CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI AMEDIS-UE SA · tegrante del contratto, anche nel caso in cui...

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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI AMEDIS-UE SA Validità dal 1° gennaio 2017 AMEDIS-UE AG | Mönchmattweg 5 | 5035 Unterentfelden | www.amedis.ch 1 1. CAMPO DI APPLICAZIONE 1.1. Le Condizioni generali di acquisto regolano la relazione commerciale tra Amedis-UE SA e i propri fornitori o i re- lativi partner della logistica. Con l’acquisizione dell’ordine il fornitore accetta esplicitamente le Condizioni di acqui- sto di Amedis-UE SA. Altre condizioni non sono parte in- tegrante del contratto, anche nel caso in cui Amedis-UE SA non vi si opponga esplicitamente. Se Amedis-UE SA accetta una consegna senza esprimere alcuna obiezione esplicita, non è comunque possibile ipotizzare che abbia accettato le Condizioni di fornitura. Le presenti Condizio- ni generali di acquisto valgono anche per tutti gli accordi di collaborazione individuali. 1.2. Amedis-UE SA si riserva di modificare le presenti Condi- zioni generali di acquisto in qualsiasi momento. Eventuali modifiche sono efficaci a partire dalla data in cui vengo- no apportate, a meno che il fornitore non sollevi un’obie- zione contro le stesse entro 6 settimane dalla notifica di avvenuta modifica. 2. PRODOTTI E PRESTAZIONI DI AMEDIS-UE SA 2.1. Amedis-UE SA commercia all’ingrosso prodotti (farmaci, cosmetici e prodotti per il benessere, prodotti curativi e veterinari, materiali per ambulatori e laboratori) destinati alla vendita diretta a farmacie, erboristerie e profumerie, ospedali e medici. 2.2. Amedis-UE SA è autorizzata alla rivendita a terzi dei pro- dotti acquistati dal fornitore secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge. Tutti i crediti derivanti dalla ri- vendita spettano esclusivamente ad Amedis-UE SA. 3. OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEL FORNITORE 3.1. Il fornitore si impegna a mettere a disposizione di Ame- dis-UE SA, senza che gli vengano richiesti, tutti i dati e le informazioni di cui Amedis-UE SA ha bisogno per svol- gere la propria attività commerciale nel quadro di tutte le leggi, le ordinanze e le norme vigenti applicabili. 3.2. I dispositivi tecnici devono essere corredati di istruzioni per l’uso e certificati di garanzia in base alle disposizioni di legge. 3.3. Il fornitore deve rispondere per i danni arrecati ad Ame- dis-UE SA in seguito alla violazione delle presenti dispo- sizioni. 4. GARANZIA E RESPONSABILITÀ 4.1. Il fornitore assicura che tutte le consegne siano confor- mi alle disposizioni legali e alle prescrizioni e direttive di autorità e associazioni di categoria; garantisce in parti- colare per l’idoneità alla circolazione e la conformità alla commercializzazione ai sensi delle prescrizioni legali ap- plicabili per prodotti farmaceutici e/o generi alimentari. Garantisce inoltre di disporre delle autorizzazioni neces- sarie per commerciare in Svizzera i prodotti forniti. 4.2. Il fornitore dei farmaci garantisce di disporre di una au- torizzazione all’esercizio nonché, se necessaria per la ri- spettiva consegna, di un’autorizzazione di Swissmedic per la manipolazione degli anestetici. Consegna inoltre ad Amedis-UE SA una copia delle autorizzazioni Swiss- medic rilevanti. 4.3. Amedis-UE SA deve essere immediatamente informata per iscritto se un prodotto non è più idoneo alla circola- zione o non risulta più conforme alla commercializzazio- ne oppure se un fornitore non dispone più dell’autorizza- zione per la produzione, l’importazione o il commercio all’ingrosso, a prescindere dal motivo alla base della per- dita dell’idoneità alla circolazione, della conformità alla commercializzazione o dell’autorizzazione. Un eventuale danno per Amedis-UE SA riconducibile a merce non ido- nea alla circolazione o non conforme alla commercializ- zazione oppure ad autorizzazioni mancanti deve essere indennizzato dal fornitore. Un’eventuale responsabilità in essere rimane tale. Il fornitore mantiene Amedis-UE SA completamente indenne. 4.4. Il fornitore deve assicurarsi che, contestualmente alla merce da lui fornita, non vengano violati i diritti di pro- prietà industriale (ad es. marchi e brevetti), i diritti d’auto- re e diritti di protezione connessi, corrispondenti richie- ste di diritti di protezione nonché segreti commerciali e industriali di terzi, validi nel rispettivo paese di origine, in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein oppure nell’Unione Europea. Qualora Amedis-UE SA subisca un danno causato dalla violazione di questa disposizio- ne oppure venga perseguita da terzi, il fornitore mantiene Amedis-UE SA completamente indenne. 4.5. Il fornitore è responsabile, ai sensi della Legge sulla re- sponsabilità del produttore, per la merce da lui conse- gnata che risulta difettosa. Qualora Amedis-UE SA su- bisca un danno a causa di un prodotto difettoso oppure venga perseguita da terzi, il fornitore mantiene Ame- dis-UE SA completamente indenne.

