CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA E...

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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA E INFORTUNI PRODOTTO “PROTETTO INFORTUNI” FASCICOLO INFORMATIVO Il presente fascicolo informativo contenente a) Nota Informativa, comprensiva del glossario b) Condizioni di Assicurazione c) Modulo di proposta (questionario anamnestico) deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA E INFORTUNI

PRODOTTO  “PROTETTO  INFORTUNI”

FASCICOLO INFORMATIVO

Il presente fascicolo informativo contenente a) Nota Informativa, comprensiva del glossario b) Condizioni di Assicurazione c) Modulo di proposta (questionario anamnestico)

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

Nota Informativa

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NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA E INFORTUNI

PRODOTTO  “PROTETTO  INFORTUNI”

La  presente  Nota  Informativa  è  redatta  secondo  lo  schema  predisposto  dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto a  preventiva  approvazione  dell’IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

(i dati sono aggiornati al 01.05.2015)

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet.

A. INFORMAZIONI  SULL’IMPRESA  DI  ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali

a) Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo. Assimoco S.p.A. appartiene al Gruppo DZ Bank AG;

b) sede   legale   e   direzione   generale   via   Cassanese   n.   224,   Centro   Direzionale   “Milano   Oltre”   – Palazzo Giotto, 20090 SEGRATE (Mi) Italia

c) tel. 02/269621 – fax 02/26920266, sito internet www.assimoco.com; PEC: [email protected];

d) Impresa  autorizzata  all’esercizio  delle  assicurazioni  con  decreto  del  Ministero  dell’Industria,  del  Commercio  e  dell’Artigianato  del  11  giugno  1979  – Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18 luglio 1979. Iscritta  all’Albo  Imprese  IVASS al n.1.00051

2. Informazioni  sulla  situazione  patrimoniale  dell’impresa Patrimonio netto: € 96.764.468,00 Capitale Sociale sottoscritto: € 107.000.000 Capitale Versato: 100.250.000 Riserve Patrimoniali: € -8.761.553,37 Indice di Solvibilità: 2,78 (tale   indice   rappresenta   il   rapporto   tra   l’ammontare   del   margine   di   solvibilità   disponibile   e  l’ammontare  del  margine  di  solvibilità  richiesto  dalla  normativa  vigente)

I  dati  si  riferiscono  all’ultimo  bilancio  approvato

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il prodotto prevede la possibilità di stipulazione del contratto tanto con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo a scelta del cliente. In  caso  di  Tacito  Rinnovo,  in  assenza  di  disdetta  da  parte  del  Contraente  o  dell’Impresa,  il  contratto  si  intende rinnovato per una nuova annualità.

AVVERTENZA: il contratto può essere disdettato dal   Contraente   o   dall’Impresa,   secondo   quanto  previsto   dall’art.   6   delle   Condizioni,   inviando   una   raccomandata   almeno   30   giorni   prima   della  scadenza. In caso la disdetta non sia inviata entro tali termini il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta  verrà  ritenuta  valida  per  l’annualità  successiva  senza  che  il  Contraente  sia  tenuto  ad  inviarne  un’altra.

Nota Informativa

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In caso di assenza di tacito rinnovo il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza senza necessità di comunicazione fra le parti.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni PROTETTO INFORTUNI è un prodotto volto a tutelare i soggetti assicurati (o i loro eredi) da un possibile stato di insufficienza economica conseguente al verificarsi di un infortunio. A tale scopo il prodotto prevede la copertura tanto dei rischi inerenti le attività lavorative (principali e/o secondarie) - integrando   le   prestazioni   erogate   dall’I.N.A.I.L.   (Istituto   Nazionale  Assicurazione Infortuni sul Lavoro) ove queste siano carenti - quanto i rischi inerenti le attività extra lavorative (vita privata). Sono previste forme di garanzia che prevedono una diversa estensione dei soggetti assicurati – dal singolo   soggetto   all’intero   nucleo   familiare   - operanti a seconda di quanto indicato in scheda di polizza  e  per  i  cui  aspetti  di  dettaglio  si  rimanda  all’art  14  delle  Condizioni  di assicurazione

Le coperture assicurative attivabili sono le seguenti:

COPERTURE OFFERTE Rinvio alle Condizioni Caso Morte da Infortunio Art. 19- A Invalidità permanente da Infortunio Invalidità permanente da malattia

Art. 19-B Art 34 e segg

Inabilità temporanea da infortunio Art. 19-C Indennità per gessatura/immobilizzazione da infortunio Art. 19-D Indennità per ricovero ospedaliero da infortunio Art. 19-E Rimborso spese mediche da infortunio Art. 19-F Tutela legale Art 45 e segg. Assistenza Art 53 e segg

AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative  che  possono  dar  luogo  alla  riduzione  o  al  mancato  pagamento  dell’indennizzo

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI PER SEZIONE Rinvio alle Condizioni Norme  che  regolano  l’assicurazione  Infortuni Art. 17,18, 21, 23, 24 Norme  che  regolano  l’assicurazione    Invalidità  permanente  da  Malattia

Art. 37, 39, 42

Sezione tutela legale Art. 47, 48,50 Sezione assistenza persona Art. 56, 57

AVVERTENZA:   Con   riferimento   alla   Sezione   Infortuni   l’assicurazione   in   forma   individuale   è  stipulabile da persone che non abbiano superato il 75° anno di età; ove il sinistro avvenga successivamente al compimento del 75° anno di età la liquidazione degli indennizzi sarà effettuata in misura del 50% delle somme assicurate. Per  gli  aspetti  di  dettaglio  si  rimanda  all’Art.  21.

AVVERTENZA:   Per   l’assicurazione   in   forma   a   nucleo   familiare   non   si   considerano   comunque  assicurati i soggetti di età superiore ai 75 anni e gli stessi non rientrano nel computo dei familiari per la determinazione delle somme assicurate. Per gli aspetti di dettaglio  si  rimanda  all’Art.  18.

AVVERTENZA: Con riferimento alla garanzia Invalidità Permanente da malattia, il contratto è stipulabile esclusivamente in forma nominativa e per soggetti che non abbiano superato il 65° anno di età, e per una durata massima pari a quella necessaria per il raggiungimento di tale età od alla prima scadenza anniversaria successiva. Per  gli  aspetti  di  dettaglio  si  rimanda  all’Art.  38.

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AVVERTENZA: Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale prescelto  dell’Assicurato  ed  indicato  in  polizza;  le  prestazioni  possono  essere  soggette  a  scoperti  e   franchigie  a  carico  dell’assicurato  come   indicato  nello  schema  riepilogativo  riportato  alla   fine  del documento: Per una migliore comprensione illustriamo, anche con degli esempi, il significato di : FRANCHIGIA: Parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di polizza, espressa in valore assoluto, che rimane  a  carico  dell’Assicurato. Esempio - Garanzia Inabilità Temporanea Giorni di ricovero certificati: 15 Franchigia (espressa in giorni) 09 Giorni indennizzabili 06 MASSIMALE: Il massimale è la somma o durata massima fino alla concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia. Esempio - Garanzia Estensione immobilizzazioni Durata massima indennizzo previsti in garanzia : 30 Giorni di immobilizzazione certificati: 45 Giorni indennizzabili: 30 SCOPERTO: Per scoperto si intende quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato. Può essere espresso in importo fisso (minimo o massimo scoperto) o in percentuale sull'entità del danno. È quindi un importo che si può conoscere solo dopo la quantificazione dell'evento dannoso, a differenza della franchigia, la cui entità è nota anche prima del verificarsi del danno. Esempio - Garanzia Diaria da Ricovero Giorni di ricovero certificati: 15 Età  dell’  assicurato  al  momento  del  sinistro: oltre 75 anni Importo della Diaria previsto dalla garanzia: €  100 Scoperto applicato: 50% Importo della Diaria indennizzabile: €  50

4. Periodi di carenza contrattuali AVVERTENZA: il contratto prevede la presenza di periodi di carenza. Si  rinvia  all’art.  35  delle  Condizioni  di  Assicurazione  per  aspetti  di  dettaglio

5. Dichiarazioni  dell’assicurato  in  ordine  alle  circostanze  del  rischio  – Nullità

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare, la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c..

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AVVERTENZA: è necessario rispondere in modo preciso e veritiero a tutte le domande presenti nel Questionario Anamnestico assuntivo riferendo i fatti di cui si è a conoscenza o si è tenuti a conoscere.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione

AVVERTENZA:   L’Assicurato   deve   dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni nella professione. La  mancata   comunicazione  dell’aggravamento  del   rischio  può   comportare   la  perdita  del  diritto  all’indennizzo  a  norma  di  quanto  disposto  dall’art.  4  delle  Condizioni  di  Assicurazione.

Un  ‘ipotesi  di  circostanza  rilevante,  nell’ambito  delle  coperture  offerte  dal  contratto,  che  determina  la modificazione del rischio è rappresentata dalla variazione della professione. A titolo esemplificativo  si  richiama  l’attenzione  sulla  seguente  causa  di  modifica  del  rischio:     Attività dichiarata alla stipulazione del contratto: Impiegato Attività effettivamente svolta: Verniciatore

7. Premi Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto. E’  ammessa  la  rateazione  semestrale  senza  interesse  di  frazionamento. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità previste dalla Società (Assegno Bancario, Assegno Circolare, Bancomat, Bonifico verso Agenzia, Carta di Credito, Contanti, SEPA e Vaglia Postale). Il  premio  è  stabilito  con  criteri  omogenei  in  funzione  dell’attività  professionale  svolta  dall’assicurato  e dichiarata al momento della stipulazione del contratto. Polizza collegata a finanziamento Si espongono di seguito le informazioni relative ai costi a carico del Contraente, con riferimento al prodotto scelto, sulla base dei dati estratti dal Bilancio 2014. Percentuale dei costi relativi alla gestione del prodotto 37% Quota parte percepita mediamente dagli intermediari 68%

Applicando i valori sopraindicati al premio medio raccolto da Assimoco per il prodotto nel corso dell’esercizio  2014, risulta: Premio medio raccolto € 218,25 Costi medi a carico del Contraente € 80,99 Parte percepita degli intermediari € 55,22 AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento Assimoco, a scelta del Contraente, provvede alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della rata versata, al netto delle imposte di legge, ovvero alla prosecuzione della copertura assicurativa al favore del nuovo beneficiario designato – per trasferimento del finanziamento – o   dell’Assicurato   stesso   – per estinzione del finanziamento. AVVERTENZA: non sono previsti sconti tecnici

8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Non previsto dal presente prodotto.

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9. Diritto di Recesso

AVVERTENZA: Limitatamente  all’Invalidità  permanente  da  Infortunio  La  Società  può  recedere  dal  contratto in caso di sinistro  come  indicato  all’Art.  9  delle  Norme  di  Assicurazione   Nel  caso  di  polizze  poliennali  con  richiamo  all’allegato  REC,   il   cliente  può  esercitare   il  diritto  di  recesso al raggiungimento della data di scadenza in polizza e ad ogni successiva scadenza anniversaria, senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Con  il  termine  “prescrizione”  si  intende  una  causa  di  estinzione  del  diritto  determinata  dal  mancato  esercizio dello stesso, entro il termine stabilito per legge. In   via   particolare,   ai   sensi   dell’art.   2952   C.C.,   i   diritti   derivanti   dal   contratto   di   assicurazione   si  prescrivono in due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

11. Legge applicabile al contratto

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

12. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi alla presente polizza e ad atti ad essa connessi sono a carico del Contraente o  dell’Assicurato.  La  tassazione  prevista  è  del  2,50%  per  le  garanzie  Infortuni  e  Malattia,  del  21,25%  per le garanzie di Tutela Legale e del 10% per le garanzia di Assistenza.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione  dell’indennizzo

Per le garanzie Infortuni AVVERTENZA: Per momento di insorgenza del sinistro si intende il momento in cui viene accertato il fatto dannoso per il quale sia stata attivata la corrispondente garanzia. In  caso  di  sinistro,  l’Assicurato  o  i  suoi  aventi  diritto  devono  darne  avviso  all’agenzia  alla  quale  è  assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità. La  denuncia  deve  essere  corredata  da  certificato  medico  e  deve  contenere  l’indicazione  del  luogo,  del   giorno   e   dell’ora   dell’evento,   nonché   una   dettagliata   descrizione   delle   sue   modalità   di  accadimento. Le   eventuali   spese   per   l’accertamento del danno sono a carico della Compagnia si rinvia agli artt. 22 a 33 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di dettaglio sulle procedure liquidative.

