Concordato Ittierre SPA n. 06/2013 TRIBUNALE DI ISERNIA ... · RELAZIONE SEMESTRALE DEL LIQUIDATORE...

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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013 1 TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione Fallimentare Giudice Delegato Dott. Emiliano Vassallo Commissario Giudiziale Dott. Sergio Ferreri Liquidatore Giudiziale Dott.ssa Nella Caruso ********** Procedura di concordato preventivo n. 06/2013 Ittierre spa, con sede in Pettoranello del Molise (IS) codice fiscale e partita Iva 00893170944 ************* RELAZIONE SEMESTRALE DEL LIQUIDATORE EX ART 182 VI COMMA LEGGE FALLIMENTARE

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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013

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TRIBUNALE DI ISERNIA

Sezione Fallimentare

Giudice Delegato Dott. Emiliano Vassallo

Commissario Giudiziale Dott. Sergio Ferreri

Liquidatore Giudiziale Dott.ssa Nella Caruso

**********

Procedura di concordato preventivo n. 06/2013

Ittierre spa, con sede in Pettoranello del Molise (IS)

codice fiscale e partita Iva 00893170944

*************

RELAZIONE SEMESTRALE DEL LIQUIDATORE

EX ART 182 VI COMMA LEGGE FALLIMENTARE

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Isernia, 28 Febbraio 2015

Ill.mo Sig. Giudice Delegato, Spett.le Comitato dei creditori, Gent.mo Commissario Giudiziale,

La sottoscritta, dott.ssa Nella Caruso, in qualità di liquidatore giudiziale della procedura in epigrafe,

Premesso che

Ø Con decreto depositato in cancelleria fallimentare il 3 aprile 2014, dopo aver esaminato la

domanda di ammissione alla procedura con il piano e la relativa documentazione presentata il

25.01.2014, la successiva integrazione alla proposta di concordato preventivo depositata il

14.03.2014, il Tribunale Civile di Isernia sezione fallimentare ha ammesso al concordato

preventivo ex art. 160 e segg.L.F., la società ITTIERRE SPA, sulla base di un piano

concordatario che prevede:

§ la costituzione di una NewCo da parte della HdCHolding;

§ l’impegno da parte della NewCo all’affitto, per una durata massima di tre anni, del

ramo d’azienda costituito dalle immobilizzazioni materiali e immateriali della Ittierre

spa ed il successivo acquisto del medesimo ramo d’azienda;

§ la stipulazione di un contratto estimatorio relativo al 75% della merce presente in

magazzino con obbligo di esitazione dello stesso entro 18 mesi; l’acquisto immediato,

sempre da parte della NewCo, del restante 25% del magazzino con pagamento a 180

giorni;

§ l’assunzione di 55 dipendenti nell’immediato, di cui 40 dalla OTI SRL e 15 dalle altre

società del gruppo HDC, con l’impegno di assicurare l’impiego a regime di circa 100

lavoratori;

§ il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e nella misura stimata

del 14,54 % circa di quelli chirografari;

Ø La procedura di concordato è stata omologata con decreto del 30/31 luglio 2014.

Ø Con lo stesso decreto la sottoscritta è stata nominata Liquidatore Giudiziale.

Ø Il Tribunale non ha stabilito a carico del liquidatore ulteriori oneri rispetto a quelli previsti

dalla L.F. , pertanto sull’adempimento della proposta concordataria si riferisce con relazioni

semestrali come dettato dal VI comma dell’art. 182 L.F.;

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presenta la prima relazione

sull’attività svolta nel corso del 1 ° semestre dal 31 luglio 2014 al 31 gennaio 2015,

accompagnata dal conto della gestione alla data del 31 gennaio 2015 e da ulteriori

informazioni inerenti accadimenti avvenuti fino alla data odierna.

Indice

1. ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE ED ALTRI ATTI COMPIUTI DAL LIQUIDATORE ..................................... 4

1.1 Premessa ................................................................................................................................. 4

1.2 Comitato dei Creditori .............................................................................................................. 4

1.3 Rapporti con l’organo amministrativo della Ittierre SPA e della NewCo ..................................... 5

1.4 Collaborazioni ........................................................................................................................... 6

1.5 Contratti in corso alla data di omologa...................................................................................... 8

1.6 Esitazione prodotti finiti.......................................................................................................... 11

1.7 Esitazione materie prime ed accessori .................................................................................... 13

1.8 Recupero Crediti ..................................................................................................................... 14

1.9 Affitto d’azienda ..................................................................................................................... 19

1.10 Eventi imprevisti – Criticità – Possibili evoluzioni .................................................................... 21

1.10.1 Inadempimenti OTI SRL E HDC SRL ........................................................................................... 21

1.10.2 Possibili evoluzioni…………………………………………………………………………………………………………………..25

1.10.3 Sequestri probatori capi Ermanno Scervino – Capi Ferrè .......................................................... 26

1.11 Procedura di Mobilità con il requisito della non opposizione - licenziamento collettivo ............. 28

2. AGGIORNAMENTO STATO PASSIVO DELLA PROCEDURA ............................................................ 30

2.1 Dettaglio cause in corso .......................................................................................................... 31

2.2 Contenziosi conclusi e transazioni ........................................................................................... 47

3. CONTO DELLA GESTIONE ............................................................................................................ 51

4. RIDETERMINAZIONE PERCENTUALE DI RIPARTO PER IL CHIROGRAFO ......................................... 52

5. PIANI DI RIPARTO ....................................................................................................................... 56

6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE………………………………………………………………………………………………………….56

7. Allegati ………………………………………………………………………………………………………………………………………57

A) Nota OTI SRL del 23.11.2014

B) Nota Oti srl del 29.12.2014

C) Offerte acquisto quote della OTI srl

D) Estratti c/c banche

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1. ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE ED ALTRI ATTI COMPIUTI DAL LIQUIDATORE

1.1 Premessa

Non si è ritenuto di dovere predisporre un programma di liquidazione, atteso che tranne che per le

materie prime, da esitare attraverso procedure competitive, le restanti attività liquidatorie sono

già definite nel piano indicato nella proposta concordataria omologata.

In questo primo semestre le operazioni sono proseguite non senza difficoltà, dovute all’oggettiva

complessità della procedura ed in particolare alle problematiche impreviste ed imprevedibili che si

sono verificate soprattutto a far data dalla seconda quindicina del mese di ottobre u.s, delle quali

si riferirà in dettaglio nel paragrafo 1.10.

Sono iniziate le attività di vendita dei prodotti finiti presenti nei magazzini dello stabile di

Pettoranello, sono stati eseguiti i controlli delle merci presenti presso clienti in estimatorio e /o

conto visione, sono state separate le materie prime e gli accessori neutri da quelli logati.

Per le prime, è stato eseguito un primo esperimento di vendita. Per quelle logate, sono stati

predisposti gli elenchi a seconda della Maison di appartenenza e si stanno contattando le

licenziatarie per le attività di esitazione.

Sono iniziate con molte difficoltà le operazioni necessarie per il recupero dei crediti.

Tutte le attività indicate hanno comportato un impegno costante e la presenza quasi

giornaliera della sottoscritta presso lo stabilimento aziendale.

1.2 Comitato dei Creditori

Per assistere le operazioni di liquidazione, il Tribunale con il decreto di omologa, ha nominato il

comitato dei creditori composto come segue :

Credito Valtellinese soc. coop arl; Agenzia delle Entrate; Inps.

L’agenzia delle Entrate e L’INPS non si sono resi disponibili ad accettare la nomina.

Con provvedimento successivo, il Tribunale riunito in camera di consiglio ha provveduto a

sostituire i due componenti nominando i creditori : Dernamaria srl e Monte dei Paschi di Siena

srl .

Anche i membri, nominati in sostituzione, non hanno inteso accettare l’incarico.

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Con nuovo provvedimento, in data 01.12.2014, sono stati nominati :

Banca Intesa spa e Tipolitografia Cicchetti di Domenico Cicchetti & C. snc che hanno

definitivamente assunto la carica.

Il comitato, convocato per la nomina del presidente, si è espresso a maggioranza in favore del

Credito Valtellinese soc. Coop che ha accettato in data 21 gennaio u.s.

A seguito delle dette sostituzioni il Comitato dei creditori si compone come segue:

Credito Valtellinese soc. coop arl ( Presidente)

Banca Intesa spa (membro)

Tipolitografia Cicchetti di Domenico Cicchetti & C. snc (membro)

Nel corso del semestre trascorso, come previsto dalla legge fallimentare, tutte le argomentazioni

oggetto di valutazione da parte del comitato dei creditori sono state sottoposte all’attenzione del

Sig. Giudice delegato, dott. Emiliano Vassallo, in sostituzione del Cdc non ancora costituito.

Di volta in volta che sono state richieste le autorizzazioni necessarie per le attività della

liquidazione è stata data preventiva informativa al Commissario Giudiziale dott. Sergio Ferreri.

1.3 . Rapporti con l’organo amministrativo della Ittierre SPA e della NewCo

Con il CDA della Ittierre, nei mesi successivi all’omologa, sono avvenuti una serie di incontri e

riunioni alla presenza del Commissario Giudiziale, per definire l’organizzazione delle varie

attività da compiere previste nella proposta concordataria.

Ci sono stati inizialmente molti momenti di tensione, ai quali spesso sono seguite

comunicazioni e/o richieste inoltrate a mezzo posta elettronica certificata, al fine di meglio

chiarire sia i compiti del Liquidatore Giudiziale che le diverse posizioni in ordine alle differenti

situazioni affrontate nel periodo, delle quali è stato di volta in volta messo al corrente il

Commissario Giudiziale e il Giudice Delegato.

Con il CDA della OTI SRL , ci sono stati molti incontri nei primi tre mesi dopo l’omologa, per

mettere a punto le attività necessarie per la consegna delle merci e per la stipula dei contratti.

Dal 29 ottobre 2014, data dell’arresto del legale rappresentante della OTI, sig. Antonio

Rosati, i contatti sono avvenuti nella quasi totalità a mezzo posta elettronica certificata e

quasi esclusivamente per le richieste connesse all’adempimento di quanto previsto nella

proposta concordataria. Sia dell’esito degli incontri avvenuti presso lo stabile aziendale, che

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delle comunicazioni formali intercorse sono stati resi edotti il Commissario Giudiziale e il signor

G.D. in sostituzione del comitato dei creditori.

1.4 Collaborazioni

Dott.ssa Evelina Capezzone De Ioannon

La dott.ssa Capezzone ha eseguito i controlli ritenuti necessari per la procedura durante le fasi del

ritiro dei semilavorati operato da Ittierre spa in contratto di appalto servizi per conto della OTI

SRL.

Il compenso erogato a seguito di regolare autorizzazione del Giudice delegato, in sostituzione del

comitato dei creditori, è pari a € 1.200,00 oltre oneri di legge.

Dott. Davide Solinas

Il professionista ha eseguito la traduzione giurata del contratto di licenza Aquascutum e degli

addendum, al fine di consentire di meglio valutare una serie di aspetti giuridici connessi alla

scadenza della stessa. Il compenso netto pagato con apposita autorizzazione del G.D., in

sostituzione del cdc, è risultato pari a € 950,00.

Dott. Claudio Fuschino

Il consulente, ha un rapporto consolidato con la società Ittierre e si occupa di tutti gli aspetti

inerenti la consulenza del lavoro.

Valutato che la gestione del personale è senz’altro attività molto complessa in un’azienda, che alla

data dell’omologa, ha 594 dipendenti in forza di cui un cospicuo numero in cassa integrazione e

considerati i molteplici adempimenti necessari per la successiva fase dei licenziamenti collettivi

si è ritenuto conveniente non interrompere la collaborazione con il professionista anche per

poter usufruire della capacità del consulente di ricostruzione degli accadimenti delle situazioni

lavorative pregresse, in parte oggetto già di contenziosi in materia di lavoro.

I compensi già stabiliti contrattualmente con l’azienda sono risultati pari a € 4.500,00 mensili,

oltre agli oneri di legge.

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Nei prossimi mesi, ultimati gli adempimenti connessi ai licenziamenti collettivi, alla CIGS, alla

predisposizione della modulistica da trasmettere agli enti previdenziali e assistenziali, le attività da

compiere saranno ridotte e opportunamente saranno riparametrate le spettanze del

professionista.

Avvocato Ferdinando Massarella

Il legale è stato nominato, previa autorizzazione del giudice delegato anche in sostituzione del cdc,

in data 29.09.2014 per assistere la procedura concordataria.

Si è stabilito di siglare un accordo per un compenso complessivo, per tutta l’attività da svolgere,

compatibile con le previsioni del piano. I termini dell’accordo saranno oggetto di valutazione da

parte dell’ufficio concorsuale nei prossimi giorni.

Avvocato Benedetta Iannone

Il legale è stato nominato previa autorizzazione del giudice delegato, anche in sostituzione del cdc,

per le attività di recupero crediti della liquidazione concordataria, per la consulenza in materia Jus

lavoristica e ed altre problematiche legali.

Con il legale è in corso la definizione di una convenzione per tutte le attività da compiere che

risulti in linea con gli stanziamenti del piano.

Prof. Francesco di Ciommo

Nella procedura di concordato prevenivo la società conserva la legittimazione attiva e passiva che

non si trasferisce in capo al liquidatore, potendo quest’ultimo intervenire, ove chiamato, in

litisconsorzio o in tutti i casi nei quali ritenga l’attività conveniente per la liquidazione.

Il legale a cui il CDA della Ittierre SPA ha inteso affidare tutti i contenziosi in ambito civile,

pendenti e futuri che si dovessero generare per l’intera durata del concordato, è il prof. Francesco

Di Ciommo del foro di Roma.

La richiesta promossa dal CDA per la stipula di una convenzione con il professionista è stata

sottoposta prima della costituzione del cdc all’autorizzazione del G.D.

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1.5 Contratti in corso alla data di omologa e successivi

Alla data dell’omologa, oltre al contratto di affitto dell’immobile sede dello stabilimento di

Pettoranello, del quale si riferirà in maniera dettagliata in prosieguo, è stata verificata la vigenza di

diversi contratti per i quali la società ITTIERRE SPA non ha ritenuto di chiedere espressa

autorizzazione alla risoluzione nel momento in cui ha presentato la domanda di concordato.

Si elencano i principali :

Contratto di Vigilanza con AT SECURITY SRL

Il contratto, in essere per la vigilanza dello stabile di Montaquila, sede dello punto vendita IT

FASHION, è stato interrotto nel mese di settembre a seguito della riconsegna dei locali alla società

Gant Partner srl.

Contratto di vigilanza per lo stabile Pettoranello con la società MC srl

Il contratto vigente con la ditta Mc srl prevede un corrispettivo di € 10,00 l’ora.

Constatato che per la tutela del patrimonio aziendale, costituito da beni mobili, attrezzature,

merci e materie prime contenute all’interno dello stabilimento di Pettoranello del Molise il

servizio di vigilanza sia diurna che notturna e festiva è indispensabile, si è valutato di non

interrompere il contratto sino al subentro della NewCo nell’affitto del ramo d’Azienda.

Contratto di manutenzione di pulizia esterna ed interna e del verde con Mc srl

La società Ittierre aveva in essere un contratto con la ditta MC srl per la manutenzione e pulizia dei

locali, derattizzazione, pulizia del verde e disinfestazione a un canone mensile di € 9.500,00.

In considerazione della grandezza in termini dimensionali dello stabile e anche delle aree esterne, il

prezzo è apparso congruo, ma tenuto conto della necessità di ridurre al minimo i costi della

procedura, è stato richiesto un servizio ridotto in considerazione del diminuito numero delle

persone presenti giornalmente nello stabile.

A regime, in azienda erano presenti circa 600 dipendenti oltre ai visitatori e tutti gli spazi erano

occupati. Attualmente, i dipendenti sono ridotti all’essenziale e le stanze in uso sono pochissime,

quindi le attività di pulizia giornaliere da compiere sono limitate rispetto a mesi addietro e la

manutenzione del verde e delle aree esterne nei mesi invernali può essere svolta solo per la parte

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indispensabile. La diminuzione delle prestazioni ha comportato una riduzione del corrispettivo

mensile, il canone è ora pari a euro 1.500,00.

Contratto di noleggio con la società Cedeas srl

Il contratto si riferisce al noleggio di carrelli elevatori , della durata di 12 mesi tacitamente

rinnovabile e prevede un canone mensile di € 3.235,20 compreso IVA, non è stato disdettato

dall’amministrazione Ittierre SPA.

I carrelli noleggiati sono risultati funzionali alle attività del piano per le operazioni di consegna

delle merci e il costo prededucibile è risultato purtroppo inevitabile. Si stanno valutando soluzioni

alternative per i prossimi mesi che comportino minori oneri .

