CONVENZIONE GENERALE TRA ANAS S.p.A [.] · promuovendo l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche...

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________________________________________________________________________________________ 1 CONVENZIONE GENERALE TRA ANAS S.p.A., società con socio unico con sede in Roma, Via Monzambano n° 10, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00, Partita IVA 02133681003, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Roma al n° 80208450587 e presso la C.C.I.A.A. di Roma al n° 1024951 del Repertorio Economico Amministrativo, in persona dell’Ing. Gianni Vittorio Armani, munito degli opportuni poteri per quanto infra (di seguito “ANAS”) [.] , società con sede in [.], Via [.], capitale sociale [.], Partita IVA e Codice Fiscale [.] ed iscrizione al Registro Imprese di [.] e presso la C.C.I.A.A. di [.] al n [.] del Repertorio Economico Amministrativo, in persona di [.] munito degli opportuni poteri per quanto infra (di seguito “OPERATORE”) PREMESSO CHE: a) ANAS provvede, tra le funzioni che le sono state attribuite, a gestire e manutenere la rete stradale ed autostradale in gestione diretta di proprietà dello Stato (d’ora innanzi, per brevità, indicata come “Rete ANAS”) e dispone, tra l’altro, di beni mobili ed immobili destinati al servizio della predetta rete; b) L’OPERATORE è una società costituita al fine di realizzare e gestire una rete di telecomunicazioni a banda “ultra larga” ed è in possesso di autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (“Codice delle Comunicazioni Elettroniche” o “Codice TLC”), che l’autorizza all’installazione ed alla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni (d’ora innanzi, per brevità, indicata come “Rete TLC”); c) il Decreto Legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33 (c.d. “Decreto Fibra Ottica”) - emanato in attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, in applicazione dal 1° luglio 2016, - ha introdotto norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche già esistenti e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove; d) ANAS e l’OPERATORE con la presente Convenzione Generale (d’ora innanzi per brevità indicata come “Convenzione”) intendono, anche alla luce del mutato

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CONVENZIONE GENERALE

TRA

ANAS S.p.A., società con socio unico con sede in Roma, Via Monzambano n° 10,

capitale sociale Euro 2.269.892.000,00, Partita IVA 02133681003, Codice Fiscale ed

iscrizione al Registro Imprese di Roma al n° 80208450587 e presso la C.C.I.A.A. di

Roma al n° 1024951 del Repertorio Economico Amministrativo, in persona

dell’Ing. Gianni Vittorio Armani, munito degli opportuni poteri per quanto infra (di

seguito “ANAS”)

[.] , società con sede in [.], Via [.], capitale sociale [.], Partita IVA e Codice Fiscale [.]

ed iscrizione al Registro Imprese di [.] e presso la C.C.I.A.A. di [.] al n [.] del

Repertorio Economico Amministrativo, in persona di [.] munito degli opportuni

poteri per quanto infra (di seguito “OPERATORE”)

PREMESSO CHE:

a) ANAS provvede, tra le funzioni che le sono state attribuite, a gestire e

manutenere la rete stradale ed autostradale in gestione diretta di proprietà

dello Stato (d’ora innanzi, per brevità, indicata come “Rete ANAS”) e dispone,

tra l’altro, di beni mobili ed immobili destinati al servizio della predetta rete;

b) L’OPERATORE è una società costituita al fine di realizzare e gestire una rete di

telecomunicazioni a banda “ultra larga” ed è in possesso di autorizzazione

generale, ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259

(“Codice delle Comunicazioni Elettroniche” o “Codice TLC”), che l’autorizza

all’installazione ed alla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni (d’ora

innanzi, per brevità, indicata come “Rete TLC”);

c) il Decreto Legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33 (c.d. “Decreto Fibra Ottica”) -

emanato in attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi

dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, in

applicazione dal 1° luglio 2016, - ha introdotto norme volte a facilitare

l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

promuovendo l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche già esistenti e

consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove;

d) ANAS e l’OPERATORE con la presente Convenzione Generale (d’ora innanzi per

brevità indicata come “Convenzione”) intendono, anche alla luce del mutato

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quadro normativo, definire una disciplina generale dei rapporti giuridici

scaturenti dalla realizzazione e dalla gestione della Rete TLC sulla Rete ANAS,

prevedendo che la realizzazione degli specifici interventi venga disciplinata in

appositi accordi di dettagli. Tutto ciò premesso l’ANAS e l’OPERATORE, di

seguito denominati anche “Parti”, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati, questi ultimi datati e sottoscritti dalle Parti,

sono parte integrante della Convenzione la quale, per tutto quanto non

espressamente quivi previsto rinvia, per quanto applicabile, al Codice TLC, al

Decreto Fibra Ottica, al D.M. 1 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo

Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“Decreto Scavi”) e

a quanto disposto dal Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 e s.m.i.) e

relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada

emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. .

Di seguito si riporta la lista degli allegati:

in allegato “A” è riportato lo schema di “Pianificazione”;

in allegato “A1” è riportato lo schema di “Richiesta di realizzazione

dell’impianto di TLC a cura di ANAS”;

in allegato “B” sono riportate le “Norme tecniche per la realizzazione di

impianti TLC in strutture viarie”;

In allegato “C” si riporta la lista dei servizi offerti da ANAS;

1.2 La presente Convenzione non conferisce l’esclusiva all’OPERATORE in

alcun modo e ANAS è libera di porre in essere analoghe iniziative con altri

soggetti a sua esclusiva discrezionalità.

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Articolo 2

DEFINIZIONI

Le Parti convengono di attribuire alle seguenti definizioni il significato qui

specificato:

“apparati attivi” si intendono sistemi di telecomunicazione alimentati

elettricamente;

“comunicazione via pec” si intende lo strumento “posta elettronica

certificata” che ANAS e l’OPERATORE potranno utilizzare per le loro

comunicazioni;

“impianti di TLC” si intendono cavi, polifore, pozzetti, palificate,

infrastrutture di alloggiamento per apparati attivi e quanto altro

necessario alla realizzazione completa di un impianto passivo (cioè non

alimentato elettricamente) di telecomunicazione fissa a banda larga

(>=30 Mbps);

“interferenze” si intende la regolamentazione dei rapporti con impianti TLC

di qualunque genere attraversanti od occupanti strutture viarie, sia

preesistenti che di nuova costruzione, ovvero modifiche o nuove

realizzazioni di strutture viarie dalle quali detti rapporti sorgano;

“strutture viarie” si intendono i corpi stradali, le loro pertinenze, i

manufatti ed i reliquati delle strade ed autostrade statali di competenza

di ANAS.

Articolo 3

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente Convenzione le Parti intendono definire termini e condizioni per:

(i) il rilascio, da parte di ANAS in favore dell’OPERATORE, secondo quanto previsto

dal Codice della Strada, della concessione all’installazione di impianti di TLC e

apparati attivi per la successiva fornitura di reti di telecomunicazione aperte al

pubblico da effettuarsi su tutta la rete ANAS e (ii) la fornitura di servizi di

progettazione, realizzazione, facility management che ANAS può proporre

all’OPERATORE, a fronte del pagamento di un corrispettivo da concordare.

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Articolo 4

MODALITA’ DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DI ESECUZIONE DEI LAVORI -

PRESCRIZIONI

4.1 L’OPERATORE si impegna a fornire ad ANAS, inviando il modello in

allegato A compilato via pec all’indirizzo [email protected]:

a) con periodicità almeno annuale entro il primo ottobre di ogni anno solare, il

piano previsto di realizzazioni degli impianti di TLC sulle strutture viarie di ANAS

relativo all’anno successivo;

b) con un anticipo di almeno 90 giorni sulla data auspicata di inizio lavori, l’elenco

delle realizzazioni puntuali non previste nella pianificazione di cui al punto

precedente.

Ciò allo scopo di permettere alle parti di coordinare le opere di genio civile

(Decreto fibra art. 5) e ad ANAS di ottimizzare i propri interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria, eventualmente afferenti agli stessi tratti di struttura

viaria interessati dal piano previsto dall’OPERATORE, e ridurre così il rischio di

incrementare la minaccia all’integrità delle strutture e alla sicurezza pubblica a

causa delle duplicate realizzazione di interventi e presenza di cantieri. A seguito

del ricevimento della suddetta pianificazione ANAS definirà le tratte sulle quali

potrà direttamente realizzare gli impianti da fornire all’OPERATORE e le

comunicherà all’OPERATORE.

4.2 Per ogni nuovo impianto di TLC l’OPERATORE potrà, quindi, chiedere ad

ANAS, compilando ed inviando il modello in allegato A1:

a) di realizzare l’impianto di TLC;

b) di rilasciare la concessione.