Per le garanzie Malattia AVVERTENZA: Per momento di insorgenza del sinistro si intende il momento in cui viene accertato il fatto dannoso per il quale sia stata attivata la corrispondente garanzia. In   caso   di   sinistro,   l’Assicurato   o   i   suoi   aventi   diritto   devono   denunciare   la  malattia   entro   tre  giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata e comunque non  oltre  un  anno  dalla  cessazione  dell’assicurazione.  Le  eventuali  spese  per  l’accertamento  del  danno sono a carico della Compagnia. L’accertamento  del  grado  di  invalidità  patito  deve  essere  effettuato fra i 6 e i 18 mesi dalla data di denuncia del sinistro. Si rinvia agli artt. 40 a 44 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di dettaglio sulle procedure liquidative.

Nota Informativa

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Per la garanzia Tutela Legale AVVERTENZA: In relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. 17/03/95- n. 175 e in accordo con le  opzioni  consentite  dall’art.  46  di  tale  decreto.  ASSIMOCO  ha  scelto  di  affidare  la  gestione  dei  sinistri di Tutela Legale a D.A.S . Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via IV Novembre, 24.

Per la garanzia Assistenza

AVVERTENZA: ASSIMOCO ha scelto di affidare la gestione dei sinistri alla Struttura Organizzativa EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. con sede in Milano (Piazza Trento 8).

14. Assistenza diretta – Convenzioni

Non prevista dal presente prodotto.

15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione- Centro  Direzionale  “MILANO  OLTRE”  - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE (MI) ovvero via fax al numero 02.26962466 o via e-mail  all’indirizzo  [email protected]. Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro  Direzionale  “MILANO  OLTRE”   - Palazzo Giotto – Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE (MI) ovvero via fax al numero 02.26962405 o via e-mail  all’indirizzo  [email protected]. Qualora   l’esponente   non   si   ritenga   soddisfatto   dall’esito   del   reclamo   o   in   caso   di   assenza   di  riscontro  nel   termine  massimo  di  quarantacinque  giorni,   potrà   rivolgersi   all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353. I reclami indirizzati  all’IVASS devono contenere: � nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; � individuazione  del  soggetto  o  dei  soggetti  di  cui  si  lamenta  l’operato; � breve descrizione del motivo della lamentela; � copia del reclamo eventualmente  presentato  alla  compagnia  di  assicurazione  e  dell’eventuale  

riscontro fornito dalla stessa; � ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni   e   l’attribuzione   delle  responsabilità,  si   ricorda  che  permane   la  competenza  esclusiva  dell’Autorità  Giudiziaria,  oltre  alla  facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Qualora si scelga una legislazione diversa da quella italiana, i reclami saranno da indirizzare all’organo  previsto  dalla  legislazione  prescelta  e  l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private   e   di   interesse   collettivo)   faciliterà   le   comunicazioni   tra   l’autorità   competente   e   il  Contraente. Per la risoluzione  delle  liti  transfrontaliere  è  possibile  presentare  reclamo  all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, o direttamente  al  sistema  estero  competente  chiedendo  l’attivazione  della procedura FIN-NET. Per aspetti di dettagli relativi alla procedura FIN-NET consultare: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

16. Arbitrato

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In   caso   di   controversie   di   natura   medica   sull’indennizzabilità   del   sinistro   o   sulla   misura   di  liquidazione, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di assicurazione, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune  accordo  o,   in   caso   contrario  dal   consiglio  dell’Ordine  dei  Medici   avente   giurisdizione  nel  luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il   Collegio   medico   si   riunisce   nel   comune   sede   dell’ordine   dei   medici nel cui territorio di competenza  risiede  l’Assicurato. Per   gli   aspetti   di   dettaglio   si   rimanda   a   quanto   indicato   all’art   32   (Sezione   Infortuni)   43(Sezione  Malattia) 51(Sezione Tutela Legale) delle Condizioni di assicurazione AVVERTENZA: Resta comunque ferma   la   possibilità   dell’Assicurato   di   rivolgersi   all’Autorità  Giudiziaria.

GLOSSARIO

Assicurato: il  soggetto  il  cui  interesse  è  protetto  dall’assicurazione. Assicurazione: il contratto di Assicurazione. Beneficiario: il  soggetto  o  i  soggetti  cui,  in  caso  di  morte  dell’Assicurato,  deve  

essere pagata la somma garantita Contraente: il  soggetto  che  stipula  l’Assicurazione Consumatore: il  soggetto  così  come  definito  dall’Art.  1469  bis  del  C.C.   Contraente: il soggetto che  stipula  l’assicurazione. Consumatore: il  soggetto  così  come  definito  dall’Art.  1469  bis  del  C.C. Contraente: il  soggetto  che  stipula  l’assicurazione. Day Hospital: degenza in Istituto o Casa di Cura in regime esclusivamente

diurno. Franchigia : parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di polizza

che  rimane  a  carico  dell’Assicurato.   Immobilizzazione: la contenzione con apparecchi ortopedici immobilizzanti non

amovibili autonomamente. Sono considerate Immobilizzazione anche: Gessatura: la contenzione con bende impastate di gesso, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica. Osteosintesi: l’intervento   operatorio   per   la   contenzione   di  segmenti ossei fratturati mediante inchiodamento, infibulamento e applicazione di protesi o tutori.

Infortunio: è   considerato   infortunio   l’evento   dovuto   a   causa   fortuita  

violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

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Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Invalidità Permanente: da infortunio: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in

misura   totale  o  parziale,   della   capacità   generica  dell’Assicurato  allo svolgimento di una qualsiasi attività, indipendentemente dalla sua professione. da malattia:la perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della   integrità   fisica   dell’Assicurato   a   seguito   di   malattia,  indipendentemente dalla sua professione.

Inabilità Temporanea: la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o

parziale della capacità   dell’Assicurato   di   attendere   alle   abituali  attività.

Istituto Di Cura: ogni  struttura  sanitaria  (pubblica  o  privata),  in  Italia  o  all’estero,  

regolarmente  autorizzata  all’erogazione  dell’assistenza  sanitaria  ospedaliera. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le case di riposo, istituti per la cura della persona ai fini estetici e/o dietetici.

Malattia : ogni alterazione dello stato di salute, clinicamente

diagnosticabile, non dipendente da infortunio. Malattie Coesistenti: malattie   o   invalidità   presenti   nell’Assicurato,   che   non  

determinano alcuna influenza peggiorativa e/o aggravante sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale.

Malattie Concorrenti: malattie   o   invalidità   presenti   nell’Assicurato,   che   determinano  

una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale.

Polizza: il  documento  che  prova  l’Assicurazione.   Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte

dell’Assicurazione.   Questionario Anamnestico: Documento che forma parte integrante del contratto/polizza,

sottoscritto dal Contraente/Assicurato, necessario a descrivere lo stato di salute per determinare le condizioni di assicurabilità

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Scoperto: la quota percentuale delle spese sostenute che rimane a carico

dell’Assicurato  e  che  non  è  mai  inferiore  al  "minimo"  espresso  in  cifra.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata

l’Assicurazione.   Società: Assimoco S.p.A.

Nota Informativa

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Soggetto di riferimento: Il soggetto indicato in scheda di polizza, Titolare del Certificato anagrafico di Stato di Famiglia per le polizze in forma Nucleo famigliare. Risulta escluso dalla copertura assicurativa se espressamente indicato in scheda di polizza

Ricovero: La  permanenza  dell’Assicurato  a  seguito  di   infortunio  in  Istituto

di Cura con pernottamento.

Assimoco S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

Ernst Strackhaar Amministratore Delegato

Assimoco S.p.A.

Schema riepilogativo

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SEZIONE ART. GARANZIA FRANCHIGIA SCOPERTO LIMITAZIONI NOTA

Prestazioni Principali Infortuni

26 Invalidità permanente da Infortunio

27 Inabilità temporanea 9 giorni Max 365 giorni (dal 10 gg successivo a quello dell’infortunio)

28

Indennità per gessatura/immobilizzazione

Massimo 60 gg per sinistro

Indennità per Osteosintesi Max 30 giorni per sinistro

29

Indennità per ricovero ospedaliero

Max 300 giorni

Convalescenza 10 giorni Max 60 giorni

Day hospital 3 giorni 50% Max 60 gg per evento e anno assicurativo

30 e 19 f

Rimborso spese mediche per  l’acquisto  o  noleggio  di  carrozzine ortopediche Rimborso spese mediche per il trasporto dell’assicurato  all’istituto  di  cura o ambulatorio

Fino ad un max di 365 giorni Entro il limite max del 10% della somma assicurata

Prestazioni Complementari Infortuni

20

Danni estetici

5.000 euro per sinistro e anno

Decesso  all’estero   Max 5.000

Rischi sportivi pericolosi 50% Ferme ed operanti le esclusioni dell’art  17  lett. i, m)

Invalidità Permanente Malattia

42 Invalidità Permanente Malattia

Determinata come da indicazioni dell’art  42

Schema riepilogativo

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SEZIONE ART. GARANZIA FRANCHIGIA SCOPERTO LIMITAZIONI NOTA

Tutela Legale 45

Spese per assistenza di un interprete

Max 10 ore lavorative

Spese per atti del procedimento e traduzioni

Entro il limite max di 1.000 euro

Anticipo cauzione Entro il limite max di 10.000 euro

Assistenza

53.10 Invio di un infermiere a domicilio

Fino ad un max di 100 euro per sinistro

53.12 Anticipo spese di prima necessità

Fino ad un max di 500 euro

53.14 Prolungamento del soggiorno

Fino ad un max di 120 euro per sinistro

Per un massimo di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro

53.15 Rientro salma Fino ad un max di 2.500 euro per sinistro

Condizioni generali – Norme generali

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. D 352 CG 03 Ed. 01/2014.

Aggiornamento al 1 Maggio 2015

NORME  CHE  REGOLANO  L’ASSICURAZIONE  IN  GENERALE

Art. 1 - Pagamento del premio Ai  sensi  dell’Art.  1901  C.C.  l’assicurazione  ha  effetto  dalle  ore  24  del  giorno  indicato  in  polizza  se  il  premio  o  la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa: 1. per contratti collegati a finanziamenti e con pagamento tramite RID, dalle ore 24 del 30° giorno dopo

quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; 2. per tutti gli altri contratti, dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle

ore 24 del giorno del pagamento; ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'Intermediario che ha rilasciato la polizza oppure alla Società.

Art. 2 - Frazionamento del premio Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato.

Art. 3 - Modifiche  dell’assicurazione Le  eventuali  modifiche  dell’assicurazione  devono  essere  provate  per  iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio L’Assicurato  o  il  Contraente  deve  dare  comunicazione  scritta  alla  Società  di  ogni  aggravamento  del  rischio.  Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto  all’indennizzo,  nonché  la  stessa  cessazione  dell’assicurazione,  ai  sensi  dell’Art.  1898  C.C. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione  dell’Assicurato  o  del  Contraente,  ai  sensi  dell’Art.  1897  C.C.  e  rinuncia  al  relativo  diritto  di  recesso.

Art. 6 - Proroga  e  durata  dell’assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione  di  durata  non  inferiore  ad  un  anno  è  prorogata  per  un  anno  e  così  successivamente.

Art. 7 - Validità territoriale L’assicurazione  vale  per  il  mondo  intero.

Art. 8 - Altre assicurazioni La   Società   rinuncia   all’obbligo   da   parte   dell’Assicurato/Contraente di comunicare la stipulazione di altre polizze   per   il   medesimo   rischio   e   ciò   a   parziale   deroga   dell’Art.   1910   Codice   Civile.   In   caso   di   sinistro  l’Assicurato  o  il  Contraente  devono  darne  avviso  a  tutti  gli  assicuratori   indicando  a  ciascuno  il  nome degli altri,  ai  sensi  delle  disposizioni  dell’Art.  1910  del  Codice  Civile.

