Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti · 2018-06-24 · massimario 2014 Consiglio Nazionale Ordine...

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massimario 2014 Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti Ordine dei Giornalisti decisioni, documenti e giurisprudenza dal 1996 a cura di Elio Donno

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massimario 2014

Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti

Ordine dei Giornalistidecisioni, documenti

e giurisprudenza dal 1996

a cura di Elio Donno

TUTTI I DIRITTI RISERVATINessuna parte di questa pubblicazionepuò essere fotocopiata, duplicata o inalcun modo riprodotta, trasmessa o archi-viata in nessuna forma, compresi i sup-porti informatici, multimediali o meccani-ci, senza la preventiva autorizzazione delCentro di Documentazione Giornalistica,proprietario dei diritti.

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390517

Il Massimarioè stato curato da Elio Donno

(vicepresidente del Consiglio di Disciplina Nazionale)

con la collaborazione di

Mario Gallucci e Alessandra Torchia

ed il coordinamento

di Ennio Bartolotta

SOMMARIO

n Prefazione di Enzo Iacopino pag. 7

n Introduzione di Elio Donno pag. 9

n Indice pag. 11

n I.Attività disciplinare

I-1 Decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale 2014 pag. 39I-1-1-1 Provvedimenti adottati nel 2014 pag. 47

I-2 Decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale 2013 pag. 48I-2-1-1 Provvedimenti adottati nel 2013 pag. 62

I-3 Decisioni del Consiglio Nazionale dell’Ordinedei Giornalisti nel 2012 pag. 64

I-4 Contenzioso generale - Vizi procedurali pag. 68I-5 Decisioni richiamate nelle massime pag. 79

n II.Tenuta Albo

II-1 Registro praticanti pag. 161II-2 Elenco professionisti pag. 168II-3 Elenco pubblicisti pag. 169II-4 Elenco speciale pag. 185II-5 Ricorsi elettorali pag. 189II-6 Decisioni richiamate nelle massime pag. 193

n III.Appendice (contenuta nel cd-rom)A cura di Alessandra Torchia

1 - Massime giurisprudenziali 20142 - Provvedimenti Autorità Garante per la protezione dei dati personali 20143 - Rassegna normativa di interesse4 - Massimario dal 2005 al 2014

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PREFAZIONE

Questa edizione 2014 del Massimario dell’Ordine Nazionale dei Giorna-listi vede la luce in un momento in cui la professione giornalistica è col-

pita dalla crisi di molte aziende, dallo sfruttamento posto in essere da edi-tori senza scrupoli e dalle scorrerie di presentatori, banditori e soubretteche spesso si sostituiscono ai giornalisti.Il 2014 avrebbe dovuto essere l’anno della compiuta realizzazione della di-visione tra i provvedimenti amministrativi relativi all’Albo e le pronunce di-sciplinari.Il bilancio non può definirsi positivo.La legge sulla riforma delle professioni, mettendo tutto e tutti nel mucchio(e non solo in questo settore) ha determinato conseguenze che rischiano diaffievolire la tutela che dovrebbe essere garantita ai cittadini.Inutile negare che c’è in molti una forte apprensione legata, in particolarema non solo, alle modalità di costituzione dei Consigli di Disciplina Terri-toriali, con rose di candidati di non agevole costituzione e, soprattutto, conl’affidamento delle competenze istruttorie e deliberanti al collegio di tregiudicanti, la cui formazione è risultata di difficile realizzazione. Ciò siaper motivi pratici, legati a impegni professionali, ma anche per situazioniambientali che soprattutto in realtà regionali molte piccole, con numero diiscritti inferiori al migliaio, determinano condizioni di vicinanza lavorati-va e colleganze che rischiano di impedire una serena valutazione di even-tuali casi.Per tale motivo, i presidenti dei Consigli Regionali dell’Ordine hanno inve-stito il Consiglio Nazionale, che se ne è fatto concretamente carico nei con-fronti del ministero della Giustizia, l’autorità che vigila sulla funzionalitàdell’Ordine dei giornalisti, di una proposta di modifica delle regole che di-sciplinano le ipotesi di astensione dei Consigli di Disciplina Territoriali e,soprattutto, l’affidamento della competenza disciplinare non più a collegi ditre giudicanti ma all’intero Consiglio nella sua composizione plenaria dinove, circostanza che consentirebbe di superare obiettive condizioni di dif-ficoltà da parte di singoli.La materia è al vaglio ministeriale che dovrà valutare il fenomeno di unaproduzione disciplinare oggettivamente scarsa, rispetto a situazioni di al-larme deontologico che destano talune modalità di rappresentazione me-diatica di fatti di cronaca (non solo ad opera di soubrette e affini), che nonhanno osservato i principi di rispetto della dignità delle persone ed in par-ticolare di soggetti deboli, ed hanno indotto più volte il Consiglio Naziona-le a richiami pubblici.

7Prefazione

Una ricerca commissionata a fine 2014 all’Osservatorio di Pavia, con rife-rimento alla informazione intrattenimento televisivo definita come la Tv deldolore, ha messo in luce le cattive pratiche che si realizzano in molti pro-grammi e che hanno coinvolto, sia pure in parte, alcuni iscritti e che avreb-bero meritato una pronta e severa valutazione deontologica che le nuovestrutture disciplinari territoriali fanno, invece, fatica a realizzare.Il Consiglio di Disciplina Nazionale nei limiti dei ricorsi pervenuti ha svol-to con efficacia le proprie funzioni che sono ormai compiutamente rodate esicuramente rispondono ai criteri di terzietà e ponderazione che il legisla-tore ha voluto conferire ad esso, come alcuni casi di forte impatto mediati-co hanno concretamente testimoniato, nonostante le pressioni ed i tentatividi delegittimazione attuati.Piace, infine, sottolineare come le competenze amministrative in materia diAlbo professionale, che continuano ad essere gestite dai Consigli Regiona-li e Nazionale dell’Ordine, siano state compiutamente e puntualmente assi-curate, con un occhio attento alle criticità che si manifestano nella profes-sione a seguito della crisi lavorativa che investe gli iscritti. Si è anche po-tuta registrare una proficua collaborazione tra Consigli stessi che si è an-data manifestando con l’individuazione di linee guida condivise che, nel ri-spetto delle regolamentazioni vigenti, offrono soluzioni attente alle evolu-zioni economiche e sociali della professione e sono strumento di uniformi-tà applicativa.Elio Donno, da anni prezioso estensore di questo Massimario, fa emergeretutta la “fatica di amministrare giustizia” da parte di tanti per risponderealle richieste di colleghi che reclamano il rispetto dei loro diritti e per ga-rantire ai cittadini quelle tutele che, orgogliosamente, l’Ordine ha assicu-rato in tutti i suoi anni di vita.Dobbiamo essergliene grati.

Enzo IacopinoPresidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti

INTRODUZIONE

Il Massimario dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti compie dieci anni.Tanti ne son trascorsi da quando Saro Ocera, collega, amico e maestro,

presentò la prima edizione, riassumendo, con mirabile lavoro di sintesi,l’attività più significativa svolta dal Consiglio Nazionale in materia ditenuta dell’Albo e di vigilanza disciplinare nel 2004 e negli anni precedenti.In questo decennio sono intervenute radicali novità nel nostro lavoro, inquanto al tradizionale giornalismo della carta stampata, delle radio e delle tv,se n’è aggiunto un altro, più spontaneo, forse più invasivo, certamente menocontrollabile, col proliferare di siti web. Inoltre, l’attività disciplinare è statademandata ad organismi diversi da quelli con funzioni amministrative, iConsigli territoriali ed il Consiglio di Disciplina Nazionale.Anche per il 2014, anno cui si riferisce questa edizione del Massimario,sono stati riassunti, da una parte, i provvedimenti emessi dal ConsiglioNazionale di Disciplina, guidato da Rino Felappi, sui ricorsi avversosanzioni disciplinari, e dall’altro, le decisioni assunte dal Cnog, in materiadi tenuta dell’Albo, sulle proposte formulate dalla Commissione Istruttoria,guidata dal collega Lino Zaccaria.In appendice sono riportati integralmente alcuni provvedimenti riferiti aproblematiche nuove o di maggiore interesse.Come per le precedenti edizioni, il Massimario 2014 è destinato ai colleghiche intendono approfondire la conoscenza delle tematiche relative alladeontologia, all’accesso e alla permanenza nell’Albo ed a quanti, operatoridel diritto e cittadini, desiderano conoscere la giurisprudenza dell’Ordinedei Giornalisti su determinati problemi di particolare attualità.Perciò si propone come strumento di consultazione, ma anche di riflessionesull’attuale delicato momento della professione giornalistica. Molte decisioni sulla deontologia e la tenuta dell’Albo infatti affrontanoproblemi vecchi e nuovi che possono trovare soluzione solo con la capacitàdi comprendere che la credibilità della categoria passa attraverso unaconvinta solidarietà, la consapevolezza dei diritti e dei doveri, ed il rispettodei fondamenti etici e giuridici delle regole che ci governano.Nel ‘licenziare’ l’edizione 2014 del Massimario, rivolgo un saluto a quantilo consulteranno ed un ringraziamento al Presidente Iacopino, all’Esecutivoed al Consiglio Nazionale per la fiducia accordatami.

Elio Donno

9Introduzione

INDICE

I. Attività disciplinare-

n I-1 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2014I-1-1 Pagine locali di un quotidiano e delega funzioni del Direttore.

Responsabilità del capo redattore pag. 39• C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Giovanni Egidio avverso

delibera Ordine Emilia Romagna 17 dicembre 2012NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-2 È corretta l’autocertificazione di esclusività professionale in presenzadi un lavoro marginale e discontinuo pag. 39

• C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Parzialmente accolto ricorso Patrizia Biagi avverso delibera Ordine Sicilia

6 gennaio 2012NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-3 Libertà di protesta e rispetto dell’altrui dignità pag. 39• C.D.N. 5 febbraio 2014 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Ivan Paone avverso

delibera Ordine Sardegna n. 666/2012CONFORME

• C.D.N. 17 luglio 2014 n. 22 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Carlo Alberto Melis avverso

delibera Ordine Sardegna n. 666/2012

I-1-4 I tagli di un servizio tv vanno concordati col giornalista che l’ha realizzato pag. 40• C.D.N. 19 febbraio 2014 n. 5 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti• Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Cdr Rai avverso archiviazione

esposto Ordine Lazio 14 novembre 2011 - Avvertimento a Stefano Cutrone

I-1-5 Illecito confondere il ruolo di giornalista con quello di presidentedi un’associazione cittadina pag. 40

• C.D.N. 19 febbraio 2014 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti• Respinto ricorso Marcello Olivieri avverso delibera Ordine Abruzzo

15 marzo 2011NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-6 I limiti della responsabilità del Direttore pag. 41• C.D.N. 20 febbraio 2014 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Roberto Puleo avverso archiviazione esposto Ordine Lombardia

5 luglio 2012

11IndiceAttività disciplinare

I-1-7 Cronaca giudiziaria - Commenti, critiche e ricerche di fatti entro i limitidella correttezza professionale. Ammissibilità pag. 41

• C.D.N. 5 marzo 2014 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Respinto ricorso Francesco Cardile avverso delibera Ordine Emilia Romagna

26 luglio 2012 - Proscioglimento Carlo Raggi

I-1-8 Commistione giornalismo e pubblicità ed uso arbitrario di uno pseudonimoaltrui. Non sono ammessi pag. 41

• C.D.N. 5 marzo 2014 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Conti• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Luciano Segafreddo

avverso delibera Ordine Veneto n. 337/2012NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

CONFORME• C.D.N. 5 marzo 2014 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Conti• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Ugo Sartorio avverso

delibera Ordine Veneto n. 423/2012

I-1-9 Diritto di critica e verità sostanziale dei fatti pag. 42• C.D.N. 19 marzo 2014 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ernesto Belisario avverso delibera

archiviazione Ordine Basilicata 13 novembre 2010 - Prosciolto Nino GrassoCONFORME

• C.D.N. 19 marzo 2014 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ernesto Belisario avverso delibera

archiviazione Ordine Basilicata 13 novembre 2010- Prosciolto Mario Isoldi.

I-1-10 Incompatibilità del ruolo di Direttore e di amministratoredella concessionaria di pubblicità pag. 42

• C.D.N. 9 aprile 2014 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Giovanni Mazzoni avverso delibera Ordine Emilia

Romagna n. 592/2013

I-1-11 L’Addetto Stampa agevola il lavoro dei colleghi pag. 42• C.D.N. 9 aprile 2014 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Antonino Mario Previtera

avverso delibera Ordine Sicilia 27 luglio 2012

I-1-12 Diritto di cronaca nel rispetto dell’essenzialità della notizia pag. 43• C.D.N. 16 luglio 2014 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi• Accolto ricorso Giuseppina Andreoli avverso delibera Ordine Veneto

17 giugno 2013

I-1-13 Il giornalista tutela i diritti e la dignità dei soggetti deboli pag. 43• C.D.N. 17 settembre 2014 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Pier Luigi Pellegrin

avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 17 marzo 2014

I-1-14 Scelta di foto d’archivio. Obbligo di verifica pag. 43• C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 28 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Paolo Ermini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine

Toscana 22 ottobre 2013NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

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I-1-15 La lesione della dignità professionale e sue conseguenze pag. 44• C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana

• Respinto ricorso Maria Cristina Bruno avverso delibera Ordine Piemonte

14 marzo 2013

I-1-16 Informazioni incomplete e fuorvianti ai danni di una comunità.Non ammesse pag. 44

• C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana

• Respinto ricorso Michele Ruffi avverso delibera Ordine Sardegna 6 maggio 2013

CONFORME• C.D.N. 12 novembre 2014 n. 36 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana

• Ritenuto non manifestamente infondato ricorso M.M. Kabakebbji avverso delibera

archiviazione esposto Ordine Lombardia 13 novembre 2012 - Sanzionato Luca Fazzo

I-1-17 Il giornalista non risponde di titoli o ‘riassunti’ elaborati da altri pag. 44• C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli

• Accolto ricorso Gianluigi Nuzzi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine

Lombardia 13 gennaio 2014

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-18 Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estraneial corpo redazionale pag. 45

• C.D.N. 16 ottobre 2014 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato

• Respinto ricorso (con riduzione entità sanzione) di Alessandro Sallusti avverso

delibera Ordine Lombardia 9 aprile 2013

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-19 Opera correttamente il giornalista che su una controversa vicendariporta le varie opinioni pag. 45

• C.D.N. 12 novembre 2014 n. 35 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato

• Respinto ricorso Antonio Barbieri avverso delibera Ordine Lazio

6 maggio 2013 (archiviazione esposto)

I-1-20 Diritto di criticare le regole di una religione quando non si offendonoin modo generalizzato tutti i credenti pag. 45

• C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Donno

• Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ass.ne Media&Diritto avverso

delibera archiviazione esposto Ordine Lazio 11 dicembre 2013. Prosciolto

Magdi Cristiano Allam

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-21 Nel dubbio prevale l’obbligo di tutela della dignità della persona pag. 46• C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana

• Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Achille Tronconi avverso

delibera archiviazione esposto Ordine Liguria 14 febbraio 2012 - Sanzionato Giovanni

Ciolina

13IndiceAttività disciplinare

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I-1-22 Resoconto di violenza sessuale. Va omesso ogni particolare che rendariconoscibile la vittima pag. 46

• C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 40 - Pres. Felappi - Rel. Conti• Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina

Ordine Veneto n. 47/2014NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

CONFORME• C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 41 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina

Ordine Veneto n. 45/2013

• C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 42 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina

Ordine Veneto n. 46/2013

n I-1-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2013

I-1-1-1-1 Istanze accolte pag. 47• C.D.N. 6 maggio 2014 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Ricorso Cinzia Politi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto

n. 101/2014

• C.D.N. 16 luglio 2014 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Ricorso Laura Achler avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine

Lombardia 12.5.2014

• C.D.N. 12 novembre 2014 n. 34 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Giorgio Borile avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto

31.3.2014

n I-2 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2013I-2-1 Illecito accusare colleghi di slealtà ed usare frasi offensive pag. 48• C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Respinto ricorso Giuseppe Mascambruno avverso delibera Ordine Toscana 29.4.2010

I-2-2 Vietato pubblicare foto raccapriccianti pag. 48• C.D.N. 5 marzo 2013 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Omar Monestier avverso delibera Ordine Veneto 5.11.2009

I-2-3 Annullamento sanzione all’autore dell’articolo - Decade l’accusa di omessocontrollo al Direttore pag. 48

• C.D.N. 6 febbraio 2013 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 14.12.2012

CONFORME• C.D.N. 14 novembre 2013 n. 72 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine

Lombardia 30.12.2012 (archiviazione esposto)

I-2-4 Esercizio del diritto di cronaca pag. 49• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Accolto ricorso Corrado Barbacini avverso delibera Ordine Friuli Venezia

Giulia 29 novembre 2010

IndiceAttività disciplinare

15

I-2-5 È sanzionabile chi pubblica notizie tratte da una fonte anonimanon verificata pag. 49

• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 16 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Luciano Lannes avverso delibera Ordine Puglia 21.7.2011NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-6 L’editore di una tv offende dei colleghi. Ne risponde il direttore pag. 49• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Paolo Gioacchino Picone avverso delibera Ordine Sicilia

13.2.2011

I-2-7 Non c’è illecito quando si esercita correttamente il diritto di critica pag. 49• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Respinto ricorso Carlo Foresti avverso delibera Ordine Lombardia 10.11.2011

(archiviazione esposto)NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-8 La rettifica deve essere esplicita pag. 50• C.D.N. 20 marzo 2013 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Antonio Padellaro avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2012NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-9 Illecito accedere nella casella di posta elettronica di colleghi pag. 50• C.D.N. 5 aprile 2013 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Respinto (con riduzione sanzione) ricorso Antonello Menconi avverso delibera

Ordine Umbria 14.12.2012

I-2-10 Responsabilità del Direttore - Assoluzione in mancanza di prove certe pag. 50• C.D.N. 16 aprile 2013 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia

6.6.2012 (archiviazione esposto)CONFORME

• C.D.N. 14 novembre 2013 n. 73 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia

30.5.2012 (archiviazione esposto)

I-2-11 Grave fatto di cronaca con immagini che ledono la dignità della persona.Omesso controllo del direttore pag. 51

• C.D.N. 16 aprile 2013 n. 34 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 1.10.2012NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-12 Richiesta rettifica su un fatto realmente accaduto - Modalità pag. 51C.D.N. 23 aprile 2013 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Accolto ricorso Kurt Werner Zimmerman avverso delibera Ordine Trentino

Alto Adige 14 novembre 2011

I-2-13 L’autore dell’articolo non risponde del titolo, se ideato da altro giornalista pag. 52• C.D.N. 23 aprile 2013 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Accolto ricorso Franco Bechis avverso delibera Ordine Lazio 3.9.2010NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

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I-2-14 Obbligo della segretezza per chi fa parte di un collegio giudicante pag. 52• C.D.N. 23 aprile 2013 n. 39 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Antonella Cardone avverso delibera Ordine Emilia Romagna11.10.2011

I-2-15 Uso di frasi improprie e messaggi distorti pag. 52• C.D.N. 29 aprile 2013 n. 42 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Denise Quintieri Tarsitano

avverso delibera Ordine Toscana 11.5. 2012

I-2-16 Responsabilità del direttore di una tv che nell’editoriale confondeil proprio ruolo di Presidente di un’Associazione con quello di giornalista pag. 53

• C.D.N. 29 aprile 2013 n. 43 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Luigi Bardelli avverso

delibera Ordine Toscana 8.10.2012

I-2-17 Messaggio giornalistico e ‘commistioni improprie’ con quello pubblicitario pag. 53• C.D.N. 30 aprile 2013 n. 44 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Respinto ricorso Alfonso Signorini avverso delibera Ordine Lombardia 20.1.2011NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-18 Iscrizione nell’elenco pubblicisti quale compenso per la collaborazione.Si lede la dignità professionale pag. 53

• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 45 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2012NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-19 Giudizi espressi a mezzo email tra una cerchia ristretta di persone(mailing list) ed acquisiti nel procedimento in modo anomalo. Non c’è dolo pag. 54

• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 46 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Prosciolta Emiliana Cirillo

I-2-20 Le fotografie non devono travisare né forzare il contenuto degli articoli pag. 54• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 47 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Ordine Lombardia 11.1.2010NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-21 Una notizia, anche se acquisita da fonti attendibili va sempre verificata pag. 54• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 55 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Carlo Barbieri avverso

delibera Ordine Veneto 12.1.2012

I-2-22 Il Direttore promuove la cooperazione tra colleghi pag. 55• C.D.N. 18 settembre 2013 n. 57 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Respinto ricorso Mario Giuseppe Sergio Talenti avverso delibera Ordine

Toscana 24.9.2012

I-2-23 È punibile chi usa il giornale per insulti ed attacchi personali pag. 55• C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 60 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 20.2.2012

IndiceAttività disciplinare

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I-2-24 La presunzione di innocenza prevale su quella di colpevolezza pag. 55• C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 61 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 17.9.2012(sanzione ridotta)

I-2-25 Bilanciamento tra verità dei fatti, interesse pubblico e continenza pag. 56• C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 62 - Pres. Felappi - Rel. Esposito• Respinto ricorso Sergio Brovia avverso delibera Ordine Lombardia 22.11.2012(archiviazione esposto)

I-2-26 L’atto di incolpazione deve essere specifico e circostanziato pag. 56• C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 63 - Pres. Felappi - Rel. Esposito• Accolto ricorso Leo Amato avverso delibera Ordine Basilicata 21 dicembre 2012

I-2-27 Interviste televisive. Inammissibili battute ironiche fatte in un contestoad alto potenziale di violenza pag. 56

• C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 64 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Respinto ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte

6.2.2013NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-28 Un giornalista non concede la propria immagine per fini pubblicitari pag. 56• C.D.N. 24 ottobre 2013 n. 65 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Franco Manzitti avverso

delibera Ordine Liguria 7.12.2013

I-2-29 Articoli discriminatori nei confronti di zingari e rom. Ne rispondeanche il direttore pag. 57

• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 66 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Respinto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 10.2.2011NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-30 Non è automatica la culpa in vigilando del Direttore in presenzadi controverse valutazioni di un articolo pag. 57

• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 67 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Accolto ricorso Maurzio Belpietro avverso delibera Ordine Milano 14.12.2012

I-2-31 Pubblicazione di ‘voci’ correnti non veritiere pag. 57• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 68 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Respinto ricorso Francesco Cramer avverso delibera Ordine Lombardia 5. 6. 2012

CONFORME• C.D.N. 16 aprile 2013 n. 35 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 4.7.2012(omesso controllo quale Direttore)

I-2-32 Chi offende l’Ordine è sottoposto a procedimento disciplinare pag. 58• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 69 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Massimo Alberizzi avverso

delibera Ordine Lombardia 7.6.2012

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I-2-33 Condotta del giornalista incompatibile con la permanenza nell’Albo.Radiazione pag. 58

• C.D.N. 27 novembre 2013 n. 74 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige13.3.2013

I-2-34 Illecito realizzare un servizio finalizzato a svilire la dignità della persona pag. 58• C.D.N. 14 novembre 2013 n. 75 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Respinto ricorso Annalisa Spinoso avverso delibera Ordine Sicilia 13.3.2010

I-2-35 Diritto alla tutela e riservatezza dei minori pag. 59• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Censura a Delfina Metz

CONFORME• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Avvertimento ad Andrea Garibaldi

• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 48 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Censura a Maurizio Stefanini

I-2-36 Responsabilità del Direttore che ospita un articolo in violazionedella Carta di Treviso pag. 59

• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Avvertimento ad Umberto La Rocca

I-2-37 Tutelata la riservatezza dell’identità dei minori - Proscioglimento pag. 60• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Prosciolto Paolo Conti

I-2-38 Intervento sindacale per la libertà della informazione pag. 60• C.D.N. 18 settembre 2013 n. 56 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorsi Giuseppina Debbi, Antonello Piroso avverso delibera Ordine Lazio

15.2.2008• Prosciolto Adalberto Baldini

I-2-39 È contraddittorio pubblicizzare una situazione personale e poi invocarela privacy pag. 60

• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 70 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 30.5.2012• Prosciolto Cristiano Gatti

I-2-40 Onere della prova - Proscioglimento pag. 60• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 71 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Emilio Mezzolani avverso delibera Ordine Marche 5.12.2011• Prosciolto Elio Giuliani

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I-2-41 Le accuse nei confronti di un collega devono essere documentate pag. 61• C.D.N. 12 dicembre 2013 n. 76 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti• Respinto ricorso Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010

n I-2-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2013I-2-1-1-1 Istanze accolte pag. 62• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Ugo Sartorio avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012

• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Luciano Segafreddo avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012

• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Antonino M. Previtera avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012

• C.D.N. 7 marzo 2013 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Patrizia Biagi avverso delibera Ordine Sicilia 19/20.10.2012

• C.D.N. 20 marzo 2013 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 8.1.2013Vedi successiva decisione sul ricorso a pag. 47

• C.D.N. 20 marzo 2013 n. 22 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Ricorso Giovanni Egidio avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17.12.2012

• C.D.N. 16 aprile 2013 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22/23.06.2012

• C.D.N. 10 luglio 2013 n. 51 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Michele Santoro avverso delibera Ordine Sicilia 22.3.2013

I-2-1-1-2 Istanze respinte pag. 62• C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Antonello Menconi avverso delibera Ordine Umbria 14.12.2012Vedi successiva decisione sul ricorso a pag. 41 delib. n. 29

• C.D.N. 9 luglio 2013 n. 49 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato• Ricorso Giovanni Mazzoni avverso delibera Ordine Emilia Romagna 13.3.2013

• C.D.N. 10 luglio 2013 n. 52 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 13.3.2013

n I-2-1-2 INTERVENUTA PRESCRIZIONEI-2-1-2-1 Nel rispetto della richiamata disposizione di legge, il Consiglio

di Disciplina Nazionale ha preso atto della intervenuta prescrizionesui seguenti procedimenti disciplinari pag. 63

• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 20 settembre 2006

• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Lamberto Sposini avverso delibera Ordine Lazio 19 settembre 2006

IndiceDecisioni del Cnog

• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 28 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 12 marzo 2007

• C.D.N. 5 aprile 2013 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Ricorso M. Celeste De Martino avverso delibera Ordine Lazio 7 ottobre 2011

• C.D.N. 24 aprile 2013 n. 40 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Antonio Ravaglioli avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012

• C.D.N. 24 aprile 2013 n. 41 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Giorgio Guberti avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012

n I-3 DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTIn I-3-1 DECISIONI 2012

I-3-1-1 Pseudonimo e verità sostanziale dei fatti pag. 64• C.N. 20 gennaio 2012 n. 2 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 13.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-1-2 Dichiarazioni rese al magistrato da un iscritto all’Albo nel ruolodi pubblico amministratore pag. 64

• C.N. 18 maggio 2012 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Carlo Vulpio avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-3-1-3 Resoconto di una inchiesta giudiziaria e pubblicazione di nomi e frasirisultanti da intercettazioni telefoniche pag. 64

• C.N. 18 maggio 2012 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Vincenzo Tamborra avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-1-4 Controversa ricostruzione di un fatto cronaca accaduto. Correttopubblicare tutte le versioni pag. 65

• C.N. 18 maggio 2012 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Silvana Miraglia avverso delibera Ordine Toscana 27.05.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-1-5 È radiato l’iscritto all’Elenco speciale che usa illecitamente un tesserinoda professionista pag. 65

• C.N. 21 giugno 2012 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Enea Casadei avverso delibera Ordine Emilia Romagna 11.06.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-3-1-6 Critica contenuta nei limiti della continenza e della pertinenza.È ammessa pag. 66

• C.N. 21 giugno 2012 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Clemente Mimun avverso delibera Ordine Veneto 26.03.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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I-3-1-7 Convention non aperta al pubblico e messaggio pubblicitario pag. 66• C.N. 22 giugno 2012 n. 43 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Accolto ricorso Franco di Mare avverso delibera Ordine Lazio 5.04.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme

• C.N. 18 maggio 2012 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 18 maggio 2012 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 18 maggio 2012 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 18 maggio 2012 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 18 maggio 2012 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 39 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme

n I-4 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALIn I-4-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2014

I-4-1-1 I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori pag. 68• C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Esposito• Ricorso Dario Fidora avverso delibera Ordine Sicilia 24 gennaio 2013

Improponibile

I-4-1-2 È nullo il capo di incolpazione generico pag. 68• C.D.N. 7 maggio 2014 n. 16 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Accolto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine

Lazio 19 ottobre 2012 - Annullamento con rinvio al Consiglio Territoriale

I-4-1-3 Mancato pagamento di quote annuali e saldo successivo-Cessatamateria del contendere pag. 68

• C.D.N. 12 giugno 2014 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Esposito• Ricorso Cinzia Politi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto

n. 101/2014 - Cessata materia del contendere

I-4-1-4 Ricorso non regolarizzato - La sanzione diventa definitiva pag. 69• C.D.N. 17 settembre 2014 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Esposito• Ricorso Giuseppe Vespa avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine

Abruzzo 17.3.2012 - Improcedibile

21IndiceContenzioso generale - Vizi procedurali

I-4-1-5 Sanzioni disciplinari lievi. Si nega la sospensiva pag. 69• C.D.N. 12 giugno 2014 2014 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Pier Luigi Pellegrin avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine

Lombardia 17 marzo 2014 (censura)- Respinta istanza sospensivaCONFORME

• C.D.N. 12 novembre 2014 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Ricorso Mario Bufano avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana

1 agosto 2014 (avvertimento) - Respinta istanza sospensivaNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

• C.D.N. 12 novembre 2014 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Ricorso Sara Patrizia Maggi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine

Toscana 1 agosto 2014 (avvertimento) - Respinta istanza sospensiva

I-4-1-6 Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnatae restituzione atti ai primi giudici pag. 70

• C.D.N. 12 giugno 2014 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Michele Santoro avverso delibera Ordine Sicilia 22 marzo 2013

Annullamento con rinvio al Consiglio Territoriale.NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-4-1-7 Richiesta pagamento quote arretrate. Incompetenza dell’organodisciplinare pag. 70

• C.D.N. 17 settembre 2014 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Esposito• Ricorso Luigi Busanel avverso delibera Consiglio Territoriale

Ordine Veneto n. 20/2013 - Cessata materia del contendere

I-4-1-8 Art. 49 legge professionale - Giudice naturale pag. 70• C.D.N. 18 settembre 2014 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Ricorso Maurizio Bekar avverso delibera Consiglio Territoriale

Ordine Friuli V.Giulia n. 01/2013 - Improcedibile

n I-4-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2013I-4-2-1 Accertamento in sede penale e azione disciplinare pag. 71• C.D.N. 15 luglio 2013 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo• Parzialmente accolto ricorso Patricia Fogaraccio avverso delibera Ordine Abruzzo15.9. 2011

I-4-2-2 La rinuncia al ricorso rende definitiva la sanzione pag. 71• C.D.N. 7 marzo 2013 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Rinuncia ricorso Lidia Povolo avverso delibera radiazione Ordine Veneto 7.4.2009

I-4-2-3 Rinunzia dell’esponente/ricorrente. Si archivia l’esposto pag. 71• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. DeRosa• Rinuncia ricorso Francesco Loriso avverso delibera Ordine Basilicata n. 79/2012

CONFORME• C.N. 16 aprile 2013 n.36 - Pres. Felappi- Rel. Paffumi• Rinuncia ricorso Karl Zeller avverso delibera Ordine Trentino A.Adige 109/2009

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I-4-2-4 Il pagamento delle quote dovute estingue il procedimento disciplinare pag. 72• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Seveso• Ricorso Lidia Egle De Ferrari Rolleri avverso delibera Ordine Liguria 7.11.2012

I-4-2-5 L’avvertimento del Presidente era un atto monocratico pag. 72• C.D.N. 25 luglio 2013 n. 53 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi• Accolto ricorso Maria Elena Vincenzi con annullamento delibera Ordine Lazio22.2.2013

I-4-2-6 Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Annullamentocon rinvio pag. 72

• C.D.N. 11 dicembre 2013 n. 59 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Accolto ricorso Roberto Renga avverso delibera Ordine Lazio 26.07.2012

(annullamento con rinvio)NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-4-2-7 Il ricorso presentato fuori termine è irricevibile pag. 73• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 58 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22.6.2012 - Irricevibile

I-4-2-8 Mancata regolarizzazione - Il ricorso è improcedibile pag. 73• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Ricorso Antonio Papaleo avverso delibera Ordine Sicilia 10.10.2012 - Improcedibile

CONFORME• C.D.N. 5 aprile 2013 2013 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Claudio Trezzani avverso delibera Ordine Lombardia 14.11.2012 - Improcedibile

• C.D.N. 9 luglio 2013 2013 n. 50 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi• Ricorso Dante Capaldi avverso delibera Ordine Abruzzo 11.4.2013 - Improcedibile

• C.D.N. 19 settembre 2013 n. 54 - Pres. Felappi - Rel. Conti• Ricorso Domenico Parrella avverso delibera Ordine Basilicata 23.2.2013 - Improcedibile

n I-4-3 DECISIONI DEL CNOG - CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2012I-4-3-1 Capo di incolpazione indeterminato. Atti restituiti ai primi giudici pag. 74• C.N. 9 febbraio 2012 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Enrica Arcangeli avverso delibera Ordine Lazio 21.01.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-4-3-2 È nullo il provvedimento disciplinare adottato in violazione dell’art. 56della legge ordinistica pag. 74

• C.N. 30 marzo n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Ricorrente Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 9.06.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-4-3-3 Violazione dell’art. 10-bis della L.241/90 - L’atto è nullo pag. 74• C.N. 30 marzo n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Ricorrente Beatriz Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

23IndiceContenzioso generale - Vizi procedurali

I-4-3-4 Criterio del cd ‘assorbimento’ nelle sanzioni amministrative e modificadel quadro accusatorio pag. 75

• C.N. 18 maggio 2012 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Vittorio Feltri avverso delibera Ordine Lombardia 25.03.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

CONFORME• C.N. 18 maggio 2012 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 9.06.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-4-3-5 Irregolarità formali non sanate. Il ricorso è improcedibile pag. 76• C.N. 18 maggio 2012 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Alfredo Marinacci avverso delibera Ordine Abruzzo 15.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 21giugno 2012 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Ricorrente Nicola Bizzi avverso delibera Ordine Liguria 23.01.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Ricorrente Antonella Fornari avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Ricorrente Benito Lugari avverso delibera Ordine Emilia Romagna 6.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Ricorrente Ernesto Irace avverso delibera Ordine Lazio 11.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Ricorrente Serroukh Abdelhak avverso delibera Ordine Lombardia 17.02.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-4-3-6 Col pagamento delle quote-atto dovuto cessa la materia del contendere pag. 76• C.N. 21 giugno 2012 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel.Donno• Ricorrente Fabrizio Del Noce avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 30 marzo 2012 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Giuseppe Corona avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-4-3-7 Tutela delle minoranze linguistiche nella redazione degli atti pag. 77• C.N. 21 giugno 2012 n. 40 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Ricorrente Heinrich Guggenberger avverso delibera Ordine

Trentino Alto Adige 28.10.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

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I-4-3-8 Revoca provvedimento cancellazione per morosità - Effetti sulla datadi iscrizione pag. 77

• C.N. 9 ottobre 2012 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel. Donno

• Ricorrente Giuseppe Rodi avverso delibera Ordine Sicilia 16/17.12.2011

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

n DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIMEI-5-1 Pagine locali di un quotidiano e delega funzioni del direttore.

Responsabilità del capo redattore n. 1/2014 pag. 79

I-5-2 È corretta l’autocertificazione di esclusività professionale in presenzadi un lavoro marginale e discontinuo n. 2/2014 pag. 85

I-5-3 Illecito confondere il ruolo di giornalista con quello di presidentedi un’associazione cittadina n. 6/2014 pag. 94

I-5-4 Commistione giornalismo e pubblicità ed uso arbitrario di uno pseudonimoaltrui. Non sono ammessi n. 10/2014 pag. 97

I-5-5 Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnatae restituzione atti ai primi giudici – n. 18/2014 pag. 100

I-5-6 Scelta di foto d’archivio. Obbligo di verifica - n. 28/2014 pag. 123

I-5-7 Il giornalista non risponde di titoli o ‘riassunti’ elaborati da altri -n. 30/2014 pag. 127

I-5-8 Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estraneial corpo redazionale n. 31/2014 pag. 131

I-5-9 Sanzioni disciplinari lievi. Si nega la sospensiva n. 32/2014 pag. 140

I-5-10 Diritto di criticare le regole di una religione quando non si offendonoin modo generalizzato tutti i credenti - n. 37/2014 pag. 141

I-5-11 Resoconto di violenza sessuale. Va omesso ogni particolare che rendariconoscibile la vittima - n. 40/2014 pag. 155

II. Tenuta Albo -n II-1 REGISTRO PRATICANTIn II-1-1 Registro Praticanti - Massime 2014

II-1-1-1 L’iscrizione nel registro praticanti decade dopo un triennio pag. 161• C.N. 26 marzo 2014 n.8 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Gallo• Respinto ricorso Massimo Manfregola avverso delibera

Ordine Lazio 29.07.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

25IndiceDecisioni richiam

ate nelle massim

e

II-1-1-2 Praticantato di fatto e diritto all’iscrizione pag. 161• C.N. 14 maggio 2014 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre• Accolto ricorso M. Beatrice De Camillis avverso delibera Ordine Lazio 10.09.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 26 marzo 2014 n.5 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Caroprese• Accolto ricorso Silvia Sitari avverso delibera Ordine Lazio 18.03.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme

II-1-1-3 Idoneità della struttura redazionale e lavoro a tempo pieno.Si riconosce l’iscrizione pag. 162

• C.N. 8 ottobre 2014 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Borra• Accolto ricorso Daniele Massimo Regard avverso delibera

Ordine Lazio 31.01.2014• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-1-4 ‘Ricongiungimento’ attività di pubblicista e praticantato pag. 162• C.N. 8 ottobre 2014 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Accolto ricorso Sonia Di Stefano avverso delibera Ordine Sicilia 10.01.2014• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

n II-1-2 Registro Praticanti - Massime 2013II-1-2-1 Free-lance. Si valutano la struttura redazionale e i compensi percepiti pag. 162• C.N. 12 marzo 2013 n.5 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno• Respinto ricorso Roberta Olcese avverso deliberazione Ordine Liguria 14.2.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-2 Accertamento dell’attività svolta. Si accoglie il ricorso pag. 163• C.N. 12 marzo 2013 n.6 - Pres. Iacopino - Rel. Spatola• Accolto ricorso Floriana Rullo avverso deliberazione

Ordine Piemonte 31.10.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-3 Praticantato svolto con inquadramento giuridico diverso. Si riconosce pag. 163• C.N. 13 marzo 2013 n.13 - Pres. Iacopino - Rel. Borra• Accolto ricorso Giuseppe Ingrati avverso deliberazione Ordine Lazio 20.5.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme

II-1-2-4 Free lance - Condizioni per l’iscrizione pag. 163• C.N. 13 marzo 2013 n.14 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani• Respinto ricorso Ruben Babani Kahlun avverso deliberazione

Ordine Lazio 17.9.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-5 Praticantato e domicilio professionale pag. 163• C.N. 13 marzo 2013 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito• Respinto ricorso Andrea Aidala avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-1-2-6 Tre anni il limite massimo di permanenza nel registro praticanti pag. 164• C.N. 18 dicembre 2013 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese• Respinto ricorso A. Gino D’Alessandro avverso delibera

Ordine Lazio 19.10.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-7 L’attività di montatore non configura praticantato giornalistico pag. 164• C.N. 18 dicembre 2013 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra• Respinto ricorso Floriano C. Mazzella avverso delibera

Ordine Abruzzo 13.11.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

n II-1-3 Registro Praticanti - Massime 2012II-1-3-1 Praticantato indipendentemente dal nomen iuris del rapporto di lavoro pag. 164• C.N. 30 marzo 2012 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Accolto ricorso Francesca Barsi avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-2 Struttura redazionale inadeguata - Non abilita al praticantato pag. 165• C.N. 30 marzo 2012 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Sabina Serafini avverso delibera Ordine Abruzzo 14.06.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-3 Lavoro redazionale a tempo pieno. Si riconosce la compiuta pratica pag. 165• C.N. 30 marzo 2012 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Accolto ricorso Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-4 Programmista regista che realizza servizi ed inchieste pag. 165• C.N. 21 giugno 2012 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Accolto ricorso Fabio Trappolini avverso delibera Ordine Lazio 21.02.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme

II-1-3-5 Attività di corrispondente e praticantato pag. 165• C.N. 22 giugno 2012 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Francesco Celardo avverso delibera

Ordine Campania 30.11.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-6 Adeguata struttura redazionale e presenza di un tutor - Si ammettel’iscrizione pag. 166

• C.N. 9 ottobre 2012 n. 44 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Accolto ricorso Rossana B. Miranda Garcia avverso delibera

Ordine Lazio 9.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-7 Società fornitrici di ‘service’ e strutture redazionali pag. 166• C.N. 9 ottobre 2012 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Adriana Dell’Arti avverso delibera Ordine Lazio 7.03.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

27IndiceTenuta A

lbo

II-1-3-8 Realizzazione di sole immagini. Si nega il praticantato pag. 166• C.N. 9 ottobre 2012 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso Nicola Scarpelli avverso delibera Ordine Veneto 12.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: ConformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-1-3-9 Lavoro giornalistico in una struttura adeguata - Compiuta pratica pag. 167• C.N. 9 ottobre 2012 n. 48 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Accolto ricorso Germano Morosillo avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-10 Precarietà della redazione e mancanza di un tutorNo al praticantato pag. 167

• C.N. 9 ottobre 2012 n. 49 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Mariangela Scandurra avverso delibera

Ordine Sicilia 18.11.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-11 Collaborazione esterna e richiesta di compiuta pratica pag. 167• C.N. 9 ottobre 2012 n. 50 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso R. Rosario Coluccino avverso delibera

Ordine Campania 23.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 9 ottobre 2012 n. 51 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Crescenzo Ranaudo avverso delibera

Ordine Campania 23.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 9 ottobre 2012 n. 52 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Valentina Villani avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

n II-2 REGISTRO PROFESSIONISTIn II-2-1 Elenco professionisti - Massime 2014

II-2-1-1 Delibera di cancellazione revocata. Il ricorso si archivia pag. 168• C.N. 16 dicembre 2014 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Improcedibile per cessata materia del contendere - ricorso Elena De Feo

avverso delibera Ordine Lazio 04.07.2014• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

n II-2-2 Elenco professionisti - Massime 2013Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativoalla categoria dei professionisti pag. 168

n II-2-3 Elenco professionisti - Massime 2012Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso relativoalla categoria dei professionisti pag. 168

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n II-3 ELENCO PUBBLICISTIn II-3-1 Elenco pubblicisti - Massime 2014

II-3-1-1 Retribuzione e criteri predeterminati dal Consiglio Regionale pag. 169 • C.N. 21 gennaio 2014 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Borra• Accolto ricorso Giovanni Palmeri avverso delibera Ordine Sicilia 04-12-2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 13 maggio 2014 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese• Accolto ricorso Placido Mangano avverso delibera Ordine Sicilia 09-09-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 14 maggio 2014 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Borra• Accolto ricorso S.Carmine Faraci avverso delibera Ordine Sicilia 28-06-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-2 L’aspirante pubblicista deve presentare solo i documenti che puòrichiedere all’editore pag. 169

• C.N. 21 gennaio 2014 n. 02 - Pres. Iacopino - Rel. Borra• Accolto ricorso Annalisa Crupi avverso delibera Ordine Sicilia 29-11-2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-3 Mezzi di prova per richiedere l’iscrizione-Potere accertatorio dell’Ordine pag. 170• C.N. 21 gennaio 2014 n. 03 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Respinto ricorso Maddalena Ganz avverso delibera Ordine Veneto 10-05-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-1-4 Requisiti per la permanenza nell’Albo-Sussistenza pag. 170• C.N. 21 gennaio 2014 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre• Accolto ricorso Domenico La Cava avverso delibera Ordine Sicilia 19-07-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-5 Provvedimento di cancellazione nullo se l’iscritto ha maturato15 anni di anzianità alla data del provvedimento pag. 170

• C.N. 26 marzo 2014 n. 6 - Pres. Franchina - Rel. D’Ubaldo• Accolto ricorso Vincenzo Chiarello avverso delibera Ordine Sicilia 11-10-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

CONFORME• C.N. 26 marzo 2014 n. 7 - Pres. Franchina - Rel. Di Silvestre• Accolto ricorso Carmela Rubbino avverso delibera Ordine Sicilia 11-10-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-6 Il ricorso presentato fuori termine è irricevibile e il provvedimentoimpugnato diventa definitivo pag. 171

• C.N. 13 maggio 2014 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Borra• Irricevibile perchè fuori termine - ricorso Massimo Scuderi avverso

delibera Ordine Sicilia 06.12.2013 • Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

29IndiceTenuta A

lbo

II-3-1-7 Continuità temporale e attestazione del Direttore pag. 171• C.N. 13 maggio 2014 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Respinto ricorso Thomas Vonmetz avverso delibera Ordine

Trentino Alto Adige 09-07-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-1-8 Il biennio non deve essere necessariamente regolato da un rapportocontrattuale pag. 172

• C.N. 13 maggio 2014 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra• Accolto ricorso Paolo Ciambi avverso delibera Ordine Val d’Aosta 17-10-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-1-9 Mediazione giornalistica e congruità dei mezzi di prova. Si ammettel’iscrizione pag. 172

• C.N. 8 luglio 2014 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra• Accolto ricorso Cristina Attuati avverso delibera Ordine Piemonte 06-09-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-1-10 Collaborazione a titolo gratuito-Non è ammessa pag. 172• C.N. 8 luglio 2014 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra• Respinto ricorso Carlo Fulvio Cucinotta avverso delibera

Ordine Sicilia 10-01-2014• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-11 Retribuzione e ritenute di legge documentate. Si accoglie il ricorso pag. 172• C.N. 8 luglio 2014 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre• Accolto ricorso Rita Patanè avverso delibera Ordine Sicilia 06-12-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

CONFORME• C.N. 8 luglio 2014 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. D’Ubaldo• Accolto ricorso Valeria Scopelliti avverso delibera Ordine Sicilia 06-12-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-12 Collaborazione in azienda editoriale di famiglia-La retribuzioneè dovuta pag. 173

• C.N. 8 luglio 2014 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Respinto ricorso Santo Montanti avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 8 luglio 2014 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Respinto ricorso Rosa Lucia Montanti avverso delibera

Ordine Sicilia 10-01-2014• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-3-1-13 Mediazione giornalistica-Elemento essenziale per l’iscrizione pag. 174• C.N. 8 luglio 2014 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Respinto ricorso Raffaele Pellino avverso delibera

Ordine Emilia Romagna 02-12-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-14 Cancellazione dall’Elenco Pubblicisti- Il ricorso irregolareè improcedibile pag. 174

• C.N. 8 luglio 2014 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giulio Ambroggio

avverso delibera Ordine Piemonte 19.02.2014• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C.N. 8 ottobre 2014 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese• Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Agata Sacheli

avverso delibera Ordine Sicilia 28.03.2014• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-15 La retribuzione devoluta per scopi benefici va documentata pag. 174• C.N. 16 dicembre 2014 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra• Respinto ricorso Pier Luigi Cavalchini avverso delibera

Ordine Piemonte 28-07-2014• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-16 Provvedimento di cancellazione revocato. Cessa la materiadel contendere pag. 175

• C.N. 16 dicembre 2014 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Archiviato per cessata materia del contendere - ricorso Carlo Bavagnoli

avverso delibera Ordine Lazio 04-04-2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

n II-3-2 Elenco pubblicisti - Massime 2013II-3-2-1 Attività promozionale retribuita da un’azienda convenzionata

con un Comune. Si nega l’iscrizione pag. 176• C.N. 12 marzo 2013 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani• Respinto ricorso Nicola Giordanella avverso delibera Ordine Liguria 1.10.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-2 House organ destinato a dipendenti e clienti. Non è attivitàpubblicistica pag. 176

• C.N. 25 settembre 2013 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra• Respinto ricorso Lidia Conte avverso delibera Ordine Veneto 11.3.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-2-3 Articoli di natura promozionale o pubblicitaria. Non sono valutabili pag. 176• C.N. 18 dicembre 2013 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre• Respinto ricorso Caterina Soprana avverso delibera Ordine Veneto 18.2.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

31IndiceTenuta A

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CONFORME• C.N. 12 marzo 2013 n.7 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito• Respinto ricorso Gregorio Codispoti avverso delibera Ordine Piemonte 4.4.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-4 Iscrizione dei fotoreporter pag. 177• C.N. 12 marzo 2013 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. D’Ubaldo• Respinto ricorso Giulio Hasson avverso delibera Ordine Liguria 29.5.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-2-5 I mezzi di prova devono contenere una mediazione giornalistica pag. 177• C.N. 12 marzo 2013 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno• Respinto ricorso Serena Buonocore avverso delibera Ordine Toscana 16.4.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-6 Ai fini dell’iscrizione fa fede l’attestazione del Direttore pag. 177• C.N. 12 marzo 2013 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito• Respinto ricorso Vittorio Scerbo avverso delibera Ordine Calabria 5.9.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-7 La rinuncia al ricorso rende definitivo il diniego di iscrizione pag. 178• C.N. 12 marzo 2013 n.1 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno• Presa d’atto rinuncia ricorso Franco Zoccoli - delibera Ordine Liguria 14.3.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

CONFORME• C. N. 18 dicembre 2013 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Presa d’atto rinuncia ricorso A. Guzzardi delibera Ordine Sicilia 28.6.2013

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-8 Inammissibile il ricorso su un provvedimento non definitivo pag. 178• C.N. 19 dicembre 2013 n.30 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Inammissibile ricorso Andrea Altinier avverso comunicazione

ex art.10 bis L. 241/1990 Ordine Veneto

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-2-9 L’aspirante pubblicista non può chiedere il domicilio professionale pag. 178• C.N. 18 dicembre 2013 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Respinto ricorso Salvatore Alcamo avverso delibera Ordine Piemonte 19.2.2013

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-2-10 La retribuzione deve essere validamente documentata pag. 179• C.N. 25 settembre 2013 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. D’Ubaldo• Respinto ricorso Stefano Nonvel avverso delibera Ordine Toscana 16.11.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-3-2-11 La gratuità delle prestazioni giornalistiche non evita la cancellazione pag. 179• C. N. 19 dicembre 2013 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. D’Ubaldo• Respinto ricorso Carlo Peditto avverso delibera Ordine Sicilia 28.6.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

CONFORME• C. N. 10 aprile 2013 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Respinto ricorso Natale De Lorenzo avverso delibera

Ordine Piemonte 27.11.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-12 Un caso di applicazione dell’art. 41 della legge professionale pag. 179• C.N. 12 marzo 2013 n.11 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Respinto ricorso Gianpaolo Fassino avverso delibera

Ordine Piemonte 27.11.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-13 Documentazione integrativa allegata al ricorso. Si annullala cancellazione pag. 179

• C.N. 10 aprile 2013 n.18 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno• Accolto ricorso Elio Regazzoni avverso delibera Ordine Piemonte 11.12.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-14 L’attività di comunicazione è diversa da quella giornalistica pag. 180• C.N. 18 dicembre 2013 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Respinto ricorso Giovanni Firera avverso delibera Ordine Piemonte 28.11.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-15 Saldo quote arretrate e permanenza nell’Albo pag. 180• C.N. 12 marzo 2013 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Archiviato ricorso Giulia Turchi avverso delibera Ordine Lazio 9.9.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

n II-3-3 Elenco pubblicisti - Massime 2012II-3-3-1 Inattività dei fotoreporter pag. 180• C.N. 30 marzo 2012 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Mario Bruno avverso delibera Ordine Piemonte 21.06.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-2 Svolgimento di funzioni pubbliche - attività giornalistica - retribuzione pag. 181• C.N. 18 maggio 2012 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Eraldo Ciangherotti avverso delibera Ordine Liguria 12.10.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-3 Revisione dell’Albo. Quando si procede alla cancellazione di un iscritto pag. 181• C.N. 12 dicembre 2012 n. 56 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorso Ferdinando Ventriglia avverso delibera Ordine Piemonte 9.11.2010 (p.a.)• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

33IndiceTenuta A

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II-3-3-4 Elementi essenziali per l’iscrizione pag. 181• C.N. 18 maggio 2012 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Antonio Albanese avverso delibera Ordine Lombardia 26.03.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-3-5 Mezzi di prova ed iscrizione all’Albo pag. 182• C.N. 18 maggio 2012 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Accolto ricorso Alessandra Babetto avverso delibera Ordine Veneto 8.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-6 Attività riconducibile a quella giornalistica pag. 182• C.N. 21 giugno 2012 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Accolto ricorso Giovanna Manzato avverso delibera Ordine Veneto 27.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-7 Domicilio professionale e aspirante pubblicista pag. 183• C.N. 12 dicembre 2012 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Filomena Di Sarno avverso delibera

Ordine Campania 3.05.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-3-8 La retribuzione elemento essenziale per l’iscrizione pag. 183• C.N. 20 gennaio 2012 n. 3 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Marta Pescetto avverso delibera Ordine Liguria 3.05.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-3-9 Retribuzione in contanti e tracciabilità pag. 183• C.N. 12 dicembre 2012 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Accolto ricorso Anna Martano avverso delibera Ordine Sicilia 30.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-10 Periodicità ed entità delle retribuzioni pag. 184• C.N. 12 dicembre 2012 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Accolto ricorso Lucia Aliverti avverso delibera Ordine Liguria 5.07.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-11 Giornale specializzato e mediazione giornalistica pag. 184• C.N. 12 dicembre 2012 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Accolto ricorso Marco Valerio Condorelli avverso delibera

Ordine Lazio 20.03.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

n II-4 ELENCO SPECIALE 2013n II-4-1 Elenco speciale - Massime 2014

Nel corso del 2014 non è stato trattato alcun ricorso relativoalla categoria elenco speciale pag. 185

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n II-4-2 Elenco speciale - Massime 2013Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativoalla categoria elenco speciale pag. 185

n II-4-3 Elenco pubblicisti - Massime 2012II-4-3-1 Carattere tecnico-professionale e trattazione di problemi specifici pag. 185 Pertanto, è legittimo il provvedimento di cancellazione dall’Elenco speciale.• C.N. 18 maggio 2012 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Remo Garibaldi avverso delibera Ordine Toscana 14.02.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-4-3-2 Vengono meno le condizioni richieste dall’art. 28 quando si spaziasu svariati argomenti pag. 185

• C.N. 17 dicembre 2012 n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Giuliano Lugetti avverso delibera Ordine Toscana 7.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-4-3-3 Ammesso l’esame critico di norme di legge e di decisioni politiche,se riferito alla specificità della pubblicazione pag. 186

• C.N. 12 dicembre 2012 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Accolto ricorso Carlo Maltagliati avverso delibera Ordine Toscana 23.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

n II-5 RICORSI ELETTORALIn II-5-1 Ricorsi elettorali 2014

Nel corso del 2014 non è stato trattato alcun ricorso elettorale pag. 189

n II-5-2 Ricorsi elettorali 2013II-5-2-1 Domande incompatibili e contrastanti tra di loro. Si respinge il ricorso pag. 189• C.N. 7 novembre 2013 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Borra, Di Silvestre, Gallo• Respinto ricorso Pier Paolo Petino avverso Elezioni Ordine Campania 26.5.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

II-5-2-2 Rinuncia al ricorso. Presa d’atto pag. 189• C.N. 25 settembre 2013 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre• Improcedibile ricorso Mario Saccà avverso Elezioni Ordine Calabria 2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

n II-5-3 Ricorsi elettorali 2012Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso elettorale pag. 189

n II-6 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIMEII-6-1 L’iscrizione nel registro praticanti decade dopo un triennio - n. 8/2014 pag. 193

II-6-2 Ricongiungimento: attività di pubblicista e praticantato – n. 26/2014 pag. 195

35IndiceTenuta A

lbo

II-6-3 Mezzi di prova per richiedere l’iscrizione. Potere accertatoriodell’Ordine n. 3/2014 pag. 197

II-6-4 Provvedimento di cancellazione nullo se l’iscritto ha maturato15 anni di anzianità alla data del provvedimento - n. 6/2014 pag. 199

II-6-5 Continuità temporale e attestazione del direttore n. 12/2014 pag. 200

II-6-6 Il biennio non deve essere necessariamente regolato da un rapportocontrattuale n. 13/2014 pag. 202

II-6-7 Mediazione giornalistica e congruità dei mezzi di prova. Si ammettel’iscrizione n. 16/2014 pag. 204

II-6-8 Retribuzione e ritenute di legge documentate. Si accoglie il ricorso -n. 18/2014 pag. 205

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I. ATTIVITÀ DISCIPLINARE

I-1 DECISIONI DEL CONSIGLIODI DISCIPLINA NAZIONALE 2014I-1-1 Pagine locali di un quotidiano e delega funzioni delDirettore. Responsabilità del capo redattore

Per prassi e giurisprudenza consolidata, il capo redattore, responsabile delle pagi-ne locali, pur non rivestendo il ruolo di direttore di testata, di fatto ne assume icompiti quando il direttore, impossibilitato ad esercitare personalmente il control-lo, gli delega la relativa funzione nella quotidiana organizzazione del lavoro.Nella fattispecie, il caporedattore era stato sanzionato dai primi giudici con la sospen-sione di due mesi per omesso controllo su un articolo nel quale erano stata riportate legeneralità di una persona disabile, vittima di malasanità. Sanzione ridotta sia perchénon è emersa intenzionalità nell’articolo che denunciava il caso sia perché risultata su-periore a quella inflitta dagli stessi primi giudici all’autore materiale dell’articolo.• C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Giovanni Egidio avverso delibera

Ordine Emilia Romagna 17 dicembre 2012NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-2 È corretta l’autocertificazione di esclusività professionalein presenza di un lavoro marginale e discontinuo

Lo status di lavoratore socialmente utile, in quanto garantisce la percezione di unemolumento di tipo assistenzialistico e non retributivo, è compatibile con l’attivi-tà di giornalista professionista. Lo ha precisato il CDN, che ha accolto il ricorso diuna giornalista sanzionata per non avere segnalato all’Ordine Regionale tale statuslavorativo, quando ha sottoscritto la dichiarazione relativa all’esclusività profes-sionale.Il Consiglio ha invece riconosciuto la responsabilità della ricorrente, quale direttri-ce di una emittente privata, circa la contestazione di essere venuta meno ai doveridi solidarietà sanciti dalla legge professionale, e di essersi disinteressata della pre-carietà di rapporti esistente tra la struttura editoriale e quella giornalistica.• C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Parzialmente accolto ricorso Patrizia Biagi avverso delibera Ordine Sicilia 6 gennaio

2012NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-3 Libertà di protesta e rispetto dell’altrui dignitàIl giornalista deve sempre tenere un comportamento ispirato alla correttezza, anchein relazione allo specifico ruolo ricoperto. Pertanto, avvalersi dello status profes-sionale posseduto ed usare un atteggiamento irriguardoso nei confronti di persona-le dipendente di una istituzione rappresentativa della propria categoria di apparte-nenza concretizza un comportamento censurabile sul piano disciplinare.La vicenda si riferisce ad una rumorosa protesta inscenata, per motivi sindacali, daun gruppo di iscritti nella sede della locale associazione della stampa e caratteriz-

39Attività disciplinareDecisioni C.D.N

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zata anche da frasi irriguardose nei riguardi del personale dipendente.• C.D.N. 5 febbraio 2014 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Ivan Paone avverso delibera Ordine

Sardegna n. 666/2012

~CONFORME• C.D.N. 17 luglio 2014 n.22 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Carlo Alberto Melis avverso delibe-

ra Ordine Sardegna n. 666/2012

I-1-4 I tagli di un servizio tv vanno concordati col giornalistache l’ha realizzato

Contravviene ai propri doveri il responsabile di una redazione tv che apporta tagliad un servizio giornalistico senza informarne il giornalista che lo ha realizzato.Questi, infatti, in caso di dissenso, può chiedere che la sua firma venga tolta dalservizio.Nel caso in esame, il Comitato di redazione Rai aveva presentato ricorso avversol’archiviazione, da parte dei primi giudici, di un esposto nei confronti dei verticiredazionali per i tagli apportati al servizio di una collega, senza dare alcuna comu-nicazione. Il responsabile della redazione ha ammesso di avere assunto tale deci-sione, motivando il mancato coinvolgimento della giornalista con i tempi ristrettiper la messa in onda del telegiornale, motivo per il quale è stata comminata la san-zione più lieve.• C.D.N. 19 febbraio 2014 n. 5 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti• Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Cdr Rai avverso archiviazione esposto

Ordine Lazio 14 novembre 2011-Avvertimento a Stefano Cutrone

I-1-5 Illecito confondere il ruolo di giornalista con quello dipresidente di un’associazione cittadina

L’attività giornalistica non può essere confusa con le iniziative assunte quale rap-presentante di un’associazione a tutela dei cittadini né può essere assoggettata adaltri ruoli o interessi.Nel caso in esame, il giornalista, presidente di un’associazione cittadina nonché di-rettore di un’emittente privata aveva fotografato una portalettere che, durante l’ora-rio lavorativo, entrava in un supermercato per acquistare alcuni prodotti.Quindi, nel blog dell’emittente da lui diretta, aveva pubblicizzato il fatto, ospitan-do severi commenti, senza avere effettuato alcuna verifica sulle cause e modalitàdell’episodio denunciato e senza lasciare spazio ad alcuna replica dell’interessata.Nel ricorso avverso la sanzione inflitta dai primi giudici, il giornalista aveva affer-mato di avere agito quale rappresentante di un’associazione cittadina. Questa tesinon è apparsa ammissibile ed il ricorso è stato respinto.• C.D.N. 19 febbraio 2014 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti• Respinto ricorso Marcello Olivieri avverso delibera Ordine Abruzzo 15 marzo 2011NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

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I-1-6 I limiti della responsabilità del DirettoreNon viene meno ai propri doveri il direttore che, avendo affidato compiti di respon-sabilità ad un giornalista, peraltro conosciuto, non viene informato in alcun mododell’intervenuta cancellazione dello stesso dall’Albo e continua a fargli svolgereattività giornalistica per la testata da lui diretta.Peraltro, nella vicenda decisa dal CDN, il giornalista destinatario della denuncia daparte del ricorrente, dopo essere stato cancellato per morosità, era stato reiscrittodall’Ordine di appartenenza con l’anzianità pregressa, per cui risultava sanato atutti gli effetti anche il periodo di temporanea cancellazione.• C.D.N. 20 febbraio 2014 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Roberto Puleo avverso archiviazione esposto Ordine Lombardia 5 luglio 2012

I-1-7 Cronaca giudiziaria - Commenti, critiche e ricerche di fattientro i limiti della correttezza professionale. Ammissibilità

È conforme al decoro ed alla dignità professionale il comportamento del cronistagiudiziario che esercita il suo diritto di informazione e di critica riportando solo no-tizie apprese da fonti obbiettivamente attendibili, citando le rispettive tesi ed ospi-tando rettifiche e precisazioni.Nel respingere il ricorso di un esponente avverso l’archiviazione di una sua denun-cia da parte dell’Ordine Regionale, il CDN ha riscontrato la correttezza del giorna-lista nel riferire compiutamente su una vicenda giudiziaria.• C.D.N. 5 marzo 2014 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Respinto ricorso Francesco Cardile avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26 luglio

2012. Proscioglimento Carlo Raggi

I-1-8 Commistione giornalismo e pubblicità ed uso arbitrario diuno pseudonimo altrui. Non sono ammessi

Un direttore non può consentire la pubblicazione di pagine e/o servizi pubblicitarisenza che sia evidenziata la loro natura pubblicitaria/promozionale. Né può dispor-re a suo piacimento dello pseudonimo usato da altro collega, peraltro da tempo as-sente dal servizio, senza avergli richiesto specifica autorizzazione.Lo ha ribadito il CDN nell’esaminare, respingendolo, il ricorso presentato dal di-rettore di una testata giornalistica avverso il provvedimento di sospensione dal-l’esercizio dell’attività professionale. L’entità della sanzione è stata ridotta a segui-to del ravvedimento manifestato dal giornalista che, ricevuta la contestazione deiprimi giudici, ha posto termine al comportamento lesivo delle norme disciplinari.• C.D.N. 5 marzo 2014 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Conti• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Luciano Segafreddo avverso delibe-

ra Ordine Veneto n. 337/2012NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

~CONFORME• C.D.N. 5 marzo 2014 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Conti• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Ugo Sartorio avverso delibera Ordi-

ne Veneto n. 423/2012

41Attività disciplinareDecisioni C.D.N

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I-1-9 Diritto di critica e verità sostanziale dei fattiUna polemica politica ed una critica giornalistica sono sempre ammesse quando siosservano le regole della verità sostanziale dei fatti, dell’uso di termini corretti edel rispetto della dignità e dell’onorabilità della persona.Il CDN aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso di un esponente po-litico avverso l’archiviazione, da parte del Consiglio Regionale, di un esposto pre-sentato nei confronti di un giornalista a seguito della pubblicazione di articoli chelo riguardavano, ed aveva avviato procedimento disciplinare.Al termine dell’istruttoria, il giornalista è stato prosciolto, avendo dimostrato diavere correttamente esercitato il diritto-dovere di critica, attenendosi alla realtà so-stanziale dei fatti.• C.D.N. 19 marzo 2014 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ernesto Belisario avverso delibera archi-

viazione Ordine Basilicata 13 novembre 2010- Prosciolto Nino Grasso.

~CONFORME• C.D.N. 19 marzo 2014 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ernesto Belisario avverso delibera archi-

viazione Ordine Basilicata 13 novembre 2010- Prosciolto Mario Isoldi.

I-1-10 Incompatibilità del ruolo di Direttore e di amministratoredella concessionaria di pubblicità

Il ruolo di Direttore Responsabile di una emittente televisiva non può essere con-fuso con quello di amministratore della società che sottoscrive i contratti pubblici-tari per l’emittente.La vicenda ha riguardato delle interviste a pagamento ad alcuni amministratoripubblici, fatte da giornalisti in base a contratti sottoscritti con la società pubblici-taria, di cui il direttore era anche amministratore. Le interviste, pur se ospitate inspazi di cosiddetto intrattenimento, avevano un carattere prettamente informativocon la partecipazione di giornalisti e ricadevano quindi sotto il controllo del diret-tore dell’emittente. Confermata la sospensione del direttore di due mesi dispostadai primi giudici.• C.D.N. 9 aprile 2014 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Giovanni Mazzoni avverso delibera Ordine Emilia Romagna

n. 592/2013

I-1-11 L’Addetto Stampa agevola il lavoro dei colleghiL’Ufficio Stampa di un Ente, sia pubblico o privato, ha il compito di agevolare i rap-porti tra giornalisti ed amministratori e quindi non può chiedere di ‘filtrare’ le dichia-razioni fatte dagli amministratori al di fuori dell’ufficialità dei comunicati stampa.Nel caso in esame, i giornalisti di un Comune erano stati invitati a non telefonare‘privatamente’ al Sindaco ed agli amministratori per ottenere dichiarazioni che nonfossero preventivamente concordate con l’Ufficio Stampa.Il CDN ha rilevato che, anche in presenza di una formale disposizione del Sindaco,l’Ufficio Stampa non avrebbe dovuto sottoscrivere la comunicazione contestata.

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• C.D.N. 9 aprile 2014 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Antonino Mario Previtera avverso

delibera Ordine Sicilia 27 luglio 2012

I-1-12 Diritto di cronaca nel rispetto dell’essenzialità dellanotizia

Non è sanzionabile il giornalista che, nel riferire un tragico fatto di cronaca, si li-mita a cogliere gli aspetti essenziali e di interesse generale della notizia.Il caso esaminato dal CDN ha riguardato la decisione di una giovane di togliersi lavita, a pochi giorni dal suicidio del fidanzato. La notizia risulta presentata con ledoverose cautele, per cui il ricorso è stato accolto.• C.D.N. 16 luglio 2014 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi• Accolto ricorso Giuseppina Andreoli avverso delibera Ordine Veneto 17 giugno 2013

I-1-13 Il giornalista tutela i diritti e la dignità dei soggettideboli

L’obbligo, per il giornalista, di tutelare la dignità dei portatori di handicap, sussi-ste anche quando, in assoluta buona fede, fa delle battute che possono lederne ladignità ed urtare il comune buonsenso.Nella fattispecie, nel corso di una trasmissione radiofonica, un giornalista, per de-nunciare quella che considerava ipocrisia dell’ambiente sulla vicenda di una bam-bina ucraina disabile in cura in Italia, aveva fatto una battuta, da lui stesso defini-ta ‘caustica’ e della cui gravità si era reso subito conto. Infatti il giorno dopo, nel-la stessa trasmissione, aveva presentato accorate scuse per quella frase.Nel ribadire il principio che un giornalista, prima di lanciare un messaggio, ha l’ob-bligo di rispettare la sensibilità dei destinatari e dei lettori, il CDN ha preso atto delravvedimento ed ha attenuato la sanzione.• C.D.N. 17 settembre 2014 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Pier Luigi Pellegrin avverso delibe-

ra Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 17 marzo 2014Vedi Decisione n. 17, pag 69

I-1-14 Scelta di foto d’archivio. Obbligo di verificaL’omesso controllo, da parte del direttore, non si configura solo quando si viola vo-lutamente la norma ma anche quando non si avverte il dovere di una più attenta ve-rifica e quando, a corredo di servizi di particolare delicatezza, si pubblicano foto diminori e/o soggetti deboli.Il principio vale anche quando, nel denunciare casi di sfruttamento e violenza ve-rificatisi in una comunità, a corredo del servizio – si pubblica una foto d’archivio,scattata un anno prima – in un contesto diverso, nella quale compariva anche unaminore, allora ospite della struttura, ma non coinvolta nella vicenda di cui si occu-pa il servizio giornalistico• C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 28 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Paolo Ermini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana

22 ottobre 2013NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

43Attività disciplinareDecisioni C.D.N

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I-1-15 La lesione della dignità professionale e sue conseguenzeAi sensi dell’art.58 della legge professionale, la prescrizione opera dopo cinque an-ni dal fatto e si prescrive entro cinque anni dal fatto, termine non prolungabile ol-tre la metà.Quando, però, il comportamento del giornalista, lesivo della dignità dell’Ordine,rimasto a lungo non palese, viene conosciuto e reso pubblico per il clamore media-tico suscitato da una vicenda processuale, nella quale il giornalista non risulta pe-nalmente coinvolto, non si può invocare l’intervenuta prescrizione. Ciò perché ilfatto per il quale si procede, cioè la lesione della dignità professionale, si è concre-tizzato ed ha danneggiato l’Ordine solo nel momento in cui è divenuto di pubblicodominio.• C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana• Respinto ricorso Maria Cristina Bruno avverso delibera Ordine Piemonte 14 marzo 2013

I-1-16 Informazioni incomplete e fuorvianti ai danni di unacomunità. Non ammesse

Viene meno al dovere di rispettare la verità dei fatti il giornalista che, nell’illustra-re una vicenda riguardante una intera comunità, non effettua ogni necessaria veri-fica per fornire un’informazione completa e rispondente alla reale situazione delfatto illustrato e commentato.Un’informazione incompleta, imprecisa o fuorviante, specie in situazioni di tensio-ni ambientali, può infatti creare o alimentare un clima di intolleranza nei confron-ti di quanti fanno parte di quella comunità.• C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana• Respinto ricorso Michele Ruffi avverso delibera Ordine Sardegna 6 maggio 2013

~CONFORME• C.D.N. 12 novembre 2014 n. 36 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana• Ritenuto non manifestamente infondato ricorso M.M. Kabakebbji avverso delibera archi-

viazione esposto Ordine Lombardia 13 novembre 2012. Sanzionato Luca Fazzo

I-1-17 Il giornalista non risponde di titoli o ‘riassunti’ elaboratida altri

Non può essere addebitata al giornalista la pubblicazione, affianco ad un suo arti-colo, di un ‘colonnino’ scritto da altri, riassuntivo del servizio, e con possibile vio-lazione della privacy di terzi.Il giornalista aveva smascherato e denunciato, con una inchiesta, il sistema di in-tercettazioni illecite fatte da un supermercato nei confronti dei suoi dipendenti, conla registrazione anche di dialoghi privati, poi ripresi nel servizio-inchiesta, senzariportare i nomi delle persone interessate.Il CDN ha annullato la sanzione inflitta dai primi giudici sul presupposto che, se ilgiornalista, nel servizio a sua firma, tutela la privacy di una persona inconsapevol-mente coinvolta nel fatto poi divenuto oggetto di cronaca, non può essere chiama-to a rispondere di box, foto o didascalie realizzati da altri colleghi.• C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli

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• Accolto ricorso Gianluigi Nuzzi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombar-dia 13 gennaio 2014

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-18 Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggettiestranei al corpo redazionale

Nei casi di assenza, il Direttore può farsi sostituire nelle sue funzioni solo da ungiornalista individuato all’interno della redazione in forza dell’inquadramento con-trattuale (vice direttore, caporedattore etc).Nel caso in esame, in assenza del Direttore, le sue funzioni erano di fatto svolte daldirettore editoriale, anch’egli giornalista, ma figura estranea al corpo redazionale.Il Direttore era stato sanzionato dai primi giudici a seguito della pubblicazione diun articolo, firmato con uno pseudonimo, ritenuto lesivo della dignità di un magi-strato. Nel confermare la responsabilità del ricorrente per omesso controllo, ilCDN ha ridotto l’entità della sanzione inflitta dai primi giudici in quanto, una vol-ta reso pubblico il nome di chi usava quello pseudonimo nel giornale, è venuta me-no la responsabilità che, per costante giurisprudenza, si attribuisce al direttorequando l’autore dell’articolo è sconosciuto.• C.D.N. 16 ottobre 2014 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato• Respinto ricorso(con riduzione entità sanzione) di Alessandro Sallusti avverso delibera

Ordine Lombardia 9 aprile 2013NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-19 Opera correttamente il giornalista che su una controversavicenda riporta le varie opinioni

Rientra nei canoni della correttezza il comportamento di un giornalista che rendenote le prese di posizione di un esponente politico su una vicenda di pubblico in-teresse e poi pubblica la rettifica richiesta dalla controparte.Il giornalista aveva pubblicato la denuncia di un esponente politico sulla possibilepresenza di materiale nocivo per la salute in un’area del territorio e, successiva-mente, una rettifica richiesta dalla società interessata.• C.D.N. 12 novembre 2014 n. 35 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Antonio Barbieri avverso delibera Ordine Lazio 6 maggio 2013 (archi-

viazione esposto)

I-1-20 Diritto di criticare le regole di una religione quando nonsi offendono in modo generalizzato tutti i credenti

Rientra nel diritto-dovere dell’Ordine, in presenza di formali denunce fatte da cit-tadini, verificare se il messaggio di un giornalista sia lesivo della dignità di interecomunità religiose, e avvalendosi degli strumenti normativi e regolamentari in vi-gore, acquisire tutti gli elementi necessari per formulare un giudizio su quanto de-nunciato.Si dispone, poi, il proscioglimento perché non risulta violata nessuna norma, quan-do si accerta che il giornalista si è limitato a formulare una critica severa ma circo-scritta nei limiti della continenza espressiva, senza scadere in un disprezzo indiscri-minato e generalizzato per tutti coloro che credono in quella religione.

45Attività disciplinareDecisioni C.D.N

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• C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ass.ne Media&Diritto avverso delibera

archiviazione esposto Ordine Lazio 11 dicembre 2013. Prosciolto Magdi Cristiano AllamNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-1-21 Nel dubbio prevale l’obbligo di tutela della dignità dellapersona

Nel resoconto di indagini giudiziarie su vicende particolarmente delicate, che pos-sono incidere sulla dignità di una persona, il giornalista osserva la massima pru-denza ed effettua ogni doveroso accertamento prima di pubblicare, assieme ai no-mi di persone indagate, quelli di altre mai formalmente coinvolte nella vicenda giu-diziaria e non iscritte nel registro degli indagati.Nella fattispecie, il nome di un sacerdote non inquisito nella indagine oggetto de-gli articoli, era stato accostato a quello di altri sulla base di una incompleta e sog-gettiva valutazione degli atti processuali.• C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana• Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Achille Tronconi avverso delibera archi-

viazione esposto Ordine Liguria 14 febbraio 2012. Sanzionato Giovanni Ciolina

I-1-22 Resoconto di violenza sessuale. Va omesso ogniparticolare che renda riconoscibile la vittima

Viola la Carta dei Doveri il giornalista che inserisce, nel resoconto di una violenzasessuale, dati non essenziali ai fini della cronaca e comunque tali rendere ricono-scibile la vittima del fatto criminoso. La responsabilità sussiste anche quando, puromettendo di riportare le generalità della vittima, ci si sofferma su particolari (na-zionalità, lavoro che svolgeva, zona in cui abitava, descrizione fisica etc.) che pos-sano renderla facilmente identificabile.• C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 40 - Pres. Felappi - Rel. Conti• Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto

n. 47/2014NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

~CONFORME• C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 41 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto

n. 45/2013

• C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 42 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto

n. 46/2013

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I-1-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVASU SANZIONI DISCIPLINARI 2014L’art. 40 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Con-siglio Nazionale (D.D 18 luglio 2003) e l’art.8 del nuovo Regolamento in materia di ricor-si innanzi al Consiglio di disciplina nazionale entrato in vigore il 31.03.2014 stabilisconoche, nei casi di provvedimenti disciplinari, il ricorrente può proporre, unitamente al ricor-so o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare.Il Consiglio di disciplina nazionale, valutata caso per caso, l’esistenza del fumus boni iurise del periculum in mora, in attesa di pronunciarsi nel merito dei ricorsi, ha adottato i sotto-elencati provvedimenti, accogliendo le istanze di sospensiva formulate dai ricorrenti:

I-1-1-1-1 Istanze accolte• C.D.N. 6 maggio 2014 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Ricorso Cinzia Politi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n. 101/2014Vedi successiva n. 19 sul ricorso, pag. 69

• C.D.N. 16 luglio 2014 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Ricorso Laura Achler avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia

12.5.2014

• C.D.N. 12 novembre 2014 n. 34 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Giorgio Borile avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 31.3.2014

47Attività disciplinareProvvedim

enti di sospensiva 2014

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I-2 DECISIONI DEL CONSIGLIODI DISCIPLINA NAZIONALE 2013

I-2-1 Illecito accusare colleghi di slealtà ed usare frasi offensiveAssume rilievo deontologico il comportamento di un iscritto all’Ordine che accu-sa di scorrettezza una collega ed usa frasi offensive verso un altro, travalicando ilimiti del diritto di cronaca.L’incolpato, direttore di un quotidiano, aveva accusato di slealtà una collega per lapubblicazione di una notizia che, a suo dire, doveva restare riservata perchè scatu-rita da un colloquio non ufficiale con un magistrato, ed aveva equiparato un gior-nalista ad esponente di un partito politico, per il fatto di dirigere la redazione di ungiornale caratterizzato da una determinata linea politica.• C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. Donno

• Respinto ricorso Giuseppe Mascambruno avverso delibera Ordine Toscana 29.4.2010

I-2-2 Vietato pubblicare foto raccapricciantiLe foto con immagini cruente scattate dalle forze di polizia sul luogo in cui si è ve-rificato un grave fatto di sangue sono mezzi di prova ai fini processuali, ma nonpossono essere pubblicate se, per la loro efferatezza, offendono il senso comune eviolano la dignità della persona. Né può essere invocato il diritto di cronaca se, co-me nel caso in esame, la pubblicazione avviene molti mesi dopo l’accaduto, in unservizio che rievoca il fatto delittuoso.La pubblicazione delle foto era riferita all’episodio di due anziani coniugi, sevizia-ti ed uccisi nella loro abitazione.• C.D.N. 5 marzo 2013 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone

• Respinto ricorso Omar Monestier avverso delibera Ordine Veneto 5.11.2009

I-2-3 Annullamento sanzione all’autore dell’articolo - Decadel’accusa di omesso controllo al Direttore

L’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della sanzione discipli-nare comminata ad un giornalista per la redazione di un articolo che era stato rite-nuto deontologicamente non corretto, fa decadere la contestazione di omesso con-trollo fatta al direttore.• C.D.N. 6 febbraio 2013 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone

• Accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 14.12.2012

~CONFORME

• C.D.N. 14.11.2013 n. 72 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni

• Respinto ricorso Jonathan Doria Papmphili avverso delibera Ordine Lombardia

30.12.2012 (archiviazione esposto)

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I-2-4 Esercizio del diritto di cronacaNon vi è lesione del decoro e della dignità professionale quando, verificando unfatto di cronaca, si è coinvolti in un’aspra discussione legata, però, a vicende pre-gresse, del tutto estranee al fatto di cui il giornalista si sta interessando al momen-to della disputa verbale.• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Accolto ricorso Corrado Barbacini avverso delibera Ordine Fiuli Venezia Giulia 29 no-

vembre 2010

I-2-5 È sanzionabile chi pubblica notizie tratte da una fonteanonima non verificata

Un giornalista che usa fonti anonime senza verificarle non adempie all’obbligo dipromuovere la fiducia tra stampa e lettori e viene meno al corretto esercizio del do-vere-diritto di cronaca.Il Consiglio di Disciplina Nazionale ha perciò confermato la sanzione della so-spensione dall’esercizio dell’attività professionale ad un giornalista che aveva tra-sferito in un articolo il contenuto di un esposto anonimo contenente gravi accuseed insinuazioni nei confronti del Procuratore della Repubblica di Bari. Il tutto, sen-za fare alcun cenno o riferimento alla provenienza di quelle notizie, e senza avereeffettuato alcun riscontro sulla loro veridicità.• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 16 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Luciano Lannes avverso delibera Ordine Puglia 21.7.2011NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2013

I-2-6 L’editore di una tv offende dei colleghi. Ne rispondeil direttore

Quando l’editore di una tv occupa spazi rilevanti delle trasmissioni per accusare edoffendere dei giornalisti ne risponde il Direttore.Nel caso in esame, il direttore di una tv è stato sospeso dall’esercizio dell’attivitàprofessionale per avere consentito all’editore lunghi interventi con toni offensivi epolemici, anche su questioni non di interesse pubblico nei confronti di alcuni gior-nalisti e per avere egli stesso condiviso, ripreso e rilanciato le critiche ingiuriosedell’editore nei confronti dei colleghi.• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Paolo Gioacchino Picone avverso delibera Ordine Sicilia 13.2.2011

I-2-7 Non c’è illecito quando si esercita correttamente il dirittodi critica

Opera entro i limiti delle regole deontologiche il giornalista che, prendendo spun-to da una dichiarazione fatta da un personaggio pubblico, correttamente riportata,sviluppa una critica, magari aspra, ma priva di frasi offensive o censurabili sul pia-no disciplinare.Il Consiglio di Disciplina Nazionale ha perciò respinto il ricorso presentato da unprofessionista, anche a nome di alcune persone - in qualità di fedeli cattolici - av-verso la decisione del Consiglio dell’Ordine della Lombardia di archiviare un

49Attività disciplinareDecisioni C.D.N

. 2013

esposto presentato nei confronti di un giornalista, autore di un articolo che - secon-do i ricorrenti - oltre a non rispettare la verità, sarebbe stato diffamatorio per laChiesa Cattolica ed offensivo per i fedeli.Il giornalista aveva preso spunto da una dichiarazione fatta in Cile dall’allora Se-gretario di Stato Vaticano in risposta ad una domanda sul rapporto tra celibato sa-cerdotale e abusi sessuali su minori da parte di alcuni membri del clero, per svilup-pare delle considerazioni critiche verso la Chiesa Cattolica, nelle quali tuttavia ilConsiglio di Disciplina non ha ravvisato violazioni di carattere deontologico.• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Respinto ricorso Carlo Foresti avverso delibera Ordine Lombardia 10.11.2011(archivia-

zione esposto)NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2013

I-2-8 La rettifica deve essere esplicitaNon si adempie all’obbligo di rettifica “anche in assenza di specifica richiesta” (co-me disposto dal Codice deontologico per la diffusione di notizie rivelatesi inesatteo errate) quando, dopo aver pubblicato un articolo su un’indagine della magistra-tura a carico di un giornalista accusato di un grave reato, si precisa - in un edito-riale a commento di un diverso caso giudiziario - l’esatta ipotesi di reato contesta-ta al collega, risultata tuttavia meno grave.È stato perciò respinto il ricorso del direttore di un quotidiano che aveva pubblica-to un articolo su un’indagine giudiziaria a carico di un noto giornalista che sareb-be stato indagato per concussione e che poi in un successivo servizio, nel contestodi una diversa vicenda, aveva precisato che l’effettiva contestazione avanzata dal-la magistratura era quella di rivelazione di segreto.• C.D.N. 20 marzo 2013 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Antonio Padellaro avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2012NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2013

I-2-9 Illecito accedere nella casella di posta elettronica di colleghiÈ sospeso dall’esercizio dell’attività professionale il giornalista che, come anche accer-tato dalla magistratura con apposita sentenza del Gip, ha preso cognizione del contenu-to della posta elettronica di una collega attraverso numerosi accessi fraudolenti, proce-dendo altresì alla cancellazione di alcune e-mail, dopo averle inviate alla propria casel-la di posta elettronica, utilizzandone alcune per confezionare articoli giornalistici.Il Consiglio di Disciplina Nazionale, nel respingere il ricorso, ha tuttavia ridotto ladurata della sospensione, in attesa della pronuncia dei primi giudici su altre analo-ghe contestazioni che erano state stralciate dal provvedimento impugnato.• C.D.N. 5 aprile 2013 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Respinto (con riduzione sanzione) ricorso Antonello Menconi avverso delibera OrdineUmbria 14.12.2012

I-2-10 Responsabilità del Direttore - Assoluzione in mancanza diprove certe

Nel procedimento disciplinare, non vi è responsabilità del direttore quando non siastato riscontrato con tranquillizzante certezza un suo comportamento omissivo nei

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compiti di controllo. Ciò in quanto l’attuale foliazione dei quotidiani, con redazio-ni periferiche spesso autonome nell’impaginazione e nella stampa di quelle edizio-ni, non consente sempre un minuzioso controllo di ogni articolo pubblicato, speciequando, come nel caso in esame, si è trattato di un fatto non eclatante, per il qua-le, all’autore dell’articolo è stata inflitta la sanzione minimale dell’avvertimento.• C.D.N. 16 aprile 2013 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 6.6.2012

(archiviazione esposto)

~CONFORME

• C.D.N. 14.11. 2013 n. 73 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia

30.5.2012 (archiviazione esposto)

I-2-11 Grave fatto di cronaca con immagini che ledono la dignitàdella persona. Omesso controllo del direttore

Vi è violazione delle regole deontologiche anche quando, col proposito di docu-mentare un gravissimo fatto di cronaca, si pubblicano foto scattate sul luogo dellatragedia che, per la loro crudezza, risultino irrispettose del dolore altrui e violanola dignità della persona.È stato perciò respinto il ricordo del direttore di un quotidiano che, dopo un gra-vissimo attentato davanti ad una scuola, aveva documentato la terribile crudezzadel fatto pubblicando la foto di una studentessa seduta sull’asfalto con le gambenude e divaricate, i vestiti semibruciati, il viso annerito, i seni scoperti e gli occhichiusi mentre qualcuno la soccorreva.• C.D.N. 16 aprile 2013 n. 34 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 1.10.2012

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2013

I-2-12 Richiesta rettifica su un fatto realmente accaduto - ModalitàSe una notizia si è rivelata falsa o inesatta il giornalista ha sempre l’obbligo di ret-tificarla, anche in assenza di una specifica richiesta.Quando invece, un fatto accertato e verificato è realmente accaduto sussiste egual-mente l’obbligo di rettifica, ma l’interessato deve farne esplicita richiesta con lemodalità ed i limiti stabiliti dall’art. 8 della legge 8.2.1948 n. 47 (disposizioni sul-la stampa) come modificato dall’art. 2 della legge 5.8.1981 n. 416.Nel caso in esame, la richiesta di rettifica consisteva in un manoscritto di numero-se pagine. Alla richiesta del giornale di ridurne il contenuto, l’interessato non ave-va dato riscontro, ma aveva presentato un esposto disciplinare al Consiglio Regio-nale che aveva sanzionato il giornalista. Il C.D.N. ha annullato la sanzione.C.D.N. 23 aprile 2013 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Accolto ricorso Kurt Werner Zimmerman avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige

14 novembre 2011

51Attività disciplinareDecisioni C.D.N

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I-2-13 L’autore dell’articolo non risponde del titolo, se ideatoda altro giornalista

Non è sanzionabile, per un titolo ritenuto diffamatorio, l’autore di un articolo, ri-sultato invece corretto nel testo, quando è provato che l’articolista è stato estraneoalla titolazione.Né si può contestare allo stesso giornalista l’omesso controllo per il fatto di rico-prire la carica di vice direttore, quando la sua sede lavorativa è in una città diver-sa da quella della direzione centrale, dove si provvede anche alla titolazione degliarticoli.• C.D.N. 23 aprile 2013 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Accolto ricorso Franco Bechis avverso delibera Ordine Lazio 3.9.2010NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2013

I-2-14 Obbligo della segretezza per chi fa parte di un collegiogiudicante

Viene meno ai doveri di segretezza e di privacy chi, investito di una funzione pub-blica, quale quella di componente di un collegio giudicante dell’Ordine dei Gior-nalisti, diffonde sul proprio profilo personale di Facebook, con commenti e parti-colari, l’andamento della riunione prima che sia stato dato corso alla procedura dinotifica ai diretti interessati.L’azione disciplinare è stata avviata dall’Ordine territoriale competente nei con-fronti del consigliere nazionale, a seguito della diffusione in rete (sulla bacheca Fa-cebook) del risultato di un procedimento disciplinare a carico di una collega, subi-to dopo la votazione.• C.D.N. 23 aprile 2013 n. 39 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Antonella Cardone avverso delibera Ordine Emilia Romagna

11.10.2011

I-2-15 Uso di frasi improprie e messaggi distortiAnche quando si affrontano in termini positivi problematiche di carattere socialeva prestata attenzione ai termini usati per evitare che al lettore pervenga un mes-saggio distorto ed apparentemente dispregiativo o razzista.Nel caso in esame, una giornalista aveva definito “pupazzetti di colore agli ordinidi qualche scuderia” gli abituali vincitori di maratone, attorno a cui si muove ilmondo di procuratori e scuderie, nel contesto di un articolo che si proponeva – se-condo l’articolista - di richiamare l’attenzione verso i tanti atleti, magari persino incarrozzella, che hanno il merito di esaltare il ruolo dell’agonismo dilettantisticonelle manifestazioni sportive di massa.Preso atto di tali chiarimenti, il Consiglio di Disciplina Nazionale - nel ridurre lasanzione inflitta dai primi giudici - ha ribadito l’esigenza, per i giornalisti, di pre-stare la massima attenzione ai termini usati per evitare che al lettore pervenga unmessaggio diverso dalle finalità dell’autore.• C.D.N. 29 aprile 2013 n. 42 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Denise Quintieri Tarsitano avverso

delibera Ordine Toscana 11.5. 2012

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I-2-16 Responsabilità del direttore di una tv che nell’editorialeconfonde il proprio ruolo di presidente di un’Associazionecon quello di giornalista

Nei suoi editoriali e servizi televisivi il direttore di una testata non può confonde-re, per proprie finalità, il ruolo di giornalista con la sua carica di presidente diun’associazione, perché viene meno l’autonomia del giornalista e l’imparzialità delmessaggio.Il Consiglio della Toscana aveva sanzionato con la censura il direttore di una tv chenel corso di alcuni editoriali aveva polemizzato con un giornalista trattando argo-menti riferiti alla propria attività di presidente di un’associazione onlus, invece diaffrontare tematiche di carattere generale.A seguito del ravvedimento dell’incolpato, che ha anche rivendicato la propriabuona fede, la sanzione è stata ridotta ad avvertimento.• C.D.N. 29 aprile 2013 n. 43 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Luigi Bardelli avverso delibera Or-

dine Toscana 8.10.2012

I-2-17 Messaggio giornalistico e ‘commistioni improprie’con quello pubblicitario

Si ha pubblicità impropria od occulta quando vi concorrono in modo evidente l’im-postazione grafica, le didascalia e le foto che accompagnano il servizio, con ciòviolando l’obbligo di distinguere nettamente il messaggio giornalistico da quellopubblicitario.Nel caso in esame, il direttore di un settimanale è stato sanzionato per la pubblica-zione di due edizioni contenenti dei servizi aventi intenti pubblicitari occulti: nelprimo, infatti, era stato proposto un servizio sulla nazionale italiana di calcio, pub-blicando in copertina la foto dei calciatori che successivamente è stata utilizzata dalmarchio di intimo maschile indicato nel servizio per la sua campagna pubblicitariasui giornali e sui tabelloni murali di tutta Italia. Nel secondo servizio, sotto formadi anticipazione di un lancio di moda stagionale, erano stati pubblicati dei backsta-ge forniti dalla stessa società.• C.D.N. 30 aprile 2013 n. 44 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Respinto ricorso Alfonso Signorini avverso delibera Ordine Lombardia 20.1.2011NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2013

I-2-18 Iscrizione nell’elenco pubblicisti quale compensoper la collaborazione. Si lede la dignità professionale

Compromette gravemente la dignità professionale il direttore di un giornale che siavvale della collaborazione di aspiranti pubblicisti e li ‘retribuisce’ solo con la do-cumentazione utile ad ottenere l’iscrizione all’albo professionale.È stato, perciò, sanzionato con la sospensione per dodici mesi, il direttore di ungiornale accusato di aver reclutato giovani desiderosi di diventare pubblicisti, uti-lizzandoli per raccogliere notizie e scrivere articoli circa eventi sportivi in pro-gramma nei più disparati centri del Lazio, nonché di aver fatto loro firmare attesta-zioni di pagamento non rispondenti al vero in cambio della documentazione utile

53Attività disciplinareDecisioni C.D.N

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per l’iscrizione nell’albo professionale.• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 45 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2012

I-2-19 Giudizi espressi a mezzo email tra una cerchia ristrettadi persone (mailing list) ed acquisiti nel procedimento in modoanomalo. Non c’è dolo

L’acquisizione indebita di frasi pronunciate attraverso e-mail indirizzate ad un ri-stretto numero di persone (maling list) e quindi destinate a rimanere corrisponden-za riservata in tale contesto, non possono costituire mezzo di prova per avviare unprovvedimento disciplinare.La sanzione originariamente inflitta dai primi giudici ad una giornalista era stataannullata per vizio insanabile, per cui il procedimento è stato riassunto dal CDN,che, conclusa l’istruttoria, ha prosciolto l’incolpata. Questa, oltre a giustificare al-cune affermazioni riferite all’Ordine Regionale di appartenenza con lo stato d’ani-mo esasperato dei giornalisti precari, ha affermato che tali frasi contestate faceva-no parte di uno scambio di battute inviate a mezzo email tra i soli iscritti al localecoordinamento regionale di categoria, e quindi destinate a rimanere private.• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 46 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Prosciolta Emiliana Cirillo

I-2-20 Le fotografie non devono travisare il contenuto degli ar-ticoli

Costituisce illecito disciplinare la pubblicazione, a corredo di articoli e notizie, difoto artefatte mediante, l’aggiunta di elementi estranei al contesto di cui si parla,ma tali da apparire conformi alla realtà ripresa dall’autore dello scatto.Il Consiglio Nazionale ha confermato la sanzione dell’avvertimento ad un diretto-re, in quanto, nelle foto a corredo di un servizio sulla guerra in Medio Oriente del2008, mediante una rielaborazione grafica, si era operata una giustapposizione dielicotteri militari in posizione sovrastante rispetto ad un soldato in azione di com-battimento e ad un edificio distrutto dai bombardamenti. Ciò -ha osservato tra l’al-tro il CDN- disattende le aspettative del lettore ed indebolisce il principio della ve-rità sostanziale dei fatti, che è alla base della professione giornalistica.• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 47 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Ordine Lombardia 11.1.2010NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2013

I-2-21 Una notizia - anche se acquisita da fonti attendibili -va sempre verificata

Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ricevute dalle sue fonti per ac-certarne l’attendibilità e per controllare la fondatezza di quanto viene diffuso al-l’opinione pubblica, in modo da salvaguardare la verità sostanziale dei fatti.Nel caso in esame il giornalista, nel dare notizia di un’ordinanza di “messa allaprova” resa dal Tribunale per i minorenni a carico di due giovani accusati di atti dibullismo, aveva scritto che avrebbero dovuto ‘servire alla messa dei frati’. Si è poigiustificato affermando di avere capito male il termine “mensa” e conseguente-

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mente di aver male interpretato la notizia da lui avuta (fra le attività di volontaria-to i due giovani avrebbero dovuto servire alla “mensa” dei frati e non alla Messa,intesa come liturgia).Il Consiglio di Disciplina Nazionale, nel prendere atto delle giustificazioni fornitedal ricorrente, ha ridotto la sanzione (da censura ad avvertimento) ribadendo tutta-via l’obbligo di verificare ogni notizia, anche se ricevuta da fonte attendibile, spe-cie quando risulti di particolare singolarità.• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 55 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Carlo Barbieri avverso delibera

Ordine Veneto 12.1.2012

I-2-22 Il Direttore promuove la cooperazione tra colleghiViene meno al dovere di promuovere e garantire la solidarietà tra colleghi il direttoredi un’emittente che, nei titoli di coda di un tg, non fa più comparire i nomi dei giorna-listi cineoperatori esecutori delle immagini e degli addetti al montaggio dei servizi.Tale decisione, oltre a violare il principio di collaborazione e cooperazione tra col-leghi, non consente all’ascoltatore di individuare il responsabile delle immagini e/odel montaggio,esponendo il giornalista che compare in video ad eventuali respon-sabilità non sue.• C.D.N. 18 settembre 2013 n. 57 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Respinto ricorso Mario Giuseppe Sergio Talenti avverso delibera Ordine Toscana 24.9.2012

I-2-23 È punibile chi usa il giornale per insulti ed attacchi personaliAl direttore non è consentito utilizzare il giornale per lanciare pesanti insulti ed at-tacchi personali a uomini pubblici nel contesto di una polemica politica, perché intal modo viene meno al dovere del rispetto della persona e della sua dignità.Il giornalista è stato sanzionato perché, nel criticare delle proposte formulate da unparlamentare, lo aveva additato con un termine oltraggioso e offensivo sul pianopersonale: sospensione per due mesi dall’esercizio dell’attività professionale.• C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 60 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 20.2.2012

I-2-24 La presunzione di innocenza prevale su quella di colpevolezzaNel resoconto delle indagini seguite ad un gravissimo fatto di cronaca, il giornali-sta deve osservare prudenza nel riportare i dati personali dei sospettati, speciequando, per il clamore e l’orrore suscitato dal fatto, si mette a repentaglio la digni-tà e l’incolumità di soggetti inizialmente indagati e poi risultati totalmente estranei.Nelle indagini seguite al grave attentato ad una scuola di Brindisi, su un giornale eattraverso messaggi-twitter, il direttore aveva pubblicato molti particolari su perso-ne inizialmente indagate ma poi risultate innocenti, facendo prevalere la presunzio-ne di colpevolezza su quella di innocenza. Il periodo di sospensione è stato ridottoper il ravvedimento manifestato dal ricorrente.• C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 61 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 17.9.2012 (san-

zione ridotta)

55Attività disciplinareDecisioni C.D.N

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I-2-25 Bilanciamento tra verità dei fatti, interesse pubblicoe continenza

Opera correttamente il giornalista che, nell’illustrare e commentare una sentenzadella magistratura, “rispetta i requisiti minimi di forma che debbono caratterizzarela cronaca e anche la critica, nel senso che non eccede i limiti della continenza”.Il Consiglio di Disciplina Nazionale, anche in aderenza a conforme parere del pro-curatore generale, ha respinto il ricorso presentato da un cittadino/esponente che siera ritenuto leso dal resoconto e dal commento fatto da un giornalista alla decisio-ne della magistratura. Infatti non era stato riportato il nome dell’interessato ed ilcommento rientrava nei limiti della continenza.• C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 62 - Pres. Felappi - Rel. Esposito• Respinto ricorso Sergio Brovia avverso delibera Ordine Lombardia 22.11.2012 (archi-viazione esposto)

I-2-26 L’atto di incolpazione deve essere specifico e circostanziatoLa contestazione di addebito deve contenere l’esposizione puntuale delle circo-stanze essenziali del fatto imputabile, indicando tutti i dati necessari per chiarire ladinamica degli episodi narrati, in modo da consentire all’incolpato l’esercizio deldiritto di difesa.In assenza di tali condizioni, si annulla la sanzione.• C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 63 - Pres. Felappi - Rel. Esposito• Accolto ricorso Leo Amato avverso delibera Ordine Basilicata 21 dicembre 2012

I-2-27 Interviste televisive. Inammissibili battute ironichefatte in un contesto ad alto potenziale di violenza

Il giornalista, nel formulare domande, deve sempre mantenere un tono di sobrietàe rispettare la continenza espressiva. A maggior ragione, una battuta “di spirito” ap-parentemente innocua, fatta nel contesto di un servizio di interviste a tifosi di op-poste squadre, nel corso di un prepartita di calcio ad alto potenziale di rischio perl’ordine pubblico, può determinare valutazioni discordanti e situazioni pericolose.Pur essendo stato escluso ogni intento discriminatorio, il ricorrente è stato sanzio-nato per avere inserito, nella domanda rivolta ad un sostenitore juventino, una bat-tuta di spirito su un inaccettabile luogo comune con cui in alcuni stadi vengonoapostrofati i tifosi napoletani.• C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 64 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Respinto ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 6.2.2013NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2013

I-2-28 Un giornalista non concede la propria immagine per finipubblicitari

La Carta dei doveri del giornalista consente prestazioni a titolo gratuito per inizia-tive pubblicitarie solo se hanno finalità sociali, umanitarie, culturali, religiose, ar-tistiche, sindacali e comunque prive di carattere speculativo.Pertanto, viola le disposizioni contenute nella Carta dei doveri il giornalista che,anche a titolo gratuito e per una sola volta, presta la propria immagine, con l’indi-

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cazione dello status professionale, per la pubblicità di un’impresa commerciale.La foto del giornalista era stata pubblicata, assieme ad altre di ‘volti noti’ della Cit-tà, nel quadro di una campagna pubblicitaria promossa da una ditta commerciale• C.D.N. 24 ottobre 2013 n. 65 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Franco Manzitti avverso delibera

Ordine Liguria 7.12.2013

I-2-29 Articoli discriminatori nei confronti di zingari e rom.Ne risponde anche il direttore

L’art. 9 del codice di deontologia prevede che “nell’esercitare il diritto-dovere dicronaca il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discrimi-nazione per razza, religione, opinioni politiche ecc.”.Pertanto, oltre al giornalista autore degli articoli, è stato sanzionato per omessocontrollo anche il direttore di un quotidiano che ha acconsentito la pubblicazionedi una serie di articoli con valutazioni connotate da disprezzo e razzismo, tali di fo-mentare l’odio razziale. Al centro della vicenda sette articoli ritenuti discriminato-ri nei confronti di zingari e rom.• C.D.N. 13 novenbre 2013 n. 66 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Respinto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 10.2.2011

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-2-30 Non è automatica la culpa in vigilando del Direttorein presenza di controverse valutazioni di un articolo

Non è automatica la responsabilità del Direttore per omesso controllo in presenzadi espressioni sarcastiche, prive di intenzioni manifestamente diffamatorie, per lequali i primi giudici hanno inflitto all’autore del’articolo la sanzione minimale del-l’avvertimento, motivando però la loro decisione anche con la ‘non collaborazio-ne’ dell’incolpato nel corso del procedimento.In casi del genere risulta infatti difficile per il Direttore, nella sua doverosa attivi-tà di controllo, individuare elementi da ‘correggere’ o censurare in un articolo sar-castico e privo di affermazioni palesemente offensive.• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 67 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Accolto ricorso Maurzio Belpietro avverso delibera Ordine Milano 14.12.2012

I-2-31 Pubblicazione di ‘voci’ correnti non veritiereIl giornalista ha sempre l’obbligo di verificare le fonti, specie in presenza di ‘voci’che, una volta pubblicate, possono determinare notevole clamore per la notorietàdei personaggi coinvolti.Nel caso di specie era stata pubblicata la notizia di una presunta e non veritiera no-tizia di una rottura sentimentale che avrebbe coinvolto l’allora Presidente della Ca-mera dei Deputati.• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 68 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Respinto ricorso Francesco Cramer avverso delibera Ordine Lombardia 5. 6. 2012

57Attività disciplinareDecisioni C.D.N

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~CONFORME• C.D.N. 16 aprile 2013 n. 35 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 4.7.2012

(omesso controllo quale Direttore)

I-2-32 Chi offende l’Ordine è sottoposto a procedimentodisciplinare

È chiamato a rispondere deontologicamente il giornalista che, polemizzando con ivertici dell’Ordine territoriale nel corso di una vicenda elettorale per il rinnovo del-le cariche, finisce con l’offendere l’intera istituzione di cui fa parte. Ciò perché nonpuò essere negata la portata offensiva di una polemica in cui si parla di ‘brogli’ sen-za fornire prove, e si paragonano le vicende elettorali a quelle del Gabon.Nel confermare la responsabilità dell’iscritto, il Consiglio di Disciplina Nazionaleha tuttavia ridotto la sanzione considerando le aspre polemiche che a volte caratte-rizzano le vicende elettorali anche di un ordine professionale.• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 69 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Massimo Alberizzi avverso delibera

Ordine Lombardia 7.6.2012

I-2-33 Condotta del giornalista incompatibile con la permanenzanell’Albo. Radiazione

È radiato il giornalista che ha tenuto un comportamento lesivo della professionali-tà e della dignità dell’Ordine, nonchè gravemente disdicevole del decoro professio-nale sino a rendere incompatibile la sua permanenza nell’Albo. Ciò in base a quan-to disposto dall’art.55 della legge 3.2.1963, istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti.Il CDN ha pertanto respinto il ricorso di un pubblicista, radiato a seguito di una vi-cenda giudiziaria in cui erano coinvolti dei minori, per fatti e comportamenti tenu-ti all’estero e che hanno avuto ampia risonanza nel territorio di competenza del-l’Ordine professionale presso cui era iscritto.• C.D.N. 27 novembre 2013 n. 74 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige

13.3.2013

I-2-34 Illecito realizzare un servizio finalizzato a svilirela dignità della persona

Assume rilievo deontologico, ai sensi dell’art.2 della legge professionale, il com-portamento del giornalista che in un servizio televisivo su una persona, integra leimmagini con commenti sarcastici insinuando e contestualizzando fatti e compor-tamenti diversi, col risultato di svilire il ruolo e la personalità del soggetto ripreso.Il servizio televisivo aveva ripreso in alcuni momenti di vita quotidiana, quale sem-plice cittadino, un magistrato assurto a notorietà per avere emesso una sentenza cheaveva suscitato molto clamore; le immagini erano state accompagnate da commen-ti sarcastici e definizioni svilenti come ‘stravagante” ed altre.È stata quindi confermata la sospensione della giornalista per due mesi dall’eserci-zio dell’attività professionale.• C.D.N. 14 novembre 2013 n. 75 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Respinto ricorso Annalisa Spinoso avverso delibera Ordine Sicilia 13.3.2010

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Decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina Nazionale ai sensi degli artt. 42e 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsiNei casi che seguono, essendo stati ritenuti non manifestamente infondati alcuni ri-corsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o prosciogli-mento assunte dagli organi regionali, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha dato av-vio all’attività istruttoria prevista dall’art. 46 del Regolamento ed ha assunto le con-seguenti decisioni.