Nell’ipotesi di cui alla lettera a), ANAS e l’OPERATORE, entro sessanta giorni dal

ricevimento della richiesta da parte di ANAS, si potranno accordare in relazione a

modi, tempi e costi per la realizzazione e l’uso dell’impianto di TLC,

sottoscrivendo un apposito atto che ne sancisca i termini. L’impianto sarà

progettato, realizzato, collaudato e mantenuto a completa cura di ANAS. A fronte

della realizzazione e messa a disposizione dell’impianto, l’OPERATORE

corrisponderà ad ANAS il riconoscimento concordato, così da lasciare indenne

ANAS dagli oneri sostenuti connessi alla realizzazione delle opere necessarie

all’accesso all’impianto, ovvero del corrispettivo concordato per il diritto d’uso di

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tutto o parte dell’impianto. Qualora l’accordo di cui sopra non potesse essere

raggiunto, si attiveranno i termini e i modi di cui alla lettera b) precedente, cui il

resto della presente Convenzione fa riferimento, senza che ANAS e l’OPERATORE

abbiano nulla a pretendere.

4.3 Per ogni nuovo impianto TLC, o attrezzatura accessoria da ubicarsi di

norma al di fuori della piattaforma stradale (così come definito dall’art. 3.3 del

D.M. 05.11.2001, n° 6792), interferenti con strutture viarie di competenza ANAS,

l’OPERATORE presenterà all’Ufficio territoriale ANAS competente e alla Direzione

Generale, i seguenti documenti

a) via pec o in formato cartaceo:

domanda in cui sia contenuto l’impegno a osservare la Convenzione

Generale, nonché una relazione tecnica descrittiva nella quale si dichiari

che la realizzazione dell’interferenza è in tutto rispondente alle vigenti

disposizioni di legge;

copia della ricevuta di versamento del rimborso dei costi sostenuti per la

gestione della pratica ammnistrativa e per le attività di sopralluogo

secondo le tabelle vigenti pubblicate sul sito Internet dell’ANAS (solo

all’ufficio territoriale competente);

b) eventualmente via pec e in formato cartaceo in 2 esemplari, ciascuno

debitamente sottoscritto dall’OPERATORE e dal progettista regolarmente iscritto

all’Albo professionale di appartenenza:

corografia (scala 1:25.000) e planimetria (scala 1:1000 o inferiore) del

tratto di struttura viaria interessato con l’esatta indicazione degli impianti

interferenti e delle relative progressive chilometriche di inizio e termine

della posa e le indicazioni chilometriche degli eventuali attraversamenti

sotterranei ed aerei;

sezioni trasversali quotate ortogonali all’asse stradale (scala 1:100) del

tratto di struttura viaria interessato con l’esatta indicazione degli impianti

interferenti previsti, ivi compresa la relativa chilometrica della struttura

viaria; se l'impianto di TLC è realizzato longitudinalmente all'asse della

sede viaria, dette sezioni saranno realizzate in corrispondenza di punti

singolari del tracciato, quali:

- variazione del lato di posa;

- variazione della sezione stradale (rilevato, trincea, mezza costa,

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dimensioni del piano viabile);

- variazione dell'ubicazione della zona di posa (piano viabile, banchina,

marciapiede, etc.);

- capisaldi di inizio e termine della posa;

- presenza di eventuali manufatti dell'impianto di telecomunicazioni

oggetto della posa (pozzetti, camerette, tubazioni di protezione, etc.);

- in corrispondenza di attraversamenti in sotterraneo od in linea aerea,

da integrare con opportuna pianta in scala idonea (1:500/200/100)

riportante l’esatta situazione dei luoghi e la linea di telecomunicazioni

oggetto dello attraversamento e/o della posa longitudinale.

sezioni tipo degli scavi in scala 1:10, in formato cartaceo con riportata la

profondità di posa dei cavi e/o manufatti TLC;

computo metrico estimativo, in formato cartaceo del tratto di impianto

TLC interferente con la struttura viaria in genere;

relazione tecnica descrittiva, in formato cartaceo con specificate le

caratteristiche dei materiali da impiegare, le modalità di esecuzione, la

tabella riepilogativa della percorrenza del cavo o cavi dell'impianto TLC

oggetto della posa e il programma dei lavori.

I documenti cartacei di cui al presente punto b) dovranno essere consegnati

contestualmente all’invio dei documenti via pec, sarà considerata quale data di

avvio dell’istruttoria quella di avvenuta consegna della documentazione cartacea

completa.

L’OPERATORE potrà attestare l’avvenuto pagamento del bollo anche in modalità

virtuale attraverso presentazione di documento allegato.

Sarà comunicata dall’OPERATORE ad ANAS la data di inizio e di fine lavori, il

nominativo dell’impresa che eseguirà i lavori stessi ed il nominativo del

responsabile diretto dell’OPERATORE quale unico interlocutore di ANAS sia per la

condotta dei lavori che per la sicurezza del loro svolgimento. ANAS potrà

richiedere, in sede istruttoria, ogni variante di dettaglio dell’impianto che, senza

alterare le caratteristiche essenziali delle opere, siano ritenute opportune

nell’interesse della proprietà delle strutture viarie e della sicurezza della

circolazione.

4.4 Se la valutazione relativa alla ubicazione della interferenza (in relazione

alle esigenze di esercizio della struttura viaria) e alla rispondenza del progetto

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alle norme vigenti daranno esito positivo, ANAS provvederà a sottoscrivere

l’autorizzazione, corredata delle eventuali prescrizioni tecniche predisposte da

ANAS, entro i termini di cui al Decreto Fibra Ottica, e ad inviarlo via pec

all’indirizzo indicato in segno di piena accettazione e concessione. L’OPERATORE,

ai fini della tutela della sicurezza della circolazione, non potrà accedere alla

struttura viaria per iniziare i lavori senza preventiva emissione della relativa

ordinanza di traffico da parte di ANAS.

4.5 In particolare, fermo restando quanto previsto in genere per tutte le

strutture viarie, per quanto attiene ai siti esterni su aree di pertinenza ANAS,

l’OPERATORE provvederà ad individuare i siti su cui installare i propri apparati

attivi, o comunque necessari all’esercizio della attività di TLC, che verranno

comunque di volta in volta concordati con gli Uffici periferici dell’ANAS. In sede di

individuazione e definizione dei singoli siti su cui installare gli impianti necessari

e connessi all’esercizio delle reti TLC, verrà stipulato l’apposita autorizzazione per

la disciplina, diversificata dal disciplinare della posa della sottocondotta, che

regolerà, nel rispetto dei criteri e principi previsti dalla presente Convenzione, i

rapporti relativi alla utilizzazione dei singoli siti. I siti avranno una ampiezza

variabile in funzione del tipo di impianto da installare e saranno, comunque,

autorizzati in funzione della loro effettiva disponibilità, della sicurezza del traffico

stradale, nonché della sicurezza e salute delle persone, ad insindacabile giudizio

di ANAS.

Gli impianti TLC saranno realizzati in conformità con le tecnologie e le

prescrizioni indicate nel Decreto Scavi e nelle presenti Norme Tecniche di cui

all’allegato B, nonché loro successive modifiche ed aggiornamenti:

ANAS si riserva in qualunque momento di accedere ai siti ed agli impianti TLC

concessi procedendo a sopralluoghi e operando interventi legati ad esigenze di

servizio e/o di sicurezza stradale.

4.6 Il mancato rispetto dei termini previsti dalla specifica autorizzazione, e la

verifica delle condizioni di cui all’art. 28, comma 1 del Codice della Strada,

autorizza ANAS a fissare un termine perentorio - comunicato all’OPERATORE a

mezzo pec - entro il quale le condizioni e le prescrizioni necessarie per la

conservazione della strada e la sicurezza della circolazione debbano essere

eseguite e i relativi lavori effettuati ai sensi dell’art. 69, comma 1, del

Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada.

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Nella ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei

termini previsti, ANAS ha facoltà di procedere alla esecuzione diretta,

comunicando all’OPERATORE tramite pec, la data di inizio dei lavori e -

successivamente ai lavori - le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e

gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo, ai sensi dell’art. 69, comma

1, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada.

4.7 Anche durante l’esecuzione dei lavori ANAS ha facoltà di interrompere gli

stessi senza impegno ed oneri di alcun tipo nei confronti dell’OPERATORE, nel

caso in cui si manifestino esigenze di servizio e/o di sicurezza stradale, nonché di

sicurezza e salute delle persone, attivandosi per la più rapida soluzione delle

problematiche sopravvenute.

4.8 La procedura sopra indicata sarà applicata ogni qualvolta si dovessero

verificare inadempienze da parte dell’OPERATORE alla Convenzione ovvero a

quanto previsto dalle singole autorizzazioni. Il verificarsi di gravi inadempimenti

potrà determinare la risoluzione di diritto della presente Convenzione in

conformità con quanto nella stessa stabilito. Si considera grave inadempimento,

il mancato rispetto delle prescrizioni imposte, oltre a tutto quanto previsto nella

presente Convenzione.

