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Sistema educativo di Istruzione e Formazione Pagina 1 di 35 Sistema educativo di istruzione e formazione Ente Naz.le Don Orione – Formazione Aggiornamento Professionale A cura di Centro studi e progettazione

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Sistema educativo di

istruzione e formazione

Ente Naz.le Don Orione – Formazione Aggiornamento Professionale A cura di Centro studi e progettazione

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STRUTTURA GENERALE DEL SISTEMA EDUCATIVO Il sistema educativo italiano è organizzato nel modo seguente: � Scuola dell’infanzia (età: da 3 a 6 anni di età), non obbligatoria, che prevede una durata di 3 anni; � Primo ciclo di istruzione, della durata complessiva di 8 anni, articolato in due segmenti: scuola primaria (età: da 6 a 11 anni di età), che prevede una durata di 5 anni, scuola secondaria di primo grado (età: da 11 a 14 anni), che dura 3 anni; � Secondo ciclo di istruzione, costituito da due percorsi: -scuola secondaria di secondo grado di competenza statale, della durata di 5 anni,rivolta agli alunni dai 14 a 19 anni di età. Appartengono a questo percorso i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali -formazione professionale iniziale di competenza regionale, della durata di 3 anni, rivolta ai giovani che hanno concluso il primo ciclo di istruzione; � Istruzione e formazione post-secondaria non superiore, che si svolge nell’ambito del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e che offre percorsi IFTS e corsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS); � Istruzione superiore, costituita da istruzione superiore universitaria e non-universitaria. Il sistema di istruzione superiore è articolato in istituti statali e non-statali è organizzata in 3 cicli: il primo ciclo della durata di 3 anni per il conseguimento della Laurea (L); il secondo della durata di 2 anni per il conseguimento della Laurea magistrale; il terzo ciclo corrispondente al dottorato di ricerca. I corsi in medicina e chirurgia, veterinaria e odontoiatria, continuano a essere organizzati in un ciclo unico della durata di 5 o 6 anni, al termine del quale viene conseguita la laurea magistrale. L’istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni , da 6 a 16 anni di età. Dai 14 ai 16 anni l’obbligo di istruzione si può assolvere nel biennio della scuola secondaria superiore o nel biennio dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Inoltre, tutti hanno il diritto/dovere di formarsi per almeno 12 anni nel sistema di istruzine o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il 18° anno di età (legge n.53/2003). L’obbligo di istruzione dura complessivamente 10 anni e si conclude al termine del secondo anno di istruzione secondaria superiore. ( L .n.296 del 27 dicembre 2006 _ legge finanziaria 2007- .

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SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E

FORMAZIONE

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Obbligo formativo (fino a 18 anni o qualifica)

Obbligo di istruzione (fino a 16 anni )

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria I

grado

Percorsi regionali

Scuola secondaria II grado

Primo Ciclo

Diploma di licenza conclusivodel primo ciclo di istruzione

Secondo ciclo

Diplomi di istruzionesecondaria superiore

Università

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ISTRUZIONE OBBLIGATORIA L’istituzione dell’obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età risale al 1999; è infatti con la Legge n. 144 del 17/5/1999 (art. 68) che viene definito tale obbligo. Dall´anno scolastico 2000/2001 è entrato in vigore l´obbligo di frequenza di attività formative fino a 18 anni. Il quadro complessivo di riferimento è stato profondamente trasformato con la L. n. 53 del 2003 del 28/03/03 (legge Moratti) ha ridefinito ed ampliato l´obbligo formativo insieme all’obbligo scolastico, introducendo il concetto di diritto/dovere alla istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica o di un diploma entro il 18°danno di età. La Legge Moratti, infatti, assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema dell'istruzione (con i licei) e nel sistema integrato di istruzione e formazione professionale. L’obiettivo della normativa in oggetto è quello di valorizzare la personalità degli allievi, garantendo pari opportunità, al fine di permettere a tutti di raggiungere livelli culturali adeguati all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Con il Decreto legislativo n. 76/2005, l’istruzione e la formazione professionale per almeno 12 anni, o comunque fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, diventano un dovere giuridicamente sanzionabile. Infine la Legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha innalzato a 16 anni l’obbligo di istruzione e l’età di accesso al lavoro, anche per il contratto di apprendistato. L’istruzione obbligatoria prevede una durata di 10 anni (fino a 16 anni di età1), e comprende il primo ciclo di istruzione (5 anni della scuola primaria e i 3 anni della scuola secondaria di primo grado) e i primi due anni della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici e professionali ) o dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionali (IeFP) di competenza regionale (l’obbligo è stato elevato dalla legge finanziaria 2007 e successivo decreto D.M. 139/2007). Il nuovo obbligo di istruzione che può essere assolto nel sistema scolastico o nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui al Capo III del D. lgs. 226/2005, si completa con l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni sino al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore (all’interno del sistema di istruzione) o comunque al conseguimento di una qualifica professionale (all’interno del sistema di istruzione e formazione professionale) entro il 18° anno di età (legge n.53/2003). L’accordo del giugno 2003 raggiunto in Conferenza Unificata che ha dato l’avvio definitivo alla sperimentazione del secondo canale. Per quanto riguarda la qualifica professionale, i percorsi triennali di istruzione e formazione 1 La Costituzione stabilisce che l'istruzione è obbligatoria fino a 14 anni di età. La durata dell'istruzione obbligatoria è stata aumentata fino a 16 anni di età nell'a.s. 2007/08, in base alla legge finanziaria del 2007.

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professionale, che erano stati introdotti in via sperimentale dall’a.s. 2003/2004, sono diventati definitivamente uno dei segmenti per assolvere all’obbligo di istruzione (legge n.133 del 06 agosto 2008). I percorsi regionali di durata almeno triennale, si concludono con una qualifica e si avvalgono del riferimento a standard formativi congiuntamente definiti (nella sede nazionale della Conferenza unificata Stato/Regioni) e di spendibilità completa in ambito nazionale.

Per disciplinare l’attuazione dell’obbligo di istruzione il Ministero della Pubblica Istruzione ha approvato il D.M. n. 139 del 22/08/2007 che definisce i saperi e le competenze (gli assi culturali) che devono obbligatoriamente essere previsti nei primi due anni di tutti i percorsi formativi di istruzione secondaria superiore. Gli ultimi due anni di istruzione obbligatoria, della durata complessiva di 10 anni coprono il primo biennio della scuola secondaria superiore, sia generale che professionale. Di conseguenza, al fine di assicurare una formazione equivalente a tutti i percorsi di istruzione, sono stati definiti i saperi e le competenze “competenze chiave di cittadinanza” che tutti gli studenti devono aver acquisito al termine dell'istruzione obbligatoria e che vanno a integrare i programmi specifici per i diversi percorsi di istruzione secondaria superiore attualmente in vigore Tali saperi e competenze sono organizzati in riferimento a quattro Assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico sociale. Saperi e competenze costituiscono, a loro volta, il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione di competenze chiave idonee a preparare i giovani alla vita adulta e ad apprendere in tutto l’arco della vita. Le competenze chiave sono: imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione (DM 139/2007). Inoltre il Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro ha stabilito, con D.I. del 29/11/2007, i criteri generali per l’accreditamento delle strutture formative che realizzano percorsi di istruzione e formazione professionale, i criteri per il riparto dei contributi statali e le misure di sistema per l’attuazione dell’obbligo d’istruzione. Il citato decreto è stato successivamente inserito nell’Intesa del 20/03/2008 tra il MLPS, il MPI, il MIUR, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che definisce gli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi. Il 29/04/2010 è stato siglato l'Accordo tra il MIUR, il MLPS, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano che da avvio alla messa a regime del sistema di Istruzione e Formazione Professionale attraverso la definizione di 21 figure nazionali di riferimento rispettivamente per percorsi di durata triennale (qualifiche) e quadriennale (diplomi) l’accordo riguarda la messa a sistema dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 2010-2011, è di particolare rilievo per l’intero sistema della pubblica istruzione italiana. L’accordo del 29 aprile 2010, disciplinando a livello nazionale le figure di qualifica dei percorsi di durata triennale (sono 21, da operatore dell’abbigliamento a operatore agricolo) e le figure professionali dei percorsi di durata quadriennale (sono 21, da tecnico edile a tecnico della trasformazione agroalimentare), nonché gli standard minimi delle competenze di base e di quelle professionali, consente di dare avvio dall’anno scolastico 2010-2011 al percorsi IeFP come sistema ordinamentale, sulla base della disciplina specifica di ciascuna regione, superando la fase di sperimentazione.

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Per esemplificare, i percorsi triennali orientati alla qualifica dovranno avere competenze tecnico-professionali in uscita (definire, approntare, monitorare, predisporre, sviluppare, effettuare, eseguire, assemblare, verificare…) articolate in abilità minime e conoscenze essenziali. Per quanto riguarda i percorsi quadriennali finalizzati al diploma professionale, ogni figura è presentata tramite descrizione sintetica e competenze minime. Il tecnico dell’abbigliamento, per es., interverrà con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo di produzione capi di abbigliamento attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, ecc. Le sue competenze si estendono dalla rilevazione dei bisogni del cliente/committente alla valutazione della rispondenza del prodotto agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione). Dal prossimo anno scolastico 2010/2011, dunque, prende inizio, accanto al riordino della scuola secondaria superiore (licei, istituti tecnici e istituti professionali), anche il sistema di istruzione e formazione professionale (percorsi per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi di durata quadriennale).

