Contributi per una lettura della normativa - Il Sistema Formativo ... · per la quale il diritto...

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Contributi per una lettura della normativa a cura del gruppo di lavoro del CRED Mugello con rielaborazione dei materiali forniti da Luigi Mughini, avvocato consulente dei servizi di accoglienza in Mugello 1. Introduzione Il fenomeno migratorio verso l’Italia, iniziato a partire dagli anni ’80, benché a lungo trascurato e marginalizzato è ormai diventato uno dei fenomeni sociali più presenti, e forse più pressanti, della nostra società. Indipendentemente dalle opinioni e dal pensiero, etico, religioso e/o politico, la presenza sempre più crescente in Italia di cittadini migranti, tanti o pochi a seconda delle differenti opinioni, è un dato fermo, certo oltre che irrinunciabile. La nostra società deve quindi pensare e ragionare, in ogni caso, a ricevere ed accogliere, per poco o per molto tempo, queste persone in cammino e, in tal senso, a creare ed avere le strutture e i servizi necessari. Il presente lavoro ha quindi lo scopo di passare in rassegna, anche se in forma sintetica ed essenziale, la normativa nazionale, e prima ancora internazionale, in materia di diritto ed accesso allo studio, particolarmente per quanto riguarda la scuola dell’obbligo formativo. L’intento non è quello di creare un’opera scientifica, sistematica, bensì uno strumento agevole per il lavoro degli operatori ed utilizzatori dei servizi scolastici, nella convinzione che l’aspetto educativo può assumere un ruolo primario per una piena integrazione sociale e culturale. Il lavoro prende l’avvio con accenni alla normativa internazionale e, in particolare, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, per la quale il diritto all’istruzione passa attraverso l’educazione, intesa come strumento per promuovere il pieno sviluppo della personalità umana e rafforzare i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Dalla dichiarazione Universale alla Dichiarazione dei Diritti dei Fanciullo di New York del 1959, che sancisce i diritti universali di libertà, uguaglianza e non discriminazione, ottenibili anche attraverso una educazione che garantisca ai minori una cultura generale e che consenta, in una situazione di eguaglianza e di opportunità, di sviluppare le proprie facoltà, il proprio giudizio personale e il proprio senso di responsabilità morale e sociale e di divenire membri della società: tale documento stabilisce inoltre l’obbligatorietà e la gratuità dell’educazione a livello elementare. Dalla normativa internazionale si passa poi alla normativa nazionale e, in particolare, alle fonti giuridiche in materia di accesso alla scuola del minore straniero, partendo dal R.D. del 14 maggio 1925, n. 653, per proseguire nell’esame della normativa più specifica compreso il T.U. sull’immigrazione, D. Lgs., n. 286/98. Cinque le linee guida in cui si articola il lavoro: accoglienza, integrazione linguistica, identità ed appartenenza, educazione interculturale, politiche per l’integrazione e risorse istituzionali, all’interno delle quali sarà possibile trovare il riferimento normativo oltre che il contenuto dello stesso.

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Contributi per una lettura della normativa a cura del gruppo di lavoro del CRED Mugello con rielaborazione dei materiali forniti da Luigi Mughini, avvocato consulente dei servizi di accoglienza in Mugello 1. Introduzione

Il fenomeno migratorio verso l’Italia, iniziato a partire dagli anni ’80, benché a lungo trascurato e marginalizzato è ormai diventato uno dei fenomeni sociali più presenti, e forse più pressanti, della nostra società.

Indipendentemente dalle opinioni e dal pensiero, etico, religioso e/o politico, la presenza sempre più crescente in Italia di cittadini migranti, tanti o pochi a seconda delle differenti opinioni, è un dato fermo, certo oltre che irrinunciabile. La nostra società deve quindi pensare e ragionare, in ogni caso, a ricevere ed accogliere, per poco o per molto tempo, queste persone in cammino e, in tal senso, a creare ed avere le strutture e i servizi necessari.

Il presente lavoro ha quindi lo scopo di passare in rassegna, anche se in forma sintetica ed essenziale, la normativa nazionale, e prima ancora internazionale, in materia di diritto ed accesso allo studio, particolarmente per quanto riguarda la scuola dell’obbligo formativo.

L’intento non è quello di creare un’opera scientifica, sistematica, bensì uno strumento agevole per il lavoro degli operatori ed utilizzatori dei servizi scolastici, nella convinzione che l’aspetto educativo può assumere un ruolo primario per una piena integrazione sociale e culturale.

Il lavoro prende l’avvio con accenni alla normativa internazionale e, in particolare, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, per la quale il diritto all’istruzione passa attraverso l’educazione, intesa come strumento per promuovere il pieno sviluppo della personalità umana e rafforzare i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Dalla dichiarazione Universale alla Dichiarazione dei Diritti dei Fanciullo di New York del 1959, che sancisce i diritti universali di libertà, uguaglianza e non discriminazione, ottenibili anche attraverso una educazione che garantisca ai minori una cultura generale e che consenta, in una situazione di eguaglianza e di opportunità, di sviluppare le proprie facoltà, il proprio giudizio personale e il proprio senso di responsabilità morale e sociale e di divenire membri della società: tale documento stabilisce inoltre l’obbligatorietà e la gratuità dell’educazione a livello elementare.

Dalla normativa internazionale si passa poi alla normativa nazionale e, in particolare, alle fonti giuridiche in materia di accesso alla scuola del minore straniero, partendo dal R.D. del 14 maggio 1925, n. 653, per proseguire nell’esame della normativa più specifica compreso il T.U. sull’immigrazione, D. Lgs., n. 286/98.

Cinque le linee guida in cui si articola il lavoro: accoglienza, integrazione linguistica, identità ed appartenenza, educazione interculturale, politiche per l’integrazione e risorse istituzionali, all’interno delle quali sarà possibile trovare il riferimento normativo oltre che il contenuto dello stesso.

2. Percorsi di lettura guidata della normativa. I riferimenti legislativi1 Il complesso fenomeno migratorio, che negli ultimi anni ha interessato

numerosi Paesi, è stato accompagnato da una vasta legislazione internazionale e nazionale, finalizzata a realizzare nuove e più concrete forme di convivenza e a garantire agli immigrati un’adeguata integrazione sociale. La tutela giuridica degli immigrati, data la complessità della materia, investe diversi ambiti di intervento richiedendo, quindi, azioni oltre che di natura politica ed economica anche di carattere pedagogico ed educativo. In questo senso dunque 1’aspetto educativo può assumere un ruolo primario per una piena integrazione sociale e culturale.

A livello internazionale l'eguaglianza dell'offerta formativa, e quindi la scolarizzazione dei giovani immigrati, viene affermata, già nel 1948, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, proclamata dall’ ONU (10 dicembre), per la quale il diritto all’istruzione passa attraverso l’educazione, intesa come strumento per promuovere il “pieno sviluppo della personalità umana e rafforzare i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (art. 26). Tale diritto viene riconosciuto come strumento capace di garantire a tutti gli individui la possibilità di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera anche dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, adottato dall’ONU il 16 dicembre 1966.

In particolare, per quanto riguarda i minori, la Dichiarazione dei Diritti dei Fanciullo, proclamata dall’ONU il 20 novembre 1959, sancisce i diritti universali di libertà, uguaglianza e non discriminazione, ottenibili anche attraverso una educazione che garantisca loro una cultura generale e che consenta, in una situazione di eguaglianza di opportunità, di sviluppare le proprie facoltà, il proprio giudizio personale e il proprio senso di responsabilità morale e sociale e di divenire membri della società; tale documento stabilisce inoltre l’obbligatorietà e la gratuità dell’educazione a livello elementare.

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, adottata dall’ONU il 20 novembre 1989, riconosce il diritto del minore all’educazione e ribadisce che l’insegnamento primario è obbligatorio e gratuito per tutti. Tale convenzione sottolinea, inoltre, il concetto secondo il quale 1’educazione ha lo scopo di favorire lo sviluppo della personalità e delle capacità del minore attraverso un processo di autonomia che gli consenta di assumersi le proprie responsabilità rispetto a se stesso ed alla società in cui vive.