Contratto di noleggio con la società Econocom spa

Il contratto di noleggio relativo ad oltre 400 PC, dispositivi di varia natura e 11 server fisici, è

giunto a scadenza il 31.12.2014 e l’amministrazione Ittierre ha segnato che con il pagamento del

prezzo di € 500,00 si ha la possibilità di riscattare il tutto.

In considerazione dell’esiguità della spesa rispetto al totale dei beni che rientrerebbero nel

patrimonio attivo, la scelta del riscatto è apparsa conveniente per la procedura.

Di tale richiesta è stato interessato il comitato dei creditori che si è espresso favorevolmente.

Contratto di leasing con Mediocreval

Contratto per l’uso della macchina da stampa automatica (serigrafica) nel piano concordatario è

prevista la spesa fino al 31.12.2014, non è stata chiesta l’interruzione da parte del CDA.

Il canone mensile è pari a € 1.329,58 compreso IVA.

Al fine di eliminare i costi prededucibili non previsti nel piano, la scrivente, provvederà ad accertare

la disponibilità di Oti Srl nel subentro nel contratto con accollo degli oneri, altrimenti si valuterà la

soluzione meno costosa per la procedura.

Contratti di leasing con Unicredit

n. 1382958 avente ad oggetto arredi per lo show room di Milano

n. 1382959 avente ad oggetto arredi presso corner Aquascutum Milano/Firenze e boutique

Pescara.

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Per tali contratti la società aveva richiesto autorizzazione allo scioglimento ai sensi dell’art. 169

bis L.F.

Non risultano provvedimenti assunti.

La società di Leasing ha eseguito un sollecito di pagamento, sono stati richiesti chiarimenti al CDA

e si è in attesa di conoscere le decisioni.

Contratto di appalto servizi svolti per la società Albisetti SPA

Il contratto di appalto servizi per la gestione e deposito merci, sottoscritto il 01 Giugno 2012, tra

le società Ittierre SPA e Albisetti SPA , di durata annuale ma rinnovato tacitamente dalla società in

concordato fino al il 31 maggio 2015 è rimasto vigente anche dopo l’omologa sia in

considerazione dei lavori già commissionati alla Ittierre spa (che hanno determinato un margine

positivo) sia tenuto conto dell’intenzione manifestata dalla NewCo al subentro. A seguito del

fallimento della società Albisetti SPA, nel mese di dicembre u.s., l’attività si è interrotta e la

curatela Albisetti sta ponendo in essere le operazioni necessarie per liberare gli spazi aziendali

occupati. Per le prestazioni eseguite, gli incassi sono avvenuti con regolarità, tranne quelli

dell’ultimo mese pari a circa € 15.000,00 per i quali bisognerà provvedere a proporre istanza di

ammissione al passivo richiedendo la somma in prededuzione, trattandosi di prestazioni svolte in

favore di società all’epoca in concordato preventivo.

Contratto di appalto servizi resi in favore della società Ittierre SPA in Amministrazione

straordinaria

Il contratto relativo alle attività di service previste nella scrittura ricognitiva relativa al contratto di

cessione d’azienda del 2011 tra la Ittierre spa e l’Amministrazione Straordinaria della vecchia

Ittierre, al canone inizialmente determinato in euro 10.000,00 mensili (oltre IVA) fino al mese di

giugno del 2011 è stato prorogato tacitamente dalle due società. Per ciò che concerne la

valutazione della convenienza per la procedura si è rilevato che per le attività del CED è

necessaria la presenza in azienda di almeno una risorsa giornaliera per il funzionamento dei vari

sistemi (contabilità, magazzini, archivi ecc.) quindi, lo svolgimento dei servizi richiesti anche per la

AS, non ha comportato diseconomie. Per ciò che concerne la congruità del canone, si ritiene che la

stessa vada giudicata in una valutazione complessiva dei rapporti in corso con l’amministrazione

straordinaria. La scrivente si è già fatta promotrice di un incontro con i commissari straordinari

che dovrebbe avvenire a breve.

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Contratto di appalto servizi per il ritiro dei semilavorati

La OTI SRL, nei mesi scorsi ha provveduto all’ acquisito dei semilavorati, come previsto dalla

proposta concordataria. La Ittierre Spa ha svolto in continuità, per conto e nell’interesse di OTI,

le attività necessarie per di ritiro di detti beni presso lo stabilimento di Pettoranello del Molise. Il

contratto di appalto servizi sottoscritto con la Newco è stato autorizzato dal Sig. Giudice Delegato,

anche in sostituzione del comitato dei creditori, con previsione del rimborso di tutti gli oneri alla

società in concordato.

Contratto di appalto servizi per la realizzazione dei campionari.

Nei primi giorni del mese di ottobre u.s. la OTI srl , a seguito del ritardo nella trattativa per il

subentro nel contratto di affitto del ramo d’azienda, al fine di non perdere la stagione P/E 2015 e

iniziare a produrre da subito i relativi campionari, ha richiesto alla Ittierre SPA la realizzazione

degli stessi. La richiesta è stata giudicata funzionale alla buona riuscita del piano e, previa

autorizzazione del giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, è stato sottoscritto

un contratto di appalto servizi che ha consentito alla società in concordato di rendere, a titolo

oneroso, il servizio a un corrispettivo comprensivo del rimborso totale del costi.

1.6 Esitazione prodotti finiti

Il tempo trascorso dalla data di presentazione del piano (25.01.2014), alla data dell’omologazione

del concordato (31 luglio 2014) ha evidenziato ulteriormente la necessità della vendita dei beni in

magazzino con celerità. Nella proposta l’acquisto dei prodotti finiti, da parte della Officine Tessili

Italiane srl, doveva avvenire secondo un contratto estimatorio della durata di 18 mesi. Si è rilevato

da subito che, tranne per un limitato numero di capi di proprietà della Ittierre (perché acquistati

da altre maisons licenziatarie), per la stragrande maggioranza dei prodotti i termini entro i quali

eseguire le vendite e restare in linea con la scadenza naturale delle licenze, risultavano inferiori

ai 18 mesi previsti.

Per tale ragione è stato necessario procedere alla esitazione direttamente con la stipula di

contratti di compravendita.

Con apposite autorizzazioni del Giudice delegato, anche in sostituzione del comitato dei creditori e

del Commissario giudiziale, dalla data di omologazione a tutt’oggi, sono stati stipulati i seguenti

contratti con la NewCo:

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Contratto sottoscritto il 5 settembre 2014 per la vendita di prodotti finiti e semilavorati per un totale

di € 1.082.934,00 oltre IVA, ai prezzi di vendita corrispondenti a quelli stabiliti dalla perizia dell’Ing.

Piccirilli come da proposta concordataria.

Contratto sottoscritto il 15 settembre 2014 per la vendita di prodotti finiti multibrand per un

corrispettivo determinato in Euro 340.056,0 oltre Iva, corrisponde esattamente al valore della Perizia

del ing. Piccirilli come da piano omologato.

Contratto sottoscritto il 10 ottobre 2014 per la vendita di altri prodotti al valore di perizia pari a €

57.039,55 oltre IVA .

Per ciascuna compravendita sono state concordate le modalità di pagamento in centottanta giorni

dalla emissione della relativa fattura da parte di Ittierre. In caso di vendita a terzi da parte di OTI

prima della scadenza fissata per i pagamenti, il termine è di novanta giorni.

Le garanzie previste per i suddetti contratti sono state allineate a quelle richieste dal Tribunale di

Isernia per le precedenti vendite avvenute prima dell’omologa. E’ stata richiesta l’estensione espressa

della lettera di patronage del 14/05/2014 (depositata agli atti della procedura di concordato della

Ittierre) con la quale la HDC Holding ha garantito “in relazione ai contratti di compravendita ed

estimatori del magazzino, il pagamento del prezzo, secondo l’ammontare e le scadenze pattuite da

Ittierre a OTI e limitatamente alle merci accettate e prese in consegna da quest’ultima mediante

sottoscrizione delle relative bolle di consegna”.

Vendite avvenute in continuità aziendale.

Attesa la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore nei mesi successivi alla

presentazione del ricorso e l’esistenza di contratti estimatori e in conto visione, per avere un quadro

preciso della merce già venduta alla data di omologa è stato necessario richiedere

all’amministrazione ITTIERRE apposito controllo.

Quest’ultima, a rilento nonostante i ripetuti solleciti, nel mese di settembre a provveduto a:

- fatturare i capi in c/visione presso i clienti, per i quali erano già trascorsi 12 mesi senza restituzione

(come previsto dalla normativa fiscale);

- verificare quanta parte della merce consegnata ai clienti in estimatorio era stata già venduta e per

questa ha eseguito la fatturazione. Dai riscontri è emerso che presso tre clienti sono risultati capi in

giacenza da ritirare, per i quali si stanno verificando le possibilità piu’ convenienti di trasporto per il

rientro della merce nei magazzini Ittierre.

Solo per il cliente Sintec srl i controlli non sono ancora terminati a causa di discordanze tra quanto

risulta consegnato, le vendite eseguite e le giacenze che il cliente dichiara di avere rispetto a quelle

risultanti dalla contabilità aziendale. La scrivente ha richiesto una verifica puntuale.

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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013

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Ulteriori informazioni

Il particolare settore di attività in cui opera l’azienda, nel quale il ciclo di vita del prodotto è soggetto a

una obsolescenza programmata delle varie stagioni, e la naturale scadenza dei contratti di licenza con

le varie case di moda, mal si conciliano con il particolare momento di stallo generato dalla OTI SRL in

questi ultimi mesi. La scrivente, nell’interesse della liquidazione concordataria, ha preso contatti con

le maisons al fine di ottenere la proroga delle scadenze previste per la cessione delle merci. Inoltre,

con alcune case di moda, con le quali sono sorte contestazioni che potrebbero rappresentare criticità

per la liquidazione, si stanno cercando soluzioni transattive.

Informazioni puntuali in ordine alle trattative per le proroghe richieste e per la soluzione delle

vertenze con le maisons saranno rese separatamente al commissario giudiziale, al comitato dei

creditori e al giudice delegato. A giudizio della scrivente liquidatrice, ove venissero pubblicizzate in

questa fase, potrebbero recare pregiudizio nei confronti degli interessi della procedura.

Sospensione delle vendite dei beni in magazzino

A seguito di cause impreviste ed imprevedibili che si sono verificate alla fine del mese di ottobre e delle

quali si riferirà meglio nel paragrafo 1.10., la liquidazione delle merci del magazzino è stata sospesa dal

30.10.2014.

1.7 Esitazione materie prime ed accessori

La proposta concordataria non prevede la cessione delle materie prime ed accessori alla Officine Tessili

Italiane srl, pertanto le modalità attivate per il realizzo sono esclusivamente quelle competitive

come previsto dall’art. 105 della legge fallimentare.

Prima della pubblicazione del bando di vendita, la scrivente ha richiesto all’addetto

dell’amministrazione Ittierre SPA di predisporre appositi elenchi distinguendo la parte neutra

delle materie prime ed accessori presenti nei magazzini, da quella logata.

Per la parte non logata è stato già esperito un tentativo di vendita.

Alla data prevista per l’esame delle offerte ( 19 gennaio scorso), si è constatato che alcun deposito è

avvenuto nei termini.

I beni sono stati suddivisi in due lotti :

I. Lotto al prezzo di € 2.070.003,00 per la materia prima ( tessuti, pellami, ovatte, adesivi,

ecc).

II. Lotto al prezzo di € 681.382,00 per gli accessori ( bottoni, cerniere, etichette ecc.)

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Anche se l’esperimento non è andato a buon fine, dopo la scadenza del bando ci sono state una serie

di richieste telefoniche di persone interessate .

E’ stata sottoposta immediatamente all’attenzione del comitato dei creditori l’istanza di

autorizzazione per poter procedere con celerità al secondo tentativo di vendita, allo stesso prezzo base

ma con modalità pubblicitarie che diano maggiore risalto all’avviso e procedendo anche attraverso un

sistema di Mailing list che consente di contattare contemporaneamente circa 1000 operatori del

settore che potenzialmente potrebbero essere interessati.

Il cdc si è espresso favorevolmente e sono già state ultimate le attività necessarie per gli adempimenti

pubblicitari.

Per la parte logata, ottenuti i prospetti delle rimanenze in magazzino (dei tessuti, bottoni, accessori

ed etichette) di ciascuna Maison e verificato che tali beni, a seguito delle norme vigenti per la tutela

del marchio, non possono essere esitati liberamente, la scrivente ha ritenuto necessario contattare le

imprese licenziatarie al fine di verificare la disponibilità diretta o di terzi autorizzati dalle stesse

all’acquisto.

A diverse case di moda è già stata inoltrata la richiesta fornendo gli elenchi puntuali della giacenza e si

è in attesa di riscontro. Per alcune licenziatarie si stanno ultimando i controlli e si provvederà a

brevissimo alla trasmissione dei dati utili per la trattativa.

Per ciò che concerne le materie prime e gli accessori Ferrè, risultano in corso le indagini della Procura

della Repubblica di Isernia, quindi le attività liquidatorie sono sospese in attesa della definizione degli

accertamenti.

1.8 Recupero Crediti

Crediti commerciali

L’attività di recupero crediti dell’azienda prima dell’omologa era svolta internamente da un ufficio

in cui lavoravano diversi impiegati, una responsabile e alcuni legali in convenzione.

Dopo l’omologa, eseguita una prima ricognizione di tutto il contenzioso attivo esistente e delle

varie attività da intraprendere, viste le ridotte risorse stanziate nel piano alla voce spese del

personale, è risultata da subito evidente l’impossibilità di proseguire il recupero con l’ausilio

delle risorse interne.

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Constatato ciò, è stata richiesta all’amministrazione una attenta ricostruzione delle posizioni

affidate ai legali e, a seguito di un complicato passaggio di consegne tra i diversi professionisti che

seguivano le pratiche, solo nell’ultimo mese, finalmente, si è ottenuta una situazione puntuale

delle cause pendenti.

Come già riferito, la società Ittierre, che non perde la capacità di stare in giudizio a seguito della

procedura di concordato, ha richiesto di poter affidare al Prof. Francesco Di Ciommo, del foro di

Roma, tutte le azioni legali per le quali conserva la legittimazione.

Il legale informa la procedura costantemente degli accadimenti processuali ed extra processuali,

in modo tale da consentire le opportune valutazioni al fine di poter agire in litisconsorzio in tutte

le vertenze il cui esito potrebbe influenzare le operazioni della liquidazione.

Per ciò che riguarda il recupero dei crediti ordinari, di natura commerciale e non, essendo

l’attività riservata alla liquidazione, la scrivente ha iniziato a diffidare i debitori e per le posizioni

nelle quali non si hanno riscontri le pratiche vengono affidate all’avvocato Benedetta Iannone del

foro di Isernia.

I crediti e gli incassi da clienti terzi, recuperati nel semestre appena trascorso ammontano a totali €

1.968.404,71, nel mese di luglio erano stati recuperati altri 214.485,69 euro.

Nell’esame delle posizioni fino ad ora oggetto di controllo sono emerse diverse situazioni di clienti

che sono a loro volta assoggettati a procedure concorsuali, concordati e/o fallimento, per le quali

si sta procedendo con la domanda di insinuazione al passivo.

In molti casi, alla richiesta di pagamento i clienti oppongono contestazioni di vario genere in

ordine ad asseriti inadempimenti della Ittierre nella consegna delle merci, mentre in altri alle

azioni legali seguono richieste di danni in riconvenzionale.

Per ogni posizione si stanno valutando i documenti a disposizione.

Si evidenzia che il riscontro positivo negli accertamenti delle richieste promosse dalle controparti

comporterebbe diminuzione di attivo da realizzare con evidenti conseguenze; inoltre, anche

laddove le richieste risultassero solo pretestuose, l’allungamento dei tempi di recupero

potrebbe rendere lo stesso piu’ difficile.

Nei prossimi mesi potrà aversi un quadro maggiormente significativo, le posizioni da verificare

sono centinaia e dunque allo stato non è ancora possibile stimare quale impatto possano avere

le situazioni incerte sul totale complessivo dei crediti inseriti nel piano che, alla data

dell’omologa, risultava essere :

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Il prospetto dei crediti al 31.01.2015 risulta cosi’ modificato:

La voce crediti Vs OTI SRL ha subito un incremento pari a 2.665.035,28 a seguito delle ulteriori

vendite. Contemporaneamente vi è stata una variazione in diminuzione dovuta alle somme

incassate pari a € 1.317.941,05 e alle note di credito per la merce che sebbene inserita nel

contratto di compravendita sottoscritto nel mese di marzo 2014, Ittierre aveva consegnato ai

clienti in contratto estimatorio e che è risultata già venduta da quest’ultimi.

La voce altri clienti ha subito un incremento per la fatturazione delle vendite dei contratti

estimatori e conto visione.

A titolo prudenziale, per rideterminare il saldo dei crediti da recuperare alla data del 31.01.2015, la

scrivente non ha tenuto conto dell’importo di € 628.006,12 corrispondente al totale dei crediti

verso clienti falliti. E’ stata presentata comunque la domanda di insinuazione al passivo.