I-2-35 Diritto alla tutela e riservatezza dei minoriL’art.7 del codice deontologico prevede espressamente che “il diritto del minorealla riservatezza deve essere sempre considerato primario rispetto al diritto di cri-tica e di cronaca”. Solo in presenza di un motivo di particolare interesse pubblicodi una notizia che coinvolga minori spetta al giornalista la responsabilità di valuta-re se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore secondo iprincipi e limiti stabiliti dalla Carta di Treviso.Nel contenzioso giudiziario legato alla rivendicazione di un asse ereditario fami-liare, una parte aveva chiesto il disconoscimento della paternità di un congiunto ri-spetto a due figli di questo nati in provetta.Il CDN, pur riconoscendo l’interesse pubblico della notizia e la mancanza delle ca-ratteristiche di gossip nel servizio, ha censurato il ricorso a particolari non essen-ziali alla illustrazione del fatto ed il mancato rispetto dell’anonimato dei minori.• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Censura a Delfina Metz

~CONFORME• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Avvertimento ad Andrea Garibaldi

• C.D.N. 7 maggio 2013 n. 48 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Censura a Maurizio Stefanini

I-2-36 Responsabilità del Direttore che ospita un articolo in vio-lazione della Carta di Treviso

Risponde di mancato controllo il Direttore di un quotidiano che ospita un articolocon l’indicazione anche di nomi, date e luoghi di nascita di minori.Nel caso in esame, nel descrivere un contenzioso familiare legato alla rivendica-zione di un asse ereditario, erano stati pubblicati particolari sulla modalità di pro-creazione utili alla individuazione di due minori, nati in provetta, con riferimentinon essenziali alla completezza della notizia.• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Avvertimento ad Umberto La Rocca

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{Attività disciplinareDecisioni C.D.N

. 2013

I-2-37 Tutelata la riservatezza dell’identità dei minoriProscioglimento

Rispetta le regole deontologiche il giornalista che, trattando un caso in cui sonocoinvolti minori, si sofferma solo sugli aspetti utili all’essenzialità della notizia, edevita di riportare i nomi dei bambini.Nel descrivere una complessa vicenda giudiziaria, il giornalista si è attenuto alleindicazioni della Carta di Treviso, garantendo egualmente la completezza dell’in-formazione.• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Prosciolto Paolo Conti

I-2-38 Intervento sindacale per la libertà della informazioneNon sempre è soggetto a sanzioni disciplinari il componente del Comitato di reda-zione che, in un comunicato urgente diramato per difendere l’autonomia di una te-stata, attribuisce erroneamente la ‘paternità’ di discutibili scelte editoriali a respon-sabili diversi da quelli che hanno impartito le disposizioni contestate.Ciò, in particolare, quando la buona fede è provata da alcune circostanze (impos-sibilità di riscontri immediati sulla notizia data da superiori su chi personalmenteavesse ordinato di non mandare in onda un programma nell’edizione notturna delnotiziario; urgenza di manifestare la protesta del sindacato su una decisione ritenu-ta censoria nel clima di una redazione già impegnata a difendere la sua sopravvi-venza nel contesto di una incertezza gestionale e di rapporti sindacali precari).• C.D.N. 18 settembre 2013 n. 56 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorsi Giuseppina Debbi, Antonello Piroso avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008• Prosciolto Adalberto Baldini

I-2-39 È contraddittorio pubblicizzare una situazione personalee poi invocare la privacy

Non è possibile chiedere che sia sanzionato un giornalista che ha illustrato una si-tuazione personale quando proprio chi si duole l’ha resa pubblica in modo detta-gliato con una intervista rilasciata ad un quotidiano a diffusione nazionale.• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 70 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 30.5.2012• Prosciolto Cristiano Gatti

I-2-40 Onere della prova - ProscioglimentoIn un procedimento disciplinare a carico di un giornalista, avviato a seguito del-l’esposto di un collega, si proscioglie l’incolpato quando al termine della relativaistruttoria non sia stato provato ‘con tranquillizzante certezza”, un comportamentodeontologicamente scorretto.• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 71 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Emilio Mezzolani avverso delibera Ordine Marche 5.12.2011• Prosciolto Elio Giuliani

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I-2-41 Le accuse nei confronti di un collega devono essere docu-mentate

Le accuse formulate nei confronti di un collega devono essere certe e documenta-te perché si possa avviare un’azione disciplinare. In mancanza di riscontri precisi,il ricorso presentato avverso l’archiviazione dell’originario esposto deliberata daiprimi giudici, deve essere respinto.Nel caso in esame il ricorrente aveva denunciato una sua graduale emarginazionedall’attività redazionale, annunciando anche la presentazione alla magistratura diuna denuncia per mobbing nei confronti della direttrice della testata.Sulla base di questa iniziativa giudiziaria, il ricorso era stato ritenuto non manife-stamente infondato.Successivamente, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha preso atto della comuni-cazione data dallo stesso ricorrente che il giudice penale ha archiviato la sua de-nuncia per mobbing. Pertanto tenute presenti le prerogative del direttore nella di-rezione di una testata, il ricorso è stato respinto.• C.D.N. 12 dicembre 2013 n. 76 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti• Respinto ricorso Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010

61Attività disciplinareDecisioni C.D.N

. 2013

I-2-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVASU SANZIONI DISCIPLINARI 2013

L’art. 40 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi stabilisce che, nei casi di prov-vedimenti disciplinari, il ricorrente può proporre, unitamente al ricorso o successiva-mente ad esso, istanza di sospensione cautelare.Il Consiglio di Disciplina Nazionale, valutata caso per caso, l’eventuale esistenzadel fumus boni juris e del periculum in mora, in attesa di pronunciarsi sui vari ricor-si, ha adottato i sottoelencati provvedimenti sulle istanze di sospensiva formulatedai ricorrenti.

I-2-1-1-1 Istanze accolte• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Ugo Sartorio avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012

• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Luciano Segafreddo avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012

• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Antonino M. Previtera avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012

• C.D.N. 7 marzo 2013 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Patrizia Biagi avverso delibera Ordine Sicilia 19/20.10.2012

• C.D.N. 20 marzo 2013 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 8.1.2013Vedi decisione sui ricorsi a pag. 47

• C.D.N. 20 marzo 2013 n. 22 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Ricorso Giovanni Egidio avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17.12.2012

• C.D.N. 16 aprile 2013 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22/23.06.2012

• C.D.N. 10 luglio 2013 n. 51 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Michele Santoro avverso delibera Ordine Sicilia 22.3.2013

I-2-1-1-2 Istanze respinte• C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Antonello Menconi avverso delibera Ordine Umbria 14.12.2012Vedi decisione sul ricorso a pag. 50 delib. n. 29

• C.D.N. 9 luglio 2013 n. 49 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato• Ricorso Giovanni Mazzoni avverso delibera Ordine Emilia Romagna 13.3.2013

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• C.D.N. 10 luglio 2013 n. 52 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 13.3.2013

I-2-1-2 INTERVENUTA PRESCRIZIONEL’articolo 58 della legge n. 69/1963 dispone: “L’azione disciplinare si prescriveentro cinque anni dal fatto. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimentopenale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la senten-za di condanna o di proscioglimento. La prescrizione è interrotta dalla notificazionedegli addebiti all’interessato, da eseguirsi nei modi di cui all’articolo precedente, non-ché dalle discolpe presentate per iscritto dall’incolpato. La prescrizione interrotta ri-comincia a decorrere dal giorno dell’interruzione; se più sono gli atti interruttivi, laprescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel pri-mo comma può essere prolungato oltre la metà. L’interruzione della prescrizione haeffetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogoal procedimento disciplinare”.

I-2-1-2-1 Nel rispetto della richiamata disposizione di legge, ilConsiglio di Disciplina Nazionale ha preso atto della intervenutaprescrizione sui seguenti procedimenti disciplinari:

• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 20 settembre 2006

• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Lamberto Sposini avverso delibera Ordine Lazio 19 settembre 2006

• C.D.N. 4 aprile 2013 n. 28 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 12 marzo 2007

• C.D.N. 5 aprile 2013 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone• Ricorso M.Celeste De Martino avverso delibera Ordine Lazio 7 ottobre 2011

• C.D.N. 24 aprile 2013 n. 40 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Antonio Ravaglioli avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012

• C.D.N. 24 aprile 2013 n. 41 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Giorgio Guberti avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012

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{Attività disciplinareProvvedim

enti di sospensiva 2013

I-3 DECISIONI DEL CONSIGLIONAZIONALE DELL’ORDINEDEI GIORNALISTI

I-3-1 DECISIONI 2012

I-3-1-1 Pseudonimo e verità sostanziale dei fattiLa identificazione dell’autore materiale di un articolo firmato con uno pseudonimoè irrilevante, in quanto assorbita dall’eventuale illecito, quando si accerta che quan-to pubblicato è realmente accaduto e che l’autore si è attenuto alla verità sostanzia-le dei fatti, senza peraltro esprimere alcun giudizio sulla vicenda resa pubblica.Infatti, a prescindere dall’identità di chi scrive un articolo usando uno pseudonimo,non vi è violazione di norme deontologiche da parte del giornalista che, ricevutauna notizia, la pubblica tempestivamente, dopo averla verificata. Né ha rilevanzail fatto che, alcuni mesi dopo, il provvedimento di cui si era data notizia sia statoarchiviato dall’organo che lo aveva assunto, in quanto nel momento in cui il prov-vedimento di cui si è data notizia, pur se archiviato in epoca successiva, era ope-rante ed il giornalista ha correttamente esercitato il suo diritto di cronaca.• C.N. 20 gennaio 2012 n. 2 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 13.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-1-2 Dichiarazioni rese al magistrato da un iscritto all’Albonel ruolo di pubblico amministratore

Non viola le norme deontologiche chi, iscritto all’Albo dei giornalisti, è chiamato a te-stimoniare dinanzi al magistrato quale pubblico amministratore per fatti inerenti la suafunzione e, in tale veste, formula valutazioni e giudizi nei confronti di un collega.Il Consiglio Nazionale ha perciò confermato la decisione dei primi giudici di ar-chiviare l’esposto presentato da un giornalista nei confronti del collega Nicola (Ni-chi) Vendola per dichiarazioni, poi riportate da alcuni organi di stampa, ritenutedall’esponente lesive della sua dignità. Infatti, a rispondere alle domande del ma-gistrato non è stato il giornalista professionista Vendola, in quanto non è stato chia-mato a testimoniare come tale, bensì il primo rappresentante della massima istitu-zione territoriale pugliese.• C.N. 18 maggio 2012 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Carlo Vulpio avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2012

I-3-1-3 Resoconto di una inchiesta giudiziaria e pubblicazionedi nomi e frasi risultanti da intercettazioni telefoniche

Non è sanzionabile il giornalista che, nel pubblicare il resoconto di una complessainchiesta giudiziaria con stralci di intercettazioni telefoniche, sottolinea che un im-

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prenditore intercettato al telefono con uno dei malavitosi è risultato estraneo allavicenda.Lo ha deciso il Consiglio Nazionale a proposito di una vicenda sollevata da alcunigiornalisti di una emittente televisiva che avevano inviato un esposto al Consigliodella Puglia, a tutela del nome del loro editore, riportato nei resoconti relativi al-l’indagine pubblicati su un quotidiano.Il Consiglio Nazionale ha confermato la decisione dei primi giudici di archiviarel’esposto, dopo aver accertato che negli articoli era stato chiarito che l’imprendito-re non era indagato e successivamente si era data anche ospitalità ad un’ampia re-plica a firma dello stesso.• C.N. 18 maggio 2012 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Vincenzo Tamborra avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-1-4 Controversa ricostruzione di un fatto cronaca accaduto.Corretto pubblicare tutte le versioni

Non è sanzionabile il giornalista che pubblica un’intervista su un fatto di cronacarealmente accaduto ospitando poi le ricostruzioni ed opinioni di quanti, a vario ti-tolo interessati, hanno ritenuto di intervenire.La vicenda trae origine dall’episodio di un ragazzo finito in ospedale dopo un inci-dente tra studenti verificatosi a scuola e sul quale il padre del minore aveva rilascia-to un’intervista lamentando, tra l’altro, scarsi controlli da parte del corpo insegnante.Erano seguite le prese di posizione della dirigente scolastica, che successivamenteavrebbe interessato il Consiglio dell’Ordine della Toscana, di docenti e genitori dialtri alunni.Avverso l’archiviazione del suo esposto da parte dei primi giudici, la dirigente sco-lastica ha proposto ricorso, che il Consiglio Nazionale ha respinto in quanto dirit-to-dovere del giornalista è quello di informare e nel caso in esame si è data notiziadi un episodio realmente accaduto, consentendo poi a tutti gli interessati di rende-re pubblica la loro versione dei fatti.• C.N. 18 maggio 2012 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Silvana Miraglia avverso delibera Ordine Toscana 27.05.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-1-5 È radiato l’iscritto all’Elenco speciale che usaillecitamente un tesserino da professionista

È incompatibile con la permanenza negli elenchi dell’Ordine chi abbia tentato diusare illecitamente un documento che non gli apparteneva e non sia riuscito a di-mostrare come ne sia entrato in possesso.La vicenda riguarda un iscritto all’Elenco Speciale che aveva presentato, per l’ac-credito ad una grande manifestazione canora, un tesserino da professionista col suonome e cognome, non rilasciato dall’Ordine Professionale, e risultato scomparsodagli Uffici, assieme ad altri due.L’uso illecito di quel documento ha comportato la radiazione dall’Elenco Specia-le, in quanto l’iscritto è venuto meno ai doveri di lealtà sanciti dall’art. 2 della leg-ge professionale.

65Attività disciplinareDecisioni CN

OG 2012

• C.N. 21 giugno 2012 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Respinto ricorso Enea Casadei avverso delibera Ordine Emilia Romagna 11.06.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-3-1-6 Critica contenuta nei limiti della continenza e dellapertinenza. È ammessa

Riferimenti assai generici a situazioni personali e professionali non determinanoviolazione di norme deontologiche specie quando accennano, anche in chiave cri-tica, possibili scelte editoriali per la nomina di direttori di testate, e coinvolgonogiornalisti noti al pubblico.Il Consiglio Nazionale ha quindi confermato l’archiviazione decisa dal Consigliodell’Ordine del Veneto dell’esposto presentato da un giornalista che aveva ritenu-to l’articolo lesivo della sua dignità.• C.N. 21 giugno 2012 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Clemente Mimun avverso delibera Ordine Veneto 26.03.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-3-1-7 Convention non aperta al pubblico e messaggiopubblicitario

Il coordinamento di un dibattito in una convention, non aperta al pubblico, ed or-ganizzata da una ditta per i suoi associati può non essere considerata commistionetra attività giornalistica e pubblicità quando il messaggio non è indirizzato ad unpubblico indiscriminato ma resta circoscritto nell’ambito della manifestazione.Nel caso in esame un noto giornalista televisivo, che era stato sanzionato in primogrado, ha ottenuto l’accoglimento del ricorso avendo dimostrato che aveva accet-tato di moderare il dibattito in una convention riservata a dirigenti e dipendenti del-la ditta organizzatrice dell’evento e di aver ricevuto solo il rimborso delle spese diviaggio e soggiorno.• C.N. 22 giugno 2012 n. 43 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Accolto ricorso Franco di Mare avverso delibera Ordine Lazio 5.04.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme

Ricorsi di esponenti ritenuti non manifestamente infondati. Art. 46 delRegolamento per la trattazione dei ricorsiNei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsipresentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimentoassunte da Consigli Regionali. In conseguenza, ha incaricato la Commissione Ricor-si di dare avvio all’attività istruttoria prevista dall’art. 46 del Regolamento, per accer-tare eventuali responsabilità dei giornalisti indicati negli esposti.

• C.N. 18 maggio 2012 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme• C.N. 18 maggio 2012 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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• C.N. 18 maggio 2012 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 18 maggio 2012 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 18 maggio 2012 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 39 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme

67Attività disciplinareDecisioni CN

OG 2012

I-4 CONTENZIOSO GENERALE - VIZIPROCEDURALI

I-4-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2014

I-4-1-1 I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentoriLo stabilisce l’art. 59, comma 2, del Regolamento di esecuzione della legge03.02.1963, con cui, all’art. 60, si fissa in 30 giorni dalla data della notifica delprovvedimento, il termine entro il quale l’interessato può ricorrere avverso le de-cisioni degli organi regionali.In conseguenza il CDN, preso atto della sua presentazione fuori termine, ha dichia-rato improponibile il ricorso proposto da un giornalista avverso la nota del Consi-glio Regionale che riepilogava l’esito delle conclusioni cui era pervenuto archi-viando l’esposto presentato.• C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Esposito• Ricorso Dario Fidora avverso delibera Ordine Sicilia 24 gennaio 2013-Improponibile

I-4-1-2 È nullo il capo di incolpazione genericoLa lettera con cui si notifica il capo di incolpazione deve contenere ogni elementonecessario per chiarire la dinamica del fatto contestato e la situazione in cui esso siè verificato. Pertanto, deve essere indicato QUANDO è stata commessa la viola-zione disciplinare contestata, in CHE MODO e DOVE.In mancanza di tali elementi il capo di incolpazione è nullo.Nella vicenda esaminata dal CDN, nel capo di incolpazione non erano indicate ladata e le circostanze in cui la contestata violazione disciplinare si era verificata.Inoltre non risulta dagli atti che l’incolpato sia stato edotto, della testimonianza poiposta a base del provvedimento impugnato, per potersi difendere.Sussistendo due vizi insanabili l’atto è stato annullato e gli atti trasmessi al Consi-glio di disciplina territoriale competente, perché riesaminasse la questione nellapienezza dei suoi poteri istruttori• C.D.N. 7 maggio 2014 n. 16 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni• Accolto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Lazio 19 ot-

tobre 2012-Annullamento con rinvio al Consiglio Territoriale

I-4-1-3 Mancato pagamento di quote annuali e saldo successivo-Cessata materia del contendere

Le quote annuali richieste dall’Ordine, ai sensi dell’art.11 comma h) e art. 20 com-ma f) della legge professionale, sono un atto dovuto, in quanto ‘quota associativa’di un ente ad appartenenza necessaria ed è obbligo degli iscritti comunicare ognivariazione di recapito.Nel caso in esame, il Consiglio Regionale aveva radiato un’iscritta che non avevacorrisposto le quote né aveva risposto alla convocazione, adducendo poi a giustifi-cazione il cambio di sede lavorativa e la mancata ricezione dei relativi avvisi.

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Nel corso dell’istruttoria, il CDN ha preso atto che, a seguito del pagamento diquanto dovuto, è cessata la materia del contendere e che l’interessata andava rei-scritta nell’Elenco pubblicisti con la precedente anzianità.• C.D.N. 12 giugno 2014 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Esposito• Ricorso Cinzia Politi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n. 101/2014 -

Cessata materia del contendereVedi precedente n. 15, pag. 47

I-4-1-4 Ricorso non regolarizzato - La sanzione diventadefinitiva

Quando il ricorso è archiviato, perché dichiarato improcedibile, la sanzione disci-plinare comminata dall’organo regionale diviene esecutiva.L’interessato aveva proposto ricorso avverso la sospensione di due mesi dall’eser-cizio dell’attività professionale, disposta dai primi giudici ma, nonostante ripetutisolleciti, non ha provveduto a regolarizzarlo, in base alle disposizioni di legge e re-golamentari. Pertanto, il CDN ha archiviato il ricorso dichiarandolo improcedibile.• C.D.N. 17 settembre 2014 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Esposito• Ricorso Giuseppe Vespa avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Abruzzo

17.3.2012- Improcedibile

I-4-1-5 Sanzioni disciplinari lievi. Si nega la sospensivaIl provvedimento di sospensiva su una sanzione disciplinare presuppone l’accerta-mento di un “fumus boni iuris” e di un “periculum in mora”.Contestualmente alla valutazione sulla eventuale infondatezza del ricorso, infatti,vanno considerati anche i danni gravi ed irreparabili che deriverebbero dall’esecu-zione del provvedimento impugnato. Il danno che giustifica l’accoglimento del-l’istanza cautelare, infatti, deve essere considerato in modo specifico, come dannoad un particolare interesse del giornalista sanzionato, caratterizzato dalla “gravità”e dalla “irreparabilità” delle conseguenze derivanti dalla delibera a carico.Non possono quindi rientrare in questa previsione le sanzioni disciplinari lievi comeavvertimento o censura che non producono effetti concreti negativi per il giornalista.• C.D.N. 12 giugno 2014 2014 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Pier Luigi Pellegrin avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia

17 marzo 2014 (censura)- Respinta istanza sospensivaVedi decisione n. 24, pag. 43

~CONFORME• C.D.N. 12 novembre 2014 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Ricorso Mario Bufano avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto

2014(avvertimento)- Respinta istanza sospensivaNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

• C.D.N. 12 novembre 2014 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Ricorso Sara Patrizia Maggi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1

agosto 2014 (avvertimento)- Respinta istanza sospensiva

69Attività disciplinareContenzioso generale - Vizi procedurali 2014

I-4-1-6 Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisioneimpugnata e restituzione atti ai primi giudici

Costituisce motivo di nullità insanabile la mancata astensione da parte del giudiceobbligato a farlo e la contestazione, ai fini della decisione, di dichiarazioni rese dachi, non ancora incolpato, è ascoltato, in sede di sommarie informazioni preceden-ti alla formulazione del capo d’incolpazione.Sulla base di tali considerazioni, il CDN ha annullato un provvedimento discipli-nare ed ha rimesso gli atti al Coniglio Territoriale competente perché riesamini laquestione nella pienezza dei poteri istruttori e decisori.• C.D.N. 12 giugno 2014 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Michele Santoro avverso delibera Ordine Sicilia 22 marzo 2013- Annullamento

con rinvio al Consiglio Territoriale.NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-4-1-7 Richiesta pagamento quote arretrate. Incompetenzadell’organo disciplinare

Il Consiglio di Disciplina Nazionale esamina i ricorsi avverso sanzioni disciplina-ri, tra cui quella di radiazione per morosità.Ogni ulteriore contenzioso amministrativo, legato alla delibera disciplinare, rima-ne escluso dalla competenza del Consiglio di disciplina che non è organo d’appel-lo rispetto ai ricorsi sulla tenuta dell’Albo. Nel caso in esame, era stato proposto ri-corso solo avverso la radiazione disposta dal Consiglio di disciplina territoriale permorosità e avverso la richiesta delle quote morose. Nelle more dell’istruttoria delricorso, il provvedimento sanzionatorio era stato revocato dai primi giudici in con-siderazione delle dimissioni presentate dal ricorrente e dalla conseguente cancella-zione dall’Albo disposta dal Consiglio Regionale. Il CDN si è limitato a dichiara-re la cessata materia del contendere per l’aspetto disciplinare, non avendo compe-tenza a conoscere le questioni amministrative sollevate dal ricorrente.• C.D.N. 17 settembre 2014 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Esposito• Ricorso Luigi Busanel avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n.20/2013-

Cessata materia del contendere.

I-4-1-8 Art. 49 legge professionale- Giudice naturaleLa competenza a valutare la condotta di un giornalista rimane radicata presso l’Or-dine territoriale al quale l’interessato è iscritto, fatti salvi i casi previsti dall’art. 49,comma 2, e 50 della legge professionale.È stato perciò respinto il ricorso presentato da un esponente sindacale avverso ladecisione del Consiglio di disciplina territoriale di archiviare un esposto in cui sidenunciava una violazione di diritti sindacali, in quanto il Consiglio adito non eracompetente a valutare la condotta di un giornalista, iscritto presso altro Ordine ter-ritoriale.• C.D.N. 18 settembre 2014 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli• Ricorso Maurizio Bekar avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Friuli V.Giulia n.

01/2013 - Improcedibile.

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I-4-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2013

I-4-2-1 Accertamento in sede penale e azione disciplinarePer consolidata giurisprudenza, l’azione disciplinare è autonoma rispetto a quellapenale. Quando, invece, l’accertamento dei fatti in sede penale può avere effettosulle vicende al centro del procedimento disciplinare e le conclusioni del giudicepenale possono contribuire, al di là di ogni ragionevole dubbio, a chiarire la con-dotta e le ragioni del giornalista incolpato, è opportuno attendere le conclusionidella magistratura.Sulla base di tale principio, il CDN ha annullato la sanzione dell’avvertimento in-flita ad una giornalista per affermazioni fatte in suo post pubblicato sulla paginapersonale di Facebook - divenuto materia di accertamento in sede penale - ed harinviato gli atti ai primi giudici perché riesaminino la vicenda alla luce delle con-clusioni a cui perverrà la magistratura.Contestualmente, sono stati interrotti i termini per la prescrizione dell’azione disci-plinare, ai sensi dell’art.56 co. 2 della legge professionale.• C.D.N. 15 luglio 2013 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo

• Parzialmente accolto ricorso Patricia Fogaraccio avverso delibera Ordine Abruzzo

15.9. 2011

I-4-2-2 La rinuncia al ricorso rende definitiva la sanzioneLa rinunzia al ricorso avverso una sanzione disciplinare chiude il procedimento erende definitivo il provvedimento adottato nel primo grado di giudizio.• C.D.N. 7 marzo 2013 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone

• Rinuncia ricorso Lidia Povolo avverso delibera radiazione Ordine Veneto 7.4.2009

I-4-2-3 Rinunzia dell’esponente/ricorrente. Si archivia l’espostoQuando un esponente si oppone alla decisione dell’organo regionale di archiviareun suo esposto nei confronti di un giornalista e poi, nella fase istruttoria del ricor-so, dichiara di rinunciare alla prosecuzione del contenzioso, cessa la materia delcontendere con conseguente conferma della decisione dei primi giudici ed archi-viazione dell’esposto.• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. DeRosa

• Rinuncia ricorso Francesco Loriso avverso delibera Ordine Basilicata n.79/2012

~CONFORME

• C.N. 16 aprile 2013 n.36 - Pres. Felappi- Rel. Paffumi

• Rinuncia ricorso Karl Zeller avverso delibera Ordine Trentino A. Adige 109/2009

71Attività disciplinareContenzioso generale - Vizi procedurali 2013

I-4-2-4 Il pagamento delle quote dovute estingue il procedimen-to disciplinare

Gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti, che non corrispondono le quote annuali do-vute ai sensi dell’art. 11 comma h) e 20 comma f), della legge professionale, sonosottoposti a procedimento disciplinare, perché le quote annuali hanno le stesse ca-ratteristiche e scopi di una tassa, configurandosi come ‘quota associativa’ di un en-te ad appartenenza necessaria.Tuttavia, nel caso in cui il giornalista sanzionato corrisponda quanto dovuto nelcorso del procedimento o anche in pendenza di trattazione del ricorso presentato,avverso la sanzione inflitta in primo grado, cessa la materia del contendere conconseguente reiscrizione dell’interessato, con l’anzianità pregressa.• C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Seveso

• Ricorso Lidia Egle De Ferrari Rolleri avverso delibera Ordine Liguria 7.11.2012

I-4-2-5 L’avvertimento del Presidente era un atto monocraticoÈ nulla la delibera con cui un Consiglio Regionale ha inflitto ad un giornalista ilc.d. “avvertimento del presidente”, trattandosi di un richiamo per mancanze di lie-ve entità che l’art. 52 della legge professionale demandava solo al Presidente delConsiglio regionale dell’Ordine e lo poneva in alternativa al giudizio disciplinareche l’incolpato poteva richiedere.La decisione, annullata dal CDN, tra l’altro, era stata assunta prima dell’entrata invigore della disposizione legislativa che ha scisso le funzioni disciplinari da quel-le amministrative con la costituzione dei consigli di disciplina territoriali e l’elimi-nazione di fatto dello ‘avvertimento del Presidente’.• C.D.N. 25 luglio 2013 n. 53 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi

• Accolto ricorso Maria Elena Vincenzi con annullamento delibera Ordine Lazio

22.2.2013

I-4-2-6 Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - An-nullamento con rinvio

Quando nell’atto di incolpazione non sono contestati i fatti come poi ritenuti e po-sti a base della delibera impugnata è evidente la nullità del provvedimento sanzio-natorio. Difatti, non è consentito porre a base della decisione con cui si dichiariun’ipotesi di illecito disciplinare diversa da quella originariamente contestata esenza che, in relazione alla nuova ipotesi di illecito, vi sia stata, per l’incolpato, lapossibilità di svolgere alcuna attiità difensiva.Nel caso in esame, tutta la motivazione del provvedimento impugnato è diversadall’accusa dalla quale il giornalista era stato chiamato a difendersi con la racco-mandata di contestazione.La deliberazione è stata quindi annullata, con rinvio degli atti al Consiglio Territo-riale dell’Ordine del Lazio, perché riesamini la vicenda ed assuma le sue autono-me determinazioni.

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• C.D.N. 11 dicembre 2013 n. 59 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Accolto ricorso Roberto Renga avverso delibera Ordine Lazio 26.07.2012 (annullamen-to con rinvio)NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-4-2-7 Il ricorso presentato fuori termine è irricevibileAi sensi dell’art. 60 della legge ordinistica, il ricorso va presentato entro 30 giornied il termine decorre, per l’interessato, dal giorno in cui gli è notificato il provve-dimento.L’art. 59 del Regolamento di esecuzione della legge 3.2.1963 n. 69, inoltre, stabi-lisce, al 2° comma, che “i termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori”.Pertanto, quando un ricorso è presentato oltre il trentesimo giorno, non può esseretrattato nel merito e deve essere dichiarato irricevibile.• C.D.N. 13 novembre 2013 n. 58 - Pres. Felappi - Rel. Donno• Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22.6.2012 - Irricevibile

I-4-2-8 Mancata regolarizzazione - Il ricorso è improcedibileUn ricorso può essere esaminato e deciso, solo se accompagnato da alcuni neces-sari ed inderogabili adempimenti: che sia redatto in bollo o reso in carta da bollo esia fornita prova che sono stati effettuati i versamenti previsti dalla legge e dai re-golamenti.Quando l’interessato, pur invitato a regolarizzare, non vi provvede, con ciò noncoltivando l’istanza di gravame presentata, il ricorso viene dichiarato improcedibi-le e la decisione impugnata diventa definitiva.• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi• Ricorso Antonio Papaleo avverso delibera Ordine Sicilia 10.10.2012 - Improcedibile

~CONFORME• C.D.N. 5 aprile 2013 2013 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Cembran• Ricorso Claudio Trezzani avverso delibera Ordine Lombardia 14.11.2012 - Improcedibile

• C.D.N. 9 luglio 2013 2013 n. 50 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi• Ricorso Dante Capaldi avverso delibera Ordine Abruzzo 11.4.2013 - Improcedibile

• C.D.N. 19 settembre 2013 n. 54 - Pres. Felappi - Rel. Conti• Ricorso Domenico Parrella avverso delibera Ordine Basilicata 23.2.2013 - Improcedibile

73Attività disciplinareContenzioso generale - Vizi procedurali 2013

I-4-3 DECISIONI DEL CNOG - CONTENZIOSO GENERALE -VIZI PROCEDURALI 2012

I-4-3-1 Capo di incolpazione indeterminato. Atti restituiti aiprimi giudici

Dinanzi alla indeterminatezza del capo di incolpazione non basta un semplice ri-chiamo alle norme di legge asseritamene violate né la precisazione degli addebitifatta in sede di audizione per comminare una sanzione.Nel caso in esame, dopo una generica contestazione della violazione dell’art. 2 del-la Legge professionale e della Carta dei Doveri, il Consiglio Territoriale, prima diinfliggere la sanzione della censura, aveva convocato la giornalista direttrice di ungiornale, e le aveva comunicato “i motivi e le ragioni della convocazione: non erala prima pagina ad essere oggetto di valutazione, ma l’intero numero ad essere subjudice”.A seguito della mancata indicazione dei fatti indicati con specifico riferimento al-le pagine nelle quali si sarebbero violate le norme deontologiche, il Consiglio Na-zionale, senza entrare nel merito del provvedimento, ha ritenuto fondata l’eccezio-ne della indeterminatezza del capo di incolpazione ed ha restituito gli atti ai primigiudici per le conseguenti determinazioni.• C.N. 9 febbraio 2012 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Enrica Arcangeli avverso delibera Ordine Lazio 21.01.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-4-3-2 È nullo il provvedimento disciplinare adottato inviolazione dell’art. 56 della legge ordinistica

Il mancato rispetto delle formalità indicate nell’art. 56 della legge n. 69/1963 ren-de nullo il procedimento disciplinare e, quindi, anche il provvedimento con cui èstata inflitta la sanzione.Dall’istruttoria del ricorso è emersa la mancata formale apertura del procedimentodisciplinare, con relativa contestazione degli addebiti ed il mancato rispetto delleprocedure nella convocazione dell’interessata, tutti elementi che rendono nullo, pervizio insanabile, l’atto impugnato.In conseguenza, il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’art. 42 comma 2, del Regola-mento sulla trattazione dei ricorsi, ha annullato la deliberazione, senza entrare nelmerito, incaricando la Commissione Ricorsi di procedere all’istruttoria e di pro-nunciarsi sul merito• C.N. 30 marzo n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Ricorrente Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 9.06.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-4-3-3 Violazione dell’art. 10-bis della L.241/90 - L’atto è nulloAi sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, integrato dalla legge n.15/2005: “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento ol’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negati-vo, comunica agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. En-

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tro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hannodiritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da do-cumenti (…) Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ra-gione nella motivazione del provvedimento finale”.Pertanto, il Consiglio Nazionale, preso atto che tale preavviso non era stato dato al-l’interessata prima dell’adozione della delibera di rigetto dell’istanza di iscrizionenel Registro dei Praticanti, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Regolamento per latrattazione dei ricorsi, ha annullato l’atto, senza entrare nel merito ed ha incarica-to la Commissione Ricorsi di procedere all’istruttoria e di pronunciarsi sul merito.• C.N. 30 marzo n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Ricorrente Beatriz Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeVedi decisione n. 2 a pag. 122NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2012

I-4-3-4 Criterio del cd ‘assorbimento’ nelle sanzioniamministrative e modifica del quadro accusatorio

In materia di sanzioni amministrative non vi è possibilità di applicazione del crite-rio del cosiddetto assorbimento. È consentita, sì, l’irrogazione di un’unica sanzio-ne per più violazioni ma solo se consumate con un’unica condotta (concorso for-male), mentre in caso di pluralità di violazioni amministrative poste in essere dal-lo stesso soggetto con attività distinte, tale unificazione non è prevista né consen-tita (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2007, n. 13672).È uno dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale nell’esame del ricorso di un di-rettore avverso la sanzione per avere ospitato sul giornale da lui diretto articoli diun giornalista che, dimissionario dall’Ordine in costanza di procedimento discipli-nare conclusosi con la radiazione, successivamente aveva visto accolto dalla Cor-te di Cassazione il ricorso avverso il provvedimento di radiazione.Tale sentenza incide direttamente sul caso in esame modificando il thema deciden-dum e va ad aggiungersi ai motivi sul cd assorbimento con conseguente nullità del-la delibera impugnata e richiesta al Consiglio territoriale di riesaminare la vicendavalutando se sussistano gli elementi per un nuovo procedimento. Difatti, non sitratta più di valutare la condotta di un direttore che consente di svolgere attivitàgiornalistica a un radiato, bensì la condotta di un direttore responsabile che consen-te a un non iscritto all’Ordine di svolgere un’attività che in astratto potrebbe porsiin conflitto con la riserva di legge operata dall’art. 45 della legge ordinistica.Pertanto, il Consiglio nazionale ha annullato la delibera impugnata e ha chiesto aiprimi giudici di procedere a una nuova e complessiva valutazione dei fatti.• C.N. 18 maggio 2012 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Vittorio Feltri avverso delibera Ordine Lombardia 25.03.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

~CONFORME• C.N. 18 maggio 2012 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 9.06.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

75Decisioni del CnogContenzioso generale - Vizi procedurali 2012

I-4-3-5 Irregolarità formali non sanate. Il ricorso è improcedibileQuando il ricorso è privo di uno degli elementi formali costitutivi, tra i quali il pa-gamento di quanto dovuto ai sensi delle disposizioni vigenti (artt. 27 e 60 Dprn.115/1965 e smi, art. 52 Dd 18.07.1923 ministero della Giustizia) e l’interessatonon provvede alla sua regolarizzazione, il ricorso viene dichiarato improcedibile,senza alcuna valutazione di merito.Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale essendo rimasti inevasi l’invito ed il solleci-to alla regolarizzazione.• C.N. 18 maggio 2012 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorrente Alfredo Marinacci avverso delibera Ordine Abruzzo 15.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C.N. 21giugno 2012 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Ricorrente Nicola Bizzi avverso delibera Ordine Liguria 23.01.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Ricorrente Antonella Fornari avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Ricorrente Benito Lugari avverso delibera Ordine Emilia Romagna 6.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Ricorrente Ernesto Irace avverso delibera Ordine Lazio 11.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 21 giugno 2012 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Ricorrente Serroukh Abdelhak avverso delibera Ordine Lombardia 17.02.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-4-3-6 Col pagamento delle quote-atto dovuto cessa la materiadel contendere

L’obbligo, per gli iscritti, di corrispondere le quote annuali è sancito negli art.11comma h) e 20 comma f) della legge professionale. Esse, infatti, hanno le stessecaratteristiche e scopi di una tassa e si configurano come “quota associativa” ri-spetto ad un Ente ad appartenenza necessaria, in quanto l’iscrizione all’Albo è con-dizione necessaria per l’esercizio della professione.Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale nell’esaminare un ricorso per il quale, poi, hapreso atto della cessata materia del contendere in quanto il ricorrente, nel frattem-po, aveva pagato quanto dovuto.• C.N. 21 giugno 2012 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel.Donno• Ricorrente Fabrizio Del Noce avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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~CONFORME• C.N. 30 marzo 2012 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo• Ricorrente Giuseppe Corona avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

I-4-3-7 Tutela delle minoranze linguistiche nella redazione degliatti

Costituisce vizio insanabile un atto amministrativo redatto nella sola lingua italiana,e non anche in quella tedesca, destinato ad un cittadino tutelato dal Dpr 15 luglio1988 n.574 recante “norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Tren-tino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rap-porti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.I primi giudici avevano adottato un provvedimento di cancellazione dall’Albo deiGiornalisti - Elenco Pubblicisti - di un cittadino di lingua tedesca, redigendo l’attonella sola lingua italiana. Il Consiglio Nazionale ha annullato la delibera impugna-ta e restituito gli atti al Consiglio Territoriale perché riesamini la questione alla lu-ce delle disposizioni sopra richiamate.• C.N. 21 giugno 2012 n. 40 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Ricorrente Heinrich Guggenberger avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 28.10.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2012

I-4-3-8 Revoca provvedimento cancellazione per morosità -Effetti sulla data di iscrizione

Resta iscritto, con la precedente anzianità, nelle more del nuovo procedimento, ilpubblicista cancellato dall’Albo con delibera poi revocata in via di autotutela.Il Consiglio dell’Ordine aveva cancellato un pubblicista per morosità, senza pro-cedere a previa formale contestazione ed audizione dell’interessato, per cui succes-sivamente ha revocato in via di autotutela la propria deliberazione, dando conte-stuale avvio al procedimento rituale.Il Consiglio Nazionale ha preso atto che la revoca del provvedimento impugnatoha prodotto l’effetto di far cessare la materia del contendere, e che, intanto, l’inte-ressato è stato reiscritto con la precedente anzianità.• C.N. 9 ottobre 2012 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel.Donno• Ricorrente Giuseppe Rodi avverso delibera Ordine Sicilia 16/17.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

77Decisioni del CnogContenzioso generale - Vizi procedurali 2012

I-5-1 Pagine localidi un quotidiano e delegafunzioni del direttore.Responsabilitàdel capo redattore n. 1/2014

In data 17 dicembre 2012 il ConsiglioRegionale dell’Ordine dell’Emilia Ro-magna sanzionava il collega GiovanniEgidio con due mesi di sospensione inseguito alla pubblicazione sull’edizionedi Bologna de “La Repubblica” di unarticolo nel quale, il 25 febbraio 2012,si riportavano nome e cognome di unapersona disabile vittima di un episodiodi malasanità. Proprio quest’ultima, ri-tenendosi danneggiata nel suo diritto al-la privacy, aveva presentato l’espostoda cui era nato il procedimento. Incol-pati risultavano il collega Rosario DiRaimondo, autore dell’articolo, e ap-punto Giovanni Egidio, come responsa-bile delle pagine di cronaca, nel suoruolo di redattore capo. Di Raimondo,sanzionato con la censura, non ha rite-nuto di presentare ricorso.Avverso la decisione del Consiglio Re-gionale ha invece presentato ricorso ilcollega Giovanni Egidio, in data 15marzo 2013.

I FATTIIl 25 febbraio del 2012 il giornale LaRepubblica, nelle pagine locali di Bolo-gna, pubblica la notizia relativa allacondanna dell’Istituto ortopedicoXXXX, riconoscendo i danni provocatia una paziente durante l’operazione almenisco cui si era sottoposta, nel 2002,presso l’istituto medesimo. Nell’artico-

lo si riporta per esteso il nome della si-gnora: “Da quel giorno, la vita di unasignora bolognese di 40 anni (..) è cam-biata. A causa dell’intervento – dicono ilegali della donna – subì dei danni per-manenti e oggi è invalida al 60%. Perquesto motivo il Tribunale civile di Bo-logna ha condannato in primo gradol’ospedale a un maxirisarcimento di750 mila euro, riconoscendo la respon-sabilità di due sanitari, un medico chi-rurgo e un’anestesista.” Segue una de-scrizione piuttosto dettagliata dei danniriportati dalla signora: “Quando la don-na fu operata, 10 anni fa, aveva una ‘le-sione al menisco mediale del ginocchiodestro’, anche se le sue condizioni, se-condo la cartella clinica, ‘erano comun-que buone’. Negli anni successivi (...)accusò diversi continui fastidiosi pro-blemi. A partire dal ‘dolore costante al-la gamba destra’, la ‘necessità di due otre sedute settimanali in palestra, l’as-sunzione frequente di antidolorifici’(…) il 28 gennaio 2009 la donna vennericonosciuta invalida civile al 60%.”L’articolo spiega che il danno fu provo-cato, secondo il Tribunale e in base allaperizia medica, da “manovre non suffi-cientemente caute e quindi erronee”, daparte dell’anestesista, tali da procurare“la lesione del nervo femorale”. Essen-do stata dimessa il giorno seguentel’operazione, la donna “non ha potutominimamente usufruire di un’adeguatavigilanza post operatoria”.Nell’esposto la ricorrente lamenta che“la testata di Repubblica si era distintadalle altre per il fatto increscioso disbattere in prima pagina i dati identifi-

79Attività disciplinareDecisioni richiam

ate nelle massim

e 2014I-5 DECISIONI RICHIAMATENELLE MASSIME

cativi della persona vittima di malasani-tà (del tutto irrilevanti ai fini del dirittodi cronaca) divenuta disabile, con tantodi nome e cognome della parte lesa, as-sociato ad una dettagliata descrizionedelle patologie invalidanti, tralasciandoinvece di segnalare i nomi dei medicicondannati (…) in ossequio alla privacydei potenti e dei po-teri forti di questacittà”.Dopo aver richia-mato le carte deon-tologiche e il dirittoalla privacy dovutoalle persone disabi-li, l’esponente ri-cordava che per laleggerezza dei duegiornalisti (chi aveva scritto l’articolo eil responsabile di redazione) la pubbli-cità data ai suoi problemi di salutel’aveva esposta a spiacevoli inconve-nienti, quali ad esempio telefonateinopportune e il rischio di azioni di ma-lintenzionati attratti dall’entità del risar-cimento.

LA DIFFUSIONE VIA INTERNETIl servizio in questione, come ormai ac-cade per moltissimi articoli, aveva poiavuto una sua “vita” on line, ben piùlunga di quella cartacea, rendendo difatto “permanente” il danno.A Giovanni Egidio veniva contestato, inparticolare, l’omesso controllo relativa-mente alla pubblicazione di un testo le-sivo della riservatezza di una persona di-sabile, violando con ciò quanto stabilitodall’art. 10 del codice deontologico rela-tivo al trattamento dei dati personali.“Il giornalista”, stabilisce la norma,“nel far riferimento allo stato di salutedi una determinata persona, identificatao identificabile, ne rispetta la dignità, ildiritto alla riservatezza e al decoro per-

sonale, specie nei casi di malattie gravio terminali, e si astiene dal pubblicaredati analitici di interesse strettamenteclinico”. E ancora: “La pubblicazione èammessa nell’ambito del perseguimen-to dell’essenzialità dell’informazione esempre nel rispetto della dignità dellapersona se questa riveste una posizionedi particolare rilevanza sociale o pub-blica”. Si ricorda altresì che “GiovanniEgidio, peraltro, è già stato sanzionatoper una vicenda simile nella quale era-no stati pubblicati dati di una minore inun testo predisposto da un collaborato-re esterno e poi, come in questo caso,finito anche on line”.Ritenendo chiara la violazione deonto-logica, il Consiglio regionale, richiamala necessità di un “maggior controllointerno”, specie in caso di pubblicazio-ne on line, assai più difficile da rimuo-vere completamente. Da qui la sanzio-ne: due mesi di sospensione, ai sensidegli artt. 48, 51 e 54 della legge 3 feb-braio 1963 n. 69.

IL RICORSOInnanzitutto il ricorrente ha chiesto lasospensione del provvedimento sanzio-natorio e la richiesta viene accolta dalConsiglio nazionale di disciplina condelibera n. 22/2013, in data 20 marzo.Secondo la difesa “l’articolo de quo – adifferenza di quanto assunto nella deli-bera impugnata – mirava del tutto cor-rettamente a portare a conoscenza delpubblico dei lettori una vicenda di cro-naca e di mal practice medica quantomai singolare e peculiare nel suo gene-re”, anche per la gravità delle conse-guenze sulla malcapitata e per l’entitàdel risarcimento stabilito dal Tribunale.“La pubblicazione in esame non aveva,quindi, alcun tono sensazionalistico opietistico, né tantomeno mirava adesporre la signora e le lesioni da questa

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patite alla insana curiosità e morbositàdel pubblico.” Al contrario l’articolo,sottolinea il ricorrente, denunciava un“clamoroso caso di responsabilità me-dica” verificatosi in un istituto di eccel-lenza e per questo assai rinomato anchea livello internazionale. Inoltre davaconto con il dovuto risalto del “giustorisarcimento, che costituiva davvero ununicum rispetto alla media”, solitamen-te caratterizzata da cifre “contenute espesso insoddisfacenti”.La “sommaria descrizione della patolo-gia al menisco” patita dall’esponenteprima dell’operazione chirurgica è statariportata “solo ed esclusivamente” perevidenziare come la patologia stessa,“sicuramente fastidiosa per la paziente,le consentiva tuttavia una vita presso-ché normale e uno stato di salute com-plessivamente soddisfacente”, mentrel’esito nefasto dell’intervento aveva de-terminato un’invalidità permanente al60%, “compromettendone gravementel’autonomia e il complessivo stato disalute”.In sostanza il tono dell’articolo, lungidal nuocere all’esponente aveva “unavalenza assolutamente positiva” neiconfronti della signora e diffondeva lanotizia dell’importante precedente (ilrisarcimento) a vantaggio di tutti coloroche fossero stati vittima di un caso dimal practice medica “laddove era statariferita con dovizia di particolari una vi-cenda che – ferme restando le lesioni fi-siche patite dalla paziente – aveva avu-to un esito positivo (quantomeno) in se-de giudiziaria.”La difesa aggiunge poi che furono pro-prio i legali dell’esponente a fare il no-me della loro assistita “e del suo stato disalute (pre e post intervento)”. Né algiornalista che avrebbe poi scritto ilpezzo “era mai stato fatto alcun divietoesplicito o implicito dell’uso delle ge-

neralità della signora, inducendo (in ta-le inequivocabile modo) il dott. XXXXa ritenere di poter riferire in piena sere-nità i dati personali della paziente. Di-versamente non sono stati indicati i no-minativi dei medici – sebbene fosse sta-to posto ben in evidenza l’intervenutoaccertamento di responsabilità dei chi-rurghi e dell’anestesista – ma solo il ri-ferimento alla struttura ospedaliera , siaperché era stato il solo istituto ortopedi-co Rizzoli ad essere materialmente con-dannato al risarcimento del danno e siain quanto trattandosi di una sentenzanon ancora passata in giudicato e quin-di suscettibile di eventuale riforma in

appello ovvero inCassazione, l’espo-sizione (in tal casoquanto mai negati-va e pregiudizievo-le, proprio perchénon ancora cristal-lizzata in via giudi-ziaria) dei nomina-tivi dei mediciavrebbe potuto

davvero, in tale specifica fattispecie, in-tegrare una grave violazione della pri-vacy.“A ciò si aggiunga che la signora (...),proprio a seguito dell’invalidità dellastessa riportata nell’anno 2002 a causadel citato intervento chirurgico, è notanella comunità locale proprio per il suoimpegno a favore dei disabili”.La tesi difensiva ricorda poi che il suc-citato codice deontologico, all’art. 6,prevede che “La divulgazione di notiziedi rilevante interesse pubblico o socialenon contrasta con il rispetto della sferaprivata quando l’informazione, anchedettagliata, sia indispensabile in ragio-ne dell’originalità del fatto o della rela-tiva descrizione dei modi particolari incui è avvenuto, nonché della qualifica-

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zione dei protagonisti.”Inoltre deve ricordarsi che “tanto il co-dice deontologico quanto il Codice del-la Privacy (D.lgs 196/2003) prevedonouna disciplina particolare per l’attivitàgiornalistica, che rifugge dalla previsio-ne di regole rigide e minuziose e che af-fida in prima istanza il bilanciamentotra i diritti e le li-bertà allo stessogiornalista il quale(in base ad una pro-pria valutazione)acquisisce, selezio-na e pubblica i sud-detti dati, espri-mendosi nella cor-nice della normati-va vigente e nel ri-spetto del proprio codice di deontolo-gia”.Il giornalista può “trattare dati persona-li anche prescindendo dal consenso del-l’interessato e, con riferimento ai datisensibili e giudiziari senza una preven-tiva autorizzazione di legge o del Ga-rante. Risulta quindi, ragiona la difesa,che la necessità di un “contemperamen-to” dei due diritti di pari rango costitu-zionale, quello alla riservatezza e quel-lo alla libera manifestazione del pensie-ro e al diritto di cronaca, “ha portato ilnostro sistema giuridico a dare preva-lente tutela al bene compresso (l’infor-mazione) piuttosto che quello esposto apericolo (la riservatezza)”. Ci si riferi-sce, si intende a notizie di pubblico in-teresse, rispondenti a verità, espostesenza eccessi e con l’intento di fornirericostruzioni obiettive.Tornando al caso in esame, si fa notarecome l’indicazione di nome e cognomedella paziente “non aveva di certo fina-lità lesive” nei confronti della stessa,bensì mirava a “stimolare e rendere ef-fettiva – proprio perché non riguardan-

te un soggetto anonimo e indistinto –l’immedesimazione del pubblico nellavicenda personale della signora”. Cosìsi giustificano, secondo la difesa, anchei dettagli ulteriori, i “brevi cenni allapatologia sofferta dalla signora”, ripor-tati per evidenziare la gravità del dannoda lei subito.Il ricorrente nega di aver omesso il con-trollo, al contrario sostiene di aver “ve-rificato l’operato del collaboratoreesterno nel pieno rispetto del codice de-ontologico”.Nega altresì che l’articolo sia stato pro-priamente “diffuso” in rete: “Non haavuto alcuna diffusione on line, non es-sendo mai stato pubblicato sulla testatatelematica del quotidiano La Repubbli-ca”. Dopo la pubblicazione sull’edizio-ne cartacea in cronaca di Bologna il 25febbraio del 2012 è stato inserito nel-l’archivio telematico della testata “co-me avviene per qualsiasi articolo pub-blicato sulla testata cartacea”.Si fa quindi notare che l’inserimento inarchivio on line sia pacificamente con-siderato, anche sul piano normativo,fattispecie diversa da una “ulteriorepubblicazione”, come invece sostenutodall’esponente e dai primi giudici. No-nostante ciò “la società editrice ha inogni caso provveduto alla deindicizza-zione dello scritto de quo, disabilitandol’accesso a tale articolo da parte deimotori di ricerca”.In conclusione la difesa chiede l’annul-lamento della sanzione o in via subordi-nata di ridurne la gravità. In via istrutto-ria viene altresì richiesta la sospensionedell’esecutività della sanzione. Que-st’ultima richiesta è accolta dal Consi-glio Nazionale di Disciplina con delibe-ra n. 22/2013, in data 20 marzo.Il Procuratore della Repubblica di Bo-logna, in data 9 maggio 2013, visti edesaminati gli atti, “chiede di respingere

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il ricorso di appello presentato da Gio-vanni Egidio e di confermare la delibe-ra del Consiglio Regionale dell’Ordinedei Giornalisti dell’Emilia Romagna”,senza ulteriormente argomentare.Il Consiglio Nazionale di Disciplina,dopo aver accolto l’istanza di sospensi-va della sanzione, decideva di ascoltarepreliminarmente l’autore dell’articoloall’origine del provvedimento.Di Raimondo ha spiegato innanzitutto imotivi che lo hanno indotto a non pre-sentare a sua volta ricorso: “La mia san-zione è stata più leggera”. Inoltre “nonmi sono arrampicato sugli specchi”…nelsuo comportamento, ammette il collegain sintesi, c’è stato qualcosa di sbagliatoma c’erano anche delle attenuanti. Laprincipale è proprio il rapporto con lafonte, l’avvocato della signora, che nonsi era minimamente raccomandato di ta-cerne il nome… “non sto dicendo che siacolpa dell’avvocato, sto dicendo come èandata, avevo meno esperienza di oggiovviamente (…) sì, ho avuto l’impres-sione che il nome di quella persona nonandasse omesso, o lui (l’avvocato ndR)non avesse interesse che venisse omesso.Questa è stata l’impressione, che dopochiaramente si è rivelata sbagliata.”Di Raimondo precisa che l’articolo vo-leva essere a favore della vittima, che le“rende giustizia”, dando conto del risar-cimento di 750 mila euro per un dannoprovocato dall’ospedale”. A quel singo-lo articolo, non seguirono altri appro-fondimenti. A domanda il collega ri-sponde che non vi fu alcuna discussio-ne con il caporedattore ovvero con il ri-corrente, sull’opportunità di pubblicareo meno il nome. La notizia era il clamo-roso risarcimento “poi io scrivendolaho messo anche il nome della persona”.Quanto alla questione della permanenzadell’articolo nella versione on line, DiRaimondo spiega, come del resto risul-

ta dalle carte, che è stato in un primotempo tolto dal sito con un interventodella redazione locale – dopo le rimo-stranze dell’esponente – e successiva-mente anche dall’archivio storico, ope-razione che poteva essere conclusa consuccesso solo da Roma, nella sede cen-trale del quotidiano. Anche Egidio, te-stimonia Di Raimondo, si attivò in talsenso.Il collega Giovanni Egidio, assistitodall’Avv. Martinetti, dopo aver confer-mato quanto contenuto nelle memoriedifensive, sostiene di non sentirsi in di-fetto, riguardo l’azione del controllo.Riferendosi al legale della signora dice:

“L’avvocato non haallertato il giornali-sta, che è fra l’altroun collega di cui mifido che protezionedovevo dare?”.Nella sua esposi-zione – agli atti –Egidio ribadiscepiù volte che inmolti dei casi di cui

ha avuto esperienza nel corso della suacarriera, le parti lese rivendicavano lapubblicità delle proprie generalità comeparte della notizia, quasi come una for-ma risarcitoria, rispetto al danno subito.Oppure, al contrario, erano proprio lo-ro, o i loro avvocati, a chiedere conchiarezza l’anonimato.“Quando io ho saputo”, dice Egidio, “laprima cosa che ho fatto, ho chiesto a DiRaimondo scusa un attimo ma perchémetti il nome se parli con l’avvocato?Lui mi ha risposto guarda che l’avvoca-to non mi ha detto… (sottinteso, nellaregistrazione, di omettere il nome)”.

CONSIDERAZIONIAlla semplice lettura dell’articolo risul-ta con evidenza il fatto che la pubblica-

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zione delle generalità dell’esponentenulla aggiunge e nulla toglie alla crona-ca del fatto.Sarebbe stato pertanto corretto, senzaminimamente sminuire il valore infor-mativo dell’articolo, omettere il nome ecognome della signora, limitandosi adesempio alla pubblicazione delle inizialio utilizzando un no-me di fantasia. Ciòsoprattutto in rela-zione agli ulterioriparticolari fornitisul danno subito acausa dell’errorecommesso dai me-dici del XXX. Enon c’è dubbio chel’ulteriore perma-nenza on line dell’articolo – sia pure sol-tanto nell’archivio del giornale - ne ab-bia amplificato l’effetto. Tuttavia vaconsiderato che quest’ultimo elementonon aggiunge elementi di colpevolezza odi “dolo” a carico del ricorrente, inquanto trattasi di una destinazione “au-tomatica” – nell’archivio telematico - ditutti gli articoli del giornale.Non si ravvisa inoltre, proprio per il ta-glio dato dall’autore al pezzo, alcunaforma di accanimento o di intenzionalitàcontraria agli interessi dell’esponente.Gli stessi legali rappresentanti di que-st’ultima, occorre far notare, non aveva-no ravvisato la necessità di raccomanda-re al cronista di rispettare l’anonimatodella loro assistita. È semmai l’istitutoche viene messo in cattiva luce dalla og-gettiva esposizione dei fatti (l’errore, ildanno, la sentenza del Tribunale). E ap-pare convincente, a questo Consiglio,anche la ragione addotta, che portò l’au-tore a non fare i nomi dei medici coin-volti, dato che si trattava di una sentenzaal primo grado di giudizio, nella qualeveniva condannato al risarcimento del

danno l’XXXX in quanto tale.Vi è poi da considerare il criterio di pro-porzionalità, dato che l’autore del pez-zo è stato sanzionato con la censura,mentre a Giovanni Egidio è stata com-minata, per l’omesso controllo, la san-zione della sospensione a due mesi. Seil cronista è stato indotto in errore –perché di errore certo si tratta – dall’at-teggiamento degli avvocati, a maggiorragione è comprensibile che nello stes-so errore cada il responsabile della pa-gina, tranquillizzato in merito dal croni-sta medesimo.Non si ravvisa malafede tuttavia in unaricostruzione fondata sul ricordo che adistanza di tempo, da una parte o dal-l’altra, può essere inesatta. Quest’ulti-mo elemento, però, non si può accoglie-re come ragione assolutoria definitivarispetto al “mancato controllo” da partedel redattore capo responsabile dellepagine locali, che pur non rivestendo ilruolo del direttore di testata – e quindinon espressamente chiamato in causadalla normativa, come asserisce la dife-sa – per prassi e giurisprudenza conso-lidata di fatto ne sostituisce la funzionequando il direttore stesso, impossibili-tato ad esercitare il controllo di perso-na, gli delega nell’organizzazione quo-tidiana del lavoro la funzione relativa.Si ribadisce che senza alcun dubbio il ri-corrente Giovanni Egidio avrebbe dovu-to esercitare il controllo, prerogativa del-la sua funzione, affinché l’articolo fossecorretto e fossero omesse le generalitàdella parte lesa, ovvero l’esponente inprimo grado. Si ritiene altresì che siacongrua e proporzionata alla mancanzasuddetta, nella modalità in cui si è mani-festata, la sanzione dell’avvertimento. IlConsiglio pertanto si pronuncia per ilparziale accoglimento del ricorso.

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Il Consiglio di disciplina nazionale del-l’Ordine dei giornalisti, visto il fascico-lo degli atti, udito il consigliere relato-re, ascoltato l’incolpato

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso afirma di Egidio Giovanni, avverso ladelibera prot. 42/2012 resa dall’Ordinedell’Emilia Romagna in data 17 dicem-bre 2012, e di ridurre la sanzione dellasospensione dall’esercizio della profes-sione per mesi due, commisurandogli lasanzione dell’avvertimento.Così deciso in Roma il 15 gennaio 2014

I-5-2 È correttal’autocertificazionedi esclusività professionalein presenza di un lavoromarginale e discontinuon. 2/2014

Biagi Patrizia, con atto in data 24 di-cembre 2012, ricorre avverso la delibe-razione in data 19 ottobre 2012, notifi-cata il 6 dicembre 2012, con la quale ilConsiglio dell’Ordine della Sicilia le hainflitto la sanzione della sospensioneper due mesi dall’esercizio dell’attivitàprofessionale.

Il procedimento disciplinareIl procedimento disciplinare prende lemosse da alcuni esposti presentati dalsegretario provinciale dell’Associazionedella Stampa di Palermo: col primo, da-tato 03.12.2009 si lamentava che pressola Mediactivity - dove si editava un tginviato gratuitamente ad una serie di tvprivate siciliane (TVT e TG News) -svolgeva lavoro giornalistico (con laconduzione del tg ed effettuando intervi-

ste in studio ed esterne) XXX non iscrit-to all’Ordine, con conseguente penaliz-zazione di una collega contrattualizzatache non veniva messa nelle condizionidi svolgere il proprio lavoro; col secon-do, datato 8.2.2010, si rappresentavanoalcune situazioni e si tornava a segnala-re la situazione denunciata in preceden-za, riguardante XXXXX per l’attivitàsvolta in Mediactivity. Va precisato chedirettrice di Mediactivity era la Biagi.Infine, con esposto del 23.4.2010, il se-gretario dell’Assostampa lamentava che“esistono purtroppo da tempo diversicasi molto anomali e in palese conflittodi legge, di professionisti lavoratori di-pendenti”, per cui chiedeva l’adozionedei provvedimenti del caso, tra cui ilpassaggio nell’Elenco dei pubblicisti.Seguiva l’elenco di 7 giornalisti profes-sionisti - tra cui Biagi Patrizia – indica-ta come “già LSU Comune di Palermo,oggi assegnata all’Ufficio Stampa”.

Avvio attività istruttoriaIn data 11 febbraio 2011 il Consiglio re-gionale aveva ascoltato un collaborato-re di Mediactivity, XXX e, il 5 marzo2011, nel quadro dell’assunzione disommarie informazioni, aveva ascolta-to la Biagi.Con deliberazione del 04/05 marzo2011 il Consiglio dell’Ordine della Si-cilia deliberava l’apertura di procedi-mento disciplinare a carico della Biagie con raccomandata del 7 aprile 2011formulava il seguente capo di incolpa-zione:a) violazione degli artt. 2 e 48 nonchédegli artt. 1, 29, 31 e 40 della legge3/2/1963 n. 69, 55 del DPR 4 febbraio1965 n. 115 e succ. mod. e int., per ave-re chiesto e ottenuto l’iscrizione nel-l’elenco dei giornalisti professionisti,omettendo di segnalare la mancanza delrequisito dell’esclusività professionale

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atteso che, sin dall’anno 2000 e anchenel periodo in cui la domanda fu pre-sentata (19 aprile 2007) essa Biagi erain servizio all’assessorato all’Ambientedel Comune di Palermo come lavorato-re socialmente utile (LSU), venendooccupata in incarichi per nulla afferentiall’attività esclusi-va e continuativadel giornalista pro-fessionista;b) violazione degliartt. 2 e 48, nonchédegli artt. 1 e 35della legge 69/63,34 del DPR 115/65e succ. mod. e int.,per avere attestatola regolarità della retribuzione corrispo-sta nel biennio di cui agli artt. 1 e 35 cit.,della “Mediactivity”, società editricedella testata da lei diretta, in favore delcollaboratore XXX (e di altri), in realtàmai retribuito e costretto a sottoscriveredichiarazioni non rispondenti al veroper ottenere l’iscrizione come pubblici-sta; con ciò avallando un’evidente irre-golarità, con ciò omettendo i dovuticontrolli demandati dalle norme profes-sionali al direttore di una testata; con ciòcompromettendo il decoro e la dignitàdell’Ordine;c) violazione degli artt. 2 e 48 della leg-ge 69/63 e della Carta dei doveri delgiornalista (titolo “Incompatibilità”),per avere consentito in più occasioni(con video pubblicati sul sitoyoutube.com) a XXXXXXX, di inter-venire nel corso di un telegiornale diret-to dalla Biagi, per perorare l’interventodel Comune di Palermo, diretto alla sta-bilizzazione e all’inserimento nell’uffi-cio stampa municipale dei lavoratorisocialmente utili (LSU) che fossero an-che giornalisti; ciò con palese e inop-portuno riferimento personale al diret-

tore della testata, tale da inficiare la “fi-ducia tra la stampa e i lettori”.Con memoria del 16.5.2011, la Biagicontestava il capo di incolpazione,esponendo le sue ragioni. Nel frattempo(rispettivamente l’11.02.2011 e il29.7.2011) il Consiglio dell’Ordine del-la Sicilia ascoltava come testi i sigg.riXXXXXX in ordine all’attività giorna-listica svolta in Mediactivity, durante ladirezione della Biagi. La Biagi venivaconvocata per il 17 febbraio 2012 manon si presentava. Riconvocata per il 2marzo 2012, non si presentava, facendopervenire una lettera con la quale co-municava di aver presentato denuncia-querela e proponeva istanza di ricusa-zione nei confronti del Consiglio, par-tendo dalla considerazione, tra l’altro,che la moglie di un consigliere sarebberisultata in posizione utile nella gradua-toria del concorso (poi annullato) perl’accesso all’ufficio stampa di cui laBiagi faceva parte. Tale istanza di ricu-sazione, non formulata ritualmente se-condo le disposizioni di legge in vigore,veniva perciò respinta dal Consigliodella Sicilia.Riconvocata il 28 marzo, la Biagi rin-novava l’istanza di ricusazione e non sipresentava. Seguivano una terza convo-cazione per il 30 marzo 2012, pure di-sertata ed un’ultima, il 20 aprile 2012,con conseguente comunicazione, daparte del suo legale, che la Biagi non sisarebbe presentata.

La deliberazioneNella seduta del 22 giugno 2012, conprovvedimento poi formalmente adot-tato nella seduta del 9/20 ottobre 2012 enotificato il 10/12/2012, il ConsiglioRegionale della Sicilia decideva di in-fliggere alla Biagi la “misura minimadella sospensione dall’esercizio profes-sionale per mesi due”, con conseguente

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cancellazione dall’Elenco dei profes-sionisti, salva la dimostrazione, da par-te della stessa, del recupero dell’esclu-sività professionale.Si riassumono di seguito, le motivazio-ni che i primi giudici hanno posto a ba-se del provvedimento impugnato.Per la contestazione di cui al capo A)Nel corso delle indagini, il Consiglio haaccertato che Patrizia Biagi ha superatogli esami di idoneità professionale indata 14 aprile 2007 e il 19 dello stessomese ha presentato all’Ordine dei Gior-nalisti di Sicilia una dichiarazione incui affermava di non svolgere alcunaattività al di fuori di quella giornalisti-ca. Dichiarazione, osservano i primigiudici, non rispondente a verità, inquanto dall’anno 2000 - e fino a tutto il2010, dunque anche nel periodo in cuila domanda fu presentata - la Biagi erain servizio all’assessorato all’Ambientedel Comune di Palermo come lavorato-re socialmente utile (LSU), venendooccupata in incarichi per nulla afferentiall’attività esclusiva e continuativa delgiornalista professionista. Solo dalla fi-ne di dicembre 2010 la Biagi venivatemporaneamente inserita nell’Ufficiostampa del Comune. “Più che uno sti-pendio mensile - ha dichiarato la Biagidavanti al Consiglio dell’Ordine, nel-l’audizione del 5 marzo 2011 - ricevevaun sussidio di disoccupazione, perchénon c’era un vero contratto di lavoro”.Nel provvedimento impugnato, poi, silegge che in un primo momento la Bia-gi ha ricordato la natura del suo rappor-to con il Comune, facendo riferimentoagli ammortizzatori sociali, e poi ha de-scritto l’attività svolta, parlando delproprio inserimento nella struttura co-munale, nella macchina amministrativae burocratica, e soprattutto ammettendodi essersi occupata sempre di tutt’altroche di giornalismo. “Per sostenere la

natura precaria del suo rapporto di lavo-ro, in una sconcertante altalena, ella pri-ma sosterrà di ricevere una sorta di sus-sidio, anziché uno stipendio, poi lo ne-gherà recisamente e infine tornerà sullalinea del sussidio”.Per i primi giudici, insomma, il rappor-to degli LSU con il Comune di Paler-mo, per quanto in astratto e precario,per quel che riguarda la Biagi, “vaavanti da ben dodici anni, con ciòsmentendosi qualsivoglia aspetto diprecariato reale e integrandosi un rap-porto organico di inserimento di fattonei ranghi del Comune di Palermo. Eanche se tale rapporto non può, de iure,

essere consideratoeffettivamente sta-bile o stabilizzato,rimane il fatto che“precariamente”,da dodici anni, conun’interruzione dipochi mesi, legataal suo passaggio al-l’Ufficio stampa,dal quale è stata poi

estromessa, la Biagi si è occupata, nelperiodo della contestazione (2007-2010) di tutt’altro che di lavoro giorna-listico, rimanendo inattiva dal punto divista professionale, sia a livello di oc-cupazione che di retribuzione. Cosa chenon ha mai comunicato a questo Consi-glio dell’Ordine perché valutasse la si-tuazione e adottasse i provvedimenti dipropria competenza”.Nel suo provvedimento, il Consigliodella Sicilia, pur richiamando una sen-tenza della Corte di Cassazione con cuisi è stabilito che l’esclusività professio-nale del giornalista professionista puòconciliarsi con altra attività, a condizio-ne che questa sia precaria, discontinua,marginale e sussidiaria, ha ritenuto chel’inquadramento come lavoratore so-

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cialmente utile sia border line, ‘ambi-gua’ ai limiti delle norme che regolanol’attività ordinistica.In questi casi - ha osservato - la preca-rietà dell’attività svolta potrebbe con-sentire la perma-nenza nell’Elencoprofessionisti, nonessendo inficiatal’esclusività profes-sionale. Ma - ha os-servato - poichél’obbligo di esclu-sività professionalee di effettivo svol-gimento della pro-fessione decorrono dal momento del-l’iscrizione nell’Elenco dei professioni-sti - dunque, nel caso in esame, dal 19aprile 2007 - a quella data la Biagi ave-va già un incarico al Comune di Paler-mo per lavori di natura tutt’altro chegiornalistica. Di qui, a parere dei primigiudici, la responsabilità della Biagi nelnon avere comunicato la diversa situa-zione professionale.Per la contestazione di cui al capo B)Il Consiglio ha contestato alla Biagi,nella sua qualità di direttore del tele-giornale Tv News, dell’emittente tele-visiva palermitana Mediactivity, di es-sere venuta meno ai suoi doveri di con-trollo sulla regolarità delle retribuzionie sui certificati di collaborazione di al-cuni aspiranti pubblicisti che hanno ini-ziato il loro percorso giornalistico aMediactivity. Ella ha, anzi, attestato ta-le regolarità, senza garantire la dovutaverifica di tali retribuzioni.Nel provvedimento impugnato si osser-va che il direttore deve verificare la re-golarità di quanto avviene nella reda-zione, dal momento che, in base all’art.35 della legge professionale, per gliaspiranti pubblicisti, certifica l’attivitàgiornalistica svolta nel biennio e rego-

larmente retribuita.Dall’istruttoria, quale emerge dal prov-vedimento impugnato, balza evidente larealtà di un’emittente, di proprietà dipersone non iscritte all’Ordine, nellaquale alcuni collaboratori non sarebbe-ro stati retribuiti, riconoscendo loro so-lo l’importo della ritenuta d’acconto dafar valere, poi, per la richiesta di iscri-zione all’Albo dei Pubblicisti. Di talesituazione il Consiglio della Sicilia hainformato la magistratura per gli accer-tamenti di sua competenza.I primi giudici, in verità, hanno esclusouna responsabilità diretta della Biaginelle ipotizzate irregolarità gestionali diMediactivity, imputandole invece delle“omissioni” di informativa all’Ordine edi controllo. Ad esempio, nel momentoin cui ha rifiutato di firmare attestati dicollaborazione e retribuzione, che sape-va di non poter firmare, tuttavia non hadenunciato nulla di quanto sapeva, li-mitandosi ad “una sterile e passiva, ap-parente dissociazione, che non ha avutoalcun esito. Non ha tutelato l’immaginedell’Ordine e i legittimi interessi deicollaboratori né ha denunciato aperta-mente, in prima battuta al proprio Ordi-ne professionale, che l’avrebbe senz’al-tro a sua volta tutelata, le irregolarità dicui era a conoscenza e che l’avevanoindotta a rassegnare le dimissioni e poia ritardare il rilascio dei certificati diavvenuta collaborazione, da emettere infavore degli aspiranti pubblicistiXXXX”.Sulla base dell’articolata istruttoriasvolta sul punto, il Consiglio ha ravvi-sato la responsabilità di Patrizia Biagiin quanto, pur se non direttamente par-tecipe delle irregolarità gestionali e re-tributive denunciate dai testi, ha tutta-via avuto un atteggiamento definitoomissivo.Secondo i primi giudici, la giornalista

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ha ammesso di avere agito in manieraassolutamente superficiale, con un mo-do di agire che l’ha portata ad avallareripetute irregolarità, addirittura nell’in-certezza, da parte sua, di chi fosse il ve-ro editore e proprietario della testata.Ripetutamente sollecitata sul punto, ag-giungono i primi giudici, la Biagi -ascoltata prima dell’apertura del proce-dimento disciplinare - ha insistito neldire che lei si “occupava di telegiorna-le”, negando con ciò di avere obblighidi conoscenza di altri fatti relativi al-l’amministrazione della propria emit-tente.Le ragioni del comportamento dellastessa Biagi, si legge nel provvedimen-to impugnato, sono da rinvenire piutto-sto nella sua evidente corresponsabilitàriguardo agli accadimenti interni alla tv,nella sua incapacità di imporre all’edi-tore il rispetto delle regole, così come lalegge e il contratto di lavoro impongo-no a ciascun direttore.La responsabilità della Biagi, poi, sa-rebbe legata al fatto che ha attestato laregolarità di retribuzioni in realtà maipercepite da parte di alcuni collaborato-ri, consentendo così a Tv News di uti-lizzare e sfruttare personale giornalisti-co di fatto non retribuito.Per la contestazione di cui al punto C)Si osserva per la contestazione di cui alpunto C) che discredito per la categoriaemerge anche quando ha consentito diintervenire nel telegiornale da lei diret-to, in maniera decisamente inopportu-na, una persona non iscritta all’Ordinecol solo scopo di perorare la causa deilavoratori/giornalisti LSU del Comunedi Palermo (e quindi la personalissimacausa della Biagi). A questa personal’incolpata ha anche consentito, pur nonessendo iscritto di avere sporadicamen-te un ruolo nella redazione di Tv News.Il ricorso

Con atto in data 24.12.2012, acquisitoal protocollo in data 18.1.2013, la dife-sa di Patrizia Biagi ha presentato ricor-so avverso il provvedimento del Consi-glio della Sicilia. In via preliminare siribadiscono i motivi per i quali furonopresentate istanze di ricusazione nelprocedimento di primo grado, avendoravvisato da una parte l’esistenza diconflitto di interessi tra alcuni compo-nenti dell’Ordine dei Giornalisti di Sici-lia e loro congiunti nelle vicende lavo-rative oggetto dei procedimento disci-plinare e dall’altra un clima da “inquisi-zione” che, secondo la difesa, avrebbesegnato lo svolgimento dell’intero iterdel procedimento disciplinare. Climainquisitorio che, con grande nitidezza,si appalesa nella “conduzione degli in-terrogatori”.Quindi ha contestato il provvedimento

impugnato, osser-vando:Quanto al capo a),mancanza del re-quisito della esclu-sività professiona-le. Per la dottrinagiuslavoristica eper univoco indiriz-zo della giurispru-denza della Corte

di Cassazione, il lavoro socialmenteutile non configura un lavoro né subor-dinato né autonomo ma soltanto un rap-porto giuridico previdenziale rientrantenelle prestazioni assistenziali erogatedallo Stato. Pertanto, si osserva, non siconfigura alcuna tipologia di lavoro di-pendente o di attività professionale, ta-le da rappresentare una lesione del-l’esclusività professionale, poiché tra lapubblica amministrazione e i lavoratorisocialmente utili si instaura un rapportodisciplinato da una legislazione volta agarantire diritti, che trovano il loro fon-

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damento nel disposto dell’art. 38 dellaCostituzione ed impedisce alla personaimpegnata in attività presso le ammini-strazioni pubbliche, la rivendicazionenei confronti delle stesse di un rapportodi lavoro subordinato, e dei suoi conse-quenziali diritti. A tal proposito, ha ri-chiamato alcune sentenze, tra le quali lan. 3508 della Corte di Cassazione, conla quale si è precisato che il lavoratoresocialmente utile, svolgendo la sua atti-vità per la “realizzazione di un interes-se di carattere generale, ha diritto ademolumenti, cui non può riconoscersinatura retributiva”. Ed inoltre: “il lavo-ratore socialmente utile, svolgendo lasua attività per la realizzazione di un in-teresse di caratteregenerale, ha dirittoad emolumenti, cuinon può ricono-scersi natura retri-butiva, ma come siè già detto naturaprevidenziale”. Do-podichè, a proposi-to della natura giu-ridica e sulla quali-ficazione della utilizzazione dei lavora-tori socialmente utili, la difesa dellaBiagi ha richiamato la sentenza n.3/2007 delle Sezioni Unite della Cortedi Cassazione, con la quale si è ribaditoche nel rapporto degli LSU non è possi-bile configurare un normale rapporto dilavoro subordinato pubblico in quanto ilavori socialmente utili sono nati comeuna politica attiva del lavoro, basati sul-la partecipazione ad iniziative di pub-blica utilità, limitate nel tempo e persoggetti particolarmente svantaggiati. Iltrattamento economico di tali lavorato-ri, infatti, consiste in un emolumento,non commisurato ex articolo 36 dellaCostituzione, che riguarda la fattispeciedella retribuzione dei lavoratori dipen-

denti, ma predeterminato, in manierafissa, prima in una indennità qualificatacome sussidio ex art. 1 comma 1, d. l.232/1995 e poi in una prestazione eco-nomica. Pertanto, si tratta di prestazioniassistenziali poste in essere dallo Stato,attraverso un rapporto giuridico previ-denziale e non lavorativo. Concludendosul punto, la difesa della Biagi ha osser-vato che non si è verificata, da partedella ricorrente, alcuna violazione delprincipio di esclusività dell’attivitàgiornalistica, considerata la natura pre-videnziale della fattispecie dei lavorato-ri socialmente utili.Quanto al capo b), presunte violazioniin materia di norme professionali deldirettore, ha preliminarmente richiama-to le varie disposizioni che regolanol’attività del direttore eccependo quantosegue. Gli artt. 1 e 35 della legge n.69/63 e 34 del D.P.R. 115/65 e succes-sive modificazioni e integrazioni, nonrichiamano obblighi di vigilanza ammi-nistrativa o comunque riconducibili allagestione dell’azienda editoriale ma sol-tanto sui profili relativi all’esplicazionedell’attività giornalistica. In questa pro-spettiva, il ruolo del direttore deve esse-re letto in connessione con il Contrattocollettivo nazionale di lavoro giornali-stico (CCNLG), che all’articolo 6 indi-ca i compiti del direttore. Ha riportato ecommentato, poi, le varie disposizionidi legge e regolamentari, riferite al ruo-lo del direttore. Pertanto, ha concluso,in base al quadro normativo e contrat-tuale esistente, al direttore responsabiledi una testata giornalistica non può es-sere attribuito altro obbligo che quellorelativo all’attività giornalistica e nondi controllo amministrativo interno, percui alla Biagi non si può contestarel’omessa verifica della veridicità dellericevute sottoscritte dai collaboratori infavore della Mediactivity. Sul punto, ha

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concluso la difesa, la distinzione nettatra direttore ed editore, evidenzia comeil primo nulla abbia a che vedere con leproblematiche amministrative della te-stata, contrattuali, salariali, previden-ziali, fiscali, che sono di pertinenza delsecondo e della sua tecnostruttura. Per-tanto, al direttore Biagi non competevaalcun obbligo, in materia di controllosulle retribuzioni e sulle contribuzioniprevidenziali da parte dell’editore neiconfronti dei collaboratori.In conclusione, la difesa della Biagi hachiesto l’annullamento della delibera-zione impugnata:a) perché mai è venuto meno il vincolodi esclusività dell’attività giornalistica,non potendosi configurare, in fatto e indiritto alcun rapporto di lavoro né su-bordinato né autonomo discendentedalla qualifica di LSU, costituente soloprestazione previdenziale. Conseguen-temente, la sanzione proposta del pas-saggio della ricorrente dall’Albo deiprofessionisti a quello dei pubblicistisarebbe nulla ab origine;b) perché mai ha violato i propri doveriprofessionali e deontologici nello svol-gimento dell’attività di direttore re-sponsabile di “TV News”.

Sospensiva, parere PG, controdeduzioniContestualmente al ricorso, PatriziaBiagi ha chiesto la sospensiva del prov-vedimento impugnato. Tale richiesta èstata accolta dal Consiglio di DisciplinaNazionale con provvedimento n. 19 del7.03.2013.Con nota del 9 maggio 2013, poi il PGdi Palermo ha espresso il parere di com-petenza sul ricorso di Patrizia Biagi ene ha chiesto il rigetto, sulla base delleconsiderazioni che seguono:quanto all’esclusività professionale,perché l’iscrizione come giornalista

professionista era incompatibile conun’attività lavorativa retribuita che,seppure formalmente precaria, si èsvolta per diversi anni in modo conti-nuativo ed ha quindi assunto i caratteridi una sostanziale stabilità;quanto all’attività di direttore della te-stata “TV News” per l’inosservanza, da

parte della Biagi,del dovere di ga-rantire un adeguatocontrollo sulla re-golarità delle retri-buzioni e sui certi-ficati di collabora-zione di aspirantipubblicisti all’in-terno della strutturagiornalistica da lei

formalmente diretta, avallando, attra-verso l’attestazione non veritiera dellaregolarità della retribuzione, in realtànon corrisposta, il mancato rispetto del-le regole all’interno dell’emittente.A seguito di tale parere, la difesa dellaBiagi ha fatto pervenire le proprie con-trodeduzioni con atto del 10 giugno2013 nel quale ha preliminarmente ri-chiamato i motivi per i quali era statapresentata istanza di ricusazione ed hadenunciato un clima “inquisitorio” daparte dei primi giudici.Nel merito ha ulteriormente sviluppatole argomentazioni difensive contenutenel ricorso osservando, tra l’altro, chegli aspiranti pubblicisti indicati nelprovvedimento hanno sempre esclusouna sua diretta responsabilità nella ge-stione amministrativa della tv privata dicui dirigeva i servizi giornalistici.

L’audizionePatrizia Biagi, assistita dall’avv. Balli-streri è stata ascoltata dal Consiglio diDisciplina Nazionale il 15.01.2014. Haconfermato ed illustrato il contenuto del

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ricorso, rispondendo alle domande del-la Commissione.Al termine dell’audizione, il legale haconsegnato al Consiglio un atto del Co-mune di Palermo (n. 972073) col qualesi attesta che Patrizia Biagi è stata av-viata ai lavori socialmente utili dal12.10.1998 per lo svolgimento delle re-lative attività e che risulta decaduta dal-le ASU dal 29.12.2010.Nell’attestato, si precisa che “la parteci-pazione ai lavori socialmente utili noncomporta l’instaurazione di alcun rap-porto di lavoro”. Il legale ha insistitonella richiesta di annullamento della de-libera impugnata.

ConsiderazioniIn relazioni a quan-to lamentato dalladifesa circa leistanze di ricusa-zione presentate erespinte dai primigiudici ed il climache avrebbe carat-terizzato lo svolgi-mento dell’azione disciplinare, va chia-rito preliminarmente che compito diquesto Consiglio è di esaminare i fattioggetto della decisione e le argomenta-zioni portate nel ricorso.Ebbene:- il ricorso è fondato e va accolto perquanto riguarda le contestazioni relati-ve al capo A) dell’incolpazione (man-canza del requisito della esclusivitàprofessionale);- il ricorso è infondato e va respinto perquanto riguarda le contestazioni relati-ve al capo B) dell’incolpazione (viola-zione dei propri doveri quale direttoreresponsabile)Per i seguenti

MOTIVICAPO A) Mancanza del requisito del-

l’esclusività professionaleLa Corte di Cassazione, con sentenza n.1885/1984, ha stabilito che “il ricono-scimento della qualifica di giornalistaprofessionista ben può conciliarsi conl’esplicazione di altra attività, a condi-zione che questa sia precaria, disconti-nua, marginale e sussidiaria, sì da nonincidere sulla pienezza dell’impegnodelle energie intellettuali a favore del-l’attività giornalistica”.Tale sentenza risulta richiamata dai pri-mi giudici nel provvedimento impugna-to, ma è stata frettolosamente liquidatapur ammettendo che il ruolo di lavora-tore socialmente utile è border line,cioè uno status anomalo, per poi giun-gere alla conclusione che si trattava co-munque di attività inconciliabile conquella di giornalista professionista.Proprio la constatazione dell’anomaliadello status di LSU, invece, imponevadi approfondirlo tenendo presenti lepronunce della Corte di Cassazione ri-chiamate dalla difesa, per potere accer-tare la situazione di fatto.In effetti, tali sentenze hanno stabilito eribadito che quella del lavoratore so-cialmente utile non può essere configu-rata come attività lavorativa, perchénon è retribuita ma compensata con unassegno/sussidio di tipo assistenziale,senza diritto a ferie, ad indennità di ma-lattia, a contributi previdenziali pro-pensione.Un’ulteriore conferma la si ha nel fattoche gli LSU rimanevano regolarmenteiscritti nelle liste di collocamento deidisoccupati proprio perché impegnati inun’attività sociale che richiedeva unimpegno limitato ad alcune ore e com-pensato - si ripete - con un sussidio.Andava naturalmente accertato sem-mai, come accaduto in alcuni Comuni,l’Ente locale avesse integrato il sussidiocon una sua partecipazione economica

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e col versamento dei contributi previ-denziali, il che avrebbe trasformato lostatus di LSU in quello di lavoratore di-pendente.Difatti, questo Consiglio di Disciplinaha chiesto al Comune di Palermo diprecisare la posizione di Patrizia Biagiquale LSU e con nota n. 972287 del20.11.2013, il dirigente del settore ri-sorse umane di quel Comune ha confer-mato il ruolo di LSU di Patrizia Biagi,precisando le ore settimanali di impe-gno (20 ore) articolate in un orario noninferiore a 4 ore. Ha altresì chiarito chel’unica integrazione dell’assegno ASUricevuto dalla Biagi è avvenuta nel feb-braio 2007 con euro 162,67.Vi è quindi la prova che la Biagi, nelperiodo in contestazione, è stata asse-gnata esclusivamente ai lavori social-mente utili; che tale impegno, anche al-la luce delle sentenze richiamate dalladifesa, non può assolutamente configu-rarsi come attività lavorativa config-gente con quella di giornalista profes-sionista.Ricorrono, perciò, le condizioni perconsiderare l’impegno svolto dalla Bia-gi quale LSU precaria, discontinuo,marginale e sussidiario (come stabilitocon la sentenza della Corte di Cassazio-ne del 1984), e perciò compatibile conl’attività di giornalista professionista.Ne consegue che deve essere annullatala sanzione disciplinare e la conseguen-te cancellazione dall’Albo dei Profes-sionisti per quanto contestato col pre-sente capo A).Capo B) dell’incolpazione (violazionedei propri doveri quale direttore respon-sabile)Le norme di legge e contrattuali scindo-no il ruolo del direttore e quello del-l’editore ma, tra i tanti, affidano al di-rettore dei compiti di organizzazioneinterna, di nomina e gestione dei colla-

boratori, e gli riconoscono il diritto-do-vere di rilasciare l’attestato di collabo-razione “non occasionale e regolarmen-te retribuita” a quanti, avendo collabo-rato al giornale da lui diretto, devonopresentare istanza di iscrizione al-l’Elenco dei pubblicisti.È evidente quindi che, nel rilasciare ta-

le attestato, il diret-tore ha il diritto edil dovere di verifi-care che quanto de-ve, per legge, atte-stare trovi riscontronegli atti. Invece,ha rilasciato tale at-testato per il colla-boratore XXXXX,e, quando ciò è sta-

to contestato, si è limitata ad osservareche “così le era stato detto”. Il direttorenon deve entrare nella gestione dei con-ti dell’amministrazione ma, quale ga-rante della linea del giornale ed elemen-to di raccordo tra editore e giornalisti,non può pilatescamente girarsi dall’al-tra parte. Patrizia Biagi ha volutamenteignorato una situazione che le era notatanto che ha evitato di sottoscrive la di-chiarazione di compiuto biennio da par-te di XXXXX perché a conoscenza del-la situazione esistente in Mediactivity.Un atteggiamento, il suo, non di parte-cipazione diretta alla inaccettabile ge-stione dell’emittente ma di indifferenzaed omissione palesata anche quando haconsentito che un non iscritto all’albocoordinasse di fatto, sia pure per pocotempo, l’attività redazionale. Dalla vi-cenda quale emerge dal quadro istrutto-rio, oltre alla responsabilità della Biagi,quale direttore, per l’attestato superfi-cialmente sottoscritto per XXX ed al-l’indifferenza per la situazione generaledell’emittente, emerge anche un venirmeno ai doveri di solidarietà sanciti

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dalla legge professionale. Pertanto, lesue giustificazioni, relativamente al ca-po di incolpazione B), vanno respinte.Trattamento sanzionatorioSanzionando Patrizia Biagi per i capi diincolpazione A) e B) il Consiglio dell’Or-dine della Sicilia aveva deciso di infligge-re la “misura minima della sospensionedall’esercizio professionale per mesidue”. A seguito dell’accoglimento del ri-corso per quanto riguarda il capo di incol-pazione A) va quindi rideterminata la san-zione per il capo di incolpazione B), chesi ritiene equa in quella della censura.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale del-l’Ordine dei gior-nalistiVista la delibera-zione del Consigliodell’Ordine deiGiornalisti della Si-cilia del 19 ottobre2012 con cui è statainflitta alla giorna-lista Patrizia Biagila sanzione dellasospensione per due mesi dall’eserciziodell’attività professionale con conse-guente cancellazione dall’elenco deiProfessionisti sino a quando fossero ri-maste le cause di non esclusività pro-fessionale;Visto il ricorso in data 24 dicembre2012 presentato da Patrizia Biagi;Acquisito il parere del PG e le contro-deduzioni dell’interessata;Preso atto dell’audizione di PatriziaBiagi e del suo legale, fatta il15.01.2014;Visti gli artt. 51 e 52 della legge 3 feb-braio 1963 n. 69;Richiamate le considerazioni di cui allaparte motiva del presente provvedimento;

DELIBERA

A) di accogliere il ricorso di PatriziaBiagi per la parte relativa al capo A del-l’atto di incolpazione (esclusività pro-fessionale) annullando in conseguenzala sanzione disciplinare e la cancella-zione dall’elenco dei Professionisti resadall’Ordine della Sicilia in data;B) di respingere il ricorso di PatriziaBiagi per la parte relativa al capo B)dell’atto di incolpazione (attività di Di-rettore di Mediactivity) rideterminandoquindi la sanzione da infliggere in quel-la della censura.Così deciso in Roma il 15 gennaio2014.

I-5-3 Illecito confondereil ruolo di giornalistacon quello di presidentedi un’associazione cittadinan. 6/2014

Il giornalista pubblicista Marcello Oli-vieri, ha presentato ricorso avverso ladecisione con la quale il Consiglio del-l’Ordine dell’Abruzzo gli ha inflitto lasanzione della censura.Il procedimento disciplinare era statoaperto a seguito della presentazione diun esposto, sottoscritto dal sig. EnzoFosca, nella qualità di segretario regio-nale Slp Cisl, e di un siglato dalla sig.raXXXXXXX, dipendente di Poste italia-ne. Quest’ultima, quale portalettere, erastata fotografata in data 20.05.2010proprio dal giornalista mentre, in orariodi lavoro, entrava in un supermercato eacquistava alcuni prodotti.Olivieri aveva diffuso in data20.05.2010, nella qualità di presidentedell’associazione “Teramo Vivi Città”,una nota dal titolo “La postina si fa bef-fa delle Poste Italiane che le da lavoro”,

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raccontando l’accaduto e specificandodi aver informato dei fatti la dirigente diPoste italiane. La notizia era stata ripre-sa da numerose testate giornalistiche edera stata pubblicata altresì sul blog del-la web radio “Radio Lady Italia” di cuiMarcello Olivieri è direttore responsa-bile. La notizia era stata commentatasul web con affermazioni pesanti indanno della XXXXX.Con atto Prot. 583 del 3 novembre2010, il Consiglio dell’Ordine del-l’Abruzzo aveva contestato a MarcelloOlivieri la violazione dell’art. 2 dellalegge 69/1963 e la Carta dei doveri delgiornalista rimproverandogli di nonaver effettuato le opportune verificheprima della diffusione della nota, di nonaver dato possibilità di replica alla di-pendente – trattandosi di fatti compor-tanti un pregiudizio – e di aver postatosul blog della radio web messaggi con-tenenti critiche pesanti rivolte alla po-stina ripresi in decine di commenti in-giuriosi. Marcello Olivieri, sentito in audizionedal Consiglio dell’Ordine dell’Abruzzoil 28 Febbraio 2011, aveva escluso diaver commesso violazioni come giorna-lista evidenziando, tra l’altro, che la no-ta era stata redatta dalla segreteria del-l’associazione “Teramo vivi città”, cheRadio Lady non aveva nessun blog, eche l’esposto inviato dalla postina al-l’Ordine dell’Abruzzo conteneva dellefalsità in relazione all’orario di lavoroin cui i fatti si erano svolti, e in meritoai prodotti acquistati. L’Ordine dell’Abruzzo non ha ritenutodi accogliere la tesi sostenuta dell’in-colpato motivando la decisione sullabase delle risultanze documentali agliatti e sanzionandolo con la censura. Inparticolare il Crog ha evidenziato che“il tenore dei messaggi inseriti nelblog, gli argomenti utilizzati nella di-

scussione con i partecipanti, la cono-scenza dettagliata dei particolari dellavicenda, l’assenza di formali denunziedell’incolpato concernenti eventuali enon dimostrati “furti d’identità” con-tribuiscono a identificare in modo ine-quivocabile “ictu oculi” lo stesso Mar-cello Olivieri come, nello stesso tempo,partecipante al forum sotto il nick name“Radiolady Italia”, come autore delservizio, come fonte attraverso la quale(seppure con l’espediente tecnico delladiffusione attraverso l’associazione dicui è presidente) tutto il materiale siastato diffuso ai diversi media che hannoripreso l’episodio”.

