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CONDIZIONI E TARIFFE per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato APPROVATE CON REGIO DECRETO LEGGE 11 OTTOBRE 1934, N° 1948 CONVERTITO IN LEGGE 4 APRILE 1935, N° 911 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Edizione del 1° gennaio 2001 a cura della Divisione Passeggeri aggiornata con Ordine di Servizio 18/2001 1. INDICE DELLE MATERIE 2. PARTE I - CONDIZIONI GENERALI 2. PARTE II - CONDIZIONI PARTICOLARI 3. PARTE II - CONDIZIONI PARTICOLARI TARIFFE E PREZZI 4. PARTE III - ALLEGATI dal n° 1 al n° 13

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CONDIZIONI

E

TARIFFE

per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato

APPROVATE CON REGIO DECRETO LEGGE 11 OTTOBRE 1934, N° 1948 CONVERTITO IN LEGGE 4

APRILE 1935, N° 911 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Edizione del 1° gennaio 2001a cura della Divisione Passeggeri

aggiornata con Ordine di Servizio 18/2001

1. INDICE DELLE MATERIE

2. PARTE I - CONDIZIONI GENERALI

2. PARTE II - CONDIZIONI PARTICOLARI

3. PARTE II - CONDIZIONI PARTICOLARI TARIFFE E PREZZI

4. PARTE III - ALLEGATI dal n° 1 al n° 13

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- INDICE DELLE MATERIE -

ART. 1. - OBBLIGHI DELLE FS.

§ 1. - OBBLIGO DEL TRASPORTO. § 2. - PUBBLICAZIONE DELLE CONDIZIONI E TARIFFE. § 3. - OBBLIGATORIETÀ DELLE TARIFFE E CORREZIONE DEGLI ERRORI. § 4. - CONCESSIONI PARTICOLARI. § 5. - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE.

ART. 2. - OBBLIGHI DI CHI SI SERVE DELLA FERROVIA.

ART. 3. - MODO DI ESECUZIONE DEI TRASPORTI.

§ 1. - TRENI. - ORARIO UFFICIALE. § 2. - LIMITAZIONI DI AMMISSIONE NEI TRENI.

ART. 4. - PRESCRIZIONI PER L’USO DEI LOCALI DI STAZIONE E DELLE CARROZZE FERROVIARIE.

§ 1. - STAZIONI E RECINTI FERROVIARI. § 2. - SALE DI ATTESA E CAFFÈ RISTORATORI. § 3. - CARROZZE E TRENI. - PRENOTAZIONE DEI POSTI. § 4. - TRASPORTO DEI BAGAGLI NELLE CARROZZE. § 5. - DIVIETO DI FUMARE. § 6. - RECLAMI CONTRO IL SERVIZIO DELLA FERROVIA.

ART. 5. - AMMISSIONE AL TRASPORTO. - BIGLIETTO.

§ 1. - AMMISSIONE AL TRASPORTO. § 2. - DISTRIBUZIONE DEI BIGLIETTI. § 3. - CONTENUTO DEL BIGLIETTO. § 4. - VALIDITÀ E FERMATE. § 5. - PAGAMENTO. § 6. - STAZIONI DI CONFINE E SERVIZI CON L'ESTERO. § 7. - INCEDIBILITÀ DEL BIGLIETTO E DEGLI ALTRI DOCUMENTI DI TRASPORTO. § 8. - PRESENTAZIONE E RICONSEGNA DEI BIGLIETTI.

ART. 6. - PERSONE ESCLUSE DAI TRENI O AMMESSE CONDIZIONATAMENTE.

ART. 7. - TRASPORTO DEI RAGAZZI.

ART. 8. - MODIFICAZIONI AL CONTRATTO DI TRASPORTO.

§ 1. - CAMBIO DEL BIGLIETTO. § 2. - BIGLIETTI DI CONGIUNZIONE.

ART. 9. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI.

§ 1. - IRREGOLARITÀ NEL RECINTO DELLE STAZIONI. § 2. - ABUSIVA OCCUPAZIONE DI POSTO IN CORSO DI VIAGGIO. § 3. - DOCUMENTI DI RIDUZIONE O DI IDENTIFICAZIONE MANCANTI O SCADUTI DI

VALIDITÀ. § 4. - VIAGGIO IN CLASSE SUPERIORE O IN TRENO NON CONSENTITO. § 5. - VIAGGIO FUORI ITINERARIO. FERMATE NON AMMESSE.

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§ 6. - MANCANZA DEL BIGLIETTO. - BIGLIETTO SCADUTO. § 6.1 - MANCATA O ERRATA CONVALIDA DEL BIGLIETTO. § 7. - RIDUZIONE NON SPETTANTE. - VIAGGI IRREGOLARI DEI RAGAZZI. § 8. - ABUSI. § 9. - DIRITTO PER ESAZIONI DIFFERITE DI SOMME DOVUTE PER IRREGOLARITÀ DI

VIAGGIO. § 10. - ESAZIONI RIGUARDANTI VIAGGI COLLETTIVI E IL TRASPORTO DEI BAGAGLI

NELLE CARROZZE.

ART. 10. - RILASCIO DEI BIGLIETTI, CONVALIDA ED ALTRE OPERAZIONI EFFETTUATE IN TRENO.

§ 1. - RILASCIO DEI BIGLIETTI ED ALTRE OPERAZIONI IN TRENO. § 2. - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DI PREZZO E DEL

DIRITTO FISSO.

ART. 11. - INTERRUZIONI. - RITARDI. - SOPPRESSIONE DI TRENI.

§ 1. - AVVISO AL PUBBLICO. § 2. - TRASBORDI. § 3. - VIAGGI INIZIATI PRIMA O DOPO L'INTERRUZIONE. § 4. - RITARDI - COINCIDENZE MANCATE - SOPPRESSIONI DI TRENI.

ART. 12. - RIMBORSI.

§ 1. - RIMBORSO TOTALE DEL PREZZO DEL BIGLIETTO. § 2. - RIMBORSO PARZIALE DEL PREZZO DEL BIGLIETTO. § 3. - LIMITAZIONI AL DIRITTO DI RIMBORSO. § 4. - BIGLIETTI SMARRITI.

ART. 13. - RESPONSABILITÀ E SUE LIMITAZIONI.

§ 1. - RESPONSABILITÀ PER RITARDI ED INTERRUZIONI. § 2. - RESPONSABILITÀ PER IL FATTO DEGLI AGENTI FERROVIARI. § 3. - RESPONSABILITÀ PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI POLIZIA, DOGANA, SANITÀ E SIMILI. § 4. - RESPONSABILITÀ PER DANNO ALLE PERSONE. § 4 BIS. - RESPONSABILITÀ PER DANNO ALLE COSE. § 5. - RESPONSABILITÀ IN CASO DI INCIDENTI NUCLEARI.

ART. 14. - DELL'AZIONE.

§ 1. - AZIONI CONTRO LE FS. § 2. - AZIONI DELLE FS.

ART. 15. - ACCERTAMENTO SANITARIO DEI DANNI ALLE PERSONE.

ART. 15 BIS. - ACCERTAMENTO DEI DANNI AI BAGAGLI TRASPORTATI.

ART. 16. - RAPPRESENTANZA DELLE FS.

ART. 17. - RECLAMO PREVENTIVO.

§ 1. - OBBLIGO DEL RECLAMO. § 2. - FORMALITÀ.

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§ 3. - DOCUMENTI DA ALLEGARSI AL RECLAMO. § 4. - PROVA DELLA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO.

ART. 18. - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AD AGIRE.

§ 1. - TERMINI. § 2. - SOSPENSIONE DEL TERMINE. § 3. - DECORRENZA DEL TERMINE IN CASI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO.

ART. 19. - CALCOLO DEI PREZZI.

§ 1. - GENERALITÀ. § 2. - DISTANZE. § 3. - ARROTONDAMENTO DELL'IMPORTO DEL PREZZO DI TRASPORTO. § 4. - PREZZI MINIMI.

ART. 20. - TASSAZIONE DEI VIAGGI ATTRAVERSO LO STRETTO DI MESSINA.

ART. 21. - SUPPLEMENTI DI PREZZO.

§ 1. - SUPPLEMENTI SPECIALI. § 2. - GARANZIA DI PUNTUALITÀ -"BONUS".

ART. 21 BIS. - ONERI FISCALI.

ART. 22. - VIAGGI DI CORSA SEMPLICE.

§ 1. - PREZZI. § 2. – RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - PERIODO DI UTILIZZAZIONE. - CONVALIDA DEI BIGLIETTI. § 4. - VALIDITÀ DEI BIGLIETTI. - FERMATE INTERMEDIE. § 5. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI. § 6. - NORME PARTICOLARI.

ART. 23. - VIAGGI DI ANDATA E RITORNO.

§ 1. - GENERALITÀ. § 2. - ITINERARI. § 3. - MODIFICAZIONI AL CONTRATTO DI TRASPORTO. § 4. - INIZIO E TERMINE DEL VIAGGIO. § 5. - PREZZI. § 6. - PERIODO DI UTILIZZAZIONE. § 7. - VALIDITÀ. § 8. - FERMATE INTERMEDIE. § 9. - NORME PARTICOLARI. § 10. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI. § 11. - RIMBORSI.

ART. 24. - TARIFFE PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE E DI ANDATA E RITORNO IN AMBITO REGIONALE/PROVINCIALE.

§ 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO.

ART. 25. – TARIFFA PER TRENI IC IN SERVIZIO DIURNO.

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§ 1. – GENERALITÀ. § 2. – PRENOTAZIONE DEL POSTO. § 3. – CAMBIO DEL BIGLIETTO § 4. – CONDIZIONI PARTICOLARI. § 5. – PREZZI. § 6. – RIMBORSI.

ART. 26. – TARIFFA PER TRENI IC NOTTE.

§ 1. – GENERALITÀ. § 2. – PREZZI. § 3. – CAMBIO DEL BIGLIETTO § 4. – CONDIZIONI DI UTILIZZO. § 5. – PRENOTAZIONE DEL POSTO. § 6. – RIMBORSI. § 7. – NORME APPLICABILI.

ART. 27. – TARIFFA PER TRENI EUROSTAR ITALIA.

§ 1. – GENERALITÀ. § 2. – PRENOTAZIONE DEL POSTO. § 3. – CAMBIO DEL BIGLIETTO § 4. – CONDIZIONI DI UTILIZZO. § 5. – DIRITTO DI AMMISSIONE. § 6. – CONDIZIONI PARTICOLARI. § 7. – PREZZI. § 8. – RIMBORSO DEI BIGLIETTI. § 9. – TRASPORTO DEI BAGAGLI E DEGLI ANIMALI. § 10. – SALOTTINI. § 11. – RISTORAZIONE. § 12. – TRASPORTO DEI DISABILI.

ART. 29. - TRENI SPECIALI E CARROZZE RISERVATE IN AGGIUNTA A TRENI ORDINARI A RICHIESTA DELLA CLIENTELA.

ART. 29 BIS. - TRENI SPECIALI AD INIZIATIVA DELLE FS.

ART. 30. - CARROZZE RISERVATE.

ART. 31. - COMPARTIMENTI RISERVATI.

ART. 31 BIS. - SALOTTINI A BORDO DEGLI ETR 500.

ART. 32. - CARROZZE SALONE E SALONCINI DELLE FS.

ART. 32 BIS. - BAGAGLIAI IN USO ESCLUSIVO.

ART. 33. - CARROZZE SPECIALI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI E DI PRIVATI .

ART. 34. - AMMALATI.

§ 1. - COMPARTIMENTI RISERVATI.

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§ 2. - CARROZZE BARELLATE E CARROZZE SPECIALI PER AMMALATI.

ART. 35. - REGOLE COMUNI AI TRASPORTI SPECIALI.

ART. 36. - LIMITI DI APPLICAZIONE.

§ 1. - COMPOSIZIONE E PREZZI APPLICABILI. § 1BIS. - § 2. – RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - TRAFFICO INTERNAZIONALE.

ART. 37. - VALIDITÀ DEI BIGLIETTI. - FERMATE.

ART. 38. - CONDIZIONI PARTICOLARI.

§ 1. - DOMANDA PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA. § 2. - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CAPO COMITIVA E DELL'ORGANIZZATORE

DELLA COMITIVA. § 3. - CAMBIO DEL BIGLIETTO. § 4. - RIMBORSI.

ART. 39. – PER MEMORIA

ART. 40. – PER MEMORIA

ART. 41. – PER MEMORIA

ART. 42. - ABBONAMENTO ORDINARIO MENSILE.

§ 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 4. - IDENTIFICAZIONE PERSONALE. § 5. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 6. - SMARRIMENTO DEL BIGLIETTO. § 7. - RIMBORSI. § 8. - IRREGOLARITÀ.

ART. 43. - ( PER MEMORIA )

ART. 44. - BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ANNUALE.

§ 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 4. - CAMBIO DI CLASSE O DI TRENO. § 5. - RIMBORSI. § 6. - SOSTITUZIONE DEL BIGLIETTO. § 7. - NORME APPLICABILI.

ART. 45. - TARIFFE PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO REGIONALE/PROVINCIALE.

§ 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO.

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§ 2BIS. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 3. - NORME PARTICOLARI. § 4. - NORME APPLICABILI.

ART. 46. - ABBONAMENTI PER TRENI IC DIURNI

§ 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - VALIDITÀ DEGLI ABBONAMENTI. § 3. - UTILIZZAZIONE DEGLI ABBONAMENTI. § 4. - RIMBORSI. § 5. - SMARRIMENTO, FURTO E DISTRUZIONE DEGLI ABBONAMENTI. § 6. - IRREGOLARITÀ.

ART. 47. - CARTA D'AMMISSIONE AI TRENI IC DIURNI.

ART. 47 BIS. - ABBONAMENTO E CARTA DI AMMISSIONE UNIDIREZIONALE PER TRENI IC DIURNI/EC E PER TRENI EUROSTAR ITALIA. – (PER MEMORIA)

ART. 48. - CARTA PRIMA

§ 1. - GENERALITÀ. § 2. - PREZZO. § 3. - DISTRIBUZIONE. - RILASCIO DELLA CARTA. § 4. - VALIDITÀ. § 5. - OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE. § 6. - RIMBORSO. § 7. - SMARRIMENTO, FURTO E DISTRUZIONE DELLA CARTA. § 8 - IRREGOLARITÀ.

ART. 49. – CARTA CLUB EUROSTAR.

§ 1. – GENERALITÀ. § 2. – SERVIZI ACCESSORI. § 3. – DISTRIBUZIONE. § 4. – NORME APPLICABILI. § 5. – CARTE PROMOZIONALI.

ART. 50. - (PER MEMORIA)

ART. 51. - (PER MEMORIA)

ART. 52. - (PER MEMORIA)

ART. 53. - LIMITI DI APPLICAZIONE. - PREZZI.

ART. 54. - PERIODO DI UTILIZZAZIONE E VALIDITÀ.

ART. 55. - FORMALITÀ DI UTILIZZO.

ART. 56. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO DA PARTE DI PIÙ PERSONE.

ART. 57. - VIAGGI IN TRENI DI CATEGORIA SUPERIORE.

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ART. 58. - IRREGOLARITÀ.

ART. 59. - RIMBORSI.

ART. 60. – NORME PARTICOLARI.

ART. 60 BIS.

§ 1. - GENERALITÀ. § 2. - PREZZO. § 3. - RICHIESTA DELLE CARTE. § 4. - LIMITAZIONI § 5. - CAMBIO DI CLASSE. § 6. - OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE. § 7. - IRREGOLARITÀ. § 8. - RIMBORSI E SOSTITUZIONE IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO E DISTRUZIONE

DELLA CARTA.

ART. 60 TER. - (PER MEMORIA)

ART. 60. QUATER

§ 1. - GENERALITÀ. § 2. - PREZZO. § 3. - RICHIESTA DELLA CARTA. § 4. - LIMITAZIONI. § 5. - CAMBIO DI CLASSE. § 6. - OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE. § 7. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI. § 8. - RIMBORSI E SOSTITUZIONE IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO E DISTRUZIONE

DELLA CARTA.

ART. 61. - (PER MEMORIA)

ART. 62. - (PER MEMORIA)

ART. 63. - (PER MEMORIA)

ART. 64. - (PER MEMORIA)

ART. 65. - AUTOSERVIZI VIAGGIATORI.

§ 1. - GENERALITÀ. § 2. - UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI. § 3. - PREZZI. § 4. - DISTANZE. § 5. - EMISSIONE DEI BIGLIETTI. § 6. - BAGAGLI. § 7. - RIMBORSI. § 8. - IRREGOLARITÀ.

ART. 66. - GENERALITÀ

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ART. 66 BIS. - TARIFFE DEL GRUPPO 14

ART. 67. – (PER MEMORIA)

ART. 68. – (PER MEMORIA)

ART. 68 BIS. – (PER MEMORIA)

ART. 69. - TARIFFE INTEGRATE

§ 1. - FOGGIA - MANFREDONIA. § 2. - COMUNE DI NAPOLI. § 3. - COMUNE DI ROMA. § 4. - COMUNE DI GENOVA. § 5. - COMUNE DI PALERMO. § 6. - COMUNE DI TORINO § 7. - COMUNE DI MILANO.

ART. 70. - VIAGGI DA E PER FIUMICINO AEROPORTO.

§ 1. - GENERALITÀ. § 1 BIS. - CONDIZIONI DI AMMISSIONE. § 2. - VIAGGI DEI RAGAZZI. § 3. - IRREGOLARITÀ.

ART. 70 BIS. - LINEA FIRENZE S.M.N. - PISA AEROPORTO

ART. 71. - VIAGGI DI CORSA SEMPLICE.

§ 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 4. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 5. - ITINERARIO. § 6. - FERMATE INTERMEDIE. § 7. - VIAGGI DEI RAGAZZI. § 8. - RIMBORSI. § 9. - NORME PARTICOLARI. § 10. - IRREGOLARITÀ E ABUSI.

ART. 72. - BIGLIETTO DI ABBONAMENTO A FASCE CHILOMETRICHE

§ 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 4. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 5. - IDENTIFICAZIONE PERSONALE. § 6. - IRREGOLARITÀ. § 7. - NORME APPLICABILI.

FD 13/96 (O.S. 15/TL/1996)

CORSA SEMPLICE:

ABBONAMENTI :

ART. 73. - BICI AL SEGUITO DEL VIAGGIATORE.

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§ 1. - GENERALITÀ. § 2. - AMMISSIONE AL TRASPORTO E TIPI DI BIGLIETTO DI SUPPLEMENTO. § 3. - RILASCIO DEI BIGLIETTI. § 4. - VALIDITÀ DEI BIGLIETTI. § 4.BIS – UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO DI SUPPLEMENTO 12 MESI. § 5. - PREZZI. § 6. - OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE. § 7. - VIAGGI DEI GRUPPI. § 8. - IRREGOLARITÀ. § 9. - RIMBORSI. § 10. - RESPONSABILITÀ.

ART. 74. - CARTA AMICO TRENO.

§ 1. - GENERALITÀ. § 2. - RICHIESTA DELLE CARTE. § 3. - PREZZI. § 4. - VALIDITÀ DELLE CARTE. § 5. - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL TITOLARE. § 6. - UTILIZZAZIONE DELLE CARTE. § 7. - IRREGOLARITÀ. § 8. - RIMBORSO E SOSTITUZIONE DELLE CARTE. § 9. - NORME PARTICOLARI.

PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE.

TARIFFA PER TRENI INTERCITY

PREZZI TARIFFA EUROSTAR

SERIE A – PREZZO DEL BIGLIETTO PER UN VIAGGIO DI CORSA SEMPLICE DA ROMA TERMINI – FIUMICINO AEROPORTO O VICEVERSA

AQUISTO PRESSO I PUNTI VENDITA AUTORIZZATI

SERIE A1 – PREZZO DEL BIGLIETTO PER UN VIAGGIO DI CORSA SEMPLICE DA ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO O VICEVERSA

ACQUISTO DAL PERSONALE A TERRA IN PROSSIMITÀ DEL TRENO

SERIE B – PREZZO DEL CARNET DI BIGLIETTI PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE DA E PER FIUMICINO AEROPORTO SULLA LINEA

ROMA TERMINI – FIUMICINO AEROPORTO

SERIE C – PREZZI DEL BIGLIETTO DI CORSA SEMPLICE E DELL’ABBONAMENTO MENSILE AL SUPPLEMENTO SPECIALE PER VIAGGI DA E PER FIUMICINO AEROPORTO SULLA LINEA FARA SABINA MONTELIBRETTI –FIUMICINO AEROPORTO (1)

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(1) BIGLIETTI A PREZZO GLOBALE

NORME GENERALI

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. - BIGLIETTO PER UNA SOLA CORSA

2. - ABBONAMENTO MENSILE

2. 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. 2. 2. - RILASCIO DEGLI ABBONAMENTI. 2. 3. - VALIDITÀ DEGLI ABBONAMENTI. 2. 4. - UTILIZZAZIONE DEGLI ABBONAMENTI. 2. 5. - RIMBORSI E SOSTITUZIONE DEGLI ABBONAMENTI.

NORME GENERALI

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. - BIGLIETTO PER UNA SOLA CORSA

1. 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. 1. 2. - RILASCIO DEI BIGLIETTI. 1. 3. - VALIDITÀ DEI BIGLIETTI. 1. 4. - UTILIZZAZIONE DEI BIGLIETTI. 1. 5. - RIMBORSI. 1. 6. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI.

NORME GENERALI

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. - ABBONAMENTO METROSETTE LUNEDÌ / DOMENICA

1. 1. - LIMITI DI APPLICAZIONI. 1. 2. - RILASCIO DELL’ABBONAMENTO. 1. 3. - VALIDITÀ DELL’ABBONAMENTO. 1. 4. - UTILIZZAZIONE DELL’ABBONAMENTO. 1. 5. - RIMBORSO E SOSTITUZIONE DELL’ABBONAMENTO. 1. 6. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI.

2. - ABBONAMENTO MENSILE.

2. 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. 2. 2. - RILASCIO DELL'ABBONAMENTO. 2. 3. - VALIDITÀ DELL'ABBONAMENTO. 2. 4. - UTILIZZAZIONE DELL'ABBONAMENTO.

2. 6. - Irregolarità ed abusi.

2. 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. 2. 2. - RILASCIO DELL'ABBONAMENTO. 2. 3. - VALIDITÀ DELL'ABBONAMENTO. 2. 4. - UTILIZZAZIONE DELL'ABBONAMENTO.

2. 6. - Irregolarità ed abusi.

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3. - ABBONAMENTO ANNUALE PLUS PER 12 MESI SOLARI.

3. 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. 3. 2. - RILASCIO DELL'ABBONAMENTO. 3. 3. - VALIDITÀ DELL'ABBONAMENTO. 3. 4. - UTILIZZAZIONE DELL'ABBONAMENTO. 3. 6. - SOSTITUZIONE DEL BIGLIETTO.

3. 7. - Irregolarità ed abusi.

3. 8- NORME APPLICABILI.

NORME GENERALI

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. - BIGLIETTO PER UNA SOLA CORSA

1. 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. 1. 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. 1. 3. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. 1. 4. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. 1. 5. - RIMBORSI. 1. 6. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI.

2 - ABBONAMENTO MENSILE

2. 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. 2. 2. - RILASCIO DELL'ABBONAMENTO. 2. 3. - VALIDITÀ DELL'ABBONAMENTO. 2. 4. - UTILIZZAZIONE DELL'ABBONAMENTO. 2. 5. - RIMBORSI E SOSTITUZIONE DELL'ABBONAMENTO. 2. 6. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI.

3. - ABBONAMENTO TRIMESTRALE.

3. 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. 3. 2. - RILASCIO DELL'ABBONAMENTO. 3. 3. - VALIDITÀ DELL'ABBONAMENTO. 3. 4. - UTILIZZAZIONE DELL'ABBONAMENTO. 3. 5. - RIMBORSO E SOSTITUZIONE DELL'ABBONAMENTO. 3. 6. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI.

NORME GENERALI

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. - BIGLIETTO PER UNA SOLA CORSA.

1. 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. 1. 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. 1. 3. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. 1. 4. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. 1. 5. - RIMBORSI. 1. 6. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI.

2. - ABBONAMENTO SETTIMANALE.

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2. 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. 2. 2. - RILASCIO DELL'ABBONAMENTO. 2. 3. - VALIDITÀ DELL'ABBONAMENTO. 2. 4.-UTILIZZAZIONE DELL’ABBONAMENTO. 2. 5. - RIMBORSO E SOSTITUZIONE DELL'ABBONAMENTO. 2. 6 - IRREGOLARITÀ ED ABUSI.

3. - ABBONAMENTO MENSILE.

3. 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. 3. 2. - RILASCIO DELL'ABBONAMENTO. 3. 3. - VALIDITÀ DELL'ABBONAMENTO. 3. 4. - UTILIZZAZIONE DELL'ABBONAMENTO. 3. 5. - RIMBORSI E SOSTITUZIONE DELL'ABBONAMENTO. 3. 6. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI.

CARTA PRIMA

PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO DI 1ª CLASSE

BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARIO MENSILE

PREZZI PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ANNUALE

PREZZI PER I BIGLIETTI DI ABBONAMENTO MENSILE

AI TRENI INTERCITY

PREZZI PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO

UNIDIREZIONALE AI TRENI INTERCITY

PREZZI DELLA CARTA DI AMMISSIONE AI TRENI INTERCITY

PREZZI DELLA CARTA DI AMMISSIONE UNIDIREZIONALE

AI TRENI INTERCITY

CARTA CLUB EUROSTAR PER L’ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO DI 1A CLASSE

PREZZI PER BIGLIETTI CHILOMETRICI.

CARTE PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO

A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE.

CARTE PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO

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14

A FAVORE DEI GIOVANI.

PREZZI PER BICI AL SEGUITO VIAGGIATORE

TARIFFA N. 29/A

TARIFFA N. 29/B

TARIFFA N. 29/C

TARIFFA N. 29/B 12

CARTA BLU’

A) CARTA AMICO TRENO

B) CARTA AMICO TRENO - TOURING CLUB ITALIANO

PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE E/O DI ANDATA E RITORNO IN AMBITO REGIONALE/ PROVINCIALE

GENERALITA’

CONDIZIONI PARTICOLARI

VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

§ 1. - ITINERARI. § 2. - ACQUISTO, PERIODO DI UTILIZZAZIONE E CONVALIDA DEI BIGLIETTI. § 3. - PREZZI. § 4. - VALIDITÀ DEI BIGLIETTI. - FERMATE INTERMEDIE. § 5. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI. § 6. - RIMBORSI. § 7. - NORME PARTICOLARI.

VIAGGI DI ANDATA E RITORNO

§ 1. - GENERALITÀ. § 2. - PERIODO DI UTILIZZAZIONE. § 3. - PREZZI. § 4. - VALIDITÀ - FERMATE INTERMEDIE. § 5. - INIZIO E TERMINE DEL VIAGGIO. § 6. - MODIFICAZIONI AL CONTRATTO DI TRASPORTO. § 7. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI. § 8. - RIMBORSI. § 9. - NORME PARTICOLARI.

GENERALITA’

CONDIZIONI PARTICOLARI

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VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

§ 1. - ITINERARI. § 2. - ACQUISTO, PERIODO DI UTILIZZAZIONE E CONVALIDA DEI BIGLIETTI. § 3. - PREZZI. § 4. - VALIDITÀ DEI BIGLIETTI. - FERMATE INTERMEDIE. § 5. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI. § 6. - RIMBORSI. § 7. - NORME PARTICOLARI.

VIAGGI DI ANDATA E RITORNO

§ 1. - GENERALITÀ. § 2. - PERIODO DI UTILIZZAZIONE. § 3. - PREZZI. § 4. - VALIDITÀ. - FERMATE INTERMEDIE. § 5. - INIZIO E TERMINE DEL VIAGGIO. § 6. - MODIFICAZIONI AL CONTRATTO DI TRASPORTO. § 7. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI. § 8. - RIMBORSI. § 9. - NORME PARTICOLARI.

GENERALITA’

CONDIZIONI PARTICOLARI

VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

§ 1. - ITINERARI. § 2. - ACQUISTO, PERIODO DI UTILIZZAZIONE E CONVALIDA DEI BIGLIETTI. § 3. - PREZZI. § 4. - VALIDITÀ DEI BIGLIETTI. - FERMATE INTERMEDIE. § 5. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI. § 6. - RIMBORSI. § 7. - NORME PARTICOLARI.

VIAGGI DI ANDATA E RITORNO

§ 1. - GENERALITÀ. § 2. - PERIODO DI UTILIZZAZIONE. § 3. - PREZZI. § 4. - VALIDITÀ. - FERMATE INTERMEDIE. § 5. - INIZIO E TERMINE DEL VIAGGIO. § 6. - MODIFICAZIONI AL CONTRATTO DI TRASPORTO. § 7. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI. § 8. - RIMBORSI. § 9. - NORME PARTICOLARI.

GENERALITA’

CONDIZIONI PARTICOLARI

VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

§ 1. - ITINERARI. § 2. - ACQUISTO, PERIODO DI UTILIZZAZIONE E CONVALIDA DEI BIGLIETTI.

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§ 3. - PREZZI. § 4. - VALIDITÀ DEI BIGLIETTI.- FERMATE INTERMEDIE. § 5. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI. § 6. - RIMBORSI. § 7. - NORME PARTICOLARI.

VIAGGI DI ANDATA E RITORNO

§ 1. - GENERALITÀ. § 2. - PERIODO DI UTILIZZAZIONE. § 3. - PREZZI. § 4. - VALIDITÀ. - FERMATE INTERMEDIE. § 5. - INIZIO E TERMINE DEL VIAGGIO. § 6. - MODIFICAZIONI AL CONTRATTO DI TRASPORTO. § 7. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI. § 8. - RIMBORSI. § 9. - NORME PARTICOLARI.

GENERALITA’

CONDIZIONI PARTICOLARI

VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

§ 1. - ITINERARI. § 2. - ACQUISTO, PERIODO DI UTILIZZAZIONE E CONVALIDA DEI BIGLIETTI. § 3. - PREZZI. § 4. - VALIDITÀ DEI BIGLIETTI. - FERMATE INTERMEDIE. § 5. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI. § 6. - RIMBORSI. § 7. - NORME PARTICOLARI.

VIAGGI DI ANDATA E RITORNO

§ 1. - GENERALITÀ. § 2. - PERIODO DI UTILIZZAZIONE. § 3. - PREZZI. § 4. - VALIDITÀ. - FERMATE INTERMEDIE. § 5. - INIZIO E TERMINE DEL VIAGGIO. § 6. - MODIFICAZIONI AL CONTRATTO DI TRASPORTO. § 7. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI. § 8. - RIMBORSI. § 9. - NORME PARTICOLARI.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/1/A

ABBONAMENTO REGIONALE MENSILE: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 4. - IDENTIFICAZIONE PERSONALE. § 5. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 6. - CAMBIO DI CLASSE.

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§ 7. - SMARRIMENTO DEL BIGLIETTO. § 8. - RIMBORSO. § 9. - IRREGOLARITÀ.

TARIFFA 40/1/B

ABBONAMENTO ANNUALE: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 3. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 4. - CAMBIO DI CLASSE. § 5. - RIMBORSO. § 6. - SOSTITUZIONE DEL BIGLIETTO. § 7. - NORME APPLICABILI.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/2/A

ABBONAMENTO REGIONALE MENSILE: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 4. - IDENTIFICAZIONE PERSONALE. § 5. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 6. - CAMBIO DI CLASSE. § 7. - SMARRIMENTO DEL BIGLIETTO. § 8. - RIMBORSO. § 9. - IRREGOLARITÀ.

TARIFFA 40/2/B

ABBONAMENTO REGIONALE ANNUALE: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 4. - IDENTIFICAZIONE PERSONALE. § 5. - CAMBIO DI CLASSE. § 6. - RIMBORSO. § 7. - SOSTITUZIONE DEL BIGLIETTO. § 8. - NORME APPLICABILI.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/4/A

ABBONAMENTO REGIONALE MENSILE: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 4. - IDENTIFICAZIONE PERSONALE. § 5. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 6. - CAMBIO DI CLASSE. § 7. - SMARRIMENTO DEL BIGLIETTO. § 8. - RIMBORSO. § 9. - IRREGOLARITÀ.

Page 18: CONDIZIONI E TARIFFE...§ 4. - biglietti smarriti. art. 13. - responsabilitÀ e sue limitazioni. § 1. - responsabilitÀ per ritardi ed interruzioni. § 2. - responsabilitÀ per il

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TARIFFA N. 40/4/B

ABBONAMENTO REGIONALE ANNUALE: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 3. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 4. - CAMBIO DI CLASSE. § 5. - RIMBORSO. § 6. - SOSTITUZIONE DEL BIGLIETTO. § 7. - NORME APPLICABILI.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/5/A

ABBONAMENTO REGIONALE MENSILE: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 4. - IDENTIFICAZIONE PERSONALE. § 5. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 6. - CAMBIO DI CLASSE. § 7. - SMARRIMENTO DEL BIGLIETTO. § 8. - RIMBORSO. § 9. - IRREGOLARITÀ.

TARIFFA N. 40/5/B

ABBONAMENTO ANNUALE PER 12 MESI: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 3. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 4. - CAMBIO DI CLASSE. § 5. - RIMBORSO. § 6. - SOSTITUZIONE DEL BIGLIETTO. § 7. - NORME APPLICABILI.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/6/A

ABBONAMENTO REGIONALE MENSILE: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 3. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 4. - IDENTIFICAZIONE PERSONALE. § 5. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 6. - CAMBIO DI CLASSE. § 7. - SMARRIMENTO DEL BIGLIETTO. § 8. - RIMBORSO. § 9. - IRREGOLARITÀ.

TARIFFA N. 40/6/B

ABBONAMENTO REGIONALE PER 12 MESI: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE.

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§ 2. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 3. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 4. - CAMBIO DI CLASSE. § 5. - RIMBORSO. § 6. - SOSTITUZIONE DEL BIGLIETTO. § 7. - NORME APPLICABILI.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/8/A

ABBONAMENTO MENSILE INTEGRATO A ZONE: § 1. - GENERALITÀ. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 4. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 5. - IDENTIFICAZIONE PERSONALE. § 6. - RIMBORSO. § 7. - CAMBIO DI CLASSE. § 8. - IRREGOLARITÀ. § 9. - NORME APPLICABILI.

TARIFFA 40/8/B

BIGLIETTI INTEGRATI UTILIZZABILI ESCLUSIVAMENTE NELLA ZONA “A”

COINCIDENTE CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA:

TARIFFA 40/8/C

ABBONAMENTO ANNUALE INTEGRATO A ZONE CON PAGAMENTO IN CONTANTI: § 1. - GENERALITÀ. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 4. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 5. - CAMBIO DI CLASSE. § 6. - RIMBORSO E SOSTITUZIONE DEL BIGLIETTO. VARIAZIONE DEL PERCORSO. § 7. - IRREGOLARITÀ. § 8. - NORME APPLICABILI.

TARIFFA N. 40/8/D

ABBONAMENTO ANNUALE INTEGRATO A ZONE CON PAGAMENTO RATEIZZATO: § 1. - GENERALITÀ. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 4. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 5. - CAMBIO DI CLASSE. § 6. - RIMBORSO E SOSTITUZIONE DEL BIGLIETTO. § 7. - IRREGOLARITÀ. § 8. - NORME APPLICABILI.

TARIFFA 40/8/E

BIGLIETTO INTEGRATO REGIONALE GIORNALIERO A ZONE: § 1. - GENERALITÀ. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO.

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§ 4. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 5. - CAMBIO DI CLASSE. § 6. - RIMBORSO. § 7. - IRREGOLARITÀ.

TARIFFA 40/8/F

CARTA INTEGRATA REGIONALE SETTIMANALE A ZONE: § 1. - GENERALITÀ. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 4. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 5. - IDENTIFICAZIONE PERSONALE. § 6. - CAMBIO DI CLASSE. § 7. - RIMBORSO. § 8. - IRREGOLARITÀ.

TARIFFA 40/8/G

ABBONAMENTO ANNUALE INTEGRATO A ZONE PER STUDENTI CON PAGAMENTO IN

CONTANTI: § 1. - GENERALITÀ. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 4. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 5. - CAMBIO DI CLASSE. § 6. - RIMBORSO E SOSTITUZIONE DEL BIGLIETTO. § 7. - IRREGOLARITÀ. § 8. - NORME APPLICABILI.

TARIFFA 40/8/H

ABBONAMENTO ANNUALE INTEGRATO A ZONE PER STUDENTI CON PAGAMENTO

RATEIZZATO: § 1. - GENERALITÀ. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 4. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 5. - CAMBIO DI CLASSE. § 6. - RIMBORSO E SOSTITUZIONE DEL BIGLIETTO. § 7. - IRREGOLARITÀ. § 8. - NORME APPLICABILI.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/11/A

ABBONAMENTO REGIONALE MENSILE: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 4. - IDENTIFICAZIONE PERSONALE. § 5. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 6. - CAMBIO DI CLASSE. § 7. - SMARRIMENTO DEL BIGLIETTO. § 8. - RIMBORSO.

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§ 9. - IRREGOLARITÀ.

TARIFFA 40/11/B

ABBONAMENTO REGIONALE PER 12 MESI: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 4. - CAMBIO DI CLASSE. § 5. - RIMBORSO. § 6. - SOSTITUZIONE DEL BIGLIETTO. § 7. - NORME APPLICABILI.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/12/A

ABBONAMENTO REGIONALE MENSILE: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 3. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 4. - IDENTIFICAZIONE PERSONALE. § 5. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 6. - CAMBIO DI CLASSE. § 7. - SMARRIMENTO DEL BIGLIETTO. § 8. - RIMBORSO. § 9. - IRREGOLARITÀ.

TARIFFA 40/12/B

ABBONAMENTO REGIONALE ANNUALE: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 3 - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 4. - CAMBIO DI CLASSE. § 5. - RIMBORSO. § 6. - SOSTITUZIONE DEL BIGLIETTO. § 7. - NORME APPLICABILI.

TARIFFA 40/12/C

ABBONAMENTO REGIONALE SETTIMANALE: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 4. - IDENTIFICAZIONE PERSONALE. § 5. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 6. - CAMBIO DI CLASSE. § 7. - IRREGOLARITÀ ED ABUSI. § 8. - RIMBORSI. § 9. - NORME PARTICOLARI.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/14/A

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ABBONAMENTO REGIONALE MENSILE: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 3. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 4. - IDENTIFICAZIONE PERSONALE. § 5. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 6. - CAMBIO DI CLASSE. § 7. - SMARRIMENTO DEL BIGLIETTO. § 8. - RIMBORSO. § 9. - IRREGOLARITÀ.

TARIFFA N. 40/14/B

ABBONAMENTO PER 12 MESI: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 3. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 4. - CAMBIO DI CLASSE. § 5. - RIMBORSO. § 6. - SOSTITUZIONE DEL BIGLIETTO. § 7. - NORME APPLICABILI.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/19/A

ABBONAMENTO REGIONALE MENSILE: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 4. - IDENTIFICAZIONE PERSONALE. § 5. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 6. - CAMBIO DI CLASSE. § 7. - SMARRIMENTO DEL BIGLIETTO. § 8. - RIMBORSO. § 9. - IRREGOLARITÀ.

TARIFFA 40/19/B

ABBONAMENTO REGIONALE TRIMESTRALE: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 4. - IDENTIFICAZIONE PERSONALE. § 5. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 6. - CAMBIO DI CLASSE. § 7. - SMARRIMENTO DEL BIGLIETTO. § 8. - RIMBORSO. § 9. - IRREGOLARITÀ.

TARIFFA 40/19/C

ABBONAMENTO REGIONALE ANNUALE: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO.

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§ 4. - IDENTIFICAZIONE PERSONALE. § 5. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 6. - CAMBIO DI CLASSE. § 7. - SOSTITUZIONE DEL BIGLIETTO. § 8. - RIMBORSO. § 9. - IRREGOLARITÀ. § 10. - NORME APPLICABILI.

TARIFFA 40/19/D

ABBONAMENTO REGIONALE ANNO SCOLASTICO: § 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE. § 2. - RILASCIO DEL BIGLIETTO. § 3. - VALIDITÀ DEL BIGLIETTO. § 4. - IDENTIFICAZIONE PERSONALE. § 5. - UTILIZZAZIONE DEL BIGLIETTO. § 6. - CAMBIO DI CLASSE. § 7. - SOSTITUZIONE DEL BIGLIETTO. § 8. - RIMBORSO. § 9. - IRREGOLARITÀ. § 10. - NORME APPLICABILI.

NORME COMUNI AI BIGLIETTI INTEGRATI

BIGLIETTI “UNICO”

CONDIZIONI PARTICOLARI

DIRITTI SPECIALI - TASSE ACCESSORIE - DEPOSITI CAUZIONALI

GIORNI FESTIVI RICONOSCIUTI DALLE FS.

ELENCO DELLE STAZIONI DI CONFINE

I. - STAZIONI DI TRANSITO FERROVIARIO INTERNAZIONALE. II. - STAZIONI SERVENTI VALICHI STRADALI DI FRONTIERA APERTI AL TRANSITO PER

LE PERSONE MUNITE DI PASSAPORTO O DI ALTRI DOCUMENTI A CARATTERE

INTERNAZIONALE, DI VALORE EQUIPOLLENTE. FRONTIERA ITALO - FRANCESE FRONTIERA ITALO - SVIZZERA FRONTIERA ITALO - AUSTRIACA FRONTIERA ITALO - JUGOSLAVA III. - STAZIONI SERVENTI LOCALITÀ PORTUARIE MARITTIME IN SERVIZIO PUBBLICO

INTERNAZIONALE. IV. - STAZIONI SERVENTI LOCALITÀ PORTUARIE LACUALI IN SERVIZIO PUBBLICO

INTERNAZIONALE. V. - STAZIONI SERVENTI LOCALITÀ CON AEROPORTO CON SERVIZIO DOGANALE.

NORME PARTICOLARI SULL'EMISSIONE DI

BIGLIETTI INTERESSANTI TRATTI DI CONFINE

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BIGLIETTI DI CONGIUNZIONE (PER MEMORIA )

RILASCIO DEI BIGLIETTI IN TRENO

1) - SPECIE DI BIGLIETTI AMMESSI AL RILASCIO SENZA RESTRIZIONI. 2) - DISPOSIZIONI SPECIALI PER VIAGGIATORI IN PARTENZA DA CASE CANTONIERE, FERMATE IMPRESENZIATE O DA STAZIONI DISABILITATE, OPPURE PER VIAGGIATORI

PROVENIENTI DALL'ESTERO PER PERCORRENZE AVENTI ORIGINE DA STAZIONI DI

TRANSITO FERROVIARIO INTERNAZIONALE.

ELENCO DELLE DEVIAZIONI AMMESSE

(PER MEMORIA)

CARROZZE A CUCCETTE/COMFORT

1) GENERALITÀ 2) PREZZI DEI SUPPLEMENTI 3) INTERCITY-NOTTE 4) RICHIESTE DI PRENOTAZIONE 5) COMPARTIMENTI DONNE 6) USO ESCLUSIVO DEL COMPARTIMENTO CUCCETTA 7) USO ESCLUSIVO DELLA CARROZZA CUCCETTA 8) AMMISSIONE 9) COMITIVE CUCCETTE COMFORT 10) ACCOMPAGNATORI DI COMITIVE SU CARROZZE CUCCETTE ORDINARIE 11) CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEI RAGAZZI 12) MODIFICA DELLA DATA DI PARTENZA E/O DEL TRENO 13) TRASPORTO DEGLI AMMALATI 14) FUMATORI 15) LUCI GRANDI DEI COMPARTIMENTI 16) TRASPORTO DEGLI ANIMALI 17) RIMBORSI 18) VETTURE CUCCETTE IN SERVIZIO SPECIALE

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DI CARROZZE LETTO

1. GENERALITÀ. 2. TIPI DI SERVIZI. 3. PREZZI SUPPLEMENTI LETTO. 4. INTERCITY-NOTTE. 5. RICHIESTE DI PRENOTAZIONE. 6. TITOLI DI TRASPORTO PRESCRITTI PER L'OCCUPAZIONE DI POSTO LETTO. 7. COMITIVE. 8. CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEI RAGAZZI. 9. CARTA FEDELTÀ VL. 10. DIRITTI D'AMMISSIONE. 11. MODIFICA DELLA DATA DI PARTENZA E/O DEL TRENO. 12. TRASPORTO DEGLI AMMALATI. 13. TRASPORTO DI ANIMALI. 14. FUMATORI. 15. LUCI GRANDI DEI COMPARTIMENTI. 16. RIMBORSO. 17. STAZIONAMENTO NELLE CARROZZE LETTI DURANTE IL VIAGGIO.

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18. BAGAGLI. 19. DANNI PRODOTTI DAL VIAGGIATORE. 20. SERVIZI SPECIALI.

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE CARROZZE RISTORANTE

1). GENERALITÀ. 2). ASSEGNAZIONE POSTI. 3). PREZZI. 4). PREPAGATI. 5). CONDIZIONI DI AMMISSIONE. 6). ANIMALI - OGGETTI INGOMBRANTI. 7). SERVIZI SPECIALI.

SERVIZI DI CARROZZE PULLMAN

8). CARROZZE PULLMAN.

BAGAGLI TRASPORTATI DAI VIAGGIATORI NELLE CARROZZE

1. BAGAGLI. 2. PICCOLI ANIMALI. 2.1. IRREGOLARITÀ NEL TRASPORTO DEI PICCOLI ANIMALI. 3. TRASPORTO DELLE BICICLETTE NELLE APPOSITE SACCHE PORTA-BICI. 4. TRASPORTO DI SEDIE A ROTELLE.

A) di proprietà FS:

B) di proprietà privata :

5. CUSTODIA DEI BAGAGLI. - RESPONSABILITÀ.

ELENCO DELLE STAZIONI DI CONFINE DELLE AREE REGIONALI/PROVINCIALI AI FINI TARIFFARI

NORME PER LA TASSAZIONE DEI VIAGGI REGIONALI/PROVINCIALI

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PARTE PRIMA

CONDIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Obblighi delle FS.

§ 1. - Obbligo del trasporto. Le FS eseguono sulle linee da essa esercitate, alle condizioni ed ai

prezzi in vigore, i trasporti delle persone dei quali sia richiesta, quando vi possa dar corso coi mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente prevedibili e quando non ostino circostanze straordinarie o di forza maggiore.

§ 2. - Pubblicazione delle condizioni e tariffe. Le FS pubblicano e tengono a disposizione nelle stazioni, per la

consultazione, gli orari, le tariffe, i bollettini, i manifesti ed i regolamenti che interessano il pubblico.

§ 3. - Obbligatorietà delle tariffe e correzione degli errori. Le presenti Condizioni e Tariffe devono essere strettamente

applicate in ogni loro parte. Qualunque deroga ad esse è nulla di pieno diritto e qualunque errore nell'applicazione delle tariffe o nel calcolo delle tasse di trasporto e dei diritti accessori, sia a danno del pubblico, sia a danno delle FS, dà diritto a correzione.

Le eccedenze di tassa che siano constatate dalle FS e superino lire 4.000 per biglietto sono portate d'ufficio a conoscenza dell'interessato nei limiti del praticamente possibile e pagate al più presto.

§ 4. - Concessioni particolari. Il trasporto delle persone effettuato in base alle concessioni

speciali od eccezionali, stabilite dalle leggi relative, è regolato dalle presenti condizioni generali in quanto non sia diversamente disposto nei singoli casi.

Le FS possono accordare riduzioni di prezzo purché ciò abbia luogo in eguale misura per chiunque ne faccia richiesta, offra eguali condizioni e si trovi in parità di circostanze. Possono pure accordare facilitazioni di altro genere, ma non sono obbligate, anche a parità di condizioni e di circostanze, ad estendere tali

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facilitazioni a tutti i richiedenti quando vi si oppongano le esigenze del servizio.

Non è ammesso il cumulo di riduzioni tariffarie spettanti a diverso titolo, se non nei casi espressamente previsti.

§ 5. - Applicazione delle tariffe. A ciascun trasporto si applicano i prezzi e le condizioni della

tariffa che gli compete; per quanto non è ivi contemplato si fa ricorso alle condizioni generali.

Art. 2. - Obblighi di chi si serve della ferrovia.

Chi si serve della ferrovia deve: a) osservare tutte le prescrizioni relative all'esercizio ed

all'uso della medesima e quelle che comportino impedimenti, restrizioni o condizioni speciali nell’eseguimento dei trasporti, ed uniformarsi alle richieste ed agli avvertimenti del personale che vi è addetto, nonché alle leggi, ai decreti ed ai regolamenti in vigore nel territorio dello Stato in materia di polizia, dogana, sanità e simili;

b) usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da lui dipenda, alla sicurezza ed incolumità proprie, delle persone e degli animali che sono sotto la sua custodia nonché sulla sicurezza delle proprie cose con particolare riferimento ai mezzi muniti di porte ad apertura e chiusura automatica.

c) astenersi dal salire in treno o discenderne in caso di fermate in stazioni non risultanti dall'orario ufficiale, o di fermate fuori di stazione, e discenderne soltanto se il personale di servizio lo autorizzi, e dal lato che questo indicherà, tenendosi discosto dal treno durante la fermata e risalendovi non appena invitato dal personale;

d) pagare agli agenti incaricati delle riscossioni le somme da essi richieste per tasse, soprattasse, penalità ed ogni altro diritto dipendente dal trasporto, salva la ripetizione di quanto risultasse non dovuto;

e) risarcire, senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi e dai decreti in vigore, tutti i danni che cagiona alle FS ed al suo personale e se i danni sono arrecati a cose per la cui sostituzione o riparazione la ferrovia abbia stabilito una tariffa, pagare l'indennità in base ai prezzi della tariffa stessa.

Art. 3. - Modo di esecuzione dei trasporti.

§ 1. - Treni. - Orario ufficiale. I treni con i quali si effettua il trasporto delle persone sono

indicati negli orari.

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Questi indicano le ore di arrivo e di partenza dei treni e sono regolati secondo il tempo medio dell'Europa Centrale. Indicano ancora la categoria, il numero, la percorrenza, le fermate, la destinazione dei treni, le classi e le stazioni per cui fanno servizio e tutte le altre norme ed avvertenze necessarie.

La categoria dei treni è stabilita dalle FS, in relazione al servizio che essi sono chiamati a disimpegnare. A seconda di tale servizio viene assegnata la velocità tenuto conto del sistema di trazione, del tracciato della linea e delle altre speciali esigenze del servizio in genere.

Per automotrici, ai sensi delle presenti Condizioni e Tariffe, si intendono i convogli effettuati con automotrici termiche, elettromotrici, autotreni, elettrotreni e simili.

§ 2. - Limitazioni di ammissione nei treni. Con gli orari, le FS possono stabilire particolari limitazioni di

ammissione per determinati treni e linee.

Art. 4. - Prescrizioni per l’uso dei locali di stazione e delle carrozze ferroviarie.

§ 1. - Stazioni e recinti ferroviari. È proibito alle persone estranee al servizio di introdursi, senza

permesso, nel recinto e nelle dipendenze delle stazioni, salve le eccezioni stabilite dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in vigore.

Per l'ingresso nelle stazioni occorre essere muniti di biglietto di viaggio.

Le persone non munite di biglietti di viaggio possono accedere ai marciapiedi interni e agli atri delle stazioni solo se in accompagnamento di viaggiatori in partenza o in arrivo e limitatamente al periodo di tempo a tale scopo necessario.

Le FS hanno facoltà di sospendere l'ingresso nelle stazioni per le persone che non debbono viaggiare, ovvero di subordinare, in determinate stazioni e in determinati periodi, l'ingresso stesso al pagamento di apposito biglietto.

Il prezzo del biglietto di entrata può essere stabilito in misura diversa a seconda della stazione (1).

Sono esenti dal pagamento del biglietto di entrata i ragazzi di età inferiore ai quattro anni, accompagnati da persona adulta.

(1) Salvo diversa disposizione, il prezzo del biglietto di entrata è quello stabilito

dall'Allegato n. 1 - Diritti speciali - punto 1.

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Il possessore del biglietto di entrata può accedere ai marciapiedi interni delle stazioni e, se in accompagnamento a persona munita di biglietto di viaggio, anche alle sale di attesa.

Il biglietto di entrata è valevole fino al termine dell'ora successiva a quella di emissione indicata sul biglietto stesso.

È proibito l'ingresso nelle stazioni ai conduttori e commessi d'albergo in divisa, nonché alle persone che offendono la decenza, sono causa di scandalo o di disturbo, si trovano in stato di ubriachezza, ovvero ricusano di sottomettersi alle prescrizioni stabilite nell’art. 2 delle presenti Condizioni e Tariffe.

È vietato di incaricarsi, a scopo di lucro, del trasporto del bagaglio dei viaggiatori, come di dare molestia agli stessi annunziandosi commessi di alberghi o di ditte, col distribuire avvisi e con l'offrire in vendita oggetti di qualunque specie.

Chi è ammesso all'interno delle stazioni deve uniformarsi alle avvertenze ed agli inviti del personale ferroviario, usare la dovuta prudenza e provvedere alla incolumità propria e delle persone che sono sotto la sua custodia. In caso contrario le FS non rispondono dei danni cagionati dalle operazioni, qualunque esse siano, che si svolgono per proprio servizio nell'interno delle stazioni.

§ 2. - Sale di attesa e caffè ristoratori. Le sale di attesa sono di regola aperte soltanto al momento in

cui comincia la distribuzione dei biglietti ed i viaggiatori per entrarvi debbono essere muniti di biglietto di viaggio della classe corrispondente o superiore a quella della sala d'attesa. Peraltro, nelle stazioni, per l'ingresso nelle quali è previsto il biglietto di entrata, l'accesso alle sale di attesa è consentito ai possessori del biglietto stesso purché in accompagnamento di persona munita di biglietto di viaggio.

Le sale di attesa sono sempre aperte - negli intervalli fra i treni coincidenti a distanza non maggiore di tre ore per i viaggiatori che debbono cambiare treno.

Nelle ore notturne le sale di attesa possono essere utilizzate soltanto nell'arco delle tre ore antecedenti l'orario di partenza del treno da utilizzare.

Nei caffè ristoratori delle stazioni deve essere esposta una tabella indicante i prezzi dei generi in vendita.

Per i reclami contro l'esazione di prezzi superiori a quelli indicati in dette tabelle ed in generale contro il servizio dei caffè ristoratori vale quanto è detto al § 6 del presente articolo.

§ 3. - Carrozze e treni. - Prenotazione dei posti. Il viaggiatore può prendere posto nei compartimenti

disponibili delle carrozze componenti il treno, secondo la classe del

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biglietto di cui è munito. Ciascun viaggiatore, salvo diversa disposizione, non può occupare più di un posto a sedere.

I viaggiatori muniti di biglietto ferroviario possono accedere liberamente nella carrozza ristorante sia per i pasti che per le altre consumazioni. Essi sono tenuti a lasciare la carrozza stessa quando debba essere servita altra serie successiva di pasti.

Le FS ammettono, con le modalità e per i treni indicati nell'Orario Ufficiale, la prenotazione dei posti nelle carrozze.

Per determinati treni indicati nell'Orario Ufficiale, le FS hanno la facoltà di prescrivere la prenotazione obbligatoria. La prenotazione può essere subordinata alla preventiva esibizione del biglietto di viaggio.

Per la prenotazione è dovuto il pagamento della tassa indicata nell'Allegato n. 1, punto 2, la quale non è rimborsabile, salvo quando il posto non venga riservato, ovvero non venga utilizzato, per fatto delle FS. In tal caso la responsabilità di quest'ultima è limitata al rimborso della tassa pagata.

Per esigenze di esercizio le FS hanno la facoltà di stabilire norme particolari, in eccezione a quanto disposto nel precedente alinea, per effettuare la riservazione gratuita dei posti.

Il viaggiatore che, in partenza o durante il viaggio, abbandona precariamente il posto ha diritto di rioccuparlo quando vi abbia lasciato un oggetto personale.

Il cartellino di prenotazione è valido fino a quindici minuti dopo la partenza del treno dalla stazione in cui tale prenotazione ha effetto.

§ 4. - Trasporto dei bagagli nelle carrozze. Il viaggiatore può portare con sé gratuitamente, nelle carrozze,

bagagli, a condizioni che siano posti nello spazio ordinariamente messo a sua disposizione. Può essere tollerato che tali bagagli eccedano detto limite di volume a condizione che non rechino incomodo o danno agli altri viaggiatori, non ostacolino le attività di servizio del personale ferroviario e non danneggino le vetture. In alcuni treni sono previsti appositi spazi dove poter collocare i bagagli.

Nel caso in cui i bagagli rechino grave disturbo o danno, il proprietario verrà assoggettato al pagamento di una penalità di lire 15.000 più l’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno e dovrà comunque provvedere a sua cura a scaricarli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.

Salvo le eccezioni stabilite dalle FS, è vietato introdurre nei mezzi di trasporto cose pericolose ai sensi delle leggi e regolamenti

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vigenti, nonché le cose che possono arrecare disturbo agli altri viaggiatori (Allegato n. 12).

Il trasporto delle biciclette al seguito del viaggiatore può essere consentito su determinati treni e alle condizioni stabilite dalle FS.

Le FS hanno facoltà di stabilire apposite norme per il trasporto delle biciclette nelle apposite sacche porta - bici (Allegato n. 12).

Il trasporto delle sedie a rotelle per invalidi è gratuito. Le FS possono consentire l'ammissione nelle carrozze, a titolo

gratuito e alle condizioni riportate nell'Allegato n. 12, di animali domestici, fatta eccezione per il trasporto di un cane sciolto, per il quale è dovuto, salvo diversa disposizione tariffaria, il pagamento del prezzo di un biglietto di seconda classe con la riduzione del 50% sulla tariffa ordinaria n. 1 o n. 39.

I cani guida dei ciechi sono trasportati gratuitamente in qualunque treno o classe, in ragione di un cane per ogni cieco anche se questi è accompagnato da una persona.

In nessun caso gli animali possono occupare posti destinati ai viaggiatori.

Le FS possono, per determinate tariffe o treni, stabilire norme particolari per il trasporto dei bagagli (1).

§ 5. - Divieto di fumare. È vietato fumare nelle sale di attesa delle stazioni e delle

fermate, nei corridoi e piattaforme delle vetture dell'intero parco rotabile, nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico ambiente non riservati ai fumatori, nonché su tutti i treni classificati regionali e metropolitani, indipendentemente dalle indicazioni riportate nelle carrozze e nei compartimenti.

Le FS possono estendere ai compartimenti per fumatori il divieto di fumare quando, per insufficienza di posti, vi debbano prendere posto viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.

§ 6. - Reclami contro il servizio della ferrovia. In tutte le stazioni è messo a disposizione del pubblico un

libro per i reclami riguardanti il servizio della ferrovia. Nei casi di divergenza fra il pubblico e il personale delle

stazioni o dei treni decide il Capo Stazione.

(1) Per quanto non previsto dalle presenti CT valgono le norme di cui alle

"Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle FS", se non in contrasto.

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CAPO II DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

Art. 5. - Ammissione al trasporto. - Biglietto.

§ 1. - Ammissione al trasporto. Per essere ammesso al trasporto il viaggiatore deve munirsi di

recapito di viaggio presso la biglietteria di stazione. L'ammissione dei viaggiatori nei treni è limitata al numero dei posti disponibili.

§ 2. - Distribuzione dei biglietti. Le FS stabiliscono l'inizio e il termine della distribuzione dei

biglietti di viaggio in relazione all'ora di partenza dei treni e all'importanza delle stazioni.

Le FS hanno facoltà di autorizzare soggetti terzi alla vendita dei biglietti ferroviari.

In deroga a quanto disposto dal precedente §1, è consentita anche in treno, limitatamente al percorso servito dal treno stesso, la distribuzione di determinate tipologie di biglietti, riportate nell’Allegato 7 delle presenti Condizioni e Tariffe, previo pagamento di una maggiorazione di prezzo di cui al successivo art.10.

§ 3. - Contenuto del biglietto. Sul biglietto sono normalmente esposte, oltre il logo FS e la

partita IVA, le seguenti indicazioni: - a) la stazione di partenza e quella di arrivo; - b) l'itinerario quando questo non segua la via più breve; - c) la classe e la tariffa applicata; - d) il giorno di distribuzione; - e) la data di inizio di validità, quando richiesta da norme particolari; - f ) la durata della validità, quando richiesto da norme particolari; - g) il prezzo; - h) l'indicazione, per i biglietti nominativi, degli elementi atti ad identificarne il legittimo possessore.

Nel caso di biglietto nominativo collettivo sul quale non vi sia spazio per inserire le indicazioni di cui alla lettera h) del precedente alinea, queste si inseriscono in un elenco che i viaggiatori debbono a loro cura compilare. Tale elenco, vidimato dalla stazione che emette il biglietto collettivo, forma parte integrante di questo.

Le FS possono istituire tipologie di biglietti privi di alcune delle indicazioni precedentemente indicate.

I biglietti riuniti sotto copertina dalle agenzie o dagli uffici a ciò autorizzati costituiscono ciascuno un documento distinto di trasporto.

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§ 4. - Validità e fermate. I biglietti hanno una validità oraria decorrente dall'ora della

convalida dei biglietti stessi che il viaggiatore, prima di iniziare il viaggio deve apporre, a mezzo delle obliteratrici, nell'ambito del periodo di utilizzazione previsto che decorre dal giorno di emissione del biglietto (1).

Quando le singole tariffe od altre disposizioni tariffarie non prevedono una validità oraria decorrente dalla convalida del biglietto, ma una validità che inizia dal giorno indicato sul biglietto stesso al momento dell'emissione, tale validità si computa da una mezzanotte all'altra e comprende il giorno di inizio di validità come primo giorno intero di validità. In tal caso può essere consentito che la data di inizio di validità sia successiva a quella di emissione.

Le tariffe stabiliscono se, ed a quali condizioni, il viaggiatore possa effettuare fermate intermedie.

Non sono considerate fermate intermedie le soste rese necessarie dalla coincidenza dei treni e dalla combinazione degli orari, purché il viaggiatore riparta col primo treno utilizzabile in base al biglietto di cui è in possesso.

Quando non sia diversamente stabilito dalle condizioni di applicazione delle singole tariffe, le fermate intermedie, per viaggi che si effettuano con biglietto collettivo, sono consentite soltanto se fatte da tutte le persone per le quali è rilasciato il biglietto.

§ 5. - Pagamento. Il prezzo del trasporto deve, di norma, essere pagato prima

della partenza e con moneta avente corso legale nello Stato. Le FS si riservano tuttavia la facoltà di autorizzare modalità di pagamento diverse da quella prevista.

All'atto di ricevere il biglietto il viaggiatore deve assicurarsi, sotto pena di decadenza da qualunque eventuale diritto, che sia stata applicata la riduzione di prezzo spettante e che sia della classe, per la destinazione e per l'itinerario richiesti; che il prezzo pagato corrisponda, per le tipologie di biglietti che ne prevedono l’indicazione, a quello esposto sul biglietto e che nel cambio delle monete non vi sia stato errore.

(1) Per i biglietti rilasciati dalle Agenzie ubicate all'estero ed utilizzati sui treni

diretti internazionali, la convalida deve essere apposta dal viaggiatore mediante le obliteratrici ubicate presso la stazione di confine oppure rivolgendosi al personale del treno prima della partenza del treno da detta stazione. Per i trasporti da e per la Sicilia e la Sardegna la validità dei biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno (con esclusione del tratto Villa S. G. - Messina e vic. e del tratto Reggio Calabria - Messina e vic.) è maggiorata di 24 ore, anche se i biglietti sono rilasciati solo per il percorso terrestre.

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§ 6. - Stazioni di confine e servizi con l'estero. Le località da considerare come stazioni di confine per i

viaggiatori provenienti dall'estero od ivi diretti sono stabilite dalle FS (Allegato n. 3). Qualora l'applicazione delle singole tariffe sia subordinata alla provenienza del viaggiatore da stazioni di confine, il biglietto può emettersi soltanto in partenza dalla stazione di confine che serve la località di entrata del viaggiatore in Italia, risultante dal passaporto che deve essere esibito ad ogni richiesta del personale ferroviario.

Le FS hanno facoltà di stabilire norme particolari, anche in deroga alle rispettive tariffe, a riguardo del prezzo, della validità, delle fermate intermedie e degli itinerari per i viaggiatori del traffico internazionale e per i prodotti commercializzati all’estero.

Le FS hanno facoltà di stabilire norme particolari sull'emissione di biglietti interessanti tratti di confine (Allegato n. 4).

§ 7. - Incedibilità del biglietto e degli altri documenti di trasporto.

La cessione dei biglietti non nominativi è permessa soltanto prima dell'inizio del viaggio. La cessione dei biglietti nominativi è vietata.

La cessione abusiva del biglietto e dei documenti personali di trasporto rende nullo il biglietto e i contravventori sono soggetti alle sanzioni previste dalle norme in vigore.

Il commercio dei biglietti e la loro vendita, quando questa non sia autorizzata dalle FS, sono vietati. I contravventori sono soggetti alle sanzioni previste dalle norme in vigore.

§ 8. - Presentazione e riconsegna dei biglietti. I viaggiatori debbono presentare al personale ferroviario il

biglietto e gli eventuali documenti prescritti per farne uso ogni qualvolta ne siano richiesti, e, nel caso sia disposto, riconsegnarlo a viaggio terminato al personale incaricato del ritiro.

Per i biglietti nominativi è prescritto il possesso, da parte del viaggiatore, di un documento personale d'identificazione, da esibire a richiesta degli agenti ferroviari (1).

(1) I documenti di identificazione ritenuti validi dalle FS sono i seguenti: - le carte di identità rilasciate dai Comuni; - i passaporti; - i porto d'armi; - le tessere di riconoscimento postali; - le patenti di guida regolarmente vidimate; - i libretti di ricognizione rilasciati dagli uffici, anche esteri, dell'Unione Postale

Universale; - le tessere di riconoscimento Postali;

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Art. 6. - Persone escluse dai treni o ammesse condizionatamente.

Non sono ammesse nei treni e ne possono venire allontanate, anche durante il viaggio, le persone che offendano la decenza, sono causa di scandalo o disturbo agli altri viaggiatori, si trovano in stato di ubriachezza, nonché quelle che ricusano di sottomettersi alle prescrizioni stabilite nell’art. 2 delle presenti Condizioni e Tariffe.

È vietato di esercitare sui treni il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili. I contravventori a tale disposizione vengono allontanati dai treni ed assoggettati ad una sanzione pecuniaria di lire 30.000 (*). Agli stessi viene inoltre ritirato il biglietto senza diritto ad alcun rimborso.

È vietato il trasporto per ferrovia di viaggiatori affetti da malattie contagiose o da altre malattie che possano recare disturbo agli altri viaggiatori. Tali persone possono essere trasportate alle condizioni e ai prezzi di cui all'articolo 34.

Le persone ammalatisi durante il viaggio debbono essere trasportate almeno fino alla prima stazione dove possono trovare le cure necessarie.

- i libretti e le tessere con fotografia previsti dal volume delle "Concessioni

Speciali" e dal "Regolamento per i Trasporti Militari" per il godimento delle facilitazioni ferroviarie;

- le tessere con fotografia di cui sono muniti gli impiegati ferroviari e le loro famiglie;

- le tessere di riconoscimento per giornalisti; - le tessere di riconoscimento per l'uso dei biglietti di abbonamento. Tutti questi documenti sono validi naturalmente solo se rispondenti ai requisiti di

validità propri a ciascuno di essi. Per i ragazzi di età inferiore ai 15 anni in luogo del documento di identificazione

può essere esibita documentazione sostitutiva, ivi compresa autocertificazione resa dal genitore del minore, dalla quale si evinca l’identità del ragazzo.

(*) La materia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".

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Art. 7. - Trasporto dei ragazzi.

I ragazzi che non hanno ancora compiuto i quattro anni sono trasportati gratuitamente, purché non occupino un posto e viaggino insieme a persona adulta. Qualora il compimento dei quattro anni abbia luogo durante il viaggio, il trasporto viene effettuato gratuitamente fino al termine della corsa del treno (1).

Quando non sia diversamente disposto dalle singole tariffe, i ragazzi che non hanno ancora compiuto i dodici anni hanno diritto di occupare un posto pagando la metà del prezzo per adulti spettante.

A questo effetto si tiene conto dell'età che ha il ragazzo nel giorno di acquisto del biglietto (2)(3).

Quando le condizioni di applicazione delle singole tariffe prescrivono un numero minimo di viaggiatori adulti e non sia diversamente disposto dalle tariffe stesse, due ragazzi paganti la metà del prezzo per adulti sono considerati, agli effetti della formazione del minimo richiesto, come una persona adulta.

Condizioni diverse possono essere previste dalle tariffe regionali e provinciali del gruppo n. 39.

Art. 8. - Modificazioni al contratto di trasporto.

§ 1. - Cambio del biglietto. Il viaggiatore, salvo che non sia diversamente disposto, può

richiedere la modificazione del biglietto di corsa semplice e di andata e ritorno di cui sia in possesso relativamente alla tariffa applicata, al numero delle persone, all’itinerario, all’origine e destinazione del viaggio, alla categoria del treno o alla classe, a condizione che la richiesta sia presentata a qualsiasi biglietteria o all’agenzia emittente prima di iniziare il viaggio e che il nuovo biglietto sia di importo pari o superiore a quelli di cui si richiede il cambio.

Nel caso di biglietto con prenotazione obbligatoria del posto tali modificazioni così come il cambio della data e del treno da utilizzare possono essere richiesti una sola volta senza pagamento della tassa di prenotazione, a condizione che la nuova prenotazione

(1) Nel caso che il viaggio venga effettuato in una carrozza in servizio diretto, la

gratuità del trasporto spetta fino al termine di corsa della carrozza. (2) L'età si considera compiuta il giorno successivo a quello dell'anniversario della

nascita. (3) Per le sole tipologie di biglietti che non recano l’indicazione del giorno di

emissione si tiene conto dell’età del ragazzo nel giorno della convalida del biglietto.

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sia relativa ad un viaggio da effettuarsi entro due mesi dalla data in cui è richiesto il cambio.

La modificazione dell’itinerario o dell’origine e destinazione del viaggio è consentita alle condizioni previste dagli artt. 22 e 23. Ai fini della tassazione e della validità del biglietto si tiene conto della nuova relazione o dell’itinerario complessivo modificato o della diversa categoria di treno utilizzato.

Quando trattasi di trasporti che hanno luogo sotto il regime dei Capi da X a XV BIS ovvero in base a concessioni a rimborso il cambio di classe, salvo che non sia diversamente disposto, viene effettuato sulla base dei prezzi interi per adulti o, nel caso di ragazzi, sulla base della metà dei prezzi interi.

Il passaggio a classe o categoria di treno superiore o l’effettuazione di un itinerario diverso da quello riportato sul biglietto possono essere richiesti a bordo del treno, a condizione che la richiesta sia avanzata all’atto della partenza e comunque prima di impegnare il percorso e che, nel caso di utilizzo di treno a prenotazione obbligatoria del posto, vi siano posti disponibili e ne venga richiesta l’assegnazione al personale di bordo. In tal caso vengono emessi biglietti aggiuntivi di cambio di classe o cambio servizio o di modificazione di itinerario.

§ 2. - Biglietti di congiunzione. Possono essere rilasciati esclusivamente dal personale del

treno, previo pagamento dell’importo previsto dall’art. 10 delle presenti Condizioni e Tariffe per l’emissione dei biglietti ed altre operazioni in treno, biglietti di congiunzione di corsa semplice, secondo le norme dell'art. 22, per proseguire con lo stesso treno oltre la stazione di destinazione del biglietto originario.

Tale prolungamento di itinerario potrà essere richiesto in corso di viaggio anche per soddisfare alle condizioni previste dall’Orario Ufficiale per l’ammissione dei viaggiatori a determinati treni o classi. Quando le condizioni particolari di ammissione a determinati treni stabiliscono un tratto minimo di percorso oppure una distanza minima, i biglietti devono essere rilasciati, anche per percorsi non serviti dallo stesso treno:

1) almeno fino alla prima stazione situata al di là di quella estrema del tratto esclusa;

2) almeno fino alla prima stazione che garantisca la copertura della distanza minima prescritta.

Ai fini della tassazione e della validità il nuovo percorso richiesto viene considerato isolatamente con l’applicazione delle disposizioni tariffarie per esso previste. L’emissione del biglietto di

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congiunzione non modifica né il prezzo né le disposizioni che regolano l’uso dei titoli di viaggio già in possesso dei viaggiatori.

I biglietti di congiunzione possono essere rilasciati, oltre che a prezzo intero, a prezzo ridotto, ove ammesso, verso presentazione nel secondo caso dei documenti prescritti e l'eventuale ritiro degli appositi scontrini ed a condizione, nei casi previsti da specifiche disposizioni tariffarie, che anche il biglietto originale in possesso del viaggiatore, cui il biglietto stesso va congiunto, sia a prezzo ridotto.

L'emissione di biglietti di congiunzione può non essere ammessa da specifiche disposizioni tariffarie quando si tratti di raggiungere una località per la quale non sarebbe stato possibile ottenere direttamente in partenza il biglietto della specie di quello in possesso del viaggiatore.

Art. 9. - Irregolarità ed abusi.

§ 1. - Irregolarità nel recinto delle stazioni. È assoggettato alla sanzione pecuniaria di lire 7.000 (*): a) chi si introduce nel recinto delle stazioni o viene trovato in

una sala di attesa, senza averne titolo a norma, rispettivamente, del §1 e §2 dell'art. 4;

b) chi, sprovvisto di biglietto e non dovendo viaggiare occupa, nei treni, posti a sedere ovvero chi simula l'occupazione di posti a sedere in corso di viaggio;

c) chi distacca i contrassegni delle prenotazioni di posti, ovvero occupa, senza averne titolo, posti prenotati e non ottempera all'invito del personale di rendere disponibili i posti stessi. L'importo di detta sanzione è elevato a lire 30.000 per le infrazioni di cui ai comma "nono" e "decimo" del § 1 dell’art. 4 (*).

Quando con una stessa azione si commettono più infrazioni fra quelle innanzi previste si applica una sola sanzione pecuniaria. Ricorrendo più infrazioni comportanti sanzioni pecuniarie di importo diverso si applica quella di importo più elevato.

Tuttavia, nell'ipotesi di cui alla lettera c), la sanzione pecuniaria è applicata per ogni contrassegno distaccato e per ogni posto indebitamente occupato.

(*) La materia è disciplinata dal Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio

1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".

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Il pagamento degli importi stessi non conferisce al trasgressore il diritto di mantenere l'indebita occupazione di posti.

§ 2. - Abusiva occupazione di posto in corso di viaggio. Il viaggiatore che simuli l'occupazione di posti a sedere

durante il viaggio, è sottoposto al pagamento di una penalità di lire 7.000 per ogni posto indebitamente occupato (*).

§ 3. - Documenti di riduzione o di identificazione mancanti o scaduti di validità.

Il viaggiatore trovato con documento di identificazione scaduto di validità, viene assoggettato, quando non sia disposto diversamente, ad una penalità di lire 5.000.

Il viaggiatore trovato sprovvisto di documento di riduzione o di identificazione richiesto dalla tariffa o con documento di riduzione scaduto di validità, viene regolarizzato, quando non sia diversamente disposto, mediante il pagamento della differenza tra il prezzo intero e quello ridotto fruito. Qualora risulti che il viaggiatore non ha titolo alla riduzione, la regolarizzazione viene effettuata in base al successivo § 7.

§ 4. - Viaggio in classe superiore o in treno non consentito. Il viaggiatore, trovato con biglietto di classe inferiore a quella

occupata, deve pagare l'importo della differenza di prezzo, calcolata nei modi indicati al § 1 dell'art. 8, per tutto il percorso effettuato, più una soprattassa di lire 15.000.

Il viaggiatore che utilizza un treno, sul quale non poteva accedere per limitazioni riguardanti la percorrenza, classe o tariffa, deve pagare la differenza di prezzo, a seconda dei casi, per il minimo percorso ammesso, per il cambio classe o per il complemento al prezzo dovuto, più una soprattassa di lire 15.000.

§ 5. - Viaggio fuori itinerario. Fermate non ammesse. Il viaggiatore che segue una via diversa da quella indicata sul

biglietto o dalla via più breve, viene regolarizzato mediante il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto al prezzo competente per l’intero nuovo percorso più una soprattassa di L. 15.000.

Nel caso in cui il viaggiatore non avrebbe potuto avere in partenza il titolo di viaggio per il nuovo itinerario viene regolarizzato mediante il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto a prezzo intero per tutto il nuovo percorso più una soprattassa di L. 30.000.

Il viaggiatore che abbia oltrepassato la stazione terminale, viene regolarizzato come sprovvisto di biglietto per il percorso indebitamente effettuato.

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Chi effettua fermate non ammesse è assoggettato al pagamento di una penalità di lire 15.000.

§ 6. - Mancanza del biglietto. - Biglietto scaduto. Il viaggiatore, che in corso di viaggio o all'arrivo risulta essere

sprovvisto dei titoli di viaggio richiesti o esibisce gli stessi scaduti di validità e non abbia provveduto ad avvisare il personale di controlleria, è assoggettato al pagamento del prezzo intero dovuto più una soprattassa di lire 30.000.

Qualora il titolo di viaggio mancante sia il solo biglietto di cambio servizio si applica una soprattassa di lire 15.000.

Il viaggio, in ogni caso, si considera come fatto in prima classe, ove non sia provato che ha avuto luogo in seconda classe.

§ 6.1 - Mancata o errata convalida del biglietto. Il viaggiatore, trovato in corso di viaggio o all'arrivo con i

titoli di viaggio richiesti non convalidati o convalidati in modo irregolare, viene assoggettato, quando non sia diversamente disposto, al pagamento di una penalità di lire 30.000 ed i titoli di viaggio vengono resi validi dal personale di controlleria.

Qualora il titolo di viaggio sprovvisto della convalida sia il solo biglietto di cambio servizio, si applica una penalità di lire 15.000.

Nel caso in cui il viaggiatore sia in possesso di un titolo di viaggio privo di convalida o erroneamente convalidato e contemporaneamente sia sprovvisto di altro titolo richiesto viene regolarizzato una sola volta applicando l’importo più elevato.

§ 7. - Riduzione non spettante. - Viaggi irregolari dei ragazzi.

Chi si avvale di un biglietto a riduzione senza avervi titolo o non soddisfa alle condizioni previste per l'applicazione della riduzione stessa, è assoggettato al pagamento, per tutto il percorso indicato sul biglietto, della differenza rispetto al prezzo intero, più una soprattassa di lire 15.000, salvo che non si tratti di abuso; in tal caso si applicano le sanzioni previste nel successivo § 8, secondo alinea.

Nel caso si tratti di un ragazzo che abbia superato i quattro anni, ma non i dodici, si provvede alla regolarizzazione mediante il pagamento della metà del prezzo intero più una soprattassa di lire 30.000.

§ 8. - Abusi. Nei casi di viaggi effettuati o che si tenti d'effettuare con

biglietti o documenti ceduti in contravvenzione all'art. 5 § 7, oppure con biglietti o documenti contraffatti, alterati o riutilizzati ed anche quando il viaggiatore ricorra a sotterfugi per sottrarsi al pagamento

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del biglietto, le FS hanno diritto di esigere il pagamento dell'importo a prezzo intero, più una soprattassa pari a tre volte il detto importo, con il minimo di lire 60.000.

Negli altri casi di abusi o tentativi di abusi, le FS hanno diritto di esigere, salvo diversa disposizione particolare, il pagamento della differenza per tutto il percorso del biglietto, fra il prezzo già pagato o che si fosse tentato di pagare e quello a prezzo intero, più una soprattassa pari a tre volte la detta differenza, con il minimo di lire 60.000.

I biglietti o documenti ceduti, contraffatti, alterati, nonché quelli abusivamente in possesso dei viaggiatori, vengono ritirati.

§ 9. - Diritto per esazioni differite di somme dovute per irregolarità di viaggio.

Quando per qualsiasi motivo il viaggiatore non effettui all'atto della contestazione il pagamento di tasse, soprattasse, penalità e simili, dovute per irregolarità di viaggio, la somma stessa, comprendente anche dell’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno, deve essere aumentata di un diritto di esazione differita di lire 10.000. Se il viaggiatore, consegnato all'arrivo del treno al Capo Stazione, si presta al pagamento immediato delle somme dovute, tale diritto non viene riscosso.

§ 10. - Esazioni riguardanti viaggi collettivi e il trasporto dei bagagli nelle carrozze.

Le soprattasse, le penalità fisse e i diritti si applicano per ogni singolo viaggiatore e in ogni caso separatamente da quelli previsti per i bagagli trasportati nelle carrozze, fatti salvi i piccoli animali.

Le penalità previste per mancata o errata convalida del biglietto si applicano per ogni biglietto convalidato.

Art. 10. - Rilascio dei biglietti, convalida ed altre operazioni effettuate in treno.

§ 1. - Rilascio dei biglietti ed altre operazioni in treno. Nei limiti previsti nell'Allegato 7 alle presenti C.T. è ammesso

il rilascio in treno di biglietti ai viaggiatori che provvedano al momento della salita ad avvisare il personale del treno, mediante pagamento, oltre che del prezzo competente per il percorso

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richiesto, di una maggiorazione di prezzo, salvo che non sia diversamente previsto (1).

È ammesso altresì ottenere in treno la convalida dei biglietti ed altre operazioni diverse dall'emissione dei biglietti, sempre a condizione che ne venga fatta richiesta al personale del treno, al momento della salita, previo pagamento di un diritto aggiuntivo, salvo che non sia diversamente previsto.

Sarà pertanto dovuto sia per il rilascio dei biglietti sia per le altre operazioni in treno: a) L. 10.000 per ciascun biglietto, per i viaggiatori in partenza con

qualsiasi treno da impianti in cui il servizio di biglietteria è funzionante;

b) L. 5.000 per ciascun viaggiatore, per coloro che utilizzano per il loro viaggio esclusivamente treni classificati Interregionali, Diretti e Regionali durante il periodo in cui il servizio di biglietteria non è funzionante nell'impianto di partenza che è comunque dotato di punti alternativi di vendita (emettitrici self-service, agenzie di viaggio o punti di vendita esterni). Per tali viaggiatori potrà essere previsto, in relazione alla percorrenza chilometrica ed alla tipologia del biglietto richiesto, il pagamento di un importo globale (comprensivo del prezzo dovuto e della maggiorazione), oppure l'applicazione di un limite massimo o di un limite minimo all'importo complessivo(2).

(1) La maggiorazione di prezzo per il rilascio dei biglietti a bordo treno non viene

applicata sui treni classificati Interregionali, Diretti e Regionali ai viaggiatori in partenza da località sprovviste sia di biglietteria, sia di emettitrici self-service, sia di agenzie di viaggio sia di punti di vendita esterni, a condizione che i viaggiatori stessi provvedano, al momento della salita, ad avvisare il personale del treno.

(2) Con esclusione dei viaggi interessanti la sola area provinciale di Bolzano (tariffa n.39/3/BOLZANO), verrà richiesto il seguente pagamento: A) Per i viaggi effettuati in prima classe, sia da adulti sia da ragazzi, il prezzo

competente per il percorso richiesto e la maggiorazione di prezzo di L. 5.000 con il minimo di L. 10.000 per i percorsi da 21 a 60 km e di L. 15.000 per i percorsi da 61 a 100 km. Per la richiesta di convalida o di rilascio di biglietto a modifica di quello in possesso del viaggiatore l'importo da corrispondere, comprensivo anche di quanto pagato per il biglietto originario, non deve essere inferiore ai minimi previsti.

B) Per i viaggi effettuati in seconda classe: 1) per percorsi fino a 20 km, effettuati sia da adulti, aventi titolo o meno a riduzione,

sia da ragazzi, il prezzo globale di L. 5.000; 2) per percorsi da 21 a 60 km, effettuati da adulti non aventi titolo a riduzioni il

prezzo globale di L. 10.000; 3) per percorsi da 21 a 60 km effettuati sia da adulti, aventi titolo a riduzioni, sia da

ragazzi il prezzo competente e la maggiorazione di prezzo di L. 5.000, con il massimo di L. 10.000 a viaggiatore;

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Norme particolari potranno essere previste relativamente al traffico internazionale.

