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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Ufficio per gli incontri di studio Incontro di studio sul tema: La comunione legale tra i coniugi.Roma, 23 - 24 aprile Hotel Ergife Palace “La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione” Relatore Prof. Mauro PALADINI Ordinario di diritto privato nell’Università di Brescia

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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Ufficio per gli incontri di studio

Incontro di studio sul tema:

“La comunione legale tra i coniugi.”

Roma, 23 - 24 aprile Hotel Ergife Palace

“La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione”

Relatore Prof. Mauro PALADINI Ordinario di diritto privato nell’Università di Brescia

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 92 LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEI CONIUGI IN COMUNIONE LEGALE SOMMARIO: 1. La c.d. «responsabilità» dei beni della comunione legale. - 2. Gli obblighi gravanti sui beni della comunione legale: a) pesi ed oneri gravanti al momento dell’acquisto. - 3. b) carichi dell’amministrazione. - 4. c) obbligazioni contratte dai coniugi, anche separatamente, nell’«interesse della famiglia»: natura ed ambito della responsabilità. - 5. Tipologia e qualificazione delle obbligazioni «nell’interesse della famiglia». - 6. Doveri di contribuzione ed obbligazioni nell’interesse familiare. - 7. La posizione della giurisprudenza. - 8. d) obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi. - 9. La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni personali dei coniugi: previsioni normative e classificazione. - 10. Il principio generale della responsabilità «sussidiaria» dei beni della comunione legale ex art. 189, c. 2°, c.c. - 11. Il contenuto della regola di «sussidiarietà». - 12. Le caratteristiche dell’azione esecutiva «sussidiaria» sui beni della comunione legale: a) il problema dell’efficacia del titolo esecutivo. - 13. b) il limite della «quota». - 14. c) il procedimento esecutivo. - 15. La postergazione dei creditori particolari ai creditori della comunione legale. - 16. La responsabilità sussidiaria dei beni personali. 1. La c.d. «responsabilità» dei beni della comunione legale Le norme di cui agli artt. 186-190 c.c. disciplinano l’ambito ed i limiti, entro i quali i beni oggetto della comunione legale ed i beni esclusivamente personali di ciascun coniuge costituiscono la garanzia patrimoniale generica per l’adempimento delle obbligazioni contratte dai coniugi, congiuntamente o separatamente, nell’interesse della famiglia (o, comunque, in conseguenza dell’attività di amministrazione dei beni della comunione) ovvero per il conseguimento di scopi esclusivamente individuali1. Il legislatore della riforma del diritto di famiglia, infatti - col manifesto intento di attribuire rilevanza giuridica «esterna» al regime patrimoniale adottato dai coniugi - ha ritenuto di incidere sulle regole di diritto comune in tema di responsabilità patrimoniale per l’adempimento delle obbligazioni, adottando, a tal fine, un sistema di alternatività e graduazione tra beni della comunione legale e beni personali in funzione della peculiare natura dell’obbligazione contratta. In tale esclusivo (e limitato) significato giuridico deve essere inteso, pertanto, il concetto di «responsabilità» dei beni della comunione legale, cui è stata opportunamente attribuita la valenza stilistica di mera metonimia2, volta a descrivere il dovere dei coniugi di

1 Sul tema della responsabilità patrimoniale dei coniugi in regime di comunione legale, cfr. CORSI F., Il regime , cit., p. 155 ss.; CIAN G.-VILLANI A., Comunione, cit., p. 366 ss.; BARBIERA L., La comunione, cit., p. 473 ss.; SANTOSUOSSO F., Delle persone, cit., p. 274 ss.; GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali, cit., pp. 151-165; FINOCCHIARO A.- FINOCCHIARO M., Diritto, cit., p. 1107 ss.; MAJELLO U., voce Comunione, cit., pp. 8-9; QUADRI E., Obblighi gravanti sui beni della comunione, in La comunione legale, a cura di M. Bianca, Milano, Giuffrè. vol. II, 1989, pp. 741-776; MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 230 ss.; DE PAOLA V., Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, Milano, Giuffrè, vol. II, 1995, p. 600 ss.; DI MARTINO P., La comunione legale tra coniugi: la responsabilità, in Il diritto di famiglia, Il regime patrimoniale della famiglia, Torino, Utet, vol. II, 1998, p. 210 ss.. Per opportuni riferimenti alla disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia, BUSNELLI F.D., voce Comunione dei beni fra coniugi, in Enc. dir., Milano, Giuffrè, vol. VIII, 1961, pp. 270-271. Tra le monografie specificamente dedicate all’argomento, cfr. R. PERCHINUNNO, Le obbligazioni nell’«interesse familiare», ESI, Napoli, 1982; M. GIONFRIDA DAINO, La posizione dei creditori nella comunione legale tra coniugi, Padova, Cedam, 1986. 2 MASTROPAOLO F.-PITTER P., op. ult. cit., p. 233: viene richiamato, a tal proposito, il pensiero di BARBERO,

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 93rispondere dell’adempimento delle obbligazioni elencate nell’art. 186 c.c. in primo luogo con i beni facenti parte della comunione legale. Al di là, tuttavia, delle espressioni dottrinali e delle formulazioni legislative adoperate per descrivere la scansione reale della responsabilità patrimoniale del debitore-coniuge in regime di comunione legale, occorre sottolineare sin d’ora come il dato normativo in commento, per l’indubbia equivocità letterale che lo connota, abbia offerto non trascurabili argomenti in favore delle tesi favorevoli alla qualificazione della comunione legale in termini di soggetto di diritto o di patrimonio separato3. In entrambe le prospettive, peraltro, le conclusioni sistematiche si pongono in nesso di logica consequenzialità rispetto all’opzione dogmatica costituita dalla qualificazione della comunione legale alla stregua di una forma di contitolarità dei beni via via acquistati dai coniugi: qualificazione che - nella misura in cui evidenzia l’automatica sottoposizione dei beni della comunione legale ad un regime giuridico peculiare (e diverso dal diritto comune) già sotto il profilo dell’appartenenza conseguente all’acquisto - giustificherebbe, in tale prospettiva, sul piano della responsabilità nei confronti dei terzi, una valutazione normativa autonoma delle categorie di obbligazioni al cui soddisfacimento asservire i beni medesimi. Viceversa, astraendo dall’ottica della contitolarità e limitando la rilevanza giuridica dell’ingresso dei beni in comunione legale all’evidenziato profilo della legittimazione straordinaria (sostanziale e processuale), in capo al coniuge non intestatario, al compimento di atti riguardanti i predetti beni, la c.d. «responsabilità» dei beni della comunione legale - lungi dal costituire un’ingiustificata (e - per taluni4 - incostituzionale) limitazione della garanzia patrimoniale generica dei creditori - assurge, al contrario, a deroga estensiva del principio generale di cui all’art. 2740 c.c., in quanto consente al creditore del coniuge che ha contratto l’obbligazione di soddisfarsi non soltanto sui beni del coniuge-debitore, ma altresì sui beni appartenenti all’altro coniuge e rientranti tra quelli oggetto di comunione legale. Da questo angolo visuale, la disciplina normativa della responsabilità patrimoniale dei coniugi in regime di comunione legale viene a configurare - nel rispetto dell’autonomia e libertà negoziale dei coniugi - il riflesso speculare, sul piano obbligatorio, dei principi di solidarietà e comunione materiale e spirituale tra coniugi, che si esprimono - nella già descritta dimensione attiva dell’amministrazione - nel riconoscimento a ciascun coniuge del potere di compiere, entro determinati limiti, atti che attengono all’ambito patrimoniale di pertinenza del partner. L’estensione della responsabilità patrimoniale individuale, tuttavia, non avviene in maniera generale ed indiscriminata, ma si fonda, di volta in volta, sulla rilevanza di un interesse concernente ora il bene oggetto di comunione legale (art. 186, lett. a e b, c.c.) ora la natura stessa dell’obbligazione (art. 186, lett. c e d, c.c.). Sul significato normativo e sulla valenza sistematica di siffatto interesse deve compiersi l’esegesi delle norme in esame, onde pervenire, successivamente, all’esatto coordinamento tra la disciplina della comunione legale e, da una parte, le norme comuni sulla

secondo cui «il patrimonio non è il soggetto che risponde, ma l’oggetto, il mezzo, con cui si risponde; e perciò non denota che l’ambito e il limite entro cui è contenuta la responsabilità dell’obbligato» (Il sistema di diritto privato, ed. postuma, a cura di Liserre e Floridia, Torino, Utet, 1988, p. 659). 3 Nel primo senso, cfr. CIAN G.-VILLANI A., Comunione dei beni, cit., p. 370, secondo cui l’art. 186 c.c. «disciplina categorie di debiti della comunione, e non una semplice responsabilità patrimoniale di quest’ultima». Nel secondo senso, si veda DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 600 ss. 4 SCHLESINGER P., Commentario alla riforma , cit. p. 437; MAJELLO U., voce Comunione, cit., p. 8.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 94responsabilità patrimoniale e, dall’altra, i principi regolatori in tema di diritti e doveri reciproci tra coniugi. 2. Gli obblighi gravanti sui beni della comunione legale: a) pesi ed oneri gravanti al momento dell’acquisto Nel senso sopra accennato, la legge distingue, pertanto, tra creditori della comunione legale e creditori particolari di uno dei coniugi. Ai primi è attribuito il potere di soddisfare il loro diritto sui beni facenti parte della comunione legale e di agire sui beni personali dei coniugi, quando i beni della comunione non risultino sufficienti, soltanto in via sussidiaria e, comunque, rispettivamente nei confronti di ciascuno dei coniugi nella misura della metà del credito (art. 190 c.c.). I creditori particolari, a loro volta, hanno l’onere di escutere preventivamente il patrimonio del coniuge-debitore e possono agire sui beni della comunione legale solo in via sussidiaria e fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato (art. 189, c. 2°, c.c.). Nell’ambito dell’autonomia negoziale loro riconosciuta dall’ordinamento, i coniugi sono liberi di assumere obbligazioni, congiuntamente o separatamente, senza che - come si è visto5 - le norme dettate in materia di amministrazione della comunione legale possano costituire ostacolo al libero compimento di atti giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi da parte di ciascuno dei coniugi. A latere creditoris, tuttavia, se l’obbligazione assunta dal debitore (coniuge in regime di comunione legale) rientra in una delle categorie elencate nell’art. 186 c.c., l’adempimento del vincolo obbligatorio è garantito, anzitutto, dai beni oggetto della comunione legale, mentre, per tutti gli altri tipi di obbligazione, il debitore risponde anzitutto - come si è detto - coi suoi beni personali. A norma dell’art. 186, lett. a, c.c., i beni della comunione legale rispondono di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto. Non vi è unanimità di opinioni, in dottrina, in ordine alla necessità di riferire la previsione normativa ai vincoli reali in senso stretto, quali pegni, ipoteche, privilegi speciali o altri vincoli di natura pubblicistica (ad esempio, vincoli derivanti da piano regolatore). Ad una tesi restrittiva6 e favorevole, quindi, a limitare il significato della norma esclusivamente all’asservimento dei beni della comunione ai predetti vincoli, si contrappongono altre opinioni7, secondo cui, riferita soltanto ai vincoli reali in senso stretto (che ex lege gravano sui beni a cui si riferiscono), la previsione normativa risulterebbe del tutto superflua. In quest’ultima prospettiva, si preferisce ritenere, pertanto, che la norma abbia riguardo alle obbligazioni propter rem gravanti sulla cosa al momento dell’acquisto8.

5 Cfr. supra cap. I, § 2. 6 Cfr. PALERMO G.F., Obbligazioni solidali nell’interesse della famiglia?, in Riv. notar., 1979, I, p. 494. 7 Così, CIAN G.-VILLANI A., Comunione dei beni, cit., p. 371; GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali, cit., p. 161, che, per tale ragione esclude addirittura che la norma possa riferirsi ai cc.dd. vincoli reali in senso stretto. 8 GABRIELLI G., op. ult. cit., p. 162. Per un’interpretazione della norma comprensiva tanto dei vincoli reali in senso stretto quanto delle obbligazioni propter rem, cfr. CORSI F., Il regime , cit., p. 158; BARBIERA L., La comunione, cit., p. 473; SANTOSUOSSO F., Delle persone, cit., p. 276; M. GIONFRIDA DAINO, La posizione, cit., p. 34; QUADRI E., Obblighi, cit., p. 767; MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 238.; DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 607.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 95 Invero, il riferimento ai vincoli reali in senso stretto (ipoteca, pegno, privilegio speciale) appare tutt’altro che superfluo, se si ha riguardo al dubbio - espresso in dottrina9 - secondo cui, in mancanza della previsione normativa dell’art. 186, lett. a, c.c., si sarebbe dovuto ritenere che l’ipoteca gravante sul bene acquistato da uno dei coniugi separatamente, non consentisse l’espropriazione della quota del coniuge non partecipe all’atto di acquisto, non avendo questi partecipato all’assunzione dell’obbligazione. Sennonché - pur nella prospettiva dogmatica della comunione legale quale fattispecie di contitolarità del diritto sui beni in capo ai coniugi - è stato opportunamente obiettato che, nel caso di acquisto separato di bene ipotecato, «il diritto di sequela del creditore non può che riferirsi a tutto il bene, ...e non solo restringersi alla quota dell’acquirente»10: l’acquisto ex lege in capo al coniuge che non ha posto in essere l’atto, infatti, imporrebbe di considerare anche quest’ultimo alla stregua di «terzo acquirente» ai sensi dell’art. 2808 c.c.11 L’interpretazione estensiva del concetto di «acquirente» - non limitato a colui che ha compiuto l’acquisto, ma esteso al soggetto nel cui patrimonio giuridico si producono gli effetti dell’acquisto stesso - consentirebbe, dunque, di ritenere che, in particolare, nell’ipotesi di acquisto di appartamento gravato di mutuo ipotecario, il bene cada in comunione gravato dall’ipoteca, sebbene l’obbligo di pagamento del mutuo - o, più in generale, l’obbligo di pagamento del prezzo e ogni altra obbligazione assunta all’atto dell’acquisto - costituisca un debito personale dell’acquirente12. In concreto, tuttavia, posto che l’acquisto ex lege in favore del coniuge di colui che ha compiuto l’atto non è soggetto a trascrizione, lo sforzo ermeneutico di qualificare costui come «terzo acquirente» (ai sensi dell’art. 2808 c.c.) si risolve unicamente nell’inutile aggravio della posizione del creditore, il quale, per intraprendere l’azione esecutiva sul bene, avrebbe l’onere di accertare se il soggetto che ha compiuto l’acquisto versi o meno in regime di comunione legale, onde procedere, in caso positivo, alla trascrizione del pignoramento immobiliare anche nei confronti del coniuge dell’intestatario formale del bene. Viceversa, escludendo che l’acquisto separato del bene determini l’automatica contitolarità del diritto in favore di entrambi i coniugi, può affermarsi, più semplicemente, che, in ipotesi di acquisto separato di bene ipotecato, il coniuge acquirente è tenuto a rispondere delle obbligazioni conseguenti all’acquisto quale effetto della diretta titolarità del bene ed egli soltanto, pertanto, assume la veste di soggetto espropriato nell’eventuale successivo processo esecutivo. In questo senso, il significato normativo della previsione di cui all’art. 186, lett. a, c.c. si coglie nella precisazione temporale, secondo cui i beni della comunione legale rispondono dei pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto. Infatti, quando un bene immobile venga acquistato già gravato da ipoteca, esso entra a far parte della comunione legale - nel significato già evidenziato di patrimonio su cui i coniugi possono esercitare determinati poteri e diritti a prescindere dal regime di intestazione formale - con il vincolo reale funzionale al soddisfacimento dell’obbligazione garantita; se, al contrario, il bene viene acquistato libero, il successivo atto di concessione volontaria di ipoteca (giuridicamente distinto da quello di assunzione di obbligazione e tecnicamente rientrante tra gli atti dispositivi riguardanti beni immobili) costituisce indubbiamente atto di straordinaria amministrazione, e pertanto, qualora venga compiuto dal

9 FINOCCHIARO A.- FINOCCHIARO M., Diritto, cit., p. 1101. 10 MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 237. 11 MASTROPAOLO F.-PITTER P., op. loc. cit. 12 MASTROPAOLO F.-PITTER P., op. loc. cit.; SCHLESINGER P., Commentario alla riforma , cit. p. 429.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 96solo coniuge intestatario senza la partecipazione dell’altro, esso può essere oggetto di impugnazione nel termine annuale da parte di quest’ultimo (art. 184 c.c.) ed ogni conseguenza risarcitoria graverà sui soli beni personali del coniuge che ha compiuto l’atto, così come disposto dall’art. 189, c. 1°, c.c. L’ipoteca volontaria su bene oggetto di comunione legale, concessa dal solo coniuge intestatario del bene, infatti - non potendosi considerare ipoteca concessa da chi non è proprietario della cosa (art. 2822 c.c.)13 - è pienamente valida ed efficace, ma, in quanto costituita in un momento successivo all’acquisto del bene (e, quindi, all’ingresso di esso in comunione legale), il creditore dell’obbligazione garantita, per l’eventuale esubero del diritto non soddisfatto dall’espropriazione forzata dell’immobile gravato da ipoteca, potrà agire esclusivamente sui beni personali del coniuge che ha concesso separatamente l’ipoteca, posto che tale atto, pur gravando certamente anzitutto sul bene che ne costituisce l’oggetto, riguarda la libera attività negoziale del coniuge e non può coinvolgere, pertanto, gli altri beni facenti parte della comunione legale. Tra i pesi ed oneri di cui alla norma in esame rientrano anche - come si è detto - le obbligazioni propter rem gravanti sui beni della comunione legale al momento dell’acquisto. Devono ritenersi tali, ad esempio, l’obbligazione di provvedere all’amministrazione e manutenzione ordinaria del bene oggetto di usufrutto (artt. 980, c. 2°, e 1004, c. 1°, c.c.) e quella di contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune (art. 1104, c. 1° e 3°, c.c.)14. Secondo l’opinione dominante15., dell’adempimento delle obbligazioni propter rem sussistenti al momento dell’acquisto, rispondono i beni della comunione legale intesi nella loro complessità: non soltanto, quindi, i singoli beni gravati dell’obbligazione, ma anche gli ulteriori beni che, pur non costituendo specifico oggetto dell’obbligazione stessa, fanno parte, tuttavia, del patrimonio della comunione legale A tale conclusione parrebbe condurre un’interpretazione logico-sistematica dell’art. 186, lett. a, c.c., posto che, diversamente intesa, la norma finirebbe col ribadire un principio di carattere generale - quello per cui il debitore risponde dell’obbligazione propter rem col bene che da essa è gravato - senza l’apporto di alcun dato normativo diretto. Si deve osservare, tuttavia, sul punto, che - secondo le regole di diritto comune - le obbligazioni propter rem, nonostante la duplice caratteristica dell’inerenza alla res e della c.d. «ambulatorietà» (che prescinde, peraltro, dal consenso del creditore), sono munite della medesima garanzia patrimoniale generica prevista per ogni altra obbligazione e, in caso di alienazione, il rischio del possibile inadempimento del debitore è limitato, oltre che dalla presenza stessa del bene da cui l’obbligazione deriva, dalla