CREDITI CORRENTI OTI SRL

6.494.827,20

CREDITI CORRENTI AL LORDO SVALUTAZIONE

11.419.195,07

CREDITI INCAGLIATI AL LORDO SVALUTAZIONE

2.007.231,09

CREDITI AL LEGALE AL LORDO SVALUTAZIONE

7.254.779,43

F/SVALUTAZIONE CREDITI -

14.235.083,42

CREDITI VS CONTROLLANTE ALBISETTI PER SERVIZI DI LOGISTICA

63.711,67

CREDITI VERSO CLIENTI

13.004.661,04

CREDITI CORRENTI OTI SRL

6.494.827,20

2.665.035,28

- 1.317.941,05 7.841.921,43

CREDITI VS ALTRI CLIENTI 20.744.917,26

700.838,44

- 864.949,35 20.580.806,35 Clienti falliti -628.006,12

F/SVALUTAZIONE CREDITI

-14.235.083,42

-14.235.083,42

CREDITI VERSO CLIENTI

13.004.661,04

3.365.873,72

-2.810.896,52

13.559.638,24

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Altri crediti

Descrizione Valore data

omologa

Valore al

31.01.2015

Crediti VS dipendenti per prestiti

La diminuzione è dovuta all’incasso corrispondente

4.326,98 2.019,30

Acconti su stipendi

L’aumento è dovuto a crediti nei confronti di dipendenti

dimissionari per mancato preavviso e nei confronti di

dipendenti che hanno aderito al licenziamento senza

opposizione per i quali i conteggi finali nell’ultima busta

paga hanno determinato un saldo a favore della società.

8.624,50 126.516,44

Fornitori in dare

Si tratta di fornitori per i quali sono state operate

compensazioni che hanno determinato somme a favore

che devono essere recuperate e di importi pagati al lordo

della ritenuta, comunque versata dall’azienda, che devono

essere rimborsati.

204.565,11 177.935,57

Crediti verso società Partecipate e correlate

Particolare attenzione comporta anche il recupero dei crediti verso le società partecipate e

correlate.

Nel prospetto di seguito si riportano i dati contabili che evidenziano la svalutazione eseguita dalla

Ittierre spa prima dell’omologa e l’esposizione del presumibile valore di realizzo netto necessario

per la realizzazione della proposta concordataria.

ITTIERRE FRANCE S.A.

Valore contabile

5.147.752,29

FONDO SVALUTAZIONE

CREDITI

4.947.752,29

CREDITO NETTO 200.000,00

IT ASIA PACIFIC LIMITED

Valore contabile

2.005.341,66

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

1.805.341,66

CREDITO NETTO IT ASIA 200.000,00

CNI SRL

Valore contabile

1.847.274,76

FONDO SVALUTAZIONE

CREDITI

1.000.000,00

847.274,76

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Dalle prime verifiche l’esito del recupero appare incerto.

Le società partecipate estere sono in liquidazione e alle diffide inoltrate il riscontro non è

risultato positivo. La società CNI srl risulta inadempiente e, nonostante la formale messa in

mora, non ha provveduto al pagamento del proprio debito.

Inoltre, la scrivente è stata resa edotta dall’amministrazione Ittierre SPA della imminente

assemblea dei soci convocata presso la partecipata per decisioni inerenti interventi sul capitale

sociale e eventuali ricorsi ex art. 161 r.d. 267/142 o ex art. 6 R.D. n. 267/142. Sono stati

richiesti al CDA della Ittierre SPA i documenti necessari per compiere adeguate valutazioni in

ordine alla effettiva situazione finanziaria di tutte le partecipate in modo da poter riferire

immediatamente all’ufficio concorsuale.

La scrivente ha ottenuto dal giudice delegato, in sostituzione del comitato dei creditori, apposita

autorizzazione per poter affidare ulteriori verifiche ed accertamenti a riguardo della posizione dei

crediti vantati nei confronti delle società partecipate e correlate all’avv. Benedetta Iannone che

ha avuto modo di anticipare per le vie brevi che riferirà a giorni sulle conclusioni del proprio

lavoro.

Per la stima della rideterminazione della percentuale di soddisfo dei creditori chirografari, eseguita

al paragrafo n. 4 del presente elaborato, a titolo cautelativo e prudenziale, si è ipotizzato un

recupero dei crediti da partecipate pari al 50% del totale inserito nel piano.

US IT FASHION GROUP,

INC.

Valore contabile

760.495,77

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

663.666,82

TOTALE CREDITO NETTO US IT FASHION GROUP NEW YORK 96.828,95

I.T. DEUTSCHLAND GMBH

valore contabile

856.091,10

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

856.091,10

TOTALE CREDITO NETTO I.T. DEUTSCHLAND GMBH

-

1.344.103,71

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1.9 Affitto d’azienda

Nei mesi di agosto e settembre sono state svolte intense trattative con la società OTI srl al fine di

giungere alla definizione del contratto di affitto del ramo d’azienda e della successiva cessione.

I grandi temi oggetto di discussione sono stati quelli inerenti l’accordo sindacale e la proposta

della NewCo di delimitazione degli spazi oggetto del contratto di locazione dell’immobile.

Il primo tema si è concluso con l’accordo siglato il 09 settembre 2014, stesso giorno della

convocazione fissata per l’esame congiunto ex art. 47 comma II della Legge 29.12.1990 n. 428 e

ss.mm.ii. La società Officine Tessili Italiane srl, nella persona del suo legale rappresentante, signor

Antonio Rosati, le OO.SS nazionali e territoriali e le RSU aziendali, alla presenza del Commissario

Giudiziale e del liquidatore hanno sottoscritto l’accordo con il quale la OTI srl si è impegnata, in

deroga all’art. 2112 c.c., a subentrare economicamente nel rapporto di lavoro in essere tra la

cedente e n. 40 dipendenti individuati in relazione al criterio tecnico organizzativo e produttivo

(Ittierre spa), mantenendo le stesse condizioni contrattuali e retributive in essere con assunzione

da avvenire entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto di affitto del ramo d’azienda, che di

fatto non si è ancora verificato.

Il secondo tema è rimasto ancora irrisolto.

Lo stabile in cui si è svolta da sempre l’attività aziendale della società in concordato è di proprietà

della Ittierre SPA in Amministrazione Straordinaria e con il contratto sottoscritto il 13.01.2011 è

stato concesso in locazione, per una durata di anni 6 dalla stipula, alla Ittierre Spa (ora in

concordato preventivo), al canone annuo pattuito di € 700.000,00 oltre IVA, con aggiornamento

nella misura consentita dalla legge secondo la variazione accertata Istat dell’indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.

La procedura ha da sempre sostenuto che la società Officine Tessili Italiane, essendosi impegnata

nella proposta a prendere in affitto l’azienda ed essendo a conoscenza delle condizioni del

contratto di locazione dovesse subentrare nello stesso automaticamente.

Invece la OTI SRL, ritendo gli spazi troppo grandi, ha valutato di poter negoziare con

l’amministrazione straordinaria la riduzione degli stessi e automaticamente del canone.

La scrivente congiuntamente al Commissario Giudiziale ha piu’ volte diffidato la società a rendere

noti gli accordi raggiunti con la proprietaria dell’immobile e a sottoscrivere il contratto di affitto

d’azienda. La OTI non ha mai dato un riscontro definitivo, proponendo di volta in volta soluzioni

parziali e non accettabili in quanto non in linea con il piano omologato.

Le proposte negoziali sottoposte all’attenzione dell’ufficio concorsuale, meglio dettagliate nel

paragrafo 1.10.1, sono risultate sempre carenti di elementi indispensabili per una completa

valutazione e comunque non percorribili. Esse richiedevano alternativamente:

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- esborsi finanziari per la procedura che si sarebbe dovuta far carico di parte del canone da

corrispondere all’AS in caso di mancato accordo alla riduzione degli spazi;

- la possibilità di abbandonare i locali di Pettoranello nell’arco temporale di sei mesi, chiedendo

uno sconto sul prezzo finale dell’affitto.

La OTI si è mossa con grande ritardo (alla fine del mese di novembre), a seguito di costanti

pressioni della scrivente e del commissario Giudiziale ha finalmente sottoposto alla Ittierre in AS la

documentazione tecnica necessaria per la valutazione del ridimensionamento degli spazi .

Dalle informazioni assunte, la proposta non è stata presa in considerazione dai commissari

straordinari in quanto gli spazi indicati dalla OTI non erano idonei ad avere una autonomia

funzionale e tecnologica.

La situazione descritta, comporta ad oggi grave inadempimento di OTI srl nel subentro nell’affitto

del ramo d’azienda e conseguentemente nell’assunzione dei 40 lavoratori che, come previsto

nell’ accordo del 09.09.2014 , doveva avvenire entro tre mesi dalla stipula del contratto di affitto

d’azienda.

Di tale inadempimento è stato tenuto costantemente informato l’ufficio concorsuale .

Di fatto, né l’amministrazione Ittierre in continuità, né la OTI srl hanno mai sottoposto

all’attenzione degli organi della procedura una bozza del contratto di affitto del ramo d’azienda

da poter sottoporre al comitato dei creditori, al Commissario giudiziale e al Giudice delegato.

Il ritardo del subentro nell’azienda determina un aumento considerevole dei costi prededucibili

funzionali alla realizzazione del piano che la procedura deve affrontare.

Per ciò che concerne il costo dell’affitto dello stabile di Pettoranello, la scrivente si sta attivando

per ricercare una soluzione da sottoporre ai Commissari Straordinari, che consenta di contenere

gli effetti negativi della spesa sulla tenuta delle previsioni stabilite nel piano omologato.

Gli ulteriori costi prededucibili che non erano preventivati e che sono causati

dell’inadempimento nel subentro consistono principalmente:

nelle spese per la vigilanza, la pulizia e manutenzione dello stabile, le assicurazioni, i costi del

personale per i servizi che sono comunque indispensabili per tenere indenne il patrimonio

aziendale, gli oneri di energia elettrica, licenze per i software, rinnovo del pagamento

dell’imposta di registro sul contratto d’affitto dell’immobile, Tari, Tasi e Tares.

Degli esborsi finanziari per tali costi verrà data contezza nel rendiconto al paragrafo n.3, mentre

degli effetti si parlerà nel paragrafo seguente dedicato interamente agli inadempimenti di OTI srl e

HDC SRL.

La copertura di detti oneri è stata assicurata dall’utilizzo delle risorse stanziate in altri fondi

prudenziali del piano concordatario, ma oramai la possibilità di ritardare ulteriormente il subentro

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della NewCO nell’affitto del ramo d’azienda è ridotta al minimo, essendo anche la capienza dei

fondi sensibilmente diminuita.

1.10 Eventi imprevisti - inadempimenti - criticità - possibili evoluzioni

1.10.1 Inadempimenti OTI – HDC Holding

Premesso :

- che dal mese di marzo 2014 al 29 ottobre 2014, la Ittierre SPA ha venduto alla OTI SRL merce

in magazzino per un valore compreso IVA, di circa a ottomilioni di euro, con trasferimento

immediato della proprietà.

- che all’epoca il prezzo non risulta corrisposto non essendo ancora decorso il termine

contrattualmente previsto.

- che l’adempimento della OTI srl al piano concordatario è in parte garantito da lettera di

patronage rilasciata dalla HDC SRL, in base alla quale il patrocinante (HDC SRL) non si limita ad

esternare la sua posizione di influenza, ma assume degli impegni di garanzia.

- che l’amministratore unico della HDC srl è il signor Antonio Rosati e il capitale sociale versato

della HDC SRL è pari a € 2.704.750,00 di proprietà di Rosati per euro 589.968,00 e la restante

parte della moglie signora Baraggia Eleonora Eugenia per euro 2.114.782,00 .

- che in data 29 ottobre 2014, gli organi d’informazione diffondono la notizia dell’arresto del

signor Antonio Rosati per “ frode fiscale da 63 milioni di euro nei settori della logistica, fachinaggio,

trasporto su strada e servizi alle imprese”( estratto Internet Sport Mediaset).

Cio premesso, la scrivente, congiuntamente al Commissario Giudiziale, appresa la gravità della

notizia, hanno immediatamente riferito al Tribunale e al Giudice delegato anche in sostituzione

del comitato dei creditori.

Nella relazione depositata, evidenziate le criticità della situazione sopravvenuta, che pur se

assistita dalla presunzione di innocenza in capo ai soggetti ritenuti responsabili, poteva incidere

negativamente sia sulla garanzia di solvibilità della OTI SRL, sia sulla garanzia di solvibilità della

patrocinante HDC SRL, è stato richiesto che in via prudenziale, ad integrazione delle condizioni di

attuazione del piano in considerazione delle rilevanti sopravvenienze, venisse imposto alla OTI SRL

e/o alla patrocinante HDC SRL la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa, previa eventuale sospensione delle vendite e delle consegne per i gravi e giustificati

motivi di cui all’art. 108.L.F.

Il Tribunale di Isernia, ritenute condivisibili le valutazione espresse dagli organi della procedura

circa l’opportunità/necessità di richiedere alla OTI SRL e alla HDC srl di fornire una idonea

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garanzia fidejussoria a tutela dei crediti già maturati e maturandi della ITTIERRE SPA in relazione

alle vendite effettuate ed eventualmente da effettuarsi, ha ritenuto necessaria l’integrazione a

causa delle sopravvenienze segnalate e anche per il fatto che l’originario piano prevedeva il

trasferimento dei capi alla NewCo con la stipulazione di contratto estimatorio che ha una

intrinseca natura di garanzia, mentre la imminente scadenza delle licenze con le maisons di moda

ha comportato la necessità di stipulare contratti di compravendita.

Ritenuto l’intervento richiesto a tutela della conservazione del patrimonio del debitore e della

capacità di questo di soddisfare i creditori concorsuali, il Tribunale in data 30.10.2014 ha disposto

quanto segue:

“ ad integrazione/modificazione delle modalità di esecuzione del concordato preventivo n. 6/2013,

ordina alla OTI srl e/o alla HDC Holding srl di fornire, entro 15 giorni dalla comunicazione del

presente provvedimento, un’idonea garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria a tutela dei crediti

già maturati e maturandi della Ittierre spa in relazione alle vendite già effettuate ed a quelle

eventualmente da effettuarsi solo una volta prestata la predetta fidejussione; sospende, di

conseguenza, le vendite e le consegne relative alle vendite già stipulate.”

La scrivente ha ottemperato a quanto stabilito in Camera di Consiglio sospendendo le attività.

Il provvedimento è stato reclamato in appello sia dall’OTI s.r.l. che dalla società controllante HDC

s.r.l. e l’udienza di trattazione si è tenuta il 13 gennaio 2015 dinanzi alla locale Corte d’Appello di

Campobasso. La trattazione è stata rimessa dapprima all’udienza del 10.02.2015 per l’acquisizione

del fascicolo del concordato e successivamente è stata rinviata al 10 marzo p.v.

La scrivente ha ottenuto, congiuntamente al Commissari Giudiziale, l’ autorizzazione da parte del

Giudice Delegato, in sostituzione del cdc, a costituirsi nei giudizi di reclamo distinti ai nn. 265 e

266/2014 R.G. Corte d’Appello di Campobasso, con l’ausilio dell ‘avvocato Ferdinando Massarella

del foro di Campobasso.

Nel more della decisione sui reclami e sotto la vigenza del citato provvedimento del Tribunale di

Isernia, la società OTI s.r.l. è rimasta inadempiente e con la nota del 23 novembre 2013

(cfr.allegato 1), avente ad oggetto “alternative negoziali percorribili”, ha formulato due proposte

con l’intento di addivenire ad un accordo risolutivo di tutte le vicende descritte.

Con la prima alternativa, condizionata alla disponibilità da parte della AS Ittierre all’affitto di parte

dello stabile per un canone di € 180 mila annui, OTI ipotizza sommariamente quanto segue:

la presa in carico dell’intero magazzino con tutte le responsabilità connesse al deposito ma con il

riconoscimento di € 200 mila per gli oneri di custodia; la dilazione dei pagamenti con rate

trimestrali di cui la prima entro il 30 settembre 2015 e l’ultima il 31 dicembre 2016 per le

successive vendite; trentasei rate mensili per il pagamento della merce già acquistata; stipula del

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contratto di affitto; fidejussione bancaria pari a € 1.000.000,00 o pagamento immediato della

stessa cifra.

Con la seconda alternativa, fermi gli aspetti inerenti la dilazione dei pagamenti e la fideiussione,

prevede lo spostamento da Pettoranello nel termine di sei mesi in altro luogo, chiedendo per il

disagio del trasloco 880.000,00 euro.

