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1 ASP DI CALTANISSETTA CONTRATTO DECENTRATO COMPARTO SANITA’ - QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 – 2009 (1° e 2°BIENNIO ECONOMICO) CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE 2006 – 2009 Comparto Sanità ASP n. 2 di Caltanissetta VERBALE D’ACCORDO DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Il giorno………………..…..alle ore .………..,presso la Sala Maiorana dell’ASP n. 2 di Caltanissetta, ha avuto luogo l’incontro tra: la delegazione trattante di parte pubblica dell’ASP n. 2 nelle persone di: Dott. Santonocito Commissario Straordinario f. f. Dott. Lupo Direttore Sanitario Dott. Mazzara Responsabile del Servizio Personale Dott. Gervaso Responsabile Staff della Direzione e la delegazione trattante della Rappresentanza Sindacale Unitaria e delle seguenti Organizzazioni Sindacali di categoria del personale del Comparto Sanità: RSU Sig. Miano A. CGIL FP Sig. Di Natale S. CISL FP Sig. Russello S. UIL FPL Sig. Centorbi C. FIALS Sig. Zuppardo G. FSI Sig. Ballacchino S.

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ASP DI CALTANISSETTA CONTRATTO DECENTRATO COMPARTO SANITA’ - QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 – 2009

(1° e 2°BIENNIO ECONOMICO)

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE 2006 – 2009

Comparto Sanità ASP n. 2 di Caltanissetta

VERBALE D’ACCORDO DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER IL PERSONALE DEL

COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Il giorno………………..…..alle ore .………..,presso la Sala Maiorana dell’ASP n. 2 di Caltanissetta, ha avuto luogo l’incontro tra:

la delegazione trattante di parte pubblica dell’ASP n. 2 nelle persone di: Dott. Santonocito Commissario Straordinario f. f. Dott. Lupo Direttore Sanitario Dott. Mazzara Responsabile del Servizio Personale Dott. Gervaso Responsabile Staff della Direzione

e la delegazione trattante della Rappresentanza Sindacale Unitaria e delle seguenti Organizzazioni Sindacali di categoria del personale del Comparto Sanità:

RSU Sig. Miano A. CGIL FP Sig. Di Natale S. CISL FP Sig. Russello S. UIL FPL Sig. Centorbi C. FIALS Sig. Zuppardo G. FSI Sig. Ballacchino S.

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SOMMARIO: Composizione delegazione trattante Premessa Articoli MATERIE 1 Campo di applicazione, durata 2 Decorrenza, tempi e procedure di applicazione 3 Relazioni sindacali aziendali 4 Diritto sindacale di assemblea e servizi minimi essenziali Politiche occupazionali 5 Rideterminazione dotazione organica in relazione agli obiettivi strategici 6 Determinazione dei Fondi, modalità di spostamento fra di essi 7 Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria 8 Criteri per la progressione economica orizzontale 9 Formazione ed aggiornamento professionale 10 Sistemi di incentivazione del personale 11 Lavoro straordinario 12 Sicurezza nei luoghi di lavoro 13 Pari opportunità 14 Conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative 15 Casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da fulltime a part-time 16 Orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico 17 Indennità per particolari condizioni di disagio, pericolo e danno 18 Nuovi profili ( art. 18 CCNL 2004) 19 Mobbing. 20 Regolamento mobilità aziendale 21 Norme di rinvio ALLEGATI ARGOMENTO N° 1 Fondi del comparto N° 2 Regolamento per la disciplina delle selezioni interne per il passaggio da una categoria all'altra immediatamente superiore o all'interno della stessa categoria da un profilo professionale all'altro anche di diverso livello economico. N° 3 Regolamento per la disciplina delle selezioni interne per la attribuzione delle fasce retributive ( progressione orizzontale ) N° 4 Regolamento per il conferimento di mansioni superiori N° 5 Regolamento per il conferimento, valutazione e revoca degli incarichi conferiti alle posizioni organizzative e di coordinamento N° 6 Mappatura delle posizioni organizzative previste dall’articolo 20 del vigente CCNL 1° biennio economico e delle posizioni di coordinamento previste dall’articolo 10 del vigente ccnl 2° biennio economico N° 7 Regolamento dell’attività lavorativa esterna con l’uso di strumenti o materiali N° 8 Regolamento dell'orario di servizio, straordinario, turni - banca ore - orario di lavoro e sue articolazioni N° 9 Regolamento del servizio sostitutivo di mensa N° 10 Integrazioni L’Anno Duemilaquattordici il giorno ……… del mese di …......................., presso i locali della Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, si è riunita la delegazione trattante - RSU, rappresentanti delle OO.SS. e la Parte Pubblica per sottoscrivere il contratto collettivo integrativo per il personale del Comparto sanità.

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Premesso - che in data 10/4/2008 è stato definitivamente sottoscritto il contratto collettivo di lavoro relativo al comparto Sanità per il periodo 2006-2009, dall’ARAN e le OO.SS. di categoria; - che per quanto concerne la parte economica è valevole per il I° Biennio economico 2006-2007; - che successivamente è stata definitivamente sottoscritta la parte economica II° biennio 2008 – 2009; - che al fine di raggiungere l’obiettivo di contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l’esigenza dell’Azienda di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività, viene demandata a livello locale, la contrattazione integrativa su alcune materie e con le modalità indicate nel contratto stesso; Tenuto conto di quanto riportato nel C.C.N.L. ed in particolare all’art. 4, le parti, costituite in applicazione del successivo art. 9, comma 2, del CCNL del 7 aprile 1999, sottoscrivono il seguente accordo integrativo aziendale: COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE La delegazione trattante dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, a norma dell’art. 9 , comma 2, del CCNL del 7 aprile 1999, fermo restando il ruolo del Direttore Generale in quanto legale rappresentante dell’Azienda o persona da lui delegata formalmente con facoltà decisionale, risulta cosi costituita: - per la parte pubblica: dal titolare del potere di rappresentanza dell’Azienda o da suo delegato, coadiuvato per le materie di competenza: dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dal titolare del Settore Affari del Personale, dai titolari dei Settori Sanitari ed Amministrativi interessati o loro delegati; - per la parte sindacale: dalle RSU costituite a norma dell’accordo del 7-8-98; dai Segretari Provinciali delle OO.SS di categoria firmatarie del C.C.N.L 2006-2009, o persona da loro delegata formalmente. PREMESSA E’ del tutto evidente che, negli anni trascorsi dall’approvazione del D. Lgs. n. 29/93 e dall’emanazione del D. Lgs. n° 165/2001, la pubblica amministrazione ha completamente metabolizzato i dettami innovativi in esso contenuti ed ora deve realizzare il principio di massima valorizzazione delle risorse umane, indispensabile nella sfida verso l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del sistema sanitario pubblico. Nel perseguire questo obiettivo, che si allarga al più vasto concetto di “sostenibilità” del Servizio Pubblico nel nostro paese, un ruolo assolutamente determinante spetta alla capacità che il Sistema Sanitario Nazionale avrà di favorire lo sviluppo di valide “relazioni sindacali” a livello locale. Non c’è alcun dubbio che, con questo contratto del comparto sanità, da quando sono state istituite le Aziende USL oggi ASP, sono stati individuati nei Direttori Generali - i nuovi soggetti forti e dotati di forti spazi d’autonomia gestionale - ogni azienda sanitaria dovrà attrezzarsi puntualmente per dar seguito ad alcune importanti innovazioni. Non si tratta, perciò, di pensare ad una sorta di “cogestione” fra aziende e OO.SS., sarebbe inaccettabile, ma di riuscire a sviluppare un rapporto centrato sulla trasparenza. D’altro canto, le scelte strategiche di una Azienda Sanitaria Provinciale come quella di Caltanissetta, in piena coerenza con la programmazione regionale (PSR) e locale (PSA), dovranno essere portate avanti e concretizzate, a livello di servizi resi all’utenza, impiegando al meglio tutte le risorse disponibili (ed il personale rappresenta la risorsa determinante). In tale direzione serve assolutamente un “contratto collettivo integrativo” di livello locale-aziendale in cui possano convergere, attraverso l’opportuna informazione, la concertazione e la consultazione, le visioni

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reciproche dei due soggetti, nel rispetto del ruolo gestionale autonomo dell’amministrazione, ma anche degli interessi legittimi dei dipendenti, adeguatamente rappresentati dalle RSU aziendali e dalle OO.SS. di categoria.

Contratto collettivo integrativo per il personale del Comparto sanità, Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta Art. 1 Campo di applicazione, durata. 1. Il presente accordo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e part time, dipendente dell’Azienda, con l’esclusione del personale appartenente all’Area della Dirigenza. 2. Il periodo di durata e di validità del presente accordo viene fissato, sia per la parte normativa che per la parte economica, dall’1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2009. 3. Alla scadenza, il presente accordo si rinnova tacitamente e le disposizioni ivi contemplate rimangono in vigore sino a quando non interverrà il nuovo CCNL e consequenziale CCIA. Le parti si impegnano ad effettuare una verifica del presente CCIA successivamente al I° semestre di efficacia al fine di verificare la funzionalità gestionale ed economica degli istituti contrattuali regolamentati dal presente CCIA ed eventualmente procedere a modifiche delle norme non funzionali all’Azienda/Lavoratori. Art. 2 Decorrenza, tempi e procedure di applicazione. Il presente contratto collettivo integrativo aziendale (CCIA) si attua a partire dal quindicesimo giorno dalla sottoscrizione, previo controllo sulla compatibilità dei costi effettuato dal Collegio Sindacale. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente accordo, salvo diversa prescrizione contenuta nel C.C.I.A. Per le parti relative ad istituti aventi carattere annuale il C.C.I.A. può essere rinnovato, previo accordo tra le parti, anche in assenza di rinnovo del C.C.N.L. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse è determinato con cadenza annuale. Per gli istituti che non hanno scadenza annuale, le parti verificano, due volte l’anno in apposite riunioni della delegazione trattante, la corretta e tempestiva applicazione degli istituti previsti dal presente contratto integrativo. In caso di controversie sull’interpretazione, le parti si incontrano tempestivamente per definire consensualmente l’interpretazione autentica della clausola controversa, secondo le modalità previste dal D L.vo 165/2001 e smi. Per tutta la durata della controversia le parti si astengono dall’assumere iniziative al riguardo. Art. 3 Relazioni sindacali aziendali L’art. 3 del C.C.N.L. del Comparto Sanità 2002/2005 prevede che il sistema delle relazioni sindacali sia strutturato in modo coerente, con l’obiettivo di contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l’esigenza dell'Azienda di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività. Si ritiene pertanto che la condivisione dei predetti obiettivi comporti la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali che si articoli negli istituti della «concertazione», «consultazione» e «informazione», le quali realizzano il principio della partecipazione. Si definisce, pertanto, un protocollo di relazioni sindacali che, nella distinzione dei ruoli, esalti il metodo del confronto (concertazione), le capacità propositive (consultazione), il principio di responsabilità (informazione); si conviene, infine, sul fatto che il protocollo stesso sia un veicolo essenziale per la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici. Si conviene pertanto che: - per «concertazione» deve intendersi l’attivazione, previa informazione ai soggetti sindacali, del confronto in incontri bilaterali con l’Azienda sulle materie meglio sotto specificate; - per «consultazione» deve intendersi l’acquisizione, da parte dell’Azienda. Previa adeguata informazione, di un parere in forma scritta dei soggetti sindacali nelle materie individuate dal C.C.N.L. Qualora il parere non sia espresso o pervenga oltre 20 gg dalla ricezione degli atti esso si intende espresso in senso positivo;

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- per «informazione» deve intendersi la comunicazione – trasmessa in forma scritta ed in tempo utile - di documentazione inerente le materie oggetto di informazione come meglio sotto specificate; per le informazioni su materie specifiche e nei casi d’urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse. Al fine di consentire in misura ottimale lo strumento degli istituti di cui sopra, l’Amministrazione si impegna a fornire preventivamente ai soggetti interessati la documentazione inerente l’oggetto della trattativa. La Concertazione Così come intesa nelle premesse, è riservata alle materie di cui all’art. 6, lett. b) del CCNL del Comparto Sanità 1998-2001 e che qui di seguito si richiamano:

- articolazione dell’orario di servizio; - verifica periodica della produttività delle strutture operative; - definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro; - andamento dei processi occupazionali; - attuazione del sistema classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalità di svolgimento delle

selezioni per i passaggi tra le categorie; - valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni; - conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica; - sistemi di valutazione permanente di tutto il personale;

La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di 30 gg. dalla data della relativa richiesta così come contrattualmente prevista. Nel caso di oggettiva impossibilità di tenere gli incontri entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta, l’Amministrazione comunica entro il medesimo termine la data del nuovo incontro che dovrà avvenire non oltre le successive 48 ore . Le parti possono congiuntamente decidere di prorogare di un ulteriore termine di 30 giorni i lavori del tavolo della concertazione, oltre la scadenza dettata a livello nazionale ( 30 giorni dalla presentazione della piattaforma sindacale). La concertazione si conclude con apposita verbalizzazione dalla quale si evinca la posizione delle parti nella materia oggetto dell’accordo. La Consultazione. E’ riservata alle materie di cui all’art. 6. lett. e) del CCNL del Comparto Sanità 1998 — 2001 e che qui di seguito si richiamano: a) atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ; b) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche; c) modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale di cui al D. L.gs. n. 165/2001 e smi, sino all’entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato: d) casi di cui all’art. 19 del D.L.gs 19 settembre 1994 n. 626, oggi D.lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni. La Consultazione deve intendersi obbligatoria per le materie di cui alle lettere b), c) d) e facoltativa per la materia di cui alla lettera a). Possono essere istituite, a richiesta, Commissioni Bilaterali, ovvero Osservatori con funzioni non negoziali per l’approfondimento di specifiche problematiche che avranno la durata necessaria per raccogliere dati e informazioni relative alle materie oggetto di approfondimento nonché formulare proposte. Tali organismi debbono svolgere la loro attività in orario di lavoro. Durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.

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L’INFORMAZIONE. Sono oggetto d’informazione le materie di cui all’art. 6 lettera A del CCNL 1998 – 2001 e precisamente:

- gli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro; - organizzazione egli uffici; - la gestione complessiva delle risorse umane.

L’informazione (fatti salvi i casi di riservatezza previsti dalle vigenti disposizione di leggi e regolamentari) verrà fornita tempestivamente, comunque entro i 10 giorni successivi in caso di richiesta avanzata dai soggetti sindacali e, periodicamente, a cadenze prestabilite, (semestralmente in relazione ai report elaborati sui budget e sulla produttività). Per informazione preventiva s’intende che essa viene fornita una volta che la direzione strategica abbia assunto una posizione esaustiva in modo da consentire alla eventuale concertazione di espletare per intero la possibilità di addivenire ad un intesa. Tale informazione è fornita per tutte le materie per le quali il CCNL prevede la Contrattazione Collettiva Integrativa, la Concertazione e la Consultazione, pertanto l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta fornisce sistematicamente ai soggetti sindacali la documentazione riguardante: _ articolazione dell’orario; _ definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro; _ definizione delle dotazioni organiche; _ andamento dei processi occupazionali; _ criteri generali di organizzazione dei servizi sanitari aziendali e degli uffici ovvero l’introduzione di nuove tecnologie; _ gli incarichi e le consulenze, nonché gli incarichi interni ed esterni affidati a personale dipendente di ruolo; _ la programmazione della mobilità collettiva; _ la sperimentazione gestionale; _ i piani di ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie; _ le misure per favorire le pari opportunità; _ la verifica periodica della produttività delle strutture operative; _ l’applicazione dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi e rapporti con l’utente: Su richiesta dei soggetti sindacali previsti dall’art. 9 del C.C.N.L. 1998-2001 del Comparto Sanità verranno fornite informazioni sui seguenti argomenti: _ relazione annuale sulla produttività dell’Azienda ; _ programmi innovativi pluriennali ; _ programmi relativi alla formazione del personale ; _ dati consuntivi della forza occupata, sulla costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro del comparto e sull’andamento generale della mobilità del personale ; _ dati consuntivi relativi all’andamento della formazione professionale con particolare riguardo al numero degli interessati ed ai contenuti dei corsi ; _ dati consuntivi sulle misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei, luoghi di lavoro anche a seguito dell’applicazione del D.L.vo 626/94 e s.m.i.; _ resoconto consuntivo delle ore straordinarie effettuate ; _ rendiconto sulla distribuzione complessiva del fondo per la produttività collettiva-individuale e sull’applicazione dell’istituto della pronta disponibilità ; _ consuntivo sulle misure adottate per il conseguimento delle pari opportunità ; _ risultati ed effetti generali sull’organizzazione del lavoro conseguenti alle introduzioni di nuove tecnologie e processi riorganizzativi. Le parti su richiesta si incontrano con cadenza almeno annuale, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l’innovazione tecnologiche degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione. Al fine di consentire un’informazione «trasparente», «tempestiva» e «certa», l’elenco di ogni atto pubblico adottato dall’Azienda (deliberazioni, ordinanze, disposizioni e ordini di servizio del Direttore Generale, Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario) viene pubblicato sul sito Web aziendale.

