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Imprenditore Successo La polizza multigaranzia Impresa Extra Modello 91/01 - Edizione agosto 2011 & Contratto di Assicurazione multigaranzia Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Assistenza Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. UNIQA Protezione SpA

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UNIQA Protezione SpASede Legale e Direzione Generale: Viale Venezia 99 - 33100 Udine - Tel. 0432 536311 - Fax 0432 530548 - www.uniqagroup.it - [email protected] Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. - C.F. / P.I. / Registro Imprese Udine n. 00226710309 - R.E.A. n. 9861 - Autorizzazione ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n. 966 Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00013 - Gruppo “UNIQA ITALIA” (Albo gruppi n. 007)Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni SpA

Imprenditore SuccessoLa polizza multigaranzia Impresa Extra

Modello 91/01 - Edizione agosto 2011

&

Contratto di Assicurazione multigaranzia Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Assistenza

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;b) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al contraenteprima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizioneleggere attentamente la Nota Informativa.

UNIQA Protezione SpA

Indice

a) Nota Informativa,comprensiva del glossario(pag. 1 - 19)

Nota Informativa........................................................1

A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione .............................................1B. Informazioni sul contratto .....................................................................1C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami .........................11

Glossario ................................................................13

Condizioni di Assicurazione

Condizioni GeneraliArt. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .............................1Art. 2- Altre assicurazioni ...........................................................................1Art. 3- Pagamento del premio e decorrenza della copertura assicurativa ...1Art. 4- Comunicazioni - Modifiche dell’assicurazione .................................1Art. 5- Aggravamento del rischio...............................................................1Art. 6- Variazione del rischio assicurato e buona fede ................................2Art. 7- Diminuzione del rischio ..................................................................2Art. 8- Trasloco delle cose assicurate..........................................................2Art. 9- Recesso a seguito di sinistro............................................................2Art. 10 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione .................3Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza ....................................3Art. 12 - Variazione della persona del Contraente.....................................3Art. 13 - Procedimento arbitrale facoltativo ..............................................3Art. 14 - Bonus franchigia.........................................................................3Art. 15 - Sinistro indennizzabile in più sezioni ..........................................4Art. 16 - Ispezione delle cose assicurate....................................................4Art. 17 - Validità temporale .....................................................................4Art. 18 - Oneri fiscali ................................................................................4Art. 19 - Foro competente........................................................................4Art. 20 - Rinvio alle norme di legge..........................................................4

Sezione IncendioArt. 21 - Oggetto dell’assicurazione..........................................................5Art. 22 - Contenuto presso fiere, esposizioni o mostre..............................9Art. 23 - Contenuto presso terzi o presso l’abitazione del titolare.............9Art. 24 - Assicurazione delle merci al prezzo di vendita ...........................9Art. 25 - Universalità...............................................................................10Art. 26 - Compensazione tra le partite “Fabbricato” e “Contenuto”.......10Art. 27 - Indennizzo separato per ciascuna partita..................................10Art. 28 - Perdita delle pigioni .................................................................10Art. 29 - Operazioni peritali ....................................................................10Art. 30 - Modifiche a fabbricato, macchinari ed attrezzature ..................10Art. 31 - Leasing ...................................................................................11Art. 32 - Esclusioni..................................................................................11Art. 33 - Criteri di indennizzo .................................................................11Art. 34 - Deroga alla proporzionale ........................................................12Art. 35 - Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino

a Euro 2.500,00 (“primo fuoco”) .............................................12Art. 36 - Anticipo indennizzo..................................................................12

b) Condizioni di Assicurazione(pag. 1 - 49)

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Art. 37 - Rischio locativo (garanzia operante solo se espressamente richiamata in polizza) ...............................................................12

Art. 38 - Ricorso terzi (garanzia operante solo se espressamente richiamata in polizza.................................................................13

Art. 39 - Merci in refrigerazione in celle e magazzini frigoriferi - Codice I10................................................................................13

Art. 40 - Merci in aumento (flottanti) - Codice I11 .................................14Art. 41 - Garanzie escludibili...................................................................14

Clausole Speciali - Sezione Incendio ........................................................15

Sezione Furto e RapinaArt. 42 - Caratteristiche del fabbricato....................................................16Art. 43 - Oggetto dell’assicurazione........................................................16Art. 44 - Franchigia assoluta per classe di rischio 4 .................................18Art. 45 - Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia..........18Art. 46 - Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori

di lavoro...................................................................................19Art. 47 - Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing.........................20Art. 48 - Contenuto presso terzi .............................................................20Art. 49 - Contenuto presso fiere e mostre ..............................................20Art. 50 - Assicurazione delle merci al prezzo di vendita ..........................20Art. 51 - Indennizzo cose particolari .......................................................20Art. 52 - Esclusioni..................................................................................21Art. 53 - Criteri e limiti di indennizzo .....................................................21

Clausola Speciale - Sezione Furto e Rapina ..............................................22

Sezione Vetri e CristalliArt. 54 - Oggetto dell’assicurazione........................................................23Art. 55 - Esclusioni .................................................................................23Art. 56 - Limiti di indennizzo ..................................................................23

Sezione Elettronica Art. 57 - Oggetto dell’assicurazione........................................................24Art. 58 - Leasing.....................................................................................25Art. 59 - Esclusioni..................................................................................25Art. 60 - Franchigia ................................................................................26Art. 61 - Criteri e limiti di indennizzo .....................................................26

Norme che regolano il sinistro per le Sezioni Incendio, Furto e Rapina,Cristalli, ElettronicaArt. 62 - Obblighi in caso di sinistro .......................................................27Art. 63 - Esagerazione dolosa del danno.................................................27Art. 64 - Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale) ......28Art. 65 - Mandato dei periti ...................................................................28Art. 66 - Valore dei beni assicurati e determinazione del danno..............28Art. 67 - Assicurazione parziale (valida per la Sezione Incendio) .............31Art. 68 - Limite massimo dell’indennizzo ................................................31Art. 69 - Recupero delle cose rubate.......................................................31Art. 70 - Pagamento dell’indennizzo ......................................................31Art. 71 - Rinuncia al diritto di rivalsa.......................................................32Art. 72 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di furto o rapina,

estorsione, rottura vetri e cristalli, rottura di apparecchi elettronici e loro reintegro........................................................32

Art. 73 - Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni .....................................................................32

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Sezione Responsabilità CivileArt. 74 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) ......................................32Art. 75 - Responsabilità personale dei prestatori di lavoro.......................33Art. 76 - Massimale ................................................................................33Art. 77 - Estensione territoriale ...............................................................33Art. 78 - Validità temporale della garanzia .............................................33Art. 79 - Prelievo, consegna e rifornimento merci...................................33Art. 80 - Committenza ..........................................................................34Art. 81 - Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico......................34Art. 82 - Danni a cose di terzi, esclusi i veicoli e/o natanti, sollevate,

caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, ponti sollevatori, mezzi similari ..................34

Art. 83 - Danni da interruzione o sospensione di attività ........................34Art. 84 - Estensioni diverse .....................................................................34Art. 85 - Danni a veicoli a motore dei prestatori di lavoro e di terzi........35Art. 86 - Esclusioni..................................................................................36Art. 87 - Pluralità di Assicurati.................................................................37Art. 88 - Smercio ....................................................................................38Art. 89 - Danni a condutture ed impianti sotterranei ..............................38Art. 90 - Veicoli a motore di terzi in consegna........................................38Art. 91 - Danni da incendio....................................................................38Art. 92 - Danni da inquinamento accidentale - Codice R05....................39Art. 93 - Responsabilità civile postuma in caso di cessazione

dell’attività aziendale - Codice R06...........................................39Art. 94 - Malattie professionali di prestatori di lavoro - Codice R07 ........39Art. 95 - Esclusione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

(art. 74) - Codice E128.............................................................40Art. 96 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro...............................41Art. 97 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza ............................41Art. 98 - Regolazione del premio............................................................41Art. 99 - Responsabilità Civile limitata alla sola proprietà del

fabbricato - Codice R127..........................................................42

Clausole Speciali - Sezione Responsabilità Civile ......................................42

Allegato ASezione Incendio limiti di indennizzo, franchigie e scoperti .....................43Sezione Furto e Rapina limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ............44Sezione Responsabilità Civile sottolimiti, franchigie e scoperti .................45Sezione Vetri e Cristalli limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ............45Sezione Elettronica limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ..................45Elenco attività..........................................................................................46

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a) Nota InformativaCONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA INCENDIO, FURTO, RESPONSABILITÀCIVILE, ASSISTENZA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suocontenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dellasottoscrizione del contratto.

Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole cheprevedono oneri e obblighi a carico del Contrante e dell’Assicurato, nullità, decadenze,esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificatecome “Avvertenze” sono evidenziate in grassetto corsivo e sono da leggere con particolareattenzione.Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente NotaInformativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia alsito internet: www.uniqagroup.it.UNIQA Protezione SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti dafuture innovazioni normative.

A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali UNIQA Protezione SpA è un’impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al GruppoUNIQA Italia, autorizzazione ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n. 966, iscritta all’albo delleImprese di Assicurazione al n. 1.00013.- Codice Fiscale/Registro Imprese di Udine n. 00226710309 - R.E.A. n. 9861.- Sede Legale e Direzione Generale: Viale Venezia 99 - 33100 Udine.- Recapito Telefonico: 0432.536311 - Sito Internet: http://www.uniqagroup.it,

e-mail: [email protected].

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresaL’Impresa, sulla base dell’ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2010, dispone di unpatrimonio netto pari a 16,35 milioni di Euro di cui 5,20 milioni di Euro relativi a capitalesociale e 11,15 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto. L’indice di solvibilità al31/12/2010, rappresentato come rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilitàdisponibile e l’ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente, è risultato pari a1,72.

B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Pertanto, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata di anno in anno, salvodisdetta. Ulteriori particolari sono descritti nell’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

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AVVERTENZALe Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con letteraraccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In questocaso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione ilperiodo di tolleranza di 30 giorni previsto dall’art. 3 Pagamento del premio e decorrenzzadell’assicrazione delle condizioni di assicurazioni che deroga all’art. 1901, secondo comma,del Codice Civile.

In caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogniscadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni, purché non ricorrano i presupposti dicui all’art. 1899 1° comma 2° periodo.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Sezione Incendio

L’assicurazione indennizza i danni diretti e materiali subiti dalle cose assicurate causati daincendio, esplosione, scoppio e quant’altro previsto all’art. 21 Oggetto dell’assicurazioneSezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti: a) incendio;b) fulmine - con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti e quindi dei danni a

macchinari ed apparecchiature elettriche ed elettroniche (vedi Sezione Elettronica);c) scoppio, esplosione e implosione - esclusi quelli causati da ordigni esplosivi;d) caduta di aeromobili; e) urto di veicoli stradali; f) bang sonico;g) rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;h) fuoriuscita di fumo;i) atti dolosi, di terrorismo e sabotaggio;j) eventi atmosferici;k) acqua penetrata;l) sovraccarico di neve;m) gelo;n) fenomeni elettrici;o) fuoriuscita di acqua condotta;p) ricerca e riparazione guasti;q) occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e

condizionamento, al servizio del fabbricato;t) spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i

residui del sinistro;u) spese sostenute dal Contraente per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare;v) maggiori costi per il proseguimento dell’attività;w) oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sul Contraente e/o che lo

stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione deifabbricati assicurati;

x) onorari di progettazione del fabbricato;y) spese ed onorari del perito;z) danni indiretti conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio.Ulteriori particolari sono descritti all’art. 21 Sezione Incendio e nell’allegato A SezioneIncendio delle Condizioni di Assicurazione.

UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa La polizza multigaranzia Impresa Extra | 91/01 ed. 08/2011 | pag. 2 di 19

Ulteriori garanzie sempre operanti:- contenuto presso fiere, esposizioni o mostre;- contenuto presso terzi o presso l’abitazione del titolare;- assicurazione delle merci al prezzo di vendita;- universalità;- compensazione tra le partite fabbricato e contenuto;- perdita delle pigioni;- operazioni peritali;- modifiche al fabbricato, macchinari ed attrezzature;- deroga alla proporzionale;- indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a Euro 2.500,00 (“primo fuoco”);- anticipo indennizzo.Ulteriori particolari sono descritti agli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35 e 36Sezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione e nell’allegato A Sezione Incendio delleCondizioni di Assicurazione.

Le seguenti Clausole Speciali sono sempre operanti:- vincolo;- facoltà di recesso dalla garanzia per atti di terrorismo;- colpa grave.Ulteriori particolari sono descritti nelle Clausole speciali 1, 2 e 3 Sezione Incendio delleCondizioni di Assicurazione.

Le seguenti garanzie sono operanti a pagamento, solo se espressamente richiamate inpolizza e se è indicata in polizza la somma assicurata e/o il codice di Clausola Speciale:- Rischio locativo

Ulteriori particolari sono descritti all’art. 37 Sezione Incendio delle Condizioni diAssicurazione e nell’allegato A Sezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione.

- Ricorso terziUlteriori particolari sono descritti all’art. 38 Sezione Incendio delle Condizioni diAssicurazione e nell’allegato A Sezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione.

- Merci in refrigerazione in celle e magazzini frigoriferi - Codice I10 Ulteriori particolari sono descritti all’art. 39 Sezione Incendio delle Condizioni diAssicurazione e nell’allegato A Sezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione.

- Merci in aumento (flottanti) - Codice I11Ulteriori particolari sono descritti all’art. 40 Sezione Incendio delle Condizioni diAssicurazione e nell’allegato A Sezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione.

Il tasso per il calcolo del premio di tariffa applicato in polizza può essere ridotto nel caso in cui:- venga richiamate in polizza l’esclusione: E02 fuoriuscita di acqua condotta e spese di

ricerca e riparazione guasti;- venga richiamate in polizza l’esclusione: E06 atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio

e danni provocati da ordigni esplosivi;- Venga richiamate in polizza l’esclusione: E08 indennità aggiuntiva danni indiretti;- venga richiamate in polizza l’esclusione: E10 maggiori costi per il proseguimento

dell’attività.Ulteriori particolari sono descritti all’art. 41 Sezione Incendio delle Condizioni diAssicurazione.

Il premio di tariffa applicato in polizza può essere ridotto nel caso in cui:- venga richiamato in polizza il codice I127 Garanzia limitata per il fabbricato delle

Clausole speciali - Sezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione; - venga richiamato in polizza il codice FR Franchigia delle Clausole speciali - Sezione

Incendio delle Condizioni di Assicurazione.Ulteriori particolari sono descritti nelle Clausole Speciali 4 e 5 Sezione Incendio delleCondizioni di Assicurazione.

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AVVERTENZAIl contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate dall’art. 32 Esclusioni dellaSezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione, che elenca i rischi esclusi dalla garanzia,dall’art. 31 Leasing e dall’allegato A Sezione Incendio che elenca i limiti di indennizzo, lefranchigie e gli scoperti. Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio come previstodall’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZAAssicurazione parziale (regola proporzionale) art. 1907 del Codice Civile.Se dalle stime fatte il valore di ciascuna partita supera quello assicurato, la somma dovutadalla Società è pari all’importo del danno accertato a termini di polizza ridotto inproporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Esempio di applicazione della regola proporzionale:a) Danno subito dal fabbricato: Euro 10.000,00

b) Somma assicurata: Euro 100.000,00

c) Costo di ricostruzione: Euro 150.000,00

d) Danno indennizzabile: Euro 6.666,66

a x b –––––––– = d

c

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo:

10.000,00 x 100.000,00

–––––––––––––––––––– = 6.666,66

150.000,00

AVVERTENZASu alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall’ammontaredell’importo da indennizzare.Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia: a) Somma assicurata: Euro 5.000,00

b) Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00

c) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00

d) Danno indennizzabile: Euro 2.900,00.

c - b = d Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - 100,00 = 2.900,00.

Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene dedottodall’ammontare dell’importo da indennizzare.Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione dello scoperto: e) Somma assicurata: Euro 5.000,00

f) Scoperto previsto dal contratto: 15%g) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00

h) Danno indennizzabile: Euro 2.550,00.

g - (g x 15/100) = h Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - (3.000,00 x 15%) = 3.000,00 - 450,00 = 2.550,00.

Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l’importo daindennizzare.I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa La polizza multigaranzia Impresa Extra | 91/01 ed. 08/2011 | pag. 4 di 19

Esempio di applicazione del limite di indennizzo: i) limite di indennizzo: Euro 2.000,00

j) ammontare del danno subito: Euro 3.000,00

k) danno indennizzabile: Euro 2.000,00.

Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:Danno subito Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo Danno indennizzato Euro 2.000,00.

Sezione Furto

L’assicurazione indennizza i danni materiali e diretti al contenuto a seguito di quantoprevisto all’art. 43 Oggetto dell’assicurazione della Sezione Furto e Rapina delle Condizionidi Assicurazione.

L’assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare ildisposto dell’art. 1907 (Assicurazione parziale regola proporzionale) del Codice Civileesposta nella relativa Avvertenza della Sezione Incendio della presente informativa.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti:- furto;- rapina ed estorsione; - i danni cagionati ai beni assicurati per commettere il furto o per tentare di commetterlo;- i guasti cagionati dai ladri agli infissi; - gli atti vandalici;- il portavalori;- le spese ed onorari del perito;- le spese per duplicazione docuemnti;- le spese per la sostituzione delle serrature;- le spese sanitarie sostenute in Italia. Ulteriori particolari sono descritti all’art. 43 Sezione Furto e Rapina delle Condizioni diAssicurazione e nell’Allegato A Sezione Furto e rapina delle Condizioni di Assicurazione.

Ulteriori garanzie sempre operanti:- furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro;- contenuto presso terzi;- contenuto presso fiere e mostre;- selling price (merci al prezzo di vendita).Ulteriori particolari sono descritti agli artt. 46, 48, 49 e 50 Sezione Furto e Rapina delleCondizioni di Assicurazione e nell’allegato A Sezione Furto delle Condizioni di Assicurazione.

La seguente garanzia è operante a pagamento solo se espressamente richiamata inpolizza e indicata in polizza la somma assicurata:- Merci in aumento (Flottanti).

Ulteriori particolari sono descritti al cod. F10 Garanzia Complementare Sezione B Furtoe Rapina delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZAIl contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate dall’art. 52 Esclusioni SezioneFurto e Rapina delle Condizioni di Assicurazione, che elenca i rischi esclusi dalle copertureassicurative, dall’art. 47 Attrezzature ed apparecchi elettronici in Leasing e dall’allegato ASezione Furto e Rapina che elenca i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti.Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previstodall’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZADiminuzione delle somme assicurate: in caso di sinistro la somma assicurata si intenderidotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di unimporto eguale a quello del danno risarcibile a termini delle Condizioni di Assicurazione.

UNIQA Protezione SpA | Nota Informativa La polizza multigaranzia Impresa Extra | 91/01 ed. 08/2011 | pag. 5 di 19

Ulteriori particolari sono descritti all’art. 72 Riduzione delle somme assicurate a seguito diFurto o Rapina, estorsione, rottura lastre, rottura di apparecchi elettronici, e loro reintegrodelle Norme che regolano il sinistro per le Sezioni Incendio, Furto e Rapina, Cristalli,Elettronica delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZASu alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene dedottodall’ammontare dell’importo da indennizzare.Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione dello scoperto: l) Somma assicurata: Euro 5.000,00

m) Scoperto previsto dal contratto: 10%n) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00

o) Danno indennizzabile: Euro 2.700,00.

n - (n x 10/100) = oIl danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - (3.000,00 x 10%) = 3.000,00 - 300,00 = 2.700,00.

Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l’importo daindennizzare.I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di indennizzo: p) Limite di indennizzo: Euro 2.000,00

q) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00

r) Danno indennizzabile: Euro 2.000,00.

Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:Danno subito Euro 3.000,00 > Limite di indennizzoDanno indennizzato Euro 2.000,00.

Sezione Cristalli

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partitaindicata in polizza, i danni materiali e diretti derivanti da rottura di lastre o di vetrinette,pertinenti all’esercizio commerciale dovuti a rottura per causa accidentale o a fattoinvolontario di terzi, degli addetti o del Contraente.

L’assicurazione è prestata nella forma A Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare ildisposto dell’art. 1907 (Assicurazione parziale regola proporzionale) del Codice Civileesposta nella relativa Avvertenza della Sezione Incendio della presente informativa.

AVVERTENZAIl contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate dall’art. 55 Esclusioni SezioneVetri e Cristalli delle Condizioni di Assicurazione che elencano i rischi esclusi e dall’allegatoA Sezione Vetri e Cristalli che elenca i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti.Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previstodall’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZASu alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall’ammontaredell’importo da indennizzare.Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia: s) Somma assicurata: Euro 5.000,00

t) Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00

u) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00

v) Danno indennizzabile: Euro 2.900,00.

u - t = v Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - 100,00 = 2.900,00

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Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l’importo da indennizzare.I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di indennizzo: w) Limite di indennizzo: Euro 2.000,00

x) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00

y) Danno indennizzabile: Euro 2.000,00.

Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:Danno subito Euro 3.000,00 > Limite di indennizzoDanno indennizzato Euro 2.000,00.

Sezione Elettronica

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai macchinari edapparecchiature elettriche ed elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate,installate se di tipo fisso e pronte per l’uso cui sono destinate, da qualunque eventoaccidentale non espressamente escluso.Ulteriori particolari sono descritti all’art. 57 Sezione Elettronica delle Condizioni diAssicurazione e nell’allegato A Sezione Elettronica delle Condizioni di Assicurazione.

L’assicurazione è prestata nella forma A Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare ildisposto dell’art. 1907 (Assicurazione parziale regola proporzionale) del Codice Civileesposta nella relativa Avvertenza della Sezione Incendio della presente informativa.

AVVERTENZAIl contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate all’art. 59 Esclusioni SezioneElettronica delle Condizioni di Assicurazione che elencano i rischi esclusi e dall’allegato ASezione Cristalli che elenca i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti.Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previstodall’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZASu tutte le coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall’ammontaredell’importo da indennizzare.Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia: z) Somma assicurata: Euro 5.000,00

aa) Franchigia prevista dal contratto: Euro 250,00

bb) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00

cc) Danno indennizzabile: Euro 2.750,00

bb - aa = cc Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - 250,00 = 2.750,00.

Sezione Responsabilità Civile

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenutoa pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:- morte, lesioni personali;- distruzione o deterioramento di cose;in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’attività identificata in polizza in basead un codice di attività tra quelli elencati nell’allegato A delle Condizioni di Assicurazione.Ulteriori particolari sono descritti all’art. 74 Responsabilità Civile verso Terti (RCT) SezioneResponsabilità Civile delle Condizioni di Assicurazione e nell’allegato A SezioneResponsabilità Civile delle Condizioni di Assicurazione.

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Le seguenti garanzie sono sempre operanti: - responsabilità personale dei prestatori di lavoro;- prelievo, consegna e rifornimento merci;- committenza;- danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico;- danni a cose di terzi;- danni da interruzione o sospensione di attività;- estensioni diverse;- danni a veicoli a motore dei prestatori di lavoro e di terzi;- smercio;- danni a condutture ed impianti sotterranei;- danni da incendio.Ulteriori particolari sono descritti agli artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90 e 91Sezione Responsabilità Civile delle Condizioni di Assicurazione e nell’allegato A SezioneResponsabilità Civile delle Condizioni di Assicurazione.

Le seguenti garanzie sono operanti a pagamento solo se espressamente richiamato inpolizza il relativo codice:- danni da inquinamento accidentale - codice R05;- Responsabilità Civile postuma in caso di cessazione dell’attività aziendale - codice R06;- malattie professionali di prestatori di lavoro - codice R07.Ulteriori particolari sono descritti agli artt. 92, 93 e 94 Sezione Responsabilità Civile delleCondizioni di Assicurazione e nell’allegato A Sezione Responsabilità Civile delle Condizionidi Assicurazione.

Il premio di tariffa applicato in polizza può essere ridotto nel caso in cui:- venga richiamato in polizza il codice R127 RC limitata alla sola proprietà del fabbricato

Sezione Responsabilità Civile delle Condizioni di Assicurazione; - venga richiamato in polizza il codice R128 Esclusione della Responsabilità Civile verso

prestatori di lavoro Sezione Responsabilità Civile delle Condizioni di Assicurazione.Ulteriori particolari sono descritti agli artt. 95 e 99 Sezione Responsabilità Civile delleCondizioni di Assicurazione e nell’allegato A Sezione Responsabilità Civile delle Condizionidi Assicurazione.

AVVERTENZAIl premio è convenuto in tutto od in parte in base ad elementi di rischio variabili (numeromedio degli addetti). Qualora il Contraente dovesse omettere di comunicare per iscritto neitermini le variazioni in aumento del numero medio degli addetti originariamente dichiarato,in caso di sinistro la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numeromedio degli addetti dichiarato e quello risultante alla scadenza annuale che precede ilsinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali e sottolimiti ridotti in eguale proporzione aisensi dell’art. 1869 del Codice Civile.Ulteriori particolari sono descritti all’art. 98 Regolazione premio Sezione ResponsabilitàCivile delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZAIl contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate dall’art. 77 Estensione territorialee dall’art. 86 Esclusioni Sezione Responsabilità Civile delle Condizioni di Assicurazione, cheelencano rispettivamente l’area geografica in cui operano le garanzie, i rischi esclusi e lepersone non considerate terze ai fini dell’assicurazione e dall’allegato A SezioneResponsabilità Civile che elenca i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previstodall’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZASu alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene addebitata all’Assicurato. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di Assicurazione.Esempio di applicazione della franchigia: dd) Somma assicurata: Euro 5.000,00

ee) Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00

ff) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00

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gg) Danno risarcibile al terzo danneggiato: Euro 3.000,00

hh) Franchigia addebitata all’Assicurato Euro 100,00.

Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene calcolatosull’importo da risarcire.Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.Esempio di applicazione dello scoperto: ii) Somma assicurata: Euro 5.000,00

jj) Scoperto previsto dal contratto: 15%kk) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00

ll) Danno risarcibile: Euro 3.000,00

mm)Scoperto addebitato all’Assicurato: Euro 450,00.

Su alcune delle coperture è previsto un limite di risarcimento che limita l’importo da risarcire.I limiti di risarcimento, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.Esempio di applicazione del limite di risarcimento: nn) Limite di risarcimento: Euro 50.000,00

oo) Ammontare del danno subito: Euro 80.000,00

pp) Danno risarcibile: Euro 50.000,00.

Il corrispondente risarcimento viene quindi determinato come segue:Danno subito Euro 80.000,00 > Limite di risarcimentoDanno risarcibile Euro 50.000,00.

Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società.Esempio di massimaleMassimale Euro 250.000,00

Danno Euro 300.000,00

Danno risarcibile Euro 250.000,00.

4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - NullitàAVVERTENZALe dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influisconosulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del dirittoall’indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

AVVERTENZALe Condizioni di Assicurazione riportano dettagliatamente, nell’Elenco Attività, le attivitàassicurabili e la relativa classe di rischio con la quale la Società calcola il premio di polizza.L’esercizio di attività diversa da quella dichiarata in polizza è motivo di inoperatività dellagaranzia.

5. Aggravamento e diminuzione del rischioOgni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dal Contraente odall’Assicurato alla Società. In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l’adeguamento del premio o larisoluzione del contratto a norma dell’art. 1898 del Codice Civile.In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva allacomunicazione a norma dell’art. 1897 del Codice Civile.

6. PremioSalvo il caso di contratto di durata inferiore a 365 giorni (polizza temporanea), il premio dipolizza ha cadenza annuale; tuttavia, è possibile concordare il frazionamento semestrale delpremio applicando interessi di frazionamento del 3% sul premio annuo.Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento:- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore; - assegni bancari e circolari;

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- bonifici bancari;- bollettini postali;- bancomat (solo presso gli Intermediari dotati di POS).

7. RivalseAVVERTENZALa Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 delCodice Civile verso il Contraente e verso gli addetti, nonché verso le Società controllate,consociate o collegate al Contraente. La rinuncia non è prevista per la Sezione Furto eIncendio. Per tutti gli altri casi la Società eserciterà l’azione di surroga ex art. 1916 delCodice Civile nei confronti del responsabile.

8. Diritto di recessoAVVERTENZAÈ prevista la possibilità di recedere dal contratto solo da parte della Società.Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso vedere l’art. 9 delle Condizioni diAssicurazione.

AVVERTENZAII presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con letteraraccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In questocaso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione ilperiodo di tolleranza di 30 giorni.In caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogniscadenza annuale con preavviso di almeno 60 giorni, purché non ricorrano i presupposti dicui all’art. 1899 1° comma 2° periodo.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contrattoCome disciplinato dall’art. 2952 del Codice Civile il diritto al pagamento delle rate dipremio si prescrive in 365 giorni dalle singole scadenze.Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 730 giorni (2 anni)dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contatto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale Il contratto prevede una pluralità di garanzie per ciascuna delle quali il relativo premio èsoggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:- Incendio, Furto e Responsabilità Civile: 21,25% quale imposta premi e 1% quale

addizionale antiracket; - Cristalli ed Elettronica 21,25%;- ai sensi della Legge n. 1216/1961 e successive modificazioni, sono esenti da imposte le

coperture dei rischi incendio di beni soggetti a vincolo artistico definiti nel D.Lgs. 22gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potrannoessere rimborsati.

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C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - liquidazione dell’indennizzo

AVVERTENZAIn caso di sinistro l’Assicurato/Contraente deve farne denuncia all’Intermediario che haintermediato la polizza o alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza one ha avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.

Per le garanzie Sezione Incendio, Furto e Rapina, Cristalli, Elettronica

AVVERTENZAin caso di sinistro l’Assicurato deve:- fare tutto il possibile per impedire e limitare le conseguenze del danno e salvaguardare

le cose rimaste;- presentare denuncia anche alle Autorità Giudiziarie in caso di furto, rapina, scippo,

estorsione, atti vandalici e incendio entro il termine di 5 giorni da quando ne è venutoa conoscenza o ne ha avuto la possibilità;

- denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonchéesperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

Il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita parziale o totale deldiritto dell’indennizzo.

Le attività di stima del danno, rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essaincaricato.

Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno la Società provvede all’indennizzoentro 30 giorni, salvo i casi previsti dal contratto.In caso di polizza stipulata per conto di chi spetta l’indennizzo verrà corrisposto al titolaredell’interesse assicurato salvo diversa disposizione di quest’ultimo.

Per la garanzia Sezione Responsabilità Civile

AVVERTENZAIn caso di sinistro l’Assicurato/Contraente deve farne denuncia all’Intermediario che haintermediato la polizza o alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza one ha avuto la possibilità. Il mancato adempimento a questi obblighi può comportare laperdita parziale o totale del diritto all’indennizzo nei termini pervisti dalla legge.

AVVERTENZAAi sensi di legge l’Assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all’Assicurato, di pagaredirettamente il terzo danneggiato; è obbligato al pagamento diretto all’Assicurato qualoraquest’ultimo lo richieda espressamente.Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essaincaricato. Le spese per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società,entro i limiti previsti dal contratto.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essereinoltrati per iscritto:All’attenzione dell’Ufficio ReclamiUNIQA Protezione SpA - Via Carnia, 26 - 20132 Milano Fax: 02/28189677 - e-mail: [email protected] l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza diriscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli

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Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto delladocumentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In caso di risoluzione delle liti transfrontaliere, l’esponente potrà rivolgersi a quest’ultimaAutorità o, in alternativa, direttamente al sistema estero competente chiedendol’attivazione della procedura FIN-NET.In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda chepermane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere asistemi conciliativi ove esistenti.

14. ArbitratoPer la risoluzione di eventuali controversie concernenti i sinistri relativi alle Sezioni Incendio,Furto e Rapina, Cristalli, Elettronica delle Condizioni di Assicurazione è previsto l’arbitrato.Ulteriori particolari sono descritti all’art. 64 - Procedura per la valutazione del danno delleNorme operanti per le suddette sezioni.

AVVERTENZAIn ogni caso è possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

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Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione ai seguenti termini le Parti attribuiscono il signi-ficato qui precisato:

Addetti titolari, soci, familiari coadiuvanti (anche se non dipendenti),associati in partecipazione, dipendenti (compresi gli apprendisti)e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normativevigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresistagisti e tirocinanti.

Allagamento qualsiasi spandimento o riversamento di acqua, diverso daalluvioni e/o inondazioni e non conseguente a rottura di impiantiidrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, dicondizionamento e di estinzione.

Alluvione allagamento temporaneo, anche con trasporto o mobilitazione disedimenti o altro materiale, di aree che abitualmente non sonocoperte d’acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi,fiumi, torrenti, reti di drenaggio artificiale, ogni altro tipo idricosuperficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, leinondazioni marine nelle zone costiere ad esclusione degliallagamenti non direttamente imputabili ad eventimeteorologici, fusione di neve o di ghiacciai.

Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Assicurazione il contratto di assicurazione.

Azienda il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’eserciziodell’attività imprenditoriale. L’attività e l’ubicazione dei beniassicurati sono indicati sul frontespizio di polizza.

Cassaforte contenitore dotato almeno delle seguenti caratteristiche:chiusura con catenacci ad espansione, almeno sui due lativerticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiaveo a combinazione) avente:- un peso minimo di 200 kg se si tratta di cassaforte non a

muro; - pareti d’acciaio dello spessore di almeno 2 mm = 0,002 m e

battente in acciaio dello spessore di almeno 10 mm = 0,01 m,nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che,dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, nonsia possibile estrarlo senza la demolizione del medesimo.

Catenaccio robusta asta metallica che consente la chiusura di un serramento.

Contenuto macchinari, attrezzature, arredamento, merci ed apparecchiatureelettroniche, così come definiti alle rispettive voci.- Macchinario - attrezzatura - arredamento

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti,mezzi di sollevamento ed impianti non rientranti nelladefinizione di “fabbricati”, serbatoi e silos non in muratura,mezzi di pesa (eccettuate quelle rientranti nella definizione di“apparecchiature elettroniche”), nonché di traino e ditrasporto non iscritti al pubblico registro automobilistico,

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vestiario, arredamento, mobilio, cancelleria, valori. Se i localisono in affitto, sono comprese le addizioni e migliorieapportate dal Contraente locatario anche se rientranti nelladefinizione di “fabbricato” (a titolo esemplificativo: impiantifissi a servizio del fabbricato, quali impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento dei locali,ascensori, montacarichi, impianti elettrici, tappezzerie,rivestimenti, serramenti). Sono altresì compresi le coseparticolari, i valori, i preziosi, gli oggetti d’arte nonché glieffetti personali del Contraente e degli addetti.

- MerciMaterie prime, ingredienti di lavorazione e prodottidell’azienda assicurata, sia semilavorati che finiti, beni inlavorazione, manutenzione, riparazione o in deposito, scorte emateriali di consumo, imballaggi, contenitori, supporti, scartie ritagli di lavorazione e quant’altro di simile e pertinenteall’attività assicurata. Nel valore delle merci sono comprese leaccise ed i diritti doganali. Si considerano merci anche i veicolitargati ed i ciclomotori oggetto di commercializzazione. Nonsono considerati merci i valori di pertinenza dell’azienda e lecose particolari.

- Merci specialiSi considerano “merci speciali”: celluloide (grezza ed oggettidi), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna emicroporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggidi materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggicombustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione dellemerci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a farparte del prodotto finito.

- Apparecchiature elettronicheSistemi elettronici di elaborazione dati e relative unitàperiferiche e di trasmissione e ricezione dati, impiantiradiotelevisivi e di telecomunicazione, impianti diprevenzione, di segnalazione e di allarme, impianti telefonici(esclusi i telefoni cellulari), elaboratori di processo o diautomazione non al servizio esclusivo di singole macchine,personal computer, bilance elettroniche, registratori di cassa,terminali di POS ed altre apparecchiature per ufficio cheabbiano componentistica elettronica (quali, a titoloesemplificativo, fotocopiatrici, stampanti, fax). Il tutto postonei locali del fabbricato in cui si svolge l’attività o utilizzatitemporaneamente in luoghi diversi dall’ubicazione indicata inpolizza qualora ciò sia necessario per il loro utilizzo aziendale.Non sono considerate “apparecchiature elettroniche” lecomponenti elettroniche integrate in impianti e macchinari oprogettualmente dedicate al controllo di una specificamacchina, macchine fotografiche e videocamere. Nel caso incui sia dubbia l’appartenenza di una determinata cosa alle“apparecchiature elettroniche” la stessa verrà attribuita allacategoria “macchinari”.

- Cose particolariQualora non costituiscano prodotti dell’azienda: archivi,documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolettestereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi,messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés,schede (non telefoniche), dischi, nastri ed altri supportiinformatici per macchine meccanografiche ed elaboratorielettronici.

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- Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni cartarappresentante un valore (quali, a titolo esemplificativo,francobolli, marche da bollo, buoni pasto, schede telefoniche,tessere di parcheggio), esclusi i preziosi.

- Preziosi: oro o platino lavorati o grezzi, oggetti d’oro o diplatino o montati su detti metalli, pietre preziose, perlenaturali e di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetichese montate su oro o platino.

- Oggetti d’arte: quadri, tappeti, arazzi, statue, raccolte e/ocollezioni d’antichità o numismatiche o filateliche e singolioggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

- Effetti personali del Contraente e degli addetti: valori,oggetti di solo uso personale, indumenti e relativi accessori.Non sono considerati effetti personali biciclette, veicoli amotore e loro parti, natanti e loro parti.

Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione.

Cose gli oggetti materiali; nella Sezione Responsabilità Civile anche glianimali.

Danno alla persona, morte o lesioni personali.danni corporali

Danno diretto il danno materiale subito direttamente dalle cose assicurate per ilverificarsi di un evento per il quale è prestata l’assicurazione.

Danno materiale la distruzione totale o parziale o il deterioramento di cose.

Danno danno che non è danno alla persona, né danno a cosa, népatrimoniale puro conseguenza di danno a persone o cose.

Esplodenti le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità a contattocon l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo adesplosione oppure esplodono per azione meccanica o termica.Sono comunque ritenuti esplodenti gli esplosivi consideratidall’art. 83 del R.D. n. 635 del 06/05/1940 ed elencati nelrelativo allegato A, nonché successive modifiche ed integrazioni.

Esplosione lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressionedovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevatavelocità.

Estorsione è il reato commesso da chi costringe un’altra persona, medianteviolenza o minaccia, a fare od omettere qualche cosa perprocurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art.629 del Codice Penale).

Fabbricato il complesso delle opere edili, complete o in corso di costruzione,tutte le opere murarie e di finitura compresi i fissi e gli infissi edopere di fondazione o interrate, recinzioni, cancelli,pavimentazione esterna, marciapiedi di proprietà o mantenuti aseguito di disposizioni di enti pubblici, nonché i seguentiimpianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari,impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamentodei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, antenne.Sono inoltre comprese le dipendenze, purché non situate inubicazioni diverse da quella indicata in polizza, gli affreschi, le

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statue e le decorazioni non aventi valore artistico, letinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti, le recinzioni, nonchéle quote delle parti di immobile e di impianti costituenti proprietàcomune. È esclusa l’area e quanto indicato nella definizione di“contenuto”.

Fissi ed infissi manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l’illuminazione,la comunicazione e l’aerazione delle costruzioni e in generequanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie.

