Contrattazione 2011-2012

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1 Istituto Comprensivo “Malaspina - Staffetti” 54100 MASSA In data odierna viene sottoscritta la presente ipotesi Contratto Integrativo d’Istituto PARTE PUBBLICA Il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Iole Cimoli …………………………….. PARTE SINDACALE RSU ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI FIRMATARI DEL CCNL OO.SS FLC/CGIL ROCCA FABRIZIO OO.SS. SNALS SAIEVA SALVATORE OO.SS CISL NATALI LUCIA OO.SS UIL ROMANELLI CARLO Massa, 29 Dicembre 2011

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Contrattazione d'Istituto 2011-2012

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Istituto Comprensivo “Malaspina - Staffetti”

54100 MASSA

In data odierna viene sottoscritta la presente ipotesi

Contratto Integrativo d’Istituto

PARTE PUBBLICA Il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Iole Cimoli ……………………………..

PARTE SINDACALE

RSU

………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI FIRMATARI DEL CCNL

OO.SS FLC/CGIL ROCCA FABRIZIO OO.SS. SNALS SAIEVA SALVATORE OO.SS CISL NATALI LUCIA OO.SS UIL ROMANELLI CARLO Massa, 29 Dicembre 2011

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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo d’Istituto è sottoscritto fra l’Istituzione scolastica “Malaspina Staffetti” e la RSU eletta ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce.

2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo d’Istituto s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.

3. Il presente Contratto Integrativo d’Istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d’Istituto in materia.

4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di Innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art. 2 – Interpretazione autentica del contratto

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente Contratto Integrativo d’Istituto, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti; la procedura si deve concludere entro 30 giorni dalla data del primo incontro. 3. Nel caso si raggiunga un accordo questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori, sostenendo i processi innovatori in atto anche con la valorizzazione delle professionalità coinvolte, con l’esigenza di migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei servizi della scuola .

2. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle parti e si articola principalmente nei seguenti modelli relazionali:

a) Contrattazione collettiva integrativa b) Informazione preventiva c) Procedura di concertazione d) Informazione successiva e) Interpretazione autentica, come da art. 2

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3. In tutti i momenti delle relazioni sindacali le parti possono usufruire

dell’assistenza di esperti anche esterni alla scuola, previa comunicazione all’altra parte, e senza oneri per la scuola.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Il Dirigente Scolastico predispone il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, l’invito di convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuato con almeno 5 giorni di anticipo e la richiesta va soddisfatta da parte della RSU entro 5 giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.

Art. 5 - Contrattazione collettiva integrativa

α) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al Piano dell’Offerta Formativa; Si indicano i seguenti criteri:

Per i personale docente: • continuità didattica • competenze ed esperienze professionali ritenute significative per la

realizzazione del POF. • discrezionalità del D.S. per situazioni didattiche particolari

Per il personale ATA:

• delle competenze ed esperienze professionali • carico del lavoro che la scuola comporta • discrezionalità del D.S.G.A. per situazioni particolari, sentito il personale

medesimo.

β) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica, rientri pomeridia ni;

Premesso che i due Plessi distano fra loro solamente un chilometro e mezzo circa e che pertanto non si ravvisano particolari necessità di definizioni di criteri particolari. Per i Docenti si conviene che l’assegnazione seguirà di norma i criteri più generali di assegnazione alle classi e cioè: • continuità didattica • competenze ed esperienze professionali

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• posizione occupata nella graduatoria d’istituto o punteggio di trasferimento per i docenti in ingresso

• discrezionalità del D.S. per situazioni didattiche particolari Per il personale ATA :

• competenze ed esperienze professionali • carico del lavoro che la scuola comporta • discrezionalità del D.S.G.A. per situazioni particolari

c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione

dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge n. 146/90, così come modificata e integrata dalla Legge n. 83/2000;

In particolare si stabilisce quanto segue per :

Assemblee di scuola

1. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 29/11/.2007, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un’unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore.

2. Fermo restando il CCNL Scuola 29/11/ 2007, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs 29/93 e successive modificazioni, sia dalla R.S.U. della scuola.

3. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente, ed A.T.A può essere invitato a partecipare anche separatamente in orari o giorni non coincidenti.

4. Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all’indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle bacheche sindacali delle scuole.

5. Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con circolari interne alla scuola.

