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1 CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA’ 2013-2016 INDICE Sezione I Introduzione 1.1.Il contesto normativo di riferimento 1.2.Organizzazione e funzioni istituzionali del Consiglio regionale 1.3.Collegamenti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) e del Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) con il Piano della Performance e con gli altri strumenti di programmazione 1.4. Informazione e verifica dell’attuazione del Piano Sezione II Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2 Definizione di corruzione 2.1. Descrizione dei contenuti e degli obiettivi 2.2. Attori coinvolti: compiti e responsabilità 2.3. La gestione del rischio ed il procedimento di elaborazione del Piano 2.4. Le misure per la prevenzione della corruzione: soggetti, tempistica e monitoraggio 2.4.1.Trasparenza 2.4.2. Codice di comportamento 2.4.3.Rotazione del personale 2.4.4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 2.4.5.Incarichi vietati ai dipendenti del Consiglio e disciplina incarichi istituzionali ed extraistituzionali 2.4.6 Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali 2.4.7.Inconferibilità ed incompatibilità per nomine di competenza del Consiglio 2.4.8. Attività successiva alla cessazione dal servizio - Pantouflage - revolving doors 2.4.9.Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA 2.4.10. Tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti (c.d. Whistleblower) 2.4.11. Formazione 2.4.12. Patti di integrità negli affidamenti 2.4.13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 2.4.14. Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali 2.4.15. Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari 3. Misure ulteriori per la prevenzione del rischio

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CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA’

2013-2016

INDICE

Sezione I Introduzione 1.1.Il contesto normativo di riferimento 1.2.Organizzazione e funzioni istituzionali del Consiglio regionale 1.3.Collegamenti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) e del Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) con il Piano della Performance e con gli altri strumenti di programmazione 1.4. Informazione e verifica dell’attuazione del Piano Sezione II Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2 Definizione di corruzione 2.1. Descrizione dei contenuti e degli obiettivi 2.2. Attori coinvolti: compiti e responsabilità

2.3. La gestione del rischio ed il procedimento di elaborazione del Piano 2.4. Le misure per la prevenzione della corruzione: soggetti, tempistica e monitoraggio

2.4.1.Trasparenza 2.4.2. Codice di comportamento 2.4.3.Rotazione del personale

2.4.4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 2.4.5.Incarichi vietati ai dipendenti del Consiglio e disciplina incarichi istituzionali ed extraistituzionali 2.4.6 Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali 2.4.7.Inconferibilità ed incompatibilità per nomine di competenza del Consiglio 2.4.8. Attività successiva alla cessazione dal servizio - Pantouflage - revolving doors 2.4.9.Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA 2.4.10. Tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti (c.d. Whistleblower) 2.4.11. Formazione 2.4.12. Patti di integrità negli affidamenti 2.4.13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 2.4.14. Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali 2.4.15. Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari

3. Misure ulteriori per la prevenzione del rischio

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3.1. Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici 3.2. Predisposizione nel sito istituzionale del Consiglio regionale di una sezione dedicata all’anticorruzione. 3.3. Costituzione di un elenco di dipendenti da cui attingere per la composizione di commissione di gara 3.4. Applicazione di specifici principi nell’assegnazione di incarichi di componente delle commissione aggiudicatrici relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture del Consiglio regionale

4. Misure di prevenzione attivate nel 2013 Sezione III Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 1.Descrizione dei contenuti e degli obiettivi 2.Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 3.Iniziative di comunicazione della trasparenza 4. Processo di attuazione del Programma

4.1. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 4.2 Ulteriori adempimenti specifici

5.Dati ulteriori Allegati

A) Schede per la rappresentazione del risultato finale del processo di gestione del rischio corruzione B) Tabella riepilogativa dei processi con indicazione del livello di rischio e delle strutture coinvolte C) Tabella riepilogativa delle misure anticorruzione, responsabili, tempistica e monitoraggio D) Tabella sulla tipologia dei dati, adempimenti e strutture competenti relativamente agli obblighi di trasparenza E) Tabella riassuntiva di ulteriori obblighi

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Introduzione

1.1. Il contesto normativo di riferimento La Corte dei Conti, nel discorso di apertura dell’anno giudiziario in corso, ha posto in evidenza come la corruzione sia divenuta un fenomeno sistemico che pregiudica, oltre al prestigio, all'imparzialità ed al buon andamento della p.a., la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni e l'economia della Nazione. Ciò rende necessaria l'adozione di una politica integrata che contempli accanto al rafforzamento dei rimedi di tipo repressivo, strumenti di prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni della corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione. A tal fine l’entrata in vigore della legge delega 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) e la successiva adozione dei decreti legislativi attuativi 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) hanno imposto alle pubbliche amministrazioni, tra le quali anche le Regioni, l’adempimento di numerosi obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nonché l’adozione di conseguenti misure organizzative volte a dare piena efficacia ai predetti obblighi. E' stato in tal modo introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, al fine di dare attuazione, tra l’altro, alla legge 3 agosto 2009, n. 116, con la quale è stata ratificata la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, che prevede che ciascuno Stato elabori e applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate. La legge 190/2012 individua nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) delle singole amministrazioni e nelle misure ivi indicate, tra cui il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), lo strumento principe a presidio della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa. 1.2. Organizzazione e funzioni istituzionali del Consiglio regionale All'interno di tale tracciato normativo il Consiglio regionale si propone di formulare una strategia organica anticorruzione che, attraverso le misure già previste nell'ordinamento regionale e gli strumenti obbligatori ed ulteriori declinati nel presente piano, sia in grado di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione. Tale strategia deve tener conto delle specificità del Consiglio regionale quale organo di rappresentanza democratica della Regione dotato di peculiare e spiccata autonomia istituzionale, riconosciuta dalla Costituzione italiana e dalla Statuto della Regione Abruzzo. Il Consiglio regionale è difatti una struttura complessa, con funzioni non solo normative ma anche di programmazione e amministrative, dotato di autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, contabile e di bilancio che esercita a norma della Costituzione, dello Statuto e del Regolamento interno. In ragione della complessità e dell’ampiezza delle funzioni espletate, l’organizzazione del Consiglio regionale è connotata da una particolare articolazione organizzativa orientata principalmente allo svolgimento delle tipiche funzioni di un’Assemblea legislativa e di quelle amministrative e di gestione ad esse strumentali. La macchina amministrativa, sul modello delle assemblee parlamentari prevede uffici direttamente impegnati nella funzione legislativa, uffici che svolgono una funzione di studio e consulenza attraverso la previsione di un’assistenza giuridica, legislativa e procedurale nei confronti dei consiglieri o degli altri uffici, e uffici che svolgono funzioni connesse alla gestione amministrativa vera e propria. Tra le misure già in larga parte attuate nel Consiglio regionale volte ad assicurare una efficace strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi e l'efficienza dell'azione amministrativa vi è la trasparenza che

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viene assicurata non solo con riferimento all’esercizio dell’attività tipicamente amministrativa ma è estesa a tutti gli ambiti di intervento del Consiglio regionale. Nell’esercizio dell'attività istituzionale viene infatti garantita la trasparenza e un'ampia partecipazione dei cittadini che, tramite la consultazione della banca dati online, possono acquisire informazioni sull’iter delle iniziative legislative e delle altre iniziative presentate nonché sul calendario delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, possono prendere visione dei verbali delle sedute del Consiglio, possono assistere in diretta streaming alle sedute del Consiglio, in perfetta armonia con il principio della trasparenza espressamente riconosciuto anche al livello statutario. Già lo Statuto regionale all'art. 12 evidenzia in maniera netta lo stretto rapporto tra trasparenza e partecipazione nella misura in cui afferma che la Regione garantisce la più ampia informazione sull'attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge. Tale principio è ulteriormente rafforzato nell'art. 52 sull'organizzazione, l'attività ed il procedimento, lì dove si afferma che gli uffici della Regione sono organizzati in modo da assicurare l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'Amministrazione. La Regione Abruzzo, inoltre, nel recepire i principi innovatori introdotti dal predetto decreto legislativo n. 150/2009, con la L.R. 8 aprile 2011, n. 6, in attuazione dell’art. 11, ha previsto la pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed ha reso obbligatoria la sua adozione. Il principio di trasparenza peraltro assurge a valore fondante non solo nell'ambito della funzione amministrativa ed organizzativa dell'ente, ma altresì con riferimento alla funzione normativa. Difatti, la Regione Abruzzo già nell’anno 2010, nell’ambito della fondamentale funzione legislativa, ha introdotto con la L.R. n. 26 nell’ordinamento regionale i principi di semplificazione nel procedimento legislativo volti a perseguire obiettivi di qualità della normazione e di ampia diffusione e trasparenza degli atti normativi con l'obiettivo anche di consentire ai cittadini un ampio controllo sull'esercizio della funzione legislativa da parte del Consiglio regionale in un'ottica di valorizzazione dell'accoutability . In particolare, l’articolo 16 istituzionalizza l'attività di gestione ed aggiornamento costante della banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti imponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale e la sua fruizione gratuita, mentre l’articolo 19 disciplina le modalità di pubblicazione degli atti normativi sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, prevedendo il rafforzamento della predetta pubblicazione mediante altre forme di comunicazione. Inoltre l'art. 15 della predetta L.R. n. 26/2010 ha istituzionalizzato l'elaborazione dell'annuale rapporto sulla normazione, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, i dati quantitativi e qualitativi delle leggi e dei regolamenti regionali nel periodo considerato. Per favorire la conoscenza delle norme per i cittadini e gli operatori è stata inoltre implementata la banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali, curata dal Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi del Consiglio, e sono state definite le modalità operative per garantire una più efficace comunicazione legislativa in caso di modifica di un atto normativo e di atti normativi che contengono rinvii ad altre disposizioni. Va altresì rammentata l’adesione al progetto NORMATTIVA e, sempre, al fine di migliorare la comunicazione normativa e la trasparenza sono stati elaborati dagli uffici del Consiglio progetti idonei a garantire l’effettiva conoscenza e conoscibilità delle leggi attraverso newsletters periodiche di informazione/comunicazione dei contenuti essenziali degli atti normativi. In tale contesto si inserisce anche la L.R. 22 dicembre 2010, n. 61 (Disciplina sulla trasparenza dell’attività politica e amministrativa e sull’attività di rappresentanza di interessi particolari) che, in conformità al predetto art. 12 dello Statuto, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività politica e amministrativa e la partecipazione ai processi decisionali pubblici, nonché di fornire ai decisori pubblici una più ampia base informativa sulla quale fondare le proprie decisioni, disciplina l'attività di rappresentanza dei gruppi di interesse particolare, garantendone pubblicità e conoscibilità. In ultimo è da segnalare l’approvazione della L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013) che costituisce un ulteriore tassello che la Regione Abruzzo ha inserito nel perseguimento e nell’opera di promozione di un’attività legislativa e amministrativa caratterizzata da un elevato grado di trasparenza.

