FORMAZIONE BASE LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE
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FORMAZIONE BASE LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE
Tutela della salute
Per tutelare la salute del lavoratore è necessario evitare
ESPOSIZIONI
ad AGENTI che possono creare DANNO fisico o psicologico
Tutela della salute
La tutela della salute dei lavoratori è un DOVERE
del datore di lavoroed è un DIRITTO
del lavoratore
Programmazione attività normale e continuativa
Organizzazione precisare ruoli, competenze, responsabilità
Standardizzazione delle procedure d’intervento
Consultazione e Partecipazione
Formazione e Informazione
LL’’evoluzione della sicurezza attraverso la evoluzione della sicurezza attraverso la normativanormativa
Prevenzione oggettivaPrevenzione oggettiva
Prevenzione soggettiva
Prevenzione sistemicaPrevenzione sistemica
D.P.R. 547/55D.P.R. 547/55
D. Lgs. 626/94D. Lgs. 626/94
D. Lgs. 81/08 T.U.D. Lgs. 81/08 T.U.
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Prevenzione oggettiva
Basata sul principio Comando/Controllo• Nelle imprese:
la gerarchia dell’impresa• Sulle imprese:
gli organi di vigilanza
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Prevenzione oggettivaPrevenzione oggettiva
I limiti• Non è possibile disporre di un sistema di regole
esplicite valide per ogni possibile situazione di rischio
• Non è possibile sostenere i costi economici ed organizzativi totalmente generalizzati nelle imprese e sulle imprese
• Non crea cultura ma solo obblighi
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Prevenzione soggettivaPrevenzione soggettiva
Con il D.lgs. 626 si passa all’individuazione di soggetti
adeguatamente formati ed informati
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Prevenzione soggettiva
I limiti• I soggetti indicati sono totalmente liberi di percepire
i rischi, di rappresentarli cognitivamente, di valutarne le conseguenze e di agire in coerenza alle valutazioni
• Ad ogni competenza acquisita dovrebbe corrispondere una responsabilità giuridica
• Chi sa, sceglie, consapevole delle scelte, e si dovrebbe assumere le responsabilità
• In realtà lo sviluppo solamente delle competenze individuali, nelle organizzazioni, presenta molti limiti
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Prevenzione sistemicaPrevenzione sistemica
Il D. lgs. 81 T.U. all’art. 30
indica modelli di organizzazione e di gestione per non lasciare alla sola individualità il compito
della sicurezza
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Prevenzione sistemica
Deve essere adottato ed efficacemente attuato un sistema aziendale per l’adempimento degli obblighi relativi a:•Rispetto degli standard tecnico-strutturali•Attività di valutazione dei rischi•Attività organizzative di emergenze e primo soccorso•Sorveglianza sanitaria•Informazione e formazione•Vigilanza sulle procedure di lavoro in sicurezza•Acquisizione di certificazioni•Verifiche dell’efficacia del sistema applicato
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(1) PLAN (2) DO
(3) CHECK
P+D+C+A
Prevenzione sistemicaPrevenzione sistemica
(4) ACT
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Prevenzione
Complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del
lavoro e l’esperienza tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali
nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno
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Salute
Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale,
non consistente solo in un’assenza di malattia od infermità
ELEMENTI CHIAVE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIOELEMENTI CHIAVE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro al fine di prendere in considerazione ciò che causa un danno fisico e materiale, se i
pericoli possono essere eliminati, o altrimenti quali misure di protezione e/o prevenzione sono state introdotte per prevenire e se queste misure sono
soddisfacenti nella teoria e nella pratica.LA VALUTAZIONE DEI RISCHI È ARTICOLATA COME SEGUE
• Identificazione dei pericoli• Identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti a
rischi potenziali• Valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo e
quantitativo• Studio della possibilità di eliminare i rischi e, in caso
contrario,• Decisione sulla necessità di introdurre ulteriori
provvedimenti per eliminare/limitare i rischi
RISCHIO GRAVITA’ PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO
RELATIVO AL
FENOMENO
PERICOLOSO
CONSIDERATO
è una funzione della
DEL DANNO
POSSIBILE PER IL
FENOMENO
PERICOLOSO
CONSIDERATO
DEL DANNO COSIDERATO
• Frequenza e durata di
esposizione
• Probabilità di accadimento di
un evento pericoloso
• Possibilità di evitare o di
limitare il danno
R = D (gravità danno) x P
e della
Tabella Scala delle probabilità (P)Valore Livello Definizioni / Criteri
4 Altamente probabile
Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’azienda, dell’USSL, dell’ISPESI, etc….).
