Il diritto di famiglia - sestosg.net famiglia_Layout 1... · 4 Diritti e doveri dei coniugi...

32
Il diritto di famiglia in 14 schede A cura dell’Avvocato Maria Grazia Del Buttero consulente Centro Informazione Donna

Transcript of Il diritto di famiglia - sestosg.net famiglia_Layout 1... · 4 Diritti e doveri dei coniugi...

Il diritto di famiglia

in 14 schede

A cura dell’Avvocato Maria Grazia Del Buttero consulente Centro Informazione Donna

Una pubblicazione agile, sintetica, facilmente consultabile che ha lo sco-po di divenire un utile supporto informativo sul diritto di famiglia. Quat-tordici schede, divise per argomento e compilate con un linguaggio com-prensibile. Uno strumento che mettiamo a disposizione delle cittadinee dei cittadini, delle associazioni e di quanti abbiano la necessità o sem-plicemente il desiderio di approfondire un tema così delicato e fonda-mentale che riguarda da vicino la prima forma di comunità: la famiglia,con tutte le sue risorse e le sue problematiche.

La pubblicazione è frutto della grande esperienza accumulata in questianni dal CID (Centro Informazione Donna) grazie alle avvocate che vi sidedicano con passione e grande professionalità e al lavoro attento degliuffici. È frutto altresì della caparbia volontà politica del Comitato alle Pari Op-portunità di Sesto San Giovanni che ha immediatamente intuito il valoree l’importanza di una pubblicazione così concepita.Un grazie speciale all’avvocato Maria Grazia Del Buttero che, con grandecapacità, ha saputo rendere accessibile ai più un impianto normativoche con grande frequenza incide sulla quotidianità di molte famiglie.

Vorrei dedicare questa pubblicazione a tutte le donne, artefici e grandiprotagoniste all’interno di ciascun nucleo familiare.

Lucia TeorminoAssessore alle Pari Opportunità

Sesto San Giovanni, gennaio 2012

Indice

pag.

scheda 1 La famiglia legittima - Matrimonio e annullamento . . . . . . . . 2scheda 2 Rapporti personali tra coniugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4scheda 3 Rapporti patrimoniali tra coniugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5scheda 4 La famiglia di fatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7scheda 5 Figli e filiazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9scheda 6 La potestà genitoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11scheda 7 La famiglia multietnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13scheda 8 Separazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15scheda 9 Rapporti tra coniugi separati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18scheda 10 Divorzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19scheda 11 Affidamento familiare e adozione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21scheda 12 Successione ed eredità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24scheda 13 Famiglia e lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26scheda 14 Gli organi giudiziari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2

Matrimonio nella CostituzioneÈ legittima la famiglia costituita fra due perso-ne legate da vincolo matrimoniale. Secondol’art. 29 della Costituzione italiana “La Repub-blica riconosce i diritti della famiglia, come so-cietà naturale fondata sul matrimonio. Il ma-trimonio è ordinato sull’uguaglianza morale egiuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dallalegge a garanzia dell’unità familiare”. Tale ar-ticolo si riferisce specificatamente al matrimo-nio come unione fra persone di sesso diverso(Corte cost. n. 138/2010).

Promessa di matrimonioLa promessa non obbliga al matrimonio e nonha conseguenze giuridiche, salvo la possibilitàdi ottenere il risarcimento del danno qualorasia fatta per atto pubblico, scrittura privata orisulti dalla richiesta di pubblicazioni (art. 79cc).

Matrimonio civile e matrimonio concordatarioIl matrimonio può essere celebrato davantiall’Ufficiale dello Stato Civile (sindaco o asses-sore delegato) oppure di fronte a un ministrodi culto cattolico, secondo quanto previsto dalConcordato con la Santa Sede, ovvero innanzia ministri di altri culti con cui lo Stato italianoha stipulato specifici accordi. Gli effetti civilisono i medesimi.

Requisiti: età 18 anniPer contrarre matrimonio è necessario averraggiunto la maggiore età (18 anni). Qualorasussistano gravi motivi, chi ha compiuto i 16anni può chiedere l’autorizzazione al Tribunale

per i Minorenni, che valuteràil raggiungimento della matu-rità psico-fisica del minore.Se l’autorizzazione viene ne-gata è possibile proporre recla-mo davanti alla Corte d’Appelloentro dieci giorni dalla comuni-cazione.

Libertà di statoNon può sposarsi chi è legato daun matrimonio precedente; è quin-di necessario essere liberi di stato

(art. 86 cc).

Vincoli di parentela e di affinitàGli sposi non devono avere fra loro determinatilegami di parentela, affinità o adozione (art. 87cc): così non possono sposarsi gli ascendentied i discendenti in linea retta, legittimi o natu-rali, gli affini (cioè i parenti del coniuge) in li-nea retta e collaterale, fratelli e sorelle, zii enipoti. Non può contrarre matrimonio chi è di-chiarato interdetto per infermità di mente. Neicasi che l’ordinamento reputa meno gravi (es.zii e nipoti) è possibile chiedere al Tribunalel’autorizzazione al matrimonio.

Divieto di nuove nozzeper la donnaLa legge, al fine di tutelare lo status dei figlinascituri, vieta alla donna di contrarre nuovomatrimonio se non sono trascorsi trecentogiorni dall’annullamento o dallo scioglimentodel precedente matrimonio (art. 89 cc). Tutta-via qualora il matrimonio sia stato sciolto perseparazione prolungata per almeno tre anni ta-le divieto non sussiste. È comunque possibileottenere l’autorizzazione qualora sia inequivo-cabilmente escluso lo stato di gravidanza.

PubblicazioniLa celebrazione del matrimonio deve esserepreceduta dalla pubblicazione di un atto indi-cante i dati anagrafici ed il luogo del matrimo-nio. L’atto deve restare affisso nei Comuni diresidenza dei futuri coniugi per almeno 8 gior-ni, comprese due domeniche.

La famiglia legittima. Matrimonio e annullamento

1

Opposizione I genitori, gli altri ascendenti ed i parenti entroil terzo grado possono opporsi alla celebrazio-ne del matrimonio per le ragioni previste dallalegge, promuovendo una causa davanti al Tri-bunale.

Nullità del matrimonio Il matrimonio in violazione delle disposizioni dilegge può essere impugnato da ciascun coniu-ge, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico mi-nistero e da tutti coloro che abbiano un inte-resse legittimo ed attuale. L’impugnazione può avvenire anche per vizi delconsenso; incapacità di intendere e di volere:consenso estorto con violenza; errore sullaidentità della persona o sulle sue qualità es-senziali (come particolari malattie o condannegravi); simulazione ad opera di entrambi. Ladomanda di nullità/annullamento non può es-sere più proposta se vi è stata coabitazioneper oltre un anno. Nel caso di matrimoni concordatari, cioè cele-brati in Chiesa con effetti civili, la disciplinadell’annullamento è lasciata ai Tribunali eccle-siastici che giudicano in base alle norme deldiritto canonico, salvo successiva delibazioneda parte dei Tribunali dello Stato.

Effetti della nullitàSia l’annullamento civile che quello canonico,una volta delibato dall’autorità italiana, elimi-nano il vincolo matrimoniale fin dall’origine,con cessazione di obblighi e diritti fra i coniugi,salvo la eventuale liquidazione di una indenni-tà per il coniuge non responsabile ed in buonafede. Nei confronti dei figli permangono invecei diritti ed i doveri degli ex coniugi, ed i figlimantengono lo stato di legittimi.Particolare rilevanza assume nella società at-tuale il matrimonio fra cittadini stranieri o fraun cittadino italiano ed uno straniero. In lineagenerale i requisiti per contrarre matrimoniosono regolati dalla legge nazionale di ciascunodei coniugi.

Matrimonio dello stranieroL’art. 116 del codice civile prevede che lo stra-niero che intende contrarre matrimonio nelloStato deve presentare all’ufficiale dello statocivile una dichiarazione dell’autorità compe-tente del proprio paese dalla quale risulti chenulla osta al matrimonio. Le norme sulla sicu-rezza, recentemente approvate (legge 15 luglio2009 n. 94), hanno disposto che lo stranieroche intende contrarre matrimonio in Italia deveanche presentare “un documento attestantela regolarità del soggiorno nel territorio italia-no” (permesso di soggiorno). Quest’ultima di-sposizione è poi stata dichiarata incostituzio-nale con sentenza della Corte Costituzionale25/7/2011 n. 245.

3

4

Dirittie doveri dei coniugiL’art. 143 del codice civile stabilisce che con ilmatrimonio i coniugi acquistano gli stessi di-ritti e assumono gli stessi doveri. Questa asso-luta parità è stata introdotta dalla legge di ri-forma del diritto di famiglia del 1975, che haeliminato la dipendenza giuridica e morale del-la moglie dal marito. I coniugi hanno l’obbligodella coabitazione, della fedeltà, della assi-stenza materiale e morale, e della collabora-zione nell’interesse della famiglia.

CognomeLa moglie aggiunge al proprio cognome quellodel marito, conservandolo nell’arco del matri-monio fino al momento del suo scioglimento,salvo diversa disposizione del giudice.

Cittadinanza per lo stranieroLa legge in tema di cittadinanza prevede lapossibilità per il coniuge straniero di acquisirela cittadinanza italiana qualora risieda legal-mente da almeno due anni nel territorio dellostato, o dopo tre anni dalla data del matrimo-nio se risiede all’estero, purché non sia inter-venuta separazione legale, scioglimento o an-nullamento del matrimonio. I termini sono ri-dotti della metà in presenza di figli legittimi oadottivi della coppia.

Residenza della fami gliaI coniugi devono concordare l’indirizzo della vi-ta familiare e fissare la residenza secondo leesigenze di entrambi e quelle del gruppo fami-liare. In ogni caso ciascun coniuge ha il propriodomicilio nel luogo in cui ha stabilito la sedeprincipale dei propri affari ed interessi, e puòmantenere una diversa residenza (art. 45 cc).

Intervento del giudiceIn caso di disaccordo sulla fis-sazione della residenza familia-re o sul governo della famiglia,ciascuno dei coniugi può chiede-re, senza formalità, l’interventodel Giudice del tribunale ordina-rio, il quale tenta di raggiungereuna soluzione concordata, dopoaver ascoltato i coniugi e i figli con-viventi che abbiano compiuto i 16

anni. Se il disaccordo persiste, e se i coniugi lorichiedono, il Giudice può adottare le soluzioniche ritiene adeguate alle esigenze e all’unitàdella famiglia con un provvedimento che non èappellabile (art.145 cc).

CoabitazioneI coniugi sono tenuti alla coabitazione. Tale ob-bligo viene meno qualora vi sia stata autoriz-zazione del presidente del Tribunale in sede diprovvedimenti provvisori nei procedimenti diseparazione. La legge tuttavia autorizza il co-niuge ad allontanarsi dalla casa qualora abbiaproposto istanza per separazione, annullamen-to o cessazione degli effetti civili del matrimo-nio. Qualora la condotta del coniuge o di altroconvivente sia causa di grave pregiudizio perl’incolumità fisica e morale, o per la libertàdell’altro, il giudice può ordinare la cessazionedella condotta e l’allontanamento dalla casafamiliare, prescrivendo anche di non avvicinar-si ai luoghi normalmente frequentati dal coniu-ge o dalla famiglia (art.342 bis-ter)

AssistenzaIl diritto all’assistenza morale e materiale è so-speso nei confronti del coniuge che, allontana-tosi senza giusta causa dalla residenza fami-liare, rifiuta di ritornarvi.