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1.3 Collegamenti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) e del Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità con il Piano della Performance e con gli altri strumenti di programmazione Le misure del presente Piano e del Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità di cui alla Sezione III integrano, ai sensi della legge n. 190/2012, della legge 150/2009 e della L.R. n. 6/2011, gli obiettivi del Piano delle attività della struttura amministrativa del Consiglio regionale e devono inoltre essere coordinati con gli obiettivi programmati per la valutazione della performance. Al riguardo si fa presente che l'art. 8, comma della L. 150/2009 nel disciplinare gli ambiti del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa afferma espressamente che quest'ultima

concerne, tra l'altro, l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse. In coerenza con tale previsione normativa sia la L.R. n. 6/2011, sia il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del Consiglio regionale prevedono che la misurazione e valutazione delle prestazioni delle unità organizzative e della struttura amministrativa nel suo complesso svolte dall'OIV sono collegate, tra

l'altro, all'effettivo grado di attuazione di obiettivi, piani, programmi fissati dagli organi di direzione politica e alla capacità di impatto dell'azione svolta sul quadro di riferimento e sui destinatari dell'azione pubblica. Pertanto nell’accezione “attuazione Piani e Programmi” può essere agevolmente ricondotta l’attuazione delle misure attuattive previste dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Secondo le indicazioni di cui alle Delibere Civit n. 6/2013 n. 50/2013 l’amministrazione deve procedere alla costruzione di un ciclo della performance integrato che comprenda gli ambiti relativi:

� alla Performance � agli standard di qualità dei servizi � alla trasparenza ed alla integrità � al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione

Ciò rende necessario un intervento di manutenzione normativa volto a modificare la L.R. n. 6/2011 al fine di prevedere forme di coordinamento dei predetti piani, nonché del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 224 del 20.12.2011, successivamente modificato con deliberazione n. 75 del 21.05.2013. Le proposte di modifiche alla L.R. n. 6/2011 saranno curate dal Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi in collaborazione con il Servizio organizzazione e gestione risorse umane; lo stesso Servizio organizzazione e gestione risorse umane provvederà inoltre ad elaborare le proposte di modifica al Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del Consiglio regionale con il coinvolgimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza al fine assicurare che le misure inserite nel P.T.P.C. e nel P.T.T.I siano valutate congruamente nell'ambito del predetto Sistema di valutazione. Gli adempimenti volti all’elaborazione delle suddette proposte di modifica normativa devono essere attuati entro il 31.12.2014. In ogni caso, nelle more dell'intervento di manutenzione di cui sopra, allo scopo di dare puntuale attuazione alla normativa anticorruzione e di valorizzare il perseguimento della trasparenza in attuazione dell'art. 10, comma 3 del decreto 33/2013 già il piano della performance del Consiglio regionale relativo al periodo 2014-2016 dovrà necessariamente contemplare quali obiettivi strategici trasversali a tutte le strutture del Consiglio “la prevenzione della corruzione” e la "promozione di maggiori livelli di trasparenza". Tali obiettivi dovranno poi tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali aventi ad oggetto l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione declinate nel P.T.P.C. e l'assolvimento degli specifici obblighi di pubblicazione come posti in capo alle singole strutture dal P.T.T.I.. A tal fine nell’allegato C sono evidenziate le misure che ciascuna struttura

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dirigenziale avrà l’obbligo di strutturare quali obiettivi operativi. Analogamente l’allegato E contiene un’elencazione di adempimenti ulteriori funzionali all’attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione del Programma per la trasparenza alcuni dei quali dovranno tradursi in obiettivi operativi. Al riguardo si segnala la recente comunicazione dell'A.N.A.C che ha fornito indicazioni alle amministrazioni pubbliche ai fini dell’avvio del ciclo della performance 2014-2016. In particolare, l'Autorità ha sottolineato la necessità di integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione. Per rendere evidente l’integrazione degli strumenti programmatori e, quindi, garantire il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, secondo gli indirizzi forniti dall'A.N.A.C., nei Piani della performance dovrà essere esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi triennali della trasparenza. In tale ottica di integrazione e coerenza, richiamata anche nell’Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, è opportuno che nel Piano della performance 2014 – 2016 siano previsti obiettivi, indicatori e target sia per la performance organizzativa (tramite indicatori di risultato e di processo, prevalentemente associabili al livello strategico e operativo) sia per la performance individuale (obiettivi assegnati al responsabile della prevenzione della corruzione e al personale dirigente a vario titolo coinvolto nella realizzazione del P.T.P.C). Il Servizio organizzazione e gestione risorse umane predisporrà gli atti necessari ad assicurare il predetto collegamento con il coinvolgimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza al fine di assicurare che le misure inserite nel P.T.P.C. e nel P.T.T.I siano valutate congruamente anche nell'ambito del vigente Sistema di valutazione. 1.4 Informazione e verifica dell’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) e del Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.P.C.) Al fine di consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza l’esercizio delle funzioni di verifica dell’attuazione del P.T.P.C e del P.T.T.I. anche con riferimento ai poteri di monitoraggio e di vigilanza da espletare rispetto agli obblighi di trasparenza di cui alla Sezione III come prescritti dagli artt. 10, commi 2 e 7 e 43, comma 2, del decreto 33/2013, nell’ambito della collaborazione che tutte le strutture devono assicurare per garantire la corretta attuazione dei Piani, ciascun dirigente entro il 15 luglio e 30 novembre di ogni anno trasmette al Responsabile della prevenzione della corruzione una relazione sul rispetto degli adempimenti e delle misure previsti dal P.T.P.C e dal P.T.T.I. La mancata osservanza dell’obbligo di informazione al Responsabile dà luogo a responsabilità disciplinare come prevista dal Codice di comportamento. Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispone entro il 15 dicembre di ogni anno una relazione a consuntivo delle attività svolte nello stesso anno e sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.. A cura del medesimo Responsabile la Relazione è pubblicata nel sito web istituzionale del Consiglio regionale ed è trasmessa all’Ufficio di Presidenza, all'O.I.V. nonché al Dipartimento della Funzione pubblica in allegato al P.T.P.C. dell'anno successivo.

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Sezione II

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2 Definizione di corruzione Poiché il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia ed è mutuato dalla definizione di corruzione resa dal P.N.A. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 2.1. Descrizione dei contenuti e degli obiettivi Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) rappresenta nel disegno del Legislatore lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione sistematizza e descrive un processo che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione della corruzione mediante azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Il P.T.P.C. si sostanzia in un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi. Il P.T.P.C si propone di ridurre le occasioni di casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Il P.T.P.C contiene l’individuazione dei processi più esposti a rischio di corruzione, come individuati dalla legge 190/2012 e dal P.N.A. (acquisizione e progressione del personale; affidamento di lavori, servizi e forniture; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario), con riferimento ai quali effettua l’analisi e la valutazione dei rischi di corruzione, indicandone gli interventi organizzativi diretti alla prevenzione degli stessi. Secondo le previsioni del P.N.A., la mappatura ed analisi dei processi hanno interessato anche ulteriori e diversi ambiti rispetto a quelli indicati nel P.N.A. stesso e relativi alle attività istituzionali del Consiglio regionale. Segnatamente sono stati analizzati i seguenti ulteriori processi nell’ambito dell’Area acquisizione e progressione del personale: affidamento mansioni superiori; affidamento particolari responsabilità; affidamento incarichi ad interim. Inoltre, sono stati valutati i seguenti nuovi processi riconducibili all’area Attività riguardanti le finalità istituzionali del Consiglio: Attività propedeutica alle nomine di competenza del Consiglio Regionale; Processo Legislativo: attività propedeutica all'approvazione delle leggi e dei regolamenti;Definizione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti; Approvazione graduatoria erogazione contributi emettenti locali; Vigilanza sull'attività radiotelevisiva locale. In fase di prima applicazione il presente Piano copre il periodo 2013-2016, in quanto dà anche conto delle misure adottate nell’anno 2013, a decorrere dalla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione. Il Piano è pubblicato sul sito web istituzionale entro il 31 gennaio 2014 e contestualmente comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Responsabile della prevenzione della corruzione assicura la massima diffusione del Piano, sia all’esterno che all’interno dell’amministrazione. Il Piano e le sue modifiche sono pubblicati nel sito web istituzionale e nelle pagine intranet del Consiglio regionale e sono portati all’attenzione di tutto il

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personale anche via e mail. Il Piano è portato a conoscenza dei collaboratori che, a qualsiasi titolo, prestano servizio con rapporto contrattuale con il Consiglio regionale. 2.2. Attori coinvolti: compiti e responsabilità

La predisposizione del P.T.P.C. 2013-2016 ha visto il coinvolgimento di tutte le strutture interne del Consiglio regionale che hanno fornito il loro apporto collaborativo al responsabile della prevenzione e, segnatamente, dei dirigenti ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione (Circolare 25 gennaio 2013, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ).

Difatti, sulla base delle prescrizioni del P.N.A., l'intero processo di gestione del rischio, inteso come l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio, deve essere condotto secondo la strategia bottom up che richiede la necessaria partecipazione di tutti gli attori dell’amministrazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione della corruzione e con la partecipazione dell'OIV. Allo stesso modo lo sviluppo e l'applicazione della misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei responsabili degli uffici dirigenziali e delle altre articolazioni amministrative e del responsabile della prevenzione.

Fermo restando quanto previsto in ambito nazionale con riferimento ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nella strategia nazionale di prevenzione e alle rispettive competenze (Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.), Conferenza unificata, Dipartimento Funzione Pubblica), di seguito sono indicati i soggetti che, con riferimento al Consiglio regionale dell’Abruzzo, sono coinvolti nella predisposizione e nell’attuazione del Piano, a cui fanno capo specifici compiti e responsabilità.

� l’Autorità di indirizzo politico

L’Ufficio di Presidenza svolge le seguenti funzioni: � designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza; � adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano triennale di prevenzione della corruzione ed i

suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica; � adotta il codice di comportamento; � adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, direttamente o indirettamente finalizzati alla

prevenzione della corruzione;

� il Responsabile della prevenzione della corruzione In attuazione dell’articolo 1, comma 7, della legge 190/2012 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 127 del 24.09.2013 ha provveduto alla nomina dell'Avv. Giovanni Giardino, Dirigente del Servizio "Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi" Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. La legge 6 novembre 2012, n. 190, i decreti legislativi attuativi e la Circolare 25 gennaio 2013, n. 1 del Dipartimento della funzione pubblica attribuiscono al Responsabile per la prevenzione alla corruzione un ruolo cruciale, per la capacità di adeguare al contesto amministrativo di riferimento la propria visione strategica del rischio, formulando misure idonee a garantire l’integrità della strutture e a prevenire la corruzione all’interno. Tale legge ha riposto notevole fiducia nella figura del Responsabile, considerandolo come il soggetto in grado di «far girare il meccanismo» della prevenzione nell'ambito dell'amministrazione.

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Segnatamente, il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i seguenti compiti: � propone all’Ufficio di Presidenza l’adozione del Piano triennale della prevenzione della

corruzione e i suoi aggiornamenti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le prescrizioni contenute nel Programma per la Trasparenza;

� verifica l’attuazione del Piano e la sua idoneità, anche tenuto conto di eventuali proposte formulate dalla dirigenza generale e dai dirigenti in ordine alle attività ed ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione;

� propone la modifica del Piano quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;

� verifica, d’intesa con il dirigente competente in materia di personale, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

� definisce, d’intesa con il dirigente competente in materia di personale, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;

� individua, anche su indicazione dei dirigenti competenti, il personale da inserire in attività di formazione e/o aggiornamento sui temi dell’etica e della legalità;

� presenta all’Ufficio di Presidenza, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione sui risultati dell’attività svolta e ne assicura la pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale;

� riferisce all’Ufficio di Presidenza sull’attività svolta, ogniqualvolta sia necessario; � cura che nell’ambito del Consiglio regionale siano rispettate le disposizioni del D.lgs 39/2013 in

materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; � svolge le funzioni ed i compiti allo stesso assegnati operando il necessario raccordo e

coordinamento di tutte le unità organizzative; � cura la diffusione della conoscenza del codice di comportamento nel Consiglio regionale, il

monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio.

� I Direttori ed i Dirigenti

Collaborano con il Responsabile ai sensi dell’articolo 16, comma 1 lettere l bis), l ter) e l quater)1 e dell’articolo 17 del d.lgs. 165/2001. Al fine di favorire l’espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legge al Responsabile e vigilare sul rispetto delle disposizioni del Piano da parte dei dipendenti assegnati, ciascun dirigente è individuato quale Referente per la prevenzione nell’ambito della struttura alla quale è preposto. A tutti dirigenti sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio, di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione e partecipano al processo di gestione del rischio. In particolare, i dirigenti preposti alle attività amministrative a più elevato rischio di corruzione forniscono collaborazione al Responsabile nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e di definizione delle misure per l’implementazione del Piano.

1 l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.) l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

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� I Direttori, i dirigenti, i responsabili del procedimento e tutto il restante personale Sono responsabili della corretta attuazione e osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 190 del 2012 e nel presente Piano e dei previsti obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio. La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del responsabile della prevenzione da parte dei soggetti obbligati è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente, come stabilito nel Codice di comportamento.

� L’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD), Oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, in raccordo con il Responsabile della prevenzione.

� Il Servizio organizzazione e gestione risorse umane Collabora con il Responsabile in relazione alle necessità connesse alle attività formative e in particolare provvede a quanto necessario alla programmazione e alla realizzazione degli interventi formativi nonché a garantire il necessario collegamento tra il Piano anticorruzione, il Piano e la relazione sulla Performance, il sistema di misurazione e valutazione della performance, il PT.T.I., il Piano Formativo e gli altri strumenti di programmazione.

� Servizio informatica e tecnico Garantisce il funzionamento, l’accessibilità, la fruibilità e la corretta gestione del sito istituzionale e degli strumenti informatici e telematici a supporto delle misure previste dal P.T.P.C. Detta struttura provvede, altresì, allo studio e alla realizzazione di soluzioni organizzative e interventi o accorgimenti tecnici sui sistemi idonei ad assicurare la riservatezza della corrispondenza, dal momento della ricezione, alla gestione, fino alla conservazione, a tutela dei soggetti che effettuino segnalazione di illeciti.

� L’O.I.V.

