CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un...

42
EDIZIONE GENNAIO 2014 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa e Glossario b) Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa FORMULA PROFESSIONISTI AREA MEDICO SANITARIA

Transcript of CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un...

Page 1: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

EDIZ

ION

E G

ENN

AIO

201

4

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

S06L

-115

.114

- 103

1434

4

Il presente Fascicolo Informativo contenentea) Nota Informativa e Glossariob) Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

FORMULA

PROFESSIONISTIAREA MEDICO SANITARIA

Per informazioni: tel. +39 010 5380.1 - fax +39 010 59 28 56 - www.lloyditalico.generali.it - email: [email protected]

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generali.itC.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionistaunico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.

COP PROFESSIONISTI SANITARIA:Layout 1 31/10/13 12.50 Pagina 1

Page 2: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

NOTA INFORMATIVA

I dati contenuti nel presente documentosono aggiornati al 1° gennaio 2014

FORMULAPROFESSIONISTIAREA MEDICO SANITARIA

Nota Informativa 1 di 8formula professionistiarea medico sanitaria

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 1

Page 3: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

Nota InformativaContratto di Assicurazione formula professionisti - area medico sanitaria

A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (Istitutoper la vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventivaapprovazione dell’IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscri-zione della polizza.

1) INFORMAZIONI GENERALIa) Generali Italia S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per Azioni appartenente al

Gruppo Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 026.b)La sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italiac) Recapito telefonico: 010 5380.1; sito internet: www.lloyditalico.generali.it; indirizzo di

posta elettronica: [email protected]) Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all'esercizio dell'attività assicurati-

va con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2dicembre 1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicurazione.

Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicoloinformativo non derivanti da innovazioni normative.

2) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONEPatrimonio netto Euro 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totaleriserve patrimoniali Euro 1.238.144.508,00. L’indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 - l’indice rappresenta il rapporto tral’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibi-lità richiesto dalla normativa vigente.

Avvertenza:In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima dellascadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno e così successivamente.Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’assicurazione è stipulataper una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del con-tratto.In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni sca-denza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

B. Informazioni sul contratto

Nota Informativa2 di 8 formula professionistiarea medico sanitaria

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 2

Page 4: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

3) COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONIIl prodotto formula professionisti - area medico sanitaria si rivolge alle figure diprofessionisti dell’area stessa ed è indirizzato a chi voglia garantire la propria attività con unacopertura di Responsabilità Civile.I professionisti dell’area medico - sanitaria si suddividono in due categorie professionali:- Medici - Operatori sanitari.All’interno di queste due categorie vengono elencate nel dettaglio le figure professionali deimedici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato uncodice di identificazione, definito come “codice attività”.Esempi: Allergologia e immunologia clinica - codice attività 001

Assistente sanitario - codice attività 501.Il prodotto offre inoltre la copertura “Tutela Legale” per la copertura delle spese giudiziali estragiudiziali in caso di procedimento penale a carico del professionista per delitto colposo odoloso e per le spese legate a richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.Sono considerati “terzi” tutte le persone fisiche o giuridiche che non sono previste nell’elen-co dell’Art. 2.5 “Persone non considerate terzi” delle Condizioni Generali di Assicurazione.S’intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modu-lo di polizza; l’assicurazione è prestata per il massimale indicato sul modulo di polizza.Il prodotto formula professionisti - area medico sanitaria offre al professionista del-l’area medico-sanitaria una serie di condizioni aggiuntive, che di seguito vengono riportate:A) Esclusione attività intramuraria ed extramurariaB) Danni derivanti da implantologia osteointegrataC) Danni estetici e fisionomici causati da chirurghi non esercenti la chirurgia esteticaD) Danni estetici e fisionomici causati da chirurghi esercenti la chirurgia estetica e medici

dermatologiE) Estensione all’attività di primario (Dirigente di I° livello)F) Attività di medico specializzandoG) Studi o Società di odontotecniciH) Dipendenti di Enti ospedalieri pubblici (secondo rischio)K) Estensione di garanzia alle perdite patrimoniali, per medici legali, medici del lavoro e delle

assicurazioniL) Veterinari - animali in custodiaM) Estensione agli atti invasivi per le classi di tariffa A/B/CN) Professionisti che non sono mai stati assicurati (claims made in senso stretto)O) Dipendenti ospedalieri pubblici in caso di rinuncia alla rivalsa da parte dell’Ente ospe-

daliero o dei suoi assicuratori in caso di colpa graveP) Pregressa 5 anniQ) Attività di tirocinante presso Strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Avvertenza:I rischi esclusi dall’assicurazione sono elencati dall’Art. 2.6 delle Condizioni Generali diAssicurazione.I limiti di risarcimento sono indicati all’Art. 2.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza:Le Condizioni Aggiuntive possono contenere limiti di risarcimento e scoperti dettagliata-mente indicati per ogni singola condizione (si rimanda quindi ad un’attenta lettura delle stes-se nella sezione “Condizioni Aggiuntive” all’interno delle Condizioni Generali diAssicurazione).

Nota Informativa 3 di 8formula professionistiarea medico sanitaria

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 3

Page 5: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

L’assicurazione è stipulata sulla base delle configurazioni di rischio scelte in prima facciata delModulo di polizza e delle informazioni fornite dal Contraente tramite questionario, qualorarichiesto, che forma parte integrante dell’assicurazione stessa.

Esempio di scoperto:condizione aggiuntiva “danni estetici e fisionomici causati da chirurghi esercenti la chirurgiaestetica e medici dermatologi” - tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto a cari-co dell’Assicurato del 10% dell’importo di ogni sinistro col minimo di Euro 2.500,00 ecomunque con esclusione dalla garanzia delle eventuali pretese per mancata rispondenza del-l’intervento all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato.Danno Euro 20.000,00, scoperto 10% minimo 2.500,00, al terzo verrà risarcito l’interoimporto del danno con successiva azione di regresso nei confronti dell’Assicurato per il recu-pero del minimo pari a Euro 2.500,00.

4) DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenza:Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influisconosulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’in-dennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 delCodice Civile) (Art. 1 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale).

Avvertenza: sono presenti cause di nullità.

Esempio: il contratto è nullo se l’Assicurato dichiara di aver conseguito il titolo di abilita-zione all’esercizio della professione, ma questa circostanza non si è mai verificata.

5) AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIOIl Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare laperdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicura-zione (Art. 1898 del Codice Civile) (Art. 5 delle Norme che regolano l’Assicurazione in gene-rale).Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di pre-mio successive (Art. 6 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale).

Esempio di aggravamento del rischio:l’Assicurato, con una copertura di RC professionale per attività di medico specializzando,qualora non corrisponda l’intero premio della tariffa vigente entro 30 giorni dal consegui-mento della specializzazione, incorre nella possibilità che eventuali risarcimenti relativi acomportamenti colposi posti in essere successivamente al conseguimento della specializza-zione, possano essere proporzionalmente ridotti.

6) PREMI Il premio viene determinato su base annuale.Sono ammessi i seguenti frazionamenti di premio: annuale o semestrale (per questa secondaipotesi è richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale).

Nota Informativa4 di 8 formula professionistiarea medico sanitaria

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 4

Page 6: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:- assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all’impresa o interme-

diario, espressamente in tale qualità;- ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento

elettronico (ove presente presso l’intermediario);- denaro contante per importi fino a 750 euro, limite annuo per contratto.(*) In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e

buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche trami-te altra modalità tra quelle previste.

Per quanto riguarda la copertura di RC Professionale, le Condizioni aggiuntive prevedonol’applicazione di sconti o aumenti di premio in presenza di determinate condizioni, indicatenella tariffa di prodotto e in allegati specifici.

7) RIVALSEAvvertenza:La rivalsa è un diritto dell’assicuratore in base al quale il medesimo è surrogato, fino alla con-correnza dell’ammontare dell’indennità che ha pagato, nei diritti dell’assicurato verso i terziresponsabili.

8) DIRITTO DI RECESSO Avvertenza:Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento odal rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandonecomunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recessoda parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.Nel solo caso di recesso da parte della Società, questa entro 30 giorni dalla data di efficaciadel recesso medesimo, rimborsa la parte del premio, al netto dell’imposta, relativa al periododi rischio non corso.La riscossione dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della rela-tiva quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società a valersi dellafacoltà di recesso (Art. 7 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale).

9) PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTOI diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno incui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile.Il contratto di assicurazione può essere in regime di:a) loss occurence:è il regime nel quale l’oggetto della garanzia di responsabilità civile verso terzi è individuatonel fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza epertanto le relative garanzie operano per le richieste conseguenti a fatti verificatisi nel perio-do di durata della polizza.b) claims made:è il regime nel quale l’oggetto della garanzia di responsabilità civile verso terzi è individuato nellarichiesta di risarcimento del terzo danneggiato e pertanto le relative garanzie operano per lerichieste pervenute all’Assicurato nel periodo di durata della polizza, anche se conseguenti a fattiantecedenti, verificatisi nel periodo considerato rilevante secondo le condizioni contrattuali.

Nota Informativa 5 di 8formula professionistiarea medico sanitaria

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 5

Page 7: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

10) LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTOPer tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni Generali di Assicurazione, val-gono le norme di legge (Art. 11 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale). Alcontratto si applica la legge italiana.

11) REGIME FISCALE Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n.1216 e successive modifiche ed integrazioni.

12) SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZOAvvertenza:la disciplina relativa alla denuncia e liquidazione dei sinistri è contenuta nell’Art. 3 della ParteI delle Condizioni Generali di Assicurazione del prodotto formula professionisti - areamedico sanitaria - obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro (Art. 3.1); gestione delle ver-tenze - spese di resistenza (Art. 3.2).Per quanto riguarda la sezione Tutela Legale, la disciplina relativa all’insorgenza, alla denun-cia e alla gestione del sinistro è contenuta negli Artt. 5, 6 e 7 della sezione stessa.

13) RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essereinoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. - “Reclami Generali-Lloyd Italico” via Mazzini, 53 - 10123 Torino; Fax: 011.0029.893;E-mail: [email protected]

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza diriscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istitutoper la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale 21 -00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dallaCompagnia.

