Confronto regimi contabili giugno 2016

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REGIMI CONTABILI E FISCALI (AGGIORNATO A GIUGNO 2016) dott.ssa Barbara Somale REGIME SOGGETTI CARATTERISTICHE NOTE ORDINARIO Obbligatorio per le SOCIETÀ DI CAPITALI Obbligatorio anche IMPRESE INDIVIDUALI (comprese quelle familiari) e le SOCIETA’ DI PERSONE quando i ricavi dell’anno precedente o quelli previsti per le imprese di nuova costituzione superano: € 400.000 in caso l’attività consista in prestazioni di servizi € 700.000 in caso di altre attività Facoltativo per tutte le imprese che non rientrano nei casi precedenti. REGISTRAZIONE E TENUTA LIBRI E REGISTRI CONTABILI-REGISTRI SOCIETARI (solo per soc. di capitali)-REGISTRI IVA REGISTRI PER I DIPENDENTI-REGISTRI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI BILANCIO: obbligatoria la redazione (obbligatori anche nota integrativa e deposito solo per soc. di cap.) Versamento di IRES IRPEF IRAP IVA SENZA AGEVOLAZIONI O SEMPLIFICAZIONI Registrazioni con il metodo della partita doppia. Numerosi adempimenti formali, maggiori costi di tenuta ma miglior dettaglio informativo sull’andamento aziendale. SEMPLIFICA TO E’ il regime naturale (non c’è bisogno di opzione) per le IMPRESE INDIVIDUALI e le SOCIETÀ DI PERSONE quando i ricavi riferiti all’anno precedente o quelli previsti per le nuove imprese non superano: € 400.000 in caso l’attività consista in prestazioni di servizi € 700.000 in caso di altre attività REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI -REGISTRI IVA- LIBRO UNICO DEL LAVORO-REGISTRI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI REDDITO IMPONIBILE: differenza tra RICAVI E COSTI deducibili ESONERO REDAZIONE DEL BILANCIO MA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Versamento di IRPEF (abbattimento forfettario del reddito per alcune categorie) IRAP IVA SENZA AGEVOLAZIONI O SEMPLIFICAZIONI Semplificazione nella registrazione delle operazioni, minor costo per la tenuta, non richiede conoscenze contabili ma scarsi elementi contabili per il controllo di gestione. AGEVOLATO Per le nuove iniziative produttive ABROGATO CON LA E’ utilizzabile dalle IMPRESE INDIVIDUALI (comprese quelle familiari) quando sussistono i seguenti requisiti: Il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni (cioè prima dell’inizio della nuova iniziativa) attività d’impresa o professionale, neanche in forma associata La nuova attività non deve essere la prosecuzione di un’attività precedente, REGISTRAZIONE E TENUTA LIBRI E REGISTRI CONTABILI SOLO QUELLO DEI DIPENDENTI (se ci sono) FATTURE: conservazione delle fatt. emesse e d’acquisto Possibile assistenza da parte dell’Agenzia delle Entrate, poche spese di tenuta e nessuna conoscenza contabile, compilazione più

Transcript of Confronto regimi contabili giugno 2016

REGIMI CONTABILI E FISCALI (AGGIORNATO A GIUGNO 2016) dott.ssa Barbara Somale

REGIME SOGGETTI CARATTERISTICHE NOTE

ORDINARIO

Obbligatorio per le SOCIETÀ DI CAPITALI

Obbligatorio anche IMPRESE INDIVIDUALI (comprese quelle familiari) e le SOCIETA’ DI PERSONE quando i ricavi

dell’anno precedente o quelli previsti per le imprese di nuova costituzione superano:

€ 400.000 in caso l’attività consista in prestazioni di servizi

€ 700.000 in caso di altre attività

Facoltativo per tutte le imprese che non rientrano nei casi precedenti.

REGISTRAZIONE E TENUTA LIBRI E REGISTRI CONTABILI-REGISTRI SOCIETARI (solo per soc. di capitali)-REGISTRI IVA REGISTRI PER I DIPENDENTI-REGISTRI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

BILANCIO: obbligatoria la redazione (obbligatori anche nota integrativa e deposito solo per soc. di cap.)

Versamento di IRES IRPEF IRAP IVA SENZA AGEVOLAZIONI O SEMPLIFICAZIONI

Registrazioni con il metodo della partita doppia.

Numerosi adempimenti formali, maggiori costi di

tenuta ma miglior dettaglio informativo

sull’andamento aziendale.

SEMPLIFICATO

E’ il regime naturale (non c’è bisogno di opzione) per le IMPRESE INDIVIDUALI e le SOCIETÀ DI PERSONE quando i ricavi riferiti all’anno precedente o quelli previsti per le nuove

imprese non superano:

€ 400.000 in caso l’attività consista in prestazioni di servizi

€ 700.000 in caso di altre attività

REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI -REGISTRI IVA- LIBRO UNICO DEL LAVORO-REGISTRI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

REDDITO IMPONIBILE: differenza tra RICAVI E COSTI deducibiliESONERO REDAZIONE DEL BILANCIO MA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Versamento di IRPEF (abbattimento forfettario del reddito per alcune categorie) IRAP IVA SENZA AGEVOLAZIONI O SEMPLIFICAZIONI

Semplificazione nella registrazione delle

operazioni, minor costo per la tenuta, non richiede

conoscenze contabili ma scarsi elementi contabili

per il controllo di gestione.

