risarcita (ovvero, la promessa di matrimonio con seduzione) ............................................................................ » 56

Capitolo 3: Unioni civili e convivenze di fatto

3.1 Premessa .................................................................................... » 593.2 Le unioni civili tra persone dello stesso sesso.................................. » 593.2.1 Lo scioglimento dell’unione civile .................................................. » 613.2.2 Il procedimento ........................................................................... » 633.3 Le convivenze di fatto .................................................................. » 663.3.1 La nozione giuridicamente rilevante della convivenza di fatto e il rilie- vo recessivo della coabitazione ...................................................... » 753.4 I diritti successori nell’unione civile ................................................ » 773.5 I diritti successori nella convivenza di fatto...................................... » 793.6 I diritti sulla casa familiare in seguito alla morte del convivente di fatto ... » 803.7 Gli aspetti fiscali della convivenza di fatto ....................................... » 82

Capitolo 4: Il regime personale e patrimoniale della famiglia

4.1 Il principio di eguaglianza dei coniugi e l’esercizio dei diritti costituzio- nali ............................................................................................ » 854.2 I diritti e i doveri reciproci dei coniugi ............................................ » 874.2.1 Il dovere di fedeltà ....................................................................... » 874.2.2 Il dovere di assistenza materiale, economica e morale ..................... » 904.2.3 Il dovere di coabitazione e l’allontanamento dalla casa familiare ....... » 924.2.4 Il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia ............................... » 934.3 I doveri dei coniugi verso i figli ...................................................... » 964.3.1 Il dovere di mantenimento ............................................................ » 964.3.2 Il dovere di istruzione ................................................................... » 994.3.3 Il dovere di educazione ................................................................. » 1014.3.4 Il dovere di assistenza morale ........................................................ » 1034.3.5 Violazione dei doveri genitoriali e decadenza dalla responsabilità geni- toriale ......................................................................................... » 1034.4 Il regime patrimoniale della famiglia .............................................. » 1074.4.1 Le convenzioni matrimoniali ......................................................... » 1084.4.2 La comunione legale .................................................................... » 1094.4.3 Comunione legale ed espropriazione della quota mediante pignora- mento dell’intero immobile ........................................................... » 1234.5 Effetti della riconciliazione sul regime patrimoniale dei coniugi ......... » 1244.6 I regimi patrimoniali convenzionali ................................................ » 1264.6.1 La comunione convenzionale........................................................ » 1264.6.2 La separazione dei beni................................................................ » 1274.6.3 Il fondo patrimoniale .................................................................... » 1284.6.3.1 L’esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale ....................... » 1334.7 L’impresa familiare ...................................................................... » 135

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Capitolo 5: La separazione

5.1 Nozione e tipologie (separazione legale, giudiziale e temporanea) ..... Pag. 1415.2 Il diritto di chiedere la separazione ................................................ » 1435.3 Domanda di separazione e connessione con altre cause sottoposte a rito ordinario ............................................................................... » 1455.4 La separazione giudiziale .............................................................. » 1465.4.1 L’addebito della separazione ......................................................... » 1495.4.2 Il partner infedele ........................................................................ » 1605.4.3 L’amore platonico ....................................................................... » 1605.4.4 L’abbandono della casa familiare giustifica l’addebito della separazione? .... » 1605.4.5 Lo shopping compulsivo è motivo di addebito................................ » 1615.4.6 La decisione di un coniuge di dedicarsi a un’attività lavorativa non è motivo di addebito ....................................................................... » 1625.4.7 Effetti dell’addebito ...................................................................... » 1625.5 Il procedimento di separazione giudiziale ....................................... » 1635.5.1 Competenza territoriale, forma e contenuto della domanda (art. 706, commi 1 e 2, c.p.c.) .................................................................... » 1635.5.2 Deposito del ricorso, decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di

comparizione e memoria difensiva del convenuto (art. 706, comma 3, c.p.c.) ......................................................................................... » 1665.5.3 Udienza presidenziale, comparizione personale delle parti e tentativo di conciliazione (artt. 707 e 708 c.p.c.) ......................................... » 1685.5.4 L’esito dell’udienza presidenziale e i provvedimenti temporanei e ur- genti (art. 708, comma 2-4, c.p.c.) ............................................... » 1705.5.5 L’ordine di protezione familiare ex artt. 342bis e ter c.c. ................. » 1735.5.6 Il reclamo avverso l’ordinanza presidenziale (art. 708, comma 4, c.p.c.) .... » 1765.5.7 Rapporti tra reclamo e modifica dell’ordinanza da parte del giudice istruttore ..................................................................................... » 1775.5.8 Contro l’ordinanza sul reclamo è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ............................................................................. » 1795.5.9 L’intervento del pubblico ministero (art. 70 c.p.c.) .......................... » 1795.5.10 L’ordinanza di fissazione dell’udienza di comparizione davanti al giu- dice istruttore (art. 709 c.p.c.) ....................................................... » 1805.5.11 Revoca, modifica e integrazione dei provvedimenti temporanei e ur- genti da parte del giudice istruttore (art. 709, comma 5, c.p.c.) ........ » 1815.5.12 Reclamabilità dell’ordinanza di revoca/modifica emessa dal giudice istruttore? ................................................................................... » 1845.5.13 La trattazione davanti al giudice istruttore (art. 709bis c.p.c.) ........... » 1855.5.14 L’ascolto del minore .................................................................... » 1875.5.15 L’intervento in causa dei nonni o di altri congiunti non è consentito . » 1895.5.16 Il p.m. non è litisconsorte necessario ............................................. » 1905.6 I «danni punitivi» nelle controversie sull’esercizio della responsabilità genitoriale e sulle modalità dell’affidamento (art. 709ter c.p.c.) ........ » 1915.6.1 La richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza rela-

tiva all’affidamento dei figli va riqualificata come istanza con la quale si chiede la soluzione di una controversia ex art. 709ter c.p.c. ......... » 1955.7 La mediazione familiare ............................................................... » 1965.8 Effetti personali e patrimoniali della sentenza di separazione: quadro generale ..................................................................................... » 199

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5.8.1 Scioglimento della comunione legale ............................................. Pag. 2015.8.2 L’assegno di mantenimento .......................................................... » 2025.8.2.1 Gli accertamenti della polizia tributaria in sede di separazione (e divorzio) ... » 2075.8.3 L’assegno alimentare ................................................................... » 2085.8.4 Le garanzie dell’adempimento dell’obbligo di mantenimento e alimen- tare ............................................................................................ » 2085.8.5 L’assegnazione della casa familiare ................................................ » 2105.8.6 Assistenza previdenziale: pensione di reversibilità e TFR ................. » 2135.8.7 Diritti successori .......................................................................... » 2165.9 I provvedimenti nei confronti dei figli ............................................. » 2165.9.1 Il contributo al mantenimento dei figli: spese scolastiche, sanitarie e straordinarie ................................................................................ » 2175.9.1.1 Efficacia esecutiva del provvedimento di separazione dei coniugi in or- dine alle spese ordinarie sostenute in favore dei figli ........................ » 2195.9.2 L’assegno periodico a favore del figlio maggiorenne ....................... » 2215.9.3 L’affidamento condiviso ............................................................... » 2225.9.4 Affidamento esclusivo e diritto di visita del genitore malato .............. » 2265.9.5 Affidamento dei figli a terzi in caso di inidoneità dei genitori ............ » 2275.9.6 L’affidamento del minore a una coppia gay ................................... » 2275.9.7 L’affidamento in caso di sindrome da alienazione parentale (PAS, Pa- rental alienation syndrome) ........................................................ » 2285.9.8 Il diritto di visita dei nonni ............................................................ » 2285.9.9 Diritto di visita on line ................................................................. » 2295.9.10 Tutele processuali ........................................................................ » 2305.9.11 Sottrazione internazionale di minori .............................................. » 2305.10 La separazione consensuale.......................................................... » 2325.10.1 Il contenuto dell’accordo e i trasferimenti immobiliari una tantum so- stitutivi dell’obbligo periodico di mantenimento .............................. » 2345.10.2 Il procedimento ........................................................................... » 2365.10.3 Natura giuridica del decreto di omologazione ................................. » 2395.10.4 Revocabilità del consenso espresso nel ricorso ............................... » 2405.10.5 Nullità dell’accordo di separazione simulato .................................... » 2425.10.6 Revisione delle clausole della separazione personale ....................... » 2455.11 La modifica delle condizioni della separazione ................................ » 2455.12 I provvedimenti di modifica delle condizioni della separazione sono im- mediatamente esecutivi ................................................................ » 2475.13 La cessazione degli effetti della separazione: la riconciliazione dei co- niugi ........................................................................................... » 2495.14 La separazione di fatto e l’allontanamento dalla casa familiare ......... » 2525.15 L’art. 23, L. 74/1987 non è stato implicitamente abrogato dalla L. 80/2005 .......................................................................... » 2545.16 Quali rapporti tra giudizio di nullità del matrimonio e giudizio di sepa- razione?...................................................................................... » 2565.17 Il divieto di arbitrato in materia di separazione personale ................. » 257