Il reclamo conterrà i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, dell'in-termediario di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ognidocumento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attiva-re il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:http://ec.europa.eu/internal market/finservices-retail/finnet/index en.htm).Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

14) ARBITRATOPer la Tutela Legale: in caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle pos-sibilità di esito positivo o comunque più favorevole all’Assicurato, di un giudizio o di unricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con let-tera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Partidovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dalPresidente del Tribunale competente, ai sensi di legge.Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 8 della Tutela Legale.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Nota Informativa6 di 8 formula professionistiarea medico sanitaria

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 6

Page 8: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

AssicuratoIl soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.AssicurazioneÈ il contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga arivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovve-ro a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (arti-colo 1882 del Codice Civile).BeneficiarioGli eredi dell’Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corri-spondere la somma assicurata per il caso di morte.ContraenteIl soggetto che stipula il contratto di assicurazione.CoseSia gli oggetti materiali che gli animali.DanniIl pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali, distruzione o deteriora-mento di cose.DipendentiLe persone che hanno con l’Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche soltanto invia temporanea, compresi gli apprendisti.FranchigiaL’importo prestabilito che, in caso di sinistro, l’Assicurato tiene a suo carico e che, per cia-scun sinistro, viene detratto dall’indennizzo.MassimaleLa somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro.Perdite patrimonialiIl pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, non conseguente a morte, lesionipersonali, distruzione o deterioramento di cose.PolizzaIl documento che prova l’assicurazione.PremioLa somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per la prestazione dellagaranzia.Regime claims madeÈ il regime nel quale l’oggetto della garanzia di responsabilità civile verso terzi è individuatonella richiesta di risarcimento del terzo danneggiato e pertanto le relative garanzie operanoper le richieste pervenute all’Assicurato nel periodo di durata della polizza, anche se conse-guenti a fatti antecedenti, verificatisi nel periodo considerato rilevante secondo le condizio-ni contrattuali.Regime loss occurenceÈ il regime nel quale l’oggetto della garanzia di responsabilità civile verso terzi è individuatonel fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza epertanto le relative garanzie operano per le richieste conseguenti a fatti verificatisi nel perio-do di durata della polizza.Implantologia osteointegrataSi applica con l’utilizzo d’impianti endossei a vite rigorosamente in titanio.

Glossario

Nota Informativa 7 di 8formula professionistiarea medico sanitaria

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 7

Page 9: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

8 di 8 Nota Informativaformula professionistiarea medico sanitaria

Interventi chirurgiciInterventi terapeutici o diagnostici mediante uso di strumenti chirurgici effettuati in salaoperatoria.Atti invasivi sia diagnostici che terapeuticiL’insieme delle indagini diagnostiche e manovre terapeutiche consistenti nell’inserimentonell’organismo del paziente di sonde, cateteri e quant’altro utilizzato dalle diverse specializ-zazioni mediche. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: coronarografie, angioplastiche,prelievi bioptici, inserimenti di pace-maker.Piccoli interventi chirurgici ambulatoriali/domiciliariTutte le operazioni eseguite a domicilio o in ambulatorio senza accesso alla sala operatoria.RisarcimentoLa somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.ScopertoLa quota di perdita patrimoniale liquidata a termini di polizza, espressa in percentuale sul-l’ammontare della perdita patrimoniale, che rimane a carico dell’Assicurato.Sinistro/caso assicurativo (per la Sezione Tutela Legale)La richiesta di risarcimento per perdite patrimoniali o danni per morte, lesioni personali edistruzione o deterioramento di cose. Relativamente alla Sezione Tutela Legale, il verificarsidel fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.SocietàGenerali Italia S.p.A. Valore in liteIl valore del contendere.

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e dellenotizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Generali Italia S.p.A. Amministratore Delegato e Direttore Generale

Philippe Donnet

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 8

Page 10: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

1 di 32Condizioni di Assicurazione formula professionistiarea medico sanitaria

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I dati contenuti nel presente documentosono aggiornati al 1° gennaio 2014

FORMULAPROFESSIONISTIAREA MEDICO SANITARIA

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 1

Page 11: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

2 di 32indiceCondizioni di Assicurazioneformula professionisti

area medico sanitaria

• Premessa Pag. 5

• Norme che regolano l’assicurazione in generale(valide per tutte le parti) " 6Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio " 6Art. 2. Altre assicurazioni " 6Art. 3. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia " 6Art. 4. Modifiche dell’assicurazione " 6Art. 5. Aggravamento del rischio " 6Art. 6. Diminuzione del rischio " 6Art. 7. Recesso in caso di sinistro " 6Art. 8. Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione " 7Art. 9. Oneri fiscali " 7Art. 10. Foro competente " 7Art. 11. Rinvio alle norme di legge " 7Art. 12. Questionario " 7Art. 13. Forma delle comunicazioni " 7

• Parte I - Responsabilità civile professionale - Condizioni Generali " 8

Art. 1. Oggetto dell’assicurazione " 81.1. Responsabilità civile professionale nei confronti di terzi " 81.2. Condizioni di validità dell’assicurazione " 91.3. Stato di necessità " 9

Art. 2. Delimitazioni dell’assicurazione " 92.1. Inizio della garanzia " 92.2. Termine della garanzia " 112.3. Prosieguo copertura per cessazione dell’attività " 112.4. Delimitazione territoriale " 122.5. Persone non considerate terzi " 122.6. Rischi esclusi dall’assicurazione " 122.7. Limiti di risarcimento " 13

Art. 3. Denuncia e liquidazione dei sinistri " 143.1. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro " 143.2. Gestione delle vertenze - Spese di resistenza " 14

• Condizioni aggiuntiveValide se richiamate sul modulo di polizza apponendo una croce alla Configurazione di rischio prescelta " 15A) Esclusione attività intramuraria ed extramuraria " 15B) Danni derivanti da implantologia osteointegrata " 15

Indice

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 2

Page 12: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

indiceCondizioni di Assicurazione 3 di 32formula professionisti

area medico sanitaria

C) Danni estetici e fisionomici causati da chirurghi non esercenti la chirurgia estetica Pag. 15D) Danni estetici e fisionomici causati da chirurghi esercenti la chirurgia estetica

e medici dermatologici " 15E) Estensione all’attività di primario (Dirigente di I° livello) " 15F) Attività di medico specializzando " 15G) Odontotecnici " 15H) Dipendenti di Enti Ospedalieri Pubblici (secondo rischio) " 16K) Estensione di garanzia alle perdite patrimoniali per Medici Legali,

Medici del Lavoro e delle Assicurazioni " 17L) Veterinari - Animali in custodia " 17M) Estensione a copertura concernente gli atti invasivi per le classi di tariffa A-B-C " 17N) Professionisti che non sono mai stati assicurati: applicazione del regime

di claims made limitato alle richieste pervenute per comportamenti colposi in corso di validità del contratto " 17

O) Dipendenti di Enti Ospedalieri Pubblici (secondo rischio) ed in caso di rinuncia alla rivalsa da parte dell’ Ente ospedaliero o dei suoi assicuratori in caso di colpa grave " 18

P) Pregressa estesa fino a 5 anni " 18Q) Attività di tirocinante in medicina presso strutture ospedaliere

pubbliche o convenzionate " 18

• Classificazione attività sanitarie " 19Codice attività - categorie professionali - medici " 19Codice attività - categorie professionali - Operatori Sanitari " 23

• Parte II - Responsabilità Civile " 24SEZIONE A - Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) " 24Art. 4 Oggetto dell’assicurazione " 24

4.1 Rischi assicurati " 244.2 Rischi compresi nell’assicurazione e soggetti a particolari limitazioni " 24

Art. 5 Delimitazioni dell’assicurazione " 255.1 Soggetti non considerati terzi " 255.2 Delimitazione territoriale " 255.3 Pluralità di assicurati " 26

Art. 6 Esclusioni " 26SEZIONE B - Responsabilità Civile verso dipendenti " 27Art. 7 Oggetto dell’assicurazione " 27

7.1 Prestatori di lavoro dipendente o parasubordinato soggetti all’obbligo di Assicurazione INAIL (R.C.O.) " 27

7.2 Prestatori di lavoro dipendente non soggetti all’obbligo di Assicurazione INAIL (R.C.I.) " 27

7.3 Prestatori di lavoro temporaneo soggetti alla legge 24 giugno 1997 n. 196 " 277.4 Esclusioni " 27

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 3

Page 13: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

Condizioni di Assicurazioneindice

4 di 32 formula professionistiarea medico sanitaria

• Tutela legale - condizioni di assicurazione Pag. 28Premessa " 28Art.1 Oggetto dell’assicurazione " 28Art. 2 Ambito dell’assicurazione " 28Art. 3 Persone assicurate " 29Art. 4 Estensione territoriale " 29Art. 5 Esclusioni " 29Art. 6 Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia " 29Art. 7 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale " 29Art. 8 Gestione del sinistro " 29Art. 9 Disaccordo sulla gestione del sinistro " 30Art. 10 Recupero somme " 30Art. 11 Recesso in caso di sinistro " 30Art. 12 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio " 31Art. 13 Forma delle comunicazioni " 31Art. 14 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia " 31Art. 15 Altre assicurazioni " 31Art. 16 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione " 31Art. 17 Oneri a carico del Contraente " 32Art. 18 Rinvio alle norme di legge " 32Art. 19 Foro competente " 32

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 4

Page 14: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

Le Condizioni di polizza riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrantedella polizza formula professionisti - area medico sanitaria.

Resta pertanto inteso che:

• si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulmodulo di polizza;

• l'assicurazione è prestata per il massimale indicato sul modulo di polizza, fatti salvi i limi-ti di risarcimento, le franchigie e gli scoperti eventualmente previsti nelle CondizioniGenerali e nelle Condizioni Aggiuntive stipulate, e fermo il disposto degli articoli 1892,1893, 1894 e 1898 del Codice Civile;

• l'assicurazione è stipulata sulla base delle configurazioni di rischio scelte in prima facciatadel Modulo di polizza e delle informazioni fornite dal Contraente tramite questionario,qualora richiesto, che forma parte integrante dell’assicurazione stessa.