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La documentazione di cui al precedente punto può essere richiesta, dai soggetti sindacali all’Ufficio di competenza e sarà fornita del tutto gratuitamente e ritirata nei tempi tecnici consentiti entro e non oltre i 10 gg., dalla richiesta di uno dei soggetti firmatari del presente CCIA, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24 della legge 241/90, previa apposizione di firma per ricevuta. Al fine di assicurare «un’informazione partecipata» l’Azienda provvederà a porre permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti sindacali. di cui all’art. 9 del C.C.N.L. l998-2001 quale ufficio di segreteria, l’uso continuativo di idonei locali e attrezzature e arredi; nonché per assicurare «la visibilità dell’informazione», l’Azienda mette a disposizione delle R.S.U. gli spazi per l’informazione e le comunicazioni inerenti le materie di interesse sindacale e del lavoro situati negli ambienti del Centro Direzionale di questa Azienda, ed in tutte le strutture aziendali ove operino almeno 50 dipendenti (Ospedali, Distretti, Dipartimenti etc.). Art. 4 Diritto sindacale di assemblea e servizi minimi essenziali L’esercizio del diritto sindacale di assemblea, astensione dal lavoro e dei permessi sindacali è regolato dalle apposite norme. I contingenti di personale e le qualifiche professionali necessari a garantire i servizi minimi essenziali in occasione di ogni sciopero, sono quelli previsti per i giorni festivi. Le parti concordano che l’Azienda entro il 31.12.2014 avendo provveduto a fissare le nuove dotazioni organiche delle UU.OO., rideterminerà altresì i contingenti minimi essenziali in caso di sciopero. Art. 5 Rideterminazione dotazione organica in relazione alle scelte strategiche ed al piano sanitario regionale 1. La direzione aziendale, in applicazione dei commi 1 e 19 dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che prevedono la programmazione triennale del fabbisogno del personale, in base alle proprie scelte strategiche ed alla programmazione delle attività (Piano Attuativo Aziendale), viste le risorse che può rendere disponibili a tal fine, predispone - un “piano assunzioni”. In tal modo saranno illustrati i “margini d’azione” degli anni futuri e sarà possibile monitorare l’impatto dei nuovi ingressi sull’efficienza delle strutture cui sono destinati. 2. Le risultanze del piano di cui sopra sono oggetto d’informazione con le RSU e le rappresentanze delle OO.SS., anche perché toccano aspetti strettamente connessi con l’organizzazione del lavoro e la funzionalità dei servizi. Con il piano d’assunzioni, la direzione s’impegna ad attivare il “sistema della responsabilizzazione sul budget” e le procedure di verifica delle responsabilità dirigenziali. Art. 6 Determinazione dei fondi del comparto (allegato n° 1). Dato atto che l’avvenuta costituzione dell’ASP di CL ha determinato l’accorpamento delle tre aziende sanitarie ricadenti nel territorio provinciale, occorre, pertanto, procedere alla nuova costituzione di un unico fondo derivante dalle somme quantificate delle soppresse aziende, per incrementare, riformulare, unificare e accertare la corretta applicazione delle norme contrattuali vigenti. A tal fine i fondi degli Artt. 29, 30, e 31 del CCNL in questione, devono essere calcolati come stabilito dalle tabelle esplicative, parte integrante di questo articolo del CCIA (Allegato 11) e devono essere analiticamente dettagliate con atto formale aziendale notificato alle RSU e OO.SS.. 1 - Fondo Lavoro straordinario, per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (articolo 29 del CCNL 19/4/2004 e art. 3 del CCNL 5/6/2006) Dal 1\1\2013 l’ammontare del fondo è pari a €____________________________ - Delib. _____________________________; Il Fondo è così determinato: 1. € ____________________________ ……per prestazione lavoro straordinario 2. € ____________________________ ……per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno

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Fondo della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (Art. 30 del CCNL 19/4/2006 e art. 4 del CCNL 5/6/2006) A decorrere dal 1\1\2013 il fondo della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, è pari a € __________________ delib. ____________ Fondo per il finanziamento delle fasce retributive , delle posizioni organizzative, del valore comune ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica ( articolo 31 del CCNL 19/4/2004 e art 5 e 6 del CCNL 5/6/2006) A decorrere dal 1/1/2013 il Fondo è quello consolidato al 31/12/2012, rivalutato automaticamente in rapporto del nuovo valore delle fasce di cui alle tabelle C e D del contratto Nazionale. Art. 7 Criteri e procedure per i passaggi all’interno di ciascuna categoria Nei limiti dei posti vacanti nella dotazione organica e nell’ambito della stessa categoria vengono previsti: a) Passaggi dalla categoria B al livello economico B super e dalla categoria D al livello economico D super; b) Passaggi nell’ambito della stessa categoria tra profili diversi stesso livello economico, e ruoli professionali diversi.(sanitario, tecnico e amministrativo). I passaggi di cui al punto a) vengono effettuati dall’Azienda previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla relativa declaratoria dell’allegato 1 del CCNL 20.09.2001 e del CCNL 19.04.2004. I criteri per le selezioni e le procedure relative alle modalità del loro svolgimento sono definite dal Regolamento di cui all’allegato n° 2 al presente contratto collettivo integrativo: I passaggi di cui al punto B) avvengono esclusivamente a domanda del/dei dipendente/i previo bando di selezione interno. Art. 8 Criteri per la progressione economica orizzontale L’attribuzione delle nuove fasce retributive ai dipendenti si attiva con la stipulazione del presente contratto collettivo di lavoro nei limiti delle risorse finanziarie di cui al fondo dell’art. 39 precedentemente concordate e avverranno con decorrenza fissa dal 1 gennaio di ogni anno. Le modalità ed i criteri per l’attribuzione sono riportati nel relativo regolamento di cui all’Allegato n° 3 del presente contratto collettivo integrativo. Art. 9 Formazione ed aggiornamento professionale 1. Si definisce quale oggetto di aggiornamento permanente: _ il consolidamento delle competenze del personale operante in quelle strutture che si presume siano interessate da particolari innovazioni nel campo organizzativo, tecnico ed assistenziale; _ l’adeguamento delle procedure informatiche già in uso ed estensione del loro impiego agli altri servizi. 2. Le tipologie di accesso all’istituto contrattuale della “formazione” sono tre: _ Obbligatoria da tenersi in sede aziendale _ Obbligatoria da svolgere in strutture esterne all’Azienda _ Facoltative, a richiesta dell’interessato. 3. L’Amministrazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, a norma del CCNL del 7-4-99, previa informazione alla RSU ed a tutte le OO.SS. rappresentative, concorda i seguenti criteri generali da rispettare al momento dell’attivazione di corsi ed interventi formativi rivolti al personale del Comparto: i fondi che devono essere destinati nel bilancio di ogni anno solare alla formazione degli operatori del comparto, ammontano all’1 % del monte salari e comunque devono rispettare le disposizioni in materia previste dalla normativa regionale. Il quale ammonta a Euro: ……………… 4. In via prioritaria le iniziative di formazione devono riguardare tutto il personale, nel prossimo quadriennio, con scaglioni contingentati per ciascun anno numericamente corrispondenti a non meno del 25% del personale avente diritto e rispondere alle seguenti finalità: - sostenere la progressiva messa a regime dell’approccio manageriale nella gestione di tutti i servizi aziendali ;

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- valorizzare la disponibilità dei dipendenti che richiedono di essere coinvolti nelle iniziative obbligatorie di cui sopra ; - favorire, ricorrendo al criterio della rotazione, la partecipazione ai corsi delle figure professionali più toccate dall’innovazione tecnologica e dall’aggiornamento delle pratiche assistenziali, ricorrendo all’individuazione dei “referenti” di struttura o reparto; - realizzare iniziative formative tese a creare in sede un certo numero di formatori, scelti fra esperti interni che abbiano dato disponibilità a “reinvestire” sul miglioramento organizzativo dell’azienda. 5. Viene istituita una Commissione Paritetica cui è affidato il compito di definire le priorità formative, che verranno approvate sulla base dell’analisi annuali dei bisogni formativi aziendali trasmessi da parte della Direzione Generale coerentemente al programma strategico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta. La suddetta commissione provvederà altresì all’analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi superiormente definiti, sulla scorta dei dati forniti alla stessa dall’apposito Ufficio. 6. Le parti convengono sull’opportunità di stabilire fin d’ora una modalità di distribuzione percentuale fra le diverse categorie di accesso al fondo annualmente stanziato per la formazione e nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 29 CCNL 07.04.1999 (Formazione e aggiornamento prof.) e dall’Art. 20 CCNL 19.04.2004 (formazione ed ECM), in particolare si concorda di dedicare alla: Formazione ed aggiornamento obbligatorio in sede aziendale, attivabile su richiesta della Direzione e dei Dirigenti di Struttura: -----_ 60 % Aggiornamento permanente obbligatorio - fuori sede - anch’esso richiesto dal management aziendale ed accettato dai dipendenti ai fini di sostenerli nel momento in cui si procede alla modifica dell’organizzazione precedente ed alla revisione delle procedure di lavoro -------_ 20 % Formazione ed aggiornamento professionale facoltativo, cioè previsto per acquisire ulteriori titoli, anche per fini di carriera-----_ 10 % 7. La Direzione aziendale si riserva una quota pari al 10% del fondo annuo da destinare ad iniziative formative urgenti, a carattere obbligatorio, che dovessero necessitare in funzione di modifiche organizzative non programmate ad inizio d’anno. La Direzione Aziendale informerà preventivamente la RSU e le OO.SS. quali attività formative intenderà adottare. 8. I corsi che l’Azienda intende attivare debbono corrispondere alla finalità prioritaria di migliorare la funzionalità dei servizi e l’efficacia delle prestazioni erogate, nonché l’economicità gestionale delle risorse; per garantire tutto ciò le parti convengono sui seguenti principi generali: - le iniziative di formazione ed aggiornamento devono prevedere presenze obbligatorie, documentate e, per valere quale titolo nelle selezioni e nei processi di progressione orizzontale e verticale, soggette a verifica finale; - l’orario di frequenza alle lezioni di corsi obbligatori è considerato orario di servizio a tutti gli effetti; - i dipendenti, in riferimento alla formazione obbligatoria, possono frequentare, nel quadriennio di riferimento un solo corso per volta; - i dipendenti che, dopo aver iniziato il corso obbligatorio con obbligo di frequenza al minimo 80%, non lo terminano o non superano l’esame finale, per ingiustificati motivi, perdono i benefici del “permesso di studio” ed il fatto viene registrato nella scheda di valutazione permanente, utile ai fini della progressione di carriera e per la partecipazione a future iniziative di formazione promossa dall’azienda stessa; I dipendenti che hanno frequentato corsi di formazione obbligatori: - se hanno partecipato a corsi finalizzati all’operatività (durata superiore a mesi 6) di un settore specifico, non possono accedere a mobilità volontaria prima che siano trascorsi due anni ; non può partecipare altresì alla mobilità volontaria, se non trascorsi mesi sei, il personale che ha partecipato a corsi finalizzati all’operatività del settore di appartenenza che pur se di durata inferiore a mesi sei sono strategici per l’azienda; - non possono accedere a mobilità volontaria i partecipanti a corsi professionalizzanti organizzate specificamente per una determinata Unità Operativa specifica, se non con l’autorizzazione del titolare del servizio. 9. Per la formazione “facoltativa” sono ammesse le domande in numero compatibile con l’assegnazione prevista; qualora il corso sia coerente con la programmazione aziendale e gli argomenti rientrino fra quelli d’interesse della struttura di assegnazione, su richiesta, viene considerata la possibilità del pagamento della sola quota d’iscrizione o, se più favorevole per l’interessato, del 30% delle spese di viaggio, vitto ed alloggio debitamente documentate. In base al numero delle richieste, l’ufficio provvede all’autorizzazione svolgendo una selezione preliminare in base ad eventuali pregresse autorizzazioni od accessi di altro tipo godute dallo stesso dipendente a carico della ASP di Caltanissetta.

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10. Di tutte le richieste avanzate, dell’esito delle medesime, dei presumibili risultati conseguiti e documentati tramite l’elaborazione di appositi “questionari” di ingresso e d’uscita, si fa carico il predetto Ufficio Formazione. Per quanto riguarda modalità e criteri di accesso alle attività formative si rimanda a quanto previsto nell’apposito regolamento dell’Ufficio Permanente di Formazione e aggiornamento del Personale che deve essere concordato con la RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL. Art. 10 Sistemi di incentivazione del personale Per quanto riguarda l’applicazione dell’istituto della produttività, ribadito che essa può essere migliorata e conseguita solo con l’unità d’intenti di tutte le categorie del comparto e, naturalmente, di quelle collocate nell’area della dirigenza, le parti rimandano all’apposito protocollo attuativo che sarà sottoscritto in applicazione alla nuova normativa di riferimento. L’Amministrazione s’impegna a corrispondere gli emolumenti relativi all’acconto dell’anno di riferimento e del saldo dell’anno precedente entro il mese di giugno. Art. 11 Lavoro straordinario. Il lavoro straordinar io non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro (Art. 34, c. 1, CCNL 07.04.1999). Le prestazioni di lavoro straordinario devono avere carattere eccezionale e rispondere ad effettive esigenze di servizio quali: - richiami in servizio per pronta disponibilità; - assistenza o partecipazione a riunioni di organi collegiali istituzionali (solo commissioni invalidi civili, il tetto massimo non può superare ore 250 annuali procapite come previsto dall’art. 34 CCNL, 07.04.1999). Tutte le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal dirigente responsabile della struttura alla quale il dipendente è assegnato. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente (art. 34 CCNL, 07.04.1999, c. 6) con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio nel mese successivo. Ad ogni struttura organizzativa (Unità operativa, Unità organizzativa) viene assegnato un budget di ore di lavoro straordinario nei limiti dello specifico fondo. Il fondo per il lavoro straordinario è quantificato per l’anno 2014 in € _____________________?. Le parti si impegnano a definire entro il 31/12/2014 le dotazioni standard di tutte le UU.OO. ivi comprese quelle afferenti ai servizi centrali, l’apposito regolamento riguardante l’istituto del lavoro straordinario (vedi allegato 8, art. 4) e della pronta disponibilità, nonché l’implementazione della banca delle ore di cui all’art 40 del CCIN del 20 Settembre 2001. Art. 12 Sicurezza nei luoghi di lavoro Viene istituita una commissione ai sensi dell’art. 6 lettera C comma 2 del contratto alla quale viene affidato il compito di promuovere uno studio sui principali fattori di rischio esistenti nell’Azienda e sulle iniziative volte a facilitare l’attività lavorativa dei dipendenti disabili. Dovranno essere investite risorse idonee nel campo della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell’Azienda così come previsto dal D.Lgs. 626/94 e successivo D. Lgs. 81/08, o/e modifiche e integrazioni. Art. 13 Pari opportunità Viene istituito il comitato per le pari opportunità il quale al di là della mera attuazione del dettato normativo di cui alla legge 10 aprile 1991 n° 125, il quale dovrà adoperarsi per una concreta attuazione delle iniziative concernenti le pari opportunità in ogni struttura operativa dell’Azienda anche attraverso il rilevamento e la costante attenzione alle problematiche aziendali ed esercitando funzioni di promozione indirizzo e coordinamento per l’applicazione delle proposte idonee a raggiungere il loro superamento. Tutto quanto sopra tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 7 del contratto del 07/04/1999. Art. 14 Conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative

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L’Azienda dovrà valutare e concordare le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza. L’azienda comunque deve informare le RSU delle innovazioni tecnologiche e organizzative introdotte. Art. 15 Casi in cui e’ elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da full-time a part-time Dovranno essere eventualmente concordati quali sono i casi (particolari situazioni organizzative, gravi documentate situazioni familiari) in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a parttime, che da C.C.N.L. è previsto nella misura del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo indeterminato del comparto a tempo pieno. Tale incremento comunque non può superare la misura del 10%. Art. 16 ( REGOLAMENTO ALLEGATO 8) Orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico ORARIO DI LAVORO E DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E/O SERVIZI TERRITORIALI E OSPEDALIERI Art. 17 Indennità per particolari condizioni di (lavoro) di sagio, pericolo e danno (art. 44 CCNL 01.09.1995; art. 1 CCNL 18.10.2000; art. 25 CCNL 19.04.2004). Al personale operante in servizi attivati per almeno 12 ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni, la relativa indennità viene corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio ed i riposi compensativi in base a quanto previsto dall’allegato 8, art. 3, del presente CCIA. Al personale operante in servizi attivati sulle 24 ore giornaliere ed effettivamente operanti su tre turni, la relativa indennità viene corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio, compresi i riposi compensativi, in base ad uno svolgimento regolare del turno, come previsto dall’allegato n. 8 “Orario di Lavoro”, art. 3, comma 2. L’indennità di cui all’art. 44, comma 6, lettere a) e b) del CCNL 1994-1997 viene corrisposta al personale infermieristico operante nelle seguenti strutture: 1. terapie intensive; (euro 4,16) 2. sale operatorie; ( “ ) 3. anestesia e rianimazione; ( “ ) 4. cardiologia e UTIC; ( “ ) 5. pronto soccorso; ( “ ) 6. neonatologia; ( “ ) 7. nefrologia e dialisi; ( “ ) 8. SPDC; ( “ ) 9. neurochirurgia; ( “ ) 10. servizi malattie infettive; ( “ 5,16) Infine: - ai sensi dell’art. 44, comma 9, nei servizi indicati nel comma 6 possono usufruire di tale indennità altri operatori professionali del ruolo sanitario limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato intero turno lavorativo nei servizi sopra citati. - agli ausiliari, operatori tecnici e agli O.S.S. impegnati su 3 turni, ed assegnati nei reparti o nei servizi,si attribuiscono le indennità di cui all’art. 44 comma 3, più ai reparti indicati al comma 6, lett. c) è corrisposta una indennità giornaliera di euro 1.03. Sono inoltre previste : - Indennità SERT, art. 27 CCNL 19.04.2004;

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- Indennità per particolari attività usuranti ; - Indennità per assistenza domiciliare, art. 26 CCNL 19.04.2004 (vedi nota); - Indennità di cassa e maneggio valori;

Nota - Indennità per assistenza domiciliare, art. 26 CCNL 19.04.2004.