Capitolo 6: Provvedimenti cautelari e conservativi anteriori e successi-vi al procedimento di separazione

6.1 Provvedimenti anteriori al giudizio di separazione ........................... » 2596.1.1 I provvedimenti cautelari .............................................................. » 259

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6.1.2 Il sequestro dei beni del coniuge che abbandona la residenza familia- re (art. 146 c.c.) .......................................................................... Pag. 2626.1.3 Il decreto ingiuntivo ex art. 316bis c.c. .......................................... » 2636.1.4 La richiesta di alimenti in via d’urgenza ex art. 446 c.c. .................. » 2646.2 Provvedimenti successivi all’inizio del giudizio di separazione ........... » 2666.2.1 Il sequestro conservativo sui beni del coniuge obbligato (art. 156, com- ma 6, c.c.) .................................................................................. » 2666.2.2 Il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) ....................................... » 2686.2.3 Il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. ........................................ » 2696.2.4 L’iscrizione di ipoteca .................................................................. » 2696.2.5 L’azione revocatoria .................................................................... » 270

Capitolo 7: Il divorzio (e le altre cause di scioglimento del matrimonio)

7.1 Premessa .................................................................................... » 2737.2 La morte naturale e la morte presunta di uno dei coniugi ................ » 2747.3 La duplice veste del divorzio: scioglimento del matrimonio civile e ces- sazione degli effetti civili del matrimonio religioso ........................... » 2757.4 La natura e i presupposti del divorzio ............................................ » 2757.5 Il testo dell’art. 3, L. 898/1970 .................................................... » 2777.6 Cause conflittuali e cause non conflittuali del divorzio ...................... » 2787.6.1 Cause conflittuali ......................................................................... » 2797.6.2 Cause non conflittuali .................................................................. » 2827.7 Il procedimento divorzile .............................................................. » 2867.7.1 La competenza ........................................................................... » 2877.7.2 L’eccezione di incompetenza territoriale ........................................ » 2887.7.3 La giurisdizione ........................................................................... » 2887.7.4 Il ricorso: legittimazione, contenuto e deposito ............................... » 2897.7.5 Giudizio di divorzio e giudizio di separazione ancora pendente ......... » 2927.7.6 La costituzione delle parti ............................................................. » 2937.7.7 Il decreto di fissazione dell’udienza presidenziale. L’audizione dei figli minori ........................................................................................ » 2947.7.8 L’udienza presidenziale e i «provvedimenti temporanei e urgenti» ..... » 2957.7.9 La fase istruttoria ......................................................................... » 2977.8 La sentenza di divorzio: contenuto, impugnazione e annotazione ..... » 2977.9 Condizioni relative ai figli ............................................................. » 2997.10 L’assegno divorzile ...................................................................... » 3007.10.1 I beni ereditati dopo la cessazione della convivenza incidono sull’asse- gno di divorzio ............................................................................ » 3037.10.2 La durata del matrimonio ............................................................. » 3047.10.3 L’onere della prova ...................................................................... » 3057.10.4 Attribuzione e decorrenza dell’assegno. Il rigetto della domanda ....... » 3067.10.5 La rivalutazione automatica dell’assegno ........................................ » 3077.10.6 Modalità di corresponsione ........................................................... » 3097.10.7 Garanzie dell’assegno .................................................................. » 3107.10.8 Mancato pagamento dell’assegno divorzile ..................................... » 3117.10.9 Revisione dell’assegno: aumento, diminuzione e soppressione ......... » 3127.10.10 Il decreto di modifica delle condizioni del divorzio è immediatamente esecutivo (Cass. S.U. 10064/2013) .............................................. » 3157.10.11 Pensionamento volontario del beneficiario e sorte dell’assegno ........ » 316

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7.10.12 La nascita di un figlio consente la revisione dell’assegno? ................ Pag. 3177.10.13 Estinzione del diritto all’assegno (matrimonio del beneficiario; convi- venza; autosufficienza economica) ................................................. » 3187.10.14 Restituzione o revoca dell’assegno percepito in mancanza dei presup- posti ........................................................................................... » 3207.10.15 Assegno di separazione e assegno di divorzio ................................. » 3207.10.16 Intangibilità dell’assegno di divorzio a seguito della successiva deliba- zione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio ................... » 3217.11 Gli accordi preventivi sull’assegno ................................................. » 3237.12 Il diritto di abitazione nella casa familiare ....................................... » 3257.12.1 L’assegnazione della casa coniugale presuppone che i figli siano di en- trambi i coniugi ........................................................................... » 3267.12.2 Strumenti di tutela del coniuge assegnatario (successione nel contrat- to di locazione; comodato; opponibilità dell’assegnazione trascritta).. » 3277.13 Pensione di reversibilità e altri diritti previdenziali ............................ » 3297.14 L’indennità di fine rapporto .......................................................... » 3317.14.1 L’ipotesi prevista dall’art. 12bis, L. 898/1970 ............................... » 3317.14.2 L’ipotesi prevista dall’art. 9, L. 898/1970 ..................................... » 3337.15 Divorzio e successione. In particolare, l’assegno successorio ............ » 3357.16 Rilascio del passaporto al genitore divorziato (art. 3, L. 1185/1967) » 3367.17 La domanda congiunta di divorzio ................................................. » 3377.18 La morte di un coniuge nel corso del giudizio di divorzio ................. » 3387.19 Rapporti fra giudizio di separazione e giudizio di divorzio o di nullità del matrimonio ............................................................................ » 3407.20 Esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ....... » 341

Capitolo 8: Accordi anteriori e successivi alla separazione e al divorzio

8.1 La «contrattualizzazione» della crisi coniugale .................................. » 3438.2 Accordi sulla separazione: quadro generale .................................... » 3448.3 Gli accordi anteriori o contestuali alla separazione non trasfusi nell’ac- cordo omologato ......................................................................... » 3468.4 Gli accordi successivi all’omologazione .......................................... » 3468.5 Trasferimento patrimoniale ai figli ................................................. » 3488.6 Gli accordi in vista del divorzio ...................................................... » 349

Capitolo 9: Il diritto di famiglia alle prese con il procedimento somma-rio di cognizione ex artt. 702bis e seguenti, c.p.c. e con la

mediazione ex D.Lgs. 28/2010

9.1 Il procedimento sommario di cognizione: un rimedio atipico ............ » 3539.2 Inquadramento dell’istituto tra i giudizi sommari non cautelari .......... » 3549.3 Possibili applicazioni in ambito familiare ........................................ » 3549.4 L’atto introduttivo ........................................................................ » 3569.5 La costituzione del convenuto ....................................................... » 3579.6 Il giudizio di ammissibilità del rito sommario ................................... » 3589.7 La domanda riconvenzionale ........................................................ » 3599.8 L’istruttoria sommaria .................................................................. » 3609.9 L’ordinanza conclusiva del procedimento ....................................... » 3619.10 L’appello .................................................................................... » 362

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indice generale

9.11 La mediazione civile non è applicabile ai procedimenti di separazione e divorzio .................................................................................... Pag. 364

Capitolo 10: Le regole europee in materia di separazione e divorzio

10.1 I regolamenti europei e la loro rilevanza universale ......................... » 36510.2 L’individuazione della giurisdizione applicabile alla luce del regolamen- to 2201/2003 ............................................................................ » 36710.3 La nozione sostanzialistica di litispendenza ..................................... » 36910.4 Le obbligazioni alimentari ............................................................. » 36910.5 Il regolamento Ue 1259/2010 (Roma III) ...................................... » 37110.5.1 Ambito di applicazione................................................................. » 37210.5.2 I rapporti con il regolamento n. 2201/2003 .................................. » 37310.5.3 Le nozioni di «separazione», «divorzio» e «matrimonio» .................... » 37310.5.4 La scelta della legge applicabile ..................................................... » 37510.5.5 Requisiti di validità dell’accordo ..................................................... » 37610.5.6 La legge applicabile in mancanza di scelta delle parti ...................... » 37710.5.7 I limiti all’applicazione della legge richiamata .................................. » 37810.5.7.1 Il limite dell’ordine pubblico .......................................................... » 37910.5.7.2 Divergenze fra le legislazioni nazionali ........................................... » 38010.5.8 Esclusione del rinvio .................................................................... » 38110.6 Il riconoscimento delle sentenze straniere ....................................... » 381