Gli stessi principi vengono riconosciuti dalla Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di tutti i Lavoratori Immigrati e i Membri delle rispettive Famiglie, approvata dall’ONU il 18 dicembre 1990, che considera fondamentale per ciascun minore, figlio di immigrati, il “diritto di ricevere istruzione sulla base di un trattamento eguale a quello degli altri minori cittadini del Paese ospite” (art. 30).

L’importanza del ruolo dell’istruzione pubblica nella vita sociale dei minori viene sottolineata anche nelle Linee Guida delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Devianza Minorile, approvate dall’ONU il 14 dicembre 1990, che assegnano all’educazione una funzione fondamentale anche per la tutela dei minori e nella

1 Tratto da “Alunni con cittadinanza non italiana. Scuole statali e non statali”, a.s. 1999/2000, a cura del Ministero della Pubblica Istruzione

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia

prevenzione di loro eventuali comportamenti antisociali. In questo senso, viene anche proposto un coinvolgimento da parte dei sistemi educativi “dei genitori e delle organizzazioni che operano sul territorio e di tutte quelle realtà che svolgono attività rivolte ai giovani” (art. 22).

In Italia, le fonti giuridiche in materia di accesso alla scuola del minore straniero risalgono al R.D. del 14 maggio 1925, n. 653 il quale stabilisce che: “è consentita, sempre subordinatamente al requisito dell'età, l'iscrizione a istituti medi d'istruzione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, con titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'ammissione o idoneità alla classe cui aspirano” (all’art. 14). Con la Costituzione Italiana tale diritto viene riaffermato e considerato fondamentale per la realizzazione delle aspirazioni individuali, attribuendo pari diritti e pari opportunità, seppure con un riferimento generico, anche ai minori stranieri.

La materia del diritto allo studio dei minori è stata ulteriormente approfondita con il D.P.R. del 10 settembre 1982, n. 722 che, in attuazione della direttiva C.E.E. n. 77/486 - Formazione dei lavoratori migranti - garantisce il diritto allo studio dei minori figli di immigrati comunitari. Tale diritto è stato esteso anche ai figli dei lavoratori extracomunitari solo nel 1986 con la legge del 30 dicembre, n. 943, che prevede specifici interventi regionali integrati e raccordati con quelli degli organismi territoriali e delle istituzioni scolastiche. Ciò è reso possibile anche attraverso 1’acquisizione di risorse operative e 1’attuazione di modalità di intervento flessibili che scaturiscono dall’applicazione integrata della legge del 24 settembre 1971, n. 820, relativa alla scuola elementare; della legge del 4 agosto 1977, n. 517 e della legge del 20 maggio 1982, n. 270, relative alla scuola materna, scuola elementare e scuola media. Gli interventi devono, comunque, tendere all’accrescimento culturale dei minori immigrati per renderli attivamente partecipi della vita sociale.

Con il Decreto Legge del 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado” vengono previste apposite attività di sostegno e specifici insegnamenti integrativi nella lingua e cultura d’origine per la formazione dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia e degli alunni extracomunitari. In questo modo, 1’istruzione obbligatoria concorre “alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione nel rispetto delle diversità individuali, sociali e culturali” (art. 118), promuovendone, anche in questo caso, lo sviluppo psico-sociale.

La salvaguardia dell’identità culturale dei minori immigrati passa, dunque, necessariamente attraverso un processo formativo personalizzato che tenga conto della loro cultura di provenienza e delle loro capacità e caratteristiche individuali. Questi sono i principi fondamentali sui quali si basa anche il D. lgs. n. 286 / 1998, Testo Unico sull’immigrazione, che ha tracciato le linee di intervento di carattere socio-educativo a favore degli immigrati presenti sul territorio italiano e, contestualmente, ha dato un forte impulso al cambiamento del quadro normativo in materia di immigrazione ed alla politica sull’integrazione nel suo complesso.

La legge, infatti, pone 1’accento sul dialogo multiculturale e sul ruolo della scuola dell’obbligo nel consolidare e generalizzare un intervento educativo finalizzato alla promozione di un clima di confronto dinamico e di reciproca

La Costituzione Italiana

La salvaguardia dell’identità culturale dei minori

trasformazione. L’obbligo scolastico previsto per i minori stranieri sottintende inoltre 1’applicazione di tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione attiva alla vita della comunità. Il diritto allo studio viene altresì garantito attraverso l’attivazione, mediante il raccordo dei diversi programmi di intervento istituzionale (Stato, Regioni ed Enti Locali), di appositi corsi per l’apprendimento della lingua italiana e attraverso l’educazione interculturale.

La scuola promuove, dunque, l’accettazione delle differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento dei rispetto reciproco, dello scambio tra culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni " (art. 36 c.3). Tali attività vengono realizzate attraverso una rilevazione dei bisogni locali ed una programmazione territoriale integrata in collaborazione con organismi non governativi, associazioni di volontariato e comunità straniere.

Il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, riunisce e coordina le varie disposizioni attualmente in vigore in materia, ponendo, anche in questo caso, particolare attenzione suoi aspetti organizzativi della scuola, sull’insegnamento dell’italiano come seconda lingua, sul mantenimento della lingua e cultura di origine, sulla formazione di docenti e sull’integrazione sociale. Tali principi, unitamente al diritto all’istruzione, sono garantiti nei confronti dei minori stranieri indipendentemente dalla loro posizione giuridica, così come espressamente previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n.394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286”.

Le strategie di integrazione degli immigrati vengono inoltre riportate nel “Documento Programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato”e si riferiscono alla creazione di un equilibrio tra “1a tensione all’universalismo dei diritti e il riconoscimento delle differenze, individuando percorsi di inclusione dei cittadini stranieri sulla base dell’affermazione di diritti e di doveri di tutte le parti in causa (straniere, enti, associazioni) e nel rispetto delle specificità culturali e religiose”. Nel documento, l’integrazione viene definita come “un processo di non discriminazione e di inclusione delle differenze, quindi di contaminazione e di sperimentazione di nuove forme di rapporti e comportamenti, nel costante e quotidiano tentativo di tenere insieme principi universali e particolarismi. Essa dovrebbe quindi prevenire situazioni di emarginazione, frammentazione e ghettizzazione, che minacciano 1’equilibrio e la coesione sociale e affermare principi universali come il valore della vita umana, della dignità della persona, il riconoscimento della libertà femminile, la valorizzazione e la tutela dell’infanzia, sui quali non si possono concedere deroghe, neppure in nome del valore della differenza”. Gli interventi relativi alla politica dell’integrazione trovano, dunque, come interlocutori, non soltanto gli immigrati, ai quali deve essere garantito il mantenimento della propria identità, dei propri valori e della propria cultura, ma anche i cittadini nazionali, ai quali dovrà essere

Politiche e strategie di integrazione

assicurata la conservazione della loro identità culturale, accompagnandoli in un processo di crescita sociale integrata.

A tal fine risulta di fondamentale importanza un’attenta analisi dei fattori psicologici, sociali e culturali e del relativo contesto storico, per favorire 1’ampliamento dei livelli di consapevolezza e la realizzazione di un processo di responsabilizzazione sociale verso una società multiculturale. 3. La normativa come risorsa: una guida alla lettura2 A metà degli anni 80 si avverte la necessità di adattare la normativa sull’inserimento scolastico di alunni stranieri alle esigenze della nuova tipologia di immigrati. Alla fine degli anni 80 (tra l’88 e l’89), dato il bisogno di conoscenza della situazione, il CSER (Centro Studi Emigrazione di Roma), conduce per il Ministero un monitoraggio che individua la grande complessità del fenomeno. I parametri adottati nella ricerca, permettono di individuare: 1. il grande numero e varietà delle popolazioni presenti in Italia e la conseguente

necessità di tener conto delle specificità culturali

2. la tipologia della distribuzione nelle scuole (al 1° posto le elementari, al 2° le medie, al 3° le superiori, al 4° le scuole dell’infanzia, e con una distribuzione a “macchia di leopardo” degli alunni, con concentrazione maggiore nelle grandi città)

3. i differenti interessi educativi, le diverse aspettative delle famiglie immigrate rispetto all’interesse per la lingua e la cultura d’origine, con conseguente necessità da parte dei decisori e degli operatori di un’attenta analisi del progetto migratorio (gli adulti sono in Italia per lavoro? e per quanto tempo? come rifugiati?…) e della tipologia (il differente livello culturale, sociale ed economico delle famiglie)

È possibile individuare otto punti chiave, con i relativi riferimenti normativi,

che vogliono contribuire a sintetizzare il modello scolastico italiano in tema di educazione interculturale.