4.9 Eventuali opere di protezione ai siti concessi ed agli impianti TLC, che si

rendessero necessarie anche successivamente alla installazione degli impianti

stessi, restano comunque a carico dell’OPERATORE, il quale si assume la

responsabilità di tali interventi e del loro impatto sul territorio, nonché per i

danni causati dagli stessi a cose e persone, restando sollevata l’ANAS e il suo

personale da ogni e qualsiasi responsabilità. L’OPERATORE esonera ANAS anche

dalla responsabilità per danni da evento naturale.

4.10 L’OPERATORE garantisce, a proprio totale carico, le condizioni di sicurezza

degli impianti e degli apparati installati per quanto concerne ogni tipo di

emissione, radioelettrica, elettrostatica, elettromagnetica o qualsiasi altro tipo di

irradiazione, sottoponendo gli impianti stessi alle verifiche e certificazioni

previste dalle vigenti normative anche in materia di protezione sanitaria.

L’OPERATORE si assume, a tal riguardo, ogni responsabilità per danno derivante

dalle dette emissioni.

4.11 Tutti i permessi che risultassero necessari per l’attuazione dei progetti

riguardanti le opere da porre in essere o altro, saranno ottenuti dall’OPERATORE,

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per i quali ANAS rilascerà gli assensi che fossero richiesti ai fini dell’ottenimento

di autorizzazioni e nulla osta.

4.12 Restano a carico dell’OPERATORE tutte le spese di allaccio ed uso per i

servizi accessori necessari al funzionamento dell’impianto TLC e degli apparati

attivi (energia elettrica, ecc.).

4.13 Al termine dell’esecuzione dei lavori di posa dell’impianto di TLC

l’OPERATORE consegnerà ad ANAS gli elaborati di progetto aggiornati anche in

modalità informatica con riportati i dati di georeferenziazione del tracciato

costituente l’impianto di TLC anche ai fini della costituzione del Sistema

Informativo Nazionale Federato sulle Infrastrutture “SINFI” (art. 3 Decreto Fibra

Ottica).

4.14 Nel caso in cui l’installazione degli impianti di TLC richiedesse la

realizzazione di scavi o comunque di opere civili, su apposita richiesta di ANAS

(effettuata in fase autorizzativa), l’OPERATORE predisporrà una o più strutture di

contenimento delle infrastrutture da utilizzare, in tempi successivi, anche da

parte di altri operatori, a fronte della corresponsione, da parte di ANAS, di un

corrispettivo da concordare.

4.15 Nessuna modifica potrà essere apportata ai beni immobili di ANAS senza

la preventiva autorizzazione scritta e l’OPERATORE rispetterà sempre le norme di

sicurezza e le prescrizioni impartite da ANAS.

4.16 Nel caso in cui fosse necessario lo spostamento dei siti per

l’alloggiamento degli apparati attivi per esigenze di ANAS, quest’ultima si impegna

a darne pronta notizia all’OPERATORE via pec e ad offrire alla stessa, entro 15

giorni da tale comunicazione, una soluzione tecnica alternativa funzionalmente

equivalente che mantenga inalterate le caratteristiche tecniche della rete.

L’OPERATORE verificherà che la soluzione alternativa proposta da ANAS sia

equivalente a quella originaria e in tal caso, entro il termine indicato da ANAS

nella lettera contenente la soluzione alternativa, comunicherà la relativa

accettazione.

4.17 L’OPERATORE ed il competente Ufficio periferico ANAS dovranno

concordare di volta in volta le disposizioni di ordine generale relative allo

svolgimento dei lavori nell’interesse delle relative proprietà, della tutela della

circolazione e dell’impianto stesso.

4.18 L’ OPERATORE non potrà apportare alcuna variante non autorizzata da

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ANAS al progetto di interferenza e di impianto.

4.19 ANAS, terminati i lavori e prima della messa in esercizio dell’impianto di

TLC da parte dell’OPERATORE, procederà all’emissione del “Certificato di regolare

esecuzione” delle opere in contraddittorio con l’OPERATORE (vedi anche art. 6.3

dell’allegato B) che dovrà verificare la rispondenza di quanto eseguito con le

prescrizioni indicate e gli adempimenti richiesti nell’autorizzazione (art. 67,

comma 6, Reg. Codice della Strada). Le opere potranno essere utilizzate solo

dopo l’emissione del predetto Certificato di regolare esecuzione.

4.20 Le caratteristiche tecniche per la realizzazione di impianti di TLC

all’interno delle strutture viarie faranno riferimento esclusivamente all’allegato B

della presente Convenzione nonché alle sue successive modifiche e

aggiornamenti effettuati a seguito di variazioni della normativa di legge in vigore

e alle eventuali prescrizioni aggiuntive previste nelle autorizzazioni.

4.21 Durante l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere o varianti di

interferenze esistenti, l’OPERATORE ed ANAS si impegnano ad attuare quanto

previsto, in materia di sicurezza, dalla normativa vigente. In ogni caso, non

saranno di norma consentiti lavori ed interventi che richiedano la limitazione del

traffico stradale nei periodi 15 dicembre ÷ 15 gennaio, 1 aprile ÷ 5 maggio, 15

luglio ÷ 30 agosto. Laddove la festività pasquale ricada nel mese di marzo, ferme

restando le altre limitazioni, quella compresa tra il 01 Aprile ed il 05 Maggio sarà

sostituita dai due periodi: 15 Marzo ÷ 5 Aprile e 20 Aprile ÷ 5 Maggio.

Articolo 5

OSTACOLI AL TRAFFICO E PRESCRIZIONI GENERALI A TUTELA DELLA

SICUREZZA STRADALE

5.1 Durante l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere o varianti di

interferenze esistenti o per l’installazione/manutenzione di apparati attivi,

l’OPERATORE si impegna a non interrompere il transito lungo le strutture viarie,

salvo i casi di comprovata necessità e previo tempestivo accordo con ANAS, che è

organismo amministrativo cui spetta il potere della relativa ordinanza, nonché

l’imposizione di prescrizioni per la regolazione del traffico e la garanzia della

sicurezza stradale.

5.2 L’ OPERATORE si impegna ad evitare formazione di accumuli di depositi

di materiali ed altro che determini ostacolo al libero deflusso delle acque sul

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piano viabile e nei fossi di scolo e la libera circolazione dei veicoli.

5.3 L’OPERATORE si impegna, inoltre, a non creare depositi di materiali di

risulta o a qualunque titolo soggetti alla disciplina del decreto legislativo 22/1997,

tali da causare provvedimenti sanzionatori in genere.

5.4 L’OPERATORE si impegna al pagamento di ogni onere derivante dai lavori

e dall’esercizio dell’impianto di TLC e degli apparati attivi, ivi compresi i diritti

sanitari per lo scolo delle acque di cantiere, lo smaltimento dei rifiuti, etc.

5.5 ANAS si riserva la facoltà di sospendere i lavori sulla sede delle strutture

viarie in qualsiasi momento, qualora si verifichi una difficoltà imprevista e

importante per la scorrevolezza e la sicurezza del traffico e della circolazione

stradale in genere, senza che l’OPERATORE possa pretendere risarcimento

alcuno, indennizzo o rimborso di sorta.

5.6 Tutti i lavori che comportino soggezione alla circolazione stradale devono

essere eseguiti prioritariamente e nel rispetto dei tempi previsti e concordati nel

Programma dei Lavori, costituente elaborato essenziale del Progetto esecutivo.

Articolo 6

SEGNALAZIONI DI LAVORI IN CORSO

6.1 Durante l’esecuzione dei lavori di installazione e manutenzione

dell’impianto di TLC e degli apparati attivi, l’OPERATORE dovrà provvedere a sua

cura e spese ad apporre le segnalazioni prescritte dalla apposita normativa

vigente in materia; dovrà inoltre provvedere alla chiusura del cantiere di lavoro

entro la fine della giornata lavorativa in cui si è aperto, riaprendolo, nei casi più

limitati possibile in cui fosse assolutamente necessario, il giorno seguente.

6.2 Qualsiasi intervento, anche di emergenza, del personale ANAS, che

dovesse risultare necessario per difficoltà o inadempienze dell’OPERATORE in

ordine all'apposizione della segnaletica stradale e di cantiere, è posto a carico

dell’OPERATORE e rappresentato da un rimborso spese ad ANAS.

6.3 L’OPERATORE sarà comunque responsabile, a qualsiasi effetto, per

eventuali danni a terzi, in conseguenza della mancata osservanza delle

disposizioni concernenti la segnalazione dei lavori.