Capitolo 11: Separazione e divorzio «assistito» e «fai da te»: le novità in-trodotte dalla L. 162/2014

11.1 La separazione e il divorzio assistiti ............................................... » 38311.1.1 L’accordo ................................................................................... » 38511.1.2 Il compenso dell’avvocato ............................................................. » 38911.2 La separazione e il divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile........ » 38911.2.1 I patti di trasferimento patrimoniale ............................................... » 39011.2.2 Dubbi interpretativi ...................................................................... » 394

Formulario

Formula n. 1: Procura alle liti................................................................ » 395

Sezione I - Unioni civili e convivenze di fatto

Formula n. 2: Contratto di convivenza (ex art. 1, co. 50 e ss., L. 76/2016).. » 396Formula n. 3: Unione civile tra persone dello stesso sesso costituita fuori della

Casa comunale (art. 134bis, co. 2, lett. a), del r.d. 9-7-1939, n. 1238, art. 70novies, del D.P.R. 3-11-2000, n. 396, D.M. 27-2-2017) ...... » 397Formula n. 4: Unione civile tra persone dello stesso sesso costituita in immi-

nente pericolo di vita (art. 134bis, co. 2, lett. b), del r.d. 9-7-1939, n. 1238 e art. 70decies, del D.P.R. 3-11-2000, n. 396) ..................... » 398Formula n. 5: Unione civile tra persone dello stesso sesso costituita su delega di uf-

ficiale dello stato civile di altro Comune (art. 134bis, co. 2, lett. c), del r.d. 9-7-1939, n. 1238 e art. 70quater del D.P.R. 3-11-2000, n. 396) .. » 399

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Formula n. 6: Unione civile tra persone dello stesso sesso di cui all’art. 70oc-ties, comma 5, del D.P.R. 3-11-2000, n. 396 (art. 134bis, co. 2, lett. d), del r.d. 9-7-1939, n. 1238 e artt. 63, co. 1, lett. a) e 70octies, co.

5, del D.P.R. 3-11-2000, n. 396) ................................................. Pag. 400Formula n. 7: Accordo di scioglimento degli uniti civilmente ai sensi dell’art. 1,

commi 24 e 25, della L. 20-5-2016, n. 76, dell’art. 12, D.L. 12-9-2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10-11-2014,

n. 162 (art. 63, co. 1, lett. g-quater), del D.P.R. 3-11-2000, n. 396) . » 401Formula n. 8: Conferma dell’accordo di scioglimento dell’unione civile tra per-

sone dello stesso sesso ai sensi dell’art. 1, co. 24 e 25, L. 20-5-2016, n. 76, e dell’art.12, D.L. 12-9-2014, n. 132, convertito, con modifi-cazioni, dalla L. 10-11-2014, n.162 (art. 63, co. 1, lett. g-quater),

del D.P.R. 3-11-2000, n. 396) ..................................................... » 402Formula n. 9: Manifestazione congiunta di volontà di scioglimento dell’unione

civile tra persone dello stesso sesso a norma dell’art. 1, comma 24, della L. 20-5-2016, n. 76 (art. 63, co. 1, lett. g-quinquies), del D.P.R.

3-11-2000, n. 396) ..................................................................... » 403Formula n. 10: Manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione civile tra

persone dello stesso sesso di una sola parte a norma dell’art. 1, comma 24, della L. 20-5-2016, n. 76 previamente comunicata all’altra parte

(art. 63, co. 1, lett. g-quinquies), del D.P.R. 3-11-2000, n. 396) ..... » 404Formula n. 11: Dichiarazione delle parti, dopo la costituzione dell’unione civi-

le tra persone dello stesso sesso, di voler assumere, per la durata dell’unione stessa, un cognome comune scegliendolo tra i loro cogno-mi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cogno-me, se diverso (art. 63, comma 1, lett. g-sexies), D.P.R. 3-11-2000,

n. 396) ....................................................................................... » 405

Sezione II - Separazione

Formula n. 12: Ricorso per separazione giudiziale in presenza di figli minori (art. 706 c.p.c.) ........................................................................... » 406Formula n. 13: Memoria difensiva del coniuge convenuto nel giudizio di sepa- razione personale (art. 706, comma 3, c.p.c.) ................................ » 408Formula n. 14: Ordinanza presidenziale (art. 708 c.p.c.) ............................. » 410Formula n. 15: Reclamo alla Corte d’appello avverso l’ordinanza presidenzia- le (art. 708, co. 4, c.p.c.) ............................................................. » 413Formula n. 16: Comparsa di costituzione e risposta in sede di reclamo alla Cor- te d’appello avverso l’ordinanza presidenziale (art. 708 c.p.c.) ......... » 416Formula n. 17: Memoria integrativa del coniuge ricorrente (art. 709 c.p.c.) ..... » 419Formula n. 18: Comparsa di costituzione e risposta (art. 709 c.p.c.) ............ » 421Formula n. 19: Istanza di ammonizione del coniuge inadempiente (art. 709ter c.p.c.) ......................................................................................... » 423Formula n. 20: Ricorso per la modifica delle condizioni della separazione e per la condanna del coniuge al risarcimento del danno (art. 709ter c.p.c.) .... » 426Formula n. 21: Comparsa di risposta in sede di modifica delle condizioni del- la separazione (art. 710 c.p.c.) ...................................................... » 428Formula n. 22: Ricorso per separazione consensuale (e decreto di fissazione dell’udienza) (art. 711 c.p.c.) ......................................................... » 430Formula n. 23: Verbale di separazione consensuale (art. 711 c.p.c.) ............. » 432

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Formula n. 24: Decreto di omologazione (art. 711 c.p.c.) ........................... Pag. 433Formula n. 25: Ricorso congiunto per la modifica dei provvedimenti di sepa- razione (art. 710 c.p.c.) o di divorzio (art. 9, L. 898/1970) ............. » 434

Sezione III - Divorzio

Formula n. 26: Domanda unilaterale di divorzio (art. 4, L. 898/1970) ......... » 437Formula n. 27: Domanda congiunta di divorzio (art. 4, co. 2 e 16, L. 898/1970) ... » 439Formula n. 28: Memoria difensiva nel giudizio di divorzio e richiesta di con-

danna dell’altro genitore al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente (art. 4, L. 898/1970) ............................................. » 441Formula n. 29: Memoria integrativa del ricorrente nel giudizio di divorzio (art. 4, L. 898/1970) ......................................................................... » 445Formula n. 30: Ricorso congiunto proposto da genitori non sposati e non con-

viventi per l’affidamento e per la disciplina delle visite (art. 38 disp. att. c.c.) ...................................................................................... » 446Formula n. 31: Ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoria- le sul figlio nato fuori dal matrimonio (art. 38 disp. att. c.c.) ............. » 448Formula n. 32: Comparsa di costituzione e risposta nel giudizio per la regola- mentazione della responsabilità genitoriale (art. 38 disp. att. c.c.) ..... » 451Formula n. 33: Ricorso per il sequestro dei beni del coniuge obbligato (art. 156, co. 6, c.c.) .......................................................................... » 453Formula n. 34: Ricorso per il pagamento diretto dell’assegno di separazione (art. 156, co. 6, c.c.) .................................................................... » 455Formula n. 35: Precetto per il pagamento dell’assegno di mantenimento (art. 480 c.p.c.) .................................................................................. » 457Formula n. 36: Ricorso ex art. 702bis c.p.c. per il rimborso delle spese di man- tenimento (art. 702bis c.p.c.) ........................................................ » 458Formula n. 37: Ricorso per l’attribuzione della pensione di reversibilità (art. 9, co. 5, L. 898/1970) .................................................................... » 460Formula n. 38: Ricorso per la determinazione di un assegno periodico a cari- co dell’eredità (art. 9bis, L. 898/1970) .......................................... » 461Formula n. 39: Ricorso per la determinazione della quota dell’indennità di fine rapporto (art. 12bis, L. 898/1970) ............................................... » 463Formula n. 40: Nomina del coniuge legalmente separato come amministrato- re di sostegno (artt. 404 e ss. c.c.) ................................................. » 464Formula n. 41: Ricongiungimento familiare di una coppia omosessuale (artt. 2, lett. b) e 23, D.Lgs. 30/2007; art. 16, D.Lgs. 150/2011) .......... » 467Formula n. 42: Vigilanza del giudice tutelare sui minori (art. 337 c.c.) .......... » 471Formula n. 43: La negoziazione assistita: l’invito ........................................ » 474Formula n. 44: Convenzione di separazione assistita (art. 6, L. 162/2014) .. » 475Formula n. 45: Convenzione di divorzio assistito (art. 6, L. 162/2014) ........ » 476Formula n. 46: Accordo per la separazione personale (con figli) (art. 6, L. 162/2014) ...................................................................... » 477Formula n. 47: Accordo per il divorzio (art. 6, L. 162/2014) ...................... » 478Formula n. 48: Atto di precetto (art. 480 c.p.c.)......................................... » 479