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EDUCAZIONE PREPRIMARIA (Scuola dell’infanzia2) L’educazione preprimaria viene attuata nella scuola dell’infanzia che ha durata triennale ed rivolta ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. La scuola dell’infanzia è compresa nel sistema educativo di istruzione e formazione, ma non ha carattere obbligatorio. Nel 1968, con la legge n. 444 che istituiva le scuole materne statali, lo Stato ha assunto la completa responsabilità nell’educazione prescolare. Inoltre, con la legge n.444 l’educazione preprimaria assume una completa autonomia didattica pur in rapporto di continuità con l’istruzione primaria. La materia è stata completamente riformata con il Decreto Legislativo n. 59 del 2004, emanato in attuazione della legge delega n. 53 del 2003 di riforma dell’intero sistema di istruzione e formazione. Ai sensi della riforma, la scuola dell’infanzia (questa la nuova denominazione) di durata triennale, ha come obiettivo “l’educazione e lo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini (…)” assicurando anche una continuità educativa con i servizi dell’infanzia e con la scuola. La scuola dell’infanzia ( ex materna) viene inserita a pieno titolo nel sistema educativo con la denominazione di scuola dell’infanzia. Nella scuola dell’infanzia Iscrizioni -sono accolti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31/12 dell’a.s. di riferimento; -sono stati re-introdotti gli anticipi (bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile successivo dell’a.s. di riferimento) già previsti dalla Riforma Moratti Sezione primavera -prosegue l’esperienza delle “sezioni primavera” in collaborazione con le Regioni e gli Enti locali (è previsto uno specifico finanziamento da parte del MIUR. Modello orario -È confermato il modello dell’orario normale di 40 ore (due docenti per sezione); -La precedente normativa, confermata dal Regolamento attuativo dell’articolo 64, prevedeva anche una opzione a 25 ore che può essere attivata solo a richiesta delle famiglie; in questo caso le eventuali economie (ore e pasti) saranno utilizzate soltanto per espandere il servizio (nuove sezioni). Utilizzo del personale e tempo scuola Tutti i modelli di orario introdotti saranno assicurati sempre e comunque dai docenti dell’istituto, secondo modalità organizzative definite dalla scuola stessa. L’assistenza alla mensa sarà effettuata dai docenti della classe. Non esiste, quindi, alcuna forma o modello di dopo-scuola tanto meno a carico delle famiglie. Non esiste, neppure, alcuna ipotesi di ricorso a “cooperative” o risorse esterne per garantire l’orario scolastico.

2 Variamente denominata – scuola dell’infanzia, scuola materna, giardino d’infanzia, asilo infantile o asilo -in Italia la legge 53/03 opta per l’espressione “scuola dell’infanzia” in sostituzione dell’espressione “scuola materna”.

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PRIMO CICLO ISTRUZIONE PRIMARIA (Elementare) La scuola primaria è stata completamente riformata con il Decreto Legislativo n.59 del 19 febbraio 2004, emanato in attuazione della legge delega n.53 del 28 marzo 2003, di riforma dell’intero sistema di istruzione e formazione. In base alla nuova organizzazione, il primo ciclo di istruzione, della durata complessiva di 8 anni, è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, che costituiscono il primo segmento in cui si realizza il diritto/dovere all’istruzione e formazione. Pur nella unità del ciclo, si conferma la specificità dei due momenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. La scuola primaria è obbligatoria, ha la durata di 5 anni (da 6 a 11 anni di età) ed è articolata in un primo anno di raccordo con la scuola dell’infanzia e in due bienni successivi. L’istruzione primaria si svolge presso scuole statali e non statali legalmente riconosciute. Iscrizioni -si possono iscrivere i bambini che compiono 6 anni entro il 31/12 dell’a.s. di riferimento e anticipatamente quelli che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo; -l’iscrizione può essere effettuata presso la scuola del territorio di appartenenza o anche presso altra istituzione scolastica. Modelli possibili di orario -Nei regolamenti si tiene conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo scuola. • 24 ore • 27 ore sino a 30 ore con attività opzionali facoltative • 40 ore: tempo pieno I modelli di organizzazione della didattica trovano applicazione sulla base della scelta delle famiglie e, per i modelli a 30 e 40 ore, in rapporto all’organico assegnato. Modello 24 ore settimanali – insegnante unico di riferimento -la legge 169/2008 introduce il modello dell’insegnante unico di riferimento attivabile a richiesta delle famiglie. La classe, funzionante con orario di 24 ore settimanali, è affidata al maestro unico di riferimento. Dall’a.s. 2009/2010 si applica alle sole classi prime. Le 2 ore di insegnamento che l’insegnante unico di riferimento è tenuto a prestare in aggiunta all’orario d’obbligo, sono a carico del fondo di istituto da reintegrare con risorse a carico del Ministero. Modello 27 ore settimanali -Corrisponde al modello didattico previsto dal D.L.vo 59/2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative e si applica a richiesta delle famiglie. L’orario a 27 ore viene assicurato, a partire dall’a.s. 2009/2010, a tutte le classi prime e a regime all’intero ciclo. Modello fino a 30 ore settimanali -corrisponde al modello didattico previsto dal D.L.vo 59/2004, incluse le attività opzionali facoltative integrabili con risorse a carico delle scuole. Tale modello, dall’a.s. 2009/2010 e fino alla conclusione del ciclo, si applica a tutte le classi successive alle prime. Modello 40 ore settimanali – Tempo pieno

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-viene confermato l’intero organico del Tempo pieno: le attuali 34.270 classi (su un totale di 136.964 classi pari al 25.2%) non subiscono alcuna riduzione; -è previsto un ampliamento sufficiente a soddisfare la domanda espressa dalle famiglie nel corrente anno scolastico; -le modalità di realizzazione del tempo pieno rimangono quelle previste (legge n. 176 del 25 ottobre 2007) consistenti nell’articolazione di un unico progetto educativo sviluppato su tutte le 40 ore, senza alcuna distinzione tra le attività didattiche del mattino e quelle del pomeriggio (2 insegnanti titolari sulla stessa classe). Sostegno -Non è prevista nessuna modifica. Rimangono confermati i parametri già previsti dalla Legge Finanziaria (n. 244 del 27 dicembre 2007). Tendenzialmente 1 docente ogni 2 alunni disabili. Insegnamento delle lingue -Lo studio delle lingue non subisce alcuna variazione: o 1 ora nella 1° classe o 2 ore nella 2° classe o 3 ore nelle 3°, 4° e 5° classi Le attività opzionali o facoltative -vengono ridotte o abolite le attività opzionali / facoltative -a parziale sostituzione delle attività opzionali / facoltative viene attribuita alle scuole una dotazione organica ad hoc, integrabile con eventuali risorse interne.

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ISTRUZIONE SECONDARIA E FORMAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE DI PRIMO LIVELLO Il sistema educativo di istruzione e formazione si articola, in base alla legge di riforma n.53 del 28 marzo 2003, nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo comprensivo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo comprensivo del sistema dei licei e del sistema dell’istruzione e della formazione professionale. In particolare, la scuola secondaria di primo e di secondo grado è stata riformata dalla legge 53/2003 e dai successivi decreti attuativi, per quanto riguarda la durata dell’obbligo di istruzione, la riforma del secondo ciclo di istruzione e per alcuni aspetti organizzativi e curricolari della scuola secondaria di primo grado. La stessa legge ha, inoltre, introdotto il diritto-dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni, a partire dai 6 anni di età. Il diritto-dovere si realizza all’interno del sistema di istruzione o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica all’interno del sistema di istruzione e formazione professionale entro il 18° anno di età. Tuttavia, resta l’obbligo di istruzione per la durata di 10 anni (dai 6 ai 16 anni di età). Oltre alla ben nota legge di riforma n.53/2003, presentiamo qui di seguito, parte della normativa che ha interessato l’istruzione secondaria inferiore e superiore in questi ultimi anni: � La Legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) ha previsto l’elevamento a dieci anni dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, e a 16 anni dell’età per l’accesso al mondo del lavoro; il Regolamento è stato emanato con DM n.139/2007; � La Legge n.1 dell’11 gennaio 2007 ha introdotto il nuovo esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; � La Legge n.133 del 6 agosto 2008 ha previsto la riforma dei licei e la riforma degli istituti tecnici e professionali, i cui Regolamenti sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri rispettivamente il 12 giugno e il 28 maggio 2009. Si attende l’emanazione dei relativi DPR per l’entrata in vigore dei suddetti regolamenti; � Il DPR n.89 del 20 marzo 2009 dispone la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione a partire dall’a.s. 2009/2010 (come previsto dalla legge n.133 del 2008); � Il DPR n.122 del 22 giugno 2009 dispone il coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione degli alunni del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Il Regolamento avrà applicazione dall’a.s. 2009/2010.

