Convenzione di cui all’articolo 115 comma 2 del decreto legge 19 … · 2020-06-01 ·...

50
Convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”. TRA La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, la “CDP) con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, in persona dell’Ing. Tommaso Sabato, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Infrastrutture e Pubblica Amministrazione, in forza dei poteri conferiti con determina del Direttore Generale del 26 maggio 2020 E Il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “MEF”) in persona del Dott. Roberto Ciciani, nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro – Direzione VI, parti della presente Convenzione (di seguito, le “Parti”) PREMESSO CHE a) l’articolo 115, comma 1, del decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, il “D.L. 34/2020”), ha “istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" (di seguito, il “Fondo”), con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" (di seguito, la “Sezione A”), con una dotazione di 8.000 milioni di euro, e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" (di seguito, la Sezione B”), con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze Pagina 1 di 50

Transcript of Convenzione di cui all’articolo 115 comma 2 del decreto legge 19 … · 2020-06-01 ·...

 

 

Convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del decreto‐legge 19maggio 2020, n. 34, recante “Misure

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse

all’emergenzaepidemiologicadaCOVID‐19”.

TRA

LaCassadepositieprestitisocietàperazioni (diseguito, la “CDP)consede inRoma,ViaGoito,n.4,capitale

sociale 4.051.143.264 (euro

quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato,

iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n.

80199230584,partitaIVAn.07756511007,inpersonadell’Ing.TommasoSabato,nellasuaqualitàdiResponsabile

dellaDirezioneInfrastruttureePubblicaAmministrazione,inforzadeipotericonferiticondeterminadelDirettore

Generaledel26maggio2020

E

IlMinisterodell’economiaedellefinanze (diseguito, il“MEF”) inpersonadelDott.RobertoCiciani,nellasua

qualitàdiDirigenteGeneraledelDipartimentodelTesoro–DirezioneVI,

partidellapresenteConvenzione(diseguito,le“Parti”)

PREMESSOCHE

a) l’articolo115,comma1,deldecreto‐legge19maggio2020,n.34(diseguito,il“D.L.34/2020”),ha“istituito

nellostatodiprevisionedelMinisterodell’economiaedellefinanzeunfondo,denominato"Fondoperassicurare

la liquiditàperpagamentideidebiticerti, liquidiedesigibili" (di seguito, il “Fondo”), conunadotazionedi

12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui

corrispondonoduearticolidel relativocapitolodelbilanciodelloStato,denominati rispettivamente "Sezione

perassicurare la liquiditàperpagamentideidebiticerti, liquidiedesigibilideglienti localiedelle regionie

province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" (di seguito, la “Sezione A”), con una

dotazionedi8.000milionidieuro,e"Sezioneperassicurare la liquiditàalleregioniealleprovinceautonome

perpagamentideidebiti certi, liquidi ed esigibili degli entidel Servizio SanitarioNazionale" (di seguito, la

“SezioneB”),conunadotazionedi4.000milionidieuro.CondecretodelMinistrodell’economiaedellefinanze

Pagina 1 di 50

 

 

dacomunicarealParlamento,possonoesseredispostevariazionicompensative, interminidicompetenzaedi

cassa, tra ipredettiarticoli in relazionealle richiestediutilizzodelle risorse.Nell’ambitodella "Sezioneper

assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e

provinceautonomeperdebitidiversidaquellifinanziariesanitari" lerisorsesonoripartite induequote:una

quotaparia6.500milionidieurodestinataaglientilocalieunaquotaparia1.500milionidieurodestinata

alleregionieprovinceautonome.”;

b) l’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020 prevede che: “Ai fini dell’immediata operatività del "Fondo per

assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero

dell’economiaedellefinanzestipulaconlaCassadepositieprestitiS.p.A.,entro10giornidall’entratainvigore

delpresentedecreto,un’appositaconvenzione(diseguito,la“Convenzione”)etrasferisceledisponibilitàdelle

SezionisudueconticorrentiappositamenteaccesipressolaTesoreriacentraledelloStato,intestatialMinistero

dell’economiaedellefinanze,sucuilaCassadepositieprestitiS.p.A.èautorizzataadeffettuareoperazionidi

prelevamentoeversamentoper le finalitàdicuiallepredetteSezioni.La suddettaconvenzionedefinisce, tra

l’altro,criteriemodalitàperl’accessodapartedeglientilocaliedelleregionieprovinceautonomeallerisorse

delleSezioni,secondouncontrattotipo,approvatocondecretodelDirettoregeneraledelTesoroepubblicato

suisitiinternetdelMinisterodell’economiaedellefinanzeedellaCassadepositieprestitiS.p.A.,nonchéicriteri

elemodalitàdigestionedelleSezionidapartediCassadepositieprestitiS.p.A.”;

c) l’articolo116,comma1,delD.L.34/2020dispone,tral’altro,che“Glientilocalidicuiall’art.2,comma1,del

decretolegislativo18agosto2000,n.267(diseguito,il“TUEL”),leregionieleprovinceautonome(diseguito,

gli “Enti”) che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza

sanitariaderivantedalladiffusionedell’epidemiadaCOVID‐19,nonpossonofarfronteaipagamentideidebiti

certiliquidiedesigibilimaturatialladatadel31dicembre2019,relativiasomministrazioni,forniture,appaltie

a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo

intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 allaCassa depositi e prestiti S.p.A. l’anticipazione di

liquiditàdadestinareaipredettipagamenti (di seguito, l’“AnticipazioneA”), secondo lemodalità stabilite

nellaconvenzionedicuiall’articolo115,comma2. L’anticipazionedi liquiditàper ilpagamentodidebitifuori

bilancioèsubordinataalrelativoriconoscimento”. Inoltre,ilsuccessivocomma9delmedesimoarticolo116,

del D.L. 34/2020, prevede che le Anticipazioni A possano essere utilizzate dagli Enti anche “ai fini del

rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti

finanziatoriaisensidell'articolo4,commida7‐bisa7‐novies,deldecretolegislativo9ottobre2002,n.231,che

risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali” (di seguito,

l’“EstinzioneAnticipazionidiLiquiditàLeggediBilancio2020”);

Pagina 2 di 50

 

 

d) l’articolo 117, comma 5, del D.L. 34/2020 prescrive, tra l’altro, che “Le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio Sanitario Nazionale a seguito della situazione straordinaria di

emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID‐19 non riescono a far fronte ai

pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a

somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere con

deliberazionedellaGiunta,nelperiodointercorrentetrail15giugno2020eil7luglio2020,allaCassadepositi

eprestitiS.p.A.l'anticipazionediliquiditàdadestinareaipredettipagamenti(diseguito,l’“AnticipazioneB”),

secondo lemodalità stabilite nellaConvenzione di cui all’articolo 115, comma 2, a valere sulle risorse della

"Sezioneperassicurarelaliquiditàalleregioniealleprovinceautonomeperpagamentideidebiticerti,liquidi

edesigibilideglientidelServizioSanitarioNazionale"dicuiall'articolo115,comma1”;

e) l’articolo116,comma4,delD.L.34/2020prevedechel’AnticipazioneA“èconcessa,entroil24luglio2020a

valeresullaSezione(omissis)dicuiall’articolo115,comma1proporzionalmenteallerichiestedianticipazione

pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste

presentateavaleresuunadelleduequotedellaSezionedicuialperiodoprecedentesianostatepienamente

soddisfatte, le risorse residuepossono esseredestinatealle eventuali richiestenon soddisfattepresentateper

l’altraquotadellamedesimasezione”;

f) l’articolo117,comma8,delD.L.34/2020prevedeche l’AnticipazioneB “èconcessaentro il24 luglio2020,

proporzionalmentealle richiestedianticipazionepervenutee,comunque,nei limitidelle sommedisponibilie

dellecopertureperilrelativorimborsopredispostedalleregioni.Eventualirisorsenonrichiestepossonoessere

destinatealleeventualirichiesteregionalinonsoddisfatte”;

g) l’articolo 116, comma 5, e l’articolo 117, comma 9, del D.L. 34/2020 prevedono, rispettivamente, che

l’AnticipazioneA e l’AnticipazioneB (di seguito, congiuntamente, le “Anticipazioni”) siano restituite con

pianodiammortamentoaratecostanti,comprensivediquotacapitaleequotainteressi,conduratafinoaun

massimodi30annioanticipatamente inconseguenzadelripristinodellanormalegestionedella liquidità,

allecondizionidicuialcontrattotipodicuiall’articolo115,comma2,delD.L.34/2020;

h) aisensidell’articolo115,comma2,delD.L.34/2020,ilMEFtrasferisceledisponibilitàdellaSezioneAedella

SezioneBsuiconticorrentidiTesoreriacentraledelloStaton.25080en.25081,denominati,rispettivamente

“MEF‐DT DL 34‐20 DEBITI DIVERSI” e “MEF‐DT DL 34‐20 DEBITI SSN” (di seguito, rispettivamente, il “Conto

CorrenteA”eil“ContoCorrenteB”e,congiuntamente,i“ContiCorrenti”),intestatialMEFmedesimo;

i) ilMEFhapubblicatosulpropriositointernetilComunicaton.113del27maggio2020,medianteilqualeè

statocomunicato“iltassodiinteressedaapplicarealleanticipazionidiliquiditàdaerogareaglientilocali,alle

Pagina 3 di 50

 

 

regioni,alleprovinceautonomeedaglienti sanitari,ai sensidegliarticoli116comma5e117comma9del

Decreto‐Legge19maggio2020,n.34”;

j) l’articolo 118 del D.L. 34/2020 prevede che: “Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti

territorialidelle sommeanticipatedalloStato,aisensidegliarticoli116e117,sonoannualmenteversatiad

appositicapitolidellostatodiprevisionedell'entratadelbilanciodelloStato,distintiperlaquotacapitaleeper

la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per

l'ammortamentodeititolidiStato.Sonougualmenteversateall'entratadelbilanciodelloStatoeriassegnateal

fondoperl'ammortamentodeititolidiStatoleeventualisomme,dicuiall'articolo115,nonrichiestealladata

del31dicembre2020”;

k) l’articolo116,comma8,delD.L.34/2020prevedeche:“Glientiprovvedonoall'estinzionedeidebitidicuial

comma1entroiltrentesimogiornosuccessivoalladatadierogazione.Ilmancatopagamentodeidebitientroil

terminedicuialperiodoprecedenteèrilevanteaifinidellamisurazioneedellavalutazionedellaperformance

individualedeidirigentiresponsabiliecomportaresponsabilitàdirigenzialeedisciplinareaisensidegliarticoli

21e55deldecreto legislativo30marzo2001,n.165.LaCassadepositieprestitiS.p.A.verifica,attraverso la

piattaformaelettronicadicuialcomma3,l'avvenutopagamentodeidebitidicuialmedesimocommae,incaso

dimancatopagamento,puòchiedere,per ilcorrispondente importo, la restituzionedell'anticipazione,anche

ricorrendoallemodalitàdicuialcomma6.”;

l) l’articolo 117, comma 10, del D.L. 34/2020 prevede che: “Le regioni provvedono entro dieci giorni dalla

relativa acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari che provvedono

all'estinzionedeidebitidicuialcomma5entroisuccessivisessantagiornidall'erogazionedell'anticipazione.In

casodigestionesanitariaaccentratapressolaregionequestaprovvedeentrosessantagiornidall'acquisizione

dell'anticipazioneall'estinzionedeidebitidisuacompetenza.Ilmancatopagamentodeidebitientroiltermine

di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance

individualedeidirigentiresponsabiliecomportaresponsabilitàdirigenzialeedisciplinareaisensidegliarticoli

21 e 55 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti verifica, attraverso la

piattaformaelettronicadicuialcomma7,l'avvenutopagamentodeidebitidicuialmedesimocommae,incaso

di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione. Il

rappresentantelegaledell'enterichiedenteeilresponsabilefinanziarioforniscono,entroi5giornisuccessiviai

pagamenti,alTavolodiverificapergliadempimentiappositadichiarazionesottoscrittaattestanteipagamenti

avvenuti.”;

m) lastipuladellapresenteConvenzionerientranelquadronormativoestatutariochedisciplinal’attivitàdella

c.d.GestioneSeparatadellaCDP,dicuiall’articolo5,comma8,deldecreto‐legge30settembre2003,n.269;

Pagina 4 di 50

 

 

tuttociòpremessotraleParticomeinepigraferappresentatesiconvieneesistipulaquantosegue

Articolo1

(Premesseeallegati)

1.LepremesseegliallegatiformanoparteintegranteesostanzialedellapresenteConvenzione.