13 In argomento, cfr. BUSNELLI F.D., La comunione, cit., p. 44 ss. 14 Per una più ampia esemplificazione, cfr. GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali, cit., p. 162. Sulla figura dell’obbligazione propter rem in generale e sulla distinzione dalla fattispecie del c.d. «onere reale», cfr. BIGLIAZZI GERI L., Oneri reali e obbligazioni propter rem, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da A. Cicu-F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, Giuffrè, , 1984. In giurisprudenza, di recente, Cass. 2 gennaio 1997 n. 8, in Corr. giur., 1997, p. 556 ss., secondo cui «le obbligazioni propter rem, oltre che dalla accessorietà e dalla ambulatorietà dal lato soggettivo passivo, sono caratterizzate, al pari dei diritti reali, dal requisito della tipicità, con la conseguenza che non possono essere liberamente costituite dall’autonomia privata». 15 Così FINOCCHIARO A.- FINOCCHIARO M., Diritto, cit., p. 1101; GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali, cit., p. 163; MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 237; DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 608.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 97responsabilità solidale dell’alienante16. Già da questo punto di vista, pertanto, l’affermazione del vincolo del bene acquistato in regime di comunione legale all’adempimento dell’obbligazione propter rem si presenta dotata di un proprio autonomo significato normativo, in quanto sostituisce alla garanzia patrimoniale generica del debitore una sorta di privilegio speciale sul bene gravato dall’obbligazione. Se ci si interroga, allora, sulle conseguenze, in tal caso, di un’ipotetica incapienza del bene a far fronte all’adempimento dell’obbligazione propter rem, non si comprende perché, in caso di acquisto del bene da parte di uno dei coniugi separatamente, il creditore possa soddisfarsi sui beni della comunione legale (come apparentemente disposto dall’art. 186, lett. a, c.c.) piuttosto che sui beni del soggetto debitore con cui egli ha contrattato e, pertanto, sul patrimonio del solo coniuge che ha compiuto l’acquisto. Sennonché il legislatore, dinanzi al paradosso di imporre al creditore l’onere di escutere in primo luogo il patrimonio personale del coniuge-debitore, a fronte di un’obbligazione reale ambulatoria, senza la possibilità di aggredire direttamente il bene da cui l’obbligazione stessa deriva, col disposto dell’art. 186, lett. a, c.c. ha consentito che, per l’adempimento delle obbligazioni propter rem, il creditore possa soddisfarsi sul bene gravato anche in ipotesi di assunzione dell’obbligazione da parte di uno solo dei coniugi separatamente e nonostante, dunque, l’automatico ingresso del bene nell’ambito della comunione legale. Così interpretata, la previsione di legge non è priva di conseguenze anche sul più generale piano sistematico, posto che - a differenza di quanto avviene per le comuni obbligazioni propter rem (per le quali, come si è detto, il debitore risponde ex art. 2740 c.c.) - in tale ipotesi l’adempimento dell’obbligazione reale è garantita dal soddisfacimento coattivo sullo stesso bene gravato dall’obbligazione. Aderendo, pertanto, alla ricostruzione sistematica accolta da autorevole dottrina17., il disposto normativo dell’art. 186, lett. a, c.c. configura un’ipotesi di c.d. «onere reale», che dall’obbligazione propter rem si distingue appunto per il previo onere di realizzazione coattiva del credito mediante l’aggressione del bene fonte dell’obbligazione Resta da spiegare il valore della limitazione temporale costituita dal riferimento al momento dell’acquisto, che una parte della dottrina18 ha ritenuto di giustificare asserendo che, quando l’obbligo sorga posteriormente all’acquisto, il creditore può soddisfarsi sui beni comuni ai sensi dell’art. 186, lett. d, c.c., trattandosi ormai di un’obbligazione plurisoggettiva dei coniugi. La soluzione, invero, non può essere accolta, in quanto l’art. 186, lett. d, c.c. si riferisce all’obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi e non certo all’obbligazione contratta da uno dei coniugi separatamente per beni che, in quanto oggetto di comunione legale, si debbono intendere, in quanto tali, impropriamente comuni. A nostro avviso, invece, nel caso in cui le obbligazioni propter rem sorgano successivamente al momento dell’acquisto, esse - come è dato rilevare dalla esemplificazione delle fattispecie - derivano dal compimento di atti di 16 Cfr. GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali, cit., p. 162, che sottolinea tale aspetto per negare la distinzione tra obbligazione propter rem (in cui non sussisterebbe la responsabilità solidale dell’alienante) ed onere reale (in cui, invece, l’alienante della res rimarrebbe obbligato in solido con l’acquirente). 17 Cfr. BIGLIAZZI GERI L.-BRECCIA U.-BUSNELLI F.D.-NATOLI U., Diritto civile, Torino, Utet, vol. I, t. 1, 1987, p. 345, nota 198, ove si precisa come la figura dell’obligatio propter rem presenti «punti di contatto» con quella dell’onere reale, «...dalla quale diverge soprattutto per il fatto che il debitore risponde dell’inadempimento dell’onere (oltre che con l’intero suo patrimonio: art. 2740 c.c.) con il bene al quale l’onere si riferisce, che risulta destinato al soddisfacimento preferenziale del creditore per le stesse prestazioni scadute e non adempiute dal precedente titolare del ius in re». 18 GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali, cit., p. 162.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 98amministrazione posti in essere da uno o da entrambi i coniugi: la loro disciplina, pertanto, è ripartita tra le previsioni di cui, rispettivamente, all’art. 186, lett. d, e 189, c.c., a seconda che l’obbligazione sia stata contratta congiuntamente o separatamente. La mancata sottoposizione del bene ad onere reale nell’ipotesi di obbligazione contratta dopo l’acquisto si giustifica, pertanto, in ragione della sopravvenuta consapevolezza del creditore in ordine alla condizione giuridica (compreso il regime patrimoniale coniugale) del debitore e, quindi, alla possibilità di munirsi, prima del sorgere dell’obbligazione stessa, di garanzia specifiche per l’eventuale inadempimento. 3. b) carichi dell’amministrazione Per «carichi dell’amministrazione» devono intendersi - secondo la tesi unanimemente accolta dai commentatori19 - le obbligazioni contratte per l’amministrazione dei beni della comunione legale, come, ad esempio, le spese di manutenzione e custodia, i contributi condominiali ed i premi di assicurazione. Come si è in precedenza accennato, gli atti di amministrazione straordinaria determinano un «carico» sui beni della comunione soltanto quando siano stati compiuti congiuntamente dai coniugi, in conformità al disposto normativo dell’art. 180, c. 2°, c.c.; mentre, per gli atti di amministrazione straordinaria posti in essere da un coniuge separatamente, quest’ultimo è obbligato personalmente, secondo quanto previsto dall’art. 189, c. 1°, c.c.20 Si discute se tra i carichi della comunione legale rientrino, altresì, le obbligazioni extracontrattuali connesse alla proprietà o alla custodia di beni facenti parte della comunione legale (artt. 2051, 2052, 2053, 2054 c.c.)21. Posto che - quanto meno con riferimento alle norme di cui agli art.. 2051 e

19 CORSI F., Il regime , cit., p. 159; QUADRI E., Obblighi, cit., p. 769; MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 239; DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 608 s.; M. GIONFRIDA DAINO, La posizione, cit., p. 35. 20 Si veda, di recente, Cass., sez. II, 28 gennaio 1995, n. 1038, in Giust. civ., 1995, p. 1520, secondo cui l’art. 186, lett. b), c.c. prevedendo una responsabilità patrimoniale dei beni della comunione per i carichi dell’amministrazione e cioè per i debiti di qualsiasi natura contratti per la manutenzione ordinaria dei singoli beni, come le spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune, i contributi condominiali, le spese per le innovazioni e per i miglioramenti, purché non eccessivamente gravose per il bilancio familiare, non ha escluso che di esse ciascun coniuge debba rispondere per l’intero, spettando l’amministrazione dei beni della comunione e lo stesso potere di rappresentanza in giudizio per l’art. 180 c.c. disgiuntamente ad entrambi (cfr. infra, § 7). 21 In senso positivo, cfr. CORSI F., Il regime , cit., p. 159; SANTOSUOSSO F., Delle persone, cit., p. 276; QUADRI E., Obblighi, cit., pp. 770-771; GALGANO F., Diritto, cit., p. 109. Secondo FINOCCHIARO A.- FINOCCHIARO M., Diritto, cit., p. 1105 e GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali, cit., p. 158, invece, le obbligazioni extracontrattuali rientrano tra quelle previste nell’art. 186, lett. d, c.c., dovendosi considerare, non già carichi dell’amministrazione, bensì obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi. A sua volta, MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 240, sostengono che - non essendo la comunione legale «un soggetto a sé» - per le obbligazioni di cui agli artt. 2051, 2052, 2053 e 2054 c.c., «la responsabilità (garanzia) patrimoniale si estende non solo ai beni della comunione, ma a tutti i beni dei coniugi, in quanto essi sono i soggetti obbligati alla prestazione risarcitoria: l’assunto è criticato da DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 610, secondo cui essa giungerebbe all’assurdo per cui la responsabilità personale e solidale dei coniugi verrebbe in via primaria e diretta sul loro patrimonio individuale, piuttosto che sui beni oggetto di comunione legale da cui la responsabilità è sorta. Per la tesi secondo cui, in generale, la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito rientra tra i debiti personali del coniuge, cfr. PATTI S., Famiglia e responsabilità, Milano, Giuffrè, 1984, p. 228.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 992052 c.c. - la responsabilità non discende sic et simpliciter dalla titolarità di un diritto reale sul bene, si tratta di stabilire se, nelle ipotesi in questione, possa essere chiamato a rispondere dell’obbligazione extracontrattuale anche il coniuge che, pur nell’ambito del regime di comunione legale dei beni, non risulti formale intestatario della cosa (o animale, immobile, veicolo, ecc.) da cui sia derivato il danno. Non v’è dubbio che - come si evidenziato a suo tempo22 - l’«amministrazione» dei beni della comunione legale si concretizzi nell’esercizio solidale delle facoltà (di conservazione, godimento e disposizione) costituenti il contenuto del diritto soggettivo avente ad oggetto i singoli beni. Orbene, attribuendo anche al coniuge non intestatario il potere di godimento della cosa, al medesimo deve riconoscersi corrispondentemente quel dovere di custodia o quella relazione giuridica col bene, che fonda la fattispecie speciale di responsabilità extracontrattuale. Infatti - sia che si ritenga che siffatte previsioni normative configurino ipotesi di responsabilità oggettiva23, sia che si preferisca rinvenire il fondamento della responsabilità nella presunta violazione del dovere di custodia del bene24 - si può affermare che i concetti di «custode» e «proprietario» (a cui fanno riferimento gli artt. 2051-2054 c.c.) vadano intesi in senso sostanziale, con riguardo, dunque, al soggetto legittimato all’esercizio dei poteri e delle facoltà che rappresentano il contenuto giuridico della custodia e della proprietà. Da questo punto di vista, la conclusione - secondo cui il coniuge in regime di comunione legale deve ritenersi obbligato ex artt. 2051-2054 anche qualora non sia intestatario dei beni - consegue non già ad un ragionamento di tipo analogico, bensì ad un’interpretazione logico-sistematica interna alla portata precettiva delle norme in materia di responsabilità civile. Ma se è vero che i coniugi rispondono entrambi sul piano extracontrattuale delle obbligazioni del custode e del proprietario - in coerenza con la prospettazione della comunione legale nel senso di «proprietà solidale»25 - non vi è alcuna ragione per restringere l’ambito della responsabilità patrimoniale ai soli beni della comunione legale con esclusione del patrimonio personale dei coniugi. Il regime di comunione legale rappresenta, infatti, un presupposto obiettivo per l’individuazione dei soggetti obbligati nelle ipotesi speciali di responsabilità civile, ma non può determinare l’indebita limitazione della garanzia dell’obbligazione risarcitoria al solo patrimonio della comunione legale, equiparando così, ad esempio - in modo a dir poco singolare - la responsabilità per caduta di neve dal tetto all’obbligazione di pagamento delle spese condominiale per l’immobile in comunione legale. Si deve condividere, pertanto, la soluzione accolta da quella giurisprudenza di merito26 che - dopo aver affermato l’appartenenza alla comunione legale dell’autocarro adibito a trasporto merci all’interno dell’impresa commerciale di uno dei coniugi - ha

