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10 novembre 2015 CONIUGI E COPPIE DI FATTO STRUMENTI DI PROTEZIONE E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE A CONFRONTO

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10 novembre 2015

CONIUGI E COPPIE DI FATTO

STRUMENTI DI PROTEZIONE E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE A CONFRONTO

CONIUGI E COPPIE DI FATTO, STRUMENTI DI PROTEZIONE E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE A CONFRONTO

LUCA MARTINETTI OSCULATIBANCA EUROMOBILIARE

CONIUGI E COPPIE DI FATTO, STRUMENTI DI PROTEZIONE E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE A CONFRONTO

MARIA CARLA BARBARITOSTUDIO SANZO E ASSOCIATI

Protezione patrimoniale per coniugi e coppie di fatto; convenzioni e contratti di convivenza

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PREMESSA

La possibilità di segregare dei beni nel nostro ordinamento trova un ostacolo insuperabile nell’articolo 2740 cod. civ. che prevede che il debitore risponda illimitatamente con tutti i suoi beni. Inoltre un altro ostacolo meno visibile è previsto in materia successoria. Il legislatore ha infatti previsto che nell’ambito della famiglia, una parte del proprio patrimonio dopo la morte sia destinata a determinati famigliari, detti legittimari (coniuge e figli). I legittimari devono avere la possibilità, se lesi nei loro diritti, di aggredire i beni del de cuius.Per questa ragione, i contratti di segregazione del patrimonio, che rendono dunque i beni di un soggetto inattaccabili dai propri creditori, sono nel nostro ordinamento, del tutto eccezionali.Il legislatore è infatti disposto a sacrificare l’interesse dei creditori solo se i beni segregati vengono destinati ad un altro «interesse» meritevole di tutela, come vedremo in seguito.

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LA FAMIGLIA

I regimi patrimoniali ordinari della famiglia sono «comunione legale» o «separazione dei beni».

Sono ammissibili altri «accordi» per regolare la situazione patrimoniale tra i coniugi che si possono aggiungere ai regimi patrimoniali ordinari oppure possono sostituirli. Siffatti accordi, denominati Convenzioni Matrimoniali devono essere stipulati per atto pubblico e possono essere astratti e programmatici o dispositivi e concreti.

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FONDO PATRIMONIALEART. 167 COD. CIV.

Forma: può avvenire per atto pubblico o per testamento. Soggetti: può essere fatto da ciascuno dei coniugi o anche da un terzo.Oggetto: vincolo su beni immobili o mobili iscritti in Pubblici Registri o titoli di credito (resi poi nominativi con annotazione del vincolo).Scopo: quello di far fronte ai soli bisogni della famiglia.Amministrazione: secondo le norme della comunione.Trascrizione: l’atto che istituisce il fondo deve essere trascritto.

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FONDO PATRIMONIALEART. 168 COD. CIV.

La proprietà dei beni costituenti il fondo spetta ad entrambi i coniugi salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione. L’amministrazione dei beni costituenti il fondo è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale.Non c’è un nuovo soggetto giuridico e potrebbe esserci una scissione tra proprietà e amministrazione.

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FONDO PATRIMONIALEART. 170 COD. CIV.

L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Si crea dunque, con la costituzione del fondo, una segregazione di determinati beni, che diventano inattaccabili da tutti i creditori ad eccezione dei creditori della famiglia.

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ALTRE CONVENZIONI MATRIMONIALI

E’ possibile per i coniugi stipulare altre convenzioni con determinati limiti indicati dagli artt. 160, 161, 166bis e 240 c.c.I rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge applicabile ai rapporti personali; è consentito ai coniugi di adottare la legislazione di altri stati purché:a) la legge scelta appartenga ad uno stato di cui uno dei due coniugi è cittadino o in cui uno dei due coniugi risiede;b) sia fatta per iscritto.(es. un cittadino italiano e uno statunitense possono stipulare un accordo prematrimoniale, figura ancora avversata nel nostro ordinamento).