FedeltàL’obbligo di fedeltà a cui sono tenuti entrambii coniugi durante il matrimonio viene meno do-po la separazione, ma resta il principio di soli-darietà e di rispetto reciproco fino a quandonon viene definitivamente sciolto il vincolomatrimoniale a seguito del divorzio.

Rapporti personali fra coniugi

2

5

Bisogni della famigliaL’art.143 del codice civile im-pone ad entrambi i coniugi dicontribuire ai bisogni della fa-miglia, ciascuno in relazione alleproprie sostanze ed alla propriacapacità di lavoro professionale ocasalingo.La legge parifica il valore del lavo-ro casalingo a quello che producereddito, riconoscendo che si contri-buisce alle necessità della famiglia anche conle attività casalinghe.

Comunione dei beniAll’assoluta parità dei diritti e degli obblighianche economici fra i coniugi corrispon de il re-gime patrimoniale legale della famiglia, previ-sto come comunione di tutti i beni che i coniugiacquistano dopo il matrimonio, con poche ec-cezioni. Quindi l’acquisto di qualunque bene,mobile o immobile, durante il matrimonio, chevenga effettuato congiuntamente o separata-mente, ricade nella comunione, con la conse-guenza che anche l’eventuale vendita di talibeni dovrà avvenire con il consenso di entram-bi i coniugi, ed il ricavato entrerà nella comu-nione dei beni.

Beni perso naliAll’interno della comunione possono esisteretuttavia beni personali, gestiti ed alienati per-sonalmente dal singolo proprietario. Questi so-no: i beni già in proprietà del coniuge prima delmatrimonio; i beni che questi abbia ricevutoanche dopo il matrimonio per successione odonazione; i beni strettamente personali; quelliche servono per l’esercizio della professione.Rimangono inoltre personali le somme ricevu-te a titolo di risarcimento danni, nonché lapensione di invalidità (art. 179 c.c.).

Acquisti personaliAnche in regime di comunione permane co-munque la possibilità di acquistare beni immo-bili personali, qualora l’acquisto avvenga condenaro proprio ed alla redazione dell’atto siapresente l’altro coniuge che manifesta il pro-prio consenso. Complesso è il regime che ri-guarda le aziende alla cui gestione partecipa-no entrambi i coniugi. Se l’azienda gestita daentrambi è costituita dopo il matrimonio, rien-tra a pieno titolo nella comunione dei beni.Qualora invece l’azienda, appartenuta ad unodei coniugi anteriormente al matrimonio, ven-ga gestita da entrambi, la comunione riguardasolo gli utili e gli incrementi.

Amministrare i beniEntrambi i coniugi anche separatamente pos-sono provvedere alla amministrazione ordina-ria dei beni comuni, mentre gli atti che riguar-dano la amministrazione straordinaria o la ven-dita dei beni devono essere compiuti da en-trambi i coniugi insieme.

Scioglimento della comunioneLa comunione si scioglie per alcuni fatti legatialla vita della famiglia, cioè la morte di un co-niuge, la separazione personale, l’annullamen-to del matrimonio o il divorzio. Può inoltre es-sere dichiara ta dal Giudice in alcuni casi pre-visti dalla legge (interdizione, inabilitazione ocattiva amministrazione da parte di un coniu-ge). Al momento dello scioglimento della co-munione, i beni vengono divisi fra i coniugi inparti uguali, dedotte le eventuali spese. Nelcaso di morte di uno dei coniugi, si apre la suc-cessione sulla parte dei beni a lui spettante,secondo le norme che riguardano l’eredità.

Rapporti patrimoniali

fra coniugi e nella famiglia

3

Separazio ne dei beniII regime della comunione dei beni è quelloche normalmente dovrebbe regolare i rapportifra i coniugi. Essi hanno tuttavia la possibilitàdi scegliere al momento del matrimonio, o suc-cessivamente con atto notarile, il regime dellaseparazione dei beni, che comporta l’esclusivaproprietà di quello che ciascun coniuge acqui-sta anche durante il matrimonio, la libera am-ministrazione, la possibilità di vendita e direimpiego delle somme ricavate, senza neces-sità di consenso da parte dell’altro coniuge.

Mantenimento dei figliQualunque sia il regime patrimoniale sceltodalla famiglia, persiste in capo ad entrambi iconiugi l’obbligo di mantenere, istruire ed edu-care la prole tenendo conto delle capacità, del-l’inclinazione naturale e delle aspirazioni deifigli. È questo un principio di grande rilevanzanei rapporti tra i genitori ed i figli, a cui è co-munque lasciata la possibilità di scegliere e dimanifestare all’interno della famiglia le pro-

prie inclinazioni ed i propri desideri, eventual-mente anche con l’aiuto delle autorità compe-tenti o dei servizi sociali (art. 147 cc).L’art. 148 del codice civile specifica che aglioneri derivanti dall’obbligazione di manteni-mento dei figli siano tenuti entrambi i coniugiin “proporzione alle rispettive sostanze e se-condo la loro capacità di lavoro professionalee casalingo”. Vengono in considerazione la si-tuazione economica generale di ciascun coniu-ge, ed il lavoro svolto, sia produttivo di reddito,sia casalingo, dando anche in questo caso paridignità al lavoro all’interno delle mura dome-stiche, rispetto al lavoro che viene svolto inambito professionale.

Obblighi dei nonniSi prevede poi che qualora i genitori non ab-biano mezzi sufficienti al mantenimento dellafamiglia, gli altri ascendenti legittimi o naturalisiano tenuti a fornire ai genitori i mezzi neces-sari affinché possano adempiere i loro doverinei confronti dei figli.

6

7

La famiglia di fattoLa famiglia di fatto – cioèquella che si forma solo sullavolontà di una coppia che deci-de di convivere senza celebra-zione del matrimonio – assumerilevanza costituzionale nell’am-bito della protezione dei diritti in-violabili dell’uomo nelle formazio-ni sociali garantita dall’art. 2 dellacostituzione (Corte Cost. n. 237/1986). Sul piano normativo essa trova riconoscimentoa partire dalla riforma del diritto di famiglia del1975, limitatamente ai rapporti verso i figli chehanno ottenuto gli stessi diritti dei figli natinella famiglia legittima (art. 30 Cost.), trannepoche eccezioni. Per quel che invece concernei rapporti tra i conviventi non sussistono allostato norme specifiche, se non sporadici inter-venti della giurisprudenza.

Rapporti tra i conviventi.Numerosi progetti di legge sono stati in questianni presentati e discussi, per il riconoscimen-to di alcuni diritti della coppia di fatto, preve-dendo la costituzione stabile di un rapportocon riconoscimento nei confronti dei terzi, sen-za tuttavia che vi sia una legge che regoli inmaniera uniforme la materia. Anche per quan-to riguarda l’assoluta equiparazione fra figli le-gittimi e naturali, non si è fino ad ora giunti al-la approvazione di norme che eliminino le dif-ferenze, tuttora esistenti, la più rilevante dellequali riguarda il mancato riconoscimento dirapporti di parentela fra il figlio naturale ed ilresto della famiglia dei genitori.

Nessun diritto reciprocoFra i conviventi non sorgono, contrariamente aquanto accade in altri paesi, obblighi o dirittireciproci se non di carattere morale. Non sus-sistono né il diritto ad ottenere l’assegno fa-miliare per il convivente, né il diritto alla rever-sibilità della pensione o all’assistenza mutua-listica, né l’obbligo reciproco alla assistenzamateriale e morale sancita per i coniugi, néspecifici diritti successori. Qualora si interrom-pa la convivenza e si sia verificato un danno

peruno dei conviventi, con

ingiusto arricchimento dell’altro, è possibilerivolgersi al Tribunale per ottenere un risarci-mento.

Interventi della giurisprudenzaTuttavia la giurisprudenza ha avuto modo di in-tervenire in questi anni con numerose senten-ze per attenuare in parte la mancanza di disci-plina giuridica, riconoscendo, ad esempio, il ri-sarcimento del danno derivante dalla mortedel convivente per fatto illecito altrui. La CorteCostituzionale è peraltro intervenuta in diverseoccasioni attribuendo, fra l’altro, al conviventeil diritto a subentrare nel contratto di locazioneintestato al defunto.

Competenza del Tribunale per i minorenniIn caso di rottura del rapporto more uxorio ilTribunale per i minorenni è competente a de-cidere sull’affidamento dei figli e sulle moda-lità di rapporto con il genitore non collocatario,ed ora dopo l’approvazione della legge8.2.2006 n. 54 in materia di affidamento con-diviso, anche sulle questioni economiche rela-tive al contributo a cui il genitore ha diritto peril mantenimento dei figli.

Affidamento condivisoLa legge sull’affidamento condiviso, che ha ingenerale rivisto la materia della separazione deiconiugi, ha infatti disposto che tali norme si ap-plichino anche ai figli di genitori non coniugati,parificando le due situazioni. Persiste tuttaviauna diversità per quanto riguarda l’organo chia-mato a giudicare in caso di conflitto, che nel ca-so di coniugi è il Tribunale ordinario, in caso diconviventi è il Tribunale per i Minorenni.

La famiglia di fatto

4

Genitore collocatarioNel caso di rottura del vincolo, in presenza difigli, la casa in cui si è svolta la convivenza sa-rà assegnata tenendo prioritariamente contodell’interesse dei figli, non diversamente daquanto avviene in caso di separazione fra i co-niugi. Anche il contributo che il genitore noncollocatario deve versare per il mantenimentodel figlio è regolato con modalità analoghe.

Conviventi e diritto UENonostante un’esplicita mancanza di norme re-golative delle coppie di fatto è necessario se-gnalare un recente provvedimento normativo,d.lgs n. 30/2007, di attuazione della direttiva co-munitaria 2004/38/CE relativa al diritto dei cit-tadini dell’Unione e dei loro familiari di circolaree soggiornare liberamente nel territorio degliStati membri, prevedendo anche il soggiornodel “partner con cui il cittadino dell’Unione ab-bia una relazione stabile debitamente attestata…”. Da tale norma potrebbero derivare, attra-verso interpretazioni della giurisprudenza dellaCorte di Giustizia delle comunità europee e del-la Corte costituzionale italiana, diritti anche peril coniuge convivente.

8

9

Filiazione legittimaÈ legittimo il figlio che vieneconcepito da due persone uni-te tra loro in matrimonio. Sipresume concepito durante ilmatrimonio il figlio nato quandosono trascorsi centottanta giornidalla celebrazione del matrimo-nio, e non sono ancora trascorsitrecento giorni dalla separazione,dal divorzio o dall’annullamento,salva la possibilità di dimostrare,attraverso una causa, che tale presunzionenon corrisponde alla realtà. La donna coniuga-ta che dichiara come proprio il figlio, entro i li-miti temporali della presunzione di concepi-mento sopra richiamati, fa acquisire al figlio lostato di legittimo. Il figlio legittimo acquista ilcognome del padre.

