CONVENZIONE ASSOCIAZIONI “NO PROFIT” · 2018. 11. 26. · CONVENZIONE ASSOCIAZIONI “NO...

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1 CONVENZIONE ASSOCIAZIONI “NO PROFIT” Polizza n. 200964200 Contraente Assiteca Spa Domicilio Via Sigieri 14 Partita IVA 09743130156 Effetto ore 24.00 del 10 novembre 2018 Scadenza ore 24.00 del 10 novembre 2019 Durata anni 1 mesi 0 giorni 0 Cosa, chi e quanto assicuriamo: vedi schede di adesione e testo di polizza Premio in Euro: Vedi condizioni di polizza Emessa in tre originali in Genova il 10/11/2018 La Contraente della Convenzione Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a

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    CONVENZIONE ASSOCIAZIONI “NO PROFIT”

    Polizza n. 200964200

    Contraente Assiteca Spa

    Domicilio Via Sigieri 14

    Partita IVA 09743130156

    Effetto ore 24.00 del 10 novembre 2018

    Scadenza ore 24.00 del 10 novembre 2019

    Durata anni 1 mesi 0 giorni 0

    Cosa, chi e quanto assicuriamo: vedi schede di adesione e testo di polizza

    Premio in Euro:

    Vedi condizioni di polizza

    Emessa in tre originali in Genova il 10/11/2018

    La Contraente

    della Convenzione Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a

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    PREMESSA ALLA CONVENZIONE

    Premesso che:

    la Spett.le ASSITECA SPA, con sede in Milano, Via Sigieri 14, codice fiscale 09743130156, sottoscrivendo il presente accordo, riserva alle società sportive, ricreative/culturali, circoli, tutti iscritti alle

    Associazioni “No Profit”, particolari condizioni Incendio/Furto/Responsabilità Civile verso

    Terzi/Responsabilità Civile Operai degli impianti sportivi e loro contenuto;

    la Spett.le Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. – Via Lanzo 29 – 10071 Borgaro Torinese in seguito denominata Società, che assume il rischio e sottoscrive il contratto di assicurazione stesso, è disposta a

    fornire le coperture assicurative richieste a particolari condizioni;

    si conviene quanto segue:

    1. le attività oggetto della Convenzione concernono le prestazioni assicurative - garantite dalla Società per tramite del Broker - Incendio/Furto/Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operai a

    favore e per conto delle suddette associazioni “No Profit”, alle condizioni normative previste dal presente

    contratto ed a quelle tariffarie di cui alla SEZIONE V – SCHEDA DI ADESIONE ALLA

    CONVENZIONE.

    2. La presente convenzione avrà durata di un anno e decorrerà dalle ore 24.00 del 10 novembre 2018 alle ore 24.00 del 10 novembre 2019.

    3. Il rapporto che scaturisce dalla Convenzione in oggetto deve ritenersi intercorrente in via esclusiva tra la Società e le singole Associazioni che abbiano deciso di avvalersi dei servizi assicurativi oggetto della

    presente convenzione. Pertanto il pagamento dei corrispettivi per le polizze concluse, deve essere richiesto

    esclusivamente alle Associazioni.

    4. La Spett.le ASSITECA S.P.A. non assume alcun impegno in merito al volume di affari generato dalla presente convenzione.

    Modalità di Gestione della Convenzione

    1) Le Associazioni, nella scheda di adesione definite “Contraente” accedono alla convenzione rivolgendosi direttamente al Broker Assiteca S.p.A., fornendo tutti i dati necessari per l’emissione del certificato di

    assicurazione;

    2) Il pagamento dei premi viene effettuato dalle Associazioni, per tramite del Broker, a titolo personale secondo quanto previsto al punto 1.11 – Modalità di adesione -;

    3) Il Broker invia alla Società la scheda di adesione dell’Associazione, riportante la decorrenza della copertura, la tipologia di opzione scelta e il premio complessivo versato. La Società provvede all’emissione

    del certificato sulla base della comunicazione ricevuta. Il Broker provvederà al pagamento nei termini

    convenuti.

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    4) La Società, per il tramite del Broker, mantiene i contatti con i propri assicurati in modo diretto, utilizzando gli strumenti di comunicazione che riterrà idonei.

    5) La Contraente dichiara di aver affidato ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni, la gestione del presente contratto ad Assiteca S.p.A. – Filiale di Genova – e

    di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente

    all’intermediario assicurativo. Per quanto concerne l’incasso dei premi di polizza, il versamento verrà

    effettuato dalla Contraente ad Assiteca S.p.A. che provvederà al versamento alla Società Assicuratrice.

    Resta inteso che il pagamento così effettuato avrà efficacia liberatoria nei confronti della Società, sicchè

    la stessa non potrà avvalersi del disposto di cui all’art. 1901 del Codice Civile.

    Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta

    dall’intermediario assicurativo, nel nome e per conto della Contraente, alla Società Assicuratrice, si

    intenderà come fatta alla Società, purchè non comporti variazioni alle Condizioni di polizza.

    Emessa in Genova in tre originali il

    La Contraente

    della Convenzione Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a

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    NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

    1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio

    Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono

    sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la

    stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

    1.2 - Durata e decorrenza del certificato di assicurazione

    Il certificato viene stipulato per la durata di anni uno, con inizio dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio

    con tacita proroga.

    Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del

    30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le

    successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice

    Civile.

    1.3 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

    In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza,

    l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria.

    Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito

    nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso

    coincide con la durata del contratto.

    1.4 - Modifiche dell'assicurazione

    Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

    1.5 - Aggravamento del rischio

    Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o

    telefax, di ogni aggravamento del rischio.

    Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale

    del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

    Se l'aggravamento di rischio comporta variazioni di normativa o di premio, la Società può richiedere la relativa

    modificazione delle condizioni in corso. Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni entro otto

    giorni dalla loro comunicazione la Società, nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione della

    variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni, come è disposto dall'art. 1898 del

    Codice Civile.