§ 2. - Esenzione dal pagamento della maggiorazione di prezzo e del diritto fisso.

La maggiorazione di prezzo per le emissioni di biglietti ed il diritto per altre operazioni in treno diverse dalla convalida previsti nel precedente § 1 non sono dovuti nei seguenti casi, sempre a condizione che i viaggiatori provvedano ad avvisare preventivamente il personale del treno: a) viaggiatori, in partenza da impianti durante il periodo in cui il

servizio di biglietteria non è funzionante, che utilizzino treni classificati Espressi, Intercity, Eurocity, Eurostar Italia, Euronight;

b) viaggiatori che a bordo di treni Espressi, Intercity, Eurocity, Eurostar Italia, Euronight richiedano il cambio classe o un cambio servizio, nonché viaggiatori che sui treni Regionali, Diretti, Interregionali prendano posto in vetture di prima classe per mancanza di posto a sedere nella seconda classe, indipendentemente dal funzionamento o meno del servizio di biglietteria nella stazione di partenza. Il diritto per la convalida in treno dei biglietti non è dovuto,

sempre a condizione che il personale del treno sia stato avvisato preventivamente, nel caso in cui i viaggiatori la richiedano in partenza da impianti in cui le macchine obliteratrici sono mancanti o non funzionanti, indipendentemente dal funzionamento o meno del servizio di biglietteria nell'impianto stesso e dalla tipologia di treno utilizzato.

Norme particolari potranno essere previste relativamente al traffico internazionale.

Art. 11. - Interruzioni. - Ritardi. - Soppressione di treni.

§ 1. - Avviso al pubblico. Le interruzioni di linea, le soppressioni di treni in orario e i

ritardi, vengono portati a conoscenza del pubblico nei limiti del

4) per percorsi da 61 a 100 km effettuati da adulti non aventi titolo a riduzioni il

prezzo globale di L. 15.000; 5) per percorsi da 61 a 100 km effettuati sia da adulti, aventi titolo a riduzioni, sia da

ragazzi il prezzo competente e la maggiorazione di prezzo di L. 5.000, con il massimo di L. 15.000 a viaggiatore.

In tutti i casi suindicati dal punto 1 al punto 5, per la richiesta di convalida o di rilascio di biglietto a modifica di quello in possesso del viaggiatore l'importo da corrispondere, comprensivo anche di quanto pagato per il biglietto originario, non deve essere superiore ai massimi previsti.

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possibile, indicandone la presumibile durata e comunicando gli eventuali mezzi di trasbordo istituiti.

§ 2. - Trasbordi. Per l'eventuale organizzazione di servizi di trasbordo con

mezzi non ferroviari o di altri vettori su tratte interrotte, le FS hanno facoltà di richiedere il pagamento di un soprapprezzo a compenso delle particolari spese sostenute.

§ 3. - Viaggi iniziati prima o dopo l'interruzione. Le persone che si trovano in viaggio al momento

dell'interruzione sono trasportate a destinazione per altra via rimasta libera, senza aumento di prezzo oltre che per il diverso percorso anche per l’utilizzo di treno o classe a cui il biglietto non dà diritto (1). Qualora il viaggiatore non intenda proseguire il viaggio, può chiedere il rimborso di cui al § 2 dell'art. 12.

Non essendovi altra via libera per giungere a destinazione, i viaggiatori sono riportati gratuitamente al loro punto di partenza o ad un punto intermedio a scelta di essi, fermo il rimborso di cui sopra (2).

Per i viaggi intrapresi dopo che l'interruzione è stata portata a conoscenza del pubblico, e che si effettuano per altra via rimasta libera, le FS hanno facoltà di tassare il trasporto sulla base del percorso effettivamente seguito (3).

§ 4. - Ritardi - Coincidenze mancate - Soppressioni di treni. Quando in seguito al ritardo di un treno viene a mancare la

coincidenza con altro treno, ovvero quando un treno è soppresso su tutto o su parte del percorso, le FS possono autorizzare il viaggiatore a valersi d'altro treno immediatamente successivo per cui il biglietto non sarebbe valido, senza pagamento di alcun sovrapprezzo.

Le FS possono altresì autorizzare la prosecuzione del viaggio per altra via che permetta al viaggiatore di giungere a destino con minor ritardo. In questo caso le FS possono non richiedere il pagamento della differenza di prezzo dovuta, oltre che per il diverso percorso effettuato, per l’eventuale cambio di classe o di categoria di treno.

(1) È fatta eccezione per le vetture letto e cuccette. (2) Quando il viaggiatore è riportato al punto di partenza, si effettua il rimborso

totale del prezzo del biglietto. (3) Fino a nuova disposizione, la tassazione del trasporto si effettua sul percorso

deviato solo nel caso in cui l'interruzione sia prevista per un periodo di tempo superiore a quindici giorni Per gli abbonamenti si applica in ogni caso il disposto di cui all'art. 42 § 5 e § 7, e all'art. 44, § 5.

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In entrambi i casi, qualora si tratti di treni classificati Espressi, Intercity diurni, Intercity notte, Eurostar Italia nonché Eurocity ed Euronight per il percorso nazionale, i viaggiatori devono rivolgersi al personale di bordo per accedere ai treni senza pagamento aggiuntivo, nei limiti dei posti disponibili (1).

Qualora il viaggiatore intenda comunque rinunciare alla prosecuzione del viaggio ha diritto al rimborso di cui al § 2 dell'art. 12.

Nel caso in cui a seguito del ritardo di un treno classificato Espresso, Intercity diurno, Intercity notte, Eurostar Italia nonché Eurocity ed Euronight per il percorso nazionale, venga a mancare l’ultima coincidenza serale, qualora non risulti possibile assicurare la prosecuzione del viaggio anche mediante autoservizi sostitutivi, le FS assicurano il pernottamento con un trattamento di qualità media, oltre a garantire la prosecuzione del viaggio il giorno successivo secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 12. - Rimborsi.

§ 1. - Rimborso totale del prezzo del biglietto. Se il biglietto non è stato utilizzato, il viaggiatore può

domandare il rimborso del prezzo totale pagato, salvo le deduzioni di cui al successivo § 3, unicamente nei seguenti casi:

a) quando la partenza del treno sia ritardata di un'ora od il treno venga soppresso;

b) quando il viaggiatore non possa partire in seguito ad un ordine dell'autorità pubblica;

c) quando non vi sia posto disponibile nella classe per la quale il biglietto è valevole;

d) quando il viaggiatore, per fatto proprio, non possa utilizzare il biglietto.

Nei casi a), b) e c) il rimborso, sotto pena di decadenza, deve essere richiesto prima della scadenza del biglietto presso la biglietteria della stazione in cui si è verificato l’impedimento al viaggio o presso qualsiasi altra biglietteria di stazione abilitata, nel caso d’apposizione da parte del personale ferroviario che ha constatato la mancata utilizzazione al momento del verificarsi della circostanza che ha impedito il viaggio.

Nel caso d) il rimborso può essere richiesto, sotto pena di decadenza, a qualsiasi biglietteria abilitata o all’agenzia che ha emesso il biglietto entro il periodo di utilizzazione o entro i limiti

(1) È fatta eccezione per le vetture letto e cuccette.

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di validità, a seconda dei casi e comunque prima della convalida del biglietto stesso, quando tale formalità è prescritta. E’ consentito tuttavia il rimborso del biglietto convalidato a condizione che la richiesta del rimborso o dell’annotazione di non utilizzazione venga presentata alla biglietteria della stazione di partenza entro 30 minuti dal momento della convalida.

Nel caso in cui il viaggio comporti l’emissione di più biglietti e questi siano stati obliterati contemporaneamente presso la stazione iniziale del viaggio, può essere richiesto il rimborso di uno o più tagliandi convalidati e non ancora utilizzati a condizione che la mancata prosecuzione sia fatta constatare alle FS all’atto dell’interruzione e che vengano esibiti tutti i biglietti rilasciati per l’effettuazione dell’intero viaggio.

Eccezioni alle disposizioni del presente paragrafo, nonché di quello successivo, possono essere stabilite dalle condizioni particolari di applicazioni di singole tariffe o di specifiche azioni promozionali, nonché dei prezzi differenziati per relazione o per tipologia di offerta.

§ 2. - Rimborso parziale del prezzo del biglietto. Se il biglietto è stato parzialmente utilizzato, il viaggiatore

può domandare, prima della scadenza della validità del biglietto il rimborso della differenza fra il prezzo totale pagato e quello dovuto, per il percorso effettuato, salvo le deduzioni di cui al § 3, unicamente nei seguenti casi:

a) quando sia impedito di continuare il viaggio per mancata coincidenza dipendente dal ritardo o dalla soppressione del treno, o da interruzione di servizio, e non intenda di valersi dei mezzi che, secondo il disposto dell'art. 11, le FS gli offrono;

b) quando sia impedito di continuare il viaggio per ordine dell'autorità pubblica;

c) quando il viaggiatore, per fatto proprio, non possa proseguire il viaggio, purché la mancata prosecuzione sia fatta constatare alle FS, sotto pena di decadenza, all'atto dell'interruzione e la causa dell'impedimento sia debitamente comprovata.

§ 3. - Limitazioni al diritto di rimborso. Non sono ammessi al rimborso: a) i biglietti di corsa semplice, di andata e ritorno, ivi

compresi quelli di cambio servizio, rilasciati per una distanza non superiore a Km 100, nei casi di cui alla lettera d) del precedente § 1 e lettera c) del precedente § 2;

b) le tasse di prenotazione, i diritti e le tasse per servizi speciali, le spese di confezione dei biglietti riuniti sotto copertina, le commissioni per l'acquisto dei biglietti e simili.

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Nei casi previsti dal punto d) del § 1 e dal punto c) del § 2, dalla somma da rimborsare viene dedotto un diritto del 20% col minimo di £. 10.000 per viaggiatore.

Nel caso in cui venga richiesto il rimborso di più biglietti relativi alla medesima soluzione di viaggio acquistata, tale trattenuta ed il minimo di £. 10.000 per viaggiatore sono da calcolarsi sull’importo complessivo di detti biglietti.

In ogni caso non si dà luogo al rimborso se la somma da corrispondere al viaggiatore, dopo l'applicazione della deduzione di cui sopra, risulta inferiore a lire 4.000.

Le FS hanno facoltà di stabilire trattenute d'importi differenziali per particolari tipi di biglietto o determinate tariffe.

§ 4. - Biglietti smarriti. Il viaggiatore non ha diritto al rimborso per i biglietti smarriti,

distrutti o rubati.

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CAPO III RESPONSABILITA' - AZIONI

Art. 13. - Responsabilità e sue limitazioni.

§ 1. - Responsabilità per ritardi ed interruzioni. Il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli

dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 11 e 12, qualunque sia la causa dell'inconveniente che dà luogo alla domanda di indennizzo.

§ 2. - Responsabilità per il fatto degli agenti ferroviari. Le FS non rispondono dell'operato dei suoi agenti e delle altre

persone di cui si serve per l'eseguimento del trasporto, quando operano dietro richiesta del viaggiatore, per prestazioni che non incombono alle FS stesse o quando operano al di fuori delle mansioni loro attribuite.

§ 3. - Responsabilità per inosservanza delle prescrizioni di polizia, dogana, sanità e simili.

Le FS non rispondono delle conseguenze derivanti dall'inosservanza, da parte del viaggiatore, delle prescrizioni che gli fanno carico per l'art. 2, lettere a), b) e c).

§ 4. - Responsabilità per danno alle persone. Se il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari

ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, le FS ne rispondono a meno che provino essere l'incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile.

§ 4 bis. - Responsabilità per danno alle cose. Le cose e gli animali ammessi al trasporto restano

esclusivamente sotto la custodia del viaggiatore. Le FS rispondono nei casi di danneggiamento o di distruzione

e nei casi di smarrimento durante il viaggio a seguito di incidente, se delle conseguenze dell'incidente le FS sono tenute a rispondere.

Le FS corrispondono all'avente diritto le indennità di cui all'Allegato n. 12.

Agli effetti della responsabilità le FS non rispondono degli oggetti di valore eventualmente contenuti nei bagagli (numerario, carte valori, oggetti d'arte e di antichità, oggetti preziosi ed assimilati).

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§ 5. - Responsabilità in caso di incidenti nucleari. Per danni conseguenti ad un incidente nucleare, da qualunque

causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del DPR n. 519 del 10 maggio 1975.

Art. 14. - Dell'azione.

§ 1. - Azioni contro le FS. Il diritto di proporre contro le FS reclami ed azioni derivanti

dal contratto di trasporto delle persone e dalle altre operazioni contemplate dalle presenti Condizioni e Tariffe spetta esclusivamente:

a) al possessore di un biglietto non nominativo; b) all'intestatario od a ciascuno intestatario di un biglietto

nominativo; c) al viaggiatore in caso di danno subito alla persona ed ai

suoi bagagli durante la permanenza sui veicoli ferroviari o al momento in cui vi sale o ne discende, ovvero agli aventi diritto qualora il viaggiatore sia perito a causa del danno medesimo.

§ 2. - Azioni delle FS. Le azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone e

dalle altre operazioni contemplate dalle presenti Condizioni e Tariffe sono proposte dalle FS:

a) contro colui che a norma del precedente paragrafo avrebbe diritto di agire contro di esso;

b) contro colui che ha rilasciato e firmato il documento prescritto per ottenere una concessione particolare o una riduzione, e contro coloro che ne fruirono.

Art. 15. - Accertamento sanitario dei danni alle persone.

Nel caso di danno alla persona del viaggiatore, constatato dagli agenti delle FS nel corso del trasporto, od in qualunque momento ad essi denunciato, le FS hanno facoltà di sottoporre il danneggiato ad un accertamento sanitario obiettivo sulla sussistenza ed entità delle lesioni apparenti.

Il sanitario incaricato redige regolare referto da conservarsi negli atti delle FS, referto di cui il danneggiato può chiedere copia.

La valutazione stragiudiziale del danno fisico è effettuata, in caso di disaccordo tra le parti, da un collegio di periti composto dai consulenti delle parti e presieduto da un consulente tecnico nominato d'intesa fra queste ultime ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente.

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Art. 15 bis. - Accertamento dei danni ai bagagli trasportati.

In caso di danni ai bagagli trasportati, le FS redigono, in contraddittorio con l'avente diritto o di due testimoni qualora l'avente diritto non possa o non voglia essere presente, un verbale di accertamento dal quale risulti lo stato dei bagagli o altri oggetti trasportati e le cause del danno eventuale se sono riconoscibili.

Il danneggiato può chiedere copia di tale verbale. In caso di disaccordo tra le parti ciascuna nomina un perito

proprio; ove sorgano divergenze anche fra i due periti, questi nominano di comune accordo un terzo perito; in difetto di tale accordo la nomina ha luogo secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile.

Art. 16. - Rappresentanza delle FS.

Le FS sono rappresentate dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, disgiuntamente.

Art. 17. - Reclamo preventivo.

§ 1. - Obbligo del reclamo. Salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore e al suo

bagaglio, non possono essere promosse contro le FS le azioni basate sulle presenti disposizioni se, l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione del reclamo stesso. L'avente diritto può però proporre l'azione subito dopo il ricevimento della risposta al reclamo se le FS la fornissero prima della scadenza dei 120 giorni.

§ 2. - Formalità. Il reclamo deve riflettere un solo trasporto e deve essere

presentato in due originali su carta libera al Capo Stazione od al Capo Gestione del luogo di partenza o di arrivo.

§ 3. - Documenti da allegarsi al reclamo. Il reclamo non può essere sostituito da alcun altro documento. Ogni reclamo deve essere corredato dai documenti che

possono giustificarlo e dal biglietto di viaggio. Tali documenti possono essere presentati anche in copia, con la debita legalizzazione, qualora le FS la richiedano.

In tal caso all'atto della liquidazione del reclamo le FS possono esigere la restituzione del biglietto.

§ 4. - Prova della presentazione del reclamo. Il Capo Stazione od il Capo Gestione restituisce al reclamante

uno dei due originali del reclamo, dopo avervi apposto la data del ricevimento e la sua firma.

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L'avente diritto può provare di aver ottemperato alle prescrizioni del presente articolo soltanto con la produzione dell'esemplare di reclamo a lui restituito, salvo il disposto dell'art. 2724 del Codice Civile.

Art. 18. - Prescrizione del diritto ad agire.

§ 1. - Termini. Il diritto ad agire sulla base delle presenti Condizioni e

Tariffe, salvo quello per danno alla persona del viaggiatore ed al suo bagaglio, si prescrive in un anno. Il termine decorre dal giorno di scadenza della validità del biglietto.

Il diritto al risarcimento del danno alla persona del viaggiatore ed al suo bagaglio, nascente dal contratto di trasporto, si prescrive nello stesso termine di cui al primo comma, decorrente dal giorno del fatto che ha cagionato il danno.

In caso di morte del viaggiatore, il diritto degli aventi causa al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni, decorrente dal giorno della morte del viaggiatore. Restano comunque salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2947 del Codice Civile.

§ 2. - Sospensione del termine. In caso di presentazione di reclamo ai sensi dell'art. 17 la

decorrenza del termine è sospesa dal giorno in cui il reclamo è stato presentato fino al giorno in cui le FS rendono noto all'avente diritto la propria decisione e, se il reclamo è respinto, gli restituiscono i documenti presentati. I successivi reclami non hanno effetto sul corso della prescrizione.

§ 3. - Decorrenza del termine in casi di riconoscimento di debito.

Se interviene un riconoscimento di debito prima che sia maturato il termine di cui al precedente § 1, il termine ricomincia a decorrere integralmente, per la parte di debito riconosciuta, dal giorno del riconoscimento.

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PARTE SECONDA

CONDIZIONI PARTICOLARI

CAPO IV FORMAZIONE DEI PREZZI DI TRASPORTO

Art. 19. - Calcolo dei prezzi.

§ 1. - Generalità. Le FS determinano i prezzi in funzione della distanza e del

tipo di servizio offerto. Per singole relazioni e determinati servizi possono essere

applicati prezzi differenziati in relazione alle condizioni del mercato, indipendentemente dalle distanze percorse dal viaggiatore.

Prezzi particolari possono inoltre essere stabiliti indipendentemente dalle distanze percorse dal viaggiatore in ambito metropolitano e regionale ed in relazione a processi di integrazione tra vettori.

§ 2. - Distanze. Le distanze tra le stazioni dell'itinerario del viaggio si

desumono dal Prontuario Ufficiale delle distanze chilometriche FS - Viaggiatori.

Agli effetti della tassazione dei trasporti le distanze sono arrotondate secondo gli scaglioni chilometrici riportati nelle singole tariffe.

Per i trasporti con la Sicilia e la Sardegna le distanze ferroviarie continentali ed insulari sono cumulate.

Nel calcolo della distanza tassabile non si deve tener conto degli abbreviamenti di percorso determinati dalla realizzazione di nuove linee direttissime e da opere di rettificazione, di raddoppio o di quadruplicamento eseguite sulla rete ferroviaria.

§ 3. - Arrotondamento dell'importo del prezzo di trasporto. L'importo del prezzo di trasporto viene arrotondato secondo

quanto disposto dalle singole tariffe. § 4. - Prezzi minimi.

Le FS stabiliscono, in relazione ai costi, prezzi minimi per le singole tariffe. Inoltre possono essere stabiliti per le brevi distanze prezzi speciali virtuali.

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Art. 20. - Tassazione dei viaggi attraverso lo Stretto di Messina.

Agli effetti dell'applicazione delle presenti Condizioni e Tariffe, i viaggi effettuati attraverso lo Stretto di Messina si considerano come effettuati su un tronco di strada ferrata. Per la determinazione del prezzo la distanza della traversata si cumula con quella ferroviaria.

Art. 21. - Supplementi di prezzo.

§ 1. - Supplementi speciali. Nel caso di treni, carrozze o altri veicoli, offrenti comunque

particolari requisiti, comodità o prestazioni, le FS hanno facoltà di stabilire speciali supplementi di prezzo, sia in forma percentuale, che in altra forma (1).

A tali supplementi non si applica la riduzione per ragazzi dai quattro ai dodici anni prevista dall'art. 7.

§ 2. - Garanzia di puntualità -"Bonus".

In favore dei viaggiatori dei treni a supplemento, di cui al precedente § 2, tranne che per i viaggi fino a Km 100, le FS S.p.A. riconoscono il diritto, ai sensi della "Garanzia di puntualità" che si instaura con la clientela di detti treni al momento dell'acquisto del biglietto di supplemento, un "BONUS" di importo pari a quello del supplemento stesso e dell’eventuale tassa di prenotazione pagata, nel caso in cui il treno utilizzato giunga nella stazione per la quale il biglietto di supplemento è stato rilasciato con un ritardo, ufficialmente registrato, superiore a 30 minuti.

Per avere titolo alla corresponsione del "bonus", il viaggiatore deve aver effettuato la prenotazione del posto valida per il treno Intercity che ha registrato il ritardo.

Nel caso di utilizzo di treni Eurostar Italia il "bonus" è di importo pari al 50% del biglietto a prezzo globale Eurostar Italia e della tassa di prenotazione, se emessa separatamente.

Le FS S.p.A. sono esonerate dalla corresponsione del "bonus" ai viaggiatori quando il ritardo ufficiale registrato sia dovuto ad uno dei seguenti motivi:

- causa di forza maggiore o fatto imputabile a terzi;

(1) Per l'occupazione di posti nelle carrozze cuccette e nelle carrozze letti, vedasi

rispettivamente l'Allegato n. 10 e n. 11.

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- attività di esercizio, segnalata con congruo anticipo alla clientela (1).

Le F.S. determinano sia le modalità di emissione che di utilizzazione del “Bonus”.

Art. 21 bis. - Oneri Fiscali.

I prezzi indicati nelle presenti Condizioni e Tariffe relativi a prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA) sono comprensivi di tale imposta.

(1) L'avviso del ritardo deve essere dato alla clientela almeno nel giorno precedente

a quello in cui è previsto l'inizio dell'attività di esercizio causa del ritardo.

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CAPO V TARIFFE PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

E DI ANDATA E RITORNO

Art. 22. - Viaggi di corsa semplice.

§ 1. - Prezzi. Ai viaggi di corsa semplice si applicano, in relazione al

percorso interessato ed alla tipologia di treno utilizzato, la tariffa prevista con le eventuali riduzioni spettanti al viaggiatore.

Per i viaggi effettuati con treni Espressi e treni del Trasporto Regionale (Interregionali, Diretti, Regionali) si applica la tariffa ordinaria n. 1/Nazionale per relazioni interessanti il territorio di più aree regionali/provinciali.

La tariffa ordinaria n.1/Espressi o la tariffa ordinaria n.1/Regionale sono previste rispettivamente per i viaggi effettuati solo con treni Espressi o con treni del Trasporto Regionale (Regionali, Interregionali, Diretti) per relazioni interessanti il territorio di più aree regionali/provinciali.

Nessuna riduzione è applicabile, salvo diverse disposizioni, ai diritti fissi, ai supplementi e alle tasse accessorie di qualsiasi genere.

§ 2. – Rilascio del biglietto. Il biglietto è rilasciato per l'itinerario e per il treno richiesto

dal viaggiatore a condizione che siano previsti tra le soluzioni di viaggio offerte dalle FS.

§ 3. - Periodo di utilizzazione. - Convalida dei biglietti. I biglietti possono essere utilizzati entro due mesi dal giorno

di emissione, questo compreso. Periodi di utilizzazione diversi possono essere previsti dalle

singole tariffe e da altre disposizioni tariffarie. Ugualmente le singole tariffe o altre disposizioni tariffarie

potranno prevedere che la data di inizio del viaggio sia riportata sul biglietto al momento dell'emissione.

I biglietti per essere validi, salvo quanto diversamente disposto dalle singole tariffe, devono essere convalidati prima della partenza del treno, utilizzando le macchine obliteratrici o rivolgendosi, di propria iniziativa, al personale del treno, previo pagamento dell’importo previsto dall’art. 10 delle presenti Condizioni e Tariffe per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

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I biglietti rilasciati contemporaneamente per l’effettuazione della soluzione di viaggio prescelta dal viaggiatore possono essere tutti convalidati presso la stazione iniziale del viaggio.

La convalida del biglietto, salvo diversa disposizione, è richiesta anche quando la data di inizio del viaggio è già stata riportata al momento dell'emissione.

In caso di mancanza o inagibilità delle obliteratrici, il viaggiatore può ottenere la convalida dei biglietti rivolgendosi prima della partenza alla biglietteria FS oppure, di propria iniziativa, al personale del treno senza dover corrispondere l’importo previsto dall’art. 10 delle presenti Condizioni e Tariffe per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

In caso contrario sarà applicato quanto previsto dall’art. 9 § 6.1.

La convalida dei biglietti, a decorrere dalla quale i biglietti acquisteranno la validità oraria ad essi propria, deve essere effettuata in ogni caso non oltre la data di scadenza del periodo di utilizzazione previsto.

§ 4. - Validità dei biglietti. - Fermate intermedie. I biglietti devono essere convalidati prima della partenza del

treno utilizzato nella stazione di inizio del viaggio stesso o da qualunque stazione compresa nell’itinerario, fermo restando che in tale ultimo caso nessun rimborso spetta per il percorso non effettuato.

Il viaggio deve essere terminato entro 24 ore dall'ora della convalida, fatta eccezione per i biglietti di percorrenza fino a 200 Km per i quali il viaggio deve essere terminato entro 6 ore dal momento della convalida.

Il viaggiatore ha facoltà di effettuare un numero illimitato di fermate nei termini di validità del biglietto.

Per i biglietti di percorrenza superiore a 200 Km, in caso di fermate intermedie, il viaggiatore ha la possibilità, prima della scadenza, di effettuare una nuova convalida del proprio titolo di trasporto prima di ricominciare il viaggio. In tal caso il titolo di viaggio assume la validità di 48 ore decorrenti dalla prima convalida.

I biglietti rilasciati contemporaneamente per l’effettuazione della soluzione di viaggio prescelta, nel caso in cui siano tutti convalidati presso la stazione iniziale del viaggio, assumono la validità oraria corrispondente al chilometraggio complessivo.

Qualora il viaggiatore venga trovato in treno oltre il termine di validità previsto viene regolarizzato, a norma dell'art. 9 § 6, dalla

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stazione dove il treno effettua la prima fermata dopo la scadenza del biglietto.

In caso di fermate intermedie che portino ad oltrepassare l'ora di scadenza del titolo di trasporto, il viaggiatore dovrà munirsi di biglietti di viaggio distinti e dovrà obliterare ciascun biglietto al momento della partenza del treno cui si riferisce il biglietto.

Quando, nei casi previsti dal precedente § 3, la data di inizio del viaggio è apposta al momento dell'emissione, i biglietti non hanno validità oraria decorrente dalla convalida ma sono validi fino alle ore 24 del giorno indicato sui biglietti stessi o dell'ultimo giorno del periodo di validità previsto dalle singole tariffe. In tal caso al viaggiatore che si trova in treno allo scadere di tale termine è consentito proseguire il viaggio già iniziato fino alla stazione di arrivo indicata sul biglietto, senza effettuare fermate intermedie.

§ 5. - Irregolarità ed abusi. Per le irregolarità ed abusi valgono le norme di cui all’art. 9.

§ 6. - Norme particolari. Norme particolari potranno essere stabilite per la validità di

determinati tipi di biglietti o per biglietti rilasciati per viaggi in ambito regionale/provinciale o metropolitano.

Art. 23. - Viaggi di andata e ritorno.

§ 1. - Generalità. Le FS rilasciano biglietti di andata e ritorno al prezzo

competente al viaggiatore esclusivamente per i viaggi da effettuarsi per lo stesso itinerario e con treno della medesima categoria alle condizioni previste dal § 2 dell’art. 22. I biglietti di andata e ritorno sono nominativi quando previsto da specifiche disposizioni tariffarie.

§ 2. - Itinerari. Nel caso in cui disposizioni particolari impongano l’emissione

di un biglietto di andata e ritorno è consentito ai viaggiatori provenienti dall'estero, od ivi diretti, di effettuare il viaggio di ritorno da una stazione di confine diversa da quella del viaggi di andata.

§ 3. - Modificazioni al contratto di trasporto. Le modificazioni al contratto di trasporto possono essere

effettuate, ai sensi dell’art. 8, sia per l’intero biglietto sia per ciascuna corsa.

La prosecuzione del viaggio di andata non è ammessa quando si tratta di raggiungere località per le quali non sarebbe stato possibile, in base alle particolari disposizioni tariffarie, ottenere

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direttamente in partenza il biglietto di andata e ritorno in possesso del viaggiatore. In tal caso il viaggiatore che intenda proseguire il viaggio deve avvertire il personale del treno e pagare la differenza tra il prezzo di un biglietto di corsa semplice al prezzo competente per tutto il percorso dalla stazione da cui ha iniziato il viaggio fino a quella dove intende recarsi e l'importo del biglietto di andata e ritorno che viene ritirato. Se l'importo dovuto per la regolarizzazione risulta inferiore a quello del biglietto di andata e ritorno, il viaggiatore non ha diritto ad alcun rimborso.

§ 4. - Inizio e termine del viaggio. I possessori dei biglietti di andata e ritorno, salvo diversa

disposizione, possono effettuare indifferentemente prima il viaggio di andata o quello di ritorno. Hanno inoltre facoltà, salvo che non sia diversamente previsto, di iniziare i due viaggi da qualunque stazione compresa nell'itinerario. In tal caso al viaggiatore non spetta alcun rimborso per il percorso non effettuato.

§ 5. - Prezzi. I prezzi dei biglietti di andata e ritorno si ottengono

raddoppiando l'importo di un biglietto di corsa semplice al prezzo competente al viaggiatore.

I prezzi stessi vengono peraltro stabiliti tassando separatamente ciascuna delle due corse quando i biglietti sono rilasciati per percorrere nel viaggio di andata una via diversa da quella del viaggio di ritorno.

I biglietti di andata e ritorno si rilasciano anche in favore dei ragazzi dai 4 ai 12 anni, mediante l'applicazione della metà del prezzo dovuto dagli adulti, salvo che non sia diversamente disposto dalla concessione o analoga disposizione tariffaria in base alla quale sono rilasciati.

§ 6. - Periodo di utilizzazione. I biglietti possono essere utilizzati entro due mesi dal giorno

di emissione, questo compreso. Periodi di utilizzazione diversi possono essere previsti dalle

singole tariffe e da altre disposizioni tariffarie. Ugualmente le singole tariffe o altre disposizioni tariffarie

potranno prevedere che la data di inizio del viaggio sia riportata sul biglietto al momento dell'emissione.

§ 7. - Validità. Il viaggiatore, salvo diversa disposizione, prima di effettuare

sia il viaggio di andata che quello di ritorno è tenuto a convalidare il biglietto secondo le norme stabilite per il biglietto di corsa semplice.

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In caso di mancanza o di inagibilità delle obliteratrici, il viaggiatore può anche ottenere la convalida del biglietto rivolgendosi prima della partenza alla biglietteria FS oppure, di propria iniziativa, al personale del treno, senza dover corrispondere il diritto di esazione.

In caso contrario sarà applicato quanto previsto dall'art. 9 § 6.1.

La validità per ogni singolo viaggio è quella prevista dall’art. 22 § 4 per i viaggi di corsa semplice.

§ 8. - Fermate intermedie. I biglietti danno diritto ad effettuare fermate intermedie sia nel

viaggio di andata che in quello di ritorno, salvo diverse disposizioni.

§ 9. - Norme particolari. Norme particolari potranno essere stabilite per la validità di

determinati tipi di biglietto o per biglietti rilasciati per viaggi in ambito regionale o metropolitano.

§ 10. - Irregolarità ed abusi. Quando particolari disposizioni che prevedono l’applicazione

di riduzioni tariffarie prescrivono per i biglietti di andata e ritorno che il viaggio di ritorno non possa essere iniziato prima di un termine stabilito ed il viaggiatore non osservi tale prescrizione, verrà richiesto il pagamento per l'intero percorso di andata e ritorno della differenza tra quanto pagato a prezzo ridotto e quanto dovuto a prezzo intero.

Il viaggiatore che, nei casi non ammessi dalle succitate disposizioni tariffarie, termini il viaggio di andata in una stazione precedente quella di destinazione, deve pagare la differenza tra quanto corrisposto a prezzo ridotto per il biglietto di andata e ritorno di cui è munito e quanto dovuto a prezzo intero per un biglietto di corsa semplice dalla stazione di partenza a quella effettiva di arrivo più una soprattassa di lire 15.000 e perde il diritto alla prosecuzione ed al viaggio di ritorno.

Se l'importo pagato per il biglietto di andata e ritorno è superiore a quello dovuto per la regolarizzazione, il viaggiatore non ha diritto ad alcun rimborso.

Quando trattasi di biglietti di andata e ritorno per cui non sarebbe possibile ottenere la prosecuzione a norma del precedente § 3 ed il viaggiatore abbia oltrepassato la stazione terminale del viaggio di andata, verrà richiesto il pagamento della differenza tra quanto pagato a prezzo ridotto per il biglietto di andata e ritorno, che viene ritirato, e quanto dovuto per un biglietto di corsa semplice a prezzo intero per tutto il percorso dalla stazione da cui

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ha iniziato il viaggio fino a quella in cui è disceso, più una soprattassa di L. 15.000.

Se l’importo pagato per il biglietto di andata e ritorno è superiore a quello dovuto per la regolarizzazione, il viaggiatore non ha diritto ad alcun rimborso.

Per le altre irregolarità ed abusi valgono le norme di cui all'art. 9.

§ 11. - Rimborsi. I biglietti di andata e ritorno ai fini del rimborso devono

essere considerati come due biglietti di corsa semplice. Non si dà luogo al rimborso nel caso in cui la percorrenza del

singolo viaggio sia non superiore a 100 km. Tuttavia, in caso di totale inutilizzazione, la trattenuta minima

prevista al § 3 dell'art. 12 delle presenti C.T. deve intendersi riferita all'importo complessivo.

Art. 24. - Tariffe per viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno in ambito regionale/provinciale.

§ 1. - Limiti di applicazione. Per relazioni interessanti il territorio di una sola area regionale/provinciale, ad esclusione dei viaggi effettuati con treni IC diurni, EC per il percorso nazionale, ICN ed Eurostar Italia, le FS rilasciano biglietti ai prezzi ed alle condizioni delle tariffe del gruppo n. 39. I possessori di biglietti a tariffa n. 39 possono in ogni caso accedere ai treni suindicati acquistando un biglietto di cambio servizio di importo pari alla differenza tra il prezzo intero o ridotto della tariffa n.1/Espressi e quello intero o ridotto previsto per la categoria di treno utilizzato.

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati, anche non FS. § 3. - Utilizzazione del biglietto.

Le singole tariffe del gruppo n. 39 stabiliscono validità e condizioni di utilizzazione di ciascuna tipologia di biglietto. In mancanza di specifica tariffa regionale/provinciale si applicano integralmente le disposizioni degli articoli 22 e 23 delle presenti CT.

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CAPO VI TARIFFE PER TRENI INTERCITY E PER TRENI

EUROSTAR ITALIA

Art. 25. – Tariffa per treni IC in servizio diurno.

§ 1. – Generalità. Per effettuare viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno

con treni classificati IC in servizio diurno (1) è previsto che il viaggiatore sia munito di un biglietto per treni IC diurni.

Per determinate relazioni servite da treni IC diurni sono applicati, indipendentemente dalla distanza percorsa dal viaggiatore, prezzi differenti in relazione alle condizioni del mercato.

Nelle relazioni per le quali sia applicabile specifica tariffa del gruppo n. 41, per l’utilizzazione dei treni IC diurni, i viaggiatori dovranno munirsi, oltre che del biglietto rilasciato in base a tale tariffa, di un biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi o ridotti della tariffa ordinaria n. 1/Espressi ed i prezzi interi o ridotti per treni IC diurni.

I viaggiatori in possesso di biglietto per treni IC diurni possono accedere ad altro treno di categoria inferiore con diritto, previa annotazione del personale FS, al rimborso della differenza di prezzo tra il biglietto per treni IC diurni e quello previsto per il treno utilizzato. A tale importo da rimborsare si applica la trattenuta del 20%, con il minimo di L. 10.000, secondo quanto previsto dall’art. 12 delle presenti C.T..

I possessori di abbonamento ordinario, di abbonamento a tariffa n. 14, di abbonamenti regionali/provinciali e di abbonamenti a tariffa integrata del gruppo n. 41, possono accedere a tali treni, previo pagamento della Carta di ammissione per treni IC o, per il singolo viaggio, del cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi della tariffa ordinaria n. 1/Espressi ed i prezzi interi per treni IC diurni.

§ 2. – Prenotazione del posto. Per la prenotazione del posto a sedere, che è facoltativa, il

viaggiatore deve corrispondere la tassa di prenotazione di cui all’Allegato n. 1 – Diritti speciali – alle presenti C.T..

Per i treni IC diurni effettuati con materiale leggero la prenotazione è obbligatoria e gratuita. In tal caso, il cambio della prenotazione del posto è ammesso gratuitamente una sola volta, a

(1) Ai treni IC diurni sono equiparati i treni Eurocity per il percorso nazionale,

salva diversa disposizione.

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condizione che la richiesta sia presentata prima della partenza del treno e che la nuova prenotazione sia relativa ad un viaggio da effettuarsi entro due mesi dalla data in cui si è richiesto il cambio. Per ulteriori richieste è dovuto il pagamento della tassa di prenotazione.

§ 3. – Cambio del biglietto Il viaggiatore può richiedere la modificazione del biglietto di

corsa semplice e di andata e ritorno di cui sia in possesso, ai sensi dell’art. 8 delle presenti C.T..

Al viaggiatore, in possesso di biglietto per il quale non sia consentita la sostituzione, che richieda il cambio dalla seconda alla prima classe, viene rilasciato un biglietto di cambio classe dietro pagamento della differenza di prezzo tra le classi.

Al viaggiatore in possesso di biglietto valido per treni di categoria inferiore per il quale non sia consentita la sostituzione, che richieda il passaggio a treno Intercity diurno, viene rilasciato un biglietto di cambio servizio dietro pagamento della differenza tra i prezzi interi o ridotti della tariffa ordinaria n. 1/Espressi o i prezzi interi o ridotti per treni ICN ed i prezzi interi o ridotti per treni IC diurni.

I biglietti di cambio classe e di cambio servizio possono essere rilasciati di corsa semplice o di andata e ritorno ed ad essi si applica rispettivamente quanto previsto dagli articoli 22 e 23.

Nel caso di utilizzazione di classe o categoria di treno superiori per un chilometraggio inferiore a quello del viaggio complessivo, il biglietto di cambio di classe o di cambio servizio può essere convalidato contemporaneamente al biglietto base ed in tal caso acquista la medesima validità prevista per quest’ultimo.

§ 4. – Condizioni particolari. I possessori di EuroDomino, EuroDomino Junior, IFR, IRC,

EurailPass, EurailTicket, EuroPass, gli accompagnatori di comitive, nonché gli accompagnatori di persone fruenti della Concessione Speciale VIII, nel caso sia prevista la gratuità dell’accompagnatore, i possessori di C.L.C., di biglietti serie Be e di altri titoli di viaggio gratuiti validi per i treni IC, possono accedere ai treni IC diurni senza pagamento di alcuna differenza di prezzo.

I ciechi e loro accompagnatori, per viaggi effettuati in base alla Concessione Speciale III, ed i possessori di Handicap fisico e psichico, titolari di Carta Blu ed i loro accompagnatori, possono accedere acquistando un solo biglietto a tariffa per treni IC diurni valido per due persone.

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§ 5. – Prezzi. I prezzi su base chilometrica dei biglietti per treni IC diurni

sono riportati alla Tariffa n. 10. I prezzi differenziati in funzione delle condizioni di mercato previsti per determinate relazioni servite da treni IC diurni sono riportati nel “Prontuario dei prezzi per i trasporti nazionali delle persone sulle Ferrovie dello Stato”.

§ 6. – Rimborsi. Per il rimborso dei biglietti per treni IC diurni si applica

quanto disposto dall’art. 12 delle presenti C.T.. Norme particolari possono essere dettate per il rimborso dei

biglietti per treni IC diurni nel caso di viaggi per comitive.

Art. 26. – Tariffa per treni IC notte.

§ 1. – Generalità. Per effettuare viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno

con treni classificati IC notte, è previsto che il viaggiatore sia munito di un biglietto per treni ICN.

Per determinare relazioni servite da treni IC Notte sono applicati, indipendentemente dalla distanza percorsa dal viaggiatore, prezzi differenziati in relazione alle condizioni del mercato.

Nelle relazioni per le quali sia applicabile specifica tariffa del gruppo n. 41, per l’utilizzazione dei treni ICN, i viaggiatori dovranno munirsi, oltre che del biglietto rilasciato in base a tale tariffa, di un biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi o ridotti della tariffa ordinaria n. 1/Espressi ed i prezzi interi o ridotti per treni ICN.

I viaggiatori in possesso di biglietto per treni ICN possono accedere ad altro treno di categoria inferiore con diritto, previa annotazione del personale FS, al rimborso della differenza di prezzo tra il biglietto per treni ICN e quello previsto per il treno utilizzato. A tale importo da rimborsare si applica la trattenuta del 205, con il minimo di L. 10.000, secondo quanto previsto dall’art. 12 delle presenti Condizioni e Tariffe.

I viaggiatori che utilizzano posti in vetture letto o in vetture cuccette ordinarie o comfort in composizione al treno ICN dovranno corrispondere i prezzi interi o ridotti della tariffa ordinaria n. 1/Espressi in luogo di quelli per treni ICN ed il supplemento letto o cuccetta previsto per il posto occupato.

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§ 2. – Prezzi. I prezzi dei biglietti per treni ICN sono quelli previsti per i

treni IC diurni (1). § 3. – Cambio del biglietto

Il viaggiatore può richiedere la modificazione del biglietto di corsa semplice e di andata e ritorno di cui sia in possesso, ai sensi dell’art. 8 delle presenti C.T..

Al viaggiatore, in possesso di biglietto per il quale non sia consentita la sostituzione, che richieda il cambio dalla seconda alla prima classe, viene rilasciato un biglietto di cambio classe dietro pagamento della differenza di prezzo tra le classi.

Al viaggiatore in possesso di biglietto valido per treni di categoria inferiore per il quale non sia consentita la sostituzione, che richieda il passaggio a treno Intercity notte, viene rilasciato un biglietto di cambio servizio dietro pagamento della differenza tra i prezzi interi o ridotti della tariffa ordinaria n. 1/Espressi ed i prezzi interi o ridotti per treni IC notte.

I biglietti di cambio classe e di cambio servizio possono essere rilasciati di corsa semplice o di andata e ritorno ed ad essi si applica rispettivamente quanto previsto dagli articoli 22 e 23.

Nel caso di utilizzazione di classe o categoria di treno superiori per un chilometraggio inferiore a quello del viaggio complessivo, il biglietto di cambio di classe o di cambio servizio può essere convalidato contemporaneamente al biglietto base ed in tal caso acquista la medesima validità prevista per quest’ultimo.

§ 4. – Condizioni di utilizzo. Il possessore di biglietto per treni IC notte qualora intenda

accedere al servizio cuccette ordinarie o comfort oppure al servizio VL dovrà provvedere al pagamento del prescritto supplemento e potrà ottenere il rimborso integrale della differenza tra il prezzo della tariffa ordinaria n. 1/Espressi previsto ed il prezzo per treni ICN pagato, previa apposita annotazione da parte del personale del treno.

I possessori di abbonamento o di Carta di ammissione per treni IC diurni possono accedere ai treni ICN, ma senza diritto ad alcun rimborso.

I possessori di abbonamenti ordinari, di abbonamenti a tariffa n. 14, di abbonamenti regionali/provinciali e di abbonamenti a

(1) Fino a nuova disposizione è prevista a titolo promozionale la riduzione del 20%

in prima classe e del 15% in seconda classe rispetto alla tariffa per treni IC diurni o rispetto ai prezzi differenziati per treni IC diurni previsti per la relazione considerata. A tali prezzi ridotti sono cumulabili le riduzioni previste dalle presenti C.T. e dalle altre disposizioni tariffarie.

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tariffa integrata del gruppo n. 41 possono accedere a tali treni, previo pagamento per il singolo viaggio del cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi della tariffa ordinaria n. 1/Espressi ed i prezzi interi per treni ICN.

I possessori di EuroDomino, EuroDomino Junior, IFR, IRC, EurailPass, EurailTicket, EuroPass, gli accompagnatori di comitive nonché gli accompagnatori di persone fruenti della Concessione Speciale VIII, nel caso sia prevista la gratuità dell’accompagnatore, i possessori di C.L.C., di biglietti serie Be e di altri titoli di viaggio gratuiti validi per treni IC diurni possono accedere ai treni ICN senza pagamento di alcuna differenza di prezzo.

I ciechi e loro accompagnatori per viaggi effettuati in base alla Concessione Speciale III ed i portatori di handicap fisico e psichico titolari di Carta Blu ed i loro accompagnatori possono accedere con un solo biglietto per treni IC notte valido per due persone.

§ 5. – Prenotazione del posto. La prenotazione del posto a sedere è obbligatoria e gratuita

per la prima classe e facoltativa e a pagamento per la seconda classe.

Per la prima classe il cambio della prenotazione è ammesso gratuitamente una sola volta, a condizione che la richiesta sia presentata prima della partenza del treno e che la nuova prenotazione sia relativa ad un viaggio da effettuarsi entro due mesi dalla data in cui si è richiesto il cambio. Per ulteriori richieste è dovuto il pagamento della tassa di prenotazione.

§ 6. – Rimborsi. Per il rimborso dei biglietti a tariffa ICN si applica quanto

disposto dall’art. 12 delle presenti C.T.. § 7. – Norme applicabili.

Per quanto non espressamente indicato valgono le norme previste per i biglietti per treni IC diurni.

Art. 27. – Tariffa per treni Eurostar Italia.

§ 1. – Generalità. Per effettuare viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno

con treni classificati Eurostar Italia, è previsto che il viaggiatore sia munito di un biglietto per treni Eurostar Italia. Sui treni effettuati con materiale ETR 450, 460 e 480 l’accesso è consentito nel limite dei posti a sedere offerti.

Nelle stazioni per le quali sia applicabile specifica tariffa del gruppo n. 41, per l’utilizzazione dei treni ES*, i viaggiatori dovranno munirsi, oltre che del biglietto rilasciato in base a tale tariffa, di un biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i

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prezzi interi o ridotti della tariffa ordinaria n. 1/Espressi ed i prezzi interi o ridotti per treni ES*.

I viaggiatori in possesso di biglietti per treni Eurostar Italia possono accedere ad altro treno di categoria inferiore con diritto, previa annotazione del personale FS, al rimborso della differenza di prezzo tra il biglietto Eurostar Italia e quello previsto per il treno utilizzato. A tale importo da rimborsare si applica la trattenuta del 20%, con il minimo di L. 10.000, secondo quanto previsto dall’art. 12 delle presenti C.T..

I possessori di abbonamenti ordinari, di abbonamenti a tariffa n. 14, di abbonamenti regionali/provinciali e di abbonamenti a tariffa integrata del gruppo n. 41 possono accedere a tali treni, previo pagamento del cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi della tariffa ordinaria n. 1/Espressi ed i prezzi interi per treni ES*. I possessori di abbonamento e di Carta di Ammissione per treni IC possono accedere a tali treni previo pagamento per ogni viaggio di un diritto di ammissione il cui importo è stabilito in Lire 4.000 sia per la prima che per la seconda classe.

§ 2. – Prenotazione del posto. La prenotazione del posto è gratuita. La prenotazione del posto è obbligatoria nei giorni di venerdì

e domenica e negli altri giorni o periodi che verranno resi noti alla clientela nei modi d’uso.

In tutti gli altri giorni la prenotazione del posto è facoltativa. La prenotazione del posto, sia obbligatoria che facoltativa,

scade alla partenza del treno. È ammesso gratuitamente, una sola volta, il cambio della

prenotazione, a condizione che la richiesta sia presentata prima della partenza del treno e che la nuova prenotazione sia relativa ad un viaggio da effettuarsi entro due mesi dalla data in cui si è richiesto il cambio. Per ulteriori richieste è dovuto il pagamento della tassa di prenotazione.

§ 3. – Cambio del biglietto Il viaggiatore può richiedere la modificazione del biglietto di

corsa semplice e di andata e ritorno di cui sia in possesso, ai sensi dell’art. 8 delle presenti C.T..

Al viaggiatore, in possesso di biglietto per il quale non sia consentita la sostituzione, che richieda il cambio dalla seconda alla prima classe, viene rilasciato un biglietto di cambio classe dietro pagamento della differenza di prezzo tra le classi.

Al viaggiatore in possesso di biglietto valido per treni di categoria inferiore per il quale non sia consentita la sostituzione,

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che richieda il passaggio a treno Eurostar Italia, viene rilasciato un biglietto di cambio servizio dietro pagamento della differenza tra i prezzi interi o ridotti della tariffa ordinaria n. 1/Espressi ed i prezzi interi o ridotti per treni Eurostar Italia.

I biglietti di cambio classe e di cambio servizio possono essere rilasciati di corsa semplice o di andata e ritorno ed ad essi si applica rispettivamente quanto previsto dagli articoli 22 e 23.

Nel caso di utilizzazione di classe o categoria di treno superiori per un chilometraggio inferiore a quello del viaggio complessivo, il biglietto di cambio di classe o di cambio servizio può essere convalidato contemporaneamente al biglietto base ed in tal caso acquista la medesima validità prevista per quest’ultimo.

§ 4. – Condizioni di utilizzo. Nei giorni di prenotazione del posto obbligatoria il

viaggiatore, prima della partenza, ha facoltà di: - richiedere il cambio gratuito del biglietto di cui è in possesso

con altro con prenotazione del posto; - richiedere, una sola volta senza pagamento della tassa di

prenotazione, la modificazione del biglietto con prenotazione di cui sia in possesso relativamente alla tariffa applicata, al numero delle persone, all’itinerario, all’origine e destinazione del viaggio, alla categoria del treno o alla classe, nonché il cambio della data e del treno da utilizzare, a condizione che l’importo del nuovo biglietto sia pari o superiore a quello di cui si richiede il cambio e che la nuova prenotazione sia relativa ad un viaggio da effettuarsi entro due mesi dalla data in cui si è richiesto il cambio;

- effettuare un ulteriore cambio, previo pagamento dell’eventuale differenza di prezzo e della tassa di prenotazione;

- accedere al treno ES* richiedendo, se vi sono posti disponibili, l’assegnazione del posto al personale del treno e corrispondendo l’importo previsto dall’art. 10 per le emissioni dei biglietti e le altre operazioni in treno, se non effettuato un cambio della prenotazione;

- accedere al treno ES* richiedendo, se vi sono posti disponibili, l’assegnazione del posto al personale del treno e corrispondendo la tassa di prenotazione e l’importo previsto dall’art. 10 per le emissioni dei biglietti e le altre operazioni in treno, se ha già effettuato un cambio della prenotazione. Se il viaggiatore accede al treno senza aver avvisato

preventivamente il personale del treno sarà assoggettato in ogni caso al pagamento della tassa di prenotazione e dell’importo

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previsto all’art. 10 per le emissioni dei biglietti e le altre operazioni in treno.

Il viaggiatore, dopo la partenza del treno prenotato ed entro i due mesi dall’emissione del biglietto, ha facoltà di: - richiedere il cambio del treno ES* provvedendo al pagamento

della tassa di prenotazione; - accedere ad altro treno ES* richiedendo, se vi sono posti

disponibili, l’assegnazione del posto al personale del treno e corrispondendo la tassa di prenotazione e l’importo previsto all’art. 10 per le emissioni dei biglietti e le altre operazioni in treno. Sia prima che dopo la partenza del treno prenotato il

viaggiatore può accedere ad altro treno di categoria inferiore con le modalità di cui al precedente § 1.

Nei giorni in cui la prenotazione del posto non è obbligatoria il viaggiatore può effettuare la prenotazione facoltativa e gratuita del posto. Qualora intenda richiedere una nuova prenotazione potrà ottenerla, prima della partenza, una sola volta senza pagamento della relativa tassa. Nel caso di ulteriori richieste di cambio o se il treno prenotato è già partito deve invece pagare la tassa di prenotazione.

Qualora il viaggiatore in possesso del biglietto per treno ES* non intenda prenotare può accedere direttamente alle carrozze non riservate nei limiti dei posti a sedere disponibili, senza pagamento di alcun sovrapprezzo.

Il possessore di abbonamento o di carta di ammissione per treni IC che intenda utilizzare treni Eurostar Italia deve essere in possesso per ogni viaggio di un diritto di ammissione il cui importo è stabilito in L. 4.000 sia per la prima che per la seconda classe.

Nei giorni in cui è prevista l’obbligatorietà della prenotazione l’abbonato è tenuto ad effettuarla. Può richiedere prima della partenza del treno il cambio della data e del treno da utilizzare con sostituzione del diritto di ammissione una sola volta, senza pagamento della tassa di prenotazione. Qualora l’abbonato acceda al treno ES* sprovvisto della prenotazione può richiedere l’assegnazione del posto, se disponibile, rivolgendosi prima della partenza al personale del treno e corrispondendo il diritto previsto dall’art. 10 per le emissioni e le altre operazioni in treno. Nel caso in cui abbia già effettuato un cambio data/treno o il treno prenotato sia già partito o non abbia provveduto ad avvisare preventivamente il personale del treno, deve corrispondere, oltre al diritto di cui all’art. 10, l’importo della tassa di prenotazione. In caso di indisponibilità di posti l’abbonato non ha diritto ad alcun rimborso.

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Nei giorni a prenotazione facoltativa il possessore di Abbonamento o Carta di Ammissione ai treni IC, previo pagamento del diritto di ammissione di L. 4.000 a viaggio può accedere direttamente alle carrozze non riservate nei limiti dei posti disponibili o richiedere la prenotazione gratuita del posto. In tal ultimo caso l’abbonato può richiedere prima della partenza del treno il cambio della data e del treno da utilizzare con sostituzione del diritto di ammissione una sola volta, senza pagamento della tassa di prenotazione. Nel caso di ulteriori richieste di cambio o se il treno prenotato è già partito deve corrispondere la tassa di prenotazione. In caso di indisponibilità dei posti l’abbonato non ha titolo ad alcun rimborso.

§ 5. – Diritto di ammissione. I titolari di C.L.C. e di concessioni gratuite di viaggio, di 1a e

2a classe, valide per viaggiare sui treni IC diurni, per accedere ai treni Eurostar Italia, devono corrispondere un diritto di ammissione nella misura di lire 30.000, sia per la 1a che per la 2a classe.

Al diritto di ammissione si applicano le medesime norme previste per i biglietti per treni Eurostar Italia.

È dovuto un diritto di ammissione per ogni treno Eurostar Italia utilizzato.

È consentito acquistare un Carnet di diritti di ammissione costituito da sei tagliandi a prezzo ridotto di L. 25.000 ciascuno. Tale Carnet non ha limiti temporali nell’utilizzazione ed i singoli tagliandi non sono rimborsabili in nessun caso. I singoli tagliandi devono essere convalidati prima della partenza. Nei giorni in cui la prenotazione del posto è obbligatoria, il possessore del Carnet deve provvedere a richiedere il cambio del biglietto con altro con prenotazione del posto.

I possessori di abbonamento o carta di ammissione per treni IC per accedere ai treni Eurostar Italia, devono corrispondere un diritto di ammissione, denominato Ticket per abbonati, di L. 4.000 sia per la 1a che per la 2a classe. A tale diritto di ammissione, dovuto per ogni treno Eurostar Italia utilizzato, si applicano le medesime norme previste per i biglietti per treni Eurostar.

Tali abbonati possono altresì acquistare un “Carnet di tickets per abbonati”, costituito da 10 tagliandi al prezzo di L. 4.000 ciascuno. Tale Carnet non ha limiti temporali nell’utilizzazione ed i singoli tagliandi non sono rimborsabili in nessun caso.

I singoli tagliandi devono essere convalidati prima della partenza. Nei giorni in cui la prenotazione del posto è obbligatoria il possessore del Carnet deve provvedere a richiedere il cambio del biglietto con altro con prenotazione del posto.

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§ 6. – Condizioni particolari. I possessori di EuroDomino, EuroDomino junior, I.F.R.,

I.R.C., EurailPass, EurailTicket, EuroPass, le persone fruenti della Concessione speciale VIII, nel caso in cui sia prevista la gratuità per l’accompagnatore, pagano un cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni ed i prezzi interi per treni ES*.

I ciechi e loro accompagnatori per viaggi effettuati in base alla Concessione speciale III ed i portatori di handicap fisico o psichico, titolari di Carta Blu ed i loro accompagnatori, devono corrispondere un biglietto per treno Eurostar Italia e un cambio di servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni ed i prezzi interi per treni ES*.

§ 7. – Prezzi. Per le relazioni servite da treni Eurostar Italia sono previsti sia

in prima che in seconda classe, prezzi differenziati in relazione alle condizioni del mercato, indipendentemente dalla distanza percorsa dal viaggiatore. Tali prezzi sono riportati nel “Prontuario dei prezzi” ed. FS.

§ 8. – Rimborso dei biglietti. Per i rimborsi dei biglietti per treni Eurostar Italia si applicano

le norme previste dall’art. 12 delle presenti C.T.. Il rimborso del diritto di ammissione viene effettuato nel caso

di rinuncia al viaggio per fatto proprio con una trattenuta di L. 10.000. Il diritto di ammissione facente parte del Carnet non è rimborsabile in nessun caso.

Norme particolari sono previste per il rimborso dei biglietti per treni ES* nel caso di viaggi di comitive.

§ 9. – Trasporto dei bagagli e degli animali. I bagagli devono essere collocati nei vani appositamente

predisposti. Le FS non rispondono di furti o danneggiamenti ai bagagli trasportati anche se collocati nei vani situati nei vestiboli delle vetture, salvo che nel caso di sinistro imputabile alle FS.

Sui treni Eurostar Italia non sono ammessi animali, fatti salvi i cani guida dei ciechi.

Tuttavia per i treni effettuati con materiale ETR 460, 480 e 500 è consentito il trasporto gratuito di piccoli animali in appositi contenitori delle dimensioni di 32x32x50 cm, a condizione che siano sistemati negli spazi tra i sedili indicati dal personale FS e che non rechino disturbo agli altri viaggiatori.

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§ 10. – Salottini. Sui treni Eurostar Italia effettuati con materiale ETR 500, è

possibile prenotare, in uso esclusivo, i salottini presenti a bordo secondo quanto previsto dall’art. 31 bis.

§ 11. – Ristorazione. Sui treni Eurostar Italia la ristorazione viene effettuata

nell’apposita carrozza ristorante (solo sui treni effettuati con materiale ETR 460, 480 ed ETR 500) e con carrello Minibar in seconda classe.

Il pasto può essere prenotato a terra unitamente al posto con una riduzione sul prezzo applicato a bordo.

§ 12. – Trasporto dei disabili. Per il trasporto delle categorie protette (disabili titolari della

Concessione Speciale III ed VIII o possessori della Carta Blu) e dei loro eventuali accompagnatori, nel caso in cui sia prevista, per gli stessi, la gratuità del trasporto, è riservato un quantitativo di posti predefinito, a seconda del tipo di materiale con cui i treni vengono effettuati. L’assegnazione dei posti ai viaggiatori disabili che intendano utilizzare treni ES* verrà effettuata dai Centri di accoglienza e assistenza per portatori di handicap nelle stazioni ove questo servizio è attivato oppure direttamente dal personale di bordo.

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CAPO VII TARIFFE PER TRASPORTI SPECIALI

Art. 29. - Treni speciali e carrozze riservate in aggiunta a treni ordinari a richiesta della clientela.

Le FS effettuano, a richiesta dei clienti, trasporti di persone, o di persone e cose, con treni speciali o carrozze riservate in aggiunta a treni ordinari, quando li giudichino compatibili con le esigenze di servizio.

Il prezzo del trasporto sarà stabilito dalle FS in base alle proprie valutazioni commerciali ed in relazione alle caratteristiche del trasporto.

Alla formazione del prezzo concorrono i percorsi a vuoto dei veicoli e tutte le spese occorrenti per soddisfare le richieste dei clienti.

Specifici prezzi e condizioni di vendita sono stabiliti per l'impiego di veicoli o rotabili, aventi particolari caratteristiche, non utilizzati per il traffico ordinario.

Le richieste di treni speciali o di carrozze in maggior composizione a treni ordinari devono essere inoltrate per iscritto almeno 15 giorni prima della data di effettuazione del trasporto. Le domande presentate dopo tale termine verranno accolte con riserva. Nella domanda debbono essere indicati l'orario e le fermate richieste, nonché il numero dei viaggiatori partenti dalla stazione di origine e di quelli che salgono o scendono in stazioni intermedie, distintamente per classe.

Gli orari e le fermate richieste si accordano subordinatamente alle esigenze di servizio.

Le richieste di treni speciali o carrozze riservate devono essere accompagnate dal versamento di un deposito cauzionale non inferiore al 5% del prezzo.

Le FS hanno tuttavia facoltà di determinare di volta in volta l'entità del deposito nonché le modalità ed i termini di pagamento.

Se, per fatto di chi ha richiesto il trasporto con treno speciale o l'aggiunta di carrozze a treni ordinari, questo non abbia più luogo nel giorno ed ora stabiliti, le FS hanno diritto di trattenere il deposito cauzionale.

Le FS hanno facoltà di fornire i tipi di carrozze e di automotrici che ritengano idonei all'effettuazione del trasporto con treno speciale, in relazione alle proprie esigenze.

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Nei treni speciali e nelle carrozze in uso esclusivo non sono ammessi viaggiatori eccedenti il numero dei posti offerti (1).

È consentito che prendano posto sul treno o sulla carrozza richiesta dal cliente, viaggiatori in partenza da stazioni intermedie del percorso purché diretti alla stazione termine del percorso di andata.

È altresì consentito che prendano posto sul treno o sulla carrozza richiesta dal cliente, viaggiatori diretti a stazioni intermedie del percorso di ritorno purché in partenza da una stazione del percorso di andata.

Il pagamento del prezzo di trasporto, ove non diversamente concordato, dovrà essere effettuato entro due dalla data di conferma della disponibilità dei posti o del materiale richiesti con le modalità indicate di volta in volta dalle FS.

Art. 29 bis. - Treni speciali ad iniziativa delle FS.

Le FS hanno facoltà di effettuare, in regime d'impresa, treni speciali turistici di andata, andata e ritorno o circolari, sia in servizio interno che internazionale, ai prezzi ed alle condizioni che saranno stabiliti dalle FS in base alle proprie valutazioni commerciali e in relazione alle caratteristiche del trasporto stesso.

Art. 30. - Carrozze riservate.

Le FS accordano, a richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'uso esclusivo di carrozze in composizione o in aggiunta ai treni ordinari.

Per ciascuna carrozza richiesta in uso esclusivo deve essere pagato, al prezzo competente, un numero di biglietti non inferiore ai quattro quinti dei posti offerti in ciascuna classe (1) oltre al diritto speciale indicato nell'Allegato n. 1 - diritti speciali, punto 3.

Le domande debbono essere presentate per iscritto almeno cinque giorni prima dell'effettuazione del viaggio con l'indicazione

(1) Agli effetti della determinazione dei posti offerti devono essere assunti i

seguenti valori: - 54 posti per le carrozze ordinarie di 1ª classe; - 72 posti per le carrozze ordinarie di 2ª classe; - 54 posti per le carrozze cuccette; - tutti i posti offerti dagli elettrotreni, automotrici e relativi rimorchi; - 48 posti per le carrozze ristorante se in uso esclusivo senza richiesta di altre

carrozze. (1) Per il computo dei posti offerti si tiene conto dei soli posti a sedere dei

compartimenti, con esclusione, pertanto, degli strapuntini situati nei corridoi di talune carrozze.

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di tutti gli elementi necessari (numero dei viaggiatori distinti per classe, estremi del viaggio, ecc.).

Contemporaneamente a detta domanda deve essere versato il deposito cauzionale indicato nell'Allegato n. 1 - depositi cauzionali - punto 1. Se, per fatto di chi ha richiesto il trasporto, questo non abbia più luogo nel giorno ed ora stabiliti, le FS hanno diritto di trattenere il deposito cauzionale.

Le FS non assumono alcun impegno di fornire i tipi di carrozze richiesti.

La domanda di proseguimento senza trasbordo viene accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Per il proseguimento senza trasbordo, quando richiesto, sono dovute le tasse indicate nell'Allegato n. 1 -Tasse accessorie, punto 1.

Per l'acquisizione di traffico turistico le FS possono prevedere, mediante appositi accordi, la charterizzazione delle carrozze riservate.

Art. 31. - Compartimenti riservati.

Per l'uso esclusivo di un compartimento in carrozza ordinaria è dovuto, oltre al biglietto al prezzo competente a ciascun viaggiatore, l'importo corrispondente a tanti biglietti a prezzo intero quanti sono i posti non occupati, nonché il diritto fisso indicato, nell'Allegato n. 1 - diritti speciali, punto 4. Il diritto fisso resta acquisito alle FS anche se il compartimento riservato non viene utilizzato.

Nel caso di biglietti di andata e ritorno, l'uso dei compartimenti riservati si accorda separatamente per il viaggio di andata e per quello di ritorno.

La concessione dei compartimenti riservati è accordata compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 31 bis. - Salottini a bordo degli ETR 500.

Per l’ammissione ai salottini a bordo degli ETR 500 è dovuto, oltre al pagamento del diritto speciale di cui al punto n. 5 - diritti speciali - dell’Allegato n. 1 delle presenti CT, l’importo di tanti biglietti a prezzo competente di prima classe per quanti sono i viaggiatori, con il minimo di due biglietti al prezzo competente.

Nel caso in cui i salottini al momento della partenza non risultino prenotati e ne venga richiesto l’uso esclusivo al personale del treno, non dovrà essere corrisposto, oltre all’importo dovuto, l’importo di cui all’art.10 delle presenti C.T..

Qualora, invece, i salottini non risultino prenotati al momento della partenza e non ne venga richiesto l’utilizzo in uso esclusivo e

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sempreché non vi siano sul treno altri posti disponibili di prima classe, il personale di bordo potrà assegnare ciascun posto ai viaggiatori individuali, previo pagamento, oltre all’importo dovuto, del diritto di esazione in treno.

Per il rimborso dei biglietti valgono le norme ordinarie. Il diritto speciale di cui al punto n. 5 - Diritti speciali -

dell’allegato n. 1 non è rimborsabile per rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore.

Art. 32. - Carrozze salone e saloncini delle FS.

Alle carrozze salone ed ai saloncini delle FS, si applicano i prezzi stabiliti dalle FS in base alle proprie valutazioni commerciali ed in relazione alle caratteristiche del trasporto.

I viaggi con carrozze salone o con saloncini vengono consentiti compatibilmente con le esigenze di servizio.

Le domande devono essere fatte per iscritto almeno dieci giorni prima ed indicare:

— l'itinerario che si intende compiere; — le fermate intermedie richieste e la rispettiva durata; — il numero dei viaggiatori; i giorni di viaggio ed i treni da

utilizzare. Le FS non assumono alcun impegno di fornire una determinata

carrozza che fosse richiesta, né quello di farla viaggiare con determinati treni.

All'atto della domanda deve essere versato un deposito cauzionale non inferiore al 5% del prezzo, salvo quanto diversamente disposto da specifici accordi. Tale deposito cauzionale rimane acquisito alle FS se il richiedente non effettui il viaggio nel giorno e col treno fissati.

Art. 32 bis. - Bagagliai in uso esclusivo.

Per ogni bagagliaio in uso esclusivo richiesto in composizione a treni ordinari o speciali, e/o per ogni percorso a vuoto dei bagagliai medesimi, è dovuta la tassa prevista nell'Allegato n. 1 - tasse accessorie - punto 3.

Tale tassa non è applicabile ai bagagliai richiesti per il trasporto di bici a seguito del viaggiatore di cui all'art. 73, § 7, per i quali è dovuta, in ogni caso, la tassa aggiuntiva prevista dalla tariffa n. 29.

Le richieste di bagagliai in uso esclusivo devono essere accompagnate dal versamento di un deposito cauzionale pari al 5% dell'importo del trasporto con il minimo di lire 100.000. Se, per

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fatto di chi ha richiesto il trasporto di un bagagliaio, questo non abbia luogo nel giorno ed ora stabiliti, le FS hanno diritto di incamerare il deposito cauzionale.

Art. 33. - Carrozze speciali di altre Amministrazioni e di Privati (1).

Il trasporto dei viaggiatori in carrozze speciali di altre Amministrazioni e di privati è consentito quando le FS lo giudichino compatibile con le esigenze di servizio e purché le carrozze soddisfino le condizioni prescritte per la circolazione del materiale.

Ai trasporti suddetti di applicano i prezzi stabiliti dalle FS in base alle proprie valutazioni commerciali ed in relazione alle caratteristiche del trasporto.

Il deposito permanente di tali carrozze speciali, nelle stazioni che siano in condizioni di ricoverarle, viene regolato da accordi particolari e le spese di conservazione, riparazione ed assicurazione sono a carico del proprietario.

Art. 34. - Ammalati.

§ 1. - Compartimenti riservati. Per il trasporto degli ammalati in compartimenti riservati delle

carrozze ordinarie si applicano i prezzi previsti dall’art. 31. Qualora venga provata, mediante certificazione rilasciata da

un sanitario delle FS, la necessità, per uno o più malati, di viaggiare in compartimento riservato, è richiesto l'importo di tanti biglietti al prezzo competente quanti sono i viaggiatori, con un minimo di quattro biglietti a tariffa ordinaria n. 1. Il diritto fisso e la tassa di disinfezione di cui all'Allegato n. 1 - diritti speciali - punto 4 e - tasse accessorie - punto 2, non sono dovuti.

§ 2. - Carrozze barellate e carrozze speciali per ammalati. Per il trasporto in uso esclusivo di carrozze barellate e di

carrozze speciali per ammalati è effettuato ai prezzi e alle condizioni stabilite dalle FS in base alle proprie valutazioni commerciali ed in relazione alle caratteristiche del trasporto.

(1) Sono considerate carrozze speciali quelle che offrono particolari comodità o

requisiti rispetto alle carrozze ordinarie, come i saloni, le carrozze letto, le carrozze pullman, le carrozze ristorante e simili, e che vengono messe in composizione ai treni in base a richiesta della clientela.

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Art. 35. - Regole comuni ai trasporti speciali.

Le FS stabiliscono di volta in volta il prezzo di eventuali percorsi a vuoto del materiale destinato a trasporti speciali, nonché per la sosta del detto materiale nelle stazioni, determinato dalle modalità di effettuazione del trasporto, in base alla richiesta dei clienti.

Agli effetti del computo delle tasse di sosta non si tiene conto delle prime dodici ore per ogni fermata.

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CAPO VIII TARIFFE PER I VIAGGI IN COMITIVA

Art. 36. - Limiti di applicazione.

§ 1. - Composizione e prezzi applicabili. Per viaggi in comitiva si intendono quelli effettuati con gli

stessi treni, per la stessa percorrenza e per una comune finalità. Per i viaggi delle comitive da 10 a 50 persone paganti, si

applica la riduzione del 30% in prima ed in seconda classe sul prezzo previsto per il treno utilizzato.

Quando la comitiva è superiore a 50 persone paganti o il trasporto della comitiva rende necessaria l'effettuazione di apposito treno o di carrozza riservata in aggiunta a treni ordinari, al trasporto stesso si applicano le condizioni e i prezzi stabiliti dalle FS in base alle proprie valutazioni commerciali ed in relazione alle caratteristiche del trasporto.

È ammesso che alla formazione del minimo delle persone paganti richiesto dalla tariffa, concorrano anche le persone mancanti a raggiungere detto minimo, a condizione che per le stesse venga corrisposto l’importo di tanti biglietti a prezzo competente per adulti, determinato, qualora viaggino in classi diverse, in base alla classe di viaggio meno elevata tra quelle prescelte.

I biglietti per le comitive ordinarie non sono validi per viaggiare nei periodi:

- dalle ore zero del venerdì precedente la domenica delle Palme alle ore ventiquattro della domenica successiva alla Pasqua;

- dalle ore zero del 1° luglio alle ore ventiquattro del 31 agosto; - dalle ore zero del 15 dicembre alle ore ventiquattro del 10

gennaio. Nei casi in cui la validità dei biglietti emessi interessi in tutto

o in parte uno dei periodi di cui sopra, la validità medesima è opportunamente prorogata fino a raggiungere i limiti previsti dal successivo art. 37.

Qualora detti biglietti vengano utilizzati nei periodi suindicati, i biglietti stessi sono regolarizzati, relativamente al percorso effettuato nel periodo di non validità, in base al prezzo intero previsto per il treno utilizzato (1).

(1) I biglietti in questione sono considerati validi per viaggiare, purché non

vengano effettuate fermate intermedie dopo le ore zero che segnano l'inizio del periodo di sospensione:

a) fino al termine del viaggio, per i biglietti di corsa semplice; b) fino al termine del viaggio di andata o quello di ritorno, se alle ore zero suddette

sia in corso, rispettivamente, il viaggio di andata o quello di ritorno;

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Le FS hanno facoltà di estendere le restrizioni della validità dei biglietti per le comitive anche per il traffico internazionale, in relazione alle esigenze del mercato, alle condizioni dell'esercizio e comunque entro i limiti stabiliti per il traffico interno.

Le FS hanno facoltà di applicare prezzi e condizioni particolari, di sospendere l’applicazione o di modificare i termini di tempo delle limitazioni previste dal presente punto, per alcuni periodi dell’anno, per determinate categorie di treni e/o per determinati treni specificamente indicati nell’Orario Ufficiale.

Per i viaggi delle comitive ordinarie è accordata la gratuità del trasporto:

- ad un accompagnatore ogni 15 persone paganti per i gruppi da 10 a 50 persone paganti;

- ad un accompagnatore ogni 10 persone paganti per i gruppi oltre 50 persone paganti, con il massimo di 10 accompagnatori.

Quando i componenti la comitiva viaggiano in classi diverse, la gratuità è accordata per la classe superiore a tutti gli accompagnatori, ove almeno un terzo dei componenti la comitiva paghi per tale classe.

Se non si raggiunge tale contingente, è tuttavia accordata la gratuità in classe superiore ad un accompagnatore quando almeno 10 componenti la comitiva pagano per tale classe.

Le FS possono consentire ai componenti di comitive ordinarie muniti di biglietto emesso in virtù di una tariffa diretta internazionale di effettuare isolatamente parte del viaggio.

§ 1bis. -

In deroga a quanto indicato al precedente § 1, le tariffe del gruppo 39 possono prevedere condizioni percentuali di riduzione e periodi di validità diversi.

§ 2. – Rilascio del biglietto.

Il biglietto di corsa semplice e di andata e ritorno viene rilasciato per l’itinerario e la tipologia di treno utilizzato richiesti dal viaggiatore alle condizioni previste dall’art. 22 § 2.

§ 3. - Traffico internazionale.

Le FS hanno facoltà di stabilire condizioni e prezzi particolari per l'effettuazione di trasporti in comitiva in servizio internazionale.

c) fino alla prima destinazione del gruppo (prima fermata della comitiva dopo le

ore zero), per i viaggi circolari.

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Art. 37. - Validità dei biglietti. - Fermate.

I biglietti hanno la validità di un mese decorrente dalla data di inizio di validità apposta al momento dell'emissione.

I biglietti devono essere convalidati prima di iniziare il viaggio (nel caso di biglietti di andata e ritorno vanno convalidati prima sia del viaggio di andata sia di quello di ritorno. Nel caso di mancata convalida i viaggiatori sono regolarizzati a norma dell’art. 9 § 6.1.

Le comitive di cui al precedente comma hanno diritto di effettuare, entro i termini di validità del biglietto, un numero illimitato di fermate intermedie.

Art. 38. - Condizioni particolari.

§ 1. - Domanda per l'applicazione della tariffa. Il rilascio dei biglietti per comitive fino a 50 persone viene

effettuato a vista dalle stazioni, su presentazione di elenchi nominativi in doppia copia firmati dal capo comitiva (1).

Per comitive di oltre 50 persone deve essere presentata alla stazione domanda scritta in doppia copia ed un elenco nominativo dei componenti, pure in doppia copia, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione del viaggio (1).

Le FS si riservano tuttavia la facoltà di dar corso ai trasporti anche se richiesti in ritardo rispetto a detto termine.

Nella domanda devono essere indicati il numero dei viaggiatori, distinti per classe, precisando quanti di essi siano ragazzi di età compresa fra i 4 e i 12 anni, l'itinerario, le fermate e la durata delle fermate stesse.

Le richieste di compartimenti interi, di carrozze riservate, di proseguimenti senza trasbordi e di treni speciali sono regolate dalle norme del Capo VII.

§ 2. - Obblighi e responsabilità del capo comitiva e

dell'organizzatore della comitiva. Il capo comitiva deve esibire, a richiesta, unitamente al

biglietto, la copia dell'elenco nominativo vidimata dalla stazione (1).

(1) Le stazioni e le agenzie di viaggio che hanno in dotazione appositi biglietti per i

viaggi delle comitive ordinarie (Ci 201/C), non sono tenute, per i viaggi delle comitive stesse, ad esigere la presentazione dell'elenco nominativo, in duplice copia, dei partecipanti. I singoli componenti la comitiva (escluso il capo comitiva che detiene il biglietto) dovranno però essere muniti di contromarche individuali da esibire ad ogni richiesta del personale di controlleria.

(1) Tale adempimento non è richiesto qualora i componenti la comitiva viaggino muniti di contromarca.

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Ogni componente la comitiva deve essere munito di tessera personale di identificazione o di contrassegno rilasciato, in occasione del viaggio, dall'organizzatore della comitiva.

All'arrivo nelle stazioni di fermata, il capo comitiva deve tempestivamente comunicare al Capo Stazione la data ed il treno con cui la comitiva intende proseguire.

L'organizzatore della comitiva risponde in solido con i viaggiatori delle somme dovute alle FS in caso di erronea tassazione, di irregolarità ed abusi.

Qualora, in base alla facoltà prevista all’art. 4 § 3, venga effettuata la prenotazione gratuita dei posti e, per mancata partenza di tutti o parte dei viaggiatori, detti posti risultino in tutto o in parte inutilizzati, è dovuta, per ciascun posto rimasto inutilizzato, la tassa di prenotazione indicata all’allegato n. 1 - diritti speciali - punto 2 lettera b.

La suindicata tassa non si applica quando la mancata partenza sia stata comunicata tempestivamente, e in ogni caso non meno di 48 ore prima della partenza.

§ 3. - Cambio del biglietto.

La modificazione del biglietto ai sensi dell’art. 8 delle presenti C.T. è consentita solo nel caso in cui, a giudizio delle FS, sia ritenuta compatibile con la disponibilità dei posti e con le esigenze di trasporto della Società.

§ 4. - Rimborsi.

Le FS non sono tenute ad accordare i rimborsi previsti dall'art.12, se le circostanze che danno diritto al rimborso non si verificano per tutti i componenti la comitiva.

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NOTA

SERV. DD CC DA BARI FERPASCOMP n° 1625 del 26/2/93 PS. BA

MK. GR.3.MASS 22.TPN/1993 Riservazione posti a sedere per viaggi di comitive interne ed

internazionali. Le comitive di scolari e studenti in viaggio di istruzione o per gite

scolastiche nonché di bambini inviati alle colonie dovranno essere assoggettati, per la riservazione dei posti a sedere, al pagamento della tassa di prenotazione riportata dall’Allegato n. 1, punto 2, lettera b "diritti speciali", attualmente pari a lire 2.900 per ciascun posto e per ciascun treno sia in servizio interno che in servizio internazionale.

Rimane in vigore la gratuità della prenotazione soltanto per i viaggi in servizio interno dei militari indrappellati.

Per quanto riguarda la riservazione dei posti per comitive in servizio internazionale si precisa che la tassa di prenotazione deve essere corrisposta sia per i viaggi in partenza dall'Italia e sia per quelli in partenza dall'estero sempreché la riservazione sia stata richiesta in Italia e riguardi treni ordinari.

La tassa di prenotazione deve essere pagata una sola volta: - quando per raggiungere la destinazione è necessario utilizzare più treni

coincidenti (per treno coincidente si intende il primo treno utile che può essere concesso dalle FS );

- quando il percorso richiesto corrisponde ad un servizio diretto esistente anche se i treni impegnati sono più di uno.

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CAPO IX TARIFFA PER VIAGGI CIRCOLARI AD ITINERARIO

COMBINABILE

Art. 39. – per memoria

Art. 40. – per memoria

Art. 41. – per memoria

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CAPO X TARIFFE PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARIO

Art. 42. - Abbonamento ordinario mensile.

§ 1. - Limiti di applicazione. Per viaggi di percorrenza non superiore a 250 Km. effettuati

con treni Espressi, Interregionali, Diretti, Regionali, a condizione che non sia applicabile specifica tariffa del gruppo n. 40, del gruppo n. 14 e del gruppo n. 41, le FS rilasciano biglietti di abbonamento ordinario mensile.

Il biglietto di abbonamento è individuale, nominativo ed incedibile; ad esso non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui all'art. 7 delle presenti CT.

Al biglietto di abbonamento mensile ordinario si applicano i prezzi della tariffa n. 21/A.

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti vendita

autorizzati, anche non FS. Il rilascio avviene a vista su semplice richiesta verbale e dietro

esibizione di un valido documento di riconoscimento (1). Nei casi in cui è previsto che la data di inizio di validità

dell'abbonamento venga apposta dall’Ufficio emittente, tale data non può essere posteriore di oltre 30 giorni a quella del rilascio.

§ 3. - Validità del biglietto. Il biglietto di abbonamento mensile ordinario è utilizzabile dal

giorno di inizio della validità sino alle ore 24 del giorno antecedente del mese successivo. Se l'inizio della validità coincide con il primo giorno del mese, la scadenza avviene alle ore 24 dell'ultimo giorno dello stesso mese.

In ogni caso, se la scadenza di validità del biglietto avviene in corso di viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione destinataria indicata sul biglietto stesso.

§ 4. - Identificazione personale. In corso di viaggio l'abbonato, per l'accertamento della propria

identità, deve essere munito di un valido documento di riconoscimento. Per i ragazzi di età fino a 15 anni tale documento può essere sostituito dal certificato di nascita o da documentazione

(1) Per i ragazzi di età inferiore ai 15 anni il rilascio dell’abbonamento ferroviario

può avvenire sulla base dell’istanza prodotta dal genitore del minore, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, della cui veridicità il dichiarante è personalmente responsabile.

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sostitutiva, ivi compresa autocertificazione resa dal genitore del minore, dalla quale si evinca l’identità del ragazzo..

§ 5. - Utilizzazione del biglietto. L'abbonato, tranne nei casi previsti dal Capo XVIII, prima di

iniziarne l'utilizzazione non è tenuto ad alcuna formalità. Il biglietto consente di effettuare, nei termini della validità, un numero illimitato di viaggi sulla relazione per la quale è valevole, nella classe corrispondente e con tutti i treni per i quali non siano previste esclusioni nell'Orario Ufficiale.

Le FS possono prevedere particolari condizioni di ammissione a determinati treni e carrozze.

È consentita l’effettuazione di fermate intermedie. Il possessore di due abbonamenti rilasciati in base alla presente tariffa ed aventi percorsi fra loro consecutivi non può utilizzare i treni che non hanno fermata d’orario nella stazione di collegamento fra i due biglietti. Analogamente, tale utilizzazione non è consentita neppure mediante il cumulo di un abbonamento rilasciato in base alla presente tariffa con altro di percorso consecutivo rilasciato in base alle tariffe n.21/A/ter, 40, 41 e 14.

Le FS possono autorizzare, in casi particolari e ove la combinazione di orari delle due vie meglio soddisfi le esigenze dell'abbonato, il rilascio di un biglietto valido per seguire indifferentemente le due vie, con tassazione effettuata sulla percorrenza più lunga.

L'abbonato può trasportare gratuitamente bagagli a mano nei limiti e alle condizioni previste per i viaggi di corsa semplice.

