CONTRATTI DI COLLABORAZIONE - Keyeditore

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Cendon / Book CONTRATTI DI COLLABORAZIONE NELL’ALTRUI ATTIVITÀ GIURIDICA Tiziana Montecchiari DIRITTO CIVILE PROFESSIONAL

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Cendon / Book

CONTRATTI DI

COLLABORAZIONE

NELL’ALTRUI

ATTIVITÀ GIURIDICA

Tiziana Montecchiari

DIRITTO CIVILE PROFESSIONAL

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Edizione MAGGIO 2015

Copyright © MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601

ISBN 978-88-6959-221-8

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Cendon / Book

DIRITTO CIVILE

Professional

CONTRATTI DI

COLLABORAZIONE

NELL’ALTRUI

ATTIVITÀ GIURIDICA

Tiziana Montecchiari

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L'autore La prof.ssa Tiziana Montecchiari è Professore Associato in Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza. Nei suoi studi, ha approfondito soprattutto tematiche di teoria generale del Diritto Privato, analizzando argomenti in materia di negozi unilaterali, successioni mortis causa, diritto di famiglia e dei minori. Accanto allo studio analitico e sistematico di temi di teoria generale, ha esaminato questioni più specifiche, relative al rapporto tra norma, struttura e forma, nonché tra responsabilità civile e rapporti familiari, nonché tra contratto e negozio. Attualmente, sta svolgendo ricerche su disabilità, disuguaglianza, minori e tutela della persona, nella prospettiva di individuare una effettiva tutela del soggetto nella sua più completa dimensione esistenziale Dal 1998 è titolare dell’insegnamento di Diritto dei minori e della famiglia e dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto privato all’interno del proprio Dipartimento e svolge lezioni di Diritto Civile per la Scuola Professioni Legali attiva presso il proprio Dipartimento. Per delibere del Rettore e del proprio Direttore di Dipartimento, ricopre, altresì, vari incarichi istituzionali all’interno del proprio Dipartimento di Giurisprudenza. E’ autrice, fra le altre, delle monografie: Cooperazione gestoria, solidarietà e interessi non patrimoniali, Giappichelli, 2012; Violazione dei doveri familiari e risarcimento del danno, ESI, 2008; I negozi unilaterali a contenuto negativo, Giuffrè, 1996; La simulazione del contratto, Giuffrè, 1999; La forma degli atti giuridici unilaterali, Giuffrè, 1998; La potestà dei genitori, Giuffrè, 2006.

L’Opera La ricerca ha delineato due fra i principali contratti di collaborazione nell’altrui attività giuridica, previsti dal nostro Codice civile, in particolare il contratto di commissione e il contratto di agenzia, modelli ritenuti più interessanti e applicati con frequenza nella pratica. La peculiarità risiede nell’esaminare, con l’ausilio della giurisprudenza più recente, le fattispecie in concreto, gli elementi caratterizzanti e di differenza fra vari contratti simili, e una analisi integrata con la legislazione speciale che, soprattutto in materia di contratto di agenzia, presenta vari interventi. Il volume si distingue in due capitoli, di cui il primo dedicato all’analisi del contratto di commissione ed il secondo, dedicato al contratto di agenzia.

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INDICE

Capitolo Primo

IL CONTRATTO DI COMMISSIONE 1. Premessa metodologica. - 1.2. Definizione e disciplina del contratto di commissione - 1.3. La commissione come figura tipica di mandato senza rappresentanza. La “professionalità” del commissionario. - 1.4. La natura giuridica del rapporto fra committente e commissionario. - 1.5. Il commissionario contraente in proprio. - 1.5.1. Il conflitto di interessi e il prezzo dell’affare. - 1.5.2. L’ “entrata” del commissionario e limiti di operatività. - 1.6. La commissione ad alienare. - 1.7. Il contratto di commissione e l’obbligo di custodia. - 1.8. Differenze con figure affini. - 1.9. Commissionario e inadempimento del terzo. - 1.10. Casistica.

Capitolo Secondo

IL CONTRATTO DI AGENZIA

2.1. Definizione del contratto di agenzia. - 2.2. L’oggetto della prestazione dell’agente. - 2.3. La prestazione del preponente. - 2.4. Differenze del contratto di agenzia con altre figure affini. - 2.5. Principali tipologie del contratto di agenzia e normativa speciale. - 2.6. Responsabilità del preponente per fatto illecito dell’agente ex art. 2049 c.c. - 2.7. Scioglimento del rapporto di agenzia. - 2.7.1. Contratto di agenzia e recesso per giusta causa. - 2.8. Casistica.

