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Contratto per Appalto Specifico finalizzato alla fornitura di servizi di Fleet managment per il Comune di Roma Capitale Dipartimento Innovazione tecnologica Prot. n. GU/2563 del 3 Marzo 2016 Contratto per l’Appalto Specifico per la fornitura dei servizi di Fleet Management, in adesione all’AQ Consip denominato “Roma Capitale – AS DTO2 Servizi Fleet Management” tra ROMA CAPITALE RTI HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L., DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA con FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.p.A. CIG: 6322760A9A

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Contratto per Appalto Specifico finalizzato alla fornitura di servizi di Fleet managment per il Comune di Roma Capitale

Dipartimento Innovazione tecnologica

Prot. n. GU/2563 del 3 Marzo 2016

Contratto

per

l’Appalto Specifico per la fornitura dei servizi di Fleet

Management, in adesione all’AQ Consip denominato

“Roma Capitale – AS DTO2 Servizi Fleet Management”

tra

ROMA CAPITALE RTI HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L., DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA con FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.p.A.

CIG: 6322760A9A

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CONTRATTO

nell’ambito dell’Accordo quadro per i servizi di Desktop Outsourcing per le Pubbliche

Amministrazioni

TRA

Roma Capitale, con sede legale in Piazza del Campidoglio n. 1 e domiciliato ai fini del presente atto

in Roma, Viale della Previdenza Sociale n. 20, in persona del Direttore della Dipartimento

Innovazione Tecnologica, Ing. Carolina Cirillo (nel seguito per brevità anche “Amministrazione”);

E

- la Società HP Enterprise Services Italia S.p.A., con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Via G.

Di Vittorio n. 9, capitale sociale Euro 92.980.000,00=, codice fiscale n. 00282140029, P. IVA n.

12582280157, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00282140029, ivi domiciliata ai fini del

presente atto, in persona del Procuratore Dott. Antonio Menghini, nato a Roma il giorno 8 gennaio

1962, (giusta procura autenticata nella firma in data 1 aprile 2010 dal Notaio in Cassina De Pecchi

(MI) Dott.ssa D. Dellisanti, Repertorio n. 11665 Raccolta n. 6590), nella sua qualità di impresa

mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante Fujitsu

Technology Solutions S.p.A. con sede legale in Milano, Centro Leoni - Palazzo A, Via Spadolini n. 5,

capitale sociale Euro 2.000.000,00=, codice fiscale e P. IVA n. 02897010969 , iscritta al Registro delle

Imprese di Milano al n. 02897010969, quivi domiciliata ai fini del presente atto, giusta mandato

collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Nettuno, Dott. Stefano Sammartano,

Repertorio n. 35591, Raccolta n.22094 (nel seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

PREMESSO

a) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle

finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., dell’articolo 58, Legge 23

dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2

maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma

di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;

b) che l’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di

concludere Accordi Quadro, ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. a cui le

Amministrazioni Pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.

nonché le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato D.Lgs. n. 163/2006

possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;

c) che, peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione

in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di

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più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla

programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il

conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il

miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della

specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e

mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

d) che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e

centrale di committenza, ha stipulato in data 17/11/2014 un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59,

comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di servizi di desktop outsourcing per le pubbliche

amministrazioni;

e) che l’Amministrazione ha successivamente, rilanciato il confronto competitivo tra i

Fornitori parti dell’Accordo Quadro mediante l’invio in data di una Richiesta di Offerta;

f) che il Fornitore che sottoscrive il presente Contratto è risultato aggiudicatario del

predetto confronto competitivo e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire

quanto stabilito nel presente Contratto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;

g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi

compreso il Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da

fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed

economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta in sede di Appalto Specifico;

h) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente

contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo

l’importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nella Richiesta di

Offerta ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non

materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà

procedere alla stipula del presente contratto;

i) il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall’Amministrazione con il

DUVRI specifico prima dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

j) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui

agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e

di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in

particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al

presente Contratto;

k) che il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da

ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella

restante parte del presente atto ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte

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integrante e sostanziale del Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non

materialmente allegate, l’offerta economica e tecnica presentate dall’Impresa, ed inoltre:

l’Allegato “A” (Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale dell’Appalto Specifico integrato

con l’offerta migliorativa proposta e relativi appendici), l’Allegato “I” (Duvri).

ARTICOLO 2

DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il presente Contratto è regolato:

a) da quanto ivi previsto nonché dagli atti e dai documenti richiamati nel medesimo Contratto;

b) dal contenuto dell’Accordo Quadro e relativi Allegati;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;

e) dalle norme previste in materia di Contabilità pubblica;

f) dalle disposizioni del D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di

diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

h) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;

i) il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;

j) la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

k) la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di

normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche

con L. n. 217/2010;

l) il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

m) il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

n) Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;

o) il Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per

l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la

prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;

p) Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese

delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e

anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.

q) il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità

organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21

luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;

r) il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio

2015;

s) il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di

Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;

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t) il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio

Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.

u) l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo

2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura di appalto specifico

prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte

migliorative formulate dall’Impresa ed accettate dall’Amministrazione.