� partecipa al processo di gestione del rischio; � considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei

compiti a esso attribuiti; � svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza

amministrativa; � attesta l’adeguatezza del Piano e delle misure in esso previste alla realtà organizzativa del

Consiglio regionale; � verifica dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza; � esprime parere preventivo sul Codice di Comportamento.

2.3. La gestione del rischio ed il procedimento di elaborazione del Piano. Il P.T.P.C. è adottato, ai sensi dell’articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” dall’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno. In fase di prima applicazione, la Conferenza Unificata con l’intesa Repertorio atti n. 79/CU del 24 luglio 2013 ha stabilito che gli enti

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adottino il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale di Trasparenza ed Integrità entro il 31 gennaio 2014 e, contestualmente, provvedano alla loro pubblicazione sul sito istituzionale, con evidenza del nominativo del Responsabile della Trasparenza e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che debbono essere comunque indicati all’interno dei piani. Con deliberazione n. 72 del 11.09.2013 l’A.N.A.C. (ex Civit), in qualità di Autorità nazionale Anticorruzione, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) i cui indirizzi sono rivolti anche alle Regioni le quali in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione sono tenute ad elaborare i relativi P.T.P.C. nei quali esplicitare le misure preventive del rischio di corruzione ed illegalità. Nel disegno normativo, l’adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da un’approfondita analisi del contesto in cui opera l’amministrazione e dall’analisi e valutazione dei rischi specifici ai quali sono esposti i vari uffici o procedimenti. A tal fine il Responsabile dell'anticorruzione ha proposto all’Ufficio di Presidenza l’utilizzo di un modello base per la mappatura dei processi, la valutazione dei rischi di corruzione e la definizione delle conseguenti misure, che delinea le varie fasi seguite per la costruzione del Piano 2013-2016 nel rispetto della legge 190/2012 delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013.

Il Modello, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 165 del 28.11.2013, è stato elaborato anche sulla base di quello proposto nell’ambito del progetto “Interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione locale e centrale” del FORMEZ PA, relativo al Corso per Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) delle Regioni e degli EE.LL. – II Edizione, al quale hanno partecipato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Giunta regionale che operano in raccordo al fine di garantire omogeneità di svolgimento nel processo volto alla predisposizione dei rispettivi Piani anticorruzione.

Il predetto Modello si articola nelle seguenti fasi:

a) mappatura dei processi da intendere come possibili attività di trasformazione di input in output dell’Amministrazione;

b) analisi e valutazioni della rischiosità, rispetto al verificarsi del fenomeno corruttivo, di ciascun processo in relazione al quale sussiste la correlata competenza di una o più strutture regionali;

c) collocazione di ciascun processo nella prima matrice “Impatto-Probabilità”; d) identificazione e valutazione dei rischi specifici, ossia della tipologia di rischio che si può incontrare

in un determinato processo; e) collocazione dei singoli eventi rischiosi nella seconda matrice “Impatto-Probabilità”; f) identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio, con

indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione, in relazione alle misure introdotte dalla L. n. 190/2012 e dai decreti attuativi;

g) indicazione delle misure obbligatorie da inserire nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in linea con quelle previste dal Piano Nazionale Anticorruzione;

Poiché, nel tracciato normativo delineato dalla L.190/2012 e del Modello base ad esso ispirato, l’adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da un’approfondita analisi del contesto in cui opera l’amministrazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione con nota 12986 del 18.11.2013, ha dato avvio al processo di gestione del rischio richiedendo ai dirigenti di compilare una tabella per la mappatura ed analisi dei processi posti in essere nell’ambito del rispettive strutture di appartenenza. Nella medesima occasione è stata richiesto di designare per ciascuna struttura una unità di categoria D ai fini della costituzione di una task force multidisciplinare per supportare il Responsabile nelle complesse attività inerenti il processo di gestione del rischio.

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Successivamente, su richiesta del Responsabile per l’anticorruzione, i dirigenti, i direttori nonché i componenti la task force, sono stati invitati a partecipare ad una giornata formativa sulla descrizione del Modello base per l’elaborazione del piano anticorruzione adottato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con Deliberazione n. 165 del 28.11.2013,

E’ seguito un incontro rivolto ai componenti la task force nel corso del quale il Responsabile ha illustrato la normativa di riferimento in materia di prevenzione della corruzione, con particolare riguardo alla legge 190/2012 ed ha esposto le fasi che costituiscono il modello base per la mappatura dei processi, la valutazione dei rischi di corruzione e la definizione delle conseguenti misure, come approvato dall’Ufficio di Presidenza con la predetta deliberazione. Nella stessa riunione è stato proposto un calendario dei lavori rivolto sia ai componenti della task force che ai relativi dirigenti. Per ciascun processo mappato è stata compiuta, mediante coinvolgimento dei Dirigenti per le aree di competenza e dei componenti la task force, una valutazione dei possibili rischi, tenendo conto di alcuni elementi indicativi, quali la discrezionalità del processo, la sua rilevanza esterna, la complessità, la rilevanza del valore economico. Sulla base di tale valutazione per ogni area sono state individuati i processi a maggior rischio di corruzione. Il Responsabile con nota prot. 14057 del 10.12.2013 al fine di contestualizzare gli esiti dell’analisi delle risposte fornite sui singoli processi con le prescrizioni dell’atto di indirizzo approvato dall’Ufficio di Presidenza, ha richiesto ai dirigenti di descrivere sinteticamente i processi dichiarati di propria competenza per ciascuna area di rischio nel questionario precedentemente sottoposto, con indicazione della base giuridica di riferimento. Sono seguiti ulteriori incontri finalizzati ad esaminare e condividere le misure da adottare per la riduzione del rischio. Nella fase di implementazione del modello ed alla luce delle peculiarità che presenta il Consiglio regionale, nonché delle risultanze emerse dalla compilazione dei questionari da parte dei dirigenti e degli incontri svolti con i componenti la task force è emersa la necessità di attenersi nel processo di gestione del rischio al rispetto dei seguenti principi:

• il risultato finale della valutazione della rischiosità del processo e della valutazione dei rischi specifici è stato definito, in un’ottica precauzionale di gestione del rischio, prendendo a riferimento il valore più elevato tra quelli rilevati sia in termini di impatto che di probabilità;

• l’identificazione e la valutazione dei rischi ha riguardato i processi che si sono collocati nella prima matrice “Impatto-Probabilità” nei riquadri contrassegnati dal colore rosso;

• in fase di predisposizione del primo Piano, la valutazione dei rischi specifici ha riguardato prioritariamente i processi aventi rilevanza esterna;

• nella fase di valutazione dei rischi specifici il valore relativo alla probabilità soggettiva è stato definito a titolo precauzionale al livello medio; il valore relativo all’impatto soggettivo è stato definito, a titolo precauzionale, al livello alto;

• l’identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio ha riguardato i processi ed i rischi che si sono collocati, nella seconda matrice, “Impatto-Probabilità”, nei riquadri contrassegnati dal colore rosso e a titolo prudenziale quelli che si sono collocati nei riquadri contrassegnati dal colore giallo.

Il P.N.A. raccomanda che l’analisi e la valutazione dei rischi specifici riguardino oltre ai processi riconducibili alle quattro aree di rischio obbligatorie individuate come tali dallo stesso P.N.A. (1. acquisizione e progressione del personale; 2. affidamento di lavori, servizi e forniture; 3. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 4. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario), anche altri processi inerenti le finalità istituzionali dell’amministrazione. A tal fine, in considerazione delle peculiarità del Consiglio regionale e delle sue funzioni istituzionali, il Responsabile, con la collaborazione dei dirigenti e sulla base delle indicazioni formulate dal tavolo tecnico dei Responsabili dell'anticorruzione istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle

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Assemblee legislative ha individuato i seguenti ulteriori processi riconducibili all'Area "acquisizione e progressione del personale" ovvero: a)Affidamento mansioni superiori; b) Affidamento Incarichi ad interim; c) Affidamento particolari responsabilità Inoltre, in relazione alle funzioni proprie del Consiglio regionale sono stati individuati i seguenti nuovi processi annoverabili in una quinta area a rischio denominata "Attività riguardante le funzioni istituzionali del Consiglio": a) Attività propedeutica alle nomine di competenza del Consiglio Regionale; b)Attività propedeutica all'approvazione delle leggi e dei regolamenti e pareri; c) Definizione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti; d) Approvazione graduatoria erogazione contributi emettenti locali; e) Vigilanza sull'attività radiotelevisiva locale. Si fa presente inoltre che non sono stati riscontrati processi riconducibili direttamente all’area del P.N.A. “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”. Sulla base delle risultanze dell’analisi e della valutazione dei rischi compiute e tenuto conto del principio per cui in fase di prima attuazione si è attribuita priorità di trattamento ai processi aventi rilevanza esterna e degli ulteriori criteri determinati, è emerso che i processi maggiormente esposti al rischio della corruzione per i quali si ritiene di dover procedere alla identificazione di misure di prevenzione sono i seguenti:

� Area Acquisizione e progressioni del personale: Reclutamento Conferimento incarichi di collaborazione e consulenze

� Area Affidamento di lavori, servizi e forniture: Definizione dell’oggetto dell’affidamento; Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento; Requisiti di qualificazione; Requisiti di aggiudicazione; Valutazione delle offerte; Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte; Procedure negoziate; Affidamenti diretti; Revoca del bando; Redazione del cronoprogramma; Varianti in corso di esecuzione del contratto; Subappalto; Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto;

� Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

� Attività riguardanti le finalità istituzionali del Consiglio regionale Attività propedeutica alle nomine di competenza del Consiglio regionale; Vigilanza sull’attività radiotelevisiva locale; Definizione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

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Approvazione graduatoria erogazione contributi ad emittenti locali;

Per ciascuna struttura del Consiglio regionale sono state infine compilate le schede per la rappresentazione del risultato finale del processo di gestione del rischio di corruzione (Allegato A), predisposte sulla base delle risultanze emerse dall’analisi delle fasi indicate nel Modello. A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità associati ai rischi specifici, sono state identificate le misure più idonee alla prevenzione, mitigazione, trattamento dei rischi precedentemente rilevati. In particolare nella Tabella riepilogativa dei processi (Allegato B) sono individuati per ciascuna area di rischio i processi ed il relativo livello di rischio con evidenza di tutti i Servizi amministrativi coinvolti; nella Tabella riepilogativa delle misure anticorruzione (Allegato C) per ciascuna misura obbligatoria ed eventuale sono individuati i Responsabili attuatori, i tempi di attuazione, le modalità di monitoraggio. Il coinvolgimento degli stakeholder nel processo di elaborazione del Piano, previsto altresì dal Piano Nazionale anticorruzione e dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 165/2013, è stato assicurato mediante la pubblicazione della bozza dello stesso sul sito internet del Consiglio regionale e mediante la sua trasmissione ai componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai componenti dell’OIV del Consiglio regionale, al Consiglio nazionale dei Consumatori e degli utenti, Transparency International, CAL Abruzzo, CNA Abruzzo, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti Abruzzo, Confindustia Abruzzo, Confsal, rappresentanze sindacali territoriali e regionali, Comitato Unico di garanzia del Consiglio regionale al fine di acquisire eventuali contributi. Il coordinamento della task force da parte del Responsabile, unitamente alla collaborazione prestata dai dirigenti, ha consentito di portare a compimento tutte le fasi previste nell’atto di indirizzo dell’Ufficio di Presidenza ed indispensabili per la redazione del Piano nell’ambito di un’attività che, lungi dal configurarsi semplicemente compilativa, si è manifestata particolarmente complessa nel tentativo di adeguare i contenuti del P.N.A. alla particolare organizzazione ed alle funzioni del Consiglio regionale. E’ necessario precisare che il presente Piano vuole essere una prima attuazione della recente normativa in materia di anticorruzione, tenendo anche conto che il PNA è stato approvato a settembre 2013 e che la nomina del Responsabile è avvenuta a ottobre. Pertanto il monitoraggio che avverrà nell’anno 2014 sarà assolutamente fondamentale e nevralgico al fine di approfondire e valutare l’efficacia delle misure qui contenute.