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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTODI AMEDIS-UE SAValidità dal 1° gennaio 2017

AMEDIS-UE AG | Mönchmattweg 5 | 5035 Unterentfelden | www.amedis.ch 1

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. Le Condizioni generali di acquisto regolano la relazione commerciale tra Amedis-UE SA e i propri fornitori o i re-lativi partner della logistica. Con l’acquisizione dell’ordine il fornitore accetta esplicitamente le Condizioni di acqui-sto di Amedis-UE SA. Altre condizioni non sono parte in-tegrante del contratto, anche nel caso in cui Amedis-UE SA non vi si opponga esplicitamente. Se Amedis-UE SA accetta una consegna senza esprimere alcuna obiezione esplicita, non è comunque possibile ipotizzare che abbia accettato le Condizioni di fornitura. Le presenti Condizio-ni generali di acquisto valgono anche per tutti gli accordi di collaborazione individuali.

1.2. Amedis-UE SA si riserva di modificare le presenti Condi-zioni generali di acquisto in qualsiasi momento. Eventuali modifiche sono efficaci a partire dalla data in cui vengo-no apportate, a meno che il fornitore non sollevi un’obie-zione contro le stesse entro 6 settimane dalla notifica di avvenuta modifica.

2. PRODOTTI E PRESTAZIONI DI AMEDIS-UE SA

2.1. Amedis-UE SA commercia all’ingrosso prodotti (farmaci, cosmetici e prodotti per il benessere, prodotti curativi e veterinari, materiali per ambulatori e laboratori) destinati alla vendita diretta a farmacie, erboristerie e profumerie, ospedali e medici.

2.2. Amedis-UE SA è autorizzata alla rivendita a terzi dei pro-dotti acquistati dal fornitore secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge. Tutti i crediti derivanti dalla ri-vendita spettano esclusivamente ad Amedis-UE SA.

3. OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEL FORNITORE

3.1. Il fornitore si impegna a mettere a disposizione di Ame-dis-UE SA, senza che gli vengano richiesti, tutti i dati e le informazioni di cui Amedis-UE SA ha bisogno per svol-gere la propria attività commerciale nel quadro di tutte le leggi, le ordinanze e le norme vigenti applicabili.

3.2. I dispositivi tecnici devono essere corredati di istruzioni per l’uso e certificati di garanzia in base alle disposizioni di legge.

3.3. Il fornitore deve rispondere per i danni arrecati ad Ame-dis-UE SA in seguito alla violazione delle presenti dispo-sizioni.

4. GARANZIA E RESPONSABILITÀ

4.1. Il fornitore assicura che tutte le consegne siano confor-mi alle disposizioni legali e alle prescrizioni e direttive di autorità e associazioni di categoria; garantisce in parti-colare per l’idoneità alla circolazione e la conformità alla commercializzazione ai sensi delle prescrizioni legali ap-plicabili per prodotti farmaceutici e/o generi alimentari. Garantisce inoltre di disporre delle autorizzazioni neces-sarie per commerciare in Svizzera i prodotti forniti.

