CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO EL PERSONALE … · compatibilita dei costi della contrattazione...

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COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania) CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO EL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL IANCAVILLA PER IL QUADRIENNIO - 2015 E DESTINAZIONE ACCORDO .COP4OIVIICA PER L'ANNO 2012

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COMUNE DI BIANCAVILLA(Provincia di Catania)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATOEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELIANCAVILLA PER IL QUADRIENNIO

- 2015 E DESTINAZIONE ACCORDO.COP4OIVIICA PER L'ANNO 2012

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COMUNE DI BIANCAVILLA(Provincia di Catania)

L-

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NONDIRIGENTE DEL COMUNE DI BIANCAVILLA PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO2012 - 2015 E DESTINAZIONE ACCORDO PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2012

II giorno sedici del mese dì gennaio dell'anno 2013, presso la sede comunale aseguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo delpersonale non dirigente del Comune di Biancavilla, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente:

Segretario Generale - Direttore Generale (Doti Spinella Giovanni)

R.S.U., nelle persone di:

Scandura Dino

Scirocco Lorenzo

Salamene Vincenzo

D'Agati Alfio

/"Greco Alfio ^

Gentile Placido

Di Masi Anna Maria

Ventura Giuseppina

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

(UILFPL) Pinnale Paolo

(DICCAP) Raco Gianfranco

Si riuniscono per discutere sull'ipotesi del contratto collettivo decentrato integratiyodel personale non dirigente del comune di Biancavilla per il quadriennio normali2012 - 2015 e destinazione accordo parte economica per Tanno 2012

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TITOLO 1°

Art. 1CAMPO DI APPLICAZIONE

II presente contratto integrativo decentrato si applica al personale dipendentedell'amministrazione - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato edeterminato per il quadriennio normativo 2012 - 2015 e destinazione accordo parteeconomica per l'anno 2012

Gli effetti del presente contratto decorrono dall'1/01/2012, salvo diversa prescrizione edecorrenza espressamente prevista dallo stesso.

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro è pubblicato all'albo Pretorio perpubblicità dichiarativa e per mera efficacia probatoria. Esso ha valore di legge tra le partistipulanti, è trasmesso ai revisori dei conti per la verifica dell'impatto sulla contabilitàdell'ente locale. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il contratto deve essere trasmessoin forma telematica all'ARAN giusto decreto legislativo n. 150/2009.

Gli uffici ed i servizi dell'Ente attuano le decisioni delle parti definite in CCDI senza ulterioriautorizzazioni di Giunta essendo il contratto immediatamente esecutivo dopo la stipula.

Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno fino alla stipuladel successivo Contratto collettivo decentrato integrativo.

In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali nonassumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.

Per tali fini, la Parte Pubblica e la Parte Sindacale sono impegnate, ne! reciproco rispetto enell'esercizio responsabile dei diversi ruoli, ad intrattenere corrette relazioni sindacali,attraverso l'attivazione di tutti gli istituti contrattuali, con le modalità e nei tempi previsti.

* TITOLO 11°-* CAPO I• / j RELAZIONI SINDACALI E PARTECIPAZIONE

Art. 2COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

r La delegazione trattante è così composta:

sDelegazione sindacale che prevede la partecipazione dei rappresentanti territorialidelle OO.SS. firmatarie del CCNL 2006-2009 e delle R.S.U;

Delegazione di parte pubblica che prevede la partecipazione dei Funzionari all'uopoindividuati con atto formale della G.C. e del Segretario Generale o Direttore

enerale se nominato.

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Art. 3SEDUTE DI DELEGAZIONE TRATTANTE

Al fine di garantire le agibilità e libertà sindacali le sedute dovranno svolgersi di normafuori dall'orario ordinario di lavoro. In caso contrario e su iniziativa della P.A., le ore disvolgimento delle sedute dovranno essere decurtate dal monte ore dei permessi sindacali.

Art. 4TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CC.CC.DD.II.

Con apposito accordo annuale, da sottoscrivere entro il mese di Marzo di ogni anno,vengono definiti gli istituti contrattuali che per la loro specifica natura richiedono verificheperiodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo dellerisorse, secondo la disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazionedecentrata integrativa e mantengono la loro efficacia fino alla stipula del successivo CCDI.

Ai fini del miglior perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità,produttività, qualità dei servizi e dell'azione amministrativa,, il negoziato decentrato: per lastipula del contratto integrativo è preceduto dalla presentazione, da parte sindacale oparte pubblica, delle richieste sotto forma di piattaforma, almeno 30 giorni prima dellaseduta negoziale ai sensi delPart. 5 del CCNL 1998/2001, salvo eccezioni ritenute validedalle parti.

La sottoscrizione del C.C.D.I. dovrà avvenire attraverso lo svolgimento, delle seguenti fasioperative:

Per la parte pubblica:

• trasmissione dell'ipotesi di contratto, entro 5 giorni dalla sua definizione, al collegiodei revisori dei conti che dovrà esprimere il parere in merito al controllo sullacompatibilita dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli dibilancio. Dove tale organo non sia previsto la compatibilita dovrà essere certificatadai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. V286/1999. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere *L^ripresa entro 5 giorni. /^~~^>

Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'Ente autorizza il Presidentedella delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitivacontratto.

Per la parte sindacale

• sottoscrizione della R.S.U., previa consultazione dei lavoratori con le modalitàritenute opportune;

• sottoscrizione dei rappresentanti sindacali territoriali;

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La parte pubblica trasmetterà all'A.R.A.N. il testo del contratto con la specificazione dellemodalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali dibilancio.

Art. 5PERMESSI SINDACALI

Ad inizio di ogni anno, secondo le procedure previste dagli AA.CC.NN.QQ., l'Entecomunica:

• II monte ore di permessi sindacali spettanti ad ogni singola O.S.;• II monte ore di permessi sindacali spettanti alle RSU;• II monte ore di permessi per lo svolgimento delle assemblee.

In occasione delle assemblee non è prevista l'istituzione del contingente per la garanziadei servizi essenziali. In caso di necessità detto personale rimane reperibile ed il suoallontanamento dall'assemblea non incide nel computo del monte ore previsto per taleistituto.

Art. 6REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, in applicazione del CCNL stipulato in data 06/07/1995, i contingentiminimi di personale per garantire i servizi essenziali, le procedure di attivazione sonoregolamentate come segue:

1. i responsabili apicali delle singole strutture, in occasione di ogni sciopero, individuano inominativi del personale da includere nel contingente minimo, adottando criteri dirotazione; i nominativi vengono comunicati agli interessati ed alle OO.SS. almeno 3giorni prima della data della manifestazione.

2. durante lo sciopero i responsabili dovranno astenersi dall'autorizzare prestazioni in plusorario al personale esentato o a quello che non avesse aderito allo sciopero;

3. le rappresentanze sindacali, che indicono azioni di sciopero locali, ne daranno•comunicazione con preavviso di almeno 10 giorni all'Amministrazione, precisando la

^ x durata dell'astensione del lavoro.

4. In caso di revoca dello sciopero le strutture e le rappresentanze sindacali che lo hannoindetto, dovranno darne tempestiva- comunicazione all'Amministrazione ed al personale.\)Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle norme della premessadel C.C.N.L. 6.7.95 ed alla L. 146/90, e successive modifiche ed integrazioni.