2. 4.Le misure per la prevenzione della Corruzione: soggetti, tempistica e monitoraggio La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per "modificare" il rischio, ossia nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio. Le misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi si classificano come obbligatorie, se la loro applicazione discende obbligatoriamente dalla legge, ed ulteriori se sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel Piano in quanto espressamente individuate dall’amministrazione quali necessarie e funzionali a realizzare un più elevato livello di diffusione della cultura della legalità. Vi sono poi le misure trasversali (che possono essere a loro volta obbligatorie o ulteriori) che sono applicabili a tutti gli uffici o specifiche se si riferiscono ad un determinato ufficio. Alcune misure trasversali presentano la peculiarità di trovare applicazione a prescindere dalla loro riconducibilità ad un singolo e determinato processo dal momento che la loro attuazione rappresenta un efficace strumento di riduzione del rischio di corruzione afferente in generale l’organizzazione del Consiglio regionale nel suo complesso come ad esempio le seguenti misure: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, Incarichi vietati ai dipendenti del Consiglio e disciplina incarichi istutuzionali ed extraistutuzionali, Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali. Misure trasversali sono, a titolo esemplificativo:

� la trasparenza � l'informatizzazione dei processi

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� l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il riutilizzo degli stessi � il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali

Di seguito sono schematizzate le misure “obbligatorie” previste dal P.N.A., con una breve descrizione delle caratteristiche principali e delle loro finalità.

MISURA DESCRIZIONE FINALITA’

Trasparenza

Consiste in una serie di attività volte alla diffusione di informazioni rilevanti sull’amministrazione. Ad esempio: - Informatizzazione dei processi; - Accesso telematico; - Monitoraggio termini procedimentali

Migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell’amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Codice di Comportamento

Deve essere definito sia a livello nazionale che dalle singole amministrazioni; le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l’azione amministrativa

Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.

Rotazione del Personale

Consiste nell’assicurare l’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure in determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Consiste nel:

• obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

• dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali

Consiste nell’individuazione:

• degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

• dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi istituzionali;

• in generale, di tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da attività ed incarichi extra-istituzionali;

Evitare un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale.

Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

Consiste nella definizione di criteri e procedure chiare per l’affidamento di incarichi a:

• soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;

• soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico;

Evitare:

• il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un vantaggio in maniera illecita (lo svolgimento di certe attività/funzioni possono agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di

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MISURA DESCRIZIONE FINALITA’

incarichi dirigenziali e assimilati);

• la costituzione di un humus favorevole ad illeciti scambi di favori, attraverso il contemporaneo svolgimento di alcune attività che possono inquinare l’azione imparziale della pubblica amministrazione;

• l’affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione a soggetti con condanne penali (anche se non definitive);

Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

Si tratta “dell’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”.

Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto

Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA

Consiste nel divieto di nominare come membri di commissioni di aggiudicazione di gare, in qualità di segretari, o funzionari di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie (etc.), soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del c.p.).

Evitare che, all’interno degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni, vi siano soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per Reati e Delitti contro la PA

Whistleblowing Si tratta della messa in opera di misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti.

Garantire:

• la tutela dell’anonimato;

• il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;

Formazione

Si tratta della realizzazione di attività di formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione sui temi dell’etica e della legalità.

Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all’interno dell’amministrazione.

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MISURA DESCRIZIONE FINALITA’

Patti di Integrità

Si tratta di un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Garantire la diffusione di valori etici, valorizzando comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Consiste nell’attivare forme di consultazione con la società civile.

Assicurare la creazione di un dialogo con l’esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all’emersione di fenomeni corruttivi altrimenti “silenti”.

In fase di prima adozione, il P.T.P.C. 2013-2016 recepisce le misure obbligatorie previste dal P.N.A., da implementare progressivamente negli anni successivi, così da sviluppare un sistema graduale di prevenzione, tenuto conto dell’evoluzione normativa e organizzativa. Le nuove misure introdotte dal presente Piano si coordinano con le misure attivate nell’anno 2013, di cui al successivo paragrafo 4 (Misure di prevenzione attivate nel 2013) e con le misure già esistenti ed ulteriori previste presso l’amministrazione consiliare. Per ciascuna misura sono stati individuati il relativo responsabile, il termine per la sua attuazione e implementazione, nonché un sistema di monitoraggio che deve consentire al responsabile della prevenzione di monitorare costantemente “l’andamento dei lavori” e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti. 2.4.1.Trasparenza Le misure di trasparenza sono indicate nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) con cui viene rafforzata la capacità di elevare il livello della trasparenza intesa quale strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa allo scopo di perseguire il principio della partecipazione democratica e dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato dal Governo ai sensi dell’art. 1, comma 35 della L.190/2012, ha provveduto a sistematizzare in maniera organica la copiosa e frammentata normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, intervenuta nel corso degli anni in diversi settori di azione. Lo stesso è intervenuto non solo coordinando le norme previgenti ma altresì innovando la materia attraverso l’integrazione o modifica delle disposizioni esistenti e la predisposizione di modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. In tal senso il decreto legislativo ha stabilito che la sezione del sito istituzionale dedicata alla pubblicazione delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione venga denominata “Amministrazione trasparente” e che tale sezione venga organizzata in sotto sezioni definite esattamente come indicato nel decreto medesimo. Il decreto legislativo n. 33/2013, inserendosi nel percorso già avviato prima dalla L.241/1990 e, successivamente, dalla L.190/2012, volto a valorizzare la trasparenza quale principio ispiratore dell'attività delle pubbliche amministrazioni, ha pertanto inteso rafforzare ulteriormente la qualificazione della trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Le disposizioni contenute nel decreto 33/2013 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma,lettera r), della Costituzione (art. 1, comma 2 Decreto lgs. 33/2013).

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A fronte dell'obbligo per l'amministrazione di trasparenza mediante la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni stabilite dal decreto in argomento, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, il legislatore ha istituito il diritto di accesso civico, ovvero il diritto in capo al cittadino di accedere al sito direttamente ed immediatamente e di richiedere ed ottenere la pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati non pubblicati (artt. 2 e 5 decreto 33/2013). Le misure di trasparenza, i soggetti attuatori ed i tempi di attuazione degli obblighi di pubblicazioni, nonché gli strumenti di monitoraggio sono indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) del Consiglio regionale contenuto nella Sezione III alla quale si fa rinvio. Si rinvia altresì all’Allegato D recante una Tabella sulla tipologia dei dati, adempimenti e strutture competenti relativamente agli obblighi di trasparenza.

� Responsabili, tempistica, monitoraggio. Le strutture responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati in materia di trasparenza nonché i tempi di attuazione sono definiti dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2013-2016 contenuto nella Sezione III. Il monitoraggio si realizza mediante le azioni di vigilanza e monitoraggio che il Responsabile per la trasparenza ha il dovere di esercitare ai sensi del decreto legislativo 33/2013 nonché mediante la relazione semestrale sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione che tutte le strutture amministrative devono predisporre entro il 15 luglio e 30 novembre di ogni anno come indicato nella Sezione I.

2.4.2. Codice di comportamento Con la Delibera n. 75/2013, di approvazione delle “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001)”, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che l’Organo di indirizzo politico-amministrativo, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, adotti il Codice di comportamento, tenuto conto della disciplina dettata dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e delle stesse Linee guida. La menzionata delibera n. 75/2013 prevede che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai fini della predisposizione del Codice di comportamento, si avvalga dell’Ufficio competente in materia di procedimenti disciplinari. A tal fine l'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 163 del 19.11.2013 su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale ha costituito il gruppo di lavoro per l’attività di predisposizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale Il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale dell’Abruzzo ha individuato regole comportamentali specifiche, differenziate a seconda delle aree di competenza e calibrate sulle diverse professionalità ed è adottato con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell’OIV. Il Codice è adottato unitamente al presente Piano al fine di consentire un pieno raccordo fra i due documenti. Tramite le pagine intranet, nonché mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio regionale è assicurata la massima conoscenza, da parte di tutto il personale del Consiglio regionale, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e del Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio. Il Codice di comportamento è, altresì, portato a conoscenza dei collaboratori a qualunque titolo dell’Assemblea. Competente ad emanare eventuali pareri sull’applicazione del Codice di comportamento è la struttura competente in materia di personale. Il Codice di comportamento contiene, a sua volta, la disciplina specifica delle misure di prevenzione corruzione obbligatorie individuate nel P.N.A. dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e della tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti.

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� Responsabili

• Tutti i direttori e dirigenti per tutte le azioni che discendono dall’attuazione del Codice di comportamento.

• UPD, in raccordo con il responsabile della prevenzione, per l’aggiornamento del Codice di comportamento nonché per la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate.

• Il Servizio organizzazione e gestione risorse umane attiva interventi formativi per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento ed effettua attraverso l’Ufficio Procedimenti Disciplinari la verifica ed il monitoraggio annuale del Codice di comportamento

� Tempistica

• Entro il 30 novembre di ogni anno l’UPD fornisce al responsabile della prevenzione gli esiti dell’attività di monitoraggio annuale sull’attuazione del Codice. � Monitoraggio

• Ai fini dell'attività di vigilanza e di monitoraggio annuale, il responsabile della prevenzione opera in raccordo con l'ufficio procedimenti disciplinari. Entro il 30 novembre di ogni anno il dirigente del Servizio organizzazione e gestione risorse umane per il tramite dell'ufficio procedimenti disciplinari comunica al Responsabile eventuali criticità nell’attuazione delle disposizioni del Codice di comportamento del personale, denunce concluse con provvedimenti disciplinari, il numero delle sentenze dei Giudici penali e della Corte dei Conti pronunciate nei confronti dei dipendenti del Consiglio regionale, nonché l’ammontare delle eventuali condanne in riferimento ai fatti corruttivi.

2.4.3.Rotazione del personale Il Piano nazionale dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 siano tenute a prevedere adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Tale misura deve essere adottata salvo che non vi siano motivati impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell’amministrazione. La rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione nell’ambito del Consiglio regionale interesserà il personale dirigenziale ed il personale di cat. D del Servizio preposto al reclutamento del personale, Servizio organizzazione e gestione risorse umane, dei Servizi che, in virtù delle competenze istituzionali esercitate, sono preposti con prevalenza all’affidamento di lavori, servizi e forniture (Servizio Risorse Finanziarie e strumentali e Servizio Informatica e tecnico) nonché dei Servizi che curano l'erogazione di contributi (Servizio affari istituzionali ed europei e Servizio di supporto alle Autorità dipendenti). Ad ogni modo tale rotazione deve essere attuata con l’accortezza di assicurare, compatibilmente con le professionalità necessarie disponibili, la piena funzionalità e il mantenimento delle necessarie competenze degli uffici e salvaguardando la continuità della gestione amministrativa.

� Responsabili

• Il Servizio organizzazione e gestione risorse umane propone all'Ufficio di presidenza, previa informativa sindacale, ed in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione l'adozione, l’adozione di criteri generali oggettivi volti ad individuare modalità di attuazione della rotazione ed a prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico per avvio di procedimento penale o disciplinare

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� Tempistica

• Dicembre 2015 � Monitoraggio

• Il dirigente del Servizio organizzazione e gestione risorse umane comunica al Responsabile dell’anticorruzione l’adozione dell’adempimento

2.4.4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse La misura è stata inserita nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale.

� Responsabili, Tempistica e Monitoraggio

• Il Servizio organizzazione e gestione risorse umane assume adeguate iniziative di formazione ed informazione in merito ai contenuti del Codice di comportamento ed, in particolare, dell'obbligo in questione.

• I direttori e i dirigenti informano tempestivamente il Responsabile per la prevenzione della corruzione dei casi di astensione e trasmettono entro il 30 novembre di ogni anno al Responsabile stesso una relazione nella quale si dà atto dei casi verificatisi o dell’insussistenza degli stessi.

2.4.5.Incarichi vietati ai dipendenti del Consiglio e disciplina incarichi istituzionali ed extraistituzionali

Tra gli adempimenti previsti dalla legge 190/2012 rientra anche l’adozione di un provvedimento volto a individuare i comportamenti vietati ai dipendenti entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori del tavolo tecnico appositamente istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e comunque non oltre 180 giorni dalla data dell’intesa della Conferenza Unificata n. 79/CU del 24 luglio 2013.

Una prima proposta in materia elaborata dal suddetto tavolo tecnico ha previsto che sono da considerare vietati ai dipendenti a tempo pieno gli incarichi che presentano determinate caratteristiche (abitualità e professionalità; conflitto di interesse, anche potenziale; incompatibilità di fatto per la possibile violazione dell’obbligo di diligenza del dipendente pubblico). La stessa proposta altresì individuato prescrizioni quali, ad esempio, l’impossibilità di concedere autorizzazioni generiche e di prevedere procedure di silenzio assenso.

In tale contesto, al fine di recepire quanto disposto dalla legge 190/2012 e dal Piano nazionale, nonché dal tavolo tecnico in materia di incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti, sarà necessario predisporre un atto avente natura normativa (legge/regolamento) contenente la disciplina degli incarichi vietati ai dipendenti del Consiglio regionale nonchè i nuovi e diversi criteri, oggettivi e predeterminati, per il conferimento e l’autorizzazione degli incarichi in questione.