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indice generale

Sezione Iv - Il divorzio e la separazionedavanti all’ufficiale di stato civile

Formula n. 49: Accordo di separazione personale davanti all’Ufficiale di stato civile (art. 12, D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014; art. 63, com-

ma 1, lett. g-ter), d.P.R. 396/2000) .............................................. Pag. 480Formula n. 50: Accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del

matrimonio (art. 12, D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014; art. 63, co. 1, lett. g-ter), d.P.R. 396/2000) .............................................. » 481Formula n. 51: Conferma dell’accordo di separazione o di divorzio (art. 12,

D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014 e art. 63, co. 1, lett. g-ter), d.P.R. 396/2000) ....................................................................... » 482Formula n. 52: Mancata conferma dell’accordo di separazione o di divorzio (art.

12, D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014 e art. 63, co. 1, lett. g-ter), d.P.R. 396/2000) .......................................................................... » 483Formula n. 53: Accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divor-

zio (art. 12, D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014 e art. 63, co. 1, lett. g-ter), d.P.R. 396/2000) ....................................................... » 484Formula n. 54: Annotazione di scioglimento o di cessazione degli effetti civili

del matrimonio mediante convenzione di negoziazione assistita (art. 6, D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014; art. 49, co. 1, lett. g-bis),

d.P.R. 396/2000) ....................................................................... » 485Formula n. 55: Annotazione di scioglimento o di cessazione degli effetti civili

del matrimonio mediante accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile (art. 12, D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014; art. 49,

co. 1, lett. g-ter), d.P.R. 396/2000) .............................................. » 486Formula n. 56: Annotazione di separazione personale tra coniugi mediante

convenzione di negoziazione assistita (art. 6, D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014; art. 49, co. 1, lett. g-bis), d.P.R. 396/2000) ......... » 487Formula n. 57: Annotazione di separazione personale dei coniugi mediante accordo

concluso davanti all’ufficiale dello stato civile (art. 12, D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014; art. 49, co. 1, lett. g-ter), d.P.R. 396/2000) .................. » 488Formula n. 58: Annotazione di scioglimento o di cessazione degli effetti civili

di matrimonio mediante convenzione di negoziazione assistita (art. 6, D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014; art. 49, co. 1, lett. g-bis),

d.P.R. 396/2000) ....................................................................... » 489Formula n. 59: Annotazione di scioglimento o di cessazione degli effetti civili

di matrimonio mediante accordo concluso davanti all’ufficiale di stato civile (art. 12, D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014; art. 49, co. 1,

lett. g-ter), d.P.R. 396/2000) ....................................................... » 490

appendice - normativa Fondamentale

Divorzio

L. 1° dicembre 1970, n. 898. — Disciplina dei casi di scioglimento del ma- trimonio ..................................................................................... » 491

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indice generale

L. 6 marzo 1987, n. 74. — Nuove norme sulla disciplina dei casi di sciogli- mento di matrimonio ................................................................... Pag. 498L. 8 febbraio 2006, n. 54. — Disposizioni in materia di separazione dei ge- nitori e affidamento condiviso dei figli (Articoli estratti) .................. » 499D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. — Disposizioni di attuazione del principio di

delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’artico-lo 1, comma 85, lettera q) della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Arti-

colo estratto) .............................................................................. » 499

Matrimonio

L. 27 maggio 1929, n. 847. — Disposizioni per l’applicazione del Concor-dato dell’11 febbraio 1929 fra la S. Sede e l’Italia, nella parte relativa

al matrimonio ............................................................................ » 500L. 24 giugno 1929, n. 1159. — Disposizioni sull’esercizio dei culti ammes-

si nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi .................................................................................... » 503L. 25 marzo 1985, n. 121. — Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con pro-

tocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che appor-ta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra

la Repubblica italiana e la Santa Sede (Articolo estratto) ................ » 505

Negoziazione assistita

D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif., in L. 10 novem-bre 2014, n. 162. — Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo

civile (Articoli estratti) ................................................................. » 506

Norme di diritto internazionale privato

L. 31 maggio 1995, n. 218. — Riforma del sistema italiano di diritto inter- nazionale privato (Articoli estratti) ............................................... » 509

Regime patrimoniale

R.D. 16 marzo 1942, n. 262. — Approvazione del testo del Codice civile (Articoli estratti) ......................................................................... » 512

Separazione

R.D. 16 marzo 1942, n. 262. — Approvazione del testo del Codice civile (Articoli estratti) ......................................................................... » 523R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. — Approvazione del testo del Codice di procedura civile (Articoli estratti) ................................................. » 530R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368. — Disposizioni per l’attuazione del Co- dice di procedura civile e disposizioni transitorie (Articolo estratto) .. » 534

Unioni civili e Convivenze

L. 20 maggio 2016, n. 76. — Regolamentazione delle unioni civili tra per- sone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ....................... » 535

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11

Famiglia e filiazione: profili generali

1.5 la «famiglia di fatto» dopo la legge Cirinnà (l. 76/2016)

Sulla scorta di quanto detto nei paragrafi precedenti non vi è alcun ostacolo a collocare, ac-canto alla famiglia legittima fondata sul matrimonio e riconosciuta espressamente dall’art. 29 Cost., la famiglia di fatto, ovvero l’unione non consacrata in un vincolo matrimo-niale ma basata sull’affetto e sulla reciproca osservanza dei doveri familiari.

La giurisprudenza della Corte costituzionale colloca sul piedistallo l’isti-tuto matrimoniale in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e del-la corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal ma-trimonio. Secondo il giudice delle leggi, l’art. 29 Cost. non nega dignità a forme naturali del rapporto di coppia diverse dalla struttura giuridica del matrimonio, ma è altrettanto vero che riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri, che nascono sol-tanto dal matrimonio. Ad esempio, il riconoscimento della convivenza more uxorio come titolo di vocazione legittima all’eredità, da un lato, contrasterebbe con le ragioni del dirit-to successorio, il quale esige che le categorie dei successibili siano individuate in base a rap-porti giuridici certi e incontestabili (quali i rapporti di coniugio, di parentela, di adozione, di filiazione), dall’altro, per le conseguenze che comporterebbe nei rapporti tra i due part-ner (non solo l’obbligazione alimentare, ma anche qualcosa di simile all’obbligo di fedeltà), contraddirebbe alla stessa natura della convivenza, che è un rapporto di fatto per defini-zione rifuggente da qualificazioni giuridiche di diritti e obblighi reciproci.Nemmeno può dirsi violato, secondo la Corte, il principio di tutela delle formazioni socia-li in cui si sviluppa la persona umana. Ammesso che l’art. 2 Cost. sia riferibile anche alle convivenze di fatto, purché caratterizzate da un grado accertato di stabilità, ciò non impli-ca la garanzia ai conviventi del diritto reciproco di successione mortis causa, il quale cer-to non appartiene ai diritti inviolabili dell’uomo, i soli presidiati dall’art. 2 (11).Per la Corte, infatti, l’unione libera non costituisce un fenomeno che, per quanto diffuso, possa rientrare nella previsione di cui all’art. 29 Cost. La notevole diffu-sione della convivenza di fatto, quale rapporto tra uomo e donna ormai entrato nell’uso e comunemente accettato, accanto a quello fondato sul vincolo coniugale, non autorizza se-condo la Corte, una visione unificante secondo la quale la convivenza di fatto rivestirebbe connotazioni identiche a quelle che scaturiscono dal rapporto matrimoniale. Al contrario, in diverse decisioni la Corte Costituzionale ha posto in luce la netta diversità della convi-venza di fatto, fondata sull’affectio quotidiana — liberamente e in ogni istante revocabile — di ciascuna delle parti rispetto al rapporto coniugale, caratterizzato da stabilità e certez-za e dalla reciprocità e corrispettività di diritti e doveri … che nascono soltanto dal matri-monio (12).