L’abbonato può richiedere, nei limiti di validità del biglietto, il passaggio a classe o categoria di treno superiore per singoli viaggi corrispondendo la differenza di prezzo tra le due classi a tariffa ordinaria n. 1/Espressi od il cambio servizio pari alla differenza di prezzo tra la tariffa ordinaria ed i prezzi previsti per il treno utilizzato. Può inoltre richiedere la sostituzione del biglietto di abbonamento con altro di classe o tipologia superiore, avente la medesima validità e percorrenza, verso pagamento della differenza di prezzo fra i due biglietti.

Nel caso di interruzione di linea, le FS possono autorizzare l'utilizzazione di altra via aperta al traffico o di eventuali servizi sostitutivi.

§ 6. - Smarrimento del biglietto. Nessun rimborso o sostituzione spettano all'abbonato in caso

di furto, smarrimento o distruzione del biglietto.

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§ 7. - Rimborsi. Dopo l'inizio della validità il biglietto non è rimborsabile in

caso di mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore.

Nessun rimborso spetta all'abbonato in caso di viaggio in classe inferiore a quella del biglietto per mancanza di posti disponibili o altro analogo motivo.

Il biglietto non è rimborsabile in caso di interruzione di linea di durata prevista fino a 10 giorni.

Qualora l'interruzione di linea si preveda di durata superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti trentesimi dell'importo pagato quanti sono i giorni interi di validità residua del biglietto al momento della riconsegna.

§ 8. - Irregolarità. L'abbonato privo di documento di identificazione viene

considerato come sprovvisto di biglietto. Qualora il documento di identificazione esibito sia scaduto di validità l'abbonato viene regolarizzato mediante il pagamento di una tassa di lire 15.000.

Non si procede alla regolarizzazione qualora venga esibito un documento di identificazione scaduto da non oltre un mese, a condizione che la scadenza di validità sia avvenuta successivamente a quella di inizio di validità del biglietto.

L'uso di un biglietto alterato, contraffatto o intestato ad altra persona, comporta il pagamento di un biglietto di viaggio al prezzo competente per il percorso indicati sul biglietto, più una soprattassa pari a tre volte il prezzo dell'abbonamento. In tutti i casi indicati si procede al ritiro dell'abbonamento.

Chi si serve dell'abbonamento per esercitare attività commerciali a bordo dei treni è soggetto al ritiro del biglietto senza diritto al rimborso.

Ogni altra irregolarità viene regolarizzata a norma dell'art. 9 delle presenti CT.

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Art. 43. - ( Per memoria )

Art. 44. - Biglietti di abbonamento annuale.

§ 1. - Limiti di applicazione. Per i medesimi viaggi per i quali è previsto il rilascio

dell'abbonamento ordinario mensile di cui al precedente art. 42, le FS rilasciano biglietti di abbonamento annuale.

Il biglietto è individuale, nominativo ed incedibile. A tale biglietto si applicano i prezzi della tariffa n. 21/A/ter.

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto indicato al precedente § 1 può essere acquistato

presso i punti vendita autorizzati, anche non FS. Il rilascio avviene a vista dietro esibizione di un valido

documento di riconoscimento. § 3. - Validità del biglietto.

Il biglietto è utilizzabile dal giorno di inizio della validità sino alle ore 24 del giorno immediatamente precedente il dodicesimo mese successivo.

Se l'inizio di validità coincide con il primo giorno del mese, la scadenza avviene alle ore 24 dell'undicesimo mese successivo.

Se la scadenza di validità del biglietto avviene in corso di viaggio, è consentito il proseguimento fino alla stazione destinataria.

È consentita la effettuazione di fermate intermedie. Il possessore di due abbonamenti rilasciati in base alla presente tariffa ed aventi percorsi fra loro consecutivi non può utilizzare i treni che non hanno fermata d’orario nella stazione di collegamento fra i due biglietti. Analogamente, tale utilizzazione non è consentita neppure mediante il cumulo di un abbonamento rilasciato in base alla presente tariffa con altro, di percorso consecutivo, rilasciato in base alle tariffe n. 21/A/ter, 40, 41 e 14.

§ 4. - Cambio di classe o di treno. L'abbonato può richiedere, nei limiti di validità del biglietto, il

passaggio a classe o categoria di treno superiore per singoli viaggi corrispondendo la differenza di prezzo tra le due classi in base alla tariffa prevista per il treno utilizzato o il cambio servizio pari alla

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differenza di prezzo tra la tariffa ordinaria n. 1/Espressi ed i prezzi previsti per il treno utilizzato.

Può inoltre richiedere il cambio di classe per un mese o per l'intera validità del biglietto stesso, previo pagamento della differenza di prezzo tra le due classi rispettivamente ai prezzi della tariffa 21/A o della tariffa n. 21/A/ter.

In ogni caso le frazioni di mese vengono computate come mese intero.

§ 5. - Rimborsi. L'abbonamento annuale è rimborsabile per totale o parziale

mancato utilizzo per fatto proprio del viaggiatore. In caso di totale inutilizzazione del biglietto si fa luogo al

rimborso dell'importo pagato previa deduzione di un diritto del 5%. In caso di utilizzazione del biglietto per un periodo limitato

della sua validità complessiva, si fa luogo al rimborso, fino alla concorrenza dell'importo pagato, della differenza fra detto importo e quello che si sarebbe dovuto pagare per uno o più abbonamenti mensili a tariffa n. 21/A per il periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le frazioni di mese per mese intero. Sull'importo da corrispondere viene operata la deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

Il biglietto non è rimborsabile in caso di interruzione di linea di durata prevista fino a 10 giorni.

Qualora l'interruzione di linea si preveda di durata superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso integrale di tanti dodicesimi dell'importo pagato quanti sono i mesi interi non utilizzati.

Per la determinazione dei singoli periodi di validità mensile del biglietto si fa riferimento alla data di inizio della validità del medesimo.

§ 6. - Sostituzione del biglietto. In caso di smarrimento, deterioramento o furto, è ammesso il

rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la medesima percorrenza, validità e classe dell'abbonamento annuale originario.

La sostituzione è consentita per una sola volta e a condizione che l'abbonamento originario conservi una validità residua non inferiore ad un mese.

La richiesta deve essere presentata, per iscritto, alla stazione che ha rilasciato l'abbonamento e deve essere corredata dalla denuncia di smarrimento o furto o dal biglietto originale deteriorato.

Per il rilascio del duplicato deve essere corrisposto un diritto fisso di lire 10.000.

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Il duplicato dell'abbonamento non è rimborsabile in nessun caso.

In caso di rinvenimento, l'abbonamento denunciato smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito alle FS.

§ 7. - Norme applicabili. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo

valgono le norme sugli abbonamenti mensili di cui al precedente art. 42.

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CAPO XI

Art. 45. - TARIFFE PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO REGIONALE/PROVINCIALE.

§ 1. - Limiti di applicazione. Per viaggi effettuati con treni classificati Espressi,

Interregionali, Diretti, Regionali e Metropolitani su relazioni interessanti il territorio di una sola area regionale/provinciale, le FS rilasciano biglietti di abbonamento ai prezzi delle tariffe n. 40.

Le località da considerare come stazioni di confine fra le aree regionali ai fini tariffari sono elencate nell'Allegato n. 13 delle presenti CT.

In attesa della formalizzazione di tariffe concordate con le singole Regioni si applicano integralmente le condizioni e le tariffe di cui al precedente Capo X.

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati, anche non FS. § 2bis. - Utilizzazione del biglietto.

Il possessore di due abbonamenti rilasciati in base alla presente tariffa ed aventi percorsi tra loro consecutivi non può utilizzare i treni che non hanno fermata d'orario nella stazione di collegamento fra i due biglietti. Analogamente, tale utilizzazione non è consentita neppure mediante il cumulo di un abbonamento rilasciato in base alla presente tariffa con altro percorso consecutivo rilasciato in base alle tariffe n. 21/A, 21/A/ter, 41 e 14.

§ 3. - Norme particolari. Le modalità di acquisto e le condizioni di utilizzazione dei

biglietti di abbonamento regionale sono indicate nelle tariffe del gruppo n. 40 (*).

§ 4. - Norme applicabili. Per quanto non espressamente indicato nelle singole tariffe,

valgono le norme sugli abbonamenti ordinari mensili di cui al precedente Capo X.

(*) Per opportunità, nel presente testo, sono riportate le sole norme relative agli

abbonamenti regionali della Basilicata (Tar. 40/2) e della Puglia (Tar. 40/14).

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CAPO XII TARIFFA PER ABBONAMENTI IC DIURNI

Art. 46. - Abbonamenti per treni IC diurni

§ 1. - Limiti di applicazione. Le FS rilasciano per relazioni fino a 1.000 Km., purché non

sia ad esse applicabile specifica tariffa del gruppo n. 41, abbonamenti nominativi, intestabili ad una sola persona, sia di prima che di seconda classe, che danno diritto, a seconda della tipologia, ad effettuare, nell'ambito della validità di un mese, un numero illimitato di viaggi sulla relazione prescelta, utilizzando treni Intercity diurni.

Gli abbonamenti sono delle seguenti tipologie: A - Abbonamenti per treni Intercity diurni di prima e seconda classe che consentono un numero illimitato di viaggi, in entrambe le direzioni, sulla relazione prescelta, ai prezzi della tariffa n. 22, Serie A; B - Abbonamenti unidirezionali per treni Intercity diurni di prima e seconda classe che consentono un numero illimitato di viaggi, in una sola direzione della relazione prescelta, ai prezzi della tariffa n. 22/A/UNID.

Per determinate relazioni sono previsti per entrambe le tipologie di abbonamento prezzi differenziati in relazione alle condizioni del mercato, indipendentemente dalla distanza percorsa. Tali prezzi sono riportati nel “Prontuario dei Prezzi” ed. FS.

Gli abbonamenti sono incedibili e non danno diritto alla riduzione prevista per i viaggi dei ragazzi di cui all’art 7 delle presenti CT.

Gli abbonamenti sono distribuiti dalle stazioni e da altri punti vendita a ciò autorizzati ed il loro rilascio avviene a vista, a semplice richiesta verbale e dietro esibizione di un valido documento di identificazione.

Per i ragazzi di età inferiore ai 15 anni il rilascio dell’abbonamento può avvenire sulla base dell’istanza prodotta dal genitore del minore, corredata della dichiarazione sostitutiva di certificazione, della cui veridicità il dichiarante è pienamente responsabile.

§ 2. - Validità degli abbonamenti. Gli abbonamenti hanno validità mensile e sono utilizzabili dal

giorno di inizio della validità sino alle ore 24 del giorno antecedente del mese successivo.

Se il giorno di inizio di validità coincide con il primo giorno del mese, la scadenza avviene alle ore 24 dell'ultimo giorno dello stesso mese.

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Se la scadenza di validità avviene in corso di viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione destinataria indicata sull'abbonamento senza effettuare fermate intermedie.

§ 3. - Utilizzazione degli abbonamenti. Gli abbonamenti danno diritto a viaggiare, entro i limiti di

validità, sui treni IC diurni sulla relazione, nella direzione prescelta nel caso degli abbonamenti unidirezionali e nella classe per i quali sono validi, salvo che non siano previste esclusioni sull'Orario Ufficiale.

Le FS possono autorizzare, in casi particolari e quando la combinazione di orari delle due vie soddisfi meglio le esigenze del viaggiatore, il rilascio di un abbonamento IC diurno valido per seguire indifferentemente le due vie con tassazione effettuata sulla percorrenza più lunga.

Nel caso di interruzione di linea le FS possono autorizzare l’utilizzazione di altra via rimasta aperta al traffico o degli autoservizi sostitutivi.

Il titolare, prima di iniziarne l’utilizzazione, non è tenuto ad alcuna formalità. In corso di viaggio per consentire l’accertamento della sua identità deve essere munito di un valido documento di identificazione (1).

È consentita l’effettuazione di fermate intermedie. È consentito altresì il trasporto dei bagagli a mano, nei limiti e

alle condizioni previste dall’art. 4, § 4 delle presenti C.T.. È ammessa, in corso di utilizzazione, la sostituzione

dell’abbonamento con altro di classe superiore o dell’abbonamento unidirezionale con quello bidirezionale, dietro pagamento della differenza di prezzo. Il nuovo abbonamento avrà la medesima percorrenza e validità del precedente.

La richiesta di cambio di classe per singoli viaggi comporta il rilascio di un biglietto di cambio di classe dietro pagamento della differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni previsti per le due classi.

L’abbonato, in caso di utilizzazione di treni a prenotazione obbligatoria e gratuita, ha l’obbligo della prenotazione che viene effettuata gratuitamente per un viaggio di andata ed uno di ritorno al giorno, con possibilità di un cambio di prenotazione gratuito a viaggio. A tal fine viene munito di una apposita scheda, da compilare al momento dell’acquisto che deve esibire unitamente

(1) Per i ragazzi di età inferiore ai 15 anni tale documento può essere sostituito dal

certificato di nascita o da documentazione sostitutiva, ivi compresa autocertificazione resa dal genitore del minore, dalla quale si evinca l’identità del ragazzo.

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all’abbonamento. Ulteriori prenotazioni del posto comportano il pagamento della tassa di prenotazione. In caso di indisponibilità dei posti il viaggiatore non ha diritto ad alcun rimborso.

Il possessore di abbonamento IC diurno può viaggiare sui treni di categoria inferiore e sui treni IC notte, senza tuttavia aver titolo ad alcun rimborso.

Può inoltre viaggiare sui treni Eurostar Italia, per la medesima relazione e classe riportata sull’abbonamento, a condizione che provveda a corrispondere per ogni viaggio il diritto di ammissione il cui importo è stabilito in L. 4.000 sia per la prima che per la seconda classe.

Nei giorni in cui è prevista l’obbligatorietà della prenotazione l'abbonato è tenuto ad effettuarla. Può richiedere prima della partenza del treno il cambio della data e del treno da utilizzare con sostituzione del diritto di ammissione una sola volta, senza pagamento della tassa di prenotazione. Qualora l’abbonato acceda al treno ES* sprovvisto della prenotazione può richiedere l’assegnazione del posto, se disponibile, rivolgendosi prima della partenza al personale del treno e corrispondendo il diritto previsto dall’art. 10 per le emissioni e le altre operazioni in treno. Nel caso in cui abbia già effettuato un cambio data/treno o il treno prenotato sia già partito o non abbia provveduto ad avvisare preventivamente il personale del treno, deve corrispondere, oltre al diritto di cui all’art. 10, l’importo della tassa di prenotazione (L. 5.800). In caso di indisponibilità dei posti l’abbonato non ha diritto ad alcun rimborso.

§ 4. - Rimborsi. Dopo l'inizio della validità gli abbonamenti non sono

rimborsabili per causa dipendente da fatto proprio del viaggiatore. Nessun rimborso spetta al possessore in caso di viaggio in

classe inferiore a quella per la quale l'abbonamento sarebbe valevole per mancanza di posti disponibili od altro analogo motivo.

In caso di interruzione di linea inferiore a dieci giorni gli abbonamenti non sono rimborsabili. Nel caso invece di interruzioni di durata superiore, dietro riconsegna dell'abbonamento durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti trentesimi dell'importo pagato quanti sono i giorni interi di validità residua dell'abbonamento al momento della riconsegna.

§ 5. - Smarrimento, furto e distruzione degli abbonamenti. Non è ammesso in alcun caso il rimborso e la sostituzione

degli abbonamenti.

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§ 6. - Irregolarità. Si applica quanto previsto per le irregolarità degli

abbonamenti ordinari mensili dall’art. 42 delle presenti CT.

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CAPO XIII CARTA D'AMMISSIONE AI TRENI IC diurni

Art. 47. - Carta d'ammissione ai treni IC diurni.

Ai possessori di biglietti di abbonamento ordinario per percorrenze fino a 250 Km o di abbonamento regionale/provinciale per percorrenze fino a 350 Km, di cui ai precedenti Capi X e XI, che intendano utilizzare per tutto o parte del loro viaggio treni Intercity, treni Eurostar Italia, le FS rilasciano le seguenti tipologie di Carta di ammissione: A) Carta di ammissione ai treni Intercity diurni di prima e di seconda classe, che consente un numero illimitato di viaggi, in entrambe le direzioni, sulla relazione prescelta, ai prezzi della tariffa n. 23, serie A; B) Carta di ammissione unidirezionale ai treni IC diurni di prima e di seconda classe, che consente un numero illimitato di viaggi in una sola direzione della relazione prescelta, ai prezzi della tariffa n. 23/A/UNID.

Per determinate relazioni sono previsti per entrambe le tipologie di carta prezzi differenziati in relazione alle condizioni del mercato, indipendentemente dalla distanza percorsa. Tali prezzi sono riportati nel “Prontuario dei Prezzi” ed. FS.

Le Carte sono nominative ed incedibili, hanno validità mensile, e sono rilasciate per la stessa classe e con scadenza non successiva a quella dell'abbonamento ordinario o regionale/provinciale in possesso del viaggiatore.

Il rilascio viene effettuato dai punti vendita autorizzati su esibizione dell'abbonamento ordinario o regionale/provinciale.

È ammessa, in corso di utilizzazione, la sostituzione della Carta di ammissione con altra di classe superiore o della Carta unidirezionale con quella bidirezionale, dietro pagamento della differenza di prezzo. La nuova Carta di ammissione avrà la medesima validità della precedente.

Il titolare della Carta in caso di utilizzazione di treni a prenotazione obbligatoria e gratuita ha l’obbligo della prenotazione che viene effettuata gratuitamente per un viaggio di andata ed uno di ritorno al giorno, con possibilità di un cambio di prenotazione gratuito a viaggio. A tal fine viene munito di apposita scheda, da compilare al momento dell’acquisto che deve esibire unitamente alla Carta. Ulteriori prenotazioni del posto comportano il pagamento della tassa di prenotazione. In caso di indisponibilità dei posti il viaggiatore non ha diritto ad alcun rimborso. In caso di indisponibilità dei posti il viaggiatore non ha titolo ad alcun rimborso.

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Il possessore della Carta di Ammissione può viaggiare sui treni di categoria inferiore e sui treni IC notte, senza tuttavia ad aver diritto ad alcun rimborso.

Può inoltre viaggiare sui treni Eurostar Italia, per la medesima relazione e classe riportata sulla Carta, a condizione che provveda a corrispondere per ogni viaggio il diritto di ammissione il cui importo è stabilito in L. 4.000 sia per la prima che per la seconda classe.

Nei giorni in cui è prevista l’obbligatorietà della prenotazione l’abbonato è tenuto ad effettuarla. Può richiedere prima della partenza del treno il cambio della data e del treno da utilizzare con sostituzione del diritto di ammissione una sola volta, senza pagamento della tassa di prenotazione. Qualora l’abbonato acceda al treno ES* sprovvisto della prenotazione può richiedere l’assegnazione del posto, se disponibile, rivolgendosi prima della partenza al personale del treno e corrispondendo il diritto previsto dall’art. 10 per le emissioni e le altre operazioni in treno. Nel caso in cui abbia già effettuato un cambio data/treno o il treno prenotato sia già partito o non abbia provveduto ad avvisare preventivamente il personale del treno, deve corrispondere, oltre al diritto di cui all’art. 10, l’importo della tassa di prenotazione. In caso di indisponibilità di posti l’abbonato non ha diritto ad alcun rimborso.

Per quanto non previsto dal presente Capo valgono le norme del Capo XII relativo agli abbonamenti per treni IC diurni.

Art. 47 bis. - Abbonamento e Carta di ammissione unidirezionale per treni IC diurni/EC e per treni Eurostar

Italia. – (per memoria)

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CAPO XIV CARTA PRIMA

PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO DI PRIMA CLASSE

Art. 48. - Carta Prima

§ 1. - Generalità. Le FS rilasciano a chiunque ne faccia richiesta una Carta

nominativa, intestabile ad una sola persona, denominata "CARTA PRIMA", che dà diritto ad acquistare un numero illimitato di biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno di prima classe con la riduzione del 20% sui prezzi previsti per il treno utilizzato.

Non sono cumulabili altre riduzioni di prezzo, ivi comprese quelle per i ragazzi dai quattro ai dodici anni.

Sono a carico del titolare della Carta la tassa di prenotazione a pagamento nonché ogni altro servizio accessorio al viaggio (cuccette, VL, ristorazione, ecc).

§ 2. - Prezzo. Il prezzo della Carta è quello stabilito dalla tariffa n. 15.

§ 3. - Distribuzione. - Rilascio della Carta. La Carta è distribuita dalle biglietterie FS e dalle agenzie a ciò

autorizzate ed è rilasciata a vista, dietro presentazione di un documento di identificazione riconosciuto valido dalle FS.

§ 4. - Validità. La Carta vale un anno dalla data del rilascio. Ai biglietti a riduzione emessi in appoggio alla Carta si

applicano le norme sulla convalida e la validità di cui all’art.22 delle presenti CT. La validità dei biglietti stessi deve iniziare non oltre la data di scadenza delle Carta.

§ 5. - Obblighi e diritti del titolare. Per l’uso dei biglietti acquistati in base alla Carta è prescritta

la presentazione della stessa unitamente ad uno dei documenti di identificazione riconosciuti validi dalle FS.

§ 6. - Rimborso. La Carta dopo l’inizio di validità non è rimborsabile. Per le richieste di rimborso avanzate prima che abbia inizio la

validità, si applica, ai fini della trattenuta, quanto previo dall'art. 12 § 3 delle presenti CT.

§ 7. - Smarrimento, furto e distruzione della Carta. Non è ammesso in alcun caso il rimborso e la sostituzione

della stessa.

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Su domanda dell’interessato e a condizione che questi ne dia immediato avviso presentando idonea documentazione probatoria(1), è ammesso il rilascio di una nuova Carta con le medesime caratteristiche e la medesima decorrenza della prima, previo pagamento, a titolo di rimborso spese, di un diritto fisso di lire 10.000.

§ 8 - Irregolarità. Per le irregolarità relative sia alla Carta sia ai biglietti a

prezzo scontato emessi in appoggio alla Carta stessa valgono le disposizioni di cui all'art. 9 delle presenti CT.

(1) L’interessato dovrà allegare alla richiesta di duplicato della Carta, nel caso di

furto o smarrimento, denuncia all’Autorità di polizia e nel caso di distruzione o di deterioramento, fotocopia della Carta resa conforme all’originale.

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CAPO XV CARTA CLUB EUROSTAR PER L’ACQUISTO DI

BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO DI PRIMA CLASSE

Art. 49. – Carta Club Eurostar.

§ 1. – Generalità. Le FS rilasciano a chiunque ne faccia richiesta una carta

nominativa intestabile ad una sola persona, denominata Carta Club Eurostar, che dà titolo all’acquisto di un numero illimitato di biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno di prima classe con la riduzione del 20% sui prezzi previsti per il treno utilizzato. Non sono cumulabili altre riduzioni di prezzo, ivi comprese quelle per ragazzi dai quattro ai dodici anni.

Sono a carico del titolare della Carta la tassa di prenotazione a pagamento nonché ogni altro servizio accessorio al viaggio (cuccette, VL, ristorazione, ecc.).

La Carta è di due tipologie: a) con validità di sei mesi al prezzo di Lire 80.000; b) con validità di in anno al prezzo di Lire 150.000.

La Carta è valida fino all’ultimo giorno del mese di scadenza. § 2. – Servizi accessori.

La Carta dà inotre titolo a: a) usufruire dei servizi gratuiti ed a pagamento offerti dal circuito

Club Eurostar; b) usufruire delle agevolazioni, di volta in volta, concordate con

vari partners esterni; c) partecipare al programma di fidelizzazione “Formula Treno”.

§ 3. – Distribuzione. La Carta Club Eurostar è acquistabile, oltre che all’interno dei

Club Eurostar, presso le biglietterie o le agenzie di viaggio abilitate.

§ 4. – Norme applicabili. Alla Carta Club Eurostar e ai biglietti a riduzione emessi in

appoggio alla Carta stessa si applicano le medesime norme di cui al precedente Capo XIV.

§ 5. – Carte Promozionali. Le FS possono prevedere particolari Carte Club Eurostar di

tipo promozionale che consentono l’accesso al circuito Club Eurostar, ma non danno titolo alle riduzioni tariffarie previste dal presente Capo.

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Art. 50. - (per memoria)

Art. 51. - (per memoria)

Art. 52. - (per memoria)

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CAPO XV BIS TARIFFA PER BIGLIETTI CHILOMETRICI

Art. 53. - Limiti di applicazione. - Prezzi.

Le FS rilasciano biglietti chilometrici nominativi ai prezzi della Tariffa n. 25. I biglietti stessi sono intestati fino ad un massimo di cinque persone.

I biglietti chilometrici possono non essere valevoli in ambito regionale/provinciale e/o per utilizzare determinate categorie di treni che risultano riportate nell’Orario Ufficiale.

Detti biglietti danno diritto al possessore di effettuare singoli viaggi fino ad un massimo di 20, per una percorrenza complessiva di 3.000 Km. La facilitazione prevista dall'art. 7 per i ragazzi si applica ai singoli viaggi, ma non al prezzo del biglietto chilometrico.

Art. 54. - Periodo di utilizzazione e validità.

I biglietti chilometrici sono rilasciati a vista dalle stazioni ed agenzie autorizzate e possono essere utilizzati entro due mesi dal giorno di emissione, questo compreso.

Prima di iniziare il viaggio il possessore del biglietto chilometrico deve, relativamente al singolo tagliando, compilare la casella "itinerario", farla completare con il calcolo dei chilometri dalla biglietteria FS o agenzia e provvedere a convalidare il tagliando mediante le apposite macchine obliteratrici, secondo le norme stabilite per il biglietto di corsa semplice. La convalida potrà essere richiesta, contestualmente al calcolo dei chilometri, anche alla biglietteria o agenzia di viaggio.

Qualora tali operazioni vengano richieste al personale del treno prima della partenza è dovuto il pagamento dell’importo previsto dall’art. 10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

Nel caso di mancanza o inagibilità delle obliteratrici l'apposizione dell'ora di inizio di validità del singolo tagliando può essere richiesto rivolgendosi alla biglietteria o al personale del treno prima della partenza senza pagamento del diritto di esazione.

La validità per ogni singolo viaggio è quella prevista dall'art. 22, § 4 per i viaggi di corsa semplice.

La convalida dei singoli tagliandi deve essere effettuata in ogni caso non oltre la scadenza del periodo di utilizzazione previsto.

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Art. 55. - Formalità di utilizzo.

Il possessore del biglietto, prima di iniziare il viaggio, deve indicare, nella casella itinerario del tagliando da utilizzare i nomi delle stazioni di inizio e destinazione, il numero delle persone viaggianti, nonché l'itinerario, quando non trattasi della via più breve.

A cura della stazione, dell'agenzia o del personale del treno a cui ne venga fatta richiesta sono esposte le seguenti indicazioni: - distanza chilometrica, tenuto anche conto del numero delle persone; - totale chilometri, risultante dalla somma dei chilometri utilizzati più quelli del percorso richiesto; - apposizione dell'ora di inizio di validità.

Qualora il chilometraggio richiesto risulti superiore alla rimanenza di chilometri da utilizzare, l'eccedenza di percorso, limitatamente ad una persona, è tassata in base alla riduzione del 15% sulla tariffa ordinaria n. 1/Nazionale o n. 39.

Il cambio di classe è consentito verso il pagamento della differenza di prezzo tra le due classi a prezzo intero.

Ai fini delle fermate intermedie di ciascun viaggio valgono le norme di cui all'art. 22, § 4.

Art. 56. - Utilizzazione del biglietto da parte di più persone.

È ammesso il viaggio contemporaneo di più persone fino al massimo consentito di 5, purché in gruppo e per il medesimo itinerario. In tal caso il chilometraggio è conteggiato tante volte quante sono le persone viaggianti. Per i ragazzi la percorrenza del viaggio è conteggiata per metà, con l'eventuale arrotondamento al chilometro superiore.

Art. 57. - Viaggi in treni di categoria superiore.

Nel caso di viaggi effettuati con treni Intercity diurni, IC notte, Eurocity per il percorso nazionale ed Eurostar Italia il possessore di biglietto chilometrico dovrà corrispondere il cambio servizio pari rispettivamente alla differenza tra i prezzi interi della tariffa ordinaria n. 1/Espressi ed i prezzi interi per treni IC, ICN ed Eurostar Italia.

Art. 58. - Irregolarità.

Se il viaggiatore è trovato in classe superiore a quella per cui il biglietto è valido, è dovuto il pagamento della differenza di prezzo tra le due classi a prezzo intero più una soprattassa di lire 15.000.

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Se il viaggiatore è trovato in treno con biglietto sprovvisto del calcolo del chilometraggio apposto dalla biglietteria e/o della convalida viene regolarizzato a norma dell’art. 9, § 6.1.

Art. 59. - Rimborsi.

Il rimborso per totale o parziale inutilizzazione è ammesso purché la richiesta venga fatta entro due mesi dalla data di emissione.

Nel caso di rimborso parziale i viaggi effettuati sono regolarizzati a tariffa ordinaria.

In entrambi i casi si applica la trattenuta di cui all’art. 12, § 3.

Art. 60. – Norme particolari.

Le FS hanno facoltà di stabilire condizioni e prezzi particolari per i biglietti emessi all’estero.

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CAPO XV ter CARTE PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

Art. 60 bis.

§ 1. - Generalità. Alle persone che abbiano compiuto i 60 anni di età, le FS

rilasciano una carta nominativa, denominata "Carta d'Argento", che dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno, con la riduzione del 20% sia in prima che in seconda classe sui prezzi previsti per il treno utilizzato.

Detta Carta ha la validità di un anno dalla data del rilascio. Sono a carico del titolare della Carta la tassa di prenotazione a

pagamento nonché ogni altro servizio accessorio al viaggio (cuccette, VL, ristorazione, ecc,).

§ 2. - Prezzo. Il prezzo della Carta è quello stabilito dalla tariffa n. 26.

§ 3. - Richiesta delle Carte. Le Carte vengono rilasciate a vista su presentazione di uno dei

documenti di identificazione indicati all'art. 5, § 8. § 4. - Limitazioni

Le FS, in relazione alle condizioni dell'esercizio ferroviario, hanno facoltà di non consentire la utilizzazione dei biglietti rilasciati in appoggio a dette Carte, in determinati giorni o periodi indicati nell'Orario Ufficiale.

Le Carte possono non essere valevoli per acquistare biglietti a tariffa regionale/provinciale e/o per utilizzare determinate categorie di treni che risultano riportare nell’Orario Ufficiale.

§ 5. - Cambio di classe. Il viaggiatore munito del biglietto a riduzione può chiedere il

passaggio alla classe superiore, verso il pagamento della differenza fra i prezzi delle due classi, a norma dell'art.8, § 1, primo alinea.

§ 6. - Obblighi e diritti del titolare. Per l'uso dei biglietti acquistati in base alla Carta è prescritta

la presentazione della stessa unitamente ad uno dei documenti di identificazione di cui al precedente § 3.

La validità dei biglietti stessi deve iniziare non oltre la data di scadenza della Carta.

§ 7. - Irregolarità. Il viaggiatore che non sia in grado di esibire al personale, in

appoggio al biglietto a riduzione, la Carta o che ne presenti una scaduta di validità viene regolarizzato a norma dell'art. 9, § 3, secondo alinea.

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La predetta regolarizzazione non ha luogo quando l'inizio di validità del biglietto acquistato non è successivo alla scadenza di validità della Carta.

§ 8. - Rimborsi e sostituzione in caso di smarrimento, furto e

distruzione della Carta. Non è ammesso in alcun caso il rimborso della Carta. In caso di smarrimento, furto e distruzione della Carta, su

domanda dell'interessato e a condizione che questi ne dia immediato avviso, presentando idonea documentazione probatoria(1), è ammesso il rilascio di una Carta con le medesime caratteristiche e la medesima decorrenza della prima, previo pagamento, a titolo di rimborso spese, di un diritto fisso di lire 10.000.

(1) L'interessato dovrà allegare alla richiesta di duplicato della Carta denuncia di

furto o smarrimento all'autorità di polizia a secondo del caso, fotocopia della Carta resa conforme all'originale nel caso di distruzione o deterioramento della Carta.

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CAPO XV quater (Per memoria)

Art. 60 ter. - (Per memoria)

CAPO XV quinquies CARTE PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO

RIDOTTO A FAVORE DEI GIOVANI

Art. 60. quater

§ 1. - Generalità. Ai giovani, dal dodicesimo anno di età e fino al compimento

del ventiseiesimo, le FS rilasciano una Carta nominativa, denominata "Carta Verde", che dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno con la riduzione del 20% sia in prima che in seconda classe sui prezzi previsti per il treno utilizzato. Dette carte hanno la validità di un anno dalla data del rilascio.

Sono a carico del titolare della Carta la tassa di prenotazione a pagamento nonché ogni altro servizio accessorio al viaggio (cuccette, VL, ristorazione, ecc,).

§ 2. - Prezzo. Il prezzo della Carta è stabilito dalla tariffa n. 28.

§ 3. - Richiesta della Carta. La Carta viene rilasciata a vista su presentazione di un

documento di riconoscimento. § 4. - Limitazioni.

Le FS hanno facoltà di stabilire, in relazione alle condizioni dell'esercizio ferroviario o per ragioni di carattere commerciale, limitazioni nell'utilizzazione dei biglietti rilasciati in appoggio a detta Carta, in determinati giorni o periodi dell'anno, indicati nell'Orario Ufficiale.

Le Carte possono non essere valevoli per acquistare biglietti a tariffa regionale/provinciale e/o per utilizzare determinate categorie di treni che risultano riportare nell’Orario Ufficiale.

§ 5. - Cambio di classe. Il viaggiatore, munito di biglietto a riduzione, rilasciato in

appoggio a detta Carta, può chiedere il passaggio alla classe superiore, dietro pagamento della differenza fra i prezzi delle due classi, a norma dell'art. 8, § 1, primo alinea.

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§ 6. - Obblighi e diritti del titolare. Per l'acquisto e per la utilizzazione dei biglietti, acquistati in

base alla Carta, è prescritta la presentazione della stessa, unitamente ad uno dei documenti di identificazione, di cui al precedente art. 5, § 8.

La validità dei biglietti deve iniziare non oltre la data di scadenza della Carta stessa.

§ 7. - Irregolarità ed abusi. Il viaggiatore, che non sia in grado di esibire al personale, in

appoggio al biglietto a riduzione, la Carta o che ne presenti una scaduta di validità, viene regolarizzato a norma dell'art. 9, § 3, secondo alinea. La predetta regolarizzazione non ha luogo quando l'inizio della validità del biglietto non è successivo alla scadenza di validità della Carta.

Nel caso in cui il viaggiatore presenti una Carta alterata, contraffatta, o della quale non sia titolare, viene regolarizzato a norma dell'art. 9, § 8, primo alinea.

§ 8. - Rimborsi e sostituzione in caso di smarrimento, furto e distruzione della Carta.

Non è ammesso in alcun caso il rimborso della Carta. In caso di smarrimento, furto e distruzione della Carta, su

domanda dell'interessato e a condizione che questi ne dia immediato avviso, presentando idonea documentazione probatoria (1), è ammesso il rilascio di una nuova Carta con le medesime caratteristiche e la medesima decorrenza della prima, previo pagamento, a titolo di rimborso spese, di un diritto fisso di lire 10.000.

(1) L’interessato dovrà allegare alla richiesta di duplicato della Carta denuncia di

furto o smarrimento all'autorità di polizia a secondo del caso, fotocopia della Carta resa conforme all'originale nel caso di distruzione o deterioramento della Carta.

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CAPO XVI Tariffe per linee in particolari condizioni di esercizio

Art. 61. - (Per memoria)

Art. 62. - (Per memoria)

Art. 63. - (Per memoria)

Art. 64. - (Per memoria)

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CAPO XVII

Art. 65. - Autoservizi viaggiatori.

§ 1. - Generalità. Le FS possono effettuare: autoservizi integrativi di collegamento fra due o più stazioni,

con orari che assicurano la coincidenza con treni aventi fermata in dette stazioni. Su tali servizi non sono ammessi viaggiatori in piedi.

autoservizi in sostituzione di servizi ferroviari per le linee o tratti di linee nel caso in cui l'esercizio ferroviario sia rimasto interrotto o sospeso oppure lo stesso sia divenuto economicamente non conveniente o una intensificazione del servizio ferroviario risulti tecnicamente irrealizzabile;

servizi automobilistici integrativi che servono una zona sprovvista di ferrovia e che hanno in comune con la rete FS un solo capolinea;

Non sono comprese nei servizi indicati in precedenza le autocorse effettuate sulla base di accordi di integrazione tariffaria con altri vettori, per le quali sono applicabili i prezzi e le condizioni di utilizzazione previsti dai singoli accordi.

§ 2. - Utilizzazione dei servizi. Sugli autoservizi di cui al § 1 si esplica servizio di sola 2a

classe e possono accedere i viaggiatori muniti di qualsiasi tipo di biglietto ferroviario a prezzo competente, compresi quelli gratuiti.

In particolare, sugli autoservizi indicati alla lettera a) del § 1 l’accesso è subordinato al possesso del biglietto di viaggio a prezzo competente; a bordo degli autobus vengono rilasciati unicamente biglietti di corsa semplice di 2ª classe alle tariffe ordinarie n. 1 o n. 39 per relazioni comprese nella percorrenza dell’autolinea per i soli viaggiatori in partenza da impianti disabilitati o impresenziati.

Per l’utilizzazione dei biglietti valgono le norme dei precedenti art. 22 e 23.

L’accesso delle comitive è subordinato alla preventiva autorizzazione che deve essere richiesta, con un anticipo di almeno tre giorni sulla data di effettuazione del viaggio, alla Direzione Regionale/Provinciale Trasporto Locale di giurisdizione.

§ 3. - Prezzi. Sugli autoservizi di cui al precedente § 1 si applicano, per il

trasporto delle persone e dei bagagli, i prezzi in vigore sulle FS. Tuttavia, in relazione alle particolari esigenze di ogni singola

linea, le FS hanno facoltà di escludere determinati prezzi.

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Ai trasporti in questione si applicano le riduzioni per ragazzi da 4 a 12 anni di cui all'art. 7. Ad eccezione dei biglietti rilasciati a bordo degli autobus indicati alla lettera a) del § 1.

§ 4. - Distanze. Per gli autoservizi integrativi di collegamento e per quelli

sostitutivi di servizi ferroviari i prezzi di trasporto vengono calcolati in base alle distanze chilometriche risultanti dal Prontuario Ufficiale delle distanze polimetriche FS - “Viaggiatori”.

Per i servizi automobilistici integrativi, di cui alla lettera c) del § 1, i prezzi sono calcolati sulle distanze stradali.

§ 5. - Emissione dei biglietti. I biglietti vengono rilasciati dalle stazioni, agenzie di viaggio

e altri punti di vendita autorizzati. § 6. - Bagagli.

Ciascun viaggiatore può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti dello spazio ordinariamente messo a sua disposizione.

§ 7. - Rimborsi. Si applica quanto previsto al precedente art. 12.

§ 8. - Irregolarità. Il viaggiatore che in corso di viaggio è trovato sprovvisto di

biglietto, o con biglietto scaduto di validità o non convalidato, viene regolarizzato a norma del precedente art. 9.

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CAPO XVIII TRASPORTO METROPOLITANO E LOCALE

Art. 66. - Generalità

Per i viaggi in ambito di aree metropolitane e urbane le FS possono istituire offerte mirate con applicazione delle seguenti tipologie di tariffe:

- tariffe del gruppo 14 per i servizi metropolitani FS; - tariffe del gruppo 41 per i servizi integrati con altri vettori.

Art. 66 bis. - Tariffe del gruppo 14

Ai servizi metropolitani sui percorsi tra stazioni comprese nella tratta Napoli Gianturco (compresa) / Pozzuoli Solfatara / Villa Literno (compresa), si applicano i prezzi e le condizioni della tariffa n. 14/NA.

Ai servizi metropolitani sulle tratte di linea comprese fra le stazioni del centro urbano di Roma e quelle di:

Cesano di Roma della linea Roma - Viterbo Monterotondo - Mentana della linea Roma - Orte Lunghezza della linea Roma - Pescara Ciampino della linea Roma - Caserta Pomezia - S. Palomba della linea Roma - Nettuno Ponte Galeria della linea Roma - Fiumicino Maccarese - Fregene della linea Roma - Grosseto

si applicano i prezzi e le condizioni della tariffa n. 14/RM ad eccezione dei percorsi che interessano due stazioni situate nell'ambito del territorio del Comune di Roma per i quali si applicano i prezzi della tariffa n. 41/8/A a condizione che il percorso impegnato ricada interamente all'interno del Comune di Roma.

Ai servizi metropolitani di 2ª classe sulle tratte di linea comprese fra le stazioni di Palermo Brancaccio, Palermo C - Palermo Notarbartolo - Tommaso Natale e Palermo Notarbartolo - Giachery, dell'area urbana della città di Palermo, si applicano i prezzi e le condizioni della tariffa n. 14/PA.

Ai servizi metropolitani, sulle tratte di linea comprese fra le stazioni di Venezia S.L. - Venezia P. Marghera - Venezia Mestre - Venezia Carpenedo - Venezia Asseggiano, si applicano i prezzi e le condizioni della tariffa n. 14/VE.

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Ai servizi metropolitani, sulla linea Enziteto - Catino - Bari Centrale - Bari Torre a Mare - Modugno Città, si applicano i prezzi e le condizioni della tariffa n. 14/BA.

Per l'utilizzo dei treni che espletano servizio metropolitano possono essere rilasciati sia biglietti di 2ª classe per una sola corsa che di abbonamento, le cui caratteristiche di validità e di utilizzazione sono indicate nelle singole tariffe.

Laddove particolari situazioni locali lo richiedessero, potranno essere istituite tipologie di biglietti con caratteristiche diverse da quelle suindicate, le cui norme di utilizzazione verranno riportate nelle singole tariffe. Queste ultime possono anche prevedere l'ammissione a titolo gratuito di viaggiatori in possesso di particolari tipologie di biglietti.

I possessori di abbonamenti e di biglietti di c.s. a tariffa n. 14 per accedere ai treni classificati IC diurni/EC per il percorso nazionale e ICN devono munirsi della Carta di Ammissione o del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi della tariffa ordinaria n. 1/Espressi ed i prezzi interi per treni IC/EC o per treni ICN.

I biglietti e gli abbonamenti rilasciati in base alle presenti tariffe non sono cumulabili con altre tipologie di recapiti di viaggio, a qualunque tariffa rilasciati.

Art. 67. – (per memoria)

Art. 68. – (per memoria)

Art. 68 bis. – (per memoria)

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Art. 69. - Tariffe integrate

§ 1. - Foggia - Manfredonia. Sulla tratta Foggia - Manfredonia è in vigore il sistema

tariffario integrato di trasporto tra le FS, ATAF e SITA S.p.A. Il sistema prevede il rilascio di biglietto e di abbonamenti di

tipo integrato validi per viaggiare sulla tratta utilizzando i servizi indicati nell'Orario Ufficiale delle FS.

Al servizio integrato si applicano i prezzi della tariffa n. 41/14/A.

§ 2. - Comune di Napoli. Nell'area coincidente con il territorio del Comune di Napoli è

in vigore il sistema tariffario integrato di trasporto tra FS, Circumvesuviana, Metropolitana Collinare di Napoli, SEPSA, ANM, Funicolare di Mergellina, CPT.

Il sistema prevede il rilascio di biglietti integrati validi per viaggiare sulle linee di seguito specificate:

FS - linea Napoli S.Giovanni Barra - Napoli C./P.zza Garibaldi;

- linea Napoli Gianturco - Bagnoli Agnano Terme. CIRCUMVESUVIANA - da Napoli C.so Garibaldi a :

- Barra/S.Maria del Pozzo ; - Ponticelli ; - Poggioreale. METROPOLITANA COLLINARE DI NAPOLI : Da P.zza

Vanvitelli a Piscinola - Secondigliano. SEPSA - Cumana: da Montesanto a Terme; - Circumflegrea: da Montesento a Pianura. FUNICOLARI ANM. FUNICOLARE DI MERGELLINA. Tutti i servizi di autobus, filobus e tram nell'abito urbano di

Napoli, comprese le tratte urbane di linee extraurbane delle Aziende consorziate ANM, Circumvesuviana, CPT e SEPSA.

Al servizio integrato si applicano i prezzi e le condizioni della tariffa n. 41/5/A.

§ 3. - Comune di Roma.

Nell'ambito del territorio del Comune di Roma è in vigore il sistema tariffario integrato di trasporto tra FS, ATAC e CO.TRA.L.

Il sistema prevede il rilascio di biglietto integrato a tempo (B.I.T.).

Al biglietto si applicano i prezzi e le condizioni della tariffa n. 41/8/A.

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§ 4. - Comune di Genova. Nell’area coincidente con il territorio del Comune di Genova è

in vigore il sistema tariffario integrato tra FS e AMT. Il sistema prevede il rilascio di biglietti integrati validi per

viaggiare sulle linee di seguito specificate : FS - linea Genova Vesima - Genova Nervi ;

linea Genova Sampierdarena - Genova Pontedecimo ; linea Genova Sampierdarena - Genova Acquasanta.

AMT - tutte le linee urbane; metropolitana; funicolari e ascensori. Al servizio integrato si applicano i prezzi e le condizioni della

tariffa n. 41/9/A. § 5. - Comune di Palermo.

Nell'area coincidente con il territorio del Comunedi Palermo è in vigore il sistema tariffario integrato tra FS e A.M.A.T..

Il sistema prevede il rilascio di biglietti integrati validi per viaggiare sulle linee di seguito indicate:

FS - Palermo Brancaccio - Palermo Centrale - Palermo Notarbartolo Tommaso Natale; Palermo Notarbartolo - Giachery. A.M.A.T. - Tutte le linee urbane.

Sui mezzi FS l'accesso è consentito, nella sola seconda classe dei treni per i quali non siano previste esclusioni o limitazioni nell'Orario Ufficiale. L'accesso ai treni IC, ICN ed ES* è subordinato al pagamento del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi della tariffa ordinaria n. 1/Espressi ed i prezzi interi per treni IC, ICN o ES*.

Al servizio si applicano i prezzi della tariffa n. 41/16/A.

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§ 6. - Comune di Torino Nel territorio coincidente con l’area metropolitana di Torino e

nelle estensioni di seguito indicate è in vigore il sistema tariffario integrato tra FS, SATTI ed ATM.

AREA METROPOLITANA TORINESE Il sistema tariffario prevede il rilascio di abbonamenti che

consentono di utilizzare indifferentemente i servizi FS, SATTI (ferroviari ed automobilistici extraurbani), e ATM (urbani e suburbani).

Le tratte FS comprese nell’area sono delimitate dalle seguenti stazioni :

Caluso della linea Torino – Aosta Torrazza Piemonte della linea Torino – Milano Crescentino della linea Torino – Chivasso –

Casale M. Collonato della linea Torino - Chivasso - Asti Villafranca - Cantarana della linea Torino – Trofarello - Asti Racconigi della linea Torino – Fossano Sommariva del Bosco della linea Torino – Carmagnola –

Bra Pinerolo della linea Torino - Torre Pellice Cercenasco della linea Torino – Airasca –

Saluzzo S. Antonino Vaie della linea Torino – Bardonecchia

L’area metropolitana viene suddivisa in zone:

- Zona centrale, contraddistinta con la lettera U, coincidente con i confini del Comune di Torino;

- Zona suburbana, contraddistinta con la lettera A; - 16 zone situate in corone concentriche e contraddistinte con

le lettere alfabetiche B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. I prezzi sono determinati in base al numero di zone interessate

allo spostamento. L’area urbana di Torino vale per due zone tariffarie.

b) SISTEMA INTEGRATO ESTESO. Il sistema tariffario integrato è esteso anche alle linee

ferroviarie ed automobilistiche che si diramano dall’area metropolitana integrata per relazione aventi come origine una località al di fuori dell’area metropolitana stessa e come destinazione una località dell’area metropolitana compresa entro le seguenti stazioni “Porta”: Pinerolo, Cercenasco, Racconigi,

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Sommariva del Bosco, Villafranca - Cantarana, Crescentino, Torrazza Piemonte, Rodallo, S. Ambrogio, o viceversa.

In particolare, sulle FS l’integrazione tariffaria è prevista per viaggi aventi origine in una qualsiasi stazione compresa nelle sottoelencate tratte e destinazioni in una località oltre la stazione “porta” della tratta medesima e situata all’interno dell’area metropolitana, o viceversa:

- da Ivrea (compresa) a Candia (compresa) con destinazione oltre Rodallo;

- da Novara (compresa) a Saluggia (compresa) con destinazione oltre Torrazza Piemonte;

- da Casale Monferrato (compresa) a S. Silvestro (compresa) con destinazione oltre Crescentino;

- da Alessandria (compresa) a Baldighieri - Tigliole (compresa) con destinazione oltre Villafranca - Cantarana;

- da Alba (compresa) a Cavallermaggiore (compresa) con destinazione oltre Racconigi;

- da Roccavione (compresa) a Cavallermaggiore (compresa), via Saluzzo, con destinazione oltre Racconigi;

- da Lagnasco/Saluzzo (compresa) a Vigone (compresa) con destinazione oltre Cercenasco;

- da Torre Pellice (compresa) a Bricherasio (compresa) con destinazione oltre Pinerolo;

- da Chiomonte/Susa (compresa) a Borgone (compresa) con destinazione oltre S. Ambrogio.

Sulle linee FS gli abbonamenti integrati, sia quelli validi nell’area metropolitana torinese, sia quelli validi ne sistema integrato esteso, consentono l’accesso alla sola seconda classe dei treni per i quali non siano previste esclusioni o limitazioni nell’orario ufficiale. L’utilizzazione dei treni classificati IC ed EC per il percorso nazionale comporta il pagamento della Carta di ammissione per treni IC o, se trattasi di singolo viaggio, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi della tariffa ordinaria n. 1/Espressi ed i prezzi interi per treni IC o ICN.

Il possessore di due abbonamenti in base alla presente tariffa ed aventi percorsi tra loro consecutivi non può utilizzare treni non aventi fermata d’orario nella stazione di collegamento tra i due abbonamenti : Analogamente non è consentito il cumulo delle percorrenze con abbonamenti rilasciati in base alle tariffe n. 40/13/PIEMONTE, 21/A, 21/A/ter e con qualsiasi tipologia di biglietto di C.S. e di A.R. a qualunque tariffa rilasciato.

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Al servizio si applicano i prezzi e le condizioni della tariffa n. 41/13/PIEMONTE.

Non trova applicazione la riduzione per i viaggi dei ragazzi dai 4 ai 12 anni di cui all’art. 7.

§ 7. - Comune di Milano. Per viaggi fra due stazioni situate nel territorio del Comune di

Milano è in vigore il sistema tariffario integrato tra FS, F.N.M.E. e ATM.

È previsto il rilascio di biglietti e di abbonamenti validi per viaggiare su tutti i mezzi dei vettori partecipanti all’accordo.

Ai biglietti si applicano i prezzi e le condizioni della tariffa n.41/10/A.

Art. 70. - Viaggi da e per Fiumicino Aeroporto.

§ 1. - Generalità. Il servizio è articolato in due collegamenti: a) diretto, senza fermate intermedie, sulla relazione Roma

Termini – Fiumicino Aeroporto. b) di tipo metropolitano, sulla relazione Fara Sabina

Montelibretti - Fiumicino Aeroporto. § 1 bis. - Condizioni di ammissione.

1 - Servizio Roma Termini - Fiumicino Aeroporto o viceversa. Per accedere al servizio il viaggiatore deve essere in possesso

di una delle tipologie di titoli di viaggio indicate ai seguenti punti: a) biglietto di corsa semplice per la relazione Roma Termini - Fiumicino Aeroporto o viceversa; il prezzo del biglietto è quello stabilito dalla tariffa n. 1 TER serie A. Il biglietto deve essere convalidato a mezzo macchina obliteratrice prima di accedere al treno. Le FS possono consentire l’accesso a titolo gratuito a determinate categorie di persone. c) carnet di biglietti a prezzo globale valido per 7 viaggi. Il carnet non ha vincoli temporali di utilizzazione e deve essere convalidato prima dell’effettuazione di ogni viaggio; è impersonale e può essere utilizzato anche cumulativamente da più persone mediante la contemporanea effettuazione di tante convalide quante sono le persone viaggianti. Il prezzo del carnet è stabilito dalla tariffa n. 1 TER serie B. Il carnet non è rimborsabile per mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore.

La validità del biglietto indicato al punto a) e di ciascun viaggio effettuato con il carnet di cui al punto b) è di 90’ decorrenti dalla convalida. Tali biglietti consentono di utilizzare anche i treni del servizio Fara Sabina Montelibretti – Fiumicino Aeroporto,

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limitatamente alla tratta Monterotondo Mentana – Fiumicino Aeroporto, con possibilità di effettuare fermate intermedie.

Ambedue le tipologie di biglietti non ammettono riduzioni di qualsiasi tipo, compresa quella per i viaggi dei ragazzi di età compresa fra i 4 anni e i 12 anni non compiuti; i ragazzi fino ai 12 anni non compiuti sono trasportati gratuitamente se in accompagnamento di persona pagante ed in ragione di un ragazzo a persona.

2 - Servizio Fara Sabina Montelibretti - Fiumicino Aeroporto

o viceversa. Per accedere al servizio il viaggiatore deve essere in possesso

di un biglietto di corsa semplice o di un abbonamento mensile al supplemento speciale a tariffa n. 1 TER, serie C, per la relazione Roma - Fiumicino Aeroporto o viceversa. Ai viaggiatori è consentito iniziare o terminare il viaggio in una qualsiasi delle stazioni metropolitano di Roma. I viaggiatori in partenza da Ponte Galeria devono essere in possesso di biglietto a prezzo competente e di supplemento speciale per viaggi di corsa semplice a tariffa n. 1 TER, serie C, o di abbonamento a tariffa n. 40/8/LAZIO.

Il biglietto per viaggi di corsa semplice deve essere in ogni caso convalidato prima di accedere al treno ed ha validità di 90’ decorrenti dalla convalida; nel caso di soluzioni di viaggio che comportino l’emissione di più biglietti, il biglietto per Fiumicino può essere all’atto della partenza dalla stazione di origine del viaggio ed, in questo caso, acquista la validità relativa al chilometraggio complessivo. L’abbonamento mensile al supplemento speciale viene emesso esclusivamente in appoggio a un abbonamento nella cui percorrenza sia compresa la tratta in esame. I viaggiatori in possesso di abbonamento integrato a zone della Regione Lazio, di cui alle tariffe n. 40/8/A, C, D, E, F, G, H, I, L e M, valevole per Fiumicino Aeroporto sono esentati dal pagamento del supplemento speciale.

È consentita l’effettuazione di fermate intermedie. Oltre alle categorie indicate, possono essere esentati dal

pagamento del supplemento speciale i possessori di altre tipologie di biglietti.

§ 2. - Viaggi dei ragazzi. Ai supplementi speciali di cui alla tariffa n. 1 ter non si

applica la riduzione per ragazzi prevista dall'art. 7 delle presenti CT.

§ 3. - Irregolarità. - Servizio Fara Sabina Montelibretti - Fiumicino Aeroporto.

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Il viaggiatore che in corso di viaggio o all'arrivo viene trovato sprovvisto di biglietto e/o di supplemento speciale, quando previsto, o con gli stessi scaduti di validità o non convalidati, e non abbia provveduto ad avvisare il personale del treno, viene regolarizzato nel modo seguente:

- se la stazione di partenza o di destinazione appartiene al servizio metropolitano di Roma (tariffa n. 14/RM),con esclusione di Ponte Galeria, è assoggettato al pagamento di un biglietto per una sola corsa a tariffa n. 14/RM valido per spostamenti che interessano due zone, dell’eventuale supplemento speciale di cui alla tariffa n. 1 ter, di una soprattassa di lire 30.000, oltre l’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno, negli altri casi si applica quanto previsto dall'art. 9 C.T..

Qualora risultasse sprovvisto del solo supplemento speciale, la soprattassa è di lire 15.000.

- Servizio Roma Termini - Fiumicino Aeroporto. Si applica quanto previsto all'art. 9 delle C T.

Art. 70 bis. - Linea Firenze S.M.N. - Pisa Aeroporto

Per i viaggi diretti sulla linea Firenze S.M.N. - Pisa Aeroporto, le FS possono stabilire particolari prezzi e condizioni di utilizzazione dei servizi per i viaggiatori in provenienza e in destinazione all'aeroporto.

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BIGLIETTI A FASCE CHILOMETRICHE

Art. 71. - Viaggi di corsa semplice.

§ 1. - Limiti di applicazione. Per l’effettuazione di viaggi su treni Espressi, Interregionali,

Diretti, Regionali le FS possono rilasciare biglietti di 1ª e di 2ª classe a fasce chilometriche con applicazione dei prezzi delle tariffe ordinarie n. 1 previste a seconda del treno utilizzato o delle tariffe del gruppo n. 39.

Per tali biglietti la percorrenza è suddivisa di 10 in 10 chilometri se rilasciati alle tariffe ordinarie n.1/Espressi o n.1/Regionale o n.1/Nazionale e, in base al chilometraggio degli scaglioni chilometrici delle singole tariffe n. 39, per quelli utilizzabili in ambito regionale/provinciale. I biglietti vengono rilasciati in tagli di percorrenza fino a 100 km per quanto attiene quelli alle tariffe ordinarie n.1/Espressi, n.1/Regionale o n.1/Nazionale ed in tagli di percorrenze diverse, che possono essere anche superiori a 100 km, per quelli a tariffa n. 39.

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati, anche non FS, (tabaccherie, edicole, bar, ecc.). § 3. - Validità del biglietto.

Ove non diversamente disposto dalle tariffe regionali/provinciali del gruppo n. 39, il biglietto ha la validità di sei ore a decorrere dall'ora di convalida.

Il viaggiatore che alla scadenza di validità del biglietto si trova in corso di viaggio è regolarizzato a norma dell'art. 9 § 6 dalla stazione dove il treno effettua la prima fermata dopo la scadenza del biglietto.

§ 4. - Utilizzazione del biglietto. Il biglietto dev’essere convalidato a terra, prima di

intraprendere il viaggio, mediante le apposite macchine obliteratrici; la convalida può anche essere richiesta, all’atto della salita, al personale del treno dietro pagamento dell’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

In caso di inagibilità o di mancanza delle macchine obliteratrici il viaggiatore deve richiedere la convalida alla biglietteria ovvero rivolgersi di propria iniziativa al personale del treno senza pagamento del diritto di esazione.

Dopo la convalida il biglietto diviene personale e incedibile. In deroga ai limiti di percorrenza fissati al § 1, è ammesso

effettuare un viaggio di chilometraggio complessivo pari al cumulo

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delle percorrenze di due biglietti mediante la contemporanea convalida degli stessi.

§ 5. - Itinerario. Il biglietto dà diritto ad effettuare un viaggio di corsa

semplice, con partenza dalla stazione nella quale viene convalidato, di percorrenza non superiore al chilometraggio indicato sul biglietto stesso, o sul cumulo di due biglietti come indicato al paragrafo precedente.

Non è consentito percorrere due volte la stessa tratta. § 6. - Fermate intermedie.

Nei limiti di validità del biglietto è consentita l'effettuazione di un numero illimitato di fermate intermedie. La ripresa del viaggio non è subordinata ad alcuna particolare formalità.

§ 7. - Viaggi dei ragazzi. Per i viaggi dei ragazzi si applicano integralmente le norme

dell'art. 7 delle presenti C.T.. § 8. - Rimborsi.

Per il rimborso dei biglietti a fasce chilometriche si applica quanto previsto al precedente art. 12.

§ 9. - Norme particolari. In corso di viaggio è possibile richiedere al personale di

controlleria il rilascio di biglietti di congiunzione, di modificazione e prolungamento d'itinerario, cambio classe e di supplemento IC.

Per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno si applica l'importo previsto a norma dell’art.10 delle presenti CT.

In deroga a quanto stabilito nel presente articolo, le tariffe del gruppo n. 39 possono stabilire diverse condizioni di utilizzazione e di regolarizzazione in treno.

§ 10. - Irregolarità e abusi. Chi viene trovato in corso di viaggio o all'arrivo con un

biglietto scaduto, non convalidato o sprovvisto del biglietto viene regolarizzato a norma dell'art. 9 delle presenti C.T..

Art. 72. - Biglietto di abbonamento a fasce chilometriche

§ 1. - Limiti di applicazione. Per viaggi in abbonamento di percorrenza fino a 100 Km.

vengono rilasciati biglietti di abbonamento ordinario mensile o regionale, di 1ª o di 2ª classe, a fasce chilometriche con percorrenza suddivisa di 10 in 10 km per quelli a tariffa n. 21/A ed in base agli scaglioni in vigore nelle singole aree regionali per quelli a tariffa n. 40.

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A detti biglietti si applicano rispettivamente i prezzi delle tariffe 21/A e n. 40.

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati, anche non FS (tabaccherie, edicole, bar, ecc.). § 3. - Validità del biglietto.

La validità degli abbonamenti a fasce chilometriche rilasciati in base alla tariffa n. 21/A decorre dal giorno della convalida fino alle ore 24 del giorno immediatamente precedente del mese successivo. L'abbonamento avente inizio di validità il primo giorno del mese è valido fino alle ore 24 dell'ultimo giorno dello stesso mese.

La validità degli abbonamenti rilasciati in base alle tariffe del gruppo n. 40 è quella stabilita dalle singole tariffe del gruppo.

Ove non diversamente previsto, l'abbonato che alle ore 24 dell'ultimo giorno di validità del biglietto si trovi in corso di viaggio, ha diritto di proseguirlo sino alla stazione di destinazione senza effettuare fermate intermedie.

§ 4. - Utilizzazione del biglietto. L'abbonato, prima di iniziarne l'utilizzazione, deve indicare

sul biglietto le sue generalità, la stazione di partenza, quella di destinazione.

Prima di intraprendere il primo viaggio il biglietto deve essere convalidato a terra mediante le apposite macchine obliteratrici. In caso di inagibilità o di mancanza delle macchine obliteratrici il viaggiatore deve richiedere la convalida alla biglietteria ovvero rivolgersi di propria iniziativa al personale del treno.

Gli abbonamenti rilasciati in base alla tariffa n. 21/A consentono l'effettuazione di fermate intermedie. Per gli abbonamenti rilasciati in base alle tariffe del gruppo n. 40 valgono le norme contenute nelle singole tariffe del medesimo gruppo.

Il biglietto non è sostituibile. Nel caso di intervenute variazioni dei prezzi, gli abbonamenti

acquistati in precedenza a tali variazioni e non ancora convalidati possono essere utilizzati entro i limiti di tempo fissati di volta in volta dalle FS. Decorso tale termine è possibile ottenerne il rimborso integrale o la sostituzione dietro restituzione del biglietto nei termini stabiliti dalle FS. La sostituzione dei biglietti è prevista unicamente nel caso di aumento delle tariffe e comporta il pagamento della differenza di prezzo. Il biglietto di abbonamento, del quale sia già stata iniziata l'utilizzazione, è valido sino alla scadenza.

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§ 5. - Identificazione personale. Il biglietto è nominativo e incedibile e deve essere esibito, in

corso di viaggio o all'arrivo, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

§ 6. - Irregolarità. Chi è trovato in corso di viaggio o all'arrivo con biglietto

mancante dell'indicazione delle generalità, del nominativo della stazione di partenza e/o di destinazione, viene regolarizzato mediante pagamento di una soprattassa di lire 30.000 e il biglietto viene reso valido dal personale di controlleria.

Chi è trovato con biglietto non convalidato viene regolarizzato a norma dell'art. 9 § 6.1.

Per le altre irregolarità si applica quanto previsto ai Capi X e XI delle presenti CT.

§ 7. - Norme applicabili. Per quanto non espressamente previsto al presente Articolo, si

applicano le norme sugli abbonamenti di cui ai Capi X e XI delle presenti C.T..

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FD 13/96 (O.S. 15/TL/1996) BIGLIETTERIA SISAL

La commercializzazione dei biglietti ferroviari di corsa semplice e di abbonamento emessi dalle ricevitorie SISAL, terminata la fase sperimentale, viene progressivamente estesa a tutto il territorio nazionale.

Per le caratteristiche del biglietto unificato, emesso unicamente dalle ricevitorie SISAL, e per le condizioni di utilizzazione valgono le norme indicate nell'O.S. 35/T/TL/95 del 7/8/1995 del Responsabile della Divisione Trasporto Locale che di seguito si riportano e si integrano:

1. Caratteristiche del biglietto. Denominazione: modello 707/TL.E.SIS Dimensioni: cm. 4,4 x 12,7. Per ragioni tecniche la stampa

avviene su cartoncino di formato totale cm. 8,2 x 12,7, con presezionatura.

Materiale: cartoncino filigranato (fili rossi con disposizione casuale) con trattamento termico sul recto.

Stampa: sul recto di colore nero. Numerazione: omnibus dal n. 000.000.001 al n. 999.999.999. I biglietti vengono rilasciati per viaggiatori adulti e ragazzi,

sia per la 1ª che per la 2ª classe, per percorrenze massime di 250 Km.

In relazione al percorso richiesto e all'eventuale riduzione cui gode il viaggiatore, i biglietti possono essere rilasciati in base alle seguenti tariffe:

CORSA SEMPLICE: - tariffa ordinaria n. 1 - tariffa ridotta del 20% - tariffa ridotta del 30%

- tariffa regionale/provinciale di corsa semplice del gruppo 39.

Nelle more della formalizzazione di specifiche tariffe regionali/provinciali, ai viaggi di corsa semplice si applicano i prezzi e gli scaglioni chilometrici della tariffa ordinaria n. 1; fino a nuova comunicazione i biglietti emessi dalle ricevitorie SISAL sono liberamente utilizzabili su tutta la rete FS indipendentemente dalla tipologia di tariffa regionale/provinciale indicata sui biglietti stessi, con esclusione dei viaggi la cui percorrenza ricade interamente nell'ambito dell'area provinciale di Trento, per i quali sono utilizzabili esclusivamente biglietti rilasciati in base alle tariffe n. 39/18/A, B, C e D.

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ABBONAMENTI : - mensili a tariffa n. 21/A - a tariffa n. 40 delle tipologie espressamente indicate in ogni area regionale/provinciale. 2. Norme comuni ai biglietti di corsa semplice ed agli abbonamenti. Ove non diversamente disposto dal presente O.S. ai biglietti

rilasciati sono applicabili: per i viaggi di corsa semplice le medesime norme di cui all’art. 22 delle "Condizioni e Tariffe" per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello stato; per i viaggi in abbonamento le medesime norme di cui agli artt.42 e 45 della medesima pubblicazione.

Per ambedue le tipologie di biglietti è quindi obbligatoria la convalida prima dell'inizio dell'utilizzazione.

3. Norme particolari. a) - viaggi di corsa semplice. Per viaggi di percorrenza superiore a 200 Km il viaggiatore,

all'atto di iniziarne l'utilizzazione, deve indicare sul biglietto il nominativo della stazione di destinazione. Poiché sul biglietto non viene indicata la data di emissione, il periodo di utilizzazione non è soggetto a limiti temporali, indipendentemente da eventuali variazioni tariffarie che si dovessero verificare.

b) - biglietto di abbonamento. La data di inizio di utilizzazione, da apporre convalidando il

biglietto presso le apposite macchine obliteratrici, non può essere posteriore di oltre 30 giorni dalla data di emissione indicata sul biglietto stesso.

L'abbonato deve indicare: - sul recto del biglietto il nominativo della stazione di origine,

di quella di destinazione e la data di scadenza dell'abbonamento; qualora l'itinerario non rappresenti la via chilometricamente più breve fra le due stazioni, deve anche essere indicato l'istradamento seguito;

- sul retro del biglietto le proprie generalità. In caso di intervenute variazioni dei prezzi, gli abbonamenti

acquistati in precedenza a tali variazioni e non ancora convalidati non sono più utilizzabili.

Il possessore può ottenerne il rimborso o la sostituzione, in questo caso dietro pagamento della differenza di prezzo, restituendo il biglietto nei limiti di tempo indicati.

c) - Particolarità comune ai biglietti di corsa semplice ed agli abbonamenti.

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Poiché l'apparecchiatura di emissione individua la distanza tassabile in base a zone di percorrenza prefissate, sul biglietto può essere indicata una distanza tassabile non corrispondente agli scaglioni chilometrici della tariffa applicata (ad esempio 120 Km in luogo dei 125 previsti dallo scaglione chilometrico della tariffa), fermo restando che la tassazione deve intendersi regolarmente effettuata se la distanza da percorrere è compresa nel limite chilometrico indicato sul biglietto.

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CAPO XIX SERVIZI COMPLEMENTARI

Art. 73. - Bici al seguito del viaggiatore.

§ 1. - Generalità. Nel limite dei posti disponibili, il servizio viene effettuato nei

giorni, sulle relazioni e con i treni espressamente indicati nell’Orario Ufficiale.

Le FS si riservano la facoltà di effettuare trasporti anche con treni diversi da quelli indicati nell’Orario Ufficiale con le modalità che verranno specificate di volta in volta.

Il trasporto è consentito in ragione di una bici per viaggiatore. Non sono ammesse al trasporto le biciclette speciali più

lunghe di 2 metri (tandem) ed i rimorchi per biciclette. Durante il trasporto non è consentito lasciare oggetti o bagagli

sulle bici o negli appositi spazi adibiti al trasporto delle stesse. § 2. - Ammissione al trasporto e tipi di biglietto di

supplemento. Per usufruire del servizio il viaggiatore deve essere munito di

un biglietto di viaggio al prezzo competente, compresi i biglietti FS a titolo gratuito valido per il percorso da effettuare, e di uno dei tipi di biglietto di supplemento per il trasporto della bici previsto per la categoria del treno utilizzato.

Per il trasporto della bici al seguito vengono rilasciati: a) – biglietto di supplemento 24 ore; b) – biglietto di supplemento 12 mesi.

§ 3. - Rilascio dei biglietti. Il biglietto di supplemento 24 ore per il trasporto della bici al

seguito del viaggiatore può essere acquistato presso i punti di vendita autorizzati.

Il biglietto di supplemento 12 mesi per il trasporto della bici al seguito può essere acquistato solo nelle biglietterie di determinate stazioni FS.

§ 4. - Validità dei biglietti. Il biglietto di supplemento 24 ore per il trasporto della bici al

seguito deve essere convalidato presso le apposite macchine obliteratrici o rivolgendosi, di propria iniziativa, al personale del treno, previo pagamento del diritto fisso ed ha la validità di 24 ore dalla convalida.

Il possessore di un supplemento scadente di validità in corso di viaggio, può ottenere dal personale di controlleria, purché ne faccia richiesta prima dell'ora di scadenza, la proroga della validità del supplemento. Per tale proroga è dovuto un diritto fisso di lire

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5.000 per ogni 24 ore indivisibili, senza applicazione dell’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

In caso di mancanza o di inagibilità delle macchine obliteratrici, prima di iniziare il viaggio, il viaggiatore deve richiedere la convalida alla biglietteria ovvero rivolgersi di propria iniziativa al personale del treno senza il pagamento dell’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

Il biglietto di supplemento 12 mesi per il trasporto della bici al seguito è personale ed incedibile e deve essere convalidato, prima di iniziare il primo viaggio, presso le apposite macchine obliteratrici o rivolgendosi, di propria iniziativa, al personale del treno, previo pagamento del diritto fisso ed ha la validità di dodici mesi solari consecutivi decorrenti dal mese in cui avviene la convalida. In caso di inagibilità o di mancanza delle macchine obliteratrici, prima di iniziare il viaggio, il viaggiatore deve richiedere la convalida alla biglietteria ovvero rivolgersi di propria iniziativa al personale del treno senza pagamento dell’importo previsto dall’art. 10 delle C.T. per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

§ 4.bis – Utilizzazione del biglietto di supplemento 12 mesi. Il biglietto di supplemento 12 mesi per il trasporto della bici al

seguito del viaggiatore è utilizzabile sui soli treni del Trasporto Regionale attualmente classificati, in Orario Ufficiale, Regionali (R), Diretti (D) ed Interregionali (IR). Su tutti i treni precedentemente citati, che espletano servizio bici espressamente indicati sull’Orario Ufficiale, il biglietto di supplemento 12 mesi per il trasporto della bici al seguito del viaggiatore consente la libera circolazione dal 25 giugno al 10 settembre compresi. Nei rimanenti giorni il biglietto di supplemento 12 mesi è utilizzabile sui soli treni “verdi” e “verdi il sabato e festivi”. Sulle categorie di treni precedentemente citate, è altresì consentito trasportare anche sui treni “verdi” non adibiti al servizio bici al seguito del viaggiatore, tutti i giorni feriali, escluso il sabato. In questo caso, nei limiti dello spazio disponibile, la bici deve essere sistemata esclusivamente nelle piattaforme (o vestiboli) delle vetture meno affollate indicate dal personale di scorta.

Dal 25 giugno al 10 settembre compresi, nonché il sabato e nei giorni festivi dall’11 settembre al 24 giugno, i titolari di supplemento 12 mesi possono comunque accedere ai treni che espletano servizio bici al seguito classificati, in Orario Ufficiale, Eurocity (EC), Intercity (IC), Espressi (E) ed Euronight (EN),

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dietro pagamento della differenza per ogni singolo viaggio del prezzo tra la tariffa 29/b e la tariffa 29/a. In questo caso il viaggio deve essere effettuato entro le 24 ore decorrenti dall’ora di convalida del biglietto emesso per il compimento di tariffa, senza peraltro intaccare i periodi di non utilizzabilità del supplemento 12 mesi al quale è stato emesso in appoggio.

Il titolare del supplemento 12 mesi che alla mezzanotte dell’ultimo giorno o periodo di validità si trovi in corso di viaggio, può ottenere dal personale di controlleria, purché ne faccia preventiva richiesta, la proroga del periodo di utilizzazione del supplemento. Per tale proroga è dovuto un diritto fisso di L. 5.000 per ogni 24 ore indivisibili, senza applicazione dell’importo previsto dall’art. 10 delle C.T..

§ 5. - Prezzi. Al servizio si applicano i prezzi indicati nella tariffa n. 29.

§ 6. - Obblighi del viaggiatore. Il viaggiatore è tenuto ad effettuare personalmente le

operazioni di carico e scarico della bici, attenendosi alle richieste e agli avvertimenti del personale ferroviario, ed è responsabile dei danni causati alla propria e alle altrui biciclette, al personale e al materiale FS e a terzi.

Il carico e lo scarico delle bici può essere effettuato solo ed esclusivamente nelle stazioni ove il treno espleta tale servizio.

È facoltà del viaggiatore di applicare alla bici dispositivi idonei a prevenire furti ed abusi.

§ 7. - Viaggi dei gruppi. Per i viaggi dei gruppi con un numero di biciclette superiore a

10, è obbligatoria la preventiva richiesta scritta, recante l'indicazione del giorno, del percorso, dei treni, del numero delle bici, sottoscritta dal responsabile del gruppo e da presentare con un anticipo di almeno 7 giorni dalla data di partenza.

Nella richiesta devono essere indicati i nominativi di eventuali titolari di biglietto di supplemento 12 mesi.

Le FS si riservano la facoltà di effettuare il trasporto anche in giorni, su relazioni e con treni diversi da quelli indicati nel precedente § 1.

Al ricevimento della conferma dell'effettuazione del trasporto, per ogni bici, con esclusione di quelle appartenenti ai titolari di biglietto di supplemento 12 mesi indicati nella richiesta, deve essere corrisposto il prezzo del supplemento previsto nella tariffa n. 29 per la categoria del treno utilizzato.

Qualora l'effettuazione del trasporto comporti l'aggiunta di veicoli alla normale composizione del treno dovrà inoltre essere

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corrisposta una tassa aggiuntiva stabilita di volta in volta dalle FS sulla base dei costi che la maggior composizione comporta. Detta tassa aggiuntiva non può essere inferiore, per ogni veicolo e per ogni percorso all’importo minimo indicato nella tariffa n. 29.

Per il trasporto di bici con treni speciali o organizzati da associazioni ciclistiche, la tassazione avverrà in base agli accordi particolari stipulati.

§ 8. - Irregolarità. In caso di ritardo nel ritiro della bici, il proprietario viene

assoggettato al pagamento della tassa di custodia indicata nella tariffa n. 29.

Qualora il proprietario non provveda a ritirare la bici, questa viene custodita e tenuta a disposizione dell'avente diritto per un periodo di 30 giorni, decorso il quale può essere venduta.

Ove il viaggiatore, in corso di viaggio o all’arrivo, venga trovato sprovvisto del biglietto di supplemento per il trasporto della bici, o con lo stesso scaduto di validità o privo di convalida, o con un supplemento 12 mesi non utilizzabile per trasportare la bici nel giorno in cui è effettuato il viaggio, viene regolarizzato a norma dell’art. 9,§ 6 e § 6.1 delle presenti C.T..

Il viaggiatore che è trovato a trasportare la bici su treni nei quali non si effettua il servizio o, se titolare di supplemento 12 mesi, su treni non utilizzabili, è assoggettato al pagamento di una soprattassa di lire 15.000 e deve, in ogni caso, provvedere, a sua cura, a scaricarla nella prima stazione in cui il treno effettua fermata.

Qualora il viaggiatore venga trovato munito di supplemento per il trasporto della bici valido per una categoria di treni inferiore a quella su cui sta viaggiando, è assoggettato al pagamento della differenza tra l'importo pagato e quello dovuto per la categoria del treno utilizzato, con l'applicazione dell’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

Nessun rimborso spetta al viaggiatore trovato in corso di viaggio munito di biglietto di supplemento per il trasporto della bici valevole per la categoria di treno superiore a quella effettivamente utilizzata.

§ 9. - Rimborsi. - a) viaggi isolati. Il biglietto di supplemento per il trasporto della bici non è

rimborsabile in caso di rinuncia al trasporto per fatto proprio del viaggiatore, tuttavia, per i soli supplementi 12 mesi, le FS possono discrezionalmente stabilire forme di rimborso, sia per i biglietti non ancora convalidati, sia per quelli in corso di validità.

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In caso di rinuncia al trasporto dovuta a mancanza di posto per il trasporto della bici riscontrato nella stazione di origine del primo viaggio, è applicato il disposto del punto c), § 1, art. 12 delle presenti "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato" sia al biglietto di supplemento 24 ore per il trasporto della bici, sia al biglietto di viaggio del possessore della bici.

Nel caso di trasporto effettuato in appoggio a biglietto di abbonamento, il diritto al rimborso è limitato al solo biglietto di supplemento 24 ore per il trasporto della bici.

Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il secondo giorno successivo a quello del tentato viaggio.

Non è ammesso il rimborso per le tratte successive non effettuate, qualunque ne sia il motivo.

In caso di rinuncia al viaggio dovuta a mancanza di posto per il trasporto della bici riscontrato nella stazione di origine del viaggio, ai titolari del supplemento 12 mesi è applicabile quanto disposto al punto c) § 1, art. 12 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato limitatamente al solo biglietto di viaggio.

- b) viaggi dei gruppi. In caso di rinuncia al trasporto, per fatto proprio, da parte dei

gruppi di cui al precedente § 7 e a condizione che la stessa venga comunicata alla stazione di salita prima della partenza del treno, si dà luogo al rimborso della sola somma pagata per il trasporto delle bici, previa deduzione del 50% di detto importo. La tassa aggiuntiva non è rimborsabile in nessun caso.

§ 10. - Responsabilità. All'atto del rilascio del biglietto di supplemento 24 ore il

viaggiatore deve sottoscrivere apposita dichiarazione liberatoria. Per i supplementi 12 mesi la dichiarazione liberatoria è valida per l’intera validità del supplemento stesso.

Le FS non assumono la custodia delle bici caricate nel treno e non rispondono per eventuali danni che fossero rilevati alle stesse, salvo che i danni, la distruzione o la perdita siano conseguenti a fatti imputabili alle FS medesime.

In tal caso sarà corrisposto un indennizzo commisurato all'entità del danno debitamente comprovato, con un massimo di lire 500.000 per ogni bici.

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Art. 74. - Carta Amico Treno.

§ 1. - Generalità. Le FS rilasciano, a coloro che ne facciano richiesta, Carte

nominative che danno titolo ad acquistare biglietti con lo sconto del 50% sulle tariffe ordinarie n. 1 previste a seconda del treno utilizzato o n. 39 per i viaggi sui treni Regionali, Diretti ed Interregionali, appositamente contraddistinti nell’Orario Ufficiale.

Le Carte danno inoltre diritto alla riduzione del 20% nella prima classe e nella seconda classe sui prezzi previsti per i treni Espressi, IC diurni, EC per il percorso nazionale e Intercity Notte. La riduzione per i viaggi in seconda classe non è ammessa il venerdì e la domenica.

Gli sconti sono concessi al titolare per i viaggi isolati e al titolare stesso e ad un accompagnatore purché effettui con lui il medesimo viaggio.

Tale sconto non è cumulabile ad altre agevolazioni e non dà titolo ad ulteriore riduzione nel caso di viaggi dei ragazzi dai 4 ai 12 anni di cui all’art.7.

Le Carte sono di due tipologie: -CARTA AMICO TRENO acquistabile da tutti; -CARTA AMICO TRENO - TOURING CLUB ITALIANO acquistabile esclusivamente dai soci del Touring Club Italiano.

Sono a carico del titolare della Carta la tassa di prenotazione a pagamento nonché ogni altro servizio accessorio al viaggio (cuccette, VL, ristorazione, ecc,).

§ 2. - Richiesta delle Carte. Le richieste della Carta, formulata per iscritto utilizzando gli

appositi moduli, può essere presentata: a) alle biglietterie abilitate o alla Divisione Trasporto Regionale

nel caso di acquisto di “CARTA AMICO TRENO”; b) al Touring Club Italiano per l’acquisto della “CARTA AMICO

TRENO - TOURING CLUB ITALIANO”. Per le richieste inviate alla Divisione Trasporto Regionale e al

Touring Club Italiano il rilascio della Carta avviene entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, per quelle presentate alle biglietterie la consegna avviene a vista.

Per l’acquisto della Carta a prezzo ridotto a favore degli abbonati è necessario presentare, a seconda dei casi, oltre al modulo di richiesta:

1) fotocopia dell’abbonamento annuale in corso di validità;

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2) originali di n. 3 abbonamenti mensili intestati al richiedente, utilizzati nei sei mesi antecedenti la richiesta della tessera.

§ 3. - Prezzi. I prezzi delle Carte sono quelli stabiliti dalla tariffa n. 30. Le

FS hanno la facoltà di accordare, in determinati periodi ed in base alle proprie valutazioni commerciali, riduzioni di prezzo. L’entità della riduzione e la durata del periodo promozionale, sono comunicati di volta in volta.

§ 4. - Validità delle Carte. La Carte sono valide dal mese del rilascio sino alle ore 24

dell’ultimo giorno dello stesso mese dell’anno successivo. L’anno e il mese di scadenza sono indicati sulle Carte stesse.

L’inizio della validità dei biglietti non può essere posteriore alla data di scadenza delle Carte.

§ 5. - Diritti ed obblighi del titolare. Le Carte, oltre a quanto previsto al § 1, danno diritto a sconti

differenziati ed agevolazioni per l’acquisto di prodotti, sia in ambito FS, sia presso Ditte ed Enti convenzionati. Per i soli titolari della “CARTA AMICO TRENO” è inoltre previsto l’abbonamento annuale gratuito alla rivista “AMICO TRENO”.

All’atto del ricevimento le Carte devono essere firmate dal titolare.

In corso di viaggio, su richiesta del personale di controlleria, il titolare deve esibire la Carta unitamente ad uno dei documenti di identificazione indicati al precedente art. 5, § 8. In caso di mancanza o di esibizione di documento di identificazione scaduto di validità si applica quanto previsto all’art. 9, § 3.

§ 6. - Utilizzazione delle Carte. Per l’acquisto di biglietti a prezzo ridotto è prescritta

l’esibizione della Carta. Il passaggio alla classe superiore è consentito dietro

pagamento della differenza fra le due classi a prezzo competente per il percorso da effettuare.