    Tuttavia, le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così

    come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli artt.

    1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché

    tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza

    dolo o colpa grave.

    1.6 - Diminuzione del rischio

    Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla

    comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo

    diritto di recesso.

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    1.7 - Oneri fiscali

    Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

    1.8 - Foro competente

    Le Parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 C.PC., che per ogni controversia nascente

    dall’esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa, sarà territorialmente

    competente il Foro di Milano.

    1.9 - Rinvio alle norme di legge

    Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

    1.10 -Titolarità dei diritti nascenti da polizza

    Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla

    Società.

    Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti, necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

    L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa

    ogni sua facoltà di impugnativa.

    L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso

    dei titolari dell'interesse assicurato.

    1.11 - Modalità di adesione

    Le Società sportive, ricreativo/culturali, i Circoli iscritti alle “Associazioni No Profit”, hanno la possibilità di

    aderire alla presente Convenzione inviando ad Assiteca S.p.A. (fax n. 010/593957) il modulo di adesione

    debitamente compilato e sottoscritto riportante le sezioni interessate unitamente alle somme da assicurare.

    Al modulo di adesione dovrà essere allegata la copia dell’avvenuto versamento effettuato a favore di Assiteca

    S.p.A.

    Tale modulo verrà trasmesso dal Broker alla Compagnia la quale provvederà all’emissione del certificato con

    relativa copertura dalle ore 24.00 del giorno indicato nel versamento.

    1.12 - Denuncia dei sinistri – Competenza territoriale

    La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell’Assicurato a: Assiteca S.p.A. – Piazza Borgo Pila 39 -

    Torre B – 16129 Genova – entro 15 giorni dall’evento o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne

    abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 1913 e 1915 del Codice Civile.

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    SEZIONE I) INCENDIO

    Nel testo che segue si intende per:

    FABBRICATO - L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed

    igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e

    comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per

    natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

    CONTENUTO - Complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, attrezzi, macchine, arredi, oggetti di vestiario ed

    indumenti in genere, macchine d'ufficio, provviste, scaffalature, banchi ; impianti e strumenti di sollevamento, pesa,

    trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o di riscaldamento; registri, cancelleria , campionari e

    quant'altro di simile normalmente pertinente all'attività.

    RICORSO TERZI - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto,

    delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di

    legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

    L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché

    di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del

    massimale stesso.

    L'Assicurazione non comprende i danni:

    a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni,

    nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

    di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

    Non sono comunque considerati terzi:

    I. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; II. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,

    l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

    III. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell' art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giungo 1974

    n.216, nonchè gli amministratori delle medesime.

    L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di

    lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione

    della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o

    riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

    Quanto alle spese giudiziali si applica l' art. 1917 del Codice Civile.

    NORME SPECIFICHE PER L’ASSICURAZIONE INCENDIO

    Art 1 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

    La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle

    tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

    Art. 2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

    In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

    a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società

    secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.;

    b) darne avviso alla Società oppure all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, entro cinque giorni da

    quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.

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    c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo,

    precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità

    approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

    d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a dichiarazione liberatoria da parte della Compagnia;

    e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose

    distrutte o danneggiate, nonché - a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti

    al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi

    registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle

    loro indagini e verifiche.

    L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

    Art. 3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

    Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non

    esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o

    documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di

    questo, perde il diritto all'indennizzo.

    Art. 4 VALUTAZIONE DEL DANNO

    L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

    a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

    oppure, a richiesta di una delle Parti;

    b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

    I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno

    di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a

    maggioranza.

    Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle

    operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

    Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo,

    tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui

    giurisdizione il sinistro è avvenuto.

    Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

    Art. 5 MANDATO DEI PERITI

    I Periti devono:

    1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

    2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al

    momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato / mutato il rischio e non fossero state

    comunicate;

    3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2 (Obblighi in caso di

    sinistro);

    4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro

    secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 6 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);

    5) procedere alla stima del danno e delle spese.

    Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 4 (Valutazione del danno) lettera

    b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate),

    da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

    Rimane in ogni caso impregiudicata qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

    I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

    Le operazioni peritali verranno comunque impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile,

    l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni

    utilizzabili dei reparti danneggiati.

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    Art. 6 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

    Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza,

    l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è

    ottenuta secondo i seguenti criteri:

    I - FABBRICATI: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, comprendendo tutti

    i costi e/o oneri che dovessero gravare al momento della ricostruzione, per disposizioni di Enti e/o Autorità

    Pubbliche,ed escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di

    vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra

    circostanza concomitante;

    II - MACCHINARIO, ATTREZZATURA, ARREDAMENTO: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al

    netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed

    ogni altra circostanza concomitante;

    III - MERCI:

    si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

    Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo

    della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del

    sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di

    mercato, si applicheranno questi ultimi.

    L'ammontare del danno si determina:

    - per i FABBRICATI:

    applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per

    riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

    - per MACCHINARIO, ATTREZZATURA, ARREDAMENTO e MERCI (punti II e III):

    deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate,

    nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

    Art. 7 ASSICURAZIONE PARZIALE

    Relativamente alle sole partite Fabricati, Piscine, Altri impianti , se il valore dei metri quadri complessivi adibiti

    all’attività si dimostrano, al momento del sinistro eccedenti rispetto a quelli dichiarati in polizza (con una tolleranza

    non superiore al 10% dei metri quadri dichiarati), la Società risponderà del danno in proporzione del rapporto tra il

    valore – in metri quadri – dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.

    Art. 8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

    Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve

    dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

    In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi

    l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

    Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi

    l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo

    calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

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    Art. 9 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

    Salvo il caso previsto dall'art.1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma

    maggiore di quella assicurata.