Art. 9 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza e fino al 60° giorno successivo, al pagamento o rifiuto dell’indennizzo,   la   Società   può recedere   dall’assicurazione   con   preavviso   di   trenta   giorni,   dandone  comunicazione  all’altra  parte  mediante  lettera  raccomandata.  La  Società  entro  quindici  giorni  dalla  data  di  efficacia  del  recesso,  rimborsa  la  parte  di  premio,  al  netto  dell’imposta  di  legge, relativo la periodo di rischio non corso. La  suddetta  facoltà  di  recesso  può  essere  esercitata  anche  dal  Contraente,  qualora  quest’ultimo  

Condizioni generali – Norme generali

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rientri  nella  definizione  di  “Consumatore”  ai  sensi  dell’Art.  1469  bis  C.C.  In  tal  caso  il  recesso  è  operante  con le modalità previste nei precedenti commi. Tale disposto non si applica alla garanzia Invalidità Permanente da Malattia.

Art. 10 - Assicurazioni per conto altrui Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’Art.  1891  del  Codice  Civile.

Art. 11 - Oneri fiscali Gli  oneri  fiscali  relativi  all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Foro competente In  caso  di  controversia,  è  competente  il  foro  di  residenza  o  del  domicilio  elettivo  dell’Assicurato.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Condizioni generali – Norme Sezione Infortuni

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NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INFORTUNI

Art. 14 - Oggetto  dell’assicurazione L’assicurazione  vale  per  gli  infortuni  che  l’Assicurato  subisca  nello  svolgimento: A) delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza, compresi quelli occorsi durante il

percorso  dall’abitazione  al  luogo  di  lavoro  e  viceversa; B) di ogni  altra  attività  che   l’Assicurato  svolga  senza  carattere  di  professionalità, purché inerente la vita

comune, la vita di relazione, lo svolgimento delle attività domestiche, i passatempi e/o hobbies, lo svolgimento di attività di volontariato (purché esercitata per associazioni legalmente costituite) e più in generale le attività legate alla vita di ogni giorno.

I soggetti assicurati sono individuati secondo la forma di garanzia indicata in scheda di polizza sulla base di quanto sotto riportato:

A) Singola Le garanzie indicate in scheda di polizza si intendono operanti per il solo soggetto Assicurato.

B) Nucleo Familiare Completo Le garanzie Morte, Invalidità Permanente e Rimborso Spese Mediche previste a termini di polizza, sono prestate per i componenti del Nucleo Familiare del Soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza (risultanti dal certificato anagrafico di Stato di Famiglia al momento del sinistro e assicurabili ai sensi dell’Art.  18).  Si  conviene  pertanto  che  fermi  i  criteri  di   liquidazione,   la determinazione degli indennizzi verrà effettuata secondo le modalità seguenti: nel caso di evento che coinvolge uno o più componenti il Nucleo Familiare, le somme assicurate previste per le garanzie Morte, Invalidità Permanente o Rimborso Spese Mediche - che   rappresentano   il  massimo   esborso   della   Società   per   l’Intero  Nucleo   Familiare   – saranno ripartite secondo quanto di seguito riportato: a) il 50% della somma assicurata indicata in polizza, verrà riservato al Soggetto di riferimento indicato

in scheda di polizza; b) il restante 50% della somma assicurata indicata in polizza, verrà riconosciuto in parti uguali agli

altri componenti dello Stato di Famiglia. Da tale gruppo verranno esclusi i soggetti non assicurabili in  conseguenza  dell’Art.  18.  

C) Nucleo Familiare Limitato (escluso il Soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza) Le garanzie Morte, Invalidità Permanente e Rimborso Spese Mediche previste a termini di polizza, sono prestate per i componenti del Nucleo Familiare del soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza, con esclusione del soggetto di riferimento stesso (risultanti dal certificato anagrafico di Stato di Famiglia al momento del sinistro e assicurabili   ai   sensi   dell’Art.   18).   Si   conviene   pertanto   che   fermi   i   criteri   di  liquidazione la determinazione degli indennizzi verrà effettuata secondo le modalità seguenti: nel caso di evento che coinvolge uno o più componenti il Nucleo Familiare con esclusione del soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza, le somme assicurate previste per le garanzie Morte, Invalidità Permanente o Rimborso Spese Mediche - che   rappresentano   il   massimo   esborso   della   Società   per   l’Intero   Nucleo  Familiare con esclusione del soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza, saranno ripartite secondo quanto di seguito riportato: a) il 50% della somma assicurata prevista in polizza, verrà riservato al Coniuge o Convivente del Soggetto

di riferimento indicato in scheda di polizza; b) il restante 50% della somma assicurata prevista in polizza, verrà riconosciuto in parti uguali agli altri

componenti dello Stato di Famiglia. Da tale gruppo verranno esclusi i soggetti non assicurabili in conseguenza  dell’Art.  18,  ed  il  Soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza.

D) Figli fiscalmente a carico del Soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza Le garanzie Morte, Invalidità Permanente e Rimborso Spese Mediche previste a termini di polizza, sono prestate esclusivamente in favore dei figli del Soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza, (fiscalmente a carico, risultanti dal certificato anagrafico di Stato di Famiglia al momento del sinistro e assicurabili  ai  sensi  dell’Art.  18).  Si  conviene  pertanto  che  fermi i criteri di liquidazione, la determinazione

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degli indennizzi verrà effettuata secondo le modalità seguenti: nel caso di evento che coinvolge uno o più figli assicurati, le somme assicurate previste per le garanzie Morte, Invalidità Permanente o Rimborso Spese Mediche - che rappresentano il massimo esborso della Società per il numero complessivo dei figli assicurati - saranno ripartite in parti uguali tra il numero dei figli fiscalmente a carico risultanti dallo Stato di Famiglia. Da tale gruppo verranno  esclusi  i  soggetti  non  assicurabili  in  conseguenza  dell’Art.  18.

Art. 15 - Rischi compresi in garanzia La copertura è operante anche per gli infortuni: a) sofferti durante  l’uso  e/o  la  guida  di  veicoli  a  motore  e  di  natanti  da  diporto,  sempreché  l’Assicurato,  se  

alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni di legge; b) sofferti   in   conseguenza   di   malore   o   in   stato   di   incoscienza,   sempreché   non   determinati   dall’uso di

allucinogeni   o   dall’uso   non   terapeutico   di   psicofarmaci   e   di   stupefacenti;   sono   compresi(sempreché  l’Assicurato  non  si   trovi  alla  guida  di  veicoli  a  motore  di  qualsiasi  genere)  gli   infortuni  conseguenti  ad  abuso di alcolici;

c) subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; d) conseguenti  ad  atti  compiuti  dall’Assicurato  per  dovere  di  solidarietà  umana  o  per  legittima  difesa; e) derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente

politico, sociale  o  sindacale,  a  condizione  che  l’Assicurato  non  vi  abbia  preso parte attiva; f) derivanti da stato di guerra internazionale, guerra civile, lotta armata e insurrezione per un periodo

massimo  di  14  giorni  dall’inizio  di  tali  eventi,  a  condizione  che  l’Assicurato si trovi già nello Stato Estero nel quale gli eventi sopra descritti siano insorti;

g) occorsi in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su veicoli od elicotteri; fermo restando quanto previsto  all’Art.  17  lettera  a);

h) come passeggero su elicotteri di Enti e/o Società regolarmente autorizzati, che esercitano attività di Elisoccorso  di  Emergenza,  a  condizione  che  l‘Assicurato  svolga  il  servizio  in  qualità  di  volontario.

Art. 16 - Rischi parificati ad infortunio Sono altresì considerati infortuni: a) l’asfissia  non  di  origine  morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze, purché dovuti a cause fortuite e

involontarie; c) le lesioni corporali causate da contatto improvviso con sostanze corrosive; d) l’annegamento; e) l’assideramento,  il  congelamento,  i  colpi  di  sole  o  di  calore; f) la folgorazione; g) lesioni determinate da sforzi, comprese le ernie addominali, nei limiti di quanto indicato   all’Art. 31.

Sono esclusi gli infarti e le ernie diverse da quelle addominali da sforzo; h) le affezioni acute e gli avvelenamenti causati da morsi di animali o da punture di insetti, con esclusione

della malaria, di malattie tropicali e qualsiasi altra malattia. Art. 17 - Rischi  esclusi  dall’assicurazione Sono esclusi dalla assicurazione gli infortuni causati: a) dall’uso  anche  come  passeggero  di  aeromobili  di  società  e/o  aziende  di  lavoro  aereo  per  voli  diversi  

da trasporto pubblico di passeggeri; di aeromobili di aeroclubs e di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali ad esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio, compresa la pratica del paracadutismo);

b) dall’utilizzo  come  pilota  o  come  componente  dell’equipaggio  di  aeromobili  in  genere; c) dalla partecipazione come conducente, pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti

comportanti  l’uso  di  veicoli  o  natanti  a  motore,  compresa  la  pratica  di  motocross  svolta  anche  al  di  fuori di gare, prove, allenamenti, fatto salvo che si tratti di gare di regolarità pura;

d) da   trasformazioni   o   assestamenti   energetici   dell’atomo   naturali   o   provocati,   e   da   accelerazioni   di  particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);

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e) da ubriachezza (solamente  se  l’Assicurato  si  trova  alla  guida  di  veicoli  a  motore  di  qualsiasi  genere),  dall’uso  di  allucinogeni,  dall’uso  non  terapeutico  di  stupefacenti  o  di  psicofarmaci;

f) dalla partecipazione ad azioni delittuose commesse e/o tentate, ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana;

g) da malattie mentali e da disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi ansiose depressive;

h) da guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, atti terroristici, salvo quanto previsto all’Art.  15  lettera  f);

i) dalla pratica di qualsiasi disciplina sportiva esercitata professionalmente; j) di interventi chirurgici, di accertamenti e di cure mediche non resi necessari da infortunio

indennizzabile a termini di polizza; k) dell’’uso  di  sostanze  biologiche  o  chimiche  quando  tali  sostanze  non  siano utilizzate per fini pacifici; l) dell’uso   e/o   della   guida   di   veicoli   a   motore   e   di   natanti   da   diporto,   se   l’Assicurato   è   privo   della  

abilitazione  di  legge;  sono  tuttavia  compresi  in  garanzia  gli  infortuni  subiti  dall’Assicurato  anche  se  in  possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti;

m) dalla pratica di sport estremi quali: free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding e similari alla pratica di sport estremi;

Art. 18 - Persone non assicurabili Premesso   che,   qualora   la   Società   fosse   stata   a   conoscenza   che   l’Assicurato   era   affetto   da   alcolismo,  tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata da test HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS),  non  avrebbe  consentito  a  stipulare   l’assicurazione,  si  conviene  che  nel  caso   in  cui  una  o  più  delle  malattie o delle affezioni sopraindicate insorgano nel corso di efficacia del contratto, si applica quanto disposto  dall’Art.  1898  del  Codice  Civile.

Non sono parimenti assicurabili: - tutti gli appartenenti alle Forze  Armate  e  alle  Forze  dell’Ordine  inclusi,  a  titolo  esemplificativo,  i  Corpi  

di: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco (esclusi quelli che prestano attività di volontari) e Istituti di Vigilanza;

- collaudatori di veicoli e motoveicoli in genere, attività che comportano il contatto con esplosivi e materiale pirotecnico, investigatori privati, guardie del corpo, controfigure e stuntman, attività circensi.

Pertanto  ai  sensi  di  quanto  previsto  al  successivo  Art.  24,  qualora  al  momento  del  sinistro  l’attività  svolta  sia annoverabile alle suddette, non si darà luogo a nessun indennizzo indipendentemente dalla forma di assicurazione attivata. Inoltre,  con  riferimento  alle  forme  di  copertura  a  “nucleo  familiare”,  oltre  ai  casi  sopraindicati,  sulla  base  di  quanto   indicato   all’Art. 21, si considerano non assicurabili coloro che al momento della stipula del contratto abbiano superato il 75° anno di età. Sulla base di ciò tali soggetti non rientrano nella definizione di Assicurati e non rientrano nel computo dei familiari per la determinazione delle somme assicurate.

Art. 19 - Prestazioni principali A) MORTE La  Società  indennizza  la  somma  assicurata  prevista  qualora  l’infortunio  abbia  come  conseguenza  diretta  ed  esclusiva   la  morte  dell’Assicurato. L’indennizzo  per   il  caso  morte  non  è  cumulabile  con  quello  per   il  caso  invalidità permanente. La prestazione   viene   erogata   anche   se   la   morte   dell’Assicurato   si   verifica  successivamente   alla   scadenza   della   polizza,   ma   comunque   entro   2   anni   dal   giorno   in   cui   l’infortunio   è  avvenuto.