Franchigia a) Sezione Responsabilità Civile: l’importo prestabilito cherimane a carico del Contraente in caso di sinistro;

b) in tutte le altre sezioni: l’importo prestabilito che vienedetratto dall’ammontare del danno - determinato a termini dipolizza per ogni sinistro - e che rimane a carico delContraente.

Furto è il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui,sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto persé o per gli altri (artt. 624, 624bis del Codice Penale).

Implosione il cedimento repentino - non determinato da usura, corrosione,difetti di materiale o carenza di manutenzione - diapparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza dipressione interna di fluidi rispetto a quella esterna od eccesso dipressione esterna.

Incendio combustione con fiamma, di cose al di fuori di appropriatofocolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non dannoluogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Ilmetodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienzedel Ministero dell’Interno.

Indennizzo/ la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.risarcimento

Infiammabili sostanze e prodotti non classificabili “esplodenti” (ad eccezionedelle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°centesimali) che rispondano alle seguenti caratteristiche: gascombustibili, ossigeno, sostanze e prodotti decomponibiligeneranti ossigeno, sostanze e prodotti che, anche in piccolequantità, a condizioni normali ed al contatto con l’aria,spontaneamente si infiammano, sostanze e prodotti che, acontatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibilio liquidi e solidi con un punto di infiammabilità inferiore a 55° C.Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cuial D.M. 17.12.1977 - allegato V nonché successive modifiche edintegrazioni.

Inondazione invasione o espansione delle acque su vaste aree prodotta da unarottura o un sormonto dell’argine naturale o artificiale di un corsod’acqua.

Lastre esterne lastre di cristallo o vetro fisse nelle loro installazioni o scorrevoli suguide, collocate all’esterno su vetrine, porte, finestre o insegne

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infisse nei fabbricati, comprese le iscrizioni e decorazioni, esclusele cornici. Sono compresi i lucernai.

Lastre interne lastre di cristallo o vetro che non rientrano nella definizione dilastre esterne.

Massimale la massima esposizione della Società per sinistro della SezioneResponsabilità Civile.

Parti il Contraente e la Società.

Polizza il documento che prova l’assicurazione.

Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestatori di lavoro il lavoratore con contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art.2094 del Codice Civile compresi stagisti e tirocinanti.

Primo Rischio Assoluto forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde deidanni fino alla concorrenza della somma assicurata; tale formanon è soggetta all’applicazione della regola proporzionale di cuiall’art. 1907 del Codice Civile.

Programmi in sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili licenza d’uso dall’elaboratore, che il Contraente/Assicurato utilizza in base ad

una licenza d’uso o altro contratto con il fornitore per il periododi tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina ememorizzate su supporti.

Rapina è il reato commesso da chi sottrae la cosa mobile altrui a chi ladetiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o adaltri (art. 628 del Codice Penale).

Scasso forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi dichiusura dei locali contenenti le cose assicurate.

Scippo è il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui,sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o peraltri, strappandola di mano o di dosso alla persona (art. 642bisdel Codice Penale).

Scoperto a) Sezione Responsabilità Civile: la percentuale del danno cherimane a carico del Contraente in caso di sinistro;

b) in tutte le altre sezioni: la percentuale del danno determinatoa termini di polizza che rimane a carico del Contraente.

Scoppio repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressioneinterna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo edel “colpo di ariete” non sono considerati scoppio.

Serramento manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione eaerazione delle costruzioni.

Sinistro il verificarsi del danno per il quale è prestata la garanziaassicurativa.

Società UNIQA Protezione SpA.

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Supporto di dati qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata)usato per la memorizzazione di informazioni leggibili/elaborabiliesclusivamente a mezzo di programmi.

Tetto - Copertura - Solai - tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire eproteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, compreserelative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);

- copertura: il complesso degli elementi del tetto esclusestrutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;

- solai: il complesso degli elementi che costituiscono laseparazione orizzontale tra i piani del fabbricato, esclusepavimentazioni e soffittature.

Tubo interrato la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terracompletamente a contatto diretto con il terreno e non protettada strutture murarie, tubazioni di cemento, di plastica o di altrimateriali.

Valore al momento - Fabbricato: il valore a nuovo al netto di un deprezzamentodel sinistro (valore, stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di allo stato d’uso) conservazione al modo di costruzione, all’ubicazione, all’uso,

alla destinazione ed ogni altra circostanza concomitante; - Contenuto (escluse le merci): il costo di rimpiazzo delle cose

assicurate con altre nuove aventi analoghe caratteristiche alnetto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo,qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e adogni altra circostanza concomitante.

Valore a nuovo - Fabbricato o rischio locativo: il costo di riparazione ointegrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato(escluso il valore dell’area);

- Contenuto (escluse le merci): il costo di riparazione o dirimpiazzo della cosa danneggiata con altra nuova uguale o, senon disponibile, con cosa equivalente per uso, qualità ecaratteristiche, ivi comprese le spese di trasporto, montaggioe fiscali.

Valore intero forma di assicurazione che comporta, in caso di sinistro,l’applicazione della proporzionale a carico del Contraente, cosìcome previsto dall’art. 1907 del Codice Civile, qualora risultidalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle coseassicurate al momento del sinistro eccede le somme assicurate.

Vetrina contenitore, anche in vetro, adibito ad esposizione di beni.

Vetro antisfondamento manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra lororigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato dimateriale plastico in modo da ottenere uno spessore totalemassiccio non inferiore a 6 mm = 0,006 m, oppure costituito daun unico strato di materiale sintetico (policarbonato di spessorenon inferiore a 6 mm = 0,006 m).

Vetro fisso vetro stabilmente ancorato a telai non apribili.Unità di misura legale SI - Decreto del Ministro dello SviluppoEconomico del 29 ottobre 2009: nel presente fascicolo vengonoindicate sia le misure usualmente utilizzate che anche le nuoveunità di misura SI, obbligatorie dal 1° gennaio 2010.

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UNIQA Protezione SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e dellenotizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I Rappresentanti LegaliMichele Meneghetti Gottfried Nagler

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b) Condizioni di Assicurazione

Condizioni Generali

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischioLe dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanzeche influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parzialedel diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L’esercizio di attività diversa da quella dichiarata in polizza è motivo di inoperatività dellegaranzie.

Art. 2 - Altre assicurazioniSe sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, ilContraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione scritta degli altricontratti stipulati, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto a tutti gli assicuratoried è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contrattoautonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggiol’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Societàè tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolatosecondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altriassicuratori.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della copertura assicurativa La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio ola prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno delpagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. Il premio èsempre determinato per periodi di assicurazione di 365 giorni ed è interamente dovuto dalContraente, anche se sia stato concordato il frazionamento in più rate.Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, la copertura assicurativaresta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalleore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmentestabilite, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.I premi devono essere pagati all’Intermediario o alla Società.

Art. 4 - Comunicazioni - Modifiche dell’assicurazioneTutte le comunicazioni del Contraente devono essere fatte per mezzo di letteraraccomandata A.R., telegramma, fax o posta elettronica alla sede dell’Intermediario o allasede della Società. Qualunque variazione dell’assicurazione dovrà risultare da atto scritto esottoscritto dalle parti. Il recesso dal contratto o la disdetta devono essere comunicate dalleparti con lettera raccomandata A.R.

Art. 5 - Aggravamento del rischioIl Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogniaggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Societàpossono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessacessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.

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Art. 6 - Variazione del rischio assicurato e buona fedeLa Società rinuncia all’obbligo posto a carico del Contraente dall’art. 1898 del Codice Civilecirca l’immediata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che,se le nuove situazioni fossero esistite e fossero state conosciute dalla Società al momentodella stipulazione della polizza, la Società avrebbe comunque accettato di stipulare lapresente polizza, ma a condizioni di premio più elevate. Resta invece confermato l’obbligo del Contraente di comunicare immediatamente imutamenti che modificano il rischio aggravandolo in modo tale che, se conosciuti dallaSocietà, questa non avrebbe accettato di stipulare la presente polizza.La rinuncia all’immediata comunicazione vale fino alla prima scadenza annua successiva almomento in cui si verificano i mutamenti del rischio, temporanei o definitivi, fermorestando che la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente almaggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificato l’aggravamento.Se invece il Contraente non comunica neppure in occasione di detta scadenza annuale lecircostanze che hanno aggravato il rischio durante il periodo di assicurazione, le pattuizionipreviste dal presente articolo diverranno nulle e resterà confermato a tutti gli effetti ildisposto dell’art. 1898 del Codice Civile.La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, cosìcome le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, noncomporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo né riduzione dello stesso, a condizioneche tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

Art. 7 - Diminuzione del rischioNel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premiosuccessivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 delCodice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Trasloco delle cose assicurateIn caso di trasloco delle cose assicurate il Contraente deve darne avviso alla Società almeno5 giorni prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimentol’assicurazione resta sospesa per le cose oggetto del trasloco dalle ore 24 del giornoantecedente al trasloco e riprende vigore dalle ore 24 del 5° giorno successivo a quello in cuila Società ha ricevuto l’avviso. In caso di comunicazione tempestiva le garanzie di polizza,per un periodo massimo di 15 giorni, vengono prestate nelle due località indicate dalContraente (sempreché la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano) dall’inizio deltrasloco fino alle ore 24 del 15° giorno dall’avvenuto inizio. Trascorso tale periodo legaranzie saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione.La data di inizio dovrà essere documentata attraverso fattura o da diversa documentazioneemessa dalla società di trasloco o di trasporto, di cui il Contraente si sia avvalso pertraslocare o altra documentazione equipollente.In caso di aggravamento del rischio vale quanto disposto dall’art. 5 delle presentiCondizioni Generali.Il Contraente dovrà comunicare alla Società la variazione dell’ubicazione per le necessariemodifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorsi 15 giorni, l’assicurazione resteràsospesa fino all’avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Art. 9 - Recesso a seguito di sinistroDopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiutodell’indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dall’assicurazione, con preavviso di 30giorni dandone comunicazione all’altra parte con lettera raccomandata A.R. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altroatto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizionedel Contraente il rateo del premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo di rischio noncorso.

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Art. 10 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazioneIn mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 60 giorniprima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore a 365 giorni è prorogata peruna durata di 365 giorni e così successivamente.Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo siintende stabilito nella durata di 365 giorni, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata peruna minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizzaLe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalContraente e dalla Società, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi.Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed allaliquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione così effettuati sono vincolantianche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non neiconfronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

Art. 12 - Variazione della persona del ContraenteIl Contraente stipula la polizza per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligatia continuare la polizza fino alla divisione dell’eredità. Dopo la divisione la polizza continuacon l’erede o con gli eredi ai quali siano state assegnate le attività e le cose assicurate.In caso di fusione dell’azienda del Contraente con una o più aziende, la polizza continuacon l’azienda incorporante o con la nuova azienda costituita. Nei casi di trasformazione, dicambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con l’azienda nellasua nuova forma o sotto la nuova denominazione e ragione sociale. Nei casi di scioglimentodell’azienda del Contraente o di sua messa in liquidazione, la polizza continua fino allachiusura della liquidazione. Le variazioni suindicate devono essere comunicate alla Società dal Contraente, dai suoi eredio aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi. La Società, nei 30 giornisuccessivi, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15giorni.

Art. 13 - Procedimento arbitrale facoltativoFerma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie chedovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Partistesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d’accordo tra loro,nomineranno il terzo. In difetto di accordo la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dalPresidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio del Contraente.Salvo diversa pattuizione, l’arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina allaresidenza/sede legale del Contraente.Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle delterzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

Art. 14 - Bonus franchigiaFermi gli eventuali scoperti previsti, in sede di liquidazione del sinistro la Società non applicale franchigie indicate nelle singole sezioni se la polizza risulta, alla data del sinistro, priva didenunce relative a sinistri indennizzabili avvenuti nei 730 giorni (2 anni) precedenti. Taleperiodo non si interrompe nel caso di sostituzione della presente polizza da parte delmedesimo Contraente.

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Art. 15 - Sinistro indennizzabile in più sezioniQualora un sinistro risulti indennizzabile in più sezioni, l’indennizzo verrà calcolato secondole norme contenute in ciascuna sezione indipendentemente dalle altre, fermo il principioche la somma degli indennizzi non può superare il danno.

Art. 16 - Ispezione delle cose assicurateLa Società ha sempre il diritto di visitare l’azienda e le cose assicurate ed il Contraente ol’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrentiindicazioni ed informazioni relative al rischio.

Art. 17 - Validità temporalePer tutte le sezioni l’assicurazione si riferisce ai sinistri accaduti durante il periodo di efficaciadell’assicurazione.

Art. 18 - Oneri fiscaliGli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 19 - Foro competenteForo competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza o sede di una delle Parti.

Art. 20 - Rinvio alle norme di leggeL’assicurazione è disciplinata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamenteregolato valgono le norme di legge.

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Sezione Incendio

Art 21 - Oggetto dell’assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se diproprietà di terzi, da:a) incendio;b) fulmine - con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti e quindi dei danni a

macchinari ed apparecchiature elettriche ed elettroniche (vedi Sezione Elettronica);c) scoppio, esplosione ed implosione - esclusi quelli causati da ordigni esplosivi;d) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da

caduta di satelliti e meteoriti;e) urto di veicoli stradali non appartenenti né in uso al Contraente, all’Assicurato o agli

addetti;f) bang sonico determinato da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità

supersonica;g) rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;h) fuoriuscita di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la

produzione di calore, facenti parte delle cose assicurate, sempre che detti impianti sianocollegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;

i) atti dolosi, di terrorismo e sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumultopopolare, sciopero, sommossa. Sono compresi (ad integrazione della lettera c) i dannicausati da ordigni esplosivi. La garanzia è prestata con la franchigia, lo scoperto ed illimite di indennizzo indicati nell’allegato A - Sezione Incendio.La garanzia “atti dolosi, di terrorismo e sabotaggio, danni causati da ordigni esplosivi”non indennizza i danni:- cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti dei locali assicurati o contenenti le cose

assicurate in occasione di furto o tentato furto; sono comunque compresi i danni daincendio se cagionati da ladri;

- da imbrattamento o deturpazione alle pareti esterne del fabbricato, delle relativedipendenze e delle recinzioni;

- alle cose poste all’esterno dei locali dell’Azienda assicurata eccetto quelle postenell’area recintata dell’Azienda o idoneamente protette;

- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi ecircuiti compresi (salvo quanto previsto alla lettera n);

- diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro partio cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che siprotrae per oltre 5 giorni consecutivi;

- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordinedi qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

- direttamente o indirettamente causati da contaminazione biologica, chimica,radioattiva o nucleare o determinati dal rilascio o dalla minaccia di rilascio dicontaminanti chimici e/o biologici;

- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormaleproduzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente allasospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre, salvo laindennità aggiuntiva per danni indiretti di cui alla lettera z);

j) eventi atmosferici, quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da essotrasportate, sollevate od abbattute, trombe d’aria e simili manifestazioni atmosferiche(indipendentemente dal fatto che i danni siano riscontrabili in zona su una pluralità dibeni, assicurati e non) nonché i danni da bagnamento verificatosi all’interno deifabbricati, purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni

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provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La garanzia “eventi atmosferici” è prestata con la franchigia ed il limite di indennizzoindicati nell’allegato A - Sezione Incendio.La garanzia “danni materiali direttamente causati dalla grandine” su elementi fragili(quali: serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre fibrocemento - escluse quelle incemento amianto - e manufatti in materia plastica, tettoie o fabbricati aperti da uno opiù lati, escluso in ogni caso quanto in essi contenuto) è prestata con la franchigia ed illimite di indennizzo indicati nell’allegato A - Sezione Incendio.La garanzia “eventi atmosferici” non indennizza i danni• causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;- mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o cedimento o franamento

del terreno;- formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno di acqua, rottura o

rigurgito dei sistemi di scarico, salvo quanto indicato alle lettere o) e q); - acqua e/o grandine penetrata da finestre e/o lucernari lasciati aperti o da

aperture prive di protezione;- sovraccarico di neve, salvo quanto previsto alla lettera l);ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici sopra indicati;

• subiti da:- tende esterne, chioschi;- insegne, antenne, cavi aerei, gru, ciminiere e camini, pannelli solari e relativi

sostegni, serre e quanto in essi riposto;- merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento; - tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, capannoni pressostatici e

similari, baracche in legno o in plastica e quanto in essi contenuto;- tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei

serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non asinistro) e quanto in essi contenuto, salvo quanto previsto per i danni materialidirettamente causati dalla grandine a tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati;

- enti all’aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi pernatura e destinazione;

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; k) acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato

esclusivamente da neve o da grandine; la garanzia è prestata con la franchigia ed illimite di indennizzo indicati nell’allegato A - Sezione Incendio;

l) sovraccarico di neve che provochi crollo totale o parziale del tetto o delle pareti,compresi i danni materiali e conseguenti a bagnamento che si verificassero all’internodel fabbricato. Lo scoperto ed il limite di indennizzo sono indicati nell’allegato A - Sezione Incendio.La garanzia “sovraccarico di neve” non indennizza i danni:- causati da valanghe o slavine; - ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al

loro contenuto;- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detti lavori siano

ininfluenti ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno

che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o dellepareti in seguito al sovraccarico di neve sul tetto;

- alle serre; m) gelo che comporti spargimento d’acqua a seguito di rottura d’impianti idrici, igienici

e/o tubazioni in genere, installate nei locali assicurati ed al servizio dell’esercizio.