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ISTRUZIONE SECONDARIA L’istruzione secondaria è articolata in due distinti livelli: -Il livello secondario inferiore è costituito dalla scuola secondaria di primo grado, della durata di 3 anni (da 11 a 14 anni di età). Insieme alla scuola primaria costituisce il primo ciclo di istruzione che ha una durata complessiva di 8 anni: Pur facendo parte dello stesso primo ciclo, la scuola primaria e la secondaria di primo grado mantengono le loro specificità. -Il livello secondario superiore, denominato secondo ciclo di istruzione, è costituito dall’istruzione secondaria superiore di competenza dello Stato e dall’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di competenza delle Regioni. L’istruzione secondaria superiore di competenza statale si svolge nei licei, negli istituti tecnici, negli istituti professionali. Gli studi nei licei e negli istituti tecnici prevede 5 anni (da 14 a 19 anni). Il liceo artistico, invece, prevede un percorso di 4 anni più un eventuale anno integrativo, mentre gli istituti professionali e gli istituti d’arte possono prevedere una durata di 3 o 5 anni. La formazione professionale iniziale (FPI) di competenza regionale, è realizzata dalle agenzie formative accreditate, presenti sul territorio nazionale. Questo ambito di formazione prevede: percorsi di Istruzione e formazione professionale di base, rivolti a giovani che abbiano concluso il primo ciclo di istruzione. Hanno una durata triennale e portano al conseguimento di un attestato di qualifica regionale. Nella maggior parte dei casi si svolgono con il partenariato di una istituzione scolastica; percorsi di una o due annualità; percorsi di formazione di secondo livello per giovani che hanno concluso il percorso di istruzione secondaria o che hanno conseguito una qualifica professionale di base; percorsi di apprendistato. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) Scuola Media In base alla riforma del sistema scolastico introdotta con la legge 53/2003 e il successivo Decreto Legislativo 59/2004, il livello di istruzione secondaria inferiore, prima denominato scuola media, assume ora il nome di scuola secondaria di I grado e costituisce, a conclusione della scuola primaria, il secondo segmento in cui si articola il primo ciclo di istruzione. Inoltre, costituisce il primo segmento, insieme alla scuola primaria, in cui si realizza il diritto/dovere dell’istruzione e formazione. L’istruzione secondaria di primo grado ‘è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e di rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale; […] è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica, in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; […] sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi […]; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e

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formazione.’ (Decreto Legislativo 59/2004). La scuola secondaria di I grado ha una durata complessiva di tre anni e si articola in un primo biennio e in un terzo anno di orientamento e raccordo con il secondo ciclo di istruzione. Frequentano la scuola secondaria di I grado gli alunni di età compresa fra 11 e 14 anni di età. L’istruzione secondaria di I grado si svolge sia nelle scuole pubbliche che in quelle private paritarie. L’anno scolastico è costituito da almeno 200 giorni di lezione distribuiti fra il 1° settembre e il 30 giugno. Le scuole sono aperte 5 o 6 giorni a settimana. L’orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado è di 957 ore che, distribuite su 33 settimane. La valutazione degli apprendimenti degli alunni, sia periodica che annuale, è svolta dagli insegnanti attraverso l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. Nella scuola secondaria di primo grado, gli alunni passano all'anno successivo se ottengono un voto di almeno sei decimi in ciascuna materia. A livello secondario inferiore, anche la valutazione del comportamento dell'alunno è espressa con voto numerico (da 0 a 10). Un voto inferiore ai sei decimi, attribuito dal consiglio di classe, comporta il mancato passaggio all'anno successivo e la non ammissione all'esame finale del primo ciclo. Al termine del primo ciclo di istruzione, gli alunni sostengono un esame di Stato che, se superato con una valutazione complessiva superiore a sei decimi, porta all'ottenimento del relativo diploma. Questo costituisce titolo di accesso al livello secondario superiore (secondo ciclo di istruzione). Articolazione oraria settimanale Orario settimanale attuale Orario settimanale

previsto Tempo normale 30 ore 30 ore Tempo prolungato 40 ore 36 ore elevate fino a 40 ore su

richiesta maggioritaria delle

famiglie Articolazione oraria settimanale Discipline – tempo normale (confermate le 30 ore settimanali) Attuale Previsto Italiano, storia, 11 ore 9 ore In quest’area è inserito geografia. l’insegnamento di “Cittadinanza e Approfondimenti 1 ora Costituzione” Matematica e scienze 6 ore 6 ore Tecnologia 3 ore 2 ore

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Inglese 3 ore 3 ore 2° lingua comunitaria - 2 ore Ore mutuate dall’insegnamento di italiano, storia e geografia e tecnologia Arte e immagini 2 ore 2 ore Corpo, movimento e 2 ore 2 ore sport Musica 2 ore 2 ore Religione cattolica 1 ora 1 ora Articolazione oraria settimanale Discipline – tempo prolungato Attuale Previsto Italiano, storia, geografia.

15 ore 15 ore In quest’area è inserito l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”

Matematica e scienze 8 ore 9 ore Tecnologia 3 ore 2 ore Inglese 5 ore 3 ore 2° lingua comunitaria - 2 ore Arte e immagini 3 ore 2 ore Corpo, movimento e sport

2 ore 2 ore

Musica 3 ore 2 ore Religione cattolica 1 ora 1 ora 2 ore Approfondimento di discipline a

scelta della scuola Insegnamento delle lingue Non è prevista alcuna variazione -3 ore di inglese -2 ore seconda lingua comunitaria Inglese potenziato (

22)

-Soltanto a richiesta delle famiglie e compatibilmente con l’organico di ciascun istituto sarà possibile l’introduzione dell’inglese potenziato a 5 ore settimanali. 3 ore + 2 ore della seconda lingua comunitaria a partire dall’a.s. 2009/2010. 2 ore della seconda lingua possono essere utilizzate anche per l’insegnamento dell’italiano L2 per alunni stranieri. Sostegno Nessuna modifica prevista. Rimangono confermati i parametri già previsti dalla l.G. n. 244 del 27 dicembre 2007. Tendenzialmente 1 docente ogni 2 alunni disabili.

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SECONDO CICLO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) La riforma del sistema scolastico italiano è stata avviata con la legge n. 53/2003. Da allora, si sono susseguiti altri due governi espressione di coalizioni politiche opposte. Questo ha fatto sì che il settore della scuola sia stato sottoposto a diversi interventi che, da una parte, hanno fermato il completamento della riforma e, dall'altra, hanno introdotto delle novità ulteriori a quelle previste dalla riforma stessa, come ad esempio il prolungamento dell'obbligo di istruzione fino a 16 anni di età. Il livello secondario superiore, denominato secondo ciclo di istruzione, è costituito dall’istruzione secondaria superiore di competenza statale, offerta dai licei, dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali; e dall’istruzione e formazione professionale di competenza regionale, offerta dalle agenzie formative accreditate presenti sul territorio nazionale. A livello regionale, sono offerti percorsi triennali di formazione professionale di base, nell'ambito dei quali può essere assolto l'obbligo di istruzione. Quasi tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore sono distinti in un biennio e un triennio. Il biennio è frequentato da ragazzi dai 14 ai 16 anni di età, il triennio da ragazzi fra i 16 e i 19 anni di età. Riordino del 2°ciclo In seguito alla già citata riforma dell’istruzione (L. 53/2003), l'istruzione secondaria superiore rappresenta il secondo ciclo dell'Istruzione e Formazione, costituito dal sistema dalla riforma dei licei e della riforma degli istituti tecnici e professionali e dal sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP). sulla base di quanto previsto dalla legge 133/2008 e della legge n. 169/2008. La riforma approvata il 12 giugno 2009 dal Consiglio dei Ministri e che entrerà in vigore dall’anno scolastico 2010/2011. Il nuovo modello dal ministro Gelmini partirà gradualmente, coinvolgendo a partire dall’anno scolastico 2010-2011 le prime e le seconde. La riforma entrerà a regime nel 2013. Per quanto riguarda i licei, la riforma prevede la riorganizzazione in 6 licei: artistico, classico, scientifico, linguistico, musicale e coreutico, delle scienze umane. La riforma dell’istruzione e formazione professionale prevede, il riordino degli istituti tecnici e professionali. Gli istituti tecnici offriranno percorsi in 2 settori: il settore economico articolato in 2 indirizzi, e il settore tecnologico, articolato in 9 indirizzi. Gli istituti professionali offriranno percorsi in 2 settori: il settore dei servizi, articolato in 5 indirizzi, e il settore industria e artigianato, che prevede un indirizzo. Per entrambi i tipi di percorsi, alcune delle novità introdotte sono: un maggior numero di ore di laboratorio e di insegnamento della lingua inglese (nei tecnici), il potenziamento di stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro (nei professionali), ecc.

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L’applicazione delle riforma è prevista a partire dall’a.s. 2010/2011. SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE Sistema dell’istruzione secondaria superiore Sistema dell’istruzione e formazione

professionale (IeFP)

-percorsi formativi triennali -formazione professionale attraverso l’apprendistato in diritto/dovere

È articolato in: -Licei -Istituti Tecnici -Istituti Professionali

Attualmente i giovani che lo frequentano assolvono: -all’obbligo di istruzione fino al 16° anno di età (art. 1, comma 622 della L. 296/06 e art. 64, comma 4 bis della L. 133/08); -al diritto-dovere all’istruzione e formazione fino al 18° anno di età (decreti legislativi nn. 76 e 226/05).