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
3 Probabile
la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto.
E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno.
Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
2 Poco probabile
La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi.
Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
1 Improbabile La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti.
Non sono noti episodi già verificatisi.
Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
Tabella Scala dell’entità del danno (D)Valore Livello Definizioni / Criteri
4 Gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3 Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.
1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.
esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
Matrice di valutazione del Rischio: R = P x DP
D
4 8 12 16
3 6 9 12
2 4 6 8
1 2 3 4
4
3
2
1
1 2 3
4 R > 8 Azioni correttive indilazionabili
4 <= R <= 8
Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
2 <= R <= 3
Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine
R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
FATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALEFATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALE
RISCHIO
INFORTUNI
RISCHIO FISICO
RISCHIO CHIMICO
RISCHIO legato a
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
RISCHIO
BIOLOGICO
RISCHIO ELETTRICO
RISCHIO INCENDIO
FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIOFATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO
RISCHIO
IMPIANTI E LORO
UTILIZZO
AMBIENTE
UOMO
RAPPORTO RISCHIO-DANNORAPPORTO RISCHIO-DANNO
CAUSA
CHIMICO
FISICO
BIOLOGICO
INFORTUNI
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
RISCHIO
EFFETTO
DANNO
INFORTUNIO
MALATTIA PROFESSIONALE
MALATTIA ASPECIFICA
DANNOLesione fisica o alterazione dello
stato di salute
INFORTUNIO
Incidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o l’invalidità
permanente o l’inabilità temporanea
DANNO
MALATTIA PROFESSIONALE
Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporaneaEs: Asbestosi
Saturnismo Ipoacusia
Per provocare una malattia professionale i fattori di rischio devono essere presenti nell’ambiente in
determinata quantità
MALATTIA ASPECIFICA
Insieme di malattie fisiche o psichiche non direttamente collegabili ad una causa determinata, ma riconducibili almeno in parte ad uno o più fattori
dell’ambiente di lavoroEs: Stanchezza Insonnia
DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALEDEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE
Non è il risultato di un episodio singolo, subitaneo, improvviso, ma la conseguenza di una serie di AZIONI NOCIVE CHE MATURANO LENTAMENTE nell’organismo del lavoratore per
trasformarsi poi in forma morbosa.
I fattori di base che determinano la comparsa di una malattia professionale sono la concentrazione ambientale della sostanza pericolosa e il tempo in cui il lavoratore è esposto; con un grado di influenza minore possono influire anche le caratteristiche
personali di ciascun lavoratore.
AZIONI NOCIVE
IN OCCASIONE DI LAVORO
INABILITÀ O MORTE
Elemento determinante
Elemento circostanziale
Elemento consequenziale
MALATTIA PROFESSIONALE
Queste tre componenti che sono state individuate e che sono richieste dalle leggi specifiche in materia affinché si possa parlare di infortunio sul lavoro e di malattia
professionale, possono essere viste come la conseguenza di un rapporto sbagliato tra l’uomo, la macchina e l’ambiente.
Il DPR 1124 del 30/06/1965, all’articolo 2, quando intende regolamentare l’oggetto da assicurare, stabilisce: L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per
causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che
importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni
CAUSA VIOLENTA
IN OCCASIONE DI LAVORO
INABILITÀ O MORTE
Elemento determinante
Elemento circostanziale
Elemento consequenziale
INFORTUNIO
DEFINIZIONE DI INFORTUNIO:DEFINIZIONE DI INFORTUNIO:
Menomazione della capacità lavorativa o morte provocata da CAUSA VIOLENTA in occasione di lavori; la menomazione può essere grave o permanente.
DATORE DI LAVORO DIRIGENTIPREPOSTI
R.S.P.P.Medico Competente
LAVORATORIR.L.S.