    Art. 10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

    Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria in relazione al

    sinistro, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742

    CC.

    RISCHIO ASSICURATO

    La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

    - incendio;

    - fulmine;

    - esplosione e scoppio non causati da ordigni e esplosivi;

    - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi;

    - autocombustione.

    La Società indennizza altresì:

    - i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o

    distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiatura

    elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché

    conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri

    da esse;

    - i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;

    - le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla

    concorrenza dei 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'Art 6 di questa sezione.

    ESCLUSIONI

    Sono esclusi i danni:

    a) causati da atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di

    scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;

    b) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come

    pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

    c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato;

    d) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da alluvioni, da inondazioni;

    e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

    f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è dovuto ad usura, corrosione o difetti

    di materiale;

    g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque

    causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

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    h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di

    fuoriuscita del liquido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;

    i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od

    industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

    CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO - DESTINAZIONE

    Il fabbricato deve essere costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai,

    nell'armatura e nella copertura dei tetto, con tolleranza del 20% di materiali combustibili nelle pareti esterne; deve essere

    destinato, per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani, ad abitazioni, studi professionali, uffici, palestre, impianti

    sportivi in genere.

    VALORE DEI BENI ASSICURATI

    L'assicurazione è prestata:

    1) per il fabbricato: al valore a nuovo; (ved. clausola punto 4)

    2) per il contenuto: al valore a nuovo con il massimo dei doppio del valore allo stato d'uso. (Ved. clausola punto

    4)

    Fanno eccezione: le carte valori, i titoli di credito e il denaro per i quali l'assicurazione è prestata al valore nominale.

    CONDIZIONI PARTICOLARI

    1) COLPA GRAVE

    A parziale deroga dell'Art. - Esclusioni -, comma c), la Società risponde dei danni, derivanti dagli eventi per i quali è

    prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone con lui conviventi, dei

    Soci a responsabilità illimitata e/o Amministratori e da colpa grave o dolo dei dipendenti.

    2) PARIFICAZIONE DANNI

    Fermo quanto stabilito all'Art. - Rischio assicurato -, sono pacificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine

    delle Autorità, anche quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare, impedire o

    limitare l'incendio.

    3) BUONA FEDE

    L'omissione da parte del Contraente e/o degli Assicurati di dichiarazioni o circostanze eventualmente aggravanti del

    rischio, così come eventuali omissioni od errori nella descrizione dei rischi, e/o incomplete ed inesatte dichiarazioni della

    Contraente o degli Assicurati all'atto della stipula del Contratto durante il corso dello stesso, non costituiscono una

    limitazione nella copertura assicurativa nè pregiudicano il diritto al risarcimento di eventuali danni occorsi sempreché tali

    errori, omissioni a inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

    La Contraente e/o gli Assicurati si impegnano tuttavia a corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al

    maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

    4) ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

  • 11

    Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

    - per i FABBRICATI la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato,

    escludendo soltanto il valore dell'area;

    - per i MACCHINARI e GLI IMPIANTI, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure

    equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

    Le parti convengono di stipulare l'Assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

    1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

    a) L'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "Valore a nuovo" non

    esistesse;

    b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui sub a), determina l'indennità complessiva in base al "Valore

    a nuovo";

    2) il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

    a) superiore od eguale al rispetto "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

    b) Inferiore al rispettivo "Valore a nuovo", ma superiore al valore al momento dei sinistro, per cui risulta

    assicurata solo una parte dell'intera differenza;

    c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;

    3) in caso di consistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà

    conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

    4) agli effetti del risarcimento, resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun

    fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime

    effettuate in base all’art. 6 che precede;

    5) il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il

    rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra

    area dei territorio nazionale se non derivi aggravio per l'Assicuratore, purchè ciò avvenga, salvo comprovata

    forza maggiore entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

    6) l'Assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari od impianti in stato di

    attività;

    7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

    5) SPESE PERITALI – ONORARI DEI CONSULENTI

    La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito

    che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché

    la quota parte di spese di onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. Inoltre, la Società rimborserà

    all'Assicurato, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente

    ad architetti, progettisti, consulenti e professionisti in genere, allo scopo di reintegrare le perdite subite, escluse le spese

    sostenute per la preparazione di qualsiasi richiesta di indennizzo. Il limite di risarcimento per queste estensioni di garanzia

    è quello indicato all' Art. 31 .

    6) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

    La Società risponde in aumento a quanto previsto dall'Art. - Rischio assicurato -, delle spese necessarie per demolire,

    sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché dei costi di distruzione o di inertizzazione di

    tali residuati che, per disposizione dell'autorità competente, debbano essere opportunamente trattati con modalità

  • 12

    specifiche, sino alla concorrenza di quanto stabilito all'art. 31 quale limite per anno assicurativo. La garanzia si intende

    a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 dei Codice Civile.

    7) FUMO

    La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto

    improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché

    detti impianti siano collegati mediante adeguate conduttore ad appropriati camini.

    8) AUTOCOMBUSTIONE

    La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate

    alle partite assicurate.

    9) URTO VEICOLI

    La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da urto dei veicoli in transito sulla pubblica

    via, non appartenenti all'Assicurato né al Suo servizio. Sono esclusi i danni alle cose mobili all'aperto, alle piante, alle

    aiuole ed alle insegne.

    10) TROMBE D’ARIA URAGANI

    La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da

    esso trascinate, tromba d'aria, grandine quando i detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile

    dagli effetti prodotti su di una pluralità di enti, assicurati o non.

    La Società non risponde dei danni:

    a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni

    provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

    b) causati da:

    - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;

    - mareggiata e penetrazione di acqua marina;

    - formazione di ruscelli, accumulo esterno, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

    - gelo, neve;

    - cedimento o franamento del terreno;

    ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

    c) subiti da:

    - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

    - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e con simili installazioni esterne;

    - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; tettoie aperte da uno o

    più lati, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto.