Il 2° ciclo è articolato nel: � (sotto)Sistema di Istruzione Secondaria Superiore: o Licei o Istruzione Tecnica o Istruzione Professionale � sotto(Sistema) di Istruzione e Formazione Professionale: o Percorsi formativi triennali o Formazione professionale attraverso l’apprendistato in diritto / dovere

Attualmente i giovani che lo frequentano assolvono: -all’obbligo di istruzione fino al 16° anno di età (art. 1, comma 622 della L. 296/06 e art. 64, comma 4 bis della L. 133/08); -al diritto-dovere all’istruzione e formazione fino al 18° anno di età (decreti legislativi nn. 76 e 226/05). Obiettivi generali della riforma -dare sistematicità e rigore e coniugare tradizione e innovazione; -razionalizzare i piani di studio, privilegiando la qualità e l’approfondimento delle materie di studio; -caratterizzare accuratamente ciascun percorso liceale; -riconoscere ampio spazio all’autonomia delle istituzioni scolastiche; -consentire una più ampia personalizzazione, grazie a quadri orari ridotti che danno allo

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studente la possibilità di approfondire e recuperare le mancanze. Alcune novità introdotte dagli attuali regolamenti -lingua latina: il latino è presente come insegnamento obbligatorio nel liceo classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane, come opzione per gli altri licei; -incremento delle ore di matematica, fisica e scienze: l’incremento di queste ore mia ad irrobustire la componente scientifica nella preparazione liceale degli studenti (gli insegnamenti di fisica e di scienze possono essere attivati dalle istituzioni scolastiche anche nel biennio del liceo classico); -potenziamento della lingua straniera: è sancita con la presenza obbligatoria dell’insegnamento di una lingua straniera nei cinque anni ed eventualmente di una seconda lingua straniera, usando la quota di autonomia; -liceo tecnologico e liceo scientifico: presenza nel liceo scientifico di una opzione in cui confluisce l’esperienza del liceo tecnologico che ha rappresentato negli anni trascorsi un significativo filone di innovazione; -presenza delle discipline giuridiche ed economiche: la presenza è garantiva sia nel liceo scientifico (opzione tecnologica), sia nel liceo delle scienze sociali (opzione economico – sociale), sia negli altri licei attraverso la quota di autonomia; -insegnamento, nel quinto anno, di una disciplina non linguistica in lingua straniera: l’introduzione al quinto anno del CLIL (apprendimento integrato di lingua e contenuto), che prevede l’insegnamento di una materia attraverso una lingua straniera, la proposta avvicina l’Italia alle migliori esperienze del resto d’Europa.

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ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 1) LICEI Il nuovo sistema dei LICEI La scheda descrive il nuovo sistema dei licei: In tutti i licei di nuova istituzione è previsto lo studio di una seconda lingua straniera. L’inglese viene studiato in tutti i licei obbligatoriamente per tutti e 5 gli anni. I licei sono 6. NOME DESCRIZIONE

1) Liceo artistico

Sono previsti 3 indirizzi, a partire dal III anno: o arti figurative a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di cogliere i valori estetici nelle opere artistiche ed individuare le problematiche estetiche, storiche, economiche, sociali e giuridiche connesse alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici e culturali; o architettura, design, ambiente a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di conoscere e utilizzare i codici della comunicazione visiva e audiosivisa nella ricerca e nella produzione artistica, in relazione al contesto storico-sociale; o audiovisivi, multimedia, scenografia a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di impiegare tecnologie tradizionali e innovative nella ricerca, nella progettazione e nello sviluppo delle proprie potenzialità artistiche.

2) Liceo classico

Sono rafforzati: -la lingua inglese, che prosegue per tutti i 5 anni (prima era solo per il biennio); -lo studio delle materie scientifiche.

3) Liceo linguistico

Entra nel sistema dell’istruzione pubblica statale. Viene rafforzato l’insegnamento delle lingue straniere con particolare riferimento alla terza lingua (che inizia già dal I anno). Dalla terza liceo un insegnamento non linguistico sarà impartito in lingua straniera. Dalla quarta liceo un secondo insegnamento sarà impartito in lingua straniera.

4) Liceo musicale e coreutico

È di nuova istituzione. Il liceo musicale sarà articolato nelle due sezioni musicale e coerutica. Inizialmente saranno istituite 40 sezioni musicali e 10 coereutiche e potranno essere attivati in collaborazione con i conservatori e le accademie di danza per le materie di loro competenza.

5) Liceo scientifico

È rafforzato l’insegnamento delle materie dell’area scientifica. Più matematica e materie scientifiche. Oltre al normale indirizzo scientifico le scuole potranno attivare l’opzione scientifico – tecnologica che consentirà l’approfondimento della conoscenza dei concetti, principi e teorie scientifiche e di processi tecnologici, anche attraverso esemplificazioni operative.

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6) Liceo delle scienze umane

È la trasformazione degli Istituti magistrali e delle numerose sperimentali. Il piano di studio si caratterizza sull’approfondimento dei principali campi di indagine delle scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologica. Le scuole potranno attivare l’opzione sezione economico – sociale in cui saranno approfonditi i nessi e le interazioni fra le scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche.

2) ISTITUTI TECNICI Con il nuovo regolamento si è puntato a limitare la frammentazione degli indirizzi, rafforzando il riferimento ad ampie aree scientifiche e tecniche di rilevanza nazionale. Le norme introdotte hanno come obiettivo la creazione di raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola – lavoro. I risultati di apprendimento previsti a conclusione degli istituti tecnici saranno definiti entro il 2009 con uno specifico decreto ministeriale, attraverso il più ampio confronto e il pieno coinvolgimento dei docenti, dei dirigenti e del personale degli istituti tecnici. Per preparare l’applicazione del regolamento sono previste misure di accompagnamento con attività di informazione / formazione del personale scolastico sui contenuti della riforma e con una campagna di informazione in relazione alle scelte per gli studenti e le famiglie per l’ano scolastico 2010/2011. Gli Istituti tecnici sono riorganizzati in 2 settori e 11 indirizzi. Tutti gli attuali corsi di ordinamento e le relative sperimentazioni degli istituti tecnici confluiranno gradualmente nel nuovo ordinamento. ISTITUTI TECNICI Settore Economico Tecnologico 3) Meccanica, meccatronica ed energia 4) Trasporti e logistica 5) Elettronica ed elettrotecnica

Indirizzi 1) 2)

Amministrazione, finanza e marketing Turismo

6) 7) 8)

Informatica e telecomunicazioni Grafica e comunicazione Chimica, materiali e biotecnologie

9) 10)

Sistema moda Agraria e agroindustria

11) Costruzioni, ambiente e territorio Modelli organizzativi: Prevedono i seguenti modelli organizzativi: -Dipartimenti: sono articolazioni funzionali del collegio dei docenti per un aggiornamento

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costante dei percorsi di studio, soprattutto nelle aree di indirizzo; -Comitato tecnico scientifico: docenti e esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. Il comitato ha funzioni consultive e di proposta; -Ufficio tecnico: è organizzato per settore tecnologico. Ha il compito di organizzare i laboratori in maniera funzionale, per il loro adeguamento alle innovazioni tecnologiche, alle misure necessarie per la sicurezza delle persone e dell’ambiente; -Monitoraggio e valutazione delle innovazioni anche in relazione alle indicazioni dell’Unione europea. Ore di insegnamento Dall’attuale monte ore, 990 ore annue si propone di passare a 1.056 ore annuali di lezione. L’orario settimanale è di 32 ore effettive, contro le attuali 36 virtuali (della durata media di 50 minuti). Le ore dedicate alle due aree sono: -1° biennio: 660 ore (area di istruzione generale) + 396 (area di indirizzo) -2° biennio e 5° anno: 495 (area di istruzione generale) + 561 ore (area di indirizzo) Struttura del percorso quinquennale Il percorso è articolato in due bienni e in un quinto anno. Il primo biennio è dedicato all’acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e di apprendimenti che introducono progressivamente agli indirizzi in funzione orientativa. Il secondo biennio e l’ultimo anno costituiscono l’articolazione di un complessivo triennio in cui gli indirizzi possono articolarsi nelle opzioni richieste dal territorio e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il quinto anno si conclude con l’esame di Stato. Le commissioni giudicatrici possono avvalersi anche di esperti. Autonomia delle scuole Sono annunciate quote di flessibilità possibili entro il monte ore annuale del 20% nel primo biennio, 30% nel secondo biennio e del 35% nel quinto anno. Questi spazi di flessibilità (secondo biennio e quinto anno) si aggiungono alla quota del 20% di autonomia rispetto al monte ore complessivo delle lezioni di cui già godono le scuole per rispondere meglio alle particolari esigenze formative legate all’economia del Paese (plasturgia, metallurgia, cartario, costruzioni aeronautiche, ecc.). Nelle quote di flessibilità è possibile articolare le aree di indirizzo in opzioni anche con insegnamenti alternativi che saranno compresi in un apposito elenco nazionale, definito con regolamento ministeriale e continuamente aggiornato. Principali caratteristiche innovative Il curricolo prevede una forte integrazione tra saperi teorici e saperi operativi. I risultati di apprendimento sono declinati in competenze, abilità e conoscenze secondo il Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), per favorire la mobilità delle persone nell’Unione europea. Rivestono importanza centrale i laboratori: 264 ore nel biennio; 891 nel triennio di cui 561 ore in terza e quarta e 330 in quinta. Sono da promuovere: stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro, per apprendere anche in contesti operativi. Sono state incrementale le ore di inglese ed è stata prevista la possibilità di introdurre lo studio di altre lingue straniere. E’ previsto l’insegnamento di scienze integrate, al quale concorrono, nella loro autonomia, le discipline di “scienze della terra e biologia”, di “fisica” e di “chimica” con l’obiettivo di potenziare la cultura scientifica secondo una visione sistemica. È possibile cooptare esperti esterni per arricchire l’offerta formativa e sviluppare competenze