L’utilizzazione di treni non consentiti comporta il pagamento della differenza, limitatamente al percorso effettuato su tali treni, fra il prezzo pagato e quello dovuto, nonché dell’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

Quest’ultimo diritto non deve essere applicato, nei casi in cui l’utilizzazione di treni non consentiti sia stata determinata da cause imputabili alle FS.

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I biglietti a prezzo ridotto emessi su esibizione delle Carte, non possono essere rilasciati per relazioni interamente comprese nell’area della Provincia Autonoma di Trento, alle quali è applicabile la tariffa n. 39/18/Trento.

§ 7. - Irregolarità. Il viaggiatore che non sia in grado di esibire, unitamente al

biglietto a riduzione, la Carta, o ne presenti una scaduta di validità viene regolarizzato a norma dell’art. 9, § 3, secondo alinea.

Tale regolarizzazione non ha luogo qualora l’inizio della validità del biglietto acquistato su esibizione della Carta non sia posteriore alla data di scadenza di quest’ultima.

Le Carte sono personali ed incedibili; l’indebito utilizzo comporta, oltre al pagamento di quanto dovuto per la regolarizzazione, il ritiro delle stesse senza diritto al rimborso.

Per le regolarizzazioni in treno dei biglietti a prezzo ridotto emessi su esibizione delle Carte si applica quanto previsto all’art. 9.

§ 8. - Rimborso e sostituzione delle Carte. Le Carte sono rimborsabili solo se il mancato utilizzo sia

dovuto a causa imputabile alla FS. In caso di smarrimento, distruzione, furto o deterioramento

delle Carte, su domanda dell’interessato cui dovrà essere allegata la denuncia all’Autorità di Polizia nel caso di smarrimento, furto o distruzione, ovvero le Carte stesse in caso di deterioramento, è previsto il rilascio di una nuova Carta avente la medesima validità della precedente. Per il rilascio del duplicato deve essere corrisposto un diritto fisso di lire 15.000.

§ 9. - Norme particolari. Le FS si riservano la facoltà di stabilire, per determinate linee

o aree regionali/provinciali, per periodi particolari o per determinate tariffe, norme particolari sulla validità e sull’utilizzazione dei biglietti acquistati in base alle Carte.

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TARIFFE - PREZZI

TARIFFE ORDINARIE n.1/Espressi/Regionale/Nazionale per viaggi di corsa semplice.

Tariffa Tariffa KM ORDINARIA KM ORDINARIA

1a classe 2a classe 1a classe 2a classe 1 – 10 2.900 1.800 701 – 750 96.400 61.000 11 – 20 3.800 2.500 751 – 800 102.500 64.800 21 – 30 5.200 3.400 801 – 850 108.700 69.300 31 – 40 6.600 4.400 851 – 900 114.900 73.000 41 – 50 8.100 5.200 901 – 950 121.100 76.800 51 – 60 8.700 5.600 951 – 1000 127.300 80.600 61 – 70 10.000 6.500 1001 – 1100 131.400 83.300 71 – 80 11.400 7.400 1101 – 1200 135.500 85.800 81 – 90 12.600 8.200 1201 – 1300 139.600 88.600 91 – 100 14.000 9.000 1301 – 1400 143.700 91.300 101 – 125 17.300 11.100 1401 – 1500 147.900 94.100 126 – 150 20.500 13.200 1501 – 1600 152.000 96.100 151 – 175 24.300 15.300 1601 – 1700 156.100 98.900 176 – 200 27.300 17.400 1701 – 1800 160.200 101.600 201 – 225 30.400 19.600 1801 – 1900 164.300 104.200 226 – 250 34.000 21.700 1901 – 2000 168.500 107.000 251 – 275 37.100 23.900 2001 – 2100 172.600 109.600 276 – 300 40.200 25.600 2101 – 2200 176.700 112.400 301 – 325 43.300 27.700 2201 – 2300 180.800 114.500 326 – 350 46.400 29.900 2301 – 2400 184.900 117.300 351 – 400 52.600 33.700 2401 – 2500 189.100 119.900 401 – 450 58.800 37.500 2501 – 2600 193.200 122.600 451 – 500 65.500 41.800 2601 – 2700 197.300 125.300 501 – 550 71.600 45.500 2701 – 2800 201.400 128.000 551 – 600 77.800 49.200 2801 – 2900 205.500 130.800 601 – 650 84.000 53.000 2901 – 3000 209.700 132.800 651 – 700 90.200 57.300

Le riduzioni sono calcolate in misura percentuale sui prezzi della tariffa

ordinaria con arrotondamento alle 100 lire superiori. Il prezzo minimo è fissato in lire 2.900 per la prima classe ed in lire 1.800

per la seconda classe. La tariffa ordinaria n.1/Espressi si applica ai viaggi di corsa semplice

effettuati in ambito pluriregionale con treni Espressi. La tariffa ordinaria n.1/Regionale si applica ai viaggi di corsa semplice

effettuati in ambito pluriregionale con treni Interregionali, Diretti e Regionali. La tariffa n.1/Nazionale si applica ai viaggi di corsa semplice effettuati in

ambito pluriregionale con treni espressi e treni del trasporto regionale (Interregionali, Diretti e Regionali).

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TARIFFA N. 10

Tariffa per treni Intercity

Tariffa Tariffa KM INTERCITY KM INTERCITY

1a classe 2a classe 1a classe 2a classe 1 – 10 9.000 7.800 701 – 750 115.700 83.100 11 – 20 9.000 7.800 751 – 800 122.400 87.400 21 – 30 9.000 7.800 801 – 850 129.300 92.700 31 – 40 10.800 8.600 851 – 900 135.900 97.600 41 – 50 12.600 9.400 901 – 950 142.600 101.900 51 – 60 13.500 9.800 951 – 1000 149.300 106.600 61 – 70 15.200 10.700 1001 – 1100 153.900 109.900 71 – 80 16.700 12.100 1101 – 1200 158.000 113.100 81 – 90 18.800 13.400 1201 – 1300 162.400 116.300 91 – 100 20.300 14.800 1301 – 1400 166.900 119.500 101 – 125 24.600 17.800 1401 – 1500 171.000 122.800 126 – 150 29.200 21.100 1501 – 1600 175.500 125.500 151 – 175 33.900 24.200 1601 – 1700 179.900 129.200 176 – 200 37.900 27.400 1701 – 1800 184.400 132.400 201 – 225 42.400 30.600 1801 – 1900 188.500 135.600 226 – 250 46.900 33.800 1901 – 2000 193.000 138.800 251 – 275 50.500 36.600 2001 – 2100 197.400 142.000 276 – 300 54.100 38.600 2101 – 2200 202.000 145.200 301 – 325 57.700 41.300 2201 – 2300 206.100 147.900 326 – 350 60.900 44.000 2301 – 2400 210.500 151.200 351 – 400 68.000 48.800 2401 – 2500 215.000 154.400 401 – 450 74.700 53.600 2501 – 2600 219.600 157.600 451 – 500 82.400 59.500 2601 – 2700 223.500 160.700 501 – 550 89.100 63.800 2701 – 2800 228.100 164.000 551 – 600 95.900 68.700 2801 – 2900 232.600 167.200 601 – 650 102.700 73.000 2901 – 3000 237.100 169.900 651 – 700 109.400 78.300

Le riduzioni sono calcolate in misura percentuale sui prezzi

della tariffa Intercity con arrotondamento alle 100 lire superiori. Il prezzo minimo è fissato in lire 9.000 per la prima classe ed

in lire 7.800 per la seconda classe.

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PREZZI TARIFFA EUROSTAR

Adulti Ragazzi Adulti Ragazzi

km 1acl. 2acl. 1acl. 2acl. Km 1acl. 2acl. 1acl. 2acl. 10 20.000 16.000 20.000 16.000 750 145.600 97.600 72.800 48.800

20 20.000 16.000 20.000 16.000 800 153.300 102.600 76.700 51.300

30 20.000 16.600 20.000 16.000 850 161.100 108.000 80.600 54.000

40 22.300 17.500 20.000 16.000 900 168.800 112.900 84.400 56.500

50 24.200 18.500 20.000 16.000 950 176.600 117.900 88.300 59.000

60 25.400 18.900 20.000 16.000 1000 184.900 122.800 92.500 61.400

70 27.800 19.700 20.000 16.000 1100 189.500 126.100 94.800 63.100

80 29.600 21.100 20.000 16.000 1200 194.700 130.000 97.400 65.000

90 31.900 22.500 20.000 16.000 1300 199.800 133.300 99.900 66.700

100 33.700 23.900 20.000 16.000 1400 205.100 136.600 102.600 68.300

125 39.100 27.600 20.000 16.000 1500 210.200 139.900 105.100 70.000

150 44.000 30.900 22.000 16.000 1600 215.400 143.200 107.700 71.600

175 49.800 34.600 24.900 17.300 1700 220.500 146.500 110.300 73.300

200 54.400 37.900 27.200 19.000 1800 225.800 149.600 112.900 74.800

225 59.600 41.200 29.800 20.600 1900 230.900 153.500 115.500 76.800

250 64.800 45.100 32.400 22.600 2000 236.100 156.800 118.100 78.400

275 68.900 47.800 34.500 23.900 2100 241.200 160.100 120.600 80.100

300 73.100 50.000 36.600 25.000 2200 246.500 163.400 123.300 81.700

325 77.200 52.700 38.600 26.400 2300 251.600 166.700 125.800 83.400

350 81.400 56.000 40.700 28.000 2400 256.800 170.000 128.400 85.000

400 89.600 60.900 44.800 30.500 2500 261.500 173.300 130.800 86.700

450 97.900 66.400 49.000 33.200 2600 266.700 177.100 133.400 88.600

500 106.700 71.900 53.400 36.000 2700 271.800 180.400 135.900 90.200

550 114.500 76.800 57.300 38.400 2800 277.000 183.700 138.500 91.900

600 122.300 81.800 61.200 40.900 2900 282.200 187.000 141.100 93.500

650 130.000 87.200 65.000 43.600 3000 287.400 190.300 143.700 95.200

700 137.700 92.700 68.900 46.400

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TARIFFA N. 1 TER. PER VIAGGI DA E PER FIUMICINO AEROPORTO

Serie A – Prezzo del biglietto per un viaggio di corsa semplice da Roma Termini – Fiumicino Aeroporto o viceversa

Aquisto presso i punti vendita autorizzati

PREZZO (in lire) Biglietto di corsa semplice da Roma Termini a Fiumicino Aeroporto o viceversa

17.000

Serie A1 – Prezzo del biglietto per un viaggio di corsa semplice da Roma Termini - Fiumicino Aeroporto o viceversa

Acquisto dal personale a terra in prossimità del treno

PREZZO (in lire) Biglietto di corsa semplice da Roma Termini a Fiumicino Aeroporto o viceversa

20.000

SERIE B – Prezzo del carnet di biglietti per viaggi di corsa semplice da e per Fiumicino Aeroporto sulla linea

Roma Termini – Fiumicino Aeroporto

PREZZO (in lire) Carnet valido per 7 viaggi di corsa semplice da Roma Termini a Fiumicino Aeroporto o viceversa

110.000

SERIE C – Prezzi del biglietto di corsa semplice e dell’abbonamento mensile al supplemento speciale per viaggi da e per Fiumicino Aeroporto sulla linea Fara Sabina Montelibretti –

Fiumicino Aeroporto (1)

PREZZI (in lire) Viaggi da qualsiasi stazione del servizio metropolitano di Roma a

Biglietto di Corsa Semplice

Abbonam.Mensile al supplemento speciale

Fiumicino Aeroporto o viceversa 9.000 40.000 (1) Per viaggi da una delle stazioni del servizio metropolitano di Roma a Fiumicino Aeroporto, o viceversa, è previsto il rilascio di biglietti a prezzo globale con le seguenti caratteristiche:

(1) Biglietti a prezzo globale

RELAZIONE PREZZO Biglietto valido 90’ da una qualsiasi delle stazioni del servizio metropolitano di Roma a Fiumicino Aeroporto, o viceversa, sui treni della linea Fara Sabina Montelibretti – Fiumicino Aeroporto

9.000

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TARIFFA N. 2 (per memoria)

TARIFFA N. 3 (per memoria)

TARIFFA N. 4 (per memoria)

TARIFFA N. 5 (per memoria)

TARIFFA N. 6 (per memoria)

TARIFFA N. 10 (per memoria)

TARIFFA N. 11 (per memoria)

TARIFFA N. 12 (per memoria)

TARIFFA N. 13 (per memoria)

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TARIFFA N. 14 /NA

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto metropolitano per i viaggi tra stazioni comprese nella tratta Napoli Gianturco (compresa) - Pozzuoli Solfatara - Villa Literno (compresa).

PREZZI

PERCORRENZA Una sola corsa 2ª cl.

Abbonamento mensile 2ª cl.

Da una stazione qualsiasi della tratta Napoli G. (inclusa) – Bagnoli A.T. (esclusa) a Pozzuoli Solfatara, o viceversa

1.500

32.000 Fra due stazioni qualsiasi della tratta Bagnoli A.T.(inclusa) - Villa Lit. (inclusa)

1.500

32.000

Fra due stazioni qualsiasi della tratta Napoli G. (inclusa) – Bagnoli A.T. (esclusa) e le stazioni di Quarto di Marano o di Giuliano Qualiano, o viceversa

2.000

45.000

Fra una stazione qualsiasi della tratta Napoli G. (inclusa) – Bagnoli A.T. (esclusa) e Villa Literno, o viceversa

3.000

63.000

NORME GENERALI

L'accesso ai treni metropolitani è consentito unicamente ai possessori di biglietti e di abbonamenti rilasciati in base alla presente tariffa, alla tariffa 41/15/A ed ai viaggiatori in possesso di biglietti gratuiti FS (*).

Ai biglietti e agli abbonamenti rilasciati in base alla presente tariffa non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui al precedente art. 7.

Per il trasporto di oggetti e di animali sono applicabili le norme di cui all'art. 4, § 4 delle presenti CT. Le irregolarità vengono trattate in base alle leggi della Regione Campania.

(*) I biglietti rilasciati in base alla presente tariffa non sono utilizzabili per viaggi

che abbiano come origine o destino stazioni comprese nella tratta Napoli Gianturco - Bagnoli A.T., né consentono di effettuare fermate intermedie sulla tratta stessa.

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CONDIZIONI PARTICOLARI

1. - Biglietto per una sola corsa

I biglietti consentono l'effettuazione di una sola corsa nella 2ª classe dei treni del servizio metropolitano, limitatamente alla tratta per la quale sono valevoli.

I biglietti possono essere acquistati presso i punti di vendita autorizzati, anche non FS.

I biglietti hanno validità di 60 minuti decorrenti dall'ora della convalida.

Prima di intraprendere il viaggio, i biglietti devono essere convalidati a terra mediante le macchine obliteratrici. In caso di inagibilità o mancanza di tali apparecchiature, il viaggiatore può richiedere la convalida rivolgendosi prima della partenza alla biglietteria oppure, di propria iniziativa, al personale del treno senza corrispondere, in questo caso, l’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

Dopo la convalida il biglietto diviene personale ed incedibile. Non è consentita la ripresa del viaggio dopo l'effettuazione di

una fermata intermedia. I biglietti non sono rimborsabili.

2. - Abbonamento mensile

2. 1. - Limiti di applicazione. Nei termini della validità, gli abbonamenti consentono la

libera circolazione, nella sola 2ª classe dei treni del servizio metropolitano, sulla tratta per la quale sono valevoli.

2. 2. - Rilascio degli abbonamenti. Gli abbonamenti possono essere acquistati presso i punti di

vendita autorizzati, anche non FS. 2. 3. - Validità degli abbonamenti.

Gli abbonamenti hanno validità di un mese solare e scadono, in ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata la convalida.

2. 4. - Utilizzazione degli abbonamenti. Prima di iniziarne l'utilizzazione, l'abbonato deve riportare sul

biglietto, utilizzando una penna ad inchiostro indelebile, le proprie generalità e deve convalidare il biglietto mediante le macchine obliteratrici. In caso di inagibilità o mancanza di tali apparecchiature, il viaggiatore può richiedere la convalida rivolgendosi, prima di effettuare il primo viaggio, alla biglietteria

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oppure, di propria iniziativa, al personale del treno senza corrispondere, in questo caso, il diritto di esazione.

In corso di viaggio o all'arrivo il biglietto deve essere esibito, a richiesta del personale di controlleria, unitamente ad un valido documento di riconoscimento. L'abbonato che alla scadenza di validità del biglietto si trovi in corso di viaggio, ha diritto di proseguire il viaggio stesso sino alla stazione di destinazione.

2. 5. - Rimborsi e sostituzione degli abbonamenti. Gli abbonamenti non sono rimborsabili né sostituibili. Nel solo caso di variazione della tariffa è possibile ottenere la

sostituzione dei biglietti già acquistati e non ancora convalidati, mediante restituzione degli stessi e pagamento della differenza di prezzo nei limiti di tempo fissati dalle FS.

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TARIFFA N. 14/RM La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di

trasporto metropolitano per i viaggi sulle tratte di linea comprese fra le stazioni del centro urbano di Roma e quelle di:

Cesano di Roma della linea Roma – Viterbo Lunghezza della linea Roma – Avezzano Colle Mattia della linea Roma – Frosinone Pantanella della linea Roma - Albano Laziale Monterotondo - Mentana della linea Roma – Orte S. Maria delle Mole della linea Roma – Velletri Pomezia Santa Palomba della linea Roma – Campoleone Ponte Galeria della linea Roma – Fiumicino Torre in Pietra - Palidoro della linea Roma – Civitavecchia

Agli effetti della determinazione dei prezzi sono previste due zone tariffarie concentriche.

ZONA "A" - tutte le stazioni situate sulle tratte di linea comprese fra le stazioni di Roma Trastevere, Roma Ostiense, Roma Tuscolana, Roma Termini, Roma Tiburtina, e quelle di: Ottavia, Nuovo Salario, Tor Sapienza, Capannelle, Torricola, Muratella, Aurelia.

ZONA "B" - tutte le stazioni situate sulle tratte di linea comprese fra le seguenti stazioni: Ottavia - Cesano di Roma, Nuovo Salario - Monterotondo / Mentana, Tor Sapienza - Lunghezza, Capannelle - Colle Mattia, Capannelle -Pantanella, Capannelle -S. Maria delle Mole, Torricola - Pomezia S. Palomba, Muratella - Ponte Galeria, Aurelia - Torre in Pietra/Palidoro.

Prezzi Percorrenza Una sola corsa 2a cl

Spostamenti che interessano una sola zona 1.800 Spostamenti che interessano due zone 2.800

NORME GENERALI

L'accesso ai treni metropolitani è consentito ai possessori di biglietti rilasciati in base alla presente tariffa che, limitatamente alla tratta di validità, possono utilizzare anche i treni dell'offerta ordinaria.

Analogamente è consentito l'utilizzo dei treni del servizio metropolitano ai possessori di biglietti FS non di tipo metropolitano nella cui percorrenza sia compresa, in tutto o in parte, la tratta metropolitana.

L'accesso ai treni del servizio metropolitano è consentito anche ai viaggiatori in possesso di biglietti gratuiti FS.

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Ai biglietti rilasciati in base alla presente tariffa non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui al precedente art. 7.

Per il trasporto di oggetti e di animali sono applicabili le norme di cui all'art. 4, § 4 delle presenti CT.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. - Biglietto per una sola corsa

1. 1. - Limiti di applicazione. I biglietti consentono l'effettuazione di una sola corsa nella 2ª

classe dei treni del servizio metropolitano, limitatamente alle zone per le quali sono valevoli.

1. 2. - Rilascio dei biglietti. I biglietti possono essere acquistati presso i punti di vendita

autorizzati, anche non FS. 1. 3. - Validità dei biglietti.

Il biglietto per spostamenti che impegnano una sola zona ha validità di 75 minuti decorrenti dall'ora della convalida. Il biglietto per spostamenti che impegnano due zone ha validità di 90 minuti decorrenti dall'ora della convalida.

1. 4. - Utilizzazione dei biglietti. Prima di intraprendere il viaggio, i biglietti devono essere

convalidati a terra mediante le macchine obliteratrici. In caso di inagibilità o mancanza di tali apparecchiature, il viaggiatore può richiedere la convalida rivolgendosi prima della partenza alla biglietteria oppure, di propria iniziativa, al personale del treno senza corrispondere, in questo caso, il diritto di esazione.

Dopo la convalida il biglietto diviene personale ed incedibile. 1. 5. - Rimborsi.

I biglietti non sono rimborsabili per mancato utilizzo imputabile a fatto proprio del viaggiatore.

1. 6. - Irregolarità ed abusi. Vengono regolarizzate a norma dell'art. 9 delle presenti CT.

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TARIFFA N. 14/PA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di

trasporto metropolitano di 2 classe sulle tratte di linea comprese fra le stazioni di Palermo Brancaccio, Palermo C.le - Palermo Notarbartolo - Tommaso Natale e Palermo Notarbartolo - Giachery, dell'area urbana della città di Palermo.

PREZZI - 2ª CLASSE PERCORRENZA Abbonamento

Metrosette Lunedì/Domenica

Abbonamento per un mese

solare

Abbonamento annuale Plus

12 mesi solari Libera circolazione sulle linee del servizio metropolitano

17.000

45.000

405.000

NORME GENERALI

L'accesso ai treni che espletano servizio metropolitano è consentito unicamente ai possessori di abbonamenti rilasciati in base alla presente tariffa, ai viaggiatori in possesso di biglietti gratuiti FS ed ai viaggiatori muniti di biglietti integrati rilasciati in base alla tariffa n. 41/16/A.

Sono inoltre ammessi, limitatamente alla tratta interessata, i possessori di biglietti FS non di tipo metropolitano nella cui percorrenza sia compresa una tratta del servizio metropolitano.

Agli abbonamenti rilasciati in base alla presente tariffa non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi dai 4 ai 12 anni ragazzi di cui al precedente art. 7.

Il viaggiatore può trasportare gratuitamente bagagli di peso non superiore a 20 kg e di dimensioni non superiori a cm. 70x50x30. In alternativa e nel rispetto delle dimensioni indicate è consentito il trasporto di uccelli contenuti in gabbie o di pesciolini d'acqua dolce in appositi contenitori o di un piccolo animale domestico da tenere in braccio. Per ogni bagaglio, o piccolo animale, eccedente la franchigia, il viaggiatore deve munirsi di un biglietto a tariffa ordinaria n. 39/16/1. I cani guida per non vedenti vengono trasportati gratuitamente in ragione di un cane per non vedente. È vietato il trasporto di animali di grossa taglia e di sostanze pericolose e nocive.

L'alterazione e la contraffazione del biglietto è perseguita a norma di legge.

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CONDIZIONI PARTICOLARI

1. - Abbonamento Metrosette Lunedì / Domenica

1. 1. - Limiti di applicazioni. Nei termini della validità l’abbonamento consente la libera

circolazione nella 2a classe dei treni del servizio metropolitano. 1. 2. - Rilascio dell’abbonamento.

L’abbonamento può essere acquistato a vista presso i punti di vendita autorizzati, anche non FS.

1. 3. - Validità dell’abbonamento. L’abbonamento è valido dal lunedì alla domenica della

settimana in cui è compreso il giorno in cui viene effettuata la convalida.

1. 4. - Utilizzazione dell’abbonamento. Prima di iniziarne l’utilizzazione l’abbonato deve riportare sul

biglietto, ove previsto dalla tipologia del biglietto stesso, utilizzando una penna ad inchiostro indelebile, le proprie generalità e deve convalidarlo mediante le macchine obliteratrici. In caso di inagibilità o mancanza di tali apparecchiature, il viaggiatore deve richiedere la convalida rivolgendosi alla biglietteria, oppure di propria iniziativa, al personale del treno senza corrispondere, in questo caso, l’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

In partenza, in corso di viaggio o all’arrivo il biglietto deve essere esibito, a richiesta del personale di controlleria, unitamente ad un valido documento di riconoscimento. Per i ragazzi di età compresa fra i quattro e i quindici anni il documento di riconoscimento può essere sostituito da un certificato di nascita con fotografia autenticata dal Sindaco o da un notaio.

L’abbonato che alla scadenza della validità del biglietto si trovi in corso di viaggio ha diritto di proseguire il viaggio stesso sino alla stazione di destinazione.

1. 5. - Rimborso e sostituzione dell’abbonamento. L’abbonamento non è rimborsabile né sostituibile. Nel solo caso di variazione della tariffa è possibile ottenere la

sostituzione dei biglietti già acquistati e non ancora convalidati mediante restituzione degli stessi e pagamento della differenza di prezzo, nei limiti di tempo fissati dalle FS .

1. 6. - Irregolarità ed abusi. Il viaggiatore che in partenza, in corso di viaggio o all’arrivo,

risulta essere in possesso di abbonamento scaduto, non convalidato, privo delle indicazioni richieste o sprovvisto del documento di

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riconoscimento, viene considerato sprovvisto di biglietto e regolarizzato a norma dell’art. 9 delle presenti CT. Nel caso di esibizione di documento di riconoscimento scaduto il viaggiatore è assoggettato al pagamento di una penalità di lire 15.000.

L’uso di abbonamento alterato, contraffatto o intestato ad altra persona comporta, oltre all’applicazione delle norme di legge, il ritiro dell’abbonamento stesso e il pagamento di un biglietto a tariffa ordinaria n. 39/16/1, di una soprattassa pari a tre volte il prezzo dell’abbonamento, con il minimo di £. 60.000 oltre, in ogni caso, all’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

L’utilizzo dell’abbonamento per esercitare attività commerciali a bordo dei treni comporta il ritiro del biglietto senza diritto al rimborso.

2. - Abbonamento mensile.

2. 1. - Limiti di applicazione. Nei termini della validità, l'abbonamento consente la libera

circolazione nella 2ª classe dei treni del servizio metropolitano. 2. 2. - Rilascio dell'abbonamento.

L’abbonamento può essere acquistato a vista presso i punti di vendita autorizzati, anche non FS

2. 3. - Validità dell'abbonamento. L'abbonamento ha la validità di un mese solare e scade, in

ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata la convalida.

2. 4. - Utilizzazione dell'abbonamento. Prima di iniziarne l'utilizzazione, l'abbonato deve riportare sul

biglietto, utilizzando una penna ad inchiostro indelebile, le proprie generalità e deve convalidare il biglietto mediante le macchine obliteratrici. In caso di inagibilità o mancanza di tali apparecchiature, il viaggiatore può richiedere la convalida rivolgendosi, prima di effettuare il primo viaggio, alla biglietteria oppure, di propria iniziativa, al personale del treno senza corrispondere, in questo caso, l’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

In partenza, in corso di viaggio, o all'arrivo, il biglietto deve essere esibito, a richiesta del personale di controlleria, unitamente ad un valido documento di riconoscimento. Per i ragazzi di età compresa fra i quattro e i dodici anni il documento di riconoscimento può essere sostituito da un certificato di nascita con fotografia autenticata dal Sindaco o da un notaio.

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L'abbonato che alla scadenza di validità del biglietto si trovi in corso di viaggio, ha diritto di proseguire il viaggio stesso sino alla stazione di destinazione.

2. 5- Rimborsi e sostituzione dell’abbonamento. L'abbonamento non è rimborsabile né sostituibile.

Nel solo caso di variazione della tariffa è possibile ottenere la sostituzione dei biglietti già acquistati e non ancora convalidati, mediante restituzione degli stessi e pagamento della differenza di prezzo nei limiti di tempo fissati dalle FS.

2. 6. - Irregolarità ed abusi. Il viaggiatore che in partenza, in corso di viaggio, o all'arrivo,

risulta essere in possesso di abbonamento scaduto, non convalidato, privo delle indicazioni richieste o sprovvisto di documento di riconoscimento, viene considerato sprovvisto di biglietto e regolarizzato a norma dell'art. 9 delle CT. Nel caso di esibizione di documento di riconoscimento scaduto il viaggiatore è assoggettato al pagamento di una penalità di lire 15.000.

L'uso di abbonamento alterato, contraffatto o intestato ad altra persona comporta, oltre all'applicazione delle norme di legge, il ritiro dell'abbonamento stesso e il pagamento di un biglietto a tariffa ordinaria n. 39/16/1, di una soprattassa pari a tre volte il prezzo dell'abbonamento, oltre, in ogni caso, all’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

L'utilizzo dell'abbonamento per esercitare attività commerciali a bordo dei treni comporta il ritiro dell'abbonamento stesso senza diritto a rimborso.

2. 1. - Limiti di applicazione. Nei termini della validità, l'abbonamento consente la libera

circolazione nella 2ª classe dei treni del servizio metropolitano. 2. 2. - Rilascio dell'abbonamento.

L’abbonamento può essere acquistato a vista presso i punti di vendita autorizzati, anche non FS

2. 3. - Validità dell'abbonamento. L'abbonamento ha la validità di un mese solare e scade, in

ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata la convalida.

2. 4. - Utilizzazione dell'abbonamento. Prima di iniziarne l'utilizzazione, l'abbonato deve riportare sul

biglietto, utilizzando una penna ad inchiostro indelebile, le proprie generalità e deve convalidare il biglietto mediante le macchine obliteratrici. In caso di inagibilità o mancanza di tali apparecchiature, il viaggiatore può richiedere la convalida

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rivolgendosi, prima di effettuare il primo viaggio, alla biglietteria oppure, di propria iniziativa, al personale del treno senza corrispondere, in questo caso, il diritto di esazione.

In partenza, in corso di viaggio, o all'arrivo, il biglietto deve essere esibito, a richiesta del personale di controlleria, unitamente ad un valido documento di riconoscimento. Per i ragazzi di età compresa fra i quattro e i dodici anni il documento di riconoscimento può essere sostituito da un certificato di nascita con fotografia autenticata dal Sindaco o da un notaio.

L'abbonato che alla scadenza di validità del biglietto si trovi in corso di viaggio, ha diritto di proseguire il viaggio stesso sino alla stazione di destinazione.

2. 5- Rimborsi e sostituzione dell’abbonamento. L'abbonamento non è rimborsabile né sostituibile.

Nel solo caso di variazione della tariffa è possibile ottenere la sostituzione dei biglietti già acquistati e non ancora convalidati, mediante restituzione degli stessi e pagamento della differenza di prezzo nei limiti di tempo fissati dalle FS.

2. 6. - Irregolarità ed abusi. Il viaggiatore che in partenza, in corso di viaggio, o all'arrivo,

risulta essere in possesso di abbonamento scaduto, non convalidato, privo delle indicazioni richieste o sprovvisto di documento di riconoscimento, viene considerato sprovvisto di biglietto e regolarizzato a norma dell'art. 9 delle CT. Nel caso di esibizione di documento di riconoscimento scaduto il viaggiatore è assoggettato al pagamento di una penalità di lire 15.000.

L'uso di abbonamento alterato, contraffatto o intestato ad altra persona comporta, oltre all'applicazione delle norme di legge, il ritiro dell'abbonamento stesso e il pagamento di un biglietto a tariffa ordinaria n. 39/16/1, di una soprattassa pari a tre volte il prezzo dell'abbonamento, oltre, in ogni caso, al diritto per esazioni suppletive in treno.

L'utilizzo dell'abbonamento per esercitare attività commerciali a bordo dei treni comporta il ritiro dell'abbonamento stesso senza diritto a rimborso.

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3. - ABBONAMENTO ANNUALE PLUS PER 12 MESI SOLARI.

3. 1. - Limiti di applicazione. Nei termini della validità, l'abbonamento consente la libera

circolazione nella 2ª classe dei treni del servizio metropolitano. 3. 2. - Rilascio dell'abbonamento.

L’abbonamento può essere acquistato a vista presso i punti di vendita autorizzati, anche non FS

3. 3. - Validità dell'abbonamento. L'abbonamento ha la validità di 12 mesi solari consecutivi e

scade, in ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno del dodicesimo mese di validità.

3. 4. - Utilizzazione dell'abbonamento. Prima di iniziarne l'utilizzazione, l'abbonato deve riportare sul

biglietto, utilizzando una penna ad inchiostro indelebile, le proprie generalità e deve convalidare il biglietto mediante le macchine obliteratrici. In caso di inagibilità o mancanza di tali apparecchiature, il viaggiatore può richiedere la convalida rivolgendosi, prima di effettuare il primo viaggio, alla biglietteria oppure, di propria iniziativa, al personale del treno senza corrispondere, in questo caso, l’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

In partenza, in corso di viaggio, o all'arrivo, il biglietto deve essere esibito, a richiesta del personale di controlleria, unitamente ad un valido documento di riconoscimento. Per i ragazzi di età compresa fra i quattro e i dodici anni il documento di riconoscimento può essere sostituito da un certificato di nascita con fotografia autenticata dal Sindaco o da un notaio.

L'abbonato che alla scadenza di validità del biglietto si trovi in corso di viaggio, ha diritto di proseguire il viaggio stesso sino alla stazione di destinazione.

3. 5- Rimborsi. Il biglietto è rimborsabile per totale o parziale mancato

utilizzo per fatto proprio del viaggiatore. In caso di totale inutilizzazione, si fa luogo al rimborso

dell’importo pagato previa deduzione di un diritto del 5%. In caso di utilizzazione del biglietto per un periodo limitato

della sua validità complessiva, si fa luogo al rimborso, fino alla concorrenza dell’importo pagato, della differenza fra detto importo e quello che si sarebbe dovuto pagare per uno o più abbonamenti mensili a tariffa n.14/PA per il periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le frazioni di mese per mese intero. Sull’importo da

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corrispondere viene operata la deduzione di un diritto del 5% con il minimo di £. 10.000.

3. 6. - Sostituzione del biglietto. In caso di smarrimento, deterioramento o furto, è ammesso il

rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la medesima percorrenza e validità dell’abbonamento annuale PLUS originario. La sostituzione è consentita per una sola volta e a condizione che l’abbonamento originario conservi una validità residua non inferiore ad un mese.

La richiesta deve essere presentata per iscritto alla stazione che ha rilasciato l’abbonamento e deve essere corredata della denuncia di smarrimento o furto, o dal biglietto originario deteriorato.

Per il rilascio del duplicato deve essere corrisposto un diritto fisso di Lire 10.000.

Il duplicato dell’abbonamento non è rimborsabile in nessun caso.

In caso di rinvenimento, l’abbonamento denunciato smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito alle FS.

3. 7. - Irregolarità ed abusi. Il viaggiatore che in partenza, in corso di viaggio, o all'arrivo,

risulta essere in possesso di abbonamento scaduto, non convalidato, privo delle indicazioni richieste o sprovvisto di documento di riconoscimento, viene considerato sprovvisto di biglietto e regolarizzato a norma dell'art. 9 delle CT. Nel caso di esibizione di documento di riconoscimento scaduto il viaggiatore è assoggettato al pagamento di una penalità di lire 15.000.

L'uso di abbonamento alterato, contraffatto o intestato ad altra persona comporta, oltre all'applicazione delle norme di legge, il ritiro dell'abbonamento stesso e il pagamento di un biglietto a tariffa ordinaria n. 39/16/1, di una soprattassa pari a tre volte il prezzo dell'abbonamento, oltre, in ogni caso, all’importo previsto dall’art.10 delle C.T. per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

L'utilizzo dell'abbonamento per esercitare attività commerciali a bordo dei treni comporta il ritiro dell'abbonamento stesso senza diritto a rimborso.

3. 8- Norme applicabili. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla

normativa dell’abbonamento mensile.

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TARIFFA N. 14/VE

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto metropolitano sulla linea Venezia S.L. - Venezia P. Marghera - Venezia Mestre - Venezia Carpenedo - Venezia Asseggiano.

PERCORRENZA P R E Z Z I Fra due qualsiasi stazioni della tratta metropolitana

una sola corsa

2ª classe

abbonamento mensile 2ª classe

abbonamento trimestrale 2ª classe

1.500 35.000 96.000

NORME GENERALI

L'accesso ai treni metropolitani è consentito unicamente ai possessori di biglietti rilasciati in base alla presente tariffa ed ai possessori di biglietti gratuiti FS.

Ai possessori di biglietto di tipo metropolitano, limitatamente alla tratta di validità è consentito utilizzare anche i treni dell'offerta ordinaria, dietro pagamento, ove previsto, del cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi della tariffa n. 1 ed i prezzi interi per treni IC diurni o ICN.

Ai biglietti rilasciati in base alla presente tariffa non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui al precedente art. 7.

Per il trasporto di oggetti e di animali sono applicabili le norme di cui all'art. 4 § 4 delle presenti CT.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. - Biglietto per una sola corsa

1. 1. - Limiti di applicazione. Il biglietto consente l'effettuazione di una sola corsa nella 2ª

classe dei treni del servizio metropolitano. 1. 2. - Rilascio del biglietto.

Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita autorizzati, anche non FS.

1. 3. - Validità del biglietto. Il biglietto ha validità di 60minuti decorrenti dall'ora della

convalida.

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1. 4. - Utilizzazione del biglietto. Prima di intraprendere il viaggio, il biglietto deve essere

convalidato a terra mediante le macchine obliteratrici. In caso di inagibilità o mancanza di tali apparecchiature, il viaggiatore può richiedere la convalida rivolgendosi prima della partenza alla biglietteria oppure, di propria iniziativa, al personale del treno senza corrispondere, in questo caso, l’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

Dopo la convalida il biglietto diviene personale ed incedibile. 1. 5. - Rimborsi.

Il biglietto non è rimborsabile per mancato utilizzo imputabile a fatto proprio del viaggiatore.

1. 6. - Irregolarità ed abusi. Vengono regolarizzate a norma dell'art. 9 delle presenti CT.

2 - Abbonamento mensile

2. 1. - Limiti di applicazione. Nei termini della validità, l'abbonamento consente la libera

circolazione nella sola 2ª classe dei treni del servizio metropolitano.

2. 2. - Rilascio dell'abbonamento. L'abbonamento può essere acquistato a vista presso i punti di

vendita autorizzati, anche non FS. 2. 3. - Validità dell'abbonamento.

L'abbonamento ha la validità di un mese solare e scade, in ogni caso, alle ore 24 dell’ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata la convalida.

2. 4. - Utilizzazione dell'abbonamento. Prima di iniziarne l'utilizzazione, l'abbonato deve riportare sul

biglietto, utilizzando una penna ad inchiostro indelebile, le proprie generalità e deve convalidarlo mediante le macchine obliteratrici. In caso di inagibilità o di mancanza di tali apparecchiature, il viaggiatore può richiedere la convalida rivolgendosi, prima di effettuare il primo viaggio, alla biglietteria oppure, di propria iniziativa, al personale del treno senza corrispondere, in questo caso, l’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

In corso di viaggio o all'arrivo il biglietto deve essere esibito, a richiesta del personale di controlleria, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

L'abbonato che alla scadenza di validità del biglietto si trovi in corso di viaggio, ha diritto di proseguire il viaggio stesso sino alla stazione di destinazione.

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2. 5. - Rimborsi e sostituzione dell'abbonamento. L'abbonamento non è rimborsabile né sostituibile. Nel solo caso di variazione della tariffa è possibile ottenere la

sostituzione dei biglietti già acquistati e non ancora convalidati, mediante restituzione degli stessi e pagamento della differenza di prezzo nei limiti di tempo fissati dalle FS.

2. 6. - Irregolarità ed abusi. Si applica quanto previsto ai Capi X e XI.

3. - Abbonamento trimestrale.

3. 1. - Limiti di applicazione. Nei termini della validità, l'abbonamento consente la libera

circolazione, nella sola 2ª classe dei treni del servizio metropolitano.

3. 2. - Rilascio dell'abbonamento. L'abbonamento può essere acquistato a vista presso i punti di

vendita autorizzati, anche non FS. 3. 3. - Validità dell'abbonamento.

L'abbonamento ha la validità di tre mesi solari consecutivi decorrenti dal mese in cui è stato convalidato e scade, in ogni caso, alle ore 24 dell’ultimo giorno del terzo mese solare.

3. 4. - Utilizzazione dell'abbonamento. Prima di iniziarne l'utilizzazione, l'abbonato deve riportare sul

biglietto, utilizzando una penna ad inchiostro indelebile, le proprie generalità e deve convalidarlo mediante le macchine obliteratrici. In caso di inagibilità o mancanza di tali apparecchiature, il viaggiatore può richiedere la convalida rivolgendosi, prima di effettuare il primo viaggio, alla biglietteria oppure, di propria iniziativa, al personale del treno senza corrispondere, in questo caso, l’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

In corso di viaggio o all'arrivo il biglietto deve essere esibito, a richiesta del personale di controlleria, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

L'abbonato che alla scadenza di validità del biglietto si trovi in corso di viaggio, ha diritto a proseguire il viaggio stesso sino alla stazione di destinazione.

3. 5. - Rimborso e sostituzione dell'abbonamento. L'abbonamento non è rimborsabile né sostituibile.

3. 6. - Irregolarità ed abusi. Si applica quanto previsto ai Capi X e XI.

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TARIFFA N. 14/BA

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto metropolitano sulla linea Enziteto Catino - Bari Centrale - Bari Torre a Mare - Modugno Città.

PERCORRENZA P R E Z Z I

Fra due stazioni qualsiasi della tratta Enziteto Catino - Bari Torre a Mare - Modugno Città

Una sola corsa

2ª classe

Abbonamento settimanale

2ª classe

Abbonamento mensile 2ª classe

1.900 13.000 33.000

NORME GENERALI

Ai possessori di biglietti e di abbonamenti rilasciati in base alla presente tariffa è consentito l'accesso ai treni metropolitani, attualmente contraddistinti con la lettera M nei quadri dell'Orario ufficiale, e, limitatamente alla tratta metropolitana, a quelli classificati Regionali e Diretti. Ai treni del servizio metropolitano possono altresì accedere i possessori di biglietti gratuiti FS.

Ai biglietti e agli abbonamenti rilasciati in base alla presente tariffa non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui al precedente art.7.

Per il trasporto di oggetti o di animali sono applicabili le norme di cui all'art. 4, § 4 delle presenti CT.

Ai viaggiatori diretti o provenienti da stazioni poste al di fuori della tratta metropolitana e muniti di biglietto o di abbonamento FS non di tipo metropolitano avente come stazione di origine o di destinazione Bari S. Spirito, Bari Palese Macchie, Bari Centrale, Bari Torre a Mare, Bari S. Andrea, Modugno Città, o nella cui percorrenza sia compresa una tratta della linea metropolitana, è consentito utilizzare sulla tratta medesima i treni metropolitani.

I viaggiatori muniti di biglietto o di abbonamento FS non di tipo metropolitano avente come stazione di destinazione Bari Centrale, hanno facoltà di proseguire il viaggio sui treni del servizio metropolitano per raggiungere le fermate di Marconi, Liside, Bari Policlinico, Bari Zona Industriale, tutte considerate coincidenti con Bari Centrale, anche se questo dovesse comportare una retrocessione sulla tratta.

Analogamente, i viaggiatori in possesso di biglietto o di abbonamento non di tipo metropolitano avente come stazione di origine Bari Centrale, hanno facoltà di iniziare il viaggio, utilizzando i treni del servizio metropolitano, dalle fermate di

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Marconi, Liside, Bari Policlinico, Bari Zona Industriale, tutte considerate coincidenti con Bari Centrale, anche se questo dovesse comportare una retrocessione sulla tratta.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. - Biglietto per una sola corsa.

1. 1. - Limiti di applicazione. Il biglietto consente l'effettuazione di una sola corsa nella 2ª

classe dei treni del servizio metropolitano. 1. 2. - Rilascio del biglietto.

Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita autorizzati, anche non FS.

1. 3. - Validità del biglietto. Il biglietto ha validità di 75minuti decorrenti dall'ora della

convalida. 1. 4. - Utilizzazione del biglietto.

Prima di iniziare il viaggio, il biglietto deve essere convalidato a terra mediante le macchine obliteratrici. In caso di inagibilità o di mancanza di tali apparecchiature, il viaggiatore può richiedere la convalida rivolgendosi prima della partenza alla biglietteria oppure, di propria iniziativa, al personale del treno senza corrispondere, in questo caso, l’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

Dopo la convalida il biglietto diviene personale ed incedibile. 1. 5. - Rimborsi.

Il biglietto non è rimborsabile. 1. 6. - Irregolarità ed abusi.

Vengono regolarizzate a norma dell'art. 9 delle presenti CT.

2. - Abbonamento settimanale.

2. 1. - Limiti di applicazione. Nei termini della validità, l'abbonamento consente la libera

circolazione nella 2ª classe dei treni del servizio metropolitano. 2. 2. - Rilascio dell'abbonamento.

L'abbonamento può essere acquistato a vista presso i punti di vendita autorizzati, anche non FS.

2. 3. - Validità dell'abbonamento. L'abbonamento settimanale è valido dal lunedì alla domenica

della settimana in cui è compreso il giorno nel quale viene effettuata la convalida.

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2. 4.-Utilizzazione dell’abbonamento. Prima di iniziarne l'utilizzazione, l'abbonato deve riportare sul

biglietto, utilizzando una penna ad inchiostro indelebile, le proprie generalità, il numero della settimana di utilizzazione e deve convalidarlo mediante le macchine obliteratrici. In caso di inagibilità o mancanza di tali apparecchiature, il viaggiatore può richiedere la convalida rivolgendosi, prima di effettuare il primo viaggio, alla biglietteria oppure, di propria iniziativa, al personale del treno senza corrispondere, in questo caso, l’importo previsto dall’art.10 delle C.T. per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

In corso di viaggio o all'arrivo il biglietto deve essere esibito, a richiesta del personale di controlleria, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

2. 5. - Rimborso e sostituzione dell'abbonamento. L'abbonamento non è rimborsabile né sostituibile. Nel solo caso di variazione della tariffa è possibile ottenere la

sostituzione dei biglietti già acquistati e non ancora convalidati, mediante la restituzione degli stessi e pagamento della differenza di prezzo nei limiti di tempo fissati dalle FS.

2. 6 - Irregolarità ed abusi. Si applica quanto previsto ai precedenti Capi X e XI.

3. - Abbonamento mensile.

3. 1. - Limiti di applicazione. Nei termini della validità l'abbonamento consente la libera

circolazione nella 2ª classe dei treni del servizio metropolitano. 3. 2. - Rilascio dell'abbonamento.

L'abbonamento può essere acquistato a vista presso i punti di vendita autorizzati, anche non FS.

3. 3. - Validità dell'abbonamento. L'abbonamento ha validità di un mese solare e scade, in ogni

caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata la convalida.

3. 4. - Utilizzazione dell'abbonamento. Prima di iniziarne l'utilizzazione, l'abbonato deve riportare sul

biglietto, utilizzando una penna ad inchiostro indelebile, le proprie generalità e deve convalidare il biglietto mediante le macchine obliteratrici. In caso di inagibilità o mancanza di tali apparecchiature, il viaggiatore può richiedere la convalida rivolgendosi, prima di effettuare il primo viaggio, alla biglietteria oppure, di propria iniziativa, al personale del treno senza

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corrispondere, in questo caso, l’importo previsto dall’art.10 delle C.T. per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

In corso di viaggio o all'arrivo il biglietto deve essere esibito, a richiesta del personale di controlleria, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

L'abbonato che alla scadenza del biglietto si trovi in corso di viaggio, ha diritto di proseguire il viaggio stesso sino alla stazione di destinazione.

3. 5. - Rimborsi e sostituzione dell'abbonamento. L'abbonamento non è rimborsabile né sostituibile. Nel solo caso di variazione della tariffa è possibile ottenere la

sostituzione dei biglietti già acquistati e non ancora convalidati, mediante restituzione degli stessi e pagamento della differenza di prezzo nei limiti di tempo fissati dalle FS.

3. 6. - Irregolarità ed abusi. Si applica quanto previsto ai precedenti Capi X e XI.

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TARIFFA N. 15

CARTA PRIMA

per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto di 1ª classe

Lire 130.000

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TARIFFA N. 21/A

Biglietti di abbonamento ordinario mensile

SCAGLIONI PREZZI

KM 1a Classe 2a Classe 1- 10 52.000 32.000 11- 20 75.000 48.000 21- 30 98.000 62.000 31- 40 114.000 74.000 41- 50 128.000 85.000 51- 60 130.000 87.000 61- 70 141.000 94.000 71- 80 151.000 101.000 81- 90 162.000 107.000

91 - 100 174.000 113.000 101 - 121 194.000 126.000 126 - 150 212.000 139.000 151 - 175 231.000 152.000 176 - 200 250.000 165.000 201 - 225 268.000 177.000 226 - 250 287.000 189.000

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TARIFFA N. 21/A /TER Prezzi per biglietti di Abbonamento Annuale

SCAGLIONI PREZZI KM 1a CL 2a CL

1 - 10 448.000 299.000 11 - 20 673.000 449.000 21 - 30 870.000 580.000 31 - 40 1.038.000 692.000 41 - 50 1.192.000 795.000 51 - 60 1.219.000 813.000 61 - 70 1.318.000 879.000 71 - 80 1.416.000 944.000 81 - 90 1.500.000 1.000.000

91 - 100 1.585.000 1.057.000 101 - 125 1.767.000 1.178.000 126 - 150 1.950.000 1.300.000 151 - 175 2.131.000 1.421.000 176 - 200 2.314.000 1.543.000 201 - 225 2.482.000 1.655.000 226 - 250 2.650.000 1.767.000

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TARIFFA N. 22/A

Prezzi per i biglietti di Abbonamento Mensile ai Treni Intercity

SCAGLIONI PREZZI KM 1a CL 2a CL

1 - 10 156.000 100.000 11 - 20 156.000 100.000 21 - 30 156.000 100.000 31 - 40 185.000 118.000 41 - 50 205.000 132.000 51 - 60 215.000 140.000 61 - 70 234.000 152.000 71 - 80 252.000 166.000 81 - 90 273.000 178.000

91 - 100 293.000 191.000 101 - 125 317.000 210.000 126 - 150 349.000 227.000 151 - 175 379.000 246.000 176 - 200 407.000 264.000 201 - 225 435.000 284.000 226 - 250 466.000 306.000 251 - 275 501.000 344.000 276 - 300 536.000 376.000 301 - 325 567.000 407.000 326 - 350 597.000 434.000 351 - 400 628.000 461.000 401 - 450 659.000 488.000 451 - 500 690.000 509.000 501 - 550 721.000 536.000 551 - 600 752.000 563.000 601 - 650 773.000 590.000 651 - 700 793.000 611.000 701 - 750 814.000 633.000 751 - 800 834.000 654.000 801 - 850 845.000 665.000 851 - 900 855.000 675.000 901 - 950 865.000 686.000

951 - 1000 876.000 697.000

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TARIFFA N 22/A UNID

Prezzi per biglietti di Abbonamento Unidirezionale ai Treni Intercity

SCAGLIONI PREZZI KM 1a Cl. 2a Cl.

1 - 10 78.000 50.000 11 - 20 78.000 50.000 21 - 30 78.000 50.000 31 - 40 93.000 59.000 41 - 50 103.000 66.000 51 - 60 108.000 70.000 61 - 70 117.000 76.000 71 - 80 126.000 83.000 81 - 90 137.000 89.000

91 - 100 147.000 96.000 101 - 125 159.000 105.000 126 - 150 175.000 114.000 151 - 175 190.000 123.000 176 - 200 204.000 132.000 201 - 225 218.000 142.000 226 - 250 233.000 153.000 251 - 275 251.000 172.000 276 - 300 268.000 188.000 301 - 325 284.000 204.000 326 - 350 299.000 217.000 351 - 400 314.000 231.000 401 - 450 330.000 244.000 451 - 500 345.000 255.000 501 - 550 361.000 268.000 551 - 600 376.000 282.000 601 - 650 387.000 295.000 651 - 700 397.000 306.000 701 - 750 407.000 317.000 751 - 800 417.000 327.000 801 - 850 423.000 333.000 851 - 900 428.000 338.000 901 - 950 433.000 343.000

951 - 1000 438.000 349.000

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TARIFFA N. 22/B (per memoria)

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TARIFFA N. 22/B UNID (per memoria)

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TARIFFA N. 23/A

Prezzi della Carta di Ammissione ai Treni Intercity

SCAGLIONI PREZZI

KM 1a cl 2a cl 1 – 10 104.000 68.000 11 – 20 81.000 52.000 21 – 30 58.000 38.000 31 – 40 71.000 44.000 41 – 50 77.000 47.000 51 – 60 85.000 53.000 61 – 70 93.000 58.000 71 – 80 101.000 65.000 81 – 90 111.000 71.000

91 – 100 119.000 78.000 101 – 125 123.000 84.000 126 – 150 137.000 88.000 151 – 175 148.000 94.000 176 – 200 157.000 99.000 201 – 225 167.000 107.000 226 – 250 179.000 117.000 251 – 275 194.000 135.000 276 – 300 209.000 150.000 301 – 325 224.000 166.000 326 – 350 239.000 181.000

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TARIFFA N. 23/A UNID

Prezzi della Carta di Ammissione Unidirezionale

ai Treni Intercity

SCAGLIONI PREZZI KM 1a Cl. 2 a Cl.

1 – 10 52.000 34.000 11 – 20 41.000 26.000 21 – 30 29.000 19.000 31 – 40 36.000 22.000 41 – 50 39.000 24.000 51 – 60 43.000 27.000 61 – 70 47.000 29.000 71 – 80 51.000 33.000 81 – 90 56.000 36.000

91 – 100 60.000 39.000 101 – 125 62.000 42.000 126 – 150 69.000 44.000 151 – 175 74.000 47.000 176 – 200 79.000 50.000 201 – 225 84.000 54.000 226 – 250 90.000 59.000 251 – 275 97.000 68.000 276 – 300 105.000 75.000 301 – 325 112.000 83.000 326 – 350 120.000 91.000

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TARIFFA N. 23/B (per memoria)

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TARIFFA N. 23/B UNID (per memoria)

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TARIFFA N. 24

Carta Club Eurostar per l’acquisto di biglietti a prezzo ridotto di 1a classe

CATEGORIA VALIDITA’ PREZZO A Mesi 6 80.000 B Mesi 12 150.000

TARIFFA N. 25

Prezzi per biglietti chilometrici.

PERCORRENZA PREZZI 1ª classe 2ª classe

Km 3.000 350.000 226.000

TARIFFA N. 26

Carte per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto

a favore delle persone anziane.

Il prezzo delle Carte per l’acquisto di biglietti a prezzo ridotto a favore delle persone anziane è di lire

50.000

TARIFFA N. 27 (per memoria)

TARIFFA N. 28

Carte per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto

a favore dei giovani.

Il prezzo delle Carte per l’acquisto di biglietti a prezzo ridotto a favore dei giovani è di lire

50.000

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TARIFFA N. 29 (*)

Prezzi per bici al seguito viaggiatore

Tariffa n. 29/a

Biglietto di supplemento per il trasporto della bici al seguito sui treni: Eurocity, Intercity, Espressi, Euronight.

10.000

Tariffa n. 29/b

Biglietto di supplemento 24 ore per il trasporto della bici al seguito sui treni: Regionali, Diretti ed Interregionali

7.000

Tariffa n. 29/c

Biglietto di supplemento 24 ore per il trasporto della bici al seguito sui treni: Regionali, Diretti ed Interregionali rilasciato in appoggio a Carte Amicotreno

5.000

Tariffa n. 29/b 12

Biglietto di supplemento 12 mesi per il trasporto della bici al seguito sui treni: Regionali, Diretti ed Interregionali

80.000 Tassa aggiuntiva minima per ciascun veicolo oltre la normale composizione del treno

100.000

Tassa di custodia per ogni bici e per ciascun periodo di 24 ore indivisibili

1.500

(*) I prezzi indicati sono comprensivi di I.V.A.

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CARTA BLU’

Carta Blù………………………..……………..L. 10.000

TARIFFA N. 30 Prezzi in lire

a) CARTA AMICO TRENO 1) prezzo della carta 2) prezzo scontato a favore dei possessori di abbonamento annuale 3) prezzo scontato a favore dei possessori di abbonamenti mensili

99.000 15.000 35.000

(1)

b) CARTA AMICO TRENO - TOURING CLUB ITALIANO 1) prezzo della carta

69.000

(1)

(1) Le FS hanno facoltà di accordare, in determinati periodi ed in base alle proprie

valutazioni commerciali, riduzioni di prezzo.

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T A R I F F A N. 39

Per viaggi di corsa semplice e/o di andata e ritorno in ambito regionale/ provinciale

TARIFFA N. 39/ 1/ABRUZZO TARIFFA N. 39/ 2/BASILICATA a TARIFFA N. 39/ 3/BOLZANO TARIFFA N. 39/ 4/CALABRIA TARIFFA N. 39/ 5/CAMPANIA a TARIFFA N. 39/ 6/EMILIA- ROMAGNA a TARIFFA N. 39/ 7/FRIULI TARIFFA N. 39/ 8/LAZIO TARIFFA N. 39/ 9/LIGURIA TARIFFA N. 39/10/LOMBARDIA TARIFFA N. 39/11/MARCHE TARIFFA N. 39/12/MOLISE TARIFFA N. 39/13/PIEMONTE TARIFFA N. 39/14/PUGLIA TARIFFA N. 39/15/SARDEGNA TARIFFA N. 39/16/SICILIA TARIFFA N. 39/17/TOSCANA TARIFFA N. 39/18/TRENTO TARIFFA N. 39/19/UMBRIA TARIFFA N. 39/20/VALLE D’AOSTA TARIFFA N. 39/21/VENETO

(a) In attesa della formalizzazione della tariffa si applicano i prezzi e le condizioni previste dagli artt. 22 e 23 delle presenti CT.

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TARIFFA N. 39/1/ABRUZZO

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice e/o di andata/ritorno nell’aria regionale dell’ABRUZZO.

TARIFFA N. 39/1/1 TARIFFA N. 39/1/2

ORDINARIA RIDOTTA DEL 10%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700

11-20 4.000 2.500 2.800 1.700 11-20 3.600 2.300 2.800 1.700 21-30 5.600 3.500 2.800 1.800 21-30 5.100 3.200 2.800 1.700 31-40 7.000 4.400 3.500 2.200 31-40 6.300 4.000 3.200 2.000 41-50 8.300 5.200 4.200 2.600 41-50 7.500 4.700 3.800 2.400 51-60 9.500 6.000 4.800 3.000 51-60 8.600 5.400 4.300 2.700 61-70 10.800 6.800 5.400 3.400 61-70 9.800 6.200 4.900 3.100 71-80 12.100 7.600 6.100 3.800 71-80 10.900 6.900 5.500 3.500 81-90 13.300 8.400 6.700 4.200 81-90 12.000 7.600 6.000 3.800

91-100 14.600 9.200 7.300 4.600 91-100 13.200 8.300 6.600 4.200 101-110 15.800 10.000 7.900 5.000 101-110 14.300 9.000 7.200 4.500 111-120 17.100 10.800 8.600 5.400 111-120 15.400 9.800 7.700 4.900 121-130 18.400 11.600 9.200 5.800 121-130 16.600 10.500 8.300 5.300 131-140 19.500 12.300 9.800 6.200 131-140 17.600 11.100 8.800 5.600 141-150 20.700 13.100 10.400 6.600 141-150 18.700 11.800 9.400 5.900 151-160 21.900 13.800 11.000 6.900 151-160 19.800 12.500 9.900 6.300 161-170 23.000 14.500 11.500 7.300 161-170 20.700 13.100 10.400 6.600 171-180 24.200 15.300 12.100 7.700 171-180 21.800 13.800 10.900 6.900 181-190 25.500 16.100 12.800 8.100 181-190 23.000 14.500 11.500 7.300 191-200 26.600 16.800 13.300 8.400 191-200 24.000 15.200 12.000 7.600 201-220 29.400 18.600 14.700 9.300 201-220 26.500 16.800 13.300 8.400 221-240 32.300 20.400 16.200 10.200 221-240 29.100 18.400 14.600 9.200 241-260 35.100 22.200 17.600 11.100 241-260 31.600 20.000 15.800 10.000 261-280 37.300 23.600 18.700 11.800 261-280 33.600 21.300 16.800 10.700 281-300 39.500 25.000 19.800 12.500 281-300 35.600 22.500 17.800 11.300

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di percorrenza 300 Km. di £. 2.200 per la 1^ classe e di £. 1.400 per la 2^ classe. Per i ragazzi il prezzo è pari alla metà del corrispondente prezzo per adulti con arrotondamento alle £. 100 superiori.

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/1/1 del 10% con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

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TARIFFA N. 39/1/3 TARIFFA N. 39/1/4

RIDOTTA DEL 15% RIDOTTA DEL 20%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700 11-20 3.400 2.200 2.800 1.700 11-20 3.200 2.000 2.800 1.700 21-30 4.800 3.000 2.800 1.700 21-30 4.500 2.800 2.800 1.700 31-40 6.000 3.800 3.000 1.900 31-40 5.600 3.600 2.800 1.800 41-50 7.100 4.500 3.600 2.300 41-50 6.700 4.200 3.400 2.100 51-60 7.100 5.100 4.100 2.600 51-60 7.600 4.800 3.800 2.400 61-70 9.200 5.800 4.600 2.900 61-70 8.700 5.500 4.400 2.800 71-80 10.300 6.500 5.200 3.300 71-80 9.700 6.100 4.900 3.100 81-90 11.400 7.200 5.700 3.600 81-90 10.700 6.800 5.400 3.400

91-100 12.500 7.900 6.300 4.000 91-100 11.700 7.400 5.900 3.700 101-110 13.500 8.500 6.800 4.300 101-110 12.700 8.000 6.400 4.000 111-120 14.600 9.200 7.300 4.600 111-120 13.700 8.700 6.900 4.400 121-130 15.700 9.900 7.900 5.000 121-130 14.800 9.300 7.400 4.700 131-140 16.600 10.500 8.300 5.300 131-140 15.600 9.900 7.800 5.000 141-150 17.600 11.200 8.800 5.600 141-150 16.600 10.500 8.300 5.300 151-160 18.700 11.800 9.400 5.900 151-160 17.600 11.100 8.800 5.600 161-170 19.600 12.400 9.800 6.200 161-170 18.400 11.600 9.200 5.800 171-180 20.600 13.100 10.300 6.600 171-180 19.400 12.300 9.700 6.200 181-190 21.700 13.700 10.900 6.900 181-190 20.400 12.900 10.200 6.500 191-200 22.700 14.300 11.400 7.200 191-200 21.300 13.500 10.700 6.800 201-220 25.000 15.900 12.500 8.000 201-220 23.600 14.900 11.800 7.500 221-240 27.500 17.400 13.800 8.700 221-240 25.900 16.400 13.000 8.200 241-260 29.900 18.900 15.000 9.500 241-260 28.100 17.800 14.100 8.900 261-280 31.800 20.100 15.900 10.100 261-280 29.900 18.900 15.000 9.500 281-300 33.600 21.300 16.800 10.700 281-300 31.600 20.000 15.800 10.000

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/1/1 del 15%, con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/1/1 del 20% con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

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200

TARIFFA N. 39/1/5 TARIFFA N. 39/1/6 RIDOTTA DEL 25% RIDOTTA DEL 30%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700 11-20 3.000 1.900 2.800 1.700 11-20 2.800 1.800 2.800 1.700 21-30 4.200 2.700 2.800 1.700 21-30 4.000 2.500 2.800 1.700 31-40 5.300 3.300 2.800 1.700 31-40 4.900 3.100 2.800 1.700 41-50 6.300 3.900 3.200 2.000 41-50 5.900 3.700 3.000 1.900 51-60 7.200 4.500 3.600 2.300 51-60 6.700 4.200 3.400 2.100 61-70 8.100 5.100 4.100 2.600 61-70 7.600 4.800 3.800 2.400 71-80 9.100 5.700 4.600 2.900 71-80 8.500 5.400 4.300 2.700 81-90 10.000 6.300 5.000 3.200 81-90 9.400 5.900 4.700 3.000

91-100 11.000 6.900 5.500 3.500 91-100 10.300 6.500 5.200 3.300 101-110 11.900 7.500 6.000 3.800 101-110 11.100 7.000 5.600 3.500 111-120 12.900 8.100 6.500 4.100 111-120 12.000 7.600 6.000 3.800 121-130 13.800 8.700 6.900 4.400 121-130 12.900 8.200 6.500 4.100 131-140 14.700 9.300 7.400 4.700 131-140 13.700 8.700 6.900 4.400 141-150 15.600 9.900 7.800 5.000 141-150 14.500 9.200 7.300 4.600 151-160 16.500 10.400 8.300 5.200 151-160 15.400 9.700 7.700 4.900 161-170 17.300 10.900 8.700 5.500 161-170 16.100 10.200 8.100 5.100 171-180 18.200 11.500 9.100 5.800 171-180 17.000 10.800 8.500 5.400 181-190 19.200 12.100 9.600 6.100 181-190 17.900 11.300 9.000 5.700 191-200 20.000 12.600 10.000 6.300 191-200 18.700 11.800 9.400 5.900 201-220 22.100 14.000 11.100 7.000 201-220 20.600 13.100 10.300 6.600 221-240 24.300 15.300 12.200 7.700 221-240 22.700 14.300 11.400 7.200 241-260 26.400 16.700 13.200 8.400 241-260 24.600 15.600 12.300 7.800 261-280 28.000 17.700 14.000 8.900 261-280 26.200 16.600 13.100 8.300 281-300 29.700 18.800 14.900 9.400 281-300 27.700 17.500 13.900 8.800

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/1/1 del 25%, con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km.indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/1/1 del 30% con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

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201

TARIFFA N. 39/1/7 TARIFFA N. 39/1/8

RIDOTTA DEL 40% RIDOTTA DEL 50%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700

11-20 2.800 1.700 2.800 1.700 11-20 2.800 1.700 2.800 1.700 21-30 3.400 2.100 2.800 1.700 21-30 2.800 1.800 2.800 1.700 31-40 4.200 2.700 2.800 1.700 31-40 3.500 2.200 2.800 1.700 41-50 5.000 3.200 2.800 1.700 41-50 4.200 2.600 2.800 1.700 51-60 5.700 3.600 2.900 1.800 51-60 4.800 3.000 2.800 1.700 61-70 6.500 4.100 3.300 2.100 61-70 5.400 3.400 2.800 1.700 71-80 7.300 4.600 3.700 2.300 71-80 6.100 3.800 3.100 1.900 81-90 8.000 5.100 4.000 2.600 81-90 6.700 4.200 3.400 2.100

91-100 8.800 5.600 4.400 2.800 91-100 7.300 4.600 3.700 2.300 101-110 9.500 6.000 4.800 3.000 101-110 7.900 5.000 4.000 2.500 111-120 10.300 6.500 5.200 3.300 111-120 8.600 5.400 4.300 2.700 121-130 11.100 7.000 5.600 3.500 121-130 9.200 5.800 4.600 2.900 131-140 11.700 7.400 5.900 3.700 131-140 9.800 6.200 4.900 3.100 141-150 12.500 7.900 6.300 4.000 141-150 10.400 6.600 5.200 3.300 151-160 13.200 8.300 6.600 4.200 151-160 11.000 6.900 5.500 3.500 161-170 13.800 8.700 6.900 4.400 161-170 11.500 7.300 5.800 3.700 171-180 14.600 9.200 7.300 4.600 171-180 12.100 7.700 6.100 3.900 181-190 15.300 9.700 7.700 4.900 181-190 12.800 8.100 6.400 4.100 191-200 16.000 10.100 8.000 5.100 191-200 13.300 8.400 6.700 4.200 201-220 17.700 11.200 8.900 5.600 201-220 14.700 9.300 7.400 4.700 221-240 19.400 12.300 9.700 6.200 221-240 16.200 10.200 8.100 5.100 241-260 21.100 13.400 10.600 6.700 241-260 17.600 11.100 8.800 5.600 261-280 22.400 14.200 11.200 7.100 261-280 18.700 11.800 9.400 5.900 281-300 23.700 15.000 11.900 7.500 281-300 19.800 12.500 9.900 6.300

Per distanze superiori a 300Km. la tassazione si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/1/1 del 40%, con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/1/1 del 50% con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

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TARIFFA N. 39/1/9 TARIFFA N. 39/1/10 RIDOTTA DEL 55% RIDOTTA DEL 60%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700

11-20 2.800 1.700 2.800 1.700 11-20 2.800 1.700 2.800 1.700 21-30 2.800 1.700 2.800 1.700 21-30 2.800 1.700 2.800 1.700 31-40 3.200 2.000 2.800 1.700 31-40 2.800 1.800 2.800 1.700 41-50 3.800 2.400 2.800 1.700 41-50 3.400 2.100 2.800 1.700 51-60 4.300 2.700 2.800 1.700 51-60 3.800 2.400 2.800 1.700 61-70 4.900 3.100 2.800 1.700 61-70 4.400 2.800 2.800 1.700 71-80 5.500 3.500 2.800 1.800 71-80 4.900 3.100 2.800 1.700 81-90 6.000 3.800 3.000 1.900 81-90 5.400 3.400 2.800 1.700

91-100 6.600 4.200 3.300 2.100 91-100 5.900 3.700 3.000 1.900 101-110 7.200 4.500 3.600 2.300 101-110 6.400 4.000 3.200 1.900 111-120 7.700 4.900 3.900 2.500 111-120 6.900 4.400 3.500 2.200 121-130 8.300 5.300 4.200 2.700 121-130 7.400 4.700 3.700 2.400 131-140 8.800 5.600 4.400 2.800 131-140 7.800 5.000 3.900 2.500 141-150 9.400 5.900 4.700 3.000 141-150 8.300 5.300 4.200 2.700 151-160 9.900 6.300 5.000 3.200 151-160 8.800 5.600 4.400 2.800 161-170 10.400 6.600 5.200 3.300 161-170 9.200 5.800 4.600 2.900 171-180 10.900 6.900 5.500 3.500 171-180 9.700 6.200 4.900 3.100 181-190 11.500 7.300 5.800 3.700 181-190 10.200 6.500 5.100 3.300 191-200 12.000 7.600 6.000 3.800 191-200 10.700 6.800 5.400 3.400 201-220 13.300 8.400 6.700 4.200 201-220 11.800 7.500 5.900 3.800 221-240 14.600 9.200 7.300 4.600 221-240 13.000 8.200 6.500 4.100 241-260 15.800 10.000 7.900 5.000 241-260 14.100 8.900 7.100 4.500 261-280 16.800 10.700 8.400 5.400 261-280 15.000 9.500 7.500 4.800 281-300 17.800 11.300 8.900 5.700 281-300 15.800 10.000 7.900 5.000

Per distanze superiori a 300Km. la tassazione si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/1/1 del 55%, con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

Per distanze superiori a 300 Km.la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/1/1 del 60% con arrotondamento finale alle £ 100 superiori.

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203

GENERALITA’

Per viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno interessanti il solo territorio dell'area regionale dell’Abruzzo, con esclusione delle linee o tratte di linea in cui sono in vigore sistemi tariffari che non consentono l'utilizzo dei biglietti FS, vengono rilasciati biglietti ai prezzi della tariffa n. 39/1/ABRUZZO. Le stazioni da considerare come confini tariffari dell'area regionale dell’Abruzzo sono indicate nell'Allegato n. 13 delle C.T..

Ai fini dell'applicazione della presente tariffa, sono da ritenere valide, con le medesime percentuali di sconto, tutte le riduzioni in vigore sulle FS ed in particolare quelle previste da:

• Concessioni Speciali per determinati trasporti di persone; • Regolamento Trasporti militari; • Concessioni a reintegro e a rimborso; • Carta d'Argento, Carta Verde, Carta Amico Treno, Carta

Amico Treno Touring Club Italiano, Carta Prima, Carta Club Eurostar e Carta Blu;

• Viaggi delle comitive: • Viaggi degli elettori e dei giornalisti; • Viaggi in base a convenzioni regolanti traffici particolari. Sono altresì ammessi i viaggi effettuati dai possessori di

biglietto chilometrico e di biglietti gratuiti FS. Per i viaggi dei ragazzi di età fino a dodici anni non compiuti

si applica quanto previsto all'art. 7 delle presenti C.T.. L’ammissione ai treni classificati IC ed ES* è subordinata al

possesso di biglietto di cambio servizio, pari alla differenza tra i prezzi interi o ridotti per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi o ridotti della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

Nessuna riduzione è applicabile ai diritti fissi, ai supplementi e alle tasse accessorie di qualsiasi genere.

Per il trasporto dei bagagli e di piccoli animali si applica quanto disposto dall'allegato n. 12 delle presenti C.T..

CONDIZIONI PARTICOLARI

VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

§ 1. - Itinerari. I biglietti sono rilasciati per l'istradamento richiesto dal

viaggiatore e consentono di percorrere la via indicata sul biglietto stesso o, in alternativa, la via chilometricamente più breve congiungente la stazione di partenza con quella di destinazione.

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Ove non diversamente disposto, le distanze fra le stazioni vengono desunte dal "Prontuario Ufficiale delle distanze FS - Viaggiatori".

§ 2. - Acquisto, periodo di utilizzazione e convalida dei biglietti.

I biglietti possono essere acquistati presso i punti di vendita autorizzati, anche non FS.

I biglietti possono essere utilizzati entro due mesi dal giorno di emissione, questo compreso. Nel solo caso di tipologie di biglietti che non recano indicato il giorno di emissione l'utilizzazione può avvenire senza limiti di tempo.

I biglietti per acquistare la validità ad essi propria devono essere convalidati prima della partenza del treno utilizzando le macchine obliteratrici o rivolgendosi di propria iniziativa al personale del treno con pagamento, in questo caso dell’importo previsto dall’art.10 delle C.T. per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

La convalida, salvo diversa disposizione, è richiesta anche quando la data di inizio del viaggio è già stata riportata sul biglietto al momento dell'emissione.

In caso di mancanza o di guasto delle obliteratrici, il viaggiatore può anche ottenere la convalida rivolgendosi prima della partenza alla biglietteria FS oppure, di propria iniziativa, al personale del treno senza dover corrispondere l’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno. In caso contrario sarà applicato quanto previsto dall'art. 9 § 6.1 delle C.T..

La convalida, a decorrere dalla quale i biglietti acquistano la validità oraria ad essi propria, deve essere effettuata in ogni caso non oltre la data di scadenza del periodo di utilizzazione previsto.

§ 3. - Prezzi. Ai viaggi di corsa semplice si applicano i prezzi della tariffa

n. 39/1/1 o di quelle ridotte dalla n. 39/1/2 alla n. 39/1/10 cui il viaggiatore abbia titolo. I prezzi minimi per viaggiatore, sia per adulti sia per ragazzi, sia per la tariffa ordinaria sia per quelle ridotte, sono fissati in £. 2.800 per la 1a classe e in £. 1.700 per la 2a classe.

§ 4. - Validità dei biglietti. - Fermate intermedie. II viaggio deve essere terminato entro 6 ore dall'ora di

convalida per percorrenze fino a 200 Km., ed entro 24 ore per viaggi di chilometraggio superiore.

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Periodi di utilizzazione diversi possono essere previsti dalle singole tariffe che possono anche prevedere che la data di inizio del viaggio sia riportata sul biglietto all'atto dell'emissione.

Quando nei casi previsti la data di inizio del viaggio i apposta al momento dell'emissione, i biglietti non hanno validità, oraria decorrente dalla convalida, ma sono validi fino alle ore 24 del giorno indicato sugli stessi o dell'ultimo giorno del periodo di validità previsto dalle singole tariffe. In tal caso, al viaggiatore che si trovi in treno allo scadere di tale termine, è consentito proseguire il viaggio già iniziato, fino alla stazione di destinazione indicata sul biglietto, senza effettuare fermate intermedie.

Qualora il viaggiatore venga trovato in treno oltre il termine di validità previsto, viene regolarizzato a norma dell'art. 9, § 6 dalla stazione dove il treno effettua la prima fermata d'orario dopo la scadenza del biglietto.

Il viaggio può essere iniziato in qualunque stazione compresa nell'itinerario, fermo restando che nessun rimborso spetta per il percorso non effettuato.

Il viaggiatore ha la facoltà di effettuare un numero illimitato di fermate nei termini di validità del biglietto. In caso di fermate intermedie che portino ad oltrepassare l'ora di scadenza del titolo di trasporto il viaggiatore dovrà munirsi di biglietti di viaggio distinti.

§ 5. - Irregolarità ed abusi. Per le irregolarità ed abusi vale quanto previsto all'art. 9 delle

presenti C.T.. § 6. - Rimborsi.

Si applica quanto previsto dall'art. 12 delle presenti C.T.. § 7. - Norme particolari.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui all'art. 22 delle presenti C.T..

VIAGGI DI ANDATA E RITORNO

§ 1. - Generalità. I biglietti si rilasciano, sia per l'andata sia per il ritorno, per

l'itinerario richiesto dal viaggiatore, nei limiti ed alle condizioni previste per i viaggi di corsa semplice. Nel caso in cui vengano rilasciati in base alle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose", al "Regolamento Trasporti Militari" o ad altre disposizioni tariffarie che lo prescrivano, i biglietti devono essere nominativi.

§ 2. - Periodo di utilizzazione. I biglietti possono essere utilizzati entro due mesi dal giorno

di emissione, questo compreso. Periodi di utilizzazione diversi

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possono essere previsti dalle singole tariffe e da altre disposizioni tariffarie.

§ 3. - Prezzi. I prezzi dei biglietti si ottengono raddoppiando l'importo di un

corrispondente biglietto di corsa semplice al prezzo competente al viaggiatore.

I prezzi stessi vengono peraltro stabiliti tassando separatamente ciascuna delle due corse quando i biglietti sono rilasciati per percorrere nel viaggio di andata una via diversa da quella del viaggio di ritorno.

I biglietti si rilasciano anche a favore dei ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti mediante l'applicazione della metà del prezzo dovuto dagli adulti, salvo che non sia diversamente disposto dalla concessione o analoga disposizione tariffaria in base alla quale sono rilasciati.

§ 4. - Validità - Fermate intermedie. La validità di ogni singolo viaggio è quella prevista per i

viaggi di corsa semplice. Quando, nei casi previsti, la data di inizio del viaggio è

apposta al momento dell'emissione, i biglietti non hanno validità oraria decorrente dalla convalida ma sono validi fino alle ore 24 del giorno indicato sugli stessi o dell'ultimo giorno del periodo di validità previsto dalle singole tariffe. In tal caso al viaggiatore che si trovi in treno allo scadere di tale termine è consentito proseguire il viaggio già iniziato fino alla stazione di destinazione indicata sul biglietto, senza effettuare fermate intermedie.

Il viaggiatore, salvo diversa disposizione, prima di effettuare sia il viaggio di andata sia quello di ritorno è tenuto a convalidare il biglietto secondo le stesse modalità previste per il biglietto di corsa semplice.

I biglietti danno diritto ad effettuare, salvo diverse disposizioni, un numero illimitato di fermate intermedie sia nel viaggio di andata sia in quello di ritorno.

§ 5. - Inizio e termine del viaggio. I viaggiatori, salvo diversa disposizione, possono effettuare

indifferentemente prima il viaggio di andata o quello di ritorno; hanno inoltre facoltà, se non diversamente previsto, di iniziare i due viaggi in qualunque stazione compresa nell'itinerario, fermo restando che nessun rimborso spetta per il percorso non effettuato.

§ 6. - Modificazioni al contratto di trasporto. Le modificazioni al contratto di trasporto si effettuano, nei

casi ammessi, in base alle norme previste dall'art. 8 per i biglietti di corsa semplice, considerando separatamente ciascuna corsa.

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La prosecuzione del viaggio di andata non è ammessa quando si tratta di raggiungere località per le quali non sarebbe stato possibile, in base alle particolari disposizioni tariffarie, ottenere direttamente in partenza il biglietto di andata e ritorno in possesso del viaggiatore. In tal caso chi intende proseguire il viaggio deve avvertire il personale del treno e pagare la differenza tra il prezzo di un biglietto di corsa semplice al prezzo competente per tutto il percorso dalla stazione di inizio del viaggio fino a quella di destinazione e l'importo del biglietto di andata e ritorno che viene ritirato.

Se l'importo dovuto per la regolarizzazione risulta inferiore a quello del biglietto di andata e ritorno, il viaggiatore ha diritto al rimborso della differenza a norma dell'art. 12 §§ 2 e 3 delle presenti C.T..

§ 7. - Irregolarità ed abusi. Quando particolari disposizioni tariffarie prescrivono per i

biglietti di andata e ritorno che il viaggio di ritorno non possa esser iniziato prima di un termine stabilito ed il viaggiatore non osservi tale prescrizione, verrà richiesto il pagamento per l'intero percorso di andata e ritorno della differenza fra il prezzo ridotto applicato e quello a tariffa n. 39/1/1.

Il viaggiatore che, nei casi non ammessi dalle disposizioni tariffarie, termini il viaggio di andata in una stazione precedente quella di destinazione, deve pagare la differenza tra il prezzo del biglietto di andata e ritorno di cui è munito ed il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n.39/1/1 dalla stazione di partenza a quella effettiva di arrivo più una soprattassa di £.15.000 e perde il diritto di prosecuzione ed al viaggio di ritorno.

Se l'importo pagato per il biglietto di andata e ritorno è superiore a quello dovuto per la regolarizzazione, il viaggiatore ha diritto al rimborso della differenza ai sensi dell'art. 12, §§ 2 e 3 delle presenti C.T..

Nel caso di biglietti di andata e ritorno per cui non sarebbe possibile ottenere la prosecuzione a norma del precedente § 6 ed il viaggiatore abbia oltrepassato la stazione terminale del viaggio di andata, verrà richiesto il pagamento dell'importo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 39/1/1 per tutto il percorso dalla stazione iniziale del viaggio sino a quella di discesa, più una soprattassa di £. 15.000, deduzione fatta dell'importo del biglietto di andata e ritorno che viene ritirato; se quest'ultimo importo e superiore a quello dovuto per la regolarizzazione, il viaggiatore ha diritto al rimborso della differenza ai sensi dell'art. 12, §§ 2 e 3 delle presenti C.T..

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Per le altre irregolarità ed abusi valgono le norme di cui all'art. 9 delle presenti C.T..

§ 8. - Rimborsi. Si applica quanto previsto dall'art. 12 delle presenti C.T..

§ 9. - Norme particolari. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme

di cui all'art. 22 e 23 delle presenti C.T..

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TARIFFA N. 39/4/CALABRIA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di

trasporto per viaggi di corsa semplice e/o di andata/ritorno nell’aria regionale della CALABRIA.