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La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di indennizzo indicati nell’allegatoA - Sezione Incendio.Non sono tuttavia indennizzabili i danni:- da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno del fabbricato

o da tubi interrati;- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione

da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro;n) fenomeni elettrici da qualsiasi motivo causati, comprese scariche elettriche conseguenti

a fulmine, al fabbricato e al contenuto, con esclusione dei danni a macchinari edapparecchiature elettriche ed elettroniche (vedi Sezione Elettronica).La garanzia “fenomeni elettrici” è prestata con le franchigie ed i limiti di indennizzoindicati nell’allegato A - Sezione Incendio.La garanzia “fenomeni elettrici” non indennizza i danni:- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle

resistenze scoperte ed ai fusibili;- causati da usura, manomissione, difetti del materiale o carenze di manutenzione;- derivanti da operazioni di montaggio, collaudo, prova o manutenzione;- dovuti a difetti noti al Contraente all’atto della stipulazione della polizza;- dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;- indiretti;

o) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici,igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato assicurato ocontenente le cose assicurate; fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzioneautomatici per causa accidentale a seguito di guasto o rottura degli impianti stessinonché delle relative alimentazioni o dell’attivazione errata degli impianti stessi.La garanzia “fuoriuscita di acqua condotta” è prestata con la franchigia ed il limite diindennizzo indicati nell’allegato A - Sezione Incendio.La garanzia “acqua condotta” non indennizza i danni:- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; - da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna e traboccamento di

impianti, salvo quanto previsto alla lettera q);- da usura, corrosione, difetti di materiali;- da rottura di tubazioni interrate, salvo quanto previsto dal successivo punto p);- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non

conseguente a rottura di tubazioni o condutture;- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento;- da fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici di cui alla presente

lettera o) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi,prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti;

p) spese di ricerca e riparazione guasti per danni da spargimento d’acqua, in caso didanno indennizzabile in base alla garanzia di cui alla precedente lettera o) “fuoriuscitadi acqua condotta”, a seguito di rottura accidentale delle condutture (rottura a causadi corrosione non è considerata rottura accidentale); spese di ricerca e riparazioneguasti alle tubazioni interrate interne ed esterne (dedicate alla distribuzione dell’acquapotabile) a seguito rottura accidentale delle stesse (rottura a causa di corrosione noncostituisce rottura accidentale). Si rimborsano le spese per ricercare il guasto, riparare osostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nell’ambitodell’azienda nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quellenecessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti delfabbricato assicurato e - nel caso delle tubazioni interrate - le spese di scavo e reinterro. La garanzia “ricerca e riparazione guasti” è prestata con la franchigia ed il limite diindennizzo indicati nell’allegato A - Sezione Incendio.Le spese di ricerca e ripristino sono escluse se relative a impianti di irrigazione;

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q) occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento econdizionamento, al servizio del fabbricato. Questa garanzia non indennizza i danni:- conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;- verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell’acqua piovana.La garanzia “occlusione di condutture” è prestata con la franchigia ed il limite diindennizzo indicati nell’allegato A - Sezione Incendio.Fermo il limite massimo di indennizzo, la Società indennizza altresì:r) i danni materiali ai beni assicurati causati da caduta di alberi o distaccamento di parti

del fabbricato a seguito dell’azione del fulmine;s) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o limitare i danni causati

dagli eventi assicurati;t) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea

discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quellirientranti nella categoria tossici e nocivi, esclusi quelli radioattivi disciplinati dalD.Lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni.La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo indicato nell’allegato A -Sezione Incendio;

u) le spese sostenute dal Contraente per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocarele cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmentedanneggiate nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioniai locali occupati dal Contraente, resesi necessarie in seguito ad un sinistroindennizzabile a termini di polizza.La garanzia “spese di rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento” è prestatacon il limite di indennizzo indicato nell’allegato A - Sezione Incendio;

v) maggiori costi per il proseguimento dell’attività in caso di sinistro indennizzabile atermini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attivitàdell’azienda assicurata: a parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione la Societàsi obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza del massimale convenuto, le spesenecessarie per il proseguimento dell’attività, debitamente documentate, semprechétali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino:- l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;- le lavorazioni presso terzi e/o la fornitura di energia elettrica o termica da parte di

terzi;- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività, compresi i relativi

costi di trasferimento.La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamentodell’inattività causati da:- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità;- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine e/o impianti imputabili ad

eventi eccezionali o di forza maggiore quali disastri naturali, scioperi cheimpediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per lariparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che avràdurata massima di 60 giorni dal verificarsi del sinistro.Non sono risarcibili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo diindennizzo.Per la presente garanzia non è operante il disposto dell’art. 67 - “Assicurazioneparziale”.La garanzia viene prestata con la franchigia ed il limite di indennizzo indicatinell’allegato A - Sezione Incendio;

w) gli oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sul Contraente e/o chelo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso diricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore almomento della ricostruzione.

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La garanzia “oneri di urbanizzazione” viene prestata con il limite di indennizzoindicato nell’allegato A - Sezione Incendio;

x) gli onorari di progettazione del fabbricato di competenza di liberi professionisti, perle prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito dalfabbricato, sempre che l’importo della parcella non ecceda quelli previsti dalletabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per lapresentazione di eventuali reclami.La garanzia “onorari di progettazione del fabbricato” è prestata con il limite diindennizzo indicato nell’allegato A - Sezione Incendio.Qualora a seguito di sinistro indennizzabile la ricostruzione o il ripristino del fabbricatodovrà rispettare le “norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti almomento del sinistro (adeguamento antisismico), si conviene che i relativi maggiori costinon verranno indennizzati per i fabbricati non rispondenti alle “norme tecniche per lecostruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi;

y) le spese ed onorari del perito che il Contraente, in seguito ad un sinistroindennizzabile a termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quantodisposto all’art. 64 riguardante la “procedura per la valutazione del danno” nonchéla quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina delterzo perito.La garanzia “spese ed onorari del perito scelto dal Contraente” è prestata con illimite di indennizzo indicato nell’allegato A - Sezione Incendio;

z) dei danni indiretti conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presenteSezione Incendio (esclusa l’interruzione per danni da fenomeno elettrico e guasticagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti): pertanto, in caso di sinistro,l’indennizzo calcolato per i danni materiali e diretti sarà maggiorato di un’indennitàaggiuntiva a percentuale per danni indiretti, indipendentemente dal verificarsi o nodel danno indiretto.La garanzia “indennità aggiuntiva per danni indiretti” è prestata con il limiteindicato nell’allegato A - Sezione Incendio.

Art. 22 - Contenuto presso fiere, esposizioni o mostreL’attrezzatura e le merci si intendono in garanzia per danni da incendio verificatisi durantela partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano. La presentegaranzia è prestata con il limite di indennizzo indicato nell’allegato A - Sezione Incendio.

Art 23 - Contenuto presso terzi o presso l’abitazione del titolare L’attrezzatura e le merci si intendono in garanzia per danni da incendio quando sonotemporaneamente in deposito presso terzi nel territorio italiano (o presso l’abitazione deltitolare dell’azienda) per pulizia, manutenzione, conservazione, riparazione o lavorazione.Qualora detti beni siano già assicurati con altra polizza il presente contratto opererà solodopo l’esaurimento delle somme assicurate con detta polizza, anche se la polizza dovesseprevedere di operare in secondo rischio rispetto ad altri contratti. La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo indicato nell’allegato A - SezioneIncendio.

Art. 24 - Assicurazione delle merci al prezzo di vendita Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purchénon siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalentimerci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le speserisparmiate per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita superasse il corrispondentevalore di mercato si applicherà quest’ultimo. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovatadalle prescritte scritture contabili.

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Art. 25 - UniversalitàLa polizza assicura l’insieme di tutti i beni che costituiscono l’attività dichiarata in polizza,esclusa l’area. Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deveritenersi tutto assicurato. Qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione inuna delle definizioni di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosaverrà attribuita all’attrezzatura.

Art. 26 - Compensazione tra le partite “Fabbricato” e “Contenuto”Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valoredelle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza vieneriportata alla partita insufficientemente assicurata ed in proporzione dell’insufficienzarilevata. La compensazione può avere luogo solo tra partite con tasso di premio uguale oinferiore.

Art. 27 - Indennizzo separato per ciascuna partitaSi conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicatotutto quanto previsto dall’art. 66 - “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno”a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art.68, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere perciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto,soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società atitolo di indennità per il sinistro.

Art. 28 - Perdita delle pigioni Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presentepolizza, la Società indennizza i danni derivanti dalla perdita di pigioni del fabbricatoassicurato locato a terzi per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di 365giorni.Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato -proprietario- che vengono compresi nella garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa.Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferioreall’ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l’indennizzosarà proporzionalmente ridotto a sensi delle condizioni contrattuali (art. 67 - “Assicurazioneparziale”).

Art. 29 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritaliverranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attivitàsvolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabilidei reparti danneggiati.

Art. 30 - Modifiche a fabbricato, macchinari ed attrezzature

È nella facoltà del Contraente, nell’ubicazione indicata in polizza relativa alla presentesezione, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nelprocesso tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a fabbricati, macchinari eattrezzature, per proprie esigenze in relazione all’attività esercitata.La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio sitrovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, che siintenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme

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assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Societàdell’aggiornamento delle somme assicurate (applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile -assicurazione parziale/regola proporzionale).

Art. 31 - LeasingLimitatamente alla partita “Contenuto” sono esclusi macchinari, attrezzature edarredamento in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione ed anche se lapredetta assicurazione risultasse insufficiente o se la normativa della polizza leasing dovesseprevedere di operare in secondo rischio rispetto ad altre polizze.

Art. 32 - EsclusioniSono esclusi i danni:a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, guerriglia;b) causati da esplosione o emanazione di calore o derivanti da trasformazione o

assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero daproduzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; sono altresì esclusi i danniverificatisi in connessione diretta o indiretta con energia nucleare o materialeradioattivo o armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;

c) commessi con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dai legali rappresentanti,dall’amministratore o dai soci a responsabilità illimitata;

d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione diacqua marina, inondazioni, alluvioni;

e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dellecose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;

f) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione sel’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione odistribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno anche se conseguenti adeventi per i quali è prestata l’assicurazione (vedi art. 39 - “Merci in refrigerazione”);

h) causati da gelo, salvo quanto previsto alla lettera m) del precedente art. 21;i) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall’azione

diretta della fiamma; j) ad affreschi, mosaici, raccolte scientifiche o d’antichità o numismatiche e collezioni in

genere, aventi valore artistico o affettivo;k) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o

reddito commerciale o industriale, sospensioni di lavoro o qualsiasi danno che nonriguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto indicato alla lettera z) delprecedente art. 21.

Art. 33 - Criteri di indennizzoÈ indennizzato: a) per il fabbricato, il valore a nuovo cioè la spesa necessaria per l’integrale costruzione a

nuovo di tutto il fabbricato assicurato o per riparare le parti danneggiate, escludendosoltanto il valore dell’area;

b) per il contenuto, limitatamente all’attrezzatura, il valore a nuovo cioè il costo di rimpiazzoo di ripristino dei beni danneggiati senza tener conto del deprezzamento per vetustà,stato di conservazione ed uso;

c) per il contenuto, limitatamente alle merci ed agli effetti personali, il valore al momentodel sinistro cioè tenendo conto della sua natura, qualità, eventuale svalutazionecommerciale, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, salvo quantoprevisto all’art. 24 - “Assicurazione delle merci al prezzo di vendita”;

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d) per le cose particolari, il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazioneallo stato, all’uso e all’utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento avalore di affezione o artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto per le speseeffettivamente sostenute entro il termine di 365 giorni dalla data del sinistro per gli entidistrutti e danneggiati che saranno stati riparati o ricostruiti. Il limite di indennizzo percose particolari, oggetti d’arte e valori è indicato nell’allegato A - Sezione Incendio;

e) per il contenuto, limitatamente ai veicoli e/o natanti, il valore al momento del sinistro cioèil valore commerciale come risultante dal prezzo di mercato, determinato, tenendo contodel deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato diconservazione, di usura, dell’eventuale cessata produzione del modello;

f) per l’indennità aggiuntiva danni indiretti, l’indennizzo calcolato per ciascuna delle partiteassicurate (Fabbricato e Contenuto, fatta eccezione per i danni da fenomeno elettrico),sarà maggiorato nella misura e nei limiti previsti nell’allegato A - Sezione Incendio.

Art. 34 - Deroga alla proporzionaleNon si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del CodiceCivile per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore alvalore a nuovo risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, la regola proporzionaledi cui all’art. 67 - “Assicurazione parziale” rimarrà operativa in proporzione al rapporto trala somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre Società, sullemedesime cose e per i medesimi rischi, con somme assicurate globalmente sufficienti. Qualora in caso di sinistro risultasse che il valore della partita tecnica colpita è superiore allasomma garantita (senza calcolare la maggiorazione del 20%), il Contraente si impegna adassicurare tale aumento per la durata residua del contratto; in caso contrario, in occasionedi successivi sinistri non verrà applicata la presente deroga alla proporzionale.

Art. 35 - Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a Euro 2.500,00 (“primofuoco”)In caso di sinistro indennizzabile, il cui importo liquidabile, al netto di eventuali franchigieo scoperti, non supera l’importo di Euro 2.500,00, la Società indennizza tale danno senzaapplicazione della regola proporzionale.

Art. 36 - Anticipo indennizzo Il Contraente ha diritto di ottenere il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importominimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che nonsiano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivosia prevedibile in almeno Euro 50.000,00. Il pagamento dell’acconto verrà effettuato acondizione che il Contraente ne faccia esplicita richiesta e che siano trascorsi almeno 90 giornidalla data di presentazione della denuncia sinistri circostanziata, sempre che siano trascorsialmeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiorea Euro 250.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.

Art. 37 - Rischio locativo (garanzia operante solo se espressamente richiamata inpolizza)La garanzia è operante solo se in polizza è indicata la somma assicurata alla partita tecnica“Rischio locativo”.La Società, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme diliquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, fulmine,esplosione, scoppio e fumo, anche se causati da colpa grave del Contraente medesimo, ailocali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l’applicazione della regola proporzionale (art.1907 del Codice Civile), qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore alvalore dei locali calcolato a termine di polizza. Anche per questa garanzia si applica l’art.34 - “Deroga alla proporzionale”.

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Art. 38 - Ricorso terzi (garanzia operante solo se espressamente richiamata in polizza)

La garanzia è operante solo se in polizza è indicata la somma assicurata alla partita tecnica“Ricorso terzi”.La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente fino alla concorrenza del massimaleconvenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese -quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cosedi terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio. L’assicurazioneè estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beninonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi con il sottolimite e lafranchigia indicati nell’allegato A - Sezione Incendio.L’assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i

veicoli dei dipendenti del Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero insosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.Non sono comunque considerati terzi:a) il Contraente, il coniuge, i conviventi di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché, se

convivente, qualsiasi altro parente o affine;b) quando il Contraente non sia una persona fisica,

- il rappresentante legale, l’amministratore, il socio a responsabilità illimitata qualorasubiscano danni a cose;

- le persone che si trovino con il rappresentante legale, l’amministratore, il socio aresponsabilità illimitata nei rapporti di cui alla lettera a).

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penalipromosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa e la Società avràla facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. Il Contraente deveastenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza ilconsenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.

Art. 39 - Merci in refrigerazione in celle e magazzini frigoriferi - Codice I10

(la presente clausola è operante solo se il relativo codice è richiamato sul frontespizio dipolizza alla voce “codici di clausole speciali”).A parziale deroga dell’art. 32 lettera g) la Società indennizza i danni materiali e diretti subitidalle merci in refrigerazione, custodite in celle o magazzini frigoriferi, a causa di:- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;- fuoriuscita del fluido frigorigeno;conseguenti:a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili o veicoli spaziali o satelliti

artificiali o meteoriti, onda sonica;b) all’accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell’impianto frigorifero o nei relativi

dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e diproduzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impiantostesso;

c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’ente erogatore che si prolunghiper oltre 24 ore, purché conseguente a incendio, fulmine, esplosione, scoppio, cadutaaeromobili o veicoli spaziali o satelliti artificiali o meteoriti, onda sonica. Tale estensioneè operante a condizioni che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite retepubblica.

Sono esclusi i danni:- dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione;- derivanti da errata manovra o di scarso rendimento degli impianti;

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- alle merci poste su automezzi;- causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte

dell’ente fornitore dell’energia stessa.Condizione essenziale per l’efficacia della garanzia, per le merci in refrigerazione custoditein celle o magazzini frigoriferi, è che questi impianti siano dotati di segnalatori acustici e/ovisivi che consentano la tempestiva rilevazione di eventuali anomalie nella produzione delfreddo e la segnalazione di tale anomalia al personale addetto, anche esterno, al fine diprevenire il sinistro o limitare il danno.La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.La garanzia “merci in refrigerazione” è prestata con la franchigia ed il limite di indennizzoindicati nell’allegato A - Sezione Incendio.

Art. 40 - Merci in aumento (flottanti) - Codice I11 La presente clausola è operante solo se il relativo codice è richiamato sul frontespizio dipolizza alla voce “codici di clausole speciali”.

L’assicurazione della somma “Merci in aumento” si intende stipulata in aumento allasomma “Merci” assicurata alla partita Contenuto per i soli mesi indicati in polizza (modelloPMI 90/01) e decorre dalle ore 00.00 del 1° giorno assicurato del mese fino alle ore 24.00dell’ultimo giorno del mese per ciascun anno solare (365 giorni). Il premio relativo aquest’estensione di garanzia rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società, anche se lagiacenza effettiva delle merci risultasse inferiore a quella assicurata, senza alcuna possibilitàdi variazione del periodo assicurato.

Art. 41 - Garanzie escludibili

(esclusioni valide solo se il relativo codice è espressamente richiamato sul frontespizio dipolizza alla voce “codici di clausole speciali”). Sono escludibili le seguenti garanzie:a) fuoriuscita di acqua condotta e spese di ricerca e riparazione guasti (art. 21 lettere o e

p): esclusione E02;b) atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio e danni provocati da ordigni esplosivi (art. 21

lettera i): esclusione E06;c) indennità aggiuntiva danni indiretti (art. 21 lettera z): esclusione E08.d) maggiori costi per il proseguimento dell’attività (art. 21 lettera v); esclusione E10;Esclusione E02Non sono operanti le garanzie “fuoriuscita d’acqua” (art. 21 lettera o) e “spese di ricerca eriparazione guasti” (art. 21 lettera p).

Esclusione E06Non è operante la garanzia “atti dolosi, di terrorismo e sabotaggio e danni provocati daordigni esplosivi” (art. 21 lettera i).

Esclusione E08Non è operante la garanzia “indennità aggiuntiva per danni indiretti” (art. 21 lettera z).

Esclusione E10Non è operante la garanzia “maggiori costi per il proseguimento dell’attività” (art. 21lettera v).

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Clausole Speciali - Sezione IncendioLe clausole 1, 2 e 3 sono sempre operanti.

1. VincoloSe dal frontespizio di polizza risulta che il contratto è vincolato, in mancanza dialtro testo dattiloscritto comunicato alla Società vale quello sotto riportato:La presente polizza è vincolata, limitatamente al fabbricato o porzione di esso, a tuttigli effetti a favore dell’Istituto richiamato in polizza. Pertanto, la Società si obbliga a:a) riconoscere il detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al

momento dell’apposizione del vincolo stesso;b) conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le

originarie;c) non liquidare alcun indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell’Istituto;d) pagare direttamente all’Istituto l’importo della liquidazione dell’indennizzo, senza

bisogno di concorso dell’Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da partedell’Istituto stesso;

e) notificare all’Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da partedel Contraente, dei premi tutti di assicurazione ed a considerare valida ed efficace lapolizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la letteraraccomandata su indicata è stata consegnata all’Ufficio postale;

f) non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scrittodell’Istituto ed a notificare all’Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze chemenomassero la validità ed efficacia dell’assicurazione.

2. Facoltà di recesso dalla garanzia per atti di terrorismo e sabotaggioA parziale deroga della normativa contrattuale relativa alla presente sezione,limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti si riservano la facoltà direcedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni.Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibilepagato e non goduto previsto per l’estensione della garanzia agli atti di terrorismo esabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05‰ (permille) già compreso in quelliindicati in polizza.

3. Colpa graveA deroga dell’art. 1900 del Codice Civile sono indennizzabili anche i dannideterminati da colpa grave del Contraente/Assicurato.

4. Garanzia limitata per il fabbricato - Codice I127 (la presente clausola è operante solo se il relativo codice è richiamato sul frontespizio dipolizza alla voce “codici di clausole speciali”).La garanzia incendio è operante limitatamente a quanto previsto all’art. 21 - “Oggettodell’assicurazione” ai punti a) incendio, b) fulmine, c) esplosione, implosione, scoppio,d) caduta aeromobili, f) onda sonica, h) fumo, s) guasti cagionati allo scopo di impedireo limitare i danni alle cose assicurate.

5. Franchigia - Codice FR (la presente clausola è operante solo se il relativo codice è richiamato sul frontespizio dipolizza alla voce “codici di clausole speciali”).Per tutti i danni a cose, le garanzie della Sezione Incendio sono prestate conl’applicazione di una franchigia assoluta per sinistro, pari a quanto indicato nelfrontespizio di polizza. Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferioria tale importo, l’indennizzo sarà effettuato comunque con l’applicazione di talefranchigia, fermi eventuali franchigie e/o scoperti minimi superiori.