-a) DEFINIZIONE GENERALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE . Per assistenza domiciliare si intende lo spostamento dell’operatore al domicilio dell’utente per l’erogazione della prestazione sanitaria richiesta. Nel concetto di domicilio dell’utente deve rientrare qualsiasi sede ove l’utente dimora, anche occasionalmente, al momento della prestazione. Dal concetto di domicilio come sopra esplicitato sono escluse le strutture sanitarie e altre strutture, ancorché alberghiere, laddove l’attività è garantita direttamente da personale proprio dell’Azienda (ad esempio comunità alloggio, case di riposo, ecc….), nonché le strutture finanziate dall’Azienda stessa. –b) FINALITÀ E CONTENUTI DELL ’ASSISTENZA DOMICILIARE . La prestazione di assistenza domiciliare deve perseguire le finalità previste dall’art. 26 del CCNL. La prestazione di assistenza domiciliare non può avere, quindi, mero contenuto di prevenzione. Essa, consiste in:

1. attività prestazionale di terapia e / o medicazione o prelievo; 2. attività di monitoraggio e / o valutazione dei bisogni dell’utenza; 3. presa in carico dell’utente; 4. attività di supporto alla prestazione del medico; 5. accompagnamento esterno dell’assistito a carattere terapeutico.

-c) BENEFICIARI DELL ’ INDENNITÀ . L’indennità giornaliera per l’assistenza domiciliare compete esclusivamente ai dipendenti dell’Azienda che espletano in via diretta prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente ed appartenenti ai profili individuati dall’art. 26 CCNL del 19 aprile 2004, con i corrispettivi importi differenziati previsti p er categoria di appartenenza. La norma contrattuale non individua una soglia minima di prestazioni da effettuare per aver titolo all’indennità, essendo l’indennità giornaliera e maturata già all’effettuazione della prima prestazione domiciliare . E’ quindi ininfluente se il dipendente presti servizio con rapporto di lavoro a part-time, così come precisato anche dall’ARAN con i chiarimenti forniti in data 8 novembre 2004. Sulla scorta della situazione dei servizi rilevati nell’Azienda interessati all’assistenza domiciliare si individuano le seguenti strutture che fanno riferimento all’organizzazione aziendale dell’ASP 2 di CL:

� i CSM dei Dipartimenti Salute Mentale (DSM) di Caltanissetta e Gela; � i quattro Distretti Sanitari.

Art. 18 (vedi note) NUOVI PROFILI ( ART. 18 CCNL 2004) Tenuto conto del valore delle fasce già attribuite a ciascun dipendente interessato alla trasformazione dei posti ex art. 18 del CCNL del 2004 , si da atto che la stessa ha luogo a costo 0 (zero), con inquadramento alla fascia C1 ed assegno ad personam. Pertanto, in applicazione di tale articolo (art. 18 – comma 8) si procede, previa verifica della professionalità acquisita, mediante trasformazione dei posti già ricoperti dal personale destinatario dello stesso articolo, alla istituzione nella dotazione organica dei seguenti nuovi profili di categoria C: 1. puericultrice esperta; 2. infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso esperto; 3. massaggiatore o massofisioterapista esperto; 4. assistente tecnico; 5. programmatore; 6. operatore tecnico specializzato esperto; 7. assistente amministrativo 8. autista ambulanza

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Per i passaggi alla categoria C del personale dei corrispondenti profili di cui ai precedenti punti, attualmente inquadrati nella categoria B, livello economico Bs, saranno applicati i criteri di cui all’art. 16 del CCNL 7 aprile 1999, consistente nell’espletamento della sola “prova pratica attitudinale” finalizzata all’accertamento del possesso della professionalità richiesta, ed alla verifica delle attitudini e capacità dei candidati all’espletamento dei compiti propri del nuovo profilo, con conseguente formulazione dell’elenco degli idonei/non idonei. Art. 18 (note) – nuovi profili (art. 18 CCNL del 19.04.2004). Si ricorda che detto articolo è gia stato applicato nelle contrattazioni delle due precedenti tornate contrattuali delle tre ex aziende sanitarie prima dell’unificazione in ASP n. 2 di CL, e lo stesso art. 18, comma 8, indica che le procedure previste per i passaggi sono stabilite dall’art.37, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999, che recita: “Le aziende ed enti provvedono, con oneri a proprio carico, alla istituzione nella dotazione organica dei nuovi profili ritenuti necessari sulla base delle proprie esigenze organizzative”; nonché, delle procedure indicate dagli artt. 31,comma 4, lett. a) e 19,comma 1, lett.d), del CCNL 19.04.2004. Il Responsabile dell’Ufficio del Personale deve certificare che la trasformazione dei posti che si vogliono inquadrare alla fascia Cat. C1 siano a costo zero, si devono prevedere il numero e le figure che s’intendono individuare per la trasformazione dei posti della dotazione organica, i quali comportino un’effettiva necessità alla funzionalità dell’azienda. Si evidenzia, inoltre, che non può usufruire il personale dipendente che ha già avuto il beneficio contrattuale dell’art. 12 del CCNL 20.09.2001. Art. 19 Mobbing Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Il comitato paritetico, composto da 10 componenti, dovrà provvedere ai seguenti compiti: � raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza; � individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; � formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato; � formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta; � favorire la coesione e la solidarietà tra i dipendenti. Con protocolli separati, le parti si impegnano a costituire l’organismo in cui dovranno essere esplicitati il regolamento e le relative finalità. Art. 20 Regolamento sulla mobilità aziendale _ mobilità all’interno dei Presidi: si dovranno emanare appositi avvisi di mobilità secondo le modalità sotto descritte: a gli operatori tecnici addetti all’assistenza, gli ausiliari e per il personale del ruolo amministrativo inquadrato nelle categorie “A”, "B" e "C" la formazione delle graduatorie terrà conto dei seguenti criteri: 1. anzianità di servizio limitatamente al profilo interessato alla procedura di mobilità: 1 punto per ogni anno di servizio fino a un massimo di 30 punti aumentabili a 40 assegnando un punteggio aggiuntivo di punti 0.50 l’anno per servizio prestato nell’area omogenea, di punti 0,25 per area non omogenea e di punti 0,25 l’anno per turni effettuati sulle 24 ore; 2. formazione e aggiornamento professionale: fino a 10 punti; b per il personale inquadrato nelle categorie "D" e "Ds" le graduatorie terranno conto dei seguenti criteri:

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1. 1 punto per ogni anno di servizio fino a un massimo di 30 punti aumentabili a 40 assegnando un punteggio aggiuntivo di punti 0.50 l’anno per servizio prestato nell’area omogenea, di punti 0,25 per area non omogenea e di punti 0,25 l’anno per turni effettuati sulle 24 ore; 2. curriculum max 15 punti; 3. titoli e aggiornamento max 45 punti. _ mobilità di compensazione interaziendale: è subordinata all’ art. 19 CCNL 20.09.2001; _ mobilità d’urgenza: rientra nel potere organizzatorio dell’azienda e ha durata temporanea (max 30gg.), limitata allo stato di necessità che ne giustifica il ricorso: per l’indennità di missione e il trattamento accessorio, se dovuti, si rinvia al contratto. Della procedura attuata verrà data comunicazione alle OO.SS.; _ mobilità d’ufficio : rientra nel potere organizzatorio dell’azienda e può essere disposta in casi particolari (ad esempio: ristrutturazione organizzativa di servizi, uffici, unità operative, per incompatibilità ambientale e inidoneità fisica….); dell’attuazione verrà data comunicazione alle OO.SS.. Ove l’Azienda non pervenga alla sua attivazione con il consenso di tutti gli interessati, si farà luogo alla compilazione di una graduatoria del personale facente parte delle UU.OO. coinvolte, ai sensi della relativa disciplina contrattuale aziendale e con l’art. 18, c. 5, del CCNL del 20.09.2001. La graduatoria prevale rispetto a quella della mobilità normale per la copertura di corrispondenti posti disponibili nell’Azienda. Il suo utilizzo consente la facoltà di opzione. _mobilità ordinaria a domanda: l’azienda prima dell’assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure selettive o concorsuali deve attivare procedure di mobilità interna ordinaria ai sensi dell’art. 18, c. 3, CCNL 20.09.2001; _ mobilità ordinaria da Presidio a Presidio: lo spostamento, con modificazione della sede fisica, avverrà sulla base di necessità valutate dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, secondo rispettiva competenza, solo in presenza di posti vacanti e prima della loro copertura a titolo definitivo in altro modo. La gestione della relativa procedura, a differenza delle altre forme di mobilità sopra indicate, farà capo all’ufficio del personale, a seguito di formale proposta da parte del responsabile di presidio. La graduatoria formulata allo scopo sarà utilizzata anche per la copertura di ulteriori posti che si renderanno disponibili, previo parere favorevole della direzione del presidio cedente. Alle domande, che dovranno indicare i motivi per i quali viene chiesto il trasferimento, dovrà essere allegata la documentazione ritenuta utile per la formulazione delle graduatorie, che terrà conto dei seguenti criteri: 1. anzianità di servizio limitatamente al profilo interessato alla procedura di mobilità: 1 punto per ogni anno di servizio; sarà previsto un punteggio aggiuntivo di punti 0.50 l’anno per coloro che lavorano su turni avvicendati su 24 ore; 2. formazione e aggiornamento professionale: fino a 5 punti per la partecipazione ad iniziative attinenti al profilo interessato e all’area di destinazione; 3. situazione personale e familiare: fino ad un massimo di 20 punti così ripartiti: � per ogni figlio di età non superiore a 8 anni ……………..p. 3.0 � per ogni figlio di età compresa fra 8 e 18 anni…………...p. 1.5 � per ogni famigliare assistito………………………………p. 3.0 *genitore, anche adottivo, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 104/92; la previsione è estensibile anche agli affidatari ; � colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente;

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� persona handicappata in situazione di gravità; ^ ricongiungimento familiare previsto dalla normativa. 4. distanza tra abitazione e luogo di lavoro: � da 15 a 30 km…………………………………………..p. 1.0 � da 31 a 45 km…………………………………………..p. 1.5 � da 46 a 60 km…………………………………………..p. 2.0 � oltre 61 km…………………………………………….. p. 2.5 E’ fatta riserva di valutare situazioni non riconducibili a quelle elencate attribuendo punteggio con adeguata motivazione, previa informativa e concertazione con le OO.SS.. Gli assegnatari del trasferimento non potranno chiedere di essere nuovamente trasferiti, nel rispetto delle mobilità del presente regolamento, prima che siano trascorsi due anni dal precedente. Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a mobilità, verrà formulata apposita graduatoria sulla base della documentazione presentata dagli interessati, valutata secondo i criteri sopra indicati. Disposizioni di carattere generale Il dipendente, presentando domanda di trasferimento, assume implicitamente l’obbligo di darvi attuazione, se assegnatario del posto messo a mobilità. Le graduatorie restano in vigore per DUE ANNI e possono essere utilizzate anche per la copertura di posti aggiuntivi rispetto a quelli messi a mobilità e indicati nell’avviso. Il trasferimento fa venir meno il permanere del candidato in altre graduatorie esperite per assegnazione di personale a presidio/i diverso/i da quello per il quale viene attuato. Art. 21 Norma di rinvio Le parti convengono di rinviare ad apposite sedute della delegazione trattante che dovranno essere concluse entro il 31/12/2014 i seguenti argomenti : 1. Regolamento pronta disponibilità 2. Definizione, con regolamento, relativa all’utilizzo dei permessi sindacali; 3. Definizione per la garanzia dei servizi minimi essenziali con l’individuazione dei contingenti; 4. Regolamento completo Missioni. Eventuali ulteriori tematiche potranno essere aggiunte a quelle superiormente individuate.

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ALLEGATI Allegato 1 Fondi del comparto: N° delibera data OGGETTO VEDI ALLEGATO 11 CON RISPETTIVE TABELLE PER IL CALCOLO DEI FONDI DE L COMPARTO . (I VALORI ECONOMICI DELLA DELIBERA DEVONO ESSERE FAT TI IN BASE ALLE TABELLE ELENCATE ) Tabelle:

1. Funzionamento dei Fondi Contrattuali; 2. Fondo Art. 29 - Straordinario, disagio, pericolo e danno (già art. 38 c. 1 CCNL

07.04.1999); 3. Fondo Art. 30 – Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio qualità

della prestazione individuale (già art. 38 c. 3 CCNL 07.04.1999); 4. Fondo Art. 31 – Fasce, posizioni organizzative, valore comune dell’ex indennità di

qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica. Fondo destinato alla produttività collettiva incrementato dalle risorse aggiuntive e risparmi di gestione (art. 3 CCNL 27.06.1996) Allegato 2 Regolamento per la disciplina delle selezioni interne per il passaggio da una categoria all’altra immediatamente superiore o, all’interno della stessa categoria, da un profilo professionale all’altro anche di diverso livello economico. Art. 15, 16 e 17 del CCNL PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI Art. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE Alle selezioni interne indette dall’Azienda per i passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore o, nell’ambito della stessa categoria, tra profili di diverso livello economico o tra profili diversi dello stesso livello, possono partecipare i dipendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle relative domande in possesso, alla data predetta, dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione stessa. Art. 2 BANDO DI SELEZIONE INTERNA 1. Il bando di selezione interna deve indicare, distintamente per profilo professionale e categoria di appartenenza: a) il numero dei posti riservati alla selezione, dando atto del rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14 del vigente C.C.N.L.; b) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione; c) la documentazione attestante i requisiti di ammissione; d) le modalità per la verifica della professionalità richiesta dal profilo oggetto della selezione; e) i titoli valutabili; f) il punteggio massimo attribuibile agli stessi diviso per categoria; g) i titoli che, a parità di merito, danno luogo a precedenza;

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h) le prove previste per la verifica della professionalità richiesta dal profilo professionale; i) il giorno il luogo in cui sarà proceduto a sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice. 2. Il bando di selezione va pubblicato all’albo dell’Azienda ed allo stesso va data la massima diffusione con l’invio di copia a tutte le unità operative della stessa nonché alla R.S.U. formalmente costituita ed alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. del comparto presenti in ambito aziendale. 3. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando all’albo dell’Azienda. 4. Le domande di partecipazione vanno inoltrate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricezione, o consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo che dovrà rilasciare apposita ricevuta . 5. Si considerano utilmente prodotte le domande spedite o presentate entro il termine di scadenza. Art. 3 DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI 1. Per l’ammissione alle selezioni gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato al relativo bando. 2. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto in forma di auto dichiarazione, l'apposito foglio notizie predisposto dall'Azienda e facente parte integrante del bando di selezione. 3. Quanto dichiarato nel foglio notizie deve corrispondere esattamente alla documentazione già in possesso dell'Azienda ovvero ad eventuale altra documentazione di cui l'aspirante ha l'onere di indicare con precisione i necessari riferimenti per l'acquisizione d'ufficio. 4. Gli aspiranti alla selezione sono in ogni caso liberi di allegare alla domanda la documentazione che ritengano opportuna agli effetti della valutazione. 5. Non saranno ammessi alle selezioni i dipendenti che avranno avuto, nell'anno immediatamente precedente, procedimenti disciplinari passati in giudicato con sospensione dal servizio superiore a 10 giorni; ASP DI CALTANISSETTA CONTRATTO DECENTRATO COMPARTO SANITA’ QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 – 2009 (1° e 2° BIENNIO ECONOMICO) Contratto decentrato comparto Pag. 17 6. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; 7. Alla domanda va allegato anche l’elenco dei documenti e dei titoli presentati; 8. Nella domanda di ammissione alla selezione l’aspirante deve, altresì, indicare il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione inerente la selezione. ART. 4 TITOLI DA VALUTARE PER LA VERIFICA DELLA PROFESSION ALITÀ a) titoli di studio superiori a quello richiesto per la partecipazione alla selezione; b) diploma di specializzazione o di perfezionamento, abilitazioni; c) corsi di formazione, anche esterni all’Azienda qualificati quanto alla durata e alla previsione di esami finali; d) qualificati corsi di aggiornamento professionale; e) pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dall'Azienda; f) incarichi di insegnamento nei corsi per operatori sanitari gestiti da Enti del S.S.N. g) docenze, anche occasionali, nei corsi di formazione e di aggiornamento professionale del personale del Servizio Sanitario organizzati da Enti pubblici; h) relazioni tenute nel corso di convegni, giornate di studio, tavole rotonde, congressi e seminari; i) pubblicazioni, la cui valutazione va adeguatamente motivata in relazione alla originalità della produzione scientifica, al grado di attinenza dei lavori con la posizione funzionale da conferire, alla data di pubblicazione e dal fatto che le stesse contengano mere esposizioni di dati e casistiche non adeguatamente avvalorate ed interpretare o che abbiano contenuto divulgativo o che costituiscano monografie di grandi impegni ed elevata originalità; j) corsi di aggiornamento professionale anche di breve durata, compresa la partecipazione a convegni, seminari, congressi, giornate di studio e tavole rotonde, finalizzati alla conoscenza e approfondimento di tematiche specifiche;

