Confronto gestionale verso la creazione di un network tra ... · Corso di Laurea in Scienze...

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FACOLTA’ DI SCIENZE MFN Corso di Laurea in Scienze Ambientali Gestione Conservazione dell’Ambiente Marino Confronto gestionale verso la creazione di un network tra l’AMP del Promontorio di Portofino e l’AMP delle Cinque Terre Relatore : Riccardo Cattaneo Vietti Candidata : Mariasole Marina Bianco 1

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FACOLTA’ DI SCIENZE MFN

Corso di Laurea in Scienze Ambientali

Gestione Conservazione dell’Ambiente Marino

Confronto gestionale verso la creazione di un network tra l’AMP del Promontorio di

Portofino e l’AMP delle Cinque Terre

Relatore : Riccardo Cattaneo Vietti

Candidata : Mariasole Marina Bianco

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INDICE

AREE MARINE PROTETTE : sviluppo sostenibile e biodiversità pagg. 2- 6 L’iter legislativo internazionale.

LE AREE MARINE PROTETTE IN ITALIA pagg. 8 -11 La situazione e la normativa nazionale L’AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO pagg. 12-13

DECRETO ISTITUTIVO pagg. 14-19

STATUTO DEL CONSORZIO DI GESTIONE pagg. 20-23

REGOLAMENTO – G.U. n° 119 del 23-05-2002 superato pagg. 24-35

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE pagg. 36-55 G.U. n° 181 del 04-08-2008

L’AREA MARINA PROTETTA DELLE CINQUE TERRE pagg. 56-58

DECRETO ISTITUTIVO Decreto Minist. 12 dicembre 1997 superato pagg. 59-61

DECRETO DI MODIFICA DELL'AREA MARINA PROTETTA pagg. 62-69 G.U. n° 24 del 31-01-2005

DISCIPLINARE PROVVISORIO pagg. 70-94

LE AMP VERSO LA CREAZIONE DI UN NETWORK pagg. 95-96 Il confronto tra Portofino e Cinque Terre per la semplificazione e l’omogenizzazione della normativa

DIFFERENZE ESTENSIVE DEI DECRETI pagg. 97-98

AMP VERSO LA CREAZIONE DI UN NETWORK pagg. 99-103 Il confronto tra Portofino e Cinque Terre Tra Regolamento e Disciplinare Provvisorio EQUIPARAZIONI – DISUGUAGLIANZE - CONFRONTI

DIFFERENZE ED EQUIPARAZIONI SPECIFICHE RELATIVE pagg. 104-126 all’ attivita’ di pesca e all’ attivita’ subacquea pesca pagg. 103-115 subacquea pagg. 116-125

RAFFRONTI TRA LE ALTRE ATTIVITA’ pagg. 127-129

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AREE MARINE PROTETTE : sviluppo sostenibile e biodiversità

L’iter legislativo internazionale che porta alla concretizzazione di questi concetti.

Il sistema delle risorse naturali, con particolare riferimento alle aree marine protette, è strettamente correlato alla sostenibilità dello sviluppo sia per le funzioni che le aree protette svolgono in relazione alla tutela ambientale sia nel contesto socio-economico e culturale a livello locale e globale.

Infatti le aree marine protette possono, attraverso il mantenimento della biodiversità e dell’equilibrio ecologico e attraverso l’uso tradizionale delle risorse, rivestire un ruolo strategico nella gestione degli ambienti marini e offrire una risposta concreta al degrado dell’ambiente causato da un eccessivo sfruttamento.

In effetti Aree Marine Protette, sviluppo sostenibile e protezione della biodiversità sono concetti strettamente legati tra loro; l’esigenza di conciliare crescita economica ed equa distribuzione delle risorse in un nuovo modello di sviluppo nasce nella sensibilità collettiva internazionale nei primi anni ’70 del XX secolo.

In questi anni divenne evidente per l’opinione pubblica che lo sviluppo del mondo industriale, che pur aveva portato ad un benessere prima sconosciuto all’umanità, doveva essere opportunamente controllato e regolamentato in quanto stava incidendo in modo crescente e negativo sulla qualità complessiva dell’ambiente terrestre.

La crescita di una nuova sensibilità ambientale fu incrementata anche da vari disastri ambientali che si susseguirono negli anni ’60 dal progressivo depauperamento della pesca del Nord Atlantico al disastro di Minamata in Giappone del 1965 dove un intero villaggio di pescatori fu avvelenato dal metil-mercurio di origine industriale. Questa sensibilità nell’opinione pubblica nei confronti dell’ambiente forzò la comunità internazionale ad impegnarsi per identificare le linee guida di uno sviluppo che non avesse come unico obbiettivo la creazione di ricchezza, ma soprattutto il benessere legato alla qualità della vita, dell’ambiente ed a una gestione sostenibile delle risorse in grado di consentire un’equa distribuzione dei costi e dei benefici tra i popoli con una visione prospettica alle generazioni future. Alla luce di questi fatti nel 1972 si riunì a Stoccolma la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano che rappresentò una svolta sostanziale nella politica ambientale mondiale e attraverso la quale venne riconosciuta una valenza prioritaria per l’umanità riguardo alla difesa e al miglioramento dell’ambiente naturale assegnando a questi concetti un valore pari a quello della pace e dello sviluppo socio-economico del terzo mondo.

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Nello stesso anno (1972) l’UNESCO pubblicò la Raccomandazione sulla protezione, a livello nazionale, del patrimonio culturale e naturale mondiale chiedendo agli stati di adottare i provvedimenti necessari alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale e naturale mondiale e delle aree che costituiscono l’habitat di specie animali e vegetali… di particolare importanza dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale o in relazione all’opera congiunta dell’uomo e della natura.

Entrambi i provvedimenti adottati dalla politica ambientale mondiale accrebbero la sensibilità internazionale anche nei confronti della necessità di protezione dell’ambiente marino in precedenza già stimolata dall’istituzione nel 1935 delle prima area marina protetta al mondo: Fort Jefferson National Monument in Florida.

Successivamente nel 1975 si tenne a Tokyo la prima conferenza mondiale sulle Aree Marine Protette. Nel 1982 attraverso la Convenzione sul Diritto del Mare di Montego Bay le AMP divennero parte integrante dell’attività di gestione dell’ambiente marino mentre il United Nations Environmental Programme (UNEP) nel 1985 definì le linee guida per la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento di origine terrestre, suggerendo che gli Stati avrebbero dovuto, in un modo compatibile col diritto internazionale, prendere tutte le misure appropriate, come l’istituzione di riserve e santuari marini, per proteggere al massimo grado possibile determinate aree dall’inquinamento.

Nonostante tutto i livelli di inquinamento e lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali continuarono ad aumentare nel corso degli anni ’80 fino a che non si posero le basi teoriche per un per un più armonioso sviluppo dell’umanità che concili crescita economica ed equa distribuzione delle risorse: lo “sviluppo sostenibile”. Ufficialmente questo termine compare per la prima volta nel 1980 nel titolo di un documento internazionale sulla “Strategia Mondiale per la Conservazione ", redatto dall'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN), dal Programma Ambiente per le Nazioni Unite (UNEP) e dal WWF, tuttavia, è solo nel 1987 che la Commissione Indipendente sull'Ambiente e lo Sviluppo (World Commission on Environment and Development) presieduta da Gro Harlem Brundtland, ne fornisce una definizione precisa:

“ L'umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far s ì che esso soddisf i i b isogni del l 'a t tuale generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai loro ; un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico ed il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia, ed accrescono le potenzialità presenti e future per il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni umani.” In seguito, il concetto di sviluppo sostenibile venne ufficializzato in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo tenutosi a Rio de Janeiro nel giugno del 1992 e nota anche come “Vertice della Terra”.

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La conferenza fu organizzata per elaborare strategie finalizzate a diminuire gli effetti del degrado ambientale mediante la cooperazione tra gli Stati tesa a promuovere un sistema economico internazionale idoneo a generare una crescita e uno sviluppo sostenibile per tutti i Paesi preservando l’integrità ambientale.

La Conferenza portò alla Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo contente principi molto importanti, seppur non vincolanti, quali: l’obbligo di non causare danni ambientali transfrontalieri e di informare le comunità dei processi decisionali nazionali, il principio noto come “chi inquina paga” e l’obbligo di una preventiva valutazione di impatto ambientale delle principali attività nazionali. In questa occasione furono anche individuate le strategie nazionali e regionali per consentire lo sviluppo sostenibile, il Programma d’Azione Agenda 21 che evidenziò la necessità di armonizzare le politiche nazionali in materia economica, sociale e ambientale individuando alcuni argomenti come l’acqua, i rifiuti e la salute sui quali concentrarsi per favorire la crescita di una politica di sviluppo compatibile con la tutela delle risorse naturali e attenta all’interesse delle generazioni future.

A Rio furono anche firmati due importanti accordi internazionali:

- La Convenzione quadro sulle modificazioni climatiche, base del protocollo di Kyoto, contenente le norme internazionali per il controllo dell’emissione dei sei gas ritenuti responsabili del riscaldamento globale del pianeta.

- La Convenzione sulla diversità biologica contenente l’indicazione dell’importanza delle aree protette quali strumenti efficaci per la salvaguardia della biodiversità. Questa Convenzione costituisce la prima occasione di vasta portata nella quale la protezione della biodiversità e’ oggetto di un accordo internazionale e che la sua salvaguardia sia considerata un interesse collettivo della comunità internazionale nel suo complesso.

Infatti la principale ragione della creazione di Aree Marine Protette è la protezione/conservazione della biodiversità, in particolare a livello di specie ed habitat.

Biodiversità intesa, come:

“…variabilità degli organismi viventi d'ogni tipo, provenienti da ecosistemi terrestri, marini e da altri ecosistemi acquatici, nonché dei complessi ecologici di cui fanno parte”. Il ruolo fondamentale della biodiversità come indicatore dello stato di salute di un ambiente e per la funzionalità stessa degli ecosistemi è ormai ampiamente comprovato. Mentre, però, sono disponibili numerosi studi nel campo della biodiversità terrestre, e programmi per la sua conservazione, il problema della sua sa lvaguard ia negl i ambient i mar in i ha s inora r icevuto minore considerazione. È però sempre più evidente che gli ecosistemi marini sono in ugual modo a rischio, e che gli ambienti marini che ricevono la maggiore pressione da parte delle attività umane sono particolarmente esposti al pericolo di perdita di diversità biologica.

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Nel 2001, l' UNESCO ha ampliato il concetto di sviluppo sostenibile indicando che "la diversità culturale è necessaria per l'umanità quanto la biodiversità per la natura (...) la diversità culturale è una delle radici dello sviluppo inteso non solo come crescita economica, ma anche come un mezzo per condurre una esistenza più soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale, morale e spirituale".

Durante il Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, tenutosi a Johannesburg nel settembre 2002 , è stato approvato il Programma d'Azione per rilanciare i temi sullo sviluppo sostenibile promuovendo ulteriori iniziative. Il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (WSSD) ha riconosciuto per le strategie regionali e nazionali che lo sviluppo sostenibile non può essere realizzato in modo isolato e che gli indirizzi internazionali devono essere adattati alle circostanze locali e alle condizioni dell'eco-regione di riferimento . In sintesi il concetto di sviluppo sostenibile si sostanzia in un principio etico e politico, che implica che le dinamiche economiche e sociali delle moderne economie siano compatibili con il miglioramento delle condizioni di vita e la capacità delle risorse naturali di riprodursi in maniera indefinita. La sostenibilità è, dunque, da intendersi non come uno stato o una visione immutabile, ma piuttosto come un processo creativo con radici fondate nel territorio, che richiama la necessità di coniugare le tre dimensioni fondamentali e inscindibili dello sviluppo: Ambientale, Economica e Sociale . Il concetto di sviluppo sostenibile si caratterizza, pertanto, per la sua triplice dimensione:

● Sostenibilità economica - La sostenibilità economica può essere definita come la capacità di un sistema economico di generare una crescita duratura degli indicatori economici. In particolare, la capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento delle popolazioni. All'interno di un sistema territoriale per sostenibilità economica si intende la capacità di produrre e mantenere all'interno del territorio il massimo del valore aggiunto combinando efficacemente le risorse, al fine di valorizzare la specificità dei prodotti e dei servizi territoriali. ● Sostenibilità sociale - La sostenibilità sociale può essere definita come la capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per classi e per genere. All'interno di un sistema territoriale per sostenibilità sociale si intende la capacità dei soggetti di intervenire insieme, efficacemente, in base ad una stessa concezione del progetto, incoraggiata da una concertazione fra i vari livelli istituzionali. ● Sostenibilità ambientale - Per sostenibilità ambientale si intende la capacità di preservare nel tempo le tre funzioni dell'ambiente: la funzione di fornitore di risorse, funzione di ricettore di rifiuti e la funzione di fonte diretta di utilità. All'interno di un sistema territoriale per sostenibilità ambientale si intende la capacità di valorizzare l'ambiente in quanto “elemento distintivo” del territorio, garantendo al contempo la tutela e il rinnovamento delle risorse naturali e del patrimonio.

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Tale triplice dimensione è stata colta appieno dalla UE che nella sua Costituzione recita: “L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico” (Costituzione europea – Titolo I – articolo I -3) . Inoltre, nel riesame della strategia per lo sviluppo sostenibile COM(2005) 658, la Commissione evidenzia una serie di questioni essenziali, che necessitano del massimo impegno al più alto livello politico, annoverando tra queste la gestione delle risorse naturali, con il proposito di salvaguardare la capacità del pianeta di sostenere tutte le diverse forme di vita, rispettare i limiti delle sue risorse naturali e promuovere la produzione e il consumo sostenibili per spezzare il vincolo tra crescita economica e degrado ambientale.

In particolare, le Aree Marine Protette intese come “Qualunque area intertidale o sublitorale con le acque che la ricoprono, la flora, la fauna, le caratteristiche storiche e culturali, sottoposta per legge a misure di protezione riferite, in tutto o in parte, all'ecosistema ambientale che vi è compreso ” (definizione fornita dall'International Union for Conservation of Nature and natural resources, Buenos Aires, 1995) rappresentano un esempio di sistema naturale in cui i fruitori divengono protagonisti di modelli di sviluppo sostenibile. La centralità del ruolo svolto dalle AMP nel perseguimento dello sviluppo sostenibile è stata ulteriormente ribadita in occasione del World Summit sullo sviluppo sostenibile del 2002, che ha evidenziato come la gestione razionale dell'ambiente marino sia fondamentale per poter utilizzare efficacemente le sue risorse, conservandolo per le generazioni future e ha stabilito che le aree marine protette entro il 2012 debbano validare la propria esistenza e "certificare" il raggiungimento dei propri obiettivi non solo nel campo biologico, ma anche socioeconomico ed amministrativo, e debbano organizzarsi in un sistema di tipo network.

Appare fondamentale evidenziare come, pur essendo la protezione ed il ripristino dei valori biologici la principale finalità attribuita all'istituzione di un'AMP, alla stessa viene riconosciuto un ruolo centrale nell'incentivare l'uso sostenibile di tutte le risorse presenti sul territorio, nel favorire attività di ricerca, educazione ed addestramento, per diffondere e approfondire le conoscenze sull'ambiente marino e stimolare nuove forme di ricreazione e turismo compatibili dal punto di vista ambientale. Queste funzioni complessivamente considerate e opportunamente attivate possono favorire il raggiungimento di numerosi benefici connessi alle diverse dimensioni della sostenibilità dello sviluppo.

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In relazione alla dimensione Ambientale i vantaggi derivanti dall'istituzione di un'AMP riguardano:

! La protezione ed il ripristino della biodiversità e la salvaguardia della diversità genetica ; ! La tutela del paesaggio; !La tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche locali; !Il mantenimento della produttività degli ecosistemi e la salvaguardia dei processi ecologici essenziali.

In relazione alla dimensione Economica, l'istituzione e la corretta gestione di un'AMP favoriscono:

!La valorizzazione delle attività tradizionali già presenti nel territorio circostante l'area, nonché la creazione di nuove attività compatibili con gli obiettivi di salvaguardia ambientale ; !La regolamentazione dell'attività di pesca, che impedendo fenomeni di sovrappesca evita il depauperamento delle risorse nel medio termine;

!La promozione e lo sviluppo delle attività turistiche. Infine, in relazione alla dimensione Sociale, i potenziali vantaggi riguardano:

!La promozione di nuove forme di ricreazione e turismo ecocompatibili;

!La creazione di nuove opportunità occupazionali ed imprenditoriali legate a tali attività turistiche;

!La promozione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia e geologia marina e della tutela ambientale;

!La diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia, degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta;

Appare evidente quindi, che la protezione di un'area non implica l'esclusione da essa di qualsiasi attività umana, con particolare riferimento a quella produttiva, ma richiede la realizzazione di forme di sviluppo diverse, che si potranno attuare solo considerando il ruolo svolto dall'area marina protetta all'interno di un sistema territoriale che include non solo la costa ma anche l'entroterra. Infatti, solo la gestione integrata e coordinata di tutte le attività presenti nel sistema permette un utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse naturali, economiche e culturali dell'area marina.

Il difficile rapporto tra conservazione della risorsa marino costiera e l'uso antropico del territorio richiede, dunque, la partecipazione fattiva di tutti gli attori interessati, utenti, operatori economici, policy maker locali ad una gestione oculata di tale patrimonio legato indissolubilmente alla crescita economica e sociale del sistema territoriale su cui insiste.

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LE AREE MARINE PROTETTE IN ITALIA

La situazione e la normativa nazionale che portarono all’istituzione delle AMP.

L’Italia vanta lungo i suoi 8.000 km di costa paesaggi litorali e subacquei di eccezionale bellezza, che rappresentano una risorsa inestimabile di ricchezza e varietà biologica e di peculiarità paesaggistiche. Purtroppo nell’ultimo secolo questo patrimonio invece di essere tutelato, per garantire che la sua bellezza rimanesse immutata, è stato eccessivamente sfruttato mettendo a rischio lo stato di salute di interi ecosistemi marini. Infatti il Mar Mediterraneo è un laboratorio affascinante per lo studio della biodiversità, dando, infatti, alloggio a 10.000-12.000 specie marine (di cui circa 8.500 di fauna macroscopica e 1.300 vegetali). Questa diversità biologica così ricca rappresenta dall' 8 al 9 percento del numero totale di specie marine al mondo ed ancora oggi se ne rilevano di nuove negli strati marini e nelle aree inesplorate.

Per questo motivo le AMP vengono considerate strutture efficaci per la corretta gestione della fascia costiera alla luce del degrado ambientale connesso con lo sviluppo socio-economico che ha coinvolto la fascia costiera italiana a partire dagli anni ’60.

In Italia la fascia costiera è stata ed è ancora uno degli ambienti più a rischio per il degrado generato dalla crescita della popolazione residente che rappresenta circa il 60% della popolazione italiana, a cui si devono aggiungere l’attività industriale ed agricola ed un flusso turistico che in certe località decuplica le presenze durante l’estate. Oltre all’inquinamento ed all’urbanizzazione, anche il trasporto marittimo, il continuo prelievo di risorse da parte della pesca e il conseguente by-catch, la comparsa di specie aliene e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentare l’impatto sull’ambiente marino. Si pensi infatti, che il Mediterraneo è uno dei mari del pianeta maggiormente esposti alle attività antropiche e, nonostante le sue acque rappresentino meno dell' 1% delle acque del mondo, è esposto al 15% di tutto il traffico commerciale globale ed al 30% del traffico marittimo di idrocarburi.

Il quadro complessivo e’ molto preoccupante e necessita senza dubbio di maggiore attenzione dal punto di vista politico, considerando quanto recita l’articolo 9 della Costituzione Italiana: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” Raramente, in sessant’anni di Repubblica, un articolo della Costituzione è stato cosi disatteso. Visto che in Italia, la conservazione pura e semplice non è ragionevolmente possibile, la gestione globale del territorio unita all’uso regolato della risorsa ambiente è comunque difficile da attuare soprattutto nelle zone costiere dove vi sono forti interessi socio-economici, ai quali si devono aggiungere, per mancanza di controlli e non solo speculazioni finanziario-immobiliari Una reale protezione dell’ambiente si può ottenere solo se vi è partecipazione e condivisione di finalità e obbiettivi da parte dell’opinione pubblica e soprattutto delle popolazioni locali.

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Bisogna far capire alla popolazione che l’istituzione di un’AMP non implica solo l’introduzione di vincoli o limitazioni nell’uso delle risorse ambientali, ma anche una valorizzazione delle bellezze paesaggistiche nonché l’individuazione di nuove opportunità economiche possibili attraverso un’appropriata zonazione dell’area ed alla quantificazione delle variabili ambientali e antropiche coinvolte.

Per questo motivo, è molto importante sensibilizzare le realtà locali ed in particolare gli appartenenti al mondo della pesca e della subacquea ricreativa che sono le prime due categorie a risentire dell’effetto positivo dato dall’istituzione dell’AMP sia attraverso la ricostruzione degli stock ittici sia valorizzando l’immagine turistica delle Regioni che le ospitano incrementandone flussi turistici e indotto economico.

La zonazione di un’AMP costituisce il momento di analisi delle informazioni ambientali e socio-economiche raccolte nella fare preparatoria; essa porta all’identificazione di ambiti di valenza omogenea che, in funzione delle loro caratteristiche, saranno più affini a specifici livelli di protezione.

In effetti la zonazione è un’operazione delicata in quanto deve essere in grado di rispondere alle esigenze proprie della conservazione dell’ambiente naturale e contemporaneamente consentire la fruibilità delle risorse regolando le attività umane. In generale, in Italia, la zonazione è articolata su tre livelli a diversa gradualità protettiva: Zona A, di Riserva Integrale: rappresenta il luogo con i più alti valori ai fini conservativi che deve essere protetto da qualsiasi forma di utilizzo da parte dell’uomo. Per questo motivo, in queste aree, è consentito l’accesso solo al personale dell’ AMP o per scopi scientifici di ricerca autorizzati.

Zona B di Riserva Generale: ospita i siti di particolare valore per la conservazione e che possono essere in stretta relazione con la zona A. Questa zona prevede la possibilità di condurre attività ricreative ed economiche però in modo controllato e rispettoso dell’ambiente.

Zona C di Riserva Parziale: costituisce la maggior parte di una AMP e funge da cuscinetto tra l’AMP e la costa non protetta contornando le precedenti zone. La normativa italiana in tema di protezione della fascia costiera e delle risorse biologiche marine cominciò con la legge 963 sulla Pesca Marittima del 1965 emanata dal Ministero della Marina Mercantile. Questa legge, tuttora in vigore, prevede l’istituzione di zone di tutela biologica come supporto alla gestione delle risorse ittiche e quindi prevede la protezione di ambienti di concentrazione di novellame come le praterie di Posidonia Oceanica, le zone di pesca sovrasfruttate e i banchi di corallo rosso vietandovi la pesca o limitandola per un periodo di tempo determinato.

Anche il Codice della Navigazione ha permesso in passato alcune azioni di protezione concedendo l’occupazione e l’utilizzo di beni demaniali e di zone di mare territoriale, per un periodo di tempo, compatibilmente con le esigenze di pubblico uso.

Sfruttando questa opportunità, il WWF nel 1973 istituì il Parco Marino del Miramare a Trieste che diventò cosi la prima Area Marina Protetta in Italia e che rappresenta tuttora un ottimo esempio di corretta gestione.

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Ma fu solo nel 1982 con la legge 979, Disposizioni per la difesa del mare, che si ebbe il primo vero strumento giuridico per proteggere l’ambiente marino in quanto tale e non per finalità di gestione delle risorse ittiche d’interesse economico.

Questa legge, oltre a prevedere un servizio di vigilanza costiera e d’intervento nella lotta contro l’inquinamento, introdusse anche la possibilità di istituire 20 Riserve Marine definite come: “ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicenti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.”

Con questa legge venne introdotta anche una novità rispetto al quadro internazionale: in Italia è la legge dello stato a fornire la lista di riferimento delle aree meritevoli di salvaguardia, non il risultato di studi scientifici o specifiche attività di ricerca, e tra le aree di reperimento meritevoli vennero segnalati il Golfo di Portofino e le Cinque Terre.

Dieci anni dopo la L.979/1982 fu approvata la legge-quadro 394/1991 sulle Aree Protette che, per la parte relativa alle aree marine, integrò la precedente individuando altri 26 nuovi siti di reperimento meritevoli di essere protetti con l’istituzione di un’AMP. Inoltre questa legge introdusse la possibilità di prevedere la protezione d’ulteriori nuove aree identificate sulla base di ricerche e studi che ne avessero evidenziato la valenza ambientale.

La legge-quadro, pur facendo maggiore chiarezza sulle responsabilità, non riuscì a sciogliere alcuni nodi giuridici ed in particolare le norme relative alla gestione da parte dello Stato o degli Enti locali, favorendo sovrapposizioni di competenze e creando quindi conflittualità.

Infatti l’Italia con la L.979/1982 fu una delle prime Nazioni a livello mondiale a pianificare la creazione di un sistema di aree protette. Nonostante questo primato i risultati furono scarsi sia per un conflitto di competenze divise tra quattro Ministeri, regioni, province e comuni, sia per il rigetto delle popolazioni locali soprattutto a livello degli operatori economici i cui interessi insistono direttamente o indirettamente sulla risorsa mare.

Oggi è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la struttura preposta alle procedure per i provvedimenti istitutivi ed le azioni riguardanti le AMP già istituite. Esso opera tramite una Segreteria Tecnica per le Aree Marine Protette, composta da esperti cui spetta l’istruttoria preliminare per l’istituzione e l’aggiornamento delle AMP, il supporto alla gestione e al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche attraverso finanziamenti comunitari.

Di fatto su 51 aree marine di reperimento previste dalla normativa nazionale [al fine di conservare specie, comunità e i diversi processi ecologici in atto in un area difendendo la biodiversità ed evitando l’introduzione di specie, manufatti o sostanze che in qualche modo possano alterarne l’equilibrio] ad oggi solo 24 AMP sono state giuridicamente istituite e tra queste solo alcune hanno un regolamento e un Ente gestore in grado di affrontare con competenza una seria gestione territoriale.

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Spesso il contrasto all’istituzione delle AMP viene proprio dall’impossibilità di conciliare un regolamento che prevede una seria gestione territoriale e gli interessi socio-economici locali quali soprattutto pesca e nautica da diporto che peraltro sono le attività a maggior impatto sull’AMP.

Per risolvere questo tipo di problema e più in generale per una corretta progettazione e un futuro buon funzionamento dell’area, è fondamentale che siano coinvolte nella progettazione tutte le fasce socio-economiche direttamente o indirettamente interessate analizzando tutti gli aspetti, positivi e negativi, della ricaduta economica che l’istituzione di un’AMP implica.

Il successo di un’Area Marina Protetta è funzione diretta del coinvolgimento e della partecipazione delle realtà locali, senza il loro appoggio difficilmente le risoluzioni adottate verranno rispettate.

Quindi, concludendo, se le AMP vengono correttamente impostate e gestite si ha una valorizzazione della risorsa Mare riuscendo a garantire sia l’uso tradizionale sia la sostenibilità delle risorse marine, conservando la biodiversità e favorendo un turismo sempre più ecocompatibile. Purtroppo, nonostante lo sviluppo delle AMP degli ultimi anni, non e’ stato possibile armonizzare politiche e normative in misure coordinate di tutela dell’ambiente marino ponendo le basi per un network tra le AMP italiane e in seguito tra tutte le AMP del mediterraneo. In Australia e negli Stati Uniti si e’ molto lavorato in questo senso negli ultimi anni progettando e creando sistemi (networks) d’AMP per proteggere le principali emergenze ambientali a scala di bacino.

Le AMP rappresentano, in sintesi una straordinaria opportunità in termini di controllo e protezione dell’ecosistema marino, di educazione e di informazione scientifica. Per questo motivo, lo scopo di questa tesi è quello di ipotizzare un piano di gestione a livello regionale, creando così un network di indirizzi comuni tra le due Aree Marine Protette liguri: “Portofino” e “Cinque Terre”.

In primo luogo le due AMP verranno analizzate singolarmente mettendo in luce i piani di gestione soprattutto in relazione alla pesca, al turismo e alla subacquea. Successivamente si cercherà di creare un piano di gestione applicabile ad entrambe le Aree Marine Protette.

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L’Area Marina Protetta di Portofino.

Regione: Liguria Provincia: Genova Dimensioni: totale superficie 346 ha per 13.893 m di linea di costa:

-zona A, 18 ha per 1.402 m di linea di costa – pari al 3,7%

-zona B 134 ha per 6.299 m di linea di costa;

-zona C 194 ha per 6.192 m di linea di costa. Istituzione: L. n. 979/82; D.M. 06/06/98; D.M. 26/04/99 di modifica;

Regolamento D.M. 19/02/02

Il promontorio di Portofino costituisce una delle emergenze più importanti della Riviera Ligure orientale. Ha una forma più o meno quadrangolare e si protende in mare per circa 5 km, delimitando ad ovest il Golfo del Paradiso e ad est il Golfo del Tigullio.

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Il lato meridionale è lungo circa 6 km e comprende le due insenature di Cala dell'Oro e di San Fruttuoso e una serie di falesie alte e scoscese, che proseguono sott'acqua, talvolta fino a profondità abbastanza elevate (40 e 50 m), dove iniziano i fondi detritici e fangosi.

I fondali di Portofino sono ritenuti tra i più ricchi e interessanti, non solo del Mar Ligure, ma dell'intero Mediterraneo, ed è per questo motivo che sono tra i più studiati, oltre che tra i più frequentati dai subacquei.

La morfologia marina è assai varia: diverse condizioni di illuminazione e una morfologia del fondale movimentata dalla presenza di grotte ed anfratti, creano un ambiente subacqueo di incomparabile bellezza caratterizzato da una fauna bentonica assai ricca e diversificata, che rappresenta la principale attrazione per migliaia di sub che si immergono ogni anno in queste acque.

I fondali tra i 20 e i 50 metri di profondità ospitano un ambiente mediterraneo di elevatissimo pregio ambientale: il precoralligeno ed il coralligeno, la cui ricchezza di forme e colori sono legati alla presenza di spugne, gorgonie, madreporari e briozoi. Tra tutti spicca il Corallium rubrum (corallo rosso), che è tornato a svilupparsi sui fondali dell’Area Marina di Portofino, dopo un periodo in cui sembrava oramai irrimediabilmente compromesso dall’eccessivo sfruttamento dell’uomo.

I fondali sabbiosi lungo i versanti occidentali e orientali del promontorio invece vantano la presenza di praterie di Posidonia oceanica, una pianta marina presente solo nel Mediterraneo, che riveste un ruolo ecologico importantissimo, agendo in modo attivo nel consolidamento dei fondali e nella difesa della costa, ma soprattutto ospitando, grazie alla sua funzione di “nursery”, moltissime specie di pesci, molluschi e crostacei che qui trascorrono la fase giovanile della loro vita, nascondendosi tra le sue foglie per trovare rifugio e nutrimento.

L'area marina protetta, istituita nel 1998, è gestita dal Consorzio di Gestione "Area Marina Protetta di Portofino" che rilascia le eventuali autorizzazioni per la fruizione dell'area è composta dalla Provincia di Genova e dai tre comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure e dall’Università di Genova.

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DECRETO ISTITUTIVO MINISTERO DELL'AMBIENTE

Decreto 26 aprile 1999 "Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata “Portofino"

"IL MINISTRO DELL'AMBIENTE "D'intesa con il Ministro del Tesoro; VISTO il Titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente; VISTA la legge quadro delle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare, gli articoli 8 e 18; VISTO l'articolo 1, comma 10, della legge 2 dicembre 1993, n.. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della Marina Mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'Ambiente; VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale", ed in particolare l'art. 2; VISTA la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 16 giugno 1992; VISTO il parere dell'Istituto Centrale per la Ricerca Applicata al Mare; VISTI i pareri dei comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure; VISTA la nota n. 98830/1134 dell'8 settembre 1997 con la quale la Regione Liguria ha chiesto di modificare l'originaria proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti; VISTO il parere favorevole espresso dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti in data 6 novembre 1997, sulla predetta proposta di modifica; VISTA la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996; VISTA la nota d'intesa del Ministro del Tesoro prot. n. 112845 del 18 marzo 1998; VISTO il proprio decreto ministeriale in data 6 giugno 1998, istitutivo dell'area marina protetta denominata Portofino, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1998 n. 188; VISTE le ulteriori richieste di modifica ed integrazione avanzate dagli enti locali interessati e dalla Regione Liguria; RAVVISATA l'opportunità di provvedere all'integrale sostituzione del citato decreto; SENTITO il parere espresso nella seduta del 22 aprile 1999 della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 15 marzo 1998 n. 112;

DECRETA

ARTICOLO 1 1. E' istituita, d'intesa con il Ministro del Tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'area naturale marina protetta denominata Portofino.