In data 27.11.2014 di tali “alternative” è stato reso edotto l’ufficio concorsuale con apposita

relazione congiunta del liquidatore e del Commissario Giudiziale, evidenziando che le proposte

contengono la prestazione fideiussoria entro il limite di un milione di euro, importo giudicato

insufficiente in rapporto al valore delle merci da trasferire e al differimento dei pagamenti al 31

dicembre 2016. Inoltre esse si discostano in maniera evidente dalla ratio di garanzia espressa dal

Tribunale di Isernia con il provvedimento del 31/10/2014.

L’unica possibilità di riduzione dell’entità della garanzia, eventualmente oggetto di valutazione

poteva essere quella che prevedesse, ad esempio, vari scaglioni di vendite con pagamenti

dilazionati a breve in maniera tale che la vendita successiva avvenisse a pagamento già effettuato

delle precedenti.

Rilevato anche che la l’O.T.I. s.r.l., alla data in cui formula le alternative negoziali non ha eseguito

il pagamento del debito scaduto, l’attendibilità delle stesse risulta ulteriormente ridotta.

Per tutte le suddette motivazioni è stato reso parere negativo in ordine all’accettazione delle

proposte, rilevando sia lo scostamento dalle prescrizioni del Tribunale, allo stato non derogabili

fatto salvo l’eventuale accoglimento del reclamo, sia, più in generale, dai termini del piano

concordatario.

Con la stessa relazione, sono state richieste al giudice delegato, in sostituzione del cdc, opportune

valutazioni sulle proposte della OTI e anche sulle attività da compiere per gli inadempimenti

rispetto agli obblighi assunti dalla OTI SRL e dalla HDC SRL.

Il signor giudice delegato con provvedimento del 11.12.2014 ha dato mandato al commissario

giudiziale affinchè richiedesse alla OTI Srl la formulazione di una proposta definitiva e

maggiormente dettagliata rispetto a quella del 23.11.2014 (anche alla luce di un eventuale accordo

nel frattempo intercorso con la ITTIERRE in A.S.).

La OTI srl ha riscontrato la richiesta in data 29.12.2014( cfr. allegato 2), continuando a negare la

prestazione di idonea garanzia fideiussoria nonostante la previsione di pagamenti dilazionati nel

tempo, sostenendo, inoltre, di dover continuare la trattativa con la Ittierre in A.S. per definire

l’accordo in merito alla prosecuzione parziale del rapporto di affitto.

Alle ulteriori richieste non è seguito alcun riscontro.

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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013

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In data 18.12.2014 è stato formalizzato a mezzo pec l’atto di costituzione in mora sia alla OTI Srl

che alla sua controllante HDC Srl . Entrambe le società non hanno prestato le garanzie fideiussorie

stabilite dal Tribunale nonostante l’efficacia esecutiva del provvedimento e la HDC Srl non ha dato

esecuzione alla lettera di patronage limitandosi a proporre un eventuale pegno sulle quote sociali

in OTI Srl (51% del capitale sociale) ove autorizzata dalla Procura della Repubblica di Milano .

La OTI Srl non ha corrisposto quanto dovuto e già scaduto in base ai contratti di compravendita

sottoscritti, alle seguenti scadenze e per i relativi importi:

20 novembre 2014 € 4.575.333,06

30 novembre 2014 € 238.667,40

31 dicembre 2014 € 149.218,22

per un totale di € 4.963.217,68.

La richiesta di adempimento è stata ripetuta nei confronti della OTI srl e della HDC con nota

trasmessa a mezzo pec del 22 gennaio 2015, assegnando un termine perentorio di sette giorni sia

per l’adempimento che per l’integrazione della proposta.

Ad oggi non risultano pervenuti riscontri.

Le somme dovute a scadere per i beni già venduti sono le seguenti :

30 marzo 2015 € 1.736.049,50

30 aprile 2015 € 69.588,25

31 luglio 2015 € 1.073.065,00

Allo stato sia OTI Srl che la sua controllante risultano inadempienti agli obblighi assunti . Pertanto,

alla richiesta degli interessi e del ristoro dei danni patiti per l’inadempimento connesso ai

pagamenti, dovranno aggiungersi quelli per il mancato subentro nel rapporto di affitto dei locali

che gravano sulla procedura in termini di oneri prededucibili non preventivati.

La scrivente congiuntamente al Commissario Giudiziale, a maggior tutela dei creditori, hanno

richiesto apposito parere legale e successiva autorizzazione al G.D., in sostituzione del cdc e in via

d’urgenza ai sensi dell’art. 41 L.F. , per l’accettazione in pegno delle quote della OTI srl ( pari al 51%

del suo capitale sociale) detenute dalla HDC a condizione che la costituzione del pegno lasci

immutate le ulteriori garanzie già rilasciate dalla HDC Holding srl.

Inoltre, è pronta per essere trasmessa al Comitato dei creditori la richiesta di autorizzazione per

promuovere le opportune azioni legali dirette al recupero delle somme vantate dalla procedura e

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25

per i danni arrecati a seguito del ritardo negli adempimenti inerenti alla realizzazione del piano

concordatario.

1.10.2 Possibili evoluzioni

In data 28.01.2015 sono pervenute agli organi della procedura tre manifestazioni d’interesse(cfr.

allegati n.3 ) con le quali le società:

- F.M.M. SPA con sede in Via Pagano Mario , 61 Milano ;

- IKF SPA il con sede in via Tunisia, n. 41 Milano;

- Europa Investimenti SPA con sede in via Lanzone n. 31 Milano;

hanno delineato l’intenzione di rilevare il 100% delle quote della OTI srl, o alternativamente,

l’azienda da questa detenuta, al prezzo di 1 euro e con contestuale impegno a tenere indenne la

controllante HDC Holding da tutte le obbligazioni provenienti dal concordato Ittierre spa.

Le stesse si sono riservate di eseguire proprie verifiche e una società in particolare ha contattato

gli organi della procedura per avere informazioni .

La OTI srl tramite l’attuale presidente del CDA, dott. Agostino Falco, ha comunicato che

l’assemblea dei soci ha deliberato di avviare le attività necessarie per permettere di ricevere, entro

massimo 15 giorni, tutte le offerte provenienti da diversi imprenditori e fondi d’investimento per

l’acquisizione dell’azienda.

Le offerte essendo rivolte alla OTI srl saranno sottoposte alle valutazioni e autorizzazioni del

Tribunale di Milano. Solo previo riscontro positivo di quest’ultimo, tutti gli elementi che andranno

a determinare il nuovo scenario potranno essere vagliati da parte della procedura di concordato

preventivo e saranno doverosamente posti al parere del comitato dei creditori.

A sommesso giudizio della scrivente, l’eventuale subentro, ottenuto attraverso la cessione delle

quote o dell’azienda, nelle obbligazioni della OTI srl, potrà essere considerato con favore solo

nella ipotesi di totale assenza di modifiche alla proposta concordataria omologata e con le

necessarie garanzie per il suo corretto adempimento.

Dalle informazioni acquisite le trattative sono in corso, tuttavia, la definizione di un accordo

compatibile con le previsioni della proposta concordataria e risolutivo dei problemi descritti nei

paragrafi precedenti deve avvenire necessariamente a stretto giro altrimenti i danni generati dal

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ritardo negli adempimenti della newCo potrebbero divenire causa di risoluzione del concordato

per inadempimento .

A riguardo dei danni patiti dal concordato a seguito dell’attuale situazione di stallo si precisa che,

durante la trattativa tenuta dalla OTI con i potenziali acquirenti, al fine di garantire gli interessi

della massa dei creditori, la scrivente non intende sospendere le attività legali di recupero crediti

e quelle necessarie affinchè la NewCo tenga tempestivamente fede a tutti gli impegni presi.

1.10.3 Sequestri probatori capi Ermanno Scervino - capi Ferrè

La società in concordato in data 23.10.2014 ha subito perquisizione e conseguente sequestro

probatorio disposto con decreto ex art. 250 c.p.p. e ss della Procura di Isernia per 61 colli di

cartone contenenti capi ed accessori a marchio Ermanno Scervino.

Successivamente, con inizio in data 07.11.2014 e proseguito fino al 16.02.2014, la Ittierre spa in

concordato preventivo ha subito sequestri probatori disposti dalla procura di Isernia sui capi, le

materie prime e gli accessori Ferrè presenti nei magazzini di Pettoranello del Molise.

La scrivente, nella propria qualità e in considerazione dell’interesse della liquidazione alla

commerciabilità dei capi in questione, nell’immediato dei sequestri ha provveduto oltre che a

riferire immediatamente al Commissario Giudiziale ed al Giudice Delegato, anche in sostituzione

del cdc, a richiedere alla Procura di Isernia di poter visionare gli atti ed eventualmente estrarre

copia al fine di meglio comprendere gli accadimenti, ma l’istanza non è stata accolta essendo in

corso le indagini. Successivamente, ha richiesto un apposito parere al legale della procedura,

avvocato Ferdinando Massarella, sulla necessità eventuale di proporre istanza di riesame ai sensi

degli artt.257 e 324 c.p.p.

Il legale si è espresso ritenendo sufficienti per le ragioni del concordato, le istanze di riesame

formulate dai legali rappresentanti e amministratori della Ittierre spa.

Per rendere migliori informazioni ai creditori, si segnala che tra la società querelante (ITC s.r.l.)

licenziataria del marchio FERRE' e la società Ittierre S.p.A. è intervenuto atto di transazione,

autorizzato (rectius ratificato) dal Tribunale di Isernia, il 31 luglio 2014, a definizione del giudizio

civile all’epoca pendente dinanzi al Tribunale di Milano con il n. 69308 R.G. 2012.

Nell'accordo si dà atto, tra le altre cose, che la ITC srl aveva anche provveduto all'esecuzione

del sequestro conservativo di beni mobili presso la sede Ittierre di Pettoranello del Molise e

presso lo show, Room di Milano. In ogni caso, la ITC rinunciava "a qualsiasi ulteriore pretesa,

richiesta, azione, diritto e/o credito vantate e/o esercitabili, per qualunque causale o titolo,

nei confronti della medesima...", autorizzando la vendita o la permanenza in azienda della

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merce a suo marchio anche se relativa a licenze scadute (ad eccezione di pochi capi appartenenti al

campionario A.I. 2014).

L’iniziativa assunta dalla parte querelante, la quale aveva sottoscritto l'atto di transazione che, in

via generale avrebbe dovuto precludere, per sua stessa natura, la riproposizione delle doglianze

transattivamente definite, è risultata inattesa e comunque per la Procura di Isernia non pare

che la transazione possa risolvere le questioni oggetto di indagine.

Il Tribunale, nel mese di dicembre, si è espresso con il rigetto delle istanze di riesame proposte dal

legale rappresentante della Ittierre spa che successivamente ha presentato ricorso presso la

Suprema Corte.

Allo stato attuale, la procedura concordataria si trova in una situazione di potenziale conflitto di

interessi sia nei confronti del Dott. Antonio Bianchi che nei confronti della società da lui

amministrata, potendosi costituire parte civile nell’eventuale futuro dibattimento per la perdita di

attivo in conseguenza delle dedotte condotte contestate.

L’amministrazione Ittierre Spa ha comunicato agli organi della procedura che la merce presente

nei magazzini è autentica e prodotta regolarmente.

Tuttavia, la liquidazione concordataria sta subendo ingenti danni dalle attività connesse al

sequestro probatorio, non solo quelli derivanti della impossibilità di commercializzazione della

merce, ma anche quelli delle spese del personale coinvolto nelle operazioni di ausilio alla guardia

di finanza. Le attività, sebbene ritenute funzionale al piano concordatario in quanto tese ad

accelerare la conclusione delle indagini, hanno comportato costi prededucibili non preventivati

per i quali dovrà essere richiesto il risarcimento.

Dai verbali giornalieri redatti dalla guardia di finanza, si è potuto rilevare che la percentuale di capi

sequestrata a marchio Ferrè è prossima alla totalità di quelli presenti nel magazzino.

Pertanto, attualmente, anche nel caso di accoglimento del ricorso per Cassazione avverso

l’ordinanza di rigetto dell’istanza di riesame e dissequestro dei capi, la scrivente ritiene che a

titolo cautelativo la merce non possa essere comunque venduta sino all’accertamento definitivo

dell’insussistenza dei fatti di reato.

Le fasi di esitazione delle suddette merci dovranno rimanere necessariamente sospese con

evidenti ripercussioni finanziarie negative che, nel caso di conferma della sussistenza dei fatti di

reato, dovranno essere risarcite dai responsabili. In ipotesi di insussistenza, tutti i danni dovranno

essere richiesti al querelante.

Comunque la situazione di fatto rischia certamente di pregiudicare il timing del concordato

e quindi in parte la realizzazione delle entrate attive preventivate nel piano. L’impatto

finanziario della sospensione delle vendite dei capi sottoposti a sequestro è di oltre 2.000.000,00

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di euro a ciò andranno aggiunti i costi di custodia e in ultimo ma non meno importanti i danni

all’immagine. La procedura intende monitorare costantemente la situazione e attivare tutte le

azioni legali possibili per ottenere i risarcimenti.

1.11 Procedura di Mobilità - licenziamento collettivo

In data 25 novembre scorso è terminata la procedura di messa in mobilità dei lavoratori di Ittierre

S.p.A. in concordato preventivo, attivata dalla scrivente ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n.

223/1991 e ss. mm. ed ii., previa autorizzazione dal G.D. anche in sostituzione del mancante

Comitato dei Creditori in data 30.10.2014. I licenziamenti sono stati intimati subordinatamente al

“requisito della non opposizione del singolo lavoratore”, secondo il criterio individuato presso il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in sede di sottoscrizione dell’accordo per la Cassa

Straordinaria Guadagni (CIGS) tuttora in corso, concluso il 24.04.2014 a Roma. Lo stesso criterio è

stato poi ribadito in sede di accordo sindacale dello scorso 5 novembre raggiunto con le OO.SS.

presso la Sede di Pettoranello di Molise.

L’Ittierre S.p.A., a seguito dei licenziamenti intimati nell’ambito della riferita procedura di mobilità

cosiddetta “volontaria”, è rimasta con altri 247 lavoratori alle proprie dipendenze in Cassa

Integrazione Straordinaria scadente il prossimo 03.04.2015.

La OTI s.r.l., a seguito degli obblighi derivanti dal piano concordatario relativi all’assunzione alle

proprie dipendenze di 40 lavoratori nell’immediato e di altri in secondo momento, ha siglato l’

accordo sindacale del 9 settembre 2014 con la Ittierre S.p.A. per il trasferimento dei lavoratori ai

sensi dell’art. 2112 c.c. (accordo concluso ai sensi dell’art. 47 della Legge n. 428 del 1990 e ss.

mm. ed ii.). Verificato che, allo stato, OTI non ha ancora fornito tutte le garanzie e la

documentazione necessaria per il stipula del contratto d’ affitto del ramo di azienda, la scrivente,

ha ritenuto opportuno promuovere, con la massima urgenza, una nuova procedura di messa in

mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991 per l’intero personale rimasto alle

dipendenze della Ittierre S.p.A, in attesa della conclusione del contratto di affitto di azienda e del

trasferimento effettivo della manodopera alla stessa Società (ovvero dell’individuazione di

eventuali soluzioni alternative praticabili ai fini della conservazione ed attuazione del piano

concordatario in ipotesi di inadempimento da parte della medesima OTI s.r.l.).

La necessità di avviare con solerzia la suddetta procedura “coatta” di licenziamento collettivo e

messa in mobilità, con effetto dal giorno successivo alla data di scadenza della Cassa Integrazione

Straordinaria (03.04.2015), salvo poi a revocare gli intimati licenziamenti per tutte quelle unità

lavorative che saranno eventualmente individuate ed assunte direttamente dall’affittuaria OTI

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29

s.r.l. entro tale data, ha trovato origine nell’obbligo di rispetto del periodo di preavviso per

ciascun licenziamento. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, la Ittierre S.p.A.

sarebbe costretta ad esborsare somme rilevanti per indennità sostitutive del preavviso non

comprese nel piano, mettendo quindi a repentaglio la stessa riuscita della Procedura.

Ottenuta l’autorizzazione del giudice delegato, in sostituzione del comitato dei creditori, sono

state inviate le comunicazioni obbligatorie per l’espletamento dell’esame congiunto . La riunione

con le OO.SS di categoria e le RSA della Ittierre SPA, si è tenuta il 18.12.2014, rinviata alla seduta

del 12.01.2015 che si è conclusa con il mancato accordo in sede sindacale. E’ stata

immediatamente richiesta la convocazione al competente Ministero del lavoro e della previdenza

sociale al fine di proseguire il confronto in fase amministrativa.

La prima convocazione presso il Ministero del lavoro è stata quella del 4 febbraio 2015, i lavori

sono stati rinviati al 13 febbraio (ultimo giorno utile per la definizione della fase amministrativa).

Le rappresentanze sindacali nazionali, locali e aziendali, hanno richiesto la revoca dei licenziamenti

e la formalizzazione da parte della procedura della istanza di proroga della CIGS .