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ATTI DI DESTINAZIONEART. 2645TER

Soggetti: il conferente (chiunque) può destinare uno o più beni immobili o mobili iscritti i pubblici registri appartenenti al suo patrimonio imprimendo un vincolo di destinazione, funzionale al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela.Scopo: i beni possono essere destinati a soddisfare interessi riferibili a soggetti disabili, ad enti pubblici, a persone fisiche. Gli interessi meritevoli di tutela però secondo l’opinione maggioritaria non necessariamente sono interessi di pubblica utilità ma certamente non devono essere scopi futili.Oggetto: beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.Durata: non superiore a 90 anni.Forma: devono essere redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio e trascritti.

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ATTI DI DESTINAZIONEART. 2645TER

Amministrazione: di solito un fiduciario o anche lo stesso conferente si assume l’obbligo di gestire i beni per realizzare il fine. Il titolare conserva la titolarità dei beni ma può affidare con un mandato gestorio l’attuazione dello scopo ad un terzo. Può esserci una scissione quindi tra titolarità e gestione come accade nel fondo patrimoniale. Il beneficiario dell’interesse deve essere indicato di solito è un terzo e non vi è ragione di escludere che possa essere lo stesso disponente purché si permetta il perseguimento di interessi meritevoli di tutela.Effetti: gli effetti di questa segregazione sono gli stessi del fondo patrimoniale, attuano una separazione di patrimoni che rendono i beni vincolati non aggredibili dai creditori ad eccezione di quelli che ineriscono allo scopo.

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ALTRI CONTRATTI PER CONIUGI E CONVIVENTI

A protezione del proprio patrimonio però sia i coniugi, che i conviventi, che i soggetti che hanno contratto una unione civile potranno certamente stipulare altri contratti tipici:- potranno stipulare una donazione di usufrutto o di nuda proprietà per tutelare un coniuge o il convivente (con i rischi propri della donazione);- potranno stipulare un contratto di rendita vitalizia o perpetua (artt. 1861 e seg. c.c.) con il quale un soggetto attribuisce in proprietà un bene immobile o un capitale ad una persona, in cambio di una prestazione periodica di somme di denaro;- potranno stipulare contratti atipici quali il trust.

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DISEGNI DI LEGGE IN DATA 15 MARZO 2013 E IN DATA 6 OTTOBRE 2015D.D.L. SENATRICE CIRINNA’

Il Disegno di Legge denominato Cirinnà/bis in discussione al Senato è diviso in due capi:- il primo relativo alle «unioni civili», che regolamenta le unioni tra persone dello stesso sesso;- il secondo relativo alle «convivenze di fatto», sia eterosessuali che omosessuali.Per quanto riguarda le unioni civili nel D.D.L. è prevista una equiparazione ai regimi patrimoniali della famiglia, sono previsti anche sgravi fiscali e altre tutele patrimoniali tra cui la reversibilità della pensione.Per quanto riguarda le convivenze di fatto il legislatore prevede, per quanto qui rileva, la possibilità per i conviventi di stipulare contratti di convivenza.

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IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Forma: devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità e ricevuti da un notaio in forma pubblica.Opponibilità ai terzi: il notaio che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni entro 10 giorni deve trasmettere copia al comune di residenza per iscrizione all’anagrafe.Contenuto: modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, scelta del regime patrimoniale della comunione. Si può fissare la comune residenza.Risoluzione: a) per accordo delle parti, b) per recesso, c) matrimonio, d) morte. I casi di risoluzione devono essere annotati a margine del contratto di convivenza e notificati all’anagrafe del comune.

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ANGELO BUSANISTUDIO NOTARILE BUSANI

Profili successori e trust per le copie di fatto

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STEFANO MORRISTUDIO MORRI CORNELLI E ASSOCIATI

Implicazioni tributarie di donazioni e successioni, contratti di convivenza e trust; recenti orientamenti giurisprudenziali

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ALESSANDRO IOBCREDEMVITA

Il valore dei servizi assicurativi nella protezione e pianificazione patrimoniale per i coniugi e coppie di fatto

CREDEMVITA

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CONIUGI E COPPIE DI FATTO, CENTRO DI ESIGENZA DI TUTELA

CREDEMVITA

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I PRINCIPALI SERVIZI ASSICURATIVI

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LA RICHIESTA DI SERVIZI ASSICURATIVI

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IL VALORE DELLA POLIZZA NELLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

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PIANIFICARE CON LE POLIZZE DI INVESTIMENTO

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IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI...