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SERVIZI ESSENZIALI E CONTINGENTI PER ATTIVITÀ'

Le attività da assicurare nell'ambito dei servizi essenziali e i relativi contingenti sono:

SERVIZIO

STATO CIVILE

SERVIZIOELETTORALE

SERVIZIOCIMITERIALE

POLIZIAMUNICIPALE

SERVIZIOIDRICO

CATEGORIA

D

C

B

DA ASSICURARECOME PERLEGGE

A

D

C

B

PROFILOPROFESSIONALE

FUNZIONARIODIRETT.

ISTRUTTOREAMM.VO

COLLABORATOREAMM.VO

OPERATOREMANUTENTORE

SPECIALISTA DIVIG.ZA

ISTRUTTORE DIVIG.ZA

AGENTE DI P.M.

COLLABORATORETECNICO

NUMEROADDETTI

Per ogni turno

1

1

3

1 per turno comeper i giorni festivi

Art 7ASSEMBLEE

Nel rispetto del limite massimo di ore 12 annue, la R.S.U. e le 00.SS. firmatarie del CCNLe del presente Contratto Collettivo Decentrato comunicheranno di norma almeno 3 giorniprima della data fissata per l'assemblea del personale dipendente, il luogo e l'oradell'assemblea stessa.

L'assemblea potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendentiappartenenti a singole qualifiche e profili professionali.

L'Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione.

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Le assemblee retribuite possono, per particolari esigenze, essere svolte anche al di fuoridel normale orario di lavoro. Ai partecipanti saranno riconosciute le corrispondenti orequali orario ordinario di lavoro.

I! personale operante fuori dalle sede o in luogo diverso dal locale presso cui si svolgel'assemblea, è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario altrasferimento di sede ed alla partecipazione all'assemblea stessa.

Art. 8RELAZIONI SINDACALI

Con l'intento di perseguire, pur nella distinzione dei ruoli, l'obiettivo di incrementare i livellidi efficienza ed efficacia dei servizi, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescitaprofessionale del personale, il CCDI disciplina tutte le materie concernenti il rapporto dilavoro, i sistemi e le modalità di gestione e valorizzazione delle risorse umane nell'ambitodei criteri generali riguardanti l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Fatto salvo quanto previsto dai punti successivi, di norma:

• L'amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni nei terminitemporali stabiliti dal CCNL e dal presente CCDI, con avviso preventivo;

Per ogni incontro deve essere espressamente previsto l'o.d.g.;• Di ogni seduta verrà steso un verbale che dovrà riportare la sintesi degli argomenti

trattati e le eventuali decisioni; lo stesso dovrà essere sottoscritto dai componenti ladelegazione trattante. Nel caso in cui sia necessario un rinvio, dovrà essere fissatala data dell'incontro successivo.

L'Ente riconosce con il presente contratto a ciascun Responsabile delle PP.OO. la facoltàdi dare corso alla concertazione, nelle materie consentite, prescindendo dalla delegazionedi parte pubblica.

Di ogni concertazione effettuata sarà redatto un apposito verbale e consegnato aicomponenti della Delegazione Trattante.

Art. 9TIPOLOGIE DI RELAZIONI SINDACALI

A) Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di Ente:

A1) Materie con obbligo di accordo

In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguentimaterie:

1) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate, indicate nell'ari 31,del CCNL;

2) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi eprogrammi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; icriteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione

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ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'ari. 17 comma 2 lett a)del CCNL 1.4.1999; ' '

3) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione

dei compensi relativi: alle attività disagiate; ai compiti che comportano specifiche

responsabilità , la incentivazione di attività correlate alla utilizzazione di risorse previste daspecifiche disposizioni di legge.

4) integrazione dei criteri per il passaggio economico all'interno della categoria del sistemadi classificazione del personale

5) modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento dellaprogressione orizzontale o per la retribuzione di posizione e di risultato;

6) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'ari. 19 del ceni14.12.2000 , anche per le finalità della L.10 aprile 1991,n.125; le modalità e le verifiche perriduzione d'orario di cui all'ari. 22 del 01.04.1999;

7) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispettodei tempi e delle procedure dell'ari. 35 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni edintegrazioni.

A2) Materie senza obbligo di accordo

Per le materie sotto elencate, le parti non hanno l'obbligo di raggiungere l'accordo.Trascorsi 30 gg. dall'inizio delle trattative, prorogabili fino ad un massimo di altri 30 gg. leparti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziative e decisioni:

1) Programmi annuali e pluriennali della attività di formazione professionale,riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;

2) Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, pergli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro e per l'attuazionedegli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;

3) Implicazioni in ordine alla quantità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti inconseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologie e della domanda deiservizi;

4) Criteri relativi alle politiche dell'orario di lavoro: al riguardo le parti convengono laopportunità di valutare, a richiesta del personale e per particolari situazioni documentate,l'accesso a tipologie di orario da concordare con i Responsabili delle PP.OO . Taleflessibilità di orario trova applicazione prioritaria nei confronti di personale svantaggiato sipiano sociale e familiare.

B) Concertazione

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A

1. Ciascuno dei soggetti di cui alPart.10 , comma 2 del CCNL 01.04.1999, ricevutal'informazione, ai sensi dell'art.7, può attivare, mediante richiesta scritta entro i successivi10 giorni, in caso di urgenza il termine è fissato in 5 giorni.

La concertazione si effettua per le seguenti materie:

1) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche;

2) vantazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;

3) metodologia permanente di valutazione di cui all'art.6 dell'ordinamento;

4) individuazione delle risorse aggiuntive;

5) individuazione dei nuovi profili di cui all'art.3 comma 6 del CCNL 31.3.1999;

6) attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni di cui all'art.14,comma 2 dell'ordinamento;

7) articolazione dell'orario di servizio;

8) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;

9) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di

disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e persone;

10) andamento dei processi occupazionali;

11) criteri generali per la mobilità interna ed esterna;

12) dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro

13) andamento processi occupazionali

2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalladata di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei lorocomportamenti, ai principi di responsabilità , correttezza e trasparenza.

3. La concertazione si conclude nel termine massimo di 30 gg. dalla data della relativaichiesta; dell'esito della stessa è redatto specifico verbale, dal quale risultino le posizioni

Ile parti.

C) Informazione e consultazione

L'Ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10comma 2 del CCNL, sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario,concernente il rapporto di lavoro.l'organizzazione degli uffici e la gestione complessivadelle risorse umane; in particolare: regolamenti direttive di servizio , orari di lavoro, criteriper la mobilità.

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Nel caso in cui si Iratti di materie per le quali il presente CCDI e il CCNL prevedano laconcertazione o la conlrattazione collettiva decentrala integrativa, l'informazione deveessere preventiva.

Ai fin di una più compiula informazione le 00.SS. sono consullate e su richiesta effettuanoinconlri, in particolare in presenza di:

- iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- inizialive per l'innovazione tecnologica degli stessi;

-eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione, di Irasformazione.

- elaborazione dei documenli economici di programmazione, bilancio prevenivo e diasseslamento.

In ogni caso l'Amministrazione convoca apposite riunioni Ira le parti.

Nei casi di cui all'arti9 del D.Lgs. 626/94, è previste la consunzione del rappresententedella sicurezza. La consullazione è allresì effettuala nelle materie in cui essa è previstedal D. Lgs.29/93.

Art. 10CRITERl PER IL PASSAGGIO DEI DIPENDENTI PER EFFETTO DI

TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ1

L'amminislrazione fornirà prevenlivamenle lulle le informazioni inerenli gli eventualiIrasferimenli di attivila a carico dell'Ente verso allri enli, aziende pubbliche o privale oIramile l'attivazione di convenzione o appalli.