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k) esperienze lavorative attinenti il profilo per cui si concorre maturate nel tempo nell'ambito delle strutture e degli Enti del S.S.N.; l) funzioni di coordinamento o di incarichi specifici formalmente conferite dall'amministrazione o da altri enti del S.S.N; m) espletamento di attività comportanti responsabilità o richiedenti attitudini specifiche, conferite dalla Direzione Aziendale. Art. 5 AMMISSIONE DEI CANDIDATI L’ammissione alle selezioni è definita dal Responsabile delle risorse Umane, previa verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti culturali e professionali richiesti per la partecipazione alle selezioni stesse, da parte dell'apposita commissione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Art. 6 ESCLUSIONE DALLE SELEZIONI L’esclusione dalle selezioni va notificata agli interessati entro venti giorni dalla esecutività della relativa decisione. Entro dieci giorni dalla notifica l'interessato può proporre ricorso allo stesso Organo che ha determinato l'esclusione, che deciderà entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso stesso. Art. 7 NOMINA DELLE COMMISSIONI 1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale ed è così composta: - Presidente: un dirigente del ruolo nel cui ambito è collocato il profilo professionale dei posti messi a selezione; - Componenti: due esperti, tra tutti i dipendenti di ruolo dell’Azienda del profilo, posizione funzionale e categoria per i quali è indetta la selezione nominati dal Direttore Generale su proposta del Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario ciascuno con riferimento all’area di rispettiva competenza. La designazione va operata, esclusivamente tra il personale di ruolo dell'Azienda appartenente al profilo per il quale è indetta la selezione. - Segretario: un dipendente amministrativo con posizione funzionale non inferiore a quella di Categoria "C". Ai sensi del comma 3, punto e) dell'articolo 35 del D.Lgs. 165/01, non possono far parte coloro che sono componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che ricoprano cariche politiche e che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Ai componenti delle Commissioni spettano per la partecipazione alle singole sedute, se ed in quanto dovute, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta. Art. 8 ADEMPIMENTI PRELIMINARI 1. All’atto dell’insediamento la Commissione esaminatrice, presa visione di quanto esplicitato nella parte seconda di questo regolamento in ordine al profilo di cui alla selezione, determina: a) I criteri da valere per la valutazione dei titoli prodotti dai concorrenti; b) i criteri e le modalità di valutazione delle prove di esame per l’assegnazione a ciascuna di esse del relativo punteggio; c) le date in cui si svolgeranno le prove richieste. 2. I componenti della Commissione presa visione inoltre dell’elenco dei partecipanti alle selezioni sottoscrivono ciascuno la dichiarazione che tra essi ed i concorrenti stessi non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

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Art. 9 VALUTAZIONE DEI TITOLI Determinati i criteri di cui al punto precedente la Commissione procede, successivamente e prima dello svolgimento delle prove di esame, alla valutazione dei titoli prodotti dai candidati. Gli elementi di valutazione vanno tra di loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali proprie della categoria e del profilo cui si riferisce la selezione. Il punteggio attribuito dalla Commissione per ciascuna categoria di titoli è globale e va, ogni volta, adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito a determinarlo. Il risultato della valutazione dei titoli e reso noto all'interessato prima della effettuazione delle prove di esame mediante affissione all'Albo dell'azienda e nella sala destinata allo svolgimento delle prove stesse. Art. 10 MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PROFESSIONAL ITA’ RICHIESTI DALLA CATEGORIA O PROFILO 1. La data delle prove di esame va comunicata, ogni volta ai candidati ammessi alla selezione con raccomandata a.r. non meno di quindici giorni prima dell’inizio di ciascuna prova. 2. Le prove di esame, sia pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi e nei giorni di festività religiose ebraiche, valdesi. Art. 11 VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME Il superamento delle prove previste dal bando di selezione è subordinato al raggiungimento in ciascuna di esse di una valutazione di sufficienza pari ai due terzi del punteggio massimo attribuibile alla stessa. Art. 12 PROVA PRATICA ATTITUDINALE Nel giorno fissato per la prova pratica attitudinale, ove prevista, ed immediatamente prima dello svolgimento della stessa, la Commissione ne determina i contenuti e le modalità di esecuzione che, in ogni caso, devono comportare pari difficoltà ed uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Tale prova, finalizzata all’accertamento del possesso della professionalità richiesta ed alla verifica delle attitudini e capacità dei candidati all’espletamento dei compiti propri della qualifica oggetto della selezione, può consistere in una delle seguenti: - nella compilazione di un questionario contenente quesiti a risposte multiple differenziate, ciascuna, per difficoltà e contenuto tecnico; - in sperimentazioni lavorative attinenti lo specifico profilo; - nella esecuzione di tecniche specifiche o prove d’arte proprie del profilo per cui si concorre; - nella predisposizione di atti riguardanti attività di servizio; - in altre attività, individuate dalla Commissione, ritenute utili per l’accertamento della idoneità professionale all’espletamento dei compiti propri della posizione funzionale oggetto della selezione. Per l’espletamento della prova pratica la Commissione, fissato il termine entro cui la stessa va eseguita, mette a disposizione dei candidati le apparecchiature ed i materiali necessari. Al termine di ogni seduta la Commissione rende noto, mediante affissione nella sede di esame il punteggio attribuito nel corso della giornata ai candidati sottoposti alla specifica prova di esame evidenziando quelli che, avendo conseguito la richiesta sufficienza, vengono ammessi a sostenere, ove previsto, il colloquio. Art. 13 COLLOQUIO Il colloquio, ove previsto, si svolge, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissate dalla Commissione all’atto dell’insediamento, con riferimento alle materie oggetto di esame. Lo stesso ha per oggetto una serie di domande, non inferiore a tre e non superiore a cinque, predisposte dalla Commissione nel giorno fissato per la prova ed immediatamente prima del suo svolgimento e poste, di volta in volta, ai candidati previo sorteggio dei quesiti.

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I quesiti da porre ai candidati devono presentare tutti pari difficoltà ed avere contenuto similare, differenziati solo nei particolari. La Commissione, nel predisporre la serie di quesiti, di numero superiore al numero dei candidati da sottoporre nella giornata a colloquio, deve, altresì, fissare le procedure del sorteggio che devono comunque ispirarsi ai principi della semplicità, della linearità e della massima trasparenza. Il colloquio si svolge nel giorno stabilito e alla presenza dell’intera Commissione ed in sede aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta la Commissione rende noto, mediante affissione nella sala di esame, il punteggio attribuito nel corso della giornata ai candidati sottoposti alla specifica prova di esame evidenziando quelli che hanno conseguito la richiesta sufficienza. Art. 14 GRADUATORIA Al termine delle prove di esame la Commissione formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascuno. Tale punteggio è dato dalla somma del punteggio precedentemente attribuito: a) ai titoli di cui all’art. 10; b) alle prove di esame di cui agli articoli 13 e 14; In caso di parità tra due o più candidati la precedenza è data, nell’ordine, a chi vanti la maggiore anzianità complessiva di servizio, la maggiore anzianità nella posizione funzionale al momento rivestita, la situazione familiare e, per ultimo, la maggiore età. Dalla graduatoria di merito è escluso il candidato che non ha conseguito in ciascuna delle prove di esame la valutazione di sufficienza quale espressamente prevista. Definita la graduatoria la stessa è trasmessa al Dirigente delle risorse umane per i conseguenti provvedimenti di competenza. Art. 15 VERBALI Di ogni seduta della Commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte le operazioni seguite e le decisioni adottate. La Commissione procede alla presenza di tutti i componenti alla determinazione dei criteri di cui all’art.9, all’esame dei titoli, alla predisposizione e valutazione delle prove di esame ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati. I punteggi relativi alle singole prove di esame sono attribuiti con voti palesi. In caso di differenti valutazioni il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario. Fermo restando l’obbligo della firma dei verbali ciascun commissario può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento della selezione ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della Commissione. Eventuali osservazioni dei candidati inerenti allo svolgimento della procedura vanno formulate con esposto sottoscritto dagli interessati da allegare al verbale previa menzione nello stesso. Al termine dei lavori i verbali, unitamente ad ogni altro atto, sono rimessi al Dirigente delle risorse umane per le conseguenti determinazioni di competenza. Art. 16 CONFERIMENTO DEI POSTI Il Direttore Generale, accertata la regolarità della procedura, approva i relativi atti e dichiara vincitori, nei limiti dei posti messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito rimane valida per un periodo pari a quello previsto per la validità di quelle derivanti dall'espletamento dei concorsi pubblici. In tale periodo, deve essere utilizzata per la copertura dei posti che dovessero eventualmente rendersi disponibili, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del vigente C.C.N.L. La stessa non può, comunque, essere utilizzata per la copertura di posti di nuova istituzione. Entro un mese dalla data di ultimazione delle procedure di selezione i candidati dichiarati vincitori sono convocati per la stipula del “contratto individuale di lavoro”.

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Gli effetti giuridici decorrono dalla data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di merito mentre gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio nella nuova posizione funzionale. Art. 17 ACCESSO AGLI ATTI L’accesso agli atti della selezione con le procedure di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge n. 24l/90 è consentito, limitatamente ai candidati aventi titolo, al termine della selezione e comunque non prima dell’approvazione da parte del Direttore Generale della graduatoria di merito definita dalla Commissione esaminatrice. Art. 18 ULTIMAZIONE PROCEDURE Le selezioni vanno definite e portate a compimento entro sei mesi dalla data di pubblicazione all’Albo dell’Azienda del relativo bando. PARTE SECONDA: ACCESSO A POSIZIONI FUNZIONALI E PRO FILI PROFESSIONALI ART. 19 - REQUISITI Dl AMMISSIONE I requisiti culturali e professionali richiesti per l'ammissione alle selezioni interne per il passaggio da una categoria all'altra immediatamente superiore o, all'interno della stessa categoria, da un profilo professionale all'altro, anche di diverso livello economico, sono quelli distintamente indicati - per profilo professionale - nella "declaratoria delle categorie e profili" di cui all'allegato 1 del C.C.N.L. Punteggio a disposizione della Commissione punti 100 a) prova pratica: fino a punti 20 b) colloquio: fino a punti 20 c) valutazione dei titoli: fino a punti 60 Criteri di valutazione titoli : Titoli di carriera : fino a punti 40 � Servizio prestato nella stessa posizione funzionale per cui si concorre punti 1,5 per anno fatta salva la decurtazione prevista dalle vigenti normative contrattuali in caso di carenza di titolo per l’accesso ; � Servizio prestato di ruolo nel profilo e categoria immediatamente inferiore a quello oggetto della procedura concorsuale punti 1,2 per anno ; Titoli di studio : fino a punti 10 - Laurea Magistrale o Specialistica 2 -Diploma di laurea punti 2 se non utilizzato come titolo di accesso; -Diploma di scuola media superiore massimo punti 1 se non utilizzato come titolo di accesso . Non potrà essere utilizzato più di un diploma di scuola media superiore; -Diploma di Scuola Universitaria diretta ai fini speciali in tecniche organizzative nel settore sanitario punti 2 -Diploma di Abilitazione a funzioni direttive o master punti 1 -Diploma di Ostetrica punti 1 -Diploma di Assistente sanitario, Assistente chirurgico punti 1 -Diploma di Vigilatrice d'infanzia, di Infermiere, Terapista della Riabilitazione, Tecnico di Laboratorio, Tecnico di Neurofisiopatologia, Logopedista, etc. punti 1 -Diploma di Infermiere Generico punti 0,50 -Attestato O.T.A. punti 0,25 - Attestato di OSS punti 0,40 -Attestato di Ausiliario specializzato punti 0,25 - Attestato di informatica punti 0,25 - Attestato di dattilografia punti 0,15 -Abilitazione punti 1; -Corsi di specializzazione o perfezionamento almeno semestrali punti 1; -Corsi di specializzazione o perfezionamento almeno trimestrali punti 0,50;

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-Attività didattiche presso scuole del S.S.N. - per anno punti 1, nel caso in cui in uno stesso anno didattico sia stato conferito l'incarico di insegnamento in più corsi, gli altri verranno valutati ridotti del 50%. Titoli Vari : fino a punti 10 Le Monografie e pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti alla posizione funzionale ricoperta e nel modo seguente: Monografie punti 0,4; Pubblicazioni punti 0,10; alle pubblicazioni risultanti dal contributo di più coautori si assegna il punteggio previsto ridotto del 50%; � Corsi di aggiornamento ECM o partecipazione a congressi e convegni: - Come docente punti 0,30; - Come discente con esami finali ECM punti 0,10; - Come discente senza esami finali punti 0,05; � Partecipazione a convegni ed altri titoli non previsti nei precedenti punti ,ma attinenti al profilo e categoria messi a selezione : punti 0,025 ;

ART. 20 - Profili professionali categoria A - Commesso (Cat. A) - Ausiliario specializzato (Cat. A) Prima di procedere, relativamente ai profili di cui al presente articolo, alla copertura dei posti eventualmente disponibili nella dotazione organica con le procedure di cui all'art. 16 della Legge n° 56/87, a domanda e previo avviso interno, deve disporsi il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro. Nel caso di presentazione di più domande rispetto ai posti disponibili i passaggi sono disposti secondo l'anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo, anche non continuativo, nella posizione funzionale di provenienza. In caso di parità tra due o più dipendenti si tiene conto, delle precedenze di legge.

ART. 21 - Profilo Professionale categoria B e Bs: - Operatore tecnico (Cat. B) - Operatore tecnico specializzato (Cat. BS) 1) Prove di esame a) prova pratica attitudinale: esecuzione di tecniche specifiche o prove d’arte, con l’ausilio anche di idonee apparecchiature e attrezzature, proprie della specifica professionalità per cui si concorre. b) colloquio: approfondimento delle procedure e delle tecniche seguite per l’esecuzione della prova pratica. 2) Punteggio a disposizione della Commissione punti 100 prova pratica: fino a punti 30; colloquio: fino a punti 30; valutazione dei titoli: fino a punti 40 di cui 30 punti per anzianità di servizio, 5 punti per titoli di studio e 5 punti per convegni ; Criteri di valutazione titoli : Titoli di carriera: fino a punti 30 Servizio prestato di ruolo e non di ruolo nel profilo e categoria immediatamente inferiore a quello oggetto della procedura concorsuale punti 1,2 per anno fatta salva la decurtazione prevista dalle vigenti normative contrattuali in caso di carenza di titolo per l’accesso; Titoli di studio : fino a punti 5 � Diploma di scuola media superiore punti 3 � Diploma di specializzazione o perfezionamento o qualifica attinenti al profilo per cui si concorre punti 1 per diploma fino ad un massimo di punti 3 � Corsi di formazione anche esterni all’Azienda attinenti alla qualifica da ricoprire e conseguiti di seguito ad esami finali punti 1 fino ad un massimo di punti 4 ; Titoli Vari : fino a punti 5 Partecipazione a convegni, seminari, corsi di aggiornamento senza esami finali ed altri titoli non previsti nei precedenti punti, ma attinenti al profilo e categoria messa a selezione : punti 0,50 fino ad un massimo di punti 5