6. Secondo quanto previsto dalla normativa in vigore per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A., se la partecipazione è totale, per garantire il servizio minimo si dispone che restino in servizio: • ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: uno per ciascun Plesso • COLLABORATORI SCOLASTICI: uno minimo per ciascun Plesso ed

in base al numero delle classi viene stabilito: • Per Plesso STAFFETTI: due collaboratori fino a 9 classi presenti, tre

oltre 9 classi presenti • Per Plesso MALASPINA: due collaboratori fino a 9 classi presenti, tre

oltre 9 classi presenti. • Per Plesso TURANO: Un collaboratore Scuola Infanzia e un

collaboratore Scuola Primaria

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Il servizio minimo deve assicurare la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico in entrambi i plessi.

7. Qualora si renda necessaria l’applicazione di quanto descritto al comma precedente, il D.S. sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo il criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico.

8. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del Personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all’assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

Sciopero

1. L’ esercizio del diritto allo sciopero va garantito. 2. Il D.S. può chiedere con circolare al personale scolastico ( in tempo utile di 5 giorni) chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria. 3. Il D.S.non può stabilire che il lavoratore comunichi agli alunni se intende scioperare o meno. 4. Per adesione allo sciopero del personale A.T.A., qualora venissero meno le

condizioni minime di sicurezza nell’edificio scolastico (documento di valutazione dei rischi e piano gestione emergenze di cui al D. Lsg 626/94) il D.S. non può consentire lo svolgimento delle lezioni.

5. Il D.S. può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario e lo comunica al personale.. 6. Una volta iniziato lo sciopero, il personale non in servizio alla prima ora di lezione che non intende aderire allo sciopero deve comunicarlo alla segreteria della scuola entro le ore 08.00

7. In tutti i casi si fa riferimento a quanto previsto dalla legge 146/90.

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; Il D.S. per l’attuazione della normativa per la sicurezza della scuola si avvale della consulenza di un esperto esterno, geometra Paolo Amorfini, e viene concordato l’espletamento dei seguenti punti:

• la revisione annuale dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani per la gestione delle emergenze nei plessi;

• la custodia di una copia dei documenti negli Uffici di Presidenza e una copia in sala professori,

• la stesura di un opuscolo di sintesi denominato ESTRATTO contenente le parti più importanti da consegnare ad ogni dipendente a tutti i supplenti al momento dell’assunzione di servizio;

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• sopralluoghi periodici del R.L.S. con segnalazione al Dirigente Scolastico e al Responsabile della Sicurezza qualsiasi situazione di rischio riscontrata;

• attività di aggiornamento per personale appositamente individuato; • le figure sensibili, individuate tra il personale fornito delle competenze

necessarie, saranno appositamente formate attraverso specifico corso • illustrazione agli alunni da personale incaricato ( Coordinatori…) dei

comportamenti da tenere in caso di emergenza ( percorsi e vie di fuga, modalità di evacuazione…)

• Prove di sfollamento ( almeno due per Plesso per ogni anno scolastico )

d) criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del

D.Lgs. n. 165/2001, al personale docente ed ATA; Le risorse del fondo d’Istituto per l’anno scolastico in corso 2010/2011 sono ripartite per il personale docente: in base al numero dei docenti in organico di diritto; per personale A.T.A.: in base al numero del personale ATA in organico di diritto. Le risorse del fondo d’istituto vengono inoltre suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF. Per le ore funzionali all’insegnamento viene concordato di attribuire una somma forfetaria il cui ammontare è legato alla qualità e consistenza dell’attività. Art. 6 – Informazione preventiva 1. Sono oggetto di informazione preventiva :

A. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

B. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale

C. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali D. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; E. utilizzazione dei servizi sociali. F. i criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti

derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola Istituzione Scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni;

G. tutte le materie oggetto di contrattazione. 2. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli

adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, in appositi incontri, l’informazione

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preventiva quindici giorni prima delle relative scadenze, fornendo anche l’eventuale documentazione.

Art. 7 - Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva le seguenti: a) i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il

fondo di istituto; b) la verifica dell’attuazione della contrattazione integrativa d’istituto sull’utilizzo

delle risorse.

Art. 8 Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo

Sindacale, situato in ciascun Plesso , di cui sono responsabili. Ogni documento affisso all’Albo va siglato da chi lo affigge, che ne assume la responsabilità per qualsiasi effetto di legge.