Articolo2

(Conferimentodell’incarico)

1. ConlasottoscrizionedellapresenteConvenzione,laCDP,aisensieperglieffettidell’articolo115,comma2,del

D.L.34/2020,provvedeall’espletamento,innomeepercontodelMEF,delleattivitàdiseguitoindicate:

I. gestirelerisorsefinanziariedellaSezioneAedellaSezioneB,operando,rispettivamente,sulConto

CorrenteAesulContoCorrenteB,nonchésueventualiulteriori conti correnti strumentalia tale

gestione,effettuandoprelievieversamentisuglistessi,confacoltàdiverificareinognimomentoil

saldotempopertempoesistentesuiContiCorrenti;

II. ricevere le domande di Anticipazione inviate dagli Enti e compilate, a pena di inammissibilità,

utilizzandoilmodellosub1allapresenteConvenzione,perl’AnticipazioneA,eilmodellosub2alla

presente Convenzione, per l’Anticipazione B (di seguito, rispettivamente, la “Domanda di

Anticipazione A” e la “Domanda di Anticipazione B” e, congiuntamente, le “Domande di

Anticipazione”);

III. verificarelacompletezzaformaledelleDomandediAnticipazionepervenutedagliEntiedilrispetto

delterminedipresentazionedellemedesime,intercorrentetrail15giugno2020eil7luglio2020

comeprevistodalD.L.34/2020;

IV. trasmetterealMEFtreelenchidistinti,dueperlaSezioneA,rispettivamenteperglientilocalieperleregioni

e province autonome, e uno per la Sezione B, delle Domande di Anticipazione pervenute complete nel

terminedicuialprecedentepuntoIII,conl’indicazionedell’importodell’Anticipazioneconcedibileaciascun

Ente,determinato:

i. per la Sezione A, proporzionalmente alle Domande di Anticipazione A pervenute e,

comunque,neilimitidellesommedisponibili,aseguito(i)dellaeventualeriassegnazione

dellerisorseresiduediunaquotaall’altraquotadellaSezionee(ii)delsuccessivoriparto

proporzionale delle sommedisponibili in ciascuna quota della SezioneA (di seguito, gli

“ElenchiA”);

Pagina 5 di 50

 

 

ii. per la Sezione B, proporzionalmente alle Domande di Anticipazione B pervenute e,

comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il relativo rimborso

predisposte dalle regioni, nonché a seguito della destinazione di eventuali risorse non

richiestealleeventualirichiesteregionalinonsoddisfatte(diseguito,l’“ElencoB”);

V. comunicareaciascunEnte,entro il terminedel24 luglio2020,previstodalD.L.34/2020,previa

approvazionedapartedelMEFdegliElenchiAedell’ElencoB,laconcessionedell’AnticipazioneAe

dell’AnticipazioneB;

VI. stipulare,mediantescambiodicorrispondenza,icontrattidiAnticipazione,sullabasedeicontratti

tipoallegatisub3esub4allapresenteConvenzione,rispettivamente,per l’AnticipazioneAeper

l’AnticipazioneB(diseguito,rispettivamente,il“ContrattodiAnticipazioneA”eil“Contrattodi

AnticipazioneB”e,congiuntamente,i“ContrattidiAnticipazione”);

VII. erogareleAnticipazioniagliEntibeneficiariinconformitàaiContrattidiAnticipazione;

VIII. emetteregliavvisidipagamentoedincassarealleprescrittescadenze,tramitemandatodiaddebito

in conto o altro strumento, gli interessi di preammortamento e le rate di rimborso delle

Anticipazioni,comprensivedicapitaleedinteressi,nonchéqualunquealtrasommaaqualsiasititolo

dovutaaisensideiContrattidiAnticipazione;

IX. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non

corrispostealleprescrittescadenze,cosìcomeprevistidaiContrattidiAnticipazione;

X. versare sui Conti Correnti (i) le somme corrisposte dagli Enti ai sensi di quanto previsto dai

Contratti di Anticipazione e (ii) le somme incassate a seguito della procedura prevista per il

recupero di quanto dovuto, di cui all’articolo 116, comma 6, del D.L. 34/2020, in entrambi i casi

esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte della CDP. CDP, come

previstodall’articolo118delD.L.34/2020,riverseràconcadenzaannuale,all’entratadelbilancio

delloStato,sucapitolidistinti,laquotacapitaleelaquotainteressidelleratediammortamento;

XI. comunicareall’AgenziadelleEntrateealMEF,entroil15novembrediciascunanno,idatirelativi

alle eventuali somme dovute ai sensi dei Contratti di Anticipazione A, che non siano state

corrispostedaglientilocaliallescadenzeivipreviste,ancheaifinidell’attivazionedellaprocedura

previstaperilrecuperodiquantodovutoaisensidell’articolo116,comma6,delD.L.34/2020;

XII. comunicare al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle eventuali somme

dovuteaisensideiContrattidiAnticipazione,chenonsianostatecorrispostedalleregioniedalle

province autonome alle scadenze ivi previste, anche ai fini del recupero a valere sulle giacenze

depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale o a valere sulle somme a

qualsiasititolospettantialleregioniealleprovinceautonome;

XIII. conservare, archiviare e rendere disponibile, in formato digitale, al MEF, su richiesta, la

documentazionerelativaalleDomandediAnticipazioneedaiContrattidiAnticipazione.

Pagina 6 di 50

 

 

2. Nell’espletamento delle attività di cui al comma 1, la CDP assolve agli adempimenti previsti dal decreto

legislativo21novembre2007,n.231,inrelazionealleAnticipazionid’importopariosuperiorea15.000euro,

in quanto operazioni occasionali. Tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla

diffusione dell’epidemia da COVID‐19 e della necessità di velocizzare l’afflusso di liquidità verso gli enti

territoriali nel rispetto delle stringenti tempistiche previste dal D.L. 34/2020, le competenti strutture della

CDPedelMEFdefinirannomodalitàoperativesemplificaterelativamenteagliadempimentidicuialpresente

comma.

3. IlMEFautorizzalaCDPadavvalersi,nell’esecuzionedelleattivitàdicuialpresenteArticolo2,dell’operadei

suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari, secondo i poteri e le funzioni ad essi

tempopertempoattribuiti.

4. IlMEFriconoscecheicompitidellaCDPaisensidellapresenteConvenzionenonhannoadoggettoleattività

nonespressamente indicatealcomma1, tra lequali,atitoloesemplificativoenonesaustivo, ilcompimento

delleazionivoltealrecuperocoattivodellesommeerogateaisensideiContrattidiAnticipazione.

5. Nell’ambitodell’espletamentodelproprioincarico,laCDP,ogniqualvoltasipresentinecessitàdichiarimenti,

potràrichiederedirettivealMEF.IlMEFpotràfornirespecifichedirettivesuquestionidiparticolarerilievo,

concordando con la CDP le relative modalità di gestione. L’esercizio da parte della CDP della facoltà di

risoluzionedeiContrattidiAnticipazione,neicasiprevistidaiContrattidiAnticipazionemedesimi,è inogni

casosubordinataallapreventivaautorizzazionedelMEF.

Articolo3

(Criteriemodalitàperl’accessodegliEntialleAnticipazioni)

1. LeAnticipazioniApossonoessererichieste,previadeliberadiGiunta,esclusivamentedaglienti localidicui

all’articolo 2, comma 1, del TUEL, dalle regioni e dalle province autonome, nel periodo compreso tra il 15

giugno2020e il7 luglio2020(diseguito, il“TerminePresentazioneDomande”),presentandoallaCDPla

DomandadiAnticipazioneA,sottoscrittadalrappresentante legaledell’Enteecorredatadall’attestazionedi

coperturafinanziariadellespeseconcernentiilrimborsodelleratediammortamento,verificatadall'organodi

controllodiregolaritàamministrativaecontabile.

2. Fermoquantoprevistoal comma1,qualora l’AnticipazioneAsiadestinataall’estinzionedeidebitidi cui al

successivocomma8,punto (i), laDomandadiAnticipazioneAdeve essere corredataaltresìdaun’apposita

dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con

l’Anticipazione A, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione

Pagina 7 di 50

 

 

telematicadelrilasciodellecertificazionidicuiall’articolo7,comma1,deldecreto‐legge8aprile2013,n.35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (di seguito, la “Dichiarazione PCC”). La

DichiarazionePCC,apenadi inammissibilitàdellaDomandadiAnticipazioneA,dovràessereprodottanello

stato“pubblicata”(ossiadefinitiva)edovràanchecontenere,inrelazionealpagamentodell’IVA(conrelativa

quantificazione)dovutainrelazioneallefattureinregimedisplitpayment,laspecificazionedapartedell’Ente

circalapropriavolontàdiprovvedereconrisorseproprieovveromedianteilricorsoall’AnticipazioneA.

3. AciascunEntedicuialcomma1èconsentitopresentareunasolaDomandadiAnticipazioneA.Pertanto,non

saranno ritenute ammissibili Domande di Anticipazione A formulate in più soluzioni ovvero

integrazioni/rettifichediDomandediAnticipazioneAgiàpresentate.

4. Le Anticipazioni B possono essere richieste, previa deliberazione di Giunta, esclusivamente dalle regioni e

dalle province autonome, presentando alla CDP la Domanda di Anticipazione B, entro il Termine di

Presentazione Domande, sottoscritta, congiuntamente, dal rappresentante legale e dal responsabile

finanziario dell’Ente, corredata dalle Dichiarazioni PCC, una per ogni ente del Servizio sanitario nazionale

interessato, sottoscritte dal relativo rappresentante legale. La Dichiarazione PCC, a pena di inammissibilità

della Domanda di Anticipazione B, deve essere prodotta nello stato “pubblicata” (ossia definitiva) e deve

contenere,inrelazionealpagamentodell’IVA(conrelativaquantificazione)dovutainrelazioneallefatturein

regimedisplitpayment,laspecificazionedapartedell’Entecircalapropriavolontàdiprovvedereconrisorse

proprieovveromedianteilricorsoall’AnticipazioneB.

5. AciascunEntedicuialprecedentecomma4èconsentitopresentareunasolaDomandadiAnticipazioneB.

Pertanto, non saranno ritenute ammissibili Domande di Anticipazione B formulate in più soluzioni ovvero

integrazioni/rettifichediDomandediAnticipazioneBgiàpresentate.

6. AifinidelrispettodelTerminePresentazioneDomande,fafedeladatadiricezione,dapartedellaCDP,della

DomandadiAnticipazione.LeDomandediAnticipazionedevonoessereinviatedagliEnticonlemodalitàche

saranno rese note dalla CDP attraverso apposite comunicazioni pubblicate sul proprio sito internet

www.cdp.it.