La presente normativa contrattuale viene integrata a tutti gli effetti dal Glossario presente inNota Informativa.Le definizioni riportate nel Glossario hanno valore convenzionale.

In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate o evidenziate rispondono ai criteri dievidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle assicurazioni.

Premessa

premessaCondizioni di Assicurazione 5 di 32formula professionisti

area medico sanitaria

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 5

Page 15: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influisconosulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’in-dennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 delCodice Civile).

Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la succes-siva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicuratodeve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo1910 del Codice Civile).L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del dirit-to all’indennizzo.

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la primarata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamen-to. I premi devono essere pagati presso l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure pres-so la Società.Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesadalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del gior-no del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamentodei premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile. Resta espressamente inteso chel’eventuale incasso da parte della Società di tali premi, comunque dovuti, non costituisce inalcun modo manifestazione della volontà di rinunciare alla sospensione di garanzia rispettoad eventuali sinistri, noti o non noti, accaduti durante il periodo di sospensione stessa.

Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggrava-mento del rischio.Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare laperdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicura-zione (articolo 1898 del Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di pre-mio successive alla comunicazione del Contraente (articolo 1897 del Codice Civile) e rinun-cia al relativo diritto di recesso.

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento odal rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandonecomunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.

DICHIARAZIONIRELATIVE ALLECIRCOSTANZEDEL RISCHIOART. 1

ART. 2

ART. 3

ART. 4

ART. 5

ART. 6

ART. 7

ALTRE ASSICURAZIONI

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZADELLA GARANZIA

MODIFICHE DEL-L’ASSICURAZIONE

AGGRAVAMENTODEL RISCHIO

DIMINUZIONEDEL RISCHIO

RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Norme che regolanol’assicurazione in generale(valide per tutte le parti)

Condizioni di Assicurazionenorme che regolano l’assicurazione in generale

6 di 32 formula professionistiarea medico sanitaria

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 6

Page 16: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recessoda parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.Nel solo caso di recesso da parte della Società, questa, entro 30 giorni dalla data di efficaciadel recesso medesimo, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periododi rischio non corso.La riscossione dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della rela-tiva quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società a valersi dellafacoltà di recesso.

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni primadella scadenza, quest’ultima è prorogata per un anno e così successivamente.Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’assicurazione è stipulataper una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del con-tratto.In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni sca-denza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi all’assicurazione, sono a cari-co del Contraente.

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenzao sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede la Società o dove ha sede l’Agenziacui è assegnata la polizza.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

L’assicurazione è stipulata sulla base delle informazioni fornite dal Contraente tramiteProposta di Polizza/Questionario, qualora richiesto, che forma parte integrante dell’assicu-razione stessa, anche ai fini degli articoli 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e l’Assicurato sono tenuti, devono esserefatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all’Agenzia allaquale è assegnato il contratto.Si intenderanno altresì efficaci anche per D.A.S. S.p.A. le comunicazioni inviate pressoGenerali Italia S.p.A.

PROROGA DEL-L’ASSICURAZIONE

E PERIODO DIASSICURAZIONE ART. 8

ART. 9

ART. 10

ART. 11

ART. 12

ART. 13

ONERI FISCALI

FORO COMPETENTE

RINVIO ALLENORME DI LEGGE

QUESTIONARIO

FORMA DELLECOMUNICAZIONI

norme che regolano l’assicurazione in generaleCondizioni di Assicurazione 7 di 32formula professionisti

area medico sanitaria

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 7

Page 17: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

8 di 32parte I - responsabilità civile professionale - condizioni generaliCondizioni di Assicurazioneformula professionisti

area medico sanitaria

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, qualecivilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i pazienti, per morte, lesioni perso-nali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attivitàprofessionale indicata in polizza.L’assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto,anche doloso, dei suoi dipendenti.

La garanzia comprende a titolo esemplificativo ma non limitativo la responsabilità civilederivante:a) dall’impiego di apparecchi a raggi X e dall’uso di apparecchiature per terapia radiante -

limitatamente ai medici radiologi/tecnico sanitario di radiologia - e dall’impiego di altretecniche d’immagine per scopi diagnostici, quali a titolo esemplificativo la magnetotera-pia, ionoforesi, per tutte le altre categorie professionali;

b) dall’uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia;c) dall’effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la profes-

sione dichiarata non preveda l’esercizio della chirurgia;d) dallo svolgimento da parte dell’Assicurato medico dell’attività di medico competente,

prevista e disciplinata dal D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di sicurezza, purchéin possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa;

e) dalla inosservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (codice inmateria dei dati personali) e successive modifiche, alle seguenti condizioni:• completo adempimento, da parte del Titolare e/o Responsabile, delle misure di sicu-

rezza disposte dalla legge o dagli atti normativi ad essa connessi; • attività di trattamento dei dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgi-

mento dell’attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi dalla garanzia itrattamenti di dati aventi finalità commerciali;

• limitazione della copertura alle perdite patrimoniali rimanendo quindi esclusi dalrisarcimento i danni, come definiti in polizza.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza di un importo pari a 1/3 del massimaleindicato in polizza, per ogni sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scopertodel 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500,00;

f ) dalla mancata acquisizione ove prevista, del consenso informato o dalla insufficiente, ine-satta, incompleta informazione. L’assicurazione è prestata con applicazione dello scoper-to a carico dell’Assicurato pari al 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo diEuro 2.500,00 e con un massimo risarcimento pari a Euro 50.000,00;

Parte I - responsabilità civile professionale - Condizioni Generali

RESPONSABILITÀCIVILE PROFESSIONALENEI CONFRONTIDI TERZI1.1

OGGETTODELL’ASSICURA-ZIONEART. 1

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 8

Page 18: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

g) dall’attività di guardia medica, dall’attività svolta per conto di associazioni di volontaria-to, dall’attività di pronta emergenza territoriale 118 (restando comunque esclusa l’atti-vità a bordo di ambulanze da parte di medici rianimatori);

h) dalla pratica di mesoterapia i cui campi di applicazione sono a titolo esemplificativo enon esaustivo: reumatologia, traumatologia sportiva, arteriopatie, flebolinfopatie, terapiadel dolore, dermatologia.Resta comunque escluso il campo di applicazione relativo alla medicina estetica.Resta tra le Parti convenuto che l’assicurazione è prestata previa applicazione di uno sco-perto pari al 10% dell’importo di ciascun sinistro, con il minimo di Euro 2.500,00 e conun massimo risarcimento pari a Euro 50.000,00;

i) dallo svolgimento di attività di perizia, di arbitrato, consulenza e certificazione. Talegaranzia si intende prestata nell’ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di1/3 del massimale;

j) dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore esupporti informatici da qualunque causa determinati. Limitatamente al costo di rifaci-mento degli stessi, la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del 20% del mas-simale di polizza.

L’assicurazione è valida a condizione che l’attività professionale sia svolta in conformità alleleggi che regolano e sempreché l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’Albo Professionaledel relativo Ordine e sia in possesso dei titoli e delle abilitazioni previste dalla legge per l’e-sercizio della specializzazione indicata in polizza.La radiazione o sospensione, per qualsiasi motivo, dall’ordine professionale determinano lacessazione, con pari data, dall’assicurazione.

L’assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi anche quando l’ope-ra professionale prestata dall’Assicurato non rientra nell’ambito della specifica attività dichia-rata in polizza, purché si tratti di azione compiuta in stato di comprovata necessità allo scopodi salvare dal pericolo di un danno grave la persona.

a) Professionisti che non sono mai stati assicuratiLa presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la primavolta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condi-zione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in esseredall’Assicurato non oltre tre anni prima della data di effetto dell’assicurazione, nonnoti all’Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza.I comportamenti colposi posti in essere prima della data di effetto della polizza sonoassicurati unicamente se le relative richieste di risarcimento sono presentateall’Assicurato dopo centottanta giorni dalla data stessa.Per tali casi, in deroga all’Art. 2.7 (Limiti di risarcimento), il massimo esborso dellaSocietà, per una o più richieste di risarcimento, in qualunque momento presentate duran-te la vigenza della polizza, non potrà superare l’ammontare pari al massimale della pre-sente polizza mentre per le cause indicate all’Art. 2.7 a) e b) esso sarà il minore tra il mas-simale indicato sul modulo di polizza e quello corrispondente a Euro 500.000,00.La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile sullabase delle dichiarazioni rese dall’Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti chepossono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

9 di 32Condizioni di Assicurazioneparte I - responsabilità civile professionale - condizioni generali

formula professionistiarea medico sanitaria

INIZIO DELLAGARANZIA 2.1

DELIMITAZIONE DEL-L’ASSICURAZIONE ART. 2

CONDIZIONI DIVALIDITÀ DEL-

L’ASSICURAZIONE 1.2

STATO DI NECESSITÀ 1.3

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 9

Page 19: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

b) Professionisti che sono stati assicurati con altro assicuratore, per il medesimo rischio1) con polizza che copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di

efficacia della stessa (passaggio da regime di claims made con altra Compagnia aregime di claims made con Generali Italia S.p.A.).La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per laprima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stes-sa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi postiin essere dall’Assicurato non oltre tre anni prima della data di effetto dell’assicura-zione, non noti all’Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza.Resta comunque inteso che, per i comportamenti colposi posti in essere prima delladata di effetto della polizza, in deroga all’Art. 2.7 (Limiti di risarcimento), il massi-mo esborso della Società, per una o più richieste di risarcimento, in qualunquemomento presentate durante la vigenza della polizza, non potrà superare l’ammon-tare pari al massimale della presente polizza mentre per le cause indicate all’Art. 2.7a) e b) esso sarà il minore tra il massimale indicato sul modulo di polizza e quellocorrispondente a Euro 500.000,00.La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile sullabase delle dichiarazioni rese dall’Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fattiche possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza;

