CONVENZIONE TRA l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione ...

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CONVENZIONE TRA l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL) – Direzione regionale per il Veneto rappresentata dal Dott. Alessandro Crisci nella qualità di Direttore regionale e la Regione del Veneto rappresentata dal dr. Domenico Mantoan nella qualità di Segretario regionale per la sanità per L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE PREMESSO CHE l’art.9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, in base al quale l’INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; l’art.11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese; in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); l’articolo 2, comma 2, dell’accordo quadro, prevede che “L’INAIL, d’intesa con la Regione interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi Pagina 1 di 17

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CONVENZIONE

TRA

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguitodenominato INAIL) – Direzione regionale per il Veneto rappresentata dal Dott.Alessandro Crisci nella qualità di Direttore regionale

e

la Regione del Veneto rappresentata dal dr. Domenico Mantoan nella qualità diSegretario regionale per la sanità

per

L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

PREMESSO CHE

l’art.9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, comemodificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, in base al quale l’INAILpuò erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previoaccordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lostato, le regioni le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta delMinistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalitàdi erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per lafinanza pubblica;

l’art.11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, prevede che, alfine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie aisensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, esuccessive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici eprivati, d’intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibilia legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leRegioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’accordo quadroper la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitariada parte dell’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);l’articolo 2, comma 2, dell’accordo quadro, prevede che “L’INAIL, d’intesa con laRegione interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi

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dell’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunquenel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività,potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integritàpsicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del lororeinserimento socio-lavorativo.”;

in data 14 maggio 2013 l’INAIL e la Regione Veneto hanno stipulato unprotocollo di intesa in attuazione del predetto accordo quadro;

Tutto ciò premesso

le parti stipulano la presente convenzione con la finalità di garantire, attraverso ilcoordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestivaerogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioniintegrative, di cui all’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, in materia di riabilitazione;

ART.1Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l’erogazione in favore degli infortunati sullavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 5bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

Art. 3Individuazione delle strutture

1. L’INAIL e la Regione individuano, di comune accordo, le strutture, in possesso,della prescritta autorizzazione all’esercizio delle attività e dell’accreditamentoistituzionale per la branca 56 (Medicina Fisica e Riabilitazione), con le qualil’INAIL potrà stipulare convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioniintegrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunatio tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

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2. In fase di prima attuazione, le strutture individuate sono quelle di cui agli elenchiallegati 1 e 2 alla presente convenzione, della quale costituiscono parte integrante.3. Gli elenchi delle strutture potranno essere periodicamente aggiornato d’intesa trale parti a seguito dell’aggiornamento del rilascio dell’accreditamento istituzionale.

Art. 4Convenzioni con le strutture

1. Gli schemi di convenzione ( all. 3 e 4 ) che l’INAIL stipulerà con le strutturedi cui al precedente articolo prevederanno l’obbligo della struttura di erogare:- le prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza nel rispetto delvigente nomenclatore tariffario regionale e, per le strutture private accreditate, neilimiti dei tetti di spesa (budget) assegnati;- le prestazioni integrative (extra LEA – all. 5 )2. La struttura convenzionata assumerà l’obbligo di erogare le prestazioni con latempestività necessaria, rispettando i tempi che saranno indicati in convenzione.L’impegno di cui sopra sarà assunto con riferimento all’intero percorso riabilitativoper il quale l’assistito Inail è indirizzato alla struttura.3. L’INAIL si impegna a provvedere al monitoraggio sulla corretta attuazionedell’accordo e segnalare alla Regione Veneto le eventuali criticità.

Art. 5Oneri delle prestazioni

Le prestazioni integrative (extra LEA) saranno erogate con oneri ad esclusivocarico dell’INAIL. Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioniincluse nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al vigente Nomenclatore TariffarioRegionale queste ultime rimarranno a carico della competente ASL soltanto seprescritte da medici abilitati dalla Regione del Veneto all’utilizzo del ricettariostandardizzato regionale

Art.6Durata

La presente convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dalla data disottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti,notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

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Art.7Recesso unilaterale

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almenosei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Art.8Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordineall’interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della presenteconvenzione, é competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Art.9Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’art. 4 dellaparte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successivemodificazioni a cura e spese della parte richiedente.