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Articolo 7

SERVIZI OFFERTI DA ANAS

7.1 L’OPERATORE ha la facoltà di usufruire dei servizi offerti da ANAS di cui

all’allegato C, per i quali corrisponderà ad ANAS il corrispettivo concordato, a

fronte di fatture, assoggettate ad IVA, emesse da ANAS ed inviate all’ OPERATORE

il quale provvederà al relativo pagamento su c/c 4758 intestato ad ANAS presso

Banca Nazionale del Lavoro - IBAN IT77P0100503200000000004758.

7.2 L’ OPERATORE si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la

disponibilità di ANAS all’erogazione di eventuali altri servizi non contemplati

nell’allegato C per i quali saranno concordati corrispettivi, patti e condizioni.

7.3 I corrispettivi per i servizi ANAS, laddove applicabile, saranno aggiornati

annualmente nella misura del 100% delle variazioni dell’indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati come accertato dall’ISTAT.

Articolo 8

GARANZIE

8.1 A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la presente Convenzione

Generale, l’OPERATORE rilascia, contestualmente alla relativa stipula, idonea

fideiussione bancaria che dovrà essere emessa da primario istituto di credito di

gradimento di ANAS del valore di euro un milione che verrà restituito allo

scadere della presente Convenzione. L’OPERATORE, su richiesta di ANAS ovvero a

cadenza annuale, si obbliga ad incrementare il valore delle garanzie nel caso in

cui, in vigenza della presente Convenzione, l’importo della garanzie dovesse

risultare insufficiente rispetto ai complessivi obblighi assunti dall’OPERATORE nei

confronti di ANAS, come previsto dall’art. 67 comma 5 del Regolamento di

Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

Detta fideiussione bancaria dovrà essere tempestivamente reintegrata degli

importi escussi da ANAS per far fronte ad interventi di ripristino della sede

stradale a seguito di lavori effettuati dall’Operatore non a perfetta regola d’arte.

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Articolo 9

DURATA DELLA CONVENZIONE

9.1 La presente Convenzione ha durata ventinovennale e la sua efficacia è,

comunque, subordinata al permanere, in capo ad ANAS, della posizione di

concessionario ed al rinnovo della convenzione, la cui scadenza è attualmente

fissata nel 2032. La presente Convenzione non può essere ceduta senza

preventivo assenso di ANAS. Le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici periferici

ANAS scadranno in corrispondenza della scadenza della presente Convenzione

indipendentemente dalla loro data di rilascio.

9.2 ANAS si riserva sempre la facoltà di negare la concessione per specifici

siti, sia sotterranei che in superficie, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto

fibra ottica, dal Decreto scavi, dal Codice TLC nonché dal Codice della Strada e

relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

9.3 L’OPERATORE ha facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza della

presente Convenzione, per giusta causa, comunicandolo a ANAS con almeno tre

mesi di preavviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Analogamente ANAS ha potere di revoca della Convenzione in presenza di causa

idonea all’esercizio di tale facoltà.

9.4 L’ OPERATORE, nel caso di mancato rinnovo alla scadenza naturale,

ovvero nel caso di recesso anticipato, procederà come previsto per la

dismissione di cui al successivo articolo 11.

Articolo 10

RESPONSABILITA’

10.1 L’ispezione degli impianti TLC in attraversamento e/o posa longitudinale

delle strutture viarie sarà effettuata dall’OPERATORE in fase di esercizio delle

strutture viarie stesse, secondo i preventivi accordi che verranno presi con gli

Uffici periferici di ANAS.

10.2 I lavori di manutenzione, riparazione, modifica e dismissione degli

impianti TLC dovranno essere eseguiti dall’OPERATORE a proprie spese, ferma

restando l’autorizzazione preventiva da parte del competente Ufficio periferico

ANAS.

________________________________________________________________________________________

14

10.3 Ove sussista l’urgenza di eseguire lavori di riparazione degli impianti di

TLC, i lavori stessi dovranno essere effettuati immediatamente dall’OPERATORE,

previo avviso a mezzo pec all’Ufficio periferico di ANAS ed esibizione della

qualifica al Capo Cantoniere ANAS competente per la struttura viaria interessata,

avendo cura di evitare potenziali ostacoli, ritardi e pericoli per la circolazione

stradale. Qualora i lavori da eseguire, di qualsiasi genere, interessino la

piattaforma stradale dovranno essere attuate tutte le norme contenute nel D.M.

10.07.2002 al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale.

10.4 Nell’esecuzione dei lavori di installazione e di manutenzione ordinaria e

straordinaria degli impianti di TLC e degli apparati attivi, l’OPERATORE sarà unico

responsabile per eventuali danni cagionati agli impianti, alle opere, al personale

ANAS ed a terzi, nonché per gli eventuali danni economici che il rallentamento e

la sospensione anche parziale della circolazione potessero avere arrecato.

10.5 Nell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle

strade eseguiti da ANAS o per conto di ANAS, quest’ultima sarà unica

responsabile per eventuali danni cagionati agli impianti di TLC dell’OPERATORE ivi

posati qualora gli stessi risultino installati nel rispetto di quanto contenuto nelle

Norme Tecniche (allegato B) e delle prescrizioni imposte al momento del rilascio

dell’autorizzazione da parte di ANAS.

Articolo11

DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI

In caso di dismissione degli impianti TLC che siano stati stabiliti di proprietà

dell’OPERATORE, per scadenza della Convenzione o per dismissione anche

parziale da parte dell’OPERATORE, ANAS avrà facoltà di scegliere se mantenere

gli impianti in proprietà ovvero richiedere all’OPERATORE la rimozione delle

opere ed il ripristino del corpo stradale, del piano viabile e delle pertinenze

stradali a cura e spese dell’OPERATORE, eseguendo i relativi lavori secondo le

prescrizioni fornite da ANAS.

Articolo12

DISMISSIONE DI TRATTE STRADALI ED AUTOSTRADALI ANAS

Nel caso in cui le funzioni già delegate a ANAS, sia in seguito alla entrata in vigore

di generali provvedimenti in ragione della L. 59/97, ovvero di altri provvedimenti

________________________________________________________________________________________

15

emessi ex art. 4 del D.L.vo 285/1992, vengano passate ad altri enti territoriali,

ANAS si impegna a trasferire, unitamente alle deleghe, gli impegni

convenzionalmente assunti, nonché notiziarne l’OPERATORE.

Art. 13

NUOVI TRACCIATI DI STRUTTURE VIARIE O MODIFICHE DI TRACCIATI

ESISTENTI

13.1 In caso di realizzazione di nuovi tracciati stradali o di modifiche da

apportare a tratti di strada interessati da impianti realizzati dall’OPERATORE che

comportino spostamenti o modifiche degli impianti medesimi, l’ANAS ne darà

tempestiva comunicazione inviando due copie dello stralcio degli elaborati del

progetto definitivo dell’opera stradale e richiedendo all’OPERATORE di indicare la

presenza di proprie reti interferenti. L’OPERATORE, entro 60 (sessanta) giorni,

dovrà restituire una copia dei suddetti elaborati con le informazioni richieste,

indicando le soluzioni tecniche che propone per lo spostamento o l’adeguamento

degli impianti, unitamente al cronoprogramma dei lavori necessari allo

spostamento dell’interferenza, anche prevedendo, su richiesta di ANAS o per

proprie esigenze, uno spostamento provvisorio degli impianti, ed al preventivo di

spesa sommario, comprendente le seguenti voci:

costo dei materiali in opera;

ammontare delle indennità per le nuove servitù eventualmente da

acquisire;

ammontare degli eventuali danni ai fondi da acquisire;

valore dei materiali recuperati (in detrazione), al netto delle spese di

recupero.

ANAS, nei successivi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della proposta

dell’OPERATORE, comunicherà per iscritto il proprio parere in merito alle

soluzioni tecniche ed agli aspetti economici. La procedura per lo spostamento

effettivo dell’interferenza verrà attivato da ANAS con apposita richiesta.

13.2 Allo spostamento ed alla modifica degli impianti, così come definiti negli

elaborati tecnici di cui sopra, provvederà direttamente l’OPERATORE, a proprie

cura e spese e senza procedere ad alcun addebito nei confronti di ANAS, nel caso

in cui l’impianto interferente primitivo sia stato realizzato su terreni di proprietà

________________________________________________________________________________________

16

dell’ANAS stessa e la sua realizzazione sia stata effettuata a seguito di regolare

autorizzazione ANAS.

13.3 Negli altri casi, l’ANAS comunicherà il proprio benestare all’atto della

richiesta dell’avvio dei lavori di spostamento dell’interferenza e verserà, a titolo di

anticipo, il 35% dell’importo indicato nel preventivo di spesa sommario.