TARIFFA N. 39/4/1 TARIFFA N. 39/4/2

ORDINARIA RIDOTTA DEL 10%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800

11-20 3.800 2.500 2.900 1.800 11-20 3.500 2.300 2.900 1.800 21-30 5.200 3.400 2.900 1.800 21-30 4.700 3.100 2.900 1.800 31-40 6.600 4.400 3.300 2.200 31-40 6.000 4.000 3.000 2.000 41-50 8.100 5.200 4.100 2.600 41-50 7.300 4.700 3.700 2.400 51-60 8.700 5.600 4.400 2.800 51-60 7.900 5.100 4.000 2.600 61-70 10.000 6.500 5.000 3.300 61-70 9.000 5.900 4.500 3.000 71-80 11.400 7.400 5.700 3.700 71-80 10.300 6.700 5.200 3.400 81-90 12.600 8.200 6.300 4.100 81-90 11.400 7.400 5.700 3.700

91-100 14.000 9.000 7.000 4.500 91-100 12.600 8.100 6.300 4.100 101-125 17.300 11.100 8.700 5.600 101-125 15.600 10.000 7.800 5.000 126-150 20.500 13.200 10.300 6.600 126-150 18.500 11.900 9.300 6.000 151-175 24.300 15.300 12.200 7.700 151-175 21.900 13.800 11.000 6.900 176-200 27.300 17.400 13.700 8.700 176-200 24.600 15.700 12.300 7.900 201-225 30.400 19.600 15.200 9.800 201-225 27.400 17.700 13.700 8.900 226-250 34.000 21.000 17.000 10.900 226-250 30.600 19.600 15.300 9.800 251-275 37.100 23.900 18.600 12.000 251-275 33.400 21.600 16.700 10.800 276-300 40.200 25.600 20.100 12.800 276-300 36.200 23.10 18.100 11.600 301-325 43.300 27.700 21.700 13.900 301-325 39.000 25.000 19.500 12.500 326-350 46.400 29.900 23.200 15.000 326-350 41.800 27.000 20.900 13.500 351-400 52.600 33.700 26.300 16.900 351-400 47.400 30.400 23.700 15.200 401-450 58.800 37.500 29.400 18.800 401-450 53.000 33.800 26.500 16.900 451-500 65.500 41.800 32.800 20.900 451-500 59.000 37.700 29.500 18.900 501-550 71.600 44.100 35.800 22.100 501-550 64.500 39.700 32.300 19.900 551-600 77.800 47.700 38.900 23.900 551-600 70.100 43.000 35.100 21.500 601-650 84.000 51.400 42.000 25.700 601-650 75.600 46.300 37.800 23.200 651-700 90.200 55.600 45.100 27.800 651-700 81.200 50.100 40.600 25.100 701-750 96.400 59.200 48.200 29.600 701-750 86.800 53.300 43.400 26.700 751-800 102.500 62.900 51.300 31.500 751-800 92.300 56.700 46.200 28.400 801-850 108.700 67.200 54.400 33.600 801-850 97.900 60.500 49.000 30.300 851-900 114.900 70.800 57.500 35.400 851-900 103.500 63.800 51.800 31.900 901-950 121.100 74.500 60.600 37.300 901-950 109.000 67.100 54.500 33.600

951-1000 127.300 78.200 63.700 39.100 951-1000 114.600 70.400 57.300 35.200

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TARIFFA N. 39/4/3 TARIFFA N. 39/4/4

RIDOTTA DEL 15% RIDOTTA DEL 20%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800

11-20 3.300 2,200 2.900 1.800 11-20 3.100 2.000 2.900 1.800 21-30 4.500 2.900 2.900 1.800 21-30 4.200 2.800 2.900 1.800 31-40 5.700 3.800 2.900 1.900 31-40 5.300 3.600 2.900 1.800 41-50 6.900 4.500 3.500 2.300 41-50 6.500 4.200 3.300 2.100 51-60 7.400 4.800 3.700 2.400 51-60 7.000 4.500 3.500 2.300 61-70 8.500 5.600 4.300 2.800 61-70 8.000 5.200 4.000 2.600 71-80 9.700 6.300 4.900 3.200 71-80 9.200 6.000 4.600 3.000 81-90 10.800 7.000 5.400 3.500 81-90 10.100 6.600 5.100 3.300

91-100 11.900 7.700 6.000 3.900 91-100 11.200 7.200 5.600 3.600 101-125 14.800 9.500 7.400 4.800 101-125 13.900 8.900 7.000 4.500 126-150 17.500 11.300 8.800 5.700 126-150 16.400 10.600 8.200 5.300 151-175 20.700 13.100 10.400 6.600 151-175 19.500 12.300 9.800 6.200 176-200 23.300 14.800 11.700 7.400 176-200 21.900 14.000 11.000 7.000 201-225 25.900 16.700 13.000 8.400 201-225 24.400 15.700 12.200 7.900 226-250 28.900 18.500 14.500 9.300 226-250 27.200 17.400 13.600 8.700 251-275 31.600 20.400 15.800 10.200 251-275 29.700 19.200 14.900 9.600 276-300 34.200 21.800 17.100 10.900 276-300 32.200 20.500 16.100 10.300 301-325 36.900 23.600 18.500 11.800 301-325 34.700 22.200 17.400 11.100 326-350 39.500 25.500 19.800 12.800 326-350 37.200 24.000 18.600 12.000 351-400 44.800 28.700 22.400 14.400 351-400 42.100 27.000 21.100 13.500 401-450 50.000 31.900 25.000 16.000 401-450 47.100 30.000 23.600 15.000 451-500 55.700 35.600 27.900 17.800 451-500 52.400 33.500 26.200 16.800 501-550 60.900 37.500 30.500 18.800 501-550 57.300 35.300 28.700 17.700 551-600 66.200 40.600 33.100 20.300 551-600 62.300 38.200 31.200 19.100 601-650 71.400 43.700 35.700 21.900 601-650 67.200 41.200 33.600 20.600 651-700 76.700 47.300 38.400 23.700 651-700 72.200 44.500 36.100 22.300 701-750 82.000 50.400 41.000 25.200 701-750 77.200 47.400 38.600 23.700 751-800 87.200 53.500 43.600 26.800 751-800 82.000 50.400 41.000 25.200 801-850 92.400 57.200 46.200 28.600 801-850 87.000 53.800 43.500 26.900 851-900 97.700 60.200 48.900 30.100 851-900 92.000 56.700 46.000 28.400 901-950 103.000 63.400 51.500 31.700 901-950 96.900 59.600 48.500 29.800

951-1000 108.300 66.500 54.200 33.300 951-1000 101.900 62.600 51.000 31.300

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212

TARIFFA N. 39/4/5 TARIFFA N. 39/4/6

RIDOTTA DEL 25% RIDOTTA DEL 30%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800

11-20 2.900 1.900 2.900 1.800 11-20 2.900 1.800 2.900 1.800 21-30 3.900 2.600 2.900 1.800 21-30 3.700 2.400 2.900 1.800 31-40 5.000 3.300 2.900 1.800 31-40 4.700 3.100 2.900 1.800 41-50 6.100 3.900 3.100 2.000 41-50 5.700 3.700 2.900 1.900 51-60 6.600 4.200 3.300 2.100 51-60 6.100 4.000 3.100 2.000 61-70 7.500 4.900 3.800 2.500 61-70 7.000 4.600 3.500 2.300 71-80 8.600 5.600 4.300 2.800 71-80 8.000 5.200 4.000 2.600 81-90 9.500 6.200 4.800 3.100 81-90 8.900 5.800 4.500 2.900

91-100 10.500 6.800 5.300 3.400 91-100 9.800 6.300 4.900 3.200 101-125 13.000 8.400 6.500 4.200 101-125 12.200 7.800 6.100 3.900 126-150 15.400 9.900 7.700 5.000 126-150 14.400 9.300 7.200 4.700 151-175 18.300 11.500 9.200 5.800 151-175 17.100 10.800 8.600 4.500 176-200 20.500 13.100 10.300 6.600 176-200 19.200 12.200 9.600 6.100 201-225 22.800 14.700 11.400 7.400 201-225 21.300 13.800 10.700 6.900 226-250 25.500 16.300 12.800 8.200 226-250 23.800 15..200 11.900 7.600 251-275 27.900 18.000 14.000 9.000 251-275 26.000 16.800 13.000 8.400 276-300 30.200 19.200 15.100 9.600 276-300 28.200 18.000 14.100 9.000 301-325 32.500 20.800 16.300 10.400 301-325 30.400 19.400 15.200 9.700 326-350 34.800 22.500 17.400 11.300 326-350 32.500 21.000 16.300 10.500 351-400 39.500 25.300 19.800 12.700 351-400 36.900 23.600 18.500 11.800 401-450 44.100 28.200 22.100 14.100 401-450 41.200 26.300 20.600 13.200 451-500 49.200 31.400 24.600 15.700 451-500 45.900 29.300 23.000 14.700 501-550 53.700 33.100 26.900 16.600 501-550 50.200 30.900 25.100 15.500 551-600 58.400 35.800 29.200 17.900 551-600 54.500 33.400 27.300 16.700 601-650 63.000 38.600 31.500 19.300 601-650 58.800 36.000 29.400 18.000 651-700 67.700 41.700 33.900 20.900 651-700 63.200 39.000 31.600 19.500 701-750 72.300 44.400 36.200 22.200 701-750 67.500 41.500 33.800 20.800 751-800 76.900 47.200 38.500 23.600 751-800 71.800 44.100 35.900 22.100 801-850 81.600 50.400 40.800 25.200 801-850 76.100 47.100 38.100 23.600 851-900 86.200 53.100 43..100 26..600 851-900 80.500 49.600 40.300 24.800 901-950 90.900 55..900 45.500 28..000 901-950 84.800 52..200 42.400 26.100

951-1000 95.500 58.700 47.800 29.400 951-1000 89.200 54.800 44.600 27.400

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TARIFFA N. 39/4/7 TARIFFA N. 39/4/8

RIDOTTA DEL 40% RIDOTTA DEL 50%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800

11-20 2.900 1.800 2.900 1.800 11-20 2.900 1.800 2.900 1.800 21-30 3.200 2.100 2.900 1.800 21-30 2.900 1.800 2.900 1.800 31-40 4.000 2.700 2.900 1.800 31-40 3.300 2.200 2.900 1.800 41-50 4.900 3.200 2.900 1.800 41-50 4.100 2.600 2.900 1.800 51-60 5.300 3.400 2.900 1.800 51-60 4.400 2.800 2.900 1.800 61-70 6.000 3.900 3.000 2.000 61-70 5.000 3.300 2.900 1.800 71-80 6.900 4.500 3.500 2.300 71-80 5.700 3.700 2.900 1.900 81-90 7.600 5.000 3.800 2.500 81-90 6.300 4.100 3.200 2.100

91-100 8.400 5.400 4.200 2.700 91-100 7.000 4.500 3.500 2.300 101-125 10.400 6.700 5.200 3.400 101-125 8.700 5.600 4.400 2.800 126-150 12.300 8.000 6.200 4.000 126-150 10.300 6.600 5.200 3.300 151-175 14.600 9.200 7.300 4.600 151-175 12.200 7.700 6.100 3.900 176-200 16.400 10.500 8.200 5.300 176-200 13.700 8.700 6.900 4.400 201-225 18.300 11..800 9.200 5.900 201-225 15.200 9.800 7.600 4.900 226-250 20.400 13.100 10.200 6.600 226-250 17.000 10.900 8.500 5.500 251-275 22.300 14.400 11.200 7.200 251-275 18..600 12.000 9.300 6.000 276-300 24.200 15.400 12.100 7.700 276-300 20.100 12.800 10.100 6.400 301-325 26.000 16.700 13.000 8.400 301-325 21.700 13.900 10.900 7.000 326-350 27.900 18.000 14.000 9.000 326-350 23.200 15.000 11.600 7.500 351-400 31.600 20.300 15.800 10.200 351-400 26.300 16.900 13.200 8.500 401-450 35.300 22.500 17.700 11.300 401-450 29.400 18.800 14.700 9.400 451-500 39.300 25.100 19.700 12.600 451-500 32.800 20.900 16.400 10.500 501-550 43.000 26.500 21.500 13.300 501-550 35.800 22.100 17.900 11.100 551-600 46.700 28.700 23.400 14.400 551-600 38.900 23.900 19.500 12.000 601-650 50.400 30.900 25.200 15.500 601-650 42.000 25.700 21.000 12.900 651-700 54.200 33.400 27.100 16.700 651-700 45.100 27.800 22.600 13.900 701-750 57.900 35.600 29.000 17.800 701-750 48.200 29.600 24.100 14.800 751-800 61.500 37.800 30.800 18.900 751-800 51.300 31.500 25.700 15.800 801-850 65.300 40.400 32.700 20.200 801-850 54.400 33.600 27.200 16.800 851-900 69.000 42.500 34.500 21.300 851-900 57.500 35.400 28.800 17.700 901-950 72.700 44.700 36.400 22.400 901-950 60.600 37.300 30.300 18.700

951-1000 76.400 47.000 38.200 23.500 951-1000 63.700 39.100 31.900 19.600

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TARIFFA N. 39/4/9 TARIFFA N. 39/4/10

RIDOTTA DEL 55% RIDOTTA DEL 60%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800

11-20 2.900 1.800 2.900 1.800 11-20 2.900 1.800 2.900 1.800 21-30 2.900 1.800 2.900 1.800 21-30 2.900 1.800 2.900 1.800 31-40 3.000 2.000 2.900 1.800 31-40 2.900 1.800 2.900 1.800 41-50 3.700 2.400 2.900 1.800 41-50 3.300 2.100 2.900 1.800 51-60 4.000 2.600 2.900 1.800 51-60 3.500 2.300 2.900 1.800 61-70 4.500 3.000 2.900 1.800 61-70 4.000 2.600 2.900 1.800 71-80 5.200 3.400 2.900 1.800 71-80 4.600 3.000 2.900 1.800 81-90 5.700 3.700 2.900 1.900 81-90 5.100 3.300 2.900 1.800

91-100 6.300 4.100 3.200 2.100 91-100 5.600 3.600 2.900 1.800 101-125 7.800 5.000 3.900 2.500 101-125 7.000 4.500 3.500 2.300 126-150 9.300 6.000 4.700 3.000 126-150 8.200 5.300 4.100 2.700 151-175 11.000 6.900 5.500 3.500 151-175 9.800 6.200 4.900 3.100 176-200 12.300 7.900 6.200 4.000 176-200 11.000 7.000 5.500 3.500 201-225 13.700 8.900 6.900 4.500 201-225 12.200 7.900 6.100 4.000 226-250 15.300 9.800 7.700 4.900 226-250 13.600 8.700 6.800 4.400 251-275 16.700 10.800 8.400 5.400 251-275 14.900 9.600 7.500 4.800 276-300 18.100 11.600 9.100 5.800 276-300 16.100 10.300 8.100 5.200 301-325 19.500 12.500 9.800 6.300 301-325 17.400 11.100 8.700 5.600 326-350 20.900 13.500 10.500 6.800 326-350 18.600 12.000 9.300 6.000 351-400 23.700 15.200 11.900 7.600 351-400 21.100 13.500 10.600 6.800 401-450 26.500 16.900 13.300 8.500 401-450 23.600 15.000 11.800 7.500 451-500 29.500 16.900 13.300 8.500 451-500 26.200 16.800 13.100 8.400 501-550 32.300 19.900 16.200 10.000 501-550 28.700 17.700 14.400 8.900 551-600 35.100 21.500 17.600 10.800 551-600 31.200 19.100 15.600 9.600 601-650 37.800 23.200 18.900 11.600 601-650 33.600 20.600 16.800 10.300 651-700 40.600 25.100 20.300 12.600 651-700 36.100 22.300 18.100 11.200 701-750 43.400 26.700 21.700 13.400 701-750 38.600 23.700 19.300 11.900 751-800 46.200 28.400 23.100 14.200 751-800 41.000 25.200 20.500 12.600 801-850 49.000 30.300 24.500 15.200 801-850 43.500 26.900 21.800 13.500 851-900 51.800 31.900 25.900 16.000 851-900 46.000 28.400 23.000 14.200 901-950 54.500 33.600 27.300 16.800 901-950 48.500 29.800 24.300 14.900

951-1000 57.300 35.200 28.700 17.600 951-1000 51.000 31.300 25.500 15.700

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GENERALITA’

Per viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno interessanti il solo territorio dell'area regionale della Calabria, con esclusione delle linee o tratte di linea in cui sono in vigore sistemi tariffari che non consentono l'utilizzo dei biglietti FS, vengono rilasciati biglietti ai prezzi della tariffa n. 39/4/CALABRIA. Le stazioni da considerare come confini tariffari dell'area regionale della Calabria sono indicate nell'Allegato n. 13 delle C.T..

Ai fini dell'applicazione della presente tariffa, sono da ritenere valide, con le medesime percentuali di sconto, tutte le riduzioni in vigore sulle FS ed in particolare quelle previste da:

• Concessioni Speciali per determinati trasporti di persone; • Regolamento Trasporti militari; • Concessioni a reintegro e a rimborso; • Carta d'Argento. Carta Verde, Carta Amico Treno, Carta

Amico Treno Touring Club Italiano, Carta Prima, Carta Club Eurostar e Carta Blu;

• Viaggi delle comitive: • Viaggi degli elettori e dei giornalisti; • Viaggi in base a convenzioni regolanti traffici particolari. Sono altresì ammessi i viaggi effettuati dai possessori di

biglietto chilometrico e di biglietti gratuiti FS. Per i viaggi dei ragazzi di età fino a dodici anni non compiuti

si applica quanto previsto all'art.7 delle presenti C.T.. L’ammissione ai treni classificati IC ed ES* è subordinata al

possesso di biglietto di cambio servizio, pari alla differenza tra i prezzi interi o ridotti per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi o ridotti della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

Nessuna riduzione è applicabile ai diritti fissi, ai supplementi e alle tasse accessorie di qualsiasi genere.

Per il trasporto dei bagagli e di piccoli animali si applica quanto disposto dall'allegato n. 12 delle presenti C.T..

CONDIZIONI PARTICOLARI

VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

§ 1. - Itinerari. I biglietti sono rilasciati per l'istradamento richiesto dal

viaggiatore e consentono di percorrere la via indicata sul biglietto stesso o, in alternativa, la via chilometricamente più breve congiungente la stazione di partenza con quella di destinazione.

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Ove non diversamente disposto, le distanze fra le stazioni vengono desunte dal "Prontuario Ufficiale delle distanze FS - Viaggiatori".

§ 2. - Acquisto, periodo di utilizzazione e convalida dei biglietti.

I biglietti possono essere acquistati presso i punti di vendita autorizzati, anche non FS.

I biglietti possono essere utilizzati entro due mesi dal giorno di emissione, questo compreso, ad eccezione di quelli che non recano indicato il giorno di emissione per i quali l'utilizzazione può avvenire senza limiti di tempo.

Per acquistare la validità ad essi propria devono essere convalidati prima della partenza del treno utilizzando le macchine obliteratrici o rivolgendosi di propria iniziativa al personale del treno con pagamento, in questo caso, dell’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno. La convalida, salvo diversa disposizione, è richiesta anche quando la data di inizio del viaggio è già stata riportata sul biglietto al momento dell'emissione.

In caso di mancanza o di guasto delle obliteratrici, il viaggiatore può anche ottenere la convalida rivolgendosi prima della partenza alla biglietteria FS oppure, di propria iniziativa, al personale del treno senza dover corrispondere dell’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno. In caso contrario sarà applicato quanto previsto dall'art. 9 § 6.1 delle C.T..

La convalida, a decorrere dalla quale i biglietti acquistano la validità oraria ad essi propria, deve essere effettuata in ogni caso non oltre la data di scadenza del periodo di utilizzazione previsto.

§ 3. - Prezzi. Ai viaggi di corsa semplice si applicano i prezzi della tariffa

n. 39/4/1 o di quelle ridotte, dalla n. 39/4/2 alla n. 39/4/10 cui il viaggiatore abbia titolo. I prezzi minimi per viaggiatore, sia per adulti sia per ragazzi, sia per la tariffa ordinaria sia per quelle ridotte, sono fissati in £. 2.900 per la 1a classe e in £. 1.800 per la 2a classe.

§ 4. - Validità dei biglietti. - Fermate intermedie. II viaggio deve essere terminato entro 6 ore dall'ora di

convalida per percorrenze fino a 200 Km., ed entro 24 ore per viaggi di chilometraggio superiore.

Periodi di utilizzazione diversi possono essere previsti dalle singole tariffe che possono anche prevedere che la data di inizio del viaggio sia riportata sul biglietto all'atto dell'emissione.

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Il viaggiatore ha la facoltà di effettuare un numero illimitato di fermate nei termini di validità del biglietto. In caso di fermate intermedie che portino ad oltrepassare l'ora di scadenza del titolo di trasporto il viaggiatore dovrà munirsi di biglietti di viaggio distinti.

Quando nei casi previsti la data di inizio del viaggio è apposta al momento dell'emissione, i biglietti non hanno validità oraria decorrente dalla convalida, ma sono validi fino alle ore 24 del giorno indicato sugli stessi o dell'ultimo giorno del periodo di validità previsto dalle singole tariffe. In tal caso, al viaggiatore che si trovi in treno allo scadere di tale termine, è consentito proseguire il viaggio già iniziato fino alla stazione di destinazione indicata sul biglietto senza effettuare fermate intermedie.

Qualora il viaggiatore venga trovato in treno oltre il termine di validità previsto, viene regolarizzato a norma dell'art. 9, § 6 dalla stazione dove il treno effettua la prima fermata d'orario dopo la scadenza del biglietto.

Il viaggio può essere iniziato in qualunque stazione compresa nell'itinerario, fermo restando che nessun rimborso spetta per il percorso non effettuato.

§ 5. - Irregolarità ed abusi. Per le irregolarità ed abusi vale quanto previsto all'art. 9 delle

presenti C.T.. § 6. - Rimborsi.

Si applica quanto previsto dall'art. 12 delle presenti C.T.. § 7. - Norme particolari.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui all'art. 22 delle presenti C.T..

VIAGGI DI ANDATA E RITORNO

§ 1. - Generalità. I biglietti di andata e ritorno si rilasciano per l'itinerario

richiesto dal viaggiatore, nei limiti ed alle condizioni previste per i viaggi di corsa semplice, mediante il pagamento contemporaneo del viaggio di andata e di quello di ritorno. Nel caso in cui vengano rilasciati in base alle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose", al "Regolamento Trasporti Militari" o ad altre disposizioni tariffarie che lo prescrivano, i biglietti devono essere nominativi.

§ 2. - Periodo di utilizzazione. I biglietti possono essere utilizzati entro due mesi dal giorno

di emissione, questo compreso. Periodi di utilizzazione diversi possono essere previsti dalle singole tariffe e da altre disposizioni tariffarie.

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§ 3. - Prezzi. I prezzi dei biglietti si ottengono raddoppiando l'importo di un

corrispondente biglietto di corsa semplice al prezzo competente al viaggiatore.

I prezzi stessi vengono peraltro stabiliti tassando separatamente ciascuna delle due corse quando i biglietti sono rilasciati per percorrere nel viaggio di andata una via diversa da quella del viaggio di ritorno.

I biglietti si rilasciano anche a favore dei ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti mediante l'applicazione della metà del prezzo dovuto dagli adulti, salvo che non sia diversamente disposto dalla concessione o analoga disposizione tariffaria in base alla quale sono rilasciati.

§ 4. - Validità. - Fermate intermedie. La validità di ogni singolo viaggio è quella prevista per i

viaggi di corsa semplice. Quando, nei casi previsti, la data di inizio del viaggio è

apposta al momento dell'emissione, i biglietti non hanno validità oraria decorrente dalla convalida ma sono validi fino alle ore 24 del giorno indicato sugli stessi o dell'ultimo giorno del periodo di validità previsto dalle singole tariffe. In tal caso al viaggiatore che si trovi in treno allo scadere di tale termine è consentito proseguire il viaggio già iniziato fino alla stazione di destinazione indicata sul biglietto, senza effettuare fermate intermedie.

Il viaggiatore, salvo diversa disposizione, prima di effettuare sia il viaggio di andata sia quello di ritorno è tenuto a convalidare il biglietto secondo le stesse modalità previste per il biglietto di corsa semplice.

I biglietti danno diritto ad effettuare, salvo diverse disposizioni, un numero illimitato di fermate intermedie sia nel viaggio di andata sia in quello di ritorno.

§ 5. - Inizio e termine del viaggio. I viaggiatori, salvo diversa disposizione, possono effettuare

indifferentemente prima il viaggio di andata o quello di ritorno; hanno inoltre facoltà, se non diversamente previsto, di iniziare i due viaggi in qualunque stazione compresa nell'itinerario, fermo restando che nessun rimborso spetta per il percorso non effettuato.

§ 6. - Modificazioni al contratto di trasporto. Le modificazioni al contratto di trasporto si effettuano, nei

casi ammessi, in base alle norme previste dall'art. 8 per i biglietti di corsa semplice, considerando separatamente ciascuna corsa.

La prosecuzione del viaggio di andata non è ammessa quando si tratta di raggiungere località per le quali non sarebbe stato

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possibile, in base alle particolari disposizioni tariffarie, ottenere direttamente in partenza il biglietto di andata e ritorno in possesso del viaggiatore. In tal caso chi intende proseguire il viaggio deve avvertire il personale del treno e pagare la differenza tra il prezzo di un biglietto di corsa semplice al prezzo competente per tutto il percorso dalla stazione di inizio del viaggio fino a quella di destinazione e l'importo del biglietto di andata e ritorno che viene ritirato.

Se l'importo dovuto per la regolarizzazione risulta inferiore a quello del biglietto di andata e ritorno, il viaggiatore ha diritto al rimborso della differenza a norma dell'art. 12 §§ 2 e 3 delle presenti C.T..

§ 7. - Irregolarità ed abusi. Quando particolari disposizioni tariffarie prescrivono per i

biglietti di andata e ritorno che il viaggio di ritorno non possa esser iniziato prima di un termine stabilito ed il viaggiatore non osservi tale prescrizione, verrà richiesto il pagamento per l'intero percorso di andata e ritorno della differenza fra il prezzo ridotto applicato e quello a tariffa n. 39/4/1.

Il viaggiatore che, nei casi non ammessi dalle disposizioni tariffarie, termini il viaggio di andata in una stazione precedente quella di destinazione, deve pagare la differenza tra il prezzo del biglietto di andata e ritorno di cui è munito ed il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 39/4/1 dalla stazione di partenza a quella effettiva di arrivo più una soprattassa di £ 15.000 e perde il diritto di prosecuzione ed al viaggio di ritorno.

Se l'importo pagato per il biglietto di andata e ritorno è superiore a quello dovuto per la regolarizzazione, il viaggiatore ha diritto al rimborso della differenza ai sensi dell'art. 12, §§ 2 e 3 delle presenti C.T..

Nel caso di biglietti di andata e ritorno per cui non sarebbe possibile ottenere la prosecuzione a norma del precedente § 6 ed il viaggiatore abbia oltrepassato la stazione terminale del viaggio di andata, verrà richiesto il pagamento dell'importo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 39/4/1 per tutto il percorso dalla stazione iniziale del viaggio sino a quella di discesa, più una soprattassa di £. 15.000, deduzione fatta dell'importo del biglietto di andata e ritorno che viene ritirato; se quest'ultimo importo e superiore a quello dovuto per la regolarizzazione, il viaggiatore ha diritto al rimborso della differenza ai sensi dell'art. 12, §§ 2 e 3 delle presenti C.T..

Per le altre irregolarità ed abusi valgono le norme di cui all'art. 9 delle presenti C.T..

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§ 8. - Rimborsi. Si applica quanto previsto dall'art. 12 delle presenti C.T..

§ 9. - Norme particolari. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme

di cui all'art. 22 e 23 delle presenti C.T..

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TARIFFA N. 39/11/MARCHE La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di

trasporto per viaggi di corsa semplice e/o di andata/ritorno nell’aria regionale delle MARCHE.

TARIFFA N. 39/11/1 TARIFFA N. 39/11/2

ORDINARIA RIDOTTA DEL 10%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800

11-20 3.800 2.400 2.900 1.800 11-20 3.500 2.200 2.900 1.800 21-30 5.400 3.400 2.900 1.800 21-30 4.900 3.100 2.900 1.800 31-40 6.800 4.300 3.400 2.200 31-40 6.200 3.900 3.100 2.000 41-50 8.100 5.100 4.100 2.600 41-50 7.300 4.600 3.700 2.300 51-60 9.100 5.700 4.600 2.900 51-60 8.200 5.200 4.100 2.600 61-70 10.300 6.500 5.200 3.300 61-70 9.300 5.900 4.700 3.000 71-80 11.400 7.200 5.700 3.600 71-80 10.300 6.500 5.200 3.300 81-90 12.700 8.000 6.400 4.000 81-90 11.500 7.200 5.800 3.600

91-100 14.000 8.800 7.000 4.400 91-100 12.600 8.000 6.300 4.000 101-110 15.700 9.900 7.900 5.000 101-110 14.200 9.000 7.100 4.500 111-120 17.100 10.800 8.600 5.400 111-120 15.400 9.800 7.700 4.900 121-130 18.500 11.700 9.300 5.900 121-130 16.700 10.600 8.400 5.300 131-140 19.800 12.500 9.900 6.300 131-140 17.900 11.300 9.000 5.700 141-150 21.100 13.300 10.600 6.700 141-150 19.000 12.000 9.500 6.000 151-160 22.500 14.200 11.300 7.100 151-160 20.300 12.800 10.200 6.400 161-170 23.700 15.000 11.900 7.500 161-170 21.400 13.500 10.700 6.800 171-180 25.200 15.900 12.600 8.000 171-180 22.700 14.400 11.400 7.200 181-190 26.300 16.600 13.200 8.300 181-190 23.700 15.000 11.900 7.500 191-200 27.400 17.300 13.700 8.700 191-200 24.700 15.600 12.400 7.800 201-220 30.100 19.000 15.100 9.500 201-220 27.100 17.100 13.600 8.600 221-240 32.800 20.700 16.400 10.400 221-240 29.600 18.700 14.800 9.400 241-260 35.400 22.400 17.700 11.200 241-260 31.900 20.200 16.000 10.100 261-280 38.100 24.100 19.100 12.100 261-280 34.300 21.700 17.200 10.900 281-300 40.800 25.800 20.400 12.900 281-300 36.800 23.300 18.400 11.700

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di percorrenza 300 Km. di £. 2.500 per la 1^ classe e di £. 1.600 per la 2^ classe. Per i ragazzi il prezzo è pari alla metà del corrispondente prezzo per adulti con arrotondamento alle £. 100 superiori.

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/11/1 del 10% con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

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TARIFFA N. 39/11/3 TARIFFA N. 39/11/4 RIDOTTA DEL 15% RIDOTTA DEL 20%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800 11-20 3.300 2.100 2.900 1.800 11-20 3.100 2.000 2.900 1.800 21-30 4.600 2.900 2.900 1.800 21-30 4.400 2.800 2.900 1.800 31-40 5.800 3.700 2.900 1.900 31-40 5.500 3.500 2.900 1.800 41-50 6.900 4.400 3.500 2.200 41-50 6.500 4.100 3.300 2.100 51-60 7.800 4.900 3.900 2.500 51-60 7.300 4.600 3.700 2.300 61-70 8.800 5.600 4.400 2.800 61-70 8.300 5.200 4.200 2.600 71-80 9.700 6.200 4.900 3.100 71-80 9.200 5.800 4.600 2.900 81-90 10.800 6.800 5.400 3.400 81-90 10.200 6.400 5.100 3.200

91-100 11.900 7.500 6.000 3.800 91-100 11.200 7.100 5.600 3.600 101-110 13.400 8.500 6.700 4.300 101-110 12.600 8.000 6.300 4.000 111-120 14.600 9.200 7.300 4.600 111-120 13.700 8.700 6.900 4.400 121-130 15.800 10.000 7.900 5.000 121-130 14.800 9.400 7.400 4.700 131-140 16.900 10.700 8.500 5.400 131-140 15.900 10.000 8.000 5.000 141-150 18.000 11.400 9.000 5.700 141-150 16.900 10.700 8.500 5.400 151-160 19.200 12.100 9.600 6.100 151-160 18.000 11.400 9.000 5.700 161-170 20.200 12.800 10.100 6.400 161-170 19.000 12.000 9.500 6.000 171-180 21.500 13.600 10.800 6.800 171-180 20.200 12.800 10.100 6.400 181-190 22.400 14.200 11.200 7.100 181-190 21.100 13.300 10.600 6.700 191-200 23.300 14.800 11.700 7.400 191-200 22.000 13.900 11.000 7.000 201-220 25.600 16.200 12.800 8.100 201-220 24.100 15.200 12.100 7.600 221-240 27.900 17.600 14.000 8.800 221-240 26.300 16.600 13.200 8.300 241-260 30.100 19.100 15.100 9.600 241-260 28.400 18.000 14.200 9.000 261-280 32.400 20.500 16.200 10.300 261-280 30.500 19.300 15.300 9.700 281-300 34.700 22.000 17.400 11.000 281-300 32.700 20.700 16.400 10.400

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/11/1 del 15%, con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/11/1 del 20%, con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

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224

TARIFFA N. 39/11/5 TARIFFA N. 39/11/6 RIDOTTA DEL 25% RIDOTTA DEL 30%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800

11-20 2.900 1.800 2.900 1.800 11-20 2.900 1.800 2.900 1.800 21-30 4.100 2.600 2.900 1.800 21-30 3.800 2.400 2.900 1.800 31-40 5.100 3.300 2.900 1.800 31-40 4.800 3.100 2.900 1.800 41-50 6.100 3.900 3.100 2.000 41-50 5.700 3.600 2.900 1.800 51-60 6.900 4.300 3.500 2.200 51-60 6.400 4.000 3.200 2.000 61-70 7.800 4.900 3.900 2.500 61-70 7.300 4.600 3.700 2.300 71-80 8.600 5.400 4.300 2.700 71-80 8.000 5.100 4.000 2.600 81-90 9.600 6.000 4.800 3.000 81-90 8.900 5.600 4.500 2.800

91-100 10.500 6.600 5.300 3.300 91-100 9.800 6.200 4.900 3.100 101-110 11.800 7.500 5.900 3.800 101-110 11.100 7.000 5.500 3.500 111-120 12.900 8.100 6.500 4.100 111-120 12.000 7.600 6.000 3.800 121-130 13.900 8.800 7.000 4.400 121-130 13.000 8.200 6.500 4.100 131-140 14.900 9.400 7.500 4.700 131-140 13.900 8.800 7.000 4.400 141-150 15.900 10.000 8.000 5.000 141-150 14.800 9.400 7.400 4.700 151-160 16.900 10.700 8.500 5.400 151-160 15.800 10.000 7.900 5.000 161-170 17.800 11.300 8.900 5.700 161-170 16.600 10.500 8.300 5.300 171-180 18.900 12.000 9.500 6.000 171-180 17.700 11.200 8.900 5.600 181-190 19.800 12.500 9.900 6.300 181-190 18.500 11.700 9.300 5.900 191-200 20.600 13.000 10.300 6.500 191-200 19.200 12.200 9.600 6.100 201-220 22.600 14.300 11.300 7.200 201-220 21.100 13.300 10.600 6.700 221-240 24.600 15.600 12.300 7.800 221-240 23.000 14.500 11.500 7.300 241-260 26.600 16.800 13.300 8.400 241-260 24.800 15.700 12.400 7.900 261-280 28.600 18.100 14.300 9.100 261-280 26.700 16.900 13.400 8.500 281-300 30.600 19.400 15.300 9.700 281-300 28.600 18.100 14.300 9.100

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/11/1 del 25%, con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/11/1 del 30%, con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

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TARIFFA N. 39/11/7 TARIFFA N. 39/11/8

RIDOTTA DEL 40% RIDOTTA DEL 50%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800 11-20 2.900 1.800 2.900 1.800 11-20 2.900 1.800 2.900 1.800 21-30 3.300 2.100 2.900 1.800 21-30 2.900 1.800 2.900 1.800 31-40 4.100 2.600 2.900 1.800 31-40 3.400 2.200 2.900 1.800 41-50 4.900 3.100 2.900 1.800 41-50 4.100 2.600 2.900 1.800 51-60 5.500 3.500 2.900 1.800 51-60 4.600 2.900 2.900 1.800 61-70 6.200 3.900 3.100 2.000 61-70 5.200 3.300 2.900 1.800 71-80 6.900 4.400 3.500 2.200 71-80 5.700 3.600 2.900 1.800 81-90 7.700 4.800 3.900 2.400 81-90 6.400 4.000 3.200 2.000

91-100 8.400 5.300 4.200 2.700 91-100 7.000 4.400 3.500 2.200 101-110 9.500 6.000 4.800 3.000 101-110 7.900 5.000 4.000 2.500 111-120 10.300 6.500 5.200 3.300 111-120 8.600 5.400 4.300 2.700 121-130 11.100 7.100 5.600 3.600 121-130 9.300 5.900 4.700 3.000 131-140 11.900 7.500 6.000 3.800 131-140 9.900 6.300 5.000 3.200 141-150 12.700 8.000 6.400 4.000 141-150 10.600 6.700 5.300 3.400 151-160 13.500 8.600 6.800 4.300 151-160 11.300 7.100 5.700 3.600 161-170 14.300 9.000 7.200 4.500 161-170 11.900 7.500 6.000 3.800 171-180 15.200 9.600 7.600 4.800 171-180 12.600 8.000 6.300 4.000 181-190 15.800 10.000 7.900 5.000 181-190 13.200 8.300 6.600 4.200 191-200 16.500 10.400 8.300 5.200 191-200 13.700 8.700 6.900 4.400 201-220 18.100 11.400 9.100 5.700 201-220 15.100 9.500 7.600 4.800 221-240 19.700 12.500 9.900 6.300 221-240 16.400 10.400 8.200 5.200 241-260 21.300 13.500 10.700 6.800 241-260 17.700 11.200 8.900 5.600 261-280 22.900 14.500 11.500 7.300 261-280 19.100 12.100 9.600 6.100 281-300 24.500 15.500 12.300 7.800 281-300 20.400 12.900 10.200 6.500

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/11/1 del 40%, con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/11/1 del 50%, con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

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TARIFFA N. 39/11/9 TARIFFA N. 39/11/10 RIDOTTA DEL 55% RIDOTTA DEL 60%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800 1-10 2.900 1.800 2.900 1.800 11-20 2.900 1.800 2.900 1.800 11-20 2.900 1.800 2.900 1.800 21-30 2.900 1.800 2.900 1.800 21-30 2.900 1.800 2.900 1.800 31-40 3.100 2.000 2.900 1.800 31-40 2.900 1.800 2.900 1.800 41-50 3.700 2.300 2.900 1.800 41-50 3.300 2.100 2.900 1.800 51-60 4.100 2.600 2.900 1.800 51-60 3.700 2.300 2.900 1.800 61-70 4.700 3.000 2.900 1.800 61-70 4.200 2.600 2.900 1.800 71-80 5.200 3.300 2.900 1.800 71-80 4.600 2.900 2.900 1.800 81-90 5.800 3.600 2.900 1.800 81-90 5.100 3.200 2.900 1.800

91-100 6.300 4.000 3.200 2.000 91-100 5.600 3.600 2.900 1.800 101-110 7.100 4.500 3.600 2.300 101-110 6.300 4.000 3.200 2.000 111-120 7.700 4.900 3.900 2.500 111-120 6.900 4.400 3.500 2.200 121-130 8.400 5.300 4.200 2.700 121-130 7.400 4.700 3.700 2.400 131-140 9.000 5.700 4.500 2.900 131-140 8.000 5.000 4.000 2.500 141-150 9.500 6.000 4.800 3.000 141-150 8.500 5.400 4.300 2.700 151-160 10.200 6.400 5.100 3.200 151-160 9.000 5.700 4.500 2.900 161-170 10.700 6.800 5.400 3.400 161-170 9.500 6.000 4.800 3.000 171-180 11.400 7.200 5.700 3.600 171-180 10.100 6.400 5.100 3.200 181-190 11.900 7.500 6.000 3.800 181-190 10.600 6.700 5.300 3.400 191-200 12.400 7.800 6.200 3.900 191-200 11.000 7.000 5.500 3.500 201-220 13.600 8.600 6.800 4.300 201-220 12.100 7.600 6.100 3.800 221-240 14.800 9.400 7.400 4.700 221-240 13.200 8.300 6.600 4.200 241-260 16.000 10.100 8.000 5.100 241-260 14.200 9.000 7.100 4.500 261-280 17.200 10.900 8.600 5.500 261-280 15.300 9.700 7.700 4.900 281-300 18.400 11.700 9.200 5.900 281-300 16.400 10.400 8.200 5.200

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/11/1 del 55%, con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/11/1 del 60%, con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

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GENERALITA’

Per viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno interessanti il solo territorio dell'area regionale delle Marche, con esclusione delle linee o tratte di linea in cui sono in vigore sistemi tariffari che non consentono l'utilizzo dei biglietti FS, vengono rilasciati biglietti ai prezzi della tariffa n. 39/11/MARCHE. Le stazioni da considerare come confini tariffari dell'area regionale delle Marche sono indicate nell'Allegato n. 13 delle C.T..

Ai fini dell'applicazione della presente tariffa, sono da ritenere valide, con le medesime percentuali di sconto, tutte le riduzioni in vigore sulle FS ed in particolare quelle previste da:

• Concessioni Speciali per determinati trasporti di persone; • Regolamento Trasporti militari; • Concessioni a reintegro e a rimborso; • Carta d'Argento. Carta Verde, Carta Amico Treno, Carta

Amico Treno Touring Club Italiano, Carta Prima, Carta Club Eurostar e Carta Blu;

• Viaggi delle comitive: • Viaggi degli elettori e dei giornalisti; • Viaggi in base a convenzioni regolanti traffici particolari. Sono altresì ammessi i viaggi effettuati dai possessori di

biglietto chilometrico e di biglietti gratuiti FS. Per i viaggi dei ragazzi di età fino a dodici anni non compiuti

si applica quanto previsto all'art.7 delle presenti C.T.. L’ammissione ai treni classificati IC ed ES* è subordinata al

possesso di biglietto di cambio servizio, pari alla differenza tra i prezzi interi o ridotti per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi o ridotti della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

Nessuna riduzione è applicabile ai diritti fissi, ai supplementi e alle tasse accessorie di qualsiasi genere.

Per il trasporto dei bagagli e di piccoli animali si applica quanto disposto dall'allegato n. 12 delle presenti C.T..

CONDIZIONI PARTICOLARI

VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

§ 1. - Itinerari. I biglietti sono rilasciati per l'istradamento richiesto dal

viaggiatore e consentono di percorrere la via indicata sul biglietto stesso o, in alternativa, la via chilometricamente più breve congiungente la stazione di partenza con quella di destinazione.

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Ove non diversamente disposto, le distanze fra le stazioni vengono desunte dal "Prontuario Ufficiale delle distanze FS - Viaggiatori".

§ 2. - Acquisto, periodo di utilizzazione e convalida dei biglietti.

I biglietti possono essere acquistati presso i punti di vendita autorizzati, anche non FS.

I biglietti possono essere utilizzati entro due mesi dal giorno di emissione, questo compreso. Nel solo caso di tipologie di biglietti che non recano indicato il giorno di emissione l'utilizzazione può avvenire senza limiti di tempo.

I biglietti per acquistare la validità ad essi propria devono essere convalidati prima della partenza del treno utilizzando le macchine obliteratrici o rivolgendosi di propria iniziativa al personale del treno con pagamento, in questo caso dell’importo previsto dall’art. 10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno. La convalida, salvo diversa disposizione, è richiesta anche quando la data di inizio del viaggio è già stata riportata sul biglietto al momento dell'emissione.

In caso di mancanza o di guasto delle obliteratrici, il viaggiatore può anche ottenere la convalida rivolgendosi prima della partenza alla biglietteria FS oppure, di propria iniziativa, al personale del treno senza dover corrispondere dell’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno. In caso contrario sarà applicato quanto previsto dall'art. 9 § 6.1 delle C.T..

La convalida, a decorrere dalla quale i biglietti acquistano la validità oraria ad essi propria, deve essere effettuata in ogni caso non oltre la data di scadenza del periodo di utilizzazione previsto.

§ 3. - Prezzi. Ai viaggi di corsa semplice si applicano i prezzi della tariffa

n. 39/11/1 o di quelle ridotte, dalla n. 39/11/2 alla n. 39/11/10 cui il viaggiatore abbia titolo. I prezzi minimi per viaggiatore, sia per adulti sia per ragazzi, sia per la tariffa ordinaria sia per quelle ridotte, sono fissati in £. 2.900 per la 1a classe e in £. 1.800 per la 2a classe.

§ 4. - Validità dei biglietti. - Fermate intermedie. II viaggio deve essere terminato entro 6 ore dall'ora di

convalida per percorrenze fino a 200 Km., ed entro 24 ore per viaggi di chilometraggio superiore.

Periodi di utilizzazione diversi possono essere previsti dalle singole tariffe che possono anche prevedere che la data di inizio del viaggio sia riportata sul biglietto all'atto dell'emissione.

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Quando nei casi previsti la data di inizio del viaggio è apposta al momento dell'emissione, i biglietti non hanno validità, oraria decorrente dalla convalida, ma sono validi fino alle ore 24 del giorno indicato sugli stessi o dell'ultimo giorno del periodo di validità previsto dalle singole tariffe. In tal caso, al viaggiatore che si trovi in treno allo scadere di tale termine, è consentito proseguire il viaggio già iniziato fino alla stazione di destinazione indicata sul biglietto senza effettuare fermate intermedie.

Qualora il viaggiatore venga trovato in treno oltre il termine di validità previsto, viene regolarizzato a norma dell'art. 9, § 6 dalla stazione dove il treno effettua la prima fermata d'orario dopo la scadenza del biglietto.

Il viaggio può essere iniziato in qualunque stazione compresa nell'itinerario, fermo restando che nessun rimborso spetta per il percorso non effettuato.

Il viaggiatore ha la facoltà di effettuare un numero illimitato di fermate nei termini di validità del biglietto. In caso di fermate intermedie che portino ad oltrepassare l'ora di scadenza del titolo di trasporto il viaggiatore dovrà munirsi di biglietti di viaggio distinti.

§ 5. - Irregolarità ed abusi. Per le irregolarità ed abusi vale quanto previsto all'art. 9 delle

presenti C.T.. § 6. - Rimborsi.

Si applica quanto previsto dall'art. 12 delle presenti C.T.. § 7. - Norme particolari.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui all'art. 22 delle presenti C.T..

VIAGGI DI ANDATA E RITORNO

§ 1. - Generalità. I biglietti si rilasciano, sia per l'andata sia per il ritorno, per

l'itinerario richiesto dal viaggiatore, nei limiti ed alle condizioni previste per i viaggi di corsa semplice. Nel caso in cui vengano rilasciati in base alle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose", al "Regolamento Trasporti Militari" o ad altre disposizioni tariffarie che lo prescrivano, i biglietti devono essere nominativi.

§ 2. - Periodo di utilizzazione. I biglietti possono essere utilizzati entro due mesi dal giorno

di emissione, questo compreso. Periodi di utilizzazione diversi possono essere previsti dalle singole tariffe e da altre disposizioni tariffarie.

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§ 3. - Prezzi. I prezzi dei biglietti si ottengono raddoppiando l'importo di un

corrispondente biglietto di corsa semplice al prezzo competente al viaggiatore.

I prezzi stessi vengono peraltro stabiliti tassando separatamente ciascuna delle due corse quando i biglietti sono rilasciati per percorrere nel viaggio di andata una via diversa da quella del viaggio di ritorno.

I biglietti si rilasciano anche a favore dei ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti mediante l'applicazione della metà del prezzo dovuto dagli adulti, salvo che non sia diversamente disposto dalla concessione o analoga disposizione tariffaria in base alla quale sono rilasciati.

§ 4. - Validità. - Fermate intermedie. La validità di ogni singolo viaggio è quella prevista per i

viaggi di corsa semplice. Quando, nei casi previsti, la data di inizio del viaggio i

apposta al momento dell'emissione, i biglietti non hanno validità oraria decorrente dalla convalida ma sono validi fino alle ore 24 del giorno indicato sugli stessi o dell'ultimo giorno del periodo di validità previsto dalle singole tariffe. In tal caso, al viaggiatore che si trovi in treno allo scadere di tale termine, è consentito proseguire il viaggio già iniziato fino alla stazione di destinazione indicata sul biglietto, senza effettuare fermate intermedie.

Il viaggiatore, salvo diversa disposizione, prima di effettuare sia il viaggio di andata sia quello di ritorno è tenuto a convalidare il biglietto secondo le stesse modalità previste per il biglietto di corsa semplice.

I biglietti danno diritto ad effettuare, salvo diverse disposizioni, un numero illimitato di fermate intermedie sia nel viaggio di andata sia in quello di ritorno.

§ 5. - Inizio e termine del viaggio. I viaggiatori, salvo diversa disposizione, possono effettuare

indifferentemente prima il viaggio di andata o quello di ritorno; hanno inoltre facoltà, se non diversamente previsto, di iniziare i due viaggi in qualunque stazione compresa nell'itinerario, fermo restando che nessun rimborso spetta per il percorso non effettuato.

§ 6. - Modificazioni al contratto di trasporto. Le modificazioni al contratto di trasporto si effettuano, nei

casi ammessi, in base alle norme previste dall'art. 8 per i biglietti di corsa semplice, considerando separatamente ciascuna corsa.

La prosecuzione del viaggio di andata non è ammessa quando si tratta di raggiungere località per le quali non sarebbe stato

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possibile, in base alle particolari disposizioni tariffarie, ottenere direttamente in partenza il biglietto di andata e ritorno in possesso del viaggiatore. In tal caso chi intende proseguire il viaggio deve avvertire il personale del treno e pagare la differenza tra il prezzo di un biglietto di corsa semplice al prezzo competente per tutto il percorso dalla stazione di inizio del viaggio fino a quella di destinazione e l'importo del biglietto di andata e ritorno che viene ritirato.

Se l'importo dovuto per la regolarizzazione risulta inferiore a quello del biglietto di andata e ritorno, il viaggiatore ha diritto al rimborso della differenza a norma dell'art. 12 §§ 2 e 3 delle presenti C.T..

§ 7. - Irregolarità ed abusi. Quando particolari disposizioni tariffarie prescrivono per i

biglietti di andata e ritorno che il viaggio di ritorno non possa esser iniziato prima di un termine stabilito ed il viaggiatore non osservi tale prescrizione, verrà richiesto il pagamento per l'intero percorso di andata e ritorno della differenza fra il prezzo ridotto applicato e quello a tariffa n.39/11/1.

Il viaggiatore che, nei casi non ammessi dalle disposizioni tariffarie, termini il viaggio di andata in una stazione precedente quella di destinazione, deve pagare la differenza tra il prezzo del biglietto di andata e ritorno di cui è munito ed il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 39/11/1 dalla stazione di partenza a quella effettiva di arrivo più una soprattassa di £ 15.000 e perde il diritto di prosecuzione ed al viaggio di ritorno.

Se l'importo pagato per il biglietto di andata e ritorno è superiore a quello dovuto per la regolarizzazione, il viaggiatore ha diritto al rimborso della differenza ai sensi dell'art. 12, §§ 2 e 3 delle presenti C.T..

Nel caso di biglietti di andata e ritorno per cui non sarebbe possibile ottenere la prosecuzione a norma del precedente § 6 ed il viaggiatore abbia oltrepassato la stazione terminale del viaggio di andata, verrà richiesto il pagamento dell'importo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 39/11/1 per tutto il percorso dalla stazione iniziale del viaggio sino a quella di discesa, più una soprattassa di £. 15.000, deduzione fatta dell'importo del biglietto di andata e ritorno che viene ritirato; se quest'ultimo importo e superiore a quello dovuto per la regolarizzazione, il viaggiatore ha diritto al rimborso della differenza ai sensi dell'art. 12, §§ 2 e 3 delle presenti C.T..

Per le altre irregolarità ed abusi valgono le norme di cui all'art. 9 delle presenti C.T..

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§ 8. - Rimborsi. Si applica quanto previsto dall'art. 12 delle presenti C.T..

§ 9. - Norme particolari. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme

di cui all'art. 22 e 23 delle presenti C.T..

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TARIFFA N. 39/12/MOLISE

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice e/o di andata /ritorno nell’aria regionale del MOLISE.

TARIFFA N. 39/12/1 TARIFFA N. 39/12/2

ORDINARIA RIDOTTA DEL 10%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700

11-20 3.600 2.200 2.800 1.700 11-20 3.300 2.000 2.800 1.700 21-30 5.000 3.100 2.800 1.700 21-30 4.500 2.800 2.800 1.700 31-40 6.400 3.900 3.200 2.000 31-40 5.800 3.600 2.900 1.800 41-50 7.800 4.700 3.900 2.400 41-50 7.100 4.300 3.600 2.200 51-60 8.600 5.400 4.300 2.700 51-60 7.800 4.900 3.900 2.500 61-70 9.900 6.200 5.000 3.100 61-70 9.000 5.600 4.500 2.800 71-80 11.200 7.000 5.600 3.500 71-80 10.100 6.300 5.100 3.200 81-90 12.500 7.800 6.300 3.900 81-90 11.300 7.100 5.700 3.600

91-100 13.900 8.700 7.000 4.400 91-100 12.600 7.900 6.300 4.000 101-110 15.200 9.500 7.600 4.800 101-110 13.700 8.600 6.900 4.300 111-120 16.800 10.500 8.400 5.300 111-120 15.200 9.500 7.600 4.800 121-130 18.100 11.300 9.100 5.700 121-130 16.300 10.200 8.200 5.100 131-140 19.500 12.200 9.800 6.100 131-140 17.600 11.000 8.800 5.500 141-150 20.800 13.000 10.400 6.500 141-150 18.800 11.700 9.400 5.900 151-160 22.100 13.800 11.100 6.900 151-160 19.900 12.500 10.000 6.300 161-170 23.400 14.600 11.700 7.300 161-170 21.100 13.200 10.600 6.600 171-180 24.600 15.400 12.300 7.700 171-180 22.200 13.900 11.100 7.000 181-190 26.100 16.300 13.100 8.200 181-190 23.500 14.700 11.800 7.400 191-200 27.400 17.100 13.700 8.600 191-200 24.700 15.400 12.400 7.700

Per distanze superiori a 200 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di percorrenza 200 Km. di £. 1.200 per la 1^classe e di £. 800 per la 2^ classe. Per i ragazzi il prezzo è pari alla metà del corrispondente prezzo per adulti con arrotondamento alle £. 100 superiori.

Per distanze superiori a 200 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/12/1 del 10% con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

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TARIFFA N. 39/12/3 TARIFFA N. 39/12/4

RIDOTTA DEL 15% RIDOTTA DEL 20%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700 11-20 3.100 1.900 2.800 1.700 11-20 2.900 1.800 2.800 1.700 21-30 4.300 2.700 2.800 1.700 21-30 4.000 2.500 2.800 1.700 31-40 5.500 3.400 2.800 1.700 31-40 5.200 3.200 2.800 1.700 41-50 6.700 4.000 3.400 2.000 41-50 6.300 3.800 3.200 1.900 51-60 7.400 4.600 3.700 2.300 51-60 6.900 4.400 3.500 2.200 61-70 8.500 5.300 4.300 2.700 61-70 8.000 5.000 4.000 2.500 71-80 9.600 6.000 4.800 3.000 71-80 9.000 5.600 4.500 2.800 81-90 10.700 6.700 5.400 3.400 81-90 10.000 6.300 5.000 3.200

91-100 11.900 7.400 6.000 3.700 91-100 11.200 7.000 5.600 3.500 101-110 13.000 8.100 6.500 4.100 101-110 12.200 7.600 6.100 3.800 111-120 14.300 9.000 7.200 4.500 111-120 13.500 8.400 6.800 4.200 121-130 15.400 9.700 7.700 4.900 121-130 14.500 9.100 7.300 4.600 131-140 16.600 10.400 8.300 5.200 131-140 15.600 9.800 7.800 4.900 141-150 17.700 11.100 8.900 5.600 141-150 16.700 10.400 8.400 5.200 151-160 18.800 11.800 9.400 5.900 151-160 17.700 11.100 8.900 5.600 161-170 19.900 12.500 10.000 6.300 161-170 18.800 11.700 9.400 5.900 171-180 21.000 13.100 10.500 6.600 171-180 19.700 12.400 9.900 6.200 181-190 22.200 13.900 11.100 7.000 181-190 20.900 1.100 10.500 6.600 191-200 23.300 14.600 11.700 7.300 191-200 22.000 13.700 11.000 6.900

Per distanze superiori a 200 Km. la tassazione si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/12/1 del 15%, con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

Per distanze superiori a 200 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. Indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/12/1 del 20% con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

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TARIFFA N. 39/12/5 TARIFFA N. 39/12/6

RIDOTTA DEL 25% RIDOTTA DEL 30%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700 11-20 2.800 1.700 2.800 1.700 11-20 2.800 1.700 2.800 1.700 21-30 3.800 2.400 2.800 1.700 21-30 3.500 2.200 2.800 1.700 31-40 4.800 3.000 2.800 1.700 31-40 4.500 2.800 2.800 1.700 41-50 5.900 3.600 3.000 1.800 41-50 5.500 3.300 2.800 1.700 51-60 6.500 4.100 3.300 2.100 51-60 6.100 3.800 3.100 1.900 61-70 7.500 4.700 3.800 2.400 61-70 7.000 4.400 3.500 2.200 71-80 8.400 5.300 4.200 2.700 71-80 7.900 4.900 4.000 2.500 81-90 9.400 5.900 4.700 3.000 81-90 8.800 5.500 4.400 2.800

91-100 10.500 6.600 5.300 3.300 91-100 9.800 6.100 4.900 3.100 101-110 11.400 7.200 5.700 3.600 101-110 10.700 6.700 5.400 3.400 111-120 12.600 7.900 6.300 4.000 111-120 11.800 7.400 5.900 3.700 121-130 13.600 8.500 6.800 4.300 121-130 12.700 8.000 6.400 4.000 131-140 14.700 9.200 7.400 4.600 131-140 13.700 8.600 6.900 4.300 141-150 15.600 9.800 7.800 4.900 141-150 14.600 9.100 7.300 4.600 151-160 16.600 10.400 8.300 5.200 151-160 15.500 9.700 7.800 4.900 161-170 17.600 11.000 8.800 5.500 161-170 16.400 10.300 8.200 5.200 171-180 18.500 11.600 9.300 5.800 171-180 17.300 10.800 8.700 5.400 181-190 19.600 12.300 9.800 6.200 181-190 18.300 11.500 9.200 5.800 191-200 20.600 12.900 10.300 6.500 191-200 19.200 12.000 9.600 6.000

Per distanze superiori a 200 Km. la tassazione si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/12/1 del 25%, con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

Per distanze superiori a 200 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/12/1 del 30% con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

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TARIFFA N. 39/12/7 TARIFFA N. 39/12/8

RIDOTTA DEL 40% RIDOTTA DEL 50%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700

11-20 2.800 1.700 2.800 1.700 11-20 2.800 1.700 2.800 1.700 21-30 3.000 1.900 2.800 1.700 21-30 2.800 1.700 2.800 1.700 31-40 3.900 2.400 2.800 1.700 31-40 3.200 2.000 2.800 1.700 41-50 4.700 2.900 2.800 1.700 41-50 3.900 2.400 2.800 1.700 51-60 5.200 3.300 2.800 1.700 51-60 4.300 2.700 2.800 1.700 61-70 6.000 3.800 3.000 1.900 61-70 5.000 3.100 2.800 1.700 71-80 6.800 4.200 3.400 2.100 71-80 5.600 3.500 2.800 1.800 81-90 7.500 4.700 3.800 2.400 81-90 6.300 3.900 3.200 2.000

91-100 8.400 5.300 4.200 2.700 91-100 7.000 4.400 3.500 2.200 101-110 9.200 5.700 4.600 2.900 101-110 7.600 4.800 3.800 2.400 111-120 10.100 6.300 5.100 3.200 111-120 8.400 5.300 4.200 2.700 121-130 10.900 6.800 5.500 3.400 121-130 9.100 5.700 4.600 2.900 131-140 11.700 7.400 5.900 3.700 131-140 9.800 6.100 4.900 3.100 141-150 12.500 7.800 6.300 3.900 141-150 10.400 6.500 5.200 3.300 151-160 13.300 8.300 6.700 4.200 151-160 11.100 6.900 5.600 3.500 161-170 14.100 8.800 7.100 4.400 161-170 11.700 7.300 5.900 3.700 171-180 14.800 9.300 7.400 4.700 171-180 12.300 7.700 6.200 3.900 181-190 15.700 9.800 7.900 4.900 181-190 13.100 8.200 6.600 4.100 191-200 16.500 10.300 8.300 5.200 191-200 13.700 8.600 6.900 4.300

Per distanze superiori a 200 Km. la tassazione si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/12/1 del 40%, con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

Per distanze superiori a 200 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/12/1 del 50% con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

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TARIFFA N. 39/12/9 TARIFFA N. 39/12/10 RIDOTTA DEL 55% RIDOTTA DEL 60%

P R E Z Z I P R E Z Z I SCAGL ADULTI RAGAZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700 1-10 2.800 1.700 2.800 1.700

11-20 2.800 1.700 2.800 1.700 11-20 2.800 1.700 2.800 1.700 21-30 2.800 1.700 2.800 1.700 21-30 2.800 1.700 2.800 1.700 31-40 2.900 1.800 2.800 1.700 31-40 2.800 1.700 2.800 1.700 41-50 3.600 2.200 2.800 1.700 41-50 3.200 1.900 2.800 1.700 51-60 3.900 2.500 2.800 1.700 51-60 3.500 2.200 2.800 1.700 61-70 4.500 2.800 2.800 1.700 61-70 4.000 2.500 2.800 1.700 71-80 5.100 3.200 2.800 1.700 71-80 4.500 2.800 2.800 1.700 81-90 5.700 3.600 2.900 1.800 81-90 5.000 3.200 2.800 1.700

91-100 6.300 4.000 3.200 2.000 91-100 5.600 3.500 2.800 1.800 101-110 6.900 4.300 3.500 2.200 101-110 6.100 3.800 3.100 1.900 111-120 7.600 4.800 3.800 2.400 111-120 6.800 4.200 3.400 2.100 121-130 8.200 5.100 4.100 2.600 121-130 7.300 4.600 3.700 2.300 131-140 8.800 5.500 4.400 2.800 131-140 7.800 4.900 3.900 2.500 141-150 9.400 5.900 4.700 3.000 141-150 8.400 5.200 4.200 2.600 151-160 10.000 6.300 5.000 3.200 151-160 8.900 5.600 4.500 2.800 161-170 10.600 6.600 5.300 3.300 161-170 9.400 5.900 4.700 3.000 171-180 11.100 7.000 5.600 3.500 171-180 9.900 6.200 5.000 3.100 181-190 11.800 7.400 5.900 3.700 181-190 10.500 6.600 5.300 3.300 191-200 12.400 7.700 6.200 3.900 191-200 11.000 6.900 5.500 3.500

Per distanze superiori a 200 Km. la tassazione si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/12/1 del 55%, con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

Per distanze superiori a 200 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/12/1 del 60% con arrotondamento finale alle £. 100 superiori.

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GENERALITA’

Per viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno interessanti il solo territorio dell'area regionale del Molise, con esclusione delle linee o tratte di linea in cui sono in vigore sistemi tariffari che non consentono l'utilizzo dei biglietti FS, vengono rilasciati biglietti ai prezzi della tariffa n. 39/12/MOLISE. Le stazioni da considerare come confini tariffari dell'area regionale del Molise sono indicate nell'Allegato n. 13 delle C.T..

Ai fini dell'applicazione della presente tariffa sono da ritenere valide, con le medesime percentuali di sconto, tutte le riduzioni in vigore sulle FS ed in particolare quelle previste da:

• Concessioni Speciali per determinati trasporti di persone: • Regolamento Trasporti militari; • Concessioni a reintegro e a rimborso; • Carta d'Argento. Carta Verde, Carta Amico Treno, Carta

Amico Treno Touring Club Italiano, Carta Prima, Carta Club Eurostar e Carta Blu;

• Viaggi delle comitive: • Viaggi degli elettori e dei giornalisti; • Viaggi in base a convenzioni regolanti traffici particolari. Sono altresì ammessi i viaggi effettuati dai possessori di

biglietto chilometrico e di biglietti gratuiti FS. Per i viaggi dei ragazzi di età fino a dodici anni non compiuti

si applica quanto previsto all'art.7 delle presenti C.T.. L’ammissione ai treni classificati IC ed ES* è subordinata al

possesso di biglietto di cambio servizio, pari alla differenza tra i prezzi interi o ridotti per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi o ridotti della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

Nessuna riduzione è applicabile ai diritti fissi, ai supplementi e alle tasse accessorie di qualsiasi genere.

Per il trasporto dei bagagli e di piccoli animali si applica quanto disposto dall'allegato n. 12 delle presenti C.T..

CONDIZIONI PARTICOLARI

VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

§ 1. - Itinerari. I biglietti sono rilasciati per l'istradamento richiesto dal

viaggiatore e consentono di percorrere la via indicata sul biglietto stesso o, in alternativa, la via chilometricamente più breve congiungente la stazione di partenza con quella di destinazione.

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Ove non diversamente disposto, le distanze fra le stazioni vengono desunte dal "Prontuario Ufficiale delle distanze FS - Viaggiatori".

§ 2. - Acquisto, periodo di utilizzazione e convalida dei biglietti.

I biglietti possono essere acquistati presso i punti di vendita autorizzati, anche non FS.

I biglietti possono essere utilizzati entro due mesi dal giorno di emissione, questo compreso. Nel solo caso di tipologie di biglietti che non recano indicato il giorno di emissione l'utilizzazione può avvenire senza limiti di tempo.

I biglietti per acquistare la validità ad essi propria devono essere convalidati prima della partenza del treno utilizzando le macchine obliteratrici o rivolgendosi di propria iniziativa al personale del treno con pagamento, in questo caso, dell’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno. La convalida, salvo diversa disposizione, è richiesta anche quando la data di inizio del viaggio è già stata riportata sul biglietto al momento dell'emissione.

In caso di mancanza o di guasto delle obliteratrici, il viaggiatore può anche ottenere la convalida rivolgendosi prima della partenza alla biglietteria FS oppure, di propria iniziativa, al personale del treno senza dover corrispondere l’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni di biglietti in treno. In caso contrario sarà applicato quanto previsto dall'art. 9, § 6.1 delle C.T..

La convalida, a decorrere dalla quale i biglietti acquistano la validità oraria ad essi propria, deve essere effettuata in ogni caso non oltre la data di scadenza del periodo di utilizzazione previsto.

§ 3. - Prezzi. Ai viaggi di corsa semplice si applicano i prezzi della tariffa

n. 39/12/1 o di quelle ridotte, dalla n. 39/12/2 alla n. 39/12/10, cui il viaggiatore abbia titolo. I prezzi minimi per viaggiatore, sia per adulti sia per ragazzi, sia per la tariffa ordinaria sia per quelle ridotte, sono fissati in £. 2.800 per la 1a classe e in £. 1.700 per la 2a classe.

§ 4. - Validità dei biglietti.- Fermate intermedie. II viaggio deve essere terminato entro 6 ore dall'ora di

convalida per percorrenze fino a 200 Km., ed entro 24 ore per viaggi di chilometraggio superiore.

Periodi di utilizzazione diversi possono essere previsti dalle singole tariffe che possono anche prevedere che la data di inizio del viaggio sia riportata sul biglietto all'atto dell'emissione.

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Quando nei casi previsti la data di inizio del viaggio è apposta al momento dell'emissione, i biglietti non hanno validità oraria decorrente dalla convalida, ma sono validi fino alle ore 24 del giorno indicato sugli stessi o dell'ultimo giorno del periodo di validità previsto dalle singole tariffe. In tal caso, al viaggiatore che si trovi in treno allo scadere di tale termine è consentito proseguire il viaggio già iniziato fino alla stazione di destinazione indicata sul biglietto, senza effettuare fermate intermedie.

Qualora il viaggiatore venga trovato in treno oltre il termine di validità previsto, viene regolarizzato a norma dell'art. 9, § 6 dalla stazione dove il treno effettua la prima fermata d'orario dopo la scadenza del biglietto.

Il viaggio può essere iniziato in qualunque stazione compresa nell'itinerario, fermo restando che nessun rimborso spetta per il percorso non effettuato.

Il viaggiatore ha la facoltà di effettuare un numero illimitato di fermate nei termini di validità del biglietto. In caso di fermate intermedie che portino ad oltrepassare l'ora di scadenza del titolo di trasporto il viaggiatore dovrà munirsi di biglietti di viaggio distinti.

§ 5. - Irregolarità ed abusi. Per le irregolarità ed abusi vale quanto previsto all'art. 9 delle

presenti C.T.. § 6. - Rimborsi.

Si applica quanto previsto dall'art. 12 delle presenti C.T.. § 7. - Norme particolari.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui all'art. 22 delle presenti C.T..

VIAGGI DI ANDATA E RITORNO

§ 1. - Generalità. I biglietti si rilasciano, sia per l'andata sia per il ritorno, per

l'itinerario richiesto dal viaggiatore, nei limiti ed alle condizioni previste per i viaggi di corsa semplice. Nel caso in cui vengano rilasciati in base alle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose", al "Regolamento Trasporti Militari" o ad altre disposizioni tariffarie che lo prescrivano, i biglietti devono essere nominativi.

§ 2. - Periodo di utilizzazione. I biglietti possono essere utilizzati entro due mesi dal giorno

di emissione, questo compreso. Periodi di utilizzazione diversi possono essere previsti dalle singole tariffe e da altre disposizioni tariffarie.

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§ 3. - Prezzi. I prezzi dei biglietti si ottengono raddoppiando l'importo di un

corrispondente biglietto di corsa semplice al prezzo competente al viaggiatore.

I prezzi stessi vengono peraltro stabiliti tassando separatamente ciascuna delle due corse quando i biglietti sono rilasciati per percorrere nel viaggio di andata una via diversa da quella del viaggio di ritorno.

I biglietti si rilasciano anche a favore dei ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti mediante l'applicazione della metà del prezzo dovuto dagli adulti, salvo che non sia diversamente disposto dalla concessione o analoga disposizione tariffaria in base alla quale sono rilasciati.

§ 4. - Validità. - Fermate intermedie. La validità di ogni singolo viaggio è quella prevista per i

viaggi di corsa semplice. Quando, nei casi previsti, la data di inizio del viaggio è

apposta al momento dell'emissione, i biglietti non hanno validità oraria decorrente dalla convalida, ma sono validi fino alle ore 24 del giorno indicato sugli stessi o dell'ultimo giorno del periodo di validità previsto dalle singole tariffe. In tal caso, al viaggiatore che si trovi in treno allo scadere di tale, è consentito proseguire il viaggio già iniziato fino alla stazione di destinazione indicata sul biglietto, senza effettuare fermate intermedie.

Il viaggiatore, salvo diversa disposizione, prima di effettuare sia il viaggio di andata sia quello di ritorno è tenuto a convalidare il biglietto secondo le stesse modalità previste per il biglietto di corsa semplice.

I biglietti danno diritto ad effettuare, salvo diverse disposizioni, un numero illimitato di fermate intermedie sia nel viaggio di andata sia in quello di ritorno.

§ 5. - Inizio e termine del viaggio. I viaggiatori, salvo diversa disposizione, possono effettuare

indifferentemente prima il viaggio di andata o quello di ritorno; hanno inoltre facoltà, se non diversamente previsto, di iniziare i due viaggi in qualunque stazione compresa nell'itinerario, fermo restando che nessun rimborso spetta per il percorso non effettuato.

§ 6. - Modificazioni al contratto di trasporto. Le modificazioni al contratto di trasporto si effettuano, nei

casi ammessi, in base alle norme previste dall'art. 8 per i biglietti di corsa semplice, considerando separatamente ciascuna corsa.

La prosecuzione del viaggio di andata non è ammessa quando si tratta di raggiungere località per le quali non sarebbe stato

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possibile, in base alle particolari disposizioni tariffarie, ottenere direttamente in partenza il biglietto di andata e ritorno in possesso del viaggiatore. In tal caso chi intende proseguire il viaggio deve avvertire il personale del treno e pagare la differenza tra il prezzo di un biglietto di corsa semplice al prezzo competente per tutto il percorso dalla stazione di inizio del viaggio fino a quella di destinazione e l'importo del biglietto di andata e ritorno che viene ritirato.

Se l'importo dovuto per la regolarizzazione risulta inferiore a quello del biglietto di andata e ritorno, il viaggiatore ha diritto al rimborso della differenza a norma dell'art. 12 §§ 2 e 3 delle presenti C.T..

§ 7. - Irregolarità ed abusi. Quando particolari disposizioni tariffarie prescrivono per i

biglietti di andata e ritorno che il viaggio di ritorno non possa esser iniziato prima di un termine stabilito ed il viaggiatore non osservi tale prescrizione, verrà richiesto il pagamento per l'intero percorso di andata e ritorno della differenza fra il prezzo ridotto applicato e quello a tariffa n. 39/12/1.

Il viaggiatore che, nei casi non ammessi dalle disposizioni tariffarie, termini il viaggio di andata in una stazione precedente quella di destinazione, deve pagare la differenza tra il prezzo del biglietto di andata e ritorno di cui è munito ed il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 39/12/1 dalla stazione di partenza a quella effettiva di arrivo più una soprattassa di £ 15.000 e perde il diritto di prosecuzione ed al viaggio di ritorno.

Se l'importo pagato per il biglietto di andata e ritorno è superiore a quello dovuto per la regolarizzazione, il viaggiatore ha diritto al rimborso della differenza ai sensi dell'alt. 12, §§ 2 e 3 delle presenti C.T..

Nel caso di biglietti di andata e ritorno per cui non sarebbe possibile ottenere la prosecuzione a norma del precedente § 6 ed il viaggiatore abbia oltrepassato la stazione terminale del viaggio di andata, verrà richiesto il pagamento dell'importo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 39/12/1 per tutto il percorso dalla stazione iniziale del viaggio sino a quella di discesa, più una soprattassa di £. 15.000, deduzione fatta dell'importo del biglietto di andata e ritorno che viene ritirato; se quest'ultimo importo e superiore a quello dovuto per la regolarizzazione, il viaggiatore ha diritto al rimborso della differenza ai sensi dell'art. 12, §§ 2 e 3 delle presenti C.T..

Per le altre irregolarità ed abusi valgono le norme di cui all'art. 9 delle presenti C.T..

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§ 8. - Rimborsi. Si applica quanto previsto dall'art. 12 delle presenti C.T..

§ 9. - Norme particolari. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme

di cui agli artt. 22 e 23 delle presenti C.T..

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TARIFFA N. 39/14/PUGLIA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di

trasporto per viaggi di corsa semplice e/o di andata/ritorno nell’area regionale della PUGLIA.

TARIFFA N. 39/14/1 TARIFFA N. 39/14/2

ORDINARIA RIDOTTA DEL 10%

SCA P R E Z Z I SCA P R E Z Z I GLIONI ADULTI RAGAZZI GLIONI ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 3.000 2.000 3.000 2.000 1-10 3.000 2.000 3.000 2.000

11-15 3.000 2.000 3.000 2.000 11-15 3.000 2.000 3.000 2.000 16-20 4.000 2.500 3.000 2.000 16-20 4.000 2.500 3.000 2.000 21-25 5.000 3.000 3.000 2.000 21-25 4.500 3.000 3.000 2.000 26-30 5.500 3.500 3.000 2.000 26-30 5.000 3.500 3.000 2.000 31-35 6.500 4.000 3.500 2.000 31-35 6.000 4.000 3.000 2.000 36-40 7.000 4.500 3.500 2.500 36-40 6.500 4.500 3.500 2.500 41-45 8.000 5.000 4.000 2.500 41-45 7.500 4.500 4.000 2.500 46-50 8.000 5.000 4.000 2.500 46-50 7.500 4.500 4.000 2.500 51-60 9.000 6.000 4.500 3.000 51-60 8.500 5.500 4.500 3.000

61-70 10.500 7.000 5.500 3.500 61-70 9.500 6.500 5.000 3.500 71-80 11.500 7.500 6.000 4.000 71-80 10.500 7.000 5.500 3.500 81-90 13.000 8.500 6.500 4.500 81-90 12.000 8.000 6.000 4.000

91-100 14.500 9.500 7.500 5.000 91-100 13.500 9.000 7.000 4.500 101-110 17.000 11.000 8.500 5.500 101-110 15.500 10.000 8.000 5.000 111-120 18.000 12.000 9.000 6.000 111-120 16.500 11.000 8.500 5.500 121-130 20.000 13.000 10.000 6.500 121-130 18.000 12.000 9.000 6.000 131-140 20.500 13.500 10.500 7.000 131-140 18.500 12.500 9.500 6.500 141-150 21.000 14.000 10.500 7.000 141-150 19.000 13.000 9.500 6.500 151-160 23.000 14.500 11.500 7.500 151-160 21.000 13.500 10.500 7.000 161-170 24.500 15.500 12.500 8.000 161-170 22.500 14.000 11.500 7.000 171-180 26.000 16.500 13.000 8.500 171-180 23.500 15.000 12.000 7.500 181-190 27.000 17.000 13.500 8.500 181-190 24.500 15.500 12.500 8.000 191-200 27.500 17.500 14.000 9.000 191-200 25.000 16.000 12.500 8.000 201-210 29.500 18.500 15.000 9.500 201-210 27.000 17.000 13.500 8.500 211-220 31.000 19.500 15.500 10.000 211-220 28.000 18.000 14.000 9.000 221-230 33.000 20.500 16.500 10.500 221-230 30.000 18.500 15.000 9.500 231-240 34.000 21.500 17.000 11.000 231-240 31.000 19.500 15.500 10.000 241-250 36.000 22.500 18.000 11.500 241-250 32.500 20.500 16.500 10.500 Per distanze superiori a 250 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di percorrenza 250 Km. di £. 1.500 per la 1^ classe e di £. 1.000 per la 2^ classe. Per i ragazzi, il prezzo è pari alla metà del corrispondente prezzo per adulti con arrotondamento alle £. 500 superiori.

Per distanze superiori a 250 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/14/1 del 10% con arrotondamento finale alle £. 500 superiori.

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TARIFFA N. 39/14/3 TARIFFA N. 39/14/4 RIDOTTA DEL 15% RIDOTTA DEL 20%

SCA P R E Z Z I SCA P R E Z Z I GLIONI ADULTI RAGAZZI GLIONI ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 3.000 2.000 3.000 2.000 1-10 3.000 2.000 3.000 2.000

11-15 3.000 2.000 3.000 2.000 11-15 3.000 2.000 3.000 2.000 16-20 3.500 2.500 3.000 2.000 16-20 3.500 2.000 3.000 2.000 21-25 4.500 3.000 3.000 2.000 21-25 4.000 2.500 3.000 2.000 26-30 5.000 3.000 3.000 2.000 26-30 4.500 3.000 3.000 2.000 31-35 6.000 3.500 3.000 2.000 31-35 5.500 3.500 3.000 2.000 36-40 6.000 4.000 3.000 2.000 36-40 6.000 4.000 3.000 2.000 41-45 7.000 4.500 3.500 2.500 41-45 6.500 4.000 3.500 2.000 46-50 7.000 4.500 3.500 2.500 46-50 6.500 4.000 3.500 2.000 51-60 8.000 5.500 4.000 3.000 51-60 7.500 5.000 4.000 2.500

61-70 9.000 6.000 4.500 3.000 61-70 8.500 6.000 4.500 3.000 71-80 10.000 6.500 5.000 3.500 71-80 9.500 6.000 5.000 3.000 81-90 11.500 7.500 6.000 4.000 81-90 10.500 7.000 5.500 3.500

91-100 12.500 8.500 6.500 4.500 91-100 12.000 8.000 6.000 4.000 101-110 14.500 9.500 7.500 5.000 101-110 14.000 9.000 7.000 4.500 111-120 15.500 10.500 8.000 5.500 111-120 14.500 10.000 7.500 5.000 121-130 17.000 11.500 8.500 6.000 121-130 16.000 10.500 8.000 5.500 131-140 17.500 11.500 9.000 6.000 131-140 16.500 11.000 8.500 5.500 141-150 18.000 12.000 9.000 6.000 141-150 17.000 11.500 8.500 6.000 151-160 20.000 12.500 10.000 6.500 151-160 18.500 12.000 9.500 6.000 161-170 21.000 13.500 10.500 7.000 161-170 20.000 12.500 10.000 6.500 171-180 22.500 14.500 11.500 7.500 171-180 21.000 13.500 10.500 7.000 181-190 23.000 14.500 11.500 7.500 181-190 22.000 14.000 11.000 7.000 191-200 23.500 15.000 12.000 7.500 191-200 22.000 14.000 11.000 7.000 201-210 25.500 16.000 13.000 8.000 201-210 24.000 15.000 12.000 7.500 211-220 26.500 17.000 13.500 8.500 211-220 25.000 16.000 12.500 8.000 221-230 28.500 17.500 14.500 9.000 221-230 26.500 16.500 13.500 8.500 231-240 29.000 18.500 14.500 9.500 231-240 27.500 17.500 14.000 9.000 241-250 31.000 19.500 15.500 10.000 241-250 29.000 18.000 14.500 9.000 Per distanze superiori a 250 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/14/1 del 15% con arrotondamento finale alle £. 500 superiori.

Per distanze superiori a 250 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/14/1 del 20% con arrotondamento finale alle £. 500 superiori.

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TARIFFA N. 39/14/5 TARIFFA N. 39/14/6 RIDOTTA DEL 25% RIDOTTA DEL 30%

SCA P R E Z Z I SCA P R E Z Z I GLIONI ADULTI RAGAZZI GLIONI ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 3.000 2.000 3.000 2.000 1-10 3.000 2.000 3.000 2.000

11-15 3.000 2.000 3.000 2.000 11-15 3.000 2.000 3.000 2.000 16-20 3.000 2.000 3.000 2.000 16-20 3.000 2.000 3.000 2.000 21-25 4.000 2.500 3.000 2.000 21-25 3.500 2.500 3.000 2.000 26-30 4.500 3.000 3.000 2.000 26-30 4.000 2.500 3.000 2.000 31-35 5.000 3.000 3.000 2.000 31-35 5.000 3.000 3.000 2.000 36-40 5.500 3.500 3.000 2.000 36-40 5.000 3.500 3.000 2.000 41-45 6.000 4.000 3.000 2.000 41-45 6.000 3.500 3.000 2.000 46-50 6.000 4.000 3.000 2.000 46-50 6.000 3.500 3.000 2.000 51-60 7.000 4.500 3.500 2.500 51-60 6.500 4.500 3.500 2.500

61-70 8.000 5.500 4.000 3.000 61-70 7.500 5.000 4.000 2.500 71-80 9.000 6.000 4.500 3.000 71-80 8.500 5.500 4.500 3.000 81-90 10.000 6.500 5.000 3.500 81-90 9.500 6.000 5.000 3.000

91-100 11.000 7.500 5.500 4.000 91-100 10.500 7.000 5.500 3.500 101-110 13.000 8.500 6.500 4.500 101-110 12.000 8.000 6.000 4.000 111-120 13.500 9.000 7.000 4.500 111-120 13.000 8.500 6.500 4.500 121-130 15.000 10.000 7.500 5.000 121-130 14.000 9.500 7.000 5.000 131-140 15.500 10.500 8.000 5.500 131-140 14.500 9.500 7.500 5.000 141-150 16.000 10.500 8.000 5.500 141-150 15.000 10.000 7.500 5.000 151-160 17.500 11.000 9.000 5.500 151-160 16.500 10.500 8.500 5.500 161-170 18.500 12.000 9.500 6.000 161-170 17.500 11.000 9.000 5.500 171-180 19.500 12.500 10.000 6.500 171-180 18.500 12.000 9.500 6.000 181-190 20.500 13.000 10.500 6.500 181-190 19.000 12.000 9.500 6.000 191-200 21.000 13.500 10.500 7.000 191-200 19.500 12.500 10.000 6.500 201-210 22.500 14.000 11.500 7.000 201-210 21.000 13.000 10.500 6.500 211-220 23.500 15.000 12.000 7.500 211-220 22.000 14.000 11.000 7.000 221-230 25.000 15.500 12.500 8.000 221-230 23.500 14.500 12.000 7.500 231-240 25.500 16.500 13.000 8.500 231-240 24.000 15.500 12.000 8.000 241-250 27.000 17.000 13.500 8.500 241-250 25.500 16.000 13.000 8.000 Per distanze superiori a 250 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. Indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/14/1 del 25% con arrotondamento finale alle £. 500 superiori.

Per distanze superiori a 250 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/14/1 del 30% con arrotondamento finale alle £. 500 superiori.