LL’’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E I SOGGETTI COINVOLTIE I SOGGETTI COINVOLTI
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I soggetti
• Il lavoratore• Il datore di lavoro DL, i dirigenti e i preposti• Il responsabile (RSPP) e gli addetti (ASPP) del servizio
di prevenzione e protezione• Il medico competente (MC)• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)• Gli addetti alla prevenzione incendi e al primo
soccorso
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Lavoratore
• Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte, una professione
• Sono equiparati il socio di cooperativa, gli studenti, i volontari
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Datore di lavoro
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, che ha la responsabilità dell’organizzazione
stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita
poteri decisionali e di spesa
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Dirigente
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici funzionali, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando sulla stessa
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Dirigente
Nella scuola si identifica come dirigenteil DSGA (direttore dei servizi generali amministrativi)
ma sono identificati come dirigenti anche il vice-dirigente scolastico
e altre figure che nell’ambito dell’organizzazione della scuola svolgano
di fatto l’esercizio dei poteri direttivi
Analogamente il Decreto definisce preposto colui che •sovrintende all’attività lavorativa•garantisce l’attuazione delle direttive ricevute •controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori •esercita un funzionale potere d’iniziativa (art. 2 c. 1 lettera e)
Preposto
Nella scuola si identifica sicuramente il responsabile di laboratorio e palestra, ma anche altre figure che
nell’ambito dell’organizzazione della scuola, esercitino di fatto funzionali poteri d’iniziativa previsti dal ruolo (es. insegnante o anche collaboratore scolastico che
sovraintende l’attività di altri colleghi)
Preposto
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Piramide della sicurezzaPiramide della sicurezza
Datore di Lavoro
Dirigente
Preposto
Lavoratore
Servizio di prevenzioneServizio di prevenzione
Medico competenteMedico competente
Rappresentante dei lavoratoriRappresentante dei lavoratori
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SPPA
Insieme di persone, sistemi e mezzi interni od esterni all’azienda finalizzati all’attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
IL SERVIZIO:
Riceve dal datore di lavoro tutte le informazioni
necessarie per svolgere il suo
ruolo
• a) La natura dei rischi• b) L’organizzazione del
lavoro• c) La descrizione degli
impianti• d) I dati del registro
infortuni e malattie professionali
• e) Le prescrizioni degli organi di vigilanza
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Responsabile SPPA (RSPP)
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (art.32),
designata dal DL, cui risponde, per coordinare il SPPA e la protezione dai rischi
RSPPRSPP
• persona interna all’azienda (dipendente)• esterno• datore di lavoro = RSPP
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Addetto SPPA
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (art.32) facente parte del SPPA
L’addetto del pronto soccorsoL’addetto del pronto soccorso
I compiti
Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico (12 ore)
Nelle piccole imprese questi compiti possono essere svolti da una sola persona, anche dallo stesso imprenditore
•Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso)
•Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini•Intervenire in caso di infortunio onde evitare che all’infortunato siano portate azioni non corrette
In tutte le aziende deve essere nominato In tutte le aziende deve essere nominato
L’ADDETTO PREVENZIONE INCENDIL’ADDETTO PREVENZIONE INCENDI
I compiti
• Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi di prevenzione incendi/estintori, idranti , uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc.
• Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti
• Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza
• Intervenire in caso di incendio/emergenza in base alle conoscenze e alle competenze acquisite nella formazione specifica
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Medico competente
Medico in possesso dei requisiti professionali (art. 38) che collabora con il DL alla valutazione dei rischi
ed è nominato dallo stesso per la sorveglianza sanitaria e per gli altri compiti previsti dal T.U.
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RLS
Persona eletta o designata dai lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro
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D.L. (obblighi art.18)
1. Nomina il medico competente2. Designa gli addetti antincendio e PS3. Affida ai lavoratori compiti congrui4. Fornisce i DPI5. Garantisce l’accesso alle zone ad alto rischio solo alle
persone formate6. Richiede l’osservanza delle norme7. Elabora il DVR8. Consegna, su richiesta, il DVR al RLS
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D.L. (obblighi art.18)
9. Adotta misure tecniche per garantire la salute della popolazione ed il deterioramento dell’ambiente esterno
10. Comunica all’INAIL la situazione infortunistica11. Munisce di tesserino di riconoscimento i lavoratori
negli appalti12. Adotta le misure necessarie per la lotta agli incendi13. Consulta gli RLS sulle nomine di responsabili ed addetti
SP e sulla valutazione dei rischi14. Convoca la riunione periodica (art. 35)
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D.L. (obblighi art.18)
15. Aggiorna le misure di prevenzione in relazione a mutamenti organizzativi
16. Comunica annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS17. Vigila affinché i lavoratori sottoposti a sorveglianza
sanitaria non siano adibiti alla mansione senza il giudizio di idoneità
18. Fornisce al SPPA tutte le notizie necessarie alla valutazione dei rischi