Tuttavia, nonostante queste dure prese di posizione del giudice delle leggi, la tutela della convivenza more uxorio è registrata in diverse pronunce ed è funzionale alla necessità di porre rimedio a situazioni di disuguaglianza e alla conseguente necessità di rispettare il prin-cipio di eguale godimento di diritti fondamentali.

(11) Corte cost. 26-5-1989, n. 310.(12) Corte cost. 18-1-1996, n. 8.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale

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12

Capitolo 1

Così è avvenuto, ad esempio, nel caso del riconoscimento — a segui-to della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge sulle locazioni (392/1978) nella parte in cui non prevedeva la succes-

sione nel contratto di locazione stipulato dal conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del convivente di questo quando vi sia prole — del diritto del convivente more uxorio a rimanere nell’immobile stesso con i figli nati dall’unione (13).Più in generale, al di là dei singoli casi sottoposti alla sua attenzione, la Corte ha più volte affermato che l’art. 2 Cost., che si riferisce alla tutela dei diritti della persona anche nelle formazioni sociali dove si svolge la personalità, ricomprende anche le convivenze di fatto, purché caratterizzate da un grado accertato di stabilità: «questa Corte non può igno-rare, per un verso, il sempre maggiore rilievo che, nel mutamento del costume sociale, sta acquistando la convivenza more uxorio, … né può, per altro verso, negarsi validità alla … considerazione che … la solidità di una vita matrimoniale potrebbe risultare, oltre che da una convivenza successiva alle nozze protratta per alcuni anni, anche da un più lungo pe-riodo, anteriore alle nozze, caratterizzato da una stabile e completa comunione materiale e spirituale di vita della coppia stessa, che assuma poi col matrimonio forza vincolante. Pertanto, fermo restando questo primo e indeclinabile presupposto matrimoniale (con i di-ritti e doveri che ne conseguono), la scelta potrebbe, eventualmente, cadere anche su co-niugi sposati da meno di tre anni, ma con una consistente convivenza more uxorio pre-cedente alle nozze (14).

Anche l’ordinamento attribuisce rilevanza, peraltro utilizzando una terminologia non uni-voca, alle posizioni giuridiche soggettive dei conviventi sotto molteplici aspetti:

a) il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile e il codice di procedura pe-nale prendono in considerazione il convivente (artt. 155quater, 330, 342bis, 342ter, 406, 417 c.c.; artt. 609quater, 609septies c.p.; art. 815 c.p.c.; art. 199 c.p.p.);

b) analogamente, la posizione del convivente è presa in considerazione dalla legislazione in materia di protezione sociale e del lavoro (art. 4, L. 53/2000; art. 53 D.Lgs. 151/2001), in materia sanitaria (art. 1, L. 405/1975, art. 3, L. 91/1999, L. 40/2004), in materia di diritto alla riservatezza (artt. 24, 26, 43, 82, 105, D.Lgs. 196/2003), di edilizia e abitazione (art. 6, L. 392/1978 nel testo «additivato» dalla sentenza n. 404/1998 della Corte costituzionale, oltre che le varie disposizioni statali e regionali sull’assegnazione degli alloggi di edilizia economica o popolare) e in materia risarcito-ria (diverse disposizioni prevedono forme di indennizzo o risarcimento in favore dei con-viventi di vittime di particolari eventi quali terrorismo, usura, disastri aerei e nel campo delle assicurazioni private).

La suddetta evoluzione normativa e giurisprudenziale è confluita nel-la L. 76/2016 (legge Cirinnà), che disciplina le unioni civili omo-sessuali e le convivenze di fatto.

Rinviando al Capitolo 3 per gli approfondimenti, in questa sede è opportuno eviden-ziare che la legge contiene una disciplina sproporzionata, molto ampia e organi-ca per le unioni civili e insufficiente per le convivenze, per quella logica di contrappo-

(13) Corte cost. 16-5-88, n. 404.(14) Corte cost. 6-7-1994, n. 281.

La legge Cirinnà: un riconoscimento a metà

Tutela della convivenza more uxorio

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Famiglia e filiazione: profili generali

sizione che ha animato la legge, tradottasi, da un lato, nell’esaltazione del vincolo le-gale per le coppie omosessuali che intendono assumere impegni di vita assimilabili a quelli matrimoniali e, dall’altro, nel ridimensionamento dei rapporti affettivi delle cop-pie di fatto in quanto non scelgono (quelle etero) di sposarsi o (quelle omo) di unirsi civilmente. A conferma di ciò è sufficiente ricordare che la qualificazione di formazione sociale, nono-stante riguardi anche le convivenze, è espressamente riservata dalla legge soltanto alle unio-ni civili, così come esclusivamente per le coppie che stipulano un’unione civile è delinea-to un quadro organico di diritti e doveri reciproci, totalmente assente per le convivenze; infine, la disciplina delle unioni è caratterizzata da numerose norme inderogabili, a testi-monianza della rilevanza generale dell’istituto (15).

La L. 76/2016 non contiene una definizione dell’unione civile. Tut-tavia, dall’insieme della disciplina può ricavarsi che l’unione civile è la relazione ufficializzata di natura affettiva, intercorrente tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, che si esteriorizza in una convivenza, connotata da un progetto comune di vita e dalla reciproca assistenza morale e materiale (16).Si deve trattare di due persone dello stesso sesso. Se è stata contratta un’unione ci-vile e sopraggiunge una sentenza di rettificazione di sesso per una delle parti, l’unione civile, ai sensi del comma 26, è sciolta di diritto. Nel caso in cui sia stato contratto matrimonio tra eterosessuali e si pervenga a una succes-siva rettificazione anagrafica del sesso di uno dei coniugi, anche contro la loro volontà si instaura automaticamente, ai sensi del comma 27, un’unione civile, in quanto si è forma-ta una coppia omosessuale.Le due persone dello stesso sesso devono essere maggiorenni. A differenza di quanto previsto per il matrimonio dall’art. 84 c.c. (non richiamato dalla L. 76/2016 e, quindi, non applicabile), il sedicenne non può essere autorizzato dal tribunale a concludere l’unione civile per gravi motivi. Se un minore sia parte di una unione civile, si deve ritenere che l’atto sia nullo, sulla base delle regole generali e considerato che in caso di interdizione di una delle parti l’unione è nulla ai sensi del comma 4, lett. b), e comma 5.Il consenso prestato dalle parti deve essere libero, responsabile e consapevole. Tra le parti dell’unione civile non deve sussistere un rapporto di parentela, affini-tà o adozione, ai sensi del comma 4, lett. c) e dell’art. 87 c.c.Ciascuna delle parti deve presentare, ai sensi del comma 4 della lett. a), libertà di stato e non essere legata a un terzo da un precedente matrimonio o da una precedente unione civile.L’atto è un negozio solenne.Le dichiarazioni di volontà delle parti e la formazione del consenso avvengono in presen-za di due testimoni e di fronte all’ufficiale dello stato civile (comma 2), che prov-vede alla registrazione nell’archivio dello stato civile (comma 3); viene dunque formato (e sottoscritto dalle stesse parti) un documento che certifica la costituzione dell’unione, con l’indicazione ai sensi del comma 9 dei loro dati anagrafici e di quelli dei testimoni.

(15) TRIMARChI, Unioni civili e convivenze, in Fam. e dir., 10/2016, 862.(16) PACIA, Unioni civili e convivenze, in www.juscivile.it, 2016, 196.