    Le franchigie/scoperti previsti per questa estensione di garanzia sono quelli indicati all’artt.30.

    La Società non pagherà per singolo sinistro somma maggiore di € 103.291,38.

    11) SOVRACCARICO NEVE

    La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi

    quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale

    del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

    La Società non risponde dei danni causati:

    - da valanghe e slavine;

  • 13

    - da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;

    - ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della

    presente garanzia) ed al loro contenuto;

    - ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;

    - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento

    sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

    La franchigia prevista per questa estensione di garanzia è quella indicata all’art.30.

    La Società non pagherà per singolo sinistro somma maggiore di € 25.822,84

    12) INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

    La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell'Art. - Esclusioni -, comma d) - quelli

    di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere,

    anche se tali eventi sono causati da terremoto.

    La Società non risponde:

    a) dei danni causati da mareggiata, maremoto o marea, cedimento, smottamento o franamento del terreno, umidità,

    stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

    b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, salvo che tali

    circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;

    c) ad enti mobili all'aperto;

    d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul pavimento.

    Le franchigie previste per questa estensione di garanzia sono quelle indicate all’art.30.

    La Società non pagherà per singolo sinistro somma maggiore di € 25.822,84 .

    13) ACQUA CONDOTTA

    La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura

    accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici al servizio dei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi, nonché

    delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

    La Società non risponde dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature, gelo,

    rottura degli impianti automatici di estinzione;

    Le franchigie previste per questa estensione di garanzia sono quelle indicate all’art. 30.

    La Società non pagherà per singolo sinistro somma maggiore di € 2.582,28.

    14) IMPLOSIONE

    Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori per carenze di pressione interna di fluidi,

    la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.

    Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto

    per lo "scoppio" all'Art. - Esclusioni- comma f).

    15) FENOMENO ELETTRICO

    La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ad apparecchiatura ed impianti elettronici, a

    macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici

    da qualsiasi motivo occasionati.

    La Società non risponde dei danni:

    a) causati da usura o da carenze di manutenzione;

  • 14

    b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni

    verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

    c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere,

    per Legge o per contratto. il costruttore od il fornitore.

    1 limiti di risarcimento e le franchigie previste per questa estensione di garanzia sono quelle indicate agli art.30 e 31.

    16) MANCANZA PRODUZIONE DI FREDDO O FUORIUSCITA DI MISCELA CONGELANTE

    A parziale deroga dell'Art. - Esclusioni -, lettera h), la Società risponde dei danni subiti, dalle merci in refrigerazione

    assicurate alla partita "CONTENUTO", a causa di:

    a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo

    b) fuoriuscita del fluido frigorigeno

    conseguenti a:

    - eventi garantiti in polizza

    - accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivo di controllo e di sicurezza,

    negli impianti di adduzione dell'acqua negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, purché tali

    danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di

    terrorismo o con ogni altro evento previsto nell'Art. Esclusioni -, comma a), h) e d).

    Se la mancata od anormale produzione dei freddo si prolunga oltre sei ore, l'Assicurato si impegna a darne immediato

    avviso alla Società tramite telefax o col mezzo più rapido e sicuro disponibile.

    La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione dei freddo ha avuto durata continuativa non

    minore di 24 ore.

    1 limiti di risarcimento e gli scoperti previsti per questa estensione di garanzia sono quelli indicati agli art. 30 e 31.

    17) TERREMOTO

    A parziale deroga dell’art. Esclusioni comma d), la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di

    incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento

    brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

    Agli effetti della presente estensione di garanzia:

    le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad

    un medesimo episodio tellurico ed - i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

    Le franchigie di risarcimento previsti per questa estensione di garanzia sono quelli indicate all’art. 30.

    La Società per singolo sinistro non pagherà la somma maggiore di € 51.645,69.

  • 15

    18) SCIOPERI, TUMULTI E SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E

    SABOTAGGIO (EVENTI SOCIO POLITICI)

    A parziale deroga dell'Art. - Esclusioni - comma a), la Società risponde:

    1) dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili,

    loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti e sommosse e atti dolosi

    compresi quelli vandalici nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

    2) degli altri danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi da scioperanti

    o persone (dipendenti o no del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti o sommosse o che

    perpetrino, individualmente od in associazione atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

    La Società non risponde tuttavia, comunque siano stati provocati, dei danni:

    a) di inondazioni o frane;

    b) di furto, rapina, saccheggio, nonché di ammanchi di qualsiasi genere;

    c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;

    d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o

    di fuoriuscita del fluido frigorigeno;

    e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia,

    da alterati di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o

    manovre;

    f) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità,

    di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrata;

    La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso

    di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione

    medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se

    verificatisi durante il suddetto periodo.

    Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono comprese nei limiti previsti dalla polizza.

    Le franchigie previste per questa estensione di garanzia sono quelle indicate all’artt. 30.

    La Società per singolo sinistro non pagherà la somma maggiore di € 51.645,69.

    19) ONDA SONICA

    La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od

    oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

    Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono comprese nei limiti previsti dalla polizza.

    20) ACQUA PIOVANA

    La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da acqua piovana con l'esclusione:

    a) dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua del terreno;

    b) dei danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali od

    artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;

    c) dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei

    serramenti e quanto in essi contenuto;

    d) dei danni a cose poste a meno di 12 cm dal livello del pavimento dei locali in cui si trovano.

    Le franchigie previste per questa estensione di garanzia sono quelle indicate all’artt. 30.

    La Società per singolo sinistro non pagherà la somma maggiore di € 2.582,28.

  • 16

    21) GRANDINE

    La Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

    a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;

    b) lastre in cemento - amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da

    uno o più lati;

    c) capannoni pressostatici e simili.