7. LeDomandediAnticipazioneche,ancorchépervenuteentroilTerminePresentazioneDomande,risultinonon

debitamente e correttamente compilate e sottoscritte, ovveronon corredatedelladocumentazioneprevista

dalpresenteArticolo,debitamenteecorrettamentecompilataesottoscritta,sarannoritenuteinammissibili.

8. L’importodiciascunaAnticipazioneAerogatodallaCDPdeveesseredestinato,secondoquantodichiaratoda

ciascun Ente nella relativaDomanda di AnticipazioneA: (i) al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili,

Pagina 8 di 50

 

 

maturati alladatadel31dicembre2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioniper

prestazioni professionali, ai quali l’Ente medesimo non possa far fronte per carenza di liquidità, anche a

seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da

COVID‐19;e/o(ii)all’EstinzioneAnticipazionidiLiquiditàLeggediBilancio2020.

9. L’importodiciascunaAnticipazioneBerogatodallaCDPdeveesseredestinato,secondoquantodichiaratoda

ciascunEntedicuialcomma4nellarelativaDomandadiAnticipazioneB,alpagamentodidebiticerti,liquidi

ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a

obbligazioniperprestazioniprofessionali,acuiglientidelServizioSanitarioNazionaledell’Ente(ovvero, in

casodigestionesanitariaaccentrata,l’Entemedesimo)nonpossanofarfrontepercarenzadiliquidità,anchea

seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da

COVID‐19.

10. Successivamente alla ricezione della comunicazione della CDP relativa alla concessione dell’Anticipazione,l’EntedeveinviareallaCDP,entroilterminedel15settembre2020,apenadidecadenzadellaconcessione,la

proposta del Contratto di Anticipazione, debitamente compilata e sottoscritta, nella quale sono indicati

l’importo e la durata di ammortamento dell’Anticipazione concessa, unitamente al modulo di accettazione

delle clausole vessatorie debitamente sottoscritto. Il Contratto di Anticipazione è perfezionato all’atto della

ricezione, daparte dell’Ente, del Contratto diAnticipazione sottoscritto dalla CDP, in nome e per conto del

MEF,peraccettazione.LemodalitàdiperfezionamentodelContrattodiAnticipazionesonoresenotedallaCDP

sulpropriositointernetwww.cdp.it.

11. LaCDPprovvedeaderogare:a. la quota di AnticipazioneA destinata al pagamento dei debiti indicati nellaDichiarazione PCC, in unica

soluzione, a ciascun Ente, entro sette giorni lavorativi dal perfezionamento del relativo Contratto di

Anticipazione.Aisensidiquantoprevistodall’articolo116,comma8,delD.L.34/2020,ciascunEnte,entro

il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell’Anticipazione A, provvede all’estinzione dei

debitiriportatinellaDichiarazionePCC;

b. laquotadiAnticipazioneAdestinataall’EstinzioneAnticipazionidiLiquiditàLeggediBilancio2020,sulla

basediquantoprevistonelContrattodiAnticipazione;

c. l’AnticipazioneB, inunica soluzione, a ciascunEnte,di cui al comma4, entro sette giorni lavorativi dal

ricevimentodapartedellaCDPdellarichiestadierogazione,checiascunEntedovràtrasmettereallaCDP

entroenonoltre il15ottobre2020,corredatadaunacomunicazionedapartedelMEFcirca l’avvenuta

verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali inmateria sanitaria di cui

all’articolo12dell’IntesaraggiuntapressolaConferenzapermanenteperirapportifraloStatoeleregioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, dell’idoneità e della congruità delle

Pagina 9 di 50

 

 

misure legislative regionali, di copertura del rimborso dell'Anticipazione B, maggiorata dei relativi

interessi.Aisensidiquantoprevistodall’articolo117,comma10,delD.L.34/2020,ciascunEnteprovvede,

entro dieci giorni dall’erogazione dell’AnticipazioneB, al trasferimento dei relativi importi agli enti del

Servizio Sanitario Nazionale, che provvedono all’estinzione dei debiti riportati nella Dichiarazione PCC

entro i successivi sessanta giorni. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione, questa

provvede, entro sessanta giorni dall’erogazione dell’Anticipazione B, all’estinzione dei debiti di sua

competenza.

12. Le Anticipazioni potranno avere, sulla base di quanto indicato dall’Ente nelle Domande di Anticipazione,duratadaunminimodi3annifinoaunmassimo,previsto,perleAnticipazioniA,dall’art.116,comma5,e,per

leAnticipazioniB,dall’articolo117,comma9,di30anni,apartiredalladatadiperfezionamentodeiContratti

di Anticipazione. L’Ente dovrà rimborsare le Anticipazioni mediante il pagamento di rate costanti,

comprensivedicapitaleed interessi, scadenti il31ottobrediciascunannoapartiredal2022.Dalladatadi

erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti dall’Ente, il giorno

lavorativo bancario antecedente la medesima data di decorrenza dell’ammortamento, interessi di

preammortamento.

13. IltassodiinteressenominaleannuodaapplicarealleAnticipazionièparial1,226%,cosìdeterminatodalMEFconComunicaton.113del27maggio2020,dicuiallapremessai).

Articolo4

(Recuperosommenoncorrispostedapartedeglientilocali)

1. ConriferimentoalleAnticipazioniAconcesseaglientilocalidicuiall’articolo2,comma1delTUEL,laCDP

comunica all’Agenzia delle Entrate e al MEF, entro il 15 novembre di ciascun anno, i dati relativi alle

eventualisommedovuteaisensideiContrattidiAnticipazioneAchenonsianostatecorrispostedaglienti

localiallescadenzeivipreviste,chepotrannoessererecuperatesecondolemodalitàdicuiall’articolo116,

comma6,delD.L.34/2020.

2. Ilrecuperodellesommedicuialcomma1hainiziodecorsicinquegiornilavoratividallaricezione,daparte

dell’AgenziadelleEntrate,dellacomunicazionedicuialcommaprecedente,inbaseall’ordinecronologico

diricezione.

3. Entroilgiorno15diciascunmese,ilMEF,avvalendosidell’AgenziadelleEntrate,provvedeaversarealla

CDP,sulcontoindicatodallastessa, lesommerecuperatenelmeseprecedente,eacomunicareallaCDPi

dati delle operazioni effettuate. Il MEF, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate, provvede altresì a

Pagina 10 di 50

 

 

comunicare agli enti locali interessati di cui al comma 1, le somme recuperate, secondo le ordinarie

modalitàdirendicontazioneaimedesimidelgettitoriscossoattraversoilsistemadelversamentounificato

dicuialcapoIIIdeldecretolegislativo9luglio1997,n.241.

4. LemodalitàdiscambiodeidatitraMEF,CDPedAgenziadelleEntrate,esclusivamentetelematiche,nonché

ilcontenutodeidatidicuialpresentearticolo,sarannodefiniticonseparatelettered’intesa.

Articolo5

(Recuperosommenoncorrispostedapartedelleregioniedelleprovinceautonome)

1. ConriferimentoalleAnticipazioniconcessealleregionioalleprovinceautonome,laCDPcomunicaalMEF,

entro il15novembrediciascunanno, idatirelativialleeventualisommedovuteaisensideiContrattidi

Anticipazione che non siano state corrisposte dalle regioni o dalle province autonome alle scadenze ivi

previste.

2. Per le Anticipazioni A, il MEF procederà al recupero delle somme a valere sulle giacenze depositate a

qualsiasi titolo, di competenza di ciascuna regione o provincia autonoma, nei conti aperti presso la

tesoreria statale, mediante addebito su tali conti per gli importi non corrisposti, mentre, per le

AnticipazioniB,procederàalrecuperoavaleresullesommespettantiaqualsiasi titoloalleregioniealle

provinceautonome,conmodalitàchesarannodefiniteautonomamente.

Articolo6

(Datipersonali)

1. Le Parti, nell’esecuzione della presente Convenzione, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi

titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del

Regolamento UE 679/2016, e relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili

provvedimentidell’Autoritàgaranteperlaprotezionedeidatipersonali,comedivoltainvoltamodificatae

integrata,etratterannoidatiper(a)finalitàconnesseestrumentaliall’esecuzionediquantoprevistodalla

Convenzione,(b)finalitàamministrativocontabili(es.organizzativa,finanziaria,controllointerno,etc.),(c)

tuteladeidirittied interessi legittimidiunadellePartioditerzi,(d)adempimentodiobblighidi leggeo

regolamentari.

2. Labasegiuridicadeltrattamentodeidatiperlefinalitàexlett.(a)e(d)èrappresentatadallastipulazione

edesecuzionedellaConvenzioneedalledisposizionidi leggeapplicabili,e ilconferimentodapartedelle

Parti di detti dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilitàdi gestire correttamente il

rapportocommerciale.Inrelazione,invece,allefinalitàexlett.(b)e(c)labasegiuridicadeltrattamentodei

Pagina 11 di 50

 

 

datirispondeallegittimointeressediunadellepartie/oditerzi:inquesticasi,seppureilconferimentodei

dati da parte delle Parti non sia obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in

quanto i dati sono strettamente connessi alla gestione del rapporto, e il rifiuto di fornirli potrebbe

comportarel'impossibilitàdiprocedereconquantoprevistodallapresenteConvenzione. 

Articolo7

(CommissioniperleattivitàespletatedallaCDP)

1. IlMEFriconosceallaCDP,aisensidell’articolo115,comma3,delD.L.34/2020,unacommissioneper le

attivitàprevistedallapresenteConvenzionenellamisuradi euro300.000per l’anno2020,esenteai fini

IVAaisensidell’art.10delD.P.R.26ottobre1972,n.633.

2. LaCDPpresenta alMEF, unitamentealla rendicontazione relativa all’anno2020,da rendere ai sensi del

successivoarticolo8dellapresenteConvenzione,specificarichiestadipagamentodellacommissionedicui

alcomma1.

Articolo8

(RendicontazioneeinviodeidatialMEF)

1. LaCDPtrasmettealMEFlarendicontazionesulleattivitàsvolte,concadenzaperiodica,almenounavolta

l’anno.

2. LarendicontazioneconsisteinunarelazioneinmeritoallagestionedellerisorsefinanziariedelFondorese

disponibilidalMEFsuiContiCorrenti.

3. Con separata letterad’intesa traCDPeMEF,possonoesseredefiniti edaggiornati tutti idettagli tecnici,

proceduralieditempisticaperlatrasmissionedeidatirecatidallarelazionedicuialprecedentecomma2.

Le eventuali modifiche di tali evidenze informatiche devono sempre garantire una struttura di

alimentazionecoerenteconlabasedatistoricadelMEF.

4. LaCDP,conlastessatempisticaprevistaalcomma1,attestaecertifical’ammontarediquantoriscossoper

contodelMEF.

5. Tutti i dati trasmessi dalla CDPalMEF ai sensi del presente articolo sonoda intendersi come certificati

dalla CDP medesima, e saranno forniti su supporti informatici che rispondono alle caratteristiche di

autenticitàenonripudio,secondolanormativavigente.

Pagina 12 di 50

 

 

6. Tutteleattivitàdirendicontazionedicuialpresentearticolononcomportanocostiaggiuntiviacaricodel

MEF.

Articolo9

(Ufficidiriferimento)

1. Nell’espletamentodell’attivitàinerenteallagestionedelleAnticipazioni,nonchéperquant’altroprevisto

dallapresenteConvenzione,gliufficidiriferimentoperciascunadellePartisono:

‐perlaCDP:AreaFinanziamentiEntiPubblici

‐perilMEF:DipartimentodelTesoro‐DirezioneVI

Articolo10

(Efficaciaedurata)

1. LapresenteConvenzione,conirelativiallegati,èapprovatacondecretodelDirettoreGeneraledelTesoroe

divieneefficacedalgiornosuccessivoalladatadiregistrazionedapartedeicompetentiOrganidicontrollo,

chesaràtempestivamentecomunicatadalMEFallaCDP.