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specialistiche. Valutazione ed esami di Stato Sono previste prove finalizzate anche all’accertamento delle competenze in contesti applicativi. Le Commissioni degli esami di Stato possono avvalersi anche di qualificati esperti del mondo economico e produttivo. Criteri di confluenza nel nuovo ordinamento Tutti i corsi di ordinamento e le relative sperimentazioni degli attuali Istituti tecnici confluiscono nel nuovo ordinamento. Legami con il (sotto)sistema della IeFP e formazione non accademica Gli Istituti tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nel Poli tecnico professionali costituiti secondo le linee guida adottate dal MIUR (legge 40/2007), anche allo scopo di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione. Agli Istituti tecnici si riferiscono gli Istituti tecnici superiori con l’obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, con le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Fasi di attuazione -Approvazione del Regolamento recante le norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici. -Provvedimento che descrive i risultati di apprendimento in competenze, abilità e conoscenze. -Definizione degli ambiti, criteri e modalità per l’articolazione delle aree di indirizzo e la predisposizione dell’elenco nazionale degli insegnamenti alternativi a quelli indicati nei quadri orari allegati allo schema di regolamento. -Definizione degli organici e delle classi di concorso del personale docente, compreso quello da destinare all’Ufficio tecnico. – Criteri generali per l’assegnazione degli insegnamenti tecnico-pratici ai laboratori. -Misure di accompagnamento per gli studenti non promossi alla classe successiva. -Definizione degli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione di sistema degli Istituti tecnici con riferimento al Quadro europeo per la qualità dei sistemi di Istruzione e Formazione professionale (EQF). 3) ISTITUTI PROFESSIONALI Con il riordino dell’istruzione professionale sarà riaffermata l’identità di questo tipo di scuola nell’ambito dell’istruzione superiore e i giovani acquisiranno le conoscenze e le competenze necessarie per ricoprire ruoli tecnici operativi nei settori produttivi di riferimento. Gli studenti e le loro famiglie avranno immediatamente risposte chiare sulle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro e sul passaggio all’istruzione universitaria. Verrà superata la sovrapposizione con l’istruzione tecnica, si pongono le basi per un raccordo organico con il sistema d’istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni. I servizi di istruzione saranno più efficaci e le risorse utilizzate più efficientemente. Tutti gli attuali corsi di ordinamento e le relative sperimentazioni degli istituti professionali confluiranno gradualmente nel nuovo ordinamento. Gli Istituti professionali saranno riorganizzati in 2 settori e 6 indirizzi.

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ISTITUTI PROFESSIONALI Settore Industria e artigianato Servizi 2) Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo

rurale

Indirizzi 1) Produzioni industriali e artigianali

3) Servizi socio-sanitari 4) Servizi di manutenzione e assistenza tecnica

5) Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 6) Servizi commerciali Ore di insegnamento Gli istituti professionali avranno un orario settimanale corrispondente di 32 ore di lezione. Saranno ore effettive contro le attuali 36 virtuali (della durata media di 50 minuti). Flessibilità dell'offerta formativa Gli istituti professionali avranno maggiore flessibilità rispetto agli istituti tecnici. In particolare gli spazi di flessibilità nell'area di indirizzo riservati agli istituti professionali, aggiuntivi alla quota del 20% di autonomia già prevista, ammontano al 25% in prima e seconda, al 35% in terza e quarta, per arrivare al 40% in quinta. Nelle quote di flessibilità, è possibile: -articolare le aree di indirizzo in opzioni; -introdurre insegnamenti alternativi inclusi in un apposito elenco nazionale, definito con decreto ministeriale, per rispondere a particolari esigenze del mondo del lavoro e delle professioni, senza incorrere in una dispendiosa proliferazione e frammentazione di indirizzi. La struttura del percorso quinquennale -1° biennio: 660 ore (area di istruzione generale) 396 ore (area di indirizzo); -2° biennio e 5° anno: 495 ore (area di istruzione generale) 561 ore (area di indirizzo) La struttura del percorso quinquennale Il percorso è articolato in 2 bienni e 1 quinto anno. Il secondo biennio è articolato in singole annualità per facilitare i passaggi tra diversi sistemi di istruzione e formazione. Più laboratorio e tirocini -Aumento di ore in laboratorio; -Stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti operativi soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno. Nuovi modelli organizzativi Il Regolamento prevede l'introduzione di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione, attraverso la costituzione di: -Dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti per favorire l'integrazione disciplinare e la progettazione formativa; - l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, che ha funzioni consultive e di proposta per organizzazione aree di indirizzo e utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; -la realizzazione di un Ufficio tecnico (per gli istituti settore industria e artigianato) con il compito di organizzare in maniera funzionale i laboratori, il loro adeguamento alle innovazioni tecnologiche, le misure necessarie per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. I risultati di apprendimento previsti a conclusione dei percorsi quinquennali degli istituti

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professionali saranno definiti entro il 2009 con uno specifico decreto ministeriale, attraverso il dialogo con i docenti, i dirigenti e il personale degli istituti professionali, e il confronto con le Regioni e le parti sociali. Per preparare l'applicazione del Regolamento sono previste misure di accompagnamento con attività di Informazione/formazione del personale scolastico sui contenuti della riforma e con una Campagna di informazione in relazione alle scelte per gli studenti e le famiglie per l'anno scolastico 2010/2011. Legami con il (sotto)sistema della IeFP e formazione non accademica Gli istituti professionali potranno utilizzare le quote di flessibilità per organizzare percorsi per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi professionali di durata quadriennale nell'ambito dell'offerta coordinata di istruzione e formazione professionale programmata dalle Regioni nella loro autonomia, sulla base di accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Questa possibilità viene esplicitata in forma sussidiaria e in maniera integrativa e complementare rispetto al (sotto)sistema di istruzione e formazione professionale. Agli Istituti professionali si riferiscono gli Istituti tecnici superiori con l’obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, con le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Titolo finale Dopo 5 anni si consegue il “Diploma di tecnico”, con riferimento all’indirizzo seguito dallo studente. I giovani possono conseguire anche qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni, compresi in un apposito repertorio nazionale, secondo le linee guida predisposte dal MIUR, d’intesa con la Conferenza Unificata.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE DI PRIMO LIVELLO La formazione professionale di competenza delle Regioni è regolamentata dalle legislazioni regionali nell'ambito della legge-quadro nazionale 21 dicembre 1978, n. 845 e della riforma del titolo V della Costituzione approvata nel 2001. La legge n. 3/2001, ha riformato il titolo V della parte II della Costituzione. In particolare, l’art. 117 distingue: a) l'istruzione, sulla quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di norme generali, livelli essenziali delle prestazioni e detta i principi fondamentali per la legislazione concorrente delle Regioni, b) l’istruzione e formazione professionale demandata alla legislazione regionale, pur rimanendo i livelli essenziali delle prestazioni di competenza esclusiva dello Stato anche in questo settore. La Formazione Professionale Iniziale riguarda l’offerta di formazione destinata ai ragazzi 14-17enni e viene realizzata dalle agenzie formative accreditate e dalle scuole coinvolte nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) in base all’Accordo Stato-Regioni del 19 giugno 2003.

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Tali percorsi devono avere durata almeno triennale, contenere discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate e devono consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al II livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE), rilasciata dalle Regioni attraverso le strutture formative accreditate che realizzano gli interventi e si consegue presso le strutture formative accreditate dalle medesime nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/05. Per quanto riguarda la FPI, l’Accordo Stato-Regioni del 19 giugno 2003 , che ha istituito i percorsi sperimentali triennali di IeFP , all’interno dei quali veniva assolto il diritto – dovere all’istruzione e alla formazione fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, l’accordo ha dato l’avvio definitivo alla sperimentazione del secondo canale . In seguito, base alla legge n. 296/06 ha poi introdotto, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, l’innalzamento dell’obbligo di istruzione per almeno 10 anni, (16 anni di età) i percorsi triennali sono diventati, insieme alla scuola secondaria superiore e dopo la fine della scuola di primo ciclo, un segmento per assolvere l’obbligo di istruzione. Dal punto di vista dell’evoluzione del panorama normativo, per i giovani 14-17 enni, dal 1999 ad oggi si è passati dall'obbligo scolastico (L.n. 9/99) e formativo (L. n. 144/99), all'attuale diritto/dovere all'istruzione e formazione (L. n. 53/2003) per almeno 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 18esimo anno di età – L. 296/06, comma 622) è disciplinato dalla legge delega n. 53/2003 ed dai relativi d.lgs. 76/05 e 226/05. La legge 296/97 (Finanziaria 2007), la legge 40/07 (art. 13) e la legge 133/08 (art. 64) hanno definitivo, in parte correggendo la legislazione precedente, il secondo ciclo di istruzione e formazione, articolandolo in “istruzione secondaria superiore”e“istruzione e formazione professionale” nel quale i giovani assolvono l’obbligo di istruzione fino a 16 anni e il diritto – dovere all’istruzione e formazione fino al 18° anno di età. La Legge n. 133/2008 ha in seguito reso ordinamentali i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IFP) (ex Accordo 19 giugno 2003), rendendoli uno dei canali in cui assolvere l’obbligo di istruzione dopo la scuola secondaria di I grado. I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IFP) sono stati realizzati a livello nazionale in integrazione tra agenzie formative accreditate e scuole, con la titolarità, tuttavia, delle prime o delle seconde in base alle scelte, realizzate a livello regionale, verso modelli di percorso più bilanciati sulla formazione professionale o sulla scuola, con strutture, logiche e modalità di intervento spesso assai diversi ma con riferimenti comuni nazionali. Rilasciano l’attestato di qualifica o il diploma scolastico. Tuttavia la prima architettura di un piano di accreditamento nazionale nasce con il D. 166/2001 che ha portato tutte le strutture formative che desiderano realizzare interventi con risorse pubbliche a doversi preventivamente accreditare rispetto a specifici requisiti in funzione di determinati servizi formativi/orientativi. L’Intesa recepisce in allegato il D.I. del 29/11/2007 del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro con il quale si stabiliscono i criteri generali per l’accreditamento delle strutture formative che realizzano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), i criteri per il riparto dei contributi statali e le misure di sistema per l’attuazione dell’obbligo d’istruzione. Con il regolamento dell'obbligo di istruzione (decreto n. 139/2007) e il Documento tecnico sulle competenze chiave del cittadino, da raggiungere alla fine dell'obbligo, l'Italia