Non è stato possibile accettare l’istanza, l’inadempimento della OTI ha determinato, al momento,

la carenza delle condizioni richieste per il ricorso all’art. 3 co.2 della L. 223/91.

Il mancato accordo, seguito all’iter procedurale durato 75 giorni dal momento della convocazione

per l’esame congiunto, ha creato una situazione di criticità consistente nella necessità di dover

sostenere oneri di preavviso.

Tali costi, non previsti nel piano concordatario, potrebbero essere evitati solo nella ipotesi in cui

la NewCo ottemperasse con immediatezza al subentro nell’affitto del ramo d’azienda e

provvedesse agli impegni di assunzione delle 40 unità .

Nelle more, per evitare di aggravare la procedura di ulteriori costi sono state inoltrate le lettere

per i licenziamenti collettivi.

E’ evidente che si stanno attuando tutte le misure possibili affinchè la NewCo adempia a quanto

previsto dal piano.

La concreta realizzazione dello stesso consentirebbe: l’impiego dei lavoratori, la possibilità di

accesso alla proroga del trattamento d’integrazione salariale, il recupero di tutti gli oneri sorti

per il mancato preavviso.

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2. AGGIORNAMENTO STATO PASSIVO DELLA PROCEDURA

Rispetto al passivo accertato dal Commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 L.F. ed integrato

dalla informazioni successivamente pervenute nel parere motivato ex art. 180 L.F., sono

intervenute variazioni significative.

L’aggiornamento sarà evidente nel prospetto rideterminazione della percentuale di riparto.

Si ritiene comunque di offrire migliori informazioni evidenziando anche quanto segue:

- La scrivente ha riscontrato che è stata svolta dalla Equitalia Sud attività di esazione successiva

all’omologazione del concordato. E’ stato richiesto all’amministrazione Ittierre di verificare

attentamente gli atti notificati al fine di ottenere l’annullamento delle cartelle e la non

debenza dei compensi di riscossione essendo gli importi richiesti già inseriti nelle passività del

piano.

- L’Agenzia delle entrate con la comunicazione d’irregolarità n. prot. 2014/3653, nel mese di

aprile 2014, ha rideterminato il credito Iva dell’anno 2011 a seguito della presentazione di una

dichiarazione integrativa da parte della società Ittierre SPA trasmessa in data 25.05.2012,

con la quale il suddetto credito risultava corretto in € 1.912.014 mentre in precedenza era

indicato nel Modello Unico 2013 per € 2.009.005,00. L’ufficio impositore ha richiesto il

versamento della differenza di € 96.991,00 oltre sanzioni ed interessi. La società Ittierre ha

promosso il riesame del provvedimento e il consequenziale annullamento in sede di

autotutela, asserendo di aver erroneamente inoltrato la dichiarazione integrativa, mentre i

conteggi esatti erano quelli scaturenti dalla prima dichiarazione trasmessa.

L’ente impositore ha dato riscontro ritenendo legittimo il proprio atto notificato il 30.04.2014

e confermando le somme a proprio credito.

Essendo oramai trascorsi i termini per l’impugnativa, gli importi richiesti sono stati inseriti nel

passivo concordatario e dovranno trovare copertura nei fondi prudenziali accantonati. La

scrivente si riserva di verificare con maggiore puntualità la presenza di eventuali responsabilità

nei confronti dei creditori da parte dei responsabili Ittierre spa.

- Spese del personale

Sono state inserite tra le passività le somme prededucibili spettanti ai dipendenti per l’anno

2015 come previsto dal CCNL Tessile E.G.R. pari a € 28.673,10.

Sono state inserite le spese necessarie per i preavvisi di € 925.000,00 .

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31

Queste spese, allo stato, trovano copertura in parte nei fondi prudenziali accantonati e in

parte in economie derivanti da stanziamenti del piano non piu’ necessari.

Nel caso di subentro a stretto giro della OTI srl nel fitto del ramo d’azienda, la prosecuzione

dell’attività consentirebbe di evitare l’intera spesa potendo revocare i licenziamenti e attivare

la richiesta di proroga della CIGS.

- Altre somme

Sono stati inseriti nelle passività gli importi inerenti crediti chirografari conosciuti dopo la

data di omologa: conguagli energia elettrica, importo transazione ITC ed altri. Nel privilegio le

somme richieste da legali per attività di domiciliazione, prudenzialmente anche le somme

richieste per sanzioni e interessi portati da cartelle ed altri atti, per i quali dovranno

opportunamente essere promosse attività di sgravio e annullamento e che quindi potranno

meglio essere valutati nei prossimi mesi. Sono in corso le verifiche di tutte le posizioni dei

fornitori privilegiati per individuare eventuali accessori che, all’atto del pagamento, dovranno

essere portati tra i debiti in chirografo.

- A seguito di segnalazioni pervenute da parte dell’amministrazione Ittierre in ordine a :

1) rilevanti problemi connessi all’impianto idrico aziendale per il mal funzionamento delle

pompe, con consequenziale impossibilità di erogazione di acqua potabile;

2) manutenzione obbligatoria degli estintori scaduta;

è stato interessato il cdc e il Commissario Giudiziale al fine di ottenere apposita autorizzazione per

poter eseguire i lavori di manutenzione ritenendoli necessari oltre che per la sicurezza dei

lavoratori per la sicurezza del patrimonio aziendale.

2.1 Dettaglio Cause in corso

Tutte le informazioni delle cause riportate di seguito sono state acquisite direttamente dal

legale della società Ittierre spa.

ITTIERRE SPA / NEW SPLASH SRL: Con atto di citazione notificato in data 6 settembre

2011, la New Splash srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo

provvisoriamente esecutivo n. 226/11 emesso dal Tribunale di Isernia, con il quale le era

stato ingiunto il pagamento della somma di euro 43.513,80. L'opponente deduceva

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l'esistenza di vizi su parte della merce consegnata di gravità tale da giustificare la richiesta di

dichiarazione di invalidità dell'opposto decreto ingiuntivo, nonché la compensazione delle

somme riguardanti il pagamento del prezzo delle forniture con il risarcimento del danno

asseritamente dovuto per i suddetti vizi. Si costituiva in giudizio la Ittierre spa deducendo la

violazione da parte dell'opponente degli accordi contrattuali che imponevano il pagamento

della merce, la restituzione della stessa qualora risultasse viziata e solo allora il pagamento del

reso da parte della Ittierre spa; quest'ultima deduceva, altresì, il disequilibrio esistente tra il

presunto inadempimento imputatole strumentalmente dalla debitrice e quello perpetuato

da quest'ultima, concludendo per il rigetto della domanda avversaria. Attualmente la

causa è rinviata al 25.2.2015 per la precisazione delle conclusioni.

ITTIERRE SPA/ NEW SPLASH SRL: Con atto di citazione dell'1.06.2011 la New Splash s.r.l.

conveniva in giudizio la Ittierre s.p.a. per sentir accertare e dichiarare l'inadempimento

contrattuale in tesi perpetuato dalla stessa rispetto alla fornitura di merce effettuata in favore

della medesima opponente e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento dei danni

nella misura di euro 173.608,00. Con comparsa di costituzione del 29.11.2011 si costituiva in

giudizio la Ittierre s.p.a. adducendo l'inesistenza del suo inadempimento in quanto le

condizioni di pagamento indicate nelle testate d'ordine sottoscritte dall'attrice,

confermate da quest'ultima, subordinavano la consegna della merce a quella, da parte

della debitrice, di "titoli anticipati", che in realtà non vi era mai stata. La Ittierre spiegava

anche domanda riconvenzionale per euro 116.008,00 a titolo di risarcimento riguardante il

danno subito dalla mancata vendita di merce, contestando, in subordine, anche la

quantificazione del danno offerta da controparte nell'atto introduttivo. L'udienza del

9.01.2015 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata da rinviata d'ufficio al

27.10.2015.

ITTIERRE SPA/ CENTRO STORICO SRL: Con atto di citazione notificato in data 6.06.2011, la

Centro Storico srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.171/11 emesso dal

Tribunale di Isernia, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro

24.209,00. A fondamento della propria iniziativa giudiziale, l'opponente deduceva

l'avvenuto pagamento parziale della somma ingiunta, la mancata consegna della merce di

cui alle fatture elencate nel decreto ingiuntivo, nonché l'avvenuta restituzione della merce

fornita dalla creditrice. Si costituiva in giudizio la Ittierre spa deducendo sia la mancanza di

prova degli assunti formulati da controparte nella citata opposizione, sia l'esistenza del credito

azionato. Attualmente la causa è rinviata al 14.05.2015.

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ITTIERRE SPA/ G. M. RAPPRESENTANZE SAS (R.G. 956/2012): Con atto di citazione

notificato il 16 marzo 2012, la G.M.Rappresentanze S.a.s. ha convenuto Ittierre spa avanti al

Tribunale di Isernia, domandandone la condanna al pagamento dell'importo di €

1.299.909,74, per provvigioni ed indennità asseritamente dovutele in forza del rapporto di

agenzia intercorso dal 1990 al 2011, che sarebbe stato risolto senza preavviso dalla convenuta.

Con comparsa in data 12 giugno 2012, Ittierre ha contestato in toto gli assunti dell'attrice e

ha chiesto al Tribunale, in via preliminare, di disporre la riunione della causa con quella

rubricata al n. R.G. 2042/2011 e poi la sospensione di entrambe, in attesa della definizione

della causa di lavoro rubricata al n. R. G. 781/2012. Dopo una serie di rinvii operati dal Tribunale,

all'udienza del 6 febbraio 2014, questa causa è stata riunita alla n. R.G. 2042/2011. La

prossima udienza dei giudizi riuniti è fissata per il giorno 30.04.2015.

ITTIERRE SPA/ G.F.M. S.r.l.: Con atto di citazione notificato in data 17.11.10, la G.F.M.

proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 342/10 emesso dal Tribunale di Isernia

con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 20.566,40, deducendo

l'impossibilità di poter saldare il proprio debito a causa di eventi straordinari che le avevano

determinato la chiusura temporanea dell'attività a seguito del crollo del solaio del negozio;

chiedeva che venissero chiamati in causa i proprietari dell'immobile perché risarcissero la

Ittiene s.p.a. Si costituiva in giudizio la Ittierre spa deducendo l'inammissibilità della chiamata in

causa e l'infondatezza della domanda della opponente in quanto garanzia impropria. Il Giudice

nel corso del giudizio rigettava la chiamata in causa. All'esito dell'udienza tenutasi il

21.01.2015, la causa è stata rinviata all'8.04.2015 per la precisazione delle conclusioni.

ITTIERRE SPA/ CITY FASHION SRL: Con atto del 1.03.2011, la Ittierre spa, divenuta

titolare del credito di euro 3.524.119,60 nei confronti della City Fashion s.r.l. per effetto

dell'atto di cessione di azienda del 13.1.2011 riguardante il ramo d'azienda della Ittierre spa in a.

s., interveniva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra quest'ultima e la

debitrice ceduta avente ad oggetto l'ingiunzione che ha riconosciuto il suddetto credito,

aderendo, in questo modo, alle ragioni della sua dante causa. Il giudizio, molto

complesso, è originato dalla contestazione del credito da parte di City Fashion srl e dal

rilevato rilievo, ad opera del Tribunale, di profili di nullità del contratto quadro sottoscritto

tra la It Holding spa e la City Fashion srl per indeterminatezza del prezzo di vendita. In data

6.7.2012 è intervenuta la dichiarazione di fallimento della società debitrice ed il giudizio è stato

dichiarato interrotto. Lo stesso, tuttavia, è stato riassunto dalla City Fashion in liquidazione e

dalla curatela fallimentare. All'udienza del 30.01.2015, fissata .per la precisazione delle

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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013

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conclusioni, la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti al 3.07.2015.

ITTIERRE SPA/ CITY FASHION SRL: Con atto del 30.5.2011, la Ittierre s.p.a, divenuta titolare del

credito di euro 576.032,40 nei confronti della City Fashion srl per effetto dell'atto di cessione

di azienda del 13.1.2011 riguardante il ramo d'azienda della Plus It spa, interveniva nel

giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra quest'ultima e la debitrice

ceduta, aderendo alle ragioni della sua dante causa. Il giudizio, speculare a quello indicato

innanzi, è originato dalla contestazione del credito da parte di City Fashion sri e dal rilevato

rilievo, ad opera del Tribunale, di profili di nullità del contratto quadro sottoscritto tra la It

Holding spa e la City Fashion srl per indeterminatezza del pr ezzo di vendita. In data

6.7.2012 è intervenuta la dichiarazione di fallimento della società debitrice ed il giudizio

interrotto. Lo stesso, tuttavia, è stato riassunto dalla City Fashion in liquidazione e dalla

curatela fallimentare. La prossima udienza è fissata per il giorno 27.2.2015.

ITTIERRE SPA/ xxxxxxxxxx1: Con atto di citazione in data 26 gennaio 2012, Ittierre ha opposto,

avanti al Tribunale di Isernia, il decreto ingiuntivo di sorte pari ad € 45.341,37 notificatole

dalla xxxxxxxxxxxx, chiedendo la revoca dello stesso. In via riconvenzionale, Ittierre ha,

altresì, chiesto la condanna dell'opposta alla restituzione dell'importo di € 158.574,00,

indebitamente ricevuto dalla stessa sulla base delle fatture emesse per prestazioni inesistenti

(che, in quanto tale, erano state già fatte oggetto del procedimento penale n. 510/2011

R.G.N.R.). Con provvedimento del 13.01.2014, il Giudice ha ammesso le prove orali richieste

dall'opponente. Alla scorsa udienza del 9.01.2015, la causa è stata rinviata all'udienza del

5.06.2015 per l'escussione dei testimoni della Ittierre spa, che, ritualmente intimati, non sono

comparsi.

1. ITTIERRE SPA/ G. M. RAPPRESENTANZE SAS (R.G. 2042/11): Con atto di citazione in

data 22 novembre 2011, Ittierre spa ha opposto il decreto ingiuntivo ottenuto, nei suoi

confronti, dalla G.M. Rappresentanze Sas per l'importo capitale di € 302.879,27, contestando

la pretesa monitoria avversaria, opponendosi alla concessione della provvisoria esecuzione del

decreto e domandando, nel merito, la revoca dello stesso. Ittiene spa ha, altresì, richiesto la

condanna dell'avversaria al pagamento dell'importo di € 173.984,10, a titolo di riaddebiti

provvigionali, di restituzione del costo dei campionari trattenuti e delle spese anticipate dalle

medesima opponente nel corso del rapporto. In corso di causa, il Giudice ha concesso la

provvisoria esecuzione del decreto limitatamente al minor importo di € 128.895,17, che Ittierre

1 Essendo in corso un procedimento penale è apparso prudente omettere l’indicazione della controparte.

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ha pagato. All'udienza del 6 febbraio 2014, il giudizio è stato riunito a quello contrassegnato

da n. R.G. 956/2012 (già citato), con rinvio disposto all'udienza del 9.10.2014 per

l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti; udienza, quest'ultima, che

successivamente è stata rinviata d'ufficio al 30.04.2015.

ITTIERRE SPA / U/X SRL: Con atto di citazione notificato in data 03.05.12, la U/X srl proponeva

opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 63/12 emesso dal Tribunale di Isernia con cui le

era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 7.206,00. A fondamento della propria

iniziativa giudiziale, l'opponente deduceva che le fatture poste a base del decreto

ingiuntivo facevano riferimento a merce regolarmente restituita alla Ittierre spa. Quest'ultima

si costituiva in giudizio deducendo che la merce restituita era stata correttamente

contabilizzata e che invece il credito azionato con il decreto ingiuntivo riguardava merce

differente mai restituita dall'opponente, né pagata dalla stessa. All'udienza del 22.12.2014 il

giudizio è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 309 e 181 c.p.c. in quanto non coltivato

dall'opponente, con la conseguente definitività dell'ingiunzione ottenuta al tempo da Ittierre

spa.

ITTIERRE SPA/ ADRE KAPPA SRL IN LIQUIDAZIONE: Con atto di citazione notificato in data

23.07.2012, la Adre Kappa srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.

187/12 emesso dal Tribunale di Isernia con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di

euro 14.000,02. A fondamento di tale opposizione, la controparte negava la consegna della

merce, l'esistenza del credito, nonché l'esistenza stessa di un rapporto contrattuale tra le

parti. Si costituiva in giudizio, la Ittierre spa deducendo e provando l'esistenza del suddetto

rapporto, la consegna della merce, l'emissione delle fatture e le obbligazioni in capo

all'avversaria. Dopo l'udienza del 17.11.2014, la causa è stata rinviata al 16.03.2015.

ITTIERRE SPA / xxxxxx2: Con ricorso notificato in data 18.03.2012, il sig. xxxxxx richiedeva al

Tribunale di Isernia, che venisse dichiarata la nullità della contestazione di addebito ex art. 7 L.