2) con polizza che copriva i comportamenti colposi posti in essere durante il periododi efficacia della stessa (passaggio da regime di loss occurence con altra Compagniaa regime di claims made con Generali Italia S.p.A.).La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per laprima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stes-sa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi postiin essere dall’Assicurato durante il periodo di validità della presente polizza.I sinistri dovuti a comportamenti colposi posti in essere precedentemente all’effettodella presente assicurazione non sono risarcibili dalla stessa.

c) Professionisti che sono stati assicurati con altra polizza emessa dalla Società1) con polizza che copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di

efficacia della stessa (passaggio da regime di claims made con Generali Italia S.p.A.a regime di claims made con Generali Italia S.p.A.).Qualora la presente polizza sostituisca senza soluzione di continuità altra polizza, pre-cedentemente stipulata con la Società per il medesimo rischio, che copriva le richie-ste di risarcimento presentate durante la sua validità, le Parti convengono che, relati-vamente alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nelcorso del periodo di efficacia della presente polizza, i reciproci rapporti sarannoregolati esclusivamente dalla presente polizza e rinunciano ad ogni diritto derivan-te dalla polizza sostituita. La presente assicurazione è stipulata in base alla dichiara-zione dell’Assicurato di non essere a conoscenza di comportamenti colposi posti inessere durante il periodo di validità della polizza sostituita, che comportino richiestedi risarcimento in base alla presente polizza.In caso di dichiarazione inesatta, e purché l’Assicurato non abbia agito con dolo, siapplicheranno le condizioni tutte della polizza sostituita;

2) con polizza che copriva i comportamenti colposi posti in essere durante il periododi efficacia della stessa (passaggio da regime di loss occurence con Generali ItaliaS.p.A. a regime di claims made con Generali Italia S.p.A.).Qualora la presente assicurazione sostituisca senza soluzione di continuità altra assi-curazione precedentemente stipulata con la Società per il medesimo rischio che copri-va i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa,

Condizioni di Assicurazioneparte I - responsabilità civile professionale - condizioni generali

10 di 32 formula professionistiarea medico sanitaria

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 10

Page 20: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

la presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la primavolta all’Assicurato durante il periodo di efficacia della stessa, relative a comporta-menti colposi posti in essere durante lo stesso periodo.I sinistri dovuti a comportamenti colposi posti in essere durante la validità della poliz-za sostituita saranno regolati dalle norme contenute nella stessa.

Sono escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato successiva-mente alla cessazione della presente assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il compor-tamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessa.Qualora il Contraente sia uno studio professionale, l’uscita dallo studio stesso di uno o piùprofessionisti, per motivi diversi dalla cessazione dell’attività, determina l’esclusione dallagaranzia delle richieste di risarcimento pervenute successivamente alla data di uscita dallostudio stesso, per comportamenti colposi di tale o tali professionisti anche se essi sono statiposti in essere durante o prima del periodo in cui il professionista o i professionisti ha ohanno fatto parte dello studio.La Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, corrispondenteal periodo di assicurazione non corso relativo al professionista uscente.Al professionista uscente che stipuli una polizza con la Società si applicano le norme conte-nute ai punti c)1) o c)2) dell’Art. 2.1.Resta inteso che l’eventuale parte di responsabilità in capo ad Assicurati non uscenti dallostudio per sinistri di cui sono responsabili anche professionisti usciti dallo studio stesso, con-tinua ad essere assicurata dalla presente polizza alle condizioni da essa previste.

In deroga all’Art. 2.2 in caso di cessazione dell’attività, debitamente documentata, per rag-giunti limiti di età, cessazione dell’esercizio della professione (esclusa radiazione o sospen-sione), malattia infortunio o morte, l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento per-venute alla Società entro un periodo di tempo pari a quello in cui è rimasto in corso un rap-porto assicurativo continuativo con la Società, con il massimo di cinque anni, dalla scadenzaanniversaria di polizza, successiva alla cessazione dell’attività. Restano fermi gli obblighi sta-biliti dalle Condizioni generali di assicurazione in ordine ai termini ed alle modalità delladenuncia dei sinistri.Per i sinistri indennizzabili ai sensi della presente estensione di garanzia il massimale previ-sto in polizza costituirà anche la massima esposizione della Società per l’intero periodo dicopertura a partire dalla scadenza anniversaria di polizza, successiva alla cessazione dell’atti-vità, fermi gli altri limiti di risarcimento previsti dalle Condizioni generali.L’operatività di questa estensione è subordinata alle seguenti condizioni:1) che vi sia specifica richiesta dell’Assicurato o dei suoi eredi entro 60 giorni dalla scaden-

za anniversaria di polizza, successiva alla cessazione dell’attività;2) che l’Assicurato o i suoi eredi si impegnino a non stipulare con altre Compagnie, assicu-

razioni per le medesime garanzie, sotto pena di decadenza della presente estensione digaranzia;

3) che l’Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893e 1894 del Codice Civile di non essere a conoscenza di fatti o atti che possano compor-tare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Qualora ricorrano le citate condizioni, l’Assicurato o i suoi eredi, per rendere operativa lapresente estensione di garanzia, dovranno versare un premio pari all’ultimo premio annuocorrisposto in caso di prosieguo copertura di durata fino a due anni e pari al doppio dell’ul-timo premio annuo corrisposto in caso di prosieguo copertura di durata superiore a due annie fino a cinque anni.

PROSIEGUOCOPERTURA PER

CESSAZIONEDELL’ATTIVITÀ 2.3

TERMINE DELLAGARANZIA 2.2

parte I - responsabilità civile professionale - condizioni generaliCondizioni di Assicurazione 11 di 32formula professionisti

area medico sanitaria

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 11

Page 21: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

Qualora non ricorrano le citate condizioni la Società si riserva di valutare la richiesta e, nel casodi accettazione, di declinare le condizioni di premio che l’Assicurato o i suoi eredi dovrannoversare per rendere operativa la presente estensione di garanzia. Al termine di tale prolunga-mento, su richiesta dell’Assicurato o dei suoi eredi, la Società si riserva di valutare la richiestadi prolungare ulteriormente la garanzia e, nel caso di accettazione, di declinare le condizionidi premio che l’Assicurato o i suoi eredi dovranno versare per tale prolungamento.L’estensione di garanzia avverrà mediante emissione di una nuova polizza, con Allegato ripor-tante le condizioni di copertura, avente effetto dalla scadenza anniversaria successiva alla ces-sazione dell’esercizio dell’attività professionale e durata corrispondente a quella applicabile inbase alle norme suindicate.

L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi postiin essere nel territorio dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di SanMarino, in Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia,Gibilterra, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia,Norvegia, Polonia, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica Ceca,Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia - Montenegro, Slovenia, Svizzera, Turchia,Ucraina e Ungheria.

Non sono considerati terzi:a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui

convivente;b) i dipendenti dell’Assicurato e le persone di cui l’Assicurato stesso deve rispondere che

subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;c) le società ed in genere le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate

alla lettera a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratoreo ne esercitino il controllo.

L'assicurazione non vale per i danni per morte, lesioni personali, distruzione o deteriora-mento di cose o per le perdite patrimoniali:a) di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici o derivanti dalla

medicina estetica;b) conseguenti ad implantologia osteointegrata;c) derivanti dalla prescrizione o applicazione di metodi aventi finalità anticoncezionali salvo

il caso di morte e lesioni personali;d) derivanti da pratiche di procreazione assistita salvo il caso di morte e lesioni personali;e) dovuti ad uso di apparecchiature per terapia radiante salvo che siano usate da medici

radiologi;f ) derivanti dalla proprietà e/o conduzione dello studio professionale;g) causati con comportamenti dolosi da parte dell’Assicurato;h) derivanti da circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di responsabilità civi-

le, per i quali, conformemente alle norme previste dalla normativa vigente sia obbligato-ria l’assicurazione;

i) derivanti dalla proprietà ed uso di unità naviganti a vela con motore ausiliario e a moto-re o di aeromobili;

j) derivanti da furto, rapina e incendio di cose;k) cagionati a cose detenute a qualsiasi titolo dall’Assicurato;l) dovuti ad inquinamento, infiltrazione, contaminazione di aria, acqua, suolo; interruzio-

ne, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimen-

Condizioni di Assicurazioneparte I - responsabilità civile professionale - condizioni generali

12 di 32 formula professionistiarea medico sanitaria

DELIMITAZIONETERRITORIALE2.4

PERSONE NONCONSIDERATETERZI2.5

RISCHI ESCLUSIDALL’ASSICURA-ZIONE2.6

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 12

Page 22: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

to di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuo-lo suscettibile di sfruttamento;

m) dovuti a detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazionedi particelle atomiche. Sono inoltre esclusi i danni che, in relazione ai rischi assicurati, sisiano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo ocon radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

n) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/oqualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software,hardware in ordine alla corretta identificazione e gestione delle date;

o) derivanti da rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all’Assicurato a titolo dicompenso professionale;

p) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivanteglidalla legge;

q) derivanti dall’esercizio dell’attività di primario ospedaliero;r) derivanti dallo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal D.Lgs n. 81 del 9

aprile 2008 e successive integrazioni e modifiche, salvo quanto previsto all’Art. 1.1,punto d);

s) derivanti dallo svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali sta-bilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione per la quale è prestata l’assicu-razione;

t) causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacentied allucinogeni;

u) derivanti dallo svolgimento delle attività di biotecnologia, di manipolazione e/o inge-gneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origineumana e organismi geneticamente modificati (OGM);

v) conseguenti ad agopuntura, medicina estetica e/o all’uso di apparecchi di roentgentera-pia;

w) derivanti da atti invasivi praticati da medici appartenenti alle classi di tariffa “A” – “B” –“C”, tranne per quelle figure professionali delle classi sopramenzionate per le quali è giàprevista la copertura concernente i medesimi;

x) danni derivanti da attività di ricerca e di sperimentazione clinica non autorizzata dalleAutorità competenti;

y) derivanti da responsabilità conseguenti alle funzioni amministrative, organizzative egestionali del Direttore Sanitario, nonché di quelle di dirigente responsabile di reparti odi altre unità nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche e private, ferma restando l’o-peratività della garanzia per la responsabilità professionale dell’Assicurato;

z) per qualsiasi attività connessa alla pratica dell’eutanasia;aa) derivanti dall’esercizio dell’attività di Direttore Generale, sanitario o amministrativo in

qualsiasi struttura veterinaria.