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ARTICOLO 2 1. Con riferimento alla cartografia allegata, l'area naturale marina protetta Portofino è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo: latitudine longitudine A) 44° 19' 12" N 09° 12' 52" E B) 44° 18' 20" N 09° 13' 10" E V) 44° 18' 11" N 09° 12' 46" E Z) 44° 18' 09" N 09° 12' 54" E C) 44° 18' 11" N 09° 13' 13" E D) 44° 17' 43" N 09° 13' 22" E E) 44° 18' 32" N 09° 10' 25" E F) 44° 18' 50" N 09° 10' 34" E G) 44° 18' 53" N 09° 10' 28" E H) 44° 18' 35" N 09° 10' 13" E I) 44° 18' 50" N 09° 09' 18" E L) 44° 19' 13" N 09° 08' 29" E M) 44° 19' 33" N 09° 08' 44" E N) 44° 19' 26" N 09° 09' 01" E O) 44° 19' 31" N 09° 09' 04" E P) 44° 19' 38" N 09° 08' 47" E Q) 44° 19' 48" N 09° 08' 55" E R) 44° 20' 46" N 09° 09' 10" E S) 44° 20' 46" N 09° 09' 20" E 2. Non fanno parte dell'area marina protetta di Portofino e non sono, pertanto, assoggettati ai vincoli di cui al presente decreto il canale di accesso e la rada di Portofino, il canale di accesso e la rada di S. Fruttuoso, il canale di accesso e la rada di Porto Pidocchio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 11, del presente decreto.

ARTICOLO 3 1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'articolo 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta Portofino, in particolare, persegue:

1. la protezione ambientale dell'area marina interessata; 2. la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona; 3. la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona; 4. l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina; 5. la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area; 6. la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Sempre nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti prioritariamente da cittadini residenti nei Comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure.

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ARTICOLO 4 1. All'interno dell'area naturale marina protetta Portofino, per come individuata e delimitata all'articolo 2, sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate:

1. la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; 2. l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; 3. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti; 4. le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla

realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area. 2. La zona A di riserva integrale, che comprende il tratto di mare da Punta Torretta a Punta del Buco (Cala dell'Oro), è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati: 3. latitudine longitudine T) 44° 18' 55" N 09° 09' 26" E U) 44° 18' 44" N 09° 10' 00" E 4. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

1. l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali; 2. la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo; 3. la balneazione; 4. la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata.

5. In zona A è, invece, consentito l'accesso unicamente alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelli di appoggio ai programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta. 6. La zona B di riserva generale, che comprende il tratto di mare da Punta di Portofino a Punta della Chiappa, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di S. Fruttuoso, è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati: 7. latitudine longitudine D) 44° 17' 43" N 09° 13' 22" E E) 44° 18' 32" N 09° 10' 25" E F) 44° 18' 50" N 09° 10' 34" E G) 44° 18' 53" N 09° 10' 28" E H) 44° 18' 35" N 09° 10' 13" E I) 44° 18' 50" N 09° 09' 18" E L) 44° 19' 13" N 09° 08' 29" E 8. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:

1. l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al successivo comma 7, lettera b), e) e f);

2. la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al successivo comma 7, lettera a), b), e) e f); 3. l'ormeggio non regolamentato; 4. la pesca subacquea.

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9. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, è invece consentito:

1. l'accesso ad ogni tipo di natante da diporto, di cui all'articolo 1, lettera d) della legge 8 agosto 1994, n. 498 con l'utilizzo di remi o di vela oppure anche con

impiego di motore con velocità massima di 5 nodi ma, in quest'ultimo caso, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, gli ormeggi regolamentati di cui all'art. 4, comma 7, lett. c); 2. l'accesso e l'ancoraggio alle imbarcazioni a motore per il solo esercizio della pesca professionale, riservata ai pescatori residenti nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con sede nei comuni territorialmente interessati, alla data del 1°agosto 1998, con i mezzi selettivi e nei luoghi autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta; 3. l'ormeggio alle strutture galleggianti ed a quelle fisse a terra appositamente

predisposte dall'ente gestore; 4. la balneazione; 5. l'accesso e l'ancoraggio ad imbarcazioni, fino a 12 metri di lunghezza e con velocità massima di 5 nodi, per visite subacquee guidate, organizzate, sulla base della regolamentazione dettata dall'ente gestore, da imprese ed associazioni già presenti nei Comuni della riserva e in quelli immediatamente confinanti alla data del presente decreto. L'accesso e l'ancoraggio alle condizioni di cui sopra è consentito altresì ad imprese ed associazioni che entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto provvedano ad associarsi ad imprese o associazioni operanti nel settore subacqueo, già presenti alla data del 1° agosto 1998 nei Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Camogli; 6. l'accesso e l'ancoraggio in numero massimo di 30 imbarcazioni al giorno, ai natanti privati a remi o a vela di cui all'art. 1 lettera d) della legge 8 agosto 1994 n. 498, oppure anche con impiego di motore alla velocità massima di 5 nodi, solo per l'ancoraggio delle aree individuate dall'ente gestore su indicazione della Commissione tecnico-scientifica. In tale aree potranno effettuarsi immersioni subacquee specificamente autorizzate dall'ente medesimo, in un numero massimo di 90 subacquei al giorno. I proprietari dei natanti saranno responsabili in solido del rispetto delle norme di tutela ambientale, anche da parte delle persone trasportate, sia durante le fasi di avvicinamento sia durante l'immersione; 7. il prelievo di organismi e minerali, per soli motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall'ente gestore; 8. l'attività di pesca sportiva da riva con canna senza mulinello e l'attività di pesca sportiva da natante con uso di canna e lenza da fermo, esercitate dai residenti nei Comuni territorialmente interessati.

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10. La zona C di riserva parziale, che comprende il tratto di mare da Punta Pedale alla Punta Portofino, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di Portofino, e da Punta della Chiappa a Punta Cannette, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di Porto Pidocchio, è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

11. latitudine longitudine A) 44° 19' 12" N 09° 12' 52" E B) 44° 18' 20" N 09° 13' 10" E V) 44° 18' 11" N 09° 12' 46" E Z) 44° 18' 09" N 09° 12' 54" E C) 44° 18' 11" N 09° 13' 13" E D) 44° 17' 43" N 09° 13' 22" E L) 44° 19' 13" N 09° 08' 29" E M) 44° 19' 33" N 09° 08' 44" E N) 44° 19' 26" N 09° 09' 01" E O) 44° 19' 31" N 09° 09' 04" E P) 44° 19' 38" N 09° 08' 47" E Q) 44° 19' 48" N 09° 08' 55" E R) 44° 20' 46" N 09° 09' 10" E S) 44° 20' 46" N 09° 09' 20" E

12. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, è vietato: 1. l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto già previsto dai precedenti commi 4 e 7, lettera b) e) e f), nonché quanto stabilito al successivo comma 10, lettera a) del presente articolo; 2. l'ormeggio non regolamentato; 3. la pesca subacquea.

13. In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo è consentito: 1. l'ancoraggio nelle sole aree predeterminate dall'ente gestore, tenuto conto dello stato dei fondali ; 2. l'accesso ed il transito alle imbarcazioni da diporto con utilizzo di remi o vela; 3. l'accesso alle imbarcazioni da diporto naviganti a motore aventi lunghezza massima fuori tutto non superiore ai ventiquattro metri e con velocità massima di cinque nodi, al solo fine di raggiungere con rotta perpendicolare gli ormeggi

regolamentati e le aree di ancoraggio predeterminate dall'ente gestore; 4. la pesca sportiva effettuata da riva, con lenza e canna anche con mulinello, e da natante, con lenza e canna da fermo, esercitate dai residenti nei Comuni

interessati ed in quelli immediatamente limitrofi; 5. le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la

conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.). 14. La navigazione a motore nella fascia di mare prospiciente l'area marina protetta di Portofino, per una larghezza di 500 metri a partire dal confine dell'area protetta, dovrà essere effettuata ad una velocità massima di dieci nodi, fatto salvo il transito dei mezzi impiegati per servizio pubblico navale di linea che potranno procedere ad una velocità di trasferimento non superiore a venti nodi. 15. Le attività sopra elencate ai commi 4, 7 e 10 sono provvisoriamente consentite fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 del presente decreto.

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ARTICOLO 5 1. La gestione dell'area naturale marina protetta di Portofino sarà affidata ai sensi di quanto disposto dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394 così come integrata dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426

ARTICOLO 6 1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta di Portofino, ivi compresa l'installazione dei segnalamenti e quanto altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, si fa fronte con l'impegno già assunto con il decreto ministeriale emanato in data 6 giugno 1998. Per le attività finalizzate alla gestione ordinaria dell'area marina protetta di Portofino, si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario successivo, in relazione agli stanziamenti di bilancio sul capitolo 4637 dell'unità

ARTICOLO 7 1. Il regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area naturale marina protetta di Portofino, formulato entro 180 giorni dall'ente delegato alla gestione anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione provvisoria delle misure di deroga di cui al precedente art. 4, commi 4, 7 e 10, sarà approvato dal Ministero dell'Ambiente ai sensi del combinato disposto dall'articolo 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982 n. 979, e dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva. 2. previsionale di base 8.1.2.1 "Difesa del mare", una somma non inferiore a Lit. 500.000.000.

ARTICOLO 8 1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

ARTICOLO 9 3. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto emanato in data 6 giugno 1998.

Roma, 26 aprile 1999.

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STATUTO DEL CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO

Art. 1 Costituzione e denominazione del Consorzio In applicazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 22 giugno 1999, tra la Provincia di Genova, il Comune di Camogli, il Comune di Portofino, il Comune di Santa Margherita Ligure e l'Università di Genova, è costituito, ai sensi dell'art.25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Consorzio di gestione denominato "Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino". Art. 2 Durata e sede Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine per cui è stato costituito. L'Ente ha sede nel Comune di Portofino, sede scientifica nel Comune di Santa Margherita Ligure, centro di accoglienza e foresteria nel Comune di Camogli. L'Ente può articolarsi in ulteriori sedi distaccate. Art. 3 Finalità Il Consorzio ha come scopo l'esercizio delle funzioni di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 22 giugno 1999, in relazione al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 26 aprile 1999, con cui è stato istituita l'Area Marina Protetta. Art. 4 Funzioni Il Consorzio quale Ente Gestore svolge le funzioni di carattere organizzativo e amministrativo necessarie al perseguimento degli obiettivi che l'Area Marina Protetta si propone, quali: 1. la protezione ambientale dell'Area Marina interessata; 2. la regolarizzazione, la promozione ed il controllo delle attività di pesca; 3. la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona; 4. la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia, della biologia e geologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona; 5. l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia, della biologia e della geologia marina; 6. la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia e geologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area; 7. la promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso la valorizzazione delle attività tradizionali già presenti e la creazione di nuove attività compatibili con gli obiettivi di salvaguardia ambientale. Art. 5 Patrimonio del Consorzio Il Consorzio è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, fissato dall'Assemblea, e sottoscritto da ciascun consorziato in parti uguali, nonché dagli eventuali conferimenti in natura e dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri nei modi di legge. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 c.c. Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, da parte degli Enti consorziati. Tutti i beni in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio - sono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio, e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari. Art. 6 Quote di partecipazione Le quote di partecipazione al fondo di dotazione del Consorzio sono stabilite come segue: 1. Provincia di Genova 20% 2. Comune di Camogli 20% 3. Comune di Portofino 20% 4. Comune di Santa Margherita Ligure 20% 5. Università di Genova 20% Art. 7 Organi del Consorzio Sono Organi del Consorzio: 1. l'Assemblea; 2. il Consiglio d'Amministrazione; 3. il Presidente del Consiglio d'Amministrazione; 4. il Direttore; 5. il Collegio dei Revisori. Art. 8 Assemblea L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati, o loro delegati, e da sette membri, nominati come di seguito indicato: 1. cinque da ognuno degli Enti consorziati; 2. uno dal W.W.F. ;

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3. uno dalle categorie socio economiche interessate all'area. Il Regolamento di attuazione dello Statuto fissa le modalità di nomina di quest'ultimo componente dell'Assemblea. All'Assemblea partecipano inoltre, senza diritto di voto, i Presidenti delle Consulte di cui all'art.23. Il Presidente dell'Assemblea è nominato dall'Assemblea stessa con la maggioranza prevista al successivo art.11, comma 5. Qualora il W.W.F., e le categorie socio economiche interessate all'Area Marina, seppure richiesti, non provvedano alle nomine di propria competenza, l'Assemblea si considera comunque validamente costituita, e può funzionare con i quorum di cui al successivo art. 11. Art. 9 Attribuzione dell'Assemblea L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Ente e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali: 1. nomina del Collegio dei Revisori; 2. approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; 3. determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile, di cui al precedente art. 5, comma 1; 4. approvazione del Regolamento di attuazione dello Statuto; 5. approvazione del Regolamento di esecuzione del decreto istitutivo, e di organizzazione dell'Area Marina Protetta; 6. determinazione del rimborso spese ai componenti dell'Assemblea e determinazione delle indennità e del rimborso spese del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori; 7. approvazione delle modificazioni al presente statuto; 8. approvazione dei programmi di indirizzo dell'attività del Consorzio, e controllo sulla loro attuazione. L'assemblea può organizzare consultazioni su tutte le materie di propria competenza. Art. 10 Convocazione dell'Assemblea L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno; la prima, per l'approvazione del bilancio di previsione, la seconda, per l'approvazione del conto consuntivo. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell'Assemblea lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare. La convocazione può essere richiesta da un terzo dei componenti l'Assemblea e va indetta entro e non oltre venti giorni dalla richiesta. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve pervenire ai componenti l'Assemblea, almeno dieci giorni prima per la data dell'Assemblea. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 5. Art. 11 Funzionamento dell'Assemblea L'Assemblea elegge il proprio Presidente, che dura in carica tre anni. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno otto componenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida, purché siano presenti almeno sei componenti. Le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza dei voti presenti, sia in prima sia in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio, per la nomina del Presidente dell'Assemblea, e per le modifiche allo Statuto, è necessaria la presenza di almeno otto componenti, sia in prima sia in seconda convocazione. Le deliberazioni relative sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Art. 12 Consiglio d'Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, nominati da ognuno degli Enti costituenti il Consorzio. Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, scelto tra uno dei rappresentanti dei Comuni partecipanti al Consorzio, al quale spetta la rappresenta del Consorzio. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Il Consigliere che si assenta tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica. Il Regolamento di attuazione dello Statuto regolamenta le relative procedure. Art. 13 Attribuzione del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio provvede all'amministrazione del Consorzio, in particolare esso: 1. propone all'Assemblea gli atti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), dell'art. 9; 2. organizza le consultazioni con le Associazioni ambientaliste riconosciute, e con le

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categorie socio-economiche interessate all'Area; 3. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; 4. promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio; 5. assume il personale e delibera il conferimento d'incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari; 6. delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; 7. provvede alla costituzione delle Consulte, previste al successivo art. 23; 8. delibera su tutte le materie non esplicitamente riservate all'Assemblea; 9. nomina il Direttore dell'Area Marina Protetta, sulla base di nomi proposti dagli Enti costituenti il Consorzio, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto. Art. 14 Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal consigliere anziano, con le modalità previste dal regolamento di attuazione dello Statuto. Il Consiglio deve essere convocato entro cinque giorni, qualora le richiedano per iscritto almeno tre consiglieri. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto; egualmente il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. L'elenco delle delibere del Consiglio di amministrazione deve essere trasmesso in copia agli Enti facenti parte del Consorzio. Art. 15 Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Presidente: 1. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne firma i processi verbali; sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dal Consiglio di Amministrazione; 2. vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dal Consiglio di Amministrazione; 3. ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative; 4. cura le relazioni esterne, indirizza e controlla l'attività del Direttore del Consorzio. In caso d'assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il consigliere anziano di età. Art. 16 Direttore del Consorzio Al Direttore del Consorzio è attribuita la gestione amministrativa del Consorzio, ed in particolare: 1. sovrintendere agli uffici e servizi contabili, e vigilare sul loro ordinato svolgimento; 2. stipulare contratti e convenzioni di pertinenza del Consorzio; 3. provvedere alla gestione finanziaria; 4. rilasciare autorizzazioni, permessi, attestazioni e certificazioni; 5. esercitare le funzioni attribuite dai Regolamenti del Consorzio; 6. assumersi la responsabilità tecnica degli schemi di deliberazione da sottoporre all'Assemblea ed al Consiglio. Art. 17 Collegio dei Revisori Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal Collegio dei revisori, eletto dall'Assemblea, e composto secondo i criteri fissati dall'art. 57, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il Collegio dura in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina; i suoi componenti non sono revocabili salvo che per inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. Il Collegio ha la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal Regolamento di attuazione dello Statuto. I Revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente, anche alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio. Art. 18 Trasmissione atti fondamentali del Consorzio Il Direttore provvede a trasmettere agli Enti consorziati, entro quindici giorni dalla loro adozione, i seguenti atti: 1. deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo; 2. deliberazioni di variazioni dello Statuto; 3. deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo; 4. deliberazioni di nomina del Collegio dei Revisori; 5. deliberazioni di approvazione del Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento di esecuzione del Decreto istitutivo, e di organizzazione dell'Area Marina Protetta;

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6. deliberazioni di approvazione dei programmi di indirizzo dell'attività del Consorzio; Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trasmesse in elenco. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma d'informazione sulle attività dell'Ente. Art. 19 Forme di consultazione Il Regolamento di attuazione dello Statuto, di cui al precedente art.9, punto d), disciplina le forme di consultazione del Consorzio, e di tutela dei diritti degli utenti. Art. 20 Uffici, personale e servizi Il Regolamento di attuazione dello Statuto di cui al precedente art. 9, punto d), disciplina l'organizzazione degli Uffici, del personale e dei servizi del Consorzio. Il Regolamento dovrà privilegiare, ove possibile, forme di convenzione con altri soggetti, e l'affidamento di servizi a categorie di operatori locali. Gli Enti partecipanti al Consorzio possono distaccare proprio personale presso il Consorzio stesso. Art. 21 Contabilità e finanza Per la finanza e la contabilità del Consorzio, si applicano le norme vigenti per gli Enti locali territoriali. Il bilancio di previsione, ed il Conto Consuntivo, sono inviati al Ministero dell'Ambiente. Le risultanze della gestione annuale del Consorzio sono inviate ad ogni ente consorziato per gli adempimenti di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. Le entrate del Consorzio sono costituite dai trasferimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dalle entrate derivanti dalle attività e dai servizi prestati dal Consorzio, dai contributi di enti e di istituzioni pubbliche e private, dai possibili contributi e trasferimenti degli Enti Consorziati. Art. 22 Commissione di Riserva La Commissione di Riserva, nominata e composta ai sensi delle vigenti leggi, affianca l'Ente gestore in tutte le attività di gestione della Riserva. In particolare esprime parere obbligatorio sulla proposta di Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta e formula proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento ed alla gestione della Riserva. Art. 23 Consulte dell'Area Marina Protetta Le Consulte sono organi a rilevanza interna, con compiti di elaborare proposte in merito ai programmi dell'Area Marina protetta, e di costituire il referente per le consultazioni del Consorzio. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto determina il numero, la composizione e funzioni delle Consulte; i Presidenti delle Consulte partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee del Consorzio. Art. 24 Attività regolamentare Il Consorzio - anche sulla base dell'attività svolta, precedentemente alla sua costituzione, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 22 giugno 1999 - predispone il Regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione dell'Area Marina Protetta, che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessaria. Art. 25 Norme di rinvio Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si intendono applicabili le disposizioni di legge previste per gli Enti Locali.

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DELL’AMP DI “PORTOFINO”

Pubblicato sulla G.U. n°119 del 23.05.02 superato

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA

Articolo 1 – Oggetto 1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’Ambiente, 26 aprile 1999, di istituzione dell’area marina naturale protetta denominata “Portofino” da esecuzione allo stesso e disciplina l’organizzazione della medesima area. Articolo 2 – Organi dell’area marina protetta 1. Sono organi dell’area marina protetta: il Responsabile dell’area marina protetta; la Commissione di riserva; il Comitato tecnico scientifico.

Articolo 3 – Responsabile dell’area marina protetta 1. Il Responsabile dell’area marina protetta è individuato e nominato dal Soggetto gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione. 2. L’incarico di responsabile dell’area marina protetta viene conferito per tre anni sulla base di un contratto redatto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 3. L’incarico è rinnovabile. 4. Al responsabile dell’area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’area marina protetta:

a) curare l’attuazione delle direttive del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per il perseguimento delle finalità proprie dell’area marina protetta; b) curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell’area marina protetta; c) predisporre una relazione annuale sulla gestione e sul funzionamento dell’area marina protetta da inviare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione di riserva; d) raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi del Soggetto gestore, con la Commissione di riserva e con il Comitato tecnico scientifico; e) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo; f) promuovere l’attivazione di progetti anche mediante l’acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali e comunitari e privati; g) promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell’area marina protetta; h) predisporre ed aggiornare l’inventario dei beni immobili e mobili del Consorzio di pertinenza dell’area marina protetta; i) qualsiasi altro compito affidato dal Soggetto gestore.

5. Il Responsabile dell’area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dal Soggetto gestore.

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Articolo 4 – Commissione di riserva 1. La Commissione di riserva istituita presso il Soggetto gestore affianca il medesimo nella gestione dell’area marina protetta, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento ed alla gestione della medesima. In particolare esprime parere:

- sulla proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta e sulle eventuali proposte di modifica del medesimo; - sui programmi annuali di gestione; - sul bilancio preventivo e consuntivo; - sulla relazione annuale sul funzionamento dell’area marina protetta; - sulla richiesta di modifica della perimetrazione dell’area marina protetta e della relativa disciplina di tutela eventualmente avanzata dal Soggetto gestore; - ogni qualvolta richiesto dal presente regolamento.

2. La Commissione di riserva è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima. 3. La convocazione della Commissione di riserva avviene con lettera raccomandata, contenente l’ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma o fax, contenente l’ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta. 4. I verbali della Commissione di riserva sono inviati al responsabile dell’area marina protetta che ne cura la trasmissione al Soggetto gestore e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. 5. Ai componenti della Commissione di riserva viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di 1ª fascia.

Articolo 5 – Comitato tecnico scientifico 1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del Decreto del Ministro dell’ambiente 26 aprile 1999, è istituito il Comitato tecnico scientifico con compiti di ausilio, in materia tecnico-scientifica, al Soggetto gestore ed agli organi dell’area marina protetta. 2. Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal Soggetto gestore ed è composto da: il Responsabile dell’area marina protetta, che lo presiede; un esperto qualificato designato dal soggetto gestore; un esperto qualificato designato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio. 3. I componenti del Comitato tecnico scientifico rimangono in carica per un periodo non superiore ai tre anni. L’incarico può essere rinnovato.

Articolo 6 – Contabilità e finanza 1. La finanza e la contabilità dell’area marina protetta si svolgono secondo le direttive impartite dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di Enti locali.

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TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7 – Delimitazione generale dell’area marina protetta 1. La delimitazione dell’area marina protetta di “Portofino” nonché la suddivisione in zone A, B e C è definita dal Decreto del Ministero dell’Ambiente, con allegata cartografia, del 26 aprile 1999, pubblicato sulla G.U. del 7 giugno 1999, n° 131.

Articolo 8 – Fascia di transito 1. La navigazione a motore nella fascia di mare prospiciente l’area marina protetta di Portofino, per una larghezza di 500 metri a partire dal confine dell’area marina protetta dovrà essere effettuata ad una velocità massima di dieci nodi, fatto salvo il transito dei mezzi impiegati per servizio pubblico navale di linea e dei centri d’immersione autorizzati, che potranno procedere ad una velocità di trasferimento non superiore a venti nodi e dei mezzi di sorveglianza.

Articolo 9 – Divieti generali 1. All’interno dell’area marina protetta di “Portofino”, come sopra individuata, sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell’area marina protetta medesima, ai sensi dell’articolo 19 comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate:

a) la libera navigazione, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dal presente regolamento circa i regimi di tutela all’interno delle diverse zone dell’area marina protetta; b) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l’immissione di specie estranee; c) l’alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente marino; d) l’introduzione di armi, esplosivi o di qualsiasi altro mezzo distruttivo e di cattura,nonché di sostanze tossiche o inquinanti; e) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla

realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell’area; f) la pesca subacquea; g) la pesca a strascico; h) le immersioni subacquee, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dal presente regolamento circa i regimi di tutela all’interno delle diverse zone di area marina protetta.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento circa le discipline di tutela nelle zone A, B e C dell’area marina protetta vigono i divieti di cui al decreto del Ministero dell’ambiente del 26 aprile 1999.

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Articolo 10 – Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

- per natante: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario (Articolo 1, lettera d), Legge 11 febbraio 1971, n. 50 nel testo vigente); - per imbarcazione: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario (Articolo 1, lettera C), Legge 11 febbraio 1971, n. 50 nel testo vigente), e non superiore a 24 metri; - per nave da diporto: ogni unità avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri; - per unità navale: genericamente ogni mezzo nautico come definito nell’articolo 136 del Codice di Navigazione; - per lunghezza fuori tutto: “ la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari” (Articolo 13, Legge 11 febbraio 1971, n. 50 nel testo vigente); - per attività subacquea si intendono le visite guidate subacquee con e senza autorespiratore organizzate da imprese e associazioni con o senza partita IVA e immersioni subacquee con e senza autorespiratore effettuate da soggetti singoli; - per soggetti singoli in relazione all’attività subacquee si intendono le singole

persone fisiche.

Articolo 11 – Attività di sorveglianza 1. La sorveglianza dell’area marina protetta di “Portofino” è esercitata ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 come modificato dall’articolo 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dalla Capitaneria di Porto nonché dalle polizie degli Enti Locali, delegati nella gestione delle medesime aree protette. 2. L’attività di sorveglianza nell’area marina protetta di “Portofino” è coordinata dalla Capitaneria di Porto.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE Articolo 12 – Disposizioni generali 1. La balneazione è vietata in zona A. 2. La balneazione è consentita nelle zone B e C dell’area marina protetta, nel rispetto delle ordinanze degli Uffici Circondariali Marittimi.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ SUBACQUEA Articolo 13 – Disposizioni generali. ZONE: 1. Nella zona A è vietata l’attività subacquea. 2. Nella zona B l’attività subacquea senza autorespiratore è consentita; l’attività subacquea con autorespiratore è subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte del Soggetto gestore, secondo quanto disposto dai successivi articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 3. Nelle zone C l’attività subacquea è libera, salva la facoltà del Soggetto gestore di

porre limitazioni volte ad assicurare la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali.

4. In tutta l’area marina protetta sono vietate le attività subacquee notturne, salvo specifiche autorizzazioni del Soggetto gestore sulla base dei criteri individuati dal medesimo.

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Articolo 14 – Tipologia dell’utenza dell’attività subacquea in zona B: 1. Nella zona B possono svolgere attività di visite guidate subacquee i seguenti soggetti se in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 7, lettera e) del decreto ministeriale 26 aprile 1999:

a) imprese la cui ragione sociale prevede quale attività prevalente l’accompagnamento a subacquei; b) associazioni senza scopo di lucro il cui statuto prevede espressamente lo

svolgimento di attività subacquea a scopo didattico o ricreativo. 2. Il Soggetto gestore può altresì autorizzare lo svolgimento di visite guidate subacquee da parte di imprese e/o associazioni che abbiano una comprovata esperienza nel settore, previo parere conforme della Commissione di riserva, stabilendo, eventualmente, il possesso anche di ulteriori requisiti. 3. Possono, inoltre, svolgere attività subacquea i soggetti singoli secondo le modalità autorizzative di cui all’articolo 16. Articolo 15 – Modalità di autorizzazione delle imprese e delle associazioni per le

visite guidate in zona B: 1. Il Soggetto gestore può rilasciare alle imprese e alle associazioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a), b) e comma 2, che ne facciano richiesta, un’autorizzazione avente una durata non superiore ad un anno. 2. L’autorizzazione di cui al comma 1, viene rilasciata con le modalità ritenute necessarie dal Soggetto gestore per assicurare la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali e una corretta programmazione delle attività subacquee. 3. Con l’autorizzazione vengono, inoltre, individuate le unità navali addette alle attività di visite guidate subacquee per un numero di unità non superiore a sei per ciascun soggetto autorizzato; le eventuali sostituzioni delle unità navali dovranno essere preventivamente autorizzate dal Soggetto gestore. 4. Le unità navali autorizzate ai sensi del presente articolo non possono avere lunghezza superiore a dodici metri. 5. Il Soggetto gestore potrà rinnovare, sino al 31/12/2005, le autorizzazioni già rilasciate anteriormente alla data del 30 giugno 2001 alle unità navali di lunghezza superiore a dodici metri, per le quali non vi sia stato cambiamento di proprietà. 6. Il Soggetto gestore dispone i criteri in base ai quali le vicende modificative od estintive riguardanti soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo debbono considerarsi ostative alla sopravvivenza dell’autorizzazione in capo al soggetto nuovo o modificato. 7. La violazione di quanto stabilito nell’autorizzazione e dal presente regolamento costituisce motivo di revoca delle stesse da parte del Soggetto gestore. 8. Il rilascio delle suddette autorizzazioni può essere subordinato al pagamento di un corrispettivo monetario al soggetto gestore.

Articolo 16 – Modalità di autorizzazione dei singoli soggetti per le immersioni subacquee in zona B: 1. Il Soggetto gestore può autorizzare immersioni subacquee di soggetti singoli, che effettuano l’immersione sia con natante sia da terra, fino ad un massimo di 90 subacquei al giorno. 2. Le immersioni subacquee, effettuate da un numero di natanti non superiore a 30, possono svolgersi secondo quanto previsto dell’articolo 19. 3. Le immersioni subacquee effettuate partendo da terra, senza supporto di natante di appoggio, potranno avere luogo esclusivamente nei seguenti siti: Punta Chiappa Levante, Dragone, Colombara. 4. Il Soggetto gestore determina l’eventuale pagamento di un corrispettivo monetario per il rilascio delle suddette autorizzazioni.

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Articolo 17 - Registro delle visite guidate subacquee 1. Le imprese e le associazioni autorizzate ad effettuare immersioni devono riportare in un apposito registro, vidimato dall’Autorità Marittima e dal Soggetto gestore, per ogni visita guidata, la data, il sito di immersione, gli estremi dei partecipanti e le guide responsabili dell'immersione. 2. I registri dovranno essere tenuti aggiornati a fine immersione ed esibiti a richiesta dell’Autorità Marittima e del Soggetto gestore. 3. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal Soggetto gestore unicamente a scopo statistico e ai fini della tutela ambientale.

Articolo 18 – Modalità di accesso, sosta e ormeggio in zona B per le attività subacquee con autorespiratore: 1. La navigazione delle unità navali, autorizzate dal Soggetto gestore, deve avvenire perpendicolarmente alla linea di costa e a velocità massima di 5 nodi al solo scopo di raggiungere i seguenti siti di ormeggio individuati e predisposti in sede di prima applicazione dal Soggetto gestore:

a) 2 siti ad elevato interesse naturalistico, in cui è ammesso l’ormeggio ad una sola unità navale alla volta:

1) Isuela 44°19'233 - 09°08'670 2) Altare 44°18'330 - 09°11’804

b) 18 siti di interesse naturalistico, in cui possono essere ormeggiate contemporaneamente 2 unità navali: 1) Punta Chiappa Levante 44°19'306 - 09°08’744 2) Punta della Targhetta 44°19'302 - 09°08’867 3) Grotta dell’Eremita 44°19'081 - 09°09’087 4) Punta della Torretta 44°18'754 - 09°10’056 5) Punta dell’Indiano 44°18'799 - 09°10’180 6) Dragone 44°18'697 - 09°10’545 7) Colombara 44°18'594 - 09°10’629 8) Secca Gonzatti 44°18'530 - 09°10’700 9) Targa Gonzatti 44°18'504 - 09°10’781 10) Scoglio del Raviolo 44°18'504 - 09°10’842 11) Testa del Leone 44°18'505 - 09°10’981 12) Scoglio del Diamante 44°18'487 - 09°11’112 13) Relitto Mohawk Deer 44°18'490 - 09°11’516 14) Cala Inglesi Est 44°18'460 - 09°11’270 15) Punta Vessinaro 44°18'253 - 09°11’901 16) Casa del Sindaco 44°18'178 - 09°12’179 17) Chiesa di San Giorgio 44°18'037 - 09°12’665 18) Faro 44°18'886 - 09°13’138 2. La sosta ai natanti e alle imbarcazioni delle imprese e delle associazioni autorizzate dal Soggetto gestore e ai natanti dei subacquei privati è consentita per il tempo sufficiente per effettuare l’immersione. 3. Le modalità di accesso e di immersione nel sito dove è collocata la statua del Cristo degli Abissi saranno disciplinate dal Soggetto gestore e dalla Capitaneria di Porto. 4. Il Soggetto gestore determina le modalità relative all’utilizzo degli ormeggi e l’importo dei corrispettivi economici.

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Articolo 19 – Modalità di svolgimento delle attività subacquee 1. Le immersioni devono svolgersi secondo quanto previsto dalla vigente normativa e, comunque, ad esclusione dei soggetti singoli, sempre alla presenza di una guida ogni cinque subacquei. 2. Il numero massimo di immersioni al giorno per ciascun sito è di 72, comprese le guide; in nessun caso possono essere ammessi più di 24 subacquei contemporaneamente su ciascun sito. 3. Le visite subacquee devono essere svolte secondo le seguenti modalità: a) visite con non più di dodici subacquei per volta nel caso di imprese, di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) e comma 2. Nei siti in cui è consentito l’ormeggio a due imbarcazioni contemporaneamente è ammesso l’ormeggio ad una sola imbarcazione se il numero di subacquei trasportati è di ventiquattro, qualora i documenti di bordo lo consentano. b) visite con non più di sei subacquei nel caso di associazioni, di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b) e comma 2, e nel caso delle visite subacquee di soggetti singoli di cui all’articolo 14, comma 3. 4. Viene fatto divieto di eseguire e di far eseguire esercizi che prevedono contatto con il fondo marino.