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ha continuato il lavoro di allineamento del sistema educativo alle politiche dettate in sede europea, garantendo a tutti gli allievi in obbligo - quelli che lo assolvono nell'istruzione secondaria superiore, nei percorsi triennali gestiti dalle scuole e nei triennali gestiti dalle agenzie accreditate - gli stessi obiettivi di apprendimento generali. Vanno in questa direzione sia il decreto interministeriale del 29 novembre 2007 di definizione dei criteri di qualità a cui devono rispondere le agenzie formative in cui si realizzano i percorsi sperimentali di istruzione e formazione sia le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e della Conferenza delle Regioni per l'attuazione dell'obbligo presso le scuole e le agenzie formative, destinate a fornire indicazioni comuni per sostenere le modalità di apprendimento delle Competenze chiave per il biennio, a prescindere dal canale prescelto. Oltre il processo normativo che ha portato all'obbligo di istruzione/diritto-dovere, risulta significativo anche il lavoro nato dalla collaborazione tra Stato e Regioni e Province autonome che ha prodotto, in questi anni, una serie di tasselli che hanno connotato il sistema educativo per una sempre maggiore flessibilità dei percorsi e possibilità di passaggi orizzontali e verticali all’interno e tra i sistemi della scuola e della formazione professionale, al fine di prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica e formativa. Al riguardo, una serie di documenti nati in sede di Conferenza Unificata hanno introdotto importanti novità quali la definizione di standard formativi delle competenze di base per i percorsi triennali (del gennaio 2004 e sostituiti dalle Competenze chiave del cittadino contenute nel già citato decreto n. 139/2007), e la definizione a livello nazionale degli standard minimi delle competenze tecnico professionali di 14 figure professionali (ottobre 2006) e in seguito di ulteriori 5 figure (Accordo Stato-Regioni del 5 febbraio 2009). Queste 19 figure costituiscono il repertorio nazionale al quale ricondurre le qualifiche relative ai percorsi di istruzione e formazione. In ultimo, sono stati introdotti dispositivi di certificazione nazionali finali e intermedi e il riconoscimento dei crediti per favorire i passaggi tra i sistemi dell'istruzione e della IeFP (ottobre 2004). Nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 29 aprile 2010 è stato sottoscritto un accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’accordo disciplina, nella fase di passaggio al nuovo ordinamento, i percorsi di qualifica e di diploma professionale e contiene 21 figure professionali di durata triennale e quadriennale. Dal prossimo anno scolastico, dunque, prende avvio - accanto al riordino della scuola secondaria superiore (licei, istituti tecnici e istituti professionali riconosciuti a livello nazionale ) - anche il sistema di istruzione e formazione professionale (percorsi per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi di durata quadriennale). I livelli essenziali delle prestazioni di tali percorsi - che rientrano nell’esclusiva competenza delle regioni - sono definiti a livello nazionale. Gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base, comuni per tutte le figure sopraelencate, sono definiti dall’Accordo 15 gennaio 2004 e dal regolamento emanato con

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decreto n. 139 del 22 agosto 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione, recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione che prevede, tra l’altro,“l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio”. Nell’ambito del piano di lavoro previsto dall’accordo saranno predisposte anche le linee guida (articolo 13, comma 1/quinquies, della legge n. 40/2007) per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali di Stato e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali La frequenza di tali corsi è utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e dell’esercizio del diritto-dovere a conseguire entro i 18 anni almeno una qualifica professionale triennale. Questi percorsi sono un’opportunità soprattutto per i giovani interessati ad una formazione che privilegi l’apprendimento in contesti applicativi e metodologie che valorizzino il saper fare, anche ai fini di un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Chi fosse interessato a continuare gli studi, avrà la possibilità di rientrare nel sistema scolastico per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, o di frequentare un apposito corso di preparazione organizzato d’intesa con le università. La stessa opportunità è offerta agli studenti della scuola secondaria superiore che intendano passare al sistema di IeFP per conseguire qualifiche e diplomi professionali. Ecco l’elenco delle 21 figure professionali condivise con le Regioni, dal Ministero dell’Istruzione con il Ministero del Lavoro, di cui 19 sono state già pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009: FIGURE TRIENNALI 1. Operatore delle calzature 2. Operatore delle produzioni chimiche 3. Operatore dell’abbigliamento 4. Operatore edile 5. Operatore elettrico 6. Operatore elettronico 7. Operatore grafico 8. Operatore di impianti termoidraulici 9. Operatore delle lavorazioni artistiche 10.Operatore del legno 11.Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni di diporto 12.Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 13.Operatore meccanico 14.Operatore del benessere 15.Operatore della ristorazione 16.Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza 17.Operatore amministrativo – segretariale 18.Operatore ai servizi di vendita 19.Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 20.Operatore della trasformazione agroalimentare 21.Operatore agricolo

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FIGURE QUADRIENNALI 1. Tecnico edile 2. Tecnico elettrico 3. Tecnico elettronico 4. Tecnico grafico 5. Tecnico delle lavorazioni artistiche 6. Tecnico del legno 7. Tecnico riparatore di veicoli a motore 8. Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati 9. Tecnico per l’automazione industriale 10. Tecnico dei trattamenti estetici 11. Tecnico dei servizi da sale e bar 12. Tecnico dei servizi di impresa 13. Tecnico commerciale delle vendite 14. Tecnico agrario 15. Tecnico dei servizi di animazione turistico- sportiva e del tempo libero 16. Tecnico dell’abbigliamento 17. Tecnico dell’acconciatura 18. Tecnico di cucina 19. Tecnico di impianti termici 20. Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza 21. Tecnico della trasformazione agroalimentare In attesa della messa a regime dell’ordinamento del secondo ciclo, a decorrere dall’anno scolastico 2010 / 2011 (art. 37 della legge 14/2009) i giovani di 14 – 16 anni possono assolvere l’obbligo di istruzione anche nei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale (art. 28 del D.Lgs. n. 226/05, confermato dall’art. 64, comma 4bis, della L. 133/08). Per quanto riguarda le fonti di finanziamento dei percorsi triennali, essi sono finanziati annualmente dal MIUR (circa 40 milioni di euro annuali), dal MLSPS (circa 200 milioni di euro ogni anno) e dalle Regioni avvalendosi del FSE. La ripartizione delle risorse e l’organizzazione dei percorsi formativi triennali sono stati oggetto di accordi interistituzionali. Sono due ad oggi le azioni formative prevalenti riguardanti il diritto – dovere all’istruzione e alla formazione: � i percorsi formativi di IeFP triennali � la formazione attraverso l’esercizio dell’apprendistato in diritto – dovere.

I percorsi triennali della formazione professionale iniziale (FPI) di primo livello gestita dalle Regioni, hanno l'obiettivo di far conseguire una qualifica ai giovani che abbiano concluso il primo ciclo di istruzione e vogliano adempiere l'obbligo di istruzione (16 anni di età) nell'ambito della Formazione professionale e acquisire una qualifica triennale entro i 18 anni di età (assolvendo al diritto/dovere). Gli ultimi due anni di istruzione obbligatoria, della durata complessiva di 10 anni coprono il primo biennio della scuola secondaria superiore, sia generale che professionale. Di conseguenza, al fine di assicurare una formazione equivalente a tutti i percorsi di istruzione,

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sono stati definiti i saperi e le competenze che tutti gli studenti devono aver acquisito al termine dell'istruzione obbligatoria e che vanno a integrare i programmi specifici per i diversi percorsi di istruzione secondaria superiore attualmente in vigore. Tali saperi e competenze sono organizzati in riferimento a quattro Assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico sociale. Saperi e competenze costituiscono, a loro volta, il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione di competenze chiave idonee a preparare i giovani alla vita adulta e ad apprendere in tutto l’arco della vita. Le competenze chiave sono: imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/2007).

I corsi triennali sono organizzati secondo due macro- tipologie: ● percorsi di formazione professionale realizzati interamente presso le strutture formative accreditate dalle Regioni, con prevalenza di docenti della formazione professionale, e finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale; ● percorsi realizzati presso le istruzioni scolastiche, integrati da moduli di formazione professionale, con prevalenza di docenti scolastici, e finalizzati, oltre che al conseguimento dei titoli di studio previsti dagli ordinamenti scolastici, al conseguimenti di un attestato di qualifica professionale o al riconoscimento dei crediti per il passaggio alla Formazione professionale. In alcune Regioni coesistono ancora percorsi biennali e, in alcuni casi, annuali, a cui spesso si accede dopo uno o due anni di frequenza scolastica per completare i tre anni di formazione. Per quanto riguarda le competenze tecnico-professionali dei percorsi professionali triennali, sono stati stabiliti gli standard formativi minimi (articolati in competenze) relativi a 21 qualifiche professionali (a.s.2010/2011)) al fine di rendere possibile, anche grazie ai dispositivi nazionali di qualifica e certificazione, la spendibilità delle qualifiche professionali su tutto il territorio nazionale e permettere i passaggi tra i sistemi della istruzione scolastica e della formazione professionale.

