LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DEL SETTORE EDILE

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LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DEL SETTORE EDILE

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LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DEL SETTORE

EDILE

La formazione dei lavoratori

Articolo 37, D. Lgs. 81/08 del 9 aprile 2008 e s.m.i.

> comma 1 “ Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischi, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo ed assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

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> comma 2: “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottato, previa consultazioni delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.

La formazione dei lavoratori

21/12/2011 - Accordo tra il MLPS, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 co. 2 D.Lgs 81/08;

11 punti e 2 Allegati

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1) Requisiti dei docenti – interni o esterni con comprovata esperienza almeno triennale di insegnamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche tre anni di RSPP);

2) Organizzazione della formazione

- Soggetto organizzatore; responsabile del progetto; nominativo docenti; massimo 35 iscritti; obbligo frequenza minimo 90% ore………

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3) Metodologia – equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni teoriche e pratiche; lavori di gruppo; simulazioni in contesti lavorativi; metodologie di apprendimento in e-learning…….

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4) Percorso formativo – due moduli distinti previsti alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08.

Lettera a) – Formazione generale

Minimo 4 ore per tutti i settori con illustrazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro cioè: concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo ed assistenza.

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Lettera b) – Formazione specifica

Durata minima di 4,8 o 12 ore in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici dei comparti o settori di appartenenza dell’azienda; Formazione riferita ai rischi specifici previsti nei titoli del D.Lgs. successivi al I; Ripetizione periodica prevista al comma 6 dell’art. 37.

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Contenuti della formazione specifica:

Rischi infortuni, meccanici ed elettrici generali,attrezzature, cadute dall’alto, rischi da esplosione, rumore, vibrazione, movimentazione manuale dei carichi, DPI, procedure per primo soccorso, cancerogeni……

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Durata minima in base a classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 (individuazione macrocategorie di rischi e corrispondenze ATECO 2202-2007).

- 4 ORE settori a rischio basso tra cui; commercio, alberghi e ristoranti, assicurazioni, servizi domestici ecc.

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- 8 ORE settori a rischio medio tra cui:

Agricoltura, pesca, trasporti magazzinaggi comunicazioni, pubblica amministrazione, istruzione…….

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- 12 ORE settori a rischio alto tra cui:

Estrazione minerali, costruzioni, industrie alimentari, tessili,produzione e lavorazione metalli ecc…

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Durata complessiva minima

4 ore di form. generale + 4 ore di form. specifica per i settori a rischio basso;

4 ore di form. generale + 8 ore di form. specifica per i settori a rischio medio;

4 ore di form. Generale + 12 ore di form. specifica per i settori a rischio alto.

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5) La formazione del preposto.

Comprende la formazione dei lavoratori + una formazione specifica in relazione alle mansioni; durata minima 8 ore; prova di verifica al termine con colloquio o test.

Contenuti: soggetti del sistema di prevenzione, relazioni tra i soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione, valutazione rischi in cui il preposto opera…………

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6) La formazione dei dirigenti

Strutturata in 4 moduli:

a) Giuridico normativo;

b) gestione ed organizzazione della sicurezza;

c) individuazione e valutazione dei rischi;

d) comunicazione formazione dei lavoratori.

Durata minima 16 ore con verifica finale a mezzo colloquio o test.

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7) Attestati

Certificano l’avvenuta formazione, i contenuti minimi prevedono: soggetto organizzatore, normativa di riferimento, dati anagrafici del corsista, tipologia di corso seguito e del settore di riferimento, periodo di svolgimento del corso, firma del soggetto organizzatore.

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8) Crediti formativi

La formazione generale per lavoratori e preposti costituisce credito formativo permanente.

9) Aggiornamento

Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio individuati.

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10) Disposizioni transitorie

11) Riconoscimento formazione pregressa

12) Aggiornamento dell’Accordo entro 18 mesi dall’entrata in vigore.

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Comparto costruzioni – viene riconosciuta integralmente corrispondente alla formazione generale e specifica quella effettuata nell’ambito del progetto strutturale “16 ore MICS” delineato da FORMEDIL

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

CONTENUTI:

La normativa sulla sicurezza; svolgere in sicurezza lavori edili; illustrazione e corretto uso DPI; caduta dall’alto; conoscenza del cantiere ed identificazione dei rischi, corretto utilizzo macchinari di cantiere (sega circolare, impastatrice….), lavorare su ponteggi, miscelare sostanze chimiche, collaborare con il gruista, caricare/scaricare automezzi….