B) INVALIDITA’  PERMANENTE La Società indennizza   la   somma   assicurata   prevista   qualora   l’infortunio   abbia   come   conseguenza   una  invalidità permanente, intendendosi per tale la perdita o la diminuzione definitiva della capacità dell’Assicurato   allo   svolgimento   di   qualsiasi   attività,   indipendentemente dalla sua professione, con

Condizioni generali – Norme Sezione Infortuni

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esclusione dei danni di natura puramente estetica. La   garanzia   è   prestata   anche   se   l’insorgere   della  invalidità permanente, si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque entro 2 anni dal giorno in cui l’infortunio  è  avvenuto.

C) INABILITA’  TEMPORANEA La   Società   indennizza   la   somma   assicurata   prevista   qualora   l’infortunio   abbia   come   conseguenza   una  inabilità temporanea, intendendosi per tale la perdita temporanea, in misura totale o parziale della capacità dell’Assicurato  di  attendere  alle  abituali  attività.

D) INDENNITA’  PER  GESSATURA  /  IMMOBILIZZAZIONE La   Società   indennizza   la   somma   assicurata   prevista   qualora   l’infortunio   abbia   come   conseguenza,   la  contenzione con bende impastate di gesso, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica o con apparecchi ortopedici immobilizzanti non amovibili autonomamente. Alla   gessatura   è   parificata   l’immobilizzazione   attuata   chirurgicamente attraverso mezzi di osteosintesi. Qualora  l’osteosintesi non riguardi uno o più arti o la colonna vertebrale, la diaria verrà corrisposta per un massimo di 30 giorni per sinistro. In   caso   di   applicazione   di   un   mezzo   di   contenzione,   anche   diverso   da   quelli   indicati,   l’indennità   da  immobilizzazione verrà riconosciuta per le seguenti patologie: • fratture di una o più arti o di vertebre, radiograficamente rilevate; • lesioni miocapsulari e/o legamentose rilevate con diagnostica strumentale (Tomografia Assiale

Computerizzata, Risonanza Magnetica Nucleare, Ecografia).

E) INDENNITA’  PER  RICOVERO  OSPEDALIERO La   Società   indennizza   la   somma   assicurata   prevista   qualora   l’infortunio   abbia   come   conseguenza   un  ricovero   dell’Assicurato   in   Istituto   di   Cura,   con   degenza   comportante   pernottamento   e   documentata   da  cartella clinica oppure in regime di Day hospital per un periodo non inferiore a 3 giorni. F) RIMBORSO SPESE MEDICHE La  Società  indennizza  la  somma  assicurata  prevista  qualora  l’infortunio  abbia  come  conseguenza  il  rimborso  delle  spese  sostenute  dall’Assicurato  per: • gli onorari dei medici nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti,

degli  anestesisti  e  di  ogni  altro  soggetto  partecipante  all’intervento,  compresi  i  diritti  di  sala  operatoria,  il materiale di intervento e gli apparecchi   protesici   applicati.   E’   escluso   il   rimborso   delle   cure  odontoiatriche, delle paradontopatie e delle protesi dentarie quando non siano conseguenza diretta e rese   necessarie   dall’infortunio.   Il   rimborso   delle   spese   per   le   protesi   dentarie,   se   dovuto,   sarà comunque indennizzato limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi;

• gli accertamenti diagnostici; • le cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi e le cure termali (escluse le spese di natura

alberghiera e di alloggio); • le rette di degenza; • l’acquisto  o  il  noleggio  per  un  periodo  massimo  di  365  giorni,  di  carrozzine  ortopediche; • il  trasporto  dell’Assicurato,  con  qualsiasi  mezzo  di  soccorso  allo  scopo  abilitato,  all’Istituto  di  Cura  o  in  

ambulatorio entro il limite massimo del 10% della somma assicurata.

Art. 20 - Prestazioni complementari Sono altresì previste le seguenti prestazioni: A) Danni estetici: In caso di infortunio, rientrante nelle prestazioni principali previste a termini di polizza, che comporti conseguenze di carattere estetico, verranno rimborsate le spese sanitarie documentate sostenute   dall’Assicurato,   per   cure   ed   applicazioni   effettuate   allo   scopo   di   ridurre   od   eliminare   il   danno  estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. Questa garanzia è prestata fino ad un importo di Euro 5.000,00 che rappresenta il limite massimo di rimborso per sinistro e anno.

B) Commorienza genitori: Se in seguito ad infortunio, determinato dal medesimo evento, consegue la morte dei genitori, sempreché entrambi assicurati con la Società ,  l’indennizzo  per  il  caso  morte  spettante  ai figli minorenni, se beneficiari ai sensi del presente contratto, viene aumentata del 50%. Tale aumento

Condizioni generali – Norme Sezione Infortuni

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opera anche nei confronti dei figli portatori di handicap ancorché maggiorenni (intendendosi per tali le persone che per il loro stato fisico o psichico sono impossibilitati a partecipare alla vita sociale o lavorativa). Il cumulo delle somme pagate in eccedenza al capitale assicurato non potrà superare la somma assicurata indicata in polizza. Nel  caso  di  copertura  dell’Intero  Nucleo  Familiare  (sempreché  attivata  l’apposita  condizione  aggiuntiva)  e  fermi i criteri di liquidazione ivi previsti, il cumulo delle somme pagate in eccedenza al capitale assicurato non potrà superare complessivamente il 115% della somma assicurata indicata in polizza.

C) Anticipo indennizzo: Su  richiesta  dell’Assicurato  e  trascorsi  almeno  120 giorni dalla data di accadimento dell’infortunio,  in  caso  di  evento  con  postumi  invalidanti  stimabili  dalla  Società  non inferiori al 25%, e previa presentazione di idonea documentazione medica, la Società pagherà un acconto pari al 50% del presumibile   ammontare   dell’indennizzo,   da   conguagliarsi   in   sede   di   definitiva   liquidazione   del   sinistro,  fermo il limite massimo della somma   assicurata   indicata   in   polizza.   Il   pagamento   dell’acconto   non  costituisce impegno definitivo della Società circa il grado percentuale definitivo di invalidità permanente da liquidarsi.

D) Decesso  all’estero: In  caso  di  decesso  dell’Assicurato  all’estero, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese sostenute e documentate per il rimpatrio della salma, fino all’importo  massimo  di  Euro 5.000,00. In caso di decesso di più persone assicurate con la presente polizza, a seguito  del  medesimo  evento,  la  Società  ripartirà  l’indennizzo  proporzionalmente  ai  capitali  assicurati  per  la  garanzia Morte e non sarà comunque tenuta a corrispondere somme superiore a quella prevista. Si intendono escluse le spese relative alla composizione della salma, alla cremazione della stessa, come anche ogni altra spesa relativa alla cerimonia funebre.

E) Rischi sportivi: L’assicurazione   vale   per   l’esercizio   delle   pratiche   sportive   in   genere,   svolte   sia   a   puro  scopo ricreativo che con carattere agonistico, comprese le relative prove e allenamenti, organizzate o svolte  sotto  l’egida  delle  rispettive  Federazioni  o  Associazioni  Sportive. Tuttavia, tenuto conto della maggiore intensità di rischio che alcune pratiche sportive comportano, per le discipline  qui  di  seguito  specificatamente  elencate,  l’assicurazione  è  ugualmente  valida,  qualunque  siano  le  modalità e circostanze nelle quali sono svolti, con una riduzione degli indennizzi nella misura del 50%: Pratiche Sportive: Pugilato - Atletica pesante - Equitazione - Lotta nelle sue varie forme - Scalata di rocce o ghiacciai  oltre  al  terzo  grado  U.I.A.A.  (il  “Free  Climbing”  rientra  nelle  pratiche  previste  dal  presente  elenco  a  condizione che l'arrampicata sia svolta con l'utilizzo di attrezzatura, come la corda, l'imbrago, e altri attrezzi, per sicurezza. Laddove sia svolta senza ausilio di alcun attrezzo, rientra nelle pratiche escluse a norma dell'Art. 17, m) - Speleologia - Salto del trampolino con sci e idrosci - Bob - Football americano - Rugby - Immersioni con autorespiratore - Canoa - Kayak - Rafting - Hockey su ghiaccio. Ferme  ed  operanti  comunque  le  esclusioni  di  cui  all’Art.  17  lettere i, m.

F) Eventi naturali: L’assicurazione   comprende  gli   infortuni   sofferti   in   conseguenza  di  movimenti   tellurici,  eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o eventi naturali in genere.

Art. 21 - Limiti di età L’assicurazione  è  stipulabile  per  persone  di  età  non  superiore ai 75 anni. Qualora al momento del sinistro risulti che una o più persone assicurate abbiano superato il 75° anno di età la liquidazione degli indennizzi sarà effettuata in misura pari al 50% delle somme indicate in polizza.

Condizioni generali – Norme Liquidazione Sinistri

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NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI INFORTUNI Art. 22 - Obblighi in caso di sinistro In   caso  di   sinistro,   l’Assicurato  o   i   suoi   aventi   diritto  devono  darne  avviso   scritto   all’Agenzia   alla  quale  è  assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell’Art.  1913  del  Codice  Civile.  La  denuncia deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione   del   luogo,   del   giorno   e   dell’ora   dell’evento,   nonché   una   dettagliata   descrizione   delle   sue  modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso  di  inabilità  temporanea,  i  certificati  devono  essere  rinnovati  alle  rispettive  scadenze.  L’Assicurato  o  in  caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia.

Art. 23 - Criteri di indennizzabilità - Patologie preesistenti La   Società   corrisponde   l’indennizzo   per   le   conseguenze   dirette,   esclusive   ed   oggettivamente   constatabili  dell’infortunio.   Se   al   momento   dell’infortunio,   l’Assicurato   non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili   soltanto   le   conseguenze   che   si   sarebbero   comunque   verificate   qualora   l’infortunio   avesse  colpito una persona fisicamente integra e sana. Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, di un arto o di un organo già minorato, le percentuali di cui alla Tabella allegata alla Polizza, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 24 - Attività diversa da quella dichiarata - (Operante solo per la Forma Singola) Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che il Contraente/Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortuno che avvenga nello svolgimento della diversa attività: - l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non costituisce aggravamento del

rischio; - l’indennizzo   sarà   corrisposto   in   misura   ridotta,   secondo   le   indicazioni   contenute   nella   tabella   delle  

percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività costituisce aggravamento del rischio.