Venezia, data firma digitale

Per l’InailIl Direttore regionale per il VenetoDr. Alessandro Crisci

Per la Regione VenetoIl Segretario regionale per la sanitàDr. Domenico Mantoan

Firma elettronica:Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, saràregistrato ed assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell’ultimosottoscrittore ai sensi degli articoli 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale sirichiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 D. lgs. 7 marzo 2005, n° 82.

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n.

progrUlss

Strutture private accreditate per l'assistenza specialistica

ambulatoriale: branca 56 - Medicina fisica e riabilitazione

Codice

minis.DGR del Note

9 106 C.D.V. - Centro Diagnostico Veneto s.r.l. 202101 3033 14/12/10BRANCA CODICE 56: LIMITATAMENTE ALLE

PRESTAZIONI DI TERAPIA FISICA

11 106 C.T.R. Centro medico di terapia fisica e riabilit. s.n.c. 202201 3048 14/12/1013 106 Casa di cura Villa Berica s.p.a. 202601 3127 14/12/10

26 106 Studio radiologico San Lazzaro s.r.l. 201001 3272 21/12/10BRANCA CODICE 56: LIMITATAMENTE ALLE

PRESTAZIONI DI TERAPIA FISICA

7 109 Unimedica medicina specialistica e riabilitazione srl 898 22/05/12 sede operativa Mogliano Veneto (TV)

32 109 Arep Associazione Rieducativa Ente Privato - Onlus 323100 3017 14/12/1033 109 Casa di cura Giovanni XXIII s.p.a. 322101 3123 14/12/1035 109 Centro di Fisiokinesiterapia s.r.l. 321601 3276 21/12/1039 109 Ospedale generale di zona classificato "San Camillo" 320401 3131 14/12/1044 110 Casa di cura Anna e Sileno Rizzola s.p.a. 361501 3118 14/12/1045 110 Centro di Fisiokinesiterapia s.r.l. 361401 3276 21/12/1048 112 Antica Scuola Dei Battuti 441001 1080 26/07/1152 112 Casa di cura Policlinico San Marco s.p.a. - Presidio ospedaliero 441801 3435 30/12/1055 112 Essepienne S.p.A. 441201 3109 14/12/1056 112 Ospedale classificato San Camillo (I.R.C.C.S) 400401 3132 14/12/10

57 112 Istituto Piave s.r.l. 445353 3428 30/12/10BRANCA CODICE 56: LIMITATAMENTE ALLE

PRESTAZIONI DI TERAPIA FISICA

65 112 Ospedal classificato Villa Salus 440101 3136 14/12/1066 112 Ospedale classificato San Raffaele Arcangelo 400001 3115 14/12/10

70 113 Centro Antalgik - Essepienne S.p.A. 481301 3109 14/12/10

71 113 Centro San Benedetto - Essepienne S.p.A. 481401 3109 14/12/1076 113 Studio Fisioterapico Riviera s.r.l. 481601 3089 14/12/1081 114 Poliambulatorio Vespucci s.r.l. 521201 3078 14/12/1083 114 Veneta Clodiense - Mutua Pescatori Società Cooperativa 521301 3095 14/12/10

92 116 Uni X Medica s.r.l. 611153 3094 14/12/10BRANCA CODICE 56: LIMITATAMENTE ALLE

PRESTAZIONI DI TERAPIA FISICA

99 116Casa di cura Abano Terme polispecialistica e termale spa - Presidio

ospedaliero609901 3113 14/12/10

100 116 Casa di cura Villa Maria s.r.l. 610001 3129 14/12/10101 116 Cemes s.r.l. 601404 3036 14/12/10

103 116Centro Fisioterapico Padovano del Gruppo Veneto Diagnostica e

Riab. s.r.l.604902 3105 14/12/10

104 116 Centro Medico di Fisioterapia s.r.l. 607801 3102 14/12/10105 116 Centro Medico di Fisioterapia s.r.l. 611150 3102 14/12/10

107 116Centro Medico Fisioguizza del Gruppo Veneto Diagnostica e Riab.

s.r.l.611112 3105 14/12/10

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n.

progrUlss

Strutture private accreditate per l'assistenza specialistica

ambulatoriale: branca 56 - Medicina fisica e riabilitazione

Codice

minis.DGR del Note

112 116 Centro Radiologico e Fisioterapico SS. Trinità s.a.s. 609301 3044 14/12/10BRANCA CODICE 56: LIMITATAMENTE ALLE