Donna che non vuol esserenominataÈ tuttavia sempre possibile nel nostro ordina-mento giuridico, a differenza di molti paesi eu-ropei in cui la dichiarazione di maternità è ob-bligatoria, che la madre al momento della na-scita dichiari il figlio nato da “donna che nonvuol essere nominata”. In tal modo non risultala filiazione legittima, con la conseguenza cheil minore potrà essere riconosciuto come figlionaturale, o qualora non via sia alcun riconosci-mento, gli verrà nominato un tutore.

Disconoscimento di paternitàLa madre, il padre legittimo ed il figlio quandoha raggiunto la maggiore età, possono iniziaredi fronte al Tribunale una causa tendente al di-sconoscimento di paternità, cioè a dimostrareche colui il quale risulta padre legittimo non èin realtà padre del bambino, in alcuni casi pre-visti dalla legge: se i coniugi non hanno coabi-tato nel periodo del concepimento; se il maritoera affetto da impotenza; se la moglie ha com-messo adulterio o ha tenuto celata al marito lapropria gravidanza. L’azione si può proporre daparte del padre entro un anno dalla nascita delfiglio o da quando ne è venuto a conoscenza,da parte della madre entro sei mesi dalla na-scita del figlio e da parte del figlio stesso entro

u nanno dal raggiungimen-

to della maggiore età.

Filiazione naturale È figlio naturale chi nasce da persone non uni-te in matrimonio fra loro, cioè di stato libero, oconiugate con altra persona.

RiconoscimentoIl figlio naturale può essere riconosciuto dalpadre e/o dalla madre anche se già uniti inmatrimonio con altra persona all’epoca delconcepimento.Il riconoscimento è un atto volontario. Chi in-tende riconoscere un figlio come proprio devefare un’apposita dichiarazione davanti ad unUfficiale dello Stato Civile, o in un atto pubbli-co o in un testamento. Il riconoscimento può essere fatto sia congiun-tamente da entrambi i genitori, sia separata-mente, ed in questo caso perché abbia effettoè necessario il consenso del genitore che ab-bia per primo riconosciuto il figlio. Nel caso incui il consenso non venga dato è possibile ri-correre al Tribunale per i Minorenni, che deci-de valutando l’interesse del figlio.

EtàNon può effettuare il riconoscimento chi nonabbia compiuto il sedicesimo anno dì età. Nelcaso in cui nessuno dei due genitori possa ovoglia riconoscere il figlio viene nominato untutore.

ImpugnazioneQualora il riconoscimento sia effettuato dapersona che non è il genitore e quindi non cor-risponda alla verità, può essere impugnato dachi ha effettuato il riconoscimento, dal ricono-

Figli e filiazione

5

sciuto e da chiunque vi abbia interesse. Il rico-noscimento può essere anche impugnato qua-lora sia stato determinato da violenza, entroun anno da quando la violenza è cessata.

CognomeIl figlio naturale assume il cognome del genitoreche per primo lo ha riconosciuto. Se il riconosci-mento è fatto contemporaneamente, assume ilcognome del padre, come avviene nella famiglialegittima, in cui tuttora permane la prevalenzadel cognome paterno, nonostante le sollecitazio-ni al legislatore per ammettere la possibilità dimantenere anche il cognome materno.

Cognome maternoSe avviene prima il riconoscimento materno edin un secondo tempo quello paterno, il Tribu-nale per i Minorenni deciderà sulla opportunitàper il figlio naturale di assumere il cognomedel padre, o di mantenere il cognome materno,solo o aggiungendolo a quello paterno.

Dichiarazione giudizialedi paternitàQualora chi di fatto è padre non provveda al ri-conoscimento, è possibile con una causa chie-dere che il Tribunale dichiari la paternità natu-rale, quando sia possibile dimostrare con qual-siasi mezzo che colui contro cui si agisce é ilvero padre del figlio.

Figli legittimi e naturaliLa sentenza che dichiara la filiazione naturaleha gli effetti del riconoscimento e fa sorgerediritti ed obblighi nei confronti di chi è pronun-ciata.L’art. 261 c.c. prevede che il riconoscimentocomporti da parte del genitore la titolarità del-la potestà e l’assunzione di tutti i doveri e ditutti i diritti che egli ha nei confronti dei figlilegittimi.Tuttavia permane una sostanziale differenzafra figli legittimi e naturali dovuta al fatto cheil riconoscimento produce effetti solo nei con-fronti del genitore che lo ha effettuato, mentrela famiglia rimane estranea a qualunque rap-porto con il riconosciuto, per cui non nasconolegami di parentela con gli altri membri dellafamiglia. Diverso è, come si è visto, l’organogiudiziario che si occupa di regolare i rapportiche nascono nella gestione del conflitto geni-toriale, che nel caso di figli legittimi è il Tribu-nale ordinario, nel caso di figli naturali è at-tualmente il Tribunale per i Minorenni.

Legittimazione dei figli naturaliLa legittimazione è l’attribuzione dello stato difiglio legittimo a chi è nato fuori dal matrimo-nio, e può avvenire o automaticamente persuccessivo matrimonio da parte dei genitorinaturali, o per provvedimento del giudice su ri-chiesta del genitore che ha riconosciuto il fi-glio e non può per vari motivi contrarre matri-monio con l’altro genitore.

10

11

Rapporti genitori – figli La potestà genitoriale è il rap-porto che lega i genitori ai figlie spetta ad entrambi i genitori.Nelle convenzioni internazionalisi preferisce ora indicare talerapporto come responsabilità ge-nitoriale, definita “un insieme dipoteri e di doveri diretti ad assicu-rare il benessere morale e materia-le del fanciullo, specialmente me-diante la cura della sua persona, il manteni-mento delle relazioni personali con lui, la ga-ranzia della sua educazione, il suo allevamen-to, la rappresentanza legale e l’amministrazio-ne dei suoi beni” (Raccomandazione R(84) Co-mitato dei Ministri Comunità Europea).

Potestà dei genitoriLa titolarità della potestà genitoriale, come an-cora viene chiamata nel nostro codice, spettaad entrambi i genitori. L’esercizio della pote-stà, che attiene alle decisioni che un genitoreassume nell’interesse dei figli, si distinguedalla titolarità e può manifestarsi in modi di-versi all’interno della famiglia, sia legittimache naturale.

Doveri dei genitoriI genitori devono mantenere, istruire ed edu-care i figli, tenendo conto delle loro inclinazio-ni ed aspirazioni.

Obblighi del figlioD’altra parte il figlio deve rispettare i genitorie contribuire secondo le sue possibilità almantenimento della famiglia finché vive in es-sa. Fino alla maggiore età il figlio è soggettoalla potestà dei genitori.

Gestione comune Nella famiglia legittima la potestà deve essereesercitata di comune accordo tra i genitori. Qua-lora sorgano delle controversie su questioni diparticolare importanza essi possono ricorrere,senza formalità, al Tribunale per i Minorenni in-dicando le loro richieste, e il Tribunale darà sug-gerimenti, o nel caso in cui permanga il contra-

sto,sentiti i figli che hanno

superato i 14 anni, attribuirà al genitore chesembra più idoneo il potere di decisione. Nel ca-so, tuttavia, ci sia motivo di incombente pericoloper il figlio il padre può prendere i provvedimen-ti urgenti che non si possono rinviare. Nel casodi lontananza, di incapacità od altro impedimen-to di un genitore, l’esercizio della potestà vieneesercitato in modo esclusivo dall’altro. La pote-stà comune non cessa neppure a seguito dellaseparazione o del divorzio dei genitori.

Cessazione della potestà La potestà dei genitori sui figli cessa con ilraggiungimento della maggiore età (18 anni),ma persiste l’obbligo al loro mantenimento neicasi in cui i figli proseguano negli studi e nonsiano economicamente indipendenti. I genitoriche esercitano la potestà rappresentano i figlie ne amministrano i beni. Per tutti gli atti distraordinaria amministrazione (vendite ipote-che ecc....) devono però chiedere autorizzazio-ne al Giudice Tutelare, il quale in caso di con-flitto tra i genitori e i figli, nomina al minore uncuratore speciale autorizzandolo al compimen-to degli atti nell’interesse del minore.

Figli naturaliNella famiglia naturale, iI genitore che ha rico-nosciuto il figlio esercita la potestà su di lui.Se il riconoscimento è fatto da entrambi i ge-nitori ed essi sono conviventi esercitano la po-testà congiuntamente, come i genitori legitti-mi. Se invece essi non convivono l’eserciziodella potestà spetta al genitore con il quale ilfiglio abita. In caso di contrasto decide il Tribu-nale per i Minorenni sia l’affidamento del fi-glio, sia le modalità di rapporti con il genitorenon affidatario (art.317bis c.c.).

La potestà genitoriale

6

TutoreQualora il minore non sia riconosciuto da alcunodei genitori, o nessuno dei genitori sia in gradodi esercitare la potestà (per incapacità, morte oaltro) il Giudice Tutelare nomina un tutore cherappresenta il minore e ne amministra i beni.

Allontanamento da CasaI figli non possono abbandonare la casa delgenitore o dei genitori che esercitano su di lorola potestà. Nel caso se ne allontanino senzapermesso i genitori possono richiamarli rivol-gendosi al Giudice Tutelare. Se il minorenne sitrova in difficoltà all’interno della famiglia, acausa del comportamento dannoso o violentodei genitori nei suoi confronti, può segnalare isuoi problemi ai Servizi sociali o al Tribunaleper i Minorenni, che prenderà gli opportuniprovvedimenti.

Decadenza dalla potestàQualora il genitore violi o trascuri i propri do-veri o abusi dei poteri con grave pregiudizio delfiglio (maltrattamento, violenze, ecc...) il Tribu-nale per i Minorenni può dichiarare la deca-denza dalla potestà sui figli. Qualora il com-portamento del genitore non sia così grave dacomportare il decadimento dalla potestà, il Tri-bunale per i Minorenni può limitare la potestàdei genitori, ordinando l’allontanamento del fi-glio dalla residenza familiare e l’affidamentoa terzi o ad un ente pubblico che provvederà alsuo idoneo collocamento. Può anche ordinarel’allontanamento dalla casa del genitore o con-vivente che maltratta o abusa del minore (art.330 cc). La decadenza e gli altri provvedimentilimitativi della potestà possono essere revoca-ti ed il genitore reintegrato nella potestà, semutata la situazione, é escluso ogni pregiudi-zio per il minore.

12

13

Coppie di nazionalità diversaÈ sempre più frequente nellanostra società la presenza dicoppie, coniugate o meno, for-mate da persone con nazionalitàdiversa, italiani e stranieri o stra-nieri fra loro.La regolamentazione giuridica ditali rapporti è piuttosto complessain quanto vanno applicate norme didiversi ordinamenti giuridici.