Articolo 20 – Programmazione e monitoraggio delle attività subacquee 1. Il Soggetto gestore provvede alla programmazione ed al controllo delle attività subacquee previste dal presente regolamento, garantendo il rispetto dei limiti previsti dal presente titolo e delle vigenti disposizioni di legge. 2. Il Soggetto gestore effettua regolarmente il monitoraggio scientifico dei siti d’immersione, per verificare l’impatto ambientale. 3. Il Soggetto gestore fornisce annualmente al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, alla Commissione di riserva ed all’Autorità marittima una relazione tecnica sullo stato ambientale dei siti e sul numero di immersioni che si effettuano in ciascun sito. Il Soggetto gestore concorda con i soggetti pubblici interessati le modalità per la trasmissione dei dati sui monitoraggi effettuati. 4. Il Soggetto gestore, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2 e con parere conforme della Commissione di riserva, può modificare le condizioni e i limiti per le attività subacquee.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L’ATTIVITA’ DI PESCA SPORTIVA Articolo 21 – Disposizioni generali 1. L’attività di pesca sportiva è vietata nella zona A dell’area marina protetta. E’ consentita nelle zone B e C della medesima secondo quanto previsto dal presente titolo. 2. L’attività di pesca sportiva è subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte del Soggetto gestore. 3. Al pescatore sportivo non è consentito catturare prede per un peso complessivo superiore a tre chilogrammi al giorno, limite superabile per la cattura di un singolo esemplare. 4. Sono vietate la cattura ed il prelievo di individui giovani come definiti dalla normativa vigente. 5. Sono altresì vietate gare di pesca sportiva.

TIPO DURATA PERIODO COSTO

Tessera Residenti annuale 1° gennaio / 31 dicembre € 30,00

Tessera NON RESIDENTI annuale 1° gennaio / 31 dicembre € 60,00

Tessera NON RESIDENTI semestrale 1°aprile / 30 settembre € 40,00

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Articolo 22 – Tipologia dell’utenza per la pesca sportiva 1. Per lo svolgimento delle attività di pesca sportiva si individuano le seguenti utenze:

a) pescatori sportivi residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure, di seguito nominati “residenti”; b) pescatori sportivi non residenti.

Articolo 23 – Modalità di autorizzazioni per l’attività di pesca sportiva 1. Il Soggetto gestore autorizza la pesca sportiva compatibilmente con le esigenze di conservazione e salvaguardia della risorsa ittica e della tutela dei fondali. 2. Il Soggetto gestore in ogni caso, per la pesca con i palangari, traina e nattelli, non può rilasciare complessivamente più di 120 autorizzazioni, contestualmente operative, di cui 80 nominali e 40 alle associazioni di pesca sportiva. Le autorizzazioni rilasciate a queste ultime devono prevedere un limite di 20 uscite ciascuna. 3. Le autorizzazioni possono essere annuali o semestrali. 4. Il pescatore sportivo è tenuto a portare con se l’autorizzazione e ad esibirla agli organi preposti alla sorveglianza e al controllo. 5. Il pescatore sportivo autorizzato nell’ambito di quanto previsto al comma 2 e all’articolo24, comma 3, dovrà riportare su un apposito libretto, vidimato dal Soggetto gestore la data, le ore di pesca, le zone di pesca, il tipo di pesca effettuata, la classificazione del pescato e il peso. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato a fine pesca ed esibito a richiesta al Soggetto gestore. Il suddetto registro dovrà essere consegnato a l Sogget to gestore a l la scadenza del l ’autor izzazione. 6. Il Soggetto gestore individua adeguate modalità di monitoraggio per la valutazione del prelievo complessivo della pesca sportiva. 7. Il Soggetto gestore determina eventuali corrispettivi economici delle autorizzazioni.

Articolo 24 - Modalità della pesca sportiva e tipologia degli attrezzi consentiti 1. Nella zona B è consentita, previa autorizzazione del Soggetto gestore, l'attività di pesca sportiva ai soli residenti, con le modalità di seguito riportate e l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

a) da riva con canna senza mulinello, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm; b) da natante con lenze fisse quali canne, bolentini, correntine a non più di tre ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, lenze per cefalopodi, tranne che nello specchio acqueo antistante la zona di Cala dell’Oro; c) con palangari aventi un numero massimo di 100 ami di lunghezza non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 80 metri dalla costa, ad esclusione dello specchio acqueo antistante Cala dell’Oro; d) da natante a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di due lenze a traino, che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, nei due settori compresi tra Punta Chiappa e S. Fruttuoso e tra S. Fruttuoso e Punta del Faro di Portofino.

2. Nelle zona C è consentita, previa autorizzazione del Soggetto gestore, l'attività di pesca sportiva ai soli residenti, con l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

a) da riva, con lenza e canna anche con mulinello, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm; b) da natante,con bolentino e canna da fermo,con ami di lunghezza non inferiore a 18mm; c) da natante, oltre ai metodi precedentemente citati, con correntine a non più di tre ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, lenze per cefalopodi; d) mediante nattelli di superficie con non più di due ami di lunghezza non inferiore a 18 mm. Il numero di nattelli utilizzati non può essere superiore a 5; e) con palangari aventi un numero massimo di 100 ami di lunghezza non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 50 metri dalla costa; f) da natante a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di due lenze a traino che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm.

3. Nelle zone C è altresì consentita, previa autorizzazione del Soggetto gestore, la pesca sportiva ai non residenti secondo le modalità e con l'utilizzo degli attrezzi di cui

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al precedente comma 2 lettera a) e b), con l’obbligo della compilazione del libretto di cui all’articolo 23, comma 5. Articolo 25 - Monitoraggio della pesca sportiva 1. Il Soggetto gestore sulla base dei dati raccolti secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, nonché sulla base di altre forme idonee di monitoraggio di cui all’articolo 23, comma 6, fornisce alla Commissione di riserva e al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio una relazione annuale sull'attività di pesca e sullo sforzo di pesca. Il Soggetto gestore concorda con i soggetti pubblici interessati le modalità per la trasmissione dei dati sui monitoraggi effettuati. 2. Il Soggetto gestore effettuerà ricerche scientifiche, in conformità con la normativa nazionale vigente, mirate a valutare l'impatto della pesca sportiva al fine di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa. 3. Il Soggetto gestore, sulla base dei dati raccolti, del monitoraggio e delle risultanze scientifiche di cui ai commi 1 e 2, può, su parere conforme della Commissione di riserva, determinare il numero e il periodo delle autorizzazioni nonché gli eventuali siti di pesca e le eventuali turnazioni. 4. Il Soggetto gestore può in qualsiasi momento limitare la pesca, relativamente alle modalità ed al periodo, per garantire la tutela della qualità ambientale.

TITOLO VI - DISCIPLINA DELLA PESCA PROFESSIONALE Articolo 26 - Disposizioni generali 1. L'attività di pesca professionale è vietata in zona A ed è consentita nelle zone B e C dell'area marina protetta come disciplinata dal presente regolamento. 2. Nelle zone B e C è consentito l’accesso e l’ancoraggio esclusivamente alle imbarcazioni a motore aventi lunghezza inferiore a 12 metri e comunque di stazza inferiore alle 10 TSL e 15 GT, per il solo esercizio della pesca professionale. L’attività di pesca professionale è riservata ai pescatori residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con sede nei comuni territorialmente interessati alla data del 1° agosto 1998. 3. I soggetti abilitati alle attività di pesca professionale ai sensi del comma 2 e delle disposizioni di legge devono comunicare annualmente al Soggetto gestore i periodi, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dal Soggetto gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.

Articolo 27 - Attrezzi di pesca professionale e modalità di pesca 1. Nella zona B la pesca professionale è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità:

a) rete circuitante, a batimetrie non inferiori a 50 metri, tranne che sulla direttrice mediana esterna alla Cala dell’Oro; b) rete da posta fissa, disposta perpendicolarmente alla linea di costa, ad esclusione del periodo dicembre - febbraio, nei seguenti settori: tra Punta Chiappa e Punta del Buco, tra Punta Carega e Cala degli Inglesi e tra Cala degli Inglesi e Punta del Faro di Portofino. In ognuno di questi settori il Soggetto gestore individua 5 siti predeterminandone la rotazione e regolandone i turni c) palangari, con un massimo di 200 ami, di lunghezza non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 80 metri dalla costa, in tutta la zona B ad esclusione della zona antistante Cala dell’Oro.

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2. Nelle zone C è consentita la pesca professionale con i seguenti attrezzi e modalità: a) rete circuitante, a batimetrie non inferiori a 50 metri; b) rete da posta fissa, disposta perpendicolarmente alla linea di costa, ad esclusione del periodo dicembre – febbraio .Il Soggetto gestore determina i siti

predeterminandone la rotazione e regolandone i turni; c) palangari, con un massimo di 200 ami di lunghezza non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 50 metri dalla costa; d) mediante “Tonnarella” che dovrà essere protetta da un recinto di sicurezza, nel periodo marzo - ottobre e mediante “Mugginara”, per il periodo aprile - giugno, nei siti tradizionali antistanti Porto Pidocchio.

3. In zona B, fino al 31 marzo 2003, e in zona C, fino al 31 marzo 2005, è consentita la pesca professionale con rete a sciabica, esclusivamente per la pesca del rossetto (Aphia minuta), nel tratto compreso tra il canale di accesso a Porto Pidocchio e Punta Cannette, se autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Entro il termine fissato, il Soggetto gestore promuove ed agevola la riconversione di quest’attività, al fine del mantenimento dei livelli reddituali ed occupazionali. 4. Il Soggetto gestore effettuerà ricerche scientifiche, secondo la normativa nazionale vigente, mirate a monitorare l'impatto della pesca professionale al fine di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa. 5. Il Soggetto gestore, anche sulla base delle risultanze scientifiche di cui al comma 4, può, su parere conforme della Commissione di riserva, assumere provvedimenti, di carattere temporaneo o permanente, finalizzati al divieto od alla limitazione delle tipologie di pesca, delle modalità di svolgimento e del periodo di pesca, al fine di garantire una corretta gestione della risorsa.

TITOLOVII - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO Articolo 28 - Disposizioni generali 1. Il Soggetto gestore, sentita la Commissione di riserva, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, definisce le misure per lo svolgimento e la promozione delle attività di pescaturismo così come definite dalla normativa vigente. Tale attività può essere svolta da pescatori professionisti residenti, nonché da cooperative di pescatori professionisti costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con sede nei comuni territorialmente interessati dall'area marina naturale protetta alla data del 1° agosto 1998.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI PER LA NAUTICA DA DIPORTO Articolo 29 - Disposizioni generali 1. In zona A è vietata la libera navigazione. 2. In zona B è consentita:

a) la navigazione con l’utilizzo di remi o a vela; b) la navigazione ai natanti a motore con velocità non superiore a 5 nodi; c) l’accesso alle imbarcazioni da diporto con impiego di motore, con velocità massima di 5 nodi, esclusivamente al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, l'ormeggio regolamentato di cui all'articolo 30, comma 3.

3. In zona C è consentita: a) la navigazione con l’utilizzo di remi o a vela; b) la navigazione ai natanti a motore con velocità non superiore a 5 nodi; c) l’accesso alle imbarcazioni con impiego di motore, con velocità massima di 5 nodi, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, gli ormeggi regolamentati dal Soggetto gestore.

4. La Capitaneria di Porto e il Soggetto gestore possono emanare provvedimenti per restringere le attività di cui ai commi 2 e 3 al fine di tutelare la qualità ambientale.

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Articolo 30 - Ormeggi per le attività diportistiche 1. In zona A è vietato l'ormeggio. 2. In zona B è consentito l'ormeggio ai natanti da diporto nei seguenti siti di ormeggio, individuati e predisposti dal Soggetto gestore, come segue:

a) tra Punta Chiappa e Punta del Bussego; b) Baia di S. Fruttuoso zona Est; c) Cala degli Inglesi; d) tra la punta della Torretta e l’imbarcadero di S. Fruttuoso.

3. Nel sito di cui al comma 2, lettera d) è altresì consentito, allo scopo di salvaguardare le attività economiche del borgo di S. Fruttuoso di Capodimonte, l'ormeggio alle imbarcazioni. In tale caso l’accesso a tale ormeggio deve avvenire dal canale di accesso a S. Fruttuoso, con rotta perpendicolare alla linea di costa. 4. In zona C è consentito l'ormeggio ai natanti e imbarcazioni nelle zone individuate ed opportunamente attrezzate dal Soggetto gestore, sentita la Commissione di riserva. 5. Il Soggetto gestore, sulla base delle richieste da parte di residenti a Punta Chiappa e San Rocco, nonché da parte di pescatori o operatori commerciali che esercitino la propria attività nella zona C del lato di Camogli, può definire la predisposizione di gavitelli, previa approvazione di un piano di posizionamento, elaborato dallo stesso Soggetto gestore tenendo conto della tutela ambientale, sentita la Commissione di riserva. 6. Il Soggetto gestore determina le modalità relative all’utilizzo degli ormeggi, e l’importo dei corrispettivi economici per l'utilizzo degli stessi.

Articolo 31 – Ancoraggio 1. In zona A è vietato l'ancoraggio. 2. In zona B è vietato l'ancoraggio. 3. In zona C è altresì vietato l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto transitoriamente dall'articolo 32. 4. Restano ferme le ordinanze degli Uffici circondariali marittimi in termini di sicurezza della balneazione.

Articolo 32 - Norma transitoria: 1. Fino all’individuazione e alla predisposizione di zone di ormeggio regolamentate da parte del Soggetto gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, è consentito l’ancoraggio in zona C con le modalità e nelle zone di seguito riportate:

a) nel tratto di mare compreso tra Punta Cannette e la Tonnarella, ai natanti e alle imbarcazioni a non meno di 100 metri dalla costa. b) nel tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti A e B e i punti C e D di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 26 aprile 1999, esclusa la zona interna all'insenatura di Paraggi, ai natanti ed imbarcazioni a non meno di 100 metri dalla costa.

2. Nelle aree di ancoraggio come individuate nel comma 1 lettere a) e b) è vietato l'ancoraggio in particolari aree delimitate da opportuni segnalamenti per tutelare le praterie di Posidonia. 3. Restano ferme le ordinanze degli Uffici circondariali marittimi in termini di sicurezza della balneazione.

TITOLO IX - RICERCA SCIENTIFICA Articolo 33 - Disposizioni generali: 1. La ricerca scientifica nelle zone A, B e C dell'area marina protetta è consentita previa autorizzazione del Soggetto gestore, sentita la Commissione di riserva. 2. Nelle zone B e C dell'area marina protetta e’ consentito il prelievo di organismi e campioni, per soli motivi di studio, previa autorizzazione del Soggetto gestore.

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Articolo 34 - Modalità di autorizzazioni per la ricerca scientifica: 1. La richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 33, comma 1, avanzata dal responsabile scientifico della ricerca, dovrà indicare le finalità del progetto, la durata della ricerca, tutte le informazioni utili riguardanti il mezzo navale, le strumentazioni di bordo ed il personale impiegato. 2. La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 33, comma 2, avanzata dal responsabile scientifico della ricerca, dovrà indicare le finalità della ricerca, tutte le informazioni utili riguardanti il mezzo navale, le località e le modalità di prelievo, le strumentazioni di bordo ed il personale impiegato.

TITOLO X - ATTIVITA’ DI SOCCORSO E SORVEGLIANZA – SANZIONI Articolo 35 – Attività di soccorso e vigilanza: 1. Nelle zone A, B e C dell’area marina protetta è consentito l’accesso, la sosta e l’ancoraggio alle unità navali di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso.

Articolo 36 – Sanzioni 1. Restano ferme le sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi.

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DENOMINATA PORTOFINO

pubblicato sulla G.U. N° 181 del 4 Agosto 2008(ex Articolo 28, comma 5, Legge 31 Dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell’area marina protetta Portofino, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all’interno dell’area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell’articolo 2 del Decreto istitutivo del 26/04/1999 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Articolo 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio; b) «accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee» le attività professionali svolte dai centri di immersione autorizzati dall’Ente gestore, con l’utilizzo di unità navali adibite allo scopo, a supporto delle immersioni subacquee effettuate in modo individuale o in gruppo, senza l’accompagnamento in immersione di guide o istruttori; c) «alaggio», l'insieme delle operazioni per portare le unità navali a terra; d) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora; e) «attività didattica e di divulgazione naturalistica», le attività professionali svolte da operatori iscritti a imprese e associazioni, con l’utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino; f) «balneazione», l’attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l’impiego di maschera e boccaglio, pinne, 2 calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; g) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe; h) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento; i) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D. Lgs.vo 18 Luglio 2005, n. 171; j) «immersione subacquea», l’insieme delle attività effettuate, in modo individuale o in gruppo, con l’utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori) o in apnea, finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino; k) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell’andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; l) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D. Lgs.vo 18 Luglio 2005, n. 171;

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m) «nave da diporto», qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D. Lgs.vo 18 Luglio 2005, n. 171; n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua; o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un’opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello; p) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo; q) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione; r) «pescaturismo», l’attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall’equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative; s) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 3 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo; t) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta; u) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all’articolo 136 del codice della navigazione; v) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall’Ente gestore, con l’utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l’accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino; w) «zonazione», la suddivisione dell’area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 – Finalità e delimitazione dell’area marina protetta1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell’area marina protetta Portofino e le attività non consentite come previste agli artt. 3, 2 e 4 del decreto istitutivo 26 aprile 1999.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 4 – Gestione dell'area marina protetta1. La gestione dell'area marina protetta Portofino, ai sensi dell’articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, e dell’articolo 5 del decreto del 26/04/1999 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è affidata al Consorzio di gestione denominato "Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino". 2. Costituiscono obblighi essenziali per l’Ente gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell’articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179; b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell’ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l’affidamento in gestione in

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caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell’Ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5 – Responsabile dell’Area marina protetta1. Il Responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato con provvedimento dell’Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall’Ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. L’incarico di Responsabile dell’area marina protetta è rinnovabile. 4. Al Responsabile dell’area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’area marina protetta:

a) curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta; b) curare la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; c) raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi dell’Ente gestore, con la Commissione di riserva e con il Comitato tecnico scientifico; d) curare l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta; e) promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; f) promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta; g) qualsiasi altro compito affidato dall’Ente gestore.

5. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall’Ente gestore.

Articolo 6 - Commissione di riserva1. La Commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell’art. 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l’Ente delegato nella gestione dell’area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:

a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo; b. le proposte di modifica ed aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone; c la proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento; d. il programma annuale relativo alle spese di gestione; e. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell’Area marina protetta; f. gli atti e le procedure comunque incidenti sull’Area marina protetta.

2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Ente gestore; decorso tale termine, l’Ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall’Ente

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gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all’emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti. 3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima. 4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta. 5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all’Ente gestore e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di Iª fascia. 7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell’Ente gestore.

Articolo 7 – Comitato tecnico scientifico1. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto istitutivo dell’area marina protetta, è istituito il Comitato tecnico scientifico con compiti di ausilio, in materia tecnico scientifica, all’Ente gestore, al Responsabile dell’Area marina protetta e alla Commissione di riserva. 2. Il Comitato tecnico scientifico è nominato dall’Ente gestore ed è composto da:

a. Il Responsabile dell’Area marina protetta, che lo presiede, b. Un esperto qualificato designato dall’Ente gestore; c. Un esperto qualificato designato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I componenti del Comitato tecnico scientifico rimangono in carica per un periodo non superiore a tre anni. L’incarico può essere rinnovato. 4. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di Iª fascia.

TITOLO III - DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIODELLE ATTIVITA’ CONSENTITE

Articolo 8 - Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta Portofino, di cui al Decreto istitutivo del Ministro dell’ambiente 26 aprile 1999.

Articolo 9 – Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio1. Nelle zone A, B e C dell’area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell’Ente gestore.

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Articolo 10 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica1. Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell’Ente gestore. 2. Alla richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, avanzata dal responsabile scientifico della ricerca, deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:

a. tipo di attività e obiettivi della ricerca; b. parametri analizzati; c. piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi; e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.

3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio limitatamente alle zone B e C dell'area marina protetta, previa autorizzazione dell’Ente gestore. 4. I programmi di ricerca scientifica nell’area marina protetta coordinati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa autorizzazione dell’Ente gestore, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. 5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all’Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull’attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l’area marina protetta. 6. Nell’ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall’Ente gestore per le finalità di monitoraggio e gestione dell’area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni. 7. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l’attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio attività. 8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta.

Articolo 11 – Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive1. Nell’area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva. 2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all’informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall’Ente gestore. 3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall’Ente gestore all’atto dell’autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all’ambiente naturale dell’area marina protetta in genere. 4. Il personale di vigilanza può impedire l’esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell’area marina protetta. 5. L’Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell’autore, anche al fine dell’utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte. 6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell’area marina protetta. 7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta.

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Articolo 12 – Disciplina dell’attività di balneazione1. Nella zona A non è consentita la balneazione. 2. Nelle zone B e C la balneazione è consentita, nel rispetto delle ordinanze degli Uffici Circondariali Marittimi.

Articolo 13 – Disciplina delle immersioni subacquee individuali1. In zona A sono vietate le immersioni subacquee individuali. 2. Nelle zone B e C non sono consentite immersioni subacquee individuali notturne. 3. Nelle zone B, le immersioni subacquee diurne senza autorespiratore sono consentite, previa specifica autorizzazione dell’Ente gestore, esclusivamente presso i siti individuati di cui al successivo comma 4, nei limiti di tempo della normale immersione con autorespiratore e nel rispetto delle distanze di legge dagli attrezzi da pesca a posta fissa. 4. Nelle zone B le immersioni subacquee individuali diurne sono consentite, previa autorizzazione dell’Ente gestore, ad eccezione del sito di interesse storico e culturale “Cristo degli Abissi”, esclusivamente presso i seguenti siti, individuati dall’Ente gestore: 1) Punta Chiappa Levante 2) Punta della Targhetta 3) Grotta dell’Eremita 4) Punta della Torretta 5) Punta dell’Indiano 6) Dragone 7) Colombara 8) Secca Gonzatti 9) Targa Gonzatti 10) Scoglio del Raviolo 11) Testa del Leone 12) Scoglio del Diamante 13) Relitto Mohawk Deer 14) Cala Inglesi Est 15) Punta Vessinaro 16) Casa del Sindaco 17) Chiesa di San Giorgio 18) Faro 19) Isuela 20) Altare 21) Cristo degli Abissi (sito di interesse storico e culturale) 5. Nella zona C le immersioni subacquee individuali diurne sono libere. 6. Le immersioni subacquee individuali, con o senza autorespiratore, presso i siti di cui al precedente comma 4, possono essere svolte esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a. in caso di immersioni effettuate da persona singola, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo grado e di autorizzazione da parte dell’Ente gestore; b. in caso di immersioni effettuate in gruppo, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, individuato all’atto dell’autorizzazione da parte dell’Ente gestore, in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado; c. in ciascun sito l’immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto salvo il sito di immersione di interesse storico e culturale “Cristo degli Abissi”, presso il quale le immersioni devono svolgersi senza interferire col canale di transito dei mezzi nautici.

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7. Le immersioni subacquee individuali per le persone disabili, con o senza autorespiratore, possono essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza e in presenza di subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado in numero di uno ogni 5 subacquei. 8. L’Ente gestore può autorizzare immersioni subacquee individuali da natante fino ad un massimo giornaliero di 90 subacquei, con un massimo di 6 subacquei per natante. 9. L’ormeggio dei natanti a supporto delle immersioni subacquee individuali autorizzate dall’Ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, con le seguenti modalità:

a. per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l’immersione; b. per un totale massimo di 24 subacquei per ciascun sito. c. nel sito di interesse storico e culturale “Cristo degli Abissi”, l’ormeggio è consentito esclusivamente ai natanti, ormeggiati “poppa-prua” fra i gavitelli installati a tale scopo. d. l’accesso in zona B ai gavitelli contrassegnati per le immersioni subacquee deve avvenire con navigazione perpendicolare alla linea di costa.

10. La navigazione nell’area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee individuali è consentita alla velocità massima di 5 nodi. 11. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l’Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell’area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, eventualmente stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno per ciascun sito. 12. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee individuali in zona B e l’eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:

a. versare all’Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 28; b. indicare le caratteristiche del natante utilizzato per l’immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti c. individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, che dichiari formalmente di conoscere l’ambiente sommerso dell’area marina protetta.

13. Le immersioni subacquee individuali nelle zone B e C devono rispettare il seguente codice di condotta:

a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi; c. il transito nelle grotte naturali deve avvenire nei modi e tempi strettamente necessari ai fini dell’effettuazione del percorso sommerso; d. è fatto obbligo di mantenere l’attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo; e. è fatto obbligo di segnalare all’Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell’area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;

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f. non è consentito l’uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili di cui al precedente comma 7, previa autorizzazione dell’Ente gestore.

14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee individuali le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta.

Articolo 14 - Disciplina delle visite guidate subacquee1. Nella zona A sono vietate le visite guidate subacquee. 2. Nelle zone B sono vietate le attività di didattica subacquea. 3. Nelle zone B sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri d'immersione autorizzati, esclusivamente presso i seguenti siti: 1) Punta Chiappa Levante 2) Punta della Targhetta 3) Grotta dell’Eremita 4) Punta della Torretta 5) Punta dell’Indiano 6) Dragone 7) Colombara 8) Secca Gonzatti 9) Targa Gonzatti 10) Scoglio del Raviolo 11) Testa del Leone 12) Scoglio del Diamante 13) Relitto Mohawk Deer 14) Cala Inglesi Est 15) Punta Vessinaro 16) Casa del Sindaco 17) Chiesa di San Giorgio 18) Faro 19) Isuela 20) Altare 21) Cristo degli Abissi (sito di interesse storico e culturale) 4. Nelle zone B, le visite guidate subacquee, presso i siti di cui al precedente comma 3, svolte dai centri d'immersione subacquei autorizzati dall’Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato; b. in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato; c. in ciascun sito non possono effettuare immersioni più di 24 subacquei contemporaneamente. d. in ciascun sito l’immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto salvo il sito di immersione “Cristo degli Abissi”, presso il quale le immersioni devono svolgersi senza interferire col canale di transito dei mezzi nautici.

5. Nelle zone B sono consentite le visite guidate subacquee notturne, svolte dai centri d’immersione autorizzati dall’Ente gestore, esclusivamente presso i seguenti siti: 2) Punta della Targhetta 3) Grotta dell’Eremita

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5) Punta dell’Indiano 6) Dragone 7) Colombara 11) Testa del Leone 15) Punta Vessinaro 16) Casa del Sindaco 18) Faro 20) Altare 6. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall’Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza e in presenza di guida o istruttore del centro di immersione. 7. Le unità navali utilizzate per lo svolgimento delle visite guidate subacquee non possono avere lunghezza superiore a 12 metri, salvo quelle che siano state autorizzate prima del 30 giugno 2001 per le quali non sia intervenuto cambiamento di proprietà. 8. La navigazione nell’area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d’immersione è consentita alla velocità massima di 5 nodi. 9. Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 10. L’ormeggio delle unità dei centri d’immersione autorizzati dall’Ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, con le seguenti modalità:

a. nel sito di interesse storico e culturale “Cristo degli Abissi” è consentito ai natanti, ormeggiati “poppa-prua” fra i gavitelli installati a tale scopo; b. la sosta è consentita per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l’immersione; c. in zona B l’accesso ai gavitelli deve avvenire con navigazione perpendicolare alla linea di costa.

11. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell’area marina protetta, l’importanza dell’ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi. 12. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 13, comma 13. 13. Il responsabile dell’unità navale, prima dell’immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall’Ente gestore, gli estremi dell’unità navale, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l’orario e il sito di immersione. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all’Autorità preposta al controllo o al personale dell’Ente gestore e riconsegnato all’Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall’Ente gestore per le finalità istituzionali. 14. Le unità navali autorizzate alle attività di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall’Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

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15. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell’area marina protetta e l’eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i centri di immersione richiedenti devono:

a. risultare residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta e in quelli viciniori alla data del 26 Aprile 1999, o essersi associati entro il 7 agosto 1999 ai soggetti già operanti nei Comuni dell’area marina protetta alla data del 1 agosto 1998; b. risultare in possesso di specifici requisiti di compatibilità ambientale, individuati dall’Ente gestore con successivo provvedimento; c. risultare titolari di una sede operativa nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; d. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l’attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; e. versare all’Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 28;

16. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee è stabilito dall’Ente gestore in 6 per ciascun soggetto. Ogni variazione della flotta deve essere comunicata e debitamente autorizzata dall’Ente Gestore. Le unità inserite nella predetta flotta adibita alle visite guidate subacquee a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento devono essere dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche. 17. I centri di immersione autorizzati che ne facciano richiesta possono utilizzare il marchio registrato dell’area marina protetta ai fini della divulgazione dell’attività subacquea. 18. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire agli utenti l’apposito materiale informativo sull’area marina protetta predisposto dall’Ente gestore. 19. L’Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell’area marina protetta al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee guidate. 20. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta.

Articolo 15 - Disciplina delle attività di accompagnamento e supporto alle immersionisubacquee1. Nella zona A sono vietate le attività di accompagnamento e supporto alle immersioni. 2. Nelle zone B sono consentite le attività di accompagnamento e supporto alle immersioni, svolte dai centri d'immersione autorizzati, esclusivamente presso i siti individuati al precedente articolo 14, comma 3. 3. Ai subacquei impegnati in immersioni subacquee individuali o in gruppo, svolte con l’accompagnamento e il supporto dei centri di immersione ma senza la presenza in immersione di guide o istruttori, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 13, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 13. 4. Le immersioni subacquee individuali o in gruppo svolte con l’accompagnamento il supporto dei centri di immersione ma senza la presenza in immersione di guide o istruttori, possono essere svolte esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a. in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, che dichiari formalmente di conoscere l’ambiente sommerso dell’area marina protetta, individuato dal responsabile dell’unità navale; b. in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado di cui alla precedente, lettera a);

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c. in caso di immersioni effettuate da persona singola, questa deve essere in possesso di brevetto almeno di secondo grado; d. in ciascun sito l’immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto salvo il sito di immersione di interesse storico e culturale “Cristo degli Abissi”, presso il quale le immersioni devono svolgersi senza interferire col canale di transito dei mezzi nautici.

5. Ai centri di immersione impegnati in attività di accompagnamento e supporto alle immersioni si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14, commi 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 18. 6. Il responsabile dell’unità navale, prima dell’immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall’Ente gestore:

a. gli estremi dell’unità navale; b. i nominativi dei subacquei in possesso di brevetto almeno di secondo grado, che abbiano dichiarato di conoscere l’ambiente sommerso dell’area marina protetta; c. i nominativi dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione; d. la data, l’orario e il sito di immersione.

7. Il registro di cui al precedente comma 6 dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all’Autorità preposta al controllo o al personale dell’Ente gestore e riconsegnato all’Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall’Ente gestore per le finalità istituzionali. 8. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento delle attività di accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee si applica quanto previsto dal precedente articolo 14, comma 15.

Articolo 16 - Disciplina della navigazione da diporto1. Nell’area marina protetta è vietato l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari. 2. Nell’area marina protetta è vietata la navigazione alle navi da diporto. 3. Nell’area marina protetta è vietato l’accesso, il transito e la navigazione nelle zone destinate alla balneazione, segnalate da gavitelli di colore rosso, secondo quanto disposto dalla competente Autorità marittima; 4. Nella zona A è vietata la libera navigazione. 5. Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici; 6. Nelle zone B e C è consentito l’accesso e la navigazione a motore ai natanti nonché alle imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

a. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo; b. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformialla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta); c. utilizzo di vernici antifouling a rilascio zero.

7. Nelle zone B e C è consentito l’accesso alle imbarcazioni non in possesso dei requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente comma 6, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, le aree di ormeggio regolamentato. 8. La navigazione a motore è consentita, nel rispetto delle disposizioni degli Uffici Circondariali Marittimi, a velocità non superiore a 5 nodi e comunque sempre in dislocamento. 9. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

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10. Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. 11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta “Portofino”.

Articolo 17 - Disciplina dell’attività di ormeggio1. In zona A non è consentito l’ormeggio. 2. In zona B l’ormeggio è consentito a natanti e imbarcazioni, limitatamente ai seguenti siti, individuati e predisposti dall’Ente gestore: a) tra Punta Chiappa e Punta del Bussego, ai natanti; b) nella Baia di S. Fruttuoso, lato Est, ai natanti di lunghezza inferiore ai 7,5 metri; c) nella Cala degli Inglesi, ai natanti; d) nella Baia di S. Fruttuoso, lato Ovest, ai natanti e alle imbarcazioni. 3. Nelle zone B e C non è consentito l’ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee. 4. In zona C l’ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni limitatamente ai siti individuati ed opportunamente attrezzati dall’Ente gestore. 5. All’interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio

a. non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore; b. non sono consentiti l’ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate; c. l’ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall’Ente gestore; d. in caso di ormeggio non preassegnato, l’ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione); e. non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.