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...QUALCOSA POTREBBE CAMBIARE

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PROTEZIONE E INTEGRAZIONE DEI CAPITALI: LA POLIZZA «TCM»

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PIANIFICARE IL FUTURO PREVIDENZIALE DELLA COPPIA

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REMO LORGNAEUROMOBILIARE FIDUCIARIA

Il ruolo della società fiduciaria nell’amministrazione di beni per conto di coniugi e di coppie di fatto: tutela della riservatezza e pianificazione patrimoniale

FIDUCIARIA

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L’INCARICO FIDUCIARIO

FIDUCIARIA

EUROMOBILIARE FIDUCIARIA | Febbraio 2015 Documento ad esclusivo uso interno

2L’incarico fiduciario

• L’amministrazione fiduciaria di beni è un’attività riservata, prevista dall’ordinamento italiano eregolata da specifiche norme (Legge 23.11.1939 n° 1966 e DM 16 gennaio 1995)

• Il contratto tipico cui e’ ricondotta per analogia è quello del mandato senza rappresentanza (art. 1705C.C. e seguenti) e si basa sul trasferimento di beni da amministrare alla fiduciaria che ne assume lamera intestazione e la legittimazione all’esercizio dei diritti ad essi correlati (es. diritto di voto nelleassemblee, incasso dei dividendi, ecc.)

• La titolarità giuridica dei beni resta esclusivamente nella sfera giuridica del fiduciante/effettivoproprietario, residente o non residente, riconducibile a una persona fisica, a una società di capitali oad una società di persone

• L’obbligo di RISERVATEZZA in capo alla Fiduciaria ed opponibile ad ogni soggetto privato determinauna PROTEZIONE indiretta dei beni amministrati,mentre non esplica efficacia di fronte a richiestedell’autorita’ giudiziaria e del fisco

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PROFILI DI OPERATIVITÀ FIDUCIARIA

FIDUCIARIA

EUROMOBILIARE FIDUCIARIA | Febbraio 2015 Documento ad esclusivo uso interno

3Profili di operatività fiduciaria• Come agisce la Fiduciaria. La Fiduciaria agisce esclusivamente in forza di preventive istruzioni scritte

impartitele dal Fiduciante e/o dai soggetti aventi facoltà dispositive, astenendosi dall’esercitare in viadiscrezionale qualsivoglia attività in ordine ai beni amministrati

• Vincoli all’assunzione di impegni finanziari. L’assunzione da parte della Fiduciaria di qualsivogliaimpegno finanziario è subordinata alla preventiva, idonea (tipicamente a mezzo bonifico e assegnicircolari) e integrale provvista dei fondi necessari

• Limiti all’intestazione. Per motivazioni di carattere civilistico o fiscale non è possibile l’intestazione diquote di società di persone e quella diretta di beni immobili, ancorché per questi ultimi siastoricamente e ampiamente diffusa la schermatura fiduciaria di società di capitali aventi per oggettoesclusivo o prevalente l’attività immobiliare

• Normativa Antiriciclaggio. Rigoroso rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs.231/2007 con particolareriferimento agli adempimenti in tema di adeguata verifica della Clientela al fine di evitare uninconsapevole coinvolgimento della Fiduciaria in operazioni di riciclaggio/finanziamento delterrorismo con possibili conseguenze devastanti in termini economici,penali e reputazionali

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PROFILI DI OPERATIVITÀ FIDUCIARIA

FIDUCIARIA

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Cliente Fiduciante

Conferimento mandato

Deposito titoloConti Correnti Polizze

assicurative italiane/estere

Garante di patti e accordi (escrow

agreement)

Società proprietarie di immobili

Gestioni Patrimoniali

Azioni di SpA / Quote di SrL

Profili di operativita’ fiduciaria

RISERVATEZZA NEL CIRCUITO BANCARIO E FINANZIARIO

RISERVATEZZA IN INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI

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RUOLI ED OPERATIVITÀ NELLA SCHERMATURA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