L’unione civile

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Capitolo 1

L’atto si atteggia secondo modalità diverse da quelle proprie del matrimonio: in particola-re, non essendo richiamato l’art. 107 c.c., l’ufficiale dello stato civile non dà lettu-ra alle parti delle disposizioni del codice né dichiara che esse sono unite civil-mente. Le coppie omosessuali possono, al pari dei coniugi, eleggere la loro residenza comune (com-ma 9 e 12) e indicare il loro regime patrimoniale (comma 9 e 13), ma possono altresì — facoltà non prevista per chi contrae matrimonio — assumere, per la durata dell’unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, o anche assumere un doppio cognome conservando anche quello originario (comma 10). Tale scelta è operativa ed efficace fino a quando l’unione non venga sciolta: dopo tale momento si riacquista il cognome originario.Poiché il comma 20 esclude l’applicabilità alle unioni civili di tutte le disposizioni del codi-ce civile non richiamate espressamente nella L. 76, non risultano applicabili gli artt. 106 e seguenti c.c. in tema di celebrazione e, in particolare, l’art. 108 c.c., che prescrive il di-vieto di apporre termini e condizioni al matrimonio. Con la conseguenza che è possibi-le stipulare un’unione civile a termine, per una durata convenuta dalle parti, o sot-toposta al verificarsi di una condizione. Si tratta di un’evidente svista del legislatore: escludendo l’operatività dell’art. 108 c.c., si è aperta la configurabilità dell’unione civile in termini profondamente diversi dal matrimo-nio, essendo evidente che una delle tradizionali caratteristiche o funzioni di quest’ultimo è quella di fondare una comunità di affetti o, se si vuole, una comunione materiale e spiri-tuale destinata a durare tutta la vita.L’unione civile presenta aspetti omogenei al matrimonio (art. 1, comma 10 e seguenti), con l’esclusione del dovere di fedeltà e con un’apposita regola in materia di disciplina del cognome (comma 11). Anche le disposizioni sullo scioglimento dell’unione civile sono, in parte, mutuate dalla di-sciplina del divorzio, con differenziazioni (comma 24) volte a un’ulteriore accelerazione procedimentale. Il richiamo, poi, alle norme della L. 898/1970 è operato «in quanto compatibili», rimet-tendo ancora una volta all’interprete un compito delicato. Ancora, le nuove norme creano una nuova figura di legittimario, nella persona del superstite unito civilmente al de cuius (mentre analogo diritto successorio non è attribuito al convivente).

Questioni di rilievo si pongono anche con riferimento alla «conviven-za di fatto», disciplinata dalla L. 76/2016, che ricorre quando due

persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso instaurano una con-vivenza stabile fondata su legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (art. 1, comma 36).La legge non disciplina tutte le ipotesi di «convivenza di fatto», in quanto richiede la pre-senza di determinati presupposti limitando così il proprio ambito applicativo.In particolare, l’art. 1, comma 36 richiede che ciascuno dei conviventi non sia vincolato da un matrimonio o da un’unione civile, con la conseguenza che alle convivenze nelle quali anche una sola delle parti sia separata, di fatto o legalmente, non risul-tano applicabili le disposizioni della legge. La previsione è ribadita nell’art. 1, comma 57, lett. a) e b), nonché nel comma 59, lett. c), L. 76/2016.Per circoscrivere i problemi derivanti da questa impostazione si è affermato che i diritti spettanti a tutti i conviventi — indipendentemente dalla ricorrenza dello stato libero —,

La convivenza di fatto

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Famiglia e filiazione: profili generali

previsti da disposizioni anteriori alla L. 76/2016 e da quest’ultima ripresi o ribaditi, con-tinuano a essere garantiti a tutte le coppie nonostante la limitazione derivante dal comma 36, mentre i nuovi diritti introdotti dalla L. 76/2016 spettano soltanto ai conviventi non legati a terzi da un matrimonio o da un’unione civile (17).Lo stesso comma 36 richiede che i conviventi non siano vincolati da rapporti di pa-rentela, affinità o adozione. Tuttavia, a differenza dell’art. 87 c.c., richiamato per le unioni civili ma non per le convivenze, non si indicano i limiti di grado, per cui la discipli-na delle convivenze è irragionevolmente esclusa in un numero indefinito di ipotesi. In dot-trina, pertanto, si è proposto di estendere ai conviventi di fatto gli stessi limiti di grado previsti per gli impedimenti al matrimonio e all’unione civile (18).

1.5.1 il cognome comune nell’unione civile

Come sopra evidenziato, la legge Cirinnà prevede, al comma 10 dell’art. 1, che «median-te dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune sce-gliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile».Il legislatore ha confermato un principio presente nel nostro ordinamento, ovvero la fun-zione identificativa del cognome, in quanto, al pari dei coniugi, gli uniti civilmente posso-no avere interesse ad assumere un cognome comune per manifestare all’esterno il loro vincolo affettivo.

In particolare, le parti dell’unione civile possono:

— scegliere un cognome comune (quello dell’una o dell’altra parte) con conseguente perdita, per una delle parti, del proprio cognome. È escluso, invece, il sistema del dop-pio cognome, ossia la possibilità che il cognome comune possa essere formato dall’unio-ne dei cognomi delle parti dell’unione;

— mantenere ciascuna il proprio cognome, perché la ritengono la scelta più adatta o non si sono trovate d’accordo nella scelta del cognome comune;

— scegliere un cognome comune con dichiarazione espressa, ad opera della parte il cui cognome non sia stato scelto, di voler posporre al cognome comune il proprio;

— scegliere un cognome comune con dichiarazione espressa, ad opera della parte il cui cognome non sia stato scelto, di voler anteporre il proprio cognome a quello co-mune.

Le coppie dello stesso sesso che stringono un’unione civile possono as-sumere un cognome comune solo come «cognome d’uso senza va-lenza anagrafica», senza cioè che questo comporti la variazione dei documenti del consorte che ha assunto anche il cognome dell’altro.Questo principio è stato stabilito dalla Corte costituzionale — come preannunciato da un Comunicato dell’ufficio stampa della Corte del 9-10-2018 —, la quale ha rilevato che la funzione del cognome comune come cognome d’uso senza valenza anagrafica non deter-

(17) QUADRI, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: osservazioni (solo) a futu-ra memoria?, in Giust. civ. com., 2016, 930.(18) LenTI, La nuova disciplina della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura, in www.juscivile.it, 2016, 98.

Il cognome comune scelto dalla coppia non vale per l’anagrafe

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Capitolo 1

mina alcuna violazione del diritto al nome, all’identità e alla dignità personale; da ciò con-segue la legittimità dell’art. 3 D.Lgs. 5/2017 nella parte in cui prevede che la scel-ta del «cognome comune» non modifica la scheda anagrafica individuale, nella quale rimane il cognome precedente alla costituzione dell’unione. La scelta effettuata vie-ne, invece, iscritta negli atti dello stato civile ex art. 63, co. 1, lett. g-sexies, d.P.R. 396/2000.

1.5.2 il silenzio della l. 76/2016 sulla stepchild adoption

Con l’adozione si crea un vincolo di filiazione che prescinde dal-la generazione biologica. Mentre l’adozione dei maggiorenni, cd. adozione civile, intende soddisfare il desiderio di discendenza di chi ne sia privo e assicurare

la trasmissione del nome e del patrimonio, l’adozione dei minori, cd. adozione piena, intende assicurare il sostegno morale e patrimoniale necessario alla crescita dei minori in un ambiente familiare adeguato.L’adozione dei maggiorenni instaura un vincolo di filiazione giuridica che si aggiunge a quella di sangue. L’adozione piena, invece, istituisce un rapporto di filiazione che s sosti-tuisce a quella biologica, attribuendo lo stato di figlio e recidendo i rapporti dell’adottato con la famiglia d’origine.Presupposto dell’adozione piena è lo stato di abbandono del minore (artt. 7 e seguen-ti), ossia la privazione dell’assistenza materiale e morale da parte dei genitori biologici, tale da far risultare il minore privo di una famiglia, anche qualora esista materialmente. Il procedimento di accertamento dello stato di abbandono si conclude con la dichiarazio-ne dello stato di adottabilità, alla quale segue un periodo di affidamento preadot-tivo del minore alla coppia più idonea a corrispondere alle esigenze di cura del minore, per la durata di un anno (art. 22, L. 184/1983). Trascorso questo periodo, se è accerta-to il perfetto inserimento del minore nel nuovo nucleo familiare, il tribunale pronuncia l’adozione piena, che instaura tra gli adottanti e l’adottato un rapporto di filiazione pa-rificato interamente a quello fondato sul legame biologico tra genitori e figli ed estingue il rapporto con la famiglia di origine. Nei casi in cui non sia possibile o non sia opportuna la forma dell’adozione piena, per i minori è prevista l’adozione in casi particolari (art. 44, L. 184/1983), la quale crea un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quella naturale (non recide i lega-mi con la famiglia di origine: art. 300, comma 1, c.c., art. 55, L. 184/1983) e attribu-isce lo status di figlio adottivo, a differenza dell’adozione piena, che attribuisce lo sta-to di figlio in senso proprio. A questo proposito occorre precisare che lo stato di figlio adottivo attribuisce al minore il diritto di mantenimento, educazione e istruzione nonché i diritti successori verso l’adottante ma non instaura vincoli di parentela tra l’adottante e la famiglia dell’adottato né tra questi e la famiglia dell’adottante. Inoltre, rimangono fer-mi tutti i rapporti dell’adottato con la famiglia d’origine (artt. 55, L. 184/1983; artt. 303 e 304 c.c.).