6. Con provvedimento dell’Ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C ulteriori specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 7. Ai fini dell’ormeggio nell’area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all’Ente gestore il rilascio dell’autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato

■ alla lunghezza fuori tutto dell’unità navale; ■ al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell’unità navale di cui al successivo comma 12; ■ alla durata della sosta.

8. I corrispettivi dovuti per l’autorizzazione all’ormeggio nell’area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 28. 9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l’ormeggio nell’area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall’Ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità: ■ unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo; ■ motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta); ■ utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.

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10. Per motivi di sicurezza, manutenzione o esigenze di tutela ambientale, l’Ente Gestore può limitare l’accesso alle zone di ormeggio. 11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta.

Articolo 18 - Disciplina dell’attività di ancoraggio1. Nelle zone A e B l’ancoraggio e l’alaggio non sono consentiti. 2. Nella zona C l’ancoraggio è consentito a natanti e imbarcazioni, salvo che nelle seguenti aree, opportunamente segnalate:

a) nello specchio acqueo della baia di Paraggi (segnalata da cima tarozzata nel periodo 1 marzo – 31 ottobre e da boa cilindrica luminosa di colore giallo con cartello “divieto d’ancoraggio”, nel periodo 1 novembre – 28 febbraio); b) nelle zone di balneazione, segnalate da gavitelli di colore rosso, secondo le ordinanze della Capitaneria di Porto; c) all’interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio; d) alle sole imbarcazioni, nel tratto di mare compreso tra Punta Cannette e la Tonnarella, all’interno della linea virtuale congiungente tre boe luminose cilindriche di colore giallo recanti i cartelli “divieto d’ancoraggio alle imbarcazioni”.

3. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta.

Articolo 19 - Disciplina dell’attività didattica e di divulgazione naturalistica1. Nella zona A l’attività didattica e di divulgazione naturalistica non è consentita. 2. Nelle zone B e C l’attività didattica e di divulgazione naturalistica è subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte dell’Ente gestore. 3. L’Ente gestore autorizza soggetti di comprovata esperienza nell’ambito dell’educazione ambientale e della divulgazione naturalistica legate all’ambiente marino, cui affidare il compito di realizzare, all’interno dell’area marina protetta, attività didattiche o divulgative. 4. I soggetti autorizzati all’esercizio di attività didattica e di divulgazione naturalistica possono svolgere attività subacquea ai fini dello svolgimento dell’attività formativa. 5. I soggetti autorizzati all’esercizio di attività didattica e di divulgazione naturalistica, che svolgano l’attività subacquea di cui al precedente comma, possono ormeggiare le unità navali in zona B, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell’attività formativa, esclusivamente presso i seguenti siti di ormeggio: 8) Secca Gonzatti; 11) Testa del Leone; 19) Isuela. 6. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività didattica e di divulgazione naturalistica nell’area marina protetta i soggetti richiedenti devono:

a. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l’attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; b. versare all’Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 28;

7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta.

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Articolo 20 - Disciplina dell’attività di pesca sportiva1. La pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l’area marina protetta. 2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all’interno dell’area marina protetta non sono consentiti. 3. Nell’area marina protetta sono vietate le gare di pesca sportiva. 4. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca sportiva. 5. Nelle zone B l’attività di pesca sportiva è consentita, ai soggetti residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure alla data di istituzione dell’area marina protetta “Portofino”, previa autorizzazione dell’Ente gestore, con i seguenti attrezzi:

a. da riva, con numero massimo di 2 canne senza mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm; b. da natante, con lenze fisse quali canne da bolentino, con mulinello da bolentino, bolentini, guadini e correntine, a non più di 3 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, tranne che nello specchio acqueo antistante la zona di Cala dell’Oro, in numero massimo di 1 attrezzo a persona; c. da natante, con lenze per cefalopodi, con esclusivo lento spostamento a remi del natante, tranne che nello specchio acqueo antistante la zona di Cala dell’Oro, in numero massimo di 1 attrezzo a persona; d. con 1 solo palangaro a natante, avente un numero massimo di 100 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, calato ad una profondità non inferiore a 40 metri da Punta Chiappa a “Casa del Sindaco” e ad una profondità non inferiore a 50 m da “Casa del Sindaco” a Punta del Faro, ad esclusione dello specchio acqueo antistante Cala dell’Oro; e. da natante a motore, in navigazione, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino, che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, nei due settori compresi tra Punta Chiappa e S. Fruttuoso e tra S. Fruttuoso e Punta del Faro di Portofino;

6. Nella zona B ogni attrezzo da posta fisso, posizionato a distanza inferiore a 100 metri dai siti di immersione di cui ai precedenti articoli 13 e 14, dovrà essere calato un’ora dopo il tramonto e salpato entro le ore 8.00 del mattino seguente. 7. Nella zona C l’attività di pesca sportiva è consentita ai residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure alla data di istituzione dell’area marina protetta “Portofino”, previa autorizzazione dell’Ente gestore, con i seguenti attrezzi:

a. da riva, con lenza e canna in numero massimo di 2 canne anche con mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm e lenze per cefalopodi; b. da natante, con bolentino, guadino e canna da bolentino, con mulinello da bolentino, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm in numero massimo di 1 attrezzo a persona; c. da natante, con correntine a non più di 3 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm; d. da natante, con lenze per cefalopodi, con esclusivo lento spostamento a remi del natante; e. con 1 solo palangaro a natante avente un numero massimo di 100 ami di lunghezza non inferiore a 22 mm. In corrispondenza dei tratti di costa da punta del Faro a Punta Olivetta e da Punta Chiappa sino all’inizio del canale di transito di Porto Pidocchio il palangaro dovrà essere calato ad una profondità non inferiore a 40 metri; f. mediante non più di n. 5 nattelli di superficie, con non più di 2 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm; g. da natante a motore, in navigazione, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm.

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8. Nella zona C l’attività di pesca sportiva è consentita ai soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, previa autorizzazione dell’Ente gestore, con i seguenti attrezzi:

a) da riva, con lenza e canna in numero massimo di 2 canne anche con mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm; b) da natante, con bolentino e canna da bolentino, con mulinello da bolentino, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm, in numero massimo di 1 attrezzo a persona;

9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla pesca sportiva nelle zone B e C ai residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, l’Ente gestore rilascia un massimo di 120 autorizzazioni, contestualmente operative, per la pesca con palangari, traina e nattelli, di cui 80 nominali e 40 alle associazioni di categoria. 10. E’ vietato l’uso di esche e di sistemi di pesca cha consentano la cattura di esemplari di cernia di qualsiasi specie e misura, al fine di permettere il ripopolamento naturale dell’area protetta. La cattura accidentale di esemplari di cernia dovrà essere segnalata tempestivamente all’Ente gestore. 11. La quantità del prodotto pescato non può superare i 3 chili al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare. 12. Il pescatore sportivo autorizzato alla pesca con palangari è tenuto a contrassegnare con opportuna targhetta identificativa rilasciata dall’Ente gestore il galleggiante dell’attrezzo di pesca, pena la rimozione ed il sequestro di ogni attrezzo non contrassegnato ad opera delle autorità competenti. 13. Il pescatore sportivo autorizzato all’attività di pesca con palangari, traina e nattelli, è tenuto alla compilazione del registro delle uscite di pesca sportiva, vidimato dall’Ente gestore, riportando la data, le ore di pesca, le zone di pesca, il tipo di pesca effettuata, la classificazione del pescato e il peso. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato a fine pesca, esibito a richiesta all’Ente gestore e consegnato al medesimo Ente alla scadenza dell’autorizzazione. 14. Ai fini del rilascio deIl’autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell’area marina protetta, i soggetti richiedenti devono versare all’Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l’Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di prelievo delle risorse ittiche. 16. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta.

Articolo 21 - Disciplina dell’attività di pesca professionale1. Nell’area marina protetta è vietata la pesca a strascico e con reti derivanti. 2. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca professionale. 3. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure nonché alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei suddetti comuni alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 4. Nella zona B la piccola pesca artigianale è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità:

a) rete da posta fissa, disposta perpendicolarmente alla linea di costa; b) con 1 solo palangaro avente un numero massimo di 200 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, calato ad una profondità non inferiore a 40 metri da Punta Chiappa a “Casa del Sindaco” e ad una profondità non inferiore a 50 m da “Casa del Sindaco” a Punta del Faro, ad esclusione dello specchio acqueo antistante Cala dell’Oro;

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5. Nella zona C la piccola pesca professionale è consentita con i seguenti attrezzi e modalità:

a) rete da posta fissa; b) con 1 solo palangaro avente un numero massimo di 200 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 50 m dalla costa; c) mediante “Tonnarella” e “Mugginara”, nel periodo marzo – ottobre, nei siti tradizionali in prossimità di Porto Pidocchio. d) Nella zona B ogni attrezzo da posta fisso, posizionato a distanza inferiore a 100 metri dai siti di immersione di cui ai precedenti articoli 13 e 14, dovrà essere calato un’ora dopo il tramonto e salpato entro le ore 8.00 del mattino seguente.

6. Nelle zone B e C è inoltre consentita l’attività professionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta), previa autorizzazione da parte dell’Ente gestore, con i modi e i tempi stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, riservata ai pescatori professionisti in possesso di specifica licenza, che abbiano già svolto tale attività di pesca, autorizzata dal medesimo Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prima della data 31 dicembre 2004. 7. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 8. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l’attività di pesca professionale deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività. 9. I soggetti legittimati alle attività di piccola pesca professionale devono comunicare annualmente all’Ente gestore i periodi, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall’Ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi. 10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l’Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche. 11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta.

Articolo 22 - Disciplina dell’attività di pescaturismo1. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pescaturismo. 2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca professionale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all’esercizio della attività di pescaturismo. 3. Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. 4. I soggetti legittimati alle attività di pescaturismo sono tenuti a fornire all’Ente gestore informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta. 5. L’Ente gestore, sentita la Commissione di riserva, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, definisce le misure per lo svolgimento e la promozione delle attività di pescaturismo così come definite dalla normativa vigente. 6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta.

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TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL’AREA MARINA PROTETTA “PORTOFINO”

Articolo 23 - Oggetto ed ambito di applicazione1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell’area marina protetta, come previste dal decreto di istituzione dell’area marina protetta “Portofino”. 2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento. 3. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a conservare presso di sè il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all’interno dell’area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 24 – Domanda di autorizzazione1. La domanda di autorizzazione è presentata all’Ente gestore dell’area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell’Ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell’area marina protetta. 2. La modulistica è predisposta a cura dell’Ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell’oggetto dell’autorizzazione. 3. Il rilascio dell’autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l’obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall’Ente gestore. 4. La domanda di autorizzazione deve precisare:

a. le generalità del richiedente; b. l'oggetto; c. la natura e la durata dell’attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta; d. il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l’attività oggetto della domanda di autorizzazione. e. la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l’autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.

5. L’Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell’area marina protetta "Portofino". 6. È facoltà dell’Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l’attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 25 – Documentazione da allegare1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l’attività oggetto della domanda di autorizzazione. 2. Sono ammesse le Dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

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Articolo 26 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 24 sono esaminate dagli organi tecnici dell’Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all’atto della domanda di cui all’articolo 24 e dei criteri di cui al successivo articolo 27. 2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. 3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell’area marina protetta (balneazione, ormeggio, ancoraggio, diporto, pesca sportiva, immersioni individuali), l’Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell’autorizzazione richiesta.

Articolo 27 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione1. L’Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all’atto delle richiesta. 2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, può essere effettuata dall’Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell’area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale. 3. Nel rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l’Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta. 4. Nel rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle attività d’impresa, l’Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior numero di soci residenti nel medesimo comune, coerentemente con il decreto istitutivo dell’area marina protetta e con i principi scaturenti dalla legge 394/91. 5. Nel rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle attività d’impresa, l’Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni. 6. L’Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l’interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite. 7. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:

a) qualora l’attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell’area marina protetta; b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento; c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell’area marina protetta.

8. L’eventuale rigetto dell’istanza di autorizzazione, così come l’interdizione totale dell’attività, sarà motivata dall’Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento. 9. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 28.

Articolo 28 – Corrispettivi per le autorizzazioni e Diritti di segreteria1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.

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2. L’ente gestore, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, chiede ai soggetti proponenti domande di autorizzazione la corresponsione dei diritti di segreteria e può richiedere la corresponsione di un corrispettivo. 3. Il richiedente è tenuto al pagamento dell’importo stabilito al momento del rilascio dell’autorizzazione, salvo quanto previsto al successivo comma 5. 4. Il corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee individuali in zona B e l’eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. 5. Il corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione ai Centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee e attività di accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee nell’area marina protetta è disposto su base annuale e triennale. Il richiedente è tenuto al pagamento del 50% dell’importo stabilito al momento del rilascio dell’autorizzazione e al saldo del corrispettivo entro 120 giorni dal rilascio dell’autorizzazione. Qualora la richiesta sia presentata entro il 30 novembre dell’anno solare precedente a quello di riferimento, il corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione è stabilito in misura ridotta, secondo modalità definite annualmente dall’Ente gestore. 6. Il corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione per l’ormeggio nell’area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile, in funzione della lunghezza fuori tutto dell’unità navale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l’autorizzazione alla sosta, l’Ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo. 7. Il corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica nell’area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell’unità navale. 8. Il corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di pesca sportiva nell’area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca. 9. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di ecocompatibilità richiamati al precedente articolo 16. 10. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con differenti modalità indicate dall’Ente gestore con successivo provvedimento. 11. L’Ente Gestore può autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all’uso del marchio registrato dell’area marina protetta ai fini della divulgazione dell’attività, determinandone l’eventuale corrispettivo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Monitoraggio e aggiornamento1. L’Ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socioeconomiche dell’area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell’area marina protetta. 2. L’Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l’adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell’area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’aggiornamento del Decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

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Articolo 30 – Sorveglianza1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell’area, in coordinamento con il personale dell’Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Articolo 31 – Pubblicità1. Il presente Regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell’Area marina protetta, nonché nella presso le sedi legale ed amministrativa dell’Ente gestore. 2. L’Ente gestore provvederà all’inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell’area marina protetta nel sito web dell’area marina protetta. 3. L’Ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell’area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all’interno dell’area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico. 4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l’esposizione del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell’area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 32 – Sanzioni1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell’area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l’articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Nel caso in cui l’accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell’ambiente e dei luoghi, l’Ente gestore dispone l’immediata sospensione dell’attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l’Ente gestore provvede all’esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall’articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell’area marina protetta e dal presente Regolamento, compreso l’eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall’Ente gestore, indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti. 4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell’Area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all’Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione. 5. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell’Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell’Area marina protetta.

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L’area Marina Protetta delle Cinque Terre Regione: Liguria

Provincia: La Spezia

Dimensioni: totale superficie 2.726 ha per 17.308 m di linea di costa

- zona A 79 ha per 2.073 m di linea di costa – 1,7 %; - zona B 186 ha per 2.734 m di linea di costa; - zona C 2.461 ha per 12.501 m di linea di costa).

Istituzione: L. n. 979/82; D.M. 12/12/97; D.P.R 06/10/99

istitutivo del Parco Nazionale delle Cinque Terre

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L'area marina protetta, istituita nel 1997 è attigua all'omonimo parco nazionale terrestre istituito con D.P.R. del 06/10/99 al cui Ente ne è affidata la gestione. L'Ente Parco pertanto rilascia le eventuali autorizzazioni per la fruizione dell'area marina protetta che è regolamentata secondo una suddivisione in zone a differente grado di tutela e protezione ambientale (Zona A, B e C). Il mare e la terra alle Cinque Terre si fondono a formare un paesaggio unico e suggestivo. I monti, che superano gli 800 m, scendono infatti improvvisamente verso il mare con i terrazzi che degradano fino a lambire l'acqua e i fondali che già a pochi metri dalla riva raggiungono notevoli profondità.

Lungo la costa si alternano falesie a strapiombo sul mare, baie, spiaggette e anfratti tra scogli e grotte. Le pareti rocciose, come pure le numerose secche e gli scogli isolati, sono popolate da innumerevoli gorgonie, come la policroma Leptogorgia sarmentosa e la bianca Eunicella verrucosa, una specie rara nel Mediterraneo ma piuttosto comune in queste acque.

I fondali rocciosi di Punta Mesco e Capo Montenero, le zone di maggior pregio e varietà, sono ricchi di vita già a basse profondità con formazioni di corallo, compreso il rarissimo corallo nero.

Talvolta le falesie proseguono per diverse decine di metri di profondità, come a Punta Mesco e, in minor misura, a Capo Montenero, mentre in altri casi la roccia termina a pochi metri di profondità, dove hanno inizio ampie zone sabbiose. Proprio queste due aree, che rappresentano le zone di mare di maggior pregio e varietà, sono sottoposte a maggior tutela (zona A e zona B).

La parte più superficiale delle scogliere sommerse presenta le tipiche associazioni fotofile del Mediterraneo occidentale. Nei casi in cui le pareti proseguono in profondità, sono colonizzate da specie sciafile, cioè amanti della semi-oscurità. Sono inoltre presenti alcune piccole praterie e chiazze sparse di Posidonia.

La formazione più importante di questa pianta marina si trova tra Monterosso e Punta Mesco. L'ambiente sommerso è ancora abbastanza ben conservato, con numerose specie e biocenosi di fondo duro e di fondo mobile.

Le zone di maggiore interesse sono quelle di Punta Mesco e Capo Montenero, per la ricchezza delle formazioni biologiche, tra cui spicca il coralligeno, che richiama numerosi subacquei per la bellezza e la spettacolarità delle sue formazioni con la gorgonia rossa, accompagnata dalla margherita di mare e da Leptosammia pruvoti .

Davanti alla spiaggia di Corniglia sono inoltre presenti sabbie ad anfiosso, un animale abbastanza raro e di notevole interesse scientifico.

Ma c'è un'altra presenza che rende il mare delle Cinque Terre ancora più unico: i cetacei presenti numerosi e con diverse specie tanto che quest'area è stata inserita nel Santuario per i Mammiferi Marini.

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La finalità dell' Area Marina Protetta Cinque Terre, che comprende due zone A di riserva integrale e due zone B di riserva generale a Punta Mesco e Capo Montenero e che vanta una ricchezza e varietà straordinaria di specie animali e vegetali, è quella di tutelare e valorizzare le caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche e sopratutto attraverso interventi di recupero ambientale, avvalendosi della collaborazione del mondo accademico e scientifico. Per queste ragioni sono costantemente realizzati programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, con l'obbiettivo di assicurare la conoscenza sistematica dell'area, ma anche per la promozione di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione delle categorie socialmente sensibili.

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DECRETO ISTITUTIVO Decreto ministeriale 12 dicembre 1997 Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Cinque Terre" (G.U. della Repubblica Italiana n. 48 del 27 febbraio 1998)

superato Il Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro del Tesoro: VISTO il Titolo V della legge 31 dicembre 1982 n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; VISTA la legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; VISTA la legge quadro sulle aree protette 6 dic. 1991 n. 394 e, in particolare, gli art. 8 e 18; VISTO l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della Marina Mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; VISTA la proposta della Consulta per la Difesa del Mare dagli Inquinamenti formulata nella riunione dell'11 gennaio 1996; VISTI i pareri dei Comuni di Vernazza, con nota prot. n. 3021 del 25 luglio 1996, Riomaggiore, con nota prot. 1852 del 29 marzo 1996, Monterosso al Mare, con nota prot. n. 5704 del 25 luglio 1996 e Levanto con nota prot. n. 11858 del 5 dicembre 1996; VISTO il parere dell'Istituto Centrale per la Ricerca Applicata al Mare, espresso con nota prot. n. 45400 del 22 agosto 1996; VISTO il parere della Regione Liguria, espresso con nota prot. n. 31479/604 del 26 marzo 1996 e ribadito con nota prot. n. 38150/453 del 27 marzo 1997; VISTA la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio Conservazione della Natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le Aree Naturali Protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le Aree Naturali Protette 1994/1996; VISTA la nota d'intesa del Ministro del Tesoro n.177851 dell'1 settembre 1997; Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Cinque Terre"

DECRETA

Articolo 1. E' istituita, d'intesa con il Ministro del Tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982 n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'area naturale marina protetta denominata "Cinque Terre". Articolo 2. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta "Cinque Terre" è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo: Latitudine Longitudine Punto 1 44° 09'. 01 N 09° 37'. 12 E Punto 2 44° 08'. 62 N 09° 36'. 55 E Punto 3 44° 07'. 63 N 09° 37'. 69 E Punto 4 44° 07'. 63 N 09° 38'. 96 E Punto 5 44° 04'. 45 N 09° 43'. 59 E Punto 6 44° 05'. 53 N 09° 44'. 93 E Articolo 3. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982 n. 979 e all'art. 18, secondo comma, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'area naturale marina protetta "Cinque Terre", in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata; b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona; c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli

ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

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f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei Comuni di Vernazza, Rio Maggiore, Monterosso al Mare e Levanto. Articolo 4. All'interno dell'area naturale marina protetta "Cinque Terre", per come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, 3° comma, della legge 6 dicembre 1991 n. 394. All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela: Zona A di riserva integrale, che comprende: il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati: Latitudine Longitudine Punto 7 44° 08'. 61 N 09° 37'. 44 E Punto 8 44° 08'. 42 N 09° 37'. 26 E Punto 9 44° 08'. 01 N 09° 37'. 60 E Punto 10 44° 07'. 84 N 09° 38'. 31 E Punto 11 44° 08'. 12 N 09° 38'. 57 E Punto 12 44° 08'. 21 N 09° 38'. 36 E In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, sono consentiti:

a) l'accesso al personale dell'Ente Gestore, per attività di servizio e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate; b) le visite guidate, anche subacquee, regolamentate dall'Ente Gestore, secondo percorsi prefissati, tenendo conto delle esigenze di elevata tutela ambientale; c) l'ormeggio dei natanti per le attività di cui sopra; d) la balneazione, come disciplinato da apposita regolamentazione a cura dell'Ente Gestore; e) l'accesso, ma non l'ormeggio e l'ancoraggio, a piccoli natanti sprovvisti di motore, il cui numero sarà regolamentato dall'Ente Gestore.

In tale zona è, invece, vietata qualsiasi forma di pesca sportiva e professionale. Zona B di riserva generale che comprende: il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati: Zona B (Mesco) Latitudine Longitudine Punto 13 44° 08'. 94 N 09° 37'. 12 E Punto 14 44° 08'. 75 N 09° 36'. 88 E Punto 15 44° 07'. 77 N 09° 37'. 69 E Punto 16 44° 07'. 77 N 09° 38'. 34 E Punto 17 44° 08'. 47 N 09° 38'. 96 E Punto 18 44° 08'. 64 N 09° 38'. 60 E Zona B (Montenegro) Latitudine Longitudine Punto 19 44° 05'. 75 N 09° 44'. 38 E Punto 20 44° 05'. 75 N 09° 44'. 09 E Punto 21 44° 05'. 50 N 09° 43'. 77 E Punto 22 44° 05'. 16 N 09° 44'. 33 E Punto 23 44° 05'. 54 N 09° 44'. 83 E In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, sono consentiti:

a) la navigazione a natanti ed imbarcazioni, a velocità ridotta; b) l'ormeggio di natanti ed imbarcazioni per attività di servizio e di ricerca scientifica autorizzata; c) l'ormeggio di natanti ed imbarcazioni private, in zone appositamente predisposte dall'Ente Gestore; d) la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali (reti da posta, circuizione con imbarcazioni entro i 10 metri di l.f.t.) ai pescatori professionisti dei Comuni inclusi nell'area naturale marina protetta; e) le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali e degli organismi marini.

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f) la balneazione; g) la pesca sportiva con lenze e canne da fermo.

In tale zona è, invece, vietata la pesca a strascico nonché la pesca subacquea. Zona C di riserva parziale che comprende: il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro dell'area naturale protetta, come delimitato al precedente articolo 2. In tale zona, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, l'attività di pesca professionale, pesca sportiva e pesca subacquea potranno essere regolamentate dall'Ente Gestore. Articolo 5. La gestione dell'area naturale marina protetta "Cinque Terre" sarà affidata all'Ente Parco Nazionale delle "Cinque Terre", non appena costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 8 ottobre 1997 n. 344. Nelle more, l'Ispettorato Centrale Difesa Mare provvederà agli adempimenti di legge in gestione diretta ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982 n. 979 e dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Articolo 6. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta "Cinque Terre" si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con Lit. 135.000.000 a gravare sul Capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente, nonché con la somma iniziale di Lit. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul Capitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 1997. Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul medesimo Capitolo 4637, la somma non inferiore a Lit. 500.000.000 per le attività finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette. Articolo 7. Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982 n. 979, come modificato dall'art. 19, 5° comma, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, nei termini consentiti dall'eventuale Convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'Ente delegato e comunque non oltre 180 giorni dall'approvazione di tale Convenzione. Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione da parte del Ministro dell'ambiente di un Comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'Ente Gestore e alla Commissione di Riserva. Articolo 8. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la Difesa del Mare dagli Inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 12 dicembre 1997

Il Ministro: Ronchi

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998. Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 5

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DECRETO DI MODIFICA DELL'AREA MARINA PROTETTA.

Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31/01/2005

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO VISTA la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; VISTA la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche; VISTO l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; VISTO l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti; VISTO l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo; VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonchè in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato; VISTO il decreto ministeriale 12 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1998, con il quale e' stata istituita l'area marina protetta «Cinque Terre»; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, istitutivo del parco nazionale delle Cinque Terre, ed in particolare l'art. 1, comma 8, che prevede l'affidamento in gestione dell'area marina protetta «Cinque Terre» all'Ente parco nazionale delle Cinque Terre; VISTO in particolare l'art. 8 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997, il quale prevede che le disposizioni dello stesso decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate; VISTA la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime vincolistico di cui al decreto ministeriale del 12 dicembre 1997 istitutivo dell'area marina protetta «Cinque Terre», avanzata in data 5 novembre 2001 dal Parco nazionale delle Cinque Terre, in qualità di Ente gestore, ai sensi dell'art. 8 del suddetto decreto; VISTO il parere favorevole espresso in data 24 gennaio 2002 dalla Commissione di riserva dell'area marina protetta «Cinque Terre» sulla proposta di aggiornamento del decreto istitutivo della medesima area marina protetta «Cinque Terre», avanzata dal Parco nazionale delle Cinque Terre in qualità di Ente gestore; CONSIDERATO l'esito dell'incontro, svoltosi in data 18 luglio 2002 presso l'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, tra i rappresentanti della segreteria tecnica per le aree protette marine e del suddetto Ente parco, in qualità di Ente gestore dell'area marina protetta;

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VISTA la relazione tecnica a supporto della proposta di modifica dell'area marina protetta “Cinque Terre”, trasmessa in data 3 giugno 2003 dall'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre in qualita' di Ente gestore; VISTA l'istruttoria preliminare per l'aggiornamento dell'area marina protetta “Cinque Terre” svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del settembre 2003, con la quale si concorda, in linea di massima, con le motivazioni addotte dal soggetto gestore per la modifica del decreto ministeriale del 12 dicembre 1997 e si ravvisa la necessita' di aggiornare la zonazione dell'area marina protetta nell'ottica di una gestione dinamica della stessa; VISTO il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta “Cinque Terre”, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso dal comune di Riomaggiore con nota n. 9591 del 27 dicembre 2003 e le successive note n. 2004 del 18 marzo 2004 e n. 2690 del 14 aprile 2004; VISTO il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta “Cinque Terre”, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso dal comune di Levanto con la deliberazione di giunta comunale n. 5 del 16 gennaio 2004 e le successive note n. 3652 del 18 marzo 2004 e n. 1033 del 14 aprile 2004; VISTO il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta “Cinque Terre”, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso dal comune di Monterosso al Mare con nota n. 9609 del 29 dicembre 2003 e successive note n. 2571 del 18 marzo 2004 e n. 3366 del 14 aprile 2004; VISTO il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta “Cinque Terre”, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso dal comune di Vernazza con nota n. 5239 del 22 dicembre 2003 e la successiva nota n. 1432 del 15 aprile 2004; VISTO il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta “Cinque Terre” espresso dalla provincia della Spezia con nota prot. n. 2004/650 del 9 gennaio 2004; VISTO il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta “Cinque Terre”, ai sensi del citato art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso, con alcuni rilievi e correzioni, dalla Regione Liguria con delibera di giunta regionale prot. n. 20 del 16 gennaio 2004 e con successiva nota prot n. 49091/134 del 14 aprile 2004; RITENUTO opportuno accogliere le osservazioni della Regione Liguria con la nota prot: n. DPN/2D/7706/2004 del 16 marzo 2004 in particolare, relativamente alla possibilità di effettuare la balneazione nelle zone A, disciplinata e contingentata dal soggetto gestore, nel rispetto delle finalità istitutive dell'area marina protetta; VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 23 settembre 2004 dalla conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; RAVVISATA la necessità di provvedere all'aggiornamento dell'area marina protetta denominata «Cinque Terre»;

DECRETA

Articolo 1. 1. Il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, istitutivo dell'area marina protetta

«Cinque Terre», e' integralmente sostituito dal presente decreto, che ne assorbe tutti gli effetti sin qui prodotti.

Articolo 2. Denominazione

1. E' istituita l'area marina protetta denominata «Cinque Terre».

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Articolo 3. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora; c) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; d) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento; e) «imbarcazione», qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni; f) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo; g) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale; h) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; i) «natante», qualsiasi unita' navale, destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni; j) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua; k) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello; l) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo; m) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione; n) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come

disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

o) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT,

esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale individuati dal soggetto gestore; p) «ripopolamento attiva», l'attività di translocazione artificiale di individui

appartenenti ad una entità faunistica che e' già presente nell'area di rilascio; q) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come

definito all'art. 136 del codice della navigazione; r) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

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Articolo 4. Finalità 1. L'istituzione dell'area marina protetta «Cinque Terre» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale; b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la

realizzazione di programmi didattici e divulgativi; c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei

settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo

ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

Articolo 5. Delimitazione dell'area marina protetta 1. L'area marina protetta «Cinque Terre», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 3 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante: Punto Latitudine Longitudine A1) 44° 09'.05 N 009° 37'.10 E (in costa) B) 44° 08'.29 N. 009° 36'.06 E C) 44° 03'.54 N 009° 43'.48 E D1) 44° 04'.99 N 009° 45'.68 E (in costa) 2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84.

Articolo 6. Zonazione dell'area marina protetta 1. L'area marina protetta e' suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti. 2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 5:

a) il tratto di mare prospiciente la costa di Punta Mesco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine E1) 44° 08'.65 N 009° 37'.42 E (in costa) E) 44° 08'.46 N 009° 37'.24 E F) 44° 08'.05 N 009° 37'.58 E G) 44° 07'.88 N 009° 38'.29 E H) 44° 08'.16 N, 009° 38'.55 E H1) 44° 08'.25 N 009° 38'.34 E (in costa) b) il tratto di mare prospiciente la costa di Capo Monte Negro, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine T1) 44° 05'.43 N 009° 44'.37 E (in costa) T) 44° 05'.53 N 009° 44'.17 E U) 44° 05'.34 N 009° 44'.48 E U1) 44° 05'.58 N 009° 44'.81 E (in costa)

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3. La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 5:

a) il tratto di mare circostante la zona A di Punta Mesco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine L1) 44° 08'.98 N 009° 37'.10 E (in costa) L) 44° 08'.79 N 009° 36'.86 E M) 44° 07'.81 N 009° 37'.67 E N) 44° 07'.81 N 009° 38'.32 E P) 44° 08'.51 N 009° 38'.94 E P1) 44° 08'.68 N 009° 38'.58 E (in costa) b) il tratto di mare circostante la zona A di Capo Montenegro, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine Q1) 44° 05'.79 N 009° 44'.36 E (in costa) Q) 44° 05'.79 N 009° 44'.07 E R) 44° 05'.47 N 009° 43'.67 E S) 44° 05'.04 N 009° 44'.31 E S1) 44° 05'.52 N 009° 44'.94 E (in costa) 4. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, come delimitato all'art. 5.

Articolo 7. Attività non consentite 1. Nell'area marina protetta “Cinque Terre” non sono consentite le attività che possano alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente quanto previsto all'art. 9, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto previsto all'art. 8 non e' consentita:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio; l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo; b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca; c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche; d) qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente; e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonchè di sostanze tossiche o inquinanti; f) l'uso di fuochi all'aperto.