2. LapresenteConvenzionehaduratasinoall’estinzionedefinitivaditutteleAnticipazioni,salvodisdettache

ciascuna Parte può comunicare all’altra mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima del 31

dicembrediciascunannodiduratadellapresenteConvenzione.

Articolo11

(Adempimentifiscali)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto‐legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 la presente Convenzione, le Domande di

Anticipazione, i Contratti di Anticipazione e tutti gli atti e le operazioni posti in essere dalla CDP per

l’esecuzionedelpresenteincaricosonoesentidall’impostadiregistro,dall’impostadibollo,dalleimposte

ipotecariaecatastaleedaognialtraimpostaindiretta,nonchéognialtrotributoodiritto.

Pagina 13 di 50

 

 

Articolo12

(Allegati)

1. AllapresenteConvenzionesonoallegati:

‐Allegato1–DomandadiAnticipazioneA;

‐Allegato2–DomandadiAnticipazioneB;

‐Allegato3–ContrattotipodiAnticipazioneA;

‐Allegato4–ContrattotipodiAnticipazioneB.

Roma,28maggio2020

PerlaCassadepositieprestitiS.p.A.

DirezioneInfrastruttureePubblicaAmministrazione

IlResponsabile

(ing.TommasoSabato)

PerilMinisterodell’economiaedellefinanze

DipartimentodelTesoro–DirezioneVI

IlDirigenteGenerale

(dott.RobertoCiciani)

Pagina 14 di 50

Allegato 1 – Domanda di Anticipazione A

ENTI LOCALI EX ART. 2, CO. 1, D.LGS. n. 267/2000, REGIONI E PROVINCE AUTONOME

(Domanda a valere sulla Sezione “A - debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”)

EP [•]

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’

AI SENSI DELL’ARTICOLO 116 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Oggetto: domanda di anticipazione di liquidità ai sensi dell’articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, l’“Anticipazione di Liquidità”)

Posizione n. [•] Protocollo Ente n. [•] Protocollo Ente data [•]

ENTE [•] Prov. [•]

[•] ________________________________________________________________ (di seguito, l’ “Ente”)

rappresentato da [•] _____________________________________________ , nella sua qualità di

Rappresentante Legale dell’Ente,

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, il “D.L. 34/2020”) e della Convenzione stipulata tra la CDP e il MEF in data [•] (di seguito, la “Convenzione”), a codesta Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, la “CDP”), la quale a tal fine agisce in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “MEF”), la concessione di un’Anticipazione di Liquidità, a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’articolo 115 del D.L. 34/2020, avente le seguenti caratteristiche:

(i) importo complessivo: € [•] (euro [•]);

(ii) scadenza: 31 ottobre [•]1;

1 L’anno di scadenza deve essere compreso tra il 2023 e il 2049 (inclusi).

Pagina 15 di 50

Allegato 1 – Domanda di Anticipazione A

ENTI LOCALI EX ART. 2, CO. 1, D.LGS. n. 267/2000, REGIONI E PROVINCE AUTONOME

(Domanda a valere sulla Sezione “A - debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”)

(iii) scopo:

� pagamento dei debiti di cui all’articolo 3, comma 8, punto (i), della Convenzione (di seguito, i “Debiti”), individuati nell’elenco di cui alla dichiarazione trasmessa in allegato sub 2 alla presente domanda, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (di seguito, la “Dichiarazione PCC”), per un importo pari a € [•] (euro [•]);

� rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale dell’anticipazione concessa, ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, da [•] ________________________________2 in forza di contratto stipulato con l’Ente in data [•] _____________________, già erogata alla data del 15 giugno 2020 (di seguito, l’“AdL 2020”), secondo quanto previsto dall’articolo 116, comma 9, del D.L. 34/2020, per un importo pari a € [•] (euro [•]).

A tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA:

• che il ricorso all’Anticipazione di Liquidità è stato autorizzato con delibera di Giunta n. [•] del [•], assunta ai sensi dell’articolo 116, comma 1, D.L. 34/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge;

• di aver preso visione della Convenzione e di conoscere, accettare ed approvare integralmente i termini e le condizioni per la concessione dell’Anticipazione di Liquidità ivi previsti, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti:

(i) le modalità di presentazione della domanda;

(ii) le modalità di determinazione dell’importo dell’Anticipazione di Liquidità, disciplinate in conformità a quanto previsto dall’articolo 116, comma 4, del D.L. 34/2020; e

(iii) le modalità di perfezionamento dell’operazione, da effettuarsi mediante stipula di un contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l’Ente, sulla base del contratto tipo allegato sub 3 alla Convenzione e pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro, ai sensi dell’articolo 115, comma 2 del D.L. 34/2020 (di seguito, il “Contratto di Anticipazione A”);

• di aver preso visione del Contratto di Anticipazione A, di conoscerne integralmente il contenuto, e di impegnarsi, mediante la sottoscrizione del Contratto di Anticipazione A medesimo, tra l’altro, a:

(i) adeguare le relative iscrizioni nel proprio bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

(ii) stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell’Anticipazione di Liquidità richiesta;

(iii) [NEL CASO DI RICHIESTA DA PARTE DI ENTE LOCALE] soddisfare per tutta la durata dell’Anticipazione di Liquidità richiesta i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall’articolo 159, comma 3, del TUEL;

2 Inserire la ragione sociale dell’istituto finanziatore che ha concesso l’anticipazione in oggetto.

Pagina 16 di 50

Allegato 1 – Domanda di Anticipazione A

ENTI LOCALI EX ART. 2, CO. 1, D.LGS. n. 267/2000, REGIONI E PROVINCE AUTONOME

(Domanda a valere sulla Sezione “A - debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”)

• la copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento dell’Anticipazione di Liquidità, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile in data [•];

• che l’Anticipazione di Liquidità richiesta sarà utilizzata esclusivamente per lo scopo indicato al punto “(iii) – scopo” che precede;

• [OVE L’ANTICIPAZIONE SIA DESTINATA AL PAGAMENTO DEI DEBITI] che i Debiti individuati nell’elenco di cui alla Dichiarazione PCC sono debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, ai quali l’Ente non può far fronte per carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19;

• [OVE L’ANTICIPAZIONE SIA DESTINATA AL PAGAMENTO DEI DEBITI] che il Consiglio dell’Ente, con atto n. [•] del [•], ha effettuato il riconoscimento dei debiti fuori bilancio [PER I SOLI ENTI LOCALI: ex art 194 del TUEL] ricompresi tra i Debiti individuati nell’elenco di cui alla Dichiarazione PCC;

• [OVE L’ANTICIPAZIONE SIA DESTINATA ALL’ESTINZIONE ADL 2020] che l’AdL 2020 è un’anticipazione già erogata alla data del 15 giugno 2020 e concessa ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

• che l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente, a cui la CDP potrà inviare eventuali comunicazioni relative alla presente domanda, è il seguente [•];

• di aver preso visione dell’informativa ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) allegata sub 1 alla presente domanda di Anticipazione di Liquidità;

• che il codice IBAN del Conto corrente di Tesoreria Unica intestato all’Ente su cui la CDP potrà accreditare l’Anticipazione di Liquidità è il seguente [•].

• In allegato alla presente domanda, l’Ente inoltra alla CDP:

(1) l’informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

(2) la Dichiarazione PCC, nello stato “pubblicata” (ossia definitiva), debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Convenzione; e

(3) il modulo per l’adeguata verifica del cliente (ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), debitamente compilato.

[nome ente], Iì [gg/mm/aaaa]

[•]Il Legale Rappresentante

(firma)

Referente Ente: [•]___________________________________________________________ Email: [•]__________________@________ Tel. [•]______________ Fax [•]_________________

Pagina 17 di 50

Allegato 1 – Domanda di Anticipazione A

ENTI LOCALI EX ART. 2, CO. 1, D.LGS. n. 267/2000, REGIONI E PROVINCE AUTONOME

(Domanda a valere sulla Sezione “A - debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”)

ALLEGATO 1

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, CDP), con sede in Roma, via Goito n. 4 (00185), tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l’utilizzo dei suddetti dati personali. Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all’indirizzo mail [email protected]. 2. Fonti e Tipologia di dati trattati I dati personali in possesso di CDP sono raccolti direttamente presso la clientela e possono includere informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, sesso, codice fiscale, ecc.) e informazioni di contatto. Inoltre, nell’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), nonché in occasione di comunicazioni da parte del cliente, può accadere che CDP tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR. 3. Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di CDP secondo le seguenti finalità: a) Finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la

clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) GDPR.

b) Finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (nel caso, ad esempio, normativa c.d. “Antiriciclaggio” che impone l’adeguata verifica della clientela, alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in relazione allo svolgimento dell’attività creditizia) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) GDPR;

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per perfezionare, dare esecuzione o proseguire il rapporto contrattuale con CDP. 4. Modalità di trattamento dei dati In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 5. Conservazione dei dati personali I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR. 6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, CDP potrà comunicare i Suoi dati personali al Ministero dell’Economia e delle Finanze e ad altri soggetti terzi (responsabili del trattamento o Titolari autonomi) qualora tali operazioni di comunicazione dei dati siano strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati e/o siano richieste da specifici obblighi normativi. 7. Trasferimento dei dati extra UE Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, CDP garantisce che il trattamento sarà effettuato secondo le modalità consentite dalla legge vigente. 8. Diritti dell’interessato La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti che potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta a CDP, all’attenzione del RPD, ovvero a mezzo mail direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al punto 1. L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Pagina 18 di 50

Allegato 1 – Domanda di Anticipazione A

ENTI LOCALI EX ART. 2, CO. 1, D.LGS. n. 267/2000, REGIONI E PROVINCE AUTONOME

(Domanda a valere sulla Sezione “A - debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”)

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE PCC

[•]

ALLEGATO 3

MODULO PER L’ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

[•]

Pagina 19 di 50

Allegato 2 – Domanda di Anticipazione B

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

(Domanda a valere sulla Sezione “B - debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”)

EP [•]

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’

AI SENSI DELL’ARTICOLO 117 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Oggetto: domanda di anticipazione di liquidità ai sensi dell’articolo 117 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, l’“Anticipazione di Liquidità”)

Posizione n. [•] Protocollo Ente n. [•] Protocollo Ente data [•]

ENTE [•] Prov. [•]

La ___________________________________________________ (di seguito, l’ “Ente”), rappresentata da:

- [•] _________________________________________________ , nella sua qualità di Rappresentante Legale dell’Ente; e

- [•] ______________________________________________ , nella sua qualità di Responsabile Finanziario dell’Ente

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, il “D.L. 34/2020”) e della Convenzione stipulata tra la CDP e il MEF in data [•] (di seguito, la “Convenzione”), a codesta Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, la “CDP”), la quale a tal fine agisce in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “MEF”), la concessione di un’Anticipazione di Liquidità, a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’articolo 115 del D.L. 34/2020, avente le seguenti caratteristiche:

(i) importo complessivo: € [•] (euro [•]);

(ii) scadenza: 31 ottobre [•]1;

1 L’anno di scadenza deve essere compreso tra il 2023 e il 2049 (inclusi).

Pagina 20 di 50

Allegato 2 – Domanda di Anticipazione B

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

(Domanda a valere sulla Sezione “B - debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”)

(iii) scopo: pagamento dei debiti di cui all’articolo 3, comma 9, della Convenzione (di seguito, i “Debiti”), individuati nell’elenco di cui alla dichiarazione, trasmessa in allegato sub 2 alla presente domanda, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (di seguito, la “Dichiarazione PCC”).

A tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA:

• che il ricorso all’Anticipazione di Liquidità è stato autorizzato con delibera di Giunta n. [•] del [•], assunta ai sensi dell’articolo 117, comma 5, D.L. 34/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge;

• di aver preso visione della Convenzione e di conoscere, accettare ed approvare integralmente i termini e le condizioni per la concessione dell’Anticipazione di Liquidità ivi previsti, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti:

(i) le modalità di presentazione della domanda;

(ii) le modalità di determinazione dell’importo dell’Anticipazione di Liquidità, disciplinate in conformità a quanto previsto dall’articolo 117, comma 8, del D.L. 34/2020; e

(iii) le modalità di perfezionamento dell’operazione, da effettuarsi mediante stipula di un contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l’Ente, sulla base del contratto tipo allegato sub 4 alla Convenzione e pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro, ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020 (di seguito, il “Contratto di Anticipazione B”);

• di aver preso visione del Contratto di Anticipazione B, di conoscerne integralmente il contenuto, e di impegnarsi, mediante la sottoscrizione del Contratto di Anticipazione B medesimo, tra l’altro, a:

(i) adeguare le relative iscrizioni nel proprio bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

(ii) stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell’Anticipazione di Liquidità richiesta;

• che l’Anticipazione di Liquidità richiesta sarà utilizzata esclusivamente per il pagamento dei Debiti;

• che i Debiti individuati nell’elenco di cui alla/e Dichiarazione/i PCC sono debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, a cui gli enti del Servizio Sanitario Nazionale dell’Ente (ovvero, in caso di gestione sanitaria accentrata presso l’Ente, l’Ente medesimo) non possono far fronte per carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19;

• che l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente, a cui la CDP potrà inviare eventuali comunicazioni relative alla presente domanda, è il seguente [•];

• di aver preso visione dell’informativa ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) allegata sub 1 alla presente domanda di Anticipazione di Liquidità;

• che il codice IBAN del Conto corrente di Tesoreria Unica intestato all’Ente su cui la CDP potrà accreditare l’Anticipazione di Liquidità è il seguente [•].

Pagina 21 di 50

Allegato 2 – Domanda di Anticipazione B

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

(Domanda a valere sulla Sezione “B - debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”)

In allegato alla presente domanda, l’Ente inoltra alla CDP:

(1) l’informativa per il trattamento dei dati personali ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

(2) la/e Dichiarazione/i PCC, nello stato “pubblicata” (ossia definitiva), debitamente compilata/e e sottoscritta/e dal Rappresentante Legale, secondo quanto previsto dalla Convenzione; e

(3) il modulo per l’adeguata verifica del cliente (ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), debitamente compilato.

[nome ente], Iì [gg/mm/aaaa]

[•]Il Legale Rappresentante

(firma)

[•]Il Responsabile Finanziario

(firma)

Referente Ente: [•]___________________________________________________________ Email: [•]__________________@________ Tel. [•]______________ Fax [•]_________________

Pagina 22 di 50

Allegato 2 – Domanda di Anticipazione B

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

(Domanda a valere sulla Sezione “B - debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”)

ALLEGATO 1 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, CDP), con sede in Roma, via Goito n. 4 (00185), tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l’utilizzo dei suddetti dati personali. Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all’indirizzo mail [email protected]. 2. Fonti e Tipologia di dati trattati I dati personali in possesso di CDP sono raccolti direttamente presso la clientela e possono includere informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, sesso, codice fiscale, ecc.) e informazioni di contatto. Inoltre, nell’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), nonché in occasione di comunicazioni da parte del cliente, può accadere che CDP tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR. 3. Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di CDP secondo le seguenti finalità: a) Finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la

clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) GDPR.

b) Finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (nel caso, ad esempio, normativa c.d. “Antiriciclaggio” che impone l’adeguata verifica della clientela, alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in relazione allo svolgimento dell’attività creditizia) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) GDPR;

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per perfezionare, dare esecuzione o proseguire il rapporto contrattuale con CDP. 4. Modalità di trattamento dei dati In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 5. Conservazione dei dati personali I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR. 6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, CDP potrà comunicare i Suoi dati personali al Ministero dell’Economia e delle Finanze e ad altri soggetti terzi (responsabili del trattamento o Titolari autonomi) qualora tali operazioni di comunicazione dei dati siano strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati e/o siano richieste da specifici obblighi normativi. 7. Trasferimento dei dati extra UE Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, CDP garantisce che il trattamento sarà effettuato secondo le modalità consentite dalla legge vigente. 8. Diritti dell’interessato La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti che potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta a CDP, all’attenzione del RPD, ovvero a mezzo mail direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al punto 1. L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Pagina 23 di 50

Allegato 2 – Domanda di Anticipazione B

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

(Domanda a valere sulla Sezione “B - debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”)

ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE PCC

[•]

ALLEGATO 3 MODULO PER L’ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

[•]

Pagina 24 di 50

Allegato 3 – Contratto tipo di Anticipazione A

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei

debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

Posizione N. _______ _______

Spettabile Cassa depositi e prestiti società per azioni Via Goito n. 4 00185 Roma Italia

lì, __________________________ , __ / __ / __ 1 Egregi Signori, con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di anticipazione (di seguito, "Contratto di Anticipazione") finalizzato a fornire a questo Ente risorse finanziarie per gli scopi, come infra descritti, nei termini e alle condizioni di seguito indicati. La presente proposta è valida dalla Data di Proposta ed è irrevocabile, ai sensi dell’articolo 1329 del codice civile, fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno 30 settembre 2020 (ciascun termine con iniziale maiuscola, come di seguito definito).

* * *

CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE

TRA

________________________________________________________________ (di seguito, “Ente”) rappresentato da2 _____________________ , nella sua qualità di: _____________________ � Dirigente dell’Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge; � Responsabile dell’Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell’Articolo

109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; � _______________________________________________________________, in base ai poteri attribuiti da

_________________________________________________________________

E

1 Inserire data (gg/mm/aa). 2 Unitamente alla presente proposta contrattuale deve essere trasmessa a CDP un’attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di stipulazione del Contratto di Anticipazione, con allegata la copia del documento di identità in corso di validità

Pagina 25 di 50

Allegato 3 – Contratto tipo di Anticipazione A

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei

debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Anticipazione (di seguito, la “CDP”), che agisce in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “MEF”) in forza della Convenzione (come di seguito definita);

PREMESSO CHE

a) l’articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, il “D.L. 34/2020”), ha “istituito

nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è’ distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" (di seguito, la “Sezione”) con una dotazione di 8.000 milioni di euro, e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell’ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome.”;

b) l’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020, prevede che: “Ai fini dell’immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un’apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell’economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta convenzione definisce, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione della Sezione da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

c) l’articolo 116, comma 1, del D.L. 34/2020 dispone, tra l’altro, che “Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito, il “TUEL”), le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all’articolo

Pagina 26 di 50

Allegato 3 – Contratto tipo di Anticipazione A

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei

debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

115, comma 2. L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento”;

d) l’anticipazione di cui alla precedente Premessa c), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 116, comma 9, del D.L. 34/2020, può essere destinata anche “ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020” (di seguito, l’ “Estinzione AdL 2020”);

e) l’articolo 116, comma 4, del D.L. 34/2020 prevede che “L’anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla Sezione (omissis) di cui all’articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l’altra quota della medesima sezione”;

f) l’articolo 116, comma 5, del D.L. 34/2020 prevede che “L’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero”;

g) il MEF, ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 113 del 27 maggio 2020, mediante il quale è stato comunicato “il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti locali, alle regioni, alle province autonome ed agli enti sanitari, ai sensi degli articoli 116 comma 5 e 117 comma 9 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34”;

h) in data 28 maggio 2020 è stata sottoscritta tra la CDP ed il MEF la Convenzione, approvata in data [•] con decreto del direttore generale del Tesoro registrato in data [•] dalla Corte dei Conti, pubblicata sul sito internet del MEF e della CDP;

i) in data [•], l’Ente ha presentato alla CDP domanda di anticipazione di liquidità (di seguito, la “Domanda di Anticipazione”), sottoscritta dal legale rappresentante e correttamente compilata secondo il modello allegato alla Convenzione e reso noto mediate pubblicazione sui siti internet del MEF e della CDP, corredata della documentazione prevista dall’articolo 3 della Convenzione, debitamente e correttamente compilata e sottoscritta;

j) l’Ente prende atto che l’importo dell’Anticipazione è stato determinato secondo quanto previsto dall’articolo 116, comma 4, del D.L. 34/2020;

k) la CDP ha comunicato all’Ente la concessione dell’Anticipazione in data [•]; l) l’Ente con delibera di Giunta n. [•], assunta in data [•], esecutiva a tutti gli effetti di legge, ha deciso di

assumere con la CDP un’Anticipazione di € [•],[•] (euro [•]/[•]) per far fronte: [SELEZIONARE UNA O ENTRAMBE LE ALTERNATIVE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA DI GIUNTA E SECONDO QUANTO RICHIESTO NELLA DOMANDA DI ANTICIPAZIONE] □ al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, come risultanti dalla

Pagina 27 di 50

Allegato 3 – Contratto tipo di Anticipazione A

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei

debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

dichiarazione generata dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (come di seguito definita), allegata alla Domanda di Anticipazione (di seguito, “Debiti”), per l’importo di € [•],[•] (euro [•]/[•]);

□ all’ Estinzione AdL 2020, per l’importo di € [•],[•] (euro [•]/[•]) (di seguito, le “Spese”);

m) l’Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione dell’Anticipazione, i

documenti previsti per l’accesso alle Anticipazioni resi noti con la pubblicazione della Convenzione, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;

n) l’Ente dichiara di aver rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a chiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente intestato all’Ente precedentemente comunicato a CDP di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al predetto Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP;

o) l’Ente, unitamente alla presente proposta, invia alla CDP: i) l’attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di sottoscrizione del Contratto di Anticipazione, con allegata la copia del documento d’identità in corso di validità; e ii) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l’approvazione specifica, da parte dell’Ente medesimo, delle clausole del Contratto di Anticipazione cui si applichi l’art. 1341, secondo comma del Codice Civile;

p) l’Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP ed allegato sub 3 alla Convenzione e le dichiarazioni rese nella Domanda di Anticipazione sono corrette e veritiere;

q) la stipula del Contratto di Anticipazione rientra nel quadro normativo e statutario che disciplina l’attività della c.d. Gestione Separata della CDP, di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L’Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1

Premesse e definizioni 1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Anticipazione. 2. Nel presente Contratto di Anticipazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente

significato:

“Anticipazione” indica l’operazione oggetto del Contratto di Anticipazione; “AdL 2020” indica le anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020; “CDP” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente

Pagina 28 di 50

Allegato 3 – Contratto tipo di Anticipazione A

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei

debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007 con sede in Roma, Via Goito, n. 4; “Codice Etico” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile sul Sito Internet; “Contratto di Anticipazione” indica il presente contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l’Ente; “Convenzione” indica la Convenzione stipulata tra la CDP e il MEF in data __________, avente ad oggetto _________; “D.L. 34/2020” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa a); “Data di Accettazione” indica la data in cui la CDP invia all’Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene riscontro telematico dell’intervenuta conoscenza dell’accettazione da parte dell’Ente, ossia, a titolo esemplificativo, i) nel caso di trasmissione della proposta mediante PEC, la data di ricevuta di avvenuta consegna, ii) nel caso di trasmissione della proposta contrattuale via telefax, il rapporto di trasmissione con esito positivo; “Data di Compensazione” indica, in alternativa: i) il 30 settembre 2020, qualora la Data di Accettazione sia antecedente al 10 settembre 2020, ovvero ii) il 30 dicembre 2020, qualora la Data di Accettazione sia successiva al 9 settembre 2020; “Data di Erogazione” indica la data che corrisponde al settimo giorno lavorativo successivo alla Data di Accettazione; “Data di Inizio Ammortamento” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 4; “Data di Pagamento” indica, a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento e fino alla Data di Scadenza (inclusa), il 31 ottobre di ciascun anno; “Data di Pagamento Interessi di Preammortamento” indica il Giorno TARGET immediatamente precedente la Data di Inizio Ammortamento; “Data di Proposta” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP; “Data di Scadenza” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 3; “Debiti” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa l); "Debito Residuo" indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra la Somma Erogata e l’importo complessivo delle quote capitale rimborsate anche mediante la procedura, attivata dal MEF, per il recupero degli importi non corrisposti, ai sensi dell’articolo 116, comma 6. del D.L. 34/2020; “Domanda di Anticipazione” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa i); “Ente” indica l’ente locale, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero la Regione ovvero la Provincia Autonoma, che contrae l’Anticipazione mediante la sottoscrizione del Contratto di Anticipazione; “Estinzione AdL 2020” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa d); “Giorno TARGET” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System); “Interessi di Mora” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 5; “Interessi di Preammortamento” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 4; “Mandato di Addebito in Conto” indica il mandato di addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP, reso disponibile nell’area riservata Enti locali e PA del Sito Internet; “MEF” indica il Ministero dell’economia e delle finanze; “Modello D.Lgs. 231/01” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;

Pagina 29 di 50

Allegato 3 – Contratto tipo di Anticipazione A

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei

debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

“Periodo di Interessi” indica ciascun periodo di 12 mesi che decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa); “Piano di Ammortamento” indica il piano di ammortamento predisposto dalla CDP e trasmesso dalla CDP medesima entro il 31 dicembre 2020; “Piattaforma dei Crediti Commerciali” indica la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; “Sezione” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa a); “Sito Internet” indica il sito internet della CDP, www.cdp.it “Somma Anticipata” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 1; “Somma da Rimborsare” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 9, comma 1; “Somma Erogata” indica, ad ogni data, la somma complessivamente erogata ai sensi del Contratto di Anticipazione, inclusiva, a decorrere dalla Data di Compensazione, degli importi eventualmente trattenuti ai sensi del successivo Articolo 7, comma 3; “Spese” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa l); “Tasso di Interesse” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 3, comma 1; “Tesoriere” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente; “TUEL” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. Qualsiasi riferimento ad un “Articolo” e una “Premessa” si intende riferito ad un articolo e una premessa del

Contratto di Anticipazione. 4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale,

e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2 Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all’Ente, che accetta, l’Anticipazione, per l’importo complessivo di € [•], [•] (euro [•]/[•])

(di seguito, “Somma Anticipata”), che, fermo quanto previsto al successivo Articolo 7, comma 3, sarà erogata alla Data di Erogazione.

2. L’Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Anticipata al pagamento delle Spese, conformemente a quanto indicato nella Domanda di Anticipazione.

3. L’Anticipazione ha durata fino al 31 ottobre [•]3 (di seguito, “Data di Scadenza”). 4. La decorrenza dell’ammortamento è fissata al 1° novembre 2021 (di seguito, “Data di Inizio

Ammortamento”).

Articolo 3 Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sul Debito Residuo maturano interessi in misura del

1,226% nominale annuo (di seguito, “Tasso di Interesse”).

3 L’anno di scadenza deve essere compreso tra il 2023 e il 2049 (inclusi).

Pagina 30 di 50

Allegato 3 – Contratto tipo di Anticipazione A

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei

debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

2. Gli interessi, calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento al Debito Residuo, sono corrisposti dall’Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il Tasso di Interesse sarà applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.

Articolo 4

Interessi di preammortamento

1. A decorrere dalla Data di Erogazione (esclusa) e fino alla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), sulla Somma Erogata maturano interessi determinati, sulla base del Tasso di Interesse, secondo il criterio giorni 360/360 (di seguito, “Interessi di Preammortamento”).

2. Gli Interessi di Preammortamento sono corrisposti alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento. 3. La CDP comunica l’esatto importo della somma da pagare almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di

Pagamento Interessi di Preammortamento. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare, non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza di cui al precedente comma 2.

Articolo 5

Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell’Ente nell’effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Contratto di Anticipazione per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull’importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati sulla base del Tasso di Interesse maggiorato di un punto percentuale annuo (di seguito, “Interessi di Mora”).

2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull’importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.

3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Anticipazione per inadempimento dell’Ente, come previsto dal successivo Articolo 11, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 6 Rimborso dell’Anticipazione

1. L’Ente si obbliga ad effettuare il rimborso del Debito Residuo, a decorrere dalla Data di Inizio

Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza (inclusa), in rate annuali costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza a ciascuna Data di Pagamento, sulla base del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.

2. In conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, l’Ente ha l’obbligo di effettuare il rimborso anticipato, totale o parziale, della Somma Erogata, che potrà avvenire esclusivamente in corrispondenza della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento o di una Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP entro il decimo giorno lavorativo antecedente tale data. La somma oggetto di rimborso anticipato, il cui importo dovrà essere indicato dall’Ente nella predetta

Pagina 31 di 50

Allegato 3 – Contratto tipo di Anticipazione A

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei

debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

comunicazione, dovrà essere corrisposta dall’Ente, senza alcuna commissione o penale, unitamente alla rata in scadenza alla data del rimborso, come prevista dal Piano di Ammortamento.

Articolo 7

Erogazione e condizioni sospensive

1. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, la Somma Anticipata sarà erogata all’Ente, alla Data di Erogazione, mediante bonifico bancario, nel conto corrente di tesoreria unica acceso presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero nel conto corrente bancario per gli enti non assoggettati alla tesoreria unica, intestato all’Ente IBAN [•].

2. L’obbligo della CDP di effettuare l’erogazione è sospensivamente condizionato alla circostanza che, alla Data di Erogazione, non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi del successivo Articolo 11.

3. Nel caso in cui l’Anticipazione sia destinata, in tutto o in parte, all’Estinzione AdL 2020 e l’AdL 2020 oggetto di estinzione sia stata concessa dalla CDP, quest’ultima potrà trattenere la somma destinata alla predetta estinzione, che si intenderà erogata, ai fini del Contratto di Anticipazione, in corrispondenza della Data di Compensazione.

4. L’Ente si impegna: (i) nel caso in cui l’Anticipazione sia destinata, in tutto o in parte, al pagamento dei Debiti, a provvedere

al pagamento dei Debiti entro il trentesimo giorno successivo alla Data di Erogazione, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 116, comma 8, del D.L. 34/2020;

(ii) fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, nel caso in cui l’Anticipazione sia destinata, in tutto o in parte, all’Estinzione AdL 2020, a versare il relativo importo in favore dell’istituto finanziatore che ha concesso l’AdL 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali regolanti tale anticipazione.

Resta inteso che le eventuali quote di Somma Erogata che risultassero residue a seguito dei pagamenti di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii), dovranno essere rimborsate anticipatamente dall’Ente alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento, ovvero, ove questa sia già trascorsa, alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tali pagamenti, unitamente alla rata in scadenza a tale data, come prevista dal Piano di Ammortamento. A seguito del rimborso, inoltre, la CDP inoltrerà all’Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.

5. Qualora a seguito delle eventuali verifiche effettuate dalla CDP, anche mediante la Piattaforma dei Crediti Commerciali, risulti che l’Ente non ha adempiuto agli impegni di cui al precedente comma 4, la CDP potrà chiedere all’Ente la restituzione anticipata della Somma Erogata, limitatamente all’importo corrispondente al mancato pagamento. Tale importo dovrà essere rimborsato anticipatamente dall’Ente, alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento, ovvero, ove questa sia già trascorsa, alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla richiesta della CDP, unitamente alla rata in scadenza a tale data, come prevista dal Piano di Ammortamento. A seguito del rimborso anticipato la CDP inoltrerà all’Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.

6. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l’effettivo utilizzo della Somma Anticipata per il pagamento delle Spese.

Articolo 8 Garanzia

1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione, l’Ente si

impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell’Anticipazione, le somme occorrenti al

Pagina 32 di 50

Allegato 3 – Contratto tipo di Anticipazione A

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei

debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

rimborso dell’Anticipazione, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. L’Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle somme annualmente dovute ai sensi del Contratto di Anticipazione, nonché, nel caso di Anticipazione concessa ad enti locali, a soddisfare per tutta la durata dell’Anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall’articolo 159, comma 3, del TUEL.

Articolo 9

Rimborso anticipato volontario dell’Anticipazione

1. È fatta salva la facoltà dell’Ente di effettuare il rimborso anticipato, totale o parziale, dell’Anticipazione, in corrispondenza della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento e di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta, da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso con indicazione dell’importo (fino a concorrenza della Somma Erogata) oggetto di rimborso al netto della rata in scadenza a tale data (di seguito, “Somma da Rimborsare”).

2. In caso di rimborso anticipato, l’Ente deve corrispondere alla CDP, unitamente alla Somma da Rimborsare, la rata in scadenza alla data prescelta per il rimborso, come prevista dal Piano di Ammortamento. Qualora il rimborso non venga effettuato entro la data prescelta, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto sono restituite dalla CDP all’Ente.

3. Esclusivamente in caso di rimborso anticipato parziale, a seguito del rimborso la CDP inoltra all’Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.

Articolo 10 Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione, dovranno

essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento o della Data di Pagamento, l’eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.

2. A tal fine l’Ente ha rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto.

3. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento e di ciascuna Data di Pagamento, l’esatto importo delle somme dovute a tali scadenze. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare, in ogni caso, non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione.

4. L’Ente, sino alla totale estinzione dell’Anticipazione, è tenuto a: (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle rate di rimborso

dell’Anticipazione e l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, compatibilmente con le prescrizioni di legge in materia di tesoreria unica;

(ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione nei modi che riterrà più opportuni incluso il bonifico bancario.

Pagina 33 di 50

Allegato 3 – Contratto tipo di Anticipazione A

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei

debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

Articolo 11 Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione a norma

dell’Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di

Anticipazione, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;

b) destinazione della Somma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento delle Spese; c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente ai sensi del

Contratto di Anticipazione; d) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme

al modello definito dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;

e) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all’Articolo 2, all’Articolo 6, all’Articolo 7, all’Articolo 8, all’Articolo 10, all’Articolo 12 e all’Articolo 16.

2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi

della Convenzione, comunicherà all’Ente l’intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’Articolo 1453 del Codice Civile.

3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, l’Ente dovrà,

entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) il Debito Residuo, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori.

4. Senza pregiudizio per tutto quanto previsto ai commi che precedono, l’Ente prende atto che, in caso di

mancata corresponsione di qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, la CDP ne informerà l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui l’Ente sia un comune, una città metropolitana o una provincia, ovvero il MEF, nel caso in cui l’Ente sia una regione o una provincia autonoma, ai fini dell’attivazione della procedura di recupero delle somme non corrisposte, ai sensi dell’articolo 116, comma 6, del D.L. 34/2020.

5. L’Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dall’Ente contenute nel Contratto di Anticipazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni contenuti nel Contratto di Anticipazione fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 12

Compensazione

Pagina 34 di 50

Allegato 3 – Contratto tipo di Anticipazione A

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei

debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

Tutti i pagamenti dovuti dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l’Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.