Nel ricorso innanzial Consiglio Nazio-nale dell’Ordine,trasmesso per com-petenza al Consi-glio di disciplinanazionale, Olivieriha contestato ilprovvedimentoadottato dall’Ordi-ne regionale riba-

dendo, tra l’altro, di non aver svolto al-cuna attività giornalistica ma di averdenunciato quanto accaduto nella quali-tà di rappresentante dell’associazione“Teramo vivi città”; di essere direttoreresponsabile della radio web RadioladyItaly ma di non essere il titolare del-l’omonimo nickname. Ha contestato,inoltre, di aver diffuso una notizia cheha messo la postina a rischio di subireun procedimento disciplinare, sottoline-ando che il fatto denunciato era di inte-resse pubblico.Il ricorrente è stato ritualmente convo-cato dal Consiglio di disciplina in data27 novembre 2013 e 11 dicembre 2013,ma ha giustificato le sua assenze conmotivi di salute; infine, convocato per il15 gennaio 2014, ha chiesto che il ricor-

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so venisse deciso in sua assenza, riba-dendo le motivazioni addotte nel ricor-so e inviando l’atto di costituzione diparte civile nel processo per diffama-zione, avviato nei confronti di Enzo Fo-sca, per quanto riportato nell’espostoinviato all’Ordine dei giornalisti del-l’Abruzzo.Il Procuratore Ge-nerale della Repub-blica dell’Aquila,con parere Prot.3913 del 12 ottobre2011, ha richiesto ilrigetto del ricorsoevidenziando che“l’Olivieri agì – etanto si rileva uni-vocamente daglistralci del dialogo con i partecipanti alforum – nella veste di giornalista, spe-cie ove si consideri che egli richiamòpiù volte nel corso della conversazionetale sua qualità. L’espediente tecnicoutilizzato dall’Olivieri nel corso deldialogo cioè il tentativo di dissimularela veste di giornalista sotto la diversaattività di rappresentante dell’associa-zione “Teramo vivi città” dimostrachiaramente il suo intento consapevoledi porre in essere un comportamentocontrario agli obblighi deontologici im-posti dalla Carta dei doveri del giorna-lista. È parere di questo ufficio chel’Olivieri agì senza la normale pruden-za e cautela necessarie richieste proprioal giornalista prima di utilizzare e di-vulgare una notizia che possa compor-tare a terzi lesioni alla propria immagi-ne, dignità e decoro”.Il Consiglio di disciplina non condividele ragioni a discolpa addotte da Marcel-lo Olivieri nel suo ricorso per i seguenti

MOTIVIDall’istruttoria emerge chiaramente cheMarcello Olivieri ha violato l’art. 2 del-

la legge professionale nonché la Cartadei doveri del giornalista, contravve-nendo al dovere d’informazione nel ri-spetto della personalità altrui. Dinnanzi ad una postina che, con la di-visa di servizio, entra in un supermerca-to e compra alcuni prodotti, il giornali-sta pubblicista Olivieri ha “fiutato” unanotizia e l’ha diffusa, senza tuttavia uti-lizzare le cautele che impone un eserci-zio deontologicamente corretto dellaprofessione di giornalista. Non hanno pregio, infatti, le sue consi-derazioni, ribadite negli atti a difesa, se-condo cui avrebbe denunciato quantoregistrato, agendo come rappresentantedell’associazione di cui è presidente enon come iscritto all’Ordine dei giorna-listi. L’interesse pubblico che si paven-ta essere stato tutelato dall’associazione“Teramo vivi città” attraverso la segna-lazione dell’accaduto (ossia la “difesadei lavoratori onesti di Poste italiane”),è generico né è stato dimostrato un con-creto legame dell’associazione di Oli-vieri rispetto al valore leso dalla con-dotta della postina.Inoltre, è evidente che Olivieri abbiadato ai fatti verificatisi sotto i suoi oc-chi il valore di una “notizia”: egli infat-ti non si è limitato alla denuncia privatadi quanto accaduto quanto ha provve-duto, tempestivamente ossia nello stes-so giorno del fatto, alla diffusione pub-blica dell’accaduto, attraverso la dira-mazione di un comunicato stampa a suafirma, ripreso da molti organi di infor-mazione, in cui non solo si è rappresen-tato il fatto quanto anche si sono espres-si giudizi sulla condotta della postinateramina. L’assunto, pertanto del ricorrente, non ècondivisibile: in buona sostanza la de-nuncia sulla sosta al supermercato dellapostina, durante l’orario di servizio, fat-ta da Olivieri, indipendentemente da

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ogni ulteriore accertamento interno daparte di Poste Italiane e senza lasciarspazio ad alcuna replica dell’accusata, èstata divulgata alla stregua di una noti-zia, contravvenendo ad un preciso ob-bligo deontologico racchiuso nella Car-ta dei doveri del giornalista che imponedi garantire il contraddittorio a chi puòessere danneggiato da una notizia, co-me correttamente contestato dall’OdgAbruzzo al punto 13) dell’atto di incol-pazione del 3.11.2010 (prot. 583/2010). Altresì non hanno pregio le considera-zioni fatte da Olivieri in merito alle ri-sposte ai commenti apparsi sul blogdella web radio Radiolady Italia, a fir-ma di Radioladyitalia, laddove discono-sce che egli abbia partecipato attiva-mente alla discussione sulla vicenda so-stenendo di non essere il blogger dalnick name Radioladyitalia. Fermo restando che nella sua qualità didirettore responsabile della web radio,avrebbe dovuto vigilare sulla pubblica-zione di tutto quanto apparso suwww.Radio ladyitalia.it e impedire chefrasi ingiuriose venissero rivolte allasig.ra XXXX, è evidente, dal tenore deicommenti apparsi, che fosse proprioOlivieri a rispondere utilizzando il nic-kename Radioladyitalia ai vari inter-venti, aggiungendo particolari sulla vi-cenda e rimarcando in molte risposte diaver agito come giornalista, di conosce-re le regole deontologiche e averle ri-spettate, di svolgere la professione gior-nalistica da trent’anni ecc., come pun-tualmente riportato nella delibera delConsiglio dell’Ordine dell’Abruzzo ecome rimarcato dal Procuratore genera-le della Repubblica dell’Aquila le cuiconclusioni si fanno proprie nel presen-te procedimento. Invero, Olivieri non ha fornito alcunaprova in ordine alle sue affermazioni adiscolpa limitandosi a ribadire quanto

già espresso dinnanzi al Consiglio re-gionale e producendo un atto di costitu-

zione di parte civiledinnanzi al giudicedi pace dell’Aquila,nel processo perdiffamazione av-viato nei confrontidel sindacalista Fo-sca Ezio Giuseppe,come meglio su in-dicato. Tale docu-mento è del tutto

ininfluente rispetto ai fatti oggetto dicontestazione e non contribuisce a con-futare gli addebiti mossi al ricorrente,attenendo ad un vicenda personale chevede Fosca accusato di aver leso la re-putazione di Olivieri.Tutto ciò evidenziato, questo Consigliodi disciplina nazionale ritiene che il ri-corso di Marcello Olivieri sia infondatoe vada respinto.

P.Q.M.Il Consiglio di Disciplina nazionale del-l’Ordine dei giornalisti, visto il fascico-lo degli atti, udito il consigliere relatore

DELIBERADi respingere il ricorso di Olivieri Mar-cello e di confermare la sanzione dellacensura deliberata dal Consiglio del-l’Ordine dell’Abruzzo in data15.03.2011. Così deciso in Roma il 19 febbraio2014

I-5-4 Commistionegiornalismo e pubblicitàed uso arbitrariodi uno pseudonimo altrui.Non sono ammessin. 10/2014

Il 14/06/2011 il collega Alessandro Bet-tero presentava al Consiglio Regionaledell’Ordine dei Giornalisti del Veneto

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un dettagliato esposto (prot. 2051/2011)in merito a una serie di comportamentideontologicamente scorretti a suo avvi-so commessi dal direttore del Messag-gero di Sant’Antonio - Edizione Italia-na per l’estero, il giornalista padre Lu-ciano Segafreddo, nato a Padova il7/10/1932 e residente in Padova iscrittoall’Albo dei giorna-listi del Veneto,elenco pubblicisti,con decorrenza31/10/1978.Il collega Betterocontestava:presunte commi-stioni tra informa-zione e pubblicità,con riferimento anumerose pagine del periodico e/o ser-vizi radiofonici acquistati da enti pub-blici, attraverso convenzioni con la so-cietà editrice, e pubblicati oppure tra-smessi almeno dal 2005 in poi, senza ladovuta indicazione della loro naturapubblicitaria/promozionale presunteviolazioni della normativa a tutela deiminori, con riferimento sia al Codicedella Privacy sia alla Carta di Trevisoper la frequente pubblicazione, nei pe-riodici del gruppo, di foto di bambini oadolescenti (molti dei quali malati o incondizioni di chiaro svantaggio) chiara-mente riconoscibili e identificabili, e al-la pubblicazione di servizi su temi “sen-sibili” relativi a questioni legate alla sa-lute e alle abitudini sessuali, almeno dalgennaio 2009 in poi;presunti indebiti utilizzi, senza aver maichiesto né ottenuto preventiva autoriz-zazione, di tre pseudonimi da sempreutilizzati dal collega Bettero, utilizzatiper firmare servizi pubblicati duranteun lungo periodo di malattia dello stes-so Bettero;presunti utilizzi , anche in questo caso

senza aver mai chiesto né ottenuto pre-ventiva autorizzazione, della voce pre-registrata sempre dello stesso collegaBettero nel corso di trasmissioni ra-diofoniche registrate e mandate in on-da durante il periodo di malattia diBettero.L’Ordine regionale del Veneto si erariunito il 20 settembre 2012 e aveva de-ciso l’archiviazione del capo di incolpa-zione al punto B ritenendo che “la scel-ta di pubblicare tali immagini a corredodi servizi giornalistici ha finalità positi-ve a favore dei minori, in quanto fina-lizzata a progetto di sostegno e ad ini-ziative di alto valore sociale”.Invece, in quanto ai capi A), C) e D), ilConsiglio regionale del Veneto, nellastessa data, aveva ritenuto la personaleresponsabilità del giornalista LucianoSegafreddo. In particolare il Consiglioregionale del Veneto aveva sostenutoche le incolpazioni di cui al capo A) era-no “ampiamente provate in base alla do-cumentazione probatoria acquisita: ilcollega padre Luciano Segafreddo - co-sì si legge nel verbale - si è occupato permolti anni, quantomeno dal 2002 a tuttoil 2011 (ma vari documenti datati 1994e 1997 lasciano presumere che gli ac-cordi siano tutti di origine ultradecenna-le) di attività non compatibili con la de-ontologia professionale del giornalista”.Il Consiglio regionale del Veneto, inquesta assidua mancanza di distinzionetra informazione e pubblicità, aveva in-dividuato una violazione chiara dellenorme del Codice del Consumo d. lgs206/2005 ma soprattutto degli articoli 2e 48 della legge 69/1963 in relazione al-la Carta dei doveri del Giornalistadell’8 luglio 1993 nel capitolo “Infor-mazione e pubblicità”. Il Consiglio ave-va anche ritenuto che non potessero es-sere considerate in violazione delle nor-me deontologiche, tra i numerosi servi-

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zi indicati nel capo di incolpazione,quelli pubblicati nell’edizione cartaceain cui sono state inserite le indicazioni‘a cura di’ e ‘pagina redazionale’.In quanto ai capi C) e D), il Consiglioregionale del Veneto ha visto un “atteg-giamento poco trasparente e rispettoso”anche volendo “aderire all’ipotesi chela volontà di padre Segafreddo fossequella di non ‘escludere’ Bettero neilunghi periodi di assenza per malattia eproblemi familiari garantendogli visibi-lità”, tesi – questa - sostenuta appuntoda padre Luciano Segafreddo.Per tutte queste ragioni, il Consiglio re-gionale del Veneto aveva ritenuto lapersonale responsabilità del collega pa-dre Luciano Segafreddo comminando-gli, ai sensi degli articoli 51 e 54 dellalegge 69/1969, la sanzione disciplinaredella sospensione dalla professione per6 (sei) mesi, per aver gravemente com-promesso la dignità professionale.In data 21/12/2012, con ricorso Prot.3731/2012, padre Segafreddo impugna-va la delibera del Veneto su indicata,chiedendone la riforma o in via subor-dinata l’applicazione di sanzioni disci-plinari meno afflittive (avvertimento ocensura).Contestualmente al ricorso veniva pre-sentata istanza di sospensione della de-libera impugnata e il Consiglio di Di-sciplina Nazionale, con provvedimenton. 4/2013, accoglieva la domanda so-spendendo l’efficacia del provvedimen-to regionale.Con parere del 19.02.2013 e ritualmen-te trasmesso all’incolpato per le contro-deduzioni, la Procura Generale dellaRepubblica di Venezia si esprimevaconcludendo per la conferma della de-cisione impugnata.Il Consiglio Nazionale di Disciplina indata 5 marzo 2014 ha ascoltato il colle-ga Segafreddo, assistito dall’Avv. Piero

Longo, che ha ammesso di aver “com-messo degli errori nella disattenzione,come giornalista e come direttore di te-stata, di non stare nelle norme” riferen-dosi alla doverosa distinzione tra infor-mazione e pubblicità. Poi ha aggiunto:“Appena abbiamo avuto la certezza diquesta mancata attenzione, abbiamo so-speso nel 2010 tutti i contratti, sia conenti di grande prestigio, con i sindacatieccetera troncando quindi anche gli ab-bonamenti che loro favorivano. Questol’ho fatto prima che Alessandro Betteroinviasse la documentazione all’Ordinedei giornalisti del Veneto”.In quanto all’uso degli pseudonimi se-condo il collega padre Luciano Sega-freddo “in 32 anni di lavoro nelle varie

testate ne sono statiusati almeno 30 datutta la redazione”e ha sostenuto diaver continuato ausare gli pseudoni-mi solitamente usa-ti dal collega Ales-sandro Bettero “perrispetto”, cioè pernon farlo sentire

isolato nei suoi mesi di assenza”. Stes-sa valutazione era stata fatta per gli“stacchi” con la voce del collega Ales-sandro Bettero. Secondo Segafreddoera un “tacito uso” anche con altri re-dattori continuare a usare gli pseudoni-mi durante le assenze.Il Consiglio di disciplina nazionale rile-va che le condotte contestate a padreSegafreddo hanno violato le norme de-ontologiche contestate dal Consigliodell’Ordine del Veneto, per tutte le mo-tivazioni indicate nella delibera impu-gnata e che qui si fanno proprie.Questo Consiglio però non può non da-re rilevanza alla decisione del collegaLuciano Segafreddo di interrompere dal

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2010 (e prima del ricorso del collegaBettero) tutti gli accordi che potesserorappresentare una commistione pubbli-cità-informaziono, il Consiglio nazio-nale di Disciplina, ai soli fini del con-temperamento della sanzione.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale del-l’Ordine dei Giornalisti, visto il fasci-colo degli atti, udito il consigliere rela-tore e ascoltato l’incolpato

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorsopresentato dal giornalista padre Lucia-no Segafreddo eper l’effetto rifor-mare la delibera n.337/2012 resa dalConsiglio dell’Or-dine del Veneto,nella parte dellasanzione discipli-nare, riducendo alminimo di legge(due mesi) la san-zione disciplinare della sospensionedall’esercizio della professione.Così deciso in Roma il 5 marzo 2014

I-5-5 Vizi proceduraliinsanabili - Annullamentodecisione impugnatae restituzione atti ai primigiudici – n. 18/2014

Il giornalista pubblicista Michele San-toro propone ricorso avverso la delibe-ra del 22 marzo 2013, con la quale ilConsiglio dell’Ordine dei Giornalistidella Sicilia gli ha inflitto la sanzionedisciplinare della radiazione.

L’antefattoPrima di riportare i fatti contestati, lemotivazioni dell’atto impugnato, le ec-cezioni pregiudiziali e le valutazionigiuridiche e di merito poste a base del ri-corso, è opportuno premettere che granparte della vicenda ha come antefatto ilvideo di un colloquio, registrato furtiva-mente dalla giornalista XXXXX, mentrechiedeva al Presidente pro tempore del-l’Ordine della Sicilia, Franco Nicastro,di essere inserita nel seggio elettoraleper il rinnovo delle cariche del 2010, eNicastro che rappresentava l’impossibi-lità e l’inopportunità di accogliere la ri-chiesta in quanto la XXXX era anchecandidata alla consultazione elettorale; asostegno di ciò, il Presidente aggiungevache dopo la prima votazione ‘fasulla’(perché non si sarebbe raggiunto il quo-rum di votanti richiesto dalla legge), nel-la successiva la presenza di un candida-to tra gli scrutatori avrebbe creato pro-blemi. Il termine ‘fasulla’, usato dal Pre-sidente, ed estrapolato dal dialogo, veni-va poi trascritto in evidenza sul videoconfezionato dalla XXXX, temporanea-mente apparso (e poi rimosso) sul sitowww.youtube.com, quindi ripreso, conun primo commento (e con altri succes-sivi) anche sul sito www.osservatorio-si-cilia.it, di cui è direttore il ricorrente.I fattiQuesta la sequenza degli atti ed adem-pimenti che si sono succeduti sino alladecisione assunta dal Consiglio del-l’Ordine della Sicilia il 22 marzo 2013.Il giornalista Franco Nicastro presenta isotto elencati esposti con cui lamenta lapubblicazione, sul sito “OsservatorioSicilia.it”, diretto da Michele Santoro,di articoli, commenti e valutazioni cheritiene offensive e diffamatorie.Esposto del 2 luglio 2010 - vengonotrasmessi in copia i seguenti tre articoli:• 1.6.2010: “Elezioni Ordine Giornalisti

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in Sicilia, fra sedute fasulle e stranezzepresidenziali” (con la scritta in calce“Pubblicato da direttore”) con cui,prendendo spunto dalla pubblicazionesul sito ‘senza bavaglio.info’ del videorealizzato da XXXX, Santoro, oltre adaccennare ad una vicenda giudiziaria incui sarebbe stato coinvolto Nicastro, ri-ferendosi all’Ordine della Sicilia, scrivetra l’altro, “Una piccola casta che go-verna con metodi che non appaiono tra-sparenti e, come mostra il filmato, conmetodi alquanto personalistici. Demo-crazia e trasparenza appaiono, ascoltan-do Nicastro, lontani anni luce dal piane-ta Ordine dei Giornalisti”Quindi chiedendosi, sulla base di quan-to affermato da Nicastro, se esiste unaassemblea fasulla, Santoro osserva:”Affermazione grave che dovrebbequanto meno essere oggetto di indagineda parte della Procura della Repubblicaperché, se quanto affermato da Nicastrorisultasse vero, ci troveremmo dinanziad una elezione probabilmente pilota-ta”.• 17.6.2010 - “Ecco il video della ‘veri-tà’ di Franco Nicastro”- viene pubblica-to il video realizzato dalla XXXX pre-ceduto da un commento nel quale si af-ferma tra l’altro:” il video girato dallacollega XXXX in occasione delle ele-zioni nazionali e regionale dell’Ordinedei Giornalisti ha portato alla luce unsistema allucinante e fa emergere com-portamenti che, volendo usare un termi-ne soft, appaiono quanto meno scanda-losi... Qualora l’Ordine dei Giornalistinon disponesse l’annullamento delleelezioni ed una inchiesta sul caso diFrancesco Nicastro per fare pulizia inun ambiente che appare inquinato, ciòvorrebbe dire che tutto sommato a Ro-ma questo sistema va bene. Il video èstato fin qui censurato da YouTube edanche da veho. Noi lo proponiamo, nes-

suno ci può censurare, e lo terremo inprima pagina fino a quando non sarà ri-pristinato il ‘diritto’ all’interno del pia-neta ODG”;• 7.6.2010 “Odg Sicilia e le assembleefasulle di cui nessuno parla”. In questoarticolo, richiamando le elezioni per ilrinnovo delle cariche nell’Ordine, San-toro afferma tra l’altro: “una fitta coltredi nebbia è scesa su fatti gravi che altro-ve, che so, mettiamo in Kenia, avrebbe-ro provocato uno sconquasso unico euna serie di dimissioni a catena. In Sici-lia invece il Presidente dell’ordine (scu-sate se scriviamo ordine con la ‘o’ mi-nuscola) che con naturalità tutta sicilia-

na si lascia scappa-re che esistono difatto assemblee ‘fa-sulle’ è passata nelbuio pesto dei me-dia e rimasta all’in-terno del ‘palazzo’anche se il videoche ‘inchioda’ Ni-castro, che ricordia-mo è uno degli ol-

tre venti giornalisti assunti alla RegioneSiciliana con procedimento ritenuto il-legittimo dalla Corte dei Conti che hachiesto all’ex Presidente Totò Cuffaroed all’attuale Raffaele Lombardo i dan-ni provocati all’erario con queste assun-zioni ed anche per l’illecito manteni-mento in servizio di questo gruppo di‘prediletti’, circola liberamente su in-ternet”. Quindi, rilevato che Nicastronon ha smentito, e che il Consiglio Na-zionale non è intervenuto sulla vicenda,afferma: “In altre nazioni, mettiamo ilKenia, l’ordine nazionale (che, peraltro,non esiste perché non esiste l’ordine)sarebbe intervenuto ed avrebbe apertouna inchiesta. Ma siamo in Sicilia, e laSicilia, si sa, è democratica. Ognunopuò fare quel che vuole… dal Palazzo!

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Noi siamo liberi, non siamo al serviziodi nessuno, e di questa cosa ne parlere-mo per molto tempo, almeno fino aquando chi ha il dovere di intervenirenon ci spiegherà a cosa servono le as-semblee ‘FASULLE’ all’Ordine regio-nale dei giornalisti di Sicilia”.Nell’esposto a cui allega i tre articolisopra riportati Ni-castro fa rilevareche è assolutamen-te infondata l’affer-mazione secondo laquale sarebbe coin-volto in una inchie-sta su presunte as-sunzioni irregolaridi giornalisti al-l’Ufficio Stampadella Presidenza della Regione Sicilia-na. Infatti è estraneo a tale inchiesta nonessendo stato né indagato né sentito co-me persona informata sui fatti.Esposto del 3 febbraio 2011- Nicastroallega i seguenti articoli apparsi su‘Osservatorio Sicilia’ e che ritiene of-fensivi:• 27.11.2010 - “Corte dei Conti. Storiadei mega Ufficio Stampa regionale: ilPM chiede risarcimento oltre 7mln……”, nel quale si afferma tra l’al-tro: “Tra le persone coinvolte non va di-menticato che c’è anche Francesco Ni-castro, Presidente dell’Ordine Regiona-le dei Giornalisti che recentemente, co-me già noto, si è reso protagonista di unaltro inquietante episodio documentatocon un video che circola in internet, mache è depositato anche in Procura dellaRepubblica, dove si vede e si sente Ni-castro affermare con candida innocenzache esistono anche assemblee fasulleall’Ordine dei Giornalisti”;• 2.2.2011- “L’Ordine dei Giornalisti diSicilia parte civile nel processo Rosta-gno ma tace sulle assemblee ‘fasulle’”.

Commentando la decisione dell’Ordinedei Giornalisti di Sicilia di costituirsiparte civile nel processo Rostagno,giornalista ucciso dalla mafia, Santoroscrive, tra l’altro:” Ma forse l’Ordinedei Giornalisti di Sicilia rispetterebbemeglio la memoria di Rostagno se fa-cesse ‘pulizia’ al suo interno e chiarissele incredibili vicissitudini dell’ex Presi-dente Franco Nicastro e le sue asserite‘assemblee fasulle’”.• 3.2.2011 - ”Ordine dei giornalisti Sici-lia: Rostagno giornalista serio e scrupo-loso… Silenzio su Franco Nicastro”.A commento del comunicato con cuil’Ordine della Sicilia manifesta soddi-sfazione per essere stato ammesso co-me parte civile nel processo Rostagno,Santoro scrive: “Silenzio invece sulloscandalo Franco Nicastro e le assem-blee dell’ODG ‘fasulle’.11 febbraio 2011 - Ad integrazione deiprecedenti, Nicastro trasmette altroesposto a cui allega un articolo apparsoil 9 febbraio 2011 dal titolo “Giornalistidi Sicilia. Una storia gloriosa ma nonper i loro organi collettivi e i loro gior-nali”. Partendo dalla notizia relativa al-l’ammissione dell’Ordine della Siciliacome parte civile nel processo Rosta-gno, Santoro scrive, tra l’altro: “Mal’aver chiesto ed ottenuto di essere par-te nel processo Rostagno non solleval’odg Sicilia della responsabilità di do-ver chiarire i dubbi circa la validità del-le ultime elezioni, oggetto anche diesposti in varie procure della repubbli-ca e sulle incredibili affermazioni del-l’ex Presidente Franco Nicastro, che insede di elezioni ha tranquillamente par-lato di ‘assemblea fasulla’. Anzi, le duecose, la partecipazione al processo e ilcaso Nicastro non stanno per niente be-ne insieme. L’ODG, ammesso che leelezioni siano valide, avrebbe l’obbligodi indire una commissione d’inchiesta

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per chiarire il caso Nicastro. Non facen-dolo, l’ODG Sicilia dà l’impressione diessersi chiuso a riccio nel palazzo evi-tando di prendere iniziative tese allatrasparenza ed al rispetto dell’Ordineche, guarda caso, riguardano l’ex Presi-dente dell’Ordine”.L’articolo si chiude poi con queste con-siderazioni: “Il caso dell’ex PresidenteNicastro, ora consigliere nazionale,sembra avvolto da una fitta nebbia. Ro-ma si è chiamata fuori dietro una sup-posta e poco credibile ‘autonomia’ diogni singolo ordine regionale. Palermoinvece, tace. E questo fa sorgere unadomanda che dovrebbe avere una rispo-sta da parte dell’Ordine Nazionale edell’ODG Sicilia: sono tutti uguali igiornalisti in Sicilia e godono tutti deglistessi diritti al di là della loro posizio-ne? Esistono nell’ambito dell’ODG im-punità?”Le sommarie informazioniCon telegramma del 3 febbraio 2011, ilConsiglio dell’Ordine della Sicilia con-voca Michele Santoro per venerdì 11febbraio alle ore 11.45, presso la sede diPalermo, “per chiarimenti su tua attivi-tà giornalistica”.Santoro si presenta, riceve assicurazio-ni che al momento non è incolpato dinulla e che l’audizione serve per acqui-sire chiarimenti sulle vicende oggettodegli esposti. Nel corso dell’audizione,Santoro apprende che Franco Nicastronon è coinvolto nella vicenda giudizia-ria dell’Ufficio Stampa della RegioneSicilia.Nello stesso giorno, dopo l’audizione,sulla base di quanto appreso durantel’audizione, che cioè il Nicastro coin-volto nella vicenda Corte dei Conti èpersona diversa da Franco Nicastro,pubblica una rettifica ammettendo chesi è trattato di un ‘deprecabile quantoincredibile’ suo errore per uno ‘scambio

di persona’ ed invia una lettera a Nica-stro, con la quale chiede scusa per l’er-rore in cui è incorso.L’apertura del procedimento discipli-nareNella seduta del 4/5 marzo 2011, ilConsiglio dell’Ordine della Sicilia deli-bera l’apertura del procedimento disci-plinare nei confronti di Michele Santo-ro e con raccomandata postale n.341del 7 aprile 2011 notifica all’incolpatotale decisione, con i seguenti capi di in-colpazione:a) Violazione degli artt. 2 e 48 della leg-ge 3/2/1963 n. 69, in relazione agli artt.595 e 368 C.P., nonché violazione della

Carta dei doveri delgiornalista (titoli:“Responsabilità delgiornalista”, “Retti-fica e replica”, “Lefonti”):1) per avere ripetu-tamente commessoatti lesivi della di-gnità dell’Ordine edi quella del suo ex

presidente Franco NICASTRO, omet-tendo le dovute e opportune verifiche ditipo giornalistico, attribuendo allo stes-so NICASTRO fatti determinati e graviin realtà da lui mai commessi e all’Or-dine, regionale e nazionale, di avere as-seritamente garantito allo stesso ex pre-sidente una sorta di copertura;2) in particolare, per avere affermato tral’altro che Nicastro avrebbe propugna-to”con candida innocenza che esistonoanche assemblee fasulle all’Ordine” eper avere invocato nei suoi confronti lanecessità di “fare pulizia in un ambien-te che appare inquinato”;3) per avere rimarcato un’espressioneusata da Nicastro (“seduta fasulla”)pronunciata in un video illecitamenteregistrato e oggetto di separato procedi-

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mento disciplinare nei confronti di altraiscritta; video per di più pubblicato dal-lo stesso Santoro sul suo sito ‘osserva-torio-sicilia.com’; tutto ciò omettendodi specificare che l’espressione “sedutafasulla” si riferiva all’assemblea eletto-rale in prima convocazione, di cui agliartt. 5 e 12 DPR 4 febbraio 1965 n. 115,che normalmenteva deserta e dunquenon è valida se nonin presenza di unquorum mai o quasimai raggiunto innessuna regioneitaliana;4) per avere parlatodi “scandalo Fran-co Nicastro” e “ca-so Nicastro”, sostenendo che in propo-sito l’Ordine avrebbe mantenuto “si-lenzi”;5) per non avere mai offerto a Nicastroo all’Ordine professionale opportunitàalcuna di replica rispetto ad afferma-zioni risultate gratuite e del tutto infon-date;in Trapani, Palermo e in altre località,dal 17 giugno 2010 a oggi.b) Violazione degli artt. 2 e 48 dellalegge 3/2/1963 n. 69, in relazione agliartt. 595 e 368 c.p., nonché violazionedella Carta dei doveri del giornalista (ti-toli: “Responsabilità del giornalista”,“Rettifica e replica”, “Le fonti”):1) per avere attribuito falsamente e congravissima superficialità a Franco Nica-stro la qualità di persona sottoposta aindagini penali e contabili in relazionealla vicenda dell’Ufficio stampa dellaPresidenza della Regione siciliana; fattiai quali in realtà Franco Nicastro era deltutto estraneo, essendo in realtà coin-volto un collega che ha lo stesso cogno-me di Nicastro, ma dal nome diverso(XXX); collega la cui posizione per di

più è stata archiviata in sede penale, surichiesta dello stesso pubblico ministe-ro; con ciò compromettendo la reputa-zione dei colleghi Franco Nicastro ePiero Nicastro e la dignità dell’Ordine;2) per avere diffuso sul suo sito ‘osser-vatorio sicilia.com’, partendo dalle con-siderazioni di cui al superiore capo b-1), una serie di giudizi pesanti sullostesso Nicastro e sull’Ordine, che nonavrebbe provveduto a fare pulizia alproprio interno;3) per non avere mai offerto a FrancoNicastro opportunità alcuna di replicarealle sue affermazioni totalmente false einfondate;4) per avere tentato di rimediare attra-verso una rettifica solo successivamen-te all’audizione dell’odierno incolpato esenza porgere direttamente le propriescuse a Franco Nicastro; con ciò venen-do meno all’obbligo di promuovere lospirito di collaborazione tra colleghi ela fiducia tra la stampa e i lettori.In Trapani, Palermo e in altre località,dal 27 novembre 2010 all’l1 febbraio2011, data dell’audizione dello stessoSantoro di fronte al Consiglio.In data 15 aprile 2011, come da verbaleregolarmente sottoscritto, Santoro ac-quisisce copia dei tre esposti di FrancoNicastro, della trascrizione delle audi-zioni davanti al Consiglio dell’Ordinedi Franco Nicastro (15 ottobre 2010) edello stesso Santoro (11 febbraio 2011).Il 29 luglio 2011 convocato dal Consi-glio Regionale per essere sentito a suadifesa, Santoro presenta tre separateistanze:• con la prima chiede di annullare il pro-cedimento per decorrenza di termini in-vocando la decorrenza di cui allaL.241/1990. A suo parere insomma l’av-vio del provvedimento disciplinare vafatto entro il 30° giorno successivo allaconoscenza del fatto o dei fatti contestati;

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• con la seconda ritiene che l’Ordinedella Sicilia sia incompetente a giudi-carlo perché non è giudice ‘terzo;• con la terza chiede di citare quali testia discarico, da sottoporre a contraddit-torio, i giornalisti XXXXXXXXX.Inoltre consegna copia dell’articolo direttifica pubblicato sul conto di Nica-stro e chiede copia di alcuni verbali.La prima e seconda istanza vengono ri-gettate dal Consiglio dell’Ordine con leseguenti motivazioni:1) Con riferimento alla prima questio-ne, con cui si propone una istanza an-nullamento archiviazione per decorren-za dei termini di cui alla L. 241/90 esucc. mod e int., il Consiglio “non ritie-ne fondata l’interpretazione delle nor-me relative alla natura giuridica del-l’Ordine dei giornalisti, assoggettato al-la propria legge istitutiva, che all’art. 58prevede che l’azione disciplinare si pre-scriva entro cinque anni dal fatto, disci-plinando anche le interruzioni della pre-scrizione e la possibilità che il terminesia prolungato al massimo a sette anni esei mesi. Nessun termine può dunqueessere qualificato come perentorio, nel-lo svolgimento del procedimento disci-plinare, che, per quanto riguarda l’Ordi-ne dei Giornalisti, ha anche una fasegiurisdizionale prevista davanti al Tri-bunale e alla Corte d’Appe1lo, nellacomposizione integrata da giornalisti,secondo quanto disposto dall’art. 63della legge 3/2/1963 n. 69, e un succes-sivo, possibile passaggio anche dinanzialla Suprema Corte di Cassazione”.2) Con riferimento alla seconda questio-ne, circa la pretesa figura di “parte lesa”rivestita dall’Ordine regionale della Si-cilia nell’ambito di questo procedimen-to, il Consiglio osserva che il capo di in-colpazione riproduce con formule tipi-che, nella sostanza, quanto disposto dal-l’art. 48 della legge 69/63, laddove pre-

vede la possibilità di agire disciplinar-mente contro gli iscritti che si rendanocolpevoli di fatti che compromettono lapropria reputazione e la dignità del-l’Ordine. “In questo senso – osserva -nel procedimento amministrativo, è lostesso Consiglio regionale che deve va-lutare questi fatti. Laddove invece San-toro avesse motivo di ritenere che i sin-goli giudici siano prevenuti nei suoiconfronti potrebbe agire ex art. 51 ss.CPC, richiamati dall’art. 50 l. 69/63.Ma l’incolpato ha precisato di non chie-dere né l’astensione né di proporre laricusazione dei singoli membri di que-sto Consiglio.Né tanto meno, con riferimento allaquestione incidentalmente affrontata daSantoro circa la pretesa opportunità

che i consiglieriArena e Corradinosi astengano dalpresente procedi-mento, i consiglieriritengono di nondover aderire a tale“suggerimento”,che pure non è sta-to formalizzato dal-l’incolpato. Anche

questo rilievo appare infatti del tutto in-fondato, atteso che non si rientra affat-to nelle previsioni, già richiamate, de-gli artt. 51 e 52 CPC e che la presenzadi Arena e Corradino nel video citatonel procedimento è assolutamente privodi influenza alcuna sul procedimentomedesimo”.

Si procede quindi all’audizione di Mi-chele Santoro, a sua discolpa.

La delibera di radiazioneIl 17 febbraio 2012- Il Consiglio dellaSicilia, dopo doppia votazione a scruti-nio segreto, delibera la radiazione di

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Michele Santoro, stabilendo che la mo-tivazione, vista la complessità della vi-cenda, verrà redatta dal relatore e dalsegretario entro sessanta giorni e conse-gnata al Santoro stesso nei termini dilegge.Il 22 marzo 2013 viene formalmenteadottato il provvedimento di radiazione.In premessa, i primi giudici ricordanoinnanzitutto che il procedimento non haavuto tempi rapidi a causa di una seriedi impegni delConsiglio, che nel-la consiliatura incorso ha tra 1’altroregistrato due cam-bi al vertice, con unprimo mutamentodi consiglio diretti-vo avvenuto nel-l’autunno 2010 eduno successivo, ri-salente al 30 dicembre 2011. Inoltre,chiariscono, non è estraneo ai tempi diquesto procedimento il fatto che per al-cuni mesi dopo l’audizione di Santoro,si è rimasti in attesa dell’entrata in vi-gore della nuova normativa disciplinaree , in vista della sostituzione, nelle fun-zioni disciplinari, dei Consigli regiona-li con i collegi di disciplina, i procedi-menti son rimasti di fatto paralizzati.L’entrata in vigore della novella legisla-tiva è stata però successivamente rin-viata, con la ripresa, sia pure tempora-nea, dei pieni poteri disciplinari da par-te degli Ordini regionali.Nelle premesse si rammenta altresì che“riavviata e conclusa 1’istruttoria pre-cedentemente interrotta, riesaminata lavoluminosa documentazione, il proce-dimento veniva deciso in camera diconsiglio, con doppia votazione segre-ta, a1l’esito della quale la responsabi-lità disciplinare di Michele Santoro èrisultata pienamente fondata”, per le

motivazioni che qui di seguito si riassu-mono nelle loro parti essenziali.Ad avviso del Consiglio Regionale,Santoro ha compiuto una “serie di attigravissimi, che dimostrano non solouna totale (quanto arrogante) ignoran-za di qualsiasi regola deontologica, mache pone anche un problema serissimodi “esigenze cautelari”, nel senso che èassai dubbia la compatibilità del pos-sesso di una tessera professionale dagiornalista pubblicista con un compor-tamento che scredita l’intera categoriadei giornalisti”.Tale ‘discredito’, secondo i primi giudi-ci, è determinato non solo dalla man-canza di qualsiasi nozione deontologi-ca, ma anche per avere insistito nei pro-pri comportamenti anche dopo avere ri-cevute tutte le spiegazioni necessariesui fatti di cui si era occupato negli ar-ticoli contestati.Nella prima parte della delibera impu-gnata, il Consiglio della Sicilia si occu-pa dei commenti fatti dal Santoro pren-dendo spunto dal video realizzato dallagiornalista XXXXX durante il suo col-loquio con Nicastro e rammenta che laregolarità delle elezioni per il rinnovodelle cariche svoltesi nel 2010, su cui siadombrano invece dubbi di gravi irre-golarità, è stata sancita dal ConsiglioNazionale con una decisione definitivaed irrevocabile del 2011.Rammentato che la professione giorna-listica si fonda sulla diffusione di infor-mazioni acquisite da fonti certe, verifi-cabili e il più possibile incontestabili,nella delibera impugnata si osserva cheSantoro si è lanciato invece in una cam-pagna di invettive contro l’ex presiden-te dell’Ordine, che sarebbe stata legitti-ma se solo uno dei fatti citati fosse ri-sultato vero.I primi giudici si soffermano sull’edito-riale del 17 giugno 2010 con cui l’in-

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colpato commenta il video realizzato daXXXXX, in occasione delle elezionidell’Ordine del 2010. Con riferimento aquel video, osservano che già il fatto diavere ripreso una scena all’insaputa deiprotagonisti rappresenta un atto grave,non solo per la violazione delle regoledi buona fede, solidarietà e colleganzanei confronti dei giornalisti immortalatiloro malgrado ma soprattutto perchéquel video rappresenta agli utenti di in-ternet e all’intera categoria una falsa efuorviante “verità” e cioè che laXXXXX fosse stata illegittimamenteesclusa dalla composizione del seggio esoprattutto che il Presidente dell’Ordine(in quel momento anche presidente del-l’assemblea elettorale) avesse violato leregole deontologiche, prima escluden-do la XXXX degli scrutatori e poi defi-nendo “fasulla” l’assemblea stessa.Secondo il Consiglio Regionale, lamancanza di contraddittorio, il sapientemix di parole e immagini, contribuisco-no a falsare del tutto la realtà, e chi og-gi dovesse vederlo e leggere le parole diMichele Santoro, potrebbe legittima-mente convincersi che le elezioni del-l’Ordine di Sicilia del 2010 furono truc-cate e che il presidente dell’epocaavrebbe calpestato le regole.Il fatto poi che il video sia stato ritiratodal sito you tube, su richiesta e diffidadi Franco Nicastro, si legge nella deci-sione impugnata, non elide la gravitàdel fatto: perché, a parte che il ritiro siaavvenuto indipendentemente e anzicontro la volontà della XXXX, Santorone ha protratto indefinitamente le con-seguenze, mantenendolo on line sulproprio sito e continuando a porre ai na-vigatori del web domande inquietantisulla regolarità delle elezioni del mag-gio 2010.Il Consiglio regionale, rammentato chela regolarità delle elezioni non è stata

messa in dubbio dal CNOG né dellamagistratura ordinaria di ben tre Città(Palermo, Catania e Messina) ritieneinammissibile che Michele Santorocontinui a parlare di scandalo, a distan-za di oltre due anni dai fatti, mettendoin discussione l’azione, l’operato e ilcontrollo dell’Ordine, non solo regio-nale ma anche nazionale, che nonavrebbe posto rimedio alle “gravissimeviolazioni” da parte del Consiglio dellaSicilia.Quindi riassume il fatto da cui ha presole mosse la campagna di stampa con-dotta da Santoro. La giornalista pubbli-cista XXXXX, destinataria di altro e se-

parato procedimen-to disciplinare, eracandidata alle ele-zioni e da temporappresentava pub-blicamente talecandidatura, connumerose emai1 econ telefonate di-rette a più persone,come aspirante al-

l’elezione al Consiglio nazionale del-l’Ordine.Anche se alle elezioni dell’Ordine tutticoloro che non sono sospesi e che sonoiscritti all’albo da più di cinque anni so-no potenzialmente eleggibili (cosa cheesclude la presentazione di candidature“ufficiali”), è di tutta evidenza, si leggenella deliberazione impugnata, che, perun elementare principio di imparzialitàe di opportunità, chi ha avanzato la pro-pria candidatura non può fare parte delseggio. Il presidente Nicastro, quindi,nel nominare i cinque scrutatori, nonpoteva non tenere conto di tale circo-stanza. Pur non avendo l’obbligo dimotivare le sue scelte ritenne di spiega-re i motivi dell’esclusione alla XXXXchiamandola in disparte.

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In tale contesto, Nicastro pronunciavala frase “seduta fasulla”, con riferi-mento al fatto che il voto nella seduta diprima convocazione è infruttuoso per-ché di fatto non si raggiunge il quorumdi votanti richiesto dalla legge.Da quella frase Santoro ha preso spun-to per gli articoli che ha pubblicato con-tro Franco Nicastroe contro l’Ordinedei Giornalisti.Nella seconda partedel provvedimento,il Consiglio Regio-nale si sofferma sulfatto che Santoronon abbia effettua-to le opportune ve-rifiche prima di in-dicare Nicastro come coinvolto nelloscandalo dell’Ufficio Stampa della Re-gione Siciliana per un caso di omoni-mia (ma solo nel cognome) con altrocollega (XXX) poi prosciolto.In relazione, poi, alla richiesta, formu-lata in sede di audizione, di demandarela trattazione della vicenda ad altroConsiglio Regionale per una presuntaincompatibilità di quello siciliano, dopoaver richiamato la loro decisione concui è stata rigettata tale istanza, i primigiudici osservano che parte lesa delprocedimento è anche l’intera catego-ria, rappresentata dall’Ordine, e il Con-siglio non può astenersi dalla trattazio-ne del caso disciplinare, a meno chenon vengano rilevati - e formalmenteproposti - motivi di astensione o ricusa-zione a carico dei singoli. Sulla materia,peraltro, è stato chiamato ripetutamentein causa anche il CNOG e si è giunti al-la conclusione che, se si aderisse alla te-si dell’impossibilità di giudicare in casidel genere, sarebbe preclusa (perlome-no nel regime normativo che si applicaal presente procedimento, quello previ-

sto dalla legge 69/63) anche all’organodi appello la possibilità di giudicarequesto caso.Ritenendo perciò provata e fondata laresponsabilità disciplinare di MicheleSantoro per tutti i capi di incolpazionecontestati, il Consiglio ha deciso di in-fliggergli la sanzione della radiazionedall’albo, di cui all’art. 55 della legge69/63.Il ricorsoIl 4 maggio 2013 Michele Santoro pre-senta al Collegio di Disciplina Naziona-le ricorso avverso la decisione del Con-siglio della Sicilia con contestuale ri-chiesta cautelare di sospensiva.In premessa, riporta alcune frasi e giu-dizi sul suo conto che compaiono nelladelibera impugnata (‘sedicente giorna-lista d’inchiesta’, posseduto da ‘furiadistruttrice’, ‘ineffabile’, che manca‘dei canoni e dei criteri basilari dellaprofessione di giornalista, in realtà to-talmente estranei alla vita, alla culturae alle capacità di Santoro’, ‘assoluta edesecrabile malafede’, ‘superficiale’,‘ignoranza inescusabile e manifestazio-ne palese del – pericolo – per l’imma-gine della categoria’,’superficiale edimpreparato’, che sconosce ‘le nozioniprofessionali e deontologiche’) osser-vando che ciò proverebbe un accani-mento nei suoi confronti.Dopodiché solleva le seguenti eccezioniche, a suo parere, renderebbero il prov-vedimento nullo, illecito ed inefficace:Violazione dell’art. 111, comma 1, del-la Carta CostituzionaleRichiamata la disposizione in base allaquale ‘Ogni processo (o procedimento)si svolge nel contraddittorio tra le par-ti, in condizione di parità, davanti adun giudice terzo ed imparziale’, ritieneche l’Ordine della Sicilia, dichiaratosiparte lesa, non poteva presentarsi comeparte lesa ed al tempo stesso ‘giudican-

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te’, per cui l’Ordine avrebbe dovuto ri-mettere il fascicolo al Consiglio Nazio-nale perché designasse eventualmenteun giudice terzo ed imparziale.A questa eccezione, poi, fa seguire il se-guente commento: “Ciò è tipico di si-stemi associativi ‘chiusi’, ove l’espres-sione della democrazia è demandataesclusivamente agli stessi affiliati chenon rispondono, ovviamente, alla leggeed al diritto”;2) Palese e continua violazione dellalegge 241/90 (procedimento durato treanni);3) Atto nullo, illegittimo ed inefficaceperché adottato da un organo privo dipotestà disciplinareSecondo il ricorrente, il Consiglio del-

la Sicilia era legittimato ad emettere lasanzione solo ed esclusivamente in unmomento antecedente all’adeguamentoda parte dell’Ordine Nazionale allanuova normativa dettata dalla riformadelle professioni. Ritiene infatti che ildettato normativo ex art.8 comma VIDPR 137/2012 sulla ultrattività deiConsigli dell’Ordine in sede disciplina-re (fino alla costituzione dei Consigli diDisciplina) debba essere letto ed intesocome operante fino al momento dellacostituzione del Consiglio di DisciplinaNazionale, perché-diversamente ope-rando- ci si troverebbe dinanzi ad un or-gano regionale dotato ancora di poteredisciplinare, soggiacente ad una norma-tiva di legge abrogata e ad un organod’appello soggiacente ad altra normati-va ormai valida ed efficace;4) Violazione art. 2, comma 2, legge241/90 (modificato da L. 11.2.2005 n.15 e L. 18.6.2009 n. 69)Il ricorrente sostiene che le norme dicui all’art.2 della legge 241/1990 asse-gnano un termine inderogabile di chiu-sura di ogni provvedimento ammini-strativo di 30 gg dalla comunicazione

della notizia. Essendo l’ODG personagiuridica di diritto pubblico ed ente didiritto pubblico, a suo parere, l’Ordineregionale aveva l’obbligo di avviare ilprocedimento disciplinare entro il 30°giorno successivo al ricevimento del-l’esposto di Nicastro (7 luglio 2010) edi concluderlo entro i 30 gg successivialla data di avvio del procedimento ov-vero, qualora fossero stati individuatitermini statutari, in 90 gg. Poichè l’Or-dine non si è dotato dei termini statuta-ri, i termini sono scaduti. Ritiene anco-

ra che il terminedella prescrizionedi cui all’art.58 del-la legge professio-nale si riferisce allapossibilità di avvia-re il procedimentodisciplinare entrocinque anni dal fat-to. Lamenta infineche, nella notifica

del provvedimento sanzionatorio non èstato rispettato il termine ‘peraltro pe-rentorio’ previsto dall’art. 57 della Leg-ge n. 63/69;5) Gravi violazioni procedurali opera-te prima, durante e dopo la delibera-zione dell’avvio del procedimento di-sciplinareContesta le modalità di convocazione esvolgimento dell’audizione dell’11 feb-braio 2011, che si sarebbe svolta come‘un vero e proprio interrogatorio suifatti che soltanto in tempi successivi glisono stati contestati”.Lo svolgimento della convocazione sa-rebbe stato lesivo delle norme di leggesenza garantire i diritti di cui all’art. 7della legge 196/2003.Lamenta, ancora, che la convocazioneper tale audizione sia stata fatta per ‘in-formazioni circa la propria attività pro-fessionale’

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Dopo tali eccezioni preliminari, Miche-le Santoro, nella memoria allegata al ri-corso, sviluppa nel merito la sua tesi di-fensiva, sui due filoni di contestazioneche lo riguardano, precisando in viapreliminare che non ha mai partecipatoa campagne diffamatorie nei confrontidi Nicastro e dell’Ordine:Commenti seguiti al video ripreso daXXXXXPresunto coinvolgimento di Franco Ni-castro nella indagine della Procura sul-l’Ufficio Stampa della Regione Siciliana

In ordine alla contestazione relativa alpunto a) Santoro fa rilevare, per quantoriguarda le sue considerazioni sulle af-fermazioni di Nicastro (‘ma quella eraun’assemblea fasulla’ di cui al video gi-rato dalla XXXX) esulla questione del-le elezioni, mai haaffermato che l’Or-dine abbia garantitouna sorta di coper-tura all’ex Presi-dente Regionale. Aproposito, poi, del-la decisione delCNOG di respinge-re il ricorso sui risultati elettorali, sichiede quale sarebbe stata la decisionedel Consiglio Nazionale se al ricorsofosse stato allegato anche quel video.Ritiene, inoltre, lecito -perché rientre-rebbe nel diritto di cronaca e di libertàdi espressione- avere scritto che affer-mazioni ‘così pesanti’ pronunciate dalPresidente dell’Ordine in qualsiasi par-te del mondo avrebbero provocato unosconquasso.Nei suoi articoli – osserva - non è statafalsata alcuna realtà ma semplicemente‘riportata la cronaca dei fatti con os-servazioni lecite e richieste altrettantolecite di chiarimento da parte dell’or-

gano regionale’. Per Santoro “è lecitae non può essere soggetta a censure nétanto meno oggetto di azioni disciplina-ri, la possibilità per un iscritto all’Or-dine di chiedere ‘chiarezza’ e fare ‘pu-lizia in un ambiente che appare inqui-nato (alla luce dei fatti documentati dalvideo) e di riferire che l’ex Presidentedell’Ordine ha affermato con candidainnocenza che esistono assemblee fa-sulle all’Ordine”.Santoro insomma insiste sulla frase ‘as-semblee fasulle’ di cui al video dellaXXX per impostare la propria linea di-fensiva, affermando che tutte le frasi rite-nute offensive sono comunque contestua-lizzate sempre sulla questione del video.In ordine alla contestazione relativa alpunto b) Santoro fa rilevare che subitodopo l’audizione dell’11 febbraio, presoatto di quanto appreso in quella sede, haprovveduto a pubblicare la rettifica ed afare pervenire le sue scuse a Nicastro.Circa il mancato preventivo controllodella notizia, poi rettificata, a suo pare-re, soccorre l’esimente della verità pu-tativa del diritto di cronaca. Ritiene co-munque di avere adempiuto al doveredi controllo delle fonti, acquisendo pe-rò una percezione erronea della realtà(verità putativa) ‘peraltro confortatadal fatto’ che la notizia, già pubblicatasull’Osservatorio un anno prima (21 lu-glio 2009) ed in tempi successivi ancheil 16 gennaio 2010 non sia stata maismentita o rettificata da Nicastro.Infatti, a suo parere, spettava a Nicastrochiedere una smentita o rettifica chemai sarebbe stata negata. E così Santo-ro conclude sull’argomento: “Nonavendo esercitato il loro diritto di repli-ca e/o di rettifica, né al momento dellancio della notizia, ovvero quando nehanno avuta conoscenza, né successi-vamente, sia Nicastro che l’Ordine, chesi ritengono lesi, hanno dimostrato una

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chiara acquiescenza a quanto è statoriportato dal sottoscritto…”In conclu-sione, il ricorrente ritiene di avere eser-citato un legittimo diritto di cronaca,per cui

CHIEDE:di dichiarare nulla la deliberazione im-pugnata per tutte le eccezioni pregiudi-ziali sopra riportate e comunque nelmerito:dichiarare che non sussistono addebitidisciplinari perché il suo comportamen-to è stato rispettoso dell’etica, della de-ontologia professionale e delle norme dilegge in materia di informazione;dire e dichiarare con qualsiasi statui-zione nullo, illegittimo ed inefficace ilprovvedimento di radiazione perchéprivo di fondamento e per non avereegli posto in essere alcuna condottasanzionabile.

In data 24 maggio 2013 Michele Santo-ro fa pervenire memoria aggiuntiva alricorso, lamentando che, da un confron-to della delibera impugnata con l’estrat-to della delibera verbale n.611 del 29luglio 2011, risulta omesso ogni riferi-mento relativo alla richiesta, presentatain sede di audizione, di sentire dei testia discarico.Ritiene pertanto che tale omissione, amente della L. 241/90, renda nullo sia ilprocedimento che la delibera di sanzione.Il parere del P.G. e le controdeduzioniCon atto acquisito al n.259 del 6 mag-gio 2013 di questo Consiglio di Disci-plina, il P.G. di Palermo formula il pa-rere di competenza, giungendo allaconclusione che il ricorso di MicheleSantoro è infondato.Il Magistrato considera destituite difondamento le questioni preliminariproposte dal ricorrente in quanto ‘ilprovvedimento impugnato è stato ri-

tualmente emesso, ai sensi dell’art.8co.10 dall’organo competente a normadella disciplina previgente; inoltre è ditutta evidenza che la disciplina previstadall’art.241/90 concerne in generale ilprocedimento amministrativo e le rego-le di trasparenza degli atti e non già unprocedimento speciale regolato da unaspecifica disciplina professionale”.Per il PG il ricorso è infondato anchenel merito “in quanto-osserva-il com-portamento tenuto dal Santoro, in ordi-ne al quale egli non ha fornito alcunaplausibile e ragionevole giustificazio-ne, è contrario alle più elementari nor-me deontologiche e lesivo della dignitàdell’Ordine”.

In data 24 giugno 2013 Santoro fa per-venire le proprie controdeduzioni, ri-chiamando le eccezioni sollevate nel ri-

corso, con un ulte-riore sviluppo delletesi difensive.Il ricorrente ritieneche il parere sia ca-rente nel merito edabbia eluso tutte leeccezioni di nullitàda lui presentate,per soffermarsi ‘pe-raltro con motiva-

zioni erronee’ sulla legge n.241/90 e la-menta la genericità del capo di incolpa-zione.Quindi, introduce la questione della in-tegrità ed immodificabilità dei verbalisulla base di una acquisizione di copiefatta, a seguito di sollecitazioni rivolteall’Ufficio e che il 6 giugno 2013 lo in-dussero a chiedere l’intervento dellaPolizia di Stato presso la sede dell’Or-dine Regionale, dinanzi alle difficoltàprospettate dall’Ufficio, di consentirglil’accesso a tutti gli atti che lo riguarda-vano. Precisa che si era presentato nel-

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la sede e nell’ora indicatigli dallo stes-so Ordine, a seguito di sua formale ri-chiesta; che ‘inizialmente’ il PresidenteArena, nel frattempo sopraggiunto, ave-va dichiarato, in presenza degli agenti,che il Santoro ‘non era autorizzato né avisionare né a ritirare i documenti’. Hacomunque ammesso che, ‘solo dopo ac-cese discussioni’ furilasciata copia deiverbali, come ri-chiesto, ma nonquelli del presuntoprocedimento pe-nale e delle motiva-zioni del rigetto al-la richiesta di audi-zione de testi.Dopo essersi soffer-mato sulle modalità e caratteristiche chedovrebbero avere, a norma di legge, i ver-bali e sulle copie da lui acquisite, rilevache all’ordine del giorno della seduta del22 marzo 2013 non risulta iscritta la trat-tazione del procedimento disciplinare chelo riguarda né vi è menzione di una suaintroduzione a margine o verbalizzazione‘varie ed eventuali’. Pur senza adombrarealcuna accusa di falso per chicchessia, ilricorrente osserva che, a proposito delprocedimento che lo riguarda ‘in ciò chevengono definiti verbali, non vi sia trac-cia della trattazione del caso e non esistealcuna relazione, sia essa scritta od ora-le, dei due relatori e delle proposte circala sanzione da comminare”.Fa poi rilevare che a pagina 2 della de-libera impugnata si legge: “letti gli attidel procedimento penale a carico del-l’incolpato”.In conclusione, considera ‘gravementecarente di motivazioni’ il parere dellaProcura anche per avere eluso la que-stione di legittimità relativa alla diversi-tà di legislazione in cui tale procedi-mento è stato incardinato.

Ribadisce quindi le eccezioni e la richie-sta conclusiva formulate nel ricorso.Il 10 luglio 2013 Il Consiglio di Disci-plina Nazionale accoglie l’istanza di so-spensiva del provvedimento impugnatoL’audizione dinanzi al CDNMichele Santoro è stato ascoltato dalConsiglio di Disciplina Nazionale nellaseduta del 7 maggio 2014. Ha ribadito,ampliato e sviluppato i motivi posti abase del ricorso, dalla mancata rispostaalla richiesta di citare dei testimoni (di-chiarata dai primi giudici ‘ininfluente’),alle modalità di svolgimento dell’audi-zione dell’11 febbraio 2011, all’episo-dio dell’acquisizione di copia dei ver-bali delle sedute in cui si era trattato ilsuo caso, sfociato nella richiesta, daparte sua, dell’intervento di una pattu-glia della Polizia. Quindi si è sofferma-to sul fatto che nel provvedimento im-pugnato sia stato scritto ‘Visto il proce-dimento penale in atti’, poi corretto dalPresidente nel testo: “Visto il procedi-mento disciplinare”, e rileva che questacorrezione andava fatta dal ConsiglioRegionale e non dal Presidente. Ha la-mentato in particolare che già nell’audi-zione dell’11 febbraio e nelle successi-ve, in cui si è trattato il suo caso fosse-ro presenti Riccardo Arena e VittorioCorradino che, figurando nel video diXXXXX erano interessati ed avrebberodovuto astenersi. Nel ribadire quantogià lamentato nel ricorso circa le frasioffensive nei suoi confronti riportatenella delibera impugnata, Santoro hafatto presente che per le numerose in-chieste svolte a livello locale e regiona-le, non ha mai ricevuto contestazioni oquerele, in quanto è solito basarsi sem-pre ed esclusivamente sui fatti. Ha, poichiarito, a domanda del relatore, la vi-cenda della sua richiesta di interventodella Polizia il 6 giugno 2013: avuto ri-scontro alla richiesta di accesso agli at-

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ti con l’indicazione del giorno e del-l’ora in cui presentarsi nella sede del-l’Ordine, dinanzi al diniego dell’Uffi-cio di fargli vedere tutti gli atti e diestrapolare quelli di suo interesse, deci-se di chiamare le forze dell’Ordine.Dinanzi agli agenti, il Presidente, nel

frattempo sopraggiunto, avrebbe affer-mato che Santoro non era autorizzatoné a visionare né ad avere copia dei do-cumenti richiesti. Nell’audizione dinan-zi a questo CDN, comunque, il ricor-rente ha poi chiarito: “Dopo di questoho avuto gli atti, ma dopo lunghe di-scussioni…. Non mi sono stati conse-gnati gli atti relativamente al procedi-mento penale di cui si parlava, ancheperché non esiste, e non mi sono staticonsegnati gli atti relativamente alla ri-sposta sulla decisione di sentire i testi”.Ha, quindi, confermato quanto già in at-ti, che cioè ha presentato un esposto alMinistero della Giustizia, alla Procuradella Repubblica il 25/7/2013 con duedistinti esposti per diffamazione e falsoin atti pubblici, tre esposti presentati alConsiglio nazionale, che si è dichiaratoincompetente. Ha anche riferito sul-l’esito di quegli esposti dinanzi al con-siglio territoriale, che comunque esula-no dalla materia all’esame di questoConsiglio di Disciplina.A precisa domanda su cosa intendessedire quando ha chiesto la citazione ditesti in contraddittorio, Santoro ha con-fermato che intendeva avere un con-traddittorio con loro.Inoltre, a domanda se il video al centrodella vicenda figura ancora sul sito dalui diretto, ha risposto affermativamen-te, dicendo: “È ancora lì, come anchesu You Tube e ce l’ha anche “Senza ba-vaglio”.In conclusione, il ricorrente ha ribaditole giustificazioni a proposito dei due ca-

pi di incolpazione, affermando di nonaver ‘violato nessuna etica deontologi-ca’ ed ha confermato la richiesta di an-nullare il provvedimento impugnato.L’eccezione preliminare che il ricorren-te solleva è legata ad alcune valutazionisul suo conto riportate in delibera (‘se-dicente giornalista d’inchiesta’, posse-duto da ‘furia distruttrice’, ‘ineffabile’,che manca ‘dei canoni e dei criteri ba-silari della professione di giornalista,in realtà totalmente estranei alla vita,alla cultura e alle capacità di Santoro’,‘assoluta ed esecrabile malafede’, ‘su-perficiale’, ‘ignoranza inescusabile e

manifestazione pa-lese del –pericolo –per l’immagine del-la categoria’, ’su-perficiale ed impre-parato’, che scono-sce ‘le nozioni pro-fessionali e deonto-logiche’). Ebbene,questo Consiglio diDisciplina è chia-

mato a valutare prima le eccezioni pro-cedurali e di legittimità e poi, eventual-mente, quelle di merito, per cui, in que-sta fase dell’esame del ricorso, può so-lo limitarsi ad osservare che, in unprovvedimento sanzionatorio, sarebbeopportuno valutare e giudicare solo ifatti posti a base della contestazione,senza introdurre giudizi e valutazioniche attengono alla sfera personale e cul-turale dell’incolpato, anche perché sif-fatti giudizi rischiano di minare o svili-re la credibilità del ruolo di chi è chia-mato alla responsabilità di emettere unprovvedimento disciplinare.Dopodichè, il Consiglio di Disciplinaprocede all’esame analitico delle ecce-zioni sollevate da Santoro e formula,per ciascuna di esse, le proprie

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CONSIDERAZIONINella nota di controdeduzioni al pareredel PG, Santoro afferma tra l’altro chegli articoli “non gli sono mai stati con-testati né portati nel dibattimento (au-dizioni 11 febbraio 2011 e 29 luglio2011) né successivamente, il Consiglioregionale ha mai prodotto gli articolipoi riportati par-zialmente nella de-cisione finale”. Inproposito, si osser-va che agli atti vi èun documento, da-tato 15 aprile 2011,regolarmente sotto-scritto dal Santoro,in cui si dà atto cheha acquisito copiadei tre esposti di Franco Nicastro oltrealle trascrizioni della sua audizione e diquella di Nicastro.Pertanto, ha potuto sviluppare la pro-pria linea difensiva in tutti i gradi delprocedimento disciplinare.Violazione dell’art. 111, comma 1, del-la Carta Costituzionale. Richiamata ladisposizione in base alla quale ‘Ogniprocesso (o procedimento )si svolge nelcontraddittorio tra le parti, in condizio-ne di parità, davanti ad un giudice ter-zo ed imparziale’, l’incolpato ritieneche l’Ordine della Sicilia, dichiaratosiparte lesa, non potesse presentarsi comeparte lesa ed al tempo stesso ‘giudican-te’, per cui avrebbe dovuto rimettere ilfascicolo al Consiglio Nazionale perchédesignasse eventualmente un giudiceterzo ed imparziale.Osservazioni - Premesso che la compe-tenza a valutare la condotta di un gior-nalista resta radicata presso l’Ordineterritoriale al quale l’interessato è iscrit-to, salvi i casi previsti dalla legge, l’art.111 della Costituzione è di evidente ri-ferimento al “processo“ sia civile che

penale e non caso è collocato sotto il Ti-tolo IV, Sezione II avente per titolo“Norme sulla giurisdizione”. Il proce-dimento amministrativo, nella cui cate-goria rientra la prima fase del procedi-mento disciplinare, trova il suo anco-raggio costituzionale nella Sezione IIdel Titolo III della Costituzione, cheraggruppa il Consiglio dei Ministri, laPubblica amministrazione e gli Organiausiliari. Quindi, gli articoli attinentiper materia sono il 97 in special modo eil 1° comma dell’art. 100. L’art. 97 pre-scrive unicamente che nell’azione am-ministrativa siano garantiti “il buon an-damento e l’imparzialità dell’ammini-strazione“.Quanto invece all’astensione dei giudi-ci, vanno fatte due considerazioni difondo:A) Non è ammissibile la ricusazione(che peraltro non è stata mai presentata)di un collegio astrattamente considerato(nel caso in specie l’intero ConsiglioRegionale), dovendo essa essere piutto-sto diretta contro ciascuna delle personefisiche che lo compongono, sul presup-posto che, per ciascuna di esse, singo-larmente ricorrano i motivi tassativa-mente indicati dalla legge per tale isti-tuto. (Si richiamano, tra le tante, le de-cisioni Cass. civ., sez. III, 26 novembre2007, n. 24612,; e Cass., Sezioni Unite,23 aprile 2001, n. 170.)B) Qualora non sia stata proposta, aisensi dell’art. 52 c.p.c., istanza di ricu-sazione, il vizio relativo alla costituzio-ne del giudice per la violazione dell’ob-bligo di astensione non può essere de-dotta, in sede di gravame, quale motivodi nullità della sentenza. Lo ha stabilitola Corte di Cassazione con numerosedecisioni. In altri termini, se in primogrado non sono state proposte formal-mente astensione e poi ricusazione, colricorso non può essere invocato l’an-

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nullamento della decisione di primogrado. (Lo ha stabilito la CassazioneCivile con numerose sentenze: n. 7702del 29.3.2007; n.2323 del 19.3.97;n.56del 12.1.2007 etc.).Poiché il Santoro, all’invito rivolto adalcuni consiglieri ad astenersi, non hamai fatto seguire formale istanza di ri-cusazione, non potrebbe sollevare la suaeccezione dinanzi a questo Consiglio.La Corte di Cassazione ha però anchestabilito che la sentenza pronunciata daun giudice che abbia violato l’obbligodi astenersi, di cui all’art. 51, n. 1,c.p.c., è nulla soltanto se quel giudiceaveva un interesse proprio e diretto nel-la causa, tale da porlo nella qualità diparte del giudizio. Negli altri casi laviolazione dell’obbligo di astensionepuò costituire solo motivo di ricusazio-ne, con la conseguenza che quella vio-lazione resta ininfluente se la relativaistanza non è tempestivamente propo-sta. (Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2009n. 12263).Alla luce di tali provvedimenti va valu-tato se la posizione del consigliere Cor-radino e del Presidente Arena, che figu-rano nel video girato da XXXX e che èal centro di tutta la questione, sia tale daproporli come soggetti direttamente in-teressati al giudizio. I due infatti appaio-no, a loro insaputa e quindi contro la lo-ro volontà, nel filmato ripreso furtiva-mente, inizialmente diffuso su you tubee poi rimosso per ‘violazione dei termi-ni di servizio”. Ebbene, il fatto che quelfilmato sia TUTTORA sul sito di cui èdirettore Santoro può determinare un in-teresse diretto nel procedimento disci-plinare a carico di chi continua a pubbli-carlo perché – scrive – “nessuno ci puòcensurare, e lo terremo in prima paginafino a quando non sarà ripristinato il‘diritto’ all’interno del pianeta ODG”.Se le motivazioni della persistente pub-

blicazione sono queste, cioè proporreuna denuncia, due dirigenti dell’Ordineregionale che pure compaiono nel videoassieme al Presidente Nicastro, al centrodel filmato, non possono comunque ri-tenersi lesi o interessati?Corradino e Arena dicono di no, come

risulta sul verbale n. 601 del 29 luglio2011, quando han-no respinto il “sug-gerimento” ad aste-nersi sul presuppo-sto che “anchequesto rilievo ap-pare del tutto infon-dato, atteso chenon si rientra affat-to nelle previsioni,già richiamate, de-

gli artt. 51 e 52 CPC e che la presenzadi Arena e Corradino nel video citatonel procedimento è assolutamente privodi influenza alcuna sul procedimentomedesimo”.Il dubbio comunque resta ed a materia-lizzarlo in certezza concorre il diversoatteggiamento tenuto da Arena e Corra-dino nel corso del procedimento disci-plinare a carico di XXXXX, autrice delservizio contestato, che è al centro an-che di questo procedimento, in quantoalle immagini e frasi che appaiono inquel filmato sono strettamente legati gliarticoli del Santoro.Infatti, nel verbale n.623 del 22-23 giu-gno 2012, con cui è stata sanzionataXXXX, e che è agli atti di questo Con-siglio, si legge testualmente: “Si dà at-to che alle 14,50, mentre si allontanacontestualmente il presidente ARENA,astenuto sul caso XXXXX, prossimo al-la trattazione. La presidenza viene as-sunta da Teresa Di Fresco”.Orbene, se il consigliere Corradino haritenuto di allontanarsi prima dellatrattazione di quel caso (e, quali che

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siano state le ragioni del suo allontana-mento, non ha ritenuto di parteciparealla trattazione di quel caso) ed il Pre-sidente Arena ha formalmente dichiara-to di astenersi lasciando la presidenzadella seduta, non si comprende il lororifiuto a farlo anche durante la tratta-zione di questo procedimento discipli-nare dal momento che tutti gli articolicontestati a Santoro hanno come riferi-mento la parola ‘fasulla’pronunciatadal giornalista Nicastro ed estrapolatada quel video.Insomma, i due casi, per quanto riguar-da la posizione diCorradino e Arena,sono uguali, per cuiè evidente che, se idue consiglieri han-no deciso di nonpartecipare allatrattazione e deci-sione del casoXXXX, perché evi-dentemente auto-giudicatisi non sereni nell’affrontare lavicenda, altrettanto avrebbero dovutocoerentemente e conseguentemente far-lo anche in questo, soprattutto il Presi-dente, che era garante della correttezzae della imparzialità dell’azione discipli-nare. Pertanto la loro partecipazioneall’elaborazione ed approvazione delladelibera con cui si è disposta la radia-zione di Michele Santoro vizia in modoinsanabile la legittimità del provvedi-mento impugnato, essendo verosimileche essi abbiano deciso aprioristica-mente in senso contrario alla tesi soste-nuta da Santoro, a prescindere dunqueda ogni difesa messa in atto dall’incol-pato e in violazione ad ogni dovere diimparzialità.Palese e continua violazione della legge241/90 (procedimento durato tre anni)Osservazioni: I termini previsti dalla

legge 241/90 non sono perentori per ilprocedimento disciplinare dal momentoche si tratta - come giustamente osservail PG - di procedimento regolato da lexspecialis, quale è l’Ordinamento dellaprofessione di giornalista.L’eccezione perciò è infondata

Atto nullo, illegittimo ed inefficace per-ché adottato da un organo privo di pote-stà disciplinare.Secondo il ricorrente il Consiglio regio-nale della Sicilia era legittimato ademettere la sanzione solo ed esclusiva-mente in un momento antecedente al-l’adeguamento da parte dell’Ordine Na-zionale alla nuova normativa dettatadalla riforma delle professioni. Ritieneinfatti che il dettato normativo ex art. 8,comma 6°, DPR 137/2012, sulla ultrat-tività dei Consigli dell’Ordine in sededisciplinare (fino alla costituzione deiConsigli di Disciplina territoriali) deb-ba essere letto ed inteso come operantefino al momento della costituzione delConsiglio di Disciplina Nazionale, per-ché - diversamente operando - ci si tro-verebbe dinanzi ad un organo regionaledotato ancora di potere disciplinare,soggiacente ad una normativa di leggeabrogata e ad un organo d’appello sog-giacente ad altra normativa ormai vali-da ed efficace.Osservazioni. Il Consiglio regionale eranel pieno della sua potestà disciplinare inquanto aveva avviato l’azione disciplina-re e dunque aveva anche la facoltà diportarla a compimento, nonostante l’en-trata in vigore (14 dicembre 2012) delRegolamento delle funzioni disciplinaridell’Ordine dei giornalisti. In tal sensol’art. 10 del DPR 137/2012 che prevedeche il passaggio di competenze avvengasolo in presenza dell’insediamento delConsiglio di disciplina territoriale. In un

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parere reso dal ministero vigilante, in da-ta 5 aprile 2013, si afferma che “la pre-vigente normativa sull’organizzazionedisciplinare è destinata ad operare solofino alla costituzione dei Consigli rego-lati dalle disposizioni riformate“.Difatti, l’insediamento del Consiglio didisciplina territoriale della Sicilia è av-venuto il 24.07.2013 cioè in data suc-cessiva a quella dell’adozione del prov-vedimento impugnato.L’eccezione perciò è infondata.

Violazione art. 2, comma 2, legge241/90 (modificato da L. 11.2.2005n.15 e L. 18.6.2009 n. 69)Il ricorrente sostiene che le norme dicui all’art. 2 della legge 241/1990 asse-gnano un termine inderogabile di chiu-sura di ogni provvedimento ammini-strativo di 30 gg dalla comunicazionedella notizia. Essendo l’ODG personagiuridica di diritto pubblico ed ente didiritto pubblico, a suo parere, l’Ordineregionale aveva l’obbligo di avviare ilprocedimento disciplinare entro il 30°giorno successivo al ricevimento del-l’esposto di Nicastro (7 luglio 2010) edi concluderlo entro i 30 gg successivialla data di avvio del procedimento ov-vero, qualora fossero stati individuatitermini statutari, in 90 gg. Poichè l’Or-dine non si è dotato dei termini statuta-ri, i termini sono scaduti.Ritiene infine che il termine della pre-scrizione di cui all’art. 58 della leggeprofessionale si riferisce alla possibilitàdi avviare il procedimento disciplinareentro cinque anni dal fatto.Lamenta infine che, nella notifica delprovvedimento sanzionatorio non è sta-to rispettato il termine ‘peraltro peren-torio’ previsto dall’art. 57 della Leggen. 63/69.Osservazioni - I termini previsti dalle

legge 241/90, quando riferite al proce-dimento disciplinare non hanno caratte-re perentorio, ma solo ordinatorio. Per-tanto, in caso di tempi ritenuti eccessi-vi, fermo restando il diritto del soggettoche si ritiene leso di far valere in ognisede le sue rimostranze (da quella civi-le a quella disciplinare), gli atti non so-no nulli né annullabili.Inoltre, il termine previsto dall’art. 57della legge n. 69/63 non è certamenteperentorio, ma ORDINATORIO inquanto il valore della notifica non vienemeno ma anzi da questa e solo da que-sta deriva il termine - stavolta perento-rio - della possibilità di presentare ri-corso entro 30 giorni.Le eccezioni in proposito sono quindiinfondate.6) Mancato riscontro alla richiesta di ci-tare testimoniLe doglianze dell’incolpato sono am-piamente riportate nella sintesi dei mo-tivi del ricorso e sono state ribadite nelcorso dell’audizione dinanzi a questo

Consiglio in riferi-mento sia alla man-cata citazione chealla mancata rispo-sta alla sua richie-sta.Osservazioni: In-dubbiamente, sa-rebbe stato dovero-so, da parte dei pri-mi giudici, dare ri-

sposta formale, ancorché negativa, allarichiesta formulata dal Santoro, moti-vando le ragioni del rifiuto, ma non sitratta di una omissione che mina la le-gittimità del provvedimento, per un du-plice ordine di motivi che la rendevanoinammissibile ab origine e che qui diseguito si esplicitano:• in primo luogo perché la richiesta dicitare testi va fatta al Consiglio durante

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la fase istruttoria e non certo durantel’audizione conclusiva, che precedel’adozione del provvedimento;• in secondo luogo perché - come riba-dito e precisato dal Santoro dinanzi aquesto Consiglio durante l’audizionedel 7 maggio 2014 - la sua richiesta ten-deva a sottoporre i testi a contradditto-rio, cioè ad un con-fronto diretto conlui. Ebbene, nel ritoamministrativo,non è previsto que-sto tipo di confron-to, che è inveceesclusivo dell’atti-vità giurisdiziona-le, per cui il cosid-detto contradditto-rio è ammesso solo attraverso la cono-scenza degli atti posti in essere da cia-scuna parte e non certo col confrontodiretto, ovvero il dibattimento.Peraltro, proprio la sentenza della Cor-te Costituzionale citata dal ricorrenteesclude la possibilità del contraddittorionel procedimento amministrativo.Infatti, nel caso in specie, dinanzi allaCorte era stata sollevata la questione dilegittimità costituzionale dell’art.56,secondo comma della legge 3.2.1963,col rilievo, che la non prevista parteci-pazione del giornalista incolpato allafase istruttoria del procedimento disci-plinare determinerebbe un’ingiustifica-ta disparità di trattamento rispetto agliavvocati, ai quali l’art. 48 del r.d. 22gennaio 1934, n.37 consente di assiste-re all’escussione dei testi d’accusa.Il Consiglio Nazionale, costituitosi ingiudizio, aveva eccepito che dalla natu-ra amministrativa del procedimento di-sciplinare discende che in detti procedi-menti non è necessaria l’applicazionepedissequa di tutte le norme processua-li del codice di rito, essendo sufficiente

garantire all’incolpato un effettivo dirit-to di difesa che nel caso di specie risul-tava assicurato dal deposito delle risul-tanze istruttorie e dalla possibilità perl’incolpato stesso di controdedurre.Ebbene, oltre a riaffermare i concetti ri-chiamati dal Santoro nel ricorso, nellememorie e nell’audizione circa il dirittodell’incolpato di avere piena cognizio-ne di tutti gli atti del procedimento e diformulare delle richieste, la Corte Co-stituzionale, ha anche dichiarato la que-stione non fondata, stabilendo che nonesiste violazione dell’art. 3 della Costi-tuzione sotto il profilo della disparità ditrattamento della categoria dei giornali-sti rispetto a quelle di altri professioni-sti e nemmeno può ravvisarsi un contra-sto della norma impugnata con i princi-pi costituzionali fissati dall’art. 24 dellaCostituzione. “Va in proposito premes-so – si legge in una parte della sentenza– che nella presente questione il proble-ma si concentra sull’ammissibilità dellarichiesta del giornalista di parteciparedi persona o a mezzo di difensore limi-tatamente a quella fase del procedimen-to disciplinare che si svolge dinanzi alConsiglio regionale dell’Ordine profes-sionale, in cui si procede alla raccoltadelle prove a carico dell’incolpato, esulla conseguente possibilità per lostesso di indicare prove a discarico.Questa Corte ha in più occasioni affer-mato che alla fase procedimentale oraindicata deve attribuirsi natura ammini-strativa (ordinanze n. 387 del 1995 e113 del 1990; sentenze n.114 del 1970 e110 del 1967) e che le garanzie costitu-zionali previste dall’art. 24 della Costi-tuzione per il diritto di difesa non sonooperanti con riguardo ai procedimentiamministrativi (da ultimo sentenze n.210 e n. 312 del 1995)”.Pertanto, la Corte ha dichiarato nonfondata la questione di legittimità costi-

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tuzionale dell’art. 56, secondo com-ma,della legge 3 febbraio 1963, n. 69.L’eccezione, quindi, è infondata.

Gravi violazioni procedurali operate pri-ma, durante e dopo la deliberazione del-l’avvio del procedimento disciplinare.Il ricorrente contesta le modalità di con-vocazione e svolgimento dell’audizionedell’11 febbraio 2011, che si sarebbesvolta come “un vero e proprio interro-gatorio sui fatti che soltanto in tempisuccessivi gli sono stati contestati”.Lo svolgimento della convocazione sa-rebbe stato lesivo delle norme di leggee non sarebbero stati garantiti i diritti dicui all’art. 7 della legge 196/2003.Lamenta, ancora, che la convocazioneper tale audizione sia stata fatta per ‘in-formazioni circa la propria attività pro-fessionale’.Questa fase non ha una disciplina com-piuta, in quanto il Consiglio ha il pote-re di svolgere tutti gli accertamenti, alfine di verificare la veridicità o menodella notizia di violazione. Tale fase,naturalmente, è del tutto estranea alprocedimento disciplinare non ancoraavviato, perché si tratta di un segmentoprodromico, a contenuto essenzialmen-te conoscitivo, durante il quale si devesolo accertare e valutare l’esistenza difatti rilevanti ai fini disciplinari.Trattandosi di una indagine conoscitiva,quindi non vi è violazione del diritto didifesa dell’iscritto se lo stesso è ascolta-to senza l’assistenza di un legale di fi-ducia, in quanto tale fase si concludecon un provvedimento di non luogo aprocedere o, in alternativa, con la ri-chiesta di ‘apertura’ del procedimentodisciplinare e solo in questo momentol’iscritto diventa incolpato.Vi sono però due aspetti che vanno ap-profonditi: A) la modalità della convo-

cazione; B) l’utilizzazione, da parte deigiudici di primo grado, delle dichiara-zioni rese dal potenziale incolpato inquesta fase istruttoria.In relazione al punto A) si osserva che,per tutelare il diritto alla difesa delgiornalista sottoposto ad indagini e se-condo quanto previsto dalla legge241/90, non solo gli deve essere comu-nicato l’avvio dell’istruttoria prelimi-nare con l’indicazione delle norme chesi presumono violate, ma deve esseremesso a conoscenza del contenuto ditutti i materiali e delle testimonianzeacquisite, e questo al di là dell’obbligodi consentire l’accesso al fascicolo nelcaso in cui venga aperto il procedimen-to disciplinare.A tale obbligo non si è attenuto il Con-siglio dell’Ordine della Sicilia, già nelmomento in cui ha convocato il Santo-

ro per ‘informazio-ni circa la propriaattività professio-nale’, e poi nellafase dell’audizione.Invece, nel tele-gramma di convo-cazione doveva es-sere certamentespecificato che sitrattava di un collo-

quio teso a valutare la sussistenza dielementi meritevoli di approfondimen-to in sede disciplinare.La generica convocazione del Crog del-la Sicilia non ha messo in grado il San-toro di poter esercitare la sua difesa giàin sede di sommarie informazioni. Peraltro, dalle carte di quella audizione -regolarmente formalizzata e che quindiancor più doveva formalmente metterea conoscenza il giornalista indagato deifatti per cui veniva ascoltato- si eviden-ziano una serie di fatti (per esempio chein quella sede Santoro viene informato

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dello scambio di persona fra i due Nica-stro, per cui, conclusa l’audizione, scri-ve la rettifica) che confermano da un la-to il peso di quell’istruttoria nel prosie-guo del procedimento e dall’altro anchela difficoltà a difendersi da parte delSantoro. È evidente non essendo statospecificato in quella convocazione chesi trattava di un’istruttoria disciplinare,il Santoro non ha avuto la possibilità diprepararsi adeguatamente a sostenere lasua posizione vedendo così leso il suodiritto alla difesa che, anche nel proce-dimento amministrativo, deve esseremassimamente garantito.In conseguenza l’inosservanza di taliadempimenti costituisce violazione dilegge e dunque un vizio che comportala nullità del provvedimento finaleadottato.In relazione al pun-to B) le dichiarazio-ni rese in questa fa-se preliminare nonpossono poi essereutilizzate nella partemotiva del provve-dimento sanziona-torio a sostegno del-le tesi accusatorie ocome prove di re-sponsabilità, proprio perché rese in sededi sommarie informazioni e senza l’assi-stenza di un legale.Ebbene, da un sommario esame dell’at-to impugnato e senza entrare nel meritodei fatti contestati, questo Consiglio diDisciplina ha dovuto rilevare che la tra-scrizione di alcune parti dell’audizionedel Santoro riferite all’audizione persommarie informazioni dell’11 febbra-io 2011 risulta integralmente trasferita -con esplicito richiamo a quanto affer-mato in quella circostanza - nella partemotiva della delibera impugnata (a tito-lo di esempio: pg.10 della delib. = p.6

dell’audizione; pg. 13 delib. = pg. 10audiz.; pg. 15 delib. = pg 19 audiz.-etc;). A pag. 10 della deliberazione in-fatti si legge, con riferimento a quellaaudizione: “...Santoro appare avereagito in maniera decisamente arbitra-ria e con grande pressapochismo. Ba-sta vedere come egli risponde a doman-de di tipo elementare.”Ciò non può essere ammesso perché,quand’anche ribaditi nel corso dell’au-dizione a propria difesa svoltasi il 29luglio, quei concetti andavano valoriz-zati con riferimento al momento storicoin cui il Santoro sapeva di essere un in-colpato e, come tale, aveva tutte le ga-ranzie di legge riconosciute a chi è sot-toposto a procedimento disciplinare. In-vece, il fatto di avere utilizzato, a soste-gno delle tesi accusatorie, dichiarazionirese in fase di istruttoria preliminare,mina l’efficacia del provvedimento inquanto risulta violato il diritto di difesa.Sulla frase ‘procedimento penale’, poicorretta.A fronte delle doglianze manifestate daSantoro ed indipendentemente dalla suadecisione di proporre querela nei con-fronti di alcuni dirigenti dell’OrdineRegionale, va richiamata la nota n. 503del 17.6.2013, a firma del PresidenteArena, indirizzata anche a questo Con-siglio di Disciplina, nella quale si leggetra l’altro: “In data odierna abbiamoprovveduto a correggere un errore ma-teriale contenuto nella delibera con laquale al signor Santoro è stata inflittala sanzione della radiazione. Nelle pre-messe del provvedimento disciplinare sifaceva riferimento agli atti del procedi-mento penale a carico dell’incolpato.Appare palese il lapsus calami (rectius,lapsus computer), laddove il riferimen-to era al procedimento disciplinare…”.A parte il fatto che la formula usata nel-la comunicazione di cui innanzi (“Ab-

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biamo provveduto”) non avalla con as-soluta certezza l’ipotesi avanzata dalSantoro che si sia trattato di un atto mo-nocratico, nel qual caso, presumibil-mente, si sarebbe scritto: “Ho provve-duto”, si tratta comunque di un vizioformale che è stato sanato. La parola‘procedimento penale’, erroneamenteinserita (e comunque poi corretta) nelcontesto di una vicenda in cui si è sem-pre parlato di procedimento disciplina-re non inficia, quindi, la legittimità del-l’atto all’esame di questo Consiglio.9) Richiesta acquisizione copie di ver-bali e richiesta intervento PoliziaVa innanzitutto liberato il campo dal-l’episodio dell’intervento della Polizianella sede dell’Ordine Regionale il 6giugno 2013.Richiamate le dichiarazioni rese dalSantoro nelle sue memorie e nell’audi-zione dinanzi al Consiglio di Disciplinae che qui si intendono espressamente ri-portate, va anche annotato quanto, inproposito, ha comunicato a questo Con-siglio il Presidente Arena con nota n.503 del 17 giugno 2013. In essa si affer-ma, tra l’altro, che “Santoro, non aven-do ricevuto - a suo decisamente discuti-bile giudizio - immediate e satisfativerisposte alle numerose e sempre nuoverichieste che andava avanzando, dopoavere contestato ad alta voce, in manie-ra concitata e ripetuta, il (corretto) mo-do di procedere degli impiegati, hachiamato il 113 e fatto intervenire neilocali dell’Ordine l’equipaggio di unavolante della polizia. Nell’arrivare insede, alle 9,45 del mattino, ho così tro-vato due agenti di polizia che avevanoidentificato l’impiegata XXXXX e chehanno identificato anche me, perché in-viati dalla centrale operativa ‘per seda-re una lite’.. Da me rassicurati, i duepoliziotti-in servizio presso l’ufficioprevenzione generale della Questura di

Palermo, dunque con funzioni di pron-to intervento- sono andati via dopo po-chi minuti...”.Ciò premesso, si rileva che, come di-chiarato dal Santoro dinanzi a questoConsiglio di Disciplina, le copie deiverbali che lo riguardavano gli sonostate consegnate (“…Dopo di questo,ho avuto tutti gli atti, ma dopo lunghediscussioni… Non mi sono stati conse-gnati gli atti relativamente al procedi-mento penale di cui si parlava ancheperché non esiste e non mi sono staticonsegnati gli atti relativamente alla ri-sposta sulla decisione di non sentire itesti”).La questione quindi resta circoscrittaall’antipatica dialettica che si è svilup-

pata nella sede isti-tuzionale ma nonincide sulla viola-zione del diritto diaccesso agli atti,che è stato comun-que assicurato.Sulle modalità diverbalizzazioneL’art. 26 del Rego-lamento d’esecu-

zione della legge professionale stabili-sce che il verbale debba contenere: «a)il numero del verbale, il giorno, il mesee l’anno in cui ha luogo la seduta; b) ilnome del presidente, dei membri e delsegretario intervenuti; c) l’ordine delgiorno della seduta, l’indicazione dellematerie esaminate e dei provvedimentiadottati; c) le firme del presidente e delsegretario».Il verbale quindi dovrebbe essere undocumento di sintesi, ferma restando,per il Consiglio la facoltà di catalogaresingolarmente gli atti posti in essere,magari annotando, su apposito registrodelle deliberazioni assunte, con un nu-mero progressivo, ciascuno dei provve-

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dimenti adottati nel corso della seduta.L’Ordine della Sicilia, invece, nel qua-dro di legittima autonomia organizzati-va, è solito racchiudere tutti i provvedi-menti adottati in ogni riunione nell’uni-co contenitore del verbale della seduta,al quale attribuisce un numero, che poiriporta - e ripete - su ciascuna delle deli-berazioni adottate in quella seduta, pre-ceduto dalla dizione “estratto verbale”.Infatti, la delibera impugnata non ha unsuo oggetto, ma ha come titolo ‘Estrat-to verbale n. 633’.La stessa dizione(‘Estratto verbalen. 633’) si rinvienenella prima paginadel verbale con cuisi apre la seduta edi cui il ricorrenteha acquisito copia,che ha poi trasmes-so a questo CDN.Ebbene, in questa prima pagina del ver-bale, all’ordine del giorno delle que-stioni da trattare figurano 10 argomentie in particolare, al punto 2), sotto la vo-ce ‘Procedimenti disciplinari ed espo-sti’, sono riportati otto casi, con l’indi-cazione, per ciascuno, del nome dell’in-colpato e della tipologia del procedi-mento (‘definizione’ o ‘determinazionida assumere’). Tra questi 8 casi non fi-gura quello di Michele Santoro.Vero è che il 22-23 marzo 2013 si èprovveduto a formalizzare, con le moti-vazioni, il provvedimento di radiazionedel Santoro, che era stato assunto condoppia votazione, il 12 febbraio 2012,ma sta di fatto che il provvedimento del22 marzo risulterebbe assunto senza es-sere stato iscritto all’Odg.Il condizionale è d’obbligo, disponen-do questo Consiglio solo delle copiedelle parti dei verbali riguardanti il ri-corrente.

In ogni caso, le modalità di verbalizza-zione delle sedute non rientrano nellavalutazione e nel giudizio di questoConsiglio, che deve pronunciarsi sullalegittimità, validità ed efficacia deiprovvedimenti sottoposti al suo esame.Pertanto, sul mero piano formale l’attoimpugnato, deve intendersi corretta-mente assunto, e come tale efficace si-no a prova di falso.

CONCLUSIONIAlla luce delle considerazioni analitica-mente svolte su ciascuna delle eccezio-ni formulate dal ricorrente MicheleSantoro, il Consiglio le ritiene tutteinammissibili ad eccezione di quelle re-lative: a) alla mancata astensione delconsigliere Vittorio Corradino e delPresidente Riccardo Arena; b) all’audi-zione del Santoro dell’11 febbraio2011, in sede di acquisizione di somma-rie informazioni.Quanto rilevato da questo Consiglio diDisciplina ai punti 2) e 7) del capitolo‘CONSIDERAZIONI’ determina l’esi-stenza, nel provvedimento impugnato,di due vizi insanabili, per cui ricorronole condizioni previste dall’art. 42, com-ma 2, del Regolamento per la trattazio-ne dei ricorsi, in vigore all’epoca del-l’adozione del provvedimento impu-gnato.Ne consegue che, preclusa ogni valuta-zione sulle questioni di merito, l’attodeve essere annullato con rinvio alConsiglio Territoriale della Sicilia.

P.Q.M.

Il Consiglio- Vista la deliberazione n.633 del 22marzo 2013, con la quale il Consigliodell’Ordine della Sicilia ha inflitto algiornalista pubblicista Michele Santorola sanzione disciplinare della radiazione;

Viziproceduraliinsanabili -

Annullamentodecisione

impugnatae restituzione

atti ai primigiudici

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- Visto il ricorso in data 4 maggio 2013e l’integrazione del 24 maggio presen-tati dal Santoro;- Preso atto del parere del P.G. e dellecontrodeduzioni formulate dal ricorrente;- Ascoltato il giornalista Michele Santo-ro, nella seduta del 7 maggio 2014;- Ravvisati nel procedimento due viziinsanabili, come evidenziati nella partemotiva del presente provvedimento esenza entrare nel merito della vicenda- Visto ed applicato l’art. 42, comma 2,del Regolamento sulla trattazione deiRicorsi (D.D. Ministero Giustizia18.7.2003)

DELIBERA

Dichiarare nulla, per vizi insanabili, ladeliberazione n.633 del 22 marzo 2013,con cui è stata inflitta al giornalistapubblicista Michele Santoro la sanzionedisciplinare della radiazione.Trasmettere gli atti al Consiglio di Di-sciplina Territoriale della Sicilia perchériesamini la questione nella pienezzadei suoi poteri istruttori e decisori.Così deciso in Roma il 12 giugno 2014

I-5-6 Scelta di fotod’archivio. Obbligodi verifica - n. 28/2014

In data 22 ottobre 2013 il Consiglio ter-ritoriale di disciplina della Toscana de-libera la sanzione dell’avvertimento neiconfronti del collega Paolo Ermini, di-rettore responsabile del “Corriere Fio-rentino” (dorso locale del Corriere del-la Sera). Il provvedimento viene assunto comeatto conclusivo del procedimento segui-to all’esposto presentato dall’affidatariadi una minorenne disabile. Motivo del-l’atto, la pubblicazione, avvenuta il 17 e

18 ottobre 2012, di una fotografia ritra-ente fra gli altri la minore stessa, a cor-redo di un articolo di cronaca su gravifatti anche a sfondo sessuale avvenutiin una comunità di accoglienza cui so-no affidati, sin dai tempi della sua costi-tuzione, numerosi minori con un passa-to di disagio sociale, di maltrattamento,abuso sessuale o handicap psicofisici.Avverso tale delibera il collega PaoloErmini, patrocinato dall’Avvocato Ca-terina Malavenda, ricorre in data 17 di-cembre 2013 presso il Consiglio nazio-nale di disciplina, chiedendo la revoca,annullamento o riforma del provvedi-mento impugnato.I FATTI E L’ITER DELL’ESPOSTOIl 17 e 18 ottobre sul Corriere Fiorenti-no compaiono articoli, pubblicati congrande evidenza, relativi a un’inchiestasulla comunità XXXXXX, i cui respon-sabili sono accusati di fatti gravissimi:abusi e violenze sessuali, perpetrati peranni, su quegli stessi ospiti che avreb-bero dovuto amorevolmente accudire.In una delle foto a corredo del serviziosi può vedere la sala del refettorio conalcuni ospiti e fra questi la signoraXXXX riconosce la minore di cui è af-fidataria. In ciò sentendo lesa la minorenel suo diritto alla riservatezza, laXXXX il 5 novembre del 2012 presen-ta un esposto nei confronti del CorriereFiorentino e del direttore responsabilePaolo Ermini. Il richiamo è alla viola-zione della Carta di Treviso (artt. 2 e 3).L’Ordine dei giornalisti della Toscana,in una riunione tenuta il 22 febbraio2013 aveva deciso di sospendere tem-poraneamente l’esame degli esposti, inseguito al DPR del 7 agosto 2012 n. 137che trasferiva ai Consigli di disciplina icompiti di istruzione e decisione in ma-teria. Il procedimento veniva pertantoaperto dal nuovo organismo disciplina-re il 17 luglio 2013, a carico dei giorna-

123Attività disciplinareDecisioni richiam

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listi professionisti Paolo Ermini, qualeresponsabile del dorso Corriere Fioren-tino, ed Alessio Gaggioli, quale autoredelle foto.La posizione di Alessio Gaggioli, il fo-tografo, si definisce – come risulta dalverbale n. 4 del 22 ottobre 2013 – conl’archiviazione, in quanto la foto erastata scattata (e an-che pubblicata)l’anno precedente,nel 2011, sempre inoccasione di artico-li di cronaca legatiall’inchiesta sui fatti del XXX. La foto,nel 2012, era pertanto a tutti gli effettiuna foto d’archivio e non si poteva at-tribuire al collega Gaggioli alcuna re-sponsabilità relativamente alla nuovapubblicazione, tenuto anche conto chenessuno aveva fatto riferimento allapresenza nel refettorio di persone mino-renni.Per il collega Ermini, invece, il Consi-glio ritiene che la scelta di pubblicare lafoto in cui compare la minore oggettodell’esposto sia sanzionabile: essendostata, “per sua stessa ammissione fruttodi un errore di valutazione, in quantonon sapeva che nella foto ci fosse unaminorenne riconoscibile (…) tenendoconto della particolare gravità del con-testo (…) il collegio ha ritenuto di ero-gare la sanzione dell’avvertimento, ri-chiamando il direttore ad una estremaattenzione per il futuro.” Nell’erogarela sanzione più lieve il collegio consi-dera anche la storia professionale delcollega e il carattere della testata “sem-pre attenta alla tutela dei diritti dei mi-nori e al rispetto della Carta di Treviso”.

IL RICORSO AL CONSIGLIO NA-ZIONALE DI DISCIPLINAIn data 8 gennaio 2014 perviene al Con-siglio nazionale di disciplina il ricorso

(spedito il 19 dicembre 2013) del colle-ga Paolo Ermini avverso il provvedi-mento testé citato. La difesa sostiene che:“le immagini erano state realizzate conil consenso dei rappresentati (sic) dellacomunità (leggiamo “rappresentanti”,ndR), presenti in loco, nel corso di unariunione conviviale, cui era stato unservizio (sic), a corredo del quale erastata utilizzata quella foto senza alcunaprotesta da parte della medesima espo-nente o di altro terzo interessato. Ciògenerava il giusto affidamento sull’uti-lizzabilità della foto (…) come foto direpertorio (…) in un momento successi-vo”. (La fotografia era stata pubblicatauna prima volta il 22 dicembre del2011);la foto non è accompagnata da alcunadidascalia “che colleghi l’immagine nelsuo complesso, i singoli soggetti effi-giati e, a maggior ragione, la giovanedonna ai fatti gravi, trattati negli artico-li, a corredo dei quali la foto è statapubblicata”;dalle informazioni in possesso del col-lega Ermini, oltre che dalla stessa im-magine, non era stato “possibile in al-cun modo anche soltanto ipotizzare chela ragazza effigiata fosse minorenne”;“La minore età della giovane, sostenutama non documentata nell’esposto in atti,non appare affatto evidente, posto che,nella foto, essa mostra un’età che benpotrebbe essere superiore a 18 anni”.In sostanza la difesa ritiene che siano ef-fettivamente stati violati gli articoli 2 e3 della Carta di Treviso “sotto il profilooggettivo”, ma che la sanzione sia statacomminata “senza spendere una parola,in ordine alla sussistenza dell’elementosoggettivo della contestazione, senza ilquale non sarebbe stato possibile ipotiz-zare una violazione cosciente e volonta-ria di quelle norme e, quindi, infliggere

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una sanzione.” In altri termini solo la“volontà” di trasgredire avrebbe, secon-do la difesa, giustificato la sanzione. Vi-ceversa la “non evitabilità dell’errore”avrebbe dovuto portare il Collegio terri-toriale di disciplina a “proscioglierlo perdifetto di qualsivoglia profilo didolo/colpa, idonei a sorreggere la conte-stazione mossa.”L’incolpato chiede pertanto “che ilprovvedimento impugnato venga an-nullato e/o revocato e/o riformato con ilconseguente riconoscimento del totaledifetto dell’elemento soggettivo dellaviolazione contestatagli, con il suo con-seguente proscioglimento”.

IL PARERE DEL PGIl Procuratore Generale della Repubbli-ca di Firenze, dottor Giuseppe Nicolosi,in data 24 febbraio 2014, esprime pare-re contrario all’accoglimento del ricor-so, “invero la pubblicazione della fotoappare la conseguenza di una colposaomissione di controllo, tenuto conto delpeculiare contesto che la foto veniva adocumentare”.

L’AUDIZIONE DELL’AVVOCATOMALAVENDAIn data 17 luglio 2014 viene audita, inrappresentanza del collega ricorrente,l’avvocato Malavenda, che insiste inparticolar modo su un concetto: non c’èalcuna relazione tra i fatti di cui si par-la nell’articolo e la foto in questione,salvo una banale presenza al refettoriodello stesso istituto. Ovvero non vi puòessere una lettura tale per cui i soggettifotografati siano considerati in ipotesile vittime degli atti e comportamenti ef-ferati. Anche perché nell’articolo si par-la di ragazzini maschi. All’avvocato pe-raltro viene fatto notare che nell’artico-lo si riporta quanto segue: “Le regoleerano ferree, uomini e donne, anche se

sposati, dovevano dormire separati. Ve-nivano convinti i ragazzi, uomini e don-ne, ad avere rapporti omosessuali per-ché le donne (diceva XXX) sono tutteimpure e …. Bisogna stare tra uominiche si vogliono un bene puro”. L’avvo-cato replica: “Questo è il primo caso. Cisono stati due procedimenti. Tanto è ve-ro che il secondo procedimento nasceanche contro i giudici di Firenze che,nonostante ci fosse stata una prima in-chiesta, continuavano a mandare i mi-nori in questa struttura (…) Tanto è ve-ro che la seconda inchiesta crea scalpo-re perché dice ma scusate, avete vistocosa succedeva e volete mandare voigiudici di Firenze i bambini in quellastruttura? Questo è il tema di questo se-condo articolo”.

CONSIDERAZIONI Il perno attorno al quale ruota l’impian-to del procedimento, è rappresentatodagli articoli 2 e 2 della Carta di Trevi-so, che stabiliscono:art. 2) va garantito l’anonimato del mi-nore coinvolto in fatti di cronaca, anche

non aventi rilevan-za penale, ma lesividella sua personali-tà, come autore,vittima o teste; talegaranzia viene me-

no allorché la pubblicazione sia tesa adare positivo risalto a qualità del mino-re e/o al contesto familiare e sociale incui si sta formando;art. 3) va altresì evitata la pubblicazio-ne di tutti gli elementi che possano confacilità portare alla sua identificazione,quali le generalità dei genitori, l’indi-rizzo dell’abitazione o della residenza,la scuola, la parrocchia o il sodaliziofrequentati, e qualsiasi altra indicazioneo elemento: foto e filmati televisivi nonschermati, messaggi e immagini on-line

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Scelta di fotod’archivio.Obbligodi verifican. 28/2014

che possano contribuire alla sua indivi-duazione. Analogo comportamento de-ve essere osservato per episodi di pedo-filia, abusi e reati di ogni genere.Nemmeno la difesa nega che “oggetti-vamente” vi sia stata palese violazionedella Carta, appellandosi tuttavia alla“non volontarietà” della stessa per ri-vendicare una totale assenza di colpa.Fra gli elementi su cui si torna con par-ticolare insistenza, vi è il fatto che laprima pubblicazione della fotografia al-l’origine dell’espo-sto, non aveva su-scitato alcuna rea-zione da parte del-l’affidataria dellagiovane, poi dive-nuta esponente. Ad una presa visionedelle pagine del Corriere Fiorentino ap-pare però davvero grande, in termini didimensioni, la differenza fra quella pri-ma pubblicazione, il 22 dicembre del2011, e quella dell’anno successivo. Lafotografia che nel 2011 misura pochicentimetri, rendendo pressoché impos-sibile il riconoscimento della minore,l’anno dopo ha dimensioni tali da nonlasciare spazio a incertezze. È qui dato per scontato, ma pare giustosottolinearlo, che la più che chiara in-tenzione del Corriere Fiorentino è stig-matizzare l’ignominiosa escalation deifatti via via emersi dall’indagine sulForteto. Proprio la gravità di quei fatti el’inevitabile “pesantezza” dei servizicorrelati avrebbero dovuto far scattareuna particolare attenzione e prudenzanella pubblicazione di materiale foto-grafico ritraente ospiti di una strutturaove proprio gli ospiti divenivano siste-maticamente vittime di odiosi soprusi.E ciò anche ove si tratti di ospiti in etàadulta. La Carta dei doveri del Giorna-lista, in modo inequivocabile afferma,infatti tra l’altro, che “I nomi delle vit-

time di violenze sessuali non vannopubblicati né si possono fornire partico-lari che possano condurre alla loroidentificazione a meno che ciò sia ri-chiesto dalle stesse vittime per motividi rilevante interesse generale”.Peraltro l’omissione del controllo, diper sé, prescinde dalla volontarietà sog-gettiva della trasgressione: la “colpa”non consiste nell’aver scientementedanneggiato la minore, quanto nel nonaver sentito il bisogno di una verifica(di un controllo, appunto) o di masche-rare (pixellare) i visi degli ospiti. Il ri-corrente non ha “voluto” venir meno aldovere etico di salvaguardia dell’inte-resse della minore, essendo sicuramen-te impegnato – al contrario – nella sot-tolineatura giornalistica del danno arre-catole (non arrecato a lei in particolare,si intende, ma a tutti o buona parte de-gli ospiti della struttura). Però, pur es-sendo come direttore nella posizione at-ta ad impedire che l’errore si concretiz-zasse con la pubblicazione della foto,non ha ravvisato la necessità di adotta-re particolari misure di attenzione datala natura del servizio. Proprio da talecolpevole disattenzione consegue lapubblicazione della fotografia della mi-nore in quel contesto. Non convince in-fatti la tesi esposta dall’avvocato, se-condo cui il lettore non può mettere inrelazione la minore fotografata con ifatti esposti. La vicenda è complicata ecomplessivamente si parla di vittime diogni sesso e di differenti età, pur essen-do i soggetti coinvolti in tempi e proce-dimenti diversi. Una maggiore attenzio-ne non sarebbe stata da considerarsi uneccesso di zelo, soprattutto in occasionedella pubblicazione della foto a tuttapagina.Va altresì considerato e condiviso quan-to esposto dai primi giudici in fatto dielementi attenuanti, valutati tali da por-

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Scelta di fotod’archivio.