Nella Circolare Ministeriale 26 luglio 1990, n. 205, avente per oggetto «La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale», si legge “Rispetto ad un fenomeno così complesso, le strategie di intervento educativo richiedono una elaborazione in sede locale sulla base della conoscenza puntuale delle situazioni, dell’analisi dei bisogni e della ricognizione delle risorse disponibili.”

Vengono stabilite competenze e modalità di intervento e i Provveditorati agli Studi (C.M. 205/90) devono costituire gruppi di lavoro, comitati, e un Ufficio di riferimento per le problematiche degli alunni stranieri. Uno dei compiti di questi organismi è quello di collegarsi con gli Enti Locali, altre Istituzioni interessate, collaborare con il servizio ispettivo, avvalersi della consultazione dei sindacati e delle associazioni professionali, e stabilire rapporti con qualificate rappresentanze delle comunità straniere.

Riconoscendo il valore di un coinvolgimento della pluralità dei soggetti in grado di contribuire alla definizione di un valido quadro educativo, la normativa raccomanda ai Provveditorati di attuare «le opportune modalità di coordinamento, al

2 Testo a cura di Annalisa Peloso, Centro “Tante tinte”, a.s. 2000/2001

1° punto chiave: strategie locali

2° punto chiave: modalità e strumenti di coordinamento

fine di promuovere, anche attraverso protocolli d’intesa, progetti operativi interistituzionali che utilizzino e valorizzino ogni forza presente sul territorio»3. Sempre ai Provveditorati viene chiesto di curare «la raccolta e la diffusione di documentazione sulle esperienze attuate e in corso; l’informazione bibliografica e attinente ai sussidi audiovisivi; l’organizzazione di incontri per un confronto di esperienze fra i docenti coinvolti; il coordinamento di iniziative di aggiornamento, con la segnalazione alle scuole di iniziative promosse da enti culturali e da associazioni professionali» e di acquisire «la collaborazione di docenti con competenze nel settore dell’educazione degli adulti nonché di esperti di comunicazione e di organizzazione»4

Relativamente all’accoglienza nella normativa sono indicati i seguenti punti: a) è necessaria, fin dal primo momento, una ricognizione della situazione di

partenza dell’alunno straniero per determinare: b) la classe d’iscrizione (scelta d’ufficio in base all’età anagrafica, ed invece con

delibera obbligatoria del Collegio Docenti se si ritenesse di posticipare o anticipare il percorso scolastico sulla base di parametri quali la scarsa conoscenza dell’Italiano, la scolarità pregressa ecc.)

c) l’elaborazione di un percorso formativo personalizzato d) l’introduzione dell’insegnamento dell’Italiano come L2 e) la scuola deve promuovere la collaborazione con le famiglie e le comunità

interessate f) è necessario confrontare la struttura del nostro sistema scolastico con quello

del paese di provenienza g) le prove per accertare il livello di conoscenza della lingua italiana non

saranno selettive, ma effettuate per programmare le attività didattiche

Altro punto chiave del modello italiano è la “elaborazione di percorsi formativi personalizzati”. Grazie alla peculiare tradizione della scuola italiana in tema di accoglienza e di attenzione all’insegnamento individualizzato, il legislatore ha privilegiato l’intervento mirato alle necessità del singolo alunno, piuttosto che predisporre percorsi scolastici paralleli, come avviene in molti paesi europei (dove peraltro sussiste in forme pesanti il problema della dispersione scolastica degli alunni stranieri).

L’adattamento dei programmi di insegnamento, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, comporta altresì un adattamento della valutazione e delle prove di accertamento5. Alcune scuole hanno deliberato in tema di prove graduate per l’esame di licenza media.

3 Circolare Ministeriale n. 301 del 1989, “Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto” 4 Pronuncia del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione del 24 marzo 1993, trasmessa con Circolare Ministeriale n.138 del 27 aprile 1993: "Razzismo e antisemitismo il ruolo della scuola"; Circolare Ministeriale 2 marzo 1994, n. 73, Oggetto: “Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola”; L. 59/97, legge Bassanini, cap.IV – art.21, comma 8. A Verona, nel 1990, il Provveditorato (con la collaborazione del Comune di Vr e delle OO.SS. confederali) ha istituito un primo centro di documentazione legato all’educazione degli adulti – 150 ore e, dal 1995, ha attivato il Centro Tante tinte – Centro di documentazione Laboratorio per un’educazione interculturale, costituito da un protocollo d’intesa con la Provincia, l’Università di Verona, l’USL.22 di Bussolengo, le OO.SS. 5 Circolare Ministeriale 26 luglio 1990, n. 205, Oggetto: La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale; Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; Orientamenti per la formazione in servizio “L’intercultura come nuova normalità dell’educazione”,

3° punto chiave: documentare e integrare le esperienze

4° punto chiave: percorsi formativi personalizzati

In tema di accoglienza

Per quanto riguarda il tema dell’intercultura, il dialogo tra le culture, lo sviluppo di una scuola multiculturale, la relazione tra diversi, sono a più riprese ricordati nelle circolari ministeriali, dove vengono superati i modelli della separazione e dell’assimilazione ed introdotto quello dell’integrazione, cioè dell’accoglienza dell’immigrato nella società ospitante come oggetto caratterizzato dalla particolarità culturale. Il modello adottato comporta l’insegnamento della lingua dello Stato ospitante, adattato alle specifiche esigenze dell’alunno straniero; la promozione della lingua e della cultura d’origine; il coordinamento della lingua e cultura d’origine con il normale insegnamento. E sempre nelle Circolari dove vengono illustrati, secondo il livello degli studi, aspetti ed elementi culturali, linguistici, storici e geografici del paese d’origine degli stranieri presenti in classe e introdotti confronti tra gli stili di vita, ponendo in risalto le diversità in un quadro di riconoscimento delle somiglianze. Le attività di confronto richiedono misura ed attenzione alle sensibilità individuali. Non si tratta di enfatizzare la qualità di straniero, ma di accoglierlo nell’ordinario della vita scolastica in una società pluralista Alla luce del principio della valorizzazione delle diversità, il modello di integrazione si svolge in quello di interazione, che implica il coinvolgimento degli alunni italiani e stranieri in progetti interculturali comuni. Concetti come “educazione alle differenze”, “il sé e l’altro”, “sviluppo dell’identità”, “rispetto delle radici”, “lotta al pregiudizio e allo stereotipo” eccetera, trovano applicazione in una pedagogia attiva della relazione, piuttosto che in una prospettiva di crescita unicamente intellettuale e cognitiva (certamente necessaria, ma non sufficiente). Questo aspetto dell’intercultura, che mette in gioco lo stesso docente ed il modo di condurre la classe, le dinamiche di gruppo ed il riconoscimento delle risorse in un’ottica della pedagogia del successo, sta sempre più sostituendosi all’iniziale curiosità per gli usi e costumi di altre culture, che facilmente può scadere nel folklorico e nel gusto per l’esotismo, se non è adeguatamente inserita in percorsi di effettiva valorizzazione e di confronto.

La presa di posizione ministeriale intorno alle tematiche interculturali è stata decisa e forte fin dall’inizio6.