19. Richiede all’ente proprietario, per le pubbliche amministrazioni, relativamente alla manutenzione dei luoghi di lavoro, gli interventi necessari
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Preposto (obblighi art.19)
1. Sovrintende e vigila sull’osservanza delle norme di sicurezza (procedure, DPI) da parte dei lavoratori
2. Verifica che i lavoratori abbiano ricevuto adeguate istruzioni
3. Richiede l’osservanza delle misure di controllo nelle emergenze, verificando l’abbandono del posto di lavoro
4. Informa rapidamente i lavoratori sull’esposizione a rischio grave
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Preposto (obblighi art.19)
5. Si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in situazioni in cui persiste un pericolo grave
6. Segnala tempestivamente al Dirigente o al DL deficienze di attrezzature e DPI o altre condizioni di pericolo
7. Frequenta appositi corsi di formazione (art. 37 comma 7)
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Lavoratori (obblighi art. 20)
1. Contribuiscono, con DL, D e preposto all’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza
2. Osservano le disposizioni impartite3. Utilizzano correttamente le attrezzature di lavoro ed i
materiali4. Utilizzano correttamente i DPI5. Segnalano immediatamente le deficienze riscontrate
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Lavoratori (obblighi art. 20)
6. Non rimuovono autonomamente segnaletica7. Non compiono azioni che possono compromettere la
propria ed altrui sicurezza8. Partecipano ai programmi di formazione9. Si sottopongono ai controlli sanitari previsti10. Espongono, se in appalto o lavoratore autonomo, il
cartellino di riconoscimento
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MC (obblighi art. 25)
1. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi
2. Effettua la sorveglianza sanitaria 3. Istituisce una cartella sanitaria di rischio per ogni
lavoratore4. Consegna la documentazione al DL, alla cessazione
dell’incarico5. Consegna al lavoratore la cartella, alla cessazione del
rapporto6. Invia all’ISPSEL solo le cartelle sanitarie previste dal
decreto7. Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli
accertamenti sanitari
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MC (compiti)
8. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari
9. Comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art 35, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi
10. Visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta all’anno11. Partecipa alla programmazione del controllo
dell’esposizione dei lavoratori12. Comunica mediante autocertificazione il possesso dei
titoli e requisiti al Ministero della Salute entro 6 mesi dall’entrata in vigore del T.U.
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Rappresentante dei lavoratori
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute
e della sicurezza durante il lavoro
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RLS (art.47)
• Fino a 15 dipendenti il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Il RLS può essere anche individuato per più aziende nell'ambito territoriale del comparto produttivo; può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali
• Oltre i 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
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RLS (art. 47)
Il numero minimo dei rappresentanti è: • 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a
200 dipendenti; • 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201
a 1.000 dipendenti; • 6 rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità
produttive.
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RLS (attribuzioni art. 50)a) accede ai luoghi di lavorob) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine
alla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al SPP, all’attività di prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazionee) riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
InformazioneInformazione
Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore (anche ai lavoratori a domicilio) informazione adeguata e specifica su:
– rischi “ambientali”, legati all’intero processo produttivo– rischi legati alla mansione specifica (vd. normativa e
disposizioni aziendali)– misure di prevenzione e protezione adottate.
InformazioneInformazione
Inoltre su:– pericoli relativi all’uso di sostanze e preparati pericolosi
– procedure di1) Pronto soccorso2) Lotta antincendio3) Evacuazione
– RSPP e il medico competente
– nominativi degli addetti alle emergenze
Informazione adeguata significa che:Informazione adeguata significa che:
• deve essere rapportata al soggetto che ne è destinatario.• deve essere commisurata ai rischi esistenti.• deve avere carattere dinamico.• occorrono molteplici mezzi di informazione (opuscoli,
cartelli, avvisi in bacheca, comunicazione faccia a faccia, ecc.)
ATTORI ESTERNI
Organi di vigilanzaOrgani di vigilanza:
•ASL
•Ispettorato del lavoro •Vigili del fuoco
VIGILANZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO http://www.ass1.sanita.fvg.it/
Per richiedere un intervento di vigilanza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, bisogna rivolgersi alla Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SCPSAL).
La denuncia/richiesta può essere inviata a mezzo posta o verbalizzata a funzionari della Struttura Complessa, indicando le motivazioni che sottendono alla stessa, il luogo o reparto di lavoro cui si riferisce, la denominazione e l'indirizzo dell'azienda, o quanto possa portare alla sua identificazione. La SCPSAL interviene inoltre prioritariamente su richiesta/segnalazione da parte di Istituzioni/Enti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc. Buona parte dell'attività viene svolta congiuntamente con altri Organismi di prevenzione e controllo, quali la Direzione Provinciale del Lavoro, l'Autorità Marittima, ecc..
Parte del personale SCPSAL riveste qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ciò comporta che, qualora venga rilevato un possibile reato penalmente perseguibile, il personale con tale qualifica trasmetterà la relativa notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste.