Articolo 8. Attività consentite 1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta “Cinque Terre” e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'art. 7 del presente decreto, sono consentite:

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Zona A di riserva integrale ) le attività di soccorso, di sorveglianza e servizio; b) le attività di ricerca scientifica autorizzate dal soggetto gestore; c) la balneazione, disciplinata dal soggetto gestore in base ad un regime di

turnazione e contingentamento definito sulla base A del monitoraggio dell'area marina protetta, con accesso da terra e da mare, esclusivamente a nuoto o con natanti condotti a remi, senza l'impiego di pinne, calzature e guanti;

d) la navigazione a remi, autorizzata dal soggetto gestore, ai natanti; e) le visite guidate subacquee, autorizzate dal soggetto gestore, anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, con un rapporto guida/sub non inferiore a 1/5, ai centri d'immersione aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto.;

Zona B di riserva generale a) le attività consentite in zona A; b) la navigazione a vela e a remi; c) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o

acquascooter e mezzi similari, autorizzata dal soggetto gestore, a velocità non superiore ai 5 nodi;

d) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto collettivo, alle visite guidate, e alle attività dei centri d'immersione, autorizzata dal soggetto gestore, a velocità non superiore ai 5 nodi; e) l'ormeggio, autorizzato dal soggetto gestore, in zone individuate mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; f) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; g) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; h) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; i) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore; j) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali.

Zona C di riserva parziale a) le attività consentite in zona A e in zona B; b) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocità non superiore ai 10 nodi; c) l'ancoraggio, in zone appositamente individuate, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; d) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore, per i non residenti, nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; e) la pesca sportiva con nasse e palamiti, con numero di ami a persona non

superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione, autorizzata dal soggetto gestore, per i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

f) la navigazione ai mezzi di linea, a velocità non superiore ai 15 nodi 3. Tutte le attività consentite di cui al precedente comma 1 sono disciplinate e', ove previsto, specificamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta “Cinque Terre”, secondo le modalità indicate dal successivo art. 10.

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Articolo 9 Gestione dell'area marina protetta 1. La gestione dell'area marina protetta “Cinque Terre”, ai sensi dell'art. 2, comma 37 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, resta affidata all'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, già individuato dall'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, istitutivo del parco nazionale delle Cinque Terre. 2. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore di cui al comma 1:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane di cui al comma 2; b) il rispetto del termine per la predisposizione del Regolamento di cui all'art.

10, comma 2;

c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

3. Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio può revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto. Articolo 10. Disciplinare provvisorio e Regolamento 1. Il soggetto gestore dell'area marina protetta “Cinque Terre”, conformemente alle direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, considerate le peculiarità e le specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, determina con disciplinare provvisorio e quindi con Regolamento, di cui al comma 2, le modalità e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta, previste all'art. 8 del presente decreto. 2. Il Regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell'area marina protetta “Cinque Terre”, formulato entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, e' approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 2 e comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore predispone un disciplinare provvisorio delle attività consentite, di cui all'art. 8, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. Il disciplinare provvisorio, sottoposto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la verifica di conformità con il presente decreto istitutivo, e' recepito con ordinanza della competente Capitaneria di Porto. 5. Fino all'adozione del disciplinare provvisorio non sono consentite le attività di cui all'art. 8 per le quali e' previsto il rilascio di una specifica autorizzazione del soggetto. 6. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività di cui all'art. 8, il soggetto gestore può prevedere nel disciplinare provvisorio e nel Regolamento misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. 7. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le finalità istitutive, il soggetto gestore predispone e attua iniziative per la specifica valorizzazione delle realta' socio-economiche locali, con prioritario riferimento alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi. Articolo 11. Commissione di riserva 1. La commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta “Cinque Terre”, formula proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere sulla proposta di disciplinare provvisorio e di regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell'area marina protetta, nonché sulle previsioni relative alle spese di gestione e sulla proposta di aggiornamento di cui all'art. 14, comma 2. 2. Il parere della commissione di riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Articolo 12. Demanio marittimo

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1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta “Cinque Terre”, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dall'amministrazione competente d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive. 2. Per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si verifica l'acquisizione gratuita a favore del soggetto gestore, il quale predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 3. Al fine di coordinare quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette, relativamente alla tutela e salvaguardia degli ambiti territoriali ricompresi nelle aree marine protette, con le competenze -in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti- di cui alla legge della Regione Liguria del 28 aprile 1999, n. 13, gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione territoriale degli assetti costieri nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, relativi ai comuni ricadenti nell'area marina protetta, sono realizzati mediante concertazione con il soggetto gestore dell'area marina protetta.

Articolo 13. Monitoraggio e aggiornamento 1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta. 2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto che concernono la perimetrazione, la zonazione, i regimi di tutela e le finalità istitutive alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio le necessarie modifiche. Articolo 14. Sorveglianza 1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

Articolo 15. Sanzioni 1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle disposizioni emanate dal soggetto gestore dell'area marina protetta di “Cinque Terre” si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

Roma, 9 novembre 2004

Il Ministro: Matteoli

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AREA MARINA PROTETTA CINQUE TERRE

DISCIPLINARE PROVVISORIO

(ex Art. 10, decreto 9 novembre 2004 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio

2005, di modifica dell’area marina protetta denominata “Cinque Terre”)

Il presente Disciplinare Provvisorio si applica alle attività che, secondo quanto stabilito nell’art. 8 del decreto 9 novembre 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono consentite nell’area marina protetta Cinque Terre, in quanto regolamentate e/o autorizzate dall’Ente parco nazionale delle Cinque Terre, in qualità di Ente gestore. Fino all’adozione del Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta di cui all’articolo 10 del decreto 9 novembre 2004 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, è adottata la seguente disciplina provvisoria delle attività consentite, ferme restando l’osservanza delle normative vigenti nonché le disposizioni della locale autorità marittima.

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 – Definizioni 1. Ai fini del presente disciplinare si intende:

a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora; c) «balneazione», l’attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l’impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; d) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti, impropriamente, campi boe; e) «centri di immersione», le società, imprese, associazioni o circoli sportivi che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento; f) «imbarcazione», qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 10 e fino a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni; g) «immersione subacquea», l’insieme delle attività effettuate con l’utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino e all’addestramento subacqueo; h) «locazione di unità da diporto », il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a far godere all’altra per un dato tempo l’unità navale, secondo quanto previsto dalla Legge 11 Febbraio 1971, n. 50. L’unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi; i) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale; j) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell’andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

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k) «natante», qualsiasi unità navale, destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni; l) «nave da diporto», qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni; m) «noleggio di unità da diporto», anche detto charter nautico, il contratto con il quale l’armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne a sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio; n) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un’opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello; o) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo; p) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione; q) «pescaturismo», l’attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall’equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative; r) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999; s) «ripopolamento attivo», l’attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell’area di rilascio; t) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta; u) «trasporto passeggeri» l’attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l’utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri condotte da personale marittimo; v) «trasporto marittimo di linea», l’attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti; w) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all’articolo 136 del codice della navigazione; x) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l’utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all’osservazione dell’ambiente marino emerso e costiero; y) «zonazione», la suddivisione dell’area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

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Articolo 2 - Disposizioni generali e attività non consentite 1. Nell’area marina protetta Cinque Terre, come definita e delimitata nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005, ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell’ambiente e comprometterne le finalità istitutive. 2. Coerentemente a quanto previsto all’articolo 19, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non è consentita:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, la navigazione, l’ancoraggio, l’ormeggio, l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l’acquacoltura e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) l'uso di fuochi all'aperto. 3. In particolare, nelle zone A, B e C dell’area marina protetta Cinque Terre, non sono consentite le seguenti attività: Zona Attività non consentite

a) ricerca scientifica non autorizzata b) balneazione non autorizzata c) navigazione a remi non autorizzata d) immersioni subacquee guidate non autorizzate

Zona A di riserva integrale e) navigazione a motore e a vela f) utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari g) pratica dello sci nautico e sport acquatici similari h) ormeggio e ancoraggio i) trasporto passeggeri e di linea j) pesca professionale e sportiva k) immersioni subacquee individuali l) immissione di specie alloctone m) ripopolamento attivo n) pescaturismo o) visite guidate a) ricerca scientifica non autorizzata b) balneazione non autorizzata c) navigazione a motore ai natanti non autorizzata d) ormeggio non autorizzato e) trasporto passeggeri non autorizzati f) visite guidate non autorizzate g) pesca professionale non autorizzata h) pesca sportiva non autorizzata i) immersioni subacquee guidate non autorizzate

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Zona B di riserva generale j) immersioni subacquee individuali non autorizzate generale k) navigazione a motore a imbarcazioni e navi da diporto l) utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari m) pratica dello sci nautico e sport acquatici similari n) ancoraggio o) pescaturismo p) pesca subacquea e a strascico q) immissione di specie alloctone r) ripopolamento attivo s) trasporto di linea a) ricerca scientifica non autorizzata b) ormeggio non autorizzato c) ancoraggio non autorizzato d) trasporto passeggeri e di linea non autorizzati e) visite guidate non autorizzate f) pesca professionale non autorizzata g) pesca sportiva non autorizzata h) immersioni subacquee guidate non autorizzate

Zona C di riserva parziale i) immersioni subacquee individuali non autorizzate parziale j) navigazione a motore navi da diporto k) utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari l) pratica dello sci nautico e sport acquatici similari m) pesca subacquea e a strascico n) immissione di specie alloctone o) ripopolamento attivo

4. Con provvedimento dell’Ente parco, è predisposta una planimetria dell’area marina protetta Cinque Terre, ove sono individuate la perimetrazione, la zonazione, le aree di ormeggio, i centri accoglienza dell’area marina protetta, i siti delle immersioni subacquee, le corsie di atterraggio per i mezzi di linea ed il limite dei 300 metri dalla costa.

Articolo 3 - Attività consentite 1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell’area marina protetta Cinque Terre e delle sue finalità istitutive, sono consentite: Zona A di riserva integrale

a) le attività di soccorso, di sorveglianza e servizio; b) le attività di ricerca scientifica autorizzate dall’Ente parco; c) la balneazione autorizzata dall’Ente parco; d) la navigazione a remi autorizzata dall’Ente parco ; e) le visite guidate subacquee autorizzate dall’Ente parco, svolte dai centri d'immersione aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo;

Zona B di riserva generale a) le attività di soccorso, di sorveglianza e servizio; b) le attività di ricerca scientifica autorizzate dall’Ente parco; c) la balneazione autorizzata dall’Ente parco; d) la navigazione a vela e a remi; e) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, autorizzata dall’Ente parco, a velocità non superiore ai 5 nodi;

f) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto passeggeri, alle visite guidate e alle attività dei centri d’immersione, autorizzata dall’Ente parco, a velocità non superiore ai 5 nodi;

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g) l'ormeggio, autorizzato dall’Ente parco, negli appositi campi ormeggio installati dal medesimo Ente parco; h) l’esercizio della piccola pesca artigianale, autorizzata dall’Ente parco, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; i) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dall’Ente parco e riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta; j) le visite guidate subacquee, autorizzate dall’Ente parco; k) le immersioni subacquee, autorizzate dall’Ente parco;

Zona C di riserva parziale a) le attività di soccorso, di sorveglianza e servizio; b) le attività di ricerca scientifica autorizzate dall’Ente parco; c) la balneazione; d) la navigazione a vela e a remi; e) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocità disciplinata in funzione della distanza dalla costa; f) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto passeggeri, alle

visite guidate e alle attività dei centri d’immersione, autorizzata dall’Ente parco,a velocità disciplinata in funzione della distanza dalla costa;

g) la navigazione ai mezzi di linea, autorizzata dall’Ente parco, a velocità disciplinata in funzione della distanza dalla costa; h) l'ormeggio autorizzato dall’Ente parco, negli appositi campi ormeggio installati dal medesimo Ente parco; i) l’ancoraggio autorizzato dall’Ente parco; j) l’esercizio della piccola pesca artigianale, autorizzata dall’Ente parco, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta,alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; k) l’attività di pescaturismo, autorizzata dall’Ente parco, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; l) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dall’Ente parco e riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta; m) la pesca sportiva con nasse e palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione, autorizzata dall’Ente parco, riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta; n) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dall’Ente parco, ai non residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta. o) le visite guidate subacquee autorizzate dall’Ente parco; p) le immersioni subacquee autorizzate dall’Ente parco.

Capo II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Articolo 4 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica 1. Nell’area marina protetta sono consentite esclusivamente le attività di ricerca scientifica autorizzate dall’Ente parco.

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2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di ricerca scientifica, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell’Allegato 1 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante. 3. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l’esercizio dell’attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull’unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’Ente parco al termine di scadenza dell’autorizzazione. 4. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l’attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 3 mesi prima della data prevista di inizio attività. 5. I programmi di ricerca scientifica nell’area marina protetta coordinati dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio sono autorizzati, previa comunicazione all’Ente parco da parte del Soggetto attuatore, fornendo le seguenti indicazioni:

a. piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; b. attrezzatura utilizzata ai fini del prelievo e delle analisi; c. parametri analizzati.

6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica, compresi i programmi coordinati dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, è rilasciata a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all’Ente parco una relazione tecnico-scientifica sull’attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuate in cui verrà citata la collaborazione con l’area marina protetta. 7. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 8. Nell’ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall’Ente parco per le finalità di monitoraggio e gestione dell’area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti o organismi esterni. 9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell’area marina protetta Cinque Terre.

Articolo 5 - Disciplina dell'attività di balneazione 1. La balneazione è consentita nelle zone A, previa autorizzazione dell’Ente parco, con accesso da terra e da mare, esclusivamente a nuoto o con natanti condotti a remi, senza l’impiego di pinne, calzature e guanti, dal 1 maggio al 30 settembre; 2. La balneazione è consentita nelle zone B, previa autorizzazione dell’Ente Parco, con accesso da terra e da mare, esclusivamente a nuoto o con unità navali autorizzate; 3. La balneazione è consentita liberamente in zona C. 4. Le autorizzazioni alla balneazione nelle zone A e B sono rilasciate da parte dell’Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell’Allegato 2 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante; 5. Ai fini dell’esercizio della balneazione nelle zone A e B, salva la necessità di contingentamento dell’attività, possono richiedere l’autorizzazione:

a) i residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; b) i proprietari di abitazioni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; c) coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; d) i parenti di primo grado e affini dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c); e) i risiedenti stagionalmente per almeno 3 pernottamenti consecutivi in una struttura ricettiva nei comuni ricadenti nell’area marina protetta.

6. Nel decidere il contingentamento dell’attività, l’Ente parco stabilirà un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all’attività da limitare, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento. 7. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente comma 5, sarà considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell’area marina protetta.

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8. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente comma 5, lettera e), sarà considerato titolo preferenziale l’adesione da parte della struttura ricettiva al circuito del marchio di qualità ambientale promosso dall’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre. 9. L’eventuale rigetto dell’istanza di autorizzazione, così come un’interdizione totale dell’attività, sarà motivata dall’Ente parco esplicitando le ragioni di tutela ambientale di cui all’art. 23, comma 6, sottese al provvedimento. L’Ente parco pubblicizzerà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione e le modalità di richiesta di autorizzazione, in particolare tramite affissioni in prossimità delle aree interdette o le cui attività sono state limitate, nonché sul sito internet ufficiale. 10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l’attività di balneazione le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell’area marina protetta Cinque Terre.

Articolo 6 - Disciplina dell’attività di ormeggio 1. Nelle zone A dell’area marina protetta non è consentito l’ormeggio. 2. Nelle zone B è consentito, previa autorizzazione dell’Ente parco, l’ormeggio dei natanti, già autorizzati al transito nelle zone B, nei campi ormeggio predisposti dal medesimo Ente parco. 3. Nella zona C è consentito, previa autorizzazione dell’Ente parco, l’ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni nei campi ormeggio predisposti dal medesimo Ente parco. 4. All’interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio non è consentito l’ancoraggio; non è consentito l’ormeggio di più unità al medesimo gavitello; l’ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall’Ente parco; in caso di ormeggio non preassegnato, l’ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione). 5. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell’Ente parco, l’ormeggio delle unità navali delle imprese aventi sede legale nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, impegnate in attività dei centri d’immersione, pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate, ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati in modo diverso in funzione della categoria a cui sono riservati, appositamente predisposti dall’Ente parco, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 6. Ai fini dell’esercizio dell’attività di ormeggio nell’area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell’Allegato 3 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante. 7. Ai fini dell’esercizio dell’ormeggio nei campi boe predisposti per il diporto in zona B, salva la necessità di contingentamento dell’attività, possono richiedere l’autorizzazione:

a) i residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; b) i proprietari di abitazioni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; c) coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; d) i parenti di primo grado e affini dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c); e) i risiedenti stagionalmente per almeno 3 pernottamenti consecutivi in una struttura ricettiva nei comuni ricadenti nell’area marina protetta.

8. Nel decidere il contingentamento dell’attività, l’Ente parco stabilirà un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all’attività da limitare, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento. 9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente comma 7, sarà considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell’area marina protetta. 10. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente comma 7, lettera e), sarà considerato titolo preferenziale l’adesione da parte della struttura ricettiva al circuito del marchio di qualità ambientale promosso dall’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre. 11. L’eventuale rigetto dell’istanza di autorizzazione, così come un’interdizione totale dell’attività, sarà motivata dall’Ente parco esplicitando le ragioni di tutela ambientale di

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cui all’art. 23, comma 6, sottese al provvedimento. L’Ente parco pubblicizzerà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione e le modalità di richiesta di autorizzazione, in particolare tramite affissioni in prossimità delle aree interdette o le cui attività sono state limitate, nonché sul sito internet ufficiale. 12. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l’esercizio dell’attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull’unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’Ente parco al termine di scadenza dell’autorizzazione. 13. I titolari di concessioni demaniali marittime in vigore alla data di emanazione del presente disciplinare attinenti gavitelli singoli di ormeggio e altri spazi per l’ormeggio nell’area marina protetta, dovranno richiedere il rinnovo all’Amministrazione competente unitamente alla richiesta di autorizzazione all’Ente parco, comunicando gli estremi della concessione già in loro possesso. 14. Eventuali nuove richieste di concessioni demaniali marittime dovranno essere inoltrate all’Amministrazione competente unitamente alla richiesta di autorizzazione all’Ente parco. 15. Con provvedimento dell’Ente parco, sono individuati gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto nelle zone B e C, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali ed attrezzati, delimitati e segnalati secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Articolo 7 - Disciplina dell’attività di ancoraggio 1. L’ancoraggio è consentito dall’alba al tramonto, e comunque non oltre le ore 20, previa autorizzazione dell’Ente Parco, esclusivamente in zona C, al di fuori degli specchi acquei adibiti a campi ormeggio, in apposite zone individuate con provvedimento dell’Ente Parco. 2. È vietato l’ancoraggio nelle aree appositamente individuate e segnalate dall’Ente parco in quanto interessate dalla presenza di biocenosi sensibili, quali le praterie di Posidonia oceanica e i fondali rocciosi a coralligeno. 3. Con provvedimento dell’Ente parco, sono individuati gli specchi acquei dove è vietato l’ancoraggio ai fini della tutela delle biocenosi sensibili di cui al precedente comma 2, delimitati e segnalati secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 4. Ai fini dell’esercizio dell’attività di ancoraggio nell’area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente parco, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici del diporto, secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell’Allegato 4 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante. 5. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l’esercizio dell’attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull’unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’Ente parco al termine di scadenza dell’autorizzazione.

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Articolo 8 - Disciplina della navigazione da diporto 1. Nell’area marina protetta Cinque Terre è vietato l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari. 2. Nell’area marina protetta, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dalle disposizioni della locale autorità marittima, la navigazione è consentita oltre la distanza di 100 metri dalla costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 metri dalla costa bassa e dagli arenili frequentati dai bagnanti. 3. Nelle zone A è consentita, previa autorizzazione dell’Ente parco e compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, la navigazione a remi, al solo scopo di effettuare la balneazione, in numero non superiore ad un natante per richiedente, ai natanti di proprietà di:

a) residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; b) proprietari di abitazioni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; c) coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; d) parenti di primo grado e affini dei soggetti di cui ai precedenti punti a), b) e c).

4. Per la navigazione a remi nelle zone A con natanti dotati di fuoribordo è fatto obbligo di sollevare il piede del motore in posizione di riposo, con l’elica fuori dall’acqua; 5. Nelle zone B e C è consentita la navigazione a remi e a vela; 6. Per la navigazione a remi nelle zone B con natanti dotati di fuoribordo, non autorizzati alla navigazione a motore, è fatto obbligo di sollevare il piede del motore in posizione di riposo, con l’elica fuori dall’acqua; 7. Nelle zone B è consentita la navigazione a motore, a velocità non superiore a 5 nodi, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, ai natanti da diporto autorizzati dall’Ente parco, in numero non superiore ad un natante per richiedente, di proprietà di:

a) residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; b) proprietari di abitazioni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; c)coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; d) parenti di primo grado e affini dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

8. Nel decidere il contingentamento dell’attività in zona A e B, l’Ente parco stabilirà un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all’attività da limitare, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento. 9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui ai precedenti commi 3 e 7, sarà considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell’area marina protetta. 10. L’eventuale rigetto dell’istanza di autorizzazione, così come un’interdizione totale dell’attività, sarà motivata dall’Ente parco esplicitando le ragioni di tutela ambientale di cui all’art. 23, comma 6, sottese al provvedimento. L’Ente parco pubblicizzerà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione e le modalità di richiesta di autorizzazione, in particolare tramite affissioni in prossimità delle aree interdette o le cui attività sono state limitate, nonché sul sito internet ufficiale. 11. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 7 sarà considerato titolo preferenziale la dotazione di sistemi di propulsione quali motori elettrici, motori alimentati con combustibile biodiesel, motori a 4 tempi benzina verde o motori a 2 tempi ad iniezione diretta, ovvero conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche. 12. Nelle zone B è consentita la navigazione a motore, a velocità non superiore a 5 nodi, ai natanti da diporto non di proprietà dei soggetti di cui al precedente comma 7, autorizzati dall’Ente parco compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, purché muniti di:

a) motori elettrici, motori alimentati con combustibile biodiesel, motori a 4 tempi benzina verde o motori a 2 tempi ad iniezione diretta, ovvero conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche.

13. Nelle zone B è vietata la navigazione a motore ai natanti non autorizzati, alle imbarcazioni e alle navi da diporto.

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14. Nella zona C è consentita la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, con le seguenti modalità:

a) a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa; b) a velocità non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 metri dalla costa.

15. Nella zona C è vietata la navigazione a motore con navi da diporto. 16. È consentito l’accesso alle grotte ai natanti condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate, per impedire il danneggiamento delle pareti e delle formazioni rocciose. 17. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 18. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. 19. Ai fini dell’esercizio della navigazione da diporto nell’area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell’Allegato 5 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante. 20. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l’esercizio dell’attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull’unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’Ente parco al termine di scadenza dell’autorizzazione. 21. Con provvedimento dell’Ente parco, per motivi di sicurezza della balneazione e di migliore fruibilità, sono individuati gli specchi acquei antistanti gli arenili ove consentire esclusivamente la navigazione a remi in corrispondenza delle corsie di atterraggio, delimitati e segnalati secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 22. L’Ente parco si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio. 23. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell’area marina protetta Cinque Terre.

Art. 9 - Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate 1. Nell’area marina protetta, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dalle disposizioni della locale autorità marittima, la navigazione è consentita oltre la distanza di 100 metri dalla costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 metri dalla costa bassa e dagli arenili frequentati dai bagnanti. 2. Nelle zone A è vietata la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate. 3. Nelle zone B, la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate autorizzati dall’Ente parco è consentita alla velocità massima di 5 nodi. 4. In zona C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate autorizzati dall’Ente parco è consentita, con le seguenti modalità:

a) a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa; b) a velocità non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 metri dalla costa.

5. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

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6. È consentito l’accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti a trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate, per impedire il danneggiamento delle pareti e delle formazioni rocciose. 7. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 8. Ai fini dell’esercizio dell’attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell’area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell’Allegato 6 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante. 9. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l’esercizio dell’attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull’unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’Ente parco al termine di scadenza dell’autorizzazione. 10. Coerentemente con l’art. 14, comma 1, della legge 394/91 – ed, in particolare, con l’esigenza di tutelare l’interesse pubblico alla creazione delle condizioni di mercato del lavoro idonee a frenare e/o invertire il fenomeno migratorio, causa diretta e indiretta del degrado ambientale ed idrogeologico, il cui recupero è posto quale obiettivo prioritario dell’attività istituzionale dell’area marina protetta - ai fini dell’esercizio dell’attività di trasporto passeggeri e visite guidate, l’Ente parco privilegia le richieste di autorizzazione avanzate dai residenti, nonché dalle imprese e dalle associazioni con maggior numero dei propri soci residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta. 11. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, le unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate entro il 1 gennaio 2007 devono:

a) essere equipaggiate con motore fuoribordo elettrico, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta, o con motore entrobordo alimentato a biodiesel, ovvero con motori conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche; b) essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione; c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.

12. Fino alla data indicata al comma 11, tali requisiti costituiscono criteri preferenziali per il rilascio della relativa autorizzazione. 13. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire all’Ente parco dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta, e di fornire agli utenti l’apposito materiale informativo predisposto dall’Ente parco. 14. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il soggetto richiedente dovrà dichiarare il proprio impegno a stipulare idonea convenzione con l’Ente Parco, anche in merito alle tariffe da praticare. 15. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per i mezzi di trasporto passeggeri e le unità navali adibite alle visite guidate le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell’area marina protetta Cinque Terre.

Art. 10 - Disciplina delle attività di locazione di unità da diporto. 1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di locazione di unità da diporto nell’area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell’Allegato 7 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante.

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2. Coerentemente con l’art. 14, comma 1, della legge 394/91 – ed, in particolare, con l’esigenza di tutelare l’interesse pubblico alla creazione delle condizioni di mercato del lavoro idonee a frenare e/o invertire il fenomeno migratorio, causa diretta e indiretta del degrado ambientale ed idrogeologico, il cui recupero è posto quale obiettivo prioritario dell’attività istituzionale dell’area marina protetta - ai fini dell’esercizio dell’attività di locazione di unità da diporto, l’Ente parco privilegia le richieste di autorizzazione avanzate dai residenti, nonché dalle imprese e dalle associazioni con maggior numero dei propri soci residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta. 3. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l’esercizio dell’attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull’unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’Ente parco al termine di scadenza dell’autorizzazione. 4. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire agli utenti adeguata informazione circa il disciplinare provvisorio e il decreto istitutivo dell’area marina protetta Cinque Terre, anche attraverso l’apposito materiale informativo predisposto dall’Ente parco; 5. Gli utenti dei servizi di locazione di unità da diporto sono obbligati a dichiarare la presa visione del disciplinare provvisorio e del decreto istitutivo dell’area marina protetta Cinque Terre; 6. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire all’Ente parco dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta. 7. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il soggetto richiedente dovrà dichiarare il proprio impegno a stipulare idonea convenzione con l’Ente Parco, anche in merito alle tariffe da praticare. 8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto in locazione le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell’area marina protetta Cinque Terre.

Art. 11 - Disciplina delle attività di noleggio di unità da diporto. 1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di noleggio di unità da diporto - anche detto di charter nautico - nell’area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell’Allegato 8 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante. 2. Coerentemente con l’art. 14, comma 1, della legge 394/91 – ed, in particolare, con l’esigenza di tutelare l’interesse pubblico alla creazione delle condizioni di mercato del lavoro idonee a frenare e/o invertire il fenomeno migratorio, causa diretta e indiretta del degrado ambientale ed idrogeologico, il cui recupero è posto quale obiettivo prioritario dell’attività istituzionale dell’area marina protetta - ai fini dell’esercizio dell’attività di noleggio, l’Ente parco privilegia le richieste di autorizzazione avanzate dai residenti, nonché dalle imprese e dalle associazioni con maggior numero dei propri soci residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta. 3. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l’esercizio dell’attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull’unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’Ente parco al termine di scadenza dell’autorizzazione. 4. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire agli utenti adeguata informazione circa il disciplinare provvisorio e il decreto istitutivo dell’area marina protetta Cinque Terre, anche attraverso l’apposito materiale informativo predisposto dall’Ente Parco; 5. Gli utenti dei servizi di noleggio sono obbligati a dichiarare la presa visione del disciplinare provvisorio e del decreto istitutivo dell’area marina protetta Cinque Terre; 6. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire all’Ente Parco dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta.

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7. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il soggetto richiedente dovrà dichiarare il proprio impegno a stipulare idonea convenzione con l’Ente Parco, anche in merito alle tariffe da praticare. 8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto adibite a charter nautico e noleggio le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell’area marina protetta Cinque Terre.

Art. 12 - Disciplina del trasporto marittimo di linea 1. Nell’area marina protetta, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dalle disposizioni della locale autorità marittima, la navigazione è consentita oltre la distanza di 100 metri dalla costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 metri dalla costa bassa e dagli arenili frequentati dai bagnanti. 2. La navigazione dei mezzi di linea non è consentita nelle zone A e B. 3. In zona C, la navigazione dei mezzi di linea è consentita, previa autorizzazione dell’Ente parco, con le seguenti modalità:

a) a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa; b) a velocità non superiore a 15 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.

4. La navigazione è consentita parallelamente alla linea di costa; nel corso delle operazioni di avvicinamento alle aree di attracco e ormeggio, la navigazione è consentita perpendicolarmente alla linea di costa, all’interno di appositi corridoi individuati dall’Ente parco. 5. Nel caso di concomitanza all’attracco fra due o più mezzi di linea, è fatto divieto di stazionare ad una distanza inferiore ai 350 metri dalla costa ai mezzi in attesa di effettuare le operazioni di avvicinamento all’attracco. 6. Durante lo stazionamento all’interno dei porticcioli e degli approdi i mezzi di linea dovranno provvedere allo spegnimento dei motori e procedere comunque a lento moto, nei limiti di manovrabilità consentiti dall’unità navale. 7. Con provvedimento dell’Ente parco, sono individuate le rotte di navigazione dei mezzi di linea di cui al precedente comma 4, delimitate e segnalate secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 8. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 9. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 10. Ai fini dell’esercizio della navigazione dei mezzi di linea nell’area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell’Allegato 9 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante. 11. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l’esercizio dell’attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull’unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’Ente parco al termine di scadenza dell’autorizzazione. 12. Le unità navali adibite al trasporto di linea entro il 1 gennaio 2007 devono:

a) essere equipaggiate con motore alimentato a biodiesel, ovvero con motori conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche; b) essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione; c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.

13. Fino alla data indicata al comma 12, tali requisiti costituiscono criteri preferenziali per il rilascio della relativa autorizzazione.

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14. In caso di sostituzione dei mezzi nautici di linea per problemi tecnici, è necessario richiedere un nuovo rilascio dell’autorizzazione. 15. Nuove autorizzazioni ai mezzi di linea verranno rilasciate esclusivamente se compatibili con le esigenze di tutela ambientale e le capacità di carico dell’area marina protetta. 16. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire all’Ente Parco dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta, e di fornire agli utenti l’apposito materiale informativo predisposto dall’Ente parco. 17. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il soggetto richiedente dovrà dichiarare il proprio impegno a stipulare idonea convenzione con l’Ente Parco, anche in merito alle tariffe da praticare, che dovranno prevedere appositi benefici per i soggetti residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta. 18. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, a bordo di ogni unità di linea dovrà essere garantito un apposito spazio attrezzato a disposizione dell’Ente Parco per attività istituzionali, di informazione, commercializzazione di prodotti e servizi. 19. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per i mezzi di linea le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell’area marina protetta Cinque Terre.

Articolo 13 - Disciplina dell’attività di pesca professionale 1. Nell’area marina protetta Cinque Terre è vietata la pesca delle seguenti specie:

a. Cernia (Ephinepleus sp.); b. Cernia di fondale (Polyprion americanus); c. Nacchera (Pinna nobilis).

2. Nelle zone A e nella zona B circostante la Punta Montenero è vietata qualunque attività di pesca professionale. 3. Nella zona B circostante la Punta Mesco e nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell’Ente parco, la piccola pesca artigianale, riservata alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni ricadenti nell’area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, costituite da soci residenti o che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi:

a) con reti da posta, secondo le seguenti modalità: - le reti devono essere calate non prima di 2 ore dal tramonto e salpate non meno di 2 ore dopo l’alba successiva e comunque non oltre le ore 08.00; - le reti devono essere calate perpendicolarmente alla linea di costa; - Ogni imbarcazione autorizzata potrà imbarcare al massimo 2.300 metri di reti così suddivise:

x) ogni imbarcazione autorizzata potrà imbarcare fino ad un massimo di 2.300 metri di rete con maglie superiori a 55 millimetri (comunemente nominate maglie del 9); y) ogni imbarcazione autorizzata potrà imbarcare fino ad un massimo di 1.800 metri di rete con maglie da 55 millimetri (comunemente denominate maglie del 9); z) ogni imbarcazione autorizzata potrà imbarcare fino ad un massimo di 500 metri di rete con maglie da 38,46 millimetri (comunemente denominate maglie del 13) ed un massimo di 1.200 metri di rete con maglie da 55 millimetri, è vietato l’utilizzo di reti con maglie diverse da quelle indicate ai punti x), y) e z);

b) con palamiti, come previsto dalla normativa vigente; c) pesca alla lampara o a circuizione, su imbarcazioni entro i 10 metri di lunghezza f.t., con reti tipo cianciolo di lunghezza massima di 200 metri, calando la rete a non meno di 30 metri dalla costa e calando la rete a non meno di 35 metri dalla costa; d) gli attrezzi di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono utilizzabili in alternativa fra loro, in periodi diversi, indicati all’atto della richiesta di autorizzazione.