22 Supra , cap. I § 1. 23 Cfr. TRIMARCHI P., Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, Giuffrè, 1961, p. 169 ss.; BESSONE M., Cosa in custodia e responsabilità civile per il danno a terzi, Nota a App. Milano 19 giugno 1983, in Giur. merito, 1983, p. 664 ss.; FRANZONI M., La responsabilità oggettiva. Il danno da cose e da animali, Padova, Cedam, 1988; GALGANO F., Diritto, cit., t. 2, p. 327 ss. 24 BIGLIAZZI GERI L.-BRECCIA U.-BUSNELLI F.D.-NATOLI U., Diritto, vol. III, p. 750 ss.; BIANCA M., Diritto, cit., vol V, p. 718 ss. Nello stesso senso si pone la prevalente giurisprudenza: ex plurimis, cfr. Cass. 14 gennaio 1992, n. 347, in Giur. it., 1992, I, 1, c. 2202 ss. 25 Cfr. C. cost. 17 marzo 1988, n. 311, cit. 26 App. Bologna 27 gennaio 1986, in Dir. famiglia, 1986, p. 573.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 100riconosciuto la responsabilità civile solidale del coniuge (con i suoi beni anche personali) del conducente-titolare del mezzo che aveva causato un sinistro mortale. 4. c) obbligazioni contratte dai coniugi, anche separatamente, nell’«interesse della famiglia»: natura ed ambito della responsabilità L’art. 186, lett. c, c.c. stabilisce che i beni della comunione legale rispondono delle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia non deroga - come si è detto - alla capacità di ciascuno dei coniugi di stipulare negozi con i terzi e di assumere obbligazioni, per l’adempimento delle quali il debitore risponde - secondo le regole generali in tema di responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.) - con tutti i suoi beni presenti e futuri. Con riguardo alla comunione legale, il legislatore si è posto, tuttavia, il problema di tutelare l’integrità dei beni della comunione, oggetto della c.d. «proprietà solidale», dall’eventuale responsabilità conseguente ad atti, compiuti da uno dei coniugi, che, in quanto volti al soddisfacimento di interessi del tutto alieni alla famiglia, potessero far risentire il connesso pregiudizio economico anche al coniuge non obbligato. Si giustifica, così, la previsione normativa del potere del creditore particolare di agire, di regola, sui beni personali del singolo coniuge, per l’adempimento dei debiti da quest’ultimo personalmente contratti (art. 189 c.c.). Al contrario, nel caso di obbligazioni contratte dal coniuge non per ragioni strettamente personali, ma in funzione di un interesse familiare , il legislatore ha ritenuto opportuno - con il disposto di cui all’art. 186, lett. c, c.c. - vincolare all’adempimento anzitutto i beni facenti parte della comunione legale. In questo senso, deve ritenersi infondata la preoccupazione27, secondo cui la riconducibilità dell’obbligazione unilaterale del coniuge ad un interesse della famiglia, in concreto, si risolverebbe paradossalmente - in caso di incapienza dei beni della comunione legale - nella limitazione della responsabilità patrimoniale personale del coniuge obbligato entro la misura della metà del credito. Invero, una siffatta interpretazione - che indubbiamente trae spunto dalla non felice formulazione legislativa e, in particolare, dalla lettera dell’art. 190 c.c.28 - non merita di essere accolta, anche alla luce delle stesse premesse sistematiche condivise da quegli Autori che hanno segnalato tale apparente aporia normativa. La comunione legale non costituisce, infatti, né un soggetto di diritto né a fortiori una persona giuridica29: di conseguenza, da una parte, non è applicabile ad essa il principio di autonomia patrimoniale 27 SCHLESINGER P., Commentario alla riforma , cit. p. 437; MAJELLO U., voce Comunione, cit., p. 8. 28 La norma, infatti, stabilisce che «i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti»: il riferimento testuale alla possibilità di agire nei confronti di «ciascuno dei coniugi» può indurre a ritenere che la limitazione della responsabilità personale nella misura della metà del credito sia applicabile anche a beneficio dello stesso coniuge che ha stipulato l’obbligazione. Invero, il riferimento a «ciascuno dei coniugi» deve essere inteso in senso egualitario, nel senso che, per i cc.dd. debiti della comunione legale, la responsabilità personale sussidiaria grava sul coniuge che non ha contratto l’obbligazione, a prescindere da chi, tra i due, si sia obbligato verso il terzo. 29 MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 241.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 101delle persone giuridiche, e, dall’altra, il complesso normativo degli artt. 186-190 c.c. non può essere letto, in analogia con quanto previsto per le società di persone, in chiave di tendenziale «separazione» tra patrimonio personale del singolo coniuge e patrimonio della comunione30. La comunione legale rappresenta, invece, un regime patrimoniale che - attribuendo a ciascun coniuge poteri ed obblighi, di natura patrimoniale, estranei alla sfera giuridica che, secondo le regole generali, si sarebbe dovuta considerare strettamente personale dell’altro - tende ad attuare sul piano economico la condivisione dei benefici e delle sconfitte, che si realizza normalmente all’interno della vita affettiva della coppia31. Se, quindi, deve essere accettato il presupposto teorico della piena libertà negoziale e della assoluta capacità del coniuge, che versi in regime di comunione legale, di obbligarsi nei confronti dei terzi, l’interesse della famiglia, menzionato dall’art. 186 c.c., può valere soltanto ad estendere la responsabilità patrimoniale del coniuge obbligato, nel senso di assoggettare al soddisfacimento del credito non soltanto l’intero patrimonio del coniuge obbligato, ma anche i beni che, nonostante il regime di intestazione formale, appartengono alla comunione legale. Ma il legislatore ha ritenuto, tuttavia, in tal caso, di concedere una siffatta estensione della responsabilità patrimoniale soltanto in presenza di un «interesse della famiglia», tale da giustificare la ripercussione dell’atto giuridico su quella parte del patrimonio del partner oggetto di comunione legale. In questa prospettiva, ogni apparente aporia deve considerarsi risolta, posto che l’interesse della famiglia nell’obbligazione contratta separatamente da uno dei coniugi - lungi dal restringere incomprensibilmente la garanzia generica del creditore - consente a quest’ultimo, proprio in virtù della natura «familiare» dell’interesse sottostante al rapporto obbligatorio a latere debitoris, di aggredire dapprima i beni della comunione legale, quindi, se del caso, l’intero patrimonio del coniuge obbligato e, infine, in ipotesi di ulteriore incapienza, i beni personali del coniuge estraneo, sebbene entro il limite della metà del credito (art. 190 c.c.). Una siffatta responsabilità sussidiaria del coniuge del debitore non rende affatto «incongrua» la norma32, ma costituisce un ragionevole controbilanciamento delle previsioni in 30 Anche l’Autore, che più esplicitamente ha ritenuto «fruttuoso ...il confronto con le disposizioni che nel codice civile regolano i fenomeni associativi» (BUSNELLI F. D., La comunione, cit., pp. 40-41), non ha mancato di sottolineare il significato assai circoscritto della conclusione, che ha limitato poi, in concreto, al solo profilo dell’amminis trazione della comunione legale. 31 Evidenzia con efficace sintesi BUSNELLI che «il nuovo assetto normativo consente la realizzazione di un felice contemperamento tra la necessaria tutela dell’autonomia personale di ciascun coniuge e l’esigenza di privilegiare l’interesse familiare rispetto agli interessi meramente individuali dei coniugi» (BUSNELLI F. D., La comunione, cit., p. 32). 32 In tal senso si esprime GALGANO F., Diritto, cit., vol. IV, p. 107. Secondo l’Autore, l’interpretazione restrittiva dell’art. 190 c.c. (nel senso di ritenere comunque obbligato in solido per l’intero il coniuge che ha contratto l’obbligazione) sarebbe incongrua, non comprendendosi perché «lo stato di comunione fra i coniugi debba comportare una più estesa protezione dei creditori, ai quali sarebbe offerta, oltre alla responsabilità diretta, illimitata e solidale, del contraente, anche quella, sia pure indiretta, parziaria e limitata, del suo coniuge»: pertanto, la previsione dell’art. 190 c.c «non è soltanto responsabilità parziaria dei coniugi, in deroga all’art. 1294 c.c.; diventa responsabilità limitata di ciascun coniuge, in deroga all’art. 2740, comma 1°, se l’altro non abbia beni personali. Il che ha l’evidente funzione di creare un incentivo per la preferenza, da parte dei coniugi, del regime di comunione». Invero, a nostro avviso, non si comprende perché mai il legislatore avrebbe dovuto prevedere un «incentivo» all’adozione del regime di comunione legale a danno dei terzi creditori, che vedrebbero indebitamente restringersi l’area della garanzia generica del credito. La responsabilità sussidiaria del coniuge non obbligato, del resto, si giustifica pienamente tenuto conto della natura dell’obbligazione (contratta nell’interesse della famiglia), che fa sì che l’osmosi tra le sfere patrimoniali dei coniugi si realizzi anche sul piano obbligatorio e non soltanto su quello dell’amministrazione.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 102materia di comunione legale che - sul piano del regime degli acquisti e dell’amministrazione - attribuiscono al coniuge non intestatario poteri e facoltà di pari contenuto rispetto a quelli spettanti ex iure commune al coniuge proprietario33. 5. Tipologia e qualificazione delle obbligazioni «nell’interesse della famiglia» Quanto alle spese per il mantenimento della famiglia, non si è mancato di sottolineare l’improprietà linguistica della formulazione normativa, dovendo per «spese» certamente intendersi le obbligazioni contratte dai coniugi per le esigenze del mantenimento34. Rientrano in esse gli esborsi per il sostentamento alimentare, nonché le spese per l’alloggio, l’arredamento, il vestiario, le spese conseguenti a malattie dei componenti della famiglia, ecc.35. Posto che il dovere di mantenimento, al pari di quello di istruzione e educazione dei figli, grava individualmente su ciascuno dei coniugi - e non può, conseguentemente, vincolare i soli beni della comunione legale - il significato della norma può essere ricercato nell’intento di operare la distribuzione dell’onere di contribuzione alle necessità della famiglia in modo paritario tra i coniugi, evitando così sperequazioni nei loro rapporti interni36. Tanto le spese per il mantenimento quanto quelle per l’istruzione e educazione dei figli rappresentano mere specificazioni della più ampia categoria delle obbligazioni nell’interesse della famiglia, il cui adempimento è garantito, pertanto, dai beni della comunione legale - come si è detto (supra § 4) - anche quando siano contratte separatamente da uno dei coniugi. Per stabilire se l’obbligazione assunta possa considerarsi effettivamente funzionale all’«interesse» della famiglia, parte della dottrina37 ritiene che debba essere formulato un giudizio prognostico ex antea secondo le comuni valutazioni sociali, allo scopo di non addossare al terzo creditore l’onere della successiva verifica in ordine all’effettiva realizzazione del predetto interesse o, addirittura, l’alea del risultato vantaggioso dell’atto. In senso contrario, si è osservato38, invece, che, nei rapporti esterni, l’interesse 33 In senso parzialmente conforme, VETTORI G., Il dovere coniugale di contribuzione, in Il regime patrimoniale della famiglia, a cura di G. Bonilini e G. Cattaneo, Torino, Utet, vol. II, 1998, p. 5 ss., che limita la responsabilità del coniuge non contraente alla misura indicata dall’art. 190 c.c. anche nell’ipotesi di obbligazioni assunte in adempimento del dovere di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. (cfr. infra, § 6). 34 SCHLESINGER P., Commentario alla riforma , cit. p. 430; MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 241. 35 DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 611. 36 Così, in termini, CORSI F., Il regime , cit., p. 159. Il dovere di mantenimento dei figli può essere ricostruito, invero, secondo lo schema dell’obbligazione solidale: sul punto, cfr. PARADISO M., I rapporti personali tra coniugi, in Il Codice Civile Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, Giuffrè, 1990, p. 297, e, con specifico riferimento all’ipotesi del mantenimento del figlio maggiorenne, cfr. PALADINI M., Riflessioni circa l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: una isolata decisione giurisprudenziale, nota a Trib. Lucca, ord. 17 luglio 1988, in Giur. it., 1990, I, 2, c. ss. 37 DE PAOLA V., op. loc. cit. 38 R. PERCHINUNNO, Le obbligazioni, cit., p. 184 ss.: «basti, ad esempio - osserva l’Autore - riferirsi alle ipotesi

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 103familiare rileva solo in un momento successivo al sorgere del rapporto obbligatorio, posto che il «substrato sostanziale genetico» di quest’ultimo è sempre costituito dal solo interesse individuale. Se si ha riguardo, tuttavia, alla funzione che l’interesse della famiglia svolge - nella prospettiva proposta - ai fini dell’individuazione dell’ambito della responsabilità patrimoniale dei coniugi in regime di comunione legale e della corrispondente garanzia generica del creditore, pare più opportuno prediligere la seconda tra le soluzioni proposte. L’interesse della famiglia, infatti, vale ad ampliare la responsabilità individuale del coniuge debitore e, a tal fine, è necessario accertare che esso sia stato effettivamente conseguito e non soltanto astrattamente ventilato dal coniuge contraente. Si discute, inoltre, se i beni della comunione legale rispondano delle obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia anche qualora esse derivino da atti di amministrazione straordinaria compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro. La prevalente opinione favorevole39 - pur fondandosi, talvolta, su argomentazioni metagiuridiche40 - stabilisce, sul piano tecnico-normativo, un rapporto di specialità tra la previsione di cui all’art. 186, lett. c, e quella dell’art. 189, c. 1°, c.c., in quanto, per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, i beni della comunione legale risponderebbero, di regola, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato (art. 189, c. 1°, c.c.), mentre, in presenza di un interesse della famiglia, gli stessi beni diverrebbero immediatamente ed interamente aggredibili da parte dei creditori. In senso contrario41, si è obiettato come la legge preveda espressamente l’ipotesi in cui l’atto di amministrazione straordinaria, compiuto da uno dei coniugi senza il consenso dell’altro, abbia soddisfatto un interesse della famiglia. L’art. 192 c.c., infatti, esime in tal caso il coniuge dall’obbligo di rimborsare all’altro il valore dei beni della comunione legale escussi pro quota dal creditore: nessuna deroga, invece, è disposta al precetto dell’art. 189, c. 1°, c.c.. Inoltre, se, in queste ipotesi, le obbligazioni fossero parimenti garantite dai beni della comunione legale, verrebbe ad essere vanificata la previsione dell’art. 181 c.c., che impone al coniuge, in caso di rifiuto del consenso da parte dell’altro, l’autorizzazione giudiziale preventiva al compimento dell’atto, quando la sua stipulazione risulti necessaria nell’interesse della famiglia. Nell’ottica di una concezione di attualità e concretezza dell’interesse della famiglia – che deve essere stato effettivamente conseguito dall’obbligazione contratta dal coniuge senza il consenso dell’altro – non si rinvengono ostacoli all’accoglimento della prima tesi ed all’affermazione, in tale ipotesi, della responsabilità dei beni della comunione legale. Invero, il piano dei rapporti interconiugali – sul quale l’effettiva rispondenza costituzionali del mantenimento, istruzione e educazione dei figli di cui all’art. 30, comma 1°, Cost., cui in definitiva si riconducono le ipotesi di cui all’art. 186, lettera c), c.c.. Per esse si può notare che una qualunque prestazione sorta per realizzare una di codeste esigenze - per le quali non si può dubitare che abbiano natura di interessi familiari . di per sé è orientata nel suo momento genetico a soddisfare un interesse individuale: quello dei figli» (pp. 186-187). 39 CORSI F., Il regime , cit., p. 160; OPPO G., Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia, in Riv. dir. civ., 1976, I, p. 115; PERCHINUNNO R., Le obbligazioni, cit., p. 236; GIONFRIDA DAINO M., La posizione, cit., p. 43 ss.; QUADRI E., Obblighi, cit., p. 772. 40 Come quella secondo cui - a proposito dell’art. 186, lett. c, c.c. - è «in discussione non l’attività di amministrazione di un patrimonio (nella specie, quello costituito dai beni oggetto della comunione legale), ma l’amministrazione dell’organismo familiare»: QUADRI E., op. loc. cit. 41 ACQUARONE D., Amministrazione e responsabilità dei beni della comunione, in Il nuovo diritto di famiglia, Milano, Giuffrè, p. 553 s.; SANTOSUOSSO F., Delle persone, cit., p. 277; DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 613.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 104dell’atto all’interesse della famiglia non vale a derogare all’onere della preventiva autorizzazione giudiziale (supra, cap. I, § 10) – non può essere confuso con quelle delle conseguenze obbligatorie nei confronti dei terzi: se l’atto di straordinaria amministrazione si rivela funzionale ad un interesse familiare, l’esclusione dei beni della comunione legale dall’area della garanzia patrimoniale del credito si risolverebbe unicamente in un’ingiustificata disparità di trattamento dei creditori per effetto del mancato ossequio del coniuge contraente alle regole di amministrazione dei beni della comunione legale. Quanto all’onere della prova in ordine all’effettiva rispondenza all’interesse della famiglia dell’obbligazione assunta separatamente dal coniuge, esso grava sul creditore42, il quale, peraltro, in quanto estraneo alla vita familiare, non è tenuto ad una rigorosa prova di carattere storico, ma può limitarsi ad una prova logica mediante presunzioni o per massime di comune esperienza. 6. Doveri di contribuzione ed obbligazioni nell’interesse familiare Le obbligazioni nell’interesse familiare vengono fatte coincidere, da parte della prevalente dottrina43, con i doveri di contribuzione previsti dagli artt. 143, 144 e 147 c.c. Mentre, tuttavia, per gli obblighi di istruzione e educazione dei figli una siffatta coincidenza trova un riscontro testuale difficilmente superabile, per il resto, proprio l’analisi di quelle obbligazioni, che la dottrina e la giurisprudenza44 riconducono nelle categorie della contribuzione ai bisogni della famiglia e dell’attuazione dell’indirizzo della vita familiare consente di aderire alla tesi di chi45 – esaminando specificamente il problema in esame – ha concluso dimostrando il più ampio contenuto delle obbligazioni nell’interesse familiare rispetto a quelle funzionali al soddisfacimento dei bisogni della comunità familiare. Tra i bisogni della famiglia rientrano, invero, le esigenze primarie ed essenziali della famiglia e quelle ulteriori necessità che, secondo una valutazione assolutamente relativa, si conformano al tenore di vita assunto dalla famiglia in relazione alle capacità patrimoniali e di reddito dei suoi componenti. In questo senso, il concetto di «interesse» appare indubbiamente più ampio, in quanto idoneo a ricomprendere anche atti di tipo voluttuario o speculativo, che si siano risolti, in concreto, in vantaggi (patrimoniali o non patrimoniali) per i membri della famiglia. Ciò premesso, occorre stabilire se, allorché le obbligazioni nell’interesse familiare consistano nell’adempimento di doveri di contribuzione, tale qualificazione incida sul regime normativo della garanzia generica del credito ponendo entrambi i coniugi, qualunque sia il regime patrimoniale da essi prescelto, quali debitori solidali nei confronti dei terzi.