300/70 e la relativa sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro. Con memoria di

costituzione del 19.10.2012, si costituiva in giudizio la Ittierre spa sostenendo la liceità del

provvedimento adottato sia nel merito che nella forma. La prossima udienza nell'ambito di

tale causa è fissata per il giorno 30.06.2015.

2 Per tutti i ricorsi in materia di lavoro, per la tutela delle questioni considerate e segnatamente dei diritti di

riservatezza dei soggetti coinvolti, si è ritenuto di omettere l’indicazione dei nomi dei ricorrenti.

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ITTIERRE SPA / INTERMEDIA SRL: Con atto di citazione del 30.05.2012, la Ittierre spa

conveniva in giudizio la Intermedia srl per sentirla condannare, previa declaratoria di

risoluzione del contratto di distribuzione inter partes per inadempimento della

convenuta, al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro 161.918,00. Con comparsa di

costituzione del 4.03.2013, si costituiva in giudizio la controparte concludendo per il rigetto

della domanda attorea, che, a suo dire, sarebbe del tutto infondata. All'udienza del 28.01.2015 -

nel corso della quale il Got assegnatario del fascicolo si è dichiarato incompetente per la

trattazione della causa in quanto superiore al limite di valore previsto per gli affari a lui

demandati - il giudizio è stato rimesso - dinanzi al Giudice togato del Tribunale di Isernia (Dr.

Rossi) per l'udienza fissata per il giorno 10.03.2015 nel corso della quale dovrà essere

effettuato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della medesima attrice.

ITTIERRE SPA/ EUPHORIE: Con atto di citazione notificato in data 22.06.12 la Euphorie

proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 161/12 emesso dal Tribunale di

Isernia, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 8.486,99, oltre

interessi e spese. Si costituiva in giudizio la Ittierre spa con comparsa del 30.11.12

chiedendo il rigetto delle domande avversarie, nonché la condanna, in via riconvenzionale, la

condanna della debitrice al risarcimento del danno riguardante l'annullamento degli ordini

di acquisto delle ulteriori forniture commissionate alla medesima Ittierre spa. All'udienza

del 14.01.2015. tenutasi dopo lo scambio delle memorie ex art. 183. VI comma, c.p.c.. delle

parti, il Giudice si è riservato sulle richieste formulate dalle parti (ovvero per l'ammissione

delle prove orali dell'opponente e per la concessione della provvisoria esecuzione

dell'ingiunzione.)

ITTIERRE SPA/ xxxxxxxx: Con ricorso notificato in data 04.04.12, il sig. xxxxxxx richiedeva al

Tribunale di Isernia, Sezione lavoro, che venisse accertato l'avvenuto trasferimento

d'azienda tra la Ittierre spa e la Ittierrre spa in a.s. ai sensi dell'art. 2112 c.c. e, per l'effetto,

dichiarato il suo diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la cessionaria Ittierre spa,

con lo stesso trattamento economico e normativo in atto al momento del trasferimento, con

condanna delle resistenti al pagamento della somma di euro 98.629,00 a titolo di risarcimento

dei danni menzionati nel suddetto atto introduttivo, nonché al pagamento della retribuzione

ordinaria dall' 11.01.11 fino all'effettiva riammissione in servizio. Con memoria di costituzione

del 30.09.12 si costituiva in giudizio la Ittierre s.p.a. sostenendo la decadenza dall'impugnativa

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della cessione di azienda, la deroga all'art. 2112 c.c., la regolarità dell'assunzione di due diversi

dipendenti svolgenti le mansioni del ricorrente, l'erroneità delle somme richieste a titolo di

risarcimento e, in definitiva, il rigetto della domanda. La prossima udienza della causa de

qua è fissata per il 21.05.2015..

ITTIERRE SPA/ xxxxxx : Con ricorso notificato in data 20.04.12, il ricorrente richiedeva al

Tribunale di Isernia, Sezione lavoro, che venisse accertata la nullità dell'atto di cessione di

azienda dell'11.01.11 tra la It holding spa in a. s. e Ittierre spa, di dichiarare, ai sensi dell'art.

2112 c.c., il subentro della medesima Ittierre spa in tutti i diritti e gli obblighi ad

essorelativi, nonché, per l'effetto, di condannare le resistenti al pagamento della somma

di euro 7.807,00 a titolo di differenza tra retribuzione piena e retribuzione integrata, al

risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 50.000,00 e di quello non

patrimoniale nella misura di quindici mensilità dell'ultima retribuzione. Con memoria di

costituzione del 18.01.2013 si costituiva in giudizio la Ittierre spa, deducendo la decadenza

dall'impugnativa della cessione di azienda, la regolarità del subentro dei lavoratori rimasti

in forza alla Ittierre spa, l'erroneità delle somme richieste a titolo di risarcimento, e, quindi, il

rigetto della domanda delle domande avversarie. Il Giudice del lavoro non ammetteva le

prove orali articolate dalle parti ritenendo la causa documentale e rinviava all'udienza del

29.01.2015 per la discussione; udienza, quest'ultima, successivamente rinviata d'ufficio al

27.10.2015.

ITTIERRE SPA/ P&D di CARRELLO: Con atto di citazione notificato in data 5.10.12, la P&D

proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 277/12 emesso dal Tribunale di

Isernia, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma capitale di euro

7.494,00. L'opponente eccepiva come non dovuta la somma ingiunta di euro 4.489,00, in

quanto contestava l'addebito della penale effettuato dall'opposta per gli ordinativi di merce

non ritirati, mentre non contestava la somma ingiunta per le forniture insolute (pari ad euro

3.005,00). Con comparsa del 5.03.2013, si costituiva in giudizio la Ittierre deducendo e

provando l'esistenza dell'ordine di acquisto effettuato dall'opponente e delle condizioni

generali contrattuali secondo le quali la penale, pari al 50% dell'ordine confermato, era

dovuta qualora il compratore non avesse provveduto al ritiro della merce. Dell’udienza fissata

per il 4.02.2015 non si dispone ancora della relazione sull’attività svolta dal legale.

ITTIERRE SPA/BELLI E RIBELLI SNC: Con atto di citazione notificato in data 6.11.12, la Belli

e Ribelli snc proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 290/12 emesso dal

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Tribunale di Isernia, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma capitale di euro

97.786,68. L'opponente deduceva la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto

ingiuntivo e l'errata valorizzazione della merce restituita all'opposta. Con comparsa del

30.04.2013, si costituiva in giudizio la Ittierre spa deducendo e provando la fornitura della

merce nonché la corretta quantificazione delle somme richieste con il decreto ingiuntivo

opposto. All'udienza del 27.11.2014. fissata per la discussione, il giudizio è stato interrotto

per fallimento della società Belli e Ribelli.

ITTIERRE SPA/xxxxxx: Con ricorso notificato il 30 ottobre 2012, la parte conveniva Ittierre

avanti al Tribunale di Isernia, assumendo di aver subito comportamenti vessatori e

"mobbizzanti", nonché domandando la condanna della convenuta al risarcimento dei danni

pretesi con il citato atto introduttivo per la somma di € 210.000, nonché al pagamento

dell'importo di € 23.610,00 a titolo di rimborso spese non documentabili, per conto della

medesima società. Costituendosi in giudizio, Ittierre contestava gli assunti di parte ricorrente

e chiedeva il rigetto delle domande. All'esito dell'ultima udienza del 27.11.2014, la causa, è

stata rinviata al 16.04.2015 per la prosecuzione della fase istruttoria.

ITTIERRE SPA/xxxxxxx: Con ricorso notificato il 12 aprile 2012, la parte ha convenuto Ittierre

spa avanti al Tribunale di Milano, rivendicando la natura dirigenziale del rapporto intercorso

con la società, nonché chiedendo il pagamento della retribuzione asseritamente non percepita

in costanza di rapporto, della relativa contribuzione obbligatoria, oltre all'indennità ed al

risarcimento dei danni. Con memoria del 3 settembre 2012, Ittierre si è difesa dinanzi al

Tribunale di Milano, eccependo, in particolare, l'incompetenza di tale Autorità Giudiziaria,

essendo competente quella di Isernia, nonché domandando il rigetto di tutte le pretese

della ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto. Il Tribunale di Milano, con

provvedimento del 6 novembre 2012, ha accolto l'eccezione di incompetenza formulata da

Ittierre spa, dichiarando competente il Tribunale di Isernia. A seguito della notifica del ricorso

in riassunzione dell'avversaria, con memoria del 26 novembre 2013, Ittierre si è costituita

anche dinanzi a quest'ultimo Tribunale, richiamandosi a tutte le difese svolte già in

precedenza dinanzi al Tribunale di Milano, eccependo, in particolare, l'inammissibilità delle

prove orali di controparte. All'esito dell'udienza del 11.11.2014, la causa è stata rinviata alla

data del 31.03.2015 per il prosieguo dell'istruttoria.

ITTIERRE SPA / GAINER SRL: Con atto di citazione notificato in data 22.03.2013, la Gainer srl

proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 27/13 emesso dal Tribunale di Isernia,

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con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma capitale di euro 6.105,18.

L'opponente deduceva la compensazione del credito di Ittierre spa con il maggior credito di

euro 145.705,47 vantato dalla stessa nei confronti di quest'ultima, chiedendo, per l'effetto, la

condanna dell'opposta al pagamento della differenza pari ad euro 139.600,00. Con comparsa

del 29.06.2013, si costituiva in giudizio la Ittierre spa deducendo l'erroneità della

ricostruzione dei fatti operata dall'opponente in considerazione di una successiva scrittura

privata di risoluzione consensuale dei rapporti esistenti inter partes, con efficacia d i

transazione con valenza novativa. All'esito dell'udienza del 21.11.2014 ritenuta la causa

matura per la decisione, il Giudice ha rinviato il giudizio alla successiva udienza del 25.09.2015

per la precisazione delle conclusioni.

ITTIERRE SPA/CHIROS INDUSTRIE ABBIGLIAMENTO SRL: Con atto di citazione del 10 gennaio

2013, la Ittierre spa opponeva il decreto ingiuntivo n. 471/12 di euro 115.439,36 concesso alla

controparte di cui sopra dal Tribunale di Venezia. Le ragioni dell'opponente erano

sostanzialmente costituite da un'eccezione di inadempimento in realtà non molto articolata

nell'atto introduttivo dei precedenti legali della Società. L'opposta, infatti, otteneva la

provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, in seguito, all'esito dell'udienza del

17.09.2014, veniva emessa, in pari data, la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1885/2014,

con la quale veniva rigettata l'opposizione di Itterre spa e confermato il decreto opposto.

ITTIERRE SPA/ CITY FASHION SRL: Con ricorso del 22.10.2013, la Ittierre spa proponeva

opposizione allo stato passivo della City Fashion, in ragione dell'esclusione del proprio

credito di euro 3.524.115,14 vantato nei confronti della fallita. Le ragioni poste a

fondamento della Ittierre spa e della curatela fallimentare rispecch iano quelle delle cause

di opposizione al decreto ingiuntivo già indicate innanzi, alla cui relazione si rimanda.

All'udienza del 9.01.2015 fissata per la discussione ed in vista della quale sono state

depositate apposite note autorizzate, la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti

all'udienza. dell'8.01.2016.

ITTIERRE SPA/ STEMA SRL: Con atto di citazione notificato in data 7.06.2013, la Stema s.r.l.

proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 512/12 emesso dal Tribunale di Isernia,

con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma capitale di euro 70.014,74.

L'opponente deduceva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto,

l'illegittima apposizione della formula esecutiva, l'esistenza di un suo contro credito

derivante da un distinto contratto di agenzia. Con comparsa del 5.11.2013, si costituiva

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in giudizio la Ittierre spa contestando gli assunti di controparte sulla base della regolarità della

notifica del decreto ingiuntivo opposto e sull'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza

dei termini, contestando, infine, il credito reclamato dalla Stema. La suddetta causa di

opposizione a decreto ingiuntivo è chiamata alla prossima udienza del 13.10.2015.

Contemporaneamente a tale giudizio pende, dinanzi al Tribunale di Modena, l'opposizione a

precetto avanzata dalla medesima controparte, con richiesta di sospensione della provvisoria

esecuzione del titolo esecutivo azionato dalla Ittierre spa (ovvero il decreto ingiuntivo già

opposto dinanzi al Tribunale di Isernia). Tale istanza è stata rigettata e la prossima udienza

riguardante tale ulteriore e diversa opposizione è fissata per il 2.03.2015

ITTIERRE SPA/ACCADEMIA DELLA MODA SRL: Con atto di citazione notificato in data 06.08.20 13,

la Accademia della Moda srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 227/13

emesso dal Tribunale di Isernia, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro

15.317,78. L'opponente deduceva di aver estinto la propria esposizione debitoria mediante il

pagamento addirittura di somma maggiore rispetto a quella ingiunta. Con comparsa

dell'8.01.2014, si costituiva in giudizio la Ittierre spa contestando gli assunti avversarie e

provando l'esistenza del credito azionato in via monitoria mediante idonea produzione

documentale. La prossima udienza riguardante tale causa è fissata per il 10.04.2015 per

l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori, ciò in seguito al deposito delle memorie ex art.

183, VI comma, c.p.c. che è stato ritualmente eseguito. nei termini di legge.

ITTIERRE SPA/DITTA CHARM : Con atto di citazione notificato in data 1.08.13, la controparte di

cui sopra proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 183/13 emesso dal

Tribunale di Isernia, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma capitale di euro

5.693,05 L'opponente deduceva la mancanza della prova dell'avvenuta consegna della merce

da parte della Ittiene spa oggetto delle fatture insolute azionate in via monitoria e, di

conseguenza, ha contestato il credito di quest'ultima, la quale si costituiva in giudizio con

comparsa dell'i 1.03.2014, provando, con idonea documentazione, l'avvenuta consegna

dei capi ordinati dall'avversaria e, pertanto, l'infondatezza delle domande ex art. 645 c.p.c.

Attualmente la causa è rinviata all'udienza del 18.2.2015 per precisazione delle

conclusioni.

ITTIERRE SPA/DITTA S. M.: Con atto di citazione notificato in data 4.12.13, la suddetta

controparte proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 324/13 emesso dal

Tribunale di Isernia, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma capitale di euro

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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013

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25.068,43 L'opponente deduceva l'inefficacia della notifica dell'ingiunzione opposta, la

mancata contabilizzazione da parte di Ittiene spa di alcuni presunti pagamenti nelle more

intercorsi e l'erronea valorizzazione della merce restituita dalla stessa. Con comparsa del

6.05.2014, si costituiva in giudizio la Ittiene spa allegando la piena validità ed efficacia della

notifica del decreto ingiuntivo opposto, l'esatta quantificazione del debito della ditta opponente.

La prossima udienza è prevista il 24.06.2015.

ITTIERRE/KARL LAGERFELD INTERNATIONAL BV ("KLI"): Con atto di citazione del 15.10.13

la KLI citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Albisetti spa, quale garante delle

obbligazioni della Ittiene spa, perché venisse condannata al pagamento della somma di euro

1.019.905,00. Con provvedimento del 16.01.2014, il Tribunale di Roma autorizzava la Albisetti

spa a chiamare in causa la Ittierre spa, fissando l'udienza del 14.05.2014 per il prosieguo

della causa. All'udienza del 14.05.2014, la Ittierre spa si è costituita in giudizio

chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti sul presupposto della pendenza

della procedura di concordato preventivo, oggi attualmente omologato. Dopo il deposito

delle memorie ex art. 183 VI comma, c.p.c., alla successiva udienza del 26.11.2014, non è stata

accolta la richiesta dell'attrice volta all'ottenimento dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento

anticipata ex art. 186ter c.p.c. delle somme pretese in citazione; la causa è stata rinviata,

per la precisazione delle conclusioni, al 23.11.2016.

ITTIERRE/ KARL LAGERFELD BV ("KL"): Con atto di citazione del 28.11.13, la KL citava in giudizio,

dinanzi al Tribunale di Milano, la Albisetti spa, quale garant e di alcune obbligazioni della

Ittierre spa, perché venisse condannata al pagamento della somma di euro 902.700,00.

Con provvedimento del 3.3.2014, il Tribunale di Milano autorizzava la Albisetti spa a chiamare

in causa la Ittierre spa in vista dell'udienza dell'8.7.2014, fissata per il prosieguo del

giudizio. Per tale udienza, la Ittierre spa si è costituita nella causa di cui sopra,

eccependo l'esistenza di un debito notevolmente ridotto ad euro 232.361,96, in

quanto, secondo la ricostruzione offerta dalla Società in comparsa di costituzione e

risposta, la KL avrebbe già incassato una fideiussione bancaria pari ad euro 800.000,00. Dopo il

deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza ex

art. 281 sexies c.p.c. emessa all'esito dell'udienza del 20.11.2014, con la quale il Tribunale di

Milano ha accolto la domanda di condanna spiegata da KL nei confronti di Albisetti spa, nonché

la domanda di manleva formulata da quest'ultima nei confronti della chiamata in causa Ittierre

spa.