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4. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 5. Ai fini dell’esercizio della pesca professionale nell’area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell’Allegato 10 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante. 6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l’attività di pesca professionale deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività. 7. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, all’atto della richiesta deve essere dichiarato l’eventuale utilizzo promiscuo di reti da posta, indicando lunghezza totale per tipo di maglia e periodo di utilizzo. 8. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l’esercizio dell’attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull’unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’Ente parco al termine di scadenza dell’autorizzazione. 9. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire all’Ente parco dati e informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta. 10. L’Ente parco si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di verifica della necessità di limitare le attività di pesca per le finalità di tutela delle risorse ittiche. 11. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l’Ente parco si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di prelievo delle risorse ittiche, con particolare riferimento alle seguenti specie:

a) Aragosta rossa (Palinurus elephas) b) Astice (Homarus gammarus) c) Cicala (Scyllarus arctus) d) Magnosa (Scyllarides latus)

12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell’area marina protetta Cinque Terre.

Articolo 14 - Disciplina dell’attività di pesca sportiva 1. Nell’area marina protetta Cinque Terre è vietata la pesca sportiva delle seguenti specie:

a) Cernia (Ephinepleus sp.); b) Cernia di fondale (Polyprion americanus); c)Nacchera (Pinna nobilis).

2. La pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l’area marina protetta. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all’interno dell’area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell’Ente parco, esclusivamente alloggiando i suddetti attrezzi, smontati, all’interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi, lungo rotte predefinite dichiarate all’atto della richiesta di autorizzazione. 3. Le gare di pesca sportiva sono vietate in tutta l’area marina protetta. 4. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca sportiva. 5. Nelle zone B è consentita, previa autorizzazione dell’Ente parco, la pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, con i seguenti attrezzi:

a) con bolentino dall’imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non più di 2 ami; b) con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami; c) con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione; d) con totanara o polpara, con o senza esca, limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 15dicembre.

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6. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell’Ente parco, un prelievo cumulativo giornaliero di pesce, molluschi ottopodi, decapodi, fino a 3 kg per persona e comunque non superiore a 5 kg per unità navale, nel caso in cui a bordo vi sia più di una persona , salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore, ai residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta; 7. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell’Ente parco, un prelievo cumulativo giornaliero di molluschi bivalvi e gasteropodi a scopo di esca fino a 2 kg per persona, ai residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; 8. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell’Ente parco, la pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, con i seguenti attrezzi:

a) con bolentino dall’imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non più di 2 ami; b) con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami; c) con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione; d) con totanara o polpara, con non più di 2 totanare a imbarcazione, limitatamente ai periodi determinati con provvedimento dell’Ente parco; e) con palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione, f) con 1 nassa nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto, se munita del contrassegno identificativo rilasciato dall’Ente parco al momento dell’autorizzazione.

9. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell’Ente parco, la pesca sportiva ai non residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, con un massimo di 2 canne o lenze da terra, a non più di 2 ami. 10. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 11. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente comma 9, sarà considerato titolo preferenziale l’adesione da parte della struttura ricettiva al circuito del marchio di qualità ambientale promosso dall’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre. 12. Nella zona C, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla pesca sportiva, salva la necessità di contingentamento dell’attività, sono equiparati ai residenti le seguenti categorie:

a) i proprietari di abitazioni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; b) coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta.

13. Nel decidere il contingentamento dell’attività, l’Ente parco stabilirà un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all’attività da limitare, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento. 14. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente comma 12, sarà considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell’area marina protetta. 15. L’eventuale rigetto dell’istanza di autorizzazione, così come un’interdizione totale dell’attività, sarà motivata dall’Ente parco esplicitando le ragioni di tutela ambientale di cui all’art. 23, comma 6, sottese al provvedimento. L’Ente parco pubblicizzerà con ogni mezzo i provvedimenti d’interdizione e le modalità di richiesta di autorizzazione, in particolare tramite affissioni in prossimità delle aree interdette o le cui attività sono state limitate, nonché sul sito internet ufficiale. 16. Ai fini dell’esercizio della pesca sportiva nell’area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell’Allegato 11 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante. 17. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l’esercizio dell’attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da

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esporre sull’unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’Ente parco al termine di scadenza dell’autorizzazione. 18. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire all’Ente parco dati e informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta. 19. Il transito di unità navali all’interno dell’area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente Disciplinare è consentito, previa autorizzazione dell’Ente parco, esclusivamente ai residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, alloggiando i suddetti attrezzi, con gli ami disarmati, all’interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi, lungo rotte predefinite che saranno individuate con provvedimento dell’Ente parco. 20. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l’Ente parco si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di esercizio della pesca sportiva, con particolare riferimento alle seguenti specie:

a) Aragosta rossa (Palinurus elephas) b) Astice (Homarus gammarus) c) Cicala (Scyllarus arctus) d) Magnosa (Scyllarides latus)

21. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell’area marina protetta Cinque Terre.

Articolo 15 - Disciplina dell’attività di pescaturismo 1. Nell’area marina protetta Cinque Terre è vietata la pesca delle seguenti specie:

a)Cernia (Ephinepleus sp.); b)Cernia di fondale (Polyprion americanus); c)Nacchera (Pinna nobilis).

2. Nelle zone A e nelle zone B dell’area marina protetta è vietata qualunque attività di pescaturismo. 3. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell’Ente parco, l’attività di pescaturismo, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attività individualmente o in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell’area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, costituite preferibilmente da soci residenti o, in subordine, che abbiano risieduto per almeno dieci anni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, e ai soci delle suddette cooperative, inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con gli attrezzi e le modalità previste per la pesca professionale al precedente Articolo 14, comma 3, del presente Disciplinare. 4. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 5. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi. 6. Ai fini dell’esercizio dell’attività di pescaturismo nell’area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell’Allegato 12 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante. 7. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l’esercizio dell’attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull’unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’Ente parco al termine di scadenza dell’autorizzazione. 8. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire all’Ente parco dati e informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta. 9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il soggetto richiedente dovrà dichiarare il proprio impegno a stipulare idonea convenzione con l’Ente Parco, anche in merito alle

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tariffe da praticare, che dovranno prevedere appositi benefici per i soggetti residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta. 10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l’Ente parco si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di esercizio delle attività di pescaturismo, con particolare riferimento alle seguenti specie:

a) Aragosta rossa (Palinurus elephas) b) Astice (Homarus gammarus) c) Cicala (Scyllarus arctus) d) Magnosa (Scyllarides latus)

11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell’area marina protetta Cinque Terre.

Articolo 16 - Disciplina delle immersioni subacquee guidate svolte da Centri di immersione e altri operatori del settore.

1. Nelle zone A e B sono vietate le attività di didattica subacquea. 2. Nelle zone A sono consentite, previa autorizzazione dell’Ente parco, le immersioni subacquee guidate svolte dai centri d'immersione, iscritti nell’elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo di cui alla Legge Regionale n. 19 del 4 luglio 2001, aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo e costituiti per almeno l’90% da soci residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, dal 1 maggio al 31 ottobre, con le seguenti modalità:

a) ogni guida non può condurre nell’immersione più di 5 subacquei, per un massimo di 2 guide e 10 subacquei per ciascuna immersione; b) per ciascuna zona A, è consentito un massimo di 2 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 12.00 ed un massimo di 3 immersioni dalle ore 12.00 alle ore 20.00.

3. Nelle zone A, per le esigenze di sicurezza delle immersioni subacquee guidate stabilite dalle normative vigenti è consentita, previa autorizzazione dell’Ente parco, la navigazione a remi e con motore elettrico ai natanti di proprietà dei soggetti di cui al precedente comma 2. Nel caso che il natante disponga anche di fuoribordo con motore a scoppio, è fatto obbligo di sollevare il piede del suddetto motore in posizione di riposo, con l’elica fuori dall’acqua. 4. Le immersioni subacquee in zona A sono consentite solo in presenza di guida con grado minimo “Dive Master”.

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5. Nelle zone B sono consentite, previa autorizzazione dell’Ente parco, le immersioni subacquee guidate svolte da centri d'immersione e associazioni aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo e costituiti per almeno l’90% da soci residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, dal 1 maggio al 31 ottobre, con le seguenti modalità:

a) ogni guida non può condurre nell’immersione più di 5 subacquei, per un massimo di 2 guide e 10 subacquei per ciascuna immersione; b) per ciascuna zona B, è consentito un massimo di 3 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 12.00, un massimo di 3 immersioni dalle ore 12.00 alle ore 20.00 ed 1 immersione notturna dalle ore 20.00 alle ore 23.00.

6. Nelle zone B, la navigazione a motore alle unità navali adibite alle attività dei centri d’immersione e degli altri operatori del settore è consentita a velocità non superiore ai 5 nodi. 7. Nelle zone C sono consentite, previa autorizzazione dell’Ente parco, le visite guidate subacquee svolte da centri d'immersione e associazioni aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo e costituiti per almeno il 90% da soci residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, dal 1 maggio al 31 ottobre. 8. In zona C, la navigazione a motore alle unità navali adibite alle attività dei centri d’immersione e degli altri operatori del settore è consentita, previa autorizzazione dell’Ente parco, con le seguenti modalità:

a) a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa; b) a velocità non superiore a 10 nodi,oltre la distanza di 300 metri dalla costa.

9. È vietato il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica e biologica, ed è fatto obbligo di mantenere l’attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo. 10. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 11. L’accesso alle grotte sommerse è consentito esclusivamente con l’utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o semichiuso, con scarico dell’aria fuori dalle grotte. 12. L’ormeggio delle unità navali dei centri d’immersione autorizzati dall’Ente parco è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente parco, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 13. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 14. Il responsabile dell’unità navale, prima dell’immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall’Ente parco gli estremi dell’unità navale, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l’orario, il sito di immersione. Il registro dovrà essere esibito all’Autorità preposta al controllo o al personale dell’Ente parco. 15. Ai fini dell’esercizio delle immersioni subacquee guidate nell’area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell’Allegato 13 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante. 16. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, le unità navali adibite alle immersioni subacquee guidate, entro il 1 gennaio 2007, a seconda della tipologia, devono:

a) essere equipaggiate con motore fuoribordo elettrico, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta, o con motore entrobordo alimentato a biodiesel, ovvero con motori conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche; b) essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione; c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare

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tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.

17. Fino alla data indicata al comma 16, tali requisiti costituiscono criteri preferenziali per il rilascio della relativa autorizzazione. 18. L’Ente parco provvede alla creazione di un Albo dei centri di immersione e degli altri operatori del settore abilitati ad operare all’interno dell’area marina protetta sulla base di particolari requisiti, tra cui il possesso di un idoneo brevetto per guide e istruttori rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali, l’iscrizione delle guide all’Elenco Regionale degli Operatori del Turismo Subacqueo ed un curriculum professionale che attesti la conoscenza di base dell’ambiente marino e delle norme di tutela unitamente ad una approfondita conoscenza specifica dei fondali dell’area marina protetta. 19. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il soggetto richiedente dovrà dichiarare il proprio impegno a stipulare idonea convenzione con l’Ente Parco, anche in merito alle tariffe da praticare, che dovranno prevedere appositi benefici per i soggetti residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta. 20. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il periodo di apertura delle attività dei centri di immersione e degli altri operatori del settore deve essere almeno di 150 giorni. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di un regime di contingentamento e turnazione delle immersioni guidate in relazione ai diversi operatori, ai siti e ai periodi. Tale regime prevede anche un’adeguata turnazione tra le immersioni guidate e le immersioni individuali. 21. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, almeno uno dei soci dei centri di immersione e degli altri operatori del settore deve essere in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori. 22. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l’esercizio dell’attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull’unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’Ente parco al termine di scadenza dell’autorizzazione. 23. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire agli utenti l’apposito materiale informativo predisposto dall’Ente parco. 24. L’Ente parco effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell’area marina protetta al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee guidate. 25. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell’area marina protetta Cinque Terre.

Articolo 17 - Disciplina delle immersioni subacquee individuali. 1. Nelle zone A sono vietate le immersioni subacquee individuali. 2. Nelle zone B sono consentite le immersioni subacquee individuali autorizzate dall’Ente parco, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, dal 1 maggio al 31 ottobre, dall’alba al tramonto, in gruppi di non più di 5 subacquei, nei siti e secondo gli orari determinati dall’Ente parco al fine di garantire la non contemporaneità con le altre immersioni individuali e le immersioni subacquee guidate; 3. Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione dell’Ente parco, le immersioni subacquee individuali, dal 1 maggio al 31 ottobre.

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4. È vietato il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica e biologica, ed è fatto obbligo di mantenere l’attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo. 5. L’accesso alle grotte sommerse è consentito esclusivamente con l’utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o semichiuso, con scarico dell’aria fuori dalle grotte. 6. Ai fini dell’esercizio delle immersioni subacquee individuali nell’area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell’Allegato 14 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante. 7. Ai fini dell’esercizio delle immersioni subacquee individuali nelle zone B, salva la necessità di contingentamento dell’attività, possono richiedere l’autorizzazione:

a) i residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; b) i proprietari di abitazioni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; c) coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; d) i parenti di primo grado e affini dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c); e) i risiedenti stagionalmente per almeno 3 pernottamenti consecutivi in una struttura ricettiva nei comuni ricadenti nell’area marina protetta.

8. Nel decidere il contingentamento dell’attività, l’Ente parco stabilirà un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all’attività da limitare, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento. 9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente comma 7, sarà considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell’area marina protetta. 10. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente comma 7, lettera e), sarà considerato titolo preferenziale l’adesione da parte della struttura ricettiva al circuito del marchio di qualità ambientale promosso dall’Ente parco nazionale delle Cinque Terre. 11. L’eventuale rigetto dell’istanza di autorizzazione, così come un’interdizione totale dell’attività, sarà motivata dall’Ente parco esplicitando le ragioni di tutela ambientale di cui all’art. 23, comma 6, sottese al provvedimento. L’Ente parco pubblicizzerà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione e le modalità di richiesta di autorizzazione, in particolare tramite affissioni in prossimità delle aree interdette o le cui attività sono state limitate, nonché sul sito internet ufficiale. 12. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l’esercizio dell’attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull’unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’Ente parco al termine di scadenza dell’autorizzazione. 13. L’Ente parco effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell’area marina protetta al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee individuali. 14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee individuali le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell’area marina protetta Cinque Terre.

Art. 18 – Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive 1. Nell’area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva. 2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, devono essere preventivamente autorizzate dall’Ente parco. 3. Le riprese dovranno essere effettuate seguendo le disposizioni e le limitazioni indicate dall’Ente parco e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all’ambiente naturale dell’area marina protetta in genere.

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4. Il personale di vigilanza può impedire l’esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell’area marina protetta. 5. Ai fini dell’esercizio delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali nell’area marina protetta Cinque Terre, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell’Allegato 15 del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante. 6. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l’esercizio dell’attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull’unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’Ente parco al termine di scadenza dell’autorizzazione. 7. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell’area marina protetta. 8. L’Ente parco si riserva la possibilità, per motivate ragioni istituzionali, di richiedere copia del materiale fotografico e audiovisivo prodotto, anche in considerazione della necessità di verificare la rispondenza delle riprese con le finalità istituzionali dell’area marina protetta, nonché di acquisire il consenso all’utilizzo gratuito, citandone la fonte. 9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente disciplinare provvisorio e al decreto 9 novembre 2004 di modifica dell’area marina protetta Cinque Terre.

Articolo 19 – Sorveglianza 1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, in coordinamento con il personale dell’Ente parco che svolge attività di servizio e informazione a terra e a mare.

Articolo 20 – Sanzioni 1. I trasgressori al presente Disciplinare provvisorio, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, sono perseguiti ai sensi dell’articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni. 2. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente Disciplinare provvisorio, compreso l’eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall’Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel successivo Capo III, indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti. 3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Disciplinare provvisorio che entra immediatamente in vigore.

Articolo 21 - Disposizioni finali 1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l’esposizione del presente Disciplinare in un luogo ben visibile agli utenti.

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Capo III - CRITERI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONIALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

NELL’AREA MARINA PROTETTA DELLE CINQUE TERRE

Articolo 22 - Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente Capo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell’area marina protetta, come previste dal decreto 9 novembre 2004 di modifica dell’area marina protetta Cinque Terre.

Articolo 23 – Domanda di autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione è presentata all’Ente parco dell’area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell’Ente parco medesimo, disponibili anche sul sito internet dell’area marina protetta: www.areamar inaprotet ta5terre. i t 2. La modulistica è predisposta a cura dell’Ente parco conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell’oggetto dell’autorizzazione (Allegati 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). 3. Per le istanze di autorizzazione allo svolgimento delle attività di balneazione, ormeggio, ancoraggio, navigazione a remi nelle zone A, navigazione a motore nelle zone B, diporto, pesca sportiva e immersioni subacquee individuali da parte dei residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta Cinque Terre o equiparati le indicazioni sono riportate in modo aggregato nell’Allegato 16. 4. Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall’Ente parco. I suddetti oggetti devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’Ente parco al termine di scadenza dell’autorizzazione. 5. La domanda deve precisare:

a) Le informazioni riguardanti il richiedente; b) L'oggetto; c) La natura e la durata dell’attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta.

6. L’Ente parco si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell’area marina protetta Cinque Terre. 7. È facoltà dell’Ente parco, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l’attività istituzionale, finalizzate ad incombenze di emergenza e/o di ricerca scientifica, la concessione, limitatamente ai percorsi e tempi strettamente necessari all’assolvimento delle esigenze medesime, anche in deroga all’articolato del presente Disciplinare, di particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 24 – Documentazione da allegare 1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare che il richiedente ha titolo per la richiesta. 2. Sono ammesse le Dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

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Articolo 25 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione 1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 23 sono esaminate dal Responsabile dell’area marina protetta e dagli organi tecnici dell’Ente parco, alla luce dei criteri di cui al successivo articolo 26. 2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Capo II. 3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell’area marina protetta (balneazione, ormeggio, ancoraggio, diporto, pesca sportiva, immersioni individuali) l’Ente parco provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell’autorizzazione richiesta.

Articolo 26 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione 1. L’Ente parco provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all’atto delle richiesta. 2. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:

a) qualora l’attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell’area marina protetta; b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Disciplinare provvisorio; c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell’area marina protetta;

3. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 27. 4. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all’interno dell’AMP, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 27 – Diritti di segreteria 1. Il rilascio delle autorizzazioni è soggetto al pagamento degli importi dei diritti di segreteria e rimborso spese come di seguito previsti: Oggetto della richiesta di autorizzazione

Attività imprenditoriali: Importo in Euro Ricerca scientifica 0,00 Trasporto passeggeri 0,00 Visite guidate 0,00 Locazione unità navali 0,00 Charter nautico e noleggio unità navali 0,00 Trasporto di linea 0,00 Pesca professionale 0,00 Pescaturismo 0,00 Immersioni subacquee guidate 0,00 Riprese fotografiche e video professionali 0,00 Attività ricreative Importo in Euro Balneazione 0,00 Campi ormeggio 0,00 Ancoraggio 0,00 Diporto 0,00 Pesca sportiva 0,00 Immersioni individuali 0,00

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2. Il pagamento dei suddetti importi è effettuato tramite versamento su conto corrente n.____________ intestato all’Ente parco _________________, causale “Diritti di segreteria”.

Articolo 28 – Norma transitoria Con riferimento alle previsioni normative dell’art. 7 e precisamente al comma riferito all’acquisizione preventiva dell’autorizzazione dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre per l’ancoraggio nelle apposite zone individuate con provvedimento dell’Ente medesimo, in considerazione che la tempestiva evasione delle richieste presuppone la predisposizione degli automatismi ed operatività necessari che al momento devono ancora essere perfezionati, fino al 31.12.2005, l’ancoraggio potrà essere effettuato, esclusivamente nelle apposite zone individuate con provvedimento dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, anche senza la preventiva autorizzazione dell’Ente medesimo.

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AREE MARINE PROTETTE VERSO LA CREAZIONE DI UN NETWORK

Il confronto tra Portofino e Cinque Terre per la semplificazione e l’omogenizzazione della normativa

Premessa Nella situazione attuale risulta difficile pensare ai presupposti per la creazione di un network comprendente l’insieme dei dati tra le due AMP. La mancanza di uniformità: formale, consecutiva, sostanziale nell’estensione e nella redazione degli articoli e dei conseguenti commi porta ad una difficoltà nel confrontare: decreti, regolamento e disciplinare provvisorio.

In taluni casi viene asserito lo stesso principio ma, con estensione grammaticale differente, così facendo si genera confusione e conseguente mancanza di rispetto della norma.

Per questi motivi vi è la necessità di omogeneizzare secondo delle linee guida comuni già a partire dai principi più semplici come ad esempio delle indicazioni del Ministero dell’Ambiente nella consequenzialità degli articoli per i regolamenti.

Infatti l’uniformità di estensione e l’omogenità nell’articolazione porterebbero ad una più immediata applicazione da parte dell’Ente gestore e a una più facile comprensione delle norme vigenti da parte del cittadino.

Le indicazioni da parte del Ministero dovrebbero includere le priorità da dare agli articoli in special modo per i regolamenti di attuazione così da uniformare le estensioni degli stessi.

CONFRONTI E DISSONANZE NEI DECRETI Considerazioni di base: a) - Datazione dei due decreti. Già dalla premessa il decreto istitutivo della AMP 5 TERRE ( successivamente citata: 5T) appare ben più articolato, infatti sono trascorsi 7 anni dalla prima estensione,1997, alla seconda, 2004/2005; dai primari 10 punti ai 26 dell’ultima estensione. Mentre il decreto istitutivo dell’AMP PORTOFINO ( successivamente citata: PF) risale al 1999. Inoltre gli articoli delle 5T sono titolati, il che permette una più facile individuazione e specifiche più puntuali. b) – Referenziazione. Il consorzio gestionale di PF è indipendente dall’ente Parco Naturale di Portofino, mentre 5T dipende dal Parco Nazionale delle Cinque Terre c) – Riconoscimento territoriale. Per quanto non influente sotto l’aspetto giuridico, il riconoscimento sostanziale delle Cinque Terre come patrimoinio dell’umanità da parte dell’Unesco riveste una caratteristica comunicazionale di forte impatto nei confronti della popolazione mondiale.

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Differenze: 1) Vi è una sostanziale differenza dovuta all’ampiezza delle due aree e alle percentuali assegnate alle differenti zone: -PF divieto pressoché assoluto di accedere alla zona A -5T divieto regolamentato per accedere alla zona A 2) la percentuale relativa alla area delle differenti zone: - PF ( A+B)= 152 ha 43% C= 57% - 5T ( A+B)= 265 ha 9% C= 91%

3) la percentuale relativa alla lunghezza delle differenti zone: - PF ( A+B)= 7.701 m. 55% C= 45% - 5T ( A+B)= 4.807 m. 27% C= 73%

La pura asetticità dei numeri fornisce già delle sostanziali differenze e le difficoltà di comparazione.

4) Vocazione turistica. Andatasi uniformando negli ultimi anni, presenta ancora differenze sostanziali, dovute soprattutto alla storicità turistica e alle vie di accesso alle singole località. Lo sviluppo del turismo di località come Santa Margherita Ligure, Portofino e Camogli con radici più consolidate e flussi continui anche per brevi periodi senza dimenticare l’ampiezza della ricettività alberghiera, risulta diverso dalle frequentazioni turistiche presenti nelle Cinque Terre con un turismo “più povero” anche per la mancanza di una adeguata ricettività alberghiera compensata dal soggiorno in abitazioni private. Relativamente alle vie d’accesso non deve essere dimenticato che la riviera ligure è percorsa dalla statale Aurelia che permette un più facile e immediato acesso alle località del Golfo del Tigullio con i mezzi privati, mentre questi ultimi incontrano una difficoltà oggettiva nell’accessibilità e spazi adeguati allo stazionamento nel territorio delle Cinque Terre, dove viene invece favorito eincentivato il trasporto ferroviario. Conseguenze dirette si riscontrano nel turismo subacqueo, molto presente in PF, e carente nelle 5T.

5) Morfologia territorio e subacquea

In PF si trovano falesie alte e scoscese fino a 40/50 metri. I fondali sono tra i più ricchi e interessanti dell’intero Mediterraneo, con un elevatissimo pregio ambientale. La fauna marina bentonica all’interno dell’area è molto ampia e diversificata, favorendo la formazione di specie rare come il prezioso corallo rosso, grazie anche alla più facile esposizione ai raggi solari dei fondali meno ripidi. Sui fondali sabbiosi si trova poi un’alta concentrazione di Posidonia Oceanica, un’ottima nursery per moltissime specie di pesci. In 5T i monti alti oltre i 700 metri scendono ripidamente verso il mare e i fondali già a pochi metri da riva raggiungono notevoli profondità, che favoriscono la presenza di specie sciafile. Risalendo si incontrano formazioni coralligene come la gorgonia rossa e il corallo nero.

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DIFFERENZE ESTENSIVE DEI DECRETI

Come già riportato le differenti datazioni sostanziano un processo di aggiornamento e approfondimento che viene riscontrato nel decreto del 2004 esteso su pressione del Ministero dell’Ambiente, relativo alla Area Marina Protetta delle Cinque Terre. Nel raffrontare i differenti decreti si sono riportati in sintesi i differenti articoli rimandando alla specifica trattazione in un riscontro alle pagine precedenti.

Sostanzialmente uguale il confronto estensivo per le due AMP per quanto riguarda

PORTOFINO 5 TERRE Art. 1 pag. 13 Art. 1 pag 62 (Istituzione e denominazione) Istituzione Art. 2 pag. 62 Denominazione

Art. 3 pag. 63 Definizioni

Titoli sono 18 e compaiono voci: “acquacultura”, “misure di premialità ambientale”, “ripopolamento attivo” Non presenti in toto e come voci singole in PF

Art. 2 pag. 14 Art. 5 pag. 64 (Delimitazione) Delimitazione dell’area…

Più specifico si fa riferimento ai nuovo sistema geodetico mondiale WGS84

Art. 3 pag. 14 Art. 4 pag. 64 (Finalità) Finalità Il comma 6 non è presente in 5T, si in PF mancano parole come troverà in articoli successivi di 5T. “biodiversità marina e costiera…recupero ambientale”

Art. 4 pag. 15 Art. 7 pag. 65 (Attività vietate) Attività non consentite Comma 1.2 simile Comma 1.d Comma 1.3 simile Comma 1.e Comma 1.1 simile Comma 1.b Comma 1.4 manca in 5T Comma 1 molto più specifico rispetto a PF Comma 1.a manca in PF Comma 1.c manca in PF Comma 1.f manca in PF Comma 2.1 zona A manca in 5T Comma 2.2 zona A vietata Art.8 .1 d zona A consentita pag. 66 Comma 2.3 zona A vietata Art.8. 1.c zona A consentita Comma 2.5 zona A simile Art.8. 1.a-b zona A consentita consentita ai mezzi di servizio, ricerca e soccorso comma 2.4 zona A manca in 5T Art.8. 1.e zona A manca in PF Comma 2.8.1 zona B manca in 5T Comma 2.8.2 zona B Art.8.1.b-c-d zona B Comma 2.8.3 zona B Art.8.1.e zona B ormeggio autorizzato

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Comma 2.8.4 zona B manca in 5T pesca subacquea PORTOFINO 5 TERRE Art. 4 Comma 2.9.1 zona B pag.16 Art.8.1.b-c-d zona B Comma 2.9.2 zona B Art.8.1.f zona B vedi art.3 comma o) “piccola pesca” pag.43 Comma 2.9.3 zona B Art.8.1.e zona B Comma 2.9.4 zona B manca in 5T Comma 2.9.5-6 Art.8.1.i-j zona B Comma 2.9.7 zona B manca in 5T Comma 2.9.8 zona B simile Art.8.1.h zona B

Art. 4 pag.17 Art.8 pag 66 Comma 2.12.1 zona C Comma 1.c zona C “vietato” – ancoraggio libero “consentito” Comma 2.12.2 zona C manca in 5T Comma 2.12.3 zona C manca in 5T Comma 2.13.1 zona C Comma 1.c zona C Comma 2.13.2-3 zona C Comma 1.b-f zona C Comma 2.13.4 zona C Comma 1.d zona C Comma 2.13.5 zona C manca in 5T Comma 1.e zona C manca in PF Art. 5 pag.18 Art.9 pag.67 (Gestione) Gestione Comma 1 Comma 1-2-3 più specifico

Art.6 (Stanziamenti) manca in 5T

Art. 7 Art.10 (Regolamento) Disciplinare provvisorio e Regolamento Comma 1 manca in PF Comma 1 simile Comma 2

Art.8 – Art. 9 manca in 5T Portofino - Regolamento Esecutivo pag.24 Art.11 pag.67 Titolo I art. 4 Commissione di Riserva

Art.12 pag. 68 Demanio marittimo Manca in PF Art.13 Monitoraggio e aggiornamento Manca in PF

Portofino - Regolamento Esecutivo pag.34 Art.14 pag.68 Titolo X art. 35 Sorveglianza

Portofino - Regolamento Esecutivo pag.34 Art.15 pag.68 Titolo X art. 36 Sanzioni

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AREE MARINE PROTETTE PORTOFINO – CINQUE TERRE

Regolamento e Disciplinare provvisorio EQUIPARAZIONI – DISUGUAGLIANZE - CONFRONTI

Premessa Alle differenze di base riguardanti decreti e all’impossibilità di raffrontare punti non espressi nell’una o nell’altra AMP si procederà confrontando e sottolineando le discordanze relative ai regolamenti.

Va innanzitutto considerato che risulta difficile una equiparazione tra un Regolamento (Portofino) e un Disciplinare Provvisorio ( Cinque Terre) che oltre a presentarsi, sotto l’aspetto giuridico, attraverso differenti titolazioni, hanno differenti organi di gestione.

Infatti per quanto attiene all’AMP delle Cinque Terre si riscontra una dipendenza diretta con l’Ente Parco Nazionale, cosa che non avviene per la AMP di Portofino che risulta indipendente dall’Ente Parco Naturale.

Anche se molto si è fatto in termini di omogeneizzazione con la stesura del nuovo regolamento di Portofino approvato nell’agosto 2008 permangono ancora differenti titolazioni tra i capitoli degli articoli ( Portofino: Titolo – Cinque Terre: Capo ) e non ultimo le diverse attribuzioni date ai commi e sottocommi, e alle diverse priorità assegnate.

AMP Portofino citato a seguire come PF

AMP Cinque Terre citato a seguire come 5T

PF Titolo I Disposizioni Generali Articolo 1 pag. 35 Oggetto Articolo 2 pagg. 35-36 Definizioni Articolo 3 pag. 36 Finalità e delimitazione….

5T Capo I Disposizioni generali Articolo 1 pagg. 69-70 Definizioni Articolo 2 pagg.. 71-72 Disposizioni generali e attività non consentite Comma 1 presenta i termini del decreto Comma 2 elencazione delle attività non consentite Comma 3 specificazione per zona A,B,C delle attività non consentite Comma 4 planimet., perimetrazione, zonazione limite 300 m dalla costa Articolo 3 pagg. 72-73 Attività consentite Ampia e circostanziata l’elencazione ai vari commi per artt. 2, 3

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PF Titolo II Organizzazione dell’area marina protetta Articoli 4,5,6,7 pagg. 36,37,38 Gestione…- Responsabile…- Comm. di Riserva – Comit. tecn.scientifico

RIFERIMENTO 5T mancante

PF Titolo III Disciplina di dettaglio e condizioni di esercizio delle attività consentite

Articolo 8 pag. 38 Zonazione e attività consent… Articolo 9 pag. 38 …soccorso, sorveglianza e servizio Artico10 pag. 39 commi 1-8 Disciplina dell’attività ricerca scientifica

5T Capo II Disciplina delle attività consentite Articolo 4 pag. 74 commi 1-9 Disciplina dell’attività ricerca scientifica

Articolo 11 pag 39 commi 1-7 ….riprese fotograf. cinematograf.,televisive.

RIFERIMENTO 5T Capo II Articolo 18 pagg. 89-90 commi 1-9

….riprese fotograf. cinematograf.,televisive.

Articolo 12 pag. 40 commi 1-2 Disciplina….balneazione

RIFERIMENTO 5T Capo II Articolo 5 pagg. 74-75 commi 1-10 Disciplina….balneazione

Articolo 13 pagg. 40-42 commi 1-14 + sottocommi Discipl. Immersioni subacquee individuali

RIFERIMENTO 5T Capo II Articolo 17 pagg. 88-89 commi 1-14 + sottocommi Discipl. Immersioni subacquee individuali

Articolo 14 pagg. 42-44 commi 1-20 + sottocommi Discipl. Visite guidate subacquee.