2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale il locale situato nella biblioteca di ciascuna sede . Vengono concordate con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

3. Le strutture sindacali territoriali (provinciali e regionali) possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d’Istituto tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS. di cui in calce al presente Contratto Integrativo d’Istituto di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.

Art. 9 Permessi sindacali

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per

dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il calcolo viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal DS che lo comunica alla RSU medesima. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione (almeno 2 giorni prima) al DS.

2. I dirigenti sindacali e la R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui al CCNL Scuola 29.11 2007, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle OO.SS. di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs 29/93 e successive modificazioni. E per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui al CCNL Scuola 29.11.2007.

3. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi individuali secondo le modalità previste dalla normativa

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vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 2 è comunicata formalmente al Dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS di cui agli artt. 47 comma2 e 47 bis del D.lgs.29/93 e successive modificazioni e dalla R.S.U. di scuola tramite scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi.

4. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 3, la fruibilità dei permessi di cui al comma 2, da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce un diritto sindacale.

5. Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) vengono definite specificatamente nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 10 Referendum

1. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell’istituto.

2. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. La scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO - PERSONALE DOCENTE CAPO I - Organizzazione del lavoro

Art. 11 – Criteri di assegnazione dei docenti ai diversi plessi, corsi, classi e sezioni.

1. L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni e dura, di norma, per tutto l’anno scolastico.

2. I docenti sono confermati nella sede dove hanno prestato servizio nell’anno scolastico precedente, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

3. Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti o cattedre non occupati da docenti già in servizio nella scuola nell’anno precedente si procede, come di seguito, in ordine di priorità:

• assegnazione di un’unica sede di servizio ai docenti utilizzati su due o più sedi; • assegnazione ad altra sede dei docenti già in servizio nell’anno scolastico

precedente, sulla base delle disponibilità espresse e della graduatoria interna, a partire dalle posizioni più alte;

• assegnazione alle sedi dei nuovi docenti entrati in servizio con decorrenza 1°settembre;

• assegnazione alle sedi del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

4. Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio in una delle sedi, per decremento d’organico o altro, si procede all’assegnazione in altra sede a

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domanda, come da comma precedente; nel caso non emergano disponibilità, si procede d’ufficio a partire dalla ultime posizioni in graduatoria.

5. Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione rispetto all’anno precedente di uno o più docenti.

Art. 12 - Utilizzazione dei docenti in rapporto al POF e collaborazioni plurime

1. Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia della quota nazionale del curricolo che di quella della scuola.

2. Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività curricolari ed extracurricolari tenendo conto dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti, nonché delle diverse professionalità presenti nella scuola e delle disponibilità espresse dai singoli docenti.

CAPO II - Orario di lavoro

Art. 13- Orario di insegnamento

1. L’orario di lavoro per la scuola secondaria di 1° grado viene definito su base settimanale e si articola, di norma, su cinque giorni. L’orario per la scuola dell’Infanzia è di 25 ore settimanali, per la scuola primaria di 22 ore + 2 articolate in 5 giorni

2. Gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti, privilegiando, se possibile, attività operative di laboratorio.

3. L’orario di lavoro è continuativo e deve rispondere alle reali esigenze didattiche prevedendo minime interruzioni durante l’arco della settimana; tali interruzioni possono essere utilizzate per l’effettuazione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo di cui al successivo art.16.

Art. 14 - Attività funzionali all’insegnamento

1. Il Dirigente Scolastico, per improrogabili esigenze, può disporre l’effettuazione di attività non previste nel piano annuale. In occasione della prima convocazione del Collegio verranno apportate le opportune modifiche.

2. Ogni docente mette a disposizione un’ora settimanale per il ricevimento dei genitori.

Art. 15 - Orario giornaliero

1. Non possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento. 2. Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di

mattino che di pomeriggio nell’arco della stessa giornata, non si possono comunque superare le sei ore giornaliere; va prevista almeno un’ora di intervallo quando nell’orario non è compresa la mensa.

3. Non si possono in ogni caso superare le nove ore di impegno giornaliero, considerando tutte le attività.

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Art. 16 - Ore eccedenti

1. Ogni docente può mettere a disposizione sei ore settimanali per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo in sostituzione dei colleghi assenti.

2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale . 3. Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere

avvisato in tempo utile per assumere servizio.