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tare alla decisione di comminare la piùlieve delle sanzioni previste dall’ordi-namento.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale del-l’Ordine dei giornalisti, visto il fascico-lo degli atti, udito il consigliere relato-re, ascoltato il legale dell’incolpato

DELIBERA

di respingere il ricorso a firma di ER-MINI PAOLO e di confermare la deci-sione resa dal Consiglio di disciplinaterritoriale dell’Ordine dei giornalistidella Toscana in data 22.10.2013 e lasanzione dell’avvertimento.Così deciso in Roma il 15 ottobre 2014

I-5-7 Il giornalistanon risponde di titolio ‘riassunti’ elaboratida altri - n. 30/2014

In data 29 aprile 2011 viene consegnatoall’Ordine dei giornalisti della Lombar-dia, un esposto da XXXX, che si riferi-sce ad un articolo apparso sul quotidia-no “Libero” del 16 gennaio 2010, fir-mato dal giornalista Gianluigi Nuzzi.Nell’articolo in questione, poi riportatoanche sul sito on line di Libero, per ol-tre due mesi, si parla di registrazione il-lecite ed intercettazioni avvenute indanno dei dipendenti di XXXX e si ri-porta il contenuto di alcune intercetta-zioni telefoniche, definite dallo stessoXXX “hard”, fra il direttore di un su-permercato XXXX e la sua amante.L’esponente lamenta che, malgrado cifosse un nome di fantasia nell’articolooggetto del ricorso, di fatto l’autore del-la telefonata era riconoscibilissimo.

Il 27 luglio 2011 l’Odg Lombardiachiede a Nuzzi di fornire dettagli sullavicenda dal suo punto di vista, che vie-ne fornita dal giornalista il 29 settembrecon una memoria difensiva a sua firmanella quale spiega che l’articolo è fruttodi una inchiesta giornalistica e poi giu-diziaria, sul comportamento illecito diCoop XXX, che aveva dispostoun’azione di controllo sui suoi dipen-denti attraverso riprese video e conver-sazioni. Nuzzi spiega che la decisionedi pubblicare il contenuto della telefo-nata “costituiva un efficace strumentoinformativo per sottolineare la gravitàestrema della condotta” di Coop.Il 2 marzo 2012 l’Odg Lombardia haavviato un procedimento disciplinarenei confronti di Nuzzi per verificare secon la pubblicazione degli articoli del13 e 16 gennaio 2010 ci siano state vio-lazioni degli articoli 5, 6 e 11 del Codi-ce deontologico sul trattamento dei datipersonali.Il 10 aprile l’avvocato Vincenzo LoGiudice ha presentato una memoria di-fensiva, sostenendo che Nuzzi, “atte-nendosi scrupolosamente alle risultanzeemerse dalle proprie verifiche, ha rap-presentato in maniera obiettiva e impar-ziale tale attività di ingerenza, allo sco-po di far luce su un sistema abusivo dicontrolli, purtroppo posto in essere a di-scapito della riservatezza di numerosiignari lavoratori”. Il legale aggiunge,anche che “sebbene” le condotte illeci-te di Coop siano state “portate a cono-scenza del pubblico attraverso tale pez-zo, il tenore della notizia ivi contenutanon ha in alcun modo violato la riserva-tezza e la dignità del signor XXXX, nédi qualsiasi altra persona abbia subìtoinconsapevolmente quanto denuncia-to”. Nei confronti di Nuzzi è stata pre-sentata querela da XXXX e di conse-guenza l’Odg regionale sospende ogni

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valutazione fino alla definizione delprocedimento penale che trova compi-mento con la remissione della querelastessa dopo un risarcimento del danno,come comunica il 26 settembre 2013 ildifensore di XXXX.Sulla vicenda ha avuto modo di pronun-ciarsi anche il Garante per la privacyche ha ritenuto “diindubbio interessepubblico la notiziadi un sistema abusi-vo di controlli e in-tercettazioni – co-me sottolinea l’OdgLombardia nelladelibera del 13 gennaio 2014 con laquale commina a Nuzzi la sanzione del-la censura – all’interno di alcuni super-mercati. Il Garante ha considerato, pe-rò, non essenziale, ed anzi in contraddi-zione con lo spirito degli articoli, l’averpubblicato un dialogo esclusivamentepersonale e intimo scelto fra quelli in-tercettati”. Secondo il Garante, di fatto,Nuzzi, in questo modo ha esposto “a ul-teriore sacrificio il diritto alla riserva-tezza di uno dei dipendenti spiati”.IL 13 gennaio 2014 il Consiglio di Di-sciplina territoriale della Lombardia de-libera la sanzione della censura.In data 6 marzo 2014 Gianluigi Nuzzipresenta ricorso avverso la decisionedel Consiglio territoriale di Disciplinadella Lombardia presso il Consiglio diDisciplina nazionale impugnando la de-libera con le seguenti motivazioni.La decisione del Consiglio di Discipli-na Territoriale di “comminare al dottorNuzzi la sanzione della censura, si ap-palesa quale conseguenza di un’erroneainterpretazione dei doveri e degli onerisanciti dal codice deontologico a garan-zia del corretto esercizio della profes-sione giornalistica”, ribadendo che gliarticoli apparsi su Libero nelle edizioni

del 13-01-2010 e del 16-01-2010, sonofrutto di “importante inchiesta giornali-stica, attraverso la quale è stato possibi-le documentare una serie di illecite cap-tazioni di immagini e conversazioni av-venute all’interno di alcuni uffici dellaCoop XX”, tutto ciò sarebbe, sostiene illegale, avvenuto “in maniera obiettiva eimparziale”.La pubblicazione delle intercettazioni,sottolinea il legale, si sarebbe resa ne-cessaria per “offrire la prova storica delfatto portato a conoscenza del pubblico,in modo che il fenomeno delle intercet-tazioni abusive e la conseguente lesionedella riservatezza altrui potessero esse-re contestualizzate e percepite nel lororeale disvalore sociale, derivante anchedall’invasività della condotta illecitadenunciata”. L’avvocato Ramella, ag-giunge che nella pubblicazione sonostate adoperate “tutte le cautele possibi-li” affinché le persone coinvolte rima-nessero nel pieno anonimato.Sulla presunta riconoscibilità del diret-tore autore delle telefonate “hard”, il le-gale respinge la tesi addotta dal CdTche è alla base della sanzione, secondocui l’identità era desumibile dalle infor-mazioni contenute nei due articoli og-getto del procedimento disciplinare. “Ilparallelismo tra le due differenti pubbli-cazioni appare assolutamente inammis-sibile”, sostiene infatti il legale, tantopiù, prosegue, che nel suo esposto XXXnon ha espresso “nessuna doglianza” inrelazione all’articolo del 13.01.2010. Sirespinge anche la tesi secondo cui il let-tore avrebbe, sulla base delle notiziecontenute nel primo e nel secondo arti-colo, assumere elementi tali da risalireall’identità del direttore Coop.Nuzzi e il legale, alla luce delle osser-vazioni che fanno, sottolineano “la bon-tà della condotta tenuta dal giornalista”e ricordano come il quotidiano abbia

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comunque risarcito il danno aXXXXXX.Il 13 maggio 2014, la Procura generaledella Corte d’Appello di Milano, su ri-chiesta del Consiglio di Disciplina na-zionale del data 30 maggio 2014, dà pa-rere sul ricorso presentato da GianluigiNuzzi e ritiene che il ricorso debba es-sere respinto, confermando “anche sot-to l’aspetto sanzionatorio” la pronunciadel Crog Lombardia. “Questo P.G. - silegge nel documento – non condivide lecensure rivolte dal ricorrente alla deci-sione del Consiglio regionale lombardodei giornalisti, che deve dunque essereconfermata per i motivi di seguito indi-cati”. Il P.G., in sostanza, pur ricono-scendo “la rilevanza pubblica dell’in-chiesta condotta da Nuzzi”, ritiene che“controverse e assai opinabili risultanopiuttosto le modalità prescelte per ri-chiamar l’attenzione dei lettori sulle no-tizie, diffondendo il testo di una conver-sazione telefonica a dir poco intima trail direttore, coniugato, di uno dei puntivendita della Coop e la sua amante”.Inoltre, circa la presunta non identifica-bilità, “non sembra dubbio che, quan-tunque la sua identità sia stata celatadietro un nome di fantasia, il medesimofosse comunque facilmente identifica-bile dal contesto, poiché, dato il nume-ro limitato di supermercati interessatidall’inchiesta, i riferimenti spazio-tem-porali e le caratteristiche dell’interlocu-tore emergenti dalla pubblicazione, eraevidente a chiunque, per lo meno all’in-terno dell’Organizzazione Coop – chesi trattava di colui che, all’epoca (2004)ricopriva l’incarico di direttore dellaCoop di XXXX, e dunque del XXX”,tanto che era stato effettivamente rico-nosciuto.Il Cdn, il giorno 18 settembre 2014,ascolta il giornalista Nuzzi.Conclusioni

Alla luce di quanto esposto dal giorna-lista Gianluigi Nuzzi, il Cdn non puònon tenere in considerazione alcuni ele-menti.Innanzitutto l’esponente nel suo ricorsochiama effettivamente in causa soltantol’articolo pubblicato da “Libero” in da-ta 16 gennaio 2010 e non anche quellodel 13 gennaio 2010. Nell’articolo og-getto del ricorso, e della conseguentesanzione decisa dal Crog Lombardia,viene pubblicato un nome di fantasia,che inizia con la stessa lettera del veronome del direttore, e si riporta una data,la primavera del 2004, come riferimen-to temporale preciso dell’inizio delle

intercettazioni ille-gali svolte ai dannidei dipendenti dellaCoop.Ma, ad avviso diquesto Cdn, a forni-re ulteriori dettagliche restringono ul-

teriormente il campo e quindi favori-scono l’individuazione del direttore èquanto riportato nel colonnino pubbli-cato nella stessa pagina che ricostruisce“La Vicenda”.Su questo punto il Cdn ha fatto doman-de precise a Nuzzi chiedendo chi fossestato l’autore di quel colonnino. Nuzziha spiegato che all’epoca dei fatti era in-viato speciale di Libero e non stava inredazione e che quindi non ha avutomodo di vedere la pagina nel suo com-plesso né tantomeno il contenuto del co-lonnino a corredo del suo articolo, di-sconoscendone dunque la realizzazione.Aggiunge anche che quando il giornodopo ha visto la pagina con il colonni-no che dava riferimenti spazio-tempo-rali si è infuriato. “Mi ha seccato quellacosa nella superficialità che a volte pro-duce la fretta di qualche collega”, di cuiil Consiglio di disciplina territoriale

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avrebbe dovuto verificare la responsa-bilità. Nuzzi nel corso dell’audizione ri-pete più volte che nella Coop di XXXnon c’è un solo direttore, ma diversi, aseconda del settore che dirigono.Se è vero, come scrive il Garante dellaprivacy, che si è verificata una lesionedel diritto di riservatezza, è anche veroche nel caso specifico siamo di frontead un’inchiestagiornalistica che haportato alla luce unfatto gravissimoavvenuto in un luo-go di lavoro e chemolto probabil-mente senza il la-voro di approfondimento e verifica diNuzzi non sarebbe venuto allo scoper-to. Anche sul contenuto della conversa-zione, intima e personale tra un diretto-re e una dipendente che avevano una re-lazione, Nuzzi e il legale spiegano chela decisione di pubblicarlo non è statacasuale, né dettata dall’intenzione disolleticare gli istinti “pruriginosi” deilettori, quanto piuttosto dalla necessitàdi dimostrare la pervasività delle inter-cettazioni e il potenziale ricattatoriodelle stesse, anche nel caso specifico diuna relazione extraconiugale tra un diri-gente, licenziabile ad nutum, e una di-pendente. D’altra parte, se un giornali-sta nel corso di un’inchiesta giornalisti-ca scopre dei fatti deve portare a soste-gno di ciò le prove dell’illecito di cuiracconta.In questo caso l’intercettazione telefo-nica, dal contenuto strettamente perso-nale, denuncia con evidenza il graveepisodio che vede come vittime tutti idipendenti, potenziali soggetti ricattabi-li in virtù delle informazioni raccolte econservate da chi ha disposto l’opera didossieraggio attraverso video riprese emicrospie. In questo senso la condotta

di Nuzzi sembra rispondere al dettatodell’articolo 6 del Codice Deontologicorelativo al trattamento dei dati persona-li nella professione giornalistica, cherecita: “La divulgazione di notizie di ri-levante interesse pubblico o sociale noncontrasta con il rispetto della sfera pri-vata quando l’informazione, anche det-tagliata, sia indispensabile in ragionedell’originalità del fatto o della relativadescrizione dei modi particolari in cui èavvenuto, nonché della qualificazionedei protagonisti”. Nel secondo capover-so, lo stesso articolo stabilisce che “Lasfera privata delle persone note o cheesercitano funzioni pubbliche deve es-sere rispettata se le notizie o i dati nonhanno alcun rilievo sul loro ruolo o sul-la loro vita pubblica”.Anche in questo caso, a detta di questoCdn, è proprio il contenuto delle inter-cettazioni a dimostrare la colpevole in-vasività dell’opera di dossieraggio di-sposta ai danni dei dipendenti intercet-tati anche nelle loro telefonate private,nei loro dialoghi riservati, tanto che trala documentazione conservata dai pre-sunti responsabili compaiono anche icontenuti della telefonata oggetto del-l’articolo di Nuzzi. Vero è che Nuzziavrebbe potuto adottare maggiore cau-tela per tutelare la privacy delle personecoinvolte, avrebbe potuto evitare il rife-rimento temporale, ma appare tuttaviafondata la ratio del ricorso di Nuzzi av-verso la decisione del Cdt della Lom-bardia, alla luce del danno in origineportato allo scoperto dal giornalista esfociato in seguito in un processo pena-le che vede coinvolti i presunti respon-sabili e la costituzione di alcuni dipen-denti che si sono sentiti lesi dall’inizia-tiva posta in essere nelle sedi Coop.Non può, d’altra parte, attribuirsi aNuzzi la responsabilità di un colonninoa margine della pagina che ripercorre le

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di titolio ‘riassunti’

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tappe della vicenda ma va sottolineatocome molto, troppo spesso, il lavoro re-dazionale a completamento di un arti-colo di apertura di una pagina, sia svol-to senza consultare l’autore del pezzoportante, senza cioè quella collabora-zione tra colleghi che è a fondamentodella professione, comportamento que-sto che va stigmatizzato con decisione.Se l’autore di un articolo cerca di tute-lare la privacy di una persona coinvoltanel fatto oggetto di cronaca, non posso-no essere un box, una foto o una dida-scalia, scritti da soggetti diversi dall’au-tore stesso dell’articolo, a vanificare leprecauzioni adottate per preservare lariservatezza dovuta.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale del-l’Ordine dei giornalisti, visto il fascico-lo degli atti, udito il consigliere relato-re, ascoltato il ricorrente

DELIBERA

Di accogliere il ricorso a firma di Nuz-zi Gianluigi avverso La delibera Prot.33/14/TF/ac resa dal Consiglio di disci-plina territoriale dell’Ordine dei giorna-listi della Lombardia in data 13 genna-io 2014, con cui è stata inflitta la san-zione della censura.Così deciso in Roma il 15 ottobre 2014.

I-5-8 Le funzionidi Direttore non sonodelegabili a soggettiestranei al corpo redazionalen. 31/2014

Il collega Alessandro Sallusti, direttorede “Il Giornale”, in data 09.05.2013 hapresentato ricorso contro la delibera

con cui il Consiglio regionale dellaLombardia, il 9.4.2013, lo ha sanziona-to con mesi 3 di sospensione a seguitodella sentenza della Cassazione per i se-guenti fatti: “Per avere in qualità di di-rettore di ‘Libero’ e quindi da intender-si autore dell’articolo redazionale a fir-ma Dreyfus, pseudonimo non identifi-cabile e, pertanto, a lui riconducibile,dal titolo ‘Il dramma di una tredicenne.Il Giudice ordina l’aborto. La legge piùforte della vita”, pubblicato il18.2.2007, offeso la reputazione diXXXX magistrato presso il TribunaleOrdinario di Torino, affermando tral’altro… Un magistrato ha allora ascol-tato le parti in causa, ha applicato il di-ritto, decretando l’aborto coattivo…”perché ometteva di esercitare sul conte-nuto dell’articolo dal titolo “Costrettaad abortire dai genitori e dal giudice” afirma di Monticone Andrea, il controllonecessario ad impedire che con esso ve-nisse offesa la reputazione di XXXX,Magistrato presso il Tribunale Ordina-rio di Torino. Con l’aggravante di averattribuito un fatto determinato”.Il fattoIl fatto contestato al direttore Sallusti ri-sale al 2007. Sull’edizione del quotidia-no   “Libero” del 18 febbraio furonopubblicati un articolo e un commento incui si parlava indirettamente – nel sen-so che non veniva neppure nominato –del giudice tutelare XXX. La vicenda,rivelata da La Stampa e commentata ilgiorno dopo da molti giornali, riguarda-va una tredicenne che il tribunale di To-rino aveva autorizzato ad abortire mache poi era finita in una clinica psichia-trica per le conseguenze della vicenda.L’articolo di Libero era firmato da An-drea Monticone mentre il commentoera firmato dallo pseudonimo «Drey-fus», il quale concludeva scrivendo che

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«se ci fosse la pena di morte e se maifosse applicabile in una circostanza,questo sarebbe il caso. Per i genitori, ilginecologo, il giudice».Il giudice tutelare sporse immediata-mente querela e siccome il commenta-tore non era riconoscibile la responsabi-lità ricadde interamente sul direttore re-sponsabile della testata, AlessandroSallusti.In primo grado Sallusti fu condannato apagare circa 5mila euro e Andrea Mon-ticone a pagarne4mila (più 30miladi risarcimento) manelle motivazionidella sentenza, de-positate tempo do-po, il Tribunale sidolse di essersi di-menticato di preve-dere una pena de-tentiva.Sia il querelante sia la Procura sia i di-fensori dei giornalisti proposero appel-lo ma l’avvocato nominato a difesa delricorrente Sallusti non si presentò in au-la e fu sostituito da un legale d’ufficio.La sentenza della Corte d’appello diMilano accolse le doglianze dell’accusae inflisse a Monticone un anno di reclu-sione con la condizionale mentre a Sal-lusti un anno e due mesi di reclusionesenza condizionale, avendo delle prece-denti condanne per omesso controllo,che impedivano l’applicazione dellamisura sospensiva della pena.Il 26 settembre 2012 la Corte di Cassa-zione emetteva la sentenza di condannain via definitiva a 14 mesi di reclusioneper diffamazione a seguito della quale,in data 6 dicembre 2012, il Consiglioregionale lombardo decide di aprire ilprocedimento disciplinare a carico deldirettore responsabile.

Il procedimento dinanzi all’ODG Lom-bardiaIl procedimento è stato avviato d’uffi-cio dal Consiglio regionale della Lom-bardia, con delibera del 6.12.2012, in-colpando Sallusti - nella sua qualità didirettore responsabile di “Libero” - inrelazione ai fatti accertati in via defini-tiva dall’Autorità Giudiziaria con sen-tenza n. 41249 il 26 settembre 2012.Il Consiglio ha ritenuto che tali fatti po-tessero costituire violazione delle nor-me deontologiche e dei valori fonda-mentali che presiedono alla professionedi giornalista sotto il profilo sia del-l’omesso controllo della veridicità dellenotizie pubblicate sia della violazionedell’art. 2 della legge professionale n.69/63, per il mancato rispetto della ve-rità sostanziale e dei principi di lealtà ebuona fede sia, infine, perché tali fatticostituiscono reato, come deciso consentenza definitiva dalla Corte di Cas-sazione.Il 2 gennaio 2013 l’avv. Valentina Ra-mella, difensore di Sallusti chiedeva al-l’Odg della Lombardia la sospensionedel procedimento disciplinare in attesadella costituzione del Consiglio di di-sciplina territoriale. L’avvocato, il 10gennaio 2013, inviava una nuova me-moria sostenendo che l’apertura delprocedimento disciplinare non fosse unatto dovuto in base al combinato dispo-sto degli artt. 39 e 48 della legge profes-sionale, e che si dovesse negare che ilnotevole clamore mediatico suscitatodalla condanna penale del direttore Sal-lusti giustificasse l’apertura del proce-dimento disciplinare per gli stessi fatti.Altre istanze di sospensione del proce-dimento disciplinare sono state inviateall’Ordine della Lombardia prima e do-po le audizioni di Alessandro Sallusti edei vice direttori Gianluigi Paragone eLuigi Santambrogio.

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L’audizione di Sallusti all’Odg dellaLombardiaAlla seduta del 17 gennaio 2013 il di-rettore Alessandro Sallusti si è presen-tato con l’avv. Ramella e ha chiesto alConsiglio di ritirare le incolpazioniavanzate contro di lui dal momento chela condanna penale a cui era stato sotto-posto era stata giudicata da tutto il mon-do del giornalismo sproporzionata e im-meritata, tanto da giustificare l’inter-vento del Presidente della Repubblica,che ha ridimensionato la pena. Dopouna breve consultazione il Consiglio re-spingeva la richiesta e avviava l’audi-zione nel corso della quale Sallusti haripercorso le ragioni che hanno permes-so la pubblicazione dei due articoli,quello del corrispondente da Torino per“Libero” e del commento firmato Drey-fus, senza che lui ne fosse informato es-sendo assente quel sabato.Il direttore ha spiegato che Libero, al-l’epoca aveva una struttura molto piccola,con pochi giornalisti, e che una sola per-sona faceva da segretaria personale a Vit-torio Feltri (allora direttore editoriale del-la testata) e da segretaria di redazione.Sallusti ha sostenuto inoltre di aver sapu-to solo qualche giorno prima della senten-za della Corte di Cassazione, del procedi-mento penale cui era stato sottoposto.In merito alla mancata rettifica, il diret-tore Sallusti ha sostenuto di non essersimai rifiutato di pubblicare la rettificaperché la rettifica non gli fu mai chiesta.Sallusti ha tenuto comunque a precisa-re, durante l’audizione, che non vi era-no dubbi che “Libero”, nella pubblica-zione dei due testi, avesse commessoun errore. Ha tra l’altro smentito di averricevuto, un mese dopo la pubblicazio-ne degli articoli, una lettera da parte dellegale del giudice, al quale era stato at-tribuito erroneamente (anche se gli arti-coli non portavano il suo nome) la “fal-

sa decisione” sull’ordine di aborto dellaragazza tredicenne.Le audizioni di Gianluigi Paragone e diLuigi SantambrogioNella seduta del 14 febbraio 2013 è sta-to ascoltato dal Consiglio regionale del-la Lombardia il giornalista Gianluigi

Paragone, all’epocadei fatti vice diret-tore di Libero. Pa-ragone ha afferma-to di essersi sempreoccupato poco del-la “macchina” equindi dell’impagi-nazione e della for-mulazione dei tito-

li, dal momento che lui era un vicediret-tore di scrittura e pertanto estraneo atutto quello che era impaginazione eformulazione dei titoli. Paragone ha ri-ferito che è capitato che Sallusti nonfosse presente al sabato e che la sera disabato 17 febbraio 2007 il direttore Sal-lusti non era in redazione.Sempre in data 14 febbraio 2013 è sta-to ascoltato Luigi Santambrogio, altrovice direttore di “Libero” all’epoca deifatti, che ha sostenuto che “un articolodi commento di quel tenore, firmatoDreyfus, non sarebbe mai potuto usciresenza l’approvazione di AlessandroSallusti o di Vittorio Feltri, allora diret-tore editoriale di Libero”, aggiungendoche era prassi telefonare a Feltri, nor-malmente di “corta” il sabato e che nelcaso di assenza dello stesso Sallusti, “idue si contattavano in base alle telefo-nate” che Santambrogio faceva loro.

La delibera del Consiglio dell’OrdineregionaleL’Ordine della Lombardia ha ritenutoAlessandro Sallusti responsabile diquanto pubblicato sulla base di tre moti-vi: il vincolo costituito dal giudicato pe-

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nale, la giurisprudenza del Consiglionazionale dell’Ordine dei giornalisti cir-ca i doveri di un direttore, la non atten-dibilità del direttore Sallusti laddove so-stiene che la prima pagina di Liberovenne pubblicata senza che egli ne sa-pesse nulla. L’Ordine ha ritenuto cioènon solo di doversi conformare all’ac-certamento dei fatti compiuto dalla Cor-te di Cassazione, inforza dell’art. 653c.p.p. quanto anchedi motivare il per-ché ritenesse inat-tendibili in fatto enon rilevanti in di-ritto le dichiarazio-ni rese dal direttoreSallusti. In partico-lare, l’Ordine regionale ha ribadito lagiurisprudenza del Consiglio nazionalein punto di responsabilità del direttoreed esenzione tramite formale delegadelle proprie funzioni e ha ritenuto, inassenza di questa, responsabile di quan-to pubblicato il direttore Sallusti. Altre-sì l’Ordine ha ritenuto non credibili ledichiarazioni del direttore non potendonon sapere, in quanto responsabile diquella testata, che cosa sarebbe statopubblicato nell’edizione in edicola ilgiorno successivo alla sua “corta”.

Il ricorso al Consiglio di Disciplina Na-zionaleIn data 9 maggio 2013 Alessandro Sal-lusti, assistito dall’avv. Valentina Ra-mella, ha presentato ricorso avverso ladelibera della Lombardia contestando:il difetto di legittimazione del Consiglioregionale dell’Ordine della Lombardiaa conoscere del procedimento e conse-guente eccesso di potere in ordine al-l’instaurazione e all’emanazione delprovvedimento disciplinare impugnato;la palese erroneità e irragionevolezza

della motivazione della delibera impu-gnata;l’ingiustificata sproporzione della san-zione comminata.L’avvocato ha, dunque, richiesto in viapreliminare la nullità della delibera im-pugnata stante il difetto di legittimazio-ne dell’organo estensore a conoscere deifatti contestati a Sallusti e/o l’eccesso dipotere. In via principale ha chiesto l’an-nullamento nel merito della decisioneper i tutti i motivi indicati nel ricorso.

Il parere del PGLa Procura generale della Repubblicadi Milano in data 30 settembre 2013 inmerito alla vicenda ritiene di non condi-videre le censure rivolte dal ricorrentealla decisione del Consiglio regionale.In particolare, in merito al difetto di le-gittimazione a giudicare e/o all’eccessodi potere alla luce delle modifiche chehanno investito l’amministrazione dellagiustizia domestica, il PG osserva che“nel trattenere in decisione il procedi-mento disciplinare nei confronti del di-rettore Sallusti, il CROG, lungi dall’ec-cedere i limiti del proprio potere, altronon ha fatto che applicare la disposizio-ne transitoria dell’art. 8, comma 10, delD.p.r. n.137/2012, secondo cui “fino al-l’insediamento dei consigli di disciplinaterritoriali e nazionali le funzioni disci-plinari restano interamente regolate dal-le disposizioni vigenti”.Per quanto riguarda l’entità della san-zione, il PG pur condividendo le osser-vazioni generali sulla estraneità al siste-ma sanzionatorio anche disciplinare diuna responsabilità oggettiva, argomen-ta: “Senza necessità di richiamare inquesta sede il chiaro principio dettatodall’art. 653, comma 1-bis, del codicedi procedura penale in ordine alla effi-cacia della sentenza penale irrevocabilenel giudizio disciplinare, sembra evi-

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dente che, sotto il profilo della deonto-logia professionale – che è poi quelloconsiderato nell’impugnato provvedi-mento del CROG – al dott. Sallusti, nel-la sua veste di direttore responsabilepro-tempore del quotidiano, fossequanto meno ascrivibile una culpa invigilando per non avere organizzato iservizi interni del giornale in manieratale, da essere sempre tenuto a cono-scenza - indipendentemente dalla suapresenza fisica in redazione - degli arti-coli di maggior rilievo; articoli tra cuinon poteva certamente non rientrarequello concernente un magistrato inservizio, accusato senza mezzi terminidi avere ordinato l’aborto coattivo diuna ragazza tredicenne”.Il PG ritiene che il ricorso debba essererespinto, con piena conferma, anchesotto l’aspetto sanzionatorio, della pro-nuncia del CROG Lombardia.

Audizione di Alessandro Sallusti al CDNIl 18 settembre 2014 Alessandro Sallu-sti, assistito dall’avv. Ramella, è statoascoltato dal Consiglio di disciplina na-zionale. Il direttore ha ripercorso la vi-cenda giudiziaria che lo ha visto coin-volto e ha precisato l’organizzazioneredazione del quotidiano “Libero” al-l’epoca, evidenziando la presenza didue direttori. “Io ero direttore responsa-bile – ha riferito - e Vittorio Feltri, conla carica di direttore editoriale, era lapersona a cui io nella mia autonomia didirettore responsabile, quindi senzaspogliarmi delle mie responsabilità, miriferivo come ultimo decisore del gior-nale. Cioè era Vittorio il numero uno ri-spetto ai contenuti (…) Libero è ungiornale, come sanno i colleghi, èun’azienda anomala, perché è un’azien-da bicefala, cioè il direttore responsabi-le è il responsabile di ciò che esce sulgiornale, non è responsabile e non ha

leve di comando dell’azienda”.Sallusti ha, altresì, evidenziato che ogniquestione giudiziaria veniva gestita dal-l’ufficio legale dell’azienda editoriale,e che lui si limitava a firmare le procu-re senza poi controllare l’andamentodel giudizio o concordare la linea difen-siva scelta dal patrocinatore.Il direttore ha ribadito che la sera del 17febbraio 2007 non era presente in reda-zione né era mai entrato in contatto conla notizia e con la dinamica con cui erastata costruita quella notizia. A riprovadi quanto affermato, cita le dichiarazio-ne rese all’Ordine della Lombardia delvice direttore Santambrogio (“Il vice-

direttore Santam-brogio, dice chiara-mente … quandoSallusti non c’erami relazionavo conVittorio Feltri, per-ché era lui il deci-sore finale, non ri-spetto alla respon-sabilità giuridica

ma rispetto alla confezione del prodot-to”).Sallusti ha ribadito che il giudice XXXnon ha mai chiesto una rettifica a Libe-ro, che la serie di precisazioni sul casofurono battute dall’Ansa a cui Liberonon era abbonato, e che lui stesso ha sa-puto della condanna avuta in contuma-cia qualche giorno prima dell’udienza inCorte di Cassazione. A riprova della suadichiarazione, il direttore ha depositatouna nota email (prot. CDN 334/2014)del 9 febbraio 2012, inviata dallo Studiolegale XXXX alla segretaria dell’ufficiolegale di Libero, in cui si trasmetteva,tra gli altri, il dispositivo della sentenzaresa dalla Corte d’appello di Milano, inparte cancellata. Nell’email di accom-pagnamento si specificava che nel PQMerano stati oscurati i pagamenti a favore

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del giudice XXXX per ragioni di priva-cy mentre in realtà si era scoperto, suc-cessivamente, che le righe omissate ri-guardavano la condanna alla pena de-tentiva cui era stato condannato Sallusti.Il direttore ha anche ricordato che lopseudonimo Dreyfus era utilizzato daRenato Farina e che era stato lo stessoFarina, incalzato da Vittorio Feltri, aconfermare nella seduta parlamentaredel 27 settembre2012, ossia il gior-no dopo della pro-nuncia della Cortedi Cassazione, diessere stato lui l’au-tore del commentosulla vicenda dellatredicenne torinese,pubblicata su Libe-ro il 18 febbraio 2007.Nelle sue conclusioni l’avv. ValentinaRamella ha ribadito quanto sostenutonel ricorso, rimarcando l’eccezione pre-liminare riguardante il difetto di legitti-mazione e/o eccesso di potere dell’or-gano deliberante e sottolineando che lacondotta ascritta al direttore Sallustinon meriti una sanzione disciplinarepoiché è stato dimostrato dalla difesache nella redazione di Libero era esi-stente una catena di comando “rodata”,né scritta né formalizzata, in base allaquale in caso di assenza del direttore re-sponsabile, i contenuti del quotidianovenivano concordati direttamente con ildirettore editoriale Vittorio Feltri.

Alla luce dei su esposti fatti e dell’esa-me di tutti i documenti prodotti si for-mulano le seguenti considerazioni:In rito. Difetto di legittimazione e/o ec-cesso di potere del CROG LombardiaIl Consiglio Nazionale di disciplina ri-tiene che l’eccezione preliminare sul di-fetto di legittimazione del Consiglio re-

gionale dell’Ordine della Lombardia aconoscere del procedimento e conse-guente eccesso di potere in merito al-l’instaurazione e all’emanazione delprovvedimento disciplinare impugnato,non è condivisibile.Facendo proprie tutte le considerazionigiuridiche rese dal Procuratore genera-le, si evidenzia infatti che il Consiglioregionale dell’Ordine era legittimato adesercitare l’azione disciplinare in forzadella disposizione dell’art. 8, comma10, del D.p.r. n.137/2012, secondo cui“fino all’insediamento dei Consigli didisciplina territoriali e nazionali le fun-zioni disciplinari restano interamenteregolate dalle disposizioni vigenti”.La norma transitoria in questione, pre-vista dal legislatore del D.P.R.137/2012, era finalizzata proprio ad im-pedire vuoti nell’amministrazione dellac.d. giustizia domestica, nelle more del-l’istituzione dei nuovi organi discipli-nari (consigli di disciplina territoriali enazionale) previsti dalla riforma delleprofessioni regolamentate, avviata nel2011 con il decreto legge 138 converti-to in legge 148, che ha provocato nume-rosi dissidi interpretativi tra i Consigliregionali dell’Ordine e il Consiglio na-zionale. A riprova del contrasto erme-neutico sulle funzioni delegate agli isti-tuendi consigli e quelle rimaste in capoal consiglio regionale, ci sono le varierichieste di pareri inviate al Ministerodella Giustizia sull’applicazione delD.P.R. 137/2012 sia da parte del Consi-glio nazionale sia da parte di qualcheConsiglio regionale, tra cui quello lom-bardo.Ribadendo la piena legittimità del Con-siglio della Lombardia a conoscere, va-lutare e deliberare sulla condotta del di-rettore Sallusti nelle more dell’istituzio-ne dei nuovi consigli di disciplina, sievidenzia che questo Consiglio di disci-

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plina nazionale non è competente a va-lutare l’asserita “prolungata inottempe-ranza dell’obbligo di dare esecuzioneall’iter costitutivo del consiglio di disci-plina territoriale” che si sarebbe potutasegnalare all’organo di vigilanza gover-nativo per ogni accertamento ed even-tuale azione.

Nel merito - Palese erroneità e irragio-nevolezza della motivazione della deli-bera impugnata e sproporzione dellasanzioneIn merito ai motivi di impugnazione,questo Consiglio di disciplina naziona-le ritiene dirimente confutare ogni dub-bio sulla presenza o meno in redazionedel direttore Sallusti e in ogni caso sul-la conoscenza che il direttore Sallustiebbe o non ebbe della notizia rivelatasicompletamente infondata.Alessandro Sallusti, sin dalle prime bat-tute dell’audizione al Consiglio dellaLombardia, ha tenuto a sottolineare chequel giorno (sabato 17 febbraio 2007)non era al lavoro, quindi, impossibilita-to ad intervenire sia sul pezzo di crona-ca di Monticone sia sul commento a fir-ma di Dreyfus (alias Renato Farina). Diconseguenza si è dichiarato subito nonresponsabile per l’omesso controllo diuna notizia rivelatasi falsa successiva-mente.Nell’audizione dinnanzi al Consiglio didisciplina nazionale, il direttore ha con-fermato quanto riferito all’organo re-gionale e nelle varie memorie difensi-ve, evidenziando che pur essendo diret-tore responsabile di Libero, si riferiva aVittorio Feltri, direttore editoriale, co-me “ultimo decisore” del giornale: eraFeltri, in sostanza, a dire l’ultima paro-la sui servizi da pubblicare.Assodata quindi tale organizzazione, siaggiunga che nessuno dei due vice di-rettori ascoltati dall’Ordine della Lom-

bardia, ha riferito che Sallusti fosse pre-sente nella giornata del 17.02.2007 eche a loro fosse stata data la delega del-le funzioni di direttore responsabileprevedendo, in questi casi, il contattodiretto dei vicedirettori con VittorioFeltri, evitando una triangolazione dicomunicazioni dispendiosa in terminidi tempo. A ciò si aggiunga che lo stes-so autore materiale dell’articolo a firmaDreyfus, Renato Farina, ha affermatoche Sallusti non era stato messo a cono-scenza di quell’articolo non avendoloconcordato con lui.Risulta provato, quindi, che era il diret-tore editoriale Vittorio Feltri a dirigereDI FATTO il giornale nonostante fosseSallusti il direttore responsabile, che sa-bato 17 febbraio 2007 Sallusti era as-sente e che a Feltri si rivolsero i vicedi-rettori occupati a confezionare il quoti-diano in edicola il 18.02.2007.È stato accertato, altresì, che l’autoredell’articolo a firma di Dreyfus fosseRenato Farina, per sua stessa ammissio-ne nella seduta della Camera dei depu-

tati il 27 settembre2012 e per la di-chiarazione firmatainviata il 7 gennaio2013 all’Ordine re-gionale della Lom-bardia. A tal propo-sito questo Consi-glio di disciplinanazionale non può

sottrarsi dall’evidenziare il comporta-mento tenuto da Renato Farina. Nel re-soconto stenografico della seduta dellaCamera dei deputati, Farina chiede laparola sull’ordine dei lavori di giovedì27 settembre 2012 e riferisce “Prima didieci giorni fa, prima cioè dell’articolodi Vittorio Feltri sul quotidiano il Gior-nale che annunciava la … incombente,io non sapevo nulla di nulla, ignoravo

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non solo la condanna ma anche chequell’articolo fosse stato querelato daqualcuno, tantomeno da un magistrato.Ho domandato allora se la mia testimo-nianza con cui mi fossi attribuito l’arti-colo avrebbe potuto essere utile a qual-cuno o a qualcosa, mi è stato detto dino, la Cassazione non valuta il meritogià stabilito ma la forma giuridica e lacongruità del diritto”, facendo intende-re in buona sostanza una disponibilitàmanifestata al direttore Sallusti e decli-nata dall’interessato perché inutile.Nell’audizione dinnanzi al Consiglio didisciplina nazionale sia il direttore Sal-lusti sia l’avvocatoRamella hanno ne-gato che vi sia statoun contatto da partedi Farina. Il difen-sore ha aggiunto:“Nella disperazionedella situazione chevi ho raccontato se-condo me era rile-vante il suo intervento”, ribadendo cheavrebbe ritenuto utile la testimonianzadi Farina se lui li avesse contattati.A parere di questo Consiglio, dal rac-conto reso da Sallusti, emergerebberofatti deontologicamente rilevanti a cari-co di Renato Farina in merito ad unaviolazione del dovere di colleganza,che andrebbero più compiutamente ap-profonditi al fine di verificarne la re-sponsabilità. Infatti, in base al principiodella solidarietà richiamato dall’art. 2della nostra legge, quand’anche fosserisultata vera la circostanza del dialogocon Sallusti, da quest’ultimo nettamen-te smentita, Farina, pur se non iscrittoall’Ordine perché dimissionario a se-guito della vicenda della sua collabora-zione ai servizi segreti (ma di fatto inse-rito nella cabina di regìa del giornale),avrebbe dovuto autonomamente rende-

re pubblica la circostanza di cui Sallustiha pagato le conseguenze con una pe-sante condanna penale.Alla luce di questa ricostruzione dei fat-ti e a margine quest’ultima considera-zione, sono condivisibili le critiche sul-la palese erroneità e sull’irragionevo-lezza della motivazione che la difesa diSallusti muove alle argomentazioni del-l’Ordine della Lombardia laddove ritie-ne non attendibili le dichiarazioni del-l’incolpato. È provato ampiamente cheil direttore non era in redazione e chenon ha concordato con Farina l’articolodi commento in prima pagina né è statoinformato.Tuttavia occorre ulteriormente accerta-re se, assente il direttore responsabile, ildescritto sistema di delega (non forma-lizzata) di funzioni apicali all’internodella redazione di Libero, in forza delquale si attribuiva al direttore editorialeFeltri il potere decisorio sulla pubblica-zione delle notizie, fosse sufficiente aesonerare il direttore responsabile Sal-lusti da un dovere di controllo sul pro-dotto in edicola. Cioè occorre verificarese la catena di comando allestita da Li-bero fosse efficace a trasferire al diret-tore editoriale la responsabilità di quan-to pubblicato sul giornale, esonerando-lo dall’obbligo di controllo sui contenu-ti del quotidiano.Ebbene, la figura del direttore editoria-le non è definita da disposizioni di leg-ge o regolamentari né tanto meno essaviene menzionata e/o descritta nel Con-tratto collettivo nazionale del lavorogiornalistico. In realtà la figura del di-rettore editoriale nasce nella prassi e siarticola in funzione del contesto edito-riale in cui viene introdotta.In linea generale il direttore editorialestabilisce e gestisce la linea politico-editoriale del prodotto giornalistico,rendendo tuttavia problematica l’indi-

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viduazione della figura - a norma dicontratto il direttore responsabile - checostituisce realmente il tramite tra la re-dazione e l’editore e che nel contempogarantisca l’autonomia del corpo gior-nalistico.Tuttavia, se non è possibile tracciareesattamente i poteri del direttore edito-riale mutando a seconda dei contesti incui viene inserito, è possibile invece in-dividuare quali funzioni gli sono preclu-se da disposizioni legislative o negozia-li, perché affidate a specifiche figure.In particolare, il direttore editoriale nonpuò rappresentare la testata che è affi-data a un direttore responsabile ai sensidell’art. 3 della legge sulla stampa; nondev’essere necessariamente un giorna-lista dal momento che non esiste alcunaprescrizione sul punto e infine non faparte del corpo redazionale dal momen-to che il CCNL Giornalistico non lo an-novera tra i soggetti facenti parte dellaredazione.Evidenziato quindi che, pur in presenzadel direttore editoriale, il responsabilelegale della testata rimane il direttore in-dividuato ai sensi dell’art. 3 legge sullastampa, occorre verificare se sia ammis-sibile una delega della funzione direzio-nale e in particolare di una delega difunzioni al direttore editoriale o megliouna abdicazione al proprio ruolo.L’orientamento consolidato della giuri-sprudenza domestica dell’Ordine am-mette la possibilità di delegare il potere-dovere di controllo del direttore, a per-sona munita di adeguata capacità profes-sionale individuata all’interno della re-dazione proprio in forza dell’inquadra-mento contrattuale ad es. vice direttore,caporedattore ecc. (cfr decisione32/2011 in cui il CNOG ha ritenuto nonresponsabile un direttore che aveva dele-gato le sue funzioni al direttore vicario),Nel caso di specie è stato acclarato che

per il confezionamento di Libero, il“decisorio finale” spettasse al direttoreeditoriale Vittorio Feltri, direttore edi-toriale, figura giuridicamente estraneaal corpo redazionale, non necessaria-mente giornalista e quindi soggetto in-delegabile a parere di questo Consiglio.Né la questione può ritenersi superata

perché, a ricoprirequella carica, eraun giornalista delprestigio e del cali-bro di Feltri perchéqui è in discussionela figura dal puntodi vista giuridico-contrattuale e nonpersonalmente.

Trattandosi, infatti, di trasferimentomomentaneo della funzione più signifi-cativa all’interno di una redazione, è in-dispensabile che il giornalista delegatosia in grado non solo di assicurare laprofessionalità nell’assolvimento delcompito ma soprattutto di essere garan-te dell’autonomia e della libertà dellaredazione nei confronti dell’editore.Una delega di funzioni direzionali al di-rettore editoriale significherebbe, in al-tri termini, attribuire ad un soggetto nonqualificato e inquadrabile come longamanus dell’editore, un potere direttivoche potrebbe confliggere con l’attivitàdi libera e veritiera informazione svoltadal giornalista. Pertanto, la suddetta de-lega a favore del direttore editoriale nonesonera il direttore responsabile dalcontrollo sui contenuti della pubblica-zione non determinando un passaggiodi potere a soggetto in grado di assicu-rare l’assolvimento dei compiti direttivialla stessa stregua del delegante, nonpotendo avere in linea di principio unrapporto organico con la redazione intermini giuridico-contrattuali.Ciò detto, il direttore Alessandro Sallu-

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sti è da ritenersi responsabile di omessocontrollo sulla pubblicazione a firma diDreyfus apparsasull’edizione del18.02.2007 di Libe-ro, essendogli ascri-vibile una culpa ineligendo del diret-tore editoriale, qua-lificabile in terminidi abuso di graveentità, avendo eglidelegato la sua funzione direttiva a Vit-torio Feltri nella sua qualità di direttoreeditoriale della testata e pertanto inido-neo ad assolvere il compito conferitogliper tutte le ragioni innanzi esposte.Il ricorso è, pertanto, respinto ma ilConsiglio di disciplina nazionale ritienepiù equa la sanzione della censura.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale del-l’Ordine dei Giornalisti, visto il fasci-colo degli atti, udito il consigliere rela-tore, ascoltato l’incolpato

DELIBERA

Di respingere il ricorso a firma di Sallu-sti Alessandro, riducendo in censura lasanzione resa dal Consiglio regionaledella Lombardia in data 09.4.2013.Emergono fatti deontologicamente rile-vanti nei confronti di Renato Farina percome su indicato.Così deciso in Roma, 16 ottobre 2014

I-5-9 Sanzioni disciplinarilievi. Si nega la sospensivan. 32/2014

Con atto in data 14 ottobre 2014, ilgiornalista Bufano Mario ha proposto

ricorso avverso la decisionedell’1.08.2014 (Prot. 1436), con la qua-le il Consiglio di Disciplina Territorialedell’Ordine dei Giornalisti della Tosca-na gli ha inflitto la sanzione disciplina-re dell’avvertimento.Contestualmente al ricorso l’interessatoha chiesto di sospendere l’esecutivitàdella delibera ritenendo sussistenti il fu-mus boni iuris (illegittimità della deli-bera) e il periculum in mora (grave le-sione della dignità professionale del ca-poredattore e direttore editoriale).L’istanza è infondata e va respinta perdue ordini di motivi.Come più volte affermato dalla Corte diCassazione (tra le altre Corte Cass. 13settembre 1991 n. 9570; Corte Cass.SS.UU. 30 dicembre 1991 n. 14021;Corte Cass. SS.UU. 9 novembre 1994,n. 9288) la deliberazione dei Consiglidegli Ordini “è di immediata efficaciain quanto atto di natura amministrati-va”. Tali principi sono stati anche riba-diti dalla Direzione generale Affari ci-vili e libere professioni del Ministero diGiustizia con parere del 27 febbraio1998 prot. 7/36004002/F007/744/U.Secondo il Ministero vigilante, infatti,il suindicato principio non sembra con-traddetto dalle disposizioni contenutenella legge 3 febbraio 1963 n. 69 (re-cante l’ordinamento della professionedi giornalista) e dal D.P.R. 4 febbraio1965 n. 115 (contenente il regolamentoper l’esecuzione della legge 3 febbraio1963 n. 69), come modificato dalD.P.R. 3 maggio 1972 n. 212. Ciò per-ché gli art. 60 e seguenti della l. n.69/63 e gli artt. 59 e seguenti del DPRn. 115/65 si limitano ad indicare i ter-mini e le modalità di presentazione delricorso ma non negano il principio indi-cato.L’art. 60 u.c. stabilisce che i ricorsi alConsiglio nazionale in materia elettora-

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le non hanno effetto sospensivo. L’art.59 del D.P.R. n 115/65 precisa che neiricorsi in materia elettorale, su doman-da del ricorrente, il Consiglio nazionalepuò sospendere per gravi motivi l’ese-cuzione dell’atto impugnato.L’art. 64 del D.P.R. n. 115/65 stabilisce,poi, che le decisioni del Consiglio na-zionale sono immediatamente esecutiveanche se impugnate dinanzi all’autoritàgiudiziaria.Ebbene, sulla base del tenore di questedisposizioni non si può argomentare acontrario che i provvedimenti emessidai Consigli regionali riguardanti mate-rie diverse da quella elettorale non sia-no immediatamente esecutivi. Si deve,invece, pervenire alla conclusione chele norme citate non prevedono un’ecce-zione alla presunta regola della non ese-cutività ma si limitano a ribadire il prin-cipio dell’immediata esecutività del-l’atto amministrativo, anche perché –ha osservato il Ministero – sarebbe ec-cessivo attribuire al legislatore un’in-tenzione basata su un’interpretazione acontrario della legge. Non pare possibi-le, insomma, ipotizzare eccezioni ad unprincipio generale in assenza di esplici-te disposizioni di legge.La sospensiva sui provvedimenti disci-plinari può essere concessa nelle situa-zioni in cui si ravvisino elementi chedeterminino un danno irreparabile. Nonè certo il caso della sanzione dell’av-vertimento che è una dichiarazione for-male minima di biasimo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina NazionaleVisto il ricorso presentato dal giornali-sta Bufano Mario avverso la decisionedell’1 agosto 2014, con la quale il Con-siglio di Disciplina Territoriale dell’Or-dine dei Giornalisti della Toscana gli ha

inflitto la sanzione disciplinare dell’av-vertimento;Visto che, contestualmente al ricorso,Bufano ha chiesto di sospendere l’esecu-

tività del provvedi-mento impugnato;Riservata ogni de-cisione circa il me-rito del ricorso;Ritenuta inammis-sibile la richiesta

sospensiva per le ragioni indicate nellaparte motiva della presente decisione;

DELIBERA

Di respingere l’istanza di sospensivapresentata dal giornalista Mario Bufanoper il provvedimento dell’1 agosto2014, con il quale il Consiglio di Disci-plina Territoriale dell’Ordine dei Gior-nalisti della Toscana gli ha inflitto lasanzione disciplinare dell’avvertimento.Così deciso in Roma il 12 novembre2014

I-5-10 Diritto di criticarele regole di una religionequando non si offendonoin modo generalizzato tuttii credenti - n. 37/2014

Con atto datato 20 febbraio 2014, l’As-sociazione ‘Media & Diritto’, rappre-sentata dall’avv. Luca Bauccio, ha pre-sentato alla sede dell’Ordine del Lazioricorso avverso la deliberadell’11.12.2013 con la quale il Consi-glio di Disciplina Territoriale del Lazioaveva deciso di archiviare l’espostopresentato il 5 giugno 2012 dalla stessaassociazione, nei confronti del giornali-sta Magdi Cristiano Allam per una seriedi articoli pubblicati sul quotidiano “IlGiornale” nel periodo compreso tra il

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22 aprile 2011 e il 5 dicembre 2011 edalla stessa ritenuti gravemente offensi-vi per la religione islamica e per i cre-denti islamici.Questo Consiglio ha innanzitutto valu-tato se il ricorso fosse ammissibile, aseguito dell’entrata in vigore del nuovoregolamento cheesclude, per l’espo-nente, la possibilitàdi ricorrere avversole decisioni di ar-chiviazione o pro-scioglimento pro-nunciate in primogrado.Il Consiglio ha pre-so atto che questoregolamento, ap-provato dal Mini-stero della Giustizia con D.M. 21 feb-braio 2014, pubblicato sul bollettinoUfficiale del Ministero della Giustizia il31 marzo 2014 ed entrato in vigore inpari data, all’art.18 dispone testualmen-te: “Il presente regolamento si applicaai procedimenti dinanzi al Consiglio diDisciplina Nazionale introdotti con ri-corso depositato o trasmesso in datasuccessiva alla sua entrata in vigore. Aiprocedimenti già introdotti e pendentialla stessa data si applica il regolamen-to precedente”.Alla luce di tali disposizioni regola-mentari, quindi, il Consiglio ha stabili-to che il ricorso dell’Associazione ‘Me-dia & Diritto’ doveva essere esaminato.Il ricorso di Media&dirittoNel ricorso al CDN l’Associazione Me-dia&diritto ritiene lacunosa, infondataed insufficiente la motivazione con laquale i primi giudici hanno archiviatol’esposto.Quanto alla infondatezza del provvedi-mento impugnato, osserva che il gior-nalista Allam ha diffuso affermazioni

gravemente diffamatorie nei confrontidei fedeli di religione musulmana,quando ha usato i seguenti termini:‘predicatori d’odio’ (articolo26.4.2011); ‘il vostro vero nemico … unnemico che veste in giacca e cravatta,ma impone la legge coranica ed inten-de sottomettere l’umanità’ (articolo del3.5.2011); ‘islamici integralisti (che) alpari dei terroristi taglia-gola condivi-dono l’aspirazione di islamizzare ilmondo intero ma lo fanno in modo piùscevro e subdolo, attraverso il lavaggiodel cervello praticato nelle moschee,scuole coraniche, enti assistenziali e fi-nanziari islamici, tribunali che senten-ziano sulla base della sharia’ (articolodel 23.5.2011); ‘I musulmani in Europa(non) sono integrabili e il loro vero ob-biettivo è insediarsi, radicarsi per sot-tometterci all’Islam … falsi, ipocriti eperfidi..’ (articolo del 28.11.2011).Inoltre, il ricorrente riporta alcune affer-mazioni di Allam sull’Islam in quantoreligione, definendola “una ideologiadisumana … una ideologia demoniacaincompatibile con la nostra umanità …una falsa religione opera del demonio… assetata del sangue dei cristiani, de-gli ebrei, degli apostati e di tutti coloroche non si sottomettono all’islam … laproliferazione delle moschee è peggioredella proliferazione delle centrali nu-cleari … la mega moschea (di Milano)trasformerebbe la città nella nuovaMecca del terrorismo internazionale …dietro ogni islamico moderato che si at-tiene rigorosamente al dettame del Co-rano e all’esempio di Maometto vi è unpotenziale terrorista..” ed altre con leindicazioni delle date in cui i relativi ar-ticoli sono stati pubblicati.L’associazione considera, poi, lacunosaed insufficiente la motivazione del Con-siglio Territoriale nella parte in cui haritenuto che il giornalista si sia limitato

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all’esercizio del “diritto di cronaca”,senza però entrare nel merito delle af-fermazioni contenute negli articoli equindi senza argomentare le ragioni delprovvedimento di archiviazione.Sottolinea, inoltre, il fatto di aver citatonel suo esposto un caso che ritiene ana-logo a quello di cui si discute (decisio-ni del Consiglio della Lombardia del13.11.2006 e del Consiglio Nazionaledell’11.2.2009 con le quali al direttoredella Voce di Mantova fu comminata lasanzione della sospensione per due me-si ‘per aver pubblicato scritti ed artico-li di chiaro carattere antisemita’).A tal proposito allega copia di un pare-re reso dal dr. Walter Baroni (Universi-tà Bicocca di Milano), esperto di lin-guaggio e semiotica, il quale su richie-sta del ricorrente, ha analizzato le va-lenze semantiche, simboliche ed ideo-logiche insiste negli articoli oggettodell’esposto. L’esperto conclude così ilsuo studio: “all’interno degli scritti diAllam si trovano una serie di motivi e dielementi che, con tutta evidenza, se nontratti in modo diretto, sono comunquefacilmente identificabili nei pregiudizi enegli stereotipi che hanno caratterizza-to l’anti-ebraismo e l’odio antigiudaicodi marca cristiana. Il fatto che a esser-ne vittima non siano più gli ebrei ma imusulmani non ne muta la sostanza: lasostituzione della vittima del pregiudi-zio non rende quest’ultimo meno unpregiudizio”.L’associazione chiede pertanto di an-nullare il provvedimento impugnato edi comminare al giornalista Magdi Al-lam la sanzione che si riterrà equa.L’audizione del ricorrenteAllo scopo di acquisire ulteriori ele-menti di conoscenza e valutazione, ilConsiglio di Disciplina Nazionale haconvocato in data 11.06.2014 il rappre-sentante legale dell’esponente/ricorren-

te, l’avv. Luca Bauccio.Nel corso dell’audizione il legale si èsoffermato sugli articoli oggetto del-l’esposto presentato al Consiglio Terri-toriale del Lazio e del ricorso sottopo-sto all’esame di questo Consiglio di Di-sciplina Nazionale. Dopo aver confer-mato in ogni sua parte il contenuto del

ricorso, ha afferma-to tra l’altro che,quando si affermache l’Islam è una“religione del de-monio” e che imussulmani sareb-bero falsi, ipocriti eperfidi, si usanotermini a suo tempousati contro gliebrei, termini chefinirebbero col de-

monizzare l’appartenenza religiosa.Così come - ha lamentato - quando sidice che dietro ogni islamico che si at-tiene rigorosamente al dettame del Co-rano, vi è un potenziale terrorista e chela proliferazione delle moschee è peg-giore della proliferazione delle centralinucleari, si colpiscono le decine, centi-naia di migliaia di giovani che frequen-tano gli asili, le scuole, le Università esono inseriti nel mondo del lavoro.A parere del legale, quindi, ciò finiscecol determinare un muro di diffidenzaed un giudizio irrevocabilmente negati-vo del cittadino italiano nei confrontidel musulmano in quanto tale.Al termine dell’audizione, il Consiglioha rilevato che, se provate ed accertate,le doglianze del ricorrente nei confron-ti del giornalista Magdi Allam, le stesse– in via di ipotesi - potrebbero trovare,magari solo in parte, aspetti similarinella precedente deliberazione del Con-siglio Regionale della Lombardia, adot-tata il 13 febbraio 2006 (ricorso Mattel-

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lini) e poi confermata con provvedi-mento del Consiglio Nazionale dell’11febbraio 2009, formalmente richiamatadall’esponente nel suo ricorso.Alla presa d’atto dell’esistenza di que-sto precedente giurisprudenziale, si èaggiunta la considerazione che il Consi-glio Territoriale di Disciplina del Lazioaveva archiviatol’esposto a firmaBauccio parlandodi esercizio del “di-ritto di cronaca”mentre i fatti la-mentati dall’espo-nente ipotizzavanoaltre fattispecie.Infatti, come ecce-pito dal ricorrente,la cronaca prendein esame fatti, av-venimenti, condotte e comportamentiche dovrebbero essere storicamente cir-coscrivibili con la indicazione di luo-ghi, tempi e nomi, sui quali poi svilup-pare le considerazioni ed eventuali va-lutazioni critiche.Di fronte alla carenza istruttoria risul-tante dallo stringato provvedimento deiprimi giudici, era quindi necessario edoveroso svolgere un’approfonditaistruttoria di quanto lamentato nel ricor-so, per verificare se il giornalista Allamsi fosse reso responsabile di violazionidisciplinari.Pertanto, sulla base di sommarie infor-mazioni, il Consiglio ha ritenuto nonmanifestamente infondato il ricorso e, inconseguenza, ha deciso di notificare algiornalista il capo di incolpazione per-ché facesse pervenire le sue deduzioni.Richiamati la decisione del Consigliodel Lazio ed il ricorso dell’esponente, ilprovvedimento notificato ad Allam cosìsi sviluppava:Considerato che alla luce di sommarie

informazioni raccolte dal CDN, il ricor-so appare non manifestamente infonda-to, in quanto nei sotto elencati articoli afirma del giornalista Magdi Allam, pub-blicati su ‘Il Giornale’, non compaionovalutazioni critiche per fatti di cronacacircostanziati ma affermazioni di carat-tere generale sulla religione islamica ecoloro che la osservano, con una gene-ralizzazione che colpisce anche quanti,moderati, tra i circa duemilioni presentiin Italia, rispettano le leggi del Paeseche li ospita:22 aprile 2011 - “Difendiamo le figliedei musulmani o saremo complici”26 aprile 2011 - pag 1 e 12 - “Il doveredi rompere l’assedio islamico. L’Islamci assedia:abbiamo il dovere di difen-dere la nostra cultura. Subiamo ognigiorno gli abusi dei predicatori d’odioche si annidano in quassi tute le 900moschee italiane”3 maggio 2011 - “Ora sarà più facilebattere il terrorismo dei tagliagole”, incui si afferma, tra l’altro “Ha ragioneil cardinale bolognese Giacomo Biffiquando mi dice che il nostro vero nemi-co non sono gli islamici bombaroli, mai cosiddetti islamici moderati che ci im-pongono moschee e scuole coraniche..”23 maggio 2011 - “Primavera araba,estate islamica e inverno cristiano”25 maggio 2011 - pag 1 e 4 - “Che or-rore il patto con i fanatici di Allah – Lamega moschea trasformerebbe la Cittànella nuova Mecca del terrorismo in-ternazionale”27 giugno 2011 - “Milano si inchina al-le Moschee ma vieta le Chiese”9 agosto 2011 - “Milano ribellati allemoschee di Pisapia28 novembre 2011 - “Toccherà ai cri-stiani fuggiti dall’Islam salvare l’Occi-dente- L’atteggiamento tollerante con imusulmani è sempre più pericoloso. Illoro unico obbiettivo è dominarci”

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5 dicembre 2011 - “L’Occidente impa-ri dall’Egitto:con l’Islam non c’è de-mocrazia”;Considerato che quanto innanzi riporta-to potrebbe integrare una violazionedell’obbligo al rispetto della verità so-stanziale dei fatti, che regola il correttosvolgimento dell’attività giornalistica,oltre alla violazione della Carta dei Do-veri del Giornalista (‘Principi’ comma 4- ‘Doveri’, comma 3); art. 54, 1° com-ma della Costituzione; artt. 2 e 48 dellalegge n. 69/1963Ritenuto pertanto di avviare procedi-mento disciplinare, con formale conte-stazione degli addebiti, nei confrontidel giornalista Magdi Allam;Visto ed applicato l’art. 46 del Regola-mento per la trattazione dei ricorsi(D.D. 18.7.2003 del Ministero dellaGiustizia e ss.mm.ii.);Decidedi avviare procedimento disciplinarenei confronti del giornalista Magdi Al-lam, ai sensi degli artt. 2 e 48 della leg-ge n. 69/1963 e della Carta dei Doveridel Giornalista, per quanto riportato innarrativa, contestandogli formalmente:a) di aver pubblicato nel periodo com-preso tra il 22 aprile ed il 5 dicembre2011 sul quotidiano ‘Il Giornale’ artico-li caratterizzati da islamofobia, in con-trasto con quanto stabilito dalla Costitu-zione Italiana al’art.54-1°co e dallaCarta dei doveri del giornalistab) di avere violato l’obbligo di esercita-re la professione con dignità e decoroc) di non aver rispettato la propria repu-tazione e di aver compromesso la digni-tà dell’Ordine professionaled) di non avere, in tal modo, rafforzatoil rapporto di fiducia tra la stampa ed ilettori.

In data 20 ottobre il giornalista MagdiCristiano Allam, tramite l’avv. Gabriele

Gatti ha presentato la propria memoriadifensiva.La memoria difensivaPrima delle argomentazioni di merito,vengono sollevate tre eccezioni preli-minari.Con la prima si eccepisce la inammissi-

bilità dell’impu-gnazione propostadall’Associazione‘Media&Diritto’,in quanto non sa-rebbe rispettato iltermine di 30 giornifissato dall’art. 60della legge profes-sionale per la pre-sentazione del ri-corso. Agli atti - os-serva il legale - ri-

sulta che il provvedimento di archivia-zione è stato comunicato il 20 gennaio2014 mentre l’impugnazione dello stes-so è stata protocollata il 20 febbraio2014, cioè 31 giorni dopo. Nel dare at-to di una nota con cui l’Ordine del La-zio comunica a questo Consiglio di Di-sciplina che, per un guasto tecnico alpc, è stato possibile protocollare il ri-corso solo il giorno successivo alla suapresentazione, si osserva che il ricorsonon è stato presentato nei termini “al-l’organo competente, cioè al ConsiglioNazionale di Disciplina bensì a quelloregionale che però non è competente adecidere il reclamo”.Con la seconda eccezione, il legale con-testa che il ricorso sia a firma di “Avv.Luca Bauccio”, non in proprio ma innome e per conto dell’Associazione‘Media&Diritto’, e che non risulta agliatti alcuno statuto o atto costitutivo didetta Associazione. Né risulta quandola stessa sia stata costituita, chi sia ilsuo legale rappresentante né vi sia unadelega all’avv. Bauccio a presentare

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l’esposto e il ricorso. Secondo il legale,in mancanza di tali elementi, il ricorso èinammissibile o irricevibile. Inoltre -osserva il legale -l’art. 8 della Costi-tuzione, posta la li-bertà di culto, rico-nosce organismi estatuti delle religio-ni diverse dalla cat-tolica che abbianostipulato accordicon lo Stato. Poichénessuna organizza-zione islamica hastipulato tali accor-di, l’Associazione ricorrente non ha ti-tolo ad intervenire a rappresentare leistanze della religione islamica.Con la terza eccezione, la difesa di Al-lam ritiene inammissibile il ricorso, an-che se l’art. 18 del nuovo Regolamentosui procedimenti disciplinari, entrato invigore il 31 marzo 2014, stabilisce chela nuova procedura (che non prevedepiù la possibilità, per l’esponente, di ri-correre) si applichi solo per i nuovi pro-cedimenti. Richiamato l’art. 13 del nuo-vo regolamento che esclude la reforma-tio in peius della sanzione di primo gra-do, il legale osserva che non si tratta distabilire se sia applicabile il vecchio o ilnuovo regolamento o quale disciplinasia applicabile nella fase transitoria; sitratta invece di stabilire se il principiodel divieto della reformatio in peius ab-bia valenza per tutti i procedimenti nonancora esauriti. Rammentato che in pe-nale vige il principio che, se intervieneuna norma più favorevole al reo ed ilprocedimento non sia esaurito, si appli-ca la disciplina più favorevole, la difesaAllam ritiene che il procedimento disci-plinare sia più vicino a quello penaleche non a quello civile, per cui nel casoin specie si dovrebbe fare espresso rife-

rimento a quella procedura. Diversa-mente ragionando, conclude sul punto,verrebbe violato l’art. 3 della Costitu-zione perché, a seconda che il procedi-mento sia introdotto il 30 o il 31 marzosi avrebbe l’applicazione o meno delprincipio del divieto della reformatio inpeius.Tutte e tre le eccezioni preliminari sol-levate sono infondate e vanno respinteper i motivi che seguono:In ordine alla prima eccezioneCon nota n. 40 del 25.3.2014, acquisitaanche dalla difesa, in occasione dell’ac-cesso agli atti, l’Ordine del Lazio in ri-ferimento alla richiesta, da parte di que-sto Consiglio, di ‘informazioni sulladata esatta dell’impugnazione del ri-corso Associazione Media & Diritto vsMagdi Allam”, ha comunicato che ‘i di-ritti risultano pagati in data 19.2.2014ma per un guasto tecnico del PC è sta-to possibile protocollare lo stesso in da-ta 20.2.2014”. Verbalmente, agli Ufficidi questo Consiglio, è stato spiegatoche la data della ricevuta relativa al-l’esborso dei diritti coincide con la datadi presentazione del ricorso, essendodue operazioni contestuali all’attività dipresentazione del ricorso. Pertanto,avendo presentato l’impugnativa il19.02.2014, sono stati rispettati i 30 ggprescritti a pena di decadenza dalla leg-ge professionale.Quanto, infine, al rilievo formulato dal-la difesa secondo cui il ricorso non èstato presentato “all’organo competen-te, cioè al Consiglio Nazionale di Disci-plina bensì a quello regionale che perònon è competente a decidere il recla-mo”, si richiama l’articolo 39 del Rego-lamento in vigore all’epoca della pre-sentazione del gravame, con cui si di-spone che il ‘ricorso è presentato alConsiglio Regionale che ha emesso ladeliberazione impugnata”. Vero è che il

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secondo comma di tale articolo prevedeanche la facoltà di presentarlo diretta-mente al Consiglio Nazionale ma è unafacoltà non un obbligo, per cui la proce-dura seguita è pienamente legittima.In ordine alla seconda eccezionePremesso che qualunque cittadino, hadiritto di denunciare all’Ordine deiGiornalisti eventuali violazioni deonto-logiche da parte degli iscritti, il Consi-glio Territoriale del Lazio ha legittima-mente esaminato l’esposto dell’avv.Luca Bauccio, dichiaratosi rappresen-tante dell’Associazione ‘Media & Dirit-to’. Conseguentemente, questo Consi-glio ha preso in esame il ricorso avver-so l’archiviazione disposta dai primigiudici, perché non è necessario avereun ruolo specifico o una rappresentanzaspecifica per denunciare eventuali com-portamenti ritenuti irregolari da parte digiornalisti, proprio per il controllo che,di fatto, ciascun cittadino può svolgere.Tuttavia, a seguito dei rilievi della dife-sa di Allam, questo Consiglio ha scru-polosamente effettuato ulteriori accer-tamenti, acquisendo copia dello statutodell’Associazione che risulta costituitail 10 gennaio 2012, nel rispetto dell’art.36 del codice civile, e di cui è presiden-te e direttore l’avv. Bauccio.Stante la carica ricoperta, quindi, lostesso non aveva bisogno di alcuna de-lega.In ordine alla terza eccezione:Va innanzitutto respinta la tesi secondocui il procedimento disciplinare sia“più vicino al penale che al civile” per-ché i procedimenti disciplinari dinanzial Consiglio Territoriale ed al ConsiglioNazionale di Disciplina hanno naturaamministrativa. La fase giurisdizionaledinnanzi ai Collegi integrati dell’Auto-rità Giudiziale si apre quando si impu-gnano la decisioni assunte dagli organidella ‘giustizia interna’.

Ciò precisato, va ricordato che il nuovoregolamento, approvato dal Ministerodella Giustizia con D.M. 21 febbraio2014, è stato pubblicato sul bollettinoUfficiale del Ministero della Giustizia il31 marzo 2014, ed è entrato in vigore inpari data. L’art. 18 dispone testualmen-te:“Il presente regolamento si applicaai procedimenti dinanzi al Consiglio diDisciplina Nazionale introdotti con ri-corso depositato o trasmesso in datasuccessiva alla sua entrata in vigore. Aiprocedimenti già introdotti e pendentialla stessa data si applica il regolamen-to precedente”.Poiché il ricorso dell’associazione Me-dia & Diritto è stato presentato il 19febbraio 2014, lo stesso, quindi, andavae va esaminato alla luce di quanto di-sposto dal regolamento per la trattazio-ne dei ricorsi, di cui al D.D. 18 luglio2003 del Ministero della Giustizia, mo-

dificato ed integra-to con delibera delConsiglio Naziona-le dell’11.2.2009,approvata con de-creto dirigenzialedel 23.2.2009, pub-blicato sulla G.U.n.58, serie genera-le, del 12.3.2009.L’art. 40 di questoregolamento, alcomma 3) così reci-

ta: “Nei procedimenti disciplinari defi-niti con l’archiviazione o il prosciogli-mento dell’interessato, è legittimato aricorrere al Consiglio nazionale anchel’esponente dalla cui iniziativa è scatu-rita l’azione disciplinare. In caso di esi-to diverso, l’esponente può solo produr-re memorie. L’esponente, al quale deveessere notificata la decisione, ha dirittodi acquisire copia del fascicolo a normae nei limiti della legge 241/1990.”

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L’art. 46 dello stesso regolamento, alcomma 2), stabilisce: “Nelle decisionidei ricorsi in materia disciplinare, per ireclami avverso le deliberazioni di ar-chiviazione o di proscioglimento di cuial terzo comma dell’art. 40, il Consi-glio nazionale, su ricorso del pubblicoministero o dell’esponente, può rifor-mare il provvedimento del Consiglio re-gionale - procedendo, se necessario, atutti gli adempimenti formali ed istrut-tori - ed erogare una delle sanzioni dicui all’art. 51 della legge 3 febbraio1963, n. 69. Nei casi in cui il Consiglioregionale abbia sanzionato il compor-tamento del giornalista, il Consiglionazionale può erogare una sanzione piùgrave rispetto alla sanzione di primogrado solo nel caso in cui il ricorso siaproposto dal pubblico ministero compe-tente; se il ricorso è proposto solo dal-l’interessato vale il divieto della refor-matio in peius delle sanzioni di primogrado”.L’eccezione sollevata dalla difesa di Al-lam tenderebbe ad introdurre il princi-pio del c.d. favor rei ignorando, eviden-temente, che il favor rei si applica a chiè già riconosciuto COLPEVOLE, men-tre, a seguito del capo di incolpazione,il giornalista Allamè ancora e solo unINCOLPATO.A ciò si aggiunga laconsiderazione cheil principio del fa-vor rei – che inquesto caso avreb-be ad oggetto l’in-tervenuta elimina-zione della normaprocedurale relati-va alla legittima-zione ad impugnare dell’esponente – èun principio di diritto penale sostanzia-le e non si applica alle norme procedu-

rali come quella di cui trattasi. Il princi-pio del favor rei non si applica quindialla fattispecie di cui ci si occupa inquesta sede.Non appare, inoltre, superfluo aggiun-gere che il caso in questione è regolatoda un’apposita norma regolamentarespeciale che, proprio perché “specia-le”, disciplina un determinato ambitoattinente alla funzione disciplinare del-l’Ordine dei giornalisti in forza dellalegge istitutiva 69/63.In ogni caso, per fare ulteriore chiarez-za sul problema interpretativo, a segui-to di pretestuose polemiche apparse sul-la stampa (e non) e fatte all’indomanidella notifica del capo di incolpazionead Allam, il Consiglio nazionale del-l’Ordine dei Giornalisti il 9 settembreu.s. ha chiesto un parere interpretativoal Ministero della Giustizia. In data 30settembre u.s., il Ministero ha chiaritoogni dubbio, comunicando, tra l’altro,quanto segue: “Il criterio intertempora-le dettato appare di agevole interpreta-zione, stabilendo esso con chiarezza ildiscrimine tra il vecchio ed il nuovo re-gime processuale, applicabile, que-st’ultimo, ai soli giudizi impugnatorinon ancora iniziati alla data di entratain vigore delle nuove norme. Si eviden-zia, peraltro, come la stessa disposizio-ne abbia natura di norma transitoriacon il solo scopo di stabilire il criteriocronologico di applicazione dei due re-golamenti succedutesi nel tempo: assol-vendo a tale funzione, essa non si pre-sta ad essere valutata sulla base delprincipio del ‘favor rei’, valevole per lenorme di carattere sostanziale”.NEL MERITOLa difesa preliminarmente, si soffermasui rapporti, caratterizzati anche da uncontenzioso legale, che oppone da tem-po Allam e l’avv. Bauccio e riporta unaserie di pesanti esternazioni dello stesso

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Bauccio su Facebook, in varie circo-stanze (dopo aver vinto una causa in ap-pello contro il giornalista, dopo un di-battito televisivo ed in altre situazioni).Pertanto manifesta il dubbio che quelladel ricorrente non sia una battaglia perla legalità ed il laicismo dello Statobensì ispirata da una ostilità confermatada innumerevoli azioni proposte controMagdi Cristiano Allam. La difesa, inol-tre, manifesta stupore per il fatto chequesto Consiglio si presti (sic!!) a talimanovre.Nel merito, a proposito della generaliz-zazione delle critiche che colpirebberoanche milioni di moderati residenti inItalia e rispettosi del Paese che li ospi-ta, la difesa di Allam, premesso che ingenere non è il moderato ad offendersi,ma l’estremista ad agitarsi e protestare,ritiene che l’associazione Media & Di-ritto non possa farsi portavoce dei mo-derati islamici, perché non vi è provache li rappresenti né abbia ricevuto unmandato.“Il buon senso - osserva in proposito -ci spinge ad affermare che in realtà nonbisogna offendere nessuno né moderatoné estremista ma questo non significache non si possano criticare - anche du-ramente - i princìpi di una religione odi una ideologia”.Aggiunge, quindi, che l’esame dell’art.19 della Costituzione (libertà religiosa)non può essere disgiunto dal successivoart. 21, sulla libertà di opinione, il qua-le sancisce il diritto di tutti a “manife-stare liberamente il proprio pensierocon la parola, lo scritto e ogni altromezzo di diffusione. Pertanto il bene tu-telato dalla Costituzione non sarebbemai la religione in sé ma i singoli citta-dini nei confronti dello Stato”. In con-seguenza, con riferimento alle disposi-zioni dell’art.19 della Costituzione edell’art. 403 del codice penale, manife-

sta il convincimento che il bene tutela-to non è la fede o la confessione religio-sa ma la persona; l’offesa alla religioneè punita laddove accompagnata all’of-fesa ed al vilipendio di quest’ultima.A proposito degli articoli contestati,

inoltre, sottolinea ilfatto di essersi limi-tato a riportare al-trui opinioni (ad es.“Ha ragione il car-dinal Biffi…”) eche comunque i ti-toli degli articolinon sono opera delgiornalista, per cuise si contesta il tito-lo come offensivola contestazione

non può riguardare Magdi Allam.Quanto al termine “islamofobia” checompare nel capo di incolpazione comeIPOTESI di violazione disciplinare, ladifesa di Allam rileva che la parola ‘fo-bia’ derivante dal Greco significhereb-be ‘panico, paura’ e quindi sarebbe‘paura dell’Islam’, e che comunque –osserva – non è reato.La difesa di Allam manifesta, inoltre,preoccupazione per l’uso di tale termi-ne da parte di questo Consiglio, che nonsolo anticiperebbe un giudizio ma addi-rittura, aggiunge “non vorremmo checol pretesto dell’islamofobia non siapiù possibile criticare l’Islam, contesta-re il contenuto dei suoi precetti, in altritermini non vorremmo la reintroduzio-ne della censura”.Dopo aver riportato un ampio stralciotratto dal libro ‘Grazie, Gesù’, a firmadi Magdi Cristiano Allam, ed essersilungamente soffermato sui contenutidella legge islamica, l’Avv. Gatto sichiede se sia legittimo o meno criticarel’Islam senza che i moderati si offenda-no, se ‘sia possibile esprimere l’opinio-

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ne che i musulmani vogliano dominarcie che Milano rischia di trasformarsi inuna nuova Mecca. Noi riteniamo asso-lutamente di sì”.Osserva poi che il giornalista Allam,negli articoli inquestione, non citasingole persone,ma la religione.“Non ha mai dettoo scritto - ad esem-pio - che i musul-mani sono falsi eipocriti (…) nell’in-tervista a PadreCharles ClementBoniface Ozdemirquesto ecclesiasti-co definisce la religione musulmanafalsa e diabolica… sono dichiarazionidell’intervistato e non di Magdi Cri-stiano Allam” .In conclusione, a proposito del capo diincolpazione, che richiamava le disposi-zioni contenute negli articoli 2 e 48 del-la legge professionale, la difesa di Al-lam lo ritiene “profondamente offensivoper chi ha esercitato la propria profes-sione presso i maggiori quotidiani ita-liani ed ha pubblicato ben 10 libri perla più grande casa editrice italiana”.Chiede pertanto il rigetto del ricorsopresentato da Media&Diritto in quantoimprocedibile e/o inammissibile ed in-fondato nel merito con la conseguentearchiviazione del procedimento disci-plinare.

CONSIDERAZIONI FINALISulle reazioni seguite al capo di incol-pazioneIl giornalista Allam ha ritenuto di doverrendere subito pubblico il capo di incol-pazione - atto istruttorio notificato dalConsiglio di Disciplina - e di reagirecon una serie di attacchi a sua firma

contro questo CDN e l’Ordine dei Gior-nalisti, caratterizzati da termini come‘taglialingue’ ed altri.Reazioni che questo Consiglio ignora,

avendo come riferimento solo le leggi, iregolamenti e la giurisprudenza ordini-stica e giudiziaria che governano la ca-tegoria, e dovendo limitare il suo esamea quanto formalmente contestato.Ma, anche a precisazione delle tantevoci censorie che si sono levate su que-sta vicenda, pure da autorevoli persona-lità che si sono espresse senza conosce-re il contenuto degli atti, va ricordatoche l’apertura di un procedimento disci-plinare non prefigura colpevolezza, co-me anche hanno avuto modo di precisa-re le Sezioni Unite della Corte di Cassa-zione quando hanno evidenziato che:“Il provvedimento con il quale il Consi-glio dell’Ordine deliberi l’apertura delprocedimento disciplinare non implica,neppure implicitamente, alcuna pro-nuncia sulla colpevolezza del professio-nista ma costituisce mero atto prelimi-nare della decisione” (Cass. sez. un. 25ottobre 1979 n. 5573).Ove ciò non fosse chiaro, si richiamanoi termini usati nel capo di incolpazione(“…alla luce di sommarie informazioniraccolte dal CDN, il ricorso apparenon manifestamente infondato”,“…Considerato che quanto innanzi ri-portato potrebbe integrare una viola-zione…”) per respingere le rozze e gra-tuite affermazioni fatte in più sedi dalricorrente, da opinionisti, politici ed al-tri sulla questione.Nessuna anticipazione di giudizio,quindi, ma solo una doverosa istruttoriain ordine a quanto lamentato dal firma-tario del ricorso.Sul ruolo di Allam giornalista e parla-mentare europeoNel periodo in cui ha scritto gli articolicontestati, Magdi Cristiano Allam rico-

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priva la carica di parlamentare europeo.Il fatto è notorio, trattandosi di caricapubblica, e tra l’altro proprio in uno de-gli articoli contestati lo afferma Allamstesso quando (articolo del 28.11.2011,‘Toccherà ai cristiani…”) in occasionedella intervista all’abate Samuel, affer-ma “ho incontrato Padre Samuel nelmio Ufficio al Parlamento Europeo”.Ebbene, una volta incardinato il proce-dimento, come era suo dovere, il Consi-glio di Disciplina, prima di procederenegli atti successivi, si è posto un inter-rogativo: Allam quando ha scritto que-sti articoli lo ha fatto da parlamentare‘ospitato’ da un giornale così come pre-vede l’articolo 21 della Costituzione (li-bertà di espressione del pensiero, quin-di libertà di opinione per chiunque e amaggior ragione per un deputato chegode della insindacabilità delle opinio-ni espresse) o lo ha fatto da giornalista?Un interrogativo doveroso perché, seAllam lo ha fatto da parlamentare euro-peo, osterebbe al procedimento disci-plinare appunto lo scudo della insinda-cabilità delle sue opinioni nell’eserciziodella sua funzione di europarlamentare.Generalmente ricorrono diverse condi-zioni quando il giornalista ricopre unacarica elettiva. È usuale che si metta inaspettativa e quando scrive, esponendole sue opinioni, si firmi aggiungendo alnome un asterisco in cui si riporta la ca-rica ricoperta. Nei giornali di partito ad-dirittura, se il direttore è un parlamenta-re, si distingue la figura del direttoreeditoriale da quella del direttore respon-sabile (non parlamentare) proprio per-ché chi ha la responsabilità, in base allalegge sulla stampa, non può godere del-l’insindacabilità, prerogativa del man-dato parlamentare.Ciò detto, non risulta se Allam, in quelperiodo, si sia posto in aspettativa ma stadi fatto che i suoi scritti estrinsecano il

contenuto del programma elettorale pre-sentato per la candidatura in Europa, eche accanto alla sua firma nessun asteri-sco sia stato inserito. Negli articoli inesame, a ben guardare, Allam operasempre sul filo di episodi-limite attornoai quali ruotano giudizi di soggetti più omeno “interessati” o “opinionisti” nega-tivi o positivi di eventi particolari. Porsial limite di tali situazioni si riverbera

nella stessa duplici-tà del giornalistache tende in taluneoccasioni ad appari-re come portatore diun pensiero “politi-co” ascrivibile alruolo da lui rivestitodi uomo pubblico.Tuttavia, le modali-tà con cui si mani-festa tale duplicitàè tale da indurre nel

dubbio anche suoi interlocutori che ri-tengono di trovarsi di fronte il giornali-sta Allam che tratta professionalmentefatti di cronaca. Tale apparenza, chel’interessato non disconosce ma di cuianzi fa motivo di vanto, in quanto fonteinformativa della pubblica opinione, in-duce ad escludere nella fattispecie trat-tata la valutazione della pregiudizialedell’esercizio delle prerogative parla-mentari e di conseguenza della non pu-nibilità delle valutazioni espresse nel-l’ambito del mandato affidatogli dallavolontà popolare. Oltretutto l’eccezionenon risulta sollevata dall’interessato.Tuttavia, il problema, in linea generale,esiste perché investe il principio del-l’esercizio responsabile della professio-ne che, a prescindere dall’esistenza invita di un Ordine, interroga il diritto-do-vere di un giornalista di operare in leal-tà con i lettori. Il giornalista infatti hadegli obblighi verso i lettori, che la con-

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dizione di rappresentante politico diun’istituzione non può sempre garanti-re, come nel caso del giornalista investi-to di funzioni pubbliche. E’ auspicabileperciò che il problema venga affrontatonelle sedi legislative competenti, senzalasciarlo alla libera discrezione degli in-teressati, e rendendo cogenti regole cheoggi sono di fatto lasciate solo alla sen-sibilità degli interessati.L’ostilità tra le partiLa difesa, per provare un’ostilità del ri-corrente nei confronti del giornalistaAllam, allega una serie di dichiarazionipubblicate daBauccio su Facebo-ok, e manifesta‘stupore’ per il fattoche questo Consi-glio - afferma - sisia prestato a tali‘manovre’.Anche con questaesternazione, cap-ziosa, offensiva edinaccettabile, Al-lam dimentica (oignora) che compito e dovere di questoConsiglio è di verificare quanto sotto-posto al suo esame, indipendentementedal nome del giornalista, sia esso un fa-moso editorialista o il corrispondentedel più sperduto paese d’Italia. E dove-re del giornalista è di rispondere corret-tamente alle domande imposte da ogniatto istruttorio disciplinare. Ne è ripro-va lo stile con cui anche giornalisti fa-mosi, direttori di giornali nazionali,hanno accettato le procedure disciplina-ri e, nei casi di sanzioni nei loro con-fronti, le hanno accettate con stile, sen-za scadere in ciniche rappresentazionidel ruolo di colleghi chiamati a svolge-re il compito di giudici disciplinari. Uncomportamento, quello tenuto da altrigiornalisti, del tutto diverso da quello

tenuto da Allam già prima di essere giu-dicato, come testimonia l’ultima ‘trova-ta’ del collega quando, obbligato dalComitato di controllo per la pubblicitàad eliminare un messaggio promozio-nale del suo nuovo libro ‘Non perdiamola testa’, che ritraeva il giornalista ame-ricano James Foley prima di essere de-capitato dall’ISIS (messaggio maca-bro… cinico strumento di sfruttamentodi sentimenti primari’, lo ha definitoquel Comitato), ha ritenuto di sostituirequella foto con una vignetta in cui ilsoggetto decapitato è lo stesso Allam edil sicario… l’Ordine dei Giornalisti.Va anche chiarito, a proposito della‘ipotesi’di ‘islamofobia’ formulata nelcapo di incolpazione e della quale, nel-la linea difensiva, si dà un’autonomalettura, che in termini più semplicistici,con riferimento anche alla decisione asuo tempo assunta dall’Ordine di Mila-no, col termine antisemitismo si indica-no i pregiudizi e gli atteggiamenti per-secutori nei confronti degli ebrei; e cheil termine islamofobia è un neologismoche indica pregiudizio e discriminazio-ne verso l’Islam come religione e versoi musulmani come credenti.A parte queste considerazioni di carat-tere generale per doverose precisazionisu affermazioni fatte dalla difesa, nonsfugge a questo Consiglio che, a frontedelle provocazioni (o tentativi di intimi-dazione) poste in essere con dovizia direazioni sui mass media, puntualmenteallegate in copia alla memoria difensi-va, l’esame va circoscritto agli articolicontestati e a quanto precisato dall’inte-ressato con la sua memoria difensiva.Esame che viene fatto, come nello stiledi questo CDN, con assoluta serenità eterzietà.Sull’esame approfondito degli articoliInnanzitutto, Allam già fornisce unaprecisazione in parte dirimente per

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quanto riguarda i titoli degli articolicontestati, quando afferma che i titolidegli articoli non sono opera sua, percui, se si contesta il titolo come offensi-vo, la contestazione non può riguardarelui. Tale eccezione è corretta perché,come sopra rilevato, in quel periodo Al-lam ricopriva la carica di parlamentareeuropeo e non poteva frequentare la re-dazione ed impaginare i suoi servizi.Quindi, afferma che molti concetti dalui espressi sono frutto di interviste confrasi riportate tra virgolette e non sueaffermazioni.Da un esame dettagliato dei ‘pezzi’ ri-sulta che gli stessi contengono sia criti-che alla religione islamica sia criticheagli islamici. In particolare:Negli articoli contestati il giornalistaMagdi Cristiano Allam esprime una cri-tica alla religione islamica definita inquesti termini: “ideologia disumanache viola i valori non negoziabili chesono il fondamento della nostra comu-ne umanità” (articolo del 22.04.2011);“ecco perché l’islam essendo dogmati-camente maschilista, misogino, intolle-rante e violento, viola i valori non ne-goziabili della sacralità della vita ditutti, della pari dignità delle persone edella liberà di scelta, risultando incom-patibile con la democrazia” (articolodel 05.12.2011); “la pericolosità di BinLaden è insita proprio nella capacità diconiugare il meglio della materialitàdella modernità occidentale con il peg-gio dell’ideologia islamica che rinnegala sacralità della vita, la dignità dellapersona e la libertà di scelta” (articolodel 03.05.2011); “noi (…) diciamo noall’islam e no alle moschee che genera-no odio, violenza e morte (articolo del09.08.2011); “sono due realtà (padreSamuel e il gruppo di cristiani arabiche gestisce la televisione Al-Hayat,ndr) che affrontano in modo diverso il

rapporto con l’islam ma concordanosul fatto che si tratta di un’opera deldemonio” (articolo del 28.11.2011).In questi articoli il giornalista Magdi

Allam critica diret-tamente gli islamicidefinendoli “predi-catori d’odio, diviolenza e di morteche si sono annida-ti in gran parte deicirca 900 luoghi diculto islamici pre-senti sul nostro ter-ritorio nazionale”(articolo del26.04.2011) e indi-

rettamente condividendo “quanto rife-rito dal cardinale bolognese Biffi quan-do afferma che il nostro vero nemiconon sono gli islamici bombaroli ma icosiddetti islamici moderati che ci im-pongono moschee e scuole coraniche”(articolo del 03.05.2011). Tuttavia, vaanche riconosciuto che negli articolioggetto di esame si ritrovano ancheespressioni che fanno salvi gli islamiciper bene come (“Ecco perché Pisapia ela sua amministrazione catto-comuni-sta si rilevano non solo nemici dei mi-lanesi ma anche nemici della maggio-ranza dei musulmani onesti”; “noi adifferenza di Pisapia e dei suoi catto-comunisti, amiamo i milanesi e amiamoi musulmani perbene, ma diciamo noall’islam e no alle moschee che genera-no odio, violenza e morte”, entrambipubblicati sull’edizione de Il Giornaledel 09.08.2011 ).Ebbene con riferimento al primo grup-po di articoli, come gli stralci citati di-mostrano, si esprime una critica alla re-ligione islamica severa, piccata ma co-munque circoscritta nei limiti della con-tinenza espressiva, che in quanto giudi-zio ossia manifestazione del pensiero

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deve ritenersi legittima e insindacabile,come ha fatto osservare la difesa di Al-lam. Sono infatti in gran parte condivi-sibili, le argomen-tazioni del difenso-re dell’incolpatoquando osserva chenel nostro ordina-mento la manifesta-zione del pensiero èmassimamente tu-telata dalla Costitu-zione e che l’offesaad un credo religio-so diventa rilevantesolo quando si tra-sforma in vilipendio verso chi la profes-sa. In altri termini è possibile manife-stare forte biasimo verso le regole del-l’islam ma non è possibile disprezzarechi condivide quella religione, essendorilevante la persona intesa come valoreda tutelare. Le critiche di Allam al-l’islam per certi obblighi e per alcuniprincìpi che professa sono da conside-rare, pertanto, legittime e non conduco-no ad una responsabilità deontologicaper quanto detto, essendo esercizio diun diritto costituzionale (diritto alla ma-nifestazione del pensiero).Più delicato è l’esame degli articoli neiquali Allam fa anche una critica agliislamici manifestando un giudizio duronei confronti dei fedeli di Allah. Qui,purtroppo, subentra il doppio ruolo diAllam ‘uomo pubblico’, quale si defini-sce, e del giornalista. Si tratta infatti diun’opinione manifestata, sì, da un gior-nalista ma da un giornalista dai più ri-conosciuto come esperto del mondoislamico e come personaggio pubblico,europarlamentare al tempo degli scrittiincriminati e fondatore di un movimen-to politico. Detto in altri termini, si trat-ta di un’opinione proveniente da unprofessionista molto qualificato per il

quale le maglie della continenza espres-siva si allargano notevolmente in consi-derazione dell’autorevolezza dell’auto-re e della specificità dell’argomento.A parte il rinnovato dilemma sul dupli-ce ruolo di Allam, va detto comunqueche le sue espressioni, sebbene dure epesanti non scadono mai nella scurrilitàcome nel caso oggetto della richiamatadelibera del Consiglio regionale dellaLombardia e citata dall’esponente a so-stegno della sua richiesta nel quale vi fuun pesante attacco assieme ad una giu-stificazioni alle persecuzioni subite dalpopolo ebraico.A ciò si aggiungano altre importanti va-lutazioni.La prima: da una lettura sistematica de-gli articoli emerge, infatti, che Allamnon dà un giudizio negativo generale sututti gli islamici. Egli fa salvi infatti ic.d. musulmani perbene e la sua criticaveemente - che si muove sempre a com-mento di un fatto di cronaca - si indiriz-za verso gli estremisti islamici e nonverso tutti i musulmani. Pertanto, Allamfa dei distinguo e non generalizza.A ciò si aggiunga che Allam negli scrit-ti contestati non esita a criticare anche“il lassismo dei magistrati, la conni-venza ideologica dei politici e degli in-tellettuali relativisti, laicisti, buonisti eislamicamente corretti che, odiando laciviltà giudaico-cristiana (…) è comese odiassero se stessi”, non risparmian-do pertanto strali anche ai fedeli cristia-ni e istituzioni.Infine, non vi è prova che quanto scrittoda Allam abbia urtato la suscettibilitàdel mondo islamico. Difatti solo l’asso-ciazione Media&Diritto (ente poco rap-presentativo stante l’esiguità dei com-ponenti, tre in tutto stando all’atto costi-tutivo) ha presentato un esposto nei suoiconfronti, nonostante giudizi più pesan-ti siano stati espressi nei confronti, per

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esempio dell’UCOII (v. articolo del09.08.2011) che rappresenta la più im-portante associazione musulmana pre-sente in Italia cui Media&Diritto non èaffiliata come da comunicazione giuntavia email, su richiesta di questo Consi-glio, in data 13.11.2014 (Prot. 416).

ConclusioniL’esame degli articoli fa emergere in-dubbiamente la richiamata duplicitàdell’articolista che gioca in questo casosull’estremismo di affermazioni fatte daaltri e da lui riportate ma che non espri-me come proprie, se non in forme va-ghe e generalistiche quali espressionedi un sentire diffuso. Dal punto di vistadisciplinare si pone, quindi, il problemase ciò sia sufficiente a investire la re-sponsabilità deontologica del giornali-sta. A tal fine occorre definire se il ri-produrre un c.d. sentire diffuso sia diper stesso condizione di punibilità sulpiano disciplinare.La risposta potrebbe essere positivaqualora si dovessero individuare ele-menti diretti di istigazione a sentimentidi odio religioso. Tale prospettiva, inverità, non appare specifica nella docu-mentazione oggetto di esame ma forse,potrebbe essere lecito presupporre. I ca-noni deontologici, tuttavia, non preve-dono le presupposizioni ma valutazionidi merito di fatti concreti. A vantaggiodel giornalista gioca, quindi, la duplici-tà espressiva adottata che rende possibi-le invocare il dubbio di colpevolezza eaddivenire ad una decisione di proscio-glimento. Ciò a prescindere dal com-portamento tenuto dall’iscritto nel cor-so del procedimento disciplinare instau-ratosi con il capo di incolpazione rivol-togli e manifestata con espressioni ver-bali estremamente gravi nei confrontidell’istituzione ordinistica al di fuori diogni legittimo esercizio del diritto di di-

fesa e tendenti probabilmente a condi-zionare il procedimento in corso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina NazionaleVisto il ricorso presentato il 19 gennaio

2014 dall’Associa-zione Media&Di-ritto avverso la de-cisione del Consi-glio Territoriale diDisciplina del La-zio di archiviare unsuo esposto neiconfronti del gior-nalista Magdi Cri-stiano Allam;Visto il provvedi-mento prot. CDN

307 del 1 agosto 2014 con cui questoCDN ha ritenuto non manifestamenteinfondato il ricorso ed ha formulato ilcapo di incolpazione nei confronti delgiornalista Allam;Vista la memoria difensiva fatta perve-nire dall’interessato il 20.10.2014;Richiamate le considerazioni e le con-clusioni di cui in narrativa

DELIBERA

Di prosciogliere il giornalista MagdiCristiano Allam.Così deciso in Roma il 10 dicembre2014

I-5-11 Resoconto di violenzasessuale. Va omessoogni particolareche renda riconoscibilela vittima - n. 40/2014

In data 06.03.2014 Enrico Ferro, ha im-pugnato la delibera n. 47/2014 resa dal

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Consiglio di disciplina territoriale del-l’Ordine dei giornalisti del Veneto, Pri-mo Collegio, che lo ha sanzionato conla censura ai sensi dell’art. 53 della leg-ge 69/63, per aver pubblicato in data17.02.2009 un articolo dal titolo“Schiava della belva. Mi ha strappato icapelli e poi sfregiato con il vetro”, ren-dendo identificabile una ragazza vitti-ma di violenza sessuale.A motivare la sanzione l’inosservanzadei doveri professionali e dei principideontologici ed inparticolare la viola-zione della Cartadei doveri del gior-nalista laddoveespressamente pre-vede che i nomidelle vittime di vio-lenze sessuali nonvanno pubblicati nési possono fornireparticolari che possono condurre allaloro identificazione. Il giornalista Ferroha contestato la su indicata delibera ec-cependo che, non essendo stato fatto ilnome della vittima, il ricorrente nonaveva violato le norme deontologiche eche gli elementi diffusi nell’articolonon erano in grado di rendere riconosci-bile la vittima della violenza.Il fattoNell’articolo del 17.02.2009, oggettodell’attenzione del Consiglio di disci-plina territoriale, il collega aveva rac-contato un episodio di violenza sessua-le avvenuto a Padova. Un cittadino ru-meno di 32 anni, aveva violentato e fe-rito la sua convivente. Nell’articoloFerro la descrive nei minimi particolari:“una ragazza rumena di appena 22 an-ni… Con i capelli biondi, gli occhi az-zurri e i lineamenti delicati… all’iniziodel 2007 si è trasferita a Padova in pian-ta stabile... Lavora come estetista, ha la

partita Iva, è iscritta all’XXXX… Vive-va in via XXXX con due altre conna-zionali peraltro collaboratrici dello stu-dio estetico”. Il testo dell’articolo ab-bondava di particolari cruenti e minu-ziosi sulla violenza subita dalla ragazzae la segnalazione dei dettagli che rende-vano identificabile la vittima era statainoltrata da XXX.In data 17 giugno 2013 il giornalistaEnrico Ferro è stato ascoltato dal Con-siglio di Disciplina territoriale del Ve-neto e ha così spiegato il suo punto divista: “Abbiamo chiesto alla polizia seera possibile intervistare la ragazza. Lapolizia l’ha contattata, le ha prospetta-to questa cosa e la ragazza ha detto sì.Quindi io con la signorina in questione,mi sono trovato negli Uffici della Squa-dra Mobile, ero presente io, il dirigentedella Mobile e l’ispettore che segue ledonne violentate. Quindi tutta la con-versazione con lei è stata fatta in pre-senza di pubblici ufficiali, in un luogoprotetto, che è la Questura, che eraquella che stava portando avanti l’in-dagine, insomma. Quanto poi alla de-scrizione, secondo me, nonostante ab-bia detto che è bionda, che ha gli occhiazzurri e che fa l’estetista, io credo chein una città di 250 mila abitanti, che dallunedì al venerdì diventa una città di500 mila abitanti, viva Dio non è cosìfacile individuare una ragazza rumena,bionda, con gli occhi azzurri che fal’estetista”.Nell’audizione dinnanzi al Consiglio didisciplina nazionale, svoltasi lo scorso12 novembre 2014, Ferro ha ribaditoquanto già sostenuto dinanzi al Consi-glio di disciplina territoriale ossia chel’articolo non conteneva riferimenti ingrado di individuare la vittima dellaviolenza, stante le dimensioni di unacittà come Padova, e che il luogo indi-cato nell’articolo era quello della con-

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Resocontodi violenza

sessuale.Va omesso

ogniparticolareche renda

riconoscibilela vittima

n. 40/2014

sumazione del reato oltre che quello incui la ragazza era stata soccorsa.Sulla base di quanto emerso in sedeistruttoria, questo Consiglio di discipli-na nazionale ritiene che la delibera del-l’Ordine del Veneto debba essere inte-gralmente confermata.Nell’articolo Enrico Ferro ha inseritoelementi che potevano condurre al-l’identificazione della vittima qualil’indicazione della via dell’abitazione,le specifiche sull’aspetto e sulla profes-sione, il dato della convivenza con dueconnazionali, che nulla hanno aggiuntoal fatto di cronaca narrato non essendoelementi essenziali della notizia, comeha più volte rimarcato il Garante dellaPrivacy con provvedimenti del16.02.2009, del 02.04.2009, del28.01.2010 e del 11.02.2010.Sebbene l’intenzione dell’autore – cosìcome da lui rimarcato in audizione –fosse quella di evidenziare, attraversoquei particolari, che la ragazza si eraperfettamente integrata nella società pa-dovana, è evidente che l’inserimento diuna serie di dati non essenziali ai finidel racconto, ha finito per rendere rico-noscibile la vittima, nonostante la cau-tela di non utilizzare alcun nome per lanarrazione del gravissimo fatto di vio-

lenza. Ciò è stato fatto in violazione aquanto stabilito dalla Carta dei doveri

del giornalistadell’8 luglio 1993come correttamentecontestato nel capod’incolpazione in-viato dall’Ordinedel Veneto e comeconfermato dalProcuratore Gene-rale presso la Corted’appello di Vene-

zia, che ha richiesto la conferma dellasanzione inflitta a Ferro.