Rispetto all’insegnamento della lingua italiana, fin dall’inizio ha rappresentato un punto dolente di tutta la scuola italiana che si è dovuta confrontare in maniera insicura ed affannosa con l’emergenza causata dal continuo ingresso degli alunni stranieri.

Alcuni aspetti della normativa in merito sono riconducibili a: a) utilità nell’alternanza di presenza dell’alunno straniero nella classe con momenti

di laboratorio linguistico a soli gruppi di stranieri b) indicazioni rispetto ad ore di insegnamento da destinarsi al recupero

individualizzato, all’utilizzo del personale in esubero La scuola dell’autonomia, nella sua possibilità decisionale in materia didattica e di

formazione, si è vista ultimamente decurtare le risorse in maniera drastica, e spesso

Riflessioni del Gruppo di lavoro sulla formazione, 1998; D.P.R. 394/99, Capo VII, - Disposizioni in materia di istruzione, art. 45 6 C.M. 122/92

In tema di intercultura

5° punto chiave: valorizzare la diversità

6° punto chiave: Attività di laboratorio linguistico in gruppi di soli alunni stranieri

riesce difficile mettere a regime corsi di insegnamento dell’Italiano L2 che abbiano una certa consistenza, garantendone la continuità e la professionalità. Dal 1999, tuttavia, i finanziamenti per le scuole a forte immigrazione e la formazione dei docenti promossa a livello regionale dal Ministero, costituiscono un buon segnale di attenzione a questa tematica, sia pure con una ricaduta contenuta, certamente lontana dal fornire una standardizzazione del servizio educativo per gli alunni stranieri7.

A più riprese la normativa sottolinea inoltre l’importanza di valorizzare la cultura d’origine, di attivare corsi di insegnamento delle diverse lingue parlate dagli alunni stranieri, in posizione non marginale bensì coordinata con l’insegnamento ordinario in mancanza di risorse specifiche, per l’organizzazione di corsi di lingua e cultura d’origine richiesti da gruppi etnici concentrati sul territorio, si consiglia di avvalersi dell0’intervento degli EE.LL. e delle Comunità di immigrati e le scuole, per quanto possibile, devono fornire locali ed attrezzature.

Valorizzare la cultura d’origine significa soprattutto stabilire un rapporto di fiducia e scambio reale con la famiglia immigrata, che ha bisogno di rendere domestico lo spazio della scuola, di cui non conosce le modalità educative e relazionali.

Significa poi riconoscere e restituire l’autorità genitoriale nella guida alla formazione della nuova identità del minore, minacciata non soltanto dalle fratture legate alla migrazione, ma ancor più dal disconoscimento e dalla squalifica verso i valori e le abitudini della propria famiglia e della propria cultura. Valorizzare la cultura di origine fa implicito riferimento al riconoscimento che i modelli della “cultura occidentale” non possono essere ritenuti come valori paradigmatici e, perciò, non debbono essere proposti agli alunni come fattori di conformizzazione.

L’ausilio del Mediatore Culturale e l’attenzione alle dinamiche relazionali; lo stabilirsi, anche in modo informale, di uno spazio di conoscenza reciproca tra l’insegnante e la famiglia, possono essere di valido aiuto, qualora comunque si riconosca all’altro la sua competenza e autorità in ambito educativo8. Per quanto riguarda il ruolo dell’insegnante nella normativa viene di continuo sottolineata l’importanza di portare nella classe non solo stimoli ed opportunità sul piano cognitivo, ma di porre l’attenzione al “clima” relazionale e socio-affettivo fondato sulla collaborazione e sulla partecipazione. Il “clima” interattivo suggerito contempla la conoscenza del progetto migratorio della famiglia, così come il rapporto di scambio con la famiglia stessa, i singoli e le comunità immigrate. Si raccomanda di introdurre una riflessione sulla propria cultura e di rafforzarne la consapevolezza. A più riprese viene menzionata la necessità di coinvolgere il personale docente in percorsi di formazione che consentano di assicurare le necessarie 7 Circolare Ministeriale 2 marzo 1994, n. 73, Oggetto: Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola; L. 59/97, legge Bassanini, cap.IV – art.21, comma 8; D.P.R. 394/99, Capo VII, - Disposizioni in materia di istruzione, art. 45 8 Circolare Ministeriale 2 marzo 1994, n. 73, Oggetto: Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola; Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; Pronuncia del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione del 24 marzo 1993, trasmessa con circolare ministeriale n.138 del 27 aprile 1993: "Razzismo e antisemitismo il ruolo della scuola"

La valorizzazione della cultura di origine

7° punto chiave: i modelli occidentali non sono assoluti

Il ruolo della formazione interculturale dell’insegnante

conoscenze culturali di tipo filosofico, storico-sociale, antropologico, linguistico e pedagogico, anche in prospettiva comparativa, come anche le competenze metodologiche che riguardano la gestione della classe, la conciliazione degli obiettivi cognitivi e affettivi con quelli comportamentali, l’animazione dei gruppi, l’individualizzazione dell’insegnamento, la didattica disciplinare ed interdisciplinare per problemi, per obiettivi e per concetti, sia infine le competenze istituzionali che consentono di interagire produttivamente con i colleghi, con le famiglie e con le istituzioni pubbliche e private, anche di altre nazioni La professionalità dei docenti dovrebbe essere indirizzata a promuovere una comunicazione in cui essi stessi accettano di “mettersi in gioco”, ponendo sotto osservazione i propri comportamenti ed i propri giudizi. Il rinnovamento dei programmi, il curricolo in verticale, gli obiettivi disciplinari e le attività integrative sono citati come strategie e risorse di promozione interculturale E’ una straordinaria avventura intellettuale e morale quella che deve affrontare una scuola che, nel rispetto delle diverse età e condizioni dei ragazzi, non voglia banalizzare i problemi, piangere, ridere o maledire, ma comprendere e cercare vie serie ed efficaci per ridurre la confusione, la paura, e quel complesso miscuglio di fattori che sono all’origine dei modi distruttivi di affrontare le limitazioni della condizione umana e i conflitti che inevitabilmente sorgono tra gli esseri umani.9

9 Circolare Ministeriale n.301 dell’8 settembre 1989, Oggetto: inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo; Circolare Ministeriale n.205 del 26 luglio 1990, Oggetto: La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’Educazione Interculturale; Circolare Ministeriale del 7 marzo 1992, Oggetto: Settimana per il dialogo Interculturale (27 aprile – 2 maggio 1992); Pronuncia del Consiglio Nazionale della P.I. prot. N.3260 del 7 aprile 1993, Oggetto: Pronuncia, di propria iniziativa, in merito a “razzismo e antisemitismo oggi: ruolo della scuola”; Circolare Ministeriale n. 73 del 2 marzo 1994, Oggetto. Dialogo interculturale e convivenza democratica:l’impegno progettuale della scuola

8° punto chiave: relazione educativa come sfida per l’intercultura

4. Disposizioni dell’amministrazione scolastica per l’integrazione degli alunni stranieri10

Importante riferimento sono anche le diverse disposizioni dell’amministrazione scolastica. Per agevolare il lavoro di lettura delle circolari, le disposizioni principali dal 1982 al 1999 sono state raggruppate e disposte in ordine alfabetico per tematismi.

Per la normativa successiva si fa riferimento alla ricognizione sistematica per ambiti contenuta nelle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, MIUR, Marzo 2006 e all’ultimo documento di indirizzo a cura del MIUR, La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri, Ottobre 2007. Aggiornamento Insegnanti - C. M. 205/ 90

Si ribadisce l’importanza dell’aggiornamento in collaborazione con IRRSAE, Università e altri Enti culturali, scientifici ed associazioni professionali. “Saranno tenuti presenti. in particolare. i temi dell'educazione interculturale, dell’insegnamento dell'italiano come lingua seconda e della valorizzazione della lingua e cultura d'origine”. - C. M. 122/92 Pronuncia del C. N. P. I.