4.2. Il fornitore dei farmaci garantisce di disporre di una au-torizzazione all’esercizio nonché, se necessaria per la ri-spettiva consegna, di un’autorizzazione di Swissmedic per la manipolazione degli anestetici. Consegna inoltre ad Amedis-UE SA una copia delle autorizzazioni Swiss-medic rilevanti.

4.3. Amedis-UE SA deve essere immediatamente informata per iscritto se un prodotto non è più idoneo alla circola-zione o non risulta più conforme alla commercializzazio-ne oppure se un fornitore non dispone più dell’autorizza-zione per la produzione, l’importazione o il commercio all’ingrosso, a prescindere dal motivo alla base della per-dita dell’idoneità alla circolazione, della conformità alla commercializzazione o dell’autorizzazione. Un eventuale danno per Amedis-UE SA riconducibile a merce non ido-nea alla circolazione o non conforme alla commercializ-zazione oppure ad autorizzazioni mancanti deve essere indennizzato dal fornitore. Un’eventuale responsabilità in essere rimane tale. Il fornitore mantiene Amedis-UE SA completamente indenne.

4.4. Il fornitore deve assicurarsi che, contestualmente alla merce da lui fornita, non vengano violati i diritti di pro-prietà industriale (ad es. marchi e brevetti), i diritti d’auto-re e diritti di protezione connessi, corrispondenti richie-ste di diritti di protezione nonché segreti commerciali e industriali di terzi, validi nel rispettivo paese di origine, in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein oppure nell’Unione Europea. Qualora Amedis-UE SA subisca un danno causato dalla violazione di questa disposizio-ne oppure venga perseguita da terzi, il fornitore mantiene Amedis-UE SA completamente indenne.

4.5. Il fornitore è responsabile, ai sensi della Legge sulla re-sponsabilità del produttore, per la merce da lui conse-gnata che risulta difettosa. Qualora Amedis-UE SA su-bisca un danno a causa di un prodotto difettoso oppure venga perseguita da terzi, il fornitore mantiene Ame-dis-UE SA completamente indenne.

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4.6. In caso di difetti in termini di qualità riscontrabili nel cor-so del ciclo di vita del prodotto, gli articoli del lotto inte-ressato possono essere restituiti a spese del fornitore, con rimborso del prezzo pieno. Lo stesso vale in caso di richiamo di prodotti oppure della mancanza o della per-dita di idoneità alla circolazione o conformità alla com-mercializzazione dei prodotti. Il fornitore è obbligato a ri-sarcire Amedis-UE SA per gli oneri correlati a difetti di qualità, richiamo di prodotti e mancata idoneità alla cir-colazione o mancata conformità alla commercializzazio-ne dei prodotti.

5. PASSAGGIO DI PROPRIETÀ E DEL RISCHIO

5.1. Il passaggio di proprietà e del rischio avviene sostan-zialmente in seguito alla conferma di accettazione della merce.

6. DATI DI BASE

6.1. Per l’acquisizione di un nuovo fornitore viene applicata una tassa di CHF 1000.–. Per la registrazione di prodot-ti è previsto il pagamento di CHF 25.– per ogni nuovo Pharmacode.

6.2. Tutti i dati di base (registrazione fornitore / articolo / nuovo prodotto, condizioni del cliente) devono essere necessa-riamente notificati tramite moduli Amedis-UE SA ufficia-li. Tutte le nuove registrazioni e le modifiche devono es-sere segnalate con un anticipo di almeno 4 settimane, poiché in caso contrario non è possibile garantirne l’im-plementazione entro i termini previsti. Le modifiche agli articoli devono essere notificate con indicazione di Phar-macode, denominazione articolo, motivo della modifica e validità della modifica.

7. ASSORTIMENTO

7.1. La decisione in merito all’acquisizione di un prodotto (articolo da magazzino o di approvvigionamento) e alla relativa esclusione dall’assortimento spetta esclusiva-mente ad Amedis-UE SA.