CompetenzaNei rapporti tra persone di nazionalità diversasi pongono due questioni fondamentali. La pri-ma è relativa a quale paese abbia la giurisdi-zione e la competenza a conoscere e decidere.La seconda, posto che in materia di famigliaciascun paese ha le proprie regole, riguarda lenorme giuridiche che il giudice sarà tenuto adapplicare.

Diritto applicabileSul piano internazionale esistono convenzioni(multilaterali e bilaterali) ed alcuni regolamenticomunitari, che prevedono obblighi per i citta-dini dei 27 paesi aderenti all’Unione europea.Sul piano interno la fonte principale sono lenorme di diritto internazionale privato ora riu-nite nella legge 31 maggio 1995 n. 218.

Convenzioni internazionaliDiverse convenzioni internazionali si occupanodi diritti dei minori, come la convenzione diNew York sui diritti dei fanciulli 20.11.1989,quelle firmate all’Aja sulla protezione dei mi-nori del 1961, sulla sottrazione dei minori del1980, sull’adozione internazionale del 1993, oquella firmata a Strasburgo sull’esercizio deidiritti dei minori del 1996.

Unione europeaReg 2201/2003Per quel che concerne l’Unione europea biso-gna fare innanzitutto riferimento al regolamen-to n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis) sullacompetenza, riconoscimento ed esecuzione

delledecisioni in materia ma-

trimoniale e di responsabilità genitoriale. Inmateria di separazione e divorzio il criterio pre-valente per stabilire il giudice competente è laresidenza abituale dei coniugi, ma sussistonoulteriori criteri alternativi. In materia di respon-sabilità genitoriale sussiste invece un unicocriterio, quello della residenza abituale del mi-nore.

Reg 4/2009 Obblighi alimentariIl recente regolamento n. 4/2009, poi, ha intro-dotto regole comuni in materia di competenza,legge applicabile, riconoscimento ed esecuzio-ni di decisioni in materia di obbligazioni ali-mentari e comporta un procedimento rapidoper richiedere il pagamento degli obblighi ali-mentari riconosciuti dal giudice in un paese di-verso. Con l’applicazione di tale regolamentouna sentenza del giudice che riconosca un ob-bligo alimentare è immediatamente eseguibilein qualunque altro Stato membro dell’Unioneeuropea.

Reg 1259/2010Infine il regolamento n. 1259/2010, che entre-rà in vigore nel giugno 2012, ha introdotto al-cune regole particolari in materia di separazio-ne e divorzio per alcuni paesi (Belgio, Bulgaria,Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Let-tonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria,Portogallo, Romania, Slovenia). I coniugi pos-sono scegliere di comune accordo la legge ap-plicabile alla separazione e divorzio se sussi-ste un collegamento con il paese indicato (co-me cittadinanza o residenza).

La famiglia multietnica

7

Diritto italiano - L 218/1995Quando non siano applicabili convenzioni in-ternazionali ovvero provvedimenti comunitari,trovano applicazione le norme di diritto inter-nazionale privato italiane contenute nella leg-ge 31.5.1995 n. 218 che determina l’ambitodella giurisdizione italiana, pone i criteri perl’individuazione del diritto applicabile e disci-plina l’efficacia in Italia delle sentenze e degliatti stranieri.

Giurisdizione Per quanto riguarda i rapporti familiari, i criteriprevisti dalla nostra norma di diritto interna-zionale privato in merito alla possibilità per ilgiudice italiano di conoscere e di decidere lacontroversia attengono in generale alla citta-dinanza ed alla residenza, per cui il cittadinoitaliano residente in Italia potrà sempre rivol-gersi al giudice italiano.

Condizioni per il matrimonioPer quel che poi concerne il diritto applicabilela materia relativa alle condizioni per contrarrematrimonio è regolata dalla legge nazionale diciascun coniuge. Il matrimonio è consideratovalido dalla legge italiana se la forma corri-sponde a quella richiesta dalla legge del luogodi celebrazione.

Rapporti fra coniugiI rapporti personali e patrimoniali fra i coniugisono regolati dalla legge nazionale comune,nel caso via sia, o altrimenti dalla legge delloStato nel quale si è prevalentemente localiz-zata la vita matrimoniale. Solo per quanto ri-guarda i rapporti patrimoniali è possibile che iconiugi si accordino per iscritto per l’applica-zione della legge dello Stato di cui almeno unoè cittadino o nel quale almeno uno di essi ri-siede.

PotestàI rapporti di filiazione e l’esercizio della pote-stà nelle famiglie i cui membri abbiano citta-dinanze diverse sono regolati dalla legge na-zionale del figlio. In particolare in Italia sussi-ste il principio per cui il figlio acquisisce la cit-tadinanza dei genitori (c.d. ius sanguinis), al

contrario di altri paesi, come gli USA, che con-cedono la cittadinanza a tutti coloro che na-scono nel paese (c.d. ius soli). Il figlio nato inItalia da genitori stranieri, quindi, avrà la citta-dinanza prevista dalle leggi nazionali dei geni-tori.

Separazione e divorzioLa separazione e lo scioglimento del matrimo-nio sono regolati dalla legge nazionale comu-ne dei coniugi al momento della domanda diseparazione o di divorzio, o in mancanza di unalegge comune, dalla legge dello Stato in cui lavita matrimoniale si è prevalentemente loca-lizzata. Così per la separazione di due coniuginon appartenenti all’Unione europea, di citta-dinanza fra loro diversa, residenti in Italia o lacui vita matrimoniale si è svolta prevalente-mente in Italia, è competente il giudice italia-no, che in mancanza di una legge personalecomune ai coniugi, dovrà applicare la leggeitaliana.

Protezione dei minoriPer quanto riguarda la protezione dei minori,la legge di diritto internazionale privato faesplicito riferimento alla convenzione dell’Ajadel 5.10.1961 sulla competenza e sulla leggeapplicabile in materia di protezione dei minori,resa esecutiva con legge 24.10.1980 n. 742,tuttora applicabile. Tale convenzione autorizzain generale il giudice dello Stato in cui il mino-re si trova a porre in essere misure di protezio-ne urgenti, salvo poi lasciare al giudice delloStato in cui il minore risiede abitualmente ladecisione definitiva sulle misure applicabili.

Ordine pubblicoÈ in ogni caso prevista l’applicazione della leg-ge italiana quando le norme straniere che do-vrebbero essere applicabili sono contrarie al-l’ordine pubblico. È questo il caso, ad esempio,in cui una legge straniera non preveda la se-parazione o il divorzio ovvero contenga dispo-sizioni discriminatorie per la donna. Non è con-traria all’ordine pubblico la legge di uno Statoche contempli il divorzio immediato. La relativasentenza del giudice straniero sarà quindi per-fettamente riconoscibile in Italia.

14

15

Separazio ne di fattoQuando la convivenza fra i co-niugi diviene intollerabile acausa dei loro contrasti, essipossono separarsi. Si può veri-ficare l’ipotesi di un accordo frai coniugi, che amichevolmentedecidono chi lascerà la casa co-niugale e come regoleranno i rap-porti patrimoniali fra loro e neiconfronti dei figli.

Separazione legaleSe questa situazione si protrae nel tempo, senzatrasformarsi in separazione legale i coniugi re-stano separati di fatto. Questo accordo però èaffidato alla sola buona volontà dei coniugi, poi-ché non ha effetti giuridici, e non serve per fardecorrere i tre anni per ottenere il divorzio. Per-ché abbia effetti giuridici, la separazione perso-nale deve essere legale, e cioè richiesta al Tri-bunale e ratificata da un provvedimento giudi-ziario, e può essere consensuale o giudiziale.

Separazio ne consensualeLa separazione consensuale si basa sull’accor-do (o consenso) dei coniugi, che, soli o conl’aiuto dell’avvocato, decidono le condizionicondivise da entrambi che regoleranno la loroseparazione (affidamento dei figli, assegnazio-ne della casa, assegno di mantenimento,eventuale divisione del patrimonio comune).Essi presentano una domanda contenente leclausole di separazione, sottoscritta da en-trambi, per essere convocati davanti al Presi-dente del Tribunale del luogo di residenza o didomicilio di uno dei due. Tali accordi, sotto-scritti all’udienza presidenziale, saranno suc-cessivamente ratificati dal Tribunale con undecreto di omologa.

Separazione giudizialeSe invece i coniugi non riescono a raggiungereun accordo, si dovrà scegliere la strada dellaseparazione giudiziale. Per ottenere questa se-parazione non è necessa ria l’esistenza di unacolpa da parte di uno o di entrambi i coniugi,bensì è sufficiente l’accertata presenza di fattianche incolpevoli che determinano l’intollera-

b i -lità della convivenza.

Nel caso tuttavia in cui vi siano colpe di unodei due coniugi nei confronti dell’altro o reci-proche (es. abbandono del tetto coniugale,mancato contributo al mantenimento della fa-miglia, adulterio, maltrattamenti ecc...), un co-niuge può chiedere che il Giudice accerti equindi dichiari che la responsabilità della rot-tura della convivenza familiare è dovuta a fattiaddebitabili all’altro. Per iniziare la separazio-ne giudiziale è indispensa bile l’assistenza diun avvocato. La prima fase del procedimentosi svolge dinnanzi al Presidente del Tribunaledel luogo della ultima residenza comune, o inmancanza nel luogo di residenza dell’altro co-niuge. Il Presidente del Tribunale dovrà sentirei coniugi prima separatamente e poi congiun-tamente e tentare di conciliarli, e potrà anche,ottenuto il loro consenso, rinviare l’adozionedei provvedimenti provvisori per consentireche i coniugi tentino una mediazione per rag-giungere un accordo nell’interesse dei figli.

Provvedi menti provvisoriSe la conciliazione non riesce, il Presidente delTribunale autorizza i coniugi a vivere separatie stabilisce le condizioni provvisorie ed urgenti(affidamento dei figli, assegnazione della casa,assegno di mantenimento) che regoleranno iloro rapporti fino alla conclusione della causa,che nel frattempo prosegue.I provvedimenti provvisori possono essere im-pugnati con ricorso immediato alla Corte d’Ap-pello, o modificati nel corso della causa dalGiudice Istruttore, il quale esamina le recipro-che richieste dei coniugi e le prove da essi for-nite (documenti, testimonianze, perizie, ecc....).

Separazione

8

Sentenza di separazioneIl giudizio termina con una sentenza che di-chiara la separazione tra i coniugi, eventual-mente addebitando la responsabilità ad uno oad entrambi, e stabilisce in via definitiva lecondizioni che essi dovranno rispettare. Controquesta sentenza il coniuge insoddisfatto potràricorrere in appello. Nel corso della causa i co-niugi possono in ogni momento raggiungere unaccordo e, rinunciando alla separazione giudi-ziale, firmare la separazione consensuale.