Per quanto riguarda l'educazione interculturale il C. N. P. I. avanza alcune proposte per l'aggiornamento in servizio e per la formazione iniziale dei docenti di ogni ordine e grado di scuola. Biblioteche - C. M. 73/94 Nel documento di sintesi si propone di integrare la biblioteca scolastica con uno scaffale multiculturale. Collaborazione con i docenti che operano nel settore dell’educazione degli adulti - C. M. 205/90

La circolare richiama alla collaborazione con i docenti che operano nel settore dell’educazione degli adulti e dell'alfabetizzazione. - C. m. 122/92

La formazione degli adulti, partendo dall’alfabetizzazione e dalle 150 ore, merita una larga riconsiderazione rispetto alle nuove utenze legate ai flussi di immigrazione. Discipline e Intercultura - C. M. 73/94 documento di sintesi

Il gruppo interdirezionale di lavoro analizza le varie discipline. Alcuni approfondimenti hanno posto in evidenza gli apporti che ciascuna disciplina può offrire a un progetto interculturale, traendo spunto dalle indicazioni dei programmi scolastici e avvalendosi di una loro lettura “verticale”. Iscrizioni degli alunni e modalità delle stesse - C. M. 301/89

10 Prodotto per il Kit di Accoglienza del Centro “Tante tinte”, aggiornato all’ottobre 1997 – a cura di Chiara Rossignoli

La circolare dispone che per l’iscrizione nella scuola dell'obbligo degli alunni provenienti dai paesi extracornunitari, valga la norma di iscrizione scolastica relativa ai figli dei lavoratori della CEE, cioè che essi siano “iscritti alla classe della scuola dell'obbligo successiva per numero d’anni di studio a quella frequentata con esito positivo nel paese di provenienza”. Gli Organi Collegiali competenti indicheranno le soluzioni più opportune e la programmazione didattica generale sarà integrata con progetti specifici di percorsi didattici di apprendimento. Si rileva l'importanza didattica del clima relazionale e si suggerisce l'intervento di adulti che siano in grado di comunicare in lingua italiana e nell’altra lingua”. - C. M.205/90 Si riferisce alla scuola dell'obbligo e si ribadisce che gli alunni stranieri sono prima di tutto alunni e che l'appartenenza ad una diversa etnia si pone come una delle variabili da tenere in considerazione senza escludere accertamenti sui piano motorio, cognitivo e socio-affettivo che sono alla base di una corretta azione programmatoria per tutti gli alunni. Le prove risulteranno utili al fini della programmazione mirata delle attività didattiche.

Si insiste dicendo che l'inserimento in una classe inferiore potrebbe risultare penalizzante se disposta unicamente a causa dell'insufficiente padronanza della lingua italiana.

I Consigli di classe valuteranno responsabilmente l’eventuale iscrizione in una classe immediatamente precedente a quella cui si aspira per numero di anni di studio in presenza di situazioni di particolare difficoltà. Dovrà essere richiamata l’attenzione dei servizi sanitari riguardo alla necessità di vaccinazione. Si può notare che si parla sempre di responsabilità di Organi Collegiali e di Consigli di Classe. Si intende chiaramente richiamare la collegialità nella predisposizione di interventi mirati riguardanti l'iscrizione degli alunni.

Per quanto riguarda l’integrazione linguistica si suggerisce l’alternanza di periodi di presenza nelle classi con momenti di applicazione e attività di laboratorio linguistico in gruppi di soli stranieri.E’ opportuno ripartire gli alunni stranieri in qualche unità per classe (massimo il numero di cinque), al fine di facilitare la naturale integrazione linguistica con gli alunni italiani. - C. M. 400/91 Si riportano unificate le disposizioni in materia di iscrizione degli alunni dalla scuola materna alla secondaria superiore di II grado. Per quanto riguarda gli alunni stranieri si fa riferimento, per la scuola dell’obbligo, alla circolare alla circolare n.205/90; per la secondaria di II grado al R. D. del 4 maggio 1925. Al punto 7.1 si autorizzano i capi d'istituto previa deliberazione dei Consiglio di Classe ad iscrivere con riserva anche alunni non in possesso della documentazione completa sulla base di una dichiarazione prodotta dal genitore o dall’alunno stesso, se maggiorenne, attestante la classe e il tipo di istituto frequentati nel paese di provenienza.

Con C. M. n. 67 del 7 marzo 1992 si stabilisce che i capi d’istituto prendano contatto con le competenti autorità consolari. - C. M. 5/94

La circolare stabilisce che i capi d'istituto delle scuole di ogni ordine e grado procedano, previa deliberazione dei Consiglio di Classe, all'iscrizione con riserva degli alunni stranieri e, in mancanza della documentazione, chiedano al genitore una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese d'origine. I capi d'istituto dispongono inoltre, l'iscrizione con riserva dei minori privi del permesso di soggiorno.

- C. M. 73/94 Documento di sintesi del gruppo internazionale di lavoro per l'educazione interculturale e

l'integrazione degli alunni stranieri. “Per quanto riguarda l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, il testo essenziale di riferimento è costituito dalla Direttiva CEE del 25.07.77 n. 77/486 riguardante i figli dei lavoratori comunitari. Il modello adottato comporta l’insegnamento della lingua dello Stato ospitante, adattato alle specifiche esigenze dell'alunno straniero; il coordinamento dell'insegnamento della lingua e cultura d'origine con l'insegnamento normale. Questi principi sono stati affermati, in un primo tempo, per i soli appartenenti ai Paesi della Comunità (D. R. P. 10.09.82 n. 722) e successivamente estesi con il pieno riconoscimento del diritto allo studio, agli alunni extracomunitari (Legge 10.12.86, n. 943, art. 1 e 9). Alla luce del principio della “valorizzazione della diversità”, il modello di “integrazione” si svolge in quello di “interazione”, che implica il coinvolgimento degli alunni italiani e stranieri in progetti interculturali comuni. C. M. 11/95

«... Si stabilisce che, ferme restando le modalità di iscrizione indicate dalla C. M. 5/94 la riserva suddetta sia sciolta in senso positivo a seguito del conseguimento del titolo conclusivo di studio d'istruzione secondaria inferiore e superiore.» Si ribadisce che tale normativa è riferita a tutti gli ordini di scuola. Libri di testo - C. M. 138/93

La circolare richiama la C. M. 44/93 riguardante l'adozione dei libri di testo e invita a tener conto, tra l'altro, delle «tematiche interculturali proposte per educare i giovani a cogliere l'importanza di una solidale convivenza anche con i portatori di altre culture». - C. M. 73/94

Si riporta la C. M. 20/94 che richiama l’attenzione sull’educazione alla legalità e al rispetto delle diversità.. Orientamento - C. M. 122/92 Il servizio di orientamento diventa ancor più indispensabile in questa fascia di utenza e richiama una particolare esigenza di strumenti e metodi di osservazione. Ruolo del Provveditorato - C. M. 301/89 Il fenomeno immigrazione coinvolge numerosi enti istituzionali e la circolare auspica, al fine di poter garantire il diritto allo studio, che i Provveditorati attuino le opportune modalità di coordinamento, con lo scopo di promuovere, anche attraverso “protocolli di intesa”, progetti operativi interistituzionali che utilizzino e valorizzino le forze presenti sul territorio. Si ribadisce inoltre, la necessità della conoscenza dei livelli culturali, dei modelli di comportamento, delle condizioni sociali ed economiche dei gruppi di immigrati, in modo da poter approntare delle corrette strategie di intervento educativo. - C. M. 205/90 Dopo una breve analisi generale della situazione italiana, la circolare precisa che le strategie di intervento educativo richiedono una elaborazione in sede locale sulla base della

conoscenza puntuale della situazione, dell'analisi dei bisogni e della ricognizione delle risorse locali. Si ribadisce la necessità di creare in Provveditorato gruppi di lavoro e un ufficio di riferimento per le problematiche degli alunni stranieri in collegamento con gli altri enti ed associazioni che operano sul territorio. - C. M. 122/92 Nella circolare si auspica un confronto periodico tra i gruppi di lavoro costituitisi nei Provveditorati (ai sensi della C.M. 301/89) che può consentire ulteriori proposte e linee di indirizzo. - C. M. 73/94 Documento di sintesi «Verso una cultura di rete». La complessità dei fenomeni che caratterizza la società multiculturale e le responsabilità educative che ne derivano esigono l'impegno progettuale e intenzionale dell'Amministrazione e delle Istitituzioni Scolastiche.