L’assicurazione non vale inoltre per i danni derivanti dalla permanenza dello stato di gravi-danza a seguito dell’esecuzione di tecniche di interruzione volontaria di gravidanza.

L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascunsinistro. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento col-poso sono considerate unico sinistro. In caso di più richieste di risarcimento originate da unostesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data ditutte le richieste, anche se presentate successivamente.In deroga a quanto sopra, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clien-ti, direttamente o indirettamente attribuibili:

LIMITI DI RISARCIMENTO 2.7

parte I - responsabilità civile professionale - condizioni generaliCondizioni di Assicurazione 13 di 32formula professionisti

area medico sanitaria

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 13

Page 23: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

14 di 32parte I - responsabilità civile professionale - condizioni generaliCondizioni di Assicurazioneformula professionisti

area medico sanitaria

a) all’HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all’HIVincluso l’AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita e/o fattori derivanti da muta-zioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati);

b) al virus C e al virus DELTA;l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di metà del massimale indicato in polizza perciascun sinistro fermo restando che più richieste di risarcimento originate dallo stesso com-portamento colposo saranno considerate unico sinistro. Resta inteso, comunque, che il mas-simo risarcimento per uno stesso periodo assicurativo annuo non potrà superare complessi-vamente per sinistri di cui ai punti a) e b) suindicati, l’importo di Euro 750.000,00.

Resta inoltre inteso che, per i sinistri derivanti dall’inosservanza della Legge n. 675 del 31dicembre 1996, il massimo risarcimento per uno stesso periodo assicurativo annuo nonpotrà superare complessivamente l’importo pari ad 1/3 del massimale e che per ciascuno ditali sinistri sarà applicata una franchigia di Euro 2.500,00. In ogni caso i limiti di risarci-mento rappresentano il massimo esborso a carico della Società anche nel caso in cui un sini-stro determini la responsabilità di più professionisti assicurati con la presente polizza.

In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata lapolizza oppure alla Società, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (articolo1913 del Codice Civile).Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle moda-lità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza,nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del dirittoall’indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stra-giudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occor-ra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione dellesuddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempi-mento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azionepromossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale sta-bilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartitefra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non sianoda essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all’Assicurato, né delle spesedi giustizia penale.

DENUNCIA ELIQUIDAZIONEDEI SINISTRIART. 3

OBBLIGHI DELL’ASSICURATOIN CASO DI SINISTRO3.1

GESTIONE DELLEVERTENZE - SPESE DI RESISTENZA3.2

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 14

Page 24: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

15 di 32Condizioni di Assicurazionecondizioni aggiuntive

formula professionistiarea medico sanitaria

L’assicurazione è prestata in secondo rischio ed in base alla dichiarazione dell’Assicurato disvolgere la propria attività a “tempo pieno” presso un Ente Ospedaliero Pubblico con sceltada parte del medico di non svolgere alcuna attività libero professionale. L’assicurazione s’intende prestata a primo rischio in caso di rivalsa dell’Ente OspedalieroPubblico.

In deroga dell’Art. 2.6, punto b) delle Condizioni Generali, l’assicurazione vale anche per idanni conseguenti ad interventi di implantologia osteointegrata.Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% del-l’importo di ogni sinistro col minimo di Euro 1.000,00 e comunque con esclusione dallagaranzia delle eventuali pretese per mancata rispondenza dell’intervento all’impegno di risul-tato assunto dall’Assicurato.

Premesso che l’Assicurato dichiara di non esercitare la chirurgia estetica, a parziale derogadell’Art. 2.6, punto a) delle Condizioni Generali, l’assicurazione vale anche per i danni dinatura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici di altro tipo, compresiquelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali, infortunistiche o quelli di chirurgiarestauratrice di cicatrici post-operatorie.

Premesso che l’Assicurato dichiara di esercitare la chirurgia estetica o di svolgere l’attività dimedico dermatologo, a parziale deroga dell’Art. 2.6, punto a) delle Condizioni Generali,l’assicurazione vale anche per i danni di natura estetica e fisionomica purché determinati dal-l’errore tecnico dell’intervento o della cura.Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% del-l’importo di ogni sinistro col minimo di Euro 2.500,00 e comunque con esclusione dallagaranzia delle eventuali pretese per mancata rispondenza dell’intervento all’impegno di risul-tato assunto dall’Assicurato.

A parziale deroga dell’Art. 2.6, punto q) delle Condizioni Generali, l’assicurazione com-prende i danni cagionati a terzi, limitatamente alla morte, lesioni personali, distruzione edeterioramento di cose, derivanti dall’esercizio dell’attività di primario ospedaliero delReparto/Divisione corrispondente alla specializzazione indicata in polizza alla voce “Codiceattività”.

L’Assicurato s’impegna a corrispondere il premio intero della tariffa vigente in quel momen-to entro 30 giorni dal conseguimento della specializzazione. In caso contrario gli eventualirisarcimenti relativi a comportamenti colposi posti in essere successivamente al consegui-mento della specializzazione saranno proporzionalmente ridotti.

Per quanto riguarda la professione di odontotecnico:a) il seguente testo sostituisce integralmente l’Art. 1.1 di polizza. La Società si obbliga a

tenere indenne l’Assicurato di quanto questi, nella sua qualità di odontotecnico, sia tenu-

Condizioni aggiuntive(valide se richiamate sul modulo di polizza

apponendo una croce alla Configurazione di rischio prescelta)

ESCLUSIONEATTIVITÀ

INTRAMURARIAED

EXTRAMURARIA A)

DANNI DERIVANTI DA

IMPLANTOLOGIAOSTEOINTEGRATA B)

DANNI ESTETICIE FISIONOMICI

CAUSATI DACHIRURGHI

NON ESERCENTILA CHIRURGIA

ESTETICA C)

DANNI ESTETICIE FISIONOMICI

CAUSATI DACHIRURGHIESERCENTI

LA CHIRURGIAESTETICA E MEDICI

DERMATOLOGI D)

ESTENSIONEALL’ATTIVITÀ DI PRIMARIO

(DIRIGENTE DI I° LIVELLO) E)

ATTIVITÀ DI MEDICO

SPECIALIZZANDO F)

ODONTOTECNICI G)

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 15

Page 25: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

to a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capita-le, interessi e spese) di danni per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento dicose involontariamente cagionati a terzi, compresi gli utilizzatori finali (pazienti), a segui-to dell’installazione di apparecchi e protesi dentarie realizzati su misura dall’Assicurato erisultati difettosi in conseguenza di errori di lavorazione, costruzione e/o assemblaggio,accidentalmente commessi dall’Assicurato stesso nell’esercizio dell’attività di fabbricazio-ne di dispositivi odontoprotesici “su misura” così come definiti e regolati dal D.Lgs. n.95 del 25 febbraio 1998 e dal D.Lgs n. 37 del 25 gennaio 2010 e successive modifichee integrazioni.L’assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto,anche doloso, dei suoi dipendenti.La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile per le perdite patrimoniali derivantidall’inosservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in mate-ria dei dati personali) e successive modifiche alle seguenti condizioni:• completo adempimento, da parte del Titolare e/o Responsabile, delle misure di sicu-

rezza disposte dalla legge o dagli atti normativi ad essa connessi; • attività di trattamento dei dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgi-

mento dell’attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi dalla garanzia itrattamenti di dati aventi finalità commerciali;

• limitazione della copertura alle perdite patrimoniali rimanendo quindi esclusi dalrisarcimento i danni, come definiti in polizza

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza di un importo pari a 1/3 del mas-simale indicato in polizza, per ogni sinistro e per anno assicurativo, con applicazione diuno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500,00.

b) Ferme tutte le altre esclusioni previste dall’Art. 2.6 di polizza, l’assicurazione non valeinoltre per i danni:1) derivanti da difetti di fabbricazione riconducibili ad errori od omissioni, relativi a cal-

chi, modelli, progetti e prescrizioni fornite dal medico odontoiatra;2) derivanti dalla mancata rispondenza od inidoneità dei dispositivi odontoprotesici

all’uso, alle prestazioni o alle finalità cui sono destinati;3) ai dispositivi odontoprotesici fabbricati e/o preesistenti, nonché le spese per le relati-

ve sostituzioni o riparazioni.c) Resta inteso che, nel caso in cui il Contraente sia uno studio o una società di odontotec-

nici, il Contraente prende atto, anche ai fini degli articoli 1892, 1893, 1894 del CodiceCivile, che l’assicurazione è prestata in base al numero degli odontotecnici dichiarato, conle relative generalità, alla data della stipulazione della polizza, che siano in possesso diregolare abilitazione all’esercizio della professione e che rivestano la posizione di profes-sionisti, di soci e/o dipendenti della società di odontotecnici.Il Contraente si obbliga a comunicare ogni variazione nel numero e/o identità degliodontotecnici professionisti, soci e/o dipendenti nel termine di trenta giorni dalla datadella variazione stessa.La mancata comunicazione di un numero di Assicurati superiore a quello previsto nelmodulo di polizza comporta la proporzionale riduzione degli eventuali risarcimenti.

Qualora esista polizza di responsabilità stipulata da un ente ospedaliero pubblico, ricono-sciuto tale a norma di legge, la presente assicurazione si intende prestata “a secondo rischio”e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta polizza, e fino alla concorrenza dellasomma assicurata con la presente polizza, per l’attività svolta, durante l’orario di lavoro,come dipendente di tale ente ospedaliero pubblico.