Affidamento condiviso La legge 8.2.2006 n. 54 “disposizioni in mate-ria di separazione dei genitori ed affidamentocondiviso dei figli”, ha modificato tutta la ma-teria della separazione, affermando che “il fi-glio minore ha diritto di mantenere un rapportoequilibrato e continuativo con ciascuno dei ge-nitori, di ricevere cura, educazione ed istruzio-ne da entrambi, e di mantenere rapporti signi-ficativi con gli ascendenti e con i parenti di cia-scun ramo genitoriale”. Il principio della bi-ge-nitorialità, cioè di uguali diritti e di uguali do-veri dei genitori nei confronti dei figli anchedopo la separazione significa che entrambi igenitori non solo mantengono la titolarità dellapotestà sui figli, come già avveniva in passato,ma anche l’esercizio della potestà, avendo pariresponsabilità nei loro confronti.La nuova legge ha anche riconosciuto la pos-sibilità per il minore, qualora sia nel suo inte-resse, di conservare rapporti significativi congli ascendenti e con i parenti di ciascun ramogenitoriale.

Collocamento del figlioFermo l’esercizio della potestà ad entrambi igenitori, il figlio minore sarà collocato pressoil genitore che il giudice reputerà più idoneo,regolando i tempi e le modalità di rapporti conil genitore non collocatario. Affidamento con-diviso non significa infatti parità di tempi fra igenitori, ma uguaglianza di diritti e di respon-sabilità.

Affidamento esclusivoL’affidamento condiviso è quello che più ri-sponde al criterio della bi-genitorialità che si èvoluto introdurre e deve essere prioritario. Mapossono esistere situazioni in cui è opportunoaffidare ad un solo genitore in via esclusiva ilfiglio. Tali situazioni si presentano anche nelledecisioni della giurisprudenza assolutamenteeccezionali e limitate, e riguardano un numerostatisticamente poco rilevante di casi.

Ascolto del minoreAltra novità introdotta dalla nuova normativaalla luce delle convenzioni internazionali ri-guarda l’ascolto del minore che abbia compiu-to i 12 anni, o anche di età inferiore, dispostadal giudice, secondo modalità che verrannostabilite. Il giudice deve sentire il minore quan-do ciò risulti necessario per la decisione, mapuò evitare tale adempimento motivando lasua scelta.

Assegnazione della casaIl godimento della casa familiare viene attri-buito tenendo prioritariamente conto dell’inte-resse dei figli, e quindi nella gran parte dei ca-si al coniuge con cui essi vivono. Tale assegna-zione resta fino a quando questi vivano nellacasa e non siano economicamente autosuffi-cienti. La norma dell’art. 155-quater introdottadalla legge 54/2006 ha previsto che il diritto digodimento della casa familiare venga meno,nel caso in cui l’assegnatario cessi di abitarestabilmente nella casa, o “conviva more uxorioo contragga nuovo matrimonio”. La giurispru-denza tuttavia ha attenuato tale principio, sta-bilendo che comunque deve prevalere l’inte-resse dei figli ad abitare nella casa, con il ge-nitore con cui sono collocati, o con cui convi-vano nel caso siano maggiorenni non autosuf-ficienti.Qualora non vi siano figli, in mancanza di un ti-tolo di proprietà, il giudice della separazionenormalmente non ritiene di essere competenteper stabilire a quale dei coniugi deve esserelasciata l’assegnazione della casa.

16

Assegno di mantenimentoAnche dopo la separazione entrambi i genitoridevono contribuire al mantenimento dei figli inmisura proporzionale al proprio reddito. Il giu-dice stabilisce ove necessario la corresponsio-ne di un assegno periodico al fine di realizzareil principio della proporzionalità, il cui ammon-tare è commisurato oltre che ai redditi dei dueconiugi, al tenore di vita della famiglia, alle ne-cessità dei figli, al tempo di permanenza pres-so ciascun genitore ed alla valenza economicadei compiti domestici e di cura assunti da cia-scun genitore, e deve essere adeguato all’au-mento del costo della vita, quanto meno congli indici di rivalutazione pubblicati annual-mente dall’ISTAT. Tale mantenimento a carico di entrambi i ge-nitori persiste oltre la maggiore età, fino aquando i figli siano autosufficienti, cioè abbia-no completato il ciclo di studi ed abbiano tro-vato una attività lavorativa adeguata alla loropreparazione. La legge prevede che l’ assegnoperiodico in favore di figli maggiorenni non au-tosufficienti sia versato direttamente al figlio,salvo diversa determinazione del giudice.

Assegno per il coniugeIl coniuge può avere diritto ad un assegno persé, solo nel caso in cui non abbia redditi proprio la possibilità di procurarseli, e non abbia re-sponsabilità nella separazione.

Obblighi alimentariIn ogni caso, qualora sia sprovvisto di mezzi,potrà comunque ottenere, invece di un asse-gno di mantenimento, un mero assegno ali-mentare, cioè quanto è strettamente indispen-sabile per la sua sopravvivenza.

GaranzieSe c’è timore che il coniuge obbligato non pa-ghi l’assegno stabilito, il Tribunale può obbli-garlo a dare una garanzia (bancaria, immobi-liare, ecc...) o ordinare al datore di lavoro il pa-gamento diretto dell’assegno.

Danni moraliÈ possibile chiedere il risarcimento dei dannimorali eventualmente subiti dal coniuge incol-pevole per la rottura del vincolo coniugale,qualora tale danno sia effettivamente provatoin giudizio.

17

18

VivereseparatiCon la separazione i coniugi sono autorizzati avivere separatamente, cioè cessa l’obbligo allacoabitazione. Resta l’obbligo all’assistenza ma-teriale e morale nei confronti del coniuge, e na-turalmente gli obblighi nei confronti dei figli.L’obbligo reciproco alla fedeltà, pur non venen-do formalmente meno durante il periodo dellaseparazione, rimane attenuato, con la possibili-tà di ricostituire nuovi vincoli e nuovi legami fa-miliari. I coniugi devono rispettare quanto pre-visto nei provvedimenti della separazione, siaconsensuale che giudiziale.

Intervento del giudiceQualora sorgano controversie riguardo all’eser-cizio della potestà genitoriale od alle modalità diaffidamento, sarà possibile rivolgersi al giudiceche, convocate la parti, potrà prendere i provve-dimenti opportuni. Qualora le inadempienze diun genitore per quanto riguarda le modalità diesercizio della potestà siano particolarmentegravi, arrechino pregiudizio al minore ed impedi-scano il corretto svolgimento della modalità diaffidamento, il giudice potrà assumere provve-dimenti nei confronti del genitore, che vanno dalsemplice ammonimento, al risarcimento dei dan-ni, alla condanna al pagamento di una sanzionepecuniaria (art. 709 ter cpc). Rimane inoltre sem-pre in vigore quanto previsto dal codice penaleper violazione degli obblighi di assistenza fami-liare (art. 570 cp) e per inadempimento doloso diun provvedimento del giudice civile relativo al-l’affidamento di minori (art. 388 cp).

Cambio di residenzaQualora uno dei coniugi cambi la residenza o ildomicilio e tale mutamento interferisca con le

modalità di affidamento dei fi-gli, l’altro genitore potrà chie-dere la ridefinizione degli ac-cordi e dei provvedimenti presiin sede di separazione, sia perquanto riguarda l’affidamento ele modalità di rapporti con l’altrogenitore, sia per quel che concer-ne i rapporti economici.

RiconciliazioneI coniugi che decidono di riconci-liarsi dopo la separazione, possono

annullarne gli effetti o con una espressa di-chiarazione o con la ripresa inequivocabile econtinuativa della convivenza. Se dopo la ri-conciliazione i coniugi decidano di separarsinuovamente è necessario un nuovo provvedi-mento giudiziale, da cui partiranno i tre anninecessari per il divorzio.

Controllo sull’esecuzioneSpetta al giudice tutelare il compito di vigilaresull’osservanza delle condizione stabilite nel prov-vedimento di separazione. A tale organo giurisdi-zionale ciascuno dei coniugi può rivolgersi senzal’ausilio di un avvocato chiedendo assistenzanell’esecuzione delle clausole stabilite dal Tribu-nale in sede di separazione o di divorzio, che nonvengono rispettate (art. 337 cc), ma limitatamenteall’esercizio della potestà sui figli. Per quanto in-vece riguarda l’esecuzione delle clausole econo-miche, quali il pagamento dell’assegno periodicostabilito, o il rimborso di spese dovute per i figli,bisognerà iniziare una procedura esecutiva, in-nanzi al giudice ordinario, al fine di ottenerequanto dovuto, con l’assistenza di un legale.

Modifica delle condizioniQuanto è stabilito nel provvedimento di separa-zione riguardo ai figli e alle condizioni economi-che, può sempre essere modificato, qualora so-pravvengano giustificati motivi e sia mutata la si-tuazione di fatto, siano per esempio cambiate lecondizioni economiche o sia opportuno modifica-re l’affidamento od il collocamento dei figli. Chiè interessato alla modifica può presentare un ri-corso al Tribunale che, sentiti i coniugi e prese lenecessarie informazioni, provvederà a stabilirenuove clausole di separazione fra i coniugi.

Rapporti fra coniugi separati

9

19

Scioglimentodel matrimonio Il divorzio è regolato dalla leg-ge 1° Dicembre 1970 n. 898 esuccessive modifiche. Con ilprocedimento di divorzio se i co-niugi si sono sposati civilmente,si ottiene lo scioglimento del ma-trimonio, se invece i coniugi si so-no sposati con rito concordatariovengono cancellati solo gli effetticivili del matrimonio, ma non quellireligiosi, con la conseguenza che un eventualenuovo matrimonio potrà essere celebrato solocivilmente.

Cessazione degli effetti civili Lo scioglimento o la cessazione degli effetti ci-vili del matrimonio può essere domandato dauno o da entrambi i coniugi in diversi casi.

Casi di divorzio3 anni dalla separazioneIl caso di divorzio di gran lunga più rilevante èquello del protrarsi della separazione per oltre3 anni dalla data della comparizione dei coniu-gi davanti al Presidente del Tribunale. Questaipotesi si verifica sia in caso di separazioneconsensuale omologata, sia nel caso di sen-tenza che dichiara la separazione giudiziale deiconiugi, mentre non ha efficacia la separazio-ne di fatto, salvo che risalga a due anni primadell’entrata in vigore della legge sul divorziocioè dal 1968.

Altri casi di divorzioLa legge prevede una serie di altri casi neiquali un coniuge può chiedere il divorzio: quan-do l’altro è stato condannato per aver com-messo reati particolarmente gravi nei confrontidella famiglia (violenza carnale, incesto, rattoa fine di libidine, omicidio dei discendenti otentato omicidio nei confronti del coniuge, le-sioni gravi o violazione degli obblighi all’assi-stenza familiare) oppure ha subito una condan-na per reati comuni all’ergastolo o ad una pe-na superiore ai 15 anni. Altri casi riguardano ildivorzio ottenuto all’estero dal coniuge citta-

d i -no straniero e la non

consumazione del matrimonio.

Necessario un avvocatoIl divorzio può essere promosso da un coniugenei confronti dell’altro e richiede l’assistenzadi un avvocato. La domanda si propone, con unricorso nel quale si espongono i fatti sui qualiessa è fondata e si dichiara l’eventuale esi-stenza di figli legittimi o adottivi, al Tribunaledel luogo di ultima residenza comune, o inmancanza di residenza o domicilio del coniugeconvenuto, salvo che questi sia irreperibile oresidente all’este ro, nel quale caso è compe-tente il Tribunale del luogo di residenza di chichiede il divorzio.