RIFERIMENTO 5T Capo II Articolo 16 pagg. 86-88 commi 1-25 + sottocommi

Discipl. Visite guidate subacquee svolte da centri…operatori del settore

Articolo 15 pagg. 44-45 commi 1-8 + sottocommi Discipl…accompagnamento e supporto…subacquee

RIFERIMENTO 5T Capo II Articolo 16 pagg. 86-88 commi 1-25 + sottocommi

Discipl. Visite guidate subacquee svolte da centri…operatori del settore

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Articolo 16 pagg. 45-46 commi 11 + sottocommi Discipl. della navigazione da diporto

RIFERIMENTO 5T Capo II Articolo 8 pagg. 77-78 commi 1-23 + sottocommi Discipl. della navigazione da diporto

Articolo 17 pagg. 46-47 commi 1-11 + sottocommi Discipl. attività d’ormeggio

RIFERIMENTO 5T Capo II Articolo 6 pagg. 75-76 commi 1-15 + sottocommi

Discipl. attività d’ormeggio

Articolo 18 pag. 47 commi 1-3 + sottocommi Discipl. attività di ancoraggio

RIFERIMENTO 5T Capo II Articolo 7 pag. 76 commi 1-5

Discipl. attività di ancoraggio

Articolo 19 pag. 47 commi 1-7 + sottocommi Discipl. dell’attività didattica e divulg. naturalistica

RIFERIMENTO 5T mancante

Articolo 20 pagg. 48-49 commi 1-16 + sottocommi Discipl. attività pesca sportiva

RIFERIMENTO 5T Capo II Articolo 14 pag. 83-85 commi 1-21 + sottocommi

Discipl. attività pesca sportiva

Articolo 21 pagg. 49-50 commi 1-12 + sottocommi Discipl. attività pesca professionale

RIFERIMENTO 5T Capo II Articolo 13 pagg. 82-83 commi 1-12 + sottocommi

Discipl. attività pesca professionale

Articolo 22 pag. 50 commi 1-6 Discipl. attività pescaturismo

RIFERIMENTO 5T Capo II Articolo 15 pagg. 85-86 commi 1-11 + sottocommi

Discipl. attività pescaturismo

PF Titolo IV Disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell’area marina protetta “Portofino”

Articolo 23 pag. 51 commi 1-3 Oggetto e ambito di applicazione

5T Capo III Criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell’aerea marina protetta delle “Cinque Terre”

Articolo 22 pag. 91 Oggetto e ambito di applicazione

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Articolo 24 pag. 51 commi 1-6 + sottocommi Domanda di autorizzazione

RIFERIMENTO 5T Capo III Articolo 23 pag. 91 commi 1-7 + sottocommi

Domanda di autorizzazione

Articolo 25 pag 51 commi 1-2 Documentazione da allegare

RIFERIMENTO 5T Capo III Articolo 24 pag. 91 commi 1-2 Documentazione da allegare

Articolo 26 pag. 52 commi 1-3 Procedura…istanze di autorizzazione

RIFERIMENTO 5T Capo III Articolo 25 pag. 92 commi 1-3 Procedura…istanze di autorizzazione

Articolo 27 pag. 52 commi 1-9 + sottocommi Criteri di valutazione….autorizzazione

RIFERIMENTO 5T Capo III Articolo 26 pag. 92 commi 1-4 + sottocommi Criteri di valutazione….autorizzazione

Articolo 28 pag. 52-53 commi 1-11 Corrispettivi… e diritti di segreteria

RIFERIMENTO 5T Capo III Articolo 27 pagg. 92-93 commi 1-2 Diritti di segreteria

PF Titolo V Disposizioni finali Articolo 29 pag. 53 commi 1-2 Monitoraggio e aggiornamento

RIFERIMENTO 5T mancante

Articolo 30 pag. 54 Sorveglianza

RIFERIMENTO 5T Capo II Articolo 19 pag. 90 Sorveglianza

Articolo 31 pag. 54 commi 1-4 Pubblicità

RIFERIMENTO 5T Capo II Articolo 21 pag. 90 Disposizioni finali

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Articolo 32 pag. 54 commi 1-5 Sanzioni

RIFERIMENTO 5T Capo II Articolo 20 pag. 90 commi 1-3 Sanzioni

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DIFFERENZE ED EQUIPARAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL’ ATTIVITA’ DI PESCA E ALL’ ATTIVITA’ SUBACQUEA

ATTIVITA’ DI PESCA

Verranno di seguito raffrontate nelle differenze e nelle equiparazioni le diverse tipologie dell’attività di pesca:

- Pesca sportiva - Pesca professionale - Pescaturismo

Per quanto riguarda il Disciplinare Provvisorio delle 5T, vi sono alcune disposizioni che valgono per tutte le tipologie di pesca sopra indicate:

- In tutta l’AMP 5T è vietata la pesca delle seguenti specie:

a. Cernia (Ephinepleus sp.) b. Cernia di fondale (Polyprion americanus) c. Nacchera (Pinna nobilis)

- A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l’Ente parco si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di prelievo delle risorse ittiche, con particolare riferimento alle seguenti specie:

a) Aragosta rossa (Palinurus elephas) b) Astice (Homarus gammarus) c) Cicala (Scyllarus arctus) d) Magnosa (Scyllarides latus)

- È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

- Le tre tipologie di pesca vengono consentite solo previa autorizzazione dell’Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell’Allegato 11 del Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante.

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LA PESCA SPORTIVA

La pesca sportiva è uno sport che può essere praticato sia in corsi d'acqua dolce che in mare. È molto diffusa in diverse regioni italiane attraverso circoli di appassionati La pesca sportiva si suddivide in

• pesca di superficie • pesca in apnea

Entrambe le categorie sono accomunate nella stessa federazione sportiva, la F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee). L'etica della pesca sportiva pone colui che la pratica (pescasportivo) in condizioni di parità con la sua preda. Chi pratica la pesca sportiva nella sua autenticità non si pone come unico obiettivo il catturare pesce per nutrirsene, ma cerca la sfida nella cattura stessa; ne è la prova il recente diffondersi del No-kill e del Catch & Release. Il "No-Kill" è una particolare regolamentazione adottata specialmente nelle acque cosiddette "a salmonidi" e che prevede che ogni pesce catturato venga rilasciato. Il "Catch & Release" è il complesso sempre in evoluzione di quegli accorgimenti che, se adottati dal pescatore di superficie, favoriscono la sopravvivenza del pesce catturato e rilasciato. La continua evoluzione dei suddetti accorgimenti è dettata dalla volontà di garantire la sopravvivenza del pesce; attualmente tale garanzia manca in quanto una percentuale non bene identificata delle catture può riportare ferite tali da causarne la morte per via dell'impossibilità ad alimentarsi. Per quanto riguarda la pesca in apnea essa permette invece il cosiddetto "Catch & Release", cioè la possibilità innanzitutto di evitare di catturare le prede che non hanno valore gastronomico o venatorio, e solo in determinati casi di effettuare la cattura. Il vero pescasportivo è rispettoso delle leggi che regolano la sua disciplina (misure minime, divieti di pesca, pesci in pericolo estinzione, etc.) e della natura stessa. Per molti pescasportivi, in effetti, gioca un ruolo fondamentale nella propria passione l'ambiente di pesca, a volte più della quantità di pescato. Inoltre esistono degli accorgimenti nelle varie tecniche di pesca sportiva che permettono di selezionare in anticipo le prede da catturare evitando catture indiscriminate e prede sottomisura (ad esempio la misura degli ami, il tipo di esca... e nella pesca in apnea la possibilità di vedere la preda prima di scoccare il tiro per valutare la specie e le dimensioni). Comunque il pescatore sportivo non trae profitto economico dalla pesca e non cattura prede di cui non poi non si ciba, integrandosi quindi nella catena alimentare che lega tutti gli esseri viventi. La pesca sportiva è uno sport popolare alla portata di una larga fascia di utenza, senza limiti di età, fisici o economici: una disciplina che coinvolge ogni fascia sociale.La pesca è uno strumento di miglioramento individuale, un'educazione naturale che modella il carattere, insegnando la calma e la contemplazione, spingendo al rispetto dell'ambiente e alla conoscenza della natura.

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In PF viene disciplinata al Titolo III , articolo 20, pag 48

Nel vecchio regolamento Titolo V, articolo 24, comma 1 zona B, comma 2 zona C,pag. 30-31

In 5T viene disciplinata al Capo II, articolo 14, comma 5 zona B , comma 8 zona C ,pag. 84

1) In entrambe le AMP viene riportata la specifica definizione di ciò che si intende per pesca sportiva: “attività di pesca esercitata a scopo ricreativo”

In PF Titolo I, articolo 2.p) in 5T Capo I, articolo 1.o)

Nel vecchio Regolamento dell’AMP PF non vi è nessuna specifica definizione di pesca sportiva.

2) In entrambe le AMP vige il divieto di pesca nella zona A e sono vietate le gare di pesca sportiva.

3) L’attività di pesca sportiva è consentita nelle zone B e C per i residenti dei comuni dell’area di riferimento, previa autorizzazione del soggetto gestore, che si riserva differenti modalità e differenti tipologie di attrezzi consentiti.

4) In PF la pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l’area marina protetta e la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all’interno dell’area marina protetta non sono consentiti. Nelle 5T La pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l’area marina protetta. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all’interno dell’area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell’Ente parco, esclusivamente alloggiando i suddetti attrezzi, smontati, all’interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi, lungo rotte predefinite dichiarate all’atto della richiesta di autorizzazione.

Le sostanziali differenze riguardano le tipologie di attrezzi consentiti:

Nella zona B:

PF ! Nelle zone B l’attività di pesca sportiva è consentita, ai soggetti residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure alla data di istituzione dell’area marina protetta “Portofino”, previa autorizzazione dell’Ente gestore, con i seguenti attrezzi:

- a) da riva, con numero massimo di 2 canne senza mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm; - b) da natante, con lenze fisse quali canne da bolentino, con mulinello da bolentino, bolentini, guadini e correntine, a non più di 3 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, tranne che nello specchio acqueo antistante la zona di Cala dell’Oro, in numero massimo di 1 attrezzo a persona;

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- c) da natante, con lenze per cefalopodi, con esclusivo lento spostamento a remi del natante, tranne che nello specchio acqueo antistante la zona di Cala dell’Oro, in numero massimo di 1 attrezzo a persona; - d) con 1 solo palangaro a natante, avente un numero massimo di 100 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, calato ad una profondità non inferiore a 40 metri da Punta Chiappa a “Casa del Sindaco” e ad una profondità non inferiore a 50 m da “Casa del Sindaco” a Punta del Faro, ad esclusione dello specchio acqueo antistante Cala dell’Oro; - e) da natante a motore, in navigazione, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino, che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, nei due settori compresi tra Punta Chiappa e S. Fruttuoso e tra S. Fruttuoso e Punta del Faro di Portofino;

Nella zona B ogni attrezzo da posta fisso, posizionato a distanza inferiore a 100 metri dai siti di immersione predisposti, dovrà essere calato un’ora dopo il tramonto e salpato entro le ore 8.00 del mattino seguente.

5T! Nelle zone B è consentita, previa autorizzazione dell’Ente parco, la pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, con i seguenti attrezzi:

a) con bolentino dall’imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non più di 2 ami; b) con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami; c) con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione; d) con totanara o polpara, con o senza esca, limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 15dicembre.

Nel precedente regolamento prevedeva l’utilizzo, da natante, di non più di 3 ami riportandone la dimensione (minimo 18 mm) mentre le 5T non più di 2 ami e non ne riporta la dimensione. Per la traina in entrambe sono consentite 2 lenze a imbarcazione, ma PF specifica velocità massima 5 nodi e dimensione degli ami (minimo 18 mm) delimitando le zone all’interno dell’area citata. La pesca con palamiti è consentita in PF con un max 100 ami (minimo 22 mm) a una distanza minima di 80 m dalla costa, mentre in 5T non è consentita. L’utilizzo di totanare e polpare nelle 5T viene limitata al periodo 15 ott.-15 dic. Per contro in PF non risulta disciplinata.

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Zona C

PF! Nella zona C l’attività di pesca sportiva è consentita ai residenti nei comuni dell’ AMP con i seguenti attrezzi:

a) da riva, con lenza e canna in numero massimo di 2 canne anche con mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm e lenze per cefalopodi; b) da natante, con bolentino, guadino e canna da bolentino, con mulinello da bolentino, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm in numero massimo di 1 attrezzo a persona; c) da natante, con correntine a non più di 3 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm; d) da natante, con lenze per cefalopodi, con esclusivo lento spostamento a remi del natante; e) con 1 solo palangaro a natante avente un numero massimo di 100 ami di lunghezza non inferiore a 22 mm. In corrispondenza dei tratti di costa da punta del Faro a Punta Olivetta e da Punta Chiappa sino all’inizio del canale di transito di Porto Pidocchio il palangaro dovrà essere calato ad una profondità non inferiore a 40 metri; f) mediante non più di n. 5 nattelli di superficie, con non più di 2 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm; g) da natante a motore, in navigazione, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm.

5T! Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell’Ente parco, la pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, con i seguenti attrezzi:

a) con bolentino dall’imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non più di 2 ami; b) con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami; c) con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione; d) con totanara o polpara, con non più di 2 totanare a imbarcazione, limitatamente ai periodi determinati con provvedimento dell’Ente parco; e) con palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione, f) con 1 nassa nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto, se munita del contrassegno identificativo rilasciato dall’Ente parco al momento dell’autorizzazione.

Pressoché identici alla zona B gli attrezzi utilizzabili da riva e da natante. In PF vengono consentiti nattelli (numero max 5 con non più di 2 ami, minimo 18 mm), non previsti per 5T. La pesca coi palamiti consentita in entrambe le AMP, in PF presenta una differenza relativa alla distanza dalla costa ( 50 m.) mentre in 5T prevede un numero di ami a persona max 70 con un limite max di 200 ami a imbarcazione senza specificare la distanza dalla costa.

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In PF è previsto l’uso di correntine a non più di 3 ami (minimo 18mm) mentre in 5T non più di 2 totanare, sempre in periodi determinati dall’Ente parco. E’ prevista la pesca con la nassa in 5T, munita di contrassegno identificativo nel periodo 1 luglio-31 agosto, mentre non viene prevista in PF.

Non residenti

PF ! Nella zona C l’attività di pesca sportiva è consentita ai soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, previa autorizzazione dell’Ente gestore, con i seguenti attrezzi:

a) da riva, con lenza e canna in numero massimo di 2 canne anche con mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm; b) da natante, con bolentino e canna da bolentino, con mulinello da bolentino, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm, in numero massimo di 1 attrezzo a persona;

5T! Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell’Ente parco, la pesca sportiva ai non residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, con un massimo di 2 canne o lenze da terra, a non più di 2 ami.

Prelievo massimo giornaliero e specie vietate

PF! E’ vietato l’uso di esche e di sistemi di pesca cha consentano la cattura di esemplari di cernia di qualsiasi specie e misura, al fine di permettere il ripopolamento naturale dell’area protetta. La cattura accidentale di esemplari di cernia dovrà essere segnalata tempestivamente all’Ente gestore. La quantità del prodotto pescato non può superare i 3 chili al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.

5T! Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell’Ente parco, un prelievo cumulativo giornaliero di molluschi bivalvi e gasteropodi a scopo di esca fino a 2 kg per persona, ai residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; Nell’articolo 14, comma 1 delle 5T vengono elencate le specie di cui è vietata la pesca e nel successivo comma 20 le specie di cui la pesca è regolamentata.

Per quanto riguarda il prelievo cumulativo giornaliero in PF è previsto un massimo di 3 kg al giorno, mentre per le 5T il limite espresso è di 3 kg a persona, con un massimo di 5kg per imbarcazione, limite superabile per la cattura di un singolo esemplare. In PF è vietata la cattura e il prelievo di individui giovani.

Modalità di autorizzazione

Le modalità per le autorizzazioni per entrambe le AMP vengono rilasciate compatibilmente con le esigenze di conservazione e tutela delle risorse ittiche e dei fondali.

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Nelle due AMP da parte del pescatore sportivo vige l’obbligo di esibire l’autorizzazione/contrassegno rilasciate dal soggetto Gestore e consegnare alla scadenza dell’autorizzazione un apposito libretto dove verranno riportati dati e informazioni relativi all’attività di pesca esercitata.

PF! A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l’Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di prelievo delle risorse ittiche. Ai fini del rilascio deIl’autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell’area marina protetta, i soggetti richiedenti devono versare all’Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese. Il pescatore sportivo autorizzato all’attività di pesca con palangari, traina e nattelli, è tenuto alla compilazione del registro delle uscite di pesca sportiva, vidimato dall’Ente gestore, riportando la data, le ore di pesca, le zone di pesca, il tipo di pesca effettuata, la classificazione del pescato e il peso. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato a fine pesca, esibito a richiesta all’Ente gestore e consegnato al medesimo Ente alla scadenza dell’autorizzazione.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla pesca sportiva nelle zone B e C ai residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, l’Ente gestore rilascia un massimo di 120 autorizzazioni, contestualmente operative, per la pesca con palangari, traina e nattelli, di cui 80 nominali e 40 alle associazioni di categoria Il pescatore sportivo autorizzato alla pesca con palangari è tenuto a contrassegnare con opportuna targhetta identificativa rilasciata dall’Ente gestore il galleggiante dell’attrezzo di pesca, pena la rimozione ed il sequestro di ogni attrezzo non contrassegnato ad opera delle autorità competenti.

5T! Nella zona C, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla pesca sportiva, salva la necessità di contingentamento dell’attività, sono equiparati ai residenti : - i proprietari di abitazioni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; - coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta. Nel decidere il contingentamento dell’attività, l’Ente parco stabilirà un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all’attività da limitare, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento.

Nel regolamento precedente, Titolo V, articolo 25, pag. 31 il soggetto Gestore forniva alla commissione di riserva e al Ministero dell’Ambiente una relazione annuale sull’attività di pesca e sullo sforzo di pesca. Inoltre effettua ricerche scientifiche mirate sa valutare l’impatto della pesca sportiva al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa. Sulla base dei dati raccolti il soggetto gestore determina il numero e il periodo delle autorizzazioni per garantire la tutela della qualità ambientale. Le differenze riguardano il numero di autorizzazioni massime consentite. Nelle 5T il numero massimo di presenze giornaliere, è stabilito dall’Ente parco in base alle esigenze di tutela ambientale. In PF sono previste 120 autorizzazioni (80 nominali, 40 ad associazioni con un limite di 20 uscite), annuali o semestrali, per la pesca con palangari, traina e nattelli.

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LA PESCA PROFESSIONALE

La pesca artigianale è stata, ed è, quell’attività produttiva che più rispecchia le abitudini locali. Le pesche speciali ne sono una chiara testimonianza. In passato ciò era ancor più accentuato e la diversità di attrezzi a di attività era molto maggiore. La presenza di diversi tipi di fondo ha favorito il diffondersi di numerosi sistemi di pesca di tipo artigianale (o piccola pesca) che sono variamente distribuiti lungo tutta la costa e che possono essere globalmente divisi in tre gruppi: reti da posta fisse (tramagli e reti a imbrocco), palangari e piccola circuizione (cianciolini o lamparelle e sciabichetta o sciabichella).

RETI DA POSTA FISSE: a questa categoria appartengono i tremagli e le reti a imbrocco, cioè reti che, benché possano trovarsi sul fondo oppure a mezz’acqua, vengono ancorate in modo fisso al fondo marino con ancore o pesi. I pesi o le ancore vengono segnalati in superficie da galleggianti muniti di bandierine gialle di giorno, e luci gialle di notte per renderne possibile l’individuazione al momento del recupero. Queste reti, una volta calate, vengono lasciate in posizione per un certo periodo di tempo, in genere una notte, in modo tale da renderle ancora più invisibili al pesce, e poi recuperate. Normalmente, nell’intervallo fra l’operazione di cala e quella di salpata la barca rientra in porto.

- Il tremaglio (o tramaglio) è formato da tre pezze di rete sovrapposte e collegate lungo il loro lato maggiore. Le due esterne, dette maglione, sono a maglie più grandi di quella interna, e fanno si che il pesce, da qualunque parte provenga, può agevolmente superarle ma, entrato a contatto con la seconda, trova in questa una specie di sacca e, nel tentativo di sfuggire, si impiglia sempre di più. La dimensione delle maglie esterne va da 160 a 180 mm, mentre le maglie interne sono comprese tra 60 e 70 mm. Viene calato a una profondità che varia tra i 2 e i 40 m e la zona di pesca varia con la stagione, come le principali specie bersaglio (seppie, triglie, orate, occhiate, scorfani ecc...). Quando la maglia interna è più piccola (45 mm), si parla di tramaglino: mirato alla pesca delle triglie, viene impiegato specialmente nelle zone di secca da fine primavera a inizio autunno; quando invece le maglie sono più grandi (200 mm quelle esterne e 60-90 mm quelle interne), si parla di tramaglione, che è diretto alla pesca delle aragoste e viene calato a 50-100 m, soprattutto in primavera-estate.

- Le reti a imbrocco invece, sono reti di nylon trasparente alte 3-4 m e formate da un solo panno, disposte verticalmente nell’acqua. Hanno praticamente una cattura monospecifica e monotaglia che dipende dalla misura della maglia con cui è armata. In questo caso infatti, la cattura avviene per imbrocco: il pesce, una volta entrato nella maglia della rete, non riesce più ad andare né avanti né indietro. Se la maglia fosse più piccola non riuscirebbe a penetrare con la testa nella maglia stessa, se d’altra parte fosse più grande passerebbe tutto intero dalla parte opposta, evitando in ambedue i casi la cattura. Se impiegate per la cattura di sogliole, vengono calate in genere a una profondità di 15-50 m, sia su fondali duri che sabbiosi o vicino ad afferrature; le maglie del panno hanno una dimensione di 70-80 mm. Se usate per la cattura di naselli (reti “nasellare”), triglidi di grosse dimensioni e sugarelli, vengono calate a una profondità che varia tra i 90 e i 300 m; in questo caso la dimensione delle maglie del panno varia tra 52 e 58 mm; le reti a maglia grande (330-400 mm ed oltre) sono specifiche per la cattura dei pesci spada.

PALANGARI (o Palamiti): sono composti da una serie di lenze (braccioli) di cui una estremità termina con un amo e l’altra è collegata ad un cavo (trave) lungo anche diversi chilometri. I braccioli vengono legati al trave ad intervalli regolari, pari a circa 2 volte la loro lunghezza. Questo attrezzo può essere considerato fra i più selettivi tra tutti i sistemi di pesca, ma attualmente non trova ampia diffusione fra le marinerie toscane, probabilmente anche per il costo e il tempo necessario alla messa in opera

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del mestiere. Al variare della specie bersaglio può operare sia sul fondo (palamito fisso) sia in superficie (palamito derivante).

- I palangari fissi, possono essere usati sia per la pesca ai naselli sia per la pesca del pesce bianco. I palangari per naselli hanno una trave che varia tra i 2.000 e i 4.000 m, la lunghezza del braccio varia tra 1,5 e 2,0 m, e sono distanziati tra loro 4 - 6 m. L’esca è costituita da sardine, e sono usati saltuariamente d’estate a una profondità che varia tra 100 e 500 m. I palangari per pesce bianco invece, hanno una trave lunga tra 2.000 e 3.000 m, i bracci misurano 1 - 1,5 m, e sono distanziati da 5 a 15 m. Utilizzati più saltuariamente, sono posizionati a profondità che non superano mai i 50 m.

- I palangari derivanti, sono utilizzati nei mesi estivi/autunnali per la pesca del pesce spada. La trave è lunga tra i 5.000 e i 35.000 m, i bracci tra 5 e 10 m, e sono distanziati di 30-50 m. Gli ami sono innescati con sgombri congelati.

RETE DA CIRCUIZIONE è uno strumento ed una tecnica di pesca indirizzata in genere a specie che vivono in banchi, sia piccoli come sardine o acciughe, che più grandi come gli sgombri che grandissimi come i tonni. Il tipo di Rete da circuizione più comune prende il nome di cianciolo o saccoleva ed è orientato alla cattura di piccoli pesci di banco (pesce azzurro), di solito il banco, nelle ore notturne, viene attratto in un determinato tratto di mare da una o più piccole imbarcazioni dotate di potenti fonti luminose (lampara), quando il branco è ben compatto viene stesa intorno ad esso una rete rettangolare con sugheri nella parte alta e piombi (lima di piombi) in quella inferiore, quando il banco è circondato viene chiusa nella parte inferiore e lentamente ritirata fino a quando i pesci sono concentrati in uno spazio piccolo e possono essere recuperati con un coppo.

In PF viene disciplinata dal Titolo III, articolo 21, pag. 49-50.

In 5T viene disciplinata dal Capo II, articolo 13, pagg 82-83.

DISPOSIZIONI GENERALI:

• In PF è vietata la pesca professionale nella zona A. In 5T è vietata nella zona A e nella Zona B circostante Montenero.

PF! E’ vietata la pesca a strascico e con reti derivanti. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure nonché alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei suddetti comuni alla data di entrata in vigore del presente regolamento

Nel precedente regolamento era consentita la pesca professionale nelle zone B e C a imbarcazioni di lunghezza inferiore ai 12 m e stazza minore di 10 TSL e 15 GT. Questa tipologia di pesca è riservata ai pescatori residenti o a cooperative di pescatori con sede nei comuni dell’AMP.

5T! è consentita nella zona B circostante a Punta Mesco e zone C, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, la piccola pesca artigianale. Quest’attività è riservata alle imprese e cooperative costituite da soci residenti, o che abbiano risieduto almeno 10 anni nei comuni dell’AMP, e con sede legale negli stessi.

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In 5T non viene data nessuna indicazione sulla lunghezza e la stazza delle imbarcazioni autorizzate, l’unico riferimento è nelle definizioni di piccola pesca artigianale.

Attrezzi e modalità di pesca

PF! Nel nuovo regolamento di PF. Nella zona B la piccola pesca artigianale è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità:

a) rete da posta fissa, disposta perpendicolarmente alla linea di costa; b) con 1 solo palangaro avente un numero massimo di 200 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, calato ad una profondità non inferiore a 40 metri da Punta Chiappa a “Casa del Sindaco” e ad una profondità non inferiore a 50 m da “Casa del Sindaco” a Punta del Faro, ad esclusione dello specchio acqueo antistante Cala dell’Oro;

Nella zona C la piccola pesca professionale è consentita con i seguenti attrezzi e modalità:

a) rete da posta fissa; b) con 1 solo palangaro avente un numero massimo di 200 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 50 m dalla costa; c) mediante “Tonnarella” e “Mugginara”, nel periodo marzo – ottobre, nei siti tradizionali in prossimità di Porto Pidocchio. d) Nella zona B ogni attrezzo da posta fisso, posizionato a distanza inferiore a 100 metri dai siti di immersione, dovrà essere calato un’ora dopo il tramonto e salpato entro le ore 8.00 del mattino seguente.

Nelle zone B e C è inoltre consentita l’attività professionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta), previa autorizzazione da parte dell’Ente gestore, con i modi e i tempi stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, riservata ai pescatori professionisti in possesso di specifica licenza, che abbiano già svolto tale attività di pesca, autorizzata dal medesimo Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prima della data 31 dicembre 2004

Nel precedente regolamento veniva regolata dal Titolo VI, articolo 27, pag.31 e viene fatta una distinzione tra gli attrezzi consentiti nella zona B e nella zona C. Zona B (Comma I):

- a) rete circuitante, a batimetrie non inferiori a 50 metri, tranne che sulla direttrice mediana esterna alla Cala dell’Oro; - b) rete da posta fissa, disposta perpendicolarmente alla linea di costa, ad esclusione del periodo dicembre - febbraio, nei seguenti settori: tra Punta Chiappa e Punta del Buco, tra Punta Carega e Cala degli Inglesi e tra Cala degli Inglesi e Punta del Faro di Portofino. In ognuno di questi settori il Soggetto gestore individua 5 siti predeterminandone la rotazione e regolandone i turni - c) palangari, con un massimo di 200 ami, di lunghezza non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 80 metri dalla costa, in tutta la zona B ad esclusione della zona antistante Cala dell’Oro

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Zona C (Comma II): la pesca viene autorizzata attraverso tutte le modalità precedenti ma con palangari collocati a distanza minima di 50 m dalla costa. In quest’area viene consentita la pesca anche mediante “tonnarella”, protetta da un recinto di sicurezza nel periodo tra marzo e ottobre e mediante “mugginara” nel periodo tra aprile e giugno.

5T! Viene regolata dal Capo II, articolo 13, comma III, pagg. 82-83 non viene fatta una distinzione tra gli attrezzi consentiti in zona B circostante Punta Mesco e in zona C, ma vi è una più ampia descrizione delle modalità attraverso le quali la pesca deve essere svolta:

a) pesca alla lampara o a circuizione, su imbarcazioni entro i 10 metri di lunghezza f.t., con reti tipo cianciolo di lunghezza massima di 200 metri, calando la rete a non meno di 30 metri dalla costa e calando la rete a non meno di 35 metri dalla costa. b) con reti da posta, secondo le seguenti modalità: - le reti devono essere calate non prima di 2 ore dal tramonto e salpate

non meno di 2 ore dopo l’alba successiva e comunque non oltre le ore 08.00; - le reti devono essere calate perpendicolarmente alla linea di costa; - Ogni imbarcazione autorizzata potrà imbarcare al massimo 2.300 metri di reti così suddivise:

x) ogni imbarcazione autorizzata potrà imbarcare fino ad un massimo di 2.300 metri di rete con maglie superiori a 55 millimetri (comunemente nominate maglie del 9); y) ogni imbarcazione autorizzata potrà imbarcare fino ad un massimo di 1.800 metri di rete con maglie da 55 millimetri (comunemente denominate maglie del 9); z) ogni imbarcazione autorizzata potrà imbarcare fino ad un massimo di 500 metri di rete con maglie da 38,46 millimetri (comunemente denominate maglie del 13) ed un massimo di 1.200 metri di rete con maglie da 55 millimetri, è vietato l’utilizzo di reti con maglie diverse da uelle indicate ai punti x), y) e z);

c) con palamiti, come previsto dalla normativa vigente.

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Modalità di autorizzazione

5T! E’ prevista l’autorizzazione da parte dell’Ente Parco all’esercizio della pesca professionale, cosa non prevista in PF.

o Questa autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per l’inizio dell’attività.

o Al momento dell’autorizzazione deve essere dichiarata la lunghezza totale, il tipo di maglia e il periodo di utilizzo delle reti da posta.

o Il rilascio delle autorizzazioni comporta l’obbligo di fornire all’Ente parco dati e informazioni relativi all’attività di pesca esercitata, ai fini del monitoraggio dell’AMP.

PF! La richiesta di autorizzazione ad eseguire l’attività di pesca professionale deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività. I soggetti legittimati alle attività di piccola pesca professionale devono comunicare annualmente all’Ente gestore i periodi, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall’Ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l’Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche.

Portofino obbligava nel vecchio regolamento i soggetti autorizzati alla comunicazione annua degli attrezzi utilizzati dei periodi e delle modalità di pesca, che vengono riportati su un registro, effettua anche ricerche scientifiche mirate a monitorare, l’impatto della pesca professionale al fine di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa.

IL PESCATURISMO

Il “Pescaturismo" consiste in un'attività integrativa alla pesca artigiana che offre la possibilità agli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistiche ricreative.

L'attività di pescaturismo è attualmente regolamentata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n° 293 che comprende lo svolgimento di attività nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca: brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra, pesca sportiva e tutte quelle attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero che possono servire ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale. Il pescaturismo rappresenta una proposta innovativa per rispondere all'esigenza di diversificazione di parte delle attività di pesca, in special modo all'interno delle AMP, riqualificando una quota del mercato turistico in parte esistente e creandone una aggiuntiva particolarmente interessante, il tutto in

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perfetta linea con l'esigenza di politiche che rispondano ai criteri di un "Turismo responsabile". Il concetto di "Turismo responsabile" nasce da nuove esigenze di valorizzazione e riscoperta della realtà sociale ed ambientale dei luoghi più suggestivi e delle antiche tradizioni della nostra cultura. Si vuole offrire al visitatore la possibilità di inserirsi in maniera armonica nel contesto preesistente senza alterarne le preziose particolarità. Gli usi e le tradizioni legati alle marinerie italiane possono offrire nuove possibilità di rilancio di questo settore, rispondendo contemporaneamente alle politiche europee sulla razionalizzazione dello sforzo di pesca. Il Pescaturismo può portare molteplici vantaggi: il mantenimento di quell'integrità sociale ed economica spesso danneggiata dal voler promuovere attività che non tengono conto del contesto locale; una valida risposta ai problemi legati alla pesca, con la possibilità di integrazione del reddito degli operatori del settore attraverso un'attività non contrastante la loro stessa identità storica e culturale; la razionalizzazione del prelievo delle risorse, ottenuta tramite l'orientamento verso una graduale diversificazione delle attività produttive. Il pescaturismo permette, infine al pescatore, di mettere in rilievo aspetti della cultura marinara e delle tradizioni della pesca artigianale, spesso sottovalutati

In PF è regolata dal Titolo III, articolo 22, pag.50 In 5T è regolata da Capo II, articolo 15, pagg.85-86

PF ! Nel regolamento l’attività di pesca turismo viene disciplinata così: Nelle zone A è vietata qualunque attività di pescaturismo. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca professionale purché in possesso di idonea licenza all’esercizio della attività di pescaturismo. Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. I soggetti legittimati alle attività di pescaturismo sono tenuti a fornire all’Ente gestore informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta.