Condizioni di Assicurazionecondizioni aggiuntive

16 di 32 formula professionistiarea medico sanitaria

DIPENDENTI DIENTI OSPEDALIERIPUBBLICI (SECONDORISCHIO)

H)

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 16

Page 26: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

condizioni aggiuntiveCondizioni di Assicurazione 17 di 32formula professionisti

area medico sanitaria

La presente assicurazione è operante comunque “a primo rischio” in caso di:- rivalsa esercitata dall’ente ospedaliero pubblico o dai suoi assicuratori per l’attività svol-

ta come dipendente, durante l’orario di lavoro;- attività libero professionale extramuraria;- inoperatività della polizza dell’ente ospedaliero pubblico, datore di lavoro.L’Assicurato si impegna a comunicare alla Società, appena ne viene a conoscenza, ogni circo-stanza che possa chiamare in causa la propria responsabilità anche se per importi inferiori almassimale previsto dalla polizza stipulata dal suddetto ente ospedaliero pubblico.

Oltre a quanto previsto dall’Art. 1.1 delle Condizioni Generali la Società si obbliga a tene-re indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile,a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di perdite patrimoniali involontariamen-te cagionate a terzi, compresi i clienti, arrecate nell’esercizio dell’attività professionale diMedico Legale, Medico del Lavoro e delle Assicurazioni.L’assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto,anche doloso, dei suoi dipendenti.Ferme tutte le altre esclusioni previste dall’Art. 2.6 la garanzia non è inoltre operante per leperdite patrimoniali conseguenti alla comminazione di multe, ammende, sanzioni ammini-strative e fiscali.L’assicurazione è prestata con uno scoperto pari al 10% di ciascun sinistro, con il minimo diEuro 1.000,00. La Società non risponderà, per ciascun anno assicurativo e indipendente-mente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, per un importo superiore a Euro50.000,00.

A parziale deroga dell’Art. 2.6, punti j) e k) delle Condizioni Generali, l’assicurazione valeper i danni per morte o lesioni subite dagli animali in consegna o custodia dell’Assicuratoche svolga la professione di medico veterinario, nonché i danni arrecati dagli animali di pro-prietà di terzi in consegna o custodia all’Assicurato e quelli subiti dai medesimi esclusicomunque i danni da furto, rapina o smarrimento.

A parziale deroga dell’articolo 2.6 Rischi esclusi dall’assicurazione - lettera w) delleCondizioni Generali, l’assicurazione comprende i danni cagionati a terzi a seguito di attiinvasivi da parte di medici appartenenti alle classi di tariffa A - B - C, tranne per quelle figu-re professionali delle classi sopramenzionate per le quali è già prevista la copertura inerenti imedesimi.

(No estensione per i tre anni precedenti l’effetto della polizza)L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente/Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione, purché relative a comporta-menti colposi posti in essere dalla data di effetto dell’assicurazione e non noti al Contraente/Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza.La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del Codice Civile sulla basedelle dichiarazioni rese dal Contraente Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fattiche possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.Restano escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione delcontratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in esseredurante il periodo di validità della polizza.

ESTENSIONE DI GARANZIAALLE PERDITE

PATRIMONIALI,PER MEDICI

LEGALI, MEDICIDEL LAVORO

E DELLE ASSICURAZIONI K)

VETERINARI -ANIMALI IN

CUSTODIA L)

ESTENSIONE A COPERTURA

CONCERNENTEGLI ATTI INVASIVI

PER LE CLASSI DI TARIFFA

“A” - “B” - “C” M)

PROFESSIONISTICHE NON SONO

MAI STAI ASSICURATI:

APPLICAZIONEDEL REGIME

DI CLAIMS MADELIMITATO

ALLE RICHIESTEPERVENUTE PER

COMPORTAMENTICOLPOSI IN

CORSO DI VALIDITÀ

DEL CONTRATTO N)

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 17

Page 27: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

Condizioni di Assicurazionecondizioni aggiuntive

18 di 32 formula professionistiarea medico sanitaria

Qualora esista polizza di responsabilità stipulata da un ente ospedaliero pubblico, ricono-sciuto tale a norma di legge, la presente assicurazione s’intende prestata “a secondo rischio”e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta polizza, e fino alla concorrenza dellasomma assicurata con la presente polizza, per l’attività svolta, durante l’orario di lavoro,come dipendente di tale Ente Ospedaliero Pubblico.La presente assicurazione è operante comunque “a primo rischio” in caso di:- attività libero professionale extramuraria;- inoperatività della polizza dell’Ente Ospedaliero Pubblico, datore di lavoro.L’Assicurato si impegna a comunicare alla Società, appena ne viene a conoscenza, ogni cir-costanza che possa chiamare in causa la propria responsabilità anche se per importi inferio-ri al massimale previsto dalla polizza stipulata dal suddetto Ente Ospedaliero Pubblico.

A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 2 punto 2.1 lettera a) e punto 2.1 lettera b)delle Condizioni Generali, la presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento pre-sentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazionestessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti inessere dall’Assicurato non oltre cinque anni prima della data di effetto dell’assicurazione, nonnoti all’Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza.

L’assicurazione viene prestata esclusivamente nel caso in cui lo studente in medicina e chi-rurgia svolga attività di tirocinante presso una struttura ospedaliera pubblica ed è valida finoal termine del periodo di tirocinio.

DIPENDENTI DI ENTI OSPEDALIERI PUBBLICI (SECONDORISCHIO) ED IN CASO DI RINUNCIAALLA RIVALSA DA PARTEDELL’ENTEOSPEDALIERO O DEI SUOI ASSICURATORI IN CASO DI COLPA GRAVEO)

PREGRESSA ESTESA FINO A 5 ANNI P)

ATTIVITÀ DI TIROCINANTEPRESSO ENTEOSPEDALIEROPUBBLICO OCONVENZIONATOQ)

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 18

Page 28: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

001 Allergologia e immunologia clinica005 Anatomia patologica011 Anestesiologia e rianimazione

012 Angiologia medica (esclusa chirurgia)

021 Audiologia

Biochimica031 escluse analisi genetiche032 comprese analisi genetiche

Biologia033 escluse analisi di laboratorio034 comprese analisi di laboratorio

Cardiologia041 esclusi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici043 esclusi interventi chirurgici, ma comprensivi atti invasivi sia diagnostici

che terapeutici042 compresi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici

Chimica clinica e microbiologica051 escluse analisi genetiche052 comprese analisi genetiche

Chirurgia060 Dell’apparato digerente (comprese endoscopie digestive)061 Cardiaca/Cardiochirurgia062 D’urgenza063 Estetica (compresi danni estetici), plastica e ricostruttiva064 Generale065 Maxillo facciale (esclusi danni estetici)066 Ortopedica e traumatologica067 Pediatrica068 Pronto soccorso069 Toracica070 Vascolare

Classificazioneattività sanitarie

CODICE ATTIVITÀ CATEGORIE PROFESSIONALI - MEDICI

classificazione attività sanitarieCondizioni di Assicurazione 19 di 32formula professionisti

area medico sanitaria

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 19

Page 29: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

Dentisti/Odontoiatri/Specialisti in Ortognatodonzia081 esclusa implantologia osteointegrata082 compresa implantologia osteointegrata

Dermatologia e venerologia091 esclusa medicina estetica e danni estetici092 compresa medicina estetica e danni estetici

093 Diabetologia

Ematologia101 esclusi atti invasivi, diagnostici e terapeutici102 compresi atti invasivi, diagnostici e terapeutici

111 Endocrinologia e malattie del ricambio121 Farmacologia131 Foniatria

Gastroenterologia141 esclusi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici143 esclusi interventi chirurgici, ma comprensivi di atti invasivi sia

diagnostici che terapeutici142 compresi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici

151 Geriatria

Ginecologia/Ostetricia160 solo attività ambulatoriale161 compresa assistenza al parto ed interventi chirurgici

171 Igiene e Medicina preventiva173 Malattie dell’apparato respiratorio - Pneumologia

175 Malattie Infettive

181 Medicina Generale / Medico generico191 Medicina del Lavoro, Medicina Legale e delle Assicurazioni

(escluse perdite patrimoniali)193 Medicina fisica e riabilitativa / Fisiatria195 Medicina nucleare197 Medicina tropicale201 Medicina dello Sport211 Medicina d’urgenza e di Pronto Soccorso (eseguita in via continuativa)

Medicina Interna221 esclusi atti invasivi sia diagnostici che terapeutici 222 compresi atti invasivi sia diagnostici che terapeutici

CODICE ATTIVITÀ CATEGORIE PROFESSIONALI - MEDICI

Condizioni di Assicurazioneclassificazione attività sanitarie

20 di 32 formula professionistiarea medico sanitaria

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 20

Page 30: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

Microbiologia e virologia225 escluse analisi genetiche226 comprese analisi genetiche

Nefrologia231 esclusa dialisi232 compresa dialisi

241 Neonatologia243 Neurochirurgia251 Neurologia261 Neuropsichiatria262 Neuropsichiatria infantile

Oftalmologia - Oculistica271 esclusi interventi chirurgici ed uso laser272 compresi interventi chirurgici ed uso laser

Oncologia280 esclusi interventi chirurgici, ma comprensivi di atti invasivi sia

diagnostici che terapeutici281 compresi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici

Ortopedia/Traumatologia291 esclusi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici066 compresi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici

Otorinolaringoiatria301 esclusi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici302 compresi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici

305 Patologia clinica

Pediatria311 esclusa neonatologia e rianimazione neonatale, patologia neonatale,

chirurgia pediatrica241 compresa neonatologia e rianimazione neonatale, patologia neonatale,

chirurgia pediatrica

321 Psichiatria322 Psicologia

Radiologia331 esclusa radiologia interventistica332 compresa radiologia interventistica

CODICE ATTIVITÀ CATEGORIE PROFESSIONALI - MEDICI

classificazione attività sanitarieCondizioni di Assicurazione 21 di 32formula professionisti

area medico sanitaria

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 21

Page 31: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

22 di 32classificazione attività sanitarieCondizioni di Assicurazioneformula professionisti

area medico sanitaria

341 Reumatologia351 Scienza dell’alimentazione e dietologia

Urologia361 esclusi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici363 esclusi interventi chirurgici, ma comprensivi di atti invasivi sia

diagnostici che terapeutici362 compresi interventi chirurgici, atti invasivi sia diagnostici che terapeutici

Veterinaria371 esclusa attività di vigilanza ed ispezione sanitaria372 compresa attività di vigilanza ed ispezione sanitaria

Qualora l’attività svolta non rientri tra le categorie professionali indicate nell’elenco, la rela-tiva descrizione deve risultare nell’apposito Allegato Descrizione Attività Professionale. In talcaso sul modulo di polizza la categoria professionale sarà individuata con il codice:

379 Altre categorie non previste dall’elenco A quando sono esclusi interventi chirurgici, attiinvasivi sia diagnostici che terapeutici.