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TARIFFA N. 39/14/7 TARIFFA N. 39/14/8 RIDOTTA DEL 40% RIDOTTA DEL 50%

SCA P R E Z Z I SCA P R E Z Z I GLIONI ADULTI RAGAZZI GLIONI ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 3.000 2.000 3.000 2.000 1-10 3.000 2.000 3.000 2.000

11-15 3.000 2.000 3.000 2.000 11-15 3.000 2.000 3.000 2.000 16-20 3.000 2.000 3.000 2.000 16-20 3.000 2.000 3.000 2.000 21-25 3.000 2.000 3.000 2.000 21-25 3.000 2.000 3.000 2.000 26-30 3.500 2.500 3.000 2.000 26-30 3.000 2.000 3.000 2.000 31-35 4.000 2.500 3.000 2.000 31-35 3.500 2.000 3.000 2.000 36-40 4.500 3.000 3.000 2.000 36-40 3.500 2.500 3.000 2.000 41-45 5.000 3.000 3.000 2.000 41-45 4.000 2.500 3.000 2.000 46-50 5.000 3.000 3.000 2.000 46-50 4.000 2.500 3.000 2.000 51-60 5.500 4.000 3.000 2.000 51-60 4.500 3.000 3.000 2.000

61-70 6.500 4.500 3.500 2.500 61-70 5.500 3.500 3.000 2.000 71-80 7.000 4.500 3.500 2.500 71-80 6.000 4.000 3.000 2.000 81-90 8.000 5.500 4.000 3.000 81-90 6.500 4.500 3.500 2.500

91-100 9.000 6.000 4.500 3.000 91-100 7.500 5.000 4.000 2.500 101-110 10.500 7.000 5.500 3.500 101-110 8.500 5.500 4.500 3.000 111-120 11.000 7.500 5.500 4.000 111-120 9.000 6.000 4.500 3.000 121-130 12.000 8.000 6.000 4.000 121-130 10.000 6.500 5.000 3.500 131-140 12.500 8.500 6.500 4.500 131-140 10.500 7.000 5.500 3.500 141-150 13.000 8.500 6.500 4.500 141-150 10.500 7.000 5.500 3.500 151-160 14.000 9.000 7.000 4.500 151-160 11.500 7.500 6.000 4.000 161-170 15.000 9.500 7.500 5.000 161-170 12.500 8.000 6.500 4.000 171-180 16.000 10.000 8.000 5.000 171-180 13.000 8.500 6.500 4.500 181-190 16.500 10.500 8.500 5.500 181-190 13.500 8.500 7.000 4.500 191-200 16.500 10.500 8.500 5.500 191-200 14.000 9.000 7.000 4.500 201-210 18.000 11.500 9.000 6.000 201-210 15.000 9.500 7.500 5.000 211-220 19.000 12.000 9.500 6.000 211-220 15.500 10.000 8.000 5.000 221-230 20.000 12.500 10.000 6.500 221-230 16.500 10.500 8.500 5.500 231-240 20.500 13.000 10.500 6.500 231-240 17.000 11.000 8.500 5.500 241-250 22.000 13.500 11.000 7.000 241-250 18.000 11.500 9.000 6.000 Per distanze superiori a 250 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/14/1 del 40% con arrotondamento finale alle £. 500 superiori.

Per distanze superiori a 250 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/14/1 del 50% con arrotondamento finale alle £. 500 superiori.

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TARIFFA N. 39/14/9 TARIFFA N. 39/14/10

RIDOTTA DEL 55% RIDOTTA DEL 60%

SCA P R E Z Z I SCA P R E Z Z I GLIONI ADULTI RAGAZZI GLIONI ADULTI RAGAZZI

Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. Km 1^ CL. 2^ CL 1^ CL. 2^ CL. 1-10 3.000 2.000 3.000 2.000 1-10 3.000 2.000 3.000 2.000

11-15 3.000 2.000 3.000 2.000 11-15 3.000 2.000 3.000 2.000 16-20 3.000 2.000 3.000 2.000 16-20 3.000 2.000 3.000 2.000 21-25 3.000 2.000 3.000 2.000 21-25 3.000 2.000 3.000 2.000 26-30 3.000 2.000 3.000 2.000 26-30 3.000 2.000 3.000 2.000 31-35 3.000 2.000 3.000 2.000 31-35 3.000 2.000 3.000 2.000 36-40 3.500 2.500 3.000 2.000 36-40 3.000 2.000 3.000 2.000 41-45 4.000 2.500 3.000 2.000 41-45 3.500 2.000 3.000 2.000 46-50 4.000 2.500 3.000 2.000 46-50 3.500 2.000 3.000 2.000 51-60 4.500 3.000 3.000 2.000 51-60 4.000 2.500 3.000 2.000

61-70 5.000 3.500 3.000 2.000 61-70 4.500 3.000 3.000 2.000 71-80 5.500 3.500 3.000 2.000 71-80 5.000 3.000 3.000 2.000 81-90 6.000 4.000 3.000 2.000 81-90 5.500 3.500 3.000 2.000

91-100 7.000 4.500 3.500 2.500 91-100 6.000 4.000 3.000 2.000 101-110 8.000 5.000 4.000 2.500 101-110 7.000 4.500 3.500 2.500 111-120 8.500 5.500 4.500 3.000 111-120 7.500 5.000 4.000 2.500 121-130 9.000 6.000 4.500 3.000 121-130 8.000 5.500 4.000 3.000 131-140 9.500 6.500 5.000 3.000 131-140 8.500 5.500 4.500 3.000 141-150 9.500 6.500 5.000 3.500 141-150 8.500 6.000 4.500 3.000 151-160 10.500 7.000 5.500 3.500 151-160 9.500 6.000 5.000 3.000 161-170 11.500 7.000 6.000 3.500 161-170 10.000 6.500 5.000 3.500 171-180 12.000 7.500 6.000 4.000 171-180 10.500 7.000 5.500 3.500 181-190 12.500 8.000 6.500 4.000 181-190 11.000 7.000 5.500 3.500 191-200 12.500 8.000 6.500 4.000 191-200 11.000 7.000 5.500 3.500 201-210 13.500 8.500 7.000 4.500 201-210 12.000 7.500 6.000 4.000 211-220 14.000 9.000 7.000 4.500 211-220 12.500 8.000 6.500 4.000 221-230 15.000 9.500 7.500 5.000 221-230 13.500 8.500 7.000 4.500 231-240 15.500 10.000 8.000 5.000 231-240 14.000 9.000 7.000 4.500 241-250 16.500 10.500 8.500 5.500 241-250 14.500 9.000 7.500 4.500 Per distanze superiori a 250 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/14/1 del 55% con arrotondamento finale alle £. 500 superiori.

Per distanze superiori a 250 Km. la tassazione del biglietto per viaggiatori adulti si effettua riducendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. indivisibili, il prezzo del biglietto di corrispondente chilometraggio a tariffa n. 39/14/1 del 60% con arrotondamento finale alle £. 500 superiori.

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GENERALITA’

Per viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno interessanti il solo territorio dell'area regionale della Puglia, su relazioni per le quali non siano in vigore tariffe integrate o tariffe metropolitane del gruppo n. 14, vengono rilasciati biglietti ai prezzi della tariffa n. 39/14 PUGLIA. Le stazioni da considerare come confini tariffari dell'area regionale della Puglia sono riportate nell'Allegato n. 13 delle C.T..

Ai fini dell'applicazione della presente tariffa sono da ritenere valide, con le medesime percentuali di sconto, tutte le riduzioni in vigore sulle FS ed in particolare quelle previste da:

• Concessioni Speciali per determinati trasporti di persone: • Regolamento Trasporti Militari; • Concessioni a reintegro e a rimborso; • Carta d'Argento, Carta Verde, Carta Amico Treno, Carta

Amico Treno Touring Club Italiano, Carta Prima, Carta Club Eurostar e Carta Blu;

• Viaggi delle comitive: • Viaggi degli elettori e dei giornalisti; • Viaggi in base a convenzioni regolanti traffici particolari. Sono altresì ammessi i viaggi effettuati dai possessori di

biglietto chilometrico e di biglietti gratuiti FS. Per i viaggi dei ragazzi di età fino a dodici anni non compiuti

si applica quanto previsto all'art.7 delle presenti C.T.. L’ammissione ai treni classificati IC ed ES* è subordinata al

possesso di biglietto di cambio servizio, pari alla differenza tra i prezzi interi o ridotti per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi o ridotti della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

Nessuna riduzione è applicabile ai diritti fissi, ai supplementi e alle tasse accessorie di qualsiasi genere.

Per il trasporto dei bagagli e di piccoli animali si applica quanto disposto dall'Allegato n. 12 delle presenti C.T..

CONDIZIONI PARTICOLARI

VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

§ 1. - Itinerari. I biglietti sono rilasciati per l'istradamento richiesto dal

viaggiatore e consentono di percorrere la via indicata sul biglietto stesso o, in alternativa, la via chilometricamente più breve congiungente la stazione di partenza con quella di destinazione.

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Ove non diversamente disposto, le distanze fra le stazioni vengono desunte dal "Prontuario Ufficiale delle distanze FS - Viaggiatori".

Le FS possono inoltre stabilire un prezzo comune per due o più vie.

§ 2. - Acquisto, periodo di utilizzazione e convalida dei

biglietti. I biglietti possono essere acquistati presso i punti di vendita

autorizzati, anche non FS. I biglietti possono essere utilizzati entro due mesi dal giorno

di emissione, questo compreso. Nel solo caso di tipologie di biglietti che non recano indicato il giorno di emissione l'utilizzazione può avvenire senza limiti di tempo; tuttavia, nel caso di variazione dei prezzi, le FS si riservano la facoltà di fissare dei limiti temporali all’utilizzo.

I biglietti per acquistare la validità ad essi propria devono essere convalidati prima della partenza del treno utilizzando le macchine obliteratrici o rivolgendosi di propria iniziativa al personale del treno con pagamento, in questo caso, dell’importo previsto dall’art.10 delle CT per le emissioni dei biglietti ed altre operazioni in treno.

La convalida, salvo diversa disposizione, è richiesta anche quando la data di inizio del viaggio è già stata riportata sul biglietto al momento dell'emissione.

In caso di mancanza o di guasto delle obliteratrici, il viaggiatore può anche ottenere la convalida rivolgendosi prima della partenza alla biglietteria FS oppure, di propria iniziativa, al personale del treno senza dover corrispondere l’importo previsto dall’art.10 delle C.T. per le emissioni di biglietti in treno. In caso contrario sarà applicato quanto previsto dall'art. 9, § 6.1 delle C.T..

La convalida, a decorrere dalla quale i biglietti acquistano la validità oraria ad essi propria, deve essere effettuata in ogni caso non oltre la data di scadenza del periodo di utilizzazione previsto.

§ 3. - Prezzi. Ai viaggi di corsa semplice si applicano i prezzi della tariffa

n. 39/14/1 o di quelle ridotte, dalla n. 39/14/2 alla n. 39/14/10, cui il viaggiatore abbia titolo. I prezzi minimi per viaggiatore, sia per adulti sia per ragazzi, sia per la tariffa ordinaria sia per quelle ridotte, sono fissati in £. 2.800 per la 1a classe e in £. 1.700 per la 2a classe.

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§ 4. - Validità dei biglietti. - Fermate intermedie. II viaggio deve essere terminato entro 6 ore dall'ora di

convalida per percorrenze fino a 200 Km., ed entro 24 ore per viaggi di chilometraggio superiore.

Periodi di utilizzazione diversi possono essere previsti dalle singole tariffe che possono anche prevedere che la data di inizio del viaggio sia riportata sul biglietto all'atto dell'emissione.

Quando nei casi previsti la data di inizio del viaggio è apposta al momento dell'emissione, i biglietti non hanno validità, oraria decorrente dalla convalida, ma sono validi fino alle ore 24 del giorno indicato sugli stessi o dell'ultimo giorno del periodo di validità previsto dalle singole tariffe. In tal caso, al viaggiatore che si trovi in treno allo scadere di tale termine, è consentito proseguire il viaggio già iniziato, fino alla stazione di destinazione indicata sul biglietto, senza effettuare fermate intermedie.

Qualora il viaggiatore venga trovato in treno oltre il termine di validità previsto, viene regolarizzato a norma dell'art. 9, § 6 dalla stazione dove il treno effettua la prima fermata d'orario dopo la scadenza del biglietto.

Il viaggio può essere iniziato in qualunque stazione compresa nell'itinerario, fermo restando che nessun rimborso spetta per il percorso non effettuato.

Il viaggiatore ha la facoltà di effettuare un numero illimitato di fermate nei termini di validità del biglietto. In caso di fermate intermedie che portino ad oltrepassare l'ora di scadenza del titolo di trasporto il viaggiatore dovrà munirsi di biglietti di viaggio distinti.

§ 5. - Irregolarità ed abusi. Per le irregolarità ed abusi vale quanto previsto all'art. 9 delle

presenti C.T.. § 6. - Rimborsi.

Si applica quanto previsto dall'art. 12 delle presenti C.T.. § 7. - Norme particolari.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui all'art. 22 delle presenti C.T..

VIAGGI DI ANDATA E RITORNO

§ 1. - Generalità. I biglietti si rilasciano, sia per l'andata sia per il ritorno, per

l'itinerario richiesto dal viaggiatore, nei limiti ed alle condizioni previste per i viaggi di corsa semplice. Nel caso in cui vengano rilasciati in base alle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose", al "Regolamento Trasporti Militari" o ad altre

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disposizioni tariffarie che lo prescrivano, i biglietti devono essere nominativi.

§ 2. - Periodo di utilizzazione. I biglietti possono essere utilizzati entro due mesi dal giorno

di emissione, questo compreso. Periodi di utilizzazione diversi possono essere previsti dalle singole tariffe e da altre disposizioni tariffarie.

§ 3. - Prezzi. I prezzi dei biglietti si ottengono raddoppiando l'importo di un

corrispondente biglietto di corsa semplice al prezzo competente al viaggiatore.

I prezzi stessi vengono peraltro stabiliti tassando separatamente ciascuna delle due corse quando i biglietti sono rilasciati per percorrere nel viaggio di andata una via diversa da quella del viaggio di ritorno.

I biglietti si rilasciano anche a favore dei ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti mediante l'applicazione della metà del prezzo dovuto dagli adulti, salvo che non sia diversamente disposto dalla concessione o analoga disposizione tariffaria in base alla quale sono rilasciati.

§ 4. - Validità. - Fermate intermedie.

La validità di ogni singolo viaggio è quella prevista per i viaggi di corsa semplice.

Quando, nei casi previsti, la data di inizio del viaggio è apposta al momento dell'emissione, i biglietti non hanno validità oraria decorrente dalla convalida, ma sono validi fino alle ore 24 del giorno indicato sugli stessi o dell'ultimo giorno del periodo di validità previsto dalle singole tariffe. In tal caso al viaggiatore che si trovi in treno allo scadere di tale termine è consentito proseguire il viaggio già iniziato fino alla stazione di destinazione indicata sul biglietto, senza effettuare fermate intermedie.

Il viaggiatore, salvo diversa disposizione, prima di effettuare sia il viaggio di andata sia quello di ritorno, è tenuto a convalidare il biglietto secondo le stesse modalità previste per il biglietto di corsa semplice.

I biglietti danno diritto ad effettuare, salvo diverse disposizioni, un numero illimitato di fermate intermedie sia nel viaggio di andata sia in quello di ritorno.

§ 5. - Inizio e termine del viaggio. I viaggiatori, salvo diversa disposizione, possono effettuare

indifferentemente prima il viaggio di andata o quello di ritorno; hanno inoltre facoltà, se non diversamente previsto, di iniziare i due

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viaggi in qualunque stazione compresa nell'itinerario, fermo restando che nessun rimborso spetta per il percorso non effettuato.

§ 6. - Modificazioni al contratto di trasporto. Le modificazioni al contratto di trasporto si effettuano, nei

casi ammessi, in base alle norme previste dall'art. 8 per i biglietti di corsa semplice, considerando separatamente ciascuna corsa.

La prosecuzione del viaggio di andata non è ammessa quando si tratta di raggiungere località per le quali non sarebbe stato possibile, in base alle particolari disposizioni tariffarie, ottenere direttamente in partenza il biglietto di andata e ritorno in possesso del viaggiatore. In tal caso, chi intende proseguire il viaggio, deve avvertire il personale del treno e pagare la differenza tra il prezzo di un biglietto di corsa semplice al prezzo competente per tutto il percorso dalla stazione di inizio del viaggio fino a quella di destinazione e l'importo del biglietto di andata e ritorno che viene ritirato.

Se l'importo dovuto per la regolarizzazione risulta inferiore a quello del biglietto di andata e ritorno, il viaggiatore ha diritto al rimborso della differenza a norma dell'art. 12 §§ 2 e 3 delle presenti C.T..

§ 7. - Irregolarità ed abusi. Quando particolari disposizioni tariffarie prescrivono per i

biglietti di andata e ritorno che il viaggio di ritorno non possa esser iniziato prima di un termine stabilito ed il viaggiatore non osservi tale prescrizione, verrà richiesto il pagamento per l'intero percorso di andata e ritorno della differenza fra il prezzo ridotto applicato e quello a tariffa n. 39/14/1.

Il viaggiatore che, nei casi non ammessi dalle disposizioni tariffarie, termini il viaggio di andata in una stazione precedente quella di destinazione, deve pagare la differenza tra il prezzo del biglietto di andata e ritorno di cui è munito ed il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 39/14/1 dalla stazione di partenza a quella effettiva di arrivo più una soprattassa di £ 15.000 e perde il diritto di prosecuzione ed al viaggio di ritorno.

Se l'importo pagato per il biglietto di andata e ritorno è superiore a quello dovuto per la regolarizzazione, il viaggiatore ha diritto al rimborso della differenza ai sensi dell'art. 12, §§ 2 e 3 delle presenti C.T..

Nel caso di biglietti di andata e ritorno per cui non sarebbe possibile ottenere la prosecuzione a norma del precedente § 6 ed il viaggiatore abbia oltrepassato la stazione terminale del viaggio di andata, verrà richiesto il pagamento dell'importo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 39/14/1 per tutto il percorso dalla

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stazione iniziale del viaggio sino a quella di discesa, più una soprattassa di £. 15.000, deduzione fatta dell'importo del biglietto di andata e ritorno che viene ritirato; se quest'ultimo importo è superiore a quello dovuto per la regolarizzazione, il viaggiatore ha diritto al rimborso della differenza ai sensi dell'art. 12, §§ 2 e 3 delle presenti C.T..

Per le altre irregolarità ed abusi valgono le norme di cui all'art. 9 delle presenti C.T..

§ 8. - Rimborsi. Si applica quanto previsto dall'art. 12 delle presenti C.T..

§ 9. - Norme particolari. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme

di cui agli artt. 22 e 23 delle presenti C.T.

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T A R I F F A N. 40 Prezzi per biglietti di abbonamento regionale

TARIFFA N. 40 / 1/ABRUZZO TARIFFA N. 40 / 2/BASILICATA TARIFFA N. 40 / 3/BOLZANO a TARIFFA N. 40 / 4/CALABRIA TARIFFA N. 40 / 5/CAMPANIA TARIFFA N. 40 / 6/EMILIA – ROMAGNA TARIFFA N. 40 / 7/FRIULI V. G. a TARIFFA N. 40 / 8/LAZIO TARIFFA N. 40 / 9/LIGURIA a TARIFFA N. 40 /10/LOMBARDIA a TARIFFA N. 40 /11/MARCHE TARIFFA N. 40 /12/MOLISE TARIFFA N. 40 /13/PIEMONTE a TARIFFA N. 40 /14/PUGLIA TARIFFA N. 40 /15/SARDEGNA a TARIFFA N. 40 /16/SICILIA a TARIFFA N. 40 /17/TOSCANA a TARIFFA N. 40 /18/TRENTO a TARIFFA N. 40 /19/UMBRIA TARIFFA N. 40 /20/VALLE D’AOSTA a TARIFFA N. 40 /21/VENETO

(a) Questa tariffa non è riportata nella presente pubblicazione.

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TARIFFA N. 40/1/ABRUZZO La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di

trasporto nell'area regionale dell’Abruzzo.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/1/A

Abbonamento Regionale Mensile:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2ª classe 1 - 10 52.000 33.000 11 - 20 74.000 47.000 21 - 30 99.000 66.000 31 - 40 123.000 82.000 41 - 50 138.000 92.000 51 - 60 149.000 99.000 61 - 70 159.000 106.000 71 - 80 170.000 113.000 81 - 90 180.000 120.000

91 - 100 189.000 126.000 101-110 198.000 132.000 111-120 207.000 138.000 121-130 216.000 144.000 131-140 225.000 150.000 141-150 234.000 156.000 151-160 243.000 162.000 161-170 252.000 168.000 171-180 260.000 173.000 181-190 267.000 178.000 191-200 275.000 183.000 201-220 290.000 193.000 221-240 305.000 203.000 241-260 320.000 213.000 261-280 335.000 223.000 281-300 350.000 233.000

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione si effettua incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km.indivisibili, il prezzo dell'abbonamento di percorrenza di 300 Km. di lire 15.000 per la 1ª classe e di lire 10.000 per la 2ª classe.

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§ 1. - Limiti di applicazione. Per relazioni interessanti il solo territorio dell'area regionale

dell’ABRUZZO vengono rilasciati biglietti di abbonamento mensile ai prezzi della tariffa n. 40/1/A.

Le stazioni da considerare come confini tariffari dell'area regionale Abruzzo sono indicate nell'Allegato n. 13 delle presenti CT.

Il biglietto di abbonamento è individuale, nominativo ed incedibile; ad esso non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui all'art. 7 delle presenti C.T..

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati, anche non FS. Il rilascio avviene a vista su semplice richiesta verbale ed

esibizione di un valido documento di riconoscimento. Per le sole tipologie di biglietti che prevedono l'indicazione

della data di rilascio, l'inizio della validità non può essere posteriore di oltre 30 giorni a tale data.

§ 3. - Validità del biglietto. Il biglietto è utilizzabile dal giorno d’inizio della validità sino

alle ore 24 del giorno antecedente del mese successivo. Se l’inizio della validità coincide col primo giorno del mese,

la scadenza avviene alle ore 24 dell’ultimo giorno dello stesso mese.

In caso di scadenza di validità del biglietto in corso di viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

§ 4. - Identificazione personale. In corso di viaggio l'abbonato deve essere munito di un valido

documento di riconoscimento. Per i ragazzi di età fino a 15 anni tale documento può essere

sostituito dal certificato di nascita. § 5. - Utilizzazione del biglietto.

L'abbonato può effettuare, nei termini della validità, un numero illimitato di viaggi sul percorso ed istradamento indicati sul biglietto, nella classe corrispondente e con tutti i treni per i quali non siano previste esclusioni o limitazioni nell'Orario Ufficiale.

L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata al possesso di Carta di ammissione ai treni IC o ai treni ES* o, nel caso di viaggi isolati, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

È consentita l'effettuazione di fermate intermedie.

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Le FS possono autorizzare, in casi particolari e ove la combinazione degli orari meglio soddisfi le esigenze del cliente, il rilascio di un abbonamento valido per seguire indifferentemente le due vie con tassazione effettuata sulla percorrenza più lunga.

L'abbonato può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti indicati all'art. 4 § 4, delle presenti CT.

Nel caso di interruzione di linea le FS possono autorizzare l'uso di altra via aperta al traffico, senza possibilità di effettuare fermate intermedie sul percorso deviato.

§ 6. - Cambio di classe. È ammessa, in corso di utilizzazione, la sostituzione del

biglietto con altro di classe superiore, avente la medesima validità, verso pagamento della differenza di prezzo fra le due classi calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/1/A.

È anche consentito il cambio di classe per singoli viaggi dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 39/1/1.

§ 7. - Smarrimento del biglietto. Nessun rimborso o sostituzione spettano all'abbonato in caso

di furto, smarrimento o distruzione del biglietto. § 8. - Rimborso.

Dopo l'inizio della validità il biglietto non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore.

In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti trentesimi dell'importo pagato quanti sono i giorni interi di validità residua del biglietto al momento della riconsegna.

§ 9. - Irregolarità. L'abbonato privo di documento di identificazione viene

regolarizzato come sprovvisto di biglietto. In caso di esibizione di un documento di identificazione

scaduto di validità da oltre 30 giorni, l'abbonato è assoggettato al pagamento di una penalità di lire 15.000.

Non si procede alla regolarizzazione qualora venga esibito un documento di identificazione scaduto da non oltre 30 giorni, a condizione che la scadenza sia avvenuta successivamente a quella di inizio di validità dell'abbonamento.

L'uso di un biglietto di abbonamento alterato, contraffatto o intestato ad altra persona, comporta il pagamento di un biglietto di corsa semplice a tariffa competente per il percorso indicato

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sull'abbonamento, più una soprattassa pari a tre volte il prezzo dell'abbonamento medesimo.

In tutti i casi indicati si procede al ritiro dell'abbonamento. L'utilizzo dell'abbonamento per esercitare attività commerciali

a bordo dei treni è soggetto al ritiro del biglietto senza diritto a rimborso.

Ogni altra irregolarità viene regolarizzata a norma dell'art. 9 delle presenti C.T..

TARIFFA 40/1/B

Abbonamento Annuale:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª Classe 2 ª Classe 1 - 10 442.000 280.000 11 - 20 629.000 399.000 21 - 30 841.000 561.000 31 - 40 1.045.000 697.000 41 - 50 1.173.000 782.000 51 - 60 1.266.000 841.000 61 - 70 1.351.000 901.000 71 - 80 1.445.000 960.000 81 - 90 1.530.000 1.020.000

91 - 100 1.606.000 1.071.000 101-110 1.683.000 1.122.000 111-120 1.759.000 1.173.000 121-130 1.836.000 1.224.000 131-140 1.912.000 1.275.000 141-150 1.989.000 1.326.000 151-160 2.065.000 1.377.000 161-170 2.142.000 1.428.000 171-180 2.210.000 1.470.000 181-190 2.269.000 1.513.000 191-200 2.337.000 1.555.000 201-220 2.465.000 1.640.000 221-240 2.592.000 1.725.000 241-260 2.720.000 1.810.000 261-280 2.847.000 1.895.000 281-300 2.975.000 1.980.000

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione si effettua moltiplicando, il prezzo del corrispondente abbonamento mensile, per il coefficiente 8,5 con arrotondamento finale del prezzo alle lire 1.000 prossime.

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§ 1. - Limiti di applicazione. Sui medesimi percorsi per i quali è previsto il rilascio

dell'abbonamento regionale mensile le FS rilasciano biglietto di abbonamento annuale.

Il biglietto è individuale, nominativo ed incedibile e sono ad esso applicabili i prezzi della tariffa 40/1/B. Non è applicabile la riduzione prevista per i viaggi dei ragazzi di cui all'art. 7 delle presenti CT.

§ 2. - Validità del biglietto. Il biglietto è utilizzabile dal giorno di inizio della validità fino

alle ore 24 del giorno immediatamente precedente del dodicesimo mese successivo.

In caso di scadenza della validità in corso di viaggio, è consentito il proseguimento fino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

§ 3. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso le biglietterie ed

Agenzie FS con le medesime modalità previste per l'abbonamento regionale mensile.

§ 4. - Cambio di classe. Entro i termini di validità dell'abbonamento è consentito

richiedere il cambio di classe per i singoli viaggi dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 39/1/1.

È pure consentito il cambio di classe per periodi della validità di un mese dietro pagamento della differenza di prezzo tra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/1/A.

La durata del periodo mensile viene determinata con i medesimi criteri dell'abbonamento regionale mensile e non può comunque oltrepassare la data di scadenza dell'abbonamento principale.

Il cambio di classe per l'intera validità dell'abbonamento comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/1/B.

§ 5. - Rimborso. Il biglietto è rimborsabile per totale o parziale mancato

utilizzo per fatto proprio del viaggiatore. In caso di totale inutilizzazione, si fa luogo al rimborso

dell'importo pagato previa deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di utilizzazione del biglietto per un periodo limitato della sua validità complessiva, si fa luogo al rimborso, fino alla concorrenza dell'importo pagato, della differenza fra detto importo

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e quello che si sarebbe dovuto pagare per uno o più abbonamenti mensili a tariffa n. 40/1/A per il periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le frazioni di mese per mese intero.

Sull'importo da corrispondere viene operata la deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso integrale di tanti dodicesimi dell'importo pagato quanti sono i mesi interi non utilizzati.

§ 6. - Sostituzione del biglietto. In caso di smarrimento, deterioramento o furto, è ammesso il

rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la medesima percorrenza, validità e classe dell'abbonamento annuale originario.

La sostituzione è consentita per una sola volta e a condizione che l'abbonamento originario conservi una validità residua non inferiore a un mese.

La richiesta deve essere presentata, per iscritto, alla stazione che ha rilasciato l'abbonamento e deve essere corredata della denuncia di smarrimento o furto o del biglietto originale deteriorato.

Per il rilascio del duplicato deve essere corrisposto un diritto fisso di lire 10.000.

Il duplicato dell'abbonamento non è rimborsabile in nessun caso.

In caso di rinvenimento, l'abbonamento denunciato smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito alle FS.

§ 7. - Norme applicabili. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si

applicano le norme sull'abbonamento regionale mensile.

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TARIFFA N. 40/2/BASILICATA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di

trasporto nell'area regionale della Basilicata.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/2/A

Abbonamento Regionale Mensile:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2ª classe

1 - 10 54.000 35.000 11 - 20 78.000 52.000 21 - 30 102.000 67.000 31 - 40 119.000 78.000 41 - 50 133.000 87.000 51 - 60 134.000 88.000 61 - 70 144.000 95.000 71 - 80 155.000 102.000 81 - 90 164.000 108.000

91 - 100 174.000 114.000 101 - 125 194.000 126.000 126 - 150 212.000 138.000 151 - 175 231.000 149.000 176 - 200 250.000 160.000 201 - 225 268.000 171.000 226 -250 287.000 182.000 251 - 275 304.000 192.000 276 - 300 321.000 202.000

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione si effettua incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 25 Km., il prezzo dell'abbonamento di percorrenza di 300 Km. di lire 15.000 per la 1ª classe e di lire. 10.000 per la 2ª classe.

§ 1. - Limiti di applicazione.

Per relazioni interessanti il solo territorio dell'area regionale della Basilicata vengono rilasciati biglietti di abbonamento mensile ai prezzi della tariffa n. 40/2/A.

Le stazioni da considerare come confini tariffari dell'area regionale Basilicata sono indicate nell'Allegato n. 13 delle presenti CT.

Il biglietto di abbonamento è individuale, nominativo ed incedibile; ad esso non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui all'art. 7 delle presenti CT.

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§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati, anche non FS. Il rilascio avviene a vista su semplice richiesta verbale ed

esibizione di un valido documento di riconoscimento. Per le sole tipologie di biglietti che prevedono l'indicazione

della data di rilascio, l'inizio della validità non può essere posteriore di oltre 30 giorni a tale data.

§ 3. - Validità del biglietto. Il biglietto è valido per il mese solare per il quale è stato

rilasciato e scade alle ore 24 dell’ultimo giorno di detto mese. In caso di scadenza di validità del biglietto in corso di

viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

§ 4. - Identificazione personale. In corso di viaggio l'abbonato deve essere munito di un valido

documento di riconoscimento. Per i ragazzi di età fino a 15 anni tale documento può essere sostituito da una fotografia autenticata dal Comune o da un notaio.

§ 5. - Utilizzazione del biglietto. L'abbonato può effettuare, nei termini della validità, un

numero illimitato di viaggi sul percorso ed istradamento indicati sul biglietto, nella classe corrispondente e con tutti i treni per i quali non siano previste esclusioni o limitazioni nell'Orario Ufficiale.

L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata al possesso di Carta di ammissione ai treni IC o ai treni ES* o, nel caso di viaggi isolati, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

È consentita l'effettuazione di fermate intermedie. Le FS possono autorizzare, in casi particolari e ove la

combinazione degli orari meglio soddisfi le esigenze del cliente, il rilascio di un abbonamento valido per seguire indifferentemente le due vie con tassazione effettuata sulla percorrenza più lunga.

L'abbonato può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti indicati all'art. 4 § 4, delle presenti CT.

Nel caso di interruzione di linea le FS possono autorizzare l'uso di altra via aperta al traffico, senza possibilità di effettuare fermate intermedie sul percorso deviato.

§ 6. - Cambio di classe.

È ammessa, in corso di utilizzazione, la sostituzione del biglietto con altro di classe superiore, avente la medesima validità,

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verso pagamento della differenza di prezzo fra le due classi calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/2/A.

È anche consentito il cambio di classe per singoli viaggi dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1.

§ 7. - Smarrimento del biglietto. Nessun rimborso o sostituzione spettano all'abbonato in caso

di furto, smarrimento o distruzione del biglietto. § 8. - Rimborso.

Dopo l'inizio della validità il biglietto non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore.

In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti trentesimi dell'importo pagato quanti sono i giorni interi di validità residua del biglietto al momento della riconsegna.

§ 9. - Irregolarità. L'abbonato privo di documento di identificazione viene

regolarizzato come sprovvisto di biglietto. In caso di esibizione di un documento di identificazione

scaduto di validità da oltre un mese, l'abbonato è assoggettato al pagamento di una penalità di lire 15.000.

Non si procede alla regolarizzazione qualora venga esibito un documento di identificazione scaduto da non oltre un mese, a condizione che la scadenza sia avvenuta successivamente a quella di inizio di validità dell'abbonamento.

L'uso di un biglietto di abbonamento alterato, contraffatto o intestato ad altra persona, comporta il pagamento di un biglietto di corsa semplice a tariffa competente per il percorso indicato sull'abbonamento, più una soprattassa pari a tre volte il prezzo dell'abbonamento medesimo. In tutti i casi indicati si procede al ritiro dell'abbonamento.

L'utilizzo dell'abbonamento per esercitare attività commerciali a bordo dei treni è soggetto al ritiro del biglietto senza diritto a rimborso.

Ogni altra irregolarità viene regolarizzata a norma dell'art. 9 delle presenti C.T..

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TARIFFA 40/2/B

Abbonamento Regionale Annuale:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2ª classe

1 - 10 459.000 297.000 11 - 20 663.000 442.000 21 - 30 867.000 569.000 31 - 40 1.011.000 663.000 41 - 50 1.130.000 739.000 51 - 60 1.139.000 748.000 61 - 70 1.224.000 807.000 71 - 80 1.317..000 867.000 81 - 90 1.394.000 918.000

91 - 100 1.479.000 969.000 100 - 125 1.649.000 1.071.000 126 - 150 1.802.000 1.173.000 151 - 175 1.963.000 1.266.000 176 - 200 2.126.000 1.360.000 201 - 225 2.278.000 1.453.000 226 - 250 2.439.000 1.547.000 251 - 275 2.584.000 1.632.000 276 - 300 2.728.000 1.717.000

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione si effettua moltiplicando il prezzo del corrispondente abbonamento mensile per il coefficiente 8,5 con arrotondamento finale del prezzo alle lire 1.000 prossime.

§ 1. - Limiti di applicazione.

Sui medesimi percorsi per i quali è previsto il rilascio dell'abbonamento regionale mensile le FS rilasciano biglietto di abbonamento regionale annuale.

Il biglietto è individuale, nominativo ed incedibile e sono ad esso applicabili i prezzi della tariffa 40/2/B. Non è applicabile la riduzione prevista per i viaggi dei ragazzi di cui all'art. 7 delle presenti C.T..

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso le biglietterie ed

Agenzie FS con le medesime modalità previste per l'abbonamento regionale mensile.

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§ 3. - Validità del biglietto. Il biglietto ha la validità di 12 mesi solari consecutivi e scade,

in ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno del dodicesimo mese. In caso di scadenza della validità in corso di viaggio, è

consentito il proseguimento fino alla stazione di destinazione, senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

§ 4. - Identificazione personale. In corso di viaggio l'abbonato deve essere munito di un valido

documento di riconoscimento. Per i ragazzi di età fino a 15 anni tale documento può essere sostituito da una fotografia autenticata dal Comune o da un notaio.

§ 5. - Cambio di classe. Entro i termini di validità dell'abbonamento è consentito

richiedere il cambio di classe per i singoli viaggi dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1.

È pure consentito il cambio di classe per periodi della validità di un mese dietro pagamento della differenza di prezzo tra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/2/A. La durata del periodo mensile viene determinata con i medesimi criteri dell'abbonamento regionale mensile e non può comunque oltrepassare la data di scadenza dell'abbonamento principale.

Il cambio di classe per l'intera validità dell'abbonamento comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/2/B.

§ 6. - Rimborso. Il biglietto è rimborsabile per totale o parziale mancato

utilizzo per fatto proprio del viaggiatore. In caso di totale inutilizzazione, si fa luogo al rimborso

dell'importo pagato previa deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di utilizzazione del biglietto per un periodo limitato della sua validità complessiva, si fa luogo al rimborso, fino alla concorrenza dell'importo pagato, della differenza fra detto importo e quello che si sarebbe dovuto pagare per uno o più abbonamenti mensili a tariffa n. 40/2/A per il periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le frazioni di mese per mese intero. Sull'importo da corrispondere viene operata la deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso integrale di tanti dodicesimi dell'importo pagato quanti sono i mesi interi non utilizzati.

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§ 7. - Sostituzione del biglietto. In caso di smarrimento, deterioramento o furto, è ammesso il

rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la medesima percorrenza, validità e classe dell'abbonamento annuale originario.

La sostituzione è consentita per una sola volta e a condizione che l'abbonamento originario conservi una validità residua non inferiore a un mese.

La richiesta deve essere presentata, per iscritto, alla stazione che ha rilasciato l'abbonamento e deve essere corredata della denuncia di smarrimento o furto o del biglietto originale deteriorato.

Per il rilascio del duplicato deve essere corrisposto un diritto fisso di lire 10.000.

Il duplicato dell'abbonamento non è rimborsabile in nessun caso.

In caso di rinvenimento, l'abbonamento denunciato smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito alle FS.

§ 8. - Norme applicabili. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si

applicano le norme sull'abbonamento regionale mensile.

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TARIFFA N. 40/3/BOLZANO

Tariffa non riportata nella presente pubblicazione

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TARIFFA N. 40/4/CALABRIA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di

trasporto nell'area regionale della Calabria.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/4/A

Abbonamento Regionale Mensile:

SCAGLIONI PREZZI KM 1 ª classe 2 ª classe 1 - 10 55.000 35.000

11-20 77.000 51.000 21-30 99.000 65.000 31-40 119.000 78.000 41-50 134.000 88.000 51-60 135.000 89.000 61-70 149.000 98.000 71-80 158.000 104.000 81-90 167.000 110.000

91-100 176.000 116.000 101-125 195.000 128.000 126-150 213.000 140.000 151-175 231.000 152.000 176-200 250.000 164.000 201-225 268.000 176.000 226-250 287.000 188.000 251-275 303.000 199.000 276-300 319.000 210.000

Per distanze superiori a 300 Km. la tassazione si effettua incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 25 km., il prezzo dell'abbonamento di percorrenza 300 Km. di lire 15.000 per la 1ª classe e di lire 10.000 per la 2ª classe.

§ 1. - Limiti di applicazione.

Per relazioni interessanti il solo territorio dell'area regionale della Calabria, con esclusione delle linee o tratte di linea in cui siano in vigore sistemi tariffari integrati, vengono rilasciati biglietti di abbonamento regionale mensile ai prezzi della tariffa n. 40/4/A.

Le stazioni da considerare come confini tariffari dell'area regionale della Calabria sono indicate nell'Allegato n. 13 delle presenti CT.

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Il biglietto di abbonamento è individuale, nominativo ed incedibile, ad esso non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui all'art. 7 delle presenti C.T..

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati, anche non FS. Il rilascio avviene a vista su semplice richiesta verbale ed

esibizione di un valido documento di riconoscimento. Per le sole tipologie di biglietti che prevedono l'indicazione

della data di rilascio, l'inizio della validità non può essere posteriore di oltre 30 giorni a tale data.

§ 3. - Validità del biglietto. Il biglietto ha la validità di un mese solare e la scadenza

avviene, in ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese solare per il quale è valevole.

In caso di scadenza di validità del biglietto in corso di viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

§ 4. - Identificazione personale. In corso di viaggio l'abbonato deve essere munito di un valido

documento di riconoscimento. Per i ragazzi fino al 15° anno di età, tale documento può essere sostituito dal certificato di nascita.

§ 5. - Utilizzazione del biglietto. L'abbonato può effettuare, nei termini della validità, un

numero illimitato di viaggi sul percorso ed istradamento indicati sul biglietto, nella classe corrispondente e con tutti i treni per i quali non siano previste esclusioni o limitazioni nell'Orario Ufficiale.

L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata al possesso di Carta di ammissione ai treni IC o ai treni ES* o, nel caso di viaggi isolati, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

È consentita l'effettuazione di fermate intermedie. Le FS possono autorizzare, in casi particolari e ove la

combinazione degli orari meglio soddisfi le esigenze del cliente, il rilascio di un abbonamento valido per seguire indifferentemente le due vie con tassazione effettuata sulla percorrenza più lunga.

L'abbonato può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti indicati al precedente art. 4. § 4.

Nel caso di interruzione di linea le FS possono autorizzare l'uso di altra via aperta al traffico, senza possibilità di effettuare fermate intermedie sul percorso deviato.

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§ 6. - Cambio di classe. È ammessa, in corso di utilizzazione, la sostituzione del

biglietto con altro di classe superiore, avente la medesima validità, verso pagamento della differenza di prezzo fra le due classi calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/4/A.

È anche consentito il cambio di classe per singoli viaggi dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1.

§ 7. - Smarrimento del biglietto. Nessun rimborso o sostituzione spettano all'abbonato in caso

di furto, smarrimento o distruzione del biglietto. § 8. - Rimborso.

Dopo l'inizio della validità, il biglietto non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore.

In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti trentesimi dell'importo pagato quanti sono i giorni interi di validità residua del biglietto al momento della riconsegna.

§ 9. - Irregolarità. L'abbonato privo di documento di identificazione viene

regolarizzato come sprovvisto di biglietto. In caso di esibizione di un documento di identificazione

scaduto di validità da oltre 30 giorni, l'abbonato è assoggettato al pagamento di una penalità di lire 15.000. Non si procede alla regolarizzazione qualora venga esibito un documento di identificazione scaduto da non oltre 30 giorni, a condizione che la scadenza sia avvenuta successivamente alla data di inizio di validità dell'abbonamento.

L'uso di un abbonamento alterato, contraffatto o intestato ad altra persona, comporta il pagamento di un biglietto di corsa semplice a prezzo competente per il percorso indicato sull'abbonamento, più una soprattassa pari a tre volte il prezzo dell'abbonamento medesimo. In tutti i casi indicati si procede inoltre al ritiro dell'abbonamento.

L'utilizzo dell'abbonamento per esercitare attività commerciali a bordo dei treni è soggetto al ritiro del biglietto senza diritto a rimborso.

Ogni altra irregolarità viene regolarizzata a norma dell’art. 9 delle presenti C.T..

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TARIFFA N. 40/4/B

Abbonamento Regionale Annuale:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2 ª classe

1-10 490.000 327.000 11-20 715.000 477.000 21-30 912.000 608.000 31-40 1.093.000 729.000 41-50 1.234.000 823.000 51-60 1.248.000 832.000 61-70 1.374.000 916.000 71-80 1.458.000 972.000 81-90 1.542.000 1.028.000

91-100 1.627.000 1.085.000 101-125 1.795.000 1.197.000 126-150 1.963.000 1.309.000 151-175 2.131.000 1.421.000 176-200 2.299.000 1.533.000 201-225 2.469.000 1.646.000 226-250 2.637.000 1.758.000

Per distanze superiori a 250 Km., la tassazione si effettua moltiplicando il prezzo del corrispondente abbonamento mensile di 2a cl. per il coefficiente 9,35; il prezzo dell’abbonamento di 1a classe si ottiene moltiplicando per il coefficiente 1,50 il prezzo arrotondato dell’abbonamento annuale di 2a cl.. In entrambi i casi l’arrotondamento finale è alle lire 1000 prossime.

§ 1. - Limiti di applicazione.

Sui medesimi percorsi per i quali è previsto il rilascio dell'abbonamento regionale mensile le FS rilasciano biglietto di abbonamento regionale annuale.

Il biglietto è individuale, nominativo ed incedibile e sono ad esso applicabili i prezzi della tariffa n. 40/4/B.

Non è applicabile la riduzione per ragazzi di cui all'art. 7 delle CT.

§ 2. - Validità del biglietto. Il biglietto è valido per dodici mesi solari consecutivi ed è

utilizzabile dal giorno di inizio della validità sino alle ore 24 dell'ultimo giorno del dodicesimo mese solare.

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§ 3. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato a vista, su esibizione di un

documento di riconoscimento, presso le biglietterie FS e le Agenzie viaggi FS con le medesime modalità previste per l’abbonamento regionale mensile.

§ 4. - Cambio di classe. È consentito il cambio di classe per singoli viaggi dietro

pagamento della differenza di prezzo fra le due classi a tariffa ordinaria n. 1.

È anche possibile richiedere, nei termini della validità dell'abbonamento, il cambio di classe per un periodo della validità di un mese dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/4/A. La durata del periodo mensile viene determinata con i medesimi criteri dell'abbonamento regionale mensile e non può comunque oltrepassare la data di scadenza dell'abbonamento principale.

Il cambio di classe per l'intera validità dell'abbonamento comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/4/B.

§ 5. - Rimborso. Il biglietto è rimborsabile per totale o parziale inutilizzazione

per fatto proprio del viaggiatore. In caso di totale inutilizzazione, si fa luogo al rimborso

dell'importo pagato, previa deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di inutilizzazione del biglietto per un periodo limitato della sua validità complessiva, si fa luogo al rimborso, fino alla concorrenza dell'importo pagato, della differenza fra detto importo e quello che si sarebbe dovuto pagare per uno o più abbonamenti mensili a tariffa n. 40/4/A per il periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le frazioni di mese per intero. Sull'importo da corrispondere viene operata la deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti dodicesimi dell'importo pagato quanti sono i mesi interi non utilizzati.

§ 6. - Sostituzione del biglietto. In caso di smarrimento, deterioramento o furto, è ammesso il

rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la stessa percorrenza, validità e classe dell'abbonamento originario.

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279

La sostituzione è consentita per una sola volta e a condizione che l'abbonamento originario conservi una validità residua non inferiore ad un mese.

La richiesta deve essere presentata, per iscritto, alla stazione che ha rilasciato l'abbonamento e deve essere corredata della denuncia di smarrimento o furto o del biglietto deteriorato.

Per il rilascio del duplicato è dovuto un diritto fisso di lire 10.000.

Il duplicato dell’abbonamento non è rimborsabile in nessun caso.

In caso di rinvenimento, l'abbonamento denunciato smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito alle FS

§ 7. - Norme applicabili. Per quanto non espressamente indicato si applica quanto

previsto per l'abbonamento regionale mensile.

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TARIFFA N. 40/5/CAMPANIA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di

trasporto nell'area regionale della Campania.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/5/A

Abbonamento Regionale Mensile:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2ª classe

1 - 10 56.000 37.000 11-20 77.000 52.000 21-30 101.000 66.000 31-40 119.000 78.000 41-50 134.000 89.000 51-60 135.000 90.000 61-70 147.000 98.000 71-80 159.000 106.000 81-90 171.000 114.000

91-100 183.000 122.000 101 - 110 192.000 128.000 111 - 120 201.000 134.000 121 - 130 210.000 140.000 131 - 140 219.000 146.000 141 - 150 226.000 152.000 151 - 160 235.000 157.000 161 - 170 243.000 162.000 171 - 180 250.000 167.000 181 - 190 258.000 172.000 191 - 200 265.000 177.000

Per distanze superiori a 200 Km. La tassazione si effettua incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km., il prezzo dell'abbonamento di percorrenza 200 Km. di lire 7.000 per la 1ª classe e di lire 5.000 per la 2 ª classe.

§ 1. - Limiti di applicazione.

Per relazioni interessanti il solo territorio dell'area regionale della Campania, con esclusione delle linee o tratte di linea in cui siano in vigore sistemi tariffari integrati, vengono rilasciati biglietti di abbonamento mensile ai prezzi della tariffa n. 40/5/A.

Le stazioni da considerare come confini tariffari dell'area regionale della Campania sono indicate nell'Allegato n. 13 delle presenti CT.

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Il biglietto di abbonamento è individuale, nominativo ed incedibile, ad esso non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui all'art. 7 delle presenti C.T..

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati, anche non FS. Il rilascio avviene a vista su semplice richiesta verbale ed

esibizione di un valido documento di riconoscimento. Per le sole tipologie di biglietti che prevedono l'indicazione

della data di rilascio, l’inizio della validità non può essere posteriore di oltre 30 giorni a tale data.

§ 3. - Validità del biglietto. Il biglietto ha la validità di un mese solare e la scadenza

avviene, in ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese solare per il quale è valevole.

In caso di scadenza di validità del biglietto in corso di viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

§ 4. - Identificazione personale. In corso di viaggio l'abbonato deve essere munito di un valido

documento di riconoscimento. Per i ragazzi di età fino a 15 anni tale documento può essere sostituito da una fotografia autenticata dal Comune o da un notaio.

§ 5. - Utilizzazione del biglietto. L'abbonato può effettuare, nei termini della validità, un

numero illimitato di viaggi sul percorso ed istradamento indicati sul biglietto, nella classe corrispondente e con tutti i treni per i quali non siano previste esclusioni o limitazioni nell'Orario Ufficiale.

L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata al possesso di Carta di ammissione ai treni IC o ai treni ES* o, nel caso di viaggi isolati, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

È consentita l'effettuazione di fermate intermedie. Le FS possono autorizzare, in casi particolari e ove la

combinazione degli orari meglio soddisfi le esigenze del cliente, il rilascio di un abbonamento valido per seguire indifferentemente le due vie con tassazione effettuata sulla percorrenza più lunga.

L'abbonato può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti indicati al precedente art. 4. § 4.

Nel caso di interruzione di linea le FS possono autorizzare l'uso di altra via aperta al traffico, senza possibilità di effettuare fermate intermedie sul percorso deviato.

Page 282: CONDIZIONI E TARIFFE...§ 4. - biglietti smarriti. art. 13. - responsabilitÀ e sue limitazioni. § 1. - responsabilitÀ per ritardi ed interruzioni. § 2. - responsabilitÀ per il

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§ 6. - Cambio di classe. È ammessa, in corso di utilizzazione, la sostituzione del

biglietto con altro di classe superiore, avente la medesima validità, verso pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/5/A.

È anche consentito il cambio di classe per singoli viaggi dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1.

§ 7. - Smarrimento del biglietto. Nessun rimborso o sostituzione spettano all'abbonato in caso

di furto, smarrimento o distruzione del biglietto. § 8. - Rimborso.

Dopo l'inizio della validità il biglietto non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore.

In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti trentesimi dell'importo pagato quanti sono i giorni interi di validità residua del biglietto al momento della riconsegna.

§ 9. - Irregolarità. L'abbonato privo di documento di identificazione viene

regolarizzato come sprovvisto di biglietto. In caso di esibizione di un documento di identificazione

scaduto di validità da oltre 30 giorni, l'abbonato è assoggettato al pagamento di una penalità di lire 15.000. Non si procede alla regolarizzazione qualora venga esibito un documento di identificazione scaduto da non oltre 30 giorni, a condizione che la scadenza sia avvenuta successivamente alla data di inizio di validità dell'abbonamento.

L'uso di un abbonamento alterato, contraffatto o intestato ad altra persona, comporta il pagamento di un biglietto di corsa semplice a prezzo competente per il percorso indicato sull'abbonamento, più una soprattassa pari a tre volte il prezzo dell'abbonamento medesimo. In tutti i casi indicati si procede inoltre al ritiro dell'abbonamento.

L'utilizzo dell'abbonamento per esercitare attività commerciali a bordo dei treni è soggetto al ritiro del biglietto senza diritto a rimborso.

Ogni altra irregolarità viene regolarizzata a norma dell’art. 9 delle presenti CT.

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TARIFFA N. 40/5/B

Abbonamento Annuale per 12 mesi:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2ª classe

1-10 470.000 311.000 11-20 647.000 437.000 21-30 848.000 554.000 31-40 1.000.000 655.000 41-50 1.126.000 748.000 51-60 1.134.000 756.000 61-70 1.235.000 823.000 71-80 1.336.000 890.000 81-90 1.436.000 958.000

91-100 1.537.000 1.025.000 101-110 1.613.000 1.075.000 111-120 1.688.000 1.126.000 121-130 1.764.000 1.176.000 131-140 1.840.000 1.226.000 141-150 1.915.000 1.277.000 151-160 1.974.000 1.319.000 161-170 2.041.000 1.361.000 171-180 2.100.000 1.403.000 181-190 2.167.000 1.445.000 191-200 2.226.000 1.487.000

Per distanze superiori a 200 Km. la tassazione si effettua moltiplicando per il coefficiente 8,4 il prezzo del corrispondente abbonamento mensile a tariffa n.40/5/A, con arrotondamento finale del prezzo alle lire 1000 prossime.

§ 1. - Limiti di applicazione.

Sui medesimi percorsi per i quali è previsto il rilascio dell'abbonamento regionale mensile le FS rilasciano biglietto di abbonamento regionale per 12 mesi.

Il biglietto è individuale, nominativo ed incedibile e sono ad esso applicabili i prezzi della tariffa n. 40/5/B.

Non è applicabile la riduzione per ragazzi di cui all'art. 7 delle presenti CT.

§ 2. - Validità del biglietto. Il biglietto è valido per dodici mesi solari consecutivi ed è

utilizzabile dal giorno di inizio della validità sino alle ore 24 dell'ultimo giorno del dodicesimo mese solare.

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§ 3. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso le biglietterie e le

agenzie viaggi FS con le medesime modalità previste per l’abbonamento regionale mensile.

La Direzione Regionale Trasporti Locale della Campania può autorizzare anche in punti diversi, dettando, ove necessario, particolari modalità di rilascio.

§ 4. - Cambio di classe. È consentito il cambio di classe per singoli viaggi dietro

pagamento della differenza di prezzo fra le due classi a tariffa ordinaria n. 1.

È anche possibile richiedere, nei termini della validità dell'abbonamento, il cambio di classe per un periodo della validità di un mese dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/5/A.

Il cambio di classe per l'intera validità dell'abbonamento comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/5/B.

§ 5. - Rimborso. Il biglietto è rimborsabile per totale o parziale inutilizzazione

per fatto proprio del viaggiatore. In caso di totale inutilizzazione si fa luogo al rimborso

dell'importo pagato, previa deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di inutilizzazione del biglietto per un periodo limitato della sua validità complessiva, si fa luogo al rimborso, fino alla concorrenza dell'importo pagato, della differenza fra detto importo e quello che si sarebbe dovuto pagare per uno o più abbonamenti mensili a tariffa n. 40/5/A per il periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le frazioni di mese per intero. Sull'importo da corrispondere viene operata la deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti dodicesimi dell'importo pagato quanti sono i mesi interi non utilizzati.

§ 6. - Sostituzione del biglietto. In caso di smarrimento, deterioramento o furto, è ammesso il

rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la stessa percorrenza, validità e classe dell'abbonamento originario.

La sostituzione è consentita per una sola volta e a condizione che l'abbonamento originario conservi una validità residua non inferiore ad un mese.

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La richiesta deve essere presentata, per iscritto, alla stazione che ha rilasciato l'abbonamento e deve essere corredata della denuncia di smarrimento o furto o del biglietto deteriorato.

Per il rilascio del duplicato è dovuto un diritto fisso di lire 10.000.

Il duplicato dell’abbonamento non è rimborsabile in nessun caso.

In caso di rinvenimento, l'abbonamento denunciato smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito alle FS.

§ 7. - Norme applicabili. Per quanto non espressamente indicato si applica quanto

previsto per l'abbonamento regionale mensile.

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TARIFFA N. 40/6/EMILIA ROMAGNA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di

trasporto nell'area regionale dell’Emilia Romagna.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/6/A

Abbonamento Regionale Mensile:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2 ª classe

1-10 59.000 37.000 11-20 85.000 53.000 21-30 109.000 68.000 31-40 125.000 78.000 41-50 138.000 86.000 51-60 139.000 87.000 61-70 150.000 94.000 71-80 160.000 100.000 81-90 170.000 106.000

91-100 179.000 112.000 101-125 198.000 124.000 126-150 218.000 136.000 151-175 237.000 148.000 176-200 256.000 160.000 201-225 275.000 172.000 226-250 294.000 184.000

Per distanze superiori a 250 Km. la tassazione si effettua incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 25 Km.,il prezzo dell'abbonamento di percorrenza 250 Km. di lire 18.000 per la 1ª classe e di lire 12.000 per la 2ª classe.

§ 1. - Limiti di applicazione.

Per relazioni interessanti il solo territorio dell'area regionale dell’Emilia Romagna, con esclusione delle linee o tratte di linea in cui siano in vigore sistemi tariffari integrati, vengono rilasciati biglietti di abbonamento regionale mensile ai prezzi della tariffa n. 40/6/A.

Le stazioni da considerare come confini tariffari dell'area regionale dell’Emilia Romagna sono indicate nell'Allegato n. 13 delle presenti CT.

Il biglietto di abbonamento è individuale, nominativo ed incedibile, ad esso non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui all'art. 7 delle presenti CT.

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§ 2. - Validità del biglietto. Il biglietto è utilizzabile dal giorno di inizio della validità sino

alle ore 24 del giorno antecedente del mese successivo. Se l’inizio della validità coincide col primo giorno del mese,

la scadenza avviene alle ore 24 dell’ultimo giorno dello stesso mese.

In caso di scadenza di validità del biglietto in corso di viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

§ 3. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati, anche non FS. Il rilascio avviene a vista su semplice richiesta verbale ed

esibizione di un valido documento di riconoscimento. Per le sole tipologie di biglietti che prevedono l'indicazione

della data di rilascio, l’inizio della validità non può essere posteriore di oltre 30 giorni a tale data.

§ 4. - Identificazione personale. In corso di viaggio l'abbonato deve essere munito di un valido

documento di riconoscimento. Per i ragazzi fino al 15° anno di età, tale documento può essere sostituito dal certificato di nascita.

§ 5. - Utilizzazione del biglietto. L'abbonato può effettuare, nei termini della validità, un

numero illimitato di viaggi sul percorso ed istradamento indicati sul biglietto, nella classe corrispondente e con tutti i treni per i quali non siano previste esclusioni o limitazioni nell'Orario Ufficiale.

L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata al possesso di Carta di ammissione ai treni IC o ai treni ES* o, nel caso di viaggi isolati, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

È consentita l'effettuazione di fermate intermedie. Le FS possono autorizzare, in casi particolari e ove la

combinazione degli orari meglio soddisfi le esigenze del cliente, il rilascio di un abbonamento valido per seguire indifferentemente le due vie con tassazione effettuata sulla percorrenza più lunga.

L'abbonato può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti indicati al precedente art. 4. § 4.

Nel caso di interruzione di linea le FS possono autorizzare l'uso di altra via aperta al traffico, senza possibilità di effettuare fermate intermedie sul percorso deviato.

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§ 6. - Cambio di classe. È ammessa, in corso di utilizzazione, la sostituzione del

biglietto con altro di classe superiore, avente la medesima validità, verso pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/6/A.

È anche consentito il cambio di classe per singoli viaggi dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1.

§ 7. - Smarrimento del biglietto. Nessun rimborso o sostituzione spetta all'abbonato in caso di

furto, smarrimento o distruzione del biglietto. § 8. - Rimborso.

Dopo l'inizio della validità, il biglietto non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore.

In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti trentesimi dell'importo pagato quanti sono i giorni interi di validità residua del biglietto al momento della riconsegna.

§ 9. - Irregolarità. L'abbonato privo di documento di identificazione viene

regolarizzato come sprovvisto di biglietto. In caso di esibizione di un documento di identificazione

scaduto di validità da oltre 30 giorni, l'abbonato è assoggettato al pagamento di una penalità di lire 15.000. Non si procede alla regolarizzazione qualora venga esibito un documento di identificazione scaduto da non oltre 30 giorni, a condizione che la scadenza sia avvenuta successivamente alla data di inizio di validità dell'abbonamento.

L'uso di un abbonamento alterato, contraffatto o intestato ad altra persona, comporta il pagamento di un biglietto di corsa semplice a prezzo competente per il percorso indicato sull'abbonamento, più una soprattassa pari a tre volte il prezzo dell'abbonamento medesimo. In tutti i casi indicati si procede inoltre al ritiro dell'abbonamento.

L'utilizzo dell'abbonamento per esercitare attività commerciali a bordo dei treni è soggetto al ritiro del biglietto senza diritto a rimborso.

Ogni altra irregolarità viene regolarizzata a norma dell’art. 9 delle presenti C.T..

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TARIFFA N. 40/6/B

Abbonamento Regionale per 12 mesi:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2 ª classe

1-10 490.000 307.000 11-20 705.000 440.000 21-30 905.000 564.000 31-40 1.037.000 647.000 41-50 1.145.000 714.000 51-60 1.154.000 722.000 61-70 1.245.000 780.000 71-80 1.328.000 830.000 81-90 1.411.000 880.000

91-100 1.486.000 930.000 101-125 1.643.000 1.029.000 126-150 1.809.000 1.129.000 151-175 1.967.000 1.228.000 176-200 2.125.000 1.328.000 201-225 2.282.000 1.428.000 226-250 2.440.000 1.527.000

Per distanze superiori a 250 Km. la tassazione si effettua moltiplicando per il coefficiente 8,3, il prezzo del corrispondente abbonamento mensile a tariffa n. 40/6/A.

§ 1. - Limiti di applicazione.

Sui medesimi percorsi per i quali è previsto il rilascio dell'abbonamento regionale mensile le FS rilasciano biglietto di abbonamento regionale per 12 mesi.

Il biglietto è individuale, nominativo ed incedibile e sono ad esso applicabili i prezzi della tariffa n. 40/6/B. Non è applicabile la riduzione per ragazzi di cui all'art. 7 delle CT.

§ 2. - Validità del biglietto. Il biglietto è utilizzabile dal giorno di inizio della validità sino

alle ore 24 del giorno antecedente del dodicesimo mese successivo. § 3. - Rilascio del biglietto.

Il biglietto può essere acquistato a vista, su esibizione di un documento di riconoscimento, presso le biglietterie FS ed i punti di vendita autorizzati.

§ 4. - Cambio di classe. È consentito il cambio di classe per singoli viaggi dietro

pagamento della differenza di prezzo fra le due classi a tariffa ordinaria n. 1.

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È anche possibile richiedere, nei termini della validità dell'abbonamento, il cambio di classe per un periodo della validità di un mese dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/6/A.

Il cambio di classe per l'intera validità dell'abbonamento comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/6/B.

§ 5. - Rimborso. Il biglietto è rimborsabile per totale o parziale inutilizzazione

per fatto proprio del viaggiatore. In caso di totale inutilizzazione, si fa luogo al rimborso

dell'importo pagato, previa deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di inutilizzazione del biglietto per un periodo limitato della sua validità complessiva, si fa luogo al rimborso, fino alla concorrenza dell'importo pagato, della differenza fra detto importo e quello che si sarebbe dovuto pagare per uno o più abbonamenti mensili a tariffa n. 40/6/A per il periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le frazioni di mese per intero. Sull'importo da corrispondere viene operata la deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti dodicesimi dell'importo pagato quanti sono i mesi interi non utilizzati.

§ 6. - Sostituzione del biglietto. In caso di smarrimento, deterioramento o furto, è ammesso il

rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la stessa percorrenza, validità e classe dell'abbonamento originario.

La sostituzione è consentita per una sola volta e a condizione che l'abbonamento originario conservi una validità residua non inferiore ad un mese.

La richiesta deve essere presentata, per iscritto, alla stazione che ha rilasciato l'abbonamento e deve essere corredata della denuncia di smarrimento o furto o del biglietto deteriorato.

Per il rilascio del duplicato è dovuto un diritto fisso di lire 10.000.

Il duplicato dell’abbonamento non è rimborsabile in nessun caso.

In caso di rinvenimento, l'abbonamento denunciato smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito alle FS.

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§ 7. - Norme applicabili. Per quanto non espressamente indicato si applica quanto

previsto per l'abbonamento regionale mensile.

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TARIFFA N. 40/7/FRIULI V. G.

Tariffa non inserita nella presente pubblicazione

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TARIFFA N. 40/8/LAZIO La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di

trasporto nell'area regionale del Lazio.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/8/A

Abbonamento Mensile Integrato a Zone:

ZONE PREZZI IN LIRE UNA ZONA 35.000 DUE ZONE CONFINANTI 50.000 TRE ZONE CONFINANTI 85.000 QUATTRO ZONE CONFINANTI 105.000 CINQUE ZONE CONFINANTI 130.000 SEI ZONE CONFINANTI 155.000 SETTE ZONE 155.000

§ 1. - Generalità. Per i viaggi che interessano esclusivamente la Regione Lazio

vengono rilasciati biglietti di abbonamento mensile che consentono la libera circolazione, limitatamente alle zone tariffarie per le quali sono valevoli, sulle linee di seguito specificate:

FS - Tutte le linee comprese nei confini della Regione Lazio ad eccezione del collegamento Roma Termini - Fiumicino Aeroporto. Il biglietto integrato consente l’accesso alla sola seconda classe dei treni.

A.T.A.C. - Linee della rete urbana di Roma, con esclusione dei collegamenti speciali.

CO.TRA.L. - Tutte le linee regionali. A tal fine il territorio della Regione Lazio viene suddiviso in

zone concentriche contraddistinte con lettera dalla A alla F. La lettera A identifica l’area coincidente con il territorio del Comune di Roma e corrisponde, agli effetti della determinazione del prezzo, a due zone tariffarie.

L’abbonamento valido per 7 zone consente la libera circolazione su tutto il territorio della regione.

Alla presente tariffa non si applicano le estensioni dei confini tariffari previste dall’Allegato n.13 alle presenti C.T.

Ai biglietti di abbonamento mensile integrati a zone si applicano i prezzi della tariffa 40/8/A.

Non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui al precedente art. 7.

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§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati, su esibizione della tessera di riconoscimento. § 3. - Utilizzazione del biglietto.

Prima di iniziare l’utilizzazione, l’abbonato deve indicare negli appositi spazi del biglietto, con inchiostro indelebile, le generalità, la zona ed il Comune di origine, la zona e il Comune di destinazione ed il numero della tessera di riconoscimento. L’indicazione della zona di destinazione non è richiesta nel caso di abbonamento valevole per una sola zona e di quello valevole per 7 zone.

Il biglietto consente di effettuare un numero illimitato di viaggi, all’interno delle zone per le quali è valevole, utilizzando tutti i mezzi delle Aziende aderenti al sistema tariffario integrato ad eccezione dei treni per i quali siano previste esclusioni nell’Orario Ufficiale.

È consentito l’effettuazione di fermate intermedie. Le FS possono prevedere particolari condizioni di ammissione

a determinati treni e carrozze. L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata

al possesso di Carta di ammissione ai treni IC o ai treni ES* o, nel caso di viaggi isolati, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

L’abbonato può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti previsti all’art. 4.- §.4.

§ 4. - Validità del biglietto. Il biglietto ha la validità di un mese solare e la scadenza

avviene, in ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese solare per il quale è valevole.

In caso di scadenza di validità del biglietto in corso di viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

§ 5. - Identificazione personale. In corso di viaggio l'abbonamento deve essere esibito

unitamente alla tessera di riconoscimento non scaduta di validità. § 6. - Rimborso.

Dopo l'inizio della validità il biglietto non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore.

§ 7. - Cambio di classe. È consentito il cambio di classe per singoli viaggi o per

l’intera validità del biglietto.

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Il cambio di classe per singoli viaggi comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 39/8/1.

Il cambio classe per l’intera validità del biglietto comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi in base ai prezzi della tariffa n. 21/A.

Il prezzo viene calcolato in base al chilometraggio riportato nel prontuario FS della relazione per cui il cambio classe viene richiesto.

§ 8. - Irregolarità. Si applicano le norme aziendali in vigore sui mezzi in cui le

irregolarità vengono rilevate e limitatamente alla tratta di competenza.

§ 9. - Norme applicabili. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme

sugli abbonamenti ordinari mensili di cui al precedente Capo X.

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TARIFFA 40/8/B

Biglietti Integrati utilizzabili esclusivamente nella zona “A” coincidente con il territorio del Comune di Roma:

TIPO DI BIGLIETTO Prezzi in Lire 1 B.I.G. (Biglietto integrato giornaliero) 6.000 2 C.I.S. (Carta integrata settimanale) 24.000 3 Abbonamento METREBUS ROMA con validità mensile 50.000 4 Abbonamento METREBUS ROMA impersonale con validità

mensile 70.000

5 Abbonamento annuale integrato 360.000 6 Abbonamento integrato mensile ridotto per: giovani fino a 20

anni, anziani di età superiore a 65 anni, militari di leva, obiettori di coscienza in servizio assimilato alla leva, pensionati INPS al trattamento minimo titolari di ROMACARD.

30.000

7 Abbonamento integrato mensile agevolato a contribuzione, a favore delle seguenti categorie di persone: a- invalidi civili e del lavoro (dal 67% al 100% di

invalidità). b- invalidi di servizio (dalla Iª alla Vª categoria) c- titolari di pensione sociale su esibizione della

tessera rilasciata dall’ A.T.A.C.

10.000

8 Carta di libera circolazione A.T.A.C. a favore di: invalidi di guerra dalla Iª alla VIIIª categoria, decorati di medaglia d’oro al valore militare, Cavalieri di Vittorio Veneto.

Gratuita

Tessera di riconoscimento di validità biennale per l’acquisto degli abbonamenti integrati a zone (1)

10.000

Per i viaggi che interessano esclusivamente il territorio del

Comune di Roma vengono rilasciate le seguenti tipologie di biglietti di libera circolazione, acquistabili presso i punti vendita autorizzati:

1) B.I.G. (Biglietto integrato giornaliero). Il biglietto viene rilasciato a vista e, prima dell’utilizzazione, dev’essere convalidato presso le apposite macchine obliteratrici. Il biglietto è personale ed incedibile e consente la libera circolazione sino alle ore 24 del giorno di convalida.

(1) E’ facoltà delle aziende partecipanti all’accordo di autorizzare, in luogo della

tessera di riconoscimento, l’esibizione di altro valido documento di identificazione.

Commento [LS1]:

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2) C.I.S. (Carta integrata settimanale). La carta viene rilasciata vista ed ha la validità di sette giorni decorrenti da quello della convalida. Il viaggiatore, prima d’iniziare l’utilizzazione, deve trascrivere, negli appositi spazi del biglietto, le proprie generalità e la data di inizio e termine della validità. In corso di viaggio dev’essere esibita congiuntamente ad un valido documento di riconoscimento.

3) Abbonamento METROBUS ROMA con validità mensile. L’abbonamento viene rilasciato su esibizione della tessera di riconoscimento ed è valido per tutti i giorni del mese solare prestampato sul biglietto stesso. Prima di iniziarne l’utilizzazione il viaggiatore deve personalizzarlo indicandovi le generalità. L’abbonamento non è soggetto a convalida e, in corso di viaggio dev’essere esibito congiuntamente alla tessera di riconoscimento non scaduta di validità.

4) Abbonamento METROBUS ROMA impersonale con validità mensile. L’abbonamento viene rilasciato su esibizione della tessera di riconoscimento ed è valido per tutti i giorni del mese solare prestampato sul biglietto stesso. Può essere utilizzato alternativamente da un numero illimitato di persone.

5) Abbonamento integrato annuale. L’abbonamento viene rilasciato su esibizione di un valido documento di riconoscimento.

Sul biglietto devono essere riportate, a cura dell’ufficio emittente, le generalità e una fotografia dell’abbonato.

L’abbonamento non è soggetto a convalida e dev’essere esibito congiuntamente ad un valido documento di riconoscimento.

La validità è di 365 giorni dal giorno dell’emissione. Il biglietto è rimborsabile presso gli uffici A.T.A.C. in caso di

totale o parziale inutilizzazione da parte dell’abbonato. In caso di totale inutilizzazione si fa luogo al rimborso

dell'importo pagato previa deduzione di un diritto fisso di lire 18.000.

In caso di inutilizzazione parziale del biglietto, si fa luogo al rimborso, della differenza fra il prezzo pagato e quello corrispondente all’importo di tanti abbonamenti mensili integrati a zone per quanti sono stati i mesi di utilizzazione, computando le frazioni di mese per mese intero. Sull'importo da corrispondere viene operata la deduzione di un diritto fisso di lire 25.000.

In caso di smarrimento, deterioramento o furto, è ammesso il rilascio di un duplicato presso gli uffici A.T.A.C., a condizione che: a) la validità residua del titolo di viaggio originale non sia

inferiore ad un mese;

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b) la richiesta deve essere corredata della denuncia di smarrimento o furto, resa all’Autorità competente o dal biglietto deteriorato, da una fotografia del titolare dell’abbonamento e, in ogni caso, dalla copia della domanda di rilascio dell’abbonamento originario.

Il duplicato viene rilasciato per le medesime zone di validità dell’abbonamento originario e con la medesima decorrenza di validità, rilevabile dal modulo richiesta.

Per il rilascio del primo duplicato è dovuto un diritto fisso di lire 10.000, per le richieste successive tale diritto è di lire 50.000.

Il duplicato dell’abbonamento non è rimborsabile in nessun caso, e in caso di rinvenimento, l'abbonamento denunciato smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito alle FS.

Dietro restituzione dell’abbonamento annuale è consentito la sua sostituzione con altro di percorso diverso alle seguenti condizioni : a) il nuovo abbonamento deve avere validità annuale; b) la richiesta dev’essere presentata per iscritto presso gli Uffici

autorizzati. Per il rilascio l’abbonato deve corrispondere la differenza fra

il prezzo del nuovo abbonamento e l’importo corrispondente a tanti dodicesimi del prezzo dell’abbonamento restituito per quanti sono i mesi interi residui non utilizzati, non computando, a tal fine, le frazioni di mese, oltre a un diritto fisso di lire 10.000.

L’importo di ogni dodicesimo viene arrotondato alle lire 1.000 più prossime. I dodicesimi residui vengono rimborsati fino a un importo massimo non superiore al prezzo del nuovo abbonamento.

La validità del nuovo abbonamento decorre dal giorno in cui viene presentata la richiesta della variazione di percorso.

6) Abbonamento integrato mensile ridotto per giovani fino a 20 anni, anziani di età superiore a 65 anni, militari di leva, obiettori di coscienza in servizio assimilato alla leva. L’abbonamento è valido per tutti i giorni del mese solare prestampato sul biglietto stesso.

Prima di iniziarne l’utilizzazione, il titolare deve personalizzarlo indicandovi le generalità.

L’abbonamento non è soggetto a convalida e, in corso di viaggio dev’essere esibito unitamente al documento che dà titolo al rilascio.

7) Abbonamento integrato mensile agevolato a contribuzione. L’abbonamento è valido per tutti i giorni del mese solare prestampato sul biglietto stesso.

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Prima di iniziarne l’utilizzazione, il titolare deve personalizzarlo indicandovi le generalità.

L’abbonamento non è soggetto a convalida e, in corso di viaggio dev’essere esibito congiuntamente al documento che dà titolo al rilascio.

8) Carta di libera circolazione. Consente la libera circolazione e la validità è subordinata alla vidimazione annuale.

Il viaggiatore che in corso di viaggio o all’arrivo risulta essere in possesso di biglietto integrato scaduto o comunque irregolare, viene assoggettato al pagamento della soprattassa di £. 30.000 in aggiunta al biglietto di una sola corsa a tariffa n. 14/RM valido per spostamenti che impegnano una zona, con applicazione, ove previsto, dell’importo previsto dall’art.10 delle CT per l’emissione dei biglietti ed altre operazioni in treno.

Per le altre irregolarità valgono le norme contenute nelle presenti C.T..

Ai biglietti integrati indicati ai precedenti punti da 1) a 7) non è applicabile la riduzione per ragazzi di cui al precedente art. 7.

TARIFFA 40/8/C

Abbonamento Annuale Integrato a Zone con pagamento in contanti:

ZONE PREZZI IN LIRE

UNA ZONA 333.000 DUE ZONE CONFINANTI 475.000 TRE ZONE CONFINANTI 782.000 QUATTRO ZONE CONFINANTI 945.000 CINQUE ZONE CONFINANTI 1.144.000 SEI ZONE CONFINANTI 1.333.000 SETTE ZONE 1.333.000

§ 1. - Generalità.

Per i viaggi che interessano esclusivamente la Regione Lazio vengono rilasciati biglietti di abbonamento annuale che consentono la libera circolazione, limitatamente alle zone tariffarie per le quali sono valevoli, sulle linee di seguito specificate:

FS - Tutte le linee comprese nei confini della Regione Lazio ad eccezione del collegamento Roma Termini-Fiumicino Aeroporto.

Il biglietto integrato consente l’accesso alla sola seconda classe dei treni.

Page 301: CONDIZIONI E TARIFFE...§ 4. - biglietti smarriti. art. 13. - responsabilitÀ e sue limitazioni. § 1. - responsabilitÀ per ritardi ed interruzioni. § 2. - responsabilitÀ per il

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A.T.A.C. - Linee della rete urbana di Roma, con esclusione dei collegamenti speciali.

CO.TRA.L. - Tutte le linee regionali. A tal fine il territorio della Regione Lazio viene suddiviso in

zone concentriche contraddistinte con lettera dalla A alla F. La lettera A identifica l’area coincidente con il territorio del Comune di Roma e corrisponde, agli effetti della determinazione del prezzo, a due zone tariffarie.

L’abbonamento valido per 7 zone consente la libera circolazione su tutto il territorio della regione.

Alla presente tariffa non si applicano le estensioni dei confini tariffari previste dall’Allegato n.13 alle presenti C.T.

Ai biglietti di abbonamento mensile integrati a zone si applicano i prezzi della tariffa 40/8/C.

Non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui al precedente Art. 7.

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati, su compilazione di apposito modulo-richiesta ed esibizione di un valido documento di riconoscimento.

§ 3. - Utilizzazione del biglietto. Prima di iniziare l’utilizzazione, l’abbonato deve indicare

negli appositi spazi del biglietto, con inchiostro indelebile, le sue generalità, la data di inizio della validità e le lettere identificative delle zone per le quali il biglietto è valevole.

L’indicazione della zona di destinazione non è richiesta nel caso di abbonamento valevole per sette zone. Deve poi applicare una propria fotografia, formato tessera, e provvedere alla plastificazione del biglietto.

Il biglietto consente di effettuare un numero illimitato di viaggi, all’interno delle zone per le quali è valevole, utilizzando tutti i mezzi delle Aziende aderenti al sistema tariffario integrato ad eccezione dei treni per i quali siano previste esclusioni nell’Orario Ufficiale.

È consentito l’effettuazione di fermate intermedie. Le FS possono prevedere particolari condizioni di ammissione

a determinati treni e carrozze. L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata

al possesso di Carta di ammissione ai treni IC o ai treni ES* o, nel caso di viaggi isolati, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

Page 302: CONDIZIONI E TARIFFE...§ 4. - biglietti smarriti. art. 13. - responsabilitÀ e sue limitazioni. § 1. - responsabilitÀ per ritardi ed interruzioni. § 2. - responsabilitÀ per il

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L’abbonato può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti previsti all’art. 4, § 4 delle presenti C.T..

§ 4. - Validità del biglietto. La validità decorre dal giorno indicato sul biglietto e scade

alle ore 24 del giorno immediatamente precedente del dodicesimo mese successivo.

Qualora l’inizio della validità coincida con il primo giorno del mese la scadenza avviene alle ore 24 dell’ultimo giorno del dodicesimo mese.

In caso di scadenza di validità del biglietto in corso di viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

In ogni caso, la data di inizio validità non può essere successiva al 1° giorno del mese seguente quello della richiesta.

§ 5. - Cambio di classe. Il cambio di classe è consentito per singoli viaggi o per

periodi mensili di validità. Il cambio classe per singoli viaggi comporta il pagamento

della differenza di prezzo tra le due classi in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 39/8/1. Il cambio classe per periodi di validità mensile, determinata quest’ultima con il criterio FS, comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi a tariffa n.21/A, calcolata in base al chilometraggio riportato nel prontuario FS, della relazione per cui il cambio classe viene richiesto.

§ 6. - Rimborso e sostituzione del biglietto. Variazione del percorso.

Il biglietto è rimborsabile presso gli Uffici A.T.A.C., in caso di totale o parziale inutilizzazione imputabile all’abbonato.

In caso di totale inutilizzazione si rimborsa l’importo pagato dal viaggiatore previa deduzione di un diritto fisso di £. 25.000.

In caso di parziale utilizzazione si rimborsa la differenza fra il prezzo pagato e quello corrispondente al prezzo di tanti abbonamenti mensili integrati a zone per quanti sono stati i mesi di utilizzazione, computando le frazioni di mese per mesi intero.

Sull’importo da corrispondere viene operata la deduzione del diritto fisso di lire 25.000.

In caso di furto, smarrimento o deterioramento del titolo di viaggio, presso gli uffici A.T.A.C., è consentito il rilascio del duplicato a condizione che: a) la validità residua del titolo di viaggio originale non sia

inferiore ad un mese; b) la richiesta deve essere corredata della denuncia di smarrimento

o furto resa all’Autorità competente o del biglietto deteriorato,

Page 303: CONDIZIONI E TARIFFE...§ 4. - biglietti smarriti. art. 13. - responsabilitÀ e sue limitazioni. § 1. - responsabilitÀ per ritardi ed interruzioni. § 2. - responsabilitÀ per il

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da una fotografia del titolare dell’abbonamento e, in ogni caso dalla copia della domanda di rilascio dell’abbonamento originario.

Il duplicato viene rilasciato per le medesime zone di validità dell’abbonamento originario e con la medesima decorrenza di validità, rilevabile dal modulo richiesta.

Per il rilascio del primo duplicato è dovuto un diritto fisso di lire 10.000, per le richieste successive tale diritto è di lire 50.000.

Il duplicato dell’abbonamento non è rimborsabile in nessun caso, e in caso di rinvenimento, l'abbonamento denunciato smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito alle FS.

Dietro restituzione dell’abbonamento annuale è consentito la sua sostituzione con altro di percorso diverso alle seguenti condizioni : a) il nuovo abbonamento deve avere validità annuale; b) la richiesta dev’essere presentata per iscritto presso gli Uffici

autorizzati. Per il rilascio, l’abbonato deve corrispondere la differenza fra

il prezzo del nuovo abbonamento e l’importo corrispondente a tanti dodicesimi del prezzo dell’abbonamento restituito, per quanti sono i mesi interi residui non utilizzati, non computando, a tal fine, le frazioni di mese, oltre a un diritto fisso di lire 10.000.

L’importo di ogni dodicesimo viene arrotondato alle lire 1.000 più prossime. I dodicesimi residui vengono rimborsati fino a un importo massimo non superiore al prezzo del nuovo abbonamento.

La validità del nuovo abbonamento decorre dal giorno in cui viene presentata la richiesta della variazione di percorso.

§ 7. - Irregolarità. Vengono regolarizzate in base alle norme aziendali in vigore

sui mezzi in cui vengono rilevate limitatamente alla tratta di competenza.

§ 8. - Norme applicabili. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme

sull’abbonamento mensile integrato a zone.

Page 304: CONDIZIONI E TARIFFE...§ 4. - biglietti smarriti. art. 13. - responsabilitÀ e sue limitazioni. § 1. - responsabilitÀ per ritardi ed interruzioni. § 2. - responsabilitÀ per il

304

TARIFFA N. 40/8/D

Abbonamento Annuale Integrato a Zone con pagamento rateizzato:

ZONE PREZZI IN LIRE UNA ZONA 350.000 DUE ZONE CONFINANTI 495.000 TRE ZONE CONFINANTI 833.000 QUATTRO ZONE CONFINANTI 1.029.000 CINQUE ZONE CONFINANTI 1.261.000 SEI ZONE CONFINANTI 1.504.000 SETTE ZONE 1.504.000

§ 1. - Generalità.

Per i viaggi che interessano esclusivamente la Regione Lazio vengono rilasciati biglietti di abbonamento annuale che consentono la libera circolazione, limitatamente alle zone tariffarie per le quali sono valevoli, sulle linee di seguito specificate:

FS - Tutte le linee comprese nei confini della Regione Lazio ad eccezione del collegamento Roma Termini - Fiumicino Aeroporto. Il biglietto integrato consente l’accesso alla sola seconda classe dei treni.

A.T.A.C. - Linee della rete urbana di Roma, con esclusione dei collegamenti speciali.

CO.TRA.L. - Tutte le linee regionali. A tal fine il territorio della Regione Lazio viene suddiviso in

zone concentriche contraddistinte con lettera dalla A alla F. La lettera A identifica l’area coincidente con il territorio del Comune di Roma e corrisponde, agli effetti della determinazione del prezzo, a due zone tariffarie. L’abbonamento valido per sette zone consente la libera circolazione su tutto il territorio della regione.

Alla presente tariffa non si applicano le estensioni dei confini tariffari previste dall’Allegato n.13 alle presenti C.T.

Ai biglietti di abbonamento annuale integrati a zone si applicano i prezzi della tariffa 40/8/D.

Non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui al precedente art. 7.