Attività professionale svolta

al momento del sinistro

Attività professionale dichiarata

Classe A Classe B Classe C

Classe A 100% 100% 100% Classe B 85% 100% 100% Classe C 70% 85% 100%

A tal fine, per determinare   il   livello   di   rischio   dell’attività   dichiarata   in   polizza   rispetto   a   quella  effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento alla classificazione delle attività professionali   riportate   nell’apposito   elenco   allegato   alla   polizza. In caso di attività eventualmente non specificata in tale elenco, saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o di analogia ad una attività elencata. Il disposto del presente articolo non si applica in caso di copertura sul nucleo familiare, e comunque alle garanzie Indennità per Immobilizzazione, Indennità per ricovero ospedaliero e Rimborso Spese Mediche

Art. 25 - Liquidazione  ai  beneficiari  in  caso  di  morte  dell’Assicurato Se   l’infortunio   ha   come   conseguenza   la  morte,   secondo   quanto   previsto   all’Art.   19 lettera A), la Società corrisponderà la somma assicurata prevista ai beneficiari designati. In difetto di designazione, la Società liquida  detta  somma  agli  eredi  legittimi  e/o  testamentari  dell’Assicurato. Qualora   l’Assicurato   sia   scomparso   a   seguito   d’infortunio indennizzabile a termini di polizza e in applicazione   degli   artt.   60   comma   3   e   62   del  C.C.   o  dell’Art.   211   del  C.N.   l’Autorità   Giudiziaria   ne   abbia  dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società  corrisponderà  ai  beneficiari  L’indennizzo  previsto  per  il  caso  di  morte. Se,  dopo  che  la  Società  avrà  pagato  l’indennizzo,  sarà  provata  l’esistenza  in  vita  dell’Assicurato,  la  Società  avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A  restituzione  avvenuta  della  somma  pagata,  l’Assicurato  

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potrà far valere i suoi diritti nel caso in cui abbia subito un infortunio con conseguenze invalidanti permanenti  come  previste  all’Art.  19  lettera  B). Tuttavia  se  dopo  il  pagamento  dell’indennità  per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno in cui l’infortunio   è   avvenuto,   l’Assicurato  muore,   gli   eredi   dell’Assicurato   non   sono   tenuti   a   nessun   rimborso,  mentre  i  beneficiari  hanno  il  diritto  soltanto  alla  differenza  tra  l’indennizzo  per  morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 26 - Determinazione e liquidazione della Invalidità Permanente Se  l’infortunio  ha  come  conseguenza  una  invalidità  permanente  secondo  quanto  previsto  all’Art.  19  lettera  B), per la valutazione delle menomazioni si farà riferimento alla Tabella allegata alla polizza. L’indennizzo   per   invalidità   permanente   parziale   è   calcolato   sulla   somma   assicurata   per   invalidità  permanente totale, in proporzione al grado di funzionalità perduta, che sarà accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri della Tabella allegata alla polizza. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità  permanente  tenendo  conto  dell’eventuale  possibilità  di  applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. In  caso  l’infortunio  determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somme matematiche, fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente  alla  perdita  anatomica  totale  dell’arto  stesso. La perdita totale   o   parziale,   anatomica   o   funzionale   di   più   organi   comporta   l’applicazione   di   una  percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente  non  specificati  nella  Tabella  allegata  alla  polizza,  l’indennizzo  è  stabilito  in  riferimento ai valori e criteri ivi indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. La   liquidazione   dell’indennizzo   per   invalidità   permanente,   determinata   in   base   alla   Tabella,   ove   non  diversamente indicato in polizza, verrà effettuata nel modo seguente:

Grado di invalidità permanente accertato

Indennizzo da applicare sulla somma assicurata

Grado di invalidità permanente accertato

Indennizzo da applicare sulla somma assicurata

1% 0,40% 7% 4,00% 2% 0,80% 8% 6,00% 3% 1,20% 9% 8,00%

4% 1,60% da 10% a 59% pari al grado di invalidità permanente accertato

5% 2,00% Pari o superiore a 60% 100,00% 6% 3,00%

Se   dopo   il   pagamento   dell’indennità   per   invalidità   permanente,   ma   entro   due   anni   dal   giorno   in   cui  l’infortunio   è   avvenuto,   l’Assicurato  muore,   gli   eredi   dell’Assicurato   non   sono   tenuti   a   nessun   rimborso,  mentre i beneficiari hanno il diritto soltanto alla differenza  tra  l’indennizzo  per  morte,  se  superiore,  a  quello  per invalidità permanente

RENDITA VITALIZIA Fermi i criteri di determinazione e di liquidazione sopraindicati, nel caso in cui, a seguito di un infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni  contrattuali  previste  dalla  presente  polizza  all’Assicurato  residui: x una invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% della totale, x una invalidità permanente di grado inferiore al 60% della totale, ma con un capitale liquidabile pari o

superiore a Euro 150.000,00 è   facoltà   dell’Assicurato   stesso,   previa   richiesta   alla   Società,   di   proporre   al   momento   della   liquidazione  dell’indennizzo   la   conversione   anche   parziale   del   capitale   spettante   in   una   rendita   vitalizia   mediante  stipulazione con Assimoco Vita di un contratto di assicurazione non riscattabile nella forma a premio unico a suo nome e a favore di se stesso, senza alcun onere a suo carico.

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Qualora   la   proposta   venga   da   Assimoco   Vita     accettata   l’indennizzo   di   cui   sopra   e   conseguentemente il capitale spettante da convertire in rendita vitalizia sarà aumentato del 10%. Art. 27 - Liquidazione della Inabilità temporanea Se  l’infortunio  ha  come  conseguenza  una  inabilità  temporanea  secondo  quanto  previsto  all’Art.  19  lettera  C), la liquidazione  dell’indennizzo  per  inabilità  temporanea,  verrà  effettuata  integralmente,  per  ogni  giorno  in  cui  l’Assicurato  si  è  trovato  nella  totale  o  parziale  incapacità  fisica  ad  attendere  alle  abituali attività. L’indennizzo  per  inabilità  temporanea  decorre dal decimo giorno successivo a  quello  dell’infortunio  e  viene  corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni. La  garanzia  decorre  dalle  ore  24  del  giorno  dell’infortunio  purché  regolarmente  denunciato  nei  termini  di  polizza, o in caso di denuncia tardiva dalle  ore  24  del  giorno  della  denuncia  e  cessa  alle  ore  24  dell’ultimo  giorno di inabilità. Qualora   l’Assicurato   non   abbia   inviato   successivi   certificati   medici,   la   liquidazione   dell’indennizzo   sarà  effettuata considerando come data di guarigione quella della prognosi   indicata   nell’ultimo   certificato  regolarmente inviato alla Società. L’indennizzo  per  inabilità  temporanea  è  cumulabile  con  quello  dovuto  per  Morte  e  Invalidità  Permanente  (lettere A e B Art. 19).

Art. 28 - Liquidazione  dell’indennità  da  gessatura / immobilizzazione Se   l’infortunio   rende   necessaria   l’applicazione   di   gessatura,   o   comunque   di   immobilizzazione   secondo  quanto   previsto   all’Art.   19   lettera   D),   la   Società   corrisponderà   per   ogni   giorno   l’indennizzo   giornaliero  indicato in polizza, per la durata massima di sessanta giorni per ogni infortunio. Alla gessatura è parificata quella  attuata  chirurgicamente  attraverso  mezzi  di  osteosintesi.  Qualora  l’osteosintesi  non  riguardi  uno  o  più  arti  o  la  colonna  vertebrale  l’indennità  verrà  corrisposta  per  un massimo di 30 giorni per sinistro.

Art. 29 - Liquidazione  dell’indennità  per  ricovero  ospedaliero  e  convalescenza Se   l’infortunio   ha   come   conseguenza   un   ricovero   in   Istituto   di   Cura   secondo   quanto   previsto   all’Art.   19  lettera E), la Società corrisponderà  per  ogni  giorno  di  degenza  con  pernottamento,  l’indennizzo  giornaliero  indicato in polizza, per la durata massima di 300 giorni. Qualora il ricovero sia superiore a 10 giorni, l’impresa   corrisponde   per   la   successiva   convalescenza   domiciliare l’indennità   giornaliera   pattuita   per   un  numero di giorni uguale a quello del ricovero ospedaliero, con il massimo di 60 giorni per evento e per anno assicurativo. Il rimborso sarà effettuato dalla Società a completa guarigione clinica, su presentazione da parte dell’Assicurato  dei  documenti  giustificativi  comprovanti  le  cause  e  la  durata  del  ricovero.  Il  giorno  di  entrata  e di dimissione sono considerati un'unica giornata. La domanda di rimborso e la relativa documentazione di cui sopra devono essere presentati alla Società entro il 45° giorno successivo a quello in cui è avvenuta la dimissione  dall’Istituto  di  Cura. In caso di ricovero in regime di Day Hospital per un periodo non inferiore a 3 giorni, la Società corrisponderà un indennizzo pari al 50% della somma assicurata indicata in polizza, per ogni giorno di degenza e per un periodo massimo di 60 giorni per infortunio e anno assicurativo. Per   gli   infortuni   che   si   verificano   al   di   fuori   dell’Europa   l’indennità   da   ricovero   viene   corrisposta  limitatamente all’accertato  periodo  di  ricovero  ospedaliero  fino  alle  ore  24  del  giorno  del  rientro  in  Europa.  L’indennità  da  ricovero  è  cumulabile  con  quello  dovuto  per  Morte  e   Invalidità  Permanente   (lettere  A  e  B  Art. 19).

Art. 30 - Liquidazione del rimborso spese mediche da infortunio Se  l’infortunio  ha  come  conseguenza  un  rimborso  delle  spese  secondo  quanto  previsto  all’Art.  19  lettera  F),  la Società rimborserà il massimale indicato in polizza per infortunio e anno assicurativo. Art. 31 - Liquidazione delle ernie traumatiche o da sforzo – lesioni sottocutanee dei tendini Se   l’infortunio  ha  come  conseguenza  ernie   traumatiche  o  da  sforzo  o   lesioni  sottocutanee  dei   tendini,   la  Società corrisponderà:

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• nel  caso  in  cui  l’ernia  risulti operabile, un indennizzo giornaliero per il periodo di ricovero in Istituto di Cura con il limite di 1/1000 della somma assicurata per invalidità permanente (Art. 19 lettera B) con il massimo di Euro 100,00;

• nel  caso  in  cui   l’ernia,  anche  se  bilaterale,  non risulti operabile secondo parere medico, un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente (Art. 19 lettera B). Restano fermi  i  criteri  di  liquidazione  previsti  all’Art.  26;

• nel caso di lesioni sottocutanee dei tendini, verrà riconosciuto un indennizzo forfettario pari al 2% della somma assicurata per invalidità permanente (Art. 19 lettera B). In tal caso non saranno operanti i criteri  di  liquidazione  previsti  all’Art.  26.

Art. 32 - Controversie - Arbitrato irrituale Ferma la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie di natura medica sul grado di invalidità  permanente  o  sul  grado  di  durata  dell’inabilità  temporanea,  nonché  sull’applicazione  dei  criteri  di  liquidazione, debbono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il  terzo  di  comune  accordo  o  in  caso  contrario  dal  Consiglio  dell’Ordine  dei  Medici  avente  giurisdizione  nel  luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici. Il Collegio Medico risiede nel comune sede di istituto di medicina   legale   più   vicino   al   luogo   di   residenza   dell’Assicurato.   Ciascuna   delle   parti   sostiene   le   proprie  spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo  medico.  E’  data facoltà  al  Collegio  Medico  di   rinviare  ove  ne  riscontri   l’opportunità,   l’accertamento  definitivo  dell’invalidità  permanente  ad  epoca  da  definirsi  dal  Collegio  stesso,  nel  qual  caso  il  Collegio  può  intanto   concedere   una   provvisionale   sull’indennizzo.   Le   decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano   fin   d’ora   a   qualsiasi   impugnativa   salvo   i   casi   di   violenza,   dolo,   errore   o   violazione   di   patti  contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Art. 33 - Diritto di surrogazione La  Società  rinuncia  a  favore  dell’Assicurato  e  dei  suoi  aventi  diritto al  diritto  di  surrogazione  di  cui  all’Art.  1916  del  Codice  Civile  verso  i  responsabili  dell’infortunio.