FIDUCIARIA

EUROMOBILIARE FIDUCIARIA | Febbraio 2015 Documento ad esclusivo uso interno

5Ruoli ed operatività nella schermatura di partecipazioni societarie

Costituzione di Srl/SpA

Acquisto da terzi di partecipazioni in Srl/SpA

Incasso dividendi / esercizio voto in assemblea

Sottoscrizione aumenti di Capitale

Sottoscrizione di prestiti obbligazionari

Sottoscrizione di versamenti e finanziamenti infruttiferi

Getione piani di stock options

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RUOLI ED OPERATIVITÀ NELL’INTESTAZIONE DI RAPPORTI BANCARI E ASSICURATIVI

FIDUCIARIA

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6Ruoli ed operatività nell’intestazione di rapporti bancari e assicurativi

Sottoscrizione contratti di gestione patrimoniale

Sottoscrizione rapporti di deposito titoli

Sottoscrizione polizze assicurative italianeed estere

Apertura di conti correnti

Assunzione di ruolo di costituente in pegno di attività finanziarie a garanzia di

affidamenti per SrL/Spa

Gestione fiscalità di rapporti bancari presso banche estere (no quadro RW per fiduciante)

CONTRATTI , CONTABILI E RENDICONTI INTESTATI ESCLUSIVAMENTE ALLA FIDUCIARIA

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LA FIDUCIARIA ITALIANA E LE OPERAZIONI DI VOLUNTARY DISCLOSUREEX LEGGE 184/2014

FIDUCIARIA

EUROMOBILIARE FIDUCIARIA | Febbraio 2015 Documento ad esclusivo uso interno

7La Fiduciaria italiana e le operazioni di Voluntary Disclosureex Legge 184/2014

TIPOLOGIE DI SANATORIA FISCALE ASPETTI LEGATI ALLA PRESENZA O ALL’ASSENZA DELLA SOCIETA’ FIDUCIARIA

RIMPATRIO FISICO IN ITALIACON FIDUCIARIA ITALIANA

RISERVATEZZA COMMERCIALE sul circuito bancario,assicurativo e societario per le attività finanziarie epatrimoniali intestate/amministrate in capo allaFiduciaria

RIMPATRIO GIURIDICO DEI BENICON FIDUCIARIA ITALIANA

FIDUCIARIA = SOSTITUTO d’IMPOSTA per le attivitàfinanziarie e patrimoniali sanate e rimpatriategiuridicamente ma mantenute all’estero con esonerodel contribuente dalla compilazione del QUADRO RW.Mandato fiduciario senza intestazione per immobili epartecipazioni societarie non quotate

REGOLARIZZAZIONE DEI BENI ALL’ESTERO SENZA FIDUCIARIA

In assenza di Fiduciaria italiana il contribuente dovra’calcolare e versare le imposte sui redditi di capitale esui redditi diversi,l’imposta sul valore delle attivita’finanziarie estere (Ivafe),l’imposta sul valore degliimmobili esteri (Ivie) e compilare il QUADRO RW

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Protezione del patrimonio e pianificazioni successorie

INTESTAZIONE FIDUCIARIA,POLIZZE ASSICURATIVE collocate in regime di libera prestazione di servizi (LPS)

e TRUST

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PROTEZIONE DEL PATRIMONIO E ASSETTI SUCCESSORI – POLIZZE LPS

FIDUCIARIA

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9Protezione del patrimonio e assetti successori – polizze LPS

Cliente Fiduciante

Compagnia Assicurativa lussemburghese

Banca depositaria Asset Manager

Sottoscrizione polizza

• Conferimento mandato• Conferimento liquidità o quote di azioni

Apertura deposito bancario

Conferimento mandato di gestione di portafogli

Possibilità di investimento in fondi hedge e/o in società non quotate

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PROTEZIONE DEL PATRIMONIO E ASSETTI SUCCESSORI – POLIZZE LPS

FIDUCIARIA

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10Protezione del patrimonio e assetti successori – polizze LPS

OBIETTIVI

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO• Le somme dovute dall’assicuratore non possono essere oggetto di azione esecutiva o cautelare ai

sensi dell’art. 1923 del Codice Civile• Possibilita’ di conferire partecipazioni in societa’ di capitali non quotate