    Le franchigie previste per questa estensione di garanzia sono quelle indicate all’artt. 30.

    La Società per singolo sinistro non pagherà la somma maggiore di € 10.329,14 .

    22) ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARCHI

    La Società risponde dei danni subiti dalla cabina e relative parti meccaniche, di esclusiva proprietà dell'Assicurato , esclusi

    i motori ed apparecchiatura elettriche, e purché non dovuti ad usura. I limiti di risarcimento e le franchigie previste per

    questa estensione di garanzia sono quelle indicate agli artt. 30 e 31.

    23) STRUTTURA IN FABBRICATO IN CONDOMINIO

    Quando la struttura assicurata occupa porzione di condominio, l'assicurazione comprende anche la quota ad essa relativa

    della parte di fabbricato costituente proprietà comune.

    24) VETRI E CRISTALLI

    La Società risponde dei danni subiti da lastre di vetro, mezzo - cristallo e cristallo (comprese iscrizioni e/o decorazioni)

    esistenti nei locali, pertinenti agli ingressi, scale e vani di uso comune, purché stabilmente collocate nelle loro

    installazioni, sia movibili tramite cardini, cerniere, guide ecc.. che fisse, da qualunque causa originati se non

    espressamente esclusa.

    Sono esclusi i danni

    - causati da dolo dell'Assicurato

    - verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo

    dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

    - verificatisi in occasione di atti di guerra, invasioni, operazioni militari;

    - verificatisi in occasione di restauro dei locali; operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti,

    sostegni a cornici, rimozioni delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

    - danni alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione;

    - causati da difetto di costruzioni.

    PRECISAZIONI SULL’OPERATIVITÁ DELLE GARANZIE

    25) ESTENSIONE DIC – DIV

    La Società , entro i limiti delle somme assicurate, indennizza i danni materiali e diretti previsti dal presente contratto e

    non già garantiti con altra eventuale polizza incendio ed eventi naturali in vigore con altra Compagnia.

    26) INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

    Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna Partita di polizza

    singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una

    polizza distinta.

    A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto

    amichevole od un processo verbale di perizia.

    I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto

    eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

  • 17

    27) ANTICIPO DI INDENNIZZO

    L'assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al

    massimo dei 50% (cinquanta percento) dell'importo ragionevolmente presumibile dei sinistro stesso a condizione che non

    siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di €

    10.329,14=).

    L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano

    trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

    L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 103.291,38 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

    Nel caso l'assicurazione sia stipulata in base al "Valore a nuovo" la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere

    effettuata come se tale condizione non esistesse.

    28) RISCHIO LOCATIVO

    La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza,

    secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, i danni diretti e materiali causati,

    anche con colpa grave dell’Assicurato, da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in

    locazione dall’Assicurato medesimo.

    29) VINCOLI

    La presente polizza è vincolata, a tutti gli effetti, a favore dello o degli Istituti che risultassero precisati in Apposita

    Appendice, completandola con ogni altro dato necessario alla individuazione del vincolo.

    Per questi ultimi, la Società si obbliga a:

    - riconoscere i detti vincoli come gli unici ad essa dichiarati e da essa riconosciuti;

    - non liquidare ed a non pagare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto

    vincolatario;

    - notificare tempestivamente all'Istituto vincolatario, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,

    l'eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione, fino a quando

    non siano trascorsi quindici giorni dalla data nella quale la lettera raccomandata di cui sopra, sia stata ricevuta

    dall'Istituto vincolatario;

    - non apportare alla polizza alcuna variazione se non con il confronto e con il consenso scritto dell'Istituto

    vincolatario ed a notificare tempestivamente all'Istituto stesso tutte le circostanze che menomassero o potessero

    menomare la validità dell'assicurazione, ivi compreso l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla scadenza.

    30) FRANCHIGIA – SCOPERTO

    L'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà pagato previa detrazione della franchigia assoluta e dello scoperto

    corrispondente sottoindicati.

    Per franchigia assoluta si intende l'importo che sarà comunque e sempre detratto dall'ammontare del danno. Per scoperto

    si intende l'importo, comunque e sempre detratto dall'ammontare del danno, che sarà determinato applicando la

    percentuale a tale fine prevista al predetto ammontare.

    GARANZIA FRANCHIGIA / SCOPERTO

    Fumo € 51,65

    Urto veicoli € 51,65

    Trombe d’aria uragani € 516,46

    Sovraccarico neve € 2.582,28

    Inondazioni alluvioni allagamenti € 516,46

    Acqua condotta € 51,65

    Fenomeno elettrico € 103,29

    Mancato freddo Scoperto 10% minimo € 154,94

    Eventi socio politici € 516,46

    Acqua piovana € 516,46

  • 18

    Grandine € 516,46

    Terremoto 2% della somma assicurata

    Rovina ascensori montacarichi € 51,65

    31) LIMITI DI INDENNIZZO

    La società non pagherà, in eccesso alla franchigia convenuta, somma maggiore del limite di indennizzo corrispondente

    sottoindicato.

    L'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà comunque pagato previa detrazione della franchigia assoluta o dello

    scoperto corrispondente.