3. L’Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui

Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario

Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non

suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente

incompatibili con il Contratto, l’Amministrazione da un lato e il Fornitore dall’altro potranno

concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi

interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione.

5. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di

norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore

successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni

autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o

ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel

presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi

oggetto del Contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per

l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo

adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di

trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle

norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel

presente Contratto e nei relativi Allegati.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche

ed alle specifiche indicate nel presente Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore

si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere

successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui

sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno

ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

contrattuale indicato nel presente Contratto e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà,

pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione,

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assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione

delle prestazioni contrattuali;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione

e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a

consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste

nel presente Contratto;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a

garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni

operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate

dall’Amministrazione;

f) comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria

struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le

variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre all’Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative

alla prestazione dei servizi;

h) mallevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e

sanitarie vigenti.

6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi oggetto del

Contratto, da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione, dovranno essere eseguite senza

interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere

concordati con l’Amministrazione stessa; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso

dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’Amministrazione continueranno ad

essere utilizzati dal personale dell’Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze

dell’Amministrazione, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel

caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più

onerosa dalle attività svolte dall’Amministrazione e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni

contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell’Amministrazione nel rispetto di tutte

le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare

preventivamente tali procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche

senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del

presente Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di

tali verifiche.

10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione

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contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.

11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni

circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto; (b)

prestare i servizi oggetto del presente Contratto nei luoghi indicati dall’Amministrazione.

12. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti

proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale

comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere

prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione

delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione.

14. I servizi e/o le forniture oggetto del presente Contratto non sono affidati al Fornitore in via

esclusiva, pertanto l’Amministrazione può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a

soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

CONTRATTUALI

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di

igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i

relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle

obbligazioni derivanti dal presente Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle

attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla

categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da

successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 86, comma 3

bis del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il

dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza

e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano

il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse,

per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 118, comma 6, D.Lgs.

n. 163/2006 in caso di subappalto.

6- Il fornitore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle

prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione di cui agli

artt. 313 e 317 del Regolamento,

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Regolamento il fornitore, ovvero l’eventuale subappaltatore e gli

eventuali soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del

Codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati

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tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione

e retribuzione dei lavoratori.

L’affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità

proposte in sede di offerta migliorativa.

7. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici

dell’Amministrazione potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e

accesso, previa comunicazione alla Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni solari prima

dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi

di un documento di identificazione.

8. L’Impresa riconosce all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse

qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente

contratto. L’esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per

la stessa.

9. Nel caso in cui l’Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere

espressa autorizzazione all’Amministrazione. Si precisa che la risorsa in sostituzione deve avere

pari conoscenze e competenze di quella sostituita.

10. Nell’ipotesi di cui ai precedenti comma 8 e 9, l’Amministrazione si riserva la facoltà di approvare

la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal

ricevimento della relativa richiesta. L’Impresa, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle

attività contrattuali senza soluzione di continuità.

11. Nel caso in cui l’Impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria

preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, quest’ultima si riserva, previa contestazione

dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla

Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una ritenuta sulla

cauzione di cui all’art. 17 d’importo pari al 2% ( due per cento) della stessa.

12. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi,

l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di

diritto il presente contratto.

.

ARTICOLO 5

PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti

in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in

genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di

categoria applicabile.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad

applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli

obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel

caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo

di validità del presente ordine di acquisto.

3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con

contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero a progetto

certificato, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

4. È’ a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli

infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i

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procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle

persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Amministrazione, a semplice richiesta,

opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui

luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e

l’Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

5. Il Fornitore riconosce all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del

personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Amministrazione

non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere

alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via

fax da parte della Amministrazione, pena l’applicazione delle penali, e a garantire la continuità

del team di lavoro.

6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell’inizio di qualsiasi attività, il nominativo del

Responsabile preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione dell’appalto (Responsabile del

servizio) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Amministrazione. Il

Responsabile del servizio sarà l’interlocutore della Amministrazione per qualsivoglia richiesta

inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché,

in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale

dalla Amministrazione.

7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del servizio, per quanto di propria

competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’Impresa ovvero nell’ambito dei rapporti tra

l’Impresa e la Amministrazione, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure

organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse

coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività , che le stesse non debbano ritenersi in

alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della

Amministrazione ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività

lavorativa da parte della Amministrazione iii) inserite nell’organizzazione della Amministrazione.