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Sezione Furto e Rapina

Art. 42 - Caratteristiche del fabbricatoAi fini dell’efficacia dell’assicurazione furto, la garanzia all’interno del fabbricato indicato inpolizza è prestata a condizione che il fabbricato ed i locali contenenti i beni assicuratiabbiano pareti perimetrali e copertura di vivo, cotto, muratura, calcestruzzo, pannelli indoppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidamente incastrata,vetrocemento armato, vetro antisfondamento.Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato su di un solo piano fuori terrae la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o dasuperfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (cioèsenza impiego di mezzi artificiosi, quali scale, corde o simili, o particolare agilità personale)il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari oppurecon lucernari protetti da inferriate o vetro antisfondamento o in vetrocemento armatototalmente fisso.Qualora il tetto del fabbricato elevato a un solo piano fuori terra, ma comunque costruitoin materiali incombustibili anche con lucernari in vetro o plastica rigida, non presenti lepredette caratteristiche costruttive si intendono operanti le disposizioni di cui al successivoart. 45 - “Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia”.

Art. 43 - Oggetto dell’assicurazione

La Società indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza e nell’allegato A - SezioneFurto e Rapina, i danni materiali e diretti al contenuto, direttamente causati da: a) furto, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose

stesse:1. violandone le difese esterne mediante:

- rottura, scasso, nonché uso di ordigni e gas esplosivi finalizzato al furto;- uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;- uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente o ad altre

persone alle quali siano state temporaneamente affidate: in tal caso la garanziaopera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione allacompetente Autorità fino alle ore 24 del 5° giorno successivo a quello delladenuncia;

2. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di riparimediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

3. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva alocali chiusi;

b) furto commesso:1. attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante senza

introduzione nei locali;2. durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8.00 e le ore

24.00 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purchéefficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;

3. con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenzadi addetti nell’esercizio;

c) rapina od estorsione delle cose assicurate, avvenuta all’interno dei locali indicati inpolizza nei casi in cui:1. le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e

siano costrette ad entrare nei locali stessi.2. il Contraente/Assicurato, i suoi familiari o addetti vengano costretti a consegnare i

beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che versoaltre persone.

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Sono parificati ai danni del furto:d) i danni causati ai beni assicurati per commettere il furto o per tentare di commetterlo;e) i guasti cagionati dai ladri agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture

dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i localistessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ivi comprese camere disicurezza (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, nonché il furto di fissi e infissi stessi.Queste due garanzie sono prestate con il limite di indennizzo indicato nell’allegato A -Sezione Furto e Rapina.

La Società indennizza altresì:f) gli atti vandalici, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della

rapina, consumati o tentati, all’interno dei locali contenenti i beni assicurati, le relativedifese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti, agli armadi corazzati edal contenuto in genere;

g) per il portavalori, la perdita di denaro e valori avvenuti all’esterno dei locali dell’attivitàassicurata in conseguenza di:1. scippo, rapina e/o estorsione;2. furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha

indosso o a portata di mano i valori stessi;3. furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata

del trasporto dei valori;commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o addetti di fiduciadell’esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, detengono i valoristessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori e/oclienti o viceversa ed a condizione che dette persone incaricate del trasporto esterno deivalori siano di età non inferiore a 18 anni ne superiore a 75 anni;

h) le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominatoconformemente al disposto dell’art. 64 - “Procedura per la valutazione del danno”,nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nominadel terzo perito.

La Società inoltre rimborsa:i) le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti al Contraente o

suoi addetti, in caso di furto, rapina o scippo indennizzabili a termini di polizza. Il limitedi indennizzo è indicato nell’allegato A - Sezione Furto e Rapina;

j) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita osottrazione delle chiavi di ingresso dell’esercizio. Il limite di indennizzo è indicatonell’allegato A - Sezione Furto e Rapina;La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 72 ore dal momento in cui lechiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all’Autorità della perdita osottrazione;

k) le spese sanitarie sostenute in Italia per: 1. trasporto in ambulanza;2. onorari dei medici e, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli

assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; diritti di sala operatoria,materiale di intervento;

3. rette di degenza;4. cure, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi;

in conseguenza di lesioni subite dal Contraente o suoi addetti:- in occasione di rapina od estorsione come previsto alla precedente lettera c);- in occasione di scippo e rapina tentati o avvenuti al di fuori dei locali contenenti i

beni assicurati, mentre, in qualità di portavalori, trasportano i valori al domicilio delContraente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

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Art. 44 - Franchigia assoluta per classe di rischio 4In caso di sinistro furto che colpisca il rischio classificato nella classe di rischio 4, comeindicato nell’elenco attività, dall’importo liquidato a termini di polizza sarà dedotta lafranchigia indicata nell’allegato A - Sezione Furto e Rapina.Per le merci in deposito e/o lavorazione di cui all’art. 48 - “Contenuto presso terzi”, ladetrazione della franchigia si intende riferita al limite di indennizzo indicato nell’allegato A- Sezione Furto e Rapina.Detta franchigia, se operante in concomitanza con un altro limite di indennizzo espresso inpercentuale, eventualmente previsto, verrà considerata come minimo assoluto.

Art. 45 - Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia

Le condizioni e i premi della presente assicurazione furto sono convenuti in considerazioneche i mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati siano ascrivibili alla classeindicata in polizza; a tale effetto si considerano di:- Livello di protezione Classe A i mezzi di chiusura che rispondano alle seguenti

caratteristiche:ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in lineaverticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibilie praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o diparticolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno deiseguenti mezzi di protezione e chiusura:a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm = 0,015 m o di acciaio

dello spessore minimo di 8/10 mm = 0,008/0,01 m senza luci di sorta, chiusi conserrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza olucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;

b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm = 0,015 m ancoratenel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggioredi 50 e 18 cm = 0,5 e 0,8 m oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile neipredetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm² = 0,04 m².

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto:1. se l’introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di

aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato chealtre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà l’indennizzoliquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;

2. se l’introduzione nei locali avviene attraverso il tetto non avente caratteristicheconformi all’art. 42 - “Caratteristiche del fabbricato” oppure forzando i mezzi diprotezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopraindicati, ma comunque ascrivibili ai mezzi di chiusura di “Classe B”, la Societàcorrisponderà al Contraente la percentuale, indicata nell’allegato A - Sezione Furto eRapina, dell’importo liquidabile a termini di polizza;

3. se l’introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura diaperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati e comunque nonascrivibili ai mezzi di chiusura di “classe B”, la Società corrisponderà al Contraentela percentuale, indicata nell’allegato A - Sezione Furto e Rapina, dell’importoliquidabile a termini di polizza;

4. se l’introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte delfabbricato di pareti perimetrali e copertura, aventi caratteristiche conformi all’art. 42- “Caratteristiche del fabbricato”, la Società corrisponderà l’indennizzo liquidabile atermini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;

5. se l’introduzione nei locali avviene attraverso aperture conformi a quelle sopraindicate, ma con mezzi di chiusura protetti da solo vetro fisso (nonantisfondamento), la Società corrisponderà al Contraente la percentuale, indicatanell’allegato A - Sezione Furto e Rapina, dell’importo liquidabile a termini di polizza,sempre che il furto sia avvenuto durante l’orario di lavoro e con presenza di addettinei locali contenenti le cose assicurate.

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Qualora sia applicabile anche una franchigia assoluta prevista dalla presente sezione(vedi art. 44 - “Franchigia assoluta per classe di rischio 4”), l’importo di detta franchigiasarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall’indennizzo calcolato a terminidi polizza.Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verràdeterminato ai sensi dell’art. 2 -”Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzionedi indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamentedall’importo così calcolato.

- Livello di protezione Classe B i mezzi di chiusura che rispondano alle seguenticaratteristiche:ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti i beni assicurati e situata in lineaverticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibilie praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o diparticolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramentidi legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusicon serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamentedall’interno, oppure da inferriate fissate nel muro.Nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni nonpraticabili senza effrazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto:1. se l’introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di

aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato chealtre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà l’indennizzoliquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;

2. se l’introduzione nei locali avviene attraverso il tetto non avente caratteristicheconformi all’art. 42 - “Caratteristiche del fabbricato” oppure forzando i mezzi diprotezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopraindicati, la Società corrisponderà al Contraente la percentuale, indicata nell’allegatoA - Sezione Furto e Rapina, dell’importo liquidabile a termini di polizza;

3. se l’introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte delfabbricato di pareti perimetrali e copertura aventi caratteristiche conformi all’art. 42- “Caratteristiche del fabbricato”, la Società corrisponderà l’indennizzo liquidabile atermini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;

4. se l’introduzione nei locali avviene attraverso aperture conformi a quelle sopraindicate, ma con mezzi di chiusura protetti da solo vetro fisso (nonantisfondamento), la Società corrisponderà al Contraente la percentuale, indicatanell’allegato A - Sezione Furto e Rapina, dell’importo liquidabile a termini di polizza,sempre che il furto sia avvenuto durante l’orario di lavoro e con presenza di addettinei locali contenenti le cose assicurate.

Qualora sia applicabile anche una franchigia assoluta prevista dalla presente sezione (vediart. 44 - “Franchigia assoluta per classe di rischio 4”), l’importo di detta franchigia saràconsiderato minimo assoluto da detrarre dall’indennizzo calcolato a termini di polizza.Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verràdeterminato ai sensi dell’art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzionedi indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamentedall’importo così calcolato.

Art. 46 - Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro

A parziale deroga dell’art. 52 - “Esclusioni”, lettera d) punto 2), la Società presta la garanziacontro il furto avvenuto nei modi previsti dall’art. 43 - “Oggetto dell’assicurazione”, anchese l’autore del furto sia un prestatore di lavoro del Contraente e sempre che si verifichino leseguenti circostanze:a) che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle

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dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza internadei locali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali illavoratore adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi.

Art. 47 - Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasingDalla somma assicurata sono esclusi l’attrezzatura e gli apparecchi elettronici appoggiati acontratti di “leasing” qualora prevedano la copertura assicurativa furto ed anche se lapredetta assicurazione risultasse insufficiente o se la normativa della polizza leasing dovesseprevedere di operare in secondo rischio rispetto ad altre polizze.

Art. 48 - Contenuto presso terzi

È assicurato il contenuto, limitatamente ad attrezzatura e merci di proprietà del Contraente:- presso l’abitazione del titolare e/o sue dipendenze, entro 100 km dall’ubicazione del

rischio assicurato; - presso terzi; il limite di indennizzo è indicato nell’allegato A - Sezione Furto e Rapina. L’assicurazione, operante per le garanzie furto e rapina, è valida per i suddetti beni in deposito,riparazione e/o lavorazione presso terzi in locali ubicati in Italia e Repubblica di San Marino,fermo quanto disposto dall’art. 45 - “Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia”.

Art. 49 - Contenuto presso fiere e mostre

Sono assicurate le merci ed attrezzature d’ufficio di proprietà del Contraente presso fiere emostre ubicate in Italia e Repubblica di San Marino, a cui il Contraente partecipi direttamente.La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche del fabbricato indicate dall’art. 42 -“Caratteristiche del fabbricato” e dall’art. 45 - “Mezzi di chiusura dei locali ed operatività dellagaranzia”, ed è prestata, limitatamente alla garanzia furto e rapina, con il limite di indennizzoindicato nell’allegato A - Sezione Furto e Rapina. La garanzia, durante l’orario di chiusura, èsubordinata alla sorveglianza tramite apposito servizio di sorveglianza continuativo. In caso di sinistro, la Società corrisponderà al Contraente la percentuale, indicatanell’allegato A - Sezione Furto e Rapina, dell’importo liquidabile ai termini di polizza.Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verràdeterminato ai sensi dell’art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione diindennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamentedall’importo così calcolato.

Art. 50 - Assicurazione delle merci al prezzo di vendita

Qualora risultino sottratte o danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché nonsiano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merciillese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiateper la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita superasse il corrispondente valore dimercato si applicherà quest’ultimo. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalleprescritte scritture contabili.

Art. 51 - Indennizzo cose particolari

La Società indennizza il costo del materiale e delle operazioni di riparazione o diricostruzione delle cose particolari, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità,sottratti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, esclusoqualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.

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L’indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di365 giorni dalla data del sinistro e sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicatonell’allegato A - Sezione Furto e Rapina.

Art. 52 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, atti di

terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;b) verificatisi in occasione:

- di incendi ed esplosioni o derivanti da trasformazione o assestamenti energeticidell’atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione eduso di sostanze radioattive; sono altresì esclusi i danni verificatisi in connessionediretta o indiretta con energia nucleare o materiale radioattivo o armi chimiche,biologiche, biochimiche o elettromagnetiche,

- di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acquamarina, inondazioni, alluvioni,

purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assicurato, dagli amministratori

o dai soci a responsabilità illimitata;d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave

1. da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i localicontenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;

2. da persone del fatto delle quali l’Assicurato o il Contraente deve rispondere;3. da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;4. da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità,

anche se non coabitanti;e) avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati

rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a valori,l’esclusione decorre dalle ore 24.00 del 15° giorno;

f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall’autore del sinistro;g) subiti dai beni nelle vetrinette esterne, da merci e valori nei distributori automatici

esterni, e subiti dai distributori automatici stessi;h) subiti dai beni:

- all’aperto o posti in spazi di uso comune, oppure - posti in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza (con le sole

eccezioni cui agli artt. 48 - “Contenuto presso terzi” e 49 - “Contenuto presso fiere emostre”);

i) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventualipregiudizi.

Art. 53 - Criteri e limiti di indennizzo

L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regolaproporzionale. Relativamente al contenuto, la garanzia è prestata con le seguenti modalità ed i limiti diindennizzo indicati nell’allegato A - Sezione Furto e Rapina:a) il valore a nuovo per l’attrezzatura di età documentata non superiore a 1.095 giorni

(3 anni), con il limite del triplo del relativo valore che i beni assicurati avevano almomento del sinistro;

b) 10% della somma assicurata per merci che nell’elenco attività sono ascrivibili a voci dicategoria più grave diverse da quelle previste dall’attività identificata dal codice

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riportato in polizza. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevatoqualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell’attività svolta;

c) quadri, tappeti ed oggetti d’arte;d) valori;e) per i valori chiusi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200

kg, il limite previsto per i valori di cui alla lettera d) si intendono raddoppiati, sempreche l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti dall’art.43 - “Oggetto dell’assicurazione”, lettera a), abbia poi violato tale mezzo di custodiamediante rottura o scasso.

Relativamente al seguente elenco 1-7 saranno applicati i limiti di indennizzo e gli scopertiindicati nell’allegato A - Sezione Furto e Rapina, fermo restando quanto previsto alsuccessivo art. 68 - “Limite massimo dell’indennizzo”:1. guasti cagionati dai ladri e furto di fissi ed infissi, di cui all’art. 43 - “Oggetto

dell’assicurazione”, lettera e);2. atti vandalici al contenuto ed ai locali assicurati in occasione di furto o rapina, di cui

all’art. 43 - “Oggetto dell’assicurazione”, lettera f);3. portavalori di cui all’art. 43 - “Oggetto dell’assicurazione”, lettera g); 4. spese ed onorari dei periti di cui all’art. 43 - “Oggetto dell’assicurazione”, lettera h);5. spese sostenute per la duplicazione di documenti personali, di cui all’art. 43 - “Oggetto

dell’assicurazione”, lettera i);6. spese di sostituzione delle serrature, di cui all’art. 43 - “Oggetto dell’assicurazione”,

lettera j);7. spese sanitarie per infortunio conseguente a scippo o rapina, di cui all’art. 43 - “Oggetto

dell’assicurazione”, lettera k).Il rimborso viene effettuato a cura ultimata e dopo presentazione dei documentigiustificativi in originale. Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioniper il medesimo rischio, la presente garanzia ha effetto soltanto per la parte di dannoeccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Clausola Speciale - Sezione Furto e Rapina

Merci in aumento (flottanti) - Codice F10La presente clausola è operante solo se il relativo codice è richiamato sul frontespizio dipolizza alla voce “codici di clausole speciali”.

L’assicurazione della somma “Merci in aumento” si intende stipulata in aumento allasomma “Merci” assicurata alla partita Contenuto per i soli mesi indicati in polizza (modelloPMI 90/01) e decorre dalle ore 00.00 del 1° giorno assicurato del mese fino alle ore 24.00dell’ultimo giorno del mese per ciascun anno solare.Il premio relativo a quest’estensione di garanzia rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società,anche se la giacenza effettiva delle merci risultasse inferiore a quella assicurata, senzaalcuna possibilità di variazione del periodo assicurato.

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Sezione Vetri e Cristalli

Art. 54 - Oggetto dell’assicurazione

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partitaindicata in polizza, i danni materiali e diretti derivanti da rottura di lastre o di vetrinette,pertinenti all’esercizio dovuti a rottura per causa accidentale o a fatto involontario di terzi,degli addetti o del Contraente.Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art. 55 - Esclusioni Non sono rimborsate le spese per i danni alle lastre:a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;b) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a

responsabilità illimitata;c) causati da incendi ed esplosioni o derivanti da trasformazione o assestamenti energetici

dell’atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione eduso di sostanze radioattive; sono altresì esclusi i danni verificatisi in connessione direttao indiretta con energia nucleare o materiale radioattivo o armi chimiche, biologiche,biochimiche o elettromagnetiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione diacqua marina, inondazioni, alluvioni, cedimento o franamento del terreno, valanghe eslavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

e) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno oassestamento del fabbricato;

f) avvenuti durante traslochi, riparazioni, lavori di straordinaria manutenzione, lavorisulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissio dei mobili su cui le stesse sono collocate;

g) derivanti da vizio di costruzione, mancanza di manutenzione o difettosa installazionenonché quelli a lastre che alla data di stipulazione della polizza non erano integre edesenti da difetti;

h) derivanti da surriscaldamento o corto circuito di sorgenti ed insegne luminose;i) aventi valore artistico;j) oggetto di commercializzazione e/o riparazione.k) Sono altresì esclusi danni ai bordi delle lastre scorrevoli ed i danni ai lucernari. l) Relativamente alle insegne luminose, l’assicurazione non comprende:

- la sostituzione dei tubi o delle lettere bruciati;- le intelaiature metalliche, i trasformatori, gli avviatori ed i supporti isolanti;- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili;- i danni all’apparecchiatura elettrica.

I danni materiali e diretti da rottura di vetrinette esterne dovuti a furto o tentato furto sonoassicurabili esclusivamente nella Sezione Furto e con il limite di indennizzo indicatonell’allegato A - Sezione Furto. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rottureindennizzabili ai sensi di polizza.Sono in ogni caso esclusi i danni indiretti conseguenti a rottura di lastre o insegne.

Art. 56 - Limiti di indennizzo

La garanzia è prestata, nell’ambito della somma assicurata:- per lastra;

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- per insegna; - per vetrinetta esterna;con i limiti di indennizzo e la franchigia (prevista solo per le insegne) indicati nell’allegatoA - Sezione Vetri e Cristalli.La Società rimborsa altresì:- le spese sostenute per la demolizione e lo sgombero delle lastre/insegne danneggiate; - i danni materiali e diretti al contenuto provocati dalla rottura delle lastre entro i limiti di

indennizzo indicati nell’allegato A - Sezione Vetri e Cristalli.In caso di sinistro che risulti indennizzabile anche in base agli eventi di cui alla SezioneIncendio e Sezione Furto e Rapina, se prestate, la Società risarcirà per dette sezioni esenza tener conto della franchigia ivi prevista, solo la parte di danno eccedente ilcapitale assicurato nella presente sezione.

Sezione Elettronica

Art. 57 - Oggetto dell’assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai macchinari ed alleapparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese le apparecchiature ad impiego mobile(esclusi i telefoni cellulari), anche se di proprietà di terzi, collaudate, installate se di tipo fissoe pronte per l’uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamenteescluso, in particolare da:- imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo,

condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;- rovesciamenti di liquidi in genere;- traboccamento, rigurgito della rete fognaria; - gelo, ghiaccio;- correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmini. I danni da

fenomeni elettrici di origine esterna sono compresi in garanzia a condizione che leapparecchiature assicurate siano protette contro le sovratensioni verso la rete dialimentazione e verso la rete di comunicazione dati. Nel caso in cui la sovratensionecolpisca l’apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno vieneliquidato con l’applicazione di uno scoperto del 25% dell’indennizzo dovuto.Nel caso in cui, al momento del sinistro, non esistano i sistemi di protezione, i danni dafenomeni elettrici di origine esterna sono liquidati con l’applicazione di uno scoperto del40% dell’indennizzo dovuto.