    GARANZIA LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER

    CERTIFICATO

    Spese peritali / Onorari dei consulenti € 2.582,28

    Spese di demolizione e sgombero (P.R.A. in eccesso ed

    a consumo)

    € 25.822,84

    Fumo ========

    Urto veicoli ========

    Trombe d’aria e uragani ========

    Sovraccarico neve ========

    Inondazioni / alluvioni / allagamenti ========

    Acqua condotta € 2.582,28

    Fenomeno elettrico € 5.164,57

    Mancato freddo € 774,69

    Terremoto ========

    Eventi socio politici ========

    Acqua piovana € 2.582,28

    Grandine € 10.329,14

    Vetri e cristalli € 1.549,37

    Rovina ascensori € 25.822,84

    Titoli di credito, denaro € 1.549,37

    SEZIONE II) FURTO E RAPINA

    RISCHIO ASSICURATO

    La presente polizza assicura l'indennizzo delle perdite materiali e dirette subite dall'Assicurato in conseguenza degli eventi

    previsti nelle partite di seguito riportate e qui riassunte:

    1) Furto e rapina di denaro e valori

    2) Furto e rapina del contenuto

    3) Garanzia portavalori non nominato

    La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, a

    condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

    a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non

    equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera, anche se fraudolento;

    b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi

    artificiosi o di particolare agilità personale;

  • 19

    c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuto, poi a locali chiusi.

    Se per tutte le cose assicurate, o per parete di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata

    soltanto se l'autore dei furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come

    previsto alla lettera a).

    Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

    L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali

    indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e

    siano costrette a recarsi nei locali stessi.

    PERDITA VALORI TRASPORTATI

    Alle condizioni tutte della presente polizza si assicurano, denaro, carte, valori, e titoli di credito in genere, preziosi ed altri

    valori contro:

    - il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;

    - il furto con destrezza limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i

    valori medesimi;

    - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;

    - la rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona); commessi sui dipendenti e/o collaboratori

    della Contraente, e/o degli Assicurati appartenenti alle sedi assicurate, addetti al trasporto dei valori medesimi,

    mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro confini della Repubblica

    Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

    Per "dipendenti" si intendono la Contraente, gli Assicurati, gli impiegati, i dirigenti e i collaboratori.

    Per "sedi" si intendono le sedi propriamente dette, e qualsiasi altra dipendenza della Contraente e/o degli Assicurati.

    Agli effetti dell'Assicurazione, la sede cui appartiene un determinato dipendente è quella presso cui il dipendente stesso,

    al momento dei sinistro, prestava servizio anche se soltanto in via temporanea.

    a) L'Assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 05.00 e le ore 23.00.

    b) L'Assicurazione è operante esclusivamente per i dipendenti (porta valori ed accompagnatosi) che:

    - non abbiano minorazioni fisiche che rendano inadatti al servizio di porta valori e siano di età;

    - non inferiore ai 18 anni nè superiore ai 65 anni;

    - non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori, fatta eccezione

    per l'eventuale coesistenza di garanzia porta valori prestate, con il massimo di € 1.549,37, come estensione di

    altra garanzia.

    c) Qualora si trovino insieme due o più dipendenti appartenenti a sedi diverse, indicate anche in polizza diverse dalla

    stessa Società, l'assicurazione si intende limitata alla somma massima assicurata per una sola delle sedi di

    appartenenza.

    d) Per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto sia all'interno che al di fuori dei locali della

    Contraente e/o degli Assicurati.

    e) L'Assicurazione viene prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di

    cui all'art. 1907 Cod. Civ.

    f) I trasporti possono essere effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione.

    g) La somma massima assicurabile per ciascuna sede non può superare € 7.746,85.

    In nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che superino nella medesima annualità assicurativa, somma

    superiore a € 25.822,84.

    ESCLUSIONI

    Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

    a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani,

    terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimento della natura, atti di guerra anche civile,

    invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato,

    rivolta, insurrezione, esercizio di usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni

  • 20

    o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che

    il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

    b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo e colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo

    o colpa grave:

    - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate od i

    locali con questi comunicanti;

    - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;

    - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

    - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela od affinità che rientrino nella previsione

    dell'art. 649 dei Codice Penale (nr. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;

    c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni, o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

    SOSPENSIONE DELL’ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI

    Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di

    abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

    Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore

    24 dell'ottavo giorno.

    VALORI BENI ASSICURATI

    L'Assicurazione è prestata in base al valore dei beni calcolati in relazione alla natura, qualità, svalutazione od

    obsolescenza.

    SOMMA ASSICURATA / LIMITI DI INDENNIZZO / SCOPERTO

    Le somme assicurate ed i limiti di indennizzo sono indicati nella scheda di polizza.

    Essi sono determinati a Primo Rischio Assoluto e, quindi, non avrà applicazione il disposto dell'articolo 1907

    "Assicurazione parziale" dei Codice Civile.

    In caso di sinistro la somma assicurata si ridurrà di un importo uguale a quello che risulterà essere, a termini delle

    Condizioni di Assicurazione, l'indennizzo pagabile, con effetto retroagente al momento del sinistro e fino al termine

    dell'annualità assicurativa allora in corso senza, peraltro, che l'Assicurato abbia diritto ad alcun rimborso di premio.

    Salvo quanto diversamente previsto in altri punti, non sono assicurabili con la presente sezione somme superiori a €

    25.822,84 nè inferiore a € 2.582,28.

    La Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente, con

    il minimo di € 103,29 a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad

    indennizzo, farlo assicurare da altri.

    MEZZI DI CHIUSURA CLAUSOLA 24B

    Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo

    o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi

    artificiosi o di particolare agilità personale, è difesa per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia

    plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei manovrabili

    esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

    Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci se rettangolari, di superficie non superiore

    a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile

    nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi

    spioncini o peritale di superficie non superiore a 100 centimetri quadrati.

  • 21

    La Società prende atto che i mezzi di chiusura degli Enti assicurati possono anche non essere conformi a quanto sopra

    indicato, mantenendo la copertura assicurativa la sua piena operatività, ma in tale evenienza in caso di sinistro la Società

    corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente, sempre con il

    minimo di € 103,29 a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad

    indennizzo, farlo assicurare da altri.

    SEZIONE III RESPONSABILITÁ CIVILE VERSO TERZI

    Art.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

    A) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT)

    La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge,

    a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), per i danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni

    personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta.