PRESTAZIONI DI TERAPIA FISICA

160 116 Fisioterapia Medica Studi e Ricerche s.r.l. 607601 3056 14/12/10162 116 Istituto Soncin s.a.s. 601201 3060 14/12/10168 116 Poliambulatorio Arcella s.a.s. 600904 3074 14/12/10174 116 Static s.r.l. 607301 3085 14/12/10176 116 Studio Medico Serena s.r.l. 607901 3090 14/12/10178 117 Centro Fisioterapico Ortore s.r.l. 642070 3041 14/12/10184 117 Terme di Battaglia s.r.l. Stabilimento Termale "La Contea" 641401 3093 14/12/10185 118 Casa di cura Città di Rovigo s.r.l. 682001 3122 14/12/10186 118 Casa di cura S. Maria Maddalena s.p.a. 681901 3124 14/12/10187 118 Centro Attività Motorie s.r.l. 681801 3264 21/12/10188 118 Centro Medico Polesano s.r.l. 681702 3042 14/12/10192 119 Casa di cura Madonna della Salute s.r.l. - Presidio ospedaliero 720501 3120 14/12/10197 120 Casa di cura San Francesco s.p.a. 764601 3116 14/12/10199 120 Centro Diagnostico Città di Verona s.r.l. 765601 3274 21/12/10

200 120 Tecnomed Verona 768107 3273 21/12/10BRANCA CODICE 56: LIMITATAMENTE ALLE

PRESTAZIONI DI TERAPIA FISICA

202 120 Centro Riabilitativo Veronese Casa di cura privata s.r.l. 764501 3130 14/12/10

203 120 Dr. Biancardi Gianfranco 761901 2983 14/12/10208 120 Medical s.a.s. 765102 3429 30/12/10

211 120 Prof. Antonio Squassabia Radiologia e terapia fisica s.a.s. 764401 3081 14/12/10BRANCA CODICE 56: LIMITATAMENTE ALLE

PRESTAZIONI DI TERAPIA FISICA

212 120 Centro Fisioterapico "San Camillo" 768154 3426 30/12/10213 120 Static Centro Chiroterapeutico di Verona s.r.l. 763301 3271 21/12/10

217 122Casa di cura polispecialistica Dr. Pederzoli s.p.a. - Presidio

ospedaliero842101 3137 14/12/10

218 122 Casa di cura Villa Garda s.p.a. 842201 3128 14/12/10222 122 Ospedale classificato "Sacro Cuore Don Calabria" 840401 3134 14/12/10

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AZIENDA DIRETTORE GENERALEULSS 1 FARONATO PIER PAOLO

TEL. 0437-516710via Feltre, 57 CELL.32100 BELLUNO FAX 0437-27717

[email protected] 2 RASI CALDOGNO ADRIANO

TEL. 0439-883603Via Bagnols sur Cèze, 3 CELL.32032 FELTRE BL FAX 0439-883714

[email protected] 3 COMPOSTELLA FERNANDO ANTONIO

TEL. 0424-885200-1

Via Dei Lotti, 40 CELL.

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) FAX 0424-885202

[email protected] 4 CARRARO DANIELA

TEL.0445-389201

Via Rasa, 9 CELL.

36016 THIENE VI FAX 0445-389492

[email protected] 5 CENCI GIUSEPPE

TEL. 0444-479613

via Trento, 4 CELL.

36071 ARZIGNANO VI FAX 0444-675833

[email protected]

ULSS 6 ANGONESE ERMANNO

TEL. 0444-753465

Via Rodolfi, 37 CELL.

36100 VICENZA FAX 0444-753326

[email protected] 7 DEI TOS GIAN ANTONIO

TEL. 0438-664404 /53

Via Lubin, 16 CELL.

31053 PIEVE DI SOLIGO TV FAX 0438-664478

[email protected]

ULSS 8 SIMONI BORTOLO

TEL. 0423-526325 - 55270Via Forestuzzo, 41 CELL.

31011 ASOLO TV FAX 0423-526300

[email protected] 9 ROBERTI GIORGIO

TEL.0422-323217/18 - 591811

Borgo Cavalli, 42 CELL.

31100 TREVISO FAX 0422-547664

[email protected] 10 BRAMEZZA CARLO

TEL.0421-228016/17

Piazza De Gasperi, 5 CELL.

30027 SAN DONA' DI PIAVE VE FAX 0421-220968

[email protected] 12 DAL BEN GIUSEPPE

TEL.041-2608948/9

Via Don Federico Tosatto, 147 CELL.