Tale informazione preventiva sarà seguita dall'attivazione del confronto per esaminare leproblemaliche inerenli l'organizzazione dei servizi e attivila interessati e le ricadute inerenliil personale.

Si conviene, che in ogni caso prima dell'avvio di inizialive di trasferimento di attivila,,l'amminislrazione avvierà un confronto preventivo nel rispetto di quanto previsto all'ari. 34del D.Lgs. 29/1993, attivando quindi le procedure dell'ari. 47 commi da i a 4 della L.29.12.90 n. 428 per sottoporre alla variazione della delegazione Irattanle le motivazioni ele valulazioni costi e benefici delle operazioni prospellale.

In ogni caso si concorda che nell'attuazione di evenluali Irasferimenti di attività, inparticolare per quanto attiene l'utilizzazione di appalti, convenzioni e consulenzl'Amminislrazione porrà tra le condizioni inderogabili per l'attuazione degli stl'applicazione dei contratti di lavoro di riferimento, l'osservanza di lulte le normeantinfortunistica compreso il D.Lgs. 626/94 con le successive modificazioni ed integrazionied i! conseguimento di obiettivi di qualilà almeno corrispondenti a quelli già in essere.

Si concorda inollre che le amminislrazioni, enti, aziende coinvolte in lali Irasferimenlsaranno impegnati attraverso gli atti di conferimento ditali attivila al rispetto delldichiarazione congiunta riguardante la lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile.

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Art. 11CRITERI GENERALI PER LA MOBILITA' INTERNA

La mobilità interna costituisce un importante strumento per la gestione flessibile dellerisorse umane.

La mobilità all'interno delle Aree rientra tra le competenze proprie dei responsabili dellePP.OO, sentito il Segretario Generale.

Compate al Segretario Generale, sentiti i Responsabili delle PP.OO interessate, disporrela mobilità fra Aree diverse.

In caso di mobilità con contestuale cambio di profilo, dovranno essere attivate leprocedure preventivamente stabilite in sede di tavolo negoziale con le OO.SS..

Art. 12MODALITÀ' DI GESTIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE

L

Qualora, in sede di attuazione dei processi di ridistribuzione delle competenze fra i diversilivelli istituzionali, ovvero per effetto di ristrutturazioni o esternalìzzazioni, dovesseroverificarsi situazioni di eccedenza di personale, l'Amministrazione, prima di attuare ledisposizioni previste dall'ari. 35 del D.Lgs. 29/93, esperirà tutte le possibilità checonsentano di utilizzare detto personale in strutture diverse, anche attraverso mutamentodel profilo professionale, tenendo conto della programmazione del fabbisogno dipersonale, si ribadisce, inoltre, che la predetta materia è oggetto di contrattazionedecentrata.

Art. 13INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

1. L'Amministrazione s'impegna a far tenere ai dipendenti interessati corsi di qualificazioneed aggiornamento allorché si sviluppino e s'implementino innovazioni tecnologiche volte amodificare il processo ed il prodotto dell'azione amministrativa e dei serviziquanti/qualitativi resi alla collettività.

2. Tale impegno sì concretizza in un programma di azioni definito in contrattazionedecentrata, allorché ne ricorrano le condizioni e ad integrazione di volta in volta delpresente contratto.

3. In tale sede sono studiate e valutate tutte le implicazioni logistiche, sociali, funzionali edi sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi della legge vigente.

4. La formazione per i dipendenti a seguito delle innovazioni tecnologiche, comportapene valutazione per il percorso di carriera della progressione economica orizzontale.

ART. 14GESTIONE DELLA FLESSIBILITÀ' ORGANIZZATIVA DEGLI ORARI DI LAVORO

La determinazione delle articolazioni dell'orario di lavoro settimanale, finalizzata almiglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali ed in particolare

io

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all'ampliamento e miglioramento dei servizi all'utenza, dovrà anche tenere conto delleesigenze espresse dal personale, che potrà richiedere, al Responsabile delle PP.OO. diutilizzare forme flessibili dell'orario di lavoro, compresa l'astensione dal turno pomeridiano.

Le forme flessibili dell'orario di lavoro motivate e documentate dall'interessato nellerichieste da presentare al Responsabile delle PP.OO. della struttura di appartenenza o aldelegato dello stesso, nonché le modalità di fruizione saranno definite con appositoverbale che le parti sottoscriveranno dopo apposita concertazione.

CAPO IIFORME DI PARTECIPAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Art. 15COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO MOBBING

Preso atto del fenomeno del mobbing, individuato negli atti e nei comportamenti aventiconnotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie da parte dei datori di lavoro o di altrilavoratori nei confronti di un lavoratore che, ripetuti nel tempo in modo sistematico edabituale nei confronti dello stesso bersaglio ne compromettono la salute, la dignità o laprofessionalità in modo tale da escluderlo dal contesto lavorativo.

Al fine di contrastare l'insorgere di tali situazioni ed evitare possibili conseguenze chepossano pregiudicare lo stato di salute fisica e morale del lavoratore, viene istituito neitermini previsti dal CCNL un Comitato Paritetico, composto secondo quanto previstodall'art. 8 e.6 del CCNL, con i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno delmobbing in relazione alle materie di propria competenza;

b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento allaverifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali chepossano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

e) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla /»/repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del „£ /dipendente interessato;

d) formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.

Le proposte formulate dal Comitato vengono presentate agli enti per i conseguentiadempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamentosportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura delconsigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite leorganizzazioni sindacali firmatarie del ceni.

In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno, il Comitato propone, nell'ambito deipiani generali per la formazione, previsti dall'art. 23 del CCNL del 1~ aprile 1999, idoneiinterventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere final'altro, ai seguenti obiettivi:

il

lizzati, trai

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a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezzadella gravita del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;

b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specificaconoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche alfine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambientelavorativo da parte del personale.

Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazionisindacali di comparto firmatarie del vigente CCNL e da un pari numero di rappresentantidell'ente. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell'ente ed ilvicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previstoun componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, diessi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamentedesignato da quest'ultimo, allo scopo di garantire, il raccordo tra le attività dei dueorganismi.

L'Ente favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suofunzionamento. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambitolavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano un regolamento per

disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attivitàIta.

Il Comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata di un quadriennio ecomunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti del Comitato possono essere

rinnovati nell'incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcuncompenso.

'* Art. 16r INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CCDIih

Qualora insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi decentrati/^ integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 15 giorni dalla richiesta, per

i definire consensualmente il significato della clausola controversa. Nelle more dell'incontroJ nessuna delle parti assume iniziative relative alla controversia.

] Art. 17^ — ORARIO DI LAVORO

Le politiche degli orari di lavoro sono improntate all'obiettivo di permettere un adeguatofunzionamento dei servizi da contemperare con l'efficienza e l'efficacia del lavoro degliuffici, evitando dispersione di risorse e la frammentazione delle competenze e degliinterventi, in relazione agli orari di servizio definiti in sede di concertazione.

E' prevista una flessibilità (che non sia una consuetudine) in entrata ed in uscita di 30minuti.

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Eccezionali debiti o crediti vanno mensilmente recuperati in giornate appositamentestabilite da concordarsi con il rispettivo responsabile delle PP.OO.

Per quanto su esposto si indica l'orario di servizio da effettuare dalle ore 6.00 alle ore22.00.