Art. 17 - Ferie – permessi – assenze dalle riunioni 1. In attuazione dell’art. 16 CCNL sui permessi brevi, il Dirigente Scolastico può

concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi orari di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e comunque, per il personale docente, fino ad un massimo di 2 ore. Le ore di permesso sono recuperate dando priorità alle supplenze con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

2. La richiesta di fruizione fino a sei giorni di ferie durante le attività didattiche previste dall’art. 13 CCNL è consentita senza oneri aggiuntivi. Le sostituzioni degli insegnanti assenti per ferie sono effettuate sia utilizzando il personale normalmente a disposizione, sia personale volontariamente disponibile. .

3. La mancata concessione determinata da esigenze di servizio dovrà essere comunicata dal dirigente scolastico di norma entro tre giorni prima dell’inizio del periodo richiesto.

4. Il docente che intende usufruire delle ferie previste dall’art. 13 CCNL presenta la richiesta al dirigente scolastico 5 giorni prima del periodo richiesto..

5. In presenza di più richieste per lo stesso periodo il dirigente scolastico adotterà i seguenti criteri di priorità :

• il non aver già usufruito di ferie nell’anno scolastico in corso • se i richiedenti hanno già usufruito di ferie, si dà priorità (fino a concorrenza di

pari numero giorni di ferie) a colui che ha usufruito di minor numero di giorni. • a parità di condizioni subentra il principio di temporalità di richiesta, nel senso

che sarà data la precedenza chi ne ha fatto richiesta precedentemente.

6. Le assenze dalle riunioni devono essere giustificate con le stesse modalità usate per le ore di insegnamento. In caso di permessi brevi il dirigente disporrà il recupero di queste ore per attività similari

TITOLO IV- PERSONALE ATA ORGANIZZAZIONE ED ORARIO D I LAVORO CAPO I - Norme generali

Art. 18- Atti preliminari

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1. All’inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell’inizio delle lezioni, sulla base del POF e delle attività ivi previste, il DSGA formula una proposta di piano annuale delle attività, sentito il personale ATA,

Il Dirigente Scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di contrattazione, adotta il piano delle attività. Il DSGA attua il piano adottato dal Dirigente Scolastico mediante emanazione di specifici provvedimenti. In particolare la copertura dell’orario di lavoro viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti: • orario ordinario • orario flessibile • orario plurisettimanale • turnazione o rotazione concordata

Si stabilisce che la chiusura dei giorni prefestivi sia recuperata con ore prestate oltre l’orario ordinario e, se insufficienti, con le ferie. La segreteria resterà aperta al pubblico nelle due sedi tutte le mattine dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e, nella sede Staffetti, i pomeriggi di martedì dalle ore 14:00 alle 16:30 e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16,30 In relazioni a particolari esigenze di servizio,il personale amministrativo svolgerà servizio pomeridiano anche negli altri giorni della settimana. Sarà cura della Dirigenza della Scuola predisporre un piano operativo per garantire la vigilanza nel modo migliore. Art. 19 Assegnazione ai plessi 1. L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio dell’anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni e dura di norma per tutto l’anno scolastico. 2. Il personale è confermato nella sede dove ha prestato servizio nell’anno scolastico

precedente, salvo quanto disposto nel seguente comma.. 3. Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti non occupati da personale già in organico nella scuola nell’anno scolastico precedente, si procede come di seguito tenendo in considerazione in ordine di priorità:

a. competenze ed esperienze professionali b. carico del lavoro che la scuola comporta c. discrezionalità del D.S.G.A. per situazioni particolari motivate

Art. 20- Settori di lavoro

1. I settori saranno definiti in modo tale da assicurare un’equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica.

2. L’assegnazione ai settori vale di norma per l’intero anno scolastico. 3. Nell’assegnare i settori, si tiene conto delle diverse professionalità. 4. L’assegnazione ai settori è di competenza del DSGA nel rispetto delle direttive

impartite dal Dirigente Scolastico.

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CAPO II - Orario di lavoro –

Art. 21- Orario normale

1. L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico. 2. Nella definizione dell’orario si tiene conto sia delle necessità di servizio che delle

esigenze dei lavoratori. 3. L’orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le

attività didattiche previste dal curricolo obbligatorio, comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola, e di tutte le riunioni degli OO.CC.