7.2. In occasione della prima acquisizione dei prodotti, Amedis-UE SA e il fornitore si accordano con un con-tratto separato in merito a un obiettivo di vendita comune per sei mesi dalla ricezione della merce. Se tale obietti-vo di vendita non viene realizzato in questo lasso di tem-po, Amedis-UE SA può restituire al fornitore la scorta in essere. Il fornitore rimborsa al 100 % ad Amedis-UE SA la merce restituita. La riconsegna dei prodotti avviene a rischio e pericolo del fornitore, che se ne assume i costi.

7.3. In caso di articoli fuori commercio e scaduti il fornitore ne rimborsa l’intero valore. La riconsegna avviene a rischio e pericolo del fornitore, che se ne assume i costi. La ri-consegna di articoli scaduti avviene da ca. sei mesi pri-ma a un massimo di tre mesi dopo la data di scadenza.

8. PREZZI / VARIAZIONI DI PREZZO

8.1. Eventuali variazioni di prezzo devono essere segnalate ad Amedis-UE SA con 6 settimane di anticipo.

8.2. Eventuali perdite di valore di magazzino dovute a varia-zioni di prezzo presso Amedis-UE SA vengono intera-mente indennizzate dal fornitore rispetto alla data di rife-rimento.

9. CONDIZIONI DEL CLIENTE

9.1. Per condizioni del cliente si intendono le condizioni in merito a quantità o scadenze concordate tra fornitori e clienti (farmacie, erboristerie e profumerie, medici, ospe-dali, ecc.), a cui Amedis-UE SA deve attenersi. La defini-zione di tutte le condizioni del cliente da fissare, nonché gli adeguamenti, le integrazioni e le cancellazioni del-le stesse, competono esclusivamente al fornitore. Il for-nitore deve altresì assicurarsi che Amedis-UE SA forni-sca per iscritto e nei termini previsti tutte le informazioni necessarie per l’adempimento del contratto.

9.2. Amedis-UE SA si riserva di addebitare al fornitore una compensazione degli interessi per i costi di prefinanzia-mento scaturiti dalla concessione di uno sconto. In man-canza di altro accordo viene applicato un interesse del 5 %.

9.3. Per l’attuazione delle condizioni del cliente Amedis-UE SA applica una tassa amministrativa che viene addebitata periodicamente al fornitore.

9.4. Eventuali condizioni concesse al cliente da Amedis- UE SA per conto del fornitore vengono sostanzialmente adde-bitate all’inizio del mese successivo. Fanno eccezione le condizioni limitate nel tempo (OMG), che vengono con-teggiate solo al termine del periodo di 3 mesi.

10. VALUTAZIONI / STATISTICHE

10.1. Amedis-UE SA mette a disposizione del fornitore valuta-zioni e statistiche sulle condizioni del cliente soltanto sul-la base di un accordo corrispondente. Anche eventuali altre valutazioni e statistiche devono essere regolamen-tate in un accordo separato.

11. ORDINI / PREZZI

11.1. Tutti gli ordini di Amedis-UE SA si basano su prezzi e condizioni concordati ed escludono richieste successive di qualsiasi tipo. I prezzi concordati sono fissi. La fattu-ra viene emessa con i prezzi vigenti il giorno dell’ordine, a cui va applicata l’imposta sul valore aggiunto prevista per legge. L’addebito di costi accessori senza il consen-so scritto di Amedis-UE SA non è possibile.

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11.2. I costi per imballaggio, trasporto e assicurazione fino ai centri di distribuzione indicati da Amedis-UE SA (Puidoux e Unterentfelden) sono compresi in questi prezzi. Ciò vale anche se quantità parziali di un ordine devono essere consegnate in diversi centri di distribuzione.

11.3. Se il fornitore non accetta l’ordine entro 10 giorni lavora-tivi dalla ricezione, per iscritto o tramite consegna, Ame-dis-UE SA è autorizzata a revocarlo, senza che il fornito-re possa avanzare diritti al risarcimento danni.