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ART. 22 - Profilo Professionale categoria Bs: Operatore Professionale Sanitario (Cat. Bs) Puericultrice (Cat. BS) 1) Prove di esame a) prova pratica attitudinale: esecuzione di tecniche specifiche attinenti l’attività ed i compiti del profilo professionale per cui si concorre, quesiti a risposte multiple attinenti la specifica professionalità. b) colloquio: approfondimento delle procedure e delle tecniche oggetto della prova pratica ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito aziendale e rapporti con l'utenza Criteri di valutazione titoli : vedi art. 19 Art. 23 – Profili Professionali categoria B e Bs Amm.vi: Coadiutore amministrativo (Cat. B) Coadiutore amministrativo esperto (Cat. Bs) 1) Prove di esame: a) prova pratica: stesura di un testo su personal computer e quesiti a risposte multiple attinenti l’attività ed i compiti propri del profilo per cui si concorre. b) colloquio: argomenti di cultura generale, organizzazione dei servizi aziendali ed approfondimento delle tematiche oggetto della prova pratica. è confermato quanto previsto nel precedente articolo in merito al punteggio posto a disposizione della commissione e alla valutazione dei titoli ; (vedi art. 19) ART. 24 - Categoria C Profilo Professionale:- Assistente Tecnico 1)Prove di esame: a) prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche proprie della qualificazione professionale per cui si concorre, quesiti a risposta multipla attinenti la specifica professionalità, parere su progetti od impianti; b) colloquio: approfondimento delle procedure e delle tecniche oggetto della prova pratica, organizzazione aziendale e principi di legislazione sanitaria. 2) è confermato quanto previsto nel precedente articolo in merito al punteggio posto a disposizione della commissione e alla valutazione dei titoli attinenti; (vedi art. 19) ART. 25 - Categoria C Profilo Professionale:- Programmatore 1) Prove di esame: a) prova pratica: esecuzione di tecniche di programmazione, sviluppo programmi per elaboratori. Impiego dei linguaggi per il trattamento di elementi e dati numerici. b) colloquio: approfondimento delle procedure e delle tecniche oggetto della prova pratica, organizzazione aziendale e tipologie di informazione di supporto agli utenti. principi di legislazione sanitaria è confermato quanto previsto nel precedente articolo in merito al punteggio posto a disposizione della commissione e alla valutazione dei titoli attinenti ; (vedi art. 19) Art. 26 – Profili Professionali: Assistente amministrativo (Cat. C) 1) Prove di esame: a) prova pratica: quesiti a risposta multipla attinenti l’organizzazione dei servizi sanitari, il procedimento amministrativo, l’accesso agli atti, l’autocertificazione, i rapporti con il pubblico, utilizzo apparecchiature meccanografiche. b) colloquio: principi di diritto amministrativo, legislazione sanitaria ed approfondimento delle tematiche oggetto della prova pratica. E’ confermato quanto previsto nel precedente articolo in merito al punteggio posto a disposizione della commissione e alla valutazione dei titoli attinenti ; (vedi art. 19) ART. 27 - Profilo Professionale: Collaboratore professionale sanitario ( Cat. D ) 1) Prove di esame: a) prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche attinenti l’attività ed i compiti del profilo professionale per cui si concorre, quesiti a risposte multiple attinenti la specifica professionalità e predisposizione piani di lavoro

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e di intervento. b) colloquio: approfondimento delle procedure e delle tecniche oggetto della prova pratica ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito aziendale e rapporti con l’utenza. 2) è confermato quanto previsto nel successivo articolo in merito al punteggio posto a disposizione della commissione e alla valutazione dei titoli; vedi art. 30 ART. 28 - Profilo Professionale: Collaboratore tecnico –professionale (Cat.D) Settore tecnico Settore informatico Settore Professionale 1) Prove di esame: prova pratica: Settore tecnico: soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti lo specifico settore di attività e parere su progetti, dati e ricerche di laboratorio. Settore informatico: esame e parere scritto su progetti per l’applicazione di sistemi informatici a livello di unità operative complesse; soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti lo specifico settore di attività: Settore professionale: esame e parere scritto su progetto od impianto; soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti lo specifico settore di attività. colloquio: approfondimento delle tematiche oggetto della prova pratica, organizzazione dei servizi sanitari, legislazione sanitaria e legislazione specifica di settore. 2) è confermato quanto previsto nel successivo articolo 30 in merito al punteggio posto a disposizione della commissione e alla valutazione dei titoli; Art. 29 - Collaboratore Professionale assistente Sociale ( Cat. D ) 1) Prove di esame: a. a)prova pratica: tecniche di servizio sociale e di organizzazione dei servizi socio sanitari: Elaborazione piano di intervento su caso specifico con il coordinamento del personale addetto alla propria unità operativa; b. colloquio: approfondimento delle procedure e delle tecniche oggetto della prova pratica. Organizzazione dei servizi aziendali ed elementi di legislazione sanitaria. 2) è confermato quanto previsto nel successivo articolo 30 in merito al punteggio posto a disposizione della commissione e alla valutazione dei titoli; ART. 30 – Profili Professionali: categoria D -Collaboratore amministrativo professionale (Cat. D) Settore amministrativo ,Settore legale, Settore statistico, Settore sociologico 1) Prove di esame a) Prova teorico \ pratica: -Settore amministrativo: predisposizione atti riguardanti lo specifico settore di attività. e\o Soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica/ plurima attinenti le procedure amministrative, i contratti, le attività istituzionali; b) colloquio : Diritto Amministrativo , Legislazione Sanitaria e leggi e regolamenti concernenti il Settore Sanitario; - Settore legale: predisposizione atti riguardanti lo specifico settore di attività. e\o Stesura di atto legale o di parere riferito ad un caso specifico colloquio : approfondimento delle tematiche oggetto della prova pratica, organizzazione dei servizi sanitari. Legislazione sanitaria e legislazione specifica di settore - Settore statistico: soluzione di quesiti a risposta sintetica riferita alle metodologie statistiche da valere in campo sanitario colloquio ; approfondimento delle tematiche oggetto della prova pratica, organizzazione dei servizi sanitari. Legislazione sanitaria e legislazione specifica di settore

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- Settore sociologico : valutazione e interpretazione di questionari e di risultati di ricerche socio – sanitarie ; colloquio : approfondimento delle tematiche oggetto della prova pratica, organizzazione dei servizi sanitari. Legislazione sanitaria e legislazione specifica di settore 2) Punteggio a disposizione della Commissione punti 100 a) prova teorico \ pratica: fino a punti 20 b) colloquio: fino a punti 20 c) valutazione dei titoli: fino a punti 60 Criteri di valutazione titoli : Titoli di carriera : fino a punti 40 Servizio prestato nella stessa posizione funzionale per cui si concorre punti 1,20 per anno ; Servizio prestato di ruolo nel profilo e categoria immediatamente inferiore a quello oggetto della procedura concorsuale punti 1 per anno sempre che il predetto servizio non sia richiesto come requisito di accesso alla selezione ; Titoli di studio : fino a punti 10 Laurea specialistica o magistrale 2 Diploma di laurea punti 2 se non è requisito di accesso ; Diploma di scuola media superiore punti 1 se non utilizzato come titolo di accesso ; Diploma di abilitazione professionale ove non richiesto quale requisito di ammissione punti 2 Diploma di specializzazione purché attinente al profilo per cui si concorre e non siano utilizzati come requisiti di ammissione punti 2 per diploma ; Diplomi di perfezionamento attinenti al profilo e categoria messa a selezione ,purché rilasciati da enti pubblici, punti 0,20 per diploma fino ad un massimo di punti 1 ; Attività didattiche presso scuole del S.S.N. - per anno punti 1, nel caso in cui in uno stesso anno didattico sia stato conferito l'incarico di insegnamento in più corsi, gli altri verranno valutati ridotti del 50%. Titoli Vari : fino a punti 10 � Le Monografie e pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti alla posizione funzionale ricoperta e nel modo seguente: Monografie punti 0,4; Pubblicazioni punti 0,10; alle pubblicazioni risultanti dal contributo di più coautori si assegna il punteggio previsto ridotto del 50%; � Corsi di aggiornamento o partecipazione a congressi, convegni: Come docente punti 0,30; Come discente con esami finali punti 0,10; Come discente senza esami finali punti 0,05; Pubblicazioni e relazioni finali di ricerca o studi affidati dall’azienda o da altri enti pubblici 0,05 fino ad un massimo di punti 0,50 ART. 31 – Profilo Professionale - Collaboratore Professionale Sanitario esperto (Cat. DS) 1) Prove di esame: prova pratica: soluzione di problemi organizzativi ed approfondimento di un piano di lavoro mirato all’ottimale utilizzo delle risorse umane per fini di soddisfazione massima della domanda assistenziale. colloquio: approfondimento delle tematiche oggetto della prova pratica ed organizzazione dei servizi aziendali. Legislazione sanitaria e sociale. 2) è confermato quanto previsto nel precedente articolo in merito al punteggio posto a disposizione della commissione e alla valutazione dei titoli; (vedi art. 30) ART. 32 - Profilo Professionale: categoria Ds - Collaboratore tecnico –professionale esperto (Cat.Ds)

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Settore tecnico Settore informatico Settore Professionale 1) Prove di esame: a) a)prova pratica: formulazione di proposte operative per l’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’attività del settore di riferimento, rivolte alla semplificazione o snellimento delle procedure eventualmente connesse. b) b)colloquio: approfondimento delle tematiche oggetto della prova pratica, organizzazione dei servizi aziendali. Descrizione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dello specifico settore. Legislazione sanitaria e legislazione specifica di settore 2) è confermato quanto previsto nel precedente articolo in merito al punteggio posto a disposizione della commissione e alla valutazione dei titoli; (vedi art. 30) Art. 33 - Collaboratore Professionale assistente Sociale Esperto ( Cat. Ds) 1) Prove di esame: a) prova pratica: soluzione di problemi organizzativi ed approntamento di un piano di lavoro mirato all’ottimale utilizzo delle risorse umane per fine di soddisfazione massima della domanda assistenziale. b) colloquio: approfondimento delle tematiche oggetto della prova pratica, legislazione sanitaria e sociale ed organizzazione dei servizi aziendali. 2) è confermato quanto previsto nel precedente articolo in merito al punteggio posto a disposizione della commissione e alla valutazione dei titoli; (vedi art. 30) ART. 34 – Profili Professionali: categoria Ds -Collaboratore amministrativo professionale esperto (Cat. DS) Settore amministrativo , Settore legale, Settore statistico, Settore sociologico 1) Prove di esame a) Prova teorico \ pratica: - Settore amministrativo: predisposizione atti riguardanti lo specifico settore di attività. e\o Soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica/ plurima attinenti le procedure amministrative, i contratti, le attività istituzionali ; b) colloquio : Diritto Amministrativo , Legislazione Sanitaria e leggi e regolamenti concernenti il Settore Sanitario ; - Settore legale: predisposizione atti riguardanti lo specifico settore di attività. e\o Stesura di atto legale o di parere riferito ad un caso specifico colloquio : approfondimento delle tematiche oggetto della prova pratica, organizzazione dei servizi sanitari. Legislazione sanitaria e legislazione specifica di settore - Settore statistico: soluzione di quesiti a risposta sintetica riferita alle metodologie statistiche da valere in campo sanitario colloquio ; approfondimento delle tematiche oggetto della prova pratica, organizzazione dei servizi sanitari. Legislazione sanitaria e legislazione specifica di settore - Settore sociologico : valutazione e interpretazione di questionari e di risultati di ricerche socio – sanitarie ; colloquio : approfondimento delle tematiche oggetto della prova pratica, organizzazione dei servizi sanitari. Legislazione sanitaria e legislazione specifica di settore 2) Punteggio a disposizione della Commissione punti 100 a) prova teorico \ pratica: fino a punti 20 b) colloquio: fino a punti 20

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c) valutazione dei titoli: fino a punti 60 Criteri di valutazione titoli : Titoli di carriera : fino a punti 40 Servizio prestato nella stessa posizione funzionale per cui si concorre punti 1,20 per anno ; Servizio prestato di ruolo nel profilo e categoria immediatamente inferiore a quello oggetto della procedura concorsuale punti 1 per anno sempre che il predetto servizio non sia richiesto come requisito di accesso alla selezione ; Titoli di studio : fino a punti 10 Laurea Magistrale o Specialistica 2; Diploma di laurea punti 2 se non è requisito di accesso ; Diploma di scuola media superiore punti 1 se non utilizzato come titolo di accesso ; Diploma di abilitazione professionale ove non richiesto quale requisito di ammissione punti 2 Diploma di specializzazione purché attinente al profilo per cui si concorre e non siano utilizzati come requisiti di ammissione punti 2 per diploma ; Diplomi di perfezionamento attinenti al profilo e categoria messa a selezione ,purché rilasciati da enti pubblici, punti 0,20 per diploma fino ad un massimo di punti 1 ; Attività didattiche presso scuole del S.S.N. - per anno punti 1, nel caso in cui in uno stesso anno didattico sia stato conferito l'incarico di insegnamento in più corsi, gli altri verranno valutati ridotti del 50%. Titoli Vari : fino a punti 10 Le Monografie e pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti alla posizione funzionale ricoperta e nel modo seguente: Monografie punti 0,4; Pubblicazioni punti 0,10; alle pubblicazioni risultanti dal contributo di più coautori si assegna il punteggio previsto ridotto del 50%; � Corsi di aggiornamento o partecipazione a congressi, convegni: 1. Come docente punti 0,30; 2. Come discente con esami finali punti 0,10; 3. Come discente senza esami finali punti 0,05; Pubblicazioni e relazioni finali di ricerca o studi affidati dall’azienda o da altri enti pubblici 0,05 fino ad un massimo di punti 0,50 ART. 35 - Norma particolare categoria Bs Posizione organizzativa: Operatore Tecnico coordinatore (Cat. BS) Per l'accesso alla posizione organizzativa di "Operatore Tecnico Coordinatore" i requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione interna sono quelli di cui all'art. 22, comma 4, del contratto di lavoro. Le prove di esame ed il punteggio a disposizione della commissione esaminatrice sono quelli di cui all'art. 23 del presente regolamento. 2. Nello stesso anno potrà farsi una sola progressione di carriera, verticale o orizzontale.

Allegato 3 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SELEZIONI INTER NE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE FASCE RETRIBUTIVE - Artt. 30 e 35 (commi 1 e 2) CCNL ART. 1 Tenuto conto delle disponibilità economiche del fondo di cui all’art. 39 del contratto destinate alla progressione economica, sono indette, con cadenza biennale, selezioni interne per l’individuazione del personale dipendente cui attribuire fasce economiche superiori a quelle in godimento.

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ART. 2 L’attribuzione delle fasce economiche da parte dell’amministrazione ha luogo nel rispetto dell’equilibrio complessivo tra vari profili professionali ricompresi nelle categorie. ART. 3 All’inizio di ogni anno, in sede di contrattazione integrativa, va definito l’ammontare delle risorse da destinare al finanziamento delle fasce retributive aggiuntive a quelle in godimento. ART. 4 Le risorse individuate con le procedure di cui all’articolo precedente, successivamente, vanno così assegnate: - alle singole categorie, in misura percentuale sulla base del numero complessivo di dipendenti ricompresi nell’ambito di ciascuna di esse, in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente; - nell’ambito di ciascuna categoria, ai singoli profili professionali in misura percentuale sulla base del numero complessivo di dipendenti, distintamente per profilo professionale, in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. ART. 5 Definita l’assegnazione delle risorse ai diversi profili professionali, si procede, poi, a individuare il numero complessivo delle fasce retributive, distinte per prima, seconda, terza e quarta, quinta e sesta da attribuire nell’anno in riferimento. La distinzione per tipo di fascia va effettuata nel rispetto di un equilibrio complessivo ovvero in uguale percentuale tra le diverse fasce retributive. ART. 6 In sede di riparto delle risorse tra le diverse categorie e, all’interno delle stesse, tra i diversi profili professionali, va, in ogni caso, garantita l’attribuzione di risorse corrispondenti almeno ad una fascia retributiva per profilo. ART. 7 I contingenti di «Ausiliario specializzato addetto ai servizi socio assistenziali» e di «Ausiliario specializzato addetto ai servizi tecnico-economali» ricompresi nell’unico Profilo Professionale di «Ausiliario specializzato» in sede di riparto delle risorse di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, vanno considerati distintamente sulla base del rispettivo numero di dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. ART. 8 I Profili Professionali di «Operatore Tecnico», «Operatore Tecnico Specializzato» e di «Operatore Professionale di 2.a categoria» vanno considerati, ciascuno, unitariamente indipendentemente dalle diverse qualificazioni professionali riconducibili a ciascuno dei profili anzidetti. La posizione organizzativa di «Operatore Tecnico Coordinatore», quale prevista dall’art. 22, comma 4, del contratto collettivo di lavoro è assimilata, ai fini della progressione economica, a profilo professionale e, come tale, concorre, pertanto, con le procedure di cui all’art. 4., lettera b).del presente regolamento, alla ripartizione delle risorse finalizzate al finanziamento di fasce retributive assegnate alla categoria «B» super. ART. 9 I Profili Professionali di «Operatore Professionale sanitario», «Collaboratore Professionale Sanitario» e <<Collaboratore Professionale Assistente Sociale>> (del rispettivo fondo dell’area tecnica), ai fini dell’assegnazione delle risorse con le procedure di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, tenuto conto della declaratoria di cui all’allegato I del contratto, vanno così raggruppati: Personale infermieristico; Personale Tecnico-sanitario; Personale della riabilitazione; Personale di vigilanza ed ispezione;

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Personale dell’assistenza sociale. A ciascuno dei raggruppamenti anzidetti le risorse vengono assegnate in misura percentuale in relazione al numero dei dipendenti, distinto per raggruppamento, in servizio alla data del 1° dicembre dell’anno precedente. ART. 10 Individuato, distintamente per profilo professionale e per tipologia, il numero delle fasce retributive da assegnare nell’anno di riferimento, l’amministrazione indice avviso di selezione interna per l’individuazione del personale cui attribuire le fasce in interesse. L’avviso di selezione va pubblicato all’albo dell’azienda ed allo stesso va data la massima diffusione con l’invio di copia a tutte le unità operative aziendale nonché alla R.S.U. formalmente costituita ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. del comparto presenti in ambito aziendale. Conseguentemente, sin d'ora, le parti si impegnano a destinare a questo titolo una quantità di risorse corrispondente al limite massimo previsto dal CCNL ed a eventuali risorse che si rendessero disponibili in contrattazione integrativa decentrata, al fine di completare in due fasi l'intero processo relativo alla progressione economica orizzontale. ART. 11 Alle selezioni partecipa di diritto il personale dipendente che al 31 dicembre dell’anno precedente vanti una esperienza professionale maturata in posizione di ruolo presso l’azienda od altro ente del S.S.N., anche in posizione funzionale diversa da quella posseduta alla data predetta, di almeno due anni nella fascia retributiva in godimento per l’attribuzione della fascia retributiva superiore; ART. 12 L’attribuzione della fascia retributiva ha luogo previa valutazione selettiva basata sugli elementi di cui all’art. 35, comma I, lettera a); per i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva e lettera b) per i passaggi dalla terza alla sesta fascia del CCNL 07.04.1999. In sede di valutazione selettiva vanno applicati i seguenti criteri: Criteri per la progressione In coerenza con quanto stabilito dal CCNL, i criteri sulla base dei quali sono agite le selezioni per la progressione all'interno delle categorie, debbono concernere un duplice livello di valutazione: -la professionalità maturata dal dipendente, come elemento consolidato e patrimonio stabile dell'organizzazione -l'impegno, la qualità della prestazione, il livello dei risultati raggiunti, la capacità di adattamento e proposta (la performance) del dipendente in funzione di specifici programmi e progetti, temporalmente circoscritti e con obiettivi predeterminati e definiti. Per effetto di ciò, la selezione per la progressione agirà sui due, seguenti macro indicatori di valutazione: VALUTAZIONE ATTIVITA’ PROFESSIONALITÀ MATURATA Professionalità maturata il presente indicatore si articola su due, fondamentali elementi di valutazione: - l'esperienza professionale posseduta (anzianità di servizio); - la formazione e l'aggiornamento professionale sostenuti ; Valutazione della attività Questo indicatore è caratterizzato dai seguenti criteri di valutazione: _ disponibilità e impegno nel definire e concordare le attività di competenza; _ risultati conseguiti; _ qualità ottenuta; _ capacità di proposta rispetto al perseguimento dei risultati; _ capacità di proposta rispetto all'incremento dei livelli di qualità dell'attività e dei prodotti e arricchimento professionale conseguito.