Art. 22 - Definizione di turni, orari flessibili e plurisettimanali

Il carico di lavoro del personale deve tener conto:

• Esigenze legate all’orario di apertura degli edifici scolastici dei due plessi • Esigenze didattiche • Richieste individuali • Equa ripartizione degli impegni • Turnazione per garantire lo svolgimento delle attività pomeridiane sia

curricolari che extracurricolari. Art. 23 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) – Collaborazioni plurime 1. Possono essere richieste al personale prestazioni aggiuntive, oltre l’orario

d’obbligo, in caso di assenza di una o più unità di personale o di esigenze impreviste e non programmabili.

2. Nella richiesta di prestazioni aggiuntive si terrà conto, in ordine di priorità: • della specifica professionalità inerente la prestazione richiesta; • della sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva; • della disponibilità espressa dal personale; • della graduatoria interna.

3. Possono, inoltre, essere richieste prestazioni aggiuntive costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale e/o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

Si concorda, nello specifico, che in caso di assenza di una unità di personale, si nomina secondo le necessità. Per il personale ausiliario, nel caso non si proceda alla copertura del posto tramite supplente si concordano i seguenti criteri per la sostituzione dei colleghi:

• due ore di intensificazione per ogni lotto da ripartire tra il personale disponibile. Dopo il terzo giorno di sostituzione, per consentire la lavatura del lotto, le ore di straordinario sono 4.

• Per gli Assistenti Amministrativi sarà riconosciuta una intensificazione oraria da recuperare o con giornate prefestive o con riposi compensativi.

4. Tutte le prestazioni aggiuntive, nei limiti del finanziamento assegnato, devono

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essere oggetto di formale incarico, conferito dal Direttore SGA. Per le ore prestate, oltre l’orario ordinario, nell’impossibilità della retribuzione,

saranno concesse giornate di riposo utilizzando i giorni prefestivi di sospensione delle attività didattiche e/o con riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario nel periodo estivo.

Art. 24 Ferie - Permessi – Ritardi 1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 16 CCNL sui permessi brevi, la richiesta

di permesso va presentata al direttore amministrativo. 2. per procedere alla fruizione delle ferie si stabiliscono primariamente i servizi

minimi nei giorni di sospensione delle lezioni e durante il periodo estivo: 2 collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi ( uno per settore).

3. durante il periodo estivo, per garantire il funzionamento minimo della segreteria, i collaboratori scolastici presteranno di norma servizio presso la sede Staffetti. In occasione di attività particolare, ad esempio imbiancatura dei locali, sarà programmato e organizzato il servizio anche presso la sede Malaspina di via Palestro

4. al fine di garantire la pulizia dei locali durante i giorni di sospensione delle lezioni per Natale e Pasqua, le ferie sono concesse tenuto conto che ogni Collaboratore scolastico dovrà restare in servizio per giorni 2 nel periodo natalizio e giorni 1 nel periodo pasquale..

5. la richiesta di ferie deve essere presentata entro il 31 maggio dell’anno corrente. 6 per ritardo si intende l’eccezionale posticipazione dell’orario di inizio del servizio e deve essere sempre giustificato e recuperato entro l’ultimo giorno del mese successi vo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il Direttore SGA TITOLO V – ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI CAPO I – Norme generali

Art. 25- Risorse

Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da: • gli stanziamenti previsti per le funzioni strumentali al piano dell’offerta

formativa; • gli stanziamenti previsti per gli incarichi specifici del personale ATA; • gli stanziamenti del Fondo dell’Istituzione Scolastica annualmente assegnati

dal MPI; • eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;

Art. 26 Attività finalizzate

1. Per l’a.s .2011/12 le risorse di cui al comma precedente sono costituite da: • funzioni strumentali; • incarichi specifici personale ATA;

2. Per l’a.s. 2011/12 il Fondo dell’Istituzione Scolastica, con cui vanno retribuite le

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attività di cui all’art. 88 del CCNL, ammonta a Euro 95.027,32 (lordo Stato) di cui 83.546,00 Fis 2011/12 e € 11.481,32 economie, come risulta da prospetto allegato predisposto dal DSGA e controfirmato dal Dirigente Scolastico.

Art. 27 - Criteri per la suddivisione del Fondo di Istituto

Le risorse del Fondo dell’Istituzione scolastica, ripartite in modo proporzionale tra personale docente e ATA, nel rispetto delle delibere degli OO.CC., vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF.