13.4 ANAS si riserva di mettere a disposizione le aree necessarie per la

realizzazione del nuovo impianto, prevedendone l’acquisizione o l’apposizione di

servitù, in sede progettuale.

13.5 I permessi che risultassero necessari per la localizzazione dei nuovi

impianti, saranno acquisiti in sede di “Conferenza dei servizi”; tutti gli altri

permessi e nulla osta, saranno ottenuti dall’OPERATORE.

13.6 L’OPERATORE, ricevuta la richiesta di ANAS ed il pagamento dell’acconto,

avvierà i lavori nel rispetto del cronoprogramma proposto dall’OPERATORE ed

approvato da ANAS. Qualora si verifichino differimenti nello spostamento delle

interferenze tali da determinare ritardi nella esecuzione dei lavori appaltati da

ANAS, tutti gli oneri da ciò derivanti nei confronti di ANAS e/o dell’impresa

appaltatrice dei lavori, saranno esclusivamente a carico dell’OPERATORE.

13.7 Il pagamento del saldo all’OPERATORE sarà effettuato da ANAS entro 30

(trenta) giorni dalla ricezione della documentazione attestante le spese

sostenute, distinte nelle voci come indicato nel preventivo.

13.8 In caso di scostamenti significativi tra progetto definitivo e progetto

esecutivo nei riguardi delle interferenze, ANAS trasmetterà due copie del

progetto esecutivo e/o delle varianti in corso d’opera all’OPERATORE affinché

quest’ultimo possa definire, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione degli

elaborati, i nuovi dettagli tecnici, economici e temporali di competenza,

reiterando la procedura descritta in precedenza.

Art. 14

MODIFICHE RICHIESTE DALL’OPERATORE

Qualora l’OPERATORE intenda modificare l’assetto o l’allocazione dell’impianto di

TLC, sarà reiterata la procedura di cui all’articolo 4 della presente Convenzione,

identificando anche le insorgenti interferenze, sempre con particolare

riferimento agli altri impianti esistenti, oltre che allo stato della struttura viaria.

________________________________________________________________________________________

17

Art. 15

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

L’OPERATORE comunicherà ad ANAS ogni mutamento della propria ragione o

denominazione sociale, nonché in genere ogni fatto che possa influire sul

contenuto della presente Convenzione, entro 5 giorni dal verificarsi di una delle

predette condizioni.

Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all’altra, relativa al presente atto,

dovrà essere inviata nei modi e nei termini di legge ai seguenti indirizzi:

- per ANAS in tutti i casi in cui la comunicazione non riguardi un’attività

specificamente rimessa agli Uffici periferici ANAS competenti:

ANAS S.p.A.

Direzione Generale

Via Monzambano 10

00185 ROMA

Pec: [email protected]

nel caso in cui le comunicazioni fossero dirette agli Uffici periferici di ANAS:

Pec: anas.”nomeregione”@postacert.stradeanas.it

- per l’ OPERATORE:

Art. 16

ADEMPIMENTI FISCALI

16.1 Le spese di stipulazione, bollo, registrazione ed altri oneri fiscali relativi

alla presente Convenzione saranno a carico esclusivo dell’OPERATORE, ivi

comprese le spese indicate nella presente Convenzione a titolo di istruttoria,

bollo ed altro relativamente alle singole richieste di concessione.

16.2 Si dà atto che le prestazioni sono soggette ad I.V.A.

________________________________________________________________________________________

18

Art. 17

FORO COMPETENTE

Foro competente per ogni controversia insorgente è quello di Roma.

La presente Convenzione conclusa tra le parti senza alcuna intermediazione, è

composta da n. 46 pagine, inclusi gli allegati, e viene redatta in 3 originali di cui

uno per ANAS, uno per l’OPERATORE ed uno per la registrazione.

Roma, lì

ANAS S.p.A. ______________________________

OPERATORE ______________________________

________________________________________________________________________________________

19

Elenco degli allegati:

“A”: schema di “Pianificazione”

“A1”: schema di “Richiesta di realizzazione dell’impianto di TLC a cura di ANAS”

“B”: “Norme tecniche per la realizzazione di impianti TLC in strutture viarie”

“C”: lista dei servizi offerti da ANAS

ALLEGATO A

_________________________________________________________________________

PIANIFICAZIONE

L’OPERATORE ______________________________________________________________________

In conformità a quanto contenuto nella Convenzione Generale “ANAS –

__________”, stipulata in data ______________________ e registrata a

____________________________________ in data ___________________________ al Num.

____________ Volume _______________________, con la firma del presente atto, elenca le

tratte stradali di competenza Anas sulle quali intende installare impianti di TLC

nell’anno solare _________________

con auspicato inizio lavori a partire da 90 giorni dalla ricezione del

presente atto

interferenti alle progressive sottoelencate della Strada Statale- Autostrada

N°____________ denominata _______________________

1. dal Km. ___________ al Km. __________ ; estesa ml. __________________________ ;

2. dal Km. ___________ al Km. __________ ; estesa ml. __________________________ ;

3. dal Km. ___________ al Km. __________ ; estesa ml. __________________________ ;

ed all’occupazione dei siti:

situati in località ___________________ , Comune ___________________ , Prov. ______

per mq ______________

situati in località ___________________ , Comune ___________________ , Prov. ______

per mq ______________

Luogo e data _________________________

OPERATORE

ALLEGATO A1

_________________________________________________________________________

RICHIESTA DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI TLC A CURA DI ANAS

L’OPERATORE

_______________________________________________________________________

con sede in

__________________________________________________________________________

In conformità a quanto contenuto nella Convenzione Generale “ANAS –

__________”, stipulata in data ______________________ e registrata a

____________________________________ in data ___________________________ al Num.

____________ Volume _______________________, con la firma del presente atto, chiede ad

Anas la realizzazione a sua cura e spese dell’impianto TLC interferente alle

progressive sottoelencate della Strada Statale - Autostrada

N°____________ denominata _______________________

1. dal Km. ___________ al Km. __________ ; estesa ml. __________________________ ;

4. dal Km. ___________ al Km. __________ ; estesa ml. __________________________ ;

5. dal Km. ___________ al Km. __________ ; estesa ml. __________________________ ;

ed all’occupazione dei siti:

situati in località ___________________ , Comune ___________________ , Prov. ______

per mq ______________

situati in località ___________________ , Comune ___________________ , Prov. ______

per mq ______________

Luogo e data _________________________

OPERATORE

ALLEGATO B

_________________________________________________________________________

NORME TECNICHE

PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TLC IN STRUTTURE VIARIE

_____________________________________________________________________________________________________________________

1

ALLEGATO B

_________________________________________________________________________

Art. 1

POSA TRASVERSALE SOTTERRANEA IN SEDE STRADALE

Gli attraversamenti sotterranei della sede stradale verranno effettuati nel rispetto delle

norme contenute negli arti. 64, 65, 66 e 67 del Regolamento di Esecuzione e di

Attuazione del Nuovo Codice della Strada e del Decreto dell’1 ottobre 2013, cui si

rimanda per quanto non contenuto nel presente allegato, ed in particolare con le

seguenti modalità e caratteristiche tecniche:

l'attraversamento, di norma, verrà eseguito mediante trivellazione

suborizzontale guidata, con metodi noti o con l'utilizzo di eventuali nuove

tecnologie autorizzate da ANAS;

qualora la conformazione del corpo stradale, la natura del terreno e la

mancanza dello spazio necessario nelle pertinenze stradali o nelle zone

limitrofe per l'apertura delle buche, atte a contenere le macchine di

trivellazione, non lo permettano, ANAS potrà consentire, eccezionalmente, che

l'attraversamento venga eseguito a cielo aperto metà strada per volta, in modo

che l'altra metà resti libera al traffico in condizioni di agevole transitabilità,

secondo le modalità di seguito riportate;

l'attraversamento verrà sempre realizzato mediante idonea tubazione, in modo

da consentire che i cavi vengano agevolmente infilati o sfilati, in caso di guasto

od altro, al fine di evitare ulteriori manomissioni della piattaforma stradale;

l’estradosso del manufatto di attraversamento, qualunque siano le modalità di

posa (trivellazione suborizzontale guidata o scavo a cielo aperto), dovrà

trovarsi ad una quota non inferiore, di norma, a metri 1,00 dal punto più

depresso della piattaforma stradale:

l’attraversamento dovrà risultare di norma ortogonale all’asse stradale, salvo

specifica e motivata deroga rilasciata dall’Ufficio territoriale ANAS competente

territorialmente.