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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013

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ITTIERRE/LUXURY MALL S.R.L: Con atto di citazione notificato in data 3.02.2014, la Luxury Mall

proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 500/13 emesso dal Tribunale di

Isernia, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 79.410,19. La Ittierre

s.p.a si è costituita in giudizio contestando le doglianze avversarie, chiedendo la conferma

dell'ingiunzione opposta. L'udienza fissata per il 30.01.2015 non si è tenuta in quanto la

medesima è stata rinviata d'ufficio al13.03.2015.Si stanno valutando possibili accordi

stragiudiziali della vertenza.

ITTIERRE SPA/IFI S.r.l.: Con atto di citazione la Ifl srl proponeva opposizione avverso il decreto

ingiuntivo n. 12/14 emesso dal Tribunale di Isernia, con cui le era stato ingiunto il

pagamento della somma capitale di euro 378.985,53. L'opponente eccepiva la carenza di

legittimazione attiva di Ittierre spa essendo già intervenuta una cessione del credito azionato in

favore di alcuni Istituti bancari (Mps e Bper), l'inesistenza della suddetta pretesa creditoria,

chiedendo peraltro, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento del

danno pari ad euro 647.984,72 a titolo di risarcimento del danno riguardante (secondo la

tesi avversaria) il mancato guadagno delle autunno/inverno 2013-2013 e primavera/estate

2014. La Ittierre spa si è costituita per l'udienza del 27.06.2014 contestando le doglianze

avversarie. La prossima udienza è fissata per il giorno 3.04.2015.

ITTIERRE/xxxxxxxx3: i) giudizio n. R.G. 27593/11; con atto di citazione del 4 ottobre 2011, Ittierre

spa, insieme ad Albisetti spa, ha opposto avanti al Tribunale di Napoli, il decreto ingiuntivo

ottenuto dalla controparte per la somma capitale di € 1.139,803,46, contestando in toto,

siccome infondata, la suddetta pretesa monitoria e chiedendo al Tribunale, in via preliminare,

di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto. Le opponenti hanno, infatti, contestato la

debenza delle somme ingiunte, atteso che le fatture azionate nel ricorso avversario fossero

false e già oggetto di un procedimento penale scaturito proprio dalla denuncia di Ittierre spa.

In ogni caso è stato eccepito che, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata l'autenticità

di tali fatture, le opponenti non avrebbero dovuto comunque essere chiamate a rispondere

del relativo debito, in quanto quest'ultimo rientrerebbe nella categoria dei "Debiti esclusi"

del contratto di cessione del 13 gennaio 2011 avente ad oggetto il ramo d'azienda della

Ittierre spa in a. s. Il Giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto e ha

assegnato termini 183, VI comma, c.p.c.; successivamente, all'esito dell'udienza del

3 Essendo in corso un procedimento penale è apparso prudente omettere l’indicazione della controparte

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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013

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18.09.2014, con ordinanza riservata del 23 settembre 2014, il Tribunale di Napoli ha

sospeso il giudizio di opposizione in attesa della definizione del procedimento penale

sopra citata; il) giudizio n. R.G. 1015/2012; con atto di citazione del 9 gennaio 2012, Ittierre

ha opposto, sempre dinanzi al Tribunale di Napoli, il decreto ingiuntivo ottenuto per la sorte di

€ 15.993,12 dalla xxxxxxx srl, contestando in toto la pretesa creditoria di quest'ultima,

nonché chiedendo al Tribunale, in via preliminare, di non concedere la provvisoria

esecuzione dell'ingiunzione di cui sopra e, nel merito, di revocarla. In corso di causa, il

Giudice non ha concesso la clausola ex art. 648 c.p.c. e ha assegnato i termini per il deposito

delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.. La prossima udienza è fissata per il giorno 7.12.2015.

ITTIERRE/A. P. SPA: Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. presentato dinanzi al Tribunale di Como e

notificato in data 12 dicembre 2013 alla Ittierre spa, la A. P. spa ha chiesto la condanna di

quest'ultima e del suo fideiussore, il Consorzio Garanzia Fidi Confidi Centrale, al

pagamento dell'importo capitale di € 698.277,09, a titolo di corrispettivo per la fornitura

di stoffe e materiali per il confezionamento di capi d'abbigliamento. Con memoria del 6 marzo

2014, Ittierre spa si costituiva nel suddetto procedimento, dando atto del deposito della

domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonché chiedendo, in forza di

tale circostanza, al Giudice adito di dichiarare improcedibili le domande di condanna

riguardanti il credito azionato dalla controparte, che, in ogni caso, nello scritto difensivo del

precedente legale della Società, è stato sostanzialmente riconosciuto. Si costituiva anche il

Consorzio, eccependo l'invalidità della garanzia prestata in favore di Ittierre spa e chiedendo

il rigetto delle domande spiegate dall'attrice nei suoi confronti. Dopo il mutamento del rito,

da quello sommario ex art. 702bis c.p.c. a quello ordinario, disposto all'udienza del 19 marzo

2014 ed in seguito al deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., alla successiva

udienza del 10.12.20 14 il Tribunale di Como si è riservato sull'eventuale accoglimento dei

mezzi istruttori richiesti dalla A. P. spa e dalla garante. La decisione attualmente è ancora

riservata .

ITTIERRE/DENIM SRL in liq.ne: procedimento prefallimentare; in seguito al 27.11.2014

con il quale il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in merito

all'istanza di fallimento presentata nei confronti della Denim srl in liq.ne, il suddetto

procedimento è stato iscritto a ruolo d'ufficio dinanzi al Tribunale di Lodi e contraddistinto da

n. R.G. 4/2015 (G.R. Dott.ssa Boniolo). Si è allo stato in attesa della fissazione dell'udienza di

comparizione delle parti; li) giudizio di merito n. R.G. 1175/2014; con atto di citazione

notificato via pec il 29.09.2014 alla Società, la suddetta controparte ha adito il Tribunale di

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Isernia per ottenere la condanna della medesima Ittierre spa alla restituzione

dell'importo di euro 486.953,50 dalla stessa versato in parziale pagamento del suo pregresso

debito, nonché al risarcimento dei danni subiti per gli inadempimenti asseritamente posti in

essere rispetto all'accordo commerciale del 7.04.2011, quantificati nell'importo di euro

700.000,00; in entrambi in casi, in via subordinata, ciò anche in compensazione rispetto al

credito invece attualmente vantato da Ittierre spa nei confronti della stessa avversaria. Con

comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 29.01.2015, la

Società si è costituita nella causa di cui sopra, eccependo la preclusione pro iudicato

derivante dalla mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 14/2014, emesso nei confronti

della Denim Srl dal Tribunale di Isernia, nonché, nel merito, l'infondatezza e la mancanza di

prova delle pretese azionate nell'atto introduttivo. In via cautelativa, stante le doglianze già

sollevate dalla controparte durante l'istruttoria pre-fallimentare svolta dinanzi al

Tribunale di Milano (ora, come detto, trasferita dinanzi al Tribunale di Lodi) in relazione

all'invalidità della notifica del suddetto decreto ingiuntivo, costituendosi nella causa de

qua, la medesima Ittierre spa ha svolto, in ogni caso, apposita domanda

riconvenzionale chiedendo, in via gradata rispetto all'eccezione avente ad oggetto il passaggio

in giudicato del suo credito ex art. 647 c.p.c. ed ex art. 2909 c.c., la condanna dell'attrice al

pagamento dell'importo di euro 1.036.299,16, oltre interessi di mora sino all'effettivo soddisfo

(già riconosciuto come dovuto dalla controparte in forza dell'ingiunzione sopra menzionata).

La prima udienza di trattazione, in seguito al rinvio d'ufficio disposto dal Tribunale di Isernia, è

fissata per il giorno.10.04.2015.

ITTIERRE/BARTOLO BONAVOGLIA GROUP S.N.C.: Con ricorso depositato il 23.09.20 14 e

notificato in data 1.10.2014, la controparte ha adito il Tribunale di Isernia ex art. 700 c.p.c. per

chiedere il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. dell'assegno bancario n. 3656358191-05 del

30.09.20R, tratto su Unicredit S.p.a. ed in possesso della Società. Ittierre spa si è costituita nel

procedimento così instaurato eccependo l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza

della richiesta di sequestro giudiziario dell'avversaria, rilevando, altresì, la carenza dei requisiti di

legge. La discussione è stata rinviata all'udienza del 6.02.2015. Il Tribunale ha rigettato la

richiesta di sequestro.

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ITTIERRE/BARTOLO BONAVOGLIA TRADING S.R.L.: Con ricorso depositato il 23.09.20 14 e

notificato in data 02.10.20141 la controparte ha adito il Tribunale di Isernia ex art. 700 c.p.c. per

chiedere il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. dell'assegno bancario n. 3631980931-07 del

30.09.20 14, tratto su Unicredit S.p.a. ed in possesso della Società. Ittierre spa si è costituita nel

procedimento così instaurato eccependo l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza

della richiesta di sequestro giudiziario dell'avversaria e rilevando la carenza dei requisiti di

legge. All'udienza del 14.11.2014 il Giudice ha assegnato alle parti termini per il deposito di

memorie autorizzate che la Società ha ritualmente effettuato in data 5.12.2014. In seguito

alla discussione. effettuata dalle parti all'udienza del 19.12.2014, con ordinanza del

29.12.2014, il Tribunale di Isernia ha rigettato le domande avversarie, ciò in accoglimento

delle difese sollevate dalla Ittierre. spa, condannando la controparte alla rifusione delle

spese di lite. La Bartolo Bonavoglia Trading S.r.l. ha proposto reclamo avverso tale

decisione sfavorevole.

ITTIERRE/ART FASHION S.R.L: Con ricorso depositato in data 23.09.2014, notificato in data 2

ottobre 2014, la Art Fashion sri ha adito il Tribunale di Isernia ex art. 700 c.p.c. per chiedere

il sequestro giudiziario ex art 670 dell'assegno bancario n. 3161907829-02 del 30.09.2014,

tratto su Unicredit S.p.a. ed in possesso della Società. In tale procedimento, la Ittierre spa non si

è costituita non avendo mai avuto rapporti con la controparte, né quindi un credito sulla

base del quale richiedere il rigetto del ricorso avversario. E’ stata autorizzata la riconsegna

spontanea del titolo reclamato da controparte.

ITTIERRE/DPH SRL IN FALLIMENTO: Il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento della

DPH S.r.l. in liquidazione con sentenza n. 207/2014 del 01.07.2014, fissando l'udienza di

verifica al 18.11.2014. In vista della scadenza del termine per l'ammissione al passivo, la

Società ha avanzato, il 17.10.20 14, istanza di ammissione al passivo della fallita ex art. 93 L.F

in forza degli assegni bancari tratti dalla debitrice sulla Banca Popolare dell'Emilia

Romagna, ovvero l'assegno n. 166935030-02 del 13.06.2013 di Euro 31.020,83 e l'assegno n.

169222470-01 del 13.06.2013 di Euro 130.000,00, protestato per atto rep. 9346 del Notaio

Dott. Corrado Defendi di Salò elevato in data 26.06.2013; titoli questi ultimi che, seppure

depositati in originale per la verifica del passivo del 18.11.2014, non sono stati ritenuti

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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013

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sufficienti per l'insinuazione del relativo credito, in quanto alla data indicata sugli assegni

insoluti (13.06.2013) la Società DPH era già in liquidazione e la firma apposta sugli assegni in

questione non è apparsa essere riconducibile al liquidatore (ciò dai riscontri eseguiti dalla

Curatela); motivo, quest'ultimo, ritenuto assorbente dal G.D., non è stata rinvenuta ulteriore

documentazione comprovante il rapporto sottostante con la fallita, l'opposizione alla stato

passivo non è stata proposta.

ITTIERRE / WHITE GALLERY SRL IN LIQ.NE IN FALLIMENTO: In data 26.01.2014 è stata

trasmessa apposita istanza di ammissione al passivo ex art. 93 L.F. avente ad oggetto il credito

di Euro 139.603,43 vantato dalla Ittierre spa nei confronti della fallita, ciò in vista dell'udienza di

verifica.

ITTIERRE/ MANATTHAN SRL IN FALLIMENTO: è in fase di predisposizione, in vista

dell'udienza di verifica dello stato passivo del 28.04.2014 - che si terrà dinanzi alla Sezione

Fallimentare del Tribunale di Noia, G.D. Dr. Savarese - la domanda di ammissione al passivo ex

art. 93 L.F. necessaria per azionare, nell'ambito della suddetta procedura concorsuale, il

credito della Ittierre spa pari ad Euro 32.077,90, derivante dalle fatture insolute emessa da

quest'ultima nei confronti della fallita in bonis.

ITTIERRE/ DERNARMIA SRL - CARLOTTA SRL: con provvedimento del 27.06.2014

emesso nell'ambito del giudizio n. R.G. 88021/2012, promosso dalla medesima Società per

risarcimento danni per circa 28 milioni di euro e già trattenuto in decisione, il Tribunale di

Milano ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. in favore degli

Organi della procedura concordataria di Ittierre spa, fissando l'udienza del 14.01.2015

per consentire la costituzione della liquidazione che è avvenuta in data 23.12.2014 . Il

Tribunale ha rinviato il giudizio all'udienza del 28.04.2015 per .l'ulteriore prosieguo, concedendo

alle parti i termini di cui all'art. 183. VI comma. c.p.c.. Si stanno valutando soluzioni

transattive.

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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013

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ITTIERRE /xxxxxxxx: con ricorso notificato alla Ititerre spa in data 3.11.2014 (contraddistinto

da n. R.G.L 533/2014 dal Tribunale di Isernia), Ittierre è stata convenuta in giudizio per

ottenere la condanna al pagamento dell'importo di euro 83.067,12 a titolo di risarcimento del

danno derivante dal mancato inserimento del ricorrente nei MBO (management by

objectives) aziendali per gli anni 2012-2013 (o, via subordinata, per la minor somma di euro

45.491,57 sempre per la predetta causale). All’udienza di discussione del 17.02.2015, il

giudice ha ritenuto la causa già matura per la decisione rinviando la decisione all’udienza

conclusiva prevista per il 14.01.2016.

ITTIERRE / xxxxxx : con ricorso notificato alla Ittierre spa in

data 2.01.2015 (contraddistinto da n. R.G.L. 730/2014 dal Tribunale di Isernia), la parte ha

convenuto in giudizio la Ittierre spa per veder accertata la natura subordinata del rapporto di

lavoro intercorso con quest'ultima a partire dal mese di dicembre 2001, con mansioni di

quadro di cui al CCNL Commercio, richiedendo la condanna della Società al pagamento della

somma di euro 581.792,87 a titolo di quattordicesima, di ferie e permessi non goduti e di

TFR, nonché la somma di euro 436.111,51 a titolo di oneri contributivi assistenziali e

previdenziali. La prossima udienza di discussione è fissata per il prossimo 10.03.2015 la

Ittierre spa intende resistere alle pretese avversarie.

2.2 TRANSAZIONI E CONTENZIOSI CONCLUSI

Accordo Lavoratori

Nel mese di novembre 2014 sono stati definite le vertenze sorte con 4 lavoratori, per un importo

complessivo di € 3.500,00. Le transazioni , autorizzate dal G.D. in sostituzione del comitato dei

creditori, sono state ritenute convenienti in considerazione dei modesti importi, certamente le

spese legali per quattro contenziosi sarebbero risultate superiori all’importo transatto.

ITTIERRE SPA / xxxxxx B/ xxxxxG: Con ricorsi notificati in data 30.01.2012, le ricorrenti

richiedevano al Tribunale di Isernia, che venisse dichiarata la nullità della procedura posta in

essere dalla Ittierre s.p.a e dalla Ittierre s.p.a. in a.s. per l'individuazione dei lavoratori

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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013

48

licenziati in violazione della Legge 223/91 e, per l'effetto, dichiarata, altresì, la ricorrente

transitata ex art. 2112 c.c. alla dipendenze di Ittierre s.p.a., con condanna delle resistent i

al risarcimento dei danni. Con memorie di costituzione del 20.05.2012, si costituiva in giudizio

la Ittierre spa sostenendo l'inapplicabilità dei criteri di scelta di cui alla L. 223/91, l'avvenuta

cessione del ramo d'azienda in deroga all'art. 2112 c.c. e in definitiva il rigetto della domanda.

Le cause sono state conciliate tra le parti con compensazione integrale delle spese legali e

con la rinuncia, ai ricorsi introduttivi ed alle domandeformulate.