42 Nello stesso senso, cfr. FINOCCHIARO A.- FINOCCHIARO M., Diritto, cit., p. 1103; MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 248. Contra , DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 612. 43 CORSI F., Il regime , cit., p. 159; SANTOSUOSSO F., Delle persone, cit., p. 277; MAJELLO U., voce Comunione, cit., pp. 8; MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 242 ss. 44 Cfr. SANTOSUOSSO F., Delle persone, cit., p. 134; PARADISO M., La comunità familiare, Milano, Giuffrè, 1984, p. 393; DE PAOLA V., Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, Milano, Giuffrè, vol. I, 1991, pp. 113-114. In giurisprudenza, cfr. Cass. 7 gennaio 1984, n. 134, in Dir. famiglia, 1984, p. 881 ss. 45 RUSSO E., «Bisogni» ed «interesse» della famiglia: il problema delle obbligazioni familiari, in RUSSO E., Le convenzioni matrimoniali ed altri saggi sul nuovo diritto di famiglia, Milano, Giuffrè, 1983, p. 241 ss.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 105 Tale problema sussiste, tuttavia, nella sola ipotesi in cui si attribuisca al dovere di contribuzione la valenza di c.d. regime patrimoniale primario con efficacia esterna46. Escludendo, al contrario, tale rilevanza, la normativa sui doveri di contribuzione consentirebbe unicamente il regresso del coniuge, che abbia adempiuto ad obbligazioni per bisogni della famiglia, nei confronti dell’altro, allo scopo di ripartire nei rapporti interni gli obblighi di mantenimento ed assistenza47. In un’ottica di effettiva tutela dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, tuttavia, è difficile negare il potere di ciascun coniuge di far valere anche nei confronti dei terzi la legittimazione all’attuazione disgiuntiva dell’indirizzo familiare e, quindi, di assumere validamente obbligazioni a ciò funzionali anche in ipotesi di modesto patrimonio personale: in difetto, infatti, della responsabilità solidale del coniuge capiente, ogni creditore potrebbe rifiutarsi, a ragione, di contrarre col coniuge economicamente più debole. Affermata, dunque, la vigenza normativa del regime patrimoniale primario, che pone entrambi i coniugi nella qualità di responsabili in solido per le obbligazioni contratte per bisogni della famiglia, occorre riflettere sulla manifesta aporia del sistema, che verrebbe a configurarsi laddove si ammettesse che, mentre i coniugi in regime di separazione dei beni debbono considerarsi vincolati in solido per le obbligazioni di cui agli artt. 143, 144 e 147 c.c, viceversa, i coniugi in regime di comunione legale, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 186, lett. c e 190 c.c., risulterebbero obbligati col proprio patrimonio personale nel solo limite della metà del credito. La qual cosa comporterebbe - secondo taluni48 - l’illegittimità costituzionale della norma per disparità di trattamento tra soggetti creditori a seconda che questi siano creditori di coniugi in regime di comunione legale oppure di coniugi in regime di separazione dei beni. Si tratta, tuttavia, di un rischio - a nostro avviso - insussistente, posto che, una volta affermata la supremazia del regime patrimoniale primario, da una parte, non si può dubitare della prevalenza del vincolo solidale tra coniugi in presenza di un’obbligazione connessa ai doveri di contribuzione, e, dall’altra, l’articolazione concettuale tra «bisogni» ed «interessi» della famiglia consente di configurare la disciplina

46 Così come ritiene la prevalente dottrina: cfr. SANTORO PASSARELLI F., Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura di L.Carraro-G. Oppo-A Trabucchi, Padova, Cedam, vol. I, 1977, p. 220 ss.; FALZEA A., Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia, in Riv. dir. civ., 1977, I, pp. 609-637; PATTI S., Diritto al mantenimento e prestazione di lavoro nella riforma del diritto di famiglia, in Dir. famiglia, 1977, p. 1369; GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali, cit., p. 165; DI MAJO A., Doveri di contribuzione e regime dei beni nei rapporti patrimoniali tra coniugi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1981, p. 368; BIANCA M., Diritto civile, Milano, Giuffrè, 1985, II ed., vol. II, p. 93 ss.; ALAGNA S., Il regime patrimoniale primario della famiglia, in Vita not., 1977, pp. 850-871; FURGIUELE G., Libertà e famiglia, Milano, Giuffrè, 1979, p. 148 ss.; PARADISO M., La comunità, cit., p. 410 ss.; VETTORI G., Il dovere, cit., p. 6 s. Per interessanti implicazioni pratiche della problematica, cfr. STANZIONE P., Obbligazione contratta dal coniuge separatamente su bene proprio - destinazione del bene ai bisogni della famiglia - responsabilità della comunione, in Questioni di diritto patrimoniale della famiglia discusse da vari giuristi e dedicate ad Alberto Trabucchi, Padova, Cedam, p. 279 ss., e per una recente ed efficace sintesi, da ultimo, CAVALLARO M., Il regime di separazione dei beni fra i coniugi, Milano, Giuffrè, 1997, p. 177 ss. 47 In tal senso, cfr. CATTANEO G., Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da G.Cian-G. Oppo-A. Trabucchi, Padova, Cedam, vol. III, 1992, p. 430 ss.; DE PAOLA V., Il diritto, cit., vol. I, p. 124 ss.; PALERMO G.F., Obbligazioni, cit., p. 488 ss.; R. PERCHINUNNO, Le obbligazioni, cit., p. 208; PEREGO E., Se, in regime di separazione dei beni, un coniuge risponda per le obbligazioni contratte dall’altro nell’interesse della famiglia, in Rass. dir. civ., 1987, p. 351 ss. 48 MAJELLO U., voce Comunione, cit., p. 8, che si sofferma in particolare sull’art. 186, lett. c, c.c.; per SCHLESINGER P., Commentario alla riforma , cit. p. 437, invece, l’incostituzionalità riguarderebbe l’art. 190 c.c.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 106di cui all’art. 186, lett. c, c.c. alla stregua di normativa speciale, applicabile ogni qualvolta in cui l’obbligazione, contratta separatamente dal coniuge al di fuori dell’indirizzo della vita familiare, si riveli comunque rispondente all’interesse della famiglia. 7. La posizione della giurisprudenza Le pronunce di merito, che hanno fatto seguito all’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia - accogliendo, in un primo tempo, una concezione degli artt. 143-144-147 c.c. in chiave di regolamentazione dei rapporti giuridico-economici all’interno della famiglia - hanno escluso, prevalentemente, che dal dovere dei coniugi di contribuzione ai bisogni della famiglia potesse farsi discendere una responsabilità patrimoniale solidale a carico anche del coniuge non contraente49. Viceversa - in altri casi50. - si è affermato che, qualunque sia il regime patrimoniale prescelto, sul coniuge non contraente grava l’obbligo solidale per i debiti contratti dall’altro coniuge per le necessità della famiglia. La Corte di Cassazione - nelle occasioni in cui ha dovuto affrontare il problema51 - ha negato, in linea di principio, che la particolare natura dell’obbligazione contratta dal coniuge (connessa all’interesse o ai bisogni della famiglia) possa implicare una deroga al principio sancito nell’art. 1372 c.c., secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. Peraltro, anche nelle ipotesi in cui, in concreto, si è ritenuto di affermare la sussistenza del vincolo giuridico obbligatorio a carico del coniuge non contraente, la Suprema Corte ha preferito argomentare sul piano del diritto comune delle obbligazioni e, in particolare, sulla base dei principi in tema di rappresentanza, apparenza giuridica e procura tacita. Si è giunti così, da ultimo52, a sostenere che il marito sia responsabile delle obbligazioni contratte in suo nome dalla moglie, oltre che nei casi in cui egli le abbia conferito, in forma espressa o tacita, una procura a rappresentarlo, tutte le volte in cui sia posta in essere una situazione tale da far ritenere, alla stregua del principio dell’apparenza giuridica, che la moglie abbia contratto una determinata obbligazione non già in proprio, ma in nome del marito. Tuttavia - sempre ad avviso del Supremo Collegio53 - il vincolo di rappresentanza tra coniugi deve essere accertato caso per caso, non potendosi affermare l’esistenza di una rappresentanza “apparente” sulla base dei soli elementi di fatto costituiti dal rapporto di coniugio e dalla natura dei beni acquistati. Pertanto, il più volte ventilato contrasto tra gli orientamenti espressi in sede di legittimità attraverso le citate pronunce54 si rivela privo, in

49 Pret. Ceglie Messapico 15 novembre 1977, in Riv. notar., 1979, p. 533 ss.; Trib. Reggio Calabria 27 gennaio 1979, in Giust. civ., 1980, I, p. 2821; Pret. L’Aquila 3 aprile 1985, id., 1986, I, 2037. 50 Così, App. Perugia 3 aprile 1987, in Dir. famiglia, 1987, p. 662 ss. 51 Cass. 7 ottobre 1975, n. 3177, in Giust. civ., 1975, I, 1804; Cass., sez. I, 23 settembre 1986, n. 5709, in Foro it., Rep. 1986, voce Matrimonio, n. 173; Cass., sez. I, 18 giugno 1990, n. 6118, in Corr. giur., 1990, p. 1125, con nota di V. Carbone; Cass., sez. II, 28 aprile 1992 n. 5063, in Foro it., 1992, I, c. 3000; Cass. 7 luglio 1995, n. 7501, in Vita not., 1995, p. 1350 ss. 52 Cass. 7 luglio 1995, n. 7501, cit. Nello stesso senso, Trib Roma 21 gennaio 1994, in Gius, 1994, p. 152. 53 Cass., sez. II, 28 aprile 1992 n. 5063, cit. 54 Cfr., ad esempio, CARBONE V., nota a Cass., sez. I, 18 giugno 1990, n. 6118, cit.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 107realtà, di stridente spessore, posto che l’affermazione della solidarietà passiva del coniuge non contraente non contrasta col principio di cui all’art. 1372 c.c., ma si fonda sull’accertamento in concreto della sussistenza di un rapporto, sia pure tacito, di reciproca rappresentanza tra coniugi. Deve segnalarsi, però, la significativa pronuncia55, che ha sancito la deroga al principio di relatività degli effetti obbligatori del contratto stipulato da uno solo dei coniugi per il soddisfacimento dell’interesse alla salute di uno dei componenti della famiglia. Trattavasi di un caso in cui la moglie aveva sostenuto ingenti spese odontoiatriche per sé e per i due figli minori: per lungo tempo, i costi degli interventi erano stati pagati dal marito, che aveva rifiutato, al termine delle cure, il pagamento del saldo finale. Orbene, la Suprema Corte, confermando le statuizioni dei giudici di merito, ha affermato, in primo luogo, che l’obbligazione del padre di pagare le spese relative alle cure per i figli minori discende dall’art. 147 c.c., che impone ad entrambi i coniugi di mantenere, istruire e educare i figli, e, in secondo luogo, che l’obbligazione del pagamento delle spese della cura del coniuge gravava anche su di lui, in quanto relativa ad un bisogno primario della famiglia, quale quello della salute dei suoi componenti. La deroga al principio generale - secondo cui solo il coniuge che abbia personalmente stipulato l’obbligazione per contribuire al soddisfacimento dei bisogni della famiglia risponde del debito contratto - si giustifica, pertanto, in ragione della particolare natura dell’interesse in gioco (salute), che trova tutela anche costituzionale (art. 32 Cost.) ed in virtù dell’esistenza di un interesse superiore della famiglia come società naturale e fondamentale del vivere civile. Se si considera, infine, che, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto il pagamento di contributi condominiali di immobile in comunione legale, la stessa Corte di Cassazione56 ha parimenti affermato che ciascun coniuge deve rispondere per l’intero, non si può disconoscere una tendenza giurisprudenziale che, per quanto ancora timida, mira a sussumere le obbligazioni gravanti sulla comunione legale nell’ambito dei doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia e ad affermare, con riferimento a questi ultimi, la sussistenza del vincolo solidale tra i coniugi. 8. d) obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi La quarta ed ultima categoria di obbligazioni, rispetto alla quale l’art. 186 c.c. (lett. d) dispone l’asservimento dei beni della comunione legale consiste nei vincoli obbligatori assunti congiuntamente dai coniugi. In mancanza di specifici riscontri giurisprudenziali sul piano applicativo, permangono tuttora in dottrina talune divergenze in ordine all’effettiva portata della previsione normativa e, in particolare, sulla relazione di sussidiarietà, per l’adempimento di siffatte obbligazioni, tra beni della comunione legale e beni personali di ciascun coniuge, secondo il disposto di cui all’art. 190 c.c. Si è privilegiata, per lo più, in dottrina, un’interpretazione restrittiva del contenuto della norma, intesa ad escluderne l’applicazione nelle ipotesi di obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio57 o 55 Cass. 25 luglio 1992, n. 8995, in Dir. famiglia, 1993, I, p. 93. 56 Cass., sez. II, 28 gennaio 1995, n. 1038, cit. 57 SANTOSUOSSO F., Delle persone, cit., p. 278; QUADRI E., Obblighi, cit., p. 776; GIONFRIDA DAINO M., La

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 108stipulate sulla base di titoli contrattuali autonomi58. Quanto, poi, al coordinamento di natura sistematica coi principi fondamentali del regime di comunione legale, si è affermato59 che la funzionalità dell’obbligazione all’interesse della famiglia debba ritenersi indefettibile nell’assunzione congiunta dell’obbligazione stessa, senza che sia ammissibile un giudizio ex post sul concreto raggiungimento del predetto interesse. Muovendo da tale ultimo aspetto, si deve osservare che il richiamo all’interesse della famiglia - quale parametro contenutistico necessariamente implicito nella decisione congiunta dei coniugi di assumere l’obbligazione - si risolve in un riferimento tautologico allorché nessun effetto giuridico consegua, sul piano della disciplina normativa, all’insussistenza o alla mancata realizzazione dell’interesse stesso: al singolo coniuge non è attribuito, infatti, nel caso di specie, il potere di esimere i beni della comunione legale dal soddisfacimento dell’obbligazione assunta in caso di accertato sviamento dell’obbligazione stessa dall’interesse della famiglia. Espunto, dunque, un siffatto equivoco richiamo, occorre interrogarsi sull’eventuale portata derogatoria dell’art. 186, lett. d, c.c. rispetto al principio generale della corrispondenza tra imputazione della responsabilità patrimoniale generica e soggetto passivo dell’obbligazione. In altri termini, posto che - secondo le norme generali - dall’assunzione congiunta dell’obbligazione deriva la responsabilità solidale dei debitori (art. 1294 c.c.), la norma dell’art. 186, lett. d, c.c. si limita a ribadire, nella materia in esame, siffatto principio, o esprime, viceversa, un’alterazione dell’ambito oggettivo della responsabilità per l’obbligazione? Non v’è dubbio che il complesso dei dati normativi e sistematici in materia di comunione legale induca univocamente a concludere in quest’ultimo senso. Da una parte, il principio generale della responsabilità solidale dei soggetti passivi dell’obbligazione implica la soggezione del patrimonio personale di ciascuno dei debitori nel limite oggettivo dell’intero ammontare dell’obbligazione, mentre la norma de qua si riferisce ai beni della comunione legale, che costituiscono - come si è finora evidenziato - un’entità patrimoniale concettualmente distinta dai beni oggetto del patrimonio personale di ciascun coniuge. Dall’altra, i beni della comunione legale non costituiscono l’oggetto di una contitolarità pro quota in capo ai coniugi e, pertanto, l’inclusione indiscriminata di essi nella responsabilità patrimoniale generica per l’adempimento delle obbligazioni congiuntamente assunte può comportare, in pratica, l’integrale soggezione esecutiva di un bene che, pur facendo parte di una delle categorie di cui all’art. 177 c.c., risulti formalmente intestato ad uno solo dei coniugi obbligati.

posizione, cit., p. 55; MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 253; DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 617, secondo cui «proprio perché l’obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi viene imputata alla comunione legale dei beni, in virtù del loro specifico status patrimoniale, il relativo regime di responsabilità patrimoniale non può essere attuato per le obbligazioni contratte congiuntamente prima del matrimonio (rectius prima dell’instaurarsi del regime legale della comunione dei beni)».Nello stesso senso, da ultimo, DI MARTINO P., La comunione legale, cit., p. 215 Contra , cfr. CORSI F., Il regime , cit., p. 160; GARGANO .., La pubblicità dei rapporti patrimoniali tra coniugi nel nuovo diritto di famiglia, in Dir. famiglia, 1976, p. 320 ss.; GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali, cit., p. 159. 58 Così, OPPO G., Responsabilità patrimoniale, cit., p. 117; SCHLESINGER P., Commentario alla riforma , cit. p. 430; CORSI F., Il regime , cit., p. 161; FINOCCHIARO A.- FINOCCHIARO M., Diritto, cit., p. 1105; MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 252. 59 In termini, MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 251.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 109 Ciò considerato, può fondatamente ritenersi che - in conformità a quanto sopra esposto60 - il significato normativo dell’art. 186, lett. d, c.c. si risolva nell’estensione - sebbene meramente teorica - dell’ambito della responsabilità patrimoniale per l’adempimento delle obbligazioni dei coniugi, in quanto consente al creditore, a fronte della responsabilità solidale dei coniugi debitori, di poter agire indifferentemente su qualunque bene oggetto della comunione legale, prescindendo sia dal dato formale dell’appartenenza giuridica sia da quello della specificazione soggettiva del coniuge escusso. In caso di bene intestato ad uno solo di essi, infatti, l’azione esecutiva promossa dal creditore per il soddisfacimento di un’obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi può condurre, infatti, anche all’aggressione di beni intestati ad uno solo dei coniugi (obbligato in solido all’adempimento), ma facenti parte della comunione legale. Tale estensione della garanzia patrimoniale - che, si ribadisce, è apprezzabile sul piano squisitamente teorico-concettuale - verso i coniugi in comunione legale, in dipendenza delle obbligazioni congiuntamente assunte, appare, dunque, un’ulteriore espressione, sul piano patrimoniale, dei principi di solidarietà e comunione materiale e spirituale tra coniugi, a cui il legislatore ha inteso apprestare specifica attuazione nell’ambito del regime di comunione legale. Posto che ciò, tuttavia, non potrebbe indebitamente tradursi nell’irragionevole limitazione della responsabilità patrimoniale di ciascuno dei coniugi obbligati in solido, dal coordinamento tra l’art. 186, lett. d, e l’art. 190 c.c. si desumono due significativi corollari normativi delle conclusioni testé esposte. In primo luogo, il principio di sussidiarietà tra beni della comunione legale e beni personali – sancito dall’art. 190 c.c. – non trova applicazione con riguardo alle obbligazioni di cui alla lettera d dell’art. 186 c.c., le quali, proprio perché assunte dai coniugi congiuntamente ed astraendo dal perseguimento di un interesse interno alla comunione legale, espongono alla responsabilità per l’adempimento, contestualmente e pariteticamente, anche i beni del patrimonio personale dei due debitori. In secondo luogo, non v’è ragione per limitare la portata normativa della previsione di cui all’art. 186, lett. d, c.c. alle sole obbligazioni congiunte di tipo solidale e contratte successivamente al matrimonio o all’instaurazione del regime di comunione legale. La nozione di obbligazione congiunta, adottata dal legislatore nella materia in esame, pare alludere, infatti, a tutte le fattispecie ricomprese nella categoria dell’obbligazione soggettivamente complessa, oggetto di ampia ed approfondita elaborazione dottrinale61: non soltanto, quindi, ai casi di obbligazioni solidali stricto sensu, ma anche alle obbligazioni parziarie, a quelle indivisibili ed a quelle - in senso proprio - congiunte62. La solidarietà patrimoniale tra coniugi deve esprimersi, inoltre, con la soggezione dei beni della