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA• Esenzione dal pagamento delle imposte di successione sul capitale liquidato in caso di premorienza

OTTIMIZZAZIONE DELLA FISCALITA’• Differimento dell’imposizione sul risultato della gestione patrimoniale sottostante• Possibilita’ di inserire nella gestione sottostante prodotti finanziari che se acquistati direttamente

dal residente concorrerebbero alla formazione del reddito complessivo con aliquota Irpefprogressiva e perdita di anonimato (es. OICR esteri non armonizzati e non autorizzati alcollocamento in Italia)

• L’impresa assicurativa estera operante in regime di LPS (libera prestazione di servizi) e’ un soggettofiscalmente non residente ed e’ normalmente “lordista”

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PROTEZIONE DEL PATRIMONIO E ASSETTI SUCCESSORI – POLIZZE LPS

FIDUCIARIA

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11Protezione del patrimonio e assetti successori – polizze LPS

VANTAGGI CORRELATI ALLA PRESENZA DI UNA SOCIETA’ FIDUCIARIA ITALIANA

LE POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE CON IMPRESE DI ASSICURAZIONE ESTERE COSTITUISCONO ATTIVITA’ESTERE DI NATURA FINANZIARIA E QUINDI COME TALI SONO SOGGETTE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DIMONITORAGGIO FISCALE:

• PAGAMENTO DEL PREMIO ANCHE SOTTO FORMA DI CONFERIMENTO/CESSIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE• ESISTENZA DELLA POLIZZA DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO (DICHIARAZIONE DELLE ATTIVITA’

ESTERE DI NATURA FINANZIARIA DETENUTE AL TERMINE DI OGNI PERIODO DI IMPOSTA )• L’EVENTUALE RISCATTO TOTALE O PARZIALE (DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTI DALL’ESTERO)

LA PRESENZA DELLA FIDUCIARIA ITALIANA – QUALE INTERMEDIARIO CHE AGISCE PER CONTO SIA DELCONTRAENTE SOSTANZIALE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA,SIA PER CONTO DEI BENEFICIARI DELLA STESSA –CONSENTE AL FIDUCIANTE RESIDENTE DI BENEFICIARE DEL REGIME DI RISERVATEZZA IN RELAZIONE AGLIADEMPIMENTI DEL MONITORAGGIO FISCALE.

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IL TRUST

FIDUCIARIA

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IL TRUSTIL TRUSTIL TRUSTIL TRUSTe’e’e’e’ un un un un istituto di origine anglosassone avente istituto di origine anglosassone avente istituto di origine anglosassone avente istituto di origine anglosassone avente validita’validita’validita’validita’

giuridica in Italia dal 1.1.1992 in forza della ratifica della giuridica in Italia dal 1.1.1992 in forza della ratifica della giuridica in Italia dal 1.1.1992 in forza della ratifica della giuridica in Italia dal 1.1.1992 in forza della ratifica della Convenzione dell’Convenzione dell’Convenzione dell’Convenzione dell’AjaAjaAjaAja del 1.7.1985del 1.7.1985del 1.7.1985del 1.7.1985

PUO’ ESSERE DEFINITO COME UNRAPPORTO GIURIDICO IN FORZA DELQUALE UN SOGGETTO DENOMINATODISPONENTE O SETTLOR TRASFERISCE DEIBENI AD UN ALTRO SOGGETTODENOMINATO TRUSTEE CHE MUNITO DIDIRITTI E POTERI LI AMMINISTRANELL’INTERESSE DI UNO O PIU’ BENEFICIARI

Aspetti operativi I BENI VINCOLATI NEL TRUST SONO UNA

MASSA DISTINTA E SEPARATA RISPETTOAL PATRIMONIO DEL DISPONENTE,DELTRUSTEE E DEL BENEFICIARIO

I BENI VINCOLATI NEL TRUST SONOINTESTATI AL TRUSTEE

IL TRUSTEE AMMINISTRA I BENI INTRUST IN CONFORMITA’ ALL’ATTOISTITUTIVO DEL TRUST E NEL RISPETTODELLA LEGGE

Definizione

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TRUST: ALCUNE FINALITÀ

FIDUCIARIA

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Trust: Trust: Trust: Trust: alcune alcune alcune alcune finalita’finalita’finalita’finalita’