Divorzio congiuntoI coniugi possono anche presentare un ricorsocongiunto contenente le condizioni dagli stessiconcordate che regoleranno i rapporti fra loroe con i figli. In questo caso, la procedura èestremamente più rapida ed economica.Il Tribunale pronuncia una sentenza con la qua-le, accertata l’esistenza di uno dei fatti richie-sti dalla legge, dichiara Io scioglimento o lacessazione degli effetti civili del matrimonio.La sentenza può essere appellata. Quando di-viene definitiva viene trascritta nei registri del-lo stato civile del Comune dove è stato cele-brato il matrimonio.

Affidamento e mantenimento dei figliNella sentenza di divorzio vengono date dispo-sizioni per l’affidamento dei figli minorenni.Anche nel caso di divorzio, la legge n. 54/2006che ha regolato la materia della separazione,dà prevalenza all’affidamento condiviso, con

Divorzio

10

la regolamentazione dei rapporti con l’altro ge-nitore, nel preminente interesse dei figli, e vie-ne fissato il contributo al loro mantenimento.I genitori divorziati mantengono verso i figli glistessi doveri e diritti anche in caso di passag-gio a nuove nozze.

Assegno per l’ex coniugeCon la sentenza che pronuncia il divorzio il Tri-bunale, su richiesta del coniuge interessatoche non abbia mezzi adeguati per il proprio so-stentamento, può disporre l’obbligo dell’altroconiuge a corrispondere periodicamente un as-segno. Esso sarà calcolato in relazione ai red-diti, alle sostanze ed alle condizioni economi-che dei coniugi e tenendo conto delle ragioniche hanno portato alla separazione e al divor-zio, e del contributo personale ed economicodato da ciascuno dei coniugi alla formazionedel patrimonio familiare. L’assegno stabilitoviene meno nel caso di passaggio a nuove noz-ze del coniuge che ne ha diritto.Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corre-sponsione dell’assegno dovuto si applicano lepene previste dall’art. 570 cp per violazionedegli obblighi di assistenza familiare.

Una tantumSolo se le parti si accordano, la somma puòessere corrisposta in unica soluzione secondocriteri di capitalizzazione.

Pensione di reversibili tàIl coniuge divorziato, qualora sia titolare di unassegno di divorzio, ha diritto ad una quota deltrattamento di fine rapporto percepito dall’ex-coniuge dopo la sentenza di divorzio, ed allapensione di reversibilità, o ad una quota di talepensione nel caso in cui l’ex coniuge abbiacontratto nuove nozze. Mantiene invece sem-pre il diritto ad avere l’assistenza mutualisticadell’ex coniuge, nel caso in cui sia privo diun’assistenza propria.

Effetti del divorzioA seguito delle sentenza di divorzio, il matrimo-nio viene sciolto e ne cessano gli effetti, con laconseguenza che le parti perdono lo stato di co-niuge, divenendo liberi di stato. La moglie perdeil cognome del marito, che aveva aggiunto alproprio in occasione del matrimonio, tranne lapossibilità che il Tribunale la autorizzi a conser-vare il cognome quando sussista un interessesuo o dei figli meritevole di tutela.

EreditàCon il divorzio venendo meno lo stato di coniu-ge, le parti perdono reciprocamente il diritto disuccessione, tranne la possibilità per il coniu-ge titolare di assegno, che versi in stato di bi-sogno, di ottenere un assegno periodico a ca-rico dell’eredità nella misura che verrà deter-minata dal giudice.

Garanzie Se c’è timore che l’ex coniuge non paghi l’as-segno stabilito, il Tribunale può obbligarlo adare una garanzia (bancaria, immobiliare,ecc...) o ordinare al datore di lavoro il paga-mento diretto dell’assegno.

Modifica delle con dizioniQuanto è stabilito nella sentenza di divorzio ri-guardo ai figli e alle condizioni economiche,può essere modificato, qualora soprav venganogiustificati motivi e sia mutata la situazione difatto. Chi è interessato alla modifica può pre-sentare un ricorso al Tribunale che, sentiti gliex coniugi e prese le necessarie informazioni,modifica eventualmente le condizioni già sta-bilite.

20

21

L n. 184/1983L’affidamento familiare el’adozione sono regolati dallalegge 4 maggio 1983 n.184 edalle successive modifiche, l’ul-tima delle quali, avvenuta conlegge 149/2001, ha portato nu-merosi cambiamenti a tutta la ma-teria in campo sostanziale e pro-cessuale. Parte di tali modifiche so-no entrate in vigore solo il primo lu-glio 2007.La prima parte delle legge “Diritto del minore aduna famiglia” sottolinea il principio fondamen-tale che il minore ha diritto di crescere ed esse-re educato nell’ambito della propria famiglia. LoStato deve sostenere con idonei interventi i nu-clei familiari a rischio e solo qualora la famiglianon sia in grado di provvedere alla crescita edall’educazione dei figli, si potrà fare ricorso agliistituti previsti dalla legge, e cioè all’affidamen-to familiare o nei casi estremi all’adozione deiminori.

Affidamento familiareIl minore temporaneamente privo di un idoneoambiente familiare, può essere affidato ad unafamiglia o ad una persona singola, o se ciò noné possibile ad una comunità di tipo familiare.L’affidamento familiare é disposto dal servizio so-ciale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare, qua-lora vi sia il consenso dei genitori, sentito il mi-nore, o dal Tribunale per i Minorenni con provve-dimento motivato, qualora manchi l’assenso deigenitori. Nel provvedimento devono essere indi-cate le modalità dei rapporti con la famiglia na-turale e la presumibile durata dell’affidamento,che non può essere superiore ai due anni, salvala possibilità di proroga nell’interesse del minore.La finalità dell’affidamento familiare è infattiquella di far rientrare il minore nella famiglia diorigine una volta superate le difficoltà esistenti.

Compiti della famiglia affidatariaLa famiglia o la persona affidataria deve acco-gliere presso di sé il minore e provvedere al suomantenimento e alla sua educazione, ed eser-cita i poteri connessi con la potestà per quel cheriguarda l’ordinaria amministrazione, i rapporti

conla scuola e le autorità sa-

nitarie. Il provvedimento che dispone l’affida-mento familiare dovrebbe specificatamente in-dicare i poteri inerenti alla potestà genitorialeche restano al genitore, e quelli che invece sitrasferiscono all’affidatario.

Provvedimenti sulla potestàIl Tribunale per i Minorenni, nell’ambito dei po-teri che la legge gli conferisce nell’interessedel minore, può prendere ogni provvedimentolimitativo della potestà dei genitori se questiviolino o trascurino i doveri inerenti alla pote-stà, dal decadimento della potestà sul figlio al-l’affidamento ad un ente pubblico o ad un pri-vato affidatario, disponendo l’allontanamentodel minore dalla residenza familiare, ma anchel’allontanamento del genitore e del conviventeche maltratta o abusa del figlio.

Abbandono del minoreQuando la violazione dei compiti derivanti dal-la responsabilità genitoriale sia grave ed irre-versibile tanto da causare una situazione diabbandono del minore, si dovrà ricorrere a for-me di tutela più incisive quali la adozione.

Stato di adottabilitàPresupposto della adozione è l’ abbandono ma-teriale e morale in cui si trova il minore, perchéprivo di assistenza materiale e morale da partedei genitori o dei parenti entro il quarto grado.Tale situazione deve essere irreversibile e noncausata da forza maggiore di carattere transito-rio. La legge 149/2001 ha apportato significativemodifiche al procedimento per la dichiarazionedello stato di adottabilità del minore. Tale proce-dimento è divenuto contenzioso, fin dal suo ini-zio, con la necessità che i genitori ed il minore

Affidamento familiare

e adozione

11

siano rappresentati da un difensore, che perquanto riguarda i genitori può anche essere no-minato d’ufficio, nel caso questi non via abbianoprovveduto.

Curatore-difensore del minoreAl minore, divenuto parte nel procedimentoper la dichiarazione dello stato di adottabilità,il Tribunale per i Minorenni nomina un curatorespeciale che lo rappresenta e difende nell’in-tero giudizio. Dopo aver sentito i genitori edeventualmente i parenti che abbiano mantenu-to rapporti significativi con il minore, qualorapersista la situazione di abbandono, il Tribuna-le per i Minorenni dichiara con sentenza lo sta-to di adottabilità del minore. Contro tale sen-tenza i genitori, il curatore, il tutore possonoproporre impugnazione entro trenta giorni allaCorte d’Appello, sezione per i Minorenni. An-che contro la sentenza della Corte d’Appello èpossibile proporre ricorso per Cassazione.

Affidamento preadottivoDurante lo stato di adottabilità è sospeso l’eser-cizio della potestà dei genitori, che viene eserci-tata da un tutore nominato dal Tribunale per iMinorenni che provvederà ad affidare il minoread una famiglia adottiva, già selezionata in baseai requisiti previsti dalla legge per l’adozione. Solo dopo un periodo di almeno un anno di af-fidamento preadottivo, verificata la positivitàdel rapporto con la nuova famiglia, sentito ilminore che abbia compiuto i 12 anni o di età in-feriore in considerazione della sua capacità didiscernimento, con il consenso del minore cheabbia compiuto i 14 anni, il Tribunale per i Mi-norenni dichiarerà l’adozione del minore daparte della famiglia scelta dal Tribunale stesso.Se nel corso dell’affidamento preadottivo in-terviene separazione fra i coniugi, l’adozionepuò essere comunque disposta nei confronti diuno solo dei coniugi, nell’esclusivo interessedel minore.

AdozionePer effetto dell’adozione l’adottato acquista lostato di figlio legittimo degli adottanti, deiquali assume e trasmette il cognome. Il minoreacquisisce così una nuova origine familiarepiena, completa e del tutto uguale a quella dei

figli legittimi, rescindendo nel contempo qual-siasi legame con la famiglia biologica. Il mino-re adottato deve essere informato della suacondizione da parte dei genitori adottivi, cheprovvederanno a tale compito nei modi e tem-pi che riterranno più opportuni.

Requisiti per l’adozioneL’adozione è consentita a coniugi uniti in matri-monio da almeno tre anni e che nel corso delmedesimo periodo non si siano separati neppuredi fatto. Il Tribunale per i minorenni può tuttaviaaccertare che i coniugi abbiano raggiunto tale re-quisito anche con una precedente convivenzastabile e continua per almeno tre anni. Vienequindi riconosciuta la convivenza a questi limitatifini. La legge prevede precise limitazioni legatealla differenza di età tra gli adottanti ed il minoreadottando. L’età degli adottanti deve superare dialmeno diciotto anni e di non più di quarantacin-que l’età dell’adottando. Sono tuttavia previstealcune deroghe: quando il limite massimo di etàsia superato da uno solo dei coniugi in misuranon superiore a 10 anni, quando i coniugi abbia-no già un figlio minore, quando i coniugi abbianogià adottato un fratello, ed in ogni caso in cui ilTribunale accerti che dalla mancata adozione de-rivi un danno grave e non altrimenti evitabile peril minore.