Questa misura trasversale, come già anticipato, trova applicazione a prescindere dalla sua riconducibilità ad un singolo e determinato processo.

� Responsabili, Servizio organizzazione e gestione risorse umane e Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi.

� Tempistica

31 dicembre 2014

� Monitoraggio Comunicazione al Responsabile dell’anticorruzione dell’adozione dell’adempimento

2.4.6 Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali

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Con riguardo agli incarichi dirigenziali, il d.lgs. 39/2013 ha previsto una serie di condizioni ostative alla conferibilità degli stessi. In particolare, si tratta delle condizioni ostative previste nei capi II (incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione), III (incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni) e IV (incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico) del citato decreto.

L’attuazione delle norme sull’inconferibilità presuppone:

- l’espressa introduzione di condizioni ostative per la loro attribuzione;

- l’obbligo in capo ai soggetti interessati di rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità;

- la verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità. - In particolare, l’accertamento sui precedenti penali per escludere la sussistenza delle cause

ostative previste dall’art. 3 del d.lgs. 39/2013 avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 d.P.R. 445/2000, pubblicata sulla sezione intranet del sito del Consiglio.

- Le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità a seguito di attribuzione degli incarichi sono pubblicate nel sito del Consiglio regionale

Il conferimento degli incarichi per posizioni dirigenziali deve avvenire anche previa verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità previste nei Capi V e VI del citato d.lgs. 39/2013 per le situazioni ivi contemplate. Anche in questo caso, il controllo si attua attraverso:

- l’espressa introduzione di condizioni ostative all’incarico;

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato, all’atto del conferimento dell’incarico, nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000.

L’accertamento della insussistenza delle cause di incompatibilità va effettuato annualmente ed è richiesta anche nel corso del rapporto.

Le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità a seguito dell’attribuzione degli incarichi e di verifica periodica sono pubblicate nel sito del Consiglio regionale. Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. 39/2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti Questa misura trasversale, come già anticipato, trova applicazione a prescindere dalla sua riconducibilità ad un singolo e determinato processo.

� Responsabili

• Il Servizio organizzazione e gestione risorse umane individua le condizioni ostative dell’incarico e predispone i moduli per la dichiarazione ai fini della verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale e la trasmissione degli stessi al Responsabile dell'anticorruzione. Il dirigente del Servizio organizzazione e gestione risorse umane dovrà anche procedere a comunicare al Responsabile dell'anticorruzione l’esito dei controlli attivati su segnalazione circostanziata.

• Responsabile anticorruzione contesta, in caso di segnalazione, le cause di inconferibilità emersa nel corso dell’incarico o di incompatibilità.

Tempistica Efficacia Immediata Monitoraggio

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Comunicazione dal parte del dirigente del Servizio organizzazione e gestione risorse umane di eventuali rilievi di inconferibilità emersi nel corso dell’incarico o di incompatibilità e trasmissione al Responsabile anticorruzione dei moduli compilati dai soggetti interessati per la dichiarazione ai fini della verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.

2.4.7.Inconferibilità ed incompatibilità per nomine di competenza del Consiglio Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Inoltre, le nomine di competenza regionale a norma dello Statuto regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). La disciplina volta ad assicurare l'osservanza delle suddette disposizioni è già contenuta nella L.R. 24 marzo 2009, n. 4 Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali. Occorre tuttavia procedere all'adozione di un disciplinare volto a definire criteri e procedure chiare per l'osservanza delle prescrizioni in materia, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione al Responsabile anticorruzione da parte del Dirigente del Servizio affari istituzionali ed europei ed agli ambiti di rispettiva competenza.

� Responsabili

• Il Servizio affari istituzionali ed europei predispone i moduli per la dichiarazione ai fini della verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale e trasmissione al Responsabile anticorruzione dei predetti moduli debitamente compilati di soggetti interessati. Il dirigente del Servizio affari istituzionali ed europei dovrà anche procedere a comunicare al Responsabile anticorruzione l’esito dei controlli. Il medesimo Servizio in collaborazione con il Servizio legislativo procederà alla proposta di una deliberazione dell’Ufficio di Presidenza avente ad oggetto le modalità di attuazione della verifica dell’insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità.

• Responsabile anticorruzione contesta, in caso di segnalazione, le cause di inconferibilità emersa nel corso dell’incarico o di incompatibilità.

Tempistica Aprile 2014 Monitoraggio Comunicazione da parte del dirigente del Servizio affari istituzionali ed europei di eventuali rilievi di inconferibilità emersi nel corso dell’incarico o di incompatibilità e trasmissione allo stesso dei moduli compilati dai soggetti interessati per la dichiarazione ai fini della verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.

2.4.8. Attività successiva alla cessazione dal servizio - Pantouflage - revolving doors Ai fini dell’applicazione del comma 16 ter dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, aggiunto dalla legge 190/2012, l’amministrazione è tenuta:

- a inserire nei contratti di assunzione del personale, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi

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alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;

- a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- a disporre l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

- ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001.

Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al citato comma 16-ter, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e dunque soggetti al pantouflage, anche i titolari di uno degli incarichi di cui al decreto 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico. Sotto il profilo operativo, con riguardo al personale dovrà essere inserita un’apposita clausola nei nuovi contratti di assunzione. Si dovrà anche provvedere alla modifica dei diversi modelli di bando di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, mediante inserimento di una dichiarazione di non versare in questa condizione. I bandi dovranno, inoltre, prevedere l’esclusione dalle procedure nei confronti di soggetti per i quali sia emersa tale situazione.

� Responsabili

• I dirigenti dei Servizi Organizzazione e gestione risorse, Risorse finanziarie e strumentali, Informatica e Tecnico cureranno la predisposizione delle clausole di pantouflage nei contratti di assunzione e nei bandi di gara o affidamenti.

• Tutti i dirigenti che pongono in essere bandi di gara o affidamenti, ai fini dell’inserimento della clausola di pantouflage e della attivazione dei controlli necessari a far rispettare il divieto.

� Tempistica

Efficacia Immediata

� Monitoraggio Comunicazione al Responsabile dell’anticorruzione dell’effettivo inserimento delle clausole nei contratti e nei bandi di gara o affidamenti, nonché dell’eventuale esclusione dalla procedura in caso di esito positivo dei controlli.

2.4.9.Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA Il nuovo art. 35 bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) del d.lgs. 165/2001, come inserito dalla l. 190/2012 dispone che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

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c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Oltre che in attuazione di quanto previsto dall’art. 3 del d.lgs. 39/2013, ai fini dell’applicazione del citato art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, l’amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

• all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di concorso;

• all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate alla lettera b);

• all’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000. Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione si astiene dall’effettuare l’assegnazione e provvede a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.

� Responsabili I dirigenti dei Servizi Organizzazione e gestione risorse, Risorse finanziarie e strumentali, ai fini della predisposizione dei modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione da sottoporre all’atto della formazione delle commissioni di gara e di concorso e di assegnazione dell’incarico, nonché per i controlli a campione sui precedenti penali dei dipendenti.

� Tempistica Efficacia immediata

� Monitoraggio Comunicazione al Responsabile dell’anticorruzione dell’adozione dell’adempimento di eventuali esclusioni dall’assegnazione dell’incarico ovvero dalle commissioni di gara e di concorso.

2.4.10. Tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti (c.d. Whistleblower) Il Piano nazionale prevede l’adozione dei necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti di cui all’art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. Tale tutela, anche al fine di rafforzare gli effetti di una eventuale violazione della riservatezza è esplicitata attraverso una disciplina puntuale all’interno del Codice di comportamento al quale si rinvia. La tutela dei denuncianti dovrà essere supportata anche da un’efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e sugli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite. A tal fine sul portale del sito intranet del Consiglio regionale sarà messo a cura del Responsabile dell'anticorruzione un avviso permanente che informa sull’importanza dello strumento e sulle tutele che la legge prevede in caso di segnalazione di azioni illecite, nonché sui risultati dell’azione cui la procedura di tutela del whistleblower ha condotto.

� Responsabili Il Servizio Informatica e Tecnico curerà l'adozione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni. L’attività di sensibilizzazione sarà curata dal Responsabile anticorruzione con il supporto del Servizio Informatica e Tecnico e del Servizio Segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e Comunicazione.

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� Tempistica Marzo 2014

� Monitoraggio Somministrazione di un questionario a tutti i dirigenti ai fini del monitoraggio sui risultati dell’azione cui la procedura di tutela del whistleblower ha condotto

2.4.11. Formazione Nella prevenzione della corruzione la formazione riveste un’importanza cruciale (All. 1 P.N.A.) La formazione in materia di anticorruzione, legalità e trasparenza è espressamente sancita dai commi 8, 10 e 11 dell’art. 1 della l. 190/2012. Il comma 8 prevede che “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale” del responsabile della prevenzione della corruzione. La formazione prevista dal presente Piano resta al di fuori dei vincoli contenuti nell’art. 6, comma 13, del d.l. 78/2010 (in tal senso si è espressa recentemente la Corte dei Conti, Sez. Emilia Romagna, Deliberazione n. 276 del 20 novembre 2013) ai sensi del quale “a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”. La formazione, quale misura di prevenzione deve essere costruita su tre livelli:

• livello generale: rivolto a tutti i dipendenti. Riguarda l’aggiornamento delle competenze con un approccio valoriale fondato sulle tematiche dell’etica e della legalità;

• livello specifico: rivolto al responsabile della prevenzione, al personale, a vario titolo, coinvolto nel processo di prevenzione, ai dirigenti ed ai dipendenti che operano nelle aree dove è più elevato il rischio di corruzione.

• livello altamente specialistico: rivolto al Responsabile della prevenzione della corruzione e altro personale, a vario titolo, coinvolto nel processo di prevenzione. Su valutazione del predetto Responsabile dovranno essere attivate iniziative formative altamente specialistiche, anche a catalogo, in materia di anticorruzione e trasparenza ed in particolare sui temi e sulle tecniche di gestione del rischio (risk management).

Quanto ai contenuti l'attività formativa dovrà essere finalizzata all’approfondimento dei contenuti della Legge 190/2012, dei decreti attuativi, del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei dipendenti del Consiglio regionale concentrandosi prevalentemente sull’esame di casi concreti, del Piano anticorruzione e del Programma della trasparenza del Consiglio regionale e dovrà inoltre riguardare i temi dell'etica e della legalità. I corsi dovranno, infine, permettere la più ampia diffusione dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse e del conseguente obbligo di astensione, nonché della conoscibilità delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione. Le attività formative potranno essere realizzate anche in collaborazione con le competenti strutture della Giunta regionale, nonché nell’ambito di attività promosse dal Dipartimento della Funzione Pubblica–Formez PA. o dalla Scuola Nazionale di Amministrazione o da altre amministrazioni regionali. Nell’ambito della formazione dovranno essere previste forme di “tutoraggio” per l’avvio al lavoro in occasione di inserimento in nuovi settori lavorativi e nei casi di cessazione dal lavoro per consentire ai dipendenti che hanno acquisito competenze ed esperienze nei settori di interesse per l’amministrazione di diffondere la conoscenza delle stesse e le metodologie di lavoro acquisite.

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� Responsabili I fabbisogni formativi in materia di anticorruzione e trasparenza sono individuati dal Servizio Organizzazione e gestione risorse umane in collaborazione con il Responsabile dell'anticorruzione, tenuto conto anche delle proposte dei dirigenti Il Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane curerà la predisposizione del piano di formazione e l’attivazione dei corsi a seguito di individuazione dei soggetti erogatori, la rilevazione e il monitoraggio del percorso formativo del personale interessato.

� Tempistica I corsi dovranno essere svolti secondo la tempistica indicata nel Piano della Formazione.

� Monitoraggio Il dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane del settore dovrà verificare l’effettiva partecipazione ai corsi di tutto il personale interessato e comunicare l'esito di tale verifica al Responsabile anticorruzione. In particolare entro il 30 novembre di ogni anno trasmette al Responsabile i dati relativi agli interventi formativi in materia di anticorruzione erogati ai dipendenti, con indicazione del numero di dipendenti partecipanti, dell’articolazione per strutture, della quantità in termini di giornate/ore di formazione erogata, dei soggetti che hanno erogato la formazione e della tipologia dei contenuti della formazione. Per poter, poi, monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia, saranno somministrati ai soggetti ai quali la formazione è rivolta questionari riguardanti in particolare le priorità di un’ulteriore formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi avviati con l’indicazione di eventuali suggerimenti e correttivi da attuare.

2.4.12. Patti di integrità negli affidamenti In attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012 si ritiene importante procedere a porre in essere, quale misura anticorruzione, appositi protocolli di legalità/patti di integrità per l’affidamento.

� Responsabili Il Dirigente dei Servizi Risorse finanziarie e strumentali, Informatica e Tecnico ed in genere i Dirigenti dei settori che svolgono attività di affidamento dovranno inserire nei bandi di gara o nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. I Servizi Risorse finanziarie e strumentali, Informatica e Tecnico provvederanno, altresì, alla redazione del contenuto della clausola contenente il Patto di integrità.

� Tempistica Predisposizione degli adempimenti ai fini dell’adozione del Protocollo di legalità/Patto di integrità entro il 30 novembre 2014. Avvio dell’inserimento a decorrere dall’anno 2015.

� Monitoraggio Comunicazione al Responsabile dell’anticorruzione dell’adozione dell’adempimento al fine verificare sia l’effettivo inserimento della clausola di salvaguardia, sia l’eventuale esclusione dalle gare.

2.4.13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Al fine di costruire misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità, una prima azione è quella di dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia

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di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente Piano e le connesse misure. Ulteriore azione in cui si può tradurre la misura di sensibilizzazione e rapporto con la società civile consiste nell’istituzione di un organismo consultivo quale sede di confronto sui temi e iniziative che il Consiglio intende assumere per contrastare il fenomeno della corruzione. Questa misura trasversale, come già anticipato, trova applicazione a prescindere dalla sua riconducibilità ad un singolo e determinato processo.

� Responsabili

• Il Servizio Segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e Comunicazione, sulla base anche delle indicazioni formulate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, attiva misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della legalità attraverso un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata ed attuata mediante il P.T.P.C. ed il P.T.T.I..

• Il Servizio Segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e Comunicazione in collaborazione con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza elabora una proposta avente ad oggetto l’istituzione, senza nuovi oneri a carico del bilancio, di un organismo consultivo in ordine alle azioni da intraprendere per contrastare il fenomeno della corruzione, le modalità di composizione e le sue funzioni.

• Il Servizio Informatica e Tecnico attiva canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi e cura il rapporto con gli utenti esterni al fine di ricevere suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e di veicolare le informazioni agli uffici interessati.

� Tempistica Settembre 2014 Dicembre 2015 (istituzione organismo consultivo)

� Monitoraggio Comunicazione al Responsabile dell’anticorruzione dell’attuazione dell’adempimento.

2.4.14. Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali Il Piano contiene l’individuazione e prevede l’implementazione anche delle misure di carattere trasversale. Tra queste vi è l’informatizzazione dei processi che consente per tutte le attività dell’amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili, con l’evidenza delle responsabilità per ciascuna fase. Sempre il Piano individua quale misura trasversale la definizione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, previsto dall’art. 1, comma 9, lett. d) della l. 190/2012, con l’obiettivo di evidenziare eventuali omissioni o ritardi al fine di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti. Nel caso di mancato rispetto dei termini, il dirigente indica le motivazioni che giustificano il ritardo e le misure adottate per eliminare tempestivamente l’anomalia. A tale scopo, attraverso la reportistica, i dirigenti inviano, due volte all’anno al responsabile della prevenzione una ricognizione sul rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi di loro competenza.

� Responsabili

Dirigenti responsabili di procedimenti amministrativi.

� Tempistica

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Trasmissione dei dati al responsabile della prevenzione entro il 15 maggio e il 15 novembre di ogni anno.

� Monitoraggio Comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'esito del monitoraggio e pubblicazione a cura di ciascun Servizio dei risultati sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

2.4.15. Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari La misura consiste nella verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti esterni e i dipendenti della struttura interessata alla stipula di contratti e ai procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, mediante apposita dichiarazione scritta dei soggetti beneficiari circa l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità con dipendenti della stessa struttura, secondo quanto previsto dal Codice di comportamento. Nel caso risultino relazioni il dirigente e/o il dipendente, interessato al potenziale conflitto di interesse, si astiene secondo quanto previsto dal Codice di comportamento.

� Responsabili

I dirigenti delle strutture interessate alla stipula di contratti e ai procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere

� Tempistica

Efficacia Immediata

� Monitoraggio Comunicazione al Responsabile per la prevenzione di eventuali casi di conflitto di interesse secondo quanto previsto dal Codice di comportamento

3. Misure ulteriori per la prevenzione del rischio Al fine di prevenire il rischio di corruzione, oltre alle misure obbligatorie indicate si prevedono le seguenti ulteriori misure: 3.1. Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici iscritti negli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi nell’acquisizione di servizi e forniture. Gli articoli 2, 27, 30 e 125 del d. lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) sanciscono la trasparenza, la rotazione, la parità di trattamento e l’adeguata pubblicità quali principi generali del sistema dell’evidenza pubblica. Il principio di rotazione dei soggetti da invitare nelle procedure negoziate, di cui all’art. 125 del codice dei contratti pubblici, è funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie dei servizi con il sistema selettivo del cottimo fiduciario, ma - in quanto tale - lo stesso non ha, per le stazioni appaltanti, una valenza precettiva assoluta, di guisa che la sua episodica mancata applicazione non vale ex se a inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni (ovvero già affidatario del servizio) (Consiglio di Stato, sez. VI - sentenza 28 dicembre 2011 n. 6906). A tal fine la determinazione di conferimento dell’incarico dà conto delle motivazioni per le quali non si è proceduto alla rotazione.

� Responsabili Tutti i Dirigenti dei servizi che svolgono attività di affidamento di lavori o servizi o forniture

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� Tempistica Efficacia Immediata

� Monitoraggio Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione delle determinazioni per le quali non è stata posta in essere la rotazione.

3.2. Predisposizione nel sito istituzionale del Consiglio regionale di una sezione dedicata all’anticorruzione dove sono reperibili, oltre al presente Piano, la normativa e la documentazione di interesse. La sezione è gestita dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. Questa misura trasversale trova applicazione a prescindere dalla sua riconducibilità ad un singolo e determinato processo.

� Responsabili

• Il Dirigente del Servizio Informatica e Tecnico

• Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

� Tempistica Giugno 2014

� Monitoraggio Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'attuazione della misura.

3.3. Costituzione di un elenco di dipendenti quali componenti di commissioni aggiudicatrici nelle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture o di erogazioni di contributi. L’attivazione della procedura di formazione dell’elenco, di approvazione e pubblicazione dell’elenco è di competenza del Servizio Risorse finanziarie e strumentali su proposta dei Direttori che individuano i soggetti da inserire nell’elenco.

� Responsabili Direttori (proposta) e Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali (adozione dell'elenco) � Tempistica Marzo 2015

� Monitoraggio Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'attuazione della misura.

3.4. Applicazione di specifici principi nell’assegnazione di incarichi di componente delle commissioni aggiudicatrici relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture del Consiglio regionale o di erogazione di contributi.

La presente misura unitamente a quella che prevede la costituzione di un elenco di dipendenti, descritta al punto 3.3, deve assolvere alla funzione di assicurare che la composizione delle Commissioni aggiudicatrici avvenga nel rispetto dei seguenti principi, ferma restando l’applicazione delle disposizioni normative imposte dal Regolamento interno delle attività contrattuali e per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del Consiglio regionale: Rotazione dell’incarico; Individuazione dei componenti mediante sorteggio;

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Professionalità adeguata all’incarico; Rappresentanza delle due Direzioni del Consiglio regionale.

� Responsabili Direttori Dirigente Servizio amministrativo di supporto alle Autorità indipendenti � Tempistica Marzo 2015

� Monitoraggio Trasmissione al Responsabile della prevenzione della corruzione dei provvedimenti di nomina dei componenti delle Commissioni aggiudicatrici.

4. Misure di prevenzione attivate nel 2013 Nell’anno 2013, sono state poste in essere una serie di attività anche propedeutiche all'adozione del presente Piano in materia di trasparenza ed anticorruzione e sono state adottate alcune prime misure di prevenzione di seguito indicate:

� nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza con deliberazione n. 127 del 24.09.2013 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

� ricognizione dei procedimenti amministrativi del Consiglio regionale effettuata dal Responsabile per la trasparenza finalizzata alla predisposizione di un elenco esplicativo di tutti procedimenti amministrativi gestiti dal Consiglio ai fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013;

� approvazione, su iniziativa del Responsabile per la trasparenza, della deliberazione n. 164 del 19.11.2013 con la quale l’Ufficio di Presidenza ha individuato il soggetto a cui demandare il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel caso di inerzia del Responsabile del servizio competente all’adozione del provvedimento finale e nei casi ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

� il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha proposto all’Ufficio di Presidenza l’approvazione di un modello base per la mappatura dei processi, la valutazione dei rischi di corruzione e la definizione delle conseguenti misure, che delinea le varie fasi per la costruzione del Piano. Tale modello è stato approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 165 del 28.11.2013, unitamente alla costituzione di una task force multidisciplinare di supporto al Responsabile nella predisposizione del Piano.

� diffusione mediante pubblicazione nel sito web istituzionale del Consiglio regionale del Codice di comportamento;

� elaborazione del Programma per la trasparenza e per l’integrità 2013-2015, approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 170 del 3.12.2013;

� attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza mediante pubblicazione nei termini prescritti dal predetto Programma sul sito web istituzionale del Consiglio regionale degli atti e delle informazioni previsti dal d.lgs. 33/2013

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Sezione III

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA’

1. Descrizione dei contenuti e degli obiettivi La redazione del presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) 2013-2016 è stato redatto nel rispetto della nuova configurazione disposta dal legislatore con il Decreto legislativo n. 33/2013 e dall'Autorità nazionale anticorruzione mediante le Linee guida di cui alla Delibera 50/2013 e le ulteriori indicazioni formulate al riguardo. Tuttavia il programma recupera e mantiene, anche se con denominazioni diverse, tutti quei dati che il Consiglio regionale ha già provveduto a pubblicare in forza del d.lgs. 150/2009 nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, avendo a riferimento il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativo agli anni 2012-2014 di cui può considerarsi un aggiornamento nella misura in cui riassorbe tutte le informazioni in esso previste e già pubblicate. Il presente programma aggiorna altresì il contenuto del Programma 2013-2015, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 170 del 3 dicembre 2013, a seguito della modifica intervenuta alla tecnostruttura del Consiglio regionale intervenuta con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 172 del 10.12.2013 e della necessità di assicurare il coordinamento con i contenuti e le misure introdotti del P.T.P.C. 2013-2016 trattati nella Sezione I alla quale si rinvia. Il rafforzamento della trasparenza quale strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, costituisce un obiettivo che il Consiglio regionale ha da sempre ritenuto strategico e che intende implementare anche nel periodo 2013-2016 assicurando la puntuale attuazione non solo formale ma anche sostanziale della normativa sopravvenuta in materia. Difatti è doveroso non solo pubblicare le informazioni nel sito istituzionale dell’amministrazione secondo le previsioni di legge ma occorre altresì garantire la loro "qualità" nonchè l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e la facile accessibilità delle stesse (art. 6 decreto 33/2013). Il Consiglio regionale dell'Abruzzo, attraverso la verifica ed il monitoraggio del proprio sito istituzionale effettuati con lo strumento on-line "La Bussola della Trasparenza" è risultato porsi al primo posto della classifica delle amministrazioni regionali sulla trasparenza dei siti web, avendo raggiunto la percentuale massima (100%) di aderenza del proprio sito ai contenuti minimi, definiti nelle linee guida di cui alla Delibera Civit n. 50/2013, ed il numero massimo (67) di indicatori soddisfatti sul totale correlati alla realizzazione della struttura così come definita dall’Allegato A al D.lgs. n.33/2013. Occorre pertanto proseguire lungo questo percorso non limitandosi al rispetto formale della normativa bensì innalzando il livello di qualità delle informazioni e dei dati pubblicati e dei servizi digitali, al fine di rafforzare la trasparenza sotto il profilo anche sostanziale. Ciò anche attraverso l’attivazione della funzionalità che consente di far comparire il logo della bussola della trasparenza sul sito istituzionale del Consiglio regionale. In questo modo, cliccando sul logo, l’utente verrà indirizzato alla pagina della bussola contenente i risultati della verifica del sito, senza quindi dover accedere manualmente alla bussola, favorendo la partecipazione sociale al processo di miglioramento della trasparenza del sito. Il processo di ottimizzazione della trasparenza è stato condotto anche attraverso l'istituzione da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 33/2013, di un apposito gruppo di lavoro con l’obiettivo di elaborare un documento sull’organizzazione ed i Criteri per la pubblicazione, sul sito istituzionale, degli atti amministrativi e di indirizzo del Consiglio regionale. Lo stesso Ufficio di Presidenza con Deliberazione n. 127 del 24.09.2013 ha provveduto a nominare l'Avv. Giovanni Giardino, attuale Dirigente del Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi del Consiglio regionale, quale responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Il P.T.T.I. 2013 - 2016 si compone della presente parte narrativa e di una Tabella (allegato D) denominata “Tabella sulla tipologia dei dati, adempimenti e strutture competenti relativamente

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agli obblighi di trasparenza” che individua le modalità, i tempi di attuazione e le strutture amministrative che dovranno assicurare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. La tabella è strutturata in undici colonne. Le prime cinque colonne recanti specificatamente la denominazione delle sezioni di primo livello, di secondo livello, l’ambito soggettivo, il riferimento normativo e la descrizione dell’obbligo, ripercorrono fedelmente la tabella degli obblighi redatta nell’allegato 1 alla delibera A.N.A.C. n. 50/2013 come modificata nel mese di settembre 2013. Le colonne relative agli adempimenti triennali intendono sistematizzare e formalizzare le attività connesse a ciascun obbligo a cui il Consiglio regionale deve attendere unitamente alla previsione della tempistica prevista dalla legge. L'ultima colonna intende individuare in relazione a ciascun obbligo la struttura dell’Amministrazione di livello dirigenziale responsabile, per quanto di competenza, della trasmissione, dell’elaborazione, dell’aggiornamento e della pubblicazione delle informazioni e dei dati da pubblicare. Ulteriore novità rispetto al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativo agli anni 2012-2014 consiste nel fatto che il P.T.T.I. 2013 - 2016 prevede accanto alla pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs. 33 del 2013, come riassunte nella predetta Tabella, ulteriori informazioni che discendono da altre disposizioni normative previgenti o successive al citato decreto che la Civit ha provveduto a richiamare espressamente nelle linee guida per l’aggiornamento del Programma adottate con Delibera 50/2013 in data 4 luglio 2013. Quanto alla collocazione di entrambe le tipologie di informazioni suddette, è opportuno evidenziare che nei casi di informazioni non presenti nel decreto 33/2013 ma richiamate dalla delibera Civit n. 50/2013, è stato rispettato l’assetto strutturale che la medesima Commissione ha deliberato e rappresentato con l’allegato 1 come modificato ed integrato nel mese di settembre 2013 nel seguente modo:

• Sotto –sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Atti generali” inserimento dell’obbligo di pubblicazione del Codice disciplinare, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del d.lgs. 165/2001;

• Sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV”, inserimento dell’obbligo di pubblicazione dell’Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lett. g) del d.lgs. 150/2009 e ai sensi della deliberazione Civit 50/2013;

• Sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Burocrazia zero”, inserimento dell’obbligo di pubblicazione dell’Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo, di cui all’art. 37, c. 3-bis, del d.l. n. 69/2013, inserito dalla legge di conversione n. 98/2013;

• Sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”: inserimento dell’obbligo di pubblicazione dell’ Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del d.lgs. 165/2001;

• Sotto-sezione di primo livello “Personale”, sotto-sezioni di secondo livello “Incarichi amministrativi di vertice”: inserimento dell’obbligo di pubblicazione della Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico, ai sensi dell’art. 20, c. 3, del d.lgs. 39/2013;

• Sotto-sezione di primo livello “Personale”, sotto-sezioni di secondo livello “Dirigenti”: inserimento dell’obbligo di pubblicazione della Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico, ai sensi dell’art. 20, c. 3, del d.lgs. 39/2013;

• Sotto-sezione di primo livello “Personale”, sotto-sezione di secondo livello “Dirigenti”: inserimento dell’obbligo di pubblicazione dei Posti di funzione disponibili (numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta), ai sensi dell’art. 19, c. 1bis, del d.lgs. 165/2001;

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• Sotto-sezione di primo livello “Performance”, inserimento dell’obbligo di pubblicazione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance, ai sensi del par. 1 della deliberazione Civit 104/2010;

• Sotto-sezione di primo livello “Performance”, inserimento dell’obbligo di pubblicazione del Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance, ai sensi del Par. 2.1 della delbera Civit n. 6/2012;

• Sotto-sezione di primo livello “Performance”, inserimento dell’obbligo di pubblicazione della Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, ai sensi del Par. 4 della delibera Civit n. 23/2013;

• Sotto-sezione di primo livello “Enti controllati”, sotto –sezione di secondo livello “Enti di diritto privato controllati”, inserimento dell’obbligo di pubblicazione della Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico e di incompatibilità del conferimento dell'incarico al momento del conferimento dell'incarico, ai sensi dell’art. 20, c. 1 del d.lsg. 39/2013;

• Sotto-sezione di primo livello “Attività e procedimenti”, sotto –sezione di secondo livello “Dati aggregati attività amministrativa”, inserimento dell’obbligo di pubblicazione dell’ Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano, ai sensi dell’art. 1, c. 29, della legge 190/2012;

• Sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti-Corruzione”, inserimento dei seguenti obblighi di pubblicazione, ai sensi delle delibere Civit 105/2010 e 2/2012, dell’art. 1, commi 3 e 14, legge 190/2012, art. 18, comma 5, d.lgs. 39/2013.

• Piano triennale di prevenzione della corruzione; - Responsabile della prevenzione della corruzione;

- Responsabile della trasparenza;

- Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità; - Relazione del responsabile della corruzione;

- Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione;

- Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013.

• Sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti-Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati”, inserimento dei seguenti obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005, art. 9, c. 7, d.l. 179/2012, art. 63 commi 3 bis e 3 quater, d.lgs. 82/2005:

- Regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico ed il riutilizzo dei dati;

- Catalogo di dati, metadati e banche dati;

- Obiettivi di accessibilità; - Provvedimenti per uso dei servizi in rete.

2.Procedimento di elaborazione del Programma L'individuazione dei contenuti del P.T.T.I. è stata effettuata dal Responsabile della Trasparenza il quale si è avvalso anzitutto dell'analisi prodotta dal gruppo di lavoro di cui si è detto costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n 96 del 2.07.2013 composto da soggetti designati da tutte le strutture del Consiglio regionale che saranno costantemente impegnate nella raccolta dei dati da pubblicare e, quindi, nella condivisione dei contenuti del Programma. L’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 164 del 19.11.2013 che ha altresì provveduto ad individuare nella dott.ssa Giovanna Colangelo il soggetto titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia nell'adozione del provvedimento finale o di ritardo o mancata risposta a fronte di una richiesta di accesso civico. Occorre peraltro far presente che lì dove siano configurabili provvedimenti

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amministrativi di competenza dell'organo politico il titolare del potere sostitutivo potrà intervenire esclusivamente in sostituzione dei soggetti dell'amministrazione che omettano di adottare gli atti relativi alle fasi procedimentali di propria competenza che precedono quella dell'adozione dell'atto finale. 3.Iniziative di comunicazione della trasparenza L'Amministrazione avrà cura di garantire la massima diffusione dei contenuti del P.T.T.I. e dei dati in esso pubblicati anche attraverso la loro diffusione negli ordinari circuiti di informazione e comunicazione e valuterà, compatibilmente con le risorse disponibili, l'organizzazione di apposite giornate della Trasparenza con l'obiettivo di diffondere la massima conoscenza delle attività del Consiglio regionale ed in generale della cultura della trasparenza. Nel P.T.T.I., nell'ottica del perseguimento di standard più elevati di qualità dei servizi, il Consiglio regionale svilupperà ulteriormente la comunicazione in termini di qualità, chiarezza ed accessibilità delle informazioni ed implementerà il processo di coinvolgimento dei cittadini. Il Consiglio regionale valorizzerà le segnalazioni dei suoi principali portatori di interessi, non solo come fruitori di servizi e destinatari passivi delle politiche intraprese, ma come soggetti attivi e partecipativi sia nella fase della programmazione che in quella della realizzazione degli obiettivi e della rendicontazione dei risultati. 4. Processo di attuazione del programma Il presente Programma costituisce un aggiornamento di quello relativo al triennio 2013-2015 già approvato in data 3 dicembre 2013 e che ha costituito lo strumento di prima applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 33/2013 dalle quali è emersa la necessità, seppur in limitate occasioni, di un adeguamento alle peculiarità organizzative e funzionali del Consiglio regionale. Pertanto lo stesso sarà occasione oltre che per illustrare le iniziative che saranno poste in essere dal Consiglio regionale in adempimento degli obblighi previsti in materia anche per individuare le adeguate misure di carattere organizzativo atte ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Stante l’attuale vigenza delle disposizioni previste dal citato decreto, l’identificazione delle strutture dirigenziali preposte alla trasmissione, alla elaborazione, all'aggiornamento dei dati e alla loro pubblicazione si configura come atto imprescindibile per l’attuazione di quelle norme che disciplinano il regime sanzionatorio generale (articoli 43 e 46 del d.lgs. 33/2013) e speciale (articoli 14, 22 e 47 del d.lgs. 33/2013) che trovano applicazione a fronte della mancata o incompleta pubblicazione. Infatti solo una riconduzione precisa e dettagliata degli obblighi di trasmissione e pubblicazione in capo alle varie strutture amministrative dirigenziali consente al soggetto competente di contestare ed, eventualmente, sanzionare l’inadempienza evitando che la confusione in ordine alle diverse responsabilità si traduca di fatto nell’impossibilità di perseguire le inadempienze. Tale identificazione è contenuta nell'ultima colonna della “Tabella sulla tipologia dei dati, adempimenti e strutture competenti relativamente agli obblighi di trasparenza” (Allegato D). Si evidenzia che i dirigenti devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e concorrono, con il Responsabile della Trasparenza, alla corretta e puntuale attuazione delle previsioni contenute nel P.T.T.I. La pubblicazione dei dati avviene secondo le modalità di aggiornamento indicate dalla delibera Civit n. 50/2013, allegato 2 (Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati), punto 2; in particolare è necessario che per ciascun dato, o categoria di dati, sia indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l’arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce. In un’ottica di innalzamento del livello di trasparenza, per agevolare la consultazione della sezione dell’Amministrazione trasparente il Servizio Informatica e Tecnico elabora un indice riepilogativo delle sezioni di primo e secondo livello al fine di consentire con immediatezza la ricerca dei dati di interesse. 4.1. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi Premesso che tutte le strutture amministrative del Consiglio regionale devono attenersi nell’elaborazione e pubblicazione dei dati al rispetto delle previsioni normative nonché delle indicazioni e dei chiarimenti forniti al riguardo sia dalla A.N.A.C. che dal Dipartimento della funzione pubblica, si

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illustrano le seguenti specifiche misure organizzative atte ad assicurare la corretta attuazione di alcuni particolari obblighi. Innanzitutto è bene puntualizzare che la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012, deve ritenersi in parte superata con riguardo alle modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici a seguito delle sopravvenute disposizioni normative introdotte dal d.lgs. 33/2013 e dalla delibera AVCP n. 26 del 10.06.2013 recante “prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012”. Ne consegue che la pubblicazione delle informazioni afferenti i dati predetti avviene secondo le modalità introdotte dalla normativa entrata in vigore successivamente alla richiamata deliberazione UP n. 220/2012. � Con particolare riferimento ai dati da pubblicare ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 33/2013 concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, la pubblicazione è strutturata in una tabella in cui sono elencati tutti i componenti del Consiglio regionale e dell’Ufficio di Presidenza, con accanto ad ognuno di essi la pubblicazione dei dati previsti dalla lettere da a) a f) del predetto articolo. Il dato relativo ai compensi deve dare evidenza delle voci in cui si articola il trattamento economico dei consiglieri regionali ai sensi della legge regionale 40/2010 cosi come definite dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 224 del 27.12.2012 ovvero indennità di carica, indennità di funzione e rimborso spese per l’esercizio del mandato. Il dato dei compensi è dinamico e soggetto ad aggiornamento tempestivo ovvero mensile. � L’attuazione dell’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 12, c. 1bis, del d.lgs 33/2013 è subordinato alla ricognizione dei nuovi obblighi amministrativi del Consiglio regionale introdotti dopo l’entrata in vigore del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 che dovranno essere individuati dalle competeti strutture su invito del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. � In relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 22 del d.lgs. 33/2013 anche sulla base delle indicazioni formulate dalla competente struttura del Consiglio in materia di nomine, stante il combinato disposto delle norme contenute nello Statuto regionale (artt. 26, 42 c. 3, 55, 56 e 57) che riservano al Consiglio regionale il potere di nomina degli amministratori di aziende, agenzie ed enti ed il controllo relativo alla gestione alla Giunta regionale, il Consiglio regionale curerà la pubblicazione di un elenco ricognitivo degli enti rispetto ai quali lo stesso è titolare del potere di nomina. In fase di aggiornamento del Piano saranno valutate e concordate con le competenti strutture della Giunta e del Consiglio nonché con i rispettivi Responsabili per la trasparenza le modalità di assolvimento degli obblighi in questione anche mediante eventuale previsione di link di collegamenti tra i rispettivi siti istituzionali. � L’articolo 24, c. 1 del d.lgs. 33/2013, verrà attuato mediante la pubblicazione delle competenze dei singoli Servizi e dei rispettivi Uffici ed Alte professionalità così come risultanti dall’organizzazione inerente la tecnostruttura del Consiglio regionale. � L’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 24 c. 2 del d.lgs. 33/2013 avente ad oggetto il monitoraggio dei tempi procedimentali sarà attuato dalle strutture dirigenziali periodicamente previa approvazione dell’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale da parte dell’Ufficio di Presidenza. � Le modalità di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro previsto dall’articolo 27, c. 2 del d.lgs. 33/2013 assicurano, altresì, l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’art. 1 del d.P.R. n. 118/2000 che prevede l’istituzione dell’Albo dei soggetti cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Con riferimento all’attività di erogazione di contributi curata dalla struttura di supporto alle Autorità indipendenti per il Corecom Abruzzo, si precisa che le relative informazioni sono pubblicate sul sito del Comitato, dal momento che la deliberazione di ripartizione dei contributi è

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adottata da quest’ultimo organismo. Si aggiunge, inoltre, che la pubblicazione dei dati in argomento avviene anche nel rispetto dei chiarimenti offerti dall’A.N.A.C. mediante deliberazione n. 59 del 15.07.2013. � La trasmissione e pubblicazione dei dati previsti dall’art. 31 del d.lgs. 33 (controllo e rilievi sull’amministrazione), sono curate dalle strutture dirigenziali interessate. A titolo esemplificativo si evidenzia che gli esiti della relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri spetta al Servizio Affari Assembleari e Commissioni; l’esito del controllo operato dalla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1, comma 10, d.l. 174/2010 sui rendiconti approvati da ciascun gruppo consiliare spetta all’Ufficio Affari generali e Segreteria dell’Ufficio di Presidenza. � La pubblicazione della carta dei servizi e dei tempi medi di erogazione dei servizi di cui rispettivamente all’art. 32, c. 1 e 32, c. 2, lett. b) del d.lgs. 33/2013, si intende riferita ai servizi erogati dalle Autorità indipendenti (ad es. Corecom Abruzzo e Difensore civico). � L’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 15, c. 2 del d.lgs. 33/2013 (tabella relativa agli elenchi dei consulenti) viene assolto attraverso la pubblicazione della tabella trasmessa alla Funzione pubblica, in armonia con quanto indicato dall’art. 53, comma 14, d.lgs. 165/2001. � Al fine di agevolare l’attività di controllo e vigilanza che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha il dovere di esercitare anche con riguardo ai dati da pubblicare ai sensi dell’art. 37 del d.lgs 33/2013 e tenuto conto dei chiarimenti resi dall’AVCP in merito alle modalità di corretta applicazione dell’art. 1, comma 32 della legge 190/2012, le determinazioni aventi ad oggetto una delle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture previste dal decreto legislativo 163/2006 contestualmente alla loro pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale sono trasmesse al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di trasparenza e di garantire la completa attuazione del Programma secondo la tempistica dallo stesso prevista, nell’ambito della ripartizione delle competenze specificate nella Tabella, il Servizio Informatica e Tecnico, con il coordinamento del Responsabile per la trasparenza, esercita le ulteriori seguenti funzioni: provvede alla costruzione della sezione “Amministrazione trasparente” secondo lo schema degli obblighi indicati nella Tabella riportata nell’allegato D, individua i formati di pubblicazione dei dati e dei documenti, assicura assistenza ai servizi titolari dei dati nella corretta impostazione degli stessi, cura, gestisce e sviluppa piattaforme e le banche dati esistenti ed occorrenti, cura l’uniformità grafica delle pagine web. In deroga a quanto stabilito dal P.T.T.I. in ordine all’identificazione dei soggetti competenti alla pubblicazione delle informazioni, il predetto Servizio curerà la pubblicazione dei dati che saranno trasmessi dalla strutture competenti fino a quando non sarà completato il processo di decentralizzazione della gestione del sistema di pubblicazione delle informazioni da parte dei servizi titolari, ferma restando l’attività di pubblicazione che attualmente i singoli servizi curano in autonomia. La suddetta decentralizzazione sarà preceduta da apposita formazione del personale appartenente a ciascuna struttura amministrativa dirigenziale incaricato di provvedere alla pubblicazione a cura del Servizio Informatica e Tecnico. Sempre in merito al regime sanzionatorio si rende inoltre necessario un intervento normativo volto a coordinare ed armonizzare le disposizioni regionali contenute nell'art. 37 bis della l.r. 40/2010 introdotto dalla L.R. n. 68/2012 con le disposizioni del decreto 33/2013. La Regione Abruzzo, infatti conformando l’ordinamento regionale alle disposizioni statali di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 ( Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) attraverso l’approvazione della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68, ha introdotto e regolamentato un meccanismo sanzionatorio a carico del soggetto tenuto all’obbligo di comunicazione di dati di natura patrimoniale nei casi di mancata o parziale ottemperanza attraverso

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l’inserimento del Capo IV bis (pubblicità e trasparenza dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo) nella legge regionale 10 agosto 2010, n. 40. Sennonché l’art. 37 bis della l.r. 40/2010 appare avere un ambito oggettivo di applicazione identico a quello introdotto dal sopravvenuto articolo 47 del d.lgs. 33/2013 prevedendo, però, un regime sanzionatorio formalmente differente. Segnatamente l’articolo 47 genericamente dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in un minimo di 500 euro ed un massimo di 10.000 a carico del responsabile della mancata comunicazione in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14 concernenti la situazione patrimoniale anche del coniuge e parenti del secondo grado. L’articolo 37 bis, in adeguamento al predetto d.l. 174/2012, disciplina nel dettaglio l’iter procedimentale di applicazione di una sanzione pecuniaria il cui impulso è affidato al Presidente del Consiglio regionale mediante diffida ad adempiere. Il procedimento prevede, infatti, un iter preliminare di doppia diffida, la possibilità di una doppia penalità (decurtazione 3% o 6% indennità di carica) e la sospensione di una indennità di carica in caso di perdurante inadempienza (6600 euro) che, teoricamente, si pone all’interno dei limiti stabiliti. Alla luce delle indicazioni attuative rese dalla delibera Civit n. 66/2013 nonché del vigente divieto di cumulo delle sanzioni previsto dall’articolo 8 della legge 689/1981 per la violazione di diverse disposizioni operata con un’unica condotta, il Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi predisporrà nell'anno 2014 una proposta di manutenzione dell’ordinamento regionale al fine di superare le predette criticità nonché per disciplinare il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 47 del citato. Con il predetto intervento si provvederà inoltre a coordinare il riferimento ai figli conviventi attualmente previsto dal comma 1, lettera c) dell’articolo 37 bis della l.r. 40/2010 con quello più ampio ai parenti di secondo grado introdotto dall’articolo 47 del d.lgs. 33/2013. 4.2. Ulteriori adempimenti specifici Nell’allegato E “Tabella riassuntiva di ulteriori adempimenti” sono riepilogati adempimenti già presenti in forma descrittiva nelle sezioni di cui si compone il Piano e che si configurano come adempimenti ulteriori rispetto a quelli a cui sono già soggette le strutture dirigenziali sia con riferimento alla trasparenza (allegato D) sia con riferimento alla prevenzione della corruzione (allegato C). Gli adempimenti riportati nella citata tabella si configurano in gran parte come azioni indispensabili e funzionali alla corretta attuazione del presente Piano e del Programma per la trasparenza. Per gli adempimenti aventi ad oggetto le proposte di manutenzione dell’ordinamento regionale è stato previsto come termine di realizzazione il 31.12.2014 tenuto conto della fase di prorogatio in cui si trova ad operare attualmente il Consiglio regionale nonché dei tempi tecnici previsti dalla legge per l’insediamento del nuovo Consiglio regionale. 5.Dati ulteriori La qualificazione della trasparenza quale "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili" di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. m) della Costituzione, consente comunque alla Regione interventi volti ad assicurare livelli ulteriori ed aggiuntivi di tutela mediante la previsione di maggiori forme di trasparenza relative alle proprie funzioni istituzionali. Quale ulteriore obbligo di pubblicazione posto dal P.T.T.I. per il triennio 2013-2016 si ritiene di dover pubblicare i dati relativi al piano formativo predisposto per il personale del Consiglio regionale. Il predetto obbligo andrà collocato nel modo seguente:

• Sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti-dati ulteriori”, sotto –sezione di secondo livello “Personale”, inserimento del seguente obbligo: -Manuale valutazione formazione , questionario, report corsi di formazione.

Tuttavia è bene evidenziare che il Consiglio regionale già provvede alla pubblicazione di informazioni il cui obbligo di pubblicazione discende non solo da fonti normative statali ma anche di dati ulteriori che,

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ai sensi dell'art. 4, comma 3 del d.lgs. 33/2013, contribuiscono alla conoscenza degli stessi per garantire un maggior livello di trasparenza e secondo la previsione posta da specifiche norme regionali. In particolare, si segnalano taluni obblighi di pubblicazione posti da disposizioni regionali già vigenti al momento dell’entrata in vigore del citato decreto e pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale anche se in sezioni diverse da quello di “Amministrazione trasparente”. � L’art. 37 bis legge regionale 40 del 2010, rubricato “Pubblicità e trasparenza”, con riguardo a ciascun eletto al Consiglio Regionale, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Giunta e ciascun componente la Giunta, prevede la pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale delle seguenti informazioni: a) nome e cognome, luogo e data di nascita, numero di codice fiscale; b) la particolare funzione svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1 nonché gli incarichi ricoperti nel tempo anche in qualità di Presidente o componente di Consulte, Comitati, Commissioni, Enti o organi collegiali; c) l'indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione; d) annualmente, all'inizio ed alla fine del mandato, i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi propria, del coniuge e dei figli conviventi se gli stessi vi consentono,l'elenco dei beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie; e) i progetti di legge,gli emendamenti a progetti di legge presentati, le risoluzioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e interrogazioni con indicazione dei relativi iter fino alla loro conclusione; f) il quadro delle presenze ai lavori della Giunta, del Consiglio, delle Commissioni di cui fa parte e i voti espressi sui provvedimenti adottati dagli stessi; g) il registro delle spese complessive per lo staff, per gli uffici, per i viaggi comprensive di quelle dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese varie. E’ evidente che le predette disposizioni regionali ampliano lo spettro dei dati afferenti i titolari di cariche pubbliche elettive e di governo con una serie di notizie aggiuntive rispetto a quelle previste dal d.lgs. 33/2013. Si precisa al riguardo che l’approvazione delle disposizioni regionali aventi ad oggetto obblighi di pubblicità e trasparenza delle informazioni citate rientra nell’ambito delle disposizioni con cui la Regione Abruzzo si è adeguata agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Pertanto anche le medesime rappresentano attuazione di disposizioni statali entrate in vigore prima del d.lgs. 33 del 2013 anche se rispondenti a finalità ed obiettivi differenti da quelli propriamente notiziali. � Il medesimo articolo 37 bis della legge regionale 40/2010 contempla ulteriori forme di pubblicità non solo con riguardo ai contenuti come dettagliatamente sopra descritti ma anche con riguardo all’ambito soggettivo. In particolare il comma 5 del succitato articolo dispone che le disposizioni relative alla situazione patrimoniale si applicano anche a coloro che sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 42, comma 3, dello Statuto regionale e nei confronti di ogni titolare di cariche conferite dal Consiglio o dalla Giunta regionale anche sulla base di apposita elezione o nomina prevista dalla legge. � Ulteriore livello di trasparenza viene raggiunto la pubblicazione e l'aggiornamento periodico del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari accreditati presso il Consiglio regionale e dei relativi dati comunicati dai portatori di interessi particolari, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.61/2010 in apposita sezione del sito del Consiglio regionale, denominata registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari e accessibile con il link http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/contenuti/registro-pubblico-interessi-particolari � Attraverso un link di collegamento ai siti del Corecom Abruzzo e Difensore civico viene garantita la pubblicità dei dati prodotti dai medesimi organismi nell’ambito delle loro attività e competenze. Si precisa, tuttavia, che i dati e le informazioni attinenti il Servizio amministrativo di supporto alle Autorità Indipendenti confluiscono nella sezione di Amministrazione trasparente del

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Consiglio regionale, trattandosi di una delle strutture amministrative in cui si articola la tecnostruttura del Consiglio regionale.