AGEVOLATOPer le nuove

iniziative produttive

ABROGATO CON LA LEGGE DI STABILITA’

2015

E’ utilizzabile dalle IMPRESE INDIVIDUALI (comprese quelle familiari) quando sussistono i seguenti requisiti:

Il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni (cioè prima dell’inizio della nuova iniziativa) attività d’impresa o professionale, neanche in forma associata

La nuova attività non deve essere la prosecuzione di un’attività precedente, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo

La nuova impresa deve essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi

I ricavi annuali non devono essere superiori a € 30.987,41 (per le prestazione di servizi) o a € 61.974,83 (per le altre attività)

Devono essere adempiuti regolarmente gli obblighi previdenziali assicurativi e amministrativi

REGISTRAZIONE E TENUTA LIBRI E REGISTRI CONTABILISOLO QUELLO DEI DIPENDENTI (se ci sono)

FATTURE:conservazione delle fatt. emesse e d’acquisto

IVA: esonero versamenti periodici e acconto Iva. Dichiarazione e versamento annuale dell’Iva

IRPEF (comprese le addizionali)IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF E ADDIZIONALI 10% SUL REDDITO IMPONIBILE PER 3 ANNI

IRAP: SI

BILANCIO:nessun obbligo. Solo dichiarazione dei redditi.

STUDI DI SETTORE: si

Possibile assistenza da parte dell’Agenzia delle Entrate, poche spese di

tenuta e nessuna conoscenza contabile,

compilazione più snella della dichiarazione dei

redditi ma scarsi elementi contabili per il controllo di

gestione

MINIMI

ABROGATO CON LA LEGGE DI STABILITA’

2015 MA PROROGATO PER TUTTO IL

2015

ABROGATO CON LEGGE STABILITA’ DEL 2016

E’ il regime introdotto con la finanziaria 2007 dal 1.1.2008 per le IMPRESE INDIVIDUALI quando sussistono i seguenti requisiti, riferiti all’anno precedente oppure, mediante

previsione, a quello in corso, per le nuove imprese:

ricavi non superiori a € 30.000,00 ragguagliati ad anno

mancanza di esportazioni nessuna spesa per lavoro dipendente o

collaborazione ad eccezione dei collaboratori familiari

nel triennio precedente non abbiano acquistato beni strumentali (anche in leasing) per un ammontare superiore a € 15.000,00

REGISTRAZIONE E TENUTA LIBRI E REGISTRI CONTABILISOLO QUELLO DEI DIPENDENTI (se ci sono)

FATTURE:FATTURE EMESSE SENZA IVA, CON UNA PARTICOLARE DICITURA (riferimento normativo al regime applicato) E CON IMPOSTA DI BOLLOConservazione delle fatture emesse e conservazione e numerazione di quelle d’acquisto

IVA: nessun obbligo Iva

IRPEF5% SUL REDDITO IMPONIBILE PER 5 ANNI dall’inizio attività e può essere prorogato fino al compimento dei 35 ANNI DI ETA’(principio di cassa). Niente oneri deducibili e detraibili.

IRAP: non soggetto a IRAP

BILANCIO:nessun obbligo, solo PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

STUDI DI SETTORE E PARAMETRI: esonero

Scarsi elementi contabili per il controllo di gestione

FORFETTARIOLEGGE

STABILITA’ 2016

Per le IMPRESE INDIVIDUALI quando sussistono i seguenti requisiti:

compensi o ricavi, a secondo dell’attività, tra 15.000 e 50.000 € ad anno

spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente

il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non deve essere superiore a € 20.000

ESONERO REGISTRAZIONE E TENUTA LIBRI E REGISTRI CONTABILI IVA E REDDITUALI, SOLO QUELLO DEI DIPENDENTI (se ci sono)

FATTURE:FATTURE EMESSE SENZA IVA, CON UNA PARTICOLARE DICITURA (riferimento normativo al regime applicato) E CON IMPOSTA DI BOLLO di € 2 (se importo della fattura è maggiore di € 77,47)Conservazione delle fatture emesse e conservazione e numerazione di quelle d’acquisto

IVA: nessun obbligo Iva

IRPEF5% PER I PRIMI 5 ANNI POI DEL 15% SUL REDDITO IMPONIBILE, CALCOLATO APPLICANDO UN COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’ SUI COMPENSI O RICAVI IN BASE ALL’ATTIVITA’ E SOTTRAENDO I

Nessun limite di età e di durata.

CONTRIBUTI INPS. NO deduzioni e detrazioni, tranne contributi previdenzialiQuesta aliquota sostituisce l’IRPEF (ordinaria e addizionali) e IRAP.

OBBLIGO DICHIARAZIONE DEI REDDITI

IRAP: non soggetto a IRAP

CONRIBUTI INPS: PER I COMMERCIANTI E ARTIGIANI POSSIBILITA’ DI NON PAGARE I MINIMALI E CONTRIBUZIONE RIDOTTA DL 35%

STUDI DI SETTORE E PARAMETRI: esonero

voci regime semplificato regime forfettarioReddito € 14.000,00 € 14.000,00 Coeff./Importo (86%) € 12.040,00 Spese varie € 2.000Contributi previdenziali € 2.000 € 2.000Reddito imponibile € 10.000,00 € 10.040,00 Aliquota 23% 5%Imposta Irpef dovuta € 2.300,00 € 502,00

si oneri e detrazioni, le spese sostenute sono da considerare

come costi deducibili se inerenti all'attività imprenditoriale

no oneri e detrazioni tranne contributivi previdenziali, non

hanno rilevanza le spese sostenute nel periodo.

Imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali e dell'IRAP

Operatore del settore "costruzioni e attività immobiliari" con ricavi annui di € 14.000, la cui situazione reddituale si presenta in questo modo:1) ricavi € 14.0002) spese varie € 2.0003) contibuti previdenziali € 2.000