ITTIERRE / Gxxxxx /Gxxxxxx/Vxxxxx: Con ricorsi notificati in data 16.01.13, le parti richiedevano

al Tribunale di Isernia, che venisse accertata la sussistenza della interposizione fittizia di

manodopera in violazione degli artt. 20 e segg. del D.lgs. 276/03 e, conseguentemente, che

venisse accertato e dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato con la Ittierre spa

con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. La Ittierre spa si costituiva

ritualmente in giudizio sostenendo l'avvenuta decadenza dalla suddetta domanda

avversaria ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d) della Legge n. 183/2010, l'estraneità della

resistente ai fatti contestati in quanto precedenti per la maggior parte al 14.01.2011,

nonché l'assenza dei presupposti dell'interposizione menzionata dall'avversaria, in ragione

della sussistenza di un valido contratto di appalto con le cooperative di cui all'atto

introduttivo. All'esito dell'udienza di discussione del 22.01.2015, il Giudice ha emesso

appositesentenze con la quale, in accoglimento delle difese di Ittierre spa, ha dichiarato le

domandeavversarie decadute ai sensi della norma sopra indicata, compensando tra le parti le

spese di lite.

Aquascutum Ltd /Ittierre

In data 04.07.2014 , il Tribunale aveva autorizzato ai sensi dell’art. 167 L.F. la transazione tra la

Aquascutum LTD e Ittierre Spa che prevedeva il pagamento in favore di Ittierre in concordato

della somma complessiva pari a € 375.653,00, fatte salve le oscillazioni dovute al tasso di cambio.

Successivamente, in considerazione di quanto previsto nella legge sostanziale inglese a seguito

della clausola della C.D. Retention of Title contenuta nel contratto, è sorto un ulteriore

problema. La suddetta clausola prevede che in caso di insolvenza dell’acquirente, gli asset non

sono assoggettati alla falcidia fallimentare ma devono essere interamente restituiti all’originario

venditore mediante riconsegna materiale o attraverso la corresponsione della somma che ne

rappresenta il valore al momento dell’insolvenza. La controparte ha proposto di restituire la

merce invenduta a Ittierre oppure di pagare solo 50% del suo valore totale corrispondente a

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6.678 sterline. In considerazione dei costi di trasporto per il rientro dell’invenduto è stato

ritenuto conveniente accettare la riduzione di 3.339 sterline dal totale importo transatto.

Ottenuta l’autorizzazione da parte del G.D. in sostituzione del comitato dei creditori, è stato

comunicata al legale inglese l’accettazione dell’accordo, quest’ultimo con nota del 29 gennaio

u.s. ha confermato la ricezione dell’intera somma concordata in transazione pari a € 289.501,71

sterline .

A breve l’importo convertito in euro sarà inviato sul c/c della liquidazione concordataria .

Ittierre/OTI/Galliano

La Ittierre spa, in data 19/03/2014, in forza di contratto debitamente autorizzato dal Tribunale di

Isernia, ha venduto ad OTI srl, beni con differenti marchi tra i quali quelli della maison

“Galliano” a fronte del corrispettivo di Euro 3.199.432,00. La società J. G., successivamente alla

vendita, ha promosso innanzi al Tribunale di Milano un’azione legale nei confronti di OTI srl e

HDC Holding. La OTI SRL, ritenendo Ittierre responsabile delle questioni poste dalla maison, ha

richiesto il rimborso di ogni eventuale pregiudizio di natura economica derivante dalle pretese

azionate dalla società Galliano. A seguito di una estenuante trattativa tra la società in

concordato, la NewCo e la casa di moda è stato trovato un accordo che prevede un rimborso

alla OTI di € 300.000,00, di cui € 218.817,92 attraverso il fondo rischi generico del piano e €

81.182,08 con risorsa già stanziata in prededuzione. L’accordo sottoscritto tra le parti previa

acquisizione delle apposite autorizzazioni, ha risolto anche le problematiche connesse alla

esitazione delle materie prime logate.

Ittierre/Gant Partners s.r.l

Tra la Gant Partners srl e Ittierre spa in data 04.08.2011 era stato stipulato un contratto di

affitto di ramo di azienda che comprendeva anche l’immobile sito in Montaquila (IS) alla S.S.

85 Venafrana Km. 28+100 sede dell’outlet IT Fashion. Nei giorni immediatamente seguenti

l’omologazione del concordato, la scrivente ha richiesto la sospensione delle vendite al

pubblico, al fine di poter dar corso alle attività inventariali della merce presente nell’outlet e

procedere alla fase successiva dell’ingresso nello stabile da parte della NewCo.

La OTI SRL , come previsto nella proposta concordataria, all’epoca aveva in corso la trattativa

per il subentro nell’affitto del punto vendita di Montaquila. La Ittierre aveva ottenuto una

proroga per rimanere nell’immobile solo sino al 31.08.2014, termine poi spostato alla fine del

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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013

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mese di settembre.

Purtroppo, il seguente mancato accordo tra la OTI e la Gant Partener ha reso necessario

svolgere con immediatezza attività non preventivate.

Il Personale della Ittierre ha dovuto inscatolare tutta la merce che poi è stata trasportata nei

locali di Pettoranello del Molise, sono state necessarie le attività di pulizia del locale ed è

iniziata una lunga ed estenuante vertenza per il rilascio dell’immobile. Il legale

rappresentante della Gant Partner oltre a rilevare la necessità di interventi manutentivi e/o di

riparazione (ordinari e straordinari), ha richiesto la sostituzione di alcune delle attrezzature e

beni del complesso aziendale perché mancanti e/o malfunzionanti. Verificato con apposti

sopralluoghi lo stato dell’immobile e constatata l’effettiva mancanza di parte delle attrezzature,

per le quali Ittierre aveva sporto denuncia di furto molto tempo addietro, considerata la

richiesta iniziale di Gant Partner ( 300.000 euro), le complicazioni e la lungaggine di una

vertenza che, con ogni probabilità, avrebbe comportato accertamenti tecnici con rilevanti

spese per la procedura, si è ritenuto previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte

del G.D. in sostituzione del comitato dei creditori, di aderire alla proposta di accordo

transattivo per la somma omnicomprensiva di € 30.000,00 .

Ittierre/ xxxxxxxxx4

Il Cda della Ittierre, subito dopo l’omologazione del concordato, ha segnalato l’esistenza di

un contratto di lavoro di natura dirigenziale, a tempo determinato della durata triennale,

per il quale la normativa vigente non aveva consentito la collocazione in cassa

integrazione del professionista. L’amministrazione, eseguita la quantificazione del costo

minimo da sostenere nel caso d’interruzione del contratto, risultata pari a circa € 176.000,00

oltre a eventuali oneri per un probabile contenzioso, ha richiesto di poter siglare un accordo

transattivo con oneri pari a € 55.000,00 netti, corrispondenti a un costo lordo aziendale di poco

piu’ di 70.000,00 euro.

E’ stato regolarmente sentito il Commissario Giudiziale e richiesta autorizzazione al G. D. in

sostituzione del Comitato dei creditori.

La somma è stata pagata con utilizzo di parte degli stanziamenti del fondo rischi.

4 Come per le altre posizioni inerenti i contenziosi di lavoro, prudenzialmente sono state adottate misure di

riservatezza. La trasparenza degli atti compiuti è assicurata dal deposito degli stessi presso l’ufficio fallimentare.

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Concordato Ittierre SPA n. 06/2013

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3. CONTO DELLA GESTIONE

ENTRATE 31/07/2014 AL 31/01/2015

Disponibilità Iniziale cassa azienda € 3.096,49

Disponibilità iniziale cassa It Fashion € 7.104,00

Disponibilità iniziale Banche € 3.309.576,33

Vendite outlet It Fashion € 114.449,46

Realizzo Crediti € 1.734.938,73

Rimborso attività service Albisetti SPA € 114.611,19

Rimborso attività service OTI SRL € 120.157,22

Rimborso spese Comune di Civitanova € 7.876,74

Differenza di cambio positiva € 3.506,54

Valori bollati € 512,00

Totale € 5.415.828,70

USCITE 31/07/2014 AL 31/01/2015

Spese sostenute e/o anticipate dal liquidatore € 527,13

Spese ausiliari della procedura € 2.232,56

Spese personale mesi giugno/luglio/dicembre/13ma € 770.351,07

INPS +IRPEF+ FONDI PENSIONE da giugno a dicembre/13ma € 730.048,14

TRANSAZIONE Gant Partner autorizzata prima dell’omologa € 100.000,00

Transazione Gant Partner autorizzata per il rilascio

dell’immobile dopo l’omologa € 30.000,00

Transazione Dirigente e stipendio ultimo mese € 57.943,91

Spese Bancarie bonifici e tenuta conto € 5.632,60

Spese Postali +cancelleria e varie € 1.888,34

Spese energia elettrica € 42.704,68

Assicurazione incendio e furto € 8.910,00

Assicurazione RCT € 531,00

Vigilanza - pulizia locali Pettoranello e pulizia straordinaria

Outlet Montaquila € 88.690,00

Noleggio carrello elevatore € 16.176,00

Tasi I RATA € 1.989,00

Antivirus e rinnovo casella pec € 2.376,56

Spese consulenza del lavoro e servizi telematici € 20.696,10

Ritenute su compensi professionisti e ausiliari € 5.279,50

Totale € 1.885.976,59

Saldo di tutti i movimenti al 31/01/2015 € 3.529.852,11

RACCORDO CON IL SALDO DEI CONTI BANCARI

- Valori bollati -€ 512,00

+ Spese liquidatore da rimborsare € 527,13

TOTALE DEI CONTI BANCARI 3.529.867,24

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4. RIDETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SODDISFO DEI CREDITORI CHIROGRAFARI

(importi in Euro)

FABBISOGNO

CONCORDARIO

Alla data di

omologazione

07.07.2014 Stima

del commissario

giudiziale

Al termine del

primo semestre

31.01.2014

Stima del

liquidatore

giudiziale

Annotazioni del semestre di

riferimento

Fornitori prededucibili per

debiti post 19.09.2013 (data

present. istanza)

2.787.750,65 2.616.014,90 La differenza è dovuta a

pagamenti già avvenuti.

Debiti tributari e previdenz.

(pag. successivi 18.12.2013) 211.608,00 0,00

La diminuzione è dovuta al

pagamento dei contributi e

IRPEF sugli stipendi del mese di

giugno.

Debiti per collegio Sindacale in

prededuzione 30.091,90 30.091,90

Oneri per prest. Prof. present.

piano 30.000,00 30.000,00

Spese della procedura

concordataria 470.000,00 467.289,94

Il decremento è causa di

pagamenti già avvenuti.

Costo del personale giugno

2014 211.470,00 0,00

La diminuzione è dovuta al

pagamento degli stipendi del

mese di giugno.

Costo del personale

amministrativo e gestione

magazzino per liquidazione

600.000,00 397.199,39

Il decremento è dovuto a

pagamenti già avvenuti e

l’importo rimasto corrisponde

al totale residuo degli

stanziamenti del piano

predisposti per tali spese,

tenuto già conto dei rimborsi

per i services (OTI- Albisetti-

Ittierre in amministrazione

straordinaria).

Accantonamento costo

preavviso licenziamento 0,00 925.000,00

La stima corrisponde all’attuale

situazione. In ipotesi di

subentro nell’affitto del ramo

d’azienda da parte di OTI Srl, la

revoca dei licenziamenti e la

proroga della CIGS

comporterebbe l’eliminazione

totale dell’onere.

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FABBISOGNO

CONCORDARIO

Alla data di

omologazione

07.07.2014 Stima

del commissario

giudiziale

Al termine del

primo semestre

31.01.2014

Stima del

liquidatore

giudiziale

Annotazioni del semestre di

riferimento

Accantonamento costo TFR

personale CIGS 900.000,00 200.000,00

L’importo indicato è quello stimato

dall’ufficio del personale e dal

consulente del lavoro per il

personale ancora in forza. La

differenza rispetto alla previsione

iniziale consiste nella parte già

versata e /o recuperata .

Utenze 100.000,00 0,00

L’intero stanziamento è stato

utilizzato, le spese successive

dovranno trovare copertura negli

altri fondi prudenziali.

Altre spese amministrative

(commercialista, consulente del

lavoro)

50.000,00 24.501,90 Il decremento del semestre consiste

nella parte già pagata di tali oneri.

Compensi liquidatore 90.000,00 0

la diminuzione è dovuta alla esatta

collocazione della spesa che è stata

inserita alla voce spese di

procedura.

Interessi su debiti privilegiati 600.000,00 600.000,00

Interessi chirografari 500.000,00 500.000,00

Fondo Interessi sanzioni debiti

erariali e previdenziali 600.000,00 600.000,00

L’accantonamento allo stato

consente di coprire gli oneri portati

dagli atti notificati.

Fondo per privilegi possessuali 600.000,00 0,00

Lo stanziamento iniziale è stato

ridotto a seguito delle quietanze

ottenute dai fasonisti.

Fondo spese legali contenzioso

attivo 200.000,00 200.000,00

Fondo spese legali contenzioso

passivo 400.000,00 400.000,00

Fondo rischi vari in

prededuzione 1.500.000,00 1.315.104,22

La differenza è dovuta a pagamenti

già avvenuti.

Fondo spese funzionamento

organi societari 170.000,00 170.000,00

Debiti tributari e previdenziali

(ex art. 2752 c.c.) 4.712.101,36 5.364.984,31

L’aumento è dovuto all’inserimento

del debito portato dal recupero IVA

anno 2011 promosso dall’Agenzia

delle Entrate, dalla notifica di avvisi

di accertamento per imposta di

registrazione decreti ingiuntivi, per

utilizzo credito IVA.

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FABBISOGNO

CONCORDARIO

Alla data di

omologazione

07.07.2014 Stima

del commissario

giudiziale

Al termine del

primo semestre

31.01.2014

Stima del

liquidatore

giudiziale

Annotazioni del semestre di

riferimento

Debiti verso dipendenti(ex art.

2751-bis n. 1 c.c.) 3.790.025,50 3.707.604,27

La diminuzione è causa del

godimento da parte dei dipendenti

che hanno aderito alla mobilità

”volontaria” di parte delle ferie e

della rideterminazione esatta

dell’importo stanziato inizialmente

per la 13ma del mese di settembre

2013.

Debiti verso agenti (ex art.

2751-bis n. 3 c.c.) 855.601,90 855.601,90

Fornitori artigiani (ex art. 2751-

bis n. 2 c.c.) 2.732.746,16 2.740.332,30

Fornitori professionisti (ex art.

2751-bis n. 5 c.c.) 1.052.146,18 1.054.251,39

Fondi in privilegio (ex art. 2751-

bis n. 3 e n. 5 c.c.) 483.024,81 483.024,81

CHIROGRAFO

Debiti verso banche ed istituti

finanziari 18.660.389,58 18.875.677,74

Debiti verso fornitori 43.201.080,09 46.330.929,66

L’incremento è dovuto

all’aggiornamento delle somme

inserite nelle fatture pervenute

successivamente ma riferite a

periodo antecedente la data di

presentazione del ricorso e

all’importo portato dalla

transazione ITC- Ittierre.

Debiti verso parti correlate 18.933,78 18.933,78

Debiti verso amministrazione

straordinaria 12.695.514,48 12.695.514,48

Altri debiti 2.635.025,62 3.045.918,39

L’aumento è causa di note credito

riferite a periodo precedente la

data del ricorso e, al

posizionamento degli importi

pagati in acconti da clienti per

merce non consegnata prima della

domanda di concordato.

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FABBISOGNO

CONCORDARIO

Alla data di

omologazione

07.07.2014 Stima

del commissario

giudiziale

Al termine del

primo semestre

31.01.2014

Stima del

liquidatore

giudiziale

Annotazioni del semestre di

riferimento

Debiti verso controllante 1.443.666,07 1.443.666,07

Debiti netti verso Albisetti Spa

da postergare 460.000,00 460.000,00

TOTALE POSIZIONE

DEBITORIA 102.246.176,08 105.091.641,35

Disponibilità liquide bancarie 3.973.614,27 3.529.867,24

Valori bollati 512,00

ATTIVITA' DA REALIZZARE

Vendita magazzino 12.641.700,81 7.876.973,94

A titolo prudenziale, sono state

portate in diminuzione le poste

attive corrispondenti al valore della

merce Ferrè e Scervino in

considerazione dei sequestri in

ambito penale. Le altre variazioni

sono dovute alla contabilizzazione

delle vendite alla OTI SRL e quelle

inerenti i contratti estimatori e

conto visione.

Incasso crediti 14.914.281,34 14.880.785,11

Sono stati portati in diminuzione i

crediti incassati nel semestre e

quelli che prudenzialmente si stima

di non incassare a causa del

fallimento di alcuni clienti.

Vendita immobilizzazioni 3.500.000,00 3.500.000,00

Vendita quote NewCo

TOTALE ATTIVITA' DA

REALIZZARE 31.055.982,15 26.257.759,25

TOTALE ATTIVO 35.029.596,42 29.788.138,49

RISORSE DISPONIBILI RESIDUE

PER CHIROGRAFARI 11.438.029,96 7.107.137,26

% DI SODDISFO CREDITORI

CHIROGRAFARI 14,54% 8,62%