60 Cfr. supra § 1. 61 BUSNELLI F.D., L’obbligazione soggettivamente complessa , cit.; BUSNELLI F.D., voce Obbligazioni soggettivamente complesse, in Enc. dir., Milano, Giuffrè, vol. XXIX, 1979, p. 329 ss., secondo cui, in particolare, le obbligazioni riferibili alla comunione di beni fra coniugi costituiscono un’ipotesi paradigmatica di «figura intermedia» tra «obbligazione soggettivamente complessa» - caratterizzata dalla presenza di una pluralità di debitori e/o di creditori - ed «obbligazione collettiva», che costituisce, invece, un modello di contitolarità «qualificata» proprio delle collettività organizzate e dotate di una (più o meno accentuata) autonomia patrimoniale, ma non riconosciute come persone giuridiche (obbligazioni riguardanti associazioni non riconosciute, comitati, società di persone, consorzi con attività esterna): «in quest’ultimo modello - secondo l’Autore - domina il principio dell’organizzazione, che permea di sé l’intera vita del condebito e/o del concredito». 62 BUSNELLI F.D., op. loc. cit.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 110comunione legale anche con riferimento alle obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi prima del matrimonio, per le quali non sussiste l’esigenza di distinguere gli ambiti patrimoniali rispettivamente descritti negli artt. 177 e 179 c.c., posto che il vincolo obbligatorio è stato contestualmente e di comune accordo stipulato dai coniugi63. Si pensi, ad esempio, all’obbligazione di corrispondere il prezzo per l’acquisto dell’immobile, compiuto da entrambi i coniugi prima del matrimonio e ricompreso nel successivo regime legale di comunione soltanto per effetto di una convenzione matrimoniale: in mancanza di ipoteca legale o convenzionale, non appare fondatamente sostenibile l’ipotesi dell’aggressione esecutiva del bene da parte del creditore soltanto in via sussidiaria ai sensi dell’art. 190 c.c. Né può costituire un valido ostacolo normativo all’accoglimento di siffatta conclusione il combinato disposto di cui agli artt. 187 e 211 c.c., che, facendo riferimento esclusivamente alle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio, costituisce semmai una previsione complementare e di chiusura rispetto all’interpretazione in questa sede accolta64. La responsabilità patrimoniale dei beni della comunione legale sussiste anche in relazione alle obbligazioni derivanti da fatto illecito, posto che - come è stato opportunamente osservato65 - ogni ragione di tutela, eventualmente sottesa alla ratio dell’art. 186 c.c. nello scopo di tutelare il coniuge non debitore di fronte ai creditori dell’altro coniuge, viene meno quando entrambi i coniugi siano titolari della medesima obbligazione in dipendenza dello stesso fatto costitutivo o dell’identico criterio di imputazione. Rientrano, pertanto, nella previsione dell’art. 186, lett. d, c.c. le obbligazioni dei coniugi per i danni cagionati dal fatto illecito o dannoso commesso dal figlio minore (artt. 2047-2048 c.c.), per l’adempimento delle quali i coniugi stessi rispondono, oltre che col rispettivo patrimonio personale, anche con i beni della comunione legale66. La dottrina67 è concorde nel ritenere che l’applicazione dell’art. 186, lett. d, c.c. presupponga un’obbligazione assunta per il medesimo titolo e non sia applicabile, invece, nell’ipotesi di obbligazione di garanzia assunta da un coniuge in favore dell’altro. In tal caso, infatti, le obbligazioni non possono considerarsi congiuntamente contratte e, pertanto - salvo ritenere la responsabilità dei beni della

63 Nello stesso senso, cfr. CORSI F., Il regime , cit., p. 160; GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali, cit., p. 159. 64 Contra MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 254. 65 GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali, cit., p. 158. 66 Così QUADRI E., Obblighi, cit., p. 775. Contra DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 617, secondo cui «in tutti questi casi, nei quali i coniugi siano chiamati a rispondere in via personale e solidale, ai sensi dell’art. 2055 c.c., il creditore dovrà sempre considerarsi come un creditore particolare e, quindi, la comunione resterà obbligata (art. 189, comma 2, c.c.) solo in via sussidiaria, anche se per il valore di entrambe le quote dei coniugi obbligati, salva sempre la preferenza accordata ai creditori della comunione che concorrono in executivis con i creditori particolari di tutti e due i coniugi». Ma è proprio tale ultima limitazione a non convincere della bontà della soluzione, che determinerebbe l’irragionevole postergazione del danneggiato ex art. 2048 c.c., che deve la sua ragione di credito alla condotta di un componente minore della famiglia, per le cui spese di mantenimento e di istruzione sono asserviti, invece, i beni della comunione legale. 67 OPPO G., Responsabilità patrimoniale, cit., p. 117; SCHLESINGER P., Commentario alla riforma , cit. p. 430; CORSI F., Il regime , cit., p. 161; BARBIERA L., La comunione, cit., p. 481; FINOCCHIARO A.- FINOCCHIARO M., Diritto, cit., p. 1105; M. GIONFRIDA DAINO, La posizione, cit., p. 55; QUADRI E., Obblighi, cit., p. 775; DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 615.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 111comunione, ricorrendo un interesse familiare ai sensi della lett. c dell’art. 186 c.c. - ciascun coniuge risponderà per l’adempimento con i propri beni personali. E’ stata sottolineata68, a tale proposito, la dubbia legittimità della prassi bancaria dell’inserimento, nei contratti di fido o di finanziamento, della clausola secondo la quale il debito viene assunto «per la comunione legale ed in proprio e con espressa rinuncia ad ogni eccezione di cui all’art. 190 c.c. per il caso di escussione di beni personali dei sottoscriventi». La clausola costituisce, infatti, una modificazione convenzionale del regime di responsabilità patrimoniale per l’adempimento delle obbligazioni, che - anche alla luce del principio generale dell’art. 2740 c.c. - costituisce materia sottratta alla disponibilità delle parti. Nel caso specifico, inoltre, una siffatta clausola contrattuale viene a modificare le regole del regime patrimoniale della comunione legale, senza il rispetto dei limiti e delle forme previsti per le convenzioni matrimoniali69. Recentemente70, il meccanismo normativo dell’art. 186, lett. d, c.c. è stato oggetto di una specifica riflessione con riguardo all’ipotesi di acquisto congiunto, da parte dei coniugi in regime di comunione legale, di beni destinati, per loro natura (strumentali all’esercizio dell’impresa ex art. 178 c.c.), ad appartenere al patrimonio personale di uno solo di essi. In caso di inadempimento, si pone, infatti, il duplice interrogativo se - posto che i beni alienati siano entrati a far parte del patrimonio personale di uno dei coniugi - il venditore-creditore possa agire per ottenere la risoluzione e la restituzione dei beni stessi, ovvero, per ottenere il soddisfacimento coattivo del suo credito al pagamento del prezzo, possa agire esecutivamente sui beni venduti. Nel primo caso, si osserva71 che l’efficacia dell’acquisto è comunque subordinata all’efficacia del titolo da cui consegue; pertanto, se viene risolto il contratto, anche l’acquisto che ne è scaturito perde efficacia ed è del tutto irrilevante la circostanza della natura personale dell’acquisto. Al contrario - in caso di azione esecutiva - la dottrina72 esclude che il venditore possa agire immediatamente sui beni alienati, che, in quanto componenti del patrimonio personale di uno dei coniugi, potrebbero essere aggrediti soltanto in via sussidiaria ex art. 190 c.c. La soluzione, invero, non convince, perché è discutibile la stessa premessa del ragionamento. In caso di obbligazioni congiuntamente contratte, entrambi i coniugi - come si è detto - sono responsabili in solido per l’adempimento con tutti i beni dei loro rispettivi patrimoni personali: i beni destinati all’esercizio dell’impresa individuale di uno dei coniugi divengono oggetto di comunione legale soltanto se sussistono al momento dello scioglimento di questa,

68 DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 616. Sul punto, cfr. anche ALAGNA S., Operazioni bancarie e trasferimenti patrimoniali nell’ambito della famiglia: norma, prassi, e disciplina uniforme dinanzi ai problemi di titolarità e legittimazione, in I trasferimenti patrimoniali nell’ambito della famiglia. Aspetti civili e tributari - Atti del convegno organizzato dal Comitato regionale notarile della Sicilia, Taormina 20-21 novembre 1987, Palermo, Buttitta, 1988, pp. 45-63; AIROLDI A., Conseguenze del nuovo diritto di famiglia sulla garanzia patrimoniale e sui contratti bancari, in Banca, borsa, tit. cred., 1975, I, pp. 480-488. 69 DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 616. 70 DI MARTINO P., La comunione legale, cit., pp. 214-215. 71 DI MARTINO P., op. loc. cit. 72 DI MARTINO P., op. loc. cit.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 112ma ciò non preclude che essi costituiscano interinalmente l’oggetto di una contitolarità ordinaria tra i coniugi stessi, rispetto alla quale non opera il principio dell’art. 190 c.c. Pertanto, dinanzi all’inadempimento dei coniugi dell’obbligazione di pagamento del prezzo dei beni acquistati, il creditore ben potrà agire esecutivamente sui beni alienati, in quanto essi - per quanto destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi - appartengono ai coniugi in comunione ordinaria e non beneficiano della sussidiarietà esecutiva prevista per i beni della comunione legale. 9. La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni personali dei coniugi: previsioni normative e classificazione Le norme degli artt. 187-188 e 189 c.c. individuano le categorie di obbligazioni, per le quali i beni della comunione legale non rappresentano una massa patrimoniale posta, in via principale, a garanzia dell’adempimento. Esse delimitano, pertanto, l’ambito speculare della previsione dell’art. 186 c.c., ponendo, tuttavia, quel fondamentale filtro di osmosi - che costituisce, peraltro, un insormontabile ostacolo sistematico alla tesi della comunione legale come «patrimonio separato» - rappresentato dal diritto del creditore personale di ciascun coniuge di soddisfarsi sui beni della comunione legale, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, quando i beni personali del coniuge-debitore non offrano sufficiente capienza patrimoniale. Salvo valutare la natura ed i limiti della descritta relazione di sussidiarietà, è possibile affermare che, in linea di massima, i beni della comunione legale non rispondono: a) delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio; b) delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione; c) delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro, posto che, in tal caso, non avendo il coniuge rispettato il dovere di amministrazione congiuntiva, la legge pone a suo esclusivo carico le conseguenze obbligatorie degli atti compiuti73. Invero, le norme sopra citate non esauriscono l’ambito delle obbligazioni personali di ciascun coniuge e svolgono soprattutto una funzione di mero rifinimento sistematico rispetto ad altre previsioni normative in tema di comunione legale74. Precisando, tuttavia, che, al di fuori delle categorie obbligatorie dell’art. 186 c.c., il principio della responsabilità patrimoniale generica trova puntuale corrispondenza con il profilo della titolarità soggettiva dell’obbligazione, le norme in esame si pongono come primaria e diretta espressione della libertà negoziale dei coniugi in regime di comunione legale, i quali, di regola, rispondono direttamente per l’adempimento delle obbligazioni assunte con i beni del proprio patrimonio personale. Da questo angolo visuale, può essere corretta - ma non certo interamente confutata - la censura di superfluità che la gran parte della dottrina75 muove alle previsioni di cui agli artt. 187-188 c.c., il cui attuale tenore è 73 Cfr. supra , cap. I § 14. 74 Per una analitica disamina delle categorie di obbligazioni, cfr. M. GIONFRIDA DAINO, La posizione, cit., p. 56 ss; DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 621 ss. 75 SCHLESINGER P., Commentario alla riforma , cit. p. 431; CORSI F., Il regime , cit., p. 157; FINOCCHIARO A.-

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 113giustificato per lo più con un difetto di coordinamento dei lavori parlamentari76. Oltre a quanto si desume dagli artt. 187-189 c.c., invero, non v’è dubbio che siano parimenti sottratte alla responsabilità della comunione legale: a) le obbligazioni contratte separatamente da uno dei coniugi per un interesse diverso da quello della famiglia (a contrario ex art. 186, lett. c, c.c.; b) le obbligazioni contratte dal coniuge per l’acquisto di beni personali o per il compimento di atti di amministrazione del patrimonio personale (art. 185 c.c.); c) le obbligazioni assunte dal coniuge nell’esercizio separato della professione o dell’impresa; d) le obbligazioni derivanti da fatto illecito commesso o imputabile esclusivamente al coniuge; e) le obbligazioni contratte dal coniuge durante il matrimonio nella vigenza del regime di separazione dei beni. A sua volta, la responsabilità della comunione legale si estende certamente - ai sensi del combinato disposto degli artt. 179, lett. b, e 188 c.c. - alle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio ed attribuite alla comunione77. Alla luce di tale disamina, pertanto, si può fondatamente affermare come la responsabilità patrimoniale personale di ciascun coniuge rappresenti la regola generale, direttamente connessa al principio di piena autonomia e capacità negoziale del coniuge stesso, rispetto alla quale la c.d. responsabilità dei beni della comunione legale costituisce - come si è detto78 - un ampliamento dell’ambito patrimoniale posto a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni soggettivamente assunte, nella misura in cui consente il diritto del creditore di aggredire beni intestati al coniuge non debitore ma ricompresi nel novero di quelli oggetto di comunione legale. Nei casi in cui, invece, l’obbligazione è parsa al legislatore priva di quei profili di condivisione familiare, che giustificano le ipotesi previste nell’art. 186 c.c., la riforma ha ribadito la soggezione esclusiva all’esecuzione dei beni appartenenti al coniuge debitore, fatta salva la responsabilità sussidiaria dei beni della comunione legale. 10. Il principio generale della responsabilità «sussidiaria» dei beni della comunione legale ex art. 189, c. 2°, c.c. FINOCCHIARO M., Diritto, cit., p. 1106; MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 255 76 Si rammenta, a tal proposito, che il testo approvato dalla Camera escludeva i creditori particolari dei coniugi per causa anteriore al matrimonio da ogni diritto sui beni della comunione e taceva riguardo ai creditori particolari dei coniugi per causa successiva alle nozze. Il Senato introdusse, allora, il disposto del comma 2° dell’art. 189 c.c., senza il quale - come ha evidenziato la dottrina - «si sarebbe creata un’ingiustificata assoluta esenzione dei beni della comunione dall’espropriazione promossa dai creditori anteriori al matrimonio. Si ritenne opportuno non discriminare tra creditori particolari anteriori o successivi al matrimonio equiparandoli invece nello stesso trattamento e stabilendo che essi possono soddisfarsi pro quota sui beni in comunione, in via sussidiaria» (MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 255). 77 FINOCCHIARO A.- FINOCCHIARO M., Diritto, cit., p. 1107; MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 257. 78 Supra , § 1.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 114 L’art. 189 c.c. prevede che i creditori di uno dei coniugi, per obbligazioni da ritenersi personali nei termini evidenziati nel paragrafo precedente, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Si tratta di una delle poche norme in materia che contengano un riferimento testuale al concetto di «quota», che, tuttavia - come evidenziato anche dal giudice delle leggi79 - svolge, nel caso di specie, la sola funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari del singolo coniuge, ma non sottopone la comunione legale tra coniugi alle regole ed ai limiti della contitolarità ordinaria di diritti. Conseguentemente, i creditori particolari del coniuge hanno il diritto - come si vedrà - di aggredire per intero ogni singolo bene della comunione legale, salvo il limite della misura della metà relativo all’intero patrimonio in comunione legale80. La norma è il risultato di una non felice formulazione, tenuto conto che il debito personale del coniuge, contratto per il compimento di atti di straordinaria amministrazione senza il consenso dell’altro, non si differenzia, quanto alle conseguenze sul piano della responsabilità patrimoniale, dagli altri debiti personali del coniuge, quali esemplificativamente menzionati - come si è detto - nelle norme degli artt. 187-188 c.c. Il principio generale regolatore del responsabilità del coniuge per le obbligazioni personali è, dunque, quello contenuto nel secondo comma dell’art. 189 c.c., che, accanto alla regola della «sussidiarietà», pone il limite satisfattivo della «quota» e stabilisce, altresì, la postergazione dei creditori personali chirografari rispetto ai creditori della comunione legale. Non è condivisibile, sul punto, l’opinione di chi81 ha ritenuto di differenziare la posizione dei creditori particolari del coniuge, rispettivamente disciplinata nel primo e nel secondo comma dell’art. 189 c.c.: si afferma, infatti, che soltanto sui creditori particolari indicati nel secondo comma graverebbe la postergazione rispetto ai creditori della comunione legale, posto che le obbligazioni derivanti dagli atti di amministrazione straordinaria, separatamente compiuti da uno dei coniugi, rientrerebbero pur sempre nell’ambito dell’amministrazione della comunione legale e dovrebbero concorrere, pertanto, in via paritaria, con gli altri creditori della comunione. Invero, la ragione di tutela del creditore si rivela inconsistente, in considerazione della sua possibilità di rappresentarsi la natura straordinaria dell’atto di amministrazione e, conseguentemente, di valutare la sussistenza in capo al debitore della condizione di coniuge in regime di comunione legale dei beni ed il conseguente difetto di legittimazione individuale al compimento dell’atto. Inoltre, una tale interpretazione verrebbe ad equiparare irragionevolmente la situazione dei creditori per atti di amministrazione straordinaria congiuntamente compiuti dai coniugi a quella dei creditori di cui all’art. 189, c. 1°, c.c., con conseguente svilimento, a latere creditoris, del rispetto delle regole di amministrazione della comunione legale. Posto, dunque, che il principio generale deve ritenersi quello sancito nel secondo comma della norma in