Inoltre, è previsto l'istituto dell'apprendistato che si svolge secondo le seguenti tre tipologie: ● Apprendistato ai fini dell'assolvimento del diritto/dovere: sulla base di questo contratto possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani che abbiano compiuto i 16 anni di età. Il contratto ha durata non superiore a 3 anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale; ● Apprendistato professionalizzante: sulla base di questo contratto possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La durata non può essere inferiore a due anni e superiore a sei e varia in base al tipo di qualifica da conseguire. Inoltre è prevista una formazione formale, sia esterna che interna, di 120 ore; ● Apprendistato per l'acquisizione di un titolo di secondo livello o per percorsi di alta formazione per soggetti di età compresa fra i 18 e 29 anni. Per tutte le tipologie di apprendistato la definizione dei profili formativi è demandata alle Regioni e alle istituzioni coinvolte in base alla tipologia di apprendistato (Ministeri, parti sociali,

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università). In base alla normativa più recente (legge 133/2008), in caso di formazione esclusivamente aziendale, la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa totalmente ai contratti collettivi nazionali. I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale sono erogati dalle Agenzie formative, strutture di formazione professionale accreditate dalle Regioni. Tutte le strutture formative che desiderano realizzare interventi con risorse pubbliche devono essere preventivamente accreditate. Per essere accreditate dalla Regione le singole sedi operative delle strutture formative devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: adeguate strutture logistiche e capacità gestionali, situazione economica, competenze professionali, livelli di efficacia e efficienza nelle attività pregresse e interrelazioni con il sistema sociale e produttivo del territorio. I criteri e i livelli minimi per l'accreditamento delle strutture sono stati determinati a livello nazionale; i requisiti e le procedure sono state definite dalle Regioni. Recentemente, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi e tecnico professionali, nonché il successo formativo a tutti i giovani che decidono di assolvere l’obbligo di istruzione nel canale della FPI, è stato emanato il decreto interministeriale del 29 novembre 2007 il quale definisce i criteri di qualità a cui devono rispondere le agenzie formative in cui si realizzano i percorsi sperimentali triennali.

I requisiti Percorsi triennali di (IeFP) I requisiti di ingresso ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale riguardano il completamento della scuola secondaria di primo grado e, per l’iscrizione al I anno, in genere un’età inferiore ai 15 anni. Per l’entrata dei giovani provenienti da altri percorsi nelle annualità successive (le cosiddette passerelle), l’età consentita è inferiore ai 18 anni. Organizzazione dei tempi, gruppi e locali scolastici L’organizzazione e l'articolazione oraria dei percorsi triennali erogati dalle agenzie formative può variare da Regione a Regione. Tuttavia in generale, gli allievi frequentano i percorsi triennali 5 o 6 giorni la settimana per circa 5-6 ore al giorno, scandite come a scuola, dalla pausa di metà mattinata (ricreazione). Le lezioni dovrebbero iniziare a settembre, come le lezioni scolastiche, e finire a giugnoluglio; tuttavia i tempi possono variare a livello territoriale, in base alla programmazione regionale e alla disponibilità di finanziamenti stanziati annualmente dai Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione. L’anno formativo può essere diviso in 2 quadrimestri o in 3 trimestri, scadenzati da forme di registrazione del profitto e di informativa alle famiglie sul rendimento degli allievi. La durata complessiva dei percorsi, caratterizzata da momenti di aula e stage presso le aziende, pur variando territorialmente, è in media di circa 1.000/1050 ore annue per un totale di circa 3.000 - 3200 ore nel triennio. Per gli allievi in situazione di handicap, e in genere per utenze con bisogni specifici, vengono realizzati dalle Regioni anche percorsi di Formazione professionale annuali e biennali. In tutti i percorsi triennali, fondamentale risulta la misura dello stage per la sua natura professionalizzante che è peculiare del sistema di FP. La durata dello stage è determinata dalle singole Regioni, anche in base alla qualifica da conseguire. Nel primo anno tuttavia si presenta in genere di natura orientativa e si realizza attraverso visite guidate alle aziende del territorio; negli anni successivi è di natura applicativa e formativa, gli allievi lavorano in azienda e la loro formazione è coordinata e gestita dal tutor di stage, per l’ente di formazione, e dal tutor aziendale, per quanto riguarda l’azienda ospitante. Lo stage (200 ore circa l’anno) viene

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distribuito in uno o due blocchi, realizzati in genere dopo il I quadrimestre o il II trimestre dell’anno formativo. L’esperienza di stage deve sempre prevedere periodi di rientro in aula per permettere la rielaborazione dell’esperienza realizzata con i docenti del corso.

Le classi sono formate in genere da circa 20 giovani, anche se il limite massimo varia a seconda delle Regioni. È opportuno, per la tenuta dei corsi e per questioni gestionali- amministrative, che il gruppo classe non sia inferiore a un numero minimo di allievi (ad es.12 ). Ogni classe è formata in base all’anno di iscrizione al corso (I, II e III anno) e in base alla denominazione della qualifica rilasciata al termine dei percorsi (ad es. classe di I anno “Operatore servizi alla ristorazione”). Oltre ai docenti,che insegnano la propria materia in più corsi anche di annualità diverse per la stessa qualifica (es: insegnamento di matematica al I, II e/o III anno di “Operatore amministrativo segretariale”), sono presenti anche altre figure professionali quali il tutor d’aula e il tutor di stage. Il primo, con funzioni di coordinamento del processo di apprendimento-insegnamento all’interno dell’ente; il secondo, con funzioni di organizzazione, gestione e coordinamento dello stage nelle fasi i cui gli allievi sono chiamati all’esperienza di alternanza scuola-lavoro. Curricolo Non esistono, per i percorsi triennali di IeFP erogati dalle agenzie formative, programmi di studio nazionali a cui le strutture formative debbano riferirsi. Per programmare e realizzare l'intervento formativo le strutture predispongono invece un progetto didattico, sulla base dell’analisi dei compiti e delle competenze caratterizzanti la figura professionale obiettivo dell'intervento. È ormai diffusa la progettazione degli interventi articolata per moduli riconducibili a tre tipologie di competenze: competenze di base, trasversali, tecnico-professionali. In qualche caso le Regioni stabiliscono la percentuale o la quota minima di ore da dedicare alle diverse tipologie di competenze e allo stage.

In qualche caso le Regioni stabiliscono la percentuale o la quota minima di ore da dedicare alle diverse tipologie di competenze e allo stage. La progettazione formativa degli enti e l'elaborazione dei curricula si riferiscono alla definizione nazionale dei saperi e delle competenze chiave (Assi culturali) Per quanto riguarda invece il versante tecnico professionale, la base della progettazione formativa degli interventi prende a riferimento per lo più gli standard formativi minimi per le competenze tecnico professionali riferite a 21 qualifiche. I percorsi della formazione professionale prevedono un impianto articolato in momenti di accoglienza (per la conoscenza, formazione del gruppo, rilevazione dei requisiti d’ingresso), moduli didattici basati sulla centralità delle competenze, misure di supporto alle fasce deboli (stranieri e ragazzi in situazione di handicap o di disagio), orientamento e accompagnamento al lavoro, specie nella ultima annualità dei percorsi. La formazione d’aula prevede sempre più, dal punto di vista didattico, l’utilizzo di tecniche e metodi didattici non tradizionali. Quindi, oltre alle lezioni frontali, sono sempre più diffusi il metodo per progetti, l'approccio basato su problemi, l'approccio cooperativo, simulazioni, giochi di ruolo, discussioni di gruppo, i quali non esauriscono l'intera didattica ma vengono utilizzati per diversificarla al fine di individualizzare l'apprendimento. Questo serve ad andare incontro a diverse tipologie di utenza, caratterizzate da demotivazione verso lo studio tradizionale, con una carriera scolastica spesso non lineare, e con stili cognitivi legati all'interesse per l'esperienza e

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per la pratica. La sfida di questi corsi è quella di programmare il processo di apprendimento-insegnamento in modo tale da conciliare le istanze sopra citate con l'acquisizione di conoscenze e competenze di tipo culturale e tecnico-professionale. Un posto di rilievo come strumenti a supporto sono lo stage, l'utilizzo dei laboratori, l'uso dell'informatica trasversale alle diverse discipline.

Relativamente ai percorsi triennali svolti nelle agenzie formative, integrati con la scuola ma con prevalenza di docenti della FP, il range delle ore complessive di formazione professionale può variare territorialmente. La media è tuttavia di circa 1.000/1050 ore l’anno. La ripartizione oraria non è regolamentata a livello nazionale; tuttavia l’indicazione di massima che emerge dai monitoraggi nazionali dell’ISFOL prevede che all’apprendimento delle competenze di base e trasversali si possa destinare tra il 24 ed il 50 % del monte ore ; a quello delle competenze tecnico-professionali tra il 33 e il 50 % ; alla personalizzazione e recupero tra il 5 e il 15 % ; allo stage tra l’8 e il 32 %. Relativamente ai percorsi integrati, svolti a scuola, con prevalenza di docenti scolastici, le attività formative sono svolte all’interno dell’orario normale di istituto, con la flessibilità curricolare (15 % del monte ore), utilizzando eventuali ore di approfondimento degli Istituti professionali, per un totale generalmente non eccedente le 310 ore annue.