Domanda di adozioneLa domanda di adozione deve essere presen-tata al Tribunale per i minorenni, che attraver-so la collaborazione dei servizi socio-assisten-ziali degli enti locali accerta la capacità di edu-care, la situazione patrimoniale ed economica,la salute, l’ambiente familiare, i motivi chehanno spinto a chiedere l’adozione.

Obbligo di segretezzaPer impedire che qualsiasi turbamento possanuocere al sereno svolgimento dell’inserimen-to del minore nella nuova famiglia, la leggeprevede un generico obbligo di segretezza sul-le origini del figlio adottivo. Le informazioniconcernenti i genitori biologici possono esserefornite ai genitori adottivi solo in presenza digravi e comprovati motivi.La legge n. 149/2001 ha tuttavia provveduto astemperare il segreto sulle origini concedendo

22

all’adottato la possibilità di conoscere le pro-prie origini. Il figlio adottivo, raggiunta l’età di25 anni (o 18 se vi sono problemi di salute) hala possibilità di accedere alle informazioni ri-guardanti l’identità dei genitori biologici conistanza al Tribunale per i minorenni.

Adozione in casi particolariL’art. 44 delle legge 184/83 prevede una diver-sa forma di adozione, non legittimante, chenon rescinde completamente i rapporti fra ilminore e la famiglia naturale. Ciò può avvenirequando un minore orfano dei genitori sia adot-tato da parenti entro il sesto grado, o da per-sone a lui legate da un preesistente rapportostabile e duraturo, quando un minore figlio diun coniuge venga adottato dall’altro, quandosi tratti di un minore disabile orfano dei geni-tori, quando vi sia la constatata impossibilitàdi affidamento preadottivo. In tutti questi casil’adozione è possibile anche alle persone sin-gole, ed al di fuori dei requisiti previsti perl’adozione legittimante. Tale tipo di adozionenon crea alcun vincolo di parentela tra l’adot-tato e la famiglia dell’adottante, ma solo congli adottanti. Non vengono totalmente recisi irapporti con la famiglia d’origine ed il figlioadottato ne mantiene il cognome, a cui vieneaggiunto il cognome dell’adottante.

Adozione di minori stranieriL’adozione in Italia di minori stranieri è regola-mentata dalla legge n. 184/1983, che ha rece-pito le disposizioni contenute nella convenzioneinternazionale dell’Aja del 29 maggio 1993. Unruolo preponderante è svolto dalla Commissio-ne per le adozioni internazionali, costituita pres-so la Presidenza del Consiglio dei ministri, chesecondo quanto previsto dalla Convenzionedell’Aja funge da tramite con le autorità centraliesistenti nei singoli paesi di origine dei minoriadottandi, autorizza l’ingresso ed il soggiorno inItalia dei minori stessi, riconosce e regolamental’attività degli enti autorizzati ad occuparsi deiminori stranieri da adottare.L’idoneità all’adozione internazionale è pro-nunciata dal Tribunale per i minorenni del luo-go di residenza dei coniugi, ultima residenza inItalia se si tratta di cittadini italiani residentiall’estero, previa indagine dei servizi socio-as-

sistenziali che valutano l’esistenza dei requisitiprevisti dalla legge, che sono gli stessi richie-sti per l’adozione nazionale. Contro il provve-dimento che nega l’idoneità alla adozione in-ternazionale può essere proposto reclamo allaCorte di Appello entro 10 giorni.Una volta ottenuta l’idoneità all’adozione inter-nazionale, gli adottanti devono prendere contat-to con le associazioni autorizzate, che provvede-ranno ad affidare il minore ai coniugi ed al com-pletamento della procedura all’estero.Il Tribunale per i minorenni ha il compito di ra-tificare l’avvenuta adozione all’estero. Il mino-re adottato acquista lo stato di figlio legittimoe la cittadinanza italiana.

Adozione di maggiorenniIl codice civile prevede anche la possibilità diadozione di una persona maggiorenne. La fina-lità di tale istituto è storicamente quella di ga-rantire la trasmissibilità del patrimonio e delcognome.L’adozione di maggiori di età è permessa allepersone, anche singole, che hanno compiuto i35 anni (30 anni in circostanze eccezionali) eche superano almeno di 18 anni l’età di coloroche vogliono adottare. La legge prevede anchela necessità che gli adottanti non abbiano figlilegittimi o legittimati. Sul punto è intervenutala Corte costituzionale nel 1988 e nel 2004 ri-conoscendo la facoltà di adottare anche perchi abbia figli propri, purché maggiorenni econsenzienti. È richiesto il consenso dell’adot-tante, dell’adottato, dei genitori dell’adottandoe dei coniugi dell’adottante e dell’adottato. Nell’adozione di persone maggiorenni, l’adot-tato conserva tutti i diritti e i doveri verso lasua famiglia di origine, e non vengono creatirapporti di parentela tra l’adottante e la fami-glia dell’adottato né tra l’adottato e i parentidell’adottante, se non i divieti relativi al matri-monio. L’adottato assume il cognome del-l’adottante, lo antepone al proprio ed acquistail diritto ereditario, mentre l’adottante non ac-quisisce alcun diritto di successione da partedell’adottato.

23

24

Beneficiod’inventarioLa successione è l’attribuzione del patrimonioposseduto in vita da una persona dopo la suamorte, in base a norme stabilite dal codice ci-vile. Il patrimonio del defunto può essere co-stituito da beni immobili, da beni mobili ed an-che eventualmente debiti. Per questo motivochi è chiamato all’eredità ha la possibilità diverificare prima di accettare l’eredità stessa laconsistenza del patrimonio, e che quanto a luidestinato non sia gravato da debiti in misuramaggiore rispetto all’attivo dell’eredità. Puòquindi riservarsi di accettare con “beneficio diinventario” e solo dopo tale verifica accettareo rifiutare l’eredità. La successione può essere testamentaria, seil defunto ha disposto con un testamento dellasorte di tutti o parte dei suoi averi, o legittima,quando il defunto non ha lasciato alcun testa-mento ed i suoi beni vengono ripartiti con i cri-teri previsti dalla legge.

Successione legittimaSe chi muore non lascia testamento, il suo pa-trimonio viene ripartito secondo le regole sta-bilite dal codice civile tra i suoi eredi legittimi:il coniuge, i suoi discendenti legittimi o natu-rali, ascendenti, collaterali e parenti fino alquarto grado o in loro mancanza allo Stato. Iparenti più vicini escludono gli altri di gradosuccessivo, così la presenza del coniuge e difigli esclude tutti gli altri parenti, e l’ereditàandrà divisa fra il coniuge ed i figli, metà al co-niuge e metà al figlio nel caso sia uno solo, oun terzo al coniuge ed un terzo ai figli, se sonodue o più. Al coniuge è comunque sempre ri-servato il diritto di abitazione nella casa coniu-

gale e l’uso degli arredi.La sola presenza dei figliesclude dalla successione glialtri parenti, tranne come si èvisto il coniuge, mentre inmancanza di figli, il coniugeconcorre con altri parenti deldefunto, genitori e fratelli o so-relle.

SuccessionetestamentariaQualunque persona maggiore di

età e capace di intendere e di volere può di-sporre dei suoi beni dopo la morte con un atto,il testamento, che può essere redatto in formapubblica presso un notaio, o anche in formaprivata, scrivendo le proprie volontà di propriopugno, con atto sottoscritto e firmato. Tale tipodi testamento viene chiamato olografo. Nel te-stamento in qualunque forma redatto possonoessere contenute non solo disposizioni riguar-danti il patrimonio, ma anche altre manifesta-zioni di volontà, quali per esempio il riconosci-mento di un figlio, la designazione di un tutoreal figlio stesso.

Legittimari e legittimaSe chi muore lascia coniuge, figli o ascendentilegittimi, la sua libertà di disporre del propriopatrimonio trova un limite posto dalla legge,che ha voluto salvaguardare questi parenti piùstretti, chiamati legittimari, riservando lorouna quota del patrimonio, chiamata legittima,di cui il de cuius non può disporre. Nel caso incui nel testamento abbia disposto anche diquesta quota, ledendo i diritti dei legittimari,questi possono con una causa ottenere quantoad essi riserva la legge.

Quota di legittimaLa quota di legittima nel caso vi sia solo il co-niuge è della metà del patrimonio; nel caso re-stino oltre al coniuge anche un figlio, ad essiè riservata la quota di un terzo ciascuno, e iltestatore potrà disporre liberamente dell’altroterzo. Nel caso in cui via sia oltre al coniugepiù figli, al coniuge sarà riservato un quarto delpatrimonio ed ai figli la metà da divedere fra

Successione ed eredità

12

loro in parti uguali. In ogni caso al coniuge è ri-servato il diritto di abitazione nella casa adibi-ta a residenza familiare e l’uso dei mobili chela arredano. Quando chi muore non lascia figli,gli ascendenti legittimi hanno diritto ad un ter-zo del patrimonio, se non c’è neppure il coniu-ge del defunto, e ad un quarto se concorronoinsieme al coniuge a cui è riservata la metà delpatrimonio. Il coniuge separato consensualmente o giudi-zialmente senza addebito di responsabilitànella separazione conserva i diritti successoridel coniuge non separato. Il coniuge a cui è ad-debitata la separazione ha diritto solo ad unassegno vitalizio a carico dell’eredità, se go-deva degli alimenti a carico del coniuge dece-duto, mentre con il divorzio i coniugi reciproca-mente perdono i diritti successori.

Eredità del minoreNel caso in cui chiamato all’eredità sia un mi-nore, sarà il Giudice Tutelare a verificare il pre-ciso ammontare del patrimonio ed eventual-mente anche dei debiti che gravano sull’eredi-tà, imponendo la redazione di un inventario deicrediti e dei debiti, ed autorizzerà l’accettazio-ne dell’eredità solo nel caso in cui vi sia unmanifesto interesse del minore.

Patto di famigliaUn ultimo cenno va infine rivolto ad un recenteistituto di diritto successorio tendente a garan-tire la continuità dell’azienda, evitando even-tuali questioni successorie fra familiari. Con ilpatto di famiglia (art. 768bis cc) l’imprenditore,in deroga alle normali regole successorie, puòtrasferire l’azienda ad uno o più discendenti,vincolando a tale scelta anche eventuali altrieredi, che vengono preventivamente economi-camente liquidati.

25

26

Tutela del lavorofemminile e minorileL’ordinamento italiano contiene diverse normeche direttamente o indirettamente hanno loscopo di tutelare la famiglia ed i soggetti chela compongono nell’ambito del mondo del la-voro. Storicamente i primi provvedimenti inmateria di diritto del lavoro sono sorti proprioa tutela delle donne e dei minori. Più recentisono invece gli interventi che puntano sull’eli-minazione delle diseguaglianze di genere. Lamaggior parte delle regole sulla materia, perlo più applicabili ai soli lavoratori dipendenti,sono oggi trasfuse in due testi unici: il TU inmateria di tutela e sostegno della maternità edella paternità (Dlgs 151/2001) ed il Codicedelle pari opportunità (Dlgs 198/2006).