380 Altre categorie non previste dall’elenco B quando sono esclusi interventi chirurgici, attiinvasivi sia diagnostici che terapeutici.

381 Altre categorie non previste dall’elenco C quando sono esclusi interventi chirurgici, attiinvasivi sia diagnostici che terapeutici.

382 Altre categorie non previste dall’elenco C1 quando sono esclusi interventi chirurgici,ma compresi atti invasivi sia diagnostici che terapeutici.

391 Altre categorie non previste dall’elenco D quando sono compresi interventi chirurgici,atti invasivi sia diagnostici che terapeutici.

392 Altre categorie non previste dall’elenco E quando sono compresi interventi chirurgici,atti invasivi sia diagnostici che terapeutici.

393 Altre categorie non previste dall’elenco F quando sono compresi interventi chirurgici,atti invasivi sia diagnostici che terapeutici.

394 Altre categorie non previste dall’elenco G quando sono compresi interventi chirurgici,atti invasivi sia diagnostici che terapeutici.

CODICE ATTIVITÀ CATEGORIE PROFESSIONALI - MEDICI

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 22

Page 32: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

23 di 32Condizioni di Assicurazioneclassificazione attività sanitarie

formula professionistiarea medico sanitaria

CODICE ATTIVITÀ CATEGORIE PROFESSIONALI - OPERATORI SANITARI

501 Assistente sanitario511 Audioprotesista521 Dietista531 Ernista541 Fisioterapista542 Massofisioterapista 551 Infermiere Professionale e Professionale Specializzato 552 Infermiere/a Capo Sala561 Igienista Dentale571 Logopedista581 Odontotecnico591 Optometrista601 Ortottista - Assistente di Oftalmologia611 Ostetrico/a621 Ottico631 Podologo641 Puericultrice642 Psicomotricista 651 Tecnico di Angiochirurgia Perfusionistica652 Tecnico Audiometrista661 Tecnico Sanitario di Radiologia671 Tecnico di Neurofisiopatologia681 Terapista della Riabilitazione691 Vigilatrice d’Infanzia

Qualora l’attività svolta non rientri tra le categorie professionali indicate nell’elenco, la rela-tiva descrizione deve risultare nell’apposito Allegato Descrizione Attività Professionale. In talcaso sul modulo di polizza la categoria professionale sarà individuata con il codice:

701 Altre categorie non previste dall’elenco A711 Altre categorie non previste dall’elenco B721 Altre categorie non previste dall’elenco C741 Altre categorie non previste dall’elenco C1731 Altre categorie non previste dall’elenco D

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 23

Page 33: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

24 di 32parte II - responsabilità civileCondizioni di Assicurazioneformula professionisti

area medico sanitaria

Parte II - responsabilità civileSezione A) - responsabilità civile verso terzi (r.c.t.)

OGGETTO DEL-L’ASSICURAZIONEART. 4

Il massimale indicato sul modulo di polizza relativo alla Parte II deve intendersi per sinistroanche se vengono contemporaneamente coinvolte le Sezioni A) e B)

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, qualecivilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) didanni involontariamente cagionati a terzi per:• morte e lesioni personali;• distruzione o deterioramento di cose;in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti:a) dalla gestione dell’ufficio o studio professionale indicato in polizza, con esclusione della

responsabilità derivante dall’attività professionale. Sono compresi i danni da fuoriuscitad’acqua non causati da rottura accidentale/occlusione/gelo di condutture, di impianti idri-ci, igienici, di riscaldamento o condizionamento;

b) dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato in cui è ubicato il rischio ed aree ad esso per-tinenti.

Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa com-prende tanto la responsabilità per danni di cui il condomino debba rispondere in proprio,quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggioronere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.L’assicurazione vale anche per la responsabilità che possa derivare all’Assicurato da sinistroindennizzabile a termini di polizza dovuto a:• fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L’assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all’Assicurato relativa a:a) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali commerciali, artigianali,

agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.La garanzia è prestata, con un limite di risarcimento per ogni sinistro di Euro 30.000,00;verrà inoltre applicata una franchigia di Euro 500,00;

b) proprietà ed uso di:- velocipedi e unità naviganti senza motore;- veicoli a motore per danni riconducibili a rischi di responsabilità civile per i quali, a

norma di legge, non sia obbligatoria l’assicurazione;c) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscio-

ni, ovunque ubicati.Sono esclusi i danni alle cose o beni sui quali tali enti sono installati;d) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mercati, mostre, compreso il rischio derivante

dall’allestimento, montaggio e smontaggio degli stand;e) dall’organizzazione, nell’ufficio o studio professionale indicato, di visite, corsi di aggior-

namento, convegni, seminari ed attività similari;f ) dalla gestione di mense e bar aziendali, compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o con-

duzione dei locali ove esse sono ubicate e delle attrezzature e strumenti ad esse pertinenti.

RISCHI ASSICURATI4.1

RISCHI COMPRESINELL’ASSICURA-ZIONE E SOGGETTI A PARTICOLARILIMITAZIONI4.2

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 24

Page 34: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

25 di 32Condizioni di Assicurazioneparte II - responsabilità civile

formula professionistiformula professionistiarea medico sanitaria

La garanzia comprende anche la gestione di macchine distributrici di cibi e bevande e valeper i danni, compresi quelli da intossicazione alimentare, subiti dai prestatori di lavoro eda terzi, compresi i visitatori, ammessi ad usufruire dei servizi stessi;

g) dalla gestione dei servizi:- di vigilanza, svolto con guardiani, anche armati, purché regolarmente autorizzati a

norma di legge, e/o con cani;- di pulizia, per danni involontariamente cagionati a terzi dal personale addetto all’esple-

tamento di tale attività, anche se non alle regolari e dirette dipendenze dell’Assicurato;- anti-incendio, svolto con personale preposto e adeguatamente istruito;

h) dalla committenza, ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per danni provocati a terzi,dai prestatori di lavoro in relazione alla guida, nel territorio dello Stato Italiano, della Cittàdel Vaticano e della Repubblica di San Marino, di autovetture, ciclomotori, motocicli,purché i medesimi non siano in proprietà o usufrutto dell’Assicurato o allo stesso intesta-ti al PRA ovvero a lui locati.La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;

i) dalla committenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per danni verificatisi durante l’esecuzio-ne di lavori nei cantieri pertinenti ai rischi per i quali è prestata l’assicurazione. La garan-zia opera a condizione che:- l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per

la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quan-to disposto dal precitato D.Lgs.;

- l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal precitato D.Lgs. ed in particola-re abbia regolarmente predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da inter-ferenza (DUVRI);

- dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali;l) azioni di rivalsa INPS: tutte le garanzie previste dal presente Art. 4, qualora rese operati-

ve, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 144 della legge12 giugno 1984 n. 222.

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui

convivente; relativamente alla responsabilità derivante dalla proprietà dell’ufficio o studioprofessionale sono considerati terzi il coniuge, i parenti e gli affini dell’Assicurato purchécon lui non conviventi;

b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a respon-sabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cuialla lettera a);

c) i prestatori di lavoro dipendente, parasubordinato o temporaneo di cui si avvalel’Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

d) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subi-scano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferi-sce l’assicurazione.

L’assicurazione è valida in tutta Europa.

DELIMITAZIONE DEL-L’ASSICURAZIONE ART. 5

SOGGETTI NONCONSIDERATI

TERZI 5.1

DELIMITAZIONETERRITORIALE 5.2

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 25

Page 35: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

Qualora la garanzia sia prestata a favore di una pluralità di assicurati e qualora non sia diver-samente pattuito, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda dirisarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicura-ti fra di loro.

La garanzia non comprende i danni:1. da circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di responsabilità civile, per i quali,

conformemente alle norme previste dalla legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e dal relati-vo regolamento di esecuzione, sia obbligatoria l’assicurazione; resta salvo quanto previstodall’Art. 4 punto 4.2 lettera h) committenza, ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile;

2. a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;3. provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro dipendente, parasubordinato o tem-

poraneo di cui si avvale l’Assicurato, salvo quanto previsto all’Art. 4 punto 4.2 lettera g) -dalla gestione dei servizi;

4. derivanti:a) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o qualsiasi

impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, inordine alla corretta identificazione e gestione delle date;

b) da furto;c) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione

salvo quanto previsto all’Art. 4 punto 4.2 lettera i) committenza, ai sensi del D.Lgs. 12agosto 1996 n. 494;

d)da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificial-mente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, deten-zione ed uso di sostanze radioattive;

e) da fuoriuscita d’acqua a seguito di occlusione o rottura accidentale degli impianti idri-ci, igienici e di riscaldamento; sono parimenti esclusi i danni da rigurgiti di fogna, umi-dità, stillicidio o insalubrità dei locali;

5. comunque determinati dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto.

Condizioni di Assicurazioneparte II - responsabilità civile

26 di 32 formula professionistiarea medico sanitaria

PLURALITÀ DI ASSICURATI5.3

ESCLUSIONIART. 6

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 26

Page 36: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

parte II - responsabilità civileCondizioni di Assicurazione 27 di 32formula professionisti

area medico sanitaria

Sezione B) - responsabilità civile verso dipendenti

OGGETTO DEL-L’ASSICURAZIONE ART. 7

PRESTATORI DILAVORO

DIPENDENTE OPARASUBORDINA-

TO SOGGETTIALL’OBBLIGO DIASSICURAZIONE

INAIL (R.C.O.) 7.1

PRESTATORI DI LAVORO

DIPENDENTENON SOGGETTIALL’OBBLIGO DIASSICURAZIONE

INAIL (R.C.I.) 7.2

PRESTATORI DI LAVORO

TEMPORANEOSOGGETTI ALLA

LEGGE 24 GIUGNO 1997

N. 196 7.3

ESCLUSIONI 7.4

Con riferimento alla Sezione A - Responsabilità Civile verso Terzi ed alle condizioni tutteper la stessa previste sono operanti le seguenti estensioni di garanzia:

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sini-stro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capi-tale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti

da prestatori di lavoro da lui dipendenti o parasubordinati preposti alle attività per lequali è prestata l’assicurazione;

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella discipli-na del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati aiprestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dainfortunio dalle quali sia derivato un danno biologico non inferiore al 6% calcolato sullabase della “tabella delle menomazioni” ai sensi di legge.