79 C. cost. 17 marzo 1988, n. 311, cit. 80 BUSNELLI F.D., La comunione, cit., p. 43. 81 OPPO G., Responsabilità patrimoniale, cit., p. 161; CORSI F., Il regime , cit., p. 165; SANTOSUOSSO F., Delle persone, cit., p. 283; M. GIONFRIDA DAINO, La posizione, cit., p. 58; DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 602. Contra SCHLESINGER P., Commentario alla riforma , cit. p. 433; ATTARDI A., Profili processuali della comunione legale dei beni, in Riv. dir. civ., 1978, I, pp. 25-51, in particolare p. 28, nota 3; MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 258 ss.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 115esame, occorre analizzare specificamente il contenuto della regola di sussidiarietà (a), il significato della limitazione immanente al valore della «quota» (b) e gli effetti della postergazione ai creditori della comunione legale (c). 11. Il contenuto della regola di «sussidiarietà». La previsione normativa - secondo la quale i creditori particolari di uno dei coniugi possono soddisfarsi sui beni della comunione legale soltanto in via sussidiaria - può essere astrattamente interpretata in modo da condurre a risultati pratico-applicativi del tutto diversi e tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno evidenziato i corollari teorico-sistematici, che possono rispettivamente indurre a privilegiare ciascuna soluzione. A) Un primo filone dottrinale82 ritiene che l’art. 189, c. 2°, c.c. ponga una condizione di procedibilità dell’azione esecutiva, nel senso che il creditore, prima di poter agire esecutivamente sui beni della comunione legale, avrebbe l’onere di provare l’infruttuosità della precedente azione esecutiva svolta sui beni personali del coniuge debitore. Si tratta di una tesi che sottolinea la netta separazione tra beni personali e beni della comunione legale e che - sotto il profilo sistematico - viene argomentata83 sulla base della forte analogia tra l’art. 189, c. 2°, c.c. e le fattispecie dell’art. 2270, c. 2°, c.c. - secondo cui il creditore particolare del socio della società semplice può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore, se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti - e dell’art. 2304 c.c., che impone ai creditori sociali, che pretendano il pagamento dai singoli soci, di escutere preventivamente il patrimonio sociale84. B) L’opinione prevalente85 riconosce, invece, al creditore la libertà di aggredire i beni della comunione legale, salva la facoltà del debitore di eccepire il beneficium excussionis, con l’indicazione dei beni personali sui quali soddisfarsi. Da questo punto di vista, la norma presenterebbe significative analogie con quelle degli artt. 2268 (escussione preventiva del patrimonio sociale nella società semplice) e 1944 (fideiussione con beneficio di escussione). Tale soluzione - oltre al vantaggio di non gravare il creditore di «oneri complicati»86 - tiene conto della 82 GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali, cit., pp. 152-153; DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 626; MALAGU’ L., L’espropriazione forzata dei beni della comunione legale coniugale, in Riv. dir. proc. civ., 1977, p. 118 s. 83 GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali, cit., p. 153. 84 A differenza di quanto previsto per la società semplice e per la collettiva irregolare, infatti, per la società in nome collettivo la previa escussione del patrimonio sociale da parte del creditore procedente non costituisce soltanto l’oggetto di un’eccezione da parte del socio convenuto, ma una vera e propria condizione dell’azione (Cass.19 giugno 1975, n. 2464; Trib. Pavia 26 giugno 1993, Società, 1993, p. 1380 ss.; in dottrina, G. FERRI, Delle società, in Comm. cod. civ., a cura di A. Scialoja-G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1972, p. 387 ss.; CAMPOBASSO G., Diritto commerciale, Torino, Utet, vol. II, 1992, p. 86 s. 85 SCHLESINGER P., Commentario alla riforma , cit. p. 434; OPPO G., Responsabilità patrimoniale, cit., p. 112; CORSI F., Il regime , cit., p. 162 ss.; M. GIONFRIDA DAINO, La posizione, cit., pp. 64-65. 86 SCHLESINGER P., op. loc. cit.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 116possibilità che, colui che agisca per il soddisfacimento di una pretesa creditoria nei confronti del coniuge, ignori l’esistenza stessa di beni personali suscettibili di esecuzione forzata. In tal modo, la norma dell’art. 189, c. 2°, c.c. evita di tradursi in un comodo espediente dilatorio in favore del coniuge, che intenda sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni. C) La regola di sussidiarietà può essere intesa, inoltre, come imposizione al creditore dell’onere di richiedere preventivamente al coniuge-debitore l’indicazione dei beni personali sui quali potersi soddisfare, lasciando quindi il creditore stesso libero di aggredire i beni della comunione legale soltanto in ipotesi di mancata esposizione di beni personali all’esecuzione del creditore (beneficium ordinis). In tal senso, la fattispecie configurerebbe un’ipotesi di responsabilità sussidiaria simile a quella prevista nella delegazione cumulativa di pagamento (art. 1268, c. 2°, c.c.), ove il creditore non può rivolgersi al delegante se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento. Dottrina e giurisprudenza, infatti, concordemente interpretano siffatta previsione normativa nel senso che l’onere imposto al creditore, che abbia accettato l’obbligazione del terzo, concerne soltanto la richiesta preventiva di adempimento e non già l’escussione del delegato87. La giurisprudenza88, che ha affrontato espressamente il problema, ha evidenziato l’aspetto peculiare che differenzia la norma in esame da tutte le altre figure di responsabilità sussidiaria via via assunte quale modello di similitudine sistematica. Non si tratta, infatti, di un’ipotesi di responsabilità sussidiaria di un soggetto rispetto ad un altro (quale è quella degli esempi indicati sub A, B e C), bensì di un’ipotesi di garanzia sussidiaria di certi beni rispetto ad altri beni dello stesso debitore: gli uni e gli altri assoggettati comunque alla garanzia generale di cui all’art. 2740 c.c., con l’unico limite rappresentato dal fatto che i beni oggetto di comunione legale sono espropriabili soltanto in caso di incapienza di quelli personali del coniuge-debitore. In effetti, la soluzione sub A) appare troppo gravosa per il creditore, sul quale verrebbe a ricadere integralmente l’onere dell’esatta distinzione tra beni personali e beni della comunione legale, in mancanza di un sistema generale di pubblicità, che consenta l’immediata riconoscibilità esteriore della natura dei beni espropriabili. D’altra parte - anche nella prospettiva della previa escussione dei beni personali come condizione di procedibilità per l’azione esecutiva sui beni personali - dovrebbe comunque ammettersi quanto già ritenuto dalla giurisprudenza a proposito dell’art. 2304 c.c., riguardo al quale la Suprema Corte ha chiarito che la preventiva escussione del patrimonio sociale non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l’azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l’insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione anche parziale del credito89. Anche la qualificazione in termini di beneficium excussionis non sottrae il creditore dall’onere della non semplice preventiva verifica della consistenza e composizione della massa dei beni personali del coniuge,

87 Cass. 12 marzo 1973, n. 676; Cass. 6 marzo 1969, n. 734; Cass. 22 ottobre 1965, n. 3815; Cass. 7 ottobre 1955, n. 2898. In dottrina, BRECCIA U., Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di G. Iudica-P. Zatti, Milano, Giuffrè, 1991, p. 818; BIANCA M., Diritto, cit., vol IV, p. 652. 88 App. Genova 25 marzo 1983 89 Cass. 23 dicembre 1983, n. 7582, in Foro it., 1984, I, c. 1316 ss.; Cass. 8 luglio 1983, n. 4606, in Giur. it., 1983, I, 1, c. 1616.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 117col non remoto pericolo che quest’ultimo occulti scientemente parte di tali beni proprio allo scopo di paralizzare l’azione esecutiva del creditore sui beni della comunione legale. Da ultimo, la tesi, che configura in capo al creditore l’onere della preventiva richiesta al coniuge dell’indicazione dei beni personali da sottoporre ad esecuzione forzata, è priva di qualsivoglia logica plausibilità, considerato che il soggetto passivo dell’esecuzione - nel caso di specie, a differenza della fattispecie della delegazione cumulativa di pagamento - coincide col soggetto destinatario della richiesta, cosicché la previa richiesta dell’indicazione dei beni personali non si risolverebbe in altro se non nell’anomala previsione di un’esecuzione forzata sui soli beni volontariamente offerti dallo stesso debitore inadempiente. La regola della sussidiarietà, prevista dall’art. 189 c.c., deve essere disciplinata, pertanto, avendo specifico riguardo alla peculiarità - unicità del soggetto-debitore - che impedisce l’applicazione analogica delle norme dettate a proposito del beneficium excussionis in materia di società semplice e fideiussione90. La sussidiarietà, invero, sussiste, nel caso in esame, nella dimensione esclusivamente interna al patrimonio del coniuge e può essere apprezzata come mera limitazione legale - ai sensi dell’art. 2740, c. 2°, c.c. - della responsabilità patrimoniale generica del debitore, nel senso che i beni oggetto di comunione legale beneficiano astrattamente di una postergazione esecutiva rispetto a quelli esclusivamente personali. Ma ciò soltanto apparentemente si traduce in un onus procedendi gravante sul creditore, il quale se, da una parte, deve preferire in sede esecutiva quei beni che non facciano parte della comunione legale, dall’altra, può contare, sia pure sussidiariamente, anche su quei beni che, per quanto individualmente acquistati ed intestati al coniuge non debitore, facendo parte della comunione legale, possono essere sottoposti al soddisfacimento coattivo per debiti esclusivamente personali dell’altro coniuge. Deve condividersi, pertanto, l’insegnamento giurisprudenziale, secondo cui normalmente il creditore non ha la possibilità di distinguere se l’obbligazione è stata contratta nell’interesse della famiglia o nell’interesse personale di uno dei coniugi e tanto meno se un bene mobile che si trova nella casa del debitore è stato acquistato prima o dopo il matrimonio. Né la ricerca dei beni personali da parte del creditore particolare sarebbe più agevole in caso di espropriazione di beni immobili e beni mobili registrati, giacché anche in tale ipotesi il creditore dovrebbe prima appurare se i coniugi hanno scelto il regime della comunione o quello della separazione; nel primo caso, dovrebbe ancora accertare se il bene che intende pignorare sia stato acquistato prima o dopo il matrimonio, se proviene da donazione o successione o da acquisto effettuato col prezzo di trasferimento di beni personali e con somme ricevute a titolo di risarcimento di danni: accertamenti che richiederebbero l’accesso a numerosi uffici pubblici, elaborate ricerche ed enormi perdite di tempo, oltre che, naturalmente, spese91. Sono i coniugi gli unici ad essere precisamente informati circa l’appartenenza personale o comunitaria dei loro beni; conseguentemente, soltanto essi possono indicare al creditore procedente i beni personali, sui quali può utilmente soddisfare il proprio credito, prima di escutere i beni della comunione legale. Ne consegue che, in mancanza di tale indicazione, il creditore ha il diritto di assoggettare ad esecuzione forzata tutti i beni del coniuge debitore, anche se oggetto di comunione legale, e specie quelli che trova nella sua abitazione, che si presumono di sua proprietà.

90 L’applicazione analogica delle norme di cui agli artt. 2268 e 1944 c.c. è affermata espressamente da DI MARTINO P., La comunione legale, cit., p. 231. 91 Così, App. Genova 25 marzo 1983, cit.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 118 Si tratta di stabilire, tuttavia, chi, e quando, possa eccepire al creditore l’inammissibilità dell’azione esecutiva su beni della comunione legale per la concomitante sussistenza di beni personali del coniuge-debitore. Occorre - a nostro avviso - ancora una volta distinguere tra intestazione formale dei beni e regime sostanziale di appartenenza. Quando il creditore agisce su beni intestati esclusivamente al coniuge-debitore, quest’ultimo non ha alcun potere di paralizzare l’azione esecutiva, indicando l’esistenza di beni personali compresi nell’elencazione di cui all’art. 179 c.c. Da questo punto di vista, non è condivisibile l’affermazione giurisprudenziale, secondo cui il coniuge-debitore potrebbe eccepire al creditore procedente la necessità di soddisfarsi su beni personali sia nel corso del pignoramento sia in sede di opposizione all’esecuzione92. L’azione esecutiva è, invero, solitamente preceduta da un’azione di cognizione volta all’ottenimento di un titolo nonché, spesso, da ulteriori bonari tentativi di conseguire il soddisfacimento della pretesa creditoria. Orbene, nel momento in cui il creditore agisce su beni che risultano appartenere al debitore (sulla base dei pubblici registri o dell’apparenza data dal possesso), non può essere consentito a quest’ultimo di ulteriormente dilazionare l’adempimento coattivo invocando l’onere del creditore di aggredire previamente beni personali diversi da quelli individuati in sede esecutiva. Diversa è l’ipotesi in cui il creditore, per quanto munito di titolo esecutivo nei confronti di uno soltanto dei coniugi, aggredisca esecutivamente o beni cointestati ad entrambi i coniugi o beni intestati esclusivamente al coniuge non debitore. E’ in questo caso che - a nostro avviso - assume una concreta operatività la facoltà prevista dall’art. 189, c. 2°, c.c. di opporre al creditore la necessità di escutere preventivamente i beni personali del coniuge-debitore, in quanto, se, da una parte, appare ragionevole che la solidarietà patrimoniale tra coniugi in regime di comunione legale si esprima dal lato passivo ricomprendendo nella garanzia generica dei crediti personali anche i beni acquistati dal coniuge non debitore facenti parte della massa della comunione legale, dall’altra, si comprende come il coniuge non intestatario possa legittimamente pretendere che l’aggressione dei propri beni sia compiuta solo dopo l’escussione dei beni del coniuge-debitore. Nel senso appena indicato, una volta ripristinata la dualità tra soggetto passivo dell’obbligazione e soggetto tenuto alla responsabilità sussidiaria, è possibile ricorrere anche, per la qualificazione giuridica del fenomeno, alla categoria descrittiva della beneficium excussionis, ma, per quel che concerne il momento in cui il coniuge non debitore può opporre l’onere di agire previamente sui beni personali del debitore, deve ritenersi - a differenza di quanto affermato in giurisprudenza93 in materia di fideiussione e società semplice (secondo cui il beneficium può essere fatto valere sin dalla fase di cognizione) - che l’eccezione possa essere sollevata dal coniuge non debitore soltanto in sede esecutiva, non avendo ragion d’essere, nei confronti di quest’ultimo, una previa azione di cognizione. 12. Le caratteristiche dell’azione esecutiva «sussidiaria» sui beni della comunione legale: il problema dell’efficacia del titolo esecutivo 92 App. Genova 25 marzo 1983, cit. 93 In materia di società semplice, sub art. 2268 c.c., cfr. Cass. 15 dicembre 1990, n. 11921; Cass. 12 gennaio 1983, n. 198, in Dir. fall., 1983, II, p. 332, con nota di G. Ragusa Maggiore; Cass. 8 maggio 1971, n. 1313. Riguardo alla fideiussione, cfr. Cass. 21 novembre 1984, n. 5954; Cass. 14 novembre 1975, n. 3835).