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Il peso dei due macroindicatori (e dei singoli elementi di valutazione) è, ovviamente, ponderato e diversamente combinato, in ragione della categoria di appartenenza dei dipendenti selezionati. Il sistema di ponderazione è il seguente: CATEGORIE Professionalità Maturata Valutazione Attività A MAX 95 PUNTI MAX 05 PUNTI 90 p. anzianità 05 p. Formazione 02 definizione attività 03 risultati conseguiti B MAX 90 PUNTI MAX 10 PUNTI 85 p. anzianità 10 p. formazione 2 p. definizione attività 3 p. risultati conseguiti Bs Max 90 PUNTI Max 10 PUNTI 85 P. anzianità 10 p. formazione 2 p. definizione attività 3 p. risultati conseguiti C MAX 85 PUNTI Max 15 PUNTI 85 p. anzianità 10 p. formazione 2 p. definizione attività 3 p. risultati conseguiti D e Ds Max 80 PUNTI Max 20 PUNTI 85 p. anzianità 10 p. formazione 2 p. gestione risultati 2 p.qual. prest. e prod. 1 p. cap.prop.sui risult PROFESSIONALITÀ MATURATA Anzianità L'anzianità è valutata con punti 2,5 per anno di servizio. � Il parametro dell'anzianità, per i passaggi che dovranno avvenire, dall'entrata in vigore del presente regolamento, va considerato esclusivamente come requisito d'accesso alle varie fasce nel seguente modo: per l’accesso alla fascia 1: - 5 anni di esperienza nel profilo professionale per l’accesso alla fascia 2: - 7 anni di esperienza nel profilo professionale per l’accesso alla fascia 3: - 9 anni di esperienza nel profilo professionale ASP DI CALTANISSETTA CONTRATTO DECENTRATO COMPARTO SANITA’ QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 – 2009 (1° e 2° BIENNIO ECONOMICO) Contratto decentrato comparto Pag. 30 per l’accesso alla fascia 4: - 12 anni di esperienza nel profilo professionale per l’accesso alla fascia 5: - 15 anni di esperienza nel profilo professionale per l’accesso alla fascia 6: - 18 anni di esperienza nel profilo professionale

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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE La valutazione della formazione e dell'aggiornamento professionale sostenuti dal dipendente, sarà effettuato con i seguenti criteri: Saranno valutati i titoli professionali e di studio, formalmente documentati, idonei ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della carriera ed attinenti al profili professionale di appartenenza. Pertanto si attribuiscono i seguenti punteggi: Corsi di specializzazione o perfezionamento almeno semestrali punti 1,00 - Abilitazione punti 2,00 - Corsi di specializzazione o perfezionamento almeno trimestrali punti 0,50 - Corsi di aggiornamento o partecipazione a congressi, convegni, - come docente punti 0,30 - come discente con esami finali ECM punti 0,10 - come discente senza esami finali punti 0.05 - Idoneità a concorsi pubblici superiore alla qualifica ricoperta punti 1,00 - Attività didattiche presso università, scuole del SSN o Enti autorizzati - per anno punti 1,00 Nel caso in cui in uno stesso anno didattico sia stato conferito l'incarico di insegnamento in più corsi, gli altri verranno valutati ridotti del 50%. Le Monografie e pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti alla posizione funzionale ricoperta e nel modo seguente: - Monografie punti 0,40 - Pubblicazioni punti 0,10 Alle pubblicazioni risultanti dal contributo di più coautori si assegna il punteggio previsto ridotto del 50%. I Titoli di formazione professionale saranno valutati nel modo seguente: - Laurea Magistrale o Specialistica punti 2; - Dottorato di ricerca punti 2; - Diploma di Scuola Universitaria diretta ai fini speciali in tecniche organizzative nel settore sanitario (DAI o IID) o Master Universitario punti 1,00 ; - Laurea triennale 2 - Diploma di Abilitazione a funzioni direttive o Master in Management o Coordinamento punti 1,00 - Diploma di Ostetrica punti 1,00 - Diploma di Assistente sanitario, Assistente chirurgico punti 1,0 - Diploma di Vigilatrice d'infanzia, di Infermiere, Terapista della Riabilitazione, Tecnico di Laboratorio,Tecnico di Neurofisiopatologia, Logopedista,.etc. punti 1,00 - Diploma di Infermiere Generico punti 0,50 - Attestato O.S.S. punti 0,40 - Attestato O.T.A. punti 0.25 - Attestato di Ausiliario specializzato punti 0,25 - Attestato di informatica punti 0,50 - Attestato di dattilografia punti 0,25 Verranno, inoltre, valutati titoli inerenti la professionalità e la responsabilità su dichiarazione dell'interessato. NORME TRANSITORIE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRESSIO NE ALL' INTERNO DELLE CATEGORIE Norma A I dipendenti collocati nella posizione corrispondente al trattamento economico iniziale di categoria, senza art. 45, sono inquadrati automaticamente nella prima fascia retributiva a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di compimento del quinto anno di servizio.

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NORME GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRESSIONE ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE Compatibilmente con le risorse disponibili, fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria e dal CCNL le selezioni per la progressione orizzontale hanno luogo entro il mese di Febbraio di ogni anno Norma Finale Nello stesso anno potrà farsi una sola progressione di carriera, verticale o orizzontale.

Allegato 4 - Regolamento per il conferimento di mansioni superiori Art. - 1 Il personale dipendente va adibito: - alle mansioni per le quali è stato assunto a seguito di procedura concorsuale o di pubblica selezione - a quelle successivamente acquisite per effetto di sviluppo professionale conseguente a progressione interna di carriera di tipo sia verticale (passaggio da una categoria all’altra immediatamente superiore) che orizzontale (passaggio da un profilo all’altro, anche di diverso livello economico, all’interno della stessa categoria). Art. - 2 Il personale è tenuto a svolgere anche attività complementari o strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo professionale di appartenenza. Art. - 3 Per obiettive esigenze di servizio il dipendente può, altresì, essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quella posseduta. Art. - 4 Sono considerate mansioni immediatamente superiori a quelle proprie della qualifica posseduta e del profilo professionale di appartenenza quelle espletate dal dipendente in modo prevalente sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale: per coloro che sono collocati nella categoria A nella posizione iniziale della categoria B e Bs; per coloro che sono collocati nella categoria B nella posizione iniziale della categoria Bs e C; per coloro che sono collocati nella categoria Bs nella posizione iniziale della categoria C; per coloro che sono collocati nella categoria C nella posizione iniziale della categoria D; per coloro che sono collocati nella categoria D nella posizione iniziale della categoria Ds; per coloro che sono collocati nella categoria A e B, esclusivamente per i possessori del titolo abilitante di infermiere nella posizione iniziale della categoria D; Per gli appartenenti alla categoria C in possesso di titolo abilitante, sarà possibile conferire la categoria Ds. La sostituzione di dipendente appartenente alla medesima categoria od allo stesso livello, ma collocato, a seguito di progressione economica orizzontale, in una fascia economica superiore non costituisce esercizio di mansioni immediatamente superiori. Art. - 5 L’esercizio di mansioni superiori è possibile solo: - per la sostituzione di altro dipendente assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto (esclusi i periodi di ferie)e per l’intera durata della assenza; - per la copertura di un posto vacante nella pianta organica del personale dell’azienda, per un periodo non superiore a mesi sei prorogabili a dodici mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura dello stesso mediante concorso pubblico e progressione interna verticale o orizzontale. Art. - 6 L’assegnazione del dipendente a mansioni proprie di una qualifica immediatamente superiore per la sostituzione di altro dipendente assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto è disposta direttamente dal

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dirigente responsabile dell’unità operativa di appartenenza del dipendente assente. Il dirigente dovrà effettuare una valutazione comparata dei curricula, tenendo conto: dell’ anzianità di servizio e dei requisiti culturali, formativi e professionali, di cui al Regolamento per la disciplina delle “Selezioni interne”. Condizione perché si proceda all’attribuzione anzidetta è che l’assenza dal servizio sia dovuta a causa di malattia, infortunio sul lavoro, maternità o aspettativa a vario titolo e che la stessa sia di durata non inferiore a trenta giorni. Art.- 7 L’attribuzione di mansioni immediatamente superiori va comunicata per iscritto al dipendente. Nella comunicazione anzidetta vanno necessariamente indicati: - la data di inizio dell’esercizio delle mansioni superiori individuate ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento, - il nominativo del dipendente sostituito con la specificazione della causale dell’assenza, della qualifica rivestita nonché della categoria o del livello economico super di appartenenza, - la durata presumibile di esercizio delle mansioni stesse con la precisazione che tali mansioni cessano, in ogni caso, automaticamente al rientro in servizio del dipendente sostituito. Art. - 8 Qualora il dipendente assente dal servizio, in sostituzione del quale si è provveduto ad attribuire temporaneamente le relative mansioni ad altro dipendente collocato nella categoria immediatamente inferiore o posto su un livello economico di minore valenza, sia titolare anche di incarico riferito a posizione organizzativa conferitagli con le procedure e nel rispetto dei criteri di cui all’apposito regolamento aziendale, le mansioni superiori attribuite all’altro dipendente con le procedure di cui al presente regolamento attengono esclusivamente l’espletamento dei compiti propri del profilo professionale e della qualifica posseduti dal dipendente sostituito e non anche l’espletamento dell’incarico di direzione o professionale di cui il dipendente sostituito ne è titolare. Art . - 9 Per responsabile di unità operativa si intende il dirigente responsabile di struttura complessa nel cui ambito opera stabilmente il dipendente in sostituzione del quale, nei periodi di assenza dal servizio, dello stesso per le causali espressamente previste dall’art. 6 del presente regolamento, si ritiene, per motivi di necessità e per garantire continuità nelle erogazioni assistenziali e nell’espletamento dei relativi adempimenti, di attribuire provvisoriamente e nei limiti temporali all’uopo previsti, le relative mansioni ad altro dipendente di posizione funzionale inferiore. Art. - 10 L’Assegnazione del dipendente a mansioni proprie di una qualifica immediatamente superiore a quella posseduta conseguente a vacanza del posto in organico è disposta dal Direttore Sanitario Aziendale, per il personale sanitario, o dal Direttore Amministrativo Aziendale , per il restante personale, su proposta del responsabile di struttura come individuato dall’art. 9 del presente regolamento. Nella proposta vanno specificati i motivi di necessità a fronte dei quali l’attribuzione anche temporanea, di mansioni superiori ad altro dipendente costituisce l’unico modo per superare le difficoltà rappresentate e garantire continuità e tempestività nell’assolvimento dei compiti istituzionali. Art. - 11 L’attribuzione ad un dipendente di mansioni immediatamente superiori a copertura di posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’azienda va comunicata per iscritto. Nella comunicazione vanno necessariamente indicati: - la data di inizio dell’esercizio delle mansioni superiori quali individuate ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento, - la data di cessazione delle stesse con la precisazione che tali mansioni, ancora prima della scadenza, cessano automaticamente con l’immissione in servizio nel posto per il quale, nelle more dell’espletamento della procedura finalizzata alla copertura dello stesso, era stato attivato l’istituto delle mansioni superiori, del vincitore del relativo concorso pubblico o della progressione interna di carriera.

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Art. - 12 In sede di conferimento di mansioni superiori va particolarmente posta attenzione al contenuto professionale delle stesse con riferimento alle esigenze da soddisfare per fini di continuità e tempestività nell’espletamento delle attività istituzionali. Tenuto conto delle finalità perseguite è indispensabile, pertanto, che il dipendente cui conferire le mansioni superiori sia già dotato di esperienza lavorativa nella specifica area di operatività nel cui ambito è chiamato ad espletare le mansioni stesse. Art. - 13 Le mansioni superiori, ove ritenute determinanti per i finì di cui al precedente articolo, vengono conferite, pertanto, esclusivamente a dipendenti in servizio nell’unità operativa di appartenenza del dipendente assente da sostituire o di ubicazione del posto vacante nella relativa dotazione organica Per unità operativa, s’intende quella esplicitata dall’art. 9 del presente regolamento. Art. – 14 Il personale al quale è stato attribuito l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non può, a sua volta, essere sostituito: da altro dipendente appartenente alla categoria immediatamente inferiore con l'attribuzione a quest'ultimo di mansioni superiori con le procedure di cui al presente regolamento; da altro personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del CCNL sottoscritto in data 1.9.1995; In ogni caso non possono essere attribuite mansioni superiori a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale. Art. – 15 Al dipendente incaricato, a seguito di atto formale, di mansioni superiori spetta, per il periodo di effettivo espletamento delle stesse, la differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni con le precisazioni di cui all'art. 28, comma 5 e 6, del contratto collettivo di lavoro CCNL 7.4.1999. Art. – 16 L'assegnazione del dipendente a mansioni superiori al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 5 o nella disattesa delle procedure previste dal presente regolamento è nulla. - Allegato 7 - REGOLAMENTO DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA ESTERNA CON L'USO DI STRUMENTI O MATERIALI

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI ART. 1 Il presente Regolamento disciplina le condizioni per la liquidazione dell'indennità trasporto degli strumenti necessari al personale del comparto per disimpegnare il proprio servizio esterno d'istituto, nel rispetto della seguente normativa: - Legge n. 836 del 18/12/1973,art. 16; - Art. 44, comma10, del C..C.N.L. del 24/10/2001, integrativo del C.C.N.L. del Comparto Sanità del 07104/1999; ART. 2 I soggetti che possono operare utilizzando gli strumenti ed il materiale messi a disposizione dall'Azienda, sono coloro che svolgono la loro attività lavorativa al di fuori dal luogo della propria sede di servizio, e cioè i "Tecnici della Prevenzione".