TABELLA  PER  INVALIDITA’  PERMANENTE  DA INFORTUNI

Destro Sinistro Sordità completa da un orecchio 15% Sordità completa bilateral e 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possi bil ità di applicazioni di protesi 40% Altre menomazioni della facoltà visiva (vedi tabella specifica) Stenosi nasale assoluta unilateral e 08% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibil ità di applicazione di protesi efficace 11% b) senza possibil ità di applicazione di protesi efficace 30% Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdite della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità == Esiti della frattura della clavicola bene consolidata , senza l imitazi one dei movimenti del braccio 05% Anchilosi  completa  dell’articolazione  scapolo -omerale con arto in posizi one favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40% Anchilosi completa  dell’articolazione  scapolo-omerale con arto in posizi one favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30% Perdita del braccio: a) per di sarticolazione scapolo-omerale 85% 75% b) per amputazione al terzo superiore 80% 70% Perdita : - del  braccio  al  terzo  medio  o  totale  dell’avambraccio 75% 65% - dell’avambraccio  al  terzo  medio  o  perdita  della  mano 70% 60% - di tutte le dita della mano 65% 55% - del poll ice e del primo metacarpo 35% 30% - totale del poll ice 28% 23% - totale  dell’indice 15% 13% - totale del medio 12% - totale  dell’anulare 08% - totale del mignolo 12% - della falange ung ueal e del poll ice 15% 12% - della  falange  ungueale  dell’indice 07% 06%

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Destro Sinistro - della falange ung ueal e del medio 05% - della  falange  ungueale  dell’anulare 03% - della falange ung ueal e del mignolo 05% - delle  due  ultime  falangi  dell’indi ce 11% 9% - delle due ultime falangi del medio 08% - delle due ultime falangi  dell’anulare 06% - delle due ultime falangi del mignolo 08% Anchilosi  totale  dell’art icolazione  del  gomito  con  angolazione  tra  110°   - 75°: a) in semipronazi one 30% 25% b) in pronazione 35% 30% c) in supinazione 45% 40% d) quando  l’anchilosi  sia  tale  da  permettere  i  movimenti  di  pronosupinazione 25% 20% Anchilosi  totale  dell’articolazione  del  gomito  in  flessione  massima  o  quasi 55% 50% Anchilosi  totale  dell’art icolazione  del  gomito  in  estensione  completa  o  qua si: a) in semipronazi one 40% 35% b) in pronazione 45% 40% c) in supinazione 55% 50% d) quando  l’anchilosi  sia  tale  da  permettere  i  movimenti  di  pronosupinazione 35% 30% Anchilosi  completa  dell’articolazione  radio -carpica in estensione retti l inea 18% 15% Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazi one 22% 18% b) in pronazione 25% 22% c) in supinazione 35% 30% Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posi zione favorevol e 45% Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo -femoral e o amputazione alta, che non renda possibile   l ’applicazione  di  un  apparecchio  di  protesi 80% Perdita di una coscia un qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore quando non sia possibile l ’applicazione  di  un  apparecchio  articolato   65% Perdita di una gamba al terzo superiore quando   sia  possibile   l ’applicazione  di  un  apparecchio  articolato 55% Perdita di una gamba al terzo inferi ore o di un piede 50% Perdita  dell’avampiede  alla   l inea  tarso -metatarso 30% Perdita  dell’al luce  e  corrispondente  metatarso 16% Perdita totale del sol o alluce 07% Per la perdita di ogni altro dito di un pi ede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato i l 03% Anchilosi completa retti l inea del ginocchi o 35% Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20% Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11%

Tabella  di  valutazione  delle  menomazioni  dell’acutezza  visiva

Visus perduto Visus residuo Indennizzo  dell’occhio  con  

acutezza visiva minore (occhio peggiore)

Indennizzo  dell’occhio  con  acutezza  visiva maggiore (occhio migliore)

1/10 9/10 01% 02% 2/10 8/10 03% 06% 3/10 7/10 06% 12% 4/10 6/10 10% 19% 5/10 5/10 14% 26% 6/10 4/10 18% 34% 7/10 3/10 23% 42% 8/10 2/10 27% 50% 9/10 1/10 31% 58%

10/10 0 35% 65% In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle val utazioni effettuate in ciascun occhio. La val utazione è riferita all’acutezza   visiva   quale   ri sulta dopo la correzione ottica , sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazi one è riferita  al  visus  naturale.  Nei  casi   in  cui   la  valutazione  è  riferita  all ’acutezza  visiva  raggiunta   con  correzione,   i l  grado   di invalidità permanente, calcolato   secondo   le   norme   che   precedono,   viene   aumentato   in   misura   variabile   da   due   a   dieci   punti   a   seconda   dell’entità   del   vizi o di refrazione.  La  perdita  di  cinque  decimi  di  visus   in  un  occhio,   essendo  l’alt ro  normale,  è  valutata  al  16%  se  si   tratta di infortunio agricolo. In caso di afachia monolateral e: - con visus corretto 10/10, 9/10, 8/10 15% - con visus corretto di 7/10 18% - con visus corretto di 6/10 21% - con visus corretto di 5/10 24% - con visus corretto di 4/10 28% - con visus corretto di 3/10 32% - con visus corretto inferiore a 3/10 35% In caso di afachia bilateral e, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata , si applica la tabella di valutazione delle menomazioni  dell’acutezza  vi siva,  aggiungendo  i l  15%  per   la  correzione  ottica  e  per   la  mancanza  del  potere  accomodativi.

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NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INVALIDITA’  PERMANENTE  DA  MALATTIA Art. 34 - Rischio assicurato L’assicurazione   vale   per   il   caso   di   invalidità   permanente   conseguente   a   malattia   manifestatasi  successivamente alla data di effetto del contratto stesso e non oltre la data della sua cessazione.

Art. 35 - Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa La garanzia vale per le invalidità permanenti conseguenti a malattia manifestatasi dopo il 60° giorno successivo al momento  in  cui,  ai  sensi  dell’Art.1  “Pagamento  del  premio”,  ha  effetto  l’assicurazione. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante gli stessi assicurati, i termini di cui sopra operano: - dal  giorno  in  cui  aveva  avuto  effetto  la  polizza  sostituita,  per  le  prestazioni  da  quest’ultima  previste; - dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse

prestazioni da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

Art. 36 - Proposta/Questionario - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato Per permettere una corretta valutazione del rischio alla Società, occorre compilare in ogni suo punto la Proposta/Questionario   che   descrive   lo   stato   di   salute   dell’Assicurato   e   che   forma   parte   integrante   della  polizza. La Proposta/Questionario deve essere compilata   e   sottoscritta   dall’Assicurato   stesso   (o,   se  l’Assicurato  è  minore,  dal  genitore  o  da  chi  ne  abbia  la  legale  rappresentanza). La compilazione della Proposta/Questionario è necessaria sia nel caso di emissione di un contratto a nuovo sia nel caso di sua sostituzione e deve essere trasmessa alla Società in entrambe i casi. La Società presta l’assicurazione  sulla  base  delle  dichiarazioni  rese  dall’Assicurato. Le   dichiarazioni   inesatte   o   le   reticenze   dell’Assicurato   e/o   del   Contraente   relative   alle   circostanze   che  influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo,  nonché  la  stessa  cessazione  dell’assicurazione,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dagli  Artt.  1892,  1893 e 1894 del Codice Civile. Il   premio   di   assicurazione   sarà   determinato   prendendo   a   riferimento   l’età   dell’Assicurato;   per   età  dell’Assicurato  si  intende  quella  effettivamente compiuta alla data di effetto della polizza.

Art. 37 - Esclusioni L’assicurazione  non  è  operante  per  le  conseguenze  di: a) malattie e stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione del contratto e conosciuti

dall’Assicurato; b) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, epilessia,

sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi ansiose depressive;

c) delitti  dolosi  dell’Assicurato  (sono  comprese  le  conseguenze  della  colpa  grave  dell’Assicurato); d) positività H.I.V., A.I.D.S. e sindromi ad essa correlate; e) abuso di alcool, uso di allucinogeni e uso non terapeutico di stupefacenti e psicofarmaci; f) trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; g) trasformazioni   o   assestamenti   energetici   dell’atomo,   naturali   o   provocati,   e   da   accelerazioni di

particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), salvo che il danno alla salute sia conseguente a radiazioni utilizzate per terapie mediche;

h) guerre e insurrezioni.

Art. 38 - Limite di età L’assicurazione  è  stipulabile  per  persone  di  età  non  superiore ai 65 anni e per una durata massima pari al raggiungimento di tale età o alla prima scadenza anniversaria successiva.

Condizioni generali – Norme per la liquidazione Malattia

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Art. 39 - Persone non assicurabili La   Società   presta   l’assicurazione   su   dichiarazione   del   Contraente   che   l’Assicurato   non   risulta   affetto   da  alcolismo, tossicodipendenza, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato  medesimo. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall’Art. 36 “Proposta/Questionario - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato”  e  dagli  articoli  1892,  1893  e  1894  del  Codice  Civile. Il  manifestarsi   nell’Assicurato   di   una   o   più   delle   suddette   affezioni   o  malattie   nel   corso   del   contratto   di  assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione  ai  sensi  dell’art.  1898  del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato  di  salute  dell’Assicurato  medesimo:  si  applica,  in  questo  caso,  la  disciplina  prevista  da  tale  articolo  di  legge. In   caso   di   cessazione   dell’assicurazione   in   corso,   la   Società   rimborsa   all’Assicurato   la   parte   di   premio,   al  netto   dell’imposta,   già   pagata   e   relativa   al   tempo   che   intercorre   tra   il   momento   della   cessazione   e   il  termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.

Condizioni generali – Norme per la liquidazione Malattia

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NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI MALATTIA

Art. 40 - Denuncia dell’invalidità  e  obblighi  relativi L’Assicurato  deve  denunciare  la  malattia  entro  tre  giorni  da  quando,  secondo  parere  medico,  ci  sia  motivo  di ritenere che la malattia stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata e comunque non oltre un  anno  dalla  cessazione  dell’assicurazione. L’Assicurato  deve  sottoporsi   in  Italia  agli  accertamenti  e  controlli  medici  disposti  dalla  Società,  fornire  alla  stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale.

Art. 41 - Criteri di indennizzabilità La   Società   corrisponde   l’indennizzo   per   le   conseguenze   dirette   ed   esclusive   di   invalidità   permanente  derivanti dalla singola malattia denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie,   fermo   quanto   disposto   dall’Art.   37   “Esclusioni”   è   comunque   ritenuto   non   indennizzabile   il  maggior pregiudizio riconducibile a situazioni patologiche, infermità, mutilazioni e/o difetti fisici coesistenti alla  data  di   stipulazione  del   contratto.  Nel   corso  di   validità  dell’assicurazione le invalidità permanenti da malattia già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. Nel caso quindi la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata indennizzata per una precedente   malattia,   la   valutazione   dell’ulteriore   invalidità   andrà   effettuata   in   modo   autonomo,   senza  tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa. Se invece la precedente malattia  ha  determinato  una  validità  non  indennizzata  perché  l’invalidità  da  essa  residuata è stata ritenuta inferiore alla franchigia, nel caso gli esiti della nuova malattia concorrano con quelli precedentemente accertati, la valutazione andrà effettuata considerando anche il maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

Art. 42 - Liquidazione  dell’indennità La percentuale di invalidità permanente viene accertata in un periodo compreso fra i 6 e i 18 mesi dalla data di denuncia della  malattia  adottando  quali  parametri  di  valutazione  le  tabelle  contenute  nell’allegato  n.  1  del  D.P.R.  30  giugno  1965,  n.  1124  “Testo  unico  dell’assicurazione  obbligatoria  contro  gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali”,  conosciute  anche  come  “Tabelle  INAIL”. Nei casi di invalidità permanente non specificati nelle citate tabelle, la percentuale di invalidità è accertata in riferimento ai parametri e ai criteri di valutazione ivi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione  dell’Assicurato.  La  Società  liquida  un  indennizzo  calcolato sulla somma assicurata secondo lo schema seguente, fermo restando che nessun indennizzo spetta  all’Assicurato  quando  l’invalidità  permanente  accertata  sia  di  grado  inferiore  al  25%.

PERCENTUALE DI INVALIDITÀ’ PERMANENTE ACCERTATA DA LIQUIDARE ACCERTATA DA LIQUIDARE

26 5 52 56 27 7 53 59 28 9 54 62 29 11 55 65 30 13 56 68 31 15 57 71 32 18 58 73 33 21 59 76 34 23 60 79 35 25 61 82 36 28 62 85 37 31 63 88 38 33 64 90

Dal 39 al 50 Dal 39 al 50 65 95 51 53 Dal 66 al 100 100

Condizioni generali – Norme per la liquidazione Malattia

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Art. 43 - Determinazione  dell’indennizzo  - perizia contrattuale L’indennizzo  è  determinato  in  base  a  quanto  stabilito  dagli  articoli  che  precedono. Le eventuali controversie di natura medica sulla natura delle lesioni, sul grado di invalidità permanente, nonché   sull’applicazione   dei   criteri   di   indennizzabilità   previsti   dall’Art. 41 “Criteri   di   indennizzabilità”  debbono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune  accordo;  il  Collegio  medico  si  riunisce  nel  comune,  sede  dell’Ordine  dei  Medici  nel  cui  territorio  di  competenza  risiede  l’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine  dei  Medici  suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’   data   facoltà al   Collegio   medico   di   rinviare,   ove   ne   riscontri   l’opportunità,   l’accertamento   definitivo  dell’invalidità  permanente  ad  epoca  da  definirsi   dal  Collegio   stesso,  nel  qual   caso   il   Collegio  può   intanto  concedere  una  provvisionale  sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono  vincolanti  per  le  Parti,  le  quali  rinunciano  fin  d’ora  a  qualsiasi  impugnativa  salvo  i  casi  di  violenza,  dolo,  errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

Art. 44 - Rinuncia al diritto di surrogazione La  Società  rinuncia,  a  favore  dell’Assicurato  o  dei  suoi  aventi  diritto,  al  diritto  di  surrogazione  di cui  all’Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili della malattia.