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina Nazionaledell’Ordine dei Giornalisti, visto il fa-scicolo degli atti, udito il consigliere re-latore, ascoltato l’incolpato

DELIBERA

Di respingere il ricorso e di confermarea Enrico Ferro la sanzione della censu-ra resa dal Consiglio di disciplina terri-toriale del Veneto con delibera n.47/2014.Così deciso in Roma, 10 dicembre 2014

Resocontodi violenzasessuale.Va omessoogniparticolareche rendariconoscibilela vittiman. 40/2014

157Attività disciplinareDecisioni richiam

ate nelle massim

e 2014

II. TENUTA ALBO

II-1 REGISTRO PRATICANTI

II-1-1 REGISTRO PRATICANTI 2014

II-1-1-1 L’iscrizione nel registro praticanti decade dopo untriennio

I criteri stabiliti dagli artt. 34 (termine triennale perentorio di permanenza nel Re-gistro dei Praticanti) e 46 (iscrizione) del D.P.R. 115/1965 si applicano anche al ri-conoscimento d’ufficio del praticantato, che consente al richiedente di acquisirecon effetto retroattivo il requisito della iscrizione nel Registro dei Praticanti. Talericonoscimento, però, è ammesso solo quando la richiesta dell’interessato riguardiun’attività in corso e sia comunque riferibile al triennio precedente. Infatti, non sipuò considerare utile un requisito, pur se maturato in passato, ma non più attualeal momento della presentazione della domanda.Il ricorrente rivendicava invece un’attività di praticantato, conclusasi nel 1998, percui il ricorso è stato respinto.• C.N. 26 marzo 2014 n.8 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Gallo• Respinto ricorso Massimo Manfregola avverso delibera Ordine Lazio 29.07.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-1-1-2 Praticantato di fatto e diritto all’iscrizioneIn base all’orientamento consolidato del Consiglio Nazionale, si deve valutare in

concreto l’attività svolta, anche al di là della tipologia del contratto sottoscritto, ericonoscere l’iscrizione nel registro praticanti quando si accerta la continuità e lanatura del lavoro giornalistico.Nel caso in esame, la ricorrente, pur risultando assunta con contratto di lavoro di‘istruttore amministrativo”, ha dimostrato di avere svolto attività giornalistica e diaver versato i contributi alla gestione principale dell’INPGI. Ha infatti prestato lapropria opera in una struttura redazionale idonea, avendo certificato il direttore chenell’Agenzia Giornalistica Quotidiana di Roma Capitale, registrata al Tribunale diRoma n. 6664/59 era presente un numero adeguato di giornalisti professionisti epubblicisti.

• C.N. 14 maggio 2014 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre• Accolto ricorso M. Beatrice De Camillis avverso delibera Ordine Lazio

10.09.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C.N. 26 marzo 2014 n.5 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Caroprese• Accolto ricorso Silvia Sitari avverso delibera Ordine Lazio 18.03.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme

161Tenuta A

lboRegistro praticanti 2014

II-1-1-3 Idoneità della struttura redazionale e lavoro a tempopieno. Si riconosce l’iscrizione

Si riconosce il diritto all’iscrizione nel registro dei praticanti quando si accerta cheil ricorrente è inserito in modo organico ed a tempo pieno in una struttura redazio-nale adeguata sia per il numero di giornalisti professionisti che vi operano sia perla non precarietà dell’iniziativa editoriale e la concretezza della sua impostazione.Nell’accogliere il ricorso dell’interessato, il C.N. ha ribadito che l’aspirante profes-sionista deve essere posto nelle condizioni di partecipare all’attività di redazionenei suoi molteplici aspetti e di svolgere pertanto un percorso formativo completo,con intervento dei superiori e di giornalisti esperti che gli diano una guida e un sus-sidio orientativo, correttivo e di istruzione tecnico-pratica.• C.N. 8 ottobre 2014 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Borra• Accolto ricorso Daniele Massimo Regard avverso delibera Ordine Lazio

31.01.2014• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-1-4 ‘Ricongiungimento’ attività di pubblicista e praticantato Con provvedimento del 18 dicembre 2013 il Consiglio Nazionale ha deliberato digarantire l’accesso al professionismo ai giornalisti pubblicisti che esercitano attivi-tà giornalistica in maniera prevalente e sono titolari di rapporti di sistematica col-laborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici euffici stampa, consentendo agli stessi di presentare apposita istanza all’Ordine Re-gionale di appartenenza, entro il 31 dicembre 2016. L’istruttoria svolta sul ricorso in esame, ha consentito di accertare che la ricorren-te ha fornito prova documentale della molteplice attività svolta, che spazia nei piùdiversi settori, a conferma di un’attività giornalistica di carattere professionale e atempo pieno che, anche sul piano retributivo, rispecchia i requisiti richiesti dalConsiglio.Pertanto, è stato riconosciuto il diritto della ricorrente all’iscrizione al corso tele-matico di formazione attraverso la piattaforma elaborata dal Cnog e, in caso di su-peramento della prova finale, all’iscrizione nel Registro dei Praticanti con decor-renza retroattiva di 18 mesi.• C.N. 8 ottobre 2014 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Accolto ricorso Sonia Di Stefano avverso delibera Ordine Sicilia 10.01.2014• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-1-2 REGISTRO PRATICANTI 2013

II-1-2-1 Free-lance. Si valutano la struttura redazionale e icompensi percepiti

I criteri interpretativi dell’art.34 della legge professionale fissano con precisione irequisiti necessari perché un free lance sia iscritto nel registro dei praticanti.Pertanto, non è stata accolta la richiesta di iscrizione formulata sulla base della col-laborazione ad un Catalogo Guida dell’antiquariato, in mancanza di una struttura

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redazionale abilitante al praticantato. Peraltro, alla richiesta non era allegata la pro-va documentale di redditi da lavoro giornalistico pari al trattamento minimo di unpraticante, né risultava indicato un tutor.• C.N. 12 marzo 2013 n.5 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno• Respinto ricorso Roberta Olcese avverso deliberazione Ordine Liguria 14.2.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-2 Accertamento dell’attività svolta. Si accoglie il ricorsoSi ammette la validità di un praticantato quando, attraverso l’esame degli atti e del-le testimonianze, si accertano la qualità e l’ampiezza del lavoro giornalistico, il suosvolgimento con carattere di continuità, l’inserimento nei turni di lavoro e la rota-zione nelle mansioni redazionali.Nel caso in esame è stata altresì accertata l’adeguatezza della struttura redazionaleed organizzativa del quotidiano on line, nel quale la richiedente lavorava.• C.N. 12 marzo 2013 n.6 - Pres. Iacopino - Rel. Spatola• Accolto ricorso Floriana Rullo avverso deliberazione Ordine Piemonte 31.10.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-3 Praticantato svolto con inquadramento giuridico diverso.Si riconosce

Si riconosce la compiuta pratica quando si accerta che l’attività svolta in una strut-tura addetta all’informazione istituzionale integra gli elementi tipici dell’eserciziodella professione giornalistica. E’ stato quindi accolto il ricorso di un pubblicistaper il lavoro svolto a tempo pieno nel servizio stampa del Settore Giovanile e Sco-lastico della Federazione Italiana Gioco Calcio.• C.N. 13 marzo 2013 n.13 - Pres. Iacopino - Rel. Borra• Accolto ricorso Giuseppe Ingrati avverso deliberazione Ordine Lazio 20.5.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme

II-1-2-4 Free lance - Condizioni per l’iscrizioneSolo chi è già iscritto all’Albo come pubblicista e chi svolge attività giornalisticada almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con unao più testate idonee all’effettuazione del praticantato può chiedere l’iscrizione alregistro dei praticanti presentando la documentazione richiesta nei criteri interpre-tativa dell’art.34 della legge professionale.• C.N. 13 marzo 2013 n.14 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani• Respinto ricorso Ruben Babani Kahlun avverso deliberazione Ordine Lazio 17.9.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-5 Praticantato e domicilio professionaleChi chiede di essere iscritto nel registro dei praticanti deve iniziare un’attività che,solo dopo il superamento dell’esame di idoneità professionale, gli conferirà lo sta-tus di professionista.In base a tale principio, l’art.16 della legge n.526/99, che consente il libero movi-mento ed esercizio dell’attività professionale ai professionisti non può essere invo-cato da chi non è ancora iscritto in un albo professionale. Pertanto, la richiesta di

163Tenuta A

lboRegistro praticanti 2013

iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata all’Ordine nel cui terri-torio si ha la residenza anagrafica.Coerentemente, quindi, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso presentato av-verso una decisione con cui il Consiglio dell’Ordine della Sicilia aveva respintouna domanda di iscrizione nel registro dei praticanti, avendo preso atto che il ri-chiedente aveva la residenza anagrafica nel Comune di Roma.• C.N. 13 marzo 2013 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito• Respinto ricorso Andrea Aidala avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-6 Tre anni il limite massimo di permanenza nel registropraticanti

L’art.34 della legge n.69/1963 stabilisce, tra l’altro, che il praticante non può rima-nere iscritto nel registro per più di tre anni. Pertanto, decorso tale termine senza chel’interessato abbia superato o comunque sostenuto l’esame, si procede alla sua can-cellazione.Sulla base della giurisprudenza del Consiglio Nazionale, questo limite deve inten-dersi perentorio, per cui non si ammettono deroghe o giustificazioni per proroga-re, oltre il termine dei tre anni, il periodo di iscrizione.• C.N. 18 dicembre 2013 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese• Respinto ricorso A. Gino D’Alessandro avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-2-7 L’attività di montatore non configura praticantatogiornalistico

Il montaggio di immagini televisive non presenta i requisiti per ritenere compiuta lapratica professionale richiesta dalla legge per l’accesso alla professione. Difatti, ilmontaggio del materiale girato, pur se realizzato nell’ambito di una qualificata auto-nomia esecutiva, è frutto di un’attività ausiliaria di tipo squisitamente tecnico.• C.N. 18 dicembre 2013 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra• Respinto ricorso Floriano C. Mazzella avverso delibera Ordine Abruzzo 13.11.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2013

II-1-3 REGISTRO PRATICANTI 2012

II-1-3-1 Praticantato indipendentemente dal nomen iurisdel rapporto di lavoro

Si riconosce il praticantato quando si svolge con carattere di continuità attivitàgiornalistica, col controllo di giornalisti, indipendentemente dal contratto che rego-la il rapporto di lavoro.Ciò vale anche per le redazioni giornalistiche non elevate dalla Rai, per motivi azien-dali o organizzativi, al rango di testate, come tali registrate in tribunale. È sufficien-te infatti accertare che esista una struttura valida ed un servizio giornalistico che, sot-to la direzione di un professionista, consenta lo svolgimento del praticantato.Il Consiglio Nazionale ha pertanto accolto il ricorso di una programmista regista

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che svolgeva attività giornalistica presso il programma di Rai3 “Chi l’ha visto?”.• C.N. 30 marzo 2012 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Accolto ricorso Francesca Barsi avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-2 Struttura redazionale inadeguata - Non abilita alpraticantato

Non si può riconoscere la compiuta pratica per l’attività giornalistica svolta in unastruttura redazionale priva dei requisiti richiesti dall’art. 34 della legge professionale,nella quale peraltro manca una figura professionale che guidi, indirizzi e controlli.Il ricorso è stato presentato da una pubblicista che chiedeva il riconoscimento dicompiuta pratica per la collaborazione ad un’emittente televisiva, che manda in on-da un solo telegiornale al giorno, supportato da service, e la cui struttura redaziona-le era composta, oltre che dalla ricorrente, dal direttore pubblicista, con la presenzadi un professionista pensionato, limitata solo alla cura di una sua rubrica sportiva.• C.N. 30 marzo 2012 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Sabina Serafini avverso delibera Ordine Abruzzo 14.06.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-3 Lavoro redazionale a tempo pieno. Si riconosce lacompiuta pratica

Quando si ottiene l’assunzione come praticante, dopo che si sono osservati dei tur-ni di lavoro, scrivendo pezzi e curando l’impaginazione, anche il periodo prece-dente la formale assunzione va riconosciuto come compiuta pratica.La ricorrente aveva svolto, da precaria, mansioni giornalistiche con le caratteristi-che del praticante ed anche il giudice del lavoro ha riconosciuto, per il periodo pre-gresso, il vincolo di subordinazione e la qualifica di redattore.• C.N. 30 marzo 2012 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Accolto ricorso Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-4 Programmista regista che realizza servizi ed inchiesteQuando un programmista regista partecipa compiutamente ad un programma tele-visivo realizzando reportage ed inchieste, scrivendo i testi, realizzando interviste eprovvedendo infine al montaggio col controllo del responsabile della redazione, sipuò riconoscere la compiuta pratica se la consistenza redazionale rientra nei para-metri fissati dai criteri interpretativi dell’art.34 della legge professionale.• C.N. 21 giugno 2012 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Accolto ricorso Fabio Trappolini avverso delibera Ordine Lazio 21.02.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme

II-1-3-5 Attività di corrispondente e praticantatoLa collaborazione assidua o anche quotidiana quale corrispondente da un Comuneper una testata giornalistica non equivale ad attività di praticantato.Il Consiglio Nazionale ha infatti più volte precisato che non ricorrono le condizio-ni per ottenere l’iscrizione nel Registro dei praticanti quando, fuori dall’ambito re-

165Tenuta A

lboRegistro praticanti 2012

dazionale, si forniscono al giornale notizie o articoli su avvenimenti del luogo odella zona in cui si risiede.• C.N. 22 giugno 2012 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Francesco Celardo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-6 Adeguata struttura redazionale e presenza di un tutor -Si ammette l’iscrizione

Si deve procedere all’iscrizione nel Registro dei praticanti di chi, assunto con re-golare contratto, svolge la propria attività in una struttura redazionale riconosciutaidonea, sotto la guida di un tutor.Verificata la sussistenza di tali requisiti, il Consiglio Nazionale, che aveva delega-to l’istruttoria della richiesta alla Commissione Ricorsi, ha preso atto dell’esisten-za dei requisiti richiesti dai criteri interpretativi dell’art.42 della legge professiona-le ed ha disposto l’iscrizione della ricorrente nel Registro dei praticanti.• C.N. 9 ottobre 2012 n. 44 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Accolto ricorso Rossana B. Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-7 Società fornitrici di ‘service’ e strutture redazionaliUna società che fornisce service è cosa diversa dalla struttura redazionale a cui siè assegnati e nella quale si svolge il praticantato. In conseguenza, quando la reda-zione risulti inadeguata, la richiesta non può essere accolta, né si può condividerela pretesa di considerare l’attività di service svolta dall’editore da cui si è assuntiin favore di varie testate, inclusa appunto quella per la quale la ricorrente chiede disvolgere il praticantato.Ciò perché, nel rispetto del principio della corrispondenza tra richiesto e pronun-ciato, la decisione sull’istanza prodotta è subordinata alla verifica se la testata pres-so la quale si svolge il praticantato presenti una valida struttura redazionale.• C.N. 9 ottobre 2012 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Adriana Dell’Arti avverso delibera Ordine Lazio 7.03.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-8 Realizzazione di sole immagini. Si nega il praticantatoLa semplice realizzazione di immagini ‘grezze’, da consegnare ai redattori, nonpuò essere considerata pratica giornalistica. Si tratta infatti di un lavoro solo in par-te riconducibile a quello dei montatori Rai, per i quali una costante giurisprudenzadel Consiglio Nazionale ha sempre escluso qualsiasi collegamento col praticanta-to giornalistico.Inoltre, il ricorrente risulta assunto da un’agenzia interinale, che tra le figure ascri-vibili alla sua attività, non ha anche quelle dei praticanti giornalisti.• C.N. 9 ottobre 2012 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Respinto ricorso Nicola Scarpelli avverso delibera Ordine Veneto 12.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: ConformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2012

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II-1-3-9 Lavoro giornalistico in una struttura adeguata -Compiuta pratica

L’interpretazione letterale dell’art. 34 della legge n. 69/63 è ormai superata dai cri-teri interpretativi approvati dal Consiglio Nazionale. Pertanto, deve essere ricono-sciuta la compiuta pratica quando si accerta l’esistenza di una struttura redaziona-le idonea ad assicurare la completa preparazione del tirocinante e lo stesso svolgela propria attività in modo continuativo sotto la guida di un giornalista professio-nista quale tutor.• C.N. 9 ottobre 2012 n. 48 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Accolto ricorso Germano Morosillo avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-10 Precarietà della redazione e mancanza di un tutor - Noal praticantato

La non idoneità di una testata e la mancanza di un tutor sono elementi ostativi alriconoscimento della compiuta pratica.Nel caso in esame, dall’istruttoria svolta si è accertata, oltre all’inadeguatezza del-la struttura redazionale, l’assenza di una figura professionale che seguisse in modoassiduo ed organico l’attività della ricorrente facendole da guida nella predisposi-zione dei servizi giornalistici.• C.N. 9 ottobre 2012 n. 49 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Mariangela Scandurra avverso delibera Ordine Sicilia 18.11.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-1-3-11 Collaborazione esterna e richiesta di compiuta praticaLa collaborazione, anche assidua, ad una testata giornalistica, non configura attivi-tà di praticantato, perché le condizioni per tale riconoscimento non si realizzanonei confronti di chi, fuori dall’ambito redazionale, fornisce notizie o articoli su av-venimenti del luogo di residenza.Il Consiglio Nazionale ha pertanto respinto la richiesta di compiuta pratica presen-tata da un pubblicista che ha fornito la propria collaborazione prevalentemente dal-l’esterno, senza partecipare in modo continuativo ed organico alla vita del giornale.• C.N. 9 ottobre 2012 n. 50 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso R. Rosario Coluccino avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C.N. 9 ottobre 2012 n. 51 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Crescenzo Ranaudo avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 9 ottobre 2012 n. 52 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Valentina Villani avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

167Tenuta A

lboRegistro praticanti 2012

II-2 ELENCO PROFESSIONISTI

II-2-1 ELENCO PROFESSIONISTI 2014

II-2-1-1 Delibera di cancellazione revocata. Il ricorso si archiviaCessa la materia del contendere, con conseguente archiviazione del ricorso, quan-do il Consiglio Regionale, preso atto dell’avvenuta regolarizzazione della posizio-ne dell’iscritto, revoca il provvedimento di cancellazione adottato.Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale, preso atto della cessazione della mate-ria del contendere e del ritiro dell’impugnativa da parte dell’interessata, ha dichia-rato improcedibile il ricorso.• C.N. 16 dicembre 2014 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Improcedibile per cessata materia del contendere – ricorso Elena De Feo avver-

so delibera Ordine Lazio 04.07.2014• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-2-2 ELENCO PROFESSIONISTI 2013Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria deiprofessionisti

II-2-3 ELENCO PROFESSIONISTI 2012Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria deiprofessionisti

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II-3 ELENCO PUBBLICISTI

II-3-1 ELENCO PUBBLICISTI 2014

II-3-1-1 Retribuzione e criteri predeterminati dal ConsiglioRegionale

L’art. 35 della Legge n. 69/1963, nell’indicare le modalità di iscrizione nell’Elen-co dei Pubblicisti, parla di attività regolarmente retribuita, senza tuttavia specifica-re la nozione di regolarità.Pertanto, i criteri di valutazione di tale requisito sono pre-determinati dal ConsiglioRegionale dell’Ordine competente ad esaminare la domanda di iscrizione. Dall’esame degli articoli scritti, delle dichiarazioni del direttore della testata, delladocumentazione fiscale presentata, il CNOG ha ritenuto provata la non occasiona-lità e la regolarità della retribuzione ed ha accolto il ricorso.• C.N. 21 gennaio 2014 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Borra• Accolto ricorso Giovanni Palmeri avverso delibera Ordine Sicilia 04-12-2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C.N. 13 maggio 2014 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese• Accolto ricorso Placido Mangano avverso delibera Ordine Sicilia 09-09-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

• C.N. 14 maggio 2014 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Borra• Accolto ricorso S.Carmine Faraci avverso delibera Ordine Sicilia 28-06-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-2 L’aspirante pubblicista deve presentare solo i documentiche può richiedere all’editore

L’art. 35 della Legge n. 69/1963, nell’indicare le modalità di iscrizione nell’Elen-co dei Pubblicisti, parla di attività regolarmente retribuita, senza tuttavia specifica-re la nozione di regolarità.Pertanto, i criteri di valutazione del requisito in parola sono pre-determinati dal Con-siglio Regionale dell’Ordine competente ad esaminare la domanda di iscrizione.Sia la decisione in ordine ai criteri sia la (successiva) valutazione alla luce dei cri-teri stabiliti devono uniformarsi ai principi di non aggravamento del procedimentoamministrativo e, nel contempo, ai principi di proporzionalità e ragionevolezzadell’azione amministrativa. Il Consiglio Regionale dell’Ordine può chiedere a chi presenta una domanda diiscrizione solo i documenti che l’interessato ha diritto di ottenere dall’editore (Cud,buste paga, ricevute, certificazioni). Nel caso in esame, dagli articoli scritti, dalle dichiarazioni rilasciate dal direttoredella testata e dalla documentazione fiscale presentata, Il CNOG ha ritenuto sussi-stenti sia la non occasionalità del lavoro giornalistico sia la regolarità della retribu-zione ed ha accolto il ricorso presentato avverso la mancata iscrizione nell’elencoPubblicisti.

169Tenuta A

lboElenco professionisti-Elenco pubblicisti 2014

• C.N. 21 gennaio 2014 n. 02 - Pres. Iacopino - Rel. Borra• Accolto ricorso Annalisa Crupi avverso delibera Ordine Sicilia 29-11-2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-3 Mezzi di prova per richiedere l’iscrizione-Potereaccertatorio dell’Ordine

Il Consiglio dell’Ordine ha il diritto-dovere di esaminare la produzione giornalisti-ca posta a corredo dell’istanza di iscrizione, al fine di riscontrarne la rispondenzaalle caratteristiche volute dalla legge.Pertanto, quando si accerta che la prevalenza degli articoli prodotti ha natura pu-bliredazionale e/o promozionale e, quindi, non è riconducibile alla nozione di atti-vità giornalistica, l’istanza deve essere respinta.Il Cnog ha quindi confermato la decisione del Consiglio Regionale che non avevaammesso come mezzi di prova degli articoli caratterizzati, nella maggior parte, damateriale promozionale di locali pubblici, realizzato prevalentemente sulla basedelle informazioni fornite dai titolari, senza alcun approfondimento e senza alcunaintermediazione di natura giornalistica.• C.N. 21 gennaio 2014 n. 03 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Respinto ricorso Maddalena Ganz avverso delibera Ordine Veneto 10-05-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-1-4 Requisiti per la permanenza nell’Albo-SussistenzaLa legge ordinistica ha indicato i requisiti necessari per l’iscrizione ed anche per

la permanenza nell’elenco dei Pubblicisti (non occasionalità, natura giornalistica eredditività delle prestazioni). Pertanto, sono da ritenere sussistenti tali requisitiquando l’interessato dimostri che, nel periodo di riferimento della revisione, hasvolto attività giornalistica regolarmente retribuita, a nulla rilevando che l’integra-zione dei mezzi di prova sia stata fatta nella fase di esame del ricorso.• C.N. 21 gennaio 2014 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre• Accolto ricorso Domenico La Cava avverso delibera Ordine Sicilia 19-07-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-5 Provvedimento di cancellazione nullo se l’iscritto hamaturato 15 anni di anzianità alla data del provvedimento

Chi è iscritto nell’elenco Pubblicisti da almeno 15 anni non può essere cancellatoper inattività. Pertanto, è nulla la cancellazione disposta dopo il raggiungimento ditale requisito.Il suddetto principio è valido anche nel caso in cui il procedimento di revisione siastato avviato prima della maturazione del requisito in parola, in quanto il calcolodell’anzianità decorre dalla data di adozione del provvedimento impugnato, nonessendo previsto da alcuna norma che l’avvio del procedimento di revisione so-spende la maturazione dell’anzianità di iscrizione all’Albo.

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Tale orientamento era stato già espresso dal Consiglio Nazionale con decisione05.12.2002.Poiché, alla data della decisione impugnata, il ricorrente aveva maturato un’anzia-nità di iscrizione superiore a 15 anni, il ricorso è stato accolto.• C.N. 26 marzo 2014 n. 6 - Pres. Franchina - Rel. D’Ubaldo• Accolto ricorso Vincenzo Chiarello avverso delibera Ordine Sicilia 11-10-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

~CONFORME• C.N. 26 marzo 2014 n. 7 - Pres. Franchina - Rel. Di Silvestre• Accolto ricorso Carmela Rubbino avverso delibera Ordine Sicilia 11-10-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-6 Il ricorso presentato fuori termine è irricevibile e ilprovvedimento impugnato diventa definitivo

In base a quanto disposto dall’art. 60 della legge ordinistica, il termine per ricorre-re al Consiglio Nazionale è di trenta giorni dalla notifica del provvedimento che siintende impugnare; tale termine è perentorio, come stabilito dall’art.59 del DPR4.2.1965 n.115. Pertanto, nel caso di presentazione oltre il trentesimo giorno, il ricorso viene di-chiarato irricevibile.In conseguenza della tardiva presentazione del ricorso, il provvedimento di rigettodi una richiesta di iscrizione nell’Elenco Pubblicisti è divenuto definitivo.• C.N. 13 maggio 2014 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Borra• Irricevibile perchè fuori termine – ricorso Massimo Scuderi avverso delibera

Ordine Sicilia 06.12.2013 • Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-7 Continuità temporale e attestazione del DirettoreNon è ammessa l’iscrizione nell’Elenco Pubblicisti nei casi in cui:1) il biennio di attività si è concluso mesi prima della presentazione della domanda;2) quando le attestazioni di legge sono rilasciate da un giornalista-direttore noniscritto all’Ordine dei Giornalisti.In relazione al punto 1), infatti, avendo il provvedimento dell’Ordine natura di ac-certamento costitutivo, non può essere considerato utile un requisito maturato in pas-sato, ma non più attuale al momento della presentazione della domanda di iscrizione.In relazione al punto 2), il direttore responsabile di un giornale chiamato a rila-sciare la certificazione di cui all’art.35, ai fini dell’iscrizione nell’elenco pubblici-sti deve essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti, per cui non è ammessa la certifi-cazione di un giornalista straniero che non risulti iscritto.• C.N. 13 maggio 2014 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Respinto ricorso Thomas Vonmetz avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige

09-07-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

171Tenuta A

lboElenco pubblicisti 2014

II-3-1-8 Il biennio non deve essere necessariamente regolato daun rapporto contrattuale

L’art.35 della legge professionale specifica le modalità e le condizioni per ottene-re l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti e parla di attività giornalistica non occa-sionale e regolarmente retribuita. Tale disposizione, quindi, non prevede che la col-laborazione rivesta obbligatoriamente forma contrattuale.In conseguenza, quando si dimostra che i mezzi di prova presentati, ai fini dell’at-tività giornalistica prestata e della retribuzione percepita, rispecchiano i criteri ap-provati dal Consiglio Regionale, non può essere negata l’iscrizione.Nel caso in esame, è stata fornita la prova di una esaustiva attività giornalistica, edella relativa retribuzione, presso una rivista edita dal gruppo regionale di un mo-vimento politico.• C.N. 13 maggio 2014 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra• Accolto ricorso Paolo Ciambi avverso delibera Ordine Val d’Aosta 17-10-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-1-9 Mediazione giornalistica e congruità dei mezzi di prova.Si ammette l’iscrizione

Si ha diritto all’iscrizione nell’elenco pubblicisti quando negli articoli presentati viè mediazione giornalistica ed il loro numero, oltre ad essere adeguato alla naturadella pubblicazione (periodici), rientra nei limiti stabiliti dal Consiglio Regionale.La ricorrente peraltro svolge di fatto anche il ruolo di Vice Direttore del periodico.• C.N. 8 luglio 2014 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra• Accolto ricorso Cristina Attuati avverso delibera Ordine Piemonte 06-09-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-3-1-10 Collaborazione a titolo gratuito-Non è ammessaLa legge professionale non contempla deroghe al principio di regolarità della retri-buzione, che è essenziale unitamente alla non occasionalità dell’attività giornalisti-ca svolta, ai fini della permanenza nell’Albo. Né è possibile motivare l’assenza diretribuzione col fatto di avervi rinunciato volontariamente, adducendo come moti-vazione uno stato di crisi della cooperativa, peraltro non documentato.È stato pertanto respinto il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione di-sposto dall’Ordine Regionale. • C.N. 8 luglio 2014 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra• Respinto ricorso Carlo Fulvio Cucinotta avverso delibera Ordine Sicilia

10-01-2014• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-11 Retribuzione e ritenute di legge documentate. Siaccoglie il ricorso

L’effettivo assoggettamento a ritenuta alla fonte dei redditi di lavoro autonomo puòessere dimostrato attraverso l’esibizione congiunta della fattura e della documen-

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tazione bancaria, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamen-te percepito.Le ritenute possono anche essere autocertificate – sotto la propria responsabilitàpenale - dal soggetto sostituito, ossia dall’aspirante pubblicista, nel caso in cuil’editore, in qualità di sostituto di imposta, non abbia rilasciato la certificazione.Infatti, in sede di controllo fiscale (art. 36-ter del D.P.R. 600/1973) il contribuentepuò produrre un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cuiall’art. 47 del D.P.R. 445/2000) che, se corredata dalla fattura e dalla documenta-zione bancaria, assume un valore equipollente a quello della certificazione del so-stituto di imposta (risoluzione Agenzia Entrate n. 68/2009).Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio Nazionale ha accolto un ricorso pre-sentato avverso il diniego di iscrizione motivato dai primi giudizi con la mancan-za di tracciabilità dei pagamenti. Sono stati infatti ritenuti adeguati i documentiprodotti e, in particolare, la dichiarazione resa dal direttore responsabile e le certi-ficazioni retributive e fiscali rilasciate dall’editore in relazione ai singoli periodidella collaborazione.• C.N. 8 luglio 2014 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre• Accolto ricorso Rita Patanè avverso delibera Ordine Sicilia 06-12-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

~CONFORME• C.N. 8 luglio 2014 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. D’Ubaldo• Accolto ricorso Valeria Scopelliti avverso delibera Ordine Sicilia 06-12-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-12 Collaborazione in azienda editoriale di famiglia-Laretribuzione è dovuta

La legge ordinistica prescrive che l’attività giornalistica debba essere regolarmen-te retribuita, per cui nel rapporto tra attività giornalistica e retribuzione non posso-no essere fatte valere motivazioni di carattere volontaristico o solidaristico, anchese si presta la propria collaborazione in un’impresa familiare con difficoltà econo-miche. Nel caso in esame il ricorrente, cancellato dall’elenco pubblicisti, oltre a produrreun esiguo numero di articoli per il periodo interessato alla revisione, aveva chiestol’esonero dall’obbligo retributivo essendo collaboratore di un’impresa familiare.• C.N. 8 luglio 2014 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Respinto ricorso Santo Montanti avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C.N. 8 luglio 2014 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Respinto ricorso Rosa Lucia Montanti avverso delibera Ordine Sicilia

10-01-2014• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

173Tenuta A

lboElenco pubblicisti 2014

II-3-1-13 Mediazione giornalistica-Elemento essenziale perl’iscrizione

Si nega l’iscrizione nell’elenco pubblicisti quando dai mezzi di prova allegati al-l’istanza non risulta un’attività di mediazione giornalistica.Nel caso in esame, la maggior parte dei mezzi di prova presentati proponeva la tra-sposizione integrale di norme e dispositivi di natura tributaria e fiscale, senza alcu-na aggiunta di commenti e di spiegazioni divulgative che ne potessero far assume-re i connotati di un prodotto giornalistico.• C.N. 8 luglio 2014 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Respinto ricorso Raffaele Pellino avverso delibera Ordine Emilia Romagna

02-12-2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-14 Cancellazione dall’Elenco Pubblicisti- Il ricorsoirregolare è improcedibile

Perché un ricorso sia istruito e deciso dal Consiglio Nazionale è necessario che lostesso sia corredato dalle ricevute dei pagamenti dovuti a norma di leggeSe, anche dopo i solleciti ricevuti, l’interessato non provvede alla sua regolarizza-zione, il ricorso è dichiarato improcedibile ed il provvedimento del Consiglio Re-gionale diviene atto definitivo.In conseguenza, il ricorrente è stato cancellato dall’Elenco Pubblicisti.• C.N. 8 luglio 2014 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese• Improcedibile per mancata regolarizzazione – ricorso Giulio Ambroggio avver-

so delibera Ordine Piemonte 19.02.2014 • Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C.N. 8 ottobre 2014 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese• Improcedibile per mancata regolarizzazione – ricorso Agata Sacheli avverso de-

libera Ordine Sicilia 28.03.2014 • Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-15 La retribuzione devoluta per scopi benefici vadocumentata

Fermo restando l’obbligo di documentare, anche in sede di revisione, la regolareretribuzione dell’attività giornalistica, l’eventuale devoluzione della stessa per sco-pi culturali o benefici deve essere documentata.L’interessato, a seguito di cancellazione dall’Albo, aveva presentato, una dichiara-zione, con la quale attestava di aver rinunciato agli emolumenti a favore di un’As-sociazione, il cui Presidente l’aveva anche sottoscritta.La richiesta della Commissione istruttoria di dimostrare quanto dichiarato, median-te l’esibizione di copia di deliberazioni, bilanci, documentazione fiscale etc. è ri-masta inevasa, per cui il ricorso è stato respinto.

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• C.N. 16 dicembre 2014 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra• Respinto ricorso Pier Luigi Cavalchini avverso delibera Ordine Piemonte

28-07-2014• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-1-16 Provvedimento di cancellazione revocato. Cessa lamateria del contendere

Se il Consiglio Regionale riesamina ed annulla un proprio provvedimento avversoil quale è stato proposto ricorso al Consiglio Nazionale cessa la materia del con-tendere ed il ricorso deve essere archiviato.Nel caso in esame il Consiglio Regionale, dopo aver cancellato il ricorrente, ave-va revocato il proprio provvedimento e confermata l’iscrizione dell’interessato dal-l’origine, senza soluzione di continuità, per cui il Consiglio Nazionale ha archivia-to il ricorso.• C.N. 16 dicembre 2014 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Archiviato per cessata materia del contendere – ricorso Carlo Bavagnoli avver-

so delibera Ordine Lazio 04-04-2009• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

175Tenuta A

lboElenco pubblicisti 2014

II-3-2 ELENCO PUBBLICISTI 2013

II-3-2-1 Attività promozionale retribuita da un’aziendaconvenzionata con un Comune. Si nega l’iscrizione

Ai fini dell’applicazione dell’art.35 della legge professionale, non rileva il fattoche sul sito di un Comune siano stati pubblicati comunicati promozionali di pro-dotti locali, redatti per conto di un’azienda privata che ha sottoscritto apposita con-venzione con l’Ente e che retribuisce l’aspirante pubblicista per tale attività.La domanda di iscrizione è stata respinta, perché, indipendentemente dalla loro com-patibilità con la previsione delle norme in vigore, i mezzi di prova presentati risulta-no commissionati da una ditta privata, che ha provveduto anche alla retribuzione. • C.N. 12 marzo 2013 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani• Respinto ricorso Nicola Giordanella avverso delibera Ordine Liguria 1.10.2012

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-2 House organ destinato a dipendenti e clienti. Non èattività pubblicistica

L’attività svolta per un house organ, destinato ad assicurare una comunicazione co-stante con dipendenti e clienti di una ditta, non abilita all’iscrizione all’Ordine deiGiornalisti. Tale principio, enunciato in numerose decisioni del Consiglio Nazio-nale, è ispirato all’esigenza di individuare, nei mezzi di prova presentati, una me-diazione giornalistica di pubblico interesse.Nel caso in esame, l’attività della ricorrente, inquadrata e retribuita come impiega-ta, non rispetta le condizioni richieste dall’art.35 della legge professionale.• C.N. 25 settembre 2013 n.23 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra• Respinto ricorso Lidia Conte avverso delibera Ordine Veneto 11.3.2013

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2013

II-3-2-3 Articoli di natura promozionale o pubblicitaria. Nonsono valutabili

In base all’art.35 della legge n.69/1963, per ottenere l’iscrizione nell’elenco Pub-blicisti, è indispensabile documentare lo svolgimento di un’attività giornalisticanon occasionale e regolarmente retribuita. L’Ordine dei Giornalisti ha il diritto-do-vere di esaminare i mezzi di prova presentati per verificare la validità della retri-buzione documentata e la natura giornalistica della prestazione.Poiché molti articoli presentati contengono elementi di natura promozionale o pub-blicitaria,risultando quindi estranei al concetto di mediazione di notizie di pubbli-co interesse, e gran parte della retribuzione documentata è riferita ad attività diver-sa da quella giornalistica, il ricorso è stato respinto.• C.N. 18 dicembre 2013 n.28 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre• Respinto ricorso Caterina Soprana avverso delibera Ordine Veneto 18.2.2013

• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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~CONFORME• C.N. 12 marzo 2013 n.7 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito• Respinto ricorso Gregorio Codispoti avverso delibera Ordine Piemonte 4.4.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-4 Iscrizione dei fotoreporterAi fini dell’iscrizione nell’elenco Pubblicisti, il fotoreporter deve esibire i mezzi diprova certificati dal direttore responsabile e gli attestati della regolare retribuzione.In mancanza di tali elementi, la domanda di iscrizione deve essere respinta.Pertanto, il Consiglio dell’Ordine della Liguria non ha accolto la richiesta di un fo-toreporter, la cui attività era stata certificata da un soggetto non iscritto all’Ordinedei Giornalisti per foto fornite ad un’agenzia fotografica della quale peraltro non èstata provata la natura giornalistica. Inoltre, la retribuzione effettuata in unica so-luzione- non risulta riferita in modo specifico ai mezzi di prova presentati. • C.N. 12 marzo 2013 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. D’Ubaldo• Respinto ricorso Giulio Hasson avverso delibera Ordine Liguria 29.5.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2013

II-3-2-5 I mezzi di prova devono contenere una mediazionegiornalistica

Rientra nel diritto-dovere del Consiglio Regionale verificare che i mezzi di provaallegati all’istanza di iscrizione nell’elenco Pubblicisti presentino una effettiva me-diazione giornalistica tra i fatti e la loro conoscenza, oltre ad un carattere di crea-tività. Diversamente operando, l’attività del Consiglio sarebbe puramente notarile.Nel caso in esame, i mezzi di prova presentati, in gran parte riconducibili a siti spe-cializzati, non contenevano le caratteristiche giornalistiche abilitanti alla richiestaiscrizione.• C.N. 12 marzo 2013 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno• Respinto ricorso Serena Buonocore avverso delibera Ordine Toscana 16.4.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-6 Ai fini dell’iscrizione fa fede l’attestazione del DirettoreLa richiesta di iscrizione nell’elenco dei pubblicisti è regolata dagli artt.35 dellalegge e 34 del Regolamento, in base ai quali l’attestazione del direttore della pub-blicazione circa l’attività giornalistica non occasionale e retribuita svolta dall’aspi-rante pubblicista può essere rilasciata solo da un iscritto all’albo, professionista opubblicista.Pertanto, non hanno alcun rilievo le dichiarazioni rilasciate da soggetti non iscrittiall’Ordine, specie quando sono in contrasto con le attestazioni del direttore dellapubblicazione.• C.N. 12 marzo 2013 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito• Respinto ricorso Vittorio Scerbo avverso delibera Ordine Calabria 5.9.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

177Tenuta A

lboElenco pubblicisti 2013

II-3-2-7 La rinuncia al ricorso rende definitivo il diniego diiscrizione

L’atto di rinuncia al ricorso rende esecutivo il provvedimento con cui il ConsiglioRegionale ha respinto la richiesta di iscrizione nell’elenco dei Pubblicisti.Invitato a regolarizzare formalmente il ricorso, l’interessato ha comunicato la vo-lontà di non proseguire nella vertenza.• C.N. 12 marzo 2013 n.1 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno• Presa d’atto rinuncia ricorso Franco Zoccoli - delibera Ordine Liguria 14.3.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

~CONFORME• C. N. 18 dicembre 2013 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Presa d’atto rinuncia ricorso A. Guzzardi delibera Ordine Sicilia 28.6.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-8 Inammissibile il ricorso su un provvedimento nondefinitivo

La comunicazione prevista dall’art.10 bis della legge n.241/1990 non riveste valo-re provvedimentale, in quanto non esprime una determinazione definitiva ma unpreavviso di diniego per consentire all’interessato di produrre eventuali altri atti odi controdedurre. Pertanto è inammissibile l’impugnativa avverso tale atto “endo-procedimentale”.Il Consiglio Nazionale ha quindi archiviato un ricorso presentato avverso la comu-nicazione fatta all’interessato dal Consiglio Regionale circa gli elementi ostativi al-l’accoglimento dell’istanza di iscrizione nell’elenco Pubblicisti.• C.N. 19 dicembre 2013 n.30 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Inammissibile ricorso Andrea Altinier avverso comunicazione ex art.10 bis L.241/1990

Ordine Veneto• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2013

II-3-2-9 L’aspirante pubblicista non può chiedere il domicilioprofessionale

L’art.16 della legge n.526/99, che consente il libero movimento ed esercizio del-l’attività professionale ai professionisti non può essere invocato da chi non è anco-ra iscritto in un albo professionale. L’aspirante pubblicista, quindi, deve presenta-re l’istanza di iscrizione all’Ordine nel cui territorio ha la residenza anagrafica.In base a tale principio, il Consiglio dell’Ordine del Piemonte ha dichiarato inam-missibile, per incompetenza territoriale, la domanda di un’aspirante pubblicista, re-sidente in Sicilia, che aveva chiesto l’iscrizione nell’Albo del Piemonte, indicandoin quel territorio il domicilio professionale per lo svolgimento dell’attività giornali-stica. In questo caso, oltre a ribadire il principio relativo all’iscrivendo, è stato an-che accertato che il richiedente avrebbe eletto domicilio professionale dopo l’even-tuale iscrizione.• C.N. 18 dicembre 2013 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria

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• Respinto ricorso Salvatore Alcamo avverso delibera Ordine Piemonte 19.2.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2013

II-3-2-10 La retribuzione deve essere validamente documentata Gli attestati sulla regolare retribuzione, riferiti esclusivamente ai mezzi di prova gior-nalistici allegati alla domanda di iscrizione, devono essere sottoscritti dal direttore.L’istanza viene, quindi, respinta quando - come nel caso in esame - la retribuzio-ne, è attestata dal dirigente di una società sportiva, in relazione ad una attività spor-tivo-dilettantistica, e non invece dal direttore della testata.• C.N. 25 settembre 2013 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. D’Ubaldo• Respinto ricorso Stefano Nonvel avverso delibera Ordine Toscana 16.11.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-11 La gratuità delle prestazioni giornalistiche non evita lacancellazione

L’attività pubblicistica deve essere regolarmente retribuita, perché l’art. 35 dellalegge professionale la pone come condizione indispensabile per l’iscrizione nel-l’Elenco dei Pubblicisti. Tale disposizione vale anche per conservare lo status digiornalista, né valgono motivazioni di carattere solidaristico o volontaristico pergiustificare la gratuità delle prestazioni.• C. N. 19 dicembre 2013 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. D’Ubaldo• Respinto ricorso Carlo Peditto avverso delibera Ordine Sicilia 28.6.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2013

~CONFORME:• C. N. 10 aprile 2013 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Respinto ricorso Natale De Lorenzo avverso delibera Ordine Piemonte 27.11.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-12 Un caso di applicazione dell’art. 41 della leggeprofessionale

In linea di principio l’art.41 co.1, 2 della legge n.69/1963 va applicato nei casi incui la carica pubblica richieda un impegno a tempo pieno.Tuttavia, la temporanea inattività giornalistica può essere ammessa quando, al tem-po da dedicare agli impegni amministrativi, si aggiunge quello richiesto nell’esple-tamento di tutte le attività connesse al dottorato di ricerca.• C.N. 12 marzo 2013 n.11 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Respinto ricorso Gianpaolo Fassino avverso delibera Ordine Piemonte 27.11.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-13 Documentazione integrativa allegata al ricorso. Siannulla la cancellazione

Quando si dimostra che, per cause di forza maggiore, non è stato possibile fornireal Consiglio dell’Ordine le richieste prove circa la persistente attività pubblicisti-

179Tenuta A

lboElenco pubblicisti 2013

ca, è consentito farlo contestualmente al ricorso avverso la cancellazione dall’Al-bo disposta dal Consiglio Regionale.Nel caso in esame, il ricorrente, dopo aver giustificato il mancato riscontro alle ri-chieste dei primi giudici con periodiche assenze dal domicilio per motivi di lavo-ro, ha prodotto, in sede di esame del ricorso, valide prove documentali sulla conti-nuità del suo lavoro giornalistico.• C.N. 10 aprile 2013 n.18 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno• Accolto ricorso Elio Regazzoni avverso delibera Ordine Piemonte 11.12.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-14 L’attività di comunicazione è diversa da quellagiornalistica

Tanto per l’iscrizione quanto per la permanenza nell’elenco Pubblicisti valgono ledisposizioni dell’art. 35 della legge professionale. Pertanto, è cancellato per inatti-vità il pubblicista che documenta come attività prevalente quella di comunicazionein un Ente Pubblico, assieme ad altra, comunque marginale, di una collaborazionegiornalistica in relazione alla quale non v’è prova della regolare retribuzione.• C.N. 18 dicembre 2013 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria• Respinto ricorso Giovanni Firera avverso delibera Ordine Piemonte 28.11.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-2-15 Saldo quote arretrate e permanenza nell’AlboIl pagamento delle quote associative costituisce un obbligo a cui un iscritto nonpuò sottrarsi perché, non pagando, viene meno ad un preciso dovere stabilito dallalegge e dal Regolamento, per cui può essere cancellato dall’Albo dei Giornalisti.Anche in pendenza di ricorso avverso la cancellazione disposta dal Consiglio Re-gionale, però, l’iscritto può saldare le quote arretrate. Ciò determina l’automaticoannullamento della cancellazione, e la permanenza nell’Albo con l’anzianità ma-turata, essendo cessata la materia del contendere.• C.N. 12 marzo 2013 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo• Archiviato ricorso Giulia Turchi avverso delibera Ordine Lazio 9.9.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3 ELENCO PUBBLICISTI 2012

II-3-3-1 Inattività dei fotoreporterCondizione per la permanenza nell’Albo è che vi sia attività giornalistica e che lastessa sia regolarmente retribuita. In mancanza di queste condizioni, si procede al-la cancellazione, ai sensi dell’art. 41 della legge professionale.La regola vale anche per i fotoreporter.Cancellato dal Consiglio dell’Ordine del Piemonte, il ricorrente ha impugnato ilprovvedimento esibendo al Consiglio Nazionale ricevute e fatture che non attesta-no la natura giornalistica delle prestazioni retribuite, assieme alla generica dichia-razione del direttore di un periodico, priva di riscontri documentali e comunque ri-ferita ad un periodo diverso da quello preso in esame nel provvedimento con cui siè disposta la cancellazione dall’Albo.

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• C.N. 30 marzo 2012 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Respinto ricorso Mario Bruno avverso delibera Ordine Piemonte 21.06.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-2 Svolgimento di funzioni pubbliche - attività giornalistica- retribuzione

Il giornalista iscritto all’Albo esercita a tutti gli effetti una professione, indipenden-temente dal fatto che la svolga con lo status di pubblicista o di professionista. Per-tanto, la redditività di tale lavoro e la sua congruità, pur con le debite proporzionifra i due status professionali, e pur nell’autonomia di valutazione dei Consigli Re-gionali dell’Ordine, non possono non essere considerati come requisiti fondamen-tali del concetto stesso di “attività professionale”.Nel caso in esame, un pubblicista, in sede di revisione dell’albo, dopo aver giusti-ficato la ridotta attività col fatto di avere svolto funzioni di assessore nel Comunedi Albenga, aveva però documentato, per la produzione giornalistica, una retribu-zione ritenuta irrisoria dai primi giudici.Il Consiglio Nazionale, richiamate le proprie decisioni circa l’applicazione dell’art. 41,comma 2 della Legge professionale (svolgimento di funzioni pubbliche) e precisa-to comunque che tale esercizio era stato limitato nel tempo, ha preso atto dei mez-zi di prova sull’attività giornalistica, concordando col Consiglio Regionale sullaesiguità dei compensi percepiti. Il Consiglio ha anche precisato che la lacuna del-la retribuzione irrisoria non può essere colmata con articoli scritti a titolo gratuitoo retribuiti in modo simbolico.• C.N. 18 maggio 2012 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Eraldo Ciangherotti avverso delibera Ordine Liguria 12.10.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-3 Revisione dell’Albo. Quando si procede allacancellazione di un iscritto

Chi è sottoposto a revisione e non dimostri di avere svolto attività giornalistica re-golarmente retribuita mediante l’esibizione di mezzi di prova fiscalmente validi, vacancellato dall’Albo.Nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di documentare la retribuzio-ne percepita per gli articoli scritti nel periodo riferito alla revisione ed infine ha ri-nunziato all’audizione ed al ricorso.Il Consiglio Nazionale ne ha preso atto, per cui il provvedimento di cancellazioneè divenuto definitivo.• C.N. 12 dicembre 2012 n. 56 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Ricorso Ferdinando Ventriglia avverso delibera Ordine Piemonte 9.11.2010 (p.a.)• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-4 Elementi essenziali per l’iscrizioneL’art. 1 comma 3 della Legge professionale così recita “Sono pubblicisti coloro chesvolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano al-tre professioni o impieghi”.

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lboElenco pubblicisti 2012

Quindi pubblicista è colui che svolge attività giornalistica non occasionale e retri-buita, anche se svolge altre professioni o mestieri e l’art. 35 della stessa legge in-dica in modo chiaro i documenti da presentare (giornali e periodici contenenti scrit-ti a firma del richiedente e certificati dei direttori delle pubblicazioni che compro-vino l’attività giornalistica regolarmente retribuita da almeno due anni), che deb-bono essere diversi da quelli propri dell’altra professione o mestiere.Nel caso in esame, fermo restando il rilievo fatto dai primi giudici circa l’insussi-stenza dei mezzi di prova presentati, il Consiglio Nazionale ha rilevato che non visono le condizioni richieste dal richiamato art. 35 della legge professionale perquanto riguarda la certificazione del direttore e la retribuzione. Difatti, il ricorren-te ha presentato il cedolino paga per l’attività istituzionale di montatore e, in luo-go dei mezzi di prova sull’attività pubblicistica, ha indicato il lavoro di montaggiosvolto presso la Rai, come dipendente a tempo pieno. Situazioni, queste, del tuttoestranee a quanto previsto dalla legge per l’iscrizione nell’Elenco Pubblicisti.• C.N. 18 maggio 2012 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Antonio Albanese avverso delibera Ordine Lombardia 26.03.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2012

II-3-3-5 Mezzi di prova ed iscrizione all’AlboIn presenza di situazioni da cui risulti un effettivo svolgimento di attività giornali-stica e di una retribuzione solo formalmente non in linea con la previsione legisla-tiva, la richiesta di iscrizione nell’elenco pubblicisti può essere ammessa.Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale accogliendo il ricorso di una aspirante pub-blicista che, retribuita in base al contratto grafici-editoriali, ha di fatto svolto atti-vità giornalistica, documentata con regolari mezzi di prova e con la dichiarazionedel direttore responsabile.

• C.N. 18 maggio 2012 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Accolto ricorso Alessandra Babetto avverso delibera Ordine Veneto 8.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-6 Attività riconducibile a quella giornalisticaÈ valida, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Pubblicisti ed indipendentemente dalnomen iuris del contratto sottoscritto con una emittente radiofonica (‘annunciatri-ce’), l’attività giornalistica svolta in modo prevalente, con la cura di programmi ra-diofonici caratterizzati da interviste realizzate dall’interessata e dal lancio di servi-zi oltre a programmi di notiziari con la lettura di notizie selezionate dalle agenziee rielaborate.Nell’accogliere il ricorso, il Consiglio Nazionale ha anche preso atto della dichia-razione del direttore responsabile da cui risulta che l’interessata ‘svolge attivitàgiornalistica in modo continuativo regolarmente retribuita’.• C.N. 21 giugno 2012 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Accolto ricorso Giovanna Manzato avverso delibera Ordine Veneto 27.01.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-3-3-7 Domicilio professionale e aspirante pubblicistaSolo chi è già iscritto all’Ordine dei Giornalisti può chiedere l’equiparazione tra re-sidenza e domicilio professionale in applicazione dell’art. 16 della legge n. 526/1999.Tale diritto infatti garantisce il libero movimento ed esercizio dell’attività professio-nale a quanti sono già in possesso dello status di professionisti.Correttamente, quindi, il Consiglio dell’Ordine della Campania non ha accoltol’istanza di un’aspirante pubblicista, residente a Roma, che aveva chiesto l’iscri-zione nell’Albo della Campania, indicando in quel territorio il domicilio professio-nale per attività propedeutica all’iscrizione, svolta per un quindicinale pubblicatoad Aversa.• C.N. 12 dicembre 2012 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Donno• Respinto ricorso Filomena Di Sarno avverso delibera Ordine Campania 3.05.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2012

II-3-3-8 La retribuzione elemento essenziale per l’iscrizioneLe prove della retribuzione per gli articoli pubblicati devono essere fornite con spe-cifiche attestazioni del Direttore e con mezzi di prova fiscalmente validi. Pertantotali compensi non possono essere conglobati nello stipendio percepito per lavorodipendente, senza che vi sia uno specifico riferimento all’attività giornalistica.Nel caso in esame, la ricorrente aveva chiesto di considerare, assieme ai compen-si documentati -ma risultati irrisori- per la collaborazione ad un periodico diocesa-no, anche quelli, però non documentati, per articoli scritti sul trimestrale del-l’Azienda Sanitaria, presso cui lavora. Difatti, nel Cud rilasciato dall’Azienda Sa-nitaria, riferito solo all’attività di dipendente, non vi è alcun riferimento a compen-si erogati per attività pubblicistica.

• C.N. 20 gennaio 2012 n. 3 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone• Respinto ricorso Marta Pescetto avverso delibera Ordine Liguria 3.05.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2012

II-3-3-9 Retribuzione in contanti e tracciabilitàÈ legittima la retribuzione in contanti dei compensi per attività giornalistica, se ri-ferita a somme inferiori alla soglia minima stabilita dalla legge, in materia di trac-ciabilità, sempre a condizione che si forniscano prove fiscalmente valide della ef-fettiva corresponsione degli emolumenti.Inoltre i compensi erogati, ancorché ritenuti esigui, sono validi ai fini dell’ammis-sibilità della iscrizione nell’Elenco Pubblicisti, se rientrano nei parametri fissaticon i criteri generali approvati dall’Ordine Regionale e pubblicizzati sul sito istitu-zionale dell’Ordine stesso.• C.N. 12 dicembre 2012 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi• Accolto ricorso Anna Martano avverso delibera Ordine Sicilia 30.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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lboElenco pubblicisti 2012

II-3-3-10 Periodicità ed entità delle retribuzioniÈ buona norma che i compensi per attività giornalistica siano corrisposti con caden-za mensile, ma si può far ricorso a scadenze diverse (bimestrali o quadrimestrali) setale procedura non è preclusa dai criteri generali fissati dall’Ordine territoriale.Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale ha accolto un ricorso, avendo accertatola regolarità formale dei compensi percepiti e la loro rispondenza all’entità ed allemodalità fissate dal Consiglio Regionale.• C.N. 12 dicembre 2012 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Accolto ricorso Lucia Aliverti avverso delibera Ordine Liguria 5.07.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-3-3-11 Giornale specializzato e mediazione giornalisticaL’attività in un giornale specializzato nel campo dei motori e diretto da un giorna-lista pubblicista può consentire l’iscrizione nell’Elenco Pubblicisti quando è carat-terizzata da raccolta, commento ed elaborazione di notizie, pur se riferite solo aquel settore.Dall’esame dei mezzi di prova esibiti dal ricorrente, è stata riscontrata una media-zione giornalistica su fatti ed eventi, con una valutazione della loro rilevanza ai fi-ni dell’informazione ed al testo dei messaggi giornalistici da fornire agli appassio-nati della materia. Il tutto aggiunto a servizi di cronaca su fiere e saloni, che van-no al di là delle fredde analisi tecniche.• C.N. 12 dicembre 2012 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato• Accolto ricorso Marco Valerio Condorelli avverso delibera Ordine Lazio 20.03.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-4 ELENCO SPECIALE

II-4-1 ELENCO SPECIALE 2014

Nel corso del 2014 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elen-co speciale

II-4-2 ELENCO SPECIALE 2013

Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elen-co speciale

II-4-3 ELENCO SPECIALE 2012

II-4-3-1 Carattere tecnico-professionale e trattazione diproblemi specifici

Due sono i requisiti fondamentali per ottenere o mantenere l’iscrizione nell’Elen-co speciale, ai sensi dell’articolo 28 della legge 2 febbraio del 1963, n. 69: la pub-blicazione deve avere contenuti direttamente attinenti ad una scienza, una tecnicao una professione e deve essere indirizzata ad operatori di quella scienza, tecnicao professione. Soltanto la coesistenza di questi due requisiti rende possibile l’ap-plicazione dell’art. 28, in quanto la rivista ha carattere tecnico-professionale-scien-tifico solo quando diventa tramite di un colloquio interno sui problemi di una de-terminata scienza, di una tecnica o di una professione fra operatori di quegli speci-fici settori.Nel caso in esame, è stato accertato che Il Ponte del Diavolo edito da un circolo ri-creativo spazia su vari argomenti, non escluse l’attualità e la politica. Peraltro, lalongevità della pubblicazione non esime dal rispetto della norma, quando risultanomutate le condizioni e le caratteristiche della stessa.Pertanto, è legittimo il provvedimento di cancellazione dall’Elenco speciale.• C.N. 18 maggio 2012 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Remo Garibaldi avverso delibera Ordine Toscana 14.02.2012• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del Massimario 2012

II-4-3-2 Vengono meno le condizioni richieste dall’art. 28quando si spazia su svariati argomenti

Un’associazione senza finalità di lucro non può invocare l’applicazione dell’art. 28della legge professionale per una pubblicazione che spazia su tutti gli argomenti pre-visti tra i suoi compiti statutari, potendo, in alternativa, fare ricorso invece alla disci-plina dell’art. 47, in base al quale “La direzione di un giornale quotidiano o di altrapubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organiz-

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lboElenco speciale 2014 - 2013 - 2012

zazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all’albo dei giornalisti”.Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione ol’annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per laiscrizione provvisoria del direttore nell’Elenco dei Professionisti, se trattasi di quo-tidiani, o nell’Elenco dei Pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica. Ledisposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea no-mina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale resta-no affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge, ed allacontemporanea nomina a iscritto nell’Elenco dei Pubblicisti, al quale restano affi-date le attribuzioni di cui all’art. 35 della presente legge”.Nel caso in esame la proprietà di ‘Domani Livorno’, da vari anni diretto da uniscritto all’Elenco speciale, ha ceduto la testata in comodato all’ACLI di Livorno,che ne ha fatto la propria voce verso i soci e i circoli della provincia trattando divari argomenti come lavoro, famiglia, religione, volontariato etc.In conseguenza, il Consiglio dell’Ordine della Toscana ha cancellato il direttoredall’Elenco speciale.• C.N. 17 dicembre 2012 n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi• Respinto ricorso Giuliano Lugetti avverso delibera Ordine Toscana 7.12.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-4-3-3 Ammesso l’esame critico di norme di legge e didecisioni politiche, se riferito alla specificità della pubblicazione

Non si viene meno ai princìpi ispiratori dell’art. 28 della legge n. 69/1963 quando,nel trattare questioni di carattere tecnico professionale, si inseriscono dibattiti e va-lutazioni critiche su provvedimenti legislativi e su decisioni politiche riferiti sem-pre alle materie ispiratrici del giornale.Il direttore di un semestrale, già iscritto in base a tale disposizione di legge, era sta-to cancellato dall’Elenco speciale in quanto spesso trattava anche argomenti di ca-rattere politico debordando dalla specificità delle materie per cui era stata conces-sa l’iscrizione (caccia e pesca).Infatti, i temi trattati, ancorchè di taglio divulgativo e quindi con funzione forma-tiva e informativa, tenuto conto anche della periodicità della pubblicazione (seme-strale) non sembrano riconducibili a quelli di un organo di informazione.Il Consiglio Nazionale ha, pertanto, accolto il ricorso avverso il provvedimento dicancellazione disposto dall’Ordine regionale, rilevando che i riferimenti a fatti dicronaca o di politica hanno sempre avuto per oggetto le materie e le problematichedel settore di interesse del giornale.• C.N. 12 dicembre 2012 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran• Accolto ricorso Carlo Maltagliati avverso delibera Ordine Toscana 23.09.2011• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

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II-5. RICORSI ELETTORALI

189IndiceIndice

II-5 RICORSI ELETTORALI

II-5-1 RICORSI ELETTORALI 2014Nel corso del 2014 non è stato trattato alcun ricorso elettorale

II-5-2 RICORSI ELETTORALI 2013

II-5-2-1 Domande incompatibili e contrastanti tra di loro. Sirespinge il ricorso

Quando, in un ricorso elettorale, si chiede l’annullamento delle operazioni eletto-rali ed il riconteggio delle schede, si formulano due domande tra di esse conflig-genti, perché la richiesta di annullare le operazioni di voto si pone in contraddizio-ne con quella di correggere il risultato elettorale. Difatti, la richiesta di riconteggio delle schede - specie se formulata senza fornirealcuna prova a sostegno dell’istanza - presuppone la conservazione (e non l’annul-lamento) del procedimento elettorale.Va infine rilevato che ogni ricorso elettorale deve essere notificato ai controinteressati.Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale respingendo un ricorso presentato avverso ilrisultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania. • C.N. 7 novembre 2013 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Borra, Di Silvestre, Gallo• Respinto ricorso Pier Paolo Petino avverso Elezioni Ordine Campania 26.5.2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conformeNOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

II-5-2-2 Rinuncia al ricorso. Presa d’attoIl ricorso elettorale viene dichiarato improcedibile quando il ricorrente decide dinon proseguire nell’azione intrapresa.Un giornalista, che aveva lamentato di non aver ricevuto la convocazione per leelezioni relative al rinnovo delle rappresentanze ordinistiche, ha poi comunicato larinuncia al ricorso.• C.N. 25 settembre 2013 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre• Improcedibile ricorso Mario Saccà avverso Elezioni Ordine Calabria 2013• Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

II-5-3 RICORSI ELETTORALI 2012Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso elettorale

Tenuta Albo

Ricorsi elettorali 2013 - 2012

II-6. DECISIONI RICHIAMATENELLE MASSIME

II-6-1 L’iscrizionenel registro praticanti decadedopo un triennio - n. 8/2014

Il Sig. Massimo Manfregola, giornalistapubblicista dal 3.12.1994, presenta ricor-so avverso la delibera del Consiglio Re-gionale dell’Ordine dei Giornalisti delLazio che ha rigettato la domanda di rico-noscimento d’ufficio del praticantato re-lativa al periodo 1996, 1997, 1998. Il 6maggio 2013 il Sig. Manfregola ha pre-sentato domanda di iscrizione d’ufficionel Registro dei Praticanti per l’attivitàsvolta presso la testata “Corriere delloSport Stadio”,”Autosprint”, e presso letestate “Peroni Promotion Magazine” e“Mini Cooper Trophy”, edite dalla PeroniPromotion Srl, in qualità di capo ufficiostampa e direttore responsabile e curato-re giornalistico, negli anni l996, 1997 e1998. In data 29 luglio 2013 il ConsiglioRegionale dell’Ordine del Lazio ha deli-berato il rigetto dell’istanza, in quanto iperiodi di attività cui si riferisce la richie-sta non possono essere presi in considera-zione a causa del fattore temporale. Il ri-corrente contesta l’utilizzo del termine“prescrizione” nella delibera di primaistanza. In realtà, la lettura complessivadel testo del provvedimento del ConsiglioRegionale dell’Ordine del Lazio consentedi comprendere che il termine “prescri-zione”, seppur utilizzato in senso atecni-co, non è riferito a diritti, anche di naturaeconomica, dell’interessato. Il termine“prescrizione” esprime l’impossibilità diprendere in considerazione il periodo diattività di cui il Sig. Manfregola chiede ilriconoscimento, in quanto troppo risalen-te nel tempo e, quindi, non più attuale.

Per completezza, si ricostruisce il quadronormativo applicabile. L’art. 34 delD.P.R. 115/1965, recante in rubrica Prati-ca giornalistica, stabilisce al comma ter-zo che il praticante non può rimanereiscritto per più di tre anni nel Registro. Inbase all’orientamento del Consiglio Na-zionale il periodo massimo di iscrizioneal Registro, invero, non ha natura ordina-toria, ma è da intendersi perentorio, nésono possibili al riguardo interpretazionianalogiche con quanto disposto a propo-sito di iscrizione nel registro dei prati-canti annessi ad altri Ordini professiona-li. (…) D’altro canto al primo commadell’art. 46 del regolamento di attuazionedella legge ordinistica (...), si afferma:“Sono ammessi a sostenere la prova diidoneità professionale i candidati che do-cumentino di essere iscritti nel Registrodei praticanti ...”. Questo vuol dire chel’iscrizione deve essere in corso e non giàche c’è stata per un dato periodo di tem-po anche pregresso (C.N. 17.04.1997).Nel pieno rispetto del canone di imparzia-lità dell’azione amministrativa, i criteristabiliti dagli artt. 34 (termine triennaleperentorio di permanenza nel Registrodei Praticanti) e 46 (iscrizione in atto) delD.P.R. 115/1965 si applicano anche al ri-conoscimento d’ufficio del praticantato,che consente al richiedente di acquisirecon effetto retroattivo il requisito dellaiscrizione al Registro dei Praticanti. Allaluce delle considerazioni svolte, tale rico-noscimento è possibile solo qualora la ri-chiesta dell’interessato abbia ad oggettoun’attività in corso e, comunque, riferibi-le al triennio precedente, non potendoconsiderarsi utile un requisito, pur se ma-turato in passato, tuttavia non più attualeal momento della presentazione della do-

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ate nelle massim

eII-6 DECISIONI RICHIAMATENELLE MASSIME

manda (Consiglio di Stato, sez. I, pareren. 638/2014; Consiglio di Stato, sez. VI,sent.n. 1556/2008).Il ricorrente ha alle-gato al ricorso il di-spositivo della sen-tenza della Corte diAppello di Roma indata 23.04.2009,non definitiva delgiudizio.Quindi, per approfondire il quadro istrut-torio, con nota prot. n. 937 in data12.02.2014, è stato richiesto al ricorrentedi produrre il testo integrale della senten-za citata. Il Sig. Manfregola ha riscontra-to producendo la sentenza in data20.10.2011, definitiva del giudizio (sent.n. 7533/2011). Si osserva innanzituttoche la sentenza della Corte di Appello diRoma si riferisce al rapporto del Sig.Manfregola con la Peroni Promotion. Intale sentenza la Corte di Appello di Romaha riconosciuto al ricorrente la prestazio-ne economica di fatto in relazione allemansioni di collaboratore fisso ex art. 2del C.C.N.L.G. Proprio tale articolo delContratto delinea la figura del collabora-tore fisso e descrive le caratteristiche chela distinguono da quella di redattore exart. 1 del C.C.N.L.G. Infatti, pur essendoentrambe riconducibili al genus del gior-nalista dipendente, la qualifica di collabo-ratore fisso ex art. 2 non presuppone l’in-serimento del giornalista nella redazionené la quotidianità della prestazione, a dif-ferenza del redattore ex art. 1. Inoltre, sisottolinea che, in base all’art. 36 delC.C.N.L.G., la qualifica di collaboratorefisso può essere attribuita anche ai gior-nalisti pubblicisti, qual è il Sig. Manfre-gola dal 1994.Infine, si osserva che l’acquisizione delletestimonianze indicate dal ricorrente rap-presenterebbe un mero aggravio del pro-cedimento. Ciò in quanto, anche se le te-

stimonianze avessero confermato lo svol-gimento di un’attività giornalistica assi-milabile al praticantato, questo avrebberiguardato, come lo stesso ricorrente ri-corda, un periodo di gran lunga preceden-te rispetto all’ultimo triennio. Si sottoli-nea nuovamente che tale periodo non puòessere fatto valere perché confligge con ildisposto dell’art. 34, ultimo comma, del-la Legge n. 69/1963.Il richiamo del ricorrente ad un caso concaratteristiche asseritamente analoghe alproprio, nel quale la richiesta di ricono-scimento del praticantato è stata tuttaviaaccolta da un altro Consiglio Regionaledell’Ordine nel 2012, non è utilmente in-vocabile in tale sede. Tale richiamo è in-conferente poiché non è configurabileuna disparità di trattamento nel caso di in-terpretazioni eccessivamente favorevolidella normativa effettuate nel passato,non legittimando le stesse affatto un’ulte-riore interpretazione non corretta dellanormativa (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, n.520/2013). Inoltre, una eventuale dispari-tà di trattamento a fronte di scelte discre-zionali dell’Amministrazione è riscontra-bile soltanto in caso di assoluta identitàdi situazioni di fatto e di conseguente as-soluta irragionevole diversità del tratta-mento riservato, situazioni la cui provarigorosa deve essere fornita dall’interes-sato (Consiglio di Stato, sez. VI, n.1323/2013; T.R.G.A. Bolzano, n.214/2012). Alla luce delle precedenticonsiderazioni, il ricorso è infondato e,pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolodegli atti, udito il consigliere relatore, de-cide di respingere il ricorso presentato dalSig. Massimo Manfregola.Così deciso in Roma il 26 marzo 2014.

L’iscrizionenel registro

praticantidecade dopoun triennion. 8/2014

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II-6-2 Ricongiungimento:attività di pubblicistae praticantato – n. 26/2014

La Sig.ra Sonia Distefano, giornalistapubblicista dal 23 novembre 2007, il 29luglio 2013 ha presentato domanda diIscrizione nel Registro dei Praticanti conil percorso del Ricongiungimento.L’istanza è stata rigettata dal ConsiglioRegionale dell’Ordine dei Giornalisti del-la Sicilia il 10 gennaio 2014. In base allavalutazione del Consiglio Regionale del-l’Ordine, la collaborazione prestata dallaSig.ra Distefano avrebbe le caratteristichedi un’attività di mero corrispondente, ri-guardante in maniera prevalente un unicocentro periferico. Inoltre, la media di ol-tre 40 pezzi al mese non è stata conside-rata sufficiente a configurare un’attivitàriconducibile alla figura di giornalistaprofessionista.La Sig.ra Distefano, in data 18.03.2014,ha presentato ricorso avverso la deliberadi rigetto, dolendosi della valutazionedella propria attività operata in primaistanza. In particolare, la ricorrente sotto-linea che il proprio percorso formativo ècaratterizzato non solo dall’attività svoltaper il quotidiano “La Sicilia”, ma anchedalla collaborazione con “I Vespri” e dal-l’attività di Ufficio Stampa per alcune as-sociazioni di volontariato, e insiste affin-ché anche tali attività siano valutate ai fi-ni del ricongiungimento.Parere del Procuratore GeneraleIl Procuratore è intervenuto sul ricorsochiedendone il rigetto.ConsiderazioniIl 18 dicembre 2013 il Consiglio Naziona-le, avvertendo l’urgenza di garantire l’ac-cesso al professionismo a quei giornalistipubblicisti che esercitano attività giornali-stica in maniera prevalente e sono titolaridi rapporti di sistematica collaborazioneretribuita con periodici e quotidiani stam-pati, audiovisivi, telematici e uffici stam-

pa, ha approvato la decisione sul punto,nota come deliberazione sul “Ricongiun-gimento”. In base ad essa, possono pre-sentare la richiesta all’Ordine Regionaledi appartenenza, entro il 31 dicembre2016 i giornalisti pubblicisti che, iscrittiall’Elenco da almeno cinque anni, allasuddetta data abbiano i seguenti requisiti:- abbiano esercitato in maniera sistemati-ca e prevalente attività giornalistica retri-buita per almeno 36 mesi nel quinquen-nio precedente, di cui 18 nell’ultimotriennio;- abbiano raccolto documentazione atte-stante il/i rapporto/i professionale/i gior-nalistico/i esistente/i nel periodo di riferi-mento, compresa la documentazione fi-

scale (Cud o dichia-razione dei redditi);- consegnino all’Or-dine regionale, entroil 31 dicembre 2016,per ogni testata, unarelazione dell’attivi-

tà realizzata, comprendente scritti e/o fo-tografie e/o video e/o audio per giornalicartacei e/o on line, per radio e/o tv, lavo-ro di desk, comunicati per ufficio stampaavente caratteristiche professionali conti-nuative, confermati sotto la propria re-sponsabilità dal direttore o da un iscrittoall’Ordine o accertati direttamente dal-l’Ordine regionale;- svolgano attività giornalistica e abbianouna regolare posizione contributiva;- attestino di vivere di giornalismo in viaprevalente, dimostrando un reddito pro-fessionale indicativamente equiparabilealla metà del minimo tabellare lordo pre-visto per il praticante con meno di 12 me-si di servizio come stabilito dalC.C.N.L.G.La Commissione, a seguito di un primoesame del ricorso, ha invitato, con notaprot. n. 4267 del 26.06.2014, la Sig.ra Di-stefano ad integrare la documentazionepresentata in sede di domanda di iscrizio-ne attraverso l’allegazione di ulteriori ar-

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eRicongiun-gimento:attivitàdi pubblicistae praticantaton. 26/2014

ticoli, relativamente alle collaborazionicon La Sicilia e I Vespri nel periodo di ri-ferimento.In data 30.06.2014, la ricorrente ha ri-scontrato trasmettendo gli articoli richie-sti. Si precisa che non sono stati presi inconsiderazione i link relativi alla collabo-razione con l’emittente televisiva Sesta-rete, visto che taleattività è stata avvia-ta nel dicembre2013 e non rientra,pertanto, nel periodocui l’istante ha origi-narimente riferito ladomanda (presentata in data 29.07.2013).Dalla documentazione integrativa util-mente valutabile, emerge:1) che gli articoli cosiddetti da “corri-spondente” non si riferiscono esclusiva-mente al Comune di Belpasso – trattasi,peraltro, di un Comune di oltre 25000abitanti – ma riflettono fatti di cronacaavvenuti anche in Comuni limitrofi (Ni-colosi, Sigonella, Piano Tavola, e persinoCatania) – tali da configurare un’attivitàdi carattere quotidiano che abbraccia uncomprensorio vasto, sia in termini di su-perficie territoriale sia per quanto riguar-da il numero di abitanti.2) che, dal punto di vista dei contenuti, gliarticoli riguardano non solo fatti di crona-ca, ma anche argomenti più generali qua-li, ad esempio, le ripercussioni della guer-ra in Libia sulle problematiche della Sici-lia, i progetti sulle cave dell’Etna, l’attivi-tà dei missionari, l’operatività dei Torna-do, la base di Sigonella, l’attività dellaCaritas e problemi ambientali, tali quindida configurare prestazioni di natura gior-nalistica professionali, che non possonoessere circoscritte ad un mero rapporto dicorrispondenza (anche se il ricorso alla ri-chiesta del praticantato attraverso il cd.“ricongiungimento” non esclude che adinoltrarla possano essere dei “corrispon-denti”). Il criterio valutativo sulla produ-zione giornalistica è avvalorato dall’esa-

me degli articoli esibiti e relativi alla col-laborazione con il settimanale “I Vespri”.L’esame degli articoli prodotti a corredodella domanda consente anche una valu-tazione suppletiva: gli argomenti trattatirivestono un’incidenza tale che spessovengono “richiamati” in prima pagina dalquotidiano “La Sicilia”, se non addirittu-ra (avviene in qualche caso) sono pubbli-cati direttamente in prima pagina. La ri-corrente ha fornito pertanto una prova do-cumentale ampiamente dimostrativa dellamolteplice attività svolta, che spazia neipiù diversi settori, configurando a pienotitolo un’attività giornalistica di carattereprofessionale e a tempo pieno, considera-to anche il numero medio degli articoliprodotti mensilmente (oltre quaranta).Proprio tali integrazioni consentono dipervenire ad una diversa valutazione ri-spetto a quella effettuata dal Consigliodell’Ordine della Sicilia.La valutazione complessiva delle colla-borazioni, anche alla luce delle integra-zioni documentali prodotte dall’interessa-ta (l’ultima in ordine di tempo è del25.09.2014 e si riferisce alla retribuzionepercepita dal 1 gennaio al 30 giugno2012), consente di qualificare l’attivitàesercitata dalla Sig.ra Distefano comeun’attività professionale continuativa, atempo pieno e che, anche dal punto di vi-sta retributivo, integra i requisiti stabilitidal Consiglio Nazionale nella decisionedel 18 dicembre 2013 sul percorso del ri-congiungimento. I compensi complessi-vamente percepiti dalla ricorrente sono inlinea con i parametri fissati dal ConsiglioNazionale nella suddetta delibera, datoche la Sig.ra Distefano ha dimostrato dipercepire un reddito professionale indica-tivamente equiparabile alla metà del mi-nimo tabellare lordo previsto per il prati-cante con meno di 12 mesi di servizio co-me stabilito dal C.N.L.G. L’attività dellaSig.ra Distefano deve essere considerataequiparabile a quella di un operatore pro-fessionale dell’informazione e, quindi, è

Ricongiun-gimento:

attivitàdi pubblicistae praticantato

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sicuramente conforme ai requisiti delladelibera sul “Ricongiungimento”. Il ri-corso è fondato e, pertanto, deve essereaccolto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolodegli atti, udito il consigliere relatore, de-cide di accogliere il ricorso presentatodalla Sig.ra Sonia Distefano, accertatoche l’attività della stessa integra i requisi-ti previsti dalla decisione del ConsiglioNazionale in data 18.12.2013 in materiadi ricongiungimento. Tale delibera con-sente l’iscrizione al corso telematico diformazione di 40 ore attraverso la piatta-forma elaborata dal Cnog che prevedeuna prova finale. Il superamento di taleprova costituisce titolo ai fini dell’iscri-zione nel Registro dei Praticanti con de-correnza retroattiva di 18 mesi presso ilConsiglio Regionale dell’Ordine di ap-partenenza.Così deciso in Roma l’8 ottobre 2014.

II-6-3 Mezzi di provaper richiedere l’iscrizione.Potere accertatorio dell’Ordinen. 3/2014

La Sig.ra Maddalena Ganz in data20.03.2012 presenta ricorso avverso ladelibera con cui il Consiglio Regionaledell’Ordine dei Giornalisti del Veneto indata 11.12.2012 rigettava la domanda diiscrizione all’Elenco Pubblicisti dell’Al-bo dei Giornalisti.Alla domanda di iscrizione in data05.03.2012, la Sig.ra Ganz allegava gliarticoli pubblicati sulle testate giornalisti-che 2night.it e 2nightMagazine.A seguito dell’istruttoria compiuta, in da-ta 10.05.2013 il Consiglio Regionale de-cideva di respingere l’istanza, rilevandola natura publiredazionale e promoziona-le degli scritti, avendo accertato:

- che i servizi prodotti da MaddalenaGanz, risultano essere sostanzialmentedelle schede sintetiche che raccolgono lecaratteristiche di ristoranti, enoteche di-scoteche ed altro con i loro indirizzi e re-capiti telefonici;- che siamo di fronte a materiale promo-zionale di locali pubblici, realizzato uni-camente sulla base delle informazionifornite dai titolari, senza alcuna verificao approfondimento e senza alcuna inter-mediazione di carattere giornalistico.Circostanza dimostrata anche dal fattoche la testata 2Night non pubblica maischede negative sui locali (...) e che ilmateriale prodotto risulta privo della ne-cessaria valutazione critica e dell’elabo-razione della notizia destinata a formareoggetto di comunicazione interpersonale;della tempestività di informazione direttaa sollecitare i cittadini a prendere cono-scenza e coscienza di tematiche meritevo-li, cioè di quelle caratteristiche checonfigurano l’attività giornalistica.Nel ricorso la Sig.ra si duole delle valuta-zioni effettuate dal Consiglio Regionaledell’Ordine del Veneto, chiede l’annulla-mento della delibera di prima istanza e,conseguentemente, l’iscrizione nell’Elen-co Pubblicisti.

Audizione della ricorrente dinanzi allaCommissione ricorsi ed integrazione del-la documentazioneIn data 25.11.2013 la ricorrente è stataascoltata dalla Commissione Ricorsi e, intale sede, ha confermato le ragioni conte-nute nel ricorso ed ha descritto la propriaattività. A seguito dell’audizione, laSig.ra Ganz si è impegnata a produrre al-tri articoli integrativi relativi al biennio2011-2012, utili per l’iscrizione all’Elen-co Pubblicisti dell’Albo.I suddetti articoli pervenuti al relatore de-vono essere considerati della stessa natu-ra di quelli già allegati alla domanda diiscrizione, perché si è di fronte a materia-le promozionale di locali pubblici, realiz-

197Tenuta A

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ate nelle massim

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zato prevalentemente sulla base delle in-formazioni fornite dai titolari, senza al-cun approfondimento e senza alcuna in-termediazione di natura giornalistica.ConsiderazioniLa Commissione ha proceduto ad unapuntuale verifica della documentazionerelativa all’attività giornalistica prodottadalla ricorrente ed ha accertato che solouna parte esigua della produzione può es-sere riconducibile a vera attività giornali-stica, mentre tutto il resto ha natura publi-redazionale, per cui non può essere presoin considerazione.In particolare, da una disamina di tutta ladocumentazione esibita, la produzioneclassificabile come giornalistica in nes-sun caso raggiunge il dato quantitativoprevisto nel biennio di riferimento dalRegolamento del Consiglio Regionale delVeneto.Quanto ai motivi di ricorso, si rappresen-ta che è essenziale, ai fini dell’iscrizioneall’Albo, che l’attività svolta dall’aspi-rante abbia natura giornalistica.Nel merito, la Legge n. 69/1963 delineala figura del giorna-lista pubblicista.L’art. 1, comma 4,della Legge n.69/1963, stabilisceche sono pubblicisticoloro che svolgonoattività giornalisticanon occasionale eretribuita anche seesercitano altre professioni o impieghi.Quindi, uno dei requisiti essenziali perl’iscrizione all’Albo dei Giornalisti, Elen-co Pubblicisti, è la natura giornalisticadella prestazione (oltre alla regolare retri-buzione e alla non occasionalità dellastessa).L’articolo 34 del Dpr n. 115/1965 (Rego-lamento per l’esecuzione della legge pro-fessionale) precisa che ai fini dell’iscri-zione nell’elenco dei pubblicisti, la docu-mentazione prevista dall’articolo 35 del-

la legge deve contenere elementi circal’effettivo svolgimento dell’attività gior-nalistica nell’ultimo biennio.L’articolo 34 del Regolamento afferma,infine, nell’ultimo comma che il Consi-glio regionale può richiedere gli ulteriorielementi che riterrà opportuni in meritoall’esercizio della attività giornalisticada parte degli interessati.La sentenza della Cassazione n. 360/2002è citata in modo improprio dalla ricorren-te, poiché nella delibera di prima istanzav’è solo una valutazione degli scritti pre-sentati dall’aspirante pubblicista chedebbono comunque poter avere “il carat-tere estrinseco proprio di un articolo”(cfr. sentenza citata), senza alcun giudi-zio qualitativo sul loro contenuto (Cass.n. 360/2002, richiamata da Trib. di Roman. 382/2010).Nel caso specifico, la prevalenza degli ar-ticoli prodotti ha natura publiredazionalee/o promozionale e, quindi, non è ricondu-cibile alla nozione di attività giornalistica.Per costante giurisprudenza della Cassa-zione, costituisce attività giornalistica —presupposta, ma non definita dalla l. 3febbraio 1963 n. 69, sull’ordinamentodella professione di giornalista — la pre-stazione di lavoro intellettuale diretta al-la raccolta, commento ed elaborazione dinotizie volte a formare oggetto di comu-nicazione interpersonale attraverso gliorgani di informazione, ponendosi ilgiornalista quale mediatore intellettualetra il fatto e la diffusione della conoscen-za di esso, con il compito di acquisire laconoscenza dell’evento, valutarne la rile-vanza in relazione ai destinatari e confe-zionare il messaggio con apporto sogget-tivo e creativo.Preme osservare che non è compatibilecon il giornalismo, nella sua accezione diinformazione libera e critica, ogni situa-zione in cui l’aspirante giornalista sia re-tribuito direttamente ovvero indiretta-mente da attività che sono in aperto con-trasto con la libertà di informazione (De-

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Mezzidi prova

per richiederel’iscrizione.

Potereaccertatoriodell’Ordine -

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cisione C.N. 12/2013).Per cui, se è vero che all’aspirante giorna-lista non si applica la norma deontologicache vieta la commistione fra informazio-ne e pubblicità, è altrettanto vero che nonpossono essere presi in considerazione aifini dell’iscrizione all’Albo articoli chehanno natura promozionale ovvero pub-blicitaria.Ossia articoli che hanno natura non gior-nalistica.Conclusivamente, dato che la collabora-zione della Sig.ra Ganz con le testate2night.it e 2nightMagazine è stata carat-terizzata dalla prevalente redazione discritti di natura publiredazionale, il ricor-so è infondato e non merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolodegli atti, udito il consigliere relatore, de-cide di respingere il ricorso presentatodalla Sig.ra Maddalena Ganz.Così deciso in Roma il 21 gennaio 2014.

II-6-4 Provvedimentodi cancellazione nullose l’iscritto ha maturato 15 annidi anzianità alla datadel provvedimento - n. 6/2014

Il Sig. Vincenzo Chiarello in data26.11.2013 ha presentato ricorso con con-testuale istanza di sospensione avverso ladelibera di cancellazione dall’Elenco Pub-blicisti, adottata dal Consiglio Regionaledell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia.Il Consiglio dell’Ordine della Sicilia, connota prot. n. 611/12 in data 29.05.2012,nel quadro dei programma di revisionedell’Albo, ha invitato il Sig. Chiarello aprodurre quanto necessario assegnandoun termine di giorni 30 dal ricevimentodella missiva.Lo stesso Ordine ha ripetuto l’invito connota prot. n. 1037/12 in data 26.09.2012

assegnando il termine di trenta giorni adadempiere.Il ricorrente, iscritto all’Elenco Pubblicistidal 21.01.1998, è stato cancellato dal Con-siglio dell’Ordine nella sedutadell’11.10.2013 e tale decisione è stata no-tificata in data 30.10.2013, cioè dopo lamaturazione dei quindici anni di iscrizione.Il procedimento amministrativo di revi-sione si apre con l’invio all’interessatodella nota di revisione e si conclude conla delibera di cancellazione ovvero con laconferma dell’iscrizione.Si osserva che il sistema ordinistico nonprevede un termine massimo di durata delprocedimento di revisione. In ogni caso,la durata di tale procedimento ammini-strativo deve essere ragionevole, tenutoconto della complessità dell’istruttoria enel rispetto dei termini indicati dalla Leg-ge n. 241/1990.Quindi, dato che chi è iscritto all’Albo daalmeno 15 anni non può essere cancellato(art. 41), deve essere considerata nulla lacancellazione che intervenga dopo il rag-giungimento di tale requisito di anzianità.Tale principio è valevole anche nel caso incui il procedimento di revisione sia statoavviato antecedentemente alla maturazio-ne del requisito in parola, poiché nessunanorma prevede che l’avvio del procedi-mento di revisione sospenda la maturazio-ne dell’anzianità di iscrizione all’Albo.Tale orientamento è stato già espresso dalConsiglio Nazionale nella decisione indata 05.12.2002, nella quale è stato sotto-lineato che, indipendentemente dall’avviodel procedimento di revisione, la datadella delibera (di cancellazione) ha postoil ricorrente nella condizione di aver ma-turato l’anzianità di 15 anni di iscrizione.Il ricorso è fondato e va accolto, restandoassorbita l’istanza di sospensione.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolodegli atti, udito il consigliere relatore, de-

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cide di accogliere il ricorso presentato dalSig. Vincenzo Chiarello.Così deciso in Roma il 26 marzo 2014.

II-6-5 Continuità temporalee attestazione del direttoren. 12/2014

Thomas Vonmetz ha presentato domandadi iscrizione all’Elenco Pubblicisti in da-ta 03.04.2013, per la collaborazione conla testata giornalistica “SDF - SuedtirolDigital Fernsehen”.Tale collaborazione è rappresentata daservizi prodotti e trasmessi tra ottobre2009 e luglio 2012, periodo nel qualel’attuale ricorrente era assunto pressol’emittente come responsabile della pro-duzione.Alla domanda il Sig. Vonmetz ha inoltreallegato:- dichiarazione in data 28.03.2013, a fir-ma del direttore responsabile dell’emit-tente Davide Bucci, attestante l’attivitàgiornalistica del richiedente nel periodo02.09.2009 – 31.07.2012;- nota a firma del Sig. Vonmetz, nellaquale dichiara che “l’attività di collabora-zione con la testata giornalistica SuedtirolDigital Fernsehen è stata retribuita nel-l’ambito del mio ruolo di responsabiledella produzione”;- due buste paga;- nota di pagamento di data 29.03.2013presentata da Thomas Vonmetz alla VideoCap di Klaus Romen, relativa all’attivitàdi collaborazione occasionale svolta perla testata austriaca Servus TV in data14.12.2012, 08.01.2013, 25.03.2013 e29.03.2013;- dichiarazione dell’emittente Servus TV.La deliberaIn data 09.07.2013 il Consiglio Regionaledell’Ordine dei Giornalisti del Trentino-Al-to Adige ha rigettato la domanda di iscri-zione ritenendo la documentazione allegatanon rispondente ai requisiti previsti dalla

Legge 69/1963 e dal D.P.R. 115/1965 edosservando che la domanda di iscrizione al-l’Elenco Pubblicisti è stata presentata daThomas Vonmetz in data 28.03.2013 e do-cumenta l’attività svolta nel periodo otto-bre 2009/luglio 2012, attività quindi a quelmomento conclusa ormai da otto mesi.Ricorso al Consiglio NazionaleNel ricorso, ai fini dell’annullamento del-la delibera di prima istanza, vengono pre-sentate le seguenti doglianze:1 - Violazione e/o erronea applicazione/in-terpretazione degli art. 1 e 35 della Leggen. 69/1963 e/o dell’art. 34 D.P.R.115 /1965, in quanto il Consiglio dell’Ordinedel Trentino-Alto Adige ha rigettato l’istan-za preso atto che l’attività giornalisticaespletata dal ricorrente non risultava più inatto alla data di presentazione della doman-da di iscrizione all’Elenco Pubblicisti;2 - in ogni caso: manifesta illogicità/ irra-gionevolezza del provvedimento impu-gnato - violazione dell’art. 3 Cost. - con-trasto con l’art. 41 della Legge n.69/1963;3 - illegittimità del provvedimento impu-gnato per violazione dell’art. 10-bis dellalegge n. 241/1990 – non contestazione insede di preavviso di rigetto dell’insuffi-cienza del requisito di regolare retribu-zione;4 - in subordine: erronea valutazione de-gli elementi di fatto sussistenti nel caso dispecie nonché violazione/erronea appli-cazione dell’art. 35 Legge n. 69/1963;5 - in ulteriore subordine: legittimo impe-dimento allo svolgimento di attività pub-blicistica a tempo pieno da parte del sig.Vonmetz nel periodo da luglio 2012 alladata di presentazione della domanda diiscrizione.ConsiderazioniCon riferimento ai motivi di cui ai punti1- e 2- si precisa quanto segue. Come af-fermato dalla Suprema Corte di Cassazio-ne, l’art. 34 del D.P.R. 115/1965 precisache la documentazione di cui all’art. 35della Legge n. 69/1963 (giornali e perio-

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dici contenenti scritti a firma del richie-dente e certificati dei direttori delle pub-blicazioni) deve contenere elementi circal’effettivo svolgimento dell’attività gior-nalistica nell’ultimo biennio. La portataletterale delle due norme non può dar luo-go a dubbi interpretativi essendo inequi-vocabile la volontà della legge che attra-verso i termini almeno, effettivo ed ulti-mo, soprattutto se considerati in correla-zione tra loro, richiede il compimento deltirocinio oltre che come condizione diiscrizione all’Albo, come condizione diproponibilità della domanda. In particola-re, la precisazione del biennio come ulti-mo pone una relazione temporale tra ilsuo compimento e la presentazione delladomanda (Cassazione, sent. 6.10.1970).Inoltre, l’art. 35 della Legge n. 69/1963 el’art. 34 del D.P.R. 115/1965 devono es-sere letti in combinato disposto con l’art.1 della Legge Professionale, il quale defi-nisce gionalisti pubblicisti “…coloro chesvolgono attività giornalistica non occa-sionale e retribuita…”. Il termine “svol-gono” indica che l’attività deve essere at-tuale al momento della presentazione del-la domanda. Pertanto, nel caso in cui ven-ga presentata istanza di iscrizione mesidopo la cessazione dell’attività, l’iscrizio-ne stessa non è ammessa, in quanto l’atti-vità giornalistica stessa non è in corso al-l’atto della presentazione della domanda.La richiesta dell’interessato deve averead oggetto un’attività che sia svolta da unbiennio e che sia in corso al momentodella presentazione della domanda, nonpotendo considerarsi utile un requisito,pur se maturato in passato, tuttavia nonpiù attuale al momento della presentazio-ne della domanda (Consiglio di Stato,sez. I, parere n. 638/2014; Consiglio diStato, sez. VI, sent. n. 1556/2008). Quin-di, la collaborazione giornalistica svoltaper un biennio e poi interrotta non dà tito-lo all’iscrizione all’Elenco Pubblicisti(decisione C.N. n. 19/2011; decisioneC.N. n. 10/2009).

Per quanto riguarda il riferimento a con-trario all’art. 41 della L. 69/1963, talenorma non prevede alcun “bonus” riferitoa periodi di inattività, bensì stabilisce, perragioni di certezza del diritto, i periodi aiquali deve riferirsi la verifica della per-manenza dei requisiti da parte del Consi-glio Regionale dell’Ordine in sede di re-visione.Le norme relative alla cancellazione perinattività hanno la stessa ratio delle nor-me di iscrizione, ossia verificare che sus-sistono i requisiti di non occasionalità eregolare retribuzione dell’attività giorna-listica.La relazione di identità tra requisiti diiscrizione e requisiti di permanenza del-l’iscrizione all’Albo si pone quale garan-zia dei principi di uguaglianza (art. 3Cost.) e di parità di trattamento.Sono perciò prive di pregio le censure di-rette ad affermare la violazione ovverol’erronea applicazione degli articoli 1 e35 della Legge n. 69/1963 e dell’art. 34del D.P.R. 115/1965 (punto 1-), nonché lamanifesta illogicità ovvero irragionevo-lezza del provvedimento impugnato, la

violazione dell’art. 3Cost., il contrastocon l’art. 41 dellaLegge n. 69/1963(punto 2-).La censura di cui alpunto 3) è destituita

di fondamento alla luce delle precedenticonsiderazioni e, in particolare, del fattoche il Consiglio Regionale dell’Ordine hagarantito la partecipazione procedimenta-le comunicando con nota spedita in data17 maggio 2013 il preavviso di rigetto al-l’interessato e valutando le sue controde-duzioni.La comunicazione di tale preavviso e lavalutazione delle osservazioni dell’inte-ressato hanno infatti assicurato il contrad-dittorio predecisorio cui tende l’art. 10-bis della Legge n. 241/1990.Non costituisce apprezzabile violazione

Continuitàtemporalee attestazionedel direttoren. 12/2014

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procedurale l’ipotesi in cui il preavviso didiniego di cui all’art. 10 bis , l. n. 241 del1990 non presenti una delle contestazionitrasfuse, poi, nell’atto impugnato a fon-damento del rigetto, ove quest’ultimo siaautonomamentesupportato da validee diverse motivazio-ni, tali da sostenerloa prescindere dallaillegittimità delle ra-gioni in esso trasfu-se per la prima volta;sicché la funzione partecipativa e di dia-logo che la legge assegna all’atto di pre-avviso può ritenersi frustrata soltantoquando il diniego definitivo si fondi suragioni del tutto nuove, non enucleabilidalla motivazione dell’atto endoprocedi-mentale, e non quando la discrasia riguar-di soltanto uno dei plurimi motivi ritenu-ti ostativi all’accoglimento dell’istanza(T.A.R. Campania Salerno, sez. II,04/02/2013, n. 336).Per quanto riguarda la censura di cui alpunto 4), la collaborazione con ServusTV, a prescindere da una qualificazionedell’attività svolta, non può essere presain considerazione poiché la dichiarazionedel direttore non è rilasciata da un iscrittoall’Albo dei Giornalisti in Italia e, quindi,non ha valore probante ai sensi del com-binato disposto tra gli articoli 35 e 46 del-la Legge n. 69/1963 (decisione C.N.66/2011).Infatti, per il riconoscimento del titoloprofessionale estero è prevista una proce-dura ad hoc, di competenza del Ministerodella Giustizia. Infine, la censura di cui alpunto 5) non merita ingresso, in quantol’attuale ricorrente non ha avuto un impe-dimento di carattere tale da non consen-tirgli in alcun modo e contro la sua volon-tà di presentare la domanda.E ciò è inequivocabile, anche tenendoconto della possibilità di comunicare lapropria istanza per via telematica allaPubblica Amministrazione, ai sensi del

D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005.Il ricorso è infondato e, pertanto, deve es-sere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolodegli atti, udito il consigliere relatore, de-cide di respingere il ricorso presentato dalSig. Thomas Vonmetz.Così deciso in Roma il 13 maggio 2014.

II-6-6 Il biennio non deve esserenecessariamente regolatoda un rapporto contrattualen. 13/2014

Il Sig. Paolo Ciambi in data 10.07.2013ha presentato domanda di iscrizione nell‘Elenco Pubblicisti al Consiglio Regio-nale dell’Ordine dei Giornalisti della Val-le d’Aosta, per la collaborazione con larivista Alpe e per l’attività di addettostampa del Gruppo regionale del movi-mento Alpe.Il Consiglio ha esaminato la documenta-zione allegata alla domanda di iscrizione,ha ascoltato il Sig. Ciambi per alcune pre-cisazioni in merito alla domanda, all’atti-vità svolta, alla natura dei contratti e allaretribuzione percepita. Avendo rilevato lamancanza di copertura contrattuale e diretribuzione nel trimestre luglio-settem-bre 2012, ha trasmesso all’interessato ilpreavviso di rigetto.In data 24.09.2013, il Sig. Paolo Ciambiha provveduto a firmare la trascrizionedell’audizione del 12.09.2013 e ad inte-grare la domanda, producendo documen-ti attestanti l’attività lavorativa nel sud-detto periodo con relativa retribuzione daparte del Movimento politico Alpe.Il Consiglio, ritenuta la documentazioneincoerente con le dichiarazioni rese in se-de di audizione e considerata l’assenza dicopertura contrattuale nel trimestre luglio-settembre 2012, ha rigettato la domanda.