I minori, con l’adozione in casi particolari, possono essere adottati (art. 44, L. 184/1983):

a) da persone unite al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesi-stente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato perio-do di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge, nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;

Adozione civile, adozione piena e adozione «particolare»

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Famiglia e filiazione: profili generali

c) quando il minore sia disabile (art. 3, comma 1, L. 104/1992) e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

La lett. b) dell’art. 44 cit. consente l’adozione al coniuge del genitore — anche adottivo — del minore. La previsione, formulata per il caso di vedovanza del genitore biologico, riguarda espressamente il coniu-ge del genitore ma, in concreto, il genitore sociale potrebbe essere anche il suo conviven-te (etero o omosessuale) o la persona dello stesso sesso a lui unita civilmente.Se fosse negato l’accesso all’adozione in casi particolari ai genitori di fatto diversi dal co-niuge di un genitore, si determinerebbe una grave lacuna nel nostro sistema di protezione dei minori d’età: l’interesse del minore a veder riconosciuto il rapporto non potrebbe es-sere soddisfatto per la circostanza, a lui estranea, che i genitori convivono o sono omoses-suali uniti civilmente. Se il fondamento dell’adozione risiede nell’esigenza di garantire al fi-gliastro la tendenziale stabilità della nuova coppia genitoriale, non c’è ragione per negare l’accesso all’istituto al genitore sociale convivente o unito civilmente. Del resto, non può sostenersi una pretesa inidoneità educativa delle coppie dello stesso sesso (19).Inoltre, una chiusura dell’istituto al genitore sociale omosessuale — convivente o unito ci-vilmente — porterebbe a una grave carenza, perché non superabile, a differenza dei con-viventi eterosessuali, ai quali invece basterebbe sposarsi per avere accesso all’adozione in casi particolari. L’esito sarebbe anche più paradossale, poiché normalmente i nuclei omoparentali condi-vidono fin dall’inizio il progetto genitoriale realizzato con tecniche di procreazione assisti-ta e, dunque, i minori hanno sempre il genitore di fatto come seconda figura genitoriale di riferimento.

La disciplina della materia non si esaurisce, tuttavia, nella lett. b) dell’art. 44, poiché la giurisprudenza ha fatto leva anche sulla lett. d) della nor-ma che consente l’adozione in casi particolari quando vi sia «la con-statata impossibilità di affidamento preadottivo» del mi-nore dichiarato adottabile, ed è indubbio che il legislatore avesse in mente solo l’im-possibilità di fatto di essere adottati con adozione piena, come nei casi di minori cd. grandicelli o con particolari difficoltà caratteriali o disabili che non si riesce a dare in affi-damento preadottivo. Successivamente, però, si è affermata un’interpretazione estensiva della disposizione, che si spinge fino a considerare incluse le ipotesi di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo, in cui cioè manchino i requisiti per l’adozione piena e i presupposti fissati dal-le lett. a), b) e c) per l’adozione in casi particolari. Così, si è consentita l’adozione ex lett. d) nei casi di cd. semiabbandono permanente da parte dei genitori biologici (in cui manca lo stato di abbandono in senso proprio, ed è utile al minore conservare comunque rapporti con i genitori di sangue), di parenti entro il quarto grado che si occupano del minore non orfano (dove non c’è lo stato di abbandono perché al minore provvedono i parenti, e non si rientra nella lett. a) dell’art. 44, perché il minore non è orfano) nonché di adozione domandata dal convivente

(19) Cass. 11-1-2013, n. 601.

Adozione del coniuge ex art. 44, lett. b)

Impossibilità di affidamento preadottivo e adozione ex art. 44, lett. d)

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Capitolo 1

— etero od omosessuale — del genitore (in cui ugualmente l’abbandono non sussi-ste perché uno o entrambi i genitori biologici si occupano del minore e non si ricade nel-la lett. b) dell’art. 44 poiché genitore sociale e genitore biologico non sono coniugati).La tesi estensiva della lett. d) è ormai maggioritaria (20).Tuttavia, poiché la disposizione è nata con una diversa finalità, il dibattito tra favorevoli e contrari non riesce a spegnersi del tutto, neppure dopo la L. 76/2016, che non pre-vede espressamente la possibilità di chiedere l’adozione del figlio biologico del partner. Tuttavia, nella legge è scritto che «resta fermo quanto previsto e consentito in mate-ria di adozione dalle norme vigenti», rinviando così ai risultati cui è approdata la giuri-sprudenza.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, per ottenere il pieno ri-conoscimento del loro rapporto con il figliastro, sono:

— il coniuge del genitore biologico (art. 44, lett. b), L. 184/1983);— il convivente (art. 44, lett. d), L. 184/1983) o il soggetto unito civilmente (art. 1, com-

ma 20, L. 76/2016 e art. 44, lett. d), cit.) del genitore biologico.

1.5.3 l’azione di spoglio contro il convivente

La giurisprudenza ha più volte affermato che il solo fatto della convivenza, anche se deter-minata da rapporti intimi, non attribuisce, alle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso autonomo sullo stesso o come una sorta di compossesso (21).

In questa prospettiva, il consolidamento della relazione tra i conviven-ti non darebbe luogo, in capo al soggetto non proprietario dell’immo-

bile, a una situazione tutelabile con l’azione di spoglio. Il convivente non proprietario sa-rebbe cioè relegato nell’indifesa posizione dell’ospite, del tollerato o del detentore per ra-gioni di servizio.

Non mancano, tuttavia, pronunce di segno diverso. Da un lato, infat-ti, in relazione a «persone legate da rapporti di parentela o di affinità

e conviventi», si è osservato che «un rapporto di codetenzione tutelabile con l’azione di spo-glio anche nei riguardi del codetentore titolare del rapporto di locazione non si può esclu-dere» (22); dall’altro, nel negarsi la rilevanza della disponibilità della res in capo al convi-vente more uxorio ai fini dell’usucapione, si è sottolineato che al convivente che goda con il partner possessore iure proprietatis del medesimo bene va riconosciuta una posizione «riconducibile alla detenzione autonoma (qualificata dalla stabilità della relazione fa-miliare e protetta dal rilievo che l’ordinamento a questa riconosce)» (23).La giurisprudenza più recente aderisce a questo secondo indirizzo, precisando che «nella famiglia di fatto il convivente more uxorio non è un semplice ospite dell’altro convi-

(20) Cass. 31-5-2018, n. 14007; Cass. 22-6-2016, n. 12962.(21) Cass. 14-6-2001, n. 8047; Cass. 2-10-1974, n. 2555.(22) Cass. 7-10-1971, n. 2753.(23) Cass. 14-6-2012, n. 9786.

I soggetti che possono ricorrere all’adozione in casi particolari

Il convivente è un ospite

… o un detentore qualificato?

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Famiglia e filiazione: profili generali

vente, proprietario esclusivo della casa familiare, ma ha la detenzione qualificata dell’immobile e, quindi, può esercitare l’azione di spoglio anche contro il partner» (24).

La convivenza more uxorio determina, infatti, un potere di fatto sul-la casa di abitazione basato su un interesse diverso da quello derivan-te da ragioni di mera ospitalità; conseguentemente, l’estromissione violenta o clandestina del convivente dall’unità abitativa giustifica il ricorso alla tutela pos-sessoria, consentendo di esperire l’azione di spoglio nei confronti del partner anche quan-do il convivente estromesso non vanti un diritto di proprietà sull’immobile.La tesi secondo cui la relazione di fatto del convivente sarebbe un mero strumento del pos-sesso o della detenzione di un altro soggetto, paragonabile a quella dell’ospite o del tolle-rato, è contraria alla rilevanza giuridica e alla dignità stessa del rapporto di convivenza di fatto, la quale — con il reciproco riconoscimento di diritti del partner che si viene progres-sivamente consolidando nel tempo, e con la concretezza di una condotta spontaneamen-te attuata — dà vita a un autentico consorzio familiare.Pur mancando una legge organica sulla convivenza non fondata sul matrimonio, il legislato-re non ha mancato di disciplinare settori di specifica rilevanza della stessa, anche al di là del-la filiazione, dove l’eliminazione di ogni residua discriminazione tra i figli è stata sancita, nel rispetto dell’art. 30 Cost., dalla L. 219/2012: basti pensare, per citare alcuni esempi, all’art. 199 c.p.p. per la facoltà di astenersi dal deporre concessa al convivente dell’imputato, agli artt. 342bis e 343ter c.c. sull’estensione al convivente degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, all’art. 6, L. 184/83 sugli effetti della convivenza precedente al matrimonio sulla stabilità del vincolo ai fini dell’adozione, all’art. 408 c.c. sulla scelta dell’amministratore di sostegno che può cadere anche sulla persona stabilmente convivente, e all’art. 129, D.Lgs. 209/2005 in tema soggetti che non possono essere considerati terzi e che non hanno diritto ai benefici derivanti dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, limitatamente ai danni alle cose.