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Capitolo Primo

IL CONTRATTO DI COMMISSIONE

SOMMARIO: 1.1 Premessa metodologica. - 1.2. Definizione e

disciplina del contratto di commissione - 1.3. La commissione come

figura tipica di mandato senza rappresentanza. La “professionalità”

del commissionario. - 1.4. La natura giuridica del rapporto fra

committente e commissionario. - 1.5. Il commissionario contraente

in proprio. - 1.5.1. Il conflitto di interessi e il prezzo dell’affare. - 1.5.2.

L’ “entrata” del commissionario e limiti di operatività. - 1.6. La

commissione ad alienare. - 1.7. Il contratto di commissione e

l’obbligo di custodia. - 1.8. Differenze con figure affini. - 1.9.

Commissionario e inadempimento del terzo. - 1.10. Casistica.

1.1. Premessa metodologica.

Il contratto di commissione (art. 1731 c.c.) è stato identificato

nell’attuale codice civile come un tipo speciale di mandato, su

modello germanico, a differenza del codice di commercio del 1882, il

quale prevedeva un mandato senza rappresentanza per la

conclusione di affari commerciali (art. 380, com. 1°, cod. comm.

1882), mentre l’art. 1731 c.c. del cod. civ. del 1942 qualifica la

commissione come un mandato in nome proprio a stipulare acquisti

e vendite.

L’oggetto della commissione, secondo quanto disposto dall’art. 1731

c.c. è - in via esclusiva - relativo alla conclusione, da parte del

commissionario, di contratti di vendita in nome proprio e per conto

del committente.

Il problema più evidente per la dottrina subito dopo l’emanazione del

codice civile è stato quello di chiarire le ragioni per le quali il

legislatore - dopo aver qualificato il contratto di commissione come

un mandato senza rappresentanza - lo abbia poi collocato in una

sezione ad hoc, distinta dall’ambito della disciplina sul mandato,

prevedendo altresì norme caratterizzate da specificità, rispetto a

quelle relative al mandato in generale.

Pertanto, è apparso necessario procedere alla individuazione delle

differenze tra contratto di commissione e mandato, al fine di motivare

la previsione legislativa circa la distinta disciplina fra i due istituti.

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1.2. Definizione e disciplina del contratto di commissione.

La commissione è un mandato senza rappresentanza, che ha per

oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto (nell’interesse) di una

parte (committente) e in nome dell’altra (commissionario).

Se ne deduce che alla commissione vengono applicate sia le regole

generali del mandato, sia le disposizioni speciali previste

espressamente dal legislatore per tale contratto di commissione, con

la conseguenza di una disciplina mista, ove le regole generali

suppliscono e si applicano quando – nel caso concreto – non

sussistano i presupposti previsti per l’applicazione di quelle speciali.

Il contratto di commissione è stato previsto come figura autonoma

dal nostro codice civile del 1942, ma in verità tale autonomia si

giustifica soprattutto per ragioni storiche, in quanto altro non è che un

contratto di mandato che ha per oggetto l’acquisto e la vendita di

beni immobili o mobili, anche se generalmente l’oggetto è la

compravendita di beni mobili.

Al commissionario compete una provvigione, ovvero il compenso per

il lavoro svolto ed inoltre, se il medesimo abbia assunto verso il

committente la garanzia del buon esito dell’affare, e cioè si impegna

con il proprio patrimonio nel caso che i soggetti con i quali ha

concluso il contratto siano inadempienti, si configura la garanzia dello

“star del credere” e per tale obbligo accessorio il commissionario ha

diritto ad una maggiore provvigione (art. 1735 c.c.).

Qualora la commissione abbia per oggetto l’acquisto o la vendita di

titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti da listini di

borsa o da listini dei prezzi (mercuriali) nessun pregiudizio può subire

il committente se i titoli o le merci siano rispettivamente, venduti o

acquistati dal commissionario stesso, invece che da altra persona.

Infatti, il prezzo è sempre il medesimo e pertanto, è consentita la

cosiddetta “entrata del commissionario” nel contratto: se il

committente non ha diversamente disposto, il commissionario può

fornire o acquistare al prezzo indicato i beni che rispettivamente deve

acquistare o vendere (art. 1735 c.c.).

Si esclude, quindi, che in tal caso si configuri il “contratto con se

stesso” invalido, poiché quando il rappresentato abbia autorizzato

espressamente la conclusione del contratto, oppure quando il

contenuto (del contratto) sia stato determinato preventivamente dallo

stesso rappresentato, in modo da escludere la possibilità del

conflitto, il contratto è valido (art. 1395 c.c.).