Continuitàtemporale

e attestazionedel direttoren. 12/2014

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Nel ricorso, il Sig. Ciambi ritiene inveceprovato lo svolgimento in modo non oc-casionale e retribuito dell’attività pubbli-cistica nel biennio di riferimento ed espo-ne in modo particolareggiato le circostan-ze del caso e i motivi di contestazionedella delibera impugnata.La Commissione Ricorsi, per la comple-tezza dell’istruttoria, ha deciso di chiarireil quadro fattuale della vicenda ascoltan-do l’interessato.Nel corso dell’audizione, il Sig. Ciambiha dichiarato di aver iniziato in data31.01.2011 la collaborazione con il grup-po Alpe del Consiglio Regionale dellaValle d’Aosta e di essere stato assuntocon contratti di collaborazione a progetto.Tali contratti prevedevano di seguire iConsigli Regionali, registrare l’attivitàsvolta dai componenti del gruppo Alpe eredigere articoli per il giornale Alpe, di-stribuito tramite posta presso le famiglienel territorio regionale.Nel periodo di riferimento della doman-da, il giornale è stato diretto da GiulianaLamastra, giornalista pubblicista, e avevaperiodicità quindicinale. Il Sig. Ciambiha inoltre dichiarato di aver scritto circa80 articoli nel biennio e di essere stato pa-gato a forfait, avendo ricevuto complessi-vamente circa 20mila euro netti.Tra il 31.01.2011 e il 30.06.2013, ossia ilperiodo per il quale chiede l’iscrizione al-l’Elenco Pubblicisti, ha stipulato quattrocontratti ma fra il terzo ed il quarto con-tratto (1.07.2012 - 20.09.2012) non haavuto copertura contrattuale, continuandoperò a scrivere come prima (circa 10 arti-coli). In particolare, il Sig. Ciambi ha rife-rito che in quel periodo, pur non percepen-do compenso, svolgeva attività giornalisti-ca onerosa. Ciò sarebbe dimostrato dal fat-to che il quarto contratto ha previsto unamaggiorazione dell’elemento retributivo,corrisposta per l’attività svolta nel periodoprivo di copertura contrattuale.ConsiderazioniDalla ricostruzione dei fatti si evince che

il Sig. Ciambi nel periodo luglio-settem-bre 2012 non ha interrotto la propria atti-vità, continuando a scrivere articoli, e chetale attività è stata retribuita successiva-mente attraverso una maggiorazione delcorrispettivo previsto nel contratto. Ciò inquanto il contratto stipulato, per la suanatura, non poteva riferire la retribuzionead un’attività già svolta.Inoltre, la non occasionalità dell’attività ela regolarità della retribuzione sono statecertificate dal direttore della pubblicazio-ne, la giornalista pubblicista Giuliana La-mastra. Il sistema ordinistico non specifi-ca la nozione di attività non occasionalee regolarmente retribuita né prevede chela collaborazione dell’aspirante pubblici-

sta debba obbligato-riamente rivestireforma contrattuale.Sulla base di tali as-sunti, si è consolida-to l’orientamentodel Consiglio Nazio-nale volto ad ap-prezzare la sostanzadel rapporto di col-

laborazione tra aspirante e testata ancheattraverso il superamento del dato forma-le. Come evidenziato dal Sig. Ciambi nelricorso, la produzione complessiva nelperiodo di riferimento è consistita in n. 78articoli e in n. 204 comunicati stampa edè stata caratterizzata da una retribuzionepari a euro 20.778,27 netti (euro10,389.13/anno)Si osserva preliminarmente che, a seguitodell’entrata in vigore della Legge150/2000 e trascorso il periodo transito-rio in essa previsto, il Consiglio Naziona-le ha chiarito che i comunicati stampa,pubblici e privati, non possono esserepresi in considerazione quale attività uti-le ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Pub-blicisti.Per quanto riguarda l’elemento della re-golare retribuzione, si osserva che il cor-rispettivo medio per articolo/comunicato

Il biennionon deveesserenecessaria-menteregolato daun rapportocontrattualen. 13/2014

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stampa è stato pari a euro 73,68).Quindi, la retribuzione percepita in rela-zione all’attività giornalistica utile ai finidell’iscrizione è pari a euro 5747,04(2873,52/anno).Visto che l’Ordine dei Giornalisti dellaValle d’Aosta fissa quali requisiti minimiai fini dell’iscrizione la redazione di n. 40articoli e la percezione di euro 500 di re-tribuzione nel biennio (250/anno), esclusii comunicati stampa allegati alla domandadi iscrizione, il numero degli articoli pro-dotti e la retribuzione in media percepitadal sig. Ciambi consentono di raggiunge-re prova sufficiente in ordine alla sussi-stenza dei requisiti di iscrizione all’Albo.Il ricorso è fondato e, quindi, merita acco-glimento.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolodegli atti, udito il consigliere relatore, de-cide di accogliere il ricorso presentato dalSig. Paolo Ciambi.Così deciso in Roma il 13 maggio 2014.

II-6-7 Mediazione giornalisticae congruità dei mezzi di prova.Si ammette l’iscrizionen. 16/2014

La Sig.ra Cristina Attuati ha presentato ri-corso contro la delibera di rigetto delladomanda di iscrizione all’Elenco Pubbli-cisti, adottata dal Consiglio Regionaledell’Ordine dei Giornalisti del Piemontein data 06.09.2013.La domanda di iscrizione si riferisce allacollaborazione quale vicedirettore del pe-riodico “Incontri”, edito in Roma, organodel sindacato autonomo DirCredito.Nel ricorso la Sig.ra Attuati si duole delfatto che (...) il Consiglio ha rigettato ladomanda con una motivazione lacunosa(non ha valutato il ruolo di vicedirettoredella scrivente, che ha contribuito e con-

tribuisce alla creazione del periodico in-teso come opera collettiva dell’ingegnoex legge 633/1941, e contraddittoria (29articoli allegati alla domanda contro i 20richiesti dall’Ordine medesimo con certi-ficazioni fiscali per un totale di euro1.315 percepiti nel biennio 2011/2013 afronte dei 1.300 euro lordi richiesti dal-l’Ordine medesimo come da circolare).La ricorrente contesta inoltre, relativa-mente al procedimento di prima istanza laviolazione del diritto di difesa (rectius:del diritto di partecipazione al procedi-mento) e la violazione dell’art. 10-bis del-la legge n. 241/1990.Parere del Procuratore GeneraleIl Procuratore Generale della Repubblicadi Torino è intervenuto sul ricorso chie-dendone il rigetto. Il parere è stato comu-nicato alla ricorrente, la quale ha replica-to allo stesso.Audizione della ricorrenteIn data 08.01.2014, la Sig.ra Attuati è sta-ta ascoltata dalla Commissione Ricorsi.Nel corso dell’audizione ha specificato lemodalità di svolgimento della propria at-tività presso la rivista Incontri e il suoruolo di coordinatrice responsabile del di-partimento comunicazione del SindacatoDircredito.Audizione del DirettoreIn data 11.02.2014 è stato ascoltato dallaCommissione Ricorsi il giornalista pro-fessionista direttore della rivista Incontrinel periodo al quale si riferisce la doman-da di iscrizione della Sig.ra Attuati. Que-sti ha dichiarato che la Sig.ra Attuati erail suo vice e di fatto era la persona opera-tiva e che indipendentemente dall’uscitadel giornale la Sig.ra Attuati lavoravacon continuità presso l’ufficio comunica-zione del sindacato ed in particolare sidedicava alla realizzazione del giornale.ConsiderazioniDall’esame delle comunicazioni inseritenel fascicolo, la Commissione ha rilevatoche il Consiglio Regionale dell’Ordinedel Piemonte ha garantito un’adeguata

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partecipazione della ricorrente al procedi-mento di prima istanza (nota prot. n. 131in data 31.07.2013, alla quale hanno re-plicato sia la ricorrente con nota in data26.08.2013 sia il Segretario Generale delSindacato, Maurizio Arena, con nota indata 24.09.2013).Infatti l’art. 10-bis della L. n. 241 del1990, invocato dalla ricorrente, non vaapplicato meccanicamente e formalistica-mente, in omaggio ai principi di efficaciae celerità dell’azione amministrativa, es-sendo rinvenibili atti equipollenti al ritua-le preavviso di rigetto (T.A.R. Campania,Napoli, sez. VIII, 10/01/2013, n. 239).Ebbene, la nota prot. n. 131/2013 trasmes-sa dal Consiglio Regionale dell’Ordine al-la Sig.ra Attuati, pur non richiamandol’art. 10-bis, presenta di fatto tutte le ca-ratteristiche di un atto finalizzato a pro-muovere il contraddittorio predecisiorio.A seguito di un puntuale esame degli arti-coli allegati, è stato rilevato che il nume-ro degli stessi è superiore a quello richie-sto - e rilevato in sede di procedimento –dal Consiglio Regionale dell’Ordine delPiemonte per i periodici di tale tipologia.Si tratta, infatti, dell’esibizione di 27 arti-coli firmati dalla richiedente, a fronte dei20 richiesti dal Consiglio Regionale del-l’Ordine del Piemonte per i collaboratoridei “periodici”. Ad avviso della Commis-sione, gli articoli prodotti sono caratteriz-zati da mediazione giornalistica ed il loronumero è adeguato alla natura della pub-blicazione. Considerato, inoltre, che lacollaborazione è avvenuta per un periodi-co, il numero degli articoli prodotti, oltread essere sufficiente rispetto a quello con-templato dall’Ordine del Piemonte, con-cretizza la continuità richiesta dalla nor-ma generale. Nel biennio di riferimento laSig.ra Attuati ha rivestito la qualifica divicedirettore della rivista, esercitando icompiti ad essa collegati e tale ruolo èstato confermato in sede di audizione dalgiornalista professionista direttore. Connota in data 09.01.2014, la Sig.ra Attuatiha integrato la documentazione relativa

all’elemento della retribuzione producen-do mod. 730/2012, relativo ai redditi del

2011, e mod.730/2013, relativo airedditi del 2012.Quindi, si raggiungeprova sufficiente inordine alla sussi-stenza dei requisitidi non occasionalitàe di regolare retribu-zione dell’attività

giornalistica svolta. Il ricorso è fondato e,pertanto, merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolodegli atti, udito il consigliere relatore, de-cide di accogliere il ricorso presentatodalla Sig.ra Cristina Attuati.Così deciso in Roma l’8 luglio 2014.

II-6-8 Retribuzione e ritenutedi legge documentate. Si accoglieil ricorso - n. 18/2014

La Sig.ra Rita Patanè ha presentato do-manda di iscrizione nell’Elenco Pubblici-sti per la sua collaborazione, svolta dall’8gennaio 2011 fino a tutto il 2012, con latestata giornalistica “Tra News”, telegior-nale quotidiano delle emittenti “Tra” e“Prima Tv”, diretta da Giovanni Iozzia.Alla Sig.ra Patané viene contestata dalConsiglio dell’Ordine della Sicilia lamancanza di tracciabilità dei pagamenti.Si è proceduto, quindi, all’esame delladocumentazione, rappresentata da:- n. 100 articoli, di cui n. 46 per il 2011 en. 54 per il 2012;- dichiarazione del direttore;- certificazione dell’editore relativa al pe-riodo gennaio – giugno 2011 per la som-ma di euro 320 netti assegno bancario ditale importo in data 20 giugno 2011, mo-dello F24 del 15.07.2011;- certificazione dell’editore relativa al pe-riodo luglio – novembre per la somma di333 euro netti, assegno bancario in data30.11.2011 e modello F24 in data

Mediazionegiornalisticae congruitàdei mezzidi prova.Si ammettel’iscrizionen. 16/2014

205Tenuta A

lboDecisioni richiam

ate nelle massim

e

16.12.2011;- certificazione dell’editore relativa al pe-riodo gennaio-giugno 2012 per la sommadi 320 euro, assegno bancario in data30.06.2012 e modello F24;- certificazione dell’editore relativa al pe-riodo in data 20.11.2012, per la somma di300, assegno bancario relativo a tale im-porto e modello F24.Parere del Procuratore GeneraleIl Procuratore è intervenuto sul ricorsochiedendone il rigetto.ConsiderazioniLa Legge n. 69/1963 delinea la figura delgiornalista pubblicista.L’art. 1, comma 4, della Legge n.69/1963, stabilisce che sono pubblicisticoloro che svolgono attività giornalisticanon occasionale e retribuita anche seesercitano altre professioni o impieghi.L’articolo 34 del Dpr n. 115/1965 (Rego-lamento per l’esecuzione della legge pro-fessionale) precisa che ai fini dell’iscri-zione nell’elenco dei pubblicisti, la docu-mentazione prevista dall’articolo 35 del-la legge deve contenere elementi circal’effettivo svolgimento dell’attività gior-nalistica nell’ultimo biennio.La documentazione presente nel fascicolorisulta completa e rispondente alle previsio-ni legali, in quanto l’attuale ricorrente ha al-legato gli articoli, ha prodotto la dichiara-zione del direttore, le certificazioni dei pa-gamenti da parte dell’editore Prima TV perun importo totale pari a euro 1273,33 - su-periore al minimo richiesto dal Consigliodell’Ordine della Sicilia - e copie degli as-segni bancari e dei modelli F24 relativa-mente a ciascuno dei quattro pagamenti.Si osserva che l’effettivo assoggettamen-to a ritenuta alla fonte relativamente aredditi di lavoro autonomo può essere di-mostrato dal contribuente attraverso l’esi-bizione congiunta della fattura e della do-cumentazione bancaria, idonea a compro-vare l’importo del compenso netto effetti-vamente percepito, al netto della ritenuta,così come risulta dalla predetta fattura.Le ritenute possono anche essere autocerti-

ficate – sotta la propria responsabilità pena-le - dal soggetto sostituito, ossia dall’aspi-rante pubblicista, nel caso in cui l’editore,in qualità di sostituto di imposta, non abbia

rilasciato la certifica-zione.Infatti, in sede dicontrollo fiscale(art. 36-ter delD.P.R. 600/1973) ilcontribuente puòprodurre un’autocer-

tificazione (dichiarazione sostitutiva diatto notorio di cui all’art. 47 del D.P.R.445/2000) che, se corredata dalla fattura edalla documentazione bancaria, assumeun valore equipollente a quello della cer-tificazione del sostituto di imposta (riso-luzione Agenzia Entrate n. 68/2009).In data 08.07.2014, la ricorrente è stataascoltata dal Consiglio Nazionale e, in ta-le occasione, ha confermato il contenutodel ricorso.Nel caso specifico, la certificazione dellaretribuzione e delle ritenute alla fonte so-no state rilasciate sotto la propria respon-sabilità dall’editore, ai sensi della norma-tiva vigente in materia fiscale (con parti-colare riferimento al D.P.R. 600/1973).Si osserva che i documenti complessiva-mente prodotti e, in particolare, la dichia-razione resa dal direttore responsabile e lecertificazioni retributive e fiscali rilascia-te dall’editore in relazione ai singoli pe-riodi della collaborazione, devono consi-derarsi adeguate in base alle comuni rego-le di esperienza e sono tali da fornire,quindi, prova sufficiente in ordine ai re-quisiti di iscrizione all’Elenco Pubblicisti.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve esse-re accolto.

P.Q.M.Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolodegli atti, udito il consigliere relatore,ascoltata la ricorrente in data 08.07.2014,decide di accogliere il ricorso presentatodalla Sig.ra Rita Patanè.Così deciso in Roma l’8 luglio 2014.

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Retribuzionee ritenutedi leggedocumentate.Si accoglieil ricorson. 18/2014

III APPENDICE (CONTENUTA NEL CD-ROM)A cura di Alessandra Torchia

1 - MASSIME GIURISPRUDENZIALI 2014• Giurisprudenza penale

- Diffamazione a mezzo stampa

- Segreto professionale

• Giurisprudenza civile

2 - PROVVEDIMENTI AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI 2014

3 - RASSEGNA NORMATIVA DI INTERESSE• Legge n. 69/1963

• D.P.R. 115/1965

• D.P.R. 137/2012

• Regolamento delle funzioni disciplinari del 14 dicembre 2012

• Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di Disciplina

Nazionale (D.M. 21 febbraio 2014)

• Regolamento per l’organizzazione del Consiglio nazionale e la trattazio-

ne degli affari di sua competenza

(D.M. 3 dicembre 2014)

4- Massimario 2014Massimario 2013Massimario 2012Massimario 2011Massimario 2010Massimario 2009Massimario 2008Massimario 2007Massimario 2006Massimario 2005

Finito di stampare nel mese di maggio 2015presso Grafiche del Liri s.r.l.

03036 Isola del Liri (Fr)via Napoli, 85

GIURISPRUDENZA PENALE

Diffamazione a mezzo stampaNon sussiste il reato di diffamazionequando vengono pronunziate frasi offensi-ve nei confronti di una categoria limitata,nell’ipotesi in cui le persone alle quali lefrasi si riferiscono non sono individuabili.(Nel caso in questione è stato confermatoil non luogo a procedere nei confronti diC.G., imputato del delitto di diffamazionea mezzo stampa in quanto quale soggettointervistato, aveva offeso la reputazionedell’ordine religioso dei Salesiani).Cass. Pen. – Sez. V – n. 42918 del05.02.2014

La remissione della querela effettuatanei confronti del giornalista estende isuoi effetti anche nei confronti dell’in-tervistato poiché ricorrere identità tra ilreato commesso dall’autore dell’artico-lo e il soggetto che rende le dichiarazio-ni finite sulla stampa. Non trovano ap-plicazione, infatti, i principi affermatidalla giurisprudenza in tema di mancataestensione degli effetti nei rapporti tragiornalista e direttore responsabile delgiornale e viceversa, attesa l’insussi-stenza dei profili impeditivi rappresen-tati dalla autonomia dei reati, dalla di-versità dell’elemento soggettivo e dallaesclusione del concorso di persone nelreato. (Nel caso in questione è stata di-chiarata l’estinzione del reato per remis-sione della querela e conseguente annul-lamento della decisione impugnata, conspese a carico del querelato).Cass. Pen. – Sez. V – n. 42918 del05.02.2014

Non svolge il corretto ruolo di informa-zione e di critica chi aggredisce l’altruireputazione con termini inappropriati,slealmente estranei al lessico usuale del-la polemica sportiva, facilmente sostitui-bili con altri ugualmente critici ma com-patibili con civili relazioni umane e so-ciali. Il requisito dell’esimente del dirittodi critica non può equivalere ad obbligodi utilizzare un linguaggio grigio e ano-dino essendo consentito l’uso di espres-sioni aspre e polemiche, specie quandooggetto della censura siano argomenti diampio e diffuso interesse pubblico. Tut-tavia il confine invalicabile resta quellotracciato dall’art. 3 della Costituzioneossia quel minimo di dignità riconosciu-ta ad ogni essere umano.Cass. Pen. – Sez. V – n. 21845dell’11.20.2014

L’esercizio del diritto di critica non èinvocabile tutte le volte in cui la sop-pressione del diritto all’onore non ègiustificata dalla verità della notizia,neanche putativa non essendo stato pro-vato un serio e diligente lavoro di ricer-ca e di verifica della notizia da parte delgiornalista. (Nel caso in questione è sta-ta ritenuta responsabile di diffamazionea mezzo stampa, una giornalista chesulla base di “voci maligne” aveva ac-cusato, senza prove e senza riscontro,un ex magistrato di aver interferito sul-l’attività di una sezione del Consiglio distato di cui non faceva parte, manipo-lando così le decisioni di altri magistra-ti, ritenuti influenzati se non collusi). Cass. Pen. – Sez. III – n. 4068 del20.02.2014

209Massim

e giurisprudenziali

MASSIME GIURISPRUDENZIALI

SEGRETO PROFESSIONALE

L’ordine di esibizione rivolto al giornali-sta ai sensi dell’art. 256 c.p.p. e l’even-tuale successivo provvedimento di se-questro probatorio deve necessariamenteindicare la “res” da sottoporre a vincoloe la necessità di apprendere la stessa aifini dell’accertamento della notizia direato. Ciò al fine di rispettare il principiodi proporzionalità tra il segreto profes-sionale riconosciuto al giornalista a tute-la della libertà di informazione e quelladi garantire la dimostrazione dei fatti og-getto di indagine penale. (Nel caso inquestione la Corte ha ritenuto illegittimoil sequestro di “computer”, “pen driver”,DVD, lettore MP3 ecc. in uso ad un gior-nalista e, invece, legittimo il sequestrodei documenti intestati D.N.A. anch’essidetenuti dal medesimo professionista)Cass. Pen. - Sez. VI - n. 31734 del15.04.2014

GIURISPRUDENZA CIVILE

Il requisito temporale dei 18 mesi conti-nuativi ex art. 29, legge 69/1963 e art. 41,D.P.R. 115/1965 utili ai fini della praticagiornalistica, deve essere appurato concertezza ed indipendentemente dal carat-tere puramente fattuale del tirocinio, tan-to nel suo decorso iniziale quanto nel suointero svolgimento con modalità di colle-gamento con organismi redazionali dellastruttura, univocamente riconducibili allapratica giornalistica. (Nel caso in esame,la Corte di Cassazione ha annullato conrinvio alla Corte d’appello di Palermo, lasentenza con cui era stato riconosciuto ilpraticantato giornalistico ad un tecnico diproduzione Rai, rilevando la mancataprova dell’inizio di tale attività).Cass. Civ. - Sez. III – n. 5794 del13.03.2014

L’attività del tecnico montatore di ri-prese può essere qualificata giornalisti-ca quando si concreta nella predisposi-zione di un servizio dotato di capacitàdi completamento della notizia, senzala quale verrebbe meno o sarebbe so-stanzialmente diversa l’efficacia comu-nicativa del servizio scritto o parlato alquale accede e dunque confezioni unmessaggio ossia un pensiero originaledi attitudine ed intermediazione infor-mativa.Cass. Civ. - Sez. III – n. 5794 del13.03.2014

La “responsabilità di un servizio” va in-tesa come impegno del giornalista ditrattare, con continuità di prestazioni,uno specifico settore o specifici argo-menti d’informazione. Pertanto deve ri-tenersi tale chi mette a disposizione leproprie energie lavorative per fornirecon continuità ai lettori della testata unflusso di notizie in una specifica e pre-determinata area dell’informazione, at-traverso la redazione di articoli o la te-nuta di rubriche.Cass. Civ. – Sez. Lav. – n. 11065 del20.05.2014

La particolare modalità di svolgimentodel lavoro di tipo giornalistico rendedifficile sia la prestazione lavorativaentro precisi limiti di orario sia la quan-tificazione dello straordinario ulteriorerispetto a quello forfettariamente pattui-to e dà diritto ad un supplemento retri-butivo. L’onere probatorio relativo al-l’osservanza di un orario eccedente ri-spetto a quello rientrante nel forfait, in-combe sul lavoratore il quale è tenuto aprovare rigorosamente la relativa pre-stazione ed in termini sufficientementerealistici i suoi termini quantitativiCass. Civ. – Sez. Lav. – n. 19299 del12.09.2014

210Massimario 201

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Provvedimento del 27 febbraio2014IL GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenzadel dott. Antonello Soro, presidente,della dott.ssa Augusta Iannini, vicepre-sidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici,componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 20novembre 2013 nei confronti del bloggiornalistico “Stabia24.it”, con cui XY,rappresentata e difesa dall’avv. Gianlui-gi Ciacci, ribadendo le istanze già avan-zate con il previo interpello di cui al-l’art. 7 del Codice in materia di prote-zione dei dati personali, d.lg. 30 giugno2003, n. 196 (di seguito “Codice”), hachiesto la cancellazione di una “foto-grafia che la ritraeva in costume da ba-gno all’interno della sua proprietà”, dif-fusa in occasione della pubblicazione,in data XX, di un articolo dal titolo“YY”, nonché di un ulteriore articolo,datato ZZ, dal titolo KK”, attinenti avari fatti relativi alla vita della medesi-ma, tra cui, nel caso di specie, la pre-sunta avvenuta sanatoria, quale “YY”,di “quella che in realtà sarebbe, secon-do l’autore, una piscina”; la ricorrenteha infatti lamentato l’illegittimità deltrattamento posto in essere dalla testatagiornalistica in quanto eccedente e nonpertinente rispetto alle finalità persegui-te, non potendosi ritenere la predettapubblicazione funzionale alla corretta

esplicazione del diritto di cronaca; la ri-corrente ha chiesto altresì la liquidazio-ne in proprio favore delle spese soste-nute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, inparticolare, la nota del 9 dicembre 2013con la quale questa Autorità, ai sensidell’art. 149 del Codice, ha invitato latestata resistente a fornire riscontro allerichieste dell’interessata, nonché la no-ta del 17 gennaio 2014 con cui è statadisposta la proroga del termine per ladecisione sul ricorso;

VISTO che, in assenza di riscontro daparte del titolare del trattamento  entroil termine indicato dall’Autorità nellanota di cui sopra, l’Ufficio ha richiestoalla Guardia di Finanza - Nucleo spe-ciale Privacy di provvedere alla notifi-cazione del ricorso e degli atti procedi-mentali connessi al soggetto identifica-to quale editore del blog giornalistico inquestione;

VISTO che, in esito all’avvenuta for-male notificazione dei predetti atti indata 1° febbraio 2014, la testata resi-stente, di cui è stato identificato l’edito-re nella persona del sig. Gennaro Man-zo e che ad oggi, in base alle risultanzedel sito, non risulta ancora registrata,non ha fornito alcun elemento di valuta-zione in ordine alle richieste avanzatecon il ricorso;

RILEVATO che, al fine di contempera-re i diritti della persona (in particolare ildiritto alla riservatezza) con la libertà di

211Provvedim

enti Autorità garante per la protezionedei dati personali 2014PROVVEDIMENTI AUTORITÀ GARANTEPER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI 2014

manifestazione del pensiero, la discipli-na in materia di protezione dei dati per-sonali prevede specifiche garanzie ecautele nel caso di trattamenti effettuatiper finalità giornalistiche, confermandola loro liceità, anche laddove essi sisvolgano senza il consenso degli inte-ressati, purché avvengano nel rispettodei diritti, delle libertà fondamentali edella dignità delle persone alle quali siriferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 es. e art. 102, comma 2, lett. a), del Co-dice, nonché artt. 3 e 8, comma 1, codi-ce di deontologia relativo al trattamen-to dei dati nell’esercizio dell’attivitàgiornalistica, pubblicato in G. U. 3 ago-sto 1998, n. 179), con particolare ri-guardo a fatti che si svolgono all’inter-no del domicilio e degli altri luoghi diprivata dimora dei soggetti coinvolti;

RILEVATO che, nel caso di specie, fer-ma restando la legittima esplicazionedel diritto di cronaca in merito a fattiche, coinvolgendo un personaggio notonell’ambiente di riferimento, presenta-no profili di interesse pubblico, occorretuttavia tenere conto del fatto che la dif-fusione dell’immagine della ricorrenteritratta in momenti di vita privata in unluogo non accessibile al pubblico, qua-le la propria dimora, configura un trat-tamento eccedente rispetto al contenutodegli articoli menzionati nel ricorso,non ritenendosi necessaria la pubblica-zione integrale dell’immagine della me-desima al fine di fornire elementi a sup-porto della ricostruzione giornalisticaeffettuata; senza contare peraltro che lamedesima ripresa (sulle cui modalitànon si dispone di informazioni suffi-cienti visto il mancato riscontro da par-te del titolare del trattamento),  potreb-be integrare la violazione delle normepenali poste a tutela della vita privata(artt. 614 e 615 bis c.p.), in ordine alle

quali peraltro la ricorrente ha manife-stato l’intenzione di presentare querela;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 7,comma 3, lett. b) del Codice, ogni inte-ressato ha diritto di chiedere la cancel-lazione, la trasformazione in formaanonima o il blocco dei dati personalitrattati in violazione di legge;

RITENUTO pertanto, alla luce di ciò,di dover accogliere il ricorso e, per l’ef-fetto, di dover ordinare a Gennaro Man-zo, in qualità di editore del blog giorna-listico “Stabia24.it”, di rendere anoni-ma, nella fotografia pubblicata a corre-do degli articoli sopra citati, oltreché inun ulteriore articolo del XX (dal titoloYY”“) che, pur non espressamentemenzionato dall’interessata, risulta tut-tora reperibile sul sito citato, l’immagi-ne della ricorrente ritratta in costume dabagno (attraverso, ad esempio, la pixe-latura della medesima o altri accorgi-menti aventi analogo scopo), entro tren-ta giorni dalla ricezione del presenteprovvedimento; rilevato altresì che ilGarante si riserva di avviare appositoprocedimento al fine di  valutare la sus-sistenza dei presupposti in base ai qua-li, tenuto conto del  mancato riscontroalla richiesta di informazioni trasmessadall’Autorità ai sensi dell’art. 157 delCodice, contestare al titolare del tratta-mento la sanzione amministrativa di cuiall’art. 164 del Codice;

VISTA la determinazione generale del19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadelle spese e dei diritti da liquidare peri ricorsi; ritenuto congruo, su questa ba-se, determinare l’ammontare delle spe-se e dei diritti inerenti all’odierno ricor-so nella misura forfetaria di euro 500, dicui euro 150 per i diritti di segreteria,considerati gli adempimenti connessi,

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in particolare, alla presentazione del ri-corso e ritenuto di porli interamente acarico di Gennaro Manzo, in qualità dieditore del blog giornalistico “Sta-bia24.it”;

VISTA la documentazione in atti;VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;VISTE le osservazioni dell’Ufficio for-mulate dal segretario generale ai sensidell’art. 15 del regolamento del Garan-te n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, or-dina a Gennaro Manzo, in qualità dieditore del blog giornalistico “Sta-bia24.it”, di rendere anonima l’immagi-ne della ricorrente in costume da bagno(anche attraverso la pixelatura dellamedesima o altri accorgimenti aventianalogo scopo) contenuta nella fotogra-fia pubblicata a corredo degli articolicitati in premessa, entro trenta giornidalla ricezione del presente provvedi-mento; 2) determina nella misura for-fettaria di euro 500, l’ammontare dellespese e dei diritti del procedimento, po-sti interamente a carico del titolare deltrattamento, il quale dovrà liquidarli di-rettamente a favore della ricorrente. IlGarante, nel prescrivere a GennaroManzo, in qualità di editore del bloggiornalistico “Stabia24.it”, ai sensi del-l’art. 157 del Codice, di comunicarequali iniziative siano state intraprese alfine di dare attuazione al presente prov-vedimento entro quaranta giorni dallaricezione dello stesso, ricorda chel’inosservanza di provvedimenti delGarante adottata in sede di decisionedei ricorsi è punita ai sensi dell’art. 170del Codice per la protezione dei datipersonali. Si ricorda che il mancato ri-

scontro alla richiesta ex art. 157 è puni-to con la sanzione amministrativa di cuiall’art. 164 del Codice. Ai sensi degliartt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n.150/2011, avverso il presente provvedi-mento può essere proposta opposizioneall’autorità giudiziaria ordinaria, con ri-corso depositato al tribunale ordinariodel luogo ove ha la residenza il titolaredel trattamento dei dati, entro il terminedi trenta giorni dalla data di comunica-zione del provvedimento stesso, ovverodi sessanta giorni se il ricorrente risiedeall’estero.

Provvedimento del 3 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenzadel dott. Antonello Soro, presidente,della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici,componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 4febbraio 2014, nei confronti di VenetoBanca S.c.p.a., con cui XY, rappresen-tato e difeso dagli avv.ti Alberto Tedol-di, Marianna E. Gurrado e Daniela Pa-risi, ha chiesto, ribadendo le istanze giàavanzate ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 30giugno 2003, n. 196, recante il Codicein materia di protezione dei dati perso-nali (di seguito “Codice”), “l’aggiorna-mento e/o la rettificazione e/o la cancel-lazione dei dati personali che lo riguar-dano (nome, cognome, qualifiche pro-fessionali, pensiero)”, nonché l’attesta-zione che tali operazioni siano “stateportate a conoscenza anche, per quantoriguarda il loro contenuto, de L’Espres-so, imponendo alla banca uguale diffu-sione e pubblicazione”; il ricorrente, al

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enti Autorità garante per la protezionedei dati personali 2014

quale l’odierna resistente aveva affida-to l’incarico di rendere un parere “sul-l’adeguatezza di una proposta”, avanza-ta dalla Banca medesima, “di determi-nazione dell’importo che avrebbe dovu-to essere versato in aggiunta al valorenominale di ogni  azione, per l’ipotesiin cui si fosse deciso di emettere nuoveazioni”, ha, in particolare, lamentatol’avvenuta violazione del vincolo di ri-servatezza che l’interessato aveva “im-posto al CdA nell’accettare l’incaricoconferito e la conseguente pubblicazio-ne non autorizzata del contenuto delsuo parere” effettuata dal settimanaleL’Espresso “senza alcuna contestualiz-zazione e solo per finalità denigrato-rie”, danneggiando “in modo depreca-bile la sua onorabilità e professionali-tà”;  il ricorrente ha chiesto altresì la li-quidazione in proprio favore delle spe-se sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, inparticolare, la nota dell’11 febbraio2014 con la quale questa Autorità, aisensi dell’art. 149 del Codice, ha invita-to la parte  resistente a fornire riscontroalle richieste dell’interessato;

VISTA la nota, datata 5 marzo 2014,con cui Veneto Banca S.c.p.a., nel for-nire riscontro alle richieste dell’interes-sato, ha, in primo luogo, respinto la ri-chiesta di cancellazione dei dati perso-nali del medesimo “raccolti in relazio-ne  all’incarico professionale” conferito“per la formulazione del parere del-l’aprile 2012”, dichiarando che tali datisono stati raccolti al solo fine di adem-piere agli obblighi contrattuali assunti,nonché agli obblighi di legge (contabilie fiscali) connessi al rapporto instaura-to a tal fine tra le parti e in ragione deiquali i predetti dati “dovranno di neces-sità rimanere conservati presso” gli ar-

chivi della banca; il titolare del tratta-mento ha inoltre eccepito, con riguardoalla richiesta di rettificazione e/o ag-giornamento, di non potervi dar seguitoin ragione della genericità e della va-ghezza delle stesse, precisando altresìdi non essere tenuta ad alcuna comuni-cazione nei confronti di L’Espresso“non avendo mai comunicato o diffusoal settimanale i dati personali del ricor-rente”; la resistente ha infine assicuratodi “aver sempre scrupolosamente ri-spettato tutti gli impegni assunti” neiconfronti del ricorrente, respingendo“qualsivoglia responsabilità rispetto al-le modalità con le quali il suo nome e lesue cariche e qualifiche sono state di-vulgate nell’articolo” indicato nell’attodi ricorso;

VISTA la nota, datata 7 marzo 2014,con cui il ricorrente, nel ribadire le pro-prie richieste, ha confutato le argomen-tazioni addotte dalla controparte, ecce-pendo come la stessa abbia del tuttoomesso di fornire “una logica spiega-zione all’unico punto oggetto del-l’odierna vicenda, e cioè  di comeL’Espresso sia potuto venire in posses-so di un parere reso dal Prof. XY alCdA della Banca in via riservata” e rile-vando altresì che “gli unici che poteva-no diffondere il contenuto del parerestesso non potevano che essere il CdAdella Banca, in qualità di destinatariodell’elaborato, e il Prof. XY, che quel-l’elaborato ha redatto”, ipotesi quest’ul-tima da escludere anche in virtù delcontenuto denigratorio dell’articolo;

RILEVATO che le richieste avanzatedall’interessato con l’atto di ricorso  ri-guardano dati personali del medesimotrattati in occasione della pubblicazionedi un articolo giornalistico da parte delsettimanale “L’Espresso” e dunque di

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un titolare del trattamento diverso ri-spetto a quello nei confronti del quale èstato instaurato l’odierno procedimen-to; rilevato che l’oggetto di quest’ulti-mo deve essere pertanto limitato al trat-tamento dei dati posto in essere da Ve-neto Banca S.c.p.a. in relazione al rap-porto di consulenza intervenuto con ilricorrente, tenuto conto comunque delfatto che eventuali rilievi attinenti agliaspetti contrattuali del citato rapporto(quali ad esempio la violazione degliobblighi reciprocamente assunti) pos-sono essere fatti eventualmente valereinnanzi l’Autorità giudiziaria ordinaria,non avendo il Garante competenza inmateria;

RILEVATO, alla luce di ciò, di doverdichiarare infondata la richiesta di can-cellazione dei dati personali del ricor-rente, raccolti dal titolare del trattamen-to in occasione del conferimento del-l’incarico di consulenza, non risultan-do, allo stato, trattati in violazione dilegge, tenuto altresì conto della sussi-stenza in capo all’odierna resistentedell’obbligo di conservazione deglistessi a fini contabili e fiscali;

RILEVATO, in ordine all’istanza di ag-giornamento e/o rettificazione dei datipersonali del ricorrente, di dover di-chiarare il ricorso inammissibile tenutoconto che la richiesta stessa non risultasufficientemente articolata con riguardoal trattamento posto in essere dal-l’odierna resistente non essendo stateeccepite specifiche ragioni di doglianzain relazione allo stesso; l’interessato,infatti, ha più precisamente lamentatol’avvenuto travisamento, all’internodell’articolo pubblicato da “L’Espres-so”, delle conclusioni cui il medesimoera pervenuto con il parere reso al CdAdella Veneto Banca, contestando, più in

generale, le modalità, ritenute denigra-torie, con cui è stata descritta la vicen-da relativa al conferimento dell’incari-co di consulenza all’odierno ricorrente;rilevato pertanto che, qualora il ricor-rente ritenga leso, nell’ambito del citatoarticolo, il suo diritto alla protezionedei dati personali potrà, se del caso, farvalere le proprie istanze nei confrontidell’editore del settimanale, tenuto co-munque conto del fatto che il trattamen-to dei dati personali per finalità giorna-listiche soggiace ad una disciplina par-ticolare contenuta, oltreché negli artt.137 ss. del Codice, anche nel codice de-ontologico relativo al trattamento deidati personali nell’esercizio dell’attivitàgiornalistica (pubblicato in G. U. n.179del 3 agosto 1998);

RILEVATO infine che, alla luce delleconclusioni di cui sopra, resta conse-guentemente assorbita anche l’ulteriorerichiesta avanzata dall’interessato didare comunicazione al settimanale“L’Espresso” delle operazioni di can-cellazione e/o aggiornamento eventual-mente poste in essere riguardo ai datipersonali del ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti moti-vi per compensare fra le parti le spesedel procedimento;

VISTA la documentazione in atti;VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;VISTE le osservazioni dell’Ufficio for-mulate dal segretario generale ai sensidell’art. 15 del regolamento del Garan-te n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bian-chi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:1) dichiara il ricorso infondato riguardo

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alla richiesta di cancellazione dei datipersonali del ricorrente; 2) dichiara ilricorso inammissibile in ordine alle re-stanti richieste; 3) dichiara compensatele spese del procedimento fra le parti.Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10del d.lg. n. 150/2011, avverso il presen-te provvedimento può essere propostaopposizione all’autorità giudiziaria or-dinaria, con ricorso depositato al tribu-nale ordinario del luogo ove ha la resi-denza il titolare del trattamento dei da-ti, entro il termine di trenta giorni dalladata di comunicazione del provvedi-mento stesso, ovvero di sessanta giornise il ricorrente risiede all’estero.

Provvedimento di bloccoe prescrittivo nei confrontidegli organi di informazionea tutela dei minori - 9 luglio 2014(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen. 168 del 22 luglio 2014)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALINella riunione odierna, in presenza deldott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresiden-te, della dott.ssa Giovanna Bianchi Cle-rici e della prof.ssa Licia Califano,componenti, e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

RILEVATO che in data odierna, 9 luglio2014, diversi organi di informazione han-no diffuso la notizia relativa ad un’ordi-nanza di custodia cautelare disposta neiconfronti di un fotografo accusato di avercompiuto reati di natura sessuale ai dannidi minorenni, approfittando della sua atti-vità professionale; rilevato che l’ordinan-za contiene le trascrizioni delle intercetta-zioni telefoniche disposte nell’ambito del-le predette indagini, contenenti anche leconversazioni tra l’indagato e le vittime;

RILEVATO che, in particolare, il quoti-diano Il Tempo ha pubblicato ancheampi stralci delle citate trascrizionicontenenti numerosi particolari relativiagli atti compiuti dall’indagato con leminori;

RILEVATO che altri organi di informa-zione, sempre in data odierna, hannodiffuso altri particolari sulla vicenda,fornendo ulteriori notizie sugli ambientie sulle scuole frequentate dalle vittime;

CONSIDERATO che l’insieme delle in-formazioni che vengono progressiva-mente fornite dai mezzi di comunicazio-ne, tradizionali e on line, unitamente aidati già pubblicati, rendono via via piùagevole l’identificazione delle vittime;

VISTO l’art. 114, comma 6, c.p.p. chevieta la divulgazione di elementi cheanche indirettamente possono portarealla identificazione di minori danneg-giati da un reato (cfr. anche art. 13 delD.P.R n. 448/1988);

VISTO l’art. 734 bis che sanziona pe-nalmente la divulgazione delle genera-lità o dell’immagine di persona offesada atti di violenza sessuale;

VISTO l’art. 137 del Codice in materiadi protezione dei dati personali, d.lgs.30 giugno 2003, n.196, il quale disponeche in caso di diffusione o di comunica-zione di dati personali per finalità gior-nalistiche restano fermi i limiti del dirit-to di cronaca a tutela dei diritti di cui al-l’articolo 2 del medesimo Codice (di-gnità, riservatezza, identità personale eprotezione dei dati personali) e, in par-ticolare, il limite dell’essenzialità del-l’informazione riguardo a fatti di inte-resse pubblico.

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VISTO l’art. 7 del citato codice di de-ontologia relativo al trattamento dei da-ti personali nell’esercizio dell’attivitàgiornalistica, il quale -anche attraversoil richiamo alla Carta di Treviso- consi-dera sempre prevalente il diritto del mi-nore alla riservatezza rispetto al dirittodi cronaca precludendo al giornalista ladiffusione di dati idonei ad identificare,anche indirettamente, minori comunquecoinvolti in fatti di cronaca;

RILEVATO che in presenza di un fattodi interesse pubblico - quale risulta es-sere quello alla base della vicenda - ilgiornalista, nel diffondere notizie e in-formazioni personali, è dunque tenuto arispettare il parametro dell’essenzialitàdell’informazione rispetto alla rilevan-za dei fatti riferiti;

CONSIDERATO che, con specifico ri-ferimento alla fattispecie in esame e inconsiderazione di una possibile ulterio-re diffusione di notizie relative alla stes-sa vicenda, la corretta applicazione delprincipio dell’essenzialità dell’informa-zione impone ai giornalisti di effettuareun attento vaglio sulle notizie acquisite,evitando di diffondere informazioni ido-nee, anche indirettamente, ad identifica-re le vittime e che potrebbero incideregravemente sulla loro dignità;

CONSIDERATO che, sempre in basealle predette disposizioni, tali garanzieoperano a maggior ragione con riferi-mento a minori vittime di violenze dinatura sessuale e che tali princìpi sonostati più volte richiamati dall’Autorità(provvedimenti del 10 marzo e del 6aprile 2004, nonché provvedimenti del10 luglio e del 2 ottobre 2008 e 16 set-tembre 2010), che ha ricordato come,anche quando la vittima non viene indi-viduata nominativamente, la diffusione

di altre dettagliate informazioni che lariguardano può comunque renderla ri-conoscibile;

CONSIDERATA la gravità della vicen-da e l’urgenza di fornire adeguata tute-la alle minori coinvolte che rischiano disubire un nuovo pregiudizio a causadella possibile ulteriore illecita diffu-sione di informazioni che ne consenta-no l’identificazione;

RILEVATO, inoltre, che l’articolo pub-blicato in data odierna da Il Tempo con-tiene ampie citazioni, virgolettate, del-l’ordinanza di custodia cautelare le qua-li possono configurare altresì una viola-zione degli articoli 114 e 329 del codi-ce di procedura penale;

CONSIDERATO che il Garante ha ilcompito di vietare anche d’ufficio iltrattamento, in tutto o in parte, o di di-sporre il blocco dei dati personali se iltrattamento risulta illecito o non corret-to o quando, in considerazione della na-tura dei dati o, comunque, delle moda-lità del trattamento o degli effetti cheesso può determinare, vi è il concretorischio del verificarsi di un pregiudiziorilevante per uno o più interessati (artt.154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1,lett. c) del Codice);

RITENUTA, pertanto, la necessità didisporre in via d’urgenza, ai sensi dellepredette disposizioni e nei confronti diSocietà Editrice Il Tempo S.p.a.,  la mi-sura temporanea del blocco di ogni ul-teriore diffusione, con qualsiasi mezzoeffettuata, degli articoli relativi alla vi-cenda descritta pubblicati, anche on li-ne, in data odierna contenenti le trascri-zioni di intercettazioni sopra citate; rite-nuto di disporre il predetto blocco coneffetto immediato a decorrere dalla da-

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ta di ricezione del presente provvedi-mento, riservandosi ogni altra determi-nazione all’esito della definizione del-l’istruttoria avviata sul caso;

RILEVATO che, in caso di inosservan-za del blocco disposto con il presenteprovvedimento nei confronti di SocietàEditrice Il Tempo S.p.a., si renderà ap-plicabile la sanzione penale di cui al-l’art. 170 del Codice, oltre alla sanzioneamministrativa di cui all’art. 162, com-ma 2 ter, del Codice;

CONSIDERATO che il Garante ha ilcompito altresì di prescrivere, anched’ufficio, ai titolari del trattamento le mi-sure necessarie o opportune al fine di ren-dere il trattamento conforme alle disposi-zioni vigenti (artt. 154, comma 1, lett. c)e 143, comma 1, lett. b) del Codice);

RITENUTO, pertanto, necessario pre-scrivere a tutti i titolari del trattamentoin ambito giornalistico - fermo restandoil rispetto degli articoli 114 e 329 delcodice di procedura penale - di confor-mare l’utilizzo delle informazioni ri-guardanti la vicenda di cronaca in esa-me alle disposizioni citate nel presenteprovvedimento a garanzia della riserva-tezza e della dignità delle minori, vitti-me della vicenda medesima, e di proce-dere ad una valutazione più attenta edapprofondita circa l’oggettiva essenzia-lità di dettagli e informazioni attinentiad aspetti intimi, omettendone la pub-blicazione quando non rispondono adun’esigenza di giustificata informazio-ne su vicende di interesse pubblico;

CONSIDERATO che in caso di inos-servanza delle suddette prescrizioni sirenderà applicabile la sanzione ammini-strativa di cui all’art. 162, comma 2 ter,del Codice;

RITENUTO di disporre l’invio di copiadel presente provvedimento alla com-petente Procura della Repubblica e alConsiglio regionale dell’Ordine deigiornalisti del Lazio per le valutazionidi relativa competenza;

VISTA la documentazione in atti;VISTE le osservazioni formulate dalsegretario generale ai sensi dell’art. 15del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bian-chi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: a) ai sensi degli artt. 139, comma 5,154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1,lett. c) del Codice in materia di prote-zione dei dati personali (d.lgs. 30 giu-gno 2003, n. 196), dispone in via d’ur-genza, nei confronti di Società EditriceIl Tempo S.p.a. la misura temporaneadel blocco di ogni ulteriore diffusione,degli articoli relativi alla vicenda de-scritta pubblicati, anche on line, in dataodierna contenenti le trascrizioni di in-tercettazioni sopra citate; ritenuto di di-sporre il predetto blocco con effetto im-mediato a decorrere dalla data di rice-zione del presente provvedimento, ri-servandosi ogni altra determinazioneall’esito della definizione dell’istrutto-ria avviata sul caso; in caso di inosser-vanza di tale divieto si renderà applica-bile la sanzione penale di cui all’art.170 del Codice, oltre alla sanzione am-ministrativa di cui all’art. 162, comma2 ter, del Codice; b) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett.c) e 143, comma 1, lett. b) del Codice inmateria di protezione dei dati personalie fermo restando  il rispetto degli arti-coli 114 e 329 del codice di procedurapenale, prescrive a tutti i titolari deltrattamento in ambito giornalistico di

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conformare l’utilizzo delle informazio-ni riguardanti la vicenda di cronaca inesame alle disposizioni citate nel pre-sente provvedimento a garanzia dellariservatezza e della dignità delle mino-ri, vittime della vicenda medesima e diprocedere ad una valutazione più atten-ta ed approfondita circa l’oggettiva es-senzialità di dettagli e informazioni at-tinenti ad aspetti intimi, omettendone lapubblicazione quando non rispondonoad un’esigenza di giustificata informa-zione su vicende di interesse pubblico;in caso di inosservanza di tali prescri-zioni si renderà applicabile la sanzioneamministrativa di cui all’art. 162, com-ma 2 ter, del Codice; c) dispone l’invio del presente provve-dimento alla competente Procura dellaRepubblica e al Consiglio regionaledell’Ordine dei giornalisti del Lazio perle valutazioni di relativa competenza;d) dispone che copia del presente prov-vedimento sia trasmessa al Ministerodella giustizia-Ufficio pubblicazioneleggi e decreti, per la sua pubblicazionesulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-ca italiana ai sensi dell’art. 143, comma2, del Codice.Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10del d. lgs. n. 150/2011, avverso il pre-sente provvedimento può essere propo-sta opposizione all’autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tri-bunale ordinario del luogo ove ha la re-sidenza il titolare del trattamento deidati, entro il termine di trenta giornidalla data di comunicazione del provve-dimento stesso, ovvero di sessanta gior-ni se il ricorrente risiede all’estero.

Divieto di diffusione in Internetdi video acquisito illecitamente 10 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenzadel dott. Antonello Soro, presidente,della dott.ssa Augusta Iannini, vicepre-sidente, della dott.ssa Giovanna Bian-chi Clerici e della prof.ssa Licia Califa-no, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata il 30giugno 2014 dagli avvocati FrancoCoppi e Niccolò Ghedini in nome e perconto del dott. Silvio Berlusconi, con laquale si lamenta l’illecita diffusione sulsito Internet del quotidiano La Repub-blica di un video intitolato “Mazurka,regalini, battute ecco Berlusconi che as-siste gli anziani”, il quale ritrae il se-gnalante (insieme ai pazienti ivi ricove-rati, paramedici e infermieri) durante lasua permanenza all’interno dell’IstitutoSacra Famiglia, Unità San Pietro, consede in Cesano Boscone, dove staespiando la pena a lui comminata attra-verso l’affidamento al servizio sociale;

RILEVATO che, secondo quanto rap-presentato nella segnalazione, le pre-dette immagini sarebbero state raccolte,all’insaputa degli interessati, medianteuna microcamera, dal giornalista Stefa-no Apuzzo;

RILEVATO che il giornalista, in una vi-deointervista che accompagna il servi-zio di cui si discute, racconta di essersiintrodotto nella struttura indossando uncamice bianco asserendo che un suoamico gli aveva chiesto di verificare le

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condizioni di un paio di case di riposoin vista di un ipotetico spostamento del-la moglie;

VISTA la richiesta di informazioni for-mulata il 1° luglio 2014 al Gruppo Edi-toriale l’Espresso S.p.a.;

VISTA la nota di riscontro pervenuta indata 7 luglio 2014 con la quale la citataSocietà,  nell’affermare che il video inquestione è da ritenersi lecito ab originein quanto girato nel legittimo eserciziodel diritto/dovere di cronaca, ha dichia-rato che il video è stato rimosso essen-do venuta meno l’attualità della notizia;

CONSIDERATO che al caso oggetto disegnalazione si applica la particolaredisciplina posta dagli articoli 136-139del Codice in materia di protezione deidati personali  (d. lgs. 30 giugno 2003,n. 196 – di seguito “Codice”) , al fine dicontemperare il diritto all’informazionee la libertà di stampa, da un lato, con idiritti della persona, in particolare quel-lo alla riservatezza, dall’altro. In base atale disciplina il giornalista può diffon-dere dati personali anche senza il con-senso dell’interessato, purché nei limitidel diritto di cronaca e, in particolare,nell’osservanza del limite “dell’essen-zialità dell’informazione riguardo a fat-ti di interesse pubblico” (art. 137, com-ma 3, del Codice);

VISTE le norme poste dal codice di de-ontologia relativo al trattamento dei da-ti personali nell’esercizio dell’attivitàgiornalistica, riportato nell’Allegato A1del Codice. In particolare, l’art. 2 del ci-tato codice deontologico stabilisce cheil giornalista, già nella fase della raccol-ta delle notizie, è tenuto a rendere “no-te la propria identità, la propria profes-sione e le finalità della raccolta salvo

che ciò comporti rischi per la sua inco-lumità o renda altrimenti impossibilel’esercizio della funzione informativa”e altresì a evitare “artifici e pressioni in-debite”; l’art. 8, in cui si afferma che“Salva l’essenzialità dell’informazione,il giornalista non fornisce notizie o pub-blica immagini o fotografie di soggetticoinvolti in fatti di cronaca lesive delladignità della persona…” e l’art. 3 cheestende la tutela del domicilio e deglialtri luoghi di privata dimora anche ailuoghi di cura, detenzione o  riabilita-zione;

RILEVATO  che il giornalista si è intro-dotto nell’Istituto Sacra Famiglia, casadi cura non aperta al pubblico, senza di-chiarare la propria identità e ha raccol-to le immagini del dott. Berlusconi e deipazienti ivi ricoverati mediante una mi-crocamera ai fini della successiva diffu-sione;

RILEVATO  che il predetto Istituto rap-presenta, ai sensi dell’art. 3 del codicedeontologico, sia un luogo di cura per ipazienti ivi ricoverati sia un luogo diriabilitazione per ciò che concerne ildott. Berlusconi, il quale è ivi impegna-to in attività di ausilio agli anziani inquanto soggetto affidato ai servizi so-ciali ai sensi dell’art. 47 della legge n.354/1975;

RILEVATO che tali immagini sono su-scettibili di ledere la dignità del segna-lante, tenuto conto del contesto nel qua-le le stesse sono state raccolte e vistoche esse non aggiungono informazioniessenziali ai fini del corretto eserciziodel diritto di cronaca;

RITENUTO, dunque, che il trattamentodi tali immagini vìoli le disposizioni e iprincìpi degli articoli 136 e ss. del Co-

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dice e gli articoli 2, 3, 6, 8 del codicedeontologico e che tale illiceità si con-cretizzi, da un lato, nel momento dellaraccolta delle immagini, considerate lemodalità con cui la stessa è avvenuta e,dall’altro, in quanto il filmato non for-nisce elementi di particolare novità, li-mitandosi a mostrare un’attività i cuicontenuti erano già stati ampiamentedescritti dalla stampa, per cui la sua ri-produzione non può definirsi essenzialee finisce per rilevarsi lesiva della digni-tà del dott. Berlusconi (art. 8 del codicedeontologico cit.) in considerazione delluogo in cui è stata carpita (vedi art. 3del codice deontologico cit. );

RILEVATO che nel corso dell’istrutto-ria è emerso che il video summenziona-to è reperibile su ulteriori due siti webai seguenti link:  www.polisblog.it/... ewww.youtube.com/...;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.11, comma 2, del Codice “I dati perso-nali trattati in violazione della discipli-na rilevante in materia di trattamentodei dati personali non possono essereutilizzati”;

CONSIDERATO che il Garante ha ilcompito di vietare anche d’ufficio iltrattamento, in tutto o in parte, o di di-sporre il blocco dei dati personali se iltrattamento risulta illecito o non corret-to o quando, in considerazione della na-tura dei dati o, comunque, delle moda-lità del trattamento o degli effetti cheesso può determinare, vi è il concretorischio del verificarsi di un pregiudiziorilevante per uno o più interessati (artt.154, comma 1, lett. c) e d) e 143, com-ma 1, lett. c), del Codice);

RILEVATO che si pone con seria evi-denza la necessità di assicurare un’ade-

guata tutela dei diritti di soggetti coin-volti dalla utilizzazione o dalla diffusio-ne di immagini relative a comporta-menti personali raccolte con tecnicheintrusive all’interno di luoghi non aper-ti al pubblico, all’insaputa degli interes-sati e, comunque, senza il loro consen-so, in assenza dell’essenzialità dell’in-formazione;

RILEVATO che, in caso di inosservan-za del presente provvedimento, si ren-derà applicabile la sanzione penale dicui all’art. 170 del Codice, oltre allasanzione amministrativa di cui all’art.162, comma 2 ter, del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dalsegretario generale ai sensi dell’art. 15del regolamento del Garante n. 1/2000;Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:a) dichiara l’illiceità del trattamento delvideo girato dal giornalista StefanoApuzzo che ritrae il dott. Berlusconi al-l’interno dell’Istituto Sacra Famiglia,diffuso dal Gruppo Editoriale l’Espres-so S.p.a.;b) vieta, ai sensi degli articoli 139,comma 5 e 154, comma 1, lett. d), delCodice, al Gruppo Editoriale l’EspressoS.p.a., con sede in Milano, l’ulteriorediffusione del video di cui alla letteraa);  conseguentemente prescrive a Goo-gle Inc., con sede in Mountain View,USA, per le immagini diffuse tramiteYouTube ed a Blogo.it, con sede in Mi-lano, per le immagini diffuse tramite ilsito www.polisblog.it in qualità di tito-lari del trattamento, di rimuovere il vi-deo di cui alla lettera a).Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10del d.lgs. n. 150/2011, avverso il pre-sente provvedimento può essere propo-sta opposizione all’autorità giudiziaria

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ordinaria, con ricorso depositato al tri-bunale ordinario del luogo ove ha la re-sidenza il titolare del trattamento deidati, entro il termine di trenta giornidalla data di comunicazione del provve-dimento stesso, ovvero di sessanta gior-ni se il ricorrente risiede all’estero.

Illecita diffusione dell’indirizzoprivato e della foto aerea diun’abitazione11 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenzadel dott. Antonello Soro, presidente,della dott.ssa Giovanna Bianchi Clericie della prof.ssa Licia Califano, compo-nenti, e del dott. Giuseppe Busia, segre-tario generale;

VISTI gli artt. 154, comma 1, lett. b),143 e 144 del d.lg. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezionedei dati personali);

VISTO il reclamo del 9 aprile 2014,con il quale il sig. Fabio Fazio, tramiteil proprio legale, lamenta la lesione delsuo diritto alla protezione dei dati per-sonali, con riferimento alla pubblica-zione, sul quotidiano “Libero” del 20febbraio 2014, di un articolo relativo, inparticolare, ai compensi professionalipercepiti dall’interessato, nonché di unafotografia aerea ritraente la sua abita-zione;

VISTA la nota del 5 maggio u.s. concui la società Editoriale Libero S.r.l. hafornito riscontro alla richiesta di infor-mazioni del 15 aprile u.s. formulata dacodesta Autorità in ordine al citato re-clamo;

VISTI gli atti d’ufficio e le osservazio-ni formulate dal segretario generale aisensi dell’art. 15 del regolamento n.1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSO. Il sig. Fabio Fazio ha pre-sentato un reclamo a questa Autorità la-mentando una possibile violazione del-la normativa in materia di protezionedei dati personali, come individuata dal«Codice in materia di protezione deidati personali» (d.lg. 30 giugno 2003, n.196, di seguito «Codice»), in relazionealla pubblicazione sul giornale Liberodel 20 febbraio 2014, di un articolo re-lativo, in particolare, ai compensi pro-fessionali erogati all’interessato dallaRai e da altre emittenti, nel corso dellasua carriera, nonché alla composizionedel suo patrimonio immobiliare. L’arti-colo reca inoltre una fotografia aerea ri-traente l’abitazione dell’interessato edella famiglia, indicandone altresìl’ubicazione. Pur ravvisando dubbi inordine all’interesse pubblico che possagiustificare la divulgazione dei dati ine-renti i propri redditi e patrimonio im-mobiliare, il reclamante ritiene, in par-ticolare, che la pubblicazione della fo-tografia e dell’indirizzo della propriaabitazione violi il principio di essenzia-lità dell’informazione ed esponga lui e isuoi familiari (tra i quali due figli mino-renni) a rischi per la loro incolumità.

IL GARANTE OSSERVA. Il trattamen-to di dati in esame rientra tra quelli per iquali opera la particolare disciplina delCodice prevista per l’attività giornalisti-ca (artt. 136 e ss. del Codice). In base atale disciplina, la raccolta e la diffusionedi dati personali possono avvenire anchesenza il consenso dell’interessato, nel ri-spetto dei limiti del diritto di cronaca e,

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in particolare, del requisito dell’essen-zialità dell’informazione riguardo a fattidi interesse pubblico. Gli stessi principioperano anche con riferimento al tratta-mento di informazioni che riguardanopersone note o che esercitano funzionipubbliche, pur se – come più volte rile-vato anche dal Garante (cfr., tra molti,provv. del 22 maggio 2009-doc. web n.1635938, 12 gennaio e 2 marzo 2006, ri-spettivamente doc. web nn. 1213631 e1246867) – per queste ultime vi sono piùampi margini nella diffusione di infor-mazioni, che possono riguardare, entrocerti limiti, anche notizie attinenti allavita privata (art. 1, comma 1, art. 6, com-ma 2, art. 10, comma 2, e art. 11, comma2, del codice di deontologia relativo altrattamento dei dati personali nell’eser-cizio dell’attività giornalistica). Nel casodi specie si osserva quanto segue. L’arti-colo in questione, che si colloca a margi-ne di una polemica giornalistica sul fe-stival di Sanremo relativa ai  compensipercepiti dai conduttori, si propone, inlinea generale, di dare conto della bio-grafia e dei guadagni percepiti dal con-duttore televisivo nel corso della suacarriera, sin dagli anni ‘80. In particola-re, riferisce dei compensi percepiti dallaRai e da altre emittenti radiotelevisive inrelazione ai diversi programmi da luicondotti e gli immobili di sua proprietà,tra l’altro pubblicando una fotografia ae-rea ritraente l’esterno della villa di suaproprietà nell’entroterra ligure, con l’in-dicazione del nome della via in cui èubicata. Fotografia comunque non rin-venibile sul sito web del quotidiano,mentre riprodotta da www.blitzquotidia-no.it, come rilevato anche dal reclaman-te. Per quanto riguarda la ricostruzionedei redditi e del patrimonio del recla-mante, essa risulta nel complesso nonviolare il principio di essenzialità del-l’informazione, in quanto insuscettibile

di essere considerata – ai sensi dell’arti-colo 6, comma 2, del citato codice deon-tologico - priva di “alcun rilievo sul (…)ruolo” dell’interessato. Non conforme alprincipio di essenzialità dell’informa-zione appare invece la pubblicazionedell’indirizzo e della fotografia aereadell’abitazione del sig. Fazio, resa cosìriconoscibile con il rischio, oltretutto, diarrecare pregiudizio alla sicurezza e allariservatezza della vita privata del recla-mante e della sua famiglia. I suddetti da-ti personali del reclamante non devono,conseguentemente, essere diffusi. Allaluce di quanto sopra,

IL GARANTE dichiara l’illiceità dellapubblicazione dell’indirizzo e della foto-grafia aerea dell’abitazione del sig. Fazioe della sua famiglia, realizzata dal quoti-diano Libero e dal quotidiano www.blitz-quotidiano.it e ne vieta, ai sensi degli ar-ticoli 139, comma 5, 143, comma 1, let-tera c) e 154, comma 1, lett. d), del Codi-ce, la diffusione. Ai sensi degli artt. 152del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011,avverso il presente provvedimento puòessere proposta opposizione all’autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso deposi-tato al tribunale ordinario del luogo oveha la residenza il titolare del trattamentodei dati, entro il termine di trenta giornidalla data di comunicazione del provve-dimento stesso, ovvero di sessanta giornise il ricorrente risiede all’estero.

Divieto di diffondere unaconversazione telefonicaacquisita illecitamente11 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenzadel dott. Antonello Soro, presidente,

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della dott.ssa Augusta Iannini, vicepre-sidente, della dott.ssa Giovanna Bian-chi Clerici e della prof.ssa Licia Califa-no, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;

VISTI gli artt. 154, comma 1, lett. b),143 e 144 del d.lg. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezionedei dati personali);

VISTA la segnalazione del 17 luglio2014 presentata dal dott. Fabrizio Bar-ca, con la quale si lamenta una violazio-ne della disciplina in materia di prote-zione dei dati personali con riferimentoalla registrazione e alla diffusione dellaconversazione telefonica intercorsa trail segnalante e uno dei conduttori dellatrasmissione radiofonica “la Zanzara”(Radio 24, edizione del 17 febbraio2014) che si è presentato al suo interlo-cutore con l’identità e l’imitazione del-la voce dell’on. Nichi Vendola;

VISTA la nota di risposta del 21 agostou.s. presentata da Radio 24;

VISTI gli atti d’ufficio e le osservazio-ni formulate dal segretario generale aisensi dell’art. 15 del regolamento n.1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO. 1. Con segnalazione del17 luglio, il dott. Fabrizio Barca ha la-mentato una violazione della disciplinain materia di protezione dei dati perso-nali in relazione alla registrazione e al-la diffusione della conversazione tele-fonica intercorsa tra il segnalante edAndro Merkù, collaboratore della tra-smissione radiofonica “la Zanzara”(Radio 24, edizione del 17 febbraio2014) che si è presentato al suo interlo-

cutore con l’identità e l’imitazione del-la voce dell’on. Nichi Vendola al fine diraccogliere alcune informazioni confi-denziali sulla sua possibile candidaturaa Ministro dell’Economia del costituen-do governo presieduto da Matteo Ren-zi. 2. Il segnalante, in particolare, ritie-ne che nel servizio in esame non sianostati rispettati i principi deontologicidella professione di giornalista poiché idati personali sono stati raccolti attra-verso l’inganno in quanto il segnalantemedesimo pensava di interloquire informa privata con una persona amica edi fiducia, senza sapere che la conversa-zione, in realtà avvenuta con l’imitatoreAndro Merkù, fosse registrata per esse-re poi diffusa. L’articolo 2 del Codice dideontologia dell’attività giornalisticheprevede che “Il giornalista che racco-glie notizie … rende note la propriaidentità, la professione e la finalità del-la raccolta.” Nel caso di specie invecela raccolta della notizia sarebbe avve-nuta mediante un palese raggiro, ricor-rendo a sostituzione di persona, ossia diAndro Merkù a Nichi Vendola “con fi-nalità di vantaggio o profitto in capoagli autori del fatto”. Il segnalante, inol-tre, ritiene che la impropria diffusionedei suoi dati personali gli avrebbe de-terminato evidenti danni ostacolando lasua collaborazione al costituendo go-verno Renzi e avrebbe leso le proprieopportunità di azione come soggettopolitico pubblico all’interno dell’asso-ciazione-partito di appartenenza.  In se-condo luogo vi sarebbe stata anche unaviolazione della sua libertà personalenello scegliere quando rendere pubblicoe in quale forma il proprio pensiero po-litico. Conclusivamente, il segnalantechiede all’Autorità di voler disporre “lacancellazione e il blocco del citato con-tenuto audio pubblicato e consultabilesul sito …” 3. Nella memoria di rispo-

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sta alla richiesta di elementi formulatadal Garante, Radio 24 sostiene che laraccolta e diffusione dei dati, emersanel corso della telefonata, non violino ildisposto della normativa in esame, inquanto vi sarebbe l’interesse pubblico aconoscere le opinioni politiche di Fabri-zio Barca, già ministro della CoesioneTerritoriale. Tali opinioni avrebbero po-tuto essere acquisite solo nel modoadottato dai conduttori della trasmissio-ne, rientrando la loro condotta nell’arti-colo 2 del codice deontologico, in baseal quale “il giornalista può tacere la suaidentità, non solo quando rivelandolametterebbe a rischio la propria incolu-mità, ma anche quando ciò renderebbeimpossibile l’esercizio della funzioneinformativa.” Pertanto “solo attraversol’escamotage l’opinione pubblica è sta-ta informata di quel che stava acceden-do, dietro la formazione del nuovo go-verno”.

CIO’ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:4. Il caso sottoposto all’attenzione del-l’Autorità concerne un trattamento didati personali effettuato in ambito gior-nalistico in relazione alla raccolta e suc-cessiva diffusione, anche a mezzo Inter-net di dati personali raccolti con l’artifi-cio della sostituzione di persona. A talecaso si applica la particolare disciplinaposta in materia di attività giornalisticae altre manifestazioni del pensiero dagliarticoli 136-139 del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, di seguito: Co-dice) al fine di contemperare il dirittoall’informazione e la libertà di stampacon altri diritti della persona, in partico-lare quello alla riservatezza. In base atale disciplina, il giornalista può diffon-dere dati personali, anche senza il con-senso dell’interessato, purché nei limitidel diritto di cronaca “e, in particolare,

quello dell’essenzialità dell’informa-zione rispetto a fatti di interesse pubbli-co” (art. 137, comma 3, del Codice). Siapplicano, altresì, le disposizioni postedal codice di deontologia relativo altrattamento dei dati personali nell’eser-cizio dell’attività giornalistica, riportatonell’allegato A1 del Codice. In partico-lare, l’art. 2 del citato codice deontolo-gico stabilisce che il giornalista, giànella fase della raccolta delle notizie, ètenuto a rendere “note la propria identi-tà, la propria professione e le finalitàdella raccolta salvo che ciò comporti ri-schi per la sua incolumità o renda altri-menti impossibile l’esercizio della fun-zione informativa”, e altresì a evitare“artifici e pressioni indebite”. Nel casoin esame il collaboratore di Radio 24 siè artatamente finto l’on. Nichi Vendola,con cui il segnalante  dimostra di avereun rapporto di stima e fiducia, al fine diraccogliere e diffondere una conversa-zione telefonica del tutto privata e con-fidenziale sulla sua possibile candidatu-ra a Ministro dell’Economia del costi-tuendo governo presieduto dal dott.Matteo Renzi, poi ripresa con grande ri-salto dalla stampa. Il segnalante, per-tanto, non solo non era a conoscenzadell’inganno relativo alla sostituzionedi persona in conseguenza del quale so-no state carpiti suoi dati personali anchesensibili, ma non ha avuto neppure inalcun modo la possibilità di replica es-sendo fino alla diffusione all’oscuro delraggiro avvenuto nei suoi confronti. 5.La raccolta dei dati personali del segna-lante, avvenuta con le modalità sopradescritte, risulta quindi essere stata po-sta in essere in violazione dei princìpiin materia di protezione dei dati perso-nali e, in particolare, dell’obbligo, sus-sistente in capo a chi effettua trattamen-ti a fini giornalistici, di evitare “artifici”(art. 2, comma 1, del codice cit., ultima

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parte). Né, può ritenersi applicabile allafattispecie in esame – come sostenutodalla difesa di Radio 24 – la particolareesimente prevista dallo stesso articolo 2del codice deontologico nella parte incui prevede la possibilità di ometterel’informativa, nei casi in cui sussistano“rischi per la  incolumità del giornalistao  impossibilità  all’esercizio della fun-zione informativa”. Si tratta di casi con-notati da eccezionalità, come si evinceanche dall’accostamento (all’internodella stessa esimente) della fattispeciedell’impossibilità di esercizio della fun-zione informativa a quella del rischio(dovuto appunto all’assolvimento del-l’obbligo di informativa) per l’incolu-mità del giornalista. Questa equipara-zione dimostra, quindi, come anche lafattispecie alternativa (inerente l’im-possibilità di esercizio della funzioneinformativa) debba essere caratterizzatada analoga gravità. Circostanza che nonsussiste nel caso di specie. L’esimentenon può, infatti, essere riferita a casi neiquali le informazioni vengono  acquisi-te attraverso un mero artificio consisti-to, nel caso di specie, dall’aver utilizza-to identità e voce di una persona amica,inducendo così fraudolentemente l’in-terlocutore a manifestare considerazio-ni del tutto confidenziali, rispetto allequali anche il personaggio pubblico de-ve poter avere una legittima aspettativadi riservatezza. Va inoltre rilevato comela notizia inerente le dinamiche di for-mazione del governo Renzi e gli incari-chi proposti al dott. Barca ben avrebbepotuto essere acquisita con gli strumen-ti propri dell’inchiesta giornalistica enon, invece, con il ricorso a pratiche in-gannevoli, quali il mascheramento del-l’identità dell’interlocutore o la simula-zione. Pratiche che vanno ben oltrel’omissione dell’informativa e alle qua-li non si applica, ai sensi del citato arti-

colo 2, l’esimente in parola. A ritenerediversamente – come pure auspichereb-be Radio 24 – si legittimerebbe, infatti,un’interpretatio abrogans della disposi-zione di cui all’articolo 2 del codice de-ontologico, che finirebbe con il giustifi-care il ricorso a qualsiasi mezzo, purconnotato da raggiri e artifici,  al fine dicarpire informazioni confidenziali e ri-servate. Né potrebbe ritenersi che l’in-teresse pubblico, pur sotteso all’oggettodella conversazione, di per sé renda le-cito l’intero trattamento, a prescinderedalla liceità o meno della raccolta. In-fatti, accedendo a questa tesi non vi sa-rebbe più alcun limite nella correttezzadell’acquisizione delle notizie e qual-siasi metodo di raccolta verrebbe legit-timato “in ragione del fine” e per ciòsolo. I profili della legittimità della rac-colta e della legittimità della divulga-zione vanno invece considerati autono-mamente, non ritenendo che quest’ulti-mo assorba comunque il primo. Il trat-tamento dei dati personali del segnalan-te risulta quindi non conforme ai princi-pi sopra esposti e deve, conseguente-mente, considerarsi illecito, pur pren-dendosi atto della dichiarazione – daparte di Radio 24 – di aver spontanea-mente provveduto a rimuovere dal sitointernet www.radio24.ilsole24ore.comla conversazione telefonica riferita aldott. Fabrizio Barca. Alla luce di quan-to sopra,

IL GARANTE a) dichiara l’illiceitàdell’acquisizione e successiva diffusio-ne della conversazione telefonica deldott. Barca, realizzata da Radio 24, Ilsole 24 ore S.p.A. con sede in via Mon-te Rosa 91, 20149 Milano;  b) prendeatto dell’avvenuta rimozione, al mo-mento attuale, dal sito internet ww.ra-dio24.ilsole24ore.com della suddettaconversazione e ne vieta, ai sensi degli

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articoli 139, Comma 5, 143, comma 1,lettera c) e 154, comma 1, lett. d), delCodice, l’ulteriore diffusione.Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10del d.lgs. n. 150/2011, avverso il pre-sente provvedimento può essere propo-sta opposizione all’autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tri-bunale ordinario del luogo ove ha la re-sidenza il titolare del trattamento deidati, entro il termine di trenta giornidalla data di comunicazione del provve-dimento stesso, ovvero di sessanta gior-ni se il ricorrente risiede all’estero.

Provvedimento di bloccoe prescrizione nei confrontidi organi di informazioneper la diffusione di datipersonali eccedenti trattida un interrogatorio22 settembre 2014(Pubblicato sulla GazzettaUfficiale n. 233 del 7 ottobre2014)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenzadel dott. Antonello Soro, presidente,della dott.ssa Augusta Iannini, vicepre-sidente, della dott.ssa Giovanna Bian-chi Clerici e della prof.ssa Licia Califa-no, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;

RILEVATO che in data odierna, 22 set-tembre 2014, La Repubblica ha diffusoun articolo “Guardavo siti porno con miamoglie ma non ho mai cercato video conminorenni” riportante il testo di una par-te dell’interrogatorio del 6 agosto 2014di Bossetti avvenuto in carcere contenen-te, tra l’altro, numerosi particolari relati-vi ai suoi rapporti anche intimi con la

moglie nonché dati riferiti alla madre, alpadre, al fratello e al figlio minorenne;

VISTO l’art. 137 del Codice in materiadi protezione dei dati personali, d.lgs.30 giugno 2003, n.196 (di seguito Codi-ce), il quale dispone che in caso di dif-fusione o di comunicazione di dati per-sonali per finalità giornalistiche restanofermi i limiti del diritto di cronaca a tu-tela dei diritti di cui all’articolo 2 delmedesimo Codice (dignità, riservatez-za, identità personale e protezione deidati personali) e, in particolare, il limitedell’essenzialità dell’informazione ri-guardo a fatti di interesse pubblico;

RILEVATO che questo limite opera intermini più incisivi se le informazioniriguardano aspetti delicati quali quelliattinenti alla sfera sessuale (art. 11,comma 2, del codice di deontologia);

VISTO l’art. 7 del citato codice di de-ontologia relativo al trattamento dei da-ti personali nell’esercizio dell’attivitàgiornalistica, il quale – anche attraversoil richiamo alla Carta di Treviso – con-sidera sempre prevalente il diritto delminore alla riservatezza rispetto al dirit-to di cronaca precludendo al giornalistala diffusione di dati idonei ad identifi-care, anche indirettamente, minori co-munque coinvolti in fatti di cronaca;

RILEVATO che in presenza di un fattodi interesse pubblico – quale risulta es-sere quello alla base della vicenda – ilgiornalista, nel diffondere notizie e in-formazioni personali, è dunque tenuto arispettare il parametro dell’essenzialitàdell’informazione rispetto alla rilevan-za dei fatti riferiti;

RILEVATO che, con specifico riferi-mento alla fattispecie in esame e in con-

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siderazione di una possibile ulteriorediffusione di notizie relative alla stessavicenda, la corretta applicazione delprincipio dell’essenzialità dell’informa-zione impone ai giornalisti di effettuareun attento vaglio sulle notizie acquisite,evitando di diffondere informazioniidonee a incidere gravemente sulla di-gnità delle persone terze estranee allavicenda processuale ivi compreso il mi-nore coinvolto che rischia di subire unnuovo pregiudizio a causa della possi-bile ulteriore illecita diffusione di infor-mazioni lesive della sua dignità;

CONSIDERATO che l’Autorità si è giàespressa recentemente sulla vicendaspecifica con un apposito comunicatostampa del 19 giugno 2014 con il qualeha richiamato l’attenzione dei media alfine di evitare l’accanimento informati-vo intorno ad aspetti intimi delle perso-ne coinvolte e in particolare quandoqueste lo sono solo in modo indiretto emarginale;

RILEVATO, inoltre, che l’articolo pub-blicato in data odierna da La Repubblicacontiene ampie citazioni, virgolettate,dell’interrogatorio dal quale si può con-figurare altresì una violazione dell’arti-colo 114 del codice di procedura penale;

CONSIDERATO che il Garante ha ilcompito di vietare anche d’ufficio iltrattamento, in tutto o in parte, o di di-sporre il blocco dei dati personali se iltrattamento risulta illecito o non corret-to o quando, in considerazione della na-tura dei dati o, comunque, delle moda-lità del trattamento o degli effetti cheesso può determinare, vi è il concretorischio del verificarsi di un pregiudiziorilevante per uno o più interessati (artt.154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1,lett. c) del Codice);

RITENUTA, pertanto, la necessità didisporre in via d’urgenza, ai sensi dellepredette disposizioni nei confronti delGruppo Editoriale l’Espresso S.p.a., lamisura temporanea del blocco di ogniulteriore diffusione, con qualsiasi mez-zo effettuata, dei dati personali, relativiall’interrogatorio del 6 agosto 2014concernenti i familiari dell’indagato,quali la moglie, il figlio minore, la ma-dre, il fratello e il padre, con particola-re attenzione a quelli di natura sensibileinerenti le abitudini sessuali; ritenuto didisporre il predetto blocco con effettoimmediato a decorrere dalla data di ri-cezione del presente provvedimento, ri-servandosi ogni altra determinazioneall’esito della definizione dell’istrutto-ria avviata sul caso;

RILEVATO che, in caso di inosservan-za del blocco disposto con il presenteprovvedimento nei confronti del Grup-po Editoriale l’Espresso S.p.a., si ren-derà applicabile la sanzione penale dicui all’art. 170 del Codice, oltre allasanzione amministrativa di cui all’art.162, comma 2 ter, del Codice;

CONSIDERATO che il Garante ha ilcompito altresì di prescrivere, anched’ufficio, ai titolari del trattamento lemisure necessarie o opportune al fine direndere il trattamento conforme alle di-sposizioni vigenti (artt. 154, comma 1,lett. c) e 143, comma 1, lett. b), del Co-dice);

RITENUTO, pertanto, necessario  pre-scrivere a tutti i titolari del trattamentoin ambito giornalistico – fermo restan-do il rispetto dell’articolo 329 del codi-ce di procedura penale – di conformarel’utilizzo delle informazioni riguardantila vicenda di cronaca in esame alle di-sposizioni citate nel presente provvedi-

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mento a garanzia della riservatezza edella dignità dei familiari dell’indagatocompreso il figlio minore, vittime dellavicenda medesima, e di procedere aduna valutazione più attenta ed appro-fondita circa l’oggettiva essenzialità didettagli e informazioni attinenti adaspetti intimi, omettendone la pubblica-zione quando non rispondono adun’esigenza di giustificata informazio-ne su vicende di interesse pubblico; CONSIDERATO che in caso di inos-servanza delle suddette prescrizioni sirenderà applicabile la sanzione ammini-strativa di cui all’art. 162, comma 2 ter,del Codice;

RITENUTO di disporre l’invio di copiadel presente provvedimento alla com-petente Procura della Repubblica e alConsiglio regionale dell’Ordine deigiornalisti del Lazio per le valutazionidi relativa competenza;

VISTA la documentazione in atti;VISTE le osservazioni formulate dalsegretario generale ai sensi dell’art. 15del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:a) ai sensi degli artt. 139, comma 5,154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1,lett. c), del Codice dispone in via d’ur-genza, nei confronti del Gruppo Edito-riale l’Espresso S.p.a. la misura tempo-ranea del blocco di ogni ulteriore diffu-sione, degli articoli relativi all’interro-gatorio del 6 agosto 2014 concernenti ifamiliari dell’indagato, in particolare lamoglie, il figlio, la madre, il fratello e ilpadre; ritenuto di disporre il predettoblocco con effetto immediato a decorre-re dalla data di ricezione del presenteprovvedimento, riservandosi ogni altra

determinazione all’esito della defini-zione dell’istruttoria avviata sul caso;b) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett.c) e 143, comma 1, lett. b), del Codicee fermo restando il rispetto dell’articolo329 del codice di procedura penale,prescrive a tutti i titolari del trattamen-to in ambito giornalistico di conforma-re l’utilizzo delle informazioni riguar-danti l’interrogatorio del 6 agosto 2014richiamato alla lett. a) alle disposizionicitate nel presente provvedimento a ga-ranzia della riservatezza e della dignitàdelle persone terze coinvolte in modoindiretto e marginale nella vicenda me-desima e di procedere ad una valutazio-ne più attenta ed approfondita circal’oggettiva essenzialità di dettagli e in-formazioni attinenti ad aspetti intimi,omettendone la pubblicazione quandonon rispondono ad un’esigenza di giu-stificata informazione su vicende di in-teresse pubblico; c) dispone l’invio delpresente provvedimento alla competen-te Procura della Repubblica e al Consi-glio regionale dell’Ordine dei giornali-sti del Lazio per le valutazioni di relati-va competenza; d) dispone che copiadel presente provvedimento sia tra-smessa al Ministero della giustizia-Uf-ficio pubblicazione leggi e decreti, perla sua pubblicazione sulla Gazzetta Uf-ficiale della Repubblica italiana ai sen-si dell’art. 143, comma 2, del Codice.Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10del d. lg. n. 150/2011, avverso il presen-te provvedimento può essere propostaopposizione all’autorità giudiziaria or-dinaria, con ricorso depositato al tribu-nale ordinario del luogo ove ha la resi-denza il titolare del trattamento dei da-ti, entro il termine di trenta giorni dalladata di comunicazione del provvedi-mento stesso, ovvero di sessanta giornise il ricorrente risiede all’estero.

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Provvedimento del 25 settembre2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenzadel dott. Antonello Soro, presidente,della dott.ssa Augusta Iannini, vicepre-sidente, della dott.ssa Giovanna Bian-chi Clerici, componente e del dott. Giu-seppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garantein data 7 maggio 2014 da XY e KW,rappresentati e difesi dall’avv. PaolaGazzi, nei confronti del Gruppo Edito-riale L’Espresso S.p.A., in qualità dieditore del quotidiano locale “La Tribu-na di Treviso”, con il quale i ricorrenti,in relazione all’avvenuta pubblicazio-ne, nell’archivio on line del predettoquotidiano - consultabile anche attra-verso i motori di ricerca esterni al sito -di alcuni articoli contenenti dati perso-nali anche di carattere sensibile riferitial proprio figlio minore deceduto in da-ta ZZ a seguito delle lesioni riportate inun grave incidente stradale che ha coin-volto tutta la famiglia, reiterando leistanze già avanzate ai sensi degli artt. 7e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codi-ce in materia di protezione dei dati per-sonali (di seguito “Codice”), hannochiesto la cancellazione di tutti i datipersonali relativi al minore (con l’atte-stazione che tale intervento è stato por-tato a conoscenza di coloro ai quali idati sono stati comunicati o diffusi), op-ponendosi altresì al loro ulteriore tratta-mento; ciò evidenziando come negli ar-ticoli in questione siano state pubblica-te diverse immagini fotografiche delminore nonché rese note le sue genera-lità complete, senza alcun preventivo

consenso e  in palese violazione diquanto previsto dalla “Carta di Trevi-so”; i ricorrenti hanno inoltre chiesto laliquidazione in proprio favore dellespese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, inparticolare, la nota del 9 maggio 2014con la quale questa Autorità, ai sensidell’art. 149 comma 1 del Codice, hainvitato la società resistente a fornire ri-scontro alle richieste degli interessati,nonché la nota del 1° luglio 2014 concui è stata disposta, ai sensi dell’art.149 comma 7 del Codice, la proroga deltermine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 19 maggio 2014 concui Gruppo Editoriale L’EspressoS.p.A. ha rilevato che “la richiestaavanzata risulta indirizzata ad un sog-getto giuridico (…) diverso dal titolaredel trattamento”, eccependo che “la(…) società non è l’editore della testataindicata dai ricorrenti” e che “pertantonon è configurabile quale soggetto giu-ridico competente a fornire il riscontrorichiesto”;

VISTE le note pervenuta per e-mail il22 maggio 2014 e il 7 agosto 2014 conle quale i ricorrenti, nel prendere atto diquanto affermato dal Gruppo Editorialel’Espresso, hanno tuttavia ribadito inte-gralmente le proprie richieste eviden-ziando come “nel fondo della home pa-ge del sito internet http://tribunatrevi-so.gelocal.it sono riportati chiaramentegli estremi della società Gruppo Edito-riale L’Espresso S.p.A. con tanto di in-dirizzo e partita Iva”;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 9settembre 2014 con la quale GruppoEditoriale L’Espresso, nel ribadire lacarenza di legittimazione passiva, ha

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precisato che “Finegil Editoriale S.p.A.è società controllata dal Gruppo Espres-so ed è proprietaria ed editrice di testa-te giornalistiche a diffusione locale, tracui il quotidiano “La Tribuna di Trevi-so”, in relazione al quale svolge attivitàdi redazione, stampa, diffusione ed ognialtra attività in genere attinente all’im-presa editoriale e giornalistica”; l’edito-re ha quindi aggiunto che premessoquanto detto e “senza riconoscimentoalcuno di avverse pretese e richieste,data la peculiarità del caso in esame –in cui è stato tragicamente coinvolto unminore – si rappresenta che si è provve-duto a richiedere la rimozione dei con-tenuti di interesse dei Sig.ri XY e KW”;

RILEVATO che la società resistente haomesso di rispondere all’interpello pre-ventivo avanzato dai ricorrenti i qualihanno pertanto legittimamente propo-sto ricorso al Garante ai sensi dell’art.145 del Codice; ritenuto che, avendo  lasocietà resistente dichiarato, solo nelcorso del  procedimento, di non esseretitolare del trattamento (dichiarazionedella cui veridicità l’autore risponde aisensi dell’art. 168 del Codice “Falsitànelle dichiarazioni e notificazioni alGarante”) deve essere dichiarato nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensidell’art. 149 comma 2 del Codice; rile-vato inoltre che, nel corso dell’istrutto-ria, le istanze dei ricorrenti risultano es-sere state accolte, essendo intervenutaFinegil Editoriale S.p.a. che, nel dichia-rare di essere il titolare del trattamentodei dati personali oggetto del presentericorso, ha affermato di avere provve-duto alla rimozione degli articoli inquestione;

RILEVATO tuttavia che, nel corso delprocedimento, è emerso che il sito webdella testata giornalistica coinvolta ri-

sulta strutturato in modo tale da nonrendere agevole l’identificazione delsoggetto qualificabile quale titolare deltrattamento, inficiando così la corret-tezza formale delle eventuali istanzeprovenienti dagli interessati; rilevatopertanto che l’Autorità provvederà conautonomo procedimento ad approfondi-re la questione, valutando l’opportunitàdi prescrivere le eventuali misure atte arendere più chiare le informazioni risul-tanti dal sito, in modo tale da garantirel’effettivo esercizio dei diritti previstidal Codice;

VISTA la determinazione generale del19 ottobre 2005 sulla misura forfettariadell’ammontare delle spese e dei dirittida liquidare per i ricorsi; valutato con-gruo determinare, su questa base, l’am-montare delle spese e dei diritti ineren-ti all’odierno ricorso nella misura  dieuro 500, di cui euro 150 per diritti disegreteria, e ritenuto di porli, tenutoconto dei particolari profili emersi nelcorso del procedimento, a carico diGruppo editoriale L’Espresso S.p.A.,nella misura di euro 350, compensan-done la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;VISTE le osservazioni dell’Ufficio for-mulate dal segretario generale ai sensidell’art. 15 del regolamento del Garan-te n. 1/2000;

RELATORE dott.ssa Giovanna BianchiClerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:1) dichiara non luogo a provvedere sulricorso;2) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l’ammontare delle spese e deidiritti del procedimento, che vengono

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posti, nella misura di 350 euro, a caricodi Gruppo editoriale L’Espresso S.p.A.,il quale dovrà liquidarli direttamente afavore dei ricorrenti; compensa tra leparti la residua porzione delle spese.Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il pre-sente provvedimento può essere propo-sta opposizione all’autorità giudiziaria,con ricorso depositato al tribunale ordi-nario del luogo ove ha la residenza il ti-tolare del trattamento dei dati, entro iltermine di trenta giorni dalla data di co-municazione del provvedimento stesso,ovvero di sessanta giorni se il ricorren-te risiede all’estero.

Provvedimenti a seguitodi richieste di cancellazione,dai risultati resi da un motoredi ricerca, dei collegamentialle pagine web che contengonoil nominativo dell’interessato6 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenzadel dott. Antonello Soro, presidente,della dott.ssa Augusta Iannini, vicepre-sidente, della dott.ssa Giovanna Bian-chi Clerici, componente e del dott. Giu-seppe Busia, segretario generale;

VISTI il Codice in materia di protezio-ne dei dati personali, d.lgs. 30 giugno2003, n. 196 (di seguito Codice) e il co-dice di deontologia relativo al tratta-mento dei dati personali nell’eserciziodell’attività giornalistica (allegato A.1al Codice);

VISTA la nota del 23 luglio 2014 con laquale il signor XY ha chiesto a GoogleInc. la deindicizzazione di varie url rin-

venibili mediante il motore di ricerca econcernenti una vicenda di cronaca chelo vede coinvolto, risalente al luglio2013;

VISTO che, in particolare, il segnalanteha lamentato la presenza nelle citate urldi “offese […] con l’attribuzione di fat-ti contrari al vero” che hanno causato“danni personali e professionali”;

VISTA la nota con la quale Google Inc.ha ritenuto di non accogliere la citata ri-chiesta di deindicizzazione in quanto“l’inserimento nei risultati di ricerca ditali articoli riguardano questioni di so-stanziale interesse pubblico in relazionealle […] competenze professionali”dell’interessato;

VISTA la segnalazione pervenuta a que-sta Autorità in data 13 agosto 2014 conla quale il signor XY contesta la decisio-ne di Google Inc. di non accogliere lacitata richiesta di deindicizzazione;

CONSIDERATO che le ragioni addottedal segnalante non giustificano, nel ca-so in esame, la deindicizzazione degliarticoli segnalati, tenuto conto del fattoche le notizie pubblicate risultano esse-re recenti e di pubblico interesse;

RILEVATO che l’interessato, ritenendoche le notizie allo stesso riferibili nonsono veritiere, può chiedere l’aggiorna-mento, la rettificazione e l’integrazionedei dati che lo riguardano contenuti ne-gli articoli oggetto di segnalazione ri-volgendo nei confronti dell’editore ap-posita istanza ai sensi dell’art. 7 del Co-dice, corredata della documentazionenecessaria a provare gli eventi e gli svi-luppi successivi che hanno modificatole situazioni oggetto di cronaca giorna-listica;

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VISTO l’art. 154, comma 1, lett. b), delCodice, in base al quale il Garante esa-mina i reclami e le segnalazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dalsegretario generale ai sensi dell’art. 15del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bian-chi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:non accoglie la richiesta avanzata dalsegnalante. Ai sensi degli artt. 152 delCodice e 10 del d. lg. n. 150/2011, av-verso il presente provvedimento può es-sere proposta opposizione all’autoritàgiudiziaria ordinaria, con ricorso depo-sitato al tribunale ordinario del luogoove ha la residenza il titolare del tratta-mento dei dati, entro il termine di tren-ta giorni dalla data di comunicazionedel provvedimento stesso, ovvero disessanta giorni se il ricorrente risiedeall’estero.

233Provvedim

enti Autorità garante per la protezionedei dati personali 2014

ORDINAMENTO DELLAPROFESSIONE DI GIORNALISTALegge 3 febbraio 1963, n. 69Versione aggiornata al D.Lgs. 1° set-tembre 2011, n. 150

Titolo IDell’Ordine del giornalisti

Capo IDEI CONSIGLI DELL’ORDINE

REGIONALI O INTERREGIONALI

1. Ordine dei giornalisti.È istituito l’Ordine dei giornalisti.Ad esso appartengono i giornalisti pro-fessionisti e i pubblicisti, iscritti neirispettivi elenchi dell’albo.Sono professionisti coloro che esercita-no in modo esclusivo e continuativo laprofessione di giornalista.Sono pubblicisti coloro che svolgonoattività giornalistica non occasionale eretribuita anche se esercitano altre pro-fessioni o impieghi.Le funzioni relative alla tenuta dell’al-bo, e quelle relative alla disciplina degliiscritti, sono esercitate, per ciascunaregione o gruppo di regioni da determi-narsi nel Regolamento, da un Consigliodell’Ordine, secondo le norme dellapresente legge.Tanto gli Ordini regionali e interregio-nali, quanto l’Ordine nazionale, ciascu-no nei limiti della propria competenza,sono persone giuridiche di diritto pub-blico.

2. Diritti e doveri.È diritto insopprimibile dei giornalisti

la libertà di informazione e di critica,limitata dall’osservanza delle norme dilegge dettate a tutela della personalitàaltrui ed è loro obbligo inderogabile ilrispetto della verità sostanziale dei fatti,osservati sempre i doveri imposti dallalealtà e dalla buona fede.Devono essere rettificate le notizie cherisultino inesatte, e riparati gli eventua-li errori.Giornalisti e editori sono tenuti a rispet-tare il segreto professionale sulla fontedelle notizie, quando ciò sia richiestodal carattere fiduciario di esse, e a pro-muovere lo spirito di collaborazione tracolleghi, la cooperazione fra giornalistie editori, e la fiducia tra la stampa e ilettori.

3. Composizione dei Consigli regionalio interregionali.I Consigli regionali o interregionalisono composti da 6 professionisti e 3pubblicisti, scelti tra gli iscritti neirispettivi elenchi regionali o interregio-nali, che abbiano almeno 5 anni dianzianità di iscrizione. Essi sono elettirispettivamente dai professionisti e daipubblicisti iscritti nell’albo ed in regolacon il pagamento dei contributi dovutiall’Ordine, a scrutinio segreto ed amaggioranza assoluta di voti.

4. Elezione dei Consigli dell’Ordine.L’assemblea per l’elezione dei membridel Consiglio deve essere convocataalmeno venti giorni prima della scaden-za del Consiglio in carica. La convoca-zione si effettua mediante avviso spedi-to almeno quindici giorni prima a tutti

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LEGGE N. 69/1963

gli iscritti, esclusi i sospesi dall’eserci-zio della professione, per posta priorita-ria, per telefax o a mezzo di posta elet-tronica certificata. Della convocazionedeve essere dato altresì avviso median-te annuncio, entro il predetto termine,sul sito internet dell’Ordine nazionale.È posto a carico dell’Ordine l’onere didare prova solo dell’effettivo inviodelle comunicazioni (3).L’avviso deve contenere l’indicazionedell’oggetto dell’adunanza, e stabilire illuogo, il giorno e le ore dell’adunanzastessa, in prima ed in seconda convoca-zione. La seconda convocazione è stabi-lita a distanza di otto giorni dalla prima.L’assemblea è valida in prima convoca-zione quando intervenga almeno lametà degli iscritti, e in seconda convo-cazione qualunque sia il numero degliintervenuti.(3) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 4-quater, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo inte-grato dalla relativa legge di conversione

5. Votazioni.Il presidente dell’Ordine, prima dell’ini-zio delle operazioni di votazione, sce-glie cinque scrutatori fra gli elettori pre-senti. Il più anziano fra i cinque, periscrizione, esercita le funzioni di presi-dente del seggio. A parità di data diiscrizione, prevale l’anzianità di nascita.Durante la votazione è sufficiente lapresenza di tre componenti dell’ufficioelettorale.Il segretario dell’Ordine esercita le fun-zioni di segretario di seggio.

6. Scrutinio e proclamazione degli eletti.Il voto si esprime per mezzo di schedecontenenti un numero di nomi nonsuperiore a quello dei componenti delConsiglio dell’Ordine, per le rispettivecategorie. Non è ammesso il voto perdelega.

Decorso otto ore dall’inizio delle pera-zioni di voto, il presidente del seggio,dopo aver ammesso a votare gli elettoriche in quel momento si trovino nellasala, dichiara chiusa la votazione: quin-di procede pubblicamente con gli scru-tatori alle operazioni di scrutinio.Compiuto lo scrutinio, il presidente nedichiara il risultato, e proclama eletticoloro che hanno ottenuto la maggio-ranza assoluta dei voti.Allorché non è raggiunta la maggioran-za assoluta dei voti da tutti o da alcunodei candidati si procede in un’assem-blea successiva, da convocarsi entrootto giorni, a votazione di ballottaggio,fra i candidati che hanno riportato ilnumero maggiore di voti, in numerodoppio di quello dei consiglieri ancorada eleggere.Dopo l’elezione, il presidente dell’as-semblea comunica al Ministero dellagiustizia l’avvenuta proclamazionedegli eletti (4).(4) Comma così modificato ai sensi di quanto di-sposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26 mar-zo 2010, n. 59

7. Durata in carica del Consiglio -Sostituzioni.I componenti del Consiglio restano incarica tre anni e possono essere rieletti.Nel caso in cui uno dei componenti ilConsiglio venisse a mancare, per qual-siasi causa, lo sostituisce il primo deinon eletti del rispettivo elenco.I componenti così eletti rimangono incarica fino alla scadenza del Consiglio.

8. Reclamo contro le operazioni elettorali.Contro i risultati delle elezioni, ciascuniscritto agli elenchi dell’albo può pro-porre reclamo al Consiglio nazionaledell’Ordine, entro dieci giorni dallaproclamazione.Quando il reclamo investa l’elezione di

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tutto il Consiglio e sia accolto, ilConsiglio nazionale provvede, fissandoun termine non superiore a trenta giornie con le modalità che saranno indicatenel Regolamento, a rinnovare l’elezio-ne dichiarata nulla.

9. Cariche del Consiglio.Ciascun Consiglio elegge nel proprioseno un presidente, un vicepresidente,un segretario ed un tesoriere. Ove ilpresidente sia iscritto nell’elenco deiprofessionisti, il vicepresidente deveessere scelto tra i pubblicisti, e recipro-camente.

10. Attribuzioni del presidente.Il presidente ha la rappresentanzadell’Ordine; convoca e presiede l’as-semblea degli iscritti, ed esercita lealtre attribuzioni conferitegli dal pre-sente ordinamento.Il vicepresidente sostituisce il presiden-te in caso di assenza o di impedimento.Se il presidente e il vicepresidente sianoassenti o impediti, ne fa le veci il mem-bro più anziano per iscrizione nell’albo,e, nel caso di pari anzianità, il piùanziano per età.

11. Attribuzioni del Consiglio.Il Consiglio esercita le seguenti attribu-zioni:a) cura l’osservanza della legge profes-sionale e di tutte le altre disposizioni inmateria;b) vigila per la tutela del titolo di gior-nalista, in qualunque sede, anche giudi-ziaria, e svolge ogni attività diretta allarepressione dell’esercizio abusivo dellaprofessione;c) cura la tenuta dell’albo, e provvedealle iscrizioni e cancellazioni;d) adotta i provvedimenti disciplinari;e) provvede alla amministrazione deibeni di pertinenza dell’Ordine, e com-

pila annualmente il bilancio preventivoe il conto consuntivo da sottoporreall’approvazione dell’assemblea;f) vigila sulla condotta e sul decorodegli iscritti;g) dispone la convocazione dell’assem-blea;h) fissa, con l’osservanza del limitemassimo previsto dall’art. 20, lettera g),le quote annuali dovute dagli iscritti edetermina inoltre i contributi per laiscrizione nell’albo e nel registro deipraticanti e per il rilascio di certificati;i) esercita le altre attribuzioni demanda-tegli dalla legge.

12. Collegio dei revisori dei conti.Ogni Ordine ha un Collegio dei revisoridei conti costituito da tre componenti.Esso controlla la gestione dei fondi everifica i bilanci predisposti dalConsiglio riferendone all’assemblea.L’assemblea convocata per l’elezionedel Consiglio elegge, con le modalitàstabilite dagli articoli 4, 5 e 6, ilCollegio dei revisori dei conti, sce-gliendone i componenti tra gli iscrittiche non ricoprano o che non abbianoricoperto negli ultimi tre anni la caricadi consigliere.I revisori dei conti durano in carica treanni e sono rieleggibili.

13. Assemblea per l’approvazione deiconti.L’assemblea per l’approvazione delbilancio preventivo e del conto consun-tivo ha luogo nel mese di marzo di ognianno.

14. Assemblea straordinaria.Il presidente, oltre che nel caso di cuiall’articolo precedente, convoca l’as-semblea ogni volta che lo deliberi ilConsiglio di propria iniziativa o quandone sia fatta richiesta per iscritto, con

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l’indicazione degli argomenti da tratta-re, da parte di almeno un quarto degliiscritti nell’albo dell’Ordine.Tale convocazione deve essere fattanon oltre dieci giorni dalla deliberazio-ne o dalla richiesta.

15. Norme comuni per le assemblee.Il presidente e il segretario delConsiglio dell’Ordine assumono rispet-tivamente le funzioni di presidente e disegretario dell’assemblea. In caso diimpedimento del presidente si applica ildisposto dell’art. 10; in caso di impedi-mento del segretario, la assembleaprovvede alla nomina di un propriosegretario.L’assemblea delibera a maggioranzaassoluta dei voti dei presenti.Per le assemblee previste dai due arti-coli precedenti si applica per quant’al-tro il disposto dell’art. 4.

Capo IIDEL CONSIGLIO NAZIONALE

DELL’ORDINE

16. Consiglio nazionale: composizione.È istituito, con sede presso il Ministerodella giustizia, il Consiglio nazionaledell’Ordine dei giornalisti (5).Il Consiglio nazionale è composto inragione di due professionisti e un pub-blicista per ogni Ordine regionale ointerregionale, iscritti nei rispettivielenchi.Gli Ordini regionali o interregionali chehanno più di 500 professionisti iscrittieleggono un altro consigliere nazionaleappartenente alla medesima categoriaogni 500 professionisti eccedenti talenumero o frazione di 500 superiore allametà.Conformemente, gli Ordini regionali ointerregionali che hanno più di 100pubblicisti iscritti eleggono un altro

consigliere nazionale appartenente allamedesima categoria ogni 1000 pubbli-cisti eccedenti tale numero o frazione di1000 superiore alla metà.L’elezione avviene a norma degli artt. 3e seguenti, in quanto applicabili.Le assemblee devono essere convocatealmeno venti giorni prima della scaden-za del Consiglio nazionale in carica.Contro i risultati delle elezioni ciascuniscritto può proporre reclamo alConsiglio nazionale, nel termine di 10giorni dalla proclamazione. In caso diaccoglimento del reclamo, il Consiglionazionale stesso fissa un termine, nonsuperiore a 30 giorni, perché da partedell’assemblea regionale o interregio-nale interessata sia provveduto al rinno-vo dell’elezione dichiarata nulla.(5) Comma così modificato ai sensi di quanto di-sposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26 mar-zo 2010, n. 59

17. Durata in carica del Consiglionazionale. Sostituzioni.I componenti del Consiglio nazionaledell’Ordine restano in carica tre anni, epossono essere rieletti.Si applicano al Consiglio nazionale lenorme di cui al secondo e terzo commadell’art. 7.