Articolo 13

Trattamento fiscale

Il Contratto di Anticipazione è esente dall’imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1. La CDP e l’Ente, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell’esecuzione del Contratto di Anticipazione, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 15 Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione dovrà essere inviata a mezzo PEC o lettera

raccomandata a/r agli indirizzi sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all’altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via PEC:

CDP: Cassa depositi e prestiti società per azioni Via Goito, 4 00185 Roma PEC: [email protected] Att.: Area Finanziamenti Enti Pubblici Ente: _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ PEC: Att.: _________________________________________

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell’Ente in relazione al

Contratto di Anticipazione.

Articolo 16

Pagina 35 di 50

Allegato 3 – Contratto tipo di Anticipazione A

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei

debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

Impegni e dichiarazioni dell’Ente

1. L’Ente dichiara: a) di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto del Codice Etico e del Modello D.Lgs.

231/01 della CDP, resi disponibile nel Sito Internet; b) di avere preso visione della Convenzione pubblicata sul Sito Internet e sul sito internet del MEF e di

conoscerne i termini e le condizioni; c) di non aver potuto procedere al pagamento delle Spese a causa di temporanea carenza di liquidità; d) che i Debiti sono debiti certi, liquidi ed esigibili dell’Ente maturati alla data del 31 dicembre 2019.

2. L’Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i

principi specificati nel Codice etico e nel Modello D.Lgs. 231/01: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di

una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera (a), e (c) i collaboratori esterni della CDP.

Articolo 17

Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Anticipazione o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

Qualora siate d’accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti, ____________________________________ [FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO] PER ACCETTAZIONE L’Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell’Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto di Anticipazione:

- Articolo 6 (Rimborso dell’Anticipazione) - Articolo 7 (Erogazioni e condizioni sospensive) - Articolo 8 (Garanzia) - Articolo 9 (Rimborso anticipato volontario dell’Anticipazione)

Pagina 36 di 50

Allegato 3 – Contratto tipo di Anticipazione A

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei

debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

- Articolo 10 (Pagamenti) - Articolo 11 (Risoluzione) - Articolo 12 (Compensazione) - Articolo 14 (Trattamento dei dati personali) - Articolo 16 (Impegni e dichiarazioni dell’Ente) - Articolo 17 (Foro competente) ____________________________________ [FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO] ____________________________________ [FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

Pagina 37 di 50

Allegato 4 – Contratto tipo di Anticipazione B

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario

Nazionale" – Articolo 117, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

Posizione N. _______ _______

Spettabile Cassa depositi e prestiti società per azioni Via Goito n. 4 00185 Roma Italia

lì, __________________________ , __ / __ / __ 1 Egregi Signori, con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di anticipazione (di seguito, il “Contratto di Anticipazione") finalizzato a fornire a questo Ente risorse finanziarie per gli scopi, come infra descritti, nei termini e alle condizioni di seguito indicati. La presente proposta è valida dalla Data di Proposta ed è irrevocabile, ai sensi dell’articolo 1329 del codice civile, fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno 30 settembre 2020 (ciascun termine con iniziale maiuscola, come di seguito definito).

* * *

CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE

TRA

________________________________________________________________ (di seguito, l’ “Ente”) rappresentato da__________________________________________2 , nella sua qualità di _____________________________________ in base ai poteri attribuiti da ___________________________________________________________________________________________________________________

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Anticipazione

1 Inserire data (gg/mm/aa). 2 Unitamente alla presente proposta contrattuale deve essere trasmessa a CDP un’attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di stipulazione del Contratto di Anticipazione, con allegata la copia del documento di identità in corso di validità

Pagina 38 di 50

Allegato 4 – Contratto tipo di Anticipazione B

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario

Nazionale" – Articolo 117, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•] (di seguito, la “CDP”), che agisce in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “MEF”) in forza della Convenzione (come di seguito definita);

PREMESSO CHE

a) l’articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, il “D.L. 34/2020”), ha

“istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro, e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell’ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome”;

b) l’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020, prevede che: “Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un’apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

c) l’articolo 117, comma 5, del D.L. 34/2020 dispone, tra l’altro, che “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale " di cui all'articolo 115, comma 1”;

d) l’articolo 117, comma 8, del D.L. 34/2020 prevede che “L'anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e

Pagina 39 di 50

Allegato 4 – Contratto tipo di Anticipazione B

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario

Nazionale" – Articolo 117, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•] delle coperture per il relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte”;

e) l’articolo 117, comma 9, del D.L. 34/2020 prevede che “L’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero”;

f) il MEF, ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 113 del 27 maggio 2020, mediante il quale è stato comunicato “il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti locali, alle regioni, alle province autonome ed agli enti sanitari, ai sensi degli articoli 116 comma 5 e 117 comma 9 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34”;

g) in data 28 maggio 2020 è stata sottoscritta tra la CDP ed il MEF la Convenzione, approvata in data [•] con decreto del direttore generale del Tesoro registrato in data [•] dalla Corte dei Conti, pubblicata sul sito internet del MEF e della CDP;

h) in data [•], l’Ente ha presentato alla CDP domanda di anticipazione di liquidità (di seguito, la “Domanda di Anticipazione”), sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, completa di tutti i dati e correttamente compilata secondo il modello allegato alla Convenzione e reso noto mediante pubblicazione sui siti internet del MEF e della CDP, corredata della documentazione prevista dall’articolo 3 della Convenzione, debitamente e correttamente compilata e sottoscritta;

i) l’Ente prende atto che l’importo dell’Anticipazione è stato determinato secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma 8, del D.L. 34/2020;

j) la CDP ha comunicato all’Ente la concessione dell’Anticipazione in data [•]; k) l’Ente con delibera di Giunta n. [•], assunta in data [•], esecutiva a tutti gli effetti di legge, ha deciso di

assumere con la CDP un’Anticipazione di € [•],[•] (euro [•]/[•]) per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili contratti dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero, in caso di gestione sanitaria accentrata presso l’Ente, dall’Ente medesimo, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali (di seguito, i “Debiti”), come risultanti dalla/e dichiarazione/i generata/e dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (come di seguito definita), allegata/e alla Domanda di Anticipazione;

l) l’Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione dell’Anticipazione, i documenti previsti per l’accesso alle Anticipazioni resi noti con la pubblicazione della Convenzione, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;

m) l’Ente dichiara di aver rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a chiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente intestato all’Ente precedentemente comunicato a CDP di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al predetto Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP;

n) l’Ente, unitamente alla presente proposta, invia alla CDP: i) l’attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di sottoscrizione del Contratto di Anticipazione, con allegata la copia del documento d’identità in corso di validità; e ii) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente

Pagina 40 di 50

Allegato 4 – Contratto tipo di Anticipazione B

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario

Nazionale" – Articolo 117, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•] l’approvazione specifica, da parte dell’Ente medesimo, delle clausole del Contratto di Anticipazione cui si applichi l’art. 1341, secondo comma del Codice Civile;

o) l’Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP ed allegato sub 4 alla Convenzione e le dichiarazioni rese nella Domanda di Anticipazione sono corrette e veritiere;

p) la stipula del Contratto di Anticipazione rientra nel quadro normativo e statutario che disciplina l’attività della c.d. Gestione Separata della CDP, di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L’Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1

Premesse e definizioni 1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Anticipazione. 2. Nel presente Contratto di Anticipazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente

significato:

“Anticipazione” indica l’operazione oggetto del Contratto di Anticipazione; “CDP” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007 con sede in Roma, Via Goito, n. 4; “Codice Etico” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile sul Sito Internet; “Contratto di Anticipazione” indica il presente contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l’Ente; “Convenzione” indica la Convenzione stipulata tra la CDP e il MEF in data __________, avente ad oggetto _________; “D.L. 34/2020” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa a); “Data di Accettazione” indica la data in cui la CDP invia all’Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene riscontro telematico dell’intervenuta conoscenza dell’accettazione da parte dell’Ente, ossia, a titolo esemplificativo, i) nel caso di trasmissione della proposta mediante PEC, la data di ricevuta di avvenuta consegna, ii) nel caso di trasmissione della proposta contrattuale via telefax, il rapporto di trasmissione con esito positivo; “Data di Erogazione” indica la data che corrisponde al settimo giorno lavorativo successivo alla Richiesta di Erogazione; “Data di Inizio Ammortamento” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 4; “Data di Pagamento” indica, a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento e fino alla Data di Scadenza (inclusa), il 31 ottobre di ciascun anno; “Data di Pagamento Interessi di Preammortamento” indica il Giorno TARGET immediatamente precedente la Data di Inizio Ammortamento;

Pagina 41 di 50

Allegato 4 – Contratto tipo di Anticipazione B

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario

Nazionale" – Articolo 117, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•] “Data di Proposta” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP; “Data di Scadenza” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 3; “Debiti” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa l); “Debito Residuo" indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra la Somma Anticipata e la somma delle quote capitale rimborsate ovvero recuperate mediante la procedura attivata dal MEF per il recupero degli importi non corrisposti, ai sensi dell’articolo 117, comma 11 del D.L. 34/2020; “Domanda di Anticipazione” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa i); “Ente” indica l’ente territoriale specificato nel Contratto di Anticipazione, che contrae l’Anticipazione; “Giorno TARGET” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System); “Interessi di Mora” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 5; “Interessi di Preammortamento” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 4; “Mandato di Addebito in Conto” indica il mandato di addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP, reso disponibile nell’area riservata Enti locali e PA del Sito Internet; “MEF” indica il Ministero dell’economia e delle finanze; “Modello D.Lgs. 231/01” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet; “Periodo di Interessi” indica ciascun periodo di 12 mesi che decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa); “Piano di Ammortamento” indica il piano di ammortamento predisposto dalla CDP e trasmesso dalla CDP medesima entro il 31 dicembre 2020; “Piattaforma dei Crediti Commerciali” indica la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; “Richiesta di Erogazione” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 7, comma 1; “Sito Internet” indica il sito internet della CDP, www.cdp.it “Somma Anticipata” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 1; “Somma da Rimborsare” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 9, comma 1; “Tasso di Interesse” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 3, comma 1; “Tavolo Tecnico” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 7, comma 1; “Tesoriere” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente.

3. Qualsiasi riferimento ad un “Articolo”, una “Premessa” e un “Allegato” si intende riferito ad un articolo,

una premessa e un allegato del Contratto di Anticipazione. 4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il

plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2 Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all’Ente, che accetta, l’Anticipazione, per l’importo complessivo di € [•], [•] (euro [•]/[•])

(di seguito, “Somma Anticipata”). 2. L’Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Anticipata al pagamento dei Debiti.

Pagina 42 di 50

Allegato 4 – Contratto tipo di Anticipazione B

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario

Nazionale" – Articolo 117, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•] 3. L’Anticipazione ha durata fino al 31 ottobre [•]3 (di seguito, la “Data di Scadenza”). 4. La decorrenza dell’ammortamento è fissata al 1° novembre 2021 (di seguito, la “Data di Inizio

Ammortamento”).

Articolo 3 Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sul Debito Residuo maturano interessi in misura del

1,226% nominale annuo (di seguito, il “Tasso di Interesse”). 2. Gli interessi, calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento al Debito Residuo, sono corrisposti dall’Ente,

per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il Tasso di Interesse sarà applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.

Articolo 4

Interessi di Preammortamento

1. A decorrere dalla Data di Erogazione (esclusa) e fino alla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), sulla Somma Anticipata maturano interessi determinati sulla base del Tasso di Interesse, secondo il criterio giorni 360/360 (di seguito, gli “Interessi di Preammortamento”).

2. Gli Interessi di Preammortamento sono corrisposti alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento. 3. La CDP comunica l’esatto importo della somma da pagare almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di

Pagamento Interessi di Preammortamento. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare, non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza di cui al precedente comma 2.

Articolo 5

Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell’Ente nell’effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto, in base al Contratto di Anticipazione, per capitale o interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull’importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati sulla base del Tasso di Interesse maggiorato di un punto percentuale annuo (di seguito, gli “Interessi di Mora”).