8. L’Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del

Responsabile del servizio, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento,

fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 comma 2 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:

i. in caso di ottenimento da parte della Committente del documento unico di regolarità

contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti

impiegati nell’esecuzione dell’ordine (compreso il subappaltatore), l’Amministrazione

provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto

dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ii. In caso di ottenimento del DURC del Fornitore negativo per due volte consecutive,

l’Amministrazione, dopo aver acquisito relazione particolareggiata, proporrà, ai sensi

dell’articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, la risoluzione del presente

contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a

quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

iii. Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore,

l’Amministrazione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e

assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle

controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del

codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario

informatico.

10. Ai sensi di quanto previsto all’art.5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel caso di ritardo nel

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Contratto per Appalto Specifico finalizzato alla fornitura di servizi di Fleet managment per il Comune di Roma Capitale

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pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o

dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del

codice, impiegato nell’esecuzione dell’ordine, l’ Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto

inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso

infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione si riserva di pagare,

anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo

importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al

subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37,

comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice). L’Amministrazione

predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di

formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, l’Amministrazione provvederà

all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari

accertamenti.

ARTICOLO 6

GLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L’impresa ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei

danni subiti dall’Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza

del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in

adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte

dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del

contratto stesso.

2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in

esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i

documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L’impresa è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e

collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si

impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o

elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico

affidatole con il contratto.

ARTICOLO 7

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti

dell’Amministrazione, a prestare:

Componenti di Servizio Codice

Servizi Obbligatori

Servizio di Gestione della PdL con presidio standard GPDL3

Servizio di Gestione della PdL senza presidio GPDL2

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Componenti di Servizio Codice

Servizio di Gestione della PdL virtualizzata GPDL1

2. I predetti servizi e/o forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite

nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.

ARTICOLO 8

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto decorrerà dal 15 marzo 2016 o comunque dalla data di affidamento dei servizi

per una durata di trentasette (37) mesi, di cui il primo mese di presa incarico, a titolo gratuito.

ARTICOLO 8-BIS

Fermo restando quanto previsto dall’art.8 del presente Contratto, il servizio espletato nei mesi e

giorni seguenti la data del 31 dicembre 2018 sarà oggetto di affidamento attraverso un successivo

atto integrativo, volto unicamente a garantirne la copertura finanziaria.

Il servizio reso a far data dal 1 gennaio 2019 deve intendersi, pertanto, offerto dal Contraente alle

medesime condizioni giuridiche, tecniche ed economiche previste nel periodo intercorrente tra la

data di affidamento del servizio stesso, al giorno 31 dicembre 2018.

ARTICOLO 9

TEMPISTICA DELLA PRESA IN CARICO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO

La fase di presa incarico si pone l’obiettivo di consentire all’operatore economico subentrante,

affidatario dell’Appalto specifico de quo, l’acquisizione del know how necessario alla corretta

gestione del contratto per una durata massima di 30 giorni.

La fase di presa in carico si articola nelle seguenti principali sottofasi:

• Affiancamento e gestione transitoria iniziale: affiancamento al/ai gestori dei servizi oggetto

dell’Appalto specifico (Strutture organizzative dell’Amministrazione e/o ai fornitori in scadenza di

contratto); l’attività di affiancamento avrà una durata massima di 30 giorni solari.

• Predisposizione del piano generale della fornitura: realizzazione e sviluppo del piano generale della

fornitura, in linea con le linee guida definite dall’Amministrazione in AS. La predisposizione del piano

generale della fornitura comincerà alla stipula del contratto e dovrà concludersi entro 30 giorni

solari.

• Messa a punto del sistema documentale a supporto della Customer satisfaction e dello SLA

management

ARTICOLO 10

SERVIZI ACCESSORI E OPZIONALI

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Componenti di Servizio Codice

Servizi Opzionali

Locazione operativa PC desktop in configurazione base LFPC1

Locazione operativa PC desktop in configurazione evoluta LFPC2

Locazione operativa Thin Client in configurazione evoluta LFPC3

Locazione operativa Monitor LCD da 19” LFLCD1

Servizio Pdl in Cloud (DAAS) VIR2

Servizio di manutenzione PC desktop dell’Amministrazione MAN1

Servizi di manutenzione PC obsoleti dell’Amministrazione MAN12

Servizi di manutenzione stampanti e scanner personali

dell’Amministrazione

MAN2

Servizio di presidio PRE1

Servizi Accessori

Servizio di manutenzione ulteriore HW Pdl dell’Amministrazione MAN77

Servizio SPOC SPU1

Sw Distribution SWD1

Servizio di laboratorio di certificazione Pdl LAB1

Servizio di etichettatura RFID Dispositivi PdL ETI1

ARTICOLO 11

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Fermo restando quanto previsto all’art. 8-bis del presente contratto, il corrispettivo dovuto da Roma

Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente

contratto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta

migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € 8.851.191,24

(ottomilionicentocinquantamilacentonovantuno/24), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad

€ 26.400,00 (ventiseimilaquattrocento/00) , al netto dell’I.V.A.