AI fine di accertare la possibilità di effettuare la trivellazione suborizzontale

guidata ed il corretto posizionamento del cavidotto di telecomunicazioni,

______________________________________________________________________________________________________

2

ALLEGATO B

_________________________________________________________________________

l’OPERATORE dovrà effettuare un’indagine preventiva mediante sistema

georadar, seguita da eventuali carotaggi per determinare le caratteristiche

litologiche del terreno. Tali carotaggi saranno eseguiti, salvo casi particolari, al

di fuori della piattaforma stradale e comunque il materiale estratto, dopo

l'esame sarà rimesso in loco, e nel caso vi sia presenza di pavimentazione, il

foro sarà sigillato con conglomerato bituminoso.

L’OPERATORE al fine di eseguire le suddette indagini e carotaggi, darà a

ANAS preventiva comunicazione via fax o pec indicando le presumibili date di

inizio e fine dei sondaggi, qualora gli stessi avvengano al di fuori della

piattaforma stradale.

Art. 2

POSA LONGITUDINALE SOTTERRANEA IN SEDE STRADALE

Gli impianti di TLC saranno di norma collocati il più lontano possibile dalla carreggiata

bitumata e comunque in marciapiede, banchina non pavimentata, scarpata o al di sotto

del fosso di scolo delle acque ad una distanza, nel caso di banchina non pavimentata,

non minore di cm. 25 dal limite esterno della zona bitumata ed inoltre a distanza

sufficiente ad evitare ogni possibile interferenza con l’installazione di barriere laterali di

sicurezza e della segnaletica verticale ed orizzontale, nonché dalle eventuali

piantagioni esistenti per non provocarne l'essiccamento e quindi la distruzione.

Sarà consentita, ad esclusivo ed insindacabile giudizio di ANAS, la posa di impianti di

TLC in carreggiata solo nel caso di assoluta e comprovata mancanza dello spazio

necessario nelle pertinenze in precedenza citate a causa dell'esistenza di altri

sottoservizi, fabbricati o impossibilità di posa fuori piano viabile bitumato con ripristini

secondo le modalità appresso riportate all’art. 11 “RIPRISTINI”, al

paragrafo “RIPRISTINO DELLE ZONE PAVIMENTATE”. La posa longitudinale verrà sempre realizzata mediante idonea tubazione, in modo da

consentire che i cavi vengano agevolmente infilati o sfilati, in caso di guasto od altro, al

fine di evitare ulteriori manomissioni della piattaforma stradale. La profondità di posa

(piano d'appoggio) degli impianti di TLC sotterranei,

______________________________________________________________________________________________________

3

ALLEGATO B

_________________________________________________________________________

longitudinali alla carreggiata stradale ivi comprese le banchine pavimentate, dovrà

essere rispondente, di norma, a quanto previsto dal Codice della Strada (D. L.vo

30.04.1992.- n.285) e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR

16.12.1992 n. 495) e successive modifiche ed integrazioni (estradosso del manufatto di

contenimento dell’impianto di TLC posto ad una profondità minima di 1 metro al disotto

del punto più depresso del piano viabile – art. 66, c. 3, Reg. C.d.S.). Qualora la posa

degli impianti di TLC sotterranei, longitudinali alla sede stradale, avvenga al di fuori

della carreggiata stradale e delle banchine pavimentate, la relativa profondità minima

all’estradosso del manufatto dovrà di norma essere non inferiore a m 0,25 quando:

a) gli impianti sono posati in corrispondenza della banchina stradale non

pavimentata o marciapiedi;

b) gli impianti sono posati in corrispondenza di pertinenze stradali di esercizio

quali fosso di guardia; terreni o relitti o reliquati; scarpate stradali sia in rilevato

che in scavo;

ed il relativo scavo potrà essere eseguito a discrezione dell’OPERATORE con metodo

tradizionale, trivellazione suborizzontale o con la tecnica della cosiddetta “minitrincea”

e/o “microtrincea”.

Qualora situazioni particolari, debitamente documentate dalla richiedente e validate

dall’Ufficio periferico ANAS competente per territorio, non consentano la posa

dell’infrastruttura TLC al di fuori della piattaforma stradale né l’utilizzo di modalità di

scavo con metodo tradizionale, potrà essere autorizzato l’uso della trivellazione

suborizzontale o, esclusivamente a seguito di insindacabile parere favorevole espresso

dalla competente Area Compartimentale ANAS, previa redazione di apposita Relazione

che giustifichi le motivazioni di natura tecnica di detta posa, della metodologia

denominata “minitrincea” e/o “microtrincea” con l’osservanza delle seguenti

prescrizioni:

l’estradosso del manufatto costituente l’infrastruttura TLC dovrà risultare ubicato

ad una profondità minima pari all’altezza della sovrastruttura stradale del tratto

interessato dallo scavo;

il ripristino dello scavo dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto

______________________________________________________________________________________________________

4

ALLEGATO B

_________________________________________________________________________

indicato al successivo punto 6.2.1 (RIPRISTINO DELLE ZONE PAVIMENTATE). Nei singoli tratti di strada ove dovrà essere installata una barriera di sicurezza, le parti

individueranno un percorso non interferente con il citato manufatto.

Si precisa che per carreggiata, banchina e marciapiede si intendono le definizioni

stradali di cui ai punti 7), 4) e 33) dell'art. 3 del D.L. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice

della Strada); per le altre definizioni stradali e di traffico si rimanda al predetto art. 3 del

CODICE DELLA STRADA ed al punto 3.3 delle NORME FUNZIONALI E

GEOMETRICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE allegate al D.M. 05.11.2001, n° 6792. In corrispondenza di ponti o viadotti, quando non esistono cunicoli e quando non sia

possibile posare detti impianti direttamente interrati nel piano di campagna, questi

saranno collocati esternamente ai manufatti costituenti l’impalcato dell’opera d’arte e

fissati direttamente al di sotto di esso, normalmente in corrispondenza della soletta a

sbalzo, mediante grappe, piccole mensole e canalette; in ogni caso non deve essere

arrecato alcun pregiudizio all'opera d’arte stradale, alla sua durabilità, staticità ed alla

viabilità.

Art. 3

COSTRUZIONE DI CAMERETTE E POZZETTI

La costruzione di camerette o pozzetti lungo il tracciato delle infrastrutture TLC, non

dovrà in alcun modo alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze. Dette

opere saranno realizzate in modo che sia i chiusini delle camerette e dei pozzetti che le

stesse camerette e pozzetti, nei tratti di strada ricadenti fuori dei centri abitati, siano

ubicati esternamente alla piattaforma stradale, al fine di non pregiudicare i lavori di

manutenzione sia ordinaria che straordinaria della pavimentazione stradale e di

garantire maggiormente la fluidità e sicurezza della circolazione veicolare in caso di

apertura degli stessi per interventi da parte dell’OPERATORE.

Sarà consentita, ad esclusivo ed insindacabile giudizio di ANAS, l'ubicazione dei

chiusini, delle camerette e dei pozzetti nella piattaforma stradale quando gli spazi

ristretti e la presenza in loco di altri sottoservizi e/o di fabbricati non permettano la

predetta ubicazione sotto le banchine non pavimentate o i marciapiedi e, inoltre,

______________________________________________________________________________________________________

5

ALLEGATO B

_________________________________________________________________________

in particolari condizioni quali terreni limitrofi rocciosi o paludosi.

Art. 4

CANTIERE PER LO SCAVO Lo scavo longitudinale sarà eseguito in tratti la cui lunghezza massima sarà

determinata di volta in volta d'intesa con il personale ANAS dell’Ufficio periferico

competente per territorio, in base alla natura del terreno, alle caratteristiche del traffico

nella zona interessata ed alle necessità organizzative di cantiere e di sicurezza dei

lavori.

Per quanto concerne le cantierizzazioni lungo le strade in presenza di traffico, per la

realizzazione degli impianti di TLC, sì dovrà operare nel rispetto delle norme del Codice

della Strada e del D.M. 10.07.2002; in particolare non potrà essere occupata, di norma,

una larghezza del piano viabile tale da non consentire il doppio senso di marcia e

comunque con un residuo della carreggiata inferiore a m 6,50 (sei virgola cinquanta).

Qualora particolari condizioni orografiche e di larghezza della struttura viaria non

consentano di garantire quanto sopra, con il conseguente senso unico alternato, i

cantieri non potranno avere lunghezza superiore a m 500 (cinquecento) e comunque

gli stessi, a fine giornata lavorativa, dovranno essere chiusi, ripristinando il doppio

senso di marcia, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Art. 5

COSTRUZIONI DI PALIFICAZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI

ALLA SEDE STRADALE PER LINEE AEREE

Le palificazioni e le relative fondazioni dovranno essere collocate, possibilmente, ad

una distanza, misurata ortogonalmente all'asse della carreggiata stradale, maggiore

dell'altezza fuori terra dei sostegni stessi, dal filo esterno della banchina stradale (art.