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per: a) il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la

ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall’ultima copia di sicurezzaeffettuata con frequenza almeno mensile, purché l’evento sia conseguenza diretta di unsinistro indennizzabile a termini della garanzia Elettronica. Non sono comunqueindennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o acestinatura per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avvieneentro 365 giorni dal giorno del sinistro vengono indennizzate le sole spese sostenute peril riacquisto dei supporti dati privi di informazioni;

b) la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati osottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, purchéconseguente a sinistro che abbia interessato le cose assicurate alla somma elettronica.

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Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque nonavvengono entro 365 giorni dal sinistro, il Contraente/Assicurato decade dal dirittoall’indennizzo. Il Contraente/Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente alsoftware in licenza d’uso, all’atto dell’acquisto dei programmi, l’impegno, in caso diperdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento del dirittoall’indennizzo.

A parziale deroga dell’art. 62 - “Obblighi in caso di sinistro” il Contraente o l’Assicuratodeve immediatamente dare comunicazione alla Direzione della Società o all’Intermediario diogni danno mediante telegramma o altro mezzo idoneo. La garanzia è prestata con lo scoperto ed il limite di indennizzo indicati nell’allegato A -Sezione Elettronica.Non sono assicurati i macchinari e le apparecchiature elettriche ed elettroniche di proprietàdi terzi in deposito o in riparazione o manutenzione.

Art. 58 - Leasing

Sono esclusi macchinari ed apparecchiature elettriche ed elettroniche in leasing qualora giàcoperti da apposita assicurazione ed anche se la predetta assicurazione risultasseinsufficiente o se la normativa della polizza leasing dovesse prevedere di operare in secondorischio rispetto ad altre polizze.

Art. 59 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:a) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a

responsabilità illimitata;b) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del

funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché daruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla parte direttamente colpita;

c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, venditoreo locatore delle cose assicurate;

d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulitura,manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti etrasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicataper le cose ad impiego mobile ed al di fuori del luogo di installazione originaria per lecose fisse; sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti dinatura elettronica relativi a: - controlli di funzionalità;- manutenzione preventiva;- eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;- aggiornamento tecnologico dell’impianto;

e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dalcostruttore e/o fornitore delle cose assicurate;

f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;g) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente/Assicurato

all’atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società nefosse a conoscenza;

h) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luci, salvo che sianoconnessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;

i) per smarrimento od ammanchi constatati in sede di inventario;j) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;k) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di

acqua marina, inondazioni, alluvioni, cedimento o franamento del terreno, valanghe eslavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

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l) causati da incendi ed esplosioni o derivanti da trasformazione o assestamenti energeticidell’atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione eduso di sostanze radioattive; sono altresì esclusi i danni verificatisi in connessione direttao indiretta con energia nucleare o materiale radioattivo o armi chimiche, biologiche,biochimiche o elettromagnetiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

m) dovuti a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelleprestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anchese non sottoscritto dal Contraente;

n) danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccanichedell’impianto assicurato, verificatisi durante l’esercizio senza concorso di cause esterne;

o) derivanti da eventi garantiti dalle precedenti sezioni Incendio e Furto e Rapina;p) ai supporti di suono e di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per

una determinata lavorazione;q) causati da macchine elettriche o elettroniche non in grado di riconoscere correttamente

la data effettiva di calendario; sono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causadiretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione erratadi qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimentodella data effettiva di calendario;

r) diretti ed indiretti, ivi comprese le perdite di software, circuiti integrati, programmi oaltri dati informatici, causati o risultanti da:- virus informatici di qualsiasi tipo;- accesso ed utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno del

Contraente, non autorizzati dal Contraente stesso;- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o

disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causaderivanti;

anche se causati da atti dolosi ed anche se dai suddetti eventi derivi un danno chesarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;

s) indiretti, quali profitti sperati, i danni da mancato godimento o uso o altri eventualipregiudizi.

Art. 60 - FranchigiaPer ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con detrazione dellafranchigia fissa indicata nell’allegato A - Sezione Elettronica.

Art. 61 - Criteri e limiti di indennizzo

È indennizzato a Primo Rischio Assoluto:a) per i macchinari e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (compreso l’eventuale

sistema d’allarme):1. nel caso di danno suscettibile di riparazione, il costo totale delle spese necessarie per

ripristinare la cosa assicurata danneggiata nello stato funzionale in cui si trova almomento del sinistro;

2. nel caso di danno non suscettibile di riparazione, il costo necessario al rimpiazzo anuovo della cosa assicurata nei modi previsti all’art. 66 - “Valore dei beni assicuratie determinazione del danno”;

b) per i supporti di dati e programmi in licenza d’uso la spesa per la loro ricostruzione oduplicazione. Se la ricostruzione o la duplicazione non è necessaria o non avviene entro365 giorni dal sinistro vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supportidati privi di informazione.

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Norme che regolano il sinistro per le sezioni Incendio, Furto eRapina, Cristalli, Elettronica

Art. 62 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l’Assicurato deve:a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di furto, rapina,

estorsione o scippo adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recuperodei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche sedanneggiati;

b) darne avviso all’Intermediario oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avutoconoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, specificando le circostanze el’importo approssimativo del danno, nonché, in caso di sinistro incendio opresumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo farnedenuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, ilmomento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno,indicando possibilmente l’Agenzia ed il numero di polizza; copia di tale denuncia deveessere trasmessa all’Agenzia o alla Società;

c) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all’avviso, una distinta particolareggiatadei beni distrutti o sottratti, con l’indicazione del rispettivo valore;

d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonchéesperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), d) può comportare la perditatotale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico dellaSocietà nei limiti di quanto previsto all’art. 1914 del Codice Civile.Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato dalla Società di stimare

il danno, i beni non rubati o rimasti illesi, nonché conservare, sino ad avvenutaliquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistrosenza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. La Società si riserva la facoltà dirichiedere i residui delle parti sostituite;

f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento a qualità, quantità evalore dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno statoparticolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro conindicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti,fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai finidelle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

In caso di rottura di apparecchi o macchine elettriche o elettroniche, la riparazione puòessere iniziata subito dopo l’avviso di cui alla lettera b); lo stato dei beni non può tuttaviaessere modificato prima dell’ispezione di un perito incaricato dalla Società, se non nellamisura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, permotivi indipendenti dall’Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 3 giorni lavoratividall’avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa per l’apparecchio elettronico danneggiato,limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva chene garantisca il regolare funzionamento.

Art. 63 - Esagerazione dolosa del danno

L’Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiaradistrutti e/o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae omanomette beni salvati e/o non sottratti, adopera a giustificazione mezzi o documentimenzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso diquesto od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o scippo,perde il diritto all’indennizzo.

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Art. 64 - Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)

L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:a) dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui

designata, oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti;b) fra due periti nominati uno dal Contraente ed uno dalla Società con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed ancheprima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordoe le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le qualipotranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non siaccordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti,sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sonoripartite a metà.

Art. 65 - Mandato dei periti

I periti devono:a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti

contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avesseroaggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o ilContraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 62 - “Obblighi in caso di sinistro”;

c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valoreche avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione dell’art. 66 - “Valoredei beni assicurati e determinazione del danno”;

d) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese in conformità alledisposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 64 -“Procedura per la valutazione del danno” lettera b), i risultati delle operazioni peritalidevono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi indoppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le operazioni peritali verranno impostate econdotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta -svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro. I risultati delle valutazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti, lequali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenzanonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azioneo eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deveessere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 66 - Valore dei beni assicurati e determinazione del danno Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolapartita tecnica di polizza, l’attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati,sottratti o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Per il fabbricato:a) si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato

assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area.

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Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego noncomune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo dicostruzione a nuovo con l’impiego di equivalenti materiali di uso corrente;

b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedentelettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato diconservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed ognialtra circostanza concomitante.

L’ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta letteraa), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltantodanneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.Il Contraente acquisisce diritto al pagamento dell’intero indennizzo solo se dà garanzia dellariparazione o ricostruzione del fabbricato stesso; se ciò non avviene la Società limital’indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro, determinato come stabilito alpunto b). La riparazione o ricostruzione debbono avvenire al più tardi entro 1.095 giorni(3 anni) dalla data del sinistro, salvo comprovata forza maggiore.Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risultisuperiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materialedistrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; larestante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia documentatoche è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale, purché nonne derivi aggravio per la Società) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa siastata ultimata entro 1.095 giorni (3 anni) dalla data di accettazione della liquidazione.

Per il contenuto, escluse le cose particolari, a seguito di evento previsto dalla SezioneIncendio:- limitatamente all’attrezzatura:

c) si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalentiper rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

d) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedentelettera c) un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità,rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L’ammontare del danno (valore a nuovo dell’attrezzatura) si determina deducendo dalvalore a nuovo dei beni assicurati come calcolato alla lettera c) il valore a nuovo dei beniillesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.Il Contraente acquisisce il diritto al pagamento dell’intero indennizzo purché ilrimpiazzo o la riparazione dell’attrezzatura avvenga entro 365 giorni dalla data dell’attodi liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene laSocietà limita l’indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilitoalla lettera d).

- limitatamente alle merci ed agli effetti personali dell’Assicurato e del suoi addetti:e) si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale,

comprese le spese di trasporto e gli oneri fiscali.L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore deibeni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovutiall’Erario, salvo quanto previsto all’art. 24 - “Assicurazione delle merci al prezzo di vendita”.Per l’indennità aggiuntiva danni indiretti, prevista dall’art. 21 - “Oggettodell’assicurazione”, lettera z), l’ammontare si determina maggiorando l’indennizzoliquidato a termine di polizza per Fabbricato e Contenuto, a titolo di indennizzoforfetario per le spese necessarie al proseguimento dell’attività, come specificatamenteindicato all’art. 33 - “Criteri di indennizzo”, lettera f), fermo quanto disposto dall’art.68 - “Limite massimo dell’indennizzo”.Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenuteseparate dalle stime di cui sopra in quanto escluse dall’indennità aggiuntiva; per essenon è operante il disposto dell’art. 67 - “Assicurazione parziale”.

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Per il contenuto, escluse le cose particolari, a seguito di evento previsto dalla SezioneFurto e Rapina:f) l’ammontare del danno per l’attrezzatura di età documentata non superiore a 1.095

giorni (3 anni) è dato considerando il costo di rimpiazzo dei beni asportati o danneggiaticon altri nuovi, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, di montaggio e glioneri fiscali.Agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essereindennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore almomento del sinistro;

g) l’ammontare del danno per le merci, i restanti beni facenti parte dell’attrezzatura e glieffetti personali è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro odal costo di riparazione dei beni danneggiati, col limite del valore che gli stessi avevanoal momento del sinistro.

Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:h) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima

delle rispettive scadenze, se previste;i) il Contraente deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per

effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito sianodivenuti inefficaci;

j) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiali, rimane inoltre stabilito chel’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azionecambiaria.

Per le cose particolari a seguito di evento previsto in polizza:l’ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cosedistrutte, sottratte o danneggiate, ridotto in relazione allo stato, all’uso e all’utilizzabilitàdelle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento di affezione o artistico o scientifico.

Per le lastre, a seguito di evento previsto dalla Sezione Vetri e Cristalli:la Società rimborserà le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la sostituzione dellelastre con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento,compreso il costo di trasporto ed installazione.

Per i macchinari, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, a seguito di eventoprevisto dalla Sezione Elettronica:k) la determinazione del danno viene eseguita secondo le seguenti norme:

1. si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro,necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate nel caso didanno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo nel caso didanno non suscettibile di riparazione;

2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato al punto 1, diminuito dell’importostimato come al punto 2.

l) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la seguente determinazione deldanno riguarda solo impianti in funzione ed è valida a condizione che:1. il danno si sia verificato entro i 1.825 giorni (5 anni) dalla data di costruzione;2. il rimpiazzo sia eseguito entro 183 giorni dalla data del sinistro;3. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio

danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure nesiano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 1. e 2. e nessuna dellecondizioni di cui al punto 3., si applicano le norme che seguono:4. si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro,

tenuto conto della vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;5. si stima il valore ricavabile dai residui.

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L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come al punto 4., diminuitodell’importo stimato come al punto 5.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazioneeguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitoreequivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all’utilizzo fatto dalContraente/Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data diimmissione del tipo della cosa danneggiata. Dal danno così calcolato viene detratta la franchigia o lo scoperto previsto nell’allegato A -Sezione Elettronica.Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioniprovvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie dilavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall’ordinario.La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale delbene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni erendimento.

Art. 67 - Assicurazione parziale (valida per la Sezione Incendio)

Se dalle stime fatte risulta che l’ammontare di una o più partite tecniche, prese ciascunaseparatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con lepartite tecniche stesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valoreassicurato e quello risultante al momento del sinistro, esclusa ogni compensazione consomme assicurate riguardanti altre unità tecniche, salvo quanto disposto dall’art. 26 -“Compensazione tra le partite Fabbricato e Contenuto” e salvo quanto disposto dall’art. 34- “Deroga alla proporzionale”.

Art. 68 - Limite massimo dell’indennizzo

Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà esseretenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 69 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avvisoalla Società appena ne ha avuto notizia.Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzatointegralmente il danno, salvo che il Contraente rimborsi alla Società l’intero importo riscossoa titolo di indennizzo per le cose medesime.Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, il Contraente ha facoltà diconservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importodell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo casosi procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del dannooriginariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto vienericalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima chesiano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto peri danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 70 - Pagamento dell’indennizzoVerificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamentodell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata latitolarità dell’interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo,

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dalla documentazione attestante l’esito delle indagini preliminari relative al reato non sievidenzi alcuno dei casi previsti dall’art. 52 - “Esclusioni”, lettere c) e d).In caso di sinistro relativo alla Sezione Incendio, se è stato aperto un procedimento penalesulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risultiche non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 32 - “Esclusioni”, lettera c).

Art. 71 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 delCodice Civile verso il Contraente e verso gli addetti, nonché verso le società controllate,consociate o collegate del Contraente. Questa rinuncia non è prevista per la Sezione Furto e Rapina.

Art. 72 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di furto o rapina, estorsione,rottura vetri e cristalli, rottura di apparecchi elettronici e loro reintegroIn caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite tecniche di polizza ed i relativilimiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo diassicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabileal netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondere restituzione del premio.Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto sifarà luogo al rimborso del premio, al netto dell’imposta, non goduto sulle somme assicuraterimaste in essere.Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società tali somme, limiti evalore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraentecorrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente frala data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto aisensi dell’art. 9 - “Recesso a seguito di sinistro”.

Art. 73 - Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioniSe al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o piùdegli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di dannoeccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Sezione Responsabilità Civile

Art. 74 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenutoa pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:- morte, lesioni personali,- distruzione o deterioramento di cose,in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’attività identificata in polizza in basead un codice di attività tra quelli elencati all’allegato A delle presenti condizioni, compresele attività accessorie e complementari alla stessa.L’assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare alContraente/Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L’assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato permorte o lesioni dei prestatori di lavoro da infortunio sul lavoro verificatosi mentre svolgono

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la loro attività per conto del Contraente. Questa garanzia è prestata sino a concorrenza delmassimale unico indicato in polizza con il sottolimite pari al 50% del massimale stesso perogni prestatore di lavoro infortunato.La franchigia a carico del Contraente per ogni prestatore di lavoro infortunato è indicatanell’allegato A - Sezione Responsabilità Civile.

Art. 75 - Responsabilità personale dei prestatori di lavoroL’assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro delContraente per danni a persone o a cose involontariamente cagionati a terzi - escluso ilContraente - o ad altri prestatori di lavoro nello svolgimento delle loro mansioni, compresieventuali incarichi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni,incluso il ruolo di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.Relativamente a tale estensione di garanzia, la Società risponde per:a) i danni cagionati a terzi, escluso il Contraente, con il massimale RCT indicato in polizza

e salvi i sottolimiti, le franchigie e gli scoperti indicati nell’allegato A - SezioneResponsabilità Civile;

b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati agli altriprestatori di lavoro. La garanzia è prestata sino a concorrenza del massimale unicoindicato in polizza con il sottolimite pari al 50% del massimale stesso per ogni prestatoredi lavoro infortunato. La franchigia a carico del Contraente per ogni prestatore di lavoroinfortunato è indicata nell’allegato A - Sezione Responsabilità Civile.

Art. 76 - MassimaleL’assicurazione RCT s’intende prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizzache rappresenta l’esposizione massima della Società per capitale, interessi e spese per ognisinistro e anno assicurativo. I limiti di indennizzo (sottolimiti) previsti non s’intendono in aggiunta al massimale, masono una parte dello stesso e rappresentano l’esposizione massima della Società percapitale, interessi e spese per la singola garanzia interessata (o estensione di garanzia) perogni sinistro e, quando previsto, per anno assicurativo.

Art. 77 - Estensione territorialeL’assicurazione RCT vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei,purché le sedi aziendali o le filiali siano ubicate in Italia e le attività assicurate venganosvolte in Italia, ferme le estensioni di cui al successivo art. 84.

Art. 78 - Validità temporale della garanzia

A parziale modifica dell’art. 17 - “Validità temporale”, dopo la cessazione del contratto diassicurazione, la garanzia opera esclusivamente per le richieste di risarcimento riguardantisinistri verificatisi durante l’efficacia dell’assicurazione e denunciati alla Società al più tardientro 365 giorni dalla cessazione del contratto (fermo quanto indicato all’art. 94 -“Malattie professionali”, punto 3).

Art. 79 - Prelievo, consegna e rifornimento merci

L’assicurazione RCT comprende i danni derivanti da operazioni di consegna, prelievo erifornimento merce. Limitatamente alle predette operazioni sono compresi i danni alle coseche si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori, ferma l’esclusione dei danni alle coseoggetto delle attività stesse. Resta comunque escluso il rischio della circolazione dei veicoli amotore.Questa estensione è prestata con il sottolimite e la franchigia indicati nell’allegato A -Sezione Responsabilità Civile.

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Art. 80 - Committenza

L’assicurazione RCT opera per la Responsabilità Civile del Contraente nella sua qualità dicommittente dei prestatori di lavoro ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile:a) per danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro, purché muniti di regolare patente di

abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non sianodi proprietà o in usufrutto del Contraente o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a luilocati. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanziadi cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate ed èoperante, a deroga dell’art. 77 - “Estensione territoriale”, entro i confini dellaRepubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città delVaticano;

b) di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione dei fabbricati pertinenti l’azienda,con esclusione dei lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 esuccessive modificazioni e integrazioni;

c) di lavori di posa e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari esimili, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica diSan Marino;

d) di lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature presso l’azienda assicurata;e) di lavori relativi a consegna delle cose vendute.È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabilidiversi dagli addetti.

Art. 81 - Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico

L’assicurazione RCT comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero insosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose che sitrovano sui mezzi stessi, con esclusione dei danni conseguenti a mancato uso. Questa estensione è prestata con il sottolimite e la franchigia indicati nell’allegato A -Sezione Responsabilità Civile.

Art. 82 - Danni a cose di terzi, esclusi i veicoli e/o natanti, sollevate, caricate o scaricateo comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, ponti sollevatori,mezzi similari

Questa estensione è prestata con il sottolimite e la franchigia indicati nell’allegato A -Sezione Responsabilità Civile.