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1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall’Amministrazione per le prestazioni contrattuali sono:

SERVIZI RICHIESTI

Componenti di Servizio Codice Importi (€)

Servizi obbligatori

Servizio di Gestione della PdL con presidio

standard GPDL3 1.049.760,00

Servizio di Gestione della PdL senza presidio GPDL2 3.870.483,84

Servizio di Gestione della PdL virtualizzata GPDL1 32.400,00

Servizi opzionali

Locazione operativa PC desktop in

configurazione base LFPC1 1.652.136,00

Locazione operativa PC desktop in

configurazione evoluta LFPC2 184.048,50

Locazione operativa Thin Client in

configurazione evoluta LFPC3 69.624,00

Locazione operativa Monitor LCD da 19” LFLCD1 26.143,50

Servizio Pdl in Cloud (DAAS) VIR2 270.720,00

Servizio di manutenzione PC desktop

dell’Amministrazione MAN1 148.944,00

Servizi di manutenzione PC obsoleti

dell’Amministrazione MAN12 301.392,00

Servizi di manutenzione stampanti e scanner MAN2 68.460,00

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SERVIZI RICHIESTI

Componenti di Servizio Codice Importi (€)

personali dell’Amministrazione

Servizio di presidio PRE1 423.360,00

Servizi accessori

Servizio di manutenzione ulteriore HW Pdl

dell’Amministrazione MAN77 177.840,00

Servizio SPOC SPU1 105.300,00

Sw Distribution SWD1 217.080,00

Servizio di laboratorio di certificazione Pdl LAB1 239.999,40

Servizio di etichettatura RFID Dispositivi PdL ETI1 13.500,00

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del presente Contratto,

dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero

emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo

di ogni relativo rischio e/o alea.

3. I predetti corrispettivi saranno fatturati conformemente alle modalità previste dalla normativa

vigente in materia fatturazione elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 66/2014

art. 27, come modificato dalla legge di conversione n. 89 del 23/06/2014, nonché dal presente

atto e dal suo Capitolato Tecnico allegato.

I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale e saranno corrisposti

dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità. I predetti

corrispettivi dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura,

dopo l’espletamento della verifica di conformità di cui all’art. 22 del presente contratto.

I corrispettivi altresì verranno accreditati, a spese dell’Amministrazione, sui conti correnti

riportati avente numero IBAN IT79K0356601600000114232092, intestato a HP Enterprise Services

Italia S.r.l. (mandataria), presso Citybank N.A. Via dei Mercanti 12 – 20121 Milano; sul conte

corrente avente numero IBAN IT98D0310432640000000050896 intestato a Fujitsu Technology

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Solutions S.p.A. (mandante) presso Deutsche Bank – Viale Lombardia 179/A, 20047 Fil. Brugherio

(MB).

Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e

s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i

sono contenute in apposita e separata comunicazione inviata all’Amministrazione la quale

ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente

Contratto.

5. Il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) dovrà essere riportato sulle singole fatture ovvero

comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dall’Amministrazione nei

rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di

tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto

all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel

presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate

nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei

pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. Poiché l’aggiudicatario è un R.T.I.,: i) gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti

puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico

caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”; ii) le singole società

costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società

raggruppate nei confronti del Fornitore, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro

quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di

gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore

ha trasmesso in copia, su espressa richiesta dall’Amministrazione. In tal caso, la società

mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e

previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze

maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola

fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la

descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione

procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29

settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del

18 gennaio 2008 n. 40.

9. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà

di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del

Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

10. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n.

163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma

4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al

consumo, come di seguito specificato.

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11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura

e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto, ad

eccezione di quanto espressamente previsto al successivo art. 16 SOSPENSIONE O RIPRESE

DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

12. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Amministrazione potrà risolvere di

diritto il presente Contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con

lettera raccomandata A/R.

13. Per la contabilizzazione dei servizi a misura e a corpo:

il presente affidamento è dato parte a misura e parte a corpo in coerenza con le indicazioni di legge.

Pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo

articolo afferente la liquidazione dei corrispettivi sia per la parte a misura che per la parte a corpo.

Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che, per la parte a misura e per la parte a

corpo, verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all’art. 22 del

presente contratto.

14. Per liquidazione dei corrispettivi:

Ai sensi dell’art. 307, comma 1 del Regolamento, la contabilità del presente appalto è

regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal

“regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n.

4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.

I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C.,

confermato dal R.U.P. . della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle

prescrizioni previste nel presente contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Roma Capitale provvederà a liquidare a sessanta giorni e dopo l’effettiva erogazione del servizio il

prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, è versato il

corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa

vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629,

lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con

le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.

Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e

registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

In occasione di ciascun pagamento di acconto sull’avanzamento del servizio, Roma Capitale

effettuerà una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione da

parte di Roma Capitale del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di

regolarità contributiva.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione

della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni

commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla

scadenza del termine previsto per il pagamento.

Alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico–

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organizzativa relativa alla verifica di conformità del servizio ed ai sensi del D.P.R. n. 192/2012, a 60

giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell’art. 4 comma 2

del Regolamento in caso di ottenimento da parte dei R.U.P., del documento unico di regolarità

contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati

nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo

corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate

mediante il DURC è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione

del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. e ii. e ai sensi dell’art. 117 del Codice.

Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti

interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di

provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore

dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della

Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more

dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei

pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non

riconosciute.

Ai sensi dell’art. 117 del Codice, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese

ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti come quello ricorrente. Le cessioni di

crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia

bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di

impresa.

Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto

pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che

sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al

cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma

Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al

cedente in base al presente contratto con questo stipulato.

È sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella

eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai

pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano

l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le

determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

ARTICOLO 12

RITARDATO PAGAMENTO

1. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE

stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle

Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9

ottobre 2002, n. 231.

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ARTICOLO 13

CESSIONE DEI CREDITI

1. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a

seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto

dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità

per l’Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al

Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale

compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla

Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

al successivo articolo 28 del presente Contratto.

ARTICOLO 14

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del

presente contratto;

b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o

attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra

utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del

contratto stesso;

c. dichiara che con riferimento alla presente procedura di rilancio competitivo non ha in

corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della

normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e

seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno

rispetto di tale normativa;

d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità

finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del

presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque

volte agli stessi fini.

e. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi

del precedente comma, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi

assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà

conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 15

PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a

caso fortuito, rispetto alle condizioni previste dal Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico,

allegato e parte integrante al presente contratto.

2. Deve considerarsi inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua i servizi e/o le

forniture in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al

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presente Contratto, al Capitolato Tecnico. In tal caso l’Amministrazione applicherà al Fornitore

la suddetta penale sino alla data in cui i servizi e/o le forniture inizieranno ad essere eseguiti in

modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In casi di mancata osservanza dei livelli di servizi previsti per i servizi de quibis affidati con il

presente contratto saranno applicabili al Fornitore le penali indicate nel capitolo “9 Requisiti di

qualità” e “10 Livelli di servizio” di cui al Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico.

4. una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 32 del presente contratto, nel caso

di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario -

di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al

successivo art. 32 ;

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato

aggiudicatario definitivo, nel contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di

aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara,

verranno configurate apposite penali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al

presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà

comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine

massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della

contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma

Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto,

saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali,

quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del responsabile del

procedimento, sentito il D.E.C..

L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione

della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse

eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente

articolo con quanto dovuto all’esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero,

avvalersi della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice e 123 del Regolamento, senza bisogno di

diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso

l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il

diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Ai sensi dell’art. 298, comma 2 del Regolamento il D.E.C. riferisce tempestivamente al responsabile

unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle

prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo

massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile unico del

procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

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Contratto per Appalto Specifico finalizzato alla fornitura di servizi di Fleet managment per il Comune di Roma Capitale

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Ai sensi dell’art. 159, comma 14 del Regolamento, nel caso di risoluzione del contratto per grave ritardo

ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è

determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo di dettaglio

(ove previsto) ovvero al cronoprogramma a base di gara e il termine assegnato dal D.E.C. (ove

previsto) o il R.U.P. per compiere le prestazioni oggetto del contratto.

ARTICOLO 16

SOSPENSIONI O RIPRESE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 308 del Regolamento, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente

la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione del

contratto (ove diverso dal R.U.P.) ovvero il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e

l'imputabilità delle medesime.

È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione del contratto ove

diverso dal R.U.P.) ovvero dal R.U.P. nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di

altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della

prestazione.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla

redazione di una variante in corso di esecuzione per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla

specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del

contratto, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Fuori dei casi sopra indicati, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o

necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti

dagli articoli 159 e 160 del Regolamento in quanto compatibili.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, (ovvero il R.U.P. con funzioni anche di D.E.C.) con

l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione

indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le

prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che

siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo

dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato

dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il

responsabile unico del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data

della sua redazione.

I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione

(ovvero dal R.U.P. laddove coincida con il D.E.C.) non appena sono venute a cessare le cause della

sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile unico del procedimento entro

cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione del

contratto (ovvero il R.U.P. con funzioni anche di D.E.C.) indica il nuovo termine ultimo di esecuzione

del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa

prodotti.

L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle

prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 159 del Regolamento, senza che Roma Capitale abbia

disposto la ripresa dell’esecuzione, può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a

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Contratto per Appalto Specifico finalizzato alla fornitura di servizi di Fleet managment per il Comune di Roma Capitale

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dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione del contratto perché provveda a quanto

necessario alla ripresa.

Nei casi di sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità, il responsabile del procedimento

determina il momento in cui sono venute meno le suddette ragioni che lo hanno indotto a sospendere

le prestazioni contrattuali.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un

quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o comunque

quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza

indennità; se la Roma capitale si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 308, comma 2 e 3 e 159, comma 4 del

Regolamento, salvo il caso di opposizione di Roma Capitale allo scioglimento, per la sospensione

delle prestazioni contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o

indennizzo.