    L’assicurazione comprende altresì l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali,

    assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l’assicurato agisca nella sua qualità di

    proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

    L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone

    delle quali deve rispondere.

    B) Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro subordinato (R.C.O.D.)

    La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e

    spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da Lui dipendenti, siano essi:

    non soggetti all’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;

    assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124,

    per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

    L’assicurazione vale anche per gli infortuni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 cagionati

    ai prestatori di lavoro sopra indicati per morte, o lesioni personali di cui l’Assicurato sia responsabile ai sensi del

    Codice Civile.

    In questo caso l’assicurazione si intende prestata con l’applicazione della franchigia di € 2.582,28 per ogni persona

    infortunata.

    La validità dell’assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato sia in regola con

    gli obblighi dell’assicurazione di Legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata

    assicurazione del personale presso l’INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge

    vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

    C) Responsabilità civile personale dei dipendente e dirigenti

    Quanto previsto con i precedenti punti A) e B) , si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di

    lavoro subordinati dell’Assicurato, compresi i dirigenti, per danni involontariamente cagionati a terzi o fra di loro

    nello svolgimento delle relative mansioni professionali.

    Ciò nei limiti dei massimali previsti in polizza per sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di

    corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l’Assicurato o fra di loro.

    Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.D.O., valgono anche le azioni di rivalsa esperite dall’INPS

    ai sensi dell’art.14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

    Art. 2) ESTENSIONE TERRITORIALE

    L’assicurazione relativa alla garanzia “Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai” vale per i danni che avvengono

    in tutti i paesi del mondo, esclusi USA, Canada e Messico,

    Art. 3) NON SONO CONSIDERATI TERZI:

    A) Il rappresentante legale dell’Assicurato;

    B) I dipendenti iscritti all’INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

    Art.4) ESCLUSIONI AI FINI DELL’ASSICURAZIONE R.C.T.

  • 22

    L’assicurazione non comprende i danni:

    A) alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli

    automezzi sia dei dipendenti che di terzi parcheggiati nell’ambito degli stabilimenti, magazzini, impianti sportivi

    o depositi di proprietà o in uso all’Assicurato;

    B) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aereomobili;

    C) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di

    manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori;

    D) cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione ai sensi del D.P.R.

    del 24/05/1988 n. 224.

    E) da furto;

    F) conseguenti ad inquinamento dell’aria dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque,

    terreni, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde

    acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

    G) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono lavori;

    H) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

    I) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento,

    franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;

    J) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di

    tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei

    locali;

    K) cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme delle Legge 24 dicembre 1969 n.990,

    e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive

    modifiche, l’assicurazione deve essere prestata con polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore.

    Art. 5) ESCLUSIONI AI FINI DELL’ASSICURAZIONE R.C.T. ed R.C.O.D.

    L’assicurazione non comprende i danni:

    A) detenzione od impiego di esplosivi;

    B) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati

    artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

    Art. 6) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

    La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuazione

    delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

    Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

    Art. 7) COMMITTENZA AUTO

    L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, per

    danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi

    non siano di proprietà od usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

  • 23

    Art. 8) DANNI A COSE TROVANTISI NELL’AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI C/O TERZI

    La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell’ambito dell’esecuzione dei lavori che per volume o peso non

    possono essere rimosse.

    Restano comunque esclusi i danni alle cose che l’Assicurato abbia in conseguenza o custodia a qualsiasi titolo.

    Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 154,94), e fino alla concorrenza

    massima del 20% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

    Art. 9) DANNI DI SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

    La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni arrecati a terzi in conseguenza di

    interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. A

    condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili

    a termini di polizza.

    La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite pari al 20%

    del massimale stesso.

    Art. 10) DANNI DA INCENDIO

    La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per i danni di cose a terzi causati da

    incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l’esclusione dei danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna

    o detenga a qualsiasi titolo.

    Qualora l’Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la

    presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

    La garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza con il limite del 20% del massimale stesso.

    Art. 11) ESTENSIONI E PRECISAZIONI

    A maggiore precisazione e/o estensione dell’oggetto dell’assicurazione si conviene che sono comprese in garanzia i

    sottoelencati rischi e/o attività anche cedute in appalto con l’intesa che in tal caso la garanzia comprende solo la R.C.

    dell’appaltante.

    A) servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni;

    B) organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compreso

    l’allestimento e lo smontaggio di stand;

    C) servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande;

    D) servizio di pulizia nell’ambito dei locali assicurati;

    E) operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti

    dell’Assicurato;

    F) organizzazione di corsi di formazione;

    G) conduzione, manutenzione, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge l’attività;

    H) servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dello stabilimento;

    I) servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell’area dell’azienda e/o

    circolo;

    J) proprietà ed uso, anche all’esterno dell’azienda e/o circolo, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;

    K) operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.

    Art. 12) COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

    A parziale deroga di quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Assicurazione allegate, la garanzia comprende i danni

    alle cose che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia.

    Sono comunque esclusi i danni:

    i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza;

    i danni ai beni strumentali utilizzati per l’attività assicurata.

  • 24

    La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 154,94, fermo che la Società non

    risponde oltre il 20% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo

    assicurativo.

    Art.13) SERVIZI COMPLEMENTARI DI IMPIANTI SPORTIVI

    Fermo quanto indicato nelle “Esclusioni”, la garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di impianti

    sportivi in genere anche per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi.

    Art. 14) PARCHI

    La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di parchi alberati e/o aree verdi adibite a maneggi,

    compresa la manutenzione degli stessi, anche se effettuata attraverso Ditte e/o persone non alle dipendenze e con l’uso di

    macchine e attrezzi sia di proprietà dell’Assicurato che di terzi.