Art. 83 - Danni da interruzione o sospensione di attivitàA deroga dell’art. 86 - “Esclusioni”, lettera h) punto 3, l’assicurazione RCT comprende idanni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali,professionali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabilein base alla presente sezione.Questa estensione è prestata con il sottolimite e lo scoperto indicati nell’allegato A - SezioneResponsabilità Civile.

Art. 84 - Estensioni diverse

L’assicurazione RCT comprende, a parziale deroga dell’art. 86 - “Esclusioni” i danni derivanti:- dall’esercizio della mensa aziendale o del bar interno;- dalla proprietà e/o gestione nell’ambito aziendale di distributori automatici di cibi,

bevande e/o merci inerenti l’attività aziendale assicurata; - dall’esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non;

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- dalla proprietà di cani da guardia: questa garanzia è prestata con la franchigia indicatanell’allegato A - Sezione Responsabilità Civile;

- dalla partecipazione a mostre, mercati, esposizioni e fiere compreso il rischio derivantedall’allestimento, montaggio e smontaggio degli stand;

- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni, tende da sole,ovunque installati sul territorio dello Stato italiano. L’assicurazione non comprende idanni verificatisi alle opere e alle cose sulle quali gli stessi sono installati o applicati;

- dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati - indicati in polizza - nei quali si svolgel’attività aziendale assicurata, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenzadei fabbricati, anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impiantifissi destinati alla loro conduzione, comprese antenne o paraboliche radio-telericeventi.Sono compresi i danni:- da mancata rimozione di neve e/o ghiaccio;- da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, purché conseguenti a rotture

accidentali di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato. Limitatamente aidanni da spargimento d’acqua, questa estensione è prestata con la franchigiaindicata nell’allegato A - Sezione Responsabilità Civile;

- dall’uso di apparecchiature elettroniche in genere poste al servizio del pubblico;- dall’erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermerie e posti

di pronto soccorso siti all’interno dell’Azienda;- dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall’intervento diretto

degli addetti dell’Azienda per tale scopo;- dall’organizzazione di visite guidate all’interno dell’Azienda per dimostrazione di

prodotti o cicli produttivi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale,anche presso terzi;

- dall’organizzazione di gite aziendali, con esclusione dei danni derivanti dallacircolazione dei mezzi di trasporto;

- dall’impiego da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette e mezzi ditrasporto a mano sia all’interno delle aree occupate dall’Assicurato che all’esterno;

- conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci;- da posa in opera e/o installazione delle cose presso terzi che sono oggetto

dell’attività assicurata, compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cosetrovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi. Questa estensione è prestata con lafranchigia indicata nell’allegato A - Sezione Responsabilità Civile;

- dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da partedell’Assicurato o dei propri dipendenti anche all’esterno delle aree ove è svolta l’attività.Sono compresi l’uso e la circolazione di carrelli elevatori nell’ambito delle aree privatedell’azienda, sono comunque esclusi i casi in cui è obbligatoria l’assicurazione ai sensidel Titolo X del Codice delle Assicurazioni;

- a cose che l’Assicurato ha in consegna o custodia nei locali dell’attività indicata inpolizza: questa estensione è prestata con la franchigia indicata nell’allegato A - SezioneResponsabilità Civile. Dalla garanzia sono esclusi i danni:a) da incendio e furto, nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori;b) a oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;c) alle cose di terzi che costituiscono beni strumentali all’attività assicurata;d) agli immobili, nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria.

Art. 85 - Danni a veicoli a motore dei prestatori di lavoro e di terziL’assicurazione RCT comprende i danni a veicoli a motore di prestatori di lavoro e di terzi,parcheggiati negli spazi di pertinenza dell’azienda assicurata oppure in appositi parcheggiad essi riservati. Il pagamento del risarcimento presuppone responsabilità delContraente/Assicurato.

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Restano comunque esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso,nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui o nei mezzi stessi. Questa garanzia è prestata con il sottolimite e la franchigia indicati nell’allegato A - SezioneResponsabilità Civile.

Art. 86 - EsclusioniSono esclusi dalla garanzia:a) i danni conseguenti a:

1. inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;2. interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;3. alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere

di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;b) i danni:

1. da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli amotore;

2. da proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore;3. da impiego di aeromobili;4. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od

azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore almomento del sinistro;

c) i danni:1. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;2. alle cose che il Contraente detenga a qualsiasi titolo ed a quelle di cui debba

rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785bis del Codice Civile;3. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto

previsto all’art. 82;4. alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto

dall’art. 79 “Prelievo, consegna e rifornimento merci”;d) i danni a fabbricati o a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento

o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;e) i danni da furto, incendio, esplosione e scoppio a cose di terzi, salvo quanto previsto

dall’art. 91;f) i danni patrimoniali puri;g) i danni inevitabili: danni inevitabili sono danni che tecnicamente non sono evitabili,

nonché quelli che tecnicamente sarebbero evitabili ma non a costi economicamentesostenibili;

h) i danni:1. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;2. derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o

provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanzeradioattive; sono esclusi i danni verificatisi in connessione diretta o indiretta conenergia nucleare o materiale radioattivo o armi chimiche, biologiche, biochimiche oelettromagnetiche;

3. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali,commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

4. derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamentemodificati e/o trasformati;

5. verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;6. di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall’impiego di

amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;i) i danni punitivi (particolari sanzioni comminate al produttore, con finalità deterrente);

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j) le spese e gli oneri sostenuti per accertare le cause del danno e per il ritiro e/o lasostituzione di qualsiasi prodotto dal mercato e l’importo pari al controvalore;

k) le malattie professionali;l) gli infortuni sul lavoro subiti da lavoratori irregolari;m) i danni di qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati

e qualsiasi altra sostanza di origine umana;n) non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione RCT:aa) il Contraente, il coniuge, i conviventi di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché, se

convivente, qualsiasi altro parente o affine;bb) quando il Contraente non sia una persona fisica,

- il rappresentante legale, l’amministratore, il socio a responsabilità illimitata qualorasubiscano danni a cose;

- le persone che si trovino con il rappresentante legale, l’amministratore, il socio aresponsabilità illimitata nei rapporti di cui alla lettera aa);

La garanzia RCT non è operante per i danni:o) direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza

dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazionedi potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro,distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;

p) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato,errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario,impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware inordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco o infezione divirus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/omodifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché idanni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione didati ed a cestinatura per svista;

q) ad aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;r) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite

terrapieni o lingue di terra;s) derivanti da prodotto difettoso;La garanzia RCT non è operante per:t) le richieste di risarcimento danni da rapporto di lavoro subordinato (EPL - Employment

Practice Liability), quali: licenziamento ingiustificato o illecito, illeciti relativi a mancateassunzioni o promozioni, discriminazione relativa a età, sesso, razza, religione ecc.,molestie sessuali e razziali, mobbing, violazione delle norme sulla protezione dei dati,ritorsioni, diffamazione e calunnia.

Art. 87 - Pluralità di AssicuratiIn caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati (o del Contraente e diAssicurati) il massimale ed i sottolimiti previsti in polizza rappresentano il limite delrisarcimento complessivo dovuto dalla Società. Tuttavia, i massimali ed i sottolimiti verranno utilizzati in via prioritaria a copertura delContraente ed in via subordinata, per l’eccedenza, a copertura degli Assicurati diversi dalContraente.La Società non rimborsa le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per i legali o tecniciche non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese digiustizia penale.

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Art. 88 - SmercioLa presente estensione di garanzia vale esclusivamente per le attività che prevedono lavendita diretta a consumatori dei beni prodotti.L’assicurazione RCT comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente, ai sensi dilegge, per danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a vizioo difetto originario dei prodotti stessi.In tal caso l’assicurazione riguarda i danni verificatisi entro 365 giorni dalla consegna deiprodotti e comunque durante il periodo di efficacia dell’assicurazione. Il massimale indicato inpolizza rappresenta il limite di garanzia per sinistro e per anno assicurativo.A deroga dell’art. 86 - “Esclusioni” lettera s) l’assicurazione vale anche per i danni dovuti avizio o difetto originario dei seguenti prodotti:a) per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nei locali facenti

parte dell’attività aziendale dichiarata;b) per i prodotti cosmetici (compresi saponi) di produzione propria venduti nell’esercizio

di profumerie e centri estetici;c) per i prodotti galenici (compresi eventuali prodotti cosmetici) di produzione propria

venduti nell’esercizio di farmacie.In tal caso l’assicurazione è prestata esclusivamente per i sinistri verificatisi in Italia,Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano entro 365 giorni dallasomministrazione o vendita e comunque durante il periodo di efficacia dell’assicurazione.Limitatamente ai danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti la garanzia èprestata, per sinistro e per anno assicurativo, sino a concorrenza del sottolimite indicatonell’allegato A - Sezione Responsabilità Civile. Per i danni dovuti a vizio o difetto originariodei prodotti una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosiin più prodotti ed in tempi diversi, è considerato unico sinistro.

Art. 89 - Danni a condutture ed impianti sotterraneiL’assicurazione comprende la Responsabilità Civile per i danni alle condutture ed agli impiantisotterranei nonché impianti sottotraccia. La presente estensione di garanzia operaesclusivamente per attività che prevedono l’effettuazione di: lavori d’installazione emanutenzione di impianti elettrici in civili abitazioni ed in stabilimenti, riparazione di impiantiidraulici, lavori d’installazione e manutenzione di impianti termici e di condizionamento.La franchigia ed il sottolimite sono indicati nell’allegato A - Sezione Responsabilità Civile.

Art. 90 - Veicoli a motore di terzi in consegnaLa presente estensione di garanzia opera solo per attività che prevedono l’effettuazione dilavori di riparazione e manutenzione di veicoli a motore.L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile per i danni subiti dai veicoli a motore inconsegna o custodia dell’Assicurato, purché detti danni si verifichino nell’ambito del luogodove si esercita l’attività cui si riferisce l’assicurazione e non siano diretta conseguenza deilavori di riparazione o di manutenzione.Lo scoperto ed il sottolimite sono indicati nell’allegato A - Sezione Responsabilità Civile,ferma restando l’esclusione dei danni da furto ed incendio, nonché alle cose trovantisi suiveicoli a motore stessi.Le Parti possono concordare eventuali estensioni di garanzia (da riportare in appositaappendice contrattuale).

Art. 91 - Danni da incendioLa presente estensione di garanzia opera unicamente nel caso in cui non sia operante nellaSezione Incendio la garanzia Ricorso terzi (art. 38).L’assicurazione RCT, a parziale deroga dell’art. 86 - “Esclusioni”, lettera e) comprende idanni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio:a) del fabbricato destinato all’esercizio dell’attività assicurata e/o del relativo contenuto di

proprietà del Contraente o da lui detenuto;

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b) limitatamente ai lavori presso terzi, di cose di proprietà del Contraente o da lui detenute.L’assicurazione non comprende:c) i danni a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a

qualsiasi titolo salvo i veicoli dei prestatori di lavoro ed i mezzi di trasporto di terzi sottocarico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni diterzi sugli stessi mezzi trasportati;

d) i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o delsuolo.

Il sottolimite e la franchigia sono indicati nell’allegato A - Sezione Responsabilità Civile.

Art. 92 - Danni da inquinamento accidentale - Codice R05La presente clausola è operante solo se il relativo codice è richiamato sul frontespizio dipolizza alla voce “codici di clausole speciali”.L’assicurazione RCT comprende, a parziale deroga dell’art. 86 - “Esclusioni”, lettera a) punto1, i danni di terzi conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo,congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse ocomunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture edattrezzature dell’azienda assicurata.

La garanzia non opera:a) per qualsiasi altro tipo di inquinamento o inquinamento conseguente a graduale

emissione o fuoriuscita di sostanze;b) in caso di inquinamento conseguente all’intenzionale mancata osservanza di norme e

disposizioni da qualunque Autorità impartite, in vigore al momento del sinistro;c) in assenza di danno di terzo: ne consegue che l’inquinamento del terreno di proprietà

del Contraente non costituisce evento assicurato. In questo contesto “proprietà”equivale ad affitto o comodato d’uso o simili, trattandosi di alternative economiche allaproprietà del terreno stesso.

Questa garanzia è prestata con il sottolimite e lo scoperto indicati nell’allegato A - SezioneResponsabilità Civile.

Art. 93 - Responsabilità Civile postuma in caso di cessazione dell’attività aziendale -Codice R06 La presente clausola è operante solo se il relativo codice è richiamato sul frontespizio dipolizza alla voce “codici di clausole speciali”.Nel caso di cessazione dell’attività aziendale, è facoltà del Contraente di chiedere allaSocietà (che si riserva la facoltà di accettare) la proroga della copertura con un unicomassimale a consumo (non superiore a quello dell’anno assicurativo precedente al periododi proroga) per un periodo di 1.095 giorni (3 anni). L’assicurazione vale per i fatti colposicommessi durante il periodo di validità della polizza e denunciati al Contraente e da questialla Società nello stesso periodo di 1.095 giorni (3 anni). La garanzia verrà prestata previacorresponsione di un premio unico di ammontare pari a quello corrisposto per l’ultimaannualità assicurativa per la Sezione Responsabilità Civile (compreso il premio diregolazione riguardante la stessa annualità).

Art. 94 - Malattie professionali di prestatori di lavoro - Codice R07

La presente clausola è operante solo se il relativo codice è richiamato sul frontespizio dipolizza alla voce “codici di clausole speciali”.A parziale deroga degli artt. 74 e 86 lett. k), l’assicurazione della Responsabilità Civile versoi prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL,con esclusione della silicosi, del contagio da virus HIV e di quelle malattie connesse allalavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di asbesto o prodotti contenentiasbesto. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si

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manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenzadi fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante l’efficaciadell’assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque lamassima esposizione della Società:a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di efficacia

dell’assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.La garanzia non vale:1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia

professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte deirappresentanti legali del Contraente;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni oadattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, daparte dei rappresentanti legali del Contraente;

3) per le malattie professionali che si manifestino o che siano denunciate dopo 365 giornidalla data di cessazione del contratto di assicurazione o dalla data di cessazione delrapporto di lavoro (ciò a parziale modifica di quanto previsto all’art. 17 - “Validitàtemporale”). Nel caso il presente contratto sostituisca un precedente contratto senzasoluzione di continuità, stipulato con la stessa Società, che prevedeva la garanziamalattie professionali, la garanzia sarà valida per le malattie professionali cheinsorgano e si manifestino dopo la data di effetto del presente contratto, purchéconseguenti a fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periododi efficacia della polizza sostituita. In tal caso il massimale indicato nella polizzasostituita rappresenta la massima esposizione della Società:a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di efficacia

dell’assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Resta inteso che i reciproci rapporti fra le Parti saranno regolati esclusivamente dallapresente polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla polizza sostituita.Ferme, in quanto compatibili, le “Condizioni” che regolano la denuncia dei sinistri,l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di unamalattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massimatempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.Questa garanzia è prestata con il sottolimite e con la franchigia per sinistro indicatinell’allegato A - Sezione Responsabilità Civile.Requisiti per l’operatività della garanzia: la presente garanzia si intende operante acondizione che l’apposito questionario sottoscritto dal Contraente sia stato visionato eapprovato dalla Società.

Art. 95 - Esclusione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (art. 74) -Codice E128La presente clausola è operante solo se il relativo codice è richiamato sul frontespizio dipolizza alla voce “codici di clausole speciali”.A parziale deroga dell’art. 74 della Sezione Responsabilità Civile si intende esclusa laResponsabilità Civile per danni alla persona subiti da prestatori di lavoro.

Art. 96 - Obblighi del Contraente in caso di sinistroIn caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all’Intermediario oppure allaSocietà entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalitàdi accadimento del sinistro di cui il Contraente/Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché

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i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se ilContraente/Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia del sinistro, laSocietà ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudiziosofferto (art. 1915 del Codice Civile). Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro: il Contraente deve denunciare il sinistro allaSocietà entro 5 giorni se il sinistro è mortale o di notevole gravità. Deve inoltre comunicarealla Società qualunque richiesta di risarcimento o azione proposta dall’infortunato o daisuoi aventi diritto, nonché dall’INAIL, trasmettendo tempestivamente atti, documenti,notizie e quant’altro riguardanti la vertenza.

Art. 97 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenzaLa Società assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento delladefinizione del danno, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione stragiudiziale egiudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, ove occorra, legalio tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.Il Contraente/Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere lagestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la proceduralo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sul Contraente/Assicurato del pregiudizioderivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenuteper resistere all’azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un quartodel massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la sommadovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società eContraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa lespese incontrate dal Contraente/Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essadesignati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 98 - Regolazione del premio 1. Il premio è convenuto in base al numero medio degli addetti dichiarato dal Contraente

al momento della stipulazione della polizza ed è considerato come premio minimocomunque acquisito.

2. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare preventivamente le variazioni delnumero degli addetti intervenute in corso d’anno.

3. Entro 60 giorni dalla scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente èobbligato a comunicare per iscritto alla Società il numero medio degli addetti nel corsodi tale periodo.

4. Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere pagate nei 30 giornisuccessivi al ricevimento da parte del Contraente del documento contrattualedenominato “Appendice di regolazione”.

Qualora il Contraente dovesse omettere di comunicare per iscritto nei termini indicati alprecedente punto 3 le variazioni in aumento del numero medio degli addettioriginariamente dichiarato, in caso di sinistro la Società risponderà del danno inproporzione al rapporto fra il numero medio degli addetti dichiarato e quello risultante allascadenza annuale che precede il sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali e sottolimitiridotti in eguale proporzione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1898 del Codice Civile.La Società rinuncia all’applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numerodegli addetti, compreso il Contraente persona fisica, risulti superiore di una sola unitàrispetto a quello originariamente dichiarato.La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto afornire chiarimenti e la documentazione necessaria.

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Art. 99 - Responsabilità Civile limitata alla sola proprietà del fabbricato - Codice R127La presente clausola è operante solo se il relativo codice è richiamato sul frontespizio dipolizza alla voce “codici di clausole speciali”.

La garanzia è prestata per i rischi derivanti dalla proprietà del fabbricato del Contraenteindicato in polizza, anche se locato a terzi, destinato ad attività aziendale, compresirecinzioni, cancelli, parchi, alberi, strade private e parcheggi, purché realizzati negli spaziadiacenti al fabbricato.

È compresa la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato quale committente dei lavoridi ordinaria o straordinaria manutenzione del fabbricato, con esclusione dei lavori edilirientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni eintegrazioni.Sono inoltre compresi i danni materiali diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio,esplosione e scoppio del fabbricato di proprietà del Contraente indicato in polizza con ilsottolimite indicato nell’allegato A - Sezione Responsabilità Civile.

È altresì operante l’estensione di garanzia di cui all’art. 83 - “Danni da interruzione osospensione di attività”, con il sottolimite e lo scoperto indicati nell’allegato A -Responsabilità Civile.

Qualora i locali facciano parte di un condominio, l’assicurazione è valida per la parte difabbricato indicato in polizza, ivi compresa la quota di responsabilità a carico delContraente/Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggioronere eventualmente derivantegli da obblighi solidali con altri condomini.

Per i danni da spargimento d’acqua e rigurgiti di fogne resta a carico del Contraente, perogni sinistro indennizzabile, la franchigia indicata nell’allegato A - Sezione ResponsabilitàCivile.

La garanzia non comprende - oltre quanto previsto all’art. 86 - “Esclusioni” - i danniderivanti dalle attività esercitate nel fabbricato assicurato.