2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull’importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.

3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Anticipazione per inadempimento dell’Ente, come previsto dal successivo Articolo 11, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 6

Rimborso dell’Anticipazione

1. L’Ente si obbliga ad effettuare il rimborso del Debito Residuo, a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza (inclusa), in rate annuali costanti, posticipate,

3 L’anno di scadenza deve essere compreso tra il 2023 e il 2049 (inclusi).

Pagina 43 di 50

Allegato 4 – Contratto tipo di Anticipazione B

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario

Nazionale" – Articolo 117, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•] comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza a ciascuna Data di Pagamento, sulla base del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, la corresponsione della rata sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.

2. In conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, l’Ente ha l’obbligo di effettuare il rimborso anticipato, totale o parziale, della Somma Anticipata, che potrà avvenire esclusivamente in corrispondenza della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento o di una Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP entro il decimo giorno lavorativo antecedente alla data del rimborso. La somma oggetto di rimborso anticipato, il cui importo dovrà essere indicato dall’Ente nella predetta comunicazione, dovrà essere corrisposta dall’Ente, senza alcuna commissione o penale, unitamente alla rata in scadenza alla data di rimborso, come prevista dal Piano di Ammortamento.

Articolo 7

Erogazione e condizioni sospensive

1. La Somma Anticipata sarà erogata all’Ente, alla Data di Erogazione, previa ricezione da parte della CDP di apposita richiesta di erogazione (di seguito, la “Richiesta di Erogazione”). La Richiesta di Erogazione potrà essere trasmessa, entro e non oltre il 15 ottobre 2020, tramite PEC all’indirizzo indicato al successivo Articolo 15, corredata da una comunicazione da parte del MEF attestante l’avvenuta verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all’articolo 12 dell’Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005 (di seguito, il “Tavolo Tecnico”), dell’idoneità e della congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso dell'Anticipazione, maggiorata dei relativi interessi.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, l’erogazione sarà effettuata, mediante bonifico bancario, nel conto corrente di tesoreria unica acceso presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, intestato all’Ente IBAN [•].

3. L’obbligo della CDP di effettuare l’erogazione è sospensivamente condizionato alla circostanza che, alla Data di Erogazione, non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi del successivo Articolo 11.

4. L’Ente si impegna, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 117, comma 10, del D.L. 34/2020:

(i) (a) a trasferire, entro il decimo giorno successivo alla Data di Erogazione, la Somma Anticipata agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che provvedono al pagamento dei Debiti entro i successivi sessanta giorni; ovvero, in caso di gestione sanitaria accentrata presso l’Ente, (b) a effettuare il pagamento dei Debiti entro il sessantesimo giorno successivo alla Data di Erogazione; e

(ii) a consegnare al Tavolo Tecnico, entro il quinto giorno successivo al pagamento dei Debiti, una dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei Debiti, sottoscritta congiuntamente dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario dell’Ente.

Resta inteso che le eventuali quote di Somma Anticipata che risultassero residue a seguito dei relativi pagamenti effettuati dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale o dall’Ente, ai sensi del paragrafo (i) che precede, dovranno essere rimborsate anticipatamente dall’Ente, alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento ovvero, ove questa sia già decorsa, alla Data di Pagamento immediatamente successiva al relativo pagamento, unitamente alla rata in scadenza a tale data, come prevista dal Piano di Ammortamento.

5. Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dalla CDP anche mediante la Piattaforma dei Crediti Commerciali, risulti che l’Ente, e/o i relativi enti del Servizio Sanitario Nazionale non abbiano provveduto

Pagina 44 di 50

Allegato 4 – Contratto tipo di Anticipazione B

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario

Nazionale" – Articolo 117, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•] all’integrale pagamento dei Debiti, la CDP potrà chiedere all’Ente la restituzione anticipata della Somma Anticipata, limitatamente all’importo corrispondente al mancato pagamento. Tale importo dovrà essere rimborsato dall’Ente alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento ovvero, ove questa sia già decorsa, alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla richiesta della CDP, unitamente alla rata in scadenza a tale data, come prevista dal Piano di Ammortamento. A seguito del rimborso anticipato la CDP inoltrerà all’Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.

6. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l’effettivo utilizzo della Somma Anticipata per il pagamento dei Debiti.

Articolo 8 Garanzia

1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione, l’Ente si

impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell’Anticipazione, le somme occorrenti al rimborso dell’Anticipazione, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. L’Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento degli importi annualmente dovuti ai sensi del Contratto di Anticipazione.

Articolo 9

Rimborso anticipato volontario dell’Anticipazione

1. È fatta salva la facoltà dell’Ente di effettuare il rimborso anticipato, totale o parziale, dell’Anticipazione, in corrispondenza della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento e di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta, da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso, con indicazione dell’importo (fino a concorrenza della Somma Anticipata) oggetto di rimborso al netto della rata in scadenza a tale data (di seguito, “Somma da Rimborsare”).

2. In caso di rimborso anticipato, l’Ente deve corrispondere alla CDP, unitamente alla Somma da Rimborsare, la rata in scadenza alla data prescelta per il rimborso, come prevista dal Piano di Ammortamento. Qualora il rimborso non venga effettuato entro la data prescelta, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto sono restituite dalla CDP all’Ente.

3. Esclusivamente in caso di rimborso anticipato parziale, a seguito del rimborso la CDP inoltra all’Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.

Articolo 10 Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione,

dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento o della Data di Pagamento, l’eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.

2. A tal fine l’Ente ha rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso

Pagina 45 di 50

Allegato 4 – Contratto tipo di Anticipazione B

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario

Nazionale" – Articolo 117, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•] elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto.

3. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento e di ciascuna Data di Pagamento, l’esatto importo delle somme dovute a tali scadenze. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare, in ogni caso, non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione.

4. L’Ente, sino alla totale estinzione dell’Anticipazione, è tenuto a: (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle rate di rimborso

dell’Anticipazione e l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, compatibilmente con le prescrizioni di legge in materia di tesoreria unica;

(ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione nei modi che riterrà più opportuni incluso il bonifico bancario.

Articolo 11 Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione a norma

dell’Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di

Anticipazione, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;

b) destinazione della Somma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento dei Debiti; c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente ai sensi

del Contratto di Anticipazione; d) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non

conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;

e) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all’Articolo 2, all’Articolo 6, all’Articolo 7, all’Articolo 8, all’Articolo 10, all’Articolo 12 e all’Articolo 16.

2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi

della Convenzione, comunicherà all’Ente l’intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’Articolo 1453 del Codice Civile.

3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, l’Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) il Debito Residuo, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori.

4. Senza pregiudizio per tutto quanto previsto ai commi che precedono, l’Ente prende atto che, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, il MEF procederà al recupero delle somme non corrisposte, secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma 11. del D.L. 34/2020.

5. L’Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato

Pagina 46 di 50

Allegato 4 – Contratto tipo di Anticipazione B

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario

Nazionale" – Articolo 117, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•] ove le dichiarazioni rilasciate dall’Ente contenute nel Contratto di Anticipazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni contenuti nel Contratto di Anticipazione fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 12

Compensazione

Tutti i pagamenti dovuti dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l’Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.

Articolo 13

Trattamento fiscale

Il Contratto di Anticipazione è esente dall’imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1. La CDP e l’Ente, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell’esecuzione del Contratto di Anticipazione, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 15 Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione dovrà essere inviata a mezzo PEC o lettera

raccomandata a/r agli indirizzi sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all’altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via PEC:

CDP: Cassa depositi e prestiti società per azioni Via Goito, 4 00185 Roma PEC: [email protected] Att.: Area Finanziamenti Enti Pubblici Ente: _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

Pagina 47 di 50

Allegato 4 – Contratto tipo di Anticipazione B

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario

Nazionale" – Articolo 117, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•] PEC: Att.: _________________________________________

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell’Ente in relazione

al Contratto di Anticipazione.

Articolo 16 Impegni e dichiarazioni dell’Ente

1. L’Ente dichiara:

a) di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibile nel Sito Internet;

b) di avere preso visione della Convenzione pubblicata sul Sito Internet e sul sito internet del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;

c) che, a seconda dei casi, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale competenti e/o l’Ente non hanno potuto procedere al pagamento dei Debiti a causa di temporanea carenza di liquidità;

d) che i Debiti sono debiti certi, liquidi ed esigibili dell’Ente maturati alla data del 31 dicembre 2019.

2. L’Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice etico e nel Modello D.Lgs. 231/01: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o

di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera (a), e (c) i collaboratori esterni della CDP.

Articolo 17

Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Anticipazione o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

Qualora siate d’accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti, ____________________________________ [FIRMA ENTE TERRITORIALE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

Pagina 48 di 50

Allegato 4 – Contratto tipo di Anticipazione B

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario

Nazionale" – Articolo 117, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•] PER ACCETTAZIONE L’Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell’Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto di Anticipazione:

- Articolo 6 (Rimborso dell’Anticipazione) - Articolo 7 (Erogazioni e condizioni sospensive) - Articolo 8 (Garanzia) - Articolo 9 (Rimborso anticipato volontario dell’Anticipazione) - Articolo 10 (Pagamenti) - Articolo 11 (Risoluzione) - Articolo 12 (Compensazione) - Articolo 14 (Trattamento dei dati personali) - Articolo 16 (Impegni e dichiarazioni dell’Ente) - Articolo 17 (Foro competente) ____________________________________ [FIRMA ENTE TERRITORIALE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO] ____________________________________ [FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

Pagina 49 di 50

Allegato 4 – Contratto tipo di Anticipazione B

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario

Nazionale" – Articolo 117, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

ALLEGATO SCHEMA DI RICHIESTA DI EROGAZIONE

(da prodursi su carta intestata dell’Ente) Spettabile Cassa Depositi e Prestiti società per azioni Via Goito, 4 00185 Roma Oggetto: Richiesta di Erogazione Facciamo riferimento al contratto di anticipazione stipulato in data [•] tra la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito, la “CDP”) e ________________________________________ (di seguito, l’ “Ente”) ai sensi del quale la CDP, in nome e per conto del MEF, ha concesso all’Ente un’anticipazione di liquidità, per un importo complessivo di Euro [•] (di seguito, la “Somma Anticipata”), ai sensi dell’articolo 117 del D.L. 34/2020 (di seguito, il “Contratto di Anticipazione”). I termini con iniziale maiuscola non altrimenti definiti nella presente lettera hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel Contratto di Anticipazione. Con la presente Richiesta di Erogazione, il sottoscritto _____________________________________________, in qualità di legale rappresentante dell’Ente in virtù di ______________________________________________________________________________________,4:

- trasmette alla CDP, in allegato alla presente Richiesta di Erogazione, la comunicazione ricevuta dall’Ente, da parte del MEF, in data ___________________, attestante l’avvenuta verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all’articolo 12 dell’Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, dell’idoneità e della congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso dell'Anticipazione, maggiorata dei relativi interessi, secondo quanto previsto all’articolo 7, comma 1, del Contratto di Anticipazione;5

- chiede alla CDP l’erogazione della Somma Anticipata ai sensi e nelle modalità di cui all’Articolo 7 del Contratto di Anticipazione.

Luogo e data _____________________________________ ___________________________________________________________ [FIRMA ENTE TERRITORIALE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

4 Indicare gli estremi dell’atto di conferimento dei poteri di sottoscrizione della presente delega. 5 Allegare alla presente Richiesta di Erogazione la comunicazione ricevuta dal MEF, secondo quanto previsto all’articolo 7, comma 1, del Contratto di Anticipazione.

Pagina 50 di 50