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 119 La legge non offre alcuna espressa indicazione sulle modalità dell’azione esecutiva sui beni oggetto di comunione legale tra coniugi, sicché occorre fare riferimento alle norme ordinarie sul processo esecutivo. Peraltro, le peculiarità insite alla fattispecie della comunione legale impongono taluni adattamenti degli schemi ordinari, allo scopo di rendere concretamente attuabile la previsione normativa circa l’estensione della responsabilità patrimoniale della comunione legale. Si è già detto come - per effetto della previsione normativa, che pone la responsabilità sussidiaria dei beni della comunione legale per i debiti personali di ciascun coniuge, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato - ai creditori particolari debba essere riconosciuto il potere di agire esecutivamente sui beni acquistati individualmente, in costanza di matrimonio, dal coniuge del debitore, e come ciò si traduca in pratica, nonostante la diversa opinione di parte della dottrina, in un’estensione dell’ambito della responsabilità patrimoniale generica, ex art. 2740 c.c., stabilita in favore del creditore. Orbene, la posizione giuridica del coniuge non debitore deve essere qualificata alla stregua di una soggezione, consistente in una responsabilità senza debito94 per obbligazioni che non gli sono soggettivamente riferibili né direttamente né per il tramite sostanziale della funzionalizzazione all’interesse della famiglia del vincolo assunto (art. 186, lett. c, c.c.). I beni acquistati dal coniuge non debitore, facenti parte della comunione legale, costituiscono una massa patrimoniale che - nei limiti stabiliti dall’art. 189, c. 2°, c.c. - è vincolata in modo reale all’adempimento delle obbligazioni personali del coniuge debitore. Tali essendo le caratteristiche della soggezione dei beni della comunione legale, deve escludersi, in primo luogo, che il creditore particolare, prima di aggredire esecutivamente i beni della comunione legale, debba munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del coniuge non debitore o della comunione legale intesa come soggetto giuridico95. E’ pacifico, infatti, che il coniuge non debitore non può rispondere come garante di obbligazioni, che non sono state contratte per esigenze di carattere familiare (in presenza delle quali scatterebbe, altrimenti, automaticamente la responsabilità primaria della comunione legale). La soggezione dei beni della comunione, nell’ipotesi in esame, presenta, dunque, un carattere prettamente ed esclusivamente reale. La giurisprudenza96 - sensibile alle esigenze pratiche sottostanti al problema in esame - ha aderito alla tesi esposta, affermando, con riguardo alle obbligazioni indicate nell’art. 186 c.c., che, quando l’obbligazione contemplata dal titolo esecutivo rientra fra i debiti gravanti sui beni della comunione, non è rilevante che il titolo riguardi uno solo dei coniugi, perché il titolo esecutivo, ottenuto contro il singolo coniuge, deve ritenersi efficace anche nei confronti dell’altro. A nostro avviso, tale principio giurisprudenziale coglie nel segno proprio per la latitudine concettuale in cui esso è suscettibile di ricevere 94 Contra , DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 626, che qualifica la responsabilità sussidiaria della comunione legale come «un’obbligazione di garanzia ex lege per debito altrui». A tale prospettazione, è stato obiettato come «sarebbe del tutto anomalo e contrario ai principi cui si ispira il sistema proprio del nuovo regime patrimoniale tra i coniugi pensare che il legislatore abbia voluto concepire il gruppo dei coniugi come garante per qualsiasi obbligazione personale del coniuge, magari assunta per ragioni le più voluttuarie e capricciose»: M. GIONFRIDA DAINO, La posizione, cit., p. 69. 95 Nello stesso senso, cfr. LUISO F.P., L’esecuzione «ultra partes», Milano, Giuffrè, 1984, p. 353; MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 271. 96 Trib. Milano 14 giugno 1993, in Fam. dir., 1994, p. 195 ss., con nota di F. Tommaseo; obiter Trib. Napoli 6 aprile 1990, in Dir. famiglia, 1991, I, p. 588, con nota di I. Cappiello.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 120applicazione. Infatti, la soggezione reale dei beni della comunione legale deve consistere nella possibilità del creditore di agire su di essi grazie all’efficacia automatica del titolo ottenuto nei confronti del singolo coniuge, tanto nell’ipotesi dell’art. 186 c.c. quanto in quella dell’art. 189 c.c. Non può condividersi, pertanto, il rilievo97 secondo cui - nell’ipotesi dell’art. 186, lett. d, c.c. - il diritto del creditore di avvalersi dei beni della comunione legale dipende dal tenore letterale del titolo, da cui dovrebbe risultare l’assunzione congiunta dell’obbligo da parte dei coniugi. La disamina della simmetrica fattispecie dell’art. 189 c.c. evidenzia, invero, la difficoltà di assumere il tenore letterale del titolo quale fattore discretivo ai fini della sua efficacia nei confronti della comunione legale, posto che, in tal caso, trattasi certamente di obbligazioni personali di uno dei coniugi, per le quali il titolo esecutivo del creditore non potrebbe contenere alcuna ulteriore specificazione, funzionale a far scattare in sede esecutiva la responsabilità sussidiaria della comunione legale. Se, dunque, con riguardo alle obbligazioni di cui all’art. 186 c.c., si può astrattamente comprendere l’utilità del riferimento letterale del titolo alla natura «comune» dell’obbligazione, l’impossibilità di una siffatta specificazione a proposito delle obbligazioni personali dei coniugi (per le quali, comunque, vale la responsabilità pro quota dei beni della comunione) dimostra la maggiore fondatezza dell’affermazione giurisprudenziale circa l’automatica efficacia, per l’esecuzione sui beni della comunione legale, del titolo esecutivo ottenuto nei confronti di uno solo dei coniugi. D’altra parte, le norme sulla comunione legale tra coniugi evidenziano - per le ragioni in precedenza illustrate - che la massa dei beni oggetto di comunione non presenta peculiarità di disciplina giuridica sotto il profilo del regime di appartenenza, ma esclusivamente per l’aspetto della legittimazione soggettiva all’esercizio di facoltà (di godimento e di disposizione): legittimazione riconosciuta, per le descritte ragioni di solidarietà personale e patrimoniale sottostanti all’istituto, anche al coniuge non intestatario dei beni ricompresi in detta massa. A ciò si aggiunge - in virtù della medesima ratio - il potere del singolo coniuge di obbligare anche il partner, nei limiti di cui all’art. 190 c.c., nelle ipotesi previste dall’art. 186 c.c. Alla luce di tutto ciò, il problema dell’automatica efficacia sulla comunione legale del titolo esecutivo ottenuto nei confronti di un coniuge non può essere affrontato nella prospettiva dei limiti soggettivi del titolo esecutivo, in quanto non si può affermare che, nel momento in cui il creditore aggredisce i beni della comunione legale, il soggetto esecutato non sia più esclusivamente il coniuge indicato nel titolo, proprio perché, rispetto ai beni della comunione legale, entrambi i coniugi devono essere ritenuti solidalmente titolari e, quindi, legittimati, ciascuno per l’intero bene, a subire l’esecuzione forzata. L’esecuzione sui beni della comunione legale non costituisce, in definitiva, un’«esecuzione ultra partes», atteso che, per ogni bene della comunione legale, ciascun coniuge è legittimato passivamente per le obbligazioni che, sulla comunione stessa, direttamente o in via sussidiaria, vanno a gravare. Poiché la responsabilità patrimoniale generica del soggetto-debitore comprende, nei limiti della «quota», anche i beni della comunione legale, conseguentemente, il titolo esecutivo nei confronti di un solo coniuge assume valenza in virtù del suo oggettivo ambito di efficacia e consente l’esecuzione forzata sui beni della comunione legale, anche qualora questi ultimi siano intestati esclusivamente al coniuge non debitore. 13. b) il limite della «quota» 97 Cfr. TOMMASEO F., Nota a Trib. Milano 14 giugno 1993, cit., p. 198.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 121 A questo punto, diviene di fondamentale importanza stabilire quale sia il significato obiettivo e concreto del limite - costituito dal valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato - che l’art. 189 c.c. stabilisce per il soddisfacimento dei creditori particolari del coniuge sui beni della comunione legale. E’ noto come, sul punto, siano tre le tesi sostenute in dottrina. A) Secondo una prima opinione98, il limite della quota deve essere inteso con riferimento ad ogni singolo bene della comunione legale, non diversamente dal modo in cui esso opererebbe nell’ipotesi in cui i coniugi esercitassero sui beni stessi una contitolarità ordinaria. Pertanto, nel momento in cui il creditore decide di aggredire un bene della comunione legale, egli non può ottenere dalla vendita forzata di detto bene più del valore corrispondente alla quota del cinquanta per cento, di cui è titolare il coniuge debitore. Consegue evidentemente da siffatta impostazione come la forma di esecuzione forzata, a cui può ricorrere il creditore, sia quella dell’espropriazione di beni indivisi (art. 599 ss. c.p.c.). La soluzione - a nostro avviso - non merita di essere condivisa, sia perché ingiustificatamente afflittiva nei confronti del creditore sia perché poco convincente sul piano sistematico. Dal primo punto di vista, la soluzione si risolve, in pratica, nella negazione di qualunque possibilità di soddisfacimento coattivo in favore del creditore, il quale, nel procedere alla vendita forzata della quota (50%) di un bene in comunione legale, sarebbe costretto ad assistere dapprima ad una penosa e defatigante successione di aste deserte e, da ultimo, alla aggiudicazione (presumibilmente a soggetto interposto del debitore o del coniuge) a prezzo così vile da non poter soddisfare le sue ragioni creditorie. Sul piano sistematico, non si comprende la ragione per la quale una fattispecie tanto peculiare, come quella disciplinata dall’art. 189 c.c., dovrebbe ricevere la medesima disciplina processuale dell’azione esecutiva su bene oggetto di comunione ordinaria tra coniugi in regime di separazione dei beni. B) Un secondo orientamento99 - cogliendo i limiti pratici della precedente impostazione - sostiene che l’azione esecutiva del creditore possa colpire il bene per l’intero, ma consente al creditore procedente l’attribuzione di un ricavato non eccedente la quota della metà spettante al coniuge obbligato. In tal modo, sarebbe scongiurato l’inconveniente dell’espropriazione limitata alla quota indivisa del bene (con le conseguenti comprensibili difficoltà di alienazione all’incanto), ma l’interesse del coniuge non obbligato verrebbe comunque tutelato dal riconoscimento in suo favore del diritto a far propria la parte del cinquanta per cento del ricavato. Tale soluzione appare contraddittoria, in quanto - se, da una parte, riconosce formalmente la contitolarità di entrambi i coniugi su ciascun bene della comunione legale - dall’altra, sottopone il coniuge non obbligato all’espropriazione forzata della quota a lui spettante, trasformando, al di fuori di un’espressa previsione normativa, il suo diritto reale in un mero diritto di credito all’ottenimento della metà del ricavato della vendita del bene.

98 SCHLESINGER P., Commentario alla riforma , cit. pp. 435-436, secondo cui «la soluzione ...anche se appare la meno favorevole per il creditore, è l’unica in grado di assicurare contemporaneamente una valida tutela anche agli interessi del coniuge non debitore, che ha diritto di non veder pregiudicate, dalle libere scelte del creditore dell’altro coniuge, le sue pretese su ciascun cespite oggetto della comunione»; MALAGU’ L., Esecuzione forzata e diritto di famiglia, Milano, Giuffrè, p. 67 ss.; MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 271 ss. In giurisprudenza, Trib. Genova 30 gennaio 1982, in Giur. merito, 1982, I, p. 804 ss., con nota di M.G. Branca. 99 OPPO G., Responsabilità patrimoniale, cit., p. 111; FINOCCHIARO A.- FINOCCHIARO M., Diritto, cit., p. 1113.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 122 C) Si sostiene, così - da un terzo punto di vista100 - che il valore della quota del coniuge obbligato deve essere calcolato non già per ogni singolo cespite, bensì con riferimento all’intera massa della comunione legale, in maniera che l’azione esecutiva dei creditori particolari, pur svolgendosi su ciascun bene per l’intero, non gravi complessivamente per un ammontare di valore superiore alla metà dell’intero patrimonio in comunione. Tale ultima soluzione appare certamente la più coerente con la concezione della comunione legale - così come delineata dalla Corte Costituzionale101 ed accolta dalla prevalente dottrina - secondo la quale l’istituto non configurerebbe una fattispecie di contitolarità pro quota assimilabile alla comunione ordinaria, ma una figura di proprietà solidale, nella quale la quota assolve a funzioni specifiche ed eccezionali, finalizzate alla salvaguardia degli interessi individuali dei coniugi considerati in una prospettiva metafamiliare. Ma la coerenza della soluzione con le premesse teoriche dell’istituto non può esimere dalla valutazione di aspetti problematici, che sono stati puntualmente evidenziati sotto forma di obiezione all’accoglimento della tesi in esame. E’ stato osservato102, in primo luogo, che, in ipotesi di contemporanee azioni esecutive da parte di una pluralità di creditori, aventi ad oggetto beni diversi (ma facenti tutti parte della comunione legale), il limite della «quota» verrebbe ad essere agevolmente eluso, considerato che non necessariamente ciascuna di dette azioni può coinvolgere un valore patrimoniale superiore all’ammontare complessivo della comunione legale. Allo stesso modo, il limite della quota non assolverebbe in concreto ad alcuna funzione limitativa dell’esecuzione sui beni della comunione legale, qualora le azioni esecutive si succedano nel tempo l’una dopo l’altra, posto che, in tal caso, il bene oggetto della prima esecuzione non verrebbe ad essere computato nel valore complessivo della comunione legale all’atto della successiva esecuzione: conseguentemente, la comunione legale si assottiglierebbe progressivamente, per effetto di successive espropriazioni in misura della metà, ad esclusivo danno del coniuge non obbligato103. Quanto alla prima osservazione, spetta al coniuge non obbligato far valere, nell’ambito dei rispettivi giudizi di esecuzione, la pretesa a che non sia sottoposto ad espropriazione un valore complessivo superiore alla quota a lui spettante. A tale scopo, egli dovrà necessariamente proporre opposizione in sede processuale - nelle forme che in seguito si analizzeranno - allegando e provando il valore complessivo del 100 CORSI F., Il regime , cit., p. 165 ss.; GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali, cit., p. 156 s.; CIAN G.-VILLANI A., Comunione, cit., p. 372 ss.; BARBIERA L., La comunione, cit., p. 114; ACONE M., Spunti critici e ricostruttivi in tema di espropriazione dei beni della comunione legale, in Rass. dir. civ., 1980, p. 9; STANZIONE P., Comunione legale tra coniugi e responsabilità per le obbligazioni assunte, in Dir. famiglia, 1984, II, p. 1091 ss.; BRANCA M.G., Regime di comunione legale, responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia, in Giur. merito, 1982, p. 808; M. GIONFRIDA DAINO, La posizione, cit., p. 62; PARENTE F., La responsabilità sussidiaria dei beni della comunione legale per debiti personali, in Giur. it., 1988, I, 2, c. 823; DE FALCO R., Obbligazione «personali» dei coniugi e responsabilità patrimoniale sussidiaria dei beni comuni, in Giur. it., 1991, I, 2, c. 120; DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 633. A questa tesi hanno aderito, in giurisprudenza, con ampia e convincente motivazione, Trib. Prato 21 novembre 1985, in Giur. it., 1988, I, 2, c. 824, con nota di F. Parente; Trib. Napoli 6 aprile 1990, cit. 101 Cfr. C. cost. 17 marzo 1988, n. 311, cit. 102 FINOCCHIARO A.- FINOCCHIARO M., Diritto, cit., p. 1111. 103 Cfr. MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 269.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 123patrimonio in comunione legale. Poiché, a quel punto, l’importo dei crediti in corso di soddisfacimento non può eccedere la metà del predetto valore, ciascun creditore vedrà proporzionalmente ridotta la possibilità di prelievo dal ricavo della vendita forzata, in modo da garantire il rispetto del limite posto dall’art. 189 c.c.104. Nel caso, invece, di esecuzioni cronologicamente successive, deve escludersi che il coniuge non obbligato possa assumere come valore di riferimento, allo scopo di limitare ex art. 189 c.c. il soddisfacimento del creditore particolare dell’altro coniuge, l’originaria consistenza della comunione legale, comprensiva, cioè, anche dei beni oggetto di precedenti esecuzioni. Non sussiste, invero, alcun dato - né letterale né sistematico - che consenta di assumere il patrimonio oggetto di comunione legale, ai fini dell’art. 189 c.c., nella sua valenza storica di complesso di beni acquistati dai coniugi - ai sensi dell’art. 177, lett. a e d, c.c. - durante l’intero periodo di vigenza del regime patrimoniale. Pertanto, allorché l’art. 189 c.c. fa riferimento al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, non può che ritenersi che tale valore debba essere commisurato alla consistenza della comunione legale nel momento in cui il creditore intraprende l’azione esecutiva sui beni che di essa fanno parte. Non può sostenersi, infatti, che, per effetto dell’azione esecutiva compiuta sulla metà del patrimonio in comunione legale, la restante parte, divenendo di proprietà esclusiva del coniuge non debitore, non potrebbe essere più sottoposta ad ulteriori azioni esecutive. A ragione è stato obiettato105, a tal proposito, che, così ritenendo, l’azione esecutiva inciderebbe indirettamente sul coniuge non obbligato, spezzando il vincolo di comunione a prescindere dalla sua volontà ed al di fuori delle ipotesi espressamente e tassativamente previste dalla legge (art. 191 c.c.). Se, dunque, al creditore procedente non può essere opposta (allo scopo di aumentare il limite della quota del coniuge obbligato) una precedente maggiore ampiezza della comunione legale, l’unico strumento, che consente al coniuge non obbligato di bloccare la progressiva riduzione del valore della comunione legale, deve ricercarsi nella facoltà - sempre azionabile - di domandare la separazione giudiziale dei beni o di addivenire, col consenso del coniuge, al mutamento consensuale del regime patrimoniale della famiglia106. Peraltro, in ipotesi di richiesta giudiziale di cessazione della comunione legale (art. 193 c.c.), si ritiene, in dottrina107, che il relativo giudizio abbia efficacia sospensiva dell’azione esecutiva promossa dal creditore, ma si tratta di una conseguenza non necessaria ed affatto prevista. Da una parte, la sentenza che pronuncia la separazione giudiziale dei beni fa cessare il regime di comunione legale a far tempo dal giorno in cui è stata proposta la domanda e preclude, pertanto, soltanto per il futuro che gli acquisti separati dei coniugi

104 Se, ad esempio, il patrimonio oggetto di comunione legale si compone di due beni - il bene A, del valore di 60, ed il bene B, del valore di 40 (valore complessivo della comunione legale uguale a 100) - e su ciascuno di detti beni è stata intrapresa azione esecutiva - sul primo, da parte del creditore Tizio, che vanta un credito di 30, e, sul secondo, da parte del creditore Caio, che vanta un credito di 30 - in seguito all’opposizione del coniuge non obbligato, ciascuno dei due creditori potrà prelevare dal ricavato della vendita un importo pari a 25 (25 + 25 = 50; 50 = ½ 100). Al contrario, in ipotesi di azione sul bene B da parte del solo creditore Caio, egli potrebbe soddisfarsi per l’intero importo del suo credito, largamente inferiore alla metà del valore totale della comunione legale. 105 MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 269. 106 In questo senso, Trib. Napoli 6 aprile 1990, cit.; CORSI F., Il regime , cit., p. 168; DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 633. 107 DE PAOLA V., Il diritto, cit., p. 634; DI MARTINO P., La comunione legale, cit., p. 236.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 124siano sottoposti alle norme di cui agli artt. 177 ss. c.c. Dall’altra, l’azione esecutiva del creditore si svolge su beni che, prima della divisione, continuano a costituire la comunione legale ad ogni effetto e, dunque, anche per le finalità indicate dall’art. 189 c.c. quanto ai limiti dell’espropriazione da parte dei terzi. Da ultimo, non è possibile configurare l’applicazione analogica della previsione dell’art. 601 c.p.c., che è norma funzionalmente e strutturalmente concepita con esclusivo riguardo alla comunione ordinaria pro indiviso. Il creditore non dovrà attendere, quindi, di verificare se, all’esito del giudizio di separazione giudiziale dei beni, il bene oggetto di esecuzione appartenga o no al coniuge debitore, posto che, dal momento del pignoramento, non possono avere effetto, in pregiudizio del creditore, eventuali atti di alienazione o mutamenti del regime di appartenenza del bene (art. 2913 ss. c.c.). Tuttavia - se, per quanto detto, a latere creditoris il patrimonio della comunione legale deve essere considerato hic et inde, prescindendo da eventuali precedenti azioni esecutive di terzi che ne abbiano diminuito la consistenza, poiché, nonostante l’espropriazione del creditore, la restante parte della comunione legale non entra automaticamente nella proprietà esclusiva del coniuge non debitore - deve ammettersi, a nostro avviso, che la considerazione storica dell’ambito oggettivo della comunione legale assuma valenza all’interno dei rapporti personali tra i coniugi, nel senso che, in seguito allo scioglimento della comunione legale, il coniuge non debitore che, a causa delle esecuzioni compiute ai sensi dell’art. 189 c.c., ha visto progressivamente diminuire il patrimonio «comune», ha diritto ad ottenere la metà della consistenza virtuale della comunione legale, comprensiva cioè, oltre che dei beni esistenti all’atto dello scioglimento, anche dei beni sottoposti ad espropriazione da parte dei creditore personali dell’altro coniuge. In questo senso, depone univocamente, altresì, la disposizione normativa dell’art. 192, c. 2°, c.c. 14. c) il procedimento esecutivo In coerenza con le premesse teoriche sopra proposte, deve essere risolto il problema del tipo di esecuzione forzata, al quale deve ricorrere il creditore allo scopo di aggredire i beni della comunione legale. Accettato il presupposto secondo cui, ai fini di cui all’art. 189 c.c., il titolo esecutivo ottenuto contro il singolo coniuge è efficace anche nei confronti dell’altro, il problema, invero, è quello di stabilire se il procedimento esecutivo esperibile, su beni formalmente intestati al solo coniuge non debitore, debba essere quello dell’espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602-604 c.p.c.). In linea generale, dottrina e giurisprudenza ritengono, infatti, che l’individuazione dei terzi, nei cui confronti può essere promossa l’azione esecutiva ai sensi dell’art. 602 c.p.c., non si esaurisca nell’elencazione contenuta nella norma citata (terzo proprietario del bene sottoposto a pegno o ipoteca o titolare del bene la cui alienazione compiuta dal debitore è stata revocata per frode), ma debba essere ricercata nel complesso delle norme istitutive della responsabilità esecutiva, così da consentire l’estensione della disciplina a fattispecie di vincolo reale strutturalmente affine al pegno o all’ipoteca e a situazioni in cui l’alienazione del bene, pur in assenza di consilium fraudis, deve ritenersi inefficace e pregiudizievole nei confronti del creditore108. Da questo punto

108 Per una disamina delle fattispecie, alle quali può estensivamente applicarsi il procedimento di esecuzione contro il terzo proprietario e delle opinioni dottrinali al riguardo, cfr. GIUSTINIANI G., Codice di procedura civile, a cura di N. Picardi, sub art. 602, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 1478-1479.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 125di vista, potrebbe astrattamente proporsi - anche nel caso in esame - il ricorso all’esecuzione contro il terzo proprietario, allo scopo di rendere il coniuge non debitore parte del processo esecutivo in conseguenza della notificazione nei suoi confronti del titolo esecutivo e del precetto (art. 603 c.p.c.). Tale soluzione, tuttavia, non può essere accolta. E’ palese, invero, che l’espropriabilità dei beni del coniuge non debitore non deriva da alcun vincolo lato sensu assimilabile a quello del terzo datore di pegno o ipoteca o acquirente con atto revocabile. Il creditore ha facoltà di agire sui beni oggetto della comunione legale perché facenti parte de iure (nei limiti della «quota») della responsabilità patrimoniale generica del coniuge-debitore e, pertanto - così come il coniuge (non intestatario) potrebbe alienare il bene intestato esclusivamente all’altro coniuge, ponendo in essere un atto che, nei limiti dell’impugnazione consentita ex art. 184 c.c., è pienamente efficace nei confronti dei terzi - allo stesso modo, deve essere consentito (in conformità ai principi di comunanza e solidarietà familiare, che fondano il regime di comunione legale) che il medesimo bene venga sottoposto ad esecuzione forzata da parte del creditore del coniuge non intestatario esattamente nelle stesse forme e con le stesse modalità in cui si agirebbe se l’esecuzione venisse svolta su beni formalmente appartenenti al coniuge- debitore. Tanto meno - una volta disattesa la tesi che riferisce ad ogni singolo cespite della comunione legale il limite della quota stabilito nell’art. 189 c.c. - possono ritenersi applicabili le norme sull’espropriazione di beni indivisi (art. 599-601 c.p.c.), anche al solo fine di consentire la notifica al coniuge non debitore dell’avviso del pignoramento. La ratio di tale previsione risiede, infatti, nella finalità di evitare che i comproprietari del bene, durante l’esecuzione del bene indiviso, attuino una divisione idonea a pregiudicare le ragioni del creditore109, ma coniugi - relativamente a beni oggetto di comunione legale ed in mancanza di ipotesi di scioglimento - non possono porre in essere alcuna divisione consensuale ai danni del creditore. Il procedimento esecutivo esperibile deve ritenersi, in definitiva, quello di espropriazione ordinaria contro il debitore , a nulla rilevando, sul piano processuale, che il soggetto-debitore non coincida col coniuge formalmente titolare in modo esclusivo del diritto oggetto di esecuzione. Non v’è dubbio, peraltro, che il coniuge non debitore - al pari di qualunque altro soggetto, che pretenda di vantare diritti sul bene pignorato - possa proporre opposizione di terzo all’esecuzione , assumendo che il bene stesso non fa parte della comunione legale, ma appartiene, al contrario, al suo patrimonio personale. Tale ordinaria facoltà, tuttavia, non impone al creditore di notiziare il coniuge non debitore dell’intrapresa esecuzione e, pertanto, non pone alcun problema di divergenza processuale rispetto alle norme ordinarie in materia di esecuzione. 15. La postergazione dei creditori particolari ai creditori della comunione legale Ai creditori particolari dei coniugi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione legale (art. 189, c. 2°, c.c.) e si discute, in dottrina, se ciò configuri una fattispecie di privilegio in senso tecnico110 o,

109 Cfr. MANDRIOLI C., Corso di diritto processuale civile, Torino, Giappichelli, vol. III, 1991, p. 105.

110 Così TREVISAN , Tutela dei creditori personali dei coniugi in regime di comunione legale o convenzionale, in Riv. dir. comm., 1982, I, p. 395 ss.; GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali, cit., p. 157, secondo il quale si tratterebbe di un privilegio speciale sui beni oggetto della comunione legale in considerazione della causa del credito.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 126piuttosto, una generica causa di prelazione111. Per argomentare in questo secondo senso, si sottolinea come i privilegi siano accordati dalla legge in considerazione della causa del credito (art. 2745 c.c.), mentre – nel caso dell’art. 189 c.c. – la preferenza in favore dei creditori della comunione legale si rifà soltanto “al differente criterio di collegamento tra credito e massa patrimoniale comune”112 Invero, la limitazione della preferenza accordata ai creditori della comunione legale alla sola ipotesi del concorso dualista con creditori particolari chirografari non consente, di per sé, di escludere che la previsione normativa in esame configuri una fattispecie di privilegio in senso tecnico. D’altra parte, la figura della “generica causa di prelazione” contrasta con la norma secondo cui le sole cause legittime di prelazione sono costituite dall’ipoteca, dal pegno e, appunto, dai privilegi (art. 2741, c. 2° c.c.). Orbene, essendo pacifico – nel caso di specie – che il legislatore abbia inteso derogare al principio generale della c.d. par condicio creditorum113, non pare che un’interpretazione rigorosa del coordinamento sistematico dell’art. 189 c.c. con le norme in tema di cause di prelazione (Libro VI, Titolo III) possa condurre ad una qualificazione della “preferenza” dei creditori della comunione legale, rispetto ai creditori particolari del singolo coniuge, in termini diversi da quelli del “privilegio speciale” sui beni oggetto della massa comune. Peraltro – pur prendendo atto che le ipotesi di privilegio, stante il disposto dell’art. 2745 c.c. trovano necessariamente il loro fondamento nella “causa” del credito – deve ritenersi che nulla osti affinché la tipologia etiologica contenuta nell’art. 186 c.c. possa essere comunque inclusa in una nozione opportunamente ampia di causale del credito. La norma in esame limita espressamente il privilegio dei creditori della comunione legale alla sola ipotesi del concorso con creditori chirografari del singolo coniuge e ciò consente di affermare che i creditori particolari del coniuge conservano le ragioni di prelazione che derivino da ipoteca, pegno o altro privilegio (generale o speciale). La dottrina114 correttamente esclude, infatti, che il silenzio legislativo in ordine ai rapporti tra creditori della comunione legale e creditori personali con causa legittima di prelazione possa essere interpretato nel senso della loro equiparazione: il fatto che il credito debba essere inquadrato in una delle fattispecie di cui all’art. 186 c.c. non comporta una differenziazione qualitativa a latere creditoris, ma esclusivamente una solidarietà patrimoniale passiva nei limiti sopra evidenziati, con la conseguenza che la cause ordinarie di prelazione (che assistano il credito verso la comunione legale ovvero quello nei confronti del singolo coniuge) conservano la loro rilevanza di diritto comune. E’ legittimo, dunque – alla luce della ritenuta vigenza del regime ordinario relativo ai creditori particolari muniti di prelazione – interrogarsi circa la ratio della preferenza accordata ai creditori della comunione legale rispetto ai creditori particolari chirografari. Sul punto, vi è chi115 non ha esitato a prospettare “una ulteriore e ingiustificata disparità di trattamento”, che, in ipotesi di comprovata sussistenza, non

111 MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 278; DI MARTINO P., La comunione legale, cit.,

p. 237. 112 MASTROPAOLO F.-PITTER P., op. loc. cit.

113 Così, espressamente, GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali, cit., p. 157. 114 MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 277.

115 GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali, cit., p. 157.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 127esimerebbe – a nostro avviso – da un dubbio di legittimità costituzionale. Tuttavia, adeguatamente interpretata e limitata, anche la postergazione dei creditori particolari chirografari può assumere adeguata collocazione sistematica nel quadro complessivo della disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi. In primo luogo, occorre rammentare che la facoltà dei creditori particolari di soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione legale consente loro di aggredire anche beni intestati esclusivamente al coniuge non debitore, il quale (sia pur nei limiti quantitativi indicati dall’art. 189 c.c.) è costretto a subire l’intromissione creditoria nella sfera patrimoniale costituita dagli acquisti compiuti individualmente. Ciò si giustifica – come si è detto – in ragione della comunanza economico-patrimoniale che caratterizza il regime di comunione legale, ma rappresenta pur sempre una deroga alla relazione funzionale tra diritto di credito e responsabilità patrimoniale del soggetto-debitore. Anche i cc.dd. creditori della comunione legale possono soddisfarsi coattivamente – ai sensi dell’art. 186 c.c. – su beni intestati al coniuge che non ha contratto l’obbligazione, purché si tratti di beni facenti parte del patrimonio della comunione. Siffatte estensioni dell’ambito oggettivo della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. possono potenzialmente porsi in relazione conflittuale e, perciò, il legislatore ha ritenuto di dettare una regola di graduazione, stabilendo – proprio tenuto conto della causale del credito – che i creditori derivanti da una delle obbligazioni elencate nell’art. 186 c.c. debbano essere preferiti ai creditori particolari (id est per una ragione estranea all’interesse della famiglia o all’agire congiunto dei coniugi). In questo senso occorre limitare, dunque, il significato e l’estensione del privilegio fissato dall’art. 189 c.c.: i creditori della comunione legale sono preferiti ai creditori particolari chirografari soltanto nell’ipotesi in cui il conflitto si verifichi su beni non intestati formalmente al coniuge contraente-obbligato. Sui beni di quest’ultimo, al contrario, non è dato distinguere tra creditori ex art. 186 c.c. e creditori “particolari”, posto che sia gli uni sia gli altri agiscono per far valere l’ordinaria responsabilità patrimoniale del soggetto loro debitore. Per quanto concerne, infine, le modalità con cui i creditori particolari del coniuge possono aver acquistato una causa legittima di prelazione su beni facenti parte della comunione legale116, non v’è dubbio che l’atto di concessione di ipoteca configuri un atto di straordinaria amministrazione che, ove non compiuto da entrambi i coniugi congiuntamente, è soggetto all’eventuale impugnazione ai sensi dell’art. 184, cc. 1° e 2°, c.c. Dal canto suo, il pegno – qualora acquistato dal creditore in buona fede, in conformità al principio del possesso vale titolo (art. 1153, c. 3°, c.c.) – può essere fatto valere anche nonostante l’opposizione del coniuge proprietario esclusivo del bene. Quanto ai privilegi, essi prevalgono sempre rispetto a quello sancito dall’art. 189 c.c., che – come si è detto – è suscettibile di operare soltanto nel conflitto tra creditori della comunione e creditori particolari su beni intestati al solo coniuge non debitore. 16. La responsabilità sussidiaria dei beni personali Come già in precedenza evidenziato, i creditori per una delle obbligazioni comprese nell’ambito dell’art. 186 c.c. possono soddisfarsi sul patrimonio personale del coniuge-debitore e sui beni che, nonostante la

116 Sul punto, più diffusamente cfr. ANELLI F., Il matrimonio – lezioni, Milano, Giuffrè, 1998, p. 191.

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 128formale intestazione in capo all’altro coniuge, costituiscono la massa della comunione legale. Tale ampliamento oggettivo della garanzia patrimoniale generica del creditore non assicura, tuttavia, la certezza dell’appagamento della pretesa e, pertanto, il legislatore – nella delineata prospettiva della comunanza delle vicende economico-patrimoniali dei coniugi in regime di comunione legale – ha stabilito che il creditore possa agire, altresì, sui beni personali del coniuge non debitore nella misura della metà del credito (art. 190 c.c.). Si tratta di una previsione normativa di chiusura, che completa il circolo delle reciproche relazioni di interferenza tra attività negoziale di un coniuge e soggezione patrimoniale dell’altro e si pone, sul piano sistematico, in simmetrica corrispondenza con la norma che attribuisce ai creditori particolari la facoltà di aggredire in via sussidiaria i beni della comunione legale. Non è, dunque, tanto la “contitolarità” dell’obbligazione a fondare la responsabilità sussidiaria dei beni personali del coniuge non contraente117, quanto, piuttosto, la fungibilità quasi perfetta della persona dei coniugi (in comunione legale), sia dal lato attivo sia da quello passivo, nell’ambito dei rapporti giuridici intercorrenti con i terzi. Considerato, peraltro, che – per effetto della norma in esame – l’estensione della garanzia patrimoniale si spinge fino al punto da vincolare il coniuge non contraente nei limiti della metà dell’obbligazione contratta dall’altro coniuge, è legittimo domandarsi perché il legislatore non abbia ritenuto di sancire, assai più semplicemente, il principio della solidarietà passiva tra coniugi per ogni obbligazione contratta da ciascuno dei due. La spiegazione si rinviene nella complessa razionalità interna al regime di comunione legale, che ha indotto il legislatore (supra, § 6) a non equiparare – dal punto di vista della soggezione patrimoniale dei coniugi – l’obbligazione contratta nell’interesse della famiglia (per la quale il vincolo del coniuge non contraente è limitato, ex art. 190 c.c., alla sola metà del credito) all’obbligazione connessa ai doveri di contribuzione (per la quale, invece – come si è detto – deve ritenersi, ex art. 143 c.c., la solidarietà passiva dei coniugi). Deve essere, pertanto, decisamente condivisa la tesi, secondo la quale la norma dell’art. 190 c.c. non configura alcuna “limitazione” della responsabilità patrimoniale dei coniugi, ma, al contrario, aggiunge alla responsabilità totale ed illimitata del coniuge contraente, quella sussidiaria e parziaria (in misura della metà del credito) dell’altro coniuge118. I beni personali, a cui si riferisce l’art. 190 c.c., sono rappresentati sia da quelli elencati nell’art. 177 c.c. sia da quelli di cui all’art. 177, lett. b e c, c.c., che – come è noto – diventano oggetto di comunione legale soltanto de residuo (in quanto non consumati allo scioglimento della comunione legale) e permangono, invece, manente communione, nella personale disponibilità del coniuge titolare119.

117 In questo senso, si afferma che “la ratio del principio va trovato nella volontà di salvaguardare, finché ciò sia

possibile senza danno per il creditore e quindi fino al limite della capienza dei beni comuni, l’eguaglianza delle posizioni dei coniugi, che verrebbe turbata qualora uno solo di essi dovesse fronteggiare con beni propri il debito comune” (MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., pp. 279-280), nell’implicito presupposto secondo cui il debito della comunione legale costituirebbe, appunto, un debito comune.

118 Così GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali, cit., pp. 164-165; MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al

diritto, cit., p. 280; BERNARDI G., La responsabilità personale dei beni personali, in La comunione legale, a cura di M. Bianca, Milano, Giuffrè. vol. II, 1989, p. 785 ss.; ANELLI F., Il matrimonio, cit., p. 193; Contra , nel senso che la sussidiarietà riguarderebbe i beni personali di entrambi i coniugi e non solo i beni del coniuge contraente, cfr. DE PAOLA V., Il diritto, cit., p.618.

119 In questo senso, cfr. FINOCCHIARO A.- FINOCCHIARO M., Diritto, cit., p. 1115; OPPO G., Responsabilità

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La responsabilità patrimoniale dei coniugi in comunione legale 129 La regola di sussidiarietà, posta dall’art. 190 c.c., non presenta struttura e caratteristiche diverse da quelle già evidenziate con riguardo all’art. 189 c.c. e, conseguentemente, deve ritenersi che l’onere di indicare al creditore procedente i beni della comunione legale, su cui soddisfarsi prima di aggredire quelli esclusivamente personali, incomba unicamente sul coniuge esecutato (supra, § 11). Proprio all’evidenziato scopo di non assimilare la responsabilità patrimoniale del coniuge non contraente al livello della pari soggezione per le obbligazione assunte dall’altro coniuge, il legislatore ha contenuto il potere dei creditori di agire in via sussidiaria nella misura della metà del credito, ed è stato opportunamente rilevato120, a questo proposito, che l’art. 190 c.c. non limita tanto la responsabilità quanto il debito, nel senso che, fino all’importo corrispondente alla metà dell’intera obbligazione, il coniuge non contraente risponde illimitatamente, ex art. 2740 c.c., con tutti i suoi beni presenti e futuri.

patrimoniale, cit., p. 106; DE PAOLA V., Il diritto, cit., p.618.

120 MASTROPAOLO F.-PITTER P., Commentario al diritto, cit., p. 282.