Quando la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel

tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali

nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine

contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per

l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto di Roma Capitale.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento entro trenta

giorni dal suo ricevimento.

L’esecutore deve ultimare le prestazioni contrattuali nel termine stabilito dagli atti contrattuali,

decorrente dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione delle prestazioni contrattuali, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per

iscritto al direttore dell’esecuzione del contratto ovvero al R.U.P., il quale procede subito alle

necessarie constatazioni in contraddittorio.

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le

prestazioni contrattuali, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimati nel

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 308, comma 2 e 3 e 160, comma 4 del Regolamento le

sospensioni totali o parziali delle prestazioni contrattuali disposte da Roma Capitale per cause diverse

da quelle stabilite dall'articolo 159 del Regolamento sono considerate illegittime e danno diritto

all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 17

DEPOSITO CAUZIONE

Il fornitore, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il

deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 nel caso di gare con

centrali di committenza l’importo massimo previsto è del 10% dell’importo contrattuale.

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Contratto per Appalto Specifico finalizzato alla fornitura di servizi di Fleet managment per il Comune di Roma Capitale

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1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente

Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro

442.559,56 (quattrocentoquarantaduemilacinquecentocinquantanove/56).

La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 113,

comma 2 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui

all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia

fidejussoria dovrà contenere anche la sottoindicata condizione: “Il sottoscritto Istituto

………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto

dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva

contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)”

come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”.

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti

attestare i poteri di firma del garante medesimo.

Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività

produttive 12 marzo 2004, n. 123.

A norma dell’art. 123 del Regolamento la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le

obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale

inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di cui

all’art. 38, comma 2-bis del Codice nella misura stabilita dal bando di gara.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della

liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa

sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in

danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze

derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 123, comma 4 del Regolamento, è fatto obbligo all’esecutore procedere alla

reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all’esecutore.

A norma dell’art. 113, comma 3 del Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a

misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale

importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di

benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da

parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o

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Contratto per Appalto Specifico finalizzato alla fornitura di servizi di Fleet managment per il Comune di Roma Capitale

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in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento

dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 123, comma 1 del Regolamento alla

data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322 del Regolamento

Si precisa che, a norma dell’art. 113, comma 3 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni

dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce

inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.

ART. 18

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

IL Fornitore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati

alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in

dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto,

di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e

dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice,

restandone del tutto esonerata Roma Capitale.

L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 129, comma 1, del

Codice e 125 del Regolamento, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti

dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto.

L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni

causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00

euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di

emissione del certificato di verifica di conformità (o attestazione di regolare esecuzione inserire

la fattispecie ricorrente).

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo

almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore

non comporta l’inefficacia della garanzia.

La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto

Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.

ARTICOLO 19

SUBAPPALTO

Ai fini della disciplina del subappalto si applicano le norme contenute nell’art. 118 del Codice.

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio quanto compreso nel contratto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del Codice.

La quota parte subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del

contratto.

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Contratto per Appalto Specifico finalizzato alla fornitura di servizi di Fleet managment per il Comune di Roma Capitale

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L’affidatario si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3 del Codice, a trasmettere a Roma Capitale entro

20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute

Il corrispettivo relativo alla quota parte subappaltabile sarà corrisposto direttamente all’affidatario in

conformità al disposto di cui all’art. 118, comma 3 del Codice.

L’affidatario si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3 del Codice, a trasmettere a Roma Capitale entro

20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di

garanzia effettuate

ARTICOLO 20

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione del presente Contratto e che

potrà coincidere con il soggetto già individuato in sede di stipula dell’Accordo Quadro, è il

referente responsabile nei confronti dell’Amministrazione e quindi, avrà la capacità di

rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 21

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore si impegna ad informare l’Amministrazione sulla evoluzione tecnologica dei servizi

e/o delle forniture oggetto del presente Contratto e delle conseguenti possibili modifiche

migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.

2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che

verrà valutata dal’Amministrazione solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità

del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà

autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire i prodotti/servizi

oggetto del presente Contratto a causa della messa fuori produzione degli stessi,

l’Amministrazione si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della

predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

ARTICOLO 22

VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il Fornitore/’esecutore si obbliga a cooperare con la stazione appaltante in sede di verifica della

conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione

di cui agli artt. 313 e 317 del Regolamento.

Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)

Roma Capitale verifica il regolare andamento dell'esecuzione del presente contratto da parte

dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, dopo averlo individuato ai sensi

dell’art. 300 del dpr 207/2010

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Roma Capitale si riserva di nominare uno o più assistenti del D.E.C. cui affidare per iscritto, le seguenti

attività di competenza del direttore dell'esecuzione:

- verifica di conformità in corso di esecuzione di cui agli artt. 313 e 317 del Regolamento

Al D.E.C. compete, tra l’altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile

dell’esecuzione del contratto, il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte

dell’appaltatore, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento,

nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei

compiti ad esso assegnati dalla Roma Capitale.