L'orario di lavoro verrà espletato per come segue:

1) dalle ore 8.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 (periodo invernale), dalle ore14.00 alle ore 21 (periodo estivo) PER IL PERSONALE DELLA Polizia Municipale;

2) Per il restante personale da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore15.30 alle ore 18.30 nei giorni di Martedì e Giovedì (rientri pomeridiani).

3) l'Amministrazione in occasione di giornate particolari, quali il Giovedì Grasso diCarnevale, il Martedì di Carnevale, su esplicita richiesta scritta delle organizzazionisindacali locali che rappresentano la maggioranza dei dipendenti comunali, può disporreper tutto il personale in servizio lo spostamento del rientro pomeridiano al giornosuccessivo.

4) Qualora il giorno 6 ottobre, seconda giornata delle festività del Santo Patrono, il Due diNovembre Giornata dei morti, cada in un giorno di rientro pomeridiano (martedì o giovedì),su esplicita richiesta scritta delle organizzazioni sindacali locali che rappresentano lamaggioranza dei dipendenti comunali, l'Amministrazione può disporre per tutto il personalein servizio lo spostamento del rientro pomeridiano al giorno successivo.

ART. 18L'ORARIO DEGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. Agli incaricati delle posizioni organizzative dovranno essere assegnati obiettivirealisticamente raggiungibili.

2. L'orario di lavoro di detti incaricati si uniformerà alle seguenti prescrizioni.

3. Al dipendente è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo dilavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimodi 36 ore medie settimanali da computarsi in relazione all'anno solare che costituisceriferimento all'attuazione dei programmi.

4. Ai fini di assicurare il necessario e dovuto coordinamento con le esigenze della struttura /e degli amministratori, i responsabili delle posizioni organizzative dovranno comunque,,concordare con il Segretario Generale o Direttore Generale ove esiste, un orario minimo djpresenza giornaliera di quattro ore, fatte comunque salve le cause di legittima assenza(convegni, riunioni, malattia, ferie, ecc.).

5. Nell'ambito di tale ampia possibilità di organizzare e gestire il proprio lavoro, nonsaranno riconosciuti recuperi di eventuali ore eccedenti rilevate a fine anno solare diriferimento.

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ART. 19L'ORARIO DI SERVIZIO PLURISETTIMANALE

1. Ferma restando la disciplina degli orari di apertura al pubblico e dei singoli servizi delComune di Biancavilla, al fine di evitare il ricorso improprio a prestazioni di lavorostraordinario, i Responsabili di servizio incaricati di posizione organizzativa, previapuntuale periodica programmazione delle attività del/i servizio/i affidatigli, possono definireregimi di orario plurisettimanali.

2. In presenza di ciclici o straordinari, purché prevedibili, picchi di attività dei servìzi dicompetenza i Responsabili di servizio incaricati di posizione organizzativa possonorimodulare l'orario di lavoro di tutti o di parte dei propri collaboratori in una prestazionesettimanale minima di 24 ore e massima di 48, per il personale a lavoro par-time l'orarioviene rimodulato in una prestazione settimanale minima di 16 ore e massima di 32, daeffettuare su base mensile e/o annuale. L'articolazione oraria sarà definita in relazione alleesigenze di servizio e alla programmazione delle attività, nei limiti fissati dal CCNL, edovrà garantire su base settimanale, mensile, annuale la copertura delle 36 ore mediesettimanali, fatta eccezione per l'eventuale applicazione dell'art.22 del CCNL dell'1/4/1999,da contrattare in ogni ente. Analogamente, ove possibile, il Responsabile di servizioincaricato di posizione organizzativa potrà procedere, con riguardo ai dipendenti a tempoparziale assegnatigli, fermo restando il limite orario contrattualmente stabilito nei singolicontratti di lavoro.

3. I singoli Responsabili di servizio incaricati di posizione organizzativa dovrannocomunque garantire negli uffici la presenza contemporanea in servizio, sia numericamente

A che per tipologia delle attività di competenza, di personale in grado di fornire un servizioefficace ed efficiente all'utenza, sia esterna, durante gli orari di apertura al pubblico, cheinterna, nella fascia oraria compresa di norma tra le 8,30 e le 12,30 e, nelle sole giornatedi rientro pomeridiano, tra le 16,00 e le 18,00.

4. I Responsabili di servizio incaricati di posizione organizzativa dovranno concordare coni propri collaboratori le concrete modalità di effettuazione delle prestazioni lavorative deimedesimi, settimanalmente e/o mensilmente, tenendo conto delle assenze programmate

1 per congedo ordinario e, nei limiti del possibile, delle altre assenze impreviste ei imprevedibili, in relazione al programma di attività del periodo.

5. Nel caso di attività per il cui svolgimento si rende necessaria la collaborazione dipersonale appartenente ad Aree delle P.P.OO. diversi, di competenza di più Responsabilidi servizio incaricati di posizione organizzativa, la programmazione delle predette attivitàavverrà di concerto ed, analogamente di concerto, interverranno le opportune conseguentidecisioni in merito agli orari plurisettimanale da autorizzarsi ai dipendenti interessati.

6. Ai Responsabile di servizio incaricato di posizione organizzativa spetta la periodicaverifica della funzionalità dei servizi affidatigli, le conseguenti ed eventuali opportunecorrezioni ed il rispetto dell'orario plurisettimanale dei propri collaboratori.

7. L'istituzione dell'orario plurisettimanale, in presenza di una efficace ed oculataprogrammazione delle attività da parte del Responsabile di servizio incaricato di posizioneorganizzativa, nelle Aree/Settori/Servizi e nei periodi dell'anno nei quali viene istituito,deve tendenzialmente rendere eccezionale e possibilmente comportare una riduzione

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stabile del monte ore annuo per prestazioni di lavoro straordinario del personaleassegnato. La relativa autorizzazione all'effettuazione di ore di lavoro straordinario puòcomportare la necessità di rivedere l'articolazione oraria plurisettimanale dei collaboratoriinteressati in funzione della programmazione delle attività.

8. All'atto dell'attivazione nell'Ente di orari di lavoro plurisettimanali di lungo periodo neviene data informazione preventiva alle OO.SS. A livello di Ente, su iniziativadell'Amministrazione o della RSU dell'Ente e/o delle OO.SS. rappresentative, si realizzanoincontri fra le parti, almeno una volta all'anno, finalizzati al monitoraggio dei provvedimenticoncernenti orari plurisettimanali istituiti e dell'andamento delle attività e del ricorso alleprestazioni di lavoro straordinario.

Art. 20RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro del personale turnista o soggetto ad articolazione e/o rotazione dell'orariodi lavoro, addetto a strutture con servizi anche inferiori di almeno 10 ore giornaliere, èridotto a 35 ore a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto e, pertanto, i nuoviregimi orari dovranno adeguarsi dall'1/1/2003 a tale principio.

Coerentemente con quanto previsto dal CCNL, la riduzione di orario di cui sopra èaccompagnata dalla stabile modifica dell'articolazione dei turni di lavoro, prevedendotempi e frequenze diverse per la fruizione dei riposi derivanti dall'eventuale accumulo dellariduzione dell'orario di lavoro, che può essere effettuato alla maturazione di una giornataintera o parzialmente, solo su richiesta del lavoratore.

Art. 21MENSA

I dipendenti che effettuano orario di lavoro con rientro pomeridiano o il cui turno di lavorocomprenda la necessità della pausa per la consumazione del pasto, avranno diritto diusufruire di idoneo servizio di ristorazione tramite buoni pasto. /,

Eventuali permessi orari non pregiudicano il diritto al buono pasto.