Si stabilisce che le economie di € 8.974,10 Lordo Stato finanziano il Fis Docenti mentre € 2.507,22 L.S. finanziano il FIS ATA Art. 28- Stanziamenti 1. Al fine di realizzare quanto stabilito nell’articolo precedente, sulla base della

delibera del Consiglio di Istituto di cui all’art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, vengono definiti i seguenti stanziamenti: • la somma prevista per funzioni strumentali del personale docente è pari ad €

12.725,36 (lordo stato); • la somma per gli incarichi specifici del personale ATA è pari ad €

5.479,79(lordo Stato) • la somma necessaria a retribuire il personale docente ed ATA impegnato nelle

attività e nei progetti previsti dal POF, pari ad € 87.765,77 è così ripartita : docenti: € 67.925,81 ( Lordo Stato ) di cui € 37.560,31 per attività funzionali all’insegnamento ed Euro 22.247,15 per attività di insegnamento e € 1990,50 per progetto “lingua Spagnola “ classe 2C; personale ATA: € 19.839,96 (Lordo Stato), di cui € 11.824,88 per intensificazione di prestazioni lavorative e € 8.015,08 per prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo.

2 Le eventuali somme residue non utilizzate verranno destinate alla realizzazione dei progetti nel successivo anno scolastico 2012/13. 3. Nel caso in corso d’anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad

un aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale.

Art. 29 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, relativamente al personale docente.

2. Il DSGA conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, relativamente al personale ATA.

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CAPO II - Personale Docente

Art. 30 - Individuazione

1. Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, delle diverse professionalità e della disponibilità degli interessati..

Art. 31- Collaboratori del Dirigente - Funzioni strumentali

1. I collaboratori del Dirigente,da retribuire con il fondo di istituto sono quelli di cui alla lettera f) dell’art. 88 del CCNL.

2. A tali docenti spettano i seguenti compensi, in misura forfetaria annua: •••• docente che svolge funzioni vicarie € 3.715,60( Lordo Stato ) •••• docente individuato come secondo collaboratore del Dirigente, €

2322,25(Lordo Stato ). 3. Ai docenti incaricati di funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa spetta un compenso per un totale di € 12.725,36. CAPO III - Personale ATA

Art. 32 - Quantificazione delle attività aggiuntive

1. Le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo, nella forma di intensificazione della prestazione, devono essere oggetto di formale incarico a cura del DSGA che terrà conto della seguente ripartizione di massima: € 2.654,00 per gli assistenti amministrativi, ed € 9170,88 per i collaboratori scolastici.

2. Le attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo sono formalmente autorizzate dal Direttore SGA, che terrà conto della seguente ripartizione di massima tra i diversi profili professionali: ore 220 per gli assistenti amministrativi, ed ore 228 per i

collaboratori scolastici. Qualora fosse necessario autorizzare un numero di ore superiore alle quantità indicate si procede con riposi compensativi per le ore che non è stato possibile remunerare. Art. 33 - Incarichi specifici 1. Su proposta del Direttore SGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici, di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL, da attivare nella scuola. 2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità per gli Assistenti Amministrativi:

• professionalità specifica richiesta e documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite;

• disponibilità degli interessati; • anzianità di servizio.

Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità per i Collaboratori Scolastici:

• inserimento graduatoria definitiva di cui accordo decentrato 10/5/2006

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• professionalità specifica richiesta e documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite;

• disponibilità degli interessati; • anzianità di servizio.

3. Per il personale amministrativo il compenso è fissato in € 1370,68 (lordo stato) per l’attribuzione di n. 1 incarico.

4. Per i collaboratori scolastici il compenso è fissato € 1.644,82 (lordo stato) per l’attribuzione di n°2 incarichi.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Norme relative al corrente anno scolastico

1. Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie oggetto del presente contratto, precedentemente alla sua sottoscrizione; è comunque fatto salvo e resta in vigore se compatibile con il contratto medesimo.

2. Gli effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo Contratto Integrativo di Istituto.

PARTE PUBBLICA IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____________________ PARTE SINDACALE RSU ________________________________________ RSU ________________________________________ RSU ________________________________________ OOSS _______________________________________ OOSS _________________________________________ OOSS _________________________________________ OOSS __________________________________________