La progettualità si realizza attraverso elaborazioni diversificate per livello, competenze e ruoli nella prospettiva di una cultura di rete in grado di corrispondere ad esigenze di organicità e di razionale ed efficace in delle risorse. Valorizzazione delle culture d'origine - C. M. 205190 Per gli alunni extracomunitari la Legge n. 943/1986 prevede che «analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia siano attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura d'origine».

In mancanza di risorse specifiche si raccomanda alle scuole di agevolare le iniziative degli Enti locali e delle comunità interessate. Tale attività è da inserirsi possibilmente nella programmazione scolastica. L'intervento degli Enti locali consente in alcune sedi scolastiche l'impiego di mediatori di madre lingua. «La materia può trovare al momento sistemazione in protocolli d'intesa locali, in attesa di più organici interventi». - C. M. 122/92

Nella circolare si ribadisce che il rapporto con le famiglie e le comunità nazionali eventualmente esistenti deve essere oggetto di specifica cura e produrre il massimo coinvolgimento possibile. Dal Testo Unico delle Leggi sulle Scuole di ogni Ordine e Grado – Decreto Legislativo del 16 Aprile 1994, N.297 Art. 112 (Adempimento dell'obbligo scolastico). Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media: chi l'abbia conseguito è prosciolto dell'obbligo se, a compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico. Art. 115 - comma 5. Nelle scuole che accolgono alunni immigrati di cui al precedente comma 1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o integrazione, in favore degli alunni medesimi al fine di: a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche

esigenze;

b) promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.

5. Riepilogo della normativa sull’educazione interculturale e sull’accoglienza e inserimento degli allievi stranieri A) Riferimenti Internazionali Dichiarazione universale per i diritti umani del 1948

Il riconoscimento del diritto all’educazione (art. 26) ha segnato l’inizio di un concreto impegno delle Nazioni Unite per promuovere i diritti culturali, indivisibili e interdipendenti rispetto agli altri diritti umani. Art. 26 1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto

riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989

Gli articoli 28 e 29 obbligano gli stati a garantire l’istruzione primaria, obbligatoria e gratuita, con caratteristiche tali da sviluppare le capacità di ogni bambino. Per la Convenzione il diritto all’educazione non comprende solo i bisogni cognitivi del bambino, ma anche attività intese a favorire lo sviluppo fisico, sociale, morale e spirituale del minore.

L’attività didattica ed educativa deve svolgersi nel rispetto di quattro principi guida che orientano l’attuazione dell’intera Convenzione: non discriminazione (art 2), superiore interesse del fanciullo (art 3), diritto del bambino alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art 6), diritto del bambino ad avere e ad esprimere liberamente le proprie opinioni (art 12). Art. 28 (Educazione): Il bambino ha diritto all'educazione ed è dovere dello Stato assicurare che l'istruzione primaria sia gratuita e obbligatoria, incoraggiare differenti forme di istruzione secondaria accessibile a ogni bambino e rendere l'istruzione superiore disponibile a tutti in base alla capacità di ciascuno. La disciplina scolastica sarà rispettosa dei diritti e della dignità del bambino. Lo Stato farà ricorso alla cooperazione internazionale per attuare questo diritto. Art 29 (Obiettivi dell’educazione): L’educazione dovrà mirare allo sviluppo in massimo grado della personalità, delle qualità e delle attitudini mentali e fisiche del bambino. L’educazione preparerà il bambino a una vita adulta attiva in una società libera e incoraggerà in lui il rispetto per i genitori, per la sua identità culturale, la sua lingua e i suoi valori e per l'origine culturale e i valori degli altri.

B) Normativa Italiana11 Vengono di seguito riportati i principali riferimenti normativi nazionali, il cui testo integrale si ritrova nel CD allegato. A - ACCOGLIENZA

OBBLIGO SCOLASTICO-DIRITTO ALLO STUDIO - D.P.R. 722 / 1982 (art.1 c 1°) che accoglie la Direttiva della CEE n°77 / 486 L. 25 luglio 1977 - L. 943 / 1986 (art.1) - C.M. 301 - 1989 - C.M. 205 - 1990 - L.176 - 27 maggio 1991 che recepisce la Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia, O.N.U. 20 novembre 1989 - D. Lgs. n. 286/98 (titolo V capo II - art. 38, capo IV art. 42) - D.P.R. n. 394/1999 (art. 45)

Tutti i minorenni stranieri, anche quelli presenti irregolarmente, sono soggetti all'obbligo formativo: la scuola è un diritto, anzi un obbligo, per tutti, sancito dalla Costituzione Italiana (art. 2-3-34) e dal Testo Unico sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/98)

ISCRIZIONI - D.P.R. 722/1982 (art.1 comma 1°) C.M. 301 / 1989 - C.M. 205 / 1990 - C.M. 400 / 1991 (art.6 e 7) - C.M. 67 / 1992 che accoglie la L. 423 / 1991 - C.M. 5 / 1994 - C.M. 119 / 1995 - C. M. 24/ 2006 - C. M. 93 / 2006 - D.P.R. n. 394/99 (art. 45)

L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. Secondo le procedure di semplificazione amministrativa è richiesta una autocertificazione corredata dai documenti tradotti in italiano relativi alla scolarità pregressa.

SANITA' : VACCINAZIONI - C.M. 658 / 1997 - Circolare interministeriale congiunta Sanità e Pubblica Istruzione del 23 settembre 1998

E' richiesto un documento attestante le vaccinazioni fatte. In assenza, si segnala l'alunno ai Servizi sanitari per gli interventi di competenza

11 Per la normativa italiana sono state utilizzate le pagine del sito www.integra.techne.org/inform.htm

ACCERTAMENTO del LIVELLO CULTURALE di PARTENZA - C.M. 301 / 1989 - C.M. 205 / 1990

Si procede alla rilevazione delle competenze e dei bisogni dell'alunno al duplice fine di determinare la classe d'iscrizione e di elaborare un percorso formativo personalizzato.

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE – CRITERI

FORMAZIONE DELLE CLASSI

- D.P.R. 722/1982 (art.1) - C M 301 / 1989 - C M 205 / 1990 - D.P.R. 394/99 (art. 45)

I minori stranieri soggetti all’obbligo formativo vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa tenendo conto: a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno; b)dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; c)del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; d)del titolo di studi eventualmente posseduto dall’alunno (D.P.R. 394/99 Art. 45). La determinazione della classe dovrà seguire precisi criteri normativi nel rispetto dell'età e della scolarità pregressa; solo in presenza di particolari difficoltà, non linguistiche, si potrà inserire l'alunno nella classe immediatamente precedente (C.M. 205/30). L'alunno deve sentirsi atteso e ritrovare "tracce" della propria cultura nell'aula e nella scuola che lo accoglie (saluti, scritte bilingue, immagini, …). Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri (D.P.R. 394/99 Art. 45).