L'Amministrazione erogherà per ogni pasto un ticket il cui valore sarà determinato su basedi disposizioni legislative

Uguale opportunità viene data al dipendente comandato in straordinario per eventieccezionali o che effettui rientro pomeridiano uguale e/o superiore a tre ore.

II numero dei buoni pasto mensili per ogni dipendente non può essere superiore a 12.

Art. 22FERIE

Al fine di garantire la puntualità dei servizi offerti al cittadino e di conciliare gli stessi con lelegittime esigenze dei lavoratori i singoli settori, appronteranno il piano ferie sulla scortadelle richieste presentate dai dipendenti non oltre il mese di maggio di ogni anno. Tale/piano dovrà coniugare le esigenze personali dei dipendenti con criteri di imparzialità

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rotazione nel godimento dei periodi più appetibili e deve comunque prevedere il godimentodi almeno tre settimane consecutive di ferie.

Inoltre a semplice richiesta telefonica del dipendente, da effettuare entro la prima ora dellagiornata lavorativa, per particolari esigenze personali ed imprevedibili possono essereconcessi fino a tre giornate di ferie.

Art. 23PERMESSI RETRIBUITI

I tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari di cui all'art. 19del CCNL del 16/07/1995, con le modifiche di cui all'ari 17 del CCNL 14.09.2000, sonofruibili anche attraverso il frazionamento in ore. Solo in questo caso le ore annuali dipermesso, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro, ammontano a 18.

II permesso non necessita di autorizzazione, ma deve essere preventivamente comunicatoa! responsabile del servizio e registrato con sistemi automatici di rilevazione dellapresenza.

Art. 24MALATTIA

L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio personale entro le prime due oredell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzionedell'assenza, salvo comprovato impedimento.

La trasmissione della certificazione sarà effettuata come per legge. Al dipendente che nonproduce la certificazione l'assenza viene computata in congedo ordinario.

Art. 25VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Gli istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell'assenza sono: ipermessi brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto odegli accordi recepiti in D.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore; ipermessi per documentati motivi personali, secondo i CCNL di comparto, gli accordirecepiti in d.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore (3 giorniall'anno); l'assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casiin cui ne ricorrono i presupposti (secondo l'orientamento della giurisprudenza: Cass.civ., n. 5027 del 5 settembre 1988; Cass. civ. n. 3578 del 14 giugno 1985); gli altripermessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti; le ferie. Ilricorso all'uno o all'altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche ladurata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (cheredige il certificato o la prescrizione).

Si precisa che, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, in linea generale, sel'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici - ricorrendonei presupposti - è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quantoconcerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione.

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Pertanto, salvo quanto di seguito specificato, le assenze in questione sarannotrattate dall'amministrazione come assenze per malattia ai fini dell'applicazione dellarelativa disciplina. Esse quindi debbono essere considerate per la decurtazioneretributiva ai fini dell'ari. 71, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008 e debbono esserecalcolate quali giornate di malattia ai fini dell'applicazione dell'ari. 71, comma 2. Inproposito, si fa rinvio a quanto già detto nella circolare n. 7 del 2008.

Ari 26ASPETTATIVA

Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formalerichiesta, può essere concesso un periodo di aspettativa, per motivi personali o di famiglia,per un periodo massimo di 12 mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.

L'aspettativa di cui al precedente comma comporta la perdita dell'intera retribuzione e nonè utile ai fini della decorrenza dell'anzianità di servizio.

Alla lavoratrice madre ed al lavoratore padre possono essere concessi periodi diaspettativa per l'educazione e l'assistenza di figli fino al sesto anno di età in ragione di 170giorni per ciascun figlio. Tali periodi non sono utili ai fin della retribuzione, della carriera edell'aumento economico. I medesimi periodi sono utiii ai fini degli accrediti figurativi per iltrattamento pensionistico, ai sensi dell'ari. 1 comma 4 lettera "a" della Legge 395/95.

I periodi di aspettativa di cui ai commi 1 e 3 non si cumulano con le assenze per malattia.L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che nehanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio neltermine appositamente prefissato.

II rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, neiconfronti del dipendente che, salvo i casi di comprovato inadempimento, non si presenti ariprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o nel termine di cui al commaprecedente.

Ari 27FORMAZIONE

1. La formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale dipendente si realizzacoerentemente con gli obiettivi e le strategie dell'Amministrazione.

2. A tal fine in sede di contrattazione, sono approvati i criteri per la formulazione dei pianiannuali e pluriennali delle attività suddette, che terranno conto delle esigenze di:

adeguamento dell'azione burocratico-amministrativa ai processi di innovazione;ampliamento delle conoscenze e competenze presenti fra il personale.

3. Le azioni formative avranno gli scopi di sviluppare: una nuova cultura gestionale; unincremento sia dell'autonomia che delle capacità innovative; iniziativa deidipendenti.

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4. Le attività formative di riqualificazione dovranno essere distribuite in base a modalitàrelative alle diverse figure professionali e alle categorie previste dal nuovo ordinamento, inmodo da consentire a tutti i dipendenti interessati, o che presentano le caratteristiche diidoneità, di poter accedere a detti percorsi con modalità di programmazione operativa.

5. Le attività di autoaddestramento, di aggiornamento e riqualificazione dei dipendenti,sono sostenute con l'apporto delle competenze acquisite dai Responsabile delle PP.OO eFunzionar! nell'ambito della propria attività di formazione e aggiornamento.

6. I Responsabili delle PP.OO certificano e documentano le attività di arricchimentoprofessionale che avvengono sul posto di lavoro, conseguenti ad autoaddestramento,necessità conseguenti innovazioni tecnologiche e normative.

7. Il piano della formazione professionale potrà essere indirizzato a:

a) formare i responsabili dei servizi in merito ai processi lavorativi; b) aggiornare ilpersonale in merito:

- al mantenimento e adeguamento dei livelli e dei contenuti professionali;

- allo sviluppo professionale;

- ai percorsi formativi di qualificazione e/o riconversione professionale dispecializzazione e/o perfezionamento;

- alle risultanze della contrattazione integrativa decentrata.

8. Alle iniziative di formazione e addestramento sono destinate risorse economiche delbilancio pari almeno all'1% annuo del monte salari, attraverso capitoli di bilancio specificie vincolati. Le somme non spese nell'esercizio corrente sono vincolate al riutilizzo nelsuccessivo esercizio, per le medesime finalità del piano di formazione professionale dadeterminare.

9. Il piano della formazione viene predisposto dal Segretario Generale di concerto con iResponsabili delle PP.OO entro i! 31 gennaio di ogni anno. Il piano della formazione deveconsentire un'ampia partecipazione di tutti i dipendenti.

Art. 28DIRITTO ALLO STUDIO

Al fine di garantire il completamento dei corsi di studio ed incentivare lo sviluppo culturalee professionale dei dipendenti, oltre all'integrale applicazione di quanto previsto all'art. 15del CCNL 14.9.2000, nel caso in cui le richieste superino le disponibilità previste dallanormativa vigente, le parti si incontreranno per definire eventuali criteri di priorità e ilnumero delle ore da attribuire ad ogni singola domanda.

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Art. 29QUALITÀ' DEL LAVORO ED INNOVAZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Fatto salvo quanto previsto in sede di concertazione relativamente alla presente materia,nel caso di interventi riorganizzativi, la delegazione trattante si incontra per convenire lemodalità attraverso le quali garantire adeguate prospettive di sviluppo professionale e dicarriera per i dipendenti coinvolti.

Art. 30SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

1) Le parti, in concerto con le R.L.S. e il responsabile aziendale, si incontrano almeno unavolta all'anno per definire:

- le priorità di intervento in materia di salute e sicurezza;

- la relativa copertura finanziaria del piano concordato;

- le modalità di gestione e di verifica del piano stesso.

2) Si rende noto che l'incarico di responsabile per la sicurezza va affidato a professionistaesterno, ove non esiste la professionalità all'interno.

Art. 31VESTIARIO

Al fine di rendere visibili i lavoratori dell'Ente durante l'attività e dotarli di adeguato vestiariodi lavoro e/o di servizio, l'Amministrazione fornirà con cadenza biennale. Gli indumenti dilavoro che assolvono alla protezione dai rischi per la salute e la sicurezza verrà fornito concadenza annuale.Gli indumenti di protezione devono essere tenuti in luogo diverso daquello in cui si trovano gli abiti civili.

s\ profili professionali saranno individuati con successivo regolamento. ;

Art. 32 \^AREA DI VIGILANZA —\J>

Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, richiamano l'esigenza che i modelli 7 - ,organizzativi dell1 Ente siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, inparticolare sui seguenti temi.

Autonomia organizzativa del corpo di polizia locale

Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sullaesigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, siacon riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativointerno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del responsabile del corpo $ delservizio dal capo dell'amministrazione.

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Formazione e sviluppo professionale

Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli diprofessionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti consignificativa esperienza professionale nonché mediante percorsi di aggiornamento e diqualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativiservizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle progressioniverticali di cui all'ari 4 del CCNL del 31.3.1999, tengono prevalentemente conto deisuddetti percorsi.

Art. 33PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall'ari 208, comma 2, leti a) ecomma 4 del D Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sonogestite dagli organismi di cui all'ari 55 del CCNL del 14.9.2000 formati da rappresentantidei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'arti 1, della legge n. 300 del1970.

Art. 34PERMESSI PER L'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO

II personale della polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico ministero presso iltribunale ordinario per delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'ari 50,comma 1 lett.a) del D. Lgs. n. 274 del 28.8.2000, ha diritto alla fruizione di permessiretribuiti per il tempo necessario all'espletamento dell' incarico affidato.

TITOLO IIIISTITUTI ECONOMICI

Art. 35LA VORO STRAORDINARIO

II relativo fondo, quantificato secondo la vigente normativa contrattuale, viene utilizzatosecondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata. Il predetto fondo verràutilizzato per eventi eccezionali, secondo quando previsto nel C.C.N.L.

Art. 36COSTITUZIONE DEL FONDO

Annualmente, entro il mese di febbraio, in sede di tavolo decentrato si procede alla verificadella corretta costituzione del fondo relativo alle risorse decentrate (ari 31 del vigenteCCNL) con gli incrementi previsti dall'ari. 32 del CCNL ed alla disciplina del loro utilizzoAli. 1 e 2

al fine di pianificare in tempi ottimali la politica di sviluppo e valorizzazione delle risorsemane con la volontà di raggiungere e mantenere servizi efficienti verso l'utenza sia dal

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punto di vista quantitativo che qualitativo la costituzione del fondo delle risorse decentrateed il relativo utilizzo avviene indipendentemente dalle procedure inerenti l'approvazionedel bilancio, previo parere dell'Organo di Revisione.

Art. 37UTILIZZO DEL FONDO

Criteri generali e risorse di sviluppo delle risorse umane e della produttività

1. Le risorse di cui all'articolo 31 del CCNL sono utilizzate:

in base all'articolo 33 del CCNL all'istituzione e all'erogazione, dell'indennità dicomparto secondo la disciplina prevista dal medesimo articolo;

in base al comma 1 dell'articolo 17 CCNL 1.4.1999, sono finalizzate a promuovereeffettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell' Ente e diqualità dei servizi istituzionali mediante... e ;

in base al comma 2 dello stesso articolo, ad erogare compensi di gruppo o individualidiretti ad incentivare la produttività e il miglioramento del servizi.

2. Sulla base dei disposti contrattuali l'uso degli strumenti e delle risorse previste dalCCNL all'articolo 31 saranno utilizzate col preciso scopo di raggiungere, nel tempo e daparte di tutti i dipendenti, la responsabilizzazione ai risultati e la soddisfazione deidestinatari dei servizi sia esterni che interni. I criteri generali nell'uso di strumenti erisorse saranno quindi:

a) correlare qualunque incentivo, ai risultati conseguiti ( e non la presenza in servizio oallo svolgimento di compiti e mansioni ordinarie)

b) differenziare la misura dell'incentivazione in modo selettivo, in relazione a obiettivi erisultati,( rilevabili dal PEG e dal sistema di valutazione);

e) premiare lo spirito di iniziativa, l'assunzione di responsabilità e la disponibilità alcambiamento, ( si intende che ogni iniziativa personale di ciascun dipendente potràtrovare raccordo con il proprio capoarea);

d) premiare la professionalità (intesa come capacità dimostrata di raggiungere gliobiettivi, proporre soluzioni, risolvere i conflitti, e non come requisito astratto e teoricocertificato dalla categoria e dal titolo di studio);

e) incentivare la corresponsabilità intesa anche come collaborazione fattiva alle diverseattività del Comune, nonché la progettualità intersettoriale e laintersettoriale;

f) incentivare l'innovazione dei sistemi di lavoro, miglioramenti organizzativi, l'utj|izzo disistemi tecnologici innovativi, la formazione dei dipendenti alla cultura dei risultati

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Art. 38PIANI DI ATTIVITÀ'

Sono PIANI DI ATTIVITÀ' tutte quelle attività programmabili e oggetto di attivitàorganizzative di ciascun Responsabile delle PP.OO ..

I piani di attività sono finanziabili con le risorse variabili e le somme destinate aidipendenti, per la maggiore prestazione effettuata.

Procedura: Ciascun Responsabile delle PP.OO., dopo aver effettuato un'analisi sullaprogrammazione da effettuare per ciascun anno, presenta al Segretario/Direttore il pianodi attività o i piani in relazione all'attività gestionale dell'area. La ripartizione delle risorsedestinata ai piani di attività sarà effettuata dal Segretario Generale di concerto con tutti iResponsabili delle PP.OO..

Art. 39PROGETTI OBIETTIVI

Allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività Amministrativa si formanogruppi di lavoro per organizzare una serie di attività riconducibili alla soluzione didisfunzioni organizzative per il miglioramento dei servizi interni ali' Ente.

I progetti potranno essere d'iniziativa dell'Amministrazione Comunale oppure di ciascunResponsabile delle PP.OO ..

I progetti dovranno contenere i seguenti elementi :

I soggetti coinvolti distinti per compiti, ruoli e categoria di appartenenza;

Tempi di realizzazione del progetto specificando l'attività di monitoraggio;

L'oggetto e l'obiettivo da raggiungere attraverso l'insieme delle attività che si pongono inessere;

Specificazione delle somme spettanti a ciascun partecipante in relazione al ruolo cheriveste all'interno del progetto e alla categoria di appartenenza.

Le risorse economiche da destinare ai progetti saranno specificate in relazione allav difficoltà del progetto, al tempo che occorre impiegare per raggiungere l'obiettivo e alle;, *"] disponibilità delle risorse variabili.

crjT~~^ La liquidazione dei compensi per l'attività di partecipazione ai progetti obiettivi avverrà> i—^ previa verifica del risultato atteso e previa relazione del Responsabile delle PP.OO.

oppure del coordinatore del progetto obiettivo.

'eventuale partecipazione del Responsabile delle PP.OO. nell'attività di un progettoobiettivo sarà considerata ai fini della valutazione per la corresponsione dell'indennità dirisultato.

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Ari 40CRITERI DELLA RIPARTIZIONE

1.Le risorse di cui all'articolo precedente sono finalizzate a promuovere effettivi esignificativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell' ente, di qualità dei serviziistituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali, progettistrumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativi dei risultati da intendersi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto alrisultato atteso dalla normale attività lavorativa.

2. In relazione alle finalità sopra indicate ( promuovere effettivi e significativi miglioramentinei livelli di efficienza quali - quantitativa dei servizi) le risorse sono utilizzate per:

a. Erogare compensi diretti a incentivare la produttività ed il miglioramento dei serviziattraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo percentri di costo o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema divalutazione, in collegamento con la realizzazione degli obiettivi di PEG o analoghistrumenti di valutazione;

b. Costituire il fondo per la progressione economica definito in sede di contrattazionedecentrata;

e. Pagamento delle indennità di rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturnofestivo secondo la disciplina in vigore;

d. Compensare attività disagiate: l'esercizio di attività svolte in condizione particolarmentedisagiate dal personale delle categorie A,B.

e. Per i compensi di cui alla lett. f) dell'ari. 17 CCNL:

• relativamente alle responsabilità attribuite al personale delle categorie "B" e "C", sistabilisce che tali compensi potranno essere corrisposti esclusivamente nel caso disvolgimento di funzioni plurime in relazione a specifiche attività connesse al postodi lavoro ricoperto ed ai compiti assegnati, per importi inferiori a quelli da erogarsialla categoria D, non incaricato di posizione organizzativa;

Le posizioni previste per tale indennità sono:

Responsabile di servizio con incarico di procedimenti complessi

• al personale di categoria "D" che non risulti incaricato di funzioni dell'area delleposizioni organizzative, verrà attribuita un' indennità non superiore a € 1.000 annuialla categoria C o B ove non esiste la categoria D.

f. I compensi di cui alla lettera g) dell'ari. 17 CCNL sono correlati alle risorse chespecifiche disposizioni di legge finalizzano ad incentivare le attività e le prestazioni delpersonale, ed in particolare:

• somme derivanti dall'applicazione dall'art.43, legge n 449/1997, nel caso fosserorealizzati risparmi di gestione;

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• incentivi alla progettazione, ari 18, legge n. 109/1996 e successive modifiche eintegrazioni. In particolare per quanto riguarda le risorse previste dalla leggen. 109/96, le stesse saranno erogate secondo modalità previste dalla citata legge,nonché dai criteri stabiliti dai vigenti regolamenti comunali.

• incentivi al personale addetto all'attività di gestione e controllo dell'impostacomunale sugli immobili ai sensi dell'art.59, c.1 del D.lgs.446/97 e successivemodificazioni e integrazioni.

g Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuitecon atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafeed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivistiinformatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico; compensareancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare,infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezionecivile. L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi, previa verificadella copertura finanziaria.

ART. 41DISCIPLINA ATTRIBUZIONE INDENNITÀ

L'attribuzione dei compensi avverrà con provvedimento dei Responsabili delle PP.OO.entro il 31.12 di ogni anno (da trasmettere in copia all'ufficio del personale) previa verificadella sussistenza o meno delle condizioni lavorative legittimanti l'attribuzione delleindennità (disagio, rischio, maneggio valori, responsabilità, etc...) e documentate dal reportperiodico sull'attività svolta. L'indennità viene corrisposta semestralmente o annualmente.Le indennità previste dal precedente comma saranno verificate e attribuite annualmente

e cessano dì essere corrisposte qualora vengano meno i presupposti che ne legittimanorassegnazione ( es. non siano più' affidate le specifiche responsabilità - non vi siaesposizione a rischio ect.).

ART. 42PROGRESSIONE ORIZZONTALE

La progressione economica costituisce il sistema di avanzamento all'interno delle singolecategorie, tramite il passaggio alle diverse posizioni retributive individuate e si realizzanell'ambito delle risorse disponibili. Annualmente tale istituto dovrà interessare unapercentuale di dipendenti non inferiore al 40% distinto per categoria. Nell'ipotesi deidipendenti che abbiano raggiunto il punteggio minimo per l'accesso alla progressione. Lerisorse eventualmente non utilizzate nell'anno per mancato raggiungimento dei punteggiminimi, costituiscono economie da utilizzare per le stesse finalità nell'anno successivo.

Art. 43CRITERI E METODOLOGIE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA E PER LA

PRODUTTIVITÀ

La valutazione del dipendente ai fini della progressione economica e della produttivitàviene effettuata sulla base dei criteri:

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1. Disponibilità ai cambiamenti organizzativi;2. Predisposizione alla creazione di un clima collaborativi e di partecipazione;3. Accresciuta competenza e professionalità;4. Predisposizione all'aggiornamento;

Art. 44PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE

Quanto precedentemente previsto fa emergere, con tutta evidenza, l'attenzione el'interesse su una attività di valutazione che riguardi il processo, più che l'individuo (il qualerimane, comunque, soggetto protagonista dell'azione), che consideri la propensione alrisultato piuttosto che il giudizio sul "non fatto", come elemento sul quale concentrare lostile direzionale del group leader.

Conscguentemente, il processo di gestione dell'attività deve prevedere tempi e modalitàche consentano il progressivo adeguamento dei comportamenti, dei procedimenti, delleattività, in tempo reale, con la finalità di perseguire il miglior risultato possibile,compatibilmente con la situazione operativa ed ambientale all'interno della quale si agisce.

Per queste ragioni, si concorda sulla seguente procedura di valutazione delle attività e deiprocessi:

• Entro il mese di novembre di ogni anno il Responsabile delle PP.OO. convoca tutti ipropri collaboratori per definire le attività di competenza dei singoli o dei gruppi, oltrechéper concordare gli indicatori di valutazione di risultato e qualità connessi a dette attività.Ciò in coerenza con gli obiettivi operativi individuati nel Piano Esecutivo di Gestioneproposto;

b• Entro il 31 dicembre i dipendenti concordano con il Responsabile delle PP.OO. glispecifici contenuti operativi di loro pertinenza;

• Da quel momento, il Responsabile delle PP.OO. verìfica periodicamente, attraversoconfronti individuali o di gruppo, il grado di attuazione degli obiettivi operativi concordati;analogamente gli operatori possono coinvolgere il Responsabile delle PP.OO. rispetto adeventuali problematiche operative ed organizzative emerse. „, /

• In ogni caso, con frequenza almeno trimestrale, il Responsabile delle PP.OO. convocatutti i propri collaboratori per una valutazione, in progress, dell'attività; in quella occasioneredige le schede di valutazione utilizzando le schede allegate al presente e concorda glieventuali interventi correttivi individuali o di gruppo.

• Entro il 15 dicembre, in una riunione anche contestuale a quella relativa allaprogrammazione dell'attività dell'anno successivo, il Responsabile delle PP.OO. convocatutti i dipendenti per un riesame complessivo dell'attività. In quella sede acquisisce tutte levalutazioni conclusive e redige le schede definitive di valutazione. La valutazione definitivaè espressa dal Responsabile delle PP.OO. con decisione motivata.. I dipendenti possonoentro il 31 dicembre presentare controdedduzioni al Responsabile delle PP.OO.potranno essere assistiti da un rappresentante sindacale al quale avranno conferitmandato.