Soprattutto, è stata la giurisprudenza costituzionale a sottolineare che «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare — anche a sommaria indagine — costituzionalmente irrilevante quando si ab-bia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni so-ciali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.)» (25) e a ribadire che «per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comu-nità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della perso-na nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico» (26).In questo contesto si colloca la sentenza che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, L. 392/1978, con la quale la Corte costituzionale ha posto il convivente more uxorio tra i successibili nella locazione in caso di morte del conduttore, e ha stabilito che il convivente medesimo, affidatario di figlio nato fuori dal matrimonio, succe-de al conduttore che abbia cessato la convivenza (27).

(24) Cass. 21-3-2013, n. 7214.(25) Corte cost. 18-11-1986, n. 237.(26) Corte cost. 15-4-2010, n. 138.(27) Corte cost. 7-4-1988, n. 404.

La tutela possessoria del convivente

La Corte costituzionale «difende» il convivente: l’incostituzionalità dell’art. 6, L. 392/1978

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Capitolo 1

La qualità di formazione sociale della convivenza more uxorio (28) ha consentito alla giu-risprudenza di guardare alla stessa come fonte di doveri morali e sociali di ciascun convi-vente nei confronti dell’altro, con l’effetto, tra l’altro:

— di escludere il diritto del convivente more uxorio di ripetere le eventuali attribuzioni pa-trimoniali effettuate nel corso delle convivenza (29);

— di riconoscere il diritto del convivente al risarcimento del danno patrimoniale e non pa-trimoniale per la morte del compagno o della compagna provocata da un terzo (30);

— di dare rilevanza alla convivenza intrapresa dal coniuge separato o divorziato ai fini dell’assegno di mantenimento o di quello di divorzio (31).

Poiché, dunque, la famiglia di fatto è compresa tra le formazioni sociali che l’art. 2 Cost. considera la sede di svolgimento della personalità individuale, il convivente gode della casa familiare, di proprietà del compagno o della compagna, per soddisfare un interesse pro-prio, oltre che della coppia, sulla base di un titolo a contenuto personale, la cui rilevanza sul piano della giuridicità è custodita dalla Costituzione, sì da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata.Ciò non significa affermare un completo pareggiamento tra la convivenza more uxorio e il matrimonio, contrastante con la stessa volontà degli interessati, che hanno liberamente scelto di non vincolarsi con il matrimonio proprio per evitare, in tutto o in parte, le con-seguenze legali che discendono dal coniugio.

Rimane ferma, infatti, la diversità della convivenza di fatto, fondata sull’affectio quotidiana — liberamente e in ogni istante revocabile — di ciascuna delle parti, rispetto al rapporto coniugale, caratterizzato da stabilità e certezza e dalla reciprocità e corrispettività di diritti e do-

veri che nascono soltanto dal matrimonio; come pure la distinta considerazione dei rap-porti personali e patrimoniali di coppia nelle due diverse situazioni, stante il maggior spa-zio da riconoscersi, nella convivenza, alla soggettività individuale dei conviventi ed il più ampio rilievo, nel rapporto di coniugio, alle esigenze obiettive della famiglia come tale, cioè come stabile istituzione sovraindividuale.Ma questa distinzione non comporta che, in un’unione libera che tuttavia abbia assunto — per durata, stabilità, esclusività e contribuzione — i caratteri di comunità familiare, il rap-porto del soggetto con la casa destinata ad abitazione comune, ma di proprietà dell’altro convivente, si fondi su un titolo giuridicamente irrilevante quale l’ospitalità, anziché sul ne-gozio a contenuto personale alla base della scelta di vivere insieme e di instaurare un con-sorzio familiare, come tale anche socialmente riconoscibile.D’altra parte, l’assenza di un giudice della dissoluzione del ménage non consente al con-vivente proprietario di ricorrere alle vie di fatto per estromettere l’altro dall’abitazione, per-ché il canone della buona fede e della correttezza, dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento, impone al legittimo titolare che, cessata l’affec-tio, intenda recuperare, com’è suo diritto, l’esclusiva disponibilità dell’immobile, di avvisa-re il partner e di concedergli un termine congruo per reperire un’altra sistemazione.

(28) Cass. 19-6-2009, n. 14343.(29) Cass. 15-5-2009, n. 11330; Cass. 13-3-2003, n. 3713.(30) Cass. 16-9-2008, n. 23725; Cass. 28-3-1994, n. 2988.(31) Cass. 12-3-2012, n. 3923; Cass. 11-8-2011, n. 17195.

Convivenza e matrimonio: qualche differenza ancora c’è

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Formulario

Sezione ii - SePaRazione

Formula n. 12

Ricorso per separazione giudiziale in presenza di figli minori(art. 706 c.p.c.)

TRIBUNALE DI ………

RICORSO PER SEPARAzIONE PERSONALE

Tizia, nata a … il …, residente in … via … n. …, c.f. …, elettivamente domiciliata in … via … n. … presso lo studio dell’avv. …, c.f. …, fax …, pec …, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del presente atto, espone quanto segue.

PREMESSA

1) In data … Tizia ha contratto con Caio matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di …, atto n. …Dal matrimonio sono nati due figli, Tizietto e Caietto, rispettivamente di anni … e …2) La convivenza è divenuta intollerabile, stante la profonda frattura della comunione di vita materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, e non sussistono più le condizioni per superare le ragioni dell’intollerabilità.In particolare, Caio ha tenuto comportamenti contrari ai propri doveri di coniuge e di padre, che hanno reso impossibile la convivenza, consistenti in [prolungate assenze dall’abitazione familiare; comportamenti di totale indifferenza affettiva; etc. …], come sarà meglio precisato nel corso del giudizio.3) Tizia, che svolge la professione di insegnante presso la scuola …, ha un reddito mensile netto di euro …, come da documentazione allegata.Caio, di professione avvocato, ha un reddito mensile di euro … circa, come risulterà dalle cer-tificazioni che saranno prodotte o dalle indagini patrimoniali che il tribunale potrà effettuare.I figli Tizietto e Caietto sono stati sempre accuditi dalla madre, la quale li ha seguiti nello studio e nell’educazione, con scarsi contributi del padre, e hanno sempre vissuto nella casa coniugale in … via …La famiglia ha sempre vissuto in … via …., di proprietà di entrambi i coniugi in regime di comunione legale.Tutto ciò premesso, Tizia

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Formulario

CHIEDE

che il tribunale adito, previo esperimento del tentativo di conciliazione e in caso di fallimen-to dello stesso, provveda all’istruzione della causa e dichiari la separazione personale dei coniugi con addebito al marito.Inoltre, in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei coniugi e dei figli, chiede che:— i figli vengano affidati alla madre o, in subordine che venga stabilito che gli stessi abbiano

domicilio presso la ricorrente;— vengano stabiliti i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, determinando

in favore della madre la quotidianità del rapporto e in favore del padre tempi certi, con obbligo per lo stesso di ricevere e tenere i figli almeno per tre giorni alla settimana, se-condo quanto sarà ritenuto opportuno;

— venga stabilito l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, salvo per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere secondo i tempi di permanenza dei figli presso di lui;

— la casa coniugale venga assegnata alla ricorrente;— venga stabilito un assegno di mantenimento per la ricorrente, che si indica in euro …

mensili;— venga posto a carico di Caio un assegno di euro … mensili per il mantenimento dei figli;— vengano poste a carico del marito le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione,

nella misura del 70%.Si allegano:— estratto dell’atto di matrimonio;— certificato di residenza e di stato di famiglia;— dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni.Ai sensi dell’art. 14, comma 2, T.U. 115/2002, si dichiara che il presente procedimento è soggetto al contributo unificato di euro …

…, …

Avv. ……………