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ART.3 L’espletamento dell'attività esterna con l'utilizzo dello strumentario in dotazione, adatto al tipo di intervento da effettuare, deve essere compatibile con l'attività interna in modo da garantire la completa funzionalità dei servizi. ART. 4 Il dipendente che voglia utilizzare strumenti di sua proprietà, dovrà ottenere specifica autorizzazione preventiva da parte del Direttore Generale e rilasciare una dichiarazione liberatoria che salvaguardi l'Azienda da ogni onere economico e da ogni responsabilità civile e penale, comunque rilevante anche ai fini assicurativi. L’Azienda fornirà a ciascuna Unità Operativa una specifica dotazione di strumentazione, specificandone il peso, da utilizzare individualmente o per gruppi. I Dirigenti preposti autorizzeranno le uscite con strumenti di uso individuale e/o con strumenti a disposizione del gruppo di lavoro. La strumentazione di cui sopra sarà coperta da assicurazione da parte dell’Azienda. ART. 5 Le indennità spettanti, stabilite di concerto con le OO.SS., vengono fissate come descritto nel presente articolo, per ciascuna giornata di trasporto nella fascia oraria lavorativa risultante sia da idonea timbratura e sia dalla relazione di servizio prodotta dal dipendente o dai verbali controfirmati dalla Ditta, Ufficio, Società che ha usufruito dell'intervento, specificando quali strumenti si sono resi necessari per il diligente assolvimento del lavoro: - € 2,07 per strumenti ed attrezzi trasportati. Per interventi urgenti ed indifferibili effettuati in giornate non lavorative, gli importi di cui sopra verranno aumentati del 20% . Le predette indennità graveranno sul Fondo per i compensi di lavoro straordinario e perla remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all’art. 29 del C.C.N.L. 2002/2005, primo biennio economico. ART. 6 I dipendenti autorizzati al trasporto degli strumenti, dovranno mensilmente trasmettere per la liquidazione al Settore Affari del Personale un prospetto di riepilogo mensile delle ore giornaliere di trasporto strumenti, avallato dal Responsabile della propria Unità operativa, sulla scorta dei verbali degli interventi giornalieri effettuati, così come specificato nel superiore Art. 5. ART. 7 Per tutto quanto non compreso nel presente REGOLAMENTO, si applicano le norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia. Nei casi in cui la normativa del presente REGOLAMENTO sia in contrasto con la legislazione nazionale, regionale, con il Piano Sanitario Nazionale o con il Piano Sanitario regionale, in attesa dell’adozione degli opportuni emendamenti, prevarranno gli indirizzi e le norme in essi sopravvenuti. La revisione delle indennità orarie per il trasporto materiali e strumenti, dovrà avvenire, di concerto con le OO..SS., in occasione dei rinnovi di contrattazione decentrata. Allegato 8 - REGOLAMENTO DELL'ORARIO DI SERVIZIO, STRAORDINARIO, TURNI. - BANCA ORE - ORARIO DI LAVORO E SUE ARTICOLAZIONI Art.1 - Orario di lavoro 1 - L'orario ordinario di lavoro del personale del Comparto è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Esso è articolato su cinque giorni, ovvero su sei giorni fatte salve le esigenze

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dei servizi connesse con le attività assistenziali, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana. 1 bis – Il sistema di rilevazione delle presenze e dell’orario deve essere uniforme in tutto l’ambito territoriale dell’azienda attraverso sistema di rilevazione automatico per tutto il personale dipendente. 2- Esso è articolato in modo flessibile e finalizzato alle esigenze della struttura cui è preposto, all'espletamento dell'incarico affidato ed agli obbiettivi e programmi da realizzare. Si svolge in una fascia oraria aperta tra le ore 8,00 e le ore 20,00 secondo le esigenze della U.O. di appartenenza, fatti salvi i turni, ove previsti. Tale flessibilità non può comunque essere utilizzata per modificare l'orario giornaliero e settimanale previsto dal presente Regolamento. 3 - L'Azienda articola l'organizzazione dei servizi secondo le reali esigenze della popolazione utente, fatte salve ovviamente quelle esigenze legate al buon funzionamento dei presidii ospedalieri e territoriali ed alla interrelazione fra reparti e servizi, concertandone i criteri generali con le OO.SS.. In questa ottica, quindi, restano fermi gli orari dei turni nei reparti ospedalieri ed una fascia oraria di base per l'apertura al pubblico anche dei servizi territoriali. In sede di stesura dell'orario particolareggiato, si dovrà tener conto di tutte queste opzioni e necessità per i vari settori, previa concertazione con le OO.SS. In linea di massima, per coloro che non dovranno osservare turni e orario unico i principi generali sono i seguenti: - settimana corta articolata su 5 giornate lavorative, con le modalità successivamente indicate; - organizzare i servizi e gli uffici, anche amministrativi, con 2 rientri settimanali per il personale del comparto; - stabilire l'intervallo pranzo in un ambito da 10 minuti ad un'ora max; - flessibilità, in entrata ed in uscita di 30 minuti, per il personale del comparto, fatte salve le esigenze di apertura al pubblico, e con esclusione del personale turnista o in servizio di guardia, con recupero entro il mese successivo a quello di comunicazione dell'eventuale debito orario; - è consentita flessibilità prima dell'inizio dell'orario di servizio stabilito nei limiti di 15 minuti per il comparto al solo scopo di compensare eventuali debiti orari; - istituzione banca delle ore per il personale del comparto, ai sensi dell'art. 40 CCNL 20/09/2001 nazionale integrativo; - responsabilizzazione dei competenti dirigenti sulla composizione dei turni e sull'osservanza dell'orario. 4 - Ogni dipendente ha l'obbligo di prestare settimanalmente l'orario di lavoro contrattualmente fissato secondo i turni indicati settore per settore. La presenza in servizio dovrà essere attestata giornalmente mediante il sistema automatico di rilevazione predisposto dall'Azienda. Ogni responsabile di struttura riceverà, entro i primi 10 giorni del mese successivo, le schede cartacee o supporto informatico relative alle presenze o agli orari del mese di tutto il personale di propria competenza, con l'impegno altresì di comunicare al dipendente le anomalie verificate, con invito a fornire eventuali giustificazioni al competente Ufficio rilevazione presenze. Sulla base delle risultanze delle predette verifiche, il Dirigente della struttura di competenza provvederà a comunicare al dipendente (ed al competente Direttore di struttura complessa) l'eventuale debito orario con invito a recuperare lo stesso entro i due mesi successivi. Il recupero avverrà secondo modalità concordate con il rispettivo Direttore di struttura complessa. In caso di mancato recupero nel termine concordato, si ricorrerà alla banca ore, diversamente si opererà la proporzionale decurtazione della retribuzione. Le somme eventualmente recuperate possono costituire un incremento del fondo per la retribuzione di risultato dell'area di appartenenza. A richiesta del dipendente il debito orario può essere compensato con corrispondente periodo di congedo ordinario. 5 - I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (legge n.1204/197I, legge n. 53/2000, legge n.903/1977, legge n. 104/1992, legge n. 266/1991 e s.m.i.) e che ne facciano richiesta, fatti salvi i benefici di legge potranno usufruire di ulteriori flessibilità nella prestazione dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze di servizio.

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6 - In relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi può essere effettuata, previa informativa preventiva ed eventuale successiva concertazione, la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario. Tale programmazione va definita, di norma, una volta all'anno. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative. 7 - L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ivi compresi i tempi di vestizioni e svestizioni, e consegne sono determinate come da seguente art. 2. Art. 2 Articolazioni orario di servizio L'orario di servizio secondo la tipologia delle macrostrutture è articolato come segue: PRESIDI OSPEDALIERI: PERSONALE DEL COMPARTO COLLABORATORI PROFESSIONALI CON FUNZIONI DI COORDIN AMENTO L'orario di servizio si articola in una fascia oraria dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 14, o in alternativa in una fascia oraria dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 con l’effettuazione di due rientri settimanali a completamento dell’orario di servizio (settimana corta con rientri previsti il lunedì e giovedì) secondo le esigenze della U.O. e comunque osservando un orario giornaliero di almeno 6 ore e di 36 ore settimanali. Eventuali eccedenze orarie non autorizzate non potranno dar luogo a lavoro straordinario remunerato ma potranno essere utilizzate esclusivamente per compensare debiti orari o per recupero permessi brevi, comunque osservando l'orario di cui sopra. OPERATORI PROFESSIONALI (CAT. D, C del ruolo sanitario) Dalle h.7,00 alle h.14,00 Dalle h.14,00 alle h.21,00 Dalle h.21,00 alle h. 7,00 Turni continuativi per sette giorni settimanali. La possibilità della tipologia dei turni da adottare del personale che opera su tre turni è la seguente: P – M – N – S – R , e/o M – P – N – S- R, oppure P – M/N – S – R – R, da poter applicare nei reparti a richiesta del personale (come storicamente avviene in SPDC, CTA, Hospice, Lungodegenza, e in altri presidi ospedalieri territoriali). Il tempo necessario di vestizioni e svestizioni e per il passaggio delle consegne, sarà riconosciuto per un tempo massimo di 20’ in uscita e sarà considerato come orario di servizio conteggiato sul monte ore utilizzabile prioritariamente allo scopo di compensare eventuali debiti orari o per recupero permessi brevi, o inseriti nella banca ore. AUTISTI DI AMBULANZA E CENTRALINISTI Dalle h. 7,00 alle h.14,00 Turni continuativi per sette giorni settimanali. Il tempo necessario di vestizioni e svestizioni per gli autisti d’ambulanza, sarà riconosciuto per un tempo massimo di 10’ in uscita e sarà considerato come orario conteggiato sul monte ore. Nei plessi ospedalieri ove non è previsto pronto soccorso attivo, e in P.O. dove non sono presenti un numero sufficiente di personale a garantire i 3 turni , ma solo punto di primo intervento, il turno notturno degli autisti di ambulanza può essere sostituito da un servizio di P.D .. PERSONALE ADDETTO ALLA PORTINERIA Dalle h. 7,00 alle h.14,00 Dalle h. 14,00 alle h.21,00 Dalle h. 21,00 alle h. 7,00 Turni continuativi per sette giorni settimanali.

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IL PERSONALE TECNICO SANITARIO ED INFERMIERISTICO D EI SERVIZI DIAGNOSTICI effettuerà solo 8/14 e 14/20, salvo i casi in cui l'azienda riterrà necessaria l'orario di servizio articolato su 3 turni. In tale fattispecie il tempo necessario di vestizioni e svestizioni e per il passaggio delle consegne, sarà riconosciuto per un tempo massimo di 20’ in uscita e sarà considerato come orario conteggiato sul monte ore utilizzabile prioritariamente allo scopo di compensare eventuali debiti orari o per recupero permessi brevi, o inseriti nella banca ore. AUSILIARI SPECIALIZZATI, O.T.A., O.S.S. Due turni continuativi per sette giorni settimanali: Dalle h.7,00 alle h.14,00 Dalle h.14,00 alle h.21,00 Dalle h. 21,00 alle 7,00 (solo nelle unità operative in cui è resa necessaria tale organizzazione e solo se consentito dalla dotazione organica). Il personale dei servizi su due turni effettuerà solo 7/13 e 13/19 nei P.O. e 7/13 e 14/20 nei presidi territoriali. Ove vi fossero la necessità e l'eventuale disponibilità di personale, l'orario sarà articolato su 3 turni. In tale fattispecie ove sia obbligatorio il cambio della divisa il tempo necessario di vestizioni e svestizioni, sarà riconosciuto per un tempo massimo di 10’ in uscita e sarà considerato come orario conteggiato sul monte ore. IL PERSONALE DELLE DIREZIONI SANITARIE DI PRESIDIO , osserverà l'orario di servizio: h. 8,00 alle h. 14,00 (dal lunedì al venerdì) e dalle h. 15,00 alle h. 18,00 (lunedì e giovedì), con turnazione di una o più unità il sabato e riposo compensativo di norma il lunedì, ovvero 8 - 14 su sei giorni. IL PERSONALE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVE DI PRESIDIO E DELLE FARMACIE ospedaliere osserverà l'orario di servizio: h. 8,00 alle h. 14,00 (dal lunedì al venerdì) e dalle h. 15,00 alle h. 18,00 (lunedì e giovedì), con la possibilità di turnazione (ove richiesto dall'organizzazione) di una o più unità il sabato e riposo compensativo di norma il lunedì, ovvero 8 - 14 su sei giorni. PRESIDI EXTRAOSPEDALIERI Tutti i servizi territoriali devono essere di norma aperti per 12 h. con due turni: h.8,00-14,00, h.14,00- 20,00. Ove non vi sia possibilità attuale di effettuare tale orario, si osserverà il seguente orario: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo del comparto osserverà l'orario di servizio: dalle h. 8,00 alle h. 14,00 (dal lunedì al venerdì) e dalle h. 15,00 alle h. 18,00 (lunedì e giovedì), con la possibilità di turnazione il sabato (ove richiesto dall'organizzazione) di una o più unità il sabato e riposo compensativo di norma il lunedì, ovvero 8 - 14 su sei giorni. DISTRETTO SANITARIO DI BASE PERSONALE SANITARIO, TECNICO, AMMINISTRATIVO dalle h.8,00 alle h.14,00 (dal lunedì al venerdì) e dalle h.15,00 alle h.18,00 (lunedì e giovedì) ovvero dal lunedì al venerdì con alternanza del personale ove consentito dalla dotazione organica. Il personale del comparto, ove la dotazione organica lo consenta, provvederà a far turnare n.1 unità di personale per il rientro il sabato. L'orario di servizio dei Coordinatori sanitari si a rticola in una fascia oraria dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 14, secondo le esigenze della U.O. si può espletare settimana corta. Eventuali eccedenze orarie non potranno dar luogo a lavoro straordinario remunerato ma potranno essere utilizzate esclusivamente per compensare debiti orari o per recupero permessi brevi. II personale addetto ai CUP, fermo restando l'apertura al pubblico nelle ore 8.30 / 13.00 di tutti i giorni feriali e 15.30 / 17.30 (con due aperture minime settimanali), effettuerà il seguente orario di lavoro: dalle ore 8,00 alle ore 14,00 (dal lunedì al venerdì), dalle h.15,00 alle h. 18,00 ( con due aperture minime settimanali, (lunedì e giovedì) con turnazione nel giorno del sabato al posto dei rientri settimanali pomeridiani.

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DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE TERRITORIALE PERSONALE SANITARIO, TECNICO, AMMINISTRATIVO dalle h.8,00 alle h.14,00 (dal lunedì al venerdì) e dalle 15 alle 18 (il lunedì e giovedì) con turnazione nel giorno del sabato al posto dei rientri settimanali pomeridiani ove necessari, con possibilità dell'anticipo alle ore 7,30 per il personale ausiliario, OTA , OSS o addetto alla portineria. L'orario di servizio dei Coordinatori sanitari si articola in una fascia oraria dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 14, secondo le esigenze della U.O. si può espletare settimana corta con rientri previsti il lunedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18. Eventuali eccedenze orarie non potranno dar luogo a lavoro straordinario remunerato ma potranno essere utilizzate esclusivamente per compensare debiti orari o per recupero permessi brevi. In alternativa al suddetto orario, tenendo conto sia delle peculiarità del servizio che delle disponibilità di organico, il personale del comparto potrà effettuare il seguente orario di servizio: turnazione del personale 8,00 -14,00 / 14,00- 20,00 e due rientri settimanali, per consentire un orario continuato di apertura 8,00 - 20,00 con turnazione nel giorno del sabato al posto dei rientri settimanali pomeridiani. DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE Direzione Dipartimento Tutto il personale del comparto dovrà assicurare la copertura della seguente fascia oraria: dalle ore 8 alle ore 14 per tutti giorni dal lunedì al venerdì, con due rientri settimanali il lunedì ed il giovedì di tre ore (dalle h. 15.00 alle h. 18,00) per il personale del comparto. Centri di Salute Mentale – CSM (attivati h. 12). Il personale sanitario non medico ed il personale del comparto appartenente al ruolo tecnico e amministrativo ( ivi comprese le figure di assistenti sociali) dovrà assicurare la copertura della seguente fascia oraria: h. 8,00 - h. 14,00 h.14,00 - h. 20,00 dal lunedì al sabato (con turnazione su cinque gg.) e due rientri settimanali (articolati dal lunedì al venerdì a turno) di tre ore per il personale sanitario e tecnico del comparto ivi compreso gli assistenti sociali. Il personale del ruolo sanitario del comparto (infermieri professionali) dovrà assicurare, dal lunedì al sabato, la copertura della seguente fascia oraria:

h. 8,00 - h. 14,00 h. 14,00 - h. 20,00. Allorché viene prevista la chiusura del sabato si attiva la turnazione con la settimana corta. - U.O. di Neuropsichiatria infantile. Tutto il personale dovrà assicurare la copertura della seguente fascia oraria: h. 8,00 - h. 14,00 dal lunedì al sabato (con turnazione su cinque gg.) e due rientri settimanali (il lunedì ed il giovedì) di quattro ore per i dirigenti (e da eliminare) di tre ore per il personale del comparto. OPERATORI PROFESSIONALI – U.O. SPDC e CTA (CAT. D, C del ruolo sanitario) Dalle h.8,00 alle h.14,00 Dalle h.14,00 alle h.21,00 Dalle h.21,00 alle h. 8,00 Turni continuativi per sette giorni settimanali. In tale fattispecie il tempo necessario di vestizioni e svestizioni e per il passaggio delle consegne, sarà riconosciuto per un tempo massimo di 20’ in