La Struttura svolge interventi di vigilanza anche di propria iniziativa, sulla base della programmazione annuale dell'attività, secondo priorità definite (es. in comparti a maggiore rischio, quali edilizia e porto, ecc.) o in alternativa, per il comparto edile, si può richiedere l'intervento anche alla Direzione Provinciale del Lavoro di Trieste (Via S. Francesco n. 27 - tel. 040 762844 - fax 040 762874).
In seguito a:• segnalazione di infortuni e/o rischi• richieste specifiche di intervento• infortuni e malattie professionalioppure:su iniziativa autonoma dell’organo di vigilanza
ATTIVAZIONE
Legislazione e sanzioni
Costituzione della REPUBBLICA ITALIANA
CODICE PENALE
CODICE CIVILE
NORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA D’IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Costituzione della REPUBBLICA ITALIANA
Art. 32: tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività
Art. 35: tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni
Art. 41: l’iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
CODICE PENALE
Art. 437Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se del fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 mesi a 10 anni.
Art. 451Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da 103 euro a 516 euro.
Art. 589 OMICIDIO COLPOSO
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione alle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 5 anni.
Art. 590 LESIONI PERSONALI COLPOSE
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 309 euro… Se i fatti (...) sono commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per lesioni gravi è della reclusione da 3 mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a 3 anni.
CODICE CIVILE
Art. 2050 RESPONSABILITÀ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Art. 2087TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Il D. L.vo 9.4.2008 n. 81 è il Testo unico per la sicurezza sul lavoro, documento che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Il Testo unico cerca di fare chiarezza in un sistema caratterizzato da stratificazione legislativa, giurisprudenza interpretativa, contrasti giurisprudenziali, lacune normative; quindi la sua azione è finalizzata al:
• Riordino della normativa vigente
• Estensione dei diritti
• Coordinamento delle informazioni
• Revisione del sistema delle sanzioni
NORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Riordino della normativa vigente
Come tutti i Testi Unici il legislatore ha cercato di ridurre in un unico testo tutta la legislazione precedente, trasformando in norme di legge molti dei principi elaborati dalla giurisprudenza, abrogando esplicitamente o tacitamente tutta la normativa precedente (art. 304), con lo scopo dichiarato di:
• Renderne più agevole l’applicazione
• Semplificare gli adempimenti burocratici
• Aumentare il livello di tutela dei lavoratori
• Inasprire le sanzioni
Estensione dei dirittiSi applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (art. 3 co.1)
Si applica a tutti i lavoratori, pubblici o privati, con o senza retribuzione. Sono esclusi solo gli addetti ai servizi domestici e familiari (art. 2 co. 1 lett. a)
Anche l’allievo degli istituti di istruzione è equiparato al lavoratore ma limitatamente al periodo nel quale fa uso di:
laboratori; attrezzature di lavoro; agenti chimici, fisici o biologici e videoterminali
Il testo fornisce la definizione dei soggetti, delle strutture e di tutti i fattori che afferiscono alla sicurezza (art. 2)
Coordinamento delle informazioni
Il T.U. prevede la creazione di un sistema informativo pubblico, al quale è prevista la partecipazione anche delle parti sociali, per la condivisione e la circolazione delle notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema sarà utilizzato per il monitoraggio e l’indirizzo delle azioni e delle risorse pubbliche.
Prevede inoltre finanziamenti per le attività promozionali sia private che pubbliche per l’incremento della cultura antinfortunistica, come l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” .
Decisamente innovativo l'art. 299 il quale stabilisce espressamente che le responsabilità proprie dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ricadono non solo sui soggetti formalmente investiti con tale qualifica, ma anche su coloro che, pur sprovvisti di regolare attribuzione, perché ad esempio attribuita ad altri in delega, esercitino in concreto i poteri giuridici di datore o di dirigente.
In pratica, quindi, l'art. 299 ha l'effetto di duplicare in concreto le posizioni di garanzia e le relative responsabilità.
Le contravvenzioni costituiscono una difesa avanzata essendo collegate a norme di pericolo presuntopericolo presunto la cui violazione è immediata e diretta fonte di responsabilità.
Sono norme penali (arresto e/o ammenda) che sanzionano specifiche violazioni di norme antinfortunistiche.
Il decreto prevede un apparato sanzionatorio complesso composto da norme penali (di tipo contravvenzionale) e da sanzioni amministrative.
IL SISTEMA SANZIONATORIO
In estrema sintesi:
Per i casi gravi: è prevista la pena dell’arresto da 6 a 18 mesi;
Per i casi meno gravi: ad esempio quelli di inadempienza, si applica la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o l’ammenda, con la graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni.
Per chi si mette subito in regola: non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria.