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massimario 2013 Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti Ordine dei Giornalisti decisioni, documenti e giurisprudenza dal 1996 a cura di Elio Donno

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massimario 2013

Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti

Ordine dei Giornalistidecisioni, documenti

e giurisprudenza dal 1996

a cura di Elio Donno

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TUTTI I DIRITTI RISERVATINessuna parte di questa pubblicazionepuò essere fotocopiata, duplicata o inalcun modo riprodotta, trasmessa o archi-viata in nessuna forma, compresi i sup-porti informatici, multimediali o meccani-ci, senza la preventiva autorizzazione delCentro di Documentazione Giornalistica,proprietario dei diritti.

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Il Massimarioè stato curato da Elio Donno

(vicepresidente del Consiglio di Disciplina Nazionale),

con la collaborazione di

Mario Gallucci e Alessandra Torchia

ed il coordinamento

di Ennio Bartolotta

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SOMMARIO

n Prefazione di Enzo Iacopino pag. 7

n Introduzione di Elio Donno pag. 9

n Indice pag. 11

n I.Attività disciplinare

I-1 Decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale 2013 pag. 391-1-1 Provvedimenti adottati nel 2013 pag. 52

I-2 Decisioni del Consiglio Nazionale dell’Ordinedei Giornalisti. Provvedimenti adottati 2012-2011 pag. 55

I-3 Contenzioso generale - Vizi procedurali pag. 67I-4 Decisioni richiamate nelle massime pag. 79

n II.Tenuta Albo

II-1 Registro praticanti pag. 141II-2 Elenco professionisti pag. 149II-3 Elenco pubblicisti pag. 150II-4 Elenco speciale pag. 164II-5 Ricorsi elettorali pag. 169II-6 Decisioni richiamate nelle massime pag. 173

n III.Appendice (contenuta nel cd-rom)A cura di Alessandra Torchia

1 - Massime giurisprudenziali 20132 - Provvedimenti Autorità Garante per la protezione dei dati personali 20133 - Rassegna normativa di interesse4 - Massimario dal 2005 al 2012

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PREFAZIONE

Anche quest’anno l’Ordine Nazionale dei Giornalisti pubblica (grazie al-l’insostituibile contributo di Elio Donno) il Massimario delle delibera-

zioni adottate in materia disciplinare e di tenuta dell’Albo, in adempimentoa quanto stabilito dal’art. 20 bis del Dpr 115/1965 “per contribuire allaconcordanza degli interessi giurisprudenziali e per la migliore tutela dellacategoria”.Oltre a soddisfare un obbligo di legge, documentando i provvedimenti as-sunti dal Consiglio di Disciplina Nazionale in materia deontologica, e dalConsiglio Nazionale dell’Ordine per tutta la notevole e variegata attivitàistituzionale, il Massimario è uno strumento per approfondire alcune pro-blematiche riguardanti l’esercizio della professione.Nel 2013 è stata attuata compiutamente la divisione delle funzioni tra ilConsiglio Nazionale dell’Ordine, chiamato a impostare, guidare e coordina-re tutte le iniziative che riguardano la categoria (formazione, scuole di gior-nalismo, tenuta degli Albi etc.) e il neonato Consiglio di Disciplina Nazio-nale, che ha il compito di decidere in secondo grado sui ricorsi presentatiavverso le sanzioni disciplinari inflitte dai competenti organi territoriali.Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti è stato tra i primi a dareesecuzione al Dpr n. 137/2012, avvertendo l’esigenza di realizzare subitoquesta netta divisione di compiti e nel dicembre dello stesso anno ha elettol’organismo a ciò delegato.In tal modo il Consiglio di Disciplina Nazionale ha avviato subito la sua au-tonoma attività, con tempi più rapidi di quelli che poteva osservare il Con-siglio Nazionale, quando era chiamato, per legge, a decidere anche su que-stioni deontologiche.Sarei reticente se non cogliessi anche questa opportunità per manifestare undisagio. È passato un altro anno senza che il Parlamento abbia tentato divarare una da noi sollecitata riforma dell’Ordine. La legge vigente è del1963, oltre mezzo secolo fa. È cambiato tutto, ma le regole restano quelle diallora. Servirebbero norme nuove finalizzate a definire il metodo di acces-so, ma idonee, al tempo stesso, a fotografare meglio una professione che èradicalmente cambiata.La speranza resta. Ma dobbiamo avere tutti la consapevolezza che un risul-tato sarà possibile solo se lavoreremo insieme, senza tentativi di prevarica-re una parte o l’altra della nostra categoria.

Enzo IacopinoPresidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti

7Prefazione

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INTRODUZIONE

La deontologia e la tenuta dell’Albo costituiscono due cardini fondamen-tali dell’istituzione e dell’essere dell’Ordine dei Giornalisti ed il

Massimario 2013, giunto quest’anno alla sua nona edizione, risponde allafinalità, voluta dalla legge, di rendere pubbliche le decisioni sui ricorsi pre-sentati avverso i provvedimenti adottati in primo grado.Quest’anno, a seguito della costituzione del Consiglio di DisciplinaNazionale, voluto dal Dpr 137/2012 ed al quale sono state demandatel’istruttoria e le decisioni sui ricorsi disciplinari che sino al 2012 erano dicompetenza del Cnog, il Massimario si compone di due sezioni nettamentedistinte: “Attività disciplinare” e “Tenuta Albo”.Nella prima sezione è anche inserita una parte riguardante il contenziosogenerale ed i vizi procedurali che, per alcuni casi (termini presentazionericorsi, aspetti formali etc.) possono essere mutuati anche per la seconda.Nella sezione “Tenuta dell’Albo”, in un capitolo a parte, sono anche inseri-ti i “Ricorsi elettorali”, il cui esame rientra nelle competenze amministrati-ve del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.Il Massimario propone quindi all’attenzione dei giornalisti e di tutti gli ope-ratori dell’informazione il riassunto analitico del lavoro svolto nel corso del-l’anno dal Cnog e dal C.D.N., attraverso decisioni e motivazioni basate sunorme, sentenze e provvedimenti di organi di garanzia ed assunte semprenel rispetto dei fondamenti etici e giuridici che ci governano.Più che un documento di archivio può essere, quindi, uno strumento perconoscere meglio diritti, doveri, limiti ed obblighi del mondo giornalisticonella sua realtà evolutiva determinata dalla galassia di nuovi strumenti ope-rativi, ma anche per riaffermare alcune regole immutabili, poste a fonda-mento della professione, come il doveroso esercizio di una informazionelibera e corretta, nel rigoroso e costante rispetto della personalità e della sen-sibilità dei destinatari del messaggio giornalistico.

Elio Donno

9Introduzione

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INDICE

I. Attività disciplinare-

n I-1 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2013I-1-1 Illecito accusare colleghi di slealtà ed usare frasi offensive pag. 39• C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Respinto ricorso Giuseppe Mascambruno avverso delibera Ordine Toscana 29.4.2010

I-1-2 Vietato pubblicare foto raccapriccianti pag. 39• C.D.N. 5 marzo 2013 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Omar Monestier avverso delibera Ordine Veneto 5.11.2009

I-1-3 Annullamento sanzione all’autore dell’articolo - Decade l’accusa di omesso control-lo al Direttore pag. 39

• C.D.N. 6 febbraio 2013 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 14.12.2012

CONFORME• C.D.N. 14.11.2013 n. 72 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Respinto ricorso Jonathan Doria Papmphili avverso delibera Ordine Lombardia30.12.2012 (archiviazione esposto)

I-1-4 Esercizio del diritto di cronaca pag. 40• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Accolto ricorso Corrado Barbacini avverso delibera Ordine Fiuli Venezia Giulia 29 no-vembre 2010

I-1-5 È sanzionabile chi pubblica notizie tratte da una fonte anonimanon verificata pag. 40

• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 16 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Luciano Lannes avverso delibera Ordine Puglia 21.7.2011NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-6 L’editore di una tv offende dei colleghi. Ne risponde il direttore pag. 40• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Paolo Gioacchino Picone avverso delibera Ordine Sicilia 13.2.2011

I-1-7 Non c’è illecito quando si esercita correttamente il diritto di critica pag. 40• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Respinto ricorso Carlo Foresti avverso delibera Ordine Lombardia 10.11.2011(archivia-zione esposto)NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-8 La rettifica deve essere esplicita pag. 41• C.D.N. 20 marzo 2013 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Antonio Padellaro avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2012NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

11IndiceAttività disciplinare

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I-1-9 Illecito accedere nella casella di posta elettronica di colleghi pag. 41• C.D.N. 5 aprile 2013 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Respinto (con riduzione sanzione) ricorso Antonello Menconi avverso delibera OrdineUmbria 14.12.2012

I-1-10 Responsabilità del Direttore - Assoluzione in mancanza di prove certe pag. 41• C.D.N. 16 aprile 2013 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 6.6.2012 (archiviazione esposto)

CONFORME• C.D.N. 14.11. 2013 n. 73 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia30.5.2012 (archiviazione esposto)

I-1-11 Grave fatto di cronaca con immagini che ledono la dignità della persona.Omesso controllo del direttore pag. 42

• C.D.N. 16 aprile 2013 n. 34 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 1.10.2012NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-12 Richiesta rettifica su un fatto realmente accaduto - Modalità pag. 42C.D.N. 23 aprile 2013 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Accolto ricorso Kurt Werner Zimmerman avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige14 novembre 2011

I-1-13 L’autore dell’articolo non risponde del titolo, se ideato da altro giornalista pag. 43• C.D.N. 23 aprile 2013 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Accolto ricorso Franco Bechis avverso delibera Ordine Lazio 3.9.2010NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-14 Obbligo della segretezza per chi fa parte di un collegio giudicante pag. 43• C.D.N. 23 aprile 2013 n. 39 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Antonella Cardone avverso delibera Ordine Emilia Romagna11.10.2011

I-1-15 Uso di frasi improprie e messaggi distorti pag. 43• C.D.N. 29 aprile 2013 n. 42 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Denise Quintieri Tarsitano avversodelibera Ordine Toscana 11.5. 2012

I-1-16 Responsabilità del direttore di una tv che nell’editoriale confondeil proprio ruolo di Presidente di un’Associazione con quello di giornalista pag. 44

• C.D.N. 29 aprile 2013 n. 43 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Luigi Bardelli avverso delibera Or-dine Toscana 8.10.2012

I-1-17 Messaggio giornalistico e ‘commistioni improprie’ con quello pubblicitario pag. 44• C.D.N. 30 aprile 2013 n. 44 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Respinto ricorso Alfonso Signorini avverso delibera Ordine Lombardia 20.1.2011NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

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I-1-18 Iscrizione nell’elenco pubblicisti quale compenso per la collaborazione.Si lede la dignità professionale pag. 44

• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 45 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2012NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-19 Giudizi espressi a mezzo email tra una cerchia ristretta di persone(mailing list) ed acquisiti nel procedimento in modo anomalo. Non c’è dolo pag. 45

• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 46 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Prosciolta Emiliana Cirillo

I-1-20 Le fotografie non devono travisare né forzare il contenuto degli articoli pag. 45• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 47 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Ordine Lombardia 11.1.2010NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-21 Una notizia, anche se acquisita da fonti attendibili va sempre verificata pag. 45• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 55 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Carlo Barbieri avverso deliberaOrdine Veneto 12.1.2012

I-1-22 Il Direttore promuove la cooperazione tra colleghi pag. 46• C.D.N. 18 settembre 2013 n. 57 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Respinto ricorso Mario Giuseppe Sergio Talenti avverso delibera Ordine Toscana24.9.2012

I-1-23 È punibile chi usa il giornale per insulti ed attacchi personali pag. 46• C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 60 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 20.2.2012

I-1-24 La presunzione di innocenza prevale su quella di colpevolezza pag. 46• C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 61 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 17.9.2012(sanzione ridotta)

I-1-25 Bilanciamento tra verità dei fatti, interesse pubblico e continenza pag. 47• C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 62 - Pres. Felappi - Rel. Esposito• Respinto ricorso Sergio Brovia avverso delibera Ordine Lombardia 22.11.2012(archiviazione esposto)

I-1-26 L’atto di incolpazione deve essere specifico e circostanziato pag. 47• C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 63 - Pres. Felappi - Rel. Esposito• Accolto ricorso Leo Amato avverso delibera Ordine Basilicata 21 dicembre 2012

I-1-27 Interviste televisive. Inammissibili battute ironiche fatte in un contestoad alto potenziale di violenza pag. 47

• C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 64 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Respinto ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 6.2.2013NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

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I-1-28 Un giornalista non concede la propria immagine per fini pubblicitari pag. 47• C.D.N. 24 ottobre 2013 n. 65 - Pres. Felappi - Rel. Donno

• Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Franco Manzitti avverso delibera

Ordine Liguria 7.12.2013

I-1-29 Articoli discriminatori nei confronti di zingari e rom. Ne rispondeanche il direttore pag. 48

• C.D.N. 13 novenbre 2013 n. 66 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli

• Respinto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 10.2.2011

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-30 Non è automatica la culpa in vigilando del Direttore in presenzadi controverse valutazioni di un articolo pag. 48

• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 67 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni

• Accolto ricorso Maurzio Belpietro avverso delibera Ordine Milano 14.12.2012

I-1-31 Pubblicazione di ‘voci’ correnti non veritiere pag. 48• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 68 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli

• Respinto ricorso Francesco Cramer avverso delibera Ordine Lombardia 5. 6. 2012

CONFORME• C.D.N. 16 aprile 2013 n. 35 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo

• Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 4.7.2012

(omesso controllo quale Direttore)

I-1-32 Chi offende l’Ordine è sottoposto a procedimento disciplinare pag. 49• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 69 - Pres. Felappi - Rel. Donno

• Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Massimo Alberizzi avverso delibera

Ordine Lombardia 7.6.2012

I-1-33 Condotta del giornalista incompatibile con la permanenza nell’Albo.Radiazione pag. 49

• C.D.N. 27 novembre 2013 n. 74 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi

• Respinto ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige

13.3.2013

I-1-34 Illecito realizzare un servizio finalizzato a svilire la dignità della persona pag. 49• C.D.N. 14 novembre 2013 n. 75 - Pres. Felappi - Rel. Donno

• Respinto ricorso Annalisa Spinoso avverso delibera Ordine Sicilia 13.3.2010

I-1-35 Diritto alla tutela e riservatezza dei minori pag. 50• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Cembran

• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011

• Censura a Delfina Metz

CONFORME• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Cembran

• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011

• Avvertimento ad Andrea Garibaldi

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IndiceAttività disciplinare

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• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 48 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011

• Censura a Maurizio Stefanini

I-1-36 Responsabilità del Direttore che ospita un articolo in violazione della Carta diTreviso pag. 50

• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011

• Avvertimento ad Umberto La Rocca

I-1-37 Tutelata la riservatezza dell’identità dei minori - Proscioglimento pag. 51• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011

• Prosciolto Paolo Conti

I-1-38 Intervento sindacale per la libertà della informazione pag. 51• C.D.N. 18 settembre 2013 n. 56 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorsi Giuseppina Debbi, Antonello Piroso avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008

• Prosciolto Adalberto Baldini

I-1-39 È contraddittorio pubblicizzare una situazione personale e poi invocarela privacy pag. 51

• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 70 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 30.5.2012

• Prosciolto Cristiano Gatti

I-1-40 Onere della prova - Proscioglimento pag. 51• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 71 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Emilio Mezzolani avverso delibera Ordine Marche 5.12.2011

• Prosciolto Elio Giuliani

I-1-41 Le accuse nei confronti di un collega devono essere documentate pag. 52• C.D.N. 12 dicembre 2013 n. 76 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti• Respinto ricorso Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010

n I-1-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2013

I-1-1-1-1 Istanze accolte pag. 52• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Ugo Sartorio avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012

• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Luciano Segafreddo avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012

• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Antonino M. Previtera avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012

• C.D.N. 7 marzo 2013 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Patrizia Biagi avverso delibera Ordine Sicilia 19/20.10.2012

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• C.D.N. 20 marzo 2013 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 8.1.2013Vedi successiva decisione sul ricorso a pag. 47

• C.D.N. 20 marzo 2013 n. 22 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Ricorso Giovanni Egidio avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17.12.2012

• C.D.N. 16 aprile 2013 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22/23.06.2012

• C.D.N. 10 luglio 2013 n. 51 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Michele Santoro avverso delibera Ordine Sicilia 22.3.2013

I-1-1-1-2 Istanze respinte pag. 53• C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Antonello Menconi avverso delibera Ordine Umbria 14.12.2012Vedi successiva decisione sul ricorso a pag. 41 delib. n. 29

• C.D.N. 9 luglio 2013 n. 49 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato• Ricorso Giovanni Mazzoni avverso delibera Ordine Emilia Romagna 13.3.2013

• C.D.N. 10 luglio 2013 n. 52 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 13.3.2013

n I-1-1-2 INTERVENUTA PRESCRIZIONEI-1-1-2 Nel rispetto della richiamata disposizione di legge, il Consiglio di Disciplina

Nazionale ha preso atto della intervenuta prescrizione sui seguenti procedimentidisciplinari pag. 53

• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 20 settembre 2006

• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Lamberto Sposini avverso delibera Ordine Lazio 19 settembre 2006

• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 28 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 12 marzo 2007

• C.D.N. 5 aprile 2013 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Ricorso M.Celeste De Martino avverso delibera Ordine Lazio 7 ottobre 2011

• C.D.N. 24 aprile 2013 n. 40 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Antonio Ravaglioli avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012

• C.D.N. 24 aprile 2013 n. 41 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Giorgio Guberti avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012

n I-2 DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTIn I-2-1 DECISIONI 2012

I-2-1-1 Pseudonimo e verità sostanziale dei fatti pag. 55• C.N. 20 gennaio 2012 n. 2 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 13.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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IndiceDecisioni del Cnog

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I-2-1-2 Dichiarazioni rese al magistrato da un iscritto all’Albo nel ruolodi pubblico amministratore pag. 55

• C.N. 18 maggio 2012 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Carlo Vulpio avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-1-3 Resoconto di una inchiesta giudiziaria e pubblicazione di nomi e frasirisultanti da intercettazioni telefoniche pag. 55

• C.N. 18 maggio 2012 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Vincenzo Tamborra avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-1-4 Controversa ricostruzione di un fatto cronaca accaduto. Corretto pubblicaretutte le versioni pag. 56

• C.N. 18 maggio 2012 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Silvana Miraglia avverso delibera Ordine Toscana 27.05.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-1-5 È radiato l’iscritto all’Elenco speciale che usa illecitamente un tesserinoda professionista pag. 56

• C.N. 21 giugno 2012 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Enea Casadei avverso delibera Ordine Emilia Romagna 11.06.2010

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-1-6 Critica contenuta nei limiti della continenza e della pertinenza.È ammessa pag. 57

• C.N. 21 giugno 2012 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Clemente Mimun avverso delibera Ordine Veneto 26.03.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-1-7 Convention non aperta al pubblico e messaggio pubblicitario pag. 57• C.N. 22 giugno 2012 n. 43 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Accolto ricorso Franco di Mare avverso delibera Ordine Lazio 5.04.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme

• C.N. 18 maggio 2012 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 18 maggio 2012 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 18 maggio 2012 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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• C.N. 18 maggio 2012 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 18 maggio 2012 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 39 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme

n I-2-1 DECISIONI 2011I-2-2-1 Interpretazione soggettiva di una frase ed azione disciplinare pag.58 • C.N. 9 febbraio 2011 n. 2 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Giuseppe Grandinetti avverso delibera Ordine Lazio 22.10.2008• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-2 Diritto di critica e rispetto delle regole deontologiche pag.58 • C.N. 9 febbraio 2011 n. 3 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Gianni Teodoro avverso delibera Ordine Abruzzo 03.02.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-3 Verità dei fatti, interesse pubblico e continenza pag. 58 • C.N. 09 novembre 2011 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Fulvio Mario Ceresa avverso delibera Ordine Piemonte 20.07.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-4 Responsabilità del direttore per culpa in vigilando. Quando si attenuala sanzione pag. 59

• C.N. 9 febbraio 2011 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Mario Puliero (con parziale accoglimento circa l’entità della sanzione)avverso delibera Ordine Veneto 13.03.2008• Richiesta Commissione Ricorsi: non conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-2-5 Programma condotto da un non iscritto all’Ordine. Ne rispondeil direttore pag. 59

• C.N. 10 febbraio 2011 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Egidio Urbanella avverso delibera Ordine Umbria 29.04.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-2-6 Non vi è responsabilità oggettiva del direttore che ha temporaneamentedelegato le sue funzioni pag. 59

• C.N. 16 giugno 2011 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Accolto ricorso Giovanni Morandi avverso delibera Ordine Toscana 10.09.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

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I-2-2-7 Collaborazione gratuita con la prospettiva di iscrizione all’Ordine.Non ammessa pag. 60

• C.N. 16 giugno 2011 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Marco Marsili avverso delibera Ordine Piemonte 27.05.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-8 Il direttore decide gli argomenti da trattare pag. 60• C.N. 16 giugno 2011 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Luigi La Medica avverso delibera Ordine Lazio 30.04.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

CONFORME• C.N. 16 giugno 2011 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Luigi La Medica avverso delibera Ordine Lazio 06.07.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-9 Messaggio giornalistico e pubblicità occulta pag. 60• C.N. 10 febbraio 2011 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Enrico Cereghini avverso delibera Ordine Lombardia 10.03.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-10 Prove certe per comminare una sanzione pag. 61• C.N. 10 febbraio 2011 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Accolto ricorso Antonella Barina avverso delibera Ordine Veneto 16.07.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme

I-2-2-11 Carta di Treviso. Bilanciamento tra diritto di cronaca e rispettodella personalità del minore pag. 61

• C.N. 30 marzo 2011 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso M. A. e S. M. avverso delibera archiviazione esposto Ordine Toscana10.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-12 Le notizie inesatte o non vere devono essere rettificate pag. 62• C.N. 30 Marzo 2011 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Ordine Lombardia 27.04.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-2-13 Polemica con toni forti entro i limiti della correttezza e della continenza.Ammessa pag. 62

• C.N. 22 settembre 2011 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Pasquale Di Bello avverso delibera Ordine Molise 28.09.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 22 settembre 2011 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Alberto Barbanti avverso delibera Ordine Emilia Romagna 09.11.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

IndiceDecisioni del Cnog

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I-2-2-14 Viola le regole deontologiche chi offende un collega con insultie frasi offensive pag. 63

• C.N. 30 marzo 2011 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Pasquale Di Bello avverso delibera Ordine Molise 07.05.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-15 Illecito sminuire il lavoro di un collega pag. 63• C.N. 17 giugno 2011 n. 43 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Marco Preve avverso delibera Ordine Liguria 09.07.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-16 Verifica delle fonti anonime pag. 63• C.N. 16 giugno 2011 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Ercole Core avverso delibera Ordine Abruzzo 26.03.2008• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 16 giugno 2011 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Ercole Core avverso delibera Ordine Abruzzo 28.09.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-17 Pubblicazione di un fatto accaduto. Non sanzionabile pag. 64• C.N. 9 novembre n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 9 novembre n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 9 novembre n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-18 Essenzialità della notizia e imparzialità nella descrizione pag. 64• C.N. 30 marzo 2011 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Sanzione dell’avvertimento inflitta al giornalista Giorgio Aguzzoni• Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del Regolamento sulla trattazione dei ricor-si (v. massimario 2009 pag. 103 - 4.01.12)• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-19 Il ruolo del direttore in occasione di uno sciopero dei giornalisti pag. 65• C.N. 30 marzo 2011 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Sanzione della censura inflitta al giornalista Franco Carrassi• Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del Regolamento sulla trattazione dei ricor-si (v. massimario 2010 pag. 113 - CNOG 09.02.2010 n. 5)• Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme

I-2-2-20 Diritto di replica e rettifica pag. 65• C.N. 31 marzo 2011 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone

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• Prosciolto il giornalista Giorgio Luca Muzzioli• Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del Regolamento sulla trattazionedei ricorsi (v. Massimario 2010 pag. 113 - CNOG 11.2.2010 n. 34)• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 9 febbraio 2011 n. 08 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Ricorso Giuseppina Debbi avverso delibera Ordine Lazio 15 febbraio 2008• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 9 febbraio 2011 n. 09 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Ricorso Antonello Piroso avverso delibera Ordine Lazio 15 febbraio 2008• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 16 giugno 2011 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorso Ernesto Belisario avverso delibera Ordine Basilicata 13 novembre 2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

n I-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALIn I-3-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2013

I-3-1-1 Accertamento in sede penale e azione disciplinare pag. 67• C.D.N. 15 luglio 2013 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo• Parzialmente accolto ricorso Patricia Fogaraccio avverso delibera Ordine Abruzzo15.9. 2011

I-3-1-2 La rinuncia al ricorso rende definitiva la sanzione pag. 67• C.D.N. 7 marzo 2013 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Rinuncia ricorso Lidia Povolo avverso delibera radiazione Ordine Veneto 7.4.2009

I-3-1-3 Rinunzia dell’esponente/ricorrente. Si archivia l’esposto pag. 67• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. DeRosa• Rinuncia ricorso Francesco Loriso avverso delibera Ordine Basilicata n. 79/2012

CONFORME-C.N. 16 aprile 2013 n.36 - Pres. Felappi- Rel. Paffumi• Rinuncia ricorso Karl Zeller avverso delibera Ordine Trentino A.Adige 109/2009

I-3-1-4 Il pagamento delle quote dovute estingue il procedimento disciplinare pag. 68• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Seveso• Ricorso Lidia Egle De Ferrari Rolleri avverso delibera Ordine Liguria 7.11.2012

I-3-1-5 L’avvertimento del Presidente era un atto monocratico pag. 68• C.D.N. 25 luglio 2013 n. 53 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi• Accolto ricorso Maria Elena Vincenzi con annullamento delibera Ordine Lazio22.2.2013

I-3-1-6 Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Annullamentocon rinvio pag. 68

• C.D.N. 11 dicembre 2013 n. 59 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Accolto ricorso Roberto Renga avverso delibera Ordine Lazio 26.07.2012 (annullamen-to con rinvio)NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

21IndiceContenzioso generale - Vizi procedurali

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I-3-1-7 Il ricorso presentato fuori termine è irricevibile pag. 69• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 58 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22.6.2012 - Irricevibile

I-3-1-8 Mancata regolarizzazione - Il ricorso è improcedibile pag. 69• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Ricorso Antonio Papaleo avverso delibera Ordine Sicilia 10.10.2012 - Improcedibile

CONFORME• C.D.N. 5 aprile 2013 2013 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Claudio Trezzani avverso delibera Ordine Lombardia 14.11.2012 - Improcedibile

• C.D.N. 9 luglio 2013 2013 n. 50 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi• Ricorso Dante Capaldi avverso delibera Ordine Abruzzo 11.4.2013 - Improcedibile

• C.D.N. 19 settembre 2013 n. 54 - Pres. Felappi - Rel. Conti• Ricorso Domenico Parrella avverso delibera Ordine Basilicata 23.2.2013 - Improcedibile

n I-3-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2012I-3-2-1 Capo di incolpazione indeterminato. Atti restituiti ai primi giudici pag. 70• C.N. 9 febbraio 2012 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Enrica Arcangeli avverso delibera Ordine Lazio 21.01.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-2-2 È nullo il provvedimento disciplinare adottato in violazione dell’art. 56della legge ordinistica pag. 70

• C.N. 30 marzo n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Ricorrente Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 9.06.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-2-3 Violazione dell’art. 10-bis della L.241/90 - L’atto è nullo pag. 70• C.N. 30 marzo n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Ricorrente Beatriz Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeVedi decisione n. 2 a pag. 122NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-3-2-4 Criterio del cd ‘assorbimento’ nelle sanzioni amministrative e modificadel quadro accusatorio pag. 71

• C.N. 18 maggio 2012 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Vittorio Feltri avverso delibera Ordine Lombardia 25.03.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

CONFORME• C.N. 18 maggio 2012 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 9.06.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-2-5 Irregolarità formali non sanate. Il ricorso è improcedibile pag. 72• C.N. 18 maggio 2012 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Alfredo Marinacci avverso delibera Ordine Abruzzo 15.09.2011

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• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeCONFORME

• C.N. 21giugno 2012 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Ricorrente Nicola Bizzi avverso delibera Ordine Liguria 23.01.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Ricorrente Antonella Fornari avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Ricorrente Benito Lugari avverso delibera Ordine Emilia Romagna 6.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Ricorrente Ernesto Irace avverso delibera Ordine Lazio 11.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Ricorrente Serroukh Abdelhak avverso delibera Ordine Lombardia 17.02.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-2-6 Col pagamento delle quote-atto dovuto cessa la materia del contendere pag. 72• C.N. 21 giugno 2012 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel.Donno• Ricorrente Fabrizio Del Noce avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 30 marzo 2012 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Giuseppe Corona avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-2-7 Tutela delle minoranze linguistiche nella redazione degli atti pag. 73• C.N. 21 giugno 2012 n. 40 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Ricorrente Heinrich Guggenberger avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 28.10.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-3-2-8 Revoca provvedimento cancellazione per morosità - Effetti sulla datadi iscrizione pag. 73

• C.N. 9 ottobre 2012 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel.Donno• Ricorrente Giuseppe Rodi avverso delibera Ordine Sicilia 16/17.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

n I-3-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2011I-3-3-1 Rinuncia al ricorso. Archiviazione pag. 73• C.N. 9 febbraio 2011 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Archiviazione ricorso per rinuncia da parte di Dora Drago avverso delibera Ordine La-zio 13.02.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

23IndiceContenzioso generale - Vizi procedurali

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CONFORME• C.N. 30 marzo 2011 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato

• Archiviazione ricorso per rinuncia da parte di Paola Cannizzo avverso delibera Ordine

Lazio 30 marzo 2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-3-2 Notifica ex art. 143 c.p.c. Termini per ricorrere al Consiglio Nazionale pag. 74• C.N. 15 dicembre 2011 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato

• Improcedibile perché fuori termine - ricorso Daniele Verri avverso delibera Ordine La-

zio 22.11.2010

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-3-3 Ricorso improcedibile per irregolarità formali pag. 74• C.N. 12 aprile 2011 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo

• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giovanni Norrito avverso delibera

di archiviazione esposto Ordine Piemonte 17.05.2010

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 12 aprile 2011 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo

• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Antonio De Gennaro avverso deli-

bera di archiviazione esposto Ordine Lombardia 7.10.2010

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 12 aprile 2011 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo

• Improcedibile per rifiuto a regolarizzare - ricorso Roberto Costa avverso delibera di ar-

chiviazione esposto Ordine Veneto 27.09.2010

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 12 aprile 2011 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo

• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Roberto Giovannelli avverso deli-

bera di archiviazione esposto Ordine Liguria 16.12.2010

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 9 novembre 2011 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi

• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giulio Cozzoli avverso delibera di

archiviazione esposto Ordine Liguria 13.04.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 15 dicembre 2011 n. 70 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato

• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Alessandro Petti avverso delibera

di cancellazione Ordine Lazio 21.01.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 15 dicembre 2011 n. 71 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato

• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Alfredo Lullo avverso delibera di

cancellazione Ordine Lazio 21.01.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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• C.N. 15 dicembre 2011 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Vittorio Panniello avverso delibe-ra archiviazione esposto Ordine Puglia 13.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 15 dicembre 2011 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibe-ra di conferma radiazione Ordine Lazio 21.01.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 15 dicembre 2011 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Massimo Zamorani avverso delibe-ra di archiviazione esposto Ordine Liguria 27.07.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-3-4 Recidiva non contestata. Restituzione atti ai primi giudici pag. 76• C.N. 9 febbraio 2011 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Ricorso Roberto Papetti su delibera Ordine Lombardia 27.04.2009 - Atto nullo per vizioinsanabile - Restituzione atti ai primi giudici• Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme

I-3-3-5 Giudice naturale - art. 49 legge n. 69/1963 pag. 76• C.N. 06 dicembre 2011 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel.Donno• Ricorso Giuseppe Nicotri su delibera Ordine Lazio 15.07.2011 - Atto nullo per vizio in-sanabile - Remissione atti Ordine Abruzzo.• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-3-6 Annullamento o revoca di decisione da parte dei primi giudici.Cessata materia del contendere pag. 76

• C.N. 15 dicembre 2011 n. 69 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Archiviato per cessata materia del contendere - ricorso Elisabetta Anniballi avverso de-libera Ordine Lazio 15 luglio 2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 9 novembre 2011 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Archiviazione ricorso Vittorio Fiorito avverso delibera Ordine Lazio 15 luglio 2011 a se-guito di nuova decisione dei primi giudici e rinuncia da parte del ricorrente• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 15.12.2011 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Archiviazione ricorso di Filippo Lubrano avverso delibera Ordine Liguria 27 luglio 2011,per cessata materia del contendere a seguito di nuova decisione dei primi giudici• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

n DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIMEI-4-1 È sanzionabile chi pubblica notizie tratte da una fonte anonima

non verificata - Delibera n. 16/2013 pag. 79I-4-2 Non c’è illecito quando si esercita correttamente il diritto di critica -

Delibera n. 18/2013 pag. 84I-4-3 La rettifica deve essere esplicita - Delibera n. 20/2013 pag. 90

25IndiceDecisioni richiam

ate nelle massim

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I-4-4 Grave fatto di cronaca con immagini che ledono la dignità della persona.Il Direttore risponde di omesso controllo - Delibera n. 34/2013 pag. 97

I-4-5 L’autore dell’articolo non risponde del titolo, se ideato da altro giornalistaDelibera n. 38/2013 pag. 102

I-4-6 Messaggio giornalistico e “commistioni improprie” con quello pubblicitarioDecisione n. 44/2013 pag. 105

I-4-7 Iscrizione nell’elenco pubblicisti quale compenso per la collaborazione.Si lede la dignità professionale - Decisione n. 45/2013 pag. 115

I-4-8 Le fotografie non devono travisare il contenuto degli articoliDelibera n. 47/2013 pag. 123

I-4-9 Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Annullamento con rinvioDelibera n. 59/2013 pag. 127

I-4-10 Interviste televisive: inammissibili battute ironiche in un contestoad alto potenziale di violenza - Delibera n. 64/2013 pag. 130

II. Tenuta Albo -n II-1 REGISTRO PRATICANTIn II-1-1 Registro Praticanti - Massime 2013

II-1-1-1 Free-lance. Si valutano la struttura redazionale e i compensi percepiti pag. 141• C.N. 12 marzo 2013 n.5 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno• Respinto ricorso Roberta Olcese avverso deliberazione Ordine Liguria 14.2.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-1-2 Accertamento dell’attività svolta. Si accoglie il ricorso pag. 141• C.N. 12 marzo 2013 n.6 - Pres. Iacopino - Rel. Spatola• Accolto ricorso Floriana Rullo avverso deliberazione Ordine Piemonte 31.10.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-1-3 Praticantato svolto con inquadramento giuridico diverso. Si riconosce pag. 141• C.N. 13 marzo 2013 n.13 - Pres. Iacopino - Rel. Borra• Accolto ricorso Giuseppe Ingrati avverso deliberazione Ordine Lazio 20.5.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme

II-1-1-4 Free lance - Condizioni per l’iscrizione pag. 141• C.N. 13 marzo 2013 n.14 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani• Respinto ricorso Ruben Babani Kahlun avverso deliberazione Ordine Lazio 17.9.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-1-5 Praticantato e domicilio professionale pag. 142• C.N. 13 marzo 2013 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito• Respinto ricorso Andrea Aidala avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-1-6 Tre anni il limite massimo di permanenza nel registro praticanti pag. 142• C.N. 18 dicembre 2013 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese• Respinto ricorso A. Gino D’Alessandro avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-1-1-7 L’attività di montatore non configura praticantato giornalistico pag. 142• C.N. 18 dicembre 2013 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra• Respinto ricorso Floriano C. Mazzella avverso delibera Ordine Abruzzo 13.11.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

n II-1-2 Registro Praticanti - Massime 2012II-1-2-1 Praticantato indipendentemente dal nomen iuris del rapporto di lavoro pag. 143• C.N. 30 marzo 2012 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Accolto ricorso Francesca Barsi avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-2 Struttura redazionale inadeguata - Non abilita al praticantato pag. 143• C.N. 30 marzo 2012 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Sabina Serafini avverso delibera Ordine Abruzzo 14.06.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-3 Lavoro redazionale a tempo pieno. Si riconosce la compiuta pratica pag. 143• C.N. 30 marzo 2012 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Accolto ricorso Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-4 Programmista regista che realizza servizi ed inchieste pag. 144• C.N. 21 giugno 2012 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Accolto ricorso Fabio Trappolini avverso delibera Ordine Lazio 21.02.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme

II-1-2-5 Attività di corrispondente e praticantato pag. 144• C.N. 22 giugno 2012 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Francesco Celardo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-6 Adeguata struttura redazionale e presenza di un tutor - Si ammettel’iscrizione pag. 144

• C.N. 9 ottobre 2012 n. 44 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Accolto ricorso Rossana B. Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-7 Società fornitrici di ‘service’ e strutture redazionali pag. 144• C.N. 9 ottobre 2012 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Adriana Dell’Arti avverso delibera Ordine Lazio 7.03.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-8 Realizzazione di sole immagini. Si nega il praticantato pag. 145• C.N. 9 ottobre 2012 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso Nicola Scarpelli avverso delibera Ordine Veneto 12.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: ConformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

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II-1-2-9 Lavoro giornalistico in una struttura adeguata - Compiuta pratica pag. 145• C.N. 9 ottobre 2012 n. 48 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Accolto ricorso Germano Morosillo avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-10 Precarietà della redazione e mancanza di un tutorNo al praticantato pag. 145

• C.N. 9 ottobre 2012 n. 49 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Mariangela Scandurra avverso delibera Ordine Sicilia 18.11.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-11 Collaborazione esterna e richiesta di compiuta pratica pag. 145• C.N. 9 ottobre 2012 n. 50 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso R. Rosario Coluccino avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 9 ottobre 2012 n. 51 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Crescenzo Ranaudo avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 9 ottobre 2012 n. 52 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Valentina Villani avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

n II-1-3 Registro Praticanti - Massime 2011II-1-3-1 Redazione di testi e praticantato pag. 146• C.N. 30 marzo 2011 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Respinto ricorso Alessandro Chiappetta avverso delibera Ordine Campania 11.02.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 22 settembre 2011 n. 50 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Agata Maria Costanzo avverso delibera Ordine Lazio 04.10.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-2 Praticantato in una struttura che fa informazione pag. 146• C.N. 30 marzo 2011 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Accolto ricorso Lucio Filipponio avverso delibera Ordine Lazio 20.11.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 22-09-2011 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Accolto ricorso Alessio Moriggi avverso delibera Ordine Lazio 08.07.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-3 Struttura redazionale e retribuzione non adeguate. Si negala compiuta pratica pag. 147

• C.N. 22-09-2011 n. 48 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Agnese Carnevali avverso delibera Ordine Marche 21.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-1-3-4 Addetto stampa di un esponente politico. Non è praticantato pag. 147• C.N. 22-09-2011 n. 52 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso Nuccia Angela Cifarelli avverso delibera Ordine Liguria 12.01.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-1-3-5 Condizioni per riconoscere il praticantato in un Ufficio Stampa pag. 147• C.N. 09-11-2011 n. 56 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Accolto ricorso Alessandra Repetto avverso delibera Ordine Liguria 30.09.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-1-3-6 Termini per la permanenza nel Registro dei praticanti pag. 148• C.N. 09-11-2011 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Respinto ricorso... avverso delibera Ordine Veneto 18.05.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-7 Il rifiuto del direttore al rilascio dell’attestato di compiuta praticava documentato pag. 148

• C.N. 15-12-2011 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso Francesca D’Anna avverso delibera Ordine Liguria 16.03.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 15-12-2011 n. 68 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso Arianna Orisi avverso delibera Ordine Liguria 16.03.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

n II-2 REGISTRO PROFESSIONISTIn II-2-1 Elenco professionisti - Massime 2013

Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoriadei professionisti pag. 149

n II-2-2 Elenco professionisti - Massime 2012Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoriadei professionisti pag. 149

n II-2-3 Elenco professionisti - Massime 2011Nel corso del 2011 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoriadei professionisti pag. 149

n II-3 ELENCO PUBBLICISTIn II-3-1 Elenco pubblicisti - Massime 2013

II-3-1-1 Attività promozionale retribuita da un’azienda convenzionata con un Comune.Si nega l’iscrizione pag. 150

• C.N. 12 marzo 2013 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani• Respinto ricorso Nicola Giordanella avverso delibera Ordine Liguria 1.10.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-3-1-2 House organ destinato a dipendenti e clienti. Non è attivitàpubblicistica pag. 150

• C.N. 25 settembre 2013 n.23 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra• Respinto ricorso Lidia Conte avverso delibera Ordine Veneto 11.3.2013

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-1-3 Articoli di natura promozionale o pubblicitaria. Non sono valutabili pag. 150• C.N. 18 dicembre 2013 n.28 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre• Respinto ricorso Caterina Soprana avverso delibera Ordine Veneto 18.2.2013

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 12 marzo 2013 n.7 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito• Respinto ricorso Gregorio Codispoti avverso delibera Ordine Piemonte 4.4.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-4 Iscrizione dei fotoreporter pag. 151• C.N. 12 marzo 2013 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. D’Ubaldo• Respinto ricorso Giulio Hasson avverso delibera Ordine Liguria 29.5.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-1-5 I mezzi di prova devono contenere una mediazione giornalistica pag. 151• C.N. 12 marzo 2013 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno• Respinto ricorso Serena Buonocore avverso delibera Ordine Toscana 16.4.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-6 Ai fini dell’iscrizione fa fede l’attestazione del Direttore pag. 151• C.N. 12 marzo 2013 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito• Respinto ricorso Vittorio Scerbo avverso delibera Ordine Calabria 5.9.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-7 La rinuncia al ricorso rende definitivo il diniego di iscrizione pag. 152• C.N. 12 marzo 2013 n.1 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno• Presa d’atto rinuncia ricorso Franco Zoccoli - delibera Ordine Liguria 14.3.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C. N. 18 dicembre 2013 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Presa d’atto rinuncia ricorso A. Guzzardi delibera Ordine Sicilia 28.6.2013

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-8 Inammissibile il ricorso su un provvedimento non definitivo pag. 152• C.N. 19 dicembre 2013 n.30 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Inammissibile ricorso Andrea Altinier avverso comunicazione ex art.10 bis L. 241/1990

Ordine Veneto

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

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II-3-1-9 L’aspirante pubblicista non può chiedere il domicilio professionale pag. 152• C.N. 18 dicembre 2013 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Respinto ricorso Salvatore Alcamo avverso delibera Ordine Piemonte 19.2.2013

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-1-10 La retribuzione deve essere validamente documentata pag. 153• C.N. 25 settembre 2013 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. D’Ubaldo• Respinto ricorso Stefano Nonvel avverso delibera Ordine Toscana 16.11.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-11 La gratuità delle prestazioni giornalistiche non evita la cancellazione pag. 153• C. N. 19 dicembre 2013 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. D’Ubaldo• Respinto ricorso Carlo Peditto avverso delibera Ordine Sicilia 28.6.2013

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

CONFORME• C. N. 10 aprile 2013 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Respinto ricorso Natale De Lorenzo avverso delibera Ordine Piemonte 27.11.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-12 Un caso di applicazione dell’art. 41 della legge professionale pag. 153• C.N. 12 marzo 2013 n.11 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Respinto ricorso Gianpaolo Fassino avverso delibera Ordine Piemonte 27.11.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-13 Documentazione integrativa allegata al ricorso. Si annullala cancellazione pag. 154

• C.N. 10 aprile 2013 n.18 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno• Accolto ricorso Elio Regazzoni avverso delibera Ordine Piemonte 11.12.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-14 L’attività di comunicazione è diversa da quella giornalistica pag. 154• C.N. 18 dicembre 2013 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Respinto ricorso Giovanni Firera avverso delibera Ordine Piemonte 28.11.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-15 Saldo quote arretrate e permanenza nell’Albo pag. 154• C.N. 12 marzo 2013 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Archiviato ricorso Giulia Turchi avverso delibera Ordine Lazio 9.9.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

n II-3-2 Elenco pubblicisti - Massime 2012II-3-2-1 Inattività dei fotoreporter pag. 155• C.N. 30 marzo 2012 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Mario Bruno avverso delibera Ordine Piemonte 21.06.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-3-2-2 Svolgimento di funzioni pubbliche - attività giornalistica - retribuzione pag. 155• C.N. 18 maggio 2012 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi

• Respinto ricorso Eraldo Ciangherotti avverso delibera Ordine Liguria 12.10.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-3 Revisione dell’Albo. Quando si procede alla cancellazione di un iscritto pag. 155• C.N. 12 dicembre 2012 n. 56 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran

• Ricorso Ferdinando Ventriglia avverso delibera Ordine Piemonte 9.11.2010 (p.a.)

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-4 Elementi essenziali per l’iscrizione pag. 156• C.N. 18 maggio 2012 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Donno

• Respinto ricorso Antonio Albanese avverso delibera Ordine Lombardia 26.03.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-2-5 Mezzi di prova ed iscrizione all’Albo pag. 156• C.N. 18 maggio 2012 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Donno

• Accolto ricorso Alessandra Babetto avverso delibera Ordine Veneto 8.09.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-6 Attività riconducibile a quella giornalistica pag. 157• C.N. 21 giugno 2012 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi

• Accolto ricorso Giovanna Manzato avverso delibera Ordine Veneto 27.01.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-7 Domicilio professionale e aspirante pubblicista pag. 157• C.N. 12 dicembre 2012 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Donno

• Respinto ricorso Filomena Di Sarno avverso delibera Ordine Campania 3.05.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-2-8 La retribuzione elemento essenziale per l’iscrizione pag. 157• C.N. 20 gennaio 2012 n. 3 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone

• Respinto ricorso Marta Pescetto avverso delibera Ordine Liguria 3.05.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-2-9 Retribuzione in contanti e tracciabilità pag. 158• C.N. 12 dicembre 2012 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi

• Accolto ricorso Anna Martano avverso delibera Ordine Sicilia 30.12.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-10 Periodicità ed entità delle retribuzioni pag. 158• C.N. 12 dicembre 2012 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran

• Accolto ricorso Lucia Aliverti avverso delibera Ordine Liguria 5.07.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-3-2-11 Giornale specializzato e mediazione giornalistica pag. 158• C.N. 12 dicembre 2012 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Accolto ricorso Marco Valerio Condorelli avverso delibera Ordine Lazio 20.03.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

n II-3-3 Elenco pubblicisti - Massime 2011II-3-3-1 Chi ha diretto una rivista specializzata non può richiedere l’iscrizione

nell’Elenco Pubblicisti pag. 158• C.N. 9 febbraio 2011 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Paolo Mondini avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 23.10.2008• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-2 Annullamento dell’iscrizione in via di autotutela pag. 159• C.N. 30 marzo 2011 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso... avverso delibera Ordine Liguria 07.06.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-3 Natura dell’attività pubblicistica e firme congiunte pag. 159• C.N. 22 settembre 2011 n. 53 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso Daniele Francioli avverso delibera Ordine Toscana 04.03.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-4 Un giornalista straniero non iscritto all’Ordine dei Giornalistinon può certificare l’attività pubblicistica pag. 160

• C.N. 9 novembre 2011 n. 66 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso Biser Atanasov avverso delibera Ordine Piemonte 23.11.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-3-5 Congruità dei compensi e natura del giornale a cui si collabora pag. 160• C.N. 9 febbraio 2011 n. 5 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Accolto ricorso Luca Marconi avverso delibera Ordine Lombardia 12.10.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-6 Retribuzione esigua. Cancellazione pag. 160• C.N. 30 marzo 2011 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Marco Giannotti avverso delibera Ordine Liguria 18.11.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-7 La retribuzione deve coprire l’intero biennio pag. 161• C.N. 16 giugno 2011 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso Raffaella Mossa avverso delibera Ordine Puglia 11.02.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-8 Retribuzione - I parametri fissati dall’Ordine Regionale sono vincolanti pag. 161• C.N. 9 febbraio 2011 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Accolto ricorso Rosaria Sigona avverso delibera Ordine Sicilia 19.02.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-3-3-9 Retribuzione e cessione diritti d’autore pag. 161• C.N. 16 giugno 2011 n. 40 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Stefano Cicuto avverso delibera Ordine Veneto 09.11.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-3-10 Attività giornalistica occasionale pag. 161• C.N. 22 settembre 2011 n. 49 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Respinto ricorso Aldo Colonna avverso delibera Ordine Sardegna 23.11.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-11 Senza un biennio di attività si nega l’iscrizione pag. 162• C.N. 30 marzo 2011 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Giovanni Castino avverso delibera Ordine Piemonte 12.01.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 19 novembre 2011 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Sara Zentile avverso delibera Ordine Lazio 25.03.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-12 Didascalie a corredo di servizi fotografici. Non abilitano all’iscrizionenell’Elenco Pubblicisti pag. 162

• C.N. 16 giugno 2011 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinti ricorsi Camilla Rolla avverso delibere Ordine Lombardia 16.09.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 16 giugno 2011 n. 39 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Maria Giulia Riva avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-3-13 Cura di rubriche con uno pseudonimo. È ammessa l’iscrizione pag. 163• C.N. 16 giugno 2011 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Accolto ricorso Manuela Maria Garofalo avverso delibera Ordine Lazio 03.09.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-3-14 Redazione note stampa per un parlamentare. Non è attivitàpubblicistica pag. 163

• C.N. 9 novembre 2011 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Guglielmo Giuliese avverso delibera Ordine Lazio 21.02.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

n II-4 ELENCO SPECIALE 2013n II-4-1 Elenco speciale - Massime 2013

Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoriaelenco speciale pag. 164

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n II-4-2 Elenco pubblicisti - Massime 2012II-4-2-1 Carattere tecnico-professionale e trattazione di problemi specifici pag.164 Pertanto, è legittimo il provvedimento di cancellazione dall’Elenco speciale.• C.N. 18 maggio 2012 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Remo Garibaldi avverso delibera Ordine Toscana 14.02.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-4-2-2 Vengono meno le condizioni richieste dall’art. 28 quando si spaziasu svariati argomenti pag.164

• C.N. 17 dicembre 2012 n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Giuliano Lugetti avverso delibera Ordine Toscana 7.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-4-2-3 Ammesso l’esame critico di norme di legge e di decisioni politiche,se riferito alla specificità della pubblicazione pag.165

• C.N. 12 dicembre 2012 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Accolto ricorso Carlo Maltagliati avverso delibera Ordine Toscana 23.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

n II-4-3 Elenco speciale - Massime 2011II-4-3-1 Si nega l’iscrizione quando la pubblicazione contiene informazione

giornalistica di varia natura pag.165 • C.N. 12 aprile 2011 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Respinto ricorso Luisa Conti avverso delibera Ordine Veneto 22.07.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-4-3-2 Quando una pubblicazione non rientra più nelle previsioni dell’art. 28 pag.166 • C.N. 22 settembre 2011 n. 51 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Respinto ricorso Marco Giorgetti avverso delibera Ordine Toscana 11.02.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

n II-5 RICORSI ELETTORALIn II-5-1 Ricorsi elettorali 2013

II-5-1 Domande incompatibili e contrastanti tra di loro. Si respinge il ricorso pag.169 • C.N. 7 novembre 2013 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Borra, Di Silvestre, Gallo• Respinto ricorso Pier Paolo Petino avverso Elezioni Ordine Campania 26.5.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

II-5-2 Rinuncia al ricorso. Presa d’atto pag. 169• C.N. 25 settembre 2013 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre• Improcedibile ricorso Mario Saccà avverso Elezioni Ordine Calabria 2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

n II-5-2 Ricorsi elettorali 2012Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso elettorale pag. 169

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n II-5-3 Ricorsi elettorali 2011Nel corso del 2011 non è stato trattato alcun ricorso elettorale pag.169

n II-6 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIMEII-6-1 Pubblicisti/Iscrizione dei fotoreporter e mezzi di prova - n. 9/2013 pag. 173 II-6-2 Pubblicisti/House organ destinato a dipendenti e clienti.

Si nega l’iscrizione - n. 23/2013 pag. 174II-6-3 Ricorsi Elettorali/Domande incompatibili e contrastanti tra di loro.

Si respinge il ricorso - n. 24/2013 pag. 177II-6-4 Praticanti/ L’attività di montatore non configura praticantato

giornalistico - n. 27/2013 pag. 183II-6-5 Pubblicisti/L’aspirante pubblicista non può chiedere il domicilio

professionale - n. 29/2013 pag. 186II-6-6 Pubblicisti/Inammissibile il ricorso su un provvedimento

non definitivo - n. 30/2013 pag. 188II-6-7 Pubblicisti/La gratuità delle prestazioni giornalistiche non evita

la cancellazione - n. 32/2013 pag. 189

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I. ATTIVITÀ DISCIPLINARE

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I-1 DECISIONI DEL CONSIGLIODI DISCIPLINA NAZIONALE 2013

I-1-1 Illecito accusare colleghi di slealtà ed usare frasi offensiveAssume rilievo deontologico il comportamento di un iscritto all’Ordine che accu-sa di scorrettezza una collega ed usa frasi offensive verso un altro, travalicando ilimiti del diritto di cronaca.L’incolpato, direttore di un quotidiano, aveva accusato di slealtà una collega per lapubblicazione di una notizia che, a suo dire, doveva restare riservata perchè scatu-rita da un colloquio non ufficiale con un magistrato, ed aveva equiparato un gior-nalista ad esponente di un partito politico, per il fatto di dirigere la redazione di ungiornale caratterizzato da una determinata linea politica.• C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. Donno

• Respinto ricorso Giuseppe Mascambruno avverso delibera Ordine Toscana 29.4.2010

I-1-2 Vietato pubblicare foto raccapricciantiLe foto con immagini cruente scattate dalle forze di polizia sul luogo in cui si è ve-rificato un grave fatto di sangue sono mezzi di prova ai fini processuali, ma nonpossono essere pubblicate se, per la loro efferatezza, offendono il senso comune eviolano la dignità della persona. Né può essere invocato il diritto di cronaca se, co-me nel caso in esame, la pubblicazione avviene molti mesi dopo l’accaduto, in unservizio che rievoca il fatto delittuoso.La pubblicazione delle foto era riferita all’episodio di due anziani coniugi, sevizia-ti ed uccisi nella loro abitazione.• C.D.N. 5 marzo 2013 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone

• Respinto ricorso Omar Monestier avverso delibera Ordine Veneto 5.11.2009

I-1-3 Annullamento sanzione all’autore dell’articolo - Decadel’accusa di omesso controllo al Direttore

L’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della sanzione discipli-nare comminata ad un giornalista per la redazione di un articolo che era stato rite-nuto deontologicamente non corretto, fa decadere la contestazione di omesso con-trollo fatta al direttore.• C.D.N. 6 febbraio 2013 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone

• Accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 14.12.2012

~CONFORME

• C.D.N. 14.11.2013 n. 72 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni

• Respinto ricorso Jonathan Doria Papmphili avverso delibera Ordine Lombardia

30.12.2012 (archiviazione esposto)

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I-1-4 Esercizio del diritto di cronacaNon vi è lesione del decoro e della dignità professionale quando, verificando unfatto di cronaca, si è coinvolti in un’aspra discussione legata, però, a vicende pre-gresse, del tutto estranee al fatto di cui il giornalista si sta interessando al momen-to della disputa verbale.• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Accolto ricorso Corrado Barbacini avverso delibera Ordine Fiuli Venezia Giulia 29 no-vembre 2010

I-1-5 È sanzionabile chi pubblica notizie tratte da una fonteanonima non verificata

Un giornalista che usa fonti anonime senza verificarle non adempie all’obbligo dipromuovere la fiducia tra stampa e lettori e viene meno al corretto esercizio del do-vere-diritto di cronaca.Il Consiglio di Disciplina Nazionale ha perciò confermato la sanzione della so-spensione dall’esercizio dell’attività professionale ad un giornalista che aveva tra-sferito in un articolo il contenuto di un esposto anonimo contenente gravi accuseed insinuazioni nei confronti del Procuratore della Repubblica di Bari. Il tutto, sen-za fare alcun cenno o riferimento alla provenienza di quelle notizie, e senza avereeffettuato alcun riscontro sulla loro veridicità.• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 16 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Luciano Lannes avverso delibera Ordine Puglia 21.7.2011NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-6 L’editore di una tv offende dei colleghi. Ne rispondeil direttore

Quando l’editore di una tv occupa spazi rilevanti delle trasmissioni per accusare edoffendere dei giornalisti ne risponde il Direttore.Nel caso in esame, il direttore di una tv è stato sospeso dall’esercizio dell’attivitàprofessionale per avere consentito all’editore lunghi interventi con toni offensivi epolemici, anche su questioni non di interesse pubblico nei confronti di alcuni gior-nalisti e per avere egli stesso condiviso, ripreso e rilanciato le critiche ingiuriosedell’editore nei confronti dei colleghi.• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Paolo Gioacchino Picone avverso delibera Ordine Sicilia 13.2.2011

I-1-7 Non c’è illecito quando si esercita correttamente il dirittodi critica

Opera entro i limiti delle regole deontologiche il giornalista che, prendendo spun-to da una dichiarazione fatta da un personaggio pubblico, correttamente riportata,sviluppa una critica, magari aspra, ma priva di frasi offensive o censurabili sul pia-no disciplinare.Il Consiglio di Disciplina Nazionale ha perciò respinto il ricorso presentato da unprofessionista, anche a nome di alcune persone - in qualità di fedeli cattolici - av-verso la decisione del Consiglio dell’Ordine della Lombardia di archiviare un

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esposto presentato nei confronti di un giornalista, autore di un articolo che - secon-do i ricorrenti - oltre a non rispettare la verità, sarebbe stato diffamatorio per laChiesa Cattolica ed offensivo per i fedeli.Il giornalista aveva preso spunto da una dichiarazione fatta in Cile dall’allora Se-gretario di Stato Vaticano in risposta ad una domanda sul rapporto tra celibato sa-cerdotale e abusi sessuali su minori da parte di alcuni membri del clero, per svilup-pare delle considerazioni critiche verso la Chiesa Cattolica, nelle quali tuttavia ilConsiglio di Disciplina non ha ravvisato violazioni di carattere deontologico.• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Respinto ricorso Carlo Foresti avverso delibera Ordine Lombardia 10.11.2011(archivia-zione esposto)NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-8 La rettifica deve essere esplicitaNon si adempie all’obbligo di rettifica “anche in assenza di specifica richiesta” (co-me disposto dal Codice deontologico per la diffusione di notizie rivelatesi inesatteo errate) quando, dopo aver pubblicato un articolo su un’indagine della magistra-tura a carico di un giornalista accusato di un grave reato, si precisa - in un edito-riale a commento di un diverso caso giudiziario - l’esatta ipotesi di reato contesta-ta al collega, risultata tuttavia meno grave.È stato perciò respinto il ricorso del direttore di un quotidiano che aveva pubblica-to un articolo su un’indagine giudiziaria a carico di un noto giornalista che sareb-be stato indagato per concussione e che poi in un successivo servizio, nel contestodi una diversa vicenda, aveva precisato che l’effettiva contestazione avanzata dal-la magistratura era quella di rivelazione di segreto.• C.D.N. 20 marzo 2013 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Antonio Padellaro avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2012NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-9 Illecito accedere nella casella di posta elettronica di colleghiÈ sospeso dall’esercizio dell’attività professionale il giornalista che, come anche accer-tato dalla magistratura con apposita sentenza del Gip, ha preso cognizione del contenu-to della posta elettronica di una collega attraverso numerosi accessi fraudolenti, proce-dendo altresì alla cancellazione di alcune e-mail, dopo averle inviate alla propria casel-la di posta elettronica, utilizzandone alcune per confezionare articoli giornalistici.Il Consiglio di Disciplina Nazionale, nel respingere il ricorso, ha tuttavia ridotto ladurata della sospensione, in attesa della pronuncia dei primi giudici su altre analo-ghe contestazioni che erano state stralciate dal provvedimento impugnato.• C.D.N. 5 aprile 2013 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Respinto (con riduzione sanzione) ricorso Antonello Menconi avverso delibera OrdineUmbria 14.12.2012

I-1-10 Responsabilità del Direttore - Assoluzione in mancanza diprove certe

Nel procedimento disciplinare, non vi è responsabilità del direttore quando non siastato riscontrato con tranquillizzante certezza un suo comportamento omissivo nei

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compiti di controllo. Ciò in quanto l’attuale foliazione dei quotidiani, con redazio-ni periferiche spesso autonome nell’impaginazione e nella stampa di quelle edizio-ni, non consente sempre un minuzioso controllo di ogni articolo pubblicato, speciequando, come nel caso in esame, si è trattato di un fatto non eclatante, per il qua-le, all’autore dell’articolo è stata inflitta la sanzione minimale dell’avvertimento.• C.D.N. 16 aprile 2013 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 6.6.2012

(archiviazione esposto)

~CONFORME

• C.D.N. 14.11. 2013 n. 73 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia

30.5.2012 (archiviazione esposto)

I-1-11 Grave fatto di cronaca con immagini che ledono la dignitàdella persona. Omesso controllo del direttore

Vi è violazione delle regole deontologiche anche quando, col proposito di docu-mentare un gravissimo fatto di cronaca, si pubblicano foto scattate sul luogo dellatragedia che, per la loro crudezza, risultino irrispettose del dolore altrui e violanola dignità della persona.È stato perciò respinto il ricordo del direttore di un quotidiano che, dopo un gra-vissimo attentato davanti ad una scuola, aveva documentato la terribile crudezzadel fatto pubblicando la foto di una studentessa seduta sull’asfalto con le gambenude e divaricate, i vestiti semibruciati, il viso annerito, i seni scoperti e gli occhichiusi mentre qualcuno la soccorreva.• C.D.N. 16 aprile 2013 n. 34 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 1.10.2012

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-12 Richiesta rettifica su un fatto realmente accaduto - ModalitàSe una notizia si è rivelata falsa o inesatta il giornalista ha sempre l’obbligo di ret-tificarla, anche in assenza di una specifica richiesta.Quando invece, un fatto accertato e verificato è realmente accaduto sussiste egual-mente l’obbligo di rettifica, ma l’interessato deve farne esplicita richiesta con lemodalità ed i limiti stabiliti dall’art. 8 della legge 8.2.1948 n. 47 (disposizioni sul-la stampa) come modificato dall’art. 2 della legge 5.8.1981 n. 416.Nel caso in esame, la richiesta di rettifica consisteva in un manoscritto di numero-se pagine. Alla richiesta del giornale di ridurne il contenuto, l’interessato non ave-va dato riscontro, ma aveva presentato un esposto disciplinare al Consiglio Regio-nale che aveva sanzionato il giornalista. Il C.D.N. ha annullato la sanzione.C.D.N. 23 aprile 2013 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Accolto ricorso Kurt Werner Zimmerman avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige

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I-1-13 L’autore dell’articolo non risponde del titolo, se ideatoda altro giornalista

Non è sanzionabile, per un titolo ritenuto diffamatorio, l’autore di un articolo, ri-sultato invece corretto nel testo, quando è provato che l’articolista è stato estraneoalla titolazione.Né si può contestare allo stesso giornalista l’omesso controllo per il fatto di rico-prire la carica di vice direttore, quando la sua sede lavorativa è in una città diver-sa da quella della direzione centrale, dove si provvede anche alla titolazione degliarticoli.• C.D.N. 23 aprile 2013 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Accolto ricorso Franco Bechis avverso delibera Ordine Lazio 3.9.2010NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-14 Obbligo della segretezza per chi fa parte di un collegiogiudicante

Viene meno ai doveri di segretezza e di privacy chi, investito di una funzione pub-blica, quale quella di componente di un collegio giudicante dell’Ordine dei Gior-nalisti, diffonde sul proprio profilo personale di Facebook, con commenti e parti-colari, l’andamento della riunione prima che sia stato dato corso alla procedura dinotifica ai diretti interessati.L’azione disciplinare è stata avviata dall’Ordine territoriale competente nei con-fronti del consigliere nazionale, a seguito della diffusione in rete (sulla bacheca Fa-cebook) del risultato di un procedimento disciplinare a carico di una collega, subi-to dopo la votazione.• C.D.N. 23 aprile 2013 n. 39 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Antonella Cardone avverso delibera Ordine Emilia Romagna11.10.2011

I-1-15 Uso di frasi improprie e messaggi distortiAnche quando si affrontano in termini positivi problematiche di carattere socialeva prestata attenzione ai termini usati per evitare che al lettore pervenga un mes-saggio distorto ed apparentemente dispregiativo o razzista.Nel caso in esame, una giornalista aveva definito “pupazzetti di colore agli ordinidi qualche scuderia” gli abituali vincitori di maratone, attorno a cui si muove ilmondo di procuratori e scuderie, nel contesto di un articolo che si proponeva – se-condo l’articolista - di richiamare l’attenzione verso i tanti atleti, magari persino incarrozzella, che hanno il merito di esaltare il ruolo dell’agonismo dilettantisticonelle manifestazioni sportive di massa.Preso atto di tali chiarimenti, il Consiglio di Disciplina Nazionale - nel ridurre lasanzione inflitta dai primi giudici - ha ribadito l’esigenza, per i giornalisti, di pre-stare la massima attenzione ai termini usati per evitare che al lettore pervenga unmessaggio diverso dalle finalità dell’autore.• C.D.N. 29 aprile 2013 n. 42 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Denise Quintieri Tarsitano avversodelibera Ordine Toscana 11.5. 2012

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I-1-16 Responsabilità del direttore di una tv che nell’editorialeconfonde il proprio ruolo di presidente di un’Associazionecon quello di giornalista

Nei suoi editoriali e servizi televisivi il direttore di una testata non può confonde-re, per proprie finalità, il ruolo di giornalista con la sua carica di presidente diun’associazione, perché viene meno l’autonomia del giornalista e l’imparzialità delmessaggio.Il Consiglio della Toscana aveva sanzionato con la censura il direttore di una tv chenel corso di alcuni editoriali aveva polemizzato con un giornalista trattando argo-menti riferiti alla propria attività di presidente di un’associazione onlus, invece diaffrontare tematiche di carattere generale.A seguito del ravvedimento dell’incolpato, che ha anche rivendicato la propriabuona fede, la sanzione è stata ridotta ad avvertimento.• C.D.N. 29 aprile 2013 n. 43 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Luigi Bardelli avverso delibera Or-dine Toscana 8.10.2012

I-1-17 Messaggio giornalistico e ‘commistioni improprie’con quello pubblicitario

Si ha pubblicità impropria od occulta quando vi concorrono in modo evidente l’im-postazione grafica, le didascalia e le foto che accompagnano il servizio, con ciòviolando l’obbligo di distinguere nettamente il messaggio giornalistico da quellopubblicitario.Nel caso in esame, il direttore di un settimanale è stato sanzionato per la pubblica-zione di due edizioni contenenti dei servizi aventi intenti pubblicitari occulti: nelprimo, infatti, era stato proposto un servizio sulla nazionale italiana di calcio, pub-blicando in copertina la foto dei calciatori che successivamente è stata utilizzata dalmarchio di intimo maschile indicato nel servizio per la sua campagna pubblicitariasui giornali e sui tabelloni murali di tutta Italia. Nel secondo servizio, sotto formadi anticipazione di un lancio di moda stagionale, erano stati pubblicati dei backsta-ge forniti dalla stessa società.• C.D.N. 30 aprile 2013 n. 44 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Respinto ricorso Alfonso Signorini avverso delibera Ordine Lombardia 20.1.2011NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-18 Iscrizione nell’elenco pubblicisti quale compensoper la collaborazione. Si lede la dignità professionale

Compromette gravemente la dignità professionale il direttore di un giornale che siavvale della collaborazione di aspiranti pubblicisti e li ‘retribuisce’ solo con la do-cumentazione utile ad ottenere l’iscrizione all’albo professionale.È stato, perciò, sanzionato con la sospensione per dodici mesi, il direttore di ungiornale accusato di aver reclutato giovani desiderosi di diventare pubblicisti, uti-lizzandoli per raccogliere notizie e scrivere articoli circa eventi sportivi in pro-gramma nei più disparati centri del Lazio, nonché di aver fatto loro firmare attesta-zioni di pagamento non rispondenti al vero in cambio della documentazione utile

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per l’iscrizione nell’albo professionale.• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 45 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2012NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-19 Giudizi espressi a mezzo email tra una cerchia ristrettadi persone (mailing list) ed acquisiti nel procedimento in modoanomalo. Non c’è dolo

L’acquisizione indebita di frasi pronunciate attraverso e-mail indirizzate ad un ri-stretto numero di persone (maling list) e quindi destinate a rimanere corrisponden-za riservata in tale contesto, non possono costituire mezzo di prova per avviare unprovvedimento disciplinare.La sanzione originariamente inflitta dai primi giudici ad una giornalista era stataannullata per vizio insanabile, per cui il procedimento è stato riassunto dal CDN,che, conclusa l’istruttoria, ha prosciolto l’incolpata. Questa, oltre a giustificare al-cune affermazioni riferite all’Ordine Regionale di appartenenza con lo stato d’ani-mo esasperato dei giornalisti precari, ha affermato che tali frasi contestate faceva-no parte di uno scambio di battute inviate a mezzo email tra i soli iscritti al localecoordinamento regionale di categoria, e quindi destinate a rimanere private.• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 46 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Prosciolta Emiliana Cirillo

I-1-20 Le fotografie non devono travisare il contenuto degliarticoli

Costituisce illecito disciplinare la pubblicazione, a corredo di articoli e notizie, difoto artefatte mediante, l’aggiunta di elementi estranei al contesto di cui si parla,ma tali da apparire conformi alla realtà ripresa dall’autore dello scatto.Il Consiglio Nazionale ha confermato la sanzione dell’avvertimento ad un diretto-re, in quanto, nelle foto a corredo di un servizio sulla guerra in Medio Oriente del2008, mediante una rielaborazione grafica, si era operata una giustapposizione dielicotteri militari in posizione sovrastante rispetto ad un soldato in azione di com-battimento e ad un edificio distrutto dai bombardamenti. Ciò -ha osservato tra l’al-tro il CDN- disattende le aspettative del lettore ed indebolisce il principio della ve-rità sostanziale dei fatti, che è alla base della professione giornalistica.• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 47 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Ordine Lombardia 11.1.2010NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-21 Una notizia - anche se acquisita da fonti attendibili -va sempre verificata

Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ricevute dalle sue fonti per ac-certarne l’attendibilità e per controllare la fondatezza di quanto viene diffuso al-l’opinione pubblica, in modo da salvaguardare la verità sostanziale dei fatti.Nel caso in esame il giornalista, nel dare notizia di un’ordinanza di “messa allaprova” resa dal Tribunale per i minorenni a carico di due giovani accusati di atti dibullismo, aveva scritto che avrebbero dovuto ‘servire alla messa dei frati’. Si è poi

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giustificato affermando di avere capito male il termine “mensa” e conseguente-mente di aver male interpretato la notizia da lui avuta (fra le attività di volontaria-to i due giovani avrebbero dovuto servire alla “mensa” dei frati e non alla Messa,intesa come liturgia).Il Consiglio di Disciplina Nazionale, nel prendere atto delle giustificazioni fornitedal ricorrente, ha ridotto la sanzione (da censura ad avvertimento) ribadendo tutta-via l’obbligo di verificare ogni notizia, anche se ricevuta da fonte attendibile, spe-cie quando risulti di particolare singolarità.• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 55 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Carlo Barbieri avverso deliberaOrdine Veneto 12.1.2012

I-1-22 Il Direttore promuove la cooperazione tra colleghiViene meno al dovere di promuovere e garantire la solidarietà tra colleghi il direttoredi un’emittente che, nei titoli di coda di un tg, non fa più comparire i nomi dei giorna-listi cineoperatori esecutori delle immagini e degli addetti al montaggio dei servizi.Tale decisione, oltre a violare il principio di collaborazione e cooperazione tra col-leghi, non consente all’ascoltatore di individuare il responsabile delle immagini e/odel montaggio,esponendo il giornalista che compare in video ad eventuali respon-sabilità non sue.• C.D.N. 18 settembre 2013 n. 57 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Respinto ricorso Mario Giuseppe Sergio Talenti avverso delibera Ordine Toscana 24.9.2012

I-1-23 È punibile chi usa il giornale per insulti ed attacchi personaliAl direttore non è consentito utilizzare il giornale per lanciare pesanti insulti ed at-tacchi personali a uomini pubblici nel contesto di una polemica politica, perché intal modo viene meno al dovere del rispetto della persona e della sua dignità.Il giornalista è stato sanzionato perché, nel criticare delle proposte formulate da unparlamentare, lo aveva additato con un termine oltraggioso e offensivo sul pianopersonale: sospensione per due mesi dall’esercizio dell’attività professionale.• C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 60 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 20.2.2012

I-1-24 La presunzione di innocenza prevale su quella di colpevolezzaNel resoconto delle indagini seguite ad un gravissimo fatto di cronaca, il giornali-sta deve osservare prudenza nel riportare i dati personali dei sospettati, speciequando, per il clamore e l’orrore suscitato dal fatto, si mette a repentaglio la digni-tà e l’incolumità di soggetti inizialmente indagati e poi risultati totalmente estranei.Nelle indagini seguite al grave attentato ad una scuola di Brindisi, su un giornale eattraverso messaggi-twitter, il direttore aveva pubblicato molti particolari su perso-ne inizialmente indagate ma poi risultate innocenti, facendo prevalere la presunzio-ne di colpevolezza su quella di innocenza. Il periodo di sospensione è stato ridottoper il ravvedimento manifestato dal ricorrente.• C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 61 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 17.9.2012 (san-zione ridotta)

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I-1-25 Bilanciamento tra verità dei fatti, interesse pubblicoe continenza

Opera correttamente il giornalista che, nell’illustrare e commentare una sentenzadella magistratura, “rispetta i requisiti minimi di forma che debbono caratterizzarela cronaca e anche la critica, nel senso che non eccede i limiti della continenza”.Il Consiglio di Disciplina Nazionale, anche in aderenza a conforme parere del pro-curatore generale, ha respinto il ricorso presentato da un cittadino/esponente che siera ritenuto leso dal resoconto e dal commento fatto da un giornalista alla decisio-ne della magistratura. Infatti non era stato riportato il nome dell’interessato ed ilcommento rientrava nei limiti della continenza.• C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 62 - Pres. Felappi - Rel. Esposito• Respinto ricorso Sergio Brovia avverso delibera Ordine Lombardia 22.11.2012 (archi-viazione esposto)

I-1-26 L’atto di incolpazione deve essere specifico e circostanziatoLa contestazione di addebito deve contenere l’esposizione puntuale delle circo-stanze essenziali del fatto imputabile, indicando tutti i dati necessari per chiarire ladinamica degli episodi narrati, in modo da consentire all’incolpato l’esercizio deldiritto di difesa.In assenza di tali condizioni, si annulla la sanzione.• C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 63 - Pres. Felappi - Rel. Esposito• Accolto ricorso Leo Amato avverso delibera Ordine Basilicata 21 dicembre 2012

I-1-27 Interviste televisive. Inammissibili battute ironichefatte in un contesto ad alto potenziale di violenza

Il giornalista, nel formulare domande, deve sempre mantenere un tono di sobrietàe rispettare la continenza espressiva. A maggior ragione, una battuta “di spirito” ap-parentemente innocua, fatta nel contesto di un servizio di interviste a tifosi di op-poste squadre, nel corso di un prepartita di calcio ad alto potenziale di rischio perl’ordine pubblico, può determinare valutazioni discordanti e situazioni pericolose.Pur essendo stato escluso ogni intento discriminatorio, il ricorrente è stato sanzio-nato per avere inserito, nella domanda rivolta ad un sostenitore juventino, una bat-tuta di spirito su un inaccettabile luogo comune con cui in alcuni stadi vengonoapostrofati i tifosi napoletani.• C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 64 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Respinto ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 6.2.2013NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-28 Un giornalista non concede la propria immagine per finipubblicitari

La Carta dei doveri del giornalista consente prestazioni a titolo gratuito per inizia-tive pubblicitarie solo se hanno finalità sociali, umanitarie, culturali, religiose, ar-tistiche, sindacali e comunque prive di carattere speculativo.Pertanto, viola le disposizioni contenute nella Carta dei doveri il giornalista che,anche a titolo gratuito e per una sola volta, presta la propria immagine, con l’indi-

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cazione dello status professionale, per la pubblicità di un’impresa commerciale.La foto del giornalista era stata pubblicata, assieme ad altre di ‘volti noti’ della Cit-tà, nel quadro di una campagna pubblicitaria promossa da una ditta commerciale• C.D.N. 24 ottobre 2013 n. 65 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Franco Manzitti avverso deliberaOrdine Liguria 7.12.2013

I-1-29 Articoli discriminatori nei confronti di zingari e rom.Ne risponde anche il direttore

L’art. 9 del codice di deontologia prevede che “nell’esercitare il diritto-dovere dicronaca il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discrimi-nazione per razza, religione, opinioni politiche ecc.”.Pertanto, oltre al giornalista autore degli articoli, è stato sanzionato per omessocontrollo anche il direttore di un quotidiano che ha acconsentito la pubblicazionedi una serie di articoli con valutazioni connotate da disprezzo e razzismo, tali di fo-mentare l’odio razziale. Al centro della vicenda sette articoli ritenuti discriminato-ri nei confronti di zingari e rom.• C.D.N. 13 novenbre 2013 n. 66 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Respinto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 10.2.2011NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-30 Non è automatica la culpa in vigilando del Direttorein presenza di controverse valutazioni di un articolo

Non è automatica la responsabilità del Direttore per omesso controllo in presenzadi espressioni sarcastiche, prive di intenzioni manifestamente diffamatorie, per lequali i primi giudici hanno inflitto all’autore del’articolo la sanzione minimale del-l’avvertimento, motivando però la loro decisione anche con la ‘non collaborazio-ne’ dell’incolpato nel corso del procedimento.In casi del genere risulta infatti difficile per il Direttore, nella sua doverosa attivi-tà di controllo, individuare elementi da ‘correggere’ o censurare in un articolo sar-castico e privo di affermazioni palesemente offensive.• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 67 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Accolto ricorso Maurzio Belpietro avverso delibera Ordine Milano 14.12.2012

I-1-31 Pubblicazione di ‘voci’ correnti non veritiereIl giornalista ha sempre l’obbligo di verificare le fonti, specie in presenza di ‘voci’che, una volta pubblicate, possono determinare notevole clamore per la notorietàdei personaggi coinvolti.Nel caso di specie era stata pubblicata la notizia di una presunta e non veritiera no-tizia di una rottura sentimentale che avrebbe coinvolto l’allora Presidente della Ca-mera dei Deputati.• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 68 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Respinto ricorso Francesco Cramer avverso delibera Ordine Lombardia 5. 6. 2012

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• C.D.N. 16 aprile 2013 n. 35 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 4.7.2012(omesso controllo quale Direttore)

I-1-32 Chi offende l’Ordine è sottoposto a procedimentodisciplinare

È chiamato a rispondere deontologicamente il giornalista che, polemizzando con ivertici dell’Ordine territoriale nel corso di una vicenda elettorale per il rinnovo del-le cariche, finisce con l’offendere l’intera istituzione di cui fa parte. Ciò perché nonpuò essere negata la portata offensiva di una polemica in cui si parla di ‘brogli’ sen-za fornire prove, e si paragonano le vicende elettorali a quelle del Gabon.Nel confermare la responsabilità dell’iscritto, il Consiglio di Disciplina Nazionaleha tuttavia ridotto la sanzione considerando le aspre polemiche che a volte caratte-rizzano le vicende elettorali anche di un ordine professionale.• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 69 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Massimo Alberizzi avverso deliberaOrdine Lombardia 7.6.2012

I-1-33 Condotta del giornalista incompatibile con la permanenza nell’Albo.

È radiato il giornalista che ha tenuto un comportamento lesivo della professionali-tà e della dignità dell’Ordine, nonchè gravemente disdicevole del decoro professio-nale sino a rendere incompatibile la sua permanenza nell’Albo. Ciò in base a quan-to disposto dall’art.55 della legge 3.2.1963, istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti.Il CDN ha pertanto respinto il ricorso di un pubblicista, radiato a seguito di una vi-cenda giudiziaria in cui erano coinvolti dei minori, per fatti e comportamenti tenu-ti all’estero e che hanno avuto ampia risonanza nel territorio di competenza del-l’Ordine professionale presso cui era iscritto.• C.D.N. 27 novembre 2013 n. 74 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 13.3.2013• Sanzione ridotta dalla Corte d'Appello ad un anno di sospensione e confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n°27623/2017

I-1-34 Illecito realizzare un servizio finalizzato a svilirela dignità della persona

Assume rilievo deontologico, ai sensi dell’art.2 della legge professionale, il com-portamento del giornalista che in un servizio televisivo su una persona, integra leimmagini con commenti sarcastici insinuando e contestualizzando fatti e compor-tamenti diversi, col risultato di svilire il ruolo e la personalità del soggetto ripreso.Il servizio televisivo aveva ripreso in alcuni momenti di vita quotidiana, quale sem-plice cittadino, un magistrato assurto a notorietà per avere emesso una sentenza cheaveva suscitato molto clamore; le immagini erano state accompagnate da commen-ti sarcastici e definizioni svilenti come ‘stravagante” ed altre.È stata quindi confermata la sospensione della giornalista per due mesi dall’eserci-zio dell’attività professionale.• C.D.N. 14 novembre 2013 n. 75 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Respinto ricorso Annalisa Spinoso avverso delibera Ordine Sicilia 13.3.2010

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Decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina Nazionale ai sensidegli artt. 42 e 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsiNei casi che seguono, essendo stati ritenuti non manifestamente infondati al-cuni ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazio-ne o proscioglimento assunte dagli organi regionali, il Consiglio di Discipli-na Nazionale ha dato avvio all’attività istruttoria prevista dall’art. 46 del Re-golamento ed ha assunto le conseguenti decisioni.

I-1-35 Diritto alla tutela e riservatezza dei minoriL’art.7 del codice deontologico prevede espressamente che “il diritto del minorealla riservatezza deve essere sempre considerato primario rispetto al diritto di cri-tica e di cronaca”. Solo in presenza di un motivo di particolare interesse pubblicodi una notizia che coinvolga minori spetta al giornalista la responsabilità di valuta-re se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore secondo iprincipi e limiti stabiliti dalla Carta di Treviso.Nel contenzioso giudiziario legato alla rivendicazione di un asse ereditario fami-liare, una parte aveva chiesto il disconoscimento della paternità di un congiunto ri-spetto a due figli di questo nati in provetta.Il CDN, pur riconoscendo l’interesse pubblico della notizia e la mancanza delle ca-ratteristiche di gossip nel servizio, ha censurato il ricorso a particolari non essen-ziali alla illustrazione del fatto ed il mancato rispetto dell’anonimato dei minori.• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Censura a Delfina Metz

~CONFORME:• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Avvertimento ad Andrea Garibaldi

• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 48 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Censura a Maurizio Stefanini

I-1-36 Responsabilità del Direttore che ospita un articolo in vio-lazione della Carta di Treviso

Risponde di mancato controllo il Direttore di un quotidiano che ospita un articolocon l’indicazione anche di nomi, date e luoghi di nascita di minori.Nel caso in esame, nel descrivere un contenzioso familiare legato alla rivendica-zione di un asse ereditario, erano stati pubblicati particolari sulla modalità di pro-creazione utili alla individuazione di due minori, nati in provetta, con riferimentinon essenziali alla completezza della notizia.• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Avvertimento ad Umberto La Rocca

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I-1-37 Tutelata la riservatezza dell’identità dei minoriProscioglimento

Rispetta le regole deontologiche il giornalista che, trattando un caso in cui sonocoinvolti minori, si sofferma solo sugli aspetti utili all’essenzialità della notizia, edevita di riportare i nomi dei bambini.Nel descrivere una complessa vicenda giudiziaria, il giornalista si è attenuto alleindicazioni della Carta di Treviso, garantendo egualmente la completezza dell’in-formazione.• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Prosciolto Paolo Conti

I-1-38 Intervento sindacale per la libertà della informazioneNon sempre è soggetto a sanzioni disciplinari il componente del Comitato di reda-zione che, in un comunicato urgente diramato per difendere l’autonomia di una te-stata, attribuisce erroneamente la ‘paternità’ di discutibili scelte editoriali a respon-sabili diversi da quelli che hanno impartito le disposizioni contestate.Ciò, in particolare, quando la buona fede è provata da alcune circostanze (impos-sibilità di riscontri immediati sulla notizia data da superiori su chi personalmenteavesse ordinato di non mandare in onda un programma nell’edizione notturna delnotiziario; urgenza di manifestare la protesta del sindacato su una decisione ritenu-ta censoria nel clima di una redazione già impegnata a difendere la sua sopravvi-venza nel contesto di una incertezza gestionale e di rapporti sindacali precari).• C.D.N. 18 settembre 2013 n. 56 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorsi Giuseppina Debbi, Antonello Piroso avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008• Prosciolto Adalberto Baldini

I-1-39 È contraddittorio pubblicizzare una situazione personalee poi invocare la privacy

Non è possibile chiedere che sia sanzionato un giornalista che ha illustrato una si-tuazione personale quando proprio chi si duole l’ha resa pubblica in modo detta-gliato con una intervista rilasciata ad un quotidiano a diffusione nazionale.• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 70 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 30.5.2012• Prosciolto Cristiano Gatti

I-1-40 Onere della prova - ProscioglimentoIn un procedimento disciplinare a carico di un giornalista, avviato a seguito del-l’esposto di un collega, si proscioglie l’incolpato quando al termine della relativaistruttoria non sia stato provato ‘con tranquillizzante certezza”, un comportamentodeontologicamente scorretto.• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 71 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Emilio Mezzolani avverso delibera Ordine Marche 5.12.2011• Prosciolto Elio Giuliani

51Attività disciplinareDecisioini C.D.N

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I-1-41 Le accuse nei confronti di un collega devono essere docu-mentate

Le accuse formulate nei confronti di un collega devono essere certe e documenta-te perché si possa avviare un’azione disciplinare. In mancanza di riscontri precisi,il ricorso presentato avverso l’archiviazione dell’originario esposto deliberata daiprimi giudici, deve essere respinto.Nel caso in esame il ricorrente aveva denunciato una sua graduale emarginazionedall’attività redazionale, annunciando anche la presentazione alla magistratura diuna denuncia per mobbing nei confronti della direttrice della testata.Sulla base di questa iniziativa giudiziaria, il ricorso era stato ritenuto non manife-stamente infondato.Successivamente, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha preso atto della comuni-cazione data dallo stesso ricorrente che il giudice penale ha archiviato la sua de-nuncia per mobbing. Pertanto tenute presenti le prerogative del direttore nella di-rezione di una testata, il ricorso è stato respinto.• C.D.N. 12 dicembre 2013 n. 76 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti• Respinto ricorso Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010

I-1-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVASU SANZIONI DISCIPLINARI 2013

L’art. 40 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi stabilisce che, nei ca-si di provvedimenti disciplinari, il ricorrente può proporre, unitamente al ri-corso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare.Il Consiglio di Disciplina Nazionale, valutata caso per caso, l’eventuale esi-stenza del fumus boni juris e del periculum in mora, in attesa di pronunciarsisui vari ricorsi, ha adottato i sottoelencati provvedimenti sulle istanze di so-spensiva formulate dai ricorrenti.

I-1-1-1-1 Istanze accolte• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Ugo Sartorio avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012

• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Luciano Segafreddo avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012

• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Antonino M. Previtera avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012

• C.D.N. 7 marzo 2013 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Patrizia Biagi avverso delibera Ordine Sicilia 19/20.10.2012

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• C.D.N. 20 marzo 2013 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 8.1.2013Vedi decisione sui ricorsi a pag. 47

• C.D.N. 20 marzo 2013 n. 22 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Ricorso Giovanni Egidio avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17.12.2012

• C.D.N. 16 aprile 2013 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22/23.06.2012

• C.D.N. 10 luglio 2013 n. 51 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Michele Santoro avverso delibera Ordine Sicilia 22.3.2013

I-1-1-1-2 Istanze respinte• C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Antonello Menconi avverso delibera Ordine Umbria 14.12.2012Vedi decisione sul ricorso a pag. 41 delib. n. 29

• C.D.N. 9 luglio 2013 n. 49 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato• Ricorso Giovanni Mazzoni avverso delibera Ordine Emilia Romagna 13.3.2013

• C.D.N. 10 luglio 2013 n. 52 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 13.3.2013

I-1-1-2 INTERVENUTA PRESCRIZIONE

L’articolo 58 della legge n. 69/1963 dispone:“L’azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto. Nel caso che per il fattosia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cuiè divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento. La prescrizioneè interrotta dalla notificazione degli addebiti all’interessato, da eseguirsi nei modi di cuiall’articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall’incolpato. Laprescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell’interruzione; se più sonogli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il ter-mine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà. L’interruzione del-la prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto cheha dato luogo al procedimento disciplinare”.

I-1-1-2 Nel rispetto della richiamata disposizione di legge, ilConsiglio di Disciplina Nazionale ha preso atto della intervenutaprescrizione sui seguenti procedimenti disciplinari:

• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 20 settembre 2006

• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Lamberto Sposini avverso delibera Ordine Lazio 19 settembre 2006

53Attività disciplinareProvvedim

enti di sospensiva 2013

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• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 28 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 12 marzo 2007

• C.D.N. 5 aprile 2013 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Ricorso M.Celeste De Martino avverso delibera Ordine Lazio 7 ottobre 2011

• C.D.N. 24 aprile 2013 n. 40 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Antonio Ravaglioli avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012

• C.D.N. 24 aprile 2013 n. 41 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Giorgio Guberti avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012

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I-2 DECISIONI DEL CONSIGLIONAZIONALE DELL’ORDINEDEI GIORNALISTI

I-2-1 DECISIONI 2012

I-2-1-1 Pseudonimo e verità sostanziale dei fattiLa identificazione dell’autore materiale di un articolo firmato con uno pseudonimoè irrilevante, in quanto assorbita dall’eventuale illecito, quando si accerta che quan-to pubblicato è realmente accaduto e che l’autore si è attenuto alla verità sostanzia-le dei fatti, senza peraltro esprimere alcun giudizio sulla vicenda resa pubblica.Infatti, a prescindere dall’identità di chi scrive un articolo usando uno pseudonimo,non vi è violazione di norme deontologiche da parte del giornalista che, ricevutauna notizia, la pubblica tempestivamente, dopo averla verificata. Né ha rilevanzail fatto che, alcuni mesi dopo, il provvedimento di cui si era data notizia sia statoarchiviato dall’organo che lo aveva assunto, in quanto nel momento in cui il prov-vedimento di cui si è data notizia, pur se archiviato in epoca successiva, era ope-rante ed il giornalista ha correttamente esercitato il suo diritto di cronaca.• C.N. 20 gennaio 2012 n. 2 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 13.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-1-2 Dichiarazioni rese al magistrato da un iscritto all’Albonel ruolo di pubblico amministratore

Non viola le norme deontologiche chi, iscritto all’Albo dei giornalisti, è chiamato a te-stimoniare dinanzi al magistrato quale pubblico amministratore per fatti inerenti la suafunzione e, in tale veste, formula valutazioni e giudizi nei confronti di un collega.Il Consiglio Nazionale ha perciò confermato la decisione dei primi giudici di ar-chiviare l’esposto presentato da un giornalista nei confronti del collega Nicola (Ni-chi) Vendola per dichiarazioni, poi riportate da alcuni organi di stampa, ritenutedall’esponente lesive della sua dignità. Infatti, a rispondere alle domande del ma-gistrato non è stato il giornalista professionista Vendola, in quanto non è stato chia-mato a testimoniare come tale, bensì il primo rappresentante della massima istitu-zione territoriale pugliese.• C.N. 18 maggio 2012 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Carlo Vulpio avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-1-3 Resoconto di una inchiesta giudiziaria e pubblicazionedi nomi e frasi risultanti da intercettazioni telefoniche

Non è sanzionabile il giornalista che, nel pubblicare il resoconto di una complessainchiesta giudiziaria con stralci di intercettazioni telefoniche, sottolinea che un im-

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prenditore intercettato al telefono con uno dei malavitosi è risultato estraneo allavicenda.Lo ha deciso il Consiglio Nazionale a proposito di una vicenda sollevata da alcunigiornalisti di una emittente televisiva che avevano inviato un esposto al Consigliodella Puglia, a tutela del nome del loro editore, riportato nei resoconti relativi al-l’indagine pubblicati su un quotidiano.Il Consiglio Nazionale ha confermato la decisione dei primi giudici di archiviarel’esposto, dopo aver accertato che negli articoli era stato chiarito che l’imprendito-re non era indagato e successivamente si era data anche ospitalità ad un’ampia re-plica a firma dello stesso.• C.N. 18 maggio 2012 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Vincenzo Tamborra avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-1-4 Controversa ricostruzione di un fatto cronaca accaduto.Corretto pubblicare tutte le versioni

Non è sanzionabile il giornalista che pubblica un’intervista su un fatto di cronacarealmente accaduto ospitando poi le ricostruzioni ed opinioni di quanti, a vario ti-tolo interessati, hanno ritenuto di intervenire.La vicenda trae origine dall’episodio di un ragazzo finito in ospedale dopo un inci-dente tra studenti verificatosi a scuola e sul quale il padre del minore aveva rilascia-to un’intervista lamentando, tra l’altro, scarsi controlli da parte del corpo insegnante.Erano seguite le prese di posizione della dirigente scolastica, che successivamenteavrebbe interessato il Consiglio dell’Ordine della Toscana, di docenti e genitori dialtri alunni.Avverso l’archiviazione del suo esposto da parte dei primi giudici, la dirigente sco-lastica ha proposto ricorso, che il Consiglio Nazionale ha respinto in quanto dirit-to-dovere del giornalista è quello di informare e nel caso in esame si è data notiziadi un episodio realmente accaduto, consentendo poi a tutti gli interessati di rende-re pubblica la loro versione dei fatti.• C.N. 18 maggio 2012 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Silvana Miraglia avverso delibera Ordine Toscana 27.05.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-1-5 È radiato l’iscritto all’Elenco speciale che usaillecitamente un tesserino da professionista

È incompatibile con la permanenza negli elenchi dell’Ordine chi abbia tentato diusare illecitamente un documento che non gli apparteneva e non sia riuscito a di-mostrare come ne sia entrato in possesso.La vicenda riguarda un iscritto all’Elenco Speciale che aveva presentato, per l’ac-credito ad una grande manifestazione canora, un tesserino da professionista col suonome e cognome, non rilasciato dall’Ordine Professionale, e risultato scomparsodagli Uffici, assieme ad altri due.L’uso illecito di quel documento ha comportato la radiazione dall’Elenco Specia-le, in quanto l’iscritto è venuto meno ai doveri di lealtà sanciti dall’art. 2 della leg-ge professionale.

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• C.N. 21 giugno 2012 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Enea Casadei avverso delibera Ordine Emilia Romagna 11.06.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-1-6 Critica contenuta nei limiti della continenza e dellapertinenza. È ammessa

Riferimenti assai generici a situazioni personali e professionali non determinanoviolazione di norme deontologiche specie quando accennano, anche in chiave cri-tica, possibili scelte editoriali per la nomina di direttori di testate, e coinvolgonogiornalisti noti al pubblico.Il Consiglio Nazionale ha quindi confermato l’archiviazione decisa dal Consigliodell’Ordine del Veneto dell’esposto presentato da un giornalista che aveva ritenu-to l’articolo lesivo della sua dignità.• C.N. 21 giugno 2012 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Clemente Mimun avverso delibera Ordine Veneto 26.03.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-1-7 Convention non aperta al pubblico e messaggiopubblicitario

Il coordinamento di un dibattito in una convention, non aperta al pubblico, ed or-ganizzata da una ditta per i suoi associati può non essere considerata commistionetra attività giornalistica e pubblicità quando il messaggio non è indirizzato ad unpubblico indiscriminato ma resta circoscritto nell’ambito della manifestazione.Nel caso in esame un noto giornalista televisivo, che era stato sanzionato in primogrado, ha ottenuto l’accoglimento del ricorso avendo dimostrato che aveva accet-tato di moderare il dibattito in una convention riservata a dirigenti e dipendenti del-la ditta organizzatrice dell’evento e di aver ricevuto solo il rimborso delle spese diviaggio e soggiorno.• C.N. 22 giugno 2012 n. 43 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Accolto ricorso Franco di Mare avverso delibera Ordine Lazio 5.04.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme

Ricorsi di esponenti ritenuti non manifestamente infondati. Art.46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsiNei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ri-corsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o pro-scioglimento assunte da Consigli Regionali. In conseguenza, ha incaricato laCommissione Ricorsi di dare avvio all’attività istruttoria prevista dall’art. 46del Regolamento, per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti indica-ti negli esposti.

• C.N. 18 maggio 2012 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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• C.N. 18 maggio 2012 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 18 maggio 2012 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 18 maggio 2012 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 18 maggio 2012 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 39 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme

I-2-2 DECISIONI 2011

I-2-2-1 Interpretazione soggettiva di una frase ed azionedisciplinare

Un’affermazione di carattere generale, fatta in linea di principio e che di per sé noncontiene giudizi negativi su colleghi, non può determinare l’avvio di un procedi-mento disciplinare, sulla base di deduzioni soggettive.Il Consiglio Nazionale ha quindi respinto il ricorso di un giornalista avverso la de-cisione dei primi giudici di archiviare un suo esposto con cui chiedeva l’avvio diazione disciplinare nei confronti di un collega per una frase ritenuta offensiva.• C.N. 9 febbraio 2011 n. 2 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Giuseppe Grandinetti avverso delibera Ordine Lazio 22.10.2008• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-2 Diritto di critica e rispetto delle regole deontologicheCriticare un uomo pubblico è diritto di un giornalista, sempre nel rispetto delle regole.Nel caso in esame, un esponente politico aveva lamentato le espressioni forti usateda due giornalisti in altrettanti articoli, ritenendole diffamatorie. Il Consiglio Nazio-nale, nel respingere il ricorso, ha osservato che, con riferimento agli argomenti poli-tico-amministrativi trattati, allo scenario in cui la vicenda si svolgeva ed al ruolo po-litico del ricorrente, i due giornalisti, seppur con alcuni toni forti, abbiano esercitatoil diritto di critica, senza rendersi colpevoli di violazioni delle regole deontologiche.• C.N. 9 febbraio 2011 n. 3 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Gianni Teodoro avverso delibera Ordine Abruzzo 03.02.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-3 Verità dei fatti, interesse pubblico e continenzaNel resoconto di un fatto realmente accaduto, l’uso di termini apparentemente lesivi

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dell’altrui dignità, ma da tempo invalsi nel linguaggio comune e popolare per rap-presentare determinate situazioni e i loro protagonisti, non hanno rilevanza discipli-nare quando siano garantiti la verità dei fatti, l’interesse pubblico e la continenza.• C.N. 09 novembre 2011 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Fulvio Mario Ceresa avverso delibera Ordine Piemonte 20.07.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-4 Responsabilità del direttore per culpa in vigilando.Quando si attenua la sanzione

Il direttore risponde dell’opera di chi, non giornalista, ha mandato in onda, duran-te il telegiornale, un servizio pubblicitario poi riproposto anche nella replica.Nel caso in esame il direttore si era giustificato affermando che si era trattato di un er-rore del tecnico incaricato della messa in onda.Il Consiglio Nazionale, nel ribadire l’obbligo del direttore di vigilare sulla predi-sposizione e messa in onda di tutto il telegiornale, ha preso atto del suo impegno,per il futuro, ad una maggiore vigilanza per evitare il ripetersi di errori di messa inonda o di improprie prestazioni in voce ed ha ridotto la sanzione.• C.N. 9 febbraio 2011 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Mario Puliero (con parziale accoglimento circa l’entità della sanzione)avverso delibera Ordine Veneto 13.03.2008• Richiesta Commissione Ricorsi: non conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-2-5 Programma condotto da un non iscritto all’Ordine. Nerisponde il direttore

Quando una emittente televisiva ospita una trasmissione di evidente carattere giornalisti-co, condotta da un non iscritto all’Ordine, e caratterizzata da toni oltraggiosi e da insultinei confronti di vari interlocutori, la responsabilità, sul piano disciplinare è del direttore.Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale nel respingere il ricorso del direttore di unaemittente, sanzionato dai primi giudici, per avere di fatto abdicato al ruolo di con-trollo e su di una trasmissione condotta da un un non giornalista, caratterizzata dacommenti sportivi gravemente lesivi della dignità altrui e deontologicamente scor-retti sul piano professionale.• C.N. 10 febbraio 2011 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Egidio Urbanella avverso delibera Ordine Umbria 29.04.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-2-6 Non vi è responsabilità oggettiva del direttore che hatemporaneamente delegato le sue funzioni

Il direttore che ha formalmente delegato le proprie funzioni al vice direttore non ri-sponde di ciò che viene pubblicato sul giornale nel periodo in cui è assente.Nel caso in esame al direttore di un quotidiano era stata inflitta la sanzione dellacensura, a seguito della pubblicazione di due articoli riguardanti il suicidio di unragazzo sedicenne del quale, era stato pubblicato il nome, assieme a quello dei ge-nitori, con l’indicazione, anche, della via e del Comune di residenza. Ciò in viola-

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zione della Carta di Treviso.Acquisita la prova che, quando gli articoli sono stati pubblicati, il direttore era fuo-ri sede, ma aveva delegato le funzioni al suo ‘vice’, il Consiglio Nazionale ha ac-colto il ricorso.• C.N. 16 giugno 2011 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Accolto ricorso Giovanni Morandi avverso delibera Ordine Toscana 10.09.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-2-7 Collaborazione gratuita con la prospettiva di iscrizioneall’Ordine. Non ammessa

L’art.35 della legge n. 69/1963 stabilisce che, per ottenere l’iscrizione nell’Elencopubblicisti, è necessario svolgere, per il biennio precedente la domanda, attivitànon occasionale e regolarmente retribuita. Come precisato in varie pronunce delConsiglio Nazionale, difatti, la retribuzione è elemento essenziale per richiedere edottenere l’iscrizione all’Albo. Né la legge prevede alcuna deroga per le Onlus.Il Consiglio Nazionale ha quindi confermato la sanzione della censura al direttoredi una testata edita da una Onlus di aver consentito ad alcuni collaboratori di pre-stare attività gratuita, con la prospettiva di ottenere l’iscrizione nell’Elenco pubbli-cisti anche senza l’elemento della retribuzione.• C.N. 16 giugno 2011 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Marco Marsili avverso delibera Ordine Piemonte 27.05.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-8 Il direttore decide gli argomenti da trattareRientra tra i compiti del direttore, quale responsabile della linea del giornale, deci-dere quali contributi dei lettori pubblicare, e cosa sia di interesse pubblico.Pertanto, non viola i propri doveri il direttore che non pubblica la denuncia di unavicenda giudiziaria personale fatta da un lettore per un procedimento nel quale eraparte lesa, concluso con l’archiviazione e che l’interessato lamenta di avere già de-nunciato, senza esito, a varie autorità.Nel caso in esame il ricorrente aveva presentato all’Ordine del Lazio un espostonei confronti dei direttori di alcuni giornali nazionali e di emittenti televisive con-testando la mancata pubblicazione di una sua denuncia.Il Consiglio Nazionale ha confermato l’archiviazione disposta dai primi giudici.• C.N. 16 giugno 2011 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Luigi La Medica avverso delibera Ordine Lazio 30.04.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

~CONFORME• C.N. 16 giugno 2011 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Luigi La Medica avverso delibera Ordine Lazio 06.07.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-9 Messaggio giornalistico e pubblicità occultaLa legge professionale e la Carta dei Doveri, vietano al giornalista di effettuare ini-

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ziative pubblicitarie, a meno che non si perseguano fini sociali, umanitari, cultura-li, religiosi, artistici o comunque privi di carattere speculativo. Inoltre, il giornali-smo è essenzialmente un’informazione critica, mentre la pubblicità non può esser-lo; pertanto, una notizia che descrive un prodotto commerciale senza alcuna valu-tazione, che non sia celebrativa, costituisce di fatto pubblicità occulta.Nel caso in esame, un giornalista, noto per essere stato famoso campione di moto-ciclismo, ha realizzato, per un canale tv nazionale, spot pubblicitari su vari model-li di moto, poi mandati in onda in occasione di gran premi nazionali e mondiali. IlCnog ha confermato la sanzione inflitta dal Consiglio regionale.• C.N. 10 febbraio 2011 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Enrico Cereghini avverso delibera Ordine Lombardia 10.03.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-10 Prove certe per comminare una sanzioneSe non vi sono prove certe circa la responsabilità dell’incolpato, non può esservisanzione.I primi giudici avevano sanzionato una giornalista alla quale era stato contestato diaver diffuso, attraverso l’agenzia giornalistica presso cui lavora, una notizia conte-nente una violazione della Carta di Treviso per quanto riguarda la tutela dei mino-ri e dei soggetti deboli.La ricorrente, nella sua difesa, aveva dichiarato, tra l’altro, che non era l’autricedella notizia; che, al momento del lancio, non si trovava in redazione e che vi era-no problemi nel funzionamento del sistema della sede dell’Agenzia cui mancava-no certezze su chi avesse materialmente lanciato tale notizia.Il Consiglio Nazionale, nell’accogliere il ricorso, ha osservato che, se la ricorrentenon ha fornito alcuna prova certa circa la sua estraneità a quanto accaduto, non èemersa nemmeno alcuna certezza su un comportamento deontologicamente san-zionabile, anche perché, nel sistema di controllo redazionale esistente, la sola siglanon consente di identificare con sicurezza l’autore dell’articolo.• C.N. 10 febbraio 2011 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Accolto ricorso Antonella Barina avverso delibera Ordine Veneto 16.07.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme

I-2-2-11 Carta di Treviso. Bilanciamento tra diritto di cronacae rispetto della personalità del minore

Non c’è violazione deontologica quando, nella descrizione di un fatto imposto dallacronaca, si persegue lo scopo di tradurre in positivo, per un minore, gli effetti di undramma vissuto, ponendo in evidenza anche la solidarietà di compagni e di amici.La vicenda si riferisce al resoconto di un tragico fatto di cronaca, protagonista unquattordicenne che aveva accidentalmente colpito a morte il compagno di giochicol fucile lasciato incustodito dal padre della vittima, perciò indagato per coopera-zione in omicidio colposo.Il Consiglio Nazionale, nel confermare l’archiviazione dell’esposto presentato dai ge-nitori del ragazzo autore dello sparo ha osservato, tra l’altro, che l’articolo in questio-ne non ha violato la dignità e l’onore del minorenne citato nel servizio giornalisticoe della sua famiglia e che vi è stato invece un bilanciamento tra il diritto di cronaca e

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la rappresentazione positiva del minore e della solidarietà con cui compagni di scuo-la ed amici lo hanno aiutato a superare lo choc emotivo della vicenda.• C.N. 30 marzo 2011 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso M. A. e S. M. avverso delibera archiviazione esposto Ordine Toscana10.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-12 Le notizie inesatte o non vere devono essere rettificateIl direttore di una testata ha l’obbligo di verificare la notizia e, quando apprendeche è inesatta o non vera, ha l’obbligo di rettificarla.Lo dispone la Carta dei Doveri laddove stabilisce che tale obbligo sussiste “anchein assenza di specifica richiesta” e riguarda “le informazioni che dopo la loro dif-fusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando possano ledere odanneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità”.Nel caso in esame, un quotidiano, nell’articolo su una presunta pista araba nelle in-dagini sulla strage di Bologna, aveva attribuito ad un magistrato e ad un consulen-te fatti e comportamenti piuttosto gravi.Ricevuta una tempestiva richiesta di rettifica da una terza persona, comunque inte-ressata alla vicenda, il direttore non vi provvedeva perchè, si è giustificato, troppolunga e non richiesta direttamente dagli interessati.Il CNOG, richiamato l’obbligo sancito dalla Carta dei Doveri, ha respinto il ricor-so confermando la sanzione comminata dai primi giudici.• C.N. 30 Marzo 2011 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Ordine Lombardia 27.04.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-2-13 Polemica con toni forti entro i limiti della correttezzae della continenza. Ammessa

Esercita legittimamente il diritto di critica, il giornalista che, pur usando toni forti,non travalica i limiti della correttezza e della continenza, non sconfina nella volga-rità o nell’aggressione al decoro della persona e non denigra la professione giorna-listica.Nel caso in esame un giornalista aveva accusato una collega di articoli lesivi dellasua reputazione. Il Consiglio Nazionale ha concordato con la decisione dei primigiudici che, negli articoli contestati, non avevano riscontrato violazioni delle nor-me deontologiche.• C.N. 22 settembre 2011 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Pasquale Di Bello avverso delibera Ordine Molise 28.09.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C.N. 22 settembre 2011 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Alberto Barbanti avverso delibera Ordine Emilia Romagna 09.11.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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I-2-2-14 Viola le regole deontologiche chi offende un collegacon insulti e frasi offensive

È soggetto a sanzione disciplinare il giornalista che, oltrepassando il diritto di cri-tica e la satira, offende con insulti, pesanti insinuazioni e frasi lascive, la dignità diun collega, utilizzando un linguaggio grossolano e violento.Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale ha ritenuto inammissibili battute scurri-li, appellativi o nomignoli dispregiativi rivolti con più articoli e disegni ad unagiornalista ed ha rilevato che non è necessario citare nome e cognome per identifi-care la persona denigrata, ma è sufficiente che sia comprensibile di chi si tratta.Pertanto, risultano violati i doveri di solidarietà e di leale collaborazione nei riguar-di dei colleghi, stabiliti dalla Carta dei Doveri e dagli articoli 2 e 48 della legge n.69/1963.• C.N. 30 marzo 2011 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Pasquale Di Bello avverso delibera Ordine Molise 07.05.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-15 Illecito sminuire il lavoro di un collegaHa rilevanza sul piano deontologico il fatto che un giornalista cerchi di sminuire illavoro di un collega, usando frasi come ‘talpa in Procura’, ‘fantomatico scoop’ o‘supposta esclusiva’.Il Consiglio Nazionale ha perciò respinto il ricorso di un giornalista al quale i pri-mi giudici avevano inflitto la sanzione dell’avvertimento• C.N. 17 giugno 2011 n. 43 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Marco Preve avverso delibera Ordine Liguria 09.07.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-16 Verifica delle fonti anonimeUna lettera anonima su problemi di carattere generale può essere valutata, ai finidella pubblicazione, sempreché, previa verifica di quanto denunciato, sia data con-testualmente voce alle persone chiamate in causa con la missiva.Il caso riguarda la decisione assunta dai primi giudici di non sanzionare una giorna-lista che aveva pubblicato un articolo su problemi della sanità locale prendendo spun-to da una lettera anonima. Tale decisione è stata impugnata dall’autore dell’esposto.Il Consiglio Nazionale ha rilevato preliminarmente che non si fa del buon giorna-lismo utilizzando le indicazioni di una fonte anonima per trattare un problema dicarattere generale. Nel contempo però non ha riscontrato violazioni di carattere de-ontologico nella condotta della giornalista che, ricevuto dal capo servizi un faxanonimo con più destinatari, tra cui la GdF, circa presunte irregolarità nella gestio-ne di una Cooperativa di Medici, ha interpellato il Presidente della stessa, pubbli-cando, assieme al contenuto della denuncia, le sue dichiarazioni-precisazioni, che,peraltro, hanno occupato uno spazio doppio rispetto a quello del contenuto dellalettera anonima.• C.N. 16 giugno 2011 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Ercole Core avverso delibera Ordine Abruzzo 26.03.2008• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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~CONFORME• C.N. 16 giugno 2011 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Ercole Core avverso delibera Ordine Abruzzo 28.09.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-17 Pubblicazione di un fatto accaduto. Non sanzionabileNon vi è violazione di norme deontologiche da parte del giornalista che, ricevutauna notizia, la pubblica tempestivamente, dopo averla verificata. Né ha rilevanzail fatto che, alcuni mesi dopo, il provvedimento di cui si era data notizia sia statomodificato ed archiviato dall’organo che lo aveva assunto.Difatti, all’atto della pubblicazione della notizia, quando il primo provvedimento,poi archiviato, era acquisito ed operante, il giornalista ha correttamente esercitatoil suo diritto di cronaca.Nel caso in esame, un docente ha contestato la pubblicazione della notizia su unprovvedimento a suo carico adottato da un organo collegiale dell’Università di Ba-ri, dalla stessa annullato alcuni mesi dopo.Il Consiglio Nazionale ha confermato la decisione dei primi giudici secondo i qua-li il giornalista ha esercitato il proprio diritto di cronaca rendendo tempestivamen-te pubblica la decisione di un organo collegiale dell’Ateneo.• C.N. 9 novembre n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C.N. 9 novembre n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C.N. 9 novembre n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

Decisioni assunte dal Consiglio Nazionale ai sensi degli artt. 42e 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsiNei casi che seguono, il Consiglio Nazionale, che aveva ritenuto non manife-stamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso deliberedi archiviazione o proscioglimento assunte da alcuni Consigli Regionali, haistruito gli esposti e i ricorsi e si è pronunciato nel merito.

I-2-2-18 Essenzialità della notizia e imparzialità nella descrizioneViola le regole deontologiche il giornalista che, nel descrivere un fatto, non si at-tiene all’essenzialità della notizia e viene meno al dovere dell’imparzialità.Il Consiglio Nazionale aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso av-

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verso l’archiviazione di un esposto decisa dai primi giudici ed aveva demandatol’istruttoria alla Commissione Ricorsi.Al termine dell’istruttoria, il CNOG ha inflitto la sanzione dell’avvertimento algiornalista perchè, nel descrivere una lite, aveva pubblicato le sole iniziali dell’ag-gressore e per sei volte, per esteso, il nome della persona aggredita, con ciò ope-rando una disparità di trattamento e violando il criterio dell’essenzialità dell’infor-mazione.• C.N. 30 marzo 2011 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Sanzione dell’avvertimento inflitta al giornalista Giorgio Aguzzoni• Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del Regolamento sulla trattazione dei ricor-si (v. massimario 2009 pag. 103 - 4.01.12)• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-2-2-19 Il ruolo del direttore in occasione di uno sciopero deigiornalisti

Costituisce motivo di condizionamento psicologico, la lettera con cui il direttoreinforma che, per garantire l’uscita del giornale nei giorni di sciopero, si avvarràdella ‘spontanea collaborazione’ di quanti vorranno concorrere alla pubblicazionedel quotidiano.Il Consiglio Nazionale aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso pre-sentato dall’Assostampa Toscana avverso la decisione dei primi giudici di archivia-re due esposti ed aveva demandato l’istruttoria alla Commissione Ricorsi.Al termine del procedimento, il Consiglio Nazionale ha inflitto al direttore delgiornale la sanzione della censura, osservando, tra l’altro, che, quale punto di rife-rimento per i giornalisti della testata che dirige, deve garantire lo spirito di colla-borazione. Pertanto, quando ha comunicato che si sarebbe avvalso della ‘sponta-nea collaborazione’ di quanti avessero voluto concorrere all’uscita del giornale neigiorni di sciopero è andato oltre i suoi compiti ed ha violato lo spirito di coopera-zione e collaborazione sancito dalla Carta dei Doveri e della legge professionale.• C.N. 30 marzo 2011 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Sanzione della censura inflitta al giornalista Franco Carrassi• Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del Regolamento sulla trattazione dei ricor-si (v. massimario 2010 pag. 113 - CNOG 09.02.2010 n. 5)• Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme

I-2-2-20 Diritto di replica e rettificaVanno rettificate tempestivamente le notizie ritenute non vere o inesatte. Quando,invece, la richiesta rettifica riguarda le considerazioni fatte da un terzo in una in-tervista, la stessa equivale ad un diritto di replica, che va pubblicato ma deve esse-re contenuto nella sua lunghezza.Pertanto, il Consiglio Nazionale, al termine dell’istruttoria condotta dalla Commis-sione Ricorsi, su ricorso dell’esponente (dopo l’archiviazione disposta dai primigiudici) ha prosciolto un giornalista che inizialmente aveva rifiutato di ospitare unarettifica alle dichiarazioni rese da un terzo intervistato, perchè racchiusa in quasiquattro cartelle e successivamente, anche dopo la mediazione dell’Ordine Regio-nale, aveva preso atto del rifiuto dell’interessato ad insistere nella richiesta, moti-

65Attività disciplinareDecisioni CN

OG 2011

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vato col ritardo con cui la precisazione sarebbe stata pubblicata.• C.N. 31 marzo 2011 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Prosciolto il giornalista Giorgio Luca Muzzioli• Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del Regolamento sulla trattazione dei ricor-si (v. massimario 2010 pag. 113 - CNOG 11.02.2010 n. 34)• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

Ricorsi ritenuti non manifestamente infondati.Art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsiNei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ri-corsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o pro-scioglimento assunte da alcuni Consigli Regionali. In conseguenza, ha inca-ricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all’attività istruttoria previstadall’art. 46 del Regolamento, per accertare eventuali responsabilità dei gior-nalisti indicati negli esposti.

• C.N. 9 febbraio 2011 n. 08 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Ricorso Giuseppina Debbi avverso delibera Ordine Lazio 15 febbraio 2008• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 9 febbraio 2011 n. 09 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Ricorso Antonello Piroso avverso delibera Ordine Lazio 15 febbraio 2008• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 16 giugno 2011 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorso Ernesto Belisario avverso delibera Ordine Basilicata 13 novembre 2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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I-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZIPROCEDURALI

I-3-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2013

I-3-1-1 Accertamento in sede penale e azione disciplinarePer consolidata giurisprudenza, l’azione disciplinare è autonoma rispetto a quellapenale. Quando, invece, l’accertamento dei fatti in sede penale può avere effettosulle vicende al centro del procedimento disciplinare e le conclusioni del giudicepenale possono contribuire, al di là di ogni ragionevole dubbio, a chiarire la con-dotta e le ragioni del giornalista incolpato, è opportuno attendere le conclusionidella magistratura.Sulla base di tale principio, il CDN ha annullato la sanzione dell’avvertimento in-flita ad una giornalista per affermazioni fatte in suo post pubblicato sulla paginapersonale di Facebook - divenuto materia di accertamento in sede penale - ed harinviato gli atti ai primi giudici perché riesaminino la vicenda alla luce delle con-clusioni a cui perverrà la magistratura.Contestualmente, sono stati interrotti i termini per la prescrizione dell’azione disci-plinare, ai sensi dell’art.56 co. 2 della legge professionale.• C.D.N. 15 luglio 2013 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo• Parzialmente accolto ricorso Patricia Fogaraccio avverso delibera Ordine Abruzzo

15.9. 2011

I-3-1-2 La rinuncia al ricorso rende definitiva la sanzioneLa rinunzia al ricorso avverso una sanzione disciplinare chiude il procedimento erende definitivo il provvedimento adottato nel primo grado di giudizio.• C.D.N. 7 marzo 2013 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Rinuncia ricorso Lidia Povolo avverso delibera radiazione Ordine Veneto 7.4.2009

I-3-1-3 Rinunzia dell’esponente/ricorrente. Si archivia l’espostoQuando un esponente si oppone alla decisione dell’organo regionale di archiviareun suo esposto nei confronti di un giornalista e poi, nella fase istruttoria del ricor-so, dichiara di rinunciare alla prosecuzione del contenzioso, cessa la materia delcontendere con conseguente conferma della decisione dei primi giudici ed archi-viazione dell’esposto.• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. DeRosa• Rinuncia ricorso Francesco Loriso avverso delibera Ordine Basilicata n.79/2012

~CONFORME

-C.N. 16 aprile 2013 n.36 - Pres. Felappi- Rel. Paffumi- Rinuncia ricorso Karl Zeller avverso delibera Ordine Trentino A. Adige 109/2009

67Attività disciplinareContenzionso generale - Vizi procedurali 2013

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I-3-1-4 Il pagamento delle quote dovute estingue il procedimen-to disciplinare

Gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti, che non corrispondono le quote annuali do-vute ai sensi dell’art. 11 comma h) e 20 comma f), della legge professionale, sonosottoposti a procedimento disciplinare, perché le quote annuali hanno le stesse ca-ratteristiche e scopi di una tassa, configurandosi come ‘quota associativa’ di un en-te ad appartenenza necessaria.Tuttavia, nel caso in cui il giornalista sanzionato corrisponda quanto dovuto nelcorso del procedimento o anche in pendenza di trattazione del ricorso presentato,avverso la sanzione inflitta in primo grado, cessa la materia del contendere conconseguente reiscrizione dell’interessato, con l’anzianità pregressa.• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Seveso

• Ricorso Lidia Egle De Ferrari Rolleri avverso delibera Ordine Liguria 7.11.2012

I-3-1-5 L’avvertimento del Presidente era un atto monocraticoÈ nulla la delibera con cui un Consiglio Regionale ha inflitto ad un giornalista ilc.d. “avvertimento del presidente”, trattandosi di un richiamo per mancanze di lie-ve entità che l’art. 52 della legge professionale demandava solo al Presidente delConsiglio regionale dell’Ordine e lo poneva in alternativa al giudizio disciplinareche l’incolpato poteva richiedere.La decisione, annullata dal CDN, tra l’altro, era stata assunta prima dell’entrata invigore della disposizione legislativa che ha scisso le funzioni disciplinari da quel-le amministrative con la costituzione dei consigli di disciplina territoriali e l’elimi-nazione di fatto dello ‘avvertimento del Presidente’.• C.D.N. 25 luglio 2013 n. 53 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi

• Accolto ricorso Maria Elena Vincenzi con annullamento delibera Ordine Lazio

22.2.2013

I-3-1-6 Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - An-nullamento con rinvio

Quando nell’atto di incolpazione non sono contestati i fatti come poi ritenuti e po-sti a base della delibera impugnata è evidente la nullità del provvedimento sanzio-natorio. Difatti, non è consentito porre a base della decisione con cui si dichiariun’ipotesi di illecito disciplinare diversa da quella originariamente contestata esenza che, in relazione alla nuova ipotesi di illecito, vi sia stata, per l’incolpato, lapossibilità di svolgere alcuna attiità difensiva.Nel caso in esame, tutta la motivazione del provvedimento impugnato è diversadall’accusa dalla quale il giornalista era stato chiamato a difendersi con la racco-mandata di contestazione.La deliberazione è stata quindi annullata, con rinvio degli atti al Consiglio Territo-riale dell’Ordine del Lazio, perché riesamini la vicenda ed assuma le sue autono-me determinazioni.

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• C.D.N. 11 dicembre 2013 n. 59 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Accolto ricorso Roberto Renga avverso delibera Ordine Lazio 26.07.2012 (annulla-mento con rinvio)NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-3-1-7 Il ricorso presentato fuori termine è irricevibileAi sensi dell’art. 60 della legge ordinistica, il ricorso va presentato entro 30 giornied il termine decorre, per l’interessato, dal giorno in cui gli è notificato il provve-dimento.L’art. 59 del Regolamento di esecuzione della legge 3.2.1963 n. 69, inoltre, stabi-lisce, al 2° comma, che “i termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori”.Pertanto, quando un ricorso è presentato oltre il trentesimo giorno, non può esseretrattato nel merito e deve essere dichiarato irricevibile.• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 58 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22.6.2012 - Irricevibile

I-3-1-8 Mancata regolarizzazione - Il ricorso è improcedibileUn ricorso può essere esaminato e deciso, solo se accompagnato da alcuni neces-sari ed inderogabili adempimenti: che sia redatto in bollo o reso in carta da bollo esia fornita prova che sono stati effettuati i versamenti previsti dalla legge e dai re-golamenti.Quando l’interessato, pur invitato a regolarizzare, non vi provvede, con ciò noncoltivando l’istanza di gravame presentata, il ricorso viene dichiarato improcedibi-le e la decisione impugnata diventa definitiva.• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Ricorso Antonio Papaleo avverso delibera Ordine Sicilia 10.10.2012 - Improcedibile

~CONFORME• C.D.N. 5 aprile 2013 2013 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Claudio Trezzani avverso delibera Ordine Lombardia 14.11.2012 - Improcedibile

• C.D.N. 9 luglio 2013 2013 n. 50 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi• Ricorso Dante Capaldi avverso delibera Ordine Abruzzo 11.4.2013 - Improcedibile

• C.D.N. 19 settembre 2013 n. 54 - Pres. Felappi - Rel. Conti• Ricorso Domenico Parrella avverso delibera Ordine Basilicata 23.2.2013 - Improcedibile

69Attività disciplinareContenzionso generale - Vizi procedurali 2013

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I-3-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2012

I-3-2-1 Capo di incolpazione indeterminato. Atti restituiti aiprimi giudici

Dinanzi alla indeterminatezza del capo di incolpazione non basta un semplice ri-chiamo alle norme di legge asseritamene violate né la precisazione degli addebitifatta in sede di audizione per comminare una sanzione.Nel caso in esame, dopo una generica contestazione della violazione dell’art. 2 del-la Legge professionale e della Carta dei Doveri, il Consiglio Territoriale, prima diinfliggere la sanzione della censura, aveva convocato la giornalista direttrice di ungiornale, e le aveva comunicato “i motivi e le ragioni della convocazione: non erala prima pagina ad essere oggetto di valutazione, ma l’intero numero ad essere subjudice”.A seguito della mancata indicazione dei fatti indicati con specifico riferimento al-le pagine nelle quali si sarebbero violate le norme deontologiche, il Consiglio Na-zionale, senza entrare nel merito del provvedimento, ha ritenuto fondata l’eccezio-ne della indeterminatezza del capo di incolpazione ed ha restituito gli atti ai primigiudici per le conseguenti determinazioni.• C.N. 9 febbraio 2012 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Enrica Arcangeli avverso delibera Ordine Lazio 21.01.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-2-2 È nullo il provvedimento disciplinare adottato inviolazione dell’art. 56 della legge ordinistica

Il mancato rispetto delle formalità indicate nell’art. 56 della legge n. 69/1963 ren-de nullo il procedimento disciplinare e, quindi, anche il provvedimento con cui èstata inflitta la sanzione.Dall’istruttoria del ricorso è emersa la mancata formale apertura del procedimentodisciplinare, con relativa contestazione degli addebiti ed il mancato rispetto delleprocedure nella convocazione dell’interessata, tutti elementi che rendono nullo, pervizio insanabile, l’atto impugnato.In conseguenza, il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’art. 42 comma 2, del Regola-mento sulla trattazione dei ricorsi, ha annullato la deliberazione, senza entrare nelmerito, incaricando la Commissione Ricorsi di procedere all’istruttoria e di pro-nunciarsi sul merito• C.N. 30 marzo n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Ricorrente Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 9.06.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-2-3 Violazione dell’art. 10-bis della L.241/90 - L’atto è nulloAi sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, integrato dalla legge n.15/2005: “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento ol’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negati-vo, comunica agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. En-tro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno

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diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da do-cumenti (…) Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ra-gione nella motivazione del provvedimento finale”.Pertanto, il Consiglio Nazionale, preso atto che tale preavviso non era stato dato al-l’interessata prima dell’adozione della delibera di rigetto dell’istanza di iscrizionenel Registro dei Praticanti, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Regolamento per latrattazione dei ricorsi, ha annullato l’atto, senza entrare nel merito ed ha incarica-to la Commissione Ricorsi di procedere all’istruttoria e di pronunciarsi sul merito.• C.N. 30 marzo n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Ricorrente Beatriz Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeVedi decisione n. 2 a pag. 122NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-3-2-4 Criterio del cd ‘assorbimento’ nelle sanzioniamministrative e modifica del quadro accusatorio

In materia di sanzioni amministrative non vi è possibilità di applicazione del crite-rio del cosiddetto assorbimento. È consentita, sì, l’irrogazione di un’unica sanzio-ne per più violazioni ma solo se consumate con un’unica condotta (concorso for-male), mentre in caso di pluralità di violazioni amministrative poste in essere dal-lo stesso soggetto con attività distinte, tale unificazione non è prevista né consen-tita (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2007, n. 13672).È uno dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale nell’esame del ricorso di un di-rettore avverso la sanzione per avere ospitato sul giornale da lui diretto articoli diun giornalista che, dimissionario dall’Ordine in costanza di procedimento discipli-nare conclusosi con la radiazione, successivamente aveva visto accolto dalla Cor-te di Cassazione il ricorso avverso il provvedimento di radiazione.Tale sentenza incide direttamente sul caso in esame modificando il thema deciden-dum e va ad aggiungersi ai motivi sul cd assorbimento con conseguente nullità del-la delibera impugnata e richiesta al Consiglio territoriale di riesaminare la vicendavalutando se sussistano gli elementi per un nuovo procedimento. Difatti, non sitratta più di valutare la condotta di un direttore che consente di svolgere attivitàgiornalistica a un radiato, bensì la condotta di un direttore responsabile che consen-te a un non iscritto all’Ordine di svolgere un’attività che in astratto potrebbe porsiin conflitto con la riserva di legge operata dall’art. 45 della legge ordinistica.Pertanto, il Consiglio nazionale ha annullato la delibera impugnata e ha chiesto aiprimi giudici di procedere a una nuova e complessiva valutazione dei fatti.• C.N. 18 maggio 2012 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Vittorio Feltri avverso delibera Ordine Lombardia 25.03.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

~CONFORME• C.N. 18 maggio 2012 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 9.06.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

71Attività disciplinareContenzionso generale - Vizi procedurali 2012

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I-3-2-5 Irregolarità formali non sanate. Il ricorso è improcedibileQuando il ricorso è privo di uno degli elementi formali costitutivi, tra i quali il pa-gamento di quanto dovuto ai sensi delle disposizioni vigenti (artt. 27 e 60 Dprn.115/1965 e smi, art. 52 Dd 18.07.1923 ministero della Giustizia) e l’interessatonon provvede alla sua regolarizzazione, il ricorso viene dichiarato improcedibile,senza alcuna valutazione di merito.Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale essendo rimasti inevasi l’invito ed il solleci-to alla regolarizzazione.• C.N. 18 maggio 2012 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Alfredo Marinacci avverso delibera Ordine Abruzzo 15.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C.N. 21giugno 2012 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Ricorrente Nicola Bizzi avverso delibera Ordine Liguria 23.01.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Ricorrente Antonella Fornari avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Ricorrente Benito Lugari avverso delibera Ordine Emilia Romagna 6.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Ricorrente Ernesto Irace avverso delibera Ordine Lazio 11.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Ricorrente Serroukh Abdelhak avverso delibera Ordine Lombardia 17.02.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-2-6 Col pagamento delle quote-atto dovuto cessa la materiadel contendere

L’obbligo, per gli iscritti, di corrispondere le quote annuali è sancito negli art.11comma h) e 20 comma f) della legge professionale. Esse, infatti, hanno le stessecaratteristiche e scopi di una tassa e si configurano come “quota associativa” ri-spetto ad un Ente ad appartenenza necessaria, in quanto l’iscrizione all’Albo è con-dizione necessaria per l’esercizio della professione.Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale nell’esaminare un ricorso per il quale, poi, hapreso atto della cessata materia del contendere in quanto il ricorrente, nel frattem-po, aveva pagato quanto dovuto.• C.N. 21 giugno 2012 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel.Donno• Ricorrente Fabrizio Del Noce avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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CONFORME• C.N. 30 marzo 2012 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Giuseppe Corona avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-2-7 Tutela delle minoranze linguistiche nella redazione degliatti

Costituisce vizio insanabile un atto amministrativo redatto nella sola lingua italiana,e non anche in quella tedesca, destinato ad un cittadino tutelato dal Dpr 15 luglio1988 n.574 recante “norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Tren-tino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rap-porti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.I primi giudici avevano adottato un provvedimento di cancellazione dall’Albo deiGiornalisti - Elenco Pubblicisti - di un cittadino di lingua tedesca, redigendo l’attonella sola lingua italiana. Il Consiglio Nazionale ha annullato la delibera impugna-ta e restituito gli atti al Consiglio Territoriale perché riesamini la questione alla lu-ce delle disposizioni sopra richiamate.• C.N. 21 giugno 2012 n. 40 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Ricorrente Heinrich Guggenberger avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 28.10.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-3-2-8 Revoca provvedimento cancellazione per morosità -Effetti sulla data di iscrizione

Resta iscritto, con la precedente anzianità, nelle more del nuovo procedimento, ilpubblicista cancellato dall’Albo con delibera poi revocata in via di autotutela.Il Consiglio dell’Ordine aveva cancellato un pubblicista per morosità, senza pro-cedere a previa formale contestazione ed audizione dell’interessato, per cui succes-sivamente ha revocato in via di autotutela la propria deliberazione, dando conte-stuale avvio al procedimento rituale.Il Consiglio Nazionale ha preso atto che la revoca del provvedimento impugnatoha prodotto l’effetto di far cessare la materia del contendere, e che, intanto, l’inte-ressato è stato reiscritto con la precedente anzianità.• C.N. 9 ottobre 2012 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel.Donno• Ricorrente Giuseppe Rodi avverso delibera Ordine Sicilia 16/17.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2011

I-3-3-1 Rinuncia al ricorso. ArchiviazioneQuando il ricorrente dichiara di rinunciare alla prosecuzione della vertenza cessala materia del contendere ed il ricorso viene archiviato.L’interessata aveva presentato ricorso avverso la delibera di cancellazione dall’Elencopubblicisti; invitata a regolarizzarlo sul piano formale, ha comunicato la sua rinuncia.

73Attività disciplinareContenzionso generale - Vizi procedurali 2012

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• C.N. 9 febbraio 2011 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Archiviazione ricorso per rinuncia da parte di Dora Drago avverso delibera Ordine La-zio 13.02.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C.N. 30 marzo 2011 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Archiviazione ricorso per rinuncia da parte di Paola Cannizzo avverso delibera OrdineLazio 30 marzo 2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

In questo caso la rinuncia è intervenuta dopo l’avvio dell’istruttoria: una pubblicistaaveva presentato ricorso avverso il diniego di iscrizione nel Registro dei praticanti

I-3-3-2 Notifica ex art. 143 c.p.c. Termini per ricorrereal Consiglio Nazionale

Anche per le notifiche delle delibere degli Ordini regionali vale il disposto del-l’art.143 relativo alla notifica di atti a persone irreperibili. In base a tale disposizio-ne la notifica dell’atto avviene presso la Casa Comunale e si dà per eseguita nelventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.Nel caso in esame, il Consiglio del Lazio, nel rispetto dell’art.142 c.p.c. (“Notifi-cazione a persona non residente né dimorante, né domiciliata nella Repubblica”)ha notificato all’interessato la decisione di respingere la richiesta di iscrizione nelRegistro dei praticanti, facendo ricorso alle procedure di cui all’art.143 cpc.Ciò premesso, va rammentato che, ai sensi dell’art. 60 della legge ordinistica, il ter-mine per ricorrere al Consiglio Nazionale è di trenta giorni dalla notifica del prov-vedimento che si intende impugnare; tale termine è perentorio, come stabilito dal-l’art.59 del Dpr 4.2.1965 n. 115.Pertanto, nel caso in esame, il ricorso è stato presentato oltre il trentesimo giornoe, quindi, è stato dichiarato improcedibile.• C.N. 15 dicembre 2011 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Improcedibile perché fuori termine - ricorso Daniele Verri avverso delibera Ordine La-zio 22.11.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-3-3 Ricorso improcedibile per irregolarità formaliPerchè un ricorso possa essere istruito e deciso dal Consiglio Nazionale occorreche l’atto sia redatto in carta da bollo e sia accompagnato dal pagamento di quan-to dovuto ai sensi dell’art. 27 del Dpr 4.2.1965 n. 115, dell’art. 52 del D.D-18.7.2003 del Ministero della Giustizia (GU 28.7.2003 n. 172) e dell’art. 60 delDpr 115/65 e s.m.i.La mancanza di uno solo dei suddetti adempimenti determina la improcedibilitàdel ricorso.Nel caso in esame, l’interessato, pur invitato a farlo, non ha ritenuto di regolariz-zare, per cui, senza entrare nel merito, il ricorso è stato dichiarato improcedibile.• C.N. 12 aprile 2011 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo

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• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giovanni Norrito avverso delibera

di archiviazione esposto Ordine Piemonte 17.05.2010

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME

• C.N. 12 aprile 2011 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Antonio De Gennaro avverso deli-

bera di archiviazione esposto Ordine Lombardia 7.10.2010

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 12 aprile 2011 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Improcedibile per rifiuto a regolarizzare - ricorso Roberto Costa avverso delibera di ar-

chiviazione esposto Ordine Veneto 27.09.2010

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 12 aprile 2011 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Roberto Giovannelli avverso deli-

bera di archiviazione esposto Ordine Liguria 16.12.2010

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 9 novembre 2011 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giulio Cozzoli avverso delibera di

archiviazione esposto Ordine Liguria 13.04.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 15 dicembre 2011 n. 70 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Alessandro Petti avverso delibera

di cancellazione Ordine Lazio 21.01.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 15 dicembre 2011 n. 71 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Alfredo Lullo avverso delibera di

cancellazione Ordine Lazio 21.01.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 15 dicembre 2011 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Vittorio Panniello avverso delibe-

ra archiviazione esposto Ordine Puglia 13.12.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 15 dicembre 2011 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibe-

ra di conferma radiazione Ordine Lazio 21.01.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 15 dicembre 2011 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Massimo Zamorani avverso delibe-

ra di archiviazione esposto Ordine Liguria 27.07.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

75Attività disciplinareContenzionso generale - Vizi procedurali 2011

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I-3-3-4 Recidiva non contestata. Restituzione atti ai primigiudici

In sede di determinazione della sanzione, non si può fare riferimento ad una ‘reci-diva’, quando i fatti risultano contestati solo con l’avvio del procedimento discipli-nare senza fornire alcuna prova di precedenti inviti o diffide ad astenersi da com-portamenti non corretti sul piano deontologico.Nel caso in esame, i primi giudici, nel determinare la sanzione a carico del giorna-lista, avevano richiamato alcuni esposti pervenuti.Il Consiglio Nazionale, preso atto che non vi era prova di formale contestazionedella lamentata recidiva, e che tale recidiva era stata richiamata nel determinare lasanzione, ha riscontrato la mancata coincidenza tra fatto contestato e sanzionecomminata dichiarando quindi la nullità della delibera impugnata per vizio proce-durale insanabile. Gli atti sono stati quindi restituiti al Consiglio Regionale perchèapra un nuovo procedimento disciplinare.• C.N. 9 febbraio 2011 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Ricorso Roberto Papetti su delibera Ordine Lombardia 27.04.2009 - Atto nullo per vizioinsanabile - Restituzione atti ai primi giudici• Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme

I-3-3-5 Giudice naturale - art. 49 legge n. 69/1963Il procedimento disciplinare è regolato da precise norme della legge ordinistica enon può essere oggetto di intuizioni o di interpretazioni. L’art. 49 - 1°comma di-spone, infatti, che “ la competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consi-glio dell’Ordine presso il quale è iscritto l’incolpato”, ed al 2°comma stabilisceche: “Se l’incolpato è membro di tale Consiglio, il procedimento disciplinare è ri-messo al Consiglio dell’Ordine designato dal Consiglio Nazionale”Nel caso in esame, il Consiglio Regionale aveva esaminato e, quindi, archiviato,un esposto disciplinare riguardante un componente di quel Consiglio ritenendoche, in base all’art.25 della Costituzione, nessuno possa essere distolto dal giudicenaturale precostituito per legge.Il Consiglio Nazionale, richiamato anche l’art. 108 - 1°e 2° comma della Costitu-zione- ha ravvisato, nella decisione dei primi giudici, un vizio insanabile per vio-lazione del richiamato art.49 della legge n. 69/1963, e l’ha annullata, rimettendo gliatti ad altro Ordine perché si pronunci in merito.• C.N. 06 dicembre 2011 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel.Donno• Ricorso Giuseppe Nicotri su delibera Ordine Lazio 15.07.2011 - Atto nullo per vizio in-sanabile - Remissione atti Ordine Abruzzo.• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-3-6 Annullamento o revoca di decisione da parte dei primigiudici. Cessata materia del contendere

Se il giudice di primo grado, accertato l’errore tecnico posto a base di un suo prov-vedimento, lo annulla, cessa la materia del contendere. In conseguenza, il ricorsopendente dinanzi al Consiglio nazionale deve essere archiviato. Nel caso in esameuna giornalista era stata cancellata per presunta morosità ma, una volta accertatol’errore posto a base del provvedimento impugnato, è stata reiscritta.

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Il Consiglio Nazionale ha quindi archiviato il ricorso per cessata materia del con-tendere.• C.N. 15 dicembre 2011 n. 69 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Archiviato per cessata materia del contendere - ricorso Elisabetta Anniballi avverso de-libera Ordine Lazio 15 luglio 2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~• C.N. 9 novembre 2011 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Archiviazione ricorso Vittorio Fiorito avverso delibera Ordine Lazio 15 luglio 2011 a se-guito di nuova decisione dei primi giudici e rinuncia da parte del ricorrente• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

Nel caso in esame, i primi giudici hanno annullato il provvedimento di cancella-zione, reiscrivendo il giornalista che, nel frattempo, aveva regolarizzato la propriaposizione contributiva nei confronti dell’Ordine.

~• C.N. 15.12.2011 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Archiviazione ricorso di Filippo Lubrano avverso delibera Ordine Liguria 27 luglio 2011,per cessata materia del contendere a seguito di nuova decisione dei primi giudici• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

77Attività disciplinareContenzionso generale - Vizi procedurali 2011

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I-4-1 È sanzionabile chipubblica notizie tratteda una fonte anonimanon verificataDelibera n. 16/2013

Luciano Lannes, detto Gianni, giornali-sta pubblicista, ha impugnato, con attodell’8 settembre 2011, la decisione delConsiglio regionale della Puglia che, il21 luglio 2011, gli ha irrogato la sanzio-ne disciplinare della sospensione di tremesi dall’attività professionale, peraver pubblicato per ampi stralci, sulgiornale on-line “Costruendo l’Indro”(www.costruendo.lindro.it), attualmen-te Lindro (www.lindro.it), un espostoanonimo con il titolo “Vendola: corru-zione nei palazzi del potere?”.In esso il procuratore capo della Repub-blica di Bari, Antonio Laudati, venivadefinito “corrotto” e “mafioso” per avercontribuito alla realizzazione, nel capo-luogo pugliese, di un convegno sullagiustizia (“Organizzare la giustizia”: iltema affrontato, ndc) con fondi - cento-mila euro - erogati dalla Regione Pu-glia, di cui è Presidente Nichi Vendola,all’epoca indagato per una ipotesi diconcussione. Reato, questo, dal qualeVendola è stato in seguito prosciolto.L’archiviazione, che ha riguardato an-che il capo di gabinetto del governatorepugliese, era relativa all’inchiesta, con-dotta dalla Procura di Bari, sulla gestio-ne della sanità pubblica locale e la no-mina dei manager nelle Asl. Non il me-desimo trattamento, per la stessa ipote-si di reato, era stato riservato, secondoquanto sostenuto nell’esposto anonimoripreso sul sito dal Lannes, al sen.

_______, per il quale, invece, l’accusaveniva mantenuta, fino alla richiesta neisuoi confronti di misura cautelare (nonaccolta in sede parlamentare).Il fattoIl procedimento disciplinare nei riguar-di di Luciano (Gianni) Lannes è statoavviato il 30 maggio 2011, dopo l’audi-zione, in fase istruttoria, dell’incolpato,avvenuta il 20 maggio 2011. L’iniziati-va dei primi giudici ha preso le mosseda una segnalazione del procuratoredella Repubblica presso il Tribunale diBari definita dallo stesso magistrato “ri-flessione comune”, indirizzata al presi-dente dell’Ordine e al segretario del-l’Assostampa regionali e, per cono-scenza, al presidente del Consiglio na-zionale dell’Ordine dei giornalisti e alsegretario della Federazione nazionaledella Stampa.In tale comunicazione il dott.Laudati la-mentava la pubblicazione, il 23 marzo2011, sul sito www.costruendo.lindro.it,con il titolo “Vendola:corruzione nei pa-lazzi del potere?”, di “notizie non vere,nonostante - egli scrive - le puntualiprecisazioni che vengono fornite dal-l’ufficio che io guido”, nonché “la pub-blicazione di un esposto anonimo chemi dava del “corrotto” e del “mafioso”solo per aver contribuito ad avviare unconvegno (il tema, come detto, era “Or-ganizzare la giustizia”).Le gravi accuse nei confronti del procura-tore capo Laudati, secondo lo stesso inte-ressato, sarebbero “basate esclusivamen-te su fonte anonima e non verificata”.L’articolo riporta ampi stralci di unesposto, privo di firma, in cui si imputa

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e 2013I-4 DECISIONI RICHIAMATENELLE MASSIME

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al magistrato di avere archiviato l’inda-gine per concussione sul presidente del-la Regione Puglia, Nichi Vendola, incambio del finan-ziamento ottenutoper l’organizzazio-ne del convegnosulla giustizia,svoltosi a Bari nel-l’ottobre del 2010,a iniziativa del Co-mitato scientifico,di cui il Laudati erail referente.Nel pezzo Lannes non riferisce mai chele informazioni riportate sono tratte dafonte anonima. Ricostruisce la vicendadell’inchiesta archiviata dal gip nei ri-guardi di Vendola (e del capo di gabi-netto ) ponendola in relazione a un’altrainchiesta parallela sul senatore _____(già assessore regionale alla Sanità),per il quale, come detto, la Procura hainvece chiesto l’arresto.L’incolpato ipotizza, in linea con quan-to sostenuto nell’esposto anonimo, chetale “disparità” di trattamento sia dovu-ta al “favore” reso dal presidente Ven-dola al procuratore con il finanziare ingran parte il convegno di cui egli erauno dei fautori. “Si potrebbe insinuare -asserisce in proposito il Lannes - la do-manda-sospetto: Vendola e_____ sonostati “graziati” da Laudati, con la ri-chiesta di archiviazione nei loro con-fronti, perché il presidente gli ha elargi-to un favore da centomila euro?”. Eglielenca anche degli episodi (sempre ri-presi e fatti propri dall’esposto anoni-mo) che porterebbero a far intendere allettore, sia pure - come evidenzia l’Or-dine della Puglia - con la formula reto-rica, della “domanda-sospetto”, che ildott. Laudati abbia archiviato l’inchie-sta su Vendola in cambio del finanzia-mento al convegno.

Agli addebiti mossigli, Lannes rispondecon il sostenere “di non avere mai affer-mato” che il procuratore “è un corrottoma di avere posto legittimamente unaserie di domande e di questioni di op-portunità etiche rispetto al comporta-mento del dott. Laudati che ha organiz-zato il convegno facendoselo finanziaredal governatore Vendola, il quale al-l’epoca era indagato dalla stessa Procu-ra barese”. Aggiunge “di aver cercatoconferma alle accuse riportate nel-l’esposto anonimo, sia con Laudati (cir-costanza questa negata dal magistrato)che con Vendola o Manna.La vicenda ha avuto ampia eco sullastampa e anche in sede parlamentare,con alcune interrogazioni. Si fa riferi-mento, in entrambi i casi, al “doppiope-sismo” che avrebbe caratterizzato le de-cisioni della Procura di Bari, conl’istanza di archiviazione nei confrontidi Vendola, mentre di pari tempo vienechiesta l’autorizzazione all’arresto delsenatore____, chiamato sostanzialmen-te a rispondere della medesima ipotesidi reato (concussione) del capo del go-verno regionale. Un’accusa che il dott.Laudati respinge fermamente. Egli, in-fatti, definisce “infondata e decisamen-te calunniosa la tesi di chi sostiene chele decisioni siano state influenzate davalutazioni extraprocessuali”.L’esposto anonimo, a cui è aggiuntauna dettagliata relazione del procurato-re generale del capoluogo pugliese , cheha chiesto anche ai carabinieri di acqui-sire, presso gli uffici della Regione, ladocumentazione relativa al pagamentodelle spese per congressi e spettacoli,ha portato all’apertura, da parte delCsm, di un fascicolo sull’operato delprocuratore Laudati. Il PG, nella rela-zione, sollecitava, altresì, l’organo diautogoverno a valutare l’uso che il dott.Laudati faceva della polizia giudiziaria,

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soprattutto per quanto riguarda i compi-ti assegnati agli investigatori che veni-vano inviati fuori del Palazzo di giusti-zia. Entrambe le questioni poste al va-glio del Consiglio superiore della magi-stratura, dopo gli accertamenti di rito,sono state dallo stesso archiviate.

La deliberaLa decisione dell’Ordine regionale ri-costruisce, in premessa, la vicenda, ri-porta in sintesi quanto dichiarato daLannes in sede di audizione dinanzi alConsiglio regionale, per giungere alleconclusioni che “la pubblicazione dellegravi accuse (nei riguardi del procura-tore Antonio Laudati) contenute nel-l’articolo, tratte da fonte anonima enon verificate, e per nulla alleggeritedalla formula retorica della domanda-sospetto e dall’uso del condizionale,esulino dal corretto esercizio del dove-re-diritto di critica e di cronaca; oltre aessere lesive della dignità della perso-na, compromettono la dignità profes-sionale, perché - si sostiene - un gior-nalista che usa fonti anonime senza ve-rificarle viola il dovere di promuoverefiducia tra stampa e lettori”.A parere dei primi giudici i documentiprodotti dall’incolpato, quali le determi-ne della Regione sull’affidamento del-l’incarico di organizzare il convegno e iservizi pubblicati da altri quotidiani,“non aggiungono alcun elemento di pro-va a conferma della veridicità delle ac-cuse riportate”. Vale a dire che - si leg-ge, tra l’altro, nella delibera - “non risul-ta dimostrato in alcun modo il nessocausale tra l’archiviazione del presiden-te della Regione e l’elargizione del con-tributo di centomila euro, elemento at-torno al quale ruotano le considerazionie le domande retoriche dell’autore”.“Non solo - viene ancora puntualizzato- ma proprio in questo nesso causale - è

bene ribadirlo: asserito, ma non prova-to in alcun modo - risiede la portatadiffamatoria dell’articolo e lesiva delrapporto fiduciario con i lettori”. Il de-liberato del Consiglio regionale ribadi-sce, altresì, che “il fatto che l’incolpatonon avesse ricevuto la lunga replica-ret-tifica della Procura, come dallo stessodichiarato (ai primi giudici, ndc), non loesime da responsabilità per due sostan-ziali ragioni: la prima è che non si èpreoccupato di cercare la versione deifatti da parte della Procura, come accu-se così gravi imponevano; la seconda èche il documento della Procura, essen-do stato pubblicato da altri organi di in-formazione, è comunque venuto a sua

conoscenza, ma no-nostante questo ilgiornalista Lannesnon ha ritenuto diinformare i suoi let-tori”.L’Ordine della Pu-glia ritiene pertantoche “sia stato disat-

teso il rispetto delle regole deontologi-che della professione giornalistica lad-dove impongono - viene ricordato - il ri-spetto della verità sostanziale dei fatti eil rispetto del rapporto di fiducia trastampa e lettori”.

Il ricorsoNell’impugnazione alla decisione delConsiglio regionale pugliese Lannes ri-leva, tra l’altro, come “la nota del magi-strato Laudati senza fornire uno strac-cio di prova, e neppure una mera indi-cazione, contiene palesi e gravi inesat-tezze (a livello di calunnia) sul mio spe-cifico operato giornalistico” e si soffer-ma sui particolari della vicenda, con glisviluppi da essa avuti anche in sede diorgano di autogoverno della magistra-tura”.

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A tale proposito il ricorrente cita unaserie di servizi giornalistici che si sonooccupati del “caso” (tra cui, quelli ap-parsi sul Corriere della Sera, la Repub-blica, La Gazzetta del Mezzogiorno, LaStampa) e richiama le osservazioni fat-te dal Gip di Bari, secondo cui la Procu-ra, con il provvedimento cautelareemesso nei con-fronti del sen.____, per quanto ri-guarda la gestionedelle nomine nellasanità, e con la ri-chiesta di archivia-re la posizione delgovernatore Vendo-la, avrebbe giudica-to “una medesima condotta criminosadi più persone in modo diametralmenteopposto, sostanzialmente sulla base diuna valutazione psicologica diversa...”.L’incolpato afferma di non aver trovato“disponibile” il dott. Laudati a motiva-re il proprio operato in merito al conve-gno “Organizzare la giustizia”, che ilpezzo sotto accusa “porta alcuni riscon-tri”, quali le determine del gabinettodella Regione, pone degli interrogativilegittimi sul comportamento del magi-strato e “non dà mai del corrotto e/omafioso ad Antonio Laudati”.Lannes chiama anche in causa l’Ordineregionale dei giornalisti per la tempesti-vità con cui, a suo parere, ha avviato ilprocedimento disciplinare e adottato ilconseguente provvedimento sanziona-torio, nonché per la “compartecipazio-ne” dello stesso Ordine al convegnopromosso dal procuratore.Egli asserisce ancora che alcuna rettifi-ca è stata chiesta dal diretto interessatoa quanto pubblicato sul giornale on line“Costruendo l’Indro”. Servizio che - ri-ferisce - con il titolo “Vendola: corru-zione nei palazzi del potere?” pone

semplicemente degli interrogativi legit-timi, anzi doverosi, in considerazione diun semplice e noto assunto: l’attivitàgiornalistica presuppone la necessità difare domande”. Ne consegue, secondoil Lannes, che, per i fatti contestati, nonè stata commessa alcuna violazione de-ontologica, e comunque si è operato inbuona fede, “nel rispetto scrupoloso deitre limiti canonici espressi dalla Cassa-zione in merito al diritto di cronaca”.Vale a dire: verità del fatto narrato; per-tinenza dell’interesse che esso assumeper l’opinione pubblica; correttezza delmodo con cui il fatto viene esposto.Il ricorrente non manca, infine, di ricor-dare di aver subito attentati e ricevuteminacce di morte, sia lui che la fami-glia, per l’attività giornalistica svolta, edi aver vissuto per un periodo sottoscorta della Polizia, finché questa nongli è stata revocata, a suo avviso, immo-tivatamente. La richiesta formulata daLannes al Consiglio nazionale è “l’ar-chiviazione e/o l’annullamento del pro-cedimento disciplinare, per infondatez-za dell’accusa” nonché di “fare chiarez-za, per pura questione etica, sulla parte-cipazione dell’Ordine dei giornalistidella Puglia al contestato convegno“Organizzare la giustizia”.

Il parere del PgL’avvocato generale della Procura dellaRepubblica presso la Corte di Appellodi Bari, chiede “il rigetto del ricorsoproposto da Lannes Luciano”. Egli, in-fatti, ritiene che “le doglianze formula-te non scalfiscono in alcun punto la va-lidità, la fondatezza e la condivisibilitàdelle motivazioni e delle conclusionidell’impugnata delibera nr. 289 del 21luglio 2011 del Consiglio dell’Ordinedei giornalisti della Puglia, che pertan-to - egli ribadisce - merita di essereconfermata”.

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Il Lannes, invitato a comparire per es-sere sentito a sua difesa, prima dinanzial Consiglio Nazionale (il 22.06.2012)ed infine dinanzi al Consiglio di disci-plina nazionale per il 06.03.2013, nonsi è presentato adducendo motivi legatialla sicurezza personale

ConsiderazioniCome in precedenza riferito, il procura-tore della Repubblica di Bari, dott. An-tonio Laudati, con un esposto anonimo,messo in rete pressoché integralmenteda Luciano (Gianni) Lannes sul sitowww.costruendo.lindro.it, è stato og-getto di accuse, che vanno dal “corrot-to” al “mafioso”, per aver interposto isuoi auspici ai fini dell’ottenimento diun contributo dalla Regione Puglia(centomila euro) da destinare all’orga-nizzazione di un convegno sulla giusti-zia.L’ipotesi che viene lasciata balenarenell’esposto, fatto a tutti gli effetti pro-prio da Lannes, è che la somma sia sta-ta erogata dal presidente della giuntaNichi Vendola, tramite il capo di gabi-netto , in cambio dell’archiviazione del-l’inchiesta che vedeva indagati il gover-natore pugliese e il dott. Manna nell’“affare” riguardante la gestione dellasanità pubblica locale e la nomina deimanager in seno alle Asl.Tesi avvalorata dal fatto - secondoquanto riportato nel sito on line da Lan-nes - che, in un’inchiesta parallela, nel-la quale era coinvolto il sen.____, al-l’epoca dei fatti assessore alla Sanità,era stato chiesto, per la medesima ipo-tesi di reato (concussione), l’arresto.Una disparità di trattamento, dunque, dicui avrebbero goduto Vendola e Manna,in cambio del “favore” che il presiden-te della giunta regionale avrebbe reso alprocuratore Laudati con la erogazionedella somma di centomila euro, che do-

vevano servire, anche con il contributomesso a disposizione da altre istituzionied enti, per realizzare il convegno sullagiustizia.Un confronto a più voci, che peraltroconcludeva altre iniziative dedicate al-l’importante argomento sviluppatesi aBari anche con manifestazioni e rappre-sentazioni teatrali che hanno visto tra iprotagonisti alcuni degli stessi esponen-ti del mondo politico, amministrativo egiudiziario locale.Luciano (Gianni) Lannes si giustificacon l’affermare che l’accusa di corru-zione non è stata mai da lui formulata,essendosi egli limitato a porre e porsi

degli interrogativisulla opportunitàetica che il magi-strato si facesse fi-nanziare il conve-gno da Vendola, almomento indagatodalla medesimaProcura barese. So-

stiene, senza tuttavia fornire prova al-cuna, che ha cercato, inutilmente, dicontattare, per eventuali chiarimenti, ilmagistrato (cosa esclusa da quest’ulti-mo, il quale imputa, in una lettera, al-l’incolpato di non avergli chiesto nep-pure una replica). Asserisce, di paritempo, senza, anche in questo caso,darne riscontro certo, che non ha pub-blicato, per non averlo ricevuto, il pun-tuale e lungo comunicato con cui il pro-curatore replica alle contestazioni e for-nisce delucidazioni sul proprio operato.Come opportunamente rileva l’Ordinedella Puglia nella delibera, “più che le-gittimo è il diritto di critica o richiama-re questioni etiche, ma ben diverso èipotizzare, come avvenuto, che una vi-cenda giudiziaria oltremodo delicatacada nell’oblio perché chi doveva deci-dere ha ottenuto un qualche “favore”.

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Una ipotesi, è bene sottolinearlo, per laquale non risulta vi sia stato un pur mi-nimo accertamento, una qualsivogliaverifica, trattandosi, come prima detto,di una fonte anonima che lanciava pe-santi accuse nei confronti dell’operatodi un magistrato.Non vi può essere quindi l’esimente, ri-vendicato dall’incolpato, del diritto-do-vere di cronaca e di critica, dal momen-to che, come del resto sancisce una re-cente sentenza della Corte di Cassazio-ne (n. 11004 del 2011), esso “non operacon riguardo alla fonte anonima se nonè provata la verità dei fatti”.Tanto premesso, è evidente che il com-portamento assunto in questa vicendadal Lannes non appare professional-mente corretto, ai sensi dell’art.2 dellalegge n. 69 del 1963, vìola i principidella Carta dei doveri (verifica delle in-formazioni ottenute dalle fonti, rispettodella massima trasparenza di queste ul-time, indicazione precisa delle stesse ailettori, ndc), e lede la dignità della per-sona, chiamata incausa senza produr-re prove certe edesaustive.Ipotizzare, infatti,che l’archiviazionedella posizione diVendola sia colle-gata alla elargizio-ne del contributo per il convegno, sen-za che ciò sia in alcun modo provato,dà all’articolo una valenza diffamato-ria e incrina il rapporto fiduciario coni lettori.Da ultimo va considerato che se è veroche Lannes, come asserisce nel ricorso,non è riuscito a contattare il procurato-re, né ha ricevuto il testo di chiarimen-to dallo stesso diffuso, non vi è comun-que prova che l’incolpato si sia premu-rato di acquisire elementi che facessero

chiarezza sul “caso”. Né risulta che,una volta venuto a conoscenza di quan-to pubblicato da altri organi di informa-zione, abbia portato a conoscenza deisuoi lettori la versione fornita dal dott.Laudati sulla vicenda.Inoltre, l’asserita buona fede del ricor-rente è smentita dalla pervicace volontàdimostrata di stigmatizzare l’operatodel magistrato e l’insistenza con cui at-tribuisce allo stesso colpe , senza alcunriscontro oggettivo.È provato quindi che Luciano (Gianni)Lannes, ha violato le regole deontologi-che sancite dalla legge professionale edella Carta dei doveri. Non si è infattiattenuto alla verità sostanziale dei fatti,compromettendo in tal modo il rappor-to di fiducia tra stampa e lettori e la di-gnità della professione giornalistica.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionaledell’Ordine dei giornalisti, visto il fa-scicolo degli atti, udito il consigliererelatore,

DELIBERA

di respingere il ricorso presentato daLuciano (Gianni) Lannes avverso la de-liberazione del Consiglio Regionaledella Puglia n. 289 del 21 luglio 2011.

Così deciso in Roma il 6 Marzo 2013.

I-4-2 Non c’è illecito quandosi esercita correttamenteil diritto di critica -Delibera n. 18/2013

L’avv. Carlo Foresti ricorre avverso ilprovvedimento d’archiviazione emessodall’Ordine regionale della Lombardia,nei confronti del pubblicista Massimi-liano Magli

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È sanzionabilechi pubblica

notizie tratteda una fonte

anonimanon verificata -

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I fattiIn data 14 luglio 2010 l’avv. Forestiaveva presentato al Consiglio dell’Or-dine della Lombardia un esposto neiconfronti del pubblicista MassimilianoMagli, direttore responsabile del mensi-le ‘Il Giornale di Rovato’ per un artico-lo a sua firma dal titolo ‘Ma qualeChiesa?’ pubblicato nel mese di mag-gio 2010.Nel suo esposto l’avv. Foresti si dolevadel fatto che il Magli, prendendo lemosse dalle dichiarazioni rese dal Card.Tarcisio Bertone, segretario di Stato Va-ticano, durante una conferenza stampatenutasi a Santiago del Cile in rispostaad una domanda sul rapporto tra celiba-to sacerdotale e abusi sessuali perpetra-ti in danni di minori da alcuni membridel clero, avesse stravolto il senso ed ilsignificato della risposta data dal Por-porato, lasciando intendere che lo stes-so avesse avallato l’equazione pedofi-lia=omosessualità.In realtà - si osservava nell’esposto - larisposta era stata data ad una domandasugli abusi commessi all’interno dellarealtà ecclesiale, e non su quelli riferi-ti alla totalità della popolazione mon-diale.A parere dell’esponente, il pubblicistaMagli, nel momento in cui non avevaspecificato che la risposta riguardavaesclusivamente le risultanze di studicondotti in relazione ad abusi avvenutiintra moenia Ecclesiae, aveva di fattostravolto la realtà, impedendo ai proprilettori di comprendere il vero significa-to della dichiarazione del Cardinale.La mancata distinzione tra Chiesa/Ge-rarchia e Chiesa/Istituzione rendevainaccettabile, per l’esponente, questaparte dell’articolo contestato: “[…] au-spichiamo che questa Chiesa […] pos-sa al più presto collassare su se stessae sui propri scandali […]; lo diciamo a

nome di quella vecchia, illusoria cer-tezza che ci vedeva ingenuamente fidu-ciosi verso la chiesa e i suoi sacerdoti[…]; la chiesa ha macchiato vergogno-samente lo stupor che ci trovava tuttibambini al cospetto di un dio …]; haoffuscato le coscienze di tanti uominipuri […]; facciamo volentieri a meno

di chiese milionarie[…] che mai inter-vengono per […]difendere i più de-boli […]; un car-rozzone di ‘don Ab-bondi’ si è formatonei secoli fino atrasformare l’ec-clesia in uno sfac-ciato, godurioso e

ipocrito [sic] mondo autoreferenziato[…]; di psichiatri sarebbe bene procu-rarne in gran numero alla chiesa, unmondo dove esistono persone in gradodi trascorrere ore predicando la bontà,i comandanti, gli insegnamenti di Dio,per poi, poche ore dopo, violare l’inno-cenza di un bambino […]; e dire cheproprio nella chiesa l’omosessualità èprobabilmente la pratica sessuale pre-valente, a dispetto della castità predi-cata”.Ciò aveva indotto l’avv. Foresti a nomedi alcune persone, in qualità di fedelicattolici, offese dal contenuto del sue-sposto articolo, a diffidare il Magli apubblicare delle scuse formali, per evi-tare che la vicenda avesse seri risvoltilegali e disciplinari.Nel successivo numero di giugno 2010de Il Giornale di Rovato, il Magli pub-blicava un secondo articolo intitolato‘A proposito di Chiesa’ che, a pareredel ricorrente, non accedeva alla richie-sta formulata in quanto non vi era, daparte dell’articolista, alcuna ammissio-ne di responsabilità e le scuse “presen-

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tate peraltro ai soli fedeli scriventi’erano state articolate ‘in forma talmen-te blanda e dubita-tiva da far riteneredel tutto assentequalsiasi forma disincero ravvedi-mento’.A seguito di ciòl’avv. Foresti avevachiesto al Consigliodell’Ordine dellaLombardia di san-zionare Massimiliano Magli e riporta-va, a sostegno della sua istanza, duesentenze della Corte di Cassazione.

La deliberazione ed il ricorsoIl Consiglio dell’Ordine della Lombar-dia, nella seduta del 10 novembre 2011“dopo una attenta valutazione di ognielemento raccolto, non ravvisando vio-lazioni alle norme deontologiche dellaprofessione giornalistica’, deliberava ilnon luogo a procedere e l’archiviazionedel procedimento.Avverso tale delibera l’avv. Foresti pro-poneva ricorso con atto in data 27 di-cembre 2011, acquisito agli atti delConsiglio Lombardo il 4 gennaio 2012formulando i seguenti rilievi:1) Mancato rispetto dell’obbligo diveritàSecondo il ricorrente, l’articolista haposto in essere un ribaltamento della re-altà, dando ad intendere che il Segreta-rio di Stato Vaticano avesse volutamen-te bollato come pedofili tutte le personeomosessuali, quando invece il Presuleaveva risposto ad una domanda sui gra-vissimi problemi che avevano investitonegli ultimi anni la Chiesa Cattolica acausa di alcuni abusi commessi dal sa-cerdoti e/o religiosi. Il Card. Bertoneaveva evidenziato che la problematicadella pedofilia non affondava le proprie

radici nel celibato sacerdotale e che, ca-so mai, sulla base di autorevolissimistudi, era emerso che la stragrandemaggioranza di sacerdoti e/o religiosiche si erano resi autori di tali delittiavevano in effetti compiuto atti omo-sessuali.Il distorcimento della realtà operato dalsig. Magli Massimiliano – conclude sulpunto il ricorrente - contravviene al-l’obbligo di verità del giornalista che,in base alla Carta dei doveri, non do-vrebbe omettere fatti o dettagli essen-ziali alla completa ricostruzione del-l’avvenimento narrato.2) Diffamazione a mezzo stampa dellaChiesa Cattolica ed offesa arrecata aifedeli della stessaMagli Massimiliano – osserva il ricor-rente - non ha esercitato un legittimo di-ritto di critica perché i toni utilizzati so-no andati ben al di là di quella che si po-trebbe definire una -sia pur aspra- re-quisitoria, per cui sarebbe stata posta inessere una diffamazione a mezzo stam-pa in danno della Chiesa Cattolica nellasua generalità. Infatti,secondo l’avv.Foresti, il pezzo incriminato ha offesonumerosi fedeli cattolici rovatesi (e nonsolo) i quali, letto l’articolo, si sono ri-volti a lui per vedere sanzionata dettagrave azione denigratoria.A sostegno della contestazione mossaalla decisione dei primi giudici, il ricor-rente ricorda che l’art. 21 della Costitu-zione tutela la libertà di espressione delpensiero ma che sovente accade che lalibertà di pensiero, seppur oggetto di tu-tela costituzionale, possa trovarsi inconflitto con altri valori di pari rango,che delineano una serie di limiti al suoesercizio.Tra i valori meritevoli di salvaguardia,idonei a generare tale conflitto, vannoannoverati anzitutto i diritti della perso-nalità, quali quelli all’onore e alla repu-

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tazione. La lesione di tali diritti è illeci-ta, ed espone l’autore della stessa a unaresponsabilità civile e penale.Dopo aver fatto un ampio richiamo del-le disposizioni di legge relative alla dif-famazione, l’avv. Foresti ritiene che ilMagli abbia redatto l’articolo ‘Ma qua-le Chiesa?’ mosso dal solo intento di‘infangare’ la Chiesa Cattolica. Ma neifatti l’articolo ha finito con l’offenderetutte quelle persone che, in qualità dicredenti, si identificano nella ChiesaCattolica.In particolare, secondo il ricorrente,quando si scrive che nella Chiesa lapratica sessuale più diffusa è l’omoses-sualità, o che la stessa Chiesa non è al-tro che un carrozzone di don Abbondi,o che l’Ecclesia si è trasformata lungo isecoli in uno sfacciato, godurioso e ipo-crita mondo autoreferenziale, si finiscecon lo screditare, ridicolizzare ed infan-gare “l’oggetto della propria inconti-nenza verbale”.Illustrate queste valutazioni sull’ipotesidi diffamazione a mezzo stampa, chesarebbe configurabile nell’articolo delMagli, il ricorrente si sofferma, poi, sul-le sentenze della Corte di Cassazione n.5259/1984 e n. 212342/1998 1878 del21.07.2008.3) Mancata rettifica delle notizie ine-satte e mancata esibizione delle scuserichiesteIn proposito, il ricorrente lamenta cheil pubblicista Magli, a seguito dellasua lettera di diffida, contenente altre-sì una formale richiesta di scuse, pub-blicava un secondo articolo col qualenon solo non poneva rimedio a quelloche l’avv. Foresti considera distorci-mento della realtà, ma affermava nuo-vamente di ritenere la Chiesa Cattoli-ca ampiamente intaccata dal peccatoe da vicende indicibili.L’art. 2 L. n. 69/1963 afferma che deb-

bono essere rettificate le notizie che ri-sultino inesatte.Ebbene, nella lettera di diffida, si eraformulata una richiesta di scuse a nomedi tutti i cattolici che si erano sentiti of-fesi da quell’articolo a causa del pezzoincriminato, e si era ricostruito il conte-sto esatto in cui doveva essere colloca-to l’intervento del Card. Bertone. Poi-chè il Magli non ha ritenuto di doverapportare alcuna rettifica ricostruzionedei fatti, ritenuta non corretta, l’avv. Fo-resti ha chiesto che, in riforma integra-le del provvedimento impugnato, siproceda nei confronti di MassimilianoMagli, sanzionandolo sul piano disci-plinare.

Il parere del Procuratore GeneraleNel rimettere il proprio parere sul ricor-so, il P.G. di Milano ha preliminarmen-te formulato riserve sulla legittimazionedell’avv. Foresti a ricorrere avversol’archiviazione dell’esposto, rilevandoche ciò sarebbe ammesso solo per igiornalisti destinatari dei provvedimen-

ti dei Consigli Re-gionali e per il Pub-blico Ministero.Comunque, nel ca-so di diversa opi-nione del ConsiglioNazionale sull’am-missibilità del ri-corso, il PG ha os-servato che “nel si-stema costituziona-

le italiano, che garantisce a tutti la li-bertà di manifestazione del pensiero,non vi sono ambiti sottratti, in via diprincipio, all’estrinsecazione di questa,salvi i limiti segnati dalla legge penale.Ciò vale – ha osservato ancora il magi-strato - pure per i simboli, le cose e lepersone pertinenti alla religione, nelsenso che l’unico ostacolo frapposto

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dalla legge penale alla libera manife-stazione del pensiero è quello del vili-pendio, da intendersi, nell’accezionecomune ed in quella tecnico-giuridica,come ostentazione di disprezzo, manife-stazione di biasi-mo, espressione diapprezzamenti ne-gativi implicanti di-sdegno e disistimageneralizzati, allastregua di canoniassiologici univer-sali o, comunque,non circoscritti adeterminate dottri-ne o ideologie”.Sulla base di tali considerazioni, il PGha osservato che la decisione del Consi-glio Regionale della Lombardia “sem-bra porsi in linea con il richiamato in-dirizzo giurisprudenziale, sicché non siravvisano le condizioni per una sua ri-forma in sede disciplinare nazionale”.

ConsiderazioniInnanzitutto, con riferimento all’ecce-zione sollevata dal P.G., va chiarito cheai sensi dell’art. 40 del Regolamentosulla trattazione dei ricorsi, nei procedi-menti disciplinari definiti con l’archi-viazione o il proscioglimento dell’inte-ressato è legittimato a ricorrere anchel’esponente dalla cui iniziativa è scatu-rita l’azione disciplinare.Quanto al ricorso, queste sono le conte-stazioni che l’avv. Foresti formula nel-l’impugnare il provvedimento del Con-siglio dell’Ordine della Lombardia:1) Mancato rispetto dell’obbligo di ve-rità;2) Diffamazione a mezzo stampa dellaChiesa Cattolica ed offesa arrecata aifedeli della stessa;3) Mancata rettifica delle notizie ine-satte e mancata esibizione delle scuse

richieste.In proposito SI OSSERVA:In ordine al punto 1 (Mancato rispettodell’obbligo di verità). L’avv.Forestinon fornisce alcuna prova sulla doman-da che sarebbe stata fatta al cardinalBertone per dimostrare che il giornali-sta Magli ha omesso di precisare che ilSegretario di Stato Vaticano non avevabollato come pedofili tutte le personeomosessuali ma avrebbe risposto aduna domanda sui gravissimi problemiche hanno investito negli ultimi anni laChiesa Cattolica per alcuni abusi com-messi dal sacerdoti e/o religiosi. Secon-do il ricorrente, infatti, il Card. Bertoneavrebbe evidenziato che la problemati-ca della pedofilia non affondava le pro-prie radici nel celibato sacerdotale eche, caso mai, sulla base di autorevolis-simi studi, era emerso che la stragrandemaggioranza di sacerdoti e/o religiosiche si erano resi autori di tali delittiavevano in effetti compiuto atti omo-sessuali.A fronte della mancanza di riscontricerti su tale contestazione, vi è invece ladichiarazione completa fatta dal presulee che non risulta riportata nella sua in-terezza nel virgolettato apparso sull’ar-ticolo contestato.La dichiarazione completa difatti è an-cora consultabile sul sito di ‘Repubbli-ca’ del 13 aprile 2010 e così recita:“Molti sociologi, molti psichiatri hannodimostrato che non c’è relazione tra ce-libato e pedofilia - ha dichiarato il se-gretario di Stato - e invece molti altrihanno dimostrato, me lo hanno detto re-centemente, che c’è una relazione traomosessualità e pedofilia. Si tratta diuna patologia che interessa tutte le cate-gorie sociali, e preti in minor grado intermini percentuali”.L’ultimo periodo di tale dichiarazione,mai smentita, è quindi in netto contra-

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sto con quanto affermato dal ricorrente,per cui non v’è prova che il Magli abbiadistorto la verità nel riportare la dichia-razione del cardinale Bertone.In ordine al punto 2 (Diffamazione amezzo stampa della Chiesa Cattolica edoffesa arrecata ai fedeli della stessa).Lo stesso ricorrente, nella puntuale ri-costruzione delle norme che regolano lamateria, ha riconosciuto che l’accerta-mento e la punizione del reato di diffa-mazione spetta alla magistratura.Ai sensi dell’art. 48 della legge profes-sionale, gli iscritti nell’albo, negli elen-chi o nel registro, sono sottoposti a pro-cedimento disciplinare quando si ren-dono colpevoli di fatti non conformi aldecoro e alla dignità professionali, o difatti che compromettano la propria re-putazione o la dignità dell’ordine.Ebbene, se diffamazione c’è stata, l’ac-certamento rientra tra i compiti dellamagistratura. In questa sede si deve so-lo verificare se, con l’articolo contesta-to, il Magli abbia violato le regole de-ontologiche poste a presidio di un cor-retto svolgimento della professione.In proposito, è opportuno richiamare ilparere formulato dal PG nella parte incui rammenta che nel sistema costituzio-nale italiano, che garantisce a tutti la li-bertà di pensiero, non vi sono ambiti sot-tratti in via di principio, all’estrinseca-zione di questa, salvi i limiti segnati dal-la legge penale. Ciò vale – ha osservatoancora il magistrato - pure per i simboli,le cose e le persone pertinenti alla reli-gione, nel senso che l’unico ostacolofrapposto dalla legge penale alla liberamanifestazione del pensiero è quello delvilipendio. E per poter intervenire conuna sanzione disciplinare, è necessarioche questo eventuale reato,come altri,sia accertato in sede giudiziale.Ebbene, da un attento esame dell’arti-colo emerge una critica molto forte ma

non si riscontrano, da parte del Magli,violazioni delle norme indicate dall’art.48 della legge professionaleIn ordine al punto 3 (Mancata rettificadelle notizie inesatte e mancata esibi-zione delle scuse richieste). Alla luce diquanto rilevato nei punti 1 e 2, nessunarettifica doveva essere fatta dal Magli,in quanto ha sviluppato il suo articolocritico partendo da una dichiarazionedel cardinale Bertone, mai smentita, an-zi incompleta, come risulta dal virgolet-tato più completo apparso sul sito di‘Repubblica’ del 13 aprile 2010, che nechiarisce ulteriormente il senso.Quanto alle scuse di quanti si sono sen-

titi coinvolti in unageneralizzazione,basta leggere quan-to scrive il Maglinell’articolo pub-blicato nel succes-sivo numero di giu-gno 2010, col titolo‘A proposito diChiesa’.In risposta a quanti,

sottoscrivendo la diffida, si erano senti-ti parte in causa, infatti il Magli cosìscrive: “Me ne scuso se così è stato,perché se c’era una cosa che quel pez-zo non voleva assolutamente produrreera il sentimento di una generalizzazio-ne”. E così prosegue: “Davo in effettiper evidente ai nostri lettori che a scri-vere fosse un uomo di fede che ha fre-quentato e (seppur raramente) frequen-ta la Chiesa e non un anticlericale. Inu-tile dire che quell’intervento mi è costa-to fatica ed impegno, ma l’ho scritto vo-lentieri a tutela di tutti i credenti, siache frequentino la Chiesa sia che cre-dano senza frequentarla…”.Il giornalista così conclude: “Che poiil pezzo non si riferisse a tutti i catto-lici (io in primis) e a tutti i sacerdoti,

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credo fosse una precisazione a dir po-co inutile”.Il ricorso, quindi, è infondato a va re-spinto.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale del-l’Ordine dei giornalisti, visto il fascicolodegli atti e udito il consigliere relatore

DELIBERA

di respingere il ricorso presentato dal-l’avv. Carlo Foresti avverso la decisio-ne in data 10.11. 2011con cui il Consi-glio dell’Ordine della Lombardia ha ar-chiviato un suo esposto nei confrontidel giornalista pubblicista Massimilia-no MagliCosì deciso in Roma il 6 Marzo 2013.

I-4-3 La rettificadeve essere esplicita -Delibera n. 20/2013

Antonio Padellaro, giornalista profes-sionista, direttore de “il Fatto Quotidia-no”, impugna la decisione con la qualel’Ordine del Lazio, nella seduta del 13gennaio 2012, gli ha inflitto la sanzionedisciplinare dell’avvertimento. Due icapi di incolpazione: mancata verificasulla fondatezza della notizia pubblica-ta e “culpa in eligendo”, con annessa“culpa in vigilando”, per la scelta dalui fatta del redattore che ha realizzatoil servizio e per aver omesso di control-lare quanto da questi scritto e pubblica-to dal giornale il 13 marzo 2010. Leviolazioni contestate al Padellaro, che èassistito e difeso dagli avvocati MartinoUmberto Chiocci e Giuseppina Bonito,riguardano l’art.2 della legge n.69 del1963 e la Carta dei doveri.Il fattoL’articolo, a firma del giornalista pro-fessionista ___, esce, come detto, il 13

marzo 2010, con titoli di apertura in pri-ma e seconda pagina, rispettivamentesu cinque e sei colonne, e riferisce suun’ipotesi di concussione che vede in-dagati, dalla Procura di Trani, il premierdell’epoca Silvio Berlusconi e, con lui,l’allora direttore del Tg1, Augusto Min-zolini , oltre al commissario dell’Ag-com Giancarlo Innocenzi. A corredo delpezzo, sulla prima pagina, vi è ancheuna fotografia che ritrae a colloquioBerlusconi e Minzolini. Quest’ultimo,sorridente, si intrattiene affabilmentecon l’ex presidente del Consiglio, cheha una mano poggiata sulla spalla sini-stra del giornalista.La notizia in realtà, per quanto riguardaMinzolini, è infondata. Nei suoi con-fronti, infatti, la magistratura ha avvia-to un’inchiesta, ipotizzando altro tipo direato. Vale a dire “la rivelazione di se-greti riguardanti un procedimento pena-le in corso” , indagine conclusasi, peral-tro, con l’archiviazione.Di ciò viene a conoscenza “il FattoQuotidiano” che però, solo tre giornidopo, il 16 marzo 2010, non smentiscela notizia nei modi, nei tempi e conl’evidenza dovuti, come richiesto dalnostro Ordinamento e dalla Carta deidoveri, ma si limita a un semplice ri-chiamo, frammezzato tra le righe di uneditoriale dedicato alla vicenda, a firmadel direttore Padellaro, in cui testual-mente si legge: ...“e Augusto Minzolini(rivelazione di segreto)”... Due sole pa-role, in parentesi. Null’altro che questo.Tutta qui la rettifica a una notizia risul-tata non rispondente al vero e chiara-mente lesiva della onorabilità del gior-nalista, anche per la gravità del reatoche “il Fatto” impropriamente gli attri-buisce.Padellaro, nella memoria difensiva e,in un secondo momento, in sede di au-dizione dinanzi al Consiglio regionale,

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fa presente che, prima de “il Fatto Quo-tidiano”, altri organi d’informazione esiti internet avevano parlato di concus-sione, relativamente al reato ipotizzatoper Minzolini, accomunandolo così aBerlusconi e Innocenzi. E aggiungeche, una volta resosi conto del contenu-to reale del provvedimento del giudice,in un editoriale a sua firma (pubblicatoil 16 marzo 2011), ne ha specificato lanatura.Da parte dell’incolpato, di fronte al ri-conosciuto errore in cui era incorso ilsuo giornale, vi è la disponibilità di-chiarata, sia qualche giorno l’accaduto,sia allorquando viene ascoltato dai pri-mi giudici, il 9 dicembre 2011, di ospi-tare con la dovuta evidenza la versionedei fatti fornita dal Minzolini, intenden-do in tal modo favorire “tramite una ret-tifica argomentata, spiegata non in cin-que righe in fondo alla pagina delle let-tere” una composizione bonaria dellavicenda.Tale offerta non viene accettata dall’exdirettore del Tg1 che, tramite i suoi le-gali, fa sapere di non poter accettare ta-le forma di riparazione, data “la gravitàdella lesione all’onore e alla propria di-gnità” subita. Il procedimento, a questopunto, ha il suo rituale svolgimento conla decisione finale, come si è detto, daparte dell’Ordine del Lazio, di irrogareal Padellaro la sanzione dell’avverti-mento.

La deliberaIl provvedimento del Consiglio regio-nale riferisce, in premessa, dell’espo-sto-denuncia presentato il 24 giugno2010 da Augusto Minzolini, in cui egliinforma che “il Fatto Quotidiano” del13 marzo 2010 riporta “in prima paginal’eclatante ed erroneo titolo: “Innocen-zi, Masi, Minzolini / Tutti agli ordini diBerlusconi” . “Il sottotitolo, a sua vol-

ta, afferma falsamente “Il premier in-dagato per concussione assieme algiornalista del Tg1 e al membro del-

l’Agcom...”.Tali “erronee e in-gannevoli asserzio-ni”, viene riportatonella delibera, conriferimento a quan-to dichiarato dal

Minzolini nell’esposto, vengono “per-vicacemente ribadite nel titolo e sottoti-tolo della seconda pagina: “Berlusco-ni, Minzolini e Innocenzi: le accuse /Concussione il reato contestato dai pmdi Trani”.I primi giudici fanno, quindi, una pun-tuale ricostruzione dei fatti. Richiama-no la lettera della Procura della Repub-blica di Trani in cui, in data 18 marzo2010, viene comunicato che Minzolini“è indagato ai sensi dell’articolo 335,comma 3, del codice di procedura pena-le per il reato di cui all’articolo 379 bisdel codice penale, ovvero per rivelazio-ne di segreti inerenti a un procedimentopenale” (reclusione fino a un anno).Situazione, questa, che porta il Consi-glio a stabilire una temporanea sospen-sione del procedimento disciplinare,pur rimanendo inalterato l’impianto ac-cusatorio nei confronti di Padellaro, inattesa delle conclusioni della magistra-tura giudicante del Tribunale competen-te. Nel nostro caso quella di Roma, laquale, come già fatto presente, in data 4novembre 2011, con decreto del gip, neha disposto l’archiviazione. La qualco-sa consente di riattivare l’esame dellavicenda sospeso nella seduta del 22 no-vembre 2010 e giungere alle conclusio-ni di cui si è appena riferito, vale a diredi infliggere ad Antonio Padellaro lasanzione dell’avvertimento.Nelle motivazioni della delibera i con-siglieri fanno un accenno, tra l’altro, al-

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la natura de “il Fatto Quotidiano”. Ungiornale - si osserva - che “dichiara dinon ricevere alcun finanziamento pub-blico e che ha come scopo fondamenta-le quello di mettere in risalto tutte le“anomalie” dell’Italia” - soprattuttoquelle legate alla politica, all’uso disin-volto delle risorse pubbliche, delle con-nivenze, dei dirittiviolati e di non faresconti a nessuno - eper il quale “il con-trollo dell’esattezzadelle notizie messein pagina, compresi i titoli ad effetto,dovrebbe essere la regola fondamenta-le. Irrinunciabile”.Nel contestare la violazione dei princi-pi della Carta dei doveri del 1993 e deldettato dell’art. 2 della legge n. 69 del1963, che coinvolge non solo la respon-sabilità di chi redige il pezzo, ma anchedi “colui che, essendo il vertice della re-dazione, stabilisce giorno dopo giornocosa deve essere o non essere pubblica-to”, per di più - viene fatto rilevare - inun giornale (come “il Fatto Quotidia-no”)... “ad alta connotazione censoria,dove etica e morale costituiscono deipilastri inderogabili e irrinunciabili”...nella delibera si evidenzia come, nel-l’attribuire a una persona (come è ac-caduto al Minzolini, ndc) “la consuma-zione di gravi reati, qual è appunto laconcussione (art. 317 del c.p , punibilecon la reclusione da quattro a dodicianni),... si infligge , per omessi control-li e riscontri, una lesione alla reputa-zione e al prestigio del soggetto ingiu-stamente (o negligentemente) indicatocome autore, come persona non corret-ta che viola l’ordinamento penale”.Il Collegio giudicante esclude, quindi,che possa essere addotta quale esimen-te la prospettata difficoltà o la mancan-za di tempo, da parte del Padellaro, “per

operare riscontri, per accertare se quan-to andrà in pagina risponde a verità”;nonché “la necessità di far comparteci-pi i lettori di una succosa notizia e l’esi-genza di metterla in pagina per l’eserci-zio del diritto di informare, insieme aquello di essere informati”.Né, a parere dell’Ordine del Lazio, puòessere considerata un’esimente l’averofferto la possibilità di scrivere un arti-colo di precisazione da pubblicare, conlo stesso risalto, sul giornale quando, inbase alle regole vigenti, la rettifica èd’obbligo, un dovere imposto dal legi-slatore del 1963. “Gli errori - si ricordanella decisione - si correggono senza ri-chiesta o sollecitazione”. La Carta deidoveri è inequivocabile. Il giornalista“le notizie inesatte o ritenute ingiusta-mente lesive le rettifica con tempestivi-tà e appropriato rilievo, anche in as-senza di specifica richiesta”.Ne consegue, ad avviso dei primi giudi-ci, che il direttore Padellaro incorre, inprima battuta, nella “culpa in vigilandoanche per il titolo che non ha un suoautore”. Una colpa - si sottolinea - ag-gravata dalla notorietà del soggetto acui si attribuisce un comportamento de-littuoso (Minzolini, appunto, alla guidadel principale telegiornale pubblico).Se la notizia che Minzolini era iscrittonel registro degli indagati per concus-sione - si legge testualmente nella deli-bera del Consiglio regionale - circolavasin dalla mattina del 12 marzo 2010c’era tutto il tempo necessario per ope-rare tutti i controlli possibili prima diandare in macchina, per evitare di met-tere in prima pagina una notizia non ve-ra. Si è infranto così anche quel princi-pio che vuole il giornalista super partes.Padellaro - si puntualizza - ha senzadubbio una responsabilità, l’omessocontrollo, a cui si aggiunge una secon-da: la “culpa in eligendo”. Nel senso

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che il direttore è posto al vertice del-l’organizzazione redazionale ha il pote-re di scegliere i suoi collaboratori e, diconseguenza, risponde anche per i loroeventuali errori.

Il ricorsoIl deliberato del Consiglio regionaleviene impugnato dal direttore Padellaroche, nel ricorso a firma anche degli av-vocati Martino Umberto Chiocci e Giu-seppina Bonito, dopo aver ricostruito lavicenda, giudica la decisione “ingiusta,illogica e lesiva dei suoi diritti”. Deci-sione ingiusta perché - viene fatto os-servare - “già dalla lettura dell’articolo2 della legge n.69 del 1963, e ancor piùdalla interpretazione datane dalla Cas-sazione, si comprende che la verità so-stanziale della notizia va intesa comeverità del fatto narrato, e nella cronacagiudiziaria nulla importa se, data lanotizia vera che un soggetto (nel nostrocaso Minzolini) è sottoposto a indagini,si sbaglia la definizione del fatto-reatoattribuitogli dagli inquirenti, neanchese erroneamente l’articolista gli attri-buisca un reato più grave di quello ef-fettivamente contestato”.Se, secondo il ricorrente e i suoi legali,“il fatto narrato è sostanzialmente ve-ro, è di interesse pubblico...e vienescritto con linguaggio continente, essonon costituisce reato per essere eserci-zio del diritto garantito dall’art. 21 del-la Costituzione”. Se - si aggiunge - nonè reato per il giornalista, non c’è nean-che per il direttore e a maggior ragionenon v’è illecito disciplinare. Se, invece,l’addebito riguarda la lesione a livellodell’opinione che il soggetto (Minzoli-ni, ndc) ha di se stesso, della dignità,del prestigio o dell’onore, tale lesione“può e deve essere riparata con precisa-zioni e rettifiche”.Padellaro - viene ricordato dalla difesa- ha fatto, senza sollecitazione dell’inte-

ressato, un editoriale in prima pagina,indicando il reato per il quale il Minzo-lini era indagato. I due legali ricordanoanche che lo stesso Padellaro ha rivoltopiù volte all’allora direttore del Tg1l’invito a dare la sia versione dei fatti,ricevendo un “legittimo” rifiuto.Una decisione illogica e lesiva dei dirit-ti del ricorrente viene ritenuta altresìl’aver sospeso, da parte dei primi giudi-ci, il procedimento disciplinare a caricodi Padellaro in attesa della pronunciadella Procura della Repubblica nei con-fronti di Augusto Minzolini. Cosa che,a loro avviso, ha portato in realtà a unainutile e impropria dilazione della deci-sione del Consiglio territoriale, in quan-to - viene spiegato - “l’archiviazione diun procedimento penale, lungi dall’es-sere una sentenza, non passa mai in giu-dicato. Il procedimento archiviato - sifa rilevare - può essere sempre riapertoin presenza di fatti nuovi, di prove nonconosciute dal magistrato al momentodell’archiviazione”. Di qui la lesionedei propri diritti subita dal direttore Pa-dellaro.L’impugnazione si sofferma, quindi, sul-le motivazioni che sottintendono alprovvedimento, sollevando su di esseuna serie di osservazioni ed eccezioni inmerito al concetto di “verità sostanziale”dei fatti, al ruolo di un giornale attento aquanto accade nel Palazzo del potere, al-la mancata terziarietà, ravvisabile, in ba-se al ricorso, nelle valutazioni del Consi-glio regionale, che “non giudica, ma dàlezione di come si fa un giornale”... “di-menticando volutamente - viene sottoli-neato - che in un quotidiano l’editorialedel direttore in prima pagina è il pezzopiù importante, oltre che il più letto”.Infine v’è la precisazione dei due legalisul ruolo “super partes” che l’Ordinedi Roma intende attribuire al giornalistae quindi a Padellaro che, per essere ve-

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nuto meno ai suoi principi, viene rite-nuto responsabile di omesso controllo edi “culpa in eligendo”. “Né prassi, néleggi, né giurisprudenza hanno sancitoun principio - essi ribadiscono - per ilquale il giornalista debba essere superpartes. Super partes, quindi “terzo” de-ve essere l’organo giudicante”. Al gior-nalista - viene ancora fatto osservare -si chiede di essere libero e indipenden-te, quindi senza condizionamenti di po-tere o di denaro e di dare un’informa-zione completa.Per quanto attiene ,da ultimo, la “cul-pa in eligendo”, gliavvocati Chiocci eBonito affermanoche essa è priva diqualsiasi motiva-zione. La qualcosa non rende possibileuna difesa. In virtù di tali argomenta-zioni la richiesta avanzata nel ricorso èdi archiviazione del procedimento di-sciplinare a carico del collega AntonioPadellaro.

Il parere del PgIl sostituto Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di Appellodi Roma si esprime per la conferma del-la decisione dell’Ordine del Lazio. Il ri-getto del ricorso trova ragione, secondoil magistrato, nel fatto che “il dovere divigilanza spetta solo al direttore”, percui l’invocata affermazione, da partedel ricorrente e dei legali, di “generici-tà dell’incolpazione” non appare decisi-va ai fini di un giudizio disciplinare.Né la richiesta riforma della decisioneimpugnata – si legge - trova fondamen-to nell’avvenuta sospensione del proce-dimento da parte del Consiglio regiona-le in attesa della pronuncia dell’autoritàgiudiziaria nei confronti di Minzolini(indagato per rilevazione di segreto),

dal momento che, viene evidenziato,Padellaro ha sostanzialmente ammessoil fatto, giustificando peraltro “l’ammis-sione con dichiarate e non documentatedifficoltà delle verifiche opportune, ap-parendo - rileva il PG - l’indicata pree-sistenza di voci circolanti, di per sé nonintegranti un valido concetto di fontedella notizia stessa, condizione appuntonecessitante la previa verifica della suacorrispondenza al vero”.Il sostituto Procuratore aggiunge che“né può parlarsi di verità sostamziale diquesta (notizia), dovendo ritenersiescluso il ricorrere di tale discriminantequando, come nel caso in esame, la no-tizia diversa dal vero comporti una ipo-tesi di danno per il risalto a essa dato eper le modalità della sua narrazione”.Inoltre, ad avviso del magistrato, devo-no ritenersi “non rilevanti” le doglianzaesposte relativamente agli argomentiusati nella delibera a sostegno dellacensurabilità del comportamento di Pa-dellaro, in ragione di particolari conno-tazioni delle scelte editoriali di fondodel quotidiano, “apparendo esse, al di làdell’evidente ridondanza e non perti-nenza inserirsi nell’ambito della valuta-zione del particolare rilievo disciplinaredella violazione contestata”.Nelle sue conclusioni il PG, dopo averescluso che possa costituire un’esimen-te la smentita avvenuta tre giorni dopol’uscita dell’articolo sotto accusa, nonritiene sufficiente la motivazione addot-ta dal direttore Padellaro e dai suoi le-gali per giustificare l’assenza di unaidentica evidenza nell’informare i letto-ri dell’errore in cui era incorso il gior-nale. Di qui il “parere contrario all’ac-coglimento del reclamo”.

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Le controdeduzioni al parere del PgUna serie di osservazioni vengono fattedall’incolpato e dagli avvocati Chioccie Bonito sulle valutazioni espresse dalPG che, a loro giudizio, “non prende inconsiderazione tutta la giurisprudenzadella Cassazione edella Cedu (Com-missione europeadei diritti dell’uo-mo) relativa alla“verità sostanziale”della notizia: il sig.Minzolini - si asserisce - era iscritto nelregistro degli indagati, e questa era lanotizia “vera” data da “il Fatto Quoti-diano”. La Procura trascura inoltre lacircostanza dei tempi e delle modalitàdi confezionamento di un quotidia-no...”.Ci si chiede, poi, con quali mezzi il di-rettore (e per lui il giornalista), avrebbepotuto verificare l’esattezza del titolo direato imputato a Minzolini, consideratoche la notizia era ancora coperta dal se-greto delle indagini. Per quanto riguar-da, inoltre, il risalto dato alla notizia ele modalità della sua narrazione, vienefatto presente che essi erano dovuti “al-l’interesse pubblico della vicenda e deipersonaggi in essa implicati”, conside-rato sempre che “la notizia dell’iscri-zione nel registro degli indagati del sig.Minzolini era vera”.Nel ricordare che “al diritto alla tuteladella reputazione si contrappone il su-periore diritto/dovere (di rango costitu-zionale, nazionale ed europeo) di infor-mare”, il ricorrente e i legali sottolinea-no come “il diverso titolo di reato percui Minzolini era sottoposto a indaginipreliminari dalla Procura di Trani assu-meva scarso valore, in quanto margina-le rispetto al nucleo della notizia: inda-gini penali a carico del direttore del piùimportante telegiornale italiano”.

Un’ultima osservazione riguarda le mo-dalità (caratteri e evidenza tipografica,ndc) con cui è avvenuta la rettifica.“Chiunque abbia dimestichezza con ar-ticoli di stampa, si puntualizza, sa cherilievo e importanza hanno notizie ecommenti pubblicati nel fondo firmatodal direttore”. Tanto premesso, Padella-ro e gli avvocati Chiocci e Bonito insi-stono nella richiesta di annullamentodella sanzione inflitta, in data 13 genna-io 2013, dall’Ordine del Lazio.

L’audizioneIn data 20 marzo 2013 Antonio Padella-ro, accompagnato dall’avv. Bonito, ve-niva ascoltato come per legge dal Con-siglio di disciplina nazionale dell’Ordi-ne dei giornalisti e, dopo aver ampia-mente ribadito le proprie ragioni, insi-steva nell’accoglimento delle ragionidel ricorso.

Considerazioni e conclusioniSin qui vari risvolti della vicenda. Co-me detto, l’allora direttore del Tg1 Au-gusto Minzolini finisce sulle pagine de“il Fatto Quotidiano” per indagini av-viate, nei suoi confronti, dalla Procuradi Trani, per un’ipotesi di rivelazione disegreti riguardanti un procedimento pe-nale in corso. In realtà il giornale diret-to da Antonio Padellaro, nel dare la no-tizia con la massima evidenza (cinquecolonne, con foto in compagnia di Ber-lusconi, in prima pagina, e sei colonnein seconda), attribuisce a Minzolini unreato ben più grave, la concussione, cheil collega avrebbe consumato con il pre-sidente del governo dell’epoca e un di-rigente dell’Agcom (Giancarlo Inno-cenzi). Reato per il quale, com’è noto,la pena inflitta può raggiungere i dodicianni di reclusione (art. 317 del c.p.).Un “infortunio” dalle indubbie pesantiimplicazioni professionali e umane, a

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cui il giornale - e, per esso, Padellaro -non cerca di riparare con la tempestivi-tà e nelle forme sancite dalle norme edalla deontologia del nostro Ordina-mento. Una precisazione, se così pos-siamo definirla, ci sarà solo tre giornidopo la pubblicazione dei due pezzi(vale a dire il 16 marzo) nel bel mezzodi un editoriale afirma del Padellaroin cui il direttore,nell’argomentaresul “caso”, cita an-che il Minzolini e,tra parentesi, scrive testualmente “rive-lazione di segreto”, con riferimento al-l’ipotesi di reato che lo vede indagato.Null’altro che questo. E non è di certola rettifica che prevede, in situazioni delgenere, la legge ordinistica e la Cartadei doveri, dal momento che ci si trovadi fronte a una notizia inesatta e per dipiù diffamatoria nei riguardi di un col-lega peraltro investito, al momento, del-la responsabilità di guida del maggioretelegiornale della Tv di Stato.Né vi sono altri richiami in tal senso neltitolo dell’articolo del 16 marzo che, inapertura, riprende la vicenda, con ilcommento del Padellaro intitolato “C’èun giudice a Trani”. Impaginato anchequesto pezzo su cinque colonne, recitatestualmente su due righe , in modo al-quanto evasivo, “Sì, è indagato/concus-sione e minacce” (con riferimento, sipresume, al premier Berlusconi, ndc),mentre il sommario riporta la seguentefrase: “Anche Minzolini sotto inchie-sta” (senza indicare, in tal modo, perquale tipo di reato la magistratura pu-gliese lo chiama in causa). La giustifi-cazione addotta da Padellaro allorché èstato ascoltato dai primi giudici, quellacioè del gran lavoro che assorbe un di-rettore soprattutto nella fase di chiusuradel giornale, per cui ci si trova nella im-

possibilità di controllare tutto ciò cheviene posto in pagina dai giornalistidella redazione, appare priva di realeconsistenza, né può costituire una vali-da esimente per l’incolpato, dal mo-mento che la legge impone che coluiche ha la responsabilità di una testatagiornalistica ha il dovere di vigilare sulcontenuto dei vari articoli e sul tenoredei titoli con cui tali informazioni ven-gono poste all’attenzione del lettore.Ne consegue la palese violazione diquanto riportato dalla Carta dei doveridel 1993 e del dettato dell’art. 2 dellalegge n. 69 del 1963, che chiamano a ri-spondere non solo chi redige l’articolo(nel nostro caso il giornalista AntonioMassari), ma anche chi aveva l’obbligo(e non vi ha mantenuto fede) di control-larne il contenuto e di verificare la veri-dicità di quanto in esso riportato (e nonlo ha fatto).Vero è che c’era interesse pubblico peruna notizia di cui il lettore aveva dirittodi essere informato e che il giornalistanon poteva esimersi dal dovere di farloma è altrettanto vero che nei confrontidi Minzolini l’iniziativa giudiziaria eradi ben altra natura, con un’ipotesi unreato ben diverso e di gran lunga menograve, sul piano penale, di quello attri-buitogli. Reato del quale, peraltro, egliè stato prosciolto dal gip del Tribunaledi Roma che, come detto in precedenza(il 4 novembre 2011), ha disposto l’ar-chiviazione del procedimento avviato asuo carico. Resta il fatto che quantoscritto sul conto di Augusto Minzolinida “il Fatto Quotidiano” abbia danneg-giato la sua credibilità e leso non pocola sua onorabilità.Va anche osservato che gli articoli sonousciti il 13 marzo 2010. Di conseguen-za vi era, anche a parere della Commis-sione, il tempo necessario per condurrele opportune verifiche e per stabilire la

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fondatezza della notizia (visto che essacircolava già dalla mattina del giornoprecedente, cioè il 12 marzo), evitandoin tal modo di fornire al lettore informa-zioni inesatte e compromettenti delladignità della persona coinvolta.Né è condivisibile la tesi degli avvocatidel direttore Padellaro, secondo i qualila verità sostanziale della notizia va in-tesa come verità del fatto narrato, inquanto se è incontestabile che Minzoli-ni fosse indagato, non risponde tuttaviaalla realtà il tipo di reato attribuitoglidal giornale, avendone il giudice ipotiz-zato nei confrontidell’allora direttoredel Tg1 uno di na-tura diversa e, co-me prima eviden-ziato, meno grave,per cui la lesione esiste e resta comun-que, trattandosi in questo caso di unanotizia sostanzialmente “non vera”,peraltro con titoli a tutta pagina .È questo, del resto, anche il parere delsostituto Procuratore allorchè affermache non ricorre tale discriminante“quando, come nel caso in esame, lanotizia diversa dal vero comportiun’ipotesi di danno per il risalto ad es-sa dato e per le modalità della sua nar-razione”.Sulla base di quanto argomentato si ri-tiene che sia stata lesa, con gli articolipubblicati su “il Fatto Quotidiano”, lareputazione di Minzolini e che in alcunmodo siano state rispettate le disposi-zioni relative al dovere di rettifica, neitermini di legge e con le modalità pre-viste dal nostro Ordinamento, dinanzi auna notizia risultata infondata e costrui-ta a danno della persona e della onora-bilità di un collega. Che, di pari tempo,non sia state fatte le dovute verifichesulla veridicità di quanto si andava pub-blicando. Che, infine, occorre prendere

atto che il Padellaro ha sostanzialmenteammesso l’errore in cui è incorso allor-ché ha tentato una sua giustificazione,adducendo come scusante la difficoltàche incontra il direttore responsabile aseguire di persona l’intera fattura delgiornale.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale del-l’Ordine dei giornalisti, visto il fascico-lo degli atti, udito il consigliere relato-re, ascoltato l’incolpato

DELIBERA

di confermare la sanzione disciplinaredell’avvertimento inflitta ad AntonioPadellaro dall’Ordine del Lazio.Così deciso in Roma il 20 Marzo 2013.

I-4-4 Grave fatto di cronacacon immagini che ledonola dignità della persona.Il direttore rispondedi omesso controllo -Delibera n. 34/2013

Il giornalista Alessandro Sallusti, diret-tore de “Il Giornale”, ha presentato ri-corso contro la delibera con cui il Con-siglio regionale della Lombardia, il 1°ottobre dello stesso anno, lo aveva san-zionato con la censura, per la pubblica-zione in prima pagina, il 20 maggio2012, della foto di una ragazza a terra,ferita, con i vestiti bruciati e parte delcorpo denudato mentre viene soccorsadopo l’attentato davanti alla scuola“Francesca Morvillo Falcone” avvenu-to a Brindisi il 19 maggio 2012.

Il procedimento

Il procedimento aveva preso corso d’uf-ficio da parte del Consiglio regionaledella Lombardia “per verificare se fos-

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se riscontrabile la violazione della Car-ta dei doveri del giornalista che vieta dipubblicare immagini o fotografie parti-colarmente raccapriccianti di soggetticoinvolti in fatti di cronaca o comunquelesive della dignità della persona”.

L’audizione di Sallusti

Alla seduta del 13 settembre 2012 il di-rettore si è presentato assistito dal suodifensore, l’avvocato Valentina Ramel-la. Sallusti ha affermato che, per capirela scelta di pubblicare quella fotografia“bisogna ambientarla appunto in quelgiorno perché quelgiorno tutti noi, inItalia e addiritturanel mondo, aveva-mo la chiara perce-zione di essere difronte non ad unfatto di cronaca maad un fatto diversoda quello che unolo riteneva un fattodi cronaca, cioè daun attacco terrori-stico o mafioso che non aveva prece-denti in Italia perché prendeva di mirauna scuola. Questo era avallato anchedalle prime dichiarazioni degli organiinquirenti e dalle prime valutazioni chefacevano gli esperti”.L’avvocato di Sallusti ha difeso la scel-ta di pubblicare la fotografia come stru-mento per informare il pubblico, comemezzo attraverso il quale dare una ica-stica visione di quanto accaduto.

La delibera dell’Odg della Lombardia

Il Consiglio regionale della Lombardiascrive: “La fotografia - se proprio si rite-neva che la sua pubblicazione fosse im-portante per trasmettere al lettore il sen-so di devastazione e di sgomento diquelle ore - avrebbe potuto essere pub-

blicata in una pagina interna, con un ta-glio diverso e magari mettendo in evi-denza il volto e non il resto. Viceversa siè scelto di pubblicare l’immagine ingrande formato, in prima pagina, sottoun titolo già di per sé molto gridato otte-nendo così l’effetto di imporne la visio-ne anche a persone diverse da chi avevaacquistato quel giorno ‘Il Giornale’”.L’Ordine della Lombardia sottolineainoltre “che vi sia stata, fra molti lettori,una reazione negativa lo dimostrano an-che i numerosi messaggi di protesta chesono stati indirizzati a questo Ordine”.Nella delibera si legge tra l’altro: “Se siscorre la giurisprudenza in materia ci siaccorge facilmente che la volontà di do-cumentare un fatto di cronaca non eso-nera il giornalista da responsabilità sel’immagine è shoccante”.Il ricorso al Consiglio Disciplina Na-

zionale

In data 31.10.2012 il Direttore de “IlGiornale” Alessandro Sallusti, presentaricorso avverso la decisione dell’Ordinedella Lombardia.Nel ricorso si legge che la delibera im-pugnata merita integrale censura perché“l’erroneità del provvedimento impu-gnato risulta fin dalle prime righe, nellequali il Consiglio, dapprima scrive chela fotografia pubblicata avrebbe leso ‘ladignità della persona ritratta’ per poi,specificare che la fotografia - se propriosi riteneva che la sua pubblicazione fos-se importante per trasmettere la lettoreil senso di devastazione e di sgomentodi quelle ore - avrebbe potuto esserepubblicata in una pagina interna, con untaglio diverso e magari mettendo in evi-denza il volto e non il resto”.Sallusti sostiene che “ritenere la foto-grafia di cui si discute potesse essere le-gittimamente pubblicata su una paginadiversa dalla prima sta a significare chela sua pubblicazione è corretta e lecita e

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con immaginiche ledonola dignità

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che dunque non vi è violazione discipli-nare in relazione alla sua diffusione”.Nel commentare la foto, il direttore Sal-lusti sottolinea che “la fotografia haespresso la sofferenza cagionata da ungesto tanto folle quanto ingiusto e dicerto, non era diretta a divulgare il cor-po della persona ritratta, semmai a ren-dere il lettore consapevole - mediante lavisione delle conseguenze del gesto cri-minale - di quanto accaduto”.In merito al richiamo al “buon costu-me” sulla base del parallelismo tra l’art.15 della legge sulla stampa e l’art. 21della Costituzione, il ricorrente affermache esso “è palesemente infondato” eche l’art. 15 della legge sulla stampa tu-tela nell’ordine “il comune sentimentodella morale, l’ordine familiare e la nondiffusione di suicidi e delitti”.Il ricorrente fa presente che secondo “laCorte Costituzionale per fondare qualsi-voglia rimprovero in merito alla pubbli-cazione di una fotografia è necessarioche: 1) l’immagine sia corredata da par-ticolari impressionanti o raccapriccian-ti; 2) tali particolari siano a loro volta le-sivi della dignità di ogni essere umano;3) gli stessi particolari siano, infine, av-vertibili dall’intera collettività. Tutti re-quisiti che mancano nel caso in esame”.In merito al richiamo nella delibera del-l’Ordine della Lombardia, di alcune de-cisioni giurisprudenziali, nel ricorso silegge che quella emessa dalla Cassazio-ne il 27 aprile 2001: si tratta di una sen-tenza che riguardava un caso completa-mente diverso da quello in esame, per-ché in quella occasione la Corte era in-tervenuta per giudicare la pubblicazio-ne di 3 fotografie che ritraevano il cada-vere della ____, così come era stato rin-venuto nell’immediatezza del delitto,con tanto di particolari impressionanti eraccapriccianti delle tracce rilasciate alcorpo nudo, sugli indumenti e sulle mo-

dalità di esecuzione del crimine.E sempre in merito al richiamo dellasentenza della Suprema Corte il 9 giu-gno fatta dall’Odg della Lombardia, ilricorrente scrive che la Corte era inter-venuta “per valutare la pubblicazione dialcune foto che ritraevano il cadaveredell’on. Aldo Moro, nudo all’obitorio.Tutte fotografie, dunque, che non pos-sono lontanamente essere equiparate oassimilate a quella di cui si discute percui la norma richiamata dal Consiglioregionale risulta inapplicabile”.Il ricorso del direttore Alessandro Sallu-sti si conclude con la richiesta di annul-lare la decisione del Consiglio regiona-

le della Lombardia.

Il parere del PG

Oltremodo articola-to ed esaustivo è ilparere dell’Ufficiodel Procuratore ge-nerale della Repub-blica di Milano, cherichiama la leggesulla stampa perquanto riguarda lapubblicazione di

foto e afferma, tra l’altro, che “pur nonstabilendo un divieto assoluto di pub-blicare immagini impressionanti, impo-ne che la riproduzione sia veramente in-dispensabile e unico mezzo per infor-mare l’opinione pubblica di eventi che,senza la crudezza della visione, questastenderebbe a credere possibili; mentre,al di fuori di siffatte ipotesi estreme, illimite della ‘continenza’ riacquista tuttala sua valenza, con inevitabili conse-guenze sul piano disciplinare”.Il PG “non condivide le censure rivoltedal ricorrente alla decisione del Consi-glio regionale lombardo dei giornalisti– osserva – che la critica principale cir-ca la presunta illogicità della delibera -

Grave fattodi cronacacon immaginiche ledonola dignitàdella persona.Il direttorerispondedi omessocontrollo -Deliberan. 34/2013

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ravvisata nella circostanza che perl’organo di disciplina la pubblicazionesarebbe stata lecita se avesse avuto unadifferente collocazione editoriale, os-sia all’interno del giornale e non in pri-ma pagina, la qualcosa ne conferme-rebbe la sostanziale liceità - è all’evi-denza priva di fondamento”.Nel parere del PGdi Milano si legge,tra l’altro, che “in-fondate si palesano,le critiche rivoltealla decisione peravere citato prece-denti giurispruden-ziali ritenuti noncalzanti, da un lato,e per la mancataconsiderazione del-le più o meno con-temporanee e similari iniziative assunteda altri mezzi di informazione. Non sivede, infatti, come il richiamo a casi di-versi da quello qui in esame in relazio-ne ai quali erano state pubblicate foto-grafie, impressionanti, di cadaveri nudi,possa incidere ad excludendum sullavalutazione di liceità operata dall’orga-no disciplinare per la pubblicazionedella fotografica della ragazza rimastaferita nell’attentato alla scuola MorvilloFalcone”.Il PG conclude le osservazioni chieden-do di respingere il ricorso “conferman-do la decisione impugnata del CROGLombardia in data 1.12.2012 a caricodel dott. Alessandro Sallusti, Direttoreresponsabile de Il Giornale”.

L’audizione di Alessandro Sallusti

presso il Consiglio di Disciplina Na-

zionale

In data 16.4.2013 il Direttore Alessan-dro Sallusti, assistito dall’avv. Valenti-na Ramella, è stato ascoltato dal Consi-

glio di disciplina nazionale come pre-scritto dalla legge.L’incolpato ha subito fatto presente che“quella foto tra l’altro è stata usata datutti i giornali d’Italia, chi in un modochi in un altro, chi uno scatto, chi unoscatto preso da un’altra posizione. Iospero attraverso la pubblicazione diquella foto di aver scosso la coscienzadi tanti ragazzi italiani che, vedendo unaragazza sanguinante per una bomba, au-mentassero il loro senso civico di impe-gno, di lotta, di presa di coscienza”.Ha ribadito, nel corso dell’audizione ilcontenuto di una sua denuncia, ovverodella pubblicazione della stessa foto-grafia nella prima pagina de “Il FattoQuotidiano”.In merito all’esposto presentato da Giu-lia (Associazione delle giornaliste unite,libere autonome) il direttore si è cosìespresso: “Quell’associazione legge at-tentamente Il Giornale, perché i suoiesposti sono numerosi e continui, nonvorrei fosse un fatto personale. Perché sela stessa foto viene pubblicata lo stessogiorno e con la stessa evidenza da diecigiornali e fa l’esposto solo su uno, la miaimpressione è che non si vuole difenderela ragazza, che peraltro non ha chiesto diessere difesa e non ha mai protestato perquella foto, ma credo che ce l’abbia piùcon me che col voler difendere quella ra-gazza. Sennò fa una rassegna stampa e faun esposto contro tutti i giornali che pub-blicano quella foto”.Alla domanda se ha avuto la possibilitàdi scegliere tra tante foto da mettere inprima pagina, perché ci sono anche fo-to con angolazioni completamente di-verse, il ricorrente ha detto: “Adessonon ricordo, ma credo di sì. Cioè, co-munque, avrei potuto metterne un’altra,questo è evidente. Sì, avrei potuto met-terne un’altra ma era un po’ un’immagi-ne simbolo. Tra l’altro era il fotogram-

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ma che più colpiva nelle riprese televi-sive che per tutto il pomeriggio ci sia-mo visti in televisione, cioè non era unaimmagine inedita, sconosciuta”.Alla domanda se cambia qualcosa ri-spetto alla pubblicazione di una foto inprima pagina o all’interno, AlessandroSallusti dice “rispetto all’ipotesi di rea-to credo nulla, perché l’ipotesi di reatonon è che parla di evidenza della foto-grafia, ma parla della foto. Quindi chesia in prima pagina o in seconda o interza non cambia nulla. Ma se io vogliolanciare un messaggio del quale ne so-no orgoglioso per scuotere le coscienzedella gente di fronte all’orrore di certecose, troverei anche ipocrita metterla inseconda pagina”.Sia Sallusti sia l’avv. Ramella, anche inrelazione alle osservazioni del Pg diMilano, hanno tenuto a ribadire che “ouna fotografia è oggettivamente racca-pricciante o non lo è. Non lo può diven-tare a seconda di dove la metti. Perchése il Fatto Quotidiano ha pubblicato lastessa foto a pag. 2 e il Giornale l’hapubblicata in prima pagina, l’oggettivi-tà di quella foto, cioè il suo essere o me-no impressionante, non cambia”.

Considerazioni

Dall’istruttoria è emerso che il direttoreAlessandro Sallusti ha consapevolmen-te deciso di pubblicare la fotografia del-la ragazza ferita nell’attentato nellascuola di Brindisi, ritenendola oltremo-do significativa di quell’evento. Lostesso direttore, infatti, sia nelle audi-zioni davanti il Consiglio dell’Ordinedella Lombardia sia dinnanzi la Consi-glio di disciplina nazionale sia nel ri-corso ha puntualizzato che avrebbe po-tuto “metterne un’altra ma era un po’un’immagine simbolo. Tra l’altro era ilfotogramma che più colpiva”.Ciò detto, è indubbio che la fotografia

di quella studentessa seduta sull’asfaltocon le gambe nude e divaricate, i vesti-ti semibruciati, il viso annerito, i seniscoperti e gli occhi chiusi, mentre qual-cuno la soccorre, ancorché rappresenta-tiva di un evento drammatico - comel’attentato alla “Morvillo Falcone” - siairrispettosa del dolore altrui e violi ol-tremodo la dignità della persona ritrat-ta, aggiungendo umiliazione alla soffe-renza patita per aver rischiato la vita inquello che doveva essere un quotidianoingresso in classe. A questo proposito siricorda che la tutela della dignità dellapersona umana, fondamentale ed invio-labile valore costituzionale, è un princi-

pio da intendere co-me limite alla liber-tà di informazionetant’è che la Cartadei doveri del gior-nalista vieta la pub-blicazione di im-magini o fotografieparticolarmenteraccapriccianti disoggetti coinvoltiin fatti di cronaca, ocomunque lesive

della dignità della persona, con ciò sta-bilendo l’assoluta prevalenza dell’esi-genza di proteggere l’individuo sul-l’esercizio - altrettanto costituzionale -del diritto di cronaca (così Cons. Naz.N. 31/2009 e, da ultimo, Cons. Disc.Naz. N. 10/2013). Detto in altri termininel bilanciamento dei valori, il princi-pio costituzionale della tutela della di-gnità della persona - coinvolta in fatti dicronaca lesivi della dignità della perso-na stessa – prevale sul diritto “insoppri-mibile” all’informazione, facendo fareal cronista un passo indietro (Corte co-stituzionale, sentenza n. 293/2000).Ben ha argomentato il Consiglio del-

Grave fattodi cronacacon immaginiche ledonola dignitàdella persona.Il direttorerispondedi omessocontrollo -Deliberan. 34/2013

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l’Ordine della Lombardia allorquandoha riferito che “perché la pubblicazionedi immagini raccapriccianti trovi giusti-ficazione, è necessario che essa sia ac-compagnata dalla volontà di esecrare icrimini e le atrocità a cui le immagini siriferiscono ma anche che le immaginisiano indispensabile strumento di de-nuncia per far in-tendere al pubblicocosa è effettiva-mente accaduto efino a che punto èarrivata la barbarie.Condizione que-st’ultima che nonricorre nel casoconcreto. Per fareintendere al pubbli-co quali possonoessere le conse-guenze dell’esplosione di un ordignosulla pubblica via non è, infatti, neces-sario mostrare in prima pagina e ingrande formato il corpo denudato eustionato di una ragazza. Mentre per fa-re sapere all’opinione pubblica mondia-le che nel corso di una conflitto vengo-no usate armi chimiche devastanti aidanni di civili inermi e di bambini, lapubblicazione dell’immagine è indi-spensabile. In quest’ultimo caso la foto-grafia è testimonianza e prova di un fat-to che diversamente non sarebbe cono-sciuto, né creduto. Nel caso della ragaz-za di Brindisi, no”.È importante, tra l’altro, sottolineare eprecisare, anche in questa occasione,che l’organo di disciplina regionale hatitoli per esaminare solo le situazioniche vedono protagonisti gli iscritti al-l’organo regionale di appartenenza enon ad altri organi. Tutto ciò in riferi-mento ai mancati procedimenti discipli-nari nei confronti de “Il Fatto Quotidia-no” e delle immagini mandate in onda

da Sky Tg24, evidenziati dal direttoreSallusti anche dinnanzi al Consiglio didisciplina.

P.Q.M.Il Consiglio di disciplina nazionale del-l’Ordine dei Giornalisti, visto il fasci-colo degli atti, udito il consigliere rela-tore e ascoltato l’incolpato

DELIBERADi respingere il ricorso presentato dalDirettore de “Il Giornale” AlessandroSallusti avverso la decisione dell’Ordi-ne della Lombardia, e di confermare lasanzione della censura.Così deciso in Roma il 16 Aprile 2013.

I-4-5 L’autore dell’articolonon risponde del titolo, seideato da altro giornalista -Delibera n. 38/2013

Franco Bechis, vicedirettore del giorna-le Libero, nel novembre del 2010 hapresentato ricorso contro la delibera concui il Consiglio Regionale del Lazio il 3settembre dello stesso anno, lo avevasanzionato con l’avvertimento peromesso controllo, relativamente a un ti-tolo ritenuto lesivo nei confronti del col-lega _____inviato de La Repubblica.

Il procedimentoIl procedimento aveva preso corso dal-l’esposto di ___ritenutosi offeso dal-l’articolo, pubblicato su Libero il 4marzo del 2010, titolato “Repubblicaspiava gli spioni”; occhiello “Giornaliorecchioni”; sommario “La grande fir-ma ___ chiede a una collega di avvisa-re il pm ____ che è sotto inchiesta”.Poiché l’articolo era firmato congiunta-mente dai giornalisti Franco Bechis e___, con il suo esposto ____ chiedeva“di procedere in via disciplinare, pergrave violazione dei doveri deontologi-ci, nei confronti dei giornalisti Franco

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Bechis, ____,_____. i primi, due qualiestensori dell’articolo pubblicato in da-ta 4/3/2010, a pag. 15, del quotidianoLibero dal titolo Repubblica spiava glispioni. L’ultimo, quale direttore respon-sabile del quotidiano in oggetto”.Il testo dell’articolo di Libero dava con-to di intercettazioni telefoniche dallequali si poteva evincere un input partitoda ______ rivolto alla collega di giudi-ziaria _____, perché avvertisse il magi-strato _____ che stava per essere coin-volto nell’inchiesta sulle grandi operelegate al G8 del 2009 (convocato allaMaddalena, poi spostato a L’Aquila do-po il terremoto).Citiamo il testo: “L’ex procuratore ag-giunto: ‘Quel magistrato romano’ finitonell’inchiesta sulle Grandi Opere, la sisente dire al pm ‘sei tu’. ____, parlandoal telefono con il magistrato: “Pratica-mente mi chiama ___ e mi fa…dice‘____ guarda forse si deve verificare se_____ è raggiunto da qualche cosa per-ché… avvertilo subito”.

Il capo d’incolpazioneL’OdG del Lazio contesta “la violazio-ne dell’art. 2 della legge 69 del 1963nella parte relativa alla veridicità del-l’informazione e ai rapporti con i colle-ghi, nonché la Carta dei doveri del 1993dove si afferma che il giornalista è il re-sponsabile della corretta informazione etale responsabilità non è subordinata ainteressi sia dell’editore, del governo edei terzi in quanto il giornalista devesempre essere super partes”.

La delibera dell’OdG del LazioIl Consiglio regionale del Lazio convo-ca i protagonisti per le audizioni ed esa-mina le carte. Conclude che “L’articoloredatto da Franco Bechis e da _____ hapreso lo spunto da una intercettazionetelefonica e questa esiste. È stata regi-

strata il 10 febbraio 2010 dal ROS diFirenze e riguarda una conversazioneintercorsa tra il Procuratore aggiuntodella Repubblica,______, e la giornali-sta _____. Questa fa il nome di______,che l’ha informata - con la dovuta cau-tela - che sarebbe in arrivo una comuni-cazione giudiziaria a carico del dott.____. Un fatto incontrovertibile ma il‘pezzo’, ovvero il testo, che ha promos-so l’esposto presentato dal _____, ed èoggetto di valutazione da parte del Con-siglio dell’Ordine dei Giornalisti delLazio, non contiene niente che possaessere censurabile sotto il profilo deon-tologico. Dà anche atto al _____ di es-

sere ‘l’inviato dipunta’ de la Repub-blica, affermazioneche non può esseregiudicata negativae tanto meno irri-dente.”Con ciò i primi giu-dici sollevano lacollega _____ da

qualsiasi responsabilità ma non il Be-chis. Infatti il Consiglio regionale delLazio decide “di sanzionare il signorFranco Bechis, giornalista professioni-sta, con l’avvertimento del Consiglioper omesso controllo sul titolo che laredazione di ‘Libero’ ha voluto redigereper dare risalto all’articolo da lui redat-to con la collega Roberta Catania inquanto ne è vicedirettore”.

Il ricorso di Franco BechisLa difesa di Franco Bechis si articola sudue motivi portanti, in base ai quali sichiede la riforma (revoca) del provvedi-mento. Primo motivo: la difesa sostienela tesi che, nella fattispecie, il titolo nonpuò avere contenuto diffamatorio a séstante, disgiunto dal suo articolo ritenutoinvece “corretto” dai giudici di primo

L’autoredell’articolonon rispondedel titolo,se ideatoda altrogiornalista -Deliberan. 38/2013

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grado. Secondo motivo: “Il dott. Bechisnon è direttore responsabile del quotidia-no Libero, pertanto nessun controllo po-teva esercitare sulla compilazione dei ti-toli relativi al ‘pezzo’. Bechis è vicedi-rettore presso la sede di Roma, non haruolo nell’ufficio centrale che “è a Mila-no ed è coordinato dal vicedirettore____. Non ha nemmeno funzioni orga-nizzative presso la redazione romana”.

Il parere del PGIl Procuratore Generale si esprime conparticolare ampiezza e ricchezza di mo-tivazioni. Osserva che “i titoli non ven-gono formulati da coloro che scrivonogli articoli stessi main direzione primadella stampa. IlConsiglio regiona-le, poi, riconoscevache l’articolo in sénon aveva contenu-to diffamatorio ecomunque lesivodella deontologiaprofessionale, tutto-ra riteneva il Bechis quale vicedirettore,responsabile anche della redazione del-l’articolo, ovvero dell’avere omesso ilcontrollo sul titolo”.Il procuratore respinge il primo motivodi ricorso (il titolo da solo non può es-sere lesivo, disgiunto dall’articolo) maritiene fondato il secondo motivo “sottoil profilo della differenza fra la origina-ria accusa e statuizione circa la respon-sabilità, al Bechis non era stato conte-stato l’omesso controllo sul titolo ma ilcontenuto dell’articolo. Bechis si eradunque difeso come giornalista coe-stensore e non come vicedirettore re-sponsabile. Tale mutamento del livellod’accusa (…) ha menomato il suo dirit-to di difesa. Per questa ragione la statui-zione del Consiglio regionale non puòessere confermata”.

ConsiderazioniLa lettura dell’articolo, costruito in ba-se alle intercettazioni del Ros, concor-demente con quanto valutato dai primigiudici, non sembra andare al di là diuna cronaca resa “puntuta” da una certarivalità, peraltro legittima, fra le testate.Il Procuratore generale sottolinea giu-stamente un difetto non secondario del-l’impianto accusatorio, laddove in pri-mis è proprio l’articolo ad essere ogget-to dell’apertura del procedimento, men-tre in delibera la sanzione è riferita al-l’omesso controllo, mancanza di cui ilBechis non aveva mai avuto notiziad’incolpazione.In ogni caso se Franco Bechis non èl’autore del titolo e se non aveva nem-meno il compito di controllarlo o ap-provarlo, risulterebbe improprio con-fermare la sanzione per l’omesso con-trollo. Del resto un autore del titolo esi-ste, come esiste un direttore responsabi-le, a sua volta oggetto di un espostodel____ (presso l’Ordine della Lombar-dia).Nel corso dell’audizione di fronte aquesto Consiglio di disciplina, il colle-ga Franco Bechis, assistito dall’avvoca-to cassazionista Arnulfo, ribadisce dinon aver alcun compito di organizza-zione (cucina) redazionale e quindi dinon contribuire alla titolazione, salvotalvolta – ma non nel caso in specie –suggerire titoli provvisori e puramenteindicativi. I titoli, ha spiegato il Bechisribadendo quanto già testimoniato nellecarte, vengono ideati e decisi nella re-dazione centrale di Milano. A precisadomanda Bechis risponde sottolinean-do di non condividere il tenore della ti-tolazione che fu scelta in quell’occasio-ne. Inoltre, pur avendo la qualifica divicedirettore, Franco Bechis precisache la responsabilità del giornale, a nor-ma di legge, ricade esclusivamente sul

L’autoredell’articolo

non rispondedel titolo,se ideato

da altrogiornalista -

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direttore. A questo proposito il Consi-glio regionale del Lazio ha trasmessocopia dell’esposto per competenza suMaurizio Belpietro all’Ordine regiona-le della Lombardia.

ConclusioniAnche a prescindere dal difetto d’incol-pazione sopra rilevato non esiste alcunaprova certa di una corresponsabilità delcollega Franco Bechis nella titolazionedell’articolo in questione, titolazione dacui in sede di audizione prende esplici-tamente le distanze. Né può essere ac-cusato di aver omesso l’esercizio di uncontrollo che nell’organizzazione delgiornale non era di sua pertinenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale del-l’Ordine dei giornalisti, visto il fascico-lo degli atti, udito il consigliere relatoree ascoltato l’incolpato

DELIBERA

Di accogliere di accogliere il ricorsoproposto da Franco Bechis.Così deciso in Roma il 23 Aprile 2013.

I-4-6 Messaggio giornalisticoe “commistioni improprie”con quello pubblicitario -Decisione n. 44/2013

Il giornalista Alfonso SIGNORINI ri-corre avverso lasanzione disciplinaredella censura, inflitta dal Consiglio re-gionale dell’Ordine della Lombardiacon provvedimento del 20 gennaio2011.

La delibera del Consiglio dell’Ordinedi MilanoIl Consiglio dell’Ordine, nella sedutadel 29 ottobre 2010, su iniziativa d’uf-

ficio, deliberò l’apertura di un procedi-mento disciplinare nei confronti delgiornalista Alfonso Signorini nella suaqualità di direttore responsabile del set-timanale “Chi”, per verificare se vi fos-se violazione delle norme deontologi-che che presiedono alla professione digiornalista ed in particolare degli artt. 2e 48 della legge professionale e dellaCarta dei doveri del giornalista, relati-vamente al rapporto tra pubblicità e in-formazione.In particolare, Signorini era chiamato arispondere:a) della pubblicazione sul numero 16 di“Chi” del 21 aprile 2010, della coperti-na “La Nazionale si mette a nudo”, cheè la riproduzione fedele della pubblicitàdel marchio ________, pubblicata suc-cessivamente nello stesso giornale nelmese di maggio 2010 e, nello stesso pe-riodo, su molti altri settimanali e mensi-li di attualità e di moda. Nello stessonumero del giornale, da pag. 14 a pag.20, era pubblicato, inoltre, un interoservizio redazionale a firma del giorna-lista _____, arricchito da foto, sempreriprese dalla medesima campagna, de-dicata ai calciatori che avevano posatocome modelli, oltre ad un’intervista a____ e _____ nella quale si spiegava ilmotivo per cui erano stati scelti queicinque giocatori della nazionale cometestimonial per il lancio della nuova li-nea di intimo;b) della pubblicazione sul numero 29 di“Chi” del 21 luglio 2010, da pag. 96 apag. 107, di un servizio dal titolo “PerDaria è già inverno” realizzato intera-mente con le fotografie tratte dalla cam-pagna pubblicitaria di ____, a firmadella pubblicista ____ e privo sostan-zialmente di testo.Signorini si era presentato dinanzi aiprimi giudici il 20 gennaio 2011 edaveva rappresentato le proprie ragioni,

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facendo pervenire, prima dell’audizio-ne, una memoria difensiva con la qua-le contestava il capo di incolpazione,sottolineando in particolare: l’indeter-minatezza della contestazione; il rilie-vo secondo cui gli articoli contestatinon presentavano alcun accordo dicommittenza; che elemento decisivoche connota l’ille-cito di pubblicitàingannevole (perla giurisprudenzaamministrativa)deve essere quellodella promozionepubblicitaria delprodotto (in casocontrario il messaggio sarebbe solopromozionale); che il quadro “indizia-rio” a carico dell’incolpato deve esse-re grave, univoco e concordante; chenell’articolo su Dolce&Gabbana èevidente il contenuto strettamentegiornalistico e che l’effetto promozio-nale è solo una conseguenza indiretta;che per quanto riguarda l’articolo“Per Daria è gia inverno”, esso è pub-blicato nella sezione “Moda”, che pre-annuncia al lettore che le informazionicontenute avranno una componentepromozionale; che l’articolo ha le ca-ratteristiche dello speciale e i requisitidi eccezionalità: top model di eccezio-ne, foto di un grandissimo fotografo;ambientazione a Parigi; stagionalità (iprodotti rappresentati dai servizi nonsono “coordinati” con la stagioned’uscita, a differenza del solito); che lascelta editoriale è comunicata ai letto-ri con atteggiamento di lealtà (nelladidascalia del sommario).Licenziato il giornalista, nella stessa se-duta, il Consiglio dell’Ordine dellaLombardia aveva deliberato di inflig-gergli la sanzione della censura.L’adozione del provvedimento sanzio-

natorio è stata fatta sulla base delle se-guenti considerazioni.Non si può condividere la tesi difensivache vorrebbe escludere l’eventuale re-sponsabilità deontologica in mancanzadi prova certa del collegamento tra arti-colo pubblicato e “passaggio di denaro”da parte dello sponsor beneficiato dallapubblicità subliminale (“gli articolicontestati non sottendono alcun accor-do di committenza”) perché già da tem-po la costante giurisprudenza discipli-nare è giunta alla constatazione di comenon sia necessaria questa prova per po-ter dimostrare la commistione tra infor-mazione e pubblicità, essendo suffi-cienti elementi “indiziari” quali la man-cata differenziazione del carattere tipo-grafico, il linguaggio “celebrativo” delprodotto e così via.Del resto – osservavano i primi giudici– è un dato acquisito in questo ordine divertenze che per evidenti motivi i“committenti” preferiscano i publi-re-dazionali alla pubblicità tabellare.In particolare, in merito alla vicenda“calciatori-_____” rilevavano che, allaluce delle audizioni di Signorini e del-l’autore materiale dell’articolo, si giun-ge alla conclusione che i contenuti del-l’articolo in questione posseggono ef-fettivamente le caratteristiche prevalen-ti della notizia di cronaca.D’altra parte, però – osservavano - è unfatto oggettivo che la foto di copertinadel settimanale “Chi” sia esattamentequella utilizzata per la campagna pub-blicitaria della casa di moda. La com-mistione tra informazione e pubblicità,alla luce della normativa in vigore, ap-pare dunque in re ipsa.Il Consiglio regionale non ha condivi-so, poi, la tesi difensiva di Signorini cir-ca la buona fede poiché la pubblicazio-ne della copertina contestata avvenneun mese prima dell’avvio della campa-

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gna pubblicitaria di ________ e Signo-rini ignorava che proprio la foto da luiscelta per la copertina sarebbe stata in-dividuata come quella di “lancio”. Inol-tre, Signorini ha prodotto i provini del-le foto a suo dire inviategli dalla maison______ a corredo dell’esclusiva con“Chi”, spiegando che la sua scelta per lacopertina era stata in pratica costretta,dal momento che quella poi pubblicataera l’unica fotografia con taglio vertica-le e dunque l’unica adatta alla copertinadel settimanale.A proposito di queste argomentazioni, iprimi giudici hanno considerato “dav-vero improbabile” che al momento diconcedere l’esclusiva a “Chi” per ilservizio di copertina, l’ufficio stampa di______ non sapesse quale sarebbe statala foto da utilizzare per il lancio pubbli-citario. E quanto ai “provini” prodotti,il Consiglio non può che limitarsi aprendere atto delle parole del direttore.Tuttavia, nel corso della stessa audizio-ne, mentre si difendeva sul secondoepisodio contestato, il collega Signoriniha spiegato che quando pubblica foto dibackstage pubblicitari, egli è solito ri-chiedere ed ottenere a propria tutela unasorta di “liberatoria” dalla fornitricedelle foto, al fine di cautelarsi propriodal rischio di scegliere per la pubblica-zione immagini utilizzate anche per illancio pubblicitario. È vero che poi, adomanda del suo difensore, Signoriniha aggiunto che la “liberatoria” sarebbein realtà nient’altro che un “gentlemanagreement”, tuttavia non si può fare ameno di rilevare come nel caso_________ tutto ciò non sia - per am-missione stessa del direttore - avvenuto.E dunque, anche a voler ammettere labuona fede del collega sulla “casualità”della corrispondenza tra la foto di co-pertina di “Chi” e quella a suo dire so-lo in seguito prescelta da ________ per

il lancio pubblicitario del prodotto, han-no tuttavia rilevato un comportamentosuperficiale e quanto meno colposo, daparte del direttore, nel non aver ottenu-to la “liberatoria” che è solito pretende-re in casi analoghi.Quanto al servizio riguardante il back-stage pubblicitario ______ - si legge nelprovvedimento impugnato – il direttorestesso ha spiegato di averne deciso lapubblicazione trattandosi di belle e im-portanti fotografie “regalate”, e di es-sersi - in quel caso sì - accertato che leimmagini fossero quelle non utilizzateper la campagna pubblicitaria del-l’azienda di abbigliamento; di aver cor-

rettamente specifi-cato nel sommariodel servizio che sitrattava per l’ap-punto di foto tratteda un backstage; eche i prodotti di ab-bigliamento esibitinel servizio non

erano in commercio al momento dellapubblicazione dell’articolo. A partequest’ultima considerazione, che ilConsiglio non ha ritenuto determinantenel voler negare l’aspetto eventualmen-te pubblicitario del servizio, poichél’argomento potrebbe essere perfetta-mente utilizzato a contrariis (il rispettodella “stagionalità” pubblicitaria comeulteriore indizio del rispetto della vo-lontà del committente), si è rilevato cheanche la circostanza dell’esplicito uti-lizzo della parola “backstage” nel som-mario non appare sufficiente ad esclu-dere la commistione, dal momento cheil servizio in questione si presenta, peril resto, assolutamente indistinguibilerispetto alla parte informativa del gior-nale.Quale sarebbe, dunque, l’“eccezionali-tà” dell’articolo sostenuta dalla difesa?

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Una bella modella, l’impagabile sfondoparigino, gli scatti d’autore? Si vuolesostenere che questi elementi possanocondurre a ritenere prevalente l’ele-mento informativo (sia pure nella sezio-ne “moda”) rispetto a quello pubblicita-rio? Il Consiglio non ha ritenuto di po-ter giungere alle stesse conclusioni del-la difesa, in quantoappare inconfutabi-le il contenuto pub-blicitario (non sem-plicemente “pro-mozionale”) se solosi abbia riguardo al“testo” che illustra iprodotti. Testo deltutto paragonabile, a parere del Colle-gio, a quello di una cartella stampa. Il“compenso” (se così vogliamo dire) inquesto caso, è consistito nell’utilizzogratuito delle belle fotografie, comespiegato dal direttore.

Il ricorsoNel ricorso il giornalista Alfonso Si-gnorini, riprendendo le argomentazionigià fatte nella memoria difensiva pre-sentata ai primi giudici, così argomentaper contestare la decisione del Consi-glio della Lombardia:A) PremessaNon condivide la parte preliminare del-la motivazione del provvedimento, lad-dove si rimarca come non possa essereimposta al Consiglio la probatio diabo-lica della “collusione” fra giornalista edinvestitore pubblicitario, sottesa allafattispecie in esame e come, invece, lanatura illecita della condotta possa es-sere dedotta anche da elementi indiziarie presuntivi, fra i quali tipologia e mo-dalità di pubblicazione. A parere del ri-corrente, il quadro indiziario va valuta-to nella sua complessità e soprattuttonon può prescindersi, in caso di con-

danna, dal raggiungimento di un giudi-zio di gravità, univocità e concordanzadegli elementi indiziari che lo compon-gono. A sostegno di ciò si sofferma suuna sentenza del TAR allegata all’origi-naria memoria difensiva per giungerealla conclusione che vanno prima valu-tate le prove storiche del rapporto dicommittenza e, in assenza di esse, lemodalità di pubblicazione, da valutarsiin base a presunzioni logiche, purchéconsentano di addivenire ad un giudiziodi gravità, precisione e concordanza delquadro indiziario a carico.B) La copertina del numero 16 di“CHI” del 21 aprile 2010, dal titolo“La nazionale si mette a nudo” e l’ar-ticolo nella rubrica “CHI” Cover storyLe tematiche introdotte dal Collegio so-no due: la prima afferente la prova del-la collusione dolosa fra giornale/diret-tore e sponsor; la seconda riguardante ilpotenziale carattere colposo dell’illeci-to disciplinare in esame.Sul primo punto non si condividono “levalutazioni inquisitorie del Consiglio”per i seguenti motivi:_____ non ha mai pubblicizzato su“CHI” l’intimo, per propria scelta im-prenditoriale;con la delibera di apertura, erroneamen-te, l’Ordine Regionale contestava “..lapubblicazione sul numero 16 di““CHI”“ del 21 aprile 2010, della co-pertina “La Nazionale si mette a nudo”... la riproduzione fedele della pubblici-tà del marchio _____ pubblicata suc-cessivamente nello stesso giornale nelmese di maggio 2010…”;non solo “____” non ha mai pubbliciz-zato l’intimo ma, con produzione docu-mentale difensiva del giorno del-l’udienza, è stata acquisita da Monda-dori Pubblicità la scheda cliente degliinvestimenti pubblicitari su “CHI” nel-l’anno 2010, che dimostra l’assenza di

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investimenti sino al mese di ottobre, edun minimo investimento mensile neimesi di ottobre, novembre e dicembredi € 6000 mensili, per la promozione diorologi e profumi;quindi, non solo non vi è stato aumentodi investimenti pubblicitari ma, nel ca-so di specie, non vi era proprio un rap-porto di committenza all’epoca del fat-to (e nei mesi successivi) e non vi è maistato rapporto di committenza rispettoalla specifica campagna pubblicitaria;di tutte le numerose fotografie del back-stage prodotte da Signorini all’ OrdineRegionale, l’unica “copertinabile”(quindi pubblicabile in verticale) eraquella in effetti pubblicata;la copertina di “CHI” è stata pubblicatacirca 20 giorni prima della pubblicazio-ne della campagna pubblicitaria, quindiprima della formale conoscenza di qua-le fotografia sarebbe stata utilizzata perla campagna pubblicitaria;al momento della uscita in edicola di“CHI”, pertanto, la pubblicazione dellafotografia non costituiva illecito disci-plinare per cui il giornalista non hal’onere della prova a discarico rispettoal fatto;sul punto si invoca un errore di Signo-rini durante la sua audizione: lo stesso,infatti, voleva dire che la redazione delgiornale cura che le vengano trasmessesempre fotografie di back stage diffe-renti da quelle usate per i tabellari, co-sa che, infatti, rispetto all’altro articoloin contestazione, l’ufficio stampa di“____” ha certificato di avere fatto ;per come invece il direttore Signorinisi è espresso confondendo i termini deldiscorso (ossia le foto con la dichiara-zione), è parso che la redazione di“CHI” pretendesse in ogni caso una di-chiarazione scritta, consuetudine chenon esiste ed è anzi piuttosto incoeren-te rispetto ai rapporti informali in esse-

re nel settore;A parere del ricorrente, quindi, sul pun-to tutti gli elementi sopra esaminaticonsentono di affermare (in assenza diprove dirette a carico) la mancanza diunivocità e concordanza del quadro in-diziario.Quanto, invece, all’addebito colposo,che presupporrebbe la sussistenza del-l’illecito disciplinare a carico del gior-nalista in caso di violazione di un asse-rito precetto cautelare secondo il qualeil direttore di un periodico, prima dellapubblicazione in anteprima di un back-stage, dovrebbe accertarsi con la moda-lità della ricezione di una certificazione

scritta che le foto-grafie ricevute nonsaranno utilizzateper i tabellari dellacampagna pubblici-taria, il ricorrentemanifesta perples-sità su siffatta im-postazione.

Intanto, nonostante l’illecito disciplina-re in generale sia punito anche a titolodi colpa, la difesa ha ragionevoli dubbiche lo specifico illecito contestato(commistione fra pubblicità ed infor-mazione), per sua struttura, possa avereanche natura colposa.Ritiene, infatti, la difesa che qualsiasiarticolo cui consegua anche l’effettopromozionale di un prodotto (in pratica,a titolo di esempio, tutti i redazionali dimoda, finanche quelli pluralisti, tutti gliarticoli di commento un nuovo autovei-colo, etc.) presuppone la conseguenza,non voluta come scopo essenziale macolposamente indotta (in quanto preve-dibile da parte del giornalista), della suapromozione pubblicitaria. In propositosottolinea come la ratio dell’illecito,consistendo in modo preponderantenella tutela del rapporto di lealtà e tra-

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sparenza del giornalista con il propriolettore, mal si concili con una mera con-dotta colposa di un direttore tratto in er-rore sul fatto che una determinata foto-grafia - considerata la prassi in esserenei rapporti fra uffici stampa e redazio-ni - non sarebbe stata utilizzata per i ta-bellari.Si chiede, poi, qua-le sarebbe la fontedell’asserito precet-to cautelare violatose è vero, come èvero (come già sot-tolineato nella me-moria difensiva in-troduttiva) che ilConsiglio Nazionale, con altro provve-dimento (n. 3/2009 del 17/3/2009)emesso in sede di appello a carico delladi____ha affermato:”Il Consiglio nonpuò tuttavia ignorare che il problemadella pubblicità mascherata per i gior-nali specialistici di moda ecc. esiste eche il confine tra giornalismo e pubbli-cità è sempre più flebile, per cui vannodettate regole chiare in materia.” Re-gole chiare in materia – osserva la dife-sa - allo stato del tutto inesistenti!In ogni caso, la difesa di Signorini sichiede: rispetto ad un chiaro scoop, co-me quello della nazionale del calcio inmutande come testimonial di “_____”appena prima del mondiale; rispetto al-l’immagine e ad una campagna pubbli-citaria di due fra i più famosi stilisti almondo; considerato che la foto pubbli-cata si risolve nella immagine di alcunicalciatori in mutande disegnate daglistessi stilisti (prodotto pubblicizzato);considerata la natura informativa del-l’articolo in questione e le modalità conle quali la notizia ha trovato in seguitopropalazione su molti altri media (addi-rittura con la pubblicazione del videodel back-stage, che ritrae sempre gli

stessi calciatori con le stesse mutande),quale ulteriore e concreto pregiudizioall’informazione ed alla dignità profes-sionale sia stato cagionato dalla pubbli-cazione della copertina incriminata su“CHI”, rispetto alle differenti e molte-plici pubblicazioni degli altri media inpari periodo?C) L’articolo pubblicato sul numero 29di “CHI” del 21 luglio 2010 dal titolo“Per Daria è già inverno”La difesa rammenta in via preliminareche è stata già prodotta certificazionedella Mondadori Pubblicità con annessascheda degli investimenti pubblicitaridel cliente “_____” su “CHI”.Per quanto, diversamente da “____”,“_____” abbia investito continuativa-mente in spazi pubblicitari su “CHI”(peraltro non certo per cifre eclatanti),nel periodo della pubblicazione non so-no osservabili oscillazioni o disconti-nuità in aumento con l’elencazione de-gli investimenti nel periodo compresotra ottobre 2009 e dicembre 2010.Quindi aggiunge le considerazioni cheseguono. Intanto, la mancata presenzain commercio dei capi di abbigliamentooggetto di pubblicazione è elementoquantomeno sintomatico di una buonafede sottesa alla pubblicazione.Inoltre, come si evince dal titolo e daisottotitoli del servizio la natura delle fo-tografie pubblicate è esplicitata ai letto-ri: il backstage d’anteprima per CHI“Per Daria è già inverno”. Location:Parigi. Top model: ____. Fotogra-fo:___. È nella nuova campagna pub-blicitaria “___” per l’autunno-inverno2010/2011. Dove vincono il glamour ela maglia.”.Non vi è stata, pertanto, violazione delrapporto di lealtà e trasparenza fra ilgiornale ed i propri lettori. L’ufficiostampa di “____” ha precisato che “leimmagini del backstage della campa-

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gna a/I 2010-2011 inviate a “CHI” indata 18/6/2010 e uscite sul numero 29del 21/07/2010, sono foto diverse daquelle ufficiali della campagna pubbli-citaria.”Il servizio è stato pubblicato (per scelta)nella rubrica moda, impaginato e com-mentato tendenzialmente come i reda-zionali di moda “pluralisti” che “CHI”,come peraltro tutte le riviste femminili,pubblicano settimanalmente, con brevedescrizione del capo di abbigliamento,indicazione dello stilista e/o della mar-ca, indirizzi di reperimento ed in talunicasi (non quello di “CHI”) addiritturacon l’indicazione dei prezzi.Pertanto non si tratta affatto di cartellestampa. Quanto, poi, alla pubblicazionedel back-stage di una campagna pubbli-citaria si è trattato di una scelta editoria-le secondo la quale il prodotto era (perautore delle fotografie, location e mo-della utilizzata) di qualità tale da esseredi interesse ai lettori.Pertanto, osserva la difesa, una sceltaeditoriale, in quanto anch’essa eserciziodi libera manifestazione del pensiero, ècensurabile solo nel momento in cuil’effetto esclusivo voluto dal giornalistasia quello della promozione pubblicita-ria, intento che il quadro indiziario nelsuo complesso non consente di affer-mare.Riferendosi, quindi, ad una frase conte-nuta nel provvedimento impugnato(“…il “compenso” (se così vogliamodire) in questo caso, è consistito nel-l’utilizzo gratuito delle belle fotografie,come spiegato dal direttore…”), la di-fesa ritiene che, se la pubblicazione èavvenuta al fine di consentire ai lettoridi poter godere ed apprezzare la qualitàdelle fotografie in questione, nessunopuò negare il carattere prevalentementeinformativo dell’articolo.Sulla base di tali considerazioni, la di-

fesa di Signorini, richiamata la decisio-ne a suo tempo assunta nei confrontidel direttore responsabile di ‘___’ nelc.d., ‘precedente _____’ chiede, in viaprincipale, di annullare la sanzionecomminata e conseguentemente pro-sciogliere Alfonso Signorini da ogniaddebito; in via di estremo subordine,in sostituzione di quella erogata, vogliainfliggere la meno grave sanzione del-l’avvertimento.

Il parere del P.G.Il Procuratore Generale presso la Corted’Appello di Milano, nel formulare ilparere di competenza, con nota n. 3228

del 24.5.2011, haosservato, tra l’al-tro,A proposito del pri-mo rilievo:“che è indubbia lamancata osservan-za della regola de-ontologica, che im-

pone di individuare chiaramente i mes-saggi pubblicitari atteso che la coperti-na del n.16 di ‘Chi’ del 21 aprile 2010riproduce esattamente la fotografia uti-lizzata a distanza di poco tempo per lacampagna pubblicitaria del marchio____, laddove le doglianze difensive inordine all’affermazione di responsabili-tà non appaiono superare i pertinenti ri-lievi della decisione impugnata”;che, infatti, avendo il direttore addotto apropria giustificazione la buona fedeche,condiviso il giudizio espresso in de-libera circa l’inverosimiglianza del rilie-vo difensivo secondo cui la citata casadi moda, pure nell’imminenza del lan-cio pubblicitario, non sapesse quale fo-tografia sarebbe stata allo scopo utiliz-zata, la buona fede deve ritenersi insuf-ficiente, avendo il direttore agito quantomeno con negligenza/imprudenza;

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che, pertanto, costituisce illecito disci-plinare, in quanto contrario al prescrittodovere di lealtà nell’informazione, ilcomportamento del direttore del perio-dico per aver consentito la pubblicazio-ne della copertina di contenuto pubbli-citario non chiaramente differenziato ri-spetto all’elemento informativo.A proposito del ser-vizio dal titolo ‘PerDaria è già inver-no’:che la natura dipubblicità inganne-vole si desume age-volmente dal fattoche, accanto allefotografie pubblicate vi è la descrizionedei capi di abbigliamento, con espressamenzione, in grassetto, della casa pro-duttrice ‘____’ o comunque l’esaltazio-ne dello stile del marchio laddove è so-stanzialmente assente un testo informa-tivo;che l’assenza di ‘stagionalità’ dei capidi abbigliamento nulla prova in contra-rio essendo anzi il servizio indicato co-me ‘anteprima’, con sotteso riferimentoalla collezione dei capi per la stagioneautunno/inverno 2011 della ‘_____’che anche l’articolo in esame realizza inmodo ingannevole un servizio di naturapubblicitariaIl P.G., ritenendo la sanzione della cen-sura particolarmente rigorosa, ha pro-posto che, in parziale riforma della de-cisione impugnata, sia applicata la san-zione disciplinare dell’avvertimento.

Audizione del legale di SignoriniL’avv. Toniolo, difensore di Signorini, èstato ascoltato dal Consiglio di Disci-plina, in sostituzione del ricorrente nel-la seduta del 30.04.2013. Ha ripreso esviluppato il caso, trattato nel ricorso,della decisione del TAR sulla vicenda

Grazia-Armani, a proposito del proble-ma pubblicità=committenza.Dopo aver confermato integralmente ilcontenuto del ricorso, il legale ha insi-stito sulla mancanza di un rapporto dicommittenza e sulla buona fede del Di-rettore sottolineando, altresì, il fatto che___ non sono mai stati committenti diintimo di ‘Chi’ e non lo erano al mo-mento della pubblicazione dell’articolo.Sono stati committenti solamente perorologi e profumi per un importo deltutto marginale.Sull’altro articolo, la pubblicazione sul-la ‘linea ___’, ha rammentato che nel ri-corso sono state riportate le tabelle de-gli investimenti pubblicitari di ___, di-mostrando che anche in questo casonon vi è stata una progressione di inve-stimenti pubblicitari e sugli elementiforniti e le valutazioni già fatte. La pub-blicazione del servizio, comunque pre-senta delle peculiarità di carattere infor-mativo. Vi erano infatti le foto di ____,un fotografo rinomato in questo mo-mento, una modella di estrema rilevan-za che comunque non è solita compari-re in contesti analoghi, considerandol’ambientazione di Parigi: sono tutti ar-gomenti che giustificano la natura in-formativa del servizio.Il legale ha inoltre rammentato chel’autore dei testi, il giornalista ___, èstato assolto dall’Ordine di Milano cheha ritenuto quella parte di articolo dicontenuto informativo, soffermandosisolo ed esclusivamente sulla pubblica-zione del tabellare.Al rilievo secondo cui la foto di coper-tina pubblicata da ‘Chi,’ oltre ad appari-re successivamente come pubblicità sualtri giornali, è stata diffusa anche suitabelloni pubblicitari, il legale ha checiò è avvenuto un mese e mezzo dopo eSignorini ha già chiarito che, quando hascelto la foto, non sapeva che poi la

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stessa sarebbe stata utilizzata per il lan-cio pubblicitario e comunque è rilevan-te l’assenza di un totale rapporto dicommittenza. Insomma, si è trattato diuno scoop giornalistico di informazioneleggera ripreso anche da altri quotidianisportivi,non di una commistione tra in-formazione e pubblicità.ConsiderazioniVa innanzitutto chiarito che non ha atti-nenza col procedimento disciplinareaperto nei confronti della direttrice di‘Grazia’ la decisione del 16 aprile 2007con cui il Tar del Lazio annullò una sen-tenza emessa dall’Autorità del Mercatoe della concorrenza che aveva sanzio-nato il settimanale, avendo riscontratoanche finalità pubblicitarie. Nella circo-stanza, il Tar affrontò il problema pub-blicità=committenza non in relazione alprocedimento disciplinare a carico del-la giornalista-direttrice, bensì nell’am-bito di rapporti commerciali tra dueaziende.Il procedimento disciplinare scaturitoda questa vicenda si concluse con lasanzione a carico della giornalista peraver consentito la pubblicazione di unnumero monografico del settimanale,nel quale lo stilista ____ firmò lo spe-ciale figurando come “vicedirettore”.Nel sanzionare la giornalista che avevaconsentito quell’operazione, definita dimarketing, il Consiglio Nazionale riba-dì la necessità di evitare esperimentiche possano avvalorare, sotto qualsiasiforma, ed in qualsiasi modo, ipotesi dicommistioni improprie tra informazio-ne e pubblicità.Il giornalista infatti è, comunque e sem-pre, responsabile sul piano deontologi-co quando il messaggio giornalistico dalui dato ai lettori o ai telespettatori siconfonde, anche mediante “commistio-ni improprie”, con quello pubblicitario,come è provato dalle numerose decisio-

ni assunte dal Consiglio Nazionale inproposito (n. 453 del 321.5.06; n. 30 del4.10.07;n. 8 del 9.2.010 ed altre).In tutti questi casi, si è ribadito che nel-l’attività giornalistica il messaggio sull’informazione e quello di marketing de-vono restare distinti, non avendo alcunrilievo se vi sia stata o no committenza,se vi sia stato o no corrispettivo.Tutto ciò è stabilito e con riferimento alrilievo della difesa secondo cui non visarebbero ancora norme precise in ma-teria, si riportano qui di seguito:“La Carta dei doveri”, che nel paragra-fo dedicato a “Informazione e pubblici-tà”, afferma “I cittadini hanno il dirit-

to di ricevere un’in-formazione corret-ta, sempre distintadal messaggio pub-blicitario e non le-siva degli interessidei singoli. I mes-saggi pubblicitaridevono essere sem-

pre e comunque distinguibili dai testigiornalistici attraverso chiare indica-zioni. Il giornalista è tenuto all’osser-vanza dei principi fissati dal Protocollod’intesa sulla trasparenza dell’infor-mazione e dal contratto nazionale di la-voro giornalistico; deve sempre renderericonoscibile l’informazione pubblici-taria e deve comunque porre il pubbli-co in grado di riconoscere il lavorogiornalistico dal messaggio promozio-nale”;l’articolo 44 del Cnlg che afferma “alloscopo di tutelare il diritto del pubblicoa ricevere una corretta informazione,distinta e distinguibile dal messaggiopubblicitario e non lesiva degli interes-si dei singoli, i messaggi pubblicitaridevono essere chiaramente individua-bili come tali e quindi distinti anche at-traverso apposita indicazione, dai testi

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giornalistici”. E ancora: “gli articolielaborati dal giornalista nell’ambitodella sua normale attività redazionalenon possono essere utilizzati come ma-teriale pubblicitario. I direttori nel-l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 6,e considerate le peculiarità delle singo-le testate, sono garanti della correttez-za e della qualitàdell’informazioneanche per quantoattiene il rapportotra testo e pubblici-tà. A tal fine i diret-tore ricevono pe-riodicamente i pa-reri dei comitati diredazione”;l’articolo 23 (Trasparenza della pubbli-cità) del D.lgs 6 settembre 2005 n. 206(Codice del consumo, a norma dell’ar-ticolo 7 della legge 29 luglio 2003, n .229, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 otto-bre 2005, n. 335, S.O.) che recita “lapubblicità deve essere chiaramente ri-conoscibile come tale. La pubblicità amezzo stampa deve essere distinguibiledalle altre forme di comunicazione alpubblico, con modalità grafiche di evi-dente percezione”.Va ricordato infine che la Carta dei Do-veri si conclude con la seguente statui-zione: “La violazione di queste regoleintegranti lo spirito dell’art. 2 dellalegge 3.2.1963 n .69 comporta l’appli-cazione delle norme contenute nel tito-lo III della citata Legge” (Della disci-plina degli iscritti”).Quindi, il contenuto della Carta dei Do-veri integra lo spirito dell’art. 2 dellalegge ordinistica e le relative violazionicomportano l’applicazione delle normecontenute nel titolo III della legge, nor-me tra le quali ci sono quelle relative al-le sanzioni disciplinari.Nel merito non vi è dubbio che ci si

trova dinanzi che a quella che si puòdefinire pubblicità impropria o occul-ta, ampiamente documentata dall’im-postazione grafica, dalle didascalie edalle foto che hanno accompagnato ilservizio.La difesa ha sottolineato il fatto che ilgiornalista che ha firmato i testi a cor-redo del servizio è stato prosciolto daiprimi giudici: una decisione senzadubbio corretta che però rimarca la re-sponsabilità del direttore quando, im-postando il giornale sui prodotti di in-timo ___ indossati da atleti della na-zionale di calcio inserisce, a corredo,dei testi che, presi a se stanti, sono in-formazione (l’intervista a_____e_____, dirigenti dell’azienda).Né può essere accolta la giustificazionedella buona fede nella scelta dell’imma-gine di copertina, in base ad aspetti tecni-ci (unica foto copertinabile-verticale!!).La verità è che tutto il servizio ha unsuo sviluppo logico e non si può accet-tare la tesi secondo sia avvenuta soloper caso, tra le tante, la scelta della fo-to di copertina scelta poi utilizzata dalmarketing di _____ per il lancio pub-blicitario su altre riviste e su diecine dimigliaia di manifesti affissi in tutta Ita-lia. È noto infatti, il meticoloso, lungostudio che ogni ditta di quelle dimen-sioni fa prima di un lancio pubblicita-rio a tutto campo per non ritenere chequella foto da pubblicare in prima pa-gina non sia stata fornita direttamenteda ‘_______’, come foto da copertinatrainante per il successivo lancio pub-blicitario.Quanto al numero contenente il servizio‘Per Daria è già inverno’, la difesa hatentato di accreditare la tesi che non si ètrattato di pubblicità da cui la ditta‘______’ poteva trarre vantaggio imme-diato trattandosi di rassegna di prodottinon in commercio. C’è di più, il vantag-

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gio sarebbe venuto tra qualche mese,con la nuova stagione, proprio con rife-rimento al sottotitolo: “Location:Pari-gi. Top model:____. Fotografo. È ilbackstage della nuova campagna pub-blicitaria ____ per l’autunno-inverno2010-2011. Dove vincono il glamour ela maglia”.L’aspetto pubblicitario del servizio èevidente, come peraltro osservato dalP.G. nel suo parere.Nei due numeri di ‘Chi’ del 21 aprile2010 e del 21 luglio 2010, si è proposta,quindi, senza dubbio alcuno, della pub-blicità sotto forma di “scoop giornalisti-co di informazione leggera” e di antici-pazione di un lan-cio di moda stagio-nale utilizzando deibackstage fornitidalle ditte ‘____’ e‘____’.Comunque la siavoglia definire(pubblicità occultao camuffata) resta sempre pubblicità,della cui pubblicazione, sotto forma dimessaggio giornalistico, è responsabileil giornalista Alfonso Signorini.Il ricorso quindi è infondato e va re-spinto.Quanto all’entità della sanzione, laCommissione non ritiene di accederealla ‘subordinata’ richiesta dal ricorren-te ed al parere formulato dal PG di atte-nuarla con l’avvertimento, trattandosidi due violazioni distinte, succedutesi adistanza di tre mesi, per cui non si puòinvocare la c.d. buona fede.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale del-l’Ordine dei giornalisti, visto il fascico-lo degli atti, udito il consigliere relatoree ascoltata l’incolpata

DELIBERA

di respingere il ricorso presentato dalgiornalista Alfonso Signorini avverso ladecisione in data 20.01.2011con cui ilConsiglio dell’Ordine della Lombardiagli ha inflitto la sanzione della censura.Così deciso in Roma il 30 Aprile 2013

I-4-7 Iscrizione nell’elencopubblicisti quale compensoper la collaborazione.Si lede la dignità professionale- Decisione n. 45/2013

Il giornalista pubblicista Eraclito Corbi,direttore responsabile del quotidiano «IlCorriere Laziale», ricorre avverso ladecisione del competente Ordine regio-nale che lo ha sanzionato con 12 mesidi sospensione ritenendo che abbia vio-lato la «Carta di Firenze» e l’art. 2 del-la legge professionale in quanto nonavrebbe corrisposto i dovuti compensiad almeno tre aspiranti pubblicisti.Inoltre, avrebbe costretto due di loro afirmare attestazioni di pagamento nonvere. Nella riunione del 12 dicembre2012 il Consiglio nazionale dell’Ordineha accolto l’istanza di sospensione cau-telare presentata dal difensore di Corbi.In data 14 dicembre 2012, con l’elezio-ne del Consiglio nazionale di disciplinaintrodotto dalla recente normativa in te-ma di Ordini professionali, la pratica èstata trasferita al predetto Consiglio didisciplina al quale compete la decisionedi merito.In data 5 aprile 2012 il giornalista pub-blicista M.V. ha presentato un espostodi 15 pagine all’Ordine del Lazio nelquale raccontava il percorso che avevadovuto compiere per ottenere l’iscrizio-ne all’Albo, evidenziando in particolareil fatto che le centinaia di articoli scrittie pubblicati durante la sua collaborazio-ne con «Il Corriere Laziale» non fosse-

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ro stati retribuiti. In pratica sarebbe sta-to obbligato a firmare quietanze di ine-sistenti pagamenti rispetto ai quali lasocietà editoriale «Edilazio ‘92 Coope-rativa a r. l.» versava però una regolareritenuta d’acconto. Nel caso in cuil’aspirante pubblicista avesse tentato disottrarsi a tale prassi, non sarebbe statamai avviata la pro-cedura per la suaiscrizione all’Albo.Dello stesso tenoreuna segnalazione diun altro pubblici-sta, S.P., rilasciatain data 11 aprile2011, in cui si in-formava l’Ordineregionale che du-rante il periodo dicollaborazionepresso «ll Corriere Laziale» non avevapercepito alcuna retribuzione.Alcuni mesi dopo, il 24 ottobre 2011,tale F.B. informava l’Ordine di Romache negli ultimi due anni aveva collabo-rato gratuitamente con «Il Corriere La-ziale», inviando alla redazione della te-stata ogni settimana almeno un articoloe che il suo materiale veniva puntual-mente pubblicato. Con una mail delgiorno successivo lo stesso B. informa-va che «nei giorni di sabato e domeni-ca» gli erano state assegnate due partiteda seguire e di relazionare sintesi e ta-bellino alla redazione per un totale di6.800 battute. L’indomani il materialeera stato pubblicato, ma uno degli arti-coli non riportava la sua firma.Sulla base di tali sommarie informazio-ni, l’Ordine del Lazio il 10 maggio del2012 deliberava l’apertura di un proce-dimento disciplinare nei confronti delgiornalista pubblicista Eraclito Corbi,direttore responsabile del quotidiano «IlCorriere Laziale» per non aver corri-

sposto ai signori F.B., S.P. e M.V. icompensi per le collaborazioni giornali-stiche a favore del quotidiano da lui di-retto, il tutto in violazione della «Cartadi Firenze» e dell’articolo 2 della leggeordinistica.Nell’atto d’incolpazione l’Ordine re-gionale indicava anche che c’erano altriiscritti nell’Elenco pubblicisti disposti aconfermare che non avevano percepitoalcun compenso per la loro collabora-zione al «Corriere Laziale». Uno di talipubblicisti aveva anche rilasciato unadichiarazione scritta in data 19 luglio2012, cioè dopo la seduta del Consiglioin cui era stato ascoltato l’incolpato (12luglio 2012) e prima di quella in cui (26luglio) è stata adottata la sanzione dellasospensione per 12 mesi.Nell’audizione dinanzi al Consiglio re-gionale, Corbi assistito dagli avvocatiBarbara Corbi e Pierfrancesco Macone,aveva ribadito quanto già sostenuto nel-la memoria difensiva depositata pressol’Ordine laziale, allegando anche 19 ri-cevute dei compensi erogati e sotto-scritte dagli interessati. Sia nella me-moria che in corso di audizione l’incol-pato sollevava eccezione circa la pre-scrizione dei fatti, in quanto il pubblici-sta Viola aveva cessato la sua collabo-razione nel 2006.Nella memoria si eccepiva anchel’inapplicabilità della «Carta Firenze»,entrata in vigore il 1° gennaio 2012, eche dunque sarebbe stata utilizzata coneffetto retroattivo, in palese contrastocon i principi generali dell’ordinamen-to. Per altro la stessa «Carta» prevedeall’art. 4 che il direttore debba «impe-gnarsi affinché il lavoro commissionatosia retribuito», un impegno quindi enon un obbligo che altrimenti portereb-be a configurare una responsabilità og-gettiva del direttore responsabile perinadempienze dell’editore.

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Le stesse obiezioni sono alla base delricorso presentato al Consiglio naziona-le in data 8 ottobre 2012. In aggiunta sieccepisce che sarebbero stati violati itermini - ritenuti perentori - previstidall’art. 57 della legge professionalecirca la notifica del provvedimento di-sciplinare adottato dall’Ordine del La-zio: la decisione della sospensione èstata adottata nella seduta del 26 luglioed è stato notificata il 26 settembre suc-cessivo.La difesa solleva anche altre due que-stioni. La prima è che l’accusa formula-ta non chiarisce quando sarebbero av-venuti gli illeciti contestati; la secondaè che si fa riferimento a «dichiarazionirilasciate da alcune persone disposte aconfermare», ma senza che queste sia-no formalizzate e che ne siano indicatigli autori.Infine, ritiene che la sanzione sia ecces-sivamente afflittiva essendo stata ag-gravata dal fatto che il Corbi «è ancheconsigliere nazionale dell’Ordine deigiornalisti», «aggravante sconosciuta,non prevista da alcuna disposizione».Per quanto attiene alle eccezioni solle-vate in sede di audizione dinanzi ai giu-dici di primo grado, il Consiglio regio-nale ha ignorato i termini della prescri-zione, rifacendosi al concetto che «algiudice disciplinare interessa esclusiva-mente il comportamento dell’iscritto al-l’Albo». Per quanto attiene alle certifi-cazioni dei pagamenti, l’Ordine regio-nale ha respinto le argomentazioni del-la difesa in quanto «non è stata presen-tata da parte del Corbi quella prova cheda sola avrebbe potuto dissipare incer-tezze, ombre e dubbi: la denuncia o unesposto, all’autorità inquirente nei con-fronti dei denuncianti».

ConsiderazioniPreliminarmente questo Consiglio na-

zionale di disciplina intende evidenzia-re il comportamento tenuto dal giorna-lista pubblicista Corbi durante tutto ilprocedimento. Aspetto particolarmenteimportante nel momento in cui oggettodi valutazione è proprio il rispetto daparte del giornalista di quei principi eti-ci e di quelle regole deontologiche checostituiscono il patrimonio di valori po-sto a fondamento della professione.Orbene, dalla presentazione del ricorsoe sino al giorno della presente decisio-ne, ai componenti il Consiglio di disci-plina sono state fatte pervenire con re-golarità copie delle pagine del «Corrie-re Laziale» in cui la redazione o lo stes-

so Corbi esprime-vano dure criticheall’operato dell’Or-dine del Lazio. Talicopie sono state in-viate sulle caselledi posta elettronicaprivate dei consi-glieri, a conoscenzadi Corbi in quantoegli stesso consi-gliere nazionaledell’Ordine dei

giornalisti.Per il contenuto del numero pubblicatoil 13 dicembre 2012 si è resa necessariada parte del Consiglio nazionale del-l’Ordine la richiesta di pubblicazione diuna smentita ai sensi della legge sullastampa, in quanto «Il Corriere Laziale»aveva diffuso la notizia di un accogli-mento del ricorso presentato da Corbi, afronte invece della sospensiva cautelareadottata dal Consiglio nazionale del-l’Ordine il 12 dicembre 2012. Non sicapisce se l’invio di tali articoli avessemero scopo informativo ma con l’infe-lice esito di notificare anche a chi nonne avesse conoscenza un comportamen-to dubbio sotto il profilo disciplinare,

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oppure se non dovesse servire da moni-to agli attuali giudici circa l’esposizionemediatica cui sarebbero andati incontroin caso di decisione sgradita al Corbi.Per di più vi è da sottolineare che ilConsiglio non ha potuto ascoltare l’in-colpato né il difensore, dal momentoche sono risultati assenti alle tre ritualiconvocazioni (16aprile, 29 aprile e 7maggio) previstedall’art. 43 del Re-golamento per latrattazione dei ri-corsi, in ossequio aquanto dispostodall’art. 56 dellalegge ordinistica. IlCorbi ha presentatotre diversi certifica-ti medici attestantil’impossibilità a partecipare né ha rite-nuto di farsi rappresentare dal legaleche ha presentato il ricorso.Passando al merito del ricorso, questoConsiglio di disciplina formula le se-guenti osservazioni.Non trova apprezzamento la prima del-le obiezioni e cioè la tardività della no-tifica della decisione. Il termine di 30giorni previsto dall’art. 57 della leggeprofessionale ha carattere ordinatorio enon perentorio. La giurisprudenza ordi-nistica in tal senso è fitta e costante. Delresto, quando la legge ha voluto speci-ficare il carattere perentorio dei terminilo ha fatto, come nel caso dell’art. 59del Regolamento d’attuazione (DPR115/65). Vi è poi da considerare il fattoche sia l’esecutività della sanzione che itermini per la presentazione dell’even-tuale ricorso decorrono dalla data di no-tifica del provvedimento e dunque ognidilazione risulta favorevole al destina-tario del provvedimento.Il secondo motivo di doglianza riguarda

la nebulosità dell’incolpazione in quan-to priva di collocazione temporale, per-ché non sarebbe esplicitato quando so-no avvenuti i fatti contestati, tanto danon potersi stabilire se sia applicabile ono la Carta di Firenze, entrata in vigoreil 1° gennaio 2012. Anche tale obiezio-ne non trova particolare apprezzamen-to. In primo luogo perché il riferimentotemporale non può essere che quello ri-ferito negli esposti alla base del proce-dimento; in secondo luogo perché talitempi sono ben noti all’incolpato, tantoda consentirgli di invocare per alcuni diessi la prescrizione e per altri l’inappli-cabilità della Carta di Firenze in quantoantecedenti l’entrata in vigore dellastessa.Risulta fondata, invece, l’obiezione cir-ca la mancata conoscenza di dichiara-zioni rilasciate da terzi che conferme-rebbero i fatti al centro del provvedi-mento ma il cui contenuto non è statoportato a conoscenza dell’incolpato.Altrettanto fondata risulta l’eccezionecirca la prescrizione intervenuta perquanto riguarda il caso denunciato dalV.. Non vi è dubbio infatti che il denun-ciate abbia cessato la sua collaborazio-ne nel 2006 e che la delibera di apertu-ra del procedimento disciplinare è del2012, cioè oltre i 5 anni dal fatto, comeinderogabilmente fissa l’art. 58 dellalegge professionale.Anche l’obiezione circa l’inapplicabili-tà della «Carta di Firenze» si rivela fon-data, in quanto le doglianze di tutti e tregli esponenti si riferiscono a fatti acca-duti prima dell’entrata in vigore del do-cumento deontologico che esplicital’obbligo di una equa retribuzione deigiornalisti.Per quanto poi attiene il solo esposto diB. (non iscritto all’Ordine), l’incolpatoprecisa che si è trattato di una collabo-razione episodica, in quanto l’attività

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prima del 23 ottobre 2011 (data del-l’esposto) era prestata quale incaricatodel GSD___, mentre successivamenteha scritto solo pochissimi pezzi senzaavanzare mai alcuna rivendicazioneeconomica. Sul punto il Consiglio di di-sciplina ha convocato il B. per ascoltar-lo, che però non ha accolto l’invito epertanto nulla è stato possibile accerta-re da parte del Consiglio circa la veridi-cità di quanto asserito da Corbi.Resta la questione principale al centrodel procedimento e cioè che il «Corrie-re Laziale» non avrebbe corrisposto icompensi per le collaborazioni giornali-stiche ai pubblicisti V. e P., ma solo ilcaso di quest’ultimo può essere preso inconsiderazione stante la prescrizionedell’azione disciplinare per quanto ri-guarda il caso Violi. Su tale punto la di-fesa di Corbi obietta che «né la leggeprofessionale, né la Carta di Firenze, néalcuna altra norma di legge prevedono acarico del direttore un obbligo di corri-spondere i compensi ai collaboratori:un simile obbligo può ovviamente esse-re solo a carico dell’editore». E in talsenso aggiunge che il direttore Corbi«si è sempre impegnato a verificarel’avvenuta retribuzione dei collaborato-ri», tanto da riscontrare regolari ricevu-te (esibite nel ricorso) rilasciate dagliinteressati e attestanti il pagamento.Come si dimostrerà più avanti, anchequesta osservazione non può essere ac-colta. Due le evidenti e sostanziali ra-gioni: la prima è che ai colloqui con gliaspiranti giornalisti il direttore EraclitoCorbi è presente ed è anzi lui stesso aspiegare le modalità della collaborazio-ne, compreso il meccanismo della fitti-zia retribuzione; il secondo è che sep-pure in astratto si volesse accondiscen-dere alla tesi della difesa, il direttoreEraclito Corbi risulterebbe ugualmenteresponsabile in quanto amministratore

unico della Cooperativa Edilazio ‘92,società editrice del «Corriere Laziale»,così come si evince dalla documenta-zione esistente presso la Camera diCommercio di Roma.

Le audizioniIl Consiglio, in data 20 marzo 2013 haascoltato S.P. il quale ha illustrato lemodalità della sua collaborazione con«Il Corriere Laziale». In particolare hariferito: «È una questione che risale al2008, io stavo all’Università di scienzedella comunicazione e cercavo un mo-do per diventare pubblicista perché lafacoltà non rilasciava alcun attestato.

Allora, non mi ri-cordo se tramite in-ternet o tramite vo-ci di colleghi stu-denti, uscì fuori che“Il Corriere Lazia-le” dava la possibi-lità di fare questopraticantato e averepoi il tesserino dapubblicista. Homandato una mail emi fu poi comuni-

cata la prima riunione utile, perché loroinseriscono nuovi collaboratori periodi-camente. Quando finiscono un gruppodi alcuni collaboratori, fanno una riu-nione per inserirne altri. Quindi andaialla prima riunione utile ci fu spiegatoovviamente come era strutturato “IlCorriere Laziale”, con i collaboratorisui campi a livello regionale e quellifissi in redazione etc. etc. Ci venne det-to che non ci sarebbe stato alcun com-penso…». P. aggiunge che in quella riu-nione gli aspiranti pubblicisti erano unaquindicina e precisa il meccanismo illu-strato da uno dei responsabili del gior-nale - non identificato - che prevedevail pagamento della ritenuta d’acconto

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per le prestazioni effettuate nel corsodel biennio utile all’iscrizione nel-l’Elenco Pubblicisti. Nessuna corre-sponsione, invece, delle somme per lequali era pagata l’imposta, il cui scopoera di certificare presso l’Ordine la fit-tizia retribuzione.Al termine del biennio P. e gli altri col-laboratori nelle suecondizioni ricevo-no la documenta-zione utile (attesta-zione del direttoree ricevute dei pre-sunti pagamenti)ad avviare la prati-ca d’iscrizione al-l’Ordine, dopo diche lasciano ilgiornale. Solo apochissimi - sele-zionati dalla direzione del «CorriereLaziale» - viene offerto di restare e inquesto caso svolgono attività prevalen-temente redazionale per la quale sonoretribuiti. «Al di fuori di una quindici-na di persone regolarmente retribuite,tutto il resto erano collaboratori. Inpercentuale saremo stati un 30% loro eun 70 % noi», chiarisce P. innanzi alConsiglio di disciplina.Di fronte alla gravità dei fatti denuncia-ti - per altro coerenti con quanto affer-mato anche nell’esposto V. - il Consi-glio ha voluto verificare la veridicitàdelle dichiarazioni rese dal P.In primo luogo è stato richiesto all’Or-dine del Lazio il numero dei pubblicistiche hanno ottenuto l’iscrizione attraver-so la collaborazione con «Il CorriereLaziale». Dall’elenco nominativo forni-to dal Lazio è risultato che sin dalla na-scita del giornale - in origine periodicoe diventato quotidiano con 5 uscite set-timanali a partire dal 3 aprile 2006 - in560 abbiano ottenuto l’iscrizione nel-

l’Elenco Pubblicisti; di questi, 153 l’-hanno ottenuta nel corso degli ultimicinque anni. Il che porta a dire che me-diamente ogni anno sono stati iscrittioltre 30 pubblicisti nel corso dell’ulti-mo quinquennio. Un turn over elevatis-simo che conferma con dati oggettivi laprassi descritta da P.È da considerare, per altro, che nessungiornale, una volta avviata una collabo-razione realmente retribuita, si disfacon tale facilità di una professionalitàche ha costruito nel corso di due anni dilavoro. Non vi è dubbio quindi che inquesto caso ci si trovi di fronte a una«fabbrica» di pubblicisti laddove il cor-rispettivo della prestazione è dato pro-prio dall’iscrizione all’Albo. Il tesseri-no dell’Ordine diventa cioè esso stesso«retribuzione» per l’attività svolta gra-tuitamente e di fatto costato, a chi haideato e costruito tale perverso mecca-nismo, solo quel 20 per cento versatoper la ritenuta d’acconto. E ciò nono-stante «Il Corriere Laziale» acceda conregolarità ai contributi erogati dal Di-partimento per l’informazione e l’edito-ria della presidenza del Consiglio aigiornali quotidiani editi da cooperative.Stante la gravità del comportamento delCorbi, il Consiglio ha cercato ulterioriconferme e in data 4 aprile 2013 haascoltato altri testi e cioè G.S., E. M.,P.G. e F.C., tutti accomunati dal fatto diaver lavorato come «interni» alla reda-zione fino al febbraio 2013 e dunque aconoscenza dei meccanismi di «recluta-mento» posti in essere fino a tale data. Iquattro testi sono stati licenziati dal«Corriere Laziale» nel febbraio 2013,in seguito a rivendicazioni di caratteresindacale, e sono stati individuati dalConsiglio proprio perché in grado difornire chiarimenti utili e di essere libe-ri da condizionamenti da parte del dato-re di lavoro.

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Tutti e quattro, ascoltati separatamentee all’oscuro delle dichiarazioni rese dalP., hanno confermato la prassi prece-dentemente descritta. In particolare,F.C. riferendo della sua attività iniziatanel 2003 ha dichiarato: «Si chiama e sidà il nominativo, il numero di telefonoe la zona dove si abita, così loro capi-scono in che zona sei per collocarti.Poi, dopo diversi mesi fui chiamato in-sieme ad altre 20 persone, ci fu un tavo-lo con tante altre persone in cui due per-sone della famiglia, della proprietà, ciillustrarono tutta la pratica. Questa riu-nione prima avveniva ogni tre mesi, poiè cambiato il modo di prendere il perso-nale perché sono stati fatti dei colloquiindividuali. Da almeno tre/quattro annic’erano dei colloqui individuali, prati-camente c’era il candidato al quale ve-niva spiegato tutto il percorso». E haaggiunto: «Ci dissero che, a differenzadi altri giornali all’esterno, dove il can-didato doveva pagare per scrivere gliarticoli, in questa situazione non venivipagato per scrivere gli articoli però do-vevi lavorare gratis e loro alla fine ti pa-gavano la ritenuta d’acconto».A gestire la situazione è l’intera fami-glia Corbi: l’incolpato e i figli ___: «C’era il figlio, che si chiama ___, cheper dieci anni in cui sono stato lì dentroè stato capo redattore, anche se non fi-gura nella gerenza, e la figlia____, chefaceva la parte amministrativa. Insiemecon me c’erano altre persone». Questagestione familiare viene descritta comeparticolarmente opprimente e fuori daogni schema professionale: «Mi riferi-sco ad un ruolo che il direttore ci dice:questo figlio è capo redattore, piacere.Non c’è scritto nulla. Abbiamo avuto intanti anni tante e-mail, che per fortunaho conservato da parte di tutte le perso-ne della famiglia che impongono cosafare e cosa non fare».

Dello stesso tenore le dichiarazioni diE.M., diventato pubblicista il 10 mag-gio 2002: «Feci un colloquio addirittu-ra proprio con lo stesso direttore e conil figlio. Io ero da solo. In questo collo-quio è stato detto che durante ogni finesettimana sarei andato sui campi dovesi giocavano le partite di calcio, cheavrei dovuto scrivere questi articoli chesarebbero stati pubblicati dal giornale,che il giornale mi avrebbe dato delle ri-tenute d’acconto per questi articoliscritti. Però erano ricevute di soldi maieffettivamente ricevuti. Ho accettato,anche perché non avevo neanche ven-t’anni e scrivere era una cosa che avevo

sempre desideratofare, e quindi hoiniziato questa co-sa».Anche G.S. raccon-ta il suo arrivo al«Corriere Laziale»e conferma la pras-si del «reclutamen-to» attuata fino alfebbraio 2013: «Al-lora, ci è stato illu-strato sostanzial-

mente un po’ come funzionava la strut-tura del “Corriere Laziale”. Nella riu-nione che ho fatto io era presente il di-rettore, che era il signor Corbi, il caporedattore, così come mi era stato pre-sentato all’epoca, ____, che però poinon figura come capo redattore da nes-suna parte, anche attualmente, almenofino all’11 febbraio quando ero lì.C’era, ma poi è andato via, anche il si-gnor ___, che è il figlio del direttore,che nell’occasione specifica però nonmi era stato definito il suo ruolo. Quin-di mi è stato illustrato come funzionavaalla presenza di altri collaboratori cheerano seduti con me tutti attorno ad untavolo nella vecchia redazione dove

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eravamo. Quindi ci è stata illustrata daldirettore la struttura del giornale. Nelcaso specifico ci è stato detto che perottenere il tesserino era necessaria unacollaborazione continuativa di 24 mesi,che non doveva esserci alcun tipo di in-terruzione altrimenti la pratica sarebbestata vanificata, che però avevamo lafortuna di esserecapitati in un gior-nale che non richie-deva un pagamentoper poter scriverepezzi, che non sa-rebbero stati chiestisoldi per scrivere,come invece acca-deva in altre realtà,che anzi sarebberostati loro a pensarealla nostra pratica,pagarci le ritenute d’acconto, che nonsarebbe stato dato alcun tipo di com-penso ma semplicemente il regalo deltesserino di pubblicista». Alla domandasu quante persone fossero presenti du-rante il suo colloquio, così risponde lateste: «In quella che ho fatto io eravamoall’incirca tra i venti e i trenta, perchépoi ho avuto la fortuna o la sfortuna diassistere anche ad altre riunioni nel mo-mento in cui ho iniziato la collaborazio-ne e il lavoro che seguivo con loro. Era-no riunioni vecchio stile, perché c’era-no veramente molte persone».Le dichiarazioni di E.M., diventatopubblicista nel 2006, non si discostanodalle altre: contatta prima il giornale,lascia un recapito telefonico e viene poiconvocato dopo alcuni mesi, insiemecon altri 15-20 giovani aspiranti giorna-listi come lui. «A questa riunione c’era-no le persone che già lavoravano lì, di-ciamo le persone che erano al compu-ter, che io non conoscevo, poi c’erano ildirettore Corbi e il figlio ___, che poi è

stato tra l’altro la persona che ha fatto lariunione; il direttore ha soltanto accen-nato un saluto verso la fine. Questa riu-nione è stata divisa in due parti. Nellaprima parte ci è stato spiegato quali era-no i passaggi per diventare giornalistapubblicista, e quindi la collaborazionecon i giornali: 24 mesi, tutta la parteeconomica con le ritenute. Ci è statospecificato che loro non ci potevano pa-gare ma che, al contrario di altri giorna-li che addirittura chiedevano all’aspi-rante pubblicista di pagarsi di propriatasca le ritenute, loro avrebbero pensatoa tutta la parte amministrativa, però lanostra collaborazione non sarebbe stataretribuita. Poi ci è stato spiegato che do-vevamo collaborare di sabato e di do-menica per andare a seguire le partite dicalcio dilettantistico giovanile che cisarebbero state assegnate in base allazona di appartenenza».Alla domanda se avesse assistito ad al-tre riunioni di questo tipo mentre lavo-rava come «interno» alla redazione, co-sì G. risposto: «Sostanzialmente i primitempi anche ogni mese, ogni mese emezzo. Poi andava molto anche a perio-di, nel senso che magari a settembre cene erano di più perché, essendo quelloun giornale che fa molto attività sporti-va, c’era la ripresa del campionato. Chinon ha accettato, almeno dei presentiche erano lì con me, non lo ha fatto per-ché non erano retribuiti ma perché sem-plicemente non poteva impegnarsi tuttele domeniche, perché era una collabora-zione molto impegnativa da questopunto di vista».

ConclusioniL’insieme delle testimonianze confer-ma in maniera rigorosa e coerente le di-chiarazioni rese da S.P. e il contenutodel suo esposto, evidenziando un mec-canismo gestito dalla famiglia Corbi

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che con costanza - almeno nel corso de-gli ultimi dieci anni - ha reclutato gio-vani ansiosi di diventare pubblicisti, liha utilizzati per raccogliere notizie e ar-ticoli circa gli eventi sportivi che sisvolgevano nei più disparati centri delLazio e li ha «retri-buiti» con la docu-mentazione utile aottenere l’iscrizio-ne all’Albo profes-sionale, facendofirmare attestazionidi pagamento nonrispondenti al vero.Nel ricorso la dife-sa si sofferma an-che sulla «evidenteincongruità dellasanzione» pure in un «quadro probato-rio d’accusa assolutamente inconsisten-te e contraddittorio». Alla luce del fattoche il quadro probatorio - come si è di-mostrato - non è assolutamente inconsi-stente e contradditorio, la sanzione ap-pare incongrua ma nel senso contrario,cioè troppo lieve rispetto alla condottaposta in atto dall’incolpato per un pe-riodo lunghissimo in cui ha di fatto uti-lizzato l’Ordine come sportello cassaper i giovani che aspiravano a diventa-re giornalisti.Un comportamento inaccettabile checompromette gravemente la dignitàprofessionale fino a rendere incompati-bile con la dignità stessa la sua perma-nenza nell’Albo, così come previstodall’art. 55 della legge professionale.È solo il divieto di reformatio in peiusche impedisce a questo Consiglio di ap-plicare la sanzione più adatta alla con-dotta di un iscritto che non ha esitato aspeculare sulle legittime aspirazioni dicentinaia di giovani, facendosi beffe diogni regola, fino al punto non solo disfornare centinaia di pubblicisti, ma di

chiedere e ottenere anche lauti contri-buti pubblici per continuare a perpetra-re tale lucrosa e illecita attività all’om-bra di un diritto forte e nobile come ildiritto d’informazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale, vi-sto il fascicolo degli atti, udito il relato-re, considerate le testimonianze e gli al-tri elementi probatori acquisiti nel cor-so dell’istruttoria

DELIBERA

Di respingere il ricorso presentato dalgiornalista pubblicista Eraclito Corbiavverso la sanzione della sospensioneinflittagli dall’Ordine del Lazio; confer-ma l’entità della sanzione in 12 mesiper avere l’incolpato omesso di retri-buire nei modi dovuti la collaborazionedi Stefano Pesce, con l’aggravante diaver usato l’iscrizione all’Albo deigiornalisti quale effettiva remunerazio-ne per i due anni di collaborazione.

I-4-8 Le fotografienon devono travisareil contenuto degli articoli -Delibera n. 47/2013

Il giornalista Mario Giordano avversola sanzione disciplinare dell’avverti-mento resa dal Consiglio regionale del-l’Ordine della Lombardia l’11.01.2010.Il Consiglio dell’Ordine regionale dellaLombardia, nella seduta del 27 ottobre2009, ha deliberato l’apertura di un pro-cedimento disciplinare ex art. 56 dellaL. 69/1963 . A sollecitare l’interventodell’Ordine è stato un esposto del presi-dente dell’Associazione FotoreporterProfessionisti Associati, Giuseppe Gi-glia, che segnalava la pubblicazionesulle edizioni del 31/12/08 e del

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05/01/09 del quotidiano “Il Giornale”(all’epoca diretto dal ricorrente), di duefotomontaggi, a corredo di altrettantiarticoli sulla guerra in Medio Oriente(bombardamenti su Gaza).Dalla comparazione delle foto originalidell’Agenzia Associated Press, pubbli-cato sul sito www.fotogiornalisti.eu, al-legate all’esposto,si evince nettamen-te la rielaborazionegrafica, che consi-ste nella giustappo-sizione di elicotterimilitari in posizio-ne sovrastante, ri-spettivamente, a un soldato in azione dicombattimento e a un edificio distruttodai bombardamenti.

La delibera dell’Odg della LombardiaNella delibera che sanziona con l’av-vertimento il direttore Mario Giordano,il Consiglio dell’Ordine della Lombar-dia, cita la Carta dei doveridell’08.7.1993 in cui si legge che ilgiornalista “non deve mai omettere fat-ti o dettagli essenziali alla completa ri-costruzione dell’avvenimento. I titoli, isommari, le fotografie e le didascalienon devono travisare né forzare il con-tenuto degli articoli e delle notizie”,precisando meglio che la ratio di taleprevisione deontologica è quella dirammentare al giornalista che “non de-ve intervenire sulla realtà per creare im-magini artificiose”.Il Consiglio dell’Ordine della Lombar-dia sottolinea come in “entrambe le edi-zioni in esame c’è una ricerca di verosi-miglianza mentre manca qualsiasi indi-zio che lasci intendere che ci si trovi da-vanti a fotomontaggi. In sostanza vienemeno qualsiasi effetto testimonianza,così come ci si aspetterebbe in presenzadi un reportage o di un semplice servi-

zio di guerra. La cronaca dei bombarda-menti sostituita con foto non racconta ladrammaticità della guerra e le conse-guenze sulla cittadinanza, così come in-vece troviamo nei servizi testuali”.A questo proposito i consiglieri dell’Or-dine di Milano ricordano quanto sancitodalla risoluzione 1003 del 1993 delConsiglio d’Europa relativamente al-l’etica del giornalismo, in cui si affron-ta il tema del rapporto tra mezzi di in-formazione e situazioni di conflitto, af-fermando che è compito dei mass media“difendere i valori della democrazia inuno spirito di tolleranza” contribuendo“a prevenire in misura determinante imomenti di tensione e a favorire la mu-tua comprensione... tenuto conto dellaspecifica influenza dei mezzi di comu-nicazione sociale è opportuno evitare latrasmissione di programmi, messaggi oimmagini che esaltino la violenza”.

Il ricorso al Consiglio di disciplinanazionaleIn data 11 febbraio 2010 il giornalistaMario Giordano ha presentato ricorsoavverso la decisione dell’avvertimentoda parte dell’Ordine della Lombardia.Nel ricorso l’incolpato valuta errata eingiusta la sanzione in quanto frutto diun’errata interpretazione dei principidella Carta dei doveri. La semplice giu-stapposizione di un elicottero e di unpalazzo distrutto – sostiene Mario Gior-dano - non costituisce sul piano logico,prima che giuridico, un’omissione difatti o dettagli essenziali alla completaricostruzione dell’avvenimento, essen-do peraltro le raffigurazioni perfetta-mente aderenti al contesto espositivodei pezzi cui si riferiscono, sicché in al-cun modo possono esse “travisare” o“forzare” il contenuto dell’informazio-ne così come fornita al lettore, né la ve-rità sostanziale dei fatti. Lo scenario di

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guerra raffigurato è incompatibile conle immagini pubblicate e l’attinenzadelle medesime agli articoli dimostrano“l’assenza di un intento manipolatoriodella verità”.L’incolpato nella sua memoria del 4 di-cembre 2010 non contesta l’alterazionedelle immagini fotografiche ma sostie-ne che l’informazione fornita al lettorenon avrebbe affatto risentito della pub-blicazione delle fotografie per come ap-parse sulle pagine de “Il Giornale”.Al contrario, la visione delle foto “ma-nipolate” avrebbe avuto l’effetto di ren-dere maggiormente incisivo il drammadeterminato dal conflitto in questione.Quindi il direttore Giordano rivendicala sua estraneità rispetto agli addebiti invirtù della prassi adottata da Il Giornalenella ricostruzione delle pagine, conparticolare riferimento alla scelta dellefotografie da pubblicare a corredo degliarticoli.La responsabilità del direttore, secondoil difensore dell’incolpato, non sarebbequindi ravvisabile seppure sotto un pro-filo soggettivo , posto che al medesimocompete esclusivamente un controllofinale e complessivo sull’edizione, chenon può estendersi ad una vera e pro-pria indagine, anche sulle genuinità el’integrità delle immagini che correda-no tutti gli articoli.

Il parere del PGLa Procura della repubblica di Milanoin data 16.4.2010 nell’esprimere il pa-rere sul ricorso di Mario Giordano scri-ve tra l’altro: “La delibera impugnata èfrutto di condivisibile interpretazioneed applicazione delle norme di deonto-logia professionale non essendo dubita-bile che la pubblicazione delle fotogra-fie in contestazioni (artefatte mediantel’aggiunta di elementi estranei ma talida apparire conformi alla realtà ripresa

dall’autore dello scatto) costituisce vio-lazione della Carta dei Doveri del gior-nalista essendo idonee a trarre in ingan-no il pubblico dei lettori”.La Procura generale così prosegue:“Neppure è indubitabile la sussistenzadi responsabilità disciplinare del diret-tore responsabile della testata non es-sendo stato dimostrato che abbia effet-tuato il doveroso controllo, attraverso lacatena organizzativa cui è per leggepreposto, al fine di impedire detta pub-blicazione”.Il parere si conclude così: “Consideratoche il ricorso ripropone, senza signifi-cative variazioni, temi già delibati e di-

sattesi dalla deci-sione impugnatacon motivazioneche non si presta acensura, chiede:che il ConsiglioNazionale dell’Or-dine dei Giornalisti

voglia rigettare il ricorso”.

Audizione di Mario Giordano in din-nanzi al Consiglio di disciplina nazio-naleIl collega Mario Giordano non ha rispo-sto alla terza convocazione per l’audi-zione ma ha incaricato il suo legale adiscutere il ricorso stesso, il quale haconfermato il contenuto del ricorso intutte le sue parti, ribadendo la richiestadell’annullamento della sanzione del-l’avvertimento. Ha sottolineato, tra l’al-tro, che “è evidente che l’inserimento diun elicottero (e non di un personaggiodei fumetti ovvero di altra immagine,ad esempio protagonista della vita so-ciale o politica) in un contesto figurati-vo, rappresentante uno scenario diguerra è elemento di per sé inidoneo adattivare il dovere di controllo impostodalla normativa vigente in capo al diret-

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tore. A meno di non ritenere che quelladel direttore sia un’ipotesi di responsa-bilità oggettiva e che quindi lo stessodebba essere sanzionato a prescinderedalla possibilità concreta di intervento”.

ConsiderazioniIl Consiglio di disciplina nazionale del-l’Ordine dei gior-nalisti non condivi-de le argomentazio-ni addotte dal ricor-rente Mario Gior-dano, e ritiene cheil direttore abbiaviolato la Carta deidiritti del giornalista nella parte in cuistabilisce che non si deve “intervenirenella realtà per creare immagini artifi-ciose”.Dal punto di vista oggettivo appareevidente che le foto manipolate nonrappresentano una consuetudine delletestate giornalistiche, in presenza dieventi, per i quali è possibile docu-mentare fotograficamente la realtà,specie se drammatica, come sono leguerre, con i loro disastri, i loro dram-mi e le loro perdite. Le foto allegate atitolo esemplificativo dal ricorrente,dimostrano infatti un intervento grafi-co mirato a rappresentare semplice-mente ciò che non potrebbe essere fo-tografato, concetti tendenze culturalie di costume. Il ricorso al fotomon-taggio, in Italia e all’estero, è unaconsuetudine giustificata dalla lineagrafica e dalla necessità di rappresen-tare ciò che non è documentabile permotivi deontologici o per l’impossibi-lità di fissare in una foto concetti o si-tuazioni. Si pensi al ricorso ai disegni:processi a porte chiuse, dinamica diun delitto, ecc.Il ricorso ad immagini ad effetto noncontribuisce a rendere più avvincente

la cronaca bensì, nel caso in oggetto,finisce per alterare ed edulcorare la re-altà sostanziale dei fatti, rendendolapiù simile ad un fumetto che ad un epi-sodio sanguinoso del lungo e tragicoconflitto in Medio Oriente. Al lettoreviene sottratta la percezione delle con-seguenze di un attacco aereo su abita-zioni civili, il che disattende le aspet-tative di chi legge e indebolisce quelprincipio di rispetto della verità so-stanziale dei fatti alla base delle nostraprofessione.Per quanto riguarda le responsabilitàsoggettive evidenziate dal legale deldott. Mario Giordano, non è ammissibi-le riconoscere l’estraneità del direttoreresponsabile, per diritto e contratto, as-sume su di sé la responsabilità editoria-le della sua testata, dei contenuti e del-le foto pubblicate.Come già contenuto nella delibera delConsiglio Regionale dei Giornalisti del-la Lombardia, anche il Consiglio di di-sciplina nazionale ritiene che la sceltadi quelle foto manipolate non abbianoreso maggiormente incisivo, il drammadel conflitto in Medio Oriente ma han-no violato il principio del rispetto dellaverità sostanziale dei fatti.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale del-l’Ordine dei Giornalisti, visto il fascico-lo degli atti, udito il consigliere relatore,ascoltato il difensore dell’incolpato

DELIBERA

Di respingere il ricorso proposto daMario Giordano e di confermare la san-zione dell’avvertimento.Così deciso in Roma il 7 Maggio 2013.

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I-4-9 Mancata corrispondenzatra chiesto e pronunciato -Annullamento con rinvio -Delibera n. 59/2013

Il giornalista Roberto Renga ricorre av-verso la deliberazione del 26 luglio2012 con la quale Consiglio dell’Ordinedel Lazio lo ha sospeso per due mesidall’esercizio dell’attività professionale.Con raccomandata del 13 aprile 2012, ilConsiglio dell’Ordine del Lazio ha con-testato a Roberto Renga il fatto che“avrebbe tentato di vendere informazio-ni non veritiere ad alcuni organi distampa e ad una trasmissione televisi-va. Ragione per la quale è stata apertauna inchiesta dalla Procura a seguitodi un esposto presentato dalla Digos”.L’azione disciplinare è stata avviatad’ufficio a seguito della pubblicazionedi due articoli su ‘Repubblica’ e ‘IlMessaggero’ del 30 marzo 2012, in cuisi parlava di accertamenti e perquisizio-ni operati dalla Digos, a seguito di unservizio televisivo de ‘Le Iene’ secondocui Renga ed altri soggetti avrebberocercato di vendere informazioni non ve-ritiere e diffamatorie nei confronti di di-rigenti della Roma Calcio.Renga è stato ascoltato dal Consigliodell’Ordine il 26 luglio 2012, con l’assi-stenza dall’avv. Gianlivio Fasciani edha consegnato una memoria difensivacon la quale ha chiesto in via prelimina-re l’archiviazione del procedimento “inquanto effettuato in aperta violazionedelle norme di riferimento” e, relativa-mente al merito, “nel negare e respinge-re nel modo più fermo i dati contenutinella contestazione disciplinare e soloasseritamente ascrivibili a lui”, ha chie-sto l’archiviazione “in quanto irricevi-bile, prima ancora che affetto da nullitàinsanabile in quanto generico, oltrechélesivo di ogni suo diritto di difesa”.In particolare Renga precisava di non

aver mai concesso alcuna intervista a‘Le Iene’ né “di avere mai autorizzatola diffusione della comunicazione estor-tagli con modalità più che discutibili”ed andata in onda il 29 marzo 2012 ‘pe-raltro in forma parziale e stralciata’.Quindi il Consiglio ha elaborato un cor-poso documento con cui sviluppa delleargomentazioni per confutare le giusti-ficazioni prospettate dal Renga e cosìconclude:“Il Consiglio, visti gli articoli 11, 48,51 e 56 della legge 69/63, a votazionesegreta ed a maggioranza, decide disanzionare il sig. Roberto Renga, gior-nalista professionista, con la sospensio-ne di due mesi dall’albo professionaleper non aver voluto collaborare conl’Ordine dei Giornalisti per chiarirequanto riferito dall’articolo a firma diCarlo Bonini,, il cui spunto è stato for-nito da una intervista alle “Iene” peraver minacciato il Consiglio dell’Ordi-ne dei Giornalisti del Lazio di chiamar-lo in giudizio per danni che, in base aldisposto di legge, ha aperto un procedi-mento disciplinare a suo carico”.Il ricorsoNel ricorso, Roberto Renga formuladelle eccezioni che qui di seguito siriassumono:la deliberazione impugnata, assunta il26 luglio 2012, è stata notificata il 13settembre 2012, oltre i trenta giorni sta-biliti dall’art.57 della legge n.69/63, percui l’intero procedimento è nullo:risulta violato il principio della corri-spondenza tra il chiesto e il pronuncia-to, in quanto la sanzione è riferita aduna condotta (“neppure illecita”, preci-sa) adottata nel corso dell’udienza del26 luglio 2012 e non ascrivibile ai fatticontestati col capo di incolpazione con-tenuto nella raccomandata del 14 aprile2012. A sostegno di tale eccezione ri-chiama alcune decisioni in precedenza

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assunte dal Consiglio Nazionale su que-stioni analoghe;Il procedimento disciplinare doveva re-stare sospeso se, come si scrive nel ca-po di incolpazione, sulla vicenda erastata avviata una indagine della Magi-stratura. Ciò perché, quando una preci-sa responsabilità non è accertata, il pro-cedimento discipli-nare deve esseresospeso, nel mo-mento in cui la vi-cenda è al vagliodella magistratura;I primi giudici han-no emesso il prov-vedimento sanzio-natorio senza accertarsi della veridicitào meno delle dichiarazioni contenutenell’articolo di ‘Repubblica’;Il 6 settembre 2012 su ‘Repubblica’ èstata pubblicata l’ordinanza con cui ilPM chiede l’archiviazione per Rengaed altre persone relativamente ad unaserie di reati asseritamente ascrittigli, equindi è provato che il Renga non hamai tentato di vendere e/o truffare nes-suno.In conclusione chiede la sospensivadella deliberazione impugnata e l’acco-glimento del ricorso, con annullamentodella sanzione comminata.La sospensiva è stata concessa dal Con-siglio Nazionale dell’Ordine dei Gior-nalisti con atto n. 54 del 14 dicembre2012 (Prot. 6957).Atto di intervento del Procuratore Ge-neraleIl Procuratore Generale della Corted’Appello, con atto del 6 novembre2012, ha proposto il rigetto del ricorso ela conferma della sanzione irrogata, sul-la base delle considerazioni che seguono:sono irrilevanti le questioni relativa allatardività della notifica in quanto il ter-mine di 30 giorni fissato per la notifica

della delibera impositiva è ordinatorio;nel merito, a fronte di una contestazio-ne nascente da fatti riferiti nell’ambitodi un articolo apparso su ‘Repubblica’ edesumibili dalla registrazione di un dia-logo tra l’inquisito ed un giornalistadella trasmissione televisiva ‘Le Iene’l’organo disciplinare aveva esigenza diindividuare i reali contorni dell’interavicenda, assumendo dirette informazio-ni dal Renga, registrando, come si dàatto nella motivazione della sanzionecomminata, un comportamento evasivoe reticente dell’incolpato. Il PG ritieneche tale condotta, in quanto contraria aiprincìpi di solidarietà e collaborazionerichiesta dalla legge professionale inte-gra una grave violazione delle regoledeontologiche assumendo piena rile-vanza in sede disciplinare. Pertanto, ilmagistrato non condivide la prospetta-zione difensiva della non corrisponden-za della sanzione irrogata con l’origina-ria contestazione, in quanto anche lacondotta serbata successivamente aifatti oggetto di incolpazione può essereposta a base della pronuncia disciplina-re, data la natura prettamente ammini-strativa del procedimento ad essa preor-dinato e tenendo conto dell’intrinsecainscindibilità tra le infrazioni contestateal professionista e l’atteggiamento irri-spettoso da lui opposto nei confrontidell’Ordine.Il PG non condivide infine le argomen-tazioni circa l’asserita subordinazionedell’espletamento della procedura di-sciplinare alla previa verifica della rile-vanza penale dei comportamenti adde-bitati al ricorrente nella sede propriaistituzionale,attesa l’indipendenza deidiversi procedimenti e l’autonomia del-l’intervenuto accertamento dell’adem-pimento agli obblighi di rispetto delleregole deontologiche.

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ConsiderazioniI rilievi formulati ai punti, 1, 3, 5 del ri-corso sono infondati, come puntual-mente osservato dal P.G nel suo atto diintervento, in quanto:In relazione ai termini di notifica delprovvedimento sanzionatorio stabilitidall’art. 57 della legge n. 69/63, si trat-ta di termini ordinatori, la cui inosser-vanza non determina nullità dell’atto;A proposito della invocata, presunta di-pendenza del procedimento disciplinareda quello penale, l’autonomo svolgi-mento del primo non è subordinato alsecondo quando i fatti per cui si proce-de sono acclarati, anche perché ciò chepuò non essere rilevante sul piano pena-le, può invece acquisire rilevanza suquello disciplinare.Appaiono invece fondati i rilievi deipunti 1) e 4) del ricorso per quanto ri-guarda la mancata corrispondenza trachiesto e pronunciato e l’accertamentodella veridicità di quanto posto a fonda-mento del capo d’incolpazione e dellasanzione.Infatti, la contestazione formulata aRenga con l’avvio del procedimento di-sciplinare risulta così formulata:“avrebbe tentato di vendere informazio-ni non veritiere ad alcuni organi distampa e ad una trasmissione televisi-va. Ragione per la quale è stata apertauna inchiesta dalla Procura a seguitodi un esposto presentato dalla Digos”.La sospensione per due mesi è così mo-tivata nel provvedimento impugnato:“per non aver voluto collaborare conl’Ordine dei Giornalisti per chiarirequanto riferito dall’articolo a firma diCarlo Bonini, il cui spunto è stato for-nito da una intervista alle “Iene”, peraver minacciato il Consiglio dell’Ordi-ne dei Giornalisti del Lazio di chiamar-lo in giudizio per danni che, in base aldisposto di legge, ha aperto un procedi-

mento disciplinare a suo carico”.Capo d’incolpazione. Come da corpo-sa giurisprudenza, in sede disciplinare,la contestazione deve essere specifica,nel senso che deve contenere, l’esposi-zione puntuale delle circostanze essen-ziali del fatto imputabile (cosa, come,dove, quando) e deve essere immutabi-le nel senso che fatto contestato e postoa fondamento della sanzione devonosostanzialmente coincidere.Ebbene, il capo di incolpazione apparegenerico, in quanto parte da un condi-zionale (“avrebbe tentato…”), né indi-ca le circostanze precise di ciò di cui ilRenga avrebbe dovuto difendersi.

Peraltro, prima del-l’avvio formale delprocedimento di-sciplinare, il Consi-glio avrebbe potutoacquisire tutti glielementi di giudi-zio avvalendosidello strumento

delle preliminari sommarie informazio-ni in modo da delineare i contorni pre-cisi della vicenda e contestare in modocircostanziato fatti e comportamenti.Mancata corrispondenza tra chiesto epronunciato. Anche nel procedimentodisciplinare vige, il divieto di emetterele cosiddette ‘decisioni a sorpresa’, sic-ché non è consentito porre a base delladecisione con cui si dichiari la responsa-bilità disciplinare un’ipotesi di illecitodisciplinare diversa da quella originaria-mente contestata e senza che, in relazio-ne alla nuova ipotesi di illecito, vi siastata, per l’incolpato, la possibilità disvolgere alcuna attività difensiva. Que-sto principio fu enunciato dalle SezioniUnite della Cassazione nella sentenza n.2197 del 4 febbraio 2005 in sede di giu-dizio su una questione riguardante l’Or-dine Forense. Ed a tale principio questo

Mancatacorrispondenzatra chiestoe pronunciato -Annullamentocon rinvio -Deliberan. 59/2013

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Ordine dei Giornalisti si è attenuto connumerose decisioni, alcune peraltro ri-chiamate nel ricorso in esame.Ebbene tutta la motivazione del provve-dimento impugnatola (rifiuto a collabo-rare con i primi giudici ed atteggiamentominaccioso emersi nel corso del procedi-mento) è diversa dall’accusa dalla qualeil Renga era stato chiamato a difendersicon la raccomandata del 13 aprile 2012.Pertanto, nel momento in cui l’incolpatoha assunto atteggiamenti rilevanti sulpiano disciplinare, deontologiche, eranella facoltà dei primi giudici aprire nuo-vo procedimento nel rispetto delle proce-dure stabilite dallenorme in vigore.Si è quindi in presen-za di un vizio insana-bile per cui il prov-vedimento impugna-to deve essere annul-lato, con remissionedegli atti al Consi-glio di disciplina territoriale del Lazio.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale del-l’Ordine dei giornalisti, visto il fascico-lo degli atti, udito il consigliere relatore

DELIBERA

annullare, per vizio insanabile, la deli-berazione del 26 luglio 2012, con laquale il Consiglio dell’Ordine del Lazioha inflitto al giornalista Roberto Rengala sanzione della sospensione di duemesi dall’esercizio dell’attività profes-sionale;rimettere gli atti al Consiglio Territoria-le di Disciplina dell’Ordine del Lazioperché riesamini la vicenda ed assumale sue autonome determinazioni.Così deciso in Roma il 9 Ottobre 2013.

I-4-10 Interviste televisive:inammissibili battute ironichein un contesto ad altopotenziale di violenza -Delibera n. 64/2013

Il giornalista Gian Piero Amandola ri-corre in data 11 marzo 2013 avverso ladelibera del Consiglio dell’Ordine deiGiornalisti del Piemonte, emessa il 6febbraio 2013 che ha deciso un provve-dimento di sospensione di due mesi perun servizio televisivo realizzato dal ri-corrente il 20 ottobre 2012 e mandato inonda la sera stessa dal Tgr Rai.Il servizio in oggetto è stato realizzatoda Amandola in attesa dell’inizio dellapartita di calcio Juventus-Napoli, pres-so lo “Juventus stadium” di Torino, in-tervistando i tifosi con l’intento di ren-dere il “clima”, ritenuto “a rischio” trale due avverse tifoserie.Nel servizio è inserito un coro da stadiodei tifosi juventini contro quelli napole-tani (“O Vesuvio lavali tu”) e la doman-da di Amandola ad uno degli intervista-ti: “Da che cosa riconoscete i tifosi delNapoli? Dalla puzza? … Con grande si-gnorilità”.L’Ordine dei giornalisti del Piemonte hadeliberato la sospensione di due mesidall’esercizio dell’attività giornalisticaad Amandola “per aver violato i princi-pi di continenza e pertinenza attinenti allinguaggio giornalistico” ritenendo chequella pronunciata non può essere con-siderata “una battuta innocua, ma gravein un contesto ad alto potenziale di vio-lenza e intolleranza”. Frase che avrebbedato “definitivamente al servizio un to-no razzista, che ha suscitato immediatereazioni”. Amandola, inoltre, “messosull’avviso dalla montatrice del servi-zio, ha del tutto ignorato il pericolo diuna diversa lettura, non ironica, che po-teva essere data alla battuta” e pur po-tendo montare tutt’altro servizio, grazie

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alla grande quantità di “girato”, ha scel-to di inserire la frase in oggetto. Si leg-ge, infine che “le testimonianze conver-gono tutte sulla recidività di Amandolacirca l’utilizzo di battute di spirito inop-portune e circa il porre le condizioni persottrarsi al controllo, come è avvenutoanche il pomeriggio” che è stato effet-tuato il servizio.Al giornalista il Consiglio dell’Ordinedel Piemonte riconosce tuttavia la “nonintenzionalità razzistica e la mancanzadel dolo, che tuttavia non elimina lacolpa”.Amandola nel ricorso, attraverso il suolegale, impugna l’atto per illegittimità einfondatezza del provvedimento, inquanto, a suo dire, “mai correttamentenotificato all’esponente”, quindi in vio-lazione dell’art. 57 della legge 69/1963,secondo cui gli atti disciplinari devonoessere “notificati all’interessato ad alpubblico ministero a mezzo di ufficialegiudiziario”.Si contesta la “violazione del diritto co-stituzionale alla difesa, posto che ilConsiglio territoriale ha deliberatamen-te impedito al ricorrente di esaminare ilmateriale istruttorio che è stato postoalla base dell’impugnata decisione”, apartire dalla dichiarazioni della monta-trice del filmato____ la cui valenza pro-batoria, secondo il legale, è stata deter-minante in sede di decisione, come scri-ve il Consiglio del Piemonte (“Il gior-nalista ha sottovalutato il rischio difraintendimento, ha usato il mezzo tele-visivo con un linguaggio del tutto ina-deguato. Messo sull’avviso dalla mon-tatrice del servizio , ha del tutto ignora-to il pericolo di una diversa lettura, nonironica, che poteva essere data alla bat-tuta”).Amandola non avrebbe potuto esercita-re il suo diritto alla difesa non essendostato audito.

Il provvedimento, sostiene il ricorren-te, sarebbe inoltre, stato emesso da unConsiglio che avrebbe riportato“un’erronea prospettazione della fraseoggetto di critica unita ad una erroneaindicazione temporale dell’evento”(nella delibera del Consiglio viene in-dicata la data del 19 anziché del 20 ot-tobre e non viene riportata la parte del-la frase in cui Amandola dice “congrande signorilità”).Nel merito nel ricorso si rileva “la con-traddittorietà del provvedimento” cheda un lato assegna “definitivamente alservizio un tono razzista” , concluden-do che non può essere considerata una

“battuta innocua,ma grave in un con-testo al alto poten-ziale di violenza eintolleranza” e dal-l’altro riconosce “lanon intenzionalitàrazzista e la man-canza di dolo, chetuttavia non esclu-de la colpa”.Si contesta anche la

tesi che Amandola abbia di fatto posto“le condizioni per sottrarsi al controllo,com’è avvenuto anche il pomeriggio disabato 19 ottobre 2012”. Nel ricorso sisostiene che “la ricostruzione dei pre-supposti di fatto deve avvenire nel con-testo generale del servizio andato in on-da. Si trattava in particolare di un servi-zio di colore, quindi il servizio dovevaproprio essere di contorno rispetto al-l’incontro di calcio, per rappresentare ilcomportamento dei tifosi al di fuori del-lo stadio. Comportamento che, è ormainoto, ha le caratteristiche della grevità,volgarità e spesso violenza fisica”. Asua discolpa il ricorrente sostiene di es-sersi preoccupato di “rappresentare conperizia e obiettività il clima esistente al-

Intervistetelevisive:inammissibilibattuteironichein un contestoad altopotenzialedi violenza -Deliberan. 64/2013

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lo stadio”, di aver deciso il inserire ilcoro “meno ingiurioso” e che la stessadomanda da lui effettuata va inserita“nel giusto contesto e comprendendoche parlare di una grande signorilità ri-ferendola ai cori dei tifosi, non soltantooggetto di ripresa, fosse un modo sarca-stico di stigmatizzare la loro volgaritàingiuriosa e razzi-sta”. L’intervista altifoso juventino, siafferma inoltre, èstata trasmessa suYou tube e poi ri-portata dai quoti-diani, “in versionemodificata, tagliatae mostruosizzata”avendo depennatola frase finale “conmolta signorilità?”. La conclusione èche si sia trattato di “gigantesco e dan-noso fraintendimento”, facilitato dallavelocità del mezzo televisivo.Il Consiglio di Disciplina nazionale,con deliberazione n. 21/2013, il 20 mar-zo 2013 accoglie l’istanza di sospensivadella sanzione disciplinare, la notificaal ricorrente avviene il 3 maggio 2013.L’8 maggio 2013 l’Avvocato generaledella Procura della Repubblica di Tori-no respinge il ricorso ritenendo “deltutto giustificata ed adeguata” la stessasanzione, sottolineando che il servizioandato in onda “non soltanto abbia tra-valicato quel tono di moderazione cuidovrebbe ispirarsi un giornalista delservizio pubblico, ma appaia – fattoben più grave – connotato da un tonorazzista, come sostenuto dal Consigliodell’Ordine dei giornalisti del Piemon-te”. L’Avvocato Generale rispetto allanotifica del provvedimento osserva co-me la stessa sia avvenuta “nelle formedi legge, tramite ufficiale giudiziario,al domicilio dell’Amandola e non es-

sendo stato lo stesso reperito – comeattestato dall’Ufficiale giudiziario – lanotifica è stata fatta a mani dello stes-so in data 26-10-2012; egli è statoquindi in grado di prendere conoscen-za dell’addebito mossogli e di appre-stare le relative difese (si rileva, peral-tro, che nelle conclusioni del ricorsonon è riproposta la questione di nulli-tà). Nell’atto della Procura vengono al-tresì respinte le doglianze nel merito inquanto “destituite di fondamento, poi-ché è evidente che la pronuncia dell’8gennaio 2013 è basata su un dato og-gettivo, costituito dal servizio andatoin onda sul Tg Rai, del cui contenuto,assolutamente censurabile per le argo-mentazioni sopra citate, deve essereconsiderato responsabile l’autore, nelcaso di specie il giornalista Gian PieroAmandola, il quale, di fronte ad ine-quivocabili affermazioni inserite in uncontesto di stampo discriminatorio neiconfronti di una tifoseria, non sembrapotersi fondatamente appellare ad in-terpretazioni malevole o a giganteschifraintendimenti per prospettare la pro-pria immunità da ogni colpa”.

OsservazioniIl Consiglio di disciplina nazionale ri-tiene infondata l’eccezione avanzata nelricorso presentato per conto del giorna-lista Gian Piero Amandola dal legalerappresentante Massimo Ramello, circal’illegittimità del provvedimento disci-plinare comminato dal Consiglio di Di-sciplina del Piemonte (per violazionedell’articolo 57 della legge 69/1963) inquanto, pur non avendo l’ufficiale giu-diziario potuto consegnare la relativanotifica per assenza del destinatario, indata 08-02-2013, il ricorrente avendoloritirato personalmente il 27 febbraio2013, ha comunque avuto modo diesercitare il suo diritto di difesa, come

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dimostra il ricorso depositato pressoquesto Consiglio.Né sembra fondato il rilievo circa l’er-rore del Consiglio territoriale di disci-plina relativo al giorno di messa in on-da del servizio televisivo, (il 19 ottobre2012 anziché il 20 ottobre 2012), inquanto si tratta di un evidente erroremateriale che nulla toglie alle motiva-zioni alla base del provvedimento disci-plinare emesso.Quanto alla responsabilità disciplinaredel giornalista (articolo 48 della legge69/1963, decoro e dignità professionali)e alla contestazione oggetto del provve-dimento (sospensione dell’attività gior-nalistica per aver violato i principi dicontenenza e pertinenza attinenti al lin-guaggio giornalistico) il Consiglio, esa-minati gli atti e visionato più volte il vi-deo oggetto del ricorso e delle contesta-zioni stesse, considera non fondato il ri-corso alla luce delle seguenti motiva-zioni.Il servizio giornalistico effettuato dalgiornalista Gian Piero Amandola, comelo stesso ricorrente spiega anche nelcorso dell’audizione avvenuta dinanzi aquesto Consiglio il 10 ottobre 2013, do-veva essere di “colore”, raccontare cioèil clima che si respirava davanti allostadio in occasione della partita Napoli-Juventus. Evento calcistico consideratoad alto rischio di tensioni tra le avversetifoserie. Amandola ha a lungo spiegatoche ha cercato di restituire al telespetta-tore l’immagine reale che c’era allo sta-dio in quel giorno, mandando in onda icori delle tifoserie. Quella juventinache cantava “I napoletani puzzano, Ve-suvio lavali tu” e un’intervista ad un ti-foso napoletano che di contro diceva“solo rubare gli juventini...è la vergo-gna d’Italia”. Amandola nel suo ricorsoe durante l’audizione spiega di non avermai avuto intento razzista o discrimina-

torio, ma solo quello di rendere il “con-testo”.Lamenta anche il fatto che la frase in-criminata “e voi i napoletani li distin-guete dalla puzza... con grande signori-lità?” non sia stata riportata nella suainterezza né dal Consiglio territoriale,né dalla Procura della Repubblica diTorino, né tantomeno da molti quotidia-ni che si sono occupati del caso. Attri-buendo alla definizione “con grande si-gnorilità” il senso stesso di tutta la suadomanda, ossia una presa di distanzadai toni della tifoseria. La frase in og-getto, è da sottolineare, è comunque an-data in onda per intero nell’edizione se-

rale del TgR e diquesta deve rispon-dere il ricorrente,non di ciò che è sta-to riportato neigiorni successividagli altri media.Il giornalista, quel-lo del servizio pub-blico in particolare,non deve con il suolinguaggio e le sue

espressioni, compromettere la dignitàprofessionale e deve altresì mantenereun tono di sobrietà in qualunque conte-sto esso operi, a maggior ragione se inun contesto ad alto rischio, come quellodegli stadi è. Si legge al punto 2 dellaCarta dell’informazione e della pro-grammazione a garanzia degli utenti edegli operatori del Servizio pubblico ra-diotelevisivo (dicembre 1995): nei pro-grammi si deve quindi riflettere la mol-teplicità delle culture e degli interessi inmodo che, qualunque sia il credo reli-gioso, i convincimenti politici, la razza,il sesso, l’educazione, la condizione so-ciale e l’età, gli utenti non vengano tra-scurati o offesi”. Se è vero che il clima

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nello stadio quel giorno era quello ripor-tato nel servizio andato in onda, dimo-strato da interviste, slogan e cori, la fra-se del giornalista “e voi i napoletani liriconoscere dalla puzza... con grande si-gnorilità”, pur non avendo un’intenzio-nalità razzista, è risultata, nella sensibi-lità del telespettato-re, inutilmente am-bigua, tanto più inun contesto cultura-le troppo spesso di-scriminatorio e raz-zista quale è quellonegli stadi, comedimostrano anchele misure che gliEnti sportivi e leautorità competentistanno adottando per porre rimedio adun fenomeno che sempre più spesso sfo-cia nella violenza anche fisica oltre cheverbale . Né può valere la tesi secondocui si sarebbe trattato di “un modo sar-castico di stigmatizzare la loro volgaritàingiuriosa e razzista”. L’avvocato defi-nisce l’intento del giornalista “una presadi distacco attraverso la ridicolizzazio-ne, che sa di commiserazione”, eppurerisulta difficile sposare questa tesi allaluce del servizio andato in onda ancheperché nel momento stesso in cuiAmandola la pronuncia sorride non la-sciando affatto trasparire il distacco e laridicolizzazione di cui parla il suo lega-le. Se Amandola, inoltre contesta le di-chiarazioni della montatrice, “non mi hamai detto che il servizio poteva dar luo-go a fraintendimenti” e sostiene che lediscussioni sul linguaggio che spessousa nei suoi servizi avute con ______,suo superiore, “è una normale dialetticaredazionale”, è pur vero che entrambi itesti, ascoltati dal Consiglio territoriale,

hanno dichiarato a verbale, la prima cheAmandola messo sull’avviso non ha co-munque eliminato la domanda dal servi-zio, il secondo “di aver più volte affron-tato con Amandola il discorso sul lin-guaggio, evitandolo a usare battute dispirito, mettendolo in guardia che ilmezzo televisivo male si presta all’usodell’ironia”. Come riferisce _______,responsabile di line il giorno in cui andòin onda il servizio, “l’impatto mediaticodella battuta di Amandola è stato imme-diato.Il telespettatore si è accorto subito diquella battuta”. Immediato. Vale a direche il messaggio che è arrivato al tele-spettatore non è stato quello che Aman-dola dice di aver voluto mandare, maesattamente il contrario. A dimostrazio-ne del fatto che il linguaggio usato nonè stato continente e pertinente, soprat-tutto per un servizio giornalistico anda-to in onda in un Tg Rai, cioè azienda ra-diotelevisiva pubblica. Vero è che neigiorni successivi può esserci stata unapolemica che, soprattutto sul web, puòessere stata estremizzata e strumentaliz-zata soprattutto dalle tifoserie napoleta-ne, come ha sostenuto Amandola du-rante la sua audizione, e che i mediapossano aver riportato in maniera som-maria e non precisa il virgolettato dellafrase contestata, ma a questo Consigliospetta pronunciarsi soltanto sulla con-dotta del giornalista ricorrente. Né spet-tano a questo Consiglio valutazioni econsiderazioni nel merito di questioniriguardanti la posizione e il contenziosopendenti tra Amandola e l’azienda Raidi cui è stato dipendente e di cui il lega-le del giornalista ha ampiamente docu-mentato nel ricorso presentato a questoConsiglio.

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P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale del-l’Ordine dei giornalisti, visto il fascico-lo degli atti, udito il consigliere relato-re, sentito l’incolpato

DELIBERA

Di respingere il ricorso presentato dalgiornalista Gian Piero Amandola e diconfermare la sanzione della sospensio-ne di due mesi a suo carico decisa dal-l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.Così deciso in Roma il 23 Ottobre2013.

I-4-11 Articoli discriminatorinei confronti di zingari e rom.Ne risponde anche il direttoreDecisione n. 66/2013

Il giornalista professionista MaurizioBelpietro in data 25 marzo 2011 ha pre-sentato ricorso avverso la decisione delConsiglio dell’Ordine dei giornalistidella Lombardia che, al termine del-l’audizione del 10 febbraio dello stessoanno, lo ha sanzionato con l’avverti-mento poiché nella sua qualità di diret-tore responsabile non ha vigilato sullapubblicazione sul quotidiano «Libero»,nel periodo dal 22 dicembre 2009 al 23giugno 2010, di sette articoli ritenuti di-scriminatori nei confronti di zingari erom.ln particolare, il Consiglio ha ritenutoche gli scritti del giornalista Matteo Le-gnani (sottoposto in pari data a procedi-mento disciplinare e sanzionato con lacensura) pubblicati nella edizione diMilano del quotidiano contenessero“valutazioni connotate da disprezzo erazzismo, tali da fomentare l’odio etni-co e razziale e da incitare a commettereatti di discriminazione”. Nei sette arti-coli contestati, peraltro portati all’atten-

zione del Consiglio lombardo da unasegnalazione dell’Osservatorio di Man-tova contro le discriminazioni, eranopresenti espressioni quali: “Fossimo inCalabria verrebbe affrontata (questagente) col bastoni da chi ha la sfiga diabitargli vicino subendone il degrado, ifurti, gli scippi”; “Si sono presi interipezzi di città, sistemandoci le loro rou-lotte e le loro baracche, in barba a qua-lunque autorizzazione e forma civile diconvivenza coi vicini. Rubano, truffano(preferibilmente gli anziani e i deboli).Costringono i figli a vivere in condizio-ni igieniche e ambientali vergognose,spesso privandoli della possibilità diandare a scuola e affrancarsi, un giorno,da quella miseria.Quando non li comprano e vendono,quei bambini, per poi sfruttarli comescippatori dalle mani fatate o mendi-canti agli incroci”;“La gente non ne può più dei rom el’unica cosa che vuole dai suoi politicie che la città sene liberi in ogni modo:con le buone (gli incentivi per l’integra-zione) o con le cattive (i manganeli);“ignorando il degrado in cui gli zingarivivono e obbligano a vivere i/oro figli,oltre al disagio (furti nelle case, scippiin strada) di chi attorno ai campi ha lasfortuna di abitare. . . ››;«Non si rendeconto questa gente che gli zingari sonoladri. Parassiti che campano a spese no-stre rubando, scippando, truffando. Nonfanno altro, spesso accumulando picco-le fortune”.L’Ordine lombardo ha quindi ritenutoche tali articoli fossero in contrasto conl’art. 9 delCodice di deontologia sul trattamentodei dati personali che prevede che “nel-l’esercitare il diritto-dovere di cronacail giornalista è tenuto a rispettare il di-ritto della persona alla non discrimina-zione per razza, religione, opinioni po-

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litiche, ecc.›”.“Gli articoli pubblicati su ‘Libero’ -scrivono i primi giudici - considerano,viceversa, zingari e rom, non persone,ma un unico indistinto ammasso di ‘pa-rassiti’ di cui liberarsi››. Alla luce di ciòe considerato che il direttore responsa-bile è “il soggetto al quale l’ordinamen-to impone, primache a chiunque al-tro, un ruolo di con-tro/lo e di vigilan-za» ha sanzionatonella maniera piùlieve Maurizio Bel-pietro, anche per-ché è stato ritenutoche trattandosi dipiù articoli nel tem-po, ancorché pubblicati nell’edizionemilanese del giornale, fossero tuttaviaespressione di una «precisa linea edito-riale”.L’Ordine lombardo nella decisione sot-tolinea come l’incolpato, «dopo unaprima difesa disegno diverso, si e successivamentemostrato consapevole che le espressio-ni pubblicate sul suo giornale hannotravalicato il lecito» tanto da invitarel’autore degli articoli in questione auna maggiore continenza e il capore-dattore di Milano a esercitare un mag-giore controllo, sebbene tali inviti sem-brino successivi all’avvio dell’azionedisciplinare.E in effetti il ricorso in esame non con-testa la portata discriminatoria degli ar-ticoli bensì il fatto che la decisione del-l’Ordine lombardo si fondi su “un’ín-terpretazione eccessivamente estensivadella portata del dovere di vigilanza chel’ordinamento, statale e deontologico,pone in capo al direttore della testata”.In particolare il ricorrente contesta“l’adesione del collegio all’idea della

sussistenza di una sorta di responsabili-tà oggettiva per la posizione rivestita”.In aggiunta rileva che si tratta di artico-li pubblicati a distanza di mesi uno dal-l’altro, sempre in relazione a singoliepisodi diversi di fatti di cronaca, e col-locati tutti nell’edizione locale la cui re-dazione è guidata da un caporedattore,peraltro subito redarguito dal direttoreresponsabile, avendogli “delegato la vi-gilanza sulle pubblicazioni non di rile-vanza nazionale”.ll ricorrente cita quindi una decisionedel Consiglio nazionale secondo cui «lavalutazionecirca la responsabilità del direttore nonpossa fondarsi, anche sotto il profilodeontologico, su un addebito in astratto,ossia per il sol fatto che si esercitanodeterminate funzioni o mansioni»(Cnog.17.2.2004, pres. Del Boca, rel.Galati, ric. Giustiniani) concludendoche l’eventuale responsabilità per ilcontenuto illecito delle pubblicazioninon potrebbe che essere attribuito al ca-poredattore , che era gerarchicamente ilsuperiore diretto di Legnani (autore del-l’articolo).ll Procuratore generale, richiesto del ri-tuale parere, si è espresso per il rigettodel ricorso in quanto “il direttore re-sponsabile risponde del mancato con-trollo sul contenuto del giornale nel suocomplesso” ai sensi dell’art.3 della leg-ge sulla stampa e che “la figura dei ca-poredattori rileva con riguardo all’orga-nizzazione interna del lavoro rimanen-do priva di rilevanza giuridica con ri-guardo ai doveri di vigilanza e control-lo propri del direttore”.

OsservazioniIl ricorso appare infondato e deve quin-di essere respinto.Non c’è alcun dubbio circa il fatto chegli articoli in questione risultino discri-

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minatori nei confronti di zingari e rom,tanto che né il ricorrente, né lo stessoautore degli articoli hanno presentatocontestazioni al riguardo (l’autore nonha presentato neanche ricorso averso lasanzione dell’Ordine lombardo). Va inogni caso ribadito che non solo il Codi-ce di deontologia, ma anche la Carta deidiritti e dei doveri, norma di più anticatradizione etica, prescrive che il giorna-lista “non discrimina mai nessuno per lasua razza, religione, sesso, condizionifisiche o mentali, opinioni politiche”.Per quanto attiene alla questione centra-le del ricorso, ossia la responsabilità an-che deontologica del direttore in pre-senza di un caporedattore che coordiniuna redazione locale, non trova apprez-zamento la tesi della responsabilità sog-gettiva sostenuta del ricorrente.Sul direttore responsabile, chiamatonon solo a organizzare il giornale e adettarne la linea politica, grava un do-vere di controllo sancito dall’art. 57 delCodice penale la cui portata va – comesottolinea opportunamente l’Ordine diMilano - al di là della eventuale com-missione di reati col mezzo della stam-pa. L’attività giornalistica si differenziadalla mera attività d’informazione per idoveri che incombono in capo a chi laesercita e sul rispetto di tali doveri l’Or-dine professionale è tenuto a vigilare.L’esistenza stessa dell’Ordine e di tuttol’apparato deontologico, dunque, trova-no ragione di esistere nella sola tuteladel pubblico interesse a ricevere un’in-formazione veritiera e corretta. È evi-dente allora che non può esservi alcunazona grigia in cui questa tutela vengameno, per esempio, nel caso di pubbli-cazione di articoli non firmati e nel ca-so dei titoli o delle immagini anonime acorredo di un servizio o di un pezzo.Pertanto la responsabilità del controllodella pubblicazione grava sul direttore

prima ancora di quanto previsto dallalegge sulla stampa e dal Codice penale,in quanto obbligo morale di garantire lacorrettezza dell’informazione nei con-fronti non solo degli eventuali singoliche potrebbero essere danneggiati dallapubblicazione di notizie che li riguardi-no - aspetto ben tutelato dalle norme deldiritto positivo - quanto nei confrontidel pubblico come tale. Nell’assumerela direzione di un giornale, il direttoreresponsabile, prima ancora che davantialla legge, davanti al patrimonio eticodella categoria professionale che rap-presenta, si assume consapevolmenteoneri ben precisi e noti quale anche il

dovere di controllo.ll direttore potrebbeandare esente da ta-le responsabilitàoggettiva nel solocaso in cuidimostri di averadottato e attuatotutte quelle misureche possano con-sentire comunque

in capo a figure gerarchicamente indivi-duate l’attribuzione di quella responsa-bilità di controllo che appartiene esclu-sivamente a lui e che solo in quanto de-legata può essere passata, e con eviden-ti limitazioni, sulle spalle di terzi. Èquesto per esempio il caso - erronea-mente richiamato dal ricorrente definitonella decisione del Cnog del 17 febbra-io 2004. In quella fattispecie il direttoresanzionato e poi assolto aveva emanatoprecise direttive ai caporedattori affin-ché vigilassero sulla pubblicazione diarticoli di agenzia firmati da redattori.Le sue indicazioni più volte ed esplici-tamente ribadite, erano state disapplica-te da chi era stato gravato della respon-sabilità di controllare.Nel ricorso in esame il direttore Belpie-

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tro non ha delegato alcuna responsabili-tà specifica al caporedattore di Milanocirca la vigilanza sulla pubblicazione diarticoli a contenuto razzista. Anzi,-co-me lo stesso Belpietro ha ammesso da-vanti al Consiglio lombardo - la lineaeditoriale di «Libero» è molto attenta aiproblemi che le comunità rom e di zin-gari possono crearesul territorio e dun-que gli articoli inquestione - la cuiscelta di pubblicarlispetta in prima bat-tuta alcaporedattore- risultano coerenticon l’impostazionedel giornale, ancor-ché eccessivi nel-l’uso di espressioni discriminatorie.Ascoltato da questo Consiglio di Disci-plina in data 13 novembre 2013, il di-rettore ha sostenuto di aver delegato ilcontrollo delle pagine locali al capore-dattore e di non aver notato il contenu-to degli articoli perché dai titoli non sidesumeva alcun tono razziale. Ma que-sto Consiglio non può accettare questatesi dal momento che il mancato con-trollo del direttore riguarda degli edito-riali pubblicati il 20 giugno 2010 “lasfrontatezza degli zingari non ha con-fronti; il 6 marzo 2010, “I veri poveri

non i sono i nomadi ma le loro vittime”e il 15 maggio 2010 “Piano anti-zinga-ri. L’unico errore è la marcia indietro”.Come si può dedurre facilmente si trat-ta di editoriali e non di semplici artico-li di cronaca e in quanto tali si presumeche esprimano la linea del giornale suquel determinato tema che si affronta.Ora la domanda è: come è possibile cheun direttore non legga gli editoriali chesu un tema così caldo a Milano e per ilquotidiano che egli dirige rappresenta-no la linea editoriale? Non si è trattatodi un solo editoriale ma di tre, oltre agliarticoli oggetto di questo ricorso.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale del-l’Ordine dei Giornalisti, visto il fasci-colo degli atti, udito il consigliere rela-tore e ascoltato l’incolpato

DELIBERA

Di respingere il ricorso presentato dalDirettore de “Il Giornale” AlessandroSallusti avverso la decisione dell’Ordi-ne della Lombardia, e di confermare lasanzione della censura.Così deciso in Roma il 14 Novembre2013.

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di zingarie rom.

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II-1 REGISTRO PRATICANTI

II-1-1 REGISTRO PRATICANTI 2013

II-1-1-1 Free-lance. Si valutano la struttura redazionale e icompensi percepiti

I criteri interpretativi dell’art.34 della legge professionale fissano con precisione irequisiti necessari perché un free lance sia iscritto nel registro dei praticanti.Pertanto, non è stata accolta la richiesta di iscrizione formulata sulla base della col-laborazione ad un Catalogo Guida dell’antiquariato, privo di struttura redazionaleabilitante al praticantato. Peraltro, alla richiesta non era allegata la prova documen-tale di redditi da lavoro giornalistico pari al trattamento minimo di un praticante,né risultava indicato un tutor.• C.N. 12 marzo 2013 n.5 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno• Respinto ricorso Roberta Olcese avverso deliberazione Ordine Liguria 14.2.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-1-2 Accertamento dell’attività svolta. Si accoglie il ricorsoSi ammette la validità di un praticantato quando, attraverso l’esame degli atti e del-le testimonianze, si accertano la qualità e l’ampiezza del lavoro giornalistico, il suosvolgimento con carattere di continuità, l’inserimento nei turni di lavoro e la rota-zione nelle mansioni redazionali.Nel caso in esame è stata altresì accertata l’adeguatezza della struttura redazionaleed organizzativa del quotidiano on line, nel quale la richiedente lavorava.• C.N. 12 marzo 2013 n.6 - Pres. Iacopino - Rel. Spatola• Accolto ricorso Floriana Rullo avverso deliberazione Ordine Piemonte 31.10.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-1-3 Praticantato svolto con inquadramento giuridico diverso.Si riconosce

Si riconosce la compiuta pratica quando si accerta che l’attività svolta in una strut-tura addetta all’informazione istituzionale integra gli elementi tipici dell’eserciziodella professione giornalistica. E’ stato quindi accolto il ricorso di un pubblicistaper il lavoro svolto a tempo pieno nel servizio stampa del Settore Giovanile e Sco-lastico della Federazione Italiana Gioco Calcio.• C.N. 13 marzo 2013 n.13 - Pres. Iacopino - Rel. Borra• Accolto ricorso Giuseppe Ingrati avverso deliberazione Ordine Lazio 20.5.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme

II-1-1-4 Free lance - Condizioni per l’iscrizioneSolo chi è già iscritto all’Albo come pubblicista e chi svolge attività giornalisticada almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con unao più testate idonee all’effettuazione del praticantato può chiedere l’iscrizione alregistro dei praticanti presentando la documentazione richiesta nei criteri interpre-

141Tenuta A

lboRegistro praticanti 2013

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tativa dell’art.34 della legge professionale.• C.N. 13 marzo 2013 n.14 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani• Respinto ricorso Ruben Babani Kahlun avverso deliberazione Ordine Lazio 17.9.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-1-5 Praticantato e domicilio professionaleChi chiede di essere iscritto nel registro dei praticanti deve iniziare un’attività che,solo dopo il superamento dell’esame di idoneità professionale, gli conferirà lo sta-tus di professionista.In base a tale principio, l’art.16 della legge n.526/99, che consente il libero movi-mento ed esercizio dell’attività professionale ai professionisti non può essere invo-cato da chi non è ancora iscritto in un albo professionale. Pertanto, la richiesta diiscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata all’Ordine nel cui terri-torio si ha la residenza anagrafica.Coerentemente, quindi, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso presentato av-verso una decisione con cui il Consiglio dell’Ordine della Sicilia aveva respintouna domanda di iscrizione nel registro dei praticanti, avendo preso atto che il ri-chiedente aveva la residenza anagrafica nel Comune di Roma.• C.N. 13 marzo 2013 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito• Respinto ricorso Andrea Aidala avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-1-6 Tre anni il limite massimo di permanenza nel registropraticanti

L’art.34 della legge n.69/1963 stabilisce, tra l’altro, che il praticante non può rima-nere iscritto nel registro per più di tre anni. Pertanto, decorso tale termine senza chel’interessato abbia superato o comunque sostenuto l’esame, si procede alla sua can-cellazione.Sulla base della giurisprudenza del Consiglio Nazionale, questo limite deve inten-dersi perentorio, per cui non si ammettono deroghe o giustificazioni per proroga-re, oltre il termine dei tre anni, il periodo di iscrizione.• C.N. 18 dicembre 2013 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese• Respinto ricorso A. Gino D’Alessandro avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-1-7 L’attività di montatore non configura praticantatogiornalistico

Il montaggio di immagini televisive non presenta i requisiti per ritenere compiuta lapratica professionale richiesta dalla legge per l’accesso alla professione. Difatti, ilmontaggio del materiale girato, pur se realizzato nell’ambito di una qualificata auto-nomia esecutiva, è frutto di un’attività ausiliaria di tipo squisitamente tecnico.• C.N. 18 dicembre 2013 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra• Respinto ricorso Floriano C. Mazzella avverso delibera Ordine Abruzzo 13.11.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

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II-1-2 REGISTRO PRATICANTI 2012

II-1-2-1 Praticantato indipendentemente dal nomen iurisdel rapporto di lavoro

Si riconosce il praticantato quando si svolge con carattere di continuità attivitàgiornalistica, col controllo di giornalisti, indipendentemente dal contratto che rego-la il rapporto di lavoro.Ciò vale anche per le redazioni giornalistiche non elevate dalla Rai, per motivi azien-dali o organizzativi, al rango di testate, come tali registrate in tribunale. È sufficien-te infatti accertare che esista una struttura valida ed un servizio giornalistico che, sot-to la direzione di un professionista, consenta lo svolgimento del praticantato.Il Consiglio Nazionale ha pertanto accolto il ricorso di una programmista registache svolgeva attività giornalistica presso il programma di Rai3 “Chi l’ha visto?”.• C.N. 30 marzo 2012 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Donno

• Accolto ricorso Francesca Barsi avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-2 Struttura redazionale inadeguata - Non abilita alpraticantato

Non si può riconoscere la compiuta pratica per l’attività giornalistica svolta in unastruttura redazionale priva dei requisiti richiesti dall’art. 34 della legge professionale,nella quale peraltro manca una figura professionale che guidi, indirizzi e controlli.Il ricorso è stato presentato da una pubblicista che chiedeva il riconoscimento dicompiuta pratica per la collaborazione ad un’emittente televisiva, che manda in on-da un solo telegiornale al giorno, supportato da service, e la cui struttura redaziona-le era composta, oltre che dalla ricorrente, dal direttore pubblicista, con la presenzadi un professionista pensionato, limitata solo alla cura di una sua rubrica sportiva.• C.N. 30 marzo 2012 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Donno

• Respinto ricorso Sabina Serafini avverso delibera Ordine Abruzzo 14.06.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-3 Lavoro redazionale a tempo pieno. Si riconosce lacompiuta pratica

Quando si ottiene l’assunzione come praticante, dopo che si sono osservati dei tur-ni di lavoro, scrivendo pezzi e curando l’impaginazione, anche il periodo prece-dente la formale assunzione va riconosciuto come compiuta pratica.La ricorrente aveva svolto, da precaria, mansioni giornalistiche con le caratteristi-che del praticante ed anche il giudice del lavoro ha riconosciuto, per il periodo pre-gresso, il vincolo di subordinazione e la qualifica di redattore.• C.N. 30 marzo 2012 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone

• Accolto ricorso Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

143Tenuta A

lboRegistro praticanti 2012

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II-1-2-4 Programmista regista che realizza servizi ed inchiesteQuando un programmista regista partecipa compiutamente ad un programma tele-visivo realizzando reportage ed inchieste, scrivendo i testi, realizzando interviste eprovvedendo infine al montaggio col controllo del responsabile della redazione, sipuò riconoscere la compiuta pratica se la consistenza redazionale rientra nei para-metri fissati dai criteri interpretativi dell’art.34 della legge professionale.• C.N. 21 giugno 2012 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Accolto ricorso Fabio Trappolini avverso delibera Ordine Lazio 21.02.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme

II-1-2-5 Attività di corrispondente e praticantatoLa collaborazione assidua o anche quotidiana quale corrispondente da un Comuneper una testata giornalistica non equivale ad attività di praticantato.Il Consiglio Nazionale ha infatti più volte precisato che non ricorrono le condizio-ni per ottenere l’iscrizione nel Registro dei praticanti quando, fuori dall’ambito re-dazionale, si forniscono al giornale notizie o articoli su avvenimenti del luogo odella zona in cui si risiede.• C.N. 22 giugno 2012 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Francesco Celardo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-6 Adeguata struttura redazionale e presenza di un tutor -Si ammette l’iscrizione

Si deve procedere all’iscrizione nel Registro dei praticanti di chi, assunto con re-golare contratto, svolge la propria attività in una struttura redazionale riconosciutaidonea, sotto la guida di un tutor.Verificata la sussistenza di tali requisiti, il Consiglio Nazionale, che aveva delega-to l’istruttoria della richiesta alla Commissione Ricorsi, ha preso atto dell’esisten-za dei requisiti richiesti dai criteri interpretativi dell’art.42 della legge professiona-le ed ha disposto l’iscrizione della ricorrente nel Registro dei praticanti.• C.N. 9 ottobre 2012 n. 44 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Accolto ricorso Rossana B. Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-7 Società fornitrici di ‘service’ e strutture redazionaliUna società che fornisce service è cosa diversa dalla struttura redazionale a cui siè assegnati e nella quale si svolge il praticantato. In conseguenza, quando la reda-zione risulti inadeguata, la richiesta non può essere accolta, né si può condividerela pretesa di considerare l’attività di service svolta dall’editore da cui si è assuntiin favore di varie testate, inclusa appunto quella per la quale la ricorrente chiede disvolgere il praticantato.Ciò perché, nel rispetto del principio della corrispondenza tra richiesto e pronun-ciato, la decisione sull’istanza prodotta è subordinata alla verifica se la testata pres-so la quale si svolge il praticantato presenti una valida struttura redazionale.

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• C.N. 9 ottobre 2012 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Adriana Dell’Arti avverso delibera Ordine Lazio 7.03.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-8 Realizzazione di sole immagini. Si nega il praticantatoLa semplice realizzazione di immagini ‘grezze’, da consegnare ai redattori, nonpuò essere considerata pratica giornalistica. Si tratta infatti di un lavoro solo in par-te riconducibile a quello dei montatori Rai, per i quali una costante giurisprudenzadel Consiglio Nazionale ha sempre escluso qualsiasi collegamento col praticanta-to giornalistico.Inoltre, il ricorrente risulta assunto da un’agenzia interinale, che tra le figure ascri-vibili alla sua attività, non ha anche quelle dei praticanti giornalisti.• C.N. 9 ottobre 2012 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso Nicola Scarpelli avverso delibera Ordine Veneto 12.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: ConformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-1-2-9 Lavoro giornalistico in una struttura adeguata -Compiuta pratica

L’interpretazione letterale dell’art. 34 della legge n. 69/63 è ormai superata dai cri-teri interpretativi approvati dal Consiglio Nazionale. Pertanto, deve essere ricono-sciuta la compiuta pratica quando si accerta l’esistenza di una struttura redaziona-le idonea ad assicurare la completa preparazione del tirocinante e lo stesso svolgela propria attività in modo continuativo sotto la guida di un giornalista professio-nista quale tutor.• C.N. 9 ottobre 2012 n. 48 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Accolto ricorso Germano Morosillo avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-10 Precarietà della redazione e mancanza di un tutor - Noal praticantato

La non idoneità di una testata e la mancanza di un tutor sono elementi ostativi alriconoscimento della compiuta pratica.Nel caso in esame, dall’istruttoria svolta si è accertata, oltre all’inadeguatezza del-la struttura redazionale, l’assenza di una figura professionale che seguisse in modoassiduo ed organico l’attività della ricorrente facendole da guida nella predisposi-zione dei servizi giornalistici.• C.N. 9 ottobre 2012 n. 49 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Mariangela Scandurra avverso delibera Ordine Sicilia 18.11.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-11 Collaborazione esterna e richiesta di compiuta praticaLa collaborazione, anche assidua, ad una testata giornalistica, non configura attivi-tà di praticantato, perché le condizioni per tale riconoscimento non si realizzanonei confronti di chi, fuori dall’ambito redazionale, fornisce notizie o articoli su av-venimenti del luogo di residenza.

145Tenuta A

lboRegistro praticanti 2012

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Il Consiglio Nazionale ha pertanto respinto la richiesta di compiuta pratica presen-tata da un pubblicista che ha fornito la propria collaborazione prevalentemente dal-l’esterno, senza partecipare in modo continuativo ed organico alla vita del giornale.• C.N. 9 ottobre 2012 n. 50 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso R. Rosario Coluccino avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C.N. 9 ottobre 2012 n. 51 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Crescenzo Ranaudo avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 9 ottobre 2012 n. 52 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Valentina Villani avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3 REGISTRO PRATICANTI 2011

II-1-3-1 Redazione di testi e praticantatoL’attività di ricerca con elaborazione di schede e testi non è idonea al riconosci-mento della compiuta pratica, perchè di mero supporto all’attività giornalistica.Difatti, per tale riconoscimento, è indispensabile documentare l’esercizio effettivo econtinuativo dell’attività giornalistica e l’inserimento nei quadri organici redazionali.Nel caso in esame, il ricorrente compilava schede informative sulla situazione po-litico-sociale di vari Paesi, con ricerche di immagini di repertorio, poi utilizzate da-gli autori dei documentari.• C.N. 30 marzo 2011 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Respinto ricorso Alessandro Chiappetta avverso delibera Ordine Campania 11.02.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C.N. 22 settembre 2011 n. 50 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Agata Maria Costanzo avverso delibera Ordine Lazio 04.10.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

Anche in questo caso, il lavoro svolto dalla ricorrente si presenta più come attività or-ganizzativa interna da mettere a disposizione del conduttore del programma, median-te la realizzazione di schede con approfondimenti etc. Un lavoro di evidente respon-sabilità, che comunque si potrebbe definire collaterale o di supporto a quello giornali-stico, in quanto non vi è produzione ‘finita’, e quindi non riconducibile ad un pratican-tato quale prefigurato dall’art. 34 della legge professionale e dai criteri interpretativi.

II-1-3-2 Praticantato in una struttura che fa informazioneSi riconosce il praticantato quando si svolge con carattere di continuità attivitàgiornalistica, in una struttura che fa informazione ed è diretta da giornalisti.Il Consiglio Nazionale ha ritenuto fondate le motivazioni di un pubblicista che ri-

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vendicava il riconoscimento di compiuta pratica per attività caratterizzata da inter-viste, conferenze stampa, elaborazione testi etc., svolta presso la redazione cultu-rale di un’agenzia di stampa, con osservanza di turni di lavoro e sotto la supervi-sione di giornalisti.• C.N. 30 marzo 2011 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Accolto ricorso Lucio Filipponio avverso delibera Ordine Lazio 20.11.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C.N. 22-09-2011 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Accolto ricorso Alessio Moriggi avverso delibera Ordine Lazio 08.07.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-3 Struttura redazionale e retribuzione non adeguate. Sinega la compiuta pratica.

Si nega il riconoscimento della compiuta pratica quando la consistenza della strut-tura redazionale risulta inadeguata e la retribuzione percepita è notevolmente al disotto dei parametri fissati nei criteri interpretativi dell’art.34 della legge professio-nale.Il Consiglio Nazionale ha quindi confermato la decisione dei primi giudici di re-spingere l’istanza di iscrizione nel Registro praticanti presentata da una pubblici-sta per attività svolta presso una testata on line con cadenza mensile, curata da tregiornalisti pubblicisti.• C.N. 22-09-2011 n. 48 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Agnese Carnevali avverso delibera Ordine Marche 21.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-4 Addetto stampa di un esponente politico. Non èpraticantato

Elaborare comunicati stampa sull’attività del Presidente di un Ente pubblico noncostituisce motivo per richiedere il riconoscimento di compiuta pratica.Nella fattispecie, la ricorrente, nemmeno inserita organicamente nell’Ufficio Stam-pa dell’Ente, si limitava a scrivere comunicati stampa, testi di interventi e rispostead interviste per conto del Presidente della Regione Liguria e di trasmettere per ladiffusione, all’agenzia di stampa regionale.• C.N. 22-09-2011 n. 52 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso Nuccia Angela Cifarelli avverso delibera Ordine Liguria 12.01.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-1-3-5 Condizioni per riconoscere il praticantato in un UfficioStampa

Si riconosce la compiuta pratica quando l’Ufficio Stampa nel quale si lavora editapubblicazioni periodiche, sotto la direzione di un iscritto all’Albo e con almeno ungiornalista professionista che svolga funzioni di tutor.Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale, accogliendo il ricorso di una giornalista pub-

147Tenuta A

lboRegistro praticanti 2011

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blicista, assunta con regolare contratto giornalistico presso l’Ufficio Stampa delConsiglio Regionale della Liguria, nel quale lavorano quattro giornalisti professio-nisti, e che collabora continuativamente al sito web della Regione ed all’AgenziaQuotidiana dello stesso Consiglio, diretta da un giornalista professionista.• C.N. 09-11-2011 n. 56 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Accolto ricorso Alessandra Repetto avverso delibera Ordine Liguria 30.09.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-1-3-6 Termini per la permanenza nel Registro dei praticantiLe controversie relative alle modalità di effettuazione delle prove di idoneità profes-sionale sono di competenza della magistratura ordinaria e non possono influenzarele decisioni dell’Ordine circa i termini di permanenza nel Registro dei praticanti.Il Consiglio Nazionale ha pertanto respinto il ricorso di una pubblicista portatricedi handicap, rimasta iscritta nel Registro Praticanti per più di tre anni e poi cancel-lata che aveva motivato il protrarsi dell’iscrizione con controversie intercorse conla Commissione relativamente alle particolari modalità di effettuazione della pro-va scritta, a causa della propria condizione.• C.N. 09-11-2011 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Respinto ricorso... avverso delibera Ordine Veneto 18.05.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-7 Il rifiuto del direttore al rilascio dell’attestato dicompiuta pratica va documentato

Condizione indispensabile perché l’Ordine dei Giornalisti riconosca la compiutapratica è che si dia prova della formale richiesta di certificazione e del rifiuto o si-lenzio del direttore Responsabile della testata. In ogni caso, non si può chiedere ilriconoscimento quando l’attività, in un settimanale occupato per la metà da insertipubblicitari, e privo di una sua valida struttura, è caratterizzata da qualche artico-lo, senza ‘passare’ pezzi o titolarli, e la retribuzione percepita è irrisoria.Il Consiglio Nazionale ha pertanto respinto il ricorso della collaboratrice di un set-timanale, poi chiuso, la cui attività non rispondeva ai criteri interpretativi fissatidall’art.34 della legge, approvati dal Consiglio Nazionale.• C.N. 15-12-2011 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso Francesca D’Anna avverso delibera Ordine Liguria 16.03.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C.N. 15-12-2011 n. 68 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso Arianna Orisi avverso delibera Ordine Liguria 16.03.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-2 ELENCO PROFESSIONISTI

II-2-1 ELENCO PROFESSIONISTI 2013Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria deiprofessionisti

II-2-2 ELENCO PROFESSIONISTI 2012Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria deiprofessionisti

II-2-3 ELENCO PROFESSIONISTI 2011Nel corso del 2011 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria deiprofessionisti

149Tenuta A

lboElenco professionisti 2013 - 2012 - 2011

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II-3 ELENCO PUBBLICISTI

II-3-1 ELENCO PUBBLICISTI 2013

II-3-1-1 Attività promozionale retribuita da un’aziendaconvenzionata con un Comune. Si nega l’iscrizione

Ai fini dell’applicazione dell’art.35 della legge professionale, non rileva il fattoche sul sito di un Comune siano stati pubblicati comunicati promozionali di pro-dotti locali, redatti per conto di un’azienda privata che ha sottoscritto apposita con-venzione con l’Ente e che retribuisce l’aspirante pubblicista per tale attività.La domanda di iscrizione è stata respinta, perché, indipendentemente dalla loro com-patibilità con la previsione delle norme in vigore, i mezzi di prova presentati risulta-no commissionati da una ditta privata, che ha provveduto anche alla retribuzione. • C.N. 12 marzo 2013 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani• Respinto ricorso Nicola Giordanella avverso delibera Ordine Liguria 1.10.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-2 House organ destinato a dipendenti e clienti. Non èattività pubblicistica

L’attività svolta per un house organ, destinato ad assicurare una comunicazione co-stante con dipendenti e clienti di una ditta, non abilita all’iscrizione all’Ordine deiGiornalisti. Tale principio, enunciato in numerose decisioni del Consiglio Nazio-nale, è ispirato all’esigenza di individuare, nei mezzi di prova presentati, una me-diazione giornalistica di pubblico interesse.Nel caso in esame, l’attività della ricorrente, inquadrata e retribuita come impiega-ta, non rispetta le condizioni richieste dall’art.35 della legge professionale.• C.N. 25 settembre 2013 n.23 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra• Respinto ricorso Lidia Conte avverso delibera Ordine Veneto 11.3.2013

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-1-3 Articoli di natura promozionale o pubblicitaria. Nonsono valutabili

In base all’art.35 della legge n.69/1963, per ottenere l’iscrizione nell’elenco Pub-blicisti, è indispensabile documentare lo svolgimento di un’attività giornalisticanon occasionale e regolarmente retribuita. L’Ordine dei Giornalisti ha il diritto-do-vere di esaminare i mezzi di prova presentati per verificare la validità della retri-buzione documentata e la natura giornalistica della prestazione.Poiché molti articoli presentati contengono elementi di natura promozionale o pub-blicitaria,risultando quindi estranei al concetto di mediazione di notizie di pubbli-co interesse, e gran parte della retribuzione documentata è riferita ad attività diver-sa da quella giornalistica, il ricorso è stato respinto.

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• C.N. 18 dicembre 2013 n.28 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre• Respinto ricorso Caterina Soprana avverso delibera Ordine Veneto 18.2.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C.N. 12 marzo 2013 n.7 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito• Respinto ricorso Gregorio Codispoti avverso delibera Ordine Piemonte 4.4.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-4 Iscrizione dei fotoreporterAi fini dell’iscrizione nell’elenco Pubblicisti, il fotoreporter deve esibire i mezzi diprova certificati dal direttore responsabile e gli attestati della regolare retribuzione.In mancanza di tali elementi, la domanda di iscrizione deve essere respinta.Pertanto, il Consiglio dell’Ordine della Liguria non ha accolto la richiesta di un fo-toreporter, la cui attività era stata certificata da un soggetto non iscritto all’Ordinedei Giornalisti per foto fornite ad un’agenzia fotografica della quale peraltro non èstata provata la natura giornalistica. Inoltre, la retribuzione effettuata in unica so-luzione- non risulta riferita in modo specifico ai mezzi di prova presentati. • C.N. 12 marzo 2013 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. D’Ubaldo• Respinto ricorso Giulio Hasson avverso delibera Ordine Liguria 29.5.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-1-5 I mezzi di prova devono contenere una mediazionegiornalistica

Rientra nel diritto-dovere del Consiglio Regionale verificare che i mezzi di provaallegati all’istanza di iscrizione nell’elenco Pubblicisti presentino una effettiva me-diazione giornalistica tra i fatti e la loro conoscenza, oltre ad un carattere di crea-tività. Diversamente operando, l’attività del Consiglio sarebbe puramente notarile.Nel caso in esame, i mezzi di prova presentati, in gran parte riconducibili a siti spe-cializzati, non contenevano le caratteristiche giornalistiche abilitanti alla richiestaiscrizione.• C.N. 12 marzo 2013 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno• Respinto ricorso Serena Buonocore avverso delibera Ordine Toscana 16.4.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-6 Ai fini dell’iscrizione fa fede l’attestazione del DirettoreLa richiesta di iscrizione nell’elenco dei pubblicisti è regolata dagli artt.35 dellalegge e 34 del Regolamento, in base ai quali l’attestazione del direttore della pub-blicazione circa l’attività giornalistica non occasionale e retribuita svolta dall’aspi-rante pubblicista può essere rilasciata solo da un iscritto all’albo, professionista opubblicista.Pertanto, non hanno alcun rilievo le dichiarazioni rilasciate da soggetti non iscrittiall’Ordine, specie quando sono in contrasto con le attestazioni del direttore dellapubblicazione.

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lboElenco pubblicisti 2013

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• C.N. 12 marzo 2013 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito• Respinto ricorso Vittorio Scerbo avverso delibera Ordine Calabria 5.9.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-7 La rinuncia al ricorso rende definitivo il diniego diiscrizione

L’atto di rinuncia al ricorso rende esecutivo il provvedimento con cui il ConsiglioRegionale ha respinto la richiesta di iscrizione nell’elenco dei Pubblicisti.Invitato a regolarizzare formalmente il ricorso, l’interessato ha comunicato la vo-lontà di non proseguire nella vertenza.• C.N. 12 marzo 2013 n.1 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno• Presa d’atto rinuncia ricorso Franco Zoccoli - delibera Ordine Liguria 14.3.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C. N. 18 dicembre 2013 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Presa d’atto rinuncia ricorso A. Guzzardi delibera Ordine Sicilia 28.6.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-8 Inammissibile il ricorso su un provvedimento nondefinitivo

La comunicazione prevista dall’art.10 bis della legge n.241/1990 non riveste valo-re provvedimentale, in quanto non esprime una determinazione definitiva ma unpreavviso di diniego per consentire all’interessato di produrre eventuali altri atti odi controdedurre. Pertanto è inammissibile l’impugnativa avverso tale atto “endo-procedimentale”.Il Consiglio Nazionale ha quindi archiviato un ricorso presentato avverso la comu-nicazione fatta all’interessato dal Consiglio Regionale circa gli elementi ostativi al-l’accoglimento dell’istanza di iscrizione nell’elenco Pubblicisti.• C.N. 19 dicembre 2013 n.30 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Inammissibile ricorso Andrea Altinier avverso comunicazione ex art.10 bis L.241/1990Ordine Veneto• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-1-9 L’aspirante pubblicista non può chiedere il domicilioprofessionale

L’art.16 della legge n.526/99, che consente il libero movimento ed esercizio del-l’attività professionale ai professionisti non può essere invocato da chi non è anco-ra iscritto in un albo professionale. L’aspirante pubblicista, quindi, deve presenta-re l’istanza di iscrizione all’Ordine nel cui territorio ha la residenza anagrafica.In base a tale principio, il Consiglio dell’Ordine del Piemonte ha dichiarato inam-missibile, per incompetenza territoriale, la domanda di un’aspirante pubblicista, re-sidente in Sicilia, che aveva chiesto l’iscrizione nell’Albo del Piemonte, indicandoin quel territorio il domicilio professionale per lo svolgimento dell’attività giornali-stica. In questo caso, oltre a ribadire il principio relativo all’iscrivendo, è stato an-

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che accertato che il richiedente avrebbe eletto domicilio professionale dopo l’even-tuale iscrizione.• C.N. 18 dicembre 2013 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Respinto ricorso Salvatore Alcamo avverso delibera Ordine Piemonte 19.2.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-1-10 La retribuzione deve essere validamente documentata Gli attestati sulla regolare retribuzione, riferiti esclusivamente ai mezzi di prova gior-nalistici allegati alla domanda di iscrizione, devono essere sottoscritti dal direttore.L’istanza viene, quindi, respinta quando - come nel caso in esame - la retribuzio-ne, è attestata dal dirigente di una società sportiva, in relazione ad una attività spor-tivo-dilettantistica, e non invece dal direttore della testata.• C.N. 25 settembre 2013 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. D’Ubaldo• Respinto ricorso Stefano Nonvel avverso delibera Ordine Toscana 16.11.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-11 La gratuità delle prestazioni giornalistiche non evita lacancellazione

L’attività pubblicistica deve essere regolarmente retribuita, perché l’art. 35 dellalegge professionale la pone come condizione indispensabile per l’iscrizione nel-l’Elenco dei Pubblicisti. Tale disposizione vale anche per conservare lo status digiornalista, né valgono motivazioni di carattere solidaristico o volontaristico pergiustificare la gratuità delle prestazioni.• C. N. 19 dicembre 2013 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. D’Ubaldo• Respinto ricorso Carlo Peditto avverso delibera Ordine Sicilia 28.6.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

~CONFORME:• C. N. 10 aprile 2013 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Respinto ricorso Natale De Lorenzo avverso delibera Ordine Piemonte 27.11.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-12 Un caso di applicazione dell’art. 41 della leggeprofessionale

In linea di principio l’art.41 co.1, 2 della legge n.69/1963 va applicato nei casi incui la carica pubblica richieda un impegno a tempo pieno.Tuttavia, la temporanea inattività giornalistica può essere ammessa quando, al tem-po da dedicare agli impegni amministrativi, si aggiunge quello richiesto nell’esple-tamento di tutte le attività connesse al dottorato di ricerca.• C.N. 12 marzo 2013 n.11 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Respinto ricorso Gianpaolo Fassino avverso delibera Ordine Piemonte 27.11.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-3-1-13 Documentazione integrativa allegata al ricorso. Siannulla la cancellazione

Quando si dimostra che, per cause di forza maggiore, non è stato possibile fornireal Consiglio dell’Ordine le richieste prove circa la persistente attività pubblicisti-ca, è consentito farlo contestualmente al ricorso avverso la cancellazione dall’Al-bo disposta dal Consiglio Regionale.Nel caso in esame, il ricorrente, dopo aver giustificato il mancato riscontro alle ri-chieste dei primi giudici con periodiche assenze dal domicilio per motivi di lavo-ro, ha prodotto, in sede di esame del ricorso, valide prove documentali sulla conti-nuità del suo lavoro giornalistico.• C.N. 10 aprile 2013 n.18 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno• Accolto ricorso Elio Regazzoni avverso delibera Ordine Piemonte 11.12.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-14 L’attività di comunicazione è diversa da quellagiornalistica

Tanto per l’iscrizione quanto per la permanenza nell’elenco Pubblicisti valgono ledisposizioni dell’art. 35 della legge professionale. Pertanto, è cancellato per inatti-vità il pubblicista che documenta come attività prevalente quella di comunicazionein un Ente Pubblico, assieme ad altra, comunque marginale, di una collaborazionegiornalistica in relazione alla quale non v’è prova della regolare retribuzione.• C.N. 18 dicembre 2013 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Respinto ricorso Giovanni Firera avverso delibera Ordine Piemonte 28.11.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-15 Saldo quote arretrate e permanenza nell’AlboIl pagamento delle quote associative costituisce un obbligo a cui un iscritto nonpuò sottrarsi perché, non pagando, viene meno ad un preciso dovere stabilito dallalegge e dal Regolamento, per cui può essere cancellato dall’Albo dei Giornalisti.Anche in pendenza di ricorso avverso la cancellazione disposta dal Consiglio Re-gionale, però, l’iscritto può saldare le quote arretrate. Ciò determina l’automaticoannullamento della cancellazione, e la permanenza nell’Albo con l’anzianità ma-turata, essendo cessata la materia del contendere.• C.N. 12 marzo 2013 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Archiviato ricorso Giulia Turchi avverso delibera Ordine Lazio 9.9.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-3-2 ELENCO PUBBLICISTI 2012

II-3-2-1 Inattività dei fotoreporterCondizione per la permanenza nell’Albo è che vi sia attività giornalistica e che lastessa sia regolarmente retribuita. In mancanza di queste condizioni, si procede al-la cancellazione, ai sensi dell’art. 41 della legge professionale.La regola vale anche per i fotoreporter.Cancellato dal Consiglio dell’Ordine del Piemonte, il ricorrente ha impugnato ilprovvedimento esibendo al Consiglio Nazionale ricevute e fatture che non attesta-no la natura giornalistica delle prestazioni retribuite, assieme alla generica dichia-razione del direttore di un periodico, priva di riscontri documentali e comunque ri-ferita ad un periodo diverso da quello preso in esame nel provvedimento con cui siè disposta la cancellazione dall’Albo.• C.N. 30 marzo 2012 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Mario Bruno avverso delibera Ordine Piemonte 21.06.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-2 Svolgimento di funzioni pubbliche - attività giornalistica- retribuzione

Il giornalista iscritto all’Albo esercita a tutti gli effetti una professione, indipenden-temente dal fatto che la svolga con lo status di pubblicista o di professionista. Per-tanto, la redditività di tale lavoro e la sua congruità, pur con le debite proporzionifra i due status professionali, e pur nell’autonomia di valutazione dei Consigli Re-gionali dell’Ordine, non possono non essere considerati come requisiti fondamen-tali del concetto stesso di “attività professionale”.Nel caso in esame, un pubblicista, in sede di revisione dell’albo, dopo aver giusti-ficato la ridotta attività col fatto di avere svolto funzioni di assessore nel Comunedi Albenga, aveva però documentato, per la produzione giornalistica, una retribu-zione ritenuta irrisoria dai primi giudici.Il Consiglio Nazionale, richiamate le proprie decisioni circa l’applicazione dell’art. 41,comma 2 della Legge professionale (svolgimento di funzioni pubbliche) e precisa-to comunque che tale esercizio era stato limitato nel tempo, ha preso atto dei mez-zi di prova sull’attività giornalistica, concordando col Consiglio Regionale sullaesiguità dei compensi percepiti. Il Consiglio ha anche precisato che la lacuna del-la retribuzione irrisoria non può essere colmata con articoli scritti a titolo gratuitoo retribuiti in modo simbolico.• C.N. 18 maggio 2012 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Eraldo Ciangherotti avverso delibera Ordine Liguria 12.10.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-3 Revisione dell’Albo. Quando si procede allacancellazione di un iscritto

Chi è sottoposto a revisione e non dimostri di avere svolto attività giornalistica re-golarmente retribuita mediante l’esibizione di mezzi di prova fiscalmente validi, vacancellato dall’Albo.

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Nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di documentare la retribuzio-ne percepita per gli articoli scritti nel periodo riferito alla revisione ed infine ha ri-nunziato all’audizione ed al ricorso.Il Consiglio Nazionale ne ha preso atto, per cui il provvedimento di cancellazioneè divenuto definitivo.• C.N. 12 dicembre 2012 n. 56 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorso Ferdinando Ventriglia avverso delibera Ordine Piemonte 9.11.2010 (p.a.)• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-4 Elementi essenziali per l’iscrizioneL’art. 1 comma 3 della Legge professionale così recita “Sono pubblicisti coloro chesvolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano al-tre professioni o impieghi”.Quindi pubblicista è colui che svolge attività giornalistica non occasionale e retri-buita, anche se svolge altre professioni o mestieri e l’art. 35 della stessa legge in-dica in modo chiaro i documenti da presentare (giornali e periodici contenenti scrit-ti a firma del richiedente e certificati dei direttori delle pubblicazioni che compro-vino l’attività giornalistica regolarmente retribuita da almeno due anni), che deb-bono essere diversi da quelli propri dell’altra professione o mestiere.Nel caso in esame, fermo restando il rilievo fatto dai primi giudici circa l’insussi-stenza dei mezzi di prova presentati, il Consiglio Nazionale ha rilevato che non visono le condizioni richieste dal richiamato art. 35 della legge professionale perquanto riguarda la certificazione del direttore e la retribuzione. Difatti, il ricorren-te ha presentato il cedolino paga per l’attività istituzionale di montatore e, in luo-go dei mezzi di prova sull’attività pubblicistica, ha indicato il lavoro di montaggiosvolto presso la Rai, come dipendente a tempo pieno. Situazioni, queste, del tuttoestranee a quanto previsto dalla legge per l’iscrizione nell’Elenco Pubblicisti.• C.N. 18 maggio 2012 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Antonio Albanese avverso delibera Ordine Lombardia 26.03.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-2-5 Mezzi di prova ed iscrizione all’AlboIn presenza di situazioni da cui risulti un effettivo svolgimento di attività giornali-stica e di una retribuzione solo formalmente non in linea con la previsione legisla-tiva, la richiesta di iscrizione nell’elenco pubblicisti può essere ammessa.Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale accogliendo il ricorso di una aspirante pub-blicista che, retribuita in base al contratto grafici-editoriali, ha di fatto svolto atti-vità giornalistica, documentata con regolari mezzi di prova e con la dichiarazionedel direttore responsabile.

• C.N. 18 maggio 2012 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Accolto ricorso Alessandra Babetto avverso delibera Ordine Veneto 8.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-3-2-6 Attività riconducibile a quella giornalisticaÈ valida, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Pubblicisti ed indipendentemente dalnomen iuris del contratto sottoscritto con una emittente radiofonica (‘annunciatri-ce’), l’attività giornalistica svolta in modo prevalente, con la cura di programmi ra-diofonici caratterizzati da interviste realizzate dall’interessata e dal lancio di servi-zi oltre a programmi di notiziari con la lettura di notizie selezionate dalle agenziee rielaborate.Nell’accogliere il ricorso, il Consiglio Nazionale ha anche preso atto della dichia-razione del direttore responsabile da cui risulta che l’interessata ‘svolge attivitàgiornalistica in modo continuativo regolarmente retribuita’.• C.N. 21 giugno 2012 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Accolto ricorso Giovanna Manzato avverso delibera Ordine Veneto 27.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-7 Domicilio professionale e aspirante pubblicistaSolo chi è già iscritto all’Ordine dei Giornalisti può chiedere l’equiparazione tra re-sidenza e domicilio professionale in applicazione dell’art. 16 della legge n. 526/1999.Tale diritto infatti garantisce il libero movimento ed esercizio dell’attività professio-nale a quanti sono già in possesso dello status di professionisti.Correttamente, quindi, il Consiglio dell’Ordine della Campania non ha accoltol’istanza di un’aspirante pubblicista, residente a Roma, che aveva chiesto l’iscri-zione nell’Albo della Campania, indicando in quel territorio il domicilio professio-nale per attività propedeutica all’iscrizione, svolta per un quindicinale pubblicatoad Aversa.• C.N. 12 dicembre 2012 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Filomena Di Sarno avverso delibera Ordine Campania 3.05.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-2-8 La retribuzione elemento essenziale per l’iscrizioneLe prove della retribuzione per gli articoli pubblicati devono essere fornite con spe-cifiche attestazioni del Direttore e con mezzi di prova fiscalmente validi. Pertantotali compensi non possono essere conglobati nello stipendio percepito per lavorodipendente, senza che vi sia uno specifico riferimento all’attività giornalistica.Nel caso in esame, la ricorrente aveva chiesto di considerare, assieme ai compen-si documentati -ma risultati irrisori- per la collaborazione ad un periodico diocesa-no, anche quelli, però non documentati, per articoli scritti sul trimestrale del-l’Azienda Sanitaria, presso cui lavora. Difatti, nel Cud rilasciato dall’Azienda Sa-nitaria, riferito solo all’attività di dipendente, non vi è alcun riferimento a compen-si erogati per attività pubblicistica.

• C.N. 20 gennaio 2012 n. 3 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Marta Pescetto avverso delibera Ordine Liguria 3.05.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

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II-3-2-9 Retribuzione in contanti e tracciabilitàÈ legittima la retribuzione in contanti dei compensi per attività giornalistica, se ri-ferita a somme inferiori alla soglia minima stabilita dalla legge, in materia di trac-ciabilità, sempre a condizione che si forniscano prove fiscalmente valide della ef-fettiva corresponsione degli emolumenti.Inoltre i compensi erogati, ancorché ritenuti esigui, sono validi ai fini dell’ammis-sibilità della iscrizione nell’Elenco Pubblicisti, se rientrano nei parametri fissaticon i criteri generali approvati dall’Ordine Regionale e pubblicizzati sul sito istitu-zionale dell’Ordine stesso.• C.N. 12 dicembre 2012 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Accolto ricorso Anna Martano avverso delibera Ordine Sicilia 30.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-10 Periodicità ed entità delle retribuzioniÈ buona norma che i compensi per attività giornalistica siano corrisposti con caden-za mensile, ma si può far ricorso a scadenze diverse (bimestrali o quadrimestrali) setale procedura non è preclusa dai criteri generali fissati dall’Ordine territoriale.Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale ha accolto un ricorso, avendo accertatola regolarità formale dei compensi percepiti e la loro rispondenza all’entità ed allemodalità fissate dal Consiglio Regionale.• C.N. 12 dicembre 2012 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Accolto ricorso Lucia Aliverti avverso delibera Ordine Liguria 5.07.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-11 Giornale specializzato e mediazione giornalisticaL’attività in un giornale specializzato nel campo dei motori e diretto da un giorna-lista pubblicista può consentire l’iscrizione nell’Elenco Pubblicisti quando è carat-terizzata da raccolta, commento ed elaborazione di notizie, pur se riferite solo aquel settore.Dall’esame dei mezzi di prova esibiti dal ricorrente, è stata riscontrata una media-zione giornalistica su fatti ed eventi, con una valutazione della loro rilevanza ai fi-ni dell’informazione ed al testo dei messaggi giornalistici da fornire agli appassio-nati della materia. Il tutto aggiunto a servizi di cronaca su fiere e saloni, che van-no al di là delle fredde analisi tecniche.• C.N. 12 dicembre 2012 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Accolto ricorso Marco Valerio Condorelli avverso delibera Ordine Lazio 20.03.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3 ELENCO PUBBLICISTI 2011

II-3-3-1 Chi ha diretto una rivista specializzata non puòrichiedere l’iscrizione nell’Elenco Pubblicisti

In base agli artt.34 e 35 della legge ordinistica e 34 del Regolamento di attuazio-ne, per l’iscrizione nell’Elenco dei pubblicisti, l’attestazione del direttore dellapubblicazione relativa alla collaborazione biennale può essere rilasciata solo da un

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iscritto all’Albo, professionista o pubblicista, in quanto il direttore certifica la na-tura giornalistica della produzione posta a corredo dell’istanza.Pertanto, non vi può essere un automatismo nell’iscrizione nell’Elenco pubblicisti deldirettore che, già iscritto nell’Elenco speciale ex art.28, sia stato cancellato, essendostata accertata la natura giornalistica e non più specialistica di quella pubblicazione.Nella fattispecie, il direttore di una rivista di cui all’art. 28 della legge, aveva chie-sto l’iscrizione nell’Elenco pubblicisti, sul presupposto che l’Ordine dei Giornali-sti, nel disporre la sua cancellazione dall’elenco speciale essendo venuto meno ilcarattere specialistico della pubblicazione, aveva riconosciuto la natura giornalisti-ca della stessa.• C.N. 9 febbraio 2011 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Paolo Mondini avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 23.10.2008• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-2 Annullamento dell’iscrizione in via di autotutelaLa legge attribuisce ai Consigli dell’Ordine il potere discrezionale di valutare i pre-cedenti penali di chi chiede l’iscrizione all’Albo, per l’indispensabile rapporto difiducia che un giornalista deve avere con i lettori.Pertanto, è legittimo il provvedimento con cui viene annullato, in via di autotute-la, un provvedimento di iscrizione all’Albo dei pubblicisti quando si accertano,nella domanda di iscrizione, delle gravi carenze come l’aver subito condanne pe-nali, senza menzionare quelle subìte, pur se ormai estinte.Nel caso in esame, il giudizio dei primi giudici sull’ammissibilità della domandadi iscrizione era stato formulato sulla base di una incompleta rappresentazione deifatti, per cui è venuto meno il rapporto di fiducia che deve esistere quale principioetico da porre a base della professione.• C.N. 30 marzo 2011 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso... avverso delibera Ordine Liguria 07.06.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-3 Natura dell’attività pubblicistica e firme congiunteGli articoli che trattano materie come ortodonzia, posturologia e patologie correla-te rientrano nel settore delle testate a carattere tecnico-professionale-scientifico e,come tali, diventano tramite di un colloquio interno fra operatori di una determina-ta specialità.Nell’avallare l’impostazione dei primi giudici, il Consiglio Nazionale ha rilevatoche gran parte degli articoli allegati all’istanza recano due o più firme e non pos-sono comunque essere valutati. Ciò perché ogni aspirante deve documentare inproprio l’autonomia e la mediazione giornalistica realizzate, mentre per gli artico-li con due, tre, cinque firme è impossibile ogni valutazione circa l’apporto dato daciascun firmatario agli articoli presentati.• C.N. 22 settembre 2011 n. 53 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso Daniele Francioli avverso delibera Ordine Toscana 04.03.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-3-3-4 Un giornalista straniero non iscritto all’Ordine deiGiornalisti non può certificare l’attività pubblicistica

In base all’art. 46 della legge ordinistica, il direttore responsabile di un giornale chia-mato a rilasciare la certificazione di cui all’art. 35, ai fini dell’iscrizione nell’ElencoPubblicisti, deve essere iscritto all’Albo dei giornalisti, per cui la dichiarazione rilascia-ta da un giornalista straniero non iscritto all’Albo dei Giornalisti in Italia non è valida.Sulla base di tale disposizione legislativa, il Consiglio Nazionale, senza entrare nelmerito degli altri rilievi formulati dai primi giudici, ha respinto il ricorso di un cit-tadino bulgaro con passaporto europeo, collaboratore di un giornale straniero, lacui attività era stata certificata da un giornalista, cittadino russo, non iscritto all’Al-bo dei Giornalisti in Italia.• C.N. 9 novembre 2011 n. 66 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso Biser Atanasov avverso delibera Ordine Piemonte 23.11.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-3-5 Congruità dei compensi e natura del giornale a cui sicollabora

In base all’art.1 della legge n. 69/63 “sono pubblicisti coloro che svolgono attivitàgiornalistica non occasionale e retribuita”; inoltre, l’art.35 della stessa legge stabi-lisce che tale attività deve essere regolarmente retribuita.Pertanto, una regolare retribuzione è condizione indispensabile per l’accoglimentodi una domanda di iscrizione nell’Elenco dei pubblicisti.Nel rispetto di tali disposizioni ed in mancanza di criteri predeterminati, l’entità deicompensi va rapportata all’entità della produzione giornalistica nel biennio di rife-rimento ed alla natura della pubblicazione.Il Consiglio Nazionale ha quindi ritenuto congrui i compensi regolarmente percepiti daun aspirante pubblicista per collaborazione ad un giornale on line edito da una onlus.• C.N. 9 febbraio 2011 n. 5 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Accolto ricorso Luca Marconi avverso delibera Ordine Lombardia 12.10.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-6 Retribuzione esigua. CancellazioneL’attività giornalistica deve essere regolarmente retribuita. Pertanto, in sede di re-visione dell’Albo, è cancellato per inattività connessa alla mancata retribuzione,chi non la comprova, o documenta dei compensi del tutto esigui. Ciò perché, comeda costante giurisprudenza del Cnog, per retribuzione si intende il corrispettivo diuna prestazione fornita, per cui, se non c’è corrispettivo, non c’è prestazione.Pertanto, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso avverso la cancellazione dal-l’Albo, presentato da un pubblicista che, dopo i due anni di inattività ammessi dallalegge per chi è iscritto da più di dieci anni, ha documentato, per il terzo anno, unaretribuzione oltremodo esigua e comunque notevolmente inferiore a quella minimaannua fissata come parametro di valutazione dall’Ordine Regionale di appartenenza.• C.N. 30 marzo 2011 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Marco Giannotti avverso delibera Ordine Liguria 18.11.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-3-3-7 La retribuzione deve coprire l’intero biennioIl compenso per attività giornalistica corrisposto per un solo anno non integra l’ele-mento della retribuzione previsto dalla legge per l’intero biennio e pertanto è osta-tivo all’iscrizione nell’Elenco pubblicisti.Nel caso in esame, la ricorrente aveva presentato il CUD attestante la retribuzioneper un solo anno, comunicando che le era stato impossibile integrare la documen-tazione relativa al secondo anno per problemi familiari. Invitata dalla Commissio-ne Istruttoria a farlo in sede di esame del ricorso, non ha riscontrato la richiesta.• C.N. 16 giugno 2011 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso Raffaella Mossa avverso delibera Ordine Puglia 11.02.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-8 Retribuzione - I parametri fissati dall’Ordine Regionalesono vincolanti

I criteri stabiliti da un Ordine Regionale per l’istruttoria delle richieste di iscrizionenell’Elenco pubblicisti sono vincolanti. Pertanto, se i compensi percepiti nel bienniodall’aspirante pubblicista, ancorchè esigui, rientrano nei parametri minimi fissatidall’Ordine Regionale con regolari atti deliberativi, l’istanza deve essere accolta.Nel caso in esame l’Ordine Regionale aveva respinto una domanda di iscrizione ritenen-do inadeguata la retribuzione percepita dall’interessata, nonostante che tale retribuzionerientrasse entro i limiti fissati nel Regolamento approvato da quell’Ordine Regionale.Pertanto, il Cnog ha ritenuto valide le ragioni della ricorrente.• C.N. 9 febbraio 2011 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Accolto ricorso Rosaria Sigona avverso delibera Ordine Sicilia 19.02.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-9 Retribuzione e cessione diritti d’autoreLa disposizione dell’art.35 della legge ordinistica in base alla quale l’attività gior-nalistica deve essere regolarmente retribuita indica nella retribuzione effettiva ilcorrispettivo per una prestazione fornita.Pertanto, documentare come corrispettivo per attività giornalistica la cessione deidiritti d’autore contrasta col concetto di retribuzione per una prestazione professio-nale ed esclude quindi la natura giornalistica dell’attività come delineata dalla leg-ge ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Pubblicisti.Il ricorrente, oltre a documentare una esigua produzione giornalistica, aveva attesta-to la cessione dei diritti d’autore in luogo delle prove del pagamento dei compensi• C.N. 16 giugno 2011 n. 40 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Stefano Cicuto avverso delibera Ordine Veneto 09.11.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-3-10 Attività giornalistica occasionaleVa considerata sporadica e, quindi, non idonea ai fini dell’iscrizione all’Albo,Elenco Pubblicisti, l’attività relativa alla redazione, nel biennio di riferimento, dipochi articoli, in quanto l’art.35 della legge professionale stabilisce che l’attivitàgiornalistica deve essere ‘non occasionale’. Pertanto, la prova della occasionalità o

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meno dell’attività svolta non può che discendere da una valutazione anche quanti-tativa degli articoli prodotti.Nel caso in esame, il ricorrente aveva presentato, tra i mezzi di prova, articoli pub-blicati prima del biennio di riferimento e pubblicazioni in versi ed in prosa.• C.N. 22 settembre 2011 n. 49 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Respinto ricorso Aldo Colonna avverso delibera Ordine Sardegna 23.11.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-11 Senza un biennio di attività si nega l’iscrizioneAi fini dell’iscrizione nell’Elenco pubblicisti è necessario che l’attività giornalisti-ca sia in atto al momento della presentazione della domanda, in quanto il provve-dimento dell’Ordine ha natura di accertamento costitutivo.Ciò lo si desume dall’art.34 del Regolamento di attuazione della legge ordinistica.Nel caso in esame, il ricorrente non ha documentato alcuna attività per periodi pre-cedenti la data in cui ha presentato la domanda di iscrizione.• C.N. 30 marzo 2011 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Giovanni Castino avverso delibera Ordine Piemonte 12.01.2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C.N. 19 novembre 2011 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Sara Zentile avverso delibera Ordine Lazio 25.03.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-12 Didascalie a corredo di servizi fotografici. Nonabilitano all’iscrizione nell’Elenco Pubblicisti

In mancanza di una esplicita definizione nella legge professionale, la nozione di at-tività giornalistica deve intendersi quella contraddistinta dall’elemento della crea-tività da parte di chi provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle noti-zie, mediando il fatto di cui acquisisce conoscenza.Pertanto, la ricerca di materiale con cui impostare pagine, per lo più monotematiche,con foto, realizzate in proprio o da altri, accessori o quant’altro possa dare sensocompiuto alle espressioni della moda e la illustrazione di singoli prodotti attraversosemplici didascalie non hanno natura giornalistica; ciò perché manca il requisito del-la mediazione che, invece, deve essere supportata da approfondimenti e commenti.Nel respingere il ricorso dell’interessata, il Cnog ha rilevato che i suddetti elemen-ti non sono riscontrabili nelle didascalie e composizioni fotografiche, che per lo piùhanno carattere illustrativo a fini promozionali e commerciali.• C.N. 16 giugno 2011 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinti ricorsi Camilla Rolla avverso delibere Ordine Lombardia 16.09.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C.N. 16 giugno 2011 n. 39 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Maria Giulia Riva avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

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II-3-3-13 Cura di rubriche con uno pseudonimo. È ammessal’iscrizione

È diffusa la consuetudine di affidare l’incarico di curare rubriche, spesso anche agiornalisti di grande prestigio. Oltretutto, l’art.2 del contratto di lavoro giornalisti-co prevede che si ha responsabilità di un servizio quando ad un collaboratore fissosia affidato l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità artico-li su specifici argomenti o di compilare rubriche.Quanto all’uso dello pseudonimo, è assai diffusa l’abitudine di firmare commenti,rubriche ed articoli con pseudonimi.Nel caso in specie lo pseudonimo non è stato utilizzato per nascondere la propriaidentità al pubblico dei lettori ma anzi per reclamare un rapporto familiare con unnoto cantante e dunque richiamarsi ad una identità propalata dal sistema mediatico.Il Cnog ha pertanto accolto il ricorso avverso la decisione dei primi giudici cheavevano annullato in via di autotutela un provvedimento di iscrizione nell’ElencoPubblicisti in precedenza adottato.• C.N. 16 giugno 2011 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Accolto ricorso Manuela Maria Garofalo avverso delibera Ordine Lazio 03.09.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-3-14 Redazione note stampa per un parlamentare. Non èattività pubblicistica

La redazione di note di agenzia da parte di un assistente parlamentare non è assimilabi-le al lavoro di un Ufficio Stampa che, ai sensi della legge 150/2000, deve essere formal-mente costituito da una pubblica amministrazione e non da un singolo parlamentare.Il ricorrente, invitato dai primi giudici ad integrare i mezzi di prova, aveva allegato ladichiarazione di un parlamentare attestante la mansione di addetto stampa, incaricatodi curare i rapporti con le testate giornalistiche e la stesura dei comunicati stampa.Il Cnog ha respinto il ricorso perché il quadro che ne viene fuori, non configuraun’attività pubblicistica, bensì un impegno diverso da quello di cui all’art.35, cheregola l’iscrizione nell’Elenco dei pubblicisti.• C.N. 9 novembre 2011 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Guglielmo Giuliese avverso delibera Ordine Lazio 21.02.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

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lboElenco pubblicisti 2011

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II-4 ELENCO SPECIALE

II-4-1 ELENCO SPECIALE 2013

Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elen-co speciale

II-4-2 ELENCO SPECIALE 2012

II-4-2-1 Carattere tecnico-professionale e trattazione diproblemi specifici

Due sono i requisiti fondamentali per ottenere o mantenere l’iscrizione nell’Elen-co speciale, ai sensi dell’articolo 28 della legge 2 febbraio del 1963, n. 69: la pub-blicazione deve avere contenuti direttamente attinenti ad una scienza, una tecnicao una professione e deve essere indirizzata ad operatori di quella scienza, tecnicao professione. Soltanto la coesistenza di questi due requisiti rende possibile l’ap-plicazione dell’art. 28, in quanto la rivista ha carattere tecnico-professionale-scien-tifico solo quando diventa tramite di un colloquio interno sui problemi di una de-terminata scienza, di una tecnica o di una professione fra operatori di quegli speci-fici settori.Nel caso in esame, è stato accertato che Il Ponte del Diavolo edito da un circolo ri-creativo spazia su vari argomenti, non escluse l’attualità e la politica. Peraltro, lalongevità della pubblicazione non esime dal rispetto della norma, quando risultanomutate le condizioni e le caratteristiche della stessa.Pertanto, è legittimo il provvedimento di cancellazione dall’Elenco speciale.• C.N. 18 maggio 2012 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Remo Garibaldi avverso delibera Ordine Toscana 14.02.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-4-2-2 Vengono meno le condizioni richieste dall’art. 28quando si spazia su svariati argomenti

Un’associazione senza finalità di lucro non può invocare l’applicazione dell’art. 28della legge professionale per una pubblicazione che spazia su tutti gli argomenti pre-visti tra i suoi compiti statutari, potendo, in alternativa, fare ricorso invece alla disci-plina dell’art. 47, in base al quale “La direzione di un giornale quotidiano o di altrapubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organiz-zazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all’albo dei giornalisti”.Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione ol’annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per laiscrizione provvisoria del direttore nell’Elenco dei Professionisti, se trattasi di quo-tidiani, o nell’Elenco dei Pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica. Ledisposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea no-

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mina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale resta-no affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge, ed allacontemporanea nomina a iscritto nell’Elenco dei Pubblicisti, al quale restano affi-date le attribuzioni di cui all’art. 35 della presente legge”.Nel caso in esame la proprietà di ‘Domani Livorno’, da vari anni diretto da uniscritto all’Elenco speciale, ha ceduto la testata in comodato all’ACLI di Livorno,che ne ha fatto la propria voce verso i soci e i circoli della provincia trattando divari argomenti come lavoro, famiglia, religione, volontariato etc.In conseguenza, il Consiglio dell’Ordine della Toscana ha cancellato il direttoredall’Elenco speciale.• C.N. 17 dicembre 2012 n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Giuliano Lugetti avverso delibera Ordine Toscana 7.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-4-2-3 Ammesso l’esame critico di norme di legge e didecisioni politiche, se riferito alla specificità della pubblicazione

Non si viene meno ai princìpi ispiratori dell’art. 28 della legge n. 69/1963 quando,nel trattare questioni di carattere tecnico professionale, si inseriscono dibattiti e va-lutazioni critiche su provvedimenti legislativi e su decisioni politiche riferiti sem-pre alle materie ispiratrici del giornale.Il direttore di un semestrale, già iscritto in base a tale disposizione di legge, era sta-to cancellato dall’Elenco speciale in quanto spesso trattava anche argomenti di ca-rattere politico debordando dalla specificità delle materie per cui era stata conces-sa l’iscrizione (caccia e pesca).Infatti, i temi trattati, ancorchè di taglio divulgativo e quindi con funzione forma-tiva e informativa, tenuto conto anche della periodicità della pubblicazione (seme-strale) non sembrano riconducibili a quelli di un organo di informazione.Il Consiglio Nazionale ha, pertanto, accolto il ricorso avverso il provvedimento dicancellazione disposto dall’Ordine regionale, rilevando che i riferimenti a fatti dicronaca o di politica hanno sempre avuto per oggetto le materie e le problematichedel settore di interesse del giornale.• C.N. 12 dicembre 2012 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Accolto ricorso Carlo Maltagliati avverso delibera Ordine Toscana 23.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-4-3 ELENCO SPECIALE 2011

II-4-3-1 Si nega l’iscrizione quando la pubblicazione contieneinformazione giornalistica di varia natura

Lo si ricava dall’art. 28 della legge professionale, in base al quale “all’Albo deigiornalisti sono annessi gli Elenchi... e di coloro che, pur non esercitando l’attivi-tà giornalistica, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o ri-viste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cine-matografici”.Nel caso in esame, il Cnog ha respinto il ricorso presentato da un Centro Serviziper il volontariato, in quanto la rivista, peraltro precedentemente diretta da un

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lboElenco speciale 2013 - 2012 - 2011

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iscritto all’Ordine dei Giornalisti, contiene elementi di vera e propria informazio-ne giornalistica, tra cui anche articoli di contenuto cinematografico.• C.N. 12 aprile 2011 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Respinto ricorso Luisa Conti avverso delibera Ordine Veneto 22.07.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-4-3-2 Quando una pubblicazione non rientra più nelleprevisioni dell’art. 28

Il presupposto per assumere la direzione responsabile di una testata ex art.28 dellalegge ordinistica è determinato dai contenuti e dai destinatari della pubblicazione.Pertanto, quando si modifica la sua impostazione e si ospitano sistematicamente ar-ticoli dedicati a temi che prescindono dal carattere tecnico-informativo, (arte ed ar-chitettura, storia e letteratura, scienza e sociologia), la rivista non può essere piùconsiderata tecnico-scientifica.Pertanto, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso del Segretario Generale del-la Camera di Commercio di Firenze, avverso il diniego di reiscrizione, in quantorisulta modificata la natura della pubblicazione.• C.N. 22 settembre 2011 n. 51 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Respinto ricorso Marco Giorgetti avverso delibera Ordine Toscana 11.02.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-5. RICORSI ELETTORALI

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169IndiceIndice

II-5 RICORSI ELETTORALI

II-5-1 RICORSI ELETTORALI 2013

II-5-1 Domande incompatibili e contrastanti tra di loro. Sirespinge il ricorso

Quando, in un ricorso elettorale, si chiede l’annullamento delle operazioni eletto-rali ed il riconteggio delle schede, si formulano due domande tra di esse conflig-genti, perché la richiesta di annullare le operazioni di voto si pone in contraddizio-ne con quella di correggere il risultato elettorale. Difatti, la richiesta di riconteggio delle schede - specie se formulata senza fornirealcuna prova a sostegno dell’istanza - presuppone la conservazione (e non l’annul-lamento) del procedimento elettorale.Va infine rilevato che ogni ricorso elettorale deve essere notificato ai controinteressati.Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale respingendo un ricorso presentato avverso ilrisultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania. • C.N. 7 novembre 2013 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Borra, Di Silvestre, Gallo• Respinto ricorso Pier Paolo Petino avverso Elezioni Ordine Campania 26.5.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

II-5-2 Rinuncia al ricorso. Presa d’attoIl ricorso elettorale viene dichiarato improcedibile quando il ricorrente decide dinon proseguire nell’azione intrapresa.Un giornalista, che aveva lamentato di non aver ricevuto la convocazione per leelezioni relative al rinnovo delle rappresentanze ordinistiche, ha poi comunicato larinuncia al ricorso.• C.N. 25 settembre 2013 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre• Improcedibile ricorso Mario Saccà avverso Elezioni Ordine Calabria 2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-5-2 RICORSI ELETTORALI 2012Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso elettorale

II-5-3 RICORSI ELETTORALI 2011Nel corso del 2011 non è stato trattato alcun ricorso elettorale

Tenuta Albo

Ricorsi elettorali 2013 - 2012 - 2011

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II-6. DECISIONI RICHIAMATENELLE MASSIME

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II-6-1 Pubblicisti/Iscrizione deifotoreporter - n. 9/2013

Il Sig. Giulio Hasson presentava ricorsoavverso la delibera con cui il ConsiglioRegionale dell’Ordine dei Giornalisti del-la Liguria in data 09.05.2012 rigettava ladomanda di iscrizione all’Elenco Pubbli-cisti dell’Albo dei Giornalisti.Alla domanda di iscrizione, il Sig. GiulioHasson allegava la documentazione rela-tiva ai servizi prestati per l’Agenzia Foto-giornalistica Tanopress S.R.L.A seguito dell’istruttoria compiuta, ilConsiglio Regionale decideva di respin-gere l’istanza per insussistenza dei requi-siti. In particolare, nelle motivazioni ve-nivano evidenziate la mancata allegazio-ne della dichiarazione del direttore re-sponsabile e il fatto che pagamento dellaretribuzione fosse avvenuto in un’unicasoluzione. Dalle informazioni desumibilidal sito internet istituzionale del Consi-glio dell’Ordine della Liguria, sezionemodulistica, il fotoreporter che presentadomanda di iscrizione all’Elenco Pubbli-cisti deve produrre, tra l’altro:• dichiarazione circostanziata della dire-zione della pubblicazione (quotidiano,periodico, agenzia di stampa, cinegior-nale, servizi giornalistici di un ente ra-diotelevisivo) che attesti la natura gior-nalistica dell’opera prestata e che le pre-stazioni sono state svolte con piena auto-nomia decisionale; • elenco dei servizi corredati da testi afirma del richiedente (nel caso di servizinon firmati occorre una dichiarazione deldirettore responsabile che chiarisca se ilfotoreporter ha solo eseguito le direttivedel giornalista oppure se ha sviluppato

autonomamente i concetti giornalisticifondamentali).Nel ricorso al Consiglio Nazionale il Sig.Hasson precisa, in ordine alla mancanzadella dichiarazione del direttore responsa-bile delle pubblicazioni, che nella dichia-razione allegata alla domanda di iscrizio-ne il Sig. ____ amministratore dell’Agen-zia, non aveva specificato di essere anchedirettore della stessa. Tale dichiarazione èstata poi sostituita da una nuova attesta-zione allegata al ricorso, la quale risultatuttavia carente, poiché afferma chel’Agenzia Tanopress si è avvalsa, a parti-re dall’anno 2010, della collaborazionepersonale del Sig. Hasson Giulio, titolaredell’omonima ditta (…) per lo svolgimen-to di incarichi commissionati dalla (…)Agenzia, e di aver corrisposto al medesi-mo, per un’attività personale, abituale econtinuativa ricevuta, un compenso com-plessivo, sino ad aprile 2012, pari ad eu-ro 2020,00 (…). Non v’è, pertanto, alcunaspecificazione in ordine ai servizi in con-creto prestati. Inoltre, v’è insanabile con-traddizione fra quanto attestato dal Sig._____ in qualità di direttore nella dichia-razione in data 06.06.2012 allegata dalSig. Hasson al ricorso e quanto dichiaratonella autocertificazione firmata dallo stes-so _____ in qualità di amministratore indata 30.03.2012 e allegata alla domandadi iscrizione, nella quale dichiarava che ilmateriale fotografico allegato firmatoGenoa Cfc e/o Tanopress è stato scattatodal nostro collaboratore Giulio Hasson.Dall’esame della documentazione fotogra-fica allegata al fascicolo, si riscontranoobiettive difficoltà in ordine alla riferibilitàdelle foto al Sig. Hasson, dato che in alcu-ni casi non risultano firmate, mentre in altricasi presentano esclusivamente la dicitura

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eII-6 DECISIONI RICHIAMATENELLE MASSIME

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riferibile all’Agenzia. Pertanto, non si rag-giunge prova sufficiente in ordine alla rea-lizzazione dei servizi fotografici da partedel Sig. Hasson. Inbase all’orientamentoespresso da questoConsiglio si negal’iscrizione del foto-reporter quando nonvi è certezza che sia l’autore dei mezzi diprova presentati e non risulti documentatala specifica retribuzione per gli stessi (C.N.16 ottobre 2009 n. 126). Per quanto riguar-da l’elemento della retribuzione, si osservaquanto segue. In base al principio della pre-determinazione dei criteri di valutazione,principio che trova ampio e consolidato ri-ferimento nella legislazione amministrati-va, i criteri di iscrizione all’Albo sono defi-niti dal Consiglio Regionale dell’Ordine eresi pubblici per garantire la trasparenza el’imparzialità dell’azione amministrativa.Dal sito internet istituzionale del Consigliodell’Ordine della Liguria, sezione moduli-stica, si evince che l’aspirante pubblicista èinvitato a presentare ricevute o fatture pe-riodiche (al massimo quadrimestrali) atte-stanti il pagamento negli ultimi anni dicompetenza dell’attività pubblicistica pre-stata, secondo la vigente normativa fiscale.Come rileva il Consiglio dell’Ordine dellaLiguria nella delibera di prima istanza, ununico pagamento contestuale alla presenta-zione della domanda di iscrizione – ossiaun unico pagamento riferito al biennio uti-le ai fini dell’iscrizione – rappresentaun’anomalia insanabile e non soddisfa il re-quisito necessario di regolare retribuzionerichiesto dalla vigente normativa (legge n.69/1963, D.P.R. 115/1965; D.P.R.649/1976; criteri predefiniti dal consigliodella Liguria). Il fatto che il pagamento siaavvenuto in un’unica soluzione e non, in-vece, con cadenza periodica, non consentedi stabilire in concreto una relazione certatra la retribuzione percepita e le singoleprestazioni giornalistiche prestate nel corsodel biennio. Infine, si osserva che, con no-

ta prot. n. 5641 del 29.10.2012, è stata for-mulata all’Agenzia Tanopress una richiestarelativa alla documentazione fiscale ed èstato chiesto di indicare gli estremi dellaregistrazione dell’Agenzia presso il compe-tente Tribunale. A tale richiesta riscontraval’Agenzia con nota Nostro prot. n. 5953 del14.11.2012, allegando la documentazionefiscale, ma nulla dicendo in ordine alla re-gistrazione. Dagli elementi raccolti, pare alla Com-missione che non vi è prova sufficienteche l’attività del ricorrente si sia svolta inmodo non occasionale e sia stata regolar-mente retribuita.Pertanto, richiamate integralmente le mo-tivazioni della delibera del Consiglio del-la Liguria, il ricorso è infondato e va re-spinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolodegli atti, udito il consigliere relatore, de-cide di respingere il ricorso.Così deciso in Roma il 12 marzo 2013.

II-6-2 Pubblicisti/House organdestinato a dipendenti e clienti.Si nega l’iscrizione - n. 23/2013

La Sig.ra Lidia Conte presenta ricorsocontro la delibera di rigetto della doman-da di iscrizione all’Albo, Elenco Pubbli-cisti, adottata dal Consiglio Regionaledell’Ordine dei Giornalisti del Veneto indata 11.12.2012.Alla domanda di iscrizione in data19.09.2012 allega la documentazione re-lativa alla collaborazione con L’Asta LaVista, periodico del gruppo Luxottica, delquale la ricorrente è dipendente.Va ricordato che il Consiglio Regionaledell’Ordine del Veneto in data 30.10.2012aveva comunicato all’interessata i motiviostativi all’accoglimento dell’istanza exart. 10-bis della Legge n. 241/1990:

Pubblicisti/Iscrizione

dei fotoreporter n. 9/2013

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- l’attività prestata per house organ non èidonea a supportare un’attività pubblici-stica (vedi decisione del Cnog n. 20 del10 febbraio 2010);- non risulta documentata la regolare re-tribuzione da almeno due anni (artt. 1 e35 della legge professionale n. 69/1963);-tutti gli articoli allegati alla domanda ri-sultano non firmati.A tali rilievi replica l’attuale ricorrentecon nota in data 29.11.2012, evidenzian-do quanto segue.Quanto al primo punto, la Sig.ra Contespecifica le caratteristiche di diffusione econtenutistiche della rivista, inviata a die-cimila persone su carta e letta da oltre65mila sul sito on line www.luxottica.com. Quanto al secondo punto, precisa che unaparte della propria retribuzione è correla-ta alla qualità e quantità degli articoli eviene erogata con c.d. MBO (parte varia-bile della retribuzione legata a obiettivimanageriali, ndr), percepito negli anni2009-2010-2011 (2012 da percepire).Infine, relativamente al terzo motivoostativo, la Sig.ra Conte afferma che l’as-senza della firma degli articoli deriva daun orientamento della Redazione e chel’attribuzione degli articoli stessi alla pro-pria firma risulta dalla dichiarazione deldirettore allegata alla domanda di iscri-zione.Il Consiglio Regionale dell’Ordine delVeneto, ad esito dell’istruttoria espletata,decide di respingere l’istanza.Nel ricorso al Consiglio Nazionale laSig.ra Conte si duole in modo puntuale diquelli che erano stati i motivi ostativi al-l’accoglimento dell’istanza, poi integral-mente richiamati nella delibera del Consi-glio Regionale dell’Ordine tra le motiva-zioni a fondamento del rigetto.L’attività della ricorrente si sostanzia nel-la redazione di articoli della rivista L’AstaLa Vista, periodico del gruppo Luxottica.I testi curati dalla Sig.ra Conte hanno adoggetto argomenti che riguardano specifi-catamente l’azienda e i suoi prodotti.

Preme osservare che il periodico in paro-la presenta le caratteristiche di un houseorgan destinato ad una cerchia di destina-tari del settore.L’Asta La Vista è, infatti, una pubblicazio-ne periodica edita dal gruppo Luxottica fi-nalizzata ad assicurare una comunicazio-ne costante con i propri dipendenti eclienti. Non si tratta, infatti, di una pubbli-cazione venduta in edicola o diffusa tra-mite abbonamento. Come rilevato dalConsiglio Regionale dell’Ordine del Ve-neto, il fatto che L’ASTA LA VISTA sia unhouse organ lo si evince anche dalla scrit-tura privata sottoscritta da Lidia Contecon la quale Luxottica dal 4/4/2007 le haaffidato l’incarico di “aumentare l’effica-

cia informativa neiconfronti dei propricollaboratori, svi-luppando una rete dicomunicazione in-terna con l’intentodi migliorare il cli-ma interno e renderepiù semplice la co-municazione tra i

collaboratori”.In base all’orientamento costante di que-sto Consiglio Nazionale, la collaborazio-ne ad un house organ, come può conside-rarsi la pubblicazione in esame, non èidonea a supportare un’attività pubblici-stica tale da far maturare il diritto di otte-nere l’iscrizione all’Albo dei Pubblicisti,trattandosi di attività di promozione diuna determinata azienda (C.N. 104/2006,80/2008, 20/2010).Inoltre, si richiama il rilievo effettuato dalConsiglio Regionale dell’Ordine del Vene-to, in base al quale tutti gli articoli presen-tati sono privi di firma dell’autore, in con-trasto con i criteri di iscrizione stabilitidall’Ordine dei Giornalisti del Veneto; talicriteri, come stabilito dal CNOG con deci-sione n. 4 del 9/2/2011, sono vincolanti. In base al principio della predetermina-zione dei criteri di valutazione, principio

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che trova ampio e consolidato riferimen-to nella legislazione amministrativa, i cri-teri di iscrizione all’Albo sono definiti dalConsiglio Regionale dell’Ordine e resipubblici per garantire la trasparenza el’imparzialità dell’azione amministrativa.Tutte queste informazioni sono rese di-sponibili a chiunque ne abbia interessenel modulo di iscri-zione all’ElencoPubblicisti pubblica-to sul sito internetistituzionale delConsiglio dell’Ordi-ne del Veneto.La Commissione Ri-corsi, per approfon-dire il quadro istrut-torio, ha ascoltato laSig.ra Lidia Conte in data 09.09.2013.La ricorrente ha tentato anche con passio-ne di dimostrare il carattere informativo enon di mera comunicazione aziendale diAsta La Vista, ma ha nei fatti rafforzato ilquadro che fa del giornale un house organ,chiarendo che il suo lavoro è svolto inrapporto diretto con lo stesso vicepresi-dente di Luxottica talvolta con il presiden-te , sempre all’interno dell’ufficio dellepubbliche relazioni del gruppo che produ-ce occhiali.Anche riguardo all’elemento della retri-buzione, si condividono le osservazionidel Consiglio Regionale dell’Ordine delVeneto, in quanto la ricorrente non offreprova certa che la retribuzione sia statapercepita in relazione ai singoli articoli.Come emerge dalle buste paga e dal con-tratto, la Sig.ra Conte è retribuita dalgruppo Luxottica in qualità di impiegatasulla base del Contratto Nazionale Oc-chialeria, con inquadramento di impiega-ta di 6° livello. Si tratta in sostanza di unquadro aziendale la cui attività prevalen-te, se non esclusiva, è quella di comunica-zione aziendale attraverso la redazionedell’house organ. Tuttavia, sia nel con-tratto sia nelle buste paga non è presente

un riferimento specifico al fatto che la re-tribuzione ovvero parte di essa sia colle-gata alla collaborazione con la pubblica-zione.E, a tal proposito, non può essere conside-rata sufficiente una dichiarazione ex posta firma dell’ufficio del personale in cuiviene dichiarato che “il corrispettivo pergli articoli scritti rientra specificatamentenella retribuzione, nella parte variabile(cd. MBO) che negli anni 2009-2010-2011 è stata collegata ad obiettivi relativiall’attività giornalistica svolta, da valuta-re anche in termini di qualità dei contenu-ti del periodico di informazione L’Asta laVista”.La dichiarazione relativa alla retribuzionepercepita in relazione agli articoli scrittida un aspirante pubblicista deve essere ri-lasciata dal giornalista (pubblicista ovve-ro professionista) che riveste il ruolo didirettore responsabile. L’art. 35 della leg-ge n. 69/1963, nell’indicare le modalità diiscrizione nell’Elenco dei Pubblicisti, par-la di attività regolarmente retribuita. Laretribuzione costituisce il corrispettivodella prestazione di lavoro, nell’ambitodel relativo rapporto sinallagmatico: ciòvuol dire che quando viene meno la pre-stazione viene meno anche la natura retri-butiva di ogni eventuale corresponsione.È per tale motivo che non può considerar-si regolare, ai fini dell’iscrizione nel-l’elenco dei pubblicisti, una retribuzioneche non sia riferita espressamente edesclusivamente alla prestazione giornali-stica resa. (Decisione C.N. 02.10.2000).Quindi, in base all’orientamento costantedi questo Consiglio Nazionale, non si dàluogo all’iscrizione nell’elenco dei pub-blicisti qualora manchi il requisito dellaspecifica retribuzione per l’attività gior-nalistica (decisione C.N. 19/2010). Premeinfine osservare che non è compatibilecon il giornalismo, nella sua accezione diinformazione libera e critica, ogni situa-zione in cui l’aspirante giornalista sia re-tribuito direttamente ovvero indirettamen-

Pubblicisti/House organ

destinatoa dipendenti

e clienti.Si nega

l’iscrizione -n. 23/2013

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te da attività che sono in aperto contrastocon la libertà di informazione (DecisioneC.N. 12/2013). Per cui, se è vero che al-l’aspirante giornalista non si applica lanorma deontologica che vieta la commi-stione fra informazione e pubblicità, è al-trettanto vero che non possono essere pre-si in considerazione ai fini dell’iscrizioneall’Albo articoli che hanno natura promo-zionale.Il ricorso quindi è infondato e va respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolodegli atti, udito il consigliere relatore, de-cide di respingere il ricorso.Così deciso in Roma il 25 settembre2013.

II-6-3 Ricorsi Elettorali/Domandeincompatibili e contrastanti tra diloro. Si respinge il ricorso -n. 24/2013

Il giornalista professionista Pier PaoloPetino, residente a Napoli, in data28.05.2013 propone reclamo avverso leoperazioni elettorali relative alle votazio-ni per il rinnovo del Consiglio Regionaledell’Ordine della Campania svoltesi indata 26.05.2013. L’impugnativa è stata presentata diretta-mente al Consiglio Nazionale.Preliminarmente, si osserva che non è sta-ta allegata prova della notifica dello stes-so al Consiglio Regionale dell’Ordine ov-vero ad almeno uno dei controinteressati.Il Consiglio Nazionale, con nota prot. n.3041 del 05.06.2013, ha trasmesso il ri-corso al Consiglio Regionale dell’Ordinedella Campania per il deposito di trentagiorni di cui all’art. 61 del D.P.R.115/1965. Inoltre, a garanzia del principio del con-traddittorio ed al fine di assicurare i dirit-

ti delle parti necessarie del procedimento,il Consiglio Nazionale ha integrato la no-tifica, trasmettendone copia ai controinte-ressati G. d. M. (ultimo degli eletti) e M.A. (primo dei non eletti al pari del ricor-rente).Il Consiglio Regionale dell’Ordine dellaCampania ha prodotto controdeduzioni,con le quali chiede il rigetto del ricorso.Gli altri controinteressati non sono inter-venuti nel procedimento.

FattoAll’esito delle operazioni di ballottaggiodel 26.05.2013, il ricorrente ha totalizza-to 243 voti ed è risultato primo dei noneletti al pari del collega M. A. Si è collo-cato in posizione utile, quale ultimo deglieletti, il giornalista G. D. M., con un votodi differenza.Il ricorrente afferma:-che, tuttavia, come successivamente èemerso, per il turno di ballottaggio han-no avuto la possibilità di esprimere ilproprio voto almeno 4 giornalisti chehanno regolarizzato la loro posizioneeconomica, con il pagamento delle quotedi iscrizione, in data successiva al 19maggio 2013;-che, deve aggiungersi, dei 4 giornalistisopra indicati lo scrivente è stato in gradodi identificarne solo 2, e precisamente igiornalisti professionisti Gr. D. M. e M. V.;-che, va pure, precisato, detti giornalistihanno avuto accesso al seggio previa esi-bizione di una ricevuta/dichiarazione rila-sciata dalla Segreteria del Consiglio del-l’Ordine dei Giornalisti della Campania,con la semplice dicitura “può votare”;- che, inoltre, per il giornalista professio-nista A.P., il Presidente del seggio, (...),disponeva il sequestro, con relativa ver-balizzazione, della richiamata “ricevu-ta/dichiarazione”, al punto che lo stessogiornalista professionista P. decideva dinon esprimere il suo voto, restituendo lascheda ed allontanandosi in tutta frettadai locali ove era costituito il seggio;

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- che a tanto si aggiunga che le schedeutilizzate contenevano un marchiano er-rore, con l’indicazione che si potevaesprimere il voto unicamante scrivendotutti i nomi dei candidati da eleggere. Quindi, ad avviso del ricorrente avrebbe-ro partecipato al turno di ballottaggio indata 26.05.2013 n. 4 giornalisti non legit-timati, per aver regolarizzato la propriaposizione economica con il pagamentodelle quote di iscrizione, in data successi-va a quella stabilita come termine ultimo(ore 18,00 del 19 maggio 2013).

DirittoIl ricorrente, quindi, sostiene che:1) Le elezioni per il turno di ballottaggio,così come svoltesi il 26 Maggio 2013, ap-paiono assolutamente illegittime ed irrego-lari e, come tali, vanno annullate. ln parti-colare, appare evidente l’assoluta illegitti-mità della partecipazione al voto di sogget-ti non aventi diritto.2) In linea gradatamente subordinata,nella denegata ed assolutamente non cre-duta ipotesi che codesto Ecc.mo Consi-glio Nazionale nondovesse procedereall’annullamentodelle votazioni (rec-tius : delle operazio-ni elettorali) del26.5.2013 per i mo-tivi indicati sub 1),deve in ogni caso ec-cepirsi e dedursi chenella concreta fatti-specie si è comun-que verificata una palese irregolarità perquanto attiene le schede utilizzate. (...) Lascheda conteneva l’indicazione che do-vessero esprimersi tante preferenze perquanti erano i candidati. Ciò ha determi-nato sicuramente una violazione della li-bera espressione dell’esercizio di voto daparte degli elettori, indotti a ritenere chesi dovesse “necessariamente” procedereall’indicazione di tutti i nominativi per

quanti erano i giornalisti da eleggere. (...)Da qui, pertanto, l’esigenza di annullarele operazioni elettorali del 26.5.2013 o,comunque, di procedere al riconteggio ditutte le preferenze, al fine di verificare sela volontà degli elettori è stata pienamen-te rispettata con l’attribuzione correttadei voti riportati ai singoli candidati.3) Da ultimo, ma solo in ordine espositi-vo, si eccepisce e deduce l’irregolare co-stituzione del seggio. Nelle elezioni del26.5.2013, infatti, per quanto consta al-l’odierno ricorrente non si è proceduto anominare un Segretario del seggio cosìcome obbligatoriamente previsto dalD.P.R. n. 115 del 1965;

Inoltre, il ricorrente formula richiestacautelare e chiede:nel riportarsi a quanto già eccepito e de-dotto, con ogni più ampia riserva di me-glio precisare all’esito della convocazioneda parte di codesto Consiglio Nazionale, siinsiste peché codesto Ecc.mo ConsiglioNazionale, così come adito, voglia acco-gliere il Ricorso come proposto e per l’ef-fetto annullare e/o invalidare tutte le sche-de e le operazioni elettorali relative allevotazioni per il rinnovo del Consiglio Re-gionale dell’Ordine della Campania del-l’Ordine dei giornalisti svoltesi il26.5.2013, tenuto conto delle violazioni diLegge e Regolamentari dedotte ed eccepi-te, ordinando la ripetizione delle operazio-ni elettorali, attesa l’invalidità delle ele-zioni.In ogni caso si chiede che codestoEcc.mo Consiglio Nazionale voglia di-sporre ed effettuare il riconteggio delleschede votate al fine di verificare il ri-spetto della volontà degli elettori-votantianche in relazione alla dicitura riportatanella scheda.

Richiesta cautelareIl ricorrente, unitamente al ricorso, haformulato richiesta di carattere cautelarecon la quale si chiede che codesto Ecc.moConsiglio Nazionale, (…) voglia ordinare

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ai componenti del Consiglio Regionaledella Campania di astenersi dal procede-re dall’elezione del Presidente, del Segre-tario e del Tesoriere dello stesso Consi-glio Direttivo sino alla definizione delpresente ricorso.Tale richiesta presenta un carattere atipi-co ed è erroneamente formulata. Nel casodi specie, il Consiglio Nazionale non hala competenza di inibire/impedire la no-mina delle cariche del Consiglio Regio-nale dell’Ordine, ma esclusivamentequello di sospendere l’efficacia dell’attoimpugnato, rectius dell’atto di proclama-zione degli eletti, con tutte gli effetti chene discendono.Nel ricorso si chiede che codesto Ecc.moConsiglio Nazionale voglia disporre il ri-conteggio delle schede votate al fine diverificare il rispetto della volontà deglielettori-votanti anche in relazione alla di-citura riportata nella scheda.Per orientamento consolidato, il Consi-glio Nazionale, quando decide di acco-gliere il ricorso, può correggere il risul-tato delle elezioni e sostituire ai candi-dati illecitamente proclamati coloro chehanno diritto di esserlo, facendo venirmeno il fumus boni iuris ed il periculumin mora che caratterizzano l’istanzacautelare.In ogni caso, anche per consolidata giuri-sprudenza amministrativa, sussiste un’in-compatibilità tra il carattere transitorio eprecario della misura cautelare richiestanel caso di specie e la stabilità del risulta-to elettorale. La misura, alla luce dei principi di eco-

nomicità e buon andamento dell’azioneamministrativa, non arreca alcun vantag-gio al ricorrente e si pone in contrasto conil regolare funzionamento del ConsiglioRegionale dell’Ordine, ente di dirittopubblico i cui organi elettivi devono assi-curare le funzioni istituzionali attribuitedalla legge.Sulla base delle considerazioni effettuate,non sussistendo i presupposti per la con-

cessione della misura cautelare, la richie-sta è inammissibile.

Considerazioni sulle richieste del gior-nalista PetinoNel ricorso, il Sig. Petino ha chiesto l’an-nullamento delle operazioni elettorali e ilriconteggio delle preferenze. Si tratta di

due diverse doman-de incompatibili econtrastanti tra di lo-ro, giacché quella dicorrezione del risul-tato presuppone laconservazione delprocedimento eletto-rale nel suo com-plesso.Ciascuna delle duerichieste non è ido-

nea ad assicurare la medesima tutela alcontrointeressato che è risultato eletto. Inparticolare, mentre la domanda di ricon-teggio delle preferenze, che porterebbe al-la correzione del risultato elettorale, è ido-nea a soddisfare allo stesso modo l’inte-resse del ricorrente e del controinteressato,diverso discorso va fatto con riferimentoalla domanda di annullamento delle opera-zioni elettorali. Tale istanza, certamente compatibile conl’interesse ad un procedimento elettoralelegittimo e regolare riconosciuto dallalegge all’elettore, non appare coerentecon l’interesse del controinteressato, cheè stato eletto Consigliere regionale del-l’Ordine e, pertanto, dall’accoglimentodella domanda di cui si tratta riceverebbeil pregiudizio di veder annullata anche lasua elezione. Le censure sono, pertanto, inammissibili.Inoltre, per contestare il risultato elettora-le attraverso il reclamo di cui all’art. 16della Legge n. 69/1963 è necessario do-cumentare le violazioni contestate e di-mostrare che tali violazioni siano collega-te in una relazione causale ad un’altera-zione specifica del risultato finale, poten-

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zialmente idonea a sovvertire la posizio-ne degli eletti.La mera e genericaasserzione di viola-zioni – non sorrettada riscontri di carat-tere oggettivo – sipone in contrastocon il principio ge-nerale dell’oneredella prova, in baseal quale al ricorrentespetta di documenta-re adeguatamente i motivi di reclamo.Conformemente a consolidati principigiurisprudenziali, la documentazione pro-batoria deve fornire almeno un principiodi prova circa i fatti dedotti posti a basedel ricorso, facendo riferimento a circo-stanze oggettivamente desumibili dagliatti del procedimento elettorale (ex mul-tis, C.d.S, V, 4 marzo 2008, n. 817; TarSicilia, Catania, III, 11 novembre 2010, n.4404; TAR Campania, Salerno, 1 dicem-bre 2009, n. 6991; TAR Sicilia, Catania,15 dicembre 2008, n. 2347 e 26 novem-bre 2008, n. 2254).Nei ricorsi elettorali non è consentita laproposizione di gravami generici e percosì dire “esplorativi”, finalizzati soltan-to ad ottenere l’esercizio dei poteri istrut-tori da parte del giudice amministrativo(cfr. C.d.S., V, n. 168/2006; TAR Lombar-dia, Milano, n. 6097/2007; TAR Piemon-te, II, n. 77/2005; T.A.R. Friuli VeneziaGiulia n. 389/2013) e non possono essereconsiderati come sufficienti a supportareuna richiesta di verifica motivi aventi ca-rattere meramente esplorativo (C.d.S., V,4 maggio 2010, n. 2539; id., 12 giugno2009, n. 3704; id., 2 aprile 2009, n. 2079;id., 2 settembre 2004, n. 5742, T.A.R.Friuli Venezia Giulia n. 389/2013).

Sulla regolarizzazione delle posizioniassociativePer fugare ogni dubbio, il Consiglio Na-zionale ha comunque proceduto alle op-

portune verifiche in relazione alla posi-zione dei giornalisti professionisti G. D.M. e M. V.Alla luce della documentazione acquisitadal Consiglio Regionale dell’Ordine del-la Campania, il Consiglio Nazionale hapreso atto che gli iscritti si trovassero inuna posizione regolare, per quanto riguar-da il pagamento delle quote, in data ante-riore alle operazioni elettorali contestate(19.05.2013 D., n. ricevuta ___, e ___ V.,n. ricevuta ___).In particolare, si fa riferimento a due di-stinte ricevute su carta intestata del Con-siglio Regionale dell’Ordine della Cam-pania, recanti numero progressivo, nomee cognome del giornalista, indicazionedell’elenco di appartenenza, indicazioneanalitica delle quote arretrate e degli inte-ressi, luogo, data e sottoscrizione dellasegreteria del Consiglio Regionale del-l’Ordine.Alla luce delle verifiche compiute e delfatto che non è fornito un principio diprova in relazione ad altri votanti che sisarebbero trovati in una posizione irrego-lare, viene meno il nesso eziologico indi-cato dal ricorrente. La Commissione ritiene possa condivi-dersi, in assenza di un’espressa prescri-zione legislativa ovvero regolamentare ein considerazione dei principi di massimofavor alla più ampia partecipazione allacompetizione elettorale, il comportamen-to posto in essere dal Seggio elettorale, ilquale ha ammesso al voto i giornalisti M.V. e G. D. M. che ne avevano pieno dirit-to, in quanto in regola con il pagamentodelle quote.Deve, quindi, essere rigettata la censuracon la quale il ricorrente deduce una seriedi irregolarità procedurali con riguardo aivoti espressi dai giornalisti in parola.

Sulla nomina del segretario di seggioPer quanto riguarda la censura in base al-la quale non si è proceduto a nominare unSegretario del seggio così come obbliga-

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toriamente previsto dal Dpr 115/1965,l’art. 5, ultimo comma, della Legge n.69/1963 stabilisce testualmente che il se-gretario dell’Ordine esercita le funzionidi segretario del seggio.Quindi, dato che tale funzione è attribuitadi diritto al Segretario del Consiglio Re-gionale dell’Ordine, la censura non meri-ta accoglimento.

Sulla irregolarità delle schedeCon riferimento alla doglianza circa le ir-regolarità formali relative alle schede, il ri-corrente fa derivare dalla dicitura esprime-re quattro preferenze riportata sulla schedail significato che si dovesse “necessaria-mente” procedere all’indicazione di tutti inominativi per quanti erano i giornalistida eleggere.Si trattava in realtà di una mera indicazio-ne, che assolveva allo scopo di ricordareall’elettore il numero massimo di preferen-ze esprimibili ai fini della validità del voto.Dato che alla luce della normativa vigentein materia elettorale la base elettorale nonè obbligata ad esprimere il numero massi-mo di preferenze indicabili, è pacifico dalpunto di vista logico che la frase esprime-re quattro preferenze non può assumere ilvalore imperativo invocato dal ricorrente.In forza di quanto sopra illustrato, le cen-sure sollevate dal Sig. Petino sono inam-missibili, anche alla luce del principio distrumentalità delle forme del procedi-mento, in cui ha preminente rilievo l’inte-resse alla stabilità del risultato elettorale.Per le ragioni esposte la censura non meritaaccoglimento.Audizione del RicorrenteIl Consiglio Nazionale ha ascoltato il ri-corrente in data 25.09.2013, il quale ha ri-badito le ragioni del ricorso ed ha ammes-so che A. P. non ha votato.

Il rinvio in Commissione Ricorsi persupplemento istruttorioNella riunione di settembre del ConsiglioNazionale, a seguito del dibattito sul ri-

corso, si è deciso di rinviare il fascicoloin Commissione per approfondimentoistruttorio.La Commissione ha allora ascoltato ilPresidente del seggio Lucianelli e il Pre-sidente del Consiglio Regionale dell’Or-dine dei Giornalisti della Campania Lu-carelli.

Audizione LucianelliIl giornalista Lucianelli ha illustrato lemodalità organizzative e lo svolgimentodelle operazioni. Per ammettere gli iscritti al voto è statoutilizzato un elenco nel quale era indicatoun asterisco accanto al nominativo di chinon era in regola con il pagamento dellequote.Questo elenco è stato utilizzato nel primoturno e in sede di ballottaggio (il giorno26 maggio 2013) con l’aggiornamentodei pagamenti avvenuti entro il giorno 19maggio 2013. Il giorno 26 maggio i seggi erano cinque.Lucianelli ha riferito che «il PresidenteLucarelli mi disse che l’aggiornamentonon era completo e che alcuni di coloro

che si sarebbero po-tuti presentare alseggio risultavanoancora morosi ma inrealtà avevano pa-gato. Il Presidentemi disse che questicolleghi che risulta-vano erroneamenteancora morosi pote-vano dimostrarel’avvenuto paga-

mento con la copia del bonifico o altridocumenti simili».Infine, ha riferito che, «chiuse le operazio-ni di voto, ho delegato il vicepresidentedella Commissione elettorale, LiberatoFerrara, a prendere le schede del Nazio-nale e portarle al piano superiore per loscrutinio. Io ho presieduto al conteggionel Regionale. Il primo scrutinio l’ho fat-

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to io e c’era 1 voto di differenza tra 3 can-didati. Abbiamo provveduto a riconteggia-re le schede del regionale per un totale di4 riconteggi mentre per il nazionale abbiariconteggiato per 3 volte. Non ricordo seabbiamo verbalizza-to i vari riconteggi,in ogni caso tutto èavvenuto in sedutapubblica».

Audizione LucarelliIl Presidente Luca-relli ha riferito che«per le elezioni del19 maggio 2013avevamo fornito unelenco degli iscritti con un asterisco incorrispondenza dei morosi con le quote(professionisti e pubblicisti). Chi pagavail giorno 19 maggio direttamente al seg-gio, riceveva dalla segreteria una ricevu-ta con numero progressivo. Il moroso chepagava tutti gli anni arretrati (2 o più) ri-ceveva un timbro sulla ricevuta. Dettotimbro riportava la dicitura PUO’ VOTA-RE. A chi in quella sede mostrava un bo-nifico di pagamento delle morosità, rice-veva un foglietto con timbro e firma dellasegreteria amministrativa. Detto timbro veniva rilasciato dopo averaccertato l’avvenuto pagamento. Il seggioavrebbe dovuto ritirare detto foglio conte-stualmente alla votazione del 19 maggio.Il timbro in questione è stato apposto ilgiorno 19 maggio in grande quantità e,successivamente, il giorno 26 maggionell’ordine di qualche unità. L’ufficio di segreteria era presente (alseggio) anche il 26 maggio perché potes-se valutare il regolare pagamento dellequote. Chi si presentava al voto potevaesibire i certificati di pagamento e passa-re dalla segreteria per ottenere il timbrosopra indicato».Per quanto riguarda i riconteggi delleschede, il Presidente Lucarelli ha affer-mato che non risultano da verbale.

Considerazioni finaliLe due audizioni hanno confermato quan-to dichiarato dal ricorrente in relazionealla circostanza che A. P. si è allontanatodal seggio senza votare.Inoltre, sempre con riferimento a tale epi-sodio sia Lucianelli sia Lucarelli hannodichiarato che nel seggio sono soprag-giunti dei Carabinieri in borghese, un uf-ficiale e un sottoufficiale, chiamati da duegiornalisti (Cristina Barone ed ErmannoCorsi ex presidente ODG Campania) aseguito dell’episodio dell’allontanamentospontaneo del collega P. dal seggio.I Carabinieri, senza formulare rilievi, hannoinvitato il Presidente del seggio Lucianelliad annotare a margine del verbale le irrego-larità eventualmente asserite dai presenti. Il Presidente Lucarelli ha altresì dichiaratoalla Commissione nell’audizione del 17 ot-tobre u.s. di essere stato contattato neigiorni successivi al voto dal comandanteprovinciale dei Carabinieri confermandoche due suoi uomini si erano recati il 26maggio pomeriggio nel seggio elettorale aseguito di una telefonata della giornalistaCristiana Barone. Lo stesso comandante comunicò al presi-dente Lucarelli che non erano state peròrilevate irregolarità. Le contestazioni sollevate nella sede delseggio sono state raccolte a verbale dalcollega Lucianelli, ma si osserva che nes-suno di coloro che le ha mosse ha poi pro-posto reclamo/ricorso formale al Consi-glio Nazionale.Ogni altra contestazione non è verificabi-le in base agli atti ufficiali in possessodella Commissione. Inoltre, si ribadisce che nel ricorso il gior-nalista Petino chiede sia l’annullamentodelle operazioni elettorali sia il riconteg-gio delle schede. Le due diverse domande sono conflig-genti, perché la richiesta di annullamentodelle operazioni elettorali si pone in con-traddizione con quella di correzione delrisultato elettorale.

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La correzione del risultato richiesta daPetino tramite il riconteggio delle schedepresuppone infatti la conservazione (enon l’annullamento) del procedimentoelettorale. Peraltro, in merito alla richie-sta di riconteggio, il ricorrente non ha for-nito alcuna prova che giustifichi la richie-sta dello stesso. In sintesi, sulla base della documentazionea disposizione della Commissione:1- i giornalisti che hanno partecipato alvoto il 19 e il 26 maggio erano in regolacon il pagamento delle quote di iscrizione;2- non sussistono motivi per procedere alriconteggio delle schede.In conclusione, le ulteriori censure hannocarattere formale e, in base al principio distrumentalità delle forme del procedi-mento elettorale, sono inammissibili. Per-tanto, il ricorso non merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolodegli atti, ascoltato il ricorrente in data25.09.2013, udito il consigliere relatore,decide di respingere l’impugnativa pre-sentata dal giornalista professionista PierPaolo Petino.Così deciso in Roma il 7 novembre 2013.

II-6-4 Praticanti/ L’attività dimontatore non configura pratican-tato giornalistico - n. 27/2013

Il Sig. Floriano Camillo Mazzella presen-ta ricorso contro la delibera del ConsiglioRegionale dell’Ordine dei Giornalisti del-l’Abruzzo che rigetta la domanda di iscri-zione d’ufficio nel Registro dei Pratican-ti, con retrodatazione, per l’attività pre-stata presso la sede Rai dell’Abruzzo.

Delibera del Consiglio Regionale del-l’OrdineNell’esaminare la domanda di iscrizione,il Consiglio Regionale dell’Ordine dei

Giornalisti d’Abruzzo rileva preliminar-mente che il richiedente, in data 11 Giu-gno 2012, ha ricevuto dal direttore dellatestata Rai TG Regionale, una letteraraccomandata nella quale si afferma, tral’altro : “Non essendo il sig. Mazzellastato assunto in qualità di praticante, néessendosi operata alcuna modifica delrapporto di lavoro che implichi il suo av-viarsi alla professione giornalistica, Ellanon ha iniziato la pratica prevista dal-l’art. 34 della L. 69/63. Non sussistendodunque i presupposti per l’iter di carrie-ra giornalistica, lo stesso non potrebbeessere giunto a compimento. Inoltre sottoil profilo più specificatamente mansiona-le, i compiti da Ella svolti non sono in al-

cun modo riferibiliall’attività giornali-stica: il sig. Mazzel-la, infatti, è stato oc-cupato in qualità dimontatore ed haespletato esclusiva-mente le corrispon-denti mansioni pre-

viste dal C.C.L. della categoria”.Il Consiglio Regionale dell’Ordine deiGiornalisti d’Abruzzo provvedeva, quin-di, ad eseguire gli adempimenti istruttorinecessari a verificare se l’attività svolta inconcreto dal Sig. Mazzella potesse esserericondotta alla nozione di praticantatogiornalistico.Il Consiglio Regionale dell’Ordine proce-deva all’audizione diretta dell’attuale ri-corrente, del Caporedattore della sede Raidi Pescara e dei giornalisti citati come te-stimoni. Nella delibera impugnata si leg-ge: nel corso delle audizioni è emerso, inmodo univoco, che la struttura redazio-nale del Tg Regione, della sede Rai di Pe-scara, non dispone di giornalisti profes-sionisti esperti in infografica o, comun-que, che abbiano avuto possibilità di po-ter svolgere una qualche forma di tuto-raggio nei confronti del richiedente sottoquesto profilo professionale. In ultima

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analisi, l’attività svolta dal richiedente inmateria di grafica giornalistica è avvenu-ta in modo del tutto autonoma nella fasedi ideazione e in quella della realizzazio-ne. L’esame dei testimoni ha permesso,inoltre, di accertare che, prevalentemen-te, l’attività professionale del richiedenteè stata quella del montatore e solo margi-nalmente quella di ideatore e realizzatoredi sigle per rubriche giornalistiche. Nes-suna delle testimonianze acquisite agliatti dell’istruttoria ha confermato quantosostenuto dal richiedente ossia di averrielaborato “ numerosi servizi giornali-stici, al fine di ridurne la durata”. E’emerso, invece, che spesso, ai soli finidella durata del servizio giornalistico gliveniva data l’indicazione precisa del pez-zo da tagliare. Infine, quasi tutti i testi-moni hanno escluso che il richiedentevenga impiegato per riprese televisiveesterne.Sulla base di tali rilievi, il Consiglio Re-gionale dell’Ordine ritiene che la struttu-ra redazionale della sede Rai dell’Abruz-zo non abbia la consistenza per formareun praticante giornalista con le caratteri-stiche contenutistiche indicate dal richie-dente nell’illustrazione della sua attivitàprofessionale. Non c’è stata alcuna so-vrintendenza di un giornalista professio-nista nell’attività di realizzazione graficadelle videosigle delle rubriche della te-stata giomalistica regionale della Rai. Lasua opera si è esplicata in piena autono-mia ideativa e realizzativa. C’è da rileva-re, inoltre, che l’impiego prevalente delrichiedente nell’organico della RaiAbruzzo, è quella di tecnico del montag-gio e solo marginalmente il suo apportosi esplica nella realizzazione di sigle perrubriche televisive, peraltro, priva di unaeffettiva guida da parte di giomalisti pro-fessionisti esperti nel settore. In conclu-sione, da quanto scaturito dall’istruttoriadel Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti,l’attività prevalente del richiedente èquella di montatore al quale, di tanto in

tanto, viene richiesto di ideare e realizza-re delle sigle per rubriche giomalistiche.Si tratta di un’attività del tutto diversa daquella del praticantato giornalistico per-ché è di supporto a quella del giornalista,anche se svolta, come è stato testimonia-to dagli stessi giornalisti, con diligenzaed efficacia.

RicorsoNel ricorso il Sig. Mazzella, ritenendol’istruttoria superficiale, insufficiente eapprossimativa, chiede l’annullamentodella delibera di prima istanza e l’iscri-zione nel Registro dei Praticanti.Il ricorso presenta dichiarazioni contrad-dittorie: da un lato il Sig. Mazzella di-chiara di aver operato con creatività e inautonomia, dall’altro sostiene di averavuto di fatto quali tutor i giornalisti pro-fessionisti della sede Rai.In data 06.03.2013 è pervenuta ulteriorememoria, nella quale il ricorrente precisail contenuto del ricorso e sostiene che lapropria attività ha natura giornalistica,che è stata svolta con continuità e subor-dinazione e che il termine autonomia è daintendersi come sottolineatura dellacreatività e dell’intermediazione.Alla nota è allegata una dichiarazione indata 15.10.2012 a firma del giornalistaprofessionista_______, vice caporedatto-re Rai, nella quale vengono fornite indica-zioni sulle mansioni del ricorrente.

ConsiderazioniCorretta e completa è la ricostruzione deifatti che emerge dall’istruttoria condottadal Consiglio dell’Ordine dell’Abruzzo.L’attività svolta dal Consiglio Regionale,con particolare riferimento alle audizioniesperite, non può dirsi né superficiale nétanto meno frutto di una istruttoria nonadeguata: il che rende non condivisibile lacensura a tanto diretta.Presso la sede Rai dell’Abruzzo il Sig.Mazzella ha svolto normalmente le man-sioni di tecnico del montaggio, nel rispet-

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to del contratto di lavoro. La sua collabo-razione, che - giova ribadire - ha caratte-re operativo e ausiliario, si sarebbe estesaoccasionalmente alla realizzazione di si-gle per rubriche televisive.In base al costante orientamento del Con-siglio Nazionale, l’attività di montatorenon abilita al praticantato (C.N. n.10/2006, n.11/2006, n. 12/2006;n. 13/2006, n. 21/2007, n. 22/2007,n. 23/2007, n. 24/2007, n. 73/2009,n. 74/2009, n. 66/2010, n. 67/2010,n. 68/2010, n. 69/2010, n. 70/2010,n. 71/2010, n. 72/2010). L’autonomia dell’attività del montatore,posta a fondamento della pretesa naturagiornalistica della prestazione fornita, èda ritenersi incompatibile con la nozionedi praticantato, caratterizzato dal sistema-tico inserimento del praticante nella strut-tura organizzativa, con una continuità diprestazione svolta con impegno quotidia-no (art. 34 della Legge n. 69/1963; art. 41del D.P.R. 115/1965). L’attività di mon-taggio di immagini televisive, anche qua-lora sia dotata di qualche apporto creati-vo, non presenta i requisiti minimi per ri-tenere compiuta la pratica professionalerichiesta dalla legge per consentire l’ac-cesso alla professione (Tribunale di Ro-ma, sent. 7581/2010). La scelta autono-ma delle immagini da assemblare nel ser-vizio da trasmettere, ancorché debordan-te dai compiti meramente esecutivi de-mandati al montatore, non può tuttaviaintegrare attività giornalistica (Trib. Ro-ma, sent. n. 652/2011, sent. n. 660/2011).In base al costante orientamento del Con-siglio Nazionale, confermato dalla recen-te giurisprudenza di merito, il lavoro deltirocinante deve essere svolto sotto la gui-da di un giornalista che corregge, indiriz-za e consente di acquisire il bagaglio dinozioni indispensabili per sostenerel’esame di idoneità professionale. In altreparole, il praticantato è finalizzato ad as-sicurare all’aspirante professionista unpercorso formativo completo, attraverso

la partecipazione dall’interno all’attivitàdi redazione nei suoi molteplici aspetti(Cass., sent. n. 8118/2000; Trib. di Roma,

sent. 7581/2010).Sulla base di questepremesse, non sipuò configurare losvolgimento di unpraticantato nell’at-tività di chi, in pienaautonomia, sceglieimmagini tra quelle

fornitegli o ne recupera, se occorre, dellealtre. Ai fini della validità del tirociniogiornalistico sono necessarie struttureidonee ad assicurare una preparazioneefficace e completa, preparazione che nonpuò essere affidata alla libera e autonomainiziativa dell’interessato. Ciò in quanto occorre che si concretizziquel vincolo di subordinazione che si realiz-za sostanzialmente nella sistematica inser-zione dell’opera del praticante nell’orga-nizzazione unitaria dell’impresa.La mera collaborazione e discussione tragiornalista e montatore per la messa inonda del servizio giornalistico, per me-glio rappresentare il messaggio informa-tivo in base alle competenze tecniche delmontatore stesso, lungi dal costituire pro-va della pratica giornalistica di quest’ulti-mo, dimostrano che il montaggio del ma-teriale girato è frutto di un’attività ausilia-ria di tipo squisitamente tecnico, anche seespletata nell’ambito di una qualificataautonomia esecutiva (Corte di Appello diRoma, sent. n. 53884/2011).Ai fini del riconoscimento del praticanta-to d’ufficio bisogna inoltre dimostrare diaver svolto l’attività di praticante concontinuità e in modo prevalente nel corsodell’orario di lavoro.Nel caso specifico, una differente qualifica-zione del rapporto di lavoro del Sig. Maz-zella è riservata al Giudice Ordinario. L’attività del ricorrente non presenta i ca-ratteri necessari ai fini del riconoscimen-to del praticantato giornalistico, in con-

Praticanti/L’attivitàdi montatorenon configurapraticantatogiornalistico -n. 27/2013

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formità a quanto deliberato dal ConsiglioNazionale. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve es-sere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolodegli atti, udito il consigliere relatore, de-cide di respingere il ricorso. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013.

II-6-5 Pubblicisti/L’aspirante pub-blicista non può chiedere il domi-cilio professionale - n. 29/2013

Il Sig. Salvatore Alcamo, residente a Ca-latafimi Segesta ha impugnato in data18.02.2013 la nota via pec in data08.02.2013 con cui il Consiglio dell’Or-dine del Piemonte gli comunicaval’inammissibilità della domanda di iscri-zione nell’elenco Pubblicisti per incom-petenza territoriale.Preme osservare che la successiva delibe-ra di reiezione, adottata dal Consiglio Re-gionale dell’Ordine dei Giornalisti delPiemonte in data 19.02.2013, è da consi-derarsi un provvedimento meramenteconfermativo della precedente nota in da-ta 08.02.2013, a causa dell’identità dimotivazione e dell’assenza di ulteriorivalutazioni di merito.

Delibera del Consiglio Regionale del-l’Ordine del PiemonteNell’esaminare la domanda di iscrizioneil Consiglio regionale dell’Ordine deigiornalisti del Piemonte aveva deciso direspingerla “per carenza del requisito col-legato alla residenza”. In particolare, se-condo l’Ordine del Piemonte la domandanon poteva essere accolta in quanto il ri-chiedente risulta residente in Sicilia, di-fettando quindi di giurisdizione questoordine. A supporto del fondamentale re-quisito della residenza sul territorio del-

l’ordine dei giornalisti a cui si chiedel’iscrizione si pone la “Legge n. 69/1963Ordinamento della professione di giorna-lista – versione aggiornata al d.lgs. 26marzo 2010 n. 59”.Il Consiglio regionale dell’Ordine delPiemonte, nell’argomentare ulteriormen-te sulla sua decisione si richiamava allanota del Consiglio Nazionale dell’Ordinein data 4 marzo 2011, che in riferimento aquanto disposto dalla legge 526/1999(equiparazione per gli iscritti del requisi-to del domicilio professionale alla resi-denza) sottolineava che “giova ribadireche l’equiparazione suddetta non riguar-da i soggetti che non hanno ancora otte-nuto l’iscrizione, per i quali resta validoesclusivamente il criterio della residenza,la cui opzionabilità è riservata ai giàiscritti”.

RicorsoNel ricorso il signor Alcamo ribadisceche l’articolo 16 della legge 526/1999equipara il domicilio professionale allaresidenza; che la circolare del 14 marzo2000 della Direzione Generale degli Af-fari Civili e delle libere professioni delMinistero della Giustizia riconosce la to-tale equiparazione tra residenza e domici-lio professionale per tutti i cittadini degliStati membri dell’Unione europea; chedal combinato disposto degli articoli 26,27 e 37 della legge 69/1963 relativi al-l’ordinamento della professione di gior-nalista il domicilio professionale è equi-parato alla residenza dell’iscritto, del-l’iscrivendo o del trasferendo; che la notaprotocollo 1298 del 4/3/2011 del Cnog, afirma del presidente Iacopino, con la qua-le si preclude l’equiparazione fra domici-lio professionale e residenza all’iscriven-do non può rappresentare fonte del dirittosostanziale e non può in ogni caso, comenorma secondaria, prevalere rispetto allanorma primaria, cioè l’articolo 16 dellalegge 526/1999.Alla luce delle premesse di cui sopra il si-

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gnor Alcamo chiede pertanto di dichiararenullo il provvedimento di rigetto della do-manda di iscrizione all’elenco pubblicistidell’Ordine dei giornalisti del Piemonte edi voler disporre l’iscrizione nell’elencopubblicisti dell’Ordine del Piemonte o, insubordine, di rinviare gli atti all’Ordinedel Piemonte con disposizione di provve-dere al perfezionamento dell’iscrizione.

Intervento della Procura Generale diTorinoIl data 30 maggio 2013 perviene al Consi-glio Nazionale dell’Ordine la nota a firmadell’Avvocato generale della Repubblicadi Torino con la quale, in riferimento al ri-corso presentato dal signor Salvatore Al-camo, nel premettere che la distinzione ri-chiamata nella delibera del Consiglio Re-gionale dell’Ordine dei Giornalisti delPiemonte fra iscrivendi e iscritti “non pa-re giuridicamente fondata”, argomentasulla base della richiamata legge526/1999, della circolare 14/3/2000 delMinistero della Giustizia e degli articoli26, 27 e 37 della legge 3/2/1963 n. 69 econseguentemente chiede l’accoglimentodel ricorso.

ConsiderazioniLa Commissione Ricorsi, investita del-l’esame del ricorso, indipendentementedalle valutazioni di merito sulle argomen-tazioni tecnico-giuridiche presenti nelladelibera del Consiglio Regionale dell’Or-dine dei giornalisti del Piemonte, del ri-corrente Salvatore Alcamo e dell’Avvo-cato generale della Procura generale diTorino, ha provveduto in data 02.09.2013a invitare il signor Alcamo a specificarela situazione di fatto e le ragioni obietti-ve di carattere professionale in base allequali ha scelto di presentare la domandadi iscrizione al Consiglio Regionale del-l’Ordine del Piemonte.Con nota in data 07.09.2013 il signor Al-camo rispondeva: “a. di non svolgere attualmente nessuna

attività di giornalista pubblicista, in osse-quio a quanto disposto dall’art. 45 dellalegge n. 69/1963 che vieta l’esercizio del-la professione di giornalista se non si èiscritti nell’Albo professionale;”“b. di voler svolgere, successivamente allaiscrizione nell’albo, attività di giornalistapubblicista in collaborazione con periodiciaventi sede nella Regione Piemonte”. Non ritenendo esaustiva la sua risposta, laCommissione, in data 17.09.2013, piùesplicitamente chiedeva al signor Alcamose nel biennio utile quale aspirante pub-blicista avesse mai avuto domicilio inPiemonte ovvero avesse svolto collabora-zioni con editori con sede in Piemonte.Quest’ultimo, in data 21.09.2013, comu-nicava: “a. di non avere avuto domicilio in Pie-monte nel periodo utile quale aspirantepubblicista;” “b. di non avere svolto collaborazioni coneditori che hanno sede in Piemonte;”“c. di voler svolgere, successivamente allaiscrizione nell’albo, attività di giornalistapubblicista in collaborazione con periodi-ci aventi sede nella Regione Piemonte. Chiede nell’ipotesi in cui non sia accoltol’attuale ricorso, che Codesto ConsiglioNazionale voglia disporre l’iscrizionepresso l’Ordine dei Giornalisti della Sici-lia, competente territorialmente in funzio-ne della requisito della residenza”.Alla luce di quanto comunicato dal signorSalvatore Alcamo appare in tutta eviden-za che la prospettiva di voler svolgere,successivamente all’iscrizione nell’Elen-co dei Pubblicisti, attività di giornalistapubblicista in un domicilio professionalediverso da quello delle residenza nonconcretizza nessuna delle ipotesi richia-mate dalla legge 526/1999 che fa riferi-mento a situazioni de facto, nelle qualicioè il trasferimento è stato già attuato edè operativo. Vengono meno, pertanto, tutte le argo-mentazioni addotte dal ricorrente e dal-l’Avvocato generale della Procura gene-

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rale di Torino, per cui il ricorso non meri-ta accoglimento e va dichiarato inammis-sibile.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolodegli atti, udito il consigliere relatore, de-cide di dichiarare inammissibile il ricorsopresentato da Salvatore Alcamo.Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013.

II-6-6 Pubblicisti/Inammissibileil ricorso su un provvedimentonon definitivo - n. 30/2013

Il Sig. Andrea Altinier,residente ad Oder-rzo, in data 31.08.2013 propone ricorso av-verso la decisione del Consiglio Regionaledell’Ordine del Veneto, non ancora emessaalla data di presentazione del ricorso e re-lativa alla domanda di iscrizione nell’Elen-co Pubblicisti dell’Albo dei Giornalistipresentata in data 12.04.2013. Il ricorrenterileva profili di illegittimità nei procedi-menti di iscrizione attivati a seguito di duedistinte istanze a sua firma dinanzi dalConsiglio Regionale dell’Ordine del Vene-to.

FattoIl Sig. Altinier ha presentato al ConsiglioRegionale dell’Ordine del Veneto:1-richiesta di riconoscimento d’ufficiodel praticantato in data 21.06.2012;2-domanda di iscrizione nell’Elenco Pub-blicisti in data 12.04.2013.1-La richiesta di iscrizione nel Registrodei Praticanti è stata rigettata dal Consi-glio Regionale dell’Ordine del Venetocon delibera adottata l’11.12.2012 e no-tificata il 19.02.2013.2-A fronte della richiesta di iscrizionenell’Elenco Pubblicisti – che, si ribadi-sce, è stata presentata in data 12.04.2013- il Segretario del Consiglio Regionaledell’Ordine del Veneto ha provveduto in

data 01.08.2013 ad inviare al Sig. Altiniercomunicazione dei motivi ostativi all’ac-coglimento della domanda, ai sensi del-l’art. 10-bis della Legge 241/1990.A tale comunicazione non perveniva ri-scontro e, pertanto, nella riunione del04.09.2013, il Consiglio deliberava di ri-gettare l’istanza di iscrizione nell’ElencoPubblicisti.Tuttavia, il responsabile del procedimen-to, prima che la delibera di rigetto del04.09.2013 fosse notificata al Sig. Alti-nier, ha riscontrato un errore materialenella comunicazione ex art. 10-bis e, indata 30.09.2013, ne riferiva al ConsiglioRegionale. Il Consiglio decideva di an-nullare/revocare la delibera di rigetto del-la domanda di iscrizione nell’Elenco deiPubblicisti assunta il 04.09.2013 e di rin-novare la comunicazione di motivi ostati-vi all’interessato.Pertanto, in data 03.10.2013 è stata invia-

ta al Sig. Altiniernuova comunicazio-ne ex art. 10-bis conriguardo alla do-manda di iscrizionenell’Elenco dei Pub-blicisti.Nella nota di tra-smissione del fasci-

colo degli atti al Consiglio Nazionale, re-cante data 29.10.2013, il Consiglio del-l’Ordine del Veneto conclude che “Perquanto concerne la successiva richiestadi iscrizione nell’elenco dei pubblicisti,invece, non è stato ancora deliberato (etantomeno notificato al ricorrente) alcunprovvedimento impugnabile.

ConsiderazioniLa richiesta di iscrizione nel Registro deiPraticanti è stata rigettata dal ConsiglioRegionale dell’Ordine del Veneto con de-libera adottata l’11.12.2012 e notificata il19.02.2013.Tale delibera non è stata impugnata dalSig. Altinier nel termine di trenta giorni

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stabilito dalla Legge n. 69/1963 per lapresentazione del ricorso.Le censure contenute nel ricorso in esame– che, si ribadisce, è stato presentato il03.09.2013 – che hanno ad oggetto taledelibera, sono pertanto irricevibili.Prima della presen-tazione del ricorsoda parte del Sig. Al-tinier (03.09.2013) ilConsiglio Regionaledell’Ordine del Ve-neto non si è pro-nunciato definitiva-mente sulla doman-da di iscrizione nel-l’Elenco Pubblicisti,ma risulta agli atti esclusivamente la pri-ma comunicazione dei motivi ostativi al-l’accoglimento dell’istanza (in data01.08.2013).Peraltro, si fa presente che tale comunica-zione, prevista dall’art. 10-bis della Leg-ge n. 241/1990, secondo il consolidatoindirizzo giurisprudenziale, non rivestevalore provvedimentale, ma è strumentodi partecipazione procedimentale, e, piùprecisamente, di contraddittorio predeci-sorio.Per consolidata giurisprudenza, il c.d.“preavviso di diniego” non esprime unadeterminazione definitiva in ordine allavolontà dell’Amministrazione, ma è attoendoprocedimentale, non immediatamen-te lesivo della sfera giuridica del destina-tario, con conseguente inammissibilitàdella relativa impugnativa.In base alla normativa vigente, il provve-dimento di iscrizione ovvero di rigettodella domanda di iscrizione all’Albo hanatura collegiale, in quanto è deliberatodal Consiglio Regionale dell’Ordinecompetente.Quindi, l’eventuale impugnazione da par-te dell’interessato deve essere diretta con-tro la deliberazione del Consiglio Regio-nale dell’Ordine che stabilisca il rigettodella domanda di iscrizione all’Albo (art.

60 della Legge n. 69/1963).Ciò considerato, il ricorso è inammissi-bile.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolodegli atti, udito il consigliere relatore, de-cide di dichiarare inammissibile il ricor-so.Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013.

II-6-7 Pubblicisti/La gratuità delleprestazioni giornalistiche non evi-ta la cancellazione - n. 32/2013

Il Sig. Carlo Peditto, residente a Messina,in data 08.08.2013 presenta ricorso concontestuale istanza di sospensione avver-so la delibera di cancellazione dall’Elen-co Pubblicisti dell’Albo dei Giornalisti,adottata dal Consiglio Regionale dell’Or-dine dei Giornalisti della Sicilia in data28.06.2013 e notificata in data19.07.2013. A seguito di un esame preli-minare degli atti, sono stati ritenuti sussi-stenti i presupposti di fatto e di diritto perdisporre ai sensi della normativa vigentela sospensione dell’atto impugnato, che èstata concessa dal Consiglio Nazionale indata 25.09.2013, lasciando salva ed im-pregiudicata ogni decisione sul merito.Infatti, nel ricorso il Sig. Peditto si duoledella cancellazione per inattività e richia-ma, allegando copia, una nota a sua firmadel 3 agosto 2013, nella quale chiede aldirettore editoriale di “Filodiretto news”di poter ottenere a titolo remunerativo gliemolumenti della collaborazione giorna-listica ad oggi non corrisposti a me spet-tanti - per il periodo 2012 2013 – per lapubblicazione di diversi articoli con rela-tivo versamento delle ritenute d’acconto. A seguito dell’esame di merito degli attidel fascicolo del ricorrente, pervenuto dalConsiglio Regionale il 7 ottobre 2013, si èrilevata la palese contraddizione tra tale

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richiesta e la documentazione che il Sig.Peditto ha prodotto in sede di riscontro al-la nota di revisione. Il Sig. Peditto dichia-ra di aver fruito del triennio di inattivitàconcesso dall’art. 41 (Legge istitutivadell’ordine n.69) per i giornalisti che pos-siedono dieci anni di iscrizione e, inoltre,di collaborare a titolo gratuito dal 2012con la testata online“Filodiretto news”comunicazione so-ciale. Premesso chela legge non prevedein alcun modo unqualsiasi “bonus”,corrispondente a pe-riodi di inattività,preme osservare chea tale nota (prot. n. 1280 in data14.11.2012, Consiglio Regionale dell’Or-dine della Sicilia), avente ad oggetto do-cumentazione revisione, il ricorrente haanche allegato la dichiarazione del diret-tore editoriale della pubblicazione, nellaquale si attesta che la sua collaborazionesi è svolta a titolo gratuito dal febbraio2012.La cancellazione per inattività è discipli-nata dall’art. 41 della Legge n. 69/1963.Il primo comma stabilisce che è dispostala cancellazione dagli elenchi dei profes-sionisti o dei pubblicisti dopo due anni diinattività professionale. Tale termine èelevato a tre anni per il giornalista cheabbia almeno dieci anni di iscrizione. Lanorma, quindi, per i giornalisti con alme-no dieci anni di iscrizione eleva a tre an-ni l’arco temporale soggetto a verifica daparte del Consiglio Regionale dell’Ordi-ne. In sostanza, il Consiglio Regionale

verifica se nei tre anni antecedenti alladata di revisione l’iscritto abbia esercita-to o meno attività giornalistica e se l’atti-vità esercitata sia tale da consentire lapermanenza nell’Albo. Il Sig. Peditto hariscontrato la richiesta di revisione di-chiarando di collaborare a titolo gratutitoed allegando spontaneamente una dichia-razione di analogo tenore del direttoreeditoriale della rivista. Premesso che ildirettore editoriale non è competente acertificare l’attività giornalistica ai sensidella Legge Professionale, quanto dichia-rato costituisce ulteriore conferma delfatto che la collaborazione si sia svolta atitolo gratuito. Inoltre, la successiva notainviata nell’agosto 2013 dal Sig. Pedittoallo stesso direttore editoriale, nella qualerivendica gli emolumenti della collabora-zione giornalistica ad oggi non corrispo-sti a me spettanti - per il periodo 20122013 – per la pubblicazione di diversi ar-ticoli con relativo versamento delle rite-nute d’acconto, è generica, si contraddicecon il precedente comportamento e, inparte, si riferisce ad un periodo successi-vo al procedimento di revisione. Sulla ba-se delle considerazioni esposte, non siraggiunge prova sufficiente in ordine allapermanenza dei requisiti di iscrizione al-l’Elenco Pubblicisti. Pertanto, il ricorso èinfondato e non merita accoglimento, re-stando assorbita ogni altra istanza.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolodegli atti, udito il consigliere relatore, de-cide di respingere il ricorso.Così deciso in Roma il 19 dicembre 2013.

Pubblicisti/La gratuità

delleprestazioni

giornalistichenon evita

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GIURISPRUDENZA PENALEDI LEGITTIMITA’

Diritto di cronacaIn tema di diffamazione a mezzo stam-pa, l’imputato che invochi il diritto dicronaca ha l’onere di provare la veritàdella notizia riportata, che non può sod-disfare facendo riferimento ad unafonte anonima, confidenziale o noncontrollabile. L’esimente del legittimoesercizio del diritto di cronaca è stata,quindi, esclusa nei confronti di un gior-nalista che aveva dichiarato di avereattinto la notizia da fonte dei servizisegreti mentre il funzionario del Sisde,comparso in udienza, aveva opposto ilsegreto di Stato. Al giornalista, infatti, èconsentita, nei confronti del giudice odel PM, l’opposizione del segreto pro-fessionale ma tale opposizione sempli-cemente lo legittima a non rivelare lafonte della notizia di cui egli sia venutoin possesso, ma non garantisce certa-mente la rispondenza al vero della noti-zia stessa. Se tale fonte è un (infedele)funzionario dello Stato e il giornalistaoppone il segreto professionale, egli siassume il rischio derivante dalla impos-sibilità di provare la notizia che ha dif-fusoCassazione penale, sez. V, 11/01/2013,n. 10964

L’esercizio legittimo del diritto di cro-naca e di critica, anche sotto il profiloputativo, non può essere disgiunto dal-l’uso legittimo delle fonti. L’uso puòessere definito legittimo non solo quan-do la fonte sia lecita ma anche quando

il giornalista abbia offerto la prova delsuo impegno nel controllare il fatto nar-rato. Tra l’altro, non sussiste l’esimentesotto il profilo putativo allorché siaaddotta l’impossibilità di realizzarequesto controllo a causa dell’inaccessi-bilità delle fonti di verifica. Detta inac-cessibilità, infatti, lungi dal comportarel’esonero dall’obbligo di controllo,implica la non pubblicabilità della noti-zia incontrollabile. Il giornalista cheintenda comunque pubblicare una noti-zia non certa accetta il rischio che essanon corrisponda al vero e che l’antigiu-ridicità della condotta diffamatoriarimanga senza giustificazione. Cassazione penale, sez. V, 16/01/2013,n. 44243

La scriminante del diritto di cronaca èconfigurabile anche quando oggetto dipubblicazione siano atti di un procedi-mento penale ancora coperti da segreto,giacché l’efficacia esimente dell’eserci-zio del suddetto diritto incontra i solilimiti della verità dei fatti divulgati,della loro rilevanza sociale e della con-tinenza espressiva (nella specie, ungiornalista aveva pubblicato su un quo-tidiano un articolo nel quale si attribui-va ad un commercialista la qualità diindagato per truffa e falso ideologico inatto pubblico in relazione ad indennizziindebitamente percepiti da pescatorilocali per servitù militari e la Corte haritenuto immune da censure la decisio-ne del giudice di merito che aveva rite-nuti sussistente la scriminante del dirit-to di critica stante l’effettiva esistenzadi una notizia di reato nei confronti del

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e giurisprudenziali

MASSIME GIURISPRUDENZIALI

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predetto commercialista, nonostantenon fosse seguita dall’instaurazione diun procedimento ed ancorché la cono-scenza di tali atti da parte del giornali-sta, che non aveva voluto rivelarne lafonte, fosse frutto di violazione delsegreto istruttorio).Cassazione penale, sez. V, 19/02/2013,n. 17051

In tema di diffamazione, i limiti sostan-ziali del diritto di critica e di quello dicronaca sono differenziati, essendo iprimi meno elevati dei secondi, con laprecisazione che quanto più è eminentela posizione o la figura pubblica delsoggetto, quanto più socialmente, stori-camente o scientificamente rilevante èla materia del contendere, tanto piùampia deve essere la latitudine dellacritica. La differenza concerne la valu-tazione di detti limite ossia il diritto dicritica soggiace “in senso qualitativo”agli stessi limiti del diritto di cronaca,essendo necessario osservare i limiti delpubblico interesse, della verità dei fattie della continenza delle espressioniadoperate ma in senso quantitativo talilimiti debbono essere valutati con mag-giore elasticità. (Nel caso in questionela Corte la ritenuto immune da censurela decisione del giudice d’appello cheaveva assolto l’imputato dal reato didiffamazione addebitatogli per aver dif-fuso a mezzo di agenzie di stampa uncomunicato relativo alla trasmissione“Striscia la notizia” in cui si affermavache essa si dimentica di denunciare iciarlatani appartenenti alla sua parroc-chia, pubblicizzati in ben duecentopagine di teletext di Mediaset)Cassazione penale, sez. V, 05/07/2013,n. 38971

Non sussiste l’esimente del diritto dicronaca nei confronti del direttore

responsabile di un quotidiano in cui siapubblicato un articolo non firmato cheaffermi, contrariamente al vero, che neiconfronti di un presidente dei revisoridei conti di una banca si svolgano inda-gini per il reato di appropriazione inde-bita anziché per il delitto di ostacoloalle funzioni di vigilanza, non essendoirrilevante - per la reputazione di unsoggetto - l’attribuzione di un fatto ille-cito diverso da quello su cui effettiva-mente si indaga. Secondo la Corte nonè infatti trascurabile per la reputazionedi un soggetto, l’attribuzione di un fattoillecito diverso da quello su cui effetti-vamente si indaga. (Nel caso di speciela Cassazione ha annullato la sentenzadella Corte di appello che aveva ritenu-to irrilevante il fatto che alla personaoffesa fossero state addebitatedall’Autorità Giudiziaria procedentealtre e diverse condotte costituentireato, ritenendo che trattandosi di noti-zia non corrispondente al vero in quan-to tale, la reputazione della personaoffesa, con riferimento alla sua situa-zione soggettiva, era stata ugualmentevulnerata dall’attribuzione in capo adun soggetto che operi nel mondo banca-rio, del reato di appropriazione indebitapiuttosto che del reato di ostacolo allefunzioni di vigilanza bancaria).Cassazione penale, sez. V, 04/12/2013,n. 5760

Diritto di criticaIl diritto di critica, pur non caratteriz-zandosi dall’obiettività propria deldiritto di cronaca, non è esercitato legit-timamente laddove si concretizzi ingratuite aggressioni alla dimensionemorale della persona offesa; in ognicaso presuppone la verità dei fatti aquest’ultima attribuiti (annullata conrinvio la decisione di non luogo a pro-cedere emessa a favore di un giornalista

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che in un suo articolo aveva erronea-mente accusato un soggetto in detenzio-ne domiciliare, di non aver rispettato leprescrizioni della misura restrittiva,essendo rientrato presso il luogo di ese-cuzione della misura stessa oltre le 2ore concesse dal magistrato di sorve-glianza).Cassazione penale, sez. V, 11/01/2013,n. 9862

La critica che si manifesti attraversol’esposizione di una personale interpre-tazione, ha valore di esimente nellaricorrenza degli altri requisiti, senzache possa pretendersi la verità oggettivadi quanto sostenuto. Tuttavia da talerequisito non può non può prescindersiviceversa quando, come nel caso dispecie, un fatto obiettivo sia posto afondamento della elaborazione critica.(Nella specie si è censurata la decisionedi non luogo a procedere perché il fattonon costituisce reato, pronunciata dalGup nei confronti di un giornalista che,in un articolo pubblicato su un quotidia-no, aveva affermato che “il TG1 persupportare le balle del Banana al TG4sulle intercettazioni ha sparato cifre acasaccio spacciandole per dati ufficialidel Ministero della Giustizia) .Cassazione penale, sez. V, 27/09/2013,n. 40930

Diffamazione Per la ravvisabilità del reato di diffama-zione è sufficiente il dolo generico, chepuò anche assumere la forma del c.d.dolo eventuale (nella specie, la Corte haritenuto che attribuire a una personauna condanna, assolutamente inesisten-te, per concussione è elemento suffi-ciente per condannare il giornalista perdiffamazione).Cassazione penale, sez. V, 13/03/2013,n. 27787

In tema di diffamazione a seguito dipubblicazione di una intervista, vaesclusa la responsabilità del giornalistaquando un personaggio, che occupa unaposizione di alto rilievo nell’ambitodella vita politica, sociale, economica,scientifica, culturale, rilasci dichiara-zioni, pure in sé diffamatorie, nei con-fronti di altro personaggio, la cui posi-zione sia altrettanto rilevante negliambiti sopra indicati. In tal caso è ladichiarazione rilasciata dal personaggiointervistato che crea di per sé la notizia,indipendentemente dalla veridicità diquanto affermato e dalla continenzaformale delle parole usate. La notizia inquestione, se anche lesiva della reputa-zione altrui, merita di essere pubblicataperché soddisfa quell’interesse dellacollettività all’informazione che deveritenersi indirettamente protetto dal-l’art. 21 della Costituzione. Ciò perchéla notizia è costituita dal fatto in sédella dichiarazioni del personaggioaltamente qualificato, risultando l’inte-resse del pubblico ad apprenderla deltutto indipendente dalla corrispondenzaal vero del suo contenuto e dalla conti-nenza del linguaggio adottato; preten-dere che il giornalista intervistatorecontrolli la verità storica del contenutodell’intervista potrebbe comportare unagrave limitazione alla libertà di stampa;pretendere che il pubblicista si astengadal pubblicare l’intervista perché conte-nente espressioni offensive ai danni dialtro personaggio noto, significherebbecomprimere il diritto-dovere di infor-mare l’opinione pubblica su tale even-to, non potendo, tra l’altro attribuirsi algiornalista il compito di purgare il con-tenuto dell’intervista dalle espressionioffensive, sia perché gli verrebbe attri-buito un potere di censura che non glicompete, sia perché la notizia, costitui-ta appunto dal giudizio non lusinghiero,

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espresso con parole forti da un perso-naggio noto all’indirizzo di altro perso-naggio noto, verrebbe ad essere svuota-ta del suo reale significato.Cassazione penale, sez. V, 11/04/2013,n. 28502

Ha contenuto diffamatorio l’attribuzio-ne ad un soggetto della capacità diavere malefica influenza sulle vicendealtrui in quanto lesiva della reputazionedello stesso. Nella specie un giornalistaconcessionario di un impianto di radio-diffusione e conduttore dell’emittenteradiofonica, nel corso di una serie ditrasmissioni aveva attribuito alla perso-na offesa la qualità di menagrano, sog-getto del malagurio o iettatore. LaCorte ha ritenuto che l’affermazionegiornalistica fosse offensiva perchéincideva sulla reputazione del soggettoindicato come iettatore, essendo l’ap-pellativo utilizzato, foriero di sospetto,si svilimento e di isolamento.Cassazione penale, sez. V, 06/11/2013,n. 10393

GIURISPRUDENZA PENALEDI MERITO

DiffamazioneIl gestore o il proprietario di un sitoweb qualificabile come content provi-der non può essere ritenuto correspon-sabile del reato di diffamazione deriva-bile dal contenuto di materiale caricatoda terzi giacché, ad oggi, non risultaravvisabile un preciso obbligo normati-vo che imponga ai fornitori di serviziinternet un controllo preventivo delleinnumerevoli serie di dati che passanoogni secondo nelle maglie dei gestoridei siti web.Corte appello Milano, sez. I, 27/02/2013,n. 8611

Diritto di rettificaColui che richiede la rettifica deverispettare il limite quantitativo delletrenta righe previsto dalla legge e ildirettore del giornale è tenuto, neitempi e con le modalità fissate dallalegge sulla stampa, all’integrale pubbli-cazione dello scritto di rettifica. Il rigoda prendere a riferimento deve ritenersiquello dell’articolo da rettificare postoche l’art. 8 della legge sulla stampadispone che le rettifiche devono fareriferimento allo scritto che le ha deter-minate e devono avere le medesimecaratteristiche tipografiche. A venire inrilievo, dunque, sono la lunghezza e laspaziatura della riga nonché il caratteretipografico e in particolare la lunghezzadella riga deve essere commisurata allalunghezza dello spazio occupato dal-l’articolo oggetto della rettifica e non aquello di una soltanto delle colonne chelo compongono. Il direttore responsabi-le non ha alcuna possibilità di ridurre,riassumere o altrimenti intervenire sultesto al fine di contenerlo nello spaziorichiesto dalla legge. (Nel caso di spe-cie il testo da pubblicare in via di retti-fica non era contenuto entro il limitedelle 30 righe con le medesime caratte-ristiche tipografiche - quindi anchedella colonna - dell’articolo rettifican-do).Tribunale Como, 21/03/2013

Diritto di cronacaPer considerare la divulgazione di noti-zie lesive dell’onore lecita espressionedel diritto di cronaca - inteso come ildiritto di raccontare tramite mezzi dicomunicazione di massa e accadimentireali in considerazione dell’interesseche rivestono per la generalità dei con-sociati - ed escludere la responsabilitàcivile per diffamazione, devono ricorre-re tre condizioni consistenti: a) nella

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verità oggettiva (o anche soltanto puta-tiva, purché frutto di un serio e diligen-te lavoro di ricerca) che non sussistequando, pur essendo veri i singoli fattiriferiti, siano, dolosamente o anche sol-tanto colposamente taciuti altri fatti,tanto strettamente ricollegabili ai primida mutarne completamente il significa-to; ovvero quando i fatti riferiti sianoaccompagnati da sollecitazioni emotiveovvero da sottintesi, accostamenti, insi-nuazioni, allusioni o sofismi obiettiva-mente idonei a creare nella mente dellettore (o ascoltatore) rappresentazionidella realtà oggettiva false: principi sin-tetizzati nella formula secondo cui “iltesto va letto nel contesto”, il quale puòdeterminare un mutamento del signifi-cato apparente della frase altrimentinon diffamatoria, dandole un contenutoallusivo, percepibile dall’uomo medio;b) nella sussistenza di un interesse pub-blico all’informazione, vale a dire nellac.d. pertinenza; c) nella forma “civile”dell’esposizione dei fatti e della lorovalutazione e cioè nella c.d. continenza,posto che lo scritto non deve mai ecce-dere lo scopo informativo da consegui-re; deve essere improntato a serenaobiettività, con esclusione di ogni pre-concetto intento denigratorio; deveessere redatto nel rispetto di quel mini-mo di dignità cui ha pur sempre dirittoanche la più riprovevole delle persone.Tribunale Bari, sez. III, 04/03/2013

Diritto di criticaL’esercizio del diritto di critica scriminal’offesa solo nei limiti in cui essa siaindispensabile per l’esercizio costituzio-nalmente garantito del diritto alla libertàdi manifestazione del pensiero, con laconseguenza che rimangono ugualmentepunibili le espressioni non necessarieall’esercizio del su indicato diritto, inquanto inutilmente volgari, umilianti o

dileggianti. A differenza di quantoavviene per il diritto di cronaca (laddovedeve essere apprezzata con particolarerigore la rispondenza alla realtà dei fattinarrati), quando si eccepisce l’eserciziodel diritto di critica, il requisito dellaverità di quanto criticato deve intendersisoddisfatto per il solo fatto che il fatto ola condotta censurata abbia un riscontrooggettivo. (Nella specie, il Tribunale harilevato che il contenuto della missiva,pubblicata sul quotidiano locale - asseri-tamente diffamatoria - comportava unacensura estremamente dura dell’operatodel Dirigente Scolastico Provincialepresso il Provveditorato agli Studi,senza però travalicare in nessun caso ilimiti del legittimo esercizio del dirittodi critica, fino a trasmodare in attacchigratuiti alla persona, giacché anche leespressioni più forti quali “aberrante”,“inaccettabile”, “terrorismo psicologi-co” costituivano nulla più che l’espres-sione di un giudizio di manifesta inop-portunità della pubblicazione della notache aveva diffuso il Dirigente, interve-nendo sul tema dei possibili tagli delnumero degli istituti scolastici, conse-guenti al “decreto Gelmini” ancora nonconvertito, così generando, secondo ilconvenuto, soltanto una sorta di terrori-smo psicologico nelle popolazioni deicomuni interessati da detti eventualitagli, senza valutarne le possibili conse-guenze negative).Tribunale Arezzo, 03/05/2013, n. 465

GIURISPRUDENZA CIVILE In tema di azione di risarcimento deidanni da diffamazione a mezzo stampa,il diritto di cronaca trova il suo limitenella continenza che comporta modera-zione, misura, proporzione nelle moda-lità espressive, le quali non devono tra-scendere in attacchi personali diretti acolpire l’altrui dignità morale e profes-

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sionale, con riferimento non solo al con-tenuto dell’articolo ma all’intero conte-sto espressivo in cui l’articolo è inserito,compresi titoli, sottotitoli, presentazio-ne grafica, fotografie, trattandosi di ele-menti tutti che rendono esplicito, nel-l’immediatezza della rappresentazione edella percezione visiva, il significato diun articolo e quindi idonei, di per sé, afuorviare e suggestionare i lettori piùfrettolosi. Quanto precede, comunque,non esclude che la non corrispondenzaal vero dei fatti narrati debba esserevalutata in rapporto al nucleo fonda-mentale della notizia, oggetto dell’in-formazione e dell’esercizio del diritto dicritica, mentre la non piena corrispon-denza al vero degli elementi collateralipuò costituire solo elemento indiziario,inidoneo ad aggredire effettivamentel’altrui reputazione e a giustificare diper sé la sussistenza dell’illecito.Cassazione civile, sez. III, 05/02/2013,n. 2661

In tema di diffamazione a mezzo stam-pa, il diritto del soggetto a pretendereche proprie, passate vicende personalinon siano pubblicamente rievocate(nella specie, il cd. diritto all’oblio erainvocato in relazione ad un’antica mili-tanza in bande terroristiche) trova limi-te nel diritto di cronaca solo quandosussista un interesse effettivo ed attualealla loro diffusione, nel senso che quan-to recentemente accaduto (nella specie,il ritrovamento di un arsenale di arminella zona di residenza dell’ex terrori-sta) trovi diretto collegamento conquelle vicende stesse e ne rinnovi l’at-tualità, diversamente risolvendosi ilpubblico ed improprio collegamento trale due informazioni in un’illecita lesio-ne del diritto alla riservatezza.Cassazione civile, sez. III, 26/06/2013,n. 16111

La pubblicazione di una rettifica è cir-costanza di per sé idonea a ridurre l’am-montare del danno non patrimonialecausato da un articolo diffamatorio, anulla rilevando che la rettifica sia avve-nuta volontariamente piuttosto che inadempimento di un obbligo.Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2013,n. 16040

Trascende il diritto di critica l’aggres-sione del contraddittore, sebbene com-piuta in clima di accesa polemica, risol-tasi nell’accusa di perpetrazione di verie propri delitti o di condotte comunqueinfamanti, in rapporto alla dimensionepersonale, sociale o professionale deldestinatario. (Nel caso di specie, si èritenuto superato l’ambito del legittimoesercizio del diritto di critica in presen-za di un’intervista giornalistica nellaquale si assumeva - ancorché in formadubitativa - che alcuni pubblici ministe-ri avessero piegato la propria funzioneistituzionale al perseguimento di finipatrimoniali personali, per avere eserci-tato la funzione requirente al solo scopodi ottenere cospicui risarcimenti pecu-niari in conseguenza di pretese condot-te diffamatorie relative al loro operato,profittando della possibilità - peraltrodel tutto legittima, al momento dei fattioggetto di giudizio - di adire il giudicecivile del loro medesimo distretto diappartenenza, realizzando, così, unintenzionale approfittamento dellasituazione ambientale in cui essi stessioperavano).Cassazione civile, sez. III, 17/06/2013,n. 15112

Non può essere invocata l’esimente deldiritto di cronaca e critica giornalisticain presenza di un comportamento del-l’intervistatore che - rivolgendosiall’intervistato proferendo frasi offensi-

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ve al suo indirizzo ed impedendogli, nelcontempo, di rispondere o di allonta-narsi - miri, in realtà, a provocarne sol-tanto la reazione per farne oggetto diuno spettacolo televisivo, dando cosìvita ad un contegno che rimane confi-nato nell’ambito di un’aggressione deltutto estranea alla libertà costituzional-mente garantita di manifestazione delpensiero.Cassazione civile, sez. III, 10/06/2013,n. 14533

Non presenta carattere diffamatorio ladefinizione di “boia”, adoperata da ungiornalista nel suo significato letterale

(ovvero, “colui che ha l’ufficio di ese-guire le sentenze di morte”) con riferi-mento all’attività svolta a tale titolo daun ufficiale delle “SS”, nel corso dellaseconda guerra mondiale.Cassazione civile, sez. III, 09/04/2013,n. 8566

I diritti di cronaca e di critica che puòessere dura e/o espressa con linguaggiocolorito, pur se diversi, sono entrambisubordinati alla continenza e alla veri-dicità di quanto affermato, per nonledere la vittima, pena la condanna perdiffamazione.Tribunale Lecce, 22/01/2013, n. 25

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Provvedimento del 18 dicembre 2013Registro dei provvedimentin. 594 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenzadel dott. Antonello Soro, presidente,della dott.ssa Augusta Iannini, vicepre-sidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici,componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 7agosto 2013 nei confronti di RCS Me-dia Group S.p.A., con cui XY, rappre-sentata e difesa dall'avv. Flavia Galli, inproprio e nell'interesse del figlio defun-to KW, con riguardo alla pubblicazionenell'archivio on line del quotidiano"Corriere della Sera" di alcuni articolipubblicati nelle date del ZX (dal titolo"KK"), del ZH (dal titolo "XX"), del ZZ(dal titolo "QQ" e "QY") e del QH (daltitolo "QJ") nei quali è stata data notiziadella morte per suicidio del figlio, ha ri-badito le istanze già avanzate ai sensidegli artt. 7 e 9 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (di seguito"Codice"), chiedendo "la cancellazione,il blocco, o, in subordine, la trasforma-zione in forma anonima dei dati trattatiin violazione di legge ovvero, in ulte-riore subordine, la "deindicizzazione"degli articoli pubblicati dai principalimotori di ricerca Internet"; la ricorrenteha, in particolare, lamentato l'indebitadiffusione di dati personali riferiti al de-

funto (tra cui generalità, indirizzo, pro-fessione, datore di lavoro e relative fo-tografie), nonché di notizie relative aifamiliari del medesimo, in quanto avve-nuta in violazione del principio di es-senzialità, contemplato dal Codice e dalcodice deontologico relativo al tratta-mento dei dati personali nell'eserciziodell'attività giornalistica, "trattandosi diinformazioni eccedenti e non pertinentirispetto alle finalità informative cui de-ve ispirarsi l'attività giornalistica"; la ri-corrente ha chiesto altresì la liquidazio-ne in proprio favore delle spese soste-nute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 9 agosto 2013con la quale questa Autorità, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato laresistente a fornire riscontro alle richie-ste dell'interessata, nonché la nota del 4novembre 2013 con cui è stata dispostala proroga del termine per la decisionesul ricorso;

VISTA la nota, datata 24 settembre2013, con cui la società editrice, nelchiedere il rigetto delle richieste dellaricorrente, ha rappresentato la legittimi-tà del trattamento effettuato rilevandoche "i giornalisti si sono limitati a dif-fondere i dati essenziali per la sua com-prensione, tenuto conto di alcune circo-stanze assai singolari, che contropartenon contesta" e aggiungendo che  "ilcodice deontologico garantisce (…) ladivulgazione di notizie di rilevante inte-resse pubblico o sociale, di tal che an-che l'informazione più dettagliata risul-

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enti Autorità garante per la protezionedei dati personali 2013PROVVEDIMENTI AUTORITÀ GARANTEPER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI 2013

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ta legittima, ove sia indispensabile permeglio illustrare i fatti e descrivere imodi particolari in cui essi si sono veri-ficati", come avvenuto nel caso di spe-cie; la resistente comunque "nel rispet-to della posizione della ricorrente" hadichiarato "la propria disponibilità adeindicizzare gli articoli" oggetto di ri-corso; 

VISTA la nota, datata 27 settembre2013, con cui l'interessata, nel ribadirele proprie richieste, ha eccepito l'avve-nuta violazione, da parte del quotidia-no, del principio di essenzialità dell'in-formazione, tenuto conto del fatto chegli articoli citati "diffondono informa-zioni non solo eccedenti e non pertinen-ti rispetto alla ricostruzione del fatto dicronaca e alle finalità informative cuideve ispirarsi l'attività giornalistica, maspesso anche inesatte e frutto di fanta-siose speculazioni", rilevando come"l'attuale presenza di informazioni noncorrette e spesso frutto di congetture, ri-guardanti KW e la sua famiglia e facil-mente reperibili attraverso la funzionedi ricerca nel sito Internet del quotidia-no, non può essere giustificata in forzadel diritto di informazione a cui il resi-stente ricorre"; la ricorrente, pur nelmanifestare la propria adesione all'ado-zione di misure di deindicizzazione de-gli articoli tramite i motori di ricercaesterni al sito del quotidiano, ne ha co-munque rilevato l'inadeguatezza rispet-to alla necessità di garantire una pienatutela dei diritti propri e degli altri fami-liari menzionati negli articoli oggetto diricorso, ribadendo altresì la richiesta di"trasformazione in forma anonima me-diante la sostituzione del nome e co-gnome del defunto e dei suoi familiari edella fidanzata con le loro iniziali, di-sponendo che vengano eliminate dai ci-tati articoli tutte quelle parti e descrizio-

ni eccedenti le legittime finalità infor-mative e, soprattutto, non rispondenti alvero, provvedendo, ove ritenuto neces-sario, alla cancellazione dell'intero arti-colo";

VISTA la nota trasmessa via e.mail il 9dicembre 2013, con cui il titolare deltrattamento ha dichiarato di "aver prov-veduto (…) a chiedere che gli articoli"citati nel ricorso "vengano deindicizza-ti dai motori di ricerca" esterni al sitoattraverso la compilazione del file "ro-bots txt" previsto dal "Robots Exclu-sion Protocol", associando a tale misu-ra, al fine di potenziarne l'efficacia,l'utilizzo dei "Robots Meta Tag";

RILEVATO che, al fine di contempera-re i diritti della persona (in particolare ildiritto alla riservatezza) con la libertà dimanifestazione del pensiero – e con es-sa anche l'esercizio della libera ricercastorica e del diritto allo studio e all'in-formazione – la disciplina in materia diprotezione dei dati personali prevedespecifiche garanzie e cautele nel caso ditrattamenti effettuati per tali finalità,confermando la loro liceità, anche lad-dove essi si svolgano senza il consensodegli interessati, purché avvengano nelrispetto dei diritti, delle libertà fonda-mentali e della dignità delle persone al-le quali si riferiscono i dati trattati (cfr.artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett.a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1,e 3, comma 1, codice di deontologia edi buona condotta per i trattamenti didati personali per scopi storici, pubbli-cato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80), pre-vedendo particolari cautele laddove sia-no coinvolti soggetti minori rispetto aiquali l'art. 7, comma 1, del codice deon-tologico dispone che, a tutela della per-sonalità dei medesimi, il giornalistaometta di pubblicare le generalità e/o

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particolari in grado di condurre alla lo-ro identificazione;

RILEVATO anzitutto che in uno degliarticoli tuttora disponibili nell'archivioon line (e precisamente in quello delXZ dal titolo "XJ") compare esplicita-mente il nome del nipote minore dellaricorrente; visto che, come sopra evi-denziato, tale particolare, consentendol'identificazione del soggetto citato, ri-sulta pubblicato in violazione di quantoprevisto dal citato art. 7, comma 1, delcodice deontologico dell'attività deigiornalisti;

RITENUTO pertanto, alla luce di ciò,di dover accogliere parzialmente il ri-corso e, per l'effetto, di dover ordinareall'editore resistente di anonimizzare,nell'articolo sopra citato, il predetto ri-ferimento attraverso l'eliminazione delnome di battesimo del minore, figlio diKW, entro trenta giorni dalla ricezionedel presente provvedimento; rilevatoche, in ordine a tale violazione, il Ga-rante si riserva altresì di segnalare la vi-cenda al competente Consiglio dell'or-dine dei giornalisti;

RILEVATO poi che, con riferimentoagli altri dati riportati negli articoli e, inparticolare, alle molteplici ipotesi che,nell'immediatezza del fatto, erano stateavanzate da amici e conoscenti dellevittime, il trattamento complessivamen-te posto in essere non risulta porsi inevidente contrasto con le disposizionidi cui all'art. 137, comma 3 del Codicee all'art. 6, comma 1, del codice deonto-logico dell'attività giornalistica, tenutoconto del fatto che la divulgazione dinotizie, pur dettagliate, attinenti alla vi-ta privata dei soggetti interessati, risul-tava motivata in ragione delle peculiari-tà del fatto di cronaca narrato (specie

con riguardo agli elementi disponibili almomento della scoperta del tragicoevento); rilevato altresì che, in ordinealle doglianze manifestate dalla ricor-rente in riferimento alle presunte illa-zioni e false ricostruzioni contenute ne-gli articoli in questione, l'art. 6, comma3, del codice deontologico citato preve-de che "commenti e opinioni del gior-nalista appartengono alla libertà di in-formazione nonché alla libertà di paro-la e di pensiero costituzionalmente ga-rantita a tutti"; ciò tenendo peraltro con-to del fatto che molti degli apprezza-menti e delle ipotesi avanzate riguardoalla ricostruzione della vicenda, e ripor-tati negli articoli oggetto di ricorso,emergevano dai colloqui intercorsi tra igiornalisti e le persone che avevano co-nosciuto le vittime; 

RILEVATO, inoltre, che il trattamentodei dati personali della ricorrente, non-ché del figlio defunto della medesima,cui fa riferimento l'odierno ricorso,rientra ora, attraverso la riproposizionedei medesimi dati negli articoli pubbli-cati quale parte integrante dell'archiviostorico del quotidiano reso disponibileon-line sul sito Internet dell'editore resi-stente, tra i trattamenti effettuati al finedi concretizzare e favorire la libera ma-nifestazione del pensiero e, in particola-re, la libertà di ricerca, cronaca e criticaanche storica; rilevato che, alla luce diciò, l'attuale trattamento può essere ef-fettuato senza il consenso degli interes-sati (cfr. art. 136 e s. del Codice), ècompatibile con i diversi scopi per iquali i dati sono stati in precedenza rac-colti o trattati e può essere effettuato intermini generali anche oltre il periododi tempo necessario per conseguire talidiversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RITENUTO pertanto, alla luce delle ci-

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tate disposizioni, di dover dichiarare in-fondata la richiesta volta ad ottenere lacancellazione o la trasformazione in for-ma anonima dei dati personali relativialla ricorrente e al figlio defunto dellamedesima contenuti negli articoli con-servati nell'archivio on-line del quoti-diano, non risultando, allo stato, illecitoil trattamento effettuato sulla base deglielementi forniti dalla stessa parte ricor-rente, ad esclusione del segnalato profi-lo riguardante il figlio minore di KW;

RITENUTO altresì di dover dichiararenon luogo a provvedere sulla richiestavolta ad ottenere l'adozione delle misu-re idonee ad escludere l'indicizzazionedegli articoli tramite i motori di ricercaesterni al sito del quotidiano, avendo iltitolare del trattamento dichiarato (condichiarazione della cui veridicità l'auto-re risponde ai sensi dell'art. 168 del Co-dice "Falsità nelle dichiarazioni e notifi-cazioni al Garante") di aver provvedutoad effettuare la relativa richiesta;

RILEVATO, infine, che, essendo emer-sa nel corso del procedimento l'avvenu-ta pubblicazione su uno degli articolimenzionati (nello specifico quello del25 aprile 2013 dal titolo "KJ") di infor-mazioni relative al figlio minore dell'al-tro protagonista del medesimo fatto dicronaca (nello specifico il HJ del bam-bino che, collegato al cognome paterno,ne consente l'identificazione), l'Autori-tà si riserva di procedere con autonomoprocedimento a contestare tale specificaviolazione del codice deontologico,nonché a segnalare la vicenda al com-petente Consiglio dell'Ordine dei gior-nalisti;

VISTA la determinazione generale del19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadelle spese e dei diritti da liquidare per

i ricorsi; ritenuto congruo, su questa ba-se, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorsonella misura forfetaria di euro 500, dicui euro 150 per i diritti di segreteria,considerati gli adempimenti connessi,in particolare, alla presentazione del ri-corso e ritenuto di porli a carico di RCSMedia Group S.p.A., nella misura dieuro 400, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio for-mulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garanten. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bian-chi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, or-dina a RCS Media Group S.p.A. di ano-nimizzare il dato costituito dal HJ delnipote minore della ricorrente (contenu-to nell'articolo, datato KK, dal titoloZZ") entro trenta giorni dalla ricezionedel presente provvedimento;2) dichiara infondata la richiesta di can-cellazione o trasformazione in formaanonima dei dati personali della ricor-rente e del figlio defunto della medesimacitati negli articoli oggetto di ricorso;3) dichiara non luogo a provvedere inordine alle restanti richieste;4) determina nella misura forfettaria dieuro 500, l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento, posti nella mi-sura di 400 euro, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi, acarico di RCS Media Group S.p.A., laquale dovrà liquidarli direttamente a fa-

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vore della ricorrente.Il Garante, nel prescrivere a RCS MediaGroup S.p.A., ai sensi dell'art. 157 delCodice, di comunicare quali iniziativesiano state intraprese al fine di dare at-tuazione al presente provvedimento en-tro trenta giorni dalla ricezione dellostesso, ricorda che l'inosservanza diprovvedimenti del Garante adottata insede di decisione dei ricorsi è punita aisensi dell'art. 170 del Codice per la pro-tezione dei dati personali. Si ricorda cheil mancato riscontro alla richiesta ex art.157 è punito con la sanzione ammini-strativa di cui all'art. 164 del Codice.Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10del d.lg. n. 150/2011, avverso il presen-te provvedimento può essere propostaopposizione all'autorità giudiziaria or-dinaria, con ricorso depositato al tribu-nale ordinario del luogo ove ha la resi-denza il titolare del trattamento dei da-ti, entro il termine di trenta giorni dalladata di comunicazione del provvedi-mento stesso, ovvero di sessanta giornise il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 18 dicembre 2013Registro dei provvedimenti n. 593del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenzadel dott. Antonello Soro, presidente,della dott.ssa Augusta Iannini, vicepre-sidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici,componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 5agosto 2013 nei confronti di GruppoEditoriale L'Espresso S.p.A., con cuiXY, rappresentata e difesa dall'avv. Fla-

via Galli, in proprio e nell'interesse delfiglio defunto KW, con riguardo allapubblicazione nell'archivio on line delquotidiano "La Repubblica" di alcuniarticoli pubblicati nelle date del XX(dal titolo "ZZ", "KZ" e "ZK") e del YY(dal titolo "JJ"), nei quali è stata datanotizia della morte per suicidio del fi-glio, ha ribadito le istanze già avanzateai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice inmateria di protezione dei dati personali(d.lgl. 30 giugno 2003, n. 196; di segui-to "Codice"), chiedendo "la cancella-zione, il blocco, o, in subordine, la tra-sformazione in forma anonima dei datitrattati in violazione di legge ovvero, inulteriore subordine, la "deindicizzazio-ne" degli articoli pubblicati dai princi-pali motori di ricerca Internet"; la ricor-rente ha, in particolare, lamentato l'in-debita diffusione di dati personali riferi-ti al defunto (tra cui generalità, indiriz-zo, professione, datore di lavoro e rela-tive fotografie), nonché ai familiari diquest'ultimo (quali le generalità dellamadre, della sorella, l'indirizzo dellemedesime, l'età del figlio minorenne,nonché informazioni in merito alla lorosituazione patrimoniale), ed ai loro re-ciproci rapporti, in quanto avvenuta inasserita violazione del principio di es-senzialità, contemplato dal Codice e dalcodice deontologico relativo al tratta-mento dei dati personali nell'eserciziodell'attività giornalistica, "trattandosi diinformazioni eccedenti e non pertinentirispetto alle finalità informative cui de-ve ispirarsi l'attività giornalistica"; la ri-corrente ha chiesto altresì la liquidazio-ne in proprio favore delle spese soste-nute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota dell'8 agosto 2013con la quale questa Autorità, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato la

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resistente a fornire riscontro alle richie-ste dell'interessata, nonché la nota del 4novembre 2013 con cui è stata dispostala proroga del termine per la decisionesul ricorso;

VISTA la nota, datata 19 settembre2013, con cui la società editrice, nelrappresentare la legittimità del tratta-mento effettuato sia ab origine, in quan-to "di fonte giornalistica e relativo adun fatto di cronaca per il quale era rav-visabile senz'altro, al momento del fat-to, un interesse pubblico alla conoscen-za della notizia", sia attualmente, inquanto posto in essere "a fini documen-taristici, nell'ambito di un archivio resoliberamente consultabile con lo stru-mento più rapido ed agevole, la rete In-ternet", ha comunque dichiarato, inadesione alle richieste avanzate dall'in-teressata e al fine di contemperare "i di-ritti della persona (in particolare il dirit-to alla riservatezza) con la libertà dimanifestazione del pensiero", di aver"provveduto a disabilitare l'accesso atali articoli mediante interrogazione deicomuni motori di ricerca attraverso lacompilazione del file "robots txt" previ-sto dal "Robots Exclusion Protocol",associando a tale misura, al fine di po-tenziarne l'efficacia, l'utilizzo dei "Ro-bots Meta Tag";

VISTA la nota, datata 24 settembre2013, con cui l'interessata, pur prenden-do atto "della procedura di "deindiciz-zazione" posta in essere" dal titolare deltrattamento, ha comunque eccepitol'inadeguatezza di tale misura a garanti-re una piena tutela dei diritti propri edegli altri familiari menzionati negli ar-ticoli oggetto di ricorso, tenuto contodel fatto che, già nella versione cartaceadei predetti articoli, risulterebbe violatoil principio di essenzialità dell''informa-

zione essendo state riportate notizie daritenersi eccedenti e non pertinenti allaricostruzione del fatto di cronaca, oltre-ché "spesso inesatte e frutto di fantasio-se speculazioni"; la ricorrente ha per-tanto ribadito, al fine di evitare l'ulterio-re diffusione di tali notizie attraverso ilweb anche nel primario interesse dei fi-gli minori dei protagonisti della vicen-da, la richiesta di "trasformazione degliarticoli oggetto del ricorso in formaanonima, mediante la sostituzione delnome e cognome del defunto e dei suoifamiliari con le loro iniziali" con conte-stuale eliminazione "dai citati articoli ditutte quelle parti e descrizioni ecceden-ti le legittime finalità informative e, so-prattutto, non rispondenti al vero";

VISTA la nota, datata 20 novembre2013, con cui la resistente, nel ribadiredi aver provveduto a disabilitare l'ac-cesso agli articoli oggetto di ricorso tra-mite i motori di ricerca esterni al sitodel giornale, ha manifestato la propriaopposizione all'accoglimento delleistanze della ricorrente aventi ad ogget-to la trasformazione in forma anonimadei dati personali relativi alla medesimae ai familiari coinvolti, contestandoquanto sostenuto da controparte in ordi-ne ad un presunto travalicamento "deilimiti del diritto di cronaca, con riferi-mento al principio di essenzialità (…)stante la comprovata veridicità dellanotizia";

RILEVATO che, al fine di contempera-re i diritti della persona (in particolare ildiritto alla riservatezza) con la libertà dimanifestazione del pensiero – e con es-sa anche l'esercizio della libera ricercastorica e del diritto allo studio e all'in-formazione – la disciplina in materia diprotezione dei dati personali prevedespecifiche garanzie e cautele nel caso di

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trattamenti effettuati per tali finalità,confermando la loro liceità, anche lad-dove essi si svolgano senza il consensodegli interessati, purché avvengano nelrispetto dei diritti, delle libertà fonda-mentali e della dignità delle persone al-le quali si riferiscono i dati trattati (cfr.artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett.a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1,e 3, comma 1, codice di deontologia edi buona condotta per i trattamenti didati personali per scopi storici, pubbli-cato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80), pre-vedendo particolari cautele laddove sia-no coinvolti soggetti minori rispetto aiquali l'art. 7, comma 1, del codice deon-tologico dispone che, a tutela della per-sonalità dei medesimi, il giornalistaometta di pubblicare le generalità e/oparticolari in grado di condurre allo lo-ro identificazione;

RILEVATO che, con riferimento ai datipersonali riportati negli articoli e, inparticolare, alle molteplici ipotesi che,nell'immediatezza del fatto, erano stateavanzate da amici e conoscenti dellevittime, il trattamento complessivamen-te posto in essere non risulta porsi inevidente contrasto con le disposizionidi cui all'art. 137, comma 3 del Codicee all'art. 6, comma 1, del codice deonto-logico dell'attività giornalistica, tenutoconto del fatto che la divulgazione dinotizie, pur dettagliate, attinenti alla vi-ta privata dei soggetti interessati, risul-tava motivata in ragione delle peculiari-tà del fatto di cronaca narrato (speciecon riguardo agli elementi disponibili almomento della scoperta del tragicoevento); rilevato altresì che, in ordinealle doglianze manifestate dalla ricor-rente in riferimento alle presunte illa-zioni e false ricostruzioni contenute ne-gli articoli in questione, l'art. 6, comma3, del codice deontologico citato preve-

de che "commenti e opinioni del gior-nalista appartengono alla libertà di in-formazione nonché alla libertà di paro-la e di pensiero costituzionalmente ga-rantita a tutti"; ciò tenendo peraltro con-to del fatto che molti degli apprezza-menti e delle ipotesi avanzate riguardoalla ricostruzione della vicenda, e ripor-tati negli articoli oggetto di ricorso,emergevano dai colloqui intercorsi tra igiornalisti e le persone che avevano co-nosciuto le vittime;

RILEVATO, inoltre, che il trattamentodei dati personali della ricorrente, non-ché del figlio defunto della medesima,cui fa riferimento l'odierno ricorso,rientra ora, attraverso la riproposizionedei medesimi dati negli articoli pubbli-cati quale parte integrante dell'archiviostorico del quotidiano reso disponibileon-line sul sito Internet dell'editore resi-stente, tra i trattamenti effettuati al finedi concretizzare e favorire la libera ma-nifestazione del pensiero e, in particola-re, la libertà di ricerca, cronaca e criticaanche storica; rilevato che, alla luce diciò, l'attuale trattamento può essere ef-fettuato senza il consenso degli interes-sati (cfr. art. 136 e s. del Codice), ècompatibile con i diversi scopi per iquali i dati sono stati in precedenza rac-colti o trattati e può essere effettuato intermini generali anche oltre il periododi tempo necessario per conseguire talidiversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RITENUTO pertanto, alla luce delle ci-tate disposizioni, di dover dichiarare in-fondata la richiesta volta ad ottenere lacancellazione o la trasformazione informa anonima dei dati personali relati-vi alla ricorrente e al figlio defunto del-la medesima contenuti negli articoliconservati nell'archivio on-line del quo-tidiano, non risultando, allo stato, illeci-

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to il trattamento effettuato sulla basedegli elementi forniti dalla stessa partericorrente;

RITENUTO altresì di dover dichiararenon luogo a provvedere sulla richiestavolta ad ottenere l'adozione delle misureidonee ad escludere l'indicizzazione degliarticoli tramite i motori di ricerca esternial sito del quotidiano, avendo il titolaredel trattamento provveduto a fornire ri-scontro alla richiesta mediante compila-zione del file robots.txt previsto dal "Ro-bots Exclusion Protocol", unitamente al-l'utilizzo dei "Robots Meta Tag";

RILEVATO che, essendo emersa nelcorso del procedimento l'avvenuta pub-blicazione su uno degli articoli menzio-nati (nello specifico quello del YY dal ti-tolo "JJ") di informazioni relative al fi-glio minore dell'altro protagonista delmedesimo fatto di cronaca (nello speci-fico il nome di battesimo del bambinoche, collegato al cognome paterno, neconsente l'identificazione), l'Autorità siriserva di procedere con autonomo pro-cedimento a contestare tale specificaviolazione del codice deontologico, non-ché a segnalare la vicenda al competen-te Consiglio dell'Ordine dei giornalisti;

VISTA la determinazione generale del19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadelle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base,determinare l'ammontare delle spese edei diritti inerenti all'odierno ricorsonella misura forfetaria di euro 500, dicui euro 150 per i diritti di segreteria,considerati gli adempimenti connessi, inparticolare, alla presentazione del ricor-so e ritenuto di porli a carico di GruppoEditoriale L'Espresso S.p.A., nella mi-sura di euro 300, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio for-mulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garanten. 1/2000;

RELATORE la  prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:1) dichiara infondata la richiesta di can-cellazione o trasformazione in formaanonima dei dati personali della ricor-rente e del figlio defunto della medesimacitati negli articoli oggetto di ricorso;2) dichiara non luogo a provvedere inordine alle restanti richieste;3) determina nella misura forfettaria dieuro 500, l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento, posti nella mi-sura di 300 euro, previa compensazionedella residua parte per giusti motivi, acarico di Gruppo Editoriale L'EspressoS.p.A., la quale dovrà liquidarli diretta-mente a favore della ricorrente.Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10del d.lg. n. 150/2011, avverso il presen-te provvedimento può essere propostaopposizione all'autorità giudiziaria or-dinaria, con ricorso depositato al tribu-nale ordinario del luogo ove ha la resi-denza il titolare del trattamento dei da-ti, entro il termine di trenta giorni dalladata di comunicazione del provvedi-mento stesso, ovvero di sessanta giornise il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 12 dicembre 2013Registro dei provvedimenti n. 578del 12 dicembre 2013

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NELLA riunione odierna, in presenzadel dott. Antonello Soro, presidente,della dott.ssa Augusta Iannini, vicepre-sidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici,componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garanteil 5 agosto 2013 nei confronti di Grup-po Editoriale L'Espresso S.p.a. con ilquale XY, rappresentata e difesa dal-l'avv. Giorgio Stella, in relazione allapubblicazione nell'archivio storico online del quotidiano "La Repubblica" -consultabile anche attraverso i comunimotori di ricerca esterni al sito – di unarticolo pubblicato il KW recante il ti-tolo "KK" contenente dati personali an-che di carattere sensibile riferiti ad uncaso di malpractice medica di cui lastessa è rimasta vittima, reiterando leistanze già avanzate ai sensi degli artt. 7e 8 del Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196; di seguito "Codice"), ha chiestola "rimozione" di tale articolo dall'ar-chivio on line (o almeno la sua anoni-mizzazione) e l'adozione di ogni misuratecnicamente idonea ad evitare l'indi-cizzazione dell'articolo medesimo tra-mite i motori di ricerca esterni al sitodel quotidiano; ciò in quanto il predettoarticolo (peraltro già oggetto di un pro-cedimento disciplinare conclusosi conl'adozione, da parte del Consiglio del-l'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Ro-magna, di una duplice sanzione a caricodei giornalisti responsabili) oltre a de-scrivere la vicenda di malasanità, con-tiene i dati identificativi dell'interessatarimasta invalida a seguito dell'interven-to chirurgico effettuato ed una "detta-gliata descrizione delle relative patolo-gie invalidanti, del tutto irrilevante aifini del diritto di cronaca" e gravemen-

te lesiva della sua immagine; rilevatoche la ricorrente ha chiesto altresì la li-quidazione in proprio favore delle spe-se del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota dell'8 agosto 2013con la quale questa Autorità, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato il ti-tolare del trattamento a fornire riscontroalle richieste dell'interessata, nonché lanota del 12 novembre 2013 con cui èstata disposta la proroga del termine perla decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il18 settembre 2013 con cui Gruppo Edi-toriale L'Espresso S.p.a. ha dichiaratodi avere nuovamente provveduto, comegià fatto precedentemente, ad effettuarela c.d. interdizione dell'indicizzazionedell'articolo in questione disabilitando-ne l'accesso mediante interrogazionedei comuni motori di ricerca attraversola compilazione del file "robots.txt"previsto dal "Robots Exclusion Proto-col"", precisando altresì di aver associa-to a tale strumento anche l'uso dei "Ro-bots Meta Tag prevedendo una operati-vità combinata dei due strumenti";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il23 settembre 2013 con la quale la ricor-rente, nel dichiararsi insoddisfatta delriscontro ottenuto dalla controparte, haribadito la richiesta di cancellazionedell'articolo in questione, sottolineandocome la sua pubblicazione sia "già sta-ta sanzionata disciplinarmente dall'Or-dine dei giornalisti" e la sua riproposi-zione on-line "danneggia in modo per-manente l'interessata, che può essere fa-cilmente identificata come disabile ecome soggetto che ha ottenuto una in-gente somma di denaro come risarci-mento"; la ricorrente ha inoltre aggiun-

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to che l'interesse pubblico a conoscereuna notizia di cronaca risulta già soddi-sfatto dalla circostanza che "negli ar-chivi informatici della resistente è pre-sente un altro articolo analogo, decurta-to però dei dati anagrafici associati aidati sensibili e quindi già contenente lanotizia del caso di malasanità";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il18 ottobre 2013 con la quale il titolaredel trattamento ha ribadito di avereprovveduto ad effettuare la c.d. interdi-zione dell'indicizzazione dell'articolo inquestione, affermando altresì che "adoggi, lo stesso non risulta rinvenibiletramite normale ricerca da effettuarsimediante i comuni motori di ricerca";

VISTA la nota datata 29 ottobre 2013con la quale la ricorrente, nel riportarsia quanto affermato nelle memorie pre-cedente, ha ribadito le richieste formu-late con il ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il25 novembre 2013 con la quale l'edito-re resistente ha affermato (con dichiara-zione della cui veridicità l'autore ri-sponde anche ai sensi dell'art. 168 delCodice ("Falsità nelle dichiarazioni enotificazioni al Garante"), di avere"proceduto all'eliminazione dell'artico-lo in questione, stante il venir meno del-l'attualità della notizia";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 3dicembre 2013 con la quale la ricorren-te, nel sottolineare la tardività dell'ade-sione della controparte, ha chiesto lacondanna della controparte alle spesedel procedimento;

RITENUTO che deve essere dichiaratonon luogo a provvedere sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codi-

ce, avendo il titolare del trattamentofornito un adeguato riscontro alle ri-chieste della ricorrente, seppure solo aseguito della presentazione del ricorso,provvedendo a cancellare, in particola-re, quelle informazioni analitiche sul-l'identità dell'interessata e sulla naturadelle patologie invalidanti riportate chesi ponevano in evidente contrasto con ledisposizioni della normativa in materiadi protezione dei dati personali e conquelle del Codice di deontologia relati-vo al trattamento dei dati personali nel-l'esercizio dell'attività giornalistica (cfr.artt. 6 e 10 Provv. del Garante del 29 lu-glio 1998, pubblicato in G.U. 3 agosto1998, n. 179).

VISTA la determinazione generale del19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; valutato con-gruo determinare, su questa base, l'am-montare delle spese e dei diritti ineren-ti all'odierno ricorso nella misura forfet-taria di euro 500, di cui euro 150 per di-ritti di segreteria, e ritenuto di porli acarico del Gruppo Editoriale L'Espres-so S.p.A., nella misura di 500 euro, inragione del ritardo con il quale ha ade-rito alle richieste della ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio for-mulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garanten. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTEa) dichiara non luogo a provvedere sulricorso;b) determina l'ammontare delle spese edei diritti inerenti all'odierno ricorso

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nella misura forfettaria di euro 500, dicui euro 150 per diritti di segreteria, chepone a carico del Gruppo EditorialeL'Espresso S.p.A., nella misura di 500euro, la quale dovrà liquidarli diretta-mente in favore della ricorrente.Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10del d.lg. n. 150/2011, avverso il presen-te provvedimento può essere propostaopposizione all'autorità giudiziaria or-dinaria, con ricorso depositato al tribu-nale ordinario del luogo ove ha la resi-denza il titolare del trattamento dei da-ti, entro il termine di trenta giorni dalladata di comunicazione del provvedi-mento stesso, ovvero di sessanta giornise il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 12 dicembre2013 Registro dei provvedimentin. 574 del 12 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenzadel dott. Antonello Soro, presidente,della dott.ssa Augusta Iannini, vicepre-sidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici,componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentatoin data 5 agosto 2013 nei confronti diCristal Models Management s.r.l. (agen-zia che si occupa della promozione diimmagine anche di bambini nel campodella moda e dello spettacolo) con ilquale YY , in qualità di genitore eser-cente la potestà sul figlio minore YY, hachiesto la cancellazione delle foto del fi-glio (realizzate dietro compenso nel-l'ambito del provino "gratuito" dell'11maggio 2013) che la società ha pubbli-cato sul proprio sito www.italiantalen-

tproduction.com nella "XX" pubblicita-ria; rilevato che la ricorrente ha infattisostenuto che, contrariamente a quantole sarebbe stato assicurato in sede diprovino, le foto del figlio minore pub-blicate sul sito (cosiccome le foto deglialtri minori) possono non solo essere vi-sionate dalle aziende clienti ma sono ad-dirittura scaricabili e modificabili dachiunque (la ricorrente è riuscita infattiad effettuare l'operazione di "download"delle foto sul proprio pc utilizzando uncomunissimo browser come "mozilla fi-refox") e pertanto nutre ovviamente pre-occupazioni per l'uso, anche illecito,che possa essere fatto di tali immagini;rilevato che la ricorrente ha chiesto diporre a carico della controparte le spesesostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in par-ticolare, la nota dell'8 agosto 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art.149, comma 1, del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196; di seguito "Codi-ce"), ha invitato il titolare del trattamen-to a fornire riscontro alle richieste del-l'interessata, nonché la nota del 7 no-vembre 2013 con la quale questa Auto-rità ha disposto la proroga del termineper la decisione sul ricorso ai sensi del-l'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via e.mail in data18 settembre 2013 con la quale la resi-stente ha sostenuto di non aver mai ri-cevuto da parte della ricorrente alcunarichiesta di cancellazione né attraversoun'e.mail, o una raccomandata o ancheattraverso una semplice telefonata; lasocietà ha comunque dichiarato di"aver preso visione della scelta della"ricorrente e di aver rimosso le foto delfiglio di quest'ultima dal sito www.ita-liantalentproduction.com/it;

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VISTE le note inviate via e.mail in da-ta 20 settembre 2013 e 27 settembre2013 con le quali la ricorrente ha riba-dito di aver inoltrato l'istanza di cancel-lazione ai sensi dell'art. 7 del Codice at-traverso un'email inviata alla società indata 18 giugno 2013 che la stessa ha an-che allegato al ricorso; rilevato che laricorrente ha dichiarato di aver verifica-to con successo che le foto del figlio so-no state rimosse dal sito Internet in que-stione; rilevato che la ricorrente ha an-che ribadito la richiesta di liquidazionein proprio favore delle spese del proce-dimento ed anche la richiesta che il Ga-rante avvii ogni opportuna indagine inordine alla pubblicazione sul sito dellasocietà di foto di minori "facilmentescaricabili da chiunque";

VISTE le note inviate in data 21 ottobre2013 e 21 novembre 2013 con le qualila società resistente, rappresentata e di-fesa dagli avvocati Davide Paleologo eSilvia Lotti Catarsi, ha sostenuto chel'e.mail del 18 giugno 2013 con la qua-le la ricorrente avrebbe esercitato i di-ritti di cui all'art. 7 del Codice, sarebbeuna "email semplice, non di posta certi-ficata", e "non risulta pervenuta allaCristal Models Management"; rilevatoche la società ha inoltre fatto notare chel'e.mail in questione reca come mittenteun "nickname" ("[email protected]") enon il nome della ricorrente per esteso,non contiene nessun oggetto ("sarebbebastato scrivere "richiesta Privacy" o"cancellazione foto Aaron"), non ha al-cun testo ("dato che anche il campo ri-servato alla scritturazione del testo ècompletamente vuoto") ed ha come al-legato un file in formato "pdf" che nonè stato specificamente nominato; ciò, aparere della resistente, avrebbe com-portato che gli impiegati della societànon avrebbero aperto l'e.mail in que-

stione perché considerata "anonima" ocomunque "messaggio indesiderato" equindi l'avrebbero immediatamentecancellata; rilevato, infine, che la socie-tà resistente ha ribadito che, non appe-na ricevuto il ricorso, ha immediata-mente cancellato le foto in questionedal sito;

RILEVATO che la ricorrente ha fornitodocumentazione sufficiente ad attestarel'invio dell'interpello preventivo che èavvenuto a mezzo posta elettronica or-dinaria, modalità consentita dal Codiceche non prevede come indispensabilel'utilizzo di posta elettronica certificata;

RITENUTO che deve essere dichiaratonon luogo a provvedere sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codi-ce, avendo la società resistente fornito,seppur nel coso del procedimento, ade-guato riscontro alle richieste della ricor-rente;

VISTA la determinazione generale del19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; ritenuto con-gruo, su questa base, determinare l'am-montare delle spese e dei diritti ineren-ti all'odierno ricorso nella misura forfet-taria di euro 500, di cui euro 150 per di-ritti di segreteria, considerati gli adem-pimenti connessi, in particolare, allapresentazione del ricorso e ritenuto diporli a carico di Cristal Models Mana-gement s.r.l. nella misura di 250 euro,previa compensazione della residuaparte per giusti motivi in ragione del ri-scontro fornito dalla resistente, seppursolo a seguito dell'inoltro del ricorso alGarante;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

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VISTE le osservazioni dell'Ufficio for-mulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garanten. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso;b) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e deidiritti del procedimento posti, nella mi-sura di 250 euro, previa compensazionedella residua parte, a carico di CristalModels Management s.r.l. la quale do-vrà liquidarli direttamente a favore del-la ricorrente.Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10del d.lg. n. 150/2011, avverso il presen-te provvedimento può essere propostaopposizione all'autorità giudiziaria or-dinaria, con ricorso depositato al tribu-nale ordinario del luogo ove ha la resi-denza il titolare del trattamento dei da-ti, entro il termine di trenta giorni dalladata di comunicazione del provvedi-mento stesso, ovvero di sessanta giornise il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 10 ottobre 2013Registro dei provvedimenti n. 453del 10 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenzadel dott. Antonello Soro, presidente,della dott.ssa Augusta Iannini, vicepre-sidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici,componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolariz-zato il 22 maggio 2013 con il quale XY,in relazione alla pubblicazione sull'edi-zione del quotidiano "La Stampa" del28 luglio 2010, nella Cronaca di Torino,di un articolo dal titolo "KW" e allapubblicazione sul blog "Cattivi pensie-ri" ad opera della CGIL di Alessandriadel comunicato "ZZ del 7 settembre2010 (che riprendeva le medesime noti-zie giornalistiche), articoli consultabilianche attraverso i comuni motori di ri-cerca esterni ai siti digitando semplice-mente il nome e cognome della ricor-rente e contenenti dati personali che lariguardano riferiti ad una vicenda chel'aveva vista coinvolta nell'estate 2010in qualità di HH, ha chiesto all'EditriceLa Stampa S.p.A. e alla CGIL FunzionePubblica di Alessandria la "cancellazio-ne sui motori di ricerca" esterni degliarticoli in questione; ciò, in quanto taliarticoli avrebbero un contenuto diffa-matorio e lesivo della sua reputazione enon terrebbero conto degli sviluppi del-la vicenda in questione (essendo stata laricorrente reintegrata nelle proprie fun-zioni di HH a seguito del Lodo del Col-legio dei Probiviri Nazionali della Cislemesso nel dicembre 2010); rilevatoche la ricorrente ha chiesto al Garantela quantificazione del danno subito allapropria immagine e alla propria saluteed ha chiesto anche la liquidazione inproprio favore delle spese del procedi-mento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 28 maggio 2013con la quale questa Autorità, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196; di seguito "Codi-ce"), ha invitato le parti resistenti a for-nire riscontro alle richieste dell'interes-sata, nonché la nota del 18 luglio 2013

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con cui è stata disposta la proroga deltermine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 20 giugno2013 con la quale il Segretario Genera-le della CGIL Funzione Pubblica diAlessandra ha sostenuto: a) "che il blog"Cattivi Pensieri" è autonomamente ge-stito dalla RSU CGIL del Comune diAlessandria e che lo scrivente non deci-de i contenuti che vengono immessi enemmeno dispone delle chiavi di acces-so per rimuoverli"; b) "di aver provve-duto a consegnare alla RSU Cgil delComune di Alessandria copia dell'istan-za redatta dalla Sig.ra XY e che i re-sponsabili del blog hanno risposto chesi faranno immediatamente parte attivaper dare positivo riscontro alle richie-ste, compatibilmente con le possibilitàtecniche di cui dispongono";

VISTA la nota datata 21 giugno 2013con la quale l'Editrice La StampaS.p.A., pur sostenendo la liceità del trat-tamento svolto in relazione alla pubbli-cazione sopra citata del 28 luglio 2010 afirma del giornalista JH, ha dichiaratoche "al solo fine di manifestare la pro-pria disponibilità conciliativa, si sta atti-vando per richiedere a Google la de-in-dicizzazione dell'articolo in questione";

VISTA la memoria datata 26 giugno2013 con la quale l'Editrice La StampaS.p.A. ha ribadito che "l'articolo in que-stione è stato redatto nel legittimo eser-cizio del diritto di cronaca, costituzio-nalmente garantito, rispettando i relati-vi requisiti di verità, continenza e perti-nenza", e non avrebbe alcun contenutodiffamatorio così come confermato dalG.I.P. del Tribunale di Torino che ha di-sposto l'archiviazione del procedimentopenale aperto a seguito di denuncia-querela per diffamazione a mezzo stam-

pa sporta dalla ricorrente nei confrontidel giornalista che ha redatto l'articoloin questione; rilevato, inoltre, che, a pa-rere dell'editore resistente, la ricorrentenon può chiedere la cancellazione deipropri dati personali perché i dati inquestione non sono stati trattati in vio-lazione di legge; inoltre, nel caso dispecie, non solo non può essere invoca-to dalla ricorrente il diritto all'oblio, es-sendo trascorsi meno di tre anni dallacontestata pubblicazione, ma neppure siè trattato di ripubblicazione dell'artico-lo, bensì del suo mero inserimento al-l'interno dell'archivio on-line del quoti-diano "La Stampa" la cui integrità vapreservata come più volte statuito dallostesso Garante; rilevato, comunque, chel'editore resistente si è già attivato perchiedere a Google la de-indicizzazionedell'articolo; rilevato, infine, che il Ga-rante non è competente a quantificare ildanno subito a seguito dell'asserito ille-cito trattamento dei dati personali;

VISTA la memoria inviata in data 27 giu-gno 2013 con la quale la ricorrente in re-lazione alle affermazioni dell'Editrice LaStampa S.p.A. ha sostenuto che la de-in-dicizzazione dell'articolo dai comuni mo-tori di ricerca sarebbe dovuta avvenireimmediatamente dopo la ricezione del-l'istanza ex art. 7 del 19 marzo 2013 enon dopo il ricorso al Garante; in ogni ca-so, la ricorrente ha rilevato che l'EditriceLa Stampa S.p.A. avrebbe sempre rifiuta-to di pubblicare le rettifiche all'articolodel giornalista JH e di dare spazio alme-no ad una sintesi del Lodo del Collegiodei Probiviri nazionali della CISL chehanno reintegrato la ricorrente nelle suepregresse funzioni e mansioni, scagio-nandola dalle accuse che il segretario del-la CISL Funzione Pubblica le aveva ri-volto e delle quali si dà ampiamente con-to nell'articolo di stampa in questione;

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VISTA la memoria inviata in data 28giugno 2013 con la quale la ricorrentein relazione alla nota della CGIL Fun-zione Pubblica di Alessandria ha soste-nuto che "il blog Cattivi Pensieri è unospazio" del sindacato CGIL e che, "in-dipendentemente dalle persone che logestiscono", di tale blog risponde legal-mente il Segretario Generale della stes-sa CGIL Funzione Pubblica che ne ha larappresentanza legale; in ogni caso, an-che nei confronti della CGIL FunzionePubblica di Alessandria, la ricorrente hasottolineato la tardività dell'interventodel citato Segretario Generale cheavrebbe dovuto attivarsi per la deindi-cizzazione dell'articolo subito dopoaver ricevuto l'istanza ex art. 7 del 19marzo 2013;

VISTA la memoria inviata in data 9 set-tembre 2013 con la quale l'Editrice LaStampa S.p.A. ha ribadito "l'estremacorrettezza ed equilibrio con cui il gior-nalista ha operato, nel pieno rispetto delcontraddittorio delle diverse parti coin-volte"; inoltre, nel rilevare che esule-rebbe dalle competenze del Garante ac-certare se sia stato garantito o meno al-la ricorrente il diritto di rettifica, sulpunto l'editore ha sostenuto che né lacomunicazione del 28 luglio 2010 né lacomunicazione e-mail del 18 febbraio2011 (allegate al ricorso) possono esse-re qualificate come rettifiche: la prima,infatti, costituirebbe "una lettera apertadi accuse nei confronti" del SegretarioGenerale della CISL Funzione Pubblicadi Torino, "dal contenuto diffamatorioin danno di quest'ultimo, come tale nonpubblicabile ai sensi della Legge n.47/1948", mentre la seconda si sostan-zierebbe nella richiesta di pubblicazio-ne del citato Lodo dei Probiviri che,contrariamente a quanto sostenuto dallaricorrente, avrebbe avuto ad oggetto il

profilo, strettamente giuridico, relativoalla validità da attribuire alle dimissionicomunicate per iscritto dalla ricorrentein data 21 luglio 2010 e revocate nelcorso della stessa giornata;

VISTA la nota datata 9 settembre 2013con la quale il Segretario Generale del-la CGIL Funzione Pubblica di Alessan-dria ha ribadito di non essere "responsa-bile dei contenuti immessi sul blog"Cattivi Pensieri", che è autonomamen-te gestito dalla RSU CGIL del Comunedi Alessandria, come verificabile effet-tuando una ricerca su Google"; rilevatoche in data 6 settembre 2013 lo scriven-te Segretario "ha nuovamente parlatocon i responsabili del blog, i quali han-no confermato di avere fatto tutto quan-to era nelle loro possibilità tecniche perdare positivo riscontro alla richiesta"della ricorrente;

VISTE le memorie inviate in data 18settembre 2013 e 26 settembre 2013con le quali la ricorrente ha ribadito leargomentazioni già contenute nei pre-cedenti scritti difensivi;

RILEVATO che, a seguito del ricorso, leparti resistenti hanno provveduto a farinterdire l'indicizzazione degli articoliin questione dai motori di ricerca ester-ni ai siti internet del quotidiano "LaStampa" e del blog "Cattivi Pensieri";

RITENUTO pertanto che deve esseredichiarato non luogo a provvedere sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice, avendo i resistenti aderitoalla richiesta della ricorrente nel corsodel procedimento;

RILEVATO che la richiesta di quantifi-cazione del danno asseritamente subitodalla ricorrente per effetto della condot-

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ta dei resistenti non rientra fra le com-petenze del Garante e che tale richiestapotrà, se del caso, essere avanzata di-nanzi all'autorità giudiziaria ordinaria;ritenuto pertanto che tale richiesta deveessere ritenuta inammissibile;

VISTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del pro-cedimento in ragione delle specificitàdella vicenda e della sequenza dei rap-porti intercorsi fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio for-mulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garanten. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTEa) dichiara inammissibile la richiesta diquantificazione del danno asseritamen-te subito dalla ricorrente;b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso nei confronti di entrambi i resi-stenti in ordine al restante profilo;c) dichiara compensate fra le parti lespese del procedimento.Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10del d.lg. n. 150/2011, avverso il presen-te provvedimento può essere propostaopposizione all'autorità giudiziaria or-dinaria, con ricorso depositato al tribu-nale ordinario del luogo ove ha la resi-denza il titolare del trattamento dei da-ti, entro il termine di trenta giorni dalladata di comunicazione del provvedi-mento stesso, ovvero di sessanta giornise il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 27 giugno 2013Registro dei provvedimenti n. 325del 27 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenzadel dott. Antonello Soro, presidente,della dott.ssa Augusta Iannini, vicepre-sidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici,componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante nei con-fronti di RCS Media Group S.p.A. eGruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. re-golarizzato il 21 marzo 2013 con il qua-le XY (rappresentata e difesa dall'avv.Davide Furlan), in relazione alla pub-blicazione nell'archivio storico on linedei quotidiani "Corriere della sera" e"La Repubblica" - consultabili ancheattraverso i motori di ricerca esterni aisiti digitando semplicemente il nome edil cognome della ricorrente– rispettiva-mente degli articoli intitolati "WW?" e"QQ" pubblicati in data YY contenentialcuni dati personali che la riguardanoriferiti ad una vicenda giudiziaria in cuila stessa si era trovata coinvolta, hachiesto, reiterando le istanze già avan-zate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codicein materia di protezione dei dati perso-nali, la cancellazione di tali articoli e inogni caso l'integrazione e l'aggiorna-mento delle notizie riferite per rendereimmediatamente percepibili agli utentidella banca dati quali siano stati gli svi-luppi successivi delle vicende narrate;

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visto che la ricorrente ha poi chiesto diordinare ai titolari del trattamento l'ado-zione delle misure tecnologicamentenecessarie al fine di rendere effettiva-mente inaccessibili tutti gli articoli inquestione dai motori di ricerca esterni;ciò, in quanto le notizie riportate negliarticoli sono ormai risalenti nel tempo(essendo trascorsi quasi dieci anni daglieventi) ed essendo la ricorrente nel frat-tempo stata assolta dal reato di tentatoomicidio con sentenza passata in giudi-cato; rilevato che la ricorrente ha chie-sto anche la liquidazione in proprio fa-vore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 26 marzo 2013con la quale questa Autorità, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato i ti-tolari del trattamento a fornire riscontroalle richieste dell'interessata, nonchél'ulteriore nota del 17 maggio 2013 concui è stata disposta la proroga del termi-ne per la decisione sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 18 aprile 2013 conla quale RCS Media Group S.p.A. hadichiarato che dopo aver ricevuto la ri-chiesta di deindicizzazione della ricor-rente già nel HH l'articolo intitolato""WW" "era scomparso dai motori diricerca", tuttavia, "in un secondo mo-mento e per cause del tutto indipenden-ti dalla volontà di RCS né riconducibilia responsabilità della medesima (..) lanotizia è ricomparsa"; rilevato che RCSsi è dichiarata disponibile "a rinnovarela richiesta di deindicizzazione dell'arti-colo, per far sì che il medesimo scom-paia dai motori di ricerca";

VISTA la nota datata 17 maggio 2013con la quale Gruppo EditorialeL'Espresso S.p.A., nel sostenere la licei-

tà del trattamento dei dati in questione,ha affermato che lo stesso sarebbe "leci-to ab origine in quanto espressione deldiritto di cronaca" e "lecito attualmentein quanto il trattamento è ora effettuatonon per finalità giornalistiche ma a finidocumentaristici, nell'ambito di un ar-chivio", l'archivio storico del quotidia-no, -"reso liberamente consultabile conlo strumento più rapido ed agevole, larete Internet"- la cui "finalità, peraltro, ècompatibile con i diversi scopi per iquali i dati sono stati in precedenza rac-colti e trattati e può essere effettuato an-che oltre il periodo di tempo necessarioper conseguire tali diversi scopi (art. 99comma 2)"; rilevato, comunque, chel'editore resistente ha effettuato l'inter-dizione dell'indicizzazione dell'articolointitolato "QQ" da parte dei comuni mo-tori di ricerca mediante la compilazionedel file "robots.txt" cui ha associatol'uso dei "Robots Meta Tag", facendopresente che "potrebbero trascorrere al-cuni giorni prima che i motori di ricercaprendano atto dell'interdizione e prov-vedano a darvi seguito, trattandosi diaggiornamento automatico con cadenzaperiodica diversa per ogni singolo mo-tore di ricerca"; rilevato che il GruppoEditoriale L'Espresso S.p.A. ha sostenu-to di non poter invece accogliere la ri-chiesta di aggiornamento/attualizzazio-ne del contenuto dell'articolo in questio-ne in quanto tale attività "imporrebbealla scrivente società l'obbligo di effet-tuare una attenta attività di verifica inordine alla veridicità e completezza del-le affermazioni oggetto di aggiornamen-to" che "appare quanto mai necessariaed ineludibile al fine di garantire il cor-retto svolgimento dell'attività informati-va"; rilevato, in proposito, che l'editoreresistente "non è in possesso della docu-mentazione richiamata dalla contropartea sostegno delle proprie tesi (…), circo-

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stanza questa che rende del tutto apodit-tiche e prive di qualsivoglia riscontro leaffermazioni della controparte";

VISTA la nota inviata in data 14 giugno2013 con la quale la ricorrente ha soste-nuto che, nonostante quanto dichiaratoda RCS Media Group S.p.A. nella notadel 18 aprile 2013, "allo stato, permanesul sito archivio storico del Corrieredella Sera l'articolo datato ZZ dal titolo"XX";

VISTA la nota parimenti inviata in data14 giugno 2013 con la quale RCS Me-dia Group S.p.A. ha dichiarato di aver"richiesto la rimozione dell'articolo daimotori di ricerca attraverso la procedu-ra del noindex e la compilazione del fi-le robots.txt" (procedure queste che"valgono nei confronti di tutti i motoridi ricerca") e di aver anche "attivato laprocedura specifica nei confronti diGoogle";

RILEVATO che il trattamento dei datipersonali della ricorrente cui fa riferi-mento l'odierno ricorso, a suo tempo ef-fettuato in modo lecito per finalità gior-nalistiche, nel rispetto del principio del-l'essenzialità dell'informazione riguar-do a fatti di interesse pubblico, rientraora, attraverso la riproposizione dei me-desimi dati negli articoli pubblicati qua-le parte integrante dell'archivio storicodei quotidiani resi disponibile on-linesul sito Internet degli editori resistenti,tra i trattamenti effettuati al fine di con-cretizzare e favorire la libera manifesta-zione del pensiero e, in particolare, lalibertà di ricerca, cronaca e critica an-che storica; rilevato che, alla luce diciò, l'attuale trattamento può essere ef-fettuato senza il consenso degli interes-sati (cfr. art. 136 e s. del Codice), ècompatibile con i diversi scopi per i

quali i dati sono stati in precedenza rac-colti o trattati e può essere effettuato intermini generali anche oltre il periododi tempo necessario per conseguire talidiversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, a seguito del ricorso,RCS Media Group S.p.A. e il GruppoEditoriale L'Espresso S.p.A. hannoprovveduto ad adottare le misure tecni-che necessarie ad interdire l'indicizza-zione dell'articolo in questione dai mo-tori di ricerca esterni ai siti internet deiquotidiani, profilo questo in ordine alquale può pertanto essere dichiaratonon luogo a provvedere sul ricorso neiconfronti di entrambi gli editori;

RILEVATO che deve essere separata-mente valutato il diverso profilo concer-nente le richieste dell'interessata voltead ottenere l'aggiornamento/integrazio-ne delle notizie pubblicate negli articolispecificamente oggetto del ricorso; vi-sto che a questo riguardo, come indi-spensabile corollario della riconosciutaliceità della conservazione degli articolidi cronaca a suo tempo pubblicati nellasezione del sito internet degli editori re-sistenti denominato archivio storico, vagarantito il diritto (pienamente compre-so fra le posizioni giuridiche azionabiliai sensi dell'art. 7 del Codice) dell'inte-ressato ad ottenere l'aggiornamento/in-tegrazione dei dati personali che lo ri-guardano quando eventi e sviluppi suc-cessivi abbiano modificato le situazionioggetto di cronaca giornalistica (seppu-re a suo tempo corretta) incidendo signi-ficativamente sul profilo e l'immaginedell'interessata che da tali rappresenta-zioni può emergere;

RITENUTO che in questa prospettivadebbono essere richiamate le conclusio-ni cui è pervenuta recentemente la Su-

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prema Corte di Cassazione (sentenza n.5525/2012) che, giudicando su analogafattispecie, ha statuito che "a salvaguar-dia dell'attuale identità sociale del sog-getto (occorra) garantire al medesimo lacontestualizzazione e l'aggiornamentodella notizia già di cronaca che lo ri-guarda, e cioè il collegamento della no-tizia ad altre informazioni successiva-mente pubblicate, concernenti l'evolu-zione della vicenda, che possano com-pletare o financo radicalmente mutare ilquadro evincentesi dalla notizia origi-naria, a fortiori se trattasi di fatti ogget-to di vicenda giudiziaria, che costitui-sce anzi emblematico e paradigmaticoesempio al riguardo". Se, pertanto, unavicenda ha registrato una successivaevoluzione, "dall'informazione in ordi-ne a quest'ultima non può invero pre-scindersi, giacché altrimenti la notizia,originariamente completa e vera, divie-ne non aggiornata, risultando quindiparziale e non esatta, e pertanto sostan-zialmente non vera";

RITENUTO, pertanto, che, visti i signi-ficativi sviluppi indicati specificamentedalla ricorrente nell'interpello e nel suc-cessivo ricorso e riportati nelle premes-se dell'odierno provvedimento, le pre-dette richieste di integrazione/aggiorna-mento formulate dalla ricorrente debba-no essere accolte e che pertanto gli edi-tori resistenti debbano provvedere apredisporre un idoneo sistema nell'am-bito del citato archivio storico, atto a se-gnalare (ad esempio, a margine dei sin-goli articoli o in nota agli stessi) l'esi-stenza del seguito o dello sviluppo del-la notizia in modo da assicurare all'inte-ressata il rispetto della propria (attuale)identità personale, quale risultato dellacompleta visione di una serie di fattiche l'hanno vista protagonista, e ad ognilettore di ottenere un'informazione at-

tendibile e completa; visto che gli edi-tori resistenti dovranno attuare tali mi-sure, tenuto conto della novità del pro-filo, entro novanta giorni dalla data diricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell'ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; valutato con-gruo determinare, su questa base, l'am-montare delle spese e dei diritti ineren-ti all'odierno ricorso nella misura forfet-taria di euro 500, di cui euro 150 per di-ritti di segreteria, e ritenuto di porli acarico di RCS Media Group S.p.A. eGruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.,nella misura di 200 euro ciascuno, com-pensandone la residua parte per giustimotivi in ragione della novità e dellaspecificità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio for-mulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garanten. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTEa)  accoglie il ricorso e, per l'effetto, or-dina a RCS Media Group S.p.A. e alGruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. dipredisporre, nell'ambito dell'archiviostorico on line dei quotidiani "Corrieredella Sera" e "La Repubblica", un siste-ma idoneo a segnalare (ad esempio, amargine dei singoli articoli o in notaagli stessi) l'esistenza degli sviluppidelle notizie relative alla ricorrente, se-condo le indicazioni dalla stessa formu-late nell'atto di ricorso e riportate nelle

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premesse del presente provvedimento(come risulta dalle sentenze allegate alricorso di cui ad ogni buon fine sarà in-viata copia agli editori resistenti), entronovanta giorni dalla ricezione del pre-sente provvedimento;b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alle richieste di inter-dizione degli articoli oggetto di ricorsodai motori di ricerca esterni ai siti webdegli editori resistenti;c) determina l'ammontare delle spese edei diritti inerenti all'odierno ricorsonella misura forfettaria di euro 500, dicui euro 150 per diritti di segreteria, chepone a carico di RCS Media GroupS.p.A. e Gruppo Editoriale L'EspressoS.p.A., nella misura di 200 euro ciascu-no, i quali dovranno liquidarli diretta-mente in favore della ricorrente.Il Garante, nel prescrivere a RCS Me-dia Group S.p.A. e Gruppo EditorialeL'Espresso S.p.A. ai sensi dell'art. 157del Codice, di dare conferma a questaAutorità dell'avvenuto adempimentodel provvedimento (o dell'avvenutaproposizione dell'opposizione) entronovanta giorni dalla ricezione dellostesso, ricorda che l'inosservanza deiprovvedimenti del Garante adottati insede di decisione dei ricorsi è punita aisensi dell'art. 170 del Codice in materiadi protezione dei dati personali. Si ri-corda che il mancato riscontro alla ri-chiesta ex art. 157 è punito con la san-zione amministrativa di cui all'art. 164del Codice.Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10del d.lg. n. 150/2011, avverso il presen-te provvedimento può essere propostaopposizione all'autorità giudiziaria or-dinaria, con ricorso depositato al tribu-nale ordinario del luogo ove ha la resi-denza il titolare del trattamento dei da-ti, entro il termine di trenta giorni dalladata di comunicazione del provvedi-

mento stesso, ovvero di sessanta giornise il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento dell'8 maggio 2013Registro dei provvedimenti n. 239dell'8 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenzadel dott. Antonello Soro, presidente,della dott.ssa Augusta Iannini, vicepre-sidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici,componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 29 genna-io 2013, proposto nei confronti di RCSMediaGroup S.p.A., con il quale XY,rappresentato e difeso dall'avv. SilviaMaria Cinquemani, in relazione allapubblicazione, nell'archivio storico online del quotidiano "Il Corriere della Se-ra" - consultabile anche attraverso i mo-tori di ricerca esterni al sito - di un arti-colo risalente al KW intitolato "ZZ"contenente dati personali che lo riguar-dano riferiti ad una vicenda giudiziariain cui il medesimo si era trovato coin-volto, ha chiesto, reiterando le istanzegià avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196,di seguito "Codice"), la "materiale e tec-nica sottrazione della pagina web" con-tenente l'articolo in questione ovvero, invia subordinata, l'adozione di ogni mi-sura tecnicamente idonea ad evitare l'in-dicizzazione dell'articolo tramite i mo-tori di ricerca esterni al sito del quoti-diano (misura peraltro già adottata daltitolare del trattamento nel maggio 2010a seguito della presentazione di un ri-corso avente il medesimo contenuto);

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ciò in quanto la notizia riportata non ap-pare "rispettosa della reale successionee contestualizzazione dei fatti incrimi-nati, né associata ad alcuna successivanotizia dell'evoluzione della vicendagiudiziaria"; il ricorrente ha altresì chie-sto la rifusione delle spese sostenute peril procedimento, oltre a sollecitare il ri-sarcimento "del danno patito …per lemolteplici riemersioni dell'articolo….";

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 1° febbraio 2013con la quale questa Autorità, ai sensidell'art. 149 del Codice, ha invitato il ti-tolare del trattamento a fornire riscontroalle richieste dell'interessato, nonchél'ulteriore nota del 26 marzo 2013 concui, ai sensi dell'art. 149, comma 7 delCodice, è stato prorogato il termine perla decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 22 febbraio 2013con la quale l'editore resistente, nel pre-cisare di avere "nuovamente provvedu-to a segnalare a tutti i motori di ricercala propria volontà che l'articolo oggettodel ricorso venga deindicizzato, attra-verso gli strumenti del file robots.txt emetatag noindex", ha dichiarato la pro-pria "disponibilità ad aggiornare l'archi-vio storico, con l'eventuale notizia del-l'assoluzione del ricorrente, ove ci ven-gano forniti documenti idonei a suppor-tare tale richiesta (…)";

VISTO il verbale dell'audizione tenuta-si il 28 febbraio 2013 presso questa Au-torità, nel corso della quale il ricorrenteha ribadito le richieste formulate con ilricorso insistendo in particolare per una"sicura e duratura deindicizzazione del-l'articolo in questione";

VISTA la nota pervenuta il 23 aprile2013 con la quale il titolare del tratta-

mento ha confermato l'avvenuta deindi-cizzazione dell'articolo oggetto del ri-corso che, "attualmente, non è più rin-venibile tramite i comuni motori di ri-cerca", ribadendo la propria disponibili-tà ad aggiornare l'archivio storico qua-lora venissero specificati (e documenta-ti) dall'interessato gli ulteriori sviluppigiudiziari della vicenda oggetto dellacitata cronaca giornalistica;

RILEVATO che, a seguito del ricorso,l'editore resistente ha provveduto adadottare le misure tecniche necessariead interdire l'indicizzazione dell'artico-lo in questione dai motori di ricercaesterni al sito internet del quotidiano,adottando gli accorgimenti tecnici ido-nei ad evitare la riemersione dell'artico-lo (avvenuta indipendentemente dallavolontà del titolare del trattamento);

RITENUTO pertanto che deve esseredichiarato non luogo a provvedere sulricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice, in relazione alla richiesta dideindicizzazione dei dati che lo riguar-dano, avendo il titolare del trattamentoaderito alla richiesta del ricorrente vol-ta appunto ad ottenere la c.d. deindiciz-zazione dell'articolo oggetto del ricor-so, seppure solo nel corso del procedi-mento;

VISTO che il ricorso deve essere di-chiarato inammissibile in ordine alla ri-chiesta di risarcimento del danno, dalmomento che l'Autorità non ha compe-tenza in merito e che tale azione, se delcaso, potrà essere esperita davanti al-l'autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO che sussistono giusti moti-vi per compensare le spese tra le parti inragione della particolarità della vicendae degli aspetti tecnici che sottintende,

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enti Autorità garante per la protezionedei dati personali 2013

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oltre che della parziale inammissibilitàdelle richieste formulate;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio for-mulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garanten. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bian-chi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTEa) dichiara non luogo a provvedere inordine alla richiesta di deindicizzazionedell'articolo in questione;

b) dichiara inammissibile la richiesta dirisarcimento del danno proposta dall'in-teressato;c) dichiara compensate le spese tra leparti.Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10del d.lg. n. 150/2011, avverso il presen-te provvedimento può essere propostaopposizione all'autorità giudiziaria or-dinaria, con ricorso depositato al tribu-nale ordinario del luogo ove ha la resi-denza il titolare del trattamento dei da-ti, entro il termine di trenta giorni dalladata di comunicazione del provvedi-mento stesso, ovvero di sessanta giornise il ricorrente risiede all'estero.

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ORDINAMENTO DELLA PROFESSIO-NE DI GIORNALISTALegge 3 febbraio 1963, n. 69Versione aggiornata al D.Lgs. 1° set-tembre 2011, n. 150

Titolo IDell’Ordine del giornalisti

Capo IDEI CONSIGLI DELL’ORDINE

REGIONALI O INTERREGIONALI

1. Ordine dei giornalisti.È istituito l’Ordine dei giornalisti.Ad esso appartengono i giornalisti pro-fessionisti e i pubblicisti, iscritti nei ri-spettivi elenchi dell’albo.Sono professionisti coloro che esercita-no in modo esclusivo e continuativo laprofessione di giornalista.Sono pubblicisti coloro che svolgonoattività giornalistica non occasionale eretribuita anche se esercitano altre pro-fessioni o impieghi.Le funzioni relative alla tenuta dell’al-bo, e quelle relative alla disciplina degliiscritti, sono esercitate, per ciascuna re-gione o gruppo di regioni da determi-narsi nel Regolamento, da un Consigliodell’Ordine, secondo le norme dellapresente legge.Tanto gli Ordini regionali e interregiona-li, quanto l’Ordine nazionale, ciascunonei limiti della propria competenza, sonopersone giuridiche di diritto pubblico.

2. Diritti e doveri.È diritto insopprimibile dei giornalistila libertà di informazione e di critica, li-

mitata dall’osservanza delle norme dilegge dettate a tutela della personalitàaltrui ed è loro obbligo inderogabile ilrispetto della verità sostanziale dei fatti,osservati sempre i doveri imposti dallalealtà e dalla buona fede.Devono essere rettificate le notizie cherisultino inesatte, e riparati gli eventua-li errori.Giornalisti e editori sono tenuti a rispet-tare il segreto professionale sulla fontedelle notizie, quando ciò sia richiestodal carattere fiduciario di esse, e a pro-muovere lo spirito di collaborazione tracolleghi, la cooperazione fra giornalistie editori, e la fiducia tra la stampa e ilettori.

3. Composizione dei Consigli regionalio interregionali.I Consigli regionali o interregionali so-no composti da 6 professionisti e 3 pub-blicisti, scelti tra gli iscritti nei rispetti-vi elenchi regionali o interregionali, cheabbiano almeno 5 anni di anzianità diiscrizione. Essi sono eletti rispettiva-mente dai professionisti e dai pubblici-sti iscritti nell’albo ed in regola con ilpagamento dei contributi dovuti all’Or-dine, a scrutinio segreto ed a maggio-ranza assoluta di voti.

4. Elezione dei Consigli dell’Ordine.L’assemblea per l’elezione dei membridel Consiglio deve essere convocata al-meno venti giorni prima della scadenzadel Consiglio in carica. La convocazio-ne si effettua mediante avviso speditoalmeno quindici giorni prima a tutti gliiscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio

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LEGGE N. 69/1963

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della professione, per posta prioritaria,per telefax o a mezzo di posta elettroni-ca certificata. Della convocazione deveessere dato altresì avviso mediante an-nuncio, entro il predetto termine, sul si-to internet dell’Ordine nazionale. È po-sto a carico dell’Ordine l’onere di dareprova solo dell’effettivo invio delle co-municazioni (3).L’avviso deve contenere l’indicazionedell’oggetto dell’adunanza, e stabilire illuogo, il giorno e le ore dell’adunanzastessa, in prima ed in seconda convoca-zione. La seconda convocazione è stabi-lita a distanza di otto giorni dalla prima.L’assemblea è valida in prima convoca-zione quando intervenga almeno la me-tà degli iscritti, e in seconda convoca-zione qualunque sia il numero degli in-tervenuti.(3) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 4-quater, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo inte-grato dalla relativa legge di conversione

5. Votazioni.Il presidente dell’Ordine, prima dell’ini-zio delle operazioni di votazione, sce-glie cinque scrutatori fra gli elettori pre-senti. Il più anziano fra i cinque, periscrizione, esercita le funzioni di presi-dente del seggio. A parità di data diiscrizione, prevale l’anzianità di nascita.Durante la votazione è sufficiente lapresenza di tre componenti dell’ufficioelettorale.Il segretario dell’Ordine esercita le fun-zioni di segretario di seggio.

6. Scrutinio e proclamazione degli eletti.Il voto si esprime per mezzo di schedecontenenti un numero di nomi non su-periore a quello dei componenti delConsiglio dell’Ordine, per le rispettivecategorie. Non è ammesso il voto perdelega.Decorso otto ore dall’inizio delle pera-

zioni di voto, il presidente del seggio,dopo aver ammesso a votare gli elettoriche in quel momento si trovino nella sa-la, dichiara chiusa la votazione: quindiprocede pubblicamente con gli scruta-tori alle operazioni di scrutinio.Compiuto lo scrutinio, il presidente nedichiara il risultato, e proclama eletticoloro che hanno ottenuto la maggio-ranza assoluta dei voti.Allorché non è raggiunta la maggioran-za assoluta dei voti da tutti o da alcunodei candidati si procede in un’assem-blea successiva, da convocarsi entro ot-to giorni, a votazione di ballottaggio,fra i candidati che hanno riportato il nu-mero maggiore di voti, in numero dop-pio di quello dei consiglieri ancora daeleggere.Dopo l’elezione, il presidente dell’as-semblea comunica al Ministero dellagiustizia l’avvenuta proclamazione de-gli eletti (4).(4) Comma così modificato ai sensi di quanto di-sposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26 mar-zo 2010, n. 59

7. Durata in carica del Consiglio - So-stituzioni.I componenti del Consiglio restano incarica tre anni e possono essere rieletti.Nel caso in cui uno dei componenti ilConsiglio venisse a mancare, per qual-siasi causa, lo sostituisce il primo deinon eletti del rispettivo elenco.I componenti così eletti rimangono incarica fino alla scadenza del Consiglio.

8. Reclamo contro le operazioni eletto-rali.Contro i risultati delle elezioni, ciascuniscritto agli elenchi dell’albo può pro-porre reclamo al Consiglio nazionaledell’Ordine, entro dieci giorni dallaproclamazione.Quando il reclamo investa l’elezione di

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tutto il Consiglio e sia accolto, il Consi-glio nazionale provvede, fissando untermine non superiore a trenta giorni econ le modalità che saranno indicate nelRegolamento, a rinnovare l’elezione di-chiarata nulla.

9. Cariche del Consiglio.Ciascun Consiglio elegge nel proprioseno un presidente, un vicepresidente,un segretario ed un tesoriere. Ove ilpresidente sia iscritto nell’elenco deiprofessionisti, il vicepresidente deveessere scelto tra i pubblicisti, e recipro-camente.

10. Attribuzioni del presidente.Il presidente ha la rappresentanza del-l’Ordine; convoca e presiede l’assem-blea degli iscritti, ed esercita le altre at-tribuzioni conferitegli dal presente ordi-namento.Il vicepresidente sostituisce il presiden-te in caso di assenza o di impedimento.Se il presidente e il vicepresidente sia-no assenti o impediti, ne fa le veci ilmembro più anziano per iscrizione nel-l’albo, e, nel caso di pari anzianità, ilpiù anziano per età.

11. Attribuzioni del Consiglio.Il Consiglio esercita le seguenti attribu-zioni:a) cura l’osservanza della legge profes-sionale e di tutte le altre disposizioni inmateria;b) vigila per la tutela del titolo di gior-nalista, in qualunque sede, anche giudi-ziaria, e svolge ogni attività diretta allarepressione dell’esercizio abusivo dellaprofessione;c) cura la tenuta dell’albo, e provvedealle iscrizioni e cancellazioni;d) adotta i provvedimenti disciplinari;e) provvede alla amministrazione deibeni di pertinenza dell’Ordine, e com-

pila annualmente il bilancio preventivoe il conto consuntivo da sottoporre al-l’approvazione dell’assemblea;f) vigila sulla condotta e sul decoro de-gli iscritti;g) dispone la convocazione dell’assem-blea;h) fissa, con l’osservanza del limitemassimo previsto dall’art. 20, lettera g),le quote annuali dovute dagli iscritti edetermina inoltre i contributi per laiscrizione nell’albo e nel registro deipraticanti e per il rilascio di certificati;i) esercita le altre attribuzioni demanda-tegli dalla legge.

12. Collegio dei revisori dei conti.Ogni Ordine ha un Collegio dei revisoridei conti costituito da tre componenti.Esso controlla la gestione dei fondi everifica i bilanci predisposti dal Consi-glio riferendone all’assemblea.L’assemblea convocata per l’elezionedel Consiglio elegge, con le modalitàstabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Colle-gio dei revisori dei conti, scegliendonei componenti tra gli iscritti che non ri-coprano o che non abbiano ricopertonegli ultimi tre anni la carica di consi-gliere.I revisori dei conti durano in carica treanni e sono rieleggibili.

13. Assemblea per l’approvazione deiconti.L’assemblea per l’approvazione del bi-lancio preventivo e del conto consunti-vo ha luogo nel mese di marzo di ognianno.

14. Assemblea straordinaria.Il presidente, oltre che nel caso di cuiall’articolo precedente, convoca l’as-semblea ogni volta che lo deliberi ilConsiglio di propria iniziativa o quandone sia fatta richiesta per iscritto, con

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l’indicazione degli argomenti da tratta-re, da parte di almeno un quarto degliiscritti nell’albo dell’Ordine.Tale convocazione deve essere fattanon oltre dieci giorni dalla deliberazio-ne o dalla richiesta.

15. Norme comuni per le assemblee.Il presidente e il segretario del Consi-glio dell’Ordine assumono rispettiva-mente le funzioni di presidente e di se-gretario dell’assemblea. In caso di im-pedimento del presidente si applica ildisposto dell’art. 10; in caso di impedi-mento del segretario, la assembleaprovvede alla nomina di un proprio se-gretario.L’assemblea delibera a maggioranza as-soluta dei voti dei presenti.Per le assemblee previste dai due arti-coli precedenti si applica per quant’al-tro il disposto dell’art. 4.

Capo IIDEL CONSIGLIO NAZIONALE

DELL’ORDINE

16. Consiglio nazionale: composizione.È istituito, con sede presso il Ministerodella giustizia, il Consiglio nazionaledell’Ordine dei giornalisti (5).Il Consiglio nazionale è composto in ra-gione di due professionisti e un pubbli-cista per ogni Ordine regionale o inter-regionale, iscritti nei rispettivi elenchi.Gli Ordini regionali o interregionali chehanno più di 500 professionisti iscrittieleggono un altro consigliere nazionaleappartenente alla medesima categoriaogni 500 professionisti eccedenti talenumero o frazione di 500 superiore allametà.Conformemente, gli Ordini regionali ointerregionali che hanno più di 100pubblicisti iscritti eleggono un altroconsigliere nazionale appartenente alla

medesima categoria ogni 1000 pubbli-cisti eccedenti tale numero o frazione di1000 superiore alla metà.L’elezione avviene a norma degli artt. 3e seguenti, in quanto applicabili.Le assemblee devono essere convocatealmeno venti giorni prima della scaden-za del Consiglio nazionale in carica.Contro i risultati delle elezioni ciascuniscritto può proporre reclamo al Consi-glio nazionale, nel termine di 10 giornidalla proclamazione. In caso di accogli-mento del reclamo, il Consiglio nazio-nale stesso fissa un termine, non supe-riore a 30 giorni, perché da parte del-l’assemblea regionale o interregionaleinteressata sia provveduto al rinnovodell’elezione dichiarata nulla.(5) Comma così modificato ai sensi di quanto di-sposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26 mar-zo 2010, n. 59

17. Durata in carica del Consiglio na-zionale. Sostituzioni.I componenti del Consiglio nazionaledell’Ordine restano in carica tre anni, epossono essere rieletti.Si applicano al Consiglio nazionale lenorme di cui al secondo e terzo commadell’art. 7.

18. Incompatibilità.Non si può far parte contemporanea-mente di un Consiglio regionale o inter-regionale e del Consiglio nazionale.Il componente di un Consiglio regiona-le o interregionale che venga nominatomembro del Consiglio nazionale, si in-tende decaduto, ove non rinunzi allanuova elezione nel termine di diecigiorni dalla proclamazione, dalla caricadi componente del Consiglio regionaleo interregionale.

19. Cariche.Il Consiglio Nazionale dell’Ordine

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elegge nel proprio seno un presidente,un vicepresidente, un segretario ed untesoriere.Elegge inoltre nel proprio seno un Co-mitato esecutivo, composto da sei pro-fessionisti e tre pubblicisti, tra gli stessisono compresi il presidente, il vicepre-sidente, il segretario e il tesoriere.Designa pure tre giornalisti perché eser-citino le funzioni di revisore dei conti.Il presidente deve essere scelto tra gliiscritti nell’elenco dei professionisti, ilvicepresidente tra gli iscritti nell’elencodei pubblicisti, i revisori di conti tra gliiscritti che non ricoprano o non abbianoricoperto nell’ultimo triennio la caricadi consigliere presso gli Ordini o pressoil Consiglio nazionale.

20. Attribuzioni del Consiglio.Il Consiglio nazionale, oltre a quelledemandategli da altre norme, esercita leseguenti attribuzioni:a) dà parere, quando ne sia richiesto dalMinistro della giustizia, sui progetti dilegge e di regolamento che riguardanola professione di giornalista (6);b) coordina e promuove le attività cultu-rali dei Consigli degli Ordini per favori-re le iniziative intese al miglioramentoed al perfezionamento professionale;c) dà parere sullo scioglimento dei Con-sigli regionali o interregionali ai sensidel successivo art. 24;d) decide, in via amministrativa, sui ri-corsi avverso le deliberazioni dei Con-sigli degli Ordini in materia di iscrizio-ne e di cancellazione dagli elenchi del-l’albo e dal registro, sui ricorsi in mate-ria disciplinare e su quelli relativi alleelezioni dei Consigli degli Ordini e deiCollegi dei revisori;e) redige il regolamento per la trattazio-ne dei ricorsi e degli affari di sua com-petenza, da approvarsi dal Ministro del-la giustizia (7)(8);

f) determina, con deliberazione da appro-varsi dal Ministro della giustizia, la misu-ra delle quote annuali dovute dagli iscrit-ti per le spese del suo funzionamento (9);g) stabilisce, ogni biennio, con delibera-zione da approvarsi dal Ministro della gra-zia e giustizia, il limite massimo dellequote annuali dovute ai Consigli regionalio interregionali dai rispettivi iscritti (10).(6) Lettera così modificata ai sensi di quanto di-sposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26 mar-zo 2010, n. 59(7) Lettera così modificata ai sensi di quanto di-sposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26 mar-zo 2010, n. 59(8) Per l’approvazione del regolamento di cui al-la presente lettera vedi il D.Dirett. 18 luglio2003(9) Lettera così modificata ai sensi di quanto di-sposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26 mar-zo 2010, n. 59(10) Lettera così modificata ai sensi di quantodisposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26marzo 2010, n. 59

21. Attribuzioni al Comitato esecutivo.Il Comitato esecutivo provvede all’at-tuazione delle delibere del Consiglio ecollabora con il presidente nella gestio-ne ordinaria dell’ordine. Adotta, altresì,in caso di assoluta urgenza, le delibere dicompetenza del Consiglio stesso esclusequelle previste nelle lettere a), d) ed e)dell’articolo 20, con obbligo di sottopor-le a ratifica nella prima riunione, da con-vocarsi in ogni caso non oltre un mese.

22. Attribuzioni del presidente.Il presidente del Consiglio nazionaleconvoca e presiede le riunioni del Con-siglio e del Comitato esecutivo, dà di-sposizioni per il regolare funzionamen-to del Consiglio e del Comitato esecuti-vo stesso ed esercita tutte le attribuzio-ni demandategli dal presente ordina-mento e da altre norme.In caso di sua assenza od impedimento,si applicano le disposizioni dell’art. 10,secondo e terzo comma.

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Capo IIIDISPOSIZIONI COMUNI

23. Riunioni dei Consigli e del Comita-to esecutivo.Per la validità delle sedute di un Consi-glio regionale o interregionale o delConsiglio nazionale dell’Ordine, occor-re la presenza della maggioranza deicomponenti. Nelle votazioni, in caso diparità, prevale il voto del presidente.Fino all’insediamento del nuovo Consi-glio dell’Ordine, rimane in carica ilConsiglio uscente.Le stesse norme si applicano al Comita-to esecutivo.

24. Attribuzioni del Ministro della giu-stizia (11).Il Ministro della giustizia esercita l’altavigilanza sui Consigli dell’Ordine (12).Egli può, con decreto motivato, sentitoil parere del Consiglio nazionale, scio-gliere un Consiglio regionale o interre-gionale, che non sia in grado di funzio-nare regolarmente; quando sia trascorsoil termine di legge senza che si sia prov-veduto alla elezione del nuovo Consi-glio o quando il Consiglio, richiamatoall’osservanza degli obblighi ad essoimposti, persista nel violarli.Con lo stesso decreto il Ministro nomi-na, scegliendo fra i giornalisti profes-sionisti, un commissario straordinario,al quale sono affidate le funzioni finoalla elezione del nuovo Consiglio, chedeve avere luogo entro novanta giornidal decreto di scioglimento.(11) Rubrica così modificata ai sensi di quantodisposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26marzo 2010, n. 59(12) Comma così modificato ai sensi di quantodisposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26marzo 2010, n. 59

25. Ineleggibilità.Non sono eleggibili alle cariche di cui

agli artt. 9 e 19 i pubblicisti iscritti an-che ad altri albi professionali o che sia-no funzionari dello Stato.

Titolo IIDell’albo professionale

Capo IDELL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

26. Albo: istituzione.Presso ogni Consiglio dell’Ordine re-gionale o interregionale è istituito l’al-bo dei giornalisti che hanno la loro resi-denza o il loro domicilio professionalenel territorio compreso nella circoscri-zione del Consiglio (13).L’albo è ripartito in due elenchi, l’unodei professionisti l’altra dei pubblicisti.I giornalisti che abbiano la loro abitualeresidenza fuori del territorio della Re-pubblica sono iscritti nell’albo di Roma.(13) Comma così modificato dal comma 1 del-l’art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

27. Albo: contenuto.L’albo deve contenere il cognome, ilnome, la data di nascita, la residenza oil domicilio professionale e l’indirizzodegli iscritti, nonché la data di iscrizio-ne e il titolo in base al quale è avvenu-ta. L’albo e compilato secondo l’ordinedi anzianità di iscrizione e porta un in-dice alfabetico che ripete il numerod’ordine di iscrizione (14).L’anzianità è determinata dalla data diiscrizione nell’albo.A ciascun iscritto nell’albo è rilasciatala tessera.(14) Comma così modificato dal comma 2 del-l’art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

28. Elenchi speciali.All’albo dei giornalisti sono annessi glielenchi dei giornalisti di nazionalitàstraniera, e di coloro che, pur non eser-

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citando l’attività di giornalista, assuma-no la qualifica di direttori responsabilidi periodici o riviste a carattere tecnico,professionale o scientifico, esclusiquelli sportivi e cinematografici.Quando si controverta sulla natura del-la pubblicazione, decide irrevocabil-mente, su ricorso dell’interessato, ilConsiglio nazionale dell’Ordine.

29. Iscrizione nell’elenco dei professio-nisti.Per l’iscrizione nell’elenco dei profes-sionisti sono richiesti: l’età non inferio-re agli anni 21, l’iscrizione nel registrodei praticanti, l’esercizio continuativodella pratica giornalistica per almeno18 mesi, il possesso dei requisiti di cuiall’articolo 31, e l’esito favorevole del-la prova di idoneità professionale di cuiall’art. 32.Il decreto di riconoscimento della qua-lifica professionale ai sensi del TitoloIII, del decreto legislativo 9 novembre2007, n. 206, costituisce titolo perl’iscrizione nell’albo (15).La iscrizione è deliberata dal competen-te Consiglio regionale o interregionale.Al procedimento per l’iscrizione nel-l’albo si applica l’articolo 45 del decre-to legislativo di attuazione della diretti-va 2006/123/CE (16).(15) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma3 dell’art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59(16) Comma così modificato dalla lettera b) delcomma 3 dell’art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

30. Rigetto della domanda.Il provvedimento di rigetto della do-manda di iscrizione all’albo o al regi-stro dei praticanti dev’essere motivato,e dev’essere notificato all’interessato amezzo di ufficiale giudiziario, nel ter-mine di 15 giorni dalla deliberazione.

31. Modalità di iscrizione nell’elencodei professionisti.La domanda di iscrizione deve esserecorredata dai seguenti documenti:1) estratto dell’atto di nascita;2) certificato di residenza;3) dichiarazione di cui all’art. 34;4) attestazione di versamento della tas-sa di concessione governativa, nella mi-sura prevista dalle disposizioni vigentiper le iscrizioni negli albi professionali.Per l’accertamento dei requisiti dellacittadinanza, della buona condotta edell’assenza di precedenti penali del ri-chiedente si provvede d’ufficio da partedel Consiglio dell’Ordine.Non possono essere iscritti nell’albocoloro che abbiano riportato condannapenale che importi interdizione dai pub-blici uffici, per tutta la durata della in-terdizione, salvo che sia intervenuta ria-bilitazione.Nel caso di condanna che non importiinterdizione dai pubblici uffici, o sequesta è cessata, il Consiglio dell’Ordi-ne può concedere la iscrizione solo se,vagliate tutte le circostanze e special-mente la condotta del richiedente suc-cessivamente alla condanna, ritengache il medesimo sia meritevole dellaiscrizione.

31-bis. Iscrizione dei cittadini degliStati membri dell’Unione europea nelregistro dei praticanti e nell’elenco deipubblicisti.1. I cittadini degli Stati membri del-l’Unione europea sono equiparati ai cit-tadini italiani ai fini dell’iscrizione nelregistro dei praticanti e nell’elenco deipubblicisti di cui, rispettivamente, agliarticoli 33 e 35 (17).(17) Articolo aggiunto dal comma 4 dell’art. 54,D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

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32. Prova di idoneità professionale.L’accertamento dell’idoneità professio-nale, di cui al precedente art. 29, consi-ste in una prova scritta e orale di tecni-ca e pratica del giornalismo, integratadalla conoscenza delle norme giuridi-che che hanno attinenza con la materiadel giornalismo.L’esame dovrà sostenersi in Roma, in-nanzi ad una Commissione composta disette membri, di cui cinque dovrannoessere nominati dal Consiglio nazionaledell’Ordine fra i giornalisti professioni-sti iscritti da non meno di 10 anni. Glialtri 2 membri saranno nominati dal pre-sidente della Corte d’appello di Roma,scelti l’uno tra i magistrati di tribunale el’altro tra i magistrati di appello; questoultimo assumerà le funzioni di presiden-te della Commissione in esame.Le modalità di svolgimento dell’esame,da effettuarsi in almeno due sessioniannuali saranno determinate dal regola-mento.Per lo svolgimento della prova scritta èconsentito l’utilizzo di elaboratori elet-tronici (personal computer) cui sia inibi-to l’accesso alla memoria secondo lemodalità tecniche indicate dal Consiglionazionale dell’Ordine dei giornalisti,sentito il Ministero della giustizia (18).(18) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 1,L. 16 gennaio 2008, n. 16 (Gazz. Uff. 6 febbraio2008, n. 31). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha di-sposto che entro un mese dalla data di entrata invigore della citata legge, il Governo provvederàcon apposito provvedimento, ad apportare lemodifiche necessarie al regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 4 febbraio1965, n. 115, e successive modificazioni, al finedi adeguarlo alle disposizioni di cui al presentearticolo

33. Registro dei praticanti.Nel registro dei praticanti possono esse-re iscritti coloro che intendono avviarsialla professione giornalistica e che ab-biano compiuto almeno 18 anni di età.

La domanda per l’iscrizione deve esse-re corredata dai documenti di cui ai nu-meri 1), 2) e 4) dell’art. 31. Deve esse-re altresì corredata dalla dichiarazionedel direttore comprovante l’effettivoinizio della pratica di cui all’art. 34.Si applica il disposto del comma secon-do dell’art. 31.Per l’iscrizione nel registro dei prati-canti è necessario altresì avere superatoun esame di cultura generale, diretto adaccertare l’attitudine all’esercizio dellaprofessione.Tale esame dovrà svolgersi di fronte aduna Commissione, composta da 5 mem-bri, di cui 4 da nominarsi da ciascunConsiglio regionale o interregionale, escelti fra i giornalisti professionisti conalmeno 10 anni di iscrizione. Il quintomembro, che assumerà le funzioni dipresidente della Commissione, saràscelto fra gli insegnanti di ruolo di scuo-la media superiore e nominato dal prov-veditore agli studi del luogo ove ha sedeil Consiglio regionale o interregionale.Le modalità di svolgimento dell’esamesaranno determinate dal regolamento.Non sono tenuti a sostenere la prova diesame, di cui sopra, i praticanti in pos-sesso di titolo di studio non inferiore al-la licenza di scuola media superiore.

34. Pratica giornalistica.La pratica giornalistica deve svolgersipresso un quotidiano, o presso il serviziogiornalistico della radio o della televi-sione, o presso un’agenzia quotidiana distampa a diffusione nazionale e con al-meno 4 giornalisti professionisti redatto-ri ordinari, o presso un periodico a diffu-sione nazionale e con almeno 6 giornali-sti professionisti redattori ordinari.Dopo 18 mesi, a richiesta del pratican-te, il direttore responsabile della pubbli-cazione gli rilascia una dichiarazionemotivata sull’attività giornalistica svol-

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ta, per i fini di cui al comma primo n. 3)del precedente art. 31.Il praticante non può rimanere iscrittoper più di tre anni nel registro.

35. Modalità d’iscrizione nell’elencodei pubblicisti.Per l’iscrizione all’elenco dei pubblici-sti la domanda dev’essere corredata, ol-tre che dai documenti di cui ai numeri1), 2) e 4) del primo comma dell’art. 31,anche dai giornali e periodici contenen-ti scritti a firma del richiedente, e dacertificati dei direttori delle pubblica-zioni, che comprovino l’attività pubbli-cistica regolarmente retribuita da alme-no due anni.Si applica il disposto del secondo com-ma dell’art. 31.

36. Giornalisti stranieri.I giornalisti stranieri residenti in Italiapossono ottenere l’iscrizione nell’elen-co speciale di cui all’articolo 28, se ab-biano compiuto i 21 anni e sempre chelo Stato di cui sono cittadini pratichi iltrattamento di reciprocità. Tale condi-zione non è richiesta nei confronti delgiornalista straniero, che abbia ottenutoil riconoscimento del diritto di asilo po-litico (19).La domanda di iscrizione deve esserecorredata dai documenti di cui ai nume-ri 1), 2) e 4) dell’art. 31 oltre che da unaattestazione del Ministero degli affariesteri che provi che il richiedente è cit-tadino di uno Stato con il quale esistetrattamento di reciprocità.Si applica il disposto del secondo com-ma dell’art. 31.(19) Comma così modificato dall’art. 1, L. 10giugno 1969, n. 308 (Gazz. Uff. 26 giugno 1969,n. 159)

Capo IIDEI TRASFERIMENTI E DELLACANCELLAZIONE DALL’ALBO

37. Trasferimenti.Nessuno può essere iscritto contempo-raneamente in più di un albo. In caso dicambiamento di residenza o domicilioprofessionale, il giornalista deve chie-dere il trasferimento nell’albo del luogodella nuova residenza o domicilio pro-fessionale; trascorsi tre mesi dal cam-biamento senza che ne sia fatta richie-sta, il Consiglio dell’Ordine procede diufficio alla cancellazione dall’albo delgiornalista che si è trasferito in altra se-de ed alla comunicazione di tale cancel-lazione al Consiglio nella cui giurisdi-zione è compreso il luogo della nuovaresidenza o domicilio professionale,che provvederà ad iscrivere il giornali-sta nel proprio albo (20).(20) Articolo così modificato dal comma 5 del-l’art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

38. Cancellazione dall’albo.Il Consiglio dell’Ordine delibera di uf-ficio la cancellazione dall’albo in casodi perdita del godimento dei diritti civi-li, da qualunque titolo derivata, o diperdita della cittadinanza italiana.In questo secondo caso, tuttavia, il gior-nalista è iscritto nell’elenco speciale pergli stranieri, qualora concorrano le con-dizioni previste dall’art. 36, e ne facciadomanda.

39. Condanna penale.Debbono essere cancellati dall’albo co-loro che abbiano riportato condanne pe-nali che importino l’interdizione per-manente dai pubblici uffici.Nel caso di condanna che importi l’in-terdizione temporanea dai pubblici uffi-ci, l’iscritto è sospeso di diritto duranteil periodo di interdizione. Ove sia

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emesso ordine o mandato di cattura, glieffetti dell’iscrizione sono sospesi di di-ritto fino alla revoca del mandato o del-l’ordine.Nel caso di condanna penale che nonimporti la pena accessoria di cui aicommi precedenti, il Consiglio dell’Or-dine inizia procedimento disciplinareove ricorrano le condizioni previste dalprimo comma dell’art. 48.

40. Cessazione dell’attività professio-nale.Il giornalista è cancellato dall’elencodei professionisti, quando risulti che siavenuto a mancare il requisito del-l’esclusività professionale.In tal caso il professionista può esseretrasferito nell’elenco dei pubblicisti,ove ricorrano le condizioni di cui al-l’art. 35, e ne faccia domanda.

41. Inattività.È disposta la cancellazione dagli elen-chi dei professionisti o dei pubblicistidopo due anni di inattività professiona-le. Tale termine è elevato a tre anni peril giornalista che abbia almeno dieci an-ni di iscrizione.Nel calcolo dei termini suindicati non sitiene conto del periodo di inattività do-vuta all’assunzione di cariche o di fun-zioni amministrative, politiche o scien-tifiche o allo espletamento degli obbli-ghi militari.Non si fa luogo alla cancellazione perinattività professionale del giornalistache abbia almeno quindici anni di iscri-zione all’albo, salvo i casi di iscrizionein altro albo, o di svolgimento di altraattività continuativa e lucrativa.

42. Reiscrizione.Il giornalista cancellato dall’albo può asua richiesta, essere riammesso quandosono cessate le ragioni che hanno deter-

minato la cancellazione.Se la cancellazione è avvenuta a segui-to di condanna penale, ai sensi dell’art.39, primo comma, la domanda di nuovaiscrizione, può essere proposta quandosi è ottenuta la riabilitazione.

43. Notificazione delle deliberazionidel Consiglio.Le deliberazioni del Consiglio regiona-le o interregionale di cancellazione dal-l’albo, o di diniego di nuova iscrizioneai sensi dell’articolo precedente, devo-no essere motivate e notificate all’inte-ressato nei modi e nei termini di cui al-l’art. 30.

44. Comunicazioni.Una copia dell’albo deve essere deposi-tata ogni anno, entro il mese di gennaioa cura dei Consigli regionali o interre-gionali, presso la Cancelleria della Cor-te d’appello del capoluogo della regio-ne dove ha sede il consiglio, presso laSegreteria del Consiglio nazionale del-l’Ordine e presso il Ministero della giu-stizia (21).Di ogni nuova iscrizione o cancellazio-ne dovrà essere data comunicazione en-tro due mesi al Ministro della giustizia,alla Cancelleria della Corte d’appello,al procuratore generale della stessaCorte d’appello ed al Consiglio nazio-nale (22).(21) Comma così modificato ai sensi di quantodisposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26marzo 2010, n. 59(22) Comma così modificato ai sensi di quantodisposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26marzo 2010, n. 59

Capo IIIDELL’ESERCIZIO

DELLA PROFESSIONEDI GIORNALISTA

45. Esercizio della professione.Nessuno può assumere il titolo né eser-

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citare la professione di giornalista, senon è iscritto nell’albo professionale.La violazione di tale disposizione è pu-nita a norma degli artt. 348 e 498 delcod. pen., ove il fatto non costituisca unreato più grave (23).(23) La Corte costituzionale, con sentenza 21-23marzo 1968, n. 11 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n.84) ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledel presente articolo, limitatamente alla sua ap-plicabilità allo straniero al quale sia impedito nelpaese di appartenenza l’effettivo esercizio dellelibertà democratiche garantite dalla Costituzioneitaliana

46. Direzione dei giornali.Il direttore ed il vicedirettore responsa-bile di un giornale quotidiano o di unperiodico o agenzia di stampa, di cui alprimo comma dell’art. 34 devono esse-re iscritti nell’elenco dei giornalisti pro-fessionisti salvo quanto stabilito nelsuccessivo art. 47 (24).Per le altre pubblicazioni periodiche edagenzie di stampa, il direttore ed il vice-direttore responsabile possono essereiscritti nell’elenco dei professionisti op-pure in quello dei pubblicisti, salvo ladisposizione dell’art. 28 per le riviste acarattere tecnico, professionale o scien-tifico.(24) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n.177) ha così statuito:«1) Dichiara la illegittimità costituzionale delprimo comma dell’art. 46 della legge 3 febbraio1963, n. 69, sull’ordinamento della professionedi giornalista, limitatamente alla parte in cuiesclude che il direttore ed il vicedirettore respon-sabile di un giornale quotidiano o di un periodi-co o agenzia di stampa di cui al primo commadell’art. 34 possa essere iscritto nell’elenco deipubblicisti;2) in applicazione dell’art. 27 della legge 11 mar-zo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzio-nale dell’art. 47, comma terzo, della citata legge,nella parte in cui, nell’ipotesi prevista dal primocomma, esclude che possa essere nominato vice-direttore del quotidiano un giornalista iscrittonell’elenco dei pubblicisti ed esclude che possaessere nominato vicedirettore del periodico ungiornalista iscritto nell’elenco dei professionisti»

47. Direzione affidata a persone noniscritte nell’albo.La direzione di un giornale quotidianoo di altra pubblicazione periodica, chesiano organi di partiti o movimenti po-litici o di organizzazioni sindacali, puòessere affidata a persona non iscritta al-l’albo dei giornalisti.Nei casi previsti dal precedente comma,i requisiti richiesti per la registrazione ol’annotazione di mutamento ai sensidella legge sulla stampa sono titolo perla iscrizione provvisoria del direttorenell’elenco dei professionisti, se trattasidi quotidiani, o nell’elenco dei pubbli-cisti se trattasi di altra pubblicazioneperiodica.Le disposizioni di cui ai precedenticommi sono subordinate alla contem-poranea nomina a vicedirettore del quo-tidiano di un giornalista professionista,al quale restano affidate le attribuzionidi cui agli artt. 31, 34 e 35 della presen-te legge; ed alla contemporanea nominaa iscritto nell’elenco dei pubblicisti, alquale restano affidate le attribuzioni dicui all’art. 35 della presente legge (25).Resta ferma la responsabilità stabilitadalle leggi civili e penali, per il diretto-re non professionista, iscritto a titoloprovvisorio nell’albo.(25) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n.177) ha così statuito:«1) Dichiara la illegittimità costituzionale delprimo comma dell’art. 46 della legge 3 febbraio1963, n. 69, sull’ordinamento della professionedi giornalista, limitatamente alla parte in cuiesclude che il direttore ed il vicedirettore respon-sabile di un giornale quotidiano o di un periodi-co o agenzia di stampa di cui al primo commadell’art. 34 possa essere iscritto nell’elenco deipubblicisti;2) in applicazione dell’art. 27 della legge 11marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costi-tuzionale dell’art. 47, comma terzo, della citatalegge, nella parte in cui, nell’ipotesi prevista dalprimo comma, esclude che possa essere nomina-to vicedirettore del quotidiano un giornalistaiscritto nell’elenco dei pubblicisti ed esclude che

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possa essere nominato vicedirettore del periodi-co un giornalista iscritto nell’elenco dei profes-sionisti»

Titolo IIIDella disciplina degli iscritti

48. Procedimento disciplinare.Gli iscritti nell’albo, negli elenchi o nelregistro, che si rendano colpevoli di fat-ti non conformi al decoro e alla dignitàprofessionali, o di fatti che compromet-tano la propria reputazione o la dignitàdell’ordine, sono sottoposti a procedi-mento disciplinare.Il procedimento disciplinare è iniziatod’ufficio dal Consiglio regionale o in-terregionale, o anche su richiesta delprocuratore generale competente ai sen-si dell’art. 44.

49. Competenza.La competenza per il giudizio discipli-nare appartiene al Consiglio dell’Ordi-ne presso il quale è iscritto l’incolpato.Se l’incolpato è membro di tale Consi-glio il procedimento disciplinare è ri-messo al Consiglio dell’Ordine desi-gnato dal Consiglio nazionale.

50. Astensione o ricusazione dei mem-bri del Consiglio dell’Ordine.L’astensione e la ricusazione dei com-ponenti del Consiglio sono regolate da-gli articoli 51 e 52 del Codice di proce-dura civile, in quanto applicabili.Sull’astensione, quando è necessarial’autorizzazione, e sulla ricusazione de-cide lo stesso Consiglio.Se, a seguito di astensioni e ricusazioniviene a mancare il numero legale, ilpresidente del Consiglio rimette gli attial Consiglio dell’Ordine designato dalConsiglio nazionale.Il Consiglio competente a termini delcomma precedente, se autorizza

l’astensione o riconosce legittima la ri-cusazione, si sostituisce al Consigliodell’Ordine cui appartengono i compo-nenti che hanno chiesto di astenersi oche sono stati ricusati; altrimenti resti-tuisce gli atti per la prosecuzione delprocedimento.

51. Sanzioni disciplinari.Le sanzioni disciplinari sono pronun-ciate con decisione motivata dal Consi-glio, previa audizione dell’incolpato.Esse sono:a) l’avvertimento;b) la censura;c) la sospensione dall’esercizio dellaprofessione per un periodo non inferiorea due mesi e non superiore ad un anno;d) la radiazione dall’albo.

52. Avvertimento.L’avvertimento, da infliggere nei casi diabusi o mancanze di lieve entità, consi-ste nel rilievo della mancanza commes-sa e nel richiamo del giornalista all’os-servanza dei suoi doveri.Esso, quando non sia conseguente adun giudizio disciplinare, è disposto dalpresidente del Consiglio dell’Ordine.L’avvertimento è rivolto oralmente dalpresidente e se ne redige verbale sotto-scritto anche dal segretario.Entro i trenta giorni successivi, il gior-nalista al quale è stato rivolto l’avverti-mento può chiedere di essere sottopostoa procedimento disciplinare.

53. Censura.La censura, da infliggersi nei casi diabusi o mancanze di grave entità, consi-ste nel biasimo formale per la trasgres-sione accertata.

54. Sospensione.La sospensione dall’esercizio profes-sionale può essere inflitta nei casi in cui

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l’iscritto con la sua condotta abbia com-promesso la dignità professionale.

55. Radiazione.La radiazione può essere disposta nelcaso in cui l’iscritto con la sua condottaabbia gravemente compromesso la di-gnità professionale fino a rendere in-compatibile con la dignità stessa la suapermanenza nell’albo, negli elenchi onel registro.

56. Procedimento.Nessuna sanzione disciplinare può es-sere inflitta senza che l’incolpato siastato invitato a comparire davanti alConsiglio.Il Consiglio, assunte sommarie informa-zioni, contesta all’incolpato a mezzo dilettera raccomandata con ricevuta di ri-torno i fatti che gli vengono addebitati ele eventuali prove raccolte, e gli assegnaun termine non minore di trenta giorniper essere sentito nelle sue discolpe.L’incolpato ha facoltà di presentare do-cumenti e memorie difensive (26).(26) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14dicembre 1995, n. 505 (Gazz. Uff. 20 dicembre1995, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato nonfondata, nei sensi di cui in motivazione, la que-stione di legittimità costituzionale dell’art. 56,secondo comma, sollevata in riferimento agliartt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, del-la Costituzione

57. Provvedimenti disciplinari: notifi-cazione.I provvedimenti disciplinari sono adot-tati a votazione segreta.Essi devono essere motivati, e sono no-tificati all’interessato ed al pubblico mi-nistero a mezzo di ufficiale giudiziarioentro trenta giorni dalla deliberazione.

58. Prescrizione.L’azione disciplinare si prescrive entrocinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato pro-mosso procedimento penale, il terminesuddetto dedal giorno in cui è divenutairrevocabile sentenza di condanna o diproscioglimento.La prescrizione è interrotta dalla notifi-cazione degli addebiti all’interessato,da eseguirsi nei modi di cui all’articoloprecedente, nonché dalle discolpe pre-sentate per iscritto dall’incolpato.La prescrizione interrotta ricomincia adecorrere dal giorno dell’interruzione;se più sono gli atti interruttivi la pre-scrizione decorre dall’ultimo di essi,ma in nessun caso il termine stabilitonel primo comma può essere prolunga-to oltre la metà.L’interruzione della prescrizione ha ef-fetto nei confronti di tutti coloro che ab-biano concorso nel fatto che ha datoluogo al procedimento disciplinare.

59. Reiscrizione dei radiati.Il giornalista radiato dall’albo, daglielenchi o dal registro a seguito di prov-vedimento disciplinare può chiedere diessere riammesso, trascorsi cinque annidal giorno della radiazione.Il Consiglio regionale o interregionalecompetente delibera sulla domanda; ladeliberazione è notificata nei modi e neitermini di cui all’articolo 57.

Titolo IVDei reclami contro le deliberazioni

degli organi professionali

60. Ricorso al Consiglio nazionale.Le deliberazioni del Consiglio dell’Or-dine relative alla iscrizione o cancella-zione dall’albo, dagli elenchi o dal regi-stro e quelle pronunciate in materia di-sciplinare possono essere impugnatedall’interessato e dal pubblico ministe-ro competente con ricorso al Consiglionazionale dell’Ordine nel termine di

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trenta giorni.Il termine decorre per l’interessato dalgiorno in cui gli è notificato il provve-dimento e per il pubblico ministero dalgiorno della notificazione per i provve-dimenti in materia disciplinare e dalgiorno della comunicazione eseguita aisensi dell’articolo 44 per i provvedi-menti relativi alle iscrizioni o cancella-zioni.I ricorsi al Consiglio nazionale in mate-ria elettorale, di cui agli articoli 8 e 16,non hanno effetto sospensivo.

61. Procedimenti disciplinari.Prima della deliberazione sui ricorsi inmateria disciplinare, il Consiglio nazio-nale deve in ogni caso sentire il pubbli-co ministero. Questi presenta per iscrit-to le sue conclusioni, che vengono co-municate all’incolpato nei modi e con iltermine di cui all’articolo 56.Si applicano per il resto le disposizioni dicui agli articoli 56 e 57, primo comma.

62. Deliberazioni del Consiglio nazio-nale.Le deliberazioni del Consiglio naziona-le dell’Ordine, pronunziate sui ricorsi inmateria di iscrizione nell’albo, neglielenchi o nel registro e di cancellazione,nonché in materia disciplinare ed eletto-rale, devono essere motivate e sono no-tificate, a mezzo di ufficiale giudiziario,entro trenta giorni, agli interessati, alConsiglio dell’Ordine che ha emesso ladeliberazione, nonché al procuratore ge-nerale presso la Corte d’appello nel cuidistretto ha sede il Consiglio.

63. Azione giudiziaria (27)Le deliberazioni indicate nell’articoloprecedente possono essere impugnatedinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.Le controversie previste dal presentearticolo sono disciplinate dall’art. 27

del decreto legislativo 1° settembre2011, n. 150. (28)Possono proporre il reclamo all’autoritàgiudiziaria sia l’interessato sia il procu-ratore della Repubblica e il procuratoregenerale competenti per territorio.(27) Articolo così modificato dal D. Lgs.150/2011(28) Articolo 27 del D. Lgs. 150/2011: “Le deli-berazioni indicate nell’articolo 63 della legge 3febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito som-mario di cognizione, ove non diversamente di-sposto dal presente articolo.È competente il tribunale in composizione colle-giale del capoluogo del distretto in cui ha sede ilConsiglio regionale o interregionale dell’Ordinedei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto odove la elezione contestata si è svolta e al giudi-zio partecipa il pubblico ministero.Presso il tribunale e presso la corte d’appello ilcollegio è integrato da un giornalista e da unpubblicista nominati in numero doppio, ogniquadriennio, all’inizio dell’anno giudiziario dalpresidente della corte d’appello su designazionedel Consiglio nazionale dell’Ordine.Il giornalista professionista ed il pubblicista, al-la scadenza dell’incarico, non possono esserenuovamente nominati.Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità,entro trenta giorni dalla notifica del provvedi-mento impugnato, ovvero entro sessanta giornise il ricorrente risiede all’estero.L’ordinanza che accoglie il ricorso può annullare,revocare o modificare la deliberazione impugnata”.

64. Procedimento (29)(29) Abrogato dall’articolo 34, comma 31, lette-ra d), del D. Lgs. 150/2011

65. Ricorso per Cassazione (30)(30) Abrogato dall’articolo 34, comma 31, lette-ra d), del D. Lgs. 150/2011

Titolo VDisposizioni finali e transitorie

66. Costituzione dei primi Consigli.Entro 60 giorni dalla pubblicazione delregolamento, di cui all’articolo 73, sidovrà procedere alla elezione dei Con-sigli regionali o interregionali e delConsiglio nazionale.

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A tale scopo la Commissione unica perla tenuta degli albi professionali deigiornalisti e la disciplina degli iscritti,istituita dall’articolo 1 del decreto legi-slativo luogotenenziale 23 ottobre1944, n. 302, attualmente in caricaprovvede alla convocazione dell’as-semblea dei giornalisti iscritti, e resi-denti in ciascuna regione o gruppo diregioni.Il presidente della Corte di appellocompetente ai sensi dell’articolo 44provvede, entro cinque giorni dallaconvocazione, a nominare il presidentedell’assemblea, scegliendo fra i giorna-listi professionisti con almeno 10 annidi iscrizione all’albo.Il presidente dell’assemblea, entro 8giorni dalla proclamazione, comunicaalla Commissione unica i nominatividegli eletti ai componenti del Consiglionazionale.Il Consiglio regionale o interregionalesarà convocato la prima volta, ai finidella sua costituzione e della elezionedelle cariche, a cura del consigliere cheha riportato maggior numero di voti e,in caso di parità, dal più anziano d’età.La convocazione stessa dovrà aver luo-go non oltre i 15 giorni dalla proclama-zione. Il Consiglio nazionale sarà con-vocato allo stesso scopo dalla Commis-sione unica, entro 15 giorni dalla rice-zione delle comunicazioni di cui alcomma precedente.Le spese per le convocazioni, previsteai commi precedenti, faranno carico aiConsigli regionali o interregionali cui siriferiscono.

67. Commissione unica - Devoluzione.Fino all’insediamento del primo Consi-glio nazionale le funzioni ad esso attri-buite dalla presente legge sarannoespletate dalla Commissione unica.Nel periodo intercorrente fra l’entrata

in vigore della presente legge e la as-sunzione delle funzioni da parte dei sin-goli Consigli regionali o interregionalila Commissione unica non potrà proce-dere a nuove iscrizioni, salva l’applica-zione del disposto dell’articolo 28.Fermo restando il disposto del primocomma del presente articolo, regioneper regione o per gruppo di regioni lefunzioni espletate dalla Commissioneunica a’sensi dell’articolo 1 del decretolegislativo luogotenenziale 23 ottobre1944, n. 302, cessano al momento del-l’insediamento del Consiglio regionaleo interregionale, il quale, a tal fine, da-rà notizia della propria costituzione allaCommissione medesima. Questa, avutatale notizia, rimetterà a ciascun Consi-glio tutte le istanze ad essa presentateper le funzioni previste dal citato decre-to, sulle quali non abbia provveduto.A ciascun Consiglio regionale o interre-gionale, all’atto del proprio insedia-mento, debbono essere consegnati i fa-scicoli personali degli iscritti, di cui alsuccessivo articolo 71.Insediatosi il primo Consiglio naziona-le, la Commissione unica cessa dalleproprie funzioni e trasmette al Consi-glio medesimo l’attività patrimoniale el’archivio.

68. Ricorsi.Contro le deliberazioni della Commis-sione unica in materia disciplinare e ditenuta dell’albo dei giornalisti, è am-messo il ricorso al Consiglio nazionaledell’Ordine dei giornalisti, entro il ter-mine di trenta giorni dalla prima elezio-ne di detto Consiglio se, alla data pre-detta, non è ancora decorso il termine dicui al precedente articolo 60.

69. Termini di decadenza.Il termine di decadenza previsto dall’ar-ticolo 63, per proporre la domanda in-

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nanzi all’Autorità giudiziaria, cominciaa decorrere dalla data di entrata in vigo-re della presente legge, se a tale data siastata già notificata la deliberazione del-la Commissione unica.

70. Azione giudiziaria.Spetta alla Corte d’appello di Roma co-noscere dei reclami avverso le delibera-zioni del Consiglio nazionale dell’Ordi-ne dei giornalisti, emesse ai sensi del-l’articolo 68, e avverso le deliberazionidella Commissione unica per la tuteladegli albi professionali dei giornalisti ela disciplina degli iscritti.Anche ai giudizi di cui al comma prece-dente si applicano, per quanto in essonon previsto, le disposizioni degli arti-coli 64 e 65.

71. Anzianità.I giornalisti iscritti negli albi dei profes-sionisti e negli elenchi dei pubblicisti virimangono iscritti conservando l’anzia-nità di cui godono in base al regio de-creto 26 febbraio 1928, n. 384, alla da-ta dell’entrata in vigore della presentelegge.Le persone iscritte in base al regio de-creto predetto negli attuali registri deipraticanti, o negli elenchi speciali e perstranieri alla data di entrata in vigoredella presente legge vengono trasferite,con la rispettiva anzianità, negli elenchiprevisti dall’articolo 28.Coloro che abbiano presentato doman-da di iscrizione nell’albo anteriormenteal 30 novembre 1962 possono essereiscritti dal Consiglio nazionale anche inbase ai requisiti previsti dalle leggi pre-cedenti.

72. Personale degli Ordini e del Consi-glio nazionale.Per la disciplina giuridica ed economi-ca del personale degli Ordini e del Con-siglio nazionale si osservano le disposi-zioni contenute nell’articolo 11 del de-creto legislativo luogotenenziale 5 ago-sto 1947, n. 778, ratificato dalla legge20 ottobre 1951, n. 1349.Il personale dipendente dalla Commis-sione unica, in servizio all’atto dellacessazione d’attività della stessa, saràassunto dal Consiglio nazionale, conl’osservanza delle disposizioni di cui alcomma precedente.

73. Norme regolamentari.Il Governo provvederà all’emanazionedelle norme regolamentari entro il ter-mine di 90 giorni dalla pubblicazionedella presente legge.In sede di regolamento e in applicazio-ne dell’articolo 1 della presente legge,non potrà farsi luogo alla istituzione dicircoscrizioni regionali o interregionalicui non appartengano almeno 40 gior-nalisti di cui non meno di 20 professio-nisti.

74. Abrogazione.Sono abrogati il regio decreto 26 feb-braio 1928, n. 384, il decreto legislativoluogotenenziale 23 ottobre 1944, n.302, e ogni altra disposizione incompa-tibile con la presente legge.

75. Entrata in vigore.La presente legge entra in vigore ilgiorno della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.

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Regolamento per l’esecuzione dellalegge 3 febbraio 1963 n. 69

Titolo I dell’Ordine dei Giornalisti

Capo IDEI CONSIGLI DELL’ORDINE RE-GIONALI O INTERREGIONALI

1. Circoscrizioni territorialiLe regioni o gruppi di regioni di cui alquinto comma dell’art. 1 della legge 3febbraio 1963, n. 69, ed i Comuni sededei Consigli dei relativi Ordini, sonodeterminati come segue:1) Piemonte - sede del Consiglio: Torino.2) Valle d’Aosta - sede del Consiglio:Aosta3) Lombardia - sede del Consiglio: Mi-lano.4) Veneto - sede del Consiglio: Venezia.5) Trentino Alto Adige - sede del Con-siglio: Trento.6) Friuli Venezia Giulia - sede del Con-siglio: Trieste.7) Liguria - sede del Consiglio: Genova.8) Emilia - Romagna - sede del Consi-glio: Bologna.9) Marche - sede del Consiglio: Ancona10) Toscana - sede del Consiglio: Firenze.11) Umbria - sede del Consiglio: Perugia.12) Abruzzo - sede del Consiglio:L’Aquila.13) Lazio - sede del Consiglio: Roma.14) Campania - sede del Consiglio:Napoli.15) Calabria - sede del Consiglio: Ca-tanzaro.16) Puglia - sede del Consiglio: Bari.

17) Basilicata - sede del Consiglio: Po-tenza18) Sicilia - sede del Consiglio: Palermo.19) Sardegna - sede del Consiglio: Ca-gliari20) Molise; sede del Consiglio: Campo-basso (1/a)(1/a) Così sostituito, da ultimo, dall’art. 1,D.P.R. 24 febbraio 2004, n. 85 (Gazz. Uff. 1°aprile 2004, n. 77), che ha istituito l’Ordine deigiornalisti per la regione Molise, con sede delconsiglio in Campobasso. Precedentemente ilpresente articolo era stato modificato con D.P.R.16 maggio 1972, n. 300 (Gazz. Uff. 8 luglio1972, n. 176); D.P.R. 21 dicembre 1974, n. 766(Gazz. Uff. 7 febbraio 1975, n. 36); D.P.R. 27settembre 1980, n. 747 (Gazz. Uff. 14 novembre1980, n. 313), D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 937(Gazz. Uff. 5 marzo 1986, n. 53), D.P.R. 8 ago-sto 1994, n. 531 (Gazz. Uff. 8 settembre 1994, n.210), D.P.R. 31 luglio 1997, n. 283 (Gazz. Uff. 2settembre 1997, n. 204).

2. Modifica delle Circoscrizioni territo-rialiAlla modifica delle circoscrizioni terri-toriali di cui al precedente art. 1 si pro-cede con decreto del Presidente dellaRepubblica, sentiti il Consiglio dei mi-nistri e il Consiglio di Stato, su propo-sta del Ministro per la grazia e la giusti-zia e uditi in proposito il Consiglio na-zionale dell’Ordine dei giornalisti e iConsigli regionali o interregionali inte-ressati.

3. Costituzione di nuovi ordini regiona-li o interregionaliIl Ministro per la grazia e la giustizia,nel caso di costituzione di un nuovo Or-dine regionale o interregionale, provve-de alla nomina di un Commissario conl’incarico di procedere alla prima for-

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mazione dell’Albo e di indire le primeelezioni del Consiglio. Il Commissarioè scelto tra una terna di giornalisti conalmeno dieci anni di iscrizione all’Al-bo, all’uopo designati dal Consiglio na-zionale dell’Ordine.Nelle elezioni previste dal comma prece-dente, le funzioni di presidente dell’as-semblea sono svolte dal Commissario.

4. Fusione di OrdiniQualora in un Ordine regionale o inter-regionale venga a mancare il numerominimo di professionisti e di pubblicistiindicato nell’art. 73 della legge, può es-sere disposta la fusione con altro Ordi-ne, osservate le forme previste dal pre-cedente art. 2.

5. Assemblea per l’elezione dei consigliregionali o interregionali - DurataL’avviso di convocazione dell’assem-blea per l’elezione del Consiglio regio-nale o interregionale dell’Ordine e delrelativo Collegio dei revisori dei conti èinviato con lettera raccomandata dalpresidente del Consiglio regionale o in-terregionale, almeno 15 giorni prima, atutti gli iscritti negli elenchi dell’Albo,esclusi i sospesi dall’esercizio profes-sionale, e deve contenere l’indicazionedell’oggetto dell’adunanza, del luogo,dei giorni e delle ore dell’adunanzastessa, in prima ed in seconda convoca-zione, nonché del seggio o sezione diseggio presso il quale ciascun elettoreesercita il proprio diritto di voto. Nellostesso avviso il presidente provvede afissare, per la eventuale votazione diballottaggio di cui all’art. 6, quartocomma, della legge, una data che dovràcadere in un giorno compreso entro gliotto successivi alla prima votazione,nell’ipotesi che questa risulti valida anorma dell’art. 4, ultimo comma, dellalegge, e, nell’ipotesi che questa non ri-

sulti valida, un’altra data in un giornocompreso negli otto successivi alla se-conda votazione (2).Per coloro che non siano in regola conil pagamento dei contributi previsti da-gli artt. 11 lett. h) e 20, lett. f) della leg-ge, l’avviso di cui al comma preceden-te deve contenere l’invito a provvedereal pagamento dei contributi dovuti, sen-za ritardo e, in ogni caso, prima dellachiusura delle votazioni relative allaeventuale seconda convocazione.(2) Comma così modificato dall’art. 1, D.P.R. 3maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio1972, n. 138).

6. Assemblea per l’elezione dei Consi-gli regionali o interregionali dell’Ordi-ne - SedePer l’elezione dei componenti e dei re-visori dei conti dei Consigli regionali ointerregionali, i Consigli stessi istitui-scono uno o più seggi elettorali, in con-siderazione del numero complessivodegli iscritti nei rispettivi elenchi seimesi prima della data delle elezioni.Possono essere istituiti due seggi eletto-rali per i primi 500 iscritti ed un ulterio-re seggio per ogni successiva quota di500 iscritti; seggi elettorali, fino ad unmassimo di due, possono essere istituitiin sedi diverse da quella dell’Ordine,ove nei centri viciniori risiedano alme-no 50 iscritti e possono, altresì, essereistituite, presso ciascun seggio elettora-le, più sezioni.Nei seggi istituiti in sedi diverse daquella dell’Ordine, le funzioni esercita-te, ai sensi dell’art. 5 della legge, dalpresidente e dal segretario dell’Ordinesono svolte da consiglieri designati dalpresidente del Consiglio interessato (3).(3) Articolo così modificato dall’art. 2, D.P.R. 3maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio1972, n.138).

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7. Elettorato passivoL’anzianità di iscrizione richiesta dal-l’art. 3 della legge, per la elezione deicomponenti dei Consigli regionali o in-terregionali e del Consiglio nazionaledell’Ordine, si computa con riferimentoalla data stabilita per la convocazionedell’assemblea elettorale.

8. Schede di votazioneLe schede, predisposte in unico modellocol timbro del Consiglio dell’Ordine,debbono essere, immediatamente primadell’inizio delle votazioni, firmate al-l’esterno da uno degli scrutatori, in unnumero corrispondente a quello degliaventi diritto al voto ai sensi dell’art. 5,primo comma, del presente regolamento.Le schede per le elezioni dei professio-nisti e per le elezioni dei pubblicistidebbono essere di colore diverso e con-tenere in alto l’indicazione del numerodei componenti il Consiglio ed in bas-so, distintamente, l’indicazione del nu-mero dei componenti il Collegio dei re-visori dei conti da eleggere.

9. Seggio elettoraleCinque giorni prima dell’inizio delleoperazioni di votazione, il presidentedel Consiglio regionale o interregionaledispone la compilazione di distinti elen-chi dei professionisti e dei pubblicistiaventi diritto al voto.Gli elenchi devono contenere per cia-scun elettore cognome, nome, luogo edata di nascita, residenza, data di iscri-zione nel relativo elenco dell’Albo,nonché l’indicazione che il medesimo èin regola col pagamento dei contributi.Il seggio, a cura del presidente del Con-siglio, deve essere istituito in un localeidoneo ad assicurare la segretezza delvoto e la visibilità dell’urna durante leoperazioni elettorali.In caso di assenza, il presidente ed il se-

gretario del seggio sono sostituiti, ri-spettivamente, dal più anziano degliscrutatori e da un altro Consigliere de-signato dal presidente del Consiglio re-gionale o interregionale.I componenti di ogni seggio debbonoessere compresi nei relativi elenchi de-gli elettori, in regola con i pagamenti.

10. Identificazione dell’elettoreL’elettore viene ammesso a votare pre-vio l’accertamento della sua identitàpersonale da compiersi mediante l’esi-bizione della tessera personale di cui al-l’art. 30 del presente regolamento o dialtro documento di identificazione, ov-vero mediante il riconoscimento da par-te di un componente del seggio.Gli iscritti negli elenchi dell’Albo nonin regola con il pagamento dei contribu-ti di cui agli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f)della legge sono ammessi a votare supresentazione di un certificato attestan-te l’avvenuto pagamento.

11. VotazioneL’elettore, ritirata la scheda, provvedeimmediatamente alla sua compilazione,nella parte della sala a ciò destinata inmodo tale da assicurare la segretezzadel voto: quindi la chiude inumidendo-ne la parte gommata e la riconsegna alpresidente del seggio il quale la deponenell’urna.Dell’avvenuta votazione è immediata-mente presa nota da parte di uno degliscrutatori il quale appone la propria fir-ma accanto al nome del votante nel ri-spettivo elenco degli elettori. Per i vo-tanti di cui al secondo comma del pre-cedente articolo viene altresì presa notadell’avvenuto pagamento dei contribu-ti; i certificati relativi sono allegati alverbale delle operazioni elettorali.Il numero di ore fissato, per operazionidi votazioni, dall’art. 6, secondo com-

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ma, della legge può, ove il numero de-gli aventi diritto al voto lo riveli oppor-tuno, essere suddiviso tra due giorniconsecutivi e la relativa indicazione ècontenuta nell’avviso di convocazione.Tanto nel primo che nel secondo giornosono ammessi a votare gli elettori che,alla scadenza dell’orario, si trovino nel-la sala (4).Dopo le votazioni del primo giorno, leurne contenenti le schede votate vengo-no sigillate ed il giorno successivo ria-perte alla presenza di un notaio (4).(4) Gli attuali commi penultimo ed ultimo sonostati così sostituiti all’originario ultimo commadall’art. 3, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz.Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

12. Validità dell’assembleaIl presidente del seggio, dichiaratachiusa la votazione, accerta distinta-mente per i professionisti ed i pubblici-sti il numero degli elettori aventi dirittoal voto e quello dei votanti risultanti dairispettivi elenchi.Qualora, in prima convocazione, il nu-mero dei votanti professionisti o pub-blicisti risulti inferiore alla metà deglielettori aventi diritto al voto, il presi-dente non procede allo spoglio delleschede, ma le chiude in un plico sigilla-to. Dichiara, quindi, non valida l’as-semblea e rinvia le operazioni elettoraliin seconda convocazione.Nel caso in cui soltanto il numero deivotanti professionisti, o quello dei pub-blicisti, risulti non inferiore alla metà dicoloro che in base ai rispettivi elenchihanno diritto al voto, il presidente delseggio provvede unicamente allo spo-glio delle relative schede. Per gli iscrit-ti nell’altro elenco rinvia la votazione inseconda convocazione, dopo aver chiu-so in plico sigillato le relative schede.In seconda convocazione e nella vota-zione per il ballottaggio il presidente

del seggio accerta unicamente il nu-mero dei votanti professionisti e pub-blicisti.

13. ScrutinioAccertata la validità dell’assemblea, ilpresidente del seggio dà immediato ini-zio, con gli scrutatori, alle operazioni discrutinio, che debbono essere svoltepubblicamente e senza interruzione.Sono considerate nulle le schede diver-se da quelle previste dall’art. 8 del pre-sente regolamento o che contengano se-gni o indicazioni destinati a far ricono-scere il votante.Sono nulli i voti relativi ai giornalistinon in possesso dei requisiti prescritti,nonché quelli eccedenti il numero deicandidati da eleggere.Terminato lo spoglio delle schede, ilpresidente del seggio forma, in base alnumero dei voti riportati, le graduatoriedei professionisti e dei pubblicisti: incaso di parità di voti prevale il candida-to più anziano per iscrizione nel rispet-tivo elenco e, tra coloro che abbianoeguale anzianità d’iscrizione, il più an-ziano per età.Il presidente del seggio proclama eletti,nell’ordine delle rispettive graduatorie,sei professionisti e tre pubblicisti per ilConsiglio e due professionisti ed unpubblicista per il Collegio dei revisoridei conti, che abbiano conseguito lamaggioranza assoluta dei voti.Nell’ipotesi prevista dall’art. 6, quartocomma, della legge, il presidente delseggio determina, sulla base delle gra-duatorie, per quanti candidati debbaprocedersi, alla data all’uopo fissatanell’avviso di convocazione, a votazio-ne di ballottaggio.Di tutte le operazioni relative allo svol-gimento delle votazioni ed all’espleta-mento dello scrutinio, viene redatto, acura del segretario, verbale sottoscritto

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dal presidente del seggio e dal segreta-rio medesimo.

14. Elezione del Collegio dei revisoridei contiL’elezione del Collegio dei revisori deiconti, nella composizione indicata dalquinto comma dell’art. 13 del presenteregolamento, ha luogo secondo le di-sposizioni contenute negli articoli pre-cedenti, in quanto applicabili.

15. Comunicazione dell’esito delle ele-zioniIl presidente dell’assemblea, immedia-tamente dopo l’avvenuta proclamazio-ne del risultato delle elezioni, comunicaal Ministero di grazia e giustizia ed alConsiglio nazionale i nominativi deglieletti e provvede alla pubblicazione del-le graduatorie e dei nomi degli elettimediante affissione nella sede del Con-siglio regionale o interregionale.

Capo IIDEL CONSIGLIO NAZIONALE

DELL’ORDINE

16. Elezione del Consiglio nazionaledell’Ordine dei giornalistiQuaranta giorni prima della scadenzadel Consiglio nazionale il presidentefissa il giorno in cui dovranno aver luo-go le elezioni e ne dà immediata comu-nicazione ai presidenti dei Consigli re-gionali o interregionali.Gli avvisi di convocazione delle assem-blee per l’elezione del Consiglio nazio-nale dell’Ordine dei giornalisti di cuiall’art. 16 della legge sono inviati, perciascun Ordine regionale o interregio-nale, dai rispettivi presidenti a normadell’art. 5 del presente regolamento.Il numero dei componenti del Consiglionazionale che ciascun Ordine eleggeviene stabilito dal rispettivo presidente

sulla base del numero dei professionistie dei pubblicisti che risultano iscritti neirispettivi elenchi dell’Albo alla data diinvio dell’avviso di convocazione del-l’assemblea elettorale, e secondo il di-sposto dell’art. 16 della legge.Il numero dei consiglieri da eleggeredeve essere indicato nelle schede di vo-tazione. L’elezione avviene secondo ledisposizioni degli artt. 5 e seguenti delpresente regolamento, in quanto appli-cabili.

17. Reclamo contro le operazioni elet-toraliI reclami contro i risultati delle elezionidei Consigli regionali o interregionali edel Consiglio nazionale dell’Ordine,previsti dagli artt. 8 e 16 della legge, so-no regolati dagli artt. 59 e seguenti delpresente regolamento, in quanto appli-cabili.

18. Annullamento delle elezioni dimembri del Consiglio regionale o inter-regionale e del Collegio dei revisori deiconti - Sostituzione - Rinnovo della ele-zioneIl Consiglio nazionale, ove accolga unreclamo proposto contro l’elezione disingoli componenti di un Consiglio re-gionale o interregionale, invita dettoConsiglio a provvedere, a norma del-l’art. 7, comma secondo della legge, al-la sostituzione, chiamando a succederea detti componenti i candidati che ab-biano ottenuto la maggioranza assoluta,e che seguono nell’ordine, se l’elezioneè avvenuta senza ballottaggio; i candi-dati che seguono nella graduatoria, nelsecondo caso.In mancanza di tali candidati, il Consi-glio nazionale fissa, con l’osservanzadel termine previsto dall’art. 8, secondocomma, della legge, la data per la rin-novazione da parte del Consiglio regio-

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nale o interregionale della elezione di-chiarata nulla.La nuova elezione avviene secondo ledisposizioni di cui agli artt. 5 e seguen-ti del presente regolamento, in quantoapplicabili.In caso di accoglimento da parte delConsiglio nazionale del reclamo propo-sto contro l’elezione di componenti delCollegio dei revisori dei conti in un Or-dine regionale o interregionale, si appli-cano le disposizioni di cui ai commaprecedenti.

19. Rinnovo delle elezioni del Consiglioregionale o interregionaleIl Consiglio nazionale, ove accolga unreclamo che investa la elezione di tuttoil Consiglio regionale o interregionale,provvede a darne immediata comunica-zione al Consiglio interessato ed ai ri-correnti. Provvede altresì a fare analogacomunicazione al Ministro per la graziae la giustizia, indicando una terna di no-mi di giornalisti professionisti per lanomina del Commissario straordinario.Il Ministro per la grazia e la giustizianomina il Commissario e trasmette co-pia del relativo decreto al Consiglio na-zionale ed al Commissario stesso.Il Consiglio nazionale fissa, con la os-servanza del termine previsto dall’art.8, ultimo comma, della legge, la datadelle nuove elezioni e ne dà immediatacomunicazione al Commissario straor-dinario, il quale provvede alla convoca-zione dell’assemblea per la rinnovazio-ne del Consiglio con le modalità previ-ste dalla legge e dal presente regola-mento.Qualora il Consiglio nazionale, nel-l’ipotesi prevista dal primo comma, di-chiari nulla anche l’elezione dei com-ponenti del Collegio dei revisori deiconti dell’Ordine regionale o interre-gionale, il Commissario straordinario

provvede alla sostituzione di detti com-ponenti o alla rinnovazione dell’elezio-ne a norma dell’articolo precedente.

20. Rinnovo delle elezioni per il Consi-glio nazionaleIl Consiglio nazionale, ove accolga unreclamo proposto a norma dell’art. 16della legge contro l’elezione di propricomponenti, invita il competente Con-siglio regionale o interregionale a prov-vedere al rinnovo dell’elezione dichia-rata nulla, fissando a tal fine un terminea norma dello stesso art. 16.L’elezione avviene secondo le disposi-zioni di cui agli artt. 5 e seguenti delpresente regolamento, in quanto appli-cabili.

20-bis. Attribuzioni del Consiglio na-zionaleIl Consiglio nazionale, in relazione allaattività di cui alla lettera b) dell’art. 20della legge:a) riunisce i presidenti e i vicepresiden-ti dei Consigli regionali o interregiona-li tutte le volte che lo ritenga opportunoper il coordinamento delle rispettiveiniziative ed attività, anche al fine dipromuovere l’istituzione della Scuolanazionale di giornalismo, alla quale so-vrintende;b) collabora, direttamente o di concertocon i Consigli regionali o interregiona-li, con università, facoltà o scuole na-zionali universitarie e non universitariedi giornalismo ai fini della organizza-zione dei programmi e degli esami perla migliore formazione e specializza-zione professionale dei giornalisti.Il Consiglio nazionale, inoltre, per con-tribuire alla concordanza degli indirizzigiurisprudenziali e per la migliore tuteladella categoria, cura il massimario delleproprie delibere e di quelle dei Consigliregionali o interregionali e provvede an-

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nualmente alla pubblicazione, in un uni-co Albo nazionale, dei singoli Albi re-gionali o interregionali (5).(5) Articolo aggiunto dall’art. 4, D.P.R. 3 maggio1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

20-ter. Commissioni del Consiglio na-zionalePer l’esercizio delle funzioni cui è pre-posto, il Consiglio nazionale si avvale,in sede consultiva o referente, delle se-guenti Commissioni:a) Commissione giuridica, composta dasette Consiglieri nazionali, con funzioniconsultive, competente - con riferimen-to all’attività di studio in funzione deicompiti di cui alla lettera a) dell’art. 20della legge - sulle iniziative dirette allatutela delle attribuzioni, della dignità edell’esercizio della professione, allasalvaguardia della libertà di stampa edalla determinazione degli onorari, dirit-ti e relative tariffe;b) Commissione istruttoria per i ricorsi,composta da sette Consiglieri nazionali,con funzioni istruttorie o referenti suiricorsi avverso le delibere dei Consiglidegli Ordini di cui all’art. 20, lettera d),della legge;c) Commissione per le attività culturalie professionali, composta da sette Con-siglieri nazionali, con funzioni consulti-ve per tutte le attività o iniziative intesea favorire la migliore qualificazioneculturale e professionale del giornalista;d) Commissione amministrativa, com-posta da cinque Consiglieri nazionali,con funzioni consultive per le questionitecniche concernenti l’assetto patrimo-niale e la gestione amministrativa delConsiglio nazionale.Le Commissioni durano in carica un annoe i loro componenti sono rieleggibili (5).(5) Articolo aggiunto dall’art. 4, D.P.R. 3 mag-gio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n.138).

Capo IIIDISPOSIZIONI COMUNI

21. Durata in carica del Consiglio nazio-nale, del Consiglio regionale o interregio-nale e del Collegio dei revisori dei contiIl termine triennale previsto dagli artt. 7,primo comma, 12, ultimo comma, e 17,primo comma, della legge, per la duratain carica dei componenti, rispettivamen-te, il Consiglio regionale o interregiona-le, il Collegio dei revisori dei Conti e ilConsiglio nazionale, decorre dalla datadi insediamento di detti organi.

22. Riunione del Consiglio regionale o in-terregionale per l’elezione delle caricheEntro otto giorni dalla proclamazione,il presidente del Consiglio uscente ov-vero, nei casi previsti dall’art. 24 dellalegge e dell’art. 29 del presente regola-mento, il Commissario straordinarioconvoca il nuovo Consiglio per l’ele-zione delle cariche indicate dall’art. 9della legge.La riunione è presieduta dal membropiù anziano per iscrizione negli elenchidell’Albo e in caso di pari anzianità, dalpiù anziano per età. Le funzioni di se-gretario sono esercitate dal membro cheha minore anzianità di iscrizione e, incaso di pari anzianità, dal più giovaneper età.Le elezioni per le varie cariche hannoluogo separatamente con votazione se-greta (6).Alla riunione si applicano le disposizio-ni dell’art. 23 della legge.(6) Comma così inserito dall’art. 5, D.P.R. 3maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio1972, n. 138).

23. Dichiarazione delle cause di ineleg-gibilitàIl pubblicista eletto alla carica di com-ponente del Consiglio regionale o inter-

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regionale che si trovi in una delle con-dizioni di ineleggibilità previste dal-l’art. 25 della legge, deve renderneedotto il Consiglio nella riunione previ-sta dall’articolo precedente prima del-l’inizio delle operazioni di votazione.

24. Riunione del Consiglio nazionaleper l’elezione delle carichePer l’elezione, in seno al Consiglio na-zionale dell’Ordine, delle cariche previ-ste dall’art. 19 della legge, si osservano,in quanto applicabili, le disposizioni de-gli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

25. Revisori dei conti presso il consi-glio nazionale dell’ordineAd esercitare le funzioni di revisori deiconti presso il Consiglio nazionale del-l’Ordine di cui all’art. 19, terzo comma,della legge, sono designati due profes-sionisti ed un pubblicista iscritti neglielenchi di tre distinti Ordini regionali ointerregionali.Il Collegio dei revisori dei conti, all’at-to dell’insediamento, elegge il propriopresidente. Il Collegio dei revisori deiconti partecipa, senza diritto di voto, al-le riunioni del Consiglio nazionale e delcomitato esecutivo (7).(7) Comma aggiunto dall’art. 6, D.P.R. 3 maggio1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

26. Verbale delle seduteIl segretario redige processo verbaledelle sedute.Il processo verbale deve contenere:a) il numero del verbale, il giorno, ilmese e l’anno in cui ha luogo la seduta;b) il nome del presidente, dei membri edel segretario intervenuti;c) l’ordine del giorno della seduta, l’in-dicazione delle materie esaminate e deiprovvedimenti adottati;d) le firme del presidente e del segretario.

27. Quote annuali - ContributiIl Consiglio nazionale dell’Ordine sta-bilisce, con deliberazione da adottarsientro il mese di dicembre di ciascun an-no, la misura delle quote annuali ad es-so dovute dagli iscritti negli elenchidell’Albo, nel registro dei praticanti enegli elenchi speciali, nonché la misuradei diritti dovuti per le altre prestazioniad esso richieste.Con le modalità di cui al comma prece-dente, il Consiglio regionale o interre-gionale provvede a stabilire la misuradelle quote annuali ad esso dovute dagliiscritti negli elenchi dell’Albo, nel regi-stro dei praticanti e negli elenchi specia-li, ed a determinare la misura dei contri-buti per l’iscrizione nell’Albo e nel regi-stro dei praticanti, nonché la misura deidiritti per il rilascio delle tessere, deicertificati e per le altre prestazioni.

28. Quote annuali - RiduzioneLe quote annuali dovute, a norma degliartt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge,al Consiglio regionale o interregionalee al Consiglio nazionale dell’Ordine so-no ridotte alla metà per gli iscritti chefruiscono di pensione di vecchiaia o in-validità, con decorrenza dall’anno suc-cessivo a quello in cui hanno maturatoil diritto alla pensione intera (1).(1) Così modificato dal Dpr 21 novembre 2002n. 280 (GU n. 300 del 23/12/2002) in vigore dal7 gennaio 2003.

29. Riscossione delle quote annualiLe quote annuali previste dagli artt. 11,lett. h) e 20, lett. f) della legge debbonoessere versate in unica soluzione entroil mese di gennaio di ciascun anno. Inuovi iscritti corrispondono le quoteper l’anno in corso al momento dellaiscrizione.Il Consiglio nazionale dell’Ordine puòdelegare alla riscossione delle quote di

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cui all’art. 20, lett. f) della legge i Con-sigli regionali o interregionali che, intal caso, sono tenuti a rimetterne l’im-porto al Consiglio nazionale entro ilsuccessivo mese di febbraio.

Titolo IIdell’Albo professionale

30. Albo - Revisione - ComunicazioneIl Consiglio regionale o interregionaleprovvede alla tenuta dell’Albo e devealmeno ogni anno curarne la revisione.Il Consiglio provvede al deposito del-l’Albo, a norma dell’art. 44, primocomma, della legge e trasmette annual-mente copia dell’Albo stesso al procu-ratore generale della Corte di appello,ai presidenti dei tribunali ed ai procura-tori della Repubblica del distretto nellacui circoscrizione ha sede l’Ordine.Il presidente del Consiglio regionale ointerregionale rilascia a ciascun iscrittonegli elenchi dell’Albo, in regola con ilpagamento delle quote annuali, a ri-chiesta ed a spese dell’interessato, unatessera di riconoscimento.La tessera è firmata dal presidente e dalsegretario del Consiglio e deve esseremunita di fotografia recante il timbro asecco dell’Ordine.Il Consiglio dispone il ritiro della tesse-ra quando l’iscritto venga cancellatodall’Albo.

31. Domande di iscrizioneLe domande di iscrizione negli elenchidell’Albo, negli elenchi speciali di cuiall’art. 28 della legge e nel registro deipraticanti, debbono essere redatte incarta da bollo ed essere corredate dallaattestazione di versamento della tassa diconcessione governativa prevista dal n.204, lettera a), della tabella Allegato Adel vigente T. U. approvato con Decre-to del Presidente della Repubblica 1

marzo 1961, n. 121 e successive modi-ficazioni.Alla domanda di iscrizione deve essere,altresì, allegata la ricevuta di versamen-to, al Consiglio regionale o interregio-nale, dei contributi previsti dall’art. 11,lett. h) della legge.

32. Modalità d’iscrizione nell’elencospeciale dei direttori responsabili di pe-riodici o riviste a carattere tecnico,professionale o scientificoPer l’iscrizione nell’elenco speciale deidirettori responsabili delle pubblicazio-ni di cui all’art. 28 della legge è richie-sto il possesso dei requisiti prescrittidall’art. 3, secondo e terzo comma, del-la legge 8 febbraio 1948, n. 47.La domanda di iscrizione è diretta alConsiglio regionale o interregionalenella cui circoscrizione il richiedente hala residenza.Alla domanda devono essere allegati idocumenti attestanti il possesso dei re-quisiti di cui al primo comma ed una di-chiarazione nella quale risultino detta-gliatamente precisati, agli effetti di cuiall’ultimo comma dell’art. 28 della leg-ge, gli elementi occorrenti alla determi-nazione della natura specializzata dellapubblicazione stessa. Non è consentitala contemporanea iscrizione in più di unelenco speciale.Il Consiglio regionale o interregionalerilascia al richiedente, ai fini della regi-strazione, un certificato nel quale vienespecificamente indicato il carattere del-la pubblicazione per la quale è stata di-sposta l’iscrizione del direttore nel-l’elenco speciale.Il Consiglio provvede alla cancellazio-ne dall’elenco speciale, sentito l’inte-ressato, nel caso in cui vengano a cessa-re i requisiti di cui al primo comma,nonché in caso di decadenza della regi-strazione, a norma dell’art. 7 della leg-

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ge 8 febbraio 1948, n. 47, di mutamen-to intervenuto nella natura della pubbli-cazione ovvero quando l’iscritto sia so-stituito nella direzione responsabile del-la pubblicazione stessa (8).Le cancellazioni per i motivi di cui alprecedente comma sono comunicate dalConsiglio regionale o interregionale aiTribunali compresi nella propria circo-scrizione, per gli adempimenti di com-petenza.(8) Gli attuali commi penultimo ed ultimo cosìsostituiscono l’originario ultimo comma per ef-fetto dell’art. 7, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212(Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

33. Modalità d’iscrizione nell’elencospeciale dei giornalisti stranieriAi fini dell’iscrizione nell’elenco spe-ciale di cui all’art. 28 della legge, ilgiornalista straniero deve presentare idocumenti previsti dal secondo commadell’art. 36 della legge, e deve altresìcomprovare il possesso della qualifica-zione professionale mediante esibizio-ne, al Consiglio regionale o interregio-nale di residenza, di una documentazio-ne da cui risulti che il richiedente abbiaesercitato la professione giornalistica inconformità alle leggi dello Stato di ap-partenenza.

34. Modalità di iscrizione nell’elencodei pubblicisti - DocumentazioneAi fini dell’iscrizione nell’elenco deipubblicisti, la documentazione previstadall’art. 35 della legge deve contenereelementi circa l’effettivo svolgimentodell’attività giornalistica nell’ultimobiennio.Coloro che esplicano la propria attivitàcon corrispondenze o articoli non fir-mati debbono allegare alla domanda,unitamente ai giornali e periodici previ-sti dall’art. 35 della legge, ogni docu-mentazione, ivi compresa l’attestazione

del direttore della pubblicazione, atta adimostrare in modo certo l’effettiva re-dazione di dette corrispondenze o arti-coli.I collaboratori dei servizi giornalisticidella radio e della televisione, delleagenzie di stampa e dei cinegiornali, iquali non siano in grado di allegare alladomanda i giornali e periodici previstidall’art. 35 della legge, debbono com-provare, con idonea documentazioneovvero mediante l’attestazione del di-rettore del rispettivo servizio giornali-stico, la concreta ed effettiva attivitàsvolta.Coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di infor-mazione attraverso immagini che com-pletano o sostituiscono l’informazionescritta, nell’esercizio di autonomia de-cisionale operativa e avuto riguardo al-la natura giornalistica della prestazione,devono allegare alla domanda la neces-saria documentazione e l’attestazionedel direttore prevista dall’art. 35 dellalegge 3 febbraio 1963, n. 69 (8/a).Il Consiglio regionale o interregionalepuò richiedere gli ulteriori elementi cheriterrà opportuni in merito all’eserciziodell’attività giornalistica da parte degliinteressati.(8/a) Comma aggiunto dal D.P.R. 19 luglio1976, numero 649 (Gazz. Uff. 20 settembre1976, n. 250).

35. Registro dei praticantiIl registro dei praticanti di cui all’art. 33della legge è istituito presso ogni Ordi-ne regionale o interregionale.Il registro deve contenere il cognome, ilnome, la data di nascita, la residenza el’indirizzo del praticante, la datad’iscrizione, il titolo in base al quale èavvenuta, nonché la pubblicazione oservizio giornalistico presso il qualeviene svolta la pratica giornalistica.

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36. Iscrizione nel registro dei praticantiColoro che intendano essere iscritti nelregistro dei praticanti debbono, all’ini-zio delle attività previste dall’art. 34della legge, inoltrare al Consiglio regio-nale o interregionale di residenza do-manda di iscrizione, allegando, oltre idocumenti previsti dal secondo commadell’art. 33 della legge, la dichiarazionedel direttore dell’organo di stampacomprovante l’effettivo inizio dellapratica.Essi debbono, inoltre, presentare il tito-lo di studio previsto dall’ultimo commadell’art. 33 della legge, oppure dichiara-re nella domanda che intendono soste-nere l’esame di cultura generale di cui alquarto comma del medesimo art. 33.Il direttore della pubblicazione o delservizio giornalistico è tenuto, a richie-sta dell’interessato, al tempestivo rila-scio della dichiarazione di cui al primocomma.

37. Esame di cultura generaleLe prove dell’esame previsto dall’art.33, quarto comma, della legge, perl’iscrizione nel registro dei praticanti,sono scritte ed orali.La prova scritta consiste nello svolgi-mento di un argomento di interesse at-tuale scelto dal candidato tra quelli indi-cati, in numero di quattro, dalla Commis-sione esaminatrice su materie diverse.Il candidato, nella prova scritta, devesoprattutto dimostrare di possedere laformazione culturale generale indispen-sabile per chi intende avviarsi all’eser-cizio dell’attività giornalistica.Per l’espletamento della prova scrittasono assegnate al candidato tre ore.La prova orale consiste in una conver-sazione su argomenti di cultura genera-le che presentino carattere di attualità.In particolare è richiesta la conoscenzadei seguenti argomenti e materie:

a) principi di diritto costituzionale;b) nozioni di storia del ventesimo secolo;c) problemi ed orientamenti della poli-tica italiana del dopoguerra;d) elementi di geopolitica;e) il sindacalismo ieri ed oggi;f) orientamenti della letteratura e del-l’arte contemporanee;g) storia del giornalismo ed ordinamen-to della professione;h) fonti di informazione italiane e stra-niere (agenzie di stampa, giornali, etc.)e principali mezzi bibliografici di con-sultazione e ricerca;i) i più importanti avvenimenti che han-no fornito materia ai giornali negli ulti-mi 12 mesi (9).(9) Comma così modificato dall’art. 8, D.P.R. 3maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio1972, n. 138).

38. Esame di cultura generale - Sessio-ni e commissioniIl Consiglio nazionale dell’Ordine, condeliberazione da adottarsi entro il mesedi ottobre di ogni anno, stabilisce ilgiorno in cui, nei mesi di gennaio, dimaggio e di settembre dell’anno suc-cessivo, dovrà aver luogo la prova scrit-ta. La deliberazione è immediatamentecomunicata a tutti i Consigli regionali ointerregionali.Entro trenta giorni dalla comunicazionedi cui al comma precedente, il Consi-glio regionale o interregionale richiedeal locale provveditore agli studi una no-mina del membro, scelto tra gli inse-gnanti di ruolo di materie letterarie nel-la scuola media superiore, che assume-rà le funzioni di presidente della Com-missione, e provvede alla nomina deglialtri membri con l’osservanza delle di-sposizioni dell’articolo 33 della legge.Con le stesse modalità di cui al commaprecedente si provvede alla nomina dicomponenti supplenti in numero eguale

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a quello degli effettivi ed aventi i mede-simi requisiti.Le funzioni di segretario presso ciascu-na Commissione sono esercitate da unprofessionista o da un pubblicista,iscritto da cinque anni nel rispettivoelenco dell’Albo, nominato dal Consi-glio regionale o interregionale.Il segretario si avvale per i suoi lavori del-la segreteria del Consiglio dell’Ordine.

39. Ammissione all’esame di culturageneraleI candidati all’esame di cultura genera-le debbono sostenere la prova davantialla Commissione esaminatrice istituitapresso il Consiglio regionale o interre-gionale nella cui circoscrizione il prati-cante ha la residenza. I residenti al-l’estero debbono sostenere l’esame da-vanti alla Commissione esaminatriceistituita presso il Consiglio interregio-nale dell’Ordine che ha sede in Roma.Il segretario del Consiglio regionale ointerregionale invia ad ogni praticanteche abbia presentato la dichiarazioneprevista dal secondo comma del prece-dente art. 36, la comunicazione del-l’ammissione all’esame, e del giorno,dell’ora e del luogo in cui dovrà presen-tarsi per la prova scritta, con lettera rac-comandata spedita almeno 20 giorniprima di tale data.Per essere ammessi all’esame i candi-dati debbono comprovare di aver com-piuto il diciottesimo anno di età alla da-ta stabilita per lo svolgimento della pro-va scritta.

40. Modalità di ammissione e svolgi-mento dell’esame di cultura generalePer lo svolgimento dell’esame di cultu-ra generale si osservano le disposizionidegli artt. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,e 54 del presente regolamento, in quan-to applicabili.

L’elenco dei candidati dichiarati idonei,sottoscritto dal presidente e dal segreta-rio della Commissione, è depositatosenza ritardo presso il Consiglio regio-nale o interregionale, il quale provvedenei dieci giorni successivi, previo ac-certamento della esistenza degli altri re-quisiti richiesti dall’art. 31, secondocomma, della legge, ad iscrivere il ri-chiedente nel registro dei praticanti,dandogliene immediata comunicazione.

41. Pratica - Decorrenza e durataLa pratica, nell’ambito dei tre anni diiscrizione nel registro, deve essere con-tinuativa ed effettiva: del periodo di in-terruzione dipendente da cause di forzamaggiore non si tiene conto agli effettidella decorrenza del termine di cui al-l’art. 34, ultimo comma, della legge.Decorso un triennio di iscrizione nel re-gistro, il Consiglio regionale o interre-gionale, sentito l’interessato, delibera lacancellazione del praticante. La delibe-razione è notificata entro 10 giorni al-l’interessato ed al direttore o ai direttoridelle pubblicazioni o dei servizi giorna-listici presso i quali è svolta la pratica.La pratica giornalistica si effettua conti-nuativamente ed attraverso un’effettivaattività nei quadri organici dei servizi re-dazionali centrali degli organismi giorna-listici previsti dall’art. 34 della legge (10).Il praticantato può svolgersi per un pe-riodo non superiore ai 16 mesi anchepresso la redazione distaccata di unodei suddetti organismi giornalisticiquando la responsabilità della redazio-ne distaccata sia affidata ad un redatto-re professionista (10).Le modalità di svolgimento del prati-cantato, concordate ai fini della miglio-re formazione professionale degli aspi-ranti giornalisti fra gli organismi pro-fessionali e quelli editoriali, sono fissa-te dal Consiglio nazionale (10).

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Può essere ammesso a sostenere l’esa-me di idoneità professionale di cui al-l’art. 32 della legge il cittadino italianoche abbia svolto la pratica giornalisticapresso pubblicazioni italiane edite al-l’estero o pubblicazioni estere aventicaratteristiche analoghe alle pubblica-zioni previste dall’art. 34 della legge, eciò anche se il praticantato sia statosvolto prima dell’acquisto della cittadi-nanza italiana (10).(10) Comma aggiunto dall’art. 9, D.P.R. 3 mag-gio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n.138).

42. Divieto di iscrizione in più registri -Trasferimenti - ComunicazioniIl praticante non può essere contempo-raneamente iscritto in più registri.Il praticante è tenuto a comunicare im-mediatamente al relativo Consiglio re-gionale o interregionale ogni variazioneintervenuta nel corso dello svolgimentodella pratica.In caso di cambiamento di residenza delpraticante si osservano le disposizionidegli artt. 37 della legge e 56 del presen-te regolamento, in quanto applicabili.Il Consiglio, nel caso in cui il pratican-te svolga l’attività giornalistica pressouna pubblicazione od un servizio gior-nalistico avente sede nella circoscrizio-ne di altro Ordine, provvede a comuni-care a quest’ultimo le indicazioni di cuial secondo comma dell’art. 35 del pre-sente regolamento.

43. Dichiarazione di compiuta praticaLa dichiarazione di cui all’art. 34, se-condo comma, della legge consiste inun’indicazione motivata dell’attivitàsvolta e non deve contenere alcun giu-dizio sulla idoneità professionale delpraticante.Ove la pratica sia stata svolta presso piùpubblicazioni, la dichiarazione è rila-

sciata dai direttori delle pubblicazioni odei servizi giornalistici presso cui ilpraticante ha svolto la sua attività.Il direttore della pubblicazione o delservizio giornalistico è tenuto, a richie-sta dell’interessato all’immediato rila-scio della dichiarazione. Ove il diretto-re, senza giustificato motivo, ometta oritardi l’adempimento di tale obbligo, ilConsiglio regionale o interregionalecompetente, informato tempestivamen-te dall’interessato, adotta le iniziativedel caso per il rilascio della dichiarazio-ne, ricorrendone le condizioni. È fatta,comunque, salva - ove ne ricorrano gliestremi - l’azione disciplinare previstadall’art. 48 della legge (11).(11) Comma così modificato dall’art. 10, D.P.R.3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio1972, n. 138).

44. Prova di idoneità professionaleLa prova scritta prevista dall’articolo32, primo comma, della legge, consiste:a) nello svolgimento di una prova di sin-tesi di un articolo o di un altro testo scel-to dal candidato tra quelli forniti dallacommissione in un massimo di 30 righedi 60 caratteri ciascuna, per un totale di1.800 caratteri compresi gli spazi;b) nello svolgimento di una prova di at-tualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l’esercizio della pro-fessione mediante questionari articolatiin domande cui il candidato è tenuto arispondere per iscritto;c) nella redazione di un articolo su argo-menti di attualità scelti dal candidato traquelli, in numero non inferiore a sei (inter-ni, esterni, economia-sindacato, cronaca,sport, cultura-spettacolo) proposti dallacommissione, anche sulla base dell’even-tuale documentazione dalla stessa fornita.Tale articolo non deve superare le 45 righeda 60 caratteri ciascuna per un totale di2.700 caratteri compresi gli spazi (12).

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La prova orale consiste in un colloquiodiretto ad accertare la conoscenza deiprincipi dell’etica professionale, dellenorme giuridiche attinenti al giornali-smo e specificatamente delle tecniche epratiche inerenti all’esercizio della pro-fessione. In particolare é richiesta la co-noscenza delle seguenti materie:a) elementi di storia del giornalismo;b) elementi di sociologia e di psicologiadell’opinione pubblica;c) tecnica e pratica del giornalismo: ele-menti teorici e tecnici fondamentali;esercitazione di pratica giornalistica;d) norme giuridiche attinenti al giorna-lismo: elementi di diritto pubblico; or-dinamento giuridico della professionedi giornalista e norme contrattuali eprevidenziali; norme amministrative epenali concernenti la stampa; elementidi legislazione sul diritto d’autore;e) etica professionale;f) i media nel sistema economico italiano.Lo svolgimento della prova orale com-prende anche la discussione di un argo-mento di attualità, liberamente scelto dalcandidato, nel settore della politica in-terna, della politica estera, dell’econo-mia, del costume, dell’arte, dello spetta-colo, dello sport, della moda o in qual-siasi altro campo specifico nel quale egliabbia acquisito una particolare cono-scenza professionale durante il pratican-tato. Analoga scelta può essere compiu-ta dal candidato nella materia delle nor-me giuridiche attinenti al giornalismo.L’argomento o gli argomenti prescelti,compendiati in un breve sommario, deb-bono essere comunicati alla commissio-ne almeno tre giorni prima della prova, eda essi può prendere l’avvio il colloquioallo scopo sia di mettere il candidato asuo completo agio sia di valutarne le ca-pacità di ricerca e di indagine, di attitu-dine alla inchiesta e di acume critico, didiscernimento e di sintesi.

A conclusione della prova orale il Pre-sidente comunica al candidato il giudi-zio della commissione sulla prova scrit-ta e, a richiesta del candidato, gli mo-stra l’elaborato sottolineandone in bre-ve i limiti e/o i pregi e/o fornendo even-tuali chiarimenti (13).(12) Comma così modificato dall’art. 1, D.P.R.13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio2008, n. 164).(13) Articolo prima modificato dall’art. 11, D.P.R.3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio1972, n. 138) e dal D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649(Gazz. Uff. 20 settembre 1976, n. 250) e poi cosìsostituito dall’art. 1, D.P.R. 21 settembre 1993, n.384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

44-bis. Svolgimento della prova scrittamediante utilizzo di elaboratori elettro-nici (personal computer).1. Per lo svolgimento della prova scrittadi cui all’articolo 44 è consentito l’uti-lizzo di elaboratori elettronici (personalcomputer) nella disponibilità dei candi-dati, o eventualmente forniti dal Consi-glio nazionale dell’ordine dei giornali-sti, in cui sia inibito l’accesso a qualun-que memoria che non sia preposta allefunzionalità dell’elaboratore necessarieper l’effettuazione della prova, nonché aqualunque dispositivo di comunicazio-ne con l’esterno e il cui programma divideoscrittura, fornito dalla commissio-ne su supporto informatico privo diqualsiasi altro dato al fine di garantirel’anonimato dell’elaborato, assicuri uni-formita’ di carattere e di spaziatura.2. Le modalità tecniche richieste per gliadempimenti di cui al comma 1 sono in-dicate dal Consiglio nazionale dell’ordi-ne dei giornalisti, sentito il Ministe-ro della giustizia ai sensi dell’articolo32, quarto comma, della legge 3 febbra-io 1963, n. 69, inserito dall’articolo 1della legge 16 gennaio 2008, n. 16 (14).(14) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 13 giugno2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

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45. Sessioni e commissioniIl Consiglio nazionale dell’Ordine deiGiornalisti, entro il mese di febbraio edi agosto di ciascun anno, provvede adindire le due sessioni della prova di ido-neità professionale che si svolgono ri-spettivamente, nei mesi di aprile e di ot-tobre, fissando all’uopo, per ciascunasessione, il giorno della prova scritta eil termine di presentazione delle do-mande di ammissione.Almeno quaranta giorni prima della da-ta fissata per la prova scritta, il Consi-glio nazionale richiede al Presidentedella Corte di appello di Roma la nomi-na, a norma dell’articolo 32 della legge,dei due magistrati chiamati a far partedella commissione esaminatrice e, al-meno 20 giorni prima, provvede a no-minare gli altri cinque componenti tra igiornalisti professionisti, iscritti nel re-lativo elenco da non meno di dieci anni,non facenti parte del Consiglio naziona-le o di Consigli regionali o interregio-nali dell’Ordine, dei quali almeno quat-tro esercitino la propria attività pressoquotidiani, periodici, agenzie di stampadi cui all’articolo 34 della legge e pres-so un servizio giornalistico radiotelevi-sivo, in ragione di uno per ciascuno didetti settori di attività.Con gli stessi criteri di cui al commaprecedente si provvede alla nomina dicomponenti supplenti in numero egualea quello degli effettivi.Ogni Consiglio regionale o interregiona-le formula, all’inizio di ogni anno,l’elenco dei giornalisti professionisti cheabbiano dichiarato la loro disponibilità afar parte delle commissioni d’esame e lotrasmette, entro e non oltre il 1 febbraio,al Consiglio nazionale dell’Ordine, cor-redando ciascun nominativo di un brevecurriculum professionale.I giornalisti componenti la commissio-ne d’esame sono nominati dal Consi-

glio nazionale, sulla base delle propostecongiunte formulate dai Consigli del-l’Ordine ai sensi del comma preceden-te, nonché direttamente dai Consiglierinazionali.Entro il termine di venti giorni di cui alsecondo comma, il Consiglio nazionalenomina il segretario della commissionetra i professionisti iscritti nel relativoelenco da almeno cinque anni.La commissione non può esaminare unnumero di candidati superiore alle quat-trocento unità. Qualora il numero deicandidati che abbiano espletato le provescritte, ecceda tale limite si provvede,prima dell’inizio della correzione deglielaborati, alla nomina di tante sotto-commissioni quante ne occorrono perrispettare il limite anzidetto.Ciascuna sottocommissione, compostada un numero di membri pari a quellodella commissione principale ed aventile stesse qualifiche, è presieduta dalmagistrato di appello, ferma restando latitolarità della presidenza dell’interacommissione esaminatrice in capo alpresidente di quella principale, al qualespetta anche la distribuzione dei candi-dati tra quest’ultima e le eventuali sot-tocommissioni.Ciascun componente della commissio-ne principale o di una sottocommissio-ne può essere sostituito da altro compo-nente che rivesta la stessa qualifica.Nel caso di costituzione di sottocom-missioni, il presidente titolare convoca,prima dell’inizio della correzione deglielaborati, la commissione in seduta ple-naria, al fine di stabilire i criteri di mas-sima da seguire nella valutazione deicandidati.La segreteria del Consiglio nozionaleespleta i lavori di segreteria della com-missione esaminatrice.Le deliberazioni con le quali sono in-dette le sessioni, ed i provvedimenti di

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nomina di componenti le commissioniesaminatrici sono, entro quindici giorni,pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica e comunicati a tutti i Consi-gli regionali o interregionali.Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisil’opportunità, può indire altre sessioni diesame oltre quelle sopra indicate (15).(15) Così sostituito dall’art. 2, D.P.R. 21 settem-bre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993,n. 230).

46. Ammissione alla prova di idoneitàprofessionaleSono ammessi a sostenere la prova diidoneità professionale i candidati chedocumentino di essere iscritti nel regi-stro dei praticanti da almeno diciottomesi e di aver compiuto presso una opiù testate la pratica giornalistica previ-sta dall’articolo 29, primo comma, del-la legge.L’iscrizione nel registro dei praticantidecorre dalla data di effettivo inizio deltirocinio dichiarata dal direttore o ac-certata dal competente Consiglio regio-nale o in seconda istanza dal Consiglionazionale.La domanda di ammissione, diretta alConsiglio nazionale dell’Ordine, deveessere consegnata o inoltrata, nel termi-ne stabilito dalla deliberazione di cui alprimo comma dell’articolo precedente,alla segreteria del Consiglio nazionedell’Ordine. La prova della tempestivaspedizione della domanda è costituitadal timbro postale, nel caso di inoltro amezzo posta; nel caso di consegna diret-ta, la data di presentazione è annotata incalce o a margine della domanda a curadella segreteria, che ne rilascia ricevuta.I candidati che intendono sostenere laprova scritta mediante l’utilizzo di perso-nal computer ne fanno esplicita menzio-ne nella domanda di ammissione (16).Alla domanda debbono essere allegati

un certificato di iscrizione nel registrodei praticanti rilasciato dal competenteConsiglio regionale o interregionale e ladichiarazione motivata di cui all’articolo34, secondo comma, della legge ed al-l’articolo 43 del presente regolamento.Alla domanda va altresì allegato un cur-riculum concernente le esperienze pro-fessionali svolte durante il praticantato;in particolare il candidato deve indicarein quali servizi redazionali ha svolto iltirocinio. Il candidato può altresì indi-care i corsi di formazione professionaleteorica seguiti e presso quali strutture.I candidati che compiano la prescrittapratica giornalistica nel periodo compre-so tra la data stabilita per la presentazio-ne della domanda e quella fissata per laprova scritta, possono produrre la docu-mentazione di cui al comma precedenteprima dell’inizio della prova scritta.La commissione esaminatrice formasenza ritardo l’elenco degli ammessi: icandidati di cui al comma precedentesono inclusi nell’elenco con riserva didefinitiva ammissione subordinata allaproduzione dei prescritti documenti.Ai candidati inclusi nell’elenco è datacomunicazione dell’ammissione, non-ché del giorno, dell’ora e del luogo incui si svolge la prova scritta, con letteraraccomandata, ricevuta dai candidati al-meno venti giorni prima di tale data.La lettera di comunicazione di cui alcomma precedente costituisce, per ilpraticante, documento sufficiente perottenere da parte del direttore della pub-blicazione o del servizio giornalistico,il permesso di assenza occorrente per lapartecipazione alla prova scritta (17).(16) Comma aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 13 giu-gno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n.164).(17) Così sostituito dall’art. 3, D.P.R. 21 settem-bre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993,n. 230).

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47. Identificazione dei candidatiI candidati debbono dimostrare la loroidentità personale prima di ciascunaprova d’esame presentando un docu-mento di identificazione.

48. Svolgimento della prova scrittaLa commissione esaminatrice, immedia-tamente prima dell’inizio della provascritta formula tre diverse ipotesi di argo-menti da indicare ai candidati scegliendoper ciascuna la relativa documentazione;ogni proposta viene chiusa in una bustasigillata dopo essere stata sottoscritta dalpresidente e dal segretario.La commissione invita uno dei candida-ti presenti nell’aula di esame a sceglie-re una tra le tre buste anzidette che vie-ne immediatamente aperta, procedendoquindi alla lettura dei testi in essa con-tenuti; la commissione può fornire aicandidati che ne facciano richiesta co-pia fotostatica dei testi di cui si è datalettura; ove richiesta, la commissioneprevia apertura delle stesse, dà letturaanche dei testi contenuti nelle altre duebuste sigillate. Di dette operazioni è fat-ta menzione nel verbale.Immediatamente dopo effettuate le ope-razioni di cui al comma precedente sidà inizio alla prova di esame. Il termineper la prova scritta decorre dalla asse-gnazione, da parte della commissione,degli argomenti da trattare.Durante il tempo in cui si svolge la pro-va devono essere presenti nel locale de-gli esami almeno due componenti dellacommissione ai quali è affidata la vigi-lanza sul regolare svolgimento dellaprova.I candidati, ove non si avvalgono dellafacoltà di utilizzo dell’elaboratore elet-tronico (personal computer) per lo svol-gimento della prova scritta, devonousare, per la stesura dell’elaborato,esclusivamente carta munita della firma

del presidente della commissione o diun componente da lui delegato. Essi,durante la prova, non possono conferiretra loro o comunicare in qualsiasi modocon estranei, né portare nella sede del-l’esame libri, opuscoli, scritti ed appun-ti di qualsiasi specie nonché mezzi dicomunicazioni portatili o macchine perscrivere elettroniche con memoria, adeccezione degli elaboratori elettronici(personal computer) di cui all’art. 44-bis (18).Per lo svolgimento della prova scrittamediante utilizzo di elaboratori elettro-nici (personal computer) la commissio-ne consegna al candidato il CD-ROMcon il sistema operativo e la penna USBcon il programma da inserire nell’ela-boratore elettronico (personal compu-ter). Il sistema operativo ad ogni avvioregistra sulla penna USB la data e l’ora.L’elaboratore e’ riavviato dal candidatoal fine di caricare il sistema operativonella memoria RAM, e di attivare auto-maticamente il programma di video-scrittura con il quale elaborare e salva-re periodicamente i testi della provascritta. Il programma di videoscritturadeve consentire l’individuazione auto-noma di ciascun elaborato relativo alletre prove previste dall’articolo 44, com-ma 1 (19).Durante lo svolgimento della provascritta la commissione, anche tramiteun incaricato, controlla che nessun can-didato abbia riavviato il sistemaoperativo e che consulti altre fonti do-cumentali (20).In caso di non corretto funzionamentodell’elaboratore elettronico (personalcomputer) la commissione ne fornisceal candidato uno di riserva dotato dellestesse funzionalita’ previste dall’artico-lo 44-bis, nel rispetto delle modalita’operative di cui al comma 7. In ogni ca-so non e’ concesso il recupero del tem-

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po trascorso dall’inizio della prova (21).È escluso dalla prova chi contravvienea tali divieti ed in genere alle disposi-zioni impartite dalla commissione perassicurare la regolarità dell’esame.L’esclusione è disposta dai commissaripresenti e, in caso di disaccordo, la de-cisione spetta al presidente (22).(18) Comma modificato dall’art. 1, D.P.R. 13giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008,n. 164).(19) Comma aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 13 giugno2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).(20) Comma aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 13 giugno2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).(21) Comma aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 13 giugno2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).(22) Così sostituito dall’art. 4, D.P.R. 21 settem-bre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993,n. 230).

49. Termine della prova e consegna deilavoriIl candidato, compiuto il proprio lavo-ro, lo chiude, senza apporvi sottoscri-zione o altro contrassegno, in una bustaassieme ad un’altra busta contenente unfoglio nel quale avrà indicato il proprionome, cognome e residenza.In caso di utilizzo dell’elaboratore elet-tronico (personal computer), il candida-to, completata la redazione dei testi re-lativi a ciascuna prova, disattiva il pro-gramma di videoscrittura premendo sulcomando “concludi” del menu “file”,estrae il CD e la penna USB dal compu-ter e li consegna alla Commissioned’esame, previa esibizione di un docu-mento di riconoscimento. Un incaricatodella Commissione identifica il candi-dato, decodifica il testo degli elaboratiscritti con la chiave riferita al candidatoe provvede alla relativa stampa utiliz-zando il supporto cartaceo di cui all’ar-ticolo 48, comma 6, primo periodo. Ter-minata la procedura di stampa dell’ela-borato, lo stesso viene riconsegnato al-l’interessato, previa cancellazione del

contenuto della chiave USB in modonon recuperabile. Si applicano le dispo-sizioni di cui al primo comma.Nell’ipotesi di mancata decodifica del-l’elaborato riconducibile ad una irrego-lare sostituzione della penna USB, lastessa viene consegnata dal candidato eriposta in un’apposita busta, unitamen-te al CD, sigillata e siglata dal Presiden-te della Commissione. Dell’operatoviene redatto apposito verbale. LaCommissione decide ai sensi dell’art.48, commi 7 e 8.Il lavoro è consegnato ad uno dei com-ponenti della Commissione, il quale ap-pone sulla busta esterna e sui marginiincollati la propria sottoscrizione e l’oradella consegna.Tutte le buste contenenti i lavori sonoaffidate al segretario, previa raccolta diesse in uno o più pacchi sigillati con ce-ralacca e firmati all’esterno da duecomponenti della Commissione e dalsegretario (23).(23) Articolo sostituito dall’art. 1, D.P.R. 13giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008,n. 164).

50. Valutazione dei lavoriLa commissione, anche nel caso di sud-divisione in sottocommissioni, compie,nel più breve tempo e comunque nonpiù tardi di quattro mesi dalla conclu-sione delle prove scritte, la valutazionedelle stesse. Il prolungamento di dettotermine, può essere disposto una solavolta e comunque per non oltre novantagiorni, con provvedimento del presi-dente del Consiglio nazionale, per mo-tivi eccezionali e debitamente accertati.Verificata la integrità dei pacchi e dellebuste, la commissione procede succes-sivamente all’apertura di ciascuna dellebuste contenenti i lavori dei candidati.Il segretario appone immediatamentesulla busta aperta, nonché su quella

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contenente il nome del candidato e sul-la testata di ogni foglio del lavoro, unostesso numero d’ordine.Tale numero viene trascritto anche sul-la scheda di cui è dotato ogni membrodella commissione, composta di tre se-zioni: la prima è riservata alla valuta-zione e al voto personale del commissa-rio e a quelli collegiali della commis-sione su ogni prova scritta; la secondaalla valutazione e al voto personale e aquelli collegiali sulla prova orale, la ter-za alla complessiva valutazione finale.Ogni componente la commissione espri-me nella apposita sezione della scheda, lasua valutazione e la sua votazione in ses-santesimi su ognuno dei tre elaborati, let-ti collegialmente. Il presidente o un mem-bro della commissione da lui incaricatoraccoglie le valutazioni espresse singolar-mente e formula la valutazione collegialee la media dei voti riportati, dai quali sca-turisce l’ammissione o la non ammissionedel candidato alla prova orale. Tali valuta-zioni e votazioni sono trascritte nell’ap-posito spazio della scheda di ciascun can-didato e riportate nel verbale della seduta.La commissione, ove accerti che il la-voro sia stato in tutto o in parte copiatoda altro elaborato o da qualche pubbli-cazione, annulla la prova. È pure annul-lata la prova dei candidati che si sianocomunque fatti riconoscere.Al termine della correzione di tutti glielaborati la commissione procede al-l’apertura delle buste contenenti i nomidei candidati e ne forma l’elenco gene-rale, indicando accanto a ciascun nomele relative valutazioni e votazioni. Taleelenco è sottoscritto dal presidente e dalsegretario e ne viene affissa copia nellasede del Consiglio nazionale dell’Ordi-ne dei Giornalisti (12/d).(12/d) Così sostituito dall’art. 5, D.P.R. 21 set-tembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre1993, n. 230).

51. Ammissione alla prova oraleSono ammessi alla prova orale i candi-dati che riportano nelle prove scritte lavalutazione positiva di ammissione in-dicata nel precedente articolo 50.A ciascuno degli ammessi è data comu-nicazione del giorno, dell’ora e del luo-go in cui si tiene la prova orale, fissataa distanza di non meno di trenta giornidalla dato di affissione dell’elenco degliammessi. La comunicazione deve esse-re ricevuta dal candidato almeno ventigiorni prima della data della prova.La comunicazione di cui al comma pre-cedente costituisce, per il praticante,documento sufficiente per ottenere, daparte del direttore della pubblicazione odel servizio giornalistico, il permesso diassenza occorrente per la partecipazio-ne alla prova orale (12/e).(12/e) Così sostituito dall’art. 6, D.P.R. 21 set-tembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre1993, n. 230).

52. svolgimento della prova orale giu-dizio finaleLa prova orale è pubblica.Ogni componente la commissioneesprime, nella apposita sezione dellascheda, la propria valutazione e vota-zione sulla prova orale. Come per laprova scritta, il presidente o un membrodella commissione da lui incaricato rac-coglie le valutazioni e votazioni espres-se singolarmente e formula la valuta-zione collegiale e un voto che esprimela media dei voti assegnati da ciascuncommissario.Allontanati il candidato e gli eventualipresenti alla prova orale, il presidentepropone quindi una valutazione comples-siva finale e la dichiarazione di idoneità onon idoneità all’esercizio della professio-ne, tenendo conto delle valutazioni e del-le votazioni espresse dalla commissioneper la prova scritta e la prova orale.

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Le valutazioni collegiali e i voti di sin-tesi della commissione, nonché le valu-tazioni complessive finali sono trascrittinegli appositi spazi della scheda e ripor-tati nel verbale della seduta. Subito do-po, in seduta pubblica, al candidato vie-ne comunicato il risultato dell’esame.Al candidato, che non si sia presentato asostenere la prova orale nel giorno sta-bilito ed abbia dimostrata l’esistenza diun legittimo impedimento, viene fissatauna nuova data di presentazione (13).(13) Così sostituito dall’art. 7, D.P.R. 21 settem-bre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993,n. 230).

53. Elenco dei candidati dichiarati ido-nei - verbaleL’elenco dei candidati dichiarati idonei,sottoscritto dal presidente e dal segreta-rio, è depositato presso il Consiglio na-zionale dell’Ordine, il quale provvedenei dieci giorni successivi a darne co-municazione agli interessati.Di tutte le operazioni attinenti allo svol-gimento degli esami è redatto verbale acura del segretario. Il verbale è sotto-scritto dal presidente e dallo stesso se-gretario.Il candidato dichiarato non idoneo hafacoltà di ripresentarsi a sostenere laprova nelle successive sessioni di esa-me, nel corso del triennio previsto dal-l’ultimo comma dell’art. 34 della legge.

54. Norme speciali per gli esami deicandidati appartenenti alle minoranzelinguistiche ed agli altri stati della CEEI candidati appartenenti alle minoranzelinguistiche contemplate e tutelate neglistatuti delle Regioni e Province autono-me, e relative norme di attuazione, sonoammessi, ove ne facciano richiesta, asostenere le prove degli esami previstidagli articoli 32 e 33 della legge nellapropria lingua.

Analogamente è concessa ai candidaticittadini di uno Stato membro dellaCEE la facoltà di sostenere la prova diesame nella propria lingua madre.In questi casi le commissioni d’esamesono assistite da uno o più esperti nellelingue di cui ai commi che precedono,nominati dal Consiglio nazionale deiGiornalisti, con funzioni di interprete(13/a).(13/a) Così sostituito dall’art. 8, D.P.R. 21 set-tembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre1993, n. 230).

55. Iscrizione nell’elenco dei professio-nistiColoro che intendono essere iscritti nel-l’elenco dei professionisti debbono pre-sentare al Consiglio dell’Ordine regio-nale o interregionale nella cui circoscri-zione hanno la residenza, domanda diiscrizione corredata, oltre che dai docu-menti previsti dall’art. 31 primo comma,della legge, dal certificato rilasciato dalConsiglio nazionale attestante l’esito fa-vorevole della prova di idoneità profes-sionale di cui all’art. 32 della legge.La domanda di iscrizione deve contene-re inoltre esplicita dichiarazione che,dal momento dell’avvenuta iscrizione,il professionista cesserà da ogni altra at-tività professionale o impiegatizia pri-ma eventualmente svolta (14).Il Consiglio regionale o interregionale,previo accertamento degli altri requisitiprevisti dall’art. 31, secondo comma,della legge, delibera, entro 60 giornidalla presentazione della domanda,l’iscrizione nell’elenco dei professioni-sti con decorrenza dalla data del supera-mento della prova orale degli esami diidoneità professionale (15).La comunicazione del provvedimento èfatta all’interessato con lettera racco-mandata, entro 15 giorni dalla delibera-zione.

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(14) Comma così inserito dall’art. 13, D.P.R. 3maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio1972, n. 138).(15) Comma così modificato dall’art. 13, D.P.R.3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio1972,n. 138).

56. Modalità per il trasferimento diiscrizioneIl giornalista che intenda trasferire lapropria iscrizione deve presentare alConsiglio dell’Ordine di nuova residen-za, unitamente alla domanda, il nullaosta del Consiglio dell’Ordine di prove-nienza: quest’ultimo trasmette al Consi-glio di nuova iscrizione il fascicolo per-sonale relativo all’iscritto.Non è consentito il trasferimento dellaiscrizione previsto dall’articolo 37 dellalegge quando l’interessato sia sottopo-sto a procedimento penale o disciplina-re ovvero sia sospeso dall’esercizio del-la professione.Il giornalista che abbia ottenuto il tra-sferimento della propria iscrizione nel-l’Albo del luogo di nuova residenzaconserva l’anzianità che aveva nell’Al-bo di provenienza.Il trasferimento dell’iscrizione compor-ta la decadenza delle cariche eventual-mente ricoperte dal giornalista nell’Or-dine di provenienza o nel Consiglio na-zionale.

57. ReiscrizionePer ottenere la reiscrizione di cui al-l’art. 42 della legge, l’interessato deveprodurre, oltre alla documentazione ne-cessaria a dimostrare il diritto alla rei-scrizione, anche i documenti richiestiper l’iscrizione, ad eccezione di quelligià presentati e tuttora validi.Il giornalista reiscritto ha l’anzianitàderivante dalla prima iscrizione dedottala durata dell’interruzione.

58. Direzione delle pubblicazioni dipartiti, movimenti politici ed organizza-zioni sindacaliLa domanda per l’iscrizione provviso-ria dei direttori delle pubblicazioni dicui all’art. 47 della legge negli elenchidell’Albo deve essere diretta al Consi-glio dell’Ordine regionale o interregio-nale nella cui circoscrizione il richie-dente ha la residenza.Il Consiglio accerta che il quotidiano operiodico risponda ai requisiti dell’art.47 della legge.Alla domanda deve essere allegata ladocumentazione relativa alla nominadel richiedente a direttore del quotidia-no o periodico, nonché quella relativaalla nomina a vice direttore della pub-blicazione, di un giornalista professioni-sta, se trattasi di quotidiano, o anche diun pubblicista, se trattasi di periodico.Il Consiglio deve far risultare il titoloprovvisorio dell’iscrizione sia nell’Alboche nei certificati rilasciati all’iscritto.Gli iscritti contemplati nei comma pre-cedenti sono tenuti, all’atto della cessa-zione dell’incarico di direttore, a darneimmediata comunicazione al Consiglioregionale o interregionale, il qualeprovvede, anche d’ufficio, alla cancel-lazione degli iscritti non appena abbiaavuto notizia della cessazione stessa.

Titolo IIIdei ricorsi al consiglio nazionale

59. Ricorso al consiglio nazionaleLe impugnazioni previste dagli art. 8,16, ultimo comma, e 60, primo comma,della legge, escluse quelle proposte dalpubblico ministero, si propongono conricorso redatto su carta da bollo, entro itermini rispettivamente indicati nei sud-detti articoli della legge.

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I termini per la presentazione dei ricor-si sono perentori.Nei ricorsi in materia elettorale, di cuiagli artt. 8 e 16 della legge, su domandadel ricorrente proposta nel ricorso insuccessiva istanza, il Consiglio nazio-nale può sospendere per gravi motivil’esecuzione dell’atto impugnato (16).(16) Comma aggiunto dall’art. 14, D.P.R. 3 maggio1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

60. Contenuto del ricorsoIl ricorso di cui all’articolo precedentedeve contenere i motivi su cui si fondaed essere corredato:a) dall’indicazione degli estremi delprovvedimento impugnato e, ove il ri-corso riguardi la materia elettorale, de-gli estremi della proclamazione dei ri-sultati elettorali;b) dai documenti eventualmente occor-renti a comprovare il suo fondamento;c) dalla ricevuta del versamento dellasomma di L.13.000 stabilita dall’art.1del Decreto legislativo 13 settembre1946 n. 261 e successive modifiche. Ta-le versamento non è richiesto per i ri-corsi proposti dal pubblico ministero.In caso di mancato deposito della rice-vuta, viene assegnato al ricorrente untermine per presentarla;d) dall’indicazione del recapito al qualel’interessato intende siano fatte le even-tuali comunicazioni da parte del Consi-glio nazionale. In mancanza di tale in-dicazione le comunicazioni vengonodepositate ad ogni effetto presso la se-greteria del Consiglio nazionale.

61. Presentazione, notificazione e co-municazione del ricorsoIl ricorso è presentato o notificato alConsiglio regionale o interregionaleche ha emesso la deliberazione impu-gnata; se ricorrente è il giornalista, al-l’originale vanno allegate tre copie del

ricorso in carta libera.La data di presentazione è annotata inmargine al ricorso a cura della segreteriadel Consiglio, che ne rilascia ricevuta.Nei casi previsti dall’art. 60, primocomma, della legge, la segreteria delConsiglio comunica, senza indugio, conlettera raccomandata, copia del ricorsoal pubblico ministero competente, se ri-corrente è il giornalista o al giornalista,se ricorrente è il pubblico ministero.Il ricorso e gli atti del procedimento ri-mangono depositati presso il Consiglioper trenta giorni successivi alla scaden-za del termine stabilito per il ricorso:durante detto periodo il pubblico mini-stero, per i ricorsi in materia disciplina-re, e l’interessato, in tutti i casi, possonoprendere visione degli atti, proporre de-duzioni ed esibire documenti; nei diecigiorni successivi è inoltre consentita laproposizione di motivi aggiunti (17).Il Consiglio, decorsi i termini di cui alcomma precedente, deve, nei cinque gior-ni successivi, trasmettere al Consiglio na-zionale il ricorso ad esso presentato o no-tificato, unitamente alla prova della co-municazione di cui al terzo comma delpresente articolo, alle deduzioni ed ai do-cumenti di cui al comma precedente ed alfascicolo degli atti, nonché, in fascicoloseparato, copia in carta libera del ricorsostesso e della deliberazione impugnata.(17) “Il deposito del ricorso presso il Consiglioregionale è finalizzatoalla realizzazione del con-traddittorio secondo le forme previste nel quartocomma dello stesso articolo 61 (del Dpr n.115/1965 o Regolamento per l’esecuzione della-legge n. 69/1963, ndr). Ed in quest’ultima dispo-sizione si prevede che l’interessato può prenderevisione degli atti depositati presso il Consiglioregionale “in tutti i casi”, e quindi anche nel ca-so del ricorso in materia elettorale. Ciò che rile-va, pertanto, non è il mero mancato deposito delricorso presso il Consiglio regionale, ma il fattoche tale inosservanza del primo comma dell’ar-ticolo 61 abbia compromesso lo svolgimento delcontraddittorio secondo le forme previste dalquarto comma dello stesso articolo 61....E’ irri-

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levante, infine, che nell’articolo 61 del Regola-mento non sia prevista alcuna sanzione per l’ipo-tesi di sua inosservanza. Il mancato deposito delricorso presso il Consiglio regionale e l’assenzadel contraddittorio previsto nel quarto commadell’articolo 61 hanno determinato il venir menodi una intera fase del procedimento amministra-tivo previsto dalla legge per la decisione del ri-corso, con la conseguente sussistenza di un viziodi violazione di legge che determina la illegitti-mità del provvedimento conclusivo.....L’invoca-toarticolo 2 del Dpr n. 1199/1971, anche se lo sivolesse ritenere applicabile ai rapporti tra Con-siglio regionale e Consiglio nazionale dell’Ordi-ne dei Giornalisti, pone rimedio all’erronea pre-sentazione di un ricorso amministrativo, ma nonè idoneo a sanare le violazioni del principio delcontraddittorio verificatosi nella presente fatti-specie” (Cassazione, I sezione civile, sentenza n.01053/1996, Cons. Ordine Giornalisti Lombar-dia contro Con. naz. Ordine Giornalisti).

62. Trattazione del ricorsoLa seduta per la trattazione del ricorso,fissata dal presidente del Consiglio no-zionale, ha luogo entro i 60 giorni suc-cessivi alla scadenza del termine stabi-lito per il ricorso stesso: a tal fine, tuttigli atti e documenti relativi al ricorsosono trasmessi tempestivamente allacommissione referente, la quale istrui-sce il ricorso e redige una relazione checomunica al presidente del Consiglionazionale almeno cinque giorni primadella seduta fissata per la discussione.La commissione, salva comunque la fa-coltà concessa al Consiglio medesimodal terzo comma del successivo art. 63,può disporre indagini, acquisire nuovielementi e richiedere le notizie che ri-tenga opportune (18).(18) Articolo così modificato dall’art. 15, D.P.R.3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio1972, n. 138).

63. Esame del ricorsoLe sedute del Consiglio nazionale nonsono pubbliche.Le parti possono chiedere di essere sen-tite, proponendo apposita istanza conte-nuta nel ricorso o presentata entro i ter-

mini di cui al quarto comma dell’art. 61del presente regolamento.Qualora il Consiglio nazionale ritenganecessario che l’interessato dia chiari-menti ovvero produca atti o documenti,il presidente comunica i provvedimentiadottati all’interessato stesso a mezzodi lettera raccomandata, con le modali-tà previste dal precedente art. 60, lette-ra d), fissando un termine per la rispo-sta. Se questa non giunge entro il termi-ne stabilito la decisione è presa in baseagli atti che già sono in possesso delConsiglio nazionale.Chiusa la discussione, il presidente rac-coglie i voti dei Consiglieri e vota perultimo. In caso di parità di voti prevaleil voto del presidente.Il segretario del Consiglio nazionale re-dige verbale delle sedute, osservate lemodalità di cui all’art. 26 del presenteregolamento.

64. Decisione del ricorsoLa decisione deve contenere il nome delricorrente, l’oggetto dell’impugnazione,i motivi sui quali si fonda, il dispositivo,l’indicazione del giorno, mese ed annoin cui è pronunciata la sottoscrizione delpresidente e del segretario.La decisione è depositata in originalenella segreteria del Consiglio nazionaleed è notificata al ricorrente, a normadell’art. 62 della legge, nel recapito di-chiarato; ove sia stata omessa tale di-chiarazione la notifica si esegue pressoil domicilio risultante dagli Albi, dai re-gistri o dagli elenchi speciali e, per inon iscritti, mediante deposito nella se-greteria del Consiglio nazionale.Le decisioni del Consiglio nazionalesono immediatamente esecutive anchese impugnate davanti all’autorità giudi-ziaria (19).(19) Comma aggiunto dall’art. 14, D.P.R. 3 maggio1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

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65. Ricorso in materia disciplinarePer i ricorsi in materia disciplinare ilpubblico ministero deve, entro la sca-denza dei termini previsti dal commaquarto del precedente art. 61, presenta-re per iscritto le proprie conclusioni.Il Consiglio nazionale, ricevuti dal Con-siglio regionale o interregionale il ricor-so e gli atti relativi, comunica senza in-dugio, a mezzo di lettera raccomandatacon avviso di ricevimento, le conclusio-ni del pubblico ministero all’incolpato,assegnandogli un termine non inferiorea trenta giorni per le sue discolpe.Scaduto detto termine il Consiglio na-zionale nomina il relatore e stabilisce laseduta per la trattazione del ricorso.Le deliberazioni del Consiglio naziona-le sono adottate a votazione segreta; incaso di parità di voti prevale l’opinionepiù favorevole all’incolpato.Si osservano le disposizioni degli artt.59, 60, 6l, 62, 63 e 64 del presente re-golamento, in quanto applicabili.

66. Ricorso contro l’elezione a compo-nente del Consiglio nazionaleIl ricorso contro il risultato delle elezio-ni di cui all’art. 16 della legge, redattoin carta da bollo, è presentato o notifi-cato al Consiglio nazionale. La datadella presentazione è annotata a margi-ne del ricorso a cura della segreteria delConsiglio nazionale che ne rilascia rice-vuta. All’originale vanno allegate quat-tro copie del ricorso in carta libera.Il Consiglio nazionale richiede nei cinquegiorni successivi alla data di presentazio-ne o di notificazione del ricorso, al Con-siglio regionale o interregionale compe-tente, di trasmettere entro dieci giorni gliatti relativi all’elezione impugnata.Gli atti restano depositati per trenta gior-ni presso la segreteria del Consiglio na-zionale ed entro tale termine gli interes-sati possono prenderne visione, proporre

deduzioni ed esibire documenti; nei die-ci giorni successivi è inoltre consentitala proposizione di motivi aggiunti.Per la trattazione e decisione dei ricorsidi cui al presente articolo si osservano,in quanto applicabili, le disposizionidegli artt. 59, 60, 62, 63 e 64 del pre-sente regolamento.

Titolo IVDisposizioni finali e transitorie

67. Prima elezione dei consigli. adem-pimenti della commissione unicaLa Commissione unica, entro 20 giornidalla pubblicazione del presente regola-mento:a) forma gli elenchi dei giornalisti,iscritti nell’Albo, residenti in ciascunadelle regioni o gruppi di regioni di cuiall’art. 1 del presente regolamento. Glielenchi sono compilati con le modalitàstabilite dall’art. 9 del presente regola-mento e debbono, per ciascun iscritto,contenere l’indicazione dell’avvenutariscossione da parte della Commissioneunica, delle quote dovute per il seme-stre in corso alla data di pubblicazionedel presente regolamento. Per i giorna-listi che abbiano la loro abituale resi-denza fuori del territorio della Repub-blica verrà indicata, negli elenchi relati-vi all’Ordine che ha sede in Roma, taleresidenza;b) stabilisce la sede del seggio elettora-le per ciascun Consiglio regionale o in-terregionale.Nei quindici giorni successivi alla sca-denza del termine di cui al comma pre-cedente, la Commissione unica:a) predispone le schede di votazione,debitamente timbrate, occorrenti perl’elezione del Consiglio regionale o in-terregionale, del relativo Collegio deirevisori dei conti, nonché del Consiglionazionale, secondo le modalità di cui

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all’art. 8 del presente regolamento inquanto applicabili;b) trasmette a ciascun presidente diCorte d’appello nel cui distretto ha sedel’Ordine gli elenchi di cui alla lettera a)del comma precedente, unitamente agliesemplari degli elenchi destinati al seg-gio elettorale dell’Ordine, dando nelcontempo notizia della data in cui verràconvocata l’assemblea elettorale.Negli elenchi di cui ai comma prece-denti i giornalisti sono iscritti sulla basedella loro residenza alla data di entratain vigore del presente regolamento enon si tiene conto dei cambiamenti diresidenza successivamente intervenuti.

68. Convocazione delle assemblee elet-torali - Trasmissione delle schedeLa Commissione unica provvede, neiquaranta giorni successivi alla pubbli-cazione del presente regolamento, aconvocare le assemblee elettorali di cuiall’art. 66, secondo comma, della legge.L’avviso di convocazione è inviato perlettera raccomandata a tutti gli iscrittinell’Albo esclusi i sospesi dall’esercizioprofessionale, e deve contenere le indi-cazioni previste nell’art. 4 della legge enell’art. 5 del presente regolamento.Entro i cinque giorni successivi allascadenza del termine di cui al primocomma, la Commissione unica cura latrasmissione delle schede di votazionealla Cancelleria di ciascuna Corte di ap-pello, che provvede alla custodia ed al-la successiva consegna delle schedemedesime al presidente dell’assembleaa norma dell’art. 69 del presente regola-mento.

69. Nomina del presidente dell’assem-bleaIl presidente della Corte di appello, en-tro cinque giorni dalla convocazione,provvede alla nomina del presidente

dell’assemblea scegliendolo tra i gior-nalisti professionisti, compresi neglielenchi trasmessigli, che siano in pos-sesso dell’anzianità richiesta dall’art.66, comma terzo, della legge ed in re-gola con il pagamento dei contributi do-vuti alla Commissione unica.La Cancelleria della Corte di appellocomunica immediatamente la nominaall’interessato e cura la trasmissione almedesimo degli elenchi previsti dallalettera b), secondo comma, del prece-dente art. 67, trattenendone un esempla-re, nonché delle schede di votazione.

70. Adempimenti del presidente dell’as-sembleaIl presidente dell’assemblea, almenocinque giorni prima dell’inizio delleoperazioni di votazione, adempie alleformalità relative alla sistemazione delseggio, a norma dell’art. 9, terzo com-ma, del presente regolamento; svolgealtresì, gli adempimenti demandati alpresidente del Consiglio dell’Ordinedall’art. 5 della legge.Il presidente dell’assemblea provvede,inoltre, a comunicare alla Commissioneunica, entro otto giorni dalla proclama-zione, i nominativi degli eletti a compo-nenti del Consiglio nazionale.

71. Norme regolatrici delle prime ele-zioniNelle prime elezioni dei Consigli regio-nali o interregionali e relativi Collegidei revisori dei conti, nonché del Consi-glio nazionale, si osservano le disposi-zioni degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge edel Titolo I del presente regolamento, inquanto applicabili.Il certificato previsto dall’art. 10, se-condo comma, del presente regolamen-to è sostituito da una dichiarazione del-la Commissione unica attestante l’avve-nuto pagamento delle quote dovute per

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il semestre in corso alla data di pubbli-cazione del regolamento stesso.

72. Convocazione dei primi Consigliregionali o interregionaliIl presidente dell’assemblea elettorale,entro tre giorni dalla proclamazione ditutti i componenti del Consiglio regio-nale o interregionale, trasmette al Con-sigliere che ha riportato il maggior nu-mero di voti - o in caso di parità di vo-ti, al più anziano di età - l’estratto delverbale di proclamazione degli eletti elo invita a convocare il Consiglio ai fi-ni della costituzione e dell’elezione del-le cariche, entro il termine di quindicigiorni fissato dall’art. 66, quinto com-ma, della legge.La Commissione unica dispone che, al-l’atto dell’insediamento dei Consigli re-gionali o interregionali, siano ad essiconsegnati i fascicoli personali dei ri-spettivi iscritti nell’Albo, negli elenchispeciali e nel registro dei praticanti,nonché ogni documentazione concer-nente le pratiche in corso di loro com-petenza.Delle operazioni di consegna viene re-datto apposito verbale.

73. Convocazione del primo Consiglionazionale dell’OrdineLa Commissione unica - entro quindicigiorni dalla ricezione delle comunica-zioni dei nominativi di tutti i compo-nenti eletti - convoca il Consiglio na-zionale ai fini della sua costituzione edell’elezione delle cariche.Per l’elezione delle cariche del primoConsiglio nazionale si osservano le di-sposizioni di cui agli artt. 22, 23 e 24del presente regolamento.

Dell’avvenuto insediamento del Consi-glio nazionale è data immediata comuni-cazione, a cura del segretario, alla Com-missione unica, la quale provvede senzaindugio a trasmettere le attività patrimo-niali esistenti, nonché l’archivio ed ognidocumentazione concernente le pratichein corso di competenza del Consiglio na-zionale. Delle operazioni di consegnaviene redatto apposito verbale.

74. Ricorsi contro i risultati delle ele-zioni dei primi Consigli regionali o in-terregionali e del primo Consiglio na-zionalePer i ricorsi contro i risultati delle ele-zioni dei primi Consigli regionali o in-terregionali e del primo Consiglio na-zionale si osservano, in quanto applica-bili, le disposizioni contenute, rispetti-vamente, negli artt. 59 e seguenti e 66del presente regolamento.I ricorsi di cui al comma precedentevanno presentati o notificati alla segre-teria della Commissione unica, che necura la trasmissione al competente Con-siglio regionale o interregionale ovveroal Consiglio nazionale subito dopo il lo-ro insediamento.

75. Norme transitorie per gli iscritti ne-gli elenchi specialiLe persone iscritte, alla data di entratain vigore della legge, negli elenchi spe-ciali di cui all’art. 4, quinto comma, edart. 7, ultimo comma, del Regio Decre-to 26 febbraio 1928, n. 384, sono iscrit-te, dai competenti Consigli regionali ointerregionali, nei rispettivi elenchi spe-ciali previsti dall’art. 28 della legge; es-se conservano la precedente anzianità.

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Regolamento recante riforma degliordinamenti professionali, a normadell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, converti-to, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148. (Articoliestratti)

IL PRESIDENTEDELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, del-la Costituzione;Visto l’articolo 17, comma 2, della leg-ge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’arti-colo 3, comma 5, del decreto-legge 13agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148; Vista la preliminare deli-berazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 15 giugno2012;Udito il parere del Consiglio di Stato,espresso dalla Sezione consultiva pergli atti normativi nell’Adunanza del 5luglio 2012;Acquisiti i pareri delle competenti com-missioni della Camera dei deputati e delSenato della Repubblica; Vista la deli-berazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 3 agosto2012;Sulla proposta del Ministro della giustizia;Emanail seguente regolamento:

Capo IDISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizione e ambito di applicazione1. Ai fini del presente decreto:a) per «professione regolamentata» si

intende l’attività, o l’insieme delle atti-vità, riservate per espressa disposizionedi legge o non riservate, il cui esercizioè consentito solo a seguito d’iscrizionein ordini o collegi subordinatamente alpossesso di qualifiche professionali oall’accertamento delle specifiche pro-fessionalità;b) per «professionista» si intendel’esercente la professione regolamenta-ta di cui alla lettera a).2. Il presente decreto si applica alle pro-fessioni regolamentate e ai relativi pro-fessionisti.

2. Accesso ed esercizio dell’attività pro-fessionale1. Ferma la disciplina dell’esame diStato, quale prevista in attuazione deiprincipi di cui all’articolo 33 della Co-stituzione, e salvo quanto previsto dalpresente articolo, l’accesso alle profes-sioni regolamentate è libero. Sono vie-tate limitazioni alle iscrizioni agli albiprofessionali che non sono fondate suespresse previsioni inerenti al possessoo al riconoscimento dei titoli previstidalla legge per la qualifica e l’esercizioprofessionale, ovvero alla mancanza dicondanne penali o disciplinari irrevoca-bili o ad altri motivi imperativi di inte-resse generale.2. L’esercizio della professione è liberoe fondato sull’autonomia e indipenden-za di giudizio, intellettuale e tecnico. Laformazione di albi speciali, legittimantispecifici esercizi dell’attività professio-nale, fondati su specializzazioni ovverotitoli o esami ulteriori, è ammessa solosu previsione espressa di legge.

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3. Non sono ammesse limitazioni, inqualsiasi forma, anche attraverso previ-sioni deontologiche, del numero di per-sone titolate a esercitare la professione,con attività anche abituale e prevalente,su tutto o parte del territorio dello Sta-to, salve deroghe espresse fondate suragioni di pubblico interesse, quale latutela della salute. è fatta salva l’appli-cazione delle disposizioni sull’eserciziodelle funzioni notarili.4. Sono in ogni caso vietate limitazionidiscriminatorie, anche indirette, all’ac-cesso e all’esercizio della professione,fondate sulla nazionalità del professio-nista o sulla sede legale dell’associazio-ne professionale o della società tra pro-fessionisti.

3. Albo unico nazionale1. Gli albi territoriali relativi alle singo-le professioni regolamentate, tenuti dairispettivi consigli dell’ordine o del col-legio territoriale, sono pubblici e recanol’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’an-notazione dei provvedimenti disciplina-ri adottati nei loro confronti.2. L’insieme degli albi territoriali diogni professione forma l’albo unico na-zionale degli iscritti, tenuto dal consi-glio nazionale competente. I consigliterritoriali forniscono senza indugio pervia telematica ai consigli nazionali tuttele informazioni rilevanti ai fini dell’ag-giornamento dell’albo unico nazionale.

4. Libera concorrenza e pubblicità in-formativa1. è ammessa con ogni mezzo la pubbli-cità informativa avente ad oggetto l’at-tività delle professioni regolamentate,le specializzazioni, i titoli posseduti at-tinenti alla professione, la struttura del-lo studio professionale e i compensi ri-chiesti per le prestazioni.2. La pubblicità informativa di cui al

comma 1 dev’essere funzionale all’og-getto, veritiera e corretta, non deve vio-lare l’obbligo del segreto professionalee non dev’essere equivoca, ingannevoleo denigratoria.3. La violazione della disposizione dicui al comma 2 costituisce illecito di-sciplinare, oltre a integrare una viola-zione delle disposizioni di cui ai decre-ti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e2 agosto 2007, n. 145.

5. Obbligo di assicurazione1. Il professionista è tenuto a stipulare,anche per il tramite di convenzioni col-lettive negoziate dai consigli nazionalie dagli enti previdenziali dei professio-nisti, idonea assicurazione per i danniderivanti al cliente dall’esercizio del-l’attività professionale, comprese le at-tività di custodia di documenti e valoriricevuti dal cliente stesso. Il professio-nista deve rendere noti al cliente, al mo-mento dell’assunzione dell’incarico, gliestremi della polizza professionale, ilrelativo massimale e ogni variazionesuccessiva.2. La violazione della disposizione dicui al comma 1 costituisce illecito di-sciplinare.3. Al fine di consentire la negoziazionedelle convenzioni collettive di cui alcomma 1, l’obbligo di assicurazione dicui al presente articolo acquista effica-cia decorsi dodici mesi dall’entrata invigore del presente decreto.

6. Tirocinio per l’accesso1. Il tirocinio professionale è obbligato-rio ove previsto dai singoli ordinamentiprofessionali, e ha una durata massimadi diciotto mesi. Resta ferma l’esclusio-ne delle professioni sanitarie previstadall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertitodalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tiro-

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cinio consiste nell’addestramento, acontenuto teorico e pratico, del pratican-te, ed è finalizzato a conseguire le capa-cità necessarie per l’esercizio e la gestio-ne organizzativa della professione.2. Presso il consiglio dell’ordine o delcollegio territoriale è tenuto il registrodei praticanti, l’iscrizione al quale ècondizione per lo svolgimento del tiro-cinio professionale. Ai fini dell’iscri-zione nel registro dei praticanti è neces-sario, salva l’ipotesi di cui al comma 4,secondo periodo, aver conseguito lalaurea o il diverso titolo di istruzioneprevisti dalla legge per l’accesso allaprofessione regolamentata, ferme re-stando le altre disposizioni previste dal-l’ordinamento universitario.3. Il professionista affidatario deve ave-re almeno cinque anni di anzianità diiscrizione all’albo, è tenuto ad assicura-re che il tirocinio si svolga in modo fun-zionale alla sua finalità e non puo’ assu-mere la funzione per piu’ di tre prati-canti contemporaneamente, salva lamotivata autorizzazione rilasciata dalcompetente consiglio territoriale sullabase di criteri concernenti l’attività pro-fessionale del richiedente e l’organizza-zione della stessa, stabiliti con regola-mento del consiglio nazionale dell’ordi-ne o del collegio, previo parere vinco-lante del ministro vigilante.4. Il tirocinio puo’ essere svolto, in mi-sura non superiore a sei mesi, pressoenti o professionisti di altri Paesi con ti-tolo equivalente e abilitati all’eserciziodella professione. Il tirocinio puo’ esse-re altresì svolto per i primi sei mesi, inpresenza di specifica convenzione qua-dro tra il consiglio nazionale dell’ordi-ne o collegio, il ministro dell’istruzio-ne, università e ricerca, e il ministro vi-gilante, in concomitanza con l’ultimoanno del corso di studio per il consegui-mento della laurea necessaria. I consigli

territoriali e le università pubbliche eprivate possono stipulare convenzioni,conformi a quella di cui al periodo pre-cedente, per regolare i reciproci rappor-ti. Possono essere stipulate analogheconvenzioni tra i consigli nazionali de-gli ordini o collegi e il ministro per lapubblica amministrazione e la semplifi-cazione, per lo svolgimento del tiroci-nio presso pubbliche amministrazioni,all’esito del corso di laurea. Resta fer-ma l’esclusione delle professioni sani-tarie prevista dall’articolo 9, comma 6,del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito dalla legge 24 marzo2012, n. 27.5. Il tirocinio puo’ essere svolto in co-stanza di rapporto di pubblico impiegoovvero di rapporto di lavoro subordina-to privato, purchè le relative disciplineprevedano modalità e orari di lavoroidonei a consentirne l’effettivo svolgi-mento. Sul rispetto di tale disposizionevigila il locale consiglio dell’ordine ocollegio.6. Il tirocinio professionale non deter-mina l’instaurazione di rapporto di la-voro subordinato anche occasionale,fermo quanto disposto dall’articolo 9,comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 mar-zo 2012, n. 27.7. L’interruzione del tirocinio per oltretre mesi, senza giustificato motivo,comporta l’inefficacia, ai fini dell’ac-cesso, di quello previamente svolto.Quando ricorre un giustificato motivo,l’interruzione del tirocinio puo’ avereuna durata massima di nove mesi, fer-mo l’effettivo completamento dell’inte-ro periodo previsto.8. I praticanti osservano gli stessi dove-ri e norme deontologiche dei professio-nisti e sono soggetti al medesimo pote-re disciplinare.

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9. Il tirocinio, oltre che nella praticasvolta presso un professionista, puo’consistere altresì nella frequenza conprofitto, per un periodo non superiore asei mesi, di specifici corsi di formazio-ne professionale organizzati da ordini ocollegi. I corsi di formazione possonoessere organizzati anche da associazio-ni di iscritti agli albi e da altri soggetti,autorizzati dai consigli nazionali degliordini o collegi. Quando deliberano sul-la domanda di autorizzazione di cui alperiodo precedente, i consigli nazionalitrasmettono motivata proposta di deli-bera al ministro vigilante al fine di ac-quisire il parere vincolante dello stesso.10. Il consiglio nazionale dell’ordine ocollegio disciplina con regolamento, daemanarsi, previo parere favorevole delministro vigilante, entro un anno dal-l’entrata in vigore del presente decreto:a) le modalità e le condizioni per l’isti-tuzione dei corsi di formazione di cui alcomma 9, in modo da garantire la liber-tà e il pluralismo dell’offerta formativae della relativa scelta individuale;b) i contenuti formativi essenziali deicorsi di formazione;c) la durata minima dei corsi di forma-zione, prevedendo un carico didatticonon inferiore a duecento ore;d) le modalità e le condizioni per la fre-quenza dei corsi di formazione da partedel praticante nonchè quelle per le veri-fiche intermedie e finale del profitto,affidate a una commissione compostada professionisti e docenti universitari,in pari numero, e presieduta da un do-cente universitario, in modo da garanti-re omogeneità di giudizio su tutto il ter-ritorio nazionale. Ai componenti dellacommissione non sono riconosciuticompensi, indennità o gettoni di pre-senza.11. Il ministro vigilante, previa verifica,su indicazione del consiglio nazionale

dell’ordine o collegio, dell’idoneità deicorsi organizzati a norma del comma 9sul territorio nazionale, dichiara la dataa decorrere dalla quale la disposizionedi cui al medesimo comma è applicabi-le al tirocinio.12. Il consiglio dell’ordine o collegiopresso il quale è compiuto il tirocinio ri-lascia il relativo certificato. Il certificatoperde efficacia decorsi cinque anni sen-za che segua il superamento dell’esamedi Stato quando previsto. Quando il cer-tificato perde efficacia il competenteconsiglio territoriale provvede alla can-cellazione del soggetto dal registro deipraticanti di cui al comma 2.13. Le regioni, nell’ambito delle potestàa esse attribuite dall’articolo 117 dellaCostituzione, possono disciplinare l’at-tribuzione di fondi per l’organizzazionedi scuole, corsi ed eventi di tirocinioprofessionale.14. Le disposizioni del presente artico-lo si applicano ai tirocini iniziati dalgiorno successivo alla data di entrata invigore del presente decreto, fermoquanto già previsto dall’articolo 9,comma 6, del decreto-legge 24 gennaio2012, n. 1, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. Formazione continua1. Al fine di garantire la qualità ed effi-cienza della prestazione professionale,nel migliore interesse dell’utente e del-la collettività, e per conseguire l’obiet-tivo dello sviluppo professionale, ogniprofessionista ha l’obbligo di curare ilcontinuo e costante aggiornamento del-la propria competenza professionale se-condo quanto previsto dal presente arti-colo. La violazione dell’obbligo di cuial periodo precedente costituisce illeci-to disciplinare.2. I corsi di formazione possono essereorganizzati, ai fini del comma 1, oltre

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che da ordini e collegi, anche da asso-ciazioni di iscritti agli albi e da altrisoggetti, autorizzati dai consigli nazio-nali degli ordini o collegi. Quando deli-berano sulla domanda di autorizzazionedi cui al periodo precedente, i consiglinazionali trasmettono motivata propo-sta di delibera al ministro vigilante al fi-ne di acquisire il parere vincolante del-lo stesso.3. Il consiglio nazionale dell’ordine ocollegio disciplina con regolamento, daemanarsi, previo parere favorevole delministro vigilante, entro un anno dal-l’entrata in vigore del presente decreto:a) le modalità e le condizioni per l’as-solvimento dell’obbligo di aggiorna-mento da parte degli iscritti e per la ge-stione e l’organizzazione dell’attività diaggiornamento a cura degli ordini ocollegi territoriali, delle associazioniprofessionali e dei soggetti autorizzati;b) i requisiti minimi, uniformi su tutto ilterritorio nazionale, dei corsi di aggior-namento; c) il valore del credito forma-tivo professionale quale unità di misuradella formazione continua.4. Con apposite convenzioni stipulatetra i consigli nazionali e le universitàpossono essere stabilite regole comunidi riconoscimento reciproco dei creditiformativi professionali e universitari.Con appositi regolamenti comuni, daapprovarsi previo parere favorevole deiministri vigilanti, i consigli nazionalipossono individuare crediti formativiprofessionali interdisciplinari e stabilireil loro valore.5. L’attività di formazione, quando èsvolta dagli ordini e collegi, puo’ realiz-zarsi anche in cooperazione o conven-zione con altri soggetti.6. Le regioni, nell’ambito delle potestàa esse attribuite dall’articolo 117 dellaCostituzione, possono disciplinare l’at-tribuzione di fondi per l’organizzazione

di scuole, corsi ed eventi di formazioneprofessionale.7. Resta ferma la normativa vigente sul-l’educazione continua in medicina(ECM).

8. Disposizioni sul procedimento disci-plinare delle professioni regolamentatediverse da quelle sanitarie1. Presso i consigli dell’ordine o colle-gio territoriali sono istituiti consigli didisciplina territoriali cui sono affidati icompiti di istruzione e decisione dellequestioni disciplinari riguardanti gliiscritti all’albo.2. I consigli di disciplina territoriali dicui al comma 1 sono composti da unnumero di consiglieri pari a quello deiconsiglieri che, secondo i vigenti ordi-namenti professionali, svolgono funzio-ni disciplinari nei consigli dell’ordine ocollegio territoriali presso cui sono isti-tuiti. I collegi di disciplina, nei consiglidi disciplina territoriali con piu’ di trecomponenti, sono comunque compostida tre consiglieri e sono presieduti dalcomponente con maggiore anzianitàd’iscrizione all’albo o, quando vi sianocomponenti non iscritti all’albo, dalcomponente con maggiore anzianitàanagrafica.3. Ferma l’incompatibilità tra la caricadi consigliere dell’ordine o collegio ter-ritoriale e la carica di consigliere delcorrispondente consiglio di disciplinaterritoriale, i consiglieri componenti deiconsigli di disciplina territoriali sononominati dal presidente del tribunalenel cui circondario hanno sede, tra isoggetti indicati in un elenco di nomi-nativi proposti dai corrispondenti consi-gli dell’ordine o collegio. L’elenco dicui al periodo che precede è compostoda un numero di nominativi pari al dop-pio del numero dei consiglieri che ilpresidente del tribunale è chiamato a

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designare. I criteri in base ai quali è ef-fettuata la proposta dei consigli dell’or-dine o collegio e la designazione daparte del presidente del tribunale, sonoindividuati con regolamento adottato,entro novanta giorni dall’entrata in vi-gore del presente decreto, dai consiglinazionali dell’ordine o collegio, previoparere vincolante del ministro vigilante.4. Le funzioni di presidente del consi-glio di disciplina territoriale sono svol-te dal componente con maggiore anzia-nità d’iscrizione all’albo o, quando visiano componenti non iscritti all’albo,dal componente con maggiore anzianitàanagrafica. Le funzioni di segretario so-no svolte dal componente con minoreanzianità d’iscrizione all’albo o, quan-do vi siano componenti non iscritti al-l’albo, dal componente con minore an-zianità anagrafica.5. All’immediata sostituzione dei com-ponenti che siano venuti meno a causadi decesso, dimissioni o altra ragione, siprovvede applicando le disposizioni delcomma 3, in quanto compatibili.6. I consigli di disciplina territoriale re-stano in carica per il medesimo periododei consigli dell’ordine o collegio terri-toriale.7. Presso i consigli nazionali dell’ordi-ne o collegio che decidono in via ammi-nistrativa sulle questioni disciplinari,sono istituiti consigli di disciplina na-zionali cui sono affidati i compiti diistruzione e decisione delle questionidisciplinari assegnate alla competenzadei medesimi consigli nazionali anchesecondo le norme antecedenti all’entra-ta in vigore del presente decreto.8. I consiglieri dei consigli nazionalidell’ordine o collegio che esercitanofunzioni disciplinari non possono eser-citare funzioni amministrative. Per laripartizione delle funzioni disciplinaried amministrative tra i consiglieri, in

applicazione di quanto disposto al pe-riodo che precede, i consigli nazionalidell’ordine o collegio adottano regola-menti attuativi, entro novanta giornidall’entrata in vigore del presente de-creto, previo parere favorevole del mi-nistro vigilante.9. Le funzioni di presidente del consi-glio di disciplina nazionale di cui aicommi 7 e 8 sono svolte dal componen-te con maggiore anzianità d’iscrizioneall’albo. Le funzioni di segretario sonosvolte dal componente con minore an-zianità d’iscrizione all’albo.10. Fino all’insediamento dei consiglidi disciplina territoriali e nazionali dicui ai commi precedenti, le funzioni di-sciplinari restano interamente regolatedalle disposizioni vigenti.11. Restano ferme le altre disposizioniin materia di procedimento disciplinaredelle professioni regolamentate, e i rife-rimenti ai consigli dell’ordine o colle-gio si intendono riferiti, in quanto ap-plicabili, ai consigli di disciplina.12. Il ministro vigilante puo’ procedereal commissariamento dei consigli di di-sciplina territoriali e nazionali per gravie ripetuti atti di violazione della legge,ovvero in ogni caso in cui non sono ingrado di funzionare regolarmente. Ilcommissario nominato provvede, su di-sposizioni del ministro vigilante, aquanto necessario ad assicurare lo svol-gimento delle funzioni dell’organo finoal successivo mandato, con facoltà dinomina di componenti che lo coadiuva-no nell’esercizio delle funzioni predet-te.13. Alle professioni sanitarie continuaad applicarsi la disciplina vigente.14. Restano altresì ferme le disposizio-ni vigenti in materia disciplinare con-cernenti la professione di notaio.

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Capo IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE

E FINALI

12. Disposizione temporale1. Le disposizioni di cui al presente de-creto si applicano dal giorno successivoalla data di entrata in vigore dello stes-so.2. Sono abrogate tutte le disposizioniregolamentari e legislative incompati-bili con le previsioni di cui al presentedecreto, fermo quanto previsto dall’ar-ticolo 3, comma 5-bis, del decreto-leg-ge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,con modificazioni, dalla legge 14 set-tembre 2011, n. 148, e successive modi-ficazioni, e fatto salvo quanto previstoda disposizioni attuative di direttive disettore emanate dall’Unione europea.

13. Invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente provve-dimento non derivano nuovi o maggio-ri oneri per la finanza pubblica. I sog-getti pubblici interessati operano nel-l’ambito delle risorse disponibili agliscopi a legislazione vigente.

14. Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore ilgiorno successivo a quello della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana. Il presentedecreto, munito del sigillo dello Stato,sarà inserito nella Raccolta ufficiale de-gli atti normativi della Repubblica ita-liana. è fatto obbligo a chiunque spettidi osservarlo e di farlo osservare.

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IL CONSIGLIO NAZIONALEDELL’ORDINE DEI GIORNALISTIVisto l’art. 8, comma 3, del D.P.R. 7agosto 2012, n. 137;Visto il parere favorevole espresso dalMinistro della Giustizia con nota racc.m_dg.gab.03/12/2012.0042799.U;

DELIBERAdi adottare

il seguente regolamento:

Capo IDEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

TERRITORIALI

1. Composizione del Consiglio di disci-plina territorialePresso ogni Ordine regionale è istituitoil Consiglio di disciplina territoriale. Nefanno parte nove consiglieri che forma-no uno o più Collegi di disciplina terri-toriali. A ogni rinnovo, il Consiglio re-gionale dell’Ordine, entro trenta giornidall’insediamento, segnala al Presiden-te del Tribunale del capoluogo dove hasede, una lista di nomi pari al doppiodei componenti da nominare.Le funzioni di presidente del Consigliodi disciplina territoriale sono svolte dalcomponente con maggiore anzianità diiscrizione all’Albo. Le funzioni di se-gretario sono svolte dal componentecon minore anzianità di iscrizione al-l’Albo. In caso di parità di anzianità diiscrizione all’Albo, le funzioni sono at-tribuite rispettivamente al più anziano eal più giovane d’età.Per ogni procedimento, il presidente delConsiglio di disciplina territoriale isti-

tuisce un Collegio di tre componenti, dicui due professionisti e un pubblicista.Almeno uno dei componenti il Collegiodeve essere donna. Presidente e segre-tario sono nominati secondo le disposi-zioni del comma precedente; entrambinon devono essere iscritti ad altri Ordi-ni professionali.Le riunioni del Collegio di disciplinaterritoriale si svolgono a porte chiuse esono valide solo con la presenza di tut-ti i componenti. Può prendervi parte ilpersonale dell’Ordine incaricato allefunzioni di assistenza tecnica.In caso di due riunioni consecutive delCollegio invalidate per assenza di uno opiù consiglieri, il presidente del Consi-glio di disciplina territoriale istituisceun nuovo Collegio.Presso ciascun Consiglio di disciplinaterritoriale è adottato un protocollo uni-co relativo alle questione disciplinari.Le spese di funzionamento dei Consiglidi disciplina territoriale sono a caricodei Consigli regionali dell’Ordine.Ogni anno il presidente del Consiglio didisciplina territoriale relaziona al Con-siglio dell’Ordine sull’attività svolta eriferisce agli iscritti in occasione del-l’Assemblea per l’approvazione del bi-lancio.

2. IncompatibilitàLa funzione di consigliere di disciplinaterritoriale è incompatibile con qualsia-si incarico nell’Ordine dei Giornalisti,in tutti gli organismi di categoria e in al-tri Ordini professionali, nonché conl’esercizio di cariche pubbliche elettive.Non è possibile rivestire la carica di

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ento delle funzioni disciplinari del 14 dicembre 2012

REGOLAMENTO DELLE FUNZIONIDISCIPLINARI DEL 14 DICEMBRE 2012

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componente del Consiglio territorialeovvero nazionale di disciplina per piùdi tre mandati consecutivi.

3. Sostituzione del consigliere di disci-plina territorialePer qualsiasi ragione sia necessario so-stituire un consigliere di disciplina, ilConsiglio regionale dell’Ordine segna-lerà al Presidente del Tribunale una ro-sa di nomi in numero doppio, rispettan-do la composizione iniziale del Consi-glio di disciplina.

4. Requisiti dei candidati alla carica diConsigliere di disciplina territorialeI giornalisti segnalati al presidente delTribunale devono possedere i seguentirequisiti:anzianità di iscrizione all’Albo non in-feriore a 10 anni;assenza di condanne penali per reatinon colposi;assenza negli ultimi dieci anni di san-zioni disciplinari, anche non definitive,ex art. 52, Legge 69/1963;assenza di sanzioni disciplinari, anchenon definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge69/1963. Non si terrà conto della radia-zione per morosità;essere in regola con gli obblighi dellaformazione permanente e con il paga-mento delle quote;essere iscritto all’Albo nella Regione incui ha sede il Consiglio di disciplinaterritoriale.

5. Astensione o ricusazione dei compo-nenti il Consiglio di disciplina territo-rialeI consiglieri territoriali di disciplinahanno l’obbligo di astenersi nei casi in-dicati dall’art. 51 c.p.c. e possono esse-re ricusati nei casi indicati dall’art. 52c.p.c., in quanto applicabili.

Capo IIDEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

NAZIONALE

6. Consiglio di disciplina nazionalePresso il Consiglio nazionale dell’Ordi-ne è istituito il Consiglio di disciplinanazionale cui sono affidati i compiti diistruzione e decisione dei ricorsi in ma-teria disciplinare. Ne fanno parte 12consiglieri nazionali che abbiano i re-quisiti previsti dalle lettere a) b), c), d),e) dell’art. 4 del presente Regolamentoed eletti a maggioranza all’interno delConsiglio nazionale. Dal momento del-l’elezione possono svolgere unicamen-te le funzioni disciplinari e non possonointervenire alle riunioni del Consiglionazionale dell’Ordine.Le funzioni di presidente sono svoltedal componente con maggiore anzianitàdi iscrizione all’Albo. Le funzioni disegretario sono svolte dal componentecon minore anzianità di iscrizione al-l’Albo. In caso di parità di anzianità diiscrizione all’Albo, le funzioni sono at-tribuite rispettivamente al più anziano eal più giovane d’età.Entrambi non devono essere iscritti inaltri Ordini professionali.Le riunioni del Consiglio di disciplinanazionale si svolgono a porte chiusepresso la sede indicata dal Consiglionazionale dell’Ordine e sono validepurché sia presente la metà più uno deicomponenti.Le spese sono a carico del Consiglionazionale che pone a disposizione ilpersonale necessario per lo svolgimen-to dell’attività del Consiglio di discipli-na nazionale.

7. Funzioni del presidenteIl presidente è responsabile del funzio-namento del Consiglio di disciplina na-zionale e cura l’organizzazione dei la-

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vori. In particolare convoca e presiedele riunioni del Consiglio, assegna lepratiche a ciascun relatore che da quelmomento è responsabile del procedi-mento, verifica il rispetto delle proce-dure; dispone, su richiesta del relatore odi un terzo dei consiglieri, l’audizionedi incolpati e testimoni; sottoscrive ilprovvedimento finale insieme con il se-gretario e il relatore; organizza il lavorodel personale di segreteria messo a di-sposizione dal Consiglio nazionale del-l’Ordine.In caso di ingiustificato ritardo, il presi-dente può revocare il relatore e asse-

gnare il ricorso a un altro consigliere.Alla prima riunione il Consiglio eleggeun vicepresidente che svolge le funzio-ni del presidente, in caso di sua assenzao impedimento.

8. Funzioni del segretarioIl segretario del Consiglio di disciplinanazionale redige il verbale delle riunio-ni; provvede alla classificazione dei ri-corsi secondo l’ordine di presentazione;verifica la regolarità formale della do-cumentazione prima che la pratica siatrasmessa al presidente per l’assegna-zione.

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ento delle funzioni disciplinari del 14 dicembre 2012

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D.M. del 21 Febbraio 2014 (Pubblicato sul Bollettino Ufficialedel Ministero della Giustizia n. 6 del31 marzo 2014)

1. Ricorso al Consiglio di disciplinanazionale Le deliberazioni pronunciate in materiadisciplinare possono essere impugnatedall’interessato e dal Procuratore gene-rale competente con ricorso al Consi-glio di disciplina nazionale nel terminedi trenta giorni. I termini per la presen-tazione del ricorso sono perentori e de-corrono dal giorno in cui è notificato ilprovvedimento. Separatamente o nellostesso ricorso può essere presentata ri-chiesta motivata di sospensiva dellasanzione.

2. Contenuto del ricorso Il ricorso di cui all’articolo precedentedeve contenere i motivi su cui si fondaed essere corredato da:indicazione degli estremi del provvedi-mento impugnato;indicazione di luogo, data, firma e co-pia di documento d’identità;documenti eventualmente occorrenti acomprovarne fondamento;attestazione del versamento dei tributierariali e del contributo istruttorio a ti-tolo di diritti di segreteria secondo l’im-porto fissato con delibera dal Consiglionazionale, da versare tramite bonificobancario al Consiglio nazionale; taleversamento non è richiesto per i ricorsiproposti dal Procuratore generale. Incaso di mancato deposito della ricevuta,viene assegnato al ricorrente un termine

per presentarla;indicazione dell’indirizzo di posta elet-tronica certificata ed eventualmente delrecapito al quale l’interessato intendesiano fatte le eventuali comunicazionida parte del Consiglio di disciplina na-zionale. In mancanza di tali indicazionile comunicazioni vengono depositate aogni effetto presso la segreteria delConsiglio di disciplina nazionale.

3. Astensione o ricusazione dei membridel Consiglio di disciplina nazionale I consiglieri di disciplina nazionali han-no l’obbligo di astenersi nei casi indica-ti dall’art. 51 c.p.c. e possono essere ri-cusati nei casi indicati dall’art. 52 c.p.c.in quanto applicabili.

4. Presentazione del ricorso Il ricorso è presentato direttamente alConsiglio di disciplina nazionale condeposito a mano o spedito con plicoraccomandato a/r. Il ricorso propostodall’interessato va redatto su carta dabollo. All’originale vanno allegate trecopie in carta libera e una copia in for-mato elettronico.La data di presentazione è annotata amargine del ricorso a cura della segrete-ria del Consiglio di disciplina naziona-le, che ne rilascia ricevuta e provvede,senza indugio, con lettera raccomanda-ta o con posta elettronica certificata, ainviare copia del ricorso al giornalista,se ricorrente è il Procuratore generale,ovvero a trasmettere copia del ricorso edella delibera di prima istanza al Procu-ratore generale competente, se ricorren-te è il giornalista.

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ento dei ricorsi dinnanzi al Consiglio di disciplina nazionale

REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICORSIINNANZI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINANAZINALE

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La segreteria del Consiglio di disciplinanazionale richiede al Consiglio di disci-plina territoriale competente copia ditutti gli atti relativi al procedimento im-pugnato. Quest’ultimo deve provvederealla trasmissione di quanto domandato,a mezzo di posta elettronica certificata,non oltre 7 giorni dalla richiesta.Il ricorso e gli atti del procedimento ri-mangono depositati presso il Consigliodi disciplina nazionale per trenta giorni.Durante detto periodo il Procuratore ge-nerale e l’interessato possono prenderevisione degli atti, proporre deduzioni edesibire documenti; nei dieci giorni suc-cessivi è inoltre consentita la proposi-zione di motivi aggiuntivi.Alla scadenza dei predetti termini e pri-ma della deliberazione, il Consiglio de-ve in ogni caso sentire il ProcuratoreGenerale ai sensi dell’art. 61 della leg-ge n. 69/1963, acquisendone le conclu-sioni scritte da comunicare all’incolpa-to tramite raccomandata a/r ovvero viaposta elettronica certificata ed asse-gnando all’incolpato un termine non in-feriore a trenta giorni per essere sentitonelle sue discolpe. L’incolpato ha facol-tà di presentare documenti e memoriedifensive.

5. Nomina e funzioni del relatore. Trat-tazione del ricorso Entro trenta giorni successivi alla sca-denza dei termini di cui all’art. 4, il Pre-sidente nomina il relatore, stabilisce ladata della seduta per la trattazione delricorso e convoca il ricorrente se ne hafatto richiesta. Il relatore può far presente un impedi-mento, giustificandone i motivi, nei 5giorni successivi alla nomina. Il presi-dente del Consiglio di disciplina nazio-nale, ove ritenga fondati i motivi del-l’impedimento, provvede alla nominadi un nuovo relatore.

Il relatore nominato assume tutti gli ele-menti necessari a chiarire i fatti al cen-tro del ricorso. Fatta una sommaria re-lazione al Consiglio, può chiedere alpresidente che siano ascoltati testimonio che sia acquisita ulteriore documenta-zione. Conclusa l’istruttoria, il relatorechiede che venga messa all’ordine delgiorno la discussione del ricorso e de-posita la sua relazione. Il relatore pone le domande al ricorren-te o, in sua assenza, al legale eventual-mente designato. Successivamente, conl’autorizzazione del presidente, posso-no porre domande gli altri consiglieri.L’intera fase dell’audizione è registratae la relativa trascrizione è custoditapresso gli uffici del Consiglio ed è sot-tratta all’accesso di terzi.Analoga procedura è seguita per l’audi-zione di testi.Il relatore formula proposta di sanzioneo di proscioglimento, presa visione delrichiesto parere del Procuratore genera-le competente. Al termine del giudizioredige il provvedimento finale.

6. Convocazioni La segreteria del Consiglio di disciplinanazionale, mediante lettera raccoman-data con avviso di ricevimento o conposta elettronica certificata spedite al-meno dieci giorni prima, invita le partida ascoltare a presentarsi alla seduta.Il ricorrente, in caso di assenza o di im-pedimento o comunque qualora lo ri-tenga opportuno, può essere rappresen-tato da un avvocato iscritto nell’Albospeciale dei patrocinanti dinnanzi allegiurisdizioni superiori.Nell’assenza non motivata oppure e co-munque dopo due assenze consecutivedel ricorrente o del suo legale rappre-sentante o dei testimoni citati, il Consi-glio di disciplina nazionale decide il ri-corso sulla base degli atti in suo posses-

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so. Sia nel caso del primo che del se-condo rinvio, il ricorso deve essere po-sto all’ordine del giorno della prima se-duta utile.

7. Elenco dei ricorsiLa segreteria trasmette tramite postaelettronica certificata a tutti i compo-nenti del Consiglio di disciplina nazio-nale, almeno cinque giorni prima delgiorno fissato per la trattazione, l’elen-co dei ricorsi, copie degli stessi e delledeliberazioni impugnate, nonché la pro-posta del relatore.I consiglieri hanno facoltà di trarre co-pia degli atti inseriti nei fascicoli e rela-tivi ai ricorsi posti all’ordine del giorno. Entro trenta giorni dall’insediamentodel Consiglio di disciplina nazionaleverrà trasmesso a tutti i consiglieri, acura della segreteria, l’elenco dei pro-cedimenti pendenti.L’elenco dovrà comprendere: nome delricorrente, data e numero di protocollodel ricorso, materia a cui si riferisce,data di prescrizione, nome del relatore,se già nominato.

8. SospensivaIl ricorrente può proporre unitamente alricorso o successivamente ad esso,istanza di sospensione cautelare.Nel caso di istanza di sospensione cau-telare, il Consiglio di disciplina nazio-nale iscrive la richiesta all’ordine delgiorno della sua prima riunione e avviaun’istruttoria sommaria le cui conclu-sioni vengono esaminate dal Consiglionella stessa seduta.

9. Ordine di trattazione dei ricorsiI ricorsi sono posti all’ordine del giornosecondo le seguenti priorità: a) data di presentazione e rischio di pre-scrizione; b) rilevanza sociale del fatto contestato;

c) pregiudizio per l’Ordine;d) coinvolgimento di componenti di or-ganismi dell’Ordine o di altri enti di ca-tegoria.

10. Esame del ricorso Le sedute del Consiglio di disciplinanazionale non sono pubbliche.Qualora il Consiglio ritenga necessarioche l’interessato dia chiarimenti ovveroproduca atti o documenti, il presidentene dà comunicazione all’interessato amezzo di lettera raccomandata o con po-sta elettronica certificata, fissando untermine per la risposta non inferiore a 15giorni. Se questa non giunge entro il ter-mine stabilito la decisione è presa in ba-se agli atti già in possesso del Consiglio.

11. Decisione del ricorso Chiusa la discussione sulla proposta delrelatore, il presidente raccoglie i votidei consiglieri e vota per ultimo. In ca-so di parità di voti prevale il giudiziopiù favorevole all’incolpato.La decisione del Consiglio nazionalesul ricorso può confermare, annullare,revocare o modificare la delibera impu-gnata nei limiti dei motivi addotti nel ri-corso.Il segretario del Consiglio di disciplinanazionale redige verbale delle sedute.Esso deve contenere: a) numero del verbale, il giorno, il me-se e l’anno in cui ha luogo la seduta;b) nome del presidente, del segretario edegli intervenuti;c) ordine del giorno della seduta, l’indi-cazione delle materie esaminate e deiprovvedimenti adottati;d) firme del presidente e del segretario.

12. Vizi proceduraliIn caso di vizi procedurali dedotti o ri-levati d’ufficio, il relatore, senza entra-

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ento dei ricorsi dinnanzi al Consiglio di disciplina nazionale

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re nel merito, redige sul punto una rela-zione che trasmette al presidente delConsiglio di disciplina nazionale affin-ché la ponga all’ordine del giorno dellaprima riunione utile. Il Consiglio, dopo aver ascoltato la re-lazione, decide di:a) annullare la delibera e inviare gli attial Consiglio di disciplina territorialeperché avvii un nuovo procedimentocon diverso Collegio, se le irregolaritàriscontrate sono insanabili, quali i vizidel contraddittorio ovvero la violazionedel diritto di difesa;b) rinviare gli atti al relatore perché sipronunci sul merito, se il provvedimen-to è affetto da irregolarità diverse daquelle indicate nella lett. a) e sono rife-rite a soli vizi formali.

13. Divieto di reformatio in peius Nelle deliberazioni dei ricorsi, il Consi-glio di disciplina nazionale, su ricorsodel Procuratore generale competentepuò riformare il provvedimento delConsiglio territoriale procedendo, senecessario, a tutti gli adempimenti for-mali ed istruttori. Il Consiglio nazionale può applicareuna sanzione più grave rispetto alla san-zione di primo grado solo nel caso incui il ricorso sia proposto dal Procura-tore generale competente. Se il ricorso è proposto solo dall’inte-ressato, vale il divieto di reformatio inpeius delle sanzioni di primo grado.

14. La deliberazione del Consiglio didisciplina nazionaleLa deliberazione deve contenere il no-me del ricorrente, l’oggetto dell’impu-gnazione, la motivazione, il dispositivo,l’indicazione del giorno, mese e anno incui è pronunciata e deve essere sotto-

scritta dal presidente, dal segretario edal relatore.La deliberazione è depositata in origina-le nella segreteria del Consiglio di disci-plina nazionale ed è notificata a mezzodi ufficiale giudiziario entro 30 giornidal deposito, al ricorrente, a norma del-l’art. 62 della legge n. 69/1963, nel reca-pito dichiarato; ove sia stata omessa ta-le dichiarazione la notifica si eseguepresso il domicilio risultante dall’Albo,dal Registro o dagli Elenchi; al Consi-glio di disciplina che ha emesso la deli-berazione; al Procuratore generale com-petente. Sono altresì comunicate tramiteposta elettronica certificata al Consigliodell’Ordine cui appartiene l’incolpato.Le deliberazioni del Consiglio di disci-plina nazionale sono immediatamenteesecutive anche se impugnate davantiall’Autorità Giudiziaria.

15. Azione giudiziaria Le deliberazioni di cui all’articolo pre-cedente possono essere impugnate siadall’interessato sia dal Procuratore ge-nerale competente, con ricorso dinanziall’Autorità giudiziaria ordinaria, daproporre, a pena di inammissibilità, en-tro trenta giorni dalla notifica del prov-vedimento impugnato ovvero sessantase il ricorrente risiede all’estero. Il pro-cedimento è disciplinato dall’art. 27 delD. Lgs 01.09.2011 n. 150.

16. Sospensione dei termini I termini per proporre ricorso davanti alConsiglio di disciplina nazionale resta-no sospesi dal 1° agosto al 15 settembredi ogni anno ai sensi della legge n.742/1969.

17. Accesso agli attiL’accesso agli atti e ai documenti relati-

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vi ai procedimenti istruiti e decisi dalConsiglio di disciplina nazionale è di-sciplinato dal Regolamento sull’acces-so agli atti e documenti amministratividell’Ordine dei giornalisti.

18. Decorrenza Il presente regolamento si applica ai

procedimenti dinanzi al Consiglio di di-sciplina nazionale introdotti con ricorsodepositato o trasmesso in data successi-va alla sua entrata in vigore.Ai procedimenti già introdotti e pen-denti alla stessa data, si applica il rego-lamento precedente.

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ento dei ricorsi dinnanzi al Consiglio di disciplina nazionale

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Pubblicato nel Bollettino Ufficiale delMinistero della Giustizia n. 24 del 31dicembre 2013

1. Scopo del Regolamento1. Scopo di questo Regolamento e di-sciplinare l’attività di formazione pro-fessionale continua (FPC) per gli iscrit-ti all’Albo.

2. Definizione e obiettivi della FPCLa formazione professionale continua:a) e attività obbligatoria di aggiorna-mento, approfondimento e sviluppo del-le conoscenze e delle competenze gior-nalistiche ai sensi dell’art. 3, comma 5,della legge 148/2011. Il suo svolgimen-to e uno dei presupposti per la correttez-za e la qualità dell’informazione;b) e svolta nell’interesse dei destinataridell’informazione e a garanzia dell’in-teresse pubblico;c) è obbligo deontologico per tutti igiornalisti in attività, iscritti da più di 3anni.

3. Attività di formazione professionalecontinuaCostituiscono attività di formazioneprofessionale continua i seguenti eventiformativi, tenuti anche all’estero o nel-le lingue delle minoranze linguistiche: a) frequenza di corsi, seminari e master;b) partecipazione agli eventi di cui so-pra in qualità di relatore;c) pubblicazione di libri a carattere tec-nico-professionale;d) insegnamento a livello accademico

di discipline riguardanti la professionegiornalistica;e) svolgimento di attività formative adistanza (e-learning) accreditate dalCNOG;f) frequenza di corsi di aggiornamentosull’utilizzo professionale delle nuovetecnologie;g) frequenza di corsi di formazione or-ganizzati da aziende, istituzioni pubbli-che e private e altri soggetti accreditatidal CNOG.

4. Periodo formativo1. Il periodo di formazione professiona-le continua è triennale. Il primo trienniodecorre dal 1° gennaio 2014 e costitui-sce il riferimento temporale per tutti gliiscritti.2. L’anno formativo decorre dal 1°gennaio e termina il 31 dicembre.3. Il credito formativo professionale(CFP) è l’unità di misura per la valuta-zione dell’impegno richiesto per l’as-solvimento del compito della formazio-ne professionale continua.

5. Assolvimento dell’obbligo della for-mazione professionalePer l’assolvimento dell’obbligo di for-mazione l’iscritto all’Ordine dei giorna-listi è tenuto a:a) acquisire 60 crediti formativi in cia-scun triennio (con un minimo di 15 cre-diti annuali) di cui almeno 15 crediti de-rivanti da attività formative aventi comeoggetto la deontologia. Tramite le attivi-tà di formazione a distanza gli iscritti

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ento sulla formazione professionale continua

REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONEPROFESSIONALE CONTINUADEGLI ISCRITTI ALL’ORDINEDEI GIORNALISTI

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possono acquisire un massimo di 15CFP nel triennio. I crediti conseguiti se-condo le modalità previste dall’art. 3:per le lettere b) e g) non possono supe-rare il massimo di 10 nel triennio; per la lettera c) non possono superare ilmassimo di 5 per ciascuna pubblicazio-ne e un totale di 10 nel triennio;per le lettere d), e) ed f) non possonosuperare complessivamente il massimodi 20 nel triennio;b) documentare all’Ordine regionale diappartenenza l’avvenuto svolgimentodella formazione continua al termine diogni triennio;c) in nessun caso è possibile riportarenel computo dei crediti di un triennioquelli maturati nel triennio precedente;d) per i nuovi iscritti all’Albo, l’obbligoformativo annuale decorre dal 1° gen-naio del terzo anno successivo a quellodi iscrizione. Tale previsione non si ap-plica nel caso di cancellazione e succes-siva reiscrizione;e) il mancato assolvimento dell’obbligoformativo è ostativo all’attribuzione diincarichi a qualsiasi titolo deliberati dalConsiglio Nazionale.

6. Attribuzioni e compiti del ConsiglioNazionale1. Il Consiglio Nazionale dell’Ordinedei giornalisti, ai sensi dell’art.20, lette-ra b, della L. 69/1963, coordina,e pro-muove e autorizza lo svolgimento del-la formazione professionale continua ela orienta verso le nuove aree di svilup-po della professione. In particolare ilCNOG si impegna: a) a esaminare e valutare le offerte for-mative inserite nei programmi degli Or-dini regionali e ad attribuire gli even-tuali crediti; b) a predisporre le norme di attuazionesull’applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative;

c) ad assicurare ampia e tempestiva dif-fusione dei programmi tra tutti gliiscritti, anche attraverso un’appositabacheca sul proprio sito internet;d) a garantire uniformità di riconosci-mento dei crediti alle attività formativeed elevato livello culturale delle stesse;e) a individuare di concerto con altriConsigli nazionali crediti formativi pro-fessionali interdisciplinari;Inoltre il Consiglio Nazionale:f) può promuovere proprie attività for-mative, anche con lo sviluppo di inno-vative esperienze di apprendimento adistanza, attribuendo i relativi crediti;g) può stipulare convenzioni con le Uni-versità per definire regole comuni per ilriconoscimento reciproco di crediti for-mativi professionali e universitari;2. Il CNOG autorizza, ai sensi del com-ma 2 dell’art. 7 del DPR 137/2012,eventuali soggetti terzi ad organizzareattività di aggiornamento professionaledegli iscritti all’Albo, previa acquisi-zione del parere vincolante del ministe-ro vigilante. La domanda di autorizza-zione, con la relativa proposta di deli-bera motivata del CNOG, viene imme-diatamente trasmessa al Ministero dellaGiustizia per l’emissione del parerevincolante; agli istanti viene comunica-ta, a cura del CNOG, l’avvenuta tra-smissione. Sulla base del parere vinco-lante rilasciato dal Ministero, il CNOGautorizza o rigetta la richiesta, con deli-bera motivata; l’elenco delle istanze ac-colte viene pubblicato sul sito internetdel CNOG.

7. Attribuzioni e compiti degli OrdiniregionaliIn materia di formazione professionalecontinua gli Ordini regionali:a) organizzano i corsi di formazione, an-che attraverso la cooperazione o even-tuali convenzioni con soggetti terzi;

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b) operando anche di concerto tra loro,eventualmente attraverso apposite con-venzioni, e con il supporto delle Scuoledi giornalismo riconosciute dal CNOG,nonché Università, aziende, istituzionipubbliche e private e altri soggetti, pro-muovono adeguate offerte formative,predisponendone i relativi programmi; c) si impegnano – ove possibile – a fa-vorire lo svolgimento gratuito della for-mazione professionale. La gratuità do-vrà essere garantita sugli eventi chehanno come oggetto temi deontologici; d) regolano le modalità di rilascio dellecertificazioni di partecipazione alle atti-vità formative;e) possono adottare sistemi di rilevazio-ne delle presenze dei partecipanti prefe-ribilmente con modalità telematiche;f) verificano annualmente, nei modi enei tempi opportuni, l’assolvimentodell’obbligo di formazione professiona-le. L’accertamento della violazione ditale obbligo comporta l’avvio dell’azio-ne disciplinare nei confronti dell’iscrit-to inadempiente.

8. Contenuto delle offerte formative1. I programmi, articolati su base trime-strale o semestrale, non possono riferir-si a un periodo superiore all’anno for-mativo.2. Relativamente agli eventi formatividi cui all’art. 3, i programmi devono in-dicare:a) la tipologia dell’evento;b) gli argomenti oggetto di trattazione;c) la qualifica e il curriculum dei relatori; d) la durata effettiva, espressa in ore; e) la proposta sul numero di crediti daattribuire sulla base della griglia predi-sposta dal CNOG;f) le date previste di svolgimento;g) il luogo di svolgimento;h) il numero di partecipanti consentito;i) i costi della quota di partecipazione;

j) gli eventuali finanziatori o sponsordell’evento;k) altre informazioni ritenute utili.3. Nel programma formativo devonoessere contenuti argomenti relativi al-l’attività professionale giornalistica e inparticolare alle materie attinenti all’in-formazione, alla cultura, alla comunica-zione e lo sviluppo tecnologico dei me-dia, alle materie giuridiche ed economi-che, alle problematiche sociali, ambien-tali, alla storia del giornalismo, all’ordi-namento professionale, alla multime-dialità, alla deontologia (etica, informa-zione di genere, minori), nonché alleproblematiche sindacali, previdenziali,fiscali e retributive;4. Le attività formative organizzate al difuori del territorio italiano sono sogget-te al medesimo regolamento previstoper le attività organizzate in Italia.

9. Esame e approvazione delle offerteformative 1. Il Consiglio Nazionale esamina le of-ferte formative tenendo conto dell’art.20, comma b, della L. 69/1963. 2. Il Consiglio nazionale potrà negare,con motivato parere, l’approvazionedell’offerta formativa, ovvero indicarele integrazioni necessarie ai fini del-l’approvazione stessa.3. Per la valutazione delle offerte for-mative il Consiglio nazionale si avvale,a fini istruttori, del proprio ComitatoTecnico Scientifico.

10. Attribuzione dei crediti e sostegnoalle attività formative1. Il Comitato Esecutivo del ConsiglioNazionale, attribuisce i crediti formati-vi alle singole attività comprese neiprogrammi tenendo conto dei seguentielementi:tipologia e modalità di svolgimento;durata effettiva;

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ento sulla formazione professionale continua

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contenuti e argomenti trattati;eventuale collaborazione con altri sog-getti rientranti fra quelli elencati all’art.7, lettera b).2. L’attribuzione dei crediti formativi eprevalentemente basata sulla duratadell’attività e orientata all’adozione delparametro: 1 ora = 2 crediti formativiprofessionali.3. Il Comitato Esecutivo propone alConsiglio Nazionale i sostegni econo-mici da attribuire alle attività formative.

11. EsenzioniL’iscritto può essere esentato per un an-

no dallo svolgimento della formazioneprofessionale continua nei seguenti casi: a) maternità o congedo parentale;b) servizio militare volontario e civilevolontario, malattia grave, infortunio,assenza dall’Italia, che determininol’interruzione dell’attività professionaleper almeno 6 mesi;c) altri casi di documentato impedimen-to derivante da accertate cause oggetti-ve o di forza maggiore.

12. Entrata in vigoreIl presente Regolamento entra in vigorea partire dal 1° gennaio 2014.

284Massimario 2013

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Regolamento sulla Formazione Pro-fessionale Continua degli iscritti al-l’Ordine dei giornalisti pubblicatonel Bollettino Ufficiale del Ministerodella Giustizia n. 24 del 31 dicembre2013Decisione CNOG del 18.12.2013

Autorizzazione dei soggetti terzi epubblicità delle autorizzazioni L’Ordine dei giornalisti realizza il pro-gramma della Formazione Professiona-le Continua (di seguito FPC) agendoanche di concerto con altri Ordini pro-fessionali o avvalendosi di soggetti ter-zi, quali aziende, istituti universitari,enti pubblici o privati e imprese di for-mazione.Il soggetto terzo, che ha ottenuto dalCNOG la qualifica di ente autorizzatoper la FPC, realizza i singoli eventi - subase onerosa e/o gratuita - sotto il con-trollo e la responsabilità dell’Ordinedella regione in cui ha sede lo stesso. Il soggetto terzo deve avere una com-provata esperienza nella formazione euna qualificazione adeguata al decorodell’Ordine. Ogni evento deve ottenere l’accredita-mento del Consiglio nazionale e soddi-sfare le seguenti condizioni minime:avere ad oggetto una o più materie indi-cate nell’elenco delle discipline previ-ste nell’art.5 del presente regolamento;avere una durata effettiva di almeno 2 ore;prevedere un numero di posti non infe-riore a 20;Ciascun soggetto terzo può presentarerichiesta di accreditamento per un nu-mero massimo di 10 eventi a pagamen-to per ciascun anno di formazione; nel

computo non rientra l’eventuale reitera-zione dello stesso evento. Gli eventigratuiti non sono soggetti a limitazionedi numero. Per ciascun evento accreditato il sog-getto terzo è tenuto ad adempiere i se-guenti obblighi:comunicare all’Ordine il nominativo ed irecapiti di un responsabile cui fare riferi-mento per tutti gli adempimenti relativi;consentire agli incaricati dell’Ordine didistribuire e ritirare eventuali questio-nari di gradimento nella sede dove vie-ne svolto l’evento;consentire agli incaricati dell’Ordine dirilevare le presenze degli iscritti nellasede dove viene svolto l’evento.Gli enti formatori autorizzati per la FPCverranno inseriti in un apposito elencoriportato nel sito Internet dell’Ordinenazionale.Nel sito web dell’Odg Nazionale/Regio-nale saranno inoltre inseriti i calendaridegli eventi accreditati organizzati dasoggetti terzi così che sia possibile pergli iscritti all’Ordine controllare se unevento organizzato da un soggetto terzosia stato effettivamente accreditato.

Requisiti dei soggetti terzi formatori L’accreditamento ha di norma validitàdi tre anni dalla data del rilascio.Per ottenerlo i soggetti terzi devonopresentare domanda al Consiglio nazio-nale e devono essere in possesso dei se-guenti requisiti:certificazione di abilitazione/accredita-mento rilasciato da organismi di dirittopubblico;certificazione comprovante l’esperien-za nella formazione di almeno 3 anni;

285Disposizioni attuative della form

azione professionalecontinuaDISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA FORMAZIONEPROFESSIONALE CONTINUA

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curriculum documentato e aggiornatodei formatori;sede fisica idonea alla docenza in con-formità con le normative vigenti, conparticolare attenzione all’accessibilitàper le persone diversamente abili, ade-guati servizi di segreteria e di comuni-cazione telematica;strumentazione adeguata.I soggetti terzi formatori devono daretempestiva comunicazione al CNOG diogni eventuale modifica organizzativa,statutaria o societaria.

Convenzioni per la formazione conti-nua ed il riconoscimento di crediti Il Consiglio nazionale può sottoscrivereconvenzioni per il reciproco riconosci-mento di crediti formativi con le uni-versità, previo parere non vincolantedei Consigli regionali dell’Ordine.Le convenzioni con altri Ordini o Col-legi per il riconoscimento di crediti in-terprofessionali, da approvarsi da partedei ministeri vigilanti, devono essereratificate dal Consiglio nazionale.Il Comitato Esecutivo del CNOG, al-l’atto del rinnovo delle convenzioni conle università promotrici delle scuole digiornalismo regolamentate dal “Quadrodi indirizzi”, stabilisce - previo pareredel Comitato Tecnico Scientifico (di se-guito CTS) - se l’eventuale partecipa-zione degli iscritti all’Albo a cicli di in-segnamento teorici sui raggruppamentidisciplinari di base possa dar luogo alriconoscimento di crediti formativi e lerelative condizioni.

Criteri di valutazione degli eventiformativi L’accreditamento di un evento formati-vo da parte del Consiglio nazionale av-viene valutando i dati forniti nella ri-chiesta attraverso i seguenti parametri:il programma

il curriculum dei relatori/autorila coerenza dell’evento con le discipli-ne oggetto della formazioneil materiale didattico ad hoc da distri-buire ai partecipantiil numero di partecipantila durata dell’evento formativoLa valutazione dei singoli eventi forma-tivi potrà essere effettuata anche trami-te questionari di gradimento predispostidal CTS.

Contenuti e materie dei programmiformativi Nella predisposizione dei programmidella FPC, oltre a quanto previsto all’art.8 del regolamento, i soggetti formatoridevono tenere particolarmente conto deiraggruppamenti disciplinari di base fissa-ti dal “Quadro di Indirizzi” per il ricono-scimento, la regolamentazione e il con-trollo delle scuole di formazione al gior-nalismo e che attualmente concernono:a) Il sistema dell’informazione e delgiornalismo: istituzioni e profilo pro-fessionale.- Diritto dell’informazione e della co-municazione, doveri del giornalista, eti-ca e deontologia; Storia del giornali-smo; Sociologia della comunicazione;Economia dei media e delle impreseeditoriali; Ruolo degli Istituti di catego-ria; Modelli organizzativi e produttiviinternazionali.b) Fondamenti culturali dell’informa-zione.- Elementi di economia, micro e macro;Elementi di diritto pubblico, civile e pe-nale; Elementi di diritto comunitario;Storia del mondo contemporaneo (conparticolare riferimento al secondo do-poguerra); Scienze sociali (elementi discienza politica, geografia politica, psi-cologia e sociologia); Discipline scien-tifiche (con particolare riferimento aitemi della salute, dell’ambiente, delle

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fonti energetiche e della sostenibilità).c) Discipline tecniche per le professionigiornalistiche.- I media, loro organizzazione; Comu-nicazione verbale e non verbale (dizio-ne, prossemica, ecc.); Tecniche e lin-guaggi del giornalismo quotidiano e pe-riodico nella stampa, nella radio, nellatelevisione e sul web; Linguaggio visi-vo e grafico; Linguaggi settoriali; Gior-nalismo per uffici stampa; Statistica eanalisi dei dati.d) Innovazione tecnologica, giornali-smo multimediale e di convergenza.- Accesso alle fonti su Internet e verifi-ca della loro attendibilità; Analisi com-parata dei principali siti di informazio-ne nazionali e internazionali; Giornali-smo partecipato (public e civic journa-lism, social network, blog); La televi-sione via internet: analisi e tecniche;Dal telegiornale al videogiornale per in-fomobilità.È facoltà del Consiglio nazionale rico-noscere ad argomenti di stringente at-tualità, anche se specificamente nonrientranti nelle discipline di cui sopra,la natura di evento formativo, attribuen-do i relativi crediti.

Modalità e termini di presentazionedei programmi e accreditamento I programmi inviati al Consiglio nazio-nale devono indicare:La tipologia dell’evento;Gli argomenti oggetto di trattazione;La qualifica e il curriculum dei relatori;La durata effettiva espressa in ore;La proposta sul numero di crediti da at-tribuire, sulla base della griglia predi-sposta dal CNOG;Le date previste di svolgimento;Il luogo di svolgimento;Il numero di partecipanti consentito;Gli eventuali costi della quota di parte-cipazione;

Gli eventuali finanziatori o sponsor del-l’evento;Altre informazioni ritenute utili.Nei primi 10 giorni dei mesi di dicem-bre, marzo, giugno e settembre il CTSesegue l’attività istruttoria sulle propo-ste e pianifica l’attività trimestrale e se-mestrale da sottoporre all’approvazionedel CNOG.Decorsi 30 giorni dal ricevimento, ovenon sia pervenuta a mezzo PEC all’Or-dine regionale alcuna comunicazione inmerito all’approvazione, il programmasi intende approvato e alle attività sonoattribuiti i relativi crediti formativi. Per particolari motivi, il Consiglio na-zionale potrà riconoscere anche eventiche siano stati comunicati successiva-mente all’approvazione del programmadell’offerta formativa, purché l’Ordineregionale abbia inoltrato la relativa ri-chiesta di accreditamento prima dellosvolgimento dell’attività formativa.Gli Ordini regionali approntano, su ba-se trimestrale o semestrale, l’offertaformativa destinata agli iscritti, avva-lendosi anche delle Scuole di giornali-smo riconosciute dal CNOG, delle Uni-versità, delle aziende, delle istituzionipubbliche e private e di altri soggettiformatori autorizzati dal CNOG.Gli Ordini regionali inviano al CTS delConsiglio nazionale, via fax o a mezzoPec al numero o indirizzo e-mail indi-cato sul sito dell’Odg nella sezione de-dicata alla FPC, le proposte di eventiformativi, ricevute anche da soggettiterzi autorizzati, nei seguenti termini:entro il 30 novembre i programmi rela-tivi al trimestre gennaio-marzo e al se-mestre gennaio-giugno; entro il 28 feb-braio relativi al trimestre aprile-giugno;entro il 31 maggio relativi al trimestreluglio-settembre e al semestre luglio-di-cembre; entro il 31 agosto relativi al tri-mestre ottobre-dicembre;

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Attribuzione dei crediti formativi Al fine dell’attribuzione dei crediti del-la FPC andranno osservati i criteri indi-cati nella griglia allegata al presente re-golamento (vedi allegato 1).

Modalità di rilevazione delle presen-ze agli eventi formativi I giornalisti interessati a partecipare adun evento formativo devono iscriversisecondo la procedura indicata nella se-zione del sito internet dell’Ordine dedi-cato alla FPC.La presenza degli iscritti agli eventi for-mativi è verificata dall’Ordine median-te metodi di rilevazione elettronica, ov-vero mediante la rilevazione di firme dientrata e di uscita.È cura dell’ente che organizza l’eventorendere disponibili in formato elettroni-co agli iscritti le attestazioni di frequen-za con il numero dei crediti attribuiti

Procedure e modalità per la forma-zione a distanza I giornalisti possono in parte assolverel’obbligo della FPC anche frequentandocorsi a distanza.I soggetti che si candidano a offrire laformazione a distanza devono prelimi-narmente ottenere la prevista autorizza-zione per i formatori. In particolare de-vono documentare la possibilità di con-trollo da parte dell’Ordine sia sulle atti-vità formative sia sull’effettiva parteci-pazione del giornalista a tale attività.Il software prescelto deve inoltre garan-tire la possibilità di documentare in ma-niera certa ogni fase dell’aggiornamen-to professionale cui si sottopone il gior-nalista. Tale documentazione deve esse-re trasmessa, anche in forma solo riepi-logativa, sia all’Ordine regionale sia al-l’Ordine nazionale.

Vigilanza eventi e revoca autorizza-zioniIn qualsiasi momento il CNOG, con ar-gomentata motivazione, potrà sospen-dere l’autorizzazione a svolgere attivitàdi formazione. Entro un tempo massi-mo di 30 giorni, il soggetto formatorepotrà presentare opposizione alle conte-stazioni mosse. Se saranno ritenute in-sufficienti, il CNOG - previa acquisi-zione del parere vincolante del ministe-ro vigilante - revocherà l’autorizzazio-ne concessa.

Inosservanza dell’obbligo formativoAl giornalista che non abbia assoltol’obbligo, l’Ordine regionale notifical’inadempienza formulando l’invito adavviare entro tre mesi il percorso for-mativo.Qualora persista l’inosservanza, il Con-siglio regionale dell’Ordine ne dà se-gnalazione al Collegio territoriale di di-sciplina.I giornalisti in pensione possono, conrichiesta motivata, chiedere al Consi-glio regionale dell’Ordine dei giornali-sti competente l’esonero dall’obbligoformativo.

Incompatibilità Al fine di evitare eventuali conflitti diinteresse, si stabilisce l’incompatibilitàtra il ruolo di componente del CTS delCNOG e la presenza a qualsiasi titolonegli enti autorizzati, ad eccezione fattaper la docenza gratuita; il divieto di in-segnamento a titolo oneroso è esteso atutti i componenti del Consiglio nazio-nale e dei Consigli regionali.

Fondo per la FormazionePer la gestione delle attività formative ilCNOG potrà istituire un Fondo nazio-nale con criteri di gestione condivisicon gli Ordini regionali.

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azione professionalecontinua

Tipologia FPC Crediti CFPFrequenza corsi anche per via telematicaorganizzati o accreditati dal CNOG

2 crediti l’ora per un massimo di 8 creditiper evento.+ 2 crediti per eventi inerenti la deontologia

Frequenza corsi di formazione aziendaleaccreditati dal CNOG

2 crediti l’ora per un massimo di 7 creditiper eventoper un massimo di 20 nel triennio

Frequenza, anche all’estero, corsi di perfe-zionamento o Master accreditati dal CNOGpresso Università, istituzioni o enti legal-mente riconosciuti

10 crediti per corsi di oltre 50 ore come daattestato di frequenza, 8 per corsi compresitra 30 e 50 ore, 6 per corsi compresi tra 15e 30 ore + 2 crediti per corsi tenuti in lingua stranieraper un massimo di 30 crediti nel triennio

Frequenza di corsi di formazione a distanza (e-learning) organizzati o accreditati dalCNOG

2 crediti l’ora per un massimo di 8 pereventoper un massimo di 15 crediti nel triennio

Frequenza di corsi di aggiornamento sul-l’utilizzo professionale delle tecnologiemultimediali di almeno 15 ore accreditatidal CNOG

5 crediti previa presentazione di attestato difrequenza

Partecipazione a convegni, seminari, tavolerotonde, workshop, anche in videoconfe-renza accreditati dal CNOG

2 crediti per evento, 4 se inerenti la deonto-logia professionale per un massimo di 20 crediti nel triennio

Direzione scientifica di corsi o eventi, rela-tore o moderatore in convegni accreditatidal CNOG

4 crediti ad evento per un massimo di 10 crediti nel triennio

Corsi di perfezionamento linguistico di al-meno 30 ore accreditati dal CNOG

5 crediti previa presentazione di attestato difrequenzaper un massimo di 10 crediti nel triennio

Pubblicazione di libri e saggi a caratteretecnico-professionale

4 crediti per pubblicazione di parti o capitoli7 crediti per pubblicazione di ciascun libro per un massimo di 10 crediti nel triennio

Insegnamento in materie inerenti la profes-sione giornalistica in corsi o Master di li-vello accademico aventi durata di almeno50 ore

10 crediti+ 5 crediti per materie inerenti la deontologia per un massimo di 20 nel triennio

Insegnamento occasionale in corsi o Masteraccreditati dall’Ordine

2 crediti per moduli fino a 8 ore5 crediti per moduli di almeno 15 ore+ 2 crediti per materie inerenti la deontologiaper un massimo di 10 nel triennio

ALLEGATO 1) Conseguimento di crediti