Condizioni generali – Sezione Tutela Legale

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SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. 17/03/95 – n. 175 e in accordo con le opzioni consentite dall’Art. 46 di tale decreto, ASSIMOCO ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via IV Novembre, 24 – Tel. 0458372632 – 0458372658 Fax 0458351023. A  quest’ultima  Società,  di  seguito  detta  D.A.S.,  dovranno  pertanto  essere  inviate,  in  via  preferenziale,  tutte  le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa a tali sinistri.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI Ai seguenti termini, che integrano a tutti gli effetti le condizioni di assicurazione, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Assicurato: colui a favore del quale opera l'assicurazione Contraente: chi stipula il contratto di assicurazione Nucleo familiare: le   persone   riportate   nello   Stato   di   Famiglia   dell’Assicurato/Contraente   e   i  

conviventi, che tali risultino da riscontro anagrafico. Contratto: il contratto di assicurazione Coperture: il contenuto  delle  garanzie  individuato  all’Articolo  45 D.A.S. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di assicurazione Massimale: la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro Parti: il Contraente e la Società Polizza: il documento, che prova il contratto di assicurazione Premio: il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia Sinistro: la controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione Società: ASSIMOCO S.p.A.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE

Art. 45 - Oggetto  dell’assicurazione La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza per sinistri ed illimitato  per  anno,  e  delle  condizioni  previste  in  polizza,   il  rischio  dell’assistenza  stragiudiziale  e  giudiziale  che  si  renda  necessaria  a  tutela  dei  diritti  dell’Assicurato,  conseguente  ad  un  sinistro  rientrante  in  garanzia.  

Vi rientrano le seguenti spese: per l'intervento di un legale; - per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; - di giustizia; - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; - conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.; - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - di indagini per la ricerca di prove a difesa; - per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria; - degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere

deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

Condizioni generali – Sezione Tutela Legale

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Inoltre,   in  caso  di  arresto,  minaccia  di  arresto  o  di  procedimento  penale  all’estero,  in  uno  dei  Paesi  ove la garanzia è operante, la Società assicura: - le  spese  per  l’assistenza  di  un  interprete,  entro il limite massimo di 10 ore lavorative; - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro  il  limite  massimo  di  €  1.000,00; - l’anticipo   della   cauzione,   disposta   dall’Autorità   competente,   entro   il   limite  massimo   di   €   10.000,00.

L’importo  della  cauzione  verrà  anticipato  da  parte  di  D.A.S.  a  condizione  che  venga  garantita  alla  stessa  la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo  anticipato  dovrà  essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 46 - Tutela infortuni Con riferimento all'Art. 45 la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate, nel caso in cui siano rimaste vittime di un infortunio indennizzabile a termini della presente polizza e vale per: 1) ottenere il risarcimento dei danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi nel caso in cui

all’origine   dell’infortunio   vi   sia   accertata   o   presunta   responsabilità   di   terzi.   Qualora   l’evento   che   ha  determinato   l’infortunio   abbia   contestualmente   causato   anche   un   danno   a   cose   di   proprietà  dell’assicurato,   la   garanzia   vale   anche  per   il   recupero  dei  danni  materiali,   esclusi i danni ai veicoli a motore;

2) vertenze di  diritto   civile  di   natura   contrattuale   a   seguito  dell’infortunio  di   cui   sopra,  nei   confronti   di  personale medico, paramedico e/o di altri professionisti in ambito Sanitario o di strutture pubbliche e private di assistenza, cura e riabilitazione, a cui l’Assicurato  si  sia  rivolto  in  seguito  all’infortunio,  per le quali  il  valore  in  lite  sia  superiore  a  €  250,00.

Persone assicurate: a) per  la  Forma  Singola:    l’Assicurato; b) per la Forma Nucleo Familiare Completo: il Soggetto di riferimento indicato in scheda di polizza e le

persone appartenenti al suo nucleo famigliare c) per Forma Nucleo Familiare Limitato: i componenti del nucleo familiare con esclusione del Soggetto di

riferimento indicato in scheda di polizza d) per Forma Figli fiscalmente a carico: i figli fiscalmente a carico del Soggetto di riferimento indicato in

scheda di polizza.

Art. 47 - Esclusioni La garanzia è esclusa per: x danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; x materia fiscale/tributaria e materia amministrativa; Inoltre  se   l’infortunio  deriva  da  un  evento  occorso  all’Assicurato  mentre  si   trova  alla  guida  di  un  veicolo,  l’Assicurazione  è  esclusa  se:   x l’Assicurato  non  è  in  possesso  dei  requisiti  o  non  è  abilitato  alla  guida  secondo  la  normativa  vigente  o  se  

guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi prescritti dalla patente stessa; se tuttavia non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;

x il  sinistro  deriva  da  fatti  dolosi  compiuti  dall’Assicurato; x l’Assicurato  è  imputato  di  guida  in  stato  di  ebbrezza  (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di

sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso);

x il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA.

Art. 48 - Estensione territoriale delle garanzie Per tutte le coperture le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

Condizioni generali – Sezione Tutela Legale

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- in  tutti  gli  Stati  d'Europa,  nelle  ipotesi  di  danni  di  cui  all’art.  46 punto 1; - in  Italia,  Città  del  Vaticano  e  Repubblica  di  San  Marino,  nelle  ipotesi  di  danni  di  cui  all’art.  46 punto 2.

Art. 49 - Insorgenza del sinistro - operatività della garanzia Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione della polizza. La garanzia si estende ai sinistri insorgenti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360  giorni  dalla  cessazione  dell’assicurazione. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: - vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte le

persone assicurate. -

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO Art. 50 - Denuncia del sinistro e scelta del legale L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro in via preferenziale a D.A.S. o subordinatamente alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive, se il sinistro viene denunciato. oltre un anno dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 - 2° comma del Codice Civile. L'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato ha il diritto di indicare un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria (fase stragiudiziale) non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazioni di attività. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Società. D.A.S. avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.

Ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato. Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. Dopo la denuncia del sinistro, ogni transazione volta a comporre la vertenza deve essere preventivamente concordata con D.A.S.; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Condizioni generali – Sezione Tutela Legale

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Art. 51 - Disaccordo sulla gestione del sinistro In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 52 - Recupero di somme Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Condizioni generali – Sezione Assistenza Persona

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SEZIONE ASSISTENZA PERSONA

PREMESSA La  Società  per  l’erogazione  delle  prestazioni  di  assistenza  si  avvale  di  una  Struttura  Organizzativa  esterna. La Società per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. con sede in Milano (Piazza Trento 8).

Art. 53 - Cosa  comprende  l’assicurazione L’assicurazione,  alle  condizioni  e  nei  limiti  in  seguito  specificati,  prevede  le  seguenti  prestazioni:

1) Consulenza medica 2) Invio di un medico generico in Italia 3) Trasporto in autoambulanza in Italia 4) Rientro sanitario 5) Trasferimento in un centro ospedaliero

attrezzato 6) Rientro dal centro ospedaliero

attrezzato 7) Viaggio di un familiare

8) Individuazione di medicinali equivalenti 9) Rientro anticipato 10) Invio di un infermiere a domicilio 11) Interprete  a  disposizione  all’estero 12) Anticipo spese di prima necessità 13) Accompagnamento minori 14) Prolungamento del soggiorno 15) Rientro salma

1. Consulenza medica Qualora  a   seguito  di   infortunio   l’Assicurato  necessiti  di   una   consulenza  medica,  può  mettersi   in   contatto  direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

2. Invio di un medico generico in Italia Qualora,  a  seguito  di   infortunio   l’Assicurato,   in   Italia,  necessiti  di  un  medico  dalle  ore  20  alle  ore  8  o  nei  giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Compagnia uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà,   in  via  sostitutiva,   il   trasferimento  dell’assicurato  nel  centro  medico   idoneo  più  vicino mediante autoambulanza. 3. Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora  a  seguito  di  infortunio  l’Assicurato  necessiti  di  un  trasporto  in  autoambulanza,  dopo   il ricovero di primo  soccorso,  la  Struttura  Organizzativa  invierà  direttamente  un’autoambulanza,  tenendo  la  Compagna  a  proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).

4. Rientro sanitario Qualora  a  seguito  di  infortunio  le  condizioni  dell’Assicurato,  accertate  tramite  contatti  diretti  e/o  con  altri  mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente: •  aereo  sanitario; •  aereo  di  linea  classe  economica,  eventualmente  in  barella; •  treno  prima  classe  e,  occorrendo,  vagone  letto; •  autoambulanza  (senza  limiti  di  chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Compagnia inclusa   l’assistenza   medica   od   infermieristica   durante   il   viaggio,   se   ritenuta   necessaria   dai   medici   della  stessa.  La  Struttura  Organizzativa  utilizzerà  l’aereo  sanitario  solo  nel  caso  in  cui  il  sinistro  avvenga  in  paesi  Europei. La  Struttura  Organizzativa,  qualora  abbia  provveduto  al  rientro  dell’assicurato  a  proprie  spese,  ha  

Condizioni generali – Sezione Assistenza Persona

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il   diritto   di   richiedere   a   quest’ultimo,   se   ne   fosse   in   possesso,   il   biglietto   aereo,   ferroviario,   ecc.   non  utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto  o  che  impediscono  all’Assicurato  di  proseguire  il  viaggio. La   prestazione   non   è   altresì   operante   qualora   l’Assicurato   o   i   suoi   familiari   addivengano   a   dimissioni  volontarie contro il parere dei sanitari.

5.Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora   l’Assicurato   a   seguito   di   infortunio   sia   affetto   da   una   patologia   che   viene   ritenuta   non   curabile  nell’ambito   dell’organizzazione   ospedaliera   della   Regione   di   residenza,   per caratteristiche obiettive accertate  dai  medici  della  Struttura  Organizzativa,  previa  analisi  del  quadro  clinico  e  d’intesa  con  il  medico  curante, la Struttura Organizzativa provvederà:

a) ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti,   l’istituto  di  cura   italiano  o  estero  ritenuto  più  attrezzato  per  la  patologia  dell’Assicurato;

b) ad   organizzare   il   trasporto   dell’Assicurato   con   il   mezzo   più   idoneo   alle   sue   condizioni:     aereo  sanitario, aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato, treno prima classe e, occorrendo, vagone letto, autoambulanza, senza limiti di percorso; la Struttura Organizzativa utilizzerà  l’aereo  sanitario  solo  nel  caso  in  cui  il  trasferimento  avvenga  in  un  paese  Europeo;

c) ad   assistere   l’Assicurato   durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai Medici della Struttura Organizzativa.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Compagnia inclusa   l’assistenza   medica   ed   infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.

6. Rientro dal centro ospedaliero attrezzato Quando   l’Assicurato,   in   conseguenza   della   prestazione   di   cui   al   punto   5   che   precede,   viene   dimesso   dal  centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici   della   Struttura  Organizzativa   stessa   riterranno   più   idoneo   alle   condizioni   dell’assicurato:   aereo   di  linea, classe economica, eventualmente barellato, treno, prima classe, occorrendo, vagone letto, autoambulanza, senza limiti di percorso. Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Compagnia inclusa   l’assistenza   medica   ed   infermieristica   durante   il   viaggio,   se   ritenuta necessaria dai medici della stessa. L’Assicurato  deve  comunicare  alla  Struttura  Organizzativa  l’ospedale  presso  cui  è  ricoverato,  unitamente  al  nome  e  recapito  telefonico  del  medico  che  l’ha  in  cura,  affinché  la  Struttura  Organizzativa  possa  stabilire  i  necessari contatti.

7.Viaggio di un familiare Qualora   a   seguito   di   infortunio   l’Assicurato   necessiti   di   un   ricovero   in   istituto   di   cura   per   un   periodo  superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli  di  raggiungere  l’Assicurato  ricoverato. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.