Per quanto riguarda le competenze chiave per la cittadinanza o di base, il riferimento per la elaborazione del curriculum è il Documento sulle competenze chiave per il cittadino, allegato al regolamento sull’obbligo di istruzione (già citato Decreto MPI n. 139/2007), che gli allievi 14-16enni devono acquisire nel biennio svolto sia negli enti formativi sia nella scuola. Il documento sulle competenze chiave non sostituisce le programmazioni curricolari o le progettazioni di dettaglio dei singoli corsi, rappresenta tuttavia una guida importante per quanto riguarda l’apprendimento-insegnamento di tali competenze. Esso infatti, richiamando le raccomandazioni europee, prevede l’acquisizione di un insieme di obiettivi formativi riferiti ai seguenti “Assi culturali” (declinati in competenze, abilità/capacità e conoscenze): _asse dei linguaggi; _ asse matematico; _ asse scientifico-tecnologico; _ asse storico-sociale. Questi sono accompagnati dalle seguenti competenze chiave quali: (D.M. 139/2007) imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare informazioni. Per quanto riguarda la progettazione degli obiettivi formativi relativi all’aspetto professionale, il riferimento è l’Accordo Stato-Regioni del 5 febbraio 2009 che rappresenta il repertorio nazionale delle qualifiche relative ai percorsi triennali. Per ogni figura sono riportate le attività che deve saper svolgere e le competenze e abilità ad esse correlate.

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Le metodologie didattiche utilizzate negli interventi formativi sono le più varie: lezione frontale, simulazioni, giochi di ruolo, discussioni di gruppo, visite ad aziende, ecc. In particolare, si raccomanda l'utilizzo di metodologie didattiche attive per facilitare l’apprendimento e rispondere alla necessità degli allievi di apprendere attraverso la pratica anche contenuti e discipline teoriche. Lo stage, in questo senso, è una misura molto gradita dagli studenti proprio per la sua capacità di rendere attuali e concrete le conoscenze e le competenze apprese in aula. Esistono libri di testo specifici per la formazione professionale curati da case editrici che pubblicano anche i testi scolastici. I formatori sono liberi di predisporre dispense o di indicare i libri di testo che ritengono opportuni.

Valutazione, progressione e certificazione I percorsi triennali gestiti dalle agenzie formative rilasciano a fine corso l’attestato di qualifica professionale ed eventuali crediti per il passaggio al sistema dell’istruzione; quelli gestiti dalle scuole, oltre al conseguimento del diploma previsto dall’ordinamento scolastico, mirano al conseguimento dell’attestato di qualifica professionale o al riconoscimento dei crediti per il passaggio alla FP. In questo contributo si considereranno i percorsi triennali erogati dalle agenzie formative: quelli erogati dalle scuole rispondono alle modalità proprie del sistema della istruzione. Nell'ambito della formazione iniziale il responsabile della valutazione degli apprendimenti è il docente della materia e/o il tutor formativo. Si va inoltre sempre più diffondendo l’utilizzo del portfolio come strumento di raccolta sistematica delle competenze acquisite attraverso la presentazione dei lavori realizzati, fornendo documentazione, analisi, interpretazione e valutazioni. Il portfolio delle competenze permette di valutare non solo le prestazioni ma anche i processi di apprendimento, le strategie messe in opera dal soggetto e i progressi compiuti. La valutazione degli apprendimenti viene realizzata in ingresso, in itinere e finale (esami di qualifica). Questi ultimi vengono svolti alla fine dei 3 anni, con una commissione mista di docenti interni, esterni, rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, esperti del mondo del lavoro e rappresentanti della amministrazione regionale che rilascia la qualifica. La valutazione avviene per materie, accompagnata, in alcuni percorsi, da una prova pratica o dalla discussione su un prodotto realizzato dall’allievo durante il corso (valutazione autentica). La valutazione è in trentesimi; a fine anno questi vengono trasformati in crediti che possono andare da 60 a 100. Dopo i tre anni, per l’accesso all’esame finale, vengono calcolati i crediti maturati nei tre anni (da 180 a 300 ). La valutazione dell’esame finale, nel caso della qualifica conseguita nell’ente di formazione, è in trentesimi. Per l’accesso all’esame finale di qualifica è di fondamentale importanza il calcolo delle assenze degli allievi che non possono superare nel triennio il 20 % del monte ore totale o il 30%, in caso di giustificati motivi, solo con l’accordo del Collegio docenti, l’organismo costituito da tutti i formatori del corso. Gli allievi valutano 1 o più volte l’anno, attraverso questionari di gradimento, la didattica dei docenti, l’organizzazione del corso e la struttura. In alcuni enti, questo avviene all’interno di procedure standardizzate relative al controllo di qualità. Per quanto riguarda le certificazioni finalizzate alla mobilità dei percorsi, nel sistema di formazione professionale, come da decreto n. 174/01, esse servono a garantire la trasparenza

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dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze acquisite dagli individui. La certificazione è finalizzata al riconoscimento di titoli e qualifiche, per consentire l’inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale. Le competenze certificate costituiscono credito formativo. Nel caso in cui un allievo voglia cambiare percorso durante le attività formative, al riconoscimento del credito provvede la struttura educativa che accoglie il soggetto anche in collaborazione con la struttura di provenienza, attraverso una apposita commissione che decide in quale annualità di corso inserirlo. La funzione della certificazione finale e intermedia è svolta dalle Regioni che disciplinano le procedure di attuazione, tenuto conto degli standard minimi e delle tipologie certificatorie determinate a livello nazionale. Queste opportunità sono operative a partire dall’Accordo siglato il 28 ottobre del 2004 in Conferenza Unificata che ha sancito la certificazione a validità nazionale finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti maturati nei percorsi formativi, anche al fine di favorire il passaggio tra i sistemi della istruzione e della formazione. Il Decreto interministeriale (Ministeri dell’istruzione e del lavoro) n. 86 del 2004 ha poi previsto, in relazione al sopra citato Accordo, l’approvazione di due modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti, ai fini del passaggio dalla FP e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione. Altro tassello significativo per favorire i passaggi tra sistemi è l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 2004, la quale riguarda il passaggio dal sistema della FP e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione, abolendo l’esame prima previsto e stabilendo che apposite Commissioni valutino le certificazioni introdotte dal sopracitato decreto interministeriale n. 86 e attestino che il giovane abbia le competenze adeguate per l’ammissione alla frequenza di una determinata classe dell’istituto a cui abbia fatto richiesta. Recentemente, con il decreto interministeriale del 10 ottobre 2005, è stato introdotto in Italia il Libretto formativo, come strumento di registrazione delle esperienze di studio e lavoro. Titolare del libretto formativo è il soggetto, unico responsabile del suo aggiornamento, mentre a rilasciare il libretto sono le Regioni e Province che tuttavia possono delegare anche altri soggetti. Nel 2006 il Libretto Formativo è stato introdotto in via sperimentale solo in alcune Regioni e con modalità di applicazione differenziate a livello territoriale ma secondo un piano di lavoro comune e condiviso. Al termine del 2006 si è considerata la opportunità di una più capillare diffusione e della messa a regime del Libretto per tutti i cittadini che lo richiederanno. Sono ancora in fase di discussione due aspetti: le modalità di compilazione e la natura della struttura deputata a certificare tale libretto e supportare la persona nella compilazione. In ultimo, riguardo alla possibilità di accedere a percorsi ulteriori di istruzione e formazione, l’acquisizione della qualifica alla fine del III anno dei percorsi rende possibile l’iscrizione al IV anno di specializzazione erogato solo da alcuni enti formativi e solo per alcune figure professionali; rende possibile l’iscrizione al III o IV anno delle scuole secondarie superiori (soprattutto istituti tecnici e professionali). Inoltre con la qualifica professionale di I livello è possibile iscriversi ai percorsi di formazione professionale post qualifica o post diploma o essere assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante (per i giovani over 18 anni). Attraverso l’accertamento delle competenze in entrata è inoltre possibile iscriversi ai percorsi degli IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). Formatori I formatori della formazione professionale regionale sono dipendenti o collaboratori degli enti locali (nel caso di strutture formative di proprietà delle amministrazioni pubbliche) o dei centri di

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formazione privati. Esiste un albo regionale, ma mancano canali formali per l'accesso al ruolo. L'incarico è affidato per chiamata e selezione o per appartenenza ad un albo. I docenti dei percorsi triennali erogati dalle scuole sono quelli scolastici reclutati dallo Stato attraverso le sue specifiche modalità (abilitazione all’insegnamento). Prima del decreto sugli standard di accreditamento delle strutture, in particolare quello degli enti che realizzano percorsi triennali di IeFP in cui si assolve l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione, potevano insegnare negli enti persone esperte nel campo professionale relativo alla qualifica del corso e persone con il diploma di scuola secondaria superiore e laurea. Oggi, il decreto del 29 novembre 2007 sull’accreditamento delle strutture per i percorsi dell’obbligo di istruzione prevede (art. 2, comma d) che i docenti siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l’area di competenza e di una sufficiente esperienza, o, almeno, di un diploma di scuola superiore e di una esperienza quinquennale.

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