Contratto Estimatorio V 2.00

3

Click here to load reader

description

Contratto estimatorio, vendita, accordo vendita, beni mobili

Transcript of Contratto Estimatorio V 2.00

Page 1: Contratto Estimatorio V 2.00

CONTRATTO ESTIMATORIO

Oggi XX/XX/XX in Prato, tra le seguenti parti si conviene e si stipula quanto segue:

La societa' , con sede in , Via , C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante , nata a il CF ,di seguito denominato Tradens;

eSocietà __________________ con sede in ________________ C.F./P.IVA ____________ nella persona del proprio legale rappresentante Sig. _________________nato a ___________________, C.F. ______________________,di seguito denominato Accipiens,

PREMESSO CHE

a) Tradens è produttore di abbigliamento ed accessori;b) Accipiens svolge l'attivita' di commercio al dettaglio dei prodotti sopra menzionati;c) Tradens intende avvalersi dell'attività di vendita di Accipiens;d) Accipiens si rende disponibile allo svolgimento di tale attività per Tradens;e) Le parti intendono regolare il proprio rapporto utilizzando lo strumento del contratto estimatorio come dalla presente scrittura,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. SOSTANZIALITA' DELLE PREMESSELe premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto .

Art. 2. OGGETTOCon il presente contratto Tradens si impegna a proporre e consegnare periodicamente ad Accipiens, affinchè ne effettui la vendita, i beni che verranno via via proposti da Accipiens ed accettati da Tradens.Il presente contratto non ha carattere di esclusiva e sarà quindi facoltà di entrambe le parti distribuire liberamente altro materiale, anche con canali alternativi.

Art. 3. QUANTITATIVI E PREZZI , PROPOSTA ED ACCETTAZIONEIl quantitativo delle forniture ed il relativo prezzo saranno valutati dalle parti di volta in volta.Tradens emetterà un "Documento di trasporto" ai sensi della normativa vigente che accompagnerà i prodotti consegnati che conterrà quantità, titoli e prezzi dei singoli prodotti proposti, termine della riconsegna se invenduti (che non potrà in ogni caso superare un anno). Tale documento dovrà citare gli estremi del presente contratto estimatorio e contenere obbligatoriamente la dicitura "Merce di cui al contratto estimatorio del _______".La sottoscrizione da parte di Accipiens di copia del documento di trasporto varrà quale accettazione e ricevuta dei prodotti.L'Accipiens si obbliga a pagare al Tradens il prezzo dei beni nella misura indicata a fianco di ciascuno, salvo restituire al Tradens quelli rimasti invenduti.

Art. 4. CONSEGNALa consegna delle forniture sarà effettuata a cura e spese di Tradens all'indirizzo indicato da Accipiens.

Art. 5. CAUZIONEA titolo di cauzione per la restituzione dei beni consegnati o, in alternativa, in difetto di restituzione entro il termine massimo stabilito, per la corresponsione del prezzo comunque dovuto ai sensi dell'art. 6 Accipiens versa a Tradens la somma di E. ______________ (__________), della quale Tradens rilascia quietanza.

Page 2: Contratto Estimatorio V 2.00

Art. 6. RESTITUZIONEAccipiens si obbliga alla scadenza del termine pattuito a restituire a propria cura e spese a Tradens i beni che non sarà riuscito a vendere, salvo che non venga concordemente prorogato il termine.Il materiale restituito da Accipiens perché invenduto sarà ugualmente accompagnato da documento D.D.T. con la dicitura "restituzione" citando gli estremi del documento con il quale ha ricevuto la consegna del materiale in conto vendita e del contratto estimatorio .Accipiens sarà ugualmente tenuto a pagare il prezzo dei beni invenduti anche se la loro restituzione divenisse impossibile entro il termine convenuto per causa a lui non imputabile.

Art. 7. DISPONIBILITA' DELLE COSETradens non può disporre dei beni finchè Accipiens non provveda ad effettuarne la restituzione.

Art. 8. FATTURAZIONE DEL VENDUTOCon frequenza mensile Accipiens farà pervenire a Tradens una nota sottoscritta comprendente l'elenco dei beni venduti con riferimento al D.D.T. con il quale a suo tempo Tradens ha consegnato i beni, per consentire a quest'ultimo di adempiere a sua volta agli obblighi di fatturazione . La fatturazione dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello di vendita dei beni da parte di accipiens, ai sensi dell'art. 1 del D.M.18/11/1976 .

Art. 9. MODALITA' DI PAGAMENTOTradens e Accipiens dichiarano di sottoscrivere ed accettare le seguenti modalità di pagamento: ______________________________________________________

Art. 10. CONDIZIONI PARTICOLARITradens si impegna a consegnare i prodotti in ottimo stato di commerciabilità, esenti da ogni vizio; in caso di successiva restituzione da parte del cliente finale ad Accipiens di prodotti imperfetti, Tradens si impegna a ritirarli come invenduti od a sostituire gli stessi con altrettanti integri , esonerando Accipiens da ogni onere e spesa.Accipiens sarà libero di proporre al pubblico il prezzo di vendita che riterrà opportuno ma nei limiti di fascia indicati da Tradens.I prodotti consegnati da Tradens dovranno essere venduti con il marchio Zia Dorothy e Accipiens non potra' mai sostituire le etichette e i cartellini, pena la risoluzione in tronco del presente contratto e il risarcimento dei danni.

Art. 11. DURATAIl presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di anni uno. Ciascuna delle parti potrà comunque recedere prima della scadenza del termine, mediante preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni.

Art. 12. FORO COMPETENTECompetente in merito alla controversie che dovessero insorgere in merito al presente contratto sarà esclusivamente il Foro di Prato.

Art. 13. RINVIO LEGISLATIVOPer quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio agli art. 1556/1558 C.C. ed alle norme di legge in merito .

____________________ _____________________ TRADENS ACCIPIENS

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C. C. le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui ai punti 1 , 2 , 3 , 10 , 11 .

____________________ _____________________ TRADENS ACCIPIENS