    Art. 15) PLURALITA’ DI ASSICURATI

    La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per sinistro il quale resta, ad ogni effetto,

    unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati.

    Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile dell’Assicurata ed in via

    subordinata, per l’eccedente copertura della responsabilità civile degli assicurati aggiunti.

    Art. 16) ALTRE ASSICURAZIONI

    Il Contraente è obbligato a denunciare alla Società l’esistenza di altre polizze R.C.T./R.C.O..

    Qualora il Contraente sia in possesso di coperture assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi, la presente assumerà

    il carattere di copertura a secondo rischio e cioè sarà operante nel caso in cui il massimale di primo rischio non sia

    sufficiente al risarcimento del danno, sarà altresì operante nel caso in cui l’operatività delle garanzia della polizza già

    esistente non assicuri quanto coperto dalla presente polizza.

    Art. 17) COLLABORATORI VOLONTARI

    La garanzia comprende altresì la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni causati a terzi da persone che

    non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali volontari o comunque addetti, con mansioni

    di qualunque natura, all’organizzazione di gare e manifestazioni e attività sportive in genere.

    Art. 18) MASSIMALI

    Per singola Società assicurata massimale assicurato R.C.T. - € 1.549.370,70 unico;

    Per singola Società assicurata massimale assicurato R.C.O. - Per sinistro di € 774.685,35;

    Per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, di € 516.456,90.

    SEZIONE IV NORME PARTICOLARI PER LA COPERTURA DEI CENTRI IPPICI

    Responsabilità Civile verso Terzi

    Condizione speciale

    1) Animali

    Sono esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali; agli animali sottoposti alla monta; alle cose trasportate su

    veicoli trainati dall’animale cui si riferisce l’assicurazione.

    Quando si tratti di animali adibiti a traino di veicolo adibito a noleggio: la garanzia è operante anche per la

    responsabilità civile del conducente, semprechè la circolazione avvenga con il consenso dell’assicurato.

  • 25

    Incendio

    2) Si conviene che:

    a) In caso di sinistro, la Società sarà tenuta a risarcire soltanto la morte od i danni corporali dovuti alle ustioni

    direttamente cagionate da vero e proprio incendio alle cose assicurate che abbia coinvolto gli equini assicurati.

    Rimarranno quindi esclusi, ad eccezione di quanto previsto al successivo punto b), tutti i danni di diversa natura

    o, comunque, quelli consistenti ai traumi nervosi, lesioni traumatiche o simili, nonché i danni indiretti o

    consequenziali, anche se originati da incendio, subiti dagli equini predetti.

    In ogni caso sono esclusi dalla garanzia gli equini colpiti o manifestanti traumi nervosi, lesioni traumatiche, rare

    e simili affezioni di ogni genere e da qualsiasi causa generati.

    b) sono esclusi dalla presente garanzia i danni cagionati ai cavalli da asfissia e/o avvelenamento, da qualsiasi causa

    determinati, ad eccezione dei casi in cui tali accidenti derivino da sostanze prodotte da incendio vero e proprio

    di attrezzature, merci, fabbricati relativi all’allevamento.

    Massimo indennizzo assicurabile € 258.228,45.

    CONTRAENTE Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a

  • 26

    SEZIONE V

    SCHEDA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE

    CONTRAENTE DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: Ragione Sociale: Indirizzo: Località: CODICE FISCALE: EFFETTO: SCADENZA:

    SEZIONE INCENDIO

    Mq Valore a Mq Valore Ass.to Tasso promille Premio Lordo

    Fabbricati 800,51 0,45

    Piscine coperte 4.648,11 0,40

    Piscine scoperte 2.169,12 0,38

    Altri impianti (calcetto, pallacanestro, pallavolo, tennis)

    Scoperti 258,23 0,50

    Coperti 1.291,14 0,50

    Contenuto 0,70

    Ricorso Terzu 0,30

    SEZIONE FURTO e RAPINA a primo rischio assoluto - somma massima assicurabile €25.822,00

    Valore Assicurato Tasso promille Premio Lordo 9,00

  • 27

    SEZIONE R.C.T./R.C.O.

    RESPONSABILITA’ CIVILE persone Cose sinistro

    Verso terzi (RCT) € 1.549.370,70 € 1.549.370,70 € 1.549.370,70

    Verso impiegati/collaboratori € 774.685,35 € 774.685,35 € 774.685,35

    Numero Associati Premio Lordo (se richieste altre sezioni)

    Premio Lordo (se richiesta solo questa sezione)

    Fino a 500 € 41,32 € 82,63

    Da 500 a 1.000 € 61,97 € 92,95

    Da 1.000 a 3.000 € 77,47 € 116,21

    Oltre i 3.000 € 103,29 € 154,94

    SEZIONE CENTRI IPPICI

    R.C.T. Numero cavalli da sella _________ x 19,37 a cavallo = € _____________ INCENDIO Valore assicurato __________ x 1,8 pro mille = € _____________

    SEZIONE PREMI

    Rata alla firma Premio netto Addizionali Imponibile Imposte Totale

    La garanzia si intende prestata per le sezioni :

    La Contraente del certificato di assicurazione dichiara di aver ricevuto copia delle condizioni della polizza convenzione di cui il presente Certificato forma parte integrante e di accettare quanto previsto agli articoli.

    1.2 - Durata e decorrenza del certificato di assicurazione 1.3 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

    1.12 - Denuncia dei sinistri – Competenza territoriale dei “Titoli comuni a tutte le sezioni”. Dichiara altresì di aver ricevuto la nota informativa ai sensi e per gli effetti dell’ art. 123 D.LSG. 17/3/95 n. 175

    ed esprime il consenso per il trattamento dei dati illustrati nell’informativa stessa.

    ASSICURATO Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a

    Emessa in tre Originali

    L’Importo di € ____________ è stato versato a mie mani oggi, _________. Il Cassiere