12. CONSEGNA

12.1. Salvo accordi di altro tipo, il luogo in cui effettuare la consegna è il centro di distribuzione designato da Ame-dis-UE SA (Puidoux e Unterentfelden). La merce viene consegnata franco domicilio, il fornitore si assume i costi per trasporto e assicurazione, nonché per eventuali tas-se di dogana e sulle importazioni.

12.2. La spedizione avviene a rischio e pericolo del fornitore, che rimane quindi responsabile per una qualsiasi forma di deterioramento, compresa la distruzione accidentale, fino al momento della consegna al centro di distribuzione di Amedis-UE SA desiderato.

12.3. Il fornitore evade gli ordini senza indugi. I termini di con-segna precedentemente concordati sono vincolanti. Fon-damentale per il rispetto del termine di consegna è l’arri-vo della merce nel luogo concordato.

12.4. Se il fornitore si rende conto di non poter rispettare una scadenza concordata, deve comunicarlo immediatamen-te per iscritto, indicando i motivi e la durata presunta del ritardo. In caso di carenza di merci il fornitore si impegna a mettere a disposizione come minimo i quantitativi corri-spondenti alla quota di mercato di Amedis-UE SA. Ame-dis-UE SA ha il diritto di recedere dal contratto. Il fornitore non può avanzare alcuna richiesta di risarcimento al ri-guardo.

12.5. Il fornitore è tenuto al risarcimento nei confronti di Ame-dis-UE SA per eventuali danni e oneri supplementari do-vuti a consegne sbagliate o ritardi di consegna.

12.6. Le merci devono essere imballate in modo da evitare danni da trasporto. I materiali di imballaggio devono es-sere utilizzati solo nella misura necessaria allo scopo pre-visto. Vanno impiegati soltanto materiali di imballaggio eco-compatibili e riciclabili. In caso di spese straordina-rie per lo smaltimento, Amedis-UE SA si riserva di appli-care una commissione. Diversi lotti e prodotti con diversa data di scadenza, nonché anestetici e prodotti di raffred-damento, devono essere consegnati in confezioni sepa-rate e contrassegnati in modo chiaro.

12.7. L’impiego di contenitori riutilizzabili è ammesso solo con il consenso di Amedis-UE SA e senza costi supplemen-tari per Amedis-UE SA.

12.8. Il fornitore garantisce che il trasporto venga effettuato in modo appropriato e nel rispetto di tutte le prescrizio-ni pertinenti. È tenuto a rispettare le disposizioni legali. Per quanto concerne i farmaci occorre rispettare in parti-colare la direttiva sulle «Buone pratiche di distribuzione» (GDP). Amedis-UE SA si riserva di rifiutare l’accettazione di prodotti consegnati, ma non conformi.

12.9. Ogni consegna deve essere corredata della rispettiva bolla.

12.10. Al momento dell’accettazione della merce sulla rampa viene effettuato un controllo del numero di confezioni e delle bolle di consegna. La ricezione della merce viene confermata con riserva della correttezza, completezza e integrità della stessa.

12.11. In occasione del controllo alla ricezione, Amedis-UE SA effettua una verifica dettagliata della merce. Solo dopo tale verifica la consegna viene considerata ricevuta cor-rettamente. I difetti nella consegna devono essere se-gnalati per iscritto subito dopo essere stati riscontrati in seguito al corretto svolgimento della transazione com-merciale. Ciò avviene entro e non oltre 8 giorni di calen-dario dalla ricezione della consegna; per i difetti nasco-sti, dopo che gli stessi sono stati riscontrati. In questo caso Amedis-UE SA è autorizzata a rispedire indietro la consegna, in parte o in toto, a spese del fornitore. Ame-dis-UE SA si riserva inoltre di appellarsi a tutti i diritti per vizi della cosa (cambiamento, riduzione, sostituzione). In caso di restituzione, una volta spedita la merce il rischio legato a prezzo e materiale viene trasferito al fornitore.

12.12. Se viene constatata una consegna errata, in eccesso o in difetto, il fornitore riprende indietro la merce sbagliata o in eccesso oppure invia la merce ordinata o la quanti-tà residua mancante, se previsto dall’accordo. I costi del ritiro e della consegna successiva sono a carico del for-nitore. Una consegna sostitutiva in forma di prodotto di-verso non è ammessa.