Nullità del licenziamento percausa di matrimonioÈ innanzitutto prevista la nullità di qualunqueclausola che preveda la risoluzione del rappor-to di lavoro delle lavoratrici in conseguenza delmatrimonio. Ed è considerato nullo anche il li-cenziamento (o le dimissioni non confermateentro un mese presso la Direzione provincialedel lavoro) della lavoratrice intimato per causadi matrimonio, cioè avvenuto dal giorno dellarichiesta delle pubblicazioni a un anno dopo lacelebrazione.

Nullità del licenziamento dellelavoratrici madriIl divieto di licenziamento è previsto anche atutela delle lavoratrici madri. È infatti nullo illicenziamento (o le dimissioni non convalidatedal servizio ispettivo del Ministero del lavoro)

della lavoratrice dall’iniziodel periodo di gestazione e fi-no al compimento di un annodi età del bambino. Tale divie-to opera in connessione con lostato oggettivo di gravidanza ecioè anche se il datore di lavoronon ne era a conoscenza.

EccezioniI divieti al licenziamento legati almatrimonio o alla gravidanza ven-gono meno solo per giusta causa di

licenziamento, cessazione dell’attività azien-dale, scadenza del termine, esito negativo del-la prova.

Divieto lavori pesantiLa tutela riconosciuta alle lavoratrici madricomprende, oltre ad un divieto assoluto di qua-lunque attività lavorativa nel periodo di asten-sione obbligatoria, anche il divieto di adibizio-ne a lavori pesanti (sollevamento pesi, lavoripericolosi, faticosi o insalubri) durante il perio-do di gravidanza e fino a sette mesi di età delfiglio. È prevista anche la possibilità di usufrui-re di permessi retribuiti per esami prenatali daeffettuarsi durante l’orario di lavoro.

Congedo di maternitàLa lavoratrice ha diritto ad un periodo di con-gedo di maternità, e cioè un periodo di asten-sione obbligatoria di cinque mesi (due mesiprima e tre mesi dopo il parto, ovvero un meseprima e quattro mesi dopo con adeguata cer-tificazione medica) con la conservazione delposto di lavoro. In questo periodo è previsto untrattamento economico a carico dell’ente pre-videnziale (nella maggioranza dei casi l’INPS)pari all’80% della retribuzione.

Congedo di paternitàIl padre lavoratore ha diritto ad astenersi dallavoro per tutta la durata del congedo di ma-ternità successivo al parto solamente in casodi morte o grave infermità della madre. Il trat-tamento economico è sempre dell’80% dellaretribuzione.

Famiglia e lavoro

13

Congedi parentaliSuccessivamente alla nascita del figlio en-trambi i genitori hanno la possibilità di aste-nersi dal lavoro, con la conservazione del po-sto. Ciascun genitore ha infatti diritto di usu-fruire dei congedi parentali nei primi otto annidi vita del bambino, per un periodo di sei mesicontinuativi o frazionati. Il periodo massimocomplessivo, cioè cumulativo dei periodi diciascun genitore, è di dieci mesi, ovvero di un-dici mesi laddove il padre lavoratore utilizzil’astensione facoltativa per un periodo di al-meno tre mesi. Il trattamento economico pre-visto in questo periodo è pari al 30% della re-tribuzione (ma solo per sei mesi complessivientro i tre anni di vita del bambino).

Riposi giornalieriLa madre lavoratrice ha diritto, durante il pri-mo anno di vita del bambino, a due periodi diriposo giornaliero retribuito di un’ora ciascuno.Il padre lavoratore può usufruire di tali riposiin alternativa alla madre lavoratrice non dipen-dente o dipendente che non intenda avvaler-sene.

Malattie del bambinoIn relazione alle esigenze di cura del bambinoè previsto che i genitori abbiano il diritto, al-ternativamente fra loro, di astenersi dal lavorodurante le malattie del bambino di età non su-periore a tre anni. Lo stesso diritto può essereesercitato quando il figlio ha da tre ad otto an-ni nel limite di cinque giorni lavorativi all’annoper ciascun genitore.

AdozioneTutti i diritti previsti in materia di tutela e so-stegno alla maternità (congedo di maternità epaternità, congedi parentali, riposi) sono rico-nosciuti anche in favore dei genitori adottivi edaffidatari.Vi è poi la possibilità di usufruire di permessiretribuiti di tre giorni all’anno in caso di deces-so o di documentata grave infermità del coniu-ge, o del convivente, ovvero di un parente en-tro il secondo grado.

Congedi familiariPer gravi e documentati motivi familiari è al-tresì possibile richiedere un periodo di conge-do non retribuito, e senza possibilità di svolge-re alcuna attività lavorativa, di durata non su-periore a due anni con la conservazione del po-sto di lavoro (art. 4 l. n. 53/2000).

Permessi per i familiari disabiliL’ordinamento prevede poi la possibilità diusufruire di permessi per la cura di familiari af-fetti da gravi disabilità (l. n. 104/92).La lavoratrice madre o il lavoratore padre di unbambino portatore di handicap in situazione digravità hanno diritto di usufruire del prolunga-mento fino a tre anni del congedo parentale(con indennità al 30%), o, in alternativa, diusufruire di due ore di permesso giornaliero re-tribuito sino al compimento del terzo anno dietà del bambino. Il lavoratore dipendente cheassista una persona con handicap in situazio-ne di gravità, coniuge, parente o affine entro ilsecondo grado, ha diritto di fruire di tre giornidi permesso mensile retribuito.

Impresa familiareUno dei genitori conviventi, o in caso di scom-parsa un fratello o una sorella, di un soggettocon handicap in situazione di gravità può, infi-ne, usufruire di un congedo straordinario pie-namente retribuito, per un periodo massimo didue anni (art. 42 D.Lgs. 151/01).Il particolare ruolo della famiglia è riconosciutoanche in relazione a rapporti lavorativi fra glistessi membri. Se è possibile sottoscrivere nor-mali contratti lavorativi anche tra familiari, l’art.230-bis del codice civile prevede una regola-mentazione particolare nei casi in cui un’attivitàimprenditoriale venga gestita all’interno dellafamiglia, senza una chiara e precisa definizionedei ruoli. Il familiare (coniuge, figli, parenti finoal 3° grado e affini fino al 2°) che presta la pro-pria attività lavorativa nell’impresa familiare hadiritto al mantenimento secondo le condizionipatrimoniali della famiglia e partecipa agli utilidell’impresa, in proporzione alla qualità e quan-tità del lavoro prestato, ed ha altresì diritto apartecipare alle decisioni che riguardano la ge-stione interna dell’impresa.

27

28

In attesa di una complessiva riforma cheattribuisca le competenze per tutta la ma-teria relativa alla famiglia in un unico or-gano giudiziario, il Tribunale per la fami-glia, della cui realizzazione si parla damolti anni, attualmente le competenze cheriguardano persone, famiglia e minori so-no divise e frammentate fra vari organigiudiziari.

Tribunale ordinario Innanzi tutto il Tribunale ordinario, che in sedecivile si occupa delle separazioni, dei divorzi,delle questioni economiche che riguardano lafamiglia e la gestione dei beni, del disconosci-mento di paternità ecc., con una proceduraprevista e regolata dal codice di procedura ci-vile.

Corte d’Appello - CassazioneContro le sentenze del Tribunale è possibile ri-correre alla Corte d’Appello che ha competen-za distrettuale, cioè territorialmente più ampiadel Tribunale, ed eventualmente in Cassazione,organo unico con sede in Roma che giudica so-lo sulla corretta applicazione del diritto. Il Tri-bunale ordinario ha poi competenza penale pertutti i reati commessi contro la famiglia.

Tribunale per i minorenniIl Tribunale per i Minorenni, istituito nel 1934,è organo che ha varie competenze, civili, pe-nali ed amministrative per quanto riguarda iminori ed è composto di giudici togati ed ono-rari esperti in psicologia, pedagogia ecc. Perquanto riguarda la materia civile il Tribunaleper i Minorenni si occupa della regolamenta-

zione dei rapporti personali epatrimoniali nel caso di rottu-ra della coppia di fatto con fi-gli, della limitazione della po-testà dei genitori ed eventual-mente della dichiarazione didecadenza dalla potestà, del-l’affidamento familiare e dellaadozione, della sottrazione deiminori, dell’autorizzazione al rico-noscimento del figlio naturale,della dichiarazione giudiziale dipaternità del minore, dell’autoriz-

zazione al matrimonio del minore ecc. Il Tribunale per i Minorenni ha una competenzaterritoriale molto vasta, che corrisponde inmolti casi, ma non sempre, al territorio regio-nale.

Corte d’Appello, sezione minoriLa procedura che viene seguita al Tribunaleper i Minorenni è in parte diversa da quantoprevisto per gli altri procedimenti civili, con lanecessità che sia sempre verificato il premi-nente interesse del minore. Contro le decisionidel Tribunale per i Minorenni è possibile pro-porre reclamo alla Corte d’Appello, sezione peri minorenni nel termine di dieci giorni nel casosi tratti di decreti, nel termine di trenta giornicontro le sentenze emesse dal Tribunale stes-so. È poi possibile ricorrere alla Corte di Cas-sazione.

Giudice TutelareIl Giudice Tutelare, organo che appartiene alTribunale ordinario, ha come funzione princi-pale di sovrintendere alle tutele ed alle cura-tele (art. 344 cc), di nominare il tutore nel casoin cui il minore sia privo di rappresentante le-gale, e di svolgere altri compiti affidati dallalegge, in particolare il controllo sull’osservanzadelle condizioni che il tribunale abbia stabilitoper l’esercizio della potestà e per l’amministra-zione dei beni del minore (art. 337 cc). È questa una funzione di grande importanza, inquanto è possibile rivolgersi senza formalità alGiudice Tutelare per verificare ed ottenere il ri-spetto delle condizioni stabilite, per esempio,nella separazione o nel divorzio.Altre importanti funzioni del Giudice Tutelare ri-

Organi giudiziari

14

guardano il controllo della gestione dei beni deiminori e l’autorizzazione ad una serie di atti distraordinaria amministrazione che i genitori in-tendano fare sul patrimonio del figlio, quali l’ac-quisto o la vendita di beni, la riscossione disomme, l’accettazione dell’eredità per il minore.

Amministratore di sostegnoLa legge 9.1.2004 n.6, “Delle misure di prote-zione delle persone prive in tutto o in parte diautonomia” ha istituito la figura dell’ammini-stratore di sostegno di una persona, che pereffetto di infermità ovvero di una menomazio-ne fisica o psichica si trovi nella impossibilitàanche parziale o temporanea di provvedere aipropri interessi (art. 404 e seg.c.c.). La nominadell’amministratore di sostegno, come il con-trollo su tutta l’attività svolta nell’interessedell’amministrato è competenza del GiudiceTutelare. Contro i provvedimenti del GiudiceTutelare è possibile proporre reclamo, al Tribu-nale ordinario o al Tribunale per i minorenni,secondo la materia di cui si tratta.

29

Centro Informazione DonnaUfficio Relazioni con il Pubblico

Villa Puricelli Guerra, via Puricelli Guerra 24, Sesto San GiovanniOrari: lunedì dalle 9,30 alle 12,30 e martedì dalle 10,00 alle 14,00

tel. 02 2496827 - [email protected]