25 del Codice della Strada e art. 66, comma 4, del Regolamento di Esecuzione e di

Attuazione) e comunque nel rispetto di quanto previsto all’art. 2.1.07, comma d), del

D.M. 21.03.1988, n° 449 (Circolare ANAS n° 30/98 del 26.03.1998).

______________________________________________________________________________________________________

6

ALLEGATO B

_________________________________________________________________________

Nelle traverse di strade interne agli abitati formalmente delimitate, è consentito che i

pali ed i relativi accessori vengano a trovarsi in corrispondenza dei marciapiedi e

comunque ad una distanza non inferiore a cm 50 dal ciglio verso strada del

marciapiede stesso, salvo le diverse disposizioni più restrittive che eventualmente

dovessero essere impartite dai Comuni per quanto di loro competenza.

Per quanto altro riguarda la costruzione delle palificazioni lungo le strade statali e negli

attraversamenti aerei delle strade stesse, saranno osservate le relative prescrizioni

delle Norme CEI 103-2 e del vigente D.M. 21.03.1988, n° 449.

Art. 6

RIPRISTINI

6.1 RIPRISTINO DELLE ZONE NON PAVIMENTATE Tutti gli scavi, eseguiti al di fuori della piattaforma stradale (piano viabile bitumato o

pavimentato), comprese le banchine non pavimentate fino ad una distanza di cm 25

dal limite esterno del piano viabile bitumato, verranno di regola riempiti con il materiale

di risulta dello scavo, purché arido, opportunamente imbibito e compattato.

Nei casi di terreno vegetale inerbito (ciglio erboso, scarpate, ecc.), il ripristino dovrà

prevedere la ricostituzione delle zone a verde come precedentemente realizzate.

Il materiale di riempimento degli scavi, di qualunque tipo esso sia, dovrà essere posto

in opera a strati successivi di cm 20 compattati a perfetta regola d'arte.

In corrispondenza della banchina non pavimentata, delle scarpate e dei fossi di

raccolta delle acque che dovessero essere interessati dagli scavi, la relativa sagoma

sarà ripristinata come in origine, mediante eventuale riporto di terra in sufficiente

volume, soltanto qualora le predette opere non risultino rivestite.

6.2 RIPRISTINO DELLE ZONE PAVIMENTATE

6.2.1 RIPRISTINO SU SCAVO TRADIZIONALE Il ripristino dello scavo realizzato con tecnologia tradizionale deve essere effettuato

secondo modalità operative e temporali tali da evitare qualunque

______________________________________________________________________________________________________

7

ALLEGATO B

_________________________________________________________________________

cedimento della sovrastruttura stradale secondo i seguenti criteri:

nel posizionamento dell’impianto di TLC sotto la piattaforma deve essere

sempre garantito un ricoprimento di minimo 1 metro, e comunque non inferiore

allo spessore della sovrastruttura stradale, dall’estradosso del tubo di

contenimento della stessa;

nel caso di posizionamento longitudinale sotto piattaforma dell’impianto di TLC

lo scavo deve essere di larghezza tale da consentire un’adeguata

compattazione del materiale di riempimento di caratteristiche fisico

meccaniche equivalenti agli strati originali;

nel caso di posizionamento trasversale lo scavo deve essere eseguito

preferibilmente in posizione ortogonale all’asse della infrastruttura stradale e la

larghezza alla base dello scavo non deve risultare inferiore a 2 metri, al fine di

consentire un idoneo rullaggio e costipamento del materiale di riempimento;

qualora questo sia costituito da tubo o polifora, dovrà risultare ad una altezza

non inferiore a m 1,00 dal punto più depresso della carreggiata stradale;

qualora, invece, il manufatto di attraversamento sia costituito da un cunicolo in

c.a. o c.a.p., l’estradosso dello stesso dovrà risultare ad una altezza non

inferiore a m 1,50 dal punto più depresso della carreggiata stradale e

comunque tale da non alterare la sagoma stradale;

dovrà essere ricostituito l’intero pacchetto della sovrastruttura stradale con

materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli

strati originari (approvati da ANAS) fino alla quota di estradosso dello strato di

binder;

tra la quota dell’estradosso del riempimento, eseguito come da comma

precedente, e la quota finita della pavimentazione stradale dovrà essere

eseguito un riempimento temporaneo di conglomerato bituminoso che resterà

in opera per almeno 3 mesi, e comunque non oltre 5, per consentire

l’assestamento del ripristino temporaneo effettuato. Il ripristino definitivo degli

strati bituminosi di binder e usura sarà eseguito previa fresatura di una fascia

di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di 100 cm da

entrambi i lati dello scavo stesso;

______________________________________________________________________________________________________

8

ALLEGATO B

_________________________________________________________________________

rimane all’OPERATORE l’onere di controllare, nella fase di assestamento del

ripristino temporaneo, che non si verifichino cedimenti al piano viario o

alterazioni alla sagoma della sovrastruttura stradale. In caso di riscontro

positivo l’OPERATORE è obbligato a intervenire tempestivamente per

ripristinare le condizioni idonee alla sicurezza stradale.

6.2.2 RIPRISTINO SU SCAVO CON MINITRINCEA Il ripristino dello scavo effettuato con tecnologia minitrincea deve essere effettuato

secondo modalità operative e temporali tali da evitare qualunque cedimento della

sovrastruttura stradale secondo i seguenti criteri:

nel caso di piattaforma pavimentata, l’estradosso della struttura di

contenimento deve essere al di sotto dello strato più profondo che

compone la sovrastruttura stradale al fine di non creare vincoli alle

necessarie operazioni di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura

stradale;

quando lo scavo con minitrincea è ubicato esternamente alla carreggiata

ovvero in banchina o nelle aree di sosta, il riempimento dello scavo può

essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di usura, con

malta cementizia, eventualmente additivata con opportuno colorante per

garantire un immediato riconoscimento dell’infrastruttura digitale, mentre

lo strato di usura dovrà essere ripristinato con materiali aventi

caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle dello strato

originario al fine di garantire la continuità delle prestazioni della

sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità;

quando lo scavo con minitrincea è ubicato in carreggiata, il riempimento

dello scavo può essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello

strato di binder, con malta cementizia eventualmente additivata con

opportuno colorante per garantire un immediato riconoscimento

dell’impianto di TLC, mentre lo strato di usura e binder dovranno essere

ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche

equivalenti a quelle degli strati originari al fine di garantire la continuità

delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza,

elasticità e permeabilità; ______________________________________________________________________________________________________

9

ALLEGATO B

_________________________________________________________________________

tra la quota dell’estradosso del riempimento, eseguito come da comma

precedente, e la quota finita della pavimentazione stradale dovrà essere

eseguito un riempimento temporaneo di conglomerato bituminoso che

resterà in opera per almeno 3 mesi, e comunque non oltre 5, per

consentire l’assestamento del ripristino temporaneo effettuato. Il

ripristino definitivo degli strati bituminosi di binder e usura, nel caso di

posa in carreggiata, sarà eseguito previa fresatura di una fascia di

larghezza pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso e

comunque, in tutti i casi, non inferiore a 50 cm. Il ripristino definitivo dello

strato bituminoso di usura, nel caso di posa in banchina pavimentata,

sarà eseguito previa fresatura di una fascia di larghezza pari a cinque

volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non

inferiore a 50 cm;

rimane all’OPERATORE l’onere di controllare, nella fase di

assestamento del ripristino temporaneo, che non si verifichino cedimenti

al piano viario o alterazioni alla sagoma della sovrastruttura stradale. In

caso di riscontro positivo l’OPERATORE è obbligato a intervenire

tempestivamente per ripristinare le condizioni idonee alla sicurezza

stradale. 6.3 NORME COMUNI SUI RIPRISTINI Inoltre saranno ripristinate, a cura e spese dell’OPERATORE, la segnaletica

orizzontale e verticale che dovesse essere stata manomessa nel corso dei lavori. Gli

Uffici periferici ANAS competenti per territorio richiederanno, specie sui ripristini di

maggiore importanza, verifiche degli spessori e prove di accettazione sui materiali usati

per accertare che le modalità prescritte siano state osservate. Tali verifiche dovranno

essere effettuate nel corso dei lavori presso laboratori ufficiali a cura e spese

dell’OPERATORE su indicazione di ANAS.

A lavori ultimati l’OPERATORE chiederà ad ANAS il rilascio del ”Certificato di Regolare

Esecuzione” dei lavori eseguiti, a firma di Tecnico abilitato, che dovrà avvenire a

seguito di specifica visita di sopralluogo effettuata da personale ANAS in contraddittorio

con personale dell’OPERATORE; ANAS darà benestare o rifiuto entro 45

(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta da parte

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ALLEGATO B

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dell’OPERATORE. Se, nonostante tutte le cautele e buone norme adottate, dovessero essere rilevate da

parte di ANAS, entro sei mesi dalla firma del ”Certificato di Regolare Esecuzione”,

avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale, gli oneri relativi alle prove ed ai

conseguenti ripristini eventualmente necessari, saranno a totale carico

dell’OPERATORE.