PROGETTI di ACCOGLIENZA - C.M. 73 / 1994 con Documento Accompagnatorio del gruppo interdirezionale per l'educazione interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri "il dialogo interculturale e la convivenza democratica" - D.Lgs. 286/ 1998 (art. 38)

Spazi, attività, tempi, giochi, percorsi personalizzati saranno predisposti secondo una precisa progettualità per favorire un "inserimento dolce". La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni (D.Lgs. 286/ 1998 art. 38, comma 3)

B - INTEGRAZIONE LINGUISTICA

ALFABETIZZAZIONE LINGUA ITALIANA come LINGUA SECONDA - D.P.R. 722 / 1982 (art. 2, c 1a) - L. 943 / 1986 - C.M. 205 / 1990 - C.M. 73 / 1994 con Documento Accompagnatorio - D.Lgs. 286/ 1998 (art. 38)

Le attività di sostegno linguistico potranno variare nelle modalità : - - laboratori linguistici - - laboratori linguistici intensivi in classe o

individuali - - insegnamenti integrativi in orario aggiuntivo. Tutti i docenti saranno coinvolti nell'azione ponendosi come facilitatori rispetto alla propria disciplina. Occorre infatti distinguere i due livelli di apprendimento della lingua : a -la lingua del quotidiano, per la comunicazione, appresa in qualche mese b -la lingua concettuale, astratta, utilizzata per lo studio delle discipline. Per il suo apprendimento occorrono alcuni anni (da due a quattro).

MEDIATORI di MADRE LINGUA -C.M. 205/90 -D. Lgs. 286/98 (art. 42, comma 1, let. d )

Tali "figure ponte" fra culture, in genere immigrati già da tempo con un livello culturale alto ed un'autorevolezza acquisita presso la propria comunità di origine, facilitano la comunicazione linguistica e culturale con gli alunni, con la famiglia e con le comunità straniere. Possono essere anche di supporto per interventi di insegnamento-apprendimento della lingua italiana in specifici Progetti di laboratorio linguistico. Agiscono presso gli Enti Locali, i Centri Servizi per stranieri, l'A.S.L., Istituzioni, ecc. al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi.

COLLABORAZIONE con FAMIGLIE , COMUNITA' STRANIERE - C.M. 301 / 1989 - C.M. 205 / 1990 - Pronuncia C.N.P.I. 23 aprile 1992 - C M 122 / 1992 - C.M. 73 / 1994 con Documento Accompagnatorio - D. Lgs. n. 286/98 (art. 38, comma 4) - D.P.R. n. 394/1999 (art. 45)

Si devono promuovere interazioni ed intese con la famiglia e la comunità dell'alunno straniero, per meglio comprendere gli aspetti che caratterizzano la cultura di origine. Spesso le famiglie vivono uno spaesamento dovuto ad un impatto brusco con alcuni aspetti della nostra cultura assai distanti o addirittura contrastanti. Pertanto la Scuola può contribuire, mediante azioni specifiche o indirette, incontri, feste, testimonianze, (attività di alfabetizzazione rivolte agli adulti o alle mamme in particolare) al processo di integrazione nel tessuto sociale. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l’ente locale, l’istituzione scolastica si avvale dell’opera di mediatori culturali qualificati (D.P.R. n. 394/1999, art. 45)

COLLABORAZIONI con ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI, O.N.G.

-C.M. 205 / 1990 -C.M. 73 / 1994 con Documento

Accompagnatorio - D. Lgs. n. 286/1998 (art. 38)

E' opportuno attivare azioni concertate con gli Enti Locali per le iniziative di valorizzazione della lingua di origine e per le attività di insegnamento-apprendimento della lingua italiana come lingua seconda. Precise direttive attribuiscono infatti a queste istituzioni la responsabilità di tali iniziative.

C - IDENTITA' e APPARTENENZA VALORIZZAZIONE della LINGUA e CULTURA DI ORIGINE - C.M. 214 / 1981 che accoglie la Direttiva C E E n°77 del 25 luglio 1977 - D.P.R. 722 / 1982 (art. 2, c 1 b) - L. 943 / 1986 (art.1, art. 9, c 5) - C.M. 205 / 1990 - Pronuncia C.N.P.I 24 marzo 1993 trasmessa con C.M. 138 / 1993 - C.M. 73 / 1994 con Documento Accompagnatorio - D. Lgs. n. 286/1998 (art. 38. e art. 42, comma 3)

Nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche realizzano, per tutti gli alunni, progetti interculturali di ampliamento dell’offerta formativa, finalizzati alla valorizzazione delle differenze linguistico-culturali e alla promozione di iniziative di accoglienza e scambio. La lingua di origine rappresenta una risorsa : un bilinguismo additivo è per il bambino una ricchezza da conservare. Nella lingua e nella cultura dei padri si conservano le sue radici e la sua appartenenza. Coltivarle e valorizzarle può contrastare quello spaesamento e quell'identità sospesa di cui sono vittime oggi tanti immigrati in bilico fra due culture : quella di accoglienza che la vuole assimilare e quella di appartenenza che non vuole essere negata.

PROGETTI DI ACCOGLIENZA

In presenza di alunni stranieri occorre predisporre Progetti CURRICULARI INTEGRATI con significativi aspetti della cultura originaria (es. musica, arte, feste, tradizioni, ecc.) per valorizzare l'IDENTITA' e l'APPARTENENZA. Anche lo spazio-aula va opportunamente allestito con "tracce" della cultura originaria, come ad esempio, saluti e scritte nella lingua madre, presenza di immagini o oggetti significativi e di libri bilingui o in lingua madre.

BIBLIOTECHE E MEDIATECHE INTERCULTURALI C.M. 73 / 1994 con Documento Accompagnatorio

L'allestimento nelle scuole di tali spazi strutturati rappresenta un approccio approfondito con le "culture altre", mediante vari linguaggi verbali, iconici, musicali e multimediali che riescono a creare un "contatto diretto" e coinvolgente. L'incontro con nuovi mondi apre nuove prospettive e punti di vista che portano ad un relativismo culturale che rimane uno degli obiettivi dell'Educazione Interculturale.

RISPETTO PER LE ABITUDINI ALIMENTARI

Già la C.M. 205/26.07.90 introduce il rispetto per le abitudini alimentari "altre", dovute a esigenze religiose e a particolari tradizioni. Le mense scolastiche, di conseguenza, dovranno fornire diete alternative per gli alunni di altre religioni.

MEDIATORI CULTURALI e MEDIATORI di MADRE LINGUA C.M. 205 / 1990 pronuncia del. C.N.P.I. 23 aprile 1997, trasmessa con C.M. 122 / 1992 - D. Lgs. n. 286/98 (art.38, comma 7 lett. B; art. 42, comma 1, lett. d.)

Sono preziose figure da utilizzarsi come "figure ponte" per costruire un dialogo fra la cultura di accoglienza e le culture ospiti "in una prospettiva di reciproco arricchimento" (C.M. 206/1990). Sono di aiuto per superare problemi di comunicazione dovuti a barriere enigmatiche e per dare visibilità e prestigio alle differenze culturali presenti.

COLLABORAZIONI CON FAMIGLIE e COMUNITA' STRANIERE

Occorre promuovere interazioni ed intese con la famiglia e la comunità dell'alunno straniero per meglio comprenderne gli aspetti che caratterizzano la cultura di origine e facilitarne l'adattamento alla nuova realtà. L'accoglienza della famiglia straniera, oltre a favorire l'integrazione dell'alunno straniero nel tessuto sociale, può essere di supporto alla Scuola per la progettazione di iniziative volte alla costruzione del dialogo interculturale (feste, incontri, serate di documentazione,.....). La valorizzazione dei saperi e del saper fare dei genitori stranieri può infatti trasformarsi in reale risorsa-ricchezza per la scuola che sceglie la via dell'interazione

e della reciprocità'.

RAPPRESENTANTE degli ALUNNI STRANIERI negli ORGANI COLLEGIALI D.P.R. 722 / 1982 (art.2, c 3)

Tale rappresentanza, ancora assai poco praticata, potrebbe dare visibilità e voce ad una minoranza spesso silenziosa, che a volte si fatica a "comprendere" culturalmente: un aiuto quindi alla scuola, nell'ambito del dialogo democratico perseguito dai Decreti Delegati.

COLLABORAZIONI con ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI, O.N.G.

Occorre attivare azioni concertate con gli Enti Locali per le iniziative di valorizzazione della lingua e cultura di origine e per le attività di insegnamento-apprendimento della lingua italiana come lingua seconda.