12.13. Amedis-UE SA non si assume alcuna responsabilità per merce spedita senza essere stata ordinata. La mer-ce spedita senza essere stata ordinata funge da offerta vincolante. Tale offerta viene accettata con il pagamen-to della fattura. Se Amedis-UE SA non accetta la merce spedita senza essere stata ordinata, viene effettuata una restituzione a rischio e pericolo del fornitore, che se ne assume anche i costi.

12.14. La merce normalmente restituita dai clienti e non più ido-nea alla circolazione viene distrutta d’intesa con il forni-tore oppure restituita allo stesso.

12.15. Per tutti i prodotti che vengono messi in assortimento per la prima volta Amedis–UE SA gode di un diritto di re-stituzione di sei mesi a partire dalla data della fattura.

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13. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

13.1. Le fatture con tutti i rispettivi documenti e dati devono essere presentate in forma corretta dopo la consegna oppure contestualmente alla stessa. Le fatture presen-tate in forma non corretta vengono considerate ricevute solo a partire dal momento della rettifica. I rispettivi nu-meri di ordinazione di Amedis-UE SA devono essere ri-portati sia sulla bolla di consegna, sia sulla fattura.

13.2. Tutte le fatture vengono saldate da Amedis-UE SA en-tro il termine di pagamento concordato. L’inizio del ter-mine di pagamento coincide con il momento della rice-zione della merce completa e priva di difetti oppure con il momento della ricezione della fattura, a seconda di qua-le dei due si verifichi per ultimo.

13.3. Ritardi di pagamento a causa di fatture non presenti o non corrette non incidono in alcun modo sulla conces-sione di sconti.

14. DIVIETO DI CESSIONE

14.1. Il fornitore non è autorizzato a vendere o cedere credi-ti nei confronti di Amedis-UE SA senza previo consenso scritto di Amedis-UE SA.

15. LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DI AMEDIS-UE SA

15.1. Tutti i crediti (ottenuti ad es. da azioni pubblicitarie, com-pensazioni di bonus, ecc.) devono essere liquidati entro i termini di pagamento convenuti. Una compensazione in forma di fornitura di merci non è possibile.

15.2. In caso di mancato pagamento entro i termini convenu-ti, Amedis-UE SA si riserva di conteggiare i crediti con le passività in essere a quel momento. Inoltre può essere addebitato un interesse di mora al tasso di mercato.

16. RISERVATEZZA

16.1. Il fornitore si impegna a garantire la riservatezza nei con-fronti di terzi di tutte le informazioni e di tutti i documen-ti di cui viene a conoscenza nel corso dell’adempimento del contratto.

16.2. Questo obbligo di riservatezza sussiste anche in caso di cessazione della collaborazione.

17. DISPOSIZIONI FINALI

17.1. La mancata validità di una o più disposizioni delle pre-senti Condizioni generali di acquisto non pregiudica la validità delle disposizioni restanti. La disposizione ineffi-cace deve essere sostituita da una disposizione che vi si avvicini il più possibile a livello di contenuto, senza risul-tare a sua volta non valida.

17.2. Ulteriori disposizioni che esulano dalle presenti Con-dizioni generali di acquisto necessitano di un accordo scritto.

17.3. Salvo accordi di altro tipo, il luogo di adempimento per gli obblighi di fornitura è l’indirizzo di spedizione indicato da Amedis-UE SA.

17.4. Le «Condizioni generali di acquisto» di Amedis-UE SA sono redatte in tedesco (versione originale), nonché tra-dotte in francese e in italiano. In caso di divergenze fra le versioni linguistiche, quella tedesca è prioritaria.

17.5. La competenza esclusiva per tutte le controversie lega-li scaturite tra i partner contrattuali spetta al tribunale di Unterentfelden.

17.6. Si applica esclusivamente il diritto materiale della Svizze-ra. Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci e le norme di riferimento nazionali non trovano alcuna appli-cazione.