Nel precedente il Soggetto gestore, sentita la Commissione di riserva, nel rispetto delle disposizioni del regolamento, definisce le misure per lo svolgimento e la promozione delle attività di pescaturismo così come definite dalla normativa vigente. Tale attività può essere svolta da pescatori professionisti residenti, nonché da cooperative di pescatori professionisti costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con sede nei comuni territorialmente interessati dall'area marina naturale protetta alla data del 1° agosto 1998.

5T! E’ vietata l’attività di pesca turismo nelle Zone A e B. Nella zona C questa attività è consentita previa autorizzazione dell’Ente parco ed è riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attività individualmente o in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell’area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, costituite

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preferibilmente da soci residenti o, in subordine, che abbiano risieduto per almeno dieci anni nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, e ai soci delle suddette cooperative, inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con gli attrezzi e le modalità previste per la pesca professionale.

Viene inoltre vietato l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi.

Il rilascio dell’autorizzazione prevede le stesse modalità adottate per la Pesca Sportiva e la Pesca Professionale Inoltre comporta l’impegno, da parte del soggetto richiedente, a stipulare idonea convenzione con l’Ente Parco, anche in merito alle tariffe da praticare, che dovranno prevedere appositi benefici per i soggetti residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta.

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CONCLUSIONI SULL’ATTIVITA’ DI PESCA

• In PF non viene specificata la lunghezza e la dimensione delle maglie della rete, né viene data un’indicazione sulle orari nei quali devono essere calate e salpate le reti, tranne se posizionate a 100 m da un sito di immersione e comunque con orari diversi dalle 5T.

• In 5T non viene data nessuna indicazione sulla lunghezza e la stazza delle imbarcazioni autorizzate, al momento della disciplina della pesca sportiva. Esse rientrano nella definizione di piccola pesca artigianale.

• Viene definito differentemente lo stesso attrezzo da pesca in quanto palangari è sinonimo di palamiti. Inoltre il Disciplinare Provvisorio delle 5T non regola le dimensioni e le modalità di armamento dei palangari, rifacendosi semplicemente alla normativa vigente.

• Per quanto riguarda l’attività di pescaturismo nelle 5T viene previsto l’impegno, da parte del soggetto richiedente, a stipulare idonea convenzione con l’Ente Parco.

• Nelle due AMP sono consentiti differenti attrezzi di pesca nella diverse zone. L’AMP 5T presta molta attenzione alla grandezza e lunghezza della rete, mentre l’AMP di PF si focalizza maggiormente sulle aree e sui siti dove è consentito l’utilizzo degli strumenti, nonchè sulla dimensione degli ami.

• Nelle 5T la pesca professionale è vietata sia nella zona A (come PF) ma anche nella zona B circostante Montenero.

• In entrambe le AMP è vietata la pesca a strascico con reti derivanti ma in PF è consentita attraverso la sciabica la pesca del rossetto, previa autorizzazione e con tempi e modi stabiliti dal Ministero.

• In entrambe le AMP è previsto un monitoraggio dal’attività di pesca ma a differenza del vecchio Regolamento non viene presentata una relazione annuale al Ministero.

• Con il nuovo Regolamento di PF vengono introdotti i divieti: dell’uso improprio di impianti di diffusione della voce, dell’uso di esche o sistemi di pesca che comportino la cattura di esemplari di cernia e di scarico a mare di acque non depurate.

• In entrambe le AMP la pesca sportiva è consentita ai residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta. Per quanto riguarda la pesca professionale è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai residenti nei comuni e nonché alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei suddetti comuni alla data di entrata in vigore del regolamento.

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ATTIVITA’ SUBACQUEA

In PF è disciplinata dal Titolo III, articoli, 13-15 pagg. 40-45

In 5T è disciplinata dal Capo II, articoli, 16-17 pag. 86-89

DISPOSIZIONI GENERALE E TIPOLOGIA DI UTENZA

PF! Nella zona A sono vietate le visite guidate subacquee, nelle zone B sono vietate le attività di didattica subacquea. Nelle zone B sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri d'immersione autorizzati, esclusivamente presso i siti elencati nell’articolo 14, pag. 42 e possono essere svolte esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;

b) in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;

c) in ciascun sito non possono effettuare immersioni più di 24 subacquei contemporaneamente.

d) in ciascun sito l’immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto salvo il sito di immersione “Cristo degli Abissi”, presso il quale le immersioni devono svolgersi senza interferire col canale di transito dei mezzi nautici.

Nelle zone B sono consentite le visite guidate subacquee notturne, svolte dai centri d’immersione autorizzati dall’Ente gestore, esclusivamente presso dieci siti indicati dall’articolo 14, comma 5, pag. 42.

Nel precedente regolamento veniva disciplinata dal Titolo IV, articoli 13-20, pag. 26-29 e ne vietava le immersioni notturne. Nella zona A è vietato l’esercizio dell’attività subacquea. Nella zona B questa attività con respiratore è consentita solo previa autorizzazione dell’Ente Gestore. . Nella zona B possono svolgere attività di visite guidate subacquee i seguenti soggetti:

-a) imprese la cui ragione sociale prevede quale attività prevalente l’accompagnamento a subacquei; -b) associazioni senza scopo di lucro il cui statuto prevede espressamente lo svolgimento di attività subacquea a scopo didattico o ricreativo. Il Soggetto gestore può autorizzare lo svolgimento di visite guidate subacquee da parte di imprese e/o associazioni che abbiano una comprovata esperienza nel settore, previo parere conforme della Commissione di riserva, stabilendo, eventualmente, il possesso anche di ulteriori requisiti. Possono, inoltre, svolgere attività subacquea i soggetti singoli secondo le modalità autorizzative di cui all’articolo 16.

Nella zona C questa attività è libera ma il soggetto gestore ha la facoltà di limitarla ai fini di tutela dell’ambiente.

5T! Nelle zone A e B è vietata l’attività di didattica subacquea. Nella zona A sono consentite, previa autorizzazione dell’Ente parco, le immersioni subacquee guidate svolte dai centri d'immersione, iscritti nell’elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo e aventi sede legale nei

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Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo e costituiti per almeno l’90% da soci residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, dal 1 maggio al 31 ottobre, con le seguenti modalità:

a) ogni guida non può condurre nell’immersione più di 5 subacquei, per un massimo di 2 guide e 10 subacquei per ciascuna immersione;

b) per ciascuna zona A, è consentito un massimo di 2 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 12.00 ed un massimo di 3 immersioni dalle ore 12.00 alle ore 20.00.

Nelle zona A, per le esigenze di sicurezza delle immersioni subacquee guidate stabilite dalle normative vigenti è consentita, previa autorizzazione dell’Ente parco, la navigazione a remi e con motore elettrico ai natanti di proprietà dei soggetti autorizzati. Nel caso che il natante disponga anche di fuoribordo con motore a scoppio, è fatto obbligo di sollevare il piede del suddetto motore in posizione di riposo, con l’elica fuori dall’acqua. Le immersioni subacquee in zona A sono consentite solo in presenza di guida con grado minimo “Dive Master”.

Nella zona B sono consentite, previa autorizzazione dell’Ente parco, le immersioni subacquee guidate svolte da centri d'immersione e associazioni aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo e costituiti per almeno l’90% da soci residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, dal 1 maggio al 31 ottobre, con le seguenti modalità:

c) ogni guida non può condurre nell’immersione più di 5 subacquei, per un massimo di 2 guide e 10 subacquei per ciascuna immersione;

d) per ciascuna zona B, è consentito un massimo di 3 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 12.00, un massimo di 3 immersioni dalle ore 12.00 alle ore 20.00 ed 1 immersione notturna dalle ore 20.00 alle ore 23.00.

Nelle zone B, la navigazione a motore alle unità navali adibite alle attività dei centri d’immersione e degli altri operatori del settore è consentita a velocità non superiore ai 5 nodi.

Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione dell’Ente parco, le visite guidate subacquee svolte da centri d'immersione e associazioni aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo e costituiti per almeno il 90% da soci residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, dal 1 maggio al 31 ottobre. In zona C, la navigazione a motore alle unità navali adibite alle attività dei centri d’immersione e degli altri operatori del settore è consentita, previa autorizzazione dell’Ente parco, con le seguenti modalità:

e) a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;

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f) a velocità non superiore a 10 nodi,oltre la distanza di 300 metri dalla costa.

Modalità di autorizzazione

PF! Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell’area marina protetta e l’eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i centri di immersione richiedenti devono:

- a) risultare residenti nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta e in quelli viciniori alla data del 26 Aprile 1999, o essersi associati entro il 7 agosto 1999 ai soggetti già operanti nei Comuni dell’area marina protetta alla data del 1 agosto 1998; - b) risultare in possesso di specifici requisiti di compatibilità ambientale, individuati dall’Ente gestore con successivo provvedimento; - c) risultare titolari di una sede operativa nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; - d) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l’attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti e versare all’Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese.

Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire agli utenti l’apposito materiale informativo sull’area marina protetta predisposto dall’Ente gestore.

In PF il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento di un corrispettivo monetario. L’autorizzazione ha un periodo di validità non superiore ad un anno e viene rilasciata attraverso le modalità necessarie ad assicurare la tutela ambientale. Con l’autorizzazione vengono anche individuate le unità navali adibite all’esercizio dell’attività: viene stabilito un massimo di sei unità navali per centro di immersione con una lunghezza inferiore a 12 m. Il Soggetto gestore dispone i criteri in base ai quali le vicende modificative od estintive riguardanti soggetti autorizzati debbono considerarsi ostative alla sopravvivenza dell’autorizzazione in capo al soggetto nuovo o modificato. Inoltre la violazione di quanto stabilito nell’autorizzazione e dal presente regolamento costituisce motivo di revoca delle stesse da parte del Soggetto gestore.

5T! Ai fini dell’esercizio delle immersioni subacquee guidate nell’area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente parco secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III e nell’Allegato 13 del Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, le unità navali adibite alle immersioni subacquee guidate, entro il 1 gennaio 2007, a seconda della tipologia, devono:

-a) essere equipaggiate con motore fuoribordo elettrico, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta, o con motore entrobordo alimentato a biodiesel, ovvero con motori conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche; -b) essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;

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-c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.

Il rilascio dell’autorizzazione implica l’obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall’Ente parco, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l’esercizio dell’attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull’unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell’Ente parco al termine di scadenza dell’autorizzazione. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire agli utenti l’apposito materiale informativo predisposto dall’Ente parco. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il soggetto richiedente dovrà dichiarare il proprio impegno a stipulare idonea convenzione con l’Ente Parco, anche in merito alle tariffe da praticare, che dovranno prevedere benefici per i soggetti residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta. L’eventuale rigetto dell’istanza di autorizzazione, così come un’interdizione totale dell’attività, sarà motivata dall’Ente parco esplicitando le ragioni di tutela ambientale di cui all’art. 23, comma 6, sottese al provvedimento. L’Ente parco pubblicizzerà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione e le modalità di richiesta di autorizzazione, in particolare tramite affissioni in prossimità delle aree interdette o le cui attività sono state limitate, nonché sul sito internet ufficiale.

Registro attività subacquee

PF! Il responsabile dell’unità navale, prima dell’immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall’Ente gestore, gli estremi dell’unità navale, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l’orario e il sito di immersione. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all’Autorità preposta al controllo o al personale dell’Ente gestore e riconsegnato all’Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall’Ente gestore per le finalità istituzionali. Le unità navali autorizzate alle attività di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall’Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

Nel precedente le imprese e le associazioni autorizzate ad effettuare immersioni devono riportare in un apposito registro, vidimato dall’Autorità Marittima e dal Soggetto gestore, per ogni visita guidata, la data, il sito di immersione, gli estremi dei partecipanti e le guide responsabili dell'immersione. I registri dovranno essere tenuti aggiornati a fine immersione ed esibiti a richiesta dell’Autorità Marittima e del Soggetto gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal Soggetto gestore unicamente a scopo statistico e ai fini della tutela ambientale.

5T! In 5T Il responsabile dell’unità navale, prima dell’immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall’Ente parco gli estremi dell’unità navale, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di

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immersione, la data, l’orario, il sito di immersione. Il registro dovrà essere esibito all’Autorità preposta al controllo o al personale dell’Ente parco.

Accesso, sosta e ormeggio

PF! L’ormeggio delle unità dei centri d’immersione autorizzati dall’Ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, con le seguenti modalità:

-a) nel sito di interesse storico e culturale “Cristo degli Abissi” è consentito ai natanti, ormeggiati “poppa-prua” fra i gavitelli installati a tale scopo; -b) la sosta è consentita per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l’immersione; -c) in zona B l’accesso ai gavitelli deve avvenire con navigazione perpendicolare alla linea di costa.

Nel precedente regolamento la navigazione delle unità navali, autorizzate dal Soggetto gestore, deve avvenire perpendicolarmente alla linea di costa e a velocità massima di 5 nodi al solo scopo di raggiungere i siti di ormeggio individuati e predisposti in sede di prima applicazione dal Soggetto gestore: Vi sono due siti ad elevato interesse naturalistico, in cui è ammesso l’ormeggio ad una sola unità navale alla volta (Isuela e Altare) e 18 siti di interesse naturalistico, in cui possono essere ormeggiate contemporaneamente 2 unità navali. La sosta ai natanti e alle imbarcazioni delle imprese e delle associazioni autorizzate dal Soggetto gestore e ai natanti dei subacquei privati è consentita per il tempo sufficiente per effettuare l’immersione. Il Soggetto gestore determina le modalità relative all’utilizzo degli ormeggi e l’importo dei corrispettivi economici

5T! L’ormeggio delle unità navali dei centri d’immersione autorizzati dall’Ente parco è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente parco, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

Modalità di svolgimento dell’attività subacquea

PF ! Simile l’estensione nel disciplinare provvisorio delle 5T sul numero massimo di partecipanti per guida e il codice di condotta sono elencati nelle disposizione generali . Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. Le unità navali utilizzate per lo svolgimento delle visite guidate subacquee non possono avere lunghezza superiore a 12 metri, salvo quelle che siano state autorizzate prima del 30 giugno 2001 per le quali non sia intervenuto cambiamento di proprietà.

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La navigazione nell’area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d’immersione è consentita alla velocità massima di 5 nodi. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall’Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza e in presenza di guida o istruttore del centro di immersione. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell’area marina protetta, l’importanza dell’ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee è stabilito dall’Ente gestore in 6 per ciascun soggetto. Ogni variazione della flotta deve essere comunicata e debitamente autorizzata dall’Ente Gestore. Le unità inserite nella predetta flotta adibita alle visite guidate subacquee a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento devono essere dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche.

Nel precedente le immersioni devono svolgersi secondo quanto previsto dalla vigente normativa e, comunque, ad esclusione dei soggetti singoli, sempre alla presenza di una guida ogni cinque subacquei. Il numero massimo di immersioni al giorno per ciascun sito è di 72, comprese le guide; in nessun caso possono essere ammessi più di 24 subacquei contemporaneamente su ciascun sito. Le visite subacquee devono essere svolte secondo le seguenti modalità:

-a) visite con non più di dodici subacquei per volta nel caso di imprese; inoltre nei siti in cui è consentito l’ormeggio a due imbarcazioni contemporaneamente è ammesso l’ormeggio ad una sola imbarcazione se il numero di subacquei trasportati è di ventiquattro, qualora i documenti di bordo lo consentano. -b) visite con non più di sei subacquei nel caso di associazioni, e nel caso delle visite subacquee di soggetti singoli. Viene inoltre fatto divieto di eseguire e di far eseguire esercizi che prevedono contatto con il fondo marino.

5T! il numero massimo di partecipanti per guida e i limiti delle velocità delle imbarcazioni sono definiti nelle disposizioni generali e sono specifici per ogni zona dell’AMP. Nelle zone A e B dell’AMP delle Cinque Terre è vietata l’attività di didattica subacquea in quanto è vietato il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica e biologica, ed è fatto obbligo di mantenere l’attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo. L’accesso alle grotte sommerse è consentito esclusivamente con l’utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o semichiuso, con scarico dell’aria fuori dalle grotte. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località

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visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

Programmazione e monitoraggio

.PF! L’Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell’area marina protetta per contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione. Egli adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, eventualmente stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno per ciascun sito (prima ne venivano disciplinate massimo 72 per ogni sito).

Precedentemente il Soggetto gestore provvede alla programmazione ed al controllo delle attività subacquee previste dal regolamento, garantendo il rispetto dei limiti previsti. Il Soggetto gestore effettua regolarmente il monitoraggio scientifico dei siti d’immersione, per verificare l’impatto ambientale e fornisce annualmente al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, alla Commissione di riserva ed all’Autorità marittima una relazione tecnica sullo stato ambientale dei siti e sul numero di immersioni che si effettuano in ciascun sito. Sulla base del monitoraggio e con parere conforme della Commissione di riserva,il Soggetto gestore può modificare le condizioni e i limiti per le attività subacquee.

5T! L’Ente parco effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell’area marina protetta al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee guidate.

Modalità di autorizzazione dei singoli soggetti

PF! L’attività individuale subacquea viene disciplinata e approfondita dall’articolo 13, pag.40, il quale prevede a differenza del vecchio regolamento: Nelle zone B, le immersioni subacquee diurne senza autorespiratore sono consentite, previa specifica autorizzazione dell’Ente gestore, esclusivamente presso i siti individuati dal comma 4, nei limiti di tempo della normale immersione con autorespiratore e nel rispetto delle distanze di legge dagli attrezzi da pesca a posta fissa. Nelle zone B le immersioni subacquee individuali diurne sono consentite, previa autorizzazione dell’Ente gestore, esclusivamente presso i siti individuati dal comma 4 pag. 40. Nella zona C le immersioni subacquee individuali diurne sono libere. Le immersioni subacquee individuali, con o senza autorespiratore, presso i siti autorizzati, possono essere svolte esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) in caso di immersioni effettuate da persona singola, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo grado e di autorizzazione da parte dell’Ente gestore;

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b) in caso di immersioni effettuate in gruppo, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, individuato all’atto dell’autorizzazione da parte dell’Ente gestore, in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado;

c) in ciascun sito l’immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto salvo il sito di immersione di interesse storico e culturale “Cristo degli Abissi”, presso il quale le immersioni devono svolgersi senza interferire col canale di transito dei mezzi nautici.

Le immersioni subacquee individuali per le persone disabili, con o senza autorespiratore, possono essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza e in presenza di subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado in numero di uno ogni 5 subacquei. L’Ente gestore può autorizzare immersioni subacquee individuali da natante fino ad un massimo giornaliero di 90 subacquei, con un massimo di 6 subacquei per natante. L’ormeggio dei natanti a supporto delle immersioni subacquee individuali autorizzate dall’Ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti con le stesse modalità di svolgimento del vecchio regolamento. Viene inoltre disciplinato l’ormeggio nel sito di interesse storico e culturale “Cristo degli Abissi”, che è consentito esclusivamente ai natanti, ormeggiati “poppa-prua” fra i gavitelli installati a tale scopo. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee individuali in zona B e l’eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:

a) versare all’Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate dall’ articolo 28;

b) indicare le caratteristiche del natante utilizzato per l’immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti

c) individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, che dichiari formalmente di conoscere l’ambiente sommerso dell’area marina protetta.

Le immersioni subacquee individuali nelle zone B e C devono rispettare il seguente codice di condotta:

a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; b) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;

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c) il transito nelle grotte naturali deve avvenire nei modi e tempi strettamente necessari ai fini dell’effettuazione del percorso sommerso; d) è fatto obbligo di mantenere l’attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo; e) è fatto obbligo di segnalare all’Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell’area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati; f) non è consentito l’uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell’Ente gestore.

In PF il Soggetto gestore, attraverso il vecchio regolamento, poteva autorizzare immersioni subacquee di soggetti singoli fino ad un massimo di 90 subacquei al giorno che effettuano l’immersione sia con natante sia da terra (esclusivamente nei seguenti siti: Punta Chiappa Levante, Dragone, Colombara ). Le immersioni subacquee, effettuate da un numero di natanti non superiore a 30, potevano svolgersi secondo quanto previsto per le immersioni guidate. Il Soggetto gestore determinava l’eventuale pagamento di un corrispettivo monetario per il rilascio delle suddette autorizzazioni.

5T! per l’attività svolta da subacquei singoli valgono i principali limiti imposti per le immersioni guidate anche se essa viene disciplinata in maniera specifica dall’articolo 17, pagg. 88,89, secondo quanto segue: Nella zona A sono vietate le immersioni subacquee individuali. Nelle zone B sono consentite le immersioni subacquee individuali autorizzate dall’Ente parco, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, dal 1 maggio al 31 ottobre, dall’alba al tramonto, in gruppi di non più di 5 subacquei, nei siti e secondo gli orari determinati dall’Ente parco al fine di garantire la non contemporaneità con le altre immersioni individuali e le immersioni subacquee guidate; Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione dell’Ente parco, le immersioni subacquee individuali, dal 1 maggio al 31 ottobre. Ai fini dell’esercizio delle immersioni subacquee individuali nelle zone B, salva la necessità di contingentamento dell’attività, possono richiedere l’autorizzazione:

a) i residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta; b) i proprietari di abitazioni nei comuni ricadenti nell’area marina

protetta; c) coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni

ricadenti a) nell’area marina protetta; d) i parenti di primo grado e affini dei soggetti di cui alle precedenti

lettere a), b) e c); e) i risiedenti stagionalmente per almeno 3 pernottamenti consecutivi

in una struttura ricettiva nei comuni ricadenti nell’area marina protetta.

Nel decidere il contingentamento dell’attività, l’Ente parco stabilirà un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all’attività da limitare, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale.

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Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, è considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell’area marina protetta e l’adesione da parte della struttura ricettiva al circuito del marchio di qualità ambientale promosso dall’Ente parco nazionale delle Cinque Terre.

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CONCLUSIONI SULL’ATTIVITA’ SUBACQUEA

➢ L’Ente parco provvede alla creazione di un Albo dei centri di immersione e degli altri operatori del settore abilitati ad operare all’interno dell’area marina protetta sulla base di particolari requisiti, tra cui il possesso di un idoneo brevetto per guide e istruttori rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali, l’iscrizione delle guide all’Elenco Regionale degli Operatori del Turismo Subacqueo ed un curriculum professionale che attesti la conoscenza di base dell’ambiente marino e delle norme di tutela unitamente ad una approfondita conoscenza specifica dei fondali dell’area marina protetta.

➢ In PF viene previsto un codice di condotta che oltre a prevedere l’obbligo di tenere l’attrezzatura subacquea aderente al corpo e il divieto di interagire con il fondale (come nelle 5T), disciplina anche la propulsione ausiliaria consentita solo ai disabili, il divieto di alimentazione e asportazione di organismi marini e l’obbligo di segnalare la presenza di attrezzi persi o abbandonati.

➢ Per quanto riguarda l’accesso alle grotte in 5T è permesso solo con l’ausilio di apparecchi che consentano lo scarico dell’aria fuori dalla grotta.

➢ Nelle 5T è sempre prevista la richiesta dell’autorizzazione per svolgere quest’attività ma le modalità e i tempi vengono stabiliti dall’Ente Parco, mentre in PF vengono prefissati dei siti di immersione nella zona, al contrario nella zona C l’attività subacquea è libera.

➢ A differenza di PF sono consentite le immersioni nella zona A delle 5T solo per i diving autorizzati e con modalità e tempi gestiti dall’Ente Parco.

➢ In PF non possono effetuare immersioni più di ventiquattro subacquei contemporaneamente nello stesso sito, mentre nelle 5T sono previste un massimo di due guide e dieci subacquei per ogni immersione.

➢ In entrambe la navigazione è consentita a velocità non superiore ai cinque nodi. Questo limite è esteso a tutta l’area in PF mentre nella zona C delle 5T, oltre 300 m dalla costa, è consentita fino a 10 nodi. Per quanto riguarda l’attività subacquea, in entrambe vige il divieto di attività di didattica subacquea e l’obbligo di illustrazione, da parte degli centri autorizzati, delle caratteristiche ecologiche dell’AMP. Inoltre è previsto l’obbligo di compilare un apposito registro in cui si annotano tutte le informazione relative alle immersioni.

➢ Sia in PF sia in 5T viene effettuato un monitoraggio per determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione.

➢ Nel vecchio regolamento di PF il soggetto gestore prevedeva un massimo di settantadue immersioni per ogni sito e forniva annualmente al Ministero dell’Ambiente, all’Autorità Marittima e alla Commissione di Riserva una relazione tecnica sulla stato dei siti e sul numero di immersioni effettuate.

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RAFFRONTI TRA LE ALTRE ATTIVITA’ SOGGETTE A AUTORIZZAZIONI E RESTRIZIONI

Esauriti gli approfondimenti relativi alle attività della pesca e della subacquea, nelle differenti tipologie, dove per altro si sono evidenziate le discordanze si raffronteranno, ora, i diversi argomenti che vengono via, via elencati nel regolamento e nel disciplinare provvisorio delle due AMP.

Ancora una volta appaiono condizionanti: - la diversa tempificazione nell’estensione dei documenti; - la morfologia delle due aree; - la differente metodologia nell’ estensione grammaticale delle attività. - la disomogeneità nella sequenza assegnata alle titolazioni.

Nota ampiamente positiva si evince da quanto è stato fatto con la pubblicazione del nuovo regolamento dall’AMP di Portofino (G.U. n° 181, 4 agosto 2008) dove è più che evidente il tentativo riuscito di omogeneizzare gran parte del testo con altri esistenti. Un segnale più che positivo del dinamismo degli addetti ai lavori nel perseguire un costante miglioramento della normativa e della sua applicazione. Molto però rimane ancora da fare in special modo per quanto attiene a chiare indicazioni e sostegni da parte del potere centrale ancora per un certo senso schiavo del burocratese. Non deve essere considerata un’utopia l’estensione di norme semplici che trovino facile applicazione da parte delle autorità preposte e ancor più facile osservanza da parte di residenti, turisti e visitatori.

“Definizioni” PF art. 2 5T art. 1 Differenti gli articoli di legge in riferimento per le voci:

- imbarcazione - natante - nave da diporto

per PF più aggiornato D.Lgs. n°171 del 18 luglio 2005 in 5T è più datato Legge n° 50 del 11 febbraio 1971.

- piccola pesca artigianale Relativamente alla datazione dell’estensione del disciplinare provvisorio in 5T manca il riferimento al Regolamento CE n° 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alla pesca nel Meditteraneo.

- immersione subacquea In 5T viene elencato “addestramento subacqueo” previsto in PF in una più specifica voce “accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee”

In PF :“accesso” – “alaggio” – “attività didattica e divulgazione naturalistica” “navigazione” . sono voci mancanti in 5T

In 5T :“acquacultura” – “locazione unità da diporto” – “noleggio unità da diporto”

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“misure di premialità ambientale” – “trasporto passeggeri” – “trasporto marittimo di linea” – “ripopolamento attivo” sono voci mancanti in PF

TITOLO II – Organizzazione dell’aerea marina protetta PF I quattro articoli presenti in questo titolo di PF mancano nel disciplinare provvisorio di 5T: “gestione dell’amp” – “ responsabile dell’amp” – “commissione di riserva” – “comitato tecnico scientifico

TITOLO III – Disciplina di dettaglio e condizioni di esercizio delle attività consentite. PF

Il nuovo Regolamento di PF riaggiorna l’estensione degli articoli abbandonando l’allocuzione di “attività vietate” che vengono riportate all’interno di voci specifiche e espone in sua vece le “attività consentite” e le autorizzazioni da richiedere. Gli articoli: 8, 9, 10 in PF elencano aspetti generalistici che rappresentano un basso impatto nei confronti dell’AMP. Infatti attività come soccorso, sorveglianza, servizio o quelle di ricerca scientifica rivestono una presenza saltuaria sull’area. Similarmente all’impatto che si può avere in caso di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, articolo 11. In forma ed estensione diversa troviamo i medesimi temi in 5T

“Balneazione” PF art.12 5T art. 5 Sintetica l’estensione in PF che rimanda alle ordinanze degli uffici Circondariali Marittimi (art. 12). Molto più esteso ed articolato in 5T, l’articolo 5 che equipara a residenti, proprietari di abitazioni, etc anche i turisti che soggiornino per almeno tre pernottamenti consecutivi nei comuni ricadenti nell’AMP.

Navigazione da diporto PF art. 16 5T art. 8 In PF, al comma 6.c) si indica <<l’utilizzo di vernici antifouling a rilascio zero>>, citazione mancante in 5T. Molto più estesa e circostanziata nei vari articoli la disciplina in 5T. Consentita nella zona A con delimitazioni, è invece vietata nella medesima zona in PF. Troviamo una specifica sui residenti ed equiparati per l’accesso alla zona B in 5T. Entrambe le AMP hanno delimitazioni per i motori che al di là dell’elencazione delle varie tipologie riferiscono la conformità alla direttiva 2003/44/CE sulle emissioni gassose e acustiche In 5T per la zona C si fa un preciso riferimento alla distanza dalla costa e alla velocità da tenere, entro 300 m. massimo 5 nodi, oltre i 300 m. massimo 10 nodi.

Trasporto passeggeri e visite guidate 5T articolo 9 Locazione di unità da diporto 5T articolo 10 Noleggio di unità da diporto 5T articolo 11 Trasporto marittimo di linea 5T articolo 12 Sono articoli che per etensione si rifanno, con specifiche particolari e ulteriori limitazioni per le singole attività al precedente aticolo 8, in 5T. Gli articoli sopracitati non compaiono nel regolamento di PF, anche se si possono trovare riferimenti in articoli che trattano temi differenti.

Attività di ormeggio PF art. 17 5T art. 6

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Sostanzialmente uguali i due articoli, eccezion fatta, per l’elencazione dei residenti ed equiparati in 5T che possono richiedere l’autorizzazione per la zona B. Mentre in PF per il rilascio delle autorizzazioni, godono titolo preferenziali le imbarcazioni che utilizzano vernici antifouling a rilascio zero. Attività di ancoraggio PF art. 18 5T art. 7 Di fatto la disciplina è simile e sono le specifiche nelle differenti zone a evidenziare delle differenze. In 5T è consentita dall’alba al tramonto e comunque non oltre le 20 esclusivamente nella zona C. In PF nella baia di Paraggi è vietata dal 1 novembre al 28 febbraio.

Attività didattica e divulgazione naturalistica PF art. 19 E’ un articolo che non trova riscontro in 5T se non con citazioni all’interno di altri. E’ una ulteriore riprova di quanto già espresso in relazione al dinamismo delle autorità preposte e allo sviluppo di una reale coscienza naturalistica.

TITOLO IV – Disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell’AMP “PORTOFINO”

TITOLO V – Disposizioni finali Hanno un’estensione più ampia e circostanziata nei singoli articoli, frutto di precedenti esperienze e confronti con il vissuto di altre AMP. Si confronta con CAPO III – Criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle a

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RINGRAZIAMENTI

Ringrazio prima di tutti la mia mamma, il mio papà e la mia nonna che con il loro amore mi hanno accompagnato in questo percorso sostenendomi e spronandomi a dare sempre il meglio. Grazie per aver creduto sempre in me e per avermi permesso di vivere questa meravigliosa esperienza.

Ringrazio la mia migliore amica, la Zia, perché la sua amicizia è molto preziosa per me e non ho mai smesso di portarla nel cuore.

Ringrazio tutti gli amici di Genova, che hanno reso così unica quest’esperienza, e in particolare modo: le pesciuline, il primo posto se lo merita la Ciaci con la quale ho passato momenti indimenticabili e che mi è stata sempre vicina durante questo percorso dimostrandosi una vera amica.

Ringrazio poi Marti e Ire, le due anchue, amiche sincere e compagne di viaggio fantastiche in tutti i momenti passati insieme.

Grazie alla betta, la prima perla incontrata a Genova, un’amica straordinaria … grazie per le emozioni che mi hai regalato e che abbiamo condiviso in questi anni insieme.

Grazie a Fra, per essere stato sempre presente nei momenti in cui ho avuto bisogno di lui e per avermi dimostrato così tutto il suo amore.

Grazie a Dav, grandissimo amico che mi accompagnato fin dall’inizio di questo viaggio standomi vicino e dimostrandomi sempre la sua amicizia.

Ringrazio Paola e Daniele, due grandi amici che mi hanno insegnato tanto e che porterò sempre nel mio cuore.

Ringrazio tutti gli amici di Milano, che nonostante la mia lontananza non hanno smesso di volermi bene e di sostenermi, in particolare Marisa e Matteo che hanno sempre creduto in me, Erik che mi è stato sempre vicino e senza dimenticare Mattia, Marte e tutti gli amici di Farina.

Ringrazio Chiara e Ilaria, per avermi presa sottobraccio nella via della matematica e per avermi fatto uscire a testa alta.

Ringrazio Simone Gambazza e la Cooperativa dei Pescatori di Camogli per essere sempre stato così disponibile con me.

Rigranzio Simone Bava per avermi aiutato con la tesi.

Grazie a tutti perché non sarei quello che sono senza di voi!

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BIBLIOGRAFIA

• “Le Aree Marine Protette in Italia: problemi e prospettive” Riccardo Cattaneo Vietti, Leonardo Tunesi. Aracne Editrice.

• www.ampportofino.it

• www.ampcinqueterre.it

• www.areemarineprotette.it

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