Competono al D.E.C. le seguenti attività:

svolge, in coordinamento con il R.U.P., le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di

documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla

sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si attiva nelle fasi procedurali relative alla

risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 136, 137 e 138 del Codice; riferisce tempestivamente al

responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni

contrattuali; su autorizzazione del R.U.P. dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

accerta le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni

previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, ai fini

dei pagamenti, nel termine indicato dal contratto; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del

contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione,

indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del

contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita

comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’esecutore, effettua i necessari

accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E.C.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state

eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni,

modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai

documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali

accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Verifica di conformità in corso di esecuzione

La verifica di conformità ai sensi degli artt. 313 e 317 del Regolamento è effettuata in corso di

esecuzione secondo la seguente una periodicità: trimestrale, purché successiva ai controlli di cui all’art.

10 del presente contratto

Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione e deve essere

redatto apposito verbale. Ove il direttore dell’esecuzione del contratto svolga le funzioni di soggetto

incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.

I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei

controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini

contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le

competenze della stazione appaltante e del direttore dell’esecuzione.

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La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro venti giorni dall’ultimazione delle

prestazioni ed è conclusa entro il termine di 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni

contrattuali.

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza il D.E.C. (ovvero il R.U.P) (ovvero

l’incaricato della verifica di conformità, in caso sia stato nominato) fissa il giorno del controllo definitivo e

ne informa il Responsabile Unico del procedimento laddove questi sia un soggetto diverso dal D.E.C..

Il D.E.C. (ovvero il R.U.P) (ovvero l’incaricato della verifica di conformità) comunica tempestivamente

all’esecutore il giorno della verifica di conformità affinchè quest’ultimo possa intervenire.

Il D.E.C. (ovvero il R.U.P) (ovvero l’incaricato della verifica di conformità) rilascia il certificato di verifica

di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni

contrattuali.

A seguito di comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni il D.E.C (ovvero il R.U.P)

(ovvero l’incaricato della verifica di conformità) effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il

certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.

È fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti,

componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità laddove adottato dal D.E.C. (ovvero l’incaricato della verifica di

conformità è confermato dal R.U.P.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve

firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.

All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di

verifica di conformità.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a

propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi

necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. (qualora non si identifichi con il

R.U.P.) dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.

Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo

delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato

o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ARTICOLO 23

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del

presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici)

giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dall’Amministrazione, per porre fine

all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il

Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o

di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il

risarcimento del danno.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che,

in ogni caso, l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per

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l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.

1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il

Contratto nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi

richiesti per la partecipazione alla procedura di gara per la stipula dell’Accordo Quadro o del

conseguente rilancio del confronto competitivo nonché per la stipula del presente Contratto e

per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci)

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del precedente

articolo 18;

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa

altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 28 del presente

Contratto;

f) nei casi di cui agli articoli 11 (Corrispettivi e modalità di pagamento), 18 (Danni,

responsabilità civile e polizza assicurativa), 19 (Prescrizioni relative al subappalto), 26

(Divieto di cessione del contratto) e 31 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole

risolutive espresse) del presente atto;

g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 15.

3. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per

assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell’Amministrazione.

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l’Amministrazione avrà diritto di escutere, in tutto o in

parte, la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale

di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni

caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.

ARTICOLO 24

RECESSO

1. L’Amministrazione ha diritto nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,

di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza

preavviso.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano

incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione

potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30

(trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.

3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei

servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le

condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore

eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o

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Contratto per Appalto Specifico finalizzato alla fornitura di servizi di Fleet managment per il Comune di Roma Capitale

Pag. 28 di 35

rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di

altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la

liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga

incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

5. L’Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo – dal Contratto, in tutto o in

parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30

(trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga

indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per

assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell’Amministrazione.

ARTICOLO 25

RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il

direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata

in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per

delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,

ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha

diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di

esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto

correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e

rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo

e/o rimborso delle spese.

ARTICOLO 26

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di

nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo,

l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare

risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 27

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, sarà competente in

via esclusiva il Foro di Roma

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Contratto per Appalto Specifico finalizzato alla fornitura di servizi di Fleet managment per il Comune di Roma Capitale

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2. Prima di adire il competente Foro di Roma, le parti si obbligano per tutte le controversie

derivanti dal presente contratto o, comunque collegate, ivi comprese quelle relative alla sua

validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione, ad esperire il tentativo di

mediazione, di cui al D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, come previsto dal servizio di mediazione

della Camera Arbitrale di Roma, iscritta al n. 44 del registro degli organismi di mediazione

tenuto dal Ministero della Giustizia, conformemente al relativo regolamento, che le parti

dichiarano di conoscere ed accettare interamente. La sede della mediazione sarà in Roma

presso la sede della Camera Arbitrale di Roma.