Art. 7

POSA IN GALLERIA

Nelle gallerie stradali occorre posare gli impianti di TLC all’interno dei cunicoli di

servizio, qualora presenti e disponibili, mediante apposite canalette per consentire una

razionale occupazione degli spazi ed una adeguata protezione dei cavi.

Nel caso di cunicoli di servizio destinati ad uso collettivo di pubblici servizi che

presentino particolari difficoltà di accesso è consentito posare, dentro le previste

canalette, dei monotubi/tritubi; su questi è necessario realizzare dei bloccaggi agli

estremi e nei punti discreti delle canalette.

Inoltre si deve scegliere la sede di ubicazione tenendo presenti le seguenti

raccomandazioni:

posizionare le canalette ad una distanza, dalle condutture dell'acqua, tale da

permettere un'agevole sostituzione e giunzione del tubi;

mantenere la massima distanza possibile dai cavi elettrici; la promiscuità degli

appoggi con questi ultimi è comunque vietata;

ridurre al minimo i passaggi da una parete all'altra del cunicolo di servizio. La

determinazione della sede di posa deve essere fatta in modo da ridurre al minimo

incroci e accavallamenti.

La posa delle canalette deve essere effettuata su mensole fissate a montanti

predisposti alle pareti del manufatto; il fissaggio delle canalette alle mensole deve

essere realizzato con fascette in plastica.

Se i cunicoli o gallerie presentano percorsi tortuosi, le canalette devono essere posate

in modo tale che si adattino alle curve del percorso.

Soltanto nel caso di mancata disponibilità di spazi nei cunicoli di servizio, o in

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11

ALLEGATO B

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assenza di questi, è consentito l’ancoraggio delle canalette sulle pareti della galleria

mediante mensole fissate a montanti predisposti sulle pareti della galleria stessa; il

fissaggio delle canalette alle mensole deve essere realizzato con fascette in plastica.

Art. 8

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TLC

Tutti gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, previa richiesta

scritta effettuata esclusivamente dall’OPERATORE, dovranno essere preventivamente

autorizzati da ANAS.

Per “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TLC” si intende esclusivamente la sostituzione di cavi esistenti con altri della medesima tipologia posati all’interno di

infrastrutture esistenti previo sfilaggio del vecchio cavo ed infilaggio del nuovo cavo

attraverso pozzetti esistenti muniti di chiusino di accesso, senza che le opere da

eseguire comportino alcuna manomissione della sede stradale.

Gli altri interventi di manutenzione, che comportino comunque la manomissione della

sede stradale, dovranno essere eseguiti nel rispetto delle presenti NORME

TECNICHE. In particolare, gli interventi di manutenzione che comportino la sostituzione di cavi,

precedentemente posati direttamente in trincea senza opere di contenimento, dovrà

essere effettuata in apposite infrastrutture di contenimento degli stessi (tubi, polifore,

ecc.) al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale in caso di successivi

interventi di manutenzione.

Analogamente, qualora l’intervento di manutenzione comporti l’apertura di pozzetti

interrati, ossia sprovvisti di chiusino di accesso, l’intervento stesso dovrà prevedere la

modifica del pozzetto esistente mediante la realizzazione del passo d’uomo (chiusino

d’accesso) ubicato al di fuori della piattaforma stradale sempre al fine di evitare ulteriori

manomissioni della sede stradale in caso di successivi interventi di manutenzione.

Per le camerette e pozzetti esistenti ubicati al di sotto del piano viabile, senza accesso

diretto dalla strada attraverso apposito passo d’uomo, in caso di attività di

______________________________________________________________________________________________________

12

ALLEGATO B

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manutenzione degli impianti di TLC, gli stessi dovranno essere ripristinati nella

condizione iniziale senza che venga effettuato l’affioramento della cameretta e/o

pozzetto stessi e in modo che non venga alterata in alcun modo la sagoma della

strada.

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ALLEGATO B

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ELABORATI GRAFICI

ELENCO ELABORATI:

TAV. 1 POSA FUORI SEDE STRADALE. TAV. 2 POSA IN SEDE STRADALE – SCAVO TRADIZIONALE TAV. 3 POSA IN SEDE STRADALE – MINITRINCEA BANCHINA TAV. 4 POSA IN SEDE STRADALE – MINITRINCEA CARREGGIATA TAV. 5 PARTICOLARE RIPRISTINO - SCAVO TRADIZIONALE TAV. 6 PARTICOLARE RIPRISTINO - MINITRINCEA BANCHINA TAV. 7 PARTICOLARE RIPRISTINO - MINITRINCEA CARREGGIATA TAV. 8 PARTICOLARE SOVRASTRUTTURA STRADALE

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ALLEGATO C - SERVIZI ANAS

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3

A) MONITORAGGIO PREMIUM

DESCRIZIONE

Il servizio prevede [•] verifiche/anno dell’impianto di TLC, operate da

dipendenti Anas o ditta incaricata, i quali, transitando con

un’automobile lato carreggiata videoregistrano lo stato

dell’infrastruttura.

Si procede ad una raccolta dati che rappresenti le caratteristiche

dell’impianto e che comprenda:

misurazioni con strumenti idonei;

registrazione fotografica;

archiviazione e catalogazione dei dati su supporto

informatico comprendenti:

- i dati identificativi della posizione/del sito

- le coordinate geografiche relative alle difformità rilevate

- le fotografie delle difformità

- altre eventuali informazioni su richiesta dell’OPERATORE.

Al termine delle verifiche viene redatto un report, che viene inviato

all’OPERATORE, contenente i dati raccolti. Nel caso in cui

l’OPERATORE debba eseguire interventi di manutenzione, verrà

assicurato da Anas l’accompagnamento in situ e la gestione della

messa in sicurezza (apposizione segnaletica, gestione viabilità, etc.).

CORRISPETTIVO Da concordare

ALLEGATO C - SERVIZI ANAS

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3

B) MANUTENZIONE INCIDENTALE PRIMO INTERVENTO

DESCRIZIONE

Il servizio prevede [•] verifiche/anno dell’impianto di TLC, operate da

dipendenti Anas o ditta incaricata, i quali, accedendo ai siti che

ospitano gli apparati attivi (sia nel caso di reti mobili che di reti

cablate) videoregistrano lo stato dell’infrastruttura.

Si procede ad una raccolta dati che ne rappresenti le caratteristiche

e che comprenda:

misurazioni con strumenti idonei;

registrazione fotografica;

archiviazione e catalogazione dei dati su supporto

informatico comprendenti:

- i dati identificativi della posizione/del sito

- le coordinate geografiche relative alle difformità rilevate

- le fotografie delle difformità

- altre eventuali informazioni su richiesta dell’OPERATORE.

Al termine delle verifiche viene redatto un report, che viene inviato

al cliente, contenente i dati. Nel caso in cui si l’OPERATORE debba

eseguire interventi di manutenzione, verrà assicurato da Anas

l’accompagnamento in situ e la gestione della messa in sicurezza

(apposizione segnaletica, gestione viabilità, etc.).

Il servizio prevede, inoltre, la verifica dell’esercizio degli apparati

attivi dal punto di vista dell’alimentazione elettrica e l’eventuale

riaccensione nel caso di black out/spegnimenti sia attraverso alert

che su segnalazione dell’OPERATORE presso la sala operativa Anas.

CORRISPETTIVO Da concordare

ALLEGATO C - SERVIZI ANAS

_________________________________________________________________________

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3

C) PROGETTAZIONE IMPIANTI DI TLC

DESCRIZIONE

Il servizio prevede la realizzazione a cura di Anas della

progettazione esecutiva, inclusa permessistica, degli impianti di

TLC.

CORRISPETTIVO Da concordare

D) REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TLC

DESCRIZIONE

Il servizio prevede la realizzazione completa a cura di Anas

(comprese progettazione di cui al punto c) degli impianti di TLC e la

fornitura in uso degli impianti o parti di essi sia esistenti che da

realizzare.

CORRISPETTIVO Da concordare

LISTINO DA APPLICARE A RICHIESTE RELATIVE ALLA POSA DI

INFRASTRUTTURE PER RETI DI TELECOMUNICAZIONI APERTE AL PUBBLICO

SIA FISSE CHE MOBILI A PARTIRE DAL 1/1/2017 (esclusa IVA)

GESTIONE AMMINISTRATIVA € 292,90 (duecentonovantadue/90)

GESTIONE TECNICA -

SOPRALLUOGO

€ 1.292,65

(milleduecentonovantadue/65)