D - EDUCAZIONE INTERCULTURALE ORIENTAMENTI EDUCATIVO-DIDATTICI per L'EDUCAZIONE INTER-CULTURALE - D.P.R. 104 / 1985: (Premessa: EDUCAZIONE alla CONVIVENZA DEMOCRATICA) - C.M. 205 / 1990 D.M. 3 giugno 1991: ORIENTAMENTI dell'ATTIVITÀ EDUCATIVA nelle Scuole Materne Statali (Il sé e l'altro) - C.M. 240 / 1991 - Educazione alla Salute pronuncia C.N.P.I. 23 aprile 1992, trasmessa con - C.M. 122 /1992 - C.M. 47 / 1992 - Educazione alla Salute - Pronuncia C.N.P.I. / 24 marzo 1993, trasmessa con C.M. 138 / 1993 - C.M. 73 / 1994 con Documento Accompagnatorio

L'Educazione Interculturale come EDUCAZIONE PER TUTTI, non solo in presenza di alunni stranieri, appare in tutti i testi normativi come percorso formativo interdisciplinare con carattere di ordinarietà da attivarsi per superare particolarismi, stereotipi e pregiudizi, visioni etnocentriche e settarie, per preparare "menti aperte" al confronto, alla solidarietà, alla cooperazione, alla pace, valori universalmente condivisi su cui fondare una società multietnica in prospettiva planetaria.

ISTITUZIONE di una COMMISSIONE INTERCULTURA del Collegio Docenti - C.M. 73 / 1994 con Documento Accompagnatorio

Il Gruppo di lavoro collegiale fungerà da punto di riferimento per tutte le attività correlate all'integrazione degli alunni stranieri: analisi delle competenze, dei bisogni, assegnazione alle classi, progettazione di percorsi personalizzati, iniziative di valorizzazione della lingua e cultura di appartenenza, istituzione di una "rete" di risorse e collaborazioni, promozione di azioni di sensibilizzazione dell' extrascuola.

ISTITUZIONE della SETTIMANA PER IL DIALOGO

Ben tre circolari ministeriali hanno promosso questa iniziativa in tutte le scuole come occasione di riflessione, confronto, accoglienza dell'alterità, con il

INTERCULTURALE - C.M. 15324 - 632 / 7 marzo 1992 - C.M. 56 / 1995 - C.M. 64 / 1996

coinvolgimento diretto di testimoni delle "culture altre", Associazioni e Comunità straniere, Organizzazioni Sindacali, Enti Locali e mezzi di informazione.

E - POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE e RISORSE ISTITUZIONALI

LINEE POLITICHE di INTEGRAZIONE dello STATO ITALIANO

Il D. Lgs. n. 286/98, Testo Unico sull’immigrazione, ha rinnovato, evidenziandoli, alcuni "pilastri" educativi presenti già nella C.M. 205/1990 quali: la valorizzazione della lingua e cultura di origine e l'utilizzo di facilitatori linguistici e culturali evidenziando il ruolo decisivo della scuola nel processo di trasformazione sociale in atto.

COMPITI e FUNZIONI PROVVEDITORATI AGLI STUDI - C.M. 301 / 1989 - C.M. 205 / 1990 - C.M. 122 / 1992 - C.N.P.I. 23 aprile 1992 - C.M. 73 / 1994

Monitoraggio del fenomeno migratorio, ricerca, studio, sostegno a esperienze di integrazione, coordinamento delle iniziative di formazione del personale docente, sono alcuni dei compiti istituzionali delegati al Provveditorato agli Studi mediante l'istituzione di un apposito "Gruppo di lavoro" e di un apposito ufficio di riferimento.

ISTITUZIONE del "GRUPPO di LAVORO INTERCULTURA" C.M. 205 / 1990

Il gruppo affronta presso il Provveditorato agli Studi le problematiche degli alunni stranieri ed opera un collegamento con Enti locali Istituzioni, Associazioni, Comunità straniere, cura il coordinamento di specifiche iniziative, la raccolta, documentazione e la diffusione delle esperienze attuate (C.M. 205/1990).

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI - C.M. 214 / 1981 - C.M. 205 / 1990 - C.M. 122 / 1992 - C.N.P.I. 23 aprile 1992 - D. Lgs. 286 / 1998 (art.38, comma 7 lett. a)

La "sfida" pedagogica imposta dalla presenza di "altre culture" richiede urgentemente una specifica formazione dei docenti per l'acquisizione di competenze relazionali, culturali e didattiche. La formazione deve essere rivolta al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l’adattamento dei programmi di insegnamento

CENTRI DI DOCUMENTAZIONE per LA PROMOZIONE dell'INTERCULTURA C.N.P.I. 24 marzo 1993, C.M. 138 / 1993

La costituzione di POLI di INFORMAZIONE-FORMAZIONE costituisce senz'altro una preziosa risorsa per la Scuola, e per chiunque opera in contatto con alunni stranieri, quali "strumenti di raccolta e di messa in rete di mappe di tutti i referenti possibili, di bibliografie ragionate, di progetti di formazione rivolti alla professionalità degli insegnanti, (pronuncia C.N.P.I.

/C.M. 138/1993).

ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE delegate agli ENTI LOCALI - D.P.R. 722 / 1982 - L. 943 / 1986 (art. 9) - C.M. 301 / 1989 - C.M. 205 / 1990 (capo III)

In collaborazione con le scuole, o autonomamente, curano iniziative di alfabetizzazione per l'apprendimento della lingua italiana e la valorizzazione della lingua e cultura di origine e Intervengono con attività di supporto alla Scuola nell'erogazione di servizi, quali trasporti e la mensa scolastica, il pre-scuola, i dopo-scuola. In alcune realtà mettono a disposizione della scuola "mediatori culturali" e "mediatori linguistici" di sostegno alle attività scolastiche, per facilitare comunicazione Scuola-Famiglia e l'integrazione degli alunni e dei genitori. Gli I.R.R.S.A.E. curano la ricerca di strategie educativo-didattiche adeguate l'aggiornamento degli insegnanti e l'assistenza a progetti sperimentali, (C.M. 205/1990). LE SOVRINTENDENZE SCOLASTICHE si pongono come "sede di confronto delle esperienze nella dimensione regionale" in collaborazione con i Provveditorati le Regioni, gli IRRSAE, il Corpo Ispettivo (C.M. 205/1990). I CONSIGLI SCOLASTICI DISTRETTUALI e PROVINCIALI possono programmare e coordinare "attività destinate agli alunni" (stranieri) e volte all'attuazione del "diritto allo studio".

Una nota per concludere: andare a scuola è un diritto anche per i bambini irregolari12

Appare importante chiudere segnalando come la normativa tuteli tutti i minori, compresi coloro che arrivano in situazione irregolare: […] L’art. 38 del Testo Unico sull’Immigrazione specifica in maniera chiarissima che i minori stranieri presenti sul territorio italiano sono soggetti all’obbligo scolastico. Ad essi si applicano pertanto tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita scolastica. La norma non distingue fra minori regolari o irregolari, come pure non distingue tra minori i cui genitori dispongono o meno del permesso di soggiorno. L’obbligo scolastico deve pertanto ritenersi vigente per tutti i minori presenti sul territorio nazionale. […] L’art. 45 del Regolamento di attuazione specifica in maniera inequivocabile questo concetto, poiché dispone che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. […] I minori stranieri hanno diritto di presentare la domanda di iscrizione in qualsiasi momento dell’anno ed hanno diritto di essere iscritti anche se non possiedono tutti i documenti che permettono di verificare puntualmente a quale classe dovranno essere iscritti.

12 Marco Paggi, Avvocato ASGI – Associazione Studi Giuridici Immigrazione, tratto da Cittadini dappertutto n.25 giugno-luglio 2002, p. 25

Ci auguriamo infine, che il lungo ed importante percorso normativo sino ad oggi

compiuto, strumento prezioso per l’accoglienza e l’integrazione dei figli dei migranti, non vada perduto per scelte politiche di vana ed inutile chiusura verso una società inevitabilmente multiculturale.