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uscita e sarà considerato come orario conteggiato sul monte ore utilizzabile prioritariamente allo scopo di compensare eventuali debiti orari o per recupero permessi brevi, o inseriti nella banca ore. AUSILIARI SPECIALIZZATI, O.T.A., O. S. S. Due turni continuativi per sette giorni settimanali: ASP DI CALTANISSETTA CONTRATTO DECENTRATO COMPARTO SANITA’ QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 – 2009 (1° e 2°BIENNIO ECONOMICO) Contratto decentrato comparto Pag. 41 Dalle H.7,00 alle h.13,00 Dalle h.14,00 alle h.20,00 L'orario di servizio dei Coordinatori sanitari si articola in una fascia oraria dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 14, secondo le esigenze della U.O. si può espletare la settimana corta. Eventuali eccedenze orarie non potranno dar luogo a lavoro straordinario remunerato ma potranno essere utilizzate esclusivamente per compensare debiti orari o per recupero permessi brevi. DIPARTIMENTO DIP. PATOLOGICHE (SERT) I turni di lavoro per il personale sanitario del comparto sono dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì con due rientri dalle 15,00 alle 18,00 nei giorni di lunedì e giovedì. PERSONALE SANITARIO, TECNICO, AMMINISTRATIVO dalle h.8,00 alle h.14,00 (dal lunedì al venerdì) dalle h.15,00 alle h.18,00 (lunedì e giovedì) Il personale del comparto, ove la dotazione organica lo consenta, provvederà a far turnare n. 1 unità di personale per il rientro il sabato con riposo compensativo di norma il lunedì. L'orario di servizio dei Coordinatori sanitari si articola in una fascia oraria dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 14, secondo le esigenze della U.O. si può espletare la settimana corta. Eventuali eccedenze orarie non potranno dar luogo a lavoro straordinario remunerato ma potranno essere utilizzate esclusivamente per compensare debiti orari o per recupero permessi brevi. UFFICI DELLE AREE AMMINISTRATIVE E DELLO STAFF DELL A DIREZIONE GENERALE Tutto il personale dovrà effettuare il seguente orario di servizio, fatti salvi i principi di flessibilità enunciati nell'art. 1: dalle h.8,00 alle h.14,00 (dal lunedì al venerdì) dalle h. 15,00 alle h.18,00 (il lunedì e giovedì) con eventuale rientro il sabato, al posto dei rientri pomeridiani, qualora le esigenze di servizio lo richiedano. Art. 3 - Turnazioni I - In relazione alle proprie esigenze organizzative, di servizio o funzionali, istituisce le diverse tipologie di turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. 2 - Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione delle relative indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'Azienda. Le indennità di turnazione di cui all'art.44 del CCNL 1/09/1995, fatte salve documentate eccezioni da definire di volta in volta in sede di delegazione trattante, saranno corrisposte al personale che effettua nel corso del mese almeno due

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presenze per ciascuna tipologia di turno; nel caso di assenza del dipendente per periodi superiori a gg. 10 nel corso del mese ('indennità sarà corrisposta anche con una sola presenza per ciascuna tipologia di turno). 3 - I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, devono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per almeno 12 ore. L'organizzazione dei turni deve inoltre essere conforme alle disposizioni e limitazioni di cui alla fattispecie contemplate nel D. Lgs., 8/04/03 n. 66, come modificato con D. Lgs. 19/06/2004 n. 213, e dell’art.3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria) – comma 85, all’art. 17 del D.L. 8/04/03, n. 66, è aggiunto, infine il seguente comma: “6 – bis. La disposizione di cui all’art. 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del SSN, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di l avoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”. 5 - Il personale turnista, per via delle esigenze connesse al cambio di turno, è tenuto a rispettare rigidamente gli orari di ingresso. Ove per particolari ed eccezionali esigenze personali dovesse essere ritardato l’ingresso”, va data tempestiva comunicazione al settore di appartenenza. In tal caso il personale del turno precedente è tenuto a rimanere in servizio fino al momento in cui sarà assicurato comunque il cambio, l’amministrazione attivando tutte le procedure per la sostituzione dell'assenza sopravvenuta entro le 2 (due) ore dall’avvenuta comunicazione. Il ritardo eventuale di ingresso, nei limiti massimi di 15 minuti, va recuperato ove possibile nella stessa giornata prolungando la propria presenza in servizio a fine turno. Il personale che fosse costretto a rimanere in servizio per assicurare il cambio turno potrà recuperare il prolungamento di orario mediante riposo compensativo da concordare con i rispettivi dirigenti a domanda del dipendente, ovvero chiederne la liquidazione come lavoro straordinario. 6 - AI personale del comparto operante nei settori dove non vengono attuati turni consecutivi di lavoro è consentita la possibilità di entrare in servizio fino a 30 minuti dopo l'orario stabilito. (FLESSIBILlTA'). E’ Consentito di entrare prima dell’orario di lavor o stabilito quindici minuti per il personale del comparto al solo scopo di compensare eventuali debiti orari. In caso di ENTRATA antecedente l'orario di servizio programmato, gli anticipi oltre i quindici minuti, per il comparto, non costituiscono credito orario, salvo preventiva autorizzazione. L'ENTRATA successiva all'orario di servizio programmato produce debito orario; se essa avviene nella fascia temporale di flessibilità, il ritardo può essere compensato all'uscita nello stesso giorno o nella stessa settimana o entro il mese negli stessi limiti di flessibilità (30 minuti per il comparto). L'USCITA anticipata all'orario di servizio programmato produce debito orario; se essa avviene nella fascia temporale di flessibilità, il ritardo può essere compensato all'uscita nella stessa settimana o entro il mese negli stessi limiti di flessibilità (30 minuti per il comparto). L'USCITA posticipata all'orario di servizio può essere effettuata nei limiti della fascia temporale di flessibilità; in tal caso può servire per compensare eventuali ritardi giornalieri o accumulati nel corso della settimana; l'uscita posticipata oltre la fascia di flessibilità non costituisce credito orario, salvo preventiva autorizzazione. L'eventuale debito orario giornaliero e settimanale può essere recuperato nel corso del giorno o della settimana o del mese nell'ambito della fascia di flessibilità in uscita o con le ore di eccedenza autorizzate. Le ore di lavoro eventualmente non prestate e non compensate con le modalità sopra indicate, dovranno essere recuperate con le modalità concordate con il Dirigente del servizio, entro il secondo mese successivo alla data di contestazione. In caso di mancato recupero nel termine concordato, si opererà la proporzionale decurtazione della retribuzione. Le somme eventualmente recuperate costituiscono un incremento del fondo per la retribuzione di risultato del comparto.

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A richiesta del dipendente il debito orario può essere compensato con corrispondente periodo di congedo ordinario. 6 - L'organizzazione dei turni deve inoltre essere conforme alle disposizioni e limitazioni di cui alla fattispecie contemplate nel D. L. vo, 8/04/03 n. 66, come modificato con D.L.vo 19/06/2004 n. 213 ed altre normative vigenti, come l’art.3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria) – comma 85, all’art. 17 del D.L. 8/04/03, n. 66, è aggiunto, infine il seguente comma: “6 – bis. La disposizione di cui all’art. 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del SSN, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”. Art. 4 - Lavoro straordinario (personale del comparto) 1 - Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. 2 - La prestazione di lavoro straordinario è autorizzata dal Dirigente di struttura in forma preventiva nell'ambito del budget orario assegnato, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Azienda, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore è tenuto ad effettuare, qualora improrogabili esigenze di servizio lo richiedano, nei limiti previsti dal presente regolamento, il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi di impedimento, correlati a documentate esigenze personali e familiari, ovvero in applicazione di disposizioni legislative. 3 - Il limite massimo annuo individuale di lavoro straordinario è fissato come da contratto. (La somma delle ore disponibili alla struttura non deve essere superata nel suo complesso). 4 - Su tempestiva richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate nei limiti di cui al comma 3, possono dare luogo a riposo compensativo, con le relative indennità, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. In ogni caso le ore di lavoro eccedenti il normale orario di servizio, se debitamente autorizzate, devono essere retribuite come lavoro straordinario, salvo richiesta di recupero compensativo. Nella liquidazione del lavoro straordinario va data priorità a quello effettuato in P.D. In ogni caso le ore di lavoro straordinario effettuate dal dipendente non possono compensare l'eventuale debito orario accumulato salvo espressa richiesta in tal senso dello stesso dipendente. 5 - In ogni caso la durata media dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48,00 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da verificare su base semestrale. La durata massima giornaliera dell'orario di lavoro ordinario non può superare le 12 ore continuative. 6 - ASSEGNAZIONE DEI BUDGETS DI STRAORDINARIO: Annualmente vengono assegnati alle macrostrutture budgets per l'effettuazione del lavoro straordinario stabiliti tenendo conto dei seguenti criteri: Il fondo per la retribuzione del lavoro straordinario, nell'ambito del più vasto fondo per la remunerazione delle particolari condizioni di disagio pericolo e danno viene così determinato: - ore 65 x numero dipendenti in servizio a tempo indeterminato e determinato al 31/12 dell'anno precedente, più assunzioni programmate per l'anno di riferimento (fondo ore); - il totale delle ore così determinato viene moltiplicato per una quota media di costo orario, ottenendo il FONDO ECONOMICO PER IL LAVORO STRAORDINARIO, da stralciare dal Fondo disagio, pericolo e danno; Il fondo ore così determinato viene suddiviso tra le macrostrutture che compongono l'Azienda, assegnando a ciascuna un numero totale di ore per lavoro straordinario, da effettuarsi al di fuori del

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servizio in pronta disponibilità, pari a 65 ore per ciascun posto vacante + 35 ore per ciascun posto coperto, ripartito in dodicesimi e tenendo presente l'effettiva vacanza del posto. 6 - I Direttori di macrostruttura provvederanno, d'intesa con i Direttori delle U.O. componenti la macrostruttura, alla ripartizione del predetto monte ore. Tale ripartizione sarà soggetta a revisioni periodiche nel corso dell'anno per sopperire ad eventuali esigenze sopravvenute. 7 - A seguito di verifica semestrale, da effettuarsi a cura dell'Area del Personale con la RSU aziendale e le OO.SS. entro il mese di Giugno e Ottobre, se necessario, potranno essere modificati i budgets assegnati ad inizio anno, con trasferimento di fondi da un Dipartimento, Distretto o Struttura all'altro, in base alla specifica copertura di posti previsti in pianta organica. 8 - In caso di sfondamento del budget assegnato dalla macrostruttura alla singola U.O. sarà contestata al relativo dirigente la responsabilità contabile. Qualora a consuntivo si avessero quote residuali, in accordo con la RSU Aziendale e le OO.SS. verranno riversate sul fondo di risultato dell'anno di riferimento. 9 - Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento a quanto disposto dal vigente CCNL. Art. 5 - Banca delle ore (personale del comparto) I. AI fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario , in forma monetizzata o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. 2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione integrativa, da utilizzarsi entro il I° trimestre dell'anno successivo a quello di maturazione. 3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi o per compensare eventuali debiti orari. L'eventuale richiesta di retribuzione di dette ore come lavoro straordinario deve essere inoltrata dal dipendente entro il 15 novembre dell'anno di riferimento 4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. 5. A livello di azienda sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nel tabulato che riporta le presenze relative a quel mese. 6. Per tutto quanto non previsto si applicherà il dettato normativo dei CC.CC.NN.LL. - (attualmente, l'art. 40 del ccnl int. Del 7/4/1999). Art.6 – Reperibilità Si rende indispensabile rivedere il piano della reperibilità che crea differenze di trattamento economico tra il personale . Art. 7 - Disposizioni finali Si precisa che particolari esigenze di servizio debitamente documentate, potranno comportare deroga al presente Regolamento, previa autorizzazione scritta della Direzione Generale e fornendo debita informativa alle OO.SS. Il presente Regolamento sarà sottoposto a revisione entro tre mesi dalla sua adozione.

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Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento a quanto disposto dai vigenti CC.CC.NN.LL.. La disciplina del presente regolamento, salvo date diverse indicate nei singoli articoli, decorre dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del relativo accordo in sede di delegazione trattante con tutte le parti sindacali interessate. Allegato 9 ACCORDO RELATIVO AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOSTIT UTIVO DI MENSA (Buoni Pasto) DI CUI ALL'ART. 29 DEL CCNL INTEGRATI VO DEL 20 SETTEMBRE 2001 COME MODIFICATO DALL'ART. 4 DEL CCNL COMPARTO - BIE NNIO 2008- 2009. Premesso che: L'art.. 29 del CCNL Integrativo del 20 Settembre 2001 prevede che: I. "Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. 2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell' orario. 3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. II tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario, e non deve essere superiore a 1 ora, e comunque non inferiore a 10 minuti. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare €. 5.16. Il pasto non è monetizzabile. 4. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990. - L'art. 4 del CCNL Comparto Sanità - Biennio 2008-2009 prevede che: - L'art. 29, comma I del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato: 1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. - L'art. 29, comma 4 del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato: 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto dellapartecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile"; ACCORDO 1. L'Azienda si impegna a erogare" Buoni pasto" sostitutivi del servizio di mensa del valore nominale pari a € 5,16 ciascuno.

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2. AL DIPENDENTE NON POSSONO ESSERE CONCESSI DUE BUONI PASTO PER LO STESSO GIORNO 3. CONDIZIONE PER LA FRUIZIONE: Hanno diritto al buono pasto i dipendenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Comparto Sanità. La quantità dei Buoni Pasto attribuibili è stabilita in ragione del numero dei turni di servizio per singolo dipartimento. - il personale turnista che garantisce l'attività lavorativa per almeno 7 ore e dieci minuti il cui turno ricomprenda: 1. l'ora di pranzo (dalle ore 13.00 alle ore 15.00) o 2. della cena (dalle ore 19.00 alle ore 21.00) o 3. della notte (dalle 21 alle 7,00) o 4. turno notturno continuativo; > fatta salva la tolleranza di 15 minuti in entrata ed uscita per tutto il personale; > Che in caso di servizio continuativo, anche se strutturato su turni, unicamente nei casi di rientro straordinario di lavoro non inferiore alle due ore ( le esigenze di servizio sono certificate dal Coordinatore dell'Unità operativa di appartenenza e comunicate entro il 5 del mese successivo al Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane; > Che effettua l'orario settimanale su cinque giorni con almeno due rientri pomeridiani e limitatamente dopo l'orario ordinario con l'effettuazione della relativa pausa minima di 10 minuti e massima 1 ora; > Che sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario e straordinario in reperibilità debitamente autorizzato purché il rientro non sia inferiore alle due ore e la prestazione giornaliera sia di almeno 8 ore, cumulativo tra lavoro ordinario e straordinario; > a coloro ai quali è stato concesso il part-time e il loro lavoro copre interamente le fasce (dalle ore 13.00 alle ore 15.00) o della cena (dalle ore 19.00 alle ore 21.00) esclusivamente se l'orario di servizio è svolto per almeno 7 ore e 10; > La pausa pranzo non può essere inferiore ai 10 minuti e superiore all'ora con una tolleranza di 15 minuti in entrata e in uscita. > La pausa pranzo e/o l'interruzione in caso di rientro pomeridiano, devono essere documentate dai normali sistemi previsti per la rilevazione delle presenze. NON HANNO DIRITTO AL BUONO PASTO: > dipendenti nelle giornate di assenza a qualunque titolo; > quando la prestazione lavorativa effettiva sia inferiore alle 7 ore e 10 minuti; > quando è concesso l'orario flessibile a richiesta del dipendente per esigenze legate a situazioni personali. Allegato 11 Tabelle:

5. Funzionamento dei Fondi Contrattuali; 6. Fondo Art. 29 - Straordinario, disagio, pericolo e danno (già art. 38 c. 1 CCNL

07.04.1999); 7. Fondo Art. 30 – Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio qualità

della prestazione individuale (già art. 38 c. 3 CCNL 07.04.1999); 8. Fondo Art. 31 – Fasce, posizioni organizzative, valore comune dell’ex indennità di

qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica.

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Fondo destinato alla produttività collettiva incrementato dalle risorse aggiuntive e risparmi di gestione (art. 3 CCNL 27.06.1996)

Relativamente ai fondi, la circolare protocollo N. 25780 del 13.3.2013 dell’Assessorato alla Salute, prevede la riduzione dei fondi in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, e quindi è evidente che se il personale in servizio aumenta i fondi vanno incrementati per tali figure. L’art. 8 dell’ accordo prevede una ridistribuzione delle fasce al 1° gennaio di ogni anno, come fa ad essere compatibile con la cristallizzazione della citata circolare? Se possibile va fatta ad ogni anno nei limiti delle disponibilità. In ogni caso andrebbe verificato la pari distribuzione delle fasce a parità di anzianità, considerata la poca uniformità rimasta tale a differenza di quasi 10 anni tra le aziende che hanno costituito l’ASP di Caltanissetta.

- L’ipotesi di accordo sottoscritta, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa (predisposte ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n.165/2001), è trasmessa al soggetto istituzionalmente preposto al controllo della contrattazione integrativa (collegio dei revisori), nel termine di 5 giorni dalla stipulazione. L’art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001 ha disposto che le pubbliche amministrazioni redigano la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi sulla base di schemi appositamente predisposti d'intesa tra il MEF e il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tale previsione legislativa ha trovato attuazione con la circolare del 19 luglio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale controllo è finalizzato non solo alla verifica della compatibilità degli oneri delle clausole del contratto di secondo livello con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell’ente, ma anche del rispetto delle disposizioni inderogabili di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. L’organo di controllo fornisce un parere motivato sul testo negoziale. In caso di parere negativo dell’organo di controllo è necessario riaprire il negoziato al fine di eliminare o chiarire gli aspetti oggetto di rilievo. Il presente accordo decorre ________________________ Con questo accordo si intendono revocati tutti i precedenti accordi sottoscritti nella materia indicata in premessa. Il presente accordo ha validità fin quando non subentreranno nuove normative che ne modificano i contenuti. LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO I Rappresentanti di parte pubblica / Rappresentanti di parte sindacale _________________________________________