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso gli Istituti di Credito

autorizzati, su compilazione di apposito modulo-richiesta ed esibizione di un valido documento di riconoscimento.

Page 305: CONDIZIONI E TARIFFE...§ 4. - biglietti smarriti. art. 13. - responsabilitÀ e sue limitazioni. § 1. - responsabilitÀ per ritardi ed interruzioni. § 2. - responsabilitÀ per il

305

§ 3. - Utilizzazione del biglietto. Prima di iniziare l’utilizzazione, l’abbonato deve indicare

negli appositi spazi del biglietto, con inchiostro indelebile, le sue generalità, la data di inizio della validità e le lettere identificative delle zone per le quali il biglietto è valevole. Quest’ultima indicazione non è richiesta nel caso di abbonamento valevole per sette zone. Deve poi applicare una propria fotografia formato tessera e provvedere alla plastificazione del biglietto.

Il biglietto consente di effettuare un numero illimitato di viaggi, all’interno delle zone per le quali è valevole, utilizzando tutti i mezzi delle Aziende aderenti al sistema tariffario integrato ad eccezione dei treni per i quali siano previste esclusioni nell’Orario Ufficiale.

È consentita l’effettuazione di fermate intermedie. Le FS possono prevedere particolari condizioni di ammissione

a determinati treni e carrozze. L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata

al possesso di Carta di ammissione ai treni IC o ai treni ES* o, nel caso di viaggi isolati, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

L’abbonato può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti previsti all’art. 4.- §.4 delle presenti C.T..

§ 4. - Validità del biglietto. La validità decorre dal giorno indicato sul biglietto e scade

alle ore 24 del giorno immediatamente precedente del dodicesimo mese successivo. Qualora l’inizio della validità coincida con il primo giorno del mese la scadenza avviene alle ore 24 dell’ultimo giorno del dodicesimo mese.

In caso di scadenza di validità del biglietto in corso di viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

In ogni caso, la data di inizio validità non può essere successiva al 1° giorno del mese seguente quello della richiesta.

§ 5. - Cambio di classe. Il cambio di classe è consentito per singoli viaggi o per

periodi mensili di validità. Il cambio classe per singoli viaggi comporta il pagamento della differenza di prezzo tra le due classi in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 39/8/1. Il cambio classe per periodi di validità mensile, determinata quest’ultima con il criterio FS, comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi a tariffa n. 21/A, calcolata in base al chilometraggio riportato

Page 306: CONDIZIONI E TARIFFE...§ 4. - biglietti smarriti. art. 13. - responsabilitÀ e sue limitazioni. § 1. - responsabilitÀ per ritardi ed interruzioni. § 2. - responsabilitÀ per il

306

nel prontuario FS, della relazione per cui il cambio classe viene richiesto.

§ 6. - Rimborso e sostituzione del biglietto. Il biglietto è rimborsabile presso gli Uffici A.T.A.C., in caso

di totale o parziale inutilizzazione imputabile all’abbonato. In caso di totale inutilizzazione si rimborsa l’importo pagato

dal viaggiatore previa deduzione di un diritto fisso di £. 25.000. In caso di parziale utilizzazione si rimborsa la differenza fra il

prezzo pagato e quello corrispondente al prezzo di tanti abbonamenti mensili integrati a zone per quanti sono stati i mesi di utilizzazione, computando le frazioni di mese per mesi intero.

Sull’importo da corrispondere viene operata la deduzione del diritto fisso di lire 25.000.

In caso di furto, smarrimento o deterioramento del titolo di viaggio, presso gli uffici A.T.A.C., è consentito il rilascio del duplicato a condizione che: a) la validità residua del titolo di viaggio originale non sia

inferiore ad mese; b) la richiesta deve essere corredata della denuncia di smarrimento

o furto resa all’Autorità competente o dal biglietto deteriorato, da una fotografia del titolare dell’abbonamento e, in ogni caso dalla copia della domanda di rilascio dell’abbonamento originario.

Il duplicato viene rilasciato per le medesime zone di validità dell’abbonamento originario e con la medesima decorrenza di validità, rilevabile dal modulo richiesta.

Per il rilascio del primo duplicato è dovuto un diritto fisso di lire 10.000, per le richieste successive tale diritto è di lire 50.000.

Il duplicato dell’abbonamento non è rimborsabile in nessun caso, e in caso di rinvenimento, l'abbonamento denunciato smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito all’Azienda che lo ha rilasciato.

In caso di totale o parziale inutilizzazione, il rimborso avviene unicamente al ricevimento della conferma da parte dell’Istituto di Credito dell’avvenuto pagamento dell’intero importo dell’abbonamento.

§ 7. - Irregolarità. Vengono regolarizzate in base alle norme aziendali in vigore

sui mezzi in cui vengono rilevate limitatamente alla tratta di competenza.

§ 8. - Norme applicabili. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme

sull’abbonamento mensile integrato a zone.

Page 307: CONDIZIONI E TARIFFE...§ 4. - biglietti smarriti. art. 13. - responsabilitÀ e sue limitazioni. § 1. - responsabilitÀ per ritardi ed interruzioni. § 2. - responsabilitÀ per il

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TARIFFA 40/8/E

Biglietto Integrato Regionale Giornaliero a Zone:

ZONE PREZZI IN LIRE UNA ZONA 3.500 DUE ZONE CONFINANTI 6.000 TRE ZONE CONFINANTI 8.500 QUATTRO ZONE CONFINANTI 10.500 CINQUE ZONE CONFINANTI 13.000 SEI ZONE CONFINANTI 15.500 SETTE ZONE 15.500

§ 1. - Generalità.

Per i viaggi che interessano esclusivamente la Regione Lazio vengono rilasciati biglietti integrati regionali giornalieri che consentono la libera circolazione, limitatamente alle zone tariffarie per le quali sono valevoli, sulle linee di seguito specificate:

FS - Tutte le linee comprese nei confini della Regione Lazio ad eccezione del collegamento Roma Termini - Fiumicino Aeroporto. Il biglietto integrato consente l’accesso alla sola seconda classe dei treni.

A.T.A.C. - Linee della rete urbana di Roma, con esclusione dei collegamenti speciali.

CO.TRA.L. - Tutte le linee regionali. A tal fine il territorio della Regione Lazio viene suddiviso in

zone concentriche contraddistinte con lettera dalla A alla F. La lettera A identifica l’area coincidente con il territorio del Comune di Roma e corrisponde, agli effetti della determinazione del prezzo, a due zone tariffarie. L’abbonamento valido per sette zone consente la libera circolazione su tutto il territorio della regione.

Alla presente tariffa non si applicano le estensioni dei confini tariffari previste dall’Allegato n.13 alle presenti C.T.

Ai biglietti di abbonamento annuale integrati a zone si applicano i prezzi della tariffa 40/8/D.

Non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui al precedente Art. 7.

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati.

Page 308: CONDIZIONI E TARIFFE...§ 4. - biglietti smarriti. art. 13. - responsabilitÀ e sue limitazioni. § 1. - responsabilitÀ per ritardi ed interruzioni. § 2. - responsabilitÀ per il

308

§ 3. - Utilizzazione del biglietto. Prima di iniziarne l’utilizzazione, il possessore del biglietto

deve indicare negli appositi spazi il proprio nome e cognome, la data di nascita, le lettere identificative delle zone di validità e convalidare il biglietto stesso. L’indicazione delle zone non è richiesta nel caso di biglietto valevole per sette zone.

Il biglietto consente di effettuare un numero illimitato di viaggi, all’interno delle zone per le quali è valevole, utilizzando tutti i mezzi delle Aziende aderenti al sistema tariffario integrato ad eccezione dei treni per i quali siano previste esclusioni nell’Orario Ufficiale.

È consentita l’effettuazione di fermate intermedie. Le FS possono prevedere particolari condizioni di ammissione

a determinati treni e carrozze. L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata

al possesso di biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

§ 4. - Validità del biglietto. Il biglietto è valido fino alle ore 24 del giorno di convalida. In caso di scadenza di validità del biglietto in corso di

viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

§ 5. - Cambio di classe. Il cambio di classe è consentito per singoli viaggi e comporta

il pagamento della differenza di prezzo tra le due classi in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 39/8/1, in base al chilometraggio, riportato nel prontuario FS, della relazione per cui il cambio classe viene richiesto.

§ 6. - Rimborso. Il biglietto non è rimborsabile per mancato utilizzo imputabile

al viaggiatore. § 7. - Irregolarità.

Vengono regolarizzate in base alle norme aziendali in vigore sui mezzi in cui vengono rilevate limitatamente alla tratta di competenza.

Page 309: CONDIZIONI E TARIFFE...§ 4. - biglietti smarriti. art. 13. - responsabilitÀ e sue limitazioni. § 1. - responsabilitÀ per ritardi ed interruzioni. § 2. - responsabilitÀ per il

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TARIFFA 40/8/F

Carta Integrata Regionale Settimanale a Zone:

ZONE PREZZI IN LIRE UNA ZONA 14.000 DUE ZONE CONFINANTI 24.000 TRE ZONE CONFINANTI 34.000 QUATTRO ZONE CONFINANTI 42.000 CINQUE ZONE CONFINANTI 52.000 SEI ZONE CONFINANTI 62.000 SETTE ZONE 62.000

§ 1. - Generalità.

Per i viaggi di qualunque chilometraggio che interessano esclusivamente la Regione Lazio vengono rilasciate carte integrate settimanali che consentono la libera circolazione, limitatamente alle zone tariffarie per le quali sono valevoli, sulle linee di seguito specificate:

FS - Tutte le linee comprese nei confini della Regione Lazio ad eccezione del collegamento Roma Termini - Fiumicino Aeroporto. Il biglietto integrato consente l’accesso alla sola seconda classe dei treni.

A.T.A.C. - Linee della rete urbana di Roma, con esclusione dei collegamenti speciali.

CO.TRA.L. - Tutte le linee regionali. A tal fine il territorio della Regione Lazio viene suddiviso in

zone concentriche contraddistinte con lettera dalla A alla F. La lettera A identifica l’area coincidente con il territorio del Comune di Roma e corrisponde, agli effetti della determinazione del prezzo, a due zone tariffarie.

L’abbonamento valido per sette zone consente la libera circolazione su tutto il territorio della regione.

Alla presente tariffa non si applicano le estensioni dei confini tariffari previste dall’Allegato n.13 alle presenti C.T.

Alle carte integrate settimanali a zone si applicano i prezzi della tariffa 40/8/F.

Non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui al precedente art. 7.

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati.

Page 310: CONDIZIONI E TARIFFE...§ 4. - biglietti smarriti. art. 13. - responsabilitÀ e sue limitazioni. § 1. - responsabilitÀ per ritardi ed interruzioni. § 2. - responsabilitÀ per il

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§ 3. - Utilizzazione del biglietto. Prima di iniziare l’utilizzazione, il possessore del biglietto

deve indicare negli appositi spazi il proprio nome e cognome, la data di nascita, le lettere identificative delle zone di validità. La validità viene indicata a cura dell’ufficio di emissione. L’indicazione delle zone non è richiesta nel caso di biglietto valevole per sette zone.

Il biglietto consente di effettuare un numero illimitato di viaggi, all’interno delle zone per le quali è valevole, utilizzando tutti i mezzi delle Aziende aderenti al sistema tariffario integrato ad eccezione dei treni per i quali siano previste esclusioni nell’Orario Ufficiale.

È consentita l’effettuazione di fermate intermedie. Le FS possono prevedere particolari condizioni di ammissione

a determinati treni e carrozze. L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata

al possesso di biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

§ 4. - Validità del biglietto. Il biglietto è valido sette giorni decorrenti dalle ore 0.00 del

lunedì alle ore 24 della domenica. In caso di scadenza di validità del biglietto in corso di viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

§ 5. - Identificazione personale. In corso di viaggio il biglietto dev’essere esibito unitamente

ad un valido documento di riconoscimento. § 6. - Cambio di classe.

Il cambio di classe è consentito per singoli viaggi e comporta il pagamento della differenza di prezzo tra le due classi a tariffa ordinaria n. 39/8/1, in base al chilometraggio, riportato nel prontuario FS, della relazione per cui il cambio classe viene richiesto.

§ 7. - Rimborso. Il biglietto non è rimborsabile per mancato utilizzo imputabile

al viaggiatore. § 8. - Irregolarità.

Vengono regolarizzate in base alle norme aziendali in vigore sui mezzi in cui vengono rilevate limitatamente alla tratta di competenza.

Page 311: CONDIZIONI E TARIFFE...§ 4. - biglietti smarriti. art. 13. - responsabilitÀ e sue limitazioni. § 1. - responsabilitÀ per ritardi ed interruzioni. § 2. - responsabilitÀ per il

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TARIFFA 40/8/G

Abbonamento Annuale Integrato a Zone per Studenti con pagamento in Contanti:

ZONE PREZZI IN LIRE

UNA ZONA 273.000 DUE ZONE CONFINANTI 385.000 TRE ZONE CONFINANTI 638.000 QUATTRO ZONE CONFINANTI 777.000 CINQUE ZONE CONFINANTI 949.000 SEI ZONE CONFINANTI 1.116.000 SETTE ZONE 1.190.000

§ 1. - Generalità.

Per i viaggi di qualunque chilometraggio che interessano esclusivamente la Regione Lazio vengono rilasciati biglietti di abbonamento annuale che consentono la libera circolazione, limitatamente alle zone tariffarie per le quali sono valevoli, sulle linee di seguito specificate:

FS - Tutte le linee comprese nei confini della Regione Lazio ad eccezione del collegamento Roma Termini - Fiumicino Aeroporto. Il biglietto integrato consente l’accesso alla sola seconda classe dei treni.

A.T.A.C. - Linee della rete urbana di Roma, con esclusione dei collegamenti speciali.

CO.TRA.L. - Tutte le linee regionali. A tal fine il territorio della Regione Lazio viene suddiviso in

zone concentriche contraddistinte con lettera dalla A alla F. La lettera A identifica l’area coincidente con il territorio del Comune di Roma e corrisponde, agli effetti della determinazione del prezzo, a due zone tariffarie. L’abbonamento valido per sette zone consente la libera circolazione su tutto il territorio della regione.

Alla presente tariffa non si applicano le estensioni dei confini tariffari previste dall’Allegato n. 13 alle presenti C.T.

Alle carte integrate settimanali a zone si applicano i prezzi della tariffa 40/8/G.

Non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui al precedente Art. 7.

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati su compilazione di apposito modulo-richiesta ed esibizione di un valido documento di riconoscimento.

Page 312: CONDIZIONI E TARIFFE...§ 4. - biglietti smarriti. art. 13. - responsabilitÀ e sue limitazioni. § 1. - responsabilitÀ per ritardi ed interruzioni. § 2. - responsabilitÀ per il

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L’abbonamento è rilasciato agli iscritti alla scuola dell’obbligo, scuole medie superiori ed università fino al compimento del 26° anno di età.

§ 3. - Utilizzazione del biglietto. Prima di iniziare l’utilizzazione, il possessore del biglietto

deve indicare negli appositi spazi il proprio nome e cognome, la data di nascita, la data d’inizio della validità, le lettere identificative delle zone di validità. L’indicazione delle zone non è richiesta nel caso di biglietto valevole per sette zone. Deve poi applicare una propria fotografia, formato tessera, e provvedere alla plastificazione del biglietto.

Il biglietto consente di effettuare un numero illimitato di viaggi, all’interno delle zone per le quali è valevole, utilizzando tutti i mezzi delle Aziende aderenti al sistema tariffario integrato ad eccezione dei treni per i quali siano previste esclusioni nell’Orario Ufficiale.

È consentita l’effettuazione di fermate intermedie. Le FS possono prevedere particolari condizioni di ammissione

a determinati treni e carrozze. L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata

al possesso di Carta di ammissione ai treni IC o ai treni ES* o, nel caso di viaggi isolati, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

L’abbonato può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti previsti dall’art. 4 § 4 delle presenti C.T..

§ 4. - Validità del biglietto. Il biglietto è valido per l’anno scolastico per il quale è stato

rilasciato, la cui scadenza è fissata al 30 giugno. È consentito, alla scadenza di validità in corso di viaggio, il proseguimento sino a destino senza possibilità di fermate intermedie. In corso di viaggio l’abbonamento dev’essere esibito unitamente al certificato di iscrizione o a un attestato di frequenza rilasciato dalla scuola.

§ 5. - Cambio di classe. Il cambio di classe è consentito per singoli viaggi o per

periodi mensili di validità. Il cambio classe per singoli viaggi comporta il pagamento della differenza di prezzo tra le due classi a tariffa ordinaria n. 39/8/1. Il cambio classe per periodi di validità mensile, determinata quest’ultima con il criterio FS, comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi a tariffa n. 21/A. In ambedue i casi il prezzo viene determinato in base al chilometraggio, riportato nel prontuario FS, della relazione per cui il cambio classe viene richiesto.

Page 313: CONDIZIONI E TARIFFE...§ 4. - biglietti smarriti. art. 13. - responsabilitÀ e sue limitazioni. § 1. - responsabilitÀ per ritardi ed interruzioni. § 2. - responsabilitÀ per il

313

§ 6. - Rimborso e sostituzione del biglietto. Il biglietto è rimborsabile presso gli Uffici A.T.A.C., in caso

di totale o parziale inutilizzazione imputabile all’abbonato. In caso di totale inutilizzazione si rimborsa l’importo pagato

dal viaggiatore previa deduzione di un diritto fisso di £. 25.000. In caso di parziale inutilizzazione si rimborsa la differenza fra

il prezzo pagato e quello corrispondente al prezzo di tanti abbonamenti mensili integrati a zone per quanti sono stati i mesi di utilizzazione, computando le frazioni di mese per mese intero.

Dall’importo risultante si sottrae il diritto fisso di £. 25.000. In caso di furto, smarrimento o deterioramento del titolo di

viaggio, presso gli uffici A.T.A.C., è consentito il rilascio del duplicato a condizione che: a) la validità residua del titolo di viaggio originale non sia

inferiore ad un mese; b) la richiesta sia corredata dalla denuncia di smarrimento o furto

resa all’Autorità di Pubblica Sicurezza o dal titolo deteriorato e da una fotografia del titolare dell’abbonamento.

Il duplicato viene rilasciato per le medesime zone di validità di quello sostituito e con la decorrenza di validità indicata dall’abbonato sul modulo-richiesta.

Per il rilascio del primo duplicato, l’abbonato deve corrispondere un diritto fisso di £. 10.000, per richieste successive tale diritto è di lire 50.000.

Il duplicato non è rimborsabile in nessun caso. In caso di rinvenimento, l’abbonamento denunciato smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito all’Azienda che lo ha rilasciato.

§ 7. - Irregolarità. Vengono regolarizzate in base alle norme aziendali in vigore

sui mezzi in cui vengono rilevate limitatamente alla tratta di competenza.

§ 8. - Norme applicabili. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme

sull’abbonamento mensile integrato a zone.

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TARIFFA 40/8/H

Abbonamento Annuale Integrato a Zone per Studenti con pagamento Rateizzato:

ZONE PREZZI IN LIRE

UNA ZONA 280.000 DUE ZONE CONFINANTI 395.000 TRE ZONE CONFINANTI 663.000 QUATTRO ZONE CONFINANTI 819.000 CINQUE ZONE CONFINANTI 1.001.000 SEI ZONE CONFINANTI 1.194.000 SETTE ZONE 1.194.000

§ 1. - Generalità.

Per i viaggi di qualunque chilometraggio che interessano esclusivamente la Regione Lazio vengono rilasciati biglietti di abbonamento annuale che consentono la libera circolazione, limitatamente alle zone tariffarie per le quali sono valevoli, sulle linee di seguito specificate:

FS - Tutte le linee comprese nei confini della Regione Lazio ad eccezione del collegamento Roma Termini - Fiumicino Aeroporto. Il biglietto integrato consente l’accesso alla sola seconda classe dei treni.

A.T.A.C. - Linee della rete urbana di Roma, con esclusione dei collegamenti speciali.

CO.TRA.L. - Tutte le linee regionali. A tal fine il territorio della Regione Lazio viene suddiviso in

zone concentriche contraddistinte con lettera dalla A alla F. La lettera A identifica l’area coincidente con il territorio del Comune di Roma e corrisponde, agli effetti della determinazione del prezzo, a due zone tariffarie. L’abbonamento valido per sette zone consente la libera circolazione su tutto il territorio della regione.

Alla presente tariffa non si applicano le estensioni dei confini tariffari previste dall’Allegato n. 13 alle presenti C.T.

Ai biglietti di abbonamenti annuali integrato a zone per studenti con pagamento rateizzato si applicano i prezzi della tariffa n. 40/8/H.

Non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui al precedente Art. 7.

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato solo presso gli Istituti di

Credito autorizzati su compilazione di apposito modulo-richiesta.

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L’abbonamento è rilasciato agli iscritti alla scuola dell’obbligo, scuole medie superiori ed università fino al compimento del 26° anno di età.

§ 3. - Utilizzazione del biglietto. Prima di iniziare l’utilizzazione, il possessore del biglietto

deve indicare negli appositi spazi il proprio nome e cognome, la data di nascita, la data d’inizio della validità le lettere identificative delle zone di validità. L’indicazione delle zone non è richiesta nel caso di biglietto valevole per sette zone. Deve poi applicare una propria fotografia, formato tessera, e provvedere alla plastificazione del biglietto.

Il biglietto consente di effettuare un numero illimitato di viaggi, all’interno delle zone per le quali è valevole, utilizzando tutti i mezzi delle Aziende aderenti al sistema tariffario integrato ad eccezione dei treni per i quali siano previste esclusioni nell’Orario Ufficiale.

È consentita l’effettuazione di fermate intermedie. Le FS possono prevedere particolari condizioni di ammissione

a determinati treni e carrozze. L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata

al possesso di Carta di ammissione ai treni IC o ai treni ES* o, nel caso di viaggi isolati, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

L’abbonato può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti previsti dall’art. 4 § 4 delle presenti C.T..

§ 4. - Validità del biglietto. Il biglietto è valido per l’anno scolastico per il quale è stato

rilasciato, la cui scadenza è fissata al 30 giugno. È consentito, alla scadenza di validità in corso di viaggio, il proseguimento sino a destino senza possibilità di fermate intermedie. In corso di viaggio l’abbonamento dev’essere esibito unitamente al certificato di iscrizione o a un attestato di frequenza rilasciato dalla scuola.

§ 5. - Cambio di classe. Il cambio di classe è consentito per singoli viaggi o per

periodi mensili di validità. Il cambio classe per singoli viaggi comporta il pagamento della differenza di prezzo tra le due classi a tariffa ordinaria n. 39/8/1. Il cambio classe per periodi di validità mensile, determinata quest’ultima con il criterio FS, comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi a tariffa n. 21/A. In ambedue i casi il prezzo viene determinato in base al chilometraggio, riportato nel prontuario FS, della relazione per cui il cambio classe viene richiesto.

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§ 6. - Rimborso e sostituzione del biglietto. Il biglietto è rimborsabile presso gli Uffici A.T.A.C., in caso

di totale o parziale inutilizzazione imputabile all’abbonato. In caso di totale inutilizzazione si rimborsa l’importo pagato

dal viaggiatore previa deduzione di un diritto fisso di £. 25.000. In caso di parziale utilizzazione si rimborsa la differenza fra il

prezzo pagato e quello corrispondente al prezzo di tanti abbonamenti mensili integrati a zone per quanti sono stati i mesi di utilizzazione, computando le frazioni di mese per mese intero.

Dall’importo risultante si sottrae il diritto fisso di £. 25.000. In ogni caso il rimborso viene effettuato unicamente al ricevimento da parte dell’A.T.A.C. della conferma dell’Istituto di Credito dell’avvenuto incasso dell’intero importo dell’abbonamento.

In caso di furto, smarrimento o deterioramento del titolo di viaggio, presso gli uffici A.T.A.C., è consentito il rilascio del duplicato a condizione che: a) la validità residua del titolo di viaggio originale non sia

inferiore ad un mese; b) la richiesta sia corredata dalla denuncia di smarrimento o furto resa all’Autorità di Pubblica Sicurezza o dal titolo deteriorato e da una fotografia del titolare dell’abbonamento.

Il duplicato viene rilasciato per le medesime zone di validità di quello sostituito e con la decorrenza di validità indicata dall’abbonato sul modulo-richiesta. Per il rilascio del primo duplicato l’abbonato deve corrispondere un diritto fisso di £.10.000, per richieste successive tale diritto è di lire 50.000.

Il duplicato non è rimborsabile in nessun caso. In caso di rinvenimento, l’abbonamento denunciato smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito all’Azienda che lo ha rilasciato.

§ 7. - Irregolarità. Vengono regolarizzate in base alle norme aziendali in vigore

sui mezzi in cui vengono rilevate limitatamente alla tratta di competenza.

§ 8. - Norme applicabili. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme

sull’abbonamento mensile integrato a zone.

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TARIFFA N. 40/9/LIGURIA

Tariffa non riportata nella presente pubblicazione

TARIFFA N. 40/10/LOMBARDIA

Tariffa non riportata nella presente pubblicazione

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TARIFFA N. 40/11/MARCHE

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto nell'area regionale delle Marche.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/11/A

Abbonamento Regionale Mensile:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2ª classe

1-10 58.000 37.000 11-20 85.000 56.000 21-30 108.000 72.000 31-40 133.000 89.000 41-50 154.000 103.000 51-60 163.000 109.000 61-70 172.000 115.000 71-80 180.000 120.000 81-90 190.000 125.000

91-100 203.000 130.000 101-110 216.000 138.000

11-120 229.000 146.000 121-130 243.000 154.000 131-140 256.000 162.000 141-150 269.000 170.000 151-160 283.000 179.000 161-170 298.000 188.000 171-180 310.000 197.000 181-190 323.000 206.000 191-200 336.000 215.000 201-220 359.000 230.000 221-240 382.000 245.000 241-260 405.000 260.000 261-280 425.000 275.000 281-300 445.000 290.000

Per distanze superiori a 300 Km, la tassazione si effettua incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 Km. Indivisibili, il prezzo dell'abbonamento di percorrenza di 300 Km di lire 15.000 per la prima classe, e di lire 10.000 per la seconda classe.

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§ 1. - Limiti di applicazione. Per relazioni interessanti il solo territorio dell'area regionale

delle Marche, vengono rilasciati biglietti di abbonamento mensile ai prezzi della tariffa n. 40/11/A.

Le stazioni da considerare come confini tariffari dell'area regionale dell’Umbria sono indicate nell'Allegato n. 13 delle presenti CT.

Il biglietto di abbonamento è individuale, nominativo ed incedibile, ad esso non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui all'art. 7 delle presenti CT.

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati, anche non FS. Il rilascio avviene a vista su semplice richiesta verbale ed

esibizione di un valido documento di riconoscimento. Per le sole tipologie di biglietti che prevedono l'indicazione

della data di rilascio, l'inizio della validità non può essere posteriore di oltre 30 giorni a tale data.

§ 3. - Validità del biglietto. Il biglietto è utilizzabile dal giorno di inizio della validità sino

alle ore 24 del giorno antecedente del mese successivo. In caso di scadenza di validità del biglietto in corso di

viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

§ 4. - Identificazione personale. In corso di viaggio l'abbonato deve essere munito di un valido

documento di riconoscimento. Per i ragazzi, fino al compimento del 15° anno di età, tale documento può essere sostituito dal certificato di nascita.

§ 5. - Utilizzazione del biglietto. L'abbonato può effettuare, nei termini della validità, un

numero illimitato di viaggi sul percorso ed istradamento indicati sul biglietto, nella classe corrispondente e con tutti i treni per i quali non siano previste esclusioni o limitazioni nell'Orario Ufficiale.

L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata al possesso di Carta di ammissione ai treni IC o ai treni ES* o, nel caso di viaggi isolati, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

È consentita l'effettuazione di fermate intermedie. Le FS possono autorizzare, in casi particolari e ove la

combinazione degli orari meglio soddisfi le esigenze del cliente, il

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rilascio di un abbonamento valido per seguire indifferentemente le due vie con tassazione effettuata sulla percorrenza più lunga.

L'abbonato può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti indicati al precedente art. 4, § 4.

Nel caso di interruzione di linea le FS possono autorizzare l'uso di altra via aperta al traffico, senza possibilità di effettuare fermate intermedie sul percorso deviato.

§ 6. - Cambio di classe. È ammessa, in corso di utilizzazione, la sostituzione del

biglietto con altro di classe superiore, avente la medesima validità, verso pagamento della differenza di prezzo fra le due classi calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/11/A.

È anche consentito il cambio di classe per singoli viaggi dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 39/1/1.

§ 7. - Smarrimento del biglietto. Nessun rimborso o sostituzione spettano all'abbonato in caso

di furto, smarrimento o distruzione del biglietto. § 8. - Rimborso.

Dopo l'inizio della validità il biglietto non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore.

In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti trentesimi dell'importo pagato quanti sono i giorni interi di validità residua del biglietto al momento della riconsegna.

§ 9. - Irregolarità. L'abbonato privo di documento di identificazione viene

regolarizzato come sprovvisto di biglietto. In caso di esibizione di un documento di identificazione

scaduto di validità da oltre 30 giorni, l'abbonato è assoggettato al pagamento di una penalità di lire 15.000.

Non si procede alla regolarizzazione qualora venga esibito un documento di identificazione scaduto da non oltre 30 giorni, a condizione che la scadenza sia avvenuta successivamente alla data di inizio di validità dell'abbonamento.

L'uso di un abbonamento alterato, contraffatto o intestato ad altra persona, comporta il pagamento di un biglietto di corsa semplice a prezzo competente per il percorso indicato sull'abbonamento, più una soprattassa pari a tre volte il prezzo dell'abbonamento medesimo.

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In tutti i casi indicati si procede inoltre al ritiro dell’abbonamento.

L'utilizzo dell'abbonamento per esercitare attività commerciali a bordo dei treni è soggetto al ritiro del biglietto senza diritto a rimborso.

Ogni altra irregolarità viene regolarizzata a norma dell’art. 9 delle presenti C.T..

TARIFFA 40/11/B

Abbonamento Regionale Per 12 Mesi:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2ª classe

1-10 499.000 318.000 11-20 731.000 482.000 21-30 929.000 619.000 31-40 1.144.000 765.000 41-50 1.324.000 886.000 51-60 1.402.000 937.000 61-70 1.479.000 989.000 71-80 1.548.000 1.032.000 81-90 1.634.000 1.075.000

91-100 1.746.000 1.118.000 101-110 1.858.000 1.187.000 111-120 1.969.000 1.256.000 121-130 2.090.000 1.324.000 131-140 2.202.000 1.393.000 141-150 2.313.000 1.462.000 151-160 2.434.000 1.539.000 161-170 2.563.000 1.617.000 171-180 2.666.000 1.694.000 181-190 2.778.000 1.772.000 191-200 2.890.000 1.849.000 201-220 3.087.000 1.978.000 221-240 3.285.000 2.107.000 241-260 3.483.000 2.236.000 261-280 3.655.000 2.365.000 281-300 3.827.000 2.494.000

Per distanze superiori a 300 Km, la tassazione si effettua moltiplicando il prezzo del corrispondente abbonamento mensile, per il coefficiente 8,6 - con arrotondamento finale del prezzo alle 1.000 lire prossime.

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§ 1. - Limiti di applicazione. Sui medesimi percorsi per i quali è previsto il rilascio

dell'abbonamento regionale mensile le FS rilasciano biglietto di abbonamento regionale per 12 mesi ai prezzi della tariffa n.40/11/B.

Il biglietto è individuale, nominativo ed incedibile e non è applicabile la riduzione per ragazzi di cui all'art. 7 delle CT.

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso le biglietterie FS ed i

punti di vendita autorizzati con le medesime modalità previste per l’abbonamento regionale mensile.

§ 3. - Validità del biglietto. Il biglietto è utilizzabile dal giorno di inizio della validità sino

alle ore 24 del giorno antecedente del dodicesimo mese successivo. In caso di scadenza di validità del biglietto in corso di

viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

§ 4. - Cambio di classe. È consentito il cambio di classe, per singoli viaggi, dietro

pagamento della differenza di prezzo fra le due classi a tariffa ordinaria n.39/1/1.

È anche possibile richiedere, nei termini della validità dell'abbonamento, il cambio di classe per un periodo della validità di un mese dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/11/A.

Il cambio di classe per l'intera validità dell'abbonamento comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/11/B.

§ 5. - Rimborso. Il biglietto è rimborsabile per totale o parziale inutilizzazione

per fatto proprio del viaggiatore. In caso di totale inutilizzazione si fa luogo al rimborso

dell'importo pagato, previa deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di inutilizzazione del biglietto per un periodo limitato della sua validità complessiva, si fa luogo al rimborso, fino alla concorrenza dell'importo pagato, della differenza fra detto importo e quello che si sarebbe dovuto pagare per uno o più abbonamenti mensili a tariffa n. 40/11/A per il periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le frazioni di mese per mese intero. Sull'importo da corrispondere viene operata la deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

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In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti dodicesimi dell'importo pagato quanti sono i mesi interi non utilizzati.

§ 6. - Sostituzione del biglietto. In caso di smarrimento, deterioramento o furto, è ammesso il

rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la stessa percorrenza, validità e classe dell'abbonamento originario.

La sostituzione è consentita per una sola volta e a condizione che l'abbonamento originario conservi una validità residua non inferiore ad un mese.

La richiesta deve essere presentata, per iscritto, alla stazione che ha rilasciato l'abbonamento e deve essere corredata della denuncia di smarrimento o furto o del biglietto deteriorato.

Il duplicato dell’abbonamento non è rimborsabile in nessun caso.

In caso di rinvenimento, l'abbonamento denunciato smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito alle FS.

§ 7. - Norme applicabili. Per quanto non espressamente indicato si applica quanto

previsto per l'abbonamento regionale mensile.

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TARIFFA N. 40/12/MOLISE

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto nell'area regionale del Molise.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/12/A

Abbonamento Regionale Mensile:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2ª classe

1-10 49.000 33.000 11-20 73.000 45.000 21-30 97.000 60.000 31-40 113.000 70.000 41-50 128.000 82.000 51-60 132.000 88.000 61-70 150.000 100.000 71-80 168.000 112.000 81-90 186.000 124.000

91-100 204.000 136.000 101-110 214.000 143.000 111-120 225.000 150.000 121-130 232.000 155.000 131-140 240.000 160.000 141-150 247.000 165.000 151-160 253.000 170.000 161-170 264.000 175.000 171-180 276.000 180.000 181-190 288.000 185.000 191-200 300.000 190.000

Per distanze superiori a 200 Km, la tassazione si effettua incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km, il prezzo dell'abbonamento di percorrenza di 200 Km di lire 9.000 per la prima classe, e di lire 6.000 per la seconda classe.

§ 1. - Limiti di applicazione.

Per relazioni di percorrenza non superiore a 200 Km, interessanti il solo territorio dell'area regionale delle Marche, vengono rilasciati biglietti di abbonamento mensile ai prezzi della tariffa n. 40/12/A.

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Le stazioni da considerare come confini tariffari dell'area regionale dell’Umbria sono indicate nell'Allegato n. 13 delle presenti CT.

Il biglietto di abbonamento è individuale, nominativo ed incedibile, ad esso non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui all'art. 7 delle presenti CT.

§ 2. - Validità del biglietto. Il biglietto ha la validità di un mese solare e la scadenza

avviene, in ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese per il quale è valevole.

In caso di scadenza di validità del biglietto in corso di viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

§ 3. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati, anche non FS. Il rilascio avviene a vista su semplice richiesta verbale ed

esibizione di un valido documento di riconoscimento. Per le sole tipologie di biglietti che prevedono l'indicazione

della data di rilascio, l'abbonamento può essere rilasciato solo per il mese corrente o per quello immediatamente successivo.

§ 4. - Identificazione personale. In corso di viaggio l'abbonato deve essere munito di un valido

documento di riconoscimento. Per i ragazzi, fino al compimento del 15° anno di età, tale documento può essere sostituito da una fotografia autenticata dal sindaco o da un notaio.

§ 5. - Utilizzazione del biglietto. L'abbonato può effettuare, nei termini della validità, un

numero illimitato di viaggi sul percorso ed istradamento indicati sul biglietto, nella classe corrispondente e con tutti i treni per i quali non siano previste esclusioni o limitazioni nell'Orario Ufficiale.

L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata al possesso di Carta di ammissione ai treni IC o ai treni ES* o, nel caso di viaggi isolati, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

È consentita l'effettuazione di fermate intermedie. Le FS possono autorizzare, in casi particolari e ove la

combinazione degli orari meglio soddisfi le esigenze del cliente, il rilascio di un abbonamento valido per seguire indifferentemente le due vie con tassazione effettuata sulla percorrenza più lunga.

L'abbonato può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti indicati al precedente art. 4, § 4.

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Nel caso di interruzione di linea le FS possono autorizzare l'uso di altra via aperta al traffico, senza possibilità di effettuare fermate intermedie sul percorso deviato.

§ 6. - Cambio di classe. È ammessa, in corso di utilizzazione, la sostituzione del

biglietto con altro di classe superiore, avente la medesima validità, verso pagamento della differenza di prezzo fra le due classi calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/12/A.

È anche consentito il cambio di classe per singoli viaggi dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 39/12/1.

§ 7. - Smarrimento del biglietto. Nessun rimborso o sostituzione spettano all'abbonato in caso

di furto, smarrimento o distruzione del biglietto. § 8. - Rimborso.

Dopo l'inizio della validità il biglietto non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore.

In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti trentesimi dell'importo pagato quanti sono i giorni interi di validità residua del biglietto al momento della riconsegna.

§ 9. - Irregolarità. L'abbonato privo di documento di identificazione viene

regolarizzato come sprovvisto di biglietto. In caso di esibizione di un documento di identificazione

scaduto di validità da oltre 30 giorni, l'abbonato è assoggettato al pagamento di una penalità di lire 15.000.

Non si procede alla regolarizzazione qualora venga esibito un documento di identificazione scaduto da non oltre 30 giorni, a condizione che la scadenza sia avvenuta successivamente alla data di inizio di validità dell'abbonamento.

L'uso di un abbonamento alterato, contraffatto o intestato ad altra persona, comporta il pagamento di un biglietto di corsa semplice a prezzo competente per il percorso indicato sull'abbonamento, più una soprattassa pari a tre volte il prezzo dell'abbonamento medesimo.

In tutti i casi indicati si procede inoltre al ritiro dell’abbonamento.

L'utilizzo dell'abbonamento per esercitare attività commerciali a bordo dei treni è soggetto al ritiro del biglietto senza diritto a rimborso.

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Ogni altra irregolarità viene regolarizzata a norma dell’art. 9 delle presenti C T.

TARIFFA 40/12/B

Abbonamento Regionale Annuale:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2ª classe

1-10 416.000 280.000 11-20 620.000 382.000 21-30 824.000 510.000 31-40 960.000 595.000 41-50 1.088.000 697.000 51-60 1.122.000 748.000 61-70 1.275.000 850.000 71-80 1.428.000 952.000 81-90 1.581.000 1.054.000

91-100 1.734.000 1.156.000 101-110 1.819.000 1.215.000 111-120 1.912.000 1.275.000 121-130 1.972.000 1.317.000 131-140 2.040.000 1.360.000 141-150 2.099.000 1.402.000 151-160 2.150.000 1.445.000 161-170 2.244.000 1.487.000 171-180 2.346.000 1.530.000 181-190 2.448.000 1.572.000 191-200 2.550.000 1.615.000

Per distanze superiori a 200 Km, la tassazione si effettua moltiplicando il prezzo del corrispondente abbonamento mensile per il coefficiente 8,5 con arrotondamento finale del prezzo alle 1.000 lire prossime.

§ 1. - Limiti di applicazione.

Sui medesimi percorsi per i quali è previsto il rilascio dell'abbonamento regionale mensile le FS rilasciano biglietto di abbonamento regionale annuale.

Il biglietto è individuale, nominativo ed incedibile e ad esso sono applicabili i prezzi della tariffa n. 40/12/B.

Non è applicabile la riduzione per ragazzi di cui all'art. 7 delle CT.

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§ 2. - Validità del biglietto. Il biglietto è valido per dodici mesi solari consecutivi ed è

utilizzabile dal giorno di inizio della validità sino alle ore 24 dell'ultimo giorno del dodicesimo mese.

In caso di scadenza di validità del biglietto in corso di viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

§ 3 - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso le biglietterie FS ed i

punti di vendita autorizzati con le medesime modalità previste per l’abbonamento regionale mensile.

§ 4. - Cambio di classe. È consentito il cambio di classe, per singoli viaggi, dietro

pagamento della differenza di prezzo fra le due classi a tariffa ordinaria n. 39/12/1.

È anche possibile richiedere, nei termini della validità dell'abbonamento, il cambio di classe per un periodo della validità di un mese dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/12/A.

Il cambio di classe per l'intera validità dell'abbonamento comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/12/B.

§ 5. - Rimborso. Il biglietto è rimborsabile per totale o parziale inutilizzazione

per fatto proprio del viaggiatore. In caso di totale inutilizzazione si fa luogo al rimborso

dell'importo pagato, previa deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di inutilizzazione del biglietto per un periodo limitato della sua validità complessiva, si fa luogo al rimborso, fino alla concorrenza dell'importo pagato, della differenza fra detto importo e quello che si sarebbe dovuto pagare per uno o più abbonamenti mensili a tariffa n. 40/12/A per il periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le frazioni di mese per mese intero.

Sull'importo da corrispondere viene operata la deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti dodicesimi dell'importo pagato quanti sono i mesi interi non utilizzati.

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§ 6. - Sostituzione del biglietto. In caso di smarrimento, deterioramento o furto, è ammesso il

rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la stessa percorrenza, validità e classe dell'abbonamento originario.

La sostituzione è consentita per una sola volta e a condizione che l'abbonamento originario conservi una validità residua non inferiore ad un mese.

La richiesta deve essere presentata, per iscritto, alla stazione che ha rilasciato l'abbonamento e deve essere corredata della denuncia di smarrimento o furto o del biglietto deteriorato.

Per il rilascio del duplicato dev'essere corrisposto un diritto fisso di lire 10.000.

Il duplicato dell’abbonamento non è rimborsabile in nessun caso.

In caso di rinvenimento, l'abbonamento denunciato smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito alle FS.

§ 7. - Norme applicabili. Per quanto non espressamente indicato si applica quanto

previsto per l'abbonamento regionale mensile.

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TARIFFA 40/12/C

Abbonamento Regionale SETTIMANALE:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2ª classe

1-10 14.000 9.000 11-20 21.000 13.000 21-30 28.000 17.500 31-40 33.000 20.500 41-50 37.000 24.000 51-60 38.500 25.500 61-70 43.500 29.000 71-80 48.500 32.500 81-90 54.000 36.000

91-100 59.000 39.500 101-110 62.000 41.500 111-120 65.000 43500 121-130 67.000 45.000 131-140 69.500 46.500 141-150 71.500 48.000 151-160 73.500 49.500 161-170 76.500 50.500 171-180 80.000 52.000 181-190 83.500 53.500 191-200 87.000 55.000

Per distanze superiori a 200 Km, la tassazione si effettua incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km, il prezzo dell'abbonamento di percorrenza di 200 Km di lire 4.500 per la prima classe, e di lire 3.000 per la seconda classe.

§ 1. - Limiti di applicazione. Per le medesime relazioni per le quali è previsto il rilascio

dell'abbonamento regionale mensile vengono rilasciati biglietti di abbonamento settimanale.

Il biglietto e individuale, nominativo ed incedibile e sono ad esso applicabili i prezzi della tariffa n 40/12-C Non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui al precedente art. 7

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati, anche non FS.

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Il rilascio avviene a vista su semplice richiesta verbale ed esibizione di un valido documento di riconoscimento

Per le sole tipologie di biglietti che prevedono l'indicazione della data di rilascio, l'inizio della validità non può essere posteriore di oltre 30 giorni a tale data.

§ 3. - Validità del biglietto. Il biglietto e valido dalle ore 0 del lunedì alle ore 24 della

domenica della medesima settimana. In caso di scadenza di validità del biglietto in corso di viaggio

e consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

§ 4. - Identificazione personale. In corso di viaggio l'abbonato deve essere munito di un valido

documento di riconoscimento. Per i ragazzi di età fino a 15 anni tale documento può essere sostituito da una fotografia autenticata dal Sindaco o da un notaio.

§ 5. - Utilizzazione del biglietto. L'abbonato può effettuare, nei termini della validità, un

numero illimitato di viaggi sul percorso ed istradamento indicati sul biglietto, nella classe corrispondente e con tutti i treni per i quali non siano previste esclusioni o limitazioni nell'Orario ufficiale.

L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata al possesso di biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

E' consentita l'effettuazione di fermate intermedie. Le FS possono autorizzare, in casi particolari e ove la

combinazione degli orari meglio soddisfi le esigenze del cliente, il rilascio di un abbonamento valido per seguire indifferentemente le due vie con tassazione effettuata sulla percorrenza più lunga.

L'abbonato può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti indicati all'art. 4, § 4 delle presenti C.T..

Nel caso di interruzione di linea le FS possono autorizzare l'uso di altra via aperta al traffico senza possibilità di effettuare fermate intermedie sul percorso deviato

§ 6. - Cambio di classe. E' ammessa, in corso di utilizzazione, la sostituzione del

biglietto con altro di classe superiore, avente la medesima validità, verso pagamento della differenza di prezzo fra le due classi calcolata in base ai prezzi della tariffa n 40/12/C.

La prosecuzione del viaggio di andata non e ammessa quando si tratta di raggiungere località per le quali non sarebbe stato possibile, in base alle particolari disposizioni tariffarie, ottenere

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direttamente in partenza il biglietto di andata e ritorno in possesso del viaggiatore. In tal caso chi intende proseguire il viaggio deve avvertire il personale del treno e pagare la differenza tra il prezzo di un biglietto di corsa semplice al prezzo competente per tutto il percorso dalla stazione di inizio del viaggio fino a quella di destinazione e l'importo del biglietto di andata e ritorno che viene ritirato.

Se l'impone dovuto per la regolarizzazione risulta inferiore a quello del biglietto di andata e ritorno, il viaggiatore ha diritto al rimborso della differenza a norma dell'art. 12 §§ 2 e 3 delle presenti C.T..

§ 7. - Irregolarità ed abusi. Quando particolari disposizioni tariffarie prescrivono per i

biglietti di andata e ritorno che il viaggio di ritorno non possa esser iniziato prima di un termine stabilito ed il viaggiatore non osservi tale prescrizione, verrà richiesto il pagamento per l'intero percorso di andata e ritorno della differenza fra il prezzo ridotto applicato e quello a tariffa n. 39/12/1.

Il viaggiatore che, nei casi non ammessi dalle disposizioni tariffarie, termini il viaggio di andata in una stazione precedente quella di destinazione, deve pagaie la differenza tra il prezzo del biglietto di andata e ritorno di cui è munito ed il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 39/12/1 dalla stazione di partenza a quella effettiva di arrivo più una soprattassa di £. 15.000 e perde il diritto di prosecuzione ed al viaggio di ritorno.

Se l'importo pagato per il biglietto di andata e ritorno è superiore a quello dovuto per la regolarizzazione, il viaggiatore ha diritto al rimborso della differenza ai sensi dell'alt. 12, §§ 2 e 3 delle presenti C.T..

Nel caso di biglietti di andata e ritorno per cui non sarebbe possibile ottenere la prosecuzione a norma del precedente § 6 ed il viaggiatore abbia oltrepassato la stazione terminale del viaggio di andata, verrà richiesto il pagamento dell'importo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 39/12/1 per tutto il percorso dalla stazione iniziale del viaggio sino a quella di discesa, più una soprattassa di £. 15.000, deduzione fatta dell'importo del biglietto di andata e ritorno che viene ritirato; se quest'ultimo importo è superiore a quello dovuto per la regolarizzazione, il viaggiatore ha diritto al rimborso della differenza ai sensi dell'art. 12, §§ 2 e 3 delle presenti C.T..

Per le altre irregolarità ed abusi valgono le norme di cui all'art. 9 delle presenti C.T..

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§ 8. - Rimborsi. Si applica quanto previsto dall'art. 12 delle presenti C.T..

§ 9. - Norme particolari. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme

di cui agli artt. 22 e 23 delle presenti C.T..

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TARIFFA N. 40/13/PIEMONTE

Tariffa non riportata nella presente pubblicazione

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TARIFFA N. 40/14/PUGLIA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di

trasporto nell'area regionale della Puglia.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/14/A

Abbonamento Regionale Mensile:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2ª classe 1 – 10 49.000 33.000 11 – 15 67.000 45.000 16 – 20 89.000 60.000 21 – 25 106.000 71.000 26 – 30 125.000 84.000 31 – 35 139.000 93.000 36 – 40 150.000 101.000 41 – 45 161.000 108.000 46 – 50 170.000 114.000 51 – 60 182.000 122.000 61 – 70 191.000 128.000 71 – 80 201.000 135.000 81 – 90 212.000 142.000

91 – 100 221.000 148.000 101 – 110 229.000 154.000 111 – 120 243.000 163.000 121 – 130 253.000 170.000 131 – 140 259.000 174.000 141 – 150 271.000 182.000 151 – 160 280.000 188.000 161 – 170 291.000 195.000 171 – 180 299.000 201.000 181 – 190 310.000 208.000 191 – 200 317.000 213.000 201 – 210 325.000 218.000 211 – 220 332.000 223.000 221 – 230 340.000 228.000 231 – 240 347.000 233.000 241 – 250 355.000 238.000

Per distanze superiori a 250 Km. la tassazione si effettua incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 10 Km. indivisibili, il prezzo dell'abbonamento di percorrenza 250 Km. di lire 6.000 per la 1ª classe e di lire 4.000 per la 2ª classe.

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§ 1. - Limiti di applicazione. Per relazioni interessanti il solo territorio dell'area regionale

della Puglia, con esclusione delle linee o tratte di linea in cui siano in vigore sistemi tariffari integrati, vengono rilasciati biglietti di abbonamento mensile ai prezzi della tariffa n. 40/14/A.

Le stazioni da considerare come confini tariffari dell'area regionale della Puglia sono indicate nell'Allegato n. 13 delle presenti CT.

Il biglietto di abbonamento è individuale, nominativo ed incedibile, ad esso non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui all'art. 7 delle presenti CT.

§ 2. - Validità del biglietto. Il biglietto ha la validità di un mese solare e la scadenza

avviene, in ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese solare per il quale è valevole.

Nel caso di scadenza di validità del biglietto in corso di viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

§ 3. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati, anche non FS. Il rilascio avviene a vista su semplice richiesta verbale ed

esibizione di un valido documento di riconoscimento. Per le sole tipologie di biglietti che prevedono l'indicazione

della data di rilascio, l'abbonamento può essere emesso solo per il mese corrente o per quello immediatamente successivo.

§ 4. - Identificazione personale. In corso di viaggio l'abbonato deve essere munito di un valido

documento di riconoscimento. Per i ragazzi fino al 15° anno di età, tale documento può

essere sostituito dal certificato di nascita. § 5. - Utilizzazione del biglietto.

L'abbonato può effettuare, nei termini della validità, un numero illimitato di viaggi sul percorso ed istradamento indicati sul biglietto, nella classe corrispondente e con tutti i treni per i quali non siano previste esclusioni o limitazioni nell'Orario Ufficiale.

L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata al possesso di Carta di ammissione ai treni IC o ai treni ES* o, nel caso di viaggi isolati, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

È consentita l'effettuazione di fermate intermedie.

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Le FS possono autorizzare, in casi particolari e ove la combinazione degli orari meglio soddisfi le esigenze del cliente, il rilascio di un abbonamento valido per seguire indifferentemente le due vie con tassazione effettuata sulla percorrenza più lunga.

L'abbonato può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti indicati al precedente art. 4 § 4.

Nel caso di interruzione di linea le FS possono autorizzare l'uso di altra via aperta al traffico, senza possibilità di effettuare fermate intermedie sul percorso deviato.

§ 6. - Cambio di classe. È ammessa, in corso di utilizzazione, la sostituzione del

biglietto con altro di classe superiore, avente la medesima validità, verso pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/14/A.

È anche consentito il cambio di classe per singoli viaggi dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 39/14/1.

§ 7. - Smarrimento del biglietto. Nessun rimborso o sostituzione spettano all'abbonato in caso

di furto, smarrimento o distruzione del biglietto. § 8. - Rimborso.

Dopo l'inizio della validità il biglietto non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore.

In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti trentesimi dell'importo pagato quanti sono i giorni interi di validità residua del biglietto al momento della riconsegna.

§ 9. - Irregolarità. L'abbonato privo di documento di identificazione viene

regolarizzato come sprovvisto di biglietto. In caso di esibizione di un documento di identificazione

scaduto di validità da oltre 30 giorni, l'abbonato è assoggettato al pagamento di una penalità di lire 15.000. Non si procede alla regolarizzazione qualora venga esibito un documento di identificazione scaduto da non oltre 30 giorni, a condizione che la scadenza sia avvenuta successivamente alla data di inizio di validità dell'abbonamento.

L'uso di un abbonamento alterato, contraffatto o intestato ad altra persona, comporta il pagamento di un biglietto di corsa semplice a prezzo competente per il percorso indicato

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sull'abbonamento, più una soprattassa pari a tre volte il prezzo dell'abbonamento medesimo.

In tutti i casi indicati si procede inoltre al ritiro dell'abbonamento.

L'utilizzo dell'abbonamento per esercitare attività commerciali a bordo dei treni è soggetto al ritiro del biglietto senza diritto a rimborso.

Ogni altra irregolarità viene regolarizzata a norma dell’art. 9 delle presenti C.T..

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TARIFFA N. 40/14/B

Abbonamento per 12 mesi:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2ª classe

1 - 10 462.000 310.000 11 - 15 626.000 420.000 16 - 20 836.000 561.000 21 - 25 989.000 664.000 26 - 30 1.171.000 786.000 31 - 35 1.296.000 870.000 36 - 40 1.408.000 945.000 41 - 45 1.505.000 1.010.000 46 - 50 1.588.000 1.066.000 51 - 60 1.699.000 1.140.000 61 - 70 1.784.000 1.197.000 71 - 80 1.882.000 1.263.000 81 - 90 1.979.000 1.328.000

91 - 100 2.062.000 1.384.000 101 - 110 2.146.000 1.440.000 111 - 120 2.271.000 1.524.000 121 - 130 2.369.000 1.590.000 131 - 140 2.424.000 1.627.000 141 - 150 2.536.000 1.702.000 151 - 160 2.619.000 1.758.000 161 - 170 2.718.000 1.824.000 171 - 180 2.801.000 1.880.000 181 - 190 2.898.000 1.945.000 191 - 200 2.968.000 1.992.000 201 - 210 3.040.000 2.040.000 211 - 220 3.107.000 2.085.000 221 - 230 3.177.000 2.132.000 231 - 240 3.245.000 2.178.000 241 - 250 3.315.000 2.225.000

Per distanze superiori a 250 Km. la tassazione si effettua moltiplicando il prezzo del corrispondente abbonamento mensile di 2a classe per il coefficiente 9,35; il prezzo dell’abbonamento di 1a classe si ottiene moltiplicando per il coefficiente 1,49 il prezzo arrotondato dell’abbonamento annuale di 2a classe. In entrambi i casi l’arrotondamento finale del prezzo è alle lire 1000 prossime.

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§ 1. - Limiti di applicazione. Sui medesimi percorsi per i quali è previsto il rilascio

dell'abbonamento regionale mensile le FS rilasciano biglietto di abbonamento regionale per 12 mesi.

Il biglietto è individuale, nominativo ed incedibile e sono ad esso applicabili i prezzi della tariffa n. 40/14/B. Non è applicabile la riduzione per ragazzi di cui all'art. 7 delle CT.

§ 2. - Validità del biglietto. Il biglietto è valido per 12 mesi solari consecutivi ed è

utilizzabile dal giorno di inizio della validità sino alle ore 24 dell'ultimo giorno del dodicesimo mese solare.

§ 3. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato a vista, su esibizione di un

documento di riconoscimento, presso le biglietterie FS ed i punti di vendita autorizzati.

§ 4. - Cambio di classe. È consentito il cambio di classe per singoli viaggi dietro

pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 39/14/1.

È anche possibile richiedere, nei termini della validità dell'abbonamento, il cambio di classe per un periodo della validità di un mese dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/14/A.

Il cambio di classe per l'intera validità dell'abbonamento comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/14/B.

§ 5. - Rimborso. Il biglietto è rimborsabile per totale o parziale inutilizzazione

per fatto proprio del viaggiatore. In caso di totale inutilizzazione si fa luogo al rimborso

dell'importo pagato, previa deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di inutilizzazione del biglietto per un periodo limitato della sua validità complessiva, si fa luogo al rimborso, fino alla concorrenza dell'importo pagato, della differenza fra detto importo e quello che si sarebbe dovuto pagare per uno o più abbonamenti mensili a tariffa n. 40/14/A per il periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le frazioni di mese per intero. Sull'importo da corrispondere viene operata la deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di

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interruzione, si procede al rimborso di tanti dodicesimi dell'importo pagato quanti sono i mesi interi non utilizzati.

§ 6. - Sostituzione del biglietto. In caso di smarrimento, deterioramento o furto, è ammesso il

rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la stessa percorrenza, validità e classe dell'abbonamento originario.

La sostituzione è consentita per una sola volta e a condizione che l'abbonamento originario conservi una validità residua non inferiore ad un mese.

La richiesta deve essere presentata, per iscritto, alla stazione che ha rilasciato l'abbonamento e deve essere corredata della denuncia di smarrimento o furto o del biglietto deteriorato.

Per il rilascio del duplicato è dovuto un diritto fisso di lire 10.000.

Il duplicato dell’abbonamento non è rimborsabile in nessun caso.

In caso di rinvenimento, l'abbonamento denunciato smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito alle FS.

§ 7. - Norme applicabili. Per quanto non espressamente indicato si applica quanto

previsto per l'abbonamento regionale mensile.

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TARIFFA N. 40/15/SARDEGNA (a)

Tariffa non inserita in questa pubblicazione

TARIFFA N. 40/16/SICILIA

Tariffa non inserita in questa pubblicazione

TARIFFA N. 40/17/TOSCANA

Tariffa non inserita in questa pubblicazione

TARIFFA N. 40/18/TRENTO

Tariffa non inserita in questa pubblicazione

(a) In attesa della formalizzazione della tariffa auspicabilmente concordata con la

Regione, si applicano i prezzi e le condizioni delle tariffe n 21/A -21/A /bis - 21/ A/ ter.

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TARIFFA N. 40/19/UMBRIA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di

trasporto nell'area regionale dell’Umbria.

CONDIZIONI PARTICOLARI

TARIFFA 40/19/A

Abbonamento Regionale Mensile:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2ª classe

1-10 57.000 37.000 11-20 80.000 53.000 21-30 101.000 66.000 31-40 120.000 79.000 41-50 139.000 91.000 51-60 140.000 92.000 61-70 154.000 100.000 71-80 165.000 108.000 81-90 175.000 115.000

91-100 185.000 122.000 101-110 195.000 129.000 111-130 214.000 142.000 131-150 233.000 154.000 151-170 252.000 166.000 171-190 271.000 178.000 191-210 290.000 190.000 211-230 309.000 201.000 231-250 328.000 212.000

§ 1. - Limiti di applicazione.

Per relazioni interessanti il solo territorio dell'area regionale dell’Umbria, vengono rilasciati biglietti di abbonamento mensile ai prezzi della tariffa n. 40/19/A.

Le stazioni da considerare come confini tariffari dell'area regionale dell’Umbria sono indicate nell'Allegato n. 13 delle presenti CT.

Il biglietto di abbonamento è individuale, nominativo ed incedibile, ad esso non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui all'art. 7 delle presenti CT.

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati, anche non FS.

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351

Il rilascio avviene a vista su semplice richiesta verbale ed esibizione di un valido documento di riconoscimento.

§ 3. - Validità del biglietto. Il biglietto ha la validità di un mese solare e la scadenza

avviene, in ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese solare per il quale è valevole.

In caso di scadenza di validità del biglietto in corso di viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

§ 4. - Identificazione personale. In corso di viaggio l'abbonato deve essere munito di un valido

documento di riconoscimento. § 5. - Utilizzazione del biglietto.

L'abbonato può effettuare, nei termini della validità, un numero illimitato di viaggi sul percorso ed istradamento indicati sul biglietto, nella classe corrispondente e con tutti i treni per i quali non siano previste esclusioni o limitazioni nell'Orario Ufficiale.

L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata al possesso di Carta di ammissione ai treni IC o ai treni ES* o, nel caso di viaggi isolati, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

È consentita l'effettuazione di fermate intermedie. Le FS possono autorizzare, in casi particolari e ove la

combinazione degli orari meglio soddisfi le esigenze del cliente, il rilascio di un abbonamento valido per seguire indifferentemente le due vie con tassazione effettuata sulla percorrenza più lunga.

L'abbonato può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti indicati al precedente art. 4 § 4.

Nel caso di interruzione di linea le FS possono autorizzare l'uso di altra via aperta al traffico, senza possibilità di effettuare fermate intermedie sul percorso deviato.

§ 6. - Cambio di classe. È ammessa, in corso di utilizzazione, la sostituzione del

biglietto con altro di classe superiore, avente la medesima validità, verso pagamento della differenza di prezzo fra le due classi calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/19/A.

È anche consentito il cambio di classe per singoli viaggi dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1.

§ 7. - Smarrimento del biglietto. Nessun rimborso o sostituzione spettano all'abbonato in caso

di furto, smarrimento o distruzione del biglietto.

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§ 8. - Rimborso. Dopo l'inizio della validità, il biglietto non è rimborsabile in

caso di mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore.

In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti trentesimi dell'importo pagato quanti sono i giorni interi di validità residua del biglietto al momento della riconsegna.

§ 9. - Irregolarità. L'abbonato privo di documento di identificazione viene

regolarizzato come sprovvisto di biglietto. In caso di esibizione di un documento di identificazione

scaduto di validità da oltre un mese, l'abbonato è assoggettato al pagamento di una penalità di lire 15.000.

Non si procede alla regolarizzazione qualora venga esibito un documento di identificazione scaduto da non oltre un mese, a condizione che la scadenza sia avvenuta successivamente alla data di inizio di validità dell'abbonamento.

L'uso di un abbonamento alterato, contraffatto o intestato ad altra persona, comporta il pagamento di un biglietto di corsa semplice a prezzo competente per il percorso indicato sull'abbonamento, più una soprattassa pari a tre volte il prezzo dell'abbonamento medesimo. In tutti i casi indicati si procede inoltre al ritiro dell'abbonamento.

L'utilizzo dell'abbonamento per esercitare attività commerciali a bordo dei treni è soggetto al ritiro del biglietto senza diritto a rimborso.

Ogni altra irregolarità viene regolarizzata a norma dell’art. 9 delle presenti C.T..

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TARIFFA 40/19/B

Abbonamento Regionale Trimestrale:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2ª classe

1-10 157.000 102.000 11-20 220.000 146.000 21-30 278.000 181.000 31-40 327.000 217.000 41-50 382.000 250.000 51-60 385.000 253.000 61-70 423.000 275.000 71-80 454.000 297.000 81-90 481.000 316.000

91-100 509.000 335.000 101-110 536.000 355.000 111-130 588.000 390.000 131-150 641.000 423.000 151-170 693.000 456.000 171-190 745.000 489.000 191-210 797.000 522.000 211-230 850.000 533.000 231-250 902.000 583.000

§ 1. - Limiti di applicazione.

Sui medesimi percorsi per i quali è previsto il rilascio dell’abbonamento regionale mensile le FS rilasciano il biglietto di abbonamento regionale trimestrale.

Il biglietto di abbonamento è individuale, nominativo ed incedibile, ad esso non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui all'art. 7 delle presenti CT.

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso i punti di vendita

autorizzati, anche non FS. Il rilascio avviene a vista su semplice richiesta verbale ed

esibizione di un valido documento di riconoscimento. § 3. - Validità del biglietto.

Il biglietto ha la validità di 3 mesi solari consecutivi e la scadenza avviene, in ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno del terzo mese solare di validità.

In caso di scadenza di validità del biglietto in corso di viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

Page 354: CONDIZIONI E TARIFFE...§ 4. - biglietti smarriti. art. 13. - responsabilitÀ e sue limitazioni. § 1. - responsabilitÀ per ritardi ed interruzioni. § 2. - responsabilitÀ per il

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§ 4. - Identificazione personale. In corso di viaggio l'abbonato deve essere munito di un valido

documento di riconoscimento. § 5. - Utilizzazione del biglietto.

L'abbonato può effettuare, nei termini della validità, un numero illimitato di viaggi sul percorso ed istradamento indicati sul biglietto, nella classe corrispondente e con tutti i treni per i quali non siano previste esclusioni o limitazioni nell'Orario Ufficiale.

L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata al possesso di Carta di ammissione ai treni IC o ai treni ES* o, nel caso di viaggi isolati, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

È consentita l'effettuazione di fermate intermedie. Le FS possono autorizzare, in casi particolari e ove la

combinazione degli orari meglio soddisfi le esigenze del cliente, il rilascio di un abbonamento valido per seguire indifferentemente le due vie con tassazione effettuata sulla percorrenza più lunga.

L'abbonato può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti indicati al precedente art. 4 § 4.

Nel caso di interruzione di linea le FS possono autorizzare l'uso di altra via aperta al traffico, senza possibilità di effettuare fermate intermedie sul percorso deviato.

§ 6. - Cambio di classe. È ammessa, in corso di utilizzazione, la sostituzione del

biglietto con altro di classe superiore, avente la medesima validità, verso pagamento della differenza di prezzo fra le due classi calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/19/B.

Il cambio classe per periodi di validità di un mese, è consentito, dietro pagamento della differenza di prezzo tra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/19/A. La durata dell’abbonamento mensile viene determinata con i medesimi criteri dell’abbonamento regionale mensile.

È anche consentito il cambio di classe per singoli viaggi dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1.

§ 7. - Smarrimento del biglietto. Nessun rimborso o sostituzione spettano all'abbonato in caso

di furto, smarrimento o distruzione del biglietto. § 8. - Rimborso.

Dopo l'inizio della validità il biglietto non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore.

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In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti trentesimi dell'importo pagato quanti sono i giorni interi di validità residua del biglietto al momento della riconsegna.

§ 9. - Irregolarità. L'abbonato privo di documento di identificazione viene

regolarizzato come sprovvisto di biglietto. In caso di esibizione di un documento di identificazione

scaduto di validità da oltre un mese, l'abbonato è assoggettato al pagamento di una penalità di lire 15.000.

Non si procede alla regolarizzazione qualora venga esibito un documento di identificazione scaduto da non oltre un mese, a condizione che la scadenza sia avvenuta successivamente alla data di inizio di validità dell'abbonamento.

L'uso di un abbonamento alterato, contraffatto o intestato ad altra persona, comporta il pagamento di un biglietto di corsa semplice a prezzo competente per il percorso indicato sull'abbonamento, più una soprattassa pari a tre volte il prezzo dell'abbonamento medesimo. In tutti i casi indicati si procede inoltre al ritiro dell'abbonamento.

L'utilizzo dell'abbonamento per esercitare attività commerciali a bordo dei treni è soggetto al ritiro del biglietto senza diritto a rimborso.

Ogni altra irregolarità viene regolarizzata a norma dell’art. 9 delle presenti C.T..

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TARIFFA 40/19/C

Abbonamento Regionale Annuale:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2ª classe

1-10 479.000. 311.000 11-20 672.000 445.000 21-30 848.000 554.000 31-40 1.008.000 664.000 41-50 1.168.000 764.000 51-60 1.176.000 773.000 61-70 1.294.000 840.000 71-80 1.386.000 907.000 81-90 1.470.000 966.000

91-100 1.554.000 1.25.000 101-110 1.638.000 1.084.000 111-130 1.798.000 1.193.000 131-150 1.957.000 1.294.000 151-170 2.117.000 1.394.000 171-190 2.276.000 1.495.000 191-210 2.436.000 1.596.000 211-230 2.596.000 1.688.000 231-250 2.755.000 1.781.000

§ 1. - Limiti di applicazione.

Sui medesimi percorsi per i quali è previsto il rilascio dell'abbonamento regionale mensile le FS rilasciano biglietto di abbonamento regionale annuale.

Il biglietto è individuale, nominativo ed incedibile e sono ad esso applicabili i prezzi della tariffa n. 40/19/C. Non è applicabile la riduzione per ragazzi di cui all'art. 7 delle CT.

§ 2. - Rilascio del biglietto. Il biglietto può essere acquistato presso le biglietterie FS ed i

punti di vendita autorizzati con le medesime modalità previste per l’abbonamento regionale mensile.

§ 3. - Validità del biglietto. Il biglietto è valido per dodici mesi solari consecutivi ed è

utilizzabile dal giorno di inizio della validità sino alle ore 24 dell'ultimo giorno del dodicesimo mese solare.

In caso di scadenza di validità del biglietto in corso di viaggio, è consentito il proseguimento sino alla stazione di destinazione senza possibilità di effettuare fermate intermedie.

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§ 4. - Identificazione personale. In corso di viaggio l'abbonato deve essere munito di un valido

documento di riconoscimento. § 5. - Utilizzazione del biglietto.

L'abbonato può effettuare, nei termini della validità, un numero illimitato di viaggi sul percorso ed istradamento indicati sul biglietto, nella classe corrispondente e con tutti i treni per i quali non siano previste esclusioni o limitazioni nell'Orario Ufficiale.

L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata al possesso di Carta di ammissione ai treni IC o ai treni ES* o, nel caso di viaggi isolati, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

È consentita l'effettuazione di fermate intermedie. Le FS possono autorizzare, in casi particolari e ove la

combinazione degli orari meglio soddisfi le esigenze del cliente, il rilascio di un abbonamento valido per seguire indifferentemente le due vie con tassazione effettuata sulla percorrenza più lunga.

L'abbonato può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti indicati al precedente art. 4 § 4.

Nel caso di interruzione di linea le FS possono autorizzare l'uso di altra via aperta al traffico, senza possibilità di effettuare fermate intermedie sul percorso deviato.

§ 6. - Cambio di classe. È consentito il cambio di classe per singoli viaggi dietro

pagamento della differenza di prezzo fra le due classi a tariffa ordinaria n. 1.

È anche possibile richiedere, nei termini della validità dell'abbonamento, il cambio di classe per un periodo della validità di un mese dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/19/A. La durata dell’abbonamento mensile viene determinata con i medesimi criteri dell’abbonamento regionale mensile.

Il cambio di classe per l'intera validità dell'abbonamento comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/19/C.

§ 7. - Sostituzione del biglietto. In caso di smarrimento, deterioramento o furto, è ammesso il

rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la stessa percorrenza, validità e classe dell'abbonamento originario.

La sostituzione è consentita per una sola volta e a condizione che l'abbonamento originario conservi una validità residua non inferiore ad un mese.

Page 358: CONDIZIONI E TARIFFE...§ 4. - biglietti smarriti. art. 13. - responsabilitÀ e sue limitazioni. § 1. - responsabilitÀ per ritardi ed interruzioni. § 2. - responsabilitÀ per il

358

La richiesta deve essere presentata, per iscritto, alla stazione che ha rilasciato l'abbonamento e deve essere corredata della denuncia di smarrimento o furto o del biglietto deteriorato.

Per il rilascio del duplicato è dovuto un diritto fisso di lire 10.000.

Il duplicato dell’abbonamento non è rimborsabile in nessun caso.

In caso di rinvenimento, l'abbonamento denunciato smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito alle FS.

§ 8. - Rimborso. Il biglietto è rimborsabile per totale o parziale inutilizzazione

per fatto proprio del viaggiatore. In caso di totale inutilizzazione si fa luogo al rimborso

dell'importo pagato, previa deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di inutilizzazione del biglietto per un periodo limitato della sua validità complessiva, si fa luogo al rimborso, fino alla concorrenza dell'importo pagato, della differenza fra detto importo e quello che si sarebbe dovuto pagare per uno o più abbonamenti mensili a tariffa n. 40/19/A per il periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le frazioni di mese per intero. Sull'importo da corrispondere viene operata la deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti dodicesimi dell'importo pagato quanti sono i mesi interi non utilizzati.

§ 9. - Irregolarità. L'abbonato privo di documento di identificazione viene

regolarizzato come sprovvisto di biglietto. In caso di esibizione di un documento di identificazione

scaduto di validità da oltre un mese, l'abbonato è assoggettato al pagamento di una penalità di lire 15.000.

Non si procede alla regolarizzazione qualora venga esibito un documento di identificazione scaduto da non oltre un mese, a condizione che la scadenza sia avvenuta successivamente alla data di inizio di validità dell'abbonamento.

L'uso di un abbonamento alterato, contraffatto o intestato ad altra persona, comporta il pagamento di un biglietto di corsa semplice a prezzo competente per il percorso indicato sull'abbonamento, più una soprattassa pari a tre volte il prezzo dell'abbonamento medesimo. In tutti i casi indicati si procede inoltre al ritiro dell'abbonamento.

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L'utilizzo dell'abbonamento per esercitare attività commerciali a bordo dei treni è soggetto al ritiro del biglietto senza diritto a rimborso.

Ogni altra irregolarità viene regolarizzata a norma dell’art. 9 delle presenti C T.

§ 10. - Norme applicabili. Per quanto non espressamente indicato si applica quanto

previsto per l'abbonamento regionale mensile.

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TARIFFA 40/19/D

Abbonamento Regionale Anno Scolastico:

SCAGLIONI PREZZI KM 1ª classe 2ª classe

1-10 390.000 253.000 11-20 547.000 363.000 21-30 691.000 451.000 31-40 821.000 540.000 41-50 951.000 622.000 51-60 958.000 629.000 61-70 1.053.000 684.000 71-80 1.129.000 739.000 81-90 1.197.000 787.000

91-100 1.265.000 834.000 101-110 1.334.000 882.000 111-130 1.464.000 971.000 131-150 1.594.000 1.053.000 151-170 1.724.000 1.135.000 171-190 1.854.000 1.218.000 191-210 1.984.000 1.300.000 211-230 2.114.000 1.375.000 231-250 2.244.000 1.450.000

§ 1. - Limiti di applicazione.

Il biglietto viene rilasciato per i medesimi percorsi per i quali è previsto il rilascio dell’abbonamento regionale mensile, a favore degli studenti iscritti a una delle seguenti categorie di Istituti : - scuole elementari, medie e medie superiori statali, parificate, legalmente riconosciute o autorizzate ai sensi delle leggi vigenti (1); - corsi professionali istituiti a norma della Legge 21/12/78 n. 845 (2).

Il biglietto è individuale, nominativo ed incedibile e sono ad esso applicabili i prezzi della tariffa n. 40/19/C. Non è applicabile la riduzione per ragazzi di cui all'art. 7 delle CT.

(1) S’intendono per tali le scuole private che hanno ordinamento didattico e

programma conforme alle corrispondenti scuole statali, con insegnamento di uno stesso numero di anni e con identico orario. La sussistenza di tali requisiti deve risultare da apposita dichiarazione dell’autorità scolastica statale (Provveditorato agli Studi).

(2) Ai fini del rilascio dell’abbonamento l’istituzione dei corsi professionali in base alla legge 21/12/78 n.845 dev’essere attestata dall’Autorità Regionale competente o da altra Amministrazione appositamente designata.

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§ 2. - Rilascio del biglietto.

Il biglietto può essere acquistato presso le biglietterie FS dietro esibizione di un certificato di iscrizione rilasciato dal Responsabile della scuola. La Direzione Regionale Umbria ha la facoltà di autorizzare la vendita anche presso punti non FS.

§ 3. - Validità del biglietto. Il biglietto è valido dal giorno d’inizio dell’anno scolastico

fino al 30 giugno dell’anno successivo. Il giorno d’inizio dell’anno scolastico viene comunicato di volta in volta dalla Direzione Regionale Umbria.

§ 4. - Identificazione personale. In corso di viaggio l'abbonato deve essere munito di un valido

documento di riconoscimento. § 5. - Utilizzazione del biglietto.

L’abbonamento è utilizzabile nei soli giorni lavorativi, con esclusione quindi delle domeniche e dei festivi infrasettimanali.

L'abbonato può effettuare, nei termini della validità, un numero illimitato di viaggi sul percorso ed istradamento indicati sul biglietto, nella classe corrispondente e con tutti i treni per i quali non siano previste esclusioni o limitazioni nell'Orario Ufficiale.

L’ammissione ai treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata al possesso di Carta di ammissione ai treni IC o ai treni ES* o, nel caso di viaggi isolati, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

È consentita l'effettuazione di fermate intermedie. Le FS possono autorizzare, in casi particolari e ove la

combinazione degli orari meglio soddisfi le esigenze del cliente, il rilascio di un abbonamento valido per seguire indifferentemente le due vie con tassazione effettuata sulla percorrenza più lunga.

L'abbonato può trasportare gratuitamente bagagli nei limiti indicati al precedente art. 4 § 4.

Nel caso di interruzione di linea le FS possono autorizzare l'uso di altra via aperta al traffico, senza possibilità di effettuare fermate intermedie sul percorso deviato.

§ 6. - Cambio di classe. È consentito il cambio di classe per singoli viaggi dietro

pagamento della differenza di prezzo fra le due classi a tariffa ordinaria n. 1.

È anche possibile richiedere, nei termini della validità dell'abbonamento, il cambio di classe per un periodo della validità di un mese dietro pagamento della differenza di prezzo fra le due

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classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/19/A. La durata dell’abbonamento mensile viene determinata con i medesimi criteri dell’abbonamento regionale mensile.

Il cambio di classe per l'intera validità dell'abbonamento comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi, calcolata in base ai prezzi della tariffa n. 40/19/D.

§ 7. - Sostituzione del biglietto. In caso di smarrimento, deterioramento o furto, è ammesso il

rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la stessa percorrenza, validità e classe dell'abbonamento originario.

La sostituzione è consentita per una sola volta e a condizione che l'abbonamento originario conservi una validità residua non inferiore ad un mese.

La richiesta deve essere presentata, per iscritto, alla stazione che ha rilasciato l'abbonamento e deve essere corredata della denuncia di smarrimento o furto o del biglietto deteriorato.

Per il rilascio del duplicato è dovuto un diritto fisso di lire 10.000.

Il duplicato dell’abbonamento non è rimborsabile in nessun caso.

In caso di rinvenimento, l'abbonamento denunciato smarrito o trafugato deve essere immediatamente restituito alle FS.

§ 8. - Rimborso. Il biglietto è rimborsabile per totale o parziale inutilizzazione

per fatto proprio del viaggiatore. In caso di totale inutilizzazione si fa luogo al rimborso

dell'importo pagato, previa deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di inutilizzazione del biglietto per un periodo limitato della sua validità complessiva, si fa luogo al rimborso, fino alla concorrenza dell'importo pagato, della differenza fra detto importo e quello che si sarebbe dovuto pagare per uno o più abbonamenti mensili a tariffa n. 40/19/A per il periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le frazioni di mese per intero. Sull'importo da corrispondere viene operata la deduzione di un diritto del 5% con il minimo di lire 10.000.

In caso di interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, si procede al rimborso di tanti dodicesimi dell'importo pagato quanti sono i mesi interi non utilizzati.

§ 9. - Irregolarità. L'abbonato privo di documento di identificazione viene

regolarizzato come sprovvisto di biglietto.

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In caso di esibizione di un documento di identificazione scaduto di validità da oltre un mese, l'abbonato è assoggettato al pagamento di una penalità di lire 15.000.

Non si procede alla regolarizzazione qualora venga esibito un documento di identificazione scaduto da non oltre un mese, a condizione che la scadenza sia avvenuta successivamente alla data di inizio di validità dell'abbonamento.

Il viaggiatore in possesso di abbonamento regionale anno scolastico trovato a viaggiare nei giorni di domenica e festivi viene considerato come sprovvisto di biglietto e come tale regolarizzato.

L'uso di un abbonamento alterato, contraffatto o intestato ad altra persona, comporta il pagamento di un biglietto di corsa semplice a prezzo competente per il percorso indicato sull'abbonamento, più una soprattassa pari a tre volte il prezzo dell'abbonamento medesimo. In tutti i casi indicati si procede inoltre al ritiro dell'abbonamento.

L'utilizzo dell'abbonamento per esercitare attività commerciali a bordo dei treni è soggetto al ritiro del biglietto senza diritto a rimborso.

Ogni altra irregolarità viene regolarizzata a norma dell’art. 9 delle presenti C.T..

§ 10. - Norme applicabili. Per quanto non espressamente indicato si applica quanto

previsto per l'abbonamento regionale mensile.

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TARIFFA N. 40/20/VALLE D'AOSTA

Tariffa non inserita in questa pubblicazione

TARIFFA N. 40/21/VENETO

Tariffa non inserita in questa pubblicazione

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TARIFFA N. 41/05/A

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto integrato nell'area coincidente con il territorio del comune di Napoli, di cui all 'art. 69, § 2.

Per accedere al sistema di trasporto integrato è necessario essere in possesso di una delle seguenti tipologie di biglietto "GIRANAPOLI ", acquistabili presso i punti vendita autorizzati:

1) Biglietto valevole 90'. Nei termini della validità consente di circolare liberamente su

tutti i mezzi di superficie (autobus, filobus e tram) delle Aziende consorziate e di utilizzare in modo combinato fino a tre mezzi circolanti in sede propria (metropolitane, ferrovie). Nel limite complessivo dei tre viaggi è consentito effettuare un solo viaggio su Circumflegrea e Cumana; sulle funicolari è consentito effettuare un solo viaggio per ogni vettore.

Sui veicoli circolanti in sede propria non è consentito effettuare due viaggi sullo stesso mezzo (ad esempio viaggi di andata e ritorno su metropolitane, tratte ferroviarie, funicolari).

Prima di iniziarne l'utilizzazione il biglietto dev'essere convalidato mediante le apposite macchine obliteratrici o, in caso di mancanza o di inagibilità delle stesse, manualmente dal viaggiatore utilizzando una penna ad inchiostro indelebile.

Il biglietto dev'essere convalidato anche in occasione dell'effettuazione di ogni viaggio sulle metropolitane, tratte ferroviarie e funicolari.

Il prezzo del biglietto è di £. 1.500.

2) Biglietto con validità giornaliera. Il biglietto è valevole senza alcuna limitazione, sino alle ore

24 del giorno in cui è stato convalidato per la prima volta. La convalida dev’essere effettuata tramite le macchine

obliteratrici o, in caso di mancanza o di inagibilità delle stesse, manualmente dal viaggiatore utilizzando una penna ad inchiostro indelebile.

Nei termini di validità consente di effettuare un numero illimitato di viaggi su tutti i mezzi delle Aziende partecipanti all’accordo.

Il prezzo del biglietto è di lire 4.500.

3) Abbonamento mensile interarete urbana. L’abbonamento è valido per il mese solare indicato sul

biglietto e scade, in ogni caso, alle ore 24 dell’ultimo giorno dello stesso mese.

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Nei termini della validità il biglietto consente la libera circolazione sui mezzi delle Aziende aderenti all’accordo.

Prima di intraprendere l’utilizzazione l’abbonato deve compilare il biglietto, utilizzando una penna ad inchiostro indelebile, indicandovi le proprie generalità.

In corso di viaggio l’abbonamento dev’essere esibito unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

Il prezzo del biglietto è di lire 45.000.

4) Abbonamento annuale intera rete urbana. L’abbonamento ha validità di un anno solare e scade, in ogni

caso, alle ore 24 dell’ultimo giorno del mese indicato sul biglietto. Nei termini della validità il biglietto consente la libera

circolazione sui mezzi delle Aziende aderenti all’accordo. Il biglietto viene rilasciato direttamente dal Consorzio

“NAPOLIPASS” su richiesta scritta dell’abbonato da effettuare sull’apposito modulo prestampato accompagnata da due fotografie del titolare e della ricevuta del versamento in c/c postale di lire 12.000 a titolo di contributo spese.

La richiesta dev’essere presentata entro la prima quindicina del mese antecedente quello di inizio di validità dell’abbonamento.