Assicurare la separazione tra beni aziendali e familiariProteggere il patrimonio personale dall’attacco dicreditori

Assicurare la governance e il perfezionamento dipassaggi generazionali delle imprese

Realizzare strategie di pianificazione successoriaPreservare i beni di proprieta’ di soggetti incapaci

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Disponente Trustee Protector

Beni conferiti in TRUST

Beneficiari

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Disponente Trustee Protector

Beni conferiti in TRUST

Beneficiari

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Disponente Trustee Protector

Beni conferiti in TRUST

Beneficiari

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Disponente Trustee Protector

Beni conferiti in TRUST

Beneficiari

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Disponente Trustee Protector

Beni conferiti in TRUST

Beneficiari

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TRUST BENEFICIARIO DI POLIZZA ASSICURATIVA TRAMITE FIDUCIARIA

FIDUCIARIA

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Convivente “A”contraente POLIZZA

tramite Fiduciaria

IL CONVIVENTE “A” SOTTOSCRIVE LA POLIZZA ASSICURATIVA TRAMITE FIDUCIARIA LA POLIZZA ASSICURATIVA EROGHERA’ LA PRESTAZIONE AL TRUST

(TRAMITE FIDUCIARIA) COSTITUITO PER ASSISTERE IL CONVIVENTE “B” AL VERIFICARSI DELLA MORTE DI “A”

Convivente “A”soggetto ASSICURATO

in POLIZZA

TRUSTBENEFICIARIO POLIZZA

tramite Fiduciaria

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Passaggi generazionali e governance

Il ruolo della SOCIETA’ FIDUCIARIA nei PATTI di FAMIGLIA

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE ED IL PATTO DI FAMIGLIA

FIDUCIARIA

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17Il passaggio generazionale ed il patto di famiglia

IL PATTO di FAMIGLIA • E’ disciplinato dalla Legge 55/2006 e artt. 768 bis – 768 octies del Codice Civile

DEFINIZIONE• E’ il contratto, da concludersi per atto pubblico, con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di

partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti.• Devono partecipare alla stipulazione tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio

dell’imprenditore

MODALITÀ• Atto pubblico a cui partecipano tutti i soggetti legittimari e non assoggettato a imposta successioni/donazioni• Imprenditore trasferisce la partecipazione societaria di controllo al Figlio 1 con l’impegno da parte di quest’ultimo a detenere il

predetto controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di trasferimento• Figlio 1 liquida gli altri contraenti (eredi legittimari).• Beni assegnati imputati a quota di legittima.

FINALITA’• Permette di pianificare il passaggio generazionale al soggetto designato (anche gradualmente,ad es. con il trasferimento della sola

nuda proprietà) anticipando in vita il trasferimento dell’impresa e,dunque,l’investitura della leadership nel complesso produttivo• Non lede i diritti successori degli eredi legittimari,prevenendo dissidi interni alla famiglia• Le attribuzioni patrimoniali non possono essere rimesse in discussione in futuro se non con il consenso unanime degli stipulanti.

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE ED IL PATTO DI FAMIGLIA

FIDUCIARIA

EUROMOBILIARE FIDUCIARIA | Febbraio 2015 Documento ad esclusivo uso interno

18Il passaggio generazionale ed il patto di famiglia

La FIDUCIARIA,ove necessario e/o opportuno,in qualita’ di intestataria della PARTECIPAZIONE

SOCIETARIA per conto del Figlio assegnatario,puo’ svolgere un importante ruolo di

«garante»,assicurando,per esempio,che l’esecuzione di ogni ISTRUZIONE impartita dal

predetto Fiduciante/(Figlio) alla Fiduciaria e aventi per oggetto la PARTECIPAZIONE SOCIETARIA

assegnata,sia subordinata all’ASSENSO (anche) del soggetto trasferente/(padre),piuttosto che

del CONIUGE o del CONVIVENTE di quest’ultimo.

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CONCLUSIONI E DIBATTITOA CURA DELL’AVVOCATO STEFANO MORRI