Clausole Speciali - Sezione Responsabilità Civile (operanti solo se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza)

• Danni da inquinamento accidentale (art. 92) - codice R05• Responsabilità Civile postuma in caso di cessazione dell’attività aziendale (art. 93) -

codice R06• Estensione alle Malattie professionali (art. 94), previa compilazione questionario

e tassazione RD - codice R07• Responsabilità Civile limitata alla sola proprietà del fabbricato (art. 99) - codice R127• Esclusione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (art. 95) - codice E128

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Allegato A

Sezione Incendio Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti

Garanzia prestata o bene assicurato Franchigiain Euro

Scopertoin Euro Limite di indennizzo

Atti dolosi e vandalici (non terrorismo e sabotaggio)(art. 21 lettera i) 500,00 70% della somma assicurata per partita

Atti di terrorismo e sabotaggio (art. 21 lettera i) 10%, min. 1.000,00 50% della somma assicurata per partita

Eventi atmosferici (art. 21 lettera j) 500,00 70% della somma assicurata per partita

Grandine su elementi fragili (art. 21 lettera j) 250,00 Euro 25.000,00

Intasamento di grondaie e pluviali (art. 21 lettera k) 250,00 Euro 10.000,00

Sovraccarico di neve (art. 21 lettera l) 10%, min. 500,00 20% della somma assicurata per partita

Gelo (art. 21 lettera m) 250,00 Euro 5.000,00

Fenomeno elettrico contenuto (esclusi macchinari edapparecchiature elettriche ed elettroniche) (art. 21 lettera n)

250,00

20% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di Euro 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo

Fenomeno elettrico fabbricato (art. 21 lettera n) 250,00 5% della somma assicurata alla partitaFabbricato

Fuoriuscita di acqua condotta (art. 21 lettera o) 250,00 Euro 50.000,00

Ricerca e riparazione guasti (art. 21 lettera p) 250,00 Euro 5.000,00

Ricerca e riparazione tubature interrate (art. 21 lettera p) 500,00 Euro 5.000,00

Occlusione di condutture (art. 21 lettera q) 250,00 Euro 5.000,00

Spese di demolizione, sgombero, trattamento e tra-sporto (art. 21 lettera t) 20% dell’indennizzo

Spese di rimozione, trasporto, deposito e ricolloca-mento (art. 21 lettera u)

10% della somma assicurata alla partitaContenuto, con il massimo di Euro50.000,00

Maggiori costi (art. 21 lettera v) 3.000,00 con il massimo di Euro 150.000,00

Oneri di urbanizzazione (art. 21 lettera w)10% della somma assicurata alla partitaContenuto, con il massimo di Euro10.000,00

Onorari di progettazione del fabbricato (art. 21 lettera x)

2% della somma assicurata alla partitaFabbricato, con il massimo di Euro10.000,00

Spese del perito scelto dal Contraente (art. 21 lettera y)

10% della somma assicurata alla partitaContenuto, con il massimo di Euro5.000,00

Danni indiretti (art. 21 lettera z) ed art. 33 lettera f) 10% dell’indennizzo

Contenuto presso terzi o presso l’abitazione del tito-lare (art. 23)

10% della somma assicurata alla partitaContenuto, con il massimo di Euro50.000,00

Contenuto presso fiere, esposizioni e mostre (art. 22)

10% della somma assicurata alla partitaContenuto, con il massimo di Euro50.000,00

Cose particolari (definizioni, art. 33 lettera d)10% della somma assicurata alla partitaContenuto, con il massimo di Euro5.000,00

Valori (definizioni, art. 33 lettera d)10% della somma assicurata alla partitaContenuto, con il massimo di Euro5.000,00

Preziosi (definizioni)10% della somma assicurata alla partitaContenuto, con il massimo di Euro5.000,00

Oggetti d’arte (definizioni, art. 33 lettera d) Euro 2.500,00 per singolo oggetto

Effetti personali del Contraente e degli addetti (definizioni) Euro 5.000,00

Danni da interruzione di attività - ricorso terzi (art. 38) 10%, min. 500,00 10% del massimale con il massimo di

Euro 200.000,00

Merci in refrigerazione (art. 39) 250,0020% della somma assicurata alla partitaContenuto, con il massimo di Euro30.000,00

Sezione Furto e RapinaLimiti di indennizzo, franchigie, scoperti

Garanzia prestata o bene assicurato Franchigia Scoperto Limite di indennizzo

Cose particolari (definizioni, art. 51) 30% della somma assicurata con il massimo di Euro 15.000,00

Valori (definizioni, art. 53 lettera d) 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00

Preziosi (definizioni) 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00

Oggetti d’arte (definizioni, art. 53 lettera c) Euro 5.000,00 per singolo oggetto

Effetti personali del Contraente e degli addetti (definizioni) Euro 2.500,00

Guasti cagionati dai ladri e furto di fissi ed infissi (art. 43 lettere d) ed e) ed art. 53 punto 1) Euro 2.500,00

Duplicazione di documenti personali (art. 43 lettera i)ed art. 52 punto 5) Euro 500,00

Sostituzione di serrature (art. 43 lettera j) ed art. 53punto 6) Euro 500,00

Franchigia su merci di classe di rischio 4 (art. 44)

10% della sommaassicurata alla partitaContenuto, max.Euro 2.000,00

Mezzi di chiusura Classe A - introduzione attraverso iltetto (art. 45 classe A punto 2) 20%

Mezzi di chiusura Classe A - introduzione forzandomezzi di protezione e di chiusura di aperture (art. 45 Classe A punto 3)

30%

Mezzi di chiusura Classe A - mezzi di chiusura protettisolo da vetro fisso (art. 45 Classe A punto 5) 30%

Mezzi di chiusura Classe B - introduzione attraverso iltetto o forzando mezzi di protezione e di chiusura diaperture (art. 45 Classe B punto 2)

20%

Mezzi di chiusura Classe B - mezzi di chiusura protettisolo da vetro fisso (art. 45 Classe B punto 4) 30%

Contenuto presso terzi o presso l’abitazione del titolare (art. 48)

10% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00

Contenuto presso fiere e mostre (art. 49) 20% 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00

Atti vandalici al contenuto ed ai locali (art. 43 lettera f)ed art. 53 punto 2) Euro 5.000,00

Portavalori (art. 43 lettera g) ed art. 53 punto 3) 10% Euro 2.500,00

Spese ed onorari dei periti (art. 53 punto 4) 5% dell’indennizzo pagabile

Spese sanitarie (art. 43 lettera k) ed art. 53 punto 7) Euro 2.500,00

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Sezione Responsabilità CivileSottolimiti, franchigie e scoperti (per sinistro)I sottolimiti con (*) si intendono per sinistro e anno assicurativo.

Sezione Vetri e CristalliLimiti di indennizzo, franchigie, scoperti

Sezione ElettronicaLimiti di indennizzo, franchigie, scoperti

Garanzia prestata o bene assicurato Franchigiain Euro Scoperto Limite di indennizzo

Singola lastra (art. 56) Euro 2.500,00

Singola insegna (art. 56) 200,00 Euro 2.500,00

Singola vetrinetta esterna (art. 56) (in caso di furto o tentato furto � Sezione Furto) Euro 500,00

Demolizione e sgombero di lastre/insegne danneg-giate (art. 56) Euro 500,00

Danni materiali e diretti al contenuto provocati dalla rottura delle lastre (art. 56) 30% dell’indennizzo per le lastre

Garanzia prestata o bene assicurato Franchigiain Euro

Scopertoin Euro Limite di indennizzo

Franchigia (art. 57) supporto dati 10%, min. 300,00 40% della somma indicata alla partitaElettronica

Franchigia (art. 60) 250,00 La somma indicata alla relativa partita

Garanzia Franchigiain Euro

Scopertoin Euro Sottolimiti

Danni a prestatori di lavoro (artt. 74, 75 e art. 94 nel caso delle malattie professionali) 2.500,00 50% del massimale con il massimo di

Euro 1.000.000,00 (*)

Prelievo, consegna e rifornimento merci (art. 79) 150,00 Euro 50.000,00 (*)

Danni a mezzi sotto carico e scarico (art. 81) 250,00 permezzo Euro 50.000,00 (*)

Danni a cose movimentate (art. 82) 500,00 Euro 10.000,00

Danni causati da interruzione di attività (art. 83) 10%, min. 500,00 10% del massimale con il massimo diEuro 200.000,00

Danni causati da cani (art. 84) 150,00

Spargimento acqua (art. 84) 250,00

Danni da posa in opera (art. 84) 250,00 Euro 50.000,00 (*)

Danni a cose in consegna o custodia (art. 84) 10%, min. 250,00 Euro 50.000,00 (*)

Danni a veicoli a motore dei prestatori di lavoro eterzi parcheggiati (art. 85)

250,00 permezzo Euro 25.000,00

Smercio danni da vizio o difetto originario solo per ibeni prodotti (art. 88)

50% del massimale con il massimo diEuro 500.000,00 (*)

Scavi e condutture sotterranee (art. 89) 10%, min. 500,00 Euro 100.000,00 (*)

Veicoli a motore di terzi in consegna (art. 90) attività di carrozziere 10%, min. 500,00 Euro 100.000,00 (*)

Danni da incendio (art. 91) 250,00 50% del massimale con il massimo diEuro 1.000.000,00 (*)

Danni da inquinamento accidentale (art. 92) 10%, min. 500,00 Euro 250.000,00 (*)

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Elenco attività

II codice attività deve essere obbligatoriamente riportato nell’apposita casella del fronte-spizio di polizza; è essenziale per il calcolo del premio e per le relative rilevazioni statistiche.La classe di rischio è collegata al codice attività e determina il premio delle singole sezioni.In caso di coesistenza di merci con classe di rischio diversa si applica la classe di rischio più alta.È consentito non tener conto dell’eventuale esistenza di merci ascrivibili a classi di rischiopiù alte purché il valore complessivo di tali merci non superi il 15% del valore di tutte lemerci esistenti.

Artigiani e piccole medie imprese

Escluse imprese edili

Classe di rischio

codiceattività incendio furto cristalli RCT

1. Alimentari

Acque minerali, gassose e bibite analcoliche PI 1110 2 1 1 1

Alimentari in genere PI 1810 3 3 1 1

Birreria, pub PI 1120 5 3 1 1

Cereali e granaglie molini PI 1210 8 2 1 1

Dolciumi, confetteria e pasticceria con forno PI 1350 7 2 1 1

Erboristeria e prodotti macrobiotici PI 1762 6 3 1 1

Formaggi duri (depositi) PI 1610 4 3 1 1

Formaggi, latticini, burro, yogurt PI 1621 3 2 1 1

Gelateria, cremeria con produzione propria PI 1360 5 2 1 1

Macelleria, polleria PI 1660 3 3 1 1

Miele e prodotti apiari PI 1412 6 3 1 1

Ortofrutticoli, frutta e verdura fresca PI 1181 4 2 1 1

Panetteria con forno PI 1352 7 2 1 1

Prosciutti e salumi PI 1440 5 3 1 1

NON identificabile con le precedenti PI 1999 RD RD RD RD

2. Carta Cartotecnica e Grafica

Cartotecnica anche con stampa e plasticatura PI 4180 9 3 1 1

Copisteria, tipografia, litografia, serigrafia, legatoria PI 6414 6 1 1 1

NON identificabile con le precedenti PI 2999 RD RD RD RD

3. Chimica

Colori, coloranti, smalti, solventi e vernici, mesticheria, carta da parati,decorazioni, linoleum e moquette PI 7340 9 1 1 1

Detersivi e detergenti PI 8740 9 2 1 1

Mangimi (escluso foraggio) PI 1530 7 1 1 1

Prodotti chimico-farmaceutici, specialità medicinali (esclusi stupefacenti) PI 7970 6 4 1 1

Prodotti per agricoltura, sementi PI 7420 11 3 1 1

Profumeria PI 7520 9 3 1 1

Produzione di sostanze chimiche (esclusi acidi forti e materie caustiche) PI 6423 11 3 1 1

Concia di pelli senza acidi forti PI 6440 8 4 1 1

NON identificabile con le precedenti PI 3999 RD RD RD RD

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codiceattività incendio furto cristalli RCT

4. Edilizia ed attività accessorie - Pietre - Vetri - Terracotte

Ceramiche artistiche, cristalleria, maioliche, porcellane PI 5330 5 2 1 1

Ceramiche per pavimenti e rivestimenti PI 5320 5 2 1 2

Edilizia, manufatti e materiali (esclusi espansi o alveolari ed escluso bronzo, ottone, rame e stagno) PI 5420 4 1 1 2

Edilizia, manufatti e materiali incombustibili PI 5414 4 1 1 2

Marmo, pietre, minerali e graniti PI 5110 1 1 1 2

Lavori di installazione e manutenzione di impianti elettrici in civili abitazioni e stabilimenti PI 6431 6 2 1 3

Applicazione di tappezzeria, lavori di tinteggiatura e decorazione soloall’interno di edifici occupati e non PI 6536 6 1 1 3

Lavori di pavimentazione e rivestimento in legno, ceramica e marmo soloall’interno, di edifici occupati e non PI 6537 8 1 1 3

Lavori di installazione e riparazione di impianti idraulici e idrico-sanitari PI 6443 4 2 1 4

Lavori di installazione e manutenzione di impianti termici e di condiziona-mento, esclusa la conduzione degli impianti PI 6444 6 2 1 4

Lavori di decorazione in genere PI 6545 6 1 1 4

NON identificabile con le precedenti PI 4999 RD RD RD RD

5. Legno e affini

Cornici, cristalli, porte, specchi e vetri PI 3310 7 1 1 2

Legname (squadrati e tavolate) PI 3115 9 1 1 2

Legno, sughero, vimini (oggetti di) PI 3520 12 1 1 2

Mobili in legno (escluso antiquariato) PI 3410 10 1 1 2

Serramenti in legno e plastica, palchetti per pavimenti PI 3210 7 1 1 2

Strumenti musicali PI 2715 10 3 1 2

Lavori di artigianato artistico in legno, ceramica, stoffa, vetro, pellami,carta PI 6413 8 2 1 1

Lavori di falegnameria e produzione mobili, senza posa in opera pressoterzi PI 6420 11 2 1 2

Segheria escluso l’abbattimento, la squadratura e la segatura di boschi PI 6426 8 2 1 2

Lavori di falegnameria e produzione di mobili, con posa in opera pressoterzi PI 6438 12 2 1 3

NON identificabile con le precedenti PI 5999 RD RD RD RD

6. Metallo - Meccanica - Elettromeccanica - Elettrodomestici

Apparecchi di illuminazione PI 2380 5 1 1 2

Apparecchi di misura, regolazione e scientifici (esclusi quelli ottici e fotografici) PI 2431 5 2 1 2

Apparecchiature elettriche (esclusi elettrodomestici) PI 2321 5 3 1 2

Apparecchiature elettroniche, calcolatori e computer PI 2420 5 4 1 2

Armeria, caccia e pesca (escluse pellicce) PI 2300 5 4 2 2

Articoli acustici, medicali e ortopedici, igienico-sanitari (esclusi farmaceutici) PI 2241 5 1 1 2

Articoli tecnico-industriali PI 2440 5 2 1 2

Caldaie e bruciatori PI 2215 2 1 1 2

Casalinghi, bomboniere, coltelli e posate, arrotino PI 2280 4 2 1 2

Elettrodomestici (esclusi audiovisivi) PI 2610 8 3 1 2

Elettrodomestici audiovisivi, autoradio, Hi-Fi PI 2621 5 4 1 2

Ferramenta, utensileria PI 2230 3 3 1 2

Idraulica, idrotermosanitari PI 2240 3 2 1 2

Macchine per calcolare/scrivere, macchine per ufficio PI 2410 5 4 1 2

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codiceattività incendio furto cristalli RCT

Macchine per cucire e per maglieria PI 2411 5 3 1 2

Metalli, esclusi: acciaio, alluminio, bronzo, ottone, piombo, rame e sta-gno

PI 2130 5 1 1 2

Metalli: acciaio, alluminio, bronzo, ottone, piombo, rame e stagno PI 2132 5 3 1 2

Mobili metallici, casseforti, armadi forti, serrature PI 2630 4 2 1 2

Serramenti in metallo PI 2210 4 2 1 2

Lavori di meccanica (esclusa installazione di impianti) PI 6421 4 2 1 2

Lavori di lattoniere (esclusa installazione) PI 6425 4 2 1 2

Lavori di meccanica (compresa installazione di impianti) PI 6432 4 2 1 2

Lavori di lattoniere (compresa installazione) PI 6435 4 2 1 2

Riparazione di carrozzerie di veicoli a motore PI 6433 6 3 1 4

Riparazione di impianti elettrici di veicoli a motore PI 6434 6 3 1 4

Riparazione meccanica di veicoli a motore e motoveicoli PI 6441 6 3 1 4

NON identificabile con le precedenti PI 6999 RD RD RD RD

7. Plastica Gomma Pelli

Articoli in gomma e materia plastica non espansa o alveolare PI 4540 10 1 1 4

Borse e borsette, ombrelli, articoli in pelle esclusa la conciatura PI 4340 9 4 1 4

Calzature esclusa la conciatura PI 4350 9 3 1 4

Pelletteria, articoli in cuoio, selleria, valigeria esclusa la conciatura PI 4345 9 4 1 4

Lavorazione delle materie plastiche e della gomma PI 6422 12 1 1 2

Riparazione di gomme di veicoli a motore e motoveicoli PI 6442 12 1 1 4

Concia di pelli con acidi forti PI 6445 7 1 1 4

NON identificabile con le precedenti PI 7999 RD RD RD RD

8. Tessile e abbigliamento e accessori

Abbigliamento, boutique (escluse pellicce) PI 6810 8 4 1 4

Abiti da lavoro e indumenti protettivi PI 6830 7 3 1 4

Berretti e cappelli, esclusi quelli in paglia PI 6901 8 1 1 4

Biancheria e teleria da casa PI 6812 6 3 1 4

Biancheria intima, biancheria per abbigliamento PI 6813 5 3 1 4

Calze PI 6820 7 3 1 4

Coperte, copriletti, materassi PI 6811 12 2 1 4

Corde, cordami e funi PI 6710 9 1 1 4

Filati in genere PI 6511 8 3 1 4

Foderami PI 6512 6 3 1 4

Sartoria su misura, modisteria PI 6815 8 4 1 4

Stoffe e tessuti per arredamento PI 6610 8 3 1 4

Stoffe, tessuti e velluti per abbigliamento PI 6600 8 4 1 4

Tappeti e arazzi PI 6790 12 3 1 4

Lavori di tessitura e filatura PI 6416 8 4 1 4

NON identificabile con le precedenti PI 8999 RD RD RD RD

9. Vetri - Foto

Articoli fotografici compreso sviluppo e stampa (anche digitale) PI 2429 5 4 2 4

Damigiane, fiaschi, botti e articoli enologici PI 5531 7 1 1 4

Ottica, articoli e strumenti ottici PI 2435 7 4 1 4

NON identificabile con le precedenti PI 9999 RD RD RD RD

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NO = garanzia non assumibile.

codiceattività incendio furto cristalli RCT

10. Varie

Articoli in argento e da regalo PI 2843 5 4 2 1

Articoli religiosi e arredi sacri PI 2920 8 2 1 1

Barbiere-parrucchiere PI 6760 3 1 1 3

Giocattoli PI 2710 9 2 1 1

Gioielleria, oreficeria, orologeria PI 2845 5 NO 2 1

Autotrasportatore/spedizioniere PI 6424 4 4 1 2

Lavori di pulizia pavimenti, vetri, insegne, camini ed ambienti in genere,solo all’interno di edifici occupati e non PI 6439 5 2 1 3

Lavori di giardinaggio, compresa potatura di alberi non di alto fusto PI 6538 5 3 1 3

Fabbricato vuoto ed inutilizzato PI V999 RD NO NO RD

NON identificabile con le precedenti PI 0999 RD RD RD RD

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Modello 91/01 - Edizione agosto 2011

&

Contratto di Assicurazione multigaranzia Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Assistenza

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;b) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al contraenteprima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizioneleggere attentamente la Nota Informativa.

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