8. Individuazione di medicinali equivalenti i Qualora  a   seguito  di   infortunio   l’Assicurato  per   le   cure  del   caso  necessiti   urgentemente,   secondo  parere  medico, di specialità medicinali (sempre che commercializzate in Italia) irreperibili sul posto, la Struttura Organizzativa  provvederà  ad   individuare  e  comunicare  all’Assicurato   i  medicinali  equivalenti   reperibili   sul  luogo. Restano  a  carico  dell’Assicurato  i  costi  di  acquisto  dei  medicinali.  

9. Rientro anticipato Qualora  l’Assicurato  debba rientrare alla residenza prima della data che aveva programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto a causa di avvenuto decesso di uno dei seguenti familiari in Italia:

Condizioni generali – Sezione Assistenza Persona

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coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, come da data risultante su certificato di  morte  rilasciato  dall’anagrafe,  la  Struttura  Organizzativa  organizzerà  il  viaggio  in  treno,  prima  classe,  o  in  aereo di linea, classe economica, fino al luogo dove è deceduto in Italia il familiare o al luogo ove il familiare deceduto viene inumato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo. La   prestazione   non   è   operante   se   l’Assicurato   non   può   fornire   alla   Struttura   Organizzativa   adeguate  informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno documentate successivamente a richiesta della Struttura Organizzativa.

10. Invio di un infermiere al domicilio Qualora  l’Assicurato,  nella  settimana  successiva  al  rientro  da  un  ricovero  in  ospedale  a  seguito  di  infortunio  abbia, bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato  un  infermiere  a  tariffa  controllata,  assumendone  la  Compagnia  l’onorario  fino  ad  un massimo di €  100,00 complessivi per sinistro.

11.  interprete  a  disposizione  all’estero Qualora  l’Assicurato  in  caso  di  ricovero  in  ospedale  per  infortunio  trovi  difficoltà  a  comunicare  nella  lingua  locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete assumendone la Compagnia i costi per un massimo di 8 ore lavorative. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa.

12. Anticipo spese di prima necessità Qualora  l’Assicurato  debba  sostenere  delle  spese  impreviste  e  non  gli  sia  possibile  provvedere  direttamente  e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’assicurato,  di  fatture  fino  ad  un  importo  massimo di€  150,00. Qualora   l’ammontare  delle   fatture  superasse   l’importo  di  €  150,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione ritenute da essa adeguate.  L’importo  delle  fatture  pagate  dalla  Struttura  Organizzativa  non  potrà  mai  comunque  superare la somma di €  500,00. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa;   se   il   trasferimento   di   valuta   all’estero   comporta   violazione   delle   disposizioni   in   materia  vigenti  in  Italia  o  nel  paese  in  cui  si  trova  l’assicurato;  se  l’Assicurato  non  è  in  grado  di  fornire  alla  Struttura Organizzativa  garanzie  di  restituzione  da  quest’ultima  ritenute  adeguate. L’assicurato  deve  comunicare  la  causa  della  richiesta,  l’ammontare  della  cifra  necessaria,  il  suo  recapito  e  le  indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini  della  garanzia  di  restituzione  dell’importo  anticipato. L’Assicurato   deve   provvedere   a   rimborsare   la   somma   anticipata   entro   un   mese   dalla   data   dell’anticipo  stesso. Trascorso   tale   termine   dovrà   restituire   oltre   alla   somma   anticipata,   l’ammontare   degli   interessi al tasso legale corrente.

13. Accompagnamento minori Qualora   l’Assicurato   in   viaggio   accompagnato   da   minori   di   15   anni,   purché   assicurati,   si   trovi  nell’impossibilità  di  occuparsi  di  loro  a  seguito  di  infortunio,  la  Struttura  Organizzativa  provvede a fornire un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L’Assicurato   deve   comunicare   nome,   indirizzo   e   recapito   telefonico   del   familiare   affinché   la   Struttura  Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

Condizioni generali – Sezione Assistenza Persona

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14. Prolungamento del soggiorno Qualora  a   seguito  di   infortunio   l’Assicurato   in   viaggio,   su  prescrizione  medica   scritta,   non   sia   in   grado  di  intraprendere il viaggio di rientro al domicilio nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà a prenotare  un  albergo  per  l’Assicurato,  tenendo  la  Compagnia  a  proprio  carico  le  spese  di  pernottamento  e  prima colazione per un massimo di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di €  120,00 per sinistro. L’Assicurato  al  suo  rientro  dovrà  presentare  la  documentazione  relativa  alla  causa  che  ha  reso  necessario  il  prolungamento del soggiorno.

15. Rientro salma Qualora,  a  seguito  di  infortunio  l’Assicurato  in  viaggio  sia  deceduto,  la  Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di €  2.500,00 per sinistro ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative  alla  cerimonia  funebre  e  l’eventuale  recupero  della  salma.

Art. 54 - Cosa  non  comprende  l’assicurazione L’Assicurato  libera  dal  segreto  professionale,  relativamente  ai  sinistri  formanti  oggetto  di  questo  Servizio,  i  medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) delitti  dolosi  commessi  o  tentati  dall’Assicurato; b) atti contro la propria persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; c) infortuni conseguenti  e  derivanti  da  abuso  di  alcolici  o  psicofarmaci  nonché  dall’uso  non  terapeutico  di  

stupefacenti o allucinogeni; d) guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; e) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di

particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

f) attività di palombaro, acrobata, fabbricazione e brillamento di esplosivi; g) pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3°

grado, h) sci estremo, hockey, rafting, football americano, sci dal trampolino e sport a carattere non ricreativo; i) paracadutismo, parapendio, deltaplano e sports aerei in genere.

Art. 55 - Delimitazione  dell’assicurazione. La  durata  massima  della   copertura  per   ciascun  periodo  di   permanenza   continuata  all’estero  nel   corso  di  ciascun anno di validità del servizio è di 60 giorni. Ciascuna prestazione non è fornita più di tre volte per anno di validità della polizza. Il  diritto  alle  assistenze  fornite  dalla  Struttura  Organizzativa  decade  qualora  l’Assicurato  non  abbia  preso  contatto con la Struttura Organizzativa stessa ad verificarsi del sinistro. Le  prestazioni  di  cui  all’Art.  53  ai  punti  4,  7,  8,  9,  11,  12,  13,  14,  e  15,  della presente Sezione, sono operanti quando, in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 Km. dal comune di residenza dell’Assicurato,  determinano  la  richiesta  di  assistenza  da  parte  dell’Assicurato  dalla  medesima  località  ove  si  è determinato il sinistro.

Art. 56 - Limiti territoriali L’assicurazione  è  valida  per  tutto  il  mondo.

Condizioni generali – Sezione Assistenza Persona

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Art. 57 - Istruzioni per la richiesta di assistenza Dovunque   si   trovi   ed   in   qualsiasi  momento,   l’Assicurato   potrà   telefonare   alla   Struttura   Organizzativa   in  funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde

800-257 114

oppure, per le chiamate  dall’estero  al  numero  

+39 02 26962.499

In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1 - Il tipo di assistenza di cui necessita. 2 - Nome e Cognome. 3 - Numero di polizza preceduto dal numero ASPE. 4 - Indirizzo del luogo in cui si trova. 5 - Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo  nel  corso  dell’assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa. La   Struttura  Organizzativa  potrà   richiedere  all’Assicurato   - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore   documentazione   ritenuta   necessaria   alla   conclusione   dell’assistenza;   in   ogni   caso   è  necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In   ogni   caso   l’intervento   dovrà   sempre   essere   richiesto   alla   Struttura Organizzativa che interverrà direttamente  o  ne  dovrà  autorizzare  esplicitamente  l’effettuazione.

Elenco Attività – Classe di rischio

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ELENCO  DELLE  ATTIVITA’ 001-abbattitore di piante C 002-agente assicurazione A 003-agente di borsa A 004-agente di cambio A 005-agente di commercio A 006-agricoltore (attività che richiedono lavoro manuale) C 007-agricoltore (attività amministrative senza lavoro manuale) B 008-albergatore (attività che richiedono lavoro manuale) B 009-albergatore (attività amministrative senza lavoro manuale) A 010-allevatore bestiame C 011-amministratore (attività che richiedono lavoro manuale) B 012-amministratore (attività senza lavoro manuale) A 013-analista chimico B 014-antennista C 015-antiquario A 016-antiquario restauratore B 017-architetto (anche con presenza in cantieri) B 018-architetto (attività svolte solo in ufficio o studio) A 019-armaiolo B 020-artigiano C 021-assistente di asilo A 022-assistente alla poltrona (presso medico dentista) A 023-attore A 024-autista di veicoli a motore C 025-esercente di autorimesse (attività con lavoro manuale) C 026-esercente di autorimesse (attività amministrative senza

lavoro manuale) B 027-avvocato o procuratore legale A 028-badante B 029-bagnino B 030-barbiere A 031-benestante A 032-esercente stazione di servizio con altri servizi C 033-esercente stazione di servizio senza altri servizi B 034-bidello B 035-bigliettaio o cassiere di cinema e teatro B 036-boscaiolo C 037-calzolaio B 038-carpentiere C 039-carrozziere C 040-casalinga B 041-casaro B 042-addetto a cave con o senza uso di mine C 043-appartenente al clero A 044-collaboratore familiare B 045-commercialista (anche con attività svolta all'esterno) B 046-commercialista (attività svolte solo in ufficio o studio) A 047-commesso viaggiatore C 048-esercente di concessionario auto e moto (attività che

richiedono lavoro manuale) C 049-esercente di concessionario auto e moto (attività

amministrative senza lavoro manuale) A 050-corniciaio B 051-cuoco B 052-custode immobili B 053-direttore artistico A 054-dirigente (attività che richiedono lavoro manuale) B 055-dirigente (attività amministrative senza lavoro manuale) A 056-disegnatore (anche con attività svolta all'esterno) B 057-disegnatore (attività svolte solo in ufficio o studio) A 058-edicolante A 059-elettricista C 060-enologo ed enotecnica B 061-estetista A 062-fabbro C 063-facchino C 064-falegname C 065-farmacista A 066-fioraio B 067-fotografo (anche con attività svolta all'esterno) B 068-fotografo (attività svolta solo in studio) A 069-gelataio B 070-geologo (anche con attività svolta all'esterno) B

071-geologo (attività svolta solo in studio) A 072-geometra (anche con presenza in cantiere) B 073-geometra (attività svolte solo in ufficio o studio) A 074-giornalista A 075-grafico A 076-guida alpina C 077-idraulico C 078-imbianchino C 079-impiegato amministrativo A 080-imprenditore (attività che richiedono lavoro manuale) B 081-imprenditore (attività senza lavoro manuale) A 082-ingegnere (anche con attività svolta all'esterno) B 083-ingegnere (attività svolte solo in ufficio o studio) A 084-insegnante di materie non sperimentali o professionali A 085-insegnanti di materie sperimentali o professionali B 086-istruttore di scuola guida B 087-lattoniere C 088-addetto di lavanderia, tintoria e lavasecco A 089-macellaio C 090-maestro di discipline sportive B 091-magazziniere B 092-magistrato A 093-marmista C 094-meccanico C 095-medico chirurgo B 096-medico generico A 097-muratore C 098-musicista A 099-esercente addetto negozio (attività che richiedono lavoro

manuale) B 100-esercente addetto negozio (attività senza lavoro manuale) A 101-notaio A 102-odontotecnico B 103-operaio C 104-operatore ecologico B 105-esercente addetto di: oreficeria, orologeria, gioielleria B 106-panificatore B 107-paramedico B 108-parrucchiere A 109-pasticciere B 110-pavimentista B 111-pellettiere C 112-pellicciaio B 113-pensionato con lavoro agricolo C 114-pensionato (attività senza lavoro manuale) A 115-perito (anche con attività svolte all'esterno) B 116-perito (attività svolte solo in ufficio o studio) A 117-pescatore C 118-piastrellista B 119-pittore B 120-portavalori C 121-posteggiatore B 122-postino B 123-esercente e addetto a pubblico esercizio B 124-radiofonista B 125-ricamatore B 126-riparatore elettrodomestici B 127-sacrestano B 128-salumificatore C 129-sarto A 130-scultore B 131-segantino C 132-spazzacamino C 133-speleologo C 134-studente A 135-tappezziere B 136-tecnico e.d.p. con mansioni esterne B 137-tessitore B 138-tipografo B 139-verniciatore C 140-veterinario B 141-vetraio B 142-vetrinista B

071-geologo (attività svolta solo in studio) A