18. Incompatibilità.Non si può far parte contemporanea-mente di un Consiglio regionale o inter-regionale e del Consiglio nazionale.Il componente di un Consiglio regiona-le o interregionale che venga nominatomembro del Consiglio nazionale, siintende decaduto, ove non rinunzi allanuova elezione nel termine di diecigiorni dalla proclamazione, dalla caricadi componente del Consiglio regionaleo interregionale.

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19. Cariche.Il Consiglio Nazionale dell’Ordineelegge nel proprio seno un presidente,un vicepresidente, un segretario ed untesoriere.Elegge inoltre nel proprio seno unComitato esecutivo, composto da seiprofessionisti e tre pubblicisti, tra glistessi sono compresi il presidente, ilvicepresidente, il segretario e il tesoriere.Designa pure tre giornalisti perché eser-citino le funzioni di revisore dei conti.Il presidente deve essere scelto tra gliiscritti nell’elenco dei professionisti, ilvicepresidente tra gli iscritti nell’elencodei pubblicisti, i revisori di conti tra gliiscritti che non ricoprano o non abbianoricoperto nell’ultimo triennio la caricadi consigliere presso gli Ordini o pressoil Consiglio nazionale.

20. Attribuzioni del Consiglio.Il Consiglio nazionale, oltre a quelledemandategli da altre norme, esercita leseguenti attribuzioni:a) dà parere, quando ne sia richiesto dalMinistro della giustizia, sui progetti dilegge e di regolamento che riguardanola professione di giornalista (6);b) coordina e promuove le attività cultu-rali dei Consigli degli Ordini per favori-re le iniziative intese al miglioramentoed al perfezionamento professionale;c) dà parere sullo scioglimento deiConsigli regionali o interregionali aisensi del successivo art. 24;d) decide, in via amministrativa, suiricorsi avverso le deliberazioni deiConsigli degli Ordini in materia diiscrizione e di cancellazione dagli elen-chi dell’albo e dal registro, sui ricorsi inmateria disciplinare e su quelli relativialle elezioni dei Consigli degli Ordini edei Collegi dei revisori;e) redige il regolamento per la trattazio-ne dei ricorsi e degli affari di sua com-

petenza, da approvarsi dal Ministrodella giustizia (7) (8);f) determina, con deliberazione daapprovarsi dal Ministro della giustizia,la misura delle quote annuali dovutedagli iscritti per le spese del suo funzio-namento (9);g) stabilisce, ogni biennio, con delibe-razione da approvarsi dal Ministro dellagrazia e giustizia, il limite massimodelle quote annuali dovute ai Consigliregionali o interregionali dai rispettiviiscritti (10).(6) Lettera così modificata ai sensi di quanto di-sposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26 mar-zo 2010, n. 59(7) Lettera così modificata ai sensi di quanto di-sposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26 mar-zo 2010, n. 59(8) Per l’approvazione del regolamento di cui al-la presente lettera vedi il D.Dirett. 18 luglio 2003(9) Lettera così modificata ai sensi di quanto di-sposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26 mar-zo 2010, n. 59(10) Lettera così modificata ai sensi di quantodisposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26marzo 2010, n. 59

21. Attribuzioni al Comitato esecutivo.Il Comitato esecutivo provvede all’at-tuazione delle delibere del Consiglio ecollabora con il presidente nella gestio-ne ordinaria dell’ordine. Adotta, altresì,in caso di assoluta urgenza, le delibere dicompetenza del Consiglio stesso esclusequelle previste nelle lettere a), d) ed e)dell’articolo 20, con obbligo di sottopor-le a ratifica nella prima riunione, da con-vocarsi in ogni caso non oltre un mese.

22. Attribuzioni del presidente.Il presidente del Consiglio nazionaleconvoca e presiede le riunioni delConsiglio e del Comitato esecutivo, dàdisposizioni per il regolare funziona-mento del Consiglio e del Comitatoesecutivo stesso ed esercita tutte leattribuzioni demandategli dal presente

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ordinamento e da altre norme.In caso di sua assenza od impedimento,si applicano le disposizioni dell’art. 10,secondo e terzo comma.

Capo IIIDISPOSIZIONI COMUNI

23. Riunioni dei Consigli e del Comitatoesecutivo.Per la validità delle sedute di unConsiglio regionale o interregionale odel Consiglio nazionale dell’Ordine,occorre la presenza della maggioranzadei componenti. Nelle votazioni, in casodi parità, prevale il voto del presidente.Fino all’insediamento del nuovoConsiglio dell’Ordine, rimane in caricail Consiglio uscente.Le stesse norme si applicano alComitato esecutivo.

24. Attribuzioni del Ministro della giu-stizia (11).Il Ministro della giustizia esercita l’altavigilanza sui Consigli dell’Ordine (12).Egli può, con decreto motivato, sentitoil parere del Consiglio nazionale, scio-gliere un Consiglio regionale o interre-gionale, che non sia in grado di funzio-nare regolarmente; quando sia trascorsoil termine di legge senza che si sia prov-veduto alla elezione del nuovoConsiglio o quando il Consiglio, richia-mato all’osservanza degli obblighi adesso imposti, persista nel violarli.Con lo stesso decreto il Ministro nomi-na, scegliendo fra i giornalisti profes-sionisti, un commissario straordinario,al quale sono affidate le funzioni finoalla elezione del nuovo Consiglio, chedeve avere luogo entro novanta giornidal decreto di scioglimento.(11) Rubrica così modificata ai sensi di quantodisposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26marzo 2010, n. 59

(12) Comma così modificato ai sensi di quantodisposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26marzo 2010, n. 59

25. Ineleggibilità.Non sono eleggibili alle cariche di cuiagli artt. 9 e 19 i pubblicisti iscrittianche ad altri albi professionali o chesiano funzionari dello Stato.

Titolo IIDell’albo professionale

Capo IDELL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

26. Albo: istituzione.Presso ogni Consiglio dell’Ordineregionale o interregionale è istituitol’albo dei giornalisti che hanno la lororesidenza o il loro domicilio professio-nale nel territorio compreso nella circo-scrizione del Consiglio (13).L’albo è ripartito in due elenchi, l’unodei professionisti l’altra dei pubblicisti.I giornalisti che abbiano la loro abitualeresidenza fuori del territorio dellaRepubblica sono iscritti nell’albo di Roma.(13) Comma così modificato dal comma 1 del-l’art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

27. Albo: contenuto.L’albo deve contenere il cognome, ilnome, la data di nascita, la residenza oil domicilio professionale e l’indirizzodegli iscritti, nonché la data di iscrizio-ne e il titolo in base al quale è avvenu-ta. L’albo e compilato secondo l’ordinedi anzianità di iscrizione e porta unindice alfabetico che ripete il numerod’ordine di iscrizione (14).L’anzianità è determinata dalla data diiscrizione nell’albo.A ciascun iscritto nell’albo è rilasciatala tessera.(14) Comma così modificato dal comma 2 del-l’art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

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28. Elenchi speciali.All’albo dei giornalisti sono annessi glielenchi dei giornalisti di nazionalitàstraniera, e di coloro che, pur non eser-citando l’attività di giornalista, assuma-no la qualifica di direttori responsabilidi periodici o riviste a carattere tecnico,professionale o scientifico, esclusiquelli sportivi e cinematografici.Quando si controverta sulla natura dellapubblicazione, decide irrevocabilmen-te, su ricorso dell’interessato, ilConsiglio nazionale dell’Ordine.

29. Iscrizione nell’elenco dei professionisti.Per l’iscrizione nell’elenco dei profes-sionisti sono richiesti: l’età non inferioreagli anni 21, l’iscrizione nel registro deipraticanti, l’esercizio continuativo dellapratica giornalistica per almeno 18 mesi,il possesso dei requisiti di cui all’artico-lo 31, e l’esito favorevole della prova diidoneità professionale di cui all’art. 32.Il decreto di riconoscimento della qua-lifica professionale ai sensi del TitoloIII, del decreto legislativo 9 novembre2007, n. 206, costituisce titolo perl’iscrizione nell’albo (15).La iscrizione è deliberata dal competen-te Consiglio regionale o interregionale.Al procedimento per l’iscrizione nel-l’albo si applica l’articolo 45 del decre-to legislativo di attuazione della diretti-va 2006/123/CE (16).(15) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma3 dell’art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59(16) Comma così modificato dalla lettera b) delcomma 3 dell’art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

30. Rigetto della domanda.Il provvedimento di rigetto delladomanda di iscrizione all’albo o al regi-stro dei praticanti dev’essere motivato,e dev’essere notificato all’interessato amezzo di ufficiale giudiziario, nel ter-mine di 15 giorni dalla deliberazione.

31. Modalità di iscrizione nell’elencodei professionisti.La domanda di iscrizione deve esserecorredata dai seguenti documenti:1) estratto dell’atto di nascita;2) certificato di residenza;3) dichiarazione di cui all’art. 34;4) attestazione di versamento dellatassa di concessione governativa, nellamisura prevista dalle disposizionivigenti per le iscrizioni negli albi pro-fessionali.Per l’accertamento dei requisiti dellacittadinanza, della buona condotta edell’assenza di precedenti penali delrichiedente si provvede d’ufficio daparte del Consiglio dell’Ordine.Non possono essere iscritti nell’albocoloro che abbiano riportato condannapenale che importi interdizione dai pub-blici uffici, per tutta la durata dellainterdizione, salvo che sia intervenutariabilitazione.Nel caso di condanna che non importiinterdizione dai pubblici uffici, o sequesta è cessata, il Consigliodell’Ordine può concedere la iscrizionesolo se, vagliate tutte le circostanze especialmente la condotta del richieden-te successivamente alla condanna,ritenga che il medesimo sia meritevoledella iscrizione.

31-bis. Iscrizione dei cittadini degliStati membri dell’Unione europea nelregistro dei praticanti e nell’elenco deipubblicisti.1. I cittadini degli Stati membridell’Unione europea sono equiparati aicittadini italiani ai fini dell’iscrizionenel registro dei praticanti e nell’elencodei pubblicisti di cui, rispettivamente,agli articoli 33 e 35 (17).(17) Articolo aggiunto dal comma 4 dell’art. 54,D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

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32. Prova di idoneità professionale.L’accertamento dell’idoneità professio-nale, di cui al precedente art. 29, consi-ste in una prova scritta e orale di tecni-ca e pratica del giornalismo, integratadalla conoscenza delle norme giuridi-che che hanno attinenza con la materiadel giornalismo.L’esame dovrà sostenersi in Roma,innanzi ad una Commissione compostadi sette membri, di cui cinque dovrannoessere nominati dal Consiglio nazionaledell’Ordine fra i giornalisti professioni-sti iscritti da non meno di 10 anni. Glialtri 2 membri saranno nominati dalpresidente della Corte d’appello diRoma, scelti l’uno tra i magistrati di tri-bunale e l’altro tra i magistrati di appel-lo; questo ultimo assumerà le funzionidi presidente della Commissione inesame.Le modalità di svolgimento dell’esame,da effettuarsi in almeno due sessioniannuali saranno determinate dal regola-mento.Per lo svolgimento della prova scritta èconsentito l’utilizzo di elaboratori elet-tronici (personal computer) cui sia ini-bito l’accesso alla memoria secondo lemodalità tecniche indicate dalConsiglio nazionale dell’Ordine deigiornalisti, sentito il Ministero dellagiustizia (18).(18) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 1,L. 16 gennaio 2008, n. 16 (Gazz. Uff. 6 febbraio2008, n. 31). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha di-sposto che entro un mese dalla data di entrata invigore della citata legge, il Governo provvederàcon apposito provvedimento, ad apportare lemodifiche necessarie al regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 4 febbraio1965, n. 115, e successive modificazioni, al finedi adeguarlo alle disposizioni di cui al presentearticolo

33. Registro dei praticanti.Nel registro dei praticanti possono esse-re iscritti coloro che intendono avviarsi

alla professione giornalistica e cheabbiano compiuto almeno 18 anni di età.La domanda per l’iscrizione deve esserecorredata dai documenti di cui ai nume-ri 1), 2) e 4) dell’art. 31. Deve esserealtresì corredata dalla dichiarazione deldirettore comprovante l’effettivo iniziodella pratica di cui all’art. 34.Si applica il disposto del comma secon-do dell’art. 31.Per l’iscrizione nel registro dei prati-canti è necessario altresì avere superatoun esame di cultura generale, diretto adaccertare l’attitudine all’esercizio dellaprofessione.Tale esame dovrà svolgersi di fronte aduna Commissione, composta da 5membri, di cui 4 da nominarsi da cia-scun Consiglio regionale o interregio-nale, e scelti fra i giornalisti professio-nisti con almeno 10 anni di iscrizione. Ilquinto membro, che assumerà le fun-zioni di presidente della Commissione,sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo discuola media superiore e nominato dalprovveditore agli studi del luogo ove hasede il Consiglio regionale o interregio-nale.Le modalità di svolgimento dell’esamesaranno determinate dal regolamento.Non sono tenuti a sostenere la prova diesame, di cui sopra, i praticanti in pos-sesso di titolo di studio non inferiorealla licenza di scuola media superiore.

34. Pratica giornalistica.La pratica giornalistica deve svolgersipresso un quotidiano, o presso il serviziogiornalistico della radio o della televi-sione, o presso un’agenzia quotidiana distampa a diffusione nazionale e conalmeno 4 giornalisti professionisti redat-tori ordinari, o presso un periodico a dif-fusione nazionale e con almeno 6 gior-nalisti professionisti redattori ordinari.Dopo 18 mesi, a richiesta del pratican-

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te, il direttore responsabile della pubbli-cazione gli rilascia una dichiarazionemotivata sull’attività giornalistica svol-ta, per i fini di cui al comma primo n. 3)del precedente art. 31.Il praticante non può rimanere iscrittoper più di tre anni nel registro.

35. Modalità d’iscrizione nell’elencodei pubblicisti.Per l’iscrizione all’elenco dei pubblici-sti la domanda dev’essere corredata,oltre che dai documenti di cui ai nume-ri 1), 2) e 4) del primo comma dell’art.31, anche dai giornali e periodici conte-nenti scritti a firma del richiedente, e dacertificati dei direttori delle pubblica-zioni, che comprovino l’attività pubbli-cistica regolarmente retribuita da alme-no due anni.Si applica il disposto del secondocomma dell’art. 31.

36. Giornalisti stranieri.I giornalisti stranieri residenti in Italiapossono ottenere l’iscrizione nell’elen-co speciale di cui all’articolo 28, seabbiano compiuto i 21 anni e sempreche lo Stato di cui sono cittadini prati-chi il trattamento di reciprocità. Talecondizione non è richiesta nei confron-ti del giornalista straniero, che abbiaottenuto il riconoscimento del diritto diasilo politico (19).La domanda di iscrizione deve esserecorredata dai documenti di cui ai nume-ri 1), 2) e 4) dell’art. 31 oltre che da unaattestazione del Ministero degli affariesteri che provi che il richiedente è cit-tadino di uno Stato con il quale esistetrattamento di reciprocità.Si applica il disposto del secondocomma dell’art. 31.(19) Comma così modificato dall’art. 1, L. 10giugno 1969, n. 308 (Gazz. Uff. 26 giugno 1969,n. 159)

Capo IIDEI TRASFERIMENTI E DELLACANCELLAZIONE DALL’ALBO

37. Trasferimenti.Nessuno può essere iscritto contempo-raneamente in più di un albo. In caso dicambiamento di residenza o domicilioprofessionale, il giornalista deve chie-dere il trasferimento nell’albo del luogodella nuova residenza o domicilio pro-fessionale; trascorsi tre mesi dal cam-biamento senza che ne sia fatta richie-sta, il Consiglio dell’Ordine procede diufficio alla cancellazione dall’albo delgiornalista che si è trasferito in altrasede ed alla comunicazione di tale can-cellazione al Consiglio nella cui giuri-sdizione è compreso il luogo dellanuova residenza o domicilio professio-nale, che provvederà ad iscrivere ilgiornalista nel proprio albo (20).(20) Articolo così modificato dal comma 5 del-l’art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

38. Cancellazione dall’albo.Il Consiglio dell’Ordine delibera diufficio la cancellazione dall’albo incaso di perdita del godimento dei diritticivili, da qualunque titolo derivata, o diperdita della cittadinanza italiana.In questo secondo caso, tuttavia, il gior-nalista è iscritto nell’elenco speciale pergli stranieri, qualora concorrano le con-dizioni previste dall’art. 36, e ne facciadomanda.

39. Condanna penale.Debbono essere cancellati dall’albocoloro che abbiano riportato condannepenali che importino l’interdizione per-manente dai pubblici uffici.Nel caso di condanna che importi l’in-terdizione temporanea dai pubblici uffi-ci, l’iscritto è sospeso di diritto duranteil periodo di interdizione. Ove sia

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emesso ordine o mandato di cattura, glieffetti dell’iscrizione sono sospesi didiritto fino alla revoca del mandato odell’ordine.Nel caso di condanna penale che nonimporti la pena accessoria di cui aicommi precedenti, il Consigliodell’Ordine inizia procedimento disci-plinare ove ricorrano le condizioni pre-viste dal primo comma dell’art. 48.

40. Cessazione dell’attività professionale.Il giornalista è cancellato dall’elencodei professionisti, quando risulti che siavenuto a mancare il requisito del-l’esclusività professionale.In tal caso il professionista può esseretrasferito nell’elenco dei pubblicisti,ove ricorrano le condizioni di cuiall’art. 35, e ne faccia domanda.

41. Inattività.È disposta la cancellazione dagli elen-chi dei professionisti o dei pubblicistidopo due anni di inattività professiona-le. Tale termine è elevato a tre anni peril giornalista che abbia almeno diecianni di iscrizione.Nel calcolo dei termini suindicati non sitiene conto del periodo di inattivitàdovuta all’assunzione di cariche o difunzioni amministrative, politiche oscientifiche o allo espletamento degliobblighi militari.Non si fa luogo alla cancellazione perinattività professionale del giornalistache abbia almeno quindici anni di iscri-zione all’albo, salvo i casi di iscrizionein altro albo, o di svolgimento di altraattività continuativa e lucrativa.

42. Reiscrizione.Il giornalista cancellato dall’albo può asua richiesta, essere riammesso quandosono cessate le ragioni che hanno deter-minato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a segui-to di condanna penale, ai sensi dell’art.39, primo comma, la domanda di nuovaiscrizione, può essere proposta quandosi è ottenuta la riabilitazione.

43. Notificazione delle deliberazionidel Consiglio.Le deliberazioni del Consiglio regionaleo interregionale di cancellazione dall’al-bo, o di diniego di nuova iscrizione aisensi dell’articolo precedente, devonoessere motivate e notificate all’interessa-to nei modi e nei termini di cui all’art. 30.

44. Comunicazioni.Una copia dell’albo deve essere deposi-tata ogni anno, entro il mese di gennaioa cura dei Consigli regionali o interre-gionali, presso la Cancelleria dellaCorte d’appello del capoluogo dellaregione dove ha sede il consiglio, pres-so la Segreteria del Consiglio nazionaledell’Ordine e presso il Ministero dellagiustizia (21).Di ogni nuova iscrizione o cancellazio-ne dovrà essere data comunicazioneentro due mesi al Ministro della giusti-zia, alla Cancelleria della Corte d’ap-pello, al procuratore generale della stes-sa Corte d’appello ed al Consiglionazionale (22).(21) Comma così modificato ai sensi di quantodisposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26marzo 2010, n. 59(22) Comma così modificato ai sensi di quantodisposto dal comma 6 dell’art. 54, D.Lgs. 26marzo 2010, n. 59

Capo IIIDELL’ESERCIZIO

DELLA PROFESSIONEDI GIORNALISTA

45. Esercizio della professione.Nessuno può assumere il titolo né eser-citare la professione di giornalista, se

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non è iscritto nell’albo professionale.La violazione di tale disposizione èpunita a norma degli artt. 348 e 498 delcod. pen., ove il fatto non costituisca unreato più grave (23).(23) La Corte costituzionale, con sentenza 21-23marzo 1968, n. 11 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n.84) ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledel presente articolo, limitatamente alla sua ap-plicabilità allo straniero al quale sia impedito nelpaese di appartenenza l’effettivo esercizio dellelibertà democratiche garantite dalla Costituzioneitaliana

46. Direzione dei giornali.Il direttore ed il vicedirettore responsa-bile di un giornale quotidiano o di unperiodico o agenzia di stampa, di cui alprimo comma dell’art. 34 devono esse-re iscritti nell’elenco dei giornalisti pro-fessionisti salvo quanto stabilito nelsuccessivo art. 47 (24).Per le altre pubblicazioni periodiche edagenzie di stampa, il direttore ed il vice-direttore responsabile possono essereiscritti nell’elenco dei professionistioppure in quello dei pubblicisti, salvola disposizione dell’art. 28 per le rivistea carattere tecnico, professionale oscientifico.(24) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n.177) ha così statuito:«1) Dichiara la illegittimità costituzionale delprimo comma dell’art. 46 della legge 3 febbraio1963, n. 69, sull’ordinamento della professionedi giornalista, limitatamente alla parte in cuiesclude che il direttore ed il vicedirettore respon-sabile di un giornale quotidiano o di un periodi-co o agenzia di stampa di cui al primo commadell’art. 34 possa essere iscritto nell’elenco deipubblicisti;2) in applicazione dell’art. 27 della legge 11marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costi-tuzionale dell’art. 47, comma terzo, della citatalegge, nella parte in cui, nell’ipotesi prevista dalprimo comma, esclude che possa essere nomina-to vicedirettore del quotidiano un giornalistaiscritto nell’elenco dei pubblicisti ed esclude chepossa essere nominato vicedirettore del periodi-co un giornalista iscritto nell’elenco dei profes-sionisti»

47. Direzione affidata a persone noniscritte nell’albo.La direzione di un giornale quotidianoo di altra pubblicazione periodica, chesiano organi di partiti o movimenti poli-tici o di organizzazioni sindacali, puòessere affidata a persona non iscrittaall’albo dei giornalisti.Nei casi previsti dal precedente comma,i requisiti richiesti per la registrazione ol’annotazione di mutamento ai sensidella legge sulla stampa sono titolo perla iscrizione provvisoria del direttorenell’elenco dei professionisti, se trattasidi quotidiani, o nell’elenco dei pubbli-cisti se trattasi di altra pubblicazioneperiodica.Le disposizioni di cui ai precedenticommi sono subordinate alla contem-poranea nomina a vicedirettore del quo-tidiano di un giornalista professionista,al quale restano affidate le attribuzionidi cui agli artt. 31, 34 e 35 della presen-te legge; ed alla contemporanea nominaa iscritto nell’elenco dei pubblicisti, alquale restano affidate le attribuzioni dicui all’art. 35 della presente legge (25).Resta ferma la responsabilità stabilitadalle leggi civili e penali, per il diretto-re non professionista, iscritto a titoloprovvisorio nell’albo.(25) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n.177) ha così statuito:«1) Dichiara la illegittimità costituzionale delprimo comma dell’art. 46 della legge 3 febbraio1963, n. 69, sull’ordinamento della professionedi giornalista, limitatamente alla parte in cuiesclude che il direttore ed il vicedirettore respon-sabile di un giornale quotidiano o di un periodi-co o agenzia di stampa di cui al primo commadell’art. 34 possa essere iscritto nell’elenco deipubblicisti;2) in applicazione dell’art. 27 della legge 11marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costi-tuzionale dell’art. 47, comma terzo, della citatalegge, nella parte in cui, nell’ipotesi prevista dalprimo comma, esclude che possa essere nomina-to vicedirettore del quotidiano un giornalistaiscritto nell’elenco dei pubblicisti ed esclude che

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possa essere nominato vicedirettore del periodi-co un giornalista iscritto nell’elenco dei profes-sionisti»

Titolo IIIDella disciplina degli iscritti

48. Procedimento disciplinare.Gli iscritti nell’albo, negli elenchi o nelregistro, che si rendano colpevoli difatti non conformi al decoro e alladignità professionali, o di fatti che com-promettano la propria reputazione o ladignità dell’ordine, sono sottoposti aprocedimento disciplinare.Il procedimento disciplinare è iniziatod’ufficio dal Consiglio regionale ointerregionale, o anche su richiesta delprocuratore generale competente aisensi dell’art. 44.

49. Competenza.La competenza per il giudizio discipli-nare appartiene al Consigliodell’Ordine presso il quale è iscrittol’incolpato.Se l’incolpato è membro di taleConsiglio il procedimento disciplinareè rimesso al Consiglio dell’Ordine desi-gnato dal Consiglio nazionale.

50. Astensione o ricusazione dei mem-bri del Consiglio dell’Ordine.L’astensione e la ricusazione dei com-ponenti del Consiglio sono regolatedagli articoli 51 e 52 del Codice di pro-cedura civile, in quanto applicabili.Sull’astensione, quando è necessarial’autorizzazione, e sulla ricusazionedecide lo stesso Consiglio.Se, a seguito di astensioni e ricusazioniviene a mancare il numero legale, ilpresidente del Consiglio rimette gli attial Consiglio dell’Ordine designato dalConsiglio nazionale.Il Consiglio competente a termini del

comma precedente, se autorizzal’astensione o riconosce legittima laricusazione, si sostituisce al Consigliodell’Ordine cui appartengono i compo-nenti che hanno chiesto di astenersi oche sono stati ricusati; altrimenti resti-tuisce gli atti per la prosecuzione delprocedimento.

51. Sanzioni disciplinari.Le sanzioni disciplinari sono pronun-ciate con decisione motivata dalConsiglio, previa audizione dell’incol-pato.Esse sono:a) l’avvertimento;b) la censura;c) la sospensione dall’esercizio dellaprofessione per un periodo non inferio-re a due mesi e non superiore ad unanno;d) la radiazione dall’albo.

52. Avvertimento.L’avvertimento, da infliggere nei casi diabusi o mancanze di lieve entità, consi-ste nel rilievo della mancanza commes-sa e nel richiamo del giornalista all’os-servanza dei suoi doveri.Esso, quando non sia conseguente adun giudizio disciplinare, è disposto dalpresidente del Consiglio dell’Ordine.L’avvertimento è rivolto oralmente dalpresidente e se ne redige verbale sotto-scritto anche dal segretario.Entro i trenta giorni successivi, il gior-nalista al quale è stato rivolto l’avverti-mento può chiedere di essere sottopostoa procedimento disciplinare.

53. Censura.La censura, da infliggersi nei casi diabusi o mancanze di grave entità, consi-ste nel biasimo formale per la trasgres-sione accertata.

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54. Sospensione.La sospensione dall’esercizio profes-sionale può essere inflitta nei casi in cuil’iscritto con la sua condotta abbia com-promesso la dignità professionale.

55. Radiazione.La radiazione può essere disposta nelcaso in cui l’iscritto con la sua condottaabbia gravemente compromesso ladignità professionale fino a rendereincompatibile con la dignità stessa lasua permanenza nell’albo, negli elenchio nel registro.

56. Procedimento.Nessuna sanzione disciplinare puòessere inflitta senza che l’incolpato siastato invitato a comparire davanti alConsiglio.Il Consiglio, assunte sommarie informa-zioni, contesta all’incolpato a mezzo dilettera raccomandata con ricevuta diritorno i fatti che gli vengono addebitatie le eventuali prove raccolte, e gli asse-gna un termine non minore di trentagiorni per essere sentito nelle sue discol-pe. L’incolpato ha facoltà di presentaredocumenti e memorie difensive (26).(26) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14dicembre 1995, n. 505 (Gazz. Uff. 20 dicembre1995, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato nonfondata, nei sensi di cui in motivazione, la que-stione di legittimità costituzionale dell’art. 56,secondo comma, sollevata in riferimento agliartt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, del-la Costituzione

57. Provvedimenti disciplinari: notifi-cazione.I provvedimenti disciplinari sono adot-tati a votazione segreta.Essi devono essere motivati, e sononotificati all’interessato ed al pubblicoministero a mezzo di ufficiale giudizia-rio entro trenta giorni dalla delibera-zione.

58. Prescrizione.L’azione disciplinare si prescrive entrocinque anni dal fatto.Nel caso che per il fatto sia stato pro-mosso procedimento penale, il terminesuddetto dedal giorno in cui è divenutairrevocabile sentenza di condanna o diproscioglimento.La prescrizione è interrotta dalla notifi-cazione degli addebiti all’interessato,da eseguirsi nei modi di cui all’articoloprecedente, nonché dalle discolpe pre-sentate per iscritto dall’incolpato.La prescrizione interrotta ricomincia adecorrere dal giorno dell’interruzione;se più sono gli atti interruttivi la pre-scrizione decorre dall’ultimo di essi,ma in nessun caso il termine stabilitonel primo comma può essere prolunga-to oltre la metà.L’interruzione della prescrizione haeffetto nei confronti di tutti coloro cheabbiano concorso nel fatto che ha datoluogo al procedimento disciplinare.

59. Reiscrizione dei radiati.Il giornalista radiato dall’albo, daglielenchi o dal registro a seguito di prov-vedimento disciplinare può chiedere diessere riammesso, trascorsi cinque annidal giorno della radiazione.Il Consiglio regionale o interregionalecompetente delibera sulla domanda; ladeliberazione è notificata nei modi e neitermini di cui all’articolo 57.

Titolo IVDei reclami contro le deliberazioni

degli organi professionali

60. Ricorso al Consiglio nazionale.Le deliberazioni del Consigliodell’Ordine relative alla iscrizione ocancellazione dall’albo, dagli elenchi odal registro e quelle pronunciate inmateria disciplinare possono essere

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impugnate dall’interessato e dal pubbli-co ministero competente con ricorso alConsiglio nazionale dell’Ordine nel ter-mine di trenta giorni.Il termine decorre per l’interessato dalgiorno in cui gli è notificato il provve-dimento e per il pubblico ministero dalgiorno della notificazione per i provve-dimenti in materia disciplinare e dalgiorno della comunicazione eseguita aisensi dell’articolo 44 per i provvedi-menti relativi alle iscrizioni o cancella-zioni.I ricorsi al Consiglio nazionale in mate-ria elettorale, di cui agli articoli 8 e 16,non hanno effetto sospensivo.

61. Procedimenti disciplinari.Prima della deliberazione sui ricorsi inmateria disciplinare, il Consiglio nazio-nale deve in ogni caso sentire il pubbli-co ministero. Questi presenta per iscrit-to le sue conclusioni, che vengonocomunicate all’incolpato nei modi econ il termine di cui all’articolo 56.Si applicano per il resto le disposizionidi cui agli articoli 56 e 57, primocomma.

62. Deliberazioni del Consiglionazionale.Le deliberazioni del Consiglio naziona-le dell’Ordine, pronunziate sui ricorsiin materia di iscrizione nell’albo, neglielenchi o nel registro e di cancellazio-ne, nonché in materia disciplinare edelettorale, devono essere motivate esono notificate, a mezzo di ufficialegiudiziario, entro trenta giorni, agliinteressati, al Consiglio dell’Ordine cheha emesso la deliberazione, nonché alprocuratore generale presso la Corted’appello nel cui distretto ha sede ilConsiglio.

63. Azione giudiziaria (27)Le deliberazioni indicate nell’articoloprecedente possono essere impugnatedinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.Le controversie previste dal presentearticolo sono disciplinate dall’art. 27del decreto legislativo 1° settembre2011, n. 150. (28)Possono proporre il reclamo all’autoritàgiudiziaria sia l’interessato sia il procu-ratore della Repubblica e il procuratoregenerale competenti per territorio.(27) Articolo così modificato dal D. Lgs.150/2011(28) Articolo 27 del D. Lgs. 150/2011: “Le deli-berazioni indicate nell’articolo 63 della legge 3febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito som-mario di cognizione, ove non diversamente di-sposto dal presente articolo.È competente il tribunale in composizione colle-giale del capoluogo del distretto in cui ha sede ilConsiglio regionale o interregionale dell’Ordinedei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto odove la elezione contestata si è svolta e al giudi-zio partecipa il pubblico ministero.Presso il tribunale e presso la corte d’appello ilcollegio è integrato da un giornalista e da unpubblicista nominati in numero doppio, ogniquadriennio, all’inizio dell’anno giudiziario dalpresidente della corte d’appello su designazionedel Consiglio nazionale dell’Ordine.Il giornalista professionista ed il pubblicista, al-la scadenza dell’incarico, non possono esserenuovamente nominati.Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità,entro trenta giorni dalla notifica del provvedi-mento impugnato, ovvero entro sessanta giornise il ricorrente risiede all’estero.L’ordinanza che accoglie il ricorso può annulla-re, revocare o modificare la deliberazione impu-gnata”.

64. Procedimento (29)(29) Abrogato dall’articolo 34, comma 31, lette-ra d), del D. Lgs. 150/2011

65. Ricorso per Cassazione (30)(30) Abrogato dall’articolo 34, comma 31, lette-ra d), del D. Lgs. 150/2011

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Titolo VDisposizioni finali e transitorie

66. Costituzione dei primi Consigli.Entro 60 giorni dalla pubblicazione delregolamento, di cui all’articolo 73, sidovrà procedere alla elezione deiConsigli regionali o interregionali e delConsiglio nazionale.A tale scopo la Commissione unica perla tenuta degli albi professionali deigiornalisti e la disciplina degli iscritti,istituita dall’articolo 1 del decreto legi-slativo luogotenenziale 23 ottobre1944, n. 302, attualmente in caricaprovvede alla convocazione dell’as-semblea dei giornalisti iscritti, e resi-denti in ciascuna regione o gruppo diregioni.Il presidente della Corte di appellocompetente ai sensi dell’articolo 44provvede, entro cinque giorni dallaconvocazione, a nominare il presidentedell’assemblea, scegliendo fra i giorna-listi professionisti con almeno 10 annidi iscrizione all’albo.Il presidente dell’assemblea, entro 8giorni dalla proclamazione, comunicaalla Commissione unica i nominatividegli eletti ai componenti del Consiglionazionale.Il Consiglio regionale o interregionalesarà convocato la prima volta, ai finidella sua costituzione e della elezionedelle cariche, a cura del consigliere cheha riportato maggior numero di voti e,in caso di parità, dal più anziano d’età.La convocazione stessa dovrà averluogo non oltre i 15 giorni dalla procla-mazione. Il Consiglio nazionale saràconvocato allo stesso scopo dallaCommissione unica, entro 15 giornidalla ricezione delle comunicazioni dicui al comma precedente.Le spese per le convocazioni, previsteai commi precedenti, faranno carico ai

Consigli regionali o interregionali cui siriferiscono.

67. Commissione unica - Devoluzione.Fino all’insediamento del primoConsiglio nazionale le funzioni ad essoattribuite dalla presente legge sarannoespletate dalla Commissione unica.Nel periodo intercorrente fra l’entratain vigore della presente legge e laassunzione delle funzioni da parte deisingoli Consigli regionali o interregio-nali la Commissione unica non potràprocedere a nuove iscrizioni, salva l’ap-plicazione del disposto dell’articolo 28.Fermo restando il disposto del primocomma del presente articolo, regioneper regione o per gruppo di regioni lefunzioni espletate dalla Commissioneunica a’sensi dell’articolo 1 del decretolegislativo luogotenenziale 23 ottobre1944, n. 302, cessano al momento del-l’insediamento del Consiglio regionaleo interregionale, il quale, a tal fine, darànotizia della propria costituzione allaCommissione medesima. Questa, avutatale notizia, rimetterà a ciascunConsiglio tutte le istanze ad essa pre-sentate per le funzioni previste dal cita-to decreto, sulle quali non abbia prov-veduto.A ciascun Consiglio regionale o interre-gionale, all’atto del proprio insedia-mento, debbono essere consegnati ifascicoli personali degli iscritti, di cuial successivo articolo 71.Insediatosi il primo Consiglio naziona-le, la Commissione unica cessa dalleproprie funzioni e trasmette alConsiglio medesimo l’attività patrimo-niale e l’archivio.

68. Ricorsi.Contro le deliberazioni dellaCommissione unica in materia discipli-nare e di tenuta dell’albo dei giornalisti,

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è ammesso il ricorso al Consiglio nazio-nale dell’Ordine dei giornalisti, entro iltermine di trenta giorni dalla prima ele-zione di detto Consiglio se, alla datapredetta, non è ancora decorso il termi-ne di cui al precedente articolo 60.

69. Termini di decadenza.Il termine di decadenza previsto dall’ar-ticolo 63, per proporre la domandainnanzi all’Autorità giudiziaria, comin-cia a decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge, se a taledata sia stata già notificata la delibera-zione della Commissione unica.

70. Azione giudiziaria.Spetta alla Corte d’appello di Romaconoscere dei reclami avverso le deli-berazioni del Consiglio nazionaledell’Ordine dei giornalisti, emesse aisensi dell’articolo 68, e avverso le deli-berazioni della Commissione unica perla tutela degli albi professionali deigiornalisti e la disciplina degli iscritti.Anche ai giudizi di cui al comma prece-dente si applicano, per quanto in essonon previsto, le disposizioni degli arti-coli 64 e 65.

71. Anzianità.I giornalisti iscritti negli albi dei profes-sionisti e negli elenchi dei pubblicisti virimangono iscritti conservando l’anzia-nità di cui godono in base al regiodecreto 26 febbraio 1928, n. 384, alladata dell’entrata in vigore della presen-te legge.Le persone iscritte in base al regiodecreto predetto negli attuali registri deipraticanti, o negli elenchi speciali e perstranieri alla data di entrata in vigoredella presente legge vengono trasferite,con la rispettiva anzianità, negli elenchiprevisti dall’articolo 28.Coloro che abbiano presentato doman-

da di iscrizione nell’albo anteriormenteal 30 novembre 1962 possono essereiscritti dal Consiglio nazionale anche inbase ai requisiti previsti dalle leggi pre-cedenti.

72. Personale degli Ordini e delConsiglio nazionale.Per la disciplina giuridica ed economi-ca del personale degli Ordini e delConsiglio nazionale si osservano ledisposizioni contenute nell’articolo 11del decreto legislativo luogotenenziale5 agosto 1947, n. 778, ratificato dallalegge 20 ottobre 1951, n. 1349.Il personale dipendente dallaCommissione unica, in servizio all’attodella cessazione d’attività della stessa,sarà assunto dal Consiglio nazionale,con l’osservanza delle disposizioni dicui al comma precedente.

73. Norme regolamentari.Il Governo provvederà all’emanazionedelle norme regolamentari entro il ter-mine di 90 giorni dalla pubblicazionedella presente legge.In sede di regolamento e in applicazio-ne dell’articolo 1 della presente legge,non potrà farsi luogo alla istituzione dicircoscrizioni regionali o interregionalicui non appartengano almeno 40 gior-nalisti di cui non meno di 20 professio-nisti.

74. Abrogazione.Sono abrogati il regio decreto 26 feb-braio 1928, n. 384, il decreto legislativoluogotenenziale 23 ottobre 1944, n.302, e ogni altra disposizione incompa-tibile con la presente legge.

75. Entrata in vigore.La presente legge entra in vigore ilgiorno della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.

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Regolamento per l’esecuzione dellalegge 3 febbraio 1963 n. 69

Titolo Idell’Ordine dei Giornalisti

Capo IDEI CONSIGLI DELL’ORDINE

REGIONALI O INTERREGIONALI

1. Circoscrizioni territorialiLe regioni o gruppi di regioni di cui alquinto comma dell’art. 1 della legge 3febbraio 1963, n. 69, ed i Comuni sededei Consigli dei relativi Ordini, sonodeterminati come segue:1) Piemonte - sede del Consiglio: Torino.2) Valle d’Aosta - sede del Consiglio:Aosta3) Lombardia - sede del Consiglio: Milano.4) Veneto - sede del Consiglio: Venezia.5) Trentino Alto Adige - sede del Con-siglio: Trento.6) Friuli Venezia Giulia - sede del Con-siglio: Trieste.7) Liguria - sede del Consiglio: Genova.8) Emilia - Romagna - sede del Consi-glio: Bologna.9) Marche - sede del Consiglio: Ancona10) Toscana - sede del Consiglio: Firenze.11) Umbria - sede del Consiglio: Perugia.12) Abruzzo - sede del Consiglio:L’Aquila.13) Lazio - sede del Consiglio: Roma.14) Campania - sede del Consiglio: Napoli.15) Calabria - sede del Consiglio: Ca-tanzaro.16) Puglia - sede del Consiglio: Bari.17) Basilicata - sede del Consiglio: Po-tenza

18) Sicilia - sede del Consiglio: Palermo.19) Sardegna - sede del Consiglio: Ca-gliari20) Molise; sede del Consiglio: Campo-basso (1/a)(1/a) Così sostituito, da ultimo, dall’art. 1,D.P.R. 24 febbraio 2004, n. 85 (Gazz. Uff. 1°aprile 2004, n. 77), che ha istituito l’Ordine deigiornalisti per la regione Molise, con sede delconsiglio in Campobasso. Precedentemente ilpresente articolo era stato modificato con D.P.R.16 maggio 1972, n. 300 (Gazz. Uff. 8 luglio1972, n. 176); D.P.R. 21 dicembre 1974, n. 766(Gazz. Uff. 7 febbraio 1975, n. 36); D.P.R. 27settembre 1980, n. 747 (Gazz. Uff. 14 novembre1980, n. 313), D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 937(Gazz. Uff. 5 marzo 1986, n. 53), D.P.R. 8 ago-sto 1994, n. 531 (Gazz. Uff. 8 settembre 1994, n.210), D.P.R. 31 luglio 1997, n. 283 (Gazz. Uff. 2settembre 1997, n. 204).

2. Modifica delle circoscrizioni territo-rialiAlla modifica delle circoscrizioni terri-toriali di cui al precedente art. 1 si pro-cede con decreto del Presidente dellaRepubblica, sentiti il Consiglio dei mi-nistri e il Consiglio di Stato, su propo-sta del Ministro per la grazia e la giusti-zia e uditi in proposito il Consiglio na-zionale dell’Ordine dei giornalisti e iConsigli regionali o interregionali inte-ressati.

3. Costituzione di nuovi Ordini regiona-li o interregionaliIl Ministro per la grazia e la giustizia,nel caso di costituzione di un nuovo Or-dine regionale o interregionale, provve-de alla nomina di un Commissario conl’incarico di procedere alla prima for-mazione dell’Albo e di indire le primeelezioni del Consiglio. Il Commissario

251D.P.R. n. 115/1965

D.P.R. N. 115/1965

è scelto tra una terna di giornalisti conalmeno dieci anni di iscrizione all’Al-bo, all’uopo designati dal Consiglio na-zionale dell’Ordine.Nelle elezioni previste dal comma pre-cedente, le funzioni di presidente del-l’assemblea sono svolte dal Commissa-rio.

4. Fusione di ordiniQualora in un Ordine regionale o inter-regionale venga a mancare il numerominimo di professionisti e di pubblicistiindicato nell’art. 73 della legge, può es-sere disposta la fusione con altro Ordi-ne, osservate le forme previste dal pre-cedente art. 2.

5. Assemblea per l’elezione dei Consi-gli regionali o interregionali - durataL’avviso di convocazione dell’assem-blea per l’elezione del Consiglio regio-nale o interregionale dell’Ordine e delrelativo Collegio dei revisori dei conti èinviato con lettera raccomandata dalpresidente del Consiglio regionale o in-terregionale, almeno 15 giorni prima, atutti gli iscritti negli elenchi dell’Albo,esclusi i sospesi dall’esercizio profes-sionale, e deve contenere l’indicazionedell’oggetto dell’adunanza, del luogo,dei giorni e delle ore dell’adunanzastessa, in prima ed in seconda convoca-zione, nonché del seggio o sezione diseggio presso il quale ciascun elettoreesercita il proprio diritto di voto. Nellostesso avviso il presidente provvede afissare, per la eventuale votazione diballottaggio di cui all’art. 6, quartocomma, della legge, una data che dovràcadere in un giorno compreso entro gliotto successivi alla prima votazione,nell’ipotesi che questa risulti valida anorma dell’art. 4, ultimo comma, dellalegge, e, nell’ipotesi che questa non ri-sulti valida, un’altra data in un giorno

compreso negli otto successivi alla se-conda votazione (2).Per coloro che non siano in regola conil pagamento dei contributi previsti da-gli artt. 11 lett. h) e 20, lett. f) della leg-ge, l’avviso di cui al comma preceden-te deve contenere l’invito a provvedereal pagamento dei contributi dovuti, sen-za ritardo e, in ogni caso, prima dellachiusura delle votazioni relative allaeventuale seconda convocazione.(2) Comma così modificato dall’art. 1, D.P.R. 3maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio1972, n. 138).

6. Assemblea per l’elezione dei Consi-gli regionali o interregionali dell’Ordi-ne - sedePer l’elezione dei componenti e dei re-visori dei conti dei Consigli regionali ointerregionali, i Consigli stessi istitui-scono uno o più seggi elettorali, in con-siderazione del numero complessivodegli iscritti nei rispettivi elenchi seimesi prima della data delle elezioni.Possono essere istituiti due seggi eletto-rali per i primi 500 iscritti ed un ulterio-re seggio per ogni successiva quota di500 iscritti; seggi elettorali, fino ad unmassimo di due, possono essere istituitiin sedi diverse da quella dell’Ordine,ove nei centri viciniori risiedano alme-no 50 iscritti e possono, altresì, essereistituite, presso ciascun seggio elettora-le, più sezioni.Nei seggi istituiti in sedi diverse daquella dell’Ordine, le funzioni esercita-te, ai sensi dell’art. 5 della legge, dalpresidente e dal segretario dell’Ordinesono svolte da consiglieri designati dalpresidente del Consiglio interessato (3).(3) Articolo così modificato dall’art. 2, D.P.R. 3maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio1972, n.138).

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7. Elettorato passivoL’anzianità di iscrizione richiesta dal-l’art. 3 della legge, per la elezione deicomponenti dei Consigli regionali o in-terregionali e del Consiglio nazionaledell’Ordine, si computa con riferimentoalla data stabilita per la convocazionedell’assemblea elettorale.

8. Schede di votazioneLe schede, predisposte in unico modellocol timbro del Consiglio dell’Ordine,debbono essere, immediatamente primadell’inizio delle votazioni, firmate al-l’esterno da uno degli scrutatori, in unnumero corrispondente a quello degliaventi diritto al voto ai sensi dell’art. 5,primo comma, del presente regolamento.Le schede per le elezioni dei professio-nisti e per le elezioni dei pubblicistidebbono essere di colore diverso e con-tenere in alto l’indicazione del numerodei componenti il Consiglio ed in bas-so, distintamente, l’indicazione del nu-mero dei componenti il Collegio dei re-visori dei conti da eleggere.

9. Seggio elettoraleCinque giorni prima dell’inizio delleoperazioni di votazione, il presidentedel Consiglio regionale o interregionaledispone la compilazione di distinti elen-chi dei professionisti e dei pubblicistiaventi diritto al voto.Gli elenchi devono contenere per cia-scun elettore cognome, nome, luogo edata di nascita, residenza, data di iscri-zione nel relativo elenco dell’Albo,nonché l’indicazione che il medesimo èin regola col pagamento dei contributi.Il seggio, a cura del presidente del Con-siglio, deve essere istituito in un localeidoneo ad assicurare la segretezza delvoto e la visibilità dell’urna durante leoperazioni elettorali.In caso di assenza, il presidente ed il se-

gretario del seggio sono sostituiti, ri-spettivamente, dal più anziano degliscrutatori e da un altro Consigliere de-signato dal presidente del Consiglio re-gionale o interregionale.I componenti di ogni seggio debbonoessere compresi nei relativi elenchi de-gli elettori, in regola con i pagamenti.

10. Identificazione dell’elettoreL’elettore viene ammesso a votare pre-vio l’accertamento della sua identitàpersonale da compiersi mediante l’esi-bizione della tessera personale di cui al-l’art. 30 del presente regolamento o dialtro documento di identificazione, ov-vero mediante il riconoscimento da par-te di un componente del seggio.Gli iscritti negli elenchi dell’Albo nonin regola con il pagamento dei contribu-ti di cui agli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f)della legge sono ammessi a votare supresentazione di un certificato attestan-te l’avvenuto pagamento.

11. VotazioneL’elettore, ritirata la scheda, provvedeimmediatamente alla sua compilazione,nella parte della sala a ciò destinata inmodo tale da assicurare la segretezzadel voto: quindi la chiude inumidendo-ne la parte gommata e la riconsegna alpresidente del seggio il quale la deponenell’urna.Dell’avvenuta votazione è immediata-mente presa nota da parte di uno degliscrutatori il quale appone la propria fir-ma accanto al nome del votante nel ri-spettivo elenco degli elettori. Per i vo-tanti di cui al secondo comma del pre-cedente articolo viene altresì presa notadell’avvenuto pagamento dei contribu-ti; i certificati relativi sono allegati alverbale delle operazioni elettorali.Il numero di ore fissato, per operazionidi votazioni, dall’art. 6, secondo com-

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ma, della legge può, ove il numero de-gli aventi diritto al voto lo riveli oppor-tuno, essere suddiviso tra due giorniconsecutivi e la relativa indicazione ècontenuta nell’avviso di convocazione.Tanto nel primo che nel secondo giornosono ammessi a votare gli elettori che,alla scadenza dell’orario, si trovino nel-la sala (4).Dopo le votazioni del primo giorno, leurne contenenti le schede votate vengo-no sigillate ed il giorno successivo ria-perte alla presenza di un notaio (4).(4) Gli attuali commi penultimo ed ultimo sonostati così sostituiti all’originario ultimo commadall’art. 3, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz.Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

12. Validità dell’assembleaIl presidente del seggio, dichiaratachiusa la votazione, accerta distinta-mente per i professionisti ed i pubblici-sti il numero degli elettori aventi dirittoal voto e quello dei votanti risultanti dairispettivi elenchi.Qualora, in prima convocazione, il nu-mero dei votanti professionisti o pub-blicisti risulti inferiore alla metà deglielettori aventi diritto al voto, il presi-dente non procede allo spoglio delleschede, ma le chiude in un plico sigilla-to. Dichiara, quindi, non valida l’as-semblea e rinvia le operazioni elettoraliin seconda convocazione.Nel caso in cui soltanto il numero deivotanti professionisti, o quello dei pub-blicisti, risulti non inferiore alla metà dicoloro che in base ai rispettivi elenchihanno diritto al voto, il presidente delseggio provvede unicamente allo spo-glio delle relative schede. Per gli iscrit-ti nell’altro elenco rinvia la votazione inseconda convocazione, dopo aver chiu-so in plico sigillato le relative schede.In seconda convocazione e nella vota-zione per il ballottaggio il presidente del

seggio accerta unicamente il numero deivotanti professionisti e pubblicisti.

13. ScrutinioAccertata la validità dell’assemblea, ilpresidente del seggio dà immediato ini-zio, con gli scrutatori, alle operazioni discrutinio, che debbono essere svoltepubblicamente e senza interruzione.Sono considerate nulle le schede diver-se da quelle previste dall’art. 8 del pre-sente regolamento o che contengano se-gni o indicazioni destinati a far ricono-scere il votante.Sono nulli i voti relativi ai giornalistinon in possesso dei requisiti prescritti,nonché quelli eccedenti il numero deicandidati da eleggere.Terminato lo spoglio delle schede, il pre-sidente del seggio forma, in base al nu-mero dei voti riportati, le graduatorie deiprofessionisti e dei pubblicisti: in caso diparità di voti prevale il candidato più an-ziano per iscrizione nel rispettivo elencoe, tra coloro che abbiano eguale anziani-tà d’iscrizione, il più anziano per età.Il presidente del seggio proclama eletti,nell’ordine delle rispettive graduatorie,sei professionisti e tre pubblicisti per ilConsiglio e due professionisti ed unpubblicista per il Collegio dei revisoridei conti, che abbiano conseguito lamaggioranza assoluta dei voti.Nell’ipotesi prevista dall’art. 6, quartocomma, della legge, il presidente delseggio determina, sulla base delle gra-duatorie, per quanti candidati debbaprocedersi, alla data all’uopo fissatanell’avviso di convocazione, a votazio-ne di ballottaggio.Di tutte le operazioni relative allo svol-gimento delle votazioni ed all’espleta-mento dello scrutinio, viene redatto, acura del segretario, verbale sottoscrittodal presidente del seggio e dal segreta-rio medesimo.

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14. Elezione del Collegio dei revisoridei contiL’elezione del Collegio dei revisori deiconti, nella composizione indicata dalquinto comma dell’art. 13 del presenteregolamento, ha luogo secondo le di-sposizioni contenute negli articoli pre-cedenti, in quanto applicabili.

15. Comunicazione dell’esito delle ele-zioniIl presidente dell’assemblea, immedia-tamente dopo l’avvenuta proclamazio-ne del risultato delle elezioni, comunicaal Ministero di grazia e giustizia ed alConsiglio nazionale i nominativi deglieletti e provvede alla pubblicazione del-le graduatorie e dei nomi degli elettimediante affissione nella sede del Con-siglio regionale o interregionale.

Capo IIDEL CONSIGLIO NAZIONALE

DELL’ORDINE

16. Elezione del Consiglio nazionaledell’Ordine dei giornalistiQuaranta giorni prima della scadenzadel Consiglio nazionale il presidentefissa il giorno in cui dovranno aver luo-go le elezioni e ne dà immediata comu-nicazione ai presidenti dei Consigli re-gionali o interregionali.Gli avvisi di convocazione delle assem-blee per l’elezione del Consiglio nazio-nale dell’Ordine dei giornalisti di cuiall’art. 16 della legge sono inviati, perciascun Ordine regionale o interregio-nale, dai rispettivi presidenti a normadell’art. 5 del presente regolamento.Il numero dei componenti del Consiglionazionale che ciascun Ordine eleggeviene stabilito dal rispettivo presidentesulla base del numero dei professionistie dei pubblicisti che risultano iscritti neirispettivi elenchi dell’Albo alla data di

invio dell’avviso di convocazione del-l’assemblea elettorale, e secondo il di-sposto dell’art. 16 della legge.Il numero dei consiglieri da eleggeredeve essere indicato nelle schede di vo-tazione. L’elezione avviene secondo ledisposizioni degli artt. 5 e seguenti delpresente regolamento, in quanto appli-cabili.

17. Reclamo contro le operazioni elet-toraliI reclami contro i risultati delle elezionidei Consigli regionali o interregionali edel Consiglio nazionale dell’Ordine,previsti dagli artt. 8 e 16 della legge, so-no regolati dagli artt. 59 e seguenti delpresente regolamento, in quanto appli-cabili.

18. annullamento delle elezioni dimembri del Consiglio regionale o inter-regionale e del Collegio dei revisori deiconti - sostituzione - rinnovo della ele-zioneIl Consiglio nazionale, ove accolga un re-clamo proposto contro l’elezione di sin-goli componenti di un Consiglio regiona-le o interregionale, invita detto Consiglioa provvedere, a norma dell’art. 7, commasecondo della legge, alla sostituzione,chiamando a succedere a detti compo-nenti i candidati che abbiano ottenuto lamaggioranza assoluta, e che seguono nel-l’ordine, se l’elezione è avvenuta senzaballottaggio; i candidati che seguono nel-la graduatoria, nel secondo caso.In mancanza di tali candidati, il Consi-glio nazionale fissa, con l’osservanzadel termine previsto dall’art. 8, secondocomma, della legge, la data per la rin-novazione da parte del Consiglio regio-nale o interregionale della elezione di-chiarata nulla.La nuova elezione avviene secondo ledisposizioni di cui agli artt. 5 e seguen-

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ti del presente regolamento, in quantoapplicabili.In caso di accoglimento da parte delConsiglio nazionale del reclamo propo-sto contro l’elezione di componenti delCollegio dei revisori dei conti in un Or-dine regionale o interregionale, si appli-cano le disposizioni di cui ai commaprecedenti.

19. Rinnovo delle elezioni del Consiglioregionale o interregionaleIl Consiglio nazionale, ove accolga unreclamo che investa la elezione di tuttoil Consiglio regionale o interregionale,provvede a darne immediata comunica-zione al Consiglio interessato ed ai ri-correnti. Provvede altresì a fare analogacomunicazione al Ministro per la graziae la giustizia, indicando una terna di no-mi di giornalisti professionisti per lanomina del Commissario straordinario.Il Ministro per la grazia e la giustizianomina il Commissario e trasmette co-pia del relativo decreto al Consiglio na-zionale ed al Commissario stesso.Il Consiglio nazionale fissa, con la os-servanza del termine previsto dall’art.8, ultimo comma, della legge, la datadelle nuove elezioni e ne dà immediatacomunicazione al Commissario straor-dinario, il quale provvede alla convoca-zione dell’assemblea per la rinnovazio-ne del Consiglio con le modalità previ-ste dalla legge e dal presente regola-mento.Qualora il Consiglio nazionale, nel-l’ipotesi prevista dal primo comma, di-chiari nulla anche l’elezione dei com-ponenti del Collegio dei revisori deiconti dell’Ordine regionale o interre-gionale, il Commissario straordinarioprovvede alla sostituzione di detti com-ponenti o alla rinnovazione dell’elezio-ne a norma dell’articolo precedente.

20. Rinnovo delle elezioni per il Consi-glio nazionaleIl Consiglio nazionale, ove accolga unreclamo proposto a norma dell’art. 16della legge contro l’elezione di propricomponenti, invita il competente Con-siglio regionale o interregionale a prov-vedere al rinnovo dell’elezione dichia-rata nulla, fissando a tal fine un terminea norma dello stesso art. 16.L’elezione avviene secondo le disposi-zioni di cui agli artt. 5 e seguenti del pre-sente regolamento, in quanto applicabili.

20bis. Attribuzioni del Consiglio nazio-naleIl Consiglio nazionale, in relazione allaattività di cui alla lettera b) dell’art. 20della legge:a) riunisce i presidenti e i vicepresiden-ti dei Consigli regionali o interregiona-li tutte le volte che lo ritenga opportunoper il coordinamento delle rispettiveiniziative ed attività, anche al fine dipromuovere l’istituzione della Scuolanazionale di giornalismo, alla quale so-vrintende;b) collabora, direttamente o di concertocon i Consigli regionali o interregiona-li, con università, facoltà o scuole na-zionali universitarie e non universitariedi giornalismo ai fini della organizza-zione dei programmi e degli esami perla migliore formazione e specializza-zione professionale dei giornalisti.Il Consiglio nazionale, inoltre, per con-tribuire alla concordanza degli indirizzigiurisprudenziali e per la migliore tuteladella categoria, cura il massimario delleproprie delibere e di quelle dei Consigliregionali o interregionali e provvede an-nualmente alla pubblicazione, in un uni-co Albo nazionale, dei singoli Albi re-gionali o interregionali (5).(5) Articolo aggiunto dall’art. 4, D.P.R. 3 maggio1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

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20ter. Commissioni del Consiglio na-zionalePer l’esercizio delle funzioni cui è pre-posto, il Consiglio nazionale si avvale,in sede consultiva o referente, delle se-guenti Commissioni:a) Commissione giuridica, composta dasette Consiglieri nazionali, con funzioniconsultive, competente - con riferimen-to all’attività di studio in funzione deicompiti di cui alla lettera a) dell’art. 20della legge - sulle iniziative dirette allatutela delle attribuzioni, della dignità edell’esercizio della professione, allasalvaguardia della libertà di stampa edalla determinazione degli onorari, dirit-ti e relative tariffe;b) Commissione istruttoria per i ricorsi,composta da sette Consiglieri nazionali,con funzioni istruttorie o referenti suiricorsi avverso le delibere dei Consiglidegli Ordini di cui all’art. 20, lettera d),della legge;c) Commissione per le attività culturalie professionali, composta da sette Con-siglieri nazionali, con funzioni consulti-ve per tutte le attività o iniziative intesea favorire la migliore qualificazioneculturale e professionale del giornalista;d) Commissione amministrativa, com-posta da cinque Consiglieri nazionali,con funzioni consultive per le questionitecniche concernenti l’assetto patrimo-niale e la gestione amministrativa delConsiglio nazionale.Le Commissioni durano in carica unanno e i loro componenti sono rieleggi-bili (5).(5) Articolo aggiunto dall’art. 4, D.P.R. 3 maggio1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

Capo IIIDISPOSIZIONI COMUNI

21. Durata in carica del Consiglio na-zionale, del Consiglio regionale o inter-

regionale e del Collegio dei revisori deicontiIl termine triennale previsto dagli artt. 7,primo comma, 12, ultimo comma, e 17,primo comma, della legge, per la duratain carica dei componenti, rispettivamen-te, il Consiglio regionale o interregiona-le, il Collegio dei revisori dei Conti e ilConsiglio nazionale, decorre dalla datadi insediamento di detti organi.

22. Riunione del Consiglio regionale ointerregionale per l’elezione delle cari-cheEntro otto giorni dalla proclamazione,il presidente del Consiglio uscente ov-vero, nei casi previsti dall’art. 24 dellalegge e dell’art. 29 del presente regola-mento, il Commissario straordinarioconvoca il nuovo Consiglio per l’ele-zione delle cariche indicate dall’art. 9della legge.La riunione è presieduta dal membropiù anziano per iscrizione negli elenchidell’Albo e in caso di pari anzianità, dalpiù anziano per età. Le funzioni di se-gretario sono esercitate dal membro cheha minore anzianità di iscrizione e, incaso di pari anzianità, dal più giovaneper età.Le elezioni per le varie cariche hannoluogo separatamente con votazione se-greta (6).Alla riunione si applicano le disposizio-ni dell’art. 23 della legge.(6) Comma così inserito dall’art. 5, D.P.R. 3maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio1972, n. 138).

23. Dichiarazione delle cause di ineleg-gibilitàIl pubblicista eletto alla carica di com-ponente del Consiglio regionale o inter-regionale che si trovi in una delle con-dizioni di ineleggibilità previste dal-l’art. 25 della legge, deve renderne

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edotto il Consiglio nella riunione previ-sta dall’articolo precedente prima del-l’inizio delle operazioni di votazione.

24. Riunione del consiglio nazionaleper l’elezione delle carichePer l’elezione, in seno al Consiglio na-zionale dell’Ordine, delle cariche previ-ste dall’art. 19 della legge, si osservano,in quanto applicabili, le disposizionidegli artt. 22 e 23 del presente regola-mento.

25. Revisori dei conti presso il Consi-glio nazionale dell’ordineAd esercitare le funzioni di revisori deiconti presso il Consiglio nazionale del-l’Ordine di cui all’art. 19, terzo comma,della legge, sono designati due profes-sionisti ed un pubblicista iscritti neglielenchi di tre distinti Ordini regionali ointerregionali.Il Collegio dei revisori dei conti, all’at-to dell’insediamento, elegge il propriopresidente. Il Collegio dei revisori deiconti partecipa, senza diritto di voto, al-le riunioni del Consiglio nazionale e delcomitato esecutivo (7).(7) Comma aggiunto dall’art. 6, D.P.R. 3 maggio1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

26. Verbale delle seduteIl segretario redige processo verbaledelle sedute.Il processo verbale deve contenere:a) il numero del verbale, il giorno, ilmese e l’anno in cui ha luogo la seduta;b) il nome del presidente, dei membri edel segretario intervenuti;c) l’ordine del giorno della seduta, l’in-dicazione delle materie esaminate e deiprovvedimenti adottati;d) le firme del presidente e del segre-tario.

27. Quote annuali - contributiIl Consiglio nazionale dell’Ordine sta-bilisce, con deliberazione da adottarsientro il mese di dicembre di ciascun an-no, la misura delle quote annuali ad es-so dovute dagli iscritti negli elenchidell’Albo, nel registro dei praticanti enegli elenchi speciali, nonché la misuradei diritti dovuti per le altre prestazioniad esso richieste.Con le modalità di cui al comma prece-dente, il Consiglio regionale o interre-gionale provvede a stabilire la misuradelle quote annuali ad esso dovute dagliiscritti negli elenchi dell’Albo, nel regi-stro dei praticanti e negli elenchi specia-li, ed a determinare la misura dei contri-buti per l’iscrizione nell’Albo e nel regi-stro dei praticanti, nonché la misura deidiritti per il rilascio delle tessere, deicertificati e per le altre prestazioni.

28. Quote annuali - riduzioneLe quote annuali dovute, a norma degliartt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge,al Consiglio regionale o interregionalee al Consiglio nazionale dell’Ordine so-no ridotte alla metà per gli iscritti chefruiscono di pensione di vecchiaia o in-validità, con decorrenza dall’anno suc-cessivo a quello in cui hanno maturatoil diritto alla pensione intera (1).(1) Così modificato dal Dpr 21 novembre 2002n. 280 (GU n. 300 del 23/12/2002) in vigore dal7 gennaio 2003.

29. Riscossione delle quote annualiLe quote annuali previste dagli artt. 11,lett. h) e 20, lett. f) della legge debbonoessere versate in unica soluzione entroil mese di gennaio di ciascun anno. Inuovi iscritti corrispondono le quoteper l’anno in corso al momento dellaiscrizione.Il Consiglio nazionale dell’Ordine puòdelegare alla riscossione delle quote di

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cui all’art. 20, lett. f) della legge i Con-sigli regionali o interregionali che, intal caso, sono tenuti a rimetterne l’im-porto al Consiglio nazionale entro ilsuccessivo mese di febbraio.

Titolo IIDell’albo professionale

30. Albo - Revisione - ComunicazioneIl Consiglio regionale o interregionaleprovvede alla tenuta dell’Albo e devealmeno ogni anno curarne la revisione.Il Consiglio provvede al deposito del-l’Albo, a norma dell’art. 44, primocomma, della legge e trasmette annual-mente copia dell’Albo stesso al procu-ratore generale della Corte di appello,ai presidenti dei tribunali ed ai procura-tori della Repubblica del distretto nellacui circoscrizione ha sede l’Ordine.Il presidente del Consiglio regionale ointerregionale rilascia a ciascun iscrittonegli elenchi dell’Albo, in regola con ilpagamento delle quote annuali, a ri-chiesta ed a spese dell’interessato, unatessera di riconoscimento.La tessera è firmata dal presidente e dalsegretario del Consiglio e deve esseremunita di fotografia recante il timbro asecco dell’Ordine.Il Consiglio dispone il ritiro della tesse-ra quando l’iscritto venga cancellatodall’Albo.

31. Domande di iscrizioneLe domande di iscrizione negli elenchidell’Albo, negli elenchi speciali di cuiall’art. 28 della legge e nel registro deipraticanti, debbono essere redatte incarta da bollo ed essere corredate dallaattestazione di versamento della tassa diconcessione governativa prevista dal n.204, lettera a), della tabella Allegato Adel vigente T. U. approvato con Decre-to del Presidente della Repubblica 1

marzo 1961, n. 121 e successive modi-ficazioni.Alla domanda di iscrizione deve essere,altresì, allegata la ricevuta di versamen-to, al Consiglio regionale o interregio-nale, dei contributi previsti dall’art. 11,lett. h) della legge.

32. Modalità d’iscrizione nell’elencospeciale dei direttori responsabili di pe-riodici o riviste a carattere tecnico,professionale o scientificoPer l’iscrizione nell’elenco speciale deidirettori responsabili delle pubblicazio-ni di cui all’art. 28 della legge è richie-sto il possesso dei requisiti prescrittidall’art. 3, secondo e terzo comma, del-la legge 8 febbraio 1948, n. 47.La domanda di iscrizione è diretta alConsiglio regionale o interregionalenella cui circoscrizione il richiedente hala residenza.Alla domanda devono essere allegati idocumenti attestanti il possesso dei re-quisiti di cui al primo comma ed una di-chiarazione nella quale risultino detta-gliatamente precisati, agli effetti di cuiall’ultimo comma dell’art. 28 della leg-ge, gli elementi occorrenti alla determi-nazione della natura specializzata dellapubblicazione stessa. Non è consentitala contemporanea iscrizione in più di unelenco speciale.Il Consiglio regionale o interregionalerilascia al richiedente, ai fini della regi-strazione, un certificato nel quale vienespecificamente indicato il carattere del-la pubblicazione per la quale è stata di-sposta l’iscrizione del direttore nel-l’elenco speciale.Il Consiglio provvede alla cancellazio-ne dall’elenco speciale, sentito l’inte-ressato, nel caso in cui vengano a cessa-re i requisiti di cui al primo comma,nonché in caso di decadenza della regi-strazione, a norma dell’art. 7 della leg-

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ge 8 febbraio 1948, n. 47, di mutamen-to intervenuto nella natura della pubbli-cazione ovvero quando l’iscritto sia so-stituito nella direzione responsabile del-la pubblicazione stessa (8).Le cancellazioni per i motivi di cui alprecedente comma sono comunicate dalConsiglio regionale o interregionale aiTribunali compresi nella propria circo-scrizione, per gli adempimenti di com-petenza.(8) Gli attuali commi penultimo ed ultimo cosìsostituiscono l’originario ultimo comma per ef-fetto dell’art. 7, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212(Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

33. Modalità d’iscrizione nell’elencospeciale dei giornalisti stranieriAi fini dell’iscrizione nell’elenco spe-ciale di cui all’art. 28 della legge, ilgiornalista straniero deve presentare idocumenti previsti dal secondo commadell’art. 36 della legge, e deve altresìcomprovare il possesso della qualifica-zione professionale mediante esibizio-ne, al Consiglio regionale o interregio-nale di residenza, di una documentazio-ne da cui risulti che il richiedente abbiaesercitato la professione giornalistica inconformità alle leggi dello Stato di ap-partenenza.

34. Modalità di iscrizione nell’elencodei pubblicisti - documentazioneAi fini dell’iscrizione nell’elenco deipubblicisti, la documentazione previstadall’art. 35 della legge deve contenereelementi circa l’effettivo svolgimentodell’attività giornalistica nell’ultimobiennio.Coloro che esplicano la propria attivitàcon corrispondenze o articoli non firma-ti debbono allegare alla domanda, unita-mente ai giornali e periodici previstidall’art. 35 della legge, ogni documen-tazione, ivi compresa l’attestazione del

direttore della pubblicazione, atta a di-mostrare in modo certo l’effettiva reda-zione di dette corrispondenze o articoli.I collaboratori dei servizi giornalisticidella radio e della televisione, delleagenzie di stampa e dei cinegiornali, iquali non siano in grado di allegare alladomanda i giornali e periodici previstidall’art. 35 della legge, debbono com-provare, con idonea documentazioneovvero mediante l’attestazione del di-rettore del rispettivo servizio giornali-stico, la concreta ed effettiva attivitàsvolta.Coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di infor-mazione attraverso immagini che com-pletano o sostituiscono l’informazionescritta, nell’esercizio di autonomia de-cisionale operativa e avuto riguardo al-la natura giornalistica della prestazione,devono allegare alla domanda la neces-saria documentazione e l’attestazionedel direttore prevista dall’art. 35 dellalegge 3 febbraio 1963, n. 69 (8/a).Il Consiglio regionale o interregionalepuò richiedere gli ulteriori elementi cheriterrà opportuni in merito all’eserciziodell’attività giornalistica da parte degliinteressati.(8/a) Comma aggiunto dal D.P.R. 19 luglio1976, numero 649 (Gazz. Uff. 20 settembre1976, n. 250).

35. Registro dei praticantiIl registro dei praticanti di cui all’art. 33della legge è istituito presso ogni Ordi-ne regionale o interregionale.Il registro deve contenere il cognome, ilnome, la data di nascita, la residenza el’indirizzo del praticante, la datad’iscrizione, il titolo in base al quale èavvenuta, nonché la pubblicazione oservizio giornalistico presso il qualeviene svolta la pratica giornalistica.

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36. Iscrizione nel registro dei praticantiColoro che intendano essere iscritti nelregistro dei praticanti debbono, all’ini-zio delle attività previste dall’art. 34della legge, inoltrare al Consiglio regio-nale o interregionale di residenza do-manda di iscrizione, allegando, oltre idocumenti previsti dal secondo commadell’art. 33 della legge, la dichiarazionedel direttore dell’organo di stampacomprovante l’effettivo inizio dellapratica.Essi debbono, inoltre, presentare il tito-lo di studio previsto dall’ultimo commadell’art. 33 della legge, oppure dichiara-re nella domanda che intendono soste-nere l’esame di cultura generale di cui alquarto comma del medesimo art. 33.Il direttore della pubblicazione o delservizio giornalistico è tenuto, a richie-sta dell’interessato, al tempestivo rila-scio della dichiarazione di cui al primocomma.

37. Esame di cultura generaleLe prove dell’esame previsto dall’art.33, quarto comma, della legge, perl’iscrizione nel registro dei praticanti,sono scritte ed orali.La prova scritta consiste nello svolgi-mento di un argomento di interesse at-tuale scelto dal candidato tra quelli indi-cati, in numero di quattro, dalla Commis-sione esaminatrice su materie diverse.Il candidato, nella prova scritta, devesoprattutto dimostrare di possedere laformazione culturale generale indispen-sabile per chi intende avviarsi all’eser-cizio dell’attività giornalistica.Per l’espletamento della prova scrittasono assegnate al candidato tre ore.La prova orale consiste in una conver-sazione su argomenti di cultura genera-le che presentino carattere di attualità.In particolare è richiesta la conoscenzadei seguenti argomenti e materie:

a) principi di diritto costituzionale;b) nozioni di storia del ventesimo secolo;c) problemi ed orientamenti della poli-tica italiana del dopoguerra;d) elementi di geopolitica;e) il sindacalismo ieri ed oggi;f) orientamenti della letteratura e del-l’arte contemporanee;g) storia del giornalismo ed ordinamen-to della professione;h) fonti di informazione italiane e stra-niere (agenzie di stampa, giornali, etc.)e principali mezzi bibliografici di con-sultazione e ricerca;i) i più importanti avvenimenti che han-no fornito materia ai giornali negli ulti-mi 12 mesi (9).(9) Comma così modificato dall’art. 8, D.P.R. 3maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio1972, n. 138).

38. Esame di cultura generale - sessio-ni e commissioniIl Consiglio nazionale dell’Ordine, condeliberazione da adottarsi entro il mesedi ottobre di ogni anno, stabilisce ilgiorno in cui, nei mesi di gennaio, dimaggio e di settembre dell’anno suc-cessivo, dovrà aver luogo la prova scrit-ta. La deliberazione è immediatamentecomunicata a tutti i Consigli regionali ointerregionali.Entro trenta giorni dalla comunicazionedi cui al comma precedente, il Consi-glio regionale o interregionale richiedeal locale provveditore agli studi una no-mina del membro, scelto tra gli inse-gnanti di ruolo di materie letterarie nel-la scuola media superiore, che assume-rà le funzioni di presidente della Com-missione, e provvede alla nomina deglialtri membri con l’osservanza delle di-sposizioni dell’articolo 33 della legge.Con le stesse modalità di cui al commaprecedente si provvede alla nomina dicomponenti supplenti in numero eguale

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a quello degli effettivi ed aventi i mede-simi requisiti.Le funzioni di segretario presso ciascu-na Commissione sono esercitate da unprofessionista o da un pubblicista,iscritto da cinque anni nel rispettivoelenco dell’Albo, nominato dal Consi-glio regionale o interregionale.Il segretario si avvale per i suoi lavori del-la segreteria del Consiglio dell’Ordine.

39. Ammissione all’esame di culturageneraleI candidati all’esame di cultura genera-le debbono sostenere la prova davantialla Commissione esaminatrice istituitapresso il Consiglio regionale o interre-gionale nella cui circoscrizione il prati-cante ha la residenza. I residenti al-l’estero debbono sostenere l’esame da-vanti alla Commissione esaminatriceistituita presso il Consiglio interregio-nale dell’Ordine che ha sede in Roma.Il segretario del Consiglio regionale ointerregionale invia ad ogni praticanteche abbia presentato la dichiarazioneprevista dal secondo comma del prece-dente art. 36, la comunicazione del-l’ammissione all’esame, e del giorno,dell’ora e del luogo in cui dovrà presen-tarsi per la prova scritta, con lettera rac-comandata spedita almeno 20 giorniprima di tale data.Per essere ammessi all’esame i candi-dati debbono comprovare di aver com-piuto il diciottesimo anno di età alla da-ta stabilita per lo svolgimento della pro-va scritta.

40. Modalità di ammissione e svolgi-mento dell’esame di cultura generalePer lo svolgimento dell’esame di cultu-ra generale si osservano le disposizionidegli artt. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,e 54 del presente regolamento, in quan-to applicabili.

L’elenco dei candidati dichiarati idonei,sottoscritto dal presidente e dal segreta-rio della Commissione, è depositatosenza ritardo presso il Consiglio regio-nale o interregionale, il quale provvedenei dieci giorni successivi, previo ac-certamento della esistenza degli altri re-quisiti richiesti dall’art. 31, secondocomma, della legge, ad iscrivere il ri-chiedente nel registro dei praticanti,dandogliene immediata comunicazione.

41. Pratica - decorrenza e durataLa pratica, nell’ambito dei tre anni diiscrizione nel registro, deve essere con-tinuativa ed effettiva: del periodo di in-terruzione dipendente da cause di forzamaggiore non si tiene conto agli effettidella decorrenza del termine di cui al-l’art. 34, ultimo comma, della legge.Decorso un triennio di iscrizione nel re-gistro, il Consiglio regionale o interre-gionale, sentito l’interessato, delibera lacancellazione del praticante. La delibe-razione è notificata entro 10 giorni al-l’interessato ed al direttore o ai direttoridelle pubblicazioni o dei servizi giorna-listici presso i quali è svolta la pratica.La pratica giornalistica si effettua conti-nuativamente ed attraverso un’effettivaattività nei quadri organici dei serviziredazionali centrali degli organismigiornalistici previsti dall’art. 34 dellalegge (10).Il praticantato può svolgersi per un pe-riodo non superiore ai 16 mesi anchepresso la redazione distaccata di unodei suddetti organismi giornalisticiquando la responsabilità della redazio-ne distaccata sia affidata ad un redatto-re professionista (10).Le modalità di svolgimento del prati-cantato, concordate ai fini della miglio-re formazione professionale degli aspi-ranti giornalisti fra gli organismi pro-fessionali e quelli editoriali, sono fissa-

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te dal Consiglio nazionale (10).Può essere ammesso a sostenere l’esa-me di idoneità professionale di cui al-l’art. 32 della legge il cittadino italianoche abbia svolto la pratica giornalisticapresso pubblicazioni italiane edite al-l’estero o pubblicazioni estere aventicaratteristiche analoghe alle pubblica-zioni previste dall’art. 34 della legge, eciò anche se il praticantato sia statosvolto prima dell’acquisto della cittadi-nanza italiana (10).(10) Comma aggiunto dall’art. 9, D.P.R. 3 maggio1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

42. Divieto di iscrizione in più registri -trasferimenti - comunicazioniIl praticante non può essere contempo-raneamente iscritto in più registri. Il praticante è tenuto a comunicare im-mediatamente al relativo Consiglio re-gionale o interregionale ogni variazioneintervenuta nel corso dello svolgimentodella pratica.In caso di cambiamento di residenza delpraticante si osservano le disposizionidegli artt. 37 della legge e 56 del presen-te regolamento, in quanto applicabili.Il Consiglio, nel caso in cui il pratican-te svolga l’attività giornalistica pressouna pubblicazione od un servizio gior-nalistico avente sede nella circoscrizio-ne di altro Ordine, provvede a comuni-care a quest’ultimo le indicazioni di cuial secondo comma dell’art. 35 del pre-sente regolamento.

43. Dichiarazione di compiuta praticaLa dichiarazione di cui all’art. 34, secon-do comma, della legge consiste in un’in-dicazione motivata dell’attività svolta enon deve contenere alcun giudizio sullaidoneità professionale del praticante.Ove la pratica sia stata svolta presso piùpubblicazioni, la dichiarazione è rila-sciata dai direttori delle pubblicazioni o

dei servizi giornalistici presso cui ilpraticante ha svolto la sua attività.Il direttore della pubblicazione o delservizio giornalistico è tenuto, a richie-sta dell’interessato all’immediato rila-scio della dichiarazione. Ove il diretto-re, senza giustificato motivo, ometta oritardi l’adempimento di tale obbligo, ilConsiglio regionale o interregionalecompetente, informato tempestivamen-te dall’interessato, adotta le iniziativedel caso per il rilascio della dichiarazio-ne, ricorrendone le condizioni. È fatta,comunque, salva - ove ne ricorrano gliestremi - l’azione disciplinare previstadall’art. 48 della legge (11).(11) Comma così modificato dall’art. 10, D.P.R.3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio1972, n. 138).

44. Prova di idoneità professionaleLa prova scritta prevista dall’articolo32, primo comma, della legge, consiste:a) nello svolgimento di una prova di sin-tesi di un articolo o di un altro testo scel-to dal candidato tra quelli forniti dallacommissione in un massimo di 30 righedi 60 caratteri ciascuna, per un totale di1.800 caratteri compresi gli spazi;b) nello svolgimento di una prova di at-tualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l’esercizio della pro-fessione mediante questionari articolatiin domande cui il candidato è tenuto arispondere per iscritto;c) nella redazione di un articolo su ar-gomenti di attualità scelti dal candidatotra quelli, in numero non inferiore a sei(interni, esterni, economia-sindacato,cronaca, sport, cultura-spettacolo) pro-posti dalla commissione, anche sullabase dell’eventuale documentazionedalla stessa fornita. Tale articolo nondeve superare le 45 righe da 60 caratte-ri ciascuna per un totale di 2.700 carat-teri compresi gli spazi (12).

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La prova orale consiste in un colloquiodiretto ad accertare la conoscenza deiprincipi dell’etica professionale, dellenorme giuridiche attinenti al giornali-smo e specificatamente delle tecniche epratiche inerenti all’esercizio della pro-fessione. In particolare é richiesta la co-noscenza delle seguenti materie:a) elementi di storia del giornalismo;b) elementi di sociologia e di psicologiadell’opinione pubblica;c) tecnica e pratica del giornalismo: ele-menti teorici e tecnici fondamentali;esercitazione di pratica giornalistica;d) norme giuridiche attinenti al giorna-lismo: elementi di diritto pubblico; or-dinamento giuridico della professionedi giornalista e norme contrattuali eprevidenziali; norme amministrative epenali concernenti la stampa; elementidi legislazione sul diritto d’autore;e) etica professionale;f) i media nel sistema economico italiano.Lo svolgimento della prova orale com-prende anche la discussione di un argo-mento di attualità, liberamente scelto dalcandidato, nel settore della politica inter-na, della politica estera, dell’economia,del costume, dell’arte, dello spettacolo,dello sport, della moda o in qualsiasi altrocampo specifico nel quale egli abbia ac-quisito una particolare conoscenza profes-sionale durante il praticantato. Analogascelta può essere compiuta dal candidatonella materia delle norme giuridiche atti-nenti al giornalismo. L’argomento o gli ar-gomenti prescelti, compendiati in un bre-ve sommario, debbono essere comunicatialla commissione almeno tre giorni primadella prova, e da essi può prendere l’avvioil colloquio allo scopo sia di mettere ilcandidato a suo completo agio sia di valu-tarne le capacità di ricerca e di indagine,di attitudine alla inchiesta e di acume cri-tico, di discernimento e di sintesi.A conclusione della prova orale il Pre-

sidente comunica al candidato il giudi-zio della commissione sulla prova scrit-ta e, a richiesta del candidato, gli mo-stra l’elaborato sottolineandone in bre-ve i limiti e/o i pregi e/o fornendo even-tuali chiarimenti (13).(12) Comma così modificato dall’art. 1, D.P.R.13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio2008, n. 164).(13) Articolo prima modificato dall’art. 11,D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29maggio 1972, n. 138) e dal D.P.R. 19 luglio1976, n. 649 (Gazz. Uff. 20 settembre 1976, n.250) e poi così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 21settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre1993, n. 230).

44bis. Svolgimento della prova scrittamediante utilizzo di elaboratori elettro-nici (personal computer).1. Per lo svolgimento della prova scrit-ta di cui all’articolo 44 e’ consentitol’utilizzo di elaboratori elettronici (per-sonal computer) nella disponibilita’ deicandidati, o eventualmente forniti dalConsiglio nazionale dell’ordine deigiornalisti, in cui sia inibito l’accesso aqualunque memoria che non sia prepo-sta alle funzionalita’ dell’elaboratorenecessarie per l’effettuazione della pro-va, nonche’ a qualunque dispositivo dicomunicazione con l’esterno e il cuiprogramma di videoscrittura, fornitodalla commissione su supporto infor-matico privo di qualsiasi altro dato al fi-ne di garantire l’anonimato dell’elabo-rato, assicuri uniformita’ di carattere edi spaziatura.2. Le modalita’ tecniche richieste per gliadempimenti di cui al comma 1 sono in-dicate dal Consiglio nazionale dell’ordi-ne dei giornalisti, sentito il Ministerodella giustizia ai sensi dell’articolo 32,quarto comma, della legge 3 febbraio1963, n. 69, inserito dall’articolo 1 del-la legge 16 gennaio 2008, n. 16 (14).(14) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 13 giugno2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

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45. Sessioni e commissioniIl Consiglio nazionale dell’Ordine deiGiornalisti, entro il mese di febbraio edi agosto di ciascun anno, provvede adindire le due sessioni della prova di ido-neità professionale che si svolgono ri-spettivamente, nei mesi di aprile e di ot-tobre, fissando all’uopo, per ciascunasessione, il giorno della prova scritta eil termine di presentazione delle do-mande di ammissione.Almeno quaranta giorni prima della da-ta fissata per la prova scritta, il Consi-glio nazionale richiede al Presidentedella Corte di appello di Roma la nomi-na, a norma dell’articolo 32 della legge,dei due magistrati chiamati a far partedella commissione esaminatrice e, al-meno 20 giorni prima, provvede a no-minare gli altri cinque componenti tra igiornalisti professionisti, iscritti nel re-lativo elenco da non meno di dieci anni,non facenti parte del Consiglio naziona-le o di Consigli regionali o interregio-nali dell’Ordine, dei quali almeno quat-tro esercitino la propria attività pressoquotidiani, periodici, agenzie di stampadi cui all’articolo 34 della legge e pres-so un servizio giornalistico radiotelevi-sivo, in ragione di uno per ciascuno didetti settori di attività. Con gli stessi criteri di cui al commaprecedente si provvede alla nomina dicomponenti supplenti in numero egualea quello degli effettivi.Ogni Consiglio regionale o interregiona-le formula, all’inizio di ogni anno,l’elenco dei giornalisti professionisti cheabbiano dichiarato la loro disponibilità afar parte delle commissioni d’esame e lotrasmette, entro e non oltre il 1 febbraio,al Consiglio nazionale dell’Ordine, cor-redando ciascun nominativo di un brevecurriculum professionale.I giornalisti componenti la commissio-ne d’esame sono nominati dal Consi-

glio nazionale, sulla base delle propostecongiunte formulate dai Consigli del-l’Ordine ai sensi del comma preceden-te, nonché direttamente dai Consiglierinazionali.Entro il termine di venti giorni di cui alsecondo comma, il Consiglio nazionalenomina il segretario della commissionetra i professionisti iscritti nel relativoelenco da almeno cinque anni.La commissione non può esaminare unnumero di candidati superiore alle quat-trocento unità. Qualora il numero deicandidati che abbiano espletato le provescritte, ecceda tale limite si provvede,prima dell’inizio della correzione deglielaborati, alla nomina di tante sotto-commissioni quante ne occorrono perrispettare il limite anzidetto.Ciascuna sottocommissione, compostada un numero di membri pari a quellodella commissione principale ed aventile stesse qualifiche, è presieduta dalmagistrato di appello, ferma restando latitolarità della presidenza dell’interacommissione esaminatrice in capo alpresidente di quella principale, al qualespetta anche la distribuzione dei candi-dati tra quest’ultima e le eventuali sot-tocommissioni.Ciascun componente della commissio-ne principale o di una sottocommissio-ne può essere sostituito da altro compo-nente che rivesta la stessa qualifica.Nel caso di costituzione di sottocom-missioni, il presidente titolare convoca,prima dell’inizio della correzione deglielaborati, la commissione in seduta ple-naria, al fine di stabilire i criteri di mas-sima da seguire nella valutazione deicandidati.La segreteria del Consiglio nozionaleespleta i lavori di segreteria della com-missione esaminatrice.Le deliberazioni con le quali sono in-dette le sessioni, ed i provvedimenti di

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nomina di componenti le commissioniesaminatrici sono, entro quindici giorni,pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica e comunicati a tutti i Consi-gli regionali o interregionali.Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisil’opportunità, può indire altre sessioni diesame oltre quelle sopra indicate (15).(15) Così sostituito dall’art. 2, D.P.R. 21 settem-bre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993,n. 230).

46. Ammissione alla prova di idoneitàprofessionaleSono ammessi a sostenere la prova diidoneità professionale i candidati chedocumentino di essere iscritti nel regi-stro dei praticanti da almeno diciottomesi e di aver compiuto presso una opiù testate la pratica giornalistica previ-sta dall’articolo 29, primo comma, del-la legge.L’iscrizione nel registro dei praticantidecorre dalla data di effettivo inizio deltirocinio dichiarata dal direttore o ac-certata dal competente Consiglio regio-nale o in seconda istanza dal Consiglionazionale.La domanda di ammissione, diretta alConsiglio nazionale dell’Ordine, deveessere consegnata o inoltrata, nel termi-ne stabilito dalla deliberazione di cui alprimo comma dell’articolo precedente,alla segreteria del Consiglio nazionedell’Ordine. La prova della tempestivaspedizione della domanda è costituitadal timbro postale, nel caso di inoltro amezzo posta; nel caso di consegna di-retta, la data di presentazione è annota-ta in calce o a margine della domanda acura della segreteria, che ne rilascia ri-cevuta.I candidati che intendono sostenere laprova scritta mediante l’utilizzo di perso-nal computer ne fanno esplicita menzio-ne nella domanda di ammissione (16).

Alla domanda debbono essere allegatiun certificato di iscrizione nel registrodei praticanti rilasciato dal competenteConsiglio regionale o interregionale e ladichiarazione motivata di cui all’articolo34, secondo comma, della legge ed al-l’articolo 43 del presente regolamento.Alla domanda va altresì allegato un cur-riculum concernente le esperienze pro-fessionali svolte durante il praticantato;in particolare il candidato deve indicarein quali servizi redazionali ha svolto iltirocinio. Il candidato può altresì indi-care i corsi di formazione professionaleteorica seguiti e presso quali strutture.I candidati che compiano la prescrittapratica giornalistica nel periodo compre-so tra la data stabilita per la presentazio-ne della domanda e quella fissata per laprova scritta, possono produrre la docu-mentazione di cui al comma precedenteprima dell’inizio della prova scritta.La commissione esaminatrice formasenza ritardo l’elenco degli ammessi: icandidati di cui al comma precedentesono inclusi nell’elenco con riserva didefinitiva ammissione subordinata allaproduzione dei prescritti documenti.Ai candidati inclusi nell’elenco è datacomunicazione dell’ammissione, non-ché del giorno, dell’ora e del luogo incui si svolge la prova scritta, con letteraraccomandata, ricevuta dai candidati al-meno venti giorni prima di tale data.La lettera di comunicazione di cui alcomma precedente costituisce, per ilpraticante, documento sufficiente perottenere da parte del direttore della pub-blicazione o del servizio giornalistico,il permesso di assenza occorrente per lapartecipazione alla prova scritta (17).(16) Comma aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 13 giu-gno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n.164).(17) Così sostituito dall’art. 3, D.P.R. 21 settem-bre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993,n. 230).

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47. Identificazione dei candidatiI candidati debbono dimostrare la loroidentità personale prima di ciascunaprova d’esame presentando un docu-mento di identificazione.

48. Svolgimento della prova scrittaLa commissione esaminatrice, immedia-tamente prima dell’inizio della provascritta formula tre diverse ipotesi di argo-menti da indicare ai candidati scegliendoper ciascuna la relativa documentazione;ogni proposta viene chiusa in una bustasigillata dopo essere stata sottoscritta dalpresidente e dal segretario.La commissione invita uno dei candida-ti presenti nell’aula di esame a sceglie-re una tra le tre buste anzidette che vie-ne immediatamente aperta, procedendoquindi alla lettura dei testi in essa con-tenuti; la commissione può fornire aicandidati che ne facciano richiesta co-pia fotostatica dei testi di cui si è datalettura; ove richiesta, la commissioneprevia apertura delle stesse, dà letturaanche dei testi contenuti nelle altre duebuste sigillate. Di dette operazioni è fat-ta menzione nel verbale.Immediatamente dopo effettuate le ope-razioni di cui al comma precedente sidà inizio alla prova di esame. Il termineper la prova scritta decorre dalla asse-gnazione, da parte della commissione,degli argomenti da trattare.Durante il tempo in cui si svolge la pro-va devono essere presenti nel locale de-gli esami almeno due componenti dellacommissione ai quali è affidata la vigi-lanza sul regolare svolgimento dellaprova.I candidati, ove non si avvalgono dellafacoltà di utilizzo dell’elaboratore elet-tronico (personal computer) per lo svol-gimento della prova scritta, devonousare, per la stesura dell’elaborato,esclusivamente carta munita della firma

del presidente della commissione o diun componente da lui delegato. Essi,durante la prova, non possono conferiretra loro o comunicare in qualsiasi modocon estranei, né portare nella sede del-l’esame libri, opuscoli, scritti ed appun-ti di qualsiasi specie nonché mezzi dicomunicazioni portatili o macchine perscrivere elettroniche con memoria, adeccezione degli elaboratori elettronici(personal computer) di cui all’art. 44-bis (18).Per lo svolgimento della prova scrittamediante utilizzo di elaboratori elettro-nici (personal computer) la commissio-ne consegna al candidato il CD-ROMcon il sistema operativo e la penna USBcon il programma da inserire nell’ela-boratore elettronico (personal compu-ter). Il sistema operativo ad ogni avvioregistra sulla penna USB la data e l’ora.L’elaboratore e’ riavviato dal candidatoal fine di caricare il sistema operativonella memoria RAM, e di attivare auto-maticamente il programma di video-scrittura con il quale elaborare e salva-re periodicamente i testi della provascritta. Il programma di videoscritturadeve consentire l’individuazione auto-noma di ciascun elaborato relativo alletre prove previste dall’articolo 44, com-ma 1 (19).Durante lo svolgimento della provascritta la commissione, anche tramiteun incaricato, controlla che nessun can-didato abbia riavviato il sistema opera-tivo e che consulti altre fonti documen-tali (20).In caso di non corretto funzionamentodell’elaboratore elettronico (personalcomputer) la commissione ne fornisceal candidato uno di riserva dotato dellestesse funzionalita’ previste dall’artico-lo 44-bis, nel rispetto delle modalita’operative di cui al comma 7. In ogni ca-so non è concesso il recupero del tempo

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trascorso dall’inizio della prova (21).È escluso dalla prova chi contravvienea tali divieti ed in genere alle disposi-zioni impartite dalla commissione perassicurare la regolarità dell’esame.L’esclusione è disposta dai commissaripresenti e, in caso di disaccordo, la de-cisione spetta al presidente (22).ù(18) Comma modificato dall’art. 1, D.P.R. 13giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008,n. 164).(19) Comma aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 13 giu-gno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n.164).(20) Comma aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 13 giu-gno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n.164).(21) Comma aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 13 giu-gno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n.164).(22) Così sostituito dall’art. 4, D.P.R. 21 settem-bre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993,n. 230).

49. Termine della prova e consegna deilavoriIl candidato, compiuto il proprio lavo-ro, lo chiude, senza apporvi sottoscri-zione o altro contrassegno, in una bustaassieme ad un’altra busta contenente unfoglio nel quale avrà indicato il proprionome, cognome e residenza.In caso di utilizzo dell’elaboratore elet-tronico (personal computer), il candida-to, completata la redazione dei testi re-lativi a ciascuna prova, disattiva il pro-gramma di videoscrittura premendo sulcomando “concludi” del menu “file”,estrae il CD e la penna USB dal compu-ter e li consegna alla Commissioned’esame, previa esibizione di un docu-mento di riconoscimento. Un incaricatodella Commissione identifica il candi-dato, decodifica il testo degli elaboratiscritti con la chiave riferita al candidatoe provvede alla relativa stampa utiliz-zando il supporto cartaceo di cui all’ar-ticolo 48, comma 6, primo periodo. Ter-minata la procedura di stampa dell’ela-

borato, lo stesso viene riconsegnato al-l’interessato, previa cancellazione delcontenuto della chiave USB in modonon recuperabile. Si applicano le dispo-sizioni di cui al primo comma.Nell’ipotesi di mancata decodifica del-l’elaborato riconducibile ad una irrego-lare sostituzione della penna USB, lastessa viene consegnata dal candidato eriposta in un’apposita busta, unitamen-te al CD, sigillata e siglata dal Presiden-te della Commissione. Dell’operatoviene redatto apposito verbale. LaCommissione decide ai sensi dell’art.48, commi 7 e 8.Il lavoro è consegnato ad uno dei com-ponenti della Commissione, il quale ap-pone sulla busta esterna e sui marginiincollati la propria sottoscrizione e l’oradella consegna.Tutte le buste contenenti i lavori sonoaffidate al segretario, previa raccolta diesse in uno o più pacchi sigillati con ce-ralacca e firmati all’esterno da duecomponenti della Commissione e dalsegretario (23).(23) Articolo sostituito dall’art. 1, D.P.R. 13 giu-gno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n.164).

50. Valutazione dei lavoriLa commissione, anche nel caso di sud-divisione in sottocommissioni, compie,nel più breve tempo e comunque nonpiù tardi di quattro mesi dalla conclu-sione delle prove scritte, la valutazionedelle stesse. Il prolungamento di dettotermine, può essere disposto una solavolta e comunque per non oltre novantagiorni, con provvedimento del presi-dente del Consiglio nazionale, per mo-tivi eccezionali e debitamente accertati.Verificata la integrità dei pacchi e dellebuste, la commissione procede succes-sivamente all’apertura di ciascuna dellebuste contenenti i lavori dei candidati.

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Il segretario appone immediatamentesulla busta aperta, nonché su quellacontenente il nome del candidato e sul-la testata di ogni foglio del lavoro, unostesso numero d’ordine.Tale numero viene trascritto anche sul-la scheda di cui è dotato ogni membrodella commissione, composta di tre se-zioni: la prima è riservata alla valuta-zione e al voto personale del commissa-rio e a quelli collegiali della commis-sione su ogni prova scritta; la secondaalla valutazione e al voto personale e aquelli collegiali sulla prova orale, la ter-za alla complessiva valutazione finale.Ogni componente la commissioneesprime nella apposita sezione dellascheda, la sua valutazione e la sua vota-zione in sessantesimi su ognuno dei treelaborati, letti collegialmente. Il presi-dente o un membro della commissioneda lui incaricato raccoglie le valutazio-ni espresse singolarmente e formula lavalutazione collegiale e la media deivoti riportati, dai quali scaturisce l’am-missione o la non ammissione del can-didato alla prova orale. Tali valutazionie votazioni sono trascritte nell’appositospazio della scheda di ciascun candida-to e riportate nel verbale della seduta.La commissione, ove accerti che il la-voro sia stato in tutto o in parte copiatoda altro elaborato o da qualche pubbli-cazione, annulla la prova. È pure annul-lata la prova dei candidati che si sianocomunque fatti riconoscere.Al termine della correzione di tutti glielaborati la commissione procede al-l’apertura delle buste contenenti i nomidei candidati e ne forma l’elenco gene-rale, indicando accanto a ciascun nomele relative valutazioni e votazioni. Taleelenco è sottoscritto dal presidente e dalsegretario e ne viene affissa copia nellasede del Consiglio nazionale dell’Ordi-ne dei Giornalisti (12/d).

(12/d) Così sostituito dall’art. 5, D.P.R. 21 set-tembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre1993, n. 230).

51. Ammissione alla prova oraleSono ammessi alla prova orale i candi-dati che riportano nelle prove scritte lavalutazione positiva di ammissione in-dicata nel precedente articolo 50. A ciascuno degli ammessi è data comu-nicazione del giorno, dell’ora e del luo-go in cui si tiene la prova orale, fissataa distanza di non meno di trenta giornidalla dato di affissione dell’elenco degliammessi. La comunicazione deve esse-re ricevuta dal candidato almeno ventigiorni prima della data della prova.La comunicazione di cui al comma pre-cedente costituisce, per il praticante,documento sufficiente per ottenere, daparte del direttore della pubblicazione odel servizio giornalistico, il permesso diassenza occorrente per la partecipazio-ne alla prova orale (12/e).(12/e) Così sostituito dall’art. 6, D.P.R. 21 set-tembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre1993, n. 230).

52. Svolgimento della prova orale giu-dizio finaleLa prova orale è pubblica.Ogni componente la commissioneesprime, nella apposita sezione dellascheda, la propria valutazione e vota-zione sulla prova orale. Come per laprova scritta, il presidente o un membrodella commissione da lui incaricato rac-coglie le valutazioni e votazioni espres-se singolarmente e formula la valuta-zione collegiale e un voto che esprimela media dei voti assegnati da ciascuncommissario.Allontanati il candidato e gli eventualipresenti alla prova orale, il presidentepropone quindi una valutazione com-plessiva finale e la dichiarazione di ido-

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neità o non idoneità all’esercizio dellaprofessione, tenendo conto delle valuta-zioni e delle votazioni espresse dallacommissione per la prova scritta e laprova orale.Le valutazioni collegiali e i voti di sin-tesi della commissione, nonché le valu-tazioni complessive finali sono trascrittinegli appositi spazi della scheda e ripor-tati nel verbale della seduta. Subito do-po, in seduta pubblica, al candidato vie-ne comunicato il risultato dell’esame.Al candidato, che non si sia presentato asostenere la prova orale nel giorno sta-bilito ed abbia dimostrata l’esistenza diun legittimo impedimento, viene fissatauna nuova data di presentazione (13).(13) Così sostituito dall’art. 7, D.P.R. 21 settem-bre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993,n. 230).

53. Elenco dei candidati dichiarati ido-nei - verbaleL’elenco dei candidati dichiarati idonei,sottoscritto dal presidente e dal segreta-rio, è depositato presso il Consiglio na-zionale dell’Ordine, il quale provvedenei dieci giorni successivi a darne co-municazione agli interessati.Di tutte le operazioni attinenti allo svol-gimento degli esami è redatto verbale acura del segretario. Il verbale è sotto-scritto dal presidente e dallo stesso se-gretario. Il candidato dichiarato non idoneo hafacoltà di ripresentarsi a sostenere laprova nelle successive sessioni di esa-me, nel corso del triennio previsto dal-l’ultimo comma dell’art. 34 della legge.