Sul biglietto sono indicate le generalità dell’abbonato il mese e l’anno di scadenza.

Il prezzo del biglietto è di lire 450.000.

NORME COMUNI AI BIGLIETTI INTEGRATI

I biglietti di cui ai punti 1) e 2) dopo la convalida ed i biglietti

di cui ai punti 3) e 4) dopo l’indicazione delle generalità divengono personali ed incedibili.

I biglietti e gli abbonamenti integrati rilasciati in base alla presente tariffa non sono rimborsabili in nessun caso.

Per intervenute variazioni il Consorzio “NAPOLIPASS” può autorizzare, dietro pagamento della differenza di prezzo, la sostituzione di biglietti e di abbonamenti acquistati in precedenza alla variazione dei prezzi e non ancora utilizzati.

La richiesta di sostituzione dev’essere avanzata con le modalità e nei limiti di tempo comunicati di volta in volta dal Consorzio.

L’esibizione di biglietto alterato comporta l’applicazione delle sanzioni di legge.

Ferma restando l’applicazione delle altre norme contenute nel D.P.R. n. 753/80, per le irregolarità e gli abusi, nonché per il

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rilascio dei biglietti in treno, sulle linee FS si applicano le norme emanate dalla Regione Campania in materia di trasporti collettivi di massa.

Biglietti “UNICO”

Nel processo di sviluppo dell’integrazione tariffaria nell’area metropolitana di Napoli, attivata con O.S. n. 31/TR/2000 del 01.10.2000, con decorrenza 1° marzo 2001 viene attivata la commercializzazione delle seguenti nuove tipologie di biglietti “UNICO”, che danno diritto all’offerta GIRANAPOLI e consentono di utilizzare, entro i rispettivi limiti di validità, indifferentemente ed in modo combinato i mezzi di tutte le Aziende partecipanti all’accordo. 1) TIPOLOGIE DI BIGLIETTI

1.1) Biglietto giornaliero nominativo: consente la libera circolazione, nell’ambito delle fasce di validità, dalle ore 10,00 alle 24,00 della giornata in cui viene effettuata la convalida. Trattandosi di biglietto nominativo, il viaggiatore, prima di iniziarne l’utilizzazione, deve riportarvi, con penna ad inchiostro indelebile, le sue generalità e viaggiare munito di valido documento di riconoscimento da esibire ad ogni richiesta del personale di controlleria. Sono previste due tipologie di biglietti:

a) biglietto giornaliero nominativo di prima fascia: è utilizzabile per viaggi fra una delle località della prima fascia ed il Comune di Napoli o viceversa, oppure fra due località della medesima fascia a condizione che il viaggio interessi anche il territorio del Comune di Napoli;

b) biglietto giornaliero nominativo di seconda fascia: è utilizzabile per viaggi fra una delle località della seconda fascia ed il Comune di Napoli o viceversa, oppure fra due località della seconda fascia o fra una località di detta fascia ed una appartenente alla prima, a condizione che il viaggio interessi anche il territorio del Comune di Napoli.

1.2) Biglietto giornaliero nominativo “Week end”: è un biglietto utilizzabile solo nelle giornate di sabato o nei giorni festivi; consente la libera circolazione, nell’ambito delle fasce di validità, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 nella giornata in cui viene effettuata la convalida. Trattandosi di biglietto nominativo, il viaggiatore, prima di iniziarne l’utilizzazione, deve riportarvi, con

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penna ad inchiostro indelebile, le sue generalità e viaggiare munito di valido documento di riconoscimento da esibire ad ogni richiesta del personale di controlleria. Sono previste due tipologie di biglietti:

a) biglietto giornaliero nominativo “Week end” di prima fascia: è utilizzabile per viaggi fra una delle località della prima fascia ed il Comune di Napoli o viceversa, oppure fra due località della medesima fascia a condizione che il viaggio interessi anche il territorio del Comune di Napoli;

b) biglietto giornaliero nominativo “Week end” di seconda fascia: è utilizzabile per viaggi fra una delle località della seconda fascia ed il Comune di Napoli o viceversa, oppure fra due località della seconda fascia o fra una località di detta fascia ed una appartenente alla prima, a condizione che il viaggio interessi anche il territorio del Comune di Napoli.

1.3) Abbonamento settimanale: consente la libera circolazione, nell’ambito delle fasce di validità, dalle ore 0,00 del lunedì alle ore 24,00 della domenica della settimana in cui viene effettuata la convalida. Trattandosi di abbonamento nominativo, il viaggiatore, prima di iniziarne l’utilizzazione, deve riportarvi, con penna ad inchiostro indelebile, le sue generalità e viaggiare munito di valido documento di riconoscimento da esibire ad ogni richiesta del personale di controlleria. Sono previste due tipologie di biglietti:

a) abbonamento settimanale di prima fascia: è utilizzabile per viaggi fra una delle località della prima fascia ed il Comune di Napoli o viceversa, oppure fra due località della medesima fascia a condizione che il viaggio interessi anche il territorio del Comune di Napoli;

c) abbonamento settimanale di seconda fascia: è utilizzabile per viaggi fra una delle località della seconda fascia ed il Comune di Napoli o viceversa, oppure fra due località della seconda fascia o fra una località di detta fascia ed una appartenente alla prima, a condizione che il viaggio interessi anche il territorio del Comune di Napoli.

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2) PREZZI Ai biglietti ed abbonamenti de servizio integrato sono

applicabili i seguenti prezzi:

TIPOLOGIA DEL BIGLIETTO PREZZI IN LIRE

Biglietto giornaliero nominativo di prima fascia 5.000 Biglietto giornaliero nominativo di seconda fascia 6.000 Biglietto giornaliero nominativo “Week end" di prima fascia 4.000 Biglietto giornaliero nominativo “Week end” di seconda fascia 5.000 Abbonamento settimanale di prima fascia 18.000 Abbonamento settimanale di seconda fascia 22.000

I nuovi biglietti sono utilizzabili nelle medesime fasce

precedentemente indicate e sono ad essi applicabili le medesime norme per quanto attiene ai viaggi dei ragazzi, ai rimborsi ed alla trattazione delle irregolarità. Per queste ultime si conferma che non è previsto il rilascio di biglietti a bordo treno e che i viaggiatori sprovvisti di biglietto, a questi sono equiparati i viaggiatori sprovvisti di documento, vengono regolarizzati in base a quanto disposto dalla legge n. 13/1998 della Regione Campania.

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TARIFFA N. 41/08/A

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto integrato nell'area coincidente con il territorio del Comune di Roma, di cui all'art. 69, § 3.

PERCORRENZE PREZZO

Fra due qualsiasi stazioni situate al- interno del territorio del Comune di Roma, a condizione che il percorso impegnato ricada interamente all’interno del Comune di Roma.

1.500

CONDIZIONI PARTICOLARI

Il biglietto integrato a tempo (B.I.T.) dev’essere convalidato all’atto di iniziarne l’utilizzazione ed ha la validità di 75’ dall’ora di convalida.

Il biglietto dev’essere convalidato, in ogni caso, anche in occasione dell’effettuazione del viaggio sui mezzi FS.

Consente l’utilizzazione dei mezzi FS, ATAC con esclusione dei collegamenti speciali, e CO.TRA.L.

Sulle FS è consentito l’accesso alla sola seconda classe dei treni e l’utilizzazione dei treni classificati IC/ICN ed ES* è subordinata al possesso di Carta di ammissione ai treni IC o ai treni ES* o, nel caso di viaggi isolati, del biglietto di cambio servizio pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC diurni o ICN o ES* ed i prezzi interi della tariffa ordinaria n.1/Espressi.

L’acquisto può essere effettuato presso i punti vendita autorizzati.

Sulle linee “A” e “B” della metropolitana e sulla rete FS, è ammessa l’effettuazione di un solo viaggio.

L’effettuazione di fermate intermedie è consentita solo per cambio treno.

Sono consentiti solo viaggi in senso unidirezionali. Il biglietto non è rimborsabile per mancato utilizzo imputabile

al viaggiatore. Le irregolarità vengono regolarizzate in base alle norme

aziendali in vigore sui mezzi in cui le stesse vengono rilevate e limitatamente alla tratta di competenza.

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TARIFFA N. 41/14/A La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di

trasporto integrato sulla tratta Foggia - Manfredonia di cui all’art. 69, § 1(1).

Per accedere al sistema di trasporto integrato è necessario essere in possesso di una delle seguenti tipologie di biglietti, acquistabili presso i punti di vendita autorizzati:

a) biglietto di corsa semplice: viene rilasciato a vista ed è valido 60 minuti dall'ora della

convalida. I prezzi dei biglietti sono i seguenti:

relazione Foggia - Siponto o viceversa lire 3.500 relazione Foggia - Manfredonia o viceversa 3.500 relazione Siponto - Manfredonia o viceversa lire 1.000

b) biglietto di abbonamento settimanale: è valido dal lunedì alla domenica della medesima settimana. I prezzi dell'abbonamento sono i seguenti:

relazione Foggia - Siponto o viceversa lire 32.000 relazione Foggia - Manfredonia o viceversa lire 32.000 relazione Siponto - Manfredonia o viceversa lire 12.000

c) biglietto di abbonamento mensile: è valido fino all'ultimo giorno del mese per il quale è stato

rilasciato. I prezzi dell'abbonamento sono i seguenti:

relazione Foggia - Siponto o viceversa lire 108.000 relazione Foggia - Manfredonia o viceversa lire 108.000 relazione Siponto - Manfredonia o viceversa lire 34.000

Per gli abbonamenti indicati ai precedenti punti b) e c) il rilascio avviene su esibizione del tesserino di identificazione SITA o di uno dei documenti di riconoscimento ritenuti validi dalle FS.

Il numero del tesserino, o del documento di riconoscimento esibiti, devono essere riportati sul biglietto.

Prima di iniziarne l'utilizzazione gli abbonamenti devono essere convalidati. Il biglietto consente di effettuare, nei termini della validità, un numero illimitato di viaggi.

Identificazione personale: i biglietti di abbonamento sono personali e incedibili e devono essere esibiti, a richiesta del personale di controlleria, unitamente al documento di

(1) In deroga a quanto previsto dal precedente art. 19, § 1, la distanza chilometrica

fra gli impianti viene desunta dalle tavole polimetriche della Regione Puglia.

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riconoscimento o al tesserino SITA i cui estremi sono riportati sul biglietto.

Rimborso o sostituzione del biglietto: i biglietti rilasciati in base alla presente tariffa non sono rimborsabili o sostituibili in nessun caso.

Irregolarità: le irregolarità riscontrate sui treni e sugli autobus del servizio integrato vengono definite secondo quanto stabilito dall'art. 34 commi 1 e 2 della Legge Regionale - Regione Puglia – 25 marzo 1999 n. 13 (1).

Al servizio integrato sono ammessi i viaggiatori muniti di biglietti di viaggio di una delle Aziende partecipanti valevoli per destinazioni situate oltre Foggia o Manfredonia.

Ai viaggiatori in servizio locale sulla tratta Foggia - Manfredonia possono essere rilasciati unicamente biglietti ed abbonamenti di cui alla presente tariffa, con esclusione di ogni altra tipologia di biglietto.

Ai possessori di biglietti FS di tipo gratuito è consentito utilizzare i soli servizi FS.

(1) Art.34 - (Sanzioni e indennizzi agli utenti dei servizi)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all’atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 60 mila, ridotta a lire 30 mila se l’utente estingue l’illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. L’importo della predetta sanzione amministrativa compete all’impresa esercente il servizio.

2. Il mancato rispetto da parte degli utenti dei servizi delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da lire 100 mila a lire 500 mila, ridotte al 50 per cento se l’utente estingue l’illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. L’importo della predetta sanzione amministrativa compete all’esercente il servizio.

3…………………………OMISSIS

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PARTE TERZA

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1

DIRITTI SPECIALI - TASSE ACCESSORIE - DEPOSITI CAUZIONALI

N° ord

MOTIVO DELLA RISCOSSIONE

Riferimento artt. CT

IMPORTO (in lire)

DIRITTI SPECIALI 1 Biglietto di entrata nelle stazioni 4 1.500 2 Prenotazione di posti nelle carrozze: a) per viaggi individuali, per ogni posto

e per ogni treno;

5.800

b) per viaggi di comitive, per ogni posto e per ogni treno;

4 2.900

3 Per ciascuna carrozza riservata (1) 30 242.000 4 Per ciascun compartimento riservato 31 34.000 5 Per ciascun salottino riservato 31 bis 25.000 TASSE ACCESSORIE

1 Per proseguimento senza trasbordo di carrozze, rimorchi di automotrici e bagagliai.

30 83.000

2 Per disinfezione di carrozze con compartimento per ammalati

34 84.000 per ogni carrozza

2a Per disinfestazione compartimento vettura letto a seguito trasporto animale

All. 11 delle CT.

79.000 per ogni

compartimento 3 a) Trasporto a carico di un bagagliaio 32 bis 915/Km+IVA

(2) (3) b) Trasporto a vuoto di un bagagliaio 32 bis 684/Km+IVA

(2) (3)

DEPOSITI CAUZIONALI

1 Per ciascuna carrozza o automotrice riservata 30 296.000

(1) Tale diritto non è dovuto per le carrozze barellate (Art. 34). (2) La distanza minima tassabile è di Km 100. (3) L’importo relativo alla tassa di trasporto è arrotondato alle 100 lire superiori.

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ALLEGATO N. 2

GIORNI FESTIVI RICONOSCIUTI DALLE FS.

- Tutte le domeniche; - il primo giorno dell'anno;

- il giorno dell'Epifania; - il lunedì successivo alla Pasqua; - il 25 aprile, anniversario della Liberazione; - il 1 maggio, festa del lavoro; - il 2 giugno, festa della Repubblica; - il giorno dell'Assunzione della BeataVergine Maria; - il giorno di Ognissanti; - il giorno della Concezione della B.V.Maria; - il giorno di Natale; - il giorno di Santo Stefano.

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ALLEGATO N. 3

ELENCO DELLE STAZIONI DI CONFINE

I. - Stazioni di transito ferroviario internazionale. FRANCIA SVIZZERA

Ventimiglia Domodossola Modane Iselle (per trasporto automobili) Limone Luino Piene Chiasso Tirano

AUSTRIA JUGOSLAVIA Brennero Villa Opicina S. Candido Gorizia Tarvisio

II. - Stazioni serventi valichi stradali di frontiera aperti al

transito per le persone munite di passaporto o di altri documenti a carattere internazionale, di valore equipollente.

Frontiera Italo - Francese

Ventimiglia per il valico di Ponte S. Luigi e il valico di Fanghetto

Limone per il valico di Colle di Tenda Borgo San Dalmazzo per il valico di Colle della Maddalena Saluzzo per il Colle delle Traversette e il Colle

dell’Agnello Torre Pellice per il Colle della Croce Ulzio - Claviere Sestriere

per il valico di Claviere (Colle del Monginevro) e per il Colle Bousson

Bardonecchia per il valico di Mezet Susa per il Colle del Moncenisio (valico di

Molaretto) Prè Saint Didier per il Colle del Piccolo S.Bernardo, il

Col de la Seigne, Col Ferret e il Colle del Gigante

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Frontiera Italo - Svizzera

Aosta per il Colle del Gran S Bernardo Chatillon per il colle del Théodulo e per il valico di Cervinia

Testa Grigia Pont Saint Martin per il passo di Gressoney la Trinité Pieve Vergonte per il Passo di Monte Moro Iselle di Trasquera per il valico di Paglino (Sempione) Domodossola per il Passo di S.Giacomo, per il ponte della

Ribellasca (Valle Vigezzo), per la strada proveniente dalla Valle delle Cento Valli

Verbania-Pallanza- Fondo Toce

per il valico di Piaggio Valmara (strada Canobbio Brissago)

Luino per il valico di Zenna (Dirinella), per la strada Dumenza Sessa, per i valichi di Biegno, Monte Clivio, Fornasette e Cremenaga

Varese o Porto Ceresio

per il valico di Ponte Tresa, Porto Ceresio Termine, Bellavista di Clivio, Gaggiolo, Rodero e Crociale dei Mulini

Como per il valico di Ponte Chiasso, di Brogeda, Maslianico, S. Ambrogio, passo Bonello, Erbonne, Valmara di Lanzo e Oria

Chiavenna per il valico di Villa di Chiavenna e per il Passo dello Spluga.

Tirano per il Passo del Muretto, per il valico di Piattamala, per la valle di Poschiavo, Forcola di Livigno e il valico di S. Maria dello Stelvio

Malles Venosta per il Passo di Tubre

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Frontiera Italo - Austriaca

Malles Venosta per il passo dello Stelvio e per il Passo di Resia Naturno per i valichi Gioco Alto e Gioco Basso Merano per i valichi di Bocchetta della Altissima e di Passo

del Rombo Brennero per il valico del Brennero e per il Passo di Vizze Valdaora per il Passo delle Stalle San Candido per il valico di Prato Drava Carnia-Tolmezzo per il Passo di Monte Croce Carnico Pontebba per Passo Pramollo Tarvisio per la strada Thörl Maglern-Tarvisio (Coccau) e per

il valico di Sella Bartolo

Frontiera Italo - Jugoslava

Tarvisio per il valico di Fusine Laghi, Passo Predil e Cave del Predil

Tarcento per i valichi di Uccea, Ponte Vittorio, Polava di Cepletischis, Solarie di Drenchia e Ponte Miscecco

Udine per i valichi di Robedischis, Monte Cau, Bocchetta di Topolì, Ponte Clinaz, Scale di Grimacco e la teleferica di Drenchia

Gorizia per il valico della Casa Rossa, di Mernico, Devetachi, Iamiano, Uclanzi e di Merna

Trieste per la strada Zolla-Villa Opicina, per la strada Albaro Vescovà - Trieste e per le strade Trieste - Fernetti e Trieste - Pese

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III. - Stazioni serventi località portuarie marittime in servizio pubblico internazionale.

Ancona M.ma Messina Anzio Napoli M.ma Bari Palau Marina (1) Barletta Palermo Brindisi M.ma Pescara Cagliari Piombino Catania Porto Torres Civitavecchia M.ma Ravenna Formia Reggio C. M.ma Gaeta Salerno Genova Savona Imperia Porto Maurizio Siracusa La Spezia M.ma S.Margherita Lig. Livorno P.N.e P.V. Taranto Manfredonia Trapani Marsala Trieste Mazara del Vallo Venezia (1) Stazione delle Strade Ferrate Sarde.

IV. - Stazioni serventi località portuarie lacuali in servizio pubblico internazionale.

Porto Ceresio (da e per la parte svizzera del lago di Lugano) Luino (da e per la parte svizzera del lago Maggiore)

V. - Stazioni serventi località con aeroporto con servizio

doganale. Albenga Milano Ancona Monfalcone Bari Napoli Bergamo Olbia Bologna Palermo Brindisi Pisa Cagliari Rimini Catania Roma Firenze Torino Forlì Treviso Genova Venezia Lamezia Terme Verona

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ALLEGATO N. 4

NORME PARTICOLARI SULL'EMISSIONE DI BIGLIETTI INTERESSANTI TRATTI DI CONFINE

1) Per i trasporti verso la Svizzera attraverso i transiti di Iselle e di Pino, le stazioni italiane devono emettere biglietti a tariffa intera o a riduzione, per la stazione di Domodossola o di Luino quando il viaggiatore sia diretto a località per la quale non si possono rilasciare biglietti diretti internazionali.

2) È vietato rilasciare biglietti di ogni specie per Ventimiglia confine, Modane confine, Iselle transito, Pino confine, Gorizia confine e Villa Opicina confine, che non sono stazioni ma punti di allacciamento con le ferrovie straniere ad eccezione:

a) dei viaggiatori muniti di biglietti esteri validi per iniziare il viaggio dai punti di confine e a condizione che tale circostanza venga fatta risultare sui biglietti stessi mediante apposita annotazione da praticarsi all'atto del rilascio. La tassazione deve essere fatta in base alla distanza riferita ai punti di confine anzidetti;

b) dei biglietti a tagliandi, i quali possono essere rilasciati per i suddetti punti di transito se collegati in tali punti con i tagliandi dell'Amministrazione ferroviaria a contatto e inseriti nella medesima copertina.

3) Per i trasporti da e per la Francia attraverso il transito di Bardonecchia Confine, limitatamente ai percorsi tra le stazioni appartenenti all’area regionale del Piemonte e Modane e viceversa, vengono emessi biglietti del servizio interno con applicazione delle tariffe 39/13/PIEMONTE e 40/13/PIEMONTE.

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ALLEGATO N. 5

BIGLIETTI DI CONGIUNZIONE (Per memoria )

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ALLEGATO N. 6 (Per memoria)

ALLEGATO N. 7

RILASCIO DEI BIGLIETTI IN TRENO

Il rilascio in treno è ammesso per relazioni del percorso servito dal treno stesso, per talune specie di biglietti, previo avviso al personale del treno. Il rilascio medesimo non è consentito sulle navi traghetto in servizio attraverso lo Stretto di Messina.

1) - Specie di biglietti ammessi al rilascio senza restrizioni. Il personale di servizio sui treni, oltre ad effettuare le

regolarizzazioni pertinenti alle proprie incombenze di controlleria, è autorizzato a rilasciare, a richiesta dei viaggiatori, le seguenti specie di biglietti:

- biglietti di corsa semplice a prezzo intero e ridotto previsto per il treno utilizzato in base a Carta Verde, Carta d'Argento, Carta Amico Treno, Carta Amico Treno-Touring Club Italiano, Carta Prima, Carta Club Eurostar.

- biglietti di corsa semplice in favore degli inabili aventi titolo al rilascio della "carta blu";

- biglietti di corsa semplice in favore dei ciechi e dei grandi invalidi in possesso dell'apposita tessera prevista dalle Concessioni Speciali III e VIII;

- biglietti di cambio di classe, di cambio servizio, nonché biglietti per modificazioni d’itinerario;

- biglietti di congiunzione in base all'art.8, § 2; - biglietti individuali di corsa semplice a riduzione in favore

di possessori di titoli per l'acquisto di biglietti a riduzione Serie C (personale ferroviario di amministrazione estere e secondarie italiane);

- biglietti di qualsiasi specie previsti con possibilità di rilascio in treno da Convenzioni regolanti traffici particolari;

- biglietti di supplemento per il trasporto della bici al seguito del viaggiatore;

- biglietti di corsa semplice a prezzo competente per viaggi di proseguimento in appoggio a quelli rilasciati a bordo delle autocorse sostitutive, senza riscossione di quanto previsto all’art.10.

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2) - Disposizioni speciali per viaggiatori in partenza da case cantoniere, fermate impresenziate o da stazioni disabilitate, oppure per viaggiatori provenienti dall'estero per percorrenze aventi origine da stazioni di transito ferroviario internazionale.

Esclusivamente a favore di tali viaggiatori è consentito il rilascio, in aggiunta ai biglietti indicati al punto 1, dei biglietti individuali di corsa semplice a riduzione in base alle Concessioni Speciali e al Regolamento Trasporti Militari (1).

Inoltre qualora tali viaggiatori intendano servirsi per l’effettuazione del proprio viaggio sia di treni ordinari sia di treni IC o ICN o Eurostar Italia è consentita l’emissione del biglietto a tariffa n.1/Nazionale per l’intera soluzione di viaggio.

(1) Per i viaggiatori, in partenza durante l’impresenziamento o la disabilitazione

dell’impianto, che accedano ai treni Diretti, Regionali ed Interregionali per effettuare percorsi in seconda classe fino a 20 Km. è esclusa, in ogni caso, l’emissione di biglietti a riduzione.

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ALLEGATO N. 8 (Per Memoria)

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ALLEGATO N. 9

ELENCO DELLE DEVIAZIONI AMMESSE

(Per memoria)

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ALLEGATO N. 10

CARROZZE A CUCCETTE/COMFORT (1) (Art. 21 - § 1)

1) Generalità

Il servizio interno delle carrozze a cuccette viene svolto in carrozze con posti trasformabili a cuccette per il percorso di notte. Possono essere di due tipi:

• Ordinarie con compartimenti a 4 o 6 posti; • Comfort con compartimenti grandi a 4 posti; Le vetture Comfort sono sempre utilizzate come un unico

modulo composto da due vetture accoppiate Nell'Orario ufficiale sono precisati i treni con servizio di

carrozze a cuccette e le stazioni ammesse a tale servizio.

2) Prezzi dei supplementi Il viaggiatore, per occupare un posto-cuccetta deve essere

munito, oltrechè del biglietto di viaggio valido per il treno e la classe utilizzata, di un biglietto di supplemento individuale ed indivisibile di £. 30.500 per la sistemazione in compartimenti attrezzati a 4 cuccette oppure £. 21.500 per la sistemazione in compartimenti attrezzati a 6 cuccette nelle carrozze Ordinarie.

Il prezzo del supplemento per l'occupazione di un posto nei compartimenti delle carrozze Comfort, attrezzate a 4 posti, è fissato in Lire 45.000.

Tuttavia, la FS S.p.A. in relazione all'andamento della domanda/offerta ed in relazione alla diversa appetibilità commerciale di differenti relazioni di traffico riferite al mercato del trasporto notte, si riserva la facoltà di applicare prezzi diversi da quelli indicati.

Il biglietto di supplemento vale per l'occupazione del posto-cuccetta per l'intero percorso notturno nonché per l'occupazione del posto a sedere durante il percorso precedente e/o successivo a quello del servizio notturno.

3) Intercity-Notte Se la carrozza cuccette Ordinaria/Comfort circola con treno

classificato INTERCITY NOTTE (ICN), è dovuto il pagamento, oltre che del supplemento cuccetta, dei prezzi interi o ridotti della tariffa ordinaria n.1/Espressi in luogo di quelli per treni ICN.

(1) Per tutte le condizioni di esercizio delle nuove vetture ”comfort” (ex vetture

cuccette ristrutturate) di 2ª classe a 4 posti è applicabile la presente normativa.

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4) Richieste di prenotazione La richiesta di prenotazione di un posto-cuccetta deve essere

fatta presso una stazione FS od agenzia di viaggio dotata di biglietteria FS nei termini prestabiliti dalle FS e riportati sull'Orario Ufficiale e deve essere presentata secondo le eventuali disposizioni speciali, di cui all'art. 4, § 3 delle C.T., riportati nell'Orario ufficiale

Nel caso in cui si utilizzi il Sistema Elettronico per la prenotazione del posto, il viaggiatore ha la possibilità di scegliere la cuccetta, fra quelle disponibili, nei compartimenti a 4 posti (bassa, alta) od a 6 posti (bassa, media, alta), indicandone la preferenza. Quando l'assegnazione viene effettuata dal personale del treno, prima della partenza del treno stesso od in corso di viaggio, non è consentita la possibilità di scelta. Non è consentita l'assegnazione di un posto nel compartimento successivo se non é stata ultimata l’assegnazione dei posti nel compartimento precedente. Si fa eccezione per più persone che effettuino una prenotazione collettiva e per le donne sole.

5) Compartimenti donne Nelle carrozze Comfort sono previsti 4 compartimenti riservati

alle sole donne.

6) Uso esclusivo del compartimento cuccetta Per l'uso esclusivo di un compartimento cuccette nelle

carrozze Ordinarie/Comfort sono dovuti oltre al pagamento del biglietto ferroviario al prezzo competente per ciascun viaggiatore, l'importo di tanti biglietti ferroviari a tariffa ordinaria n.1/Espressi quanti sono i posti-cuccetta eventualmente non occupati e l'importo di tanti biglietti di supplemento quanti sono i posti-cuccetta offerti dal compartimento.

7) Uso esclusivo della carrozza cuccetta L'uso esclusivo di carrozze cuccette Ordinarie/Comfort in

composizione o in aggiunta ai treni ordinari nonché l'effettuazione di treni speciali con detto materiali può essere accordato, da FS S.p.A., su richiesta della clientela, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per le carrozze cuccette Ordinarie/Comfort in composizione ai treni ordinari deve essere assicurato un introito minimo, a prezzo competente, pari ai 4/5 dei posti cuccetta offerti in ciascuna classe e tanti supplemento per ogni notte di occupazione per quanti sono i posti cuccetta offerti oltre al diritto speciale, indicato nell' Allegato n. 1, punto 3.

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Nel caso di carrozze cuccette Ordinarie/modulo Comfort in aggiunta a treni ordinari nonché nel caso di effettuazione di treni speciali con tale materiale si applicano i prezzi stabiliti dalle FS in base alle proprie valutazioni commerciati ed in relazione alle caratteristiche del trasporto.

8) Ammissione Nelle carrozze cuccette, durante i percorsi notturni possono

prendere posto esclusivamente i viaggiatori in possesso di supplementi cuccetta. Nelle carrozze a cuccette possono prendere posto, di regola, per il percorso di giorno antecedente quello di notte, i soli viaggiatori in possesso del biglietto di supplemento per il posto - cuccetta.

Tuttavia le FS si riservano il diritto di ammettere, sul solo percorso di giorno, anche i viaggiatori sprovvisti del biglietto di supplemento limitatamente però ai due posti per ogni compartimento eccedenti quelli ammessi alle prenotazioni delle cuccette e a condizione che essi siano in possesso di biglietto in destinazione di una stazione di fermata precedente quella da cui ha inizio il percorso di notte. Sono, peraltro, ammessi per il percorso successivo a quello del servizio di notte, sempre limitatamente ai due posti eccedenti per ogni compartimento, i viaggiatori sprovvisti di supplemento cuccetta.

Tale ammissione é consentita solo dopo la stazione di fermata successiva a quella in cui ha termine il servizio di notte.

I posti-cuccetta non prenotati possono essere assegnati su richiesta del viaggiatore dal personale del treno. I posti già prenotati ma che non fossero stati occupati dagli aventi diritto, sono considerati rinunciati quando siano trascorsi 15 minuti dalla partenza del treno dalla stazione il cui le prenotazioni avevano effetto (2). .

9) Comitive cuccette Comfort Per le comitive sulle sole cuccette Comfort sono applicabili le

seguenti facilitazioni sui biglietti di supplementi:

• riduzione del 10% per le comitive da 10 a 24 persone paganti;

• riduzione del 20% per le comitive da 25 a 50 persone paganti. E’ inoltre accordata la gratuità ad un accompagnatore ogni 15

persone paganti per gruppi da 10 a 50 persone paganti.

(2) Per le prenotazioni aventi effetto da Messina Centrale , i posti sono considerati

rinunciati quando siano trascorsi 20 minuti dalla partenza del treno da Villa S.Giovanni.

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Per comitive superiori a 50 persone sono applicabili i prezzi stabiliti da FS S.p.A. in base a proprie valutazioni commerciali ed in relazione alle caratteristiche del trasporto.

Le riduzioni suddette non si applicano: - salvo diversa disposizione nei periodi in cui non é consentita, a norma delle vigenti C.T. (art. 36, § 1), la riduzione per i biglietti ferroviari a favore di comitive;

- sui prezzi promozionali dei supplementi cuccette Comfort.

10) Accompagnatori di comitive su carrozze cuccette Ordinarie

Gli accompagnatori di comitive, su carrozze cuccette Ordinarie o, nei casi ammessi, di persone fruenti di Concessioni Speciali che godono della gratuità del viaggio, sono tenute al pagamento dell'intero biglietto di supplemento.

11) Condizioni di ammissione dei ragazzi Un ragazzo di età inferiore ai quattro anni, come tale avente

diritto al trasporto gratuito, può utilizzare la stessa cuccetta della persona che lo accompagna senza pagamento di biglietto e di supplemento. Se viene per lui richiesta una cuccetta separata dovrà essere munito di un biglietto per ragazzi al prezzo competente e del supplemento cuccetta.

Due ragazzi di età inferiore ai quattro anni possono occupare una stessa cuccetta contro pagamento di un solo biglietto per ragazzi al prezzo competente e di un solo supplemento cuccetta.

Un ragazzo di età compresa fra i quattro e i dodici anni deve occupare da solo una cuccetta e dovrà essere munito di un biglietto per ragazzi al prezzo competente e del supplemento cuccetta.

12) Modifica della data di partenza e/o del treno La data di partenza e/o il treno esposti sul bollettino di

supplemento cuccetta Ordinaria/Comfort in possesso del viaggiatore possono essere modificati gratuitamente, per una sola volta, alle seguenti condizioni:

- la richiesta deve essere fatta entro le ore 24.00 del giorno precedente la partenza del treno prenotato dalla stazione indicata sul bollettino di prenotazione;

- il percorso e la categoria del posto devono restare immutati; - la nuova data di partenza deve essere precedente alla data

originaria o successiva fino ad un massimo di due mesi dalla data in cui viene richiesta la modifica.

13) Trasporto degli ammalati Gli ammalati per prendere posto in carrozza cuccetta

Ordinaria/Comfort devono essere muniti, oltreché dei prescritti

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recapiti di viaggio, di un certificato medico attestante che non trattasi di malattia infettiva e che l'ammalato sia in condizione di viaggiare senza costituire pericolo per se e per gli altri.

14) Fumatori Nei compartimenti a cuccetta durante il periodo in cui sono in

posizione di notte é vietato fumare. Quando i compartimenti sono in posizione di giorno vigono le regole generali (art. 4, § 5).

15) Luci grandi dei compartimenti Le luci grandi del compartimento durante il periodo in cui

questo é in posizione di notte devono essere spente, salvo che tutti i viaggiatori non siano d'accordo di tenerle accese.

16) Trasporto degli animali Nelle carrozze cuccetta Ordinarie/Comfort non è ammesso il

trasporto degli animali. E' consentito il trasporto gratuito dei soli cani guida per i ciechi nei compartimenti richiesti ad uso esclusivo.

17) Rimborsi Il prezzo del biglietto di supplemento viene rimborsato, previa

restituzione del biglietto stesso in biglietteria o presso le Agenzie di viaggio autorizzate, alle seguenti condizioni:

a) per intero, se il posto cuccetta non é stato utilizzato a causa del ritardo del treno coincidente in arrivo o di ritardo di almeno un'ora sulla partenza del treno indicato sul supplemento, della soppressione di una vettura cuccette o dell'assegnazione di posto cuccetta diverso da quello indicato sul supplemento, della mancanza degli effetti letterecci, di interruzione del traffico dipendente da esigenze di servizio di FS. In tali casi la responsabilità delle FS è limitata al rimborso di cui sopra;

b) previa deduzione del 20%, quando la disdetta del posto prenotato viene data entro le ore 24 del giorno precedente la partenza del treno prenotato dalla stazione indicata sul bollettino di prenotazione;

c) previa deduzione del 50%, quando la disdetta del posto prenotato viene data successivamente al termine indicato alla precedente lettera b) e fino alla partenza del treno dalla stazione indicata sul bollettino di prenotazione.

d) dopo la partenza del treno nulla è dovuto da FS.

18) Vetture cuccette in servizio speciale Nelle vetture cuccette in servizio speciale ricoverate in

stazione non è ammesso pernottare né lasciare bagagli salvo quanto diversamente disposto da specifici accordi particolari.

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ALLEGATO N. 11

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DI CARROZZE LETTO

1. Generalità. A) Il servizio di carrozze letti viene svolto con carrozze i cui

compartimenti sono dotati di letti ed altre attrezzature di tipo particolare (lavabo, acqua calda e fredda - asciugamani - ecc.).

Le vetture utilizzate sono di due tipi: 1) VETTURE UNIVERSALI dove ogni compartimento può essere attrezzato a: - Singolo (S): I posto letto in compartimento grande; - Doppio (D): 2 posti letto in compartimento grande; - Turistico (T3): 3 posti letto in compartimento grande; 2) VETTURE SPECIALI dove ogni compartimento può essere attrezzato a: - Singolo speciale (Sp): 1 posto letto in compartimento meno

grande; - Turistico (T2) : 2 posti letto in compartimento meno grande.

Le categorie di posti suddetti possono non essere contemporaneamente offerte su tutte le relazioni esercitate con carrozze letti.

Nell'Orario ufficiale sono precisati i treni con servizi di carrozze letti.

2. Tipi di servizi. Le carrozze letti circolano sulla rete FS si distinguono in: a) carrozze in servizio ordinario: si definiscono tali quelle in

circolazione su relazioni figuranti nell'Orario ufficiale; b) carrozze in servizio sussidiario: si definiscono tali quelle

messe in circolazione per rinforzare, anche per tratte parziali, i servizi ordinari;

c) carrozze in servizio speciale: si definiscono tali: - quelle richieste in uso esclusivo anche se messe in circolazione

su relazioni servite da carrozze in servizio ordinario; - quelle messe in circolazione su relazioni non servite da

carrozze in servizio ordinario; - quelle messe in circolazione su relazioni servite da carrozze in

servizio ordinario ma in giorni e con treni non previsti dall'Orario ufficiale;

- quelle messe in composizione a treni speciali.

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3. Prezzi supplementi letto. a) Per l'occupazione di un posto in carrozza letti, circolante in

servizio interno, oltre al pagamento di un biglietto ferroviario a tariffa competente, è necessario il pagamento di un biglietto di supplemento letto stabilito, per categoria di posto e secondo la lunghezza della prefissata relazione di viaggio, nelle seguenti misure:

CATEGORIE DI POSTI Scaglione

Tariffario Zone

chilometr. Turistico

T3 Turistico

T2 Doppio Singolo

Speciale Singolo

1 0 ÷750 62.000 75.000 71.000 107.500 135.500

2 Oltre 750 80.000 97.000 92.000 140.000 174.500

b) L'Orario ufficiale stabilisce le relazioni per le quali

vengono rilasciati i supplementi letto ed il corrispondente scaglione tariffario da applicare, relativamente ad ogni carrozza messa in circolazione in servizio ordinario.

c) Per le relazioni non espressamente indicate nel servizio di ogni singola carrozza, si applica lo scaglione tariffario stabilito per la relazione più breve, comprendente quella richiesta, servita dalla stessa carrozza.

Tuttavia, la FS S.p.A. in relazione all'andamento della domanda/offerta ed in relazione alla diversa appetibilità commerciale di differenti relazioni di traffico riferite al mercato del trasporto notte, si riserva la facoltà di applicare prezzi diversi da quelli indicati.

4. Intercity-Notte. Se la vettura letti circola con treno classificato INTERCITY

NOTTE (ICN), è dovuto il pagamento, oltre che del supplemento letto previsto per il posto occupato, dei prezzi interi o ridotti della tariffa ordinaria n.1/Espressi in luogo di quelli per treni ICN.

5. Richieste di prenotazione. La richiesta dell'assegnazione di un posto letto deve essere

fatta, presso la stazione o agenzia abilitata a tale servizio, nei termini prestabiliti dalle FS e riportati sull'Orario Ufficiale. Il viaggiatore che desidera prenotare un posto in compartimento "doppio" o "turistico" ha diritto di scegliere il posto, fra quelli disponibili nel compartimento in corso di prenotazione. Non é consentita l'assegnazione di un posto in un determinato compartimento, se non è stata ultimata l'assegnazione dei posti nel

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compartimento precedente. Si fa eccezione tuttavia per più persone che effettuano una prenotazione collettiva, per i nuclei familiari, nonché nel caso in cui il richiedente o i richiedenti siano di sesso diverso da quello delle persone già assegnatarie di posto nel compartimento in corso di prenotazione.

I posti letto non prenotati possono essere assegnati, su richiesta del viaggiatore dal conduttore della carrozza letti. I posti già prenotati ma che non fossero stati occupati dagli aventi diritto, sono considerati rinunciati quando siano trascorsi 15 minuti dalla partenza del treno dalla stazione esposta sul supplemento letto.

Nel caso di imprevedibili necessità come, ad esempio: sostituzione di una carrozza con altra di tipo diverso, può essere assegnato al viaggiatore un posto diverso da quello indicato nel biglietto di supplemento letto. Il viaggiatore che per l'avvenuta variazione di posto non intendesse occuparlo ha diritto al rimborso del supplemento letto e, ove rinunci al viaggio, anche al rimborso del biglietto ferroviario senza la trattenuta di cui all'art. 12, § 3 delle presenti "Condizioni e tariffe".

6. Titoli di trasporto prescritti per l'occupazione di posto letto.

Per essere ammesso al trasporto in carrozza letti il viaggiatore deve essere munito di supplemento letto e biglietto ferroviario secondo la seguente specificazione:

Categoria posto letto Supplemento

letto Biglietto

ferroviario Turistico (T3) Turistico (T2) Doppio (D) Singolo speciale (Sp) Singolo

turistico T3 turistico T2 doppio singolo speciale singolo

2° classe 2° classe 1° classe 1° classe 1° classe

Il biglietto ferroviario deve essere valido almeno per il percorso da effettuare in carrozza letti.

L'importo del supplemento letto è soggetto alle sole riduzioni espressamente previste. Non si applicano, pertanto, le riduzioni previste per i biglietti ferroviari né quelle previste per i viaggi dei ragazzi.

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7. Comitive. Per le comitive sulle vetture Letto sono applicabili le seguenti

facilitazioni sui biglietti di supplementi: • riduzione del 10% per le comitive da 10 a 24 persone

paganti; Per comitive superiori a 50 persone sono applicabili i prezzi

stabiliti da FS S.p.A. in base a proprie valutazioni commerciati ed in relazione alle caratteristiche del trasporto

Per detti viaggi è accordata la gratuità del supplemento • ad un accompagnatore ogni 15 persone paganti per i gruppi

da 10 a 50 persone paganti; Il supplemento gratuito è concesso per la categoria di posto

occupata dalla maggior parte dei componenti la comitiva. In caso di parità, il supplemento gratuito può essere rilasciato per la categoria superiore, secondo la scelta del cliente.

Dette agevolazioni non si applicano, salvo diversa disposizione, nei periodi in cui non è consentita, a norma delle vigenti C.T. (art. 36, § 1), la riduzione per i biglietti ferroviari a favore di comitive. E' fatta eccezione per il periodo estivo per il quale la sospensione è limitata dalle ore 0.00 del 25 giugno alle ore 24.00 del 24 luglio.

8. Condizioni di ammissione dei ragazzi. Un ragazzo di età inferiore ai quattro anni, come tale avente

diritto al trasporto gratuito, può utilizzare lo stesso posto VL della persona che lo accompagna senza pagamento di biglietto e di supplemento. Se viene per lui richiesta un posto VL separato dovrà essere munito di un biglietto per ragazzi al prezzo competente e del supplemento VL corrispondente al posto occupato.

Due ragazzi di età inferiore ai quattro anni possono occupare uno stesso posto VL contro pagamento di un solo biglietto per ragazzi al prezzo competente e di un solo supplemento VL corrispondente al posto occupato.

Un ragazzo di età compresa fra i quattro e i dodici anni deve occupare da solo un posto VL e dovrà essere munito di un biglietto per ragazzi al prezzo competente e del supplemento VL corrispondente al posto occupato.

9. Carta Fedeltà VL. Ai viaggiatori che effettuano, nel termine massimo di un anno,

nove viaggi in vettura letti muniti di bollettino VL a tariffa intera viene accordato un bollettino VL gratuito, valido per la categoria di posto maggiormente utilizzata.

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Il bollettino gratuito deve essere utilizzato entro sei mesi dalla data dell’ultimo viaggio effettuato e non è rimborsabile.

Sono previsti due tipi di Carta: - personale, denominata “Carta Fedeltà”; - impersonale, denominata “Carta Fedeltà per Imprese”. La Carta Fedeltà può essere richiesta presso gli Uffici abilitati alla vendita dei Bollettini VL che presso il conduttore della vettura letto. Il titolare può chiedere l’iscrizione su tale documento del proprio coniuge e dei figli minori. I viaggi del coniuge e dei figli minori vanno iscritti sulla Carta soltanto quando il coniuge e/o i figli viaggiano insieme al titolare.

La Carta Fedeltà per Imprese può essere richiesta solo presso gli Uffici abilitati alla vendita dei supplementi VL. E’ utilizzabile, isolatamente o congiuntamente , dalle persone di una stessa impresa ed i cui nominativi, con un massimo di dieci, debbono figurare iscritti sulla Carta stessa.

10. Diritti d'ammissione. I "diritti d'ammissione", dovuti dai portatori di carte o biglietti

che legittimano l'esenzione dal pagamento del supplemento letto, sono stabiliti nelle seguenti misure:

• per posto letto turistico T3; £. 25.000

• per posto letto doppio T2; £. 30.000

• per posto letto singolo speciale; £. 35.000 • per posto letto singolo; £. 45.000

11. Modifica della data di partenza e/o del treno. La data di partenza e/o del treno esposti sul supplemento letto

in possesso del viaggiatore possono essere, su richiesta del viaggiatore stesso, modificati gratuitamente per una sola volta alle seguenti condizioni:

• la richiesta di modifica della data di partenza e/o eventualmente del nuovo treno deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno precedente la partenza del treno prenotato dalla stazione indicata sul bollettino di prenotazione;

• il percorso e la categoria di posto restino immutati; • la nuova data di partenza sia precedente alla data originaria o

successiva fino ad un massimo di due mesi dalla data in cui viene richiesta la modifica.

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12. Trasporto degli ammalati. Gli ammalati per prendere posto in carrozza letti devono

essere muniti, oltreché dei prescritti recapiti di viaggio, di un certificato medico attestante che non trattasi di malattia infettiva e che l'ammalato sia in condizione di viaggiare senza costituire pericolo per se e per gli altri.

L'ammalato non può prendere posto nei compartimenti “doppio” o “turistico” salvo che i compartimenti stessi vengano occupati da suoi accompagnatori nel limite dei restanti posti.

13. Trasporto di animali. A condizione che venga occupato l'intero compartimento, nelle

vetture letto è consentita l'ammissione di un cane o un gatto o altro animale domestico di piccola taglia, previo pagamento di un biglietto di 2ª classe con la riduzione del 50% sulla tariffa n. 1 e di una tassa per la disinfestazione dello scompartimento occupato dall'animale di £. 79.000 e degli spazi attigui, indicata nell'Allegato n. l punto 2a.

Il trasporto dei cani guida dei ciechi è gratuito, ivi compresa la tassa di disinfestazione.

Agli accompagnatori degli animali spetta la loro sorveglianza e sono responsabili di tutti i danni eventualmente causati dagli stessi animali.

Fuori dello scompartimento i cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con la museruola.

Il gatto deve essere trasportato in un contenitore appropriato, da sistemarsi come bagaglio a mano.

14. Fumatori. Nei compartimenti "doppio" o "turistico" è vietato fumare

durante il periodo in cui sono allestiti i letti.

15. Luci grandi dei compartimenti. Le luci grandi del compartimento letto attrezzato a "doppio" o

"turistico" devono essere spente durante la notte, salvo che i viaggiatori non siano d'accordo di tenerle accese.

16. Rimborso. Il prezzo del supplemento letto viene rimborsato, previa

restituzione del biglietto stesso in biglietteria o presso le Agenzie di viaggio autorizzate, alle seguenti condizioni:

a) per intero, se il posto letto non é stato utilizzato a causa del ritardo del treno coincidente in arrivo o di ritardo di almeno un'ora sulla partenza del treno indicato sul supplemento letto, della soppressione del servizio di carrozza letti, di interruzione del

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traffico, o per altre cause dipendenti da esigenze di servizio. In tali casi la responsabilità delle FS è limitata al solo rimborso di cui sopra;

b) con deduzione del 20% se il posto letto viene disdetto entro le ore 24.00 del giorno precedente la partenza del treno dalla stazione indicata sul bollettino di prenotazione;

c) previa deduzione del 50%, quando la disdetta del posto prenotato viene data successivamente al termine indicato alla precedente lettera b) e fino alla partenza del treno dalla stazione indicata sul bollettino di prenotazione.

d) dopo la partenza del treno nulla è dovuto da FS. Nei casi d'interruzione del viaggio in carrozze letti, per fatto

del viaggiatore, non compete, di massima, diritto al rimborso.

17. Stazionamento nelle carrozze letti durante il viaggio. Nei corridoi e piattaforme delle carrozze non possono

stazionare i viaggiatori non assegnatari di posti letto.

18. Bagagli. Valgono le stesse norme e condizioni previste per il trasporto

di bagagli sulle carrozze ordinarie FS.

Inoltre i bagagli devono essere sistemati negli spazi all'uopo previsti in modo da non disturbare gli altri viaggiatori.

Spetta al viaggiatore la sorveglianza dei propri bagagli, vestiti ed oggetti di valore. Pertanto le FS e la Società esercente il servizio di carrozze letti non assumono alcuna responsabilità al riguardo.

19. Danni prodotti dal viaggiatore. Il viaggiatore che danneggi o insudici gli oggetti che si

trovano nella carrozza letti è assoggettato al risarcimento del danno, pagando direttamente al conduttore della carrozza letti, il prezzo dell'oggetto, secondo la tariffa relativa.

20. Servizi speciali. Le FS possono accordare a richiesta, compatibilmente con le

esigenze di servizio, l’uso esclusivo di carrozze letto in composizione o in aggiunta ai treni ordinari nonché effettuare treni speciali con detto materiale.

Per ogni carrozza letti in uso esclusivo in composizione a treni ordinari ciascun viaggiatore deve essere munito:

- di un biglietto ferroviario valido, tassato a prezzo competente;

- del competente supplemento letto valido per il tipo di posto letto occupato.

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Per ogni carrozza letti in servizio speciale deve essere garantito il prodotto minimo pari al valore di un numero di biglietti ferroviari, al prezzo competente o gratuiti in base all'art. 36, §1, delle presenti C.T., e di un numero di supplementi letto, al prezzo competente o gratuiti in base al predetto punto 8, corrispondenti alla occupazione di 30 posti letto della categoria meno elevata offerta dalla vettura.

Per l'uso esclusivo di carrozze letti non é dovuto il diritto speciale previsto al punto 3 dell'Allegato n. 1 alle Presenti C.T..

Le condizioni che precedono si applicano in via ordinaria. Nei periodi di meno intenso traffico in carrozza letti, ovvero nei casi di particolari condizioni di esercizio, ai fini della promozione di viaggi in carrozze letti, nonché per l'utilizzazione in forme particolari delle carrozze stesse, possono essere stabilite condizioni e prezzi diversi.

Per le vetture aventi una disponibilità di posti inferiore ai 30 deve essere garantito il valore dei biglietti e dei supplementi corrispondenti alla occupazione di tutti i posti della categoria meno elevata offerta dalla vettura stessa.

Nel caso di utilizzazione di più carrozze in servizio speciale messe in composizione ad uno stesso treno ed aventi la stessa destinazione, il suddetto minimo deve essere garantito soltanto per una vettura, mentre per le altre deve essere assicurato il valore dei biglietti e dei supplementi corrispondenti alla occupazione di tutti i posti offerti dalle singole vetture.

Per le carrozze letti in aggiunta a treni ordinari o per l'effettuazione di treni speciali con detto materiale sono applicabili i prezzi stabiliti dalle FS in base alle proprie valutazioni commerciali ed alle caratteristiche del trasporto.

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ALLEGATO N. 11BIS

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE CARROZZE RISTORANTE

1). Generalità. Il servizio di ristorazione a bordo viene svolto in apposite

carrozze oppure presso il posto occupato dal viaggiatore. La ristorazione al posto si effettua mediante un servizio di

minibar su carrello mobile; su alcuni treni viene svolto anche il servizio di vassoio al posto.

Il servizio in carrozza ristorante si effettua, con varie modalità di offerta, nelle tratte e nei treni contrassegnati da appositi simboli nell’Orario Ufficiale.

Il diverso servizio disponibile (carrozza ristorante, carrozza bar-ristorante, carrozza self-service, minibar da postazione fissa) è determinato dal tipo di vettura in composizione al treno, in relazione alla fascia di orario.

Le carrozze ristorante circolanti sulla rete FS si distinguono in:

a) carrozze in servizio ordinario, si definiscono tali quelle in circolazione su relazioni figuranti nell’Orario Ufficiale;

b) carrozze in servizio sussidiario, si definiscono tali quelle messe in circolazione per rinforzare, anche per tratte parziali, i servizi ordinari;

c) carrozze in servizio speciale, si definiscono tali: - quelle richieste in uso esclusivo anche se messe in circolazione

su relazioni servite di carrozze in servizio ordinario; - quelle messe in circolazione su relazioni non servite da

carrozze in servizio ordinario; - quelle messe in circolazione su relazioni servite da carrozze in

servizio ordinario ma nei giorni e con i treni non previsti dall’Orario Ufficiale;

- quelle messe in composizione a treni speciali.

2). Assegnazione posti. L'assegnazione dei posti sulle carrozze ristorante viene

espletata direttamente in treno a cura del personale addetto alla carrozza stessa.

Il viaggiatore che non occupi il posto entro 10 minuti successivi all'ora d'inizio del servizio ristorante può essere

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considerato rinunciatario ed il posto stesso essere assegnato ad altro richiedente.

Nessun indennizzo compete al viaggiatore che non ha occupato il posto in tempo utile.

3). Prezzi.

I prezzi dei pasti a prezzo fisso o alla carta, nonché delle bevande, sono riportati in apposita lista esposta al pubblico nelle carrozze ristorante.

I prezzi sono comprensivi delle vigenti imposte.

4). Prepagati. Presso le stazioni e le Agenzie di viaggio abilitate possono

essere acquistati, contestualmente o successivamente alla prenotazione del posto, Buoni–pasto prepagati per prima colazione, pranzo e cena.

La prenotazione è possibile solo per i pasti a prezzo fisso ed i relativi prezzi godono di uno sconto rispetto a quelli applicati a bordo treno.

5). Condizioni di ammissione.

I viaggiatori muniti di biglietto ferroviario possono accedere liberamente nella carrozza ristorante sia per i pasti che per le altre consumazioni.

Essi sono tenuti a lasciare la carrozza stessa quando debba essere servita altra serie successiva di pasti.

6). Animali - Oggetti ingombranti.

Non è ammessa l'introduzione nelle carrozze ristorante di animali, bagagli ed oggetti ingombranti.

7). Servizi speciali.

Le condizioni tariffarie da valere per i servizi speciali di carrozze ristorante vengono stabilite di volta in volta.

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SERVIZI DI CARROZZE PULLMAN

8). Carrozze Pullman. Le carrozze pullman vengono utilizzate soltanto per

assicurare, compatibilmente con le esigenze del servizio ferroviario, servizi speciali su richiesta dei viaggiatori.

Per ogni carrozza pullman devono essere assicurati i seguenti prodotti minimi:

alle FS: - un importo corrispondente al prezzo di un numero di biglietti di 1a classe a tariffa ordinaria n. 1 pari ai 4/5 dei posti offerti dalla carrozza.

Nel caso che la carrozza circoli su richiesta dei viaggiatori con un treno classificato IC è anche dovuto un numero di supplementi pari ai 4/5 dei posti offerti.

alla CIWLT: - un importo forfettario il cui ammontare sarà stabilito di volta in volta.

I prodotti dei biglietti ferroviari riscossi per ogni carrozza pullman entrano in considerazione agli effetti del raggiungimento del minimo di garanzia richiesto per la circolazione di un treno speciale dalle presenti "Condizioni e Tariffe".

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ALLEGATO N. 12

BAGAGLI TRASPORTATI DAI VIAGGIATORI NELLE CARROZZE

1. Bagagli. Il viaggiatore può portare con sé bagagli di cui all'art. 4 § 4, a

condizione che non contengano cose pericolose o nocive. Sono comunque ammesse a determinate condizioni le seguenti cose:

- fino a 500 cartucce da fucile cariche o fino a 1.000 grammi di polvere da sparo, per solo uso di caccia, purché contenuti nel loro originale imballaggi;

- pellicole cinematografiche, radiografiche, fotomeccaniche, di celluloide sviluppate, ma non fuori uso in quantità non superiore a chilogrammi 5. È tollerato che gli operatori cinematografici trasportino nelle carrozze non più di due bobine di pellicole di celluloide vergini o impressionate, ma non sviluppate, contenute nelle apposite scatole di alimentazione della macchina da presa. Le due scatole di alimentazione devono, a loro volta, essere racchiuse entro le apposite custodie o buste di trasporto. È tollerato inoltre che detti operatori fotocinematografici trasportino nelle carrozze gli accumulatori carichi destinati a far girare la macchina da presa. Tali accumulatori debbono essere racchiusi entro una cassetta di legno portatile e collocati unicamente sul pavimento sotto la diretta sorveglianza degli operatori stessi;

- cassette e videocassette vergini e registrate per trasmissioni radiofoniche e televisive;

- tubi fluorescenti per l'illuminazione purché contenuti nel loro originale imballaggio (scatola di cartone) a sua volta rivestito da involucro di carta molto consistente opportunamente legato; il trasporto di detti tubi senza tale imballaggio deve essere considerato ad ogni effetto come trasporto abusivo in carrozza di cose pericolose e nocive;

- bombole cariche di ossigeno o aria compressa purché facciano parte integrante di respiratori o autorespiratori per la caccia subacquea e, sempreché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le bombole abbiano capacità non inferiore a tre e non superiore a dieci litri;

b) siano corredate dal prescritto certificato di collaudo per le bombole di capacità fino a cinque litri; di collaudo o revisione quinquennale per quelle di capacità superiore a cinque litri. Detto certificato deve essere esibito a richiesta del personale. Non sono ammesse più di due bombole appaiate per viaggiatore;

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- bombolette di ossigeno, a scopo terapeutico, sempreché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le bombolette devono costituire il corredo personale strettamente necessario per la durata del viaggio;

b) nell'intera carrozza deve essere vietato fumare o usare fiamme libere.

È pure vietato introdurre nelle carrozze cose che possano recare noia o riuscire sgradite agli altri viaggiatori. È pertanto vietato introdurre nelle carrozze bagagli il cui contenuto mandi cattivo odore e possa recare molestia come ad esempio: pesce fresco, pesce secco, tartufi... o che possano danneggiare le carrozze stesse.

2. Piccoli animali. È ammesso il trasporto gratuito, sia nella prima che nella

seconda classe, salvo particolari eccezioni (1), di piccoli cani o gatti nonché di uccelli, pesciolini ed altri piccoli animali domestici racchiusi in appositi contenitori di dimensioni non superiori a cm. 70 x 50 x 30, i quali devono essere confezionati in maniera tale da escludere qualsiasi lesione o danno sia ai viaggiatori che alle vetture.

È altresì ammesso il trasporto, dietro pagamento di un biglietto di seconda classe con la riduzione del 50% sulle tariffe ordinarie n. 1 previste per il treno utilizzato o n. 39 (in caso di utilizzo di treni IC/EC in servizio interno ed ICN deve essere utilizzata la tariffa ordinaria n.1/Espressi):

- di un piccolo cane sciolto, a condizione che gli altri viaggiatori lo consentano e purché il proprietario lo tenga sulle ginocchia e sotto la sua diretta sorveglianza;

- di un cane di grossa taglia, nei compartimenti noleggiati per intero, nonché, quando non rechi disturbo e sia munito di museruola e guinzaglio, limitatamente ai treni a compartimento.

Sui treni classificati Regionali, Diretti ed Interregionali composti con materiale ad unico ambiente il trasporto è consentito, sempreché non rechi disturbo ed il cane sia munito di museruola e

(1) Sui treni EUROSTAR ITALIA il trasporto degli animali non è consentito, fatto salvo i cani guida dei ciechi. Tuttavia, sui treni ETR 460 ed ETR 500 è consentito il trasporto di piccoli animali a condizione che gli stessi siano racchiusi negli appositi contenitori di dimensioni non superiori a cm. 32x32x50, che durante il viaggio siano collocati negli appositi spazi indicati dal personale FS e che non rechino disturbo agli altri viaggiatori. Per il trasporto degli animali sulle vetture letto e sulle cuccette vigono particolari condizioni.

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guinzaglio, sulla piattaforma o nel vestibolo delle carrozze o delle automotrici.

Per ogni contenitore eccedente le dimensioni ammesse in franchigia è dovuto, salvo diversa disposizione tariffaria, il pagamento di un biglietto di seconda classe con la riduzione del 50% sulle tariffe ordinarie n. 1 previste per il treno utilizzato o n.39 (in caso di utilizzo di treni IC/EC in servizio interno ed ICN deve essere utilizzata la tariffa n.1/Espressi), fermo restando comunque quanto stabilito dall'art. 4, § 4, primo e secondo alinea.

Al biglietto per il trasporto degli animali si applica quanto previsto dagli artt. 22 e 23.

Per il rimborso dei biglietti si applica quanto previsto dall’art.12. Se il viaggiatore richiede contemporaneamente il rimborso del biglietto di viaggio e del biglietto per il trasporto degli animali la trattenuta viene applicata sull'importo complessivo.

Per i cani guida dei ciechi valgono le disposizioni di cui all'art. 4, § 4.

In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai viaggiatori e in caso che gli animali stessi diano disturbo agli altri viaggiatori, il proprietario è tenuto a scegliersi altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal treno.

2.1. Irregolarità nel trasporto dei piccoli animali. Il viaggiatore che in corso di viaggio o all'arrivo viene trovato

sprovvisto di biglietto per il trasporto degli animali o in possesso dello stesso scaduto o non convalidato è regolarizzato a norma dell’art. 9, § 6 e 6.1.

Se l'irregolarità riguarda il titolo di viaggio sia del viaggiatore che dei piccoli animali che porta con sé la soprattassa di lire 30.000 si applica una sola volta.

3. Trasporto delle biciclette nelle apposite sacche porta-bici. I viaggiatori possono portare su tutti i treni, ad eccezione dei

treni ES* effettuati con materiale ETR, una bici a condizione che essa sia contenuta in una sacca di dimensioni non superiori a cm. 80x110x40 e non arrechino pericolo o disagio agli altri viaggiatori.

Le FS si riservano la facoltà di stabilire particolari caratteristiche tecniche per le sacche porta-bici.

Il viaggiatore, oltre che del biglietto di viaggio, deve essere munito di un supplemento di cui alla tariffa n. 29.

Il trasporto della bicicletta nell’apposita sacca porta-bici con il biglietto di supplemento 12 mesi è sempre consentito, entro la validità del medesimo, senza tener conto dei periodi di non utilizzazione indicati all’art. 73, § 4 bis.

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Dietro esibizione del biglietto di supplemento 24 ore e limitatamente al periodo di validità dello stesso, è consentito il deposito gratuito della sacca porta-bici presso le stazioni abilitate al servizio. Il titolare del biglietto di supplemento 12 mesi ha diritto al deposito gratuito della sacca porta-bici per un periodo di 24 ore.

Trascorsi tali periodi il mancato ritiro della sacca porta-bici comporta l'applicazione della tassa di custodia di lire 1.500 per ciascun periodo di 24 ore indivisibili.

Qualora il proprietario non provveda a ritirare la sacca porta-bici, questa viene custodita e tenuta a disposizione dell'avente diritto per un periodo di trenta giorni, decorso il quale può essere venduta.

Il viaggiatore che in corso di viaggio o all'arrivo venga trovato sprovvisto del biglietto di supplemento per il trasporto della bici o con lo stesso scaduto di validità, o privo della convalida, viene regolarizzato a norma dell'art. 9, § 6 e 6.1 delle presenti Condizioni e Tariffe.

Il viaggiatore che è trovato a trasportare la bici contenuta nell'apposita sacca su treni nei quali non si effettua il servizio, è assoggettato al pagamento di una soprattassa di lire 15.000 e deve, in ogni caso, provvedere a sua cura a scaricarla nella prima stazione in cui il treno effettua fermata.

4. Trasporto di sedie a rotelle. A) di proprietà FS: i viaggiatori disabili possono trovare a disposizione in alcune

stazioni della Rete FS delle sedie a rotelle per poter raggiungere il treno o, se in arrivo, per raggiungere un treno coincidente o qualsiasi mezzo all'uscita della stazione.

Gli interessati possono servirsi delle sedie a rotelle anche per effettuare il viaggio in treno, da una stazione ammessa ad una qualsiasi altra della Rete FS.

Il trasporto della sedia a rotelle, così come il suo uso in stazione, è gratuito.

Le sedie a rotelle devono essere caricate sul treno, sistemate in vettura e restituite alla stazione consegnataria immediatamente dopo l'impiego.

B) di proprietà privata : qualora il viaggiatore non intenda usufruire delle sedie a

rotelle di proprietà FS, può effettuare il viaggio con sedia a rotelle propria.

Il trasporto della sedia a rotelle avviene gratuitamente. Trattandosi di sedia a rotelle del tipo rigido o tecnologico, il

viaggio è possibile solo con treni provvisti di carrozze specializzate

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o vani adeguati. A tale scopo è necessaria una preventiva richiesta da parte del viaggiatore, al fine di ottenere le opportune informazioni.

Il trasporto di tutti i tipi di sedie a rotelle (pieghevoli o rigide) è consentito sui treni regionali o altri treni a media e lunga distanza aventi in composizione una carrozza specializzata o vano adeguato per il trasporto di invalidi non deambulanti, riconoscibili all'esterno da apposito pittogramma internazionale.

Per il trasporto gratuito della sedia a rotelle, le FS non assumono responsabilità per furti o danni conseguenti al trasporto della sedia a rotelle stessa, comprese le operazioni di carico, spostamento e scarico, anche in corso di viaggio.

5. Custodia dei bagagli. - Responsabilità. A norma dell'art. 13, § 4 bis, le cose e gli animali ammessi al

trasporto restano sempre ed esclusivamente sotto la custodia del viaggiatore.

Le FS in caso di perdita per cause imputabili alle FS. stesse, salvo diversa disposizione, corrispondono all’avente diritto:

a) per le valige e simili Lire 500.000 per ciascun collo; b) per tutti gli altri oggetti il valore debitamente comprovato

con il massimo di lire 500.000 per oggetto. L’importo complessivo non può comunque superare Lire

1.000.000 per viaggiatore. Le FS in caso di avaria corrispondono, all'avente diritto,

l'ammontare del deprezzamento subito dalle cose oggetto del trasporto senza superare l'indennità che sarebbe dovuta in caso di perdita.

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ALLEGATO 13

Elenco delle stazioni di confine delle aree Regionali/Provinciali ai fini tariffari

Aree reg./prov. Aree confinanti Linee di transito Stazioni di confine Estensione del confine ai fini tariffari

1 2 3 4

VALLE

D’AOSTA

PIEMONTE P S Didier-Chivasso Pont St Martin Quincinetto-Settimo/Tavagnasco-

Borgofranco-Montalto Dora-Ivrea

PIEMONTE FRANCIA

V. D’AOSTA

LOMBARDIA

LIGURIA

Torino - Modane

Chivasso-P S Didier

Novara-Luino

Arona Gallarate

Casale M-Mortara

Vercelli-Mortara

Novara-Mortara

Aless.-Mortara

Tortona Voghera

Novara-Rho

Cuneo-Ventimiglia

Ceva-Savona

Acqui T-Savona

Acqui T Genova

Tortona-Arq.-GE

AL-Novi L-Genova

Bardonecchia

Quincinetto

Castelletto Tic.

Dormelletto (*)

Terranova M (*)

Vercelli

Borgo Lavezz.

Valenza

Pontecurone (*)

Trecate (*)

Limone

Saliceto

Merana

Ovada

Rigoroso (*)

Rigoroso (*)

Modane (3)

Sesto Calende (**)

Cengio-Cosseria-S Giuseppe di Cairo

Piana-Dego-Rocchetta di C- Cairo M-

S Giuseppe di Cairo

LOMBARDIA PIEMONTE

EMILIA Rom.

VENETO

Gallarate-Arona

Mortara-Aless.

Mortara- Vercelli

Mortara -Novara

Mortara-Casale M

Voghera-Tortona

Rho-Novara

Broni - Piacenza

Milano - Piacenza

Olmeneta-C.vetro

Piadena - Parma

Mantova- Modena

Nogara - Bologna

Brescia - Verona

Mantova - Verona

Mantova - Nogara

Nogara - Bologna

Sesto Calende

Torreberetti

Palestro

Albonese

Terrasa

Voghera

Magenta

Arena Po

S.Stefano Lodig

Cremona

Casalmagg. (*)

Conzaga Regg.

Poggio Rusco

S.Martino d.Batt

Roverbella

Castel D’Ario

Ostiglia (*)

Dormelletto-Arona

Valenza

B.Lav.ro-Vespolate-Garbagna-NO

Terranova M Casale M

Pontecurone - Tortona

Trecate – Novara

Castel S.G.-Sarnato-Rottofreno –

S. Nicolò-Piacenza

Piacenza

V.nova di Regg. Rolo N F

Peschiera del Garda

M.cane V.franca di Vr

Bonferrato - Nogara

(*) Per i viaggi interregionali che interessano i transiti asteriscati la stazione di confine tariffario

da considerare per la tassazione è quella sottolineata indicata nella colonna n° 4 dell’area regionale confinante situata sulla stessa linea.

(3) Limitatamente ai viaggi da e per stazioni appartenenti all’Area regionale del Piemonte

(**) Per i viaggi da Sesto Calende ad Arona e Dormelletto e viceversa si applica la tar. N. 40 della Lombardia.

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Aree regionali

/provinciali

Aree

confinanti

Linee di transito Stazioni di confine Estensione del confine ai fini

tariffari

1 2 3 4

TRENTO VENETO

BOLZANO

Trento - Bass. d G

Trento - Verona

Trento - Bolzano

Tezze d Grigno

Borghetto sull’Ad.

Mezzocorona (*)

Primolano

BOLZANO(2) TRENTO Bolzano - Trento Salorno M.corona-Lavis-Trento

VENETO TRENTO

LOMBARDIA

EMILIA Rom.

FRIULI V. G.

Bass. d G. - Trento

Verona - Trento

Verona - Mantova

Nogara - Mantova

Nogara - Bologna

Verona - Brescia

Rovigo - Ferrara

Conegliano-Sacile

P..ro – S.G. di Nog.

P..ro - Casarsa

Primolano

Peri

Mozzecane (*)

Bonferrato (*)

Roncanova

Peschiera del G.

Occhiobello

Orsago

Fossalta di P.ro (*)

Teglio Veneto (*)

Ostiglia-Revere- P.Rusco

Pontelagoscuro - Ferrara

Sacile

FRIULI V.G. VENETO Casarsa - P.ro

Sacile - Conegl.

S.G. Nog. P.ro

Cordovado

Sacile

Latisana L B

Teglio V P.ro Caorle

Fossalta di P.ro P.ro Ca.le

LIGURIA TOSCANA

PIEMONTE

La Spezia –Viareg.

Viareggio - Aulla

La Spezia - Aulla

V.ent.glia - Cuneo

Savona -Acqui T.

Savona - Ceva

Genova -Acqui T.

GE – Tortona - MI

GE - Novi L– Aless.

Luni (*)

S Stefano Magra(*)

S Stefano Magra (*)

Olivetta S Michele

Piana (*)

Cengio (*)

Rossiglione

Pietrabissara

Pietra Bissara

Ovada

Rigoroso - Arqu. S. Stazzano S.

Villavernia Carbonara S. Tortona

Rigorosa A. S. Serr.lle S Novi L

EMILIA R. LOMBARDIA

TOSCANA

MARCHE

VENETO

Castelvetro - CR

Parma - Piadena

Modena Mantova

Fidenza - Milano

Bologna - Nogara

Piacenza - Broni

Bologna - Pistoia

Faenza - Pont.eve

Fornovo - Aulla

Bologna - Prato

Rimini - Falcon.

Ferrara - Rovigo

Castelvetro

Mezzani Rondani

Villanova di Reggiolo

Piacenza

Mirandola

Castel S Giov. (*)

Biagioni Lagacci(*)

S. Mart. In Gattara

Borgo val di Taro

S Bened. V. di S.

Cattolica S. G. G.

Pontelagoscuro (*)

Cremona

Casal M..re-S.G. in C.- Piadena

Poggio Rusco

Pop di M M/Palaz S Senio

Pesaro

(*) Per i viaggi interregionali che interessano i transiti asteriscati la stazione di confine tariffario

da considerare per la tassazione è quella sottolineata indicata nella colonna n°4 dell’area regionale confinante situata sulla stessa linea.

(2) Ai fini dell’applicazione della tar. 39.3 BOLZANO non sono applicabili le estensioni del confine ai fini tariffari nella colonna n° 4. Tali estensioni trovano applicazione unicamente per i viaggi in abbonamento a tar. 40.3 BOLZANO.

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Aree regionali

/provinciali

Aree

confinanti

Linee di transito Stazioni di confine Estensione del confine ai fini tariffari

1 2 3 4

TOSCANA EMILIA Rom.

LAZIO

UMBRIA

LIGURIA

Pistoia – Bologna

Pont.eve – Faenza

Prato – Bologna

Aulla – Fornavo

GR-Civitavecchia

Arezzo – Orte

Asciano-Orvieto

Viareggio - La Sp.

Aulla - Viareggio

Aulla La Spezia

Pracchia

Popolana di M. (*)

Vernio Mont.Cant

Grondola Guin.

Chiarone (*)

Terontola Cort.

Chiusi C T

Carrara Avenza

Caprigliola

Caprigliola

Biagioni L - Molino del Po –

Ponte della V. Porretta Terme

S Benedetto V. di S.

Borgo val di Taro

Cast. Del Lago - Chiusi C Città di Pieve

- Fabro Ficulle – Allerona – Orvieto

Città d. P.-F.Ficulle-Allerona-Orvieto

Luni-Sarzana-Arcola V.L.-Cà di Bosch.

La Spezia Migliarini - La Spezia

S. Stef..M-Ponzano M. Sarzana – Luni

S. Stef. M.-Vezzano L-Cà di B.-

La Spezia Migliarini – La Spezia

UMBRIA TOSCANA

LAZIO

MARCHE

Perugia Teront.

Chiusi C T - Ter.

Terontola C C T

Att. B.- C C T

Terni - Sulmona

Terni - Orte

Orvieto - Orte

Foligno - Fabr.

Tuoro sul Trasim.

Castiglione d. L(*)

Panicale S F

Città d. Pieve (*)

Marmore

S Liberato (*)

Attigliano B (*)

Fossato di vigo G

Terontola Cortona

Labro Moggio-Greccio-Tercia Contigl.-

Poggio F – Rieti

Fabriano

MARCHE UMBRIA

ABRUZZO

EMILIA Rom.

Fabriano - Foligno

Civ.va - Pescara

Falc. - Rimini

Cancelli di F (*)

Porto d’ Ascoli

PESARO (*)

AlbaA. Ner. C - Tort. L - Giulianova

(*) Per i viaggi interregionali che interessano i transiti asteriscati la stazione di

confine tariffario da considerare per la tassazione è quella sottolineata indicata nella colonna n° 4 dell’area regionale confinante situata sulla stessa linea.

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Aree regionali

/provinciali

Aree

confinanti

Linee di transito Stazioni di confine Estensione del confine ai fini tariffari

1 2 3 4

LAZIO (1) UMBRIA

ABRUZZO

TOSCANA

CAMPANIA

Viterbo - Att.

Sulmona - Terni

Orte - Terni

Orte - Orvieto

Terni - Sulmona

R.secca-Avezzano

Roma - Avezzano

Civitav.ia - Grosseto

R.secca - Vairano

Priverno F –V. Lit.

Sipicciano

Labro Moggio (*)

Orte

Bassano in Tev.

Rocca di Corno

S. Vincenzo

Riofreddo

Montalto di C.

Rocca d’Evandro

Minturno Scauri

Attigliano Bom

S.Lib.- Nera M-Narni A-Terni

Att. B-Alviano-Cast. In T. Baschi M.-

Orvieto

Sella di Corno

Ridotti C. - Bals.no - R.vivi -

S.V.zoV.R.-Morrea C.R. -Civita d’A.

Morino -

Civitella R. - Canistro – Pescocanale -

Cupone- Capistrello- Avezzano

Oricola P- Carsoli- Colle di M B- S M

Tagliacozze- Villa S S- Scurcola M-

Cappelle M- Avezzano

Chiarore-Capalbio-Ansedonia-Orb.MA

Mign.di M-Tora Pr-Vair C.

Sessa Aur. -Falciano M C

ABRUZZO LAZIO

MOLISE

MARCHE

Sulmona - Terni

Sulmona - Roma

Avezz - R.secca

Sulmona - Carpin

Pescara - Term.

Pescara – C..nova

Sella di Corno

Oricola (*)

Ridotti C (*)

Montalto di R

Vasto SS

Alba A N C (*)

Montenero P – Termoli

CAMPANIA MOLISE

BASILICATA

PUGLIA

LAZIO

BN - Bosco Red.

Caserta- R.secca

AV - Rocchetta

Sicignano - PZ

Sicig. -Lagonegro

Battip. - Paola

BN -Cervaro

Caserta -R.secca

Villa L -Latina

Sassinoro (*)

Vairano C

Calitri Pescop.

Romagnano V.S.

Casaletto S.B.

Sapri

Montaguto P.

Mignano M L (*)

Sessa Aurunca (*)

Rapone RSF-S Tommaso del P

Monticchio (Aquilonia) Monteverde -

Pisciolo-Rocchetta S.A. Laced. (Puglia )

Lagonegro C – Lagonegro S

Acquafredda – Maratea

(1) Ai fini dell’applicazione della tariffa n. 39/ 8 LAZIO e n. 40/ 8/ LAZIO non sono

applicabili le estensioni del confine ai fini tariffari riportate nella colonna n° 4, a) delle NORME PER LA TASSAZIONE DEI VIAGGI REGIONALI/PROVINCIALI.

(*) Per i viaggi interregionali che interessano i transiti asteriscati la stazione di confine tariffario da considerare per la tassazione è quella sottolineata indicata nella colonna n° 4 dell’area regionale confinante situata sulla stessa linea.

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Aree regionali

/provinciali

Aree confinanti Linee di transito Stazioni di confine Estensione del confine ai fini tariffari

1 2 3 4

MOLISE CAMPANIA

ABRUZZO

PUGLIA

Bosco Red. - BN

Carpinone-Vairano

Carpinone-Sulmona

Termoli - Pescara

Termoli - Foggia

Sepino

Sesto Campano

S Pietro Avellana

Montenero Pet (*)

Campomarino (*)

Sassinoro S Croce del S Morcone

Vairano Caianiello

PUGLIA BASILICATA

CAMPANIA

MOLISE

R.tta - Spinazzola

Spinazzola - R.tta

TA - Metaponto

Cervaro - BN

Foggia - Termoli

Rocchetta S A L

Spinazzola

Ginosa

Orsara di Puglia

Chieuti Serr.

Vaccareccia - Stabile - S.Nicola Di M -

Rapolla L. - Venosa M - Matinella

Palazzo S Gervasio

Palazzo S.G. – Montemilone -Matinella

Venosa M. - Rapolla L - S Nicola di M.

– Stabile – Vaccareccia

Metaponto

Montaguto Panni

Campomarino – Termoli

BASILICATA PUGLIA

CAMPANIA

CALABRIA

PZ - Rocchetta

Spinazzola - Rtta

R.tta - Spinazzola

Sibari - Taranto

AV - Rocchetta

Paola – Battipaglia

L.negro-Sicignano

Potenza-Sicignano

R.tta –Avellino

Metaponto - Sibari

Battipaglia - Paola

Leonessa

Vaccareccia (*)

Palazzo SG M (*)

Metaponto

Pisciolo

Acquafredda (*)

Lagonegro (*)

Balvano Ricign

Rapone R S F (*)

Nova Siri (*)

Mar di Marat (*)

Rocchetta S A Lacedonia

CALABRIA BASILICATA Paola Battipaglia

Sibari Metaponto

Praja Ajeta T

RoccaImperiale

Marina di Maratea – Maratea

Nova Siri R - Policoro T. Scansano J -

Mont.bano J – Marconia - Metaponto

(*) Per i viaggi interregionali che interessano i transiti asteriscati la stazione di confine tariffario

da considerare per la tassazione è quella sottolineata indicata nella colonna n° 4 dell’area regionale confinante situata sulla stessa linea.

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NORME PER LA TASSAZIONE DEI VIAGGI REGIONALI/PROVINCIALI

A) Le estensioni del confine ai fini tariffari, indicate nella

colonna 4, sono applicabili ai soli viaggi che interessano le stazioni di confine delle linee di transito riportate nella colonna 3, su cui le estensioni stesse sono ubicate.

B) Per i viaggi fra due stazioni situate entro i confini (col.3), di una medesima area regionale/provinciale (col.1) su itinerari che interessano unicamente detta area, si applicano i prezzi della tariffa n°39 o n°40 in essa in vigore. La medesima tariffa è applicabile anche nel caso in cui il solo collegamento esistente fra dette stazioni imponga l’attraversamento di altre aree regionali/provinciali.

Si applica ugualmente la tariffa dell’area regionale/provinciale di appartenenza delle due stazioni nel caso in cui, il chilometraggio dell’itinerario richiesto dal viaggiatore, pur interessando anche altre aree regionali/provinciali, non sia superiore di oltre 100 Km. a quello della via più breve congiungente le due stazioni.

CASI PARTICOLARI DI TASSAZIONE 1) Per i viaggi da una stazione elencata nella colonna n°4 ad

una qualsiasi stazione appartenente all’area regionale/provinciale indicata nella colonna 1 e viceversa, si applica la tariffa in vigore in questa ultima area.

Esempio: si applica la tariffa dell’area regionale della Lombardia (col.1) per i viaggi da Novara (Piemonte) col. n°4 a Milano C.le (Lombardia) col. n°1 via Magenta.

2) Per i viaggi fra due stazioni elencate nella col. n°4, appartenenti ad aree regionali/provinciali (col.2) diverse, situate nelle estensioni tariffarie della stessa area regionale/provinciale indicata nella col. n°1, a condizioni che il viaggio si sviluppi nel territorio di tale aree attraverso entrambe le stazioni di confine (col.3) delle estensioni dei confini ai fini tariffari si applica la tariffa in vigore in quest’ultima area regionale.

Esempio: Da Nogara (Veneto) col. n°4 a Tortona (Piemonte) col. n°4, si applica la tariffa della Regione Lombardia col. n°1.

3) Per i viaggi fra stazioni elencate nella colonna n°4, appartenenti alla medesima area regionale/provinciale (col.2), si applica la tariffa di quest’ultima area. Andrà tuttavia adottata la tariffa dell’area regionale/provinciale indicata nella colonna 1 nel

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caso in cui il viaggio si sviluppi nel territorio di quest’ultima area attraverso entrambe le stazioni di confine (col.3) delle estensioni dei confini ai fini tariffari.

Esempio n°1: da Novara (Piemonte) col. n°4 a Tortona (Piemonte), via Vercelli-Alessandria, si applica la tariffa della Regione Piemonte (col.2).

Esempio n°2: da Novara (Piemonte) col.4 a Tortona (Piemonte) col.4. via Borgo Lavezzano-Voghera, si applica la tariffa della Regione Lombardia.

In caso di autorizzazione al rilascio di abbonamento valido per seguire indifferentemente due vie diverse la tassazione dovrà essere fatta:

a) sulla percorrenza più lunga nel caso in cui le due vie prevedano l’applicazione della medesima tariffa.

b) sulla percorrenza che comporta l’applicazione del prezzo più elevato nel caso in cui le due vie prevedano l’applicazione di tariffe diverse.

4) Transiti asteriscati: (col.n°4). a) Transiti asteriscati per viaggi da stazioni appartenenti

all’area regionale/provinciale indicata nella colonna 1 ad altra appartenente all’area confinante indicata nella colonna 2 che interessano i transiti asteriscati col.4 (3), la stazione di confine tariffario da considerare ai fini della tassazione è quella sottolineata indicata nella colonna 4 in corrispondenza della stessa linea dell’area regionale confinante.

Esempio: da Rolo Novi F. (Emilia.R.) a Mantova (Lombardia) attraverso il transito di confine regionale di Villanova di Reggiolo (*), si applica la tariffa della Lombardia poiché il confine da considerare per la tassazione è appunto Rolo Novi F. quale estensione del confine ai fini tariffari nella’area regionale della Lombardia.

b) Stazioni di confine tariffario. Per i viaggi da stazioni appartenenti ad un’area

regionale/provinciale indicata nella colonna 2 ad una stazione di confine non asteriscata (col.3) di aree regionali/provinciali limitrofe attraverso la linea di transito indicata, si applica la tariffa in vigore nell’area indicata nella colonna 2 a condizione che la stazione di confine non asteriscata costituisca una estensione del confine ai fini tariffari. Esempio: per un viaggio da Savona (Liguria - col.2) a Ovada (stazione di confine del Piemonte - col.3), per l’itinerario Genova - Aqui T., si applica la tariffa dell’area regionale della Liguria.