ARTICOLO 28

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE

1. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni

tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi

che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Impresa manleverà e terrà indenne

l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso

terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Amministrazione.

3. L’Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Impresa delle iniziative

giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce

all’Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto

dall’Amministrazione.

4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l’Amministrazione, fermo restando

il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di

dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il

corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Impresa ottenga

il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di

esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 29

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto

sono a carico dell’esecutore. Rimangono in capo all’Amministrazione gli oneri su di essa gravanti

ex lege.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e

che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a

versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto

dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n.

131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 30

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione

dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti,

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Contratto per Appalto Specifico finalizzato alla fornitura di servizi di Fleet managment per il Comune di Roma Capitale

Pag. 30 di 35

comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per

la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle

misure minime di sicurezza da adottare.

2. L’Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per

l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione

economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Amministrazione

potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei

dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di

informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui

sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per quanto concerne il

trattamento dei loro Dati personali da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

4. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all’esecuzione delle attività

oggetto del contratto nell’integrale rispetto della normativa vigente.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per

legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno

equivalente a quello adottato dalla Amministrazione nonché a farle osservare ai relativi

dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende

atto che l’Amministrazione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione

delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente

Articolo, il Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo

restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla

Amministrazione.

7. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:

eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni

contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed

organizzarli nei loro compiti;

adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante

adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale,

dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle

finalità della raccolta;

implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli

amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e

specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una

lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali

amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 31

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il

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contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante:

“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così

come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17

dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla

loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi

soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane

S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n.

136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.

217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi

contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una

apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui alla suddetta L. n. 136/2010.

L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura –

Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.

Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai

lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010

n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni

con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

ART. 32

PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N. 40 DEL 27

FEBBRAIO 2015

Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il

“Protocollo di Integrità”.

Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione

e/o gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del

bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte

dell’Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a

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non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i

soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o

gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza

e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul

Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è

stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla

procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di

turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte

dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura

di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione,

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per

indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza

del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la

decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale

(D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C.

n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per

quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con

Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi

economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di

cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o

subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che

possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a

relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma

Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa

vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione

aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

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Contratto per Appalto Specifico finalizzato alla fornitura di servizi di Fleet managment per il Comune di Roma Capitale

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F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale

avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede

il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati

dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei

contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le

eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Violazione del “Patto di Integrità”

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene

garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di

aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di

integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero,

qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una

penale del 5% del valore del contratto;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi

e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito

si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora

la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n.

104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di

eventuali penali.

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale

Anticorruzione ed alle competenti Autorità.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con

l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione

degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del

Codice.

Efficacia del “Patto di Integrità”

1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i

suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di

affidamento, anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità,

comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà

applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli

organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa

esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata.

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Contratto per Appalto Specifico finalizzato alla fornitura di servizi di Fleet managment per il Comune di Roma Capitale

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L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla

prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma

Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi

concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.

Per quanto concerne le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del

Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 e richiamate dal PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA –

UTG DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011 “PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI

INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI

LAVORI SERVIZI E FORNITURE”

Si fa presente che il presente contratto non ha ad oggetto alcuna attività sensibile ivi menzionata.

ARTICOLO 33

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà

negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole,

avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente

singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai

suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre,

l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità

o inefficacia del medesimo Contratto nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte

dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che si

riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in

conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o

integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti;

in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua

esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ___ ___

AMMINISTRAZIONE IL FORNITORE

Il legale rappresentante

____________________ ____________________

[da inserire in caso di firma digitale]

AMMINISTRAZIONE IL FORNITORE

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Contratto per Appalto Specifico finalizzato alla fornitura di servizi di Fleet managment per il Comune di Roma Capitale

Pag. 35 di 35

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _______ al, ______

Firma digitale: n.________

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _______ al, ______

Firma digitale: n.________

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata

e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi

e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le

condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto

con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni

di seguito elencate:

Articolo 3 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Oggetto del Contratto); Articolo 8 (Durata

del contratto); Articolo 8-bis; Articolo 9 (Tempistica della presa in carico delle postazioni di lavoro);

Articolo 10 (Servizi accessori ed opzionali)>; Articolo 11 (Corrispettivi, fatturazione e modalità di

pagamento); Articolo 15 (Penali e Procedimento di contestazione dell’inadempimento); Articolo 17

(Cauzione); Articolo 18 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 19 (Subappalto);

Articolo 20 (Risoluzione); Articolo 24 (Recesso); Articolo 25 (Recesso per giusta causa) 2 (Divieto di

cessione del contratto); Articolo 27 (Foro competente); Articolo 28 (Brevetti industriali e diritti

d’autore); Articolo 31 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 33 (Clausola finale).

Roma, lì ___ ___

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

_____________________________

[da inserire in caso di firma digitale]

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _______ al, ______

Firma digitale: n.________