54. Norme speciali per gli esami deicandidati appartenenti alle minoranzelinguistiche ed agli altri stati della CeeI candidati appartenenti alle minoranzelinguistiche contemplate e tutelate neglistatuti delle Regioni e Province autono-

me, e relative norme di attuazione, sonoammessi, ove ne facciano richiesta, asostenere le prove degli esami previstidagli articoli 32 e 33 della legge nellapropria lingua.Analogamente è concessa ai candidaticittadini di uno Stato membro dellaCEE la facoltà di sostenere la prova diesame nella propria lingua madre. In questi casi le commissioni d’esamesono assistite da uno o più esperti nellelingue di cui ai commi che precedono,nominati dal Consiglio nazionale deiGiornalisti, con funzioni di interprete(13/a).(13/a) Così sostituito dall’art. 8, D.P.R. 21 set-tembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre1993, n. 230).

55. Iscrizione nell’elenco dei professio-nistiColoro che intendono essere iscritti nel-l’elenco dei professionisti debbono pre-sentare al Consiglio dell’Ordine regio-nale o interregionale nella cui circoscri-zione hanno la residenza, domanda diiscrizione corredata, oltre che dai docu-menti previsti dall’art. 31 primo com-ma, della legge, dal certificato rilascia-to dal Consiglio nazionale attestantel’esito favorevole della prova di idonei-tà professionale di cui all’art. 32 dellalegge.La domanda di iscrizione deve contene-re inoltre esplicita dichiarazione che,dal momento dell’avvenuta iscrizione,il professionista cesserà da ogni altra at-tività professionale o impiegatizia pri-ma eventualmente svolta (14).Il Consiglio regionale o interregionale,previo accertamento degli altri requisitiprevisti dall’art. 31, secondo comma,della legge, delibera, entro 60 giornidalla presentazione della domanda,l’iscrizione nell’elenco dei professioni-sti con decorrenza dalla data del supera-

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mento della prova orale degli esami diidoneità professionale (15).La comunicazione del provvedimento èfatta all’interessato con lettera racco-mandata, entro 15 giorni dalla delibera-zione.(14) Comma così inserito dall’art. 13, D.P.R. 3maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio1972, n. 138).(15) Comma così modificato dall’art. 13, D.P.R.3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio1972,n. 138).

56. Modalità per il trasferimento diiscrizioneIl giornalista che intenda trasferire lapropria iscrizione deve presentare alConsiglio dell’Ordine di nuova residen-za, unitamente alla domanda, il nullaosta del Consiglio dell’Ordine di prove-nienza: quest’ultimo trasmette al Consi-glio di nuova iscrizione il fascicolo per-sonale relativo all’iscritto.Non è consentito il trasferimento dellaiscrizione previsto dall’articolo 37 dellalegge quando l’interessato sia sottopo-sto a procedimento penale o disciplina-re ovvero sia sospeso dall’esercizio del-la professione.Il giornalista che abbia ottenuto il tra-sferimento della propria iscrizione nel-l’Albo del luogo di nuova residenzaconserva l’anzianità che aveva nell’Al-bo di provenienza.Il trasferimento dell’iscrizione compor-ta la decadenza delle cariche eventual-mente ricoperte dal giornalista nell’Or-dine di provenienza o nel Consiglio na-zionale.

57. ReiscrizionePer ottenere la reiscrizione di cui al-l’art. 42 della legge, l’interessato deveprodurre, oltre alla documentazione ne-cessaria a dimostrare il diritto alla rei-scrizione, anche i documenti richiestiper l’iscrizione, ad eccezione di quelli

già presentati e tuttora validi.Il giornalista reiscritto ha l’anzianitàderivante dalla prima iscrizione dedottala durata dell’interruzione.

58. Direzione delle pubblicazioni dipartiti, movimenti politici ed organizza-zioni sindacaliLa domanda per l’iscrizione provviso-ria dei direttori delle pubblicazioni dicui all’art. 47 della legge negli elenchidell’Albo deve essere diretta al Consi-glio dell’Ordine regionale o interregio-nale nella cui circoscrizione il richie-dente ha la residenza.Il Consiglio accerta che il quotidiano operiodico risponda ai requisiti dell’art.47 della legge.Alla domanda deve essere allegata ladocumentazione relativa alla nominadel richiedente a direttore del quotidia-no o periodico, nonché quella relativaalla nomina a vice direttore della pub-blicazione, di un giornalista professioni-sta, se trattasi di quotidiano, o anche diun pubblicista, se trattasi di periodico.Il Consiglio deve far risultare il titoloprovvisorio dell’iscrizione sia nell’Alboche nei certificati rilasciati all’iscritto.Gli iscritti contemplati nei comma pre-cedenti sono tenuti, all’atto della cessa-zione dell’incarico di direttore, a darneimmediata comunicazione al Consiglioregionale o interregionale, il qualeprovvede, anche d’ufficio, alla cancel-lazione degli iscritti non appena abbiaavuto notizia della cessazione stessa.

Titolo IIIDei ricorsi al consiglio nazionale

59. Ricorso al consiglio nazionaleLe impugnazioni previste dagli art. 8,16, ultimo comma, e 60, primo comma,della legge, escluse quelle proposte dalpubblico ministero, si propongono con

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ricorso redatto su carta da bollo, entro itermini rispettivamente indicati nei sud-detti articoli della legge.I termini per la presentazione dei ricor-si sono perentori.Nei ricorsi in materia elettorale, di cuiagli artt. 8 e 16 della legge, su domandadel ricorrente proposta nel ricorso insuccessiva istanza, il Consiglio nazio-nale può sospendere per gravi motivil’esecuzione dell’atto impugnato (16).(16) Comma aggiunto dall’art. 14, D.P.R. 3 mag-gio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n.138).

60. Contenuto del ricorsoIl ricorso di cui all’articolo precedentedeve contenere i motivi su cui si fondaed essere corredato:a) dall’indicazione degli estremi delprovvedimento impugnato e, ove il ri-corso riguardi la materia elettorale, de-gli estremi della proclamazione dei ri-sultati elettorali;b) dai documenti eventualmente occor-renti a comprovare il suo fondamento;c) dalla ricevuta del versamento dellasomma di L.13.000 stabilita dall’art.1del Decreto legislativo 13 settembre1946 n. 261 e successive modifiche. Ta-le versamento non è richiesto per i ri-corsi proposti dal pubblico ministero.In caso di mancato deposito della rice-vuta, viene assegnato al ricorrente untermine per presentarla;d) dall’indicazione del recapito al qualel’interessato intende siano fatte le even-tuali comunicazioni da parte del Consi-glio nazionale. In mancanza di tale in-dicazione le comunicazioni vengonodepositate ad ogni effetto presso la se-greteria del Consiglio nazionale.

61. Presentazione, notificazione e co-municazione del ricorsoIl ricorso è presentato o notificato al

Consiglio regionale o interregionaleche ha emesso la deliberazione impu-gnata; se ricorrente è il giornalista, al-l’originale vanno allegate tre copie delricorso in carta libera.La data di presentazione è annotata inmargine al ricorso a cura della segreteriadel Consiglio, che ne rilascia ricevuta.Nei casi previsti dall’art. 60, primocomma, della legge, la segreteria delConsiglio comunica, senza indugio, conlettera raccomandata, copia del ricorsoal pubblico ministero competente, se ri-corrente è il giornalista o al giornalista,se ricorrente è il pubblico ministero.Il ricorso e gli atti del procedimento ri-mangono depositati presso il Consiglioper trenta giorni successivi alla scaden-za del termine stabilito per il ricorso:durante detto periodo il pubblico mini-stero, per i ricorsi in materia disciplina-re, e l’interessato, in tutti i casi, possonoprendere visione degli atti, proporre de-duzioni ed esibire documenti; nei diecigiorni successivi è inoltre consentita laproposizione di motivi aggiunti (17).Il Consiglio, decorsi i termini di cui alcomma precedente, deve, nei cinquegiorni successivi, trasmettere al Consi-glio nazionale il ricorso ad esso presen-tato o notificato, unitamente alla provadella comunicazione di cui al terzocomma del presente articolo, alle dedu-zioni ed ai documenti di cui al commaprecedente ed al fascicolo degli atti,nonché, in fascicolo separato, copia incarta libera del ricorso stesso e della de-liberazione impugnata.(17) “Il deposito del ricorso presso il Consiglioregionale è finalizzatoalla realizzazione del con-traddittorio secondo le forme previste nel quar-to comma dello stesso articolo 61 (del Dpr n.115/1965 o Regolamento per l’esecuzione della-legge n. 69/1963, ndr). Ed in quest’ultima dispo-sizione si prevede che l’interessato può prende-re visione degli atti depositati presso il Consi-glio regionale “in tutti i casi”, e quindi anchenel caso del ricorso in materia elettorale. Ciò

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che rileva, pertanto, non è il mero mancato de-posito del ricorso presso il Consiglio regionale,ma il fatto che tale inosservanza del primo com-ma dell’articolo 61 abbia compromesso lo svol-gimento del contraddittorio secondo le formepreviste dal quarto comma dello stesso articolo61....E’ irrilevante, infine, che nell’articolo 61del Regolamento non sia prevista alcuna sanzio-ne per l’ipotesi di sua inosservanza. Il mancatodeposito del ricorso presso il Consiglio regiona-le e l’assenza del contraddittorio previsto nelquarto comma dell’articolo 61 hanno determi-nato il venir meno di una intera fase del proce-dimento amministrativo previsto dalla legge perla decisione del ricorso, con la conseguente sus-sistenza di un vizio di violazione di legge che de-termina la illegittimità del provvedimento con-clusivo.....L’invocatoarticolo 2 del Dpr n.1199/1971, anche se lo si volesse ritenere appli-cabile ai rapporti tra Consiglio regionale e Con-siglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, po-ne rimedio all’erronea presentazione di un ri-corso amministrativo, ma non è idoneo a sanarele violazioni del principio del contraddittorioverificatosi nella presente fattispecie” (Cassa-zione, I sezione civile, sentenza n. 01053/1996,Cons. Ordine Giornalisti Lombardia contro Con.naz. Ordine Giornalisti).

62. Trattazione del ricorsoLa seduta per la trattazione del ricorso,fissata dal presidente del Consiglio no-zionale, ha luogo entro i 60 giorni suc-cessivi alla scadenza del termine stabi-lito per il ricorso stesso: a tal fine, tuttigli atti e documenti relativi al ricorsosono trasmessi tempestivamente allacommissione referente, la quale istrui-sce il ricorso e redige una relazione checomunica al presidente del Consiglionazionale almeno cinque giorni primadella seduta fissata per la discussione.La commissione, salva comunque la fa-coltà concessa al Consiglio medesimodal terzo comma del successivo art. 63,può disporre indagini, acquisire nuovielementi e richiedere le notizie che ri-tenga opportune (18).(18) Articolo così modificato dall’art. 15, D.P.R.3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio1972, n. 138).

63. Esame del ricorsoLe sedute del Consiglio nazionale nonsono pubbliche.Le parti possono chiedere di essere sen-tite, proponendo apposita istanza conte-nuta nel ricorso o presentata entro i ter-mini di cui al quarto comma dell’art. 61del presente regolamento.Qualora il Consiglio nazionale ritenganecessario che l’interessato dia chiari-menti ovvero produca atti o documenti,il presidente comunica i provvedimentiadottati all’interessato stesso a mezzodi lettera raccomandata, con le modali-tà previste dal precedente art. 60, lette-ra d), fissando un termine per la rispo-sta. Se questa non giunge entro il termi-ne stabilito la decisione è presa in baseagli atti che già sono in possesso delConsiglio nazionale.Chiusa la discussione, il presidente rac-coglie i voti dei Consiglieri e vota perultimo. In caso di parità di voti prevaleil voto del presidente.Il segretario del Consiglio nazionale re-dige verbale delle sedute, osservate lemodalità di cui all’art. 26 del presenteregolamento.

64. Decisione del ricorsoLa decisione deve contenere il nome delricorrente, l’oggetto dell’impugnazione,i motivi sui quali si fonda, il dispositivo,l’indicazione del giorno, mese ed annoin cui è pronunciata la sottoscrizione delpresidente e del segretario.La decisione è depositata in originalenella segreteria del Consiglio nazionaleed è notificata al ricorrente, a normadell’art. 62 della legge, nel recapito di-chiarato; ove sia stata omessa tale di-chiarazione la notifica si esegue pressoil domicilio risultante dagli Albi, dai re-gistri o dagli elenchi speciali e, per inon iscritti, mediante deposito nella se-greteria del Consiglio nazionale.

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Le decisioni del Consiglio nazionalesono immediatamente esecutive anchese impugnate davanti all’autorità giudi-ziaria (19).(19) Comma aggiunto dall’art. 14, D.P.R. 3 mag-gio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n.138).

65. Ricorso in materia disciplinarePer i ricorsi in materia disciplinare ilpubblico ministero deve, entro la sca-denza dei termini previsti dal commaquarto del precedente art. 61, presenta-re per iscritto le proprie conclusioni.Il Consiglio nazionale, ricevuti dalConsiglio regionale o interregionale ilricorso e gli atti relativi, comunica sen-za indugio, a mezzo di lettera racco-mandata con avviso di ricevimento, leconclusioni del pubblico ministero al-l’incolpato, assegnandogli un terminenon inferiore a trenta giorni per le suediscolpe.Scaduto detto termine il Consiglio na-zionale nomina il relatore e stabilisce laseduta per la trattazione del ricorso.Le deliberazioni del Consiglio naziona-le sono adottate a votazione segreta; incaso di parità di voti prevale l’opinionepiù favorevole all’incolpato.Si osservano le disposizioni degli artt.59, 60, 6l, 62, 63 e 64 del presente re-golamento, in quanto applicabili.

66. Ricorso contro l’elezione a compo-nente del Consiglio nazionaleIl ricorso contro il risultato delle elezio-ni di cui all’art. 16 della legge, redattoin carta da bollo, è presentato o notifi-cato al Consiglio nazionale. La datadella presentazione è annotata a margi-ne del ricorso a cura della segreteria delConsiglio nazionale che ne rilascia rice-vuta. All’originale vanno allegate quat-tro copie del ricorso in carta libera.Il Consiglio nazionale richiede nei cin-

que giorni successivi alla data di pre-sentazione o di notificazione del ricor-so, al Consiglio regionale o interregio-nale competente, di trasmettere entrodieci giorni gli atti relativi all’elezioneimpugnata.Gli atti restano depositati per trentagiorni presso la segreteria del Consiglionazionale ed entro tale termine gli inte-ressati possono prenderne visione, pro-porre deduzioni ed esibire documenti;nei dieci giorni successivi è inoltre con-sentita la proposizione di motivi ag-giunti.Per la trattazione e decisione dei ricorsidi cui al presente articolo si osservano,in quanto applicabili, le disposizionidegli artt. 59, 60, 62, 63 e 64 del pre-sente regolamento.

Titolo IVDisposizioni finali e transitorie

67. Prima elezione dei consigli. Adem-pimenti della Commissione unicaLa Commissione unica, entro 20 giornidalla pubblicazione del presente regola-mento:a) forma gli elenchi dei giornalisti,iscritti nell’Albo, residenti in ciascunadelle regioni o gruppi di regioni di cuiall’art. 1 del presente regolamento. Glielenchi sono compilati con le modalitàstabilite dall’art. 9 del presente regola-mento e debbono, per ciascun iscritto,contenere l’indicazione dell’avvenutariscossione da parte della Commissioneunica, delle quote dovute per il seme-stre in corso alla data di pubblicazionedel presente regolamento. Per i giorna-listi che abbiano la loro abituale resi-denza fuori del territorio della Repub-blica verrà indicata, negli elenchi relati-vi all’Ordine che ha sede in Roma, taleresidenza;b) stabilisce la sede del seggio elettora-

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le per ciascun Consiglio regionale o in-terregionale.Nei quindici giorni successivi alla sca-denza del termine di cui al comma pre-cedente, la Commissione unica:a) predispone le schede di votazione,debitamente timbrate, occorrenti perl’elezione del Consiglio regionale o in-terregionale, del relativo Collegio deirevisori dei conti, nonché del Consiglionazionale, secondo le modalità di cuiall’art. 8 del presente regolamento inquanto applicabili;b) trasmette a ciascun presidente diCorte d’appello nel cui distretto ha sedel’Ordine gli elenchi di cui alla lettera a)del comma precedente, unitamente agliesemplari degli elenchi destinati al seg-gio elettorale dell’Ordine, dando nelcontempo notizia della data in cui verràconvocata l’assemblea elettorale.Negli elenchi di cui ai comma prece-denti i giornalisti sono iscritti sulla basedella loro residenza alla data di entratain vigore del presente regolamento enon si tiene conto dei cambiamenti diresidenza successivamente intervenuti.

68. Convocazione delle assemblee elet-torali - Trasmissione delle schedeLa Commissione unica provvede, neiquaranta giorni successivi alla pubbli-cazione del presente regolamento, aconvocare le assemblee elettorali di cuiall’art. 66, secondo comma, della legge.L’avviso di convocazione è inviato perlettera raccomandata a tutti gli iscrittinell’Albo esclusi i sospesi dall’esercizioprofessionale, e deve contenere le indi-cazioni previste nell’art. 4 della legge enell’art. 5 del presente regolamento.Entro i cinque giorni successivi allascadenza del termine di cui al primocomma, la Commissione unica cura latrasmissione delle schede di votazionealla Cancelleria di ciascuna Corte di ap-

pello, che provvede alla custodia ed al-la successiva consegna delle schedemedesime al presidente dell’assembleaa norma dell’art. 69 del presente regola-mento.

69. Nomina del presidente dell’assem-bleaIl presidente della Corte di appello, en-tro cinque giorni dalla convocazione,provvede alla nomina del presidentedell’assemblea scegliendolo tra i gior-nalisti professionisti, compresi neglielenchi trasmessigli, che siano in pos-sesso dell’anzianità richiesta dall’art.66, comma terzo, della legge ed in re-gola con il pagamento dei contributi do-vuti alla Commissione unica.La Cancelleria della Corte di appellocomunica immediatamente la nominaall’interessato e cura la trasmissione almedesimo degli elenchi previsti dallalettera b), secondo comma, del prece-dente art. 67, trattenendone un esempla-re, nonché delle schede di votazione.

70. Adempimenti del presidente dell’as-sembleaIl presidente dell’assemblea, almenocinque giorni prima dell’inizio delleoperazioni di votazione, adempie alleformalità relative alla sistemazione delseggio, a norma dell’art. 9, terzo com-ma, del presente regolamento; svolgealtresì, gli adempimenti demandati alpresidente del Consiglio dell’Ordinedall’art. 5 della legge.Il presidente dell’assemblea provvede,inoltre, a comunicare alla Commissioneunica, entro otto giorni dalla proclama-zione, i nominativi degli eletti a compo-nenti del Consiglio nazionale.

71. Norme regolatrici delle prime ele-zioniNelle prime elezioni dei Consigli regio-

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nali o interregionali e relativi Collegidei revisori dei conti, nonché del Consi-glio nazionale, si osservano le disposi-zioni degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge edel Titolo I del presente regolamento, inquanto applicabili.Il certificato previsto dall’art. 10, se-condo comma, del presente regolamen-to è sostituito da una dichiarazione del-la Commissione unica attestante l’avve-nuto pagamento delle quote dovute peril semestre in corso alla data di pubbli-cazione del regolamento stesso.

72. Convocazione dei primi Consigliregionali o interregionaliIl presidente dell’assemblea elettorale,entro tre giorni dalla proclamazione ditutti i componenti del Consiglio regio-nale o interregionale, trasmette al Con-sigliere che ha riportato il maggior nu-mero di voti - o in caso di parità di vo-ti, al più anziano di età - l’estratto delverbale di proclamazione degli eletti elo invita a convocare il Consiglio ai fi-ni della costituzione e dell’elezione del-le cariche, entro il termine di quindicigiorni fissato dall’art. 66, quinto com-ma, della legge.La Commissione unica dispone che, al-l’atto dell’insediamento dei Consigli re-gionali o interregionali, siano ad essiconsegnati i fascicoli personali dei ri-spettivi iscritti nell’Albo, negli elenchispeciali e nel registro dei praticanti, non-ché ogni documentazione concernente lepratiche in corso di loro competenza.Delle operazioni di consegna viene re-datto apposito verbale.

73. Convocazione del primo Consiglionazionale dell’ordineLa Commissione unica - entro quindicigiorni dalla ricezione delle comunica-zioni dei nominativi di tutti i compo-nenti eletti - convoca il Consiglio na-

zionale ai fini della sua costituzione edell’elezione delle cariche.Per l’elezione delle cariche del primoConsiglio nazionale si osservano le di-sposizioni di cui agli artt. 22, 23 e 24del presente regolamento.Dell’avvenuto insediamento del Consi-glio nazionale è data immediata comuni-cazione, a cura del segretario, alla Com-missione unica, la quale provvede senzaindugio a trasmettere le attività patrimo-niali esistenti, nonché l’archivio ed ognidocumentazione concernente le pratichein corso di competenza del Consiglio na-zionale. Delle operazioni di consegnaviene redatto apposito verbale.

74. Ricorsi contro i risultati delle elezio-ni dei primi Consigli regionali o interre-gionali e del primo Consiglio nazionalePer i ricorsi contro i risultati delle ele-zioni dei primi Consigli regionali o in-terregionali e del primo Consiglio na-zionale si osservano, in quanto applica-bili, le disposizioni contenute, rispetti-vamente, negli artt. 59 e seguenti e 66del presente regolamento.I ricorsi di cui al comma precedentevanno presentati o notificati alla segre-teria della Commissione unica, che necura la trasmissione al competente Con-siglio regionale o interregionale ovveroal Consiglio nazionale subito dopo il lo-ro insediamento.

75. Norme transitorie per gli iscritti ne-gli elenchi specialiLe persone iscritte, alla data di entratain vigore della legge, negli elenchi spe-ciali di cui all’art. 4, quinto comma, edart. 7, ultimo comma, del Regio Decre-to 26 febbraio 1928, n. 384, sono iscrit-te, dai competenti Consigli regionali ointerregionali, nei rispettivi elenchi spe-ciali previsti dall’art. 28 della legge; es-se conservano la precedente anzianità.

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Regolamento recante riforma degliordinamenti professionali, a normadell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, converti-to, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148. (Articoliestratti)

IL PRESIDENTEDELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, del-la Costituzione;Visto l’articolo 17, comma 2, della leg-ge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’arti-colo 3, comma 5, del decreto-legge 13agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148; Vista la preliminare deli-berazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 15 giugno2012;Udito il parere del Consiglio di Stato,espresso dalla Sezione consultiva pergli atti normativi nell’Adunanza del 5luglio 2012;Acquisiti i pareri delle competenti com-missioni della Camera dei deputati e delSenato della Repubblica; Vista la deli-berazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 3 agosto2012;Sulla proposta del Ministro della giustizia;Emanail seguente regolamento:

Capo IDISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizione e ambito di applicazione1. Ai fini del presente decreto:a) per «professione regolamentata» si

intende l’attività, o l’insieme delle atti-vità, riservate per espressa disposizionedi legge o non riservate, il cui esercizioè consentito solo a seguito d’iscrizionein ordini o collegi subordinatamente alpossesso di qualifiche professionali oall’accertamento delle specifiche pro-fessionalità;b) per «professionista» si intendel’esercente la professione regolamenta-ta di cui alla lettera a).2. Il presente decreto si applica alle pro-fessioni regolamentate e ai relativi pro-fessionisti.

2. Accesso ed esercizio dell’attività pro-fessionale1. Ferma la disciplina dell’esame diStato, quale prevista in attuazione deiprincipi di cui all’articolo 33 della Co-stituzione, e salvo quanto previsto dalpresente articolo, l’accesso alle profes-sioni regolamentate è libero. Sono vie-tate limitazioni alle iscrizioni agli albiprofessionali che non sono fondate suespresse previsioni inerenti al possessoo al riconoscimento dei titoli previstidalla legge per la qualifica e l’esercizioprofessionale, ovvero alla mancanza dicondanne penali o disciplinari irrevoca-bili o ad altri motivi imperativi di inte-resse generale.2. L’esercizio della professione è liberoe fondato sull’autonomia e indipenden-za di giudizio, intellettuale e tecnico. Laformazione di albi speciali, legittimantispecifici esercizi dell’attività professio-nale, fondati su specializzazioni ovverotitoli o esami ulteriori, è ammessa solosu previsione espressa di legge.

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3. Non sono ammesse limitazioni, inqualsiasi forma, anche attraverso previ-sioni deontologiche, del numero di per-sone titolate a esercitare la professione,con attività anche abituale e prevalente,su tutto o parte del territorio dello Sta-to, salve deroghe espresse fondate suragioni di pubblico interesse, quale latutela della salute. è fatta salva l’appli-cazione delle disposizioni sull’eserciziodelle funzioni notarili.4. Sono in ogni caso vietate limitazionidiscriminatorie, anche indirette, all’ac-cesso e all’esercizio della professione,fondate sulla nazionalità del professio-nista o sulla sede legale dell’associazio-ne professionale o della società tra pro-fessionisti.

3. Albo unico nazionale1. Gli albi territoriali relativi alle singo-le professioni regolamentate, tenuti dairispettivi consigli dell’ordine o del col-legio territoriale, sono pubblici e recanol’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’an-notazione dei provvedimenti disciplina-ri adottati nei loro confronti.2. L’insieme degli albi territoriali diogni professione forma l’albo unico na-zionale degli iscritti, tenuto dal consi-glio nazionale competente. I consigliterritoriali forniscono senza indugio pervia telematica ai consigli nazionali tuttele informazioni rilevanti ai fini dell’ag-giornamento dell’albo unico nazionale.

4. Libera concorrenza e pubblicità in-formativa1. è ammessa con ogni mezzo la pubbli-cità informativa avente ad oggetto l’at-tività delle professioni regolamentate,le specializzazioni, i titoli posseduti at-tinenti alla professione, la struttura del-lo studio professionale e i compensi ri-chiesti per le prestazioni.2. La pubblicità informativa di cui al

comma 1 dev’essere funzionale all’og-getto, veritiera e corretta, non deve vio-lare l’obbligo del segreto professionalee non dev’essere equivoca, ingannevoleo denigratoria.3. La violazione della disposizione dicui al comma 2 costituisce illecito di-sciplinare, oltre a integrare una viola-zione delle disposizioni di cui ai decre-ti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e2 agosto 2007, n. 145.

5. Obbligo di assicurazione1. Il professionista è tenuto a stipulare,anche per il tramite di convenzioni col-lettive negoziate dai consigli nazionalie dagli enti previdenziali dei professio-nisti, idonea assicurazione per i danniderivanti al cliente dall’esercizio del-l’attività professionale, comprese le at-tività di custodia di documenti e valoriricevuti dal cliente stesso. Il professio-nista deve rendere noti al cliente, al mo-mento dell’assunzione dell’incarico, gliestremi della polizza professionale, ilrelativo massimale e ogni variazionesuccessiva.2. La violazione della disposizione dicui al comma 1 costituisce illecito di-sciplinare.3. Al fine di consentire la negoziazionedelle convenzioni collettive di cui alcomma 1, l’obbligo di assicurazione dicui al presente articolo acquista effica-cia decorsi dodici mesi dall’entrata invigore del presente decreto.

6. Tirocinio per l’accesso1. Il tirocinio professionale è obbligato-rio ove previsto dai singoli ordinamentiprofessionali, e ha una durata massimadi diciotto mesi. Resta ferma l’esclusio-ne delle professioni sanitarie previstadall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertitodalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tiro-

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cinio consiste nell’addestramento, acontenuto teorico e pratico, del pratican-te, ed è finalizzato a conseguire le capa-cità necessarie per l’esercizio e la gestio-ne organizzativa della professione.2. Presso il consiglio dell’ordine o delcollegio territoriale è tenuto il registrodei praticanti, l’iscrizione al quale ècondizione per lo svolgimento del tiro-cinio professionale. Ai fini dell’iscri-zione nel registro dei praticanti è neces-sario, salva l’ipotesi di cui al comma 4,secondo periodo, aver conseguito lalaurea o il diverso titolo di istruzioneprevisti dalla legge per l’accesso allaprofessione regolamentata, ferme re-stando le altre disposizioni previste dal-l’ordinamento universitario.3. Il professionista affidatario deve ave-re almeno cinque anni di anzianità diiscrizione all’albo, è tenuto ad assicura-re che il tirocinio si svolga in modo fun-zionale alla sua finalità e non puo’ assu-mere la funzione per piu’ di tre prati-canti contemporaneamente, salva lamotivata autorizzazione rilasciata dalcompetente consiglio territoriale sullabase di criteri concernenti l’attività pro-fessionale del richiedente e l’organizza-zione della stessa, stabiliti con regola-mento del consiglio nazionale dell’ordi-ne o del collegio, previo parere vinco-lante del ministro vigilante.4. Il tirocinio puo’ essere svolto, in mi-sura non superiore a sei mesi, pressoenti o professionisti di altri Paesi con ti-tolo equivalente e abilitati all’eserciziodella professione. Il tirocinio puo’ esse-re altresì svolto per i primi sei mesi, inpresenza di specifica convenzione qua-dro tra il consiglio nazionale dell’ordi-ne o collegio, il ministro dell’istruzio-ne, università e ricerca, e il ministro vi-gilante, in concomitanza con l’ultimoanno del corso di studio per il consegui-mento della laurea necessaria. I consigli

territoriali e le università pubbliche eprivate possono stipulare convenzioni,conformi a quella di cui al periodo pre-cedente, per regolare i reciproci rappor-ti. Possono essere stipulate analogheconvenzioni tra i consigli nazionali de-gli ordini o collegi e il ministro per lapubblica amministrazione e la semplifi-cazione, per lo svolgimento del tiroci-nio presso pubbliche amministrazioni,all’esito del corso di laurea. Resta fer-ma l’esclusione delle professioni sani-tarie prevista dall’articolo 9, comma 6,del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito dalla legge 24 marzo2012, n. 27.5. Il tirocinio puo’ essere svolto in co-stanza di rapporto di pubblico impiegoovvero di rapporto di lavoro subordina-to privato, purchè le relative disciplineprevedano modalità e orari di lavoroidonei a consentirne l’effettivo svolgi-mento. Sul rispetto di tale disposizionevigila il locale consiglio dell’ordine ocollegio.6. Il tirocinio professionale non deter-mina l’instaurazione di rapporto di la-voro subordinato anche occasionale,fermo quanto disposto dall’articolo 9,comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 mar-zo 2012, n. 27.7. L’interruzione del tirocinio per oltretre mesi, senza giustificato motivo,comporta l’inefficacia, ai fini dell’ac-cesso, di quello previamente svolto.Quando ricorre un giustificato motivo,l’interruzione del tirocinio puo’ avereuna durata massima di nove mesi, fer-mo l’effettivo completamento dell’inte-ro periodo previsto.8. I praticanti osservano gli stessi dove-ri e norme deontologiche dei professio-nisti e sono soggetti al medesimo pote-re disciplinare.

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9. Il tirocinio, oltre che nella praticasvolta presso un professionista, puo’consistere altresì nella frequenza conprofitto, per un periodo non superiore asei mesi, di specifici corsi di formazio-ne professionale organizzati da ordini ocollegi. I corsi di formazione possonoessere organizzati anche da associazio-ni di iscritti agli albi e da altri soggetti,autorizzati dai consigli nazionali degliordini o collegi. Quando deliberano sul-la domanda di autorizzazione di cui alperiodo precedente, i consigli nazionalitrasmettono motivata proposta di deli-bera al ministro vigilante al fine di ac-quisire il parere vincolante dello stesso.10. Il consiglio nazionale dell’ordine ocollegio disciplina con regolamento, daemanarsi, previo parere favorevole delministro vigilante, entro un anno dal-l’entrata in vigore del presente decreto:a) le modalità e le condizioni per l’isti-tuzione dei corsi di formazione di cui alcomma 9, in modo da garantire la liber-tà e il pluralismo dell’offerta formativae della relativa scelta individuale;b) i contenuti formativi essenziali deicorsi di formazione;c) la durata minima dei corsi di forma-zione, prevedendo un carico didatticonon inferiore a duecento ore;d) le modalità e le condizioni per la fre-quenza dei corsi di formazione da partedel praticante nonchè quelle per le veri-fiche intermedie e finale del profitto,affidate a una commissione compostada professionisti e docenti universitari,in pari numero, e presieduta da un do-cente universitario, in modo da garanti-re omogeneità di giudizio su tutto il ter-ritorio nazionale. Ai componenti dellacommissione non sono riconosciuticompensi, indennità o gettoni di pre-senza.11. Il ministro vigilante, previa verifica,su indicazione del consiglio nazionale

dell’ordine o collegio, dell’idoneità deicorsi organizzati a norma del comma 9sul territorio nazionale, dichiara la dataa decorrere dalla quale la disposizionedi cui al medesimo comma è applicabi-le al tirocinio.12. Il consiglio dell’ordine o collegiopresso il quale è compiuto il tirocinio ri-lascia il relativo certificato. Il certificatoperde efficacia decorsi cinque anni sen-za che segua il superamento dell’esamedi Stato quando previsto. Quando il cer-tificato perde efficacia il competenteconsiglio territoriale provvede alla can-cellazione del soggetto dal registro deipraticanti di cui al comma 2.13. Le regioni, nell’ambito delle potestàa esse attribuite dall’articolo 117 dellaCostituzione, possono disciplinare l’at-tribuzione di fondi per l’organizzazionedi scuole, corsi ed eventi di tirocinioprofessionale.14. Le disposizioni del presente artico-lo si applicano ai tirocini iniziati dalgiorno successivo alla data di entrata invigore del presente decreto, fermoquanto già previsto dall’articolo 9,comma 6, del decreto-legge 24 gennaio2012, n. 1, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. Formazione continua1. Al fine di garantire la qualità ed effi-cienza della prestazione professionale,nel migliore interesse dell’utente e del-la collettività, e per conseguire l’obiet-tivo dello sviluppo professionale, ogniprofessionista ha l’obbligo di curare ilcontinuo e costante aggiornamento del-la propria competenza professionale se-condo quanto previsto dal presente arti-colo. La violazione dell’obbligo di cuial periodo precedente costituisce illeci-to disciplinare.2. I corsi di formazione possono essereorganizzati, ai fini del comma 1, oltre

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che da ordini e collegi, anche da asso-ciazioni di iscritti agli albi e da altrisoggetti, autorizzati dai consigli nazio-nali degli ordini o collegi. Quando deli-berano sulla domanda di autorizzazionedi cui al periodo precedente, i consiglinazionali trasmettono motivata propo-sta di delibera al ministro vigilante al fi-ne di acquisire il parere vincolante del-lo stesso.3. Il consiglio nazionale dell’ordine ocollegio disciplina con regolamento, daemanarsi, previo parere favorevole delministro vigilante, entro un anno dal-l’entrata in vigore del presente decreto:a) le modalità e le condizioni per l’as-solvimento dell’obbligo di aggiorna-mento da parte degli iscritti e per la ge-stione e l’organizzazione dell’attività diaggiornamento a cura degli ordini ocollegi territoriali, delle associazioniprofessionali e dei soggetti autorizzati;b) i requisiti minimi, uniformi su tutto ilterritorio nazionale, dei corsi di aggior-namento; c) il valore del credito forma-tivo professionale quale unità di misuradella formazione continua.4. Con apposite convenzioni stipulatetra i consigli nazionali e le universitàpossono essere stabilite regole comunidi riconoscimento reciproco dei creditiformativi professionali e universitari.Con appositi regolamenti comuni, daapprovarsi previo parere favorevole deiministri vigilanti, i consigli nazionalipossono individuare crediti formativiprofessionali interdisciplinari e stabilireil loro valore.5. L’attività di formazione, quando èsvolta dagli ordini e collegi, puo’ realiz-zarsi anche in cooperazione o conven-zione con altri soggetti.6. Le regioni, nell’ambito delle potestàa esse attribuite dall’articolo 117 dellaCostituzione, possono disciplinare l’at-tribuzione di fondi per l’organizzazione

di scuole, corsi ed eventi di formazioneprofessionale.7. Resta ferma la normativa vigente sul-l’educazione continua in medicina(ECM).

8. Disposizioni sul procedimento disci-plinare delle professioni regolamentatediverse da quelle sanitarie1. Presso i consigli dell’ordine o colle-gio territoriali sono istituiti consigli didisciplina territoriali cui sono affidati icompiti di istruzione e decisione dellequestioni disciplinari riguardanti gliiscritti all’albo.2. I consigli di disciplina territoriali dicui al comma 1 sono composti da unnumero di consiglieri pari a quello deiconsiglieri che, secondo i vigenti ordi-namenti professionali, svolgono funzio-ni disciplinari nei consigli dell’ordine ocollegio territoriali presso cui sono isti-tuiti. I collegi di disciplina, nei consiglidi disciplina territoriali con piu’ di trecomponenti, sono comunque compostida tre consiglieri e sono presieduti dalcomponente con maggiore anzianitàd’iscrizione all’albo o, quando vi sianocomponenti non iscritti all’albo, dalcomponente con maggiore anzianitàanagrafica.3. Ferma l’incompatibilità tra la caricadi consigliere dell’ordine o collegio ter-ritoriale e la carica di consigliere delcorrispondente consiglio di disciplinaterritoriale, i consiglieri componenti deiconsigli di disciplina territoriali sononominati dal presidente del tribunalenel cui circondario hanno sede, tra isoggetti indicati in un elenco di nomi-nativi proposti dai corrispondenti consi-gli dell’ordine o collegio. L’elenco dicui al periodo che precede è compostoda un numero di nominativi pari al dop-pio del numero dei consiglieri che ilpresidente del tribunale è chiamato a

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designare. I criteri in base ai quali è ef-fettuata la proposta dei consigli dell’or-dine o collegio e la designazione daparte del presidente del tribunale, sonoindividuati con regolamento adottato,entro novanta giorni dall’entrata in vi-gore del presente decreto, dai consiglinazionali dell’ordine o collegio, previoparere vincolante del ministro vigilante.4. Le funzioni di presidente del consi-glio di disciplina territoriale sono svol-te dal componente con maggiore anzia-nità d’iscrizione all’albo o, quando visiano componenti non iscritti all’albo,dal componente con maggiore anzianitàanagrafica. Le funzioni di segretario so-no svolte dal componente con minoreanzianità d’iscrizione all’albo o, quan-do vi siano componenti non iscritti al-l’albo, dal componente con minore an-zianità anagrafica.5. All’immediata sostituzione dei com-ponenti che siano venuti meno a causadi decesso, dimissioni o altra ragione, siprovvede applicando le disposizioni delcomma 3, in quanto compatibili.6. I consigli di disciplina territoriale re-stano in carica per il medesimo periododei consigli dell’ordine o collegio terri-toriale.7. Presso i consigli nazionali dell’ordi-ne o collegio che decidono in via ammi-nistrativa sulle questioni disciplinari,sono istituiti consigli di disciplina na-zionali cui sono affidati i compiti diistruzione e decisione delle questionidisciplinari assegnate alla competenzadei medesimi consigli nazionali anchesecondo le norme antecedenti all’entra-ta in vigore del presente decreto.8. I consiglieri dei consigli nazionalidell’ordine o collegio che esercitanofunzioni disciplinari non possono eser-citare funzioni amministrative. Per laripartizione delle funzioni disciplinaried amministrative tra i consiglieri, in

applicazione di quanto disposto al pe-riodo che precede, i consigli nazionalidell’ordine o collegio adottano regola-menti attuativi, entro novanta giornidall’entrata in vigore del presente de-creto, previo parere favorevole del mi-nistro vigilante.9. Le funzioni di presidente del consi-glio di disciplina nazionale di cui aicommi 7 e 8 sono svolte dal componen-te con maggiore anzianità d’iscrizioneall’albo. Le funzioni di segretario sonosvolte dal componente con minore an-zianità d’iscrizione all’albo.10. Fino all’insediamento dei consiglidi disciplina territoriali e nazionali dicui ai commi precedenti, le funzioni di-sciplinari restano interamente regolatedalle disposizioni vigenti.11. Restano ferme le altre disposizioniin materia di procedimento disciplinaredelle professioni regolamentate, e i rife-rimenti ai consigli dell’ordine o colle-gio si intendono riferiti, in quanto ap-plicabili, ai consigli di disciplina.12. Il ministro vigilante puo’ procedereal commissariamento dei consigli di di-sciplina territoriali e nazionali per gravie ripetuti atti di violazione della legge,ovvero in ogni caso in cui non sono ingrado di funzionare regolarmente. Ilcommissario nominato provvede, su di-sposizioni del ministro vigilante, aquanto necessario ad assicurare lo svol-gimento delle funzioni dell’organo finoal successivo mandato, con facoltà dinomina di componenti che lo coadiuva-no nell’esercizio delle funzioni predet-te.13. Alle professioni sanitarie continuaad applicarsi la disciplina vigente.14. Restano altresì ferme le disposizio-ni vigenti in materia disciplinare con-cernenti la professione di notaio.

OMISSIS

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Capo IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE

E FINALI

12. Disposizione temporale1. Le disposizioni di cui al presente de-creto si applicano dal giorno successivoalla data di entrata in vigore dello stes-so.2. Sono abrogate tutte le disposizioniregolamentari e legislative incompati-bili con le previsioni di cui al presentedecreto, fermo quanto previsto dall’ar-ticolo 3, comma 5-bis, del decreto-leg-ge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,con modificazioni, dalla legge 14 set-tembre 2011, n. 148, e successive modi-ficazioni, e fatto salvo quanto previstoda disposizioni attuative di direttive disettore emanate dall’Unione europea.

13. Invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente provve-dimento non derivano nuovi o maggio-ri oneri per la finanza pubblica. I sog-getti pubblici interessati operano nel-l’ambito delle risorse disponibili agliscopi a legislazione vigente.

14. Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore ilgiorno successivo a quello della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana. Il presentedecreto, munito del sigillo dello Stato,sarà inserito nella Raccolta ufficiale de-gli atti normativi della Repubblica ita-liana. è fatto obbligo a chiunque spettidi osservarlo e di farlo osservare.

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IL CONSIGLIO NAZIONALEDELL’ORDINE DEI GIORNALISTIVisto l’art. 8, comma 3, del D.P.R. 7agosto 2012, n. 137;Visto il parere favorevole espresso dalMinistro della Giustizia con nota racc.m_dg.gab.03/12/2012.0042799.U;

DELIBERAdi adottare

il seguente regolamento:

Capo IDEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

TERRITORIALI

1. Composizione del Consiglio di disci-plina territorialePresso ogni Ordine regionale è istituitoil Consiglio di disciplina territoriale. Nefanno parte nove consiglieri che forma-no uno o più Collegi di disciplina terri-toriali. A ogni rinnovo, il Consiglio re-gionale dell’Ordine, entro trenta giornidall’insediamento, segnala al Presiden-te del Tribunale del capoluogo dove hasede, una lista di nomi pari al doppiodei componenti da nominare.Le funzioni di presidente del Consigliodi disciplina territoriale sono svolte dalcomponente con maggiore anzianità diiscrizione all’Albo. Le funzioni di se-gretario sono svolte dal componentecon minore anzianità di iscrizione al-l’Albo. In caso di parità di anzianità diiscrizione all’Albo, le funzioni sono at-tribuite rispettivamente al più anziano eal più giovane d’età.Per ogni procedimento, il presidente delConsiglio di disciplina territoriale isti-

tuisce un Collegio di tre componenti, dicui due professionisti e un pubblicista.Almeno uno dei componenti il Collegiodeve essere donna. Presidente e segre-tario sono nominati secondo le disposi-zioni del comma precedente; entrambinon devono essere iscritti ad altri Ordi-ni professionali.Le riunioni del Collegio di disciplinaterritoriale si svolgono a porte chiuse esono valide solo con la presenza di tut-ti i componenti. Può prendervi parte ilpersonale dell’Ordine incaricato allefunzioni di assistenza tecnica.In caso di due riunioni consecutive delCollegio invalidate per assenza di uno opiù consiglieri, il presidente del Consi-glio di disciplina territoriale istituisceun nuovo Collegio.Presso ciascun Consiglio di disciplinaterritoriale è adottato un protocollo uni-co relativo alle questione disciplinari.Le spese di funzionamento dei Consiglidi disciplina territoriale sono a caricodei Consigli regionali dell’Ordine.Ogni anno il presidente del Consiglio didisciplina territoriale relaziona al Con-siglio dell’Ordine sull’attività svolta eriferisce agli iscritti in occasione del-l’Assemblea per l’approvazione del bi-lancio.

2. IncompatibilitàLa funzione di consigliere di disciplinaterritoriale è incompatibile con qualsia-si incarico nell’Ordine dei Giornalisti,in tutti gli organismi di categoria e in al-tri Ordini professionali, nonché conl’esercizio di cariche pubbliche elettive.Non è possibile rivestire la carica di

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ento delle funzioni disciplinari del 14 dicembre 2012

REGOLAMENTO DELLE FUNZIONIDISCIPLINARI DEL 14 DICEMBRE 2012

componente del Consiglio territorialeovvero nazionale di disciplina per piùdi tre mandati consecutivi.

3. Sostituzione del consigliere di disci-plina territorialePer qualsiasi ragione sia necessario so-stituire un consigliere di disciplina, ilConsiglio regionale dell’Ordine segna-lerà al Presidente del Tribunale una ro-sa di nomi in numero doppio, rispettan-do la composizione iniziale del Consi-glio di disciplina.

4. Requisiti dei candidati alla carica diConsigliere di disciplina territorialeI giornalisti segnalati al presidente delTribunale devono possedere i seguentirequisiti:anzianità di iscrizione all’Albo non in-feriore a 10 anni;assenza di condanne penali per reatinon colposi;assenza negli ultimi dieci anni di san-zioni disciplinari, anche non definitive,ex art. 52, Legge 69/1963;assenza di sanzioni disciplinari, anchenon definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge69/1963. Non si terrà conto della radia-zione per morosità;essere in regola con gli obblighi dellaformazione permanente e con il paga-mento delle quote;essere iscritto all’Albo nella Regione incui ha sede il Consiglio di disciplinaterritoriale.

5. Astensione o ricusazione dei compo-nenti il Consiglio di disciplina territo-rialeI consiglieri territoriali di disciplinahanno l’obbligo di astenersi nei casi in-dicati dall’art. 51 c.p.c. e possono esse-re ricusati nei casi indicati dall’art. 52c.p.c., in quanto applicabili.

Capo IIDEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

NAZIONALE

6. Consiglio di disciplina nazionalePresso il Consiglio nazionale dell’Ordi-ne è istituito il Consiglio di disciplinanazionale cui sono affidati i compiti diistruzione e decisione dei ricorsi in ma-teria disciplinare. Ne fanno parte 12consiglieri nazionali che abbiano i re-quisiti previsti dalle lettere a) b), c), d),e) dell’art. 4 del presente Regolamentoed eletti a maggioranza all’interno delConsiglio nazionale. Dal momento del-l’elezione possono svolgere unicamen-te le funzioni disciplinari e non possonointervenire alle riunioni del Consiglionazionale dell’Ordine.Le funzioni di presidente sono svoltedal componente con maggiore anzianitàdi iscrizione all’Albo. Le funzioni disegretario sono svolte dal componentecon minore anzianità di iscrizione al-l’Albo. In caso di parità di anzianità diiscrizione all’Albo, le funzioni sono at-tribuite rispettivamente al più anziano eal più giovane d’età.Entrambi non devono essere iscritti inaltri Ordini professionali.Le riunioni del Consiglio di disciplinanazionale si svolgono a porte chiusepresso la sede indicata dal Consiglionazionale dell’Ordine e sono validepurché sia presente la metà più uno deicomponenti.Le spese sono a carico del Consiglionazionale che pone a disposizione ilpersonale necessario per lo svolgimen-to dell’attività del Consiglio di discipli-na nazionale.

7. Funzioni del presidenteIl presidente è responsabile del funzio-namento del Consiglio di disciplina na-zionale e cura l’organizzazione dei la-

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vori. In particolare convoca e presiedele riunioni del Consiglio, assegna lepratiche a ciascun relatore che da quelmomento è responsabile del procedi-mento, verifica il rispetto delle proce-dure; dispone, su richiesta del relatore odi un terzo dei consiglieri, l’audizionedi incolpati e testimoni; sottoscrive ilprovvedimento finale insieme con il se-gretario e il relatore; organizza il lavorodel personale di segreteria messo a di-sposizione dal Consiglio nazionale del-l’Ordine.In caso di ingiustificato ritardo, il presi-dente può revocare il relatore e asse-

gnare il ricorso a un altro consigliere.Alla prima riunione il Consiglio eleggeun vicepresidente che svolge le funzio-ni del presidente, in caso di sua assenzao impedimento.

8. Funzioni del segretarioIl segretario del Consiglio di disciplinanazionale redige il verbale delle riunio-ni; provvede alla classificazione dei ri-corsi secondo l’ordine di presentazione;verifica la regolarità formale della do-cumentazione prima che la pratica siatrasmessa al presidente per l’assegna-zione.

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ento delle funzioni disciplinari del 14 dicembre 2012

D.M. del 21 Febbraio 2014 (Pubblicato sul Bollettino Ufficialedel Ministero della Giustizia n. 6 del31 marzo 2014)

1. Ricorso al Consiglio di disciplinanazionale Le deliberazioni pronunciate in materiadisciplinare possono essere impugnatedall’interessato e dal Procuratore gene-rale competente con ricorso al Consi-glio di disciplina nazionale nel terminedi trenta giorni. I termini per la presen-tazione del ricorso sono perentori e de-corrono dal giorno in cui è notificato ilprovvedimento. Separatamente o nellostesso ricorso può essere presentata ri-chiesta motivata di sospensiva dellasanzione.

2. Contenuto del ricorso Il ricorso di cui all’articolo precedentedeve contenere i motivi su cui si fondaed essere corredato da:indicazione degli estremi del provvedi-mento impugnato;indicazione di luogo, data, firma e co-pia di documento d’identità;documenti eventualmente occorrenti acomprovarne fondamento;attestazione del versamento dei tributierariali e del contributo istruttorio a ti-tolo di diritti di segreteria secondo l’im-porto fissato con delibera dal Consiglionazionale, da versare tramite bonificobancario al Consiglio nazionale; taleversamento non è richiesto per i ricorsiproposti dal Procuratore generale. Incaso di mancato deposito della ricevuta,viene assegnato al ricorrente un termine

per presentarla;indicazione dell’indirizzo di posta elet-tronica certificata ed eventualmente delrecapito al quale l’interessato intendesiano fatte le eventuali comunicazionida parte del Consiglio di disciplina na-zionale. In mancanza di tali indicazionile comunicazioni vengono depositate aogni effetto presso la segreteria delConsiglio di disciplina nazionale.

3. Astensione o ricusazione dei membridel Consiglio di disciplina nazionale I consiglieri di disciplina nazionali han-no l’obbligo di astenersi nei casi indica-ti dall’art. 51 c.p.c. e possono essere ri-cusati nei casi indicati dall’art. 52 c.p.c.in quanto applicabili.

4. Presentazione del ricorso Il ricorso è presentato direttamente alConsiglio di disciplina nazionale condeposito a mano o spedito con plicoraccomandato a/r. Il ricorso propostodall’interessato va redatto su carta dabollo. All’originale vanno allegate trecopie in carta libera e una copia in for-mato elettronico.La data di presentazione è annotata amargine del ricorso a cura della segrete-ria del Consiglio di disciplina naziona-le, che ne rilascia ricevuta e provvede,senza indugio, con lettera raccomanda-ta o con posta elettronica certificata, ainviare copia del ricorso al giornalista,se ricorrente è il Procuratore generale,ovvero a trasmettere copia del ricorso edella delibera di prima istanza al Procu-ratore generale competente, se ricorren-te è il giornalista.

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ento dei ricorsi dinnanzi al Consiglio di disciplina nazionale

REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICORSIINNANZI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINANAZIONALE

La segreteria del Consiglio di disciplinanazionale richiede al Consiglio di disci-plina territoriale competente copia ditutti gli atti relativi al procedimento im-pugnato. Quest’ultimo deve provvederealla trasmissione di quanto domandato,a mezzo di posta elettronica certificata,non oltre 7 giorni dalla richiesta.Il ricorso e gli atti del procedimento ri-mangono depositati presso il Consigliodi disciplina nazionale per trenta giorni.Durante detto periodo il Procuratore ge-nerale e l’interessato possono prenderevisione degli atti, proporre deduzioni edesibire documenti; nei dieci giorni suc-cessivi è inoltre consentita la proposi-zione di motivi aggiuntivi.Alla scadenza dei predetti termini e pri-ma della deliberazione, il Consiglio de-ve in ogni caso sentire il ProcuratoreGenerale ai sensi dell’art. 61 della leg-ge n. 69/1963, acquisendone le conclu-sioni scritte da comunicare all’incolpa-to tramite raccomandata a/r ovvero viaposta elettronica certificata ed asse-gnando all’incolpato un termine non in-feriore a trenta giorni per essere sentitonelle sue discolpe. L’incolpato ha facol-tà di presentare documenti e memoriedifensive.

5. Nomina e funzioni del relatore. Trat-tazione del ricorso Entro trenta giorni successivi alla sca-denza dei termini di cui all’art. 4, il Pre-sidente nomina il relatore, stabilisce ladata della seduta per la trattazione delricorso e convoca il ricorrente se ne hafatto richiesta. Il relatore può far presente un impedi-mento, giustificandone i motivi, nei 5giorni successivi alla nomina. Il presi-dente del Consiglio di disciplina nazio-nale, ove ritenga fondati i motivi del-l’impedimento, provvede alla nominadi un nuovo relatore.

Il relatore nominato assume tutti gli ele-menti necessari a chiarire i fatti al cen-tro del ricorso. Fatta una sommaria re-lazione al Consiglio, può chiedere alpresidente che siano ascoltati testimonio che sia acquisita ulteriore documenta-zione. Conclusa l’istruttoria, il relatorechiede che venga messa all’ordine delgiorno la discussione del ricorso e de-posita la sua relazione. Il relatore pone le domande al ricorren-te o, in sua assenza, al legale eventual-mente designato. Successivamente, conl’autorizzazione del presidente, posso-no porre domande gli altri consiglieri.L’intera fase dell’audizione è registratae la relativa trascrizione è custoditapresso gli uffici del Consiglio ed è sot-tratta all’accesso di terzi.Analoga procedura è seguita per l’audi-zione di testi.Il relatore formula proposta di sanzioneo di proscioglimento, presa visione delrichiesto parere del Procuratore genera-le competente. Al termine del giudizioredige il provvedimento finale.

6. Convocazioni La segreteria del Consiglio di disciplinanazionale, mediante lettera raccoman-data con avviso di ricevimento o conposta elettronica certificata spedite al-meno dieci giorni prima, invita le partida ascoltare a presentarsi alla seduta.Il ricorrente, in caso di assenza o di im-pedimento o comunque qualora lo ri-tenga opportuno, può essere rappresen-tato da un avvocato iscritto nell’Albospeciale dei patrocinanti dinnanzi allegiurisdizioni superiori.Nell’assenza non motivata oppure e co-munque dopo due assenze consecutivedel ricorrente o del suo legale rappre-sentante o dei testimoni citati, il Consi-glio di disciplina nazionale decide il ri-corso sulla base degli atti in suo posses-

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so. Sia nel caso del primo che del se-condo rinvio, il ricorso deve essere po-sto all’ordine del giorno della prima se-duta utile.

7. Elenco dei ricorsiLa segreteria trasmette tramite postaelettronica certificata a tutti i compo-nenti del Consiglio di disciplina nazio-nale, almeno cinque giorni prima delgiorno fissato per la trattazione, l’elen-co dei ricorsi, copie degli stessi e delledeliberazioni impugnate, nonché la pro-posta del relatore.I consiglieri hanno facoltà di trarre co-pia degli atti inseriti nei fascicoli e rela-tivi ai ricorsi posti all’ordine del giorno. Entro trenta giorni dall’insediamentodel Consiglio di disciplina nazionaleverrà trasmesso a tutti i consiglieri, acura della segreteria, l’elenco dei pro-cedimenti pendenti.L’elenco dovrà comprendere: nome delricorrente, data e numero di protocollodel ricorso, materia a cui si riferisce,data di prescrizione, nome del relatore,se già nominato.

8. SospensivaIl ricorrente può proporre unitamente alricorso o successivamente ad esso,istanza di sospensione cautelare.Nel caso di istanza di sospensione cau-telare, il Consiglio di disciplina nazio-nale iscrive la richiesta all’ordine delgiorno della sua prima riunione e avviaun’istruttoria sommaria le cui conclu-sioni vengono esaminate dal Consiglionella stessa seduta.

9. Ordine di trattazione dei ricorsiI ricorsi sono posti all’ordine del giornosecondo le seguenti priorità:

a) data di presentazione e rischio di pre-scrizione; b) rilevanza sociale del fatto contestato; c) pregiudizio per l’Ordine;d) coinvolgimento di componenti di or-ganismi dell’Ordine o di altri enti di ca-tegoria.

10. Esame del ricorso Le sedute del Consiglio di disciplinanazionale non sono pubbliche.Qualora il Consiglio ritenga necessarioche l’interessato dia chiarimenti ovveroproduca atti o documenti, il presidentene dà comunicazione all’interessato amezzo di lettera raccomandata o con po-sta elettronica certificata, fissando untermine per la risposta non inferiore a 15giorni. Se questa non giunge entro il ter-mine stabilito la decisione è presa in ba-se agli atti già in possesso del Consiglio.

11. Decisione del ricorso Chiusa la discussione sulla proposta delrelatore, il presidente raccoglie i votidei consiglieri e vota per ultimo. In ca-so di parità di voti prevale il giudiziopiù favorevole all’incolpato.La decisione del Consiglio nazionalesul ricorso può confermare, annullare,revocare o modificare la delibera impu-gnata nei limiti dei motivi addotti nel ri-corso.Il segretario del Consiglio di disciplinanazionale redige verbale delle sedute.Esso deve contenere: a) numero del verbale, il giorno, il me-se e l’anno in cui ha luogo la seduta;b) nome del presidente, del segretario edegli intervenuti;c) ordine del giorno della seduta, l’indi-cazione delle materie esaminate e deiprovvedimenti adottati;d) firme del presidente e del segretario.

291Regolam

ento dei ricorsi dinnanzi al Consiglio di disciplina nazionale

12. Vizi proceduraliIn caso di vizi procedurali dedotti o ri-levati d’ufficio, il relatore, senza entra-re nel merito, redige sul punto una rela-zione che trasmette al presidente delConsiglio di disciplina nazionale affin-ché la ponga all’ordine del giorno dellaprima riunione utile. Il Consiglio, dopo aver ascoltato la re-lazione, decide di:a) annullare la delibera e inviare gli attial Consiglio di disciplina territorialeperché avvii un nuovo procedimentocon diverso Collegio, se le irregolaritàriscontrate sono insanabili, quali i vizidel contraddittorio ovvero la violazionedel diritto di difesa;b) rinviare gli atti al relatore perché sipronunci sul merito, se il provvedimen-to è affetto da irregolarità diverse daquelle indicate nella lett. a) e sono rife-rite a soli vizi formali.

13. Divieto di reformatio in peius Nelle deliberazioni dei ricorsi, il Consi-glio di disciplina nazionale, su ricorso delProcuratore generale competente può ri-formare il provvedimento del Consiglioterritoriale procedendo, se necessario, atutti gli adempimenti formali ed istruttori. Il Consiglio nazionale può applicareuna sanzione più grave rispetto alla san-zione di primo grado solo nel caso incui il ricorso sia proposto dal Procura-tore generale competente. Se il ricorso è proposto solo dall’inte-ressato, vale il divieto di reformatio inpeius delle sanzioni di primo grado.

14. La deliberazione del Consiglio didisciplina nazionaleLa deliberazione deve contenere il no-

me del ricorrente, l’oggetto dell’impu-gnazione, la motivazione, il dispositivo, l’indicazione del giorno, mese e anno incui è pronunciata e deve essere sotto-scritta dal presidente, dal segretario edal relatore.La deliberazione è depositata in origina-le nella segreteria del Consiglio di disci-plina nazionale ed è notificata a mezzodi ufficiale giudiziario entro 30 giornidal deposito, al ricorrente, a norma del-l’art. 62 della legge n. 69/1963, nel reca-pito dichiarato; ove sia stata omessa ta-le dichiarazione la notifica si eseguepresso il domicilio risultante dall’Albo,dal Registro o dagli Elenchi; al Consi-glio di disciplina che ha emesso la deli-berazione; al Procuratore generale com-petente. Sono altresì comunicate tramiteposta elettronica certificata al Consigliodell’Ordine cui appartiene l’incolpato.Le deliberazioni del Consiglio di disci-plina nazionale sono immediatamenteesecutive anche se impugnate davantiall’Autorità Giudiziaria.

15. Azione giudiziaria Le deliberazioni di cui all’articolo pre-cedente possono essere impugnate siadall’interessato sia dal Procuratore ge-nerale competente, con ricorso dinanziall’Autorità giudiziaria ordinaria, daproporre, a pena di inammissibilità, en-tro trenta giorni dalla notifica del prov-vedimento impugnato ovvero sessantase il ricorrente risiede all’estero. Il pro-cedimento è disciplinato dall’art. 27 delD. Lgs 01.09.2011 n. 150.

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16. Sospensione dei termini I termini per proporre ricorso davanti alConsiglio di disciplina nazionale resta-no sospesi dal 6 al 31 agosto di ogni an-no ai sensi della legge n. 742/1969*.*Norma modificata dall’art. 16 D.L. 132/2014convertito in Legge 162/2014.

17. Accesso agli attiL’accesso agli atti e ai documenti relati-vi ai procedimenti istruiti e decisi dalConsiglio di disciplina nazionale è di-sciplinato dal Regolamento sull’acces-

so agli atti e documenti amministratividell’Ordine dei giornalisti.

18. Decorrenza Il presente regolamento si applica aiprocedimenti dinanzi al Consiglio di di-sciplina nazionale introdotti con ricorsodepositato o trasmesso in data successi-va alla sua entrata in vigore.Ai procedimenti già introdotti e pen-denti alla stessa data, si applica il rego-lamento precedente.

293Regolam

ento dei ricorsi dinnanzi al Consiglio di disciplina nazionale

Approvato all’unanimità dal Consiglionazionale in data 8 ottobre 2014D. M. 3 dicembre 2014 (Pubblicato sul Bollettino ufficialedel Ministero della Giustizia il15.01.2015)

Il Consiglio nazionale dell’Ordine deigiornalisti delibera il seguente regola-mento:

Capo IINSEDIAMENTO E CARICHE

1. Normativa di riferimento1. Il presente Regolamento si conformaai titoli II e III della L. 3 febbraio 1963n. 69, al Regolamento di esecuzione dicui al D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 ess.mm.ii e al D.P.R. 7 agosto 2012 n.137.

2. Insediamento 1. I consiglieri nazionali entrano imme-diatamente nell’esercizio delle loro fun-zioni con l’insediamento del Consiglionazionale, che ha luogo nella riunioneper l’elezione delle cariche di cui al-l’art. 22 del DPR 115/1965 e ss.mm.ii.2. In tale riunione chi intende candidar-si alla presidenza del Consiglio nazio-nale lo dichiara alla presidenza provvi-soria di cui all’art. 22 del D.P.R.115/1965 e ss.mm.ii e può, prima del-l’apertura del seggio e in un tempomassimo di 15 minuti, esprimere i pro-pri intenti programmatici ed eventual-mente presentare le candidature alle ca-

riche di vicepresidente, di segretario, ditesoriere e di componente del Comitatoesecutivo.3. Ogni altro consigliere che intendacandidarsi per le altre cariche dell’ese-cutivo può comunicarlo al presidenteprovvisorio che ne informa l’assemblea.

3. Criteri di elezione delle cariche delConsiglio nazionale1. L’elezione del presidente e del vice-presidente avviene separatamente e ascrutinio segreto. È eletto al primoscrutinio il candidato che raggiunge lamaggioranza dei tre quinti dei voti deicomponenti del Consiglio. Qualora nes-sun consigliere raggiunga tale maggio-ranza, si procede ad una seconda vota-zione nella quale è sufficiente la metàpiù uno dei voti dei componenti delConsiglio. Se nessun consigliere ottienetale maggioranza si procede ad una ter-za votazione, di ballottaggio, tra i duecandidati che hanno ottenuto il maggiornumero di voti. È eletto il candidato cheottiene più voti. 2. L’elezione del segretario e del teso-riere avviene separatamente con due di-verse schede e a scrutinio segreto. Èeletto al primo scrutinio il consigliereche raggiunge la maggioranza assolutadei voti dei componenti del Consiglio. 3. Se nessun consigliere raggiunge talemaggioranza, si procede ad una secon-da votazione, di ballottaggio, tra i duecandidati che hanno ottenuto il maggiornumero di voti. È eletto il candidato cheottiene più voti.

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ento per l’organizzazione del Consiglionazionale e la trattazione degli affari di sua com

petenzaREGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONEDEL CONSIGLIO NAZIONALEE LA TRATTAZIONE DEGLI AFFARIDI SUA COMPETENZA

4. Nelle votazioni di ballottaggio leschede bianche e nulle si computanosolo ai fini del quorum degli aventi di-ritto al voto.5. Le votazioni per il presidente si effet-tuano mediante segno preferenziale suschede recanti cognome e nome di tuttii consiglieri nazionali professionisti inordine alfabetico, salvo la terza vota-zione che si effettua votando uno deidue candidati ammessi al ballottaggio.6. Le votazioni per il vicepresidente sieffettuano mediante segno preferenzia-le su schede recanti cognome e nome ditutti i consiglieri nazionali pubblicisti inordine alfabetico, salvo la terza vota-zione che si effettua votando uno deidue candidati ammessi al ballottaggio.7. Le votazioni per il segretario e per iltesoriere si effettuano la prima voltamediante segno preferenziale su schederecanti il cognome e il nome di tutti iconsiglieri nazionali in ordine alfabeti-co, mentre la seconda volta si effettua-no votando uno dei due candidati am-messi al ballottaggio.

4. Comitato esecutivo1. Il Consiglio nazionale procede quin-di all’elezione dei membri professioni-sti e pubblicisti che integrano il Comi-tato esecutivo. La votazione si svolgecontestualmente e a scrutinio segreto,ferma restando la composizione di seiprofessionisti e tre pubblicisti. Vengonoeletti al primo scrutinio i candidati cheraggiungano la maggioranza assolutadei voti dei componenti del Consiglio. 2. Se non è raggiunta la maggioranzaassoluta dei voti da tutti o da alcuni deicandidati si procede ad una seconda vo-tazione per i posti da coprire. 3. Risultano eletti i candidati che abbia-no ottenuto la maggioranza relativa deivoti.4. Le votazioni per i membri professio-

nisti e pubblicisti che integrano il Co-mitato esecutivo si effettuano mediantesegno preferenziale su schede recanticognome e nome di tutti i consiglierinazionali, distinti per elenco di apparte-nenza, in ordine alfabetico.

5. Spoglio e modalità di attribuzionedei voti1. Lo spoglio delle schede per le elezio-ni delle cariche è fatto dall’ufficio prov-visorio di presidenza integrato da treconsiglieri scrutatori designati dal pre-sidente.2. Nelle elezioni delle cariche di cui aiprecedenti articoli e comunque in ognialtro caso di elezione di consiglieri aparticolari incarichi, qualora vi sia pari-tà di voti tra uno o più candidati, è elet-to il più anziano per iscrizione all’Alboe, in caso di ulteriore parità, il più an-ziano per età anagrafica.3. In caso di passaggio dall’elenco pro-fessionisti all’elenco pubblicisti, o vice-versa, l’anzianità si calcola a partiredalla data della prima iscrizione ad unodei due elenchi dell’Albo.

6. Revisori1. Il Consiglio nazionale, nella sua pri-ma seduta o in quella immediatamentesuccessiva, elegge i revisori dei conti,con l’osservanza delle norme di cui al-l’art. 19 della legge 3 febbraio 1963, n.69 nonché dell’art. 25 del regolamentodi esecuzione, e con gli stessi criteri dicui all’art. 3 del presente regolamento.2. Il Collegio dei revisori dei conti eser-cita il proprio compito nell’ambito deipoteri assegnatigli dalla legge ordinariae dal regolamento di esecuzione dellalegge professionale.3. I revisori partecipano, senza diritto divoto, alle riunioni del Consiglio nazio-nale e del Comitato esecutivo.

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7. Insediamento del Consiglio di disci-plina nazionale1. Terminata l’elezione delle cariche delConsiglio nazionale e del Collegio deirevisori si procede alla elezione delConsiglio di disciplina nazionale.2. Chi intende candidarsi al Consigliodi disciplina nazionale, avendo i requi-siti di cui all’art. 4 del regolamento del-le funzioni disciplinari dell’Ordine deigiornalisti, approvato con delibera del14.12.2012, dichiara la propria disponi-bilità alla presidenza. Si procede quindiall’elezione, a maggioranza semplice,di 12 componenti del Consiglio di di-sciplina nazionale, la cui votazione av-viene mediante segno preferenziale suscheda recante cognome e nome di tut-ti i consiglieri nazionali in ordine alfa-betico; ogni consigliere può esprimereun massimo di otto preferenze.3. All’interno del Consiglio di discipli-na nazionale deve essere assicurata unarappresentanza di genere pari ad un ter-zo del numero dei componenti.4. Il componente del Consiglio di disci-plina che per qualsiasi ragione cessidalle funzioni disciplinari assume nuo-vamente quelle amministrative di con-sigliere nazionale dell’Ordine, ove neabbia i requisiti.5. Dopo la loro proclamazione, i consi-glieri eletti quali componenti del Consi-glio di disciplina nazionale cessano au-tomaticamente dalla carica di consiglie-ri del Consiglio nazionale e abbandona-no i lavori del Consiglio nazionale. 6. Le maggioranze del Consiglio nazio-nale, dopo l’elezione del Consiglio didisciplina nazionale, sono determinateescludendo coloro i quali sono statichiamati a comporre il Consiglio di di-sciplina nazionale.

8. Il Presidente 1. Ultimati gli adempimenti elettorali il

presidente assume le sue funzioni im-mediatamente, nella stessa seduta in cuiè avvenuta l’elezione, e così pure av-viene di volta in volta per le altre cari-che interne.2. Il presidente rappresenta il Consiglionazionale, lo convoca e lo presiede, nedirige e disciplina le sedute, pone al-l’ordine del giorno gli argomenti datrattare, fa osservare il regolamento,mantiene l’ordine e assicura il buon an-damento dei lavori, concede la facoltàdi parlare e proclama il risultato dellevotazioni.

9. Il Segretario1. Il segretario provvede alla redazionedel processo verbale delle sedute delConsiglio nazionale e del Comitato ese-cutivo, tiene nota delle deliberazioniadottate, procede all’appello nominale,accerta il risultato delle votazioni e coa-diuva il presidente per il regolare anda-mento dei lavori del Consiglio.2. Una sintesi del processo verbale del-la riunione del Comitato esecutivo vie-ne pubblicata a cura del segretario nel-l’area telematica riservata ai consiglierinazionali.3. Il segretario cura inoltre il normalesvolgimento delle attività istituzionali edegli adempimenti di ufficio, in attua-zione delle deliberazioni del Consiglionazionale e del Comitato esecutivo.

10. Il Tesoriere1. Il tesoriere redige il bilancio preven-tivo, le variazioni di bilancio e il rendi-conto dell’esercizio e cura l’ammini-strazione in attuazione delle delibera-zioni del Consiglio nazionale e del Co-mitato esecutivo.

11. Commissioni permanenti1. Le Commissioni del Consiglio nazio-nale previste dall’art. 20-ter del D.P.R.

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ento per l’organizzazione del Consiglionazionale e la trattazione degli affari di sua com

petenza

115/1965 sono organi preparatori delledeliberazioni del Consiglio nazionale e,nel quadro degli affari ad esse assegna-ti, hanno il compito di predisporre per ilConsiglio nazionale, tramite il Comita-to esecutivo, determinati pareri, relazio-ni o proposte di deliberazioni.2. Trattano gli argomenti loro trasmessidalla segreteria del Consiglio nazionaleove non sia diversamente disposto daapposite deliberazioni del Consigliostesso. In caso di rinnovo le Commis-sioni sono investite degli affari già pen-denti davanti alle precedenti Commis-sioni.3. Il Consiglio nazionale procede allaelezione delle Commissioni consultivee referenti con votazione a scrutinio se-greto.4. Le votazioni per le commissioni con-sultive e referenti si effettuano median-te segno preferenziale su schede recan-ti cognome e nome di tutti i consiglierinazionali in ordine alfabetico.5. Per la Commissione ricorsi, la Com-missione giuridica e la Commissioneculturale ogni consigliere può esprime-re un massimo di cinque preferenze, perla Commissione amministrativa unmassimo di quattro preferenze.6. I consiglieri che intendano candidar-si per le commissioni possono comuni-carlo al presidente che ne informa ilConsiglio.7. Sono eletti i consiglieri che al primoscrutinio ottengono il maggior numerodei voti dei presenti. Nessun consiglie-re può far parte di più di una delle Com-missioni permanenti. 8. Per le votazioni si applica l’art. 3 delpresente regolamento.

12. Commissioni speciali e gruppi dilavoro1. Il Consiglio nazionale, per indaginirelative alla professione o agli iscritti,

può deliberare la nomina per un perio-do massimo di sei mesi, rinnovabile so-lo una volta, di commissioni speciali odi inchiesta, che sono composte esclusi-vamente da consiglieri nazionali.2. Esse, di concerto con il Comitatoesecutivo, possono avvalersi, di volta involta, di esperti di particolare compe-tenza nella materia che è oggetto delladiscussione. Gli esperti possono esserescelti anche al di fuori del Consiglio na-zionale e comunque non hanno dirittodi voto. 3. Per l’esame di particolari argomenti eper una durata determinata, il Consiglionazionale può altresì nominare gruppidi lavoro che devono essere compostiper almeno due terzi da consiglieri na-zionali e per non più di un terzo daesperti esterni.4. Analoga facoltà è data al Comitatoesecutivo ai sensi dell’art. 21 della leg-ge istitutiva.5. Gli incarichi esterni deliberati dalComitato esecutivo che comportinorapporti retribuiti di compensi per lacollaborazione devono essere sottopostia ratifica del Consiglio nazionale nellaprima seduta utile. In caso di mancataratifica sono salvi gli effetti prodotti.

13. Funzionamento delle commissionipermanenti1. Le Commissioni permanenti sonoconvocate separatamente per la primavolta dal presidente del Consiglio na-zionale per procedere all’elezione di-sgiunta del presidente, del vicepresi-dente e del segretario.2. Successivamente vengono convocatedai rispettivi presidenti, d’intesa e permezzo del segretario del Consiglio na-zionale dell’Ordine.3. Nella elezione del presidente, del vi-cepresidente e del segretario risultanoeletti a scrutinio segreto i candidati che

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ottengono la maggioranza assoluta deivoti. In caso di mancato raggiungimen-to del quorum si procede al ballottaggiotra i due candidati più votati. È elettochi ottiene il maggior numero di voti. Incaso di parità di voti tra uno o più can-didati, è eletto il più anziano per iscri-zione all’Albo e in caso di ulteriore pa-rità il più anziano per età anagrafica. Incaso di passaggio dall’elenco professio-nisti all’elenco pubblicisti, o viceversa,l’anzianità si calcola a partire dalla datadella prima iscrizione ad uno dei dueelenchi dell’Albo.4. Le convocazioni delle Commissionivengono comunicate al presidente, alvicepresidente, al segretario e al teso-riere, i quali possono intervenire ai la-vori senza diritto di voto.5. Le sedute di ciascuna Commissionesono valide purché sia presente la mag-gioranza dei componenti.6. Dei lavori delle Commissioni vieneredatto per ogni seduta un verbale sot-toscritto dal presidente e dal segretario,che viene trasmesso al presidente e alsegretario del Consiglio nazionale, non-ché al direttore per gli adempimenti dicompetenza.7. I verbali sono consultabili da ciascunconsigliere nazionale.8. Il presidente della Commissione puònominare per ciascun argomento uno opiù relatori. La Commissione presentale relazioni richieste dal Consiglio na-zionale entro 60 giorni dalla ricezionedella proposta su cui è chiamato a rife-rire. Tale termine può essere ridotto al-la metà in caso di urgenza.9. Le Commissioni, di concerto con ilComitato esecutivo, possono avvalersi,di volta in volta, di esperti di particola-re competenza nella materia che è og-getto della discussione. Gli esperti pos-sono essere scelti anche al di fuori delConsiglio nazionale e comunque non

hanno diritto al voto.

14. Decadenza1. Qualora un componente di Commis-sione sia assente senza giustificato mo-tivo per tre sedute consecutive viene di-chiarato decaduto e sostituito con un al-tro componente eletto con una nuovavotazione del Consiglio nazionale.2. Con le stesse modalità si procede al-la sostituzione di un componente dellaCommissione dimissionario o che ven-ga a mancare per qualsiasi altra causa.3. Se una Commissione non raggiungeper tre volte consecutive il numero le-gale, il presidente del Consiglio nazio-nale pone all’ordine del giorno del Con-siglio stesso il rinnovo della Commis-sione.

15. Consulta dei Presidenti e dei Vice-presidenti dei Consigli regionali 1. Quando il Consiglio nazionale si av-vale della facoltà di cui all’art. 20 bislett. a) del D.P.R. 4 febbraio 1965 n.115 di riunire, con funzioni consultive,i presidenti e i vicepresidenti dei Consi-gli regionali, ai lavori della riunionepartecipano i componenti del Comitatoesecutivo e i presidenti delle Commis-sioni consultive o loro rappresentanticomponenti delle commissioni stesse inrelazione ai temi da trattare.2. Possono altresì partecipare ai lavoriconsiglieri o esperti designati dal presi-dente del Consiglio nazionale.3. La Consulta può essere convocata dalpresidente del Consiglio nazionale disua iniziativa o su richiesta del Comita-to esecutivo o del Consiglio nazionale.

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ento per l’organizzazione del Consiglionazionale e la trattazione degli affari di sua com

petenza

Capo IIPROCEDURA E DISCIPLINA

DELLE SEDUTE,DELLA DISCUSSIONEE DELLE VOTAZIONI

DEL CONSIGLIO NAZIONALE

16. Convocazione del Consiglio nazio-nale1. Il Consiglio nazionale è convocato dalpresidente con comunicazione a mezzoposta elettronica certificata o per fax, in-viata almeno 15 giorni prima di quellostabilito per la riunione. Nei casi di ur-genza il termine è ridotto a 5 giorni.2. Il presidente convoca il Consiglio na-zionale anche quando ne sia fatta ri-chiesta per iscritto, con indicazione de-gli argomenti da trattare, da almeno unterzo dei componenti del Consigliostesso. In tal caso l’avviso di convoca-zione deve essere inviato entro 5 giornidalla data di ricevimento della richiesta,secondo le modalità previste dal primocomma per i casi di urgenza.

17. Validità delle sedute1. Il presidente, all’inizio della sedutadel Consiglio nazionale, indice l’appel-lo nominale dei consiglieri per verifica-re l’esistenza del numero legale. I nomidei consiglieri presenti e degli assenti,giustificati e non, sono indicati nel ver-bale della seduta e pubblicati sul sito in-ternet dell’Ordine.2. Nel corso dei lavori del Consiglio na-zionale il numero legale è presunto. Siprocede all’accertamento qualora ciòsia richiesto da un consigliere. In man-canza del numero legale, il presidentesospende la seduta per non meno diun’ora. Nel caso in cui il numero legalenon sia nuovamente raggiunto il presi-dente rinvia la seduta per non meno diun’ora oppure la toglie.

18. Disciplina delle sedute del Consi-glio nazionale1. La riunione del Consiglio nazionaleha inizio con l’approvazione del pro-cesso verbale della seduta precedente,depositato presso la segreteria almeno ilgiorno prima della sessione. Se non visono osservazioni, il verbale si conside-ra approvato. Se richiesta, la votazioneavviene per alzata di mano.2. Sul processo verbale nessun consi-gliere può avere la parola se non perchiedere la lettura delle parti su cui in-tende intervenire e farvi inserire unarettifica, o per chiarire il proprio pen-siero espresso nella seduta precedenteo, infine, per fatto personale.3. Le rettifiche e le osservazioni vengo-no trascritte nel verbale della seduta incorso. Di ogni seduta viene anche re-datto il resoconto registrato.4. Nessun consigliere può prendere laparola senza averla chiesta ed ottenutadal presidente. Se in qualsiasi modo tie-ne un atteggiamento ed un linguaggiotali da turbare l’ordine e l’andamentodei lavori il presidente lo richiama no-minandolo. Il consigliere richiamatopuò chiedere di presentare le sue spie-gazioni. Se chiede di respingere il ri-chiamo all’ordine inflittogli dal presi-dente, questi invita il Consiglio a deci-dere, con votazione segreta, senza di-scussione.5. Qualora il consigliere richiamatopersista nel proprio comportamento, ilpresidente ne dispone l’allontanamentodalla riunione.6. Il Consiglio può discutere e delibera-re soltanto sugli argomenti iscritti al-l’ordine del giorno. 7. L’inversione dei punti all’ordine delgiorno può essere proposta all’iniziodella sessione e comunque non più diuna volta nella stessa seduta e solo do-po aver esaurito l’argomento in discus-

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sione. Sulla proposta il Consiglio na-zionale decide per alzata di mano. Nelcorso della seduta ogni punto all’ordinedel giorno è distintamente esaminato,secondo l’ordine di iscrizione. 8. Ulteriori modifiche nell’ordine deilavori possono essere apportate solo peraudizioni già fissate per la trattazionedei ricorsi.9. Durante la discussione il presidenteha facoltà di interpellare il Consiglioperché decida se debbano ritenersichiuse da quel momento le iscrizioni aparlare.10. I consiglieri che non siano presentiin aula quando è il loro turno, decadonodal diritto alla parola.11. Prima che abbia inizio la discussio-ne su un argomento, un consigliere puòproporre la questione pregiudiziale,cioè che dell’argomento non debba di-scutersi, e la questione sospensiva, cioèche la discussione o deliberazione ven-ga rinviata.12. Nel caso della proposizione di que-stioni pregiudiziali o sospensive, il pre-sidente dà la parola ad un consigliere afavore e ad uno contro e quindi pone aivoti dell’assemblea la questione convotazione per alzata di mano.13. Ogni consigliere ha il diritto di pro-porre ordini del giorno ed emendamen-ti a proposte di delibere i quali vengonodiscussi secondo l’ordine di presenta-zione. Non possono proporsi emenda-menti contrastanti con precedenti deci-sioni del Consiglio su un argomento.14. Ogni consigliere può presentare unamozione intesa a promuovere una deli-berazione da parte dell’assemblea.

19. Disciplina degli interventi1. Nessuno può parlare più di una voltanella discussione di uno stesso argo-mento tranne che per richiamo al rego-lamento o per fatto personale.

2. Il presidente decide se concedere laparola dopo l’indicazione del consiglie-re in merito al fatto personale.3. Ad eccezione dei relatori per l’intro-duzione e l’eventuale replica, durante ladiscussione i consiglieri possono inter-venire una sola volta su ciascun argo-mento all’ordine del giorno, per non piùdi cinque minuti.4. Il presidente ha facoltà di togliere laparola ai consiglieri che, ripresi, abbia-no superato il limite di cinque minuti edi sospendere la registrazione del lorointervento.5. Chiusa la discussione generale e pri-ma della votazione i consiglieri posso-no intervenire per dichiarazione di votoper non più di tre minuti. Nei casi di vo-tazione a scrutinio segreto sono ammes-se dichiarazioni per spiegare i motividell’astensione, sempre nel tempo mas-simo di tre minuti.

20. Disciplina delle votazioni1. La votazione degli emendamenti de-ve precedere quella del testo proposto.2. Qualora siano stati presentati piùemendamenti essi sono posti ai voti co-minciando da quelli che più si allonta-nano dal testo originario; prima quelliinteramente soppressivi, poi quelli par-zialmente soppressivi, quindi quellimodificativi e infine quelli aggiuntivi.3. Gli emendamenti ad un emendamen-to sono votati prima dello stesso.4. I provvedimenti vengono posti in vo-tazione finale dal presidente. Le vota-zioni possono aver luogo per alzata dimano, per appello nominale e per scru-tinio segreto.5. Nel concorso di diverse domandequella per scrutinio segreto prevale, sesostenuta da almeno 1/10 dei consiglie-ri in carica, su quella per appello nomi-nale, e quella per appello nominale pre-vale su quella per alzata di mano.

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6. Nelle questioni comunque riguardantipersone la votazione avviene a scrutiniosegreto, salvo quanto disposto da legge eregolamento in materia di ricorsi.7. Nelle votazioni a scrutinio segretomediante schede lo spoglio è effettuatodall’ufficio di presidenza del Consiglionazionale integrato dal segretario e dadue scrutatori designati dal presidente.8. I provvedimenti riguardanti l’appro-vazione del bilancio preventivo, le va-riazioni di bilancio e il rendiconto del-l’esercizio devono essere votati nel lorocomplesso per appello nominale.9. Tutti gli atti contabili e la relativa do-cumentazione devono essere a disposi-zione dei consiglieri, che hanno facoltàdi consultare anche i giustificativi, al-meno dieci giorni prima della sedutadel Consiglio nazionale che avrà all’or-dine del giorno l’approvazione del ren-diconto dell’esercizio.10. Le decisioni del Consiglio naziona-le devono tutte essere rese pubblicheper estratto, contenente ogni elementoutile, con l’inserimento sul sito internet.Analogamente le decisioni sui ricorsisaranno rese pubbliche dopo l’avvenutanotifica alle parti.

21. Validità delle deliberazioni1. Ogni deliberazione del Consiglio èpresa a maggioranza dei voti validi, sal-vo per quelle materie per le quali siaprescritta una maggioranza diversa. Ivoti espressi mediante schede bianche enulle nonché le astensioni si computanosolo ai fini del quorum degli aventi di-ritto al voto. Nelle votazioni a scrutiniosegreto il consigliere che non intendepartecipare al voto deve dichiararlo. Incaso di parità di voti e con il sistema divotazione palese prevale il voto del pre-sidente. In caso di parità di voti conl’adozione dello scrutinio segreto laproposta è respinta. Il risultato della vo-

tazione è proclamato dal presidente.Nelle votazioni a scrutinio palese i con-siglieri risultati presenti al momentodell’appello nominale e che non parteci-pano al voto, sono considerati astenuti.

22. Mozioni di fiducia e di sfiducia1. Le mozioni di fiducia e di sfiducia alComitato esecutivo e alle singole cari-che interne vengono discusse nella se-duta successiva a quella di presentazio-ne, da convocarsi secondo quanto di-sposto dall’art. 16 del presente regola-mento per i casi di urgenza. Devono es-sere motivate e votate per appello no-minale. La mozione di sfiducia deve es-sere sottoscritta da almeno un quintodei componenti del Consiglio.

Capo IIIDEI RICORSI AL CONSIGLIO

NAZIONALE

23. Ricorsi relativi ad iscrizioni o can-cellazioni1. Le impugnazioni relative a delibera-zioni dei Consigli regionali dell’Ordinedei giornalisti in tema di iscrizione al-l’Albo, o di cancellazione dagli elenchio dai registri di cui all’art. 59 del DPR115/1965 devono essere proposte alConsiglio nazionale. Il ricorso deve es-sere presentato anche su supporto infor-matico presso il Consiglio regionaleche ha emesso il provvedimento impu-gnato nel termine perentorio di 30 gior-ni dalla notifica. Il ricorso in bollo con3 copie in carta libera deve essere depo-sitato unitamente alla documentazionein esso menzionata e a margine del ri-corso, a cura della segreteria, è annota-ta la data di presentazione.2. Nel ricorso, unitamente all’accogli-mento, può essere richiesta la restitu-zione della quota tassa di pertinenza delConsiglio stesso, escluse le spese di no-

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tifica. Il Consiglio nazionale, nel casodi accoglimento del ricorso, deliberaanche in merito alla richiesta di restitu-zione.3. Il ricorso può essere presentato anchedirettamente al Consiglio nazionale nelmedesimo termine perentorio di trentagiorni, e seguendo le stesse modalità. Intal caso il Consiglio nazionale trasmet-te sollecitamente il ricorso e la relativadocumentazione al Consiglio regionaleche ha emesso la deliberazione impu-gnata per gli adempimenti di cui all’art.61, 3°, 4° e 5° comma del regolamentoper l’esecuzione della legge n. 69 del1963.4. La presentazione può avvenire condeposito a mano, nel qual caso la segre-teria rilascerà ricevuta, o mediante noti-ficazione, ovvero mediante lettera rac-comandata con avviso di ricevimento;in tali ultimi casi la data di spedizionevale come data di presentazione. 5. Decorsi i termini di deposito di cuiall’art. 61 del regolamento di esecuzio-ne, il ricorso è inoltrato con i prescrittiallegati al Consiglio nazionale nei ter-mini previsti dal medesimo art. 61. Nonappena pervenuto al servizio protocol-lo, il ricorso è trasmesso all’ufficio ri-corsi e messo a disposizione della pre-sidenza della Commissione istruttoriadei ricorsi. Il presidente del Consiglionazionale, su proposta del presidentedella Commissione, nomina il relatoretra i componenti della Commissionestessa. L’ufficio ricorsi pone tempesti-vamente a disposizione del consigliereistruttore tutti gli atti e documenti rela-tivi al ricorso nonché gli atti riguardan-ti le indagini eventualmente disposte anorma dell’art. 63 del regolamento diesecuzione.6. Il consigliere istruttore numera pro-gressivamente tutti gli atti prodotti equelli acquisiti nel corso dell’istruttoria.

7. Il soggetto che abbia presentatoistanza di iscrizione o di reiscrizione al-l’Albo, al Registro dei praticanti e aglielenchi annessi ha facoltà di ricorrere alConsiglio nazionale quando siano tra-scorsi 60 giorni dalla presentazionesenza che il Consiglio regionale abbiaprovveduto a deliberare o ad emettereun provvedimento istruttorio.8. Nei casi di cancellazione, il ricorren-te può proporre unitamente al ricorso osuccessivamente ad esso, istanza moti-vata di sospensione del provvedimento.Il Consiglio nella prima seduta utile sipronuncia su tale istanza, sentita laCommissione ricorsi.

24. Istruttoria dei ricorsi1. Il relatore, nei 5 giorni successivi al-la nomina, comunica al presidente delConsiglio nazionale la propria accetta-zione o fa presente il proprio impedi-mento giustificandone i motivi.2. Il presidente del Consiglio nazionale,ove ritenga fondati i motivi dell’impe-dimento, provvede alla nomina di unnuovo relatore.3. Il relatore redige una relazione sul ri-corso, che deve essere sottoposta al-l’esame collegiale della Commissioneistruttoria.4. In caso di vizi procedurali dedotti o ri-levati d’ufficio e ritenuti insanabili, ilconsigliere istruttore, senza entrare nelmerito, redige sul punto una relazioneche trasmette al presidente del Consiglionazionale affinché la ponga all’ordinedel giorno della prima riunione utile. 5. Il Consiglio decide se:a) annullare la delibera e rinviare gli at-ti al Consiglio regionale dell’Ordineperché rinnovi il procedimento nel casodi vizi procedimentali essenziali quali ivizi del contraddittorio ovvero di viola-zione del diritto di difesa, qualora nonsiano stati nel frattempo sanati;

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b) rinviare gli atti al relatore in caso divizi formali diversi dai precedenti per-ché si pronunci sul merito.6. Nell’assenza non motivata e comun-que quando il ricorrente che ha chiestodi essere ascoltato o gli eventuali testida lui indicati non si presentino all’au-dizione, la Commissione ricorsi puòprocedere sulla base degli atti in suopossesso. La mancata presentazione ditesti iscritti all’Albo verrà segnalata al-l’Ordine di appartenenza per eventualiprovvedimenti.7. Le conclusioni da sottoporre al Con-siglio nazionale sono approvate daimembri della Commissione a maggio-ranza semplice e trasmesse al presiden-te del Consiglio nazionale almeno 5giorni prima della seduta fissata per ladiscussione, con l’indicazione della da-ta di trasmissione. Nell’esame dei ricor-si hanno priorità le istanze per il ricono-scimento del praticantato.

25. Convocazione e audizione delleparti1. La segreteria del Consiglio naziona-le, qualora le parti, nelle loro deduzionipreviste dall’art. 61 del regolamento diesecuzione, abbiano chiesto di esseresentite ai sensi dell’art. 63, secondocomma, di detto regolamento, invita leparti stesse mediante lettera raccoman-data con avviso di ricevimento o conposta elettronica certificata, spedita al-meno dieci giorni prima della sedutafissata per la discussione, a presentarsialla seduta stessa.2. A tal fine nella lettera debbono esse-re indicati il giorno e l’ora della sedutadel Consiglio nazionale.3. Il ricorrente, in caso di assenza o diimpedimento o comunque qualora lo ri-tenga opportuno, può essere rappresen-tato da un avvocato iscritto nell’Albospeciale dei patrocinanti dinnanzi alle

giurisdizioni superiori.4. Nell’assenza non motivata del ricor-rente che abbia chiesto di essere ascol-tato o del suo legale rappresentante, ilConsiglio nazionale decide il ricorsosulla base degli atti in suo possesso. Incaso di rinvio, il ricorso deve essere po-sto all’ordine del giorno della prima se-duta utile.5. Il ricorrente o il suo legale rappresen-tante, in Commissione, può essere in-terrogato soltanto dal presidente dellaCommissione istruttoria e dal relatore. 6.In Consiglio nazionale i consiglieriche intendono porre domande al ricor-rente possono farlo per il tramite delpresidente del Consiglio nazionale. So-no ammesse le sole domande pertinentil’argomento di discussione.

26. Trattazione dei ricorsi1. La segreteria del Consiglio nazionaletrasmette a tutti i componenti del Con-siglio medesimo, almeno 10 giorni pri-ma del giorno fissato per la trattazione,l’elenco dei ricorsi, copie degli stessi edelle deliberazioni impugnate nonché laproposta della Commissione, se già di-sponibile. L’invio avviene a mezzo po-sta elettronica o per fax.2. Gli atti relativi al ricorso e le relazio-ni della Commissione ricorsi sono po-sti, almeno 5 giorni prima della discus-sione, a disposizione dei componentidel Consiglio nazionale che hanno fa-coltà di consultarli presso la segreteriadel Consiglio stesso.3. I consiglieri hanno facoltà di trarrecopia degli atti inseriti nei fascicoli erelativi ai ricorsi posti all’ordine delgiorno del Consiglio nazionale. Il fun-zionario dell’Ufficio ricorsi provvede-rà, in questo caso, a trascrivere il nomedel consigliere con l’indicazione degliatti di cui è stata tratta copia.4. Entro 30 giorni dall’insediamento del

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Consiglio nazionale verrà trasmesso atutti i consiglieri l’elenco dei procedi-menti pendenti davanti al Consigliostesso e di quelli pendenti dinnanzi allaMagistratura.5. L’elenco dovrà comprendere: nomedel ricorrente, data e numero di proto-collo del ricorso, materia a cui si riferi-sce, nome del relatore, se già nominato,e proposta della Commissione istrutto-ria, se già deliberata.6. Sui ricorsi pervenuti successivamen-te dovrà essere fornito ai consiglieril’aggiornamento, con gli elementi utilie disponibili, prima di ogni sessione delConsiglio nazionale. I consiglieri sonotenuti al mantenimento del segretod’ufficio.7. La discussione del ricorso ha iniziocon la lettura, da parte del consigliereistruttore (o, in sua assenza, da parte dialtro membro della Commissione istrut-toria) della relazione e delle conclusio-ni della Commissione stessa.8. La proposta della Commissioneistruttoria può essere votata immediata-mente salvo che uno o più consiglierichiedano di intervenire. Se nel corsodella discussione vengono avanzateproposte diverse da quelle della Com-missione, le più favorevoli al ricorrentevanno poste in votazione per prime.9. Sulle proposte formulate all’unani-mità dai componenti della Commissio-ne istruttoria o alle quali gli stessi ab-biano espressamente aderito prima del-la discussione del ricorso, è ammessosolo un intervento a favore e uno controprima della votazione. Resta salvo il di-ritto di ciascun consigliere di esprimerela propria dichiarazione di voto secon-do l’art. 19 del presente regolamento.10. Le proposte iscritte all’ordine delgiorno e non votate per qualsiasi moti-vo vanno iscritte all’ordine del giornodella seduta successiva, salvo che il

Consiglio non abbia chiesto ulteriori at-ti istruttori.

27. Decisioni sui ricorsi1. Ogni deliberazione del Consiglio na-zionale comunque attinente al ricorso èadottata secondo la procedura previstadagli artt. 63 e 64 del regolamento diesecuzione.2. La decisione del ricorso è redatta, anorma dell’art. 64 del regolamento diesecuzione, dall’ufficio ricorsi con l’as-sistenza del consigliere istruttore equindi depositata presso la segreteriadel Consiglio nazionale.3. La decisione del Consiglio nazionale,nell’accogliere o respingere il ricorso,può annullare, revocare o modificare ladelibera impugnata nei limiti dei motiviaddotti in giudizio.4. In tema d’iscrizione d’ufficio nel re-gistro dei praticanti, la decisione di ac-coglimento del ricorso da parte delConsiglio nazionale, in analogia aquanto previsto dall’art. 43 del regola-mento di esecuzione, contiene il man-dato al Consiglio regionale di iscrivereil ricorrente nel registro dei praticanticon decorrenza dalla data fissata nelladecisione. La decisione del Consiglionazionale vale altresì come dichiarazio-ne di compiuta pratica per l’ammissio-ne all’esame di idoneità professionale,ai sensi dell’art. 3, quarto comma, delD.P.R. 21 settembre 1993 n. 384.5. In caso di accoglimento del ricorsoda parte del Consiglio nazionale perl’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti onegli elenchi speciali, l’iscrizione de-corre dalla data di presentazione del-l’istanza al Consiglio regionale.

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Capo IVDELLE FUNZIONI

DEL CONSIGLIO NAZIONALE

28. Funzioni del Consiglio nazionale1. Il Consiglio nazionale determina conproprio regolamento:a) le norme contabili e tecniche perl’amministrazione del Consiglio stesso;b) le modalità e le condizioni per l’as-solvimento dell’obbligo della forma-zione continua da parte degli iscritti,previo parere favorevole del Ministerodella Giustizia;c) i criteri di autorizzazione per lo svol-gimento del tirocinio, previo parerevincolante del Ministero della Giusti-zia;d) le modalità ed i criteri per l’organiz-zazione dei corsi di formazione conti-nua; 2. Il Consiglio nazionale provvede:a) al coordinamento delle iniziative eattività degli Ordini regionali anche at-traverso incontri bilaterali o richieste diatti e notizie che si ritengano necessari;b) alla organizzazione e alle modalità difunzionamento della Consulta dei presi-denti e vicepresidenti e al rispetto degliindirizzi formulati in sede nazionale inmateria di scuola di giornalismo per lefinalità di cui all’art. 20 bis del D.P.R.115/1965 e ss.mm.ii.;c) alla promozione e coordinamento diiniziative, ricerche, incontri e seminaridi studio a carattere professionale, conparticolare riferimento a quelli intesi afavorire la formazione, l’aggiornamen-to e il perfezionamento tecnico e cultu-rale della categoria;d) alla definizione e aggiornamento deiprincipi e delle norme di comportamen-to che devono essere osservati dagliiscritti nell’esercizio della professioneattraverso la raccolta sistematica dellagiurisprudenza professionale in materia

deontologica e la segnalazione ai Con-sigli regionali di fatti riguardanti l’os-servanza delle regole della deontologiaprofessionale;e) a far osservare l’obbligo per i Consi-gli regionali dell’Ordine di tenere epubblicare l’anagrafe degli iscritti congli eventuali provvedimenti disciplinariadottati nei loro confronti e di trasmet-tere senza indugio in via telematica tut-ti i dati dell’Albo regionale rilevanti aifini dell’aggiornamento dell’Albo na-zionale, segnalando eventuali inadem-pienze al Ministero della Giustizia; f) a determinare periodicamente, in at-tuazione dell’art. 20 lettera b) del rego-lamento di esecuzione della legge pro-fessionale, il quadro di indirizzi per losvolgimento del praticantato presso lestrutture di formazione al giornalismopromosse dalle università o da enti pub-blici o privati e a riconoscere la confor-mità agli indirizzi predeterminati me-diante apposite convenzioni;g) a stipulare convenzioni collettive ne-goziate per l’assicurazione degli iscrittia copertura dei danni causati al cliente; h) a stipulare convenzioni quadro con iministeri competenti per lo svolgimen-to del tirocinio nell’ambito di corsi distudi universitari o presso pubblicheamministrazioni; i) a formulare proposte al Ministerodella Giustizia, al fine di acquisirne ilparere vincolante, per l’autorizzazioneall’organizzazione di corsi di formazio-ne continua.

29. Indennità e rimborsi1. Il Consiglio nazionale, a norma del-l’art. 20 lettera f) della legge istitutiva,fissa con propria deliberazione, i criterie la misura delle indennità e dei rimbor-si spese da corrispondere alle caricheistituzionali, ai componenti del Comita-to esecutivo, ai componenti del Consi-

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glio nazionale, ai componenti del Col-legio dei revisori, ai componenti delleCommissioni e dei Gruppi di lavoro, aicommissari d’esame e ai componentidel Consiglio di disciplina nazionale.2. Ai consiglieri nazionali presenti almomento dell’appello nominale e cherisultino assenti al momento della veri-fica del numero legale, sia attraverso unnuovo appello che nelle votazioni ascrutinio segreto, senza avere preventi-vamente giustificato tale assenza pressoil segretario o senza aver dichiarato lavolontà di allontanarsi dall’aula ovverodi non partecipare al voto, l’indennitàdi presenza per quella specifica sedutaviene dimezzata.

30. Quote annuali e diritti di segreteria1. Il Consiglio nazionale fissa la misuradei diritti di segreteria dovuti per pre-stazioni di sua competenza ai sensi del-l’art. 27, primo comma, del regolamen-to di esecuzione nonché con delibera-zione da adottarsi nel mese di ottobre,la misura delle quote dovute dagliiscritti ai sensi dell’art. 20 lettere f) e g)della legge istitutiva.

Capo VDISPOSIZIONI FINALI

31. Modifiche al regolamento1. Tutte le modifiche al presente regola-mento devono essere approvate dal Mi-nistero della Giustizia.

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