30174 VENEZIA MESTRE FAX 041-2607870

[email protected]

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AZIENDA DIRETTORE GENERALEULSS 13 GUMIRATO GINO

TEL.041-5795118/9

Via Mariutto , 76 CELL.

30035 Mirano VE FAX 041-5795129

[email protected] 14 DAL BEN GIUSEPPE (commissario)

TEL. 041-5534725 -769

Strada Madonna Marina, 500 CELL.

30019 CHIOGGIA VE FAX [email protected]

ULSS 15 BENAZZI FRANCESCOTEL. 049-9424000-1-3

Via Casa di Ricovero, 40 CELL.

35013 CITTADELLA PD FAX 049-9424012

[email protected]

ULSS 16 BRAZZALE URBANOTEL. 049-8218324

Via E. degli Scrovegni, 14 CELL.35131 PADOVA FAX 049-8211974

[email protected] 17 PAVESI GIOVANNI

TEL. 0429-788407Via G. Marconi, 19 CELL.35043 MONSELICE FAX 0429-788235

[email protected] 18 ORSINI ARTURO

TEL. 0425-393615Via Tre Martiri, 89 CELL.45100 ROVIGO FAX 0425-393616

[email protected] 19 GIRARDI PIETRO

TEL. 0426-940513/4Piazzale degli Etruschi, 9 CELL.45011 ADRIA RO FAX 0426-940481

[email protected] 20 BONAVINA M. GIUSEPPINA

TEL. 045-8075510/5514Via Valverde, 42 CELL.37122 VERONA FAX 045-8075609

[email protected] 21 PICCOLI MASSIMO

TEL. 0442-622200Via Gianella, 1 CELL.37045 LEGNAGO VR FAX 0442-622782

[email protected] 22 DALL'ORA ALESSANDRO

TEL. 045-6712922Via Carlo Alberto Dalla Chiesa CELL.37012 BUSSOLENGO VR FAX 045-6712277

[email protected]

AZIENDA OSPEDALIERA DARIO CLAUDIOPADOVA TEL. 049-8212105- 6-7Via Giustiniani, 2 CELL.35128 PADOVA FAX 049-8213395

[email protected] OSPEDALIERA CAFFI SANDROUNIVERSITARIA INTEGRATA TEL. 045-8122301/ 1294VERONA CELL.P.le A. Stefani, 1 FAX 045-8122024

37126 VERONA [email protected]

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all. 3CONVENZIONE

TRA

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzioneregionale per il Veneto - codice fiscale 01165400589 e partita IVA 00968951004rappresentata dal Dott.

E

Struttura pubblica X, codice fiscale e partita IVA con sede e domicilio fiscale in, rappresentata da nella qualità di

PER

L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

PREMESSO CHE

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leRegioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’accordo quadroper la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitariada parte dell’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);l’articolo 2, comma 2, dell’accordo quadro, prevede che “L’INAIL, d’intesa con laRegione interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensidell’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunquenel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività,potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integritàpsicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del lororeinserimento socio-lavorativo.”;

in data ………… l’INAIL e la Regione Veneto hanno stipulato una convenzionecon la quale hanno individuato le strutture, in possesso della prescrittaautorizzazione all’esercizio delle attività ed accreditamento istituzionale per labranca 56 (Medicina Fisica e Riabilitazione), con le quali l’INAIL può stipulareconvenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni integrative necessarie alrecupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche aifini del loro reinserimento socio-lavorativo;

La struttura X è inclusa nell’elenco allegato alla convenzione di cui sopra, in quantoin possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività e di accreditamentoistituzionale per la branca 56 (Medicina Fisica e Riabilitazione) ed è interessata aderogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta

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dell’INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di cuiall’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materiadi riabilitazione;Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art.1Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l’erogazione in favore degli infortunati sullavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 5bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione

Art. 3Modalità di erogazione delle prestazioni presso strutture pubbliche

La struttura X assume l’obbligo di erogare nei confronti dei soggetti in stato diinabilità temporanea assoluta:- visita fisiatrica in regime di libera professione intramoenia aziendale, cononere a carico INAIL secondo la tariffa di cui all’allegato 1- le prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza nel rispetto delvigente nomenclatore tariffario regionale- le prestazioni integrative (extra LEA) alle condizioni di cui al nomenclatoreallegato (all. 1) alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante.La inabilità temporanea per causa INAIL, tenuto conto della importanza del rapidorecupero del lavoratore, viene assimilata ad una priorità B, ex DGR n. 600 del 13luglio 2007 e s.m.i., salvo i casi in cui il medico prescrivente ritenga, per motiviclinici, di dover posticipare l’inizio della prestazione riabilitativa. Qualsiasi tipo dipriorità dovrà essere accompagnata dalla dizione in chiaro “INAIL”.La struttura X si impegna ad effettuare la visita fisiatrica, necessaria per lapredisposizione del progetto riabilitativo, in ragione della patologia di cui è affettol’infortunato, e comunque entro 10 gg. dalla presentazione dell’impegnativadell’INAIL.L’INAIL approva il progetto riabilitativo con emissione di impegnativa per le cureextra LEA.La struttura XXX si impegna, in caso di priorità B, ad erogare le prestazioni nonoltre 10 gg dalla data di ricezione dell’autorizzazione dell’INAIL.

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L’impegno di cui sopra è assunto con riferimento all’intero percorso riabilitativo(prestazioni LEA e prestazioni integrative extra LEA) per il quale l’assistito Inail èindirizzato alla struttura.Qualora i sanitari di Struttura .. X.. ravvisino la necessità di prestazioni ulterioririspetto a quelle già autorizzate dall’INAIL, l’erogazione delle stesse dovrà esserepreviamente autorizzata dall’Istituto.I flussi operativi verranno disegnati dall’INAIL e concordati con la singola strutturapubblica.

Art. 4Corrispettivi delle prestazioni rese

Per le prestazioni integrative “extra LEA” la struttura X non richiederà alcunpagamento agli assistiti INAIL e, una volta effettuate tali prestazioni, emetteràfattura per singolo assistito a carico dell’INAIL, con analitica indicazione dellecausali.Alla fattura dovranno essere allegate la copia dell’impegnativa e copia del diariodelle prestazioni controfirmata dall’assistito. L’Istituto, previa verifica della regolareesecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse da Struttura X entro 60giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul (coordinatebancarie).La struttura X si impegna a dare tempestiva comunicazione all’INAIL di ognivariazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.Per le prestazioni incluse nei LEA la remunerazione avverrà nell’ambito dellamobilità sanitaria con addebito alle Aziende Ulss di provenienza degli assistiti, nelrispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale.

Art.5Durata

La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data disottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti,notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art.6Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione sarà risolta dall’INAIL qualora, a seguito di verificheperiodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla struttura X, del requisito dellaregolarità contributiva.

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Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almenosei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r.

Art.7Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordineall’interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della presenteconvenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Art.8Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’art. 4 dellaparte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successivemodificazioni a cura e spese della parte richiedente.

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all. 4CONVENZIONE

TRA

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzioneregionale per il Veneto - codice fiscale 01165400589 e partita IVA 00968951004rappresentata dal Dott.

E

Struttura privata X, codice fiscale e partita IVA con sede e domicilio fiscale in, rappresentata da nella qualità di

PER

L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

PREMESSO CHE

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leRegioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’accordo quadroper la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitariada parte dell’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);l’articolo 2, comma 2, dell’accordo quadro, prevede che “L’INAIL, d’intesa con laRegione interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensidell’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunquenel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività,potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integritàpsicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del lororeinserimento socio-lavorativo.”;

in data ……….. l’INAIL e la Regione Veneto hanno stipulato una convenzionecon la quale hanno individuato le strutture, in possesso della prescrittaautorizzazione all’esercizio delle attività ed accreditamento istituzionale per labranca 56 (Medicina Fisica e Riabilitazione), con le quali l’INAIL può stipulareconvenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni integrative necessarie alrecupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche aifini del loro reinserimento socio-lavorativo;

La struttura X è inclusa nell’elenco allegato alla convenzione di cui sopra, in quantoin possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività e di accreditamentoistituzionale per la branca 56 (Medicina Fisica e Riabilitazione), con assegnazionedi relativo budget ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e

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dei tecnopatici, su richiesta dell’INAIL e con oneri a carico dello stesso, leprestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art.1Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l’erogazione in favore degli infortunati sullavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 5bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione

Art. 3Modalità di erogazione delle prestazioni presso strutture private

La struttura X assume l’obbligo di erogare nei confronti dei soggetti in stato diinabilità temporanea assoluta:- le prestazioni richieste ed incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza nelrispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti dei tetti di spesa(budget) assegnati- le prestazioni integrative (extra LEA) richieste alle condizioni di cui alnomenclatore allegato (all. 1) alla presente convenzione, della quale costituisceparte integrante.La inabilità temporanea per causa INAIL, tenuto conto della importanza del rapidorecupero del lavoratore, viene assimilata ad una priorità B, ex DGR n. 600 del 13luglio 2007 e s.m.i., salvo i casi in cui il medico prscrivente ritenga, per motiviclinici, di dover posticipare l’inizio della prestazione riabilitativa. Qualsiasi tipo dipriorità dovrà essere accompagnata dalla dizione in chiaro “INAIL”.Pertanto, in caso di priorità B, la struttura X si impegna ad effettuare la visitafisiatrica, con onere a carico del SSR, necessaria per la predisposizione del progettoriabilitativo, entro 10 gg. dalla presentazione della richiesta del medico di base.L’INAIL approva il progetto riabilitativo con emissione di impegnativa per le cureextra LEA.La struttura privata XXX si impegna altresì ad erogare le prestazioni con latempestività necessaria connessa alla gravità della patologia e comunque non oltre10 gg dalla data di ricezione dell’autorizzazione dell’INAIL.

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L’impegno di cui sopra è assunto con riferimento all’intero percorso riabilitativo(prestazioni LEA e prestazioni integrative extra LEA) per il quale l’assistito Inail èindirizzato alla struttura.Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell’avvio del progetto riabilitativo saràapplicata una penale dell’1% dell’importo della fattura.Qualora i sanitari di Struttura .. X.. ravvisino la necessità di prestazioni ulterioririspetto a quelle già autorizzate dall’INAIL, l’erogazione delle stesse dovrà esserepreviamente autorizzata dall’Istituto.I flussi operativi verranno disegnati dall’INAIL e concordati con la singola strutturaprivata accreditata.

Art. 4Corrispettivi delle prestazioni rese

Per le prestazioni integrative “extra LEA” la struttura X non richiederà alcunpagamento agli assistiti INAIL e, una volta effettuate tali prestazioni, emetteràfattura per singolo assistito a carico dell’INAIL, con analitica indicazione dellecausali.Alla fattura dovranno essere allegate la copia dell’impegnativa e copia del diariodelle prestazioni controfirmata dall’assistito. L’Istituto, previa verifica della regolareesecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse da Struttura X entro 60giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul (coordinatebancarie).La struttura X si impegna a dare tempestiva comunicazione all’INAIL di ognivariazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.Per le prestazioni incluse nei LEA e prescritte da medici abilitati dalla Regione delVeneto all’utilizzo del ricettario standardizzato il rimborso avverrà nell’ambito dellamobilità sanitaria con addebito alle Aziende Ulss di provenienza degli assistiti, nelrispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti dei tetti di spesa(budget) assegnati.

Art.5Durata

La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data disottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti,notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art.6Risoluzione e recesso unilaterale

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La presente convenzione sarà risolta dall’INAIL qualora, a seguito di verificheperiodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla struttura X, del requisito dellaregolarità contributiva.Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almenosei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Art.7Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordineall’interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della presenteconvenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Art.8Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’art. 4 dellaparte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successivemodificazioni a cura e spese della parte richiedente.

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All.5

PRESTAZIONE L I A – TEMPI DI ESECUZIONE TARIFFA IN EUROVISITA FISIATRICA 40IDROMASSOTERAPIA 20 minuti 10IPERTERMIA 15 minuti 15GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA 10IONOFORESI 30 minuti 10TRAZIONE VERTEBRALE MECCANICA 20 minuti 15DIATERMIA AD ONDE CORTE O MICROONDE (RADARTERAPIA)15 minuti

10

MASSOTERAPIA DISTRETTUALE REFLESSOGENA 15 minuti 15ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA (individuale) 30 minuti 20PRESSOTERAPIA 30 minuti 20LASERTERAPIA ANTALGICA 10 minuti 18ELETTROTERAPIA ANTALGICA (TENS) 20 minuti 10ULTRASUONOTERAPIA 10 minuti 10TECARTERAPIA MANUALE – AUTOMATICA (capacitiva e resistiva)30 minuti

30

ONDE D'URTO ( eseguita dal medico ) 40MAGNETOTERAPIA 30 minuti 10LINFODRENAGGIO MANUALE 40 minuti 30

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