Qualora l’Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell’assicurazioneobbligatoria INAIL relativamente al prestatore di lavoro dipendente o parasubordinatoinfortunato, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, a condizio-ne che l’irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpreta-zione delle norme di legge vigenti in materia.

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l’as-sicurazione R.C.O., di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile aisensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti daprestatori di lavoro non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno1965 n. 1124.

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l’as-sicurazione R.C.O./R.C.I., di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsa-bile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sof-ferti da prestatori di lavoro temporaneo, di cui si avvale, ai sensi della legge 24 giugno 1997n. 196, nell’esercizio delle attività per le quali è prestata l’assicurazione.La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente garanziasiano forniti e utilizzati nel pieno rispetto delle norme della legge 196/1997 sia da partedell’Assicurato sia da parte dell’Impresa fornitrice.La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965n. 1124, esperite direttamente dall’INAIL o dall’Impresa fornitrice.

La garanzia non comprende:- le malattie professionali;- i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o pro-

vocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da pro-duzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

- i danni comunque determinati dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’a-mianto.

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 27

Page 37: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

28 di 32Tutela legaleCondizioni di Assicurazioneformula professionisti

area medico sanitaria

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI,Capo II, Art. 163 e Art. 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di TutelaLegale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede a Verona, Via Enrico Fermi 9/B,Tel. 045 8378901 - Fax 045 8351023, in seguito detta D.A.S.

A quest’ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denun-ce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

La Società assicura, sino ad un massimo di Euro 10.000,00 per sinistro, il rischio delle spesedi assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicuratoassunti in garanzia e più precisamente:- gli oneri per l’intervento di un legale;- gli oneri per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio;- gli oneri per l’intervento di un consulente tecnico di parte;- le spese di giustizia, in caso di condanna penale;- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla con-troparte in caso di soccombenza di quest’ultima.La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fisca-li che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Le garanzie riguardano le spese che l’Assicurato affronti allorché nell’ambito dell’eserciziodell’attività professionale indicata in polizza, sia come dipendente che come libero profes-sionista:- venga sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione,compresi anche i procedimenti penali derivanti dalle violazioni delle disposizioni previste dalDecreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifi che in tema di salute e sicu-rezza sui luoghi di lavoro;- venga sottoposto a procedimento penale per delitto doloso ivi compresi i procedi-menti penali derivanti dalle violazioni delle disposizioni del D.lgs del 30 giugno 2003 n. 196(codice in materia dei dati personali), purché venga pronunciata nei suoi confronti senten-za irrevocabile di proscioglimento che non sia dovuto ad una causa di estinzione del reato.In tal caso la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata ingiudicato;- debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni avanzate daterzi, compresi i clienti, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Talegaranzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto dalla polizza di Responsabilità

Tutela legale - condizioni di assicurazionePremessa

OGGETTO DEL-L’ASSICURAZIONE

ART. 1

AMBITO DEL-L’ASSICURAZIONE

ART. 2

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 28

Page 38: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

29 di 32Condizioni di AssicurazioneTutela legale

formula professionistiarea medico sanitaria

Civile di Generali Italia S.p.A. e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dadetta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’articolo 1917 delCodice Civile.

Oltre al Contraente/Assicurato, i suoi familiari collaboratori e i suoi dipendenti iscritti alibro unico del lavoro.

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati edeseguiti:- in tutti gli Stati d’Europa, in caso di procedimento penale;- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nelle restanti ipotesi.

La garanzia è esclusa per:- eventi connessi alla proprietà o all’uso di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;- materia fiscale ed amministrativa, fatta eccezione per le imputazioni penali che deri-vino da violazioni di legge in tale materia.

Il sinistro s’intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la contro-parte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, in caso di procedimento penale;- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione dell’assicurazione, nelle restanti ipotesi.La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattua-li che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescis-sione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche oconnesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.In caso di imputazioni a carico di più Assicurati e dovute al medesimo evento-fatto, il sini-stro è unico a tutti gli effetti.

L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmetten-do tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le normefiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale dellaSocietà la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestiva-mente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denun-cia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicuratopuò indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondariodel Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - alquale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione nonabbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario delTribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite dellasomma di Euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicu-rativo e per anno.La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifi-chi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 letteraa) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stra-giudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni pos-

ART. 4ESTENSIONE

TERRITORIALE

ART. 5ESCLUSIONI

ART. 6

INSORGENZA DEL SINISTRO -

OPERATIVITÀDELLA GARANZIA

ART. 7

DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA

DEL LEGALE

PERSONEASSICURATE

ART. 3

GESTIONE DEL SINISTRO

ART. 8

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 29

Page 39: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

30 di 32Tutela legaleCondizioni di Assicurazioneformula professionisti

area medico sanitaria

sibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pre-tese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria ladifesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 7.Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio, gli incarichi ai periti devono essere pre-ventivamente concordati con la Società. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive aquella già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concorda-ti con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; aglistessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamen-te con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giu-diziale, che comporti oneri a carico della Società. Fanno eccezione i casi di comprovataurgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare- i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza econgruità dell’operazione.La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.

In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro laquestione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà esseredemandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale delForo competente, ai sensi di legge.L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccom-bente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugual-mente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusio-ne delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modoconseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Societàstessa, in linea di fatto o di diritto.

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusivaspettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stessoAssicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento odal rifiuto della garanzia, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comu-nicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recessoda parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.Nel solo caso di recesso da parte della Società, questa, entro 30 giorni dalla data di efficaciadel recesso medesimo, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periododi assicurazione non corso. Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia delsinistro ed il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinunciadella Società a valersi della facoltà di recesso.La garanzia prestata dalla Società è autonoma rispetto alle garanzie prestate dalla GeneraliItalia S.p.A.Resta tuttavia convenuto che il recesso per sinistro da parte della Generali Italia S.p.A., rela-tivamente alle garanzie di questa, si intenderà efficace anche per la Società in relazione allapropria garanzia.

DISACCORDOSULLA GESTIONEDEL SINISTROART. 9

RECUPEROSOMMEART. 10

ART. 11

RECESSO IN CASO DI SINISTRO

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 30

Page 40: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

31 di 32Condizioni di AssicurazioneTutela legale

formula professionistiarea medico sanitaria

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostan-ze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o par-ziale del diritto alla copertura nonché alla stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degliarticoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggrava-mento o diminuzione del rischio.Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare laperdita totale o parziale della copertura, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (arti-colo 1898 del Codice Civile).Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di pre-mio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativodiritto di recesso.

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e l’Assicurato sono tenuti, devono esserefatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all’Agenzia allaquale è assegnato il contratto.Si intenderanno altresì efficaci anche per D.A.S. S.p.A. tutte le comunicazioni inviate pres-so Generali Italia S.p.A.

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la primarata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamen-to. I premi devono essere pagati presso l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure pres-so la Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazio-ne resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalleore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Societàal pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.Resta espressamente inteso che l’eventuale incasso da parte della Società di tali premi,comunque dovuti, non costituisce in alcun modo manifestazione della volontà di rinuncia-re alla sospensione di garanzia rispetto ad eventuali sinistri, noti o non noti, accaduti duran-te il periodo di sospensione stessa.

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione per iscritto alla Società delll’esistenzae la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, ilContraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno ilnome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del dirit-to alla copertura.

In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorniprima della scadenza, l’Assicurazione, se di durata non inferiore all’anno, è rinnovata per unadurata pari ad un anno, e così successivamente.La garanzia prestata dalla Società è autonoma rispetto alle garanzie prestate da Generali ItaliaS.p.A. Resta tuttavia convenuto che la disdetta inviata presso Generali Italia S.p.A. relativamentealle garanzie di questa, si intenderà effi cace anche per la D.A.S. S.p.A. in relazione alla pro-pria garanzia.

ART. 12

DICHIARAZIONIRELATIVE ALLECIRCOSTANZE

DEL RISCHIO

ART. 13FORMA DELLE

COMUNICAZIONI

ART. 14

PAGAMENTO DEL PREMIO

E DECORRENZADELLA

GARANZIA

ALTRE ASSICURAZIONI ART. 15

PROROGA DEL-L’ASSICURAZIONE

E PERIODO DIASSICURAZIONE ART. 16

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 31

Page 41: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

Condizioni di AssicurazioneTutela legale

32 di 32 formula professionistiarea medico sanitaria

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi all’assicurazione, sono a cari-co del Contraente.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residen-za o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede la Generali Italia S.p.A. ol’Agenzia cui è assegnata la polizza.

RINVIO ALLENORME DI LEGGEART. 18

FORO COMPETENTEART. 19

ONERI A CARICO DELCONTRAENTEART. 17

S06L-115 formula profess sanitaria:Polizza RC Profes.toro S0#62441 31/10/13 12.52 Pagina 32

Page 42: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI … · medici e degli operatori sanitari tramite un elenco in cui ad ogni figura viene associato un ... stragiudiziali in caso di procedimento

EDIZ

ION

E G

ENN

AIO

201

4

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

S06L

-115

.114

- 103

1434

4

Il presente Fascicolo Informativo contenentea) Nota Informativa e Glossariob) Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

FORMULA

PROFESSIONISTIAREA MEDICO SANITARIA

Per informazioni: tel. +39 010 5380.1 - fax +39 010 59 28 56 - www.lloyditalico.generali.it - email: [email protected]

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generali.itC.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionistaunico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.

COP PROFESSIONISTI SANITARIA:Layout 1 31/10/13 12.50 Pagina 1