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ARI. 45VALORIZZAZIONE DELLE ALTE PROFESSIONALITÀ'

,~)

1. L'Ente può valorizzare le alte professionalità del personale della categoria "D" mediante

il conferimento di incarichi a termine nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1,

lett. b)ec) delCCNLdel 31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10, ehdel medesimo CCNL.

2 Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli ordinamentivigenti:

a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell'art. 8 citato: per valorizzare specialisti portatori dicompetenze elevate e innovative, acquisite, anche nell'ente, attraverso la maturazionedi esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo dellaricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale e con preparazioneculturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca,ed altri tìtoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette alte professionalità, daindividuare da parte dei singoli enti, con abilitazioni o iscrizioni ad albi;

b)lpotesi comma 1, lett. e) dell'art. 8 citato: per riconoscere e motivare l'assunzione diparticolari responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e della valutazionepropositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento delprogramma di governo dell'ente;

3. Gli incarichi di cui al presente articolo potranno essere conferiti solo dopo I 'adozione diatti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacalivigente:

a) per la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione dellecompetenze e responsabilità di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e per il relativoaffidamento;

b) per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione diposizione e di risultato;

^A e) per la definizione dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati edegli obiettivi, nell'ambito del vigente sistema di controllo interno.>

4. L'importo della retribuzione di posizione relativa agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 variada un minimo di € 5.164,56 ad un massimo annuodi € 16.000; la retribuzione di risultatoconnessa ai predetti incarichi può variare da un minimo del 10%ad un massimo del 30%della retribuzione di posizione in godimento. La retribuzione di risultato può esserecorrisposta previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati certificati dalservizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo l'ordinamento vigente.

5. Le risorse per remunerare gli incarichi di alta professionalità sono posti a carico delbilancio dell'Ente.

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Art. 46INCENTIVI ALLA PRODUTTIVITÀ1 E AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

11 fondo per la produttività deve essere destinato a promuovere il miglioramentoorganizzativo dell'attività gestionale e progettuale delle strutture dell'Ente.

La produttività è, quindi, collegata e determinata dagli obiettivi che l'Ente intenderaggiungere e dalla definizione dei tempi e dei percorsi necessari al perseguimento deglistessi.

Per questa ragione, si ritiene che il sistema di valutazione dell'attività, già definito perl'attuazione della progressione orizzontale del personale, possa essere un efficacestrumento di analisi, funzionale a stabilire le modalità e le condizioni per l'erogazione dellerisorse disponibili.

In particolare, si ritiene che la procedura di pianificazione dell'attività, di verificaprogressiva (almeno trimestrale) e di riesame finale della stessa, prevista per ogniarticolazione organizzativa, possa concernere anche i programmi/progetti finalizzatiall'incremento della produttività e al miglioramento dei servizi.

Il trattamento verrà attribuito sulla base dei risultati raggiunti ed evidenziati con le schededi valutazione che saranno predisposte.

Il sistema di valutazione dell'attività e i meccanismi di riesame e controllo stabiliti sono,quindi, utilizzati per la gestione dell'attività finalizzata all'incremento della produttività e almiglioramento dei servizi, prevedendo, inoltre, che:

. Responsabili delle PP.OO approntino le proposte di programma entro il 31dicembre di ogni anno, redatte di concerto con i dipendenti del settore dipertinenza;

• a tutto il personale sia data l'opportunità di essere coinvolto in programmi di lavorannuali;

la valutazione periodica e finale della partecipazione sia al raggiungimento collettivo degliobiettivi stabiliti e al grado di realizzazione del piano generale di attività (la non sufficienteattuazione del quale dovrà determinare la valutazione negativa de! dirigente) ed erogata inragione del parametro di categoria;1

.

la valutazione finale del Responsabile delle PP.OO. in ordine a piani e progetti sia j /formalizzatai sia corredata dai documenti di valutazione intermedia prodotta darResponsabile delle PP.OO , e sia previsto nel caso di valutazioni finali non condivise, un-confronto collettivo che preveda la presenza dei soggetti sindacali di cui l'art. 10 del CCNL.

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TITOLO IVATTUAZIONE DI SPECIFICHE DISCIPLINE CONTRATTUALI

Art. 47NORMA TRANSITORIA

Per quanto non espressamente previsto dal presente C.C.D.I. si fa riferimento ai CCNL invigore.

PARTE PUBBLICA

Segretario Generale

Dr. Giovanni Spinella

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

(UILFPL) Pinnale Paolo

(DICCAP) Raco Gianfranco

RSU

Scandura Dino

Scirocco Lorenzo

Stissi Alfio • //*-• -'c -7

Salamene Vincenzo

D'Agati Alfio

Greco Alfio

Gentile Placido

Di Masi Anna Maria Y)

Ventura Giuseppina

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INDICE

TITOLO 1°

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

TITOLO II0CAPO I

RELAZIONI SINDACALI E PARTECIPAZIONE

Art. 2 COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTEArt. 3 SEDUTE DI DELEGAZIONE TRATTANTEArt. 4 TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CC.CC.DD.II.Art. 5 PERMESSI SINDACALIArt. 6 REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPEROArt. 7 ASSEMBLEEArt. 8 RELAZIONI SINDACALIArt. 9 TIPOLOGIE DI RELAZIONI SINDACALIArt. 10 CRITERI PER IL PASSAGGIO DEI DIPENDENTI PER EFFETTO DITRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ1

Art. 11 CRITERI GENERALI PER LA MOBILITA' INTERNAArt. 12 MODALITÀ' DI GESTIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALEArt. 13 INNOVAZIONI TECNOLOGICHEART. 14 GESTIONE DELLA FLESSIBILITÀ' ORGANIZZATIVA DEGLI ORARI DILAVORO

CAPO IIFORME DI PARTECIPAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Art. 15 COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO MOBBINGArt. 16 INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CCDIArt. 17 ORARIO DI LAVOROART. 18 L'ORARIO DEGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAART. 19 L'ORARIO DI SERVIZIO PLURISETTIMANALEArt. 20 RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVOROArt. 21 MENSAArt. 22 FERIEArt. 23 PERMESSI RETRIBUITIArt. 24 MALATTIAArt. 25 VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICIArt. 26 ASPETTATIVAArt. 27 FORMAZIONEArt. 28 DIRITTO ALLO STUDIO ^0^2^Art. 29 QUALITÀ' DEL LAVORO ED INNOVAZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI ^X>Art. 30 SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVOROArt. 31 VESTIARIOArt. 32 AREA DI VIGILANZAArt. 33 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI I /Art. 34 PERMESSI PER L'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO

29oF

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TITOLO IIIISTITUTI ECONOMICI

Ari 35 LA VORO STRAORDINARIOArt. 36 COSTITUZIONE DEL FONDOArt. 37 UTILIZZO DEL FONDOArt. 38 PIANI DI ATTIVITÀ'Art. 39 PROGETTI OBIETTIVIArt. 40 CRITERI DELLA RIPARTIZIONEART. 41 DISCIPLINA ATTRIBUZIONE INDENNITÀART. 42 PROGRESSIONE ORIZZONTALEArt. 43 CRITERI E METODOLOGIE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA E PER LA

/^PRODUTTIVITÀ-/T Art. 44 PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE

ART. 45 VALORIZZAZIONE DELLE ALTE PROFESSIONALITÀ'i Art. 46 INCENTIVI ALLA PRODUTTIVITÀ' E AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

TITOLO IVATTUAZIONE DI SPECIFICHE DISCIPLINE CONTRATTUALI

Art. 47 NORMA TRANSITORIA

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